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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 00:41:44 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:01:04 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto della crisi - Liquidazione di un fondo immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-della-crisi-liquidazione-di-un-fondo-immobiliare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un fondo immobiliare in crisi è davvero destinato alla liquidazione? Non più, almeno secondo il tribunale di Milano.</p><p>Ne parliamo nella nuova Pillola con Bruno Fondacaro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>CNC - Misure Protettive - Fideiussori - Centrale Rischi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cnc-misure-protettive-fideiussori-centrale-rischi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026</strong></p><p class="text-justify">Il Tribunale di Napoli in sede di reclamo ha revocato le misure protettive, già confermate nella composizione negoziata, aventi a oggetto il divieto (i) di escussione di garanzie prestate da terzi fideiussori, e (ii) di segnalazione alla Centrale dei Rischi dello stato di crisi dell’impresa.</p><p class="text-justify">Il Tribunale ravvisa sul punto una compressione ingiustificata degli interessi dei creditori: (i) rileva l’incongruità di un divieto di escussione esteso indistintamente all’intero patrimonio dei terzi fideiussori, che rimarrebbe peraltro esposto ai loro creditori personali e (ii) osserva che la pubblicità a Registro Imprese delle misure protettive priva di utilità il divieto di segnalazione interbancaria.</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia è significativa in quanto si discosta da orientamenti della giurisprudenza (Trib. Avellino, 5 dicembre 2022; Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024; Trib. Milano, 8 febbraio 2025; Trib. Pordenone, 27 maggio 2025), favorevoli all’estensione delle misure ex art. 18 CCII anche nei confronti dei terzi garanti e al divieto di pubblicazione nella Centrale Rischi.</i></p><p><i>Sulla prima questione, oggettivamente controversa, in realtà il Tribunale riconosce fondamento all’inibitoria, ove si tratti (diversamente dal caso esaminato) di determinati beni finzionali al piano di risanamento: non si confronta invece con l’alternativa&nbsp;</i>ratio<i> posta a fondamento dell’inibitoria, relativa alla modificazione del novero dei soggetti con i quali sono in corso trattative, per effetto della surrogazione del garante nella posizione del creditore originario.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/trib-napoli-4-febbraio-2026-pres-scoppa-est-cacace.pdf" target="_blank"><i>Leggi la sentenza</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:59:00 +0100</pubDate>
                        <title>CNC - Cessione azienda art. 22 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cnc-cessione-azienda-art-22-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Parma, 16 gennaio 2026</p><p>Il Tribunale ha autorizzato la cessione dell'azienda in pendenza di composizione, ritenendo puntualmente dimostrata, nel caso di specie, la funzionalità a conseguire un risultato monetario migliorativo delle alternative liquidatorie, in coerenza con le trattative.</p><p>Un'ulteriore pronuncia che conferma la possibile attrattività della CNC, con la sua maggiore snellezza rispetto alle procedure, quale strumento per la cessione dei compendi produttivi in esercizio.</p><p>Affinchè, tuttavia, ciò non si traduca in una minore tutela per i creditori, occorre dimostrare puntualmente, dati (anche prospettici) e (quantomeno bozza avanzata di) manovra alla mano, che la cessione sia funzionale &nbsp;tanto a evitare dispersioni di valore, a causa del protrarsi delle formalità di vendita in altri contesti, quanto a consentire l'implementazione di una soluzione ristrutturativa coerente con le trattative in corso, migliorativa delle alternative praticabili.</p><p>Un onere probatorio forse non agevole, ma che consente il giusto bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, a fronte di una compiuta disclosure sulle conseguenze dell'autorizzazione di un atto definitivo quale il trasferimento dell'azienda, in un contesto negoziale ancora in fieri.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/trib-parma-16-gennaio-2026-pres-est-vernizzi.pdf" target="_blank"><i><u>Leggi la sentenza</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata - Misure protettive e assegnazione nel pignoramento presso terzi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-protettive-e-assegnazione-nel-pignoramento-presso-terzi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale ha confermato l’efficacia ‘retroattiva' delle misure protettive, rispetto a un’ordinanza di assegnazione già intervenuta&nbsp;in un pignoramento presso terzi, in quanto non causerebbe una definitiva spoliazione patrimoniale, bensì una mera legittimazione all’incasso. Onde così evitare un soddisfacimento particolaristico, configgente con la <i>par condicio </i>e il complessivo risanamento, le misure devono poter sospendere anche tali effetti; operativamente, le somme andranno accantonate su un conto vincolato alla procedura, a presidio della loro destinazione al piano di risanamento.</p><p><i>Una decisione significativa su un tema di grande rilevanza pratica per gli operatori. L’assegnazione, infatti, è sempre stata ritenuta definitiva (salvo eventuale revocatoria, ma in sede, ormai, di liquidazione giudiziale) determinando, in casi di esecuzioni ormai avanzate, la scelta necessitata per la debitrice di accesso al procedimento unitario, piuttosto che alla CNC, proprio perché i (più lenti) meccanismi di protezione di quest’ultima non consentivano di arrivare in tempo a prevenire l’assegnazione. Scelta che, tuttavia, si porta dietro le conseguenze di uno strumento meno flessibile e con una durata più ristretta, che potrebbero non tutelare al meglio la massa creditoria e, quindi, dovrebbe poter essere ponderata in modo organico alla luce di tutte le specifiche circostanze, e non dettata dalla mera necessità di evitare 'assalti alla diligenza'. In tal senso, il diffondersi di un orientamento conforme a questa pronuncia può essere accolto con favore. &nbsp;</i></p><p><br><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Vicenza__provv.clean_.pdf" target="_blank">Leggi la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:30:00 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – Cram down fiscale e ristrutturazione trasversale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-cram-down-fiscale-e-ristrutturazione-trasversale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Verona, 7 agosto 2025</p><p>Il Tribunale di Verona ha omologato un&nbsp;concordato in continuità aziendale nonostante il&nbsp;voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, applicando il meccanismo del&nbsp;<i>cram down</i>&nbsp;fiscale, anche ai fini della&nbsp;ristrutturazione trasversale&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;artt. 88, co. 4, e 112, co. 2, CCII. Il giudice ha ritenuto che la proposta concordataria fosse&nbsp;più conveniente della liquidazione giudiziale, rispettosa dell’ordine dei privilegi (anche nella distribuzione della finanza esterna) e sorretta da un piano&nbsp;fattibile e coerente&nbsp;nelle sue previsioni economico-finanziarie.&nbsp;</p><p><i>La decisione è innanzitutto significativa in quanto conferma l’applicabilità del&nbsp;</i>cram down<i>&nbsp;fiscale anche ai fini del raggiungimento delle maggioranze del&nbsp;</i>cross-class cram down,&nbsp;<i>successivamente alle modifiche sul punto intervenute con il Correttivo-per.&nbsp;</i></p><p><i>La pronuncia è poi rilevante anche sotto il molto attuale e discusso profilo (cfr. App. Milano&nbsp;24 marzo 2025) della c.d. ‘ultrattività moderata’ (o ‘privilegio attenuato’) del degrado erariale. La proposta omologata, infatti, se da un lato prevedeva una separata suddivisione in classi dei vari tributi incapienti, dall’altro lato prevedeva un soddisfacimento pari ai chirografi&nbsp;</i>ab origine<i>&nbsp;per due classi di privilegiati degradati a chirografo (accise e imposte comunali)&nbsp;ma&nbsp;che, secondo la teoria del privilegio attenuato, avrebbero invece dovuto ricevere un pagamento superiore.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Verona__7_agosto_2025__1_.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 14:33:00 +0100</pubDate>
                        <title>Compensazione concorsuale - canoni di locazione posteriori alla domanda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/compensazione-concorsuale-canoni-di-locazione-posteriori-alla-domanda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cass. 28 gennaio 2025,&nbsp;n. 2005</p><p class="text-justify">Nel concordato preventivo,&nbsp;stante la comune anteriorità alla domanda dei rispettivi fatti genetici,&nbsp;sono compensabili&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 56 e 169 l. fall. il credito di una società in concordato per canoni di locazione divenuti esigibili in corso di procedura e il controcredito della conduttrice per finanziamento bancario erogato prima della domanda di concordato.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia si inserisce nel solco del pacifico orientamento di legittimità (Cass. SU n. 775/1999, Cass. n. 18915/2010, Cass. n. 14418/2013, Cass. n. 10869/2020 e&nbsp;Cass. n. 2406/2025) confermando che la compensazione è ammessa anche quando uno dei crediti diventa liquido o esigibile in pendenza di una procedura concorsuale, purché il relativo fatto genetico sia anteriore all’apertura del concorso.</i></p><p class="text-justify"><i>La Corte afferma però innovativamente&nbsp;che il diritto al pagamento dei canoni sorge unitariamente dal contratto di locazione, indipendentemente dalle scadenze previste, che attengono quindi solo all’esigibilità del credito del locatore.</i></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Cassazione__sentenza_n._2005_del_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Misure cautelari e sospensione dell&#039;addebito di rate di mutuo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-cautelari-e-sospensione-delladdebito-di-rate-di-mutuo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Bologna ha&nbsp;respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’addebito di&nbsp;rate di mutuo, rilevando che ciò avrebbe comportato un’anticipazione degli effetti degli accordi in corso di negoziazione, alterando l’equilibrio negoziale tra le parti nella trattativa. Le misure cautelari, infatti, possono essere ammesse&nbsp;solo per preservare (anche indirettamente) l’integrità dei valori aziendali&nbsp;e non per incidere sui rapporti obbligatori: salvo, rileva il Tribunale, per sterilizzare gli effetti di inadempimenti a fronte di minaccia dei creditori di avvalersi di rimedi contrattuali, in violazione dell’obbligo di partecipare in buona fede alle trattative.</p><p><i>La decisione afferma che le misure cautelari&nbsp;non possono incidere sull’oggetto stesso delle trattative (nel caso di specie, proprio la moratoria dei crediti bancari anteriori). Resta quindi la necessità per il debitore di negoziare la sospensione del pagamento dei debiti in scadenza, rispetto alla quale le banche sono di regola disponibili a una moratoria di fatto, mentre una formalizzazione dell'impegno spesso non è&nbsp;fattibile per via dei tempi e delle complessità di delibera delle banche. Un'eventuale disapplicazione cautelare&nbsp;potrebbe discendere, secondo&nbsp;il Tribunale, solo da una valutazione caso per caso di coerenza e funzionalità con le trattative e le prospettive di risanamento.</i></p><p><i>Il Tribunale ha invece concesso la sospensione cautelare delle azioni sui beni dei soci garanti, messi a disposizione per sostenere il percorso di risanamento, secondo l’orientamento ormai diffuso nella giurisprudenza di merito.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 14:37:00 +0100</pubDate>
                        <title>Affitto d’azienda nella composizione negoziata – Esclusione dal regime autorizzativo ex art. 22 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/affitto-dazienda-nella-composizione-negoziata-esclusione-dal-regime-autorizzativo-ex-art-22-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Terni, 30 aprile 2025</p><p>Il Tribunale di Terni&nbsp;ha dichiarato il non luogo a provvedere&nbsp;su un’istanza di autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto d’azienda nell’ambito di una composizione negoziata, ritenendola non ricompresa tra gli atti soggetti al regime autorizzativo di cui all’art. 22, co. 1, lett. d), CCII. Il “<i>trasferimento d’azienda</i>” contemplato dalla norma – anche se “<i>in qualunque forma</i>” – andrebbe quindi inteso come riferito ai soli atti a effetti traslativi (e non di mero godimento). L’operazione deve dunque essere ricondotta tra gli atti di straordinaria amministrazione disciplinati dall’art. 21 CCII, con il solo obbligo di preventiva informativa all’esperto.</p><p><i>La pronuncia (in linea con il precedente del Trib.&nbsp;Piacenza 1° giugno 2023) conferma la tassatività delle ipotesi dell’art. 22 CCII e consolida l’orientamento volto a mantenere il pieno presidio gestorio in capo all’imprenditore nel corso della composizione negoziata. Del resto, come noto, il Tribunale non è chiamato a una vera e propria autorizzazione, ma solo a concedere il beneficio dell’esenzione dell’acquirente dalla responsabilità solidale ex art. 2560 c.c.: si tratta di una&nbsp;norma, peraltro, che non è applicabile all’affitto di azienda, e non vi è quindi necessità di provvedimento del Tribunale anche per questo motivo.</i></p><p><i>Tutto ciò rappresenta un incentivo per un ricorso alla composizione negoziata, rispetto alle procedure di ristrutturazione giudiziali, nelle quali invece l'affitto ponte, a percorso già avviato (e salvo particolari casi di motivata ed eccezionale urgenza), viene&nbsp;sottoposto a gara: ciò che determina complicazioni e tempi non brevi, così imponendo, nei fatti, di stipulare l’affitto nei soli casi&nbsp;‘pre-packed’ ante procedura.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Terni__30_aprile_2025_-_Affitto_azienda_in_CNC.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:39:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata della crisi – Relazione finale negativa dell&#039;Esperto e sua sostituzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-della-crisi-relazione-finale-negativa-dellesperto-e-sua-sostituzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Roma 8 agosto 2025 - Commissione CCIAA Trieste 11 luglio 2025</p><p>&nbsp;Il Tribunale di Roma - nel disporre il non luogo a provvedere sull’istanza di conferma delle misure protettive, stante l’intervenuta archiviazione della composizione negoziata, a fronte del parere negativo dell’Esperto e del deposito della sua relazione finale - ha confermato la non sindacabilità, da parte del giudice ordinario, del provvedimento con il quale il Segretario generale della Camera di Commercio ne dispone l'archiviazione, in quanto espressione di una funzione amministrativa.</p><p><i>Se da un lato non v’è dubbio che il Giudice concorsuale non abbia poteri di sindacato sulla chiusura della CNC decisa dall’Esperto, dall’altro lato – e di qui il rilievo della pronuncia in commento – resta il problema dell’assenza di un rimedio, da parte del debitore,&nbsp;anche nei casi in cui&nbsp;la relazione ex art. 17, co. 5, CCII si presti a contestazioni.</i></p><p><i>Il che può limitare l’efficacia dello strumento della CNC. Una possibile soluzione ‘evolutiva’ sembra rinvenirsi in una decisione della CCIIAA di Trieste dell’11 luglio 2025, la quale, a seguito di istanza della debitrice, ha disposto in autotutela la sostituzione dell’Esperto e la riapertura della CNC archiviata, sebbene non per ragioni di merito (che restano insindacabili anche in questa sede), bensì per l'eccessiva compressione dei tempi posti dall’Esperto per riscontrare alcune richieste e, quindi, a presidio della garanzia del contraddittorio.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 14:40:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione Negoziata - cessione azienda </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-cessione-azienda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Vasto, 26 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Vasto, nel solco di altri precedenti analoghi (cfr. Trib. Ancona 27 marzo 2025) ha emesso un peculiare provvedimento di autorizzazione alla cessione d’azienda&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 22, comma 1, lett. d) CCII, disponendo altresì l’utilizzo di un doppio&nbsp;<i>escrow account&nbsp;</i>per l’incasso del prezzo e il pagamento dei creditori, vincolato all’ordine dell’Esperto, in modo da garantire da eventuali aggressioni dei creditori le somme derivanti dalla cessione, anche in assenza di misure protettive.</p><p><i>Come ben noto, la disciplina delle cessioni d’azienda&nbsp;</i>ex&nbsp;<i>art. 22 CCII è per certi versi lacunosa e manchevole, tanto da rendere spesso disincentivante il ricorso allo strumento ai fini delle operazioni di dismissione aziendale. Si pensi ad esempio alla limitata esenzione da passività fiscali pregresse, o all’assenza di effetti purgativi delle iscrizioni pregiudizievoli.</i></p><p><i>Sono quindi da accogliere favorevolmente le pronunce che, “dettando le misure ritenute opportune”&nbsp;</i>ex&nbsp;<i>art. 22 co. 2 lett. d) CCII e interpretando elasticamente la norma, consentono di preservare gli interessi cardine alla celere conservazione della continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Vasto_26_settembre_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 14:43:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-denunzia-al-tribunale-ex-art-2409-cc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Milano, 11 aprile 2025</p><p>Il Tribunale di Milano, a fronte della denuncia di gravi irregolarità&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 2409 c.c. presentata dai sindaci di una società per azioni&nbsp;, ha respinto il ricorso in considerazione dell’intervenuto accesso dell’impresa al percorso di composizione negoziata della crisi, ritenendo che l’adozione dell’eventuale ordine di ispezione avrebbe potuto compromettere il percorso di risanamento intrapreso. &nbsp;</p><p><i>Per la prima volta un decreto si pronuncia sul rapporto tra composizione negoziata della crisi e denuncia ex art. 2409 c.c., sottolineando la necessità per i Tribunali di esercitare la massima prudenza prima di intervenire sugli assetti gestionali e sulle dinamiche interne della società, durante l’utilizzo di tale strumento di regolazione della crisi.</i></p><p><i>Un’espressione di&nbsp;</i>favor&nbsp;<i>per la procedura, ritenendosi che il relativo accesso, con i presidi in essa contemplati, quali la nomina dell’Esperto, possa sostanzialmente superare la necessità di attivazione dei rimedi societari</i>.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Milano__Sez._Spec._Impresa__11_aprile_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:44:00 +0200</pubDate>
                        <title>Misure cautelari – composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-composizione-negoziata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 12 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Padova ha concesso le misure cautelari, aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche non più rinnovabili dopo il decorso del termine massimo di 240 giorni, richieste della debitrice in composizione negoziata nei confronti di taluni creditori.&nbsp;</p><p><i>Dopo una recente pronuncia in senso contrario (Trib. Roma 14 maggio 2025), riprende vigore l’orientamento che ritiene invece ammissibili le misure cautelari, secondo l'interpretazione più ragionevole a tutela del debitore. A sostegno di questa interpretazione va ricordato che l'efficacia delle misure cautelari presuppone sempre l'accertamento in contraddittorio con il creditore della necessità delle misure richieste per addivenire alla soluzione della crisi e, inoltre, che le misure cautelari, per propria natura, sono atipiche nel contenuto e devono poter rispondere alle esigenze del caso di specie, senza rigide limitazioni.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Tribunale_di_Padova__provvedimento_del_12.9.2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 14:45:00 +0200</pubDate>
                        <title>Fondo insolvente – composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondo-insolvente-composizione-negoziata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Milano, 16 luglio 2025</p><p>Il Tribunale di Milano ha concesso le misure protettive nella composizione negoziata avviata da un fondo insolvente, in persona della SGR, con ciò riconoscendo esplicitamente la relativa soggettività giuridica al fine dell’accesso a strumenti di risanamento alternativi alla liquidazione giudiziale speciale&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 57 co. 6-bis TUF.</p><p><i>Si tratta di pronuncia importante sul tema della disponibilità di strumenti di risanamento per i fondi in crisi o insolventi, questione discussa in dottrina, ma che emerge raramente in giurisprudenza. L’unico precedente edito, richiamato anche in questa decisione, era sempre del Trib. Milano, 10 novembre 2016, che aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., sul presupposto che non si trattasse di procedura concorsuale. Il Tribunale nella motivazione del recente provvedimento esclude invece quello stesso strumento (oggi art. 57 CCII) dal novero degli strumenti accessibili ai fondi, dovendosi oggi qualificare come procedura concorsuale. Restano quindi esclusi anche il concordato preventivo e il PRO.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 14:46:00 +0200</pubDate>
                        <title>Cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti – non si applica la liberazione dei coobbligati ex art. 59 co. 2 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cram-down-fiscale-negli-accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti-non-si-applica-la-liberazione-dei-coobbligati-ex-art-59-co-2-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>App. Brescia, 11 giugno 2025</p><p class="text-justify">Secondo la Corte bresciana il <i>cram down</i> fiscale determina un’assimilazione <i>in toto</i> delle agenzie fiscali e previdenziali ai creditori aderenti agli accordi e non invece un fenomeno assimilabile agli accordi a efficacia estesa di cui all’art. 60 CCII. In quest’ultimo caso, a seguito del correttivo <i>ter</i>, restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei fideiussori e dei coobbligati (così come da sempre nel concordato preventivo). Questa disposizione non si applica quindi ai creditori pubblici, che conseguentemente non possono agire nei confronti di eventuali coobbligati a seguito dell’omologazione degli accordi.</p><p class="text-justify"><i>Si tratta di una decisione coerente con l’impostazione del Codice, che prevede due distinti istituti, ognuno dei quali ha una propria&nbsp;</i>ratio<i>, diversi caratteri, presupposti ed effetti.</i></p><p class="text-justify"><i>Si segnala il richiamo, quale&nbsp;</i>obiter dictum<i> nella motivazione, alla circostanza che lo scopo della norma sarebbe la conservazione, ove possibile, della continuità aziendale: gli accordi di ristrutturazione possono avere anche carattere liquidatorio, ma certamente l’interpretazione è funzionale anche a questa finalità, ove ne sia il caso.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 14:47:00 +0200</pubDate>
                        <title>PRO – Piano liquidatorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pro-piano-liquidatorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Roma, 25 marzo 2025</p><p>Trib. Milano, 9 novembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile una proposta di PRO fondata su di un piano puramente liquidatorio, offrendo a sostegno diverse indicazioni normative secondo cui lo strumento sarebbe finalizzato unicamente al risanamento dell’impresa in prospettiva di prosecuzione dell’attività.</p><p class="text-justify">Al contrario, il Tribunale di Milano, pronunciatosi anch’esso dopo il correttivo <i>ter</i>, ritiene decisiva la modifica secondo cui nella fase di esecuzione si applica la disciplina dettata per il concordato liquidatorio dall’art. 114 CCII.</p><p class="text-justify"><i>La decisione del Tribunale di Roma non è condivisibile. Non vi è ragione infatti di restringere la funzionalità del PRO, che deroga persino al rispetto dei privilegi e rappresenta una sorta di soluzione intermedia tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato, entrambi idonei a soluzioni di tipo meramente liquidatorio. Al contrario, è da seguire la decisione del Tribunale di Milano, in linea con le altre anteriori al correttivo&nbsp;</i>ter<i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 14:48:00 +0200</pubDate>
                        <title>Mutuo con garanzia MCC – Violazione delle regole di istruttoria – Conseguenze solo risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mutuo-con-garanzia-mcc-violazione-delle-regole-di-istruttoria-conseguenze-solo-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 11 febbraio 2025</p><p class="text-justify">In caso di violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla concessione di finanziamenti assistiti da garanzia MCC, la stessa non determina la nullità del contratto, né la conseguente esclusione dallo stato passivo della liquidazione giudiziale, bensì la sola responsabilità risarcitoria a carico della banca.</p><p class="text-justify"><i>La decisione si discosta dall’orientamento maggioritario: nega la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ritenendo che questa discenderebbe solo da norme di nullità e non da norme di condotta, come quelle che riguardano la valutazione del merito creditizio, che non sarebbero neppure riconducibili a tutela di situazioni di preminente interesse generale. La curatela deve quindi formulare eccezione di compensazione con la propria pretesa risarcitoria per non ammettere il credito della banca al passivo (così anche Trib. Napoli, che però non aveva esaminato il tema della nullità del contratto e aveva comunque escluso il credito).</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 14:47:00 +0200</pubDate>
                        <title>Linee di credito con garanzia MCC – Nullità per contrarietà a norme penali e al buon costume – Non ripetibilità delle somme</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-di-credito-con-garanzia-mcc-nullita-per-contrarieta-a-norme-penali-e-al-buon-costume-non-ripetibilita-delle-somme</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Piacenza, 8 gennaio 2025</p><p class="text-justify">La concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica che si risolva oggettivamente in un aggravamento del dissesto di un imprenditore in assenza di ragionevoli prospettive di superamento della crisi, con violazione delle regole di valutazione del merito creditizio da parte della banca, determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c. per contrarietà a norma penale.</p><p class="text-justify"><i>La decisione si inserisce nell’orientamento di merito maggioritario che riconosce la nullità del contratto (Trib. Torino e Asti), prendendo espressamente posizione anche sulla esclusione del diritto al rimborso del capitale per contrarietà al buon costume (art. 2035 c.c.) inteso anche come violazione delle regole di correttezza di mercato (Cass. n. 16706/2020), con la conseguente esclusione del credito dal passivo.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 14:50:00 +0200</pubDate>
                        <title>Mutuo con garanzia MCC – Concessione abusiva di credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mutuo-con-garanzia-mcc-concessione-abusiva-di-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Napoli, 27 novembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo di una banca e confermato l’esclusione del credito, ritenendo che l’aggravamento del dissesto della società debitrice fosse stato causato dalla condotta di abusiva concessione di un mutuo (peraltro destinato al rimborso di un debito pregresso), pur nella consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore e quindi principalmente sull’assunto di poter beneficiare della garanzia pubblica.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La decisione alimenta l’orientamento di merito, in corso di formazione, che, sulla scia delle precedenti pronunce del Tribunale di Torino e del Tribunale di Asti, riconosce l’illiceità, con la conseguente esclusione del diritto al rimborso e di esclusione dal passivo, dell’operazione di finanziamento concessa a soggetti insolventi, confidando nella garanzia dello Stato.</i></p><p class="text-justify"><i>Un argomento di sicuro interesse e attualità, considerata un’attesa maggiore ricorrenza di queste fattispecie, al crescere delle insolvenze delle imprese (c.d.&nbsp;</i>zombie companies)<i> inertizzate dai finanziamenti emergenziali.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Misure cautelari – Inibizione dell’escussione di garanzie pubbliche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-cautelari-inibizione-dellescussione-di-garanzie-pubbliche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Modena, 8 marzo 2025&nbsp;</p><p>Il&nbsp;Tribunale di&nbsp;Modena&nbsp;ha accolto la misura cautelare di inibitoria dell’escussione di garanzie pubbliche, non tanto per evitare la maturazione del privilegio conseguente all’escussione, quanto piuttosto per facilitare le trattative da proseguire con il finanziatore garantito (rispetto alle complessità dei rapporti con il garante pubblico) e, inoltre, per consentire di approfondire la verifica della non abusività della concessione di credito in considerazione della garanzia ottenuta dalla banca.</p><p><i>Si consolida l’orientamento di merito che inibisce in via cautelare l’escussione di garanzie di terzi: per quanto riguarda le garanzie pubbliche, in un precedente inedito del Trib. Ravenna l’inibitoria era stata concessa per evitare il consolidarsi del “super-privilegio”, ciò che invece correttamente il Trib. Modena lascia in disparte. Interessante poi la motivazione modenese che richiama il tema emergente della contestazione della validità della garanzia pubblica e della verifica che la banca non abbia concesso abusivamente il credito a fronte della stessa.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:51:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure protettive e cautelari ex art. 54 CCII – rinvio pregiudiziale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-protettive-e-cautelari-ex-art-54-ccii-rinvio-pregiudiziale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Brindisi, 3 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Brindisi, in un procedimento di conferma di misure protettive atipiche (sospensione di cambiali e assegni postdatati) ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-<i>bis</i>&nbsp;c.p.c. in punto di (i)&nbsp;riconducibilità delle misure protettive atipiche al&nbsp;<i>genus</i>&nbsp;delle misure cautelari e (ii) possibilità di ottenere, superato il limite di dodici mesi stabilito dall’art. 8 CCII, una misura cautelare dello stesso contenuto delle misure protettive atipiche già scadute.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La Cassazione ha già ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale in materia cautelare. In attesa della pronuncia della Corte, l’ordinanza del Tribunale, che riporta un’amplissima e approfondita rassegna degli orientamenti e dei temi rilevanti, consente di fare il punto sulla (tutt’ora, anche dopo il Correttivo Ter) incerta sovrapposizione tra misure protettive atipiche e cautelari. Al riguardo, il Tribunale sottolinea la differenza dei presupposti che il giudice deve accertare, a seconda dell’adesione all’una o all’altra tesi.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:52:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure cautelari ex art. 19 CCII – contenuto analogo alle misure protettive tipiche – superamento limite annuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-ex-art-19-ccii-contenuto-analogo-alle-misure-protettive-tipiche-superamento-limite-annuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Verona, 22 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Verona ha ritenuto ammissibile - nell’ambito della composizione negoziata, - la domanda di applicazione di provvedimenti cautelari rivolti a determinati creditori specificamente individuati, anche decorso il termine massimo di durata delle misure protettive di cui all’art. 8 CCII, sul presupposto della perdurante necessità di continuare ad assicurare un’adeguata protezione al debitore, funzionale al buon esito delle trattative.</p><p class="text-justify"><i>La decisione alimenta l’orientamento di merito in corso di formazione sull’ammissibilità, nella composizione negoziata, di misure cautelari aventi contenuto analogo a quello delle misure protettive già concesse in misura massima, in ciò adottando una soluzione ragionevole che (in assenza di manifeste finalità elusive della disciplina e delle tempistiche di legge) consente di rafforzare la tutela del debitore per raggiungere l’obiettivo della ristrutturazione, colmando le asimmetrie di legge tra durata della composizione e delle misure protettive.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>***</i></p><p class="text-justify">Trib. Roma, 15 febbraio 2025&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma ha deciso che le misure cautelari&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 19 CCII possono determinare effetti analoghi a quelli delle misure protettive previste dall’art. 18 CCII, purché non venga superato il limite massimo di durata complessiva di un anno stabilito dall’art. 8 CCII, arco temporale massimo, entro il quale le protezioni devono quindi rimanere contenute.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia – diversamente da quanto affermato da alcuni recenti arresti giurisprudenziali – conferma la necessità di un equilibrio tra la tutela dell’imprenditore in difficoltà e l’esigenza di evitare un’estensione indebita delle protezioni, individuando nel termine annuale di cui all’art. 8 CCII, ritenuto funzionale alla gestione della crisi in conformità con i principi comunitari, la durata massima delle protezioni dalle azioni esecutive e cautelari intraprese in danno dell’imprenditore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 14:55:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure cautelari ex art. 54 CCII – contenuto analogo alle misure protettive tipiche – superamento limite annuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-ex-art-54-ccii-contenuto-analogo-alle-misure-protettive-tipiche-superamento-limite-annuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 23 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Anche il Tribunale di Padova, in ambito però di concordato preventivo, si esprime in senso favorevole alla concessione di misure cautelari dal contenuto analogo a quello delle misure protettive, oltre il termine massimo di legge, purché non&nbsp;<i>erga omnes&nbsp;</i>bensì circoscritte a specifici destinatari, le cui particolari condotte potrebbero pregiudicare il percorso di risanamento intrapreso. Invero, secondo il Tribunale patavino, solo in ipotesi di piena sovrapponibilità sia contenutistica che di individuazione dei destinatari verrebbe, in un certo senso, eluso il termine massimo di durata delle misure protettive stabilito dall’art. 8 CCII.</p><p class="text-justify"><i>Si tratta di un’ulteriore pronuncia favorevole che - individuando il&nbsp;</i>discrimen<i>&nbsp;tra misure cautelari atipiche e misure protettive tipiche nella identificazione selettiva della platea dei destinatari - trova un compromesso tra la necessità di protezione oltre i 12 mesi delle misure protettive erga omnes e il rispetto del termine legale di durata delle stesse.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:58:00 +0100</pubDate>
                        <title>Transazione fiscale nella composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transazione-fiscale-nella-composizione-negoziata</link>
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                        <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 11:18:01 +0100</pubDate>
                        <title>Evento: Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/evento-il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dellinsolvenza</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 16 dicembre, dalle 14.00 alle 18.00<br>ODCEC Milano, Via Pattari 6</p><p><strong>Fabio Marelli </strong>parteciperà come relatore alla lezione inaugurale del corso organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con focus sul nuovo codici della crisi di impresa e dell'insolvenza.</p><p><a href="https://www.odcec.mi.it/eventi/2024/12/16/newsletter-formazione/il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell-insolvenza---parte-1-di-16" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:33:53 +0100</pubDate>
                        <title>Transazione fiscale (ma non previdenziale) nella composizione negoziata della crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transazione-fiscale-ma-non-previdenziale-nella-composizione-negoziata-della-crisi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Articolo a cura di Fabio Marelli per Il Sole 24 Ore</i></p><p class="text-justify">Tra le moltissime disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) modificate o aggiunte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “correttivo-<i>ter</i>”), spiccano quelle in materia di transazione fiscale e di trattamento dei debiti tributari e contributivi nei percorsi e negli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza. Su questo versante gli interventi sono stati molteplici: (i) la transazione fiscale è stata introdotta – senza possibilità di <i>cram down</i> – anche nella composizione negoziata della crisi, come da tempo auspicato e anticipato; (ii) negli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata in gran parte recepita – tra l’altro innalzando significativamente le soglie minime di soddisfacimento dei debiti erariali e previdenziali ai fini del <i>cram down</i> – la disciplina già prevista in via transitoria dall’art. 1-<i>bis</i> del d.l. 13 giugno 2023 (introdotto dalla l. di conversione 10 agosto 2023, n. 103); (iii) la transazione fiscale è stata introdotta anche nel piano di risanamento soggetto a omologazione (c.d. “PRO”), senza possibilità di <i>cram down</i>, in considerazione della necessaria adesione di tutte le classi di creditori ai fini dell’omologazione; (iv) nel concordato preventivo, il correttivo-<i>ter</i> ha confermato che è ammissibile il <i>cram down</i> fiscale e contributivo anche nel concordato in continuità aziendale e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze nella c.d. ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII), salvo solo per l’approvazione da parte dell’unica classe c.d. “maltrattata” (superando così un orientamento nella giurisprudenza di merito, ancora più restrittivo).</p><p class="text-justify">Qui trattiamo della disciplina nella composizione negoziata della crisi, contenuta nel comma 2-<i>bis</i> aggiunto dal correttivo-<i>ter</i> all’art. 23 CCII. La esaminiamo in dettaglio di seguito.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La definizione dei tributi per via negoziale</strong></p><p class="text-justify">La definizione dei debiti erariali viene prevista attraverso uno strumento di carattere contrattuale, coerentemente con il contesto della composizione negoziata della crisi in cui si inserisce. Tanto è chiarito senza possibilità di dubbio da diverse disposizioni del comma 2-<i>bis</i>: (i) si fa riferimento a una “<i>proposta di accordo transattivo”</i>; (ii) si prevede che “<i>l’accordo è sottoscritto dalle parti</i>”; (iii) è stabilito che il giudice verifichi “<i>la regolarità … dell’accordo”&nbsp;</i>oppure, alternativamente, dichiari che<i> “l’accordo è privo di effetti</i>”; infine, (iv) è previsto che “<i>l’accordo si risolve di diritto”</i> in caso di inadempimento.</p><p class="text-justify">Non si tratta di una novità, essendo ormai da lungo tempo prevista la transazione fiscale nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (a suo tempo in forza dell’art. 182-<i>ter</i> l.fall., oggi dell’art. 63 CCII). Di nuovo istituto potremmo parlare se fossimo qui di fronte a uno strumento <i>esclusivamente</i> negoziale, ma così non è, considerato che la legge prevede, come abbiamo appena visto, un controllo da parte del Tribunale, che autorizza l’esecuzione dell’accordo, ovvero ne dichiara l’inefficacia. L’<i>exequatur&nbsp;</i>da parte del Tribunale si inserisce in un indirizzo normativo che ammette la definizione della pretesa tributaria, a fronte del ben noto principio di indisponibilità del credito tributario, solo in presenza di un intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria, in un settore del nostro ordinamento “all’incrocio” tra i principi del diritto concorsuale e del diritto tributario. La transazione fiscale fino a oggi era ammissibile esclusivamente nell’ambito di strumenti che si concludono con una sentenza di omologazione da parte del Tribunale. Un esito attraverso un provvedimento di vera e propria omologazione probabilmente non sarebbe stato prospettabile, non essendo la composizione negoziata della crisi una procedura concorsuale, né uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La scelta del correttivo-<i>ter</i> sembra nel senso di prevedere un pur più blando controllo limitato alla regolarità dell’accordo (salvo quanto diremo più avanti in merito alla effettiva estensione di questo controllo). È peraltro evidente l’indirizzo del legislatore finalizzato a fornire ai funzionari delle Agenzie fiscali una sorta di “<i>comfort</i>” legato a un vaglio giurisdizionale (oltre che alle relazioni del professionista indipendente e del revisore, come vedremo).</p><p class="text-justify">Come accennato non è previsto il <i>cram down</i>, coerentemente con questo intervento più “limitato” da parte del Tribunale che, come appena richiamato, non assume i contorni della vera e propria omologazione di uno strumento di regolazione della crisi, come nel concordato o negli accordi di ristrutturazione. Le Agenzie fiscali valuteranno quindi, senza possibili “supplenze” da parte del Tribunale, la convenienza della proposta di accordo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contenuto della proposta</strong></p><p class="text-justify">Veniamo quindi al tema, centrale, del possibile contenuto della proposta. Il comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII prevede al primo e secondo periodo che l’imprenditore possa presentare una proposta che prevede<i> “il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”</i>.</p><p class="text-justify">L’aspetto più innovativo (per quanto riguarda, beninteso, il contesto della composizione negoziata) è rappresentato senz’altro dalla possibilità di prevedere un pagamento, a stralcio, di una percentuale del credito erariale. Come ben noto, in precedenza era consentito solo un limitato risparmio di sanzioni e interessi, oltre a una dilazione di pagamento, come tuttora previsto dall’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII. Si trattava di una rilevante limitazione della possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa con il solo strumento della composizione negoziata: ove le risorse disponibili per la soddisfazione dei creditori pregressi, anche nell’arco del piano, non fossero state sufficienti al pagamento integrale del debito erariale, era necessario – restando nel contesto di una soluzione negoziata della crisi – accedere all’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (facendo ricorso alla disposizione dell’art. 63 CCII). Diversamente, l’imprenditore avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti del concordato semplificato o del concordato preventivo, scontando però ben più gravosi costi di procedura, oltre che tempi ampiamente maggiori per conseguire la definizione della crisi. Anche potendo considerare di utilizzare l’istituto della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore avrebbe dovuto tenere presente che – a seguito dell’introduzione della già richiamata disciplina prevista in via transitoria dall’art. 1-<i>bis</i> del d.l. 13 giugno 2023, oggi ripresa all’art. 63 CCII – la riduzione del debito erariale è fortemente condizionata dalle soglie minime di soddisfacimento (30 o 40% a seconda dei casi nella disciplina transitoria, 50 e 60% in quella introdotta nel Codice dal correttivo-<i>ter</i>) previste per il <i>cram down</i>. Nessun pagamento minimo, beninteso, era ed è necessario in caso di accettazione volontaria della proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti da parte delle Agenzie, ma certamente la previsione di percentuali così elevate in caso di transazione fiscale “forzosa” rende meno agevole l’accettazione da parte dei funzionari di misure di soddisfacimento inferiori (e, in particolare, largamente inferiori).</p><p class="text-justify">Nella composizione negoziata, ai sensi del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII, non è prevista una misura minima di soddisfacimento al fine dell’accettazione della proposta di definizione parziale del debito erariale. Se da un lato questo fa sì che le Agenzie fiscali potranno quindi valutare in autonomia la proposta di accordo di definizione della debitoria, sulla sola base di ragioni di convenienza (o almeno di equivalenza) rispetto all’alternativa liquidatoria, che rappresenta comunque il requisito indispensabile in tutte le modalità ammesse di riduzione in sede concorsuale del debito erariale, dall’altro lato, tuttavia, non si può ignorare che un riferimento alle soglie minime previste oggi dall’art. 63 CCII potrà operare indirettamente come parametro nelle determinazione delle Agenzie sulle proposte di accordo nella composizione negoziata.</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda invece il riscadenziamento del debito, già l’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII consentiva una possibilità di ampio differimento fino a sei anni (72 rate mensili), nell’ambito degli strumenti negoziali propri della composizione negoziata previsti dall’art. 23, comma 1, CCII (contratto che assicura la continuità aziendale per un biennio o accordo sottoscritto dall’esperto). Questa possibilità resta anche oggi, ma difficilmente potrebbe consentire di “gestire” la sola componente dilatoria del debito che sia anche, parallelamente, oggetto di stralcio parziale nell’ambito dell’accordo di cui al comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII, anche ove la dilazione fosse comunque contenuta nei limiti delle misure premiali di cui all’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII. Il vantaggio di ricorrere alla misura premiale potrebbe essere quello di un percorso “agevolato” per la sola componente dilatoria della proposta, considerato che la stessa non è condizionata a un provvedimento del Tribunale (ma solo alla richiesta sottoscritta dall’esperto e alla pubblicazione del contratto o dell’accordo di cui all’art. 23, comma 1, CCII), né richiede relazioni del professionista indipendente e del revisore, né accordo o assenso delle Agenzie: il dubbio in merito all’ammissibilità di un tale “doppio binario” risiede nel fatto che le misure premiali dell’art. 25-<i>bis</i>, comma 4, CCII sembrano presupporre (nell’originario impianto normativo in cui furono previste) il pagamento integrale dei tributi, ciò che invece non sarebbe realizzato in ipotesi di concorrente proposta di accordo per lo stralcio di parte dei tributi stessi. Analoga dovrebbe essere la conclusione anche per quanto riguarda il possibile cumulo dei vantaggi della riduzione delle sanzioni e degli interessi, pure annoverati tra le misure premiali di cui all’art. 25-<i>bis</i>, comma 4, CCII.</p><p class="text-justify">Il tema centrale della nuova disciplina dell’oggetto dell’accordo transattivo in sede di composizione negoziata, tuttavia, è rappresentato da ciò che la disposizione del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII non dice, più che da ciò che è espressamente disposto: l’accordo per la ridefinizione del debito riguarda esclusivamente i crediti amministrati dalle agenzie fiscali e, quindi, è esclusa la possibilità di stralciare il debito derivante dai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Si tratta di una soluzione di compromesso che – al di là del maggior grado privilegio che assiste i contributi e che comunque condiziona la possibilità di stralcio all’incapienza del patrimonio già a partire dalla possibilità di soddisfare il relativo grado – non sembra potere trovare una valida giustificazione. Si potrebbe essere tentati di pensare che, considerata la nota assenza di disponibilità degli enti previdenziali ad acconsentire a proposte di definizione parziale dei contributi (financo nel concordato preventivo), ben poche sarebbero state le possibilità concrete di addivenire su base volontaria (e in assenza di <i>cram down</i>) a un accordo transattivo sul debito contributivo: tuttavia, l’esclusione <i>ex lege</i> dal novero dei possibili accordi non potrà che avere l’effetto di “rafforzare” l’atteggiamento fin qui assunto dall’INPS e dall’INAIL, a discapito della possibilità di addivenire a una soluzione della crisi attraverso uno strumento meno “invasivo” e oneroso (sia per il debitore che per i creditori) rispetto agli altri strumenti di composizione della crisi.</p><p class="text-justify">Il secondo tema di rilievo, per quanto riguarda il perimetro dei tributi che possono essere oggetto di accordo transattivo con l’Erario, riguarda la disposizione dell’art. 23, comma 2-<i>bis,</i> CCII il quale prevede, al secondo periodo, l’esclusione dei tributi propri dell’Unione Europea. Il tema in sé non è nuovo, posto che nella originaria versione dell’art. 182-<i>ter</i> l.fall. era, appunto, prevista analoga formulazione limitativa, che aveva originato ampia discussione e difformi orientamenti in merito alla falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (esclusa poi espressamente in una successiva revisione della norma). Come ben noto, il tema era stato poi superato, prima per effetto di una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione (7 aprile 2016, causa C-546/14) e poi della nostra Corte di cassazione (S.U. 8 novembre 2016, n. 26988), per vedere poi normativamente eliminata (con il decreto correttivo del 2017) la disposizione che aveva suscitato le incertezze che oggi potrebbero riproporsi nel nuovo contesto della composizione negoziata. In proposito, si deve convenire pienamente con chi ha dimostrato convincentemente e con ampia argomentazione (G. Andreani, <i>L’introduzione della “transazione fiscale” nella composizione negoziata della crisi</i>, in <i>diritttodellacrisi.it</i>) che il dubbio non ha in realtà ragione di porsi e che l’IVA ben può essere oggetto di stralcio in sede di proposta di accordo transattivo nella composizione negoziata, in forza della nuova disposizione del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII.</p><p class="text-justify">In tema di ambito oggettivo dell’accordo, resta solo un ultimo cenno alla (perdurante) esclusione (così come negli altri strumenti di composizione della crisi) dei tributi degli enti locali territoriali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/crisi-dimpresa-213.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per la versione integrale del documento disponibile su Il Sole 24 Ore</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 15:31:36 +0100</pubDate>
                        <title>Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-correttivo-al-codice-della-crisi-novita-per-i-creditori-bancari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>14 novembre 2024</i><br><i>09.00 - 17.30</i><br><i>Webinar</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-marelli" target="_blank"><strong><u>Fabio Marelli</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà come relatore al webinar organizzato da Diritto Bancario dedicato al <i>terzo correttivo al Codice della Crisi.</i></p><p>Il correttivo introduce importanti novità non solo definitorie, ma altresì nella <strong>disciplina sostanziale e processuale</strong> della <strong>composizione negoziata</strong> della crisi, del<strong> concordato</strong> in continuità e della l<strong>iquidazione giudiziale</strong>, nonché sul trattamento complessivo delle <strong>partecipazioni sociali</strong> delle società in crisi.</p><p>In particolare, Fabio parteciperà alla sessione pomeridiana con un intervento sulla liquidazione giudiziale, con focus su:</p><ul><li>I presupposti di accesso</li><li>Il procedimento di accertamento del passivo: le transazioni sul credito oggetto di impugnazione</li><li>Le modifiche al programma di liquidazione</li><li>Durata massima della liquidazione e prosecuzione della procedura dopo il decreto di chiusura</li><li>La cessione delle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie</li><li>Disciplina dei contratti pendenti: la tutela del promissario acquirente nei contratti di vendita di immobili e dei creditori ipotecari (art. 173 CCII)</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/10/Webinar-DB-14.11.2024-Correttivo-CCII-4.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:20:20 +0200</pubDate>
                        <title>Le principali novità del Correttivo-ter al codice della crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-correttivo-ter-al-codice-della-crisi-le-principali-novita</link>
