Rassegna Stampa
24/08/2017
Il Quotidiano del Fisco – il Sole 24 Ore
Tributario

Redditi di capitale, plusvalenze da partecipazioni qualificate imponibili al 58,14%

Articolo tratto da Il Quotidiano del Fisco – il Sole 24 Ore

La riduzione dell’aliquota Ires pagata dalla società è stata controbilanciata dall’incremento della quota imponibile dei dividendi e delle plusvalenze ai fini Irpef pag1ata dal socio.

Il decreto Mef del 26 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio scorso n. 160), infatti, ha delineato il nuovo regime di tassazione degli utili e delle plusvalenze conseguite con riferimento a partecipazioni detenute da persone fisiche. La novità riguarda anche gli strumenti finanziari equiparati e i contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi.

Dividendi e proventi assimilati

In seguito alle modifiche apportate gli utili e i proventi derivanti da partecipazioni qualificate, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati, detenuti da persone fisiche non nell’esercizio dell’impresa, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare.

Per le partecipazioni non qualificate, invece, resta fermo l’assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta in misura pari al 26%.

Anche gli utili derivanti da partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, detenute da persone fisiche nell’esercizio di impresa, da società in nome collettivo e da società in accomandita semplice, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare.

Così come la riduzione dell’aliquota Ires al 24% ha effetto a partire dal 2017, anche le nuove percentuali di imponibilità dei dividendi e dei proventi assimilati si applicano agli utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Presunzione di distribuzione delle riserve

Per quanto riguarda i dividendi il decreto prevede una presunzione, applicabile alle delibere di distribuzione successive a quelle aventi a oggetto l’utile di esercizio in corso al 31 dicembre 2016, in forza della quale i dividendi che verranno distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, poi con quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, e solo infine, con quelli successivi.

Tale regola è favorevole al contribuente in quanto restano ferme le precedenti minori percentuali di imponibilità pari al 40%, per i dividendi formati con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e al 49,72%, per i dividendi relativi agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Plusvalenze e minusvalenze

A seguito delle modifiche apportate, varia anche la quota delle plusvalenze da assoggettare a Irpef. In particolare, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non detenute nell’ambito dell’attività di impresa, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%. Le nuove percentuali dovranno essere applicate alle cessioni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018, mentre, agli atti di cessione stipulati entro il 31 dicembre 2017 resta ferma la misura del 49,72 per cento. Per determinare la corretta quota imponibile della plusvalenza, pertanto, si deve far riferimento alla data dell’atto di cessione a nulla rilevando l’eventualità che il pagamento del corrispettivo sia dilazionato, in tutto o in parte, in periodi successivi.

Per le partecipazioni non qualificate, invece, resta fermo l’assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta in misura pari al 26%. Infine, le plusvalenze realizzate nell’esercizio d’impresa con i requisiti della participation exemption diventano esenti nella misura del 41,86% (e, pertanto, tassabili anch’esse nella misura del 58,14%). La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito complessivo.

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