Rassegna Stampa
16/11/2017
Eutekne.info
Tributario

Plafond da quantificare per il conferimento di ramo d’azienda

Tratto da Eutekne.info

Nell’ambito delle cessioni all’esportazione è consentito ai c.d. esportatori abituali, ovvero ai soggetti che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), hanno effettuato esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intracomunitarie con corrispettivi di ammontare superiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari dello stesso anno, di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, nei limiti del plafond disponibile.

Nelle operazioni di conferimento di azienda, o di ramo di essa, il soggetto conferitario succede al conferente in tutti gli obblighi e i diritti relativi all’applicazione dell’IVA e inerenti il complesso aziendale trasferito. Il diritto della conferitaria di usufruire del plafond maturato dalla conferente non è esplicitamente previsto dalla normativa IVA, per cui per delinearne la disciplina è necessario analizzare gli interventi di prassi dell’Amministrazione finanziaria nonché le pronunce giurisprudenziali susseguitesi sul tema.

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria con Ris. 165/E del 21.04.2008, l’operazione di conferimento d’azienda determina il subentro nella qualifica di esportatore abituale del conferitario solo nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto anche i rapporti giuridici relativi al complesso aziendale conferito ed il conferitario continui senza soluzione di continuità l’attività svolta dal conferente. Perché la seconda condizione sia soddisfatta non vi è necessità di subentro “universale”, nè del trasferimento di tutte le posizioni attive e passive afferenti l’attività rivolta ai clienti non residenti, in quanto il diritto a fruire del trattamento fiscale previsto dall’articolo 8, comma 2, del DPR 633/72, deriva da una situazione soggettiva del conferitario, oggettivamente determinabile in base ai parametri normativamente previsti.

Nel caso di conferimento di ramo di azienda, laddove entrambe le parti continuino ad effettuare operazioni che attribuiscano la qualifica di esportatore abituale, si pone il problema della quantificazione del plafond da trasferire. Nel caso in cui il conferitario abbia una contabilità separata o abbia individuato criteri oggettivi per l’attribuzione a ciascun ramo di azienda delle diverse operazioni attive, la ripartizione del plafond è agevolmente effettuata sulla base di tali univoci criteri.

In caso contrario, la ripartizione avverrà sulla base del rapporto esistente tra l’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che ciascun soggetto presume di porre in essere l’anno successivo a quello del perfezionamento dell’operazione (o nei 12 mesi successivi) e la somma totale delle predette operazioni (Ris. 124/E del 14.12.2011).

E’ importante sottolineare che in base alle attuali disposizioni e come ribadito dall’Amministrazione finanziaria con Ris. 77/E del 6.3.2002, non è consentito il passaggio in corso d’anno da un metodo di determinazione del plafond all’altro, e pertanto se il conferente ha adottato il metodo del plafond c.d. mobile, la conferitaria sarà tenuta a seguire tale metodo fino al 31 dicembre dell’anno in cui si è perfezionata l’operazione, con possibilità di variazione solo dal primo giorno dell’anno successivo.

Di conseguenza, dal mese successivo a quello di perfezionamento dell’operazione, il conferitario dovrà considerare in parte le operazioni da esso effettuate ed in parte le operazioni effettuate dalla conferente.

Il trasferimento del plafond dovrà inoltre risultare dall’atto di conferimento e da apposita dichiarazione di variazione dati IVA, a norma dell’art. 35 del DPR 633/72, da redigere sul modello AA7/10 (AA9/11 per le persone fisiche) approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

 

Trasferimento del plafond nella dichiarazione di variazione dati IVA

In particolare, all’interno quadro D, il conferitario dovrà barrare la casella 2a o 1c (a seconda se si tratti rispettivamente di conferimento di ramo di azienda o di azienda) e la casella PL della sezione 1, ed il conferente la casella PL della sezione 2.

In sede di dichiarazione, il conferitario dovrà inoltre indicare al rigo VC14 la disponibilità del plafond alla data del trasferimento del beneficio nonchè il metodo di determinazione e dovrà compilare i righi da VC1 a VC13 in relazione al periodo di utilizzo dello stesso.

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