                        <description>Articolo a cura di Fabio Marelli</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13&nbsp;settembre 2024, n. 136 (“<strong>Correttivo-ter</strong>”) al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.</p><p class="text-justify">Al netto di molte modifiche di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter da un lato recepisce talune prassi e orientamenti o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce istituti (su tutti la transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi) largamente attesi dagli operatori. Di particolare rilievo anche le percentuali minime di soddisfacimento dei crediti degli enti in caso di <i>cram down</i> negli accordi di ristrutturazione.</p><p class="text-justify">Di seguito si richiamano sinteticamente le principali novità.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">1. <strong><u>Composizione negoziata della crisi</u> (“CNC”)</strong></p><p class="text-justify">• <strong>Presupposto oggettivo (art. 12).</strong>&nbsp;È espressamente confermato che può accedervi l’imprenditore in stato di insolvenza.</p><p class="text-justify">• <strong>Nomina dell’esperto (art. 13).</strong> Costituirà elemento di valutazione per la nomina anche il <i>track record</i> delle precedenti CNC.</p><p class="text-justify">• <strong>Rapporti bancari e finanziari (art. 16).</strong> La sospensione/revoca delle linee di credito dovrà specificare espressamente le ragioni della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non sarà<i>&nbsp;</i>“<i>di per sé</i>”<i>&nbsp;</i>motivo di responsabilità e la notizia dell’accesso alla CNC non costituirà “<i>di per sé</i>” ragione di una diversa classificazione del credito, da compiersi invece caso per caso. Stabilito l’obbligo di riattivazione delle linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se confermate, nei confronti delle banche interessate, ferma la possibilità delle stesse di mantenere la sospensione per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.&nbsp;</p><p class="text-justify">• <strong>Durata (art. 17).</strong>&nbsp;È resa più agevole la prosecuzione dell’incarico dell’esperto al termine dei primi 180 giorni, fino a ulteriori 180 giorni: (i) è sufficiente che lo richiedano, con il consenso dell’esperto, “<i>l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso trattative</i>” (non più “<i>tutti i creditori</i>” e, soprattutto, anche il solo imprenditore), o, in assenza di richiesta (ii) siano in corso le misure protettive o cautelari o la relativa istanza al Tribunale, o pendente la richiesta di autorizzazione <i>ex&nbsp;</i>art. 22, o debba attuarsi il relativo provvedimento.</p><p class="text-justify">• <strong>Misure protettive e cautelari (art. 19).</strong> Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere pubblicato nel registro delle imprese e il Tribunale può disporre modalità di notificazione <i>ad hoc&nbsp;</i>(si risolve così un tema di rilievo pratico per le misure <i>erga omnes</i> in presenza di centinaia di creditori).</p><p class="text-justify">• <strong>Autorizzazioni del Tribunale</strong><i><strong>&nbsp;</strong></i><strong>(art. 22).</strong> Per favorire il perfezionamento delle operazioni funzionali al risanamento, i finanziamenti o le cessioni d’azienda autorizzati potranno essere perfezionati anche dopo la chiusura della CNC (ove previsto nel provvedimento o nella relazione finale dell’esperto). Inoltre, è chiarito meglio che la prededucibilità dei crediti opera, a prescindere dall’esito della CNC, nelle procedure esecutive e concorsuali, anche in caso di <i>consecutio</i>.</p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 23).</strong> Viene introdotta anche nella CNC la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale (a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea). Non è previsto il <i>cram down</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <strong><u>Concordato semplificato</u></strong></p><p class="text-justify">• &nbsp;<strong>Suddivisione in classi (art. 25-sexies).</strong> L’eventuale classamento riguarderà anche i crediti privilegiati degradati al chirografo.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">3. <strong><u>Piani attestati di risanamento</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Contenuto minimo (art. 56).</strong> Il Correttivo-ter mostra particolare attenzione al rispetto della normativa c.d. <i>health</i>&amp;<i>safety</i>, i cui costi e oneri saranno da contemplare nel piano, unitamente alla posizione dei lavoratori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">4. <strong><u>Procedimento unitario e misure protettive</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Effetti della domanda con riserva (art. 44).</strong> Il Correttivo-ter consente opportunamente di differenziare già dalla domanda “prenotativa” i relativi effetti, allineandoli a quelli previsti per lo strumento prescelto, depositando un progetto del relativo piano di regolazione della crisi. Si tratta in sostanza della possibilità di escludere, per gli accordi di ristrutturazione e il PRO, gli effetti della domanda di concordato (in particolare il divieto di pagamento dei creditori anteriori e le autorizzazioni per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione), agevolando la gestione dell’impresa nella fase più delicata dell’accesso al percorso di risanamento.</p><p class="text-justify">• <strong>Misure protettive (art. 54).</strong> Viene chiarito (risolvendo un contrasto di giurisprudenza sul punto) che le misure protettive “atipiche” possono avere anche lo stesso contenuto di quelle “tipiche” (e quindi essere concesse anche una volta esaurite queste ultime, oltre il periodo massimo di un anno previsto dall’art. 8). Tuttavia, è prevista la condizione del deposito della proposta e del piano: non è quindi possibile ottenere le misure “atipiche” nel c.d. pre-concordato, in cui sono disponibili invece le misure cautelari, come il Correttivo-ter conferma espressamente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">5. <strong><u>Accordi di ristrutturazione dei debiti&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Trasformazione, fusione e scissione (art. 57).</strong> Vengono richiamate le disposizioni dell’art. 116 applicabili nel concordato preventivo, in merito alle operazioni straordinarie previste dal piano e alle relative opposizioni.</p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 63).</strong> L’adesione degli enti dovrà intervenire entro novanta giorni, salvo proroghe, di ulteriori (i) <strong>60</strong> giorni in caso di modifica e (ii) <strong>90</strong> giorni in caso di nuova proposta. La domanda di omologazione andrà proposta una volta ottenuta l’adesione o decorsi i relativi termini (viene risolto così un contrasto giurisprudenziale sul tema).</p><p class="text-justify">• <i><strong>Cram down</strong></i><strong> fiscale (art. 63).</strong> In caso di mancata adesione o di voto contrario, l’omologazione può intervenire se l’adesione è determinante e se ricorrono congiuntamente i seguenti ulteriori requisiti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’accordo <strong>non</strong> ha carattere <strong>liquidatorio</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’entità dei crediti vantati dagli <strong>altri</strong> <strong>creditori aderenti&nbsp;</strong>è pari ad almeno il <strong>25%</strong> dell’importo complessivo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto all’<strong>alternativa</strong> della <strong>liquidazione giudiziale</strong> alla data della proposta;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il soddisfacimento dei creditori pubblici è almeno pari al <strong>50%</strong>, esclusi sanzioni e interessi, fermo il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale (nel caso in cui gli altri creditori aderenti siano meno del 25%, la soglia minima di soddisfacimento sale al <strong>60%</strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Infine, non è possibile ricorrere al <i>cram down</i> fiscale se:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>nei <strong>cinque anni</strong> precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una <strong>transazione fiscale poi risolta di diritto</strong>, salvo il caso della rinegoziazione/modifica dell’accordo ai sensi dell’art. 58 (inclusi casi di successione nell’attività di un soggetto che ha concluso una transazione risolta di diritto, ovvero nei relativi debiti tributari); oppure</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il debito nei confronti dei <strong>creditori pubblici</strong> è pari o superiore all’<strong>80%&nbsp;</strong>del debito complessivo e (ii) il debito nei confronti dei creditori pubblici deriva (a) prevalentemente da omessi versamenti nel corso di <strong>5 periodi d’imposta</strong> anche non consecutivi oppure (b) per almeno <strong>un terzo</strong> dall’accertamento di violazioni realizzate con <strong>atti fraudolenti</strong> di vario tipo.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">6. <strong><u>Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione</u> (PRO)</strong></p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 64-bis).</strong> Viene introdotta anche al PRO (senza <i>cram down</i>).</p><p class="text-justify">• <strong>Cessione d’azienda (art. 64-bis).</strong> Il Tribunale può autorizzare, anche prima dell’omologazione, il <strong>trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami</strong> (liberi da passività pregresse) se previsto dal piano e funzionale alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, previo rispetto del principio di competitività (che potrà essere attuato in modo flessibile).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">7. <strong><u>Concordato preventivo</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Valore di liquidazione (art. 87).</strong> Il Correttivo-ter chiarisce che corrisponde al risultato netto, dedotte le spese, dell’attività liquidatoria (beni, diritti, azioni) nella liquidazione giudiziale, con maggiorazione in caso sia possibile la cessione dell’azienda in esercizio. Viene così codificato un orientamento interpretativo che si stava affermando. Il tema è di rilievo centrale nella definizione dei piani e delle proposte di concordato, posto che rappresenta la soglia, tra altro, per determinare la porzione dell’attivo liberamente distribuibile secondo la <i>relative priority rule</i>, la convenienza della proposta e il <i>cram down</i> fiscale e previdenziale.</p><p class="text-justify">• <strong>Classi obbligatorie (art. 85).</strong> Viene innalzata la soglia massima delle piccole imprese da inserire nella classe (non più secondo la definizione di “impresa minore” dell’art. 2, ma solo fornitori che rispettano almeno due requisiti tra i seguenti: attivo fino a 5 milioni, fatturato fino a 10 milioni, dipendenti fino a 50).</p><p class="text-justify">• <strong>Garanzie pubbliche (art. 87).</strong> Il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l’escussione delle garanzie pubbliche SACE/MCC (viene così risolto il dubbio applicativo che si era posto nella redazione dei piani e delle proposte).</p><p class="text-justify">• <i><strong>Cram down </strong></i><strong>nel concordato in continuità (art. 88).</strong> Il Correttivo-ter conferma che il concordato può essere omologato anche in caso di voto contrario degli enti e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze anche nella c.d. ristrutturazione trasversale, ma non per l’approvazione da parte dell’unica classe c.d. “maltrattata” (viene superato un orientamento di merito ancora più restrittivo).</p><p class="text-justify">• <strong>Proposte concorrenti (art. 90).</strong> Viene dimezzata (dal 10% al 5% dei crediti) la soglia che consente di formulare la proposta, con evidente finalità di incentivo allo strumento.</p><p class="text-justify">• <strong>Contratti pendenti (art. 94-bis).</strong> Il Correttivo-ter chiarisce che le tutele del concordato in continuità si applicano già a far data dalla presentazione della richiesta (e non più dalla “concessione”) di misure protettive e cautelari.</p><p class="text-justify">• <strong>Omologazione “trasversale” nel concordato in continuità (artt. 111-112).</strong> Viene fissato un termine di sette giorni dalla chiusura del voto per richiedere o consentire l’omologazione in assenza di unanimità delle classi. Viene confermata l’interpretazione secondo cui, in assenza di maggioranza delle classi, il concordato può essere omologato con l’approvazione anche di una sola classe (la c.d classe “svantaggiata” o “maltrattata”), parzialmente soddisfatta e che avrebbe ricevuto un trattamento migliore se il valore eccedente quello di liquidazione fosse stato distribuito secondo l’ordine dei privilegi.</p><p class="text-justify">• <strong>Liquidazione di beni nel concordato in continuità (art. 114-bis).</strong> Il Correttivo-ter introduce una disciplina esplicita per l’ipotesi di liquidazione di beni nel contesto di un piano in continuità. In sede di omologazione il Tribunale può nominare, per le sole operazioni di liquidazione, uno o più liquidatori e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono seguire criteri di efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. Gli effetti sono quelli delle vendite forzate e la cancellazione dei gravami avviene su ordine del giudice, una volta riscosso il prezzo della vendita.</p><p class="text-justify">• <strong>Operazioni straordinarie (art. 116).</strong> Viene prevista la pubblicazione nel registro imprese del piano concordatario che le contempla, unitamente ai relativi progetti. Le opposizioni vanno presentate nel procedimento di omologazione.</p><p class="text-justify">• <strong>Modifiche sostanziali del piano o della proposta (art. 118-bis).</strong> L’imprenditore può chiedere la rinnovazione dell’attestazione e comunica la proposta modificata al Commissario Giudiziale, il quale ne riferisce al Tribunale. Segue la pubblicazione a registro imprese e la comunicazione ai creditori, per l’eventuale opposizione nei successivi 30 giorni (si tratta di percorso analogo a quello già previsto per gli accordi di ristrutturazione).</p><p class="text-justify">• <strong>Omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (art. 120-</strong><i><strong>quater</strong></i><strong>).</strong> Il Correttivo-ter definisce i criteri per determinare il valore effettivo riservato ai soci, richiamando i principi contabili applicabili in relazione al valore d’uso, sulla base dei dati risultanti dal piano. Restano invece le notevoli incertezze in merito alle condizioni da rispettare (necessità di apporti dei soci, criteri di distribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione) per l’omologazione in caso di dissenso di una classe.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">8. <strong><u>Liquidazione giudiziale</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Azioni revocatorie e di inefficacia (art. 166).</strong> Viene estesa al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio l’esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del relativo piano. Si precisa che il periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure decorre dalla pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva.</p><p class="text-justify">• &nbsp;<strong>Contratti Preliminari (art. 173).</strong>&nbsp;<strong> </strong>Il Correttivo-ter prevede:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la facoltà del creditore ipotecario di impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, contestando una sproporzione di almeno il 25% del prezzo di vendita stabilito nel preliminare. In caso di accoglimento, il contratto si scioglie e il bene viene liquidato dal curatore, salvo che il promissario acquirente offra il pagamento della differenza accertata, prima che il Tribunale provveda;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’opponibilità ai creditori di tutte le somme versate con mezzi tracciabili al debitore prima dell’apertura della procedura (e non più soltanto della metà dell’importo), in caso di subentro del curatore nel preliminare;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’attribuzione al giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e di ogni altro vincolo).</span></p></li></ul><p class="text-justify">•<strong> Rapporti di lavoro subordinato (art. 189).&nbsp;</strong>Viene<strong>&nbsp;</strong>semplificata la disciplina di recesso e subentro del curatore. In caso di cessazione, non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo assistenziale o previdenziale nel periodo di sospensione. I termini per la presentazione della domanda di NASpl decorrono dalla comunicazione della cessazione dal curatore o delle dimissioni del lavoratore.</p><p class="text-justify">• <strong>Opposizione allo stato passivo (art. 207).</strong>&nbsp;Sono previste:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la possibilità di concedere termini per il deposito di ulteriori note difensive;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la disciplina della transazione in pendenza di opposizione, sulla quale il collegio dispone la conforme modifica dello stato passivo.</span></p></li></ul><p class="text-justify">• <strong>Programma di liquidazione (art. 213).</strong> Per l’attuazione del programma è determinata la durata massima (5 anni dall’apertura), salvo proroghe per particolare complessità o difficoltà delle vendite.</p><p class="text-justify">•<strong> Azioni risarcitorie e recuperatorie (art. 215).&nbsp;</strong>Viene espressamente prevista la facoltà di cessione, unitamente alle revocatorie.</p><p class="text-justify">• <strong>Vendite immobiliari (art. 216).&nbsp;</strong>È disposto che sia svolto almeno un esperimento di vendita il primo anno e due per i successivi.</p><p class="text-justify">• <strong>Chiusura della procedura (art. 234).&nbsp;</strong>Viene estesa al caso<strong>&nbsp;</strong>di riparti attesi da altre procedure la possibilità di chiusura già prevista in pendenza di giudizi e procedimenti esecutivi.</p><p class="text-justify">• <strong>Concordato nella liquidazione giudiziale.</strong> Il Correttivo-ter introduce diverse novità.&nbsp;Segnaliamo le più rilevanti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Concordato di gruppo</u> (art. 240) - può essere proposto in caso di liquidazione giudiziale unitaria. Può essere presentata domanda unica (ferma l’autonomia delle masse, anche con riguardo all’illustrazione di convenienza) o domande tra loro coordinate.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Esame della proposta e comunicazioni ai creditori</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 241) -<strong>&nbsp;</strong>in caso di più proposte di concordato, prevista la sottoposizione di tutte all’approvazione dei creditori (non più solo quella scelta dal comitato), salvo individuazione di una o più proposte maggiormente convenienti, secondo valutazione congiunta di curatore e comitato dei creditori.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Approvazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 244) -<strong>&nbsp;</strong>in caso di più proposte, è chiarito che si considera approvata quella votata con “</span><i><span>maggioranza più elevata dei crediti ammessi”</span></i><span>,</span><i><span>&nbsp;</span></i><span>fermo il criterio cronologico in caso di parità.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Omologazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 245) -<strong>&nbsp;</strong>vienechiarito che, in caso di contestazione della convenienza, la valutazione </span><i><span>di cram down</span></i><span> del Tribunale riguarda il trattamento del credito in misura non inferiore all’ipotesi di prosecuzione della liquidazione giudiziale (anche in caso di voto contrario determinante degli enti fiscali e contributivi).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Provvisoria esecutività del decreto di omologazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 246) – l’efficacia è anticipata alla pubblicazione dell’omologazione (e non è quindi più condizionata al passaggio in giudicato). Le opposizioni allo stato passivo pendenti si interrompono e possono essere riassunte. La Corte d’Appello, al ricorrere dei gravi e fondati motivi, può sospendere l’esecutività del decreto.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Esecuzione del concordato</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 249) - in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione, sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione e i relativi provvedimenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-marelli" target="_blank"><i><strong><u>Fabio Marelli</u></strong></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 04:41:19 +0200</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo con assuntore - Procedura competitiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-con-assuntore-procedura-competitiva</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel concordato che prevede il trasferimento dell’attivo a un assuntore, in relazione al trasferimento dell’azienda non è necessario attivare la procedura competitiva di cui all’art. 91 CCII, che si applica solo nel caso in cui è previsto il trasferimento di singoli e specifici beni.<strong>&nbsp;</strong><em>Il Tribunale conferma anche nella vigenza del nuovo Codice un orientamento già affermatosi in precedenza, che correttamente considera il trasferimento delle attività all’assuntore come una modalità legata inscindibilmente e unitariamente alla proposta ai creditori.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/04.-Trib.-Palermo.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 06:17:49 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – proroga della composizione negoziata su istanza delle parti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-proroga-della-composizione-negoziata-su-istanza-delle-parti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine della proroga per ulteriori 180 giorni della composizione negoziata della crisi su richiesta di “<em>tutte le parti</em>” e con il consenso dell’Esperto, <em>ex</em> art. 17 co. 7 CCII, l’espressione “<em>tutte</em>” deve intendersi riferita a coloro con i quali le trattative sono ancora in corso. Sono quindi esclusi sia coloro con i quali l’accordo è stato raggiunto, sia coloro che hanno negato disponibilità a trattare.<strong>&nbsp;</strong><em>Si tratta, per quanto noto, della prima pronuncia in tal senso sul tema, di grandissima rilevanza pratica: il Tribunale (in un caso seguito da ADVANT Nctm) adotta l’unica interpretazione ragionevole e fuga incertezze e inconvenienti che deriverebbero da una adesione formalistica al testo letterale della norma.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/Bologna-30-gennaio-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:17:22 +0200</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – privilegio MCC in qualità di contro-garante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-privilegio-mcc-in-qualita-di-contro-garante</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Verona ha riconosciuto la natura privilegiata del credito applicando estensivamente la previsione di legge anche al caso in cui MCC non garantisca direttamente la banca erogatrice del finanziamento, ma un terzo che a sua volta si sia reso garante della banca.<strong>&nbsp;</strong><em>Una decisione che si aggiunge al panorama in formazione sul tema della garanzia pubblica nei finanziamenti emergenziali, in una fattispecie particolare non espressamente prevista dalla legge.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/02.-Trib.-Verona.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 05:14:38 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – Classamento dei crediti bancari garantiti SACE/MCC</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-classamento-dei-crediti-bancari-garantiti-sace-mcc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Treviso ha ritenuto corretto il classamento del credito del fondo pubblico in privilegio con riserva, alla luce dell’orientamento di legittimità che ritiene sorto il credito privilegiato di SACE/MCC fin dall’origine della concessione della garanzia, ancorché condizionato al verificarsi dell’inadempimento del prenditore (Cass. 18148/2023).<em>Si tratta di una soluzione ragionevole e ispirata anche a ragioni pratiche, attraverso la creazione della c.d. “classe fantasma” del creditore privilegiato finanziatore pubblico garante, quale alternativa all’appostazione di un fondo rischi.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/01.-Trib.-Treviso.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:40:20 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione 57 CCII – Vale l’accettazione tardiva degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-57-ccii-vale-laccettazione-tardiva-degli-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’espresso consenso (o dissenso), trasmesso dagli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi destinatari di proposta di trattamento, prima del decorso del termine di 90 giorni indicato dall’art. 63, comma 2, CCII rende superfluo attendere il tempo eventualmente residuo per adottare i conseguenti provvedimenti di non applicazione (o applicazione) del <em>cram-down</em>.<em>La pronuncia si iscrive in un orientamento di merito finalizzato alla speditezza del processo.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/13.-Trib.-Reggio-Calabria-9.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 03:18:52 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato semplificato: efficacia preclusiva della relazione negativa dell’esperto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-semplificato-efficacia-preclusiva-della-relazione-negativa-dellesperto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte ha confermato il rigetto dell’omologa del concordato semplificato, a causa della relazione finale negativa dell’Esperto, ritenendo che la relazione positiva sia requisito imprescindibile per l’omologazione del concordato semplificato e che non sia possibile una diversa valutazione da parte del Tribunale o in sede di impugnazione.<em>Una pronuncia restrittiva che, se da un lato valorizza il ruolo dell’esperto, dall’altro esclude la tutela del debitore rispetto a valutazioni non corrette e preclude l’accesso a un percorso liquidatorio più rapido ed equivalente nel risultato per i creditori.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/12.-C.App_.-Salerno-06.04.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 04:19:58 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione - Vale l&#039;accettazione tardiva degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-vale-laccettazione-tardiva-degli-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’adesione degli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi, destinatari di proposta di trattamento, vale quale adesione consensuale spontanea, sebbene intervenuta oltre il termine di novanta giorni indicato dall’art. 63, comma 2, CCII. Non occorre quindi, in tale caso, procedere al giudizio di <em>cram-down</em>.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/11.-Trib.-Ferrara-21.06.2023-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 03:07:58 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata: misure protettive atipiche e decreto ingiuntivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-protettive-atipiche-e-decreto-ingiuntivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tribunale di Vicenza, 26 maggio 2023</strong>Il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste dal debitore, comprendenti non solo le usuali richieste di protezione dalle azioni esecutive e cautelari, ma anche la richiesta di disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/10.-Trib.-Vicenza-26.05.2023.pdf" target="_blank"><em>Clicca qui per leggere la decisione&nbsp;</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 05:17:48 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – autorizzazione di finanziamenti prededucibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-autorizzazione-di-finanziamenti-prededucibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La concessione di nuova finanza prededucibile richiede una valutazione del Tribunale, con il supporto di un ausiliario <em>ad hoc</em>, sia sulla verifica della funzionalità del finanziamento alla continuità d’impresa e alla migliore soddisfazione dei creditori, sia alla probabilità di successo del prospettico piano del debitore e alla sostenibilità dell’ulteriore finanza richiesta.<em>Una verifica molto attenta e puntuale, che conferma la prassi della nomina dell’ausiliario e dei criteri già fissati da Trib. Bologna 8 novembre 2022 e 9 gennaio 2023 in uno dei primi casi in materia, seguito da ADVANT Nctm.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/09.-Trib.-Genova-09.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per consultare la decisione del Tribunale di Genova</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 03:27:58 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – cessione dell’azienda solo nel corso delle trattative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-cessione-dellazienda-solo-nel-corso-delle-trattative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Piacenza</strong>- Sezione civile –</p>Il Giudice, dott. Stefano Aldo Tiberti, ha pronunciato il seguente<p style="text-align: center;"><strong>Decreto ex art. 22 CCII </strong></p>nella procedimento iscritto al numero di ruolo generale 1746/2023sull’istanza presentata daxxx&nbsp;, con sede in XXX, in persona del legale rappresentante XXX, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Rovero del&nbsp;Foro di Piacenza (PC)<p style="text-align: center;"><strong>Premesso che </strong></p>la ricorrente ha depositato istanza di autorizzazione ex art. 22 CCII volta ad ottenere l’autorizzazione “nell’ambito della composizione negoziata della crisi” alla stipula di” contratto di affitto di azienda dalla concedente XXX&nbsp;all’affittuaria XXX&nbsp;con obbligo, nella forma della proposta irrevocabile d’acquisto, al successivo acquisto da parte della seconda dell’azienda medesima, disponendo di conseguenza ogni più opportuna misura.”, precisando che “l’accettazione della proposta di acquisto dell’azienda, previa emananda autorizzazione del Tribunale al fine di evitare il prodursi degli effetti di cui all’articolo 2560 secondo comma del codice civile, come previsto dalla lettera d) del primo comma dell’art. 22 CCII, è subordinata e condizionata all’esito della procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22 CCII.” La ricorrente, quindi, chiede al Tribunale l’autorizzazione ex art. 22, co 1, lett. d) al trasferimento di azienda con effetto c.d. purgativo; l’operazione è strutturata mediante la previsione di un periodo di affitto d’azienda, cui dovrebbe conseguire la cessione della stessa, sulla base di una offerta irrevocabile di acquisto presentata dall’affittuario;<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto che</strong></p><p style="text-align: left;">come condivisibilmente affermato in dottrina, la finalità perseguita dal regime autorizzatorio della cessione d’azienda previsto ex art. 22 CCII è quella di incentivare all’immediato acquisto&nbsp;dell’azienda i potenziali interessati, i quali, in mancanza di tale previsione, sarebbero indotti ad attendere l’apertura di una procedura concorsuale per acquistare l’azienda in seno alla stessa, proprio al fine di beneficiare dell’effetto “purgativo” tipico della vendita coattiva endoconcorsuale;la situazione di crisi o di insolvenza, infatti, innegabilmente costituisce un forte disincentivo alle cessioni “privatistiche” e non coattive dei beni del debitore;l’autorizzazione del Tribunale in ogni caso non condiziona la validità e la piena efficacia del negozio traslativo dell’azienda o di suoi rami (trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, soggetto al regime di cui all’art. 21, co 2, CCII), ma è necessaria per far conseguire all’acquirente – sia pure nell’ambito di una vendita che resta “privatistica” – il beneficio dell’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori dell’imprenditore cedente (salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 2112 c.c.);tale funzione “anticipatoria” del trasferimento d’azienda autorizzato ex art. 22 CCII è anche ulteriormente confermata dalla previsione che il Tribunale, oltre a dover vagliare la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità ed al miglior soddisfacimento dei creditori, deve altresì verificare “il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente”, elemento che rafforza la similitudine tra il trasferimento in sede di composizione negoziata e la cessione competitiva endoconcorsuale;</p>da tali assunti ne consegue che l’autorizzazione può, logicamente, riguardare solo la cessione il cui perfezionamento sia previsto prima della conclusione delle trattative o, al massimo, nell’ambito di una soluzione di risanamento puramente negoziale e stragiudiziale ex art. 23, co 1, CCII - diversa quindi, dalle altre procedure in cui è comunque previsto un procedimento giurisdizionale ed un controllo del Tribunale - che direttamente si riallacci a quelle trattative; ciò posto, dalla lettura della bozza del contratto di affitto e collegata proposta irrevocabile di acquisto in atti2 risulta che: a) l’affitto della azienda, per come configurato nella ipotesi di risanamento, avrebbe durata quinquennale; b) il trasferimento dell’azienda non è un effetto immediato destinato a verificarsi già in sede di composizione negoziata, bensì al termine del periodo di affitto, quale atto conclusivo del progetto di risanamento; c) il trasferimento dell’azienda, quale effetto giuridico, costituisce una eventualità connessa all’esercizio da parte della concedente del diritto potestativo di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto della affittuaria (unico soggetto, quindi, che si espone ad un vincolo giuridico finalizzato al&nbsp;trasferimento dell’azienda): d) la affittuaria si si obbliga a partecipare alla procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti ex art. 22 CCII;il piano di risanamento prospettato dalla debitrice, giova sottolinearlo, si basa sull’intenzione di concludere un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, con annessa domanda di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII;orbene, l’operazione delineata nella strategia di risanamento del debitore risulta, quindi estranea al campo di applicazione del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII;l’estraneità, in primo luogo, deriva dalla circostanza che, nel caso in esame, il trasferimento dell’azienda non avrebbe, in realtà, la funzione di agevolare il pronto acquisto della stessa e la continuità aziendale, bensì’ l’unico effetto di garantire all’affittuario/futuro cessionario l’effetto favorevole di deroga alla responsabilità solidale ex art. 2560, co 2, c.c., il tutto ben prima che la funzionalità della intera operazione rispetto al prioritario obbiettivo del risanamento dell’impresa venga sottoposta al vaglio giurisdizionale e dei creditori nella sede concorsuale prospettata come soluzione della crisi;non può tacersi, inoltre, che la società affittuaria xxx è parte correlata con la società debitrice, sicché garantire alla prima, fi da ora, un sostanziale effetto esdebitativo rispetto ai creditori concorsuali - in forza di una operazione di continuità indiretta basata su affitto di azienda - appare palesemente non funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; la funzionalità dell’operazione alla continuità aziendale in questa ipotesi, del resto, è già ben garantita di per sé dalla operazione di affitto di azienda;quanto, invece, al principio di competitività, in primo luogo va precisato che, allo stato, non risulta effettuata alcuna operazione seria volta a sondare il mercato al fine di reperire potenziali interessati; la competitività verrebbe rimessa ad un non meglio precisata “procedura competitiva” da svolgersi in sede di composizione negoziata, senza che il Tribunale sia attualmente in grado effettuare un benché minimo controllo sul rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità, necessari per il rispetto del principio sopra evocato;inoltre, la stessa possibilità di una selezione competitiva del potenziale acquirente è in realtà già ex se pregiudicata dal fatto che le procedure competitive di una impresa gravata da un affitto sono, logicamente, meno penetranti sul mercato, sia per le asimmetrie tra i potenziali interessati, sia perché eventuali terzi interessati sconterebbero l’impossibilità di ottenere il pronto ed immediato trasferimento del bene per il quale si concorre;in estrema sintesi, quindi, l’eventuale autorizzazione concessa in questa sede, per come richiesta, non consentirebbe né una effettiva verifica del principio di competitività, né risponderebbe alla ratio che deve informare la cessione autorizzata dell’azienda ex art. 22 CCII; in conclusione, quindi, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>1) Dichiara inammissibile l’istanza.Si comunichi.Piacenza, 01/06/2023Il Giudice<em>Dott. Stefano Aldo Tiberti</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 03:32:58 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo in continuità aziendale – cram down fiscale ex art. 88 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-in-continuita-aziendale-cram-down-fiscale-ex-art-88-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI LUCCA </strong><strong>SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA</strong>REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>&nbsp;Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrali:- dott. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente- dott. Giacomo Lucente, Giudice- dott. Carmine Capozzi, Giudice relatoresciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza,ha pronunciato la seguente sentenza:<p style="text-align: center;"><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/12/05.-Trib.-Lucca-18.07.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 03:20:53 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato liquidatorio semplificato – misure protettive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-liquidatorio-semplificato-misure-protettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI TRIESTE</strong><strong>SEZIONE CIVILE</strong></p>Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:dott. Arturo Picciotto - Presidentedott. Daniele Venier - Giudice rel.dott.ssa Monica Pacilio - Giudiceha pronunciato il seguente<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>letto il ricorso ex art. 25 sexies CCII depositato in data 10/8/2023 da ***&nbsp;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata&nbsp;e difesa dagli avvocati *** e ***&nbsp;del Foro di Trieste,&nbsp;ai fini dell'omologa del concordato semplificato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 CCIIpremesso che, nell'ipotesi in cui l'esperto, nominato nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, dichiari, nella relazione finale, &lt;&lt;che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili&gt;&gt;, è consentito all'imprenditore, ai sensi dell'art. 25 sexies CCII, di &lt;&lt;presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39&gt;&gt;;rilevato:- che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società istante sede in Trieste;- che il ricorso è stato presentato tempestivamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, co. 8 CCII della relazione finale redatta dall'esperto e inviata a ***-&nbsp;che il ricorso è stato pubblicato nel registro delle lillprese e comunicato al Pubblico Ministero;-&nbsp;che la ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione di cui all'art. 3 9 CCII, e che risulta depositata, e prodotta in copia dalla ric01Tente (ali. 11), la relazione finale dell'esperto,-&nbsp;che è stato acquisito, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies CCII, il parere dell'esperto in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;considerato che risulta adeguatamente e ampiamente motivata l'attestazione dell'esperto relativa allo svolgimento delle trattative -, rimaste senza esito positivo - secondo correttezza e buona fede, avendo *** evidenziato come ***&nbsp;tbbia "esposto ai creditori tutti gli elementi necessari per una loro consapevole determinazione rispetto all'alternativa liquidatoria" (pag. 19 della relazione), proponendo, "in maniera sufficientemente chiara e tangibile" (pag. 18), w1a strategia di risanamento fondata sull'affitto dell'azienda, la proposta irrevocabile di acquisto della stessa, la cessione del magazzino, la riscossione dei crediti, l'apporto di finanza esterna e l'accollo delle spese prededucibili da parte di soggetto terzo, e la cui attuabilità appariva prospettabile in quanto documentata dalle relative proposte di acquisto e assunzione degli obblighi finanziari;osservato che ***&nbsp;ha pure dato atto della non perseguibilità delle soluzioni di risanamento individuate dall'art. 23, co 1 e co. 2 lett. b) CCII;rilevato che il piano di liquidazione di ***&nbsp;prevede che l'attivo, pari a complessivi Euro *** sia ricavato:- dalla cessione dell'azienda e del magazzino (residuo da incassare: ***)-&nbsp;dalla liquidità ottenuta a fronte dell'incasso di crediti commerciali: *** (doc. 28)- dal prezzo di ***&nbsp;che la controllante *** si è impegnata, con proposta&nbsp;irrevocabile dd. 8.8.2023, condizionata all'omologa definitiva, (doc. 29), a versare per l'acquisto del credito litigioso dell'ammontare di *** per il quale pende causa innanzi al Tribunale ***&nbsp;in cui le controparti ***, e *** hanno proposto domande riconvenzionali per *** e ***rilevato:- che la proposta prevede la formazione delle seguenti 11 classi (v. pagg. 17-18 del ricorso):"1) prededucibili (compensi Esperto, Ausiliario-Liquidatore e difensore per la presentazione della domanda di concordato, quest'ultimo nei limiti del 75%, come statuito dall'art. 6, co. 1, lett. c) del CCII);2)&nbsp;avoratori subordinati, privilegiati ex art. 2751 bis n° 1 del e.e.,·3) professionisti per l'assistenza prestata nella presentazione della domanda di concordato&nbsp;per il compenso residuo pattuito del 25% assistito dal privilegio di cui al! 'art. 2751 bis n° 2 del e.e.;4)&nbsp;professionisti che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 2 del e.e.5) imprese artigiane che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 5 del e.e.,·6) Medio Credito Centrale che gode del privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) l.&nbsp;662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33) che "prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2 7 51 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. ";7) gli enti previdenziali, privilegio ex artt. 2753-2778 n° 1 e.e.,8) l'Agenzia delle Entrate, privilegio ex artt. 2752 e 2778 n.o 18 e.e.,·9) i fornitori, creditori chirografari;10) MPS per la quota di credito non coperta da garanzia pubblica, chirografo,· 11) MCC per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo&nbsp;disponibile e quindi degradata a chirografo";- che è prevista la soddisfazione integrale dei crediti delle classi 1, 2, 3, 4 e 5 con l'impegno di attivo per Euro ***- che le residue risorse, pari a Euro ***&nbsp;verranno destinate al soddisfacimento parziale del credito vantato da *** per la parte coperta dalla garanzia pubblica di ***&nbsp;( classe 6), la quale, una volta escussa la garanzia da parte di ***&nbsp;si surrogherà nella sua posizione creditoria per gli importi conispondenti, essendo titolare di credito assistito dal privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) 1. 662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33);-&nbsp;che è previsto che i soci ***, tramite una società terza *** v. doc. 58),&nbsp;mettano a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro ***&nbsp;al fine di sostenere il residuo debito della società nei confronti dei creditori privilegiati di cui alle classi 6 e 7, e dei creditori chirografari 8, 9 e 1 O;-&nbsp;che *** (classe 11), per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo disponibile è degradata a chirografo e soddisfatta nella stessa misura *** prevista per le classi 9 e 10;-&nbsp;che sono altresì previsti accantonamenti, pari a complessivi *** ed ***&nbsp;con riferimento a crediti di terzi contestati dalla ricorrente e al credito postergato ( e privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 e.e.) *** socio di ***&nbsp;osservato che l'espeto ha evidenziato, nel proprio parere sui presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, che "l'alternativa liquidatoria non garantirebbe con sufficiente grado di certezza esiti migliorativi rispetto alla proposta concordataria", tenuto conto, quanto alla seconda, dell'apporto di finanza esterna, dell'acquisto del credito litigioso da parte della controllante, della diminuzione del passivo concorsuale a seguito della rinuncia all'azione&nbsp;di surroga e regresso di quest'ultima, e del risparmio di costi di procedura, e ha&nbsp;ritenuto la congruità delle garanzie offerte in relazione alla cessione dei crediti litigiosi ed all'apporto di finanza esterna, alla luce dell'ampia patrimonializzazione di *** e&nbsp;della solida capacità patrimoniale dei soci di ***, società che è nella attuale disponibilità di liquidità per ***rilevato quindi che sussistono i presupposti di cui ali' art. 25 sexies, co. 1, 2 e 3 per l'avvio del procedimento di omologazione;osservato, infine, che la ricorrente ha richiesto la conferma delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 54, co. 2 CCII; rilevato che, nonostante l'at. 54 CCII ( che prevede il potere del Tribunale di emettere misure r cautelari e protettive nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) non sia richiamato dall'art. 25 sexies CCII, deve ritenersi - in adesione alla prevalente giurisprudenza - che tali misure siano applicabili anche al concordato semplificato, trattandosi di misure connaturate e funzionali ai procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; rilevato che è stato al riguardo evidenziato (v., ad es., Trib. Milano, decr. 16.9.2022) che:a)&nbsp;il concordato semplificato risulta incluso nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come definiti nell'art. 2, lettera m-bis) CCI... e in particolare tra "le misure, gli accordi e le procedure volti (...) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;b)&nbsp;l'art. 40, co. 1, CCI stabilisce che il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si svolge con le modalità previste nella Sezione Il che contiene la disciplina del procedimento unitario e l'art. 54, co 2, CCii si applica alle richieste contenute nella domanda ex art. 40 CCI,·c) la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 40 CCI, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, riferendosi la fattispecie -all'evidenza -al concordato semplificato,·d) il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive "impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell'art. 54 nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative" (cfr. relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 17.6.2022 n. 83);e) il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori"; considerato quindi che vanno confermate le misure protettive erga omnes richieste ex art. 54, co. 2 CCII, per la durata di quattro mesi, e con decorrenza dal giorno di pubblicazione del ricorso ex art. 25 sexies CCII nel Registro delle Imprese;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>visti gli artt. 25 sexies, 54 CCII<p style="text-align: center;"><strong>CONFERMA</strong></p>le misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco dei creditori, stabilendo che dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e per i quattro mesi successivi i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; che dalla stessa data le prescrizioni rimangono spese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata<p style="text-align: center;"><strong>NOMINA</strong></p>ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. il *** , con studio in Trieste, assegnandogli termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito del parere di cui al comma 4 dell'art. 25 sexies CCII, e autorizzandolo all'accesso telematico<p style="text-align: center;"><strong>ORDINA</strong></p>che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura della debitrice, entro il 7.12.2023, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione<p style="text-align: center;"><strong>FISSA</strong></p>l'udienza per l'omologazione al <strong>23.1.2024</strong>, <strong>ore 9.30</strong>, innanzi al dott. D. Venier (stanza 89, piano terra) mandando alla ricorrente di depositare entro il 16.1.2024 nota ricognitiva dello stato delle notifiche<p style="text-align: center;"><strong>AVVISA</strong></p>i creditori e qualsiasi interessato che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.<strong>Si comunichi alla ricorrente</strong>.Trieste, 08/09/2023<em>Il Giudice est.</em>dott. Daniele Venier<em>Il Presidente</em>dott. Arturo Picciotto]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 03:22:41 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata - Autorizzazione alla cessione dell&#039;azienda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-autorizzazione-alla-cessione-dellazienda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;">Tribunale di Milano- Sezione SECONDA civile -</p>&nbsp;Il Giudice, dott. Vincenza Agnese ,letti gli atti del procedimento R.G. 15225/2022,a scioglimento della riserva sul ricorso <strong>ex art. 22 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per la concessione della autorizzazione a trasferire a titolo oneroso i rami aziendali delle Società del Gruppo Grancasa</strong>,osserva quanto segue.Con istanza depositata in data 20.7.2023****************************************************************************************************rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Massimo Fabiani, Ernesto Apuzzo e Alessandra Dima hanno chiesto di autorizzare:<em>**** a cedere ai sensi dell'art. 2556 c.c. *** la proprietà dei seguenti rami aziendali con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all'art. 2112 c.c.)</em>****************<em>*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a ***la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)</em>****<em>Al prezzo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), di cui</em>Euro 8.925.897,00 a ***Euro 1,0 a ***Euro 1.074.102,00 a ***<em>***&nbsp;a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.) al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) &nbsp;</em>***<em>Nonchè *** a vendere a *** (società del gruppo ***) l'immobile sito in *** - sul quale insiste il ramo aziendale di cui al precedente alinea - al prezzo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)";</em>A fondamento del ricorso le ricorrenti hanno rappresentato, in sintesi, che:<ul> <li>le società in epigrafe indicate hanno fatto accesso alla composizione negoziata, ottenendo la conferma e la proroga delle misure protettive per il tempo massimo di legge;</li> <li>nell’ambito della composizione negoziata hanno intessuto trattative con i creditori finanziari e con i soci ed è stato sottoscritto fin dal 20.3.2022 un termsheet che delineava il percorso di risanamento delle imprese;</li> <li>il piano di risanamento originariamente predisposto non ha “performato”, generando consistenti perdite di esercizio;</li> <li>è pertanto intervenuta una modifica del piano di risanamento anche per effetto di una manifestazione di interesse, dapprima non vincolante, e poi tradotta in una offerta cauzionata da parte del *** tramite la società ***&nbsp;avente ad oggetto l’acquisto dei seguenti rami aziendali inerenti ai punti vendita sotto&nbsp;indicati, comprensivi dei rispettivi dipendenti e dei dipendenti della sede centrale per il prezzo complessivo di € 10.000.000 così specificato:********nonchè l'acquisto:del ramo di azienda di ***comprensivo dell'immobile (€ 1.000.000 ed E 100.000 per il ramo di azienda);Delle&nbsp;rimanenze dell’intero magazzino dei suddetti punti vendita, valorizzato al 40% del prezzo di inventario;dei marchi di proprietà del gruppo *** al prezzo di € 900.000;</li> <li>l’offerta è stata formulata al lordo dei debiti verso i dipendenti e con previsione di affitto degli immobili quanto ai punti vendita che precedono;</li> <li>il prezzo unitariamente offerto per tutti i punti vendita sopra indicati è stato scorporato tenuto conto dell’autonomia patrimoniale di ciascuna società del gruppo in base al criterio delle superfici commerciali oggetto dei rami, con valutazione meramente simbolica della sede centrale di *** dove operano i reparti amministrativi e il cui ramo produce solo perdite;</li> <li>all’offerta sono apposte quali condizioni sospensive la validità delle licenze commerciali, l’esito positivo della due diligence commerciale, la sottoscrizione&nbsp;dell’accordo con l’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett c) CCII e l’autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII;</li> <li>il soggetto che ha formulato l’offerta è dotato della capacità finanziaria per sostenere l’operazione sopra descritta;</li> <li>sono stati eseguiti sondaggi di mercato mediante comunicazioni agli 11 competitors presenti sul mercato e mediante pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore;</li> <li>in data 20.6.2023 è stata segnalato all’esperto ai sensi dell’art. 21 CCII la volontà di procedere alla vendita degli immobili di *** alla società *** ;</li> <li>la vendita dei rami aziendali e dell’immobile risulterebbe effettuata ad un prezzo congruo, tenuto conto rispettivamente della “fairness opinion” prodotta in atti e del valore assegnato all’immobile dalla perizia effettuata da Patrigest;</li> <li>la congruità del prezzo deriverebbe anche dall’assenza di alcun valore economico apprezzabile dei rami di azienda per carenza di redditività (essendo registrate perdite gestionali pari a circa 1,5/1,8 milioni di € mensili) e in particolare dalla ricomprensione nell’offerta anche del ramo aziendale costituito dal “centro di costi centrali” della sede al quale non sarebbe autonomamente attribuibile alcun valore;</li> <li>la vantaggiosità della vendita deriverebbe anche dalla riduzione del fabbisogno finanziario del risanamento in considerazione del “perimetro delle risorse umane”;</li> <li>la vendita degli assets sopra indicati genererebbe una provvista non inferiore rispetto al risultato atteso dalla vendita endoconcorsuale dell’azienda in esercizio;</li> <li>il soddisfacimento dei soggetti diversi dai creditori finanziari deriverebbe –in forza degli accordi con i creditori finanziari- sia dai proventi della cessione dei rami aziendali sia dalla liberazione delle risorse derivanti dalle vendite dei cespiti che sono ipotecati;</li> <li>la vendita dei complessi aziendali è coerente con il percorso di risanamento –come modificato- che prevede il trasferimento del comparto commerciale a un terzo, la destinazione delle risorse ai creditori non finanziari, la prosecuzione della attività per il solo comparto immobiliare da cui deriveranno risorse sia dalla riscossione dei canoni di locazione sia dal progressivo processo di dismissione degli assets.