Ripartizione Difficile tra split payment e reverse charge per le P.A.
Tratto da Eutekne.info
La ripartizione tra attività istituzionale e commerciale è utile anche per determinare la detrazione IVA
A seguito delle novità recentemente introdotte dal legislatore in tema di IVA, prima di emettere fattura verso le Pubbliche Amministrazioni (P.A.), i fornitori dovranno verificare quale regola di applicazione dell’IVA attualmente in vigore deve essere seguita per la prestazione di servizi e/o la cessione di beni da porre in essere.
L’art. 1 del DL 50/2017 ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (o split payment), di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. Attraverso i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017 sono state stabilite le modalità e i presupposti di attuazione della disciplina.
L’ambito di applicazione dello split payment riguarda i soggetti di cui al suddetto articolo, comma 1 e 1-bis, vale a dire i soggetti indicati negli elenchi pubblicati sul sito del MEF, aggiornati da ultimo il 14 settembre scorso. Il suddetto regime è applicabile a tutte quelle operazioni rese alla P.A. purchè documentate da fattura recante l’indicazione “Scissione dei pagamenti / split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972” e alle quali corrisponda un esborso finanziario (sono esclusi i casi in cui il corrispettivo è già nella disponibilità del fornitore che riversa alla PA solo il netto).
E’ bene ricordare che i fornitori, in relazione alle operazioni in split, rimangono giuridicamente debitori dell’imposta nei confronti dell’Erario e dovranno emettere fattura con indicazione dell’imposta che verrà versata dalla PA e non concorrerà alle liquidazioni periodiche a causa della “sterilizzazione” contabile effettuata attraverso conti appositamente creati.
Per espressa previsione contenuta nella nuova formulazione dell’art. 17-ter, vengono escluse dall’applicazione dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i quali i cessionari o committenti siano debitori di imposta, ossia quelle operazioni alle quali si applica il meccanismo del reverse charge (sia “interno” che “esterno”).
Come noto, il reverse si applica agli acquisti effettuati dalla P.A. in qualità di soggetto passivo IVA e, pertanto, per gli acquisti effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale, in relazione ai quali la P.A. non ha status di soggetto passivo, continua ad essere applicabile il solo meccanismo di scissione dei pagamenti.
In relazione alle operazioni promiscue, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/2015, la P.A. dovrà comunicare al fornitore la quota parte del sevizio/bene acquistato destinato all’attività commerciale, stabilita sulla base di criteri oggettivamente determinabili (in relazione alla quale sarà applicabile il meccanismo del reverse charge), in modo da consentire alla controparte di diversificare gli adempimenti. Si pensi ai servizi di pulizia (in reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. a-ter del DPR 633/72) destinati a locali adibiti promiscuamente sia all’esercizio di attività istituzionali sia commerciali.
La difficoltà nell’individuazione dei criteri oggettivi e delle percentuali di afferenza non è un ostacolo di poco conto per le P.A. le quali, nella maggior parte dei casi, riescono solo a posteriori a determinare con precisione le percentuali di impiego dei beni e dei servizi acquistati ed utilizzati per l’una o l’altra attività.
Peraltro, l’individuazione di un oggettivo parametro di ripartizione è necessario, oltre che per determinare la quota parte della base imponibile IVA riferibile allo split payment e quella riferibile al reverse charge, anche per stabilire la percentuale di detraibilità da applicare ai sensi dell’art. 19 comma 4 del DPR 633/72. In sintesi, quindi, alla quota afferente l’attività istituzionale, anche al ricorrere di tutti i requisiti per l’applicazione del reverse, potrà essere applicato il solo meccanismo dello split payment.
Ulteriore aggravio per i fornitori delle P.A. consiste nell’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico. Il DL 50/2017 ha sancito, per le P.A., l’identità dell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment e della fatturazione elettronica obbligatoria.
Inoltre, come precisato dal Dipartimento delle finanze nella sezione dedicata alla scissione dei pagamenti post DL 50/2017, per le pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria (e quindi dello split) bisognerà far riferimento al cd. “elenco IPA” pubblicato sul sito dell’Indice delle P.A. (www.indicepa.gov.it), con esclusione dei soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”.
Oltretutto, come previsto dall’art. 3 comma 2 del DM 3 aprile 2013 n. 55, il codice univoco assegnato dall’IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della P.A. e, in mancanza di tale codice, la fattura viene scartata dal Sistema di Interscambio.
Il dipartimento delle Finanze ha, quindi, precisato che, anche se non inserite nell’elenco IPA, sono soggette alla disciplina dello split payment:
– le aziende speciali, in quanto comprese tra i destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria;
– le società controllate dalle P.A., qualora siano incluse in uno degli elenchi pubblicati sul sito dello stesso dipartimento delle Finanze.