Restructuring & Turnaround – Luglio 2015
I fondi di investimento possono accedere al concordato preventivo?
L’art. 57, comma 6-bis TUF (introdotto dal d.lgs. n. 42/2012) disciplina una procedura speciale di liquidazione giudiziale dei fondi di investimento in situazione di incapienza patrimoniale, ma nulla dispone in merito all’ammissibilità del concordato preventivo in alternativa alla liquidazione.
Le disposizioni del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo: integrazioni all’art. 169-bis l.fall.
Con il recente decreto legge, è stata precisata la disciplina della sospensione e scioglimento dei contratti nel concordato, intervenendo su diversi temi che avevano originato dubbi interpretativi. La legge di conversione del decreto non prevede allo stato modifiche a queste disposizioni.
Inammissibile la modificazione migliorativa del piano e della proposta di concordato dopo l’approvazione dei creditori?
La Corte di cassazione con la sentenza 28 aprile 2015, n. 8575 afferma il principio che nessuna modificazione al piano o alla proposta di concordato, neppure migliorativa, può essere apportata dal debitore successivamente all’esaurimento del voto dei creditori, in una fattispecie in cui peraltro la decisione può essere stata influenzata dal fatto che lo stesso debitore aveva rinunciato agli effetti dell’omologazione.