</li></ul><p>Instaurato il contraddittorio all’udienza dell’8.8.2023 sono comparsi le ricorrenti e i propri advisors, l’esperto, la società che ha formulato l’offerta in atti, i creditori finanziari interessati dalla composizione negoziata, le organizzazioni sindacali, la società *** nonché altri&nbsp;creditori come specificato nel verbale in atti. Nessuna delle parti si è opposta alla operazione di cessione dei rami aziendali.L’esperto ha depositato il proprio parere con il quale si è espresso positivamente in ordine alla operazione oggetto della istanza di autorizzazione, ribadendo il giudizio positivo in udienza. Il parere dell’esperto e l’audizione delle parti interessate consentono di considerare il quadro informativo sufficientemente completo ai fini delle valutazioni di legge.Va in proposito rammentato che l’esperto deve essere munito per legge del requisito dell’indipendenza (art. 17, comma 4, CCII) di cui all’art. 16 comma 1 CCII ed è terzo rispetto a tutte le parti oltre a dover operare in modo imparziale come imposto dall’art. 16, comma 2, CCII.Il parere dell’esperto è pertanto emesso da un professionista individuato dalla legge in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.Il parere appare in ogni caso congruamente motivato e scevro da vizi evidenti; allo stesso modo l’integrazione depositata consente di acquisire gli elementi necessari fondanti le valutazioni di legge.Consegue che la nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. non si rende necessaria, tenuto conto altresì della urgenza segnalata dalle ricorrenti e dall’esperto.Come sopra rappresentato, le ricorrenti hanno chiesto l’autorizzazione alla cessione dei rami aziendali come individuati nel ricorso e in atti.Facendo applicazione del dato normativo in materia, va preliminarmente rilevato che l’autorizzazione non è necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell’azienda o dei suoi rami ma è necessaria per far conseguire all’acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori. L’autorizzazione serve cioè a rimuovere gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. secondo cui “nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.L’effetto rimane consolidato anche in caso di eventuale successiva apertura di procedura concorsuale stante il disposto dell’art. 24 comma 1 CCII.La previsione si mostra armonica rispetto al contesto in cui essa è chiamata ad operare, costituito dal “luogo giuridico” della composizione negoziata all’interno del quale l’imprenditore non subisce alcuna forma di spossessamento –nemmeno attenuato- salvi gli obblighi informativi nei confronti dell’esperto che –in ogni caso- non può impedire il&nbsp;compimento dell’atto, essendo l’iscrizione del dissenso rilevante solo ai fini della stabilità del medesimo in un contesto alieno dalla composizione negoziata.I presupposti cui la legge subordina l’autorizzazione sono individuati nel comma 1 dell’art. 22 CCII e sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Tali elementi devono operare congiuntamente e si pongono –nella valutazione che deve essere eseguita dal Tribunale- in un rapporto paritetico come palesato dalla presenza della congiunzione “e”.La funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale mira ad evitare la disgregazione dei valori aziendali, finalità generalmente perseguita con riguardo a ciascun strumento di regolazione della crisi e della insolvenza, anche nel contesto della liquidazione giudiziale. Sotto connesso profilo si osserva che tale requisito risponde alla finalità della stessa composizione negoziata costituita dal perseguimento del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, con la conseguenza che l’atto deve iscriversi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, comma 1 e 2, lettera b) del Codice della Crisi.La tutela degli interessi dei creditori consiste nella garanzia della migliore soddisfazione possibile. Ai fini della salvaguardia di tale interesse, la valutazione del Tribunale dovrà essere diretta a verificare che i creditori non siano pregiudicati dalla vendita dell’azienda nel contesto della composizione negoziata.Tale verifica va compiuta esaminando comparativamente la posizione del ceto creditorio nelle alternative concretamente praticabili. L’incapacità della società di produrre risorse al servizio del debito potrebbe infatti determinare un arresto della prosecuzione dell’attività di impresa e dare luogo a scenari alternativi con riguardo ai quali vanno valutate le prospettive di soddisfacimento dei creditori.Sotto connesso profilo, si osserva che le valutazioni devono essere eseguite tenendo del valore effettivo degli assets aziendali oggetto di cessione, valore che va determinato non già in una ottica disgregativa ma di prosecuzione effettiva dell’attività di impresa (tenendo pertanto conto, ad esempio, della prosecuzione dei rapporti di lavoro).La congruità del prezzo di cessione va poi verificata attraverso le reazioni del mercato che va sondato. La norma a tale riguardo non impone forme specifiche ma impone di valutare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.La libertà delle forme consente di parametrarle alla specificità del caso concreto e allo specifico settore di riferimento cui inerisce il compendio aziendale; sotto tale profilo possono&nbsp;acquisire specifica significatività ai fini della verifica dell’effettività della sollecitazione del mercato anche pubblicità “mirate” allo specifico settore in cui opera l’azienda attraverso il contatto diretto dei principali competitors nel settore.L’assenza di tipicità delle forme è compendiata dalla norma nel richiamo alla disposizione da parte del giudice delle misure ritenute più opportune; nozione di opportunità che logicamente non può consentire l’individuazione di regole astratte da applicare asetticamente ad ogni singolo caso. Le misure più opportune possono declinarsi ad ampio spettro non solo con riguardo alle prescrizioni specifiche volte a consentire la più obiettiva scelta del contraente ma anche con prescrizioni che concernono la fase successiva alla vendita (ad esempio, in ordine alle modalità di “conservazione” del corrispettivo). Il legislatore prescrive sul punto che nella definizione delle misure occorre tenere conto delle istanze delle parti interessate ai fine di tutelare gli interessi coinvolti.A tale ultimo riguardo il comma 2 dell’art. 22 CCII prevede che le parti interessate vadano sentite. L’individuazione di queste ultime deve tenere necessariamente in considerazione il percorso di risanamento individuato dall’imprenditore all’interno del quale la cessione si colloca. Sono pertanto interessati dalla richiesta di autorizzazione i creditori con cui l’impresa sta trattando e sulla ricerca dell’accordo con i quali è fondato il piano di risanamento (è appena il caso di precisare che non tutti i creditori devono essere necessariamente coinvolti nella composizione negoziata).Vanno altresì coinvolte le organizzazioni sindacali in quanto il trasferimento di una azienda in esercizio impinge nello “statuto sostanziale” dei singoli dipendenti, pur restando fermo l’art. 2112 del codice civile. Ciò in conformità al considerando n. 23 della direttiva UE n. 1023/2019 che prevede la necessità di assicurare che i rappresentanti dei lavoratori possano accedere a informazioni pertinenti e aggiornate sulla disponibilità di strumenti di “allerta precoce” e dovrebbe essere possibile per essi prestare sostegno ai lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.Sulla base delle informazioni e del corredo documentale già presente in atti vanno coinvolte le parti potenzialmente pregiudicate dalla vendita dell’azienda, come coloro che attraverso la stessa perderebbero la garanzia generica ex art. 2740 c.c. (circostanza che invero impatterebbe sulle valutazioni del Tribunale anche ai fini della stessa concessione dell’autorizzazione). Infine vanno coinvolti i contraenti abituali della impresa, che, di solito, coincidono con i fornitori, che pur appartenendo generalmente (tranne le imprese aventi le caratteristiche dell’art. 2751 bis n. 5 c.c.) alla categoria dei chirografari (e presumibilmente non soddisfatti in&nbsp;uno scenario alternativo) potrebbero essere interessati dalla cessione in quanto la alienazione dell’azienda potrebbe astrattamente incidere sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali (soprattutto quando consolidati nel tempo e fondati sull’esclusività o sull’abitualità).Tutti gli elementi sopra indicati ricorrono nella presente fattispecie e depongono nel senso dell’accoglimento della istanza.In via preliminare va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate.Sono stati difatti coinvolti i principali protagonisti della composizione negoziata costituiti dai creditori finanziari ipotecari. L’accordo con tali creditori costituisce il pilastro su cui si regge il percorso di risanamento prescelto dall’imprenditore; ciò fin dalla prima versione del piano ove era previsto che i flussi liberi al servizio del debito sarebbero derivati principalmente dalla vendita di una parte degli immobili, “sul presupposto – e, ciò, in virtù delle trattative già in corso – che le Banche diano il proprio assenso (rinunciando alla prelazione derivante dalle ipoteche iscritte sugli immobili de quibus e prestando quindi l’assenso alla loro cancellazione, nonché ad avvalersi dei patti marciani pure relativi ai predetti immobili) alla vendita immediata di alcuni immobili, così da ritrarre i mezzi finanziari necessari per il pagamento di tutto lo scaduto commerciale e fiscale”(cfr. primo parere dell’esperto).Il dato rimane confermato anche nell’ultima versione del piano di risanamento come esposto nel ricorso ove si legge che il piano di risanamento è stato condiviso con gli istituti finanziari definiti come i “creditori più direttamente interessati da una soluzione non traumatica della vicenda in quanto le risorse destinate ai creditori non bancari possono derivare quanto meno in larga parte solo dalle dismissioni immobiliari con rinuncia dei creditori ipotecati ad incassare il prezzo”.L’esperto nel proprio parere ha confermato tale dato, rilevando che i creditori finanziari hanno altresì acconsentito alla liberazione delle risorse finanziarie derivanti dalla vendita degli immobili oggetto dell’offerta di acquisto da parte della società al fine di consentire alle ricorrenti di ritrarre le disponibilità finanziarie necessarie alla prosecuzione diretta dell’attività di impresa sino al momento di cessione dei rami aziendali.Il contraddittorio è stato altresì instaurato con i principali creditori delle società del gruppo interessate dalla cessione, rappresentato dai primi dieci creditori più significativi per ammontare, tra cui Agenzia delle Entrate.Sono stati altresì coinvolti i fornitori più significativi per le motivazioni sopra esposte. Infine il ricorso è stato notificato alle organizzazioni sindacali indicate in atti.&nbsp;Passando alla verifica dei presupposti sostanziali, si osserva quanto segue.La cessione dell’azienda è (ora) parte integrante del progetto di piano di risanamento, come modificato nel corso della composizione negoziata.Va rammentato che l’originario progetto di risanamento prevedeva azioni a breve termine fondate, oltre che su una prudente gestione della cassa e la chiusura di cinque punti vendita, sulla dismissione del patrimonio immobiliare per un corrispettivo di circa € 43.000.000 già oggetto di contratti preliminari e ulteriori introiti per € 13.500.000.Oltre a tali obiettivi, il percorso di risanamento prevedeva una bipartizione delle aree del business, una rivolta alla dismissione del patrimonio immobiliare e l’altra, purgata dell’indebitamento, alla gestione operativa caratteristica con previsione della locazione degli immobili funzionali alla gestione la cui proprietà sarebbe rimasta in capo alla prima unità. In particolare, sull’unità operativa non sarebbe gravato il debito scaduto ma solo debiti correnti generati dalla gestione operativa; mentre dall’unità immobiliare sarebbero derivate, attraverso il ricavato proveniente dalle dismissioni, le risorse destinate al pagamento dei creditori e la conseguente sostenibilità del debito anche per effetto di un possibile stralcio dei crediti degli istituti finanziari (il tutto come indicato a pag. 35 del ricorso di conferma delle misure protettive).Sulla base di tali elementi veniva emesso provvedimento di conferma delle misure protettive. La proroga veniva autorizzata sulla base della rappresentazione –confermata dall’esperto-della progressione della pianificazione delle attività tese alla separazione del comparto immobiliare da perseguirsi mediante la fusione di tutte le società del gruppo in e la scissione della azienda operativa in favore di , con la conseguenza del mantenimento della titolarità degli immobili in capo a , parte dei quali destinati alla liquidazione per far fronte al ripianamento dell’indebitamento (veniva peraltro predisposta dalla società “simulazione” degli effetti delle indicate operazioni straordinarie con stima dell’evoluzione economico-patrimoniale e finanziaria dei flussi di cassa di e su base mensile fino a dicembre 2023, nonché per gli anni 2024-2025 e per il successivo periodo 2026-2027). In tale scenario veniva altresì confermata dalle parti e dall’esperto la progressione delle trattative con gli istituti di credito tese alla liberazione delle risorse necessarie al pagamento dei creditori “estranei” al ceto bancario e al rimborso dello stesso debito finanziario (derivante dai proventi di parte degli immobili di destinati alla liquidazione).Il piano di risanamento, originariamente fondato sulla separazione del comparto operativo da quello immobiliare presupponeva la continuazione della attività di impresa nei termini sopra indicati attraverso la costituzione di una newco (ancora) riconducibile al . Tuttavia le previsioni del piano –come ipotizzato- si sono rilevate difficilmente realizzabili a causa della registrazione di rilevanti perdite gestionali come analiticamente indicate alla pag. 5 della istanza.Il piano di risanamento è stato pertanto modificato attraverso la previsione della prosecuzione dell’attività di impresa in capo ad un soggetto terzo sulla base dell’offerta ricevuta, pur mantenendo la previsione della vendita ordinata degli immobili in capo a sulla base degli accordi con i creditori finanziari ipotecari.In estrema sintesi, il modificato piano di risanamento prevede il trasferimento del comparto commerciale ad un terzo con destinazione delle relative risorse ai creditori non finanziari, la prosecuzione dell’attività in capo al per il solo comparto immobiliare da cui deriveranno risorse dalla riscossione dei canoni e dal progressivo processo di dismissione degli assets.La modifica del piano attraverso la cessione di tutti i rami di azienda (con eccezione di quelli chiusi o privi di valore), consentirà come rappresentato dall’esperto nel proprio parere:</p><ul> <li>la prosecuzione “indiretta” della attività di impresa mediante la salvaguardia di circa 330 posti di lavoro e la conservazione dell’avviamento commerciale nonché delle licenze;</li> <li>il risanamento della impresa mediante l’accordo con i creditori.</li></ul><p>Le nuove assunzioni sono state pertanto recepite nella modifica del piano di risanamento prodotto in atti; si riportano di seguito i dati di cui alla tabella a pag. 62:***I creditori finanziari coinvolti nelle trattative hanno preso atto della modifica del piano e hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione delle trattative secondo il mutato progetto di piano di risanamento (cfr. docc. 12 e 13 in atti).La volontà dei creditori finanziari interessati alla prosecuzione delle trattative è rimasta confermata nel corso dell’udienza ove gli stessi hanno confermato l’impegno a consentire la liberazione delle risorse derivanti dalle dismissioni degli “immobili al fine di consentire alle ricorrenti di avere risorse da destinarsi alla continuità aziendale fino al momento della cessione dell’azienda.Gli istituti di credito hanno altresì manifestato la volontà di proseguire nelle trattative finalizzate alla definizione della soluzione della crisi attraverso lo strumento individuato dall’art. 23, comma 1, lett. c) CCII quale sbocco della composizione negoziata (pur naturalmente precisando la necessità di completamento dell’istruttoria e del rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi deliberanti).Dalle assunzioni delle ricorrenti e da quanto dedotto dall’esperto si evince infatti che la prosecuzione dell’attività di impresa non possa essere ulteriormente garantita se non attraverso la cessione dei rami commerciali.Le società del gruppo versano in una grave crisi che potrebbe assumere caratteri di insolvenza irreversibile generando l’apertura di procedure concorsuali. Le dimensioni del&nbsp;gruppo depongono nel senso del possibile accesso ad una procedura di amministrazione straordinaria; procedura nella quale i complessi aziendali sarebbero valutati tenendo conto della redditività negativa dell’azienda incidente pertanto sul prezzo della cessione, insieme alle ulteriori variabili contemplate dalla legge per cui il corrispettivo di cessione difficilmente sarebbe corrispondente al puro valore dei complessi, tenuto altresì conto che ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 270/1999 la scelta dell’acquirente non considera solo l’ammontare del prezzo offerto e che ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis d.l. n. 136/2013 l’art. 63 “si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita”.In uno scenario –del tutto ipotetico- di liquidazione giudiziale la vendita sconterebbe la necessità di procedere, in assenza di offerte di affitto, ad un preventivo esercizio provvisorio dell’azienda, di cui apparirebbe almeno dubbia la ricorrenza dei relativi requisiti di legge in uno scenario in cui la prosecuzione parrebbe arrecare –sulla base dei limitati elementi di valutazione disponibili per il giudice in tale “incidente di giurisdizione”- un serio pregiudizio per i creditori (art. 211 comma 2 CCII).Si osserva altresì che la società ha prodotto in atti una “relazione di stima circa il più probabile valore corrente attribuibile ai rami d’azienda commerciali oggetto di possibile cessione” che ha valutato gli assets oggetto di cessione in uno scenario di liquidazione giudiziale, pervenendo alla definizione di un valore decisamente inferiore rispetto a quello oggetto dell’offerta, motivando gli assunti fondanti le conclusioni. I dati di cui alla menzionata relazione sono “validati” dall’advisor finanziario dr. Riccardo Ranalli. L’esperto ha esaminato i documenti sopra menzionati rappresentando che: “Il valore degli stessi assets nell’ipotesi liquidatoria viene attestato dai menzionati consulenti, applicando i correttivi del caso, nel minor importo di circa 1,2 milioni di euro; cosicché il prezzo offerto da (€ 10.000.000,00) – confrontato con le valutazioni sopra riportate – è ampiamente superiore sia al valore di mercato che al valore di liquidazione”.Emerge pertanto che –per quanto rappresentato dalla società e dai suoi advisor nonché dall’esperto- la vendita immediata dei rami aziendali costituisce l’unico strumento pausibile di prosecuzione dell’attività di impresa, rimanendo diversamente compromessa ogni prospettiva di risanamento (circostanza che, si rammenta, deve comportare l’immediato arresto della composizione negoziata da parte dell’esperto come previsto dalla legge).L’idoneità dell’offerta ricevuta a garantire la prosecuzione dell’attività di impresa è confermata dalla solidità finanziaria della società offerente che –come riferito in atti dagli&nbsp;advisor- presenta una posizione finanziaria netta consolidata pari a circa 37 milioni di euro alla data del 31.12.2021, idonea a sostenere oltre che il fabbisogno finanziario derivante dall’acquisto (come di seguito a proposito del miglior soddisfacimento dei creditori) il risanamento industriale dei rami aziendali. La funzionalità della cessione alla prosecuzione dell’attività di impresa appare confermata dalla operatività dell’offerente nel medesimo settore di riferimento delle ricorrenti con 149 punti vendita e con circa 700 dipendenti.La vendita appare dunque funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa; la cessione deve tuttavia collocarsi nell’ambito del (nuovo) percorso di risanamento prospettato dalla società mediante la composizione negoziata, rimanendo agganciata ad una delle soluzioni di cui all’art. 23, comma 1 e comma 2 lett. b) CCII.In tal senso, del tutto plausibile e finanche necessaria appare la condizione posta nell’offerta costituita dall’accordo sottoscritto dall’esperto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del codice della crisi, ossia un piano di risanamento sottoscritto anche dall’esperto che deve dare atto della sua coerenza con la regolazione della crisi e della insolvenza.La vendita della azienda e pertanto la prosecuzione della attività di impresa in capo ad un soggetto terzo deve ritenersi elemento essenziale del progetto di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori (finanziari). Tali fini risultano confermati anche dalla clausola del term sheet prodotto in atti che prevede specifiche rinunce ai propri crediti da parte dei creditori finanziari.La vendita dei rami aziendali deve ritenersi pertanto elemento del piano di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori in conformità alla ratio della composizione negoziata.Sotto connesso profilo si osserva infatti che la autorizzazione alla esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. non è avulsa dall’esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui la presente autorizzazione resta naturalmente subordinata. Tali condizioni appaiono prognosticamente realizzabili posto che i creditori finanziari coinvolti nelle trattative hanno comunicato la disponibilità alla prosecuzione delle trattative e alla liberazione attraverso la vendita di immobili ipotecati di risorse sufficienti alla temporanea prosecuzione dell’attività di impresa in forma diretta al fine di “traghettare” le ricorrenti alla cessione dei rami aziendali.In particolare nella comunicazione prodotta sub doc. 6 dall’esperto unitamente al proprio parere , oltre a manifestare la disponibilità alla&nbsp;liberazione delle ipoteche sugli immobili oggetto della proposta di acquisto da parte di ***&nbsp; del 19.5.023 hanno manifestato la disponibilità a mettere a disposizione del ***&nbsp; parte dei proventi derivanti dalla dismissione immobiliare secondo il baudget di tesoreria riportato nel cash plan revisionato fino al 30.9.2023 pari a circa 5,3 milioni di euro.Essendo l’autorizzazione legata indissolubilmente all’esito positivo della composizione negoziata cui peraltro è condizionata l’offerta, non emergono, sotto questo profilo, elementi ostativi alla sua concessione che rimane subordinata al raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori finanziari compendiato in una delle soluzioni previste dall’art. 23 comma 1 CCII.Passando all’esame del congiunto requisito della migliore soddisfazione dei creditori, si osserva che gli elementi sopra indicati concorrono anche in ordine alle valutazioni che attengono alla posizione dei creditori.Le alternative concretamente praticabili come sopra indicate rilevano nella prospettiva della valutazione del trattamento riservato ai creditori in detti scenari. Con riguardo alla amministrazione straordinaria, va, al tal fine, soggiunto – rispetto alle considerazioni sopra svolte con riguardo alla funzionalità della operazione alla continuità aziendale- che l’interesse tutelato in via prioritaria dalla amministrazione straordinaria va individuato nella conservazione del patrimonio produttivo, cioè dei complessi aziendali in funzionamento e non già del patrimonio del debitore in sé considerato. La tutela dei complessi produttivi in quanto tali unitamente al mantenimento dei livelli occupazionali -costituenti il fulcro della disciplina della amministrazione straordinaria- rendono l’interesse al miglior soddisfacimento dei creditori recessivo, come peraltro testualmente evincibile dall’esame dell’art. 55 del l.dgs. n. 270/1999 ove si evidenzia che con riguardo all’esigenza di salvaguardia dei complessi aziendali nella loro unità operativa che dell’interesse dei creditori bisogna solamente “tenerne conto” sancendone la sua ineludibile recessività rispetto ai preminenti interessi tenuti in considerazione dal dato normativo.Pertanto, la cessione dei rami aziendali come oggetto dell’istanza in atti appare al Tribunale – sia pur sulla base dei limitati elementi di valutazione disponibili nel presente “incidente di giurisdizione”- la migliore soluzione prospettabile in concreto al fine di offrire il miglior soddisfacimento al ceto creditorio globalmente inteso e non solo a limitate categorie di esso. Concorre alla valutazione del presupposto costituito dalla migliore soddisfazione dei creditori la valutazione della congruità del prezzo di vendita.Sotto tale profilo, va rilevato che le ricorrenti hanno prodotto in atti una valutazione di stima del ramo commerciale, del “ramo sede”, dei marchi e delle rimanenze del gruppo che stima secondo il metodo ivi indicato e nella cornice di precisazioni ivi contenute i valori come segue:a) ramo commerciale, al netto del valore del ***, in Euro 6,8 milioni,b) marchi in Euro 542,000,c) rimanenze in un valore pari al 40% del loro valore contabile lordo alla relativa data di riferimento;con la precisazione che il valore determinato per il ramo commerciale, al netto del valore del ramo sede, non considera il debito nei confronti del personale dipendente ricompreso in detto ramo, del valore nominale complessivo di € 5,5 milioni “i quali, alla stregua di un indebitamento finanziario netto gravante sui rami stessi, sono da sottrarsi al valore del ramo così individuato” (cfr. pag. 37 dell’elaborato peritale).La congruità dell’offerta di acquisto è confermata dall’advisor finanziario dr. Ranalli il quale ha rappresentato l’assenza di valore dei rami aziendali, caratterizzati da perdite gestionali oscillanti tra 1,5 milioni e 1,8 milioni mensili.Lo stesso ha messo in evidenza nel documento depositato in atti la vantaggiosità della vendita dei rami aziendali, ivi compreso il ramo sede al quale non è autonomamente attribuibile alcun valore “non essendo ad esso associati ricavi specifici verso economie esterne”.La vendita dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata consente di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori, tenuto conto che il corrispettivo derivante dalla vendita, come indicato nel parere integrativo dell’esperto in atti (pag. 3), sarà destinato:</p><ul> <li>al pagamento dei dipendenti in parte mediante accollo da parte di *** secondo i contenuti dell'offerta</li> <li>all'erario</li> <li>ai creditori chirografari</li></ul><p>In uno scenario alternativo alcun soddisfacimento sarebbe verosimilmente prevedibile per tali creditori, posto che verosimilmente tutto l’attivo sarebbe destinato al pagamento dei creditori finanziari, in quanto titolari di garanzie sulla componente immobiliare e muniti del beneficio della prededuzione sulla componente mobiliare, in forza di finanziamento prededucibile per 21 milioni di euro concesso da . su autorizzazione del Tribunale resa in una altra procedura (docc. 7 e 8 allegati all’integrazione del parere dell’esperto).Per tale motivo, l’esperto non ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione del riparto del prezzo unitariamente offerto per ciascuna società del gruppo riferendo che “il risultato dell’operazione oggetto di autorizzazione –stante il consenso espresso da è indifferente sia qualora si facesse ricorso alla vendita atomistica (…) sia a quella complessiva”.Pertanto, come evidenziato dall’esperto in atti, gli unici creditori potenzialmente lesi nella propria garanzia patrimoniale sarebbero i creditori finanziari che non hanno manifestato alcun dissenso rispetto al compimento dell’operazione e che sono parti della composizione negoziata.Tali dati sono sintetizzati nel parere integrativo dell’esperto come segue: “In sintesi, in forza del Piano oggetto di trattativa e che dovrà essere formalizzato nel previsto Accordo ex art. 23, comma 1 lett. c), CCII, dipendenti, Erario, fornitori e creditori chirografari in genere verranno integralmente pagati (fornitori e chirografari anche a saldo e stralcio, ma solo in forza di specifici ed autonomi accordi) con il ricavato delle cessioni dei rami d’azienda de quibus; mentre i creditori ipotecari (i.e. gli Istituti di Credito), verranno soddisfatti, in tutto e/o in parte (vedi clausola finale di infallibilità), esclusivamente mediante il ricavato della vendita ordinata del patrimonio immobiliare del Gruppo, secondo quanto appunto previsto dal Piano”.La vantaggiosità della vendita per i creditori deriva altresì dal trasferimento delle posizioni dei dipendenti, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario del risanamento a vantaggio dei creditori stimato in atti in complessivi 5,1 milioni di euro di cui circa 2,4 milioni di euro per incentivi all’esodo, preavviso e ticket Naspi e circa 2,7 milioni di euro per il pagamento del TFR e dei ratei dei dipendenti.Va precisato a tale riguardo che la vendita prevede il trasferimento di almeno 330 dipendenti, con piena salvaguardia del perimetro delle risorse umane, come messo in evidenza in udienza da alcune delle organizzazioni sindacali intervenute che si sono espresse molto positivamente in ordine alla operazione in esame.La capacità finanziaria dell’offerente al pagamento del prezzo di vendita –destinato al soddisfacimento dei creditori sopra indicati- è confermata dalla presenza di un fatturato consolidato pari 600 milioni di euro, un EBITDA positivo di circa 66 milioni di euro, come rilevato in atti dall’advisor finanziario.In particolare dall’esame del bilancio al 31.12.2021 emerge che la società offerente *** presenta:a) un patrimonio netto positivo pari a € 25.981.931;b) una differenza positiva tra valore e costi della produzione pari ad € 14.714.549;c) un utile di esercizio pari ad € 10.007.232;tutti indici che depongono univocamente per la sostenibilità finanziaria dell’operazione da parte della offerente a beneficio dei creditori.Infine, va rilevato che la congruità del prezzo è confermata dal mancato riscontro del mercato nonostante la pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore e la sollecitazione diretta dei principali competitors sul mercato di riferimento; pubblicità che come previsto nel parere dell’esperto e confermato nel corso dell’udienza è stata eseguita specularmente rispetto all’offerta ricevuta, anche mediante la ripubblicazione dell’avviso rispetto a quello originariamente pubblicato al fine di renderlo omogeneo rispetto alle esatte previsioni dell’offerta come definitivamente formulata. L’esperto ha dato atto nel parere della pubblicità eseguita in conformità alle indicazioni dallo stesso trasmesse alle ricorrenti.Gli elementi da ultimo indicati depongono nel senso di ritenere integrato il requisito della “modalità competitiva” richiesta dalla legge (stante l’assenza di formalità come sopra indicato) e, in ogni caso, risulta osservato il più ampio principio di trasparenza, anche in forza del pieno coinvolgimento dei creditori e delle parti interessate.Unitamente all’azienda, può essere autorizzata anche la vendita dell’immobile sito a in quanto, come emerge dall’offerta in atti, viene anche rilevato il punto vendita in esso esercitato così che essa può ricondursi nel perimetro dell’azienda (ancorché la cessione avvenga a favore di altra società del ); la ricomprensione dell’immobile nel perimetro aziendale è confermata dall’esperto nel parere integrativo.In ogni caso, l’esperto nel proprio parere ha confermato che in relazione al detto immobile –anche a non considerarlo incluso nel perimetro aziendale- non vi sarebbero ragioni per iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, nella ricorrenza del consenso dei creditori ipotecari, che, invero, nulla hanno obiettato in proposito.Come emerso nel corso della udienza, la destinazione del corrispettivo della vendita a beneficio dei creditori sarà oggetto di specifica pattuizione nell’ambito dell’accordo ex art. 23 comma 1 lett. c) CCII; prevedendo tale definizione la partecipazione diretta dell’esperto, che è tenuto a sottoscriverlo, quest’ultimo dovrà assicurare che l’accordo contenga una specifica clausola con oggetto la chiara e analitica indicazione della destinazione delle somme costituenti il corrispettivo della vendita dell’azienda ai creditori come indicato nel parere dell’esperto, anche attraverso la previsione della costituzione di un conto dedicato.Qualora l’incasso del prezzo di vendita dovesse intervenire prima della conclusione della composizione negoziata, lo stesso dovrà confluire su un conto bancario vincolato all’ “ordine dell’esperto” (fino al termine dell’incarico).Conclusivamente può essere resa l’autorizzazione richiesta <span style="text-decoration: underline;">che rimane naturalmente subordinata alla definizione della soluzione della crisi ai sensi dell’art. 23 comma 1 CCII.</span></p><p style="text-align: center;">p.q.m.</p><p style="text-align: left;">visto l’art. 22 CCII,autorizza ai fini degli effetti di legge, come in motivazione:</p><p style="text-align: left;">*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà dei seguenti rami aziendali con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)</p>************ a cedere ai sensi dell'art. 2556 c.c. a ***&nbsp;la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)******&nbsp;a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)*****Al prezzo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), di cuiEuro 8.925.897,00 a ***Euro 1,0 a ***Euro 1.074.102,00 a ***<em>*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.) al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) </em><em>Cairo Montenotte </em><em>Nonché *** a vendere a *** (società del gruppo *** ) l’immobile sito in *** – sul quale insiste il ramo aziendale di cui al precedente alinea – al prezzo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).</em>Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.Milano. 12 agosto 2023<p style="text-align: right;">Il GiudiceVincenza Agnese</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 05:37:12 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza il dipartimento Restructuring e Insolvenza con l’ingresso del socio Juri Bettinelli</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;è lieto di annunciare l’ingresso del nuovo socio&nbsp;<strong>Juri Bettinelli</strong>, che andrà a rafforzare il dipartimento&nbsp;<strong>Restructuring e Insolvenza</strong>.<strong>Juri Bettinelli</strong>&nbsp;proviene dallo studio Allen &amp; Overy dove ha maturato una significativa esperienza in operazioni di ristrutturazione del debito&nbsp;sia&nbsp;di natura stragiudiziale&nbsp;che di natura giudiziale, fornendo assistenza sia ai debitori che&nbsp;ai&nbsp;creditori, nonché supportando&nbsp;investitori&nbsp;nell'ambito delle predette procedure e di operazioni di&nbsp;distressed&nbsp;M&amp;A.Il suo percorso professionale&nbsp;-&nbsp;iniziato in Bonelli Erede nel settore Finance e Restructuring e proseguito in qualità di senior associate nel dipartimento Banking e Finance di Chiomenti&nbsp;-&nbsp;include una consolidata expertise&nbsp;anche&nbsp;in acquisition financing, debt/equity swap&nbsp;ed emissione di&nbsp;strumenti finanziari partecipativi.ADVANT Nctm conta attualmente 65 soci.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 04:37:44 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-vigore-dal-15-luglio-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“<strong>CCII</strong>” o “<strong>Codice</strong>”) è entrato in vigore il 15 luglio 2022, con le ultime modifiche introdotte in sede di recepimento della direttiva UE n. 2019/1023 (“<strong>Direttiva</strong>”) dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che riguardano principalmente il concordato preventivo e il nuovo “piano di risanamento soggetto a omologazione” o PRO.&nbsp;</em><em>Il nuovo Codice disciplina organicamente le procedure concorsuali delle imprese, delle imprese minori, dei gruppi di imprese, dei professionisti e dei consumatori. Resta invece fuori dal Codice l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (nel d.lgs. n. 270/99, nel d.l. n. 347/03).</em>&nbsp;</p><h2><strong><em>Introduzione</em></strong></h2>L’entrata in vigore del CCII è stata travagliata: era inizialmente prevista al 14 agosto 2020, poi rinviata dalle disposizioni emergenziali legate alla pandemia al 1° settembre 2021, quindi al 16&nbsp;maggio 2022 dal d.l. n. 118/2021 che ha introdotto la composizione negoziata e il concordato semplificato, infine al 15 luglio 2022 dal d.l. n. 36/2022 e dal d.lgs. n. 83/2022 che ha recepito la Direttiva.Originariamente prevista agli artt. 12–25 del Codice, la <u>procedura di allerta e composizione assistita della crisi</u> avrebbe dovuto entrare in vigore, ai sensi del d.l. 118/2021, il 31 dicembre 2023. Il d.lgs. n. 83/2022 ha invece sostituito la disciplina in questione con la procedura di composizione negoziata.Segnaliamo anche l’avvenuta pubblicazione del D.M. 3 marzo 2022, n. 75 di regolamentazione del funzionamento dell’albo dei gestori della crisi d’impresa di cui all’art. 356 del Codice (ossia riguardo al curatore, al commissario giudiziale, al liquidatore e ai componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa).Di seguito tracciamo una breve panoramica di sintesi delle principali innovazioni, per un primo inquadramento.&nbsp;<h2><strong><em>Le principali caratteristiche e le procedure disciplinate dal Codice</em></strong></h2>Il CCII conserva in parte la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti e in buona parte ricalca anche il testo normativo previgente, al quale sono state apportate modifiche di maggiore o minore dettaglio, in linea con i criteri della legge delega. Le aree in cui la disciplina è totalmente nuova rispetto alla precedente legge fallimentare sono quelle (i) delle definizioni e dei principi generali (artt. 1-11), (ii) della procedura di composizione negoziata (artt. 12-25-<em>quinquies</em>), (iii) del procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40-53), (iv) della nuova procedura del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, (v) delle procedure di gruppo (artt. 284-292) e (vi) del coordinamento tra la liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali (artt. 317-321).Il CCII prevede:<ul> <li>il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-<em>quinquies</em>), che può condurre all’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi previsto dal Codice, oppure a forme speciali di accordo, oltre che al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-<em>quinquies</em> – 25-<em>septies</em>); la disciplina è completata dalle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (artt. 25-<em>octies</em> – 25-<em>undecies</em>);</li> <li>gli strumenti e procedure già note, oggi definite di «regolazione della crisi e dell’insolvenza»: (i) i piani di risanamento attestati (art. 56), (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), (iii) il concordato preventivo (artt. 84-120-<em>quinquies</em>), (iv) la «liquidazione giudiziale» (artt. 121-267) che sostituisce il fallimento, (v) la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316), a cui si aggiunge (vi) il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-<em>bis</em>–64-<em>quater</em>).</li></ul><p>&nbsp;Le procedure riservate al debitore civile ed agli imprenditori non fallibili (definiti «imprenditori minori»), già previste dalla l. n. 3/2012, vengono oggi disciplinate dal CCII con le denominazioni di «ristrutturazione dei debiti del consumatore» (artt. 67-73) e «concordato minore» (artt. 74-83), nonché di «liquidazione controllata del sovraindebitato» (artt. 268-277).&nbsp;<strong>a)</strong> <u>Sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale</u>La soppressione dei termini «fallimento» e «fallito» nel CCII dà attuazione ad uno dei principi della legge delega, di carattere peraltro principalmente terminologico, posto che la «liquidazione giudiziale» conserva i caratteri già noti della procedura fallimentare (v. più in dettaglio al punto k).&nbsp;<strong>b)</strong> <u>Misure protettive (artt. 8, 18, 54 e 55)</u>Il CCII prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di uno strumento di regolazione della crisi.La sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica solo se il debitore lo richiede, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso (art. 54, come riformulato dal d.lgs. n. 83/2022).La durata complessiva delle misure protettive concesse nelle diverse situazioni, compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i dodici mesi (art. 8).Infine, sono previste misure protettive (art. 18) anche in pendenza della procedura di composizione negoziata, che non rientra tra gli “strumenti di regolazione della crisi”.&nbsp;<strong>c)</strong> <u>Composizione negoziata e concordato semplificato (artt. 12–25-<em>undecies</em>) </u>La composizione negoziata è stata introdotta con il d.l. n. 118/2021 ed è entrata in vigore il 15 novembre successivo. Il d.lgs. n. 83/2022 ha trasferito la disciplina nel Titolo II del Codice, in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Della composizione assistita possono avvalersi tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli o minori), purché regolarmente iscritti al registro delle imprese. La procedura è avviata con l’istanza di nomina di un esperto indipendente, mediante la piattaforma telematica di cui all’art. 13, che deve essere accompagnata da una nutrita documentazione (bilanci e situazione debitoria), tra cui un “<em>progetto</em>” di piano di risanamento che però non corrisponde a un piano vero e proprio. L’art. 25-<em>quinquies</em> limita l’accesso alla composizione qualora sia pendente un procedimento introdotto con ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, o alla liquidazione giudiziale.Al fine di rendere efficace il ricorso alla composizione negoziata, come detto l’imprenditore può richiedere <u>misure protettive o cautelari</u> che si estendono al divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti o risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto. Sono poi previste limitate <u>misure premiali</u> di carattere prevalentemente tributario.Gli artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> disciplinano il <u>concordato semplificato</u>, a cui è possibile accedere <u>solo all’esito della composizione negoziata</u> (la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto), alla duplice condizione che (i) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e (ii) le soluzioni negoziali – individuate all’art. 23, commi 1, e 2, lett. b) – non siano risultate praticabili. Si tratta di un concordato di tipo solo liquidatorio, dovendo seguire lo schema della cessione dei beni, che tuttavia come noto è compatibile con la c.d. «continuità aziendale indiretta» ed è quindi possibile la cessione dell’azienda. Caratteristica di notevole rilievo è che la proposta <u>non è soggetta all’approvazione dei creditori</u> (che possono solo presentare opposizione) ed è invece omologata direttamente dal Tribunale.&nbsp;<strong>d)</strong> <u>Competenza del Tribunale (art. 27)</u>La legge delega intendeva assicurare la trattazione delle procedure concorsuali da parte di magistrati maggiormente specializzati, istituendo tra l’altro il tribunale concorsuale che avrebbe previsto la concentrazione della competenza presso gli uffici di maggiori dimensioni.Il CCII ha attuato la delega limitatamente all’attribuzione della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa.&nbsp;<strong>e)</strong> <u>Procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale (artt. 40-53)</u>Il CCII disciplina un unico giudizio in cui sono destinate a confluire e ad essere trattate tutte le domande di accesso, anche contrapposte, ai diversi strumenti di liquidazione ovvero di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore, consumatore o debitore civile. È espressamente previsto (art. 7) che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.Il Codice chiarisce la nozione di “crisi” rilevante per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi (art. 2), integrandola con il parametro della “<em>inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”</em>.Va segnalata l’estensione della legittimazione per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale agli organi di controllo societari e la possibilità per il PM, oltre di proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, anche di intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Resta invece riservata al debitore l’iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.Una novità significativa riguarda l’immediata efficacia della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, non più condizionata al passaggio in giudicato: l’art. 53 detta una disciplina – applicabile anche alla revoca dell’omologazione di concordati ed accordi di ristrutturazione – che mira a contemperare le diverse esigenze ed interessi in gioco.&nbsp;<strong>f)</strong> <u>Piani di risanamento attestati (art. 56)</u>Rispetto alla disciplina previgente, si prevede (i) un più ampio contenuto del piano sottostante gli accordi, e (ii) che debbano essere contenute indicazioni in merito alle <em>milestones</em> per la verifica dell’attuazione del piano e alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.&nbsp;<strong>g)</strong> <u>Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64)</u>È prevista la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee (accordi agevolati, art. 60). La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale (accordi ad efficacia estesa, art. 61).Viene introdotta una disciplina espressa in tema di rinnovazione dell’attestazione, in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, anche dopo l’omologazione, con facoltà di opposizione da parte dei creditori (art. 58).&nbsp;<strong>h)</strong> <u>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (“<strong>PRO</strong>”) (artt. 64-<em>bis</em> – 64-<em>quater</em>)</u>La Direttiva dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contemplava e che, quindi, è stata introdotta nel Codice con il d.lgs. 83/2022: si tratta di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura. Il PRO prevede che il debitore possa formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consenta di <u>distribuire il ricavato in deroga alla <em>par condicio creditorum</em> ed all’ordine delle prelazioni</u>. Il piano può prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale analogo a quello della composizione negoziata.La disciplina del PRO ricalca quella del concordato preventivo circa (i) la presentazione della domanda e relativa documentazione, (ii) il voto delle classi dei creditori e rimanda alla stessa per quanto riguarda (iii)&nbsp;le offerte e proposte concorrenti, (iv) i contratti pendenti, (v) l’autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (vi) la revoca dell’ammissione e (vii) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 per il deposito della proposta e del piano.&nbsp;<strong>i)</strong> <u>Concordato preventivo (artt. 84-120)</u>Il Codice, così come modificato dal d.lgs. 83/2022, contiene le seguenti innovazioni, di carattere generale:</p><ul> <li>viene confermata l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84): l’unico requisito è che il piano realizzi il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”;</li> <li>per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi e vengono <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (previsti nella versione originaria del Codice) mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);</li> <li>in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47).</li></ul><p>Nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il valore eccedente quello di liquidazione (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito senza rispettare la c.d. <em>absolute priority rule</em> ossia<u> le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (viene attuata così la c.d. <em>relative priority rule</em>) (art. 84<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>). Inoltre, sempre nel concordato in continuità aziendale, diretta o indiretta, è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u> e anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84).Nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che (i) le risorse esterne aggiuntive devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (nella versione originaria del Codice l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze) e (ii) le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84).Infine, il Codice prevede che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo delle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni (art. 115).&nbsp;<strong>j)</strong> <u>Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza della società (artt. 120-<em>bis</em>–120-<em>quinquies</em>)</u>Ai sensi della recente modifica operata dal d.lgs. 83/2022, il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta; il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano. Le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale. I soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”.Quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>relative priority rule</em>.La decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.&nbsp;<strong>k)</strong> <u>Dal fallimento alla liquidazione giudiziale (artt. 121-267)</u>Come già segnalato, muta la denominazione ma non la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, rispetto al fallimento. Piuttosto limitata è l’incidenza delle innovazioni, segnalando tra le principali: (i) l’estensione del divieto di compensazione in ogni caso di acquisto di crediti nell’anno anteriore o dopo l’apertura della liquidazione (art. 155), (ii) l’anticipazione del decorso del periodo sospetto delle revocatorie alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 163-166), (iii) la previsione di una specifica disciplina dei contratti di lavoro in corso, che restano sospesi con facoltà di recesso del curatore, ovvero subentro entro quattro mesi salvo che vi siano prospettive di cessione dell’azienda (art. 189) con la previsione di speciali ammortizzatori sociali (art. 190), (iv) la previsione dell’onere di insinuazione al passivo (art. 201) anche per i titolari di diritti di pegno o ipoteca per debiti altrui (ma non di crediti da opporre in compensazione, non attuando così un principio di delega), (v) la riduzione a sei mesi del termine per le domande tardive (art. 208), (vi) l’eliminazione del requisito della consistenza per la causa di esonero da revocatoria per le rimesse effettuate su conto corrente bancario, (vii) la decorrenza dei termini di cui agli artt. 163, 164, 166, comma 1 e 169 dalla data di pubblicazione dell’originaria domanda di accesso ad una procedura concorsuale, (viii) l’eliminazione della condizione per l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività (quest’ultima, infatti, non costituisce più l’eccezione ma la regola).&nbsp;<strong>l)</strong> <u>Procedure concorsuali e gruppi (artt. 284-292)</u>Il Codice introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, salvo che nell’amministrazione straordinaria) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese.Anche attraverso apposite regole di competenza, sarà possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, sulla base di un unico piano per le procedure di risanamento, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.La definizione di gruppo di imprese è quella contenuta all’art. 2, lett. h), secondo la quale vengono esclusi lo Stato e gli enti locali.&nbsp;<strong>m) </strong><u>Procedure di sovraindebitamento (artt. 65-83, 268-277)</u>Il CCII accoglie la disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (già l. n. 3/2012) destinate agli imprenditori non fallibili (inclusi gli imprenditori agricoli), ai consumatori ed ai debitori civili.Fermo l’impianto di fondo pur con alcune modifiche nella denominazione delle procedure, già sopra richiamate, le innovazioni principali riguardano (i) l’allentamento dei requisiti di meritevolezza richiesti per l’accesso alle procedure, (ii) la semplificazione delle procedure, (iii) la previsione di norme specifiche per la trattazione congiunta delle crisi delle famiglie sovraindebitate, (iv) la possibilità, per il debitore meritevole del beneficio, di ottenere l’esdebitazione a seguito della liquidazione controllata anche in assenza di soddisfacimento dei creditori (artt. 278 e ss.) e (v) la possibilità, per il debitore, del soddisfacimento differenziato, oltre che parziale, dei crediti.&nbsp;<strong>n)</strong> <u>Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316)</u>La liquidazione coatta resta la procedura esclusiva per le imprese bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie ed assicurative, mentre per le altre imprese soggette a vigilanza amministrativa, sarà applicabile solo nel caso in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Sono quindi assoggettati esclusivamente alla liquidazione giudiziale (e sottratte alla liquidazione coatta), tra altri, le società cooperative (salvo quelle che svolgano attività bancaria etc.) e gli enti mutualistici.&nbsp;<strong>o)</strong> <u>Rapporti con le misure cautelari penali (artt. 317-321)</u>Il CCII disciplina la materia tenendo conto anche di disposizioni speciali successive alla legge delega. In estrema sintesi, si prevede la prevalenza sulla liquidazione giudiziale dei sequestri penali finalizzati alla confisca, mentre prevale la liquidazione giudiziale sui sequestri c.d. «impeditivi» che hanno funzione cautelare volta ad impedire ulteriori conseguenze di reato.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;&nbsp;</em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta di una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (art. 120-<em>quater</em>).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 03:42:44 +0200</pubDate>
