Sanzione fissa per l’errore nell’addebito della maggiore Iva
L’articolo 1, comma 935, della legge di Bilancio 2018 ha modificato l’articolo 6, comma 6 del Dlgs 471/1997, disciplinando, così, la fattispecie in cui il cessionario/committente abbia detratto una maggiore imposta, rispetto a quella effettivamente dovuta, erroneamente addebitata e assolta dal cedente/prestatore. È il caso in cui, ad esempio, il fornitore applica un’aliquota superiore a quella corretta, oppure, fattura una prestazione con Iva che, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di esenzione o di non

Più in particolare, con la modifica normativa, da un lato, al cessionario/committente viene irrogata la sanzione fissa da 250 a 10mia euro, dall’altro, gli viene riconosciuto il diritto alla detrazione, a condizione che l’imposta sia stata comunque assolta dal cedente/prestatore. È comunque sancito che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Infine, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente addebitata e assolta dal cedente, comporta che la sua indicazione nella dichiarazione Iva non dà luogo alla dichiarazione infedele in base all’articolo 5 del Dlgs 471/1997, a differenza di quanto accadeva in passato. Prima di tale modifica normativa, inoltre, al cessionario/committente che avesse detratto l’Iva addebitatagli per errore veniva disconosciuta la detrazione con irrogazione della sanzione del 90% per indebita detrazione.
Con riferimento alla modifica in esame, trova applicazione il favor rei con il limite dell’atto ormai divenuto definitivo, secondo l’articolo 3 del Dlgs 472/1997, ad esempio, per omessa impugnazione oppure perché si è usufruito dell’istituto del ravvedimento operoso.
L’articolo 1, comma 909, lettera a), numero 7, della legge di Bilancio 2018 ha sostituito l’articolo 1, comma 6 del Dlgs 127/2015, modificando, così, la sanzione amministrativa applicabile al caso di emissione di fattura, per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quella elettronica. È il caso in cui sia stata emessa una fattura in formato cartaceo o in un formato diverso da quello strutturato xml, senza avvalersi per la veicolazione del Sistema di interscambio (Sdi). In tale ipotesi, la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione, prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva (articolo 6, Dlgs 471/1997), compresa fra il 90% e il 180% (con un minimo di 250 euro) dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Il cessionario/committente destinatario di fatture non elettroniche, che ha operato la detrazione dell’Iva addebitatagli, deve regolarizzare la fatturazione adempiendo agli obblighi documentali previsti dall’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997 avvalendosi dello Sdi, per non incorrere nella sanzione amministrativa, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Infine, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, si applica la nuova sanzione (nuovo comma 2-quater dell’articolo 11 Dlgs 471/1997) di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di mille euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro, se la violazione viene sanata entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Non si applica il cumulo giuridico.
L’entrata in vigore delle modifiche sopra descritte, secondo quanto riportato nel comma 916 dell’articolo 1 della legge di bilancio, riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2019.