Rassegna Stampa
08/03/2018
il Sole 24 Ore - Norme & Tributi
Tributario

L’avviamento ammortizzato in 10 anni si deduce in 18

Tratto da il Sole 24 Ore – Norme & Tributi

Il disallineamento origina nella prima fase un aumento della base imponibile con anticipo d’imposta

In occasione della chiusura del bilancio al 31 dicembre 2017, con riferimento all’area delle immobilizzazioni immateriali è possibile che si debbano gestire alcuni disallineamenti, tra valori civilisti e fiscali, sorti in sede di calcolo delle imposte e derivanti dalle differenze tra le regole civilistiche e quelle fiscali contenute nel Tuir e nel Decreto Irap.

Avviamento e marchi

L’ammortamento dell’avviamento, ad esempio, è? effettuato secondo la sua vita utile. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è? ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni a meno che vi siano fatti e circostanze oggettivi idonei per sostenere una vita utile oltre il decennio. Secondo quanto riportato nell’Oic 24, in ogni caso, la vita utile dell’avviamento non può superare i vent’anni. Da un punto di vista fiscale, l’articolo 103 del Tuir prevede che le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio – a condizione che il costo sia fiscalmente riconosciuto – sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. Una regola analoga è contenuta nell’articolo 3, comma 5, del decreto Irap. Nel caso in cui, ad esempio, l’ammortamento civilistico dell’avviamento venga calcolato sulla base di una vita utile di 10 anni, dal punto di vista fiscale sarà necessario effettuare per i primi dieci anni una variazione in aumento temporanea della base imponibile in misura pari alla differenza tra la quota imputata a conto economico (pari ad 1/10 del costo) e la quota ammessa in deduzione (pari ad 1/18 del costo). Con riferimento a tale disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale del bene immateriale, qualora sussistano le condizioni, deve essere alimentato per i primi dieci anni un credito per imposte anticipate che a partire dall’undicesimo anno verrà rilasciato in corrispondenza delle variazioni in diminuzione da effettuare per completare l’ammortamento fiscale. Analogo ragionamento vale per i marchi.

Spese di ricerca e pubblicità

Un altro disallineamento da gestire in sede di chiusura del bilancio potrebbe sorgere in capo alle società che in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 hanno dovuto procedere allo stralcio delle spese di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili. Tali società, per effetto dell’ultrattività dei criteri di deduzione antecedenti alla loro cancellazione, devono procedere con la deduzione ai fini Ires delle residue quote, pari a un quinto di tali spese e ai fini Irap con la deduzione delle quote annuali nella misura già stanziata in bilancio negli esercizi precedenti, posto che per il tributo regionale non valgono i limiti del Tuir.

Brevetti e opere dell’ingegno

L’ammortamento civilistico dei brevetti e dell’altre opere dell’ingegno si effettua in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e, dunque, sulla base del minore periodo tra quello di scadenza del brevetto/diritto e il tempo di previsto utilizzo del brevetto/diritto. Dal punto di vista fiscale, l’articolo 103, comma 1, del Tuir prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. Qualora il piano di ammortamento civilistico fosse superiore a quello fiscale, la deduzione fiscale risulta comunque ammessa nel limite della quota imputata a conto economico senza che vi sia la possibilità di effettuare alcuna variazione in diminuzione per recuperare la differenza. Con riferimento a queste categorie di immobilizzazioni immateriali, dunque, non dovrebbe rilevarsi alcun tipo di disallineamento, né ai fini Ires né ai fini Irap ove rilevano le quote di ammortamento stanziate in conto economico in base a corrette regole contabili.

Concessioni e licenze

Le concessioni e le licenze sono ammortizzabili contabilmente in base al minore tra il periodo di durata e quello di presunto utilizzo. Posto che fiscalmente l’articolo 101, comma 2, del Tuir ammette la deduzione nei limiti della durata contrattuale o legale, con riferimento a questa voce potrebbero generarsi dei disallineamenti nel caso in cui in bilancio si ammortizzasse l’attività sulla base di una vita utile economica inferiore alla durata legale.

Oneri pluriennali

In merito agli oneri pluriennali l’Oic 24 prevede per i costi di impianto e di ampliamento un periodo di ammortamento non superiore a cinque anni e per quelli di sviluppo un periodo di ammortamento legato alla loro vita utile, ma comunque, se non è possibile fare stime attendibili, non oltre i cinque anni. Dal punto di vista fiscale, l’articolo 108, comma 1, del Tuir prevede che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio senza che si possa dunque generare disallineamenti tra il piano di ammortamento contabile e quello fiscale (Ires ed Irap) di tali asset.

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