                        <title>Entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con ulteriori modificazioni, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023 (d.lgs. n. 83/2022)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entra-in-vigore-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-con-ulteriori-modifica-zioni-in-attuazione-della-direttiva-ue-n-2019-1023-d-lgs-n-83-2022</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII” o “Codice”) entrerà in vigore il 15 luglio 2022.&nbsp;</em><em>Il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (“Decreto Legislativo”) attua la Direttiva UE e introduce diverse significative novità. Non si tratta tanto della sostituzione dell’intero Titolo II del Codice con la disciplina della composizione negoziata già vigente di cui al d.l. n.&nbsp;118/2021, che rappresenta l’annunciato accantonamento delle misure di allerta, della composizione assistita e dell’OCRI. Molti interventi significativi riguardano il concordato preventivo e viene introdotta anche un’ulteriore procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza rappresentato dal “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis e 64-ter (“PRO”).&nbsp;</em><em>Segnaliamo qui le innovazioni di maggiore rilievo.</em>&nbsp;<strong><em>La composizione negoziata della crisi sostituisce la composizione assistita dall’OCRI</em></strong>Il Decreto Legislativo trasferisce la disciplina recentemente introdotta dal d.l. n.&nbsp;118/2021 nel Titolo II del Codice (artt. da 12 a 25-<em>undecies</em>), in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Da rilevare che viene conservato lo strumento del concordato semplificato (artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> CCII) e, soprattutto, che al Titolo II viene aggiunto un Capo III (artt. da 25-<em>octies</em> a 25-<em>undecies</em> CCII) ove sono collocate le previsioni (assenti nel d.l. n. 118/2021) relative alle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, che si limiteranno ad invitare il debitore a richiedere la nomina dell’esperto (art. 25-<em>novies</em>), mentre viene riprodotta all’art. 25-<em>decies</em> la disposizione (già prevista all’art. 14, ult. co. CCII), relativa alla notizia da parte delle banche ed intermediari finanziari all’organo di controllo della revoca o modifica di affidamenti.Alcune atre novità sarebbero introdotte nella versione della composizione negoziata recepita nel Codice:</p><p style="padding-left: 30px;">a) unitamente alla domanda di nomina dell’esperto, il debitore dovrà inserire, oltre alla relazione sulla propria attività ed al piano finanziario per i successivi sei mesi, anche un “<em>progetto di piano di risanamento</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">b) il termine prima del quale non è consentito ripresentare l’istanza è ridotto da un anno a quattro mesi, se la richiesta di archiviazione è presentata dallo stesso debitore;</p><p style="padding-left: 30px;">c) l’esperto sarà chiamato dal Tribunale a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste rispetto al buon esito delle trattative;</p><p style="padding-left: 30px;">d) l’esperto potrà invitare le parti a rinegoziare in buona fede il contenuto di contratti quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa di qualsiasi circostanza sopravvenuta e non limitatamente agli effetti della pandemia, ma per converso non sarà più possibile chiedere al Tribunale di provvedere in caso di mancato accordo tra le parti;</p><p style="padding-left: 30px;">e) l’imprenditore che occupa più di 15 dipendenti dovrà informare preventivamente le rappresentanze sindacali.</p>&nbsp;<strong><em>Il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” o PRO (art. 64-bis)</em></strong>La direttiva n. 2019/1023 dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contempla e che, quindi, il Decreto Legislativo prevede agli artt. 64-<em>bis</em> e 64-<em>ter</em> del Codice.Il debitore potrà formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consentirà di <u>distribuire il ricavato in deroga alla <em>par condicio creditorum</em> ed all’ordine delle prelazioni</u>, salvo che i crediti privilegiati dei lavoratori siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione. Il piano potrà prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale di atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti, analogo a quello della composizione negoziata.La proposta va presentata nelle forme e con la documentazione prevista per il concordato preventivo “pieno” (nel senso che il debitore non può richiedere il termine per la presentazione). Il Tribunale, verificata la correttezza delle classi e la regolarità della domanda, nomina un giudice delegato e il commissario giudiziale, e sottopone quindi la proposta al voto dei creditori.Al voto si applicano le disposizioni del concordato preventivo, precisando che in ciascuna classe la proposta è approvata secondo le regole ordinarie, ovvero, in alternativa, se è raggiunta la maggioranza dei <u>due terzi</u> calcolata sui <u>soli creditori votanti</u>.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 CCII per il deposito della proposta e del piano.Sono applicabili numerose disposizioni del concordato preventivo, tra cui quelle in materia di (a)&nbsp;offerte e proposte concorrenti, (b) contratti pendenti, (c) autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (d) revoca dell’ammissione, (e) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.Si tratta quindi di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura (nonché di formulazione della proposta senza il rispetto delle cause di prelazione, anche al di fuori dei casi in cui ciò sarà ammesso nel concordato preventivo) e che allo stesso tempo consente la “conversione” in concordato preventivo in ogni momento.&nbsp;<strong><em>Le modifiche al concordato preventivo</em></strong>Di grande rilievo le novità in tema di concordato preventivo (menzioniamo le principali):<p style="padding-left: 30px;">a) vengono completamente <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (c.d. “condizione occupazionale” e “clausola occupazionale”) nella definizione di concordato in continuità aziendale diretta e indiretta, mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">b) viene soppressa la limitazione alle sole forme del concordato liquidatorio o in continuità aziendale, confermandosi quindi l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">c) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale (diretta o indiretta) è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u>; anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">d) nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il <u>valore eccedente quello di liquidazione</u> (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito <u>senza rispettare</u> la c.d. <em>absolute priority rule</em> ossia<u> le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (viene attuata così la c.d. <em>relative priority rule</em>) (art. 84); è questa una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (v. art. 120-<em>quater </em>al paragrafo successivo);</p><p style="padding-left: 30px;">e) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale i creditori devono essere <u>sempre suddivisi in classi</u>, tra cui è prevista quella delle imprese minori, per fornitura di beni e servizi (art. 85);</p><p style="padding-left: 30px;">f) nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che le <u>risorse esterne aggiuntive</u> devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (in precedenza l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze); si precisa altresì che le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84); per quanto appena detto in tema di ampliamento dell’ambito del concordato in continuità, questa disposizione avrà un ambito di applicazione molto ridotto, restando confinata al concordato totalmente liquidatorio;</p><p style="padding-left: 30px;">g) quale che sia la tipologia di concordato, è stabilito che esso debba realizzare il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”; viene così maggiormente evidenziato il <u>requisito della “<em>convenienza</em></u>” del concordato, che tuttavia sembrerebbe continuare a poter essere vagliato dal Tribunale solo in caso di opposizione all’omologazione (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">h) in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47);</p><p style="padding-left: 30px;">i) nel <u>concordato in continuità</u> viene introdotta una disposizione analoga a quella vigente nella composizione negoziata della crisi per quanto riguarda i <u>contratti pendenti in caso di concessione di misure protettive</u>, in forza della quale i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno i contratti “<em>essenziali</em>”, ossia quelli necessari per la continuità aziendale (art. 94-<em>bis</em>);</p><p style="padding-left: 30px;">j) nella <u>fase di votazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che (a) <u>tutte le classi devono approvare la proposta</u>, ma allo stesso tempo si introduce una maggioranza alternativa per l’approvazione all’interno di ciascuna classe (già vista nel PRO) pari a due terzi dei soli creditori votanti; (b) i creditori privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni (30 giorni per i lavoratori) dall’omologazione (art. 109);</p><p style="padding-left: 30px;">k) nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale deve verificare che “<em>il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza</em>” (ciò che sembra introdurre una sorta di presunzione di fattibilità) e che se vi sono nuovi finanziamenti, questi siano necessari e non ingiustamente pregiudizievoli per i creditori;</p><p style="padding-left: 30px;">l) nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale può omologare il concordato anche in assenza dell’approvazione di tutte le classi se (a) sono rispettati criteri di distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, e (b) sono <u>sodisfatte</u> quelle che sono definite “<em><u>condizioni di</u></em><u> <em>ristrutturazione trasversale</em></u>”, tra cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, nonché l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati ovvero da creditori che – se osservate le cause di prelazione – riceverebbero almeno in parte il valore eccedente quello di liquidazione (art. 112);</p><p style="padding-left: 30px;">m) nella <u>fase di omologazione</u>, il vaglio del Tribunale in tema di <u>convenienza della proposta</u>, in caso di opposizione: (a) nel concordato <u>in continuità</u> potrà essere sollecitato da ciascun creditore dissenziente che abbia già formulato il rilievo con le osservazioni di cui all’art.&nbsp;107 alla relazione del commissario, mentre (b) nel concordato <u>liquidatorio</u> (a cui viene espressamente affiancato il concordato con assuntore) solo da creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente ovvero rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (senza modifiche quindi rispetto alle previsioni vigenti); in caso di opposizione nel concordato in continuità, si prevede poi che il Tribunale disponga la stima del complesso aziendale solo se viene contestata la convenienza o il mancato rispetto delle “<em>condizioni di</em> <em>ristrutturazione trasversale</em>” (art. 112).</p>&nbsp;<strong><em>Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza</em></strong> <strong><em>delle società (artt. 120bis-120quinquies)</em></strong>Di grande rilievo anche le novità introdotte in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società:<p style="padding-left: 30px;">a) il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta (in caso di mancata espressione del voto, si considerano consenzienti); il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano;</p><p style="padding-left: 30px;">b) la decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;</p><p style="padding-left: 30px;">c) le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale;</p><p style="padding-left: 30px;">d) i soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">e) quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>relative priority rule</em>, ossia che la classe dissenziente riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (se la classe dissenziente è collocata subito prima dei soci, essa deve ricevere un valore superiore a quello riservato ai soci);</p><p style="padding-left: 30px;">f) le modificazioni della compagine sociale non possono determinare la risoluzione o modificazione di contratti stipulati dalla società.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp; </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 09:21:56 +0200</pubDate>
                        <title>In vista l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con ulteriori modificazioni, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-vista-lentrata-in-vigore-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-con-ulte-riori-modificazioni-in-attuazione-della-direttiva-ue-n-2019-1023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII” o “Codice”) è rinviata di due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022.&nbsp;</em><em>Secondo lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE recentemente reso noto, diverse significative novità sarebbero introdotte. Non si tratta tanto della sostituzione dell’intero Titolo II del Codice con la disciplina della composizione negoziata già vigente di cui al d.l. n.&nbsp;118/2021, che rappresenta l’annunciato accantonamento delle misure di allerta, della composizione assistita e dell’OCRI. Molti interventi significativi riguardano il concordato preventivo e si avrebbe anche l’introduzione di un’ulteriore “quadro di ristrutturazione preventiva” (come vengono ribattezzate le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in aderenza alla terminologia di cui alla omonima direttiva UE) rappresentato dal “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis e 64-ter.&nbsp;</em><em>Segnaliamo qui, a prima lettura ed in attesa della pubblicazione del nuovo decreto legislativo, solo le innovazioni di maggiore rilievo.</em>&nbsp;<strong><em>L’entrata in vigore del Codice</em></strong>È previsto nello schema del nuovo decreto legislativo (art. 49) che lo stesso entri in vigore unitamente al Codice. Tuttavia, l’entrata in vigore del Codice è stata a sua volta posticipata al 15 luglio 2022 dal decreto PNRR approvato il 13 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri.<strong><em>La composizione negoziata della crisi sostituisce la composizione assistita dall’OCRI</em></strong>Secondo lo schema di decreto legislativo, la disciplina recentemente introdotta dal d.l. n.&nbsp;118/2021 verrebbe trasfusa nel Titolo II del Codice (artt. da 12 a 25-<em>undecies</em>), in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Da rilevare che viene conservato lo strumento del concordato semplificato (artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> CCII) e, soprattutto, che al Titolo II viene aggiunto un Capo III (artt. da 25-<em>octies</em> a 25-<em>undecies</em> CCII) ove sono collocate le previsioni (assenti nel d.l. n. 118/2021) relative alle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, che si limiteranno ad invitare il debitore a richiedere la nomina dell’esperto (art. 25-<em>novies</em>), mentre viene riprodotta all’art. 25-<em>decies</em> la disposizione (già prevista all’art. 14, ult. co. CCII), relativa alla notizia da parte delle banche ed intermediari finanziari all’organo di controllo della revoca o modifica di affidamenti.Alcune atre novità sarebbero introdotte nella versione della composizione negoziata recepita nel Codice:</p><p style="padding-left: 30px;">a) unitamente alla domanda di nomina dell’esperto, il debitore dovrà inserire, oltre alla relazione sulla propria attività ed al piano finanziario per i successivi sei mesi, anche un “<em>progetto di piano di risanamento</em>”;b) il termine prima del quale non è consentito ripresentare l’istanza è ridotto da un anno a quattro mesi, se la richiesta di archiviazione è presentata dallo stesso debitore;c) l’esperto sarà chiamato dal Tribunale a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste rispetto al buon esito delle trattative;d) l’esperto potrà invitare le parti a rinegoziare in buona fede il contenuto di contratti quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa di qualsiasi circostanza sopravvenuta e non limitatamente agli effetti della pandemia, ma per converso non sarà più possibile chiedere al Tribunale di provvedere in caso di mancato accordo tra le parti;e) l’imprenditore che occupa più di 15 dipendenti dovrà informare preventivamente le rappresentanze sindacali.</p><strong><em>Il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” (art. 64bis)</em></strong>La direttiva n. 2019/1023 dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contempla e che, quindi, lo schema di decreto legislativo prevede agli artt. 64-<em>bis</em> e 64-<em>ter</em> del Codice.Il debitore potrà formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consentirà di distribuire il ricavato in <u>deroga</u> alla <em>par condicio creditorum</em> ed <u>all’ordine delle prelazioni</u>, salvo che i crediti privilegiati dei lavoratori siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione. Il piano potrà prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale di atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti, analogo a quello della composizione negoziata.La proposta va presentata nelle forme e con la documentazione prevista per il concordato preventivo “pieno” (nel senso che il debitore non può richiedere il termine per la presentazione). Il Tribunale, verificata la correttezza delle classi e la regolarità della domanda, nomina un giudice delegato e il commissario giudiziale, e sottopone quindi la proposta al voto dei creditori.Al voto si applicano le disposizioni del concordato preventivo, precisando che in ciascuna classe la proposta è approvata secondo le regole ordinarie, ovvero, in alternativa, se è raggiunta la maggioranza dei <u>due terzi</u> calcolata sui <u>soli creditori votanti</u>.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 CCII per il deposito della proposta e del piano.Sono applicabili numerose disposizioni del concordato preventivo, tra cui quelle in materia di (a)&nbsp;offerte e proposte concorrenti, (b) contratti pendenti, (c) autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (d) revoca dell’ammissione, (e) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.Si tratta quindi di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura (nonché di formulazione della proposta senza il rispetto delle cause di prelazione, anche al di fuori dei casi in cui ciò sarà ammesso nel concordato preventivo) e che allo stesso tempo consente la “conversione” in concordato preventivo in ogni momento.<strong><em>Le modifiche al concordato preventivo</em></strong>Di grande rilievo le novità che sarebbero introdotte in tema di concordato preventivo (menzioniamo le principali):<p style="padding-left: 30px;">a) vengono completamente <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (c.d. “condizione occupazionale” e “clausola occupazionale”) nella definizione di concordato in continuità aziendale diretta e indiretta, mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);b) viene soppressa la limitazione alle sole forme del concordato liquidatorio o in continuità aziendale, confermandosi quindi l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84);c) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale (diretta o indiretta) è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u>; anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84);d) nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il <u>valore eccedente quello di liquidazione</u> (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito <u>senza rispettare le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (c.d. <em>absolute priority rule</em>) (art. 84); è questa una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (v. art. 120<em>quater </em>al paragrafo successivo);e) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale i creditori devono essere <u>sempre suddivisi in classi</u>, tra cui è prevista quella delle imprese minori, per fornitura di beni e servizi (art. 85);f) nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che le <u>risorse esterne aggiuntive</u> devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (in precedenza l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze); si precisa altresì che le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84); per quanto appena detto in tema di ampliamento dell’ambito del concordato in continuità, questa disposizione avrà un ambito di applicazione molto ridotto, restando confinata al concordato totalmente liquidatorio;g) quale che sia la tipologia di concordato, è stabilito che esso debba realizzare il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”; viene così maggiormente evidenziato il <u>requisito della “<em>convenienza</em></u>” del concordato, che tuttavia sembrerebbe continuare a poter essere vagliato dal Tribunale solo in caso di opposizione all’omologazione (art. 84);h) in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47);i) nel <u>concordato in continuità</u> viene introdotta una disposizione analoga a quella vigente nella composizione negoziata della crisi per quanto riguarda i <u>contratti pendenti in caso di concessione di misure protettive</u>, in forza della quale i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno i contratti “<em>essenziali</em>”, ossia quelli necessari per la continuità aziendale (art. 94-bis);j) nella <u>fase di votazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che (a) <u>tutte le classi devono approvare la proposta</u>, ma allo stesso tempo si introduce una maggioranza alternativa per l’approvazione all’interno di ciascuna classe (già vista nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) pari a due terzi dei soli creditori votanti; (b) i creditori privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni (30 giorni per i lavoratori) dall’omologazione (art. 109);k)nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale può omologare il concordato anche in assenza dell’approvazione di tutte le classi se (a) il Tribunale valuta che il piano “<em>non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza</em>” ed inoltre che eventuali nuovi finanziamenti necessari “<em>non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori</em>”; (b) siano <u>sodisfatte</u> quelle che sono definite “<em><u>condizioni di</u></em><u> <em>ristrutturazione trasversale</em></u>”, tra cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, nonché l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati ovvero da creditori che – se osservate le cause di prelazione - riceverebbero almeno in parte il valore eccedente quello di liquidazione (art. 112);l) nella <u>fase di omologazione</u>, il vaglio del Tribunale in tema di <u>convenienza della proposta</u>, in caso di opposizione, (a) nel concordato in continuità potrà essere sollecitato da ciascun creditore dissenziente che abbia già formulato il rilievo con le osservazioni di cui all’art. 107 alla relazione del commissario, mentre (b) nel concordato liquidatorio (a cui viene espressamente affiancato il concordato con assuntore) solo da creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente ovvero rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (senza modifiche quindi rispetto alle previsioni vigenti); in caso di opposizione nel concordato in continuità, si prevede poi che il Tribunale disponga la stima del complesso aziendale solo se viene contestata la convenienza o il mancato rispetto delle “<em>condizioni di</em> <em>ristrutturazione trasversale</em>” (art. 112).</p><strong><em>I quadri di ristrutturazione preventiva delle società (artt. 120bis-120quinquies)</em></strong>Di grande rilievo anche le novità che sarebbero introdotte in tema di quadri di ristrutturazione preventiva delle società:<p style="padding-left: 30px;">a) il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta (in caso di mancata espressione del voto, si considerano consenzienti); il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano;b) la decisione di accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;c) le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale;d) i soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”;e) quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>absolute priority rule</em>, ossia che la classe dissenziente riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (se la classe dissenziente è collocata subito prima dei soci, essa deve ricevere un valore superiore a quello riservato ai soci);f) le modificazioni della compagine sociale non possono determinare la risoluzione o modificazione di contratti stipulati dalla società.</p>&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:Fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 10:02:48 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato (d.l. n. 118/2021 convertito con l. n. 147/2021): una «controriforma»?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-della-crisi-e-concordato-semplificato-d-l-n-118-2021-convertito-con-l-n-147-2021-una-controriforma</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 15 novembre 2021 entra in vigore una nuova disciplina che sembra destinata a sostituire le misure di allerta e la composizione assistita con l’intervento dell’OCRI previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la cui entrata in vigore è ulteriormente rinviata.&nbsp;</em><em>La composizione negoziata si svolge su base volontaria, con la partecipazione di un esperto, non prevede il coinvolgimento del Tribunale se non per la concessione di misure protettive e può garantire diversi benefici al debitore. In particolare, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la possibilità di proporre un «concordato semplificato» (che non richiede il voto dei creditori, né percentuali minime di soddisfacimento) anziché la segnalazione al Pubblico Ministero come previsto invece dal Codice della Crisi, rappresenta una decisa svolta che può porre il debitore in una condizione favorevole dal punto di vista negoziale.&nbsp;</em><em>Si tratta quindi di nuovi strumenti che (insieme a misure premiali relative ai debiti erariali) rappresentano un’opportunità per l’impresa al fine di indurre il debitore ad avviare tempestivamente un percorso di risanamento.</em>&nbsp;<strong><em>Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi</em></strong>L’art. 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022, salvo che per le misure di allerta e composizione assistita dall’OCRI che sono rinviate al 31 dicembre 2023.<strong><em>La composizione negoziata della crisi</em></strong><em><u>I presupposti</u></em><em>. </em>Il presupposto oggettivo è definito all’art. 2 come «<em>condizioni di</em> <em>squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza</em>». La soglia di accesso alla composizione negoziata si colloca quindi in un momento anteriore allo stesso stato di crisi, al primo manifestarsi di squilibri non puramente transitori. È ragionevole ritenere che possano accedervi anche le imprese che si trovino già in crisi, ed anche in stato di insolvenza.Dal punto di vista soggettivo, della composizione assistita possono avvalersi tutti gli imprenditori, commerciali o agricoli, sopra o sotto soglia di fallibilità, purché regolarmente iscritti al registro delle imprese.Costituisce ostacolo all’accesso (art. 23) la pendenza di domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (anche nella fase di c.d. «pre-accordo» ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> co. 6 l.fall.), ma non la pendenza dell’istanza per la dichiarazione di fallimento: l’art. 6 prevede infatti che la sentenza non può essere pronunciata, se il debitore ha chiesto misure protettive o cautelari.<em><u>L’istanza di nomina dell’esperto e l’avvio della procedura</u></em><em>.</em> La composizione negoziata è avviata dall’istanza di nomina di un esperto indipendente, iscritto in apposito elenco e professionalmente qualificato come previsto dall’art. 3. L’istanza può essere presentata solo dal debitore e si rivolge al segretario generale della Camera di Commercio. La nomina spetta ad una commissione che resta in carica due anni, composta da tre membri designati dal Prefetto, dal Presidente della Camera di Commercio e da un magistrato indicato dal Presidente del Tribunale, sezione specializzata delle imprese.Non vi è quindi alcun intervento dell’OCRI, né misure di allerta che rendano obbligatorio l’avvio della composizione: è solamente previsto che il collegio sindacale segnali agli amministratori la sussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura (art. 15); neppure è prevista, infine, la segnalazione al Pubblico Ministero in caso di insuccesso delle trattative.L’istanza (art. 5) deve essere accompagnata da una nutrita documentazione (bilanci e situazione debitoria), tra cui spicca la «<em>relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare».</em> Non si tratta di un piano vero e proprio, che potrà essere definito in seguito, ma deve contenere indicazioni sufficienti a consentire all’esperto di ritenere che «<em>le prospettive di risanamento sono concrete</em>» e di procedere quindi a convocare le altre parti alle quali indica «<em>le possibili strategie di intervento</em>».Nel caso in cui, invece, l’esperto non ravvisi tali concrete prospettive, ne dà notizia all’imprenditore ed al segretario generale della Camera di Commercio per l’archiviazione dell’istanza, che non può essere ripresentata prima di un anno. Non sono previste possibili impugnazioni della determinazione dell’esperto, ed è quindi decisivo che già in questa fase il debitore abbia definito un’analisi strutturata della propria situazione economica e finanziaria e delle misure per affrontarla efficacemente: pena, appunto, il mancato avvio della composizione.<em><u>Il ruolo dell’esperto</u></em><em>.</em> L’esperto indipendente è la figura centrale della composizione negoziata. A lui compete (v. anche ai paragrafi successivi per maggiori dettagli):</p><ul> <li>verificare (come appena detto) la sussistenza di concrete prospettive di risanamento;</li> <li>agevolare le trattative tra il debitore, i creditori e le altre parti interessate; in questo senso la sua partecipazione ha un ruolo di garanzia e di stimolo nei confronti dei creditori;</li> <li>partecipare alle consultazioni sindacali (se sono impiegati più di 15 dipendenti);</li> <li>valutare se atti di straordinaria amministrazione o pagamenti possano essere pregiudizievoli per i creditori;</li> <li>invitare ala rinegoziazione dei contratti divenuti onerosi a causa degli effetti della pandemia e rendere il relativo parere al Tribunale;</li> <li>consentire la prosecuzione delle trattative al termine del periodo previsto di sei mesi;</li> <li>redigere la relazione finale che può costituire condizione di determinati benefici per il debitore, tra cui in particolare l’accesso al concordato semplificato;</li> <li>in caso di esito positivo delle trattative, sottoscrivere insieme alle parti un contratto che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.</li></ul><p><em><u>I doveri delle parti</u></em><em>.</em> Rilievo centrale hanno le innovative previsioni (art. 4) che stabiliscono doveri di collaborazione nella conduzione delle trattative per tutte le parti coinvolte, ben più specifici di quanto sarebbe desumibile dai principi vigenti e di quanto è dato riscontrare nelle prassi correnti. Si tratta dei seguenti doveri:</p><ul> <li>per tutte le parti:<ul> <li>doveri di buona fede, lealtà, proattività, tempestività e collaborazione nelle trattative, dando riscontri tempestivi e motivati (co. 4 e 7);</li> <li>obbligo di riservatezza sulla situazione dell’impresa, sulle iniziative assunte o programmate e su tutte le informazioni ricevute;</li></ul></li> <li>per le banche (inclusi i relativi cessionari e mandatari) (co. 6):<ul> <li>dovere di partecipazione;</li> <li>partecipazione attiva ed informata;</li></ul></li> <li>per l’imprenditore (co. 5):<ul> <li>dovere di fornire informazioni complete e trasparenti</li> <li>dovere di gestione dell’impresa senza pregiudizio ingiustificato alle ragioni dei creditori.</li></ul></li></ul><p><em><u>Le misure protettive e cautelari</u></em><em>.</em> L’intervento del Tribunale è previsto solo nel caso in cui il debitore richieda misure protettive o cautelari con la stessa istanza di nomina dell’esperto o nel corso delle trattative (art. 6). L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e fa quindi venir meno il carattere di riservatezza della composizione.Dal giorno della pubblicazione:</p><ul> <li>i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (c.d. <em>automatic stay</em>) né acquisire diritti di prelazione;</li> <li>i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti o di risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto;</li> <li>come già accennato, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza non può essere pronunciata la sentenza di fallimento.</li></ul><p>All’udienza (art. 7) il Tribunale (oltre a stabilirne la durata tra 30 e 120 giorni) può confermare o modificare il divieto di azioni individuali e può emettere i provvedimenti cautelari «<em>necessari per condurre a termine le trattative</em>». Da segnalare che le misure possono essere modulate secondo le esigenze del caso, non solo per quanto riguarda il contenuto e la durata, ma anche limitandole a determinate iniziative, creditori o categorie di creditori.È importante rilevare poi che (a differenza di quanto avviene nel c.d. «pre-concordato») la norma dispone espressamente che «<em>non sono inibiti i pagamenti</em>»: si tratta di una regola che si spiega sia con il fatto che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e quindi non determina l’apertura del concorso dei creditori, sia in forza di opportunità di maggiore elasticità e proficuità della gestione.<em><u>L’esenzione dalle azioni revocatorie</u></em><em>.</em> L’art. 12 prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria (esclusi però gli atti c.d. «anormali» di cui all'art. 67, co. 1) i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore dopo l’accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, alla condizione però che siano «<em>coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti</em>». È questa una circostanza che si presta a valutazioni e che quindi non sembra poter contribuire alla certezza dei rapporti tra il debitore ed i creditori: probabilmente si tratta di un compromesso inevitabile, in assenza di una supervisione e vigilanza da parte del Tribunale e del commissario giudiziale.<em><u>La gestione dell’impresa, i nuovi finanziamenti e la rinegoziazione dei contratti</u></em><em>.</em> Per le ragioni appena indicate, la gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata resta affidata, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, al debitore (art. 9). A questo proposito, la norma detta però alcuni criteri a cui la gestione deve essere ispirata, ribadendo anche (a scanso di qualsiasi equivoco) che restano ferme le responsabilità dell’imprenditore al riguardo:</p><ul> <li>se l’impresa versa in stato di crisi, occorre «<em>evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività</em>»;</li> <li>se invece è già in atto l’insolvenza, ma vi sono concrete prospettive di risanamento, il debitore deve gestire l’impresa «<em>nel prevalente interesse dei creditori</em>».</li></ul><p>Tuttavia, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione e pagamenti «<em>non coerenti» </em>con le trattative e le prospettive di risanamento, è stabilito un dovere di preventiva informazione da parte del debitore all’esperto. Quest’ultimo, se ritiene che l’atto «<em>può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento</em>», lo segnala per iscritto al debitore ed all’organo di controllo: se gli atti sono compiuti nonostante il dissenso, l’esperto informa l’organo di controllo e il giudice che ha disposto misure protettive, per la revoca delle stesse. Inoltre, l’esperto iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese, ciò che fa venir meno il beneficio dell’esonero da revocatoria per quanto riguarda gli atti così compiuti (art. 12 co. 3) oltre che a darne evidenza a tutte le parti ed ai creditori, con le conseguenze pratiche del caso (cioè che, verosimilmente, i creditori non saranno disponibili a proseguire le trattative).Diverse disposizioni all’art. 10 sono finalizzate a garantire la continuità aziendale in pendenza del tentativo di composizione negoziata, in aggiunta al divieto di sospendere le prestazioni o di risolvere i contratti, di cui si è già detto (art. 6):</p><ul> <li>la possibile autorizzazione da parte del Tribunale di nuovi finanziamenti prededucibili;</li> <li>la possibile autorizzazione da parte del Tribunale della cessione dell’azienda o di rami della stessa;</li> <li>la possibilità dell’esperto di invitare le parti a rinegoziare il contenuto di contratti ad esecuzione continuata o periodica o differita, «<em>se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia</em>»; da un lato quest’ultima condizione può apparire restrittiva, ma dall’altro si tratta comunque di una misura incisiva, posto che un’equa rideterminazione può essere disposta dal Tribunale, se non viene raggiunto un accordo tra le parti.</li></ul><p><em><u>La conclusione delle trattative</u></em><em>.</em> La durata delle trattative è prevista dall’art. 5 co. 7 in 180 giorni, al termine dei quali «<em>l’incarico dell’esperto si considera concluso</em>». Le trattative possono però proseguire, fino ad ulteriori 180 giorni, se tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente.L’art. 11 prevede quindi i possibili esiti della procedura, alla conclusione del termine di cui sopra. Il debitore può alternativamente:</p><ul> <li>concludere un contratto, con uno o più creditori, che consente di beneficiare delle misure premiali previste dall'art. 14 se, «<em>secondo la relazione dell'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni</em>»; si tratta di un nuovo istituto, che lascia qualche dubbio per quanto riguarda l’effettivo conseguimento del pieno risanamento, che non è richiesto espressamente, ma sembra da ritenere comunque necessario (specie nei casi in cui l’impresa versi in stato di crisi o insolvenza) nell’orizzonte temporale indicato;</li> <li>concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-<em>octies</em>fall.; si tratta qui di una soluzione intermedia, che non rappresenta di per sé, naturalmente, una soluzione della crisi e sembra piuttosto consentire un’ulteriore estensione delle trattative, sebbene al di fuori del contesto (e senza quindi poter accedere agli esiti specifici) della composizione negoziata;</li> <li>concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) l.fall., senza che però occorra l'attestazione (verosimilmente, in proposito dovrà comunque esprimersi l’esperto nella propria relazione finale, di cui <em>infra</em>);</li> <li>domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la possibilità di estenderne gli effetti ai sensi dell’art. 182-<em>septies</em>fall. in presenza di una percentuale di adesione ridotta dal 75% al 60%; è questo un ulteriore incentivo al debitore all’accesso alla procedura, potendo costituire un elemento a suo favore nel corso delle trattative;</li> <li>predisporre un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.;</li> <li>accedere ad una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese o ancora (per gli imprenditori «sotto soglia») ad una procedura di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012;</li> <li>presentare una proposta di «concordato semplificato» per cessione dei beni, secondo le disposizioni dell’art. 18; è questa una delle disposizioni più innovative e «in controtendenza» rispetto agli orientamenti restrittivi del concordato di carattere liquidatorio.</li></ul><p>Le ipotesi previste riguardano quindi il caso sia di conclusione con successo delle trattative, che comportano una definizione negoziata della crisi, sia soluzioni transitorie (come la convenzione di moratoria), sia infine di esito negativo, che può indurre il debitore ad accedere ad uno degli strumenti di risanamento o procedure concorsuali vigenti.Tra questi ultimi vi sono esiti fondati su una definizione negoziata della crisi (piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti) e quindi coerenti con il contesto della nuova procedura, ma ve ne sono anche altre di carattere giudiziale (concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) che prescindono in varia misura da forme di consenso dei creditori.Un tema può riguardare il concordato preventivo, se si considera che l’accesso alla composizione negoziata potrebbe costituire una sorta di «anticamera» ulteriore rispetto alla fase preconcordataria: da un lato ne risulterebbe una dilatazione della fase di definizione della proposta concordataria e, secondo alcune opinioni, la composizione negoziata non potrebbe essere avviata se fin dall’inizio il debitore ha l’obiettivo di accedere al concordato, in particolare al nuovo concordato semplificato; dall’altro lato si deve rilevare però che l’accesso al concordato è uno degli esiti espressamente previsti, senza limitazioni, dalla nuova legge, che prevede anche in tal caso la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale (art. 12).L’esito negativo delle trattative, in ogni caso, a differenza della composizione assistita del Codice della Crisi, non prevede alcuna segnalazione al pubblico ministero, né tanto meno l’esperto è tenuto ad altri adempimenti se non alla redazione della propria relazione finale e – nel caso – alla trasmissione della stessa al giudice che abbia disposto misure protettive o cautelari, ma solo per la dichiarazione di cessazione dei relativi effetti. Resta però salva la facoltà del giudice di rilevare l’insolvenza (se in effetti sussistente) e trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art.&nbsp;7&nbsp;l.fall.<em><u>La relazione finale dell’esperto</u></em> (art. 5 co. 8). La legge non detta analiticamente i contenuti della relazione, che si possono tuttavia desumere dal sistema della nuova disciplina:</p><ul> <li>una cronistoria della negoziazione, delle iniziative adottate dall’imprenditore e delle risposte delle controparti;</li> <li>una illustrazione delle circostanze che hanno condotto alla mancata conclusione delle trattative</li> <li>una illustrazione della soluzione negoziale raggiunta, delle proposte e dei contenuti delle azioni previste per conseguire il risanamento;</li> <li>una dichiarazione dell’idoneità a garantire la continuità aziendale per due anni (nel caso di stipula del «<em>contratto</em>» dell’art. 11, lett. a);</li> <li>considerazioni in merito ai dati aziendali ed al riequilibrio della situazione patrimoniale economica e finanziaria (nel caso di stipula dell’«<em>accordo</em>» dell’art. 11, lett. c);</li> <li>una dichiarazione in merito allo svolgimento «<em>secondo correttezza e buona fede</em>» delle trattative e della non praticabilità di soluzioni negoziate, al fine del possibile accesso al concordato semplificato (l’art. 18 co. 3 menziona anche a questo riguardo anche un separato «<em>parere</em>» dell’esperto al Tribunale in merito ai «<em>presumibili risultati della liquidazione</em>»).</li></ul><p>Per quanto riguarda gli <u>effetti</u> collegati alla relazione finale, vanno richiamati, in caso di esito positivo delle trattative:</p><ul> <li>se il «<em>contratto</em>» o l’«<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c) sono pubblicati nel registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate concede un piano di rateazione di imposte e ritenute con i relativi accessori fino a 6 anni (72 mensilità) (art. 14 co. 4);</li> <li>in caso di conclusione di accordo di ristrutturazione dei debiti risultante dalla relazione, la percentuale di cui all’art. 182-<em>septies</em>fall. è ridotta al 60%.</li></ul><p>In caso invece di esito negativo, oltre alla dichiarazione in merito alla sussistenza delle condizioni per l’accesso al concordato semplificato, va richiamata la cessazione degli effetti delle misure protettive e cautelari, che spetta al giudice che le ha disposte sulla scorta della relazione.<em><u>Le misure premiali</u></em><em>.</em> Un rilevante incentivo all’accesso alla composizione negoziata è rappresentato dalle misure premiali di carattere esclusivamente tributario (art. 14), segnalando che (a differenza delle analoghe misure previste dal Codice della Crisi) non sono condizionate ad un tempestivo accesso alla procedura. Si tratta dei seguenti benefici:</p><ul> <li>gli interessi che maturano su debiti tributari sono ridotti alla misura legale, dall’accettazione dell’esperto;</li> <li>le sanzioni in caso di «avviso bonario» sono ridotte alla misura minima se il termine di pagamento scade dopo l’istanza di nomina dell’esperto;</li> <li>questi due primi benefici sono soggetti a decadenza in caso di successiva dichiarazione di fallimento o dichiarazione di insolvenza;</li> <li>interessi e sanzioni su debiti tributari sorti prima dell’istanza sono ridotti alla metà in caso di accesso, all’esito delle trattative, ad una procedura concorsuale (compreso il nuovo concordato semplificato e le procedure liquidatorie) o ad un piano di risanamento attestato o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall.;</li> <li>i debiti tributari beneficiano della rateazione fino a 6 anni di cui si è già detto (è prevista la decadenza automatica in caso di accesso ad una procedura concorsuale o di mancato pagamento di una sola rata).</li></ul><p>Resta ferma la disponibilità della transazione fiscale <em>ex</em> art. 182-<em>ter</em> l.fall. solo nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, che pure costituiscono uno degli esiti possibili della composizione negoziata.<em><u>La composizione negoziata di gruppo</u></em><em>.</em> Alcune disposizioni ricalcate su quelle del Codice della Crisi in tema di procedure concorsuali di gruppo sono dettate dalla nuova legge. L’appartenenza al gruppo è individuata in relazione all’esercizio di attività di direzione e coordinamento. Possono partecipare anche le imprese che non si trovano in stato di squilibrio.È prevista la presentazione di un’unica richiesta di nomina dell’esperto per tutte le imprese del gruppo, rivolta alla Camera di Commercio ove si trova la sede dell’impresa che esercita la direzione e coordinamento secondo quanto risulta dal registro delle imprese.I finanziamenti infragruppo sono consentiti dopo l’avvio della composizione negoziata e non sono soggetti alla postergazione legale se l’esperto è stato informato e non ha iscritto il proprio dissenso.Al termine della composizione, può essere stipulato un unico «<em>contratto</em>» o «<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c) od un’unica convenzione di moratoria per tutte le imprese del gruppo.&nbsp;<strong><em>Il concordato semplificato</em></strong>Di grande rilievo si prospetta il nuovo concordato semplificato, accessibile solo all’esito della composizione negoziata alla duplice condizione che (i) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e (ii) le soluzioni negoziali – il «<em>contratto</em>» o l’«<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c), l’accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex</em> art. 182-<em>bis</em> l.fall. – non siano risultate praticabili. Complessivamente, se ne potrebbe desumere, secondo un’opinione, che una soluzione negoziale sia stata genuinamente perseguita dall’imprenditore e che quindi lo stesso non abbia inteso in realtà perseguire sin dall’inizio il concordato semplificato.Quest’ultimo rappresenta una soluzione decisamente favorevole nella prospettiva del debitore, benché verosimilmente in secondo piano rispetto ad una definizione negoziale che gli consenta di conservare la titolarità dell’impresa.Di seguito i caratteri principali del nuovo concordato semplificato:</p><ul> <li>è di tipo solo liquidatorio, dovendo seguire lo schema della cessione dei beni, che tuttavia come noto è compatibile con la c.d. «continuità aziendale indiretta» ed è quindi possibile la cessione dell’azienda, espressamente prevista dalle nuove norme;</li> <li>è accessibile solo all’esito negativo della composizione negoziata (la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto);</li> <li>non occorre attestazione di veridicità dei dati aziendali o di fattibilità del piano liquidatorio, che deve essere allegato alla domanda unitamente alla consueta documentazione prevista dall’art. 161 l.fall. (comprensiva dell’elenco dei creditori e dello stato analitico ed estimativo delle attività);</li> <li>non è prevista la figura del commissario giudiziale (il Tribunale nomina però un ausiliario al quale potranno essere affidati compiti da definire <em>ad hoc</em>);</li> <li>il Tribunale valuta unicamente la ritualità della domanda e fissa direttamente l’udienza di omologazione, ordinando la trasmissione ai creditori della proposta insieme alla relazione dell’esperto e ad un parere dello stesso in merito ai «<em>presumibili risultati della liquidazione</em>»;</li> <li>la proposta di concordato non è soggetta all’approvazione dei creditori, che possono solo opporsi all’omologazione contestando la fattibilità del piano di liquidazione o lamentando «<em>pregiudizio</em> <em>rispetto</em> <em>all’alternativa della liquidazione fallimentare</em>»;</li></ul><p>i creditori possono essere suddivisi in classi; non è prevista espressamente la possibilità di pagamento parziale dei creditori privilegiati, né una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari (la soglia minima si desume dal raffronto con l’alternativa fallimentare e dal fatto che la proposta «<em>assicura un’utilità a ciascun creditore</em>»).Nella fase di liquidazione (art. 19) si applica la disciplina del concordato con cessione dei beni:</p><ul> <li>viene nominato un liquidatore giudiziale;</li> <li>se l’acquirente dell’azienda o di specifici beni è già individuato, il liquidatore si limita a verificare «<em>l’assenza di soluzioni migliori sul mercato</em>»;</li> <li>è possibile la vendita di beni al soggetto designato anche prima dell’omologazione, se il piano così prevede; in tal caso, alla verifica sul mercato provvede l’ausiliario;</li> <li>per gli altri beni, si procede con procedure competitive ai sensi dell’art. 182 l.fall.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare</i> <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 11:29:45 +0200</pubDate>
                        <title>RESTRUCTURING &amp; TURNAROUND | Il nuovo Decreto Liquidità – interventi in materia concorsuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/restructuring-turnaround-il-nuovo-decreto-liquidita-interventi-in-materia-concorsuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (di seguito, “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), la normativa di emergenza interviene in maniera diretta sulla disciplina delle procedure concorsuali. In estrema sintesi, gli interventi riguardano:1. rinvio di un anno dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza2. improcedibilità delle istanze di fallimento presentate fino al 30 giugno3. concessione e proroga di termini nei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti, sia pendenti che già omologati4. interventi temporanei in materia societaria rilevanti ai fini della crisi e dell’insolvenza&nbsp;</p><h2>1) Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</h2><h4>Rinvio dell’entrata in vigore del Codice</h4>L’art. 5 del Decreto Liquidità, modificando l’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dal 14 agosto 2020 al 1° settembre 2021.Nel quadro macroeconomico venutosi a creare a causa dell’emergenza COVID-19 e considerato che le ripercussioni economiche e finanziarie si protrarranno per un periodo temporale che si prevede non breve, le principali ragioni che hanno determinato questo intervento possono essere così sintetizzate:<ul> <li>il sistema delle misure di allerta, volte all’emersione anticipata della crisi, forse la novità più rilevante del Codice, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche; in una situazione in cui invece l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una grave crisi generalizzata, invece, gli indicatori degli squilibri, che dovrebbero misurare lo stato di salute delle imprese, non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per generare effetti controproducenti;</li> <li>una delle impostazioni di fondo del Codice è incentrata sul salvataggio delle imprese, adottando lo strumento liquidatorio come <em>extrema ratio</em>; in un contesto di possibile crisi degli investimenti e delle risorse necessarie per procedere alla ristrutturazione delle imprese, il Codice avrebbe finito per mancare i propri obiettivi per cause esterne;</li> <li>la scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo e una situazione di sofferenza economica nella quale è opportuno evitare che gli operatori non soffrano le inevitabili incertezze collegate all’introduzione di una nuova disciplina.</li></ul><p>La data di entrata in vigore è stata quindi spostata di oltre un anno, quando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale e internazionale – tutte quelle misure (si pensi solo alla revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di massiccio incremento delle sofferenze, necessiteranno di un’adeguata rivalutazione, ma si pensi anche a una revisione complessiva degli indici economici) che appaiono necessarie perché il Codice della Crisi possa operare con concrete possibilità di successo.La scelta del 1° settembre è stata determinata dall’opportunità di allineare l’entrata in vigore del Codice della Crisi alla cessazione della c.d. sospensione feriale e, dunque, alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.</p><h2>2) Dichiarazioni di fallimento</h2><h4>Istanze di fallimento - improcedibilità</h4>L’art. 10 del Decreto Liquidità dispone che tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Le imprese escluse dall’operatività di questa disposizione sono quindi solo quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del d.l. n. 347/2003 (c.d. “Marzano”).L’improcedibilità dovrà tradursi in un provvedimento del Tribunale a cui conseguirà l’estinzione (e non la semplice sospensione) del relativo procedimento. Conseguentemente, l’istanza potrà essere ripresentata dopo il 30 giugno 2020.Le ragioni dell’intervento sono state individuate, da un lato, nella necessità di evitare di sottoporre gli imprenditori alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarli alla scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori in un contesto di mercato fortemente perturbato; dall’altro, nell’opportunità di bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.È stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea, a valenza generale, stante la difficoltà di limitarne l’applicazione ai soli casi in cui lo stato di insolvenza sia riconducibile all’emergenza COVID-19.Al secondo comma è prevista un’unica eccezione all’improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi. In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità avvantaggerebbe le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori.<h4>Effetti sui termini delle azioni revocatorie</h4>Allo scopo di evitare che il blocco delle dichiarazioni di fallimento (e delle altre procedure) possa pregiudicare le forme di tutela della <em>par condicio creditorum</em>, il secondo comma dell’art. 10 prevede la sterilizzazione del periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, sia ai fini del calcolo dei termini del periodo sospetto stabiliti dall’articolo 69 <em>bis</em> l.fall. per le azioni revocatorie, sia ai fini della dichiarazione di fallimento delle imprese cancellate dal registro delle imprese.I termini medesimi, quindi, saranno estesi in misura corrispondente. La formulazione della disposizione induce a ritenere che la disposizione si applichi solo in caso di effettiva dichiarazione di improcedibilità della domanda di apertura della procedura e non quindi in modo generalizzato.<h2>3) Concordato Preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti</h2><h4>Concordati e accordi omologati - proroga dei termini di adempimento</h4>L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede la proroga di sei mesi dei termini di adempimento scadenti nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica.La proroga <em>ex lege</em> non opera su tutti gli adempimenti previsti dai concordati e dagli accordi già omologati, ma solo su quelli in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. L’effetto non è quello di differire l’esigibilità degli adempimenti a dopo il 31 dicembre 2021, ma solo di ampliare il termine di adempimento di sei mesi rispetto a quello originario.Ciò all’evidente fine di non determinare ulteriori ricadute per le imprese che abbiano già esaurito la procedura di risanamento, in fase di esecuzione, potendo determinare la risoluzione dei concordati <em>ex</em> art. 186 l.fall. o degli accordi di ristrutturazione.<h4>Concordati e procedimenti di omologazione pendenti - possibile formulazione di nuovo piano e proposta, concessione e proroga di termini</h4>L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede la possibilità per il debitore di richiedere:<ul> <li>un termine non superiore a 90 giorni per elaborare una nuova proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione, con nuovo piano, in riferimento ai procedimenti di omologazione di concordati e accordi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;</li> <li>il differimento, non superiore a sei mesi, dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo, in riferimento ai procedimenti di omologazione di concordati e accordi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;</li> <li>Il differimento per non più di 90 giorni del termine ai sensi dell’art. 161, comma sesto, l.fall. per presentare la proposta ed il piano di concordato, ovvero del termine ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em>, comma settimo, l.fall. per presentare l’accordo da omologare, in riferimento alle domande presentate dal 23 febbraio 2020.</li></ul><p>Si introducono così disposizioni mirate a gestire i rischi di “sopravvivenza” dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi dal 23 febbraio 2020 e al fine di evitare che procedure aventi concrete possibilità di successo possano risultare compromesse.La <span style="text-decoration: underline;">prima misura</span> permette al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologazione del concordato o degli accordi, un’istanza per poter presentare <em>ex novo</em> una proposta ed un piano, nei quali possa tenere conto dei fattori economici e finanziari sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze (per questi resterà ferma la possibilità ordinaria di depositare una nuova domanda di concordato dopo la conclusione della prima procedura, possibilità che dovrebbe essere resa più percorribile dalla già richiamata previsione di improcedibilità di istanze di fallimento, che l’avrebbero altrimenti preclusa).Il termine decorre dalla data del provvedimento del Tribunale, per evitare che lo stesso sia di fatto abbreviato dai tempi tecnici di adozione del provvedimento (verosimilmente più ampi nell’attuale situazione di emergenza). Il termine reale a disposizione del debitore sarà quindi di fatto superiore a 90 giorni.È verosimile ritenere che la nuova proposta e il nuovo piano debbano passare per un nuovo provvedimento di ammissione ed una nuova votazione da parte dei creditori.La <span style="text-decoration: underline;">seconda misura</span> consiste nella possibilità per il debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo di ristrutturazione. Il debitore deve depositare una memoria che contenga l’indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati –accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica. Il Tribunale può sempre procedere all’omologa, subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 l.fall. o 182-<em>bis</em> l.fall., e nel decreto di omologazione deve dare espressamente atto delle nuove scadenze.La <span style="text-decoration: underline;">terza misura</span> si traduce in una dilazione sino a 90 giorni del periodo del c.d. “pre-concordato” di cui agli articoli 161, comma sesto, ovvero di protezione da azioni esecutive prima del deposito dell’accordo, di cui all’art. <em>182-bis,</em> comma settimo, l.fall. che potrà essere richiesta solo in prossimità della scadenza dei termini già prorogati secondo le regole ordinarie. La proroga è ammissibile anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, per ampliare le chance di salvataggio dell’impresa. L’istanza deve indicare le ragioni della proroga, con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale concede la proroga subordinatamente alla constatazione dell’esistenza di concreti e giustificati motivi nonché – nel caso degli accordi di ristrutturazione – della persistente sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo con le soglie minime di adesione di cui all’articolo 182-<em>bis</em>, primo comma. Nel caso degli accordi di ristrutturazione, esigenze di celerità hanno suggerito di non applicare la macchinosa procedura prevista dall’articolo 182-<em>bis</em>, comma settimo, primo periodo, l.fall..Trattandosi di una mera dilazione dei termini, troverà applicazione la disciplina ordinaria del settimo e ottavo comma dell’art. 161 l.fall., espressamente richiamati.</p><h2>4) Interventi temporanei in materia societaria rilevanti ai fini della crisi e dell'insolvenza</h2><h4>Riduzione del capitale e scioglimento della società</h4>L’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce che dal 9 marzo al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale (artt. 2446, 2447, 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> c.c.) e che, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società (artt. 2484 e 2545-<em>duodecies</em> c.c.).Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni.La disposizione è riferita alle “<em>fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro</em>” il 31 dicembre 2020.&nbsp;Il dubbio che si pone è se la norma si applichi anche all'esercizio 2019, i cui termini di approvazione del bilancio sono in corso. Una risposta affermativa – che sembrerebbe autorizzata dalla formulazione letterale della norma – presenta notevoli margini di incertezza, posto che la norma finirebbe in tal caso per consentire la disapplicazione di disposizioni inderogabili anche in merito a situazioni già attuali alla data della sua entrata in vigore.La previsione mira ad evitare che la perdita del capitale ponga gli amministratori di un numero elevato di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 c.c.La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile, evidentemente, consentirà la prosecuzione dell'attività ordinaria senza costringere le imprese a fare ricorso a procedure di risanamento per ragioni di carattere patrimoniale, piuttosto che economico o finanziario.<h4>Nuove modalità di valutazione della continuità aziendale</h4>L’art. 7 del Decreto Liquidità prevede – in sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 – che la prudente valutazione delle voci del bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuità aziendale, purché rilevata nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso <span style="text-decoration: underline;">prima del 23 febbraio 2020</span> (anche se non ancora approvato), al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dall’attuale situazione di emergenza.Ciò consentirà di evitare la rappresentazione in bilancio di una situazione di patrimonio netto negativo – con le conseguenze appena sopra dette – conseguente ad una svalutazione degli attivi in conseguenza delle inevitabili quanto transitorie incertezze attuali in merito alla sostenibilità della continuità aziendale.<h4>Finanziamenti soci</h4>L’art. 8 del Decreto Liquidità stabilisce che ai finanziamenti effettuati a favore delle società nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-<em>quinquies</em> c.c..Come noto, la <em>ratio</em> delle disposizioni del codice civile è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, ossia di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.Nell’attuale situazione congiunturale, si è ritenuto che l’applicazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento risultasse eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento di tali soggetti nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, agevolando così il contrasto all’insorgere della crisi.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare il vostro professionista di riferimento ovvero scrivere a <a href="mailto:f.marelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Fabio Marelli</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 08:47:25 +0100</pubDate>
                        <title>Il concordato preventivo nel nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (&lt;i&gt;“CCI” o “Codice”&lt;/i&gt;)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-nuovo-codice-della-crisi-impresa-insolvenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div><p>Nel nuovo Codice introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – che conserva la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti – la disciplina del concordato preventivo è rinvenibile nelle diverse sezioni dedicate a) al procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, b) alle misure protettive, c) alle procedure di «<em>regolazione della crisi e dell’insolvenza</em>», e d) alle procedure di gruppo.</p></div><div></div><ul> <li><h1>a) Procedimento unitario di accesso alle procedure di composizione della crisi (artt. 40-53)</h1><ul> <li><h2>(i) Trattazione congiunta della domanda di apertura della liquidazione giudiziale</h2>Il CCI disciplina un unico giudizio idoneo alla trattazione di tutte le domande di accesso alle diverse procedure di liquidazione ovvero di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore. In una delle versioni preliminari del CCI si prevedeva espressamente che, se era presentata richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di concordato doveva essere proposta <span style="text-decoration: underline;">in via riconvenzionale</span> nello stesso procedimento, nei termini previsti per la costituzione del debitore. Nella versione definitiva, la previsione è stata eliminata e ciò pone il dubbio se tale modalità di presentazione della domanda sia ammissibile.Sembra doversi rispondere positivamente: infatti, qualora la domanda sia autonomamente depositata, dovrà essere in ogni caso riunita a quella di apertura della liquidazione giudiziale, come espressamente previsto dall’art. 7.1, mentre l’art. 7.2 stabilisce che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.</li> <li><h2>(ii) Pre-concordato</h2>Resterà la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano, ma con maggiori limitazioni: il termine (che deve essere espressamente richiesto dal debitore) è <span style="text-decoration: underline;">dimezzato</span> (da un minimo di 30 ad un massimo di 60 giorni), ferma la prorogabilità di non oltre 60 giorni, ma <span style="text-decoration: underline;">solo se non sono pendenti</span> domande di <span style="text-decoration: underline;">liquidazione giudiziale</span> (art. 44.1.a).Se il debitore ha fatto tempestivamente ricorso volontario alla procedura di <span style="text-decoration: underline;">composizione assistita della crisi</span> di cui al Titolo II del CCI, la proroga potrà estendersi fino a 120 giorni (solo in questo caso il pre-concordato potrà quindi continuare ad avere durata massima di 180 giorni, come attualmente previsto).Il pre-commissario viene sempre nominato nel concordato (art. 44.1.b) e va versato entro dieci giorni iI contributo per le spese fino all’ammissione (art. 44.1.d).</li> <li><h2>(iii) Ammissione</h2>Al Tribunale viene affidata la verifica della fattibilità <span style="text-decoration: underline;">anche economica</span> (e non solo giuridica) del piano concordatario (art. 47.1) con una regola innovativa rispetto all’orientamento consolidato della Cassazione.Il decreto di inammissibilità sarà soggetto a reclamo, diversamente da quanto è oggi disposto dall’art. 162 l.fall. Con il decreto di ammissione, il Tribunale ordina il deposito delle spese per il compenso del pre-commissario fino all’ammissione (art. 44.1.d).</li> <li><h2>(iv) Omologazione</h2>La più importante innovazione introdotta dal Codice riguarda le opposizioni previste dal diritto societario (art. 116), su cui v. <em>infra</em> al punto c)(viii).Altre innovazioni sono di minore rilievo: (i) il termine per le opposizioni è espressamente qualificato come perentorio (art. 48.2), contrariamente all’orientamento oggi vigente in giurisprudenza; (ii) il Tribunale pronuncia l’omologazione in forma di sentenza e non più di decreto, valutata nuovamente la fattibilità economica del concordato (art. 48.3).</li></ul></li> <li><h1>b) Misure protettive (artt. 8, 54-55)</h1><span style="font-size: 16px;">Il CCI prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di una procedura di regolazione della crisi.</span>La sospensione <span style="text-decoration: underline;">automatica</span> delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica <span style="text-decoration: underline;">solo se il debitore lo richiede</span> (art. 54). L’efficacia della richiesta è automatica, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso, successivamente ad un’apposita udienza da fissare entro 30 ovvero 45 giorni. Di fatto, quindi, il debitore potrà sempre beneficiare nell’immediato, fino all’udienza, dell’<em>automatic stay</em>.La<span style="text-decoration: underline;"> durata complessiva</span> delle misure protettive concesse (anche nell’eventuale procedura di composizione assistita della crisi che abbia preceduto l’accesso al concordato preventivo), compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i <span style="text-decoration: underline;">dodici mesi</span> (art. 8). Questo significa che il debitore deve attentamente valutare l’effettiva esigenza di ottenere la sospensione di azioni esecutive o cautelari, considerando il rischio del venir meno delle misure protettive, prima di aver ottenuto l’omologazione del concordato.Le misure protettive possono essere <span style="text-decoration: underline;">modificate o revocate</span> in caso di atti di frode, oppure se il debitore non si sta adoperando per la predisposizione del piano e della proposta di concordato (art. 55).</li> <li><h1>c) Concordato preventivo (artt. 84-120)</h1><ul> <li><h2>(i) Tipologie del concordato</h2></li></ul></li></ul><p style="padding-left: 90px;"><span style="font-size: 16px;">L’art. 84 precisa che le tipologie previste per il piano concordatario sono solo quelle della liquidazione del patrimonio e della continuità aziendale.</span></p><div style="padding-left: 90px;"><p><strong>(A) il concordato liquidatorio</strong></p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie è condizionato all’offerta di apporti esterni in grado di incrementare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, che deve essere pari ad almeno il 20% come già oggi previsto (art. 84.4);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- l’incremento del 10% va misurato rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, ma non è chiaro se si debba trattare di incremento in misura fissa (es. stima del 25% nella liquidazione giudiziale, offerta del 35% nel concordato) oppure in misura percentuale (es. stima del 25% nella liquidazione giudiziale, offerta del 27,5% nel concordato);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- il dubbio non sembra porsi tutte le volte che nella liquidazione giudiziale sia stimato un soddisfacimento inferiore o pari al 10%, perché in tal caso il debitore dovrà comunque apportare almeno un ulteriore 10% per raggiungere la percentuale minima del 20%;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- nel raffronto, la principale differenza sarà data dalle azioni revocatorie e per abusiva direzione e coordinamento, ma non delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, che dovranno essere sempre esercitate anche nel concordato (art. 115, v. <em>infra</em> al punto ix).</p></div><div style="padding-left: 90px;"></div><div style="padding-left: 90px;"><p><strong>(B) il concordato in continuità aziendale</strong></p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- il Codice definisce diversamente le due fattispecie alternative della continuità «diretta» e «indiretta» (art. 84.2), recependo la terminologia della prassi;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- la definizione di continuità aziendale è oggi espressamente focalizzata (art. 84.3) sulla soddisfazione dei creditori con il <span style="text-decoration: underline;">ricavato prodotto dalla continuità</span> aziendale, «diretta» o «indiretta» e sulla prosecuzione dell’attività aziendale (art. 87.3);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- la continuità «indiretta» vede ampliata la fattispecie, non solo prevedendo la cessione a terzi «a qualunque titolo», ma anche perché si prevede che l’attività sia «ripresa» da un diverso soggetto e, quindi, non è più necessario che l’azienda sia ceduta «in esercizio»;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- inoltre, la forma «indiretta» è espressamente ammessa anche in caso di <span style="text-decoration: underline;">affitto dell’azienda</span> anteriormente alla domanda, ma <span style="text-decoration: underline;">solo se «funzionale</span> alla presentazione del ricorso»;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- vi sono anche limiti, poiché la continuità «indiretta» è ammessa solo in presenza di impegno a conservare almeno la metà dei posti di lavoro per <span style="text-decoration: underline;">un anno</span> dall’omologazione (c.d. «clausola occupazionale»);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- in caso di continuità «diretta» non vi sono invece vincoli di conservazione di posti di lavoro;</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- sia in caso di continuità «diretta» che «indiretta» è previsto che la prosecuzione dell’attività aziendale deve essere funzionale al «<span style="text-decoration: underline;">miglior soddisfacimento</span> dei creditori» (art. 87.3), fermo che non vi sono percentuali minime di soddisfacimento dei creditori.</p></div><div style="padding-left: 90px;"></div><div style="padding-left: 90px;"><p><strong>(C) il concordato misto</strong></p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- in presenza di prosecuzione dell’attività e contemporaneamente di liquidazione di beni non funzionali, il concordato è considerato in continuità aziendale se i creditori sono soddisfatti <span style="text-decoration: underline;">in misura prevalent</span>e dal <span style="text-decoration: underline;">ricavato</span> della stessa continuità aziendale, «diretta» o «indiretta» (in quest’ultimo caso, computando anche i corrispettivi della cessione del magazzino);</p></div><div style="padding-left: 90px;"><p>- il requisito si considera sempre rispettato se viene conservata almeno la metà dei posti di lavoro per i successivi <span style="text-decoration: underline;">due anni</span> (c.d. “condizione occupazionale”).</p></div><div style="padding-left: 90px;"></div><div style="padding-left: 90px;"><p>Benché la disposizione dell’art. 84.1 ponga il concordato liquidatorio come <span style="text-decoration: underline;">alternativo</span> rispetto a quello in continuità aziendale, le relative fattispecie sono in realtà in parte sovrapponibili, non solo nel concordato misto, ma anche in quello in continuità aziendale «indiretta» che, di norma, prevede la cessione dell’azienda in esercizio nell’ambito di un piano di cessione dei beni e, quindi, liquidatorio. In effetti – così nel nuovo Codice come nella legge fallimentare – i singoli aspetti di disciplina inerenti alla proposta (percentuale minima, apporti esterni, moratoria dei privilegiati) ovvero al piano ed alle modalità di esecuzione (attestazioni speciali, nomina del liquidatore giudiziale, modalità della liquidazione, necessario esperimento delle azioni di responsabilità) potrebbero convivere ed essere applicabili selettivamente, ricorrendone i rispettivi presupposti. Tuttavia, l’alternatività posta dal nuovo Codice all’art 84 tra le due tipologie di concordato (assente invece nella legge fallimentare) dovrebbe indurre a ritenere che ciascuna sia soggetta alla rispettiva disciplina, senza sovrapposizioni e senza limitazioni. In tal caso, però, bisogna essere pronti ad accettarne tutte le conseguenze, inclusa quella per cui nel concordato in continuità «indiretta» non sarebbe necessaria la liquidazione totale del patrimonio, secondo lo schema della cessione dei beni (naturalmente, in tanto in quanto sia comunque possibile rispettare il <em>test</em> di convenienza del concordato in continuità e quindi la funzionalità al «miglior soddisfacimento dei creditori» di cui all’art. 87.3).</p></div><div style="padding-left: 90px;"></div><div style="padding-left: 90px;"><p>La limitazione alla modalità liquidatoria e della continuità pone in dubbio se siano ancora ammissibili <span style="text-decoration: underline;">altre forme di concordato</span>, che taluno ha definito «<span style="text-decoration: underline;">atipico</span>». Non è tanto il caso del concordato con assuntore, espressamente previsto dall’art. 85.3.b), che si può inquadrare nello schema del concordato liquidatorio (presupponendo un trasferimento dell’intero attivo a fronte dell’assunzione dell’obbligazione di adempiere alla proposta concordataria) oppure quello in cui siano assegnati ai creditori strumenti finanziari partecipativi o SFP, che viceversa si può ricondurre al concordato in continuità (considerando che la relativa remunerazione dovrebbe comunque derivare dalla prosecuzione dell’attività). Il dubbio riguarda piuttosto la possibilità di prevedere che le risorse per il soddisfacimento dei creditori provengano da un aumento di capitale dei soci o di terzi (ovvero da operazioni straordinarie di fusione), <span style="text-decoration: underline;">senza</span> quindi che si proceda alla <span style="text-decoration: underline;">liquidazione</span> dei beni, né che i <span style="text-decoration: underline;">proventi</span> derivino <span style="text-decoration: underline;">dalla prosecuzione</span> dell’attività d’impresa. Questa forma di concordato «atipico» si dovrebbe comunque considerare ammissibile, dovendo semmai porsi il tema della sua riconducibilità ad una delle forme «tipiche» ai fini della disciplina applicabile: alternativa alla quale si potrebbe anche sfuggire, se si dovesse invece ritenere che i vari aspetti della disciplina dell’una e dell’altra siano applicabili solo ricorrendone i relativi presupposti, nel qual caso il concordato «atipico» potrebbe anche sfuggire in toto alle disposizioni dettate per le forme «tipiche».</p></div><ul> <li><h2>(ii) Piano concordatario</h2></li></ul><p style="padding-left: 60px;">L’art. 87 prevede le seguenti novità rispetto al contenuto del piano, che deve indicare:(A) le cause della crisi;(B) la strategia di intervento;(C) le azioni revocatorie e risarcitorie esperibili (anche solo in caso di liquidazione giudiziale) e delle prospettive di recupero;(D) le iniziative da adottare in caso di scostamento dalle previsioni.</p><div style="padding-left: 60px;"><p>Nel concordato in continuità vanno inoltre indicati:</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>(E) i tempi previsti per il riequilibrio finanziario;</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>(F) le ragioni di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori;</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>(G) i costi e ricavi attesi nonché le modalità di finanziamento, solo per la continuità «diretta»;</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>(H) l’utilità economicamente valutabile per i creditori, che può essere rappresentata anche dalla continuità dei rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (art. 84.3).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(iii) Proposta concordataria</h2></li></ul><p style="padding-left: 60px;">La proposta potrà ancora prevedere qualsiasi modalità di soddisfacimento dei creditori, incluso accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di titoli o azioni, trattamenti differenziati tra le classi (art. 85.3).</p><div style="padding-left: 60px;"><p>Sono previsti alcuni casi in cui la formazione delle <span style="text-decoration: underline;">classi</span> sarà <span style="text-decoration: underline;">obbligatoria</span> (art. 85.5) per i creditori: (i) titolari di garanzie di terzi, (ii) proponenti o parti agli stessi correlate, (iii) non integralmente soddisfatti (in quest’ultimo caso sono menzionati solo i creditori previdenziali e fiscali, ma la limitazione sembra di dubbia ragionevolezza).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Nel caso della continuità aziendale:</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>• viene incrementata a <span style="text-decoration: underline;">due anni la moratoria</span> per il pagamento dei creditori privilegiati (art. 86) stabilendo che i creditori <span style="text-decoration: underline;">votano sempre</span> e come si determina l’importo per il quale il creditore vota (differenziale tra credito ed interessi e valore attualizzato del soddisfacimento proposto);</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>• può essere previsto che i <span style="text-decoration: underline;">fornitori</span> non ricevano <span style="text-decoration: underline;">alcun pagamento</span>, ma solo la continuità dei rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (art. 84.3);</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>• resta il requisito della convenienza, posto che va attestato che «la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori» (art. 87.3; non è stato quindi specificato quale sia esattamente il termine di raffronto).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Per quanto riguarda il pagamento non integrale dei creditori privilegiati (art. 85.7), viene precisato che la quota residua deve essere soddisfatta come credito chirografario: sono risolte così alcune incertezze interpretative al riguardo.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Infine, per le <span style="text-decoration: underline;">proposte concorrenti</span> (art. 90) la soglia di inammissibilità si abbassa al 30% per tutti i tipi di concordato, ed al 20% se il debitore ha fatto ricorso alla composizione assistita (la riduzione della soglia non è quindi più legata al concordato in continuità aziendale).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(iv) Offerte concorrenti</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Non rilevantissime sono le novità in tema di offerte concorrenti (attuale 163-<em>bis</em> l.fall.). L’art. 91.1 prevede che l’offerta prevista dal piano deve essere irrevocabile per innescare la procedura competitiva, la quale dovrà essere preceduta da una ricerca di manifestazioni di interesse (art. 91.3): ciò da un lato può semplificare la procedura – evitando di allestire una completa data room nei casi in cui non si ravvisa un interesse del mercato per l’azienda o i beni oggetto dell’offerta – ma la rende più complessa in caso contrario.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Altre precisazioni riguardano la conferma (oggi si tratta di orientamenti interpretativi) che in assenza di offerte migliorative resta vincolante quella originaria (art. 91.10) e che la norma si applica anche nel pre-concordato (art. 91.11).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Di maggior rilievo la nuova espressa disposizione secondo cui, in caso di urgenza, se può risultare compromesso l’interesse dei creditori al migliore soddisfacimento, possono essere omesse le procedure competitive di vendita e le relative forme di pubblicità (art. 94.6).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(v) Scioglimento, sospensione e prosecuzione dei contratti pendenti</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Le novità riguardano l’esplicita disposizione della continuazione dei contratti, ferma la facoltà di scioglimento se il contratto non è coerente con il piano, né funzionale alla sua esecuzione: è così precisato il criterio che deve guidare il Tribunale nel concedere l’autorizzazione (art. 97.1). Ulteriore precisazione riguarda il pre-concordato, nel corso del quale può essere autorizzata solo la sospensione del contratto (art. 97.2).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>E’ previsto che l’istanza contenga la quantificazione dell’indennizzo (art. 97.3) e che in caso di mancato accordo il giudice delegato proceda a determinarlo solo ai fini del voto, restando poi la relativa controversia da definire in sede ordinaria (art. 97.10).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Per quanto riguarda in particolare la prosecuzione di <span style="text-decoration: underline;">contratti pubblici</span>, l’art. 95.1 precisa che la risoluzione è impedita anche dal solo deposito della domanda e non più all’ammissione. L’art. 95.2 consente poi la prosecuzione dei contratti pubblici anche nel concordato liquidatorio, ma è necessaria l’attestazione di funzionalità alla migliore liquidazione dell’azienda in esercizio (la fattispecie è quindi quella del concordato che prevede la cessione dell’azienda, ma che non può considerarsi in continuità in quanto il corrispettivo della cessione non è prevalente e non è neppure soddisfatta la condizione occupazionale).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Infine, per quanto riguarda il contratto di <em>leasing</em>, l’art. 97.12 introduce alcune precisazioni in tema di computo delle rate scadute, di riscatto e di credito residuo per capitale.</p></div><div></div><ul> <li><h2>(vi) Autorizzazione di atti straordinaria amministrazione, finanziamenti e pagamenti</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>La disciplina generale degli atti di straordinaria amministrazione risulta dalla combinazione degli artt. 46 e 97. Al fine dell’autorizzazione, in aggiunta al requisito dell’urgenza (art. 46.1), viene introdotto un <span style="text-decoration: underline;">ulteriore criterio di funzionalità al miglior soddisfacimento</span> dei creditori (art. 94.3). L’istanza deve fornire indicazioni sul contenuto del piano, se non ancora presentato (art. 46.3).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Una limitazione viene introdotta anche per <span style="text-decoration: underline;">i nuovi finanziamenti</span>. L’art. 99.1 prevede che gli stessi siano funzionali all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologa, pur non richiedendosi che si tratti di concordato in continuità: è precisato infatti che la prosecuzione dell’attività possa essere prevista dal piano anche solo in funzione della liquidazione.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>L’art. 99.6 dispone poi che i finanziamenti non beneficiano della prededuzione in caso di attestazione falsa o reticente, di cui però il curatore deve provare la conoscenza da parte del finanziatore.</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Alcune novità riguardano i pagamenti di <span style="text-decoration: underline;">creditori anteriori</span>, oggi ammessi solo nel concordato in continuità: potranno essere autorizzati anche nel concordato liquidatorio, purché sia comunque prevista la prosecuzione dell’attività aziendale (art. 100.1). È poi previsto anche il pagamento delle retribuzioni, ma solo per il mese anteriore al deposito e per i soli lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la prosecuzione.</p></div><div style="padding-left: 30px;"></div><ul> <li><h2>(vii) Votazione e maggioranze</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Alcune novità riguardano le maggioranze e l’ammissione al voto.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Quando un unico creditore detiene la maggioranza (ed è quindi in grado da solo di imporre la propria scelta a tutti gli altri creditori) è introdotta una <span style="text-decoration: underline;">doppia maggioranza</span> anche «per teste» (art. 109.1).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Il Codice prevede poi un ampliamento dei casi di <span style="text-decoration: underline;">esclusione dal voto</span>. Da un lato, la fattispecie tradizionale dei parenti ed affini viene estesa alle società del gruppo (art. 109.6) e, dall’altro, con disposizione ben più innovativa, vengono esclusi anche i creditori in <span style="text-decoration: underline;">conflitto di interessi</span> (art. 109.5). Quest’ultima è una disposizione che crea non pochi dubbi: in primo luogo, trattandosi di previsione di ordine generale, sembra potersi riferire a situazioni di conflitto sia rispetto al debitore, sia rispetto agli altri creditori; i creditori, tuttavia, non sono vincolati ad un fine comune ed anzi sono naturalmente in reciproco contrasto, tanto è vero che un dovere di astensione per conflitto di interessi è previsto solo quando gli stessi sono chiamati ad esprimersi nel comitato dei creditori oppure – quando siano proponenti – vi è solo una necessaria inclusione in classe separata, ma non certo l’esclusione dal voto. Da un punto di vista pratico, il caso più evidente riguarda i creditori potenzialmente soggetti ad azioni revocatorie, che rischia di rendere ingestibile la votazione. Rispetto al debitore, invece, i casi già previsti di esclusione (parenti e gruppi) intendono sterilizzare voti che si presumono a favore del debitore, ma si tratta di situazione che non sembra generalizzabile per i casi opposti in cui si considerino possibili ragioni di contrasto.</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Altre novità riguardano le <span style="text-decoration: underline;">modalità di votazione</span>.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Il CCI elimina l’udienza e, conseguentemente, l’espressione del voto avverrà solo a mezzo PEC inviata al commissario giudiziale (art. 107.8) nel termine (iniziale e finale) che sarà stabilito dal Tribunale nel decreto di ammissione. La relazione del commissario giudiziale deve essere inviata ai creditori 15 giorni prima della data iniziale del voto, allegando l’elenco dei creditori votanti (art. 107.3); le osservazioni e contestazioni del debitore e dei creditori (oggi svolte all’udienza) sono inviate a mezzo PEC fino a 10 giorni prima (art. 107.4) al commissario, che le comunica a tutti i creditori e deposita la propria relazione finale entro 5 giorni dall’inizio del voto (art. 107.6); i provvedimenti del giudice delegato sulle contestazioni sono comunicati direttamente ai creditori ed al debitore (art. 107.7). Viene &nbsp;precisato infine che i termini per il voto non sono soggetti a sospensione feriale (art. 107.9).</p></div><div style="padding-left: 30px;"></div><ul> <li><h2>(viii) Opposizioni societarie in sede di omologazione</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>La più importante innovazione introdotta dal Codice riguarda le opposizioni previste dal diritto societario: quando fusione, scissione o cambiamento del tipo sociale sono previsti dal piano concordatario, le relative opposizioni si fanno valere solo con opposizione all’omologazione (art. 116.1) e l’operazione è irreversibile anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato (art. 116.3).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(ix) L’esecuzione del concordato liquidatorio - Azioni di responsabilità e recuperatorie</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Nel concordato con cessione dei beni, il <span style="text-decoration: underline;">liquidatore giudiziale</span> è sempre nominato dal Tribunale e non sarà quindi più possibile la designazione del debitore (art. 114.1). L’art. 115.1 chiarisce poi che la legittimazione all’esercizio delle azioni «finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni» e «dirette al recupero dei crediti» spetta al solo liquidatore giudiziale, superando così le incertezze legate alla disciplina vigente.</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><div style="padding-left: 60px;"><p>L’aspetto maggiormente innovativo riguarda la previsione (art. 115.2) secondo cui le <span style="text-decoration: underline;">azioni di responsabilità</span> nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale e qualsiasi patto contrario o previsione della proposta di concordato sono inefficaci. Ciò, si noti, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni: il debitore sarà quindi certamente incentivato – sotto questo profilo – a proporre un concordato in continuità aziendale.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Vi sono peraltro azioni che non sono attribuite al liquidatore giudiziale, in quanto non vengono «concorsualizzate» nel concordato e restano quindi nella disponibilità dei singoli creditori: si tratta dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (come espressamente stabilito dall’art. 115.3), nonché dell’azione da abusiva direzione e coordinamento (art. 2497.4 c.c.).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><ul> <li><h1>d) Concordato nei gruppi (artt. 284-286)</h1></li></ul><div style="padding-left: 30px;"><p>Il CCI introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di merito prima del revirement in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese. La definizione di gruppo di imprese è modellata sulla nozione di direzione e coordinamento (art. 2.1.h).</p></div><div></div><ul> <li><h2>(i) Procedimento unitario di concordato</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Il Codice consente l’instaurazione di una procedura di concordato unitaria per le diverse società del gruppo (art. 284.1), con un unico giudice delegato e commissario giudiziale (art. 286.2), avanti al Tribunale competente per la società che esercita la direzione e coordinamento sul gruppo (art. 286.1), ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive (art. 284.3).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Il ricorso deve indicare le ragioni che lo rendono funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori delle singole società del gruppo (art. 284.4).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Alcune regole particolari sono dettate in tema di approvazione del concordato: a) sono escluse dal voto le società del gruppo (art. 286.6); b) la proposta di concordato di gruppo è approvata se le proposte di tutte le società sono approvate dai rispettivi creditori (art. 286.5).</p></div><div style="padding-left: 60px;"></div><ul> <li><h2>(ii) Piano di concordato</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>Il concordato di gruppo può essere fondato su un unico piano ovvero piani «collegati e interferenti» (art. 284.1). L’unicità del piano si traduce anche sulla sua <span style="text-decoration: underline;">qualificazione unitaria</span> quando sia prevista la liquidazione di alcune imprese e la prosecuzione dell’attività di altre (art. 285.1): lo stesso è considerato in continuità aziendale se i <span style="text-decoration: underline;">flussi complessivi</span> generati dalla continuità sono prevalenti rispetto agli atti di liquidazione.</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Due aspetti vanno segnalati in proposito: a) non sembra applicarsi la «clausola occupazionale» e la relativa condizione, come invece previsto dall’art. 84 per il concordato di singole società; b) l’esonero dalla percentuale minima del 20% e dal contributo di finanza esterna si applica anche alle singole società che nel piano di gruppo hanno prevalentemente ruolo liquidatorio.</p></div><div></div><ul> <li><h2>(iii) Trasferimenti di risorse infragruppo in esecuzione del piano</h2></li></ul><div style="padding-left: 60px;"><p>La disciplina sicuramente di maggiore rilievo ed innovatività riguarda la possibilità di asservire all’esecuzione del piano di gruppo risorse tratte dal patrimonio attivo di tutte le società: il Codice ammette operazioni riorganizzative e trasferimenti di risorse infragruppo, se viene attestata la funzionalità alla continuità aziendale e la coerenza al migliore soddisfacimento dei creditori di tutte le società del gruppo (art. 285.2).</p></div><div style="padding-left: 60px;"><p>Gli effetti pregiudizievoli possono essere contestati con <span style="text-decoration: underline;">opposizione all’omologazione</span> del concordato di gruppo: a) da parte dei creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente, ovvero b) rappresentanti complessivamente il 20% dei crediti di una singola società (art. 285.3), e c) da parte dei soci (art. 285.5). &nbsp;Il Tribunale può comunque omologare il concordato se risulta soddisfatto il requisito di convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione della singola società (art. 285.4), oppure se i vantaggi compensativi derivanti dal piano di gruppo escludono pregiudizio per i soci (art. 285.5).</p></div><p>&nbsp;</p><div><p><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em></p></div><div><p><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em></p></div><div><p><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a&nbsp;<a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em></p></div>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 07:51:42 +0100</pubDate>
                        <title>Attuata la riforma: il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (“CCI”)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attuata-la-riforma-il-nuovo-codice-della-crisi-e-dellinsolvenza-cci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<h1>Introduzione</h1><div><p>Il d.lgs. n. 14/2019 è suddiviso in quattro parti, di cui la più rilevante è la prima che contiene il nuovo CCI di 390 articoli: la seconda parte riguarda invece le modifiche al codice civile, la terza le modifiche alla l. n. 122/05 (immobili da costruire) e la quarta riguarda infine la disciplina transitoria e l’entrata in vigore.</p></div><div></div><div><p>L’entrata in vigore del CCI è prevista decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (quindi al 14 agosto 2020), salvo che per alcune limitate disposizioni. Si tratta di una<em> vacatio legis</em> molto ampia, che presumibilmente consentirà l’attuazione di ulteriori interventi correttivi, peraltro non autorizzati dalla LD e che quindi sarebbero subordinati ad un apposito intervento legislativo.</p></div><div></div><div><p>Di seguito tracciamo una breve panoramica di sintesi delle principali innovazioni, per un primo inquadramento, mentre approfondiremo in successive occasioni i singoli temi in maggiore dettaglio.</p></div><div></div><h2>Le modifiche al codice civile in vigore dal 16 marzo 2019</h2><div></div><div><p>Di notevole rilevanza l’inserimento di un secondo comma all’art. 2086 c.c., il quale prevede che le imprese societarie hanno il dovere</p></div><div></div><ul> <li>(i) di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, al fine di favorire la rilevazione tempestiva della crisi; nonché</li> <li>(ii) di attivare prontamente gli strumenti previsti dal CCI per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.</li></ul><div></div><div><p>Importante anche l’introduzione di un terzo comma all’art. 2486 c.c. che, in tema di violazione dei doveri di conservazione del patrimonio da parte degli amministratori, stabilisce una presunzione secondo cui il danno è pari alla differenza dei netti patrimoniali tra il verificarsi della causa di scioglimento e l’apertura della liquidazione giudiziale e, in caso non sia possibile determinarla per mancanza delle scritture contabili o per altra causa, alla differenza tra attivo e passivo.</p></div><div></div><h2>Le principali caratteristiche del CCI</h2><div></div><div><p>Il CCI conserva la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti e in buona parte ricalca anche il testo normativo previgente, al quale sono state apportate modifiche di maggiore o minore dettaglio, in linea con i criteri della legge delega. Le aree in cui la disciplina è totalmente nuova sono quelle (i) delle definizioni e dei principi generali (artt. 1-11), (ii) delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12-25), (iii) del procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40-53), (iv) delle procedure di gruppo (artt. 284-292), (vi) del coordinamento tra la liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali (artt. 317-321).</p></div><div></div><ul> <li><h3>a) Procedure disciplinate dal CCI – Sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale</h3></li></ul><div><p>Il CCI prevede, da un lato, la nuova procedura stragiudiziale di «composizione assistita della crisi» di cui al successivo punto b) (artt. 12-25) e, dall’altro, le procedure già note, oggi definite di «regolazione della crisi e dell’insolvenza»: (i) i piani di risanamento attestati (art. 56), (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), (iii) il concordato preventivo (artt. 84-120), (iv) la «liquidazione giudiziale» (artt. 121-267) che sostituisce il fallimento, (v) la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316).</p></div><div><p>La soppressione dei termini «fallimento» e «fallito» nel CCI dà attuazione ad uno dei principi della legge delega, di carattere peraltro principalmente terminologico, posto che la «liquidazione giudiziale» conserva i caratteri già noti dell’attuale procedura fallimentare.</p></div><div><p>Le procedure riservate al debitore civile ed agli imprenditori non fallibili, attualmente previste dalla l. n. 3/2012, vengono oggi disciplinate dal CCI con le denominazioni di «ristrutturazione dei debiti del consumatore» (artt. 67-73) e «concordato minore» (artt. 74-83), nonché di «liquidazione controllata del sovraindebitato» (artt. 268-277).</p></div><div></div><ul> <li><h3>b) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12-25)</h3></li></ul><div><p>Il CCI prevede misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, attraverso strumenti di allerta che prevedono obblighi di segnalazione «interni» degli organi di controllo societari ed «esterni» a carico di creditori pubblici qualificati (enti previdenziali, agenzia delle entrate ed agenti della riscossione), in presenza di determinati indicatori della crisi.</p></div><div><p>La segnalazione è rivolta all’organismo di composizione della crisi d’impresa (“<strong>OCRI</strong>”), di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, ed è finalizzata ad attivare una procedura assistita (da parte di un collegio di esperti designato ad hoc) nella definizione di un percorso di superamento della crisi, attraverso accordi con i creditori ovvero accesso ad una procedura di composizione della crisi o dell’insolvenza. In mancanza (ed in presenza dello stato di insolvenza) l’OCRI invia una segnalazione al PM per l’apertura della liquidazione giudiziale.</p></div><div><p>Sono disposti opportuni incentivi al debitore (tra cui riduzioni di sanzioni tributarie ed interessi, aumento dei termini per il deposito di accordi di ristrutturazione e concordato, limitate esimenti da reati e attenuazioni di pena) per l’attivazione volontaria e tempestiva della procedura.</p></div><div></div><ul> <li><h3>c) Misure protettive (artt. 8, 20, 54-55)</h3></li></ul><div><p>Il CCI prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di una procedura di regolazione della crisi.</p></div><div><p>La sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica solo se il debitore lo richiede, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso (art. 54).</p></div><div><p>Le misure protettive potranno essere concesse dal Tribunale (art. 20) anche nell’ambito del procedimento di composizione assistita della crisi.</p></div><div><p>La durata complessiva delle misure protettive concesse nelle diverse situazioni, compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i dodici mesi (art. 8).</p></div><div></div><ul> <li><h3>d) Competenza del Tribunale (art. 27)</h3></li></ul><div><p>La legge delega intendeva assicurare la trattazione delle procedure concorsuali da parte di magistrati maggiormente specializzati, istituendo tra l’altro il tribunale concorsuale che avrebbe previsto la concentrazione della competenza presso gli uffici di maggiori dimensioni.</p></div><div><p>Il CCI ha attuato la delega limitatamente all’attribuzione della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa.</p></div><div></div><ul> <li><h3>e) Procedimento unitario di accesso alle procedure di composizione della crisi e liquidazione giudiziale (artt. 40-53)</h3></li></ul><div><p>Il CCI disciplina un unico giudizio in cui sono destinate a confluire e ad essere trattate tutte le domande di accesso, anche contrapposte, alle diverse procedure di liquidazione ovvero di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore, consumatore o debitore civile. È espressamente previsto (art. 7) che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.</p></div><div><p>Va segnalata l’estensione della legittimazione per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale agli organi di controllo societari e l’ampliamento di quella del PM ad ogni caso in cui venga a conoscenza dello stato di insolvenza. Resta invece riservata al debitore l’iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.</p></div><div><p>Una novità significativa riguarda l’immediata efficacia della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, non più condizionata come oggi al passaggio in giudicato: l’art. 53 detta una disciplina – applicabile anche alla revoca dell’omologazione di concordati ed accordi di ristrutturazione – che mira a contemperare le diverse esigenze ed interessi in gioco.</p></div><div></div><ul> <li><h3>f) Piani di risanamento attestati (art. 56)</h3></li></ul><div><p>Rispetto alla disciplina vigente, si prevede che debbano essere contenute indicazioni in merito (i) ai milestones per la verifica dell’attuazione del piano e (ii) alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.</p></div><div></div><ul> <li><h3>g) Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64)</h3></li></ul><div><p>È prevista la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee (accordi agevolati, art. 60). La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale (accordi ad efficacia estesa, art. 61).</p></div><div><p>Viene introdotta una disciplina espressa in tema di rinnovazione dell’attestazione, in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, anche dopo l’omologazione, con facoltà di opposizione da parte dei creditori (art. 58).</p></div><div></div><ul> <li><h3>h) Concordato preventivo (artt. 84-120)</h3></li></ul><div><p>Il CCI mantiene l’attuale impianto del concordato. Per quanto riguarda il piano si precisa che le tipologie previste sono quelle della liquidazione del patrimonio e della continuità aziendale:</p></div><div><p>(i) Il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie sarà condizionato all’offerta di apporti esterni in grado di incrementare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, che deve essere pari ad almeno il 20% come già oggi previsto;</p></div><div><p>(ii) per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi, ma solo in presenza di impegno a conservare almeno la metà dei posti di lavoro per un anno dall’omologazione;</p></div><div><p>(iii) in presenza di prosecuzione dell’attività e contemporaneamente di liquidazione di beni non funzionali (c.d. concordato «misto»), è invece necessario che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, diretta o indiretta (in quest’ultimo caso, compresa anche la cessione del magazzino), requisito che si considera comunque rispettato se viene conservato almeno la metà dei posti di lavoro per i successivi due anni;</p></div><div><p>(iv) in caso di continuità aziendale «diretta» non vi sono vincoli di conservazione di posti di lavoro, né di percentuali minime di soddisfacimento dei creditori.</p></div><div><p>La proposta potrà ancora prevedere qualsiasi modalità di soddisfacimento dei creditori, e si prevedono alcuni casi in cui la formazione delle classi sarà obbligatoria, tra cui creditori non integralmente soddisfatti, titolari di garanzie di terzi, proponenti o parti agli stessi correlate (art. 85).</p></div><div><p>Resterà la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano, ma con maggiori limitazioni: il termine massimo è ridotto a 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo se non sono pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.</p></div><div><p>Al Tribunale viene affidata la verifica della fattibilità anche economica (e non solo giuridica) del piano concordatario (art. 47).</p></div><div><p>Il CCI (art. 115) prevede che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni.</p></div><div></div><ul> <li><h3>i) Dal fallimento alla liquidazione giudiziale (artt. 121-267)</h3></li></ul><div><p>Come già segnalato, muta la denominazione ma non la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, rispetto al fallimento. Piuttosto limitata è l’incidenza delle innovazioni, segnalando tra le principali: (i) l’estensione del divieto di compensazione in ogni caso di acquisto di crediti nell’anno anteriore o dopo l’apertura della liquidazione (art. 155), (ii) l’anticipazione del decorso del periodo sospetto delle revocatorie alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 163-166), (iii) la previsione di una specifica disciplina dei contratti di lavoro in corso, che restano sospesi con facoltà di recesso del curatore, ovvero subentro entro quattro mesi salvo che vi siano prospettive di cessione dell’azienda (art. 189) con la previsione di speciali ammortizzatori sociali (art. 190), (iv) la previsione dell’onere di insinuazione al passivo (art. 201) anche per i titolari di diritti di pegno o ipoteca per debiti altrui (ma non di crediti da opporre in compensazione, non attuando così un principio di delega), (v) la riduzione a sei mesi del termine per le domande tardive (art. 208), (vi) la limitazione al concordato per il debitore salvo che offra apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo) che incrementino l’attivo di almeno il 10% (art. 240).</p></div><div></div><ul> <li><h3>j) Procedure concorsuali e gruppi (artt. 284-292)</h3></li></ul><div><p>Il CCI introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di merito prima del <em>revirement</em> in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese.</p></div><div><p>Anche attraverso apposite regole di competenza, sarà possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, sulla base di un unico piano per le procedure di risanamento, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive. Qualora le procedure si svolgano presso tribunali diversi, sono previsti obblighi di reciproca cooperazione tra gli organi delle procedure per facilitare la gestione efficace delle stesse.</p></div><div><p>La definizione di gruppo di imprese è modellata sulla nozione di direzione e coordinamento.</p></div><div></div><ul> <li><h3>k) Procedure di sovraindebitamento (artt. 65-83, 268-277)</h3></li></ul><div><p>Il CCI disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente disciplinate dalla l. n. 3/2012 e destinate agli imprenditori non fallibili (inclusi gli imprenditori agricoli), ai consumatori ed ai debitori civili.</p></div><div><p>Fermo l’impianto di fondo pur con alcune modifiche nella denominazione delle procedure, già sopra richiamate, le innovazioni principali riguardano (i) l’allentamento dei requisiti di meritevolezza richiesti per l’accesso alle procedure, (ii) la semplificazione delle procedure, (iii) la previsione di norme specifiche per la trattazione congiunta delle crisi delle famiglie sovraindebitate, (iv) la possibilità, per il debitore meritevole del beneficio, di ottenere l’esdebitazione a seguito della liquidazione controllata anche in assenza di soddisfacimento dei creditori.</p></div><div></div><ul> <li><h3>l) Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316)</h3></li></ul><div><p>La liquidazione coatta resta la procedura esclusiva per le imprese bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie ed assicurative, mentre per le altre imprese soggette a vigilanza amministrativa, sarà applicabile solo nel caso in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Sono quindi assoggettate esclusivamente alla liquidazione giudiziale (e sottratte alla liquidazione coatta) le società cooperative (salvo quelle che svolgano attività bancaria etc.) e gli enti mutualistici.</p></div><div></div><ul> <li><h3>m) Rapporti con le misure cautelari penali (artt. 317-321)</h3></li></ul><p>Il CCI disciplina la materia tenendo conto anche di disposizioni speciali successive alla legge delega. In estrema sintesi, si prevede la prevalenza sulla liquidazione giudiziale dei sequestri penali finalizzati alla confisca, mentre prevale la liquidazione giudiziale sui sequestri c.d. «impeditivi» che hanno funzione cautelare volta ad impedire ulteriori conseguenze di reato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-5576</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 04:31:00 +0100</pubDate>
                        <title>Il risanamento d’impresa nel nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (“CCI”)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-risanamento-dimpresa-nel-nuovo-codice-della-crisi-e-dellinsolvenza-cci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il testo del decreto di attuazione della delega per la riforma organica delle procedure concorsuali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ed entrerà in vigore il 14 agosto 2020Il CCI conserva la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti. Tra le aree in cui la disciplina è totalmente nuova vi è quella delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12-25). Il CCI introduce misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, attraverso strumenti di allerta che prevedono obblighi di segnalazione «interni» degli organi di controllo societari ed «esterni» a carico di creditori pubblici qualificati (enti previdenziali, agenzia delle entrate ed agenti della riscossione), in presenza di determinati indicatori della crisi.La segnalazione è rivolta all’organismo di composizione della crisi d’impresa (“<strong>OCRI</strong>”), di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, ed è finalizzata ad attivare una procedura assistita (da parte di un collegio di esperti designato ad hoc) nella definizione di un percorso di superamento della crisi, attraverso accordi con i creditori ovvero accesso ad una procedura di composizione della crisi o dell’insolvenza. In mancanza (ed in presenza dello stato di insolvenza) l’OCRI invia una segnalazione al PM per l’apertura della liquidazione giudiziale.Sono disposti opportuni incentivi al debitore (tra cui riduzioni di sanzioni tributarie ed interessi, aumento dei termini per il deposito di accordi di ristrutturazione e concordato, limitate esimenti da reati e attenuazioni di pena) per l’attivazione volontaria e tempestiva della procedura.Per quanto riguarda i piani di risanamento attestati (art. 56 CCI, attuale art. 67 l.fall.), rispetto alla disciplina vigente, si prevede che debbano essere contenute indicazioni in merito (i) ai <em>milestones</em> per la verifica dell’attuazione del piano e (ii) alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (attuali artt. 182-bis e 182-<em>septies</em> l.fall.) saranno disciplinati dagli artt. 57-64 CCI. È prevista la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee (“accordi agevolati”, art. 60). La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale (“accordi ad efficacia estesa”, art. 61). Viene introdotta una disciplina espressa in tema di rinnovazione dell’attestazione, in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, anche dopo l’omologazione, con facoltà di opposizione da parte dei creditori (art. 58).Anche il concordato preventivo (artt. 84-120 CCI) mantiene fermo l’impianto della procedura vigente. Per quanto riguarda il piano, si precisa che le tipologie previste sono quelle della liquidazione del patrimonio e della continuità aziendale:</p><ul> <li>(i) Il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie sarà condizionato all’offerta di apporti esterni in grado di incrementare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, che deve essere pari ad almeno il 20% come già oggi previsto;</li> <li>(ii) per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi, ma solo in presenza di impegno a conservare almeno la metà dei posti di lavoro per un anno dall’omologazione;</li> <li>(iii) in presenza di prosecuzione dell’attività e contemporaneamente di liquidazione di beni non funzionali (c.d. concordato «misto»), è invece necessario che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, diretta o indiretta (in quest’ultimo caso, compresa anche la cessione del magazzino), requisito che si considera comunque rispettato se viene conservato almeno la metà dei posti di lavoro per i successivi due anni</li> <li>(iv) in caso di continuità aziendale «diretta» non vi sono vincoli di conservazione di posti di lavoro, né di percentuali minime di soddisfacimento dei creditori.</li></ul><p>Al Tribunale viene affidata la verifica della fattibilità anche economica (e non solo giuridica) del piano concordatario (art. 47).La proposta potrà ancora prevedere qualsiasi modalità di soddisfacimento dei creditori, e si prevedono alcuni casi in cui la formazione delle classi sarà obbligatoria, tra cui creditori non integralmente soddisfatti, titolari di garanzie di terzi, proponenti o parti agli stessi correlate (art. 85).Resterà la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano, ma con maggiori limitazioni: il termine massimo è ridotto a 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo se non sono pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:f.marelli@advant-nctm.com">Fabio&nbsp;</a></em><i>Marelli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5646</guid>
                        <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 04:32:15 +0100</pubDate>
                        <title>Verso il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-nuovo-codice-crisi-e-insolvenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Ministero della Giustizia ha licenziato il testo dello schema di decreto di attuazione della delega per la riforma organica delle procedure concorsuali. L’ufficio legislativo ha apportato numerose modifiche al testo già noto, predisposto dalla Commissione Rordorf II: tra le più rilevanti (i) la mancata istituzione dei tribunali concorsuali, (ii) l’innalzamento delle soglie per la segnalazione obbligatoria da parte dei creditori pubblici ai fini dell’attivazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, (iii) l’ampliamento dei poteri di iniziativa del PM, (iv) la reintroduzione dell’attestazione nel concordato, (v) l’introduzione di limiti al concordato con continuità aziendale «indiretta» se non è assicurata la conservazione almeno del 30% dei posti di lavoro.</em></p><h1>Introduzione</h1>La l. 19 ottobre 2017, n. 155 (“<strong>LD</strong>”) ha delegato al governo l’emanazione di decreti legislativi per la riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza, oltre che di altre disposizioni del codice civile. La Commissione Rordorf II ha licenziato il 21 dicembre 2017 gli schemi dei decreti delegati, poi accorpati dal Governo in unico schema licenziato nell’ottobre 2018 dal Ministero della Giustizia per il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza di 390 articoli (“<strong>CCI</strong>”), attualmente in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.Il CCI conserva la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti e in buona parte ricalca anche il testo normativo previgente, al quale sono state apportate modifiche di maggiore o minore dettaglio, in linea con i criteri della LD. Le aree in cui la disciplina è radicalmente nuova sono quelle (i) delle definizioni e dei principi generali (artt. 1-11), (ii) delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12-25), (iii) del procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40-55), (iv) delle procedure di gruppo (artt. 284-292), (vi) del coordinamento tra la liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali (artt. 317-321).L’entrata in vigore del CCI è prevista decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che per alcune limitate disposizioni. Si tratta di una vacatio legis molto ampia, che presumibilmente consentirà l’attuazione di ulteriori interventi correttivi, peraltro non autorizzati dalla LD e che quindi sarebbero subordinati ad un apposito intervento legislativo.Di seguito tracciamo una breve panoramica di sintesi delle principali innovazioni, per un primo inquadramento, mentre approfondiremo in successive occasioni i singoli temi in maggiore dettaglio.<h1>Le principali caratteristiche della riforma previste dal CCI</h1><ul> <li>a) <span style="text-decoration: underline;">Procedure disciplinate dal CCI – Sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale</span>Il CCI prevede, da un lato, la nuova procedura stragiudiziale di «composizione assistita della crisi» di cui al successivo punto b) (artt. 12-25) e, dall’altro, le procedure già note, oggi definite di «regolazione della crisi e dell’insolvenza»: (i) i piani di risanamento attestati (art. 56), (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), (iii) il concordato preventivo (artt. 84-120), (iv) la «liquidazione giudiziale» (artt. 121-267) che sostituisce il fallimento, (v) la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316).La soppressione dei termini «fallimento» e «fallito» nel CCI dà attuazione ad uno dei principi della LD, di carattere peraltro principalmente terminologico, posto che la «liquidazione giudiziale» conserva i caratteri già noti dell’attuale procedura fallimentare.Le procedure riservate al debitore civile ed agli imprenditori non fallibili, attualmente previste dalla l. n. 3/2012, vengono oggi disciplinate dal CCI con le denominazioni di «ristrutturazione dei debiti del consumatore» e «concordato minore» (artt. 65-83), nonché di «liquidazione controllata del sovraindebitato» (artt. 268-277).</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>b) <span style="text-decoration: underline;">Procedura di allerta e composizione assistita della crisi</span>Il CCI prevede (artt. 12-25) misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, attraverso strumenti di allerta che prevedono obblighi di segnalazione «interni» degli organi di controllo societari ed «esterni» a carico di creditori pubblici qualificati (enti previdenziali, agenzia delle entrate ed agenti della riscossione), in presenza di determinati indicatori della crisi.La segnalazione è rivolta all’organismo di composizione della crisi d’impresa (“<strong>OCRI</strong>”), di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, ed è finalizzata ad attivare una procedura assistita nella definizione di un percorso di superamento della crisi, attraverso accordi con i creditori ovvero accesso ad una procedura di composizione della crisi o dell’insolvenza. In mancanza (ed in presenza dello stato di insolvenza) l’OCRI invia una segnalazione al PM per l’apertura della liquidazione giudiziale.Sono disposti opportuni incentivi al debitore (tra cui riduzioni di sanzioni tributarie ed interessi, aumento dei termini per il deposito di accordi di ristrutturazione e concordato, limitate esimenti da reati e attenuazioni di pena) per l’attivazione volontaria e tempestiva della procedura.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>c) <span style="text-decoration: underline;">Misure protettive</span>Il CCI prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di una procedura di regolazione della crisi.La sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica solo se il debitore lo richiede, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso (art. 54). Le misure protettive potranno essere concesse dal Tribunale (art. 20) anche nell’ambito del procedimento di composizione assistita della crisi.La durata complessiva delle misure protettive concesse nelle diverse situazioni, compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i dodici mesi (art. 7).</li> <li>d) <span style="text-decoration: underline;">Competenza del Tribunale</span>La LD intendeva assicurare la trattazione delle procedure concorsuali da parte di magistrati maggiormente specializzati, istituendo tra l’altro il tribunale concorsuale che avrebbe previsto la concentrazione della competenza presso gli uffici di maggiori dimensioni.Il CCI, nella versione licenziata dal Ministero della Giustizia, ha attuato la delega limitatamente all’attribuzione della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>e) <span style="text-decoration: underline;">Procedimento unitario di accesso alle procedure di composizione della crisi e liquidazione giudiziale</span>Il CCI disciplina (artt. 40-55) un unico giudizio in cui sono destinate a confluire e ad essere trattate tutte le domande di accesso, anche contrapposte, alle diverse procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore, consumatore o debitore civile. È espressamente previsto (art. 7) che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.Va segnalata l’estensione della legittimazione per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale agli organi di controllo societari e l’ampliamento di quella del PM ad ogni caso in cui venga a conoscenza dello stato di insolvenza. Resta invece riservata al debitore l’iniziativa per l’accesso alle procedure di composizione della crisi.Una novità significativa riguarda l’immediata efficacia della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, non più condizionata come oggi al passaggio in giudicato: l’art. 53 detta una disciplina – applicabile anche alla revoca dell’omologazione di concordati ed accordi di ristrutturazione – che mira a contemperare le diverse esigenze ed interessi in gioco.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>f) <span style="text-decoration: underline;">Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti</span>Nei piani di risanamento, rispetto alla disciplina vigente, si prevede che debbano essere contenute indicazioni in merito (i) ai milestones per la verifica dell’attuazione del piano e (ii) alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.È prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee.La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>g) <span style="text-decoration: underline;">Concordato preventivo</span>Il CCI mantiene l’attuale impianto del concordato, con la riduzione però delle tipologie di piano concordatario a quelle della liquidazione del patrimonio e della continuità aziendale:(i) Il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie sarà condizionato all’offerta di apporti esterni in grado di incrementare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, che deve essere pari ad almeno il 20% come già oggi previsto;(ii) per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi, ma solo se vengono conservati almeno il 30% dei posti di lavoro per i successivi due anni. In presenza di prosecuzione dell’attività e contemporaneamente di liquidazione di beni non funzionali, è invece necessario che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, diretta o indiretta, requisito che viene rispettato solo se viene conservata almeno la metà dei posti di lavoro per i successivi due anni.Resterà la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano, ma con maggiori limitazioni: il termine massimo è di 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo se non sono pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale. Il CCI (art. 115) prevede che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>h) <span style="text-decoration: underline;">Dal fallimento alla liquidazione giudiziale</span>Come già segnalato, muta la denominazione ma non la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, rispetto al fallimento. Piuttosto limitata è l’incidenza delle innovazioni, segnalando tra le principali: (i) l’istituzione dell’albo dei curatori; (ii) l’estensione del divieto di compensazione in ogni caso di acquisto di crediti nell’anno anteriore o dopo l’apertura della liquidazione, (iii) l’anticipazione del decorso del periodo sospetto delle revocatorie alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, (iv) la previsione di una specifica disciplina dei contratti di lavoro in corso, che restano sospesi con facoltà di recesso del curatore, ovvero subentro entro quattro mesi salvo che vi siano prospettive di cessione dell’azienda (art. 189) con la previsione di speciali ammortizzatori sociali (art. 190), (v) la previsione dell’onere di insinuazione al passivo anche per i titolari di diritti di pegno o ipoteca per debiti altrui (ma non di crediti da opporre in compensazione, non attuando così un principio di delega), (vi) la riduzione a sei mesi del termine per le domande tardive, (vii) la limitazione al concordato salvo che in caso di apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo).</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>i) <span style="text-decoration: underline;">Procedure concorsuali e gruppi</span>Il CCI introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile da risalente giurisprudenza di merito prima del <em>revirement</em> in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese.Anche attraverso apposite regole di competenza, sarà possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, sulla base di un unico piano per le procedure di risanamento, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive. Qualora le procedure si svolgano presso tribunali diversi, sono previsti obblighi di reciproca cooperazione tra gli organi delle procedure per facilitare la gestione efficace delle stesse. La definizione di gruppo di imprese è modellata sulla nozione di direzione e coordinamento.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>j) <span style="text-decoration: underline;">Procedure di sovraindebitamento</span>Il CCI disciplina (artt. 65-83) le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente disciplinate dalla l. n. 3/2012 e destinate agli imprenditori non fallibili (inclusi gli imprenditori agricoli), ai consumatori ed ai debitori civili. Fermo l’impianto di fondo pur con alcune modifiche nella denominazione delle procedure, le innovazioni principali riguardano (i) l’allentamento dei requisiti di meritevolezza richiesti per l’accesso alle procedure, (ii) la semplificazione delle procedure, (iii) la previsione di norme specifiche per la trattazione congiunta delle crisi delle famiglie sovraindebitate, (iv) la possibilità di ottenere l’esdebitazione a seguito della liquidazione anche in assenza di soddisfacimento dei creditori.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>k) <span style="text-decoration: underline;">Liquidazione coatta amministrativa</span>La liquidazione coatta resta la procedura esclusiva per le imprese bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie ed assicurative, mentre per le altre imprese soggette a vigilanza amministrativa, sarà applicabile solo nel caso in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Sono quindi assoggettate esclusivamente alla liquidazione giudiziale (e sottratte alla liquidazione coatta) le società cooperative (salvo quelle che svolgano attività bancaria etc.) e gli enti mutualistici.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>l) <span style="text-decoration: underline;">Rapporti con le misure cautelari penali</span>Il CCI disciplina la materia tenendo conto anche di disposizioni speciali successive alla LD. In estrema sintesi, si prevede la prevalenza sulla liquidazione giudiziale dei sequestri penali finalizzati alla confisca, mentre prevale la liquidazione giudiziale sui sequestri c.d. «impeditivi» che hanno funzione cautelare volta ad impedire ulteriori conseguenze di reato.</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li>m) <span style="text-decoration: underline;">Modifiche al codice civile</span>Di notevole rilevanza l’inserimento di un secondo comma all’art. 2086 c.c., il quale prevede che le imprese societarie (i) hanno il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, al fine di favorire la rilevazione tempestiva della crisi, nonché (ii) di attivare prontamente gli strumenti previsti dal CCI per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.Importante anche l’introduzione di un terzo comma all’art. 2486 c.c. che, in tema di violazione dei doveri di conservazione del patrimonio da parte degli amministratori, stabilisce una presunzione secondo cui il danno è pari alla differenza dei netti patrimoniali tra il verificarsi della causa di scioglimento e l’apertura della liquidazione giudiziale e, in caso non sia possibile determinarla per mancanza delle scritture contabili o per altra causa, alla differenza tra attivo e passivo.</li></ul><p>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/L-155-2017-GU-20171030.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge Delega n. 155/17</a><a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Codice_Crisi_Insolvenza_17feb18.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Testo Decreti Delegati Commissione Rordorf II</a><a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schema-di-decreto-legislativo-recante-il-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell’insolvenza.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Testo Decreti Delegati Ministero della Giustizia</a><a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Codice_Crisi_Insolvenza_ott18-con-markup.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comparazione testi Decreti Delegati</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.&nbsp;</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 09:03:04 +0100</pubDate>
                        <title>Fallimento senza risoluzione del concordato inadempiuto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fallimento-senza-risoluzione-del-concordato-inadempiuto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Arezzo (3 maggio 2018) in linea con l’orientamento della Cassazione (11 dicembre 2017, n. 29632 e 17 luglio 2017, n. 17703) conferma che i creditori concordatari insoddisfatti possono chiedere la dichiarazione di fallimento “omisso medio”, cioè senza dovere prima ottenere la risoluzione del concordato per inadempimento</em></p><h1>Il caso</h1>Una società in liquidazione è risultata inadempiente rispetto al pagamento della percentuale promessa ai creditori concorsuali, avendo dovuto destinare parte dell’attivo in fase di esecuzione del concordato per ottemperare ad ordini di bonifica emessi dalla Provincia di Arezzo.Il P.M. ha quindi presentato richiesta per la dichiarazione di fallimento.La società ha eccepito di avere già eseguito la proposta mettendo a disposizione dei creditori tutti i propri beni ed ha rilevato che nessun vantaggio potesse derivare ai creditori dalla dichiarazione di fallimento.<h1>La questione</h1>L’art. 186 l.fall. prevede il termine di un anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento previsto dal concordato per chiederne la risoluzione per inadempimento, alla quale sono legittimati esclusivamente i creditori concordatari.Decorso il termine, si discute se l’imprenditore resti soggetto alla dichiarazione di fallimento per i debiti concordatari rimasti inadempiuti, ovvero ciò sia precluso dal venir meno della possibilità di risolvere il concordato.<h1>La decisione del Tribunale</h1>Il Tribunale ha dichiarato il fallimento della società, richiamando le recenti pronunce conformi della Corte di cassazione, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 106/2004 che (in relazione alla disciplina previgente) aveva escluso l’illegittimità delle norme della l.fall. in quanto consentono la dichiarazione di fallimento per debiti concordatari, senza previa risoluzione del concordato.Il Tribunale rileva inoltre che, diversamente, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con altri imprenditori<em> in bonis.</em><h1>Commento</h1>La possibilità di procedere alla dichiarazione di fallimento senza preventiva risoluzione del concordato non è dubbia in relazione ad obbligazioni successive al deposito della domanda di accesso alla procedura e, quindi, sottratte alla falcidia concordataria.Per quanto riguarda i crediti concorsuali, il tema è stato di recente affrontato dalla Cassazione che, con le due sentenze nn. 17703/2017 e 29632/2017, ha escluso che le disposizioni che pongono un limite alla risoluzione del concordato possano prevalere sulle altre, di portata generale, che consentono la dichiarazione di fallimento in presenza del presupposto oggettivo dell’insolvenza, ad iniziativa dei creditori e del P.M. (artt. 6 e 7 l.fall.). La Corte rileva, da un lato, che il debitore può sempre sottrarsi alla dichiarazione di fallimento dimostrando che le obbligazioni concordatarie sono in corso di adempimento e, dall’altro, che i creditori che hanno omesso di chiedere la risoluzione del concordato concorreranno nel fallimento per l’importo falcidiato dei propri crediti, avendo essi stessi omesso di attivarsi tempestivamente per determinarne la reviviscenza nell’importo originario. Il presupposto da cui muove la giurisprudenza, pertanto, è quello della liquidazione ormai esaurita e dell’esito ormai consolidato, secondo cui l’adempimento del concordato non è più nell’ordine delle cose.In senso contrario si è invece recentemente pronunciato il Trib. Pistoia (20 dicembre 2017), sul rilievo che il debitore adempie alla proposta di cessione dei beni rimettendo il proprio intero patrimonio al liquidatore giudiziale, con la conseguenza che i debiti concorsuali, in tale tipo di concordato, sono definitivamente adempiuti e la dichiarazione di fallimento potrebbe quindi conseguire solo alla preventiva risoluzione del concordato, oppure ad una nuova insolvenza riferita a debiti successivi. A ciò si oppone però la considerazione che nella disciplina vigente il debitore, con la proposta di concordato, deve obbligarsi in ogni caso (e quindi anche nel concordato con cessione dei beni) all’adempimento di una specifica percentuale in un tempo determinato.Il tema tuttora irrisolto è invece quello dell’ammissibilità di una seconda proposta di concordato in pendenza di adempimento di altra precedente. In questo caso si riscontrano alcune fondamentali differenze rispetto ai casi sopra considerati: (i) il termine di risoluzione del concordato non è ancora spirato e, quindi, la falcidia concordataria non si è ancora consolidata; (ii) l’iniziativa è assunta dal debitore stesso, il quale potrebbe prevenire quella dei creditori volta alla risoluzione e, al contempo, imporre un ulteriore stralcio ai creditori concordatari. Sembra quest’ultimo un esito che non può essere consentito e, pertanto, o si ritiene che il precedente concordato si risolve automaticamente per effetto della seconda domanda, o si ammettono i creditori ad attivare il giudizio di risoluzione <em>a latere</em> della nuova procedura.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 09:01:43 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato fallimentare, conflitto di interesse e diritto di voto del creditore proponente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-fallimentare-conflitto-di-interesse</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con una recente sentenza (28 giugno 2018, n. 17186), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano il principio secondo cui “sono escluse dal diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo”</em></p><h1>Il caso</h1>Due società hanno avanzato una proposta di concordato fallimentare di una terza società appartenente allo stesso gruppo. Due creditori e due ex soci si sono opposti all’omologazione sul rilievo che la proposta fosse stata approvata con il voto determinante di due società creditrici, appartenenti allo stesso gruppo, che andavano invece escluse dal voto. Il Tribunale di Roma con decreto del 15 marzo 2011 ha negato l’omologazione.La Corte d’Appello di Roma, accogliendo il reclamo, ha negato invece che nel concordato sia configurabile un conflitto di interesse. La Corte ha inoltre dichiarato manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 127 l.fall., sollevata dal curatore del fallimento per violazione degli artt. 3 e 42 Cost.<h1>La questione</h1>In assenza di esplicita disposizione, è dubbio se spetti il diritto di voto al creditore che propone il concordato e se sia estensibile alle società correlate alla società proponente la regola di cui all’art. 127 l.fall. relativa alle società correlate al debitore.<h1>La decisione della Cassazione</h1>La Corte di Cassazione ritiene che debba preliminarmente stabilirsi se al creditore che abbia presentato la proposta spetti o meno il diritto di voto ai fini della sua approvazione.Tale questione, come ricorda la Suprema Corte, era stata affrontata da Cass. n. 3274/2011. In tale occasione la Prima Sezione della Cassazione, sollecitata ad estendere al concordato la disciplina relativa al conflitto di interesse del socio di società per azioni, aveva osservato che non era configurabile nel concordato fallimentare una situazione analoga a quella di cui all’art. 2373 c.c., in quanto il fallimento non è un soggetto giuridico autonomo di cui i creditori sono partecipi, il complesso dei creditori è costituito in modo del tutto casuale e involontario senza che vi sia alla base alcun patto che imponga la necessità di valutare un interesse trascendente quello di singoli. In conseguenza di ciò il legislatore non avrebbe inserito una disciplina specifica sul conflitto di interesse ma ne avrebbe implicitamente escluso la sussistenza disciplinandone singoli casi di rilevanza del conflitto.Le Sezioni Unite, discostandosi da tale orientamento, affermano invece che, se è pur vero che nella legge fallimentare difetta una norma analoga all’art. 2373 c.c., ciò non significa che non siano configurabili conflitti di interessi in relazione al voto dei creditori, come dimostrano le esclusioni dal voto dei congiunti del fallito o degli acquirenti di loro crediti da meno di un anno dalla dichiarazione di fallimento.Tra chi formula la proposta e i creditori chiamati ad accettarla vi è un contrasto di interessi: il primo è interessato a concludere l’accordo con il minor esborso possibile e gli altri, all’opposto, a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti. Alla luce di questa considerazione e della centralità dell’autonomia privata nella quale anche il concordato fallimentare si colloca, è da escludere che il silenzio del legislatore possa essere interpretato come implicita ammissione del voto del proponente.Così risolta la questione preliminare, la Cassazione rileva che l’art. 127 l.fall. al quinto comma prevede che i creditori che siano coniuge o parenti o affini entro il quarto grado del debitore, o gli aggiudicatari e cessionari dei loro crediti entro un anno, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze. Al sesto comma aggiunge che la medesima disciplina deve ritenersi applicabile ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.Secondo la Corte, tali norme devono trovare applicazione estensiva: l’esclusione dal voto delle società correlate si giustifica in considerazione del fatto che la loro volontà è condizionata o condizionabile dai soggetti che direttamente versano in situazioni di conflitto e non vi è ragione per ritenere che tale ratio valga esclusivamente quanto al conflitto di interesse dei creditori congiunti del fallito e non anche quanto a quello del creditore proponente.<h1>Commento</h1>Con la sentenza in commento le Sezioni Unite prendono per la prima volta posizione in merito alla spettanza del diritto di voto alle proponenti e alle società correlate alla proponente; problematica che non si era mai posta prima della riforma del diritto fallimentare del 2006, perché solo con essa è stata riconosciuta la legittimazione dei creditori a formulare la proposta di concordato fallimentare.Seguendo l’argomentazione della Corte, si dovrebbe peraltro porre in risalto che nella disciplina vigente ricorre una disposizione di legge che (rispetto al divieto di voto di cui all’art. 127) presenta maggiore affinità con la fattispecie e che potrebbe essere suscettibile di applicazione analogica: l’art. 163, sesto comma, consente il voto ai creditori che abbiano presentato proposta concorrente di concordato preventivo, purché collocati in apposita classe. Si tratta di modalità diversa e meno “invasiva” per attribuire rilievo a situazioni di potenziale disallineamento di interessi nelle vicende concordatarie.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a:<a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"> restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 08:59:59 +0100</pubDate>
                        <title>I crediti verso il socio insolvente per versamenti di capitale sono prededucibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crediti-verso-socio-insolvente-prededucibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Reggio Emilia (9 luglio 2018), in sede di opposizione allo stato passivo di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ha deciso che i crediti relativi agli obblighi di versamento di decimi del capitale vanno assunti al rango prededucibile al momento in cui essi vengono richiamati</em></p><h1>Il caso</h1>Una società cooperativa è socia di una società progetto avente come scopo la realizzazione di un tratto autostradale. Al momento della costituzione della società progetto, una società per azioni, in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, il capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e parzialmente versato, prevedendo che i residui decimi sarebbero stati richiamati in più <em>tranches </em>in corrispondenza alle esigenze finanziarie della società.Nella c.d. fase amministrativa della verifica del passivo i decimi di capitale sottoscritti, ma ancora da richiamare, sono stati qualificati dal Commissario Liquidatore quali crediti chirografari.La società di scopo, assistita da Nctm, ha quindi proposto opposizione allo stato passivo insistendo per il riconoscimento della prededuzione.<h1>La questione</h1>La pronuncia in esame pone la questione – inedita – della qualificazione del rango concorsuale del credito per versamenti di capitale sociale, sottoscritti anteriormente all’apertura di una procedura concorsuale del socio tenuto a tali versamenti e richiamati in corso della stessa.<h1>La decisione del Tribunale</h1>Il Tribunale, pur formalmente rigettando le opposizioni, ha riconosciuto che i crediti, da riconoscersi al rango chirografario in funzione della sottoscrizione del capitale sociale, acquistano invece rango prededucibile al momento in cui essi vengono richiamati dalla società nel corso della procedura concorsuale del socio.In motivazione il Tribunale rileva che si tratta di crediti sorti in occasione della procedura (poiché appunto il richiamo viene effettuato dopo l’apertura della stessa) nonché funzionali alla procedura, in quanto il versamento dei richiami consente la conservazione della qualità di socio e la valorizzazione della partecipazione nell’attivo.<h1>Commento</h1>La pronuncia, a quanto consta, rappresenta la prima decisione di merito sul punto (preceduta in senso sostanzialmente conforme solo da un decreto di esecutività dello stato passivo reso nel 2017, dal Tribunale di Verona, nei confronti della stessa società creditrice, nella procedura di amministrazione straordinaria di altro socio).Il Tribunale ha quindi riconosciuto la prededucibilità del credito, benché subordinatamente al richiamo dei decimi di capitale non versati.La motivazione si presta comunque al rilievo critico sotto il profilo che il credito andava in realtà ammesso al passivo in prededuzione in quanto (i) il contratto sociale è un contratto sinallagmatico e di durata nel quale i crediti da conferimenti sono ricollegati alla prosecuzione del contratto da parte della procedura, (ii) il diritto delle società impone in ogni caso che i versamenti del capitale siano eseguiti integralmente, e (iii) l’ammissione in prededuzione non avrebbe comportato l’obbligo di versare integralmente il capitale sociale in un’unica soluzione, restando comunque il credito soggetto ai termini suoi propri di esigibilità in conseguenza dei richiami futuri.Al di là dei diversi percorsi argomentativi, la decisione del Tribunale ha comunque riconosciuto, da un punto di vista sostanziale, che il socio sottoposto a procedura concorsuale, se intende mantenere la partecipazione sociale, deve eseguire integralmente i versamenti del capitale, che costituiscono crediti prededucibili sottratti al concorso con gli altri creditori.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 May 2018 09:11:28 +0200</pubDate>
                        <title>Fallimento in estensione della società di fatto anche se i soci sono società di capitali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fallimento-soci-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte costituzionale (6 dicembre 2017) ha rigettato la questione di costituzionalità dell’art. 147, comma 5, L.F. nella misura in cui è possibile una lettura costituzionalmente adeguata che equipara la società di capitali all’impresa individuale ai fini della estensibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto.</em></p><h5>Il caso</h5>Il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 147, comma 5, L.F., denunciando la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non si prevede che possa essere dichiarato il fallimento in estensione della società di fatto quando il fallito originario sia, non già un imprenditore individuale, bensì una società di capitali, trattandosi di irragionevole disparità di trattamento e di compressione del diritto di difesa dei creditori della società non assoggettabile al fallimento.<h5>Le questioni</h5>Il tema è se sia possibile interpretare estensivamente l’art. 147, comma 5, L.F. e ammettere che il fallimento di una società di fatto (occulta o palese che sia) possa derivare anche dal fallimento di un socio-società di capitali e non solo, come testualmente previsto dalla norma, dal fallimento di un socio-imprenditore individuale.<h5>La decisione</h5>La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità chiarendo che proprio tale interpretazione estensiva, integrando una lettura costituzionalmente adeguata della norma, ne impedisce la declaratoria di incostituzionalità.<h5>Commento</h5>La pronuncia in commento si basa e fa proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammessa la dichiarazione di fallimento in estensione anche nel caso in cui l'esistenza della società di fatto emerga successivamente al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci, sia che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo (così, Cass. n. 10507/2016).Alla lettura costituzionalmente orientata della norma <em>de qua</em>, non osta la natura speciale della norma medesima in quanto, sempre secondo la Cassazione richiamata dalla Corte Costituzionale, il carattere eccezionale della disposizione non ne impedisce un'interpretazione estensiva in aderenza alla sua ratio.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 May 2018 09:11:12 +0200</pubDate>
                        <title>Sono prededucibili i crediti professionali sorti in funzione della predisposizione di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione dei debiti?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sono-prededucibili-i-crediti-professionali-sorti-in-funzione-della-predisposizione-di-piani-di-risanamento-e-di-accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con due sentenze (n. 1895/2018 e 1896/2018), depositate entrambe in data 25 gennaio 2018, la Corte di Cassazione risolve in modo opposto il quesito nelle due diverse situazioni.</em></p><h5>Il caso</h5>La sentenza n. 1895/2018 affronta il caso di un avvocato che propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Bari che, confermando il decreto del giudice delegato, aveva negato la prededucibilità del credito per l’attività a favore di una società poi fallita, in relazione alla predisposizione di un piano di risanamento aziendale ai sensi dell’art. 67, comma 3, l.fall.La sentenza n. 1896/2018 affronta invece il caso di due avvocati che propongono ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Verona che, confermando il provvedimento del giudice delegato, aveva negato la prededucibilità del credito per l’attività a favore di una società poi fallita, funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.<h5>Le questioni</h5>In entrambi i casi il quesito sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione è rappresentato dall’interpretazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., là dove prevede che sono prededucibili i crediti «sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali». Il tema riguarda quindi anche la qualificazione dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti come vere e proprie procedure concorsuali, almeno ai fini del riconoscimento della prededuzione.<h5>Le decisioni della Cassazione</h5>Con la prima sentenza (1895/2016) la Cassazione ha rigettato il ricorso, negando che il piano di risanamento abbia natura di procedura concorsuale. Ad avviso della Corte, infatti, non sarebbero rinvenibili nel piano di risanamento quei presupposti che si devono ritenere caratteristici delle procedure concorsuali: il piano si potrebbe risolvere in atti unilaterali dell’imprenditore e non postulerebbe la sussistenza di un concorso tra creditori potendosi concretare nel compimento di atti con soggetti diversi dai creditori dell’imprenditore in crisi, quali acquirenti di prodotti o di <em>asset</em> o sottoscrittori di aumenti di capitale della società in difficoltà.Con la seconda sentenza (1896/2018) la Cassazione, pur non qualificando gli accordi di ristrutturazione come «procedura concorsuale» ma limitandosi ad affermare la loro appartenenza al diritto concorsuale, ha affermato che i crediti professionali conseguenti ad attività funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. debbano essere collocati in prededuzione. La Corte precisa inoltre che a tal fine non deve essere accertato ex post che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati conseguiti, poiché l’omologazione dell’accordo è di per se sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse al medesimo.<h5>Commento</h5>La Cassazione per la prima volta prende posizione in ordine alla prededucibilità di crediti professionali relativi alla predisposizione di piani di risanamento o di accordi di ristrutturazione dei debiti.Come correttamente rilevato in dottrina (BONFATTI, <em>La natura giuridica dei “piani di risanamento attestati” e degli “accordi di ristrutturazione”</em> in <em>www.ilcaso.it</em>), la decisione della Cassazione relativa al caso dei piani di risanamento solleva qualche perplessità, posto che non è stata affrontata la questione, sollevata dal ricorrente, dei rapporti tra esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. e prededucibilità nel concorso tra i creditori ex art. 111 l.fall. La decisione della Corte, che esclude la prededuzione, porta infatti al paradossale risultato pratico che, a parità delle altre condizioni, quando il credito è stato già saldato, beneficia dell’esenzione dall’azione revocatoria, mentre quando il professionista ha accettato di essere saldato in seguito, pur avendo beneficiato l’imprenditore in difficoltà, non gode della prededuzione.La seconda decisione ha pure sollevato rilievi critici, in quanto la Corte ha riconosciuto la prededucibilità in virtù della «<em>appartenenza al diritto concorsuale</em>» del procedimento di cui all’art. 182-<em>bis</em> l.fall., tuttavia non ha qualificato espressamente l’accordo di ristrutturazione dei debiti quale procedura concorsuale. Si deve rilevare in proposito che il Regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza (Allegato A) include gli accordi di ristrutturazione, mentre gli <em>Schemi dei decreti delegati</em> che dovrebbero dare vita al <em>Codice della crisi e dell’insolvenza</em>, pur contenendo un ampio novero di definizioni, non precisano che cosa si debba intendere per “procedura concorsuale”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 May 2018 09:10:37 +0200</pubDate>
                        <title>Prosecuzione del contratto nell’amministrazione straordinaria anche dopo la scadenza?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prosecuzione-contrattoamministrazione-straordinaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 1195 del 18 gennaio 2018 la Corte di Cassazione si è espressa sulla facoltà del commissario straordinario di chiedere l’adempimento dei contratti pendenti e sul trattamento dei crediti maturati dal contraente in bonis.</em></p><h5>Il caso</h5>Dopo l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria continuava ad avere esecuzione un contratto di somministrazione di gas, che veniva disdetto dal contraente <em>in bonis</em> alla scadenza contrattuale per impedirne il rinnovo automatico.In ragione, però, di un’ordinanza dell’autorità locale, per ragioni di “necessità e urgenza”, il fornitore era costretto a proseguire il servizio, salvo poi insinuarsi al passivo della procedura, chiedendo il pagamento in prededuzione.Il Tribunale di Novara riteneva che il fornitore avesse diritto alla soddisfazione integrale del credito in via prededucibile, a condizioni più onerose rispetto a quelle del contratto ormai cessato. La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino in sede di impugnazione.<h5>La questione</h5>L’art. 50 d.lgs. 270/1999 sancisce la regola per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione di insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria. Il commissario straordinario può subentrare a titolo definitivo nel contratto, ovvero sciogliersi dallo stesso, mentre la controparte <em>in bonis</em> può mettere in mora il commissario, affinché compia la sua scelta, solo dopo che sia intervenuta l’autorizzazione ministeriale all’esecuzione del programma ex art. 54 d.lgs. cit.Si tratta quindi di stabilire se la “inerziale” prosecuzione del contratto tra l’apertura della procedura fino all’eventuale subentro o scioglimento possa essere interpretata come tacito subentro per <em>facta concludentia</em> del commissario nel rapporto pendente, quale sia la disciplina contrattuale applicabile in questo periodo e se i crediti maturati dal contraente <em>in bonis</em> abbiano natura prededucibile.<h5>La decisione della Cassazione</h5>La Cassazione ha accolto il ricorso del commissario straordinario, ravvisando il diritto dello stesso a sciogliersi dal rapporto negoziale anche dopo la sua prosecuzione <em>ope legis</em>, non potendosi interpretare l’esecuzione del contratto ad opera della procedura come subentro per fatti concludenti, preclusivo della facoltà di scioglimento. In tal senso la Cassazione richiama anche la norma di interpretazione autentica dell’art. 50, comma 2, da parte dell’art. 1-bis l. 27 ottobre 2008, n. 166.D’altro canto, però, ha riconosciuto il diritto alla prededuzione per le prestazioni rese dal contraente <em>in bonis</em> a favore della gestione commissariale, rientrando senz’altro nel novero di quelle “eseguite per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore”, di cui l’art. 52 d.lgs. 270/99 riconosce, appunto, la prededucibilità.Secondo la Corte, infine, il contratto continua ad essere regolato dalle proprie previsioni, anche inerenti alla scadenza, non potendosi ravvisare una proroga <em>ex lege</em>, ma resta altresì insensibile ad ogni evento modificante per dare tempo al commissario di formulare la sua scelta: nel caso di specie, la Corte ha quindi ritenuto inefficace la disdetta alla scadenza da parte del fornitore <em>in bonis</em> e, conseguentemente, il prezzo delle successive prestazioni è rimasto quello previsto dal contratto.<h5>Commento</h5>La Cassazione è intervenuta in una materia che ha sovente destato incertezze, relativamente alla disciplina della prosecuzione dell’attività di impresa nel periodo iniziale dell’amministrazione straordinaria, tra l’apertura della procedura e l’approvazione del programma ex art. 54 d.lgs.La Corte, nel solco di alcuni precedenti, ha evidenziato che il fatto che i contratti in corso al momento dell’apertura della procedura proseguano senza soluzione di continuità, non può mai determinare l’effetto di “congelare” il rapporto negoziale in una sorta di parentesi temporale priva di conseguenze giuridiche (Cass. n. 2904/2016; Cass. n. 2762/2012), bensì esclusivamente quello (limitato) di lasciare fluire l’esecuzione del contratto senza implicare il formale subentro della procedura nel rapporto pendente, in modo da lasciare il commissario libero di effettuare la sua scelta.La Cassazione oggi precisa che la soggezione del fornitore a questo principio determina anche l’impossibilità di esercizio della facoltà di disdetta contrattuale alla scadenza, fermo però il riconoscimento della prededucibilità dei crediti per prestazioni <em>medio tempore rese</em>.La salvaguardia delle esigenze della procedura determina quindi un rilevante sacrificio degli interessi del contraente <em>in bonis</em>, che si trova costretto ad attendere le scelte del commissario, non potendo rifiutare le proprie prestazioni, fino a quando sorga il proprio potere di mettere in mora il commissario ex art. 50 d.lgs. 270/99, dopo che il Ministero abbia autorizzato il programma.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 07:32:41 +0100</pubDate>
                        <title>Compensi per assistenza legale al debitore nel concordato preventivo: si applicano i parametri giudiziali o stragiudiziali?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/compensi-per-assistenza-legale-al-debitore-nel-concordato-preventivo-si-applicano-i-parametri-giudiziali-o-stragiudiziali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte (Cass. 19 ottobre 2017, n. 24682) distingue i rispettivi ambiti di applicazione dei criteri per la liquidazione dei compensi in mancanza di espressa pattuizione tra le parti</em><em>&nbsp;</em><strong><em>Il caso</em></strong>Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato un ricorso per opposizione allo stato passivo avverso l’esclusione del credito richiesto a titolo di compenso per l'attività prestata in favore della società, poi fallita, ai fini della presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo.Il Tribunale ha escluso l'applicabilità della tariffa stragiudiziale, rilevando che si trattava di attività tipicamente giudiziali e in parte, ancorché stragiudiziali, comunque connesse e complementari alla redazione della domanda di ammissione al concordato preventivo. Tali attività erano giudicate quindi riconducibili alla tariffa giudiziale.<em>&nbsp;</em><strong><em>La questione</em></strong>L’assistenza legale al cliente ai fini dell’accesso ed allo svolgimento della procedura di concordato preventivo comporta normalmente lo svolgimento da parte dell’avvocato di attività di carattere sia giudiziale che stragiudiziale.Nei casi in cui il mandato professionale non sia stato formalizzato, non comprenda la determinazione del compenso o non sia ritenuto opponibile al fallimento, trovano applicazione i parametri di legge per la liquidazione dei compensi, che non prevedono però i criteri applicabili all’attività svolta nell’ambito del concordato preventivo.&nbsp;<strong><em>La decisione della Suprema Corte </em></strong>La Suprema Corte ha deciso la controversia enunciando i seguenti principi:</p><ul> <li>la quantificazione dei compensi per le prestazioni di consulenza, rappresentanza e assistenza legale resi ai fini della presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo, sia aventi natura giudiziale (quali le attività di redazione dei ricorsi e partecipazione alle udienze), sia aventi natura stragiudiziale (incontri con cliente e organi della procedura, corrispondenza), ma strettamente connesse alle prime, deve essere calcolata mediante applicazione dei parametri giudiziali;</li> <li>le prestazioni stragiudiziali che non siano invece strettamente connesse a quelle giudiziali, in quanto provviste di propria autonoma dignità (pareri, redazione di contratti di affitto o cessione di azienda o altri cespiti, etc.), possono essere quantificate mediante applicazione dei parametri stragiudiziali.</li></ul><p><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia (benché resa alla luce nella normativa applicabile <em>ratione temporis</em>, il D.M. 140/2012 oggi sostituito dal D.M. 55/2014) è di sicuro rilievo, in quanto conferma l’orientamento interpretativo già espresso in relazione alla precedente disciplina del compenso tabellare degli avvocati (cfr. per analoghe fattispecie Cass. n. 13770/2007 e n. 14443/2008) ed enuncia principi che si ritiene siano applicabili anche in relazione ai vigenti parametri forensi.Nella giurisprudenza di merito – per lo più inedita, trattandosi di pronunce rese nelle fasi sommarie di verifica dei crediti – si è spesso posto il dubbio in merito al criterio da utilizzare per la determinazione dei compensi delle attività di consulenza e assistenza legale per la presentazione di un concordato preventivo, anche in relazione ai contrastanti orientamenti di giurisprudenzae dottrina sulla qualificazione del concordato preventivo come procedimento di volontaria giurisdizione a prevalente natura contrattuale oppure come vero e proprio procedimento giudiziale.La decisione della Cassazione quindi ha il pregio di chiarire che la procedura concordataria va considerata, ai fini della determinazione degli onorari professionali, di natura giudiziale (anche per le prestazioni strettamente connesse), mentre la tariffa stragiudiziale va applicata solo ad attività dotate di una propria autonomia.&nbsp;<em>&nbsp;</em>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>Fabio Marelli</em></a><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em></em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 07:31:59 +0100</pubDate>
                        <title>È revocabile la scissione societaria ex art. 2506 c.c.?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-revocabile-la-scissione-societaria-ex-art-2506-c-c</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 1649 del 19 settembre 2017 la Corte di Appello di Catania ha aderito all’orientamento secondo cui la scissione societaria non è revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, L.F.</em><strong>&nbsp;</strong><strong><em>Il caso</em></strong>La curatela ha chiesto al Tribunale di Catania la revoca dell’atto di scissione in forza del quale il patrimonio della società scissa, poi fallita, era stato in parte assegnato alla società scissionaria di nuova costituzione, dovendosi tale operazione considerare alla stregua di un qualsivoglia atto di disposizione patrimoniale lesivo della garanzia dei creditori.Il Tribunale di Catania ha accolto le domande e la società revocata ha proposto appello.<strong>&nbsp;</strong><strong><em>Le questioni </em></strong>È dubbia la revocabilità dell’atto di scissione societaria <em>ex</em> art. 2506 c.c. (con cui una società “<em>assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci</em>”) in relazione ad un duplice ordine di considerazioni:</p><ul> <li>innanzitutto, se la scissione configuri un fenomeno estintivo-successorio a fronte del quale il patrimonio della società scissa viene “trasferito” alla società scissionaria realizzando un vero e proprio atto traslativo suscettibile, in quanto tale, di essere revocato;</li> <li>in secondo luogo, se lo strumento dell’opposizione <em>ex</em> art 2503 c.c., quale tutela speciale e preventiva che il legislatore attribuisce ai creditori della società scissa, escluda o meno la facoltà di questi di avvalersi <em>anche</em> del rimedio generale e successivo dell’azione revocatoria.</li></ul><p>&nbsp;<strong><em>La decisione</em></strong>La Corte d’Appello di Catania ha escluso l’esperibilità dell’azione revocatoria (sia fallimentare sia ordinaria) in forza delle seguenti argomentazioni:</p><ul> <li>quanto alla prima questione, la Corte ha concluso che la scissione non può essere considerata un fenomeno successorio che vede la società scissa estinguersi e “trasferire” alla scissionaria il suo patrimonio; la scissione, piuttosto, deve essere considerata come una mera operazione di riorganizzazione della struttura societaria nell’ambito della quale il patrimonio (e le azioni) della scissa vengono semplicemente “riallocate” nella scissionaria in cui la società scissa si è “frammentata”: in difetto di una vicenda traslativa deve quindi escludersi l’esperibilità dell’azione revocatoria;</li> <li>quanto alla seconda questione, la Corte ha concluso che l’opposizione di cui all’art. 2503 c.c., perseguendo i medesimi fini di tutela della garanzia patrimoniale propri dell’azione revocatoria, si pone quale rimedio alternativo e speciale rispetto a quest’ultima; in particolare, l’impianto di tutela offerto ai creditori nell’ambito di una scissione (composto non solo dall’opposizione, ma anche dall’azione risarcitoria di cui all’art. 2504-<em>quater</em>, comma 2, c.c. nonché dall’azione diretta sul patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria ai sensi dell’art. 2506-<em>quater</em>c.) è rimedio sufficiente e contempera l’esigenza di tutela del ceto creditorio con l’esigenza di stabilità delle operazioni di scissione (e di fusione) ormai compiute; stabilità che, invece, evidentemente, verrebbe frustrata ove si consentisse ai creditori di accedere anche al rimedio <em>successivo</em> della revocatoria.</li></ul><p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia si inserisce in una tendenza altalenante della giurisprudenza di merito. In particolare, con riferimento alla questione della natura “traslativa” della scissione, la Corte di Appello di Catania contrasta e supera l’orientamento di alcuni giudici di merito (Trib. Roma 16 agosto 2016 e 16 marzo 2016, Trib. Pescara 17 maggio 2017).La giurisprudenza di merito ha invece più frequentemente negato la revocabilità della scissione (Trib. Bologna 24 marzo 2016, Trib. Roma 7 novembre 2016, Trib. Napoli 18 febbraio 2013 e Trib. Modena 22 gennaio 2010) sul fondamento della previsione della tutela alternativa costituita dall’opposizione <em>ex</em> art. 2503 c.c. e dall’azione risarcitoria <em>ex</em> art. 2504-<em>quater</em> c.c., nonché in relazione al fine della stabilità degli effetti dell’atto di organizzazione societaria.&nbsp;<em>&nbsp;</em>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>Fabio Marelli</em></a><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em></em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a><em>&nbsp;</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 07:31:09 +0100</pubDate>
                        <title>Nell&#039;esercizio provvisorio Il curatore prosegue nelle utenze, ma non paga interamente le erogazioni precedenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nellesercizio-provvisorio-il-curatore-prosegue-nelle-utenze-ma-non-paga-interamente-le-erogazioni-precedenti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Cass. 25 settembre 2017, n. 22274 conferma che l’art. 74 l.fall. detta una disciplina eccezionale, che non si applica nei casi di prosecuzione dei contratti ad esecuzione continuata o periodica cui tale disciplina non sia espressamente estesa</em><em>&nbsp;</em><em>&nbsp;</em><strong><em>Il caso</em></strong>Un creditore ha proposto opposizione allo stato passivo al fine di ottenere la collocazione in prededuzione dell’intero suo credito, nascente da un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la società poi fallita e proseguito – anche dopo la dichiarazione di fallimento – nel periodo in cui il curatore era stato autorizzato all’esercizio provvisorio.Il giudice delegato aveva riconosciuto la prededuzione solo alle forniture eseguite nel corso dell’esercizio provvisorio, cessato il quale, il curatore non era subentrato nel contratto ma l’aveva ceduto ad altra impresa.Il Tribunale ha rilevato che, trattandosi di esercizio provvisorio, la fattispecie doveva essere regolata non dall’art. 74 l.fall., ma dall’art. 104 l.fall. ed ha rigettato l’opposizione.Il creditore ha proposto ricorso in Cassazione.<em>&nbsp;</em><strong><em>La questione</em></strong>L’art. 74 l.fall. prevede che il curatore, se subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve soddisfare interamente in prededuzione anche il credito per erogazioni anteriori al fallimento. Si pone il dubbio se questa disciplina si applichi anche nell’esercizio provvisorio dell’impresa posto che, in questa ipotesi, è dettata dall’art. 104, settimo comma l.fall. una diversa disciplina generale secondo cui (i) i contratti in corso proseguono, salvo che il curatore non scelga di sospenderli o scioglierli e (ii) le regole di cui agli artt. 72 ss. l.fall. si applica al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio.&nbsp;<strong><em>La decisione della Cassazione</em></strong>La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.La decisione della Suprema Corte trova fondamento nell’assunto secondo cui l’art. 74 l.fall. non costituisce un principio generale attinente alla natura del contratto, ma detta una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione nei casi di prosecuzione del rapporto a cui non sia espressamente estesa.Nei contratti di durata, quali quello di somministrazione, vi è unità sinallagmatica nella fase genetica a cui corrisponde continuità o periodicità della fase esecutiva. Ogni atto di prestazione e controprestazione, pur non estinguendo il vincolo negoziale, non costituisce adempimento parziale ma adempimento pieno delle obbligazioni che da esse sorgono: il subentro del curatore nel contratto non impedirebbe pertanto – in assenza della norma di cui all’art. 74 l.fall. – &nbsp;di operare una distinzione fra i crediti del somministrante aventi natura concorsuale perché sorti in data anteriore al fallimento e quelli aventi natura prededucibile perché sorti in data posteriore.La Corte chiarisce quindi i rapporti sussistenti tra l’art. 104 e l’art. 74 l.fall.La speciale ipotesi di prosecuzione automatica del contratto nell’esercizio provvisorio si pone in contrasto con la regola generale dell’art. 72 l.fall. e non prevede l’espressa applicabilità della norma eccezionale di cui all’art. 74 l.fall.: al contrario, stabilisce che le disposizioni in ordine agli effetti del fallimento sui contratti pendenti “<em>si applicano al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio</em>”.&nbsp;<strong><em>Commento</em></strong>La Corte di Cassazione dà continuità alla propria pronuncia del 19 marzo 2012, n. 4303 che aveva considerato separatamente tre diversi momenti di esecuzione del contratto: (<em>i</em>) i crediti sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio sono prededucibili; (<em>ii</em>) quelli successivi sono pure prededucibili, ma sorgono solo nel caso in cui il curatore subentri nel contratto; (<em>iii</em>) quelli sorti prima del fallimento sono prededucibili o chirografari a seconda che il curatore, al termine dell'esercizio provvisorio, abbia scelto o meno di subentrare nel contratto. Nello stesso senso anche un precedente nella giurisprudenza di merito (Trib. Busto Arsizio, 18 gennaio 2012).La Cassazione offre anche una ragione di opportunità a favore del proprio orientamento, nel senso che la necessaria prededucibilità dei crediti nascenti da contratti di durata renderebbe problematica l’autorizzazione del giudice all’esercizio provvisorio e obbligherebbe il curatore a sciogliersi dai contratti in corso e a stipularne di nuovi, per non gravare la procedura.Si è obiettato che, in entrambe le ipotesi, il rapporto prosegue con il curatore, il quale ha comunque la scelta di proseguire ovvero di sciogliersi dal contratto, mentre il contraente <em>in bonis</em> ha diritto ad essere pagato in prededuzione solo in un caso e non nell’altro.Si può anche non condividere la disciplina dell’art. 74 l.fall. là dove attribuisce una posizione di favore al somministrante, ma la stessa deve essere applicata equamente: l’orientamento della Cassazione consente invece al curatore di sovvertire quella disciplina, costringendo il contraente <em>in bonis</em> ad eseguire ulteriori forniture, sciogliendosi poi dal contratto prima del termine dell’esercizio provvisorio (oppure alienando l’azienda) e quindi di fatto disapplicando l’art. 74 l.fall.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><a href="mailto:" target="fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>Fabio Marelli</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:11:01 +0100</pubDate>
                        <title>The management of air carrier slots in a financial crisis. The Monarch Airlines case</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-management-of-air-carrier-slots-in-a-financial-crisis-the-monarch-airlines-case</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Two recent judgments in the UK (judgement of the Administrative Divisional Court dated 15/11/2017<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> and the appeal judgement dated 22/11/2017<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>) have contributed to the ongoing debate on the criteria and arrangements concerning the management of slots by an air carrier in the event of suspension or revocation of its operating licence, in accordance with Articles 9 and 10 of Regulation 1008/2008 where a financial crisis has put at risk the financial viability of the carrier itself.The financial <em>default</em> of several Community carriers (namely: Alitalia-SAI, Air Berlin and Monarch Airlines) has raised a number of delicate legal issues, namely (i) whether it is legally possible to prevent the<em> “freezing” </em>of the slots held by these carriers until such time as the financial difficulties have been overcome (even if the slots are not being used in practice), anticipating, in other words, the effects of the Article 10, par. 5(c) of Regulation 95/93, or (ii) if, on the other hand, the non-use can only be justified <em>a posteriori</em>, that is at the end of the traffic season for which the slots in question have been assigned, pending financial reorganisation of the air carrier in accordance with Article 9, par. 1, Regulation 1008/2008.It should be noted that the so-called “freezing” of slots - assumption not covered by the EU law - is a concept different from the revocation or the reallocation due to the non-use or the non-compliant use thereof, in accordance with the “<em>use it or lose it” </em>rule. This different concept cannot be considered to be triggered, if it is intended to link the “freezing” to the suspension or revocation of the operating license.Regulation 95/93 was developed in a period of the strong expansion of the European air transport sector. The work of the EU institutions was more focused on promoting the development of routes rather than competitiveness and certainly not on the situation of companies affected by a (more or less transitory) financial crisis.However, the ever-increasing difficulties of the air transport industry, exacerbated by the economic crisis that arose at the end of the last decade, have inevitably shifted the attention of the competent authorities to the need of protecting those carriers in financial difficulty, even if this implies the loss of an operating license, particularly where the difficulties are of a temporary nature and there is a reasonable prospect of recovery to normal business activities.Despite the absence of specific laws addressing this issue, the EU institutions have published, with a specific Commission Communication on State aid for rescuing and restructuring non-financial companies in crisis<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, an act defining the conditions under which State aid for rescuing and restructuring of non-financial undertakings in difficulty may be considered compatible with the internal market, pursuant to Article 107(3)(c), of the Treaty on the functioning of the European Union, thereby implicitly endorsing the measures taken by the individual Member State to help companies in difficulty.A first hint of the situation in question is given in the <em>Worldwide Slot Guidelines</em> of IATA, where a specific discipline of slot management belonging to air carriers that have lost their operating licence<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> has been included since 2008, in paragraph 8.16.According to the IATA standard, in case of bankruptcy (or similar insolvency procedure), the representatives of the airline can start a dialogue with the competent authorities to discuss their future intentions regarding the allocation of the slots held and, in view of this peculiar contingency, the coordinator can “freeze” these slots, pending the restoration of the operating license of the airline or a formal acquisition of the company's activities by third parties.Another case of management of slots owned by carriers in crisis for which freezing is expected pending their financial restructuring, is given by the specific rule in force in Italy. Even if EU law on slots does not address this issue, in Italy it is regulated by an Italian Aviation Authority (ENAC) circular that, following the abovementioned IATA principles, establishes that the carrier can obtain the “freezing” of the slots, if within the period of thirty days from the suspension of the license it “initiates contact” with the Coordinator, in order to “inform him about the future use of the slots” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Once the carrier has established such contact, the Coordinator “blocks the withdrawn slots, pending the restoration of the license or the legal assignment of the carrier's activity, up to a maximum of two consecutive traffic season”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>Furthermore, the ENAC circular provides that the situation of the carrier must be re-examined by the Coordinator within thirty days from the suspension of the operating license. In any case, if, within the same period (thirty days from suspension), “the carrier does not come into contact with the Coordinator and if the legal position of the carrier is not clear, the slots can return to the pool for the subsequent reassignment” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a><sup>,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a></sup>.Turning to the judgements of the UK courts, what they address, in a nutshell, is the interpretation to be attributed to the definition of “air carrier” in accordance with the applicable law in terms of allocation and management of slots.In the case at hand, Monarch Airlines Limited challenged the decision with which the coordinator (“Airport Coordination Limited – ACL”) denying them the allocation of slots related to the air traffic season IATA Summer 2018. Monarch entered in extraordinary administration on the 2nd of October 2017 and it was ordered by the competent aeronautical administrative authority (British Civil Aviation Authority - CAA) to cease any operational activity, with the provisional suspension of the Air Operator Certificate, pending the opening of the procedure for the suspension of the operating license.The carrier asserted that it was authorised to get the assignment of slots for the 2018 IATA Summer season in certain UK airports, in accordance with Article 8 of Regulation 95/93, as it was still formally defined as an air carrier with a valid operating license, which used 80% of the slots assigned during the previous scheduled period, thus in substantial compliance of the <em>use it or lose it</em> rule.Moreover, Monarch argued that it wanted to transfer those slots to other airlines, in exchange for less valuable slots, thus cashing-in on the value of the slots according to a practice existing already for some time in the British airports.ACL argued that Monarch was not allowed to claim slots related to the 2018 IATA Summer season because the carrier was no longer an operational airline, with regards to the definition contained in Article 2(e) of Regulation 95/93, and that a decision on the allocation requested should be postponed until after the conclusion of the procedures initiated by the CAA to revoke the operating license to Monarch itself. ACL also claimed that, in any case, it was not obliged to allocate slots to other airlines in order to facilitate any agreement between them and Monarch for the exchange of slots.Based on these assumptions, the Divisional Court dismissed Monarch's appeal stating that ACL was not obliged to allocate the slots for the 2018 IATA Summer season to Monarch itself, as this obligation would not have been in compliance with the aims pursued by the Regulation 95/93, as well as by the UK regulation on the issue of licenses (Licensing Regulation), since Monarch could no longer be considered an airline under the Regulation 95/93, and, as a result, the slots related to the 2018 IATA Summer season owned by Monarch should have been re-introduced into the slot pool.Essentially, the Divisional Court based its decision on the assumption that the definition of an “air carrier” under the Article 2 of Regulation 95/93 has two essential elements, namely: (i) a firm in real business and (ii) in possession of a valid operating license. If one of these two essential elements is missing, according to ACL, the carrier does not fall within the scope of the field of application of Regulation 95/93 and, as such, it is not entitled to ask for the application of the rules therein provided.Therefore, the decision of the Divisional Court appears to be based on substantive judgments, since it placed at the basis of its decision the circumstances of fact alleged by ACL, that Monarch at the time of the petition (i) did not have aircraft or pilots, (ii) did not have concrete prospects for future progress in its institutional activity as an air carrier, and that, in such circumstances, the slots regulation would not require the ACL to allocate slots to that company.The Divisional Court, in other words, based its decision on the assumption that the objectives of the slots regulation would be frustrated if the coordinator had agreed to assign slots to a "deceased" airline, formally insolvent and incapable of future operations as an air carrier and at a time when the competent national authority was, in compliance with the obligations under EU law, about to revoke or suspend the operating license.On appeal the UK Court of Appeal reached a completely different conclusion. The Court of Appeal considered that it cannot be deemed acceptable that a firm ceases to be defined as an “air carrier” under the law on slots, just because the firm itself becomes incapable of operating air transport services.In this sense, according to the Court of Appeal, the air carrier is not supposed to demonstrate that it will be able to perform air transport services during the relevant programming period.Again, according to the Court of Appeal, it is not required that the coordinator should investigate, for the purposes of satisfying slots’ allocation or transfer requests made by carriers admitted to programmes or procedures of extraordinary administration provided for companies in financial crisis, whether or not there is a “realistic” possibility of resuming operations, given the extreme changeability of the framework in which they move in the search of new ways to continue their core business.Essentially, the Court of Appeal concludes that an airline in bankruptcy, even one that has "no realistic prospect of resuming [air transport services]" can perfectly well be referred to as an “air transport undertaking”.On the basis of these considerations, the Court of Appeal therefore decided to allow the exchange by Monarch of slots with compensation, thereby aligning the UK with current thinking which tends to reserve to the companies in crisis, including air carriers, special protections in view of their possible restructuring and rehabilitation. Among these protections, the maintenance (or freezing) of slots previously assigned becomes of clear relevance for obvious reasons related to functionality.Beyond the specifity related to the practice of slots exchange with compensation common in the airports across the Channel, it is to be expected that this decision will constitute an important precedent and that can be widely accepted even outside of the UK, in similar judicial cases that will occur in the future.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact&nbsp;<a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> High Court of Justice – Queen’s Bench Division – Administrative Court. Case No: CO/4934/2017 – Monarch Airlines Limited (in administration) vs. Airport Coordination Limited.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>.Court of Appeal from the High Court of Justice – Queen’s Bench Division – Administrative Court. Case No: C1/2017/3101/PTA+A - Monarch Airlines Limited (in administration) vs. Airport Coordination Limited.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In G.U.U.E. 31.7.2014 - C249/1.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> IATA <em>Worldwide</em> <em>Slot</em> <em>Guidelines</em>, 8<sup>a</sup> edition, § 8.16, where it is stipulated that:“<em>8.16 SLOTS OF AN AIRLINE THAT LOSES ITS OPERATING LICENSE </em><em>8.16.1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Slots can only be held by an airline with a valid operating license. If an airline ceases to hold a valid operating license, its slots revert to the slot pool.  </em><em>8.16.2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In the case of bankruptcy (or similar proceedings), the representatives of the airline should enter into dialogue with the coordinators to discuss their future intentions for the slots and provide the contact details of the administrator.  </em><em>8.16.3 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The slots may be reserved by the coordinator pending reinstatement of the airline’s operating license or a formal takeover of the airline’s activities. The airline, its legal representatives, or the responsible licensing authority should keep the coordinator informed of the airline’s status.  </em><em>8.16.4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; If dialogue has not been initiated within a reasonable deadline set by the coordinator, and if there is no legal protection linked to bankruptcy under national law, then the coordinator should reallocate the slots</em>“.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> ENAC, Circular of 24 August 2009, EAL-18, cit., point n. 14.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> ENAC, Circular of 24 August 2009, EAL-18, cit., point n. 14.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> ENAC, Circular of 24 August 2009, EAL-18, cit., point n. 14.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Accordingly, the interest arises to investigate what is the degree of availability by the carrier in financial crisis (to which the operating license has been therefore suspended or revoked) of the slots owned by the same, pending the process of verification of the possibility that the carrier itself reacquires said license, being returned in a situation of effective operational capacity.Besides the hypothesis of a total freezing of these slots, pending the possible re-establishment of the operating licence, the mentioned ENAC circular provides that these slots can be assigned temporarily (from the Coordinator himself) to another carrier that requests them, so that the slots “blocked” by the Coordinator don’t remain unused.The result is that the Grandfather's Rule is not applicable to those slots, and precisely because it is directly connected with the evolution of the situation concerning the carrier that owns them. In fact, it is explicitly stated that such slots “can be withdrawn by the Coordinator at any time”. This is the reason why the carrier requesting these slots “must be informed of the temporary nature of the allocation”.The temporary nature of the allocation prevents these slots from being moved to another route or transferred from one carrier to another.The rationale for this “extraordinary allocation” of slots is clear: to guarantee the full utilization of the scarce resource “slots” on certain routes to ensure an effective transportation service in periods characterized by a large number of travellers. (see: ENAC, Circular of 24 August 2009, EAL-18, point No 15).A similar hypothesis to this provisional reallocation of slots could also be found in the IATA Guidelines, which provides that <em>“to ensure that scarce capacity is not wasted, airlines must immediately return any slots they know they will not use” </em>(IATA Worldwide Slot Guidelines, 8th edition, § 8.5). In this case, the carrier in question must immediately notify the Coordinator, who “<em>even at short notice</em>” will redeploy these slots “<em>to other operators</em>”.The cases in question here must be kept separate from those in Article 14, § 2, of the consolidated version of Regulation No 95/93, where the Community legislator regulates the provisional allocation of slots to an air carrier in the process of its establishment.&nbsp; Anyway, the Community legislator does not establish a regulation in positive of the case, since it deals with it in an incidental question, that is to say, with reference to the revocation of the slots allocated provisionally.In any case, the three types of provisional slot allocation are quite dissimilar, since they have different objective field of application: the first two examined (provisional allocation following suspension of the operating license by ENAC; in case of non-temporary use of slots) concern carriers that are already holders of an operating license and to which slots have already been assigned that (although) for different reasons, are faced to certain events of a temporary nature, while the hypothesis of the Community legislation concerns a carrier in the process of being constituted that, during the provisional assignment, doesn’t have any operating license or equivalent title (Article 14, § 2, of Regulation (EEC) No 95/93).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 09:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Restructuring &amp; Insolvency in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/restructuring-insolvency-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Lexology</em>In Italia, "La legge fallimentare - emanata con decreto legge 267/1942 (come modificato) - disciplina le seguenti procedure di insolvenza:</p><ul> <li>liquidazione del fallimento;</li> <li>composizioni giudiziarie con creditori;</li> <li>accordi di ristrutturazione del debito;</li> <li>piani di ristrutturazione; e</li> <li>liquidazione amministrativa.</li></ul><p><img class=" wp-image-7589 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171221_Lexology_Marelli.jpg" alt width="248" height="252">Il decreto legge 270/1999 e la legge 39/2004 (convertendo il decreto legge 347/2003) disciplinano la procedura di amministrazione straordinaria.La legge 3/2012 disciplina le procedure di liquidazione in caso di insolvenza e riorganizzazione dei debitori (piccole imprese e consumatori) che non possono beneficiare delle procedure precedenti. "<strong>Fabio Marelli</strong> analizza il quadro da vari punti di vista in questo approfondimento per Lexology.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 02:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Delega per la riforma della disciplina delle crisi d’impresa e dell’insolvenza in Italia. Cosa cambierà?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/delega-per-la-riforma-della-disciplina-delle-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-italia-cosa-cambiera</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la l. 9 ottobre 2017, n. 155, è data delega al Governo di adottare entro dodici mesi uno o più decreti legislativi che andranno a riformare la disciplina delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, adeguandosi alle linee-guida predisposte dalla c.d. Commissione Rordorf.La novità terminologica di più immediato impatto è data dalla sostituzione del termine ‘fallimento’ con l’espressione ‘liquidazione giudiziale’.Prima dell’avvio del procedimento di liquidazione, degna di nota è l’introduzione di una fase stragiudiziale di ‘allerta’ al fine di anticipare l’emersione della crisi d’impresa, in cui saranno analizzate le cause della crisi, così da aprire la via a una composizione assistita presso un apposito organismo da istituirsi in seno a ciascuna Camera di Commercio. Questa fase sfocerà, in caso di mancata composizione, in una dichiarazione pubblica di crisi.Nell’ambito della procedura di liquidazione risulterà rafforzato il ruolo del curatore fallimentare, il quale sarà legittimato a promuovere o a proseguire azioni giudiziali (quelle che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali), quali l’azione sociale di responsabilità, l’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), l’azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), nonché le azioni di responsabilità verso società che esercitano attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.).Sarà poi semplificato il procedimento di accertamento dello stato passivo e si provvederà all’introduzione di procedure di massima trasparenza nell’individuazione dell’attivo.La legge delega prevede altresì disposizioni che intervengono a modificare la disciplina delle S.r.l., ampliando i casi in cui è obbligatoria la nomina di un organismo di controllo o di un revisore ed estendendo esplicitamente l’operatività del ricorso al Tribunale ex art. 2409 c.c. a questo tipo di società, anche qualora siano sprovviste dell’organo di controllo.Quelle appena evidenziate sono le novità essenziali contenute nella legge delega, tuttavia per apprezzare fino in fondo l’impatto concreto della riforma occorrerà attendere l’emanazione dei decreti legislativi che provvederanno ad attuarla, attesi per i primi mesi del 2018.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 05:37:58 +0100</pubDate>
                        <title>The EU recast Regulation on insolvency proceedings (No. 2015/848) and avoiding actions by the receiver</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-eu-recast-regulation-on-insolvency-proceedings-no-2015848-and-avoiding-actions-by-the-receiver</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Applicable law</em></strong>Article 7(2)(m) of Regulation No. 2015/848 (“Regulation”) (as Article 3 of Regulation No. 1346/2000) provides that the receiver can exercise avoiding powers according to the law of the State where the insolvency procedure is opened (<em>lex concursus</em>). Article 16 (replacing Article 13 of Regulation No. 1346/2000) provides, however, that the <em>lex concursus</em> is unenforceable if the defendant proves that the transaction cannot be challenged according to the law applicable to the contract (<em>lex contractus</em> or <em>lex causae</em>).According to the Regulation, therefore, the laws of two different States can be applicable to an avoiding or claw-back action by the receiver: the <em>lex concursus</em> as to the grounds for bringing the action, and the <em>lex causae </em>as to possible limits or exceptions in the specific case.This unusual rule is meant to achieve (i) predictability as to the law applicable to the action which could be brought by a future insolvency receiver, in the sense that this law is linked to the Centre of Main Interests (COMI) of the debtor, recognizable by third parties, which determines the Member State where the main insolvency proceedings could be opened and in turn the law applicable to avoiding actions (<em>lex concursus</em>), and (ii)&nbsp;reliability for creditors as to the certainty of transactions which cannot be voided or disregarded under the law applicable to the transaction itself (the <em>lex contractus</em> or <em>lex causae</em>), which the parties chose or which is determined on the basis of general choice of law rules.According to the Regulation, therefore, an avoiding action based on, for example, Italian insolvency law within an insolvency procedure opened in Italy, can have limits in addition to those provided by domestic law (the <em>lex concursus</em>), when the transaction which the receiver seeks to challenge is governed by a foreign law, say German law, which allows a challenge to the transaction which is stricter than those provided by Italian law (for example, German law provides for shorter look-back periods when a receiver is exercising avoiding powers). Italian case law initially refused to apply this principle of EU law to Italian insolvency procedures, but more recently it has reversed this position fully recognising the principle concerned.&nbsp;</p><ul> <li><em>a) choice of law clauses of the contract</em></li></ul><p>The Regulation does not require that one of the parties be domiciled in a State different from that where the insolvency procedure was opened. Rather it only requires that the law of a State different from the latter is applicable to the transaction. According to some scholars, a limit to the avoiding powers of a receiver should not be enforced when the foreign law was chosen by the parties, because this could allow <em>law shopping</em> resulting in a circumvention of principles of the law of a State protecting the creditors generally. However, the ECJ recently held in <em>Vinyls</em> (C-54/16) that Article 13 (now Article 16) applies irrespective of the parties being established in different Member States, as long as there is no fraudulent intent or abuse in the choice of a foreign law (in <em>Vinyls</em> both the insolvent company and the defendant were Italian entities and they chose English law to govern a charter agreement).&nbsp;</p><ul> <li><em>b) procedural rules – burden of proof – statute of limitations</em></li></ul><p>Another issue regards the procedural rules applicable to the receiver’s action. In <em>Vinyls</em> the ECJ ruled, with respect to time bar rules for the defendant to raise the Article 13 objection (based on Regulation No. 1346/2000), that these are the rules of the Member State where the action is brought (the <em>lex fori</em>). However, procedural rules may also affect the burden of proof and statute of limitations exceptions, which are not consistently considered as such in different jurisdictions (e.g., in Italy these are considered as rules of substantive law):</p><p style="padding-left: 30px;">(i) in <em>Nike</em> (C-310/14) the ECJ ruled that the burden of proof lies on the defendant to show that the <em>lex causae</em> does not allow the transaction to be voided, but once this has been satisfied, then a national Court may rule that the burden of proof is then on the plaintiff (the receiver) to show that there is a rule or principle of the <em>lex contractus</em> which indeed allows the transaction to be challenged. The ECJ also ruled that if the defendant objects that the transaction can be voided only in certain circumstances, the burden of proof lies on the defendant to prove that those circumstances do not exist in the specific case;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) in <em>Lutz</em> (C-557/13) the ECJ ruled that the defendant has the right to raise procedural defences such as a objection on the basis of a statute of limitations based on the <em>lex causae</em> and not on the <em>lex fori</em>.</p>&nbsp;<ul> <li><em>c) scope of the lex contractus relevant for an Article 16 objection</em></li></ul><p>Within the context of Article 16 of the Regulation (identical to Art. 13 of Regulation No. 1346/2000) which provides that the defendant should prove that the <em>lex causae</em> <em>«does not allow any means of challenging that act in the relevant case»</em> it is uncertain whether this refers only to the insolvency law provisions or to any other provision or principle of the law governing the Article 16 objection. In <em>Nike</em> the ECJ ruled that the <em>lex contractus</em> should be taken as a whole and not limited to insolvency provisions. In <em>Lutz</em> the ECJ expanded this idea to include rules which are not consistently considered as procedural, such as those relating to statute of limitations.The ECJ also ruled (both in <em>Vinyls </em>and <em>Nike</em>) that the <em>lex causae</em> should be considered not in an abstract manner, but referring to the specific factual circumstances of each case.&nbsp;<strong><em>Jurisdiction</em></strong>Article 6 of the recast Regulation provides that the courts of the Member State within the territory where insolvency proceedings have been opened in accordance with Article 3, shall have jurisdiction for any action which derives directly from the insolvency proceedings and is closely linked with them, such as avoidance actions. Regulation No. 1346/2000 did not provide expressly for such rule, which was however established by the ECJ in <em>Seagon</em> (C-339/07) from 2009. The new Regulation does not therefore add anything to the applicable EU law.&nbsp;</p><ul> <li><em>a) new rules for bringing avoiding actions along with related actions</em></li></ul><p>Article 6 of the new Regulation contains new provisions according to which the receiver is expressly entitled to bring avoiding actions along with other connected actions, against the same defendants, so that the receiver can bring the avoiding action before the Courts of a Member State having jurisdiction in civil and commercial matters pursuant to Regulation No. 1215/2012 for such connected actions. This new rule thus widens the choice of the Courts where the receiver can lodge the avoiding action.&nbsp;</p><ul> <li><em>b) non-EU domiciled defendant</em></li></ul><p>When the defendant in an action brought by the receiver is domiciled in another Member State, there is no doubt that the Courts of the Member State where the insolvency procedure was commenced are competent to hear the case.This conclusion becomes uncertain when the only cross-border element of the insolvency procedure is the domicile of the defendant in a non-Member State: in this case, it is uncertain whether it should be the domestic law of another State to be applied (and not the Regulation) in order to determine which Courts have jurisdiction.In <em>Schmid</em> (C-382/12) the ECJ ruled that the Regulation applies to an avoiding or claw-back action brought by the insolvency receiver when the defendant is not domiciled in a Member State. The approach taken by the ECJ is important for the following reasons:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) the general principle of the so-called <em>vis attractiva</em> of the place of jurisdiction determined according to Article 3 of the Regulation is not only confirmed, but is widened in scope;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) a primary role is attached to the aim of determining competence in cross-border insolvency proceedings according to foreseeable criteria;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) this aim is linked to the COMI test, which becomes the main criterium in order to determine competence in insolvency procedures, not only for commencing the procedure, but also for all the actions and situations connected with the procedure arising at a later time.</p>&nbsp;However, the approach taken by the ECJ may raise the risk that the decision – taken by the Court whose competence is determined according to Article 3 of the Regulation – cannot be subsequently enforced, when it needs to be recognized in another State. The risk is that the law of the State which is not part of the EU does not recognize the <em>vis attractiva concursus</em> according to the Regulation as a sufficient link to the Member State whose Courts took jurisdiction and issued the decision. In this case, the decision may not be granted an <em>exequatur</em> and could not therefore be enforced, being of no use to the receiver<em>.</em>In <em>Schmid</em> therefore, the Court of Justice chose in favour of certainty with respect to the place of jurisdiction rather than to actual enforceability of the decision.A possible remedy to this potential problem is to conclude bilateral agreements between single EU Member State and third countries. Another possible remedy in a specific case – i.e. when the receiver knows that seizable assets of the defendant are located in another State and there is a risk that the decision may not be recognized there – is to waive the effects of the <em>vis attractiva concursus</em> and bring the claw-back action before the Courts of the State where the defendant is domiciled.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:f.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 05:48:10 +0200</pubDate>
                        <title>La riforma delle procedure concorsuali: continuità e innovazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-delle-procedure-concorsuali-continuita-e-innovazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Introduzione</em></strong>L’11 ottobre 2017 è stato approvata in via definitiva dl Senato la legge delega per la riforma della legge fallimentare.La legge delega (“LD”) prevede una riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza esistenti, sulla linea dell‘evoluzione più recente, con precisi indirizzi innovativi – tra i più rilevanti – in tema di concordato preventivo di gruppo e liquidatorio, concentrazione della competenza dei tribunali, composizione assistita della crisi, riordino dei privilegi e nuove forme di garanzia, fase preventiva di allerta.Si prevede che la nuova disciplina non utilizzerà il termine “fallimento”, caratterizzato da valenza negativa, sostituendolo con l’espressione “liquidazione giudiziale”. La nuova legge dovrà altresì tenere conto della raccomandazione n.&nbsp;135/2014 della Commissione Europea e dei principi della Legge Modello UNCITRAL.La LD prevede altresì che siano mantenute le attuali tipologie di procedure giudiziali ed amministrative, per gli imprenditori ed i debitori civili, così come i piani di risanamento, a cui viene affiancata una nuova procedura stragiudiziale di assistenza alla composizione della crisi.Nei molto ambiti in cui, invece, non sono previsti specifici criteri direttivi per il legislatore delegato l’indicazione è nel senso della continuità rispetto ai principi della disciplina vigente.<strong><em>Le principali direttive di riforma </em></strong>Di seguito una breve panoramica delle novità che saranno introdotte in sede di attuazione della delega.<em><u>a) Accertamento giudiziale unico della crisi e dell’insolvenza; competenza del Tribunale</u></em>La LD prevede di attivare un unico giudizio di accertamento delle condizioni di accesso di imprenditori e debitori civili alle diverse procedure, suscettibile poi di evolvere nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale ovvero nelle altre procedure amministrative, oppure di sovraindebitamento, attribuendo la legittimazione anche agli organi di controllo ed ampliando quella del Pubblico Ministero: di fatto, è così sottratta al debitore l’iniziativa esclusiva di avviare il concordato preventivo.È prevista una nuova ripartizione di competenza tra i tribunali, assicurando altresì la specializzazione dei Giudici che trattano la materia concorsuale, attribuendo (i) ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa le procedure di amministrazione straordinaria e dei grandi gruppi, (ii) ad altri tribunali maggiori le procedure di più rilevanti dimensioni e (iii) agli altri tribunali le procedure di sovraindebitamento e di insolvenza delle imprese minori.<em><u>b) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi</u></em>La LD prevede di istituire misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, da parte di organismi non giurisdizionali e dotati di adeguata professionalità, in grado di assistere l’imprenditore nella definizione di un percorso di superamento della crisi. Sono disposti opportuni incentivi e misure protettive, in modo da favorire il ricorso al nuovo istituto e vincere la tradizionale ritrosia dell’imprenditore a rivolgersi al tribunale, prevedendo inoltre un dovere di segnalazione della crisi a carico degli organi di controllo.<em><u>c) Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti</u></em>È prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti l’eliminazione della soglia del 60% dei creditori aderenti e l’ampliamento ai creditori non finanziari della possibilità di estensione degli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione.<em><u>d) Concordato preventivo</u></em>La LD prevede di mantenere l’attuale impianto del concordato, limitando però il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie ai soli casi in cui siano offerti apporti esterni in grado di assicurare ai creditori una migliore soddisfazione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale: il concordato sarà quindi ancor più focalizzato sulla continuità aziendale, tenendo presente che per essa continuerà ad intendersi anche la forma c.d. “indiretta” attraverso la cessione a terzi e, quindi, con una struttura della proposta pur sempre liquidatoria. Si prevede ancora di eliminare la figura del professionista attestatore e di introdurre una disciplina specifica per le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società.<em><u>e) Dal fallimento alla liquidazione giudiziale</u></em>Una delle innovazioni maggiormente sottolineate riguarda l’eliminazione del termine “fallimento” e la sua sostituzione con il riferimento alla liquidazione giudiziale: si tratta di un aspetto principalmente di carattere formale (si prevede infatti che l’impianto della procedura di liquidazione rimanga invariato nelle sue linee principali), ma che ha l’intento di eliminare ogni connotazione negativa anche a livello sociale che era in passato collegata al “fallimento”.I principi di delega prevedono tra altro (i) forme di ulteriore semplificazione della procedura, (ii)&nbsp;forme di liquidazione più efficienti attraverso un portale telematico nazionale delle vendite concorsuali, (iii) la limitazione al concordato salvo che in caso di apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo), (iv) forme di esdebitazione automatica nei casi di minore valore (v) l’obbligo inderogabile di procedere per via telematica alle notificazioni delle procedure prefallimentari, con l’adozione di cautele affinché gli imprenditori mantengano attivo il proprio indirizzo pec anche sino a un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.<em><u>f) Procedure concorsuali e gruppi</u></em>La LD prevede di introdurre una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile da risalente giurisprudenza di merito prima del <em>revirement </em>in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese: anche attraverso apposite regole di competenza, dovrebbe essere possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.<em><u>g) Procedure di sovraindebitamento</u></em>In questo settore non sono previste particolari innovazioni, quanto piuttosto un adeguamento ed un coordinamento della disciplina con quella delle altre procedure di insolvenza.<em><u>h) Le procedure amministrative: liquidazione coatta e amministrazione straordinaria</u></em>Si prevede di mantenere la liquidazione coatta solo per le imprese soggette a regime di vigilanza (ad esclusione di altri settori quali ad es. quello delle cooperative) e solo per le situazioni in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità.Per quanto riguarda invece l’amministrazione straordinaria, l’indirizzo è quello di mantenere l’impianto di fondo, ma di limitarne l’applicazione ai casi di più rilevanti dimensioni, incrementando le soglie dimensionali di accesso.<em><u>i) Privilegi e garanzie</u></em>La LD prevede di rivedere – aggiornandola e semplificandola – la disciplina dei privilegi, che andrebbero limitati ai casi in cui si tratti di interessi costituzionalmente protetti. In altra direzione, si prevede invece di prevedere un sistema di garanzie reali non possessorie su beni mobili, adeguando il nostro ordinamento al panorama internazionale, con modalità più flessibili ed adeguate forme pubblicitarie, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 12:08:54 +0200</pubDate>
                        <title>Richiesta di fallimento presentata dal Pubblico Ministero: le ultime decisioni della Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/richiesta-di-fallimento-presentata-dal-pubblico-ministero-le-ultime-decisioni-della-cassazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione con due recenti pronunce (6 aprile 2017, n. 8903 e 13 aprile 2017, n. 9547) ha confermato che i</em><em>l Pubblico Ministero può presentare la propria richiesta anche nel caso in cui abbia notizia dell’insolvenza nel corso di un’indagine nei confronti di diversi soggetti e nell’ambito del concordato preventivo</em><strong><em>Il caso</em></strong>Nel caso di cui alla sentenza n. 8903, il PM aveva avuto notizia dell’insolvenza nell’ambito di una indagine penale (sequestro preventivo penale) nei confronti degli amministratori della società per fatti di appropriazione indebita.Nel caso di cui alla sentenza n. 9547, il PM aveva richiesto la dichiarazione di fallimento nell’ambito del proprio parere negativo sulla proposta di concordato preventivo del debitore.In entrambi i casi era stato rigettato il reclamo contro la sentenza di fallimento ed era stato quindi proposto ricorso per cassazione da parte dei debitori.<strong><em>Le questioni</em></strong>Il PM non ha un potere generale di presentare richiesta di fallimento, né un autonomo potere di indagine al fine di individuare situazioni di insolvenza. Il PM ha invece un&nbsp;potere limitato&nbsp;ai casi espressamente previsti dall’art. 7 l.fall. se l'insolvenza risulta: (i) nel corso di un procedimento penale; (ii) da alcune situazioni tra cui la fuga e la irreperibilità dell'imprenditore o il trafugamento dell’attivo; (iii) dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.Per quanto riguarda i casi qui esaminati, i temi sono quelli a) dell’ampiezza della nozione di «procedimento penale» che legittima il PM ad attivarsi, e b) della peculiare situazione del concordato preventivo, per quanto riguarda la segnalazione del Tribunale e le modalità di formulazione dell’istanza a cui faccia poi seguito il procedimento secondo le previsioni di cui all’art. 15 l.fall.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Corte di Cassazione ha rigetto entrambi i ricorsi.Nel caso di cui alla sentenza n. 8903, la Corte afferma che la nozione di «procedimento penale» va intesa in senso ampio e non invece come lo specifico segmento processuale che consegue all’esercizio dell’azione penale da parte del PM. Ciò in quanto, venuta meno la possibilità del Tribunale di dichiarare il fallimento d’ufficio, il legislatore ha inteso ampliare la legittimazione del PM a tutti i casi in cui la notizia dell’insolvenza sia stata appresa nell’esercizio della sua funzione istituzionale.Nel caso di cui alla sentenza n. 9547, la Corte ricorda che al PM deve essere comunicata la domanda di concordato ed è quindi considerato presente ad ogni fase della procedura, nella quale la legge prevede che lo stesso compia atti con diverse modalità tra cui la partecipazione all’udienza, rassegnando le proprie conclusioni anche oralmente. Il PM può quindi chiedere la dichiarazione di fallimento nell’ambito del proprio ruolo all’interno della procedura, senza formalità, mentre deve rispettare le modalità di cui agli artt. 7 e 15 l.fall. solo quando viene attivato un autonomo procedimento per la dichiarazione di fallimento.<strong><em>Commento</em></strong>Le decisioni in rassegna possono essere condivise, nei limiti in cui vengono fatti salvi due essenziali principi: (i) che la notizia dell’insolvenza sia acquisita dal PM nell’ambito delle proprie funzioni, senza che essa sia stata fatta oggetto «di nuova e arbitraria iniziativa d’indagine» da parte del PM; (ii) che sia comunque rispettato il principio del contraddittorio e quindi al debitore non sia sottratta alcuna facoltà difensiva prima della dichiarazione di fallimento.Nel caso di cui alla sentenza n. 8903, la Corte ha dato continuità ad orientamenti già seguiti in precedenza (cfr. più di recente Cass. n. 10679 del 2014, n. 8977 e 23391 del 2016, n. 2228 del 2017).Nel caso di cui alla sentenza n. 9547, la Corte richiama i principi secondo cui la dichiarazione di fallimento può intervenire anche all’esito dell’udienza per l’audizione del debitore prima dell’ammissione al concordato (cfr. Cass. n. 12957 del 2016, n. 25587 del 2015, n. 11423 del 2014), ovvero per la decisione sull’istanza di revoca dell’ammissione già intervenuta (cfr. Cass. n. 9271 del 2014). Ciò significa naturalmente che il concordato può evolvere nella dichiarazione di fallimento solo in conseguenza di un evento che determina la mancata prosecuzione della procedura di concordato: in passato, come noto, in tali casi interveniva immancabilmente la dichiarazione di fallimento d’ufficio, mentre oggi è necessaria l’istanza di un soggetto legittimato. Il PM può quindi sempre attivarsi in questo senso, ove ne ravvisi le condizioni, in assenza di istanze da parte dei creditori.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em> Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 12:08:22 +0200</pubDate>
                        <title>Non è soggetto a gara l’affitto «ponte» se l’offerente apporta nuova finanza funzionale al piano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-e-soggetto-a-gara-laffitto-ponte-se-lofferente-apporta-nuova-finanza-funzionale-al-piano</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Rimini (1° dicembre 2016) ha deciso non è obbligatoria la procedura competitiva di cui all’art. 163-bis l.fall. qualora vi sia un’inscindibile connessione tra la posizione del terzo affittuario dell’azienda e il soggetto obbligato all’apporto di nuova finanza prededucibile a sostegno del piano</em><em><strong>Il caso</strong></em>Una società operante nel settore turistico alberghiero ha depositato domanda di concordato preventivo corredata dalla proposta e dal piano, secondo la tipologia del concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., prevedendo:</p><ul> <li>l’affitto dell’azienda a terzo soggetto per la durata di cinque anni, con successiva retrocessione dell’azienda in capo alla debitrice;</li> <li>l’apporto di circa euro 2.000.000, a titolo di nuova finanza prededucibile ex art. 182-quater primo comma l.fall., da parte dell’affittuaria o dei suoi soci, condizionatamente all’omologazione del concordato e della permanenza del compendio aziendale, a tale data, rispettivamente nella titolarità della concedente e in regime di affitto in capo dall’affittuaria.</li></ul><p><em><strong>La questione</strong></em>La pronuncia in esame pone il problema dell’interpretazione e dell’ambito di applicazione della disciplina delle «offerte concorrenti» di cui all’art. 163-bis ultimo comma l.fall. il quale, con una formulazione aperta, si estende «in quanto compatibile» agli atti da autorizzare ex art. 161 settimo comma l.fall. nonché all’affitto di uno o più rami di azienda.Il tema riguarda il caso particolare della connessione soggettiva tra l’affittuario d’azienda e il soggetto obbligato all’apporto finanziario al servizio del piano concordatario.Nella fattispecie l’affitto dell’azienda non era peraltro funzionale alla vendita, come normalmente avviene, quanto piuttosto a garantire un percorso di risanamento aziendale in capo alla stessa debitrice, ponendosi quindi anche il tema della qualificazione del concordato ai fini dell’applicazione della disciplina della continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Nel provvedimento di ammissione il Tribunale ha deciso che non è necessario dare luogo a gara competitiva ex art. 163-bis l.fall. in quanto difetta, ai sensi dell’ultimo comma, la compatibilità con il caso di specie in ragione «dell’inscindibile connessione, nella proposta concordataria, tra la posizione di affittuario e quella di obbligato all’apporto finanziario».<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia in esame tratta un inedito, specifico caso concreto in cui sono state ravvisate le condizioni per non fare applicazione dell’istituto delle offerte concorrenti, in ragione della particolare soggettività dell’affittuario d’azienda. Un precedente che può essere accostato è quello del Trib. Torre Annunziata 29 luglio 2016, là dove è stato deciso che «nel caso in cui la proposta di concordato preveda il conferimento di rami di azienda a società interamente partecipate dalla proponente, non trova applicazione la disciplina dell’art. 163 bis legge fall. in tema di offerte concorrenti».Nella pronuncia in esame non vengono esplicitate le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto che la connessione soggettiva tra l’affittuario dell’azienda e il terzo obbligato all’apporto di nuova finanza fossero idonee a rendere non «compatibile» l’applicazione dell’istituto delle offerte concorrenti. Peraltro, sembra di potersi implicitamente individuare la motivazione nell’intento di mitigare la rigidità dell’istituto delle offerte concorrenti, in un caso in cui una sua applicazione avrebbe comportato, all’atto pratico, il venir meno di prospettive di migliore soddisfacimento per i creditori (qui rappresentate dall’apporto di finanza esterna, che sarebbe venuto meno in caso di trasferimento dell’azienda a terzi soggetti diversi dall’affittuario / finanziatore).In questa prospettiva, si può aderire alla decisione del Tribunale ispirata a criteri di giustizia sostanziale, come già avvenuto anche in altre fattispecie concrete (cfr. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/niente-gara-per-laffitto-urgente-nel-pre-concordato" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trib. Bergamo</a>), in quanto consente di percorrere la soluzione che consenta il migliore soddisfacimento dei diritti dei creditori.In merito alla seconda questione controversa, si segnala che il Tribunale ha qualificato la proposta come concordato «con continuità aziendale» ex art. 186-bis l.fall., in adesione all’interpretazione giurisprudenziale (cfr. <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/il-tribunale-di-milano-e-la-continuita-aziendale-in-senso-soggettivo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trib. Milano</a> e <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/il-concordato-borsalino-e-la-continuita-aziendale" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trib. Alessandria</a>) che privilegia il dato oggettivo della continuità dell’attività d’impresa, rispetto a quello soggettivo di chi (debitore o terzo affittuario) provveda effettivamente alla gestione. Nel caso particolare, l’orizzonte del piano coincideva con il periodo di affitto dell’azienda e poteva quindi porsi l’incertezza in merito.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em> Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 12:08:02 +0200</pubDate>
                        <title>Qual è il dies a quo per promuovere l’azione revocatoria nell’amministrazione straordinaria?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/qual-e-il-dies-a-quo-per-promuovere-lazione-revocatoria-nellamministrazione-straordinaria</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Padova (15 giugno 2017) ha ritenuto che, nella procedura di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, il termine triennale di decadenza previsto dall’articolo 69-bis l.fall. decorre dalla data di dichiarazione dell’insolvenza e non dall’autorizzazione al piano di cessione dei beni aziendali</em><em><strong>Il caso</strong></em>Il Commissario Straordinario ha convenuto in giudizio una banca, chiedendo la revoca delle rimesse in conto corrente e dei versamenti solutori eseguiti a favore della banca nel periodo sospetto.La convenuta ha eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizione o decadenza delle stesse domande, posto che l’azione era stata instaurata trascorsi più di tre anni dalla dichiarazione di insolvenza e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 69-bis l.fall.La procedura ha replicato che, nel caso dell’amministrazione straordinaria, il termine decorre non dalla dichiarazione di insolvenza, come avviene per il fallimento, bensì dall’autorizzazione al piano di cessione dei beni aziendali, atteso che, ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 270/1999, l’autorizzazione è condizione per poter esercitare l’azione revocatoria.<em><strong>Le questioni</strong></em>Esiste un tema di coordinamento della legge fallimentare con la disciplina dell’amministrazione straordinaria. In particolare, l’art. 49 del d.lgs. 270/1999 stabilisce che le azioni revocatorie possono essere proposte dal Commissario Straordinario “soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali”.Il richiamo è di carattere generale e non viene specificato se debba intendersi comprensivo dell’art. 69-bis l.fall., ciò di cui peraltro non si dubita seriamente.Le incertezze riguardano invece la decorrenza del termine.Da un lato, è stato rilevato che il dies a quo per l’esperimento delle azioni revocatorie non può decorrere prima del momento in cui effettivamente interviene l’autorizzazione che ne costituisce condizione necessaria.Dall’altro, è stata invocata la disposizione del secondo comma dello stesso art. 49, ai sensi della quale “i termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza”.<em><strong>La decisione</strong></em>Il Tribunale di Padova, sottolineando l’importanza di privilegiare l’interesse dei terzi a non essere soggetti sine die al possibile esercizio di azioni revocatorie, ha ritenuto che il termine triennale di cui all’articolo 69-bis l.fall. decorre dalla data di dichiarazione dell’insolvenza. Ciò richiamando una propria precedente decisione n. 2851 del 2015, nonché altra del Tribunale di Napoli 27 marzo 2014.<em><strong>Commento</strong></em>Le argomentazioni a sostegno dei due contrapposti orientamenti fanno leva su ulteriori aspetti.Da un lato, si rileva che si determinerebbe un’ingiustificabile disparità di trattamento tra la posizione del Curatore fallimentare e quella del Commissario Straordinario, che disporrebbe di fatto di un termine inferiore per proporre le azioni revocatorie.Dall’altro, si fa rilevare come questa compressione temporale è ampiamente giustificata dal fatto che, altrimenti, i terzi sarebbero sottoposti al rischio di revocatoria entro limiti di tempo ampi ed indeterminabili, essendo incerto se e quando il Ministero decida di autorizzare l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali.Nel difficile bilanciamento tra i contrapposti interessi della procedura e dei terzi, sembra preferibile accordare un favor a questi ultimi. Vengono in gioco esigenze di certezza nei traffici giuridici, che ispirano la stessa disposizione dell’art. 69-bis l.fall. e che inducono a rifiutare un’interpretazione che esporrebbe i terzi al rischio revocatoria per un tempo indefinito.Inoltre, va sottolineato che si tratta qui di decadenza e non di prescrizione, motivo per cui non assume determinante rilievo l’argomento che fa leva sul momento a partire dal quale può essere fatto valere il diritto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em> Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 06:53:21 +0200</pubDate>
                        <title>Cram down ex art. 182-septies l.fall. se l’accordo è conveniente per la banca rispetto al fallimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cram-down-ex-art-182-septies-l-fall-se-laccordo-e-conveniente-per-la-banca-rispetto-al-fallimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La recente decisione del Tribunale di Padova (31 dicembre 2016) viene messa a raffronto con i pochi precedenti editi in tema di estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti a creditori finanziari non aderenti.</em><!--more--><strong><em>Il caso</em></strong>Due società con un indebitamento prevalentemente nei confronti di banche e società di <em>leasing</em> hanno presentato congiuntamente domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale prevede una moratoria biennale per il pagamento del capitale ed una rimodulazione degli interessi.Le società debitrici hanno chiesto l’estensione dell’accordo nei confronti di una banca dissenziente, mentre accordi <em>ad hoc </em>per il rientro dall’esposizione sono stati raggiunti con altre banche non aderenti.<strong><em>Le questioni</em></strong><a href="https://www.nctm.it/news/articoli/il-nuovo-art-182-septies-l-fall-introdotto-dal-d-l-27-giugno-2015-n-83-per-favorire-la-definizione-di-accordi-di-stand-still-e-di-ristrutturazione-dei-debiti-con-i-creditori-finanziari" target="_blank" rel="noreferrer">L’art. 182-<em>septies</em> l.fall. </a>prevede che gli effetti di un accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con altri creditori appartenenti ad una categoria omogenea e rappresentanti il 75% del valore dei crediti della categoria possano essere estesi a creditori finanziari non aderenti se, tra altri altre condizioni, possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.Diverse questioni restano di incerta soluzione, tra cui quelle del necessario inserimento di tutti i creditori finanziari in categorie omogenee, i criteri da seguire per la valutazione di convenienza dell’accordo per i creditori non aderenti, l’eventualità che siano stipulati accordi separati con alcuni creditori finanziari rispetto all’accordo soggetto ad omologazione e estensione.<strong><em>La decisione</em></strong>Il Tribunale di Padova ha omologato l’accordo ed ha esteso gli effetti alla banca non aderente, valutando che essa sarebbe stata soddisfatta in misura non inferiore rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione fallimentare del patrimonio immobiliare delle società debitrici.Non si ponevano nella fattispecie particolari questioni in termini di omogeneità della categoria, posto che si trattava di creditori chirografari e di proposta uniforme, salvo che per il fatto che dalla motivazione emerge che con alcune banche non aderenti sono stati raggiunti accordi separati per il rientro dall’esposizione.<strong><em>Commento</em></strong>La giurisprudenza ha sinora fatto emergere solo sporadici casi di applicazione dell’art. 182-<em>septies</em> l.fall., a quasi due anni dall’introduzione della disposizione nel giugno 2015:</p><ol> <li>a) una decisione del Tribunale di Milano del 16 febbraio 2016, dalla quale risulta che i creditori bancari erano stati suddivisi in tre categorie, anche se la banca non aderente vantava crediti appartenenti a due soltanto di esse;</li> <li>b) una decisione del Tribunale di Forlì del 5 maggio 2016, che si è soffermata sulla congruità della formazione della categoria di creditori garantiti, ritenuta non corretta a motivo del fatto di avere considerato a tal fine le sole garanzie reali su beni del debitore e non anche garanzie personali prestate da terzi. Il Tribunale ha comunque omologato l’accordo con estensione degli effetti alla banca non aderente ed opponente, dopo avere riformulato le categorie ed averne considerata una terza (non prevista dal debitore), giungendo alla conclusione del rispetto dei presupposti di legge.</li></ol><p>Per quanto riguarda il criterio della convenienza dell’accordo per i creditori non aderenti, entrambe le decisioni sono allineate con quella del Tribunale di Padova, individuando l’alternativa nella liquidazione fallimentare.&nbsp;In merito alla classificazione di tutti i creditori finanziari in categorie omogenee, emerge dalla motivazione di entrambe le decisioni che ciò era stato in effetti previsto dal debitore, anche se la banca non aderente rientrava solo in alcune di esse. Su questo aspetto si deve confermare che non vi è alcuna necessità di integrale classificazione, come nel concordato, posto che (i) la legge lo richiede solo per quanto riguarda il requisito dell’adesione del 75% degli altri creditori appartenenti alla stessa categoria e (ii) per ogni altro aspetto l’accordo di ristrutturazione dei debiti può prevedere trattamenti differenziati per ciascun creditore che abbia aderito all’accordo. In un caso seguito dallo Studio, in cui l’omologazione è stata concessa dal Tribunale di Vicenza, le categorie sono state limitate alle banche aventi posizione ed interessi omogenei rispetto a quelle interessate dall’estensione <em>ex </em>art. 182-<em>septies</em> l.fall. (una peculiarità dell’accordo era anche di prevedere espressamente la facoltà di adesione successiva dei creditori che non lo avevano inizialmente sottoscritto).Un aspetto messo in luce dalla decisione del Tribunale di Padova riguarda la stipulazione di accordi <em>ad hoc </em>con alcuni creditori finanziari, che il debitore scelga di non inserire nell’accordo di cui chiede l’omologazione. Potrebbe in effetti porsi in dubbio che tali creditori siano qualificabili come «non aderenti», posto che l’accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex </em>art. 182-<em>bis</em> l.fall. può essere costituito anche da un fascio di accordi separati che il debitore consideri poi unitariamente dal punto di vista degli effetti ai fini dell’omologazione. L’unico limite ad una selezione da parte del debitore degli accordi in questo senso sembra peraltro potersi riconoscere solo nel caso in cui ciò abbia l’effetto di alterare i requisiti di legge per l’omologazione ovvero l’estensione ai non aderenti.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli</em><em>, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 06:51:37 +0200</pubDate>
                        <title>Spettano ai creditori tutte le risorse generate dalla prosecuzione dell’attività nel concordato con continuità aziendale ?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/spettano-ai-creditori-tutte-le-risorse-generate-dalla-prosecuzione-dellattivita-nel-concordato-con-continuita-aziendale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Firenze (2 novembre 2016) ha confermato che il debitore può conservare parte dell’attivo, in un’ottica di favore verso il risanamento dell’impresa ed in deroga ai principi della responsabilità patrimoniale</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società ha presentato una domanda di concordato c.d «misto», fondato su una componente liquidatoria relativa al patrimonio non funzionale all’esercizio dell’impresa ed un’altra in continuità «diretta», con la conservazione dei beni sociali funzionali alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.Un creditore si è opposto all’omologazione del concordato, contestando l’insufficiente attribuzione ai creditori delle utilità generate dalla gestione dell’impresa.<strong><em>La questione</em></strong>Nella forma più comune di proposta di concordato, conformata secondo lo schema della cessione dei beni, tutto il patrimonio dell’imprenditore è destinato ai creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Il concordato con continuità aziendale, invece, non prevede la liquidazione dei beni, che vengono conservati dal debitore per generare con l’esercizio dell’attività di impresa i flussi futuri da attribuire ai creditori.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Firenze ricorda innanzitutto che la giurisprudenza che ha escluso una destinazione solo parziale del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei creditori – con riferimento al concordato di tipo liquidatorio ed in relazione al principio della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall’art. 2740 c.c. – ha richiamato proprio la possibilità che il debitore possa conformare la proposta alllo schema di cui all’art. 186-<em>bis</em> l.fall., il quale prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa con possibile liquidazione dei beni a ciò non funzionali: nel concordato con continuità «diretta» il debitore non è quindi tenuto a liquidare tutto il proprio patrimonio, ma può conservare i beni necessari all’esercizio dell’attività di impresa.Quanto al tema dell’attribuzione ai creditori di tutte le risorse generate dalla continuazione dell’attività, il Tribunale ricorda che il concordato con continuità aziendale è figura strutturalmente e funzionalmente ben distinta rispetto al concordato liquidatorio e costuisce una modalità di soddisfazione dei creditori che si attua in modo alternativo rispetto all’alienazione del patrimonio del debitore: la finalità perseguita dal legislatore di consentire il risanamento e la conservazione dell’impresa giustifica la deroga al principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. ed il debitore può dunque conservare parte delle risorse generate dall’esercizio dell’attività d’impresa, onde assicurare una patrimonializzazione sufficiente e comunque porre condizioni adeguate a prevenire future situazioni di crisi.Al debitore è richiesto di garantire ai creditori un trattamento economico più vantaggioso rispetto alla liquidazione del patrimonio (concordataria o fallimentare), che costituisce l’alternativa alla prosecuzione dell’attività. Il termine di paragone deve poi riferirsi alle ipotesi concretamente praticabili e non a tutte quelle in astratto percorribili, in quanto ciò richiederebbe uno sforzo incompatibile con la stretta tempistica dello stato di crisi.Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione e, rilevato che la proposta concordataria soddisfa il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, ha omologato il concordato.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia in commento si segnala per il rilievo attribuito in motivazione al principio di cui all’art. 2740 c.c., ferma la migliore soddisfazione dei creditori rispetto allo scenario liquidatorio: il concordato preventivo è mezzo di attuazione della garanzia patrimoniale, ma questa va considerata in riferimento ai soli valori di liquidazione.Ampliando la prospettiva, come ha osservato la dottrina più avvertita (Fabiani, “<em>La residualità del dogma della responsabilità patrimoniale e la de-concorsualizzazione del concordato preventiv</em>o”), nell’angolo visuale della continuità aziendale il dogma della garanzia patrimoniale nel concorso dei creditori sul patrimonio deve essere ripensato. Secondo questa analisi, pienamente condivisibile, il punto di caduta è rappresentato dal valore del patrimonio effettivamente realizzabile nell’alternativa liquidatoria, ma le risorse generate dalla prosecuzione dell’attività possono essere distribuite secondo criteri che non realizzano rigidamente la <em>par condicio</em> ed anche a beneficio del debitore, a condizione che ciò garantisca il miglior soddisfacimento dei creditori: ciò considerato che il nuovo sistema delle proposte concorrenti di concordato consente ai creditori di contrastare la proposta del debitore e rende quindi contendibile e disponibile il <em>surplus</em> derivante dalla continuità.Si prestano quindi ad essere rimeditati criticamente gli orientamenti che ancora si registrano con posizioni di netta chiusura, come in una recente pronuncia del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2016, secondo cui <em>«la prosecuzione dell’attività di impresa in sede concordataria non può comportare il venir meno della garanzia patrimoniale del debitore» </em>e non è<em> «consentito azzerare in sede concordataria il rispetto delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.), che è un corollario della responsabilità patrimoniale, principio che viene meno solo a seguito delle attività liquidatorie poste in essere in sede di vendite coattive»</em>.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 06:50:05 +0200</pubDate>
                        <title>Per la Cassazione non è fattibile il concordato se il piano non specifica le modalità di attuazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-la-cassazione-non-e-fattibile-il-concordato-se-il-piano-non-specifica-le-modalita-di-attuazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione (n. 4915 del 27 febbraio 2017) ha ribadito che il Tribunale può sindacare la «causa concreta» del concordato preventivo, interpretando in senso estensivo il criterio della assoluta, manifesta inettitudine del piano del debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati.</em><!--more--><strong><em>Il caso</em></strong>Il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato l’inammissibilità di un concordato preventivo a ragione del fatto che il piano e la relazione di attestazione avevano manifestato eccessivi profili di genericità, tali da far escludere la fattibilità della proposta, con particolare riferimento al momento esecutivo della prevista riorganizzazione con altre costituende società operanti anche in <em>joint venture</em> con un gruppo industriale internazionale.Il Tribunale ha quindi dichiarato il fallimento, che è stato poi revocato dalla Corte d’Appello di Catanzaro a seguito di reclamo. È seguito il ricorso per cassazione.<em>&nbsp;</em><strong><em>La questione</em></strong>La pronuncia della Suprema Corte tratta la questione dell’ambito di possibile valutazione nel merito della proposta e del piano concordatari da parte dell’autorità giudiziaria, alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali seguite alla nota decisione di Cass. SS.UU. n. 1521/2013.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Suprema Corte ha cassato la decisione della corte calabrese richiamando il noto insegnamento di Cass. SS.UU. n. 1521/2013 secondo cui:(i) il controllo di fattibilità da parte del Tribunale non è escluso dall’attestazione del professionista, mentre spetta ai creditori la valutazione del merito e, quindi, della probabilità di successo del piano e dei rischi inerenti;(ii) la valutazione della <em>«effettiva realizzabilità della causa concreta»</em> comporta che – per ammettere il debitore alla procedura – il Tribunale (non solo possa, ma) debba verificare la non manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, nell’ambito di una proposta che risulti plausibile.Nel caso di specie, la proposta e il piano corredati dalla relativa attestazione, che prevedevano una riorganizzazione societaria con nuove compagini non ancora esistenti e delle quali non erano neppure stati tratteggiati non solo i <em>business plan</em>, ma neppure le bozze degli atti costitutivi, sono stati giudicati talmente generici e incerti e, quindi, da ricadere nell’ambito della manifesta assoluta irrealizzabilità del piano.<strong><em>Commento</em></strong>L’individuazione nel caso di specie della «causa concreta» del concordato, dettato dalla Cass. SS.UU. n.&nbsp;1521/2013, era stato meglio precisato da successive pronunce, in termini di «<em>inidoneità della proposta, se emergente ‘prima facie’, a soddisfare in qualche misura» </em>tutti i creditori (cfr. Cass. 4&nbsp;maggio 2016, n. 8799) e di «<em>assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati» </em>(Cass. 9 agosto 2016, n. 16830).Questi principi sono stati applicati dai giudici di merito in modo non uniforme.Da un lato, secondo App. Torino 17 aprile 2014, il Tribunale deve limitarsi a constatare ciò che si può sicuramente escludere possa verificarsi, mentre non può addentrarsi in valutazioni in merito a ciò che può o meno verificarsi, per quanto le probabilità possano considerarsi ridotte o aleatorie nel merito.Al contrario<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/sindacato-nel-merito-del-piano-di-continuita-aziendale-diretta-come-causa-concreta-del-concordato" target="_blank" rel="noreferrer"> Trib. Pavia 14 ottobre 2016</a>&nbsp;ha ritenuto che la valutazione di «causa concreta» (in un caso di concordato con continuità aziendale «diretta») possa essere effettuata anche nel caso in cui il piano appaia non attuabile in termini di elevata probabilità. In senso analogo, in punto di inammissibilità della proposta condizionata ad eventi futuri, generici e incerti cfr. anche Trib. Treviso 1°&nbsp;giugno 2016.Il tema destinato forse a rimanere irrisolto è quello dell’impossibilità di definire aprioristicamente i termini della manifesta irrealizzabilità del piano, in relazione all’apprezzamento del singolo caso concreto. Solo l’interpretazione più rigorosa sopra richiamata sembra effettivamente poter fornire un indirizzo netto rispetto ai termini della valutazione del Tribunale.Con la decisione qui commentata la Cassazione sembra offrire un nuovo spunto, riconducendo la valutazione di fattibilità direttamente ad un profilo formale attinente alla formulazione del piano, per il caso in cui difettino sufficienti specificazioni in merito alle operazioni da svolgere da parte del debitore e di terzi soggetti coinvolti ed alle relative modalità attuative. Si tratta di criterio analogo a quello previsto per il sindacato, in termini di completezza ed esaustività, della relazione del professionista attestatore e che può quindi essere accolto. Il rischio è solo che ciò, da un lato, si possa tradurre in criteri troppo rigorosi dal punto di vista formale e, dall’altro, che sia così consentito al Tribunale di compiere una valutazione di merito in via «mediata», attraverso il contenuto del piano.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 12:44:02 +0100</pubDate>
                        <title>Il concordato può essere risolto anche se l’inadempimento non è imputabile al debitore?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-concordato-puo-essere-risolto-anche-se-linadempimento-non-e-imputabile-al-debitore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano (29 settembre 2016) conferma l’interpretazione secondo cui il concordato deve essere risolto in conseguenza del solo fatto oggettivo dell’inadempimento che non sia di “scarsa importanza” ai sensi del secondo comma dell’art. 186 l.f.</em><em>&nbsp;</em><strong><em>Il caso</em></strong>Due creditori hanno presentato separati ricorsi al tribunale, deducendo l’inadempimento del debitore agli obblighi assunti con la proposta di concordato con cessione dei beni, stante la mancata esecuzione dei pagamenti nei termini previsti dal piano concordatario di cessione dei beni e nel decreto di omologa. I ricorrenti hanno rilevato che, secondo gli stessi liquidatori giudiziali, non sussistevano prospettive di soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati nè, tanto meno, di quelli chirografari.I creditori hanno quindi chiesto la risoluzione del concordato <em>ex</em> art. 186 l.f. e, conseguentemente, il fallimento della società.Il debitore ha chiesto il rigetto delle domande ed ha dedotto di avere provveduto a quanto nella propria disponibilità con la consegna dei beni ai liquidatori giudiziali, mentre l’inadempimento era dipeso dal mancato rispetto di obblighi di acquisto di beni da parte di terzi.&nbsp;<strong><em>La questione</em></strong>Secondo i principi civilistici in tema di responsabilità del debitore per i danni e di risoluzione del contratto (art.. 1218, 1453 e 1455 c.c.) devono ricorrere i presupposti dell’imputabilità dell’inadempimento, della rilevanza dello stesso e del nesso di causalità rispetto al comportamento del debitore.La disciplina concorsuale della risoluzione del concordato di cui all’art. 186 l.f. fa invece riferimento unicamente alla non “<em>scarsa importanza</em>” dell’inadempimento.<strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di risoluzione del concordato, affermando che l’inadempimento del concordato rileva come dato oggettivo, indipendentemente dell’imputabilità al debitore e che non rileva coneguentemente neppure il nesso di causalità tra il comportamento del debitore e l’inadempimento agli obblighi concordatari. Diversamente ragionando, osserva il Tribunale, non sarebbe mai possibile risolvere il concordato preventivo con cessione dei beni, posto che l’esecuzione non è mai rimessa al debitore, bensì ad un liquidatore giudiziale che agisce quale mandatario dei creditori.&nbsp;<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia del Tribunale di Milano si pone in linea di continuità con un orientamento tradizionale, recentemente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4 marzo 2015, n. 4398) e di merito (cfr., ad esempio, Trib. Modena, 11 giugno 2014 e Trib. Firenze, 25 settembre 2013). Anche nell’attuale disciplina del concordato preventivo, successivamente alle riforme che dal 2005 in poi hanno conferito maggiore rilievo agli aspetti negoziali dell’istituto, ciò che rileva quindi è l’adempimento della proposta dal punto di vista del creditore che deve ricevere il pagamento, piuttosto che dal punto di vista del debitore che deve porre in essere quanto nella sua disponibilità.Il profilo che emerge dalla decisione riguarda piuttosto il fatto che il Tribunale si è pronunciato in una situazione in cui non si era ancora esaurita l’attuazione del piano, benché fosse ormai da tempo decorso il termine biennale previsto dalla proposta. È stata quindi assunta una valutazione previsionale del risultato finale della liquidazione, che ha consentito al Tribunale di concludere che il concordato è “<em>venuto meno alla sua funzione, in quanto</em> […] <em>le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti</em> […] <em>a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati</em>”.A quest’ultimo proposito, va ricordato che il concordato con cessione dei beni – prima dell’ultima riforma del 2015 – non prevedeva una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, che assumevano quindi il rischio del risultato effettivo della liquidazione, salvo che – come nel caso di specie – nessun riparto ai chirografari fosse possibile.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>&nbsp;</em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete&nbsp;a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 12:40:37 +0100</pubDate>
                        <title>Sindacato nel merito del piano di continuità aziendale «diretta» come «causa concreta» del concordato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sindacato-nel-merito-del-piano-di-continuita-aziendale-diretta-come-causa-concreta-del-concordato-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Pavia (14 ottobre 2016) nega l’omologazione del concordato approvato dai creditori ritenendo che il piano, alla luce delle verifiche del commissario, appare manifestamente inidoneo a perseguire il risanamento economico ed il riequilibrio finanziario dell’impresa</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società immobiliare, a seguito dell’approvazione dei creditori, chiede l’omologazione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale c.d. «diretta», secondo cui le risorse per soddisfare i creditori sono costituite da ricavi generati dalla prosecuzione dell’attività d’impresa.&nbsp;Il Commissario Giudiziale nelle proprie relazioni <em>ex </em>art. 172 ed art. 180 l.fall. espone le serie criticità riscontrate circa la fattibilità della proposta e del piano di concordato. In particolare, l’andamento economico e finanziario della società durante la procedura concordataria si erano rivelate incompatibili con quanto preventivato dalla ricorrente e, ad una valutazione prognostica, lontane dalla concreta attuabilità successivamente all’omologa.<strong><em>Le questioni</em></strong>La questione riguarda i limiti delle valutazioni che il Tribunale può svolgere in sede di omologazione.&nbsp;Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione sulla «fattibilità economica» compete ai creditori, purché adeguatamene informati, mentre compete al Tribunale la valutazione dei profili giuridici di ammissibilità della proposta e quindi di «fattibilità giuridica» della stessa.&nbsp;Il tema riguarda in particolare la possibilità che il Tribunale – a fronte di una ritenuta non attuabilità dal punto di vista economico e finanziario della proposta e del piano concordatari – possa negare l’omologazione del concordato ritenendo che difetti la «causa concreta» del concordato, rientrante nel novero della «fattibilità giuridica».<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale, rilevato che la manifesta non attuabilità del piano concordatario fosse tale da vanificare in concreto la stessa causa del concordato con continuità aziendale, ha rigettato la domanda di omologazione. La motivazione del Tribunale può essere così sintetizzata:</p><ul> <li>il presupposto per l’omologazione del concordato con continuità aziendale «diretta» è l’idoneità del piano a consentire il risanamento e il recupero dell’equilibrio economico e finanziario del debitore mediante la prosecuzione dell’attività imprenditoriale;</li> <li>il risanamento dell’impresa costituisce quindi la causa del negozio giuridico;</li> <li>la verifica della fattibilità economica del piano spetta al Commissario Giudiziale, il quale dovrà fare riferimento anche alle risultanze dell’attività <em>medio tempore </em>svolta durante la procedura;</li> <li>nella specie la società ricorrente aveva riportato in corso di procedura perdite gestionali tali da compromettere e rendere non verosimile la buona riuscita del piano, che si fondava su assunzioni aleatorie ed al di fuori della sfera di controllo dell’imprenditore;</li> <li>la manifesta inidoneità del piano a conseguire in concreto la causa del concordato è suscettibile di apprezzamento da parte del Tribunale, anche in sede di omologazione, trattandosi di profilo di fattibilità giuridica e comporta, quale effetto, il diniego dell’omologazione.</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>La nota decisione della Cassazione a Sezioni Unite n. 1521 del 23 gennaio 2013 costituisce il <em>leading case </em>sui limiti del sindacato del Tribunale: in sede di giudizio di ammissibilità, revoca ed omologazione al Tribunale spetta il controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta di concordato (c.d. «fattibilità giuridica») mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine alla probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti (c.d. «fattibilità economica»). Il controllo di legittimità si realizza mediante la verifica «<em>dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato» </em>da intendersi come obiettivo specifico dipendente dal tipo di proposta, ma comunque finalizzato al superamento della crisi e ad assicurare un soddisfacimento, anche parziale, dei creditori chirografari.&nbsp;La Cassazione ha in seguito meglio precisato che il Tribunale può riconoscere il difetto della «causa concreta» del concordato in caso di «<em>inidoneità della proposta, se emergente ‘prima facie’, a soddisfare in qualche misura» </em>tutti i creditori (cfr. Cass. 4&nbsp;maggio 2016, n. 8799) e di «<em>assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati» </em>(Cass. 9 agosto 2016, n. 16830).&nbsp;Il punto è quindi quello dei margini di effettiva valutazione delle circostanze del caso concreto al fine di poter escludere la «causa concreta» del concordato: il principio è che il Tribunale non può compiere alcun sindacato nel merito, perché<em> «d</em><em>i fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni» </em>(Cass. 6 novembre 2013, n.&nbsp;24970). Il Tribunale deve quindi limitarsi a constatare ciò che si può sicuramente escludere possa verificarsi, mentre non può addentrarsi in valutazioni in merito a ciò che può o meno verificarsi (così App. Torino 17 aprile 2014), per quanto le probabilità possano considerarsi ridotte o aleatorie nel merito.Nel caso esaminato dal Tribunale di Pavia, dalla motivazione sembra emergere che si trattasse in realtà di un caso in cui si verteva in tema di limitatissima probabilità, piuttosto che di assoluta impossibilità di realizzazione delle previsioni del piano. Il caso non è molto dissimile da quello esaminato da Cass. n.&nbsp;24970/2013: perdite gestionali significative, mancanza di impegni cogenti da parte delle banche per l'apporto di nuova finanza, mancanza di garanzie circa previste dismissioni di immobili, mancanza di copertura del fabbisogno concordatario nell’orizzonte temporale del piano sono tutti aspetti che la Corte aveva giudicato di «carattere valutativo».Resta il fatto che la «manifesta irrealizzabilità» è comunque inerentemente una valutazione di merito piuttosto che giuridica ed è quindi soggetta ad ineliminabili margini di apprezzamento nel caso concreto.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 12:34:06 +0100</pubDate>
                        <title>Ammissibile l’accordo di ristrutturazione dei debiti di un fondo di investimento immobiliare e quindi anche il concordato preventivo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2696-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano (10 novembre 2016) ha disposto l’omologazione ex art. 182-bis l.fall. richiesta da un fondo, ritenuto soggetto di diritto autonomo rispetto alla SGR per mezzo della quale agisce e non solo un patrimonio separato</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una SGR ha chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti per conto di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, deducendone la situazione di incapienza patrimoniale.&nbsp;Il Tribunale ha fissato udienza per l’omologazione e, nelle more, ha disposto la sospensione di azioni esecutive e cautelari nei confronti del fondo ai sensi del sesto comma dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall.<strong><em>La questione</em></strong>L’art. 57, comma 6-<em>bis</em> TUF (introdotto dal d.lgs. n. 42/2012) disciplina una procedura speciale di liquidazione giudiziale dei fondi di investimento &nbsp;in situazione di incapienza patrimoniale, ma nulla dispone in merito all’ammissibilità – in alternativa alla liquidazione – degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.Nel diritto concorsuale italiano vige il principio secondo cui è assoggettabile alle procedure di insolvenza il soggetto imprenditore e non l’impresa ovvero il patrimonio dell’imprenditore come tale: il patrimonio attivo viene invece gestito nella procedura al fine di definire le posizioni debitorie del soggetto titolare dei beni. Conseguentemente, il principale ostacolo all’assoggettamento di un fondo di investimento a procedure alternative alla liquidazione giudiziale è costituito dal fatto che il fondo è considerato privo di soggettività giuridica propria.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di omologazione dell’accordo <em>ex</em> art. 182-<em>bis</em> l.fall., richiamando una propria recente decisione (Trib. Milano 10 giugno 2016, n. 7232) che aveva già ritenuto che il fondo sia dotato di vera e propria soggettività giuridica, sulla base di diversi argomenti tra cui proprio quello che l’art. 57, comma 6-<em>bis</em> TUF, ammettendo il fondo alla procedura di liquidazione giudiziale, tratta il fondo stesso come soggetto.&nbsp;Il Tribunale fonda la propria decisione anche sulla considerazione che devono essere disponibili per il fondo (<em>“al di là della sua autonomia soggettiva”</em>) strumenti alternativi di soluzione della crisi rispetto alla liquidazione giudiziale dell’art. 57, comma 6-<em>bis</em> TUF.&nbsp;Nella motivazione, il Tribunale afferma inoltre che il procedimento di omologazione dell’accordo ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall. non è qualificabile come una procedura concorsuale e pertanto vi potrebbe ricorrere per risolvere la propria situazione di crisi anche una SGR, la quale non ha accesso alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa per effetto delle disposizioni dell’art. 80 sesto comma TUB ed art. 57 terzo comma TUF.<strong><em>Commento</em></strong>Il Tribunale di Milano è ben conscio della portata innovativa della propria decisione, in una prospettiva più ampia che va ben al di là del tema oggetto di immediato esame, là dove riconosce soggettività giuridica ai fondi di investimento.&nbsp;Il Tribunale, infatti, limitatamente all’ammissibilità dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, offre una <em>ratio decidendi</em> alternativa che dichiaratamente prescinde dalla riconosciuta soggettività giuridica del fondo e fa leva (i) sull’assimilabilità della procedura di liquidazione giudiziale dei fondi alla liquidazione coatta amministrativa, (ii) sull’assoggettamento del fondo <em>“come tale”</em> alla procedura e (iii) sulla necessaria ammissibilità degli <em>“strumenti alternativi di soluzione della crisi”</em>.&nbsp;La decisione va condivisa senza riserve, in quanto allineata alle ragioni già illustrate in una nostra&nbsp;precedente <em>newsletter.&nbsp;</em>Così argomentando, il Tribunale pone chiaramente il fondamento per l’estensione ai fondi di investimento incapienti anche del concordato preventivo, sulla base della previsione generale dell’art. 3 l.fall. il quale statuisce che “<em>le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo</em>”. È ben vero che il Tribunale svolge una articolata argomentazione al fine di dimostrare che l’omologazione <em>ex</em> art. 182-<em>bis</em> l.fall. non è una procedura concorsuale (quale è invece senz’altro il concordato preventivo), ricordando che le SGR non possono accedervi, ma il Tribunale chiarisce bene che la SGR agisce unicamente in qualità di rappresentante del fondo: non vi sarebbe quindi alcun ostacolo alla proposizione di domanda di concordato da parte di una SGR per un fondo, posto che la SGR rimarrebbe comunque estranea alla procedura per tutte le proprie attività ed i fondi distinti da quello insolvente o incapiente ed interverrebbe unicamente quale titolare formale del patrimonio del fondo, conservandone la gestione ordinaria nel corso della procedura secondo le regole generali del concordato preventivo.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>&nbsp;</em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 03:29:01 +0100</pubDate>
                        <title>La disciplina dell’insolvenza transfrontaliera nel nuovo Regolamento n. 2015/848 della Commissione Europea</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-disciplina-dellinsolvenza-transfrontaliera-nel-nuovo-regolamento-n-2015848-della-commissione-europea</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Regolamento n. 2015/848 costituisce un aggiornamento ed ampliamento della disciplina dell’Unione Europea in materia di procedure di insolvenza, rispetto al precedente </em><em>Regolamento n. 1346/2000</em><em>. Avviamo una serie di </em>newsletter<em> con cui illustreremo le singole novità che saranno applicabili a partire dal 2017 e ne valuteremo l’impatto.</em><strong>Premessa</strong>Il nuovo Regolamento si pone in continuità con il precedente Regolamento n. 1346/2000, rappresentando l’ultimo sviluppo di un processo ormai da anni in corso. Le istituzioni dell’Unione Europea hanno utilizzato in questa direzione un ulteriore tipo di intervento: accanto al Regolamento, si è fatto ricorso allo strumento della raccomandazione, con invito quindi agli Stati membri ad adottare procedure interne più favorevoli al risanamento (che non alla liquidazione) dell’impresa in crisi.Va evidenziato che il Regolamento n. 2015/848, entrato in vigore il 26 giugno 2015, pur abrogando il precedente Regolamento n. 1346/2000, sarà applicabile solo dal 26 giugno 2017.<strong>Gli obiettivi del Regolamento</strong>L’obiettivo perseguito dal Regolamento è relativo all’aggiornamento ed al miglioramento della relativa disciplina, oltre all’introduzione di alcuni nuovi ambiti non già regolati, con riferimento agli effetti delle procedure aperte in ciascuno Stato Membro.Con riferimento invece alla Raccomandazione n. 2014/135, il proposito che ha mosso la Commissione è stato quello di mettere in moto un processo di avvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati Membri. Naturalmente, mentre la disciplina del nuovo Regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, la realizzazione delle aspirazioni ad una maggiore uniformità delle legislazioni nazionali resta affidata all’iniziativa degli Stati Membri, ma i principi enunciati nella Raccomandazione potranno comunque avere un’utilità quali punti di riferimento nell’interpretazione delle norme nei diversi ordinamenti.<strong>Evoluzione di alcuni principi fondamentali nel nuovo Regolamento</strong>Si può segnalare a livello generale un’evoluzione con particolare riferimento al risanamento, ristrutturazione e prosecuzione dell’attività economica dell’impresa insolvente: la liquidazione del patrimonio del debitore non rappresenta più, come invece nella impostazione del Regolamento n. 1346/2000, il fine principale della procedura di insolvenza. Vengono così introdotti anche a livello sovranazionale i principi e gli obiettivi delle più moderne legislazioni nazionali.Deve evidenziarsi, in relazione a questa evoluzione, come le nozioni di insolvenza, spossessamento, concorsualità abbiano subito, rispetto al precedente Regolamento, un significativo ampliamento. E infatti, il nuovo Regolamento non si applica solo alle procedure basate sull’insolvenza conclamata, ma anche a quelle che abbiano come fine il tentativo di risanamento dell’impresa a fronte di situazioni in cui, pur sussistendone il rischio, l’insolvenza non si sia ancora manifestata.Inoltre, nelle procedure concorsuali vengono inserite fattispecie, che trovano applicazione in situazioni di pre-insolvenza, per cui potrebbe dubitarsi che abbia effettivamente luogo l’apertura di un concorso, così come inteso nella sua accezione tradizionale (vale a dire come coinvolgimento nella procedura dell’intera massa dei creditori, nonché dell’universalità e dell’indisponibilità dei beni del debitore). In questo contesto, lo spossessamento perde il suo significato tradizionale, cessando di essere uno dei presupposti di identificazione delle procedure ricomprese nell’ambito di operatività del Regolamento.<strong>Brevi cenni alle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento</strong>In aggiunta a queste novità, possono anticiparsi le seguenti, tra molte altre, su cui torneremo in maggiore dettaglio nelle prossime <em>newsletter</em>.<strong><em>&nbsp;</em></strong><em>i) <u>La competenza per l’apertura della procedura concorsuale</u></em>Viene mantenuto il riferimento al “<em>centro degli interessi principali</em>” (c.d. COMI), precisandone la nozione come “<em>il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile a ai terzi</em>”, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema.<em>ii) <u>L’apertura di procedure secondarie di insolvenza</u></em>Si tratta di procedure che non saranno più esclusivamente procedure di liquidazione e viene ampliata la nozione di <em>“dipendenza”</em> che ne consente l’apertura. L’apertura di una procedura secondaria di insolvenza può poi essere evitata in forza di un impegno assunto nell’ambito della procedura principale, secondo cui può essere assicurato ai creditori interessati un trattamento analogo a quello cui avrebbero avuto diritto se fosse stata aperta una procedura secondaria.<em>iii) <u>La pubblicità delle procedure di insolvenza</u></em>Al fine di favorire la creazione di un sistema più accessibile alle informazioni sulle procedure d’insolvenza, il Regolamento prevede che la Commissione crei un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari, consultabili via web a livello nazionale ed accessibili attraverso un portale unico a livello europeo (il termine di efficacia è qui differito al 26 giugno 2018 e 2019, rispettivamente).<em>iv) <u>La disciplina dell’insolvenza dei gruppi di società</u></em>Il Regolamento n. 2015/848 ha introdotto forme di cooperazione degli amministratori della procedura e dei giudici coinvolti nelle diverse procedure che riguardano le società del gruppo, al fine di migliorarne l’efficienza di gestione. Tali forme di cooperazione sono diverse: si segnala, in particolare, l’obbligo per gli amministratori della procedura di scambiarsi informazioni pertinenti e di cooperare nell’elaborazione di un piano di salvataggio o riorganizzazione. Il Regolamento attribuisce inoltre a ciascun amministratore della procedura il diritto di prendere parte alla procedura di altra società dello stesso gruppo, conferendogli in particolare il diritto di essere sentito, di chiedere la sospensione della procedura e di proporre un piano di ristrutturazione.<strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong>Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com.&nbsp;Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:37:56 +0100</pubDate>
                        <title>Le linee autoliquidanti sono “nuova finanza” nel concordato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-linee-autoliquidanti-sono-nuova-finanza-nel-concordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Secondo il Tribunale di Ancona (11 ottobre 2016) si tratta di contratti pendenti che proseguono regolarmente senza necessaria autorizzazione del Tribunale</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società presenta ricorso <em>ex </em>art. 161 sesto comma l.fall. ed in seguito deposita istanza <em>ex </em>art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. con la quale chiede di essere autorizzata a continuare ad utilizzare alcune linee autoliquidanti.<strong><em>La questione</em></strong>La questione riguarda la qualificazione dei finanziamenti c.d. autoliquidanti alla stregua di (<strong><em>i</em></strong>) contratti bancari già conclusi che le parti possono continuare ad eseguire nel limite dell’affidamento in essere, ai sensi dell’art. 169-<em>bis </em>l.fall., oppure (<strong><em>ii</em></strong>) nuovi finanziamenti prededucibili che il debitore può utilizzare solo previa autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall.Il dubbio si pone anche a seguito dell’espressa disposizione dell’art. 182-<em>quinquies </em>terzo comma l.fall. (introdotto nel 2015 in relazione al nuovo istituto della nuova finanza “urgente”) il quale consente l’istanza di autorizzazione anche per il mantenimento di linee autoliquidanti.<strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale dichiara il non luogo a provvedere circa l’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. sulla base dei seguenti rilievi:</p><ul> <li>i contratti bancari c.d. “autoliquidanti” sono a tutti gli effetti contratti pendenti anteriori alla domanda concordataria che, ai sensi dell’art. 169-<em>bis </em>fall., proseguono regolarmente – quali atti di ordinaria amministrazione – generando nuovi debiti prededucibili;</li> <li>l’autorizzazione <em>ex </em> 182-<em>quinquies </em>l.fall. non è necessaria, non trattandosi di assunzione di nuovi finanziamenti bensì di mere variazioni all’interno di una provvista già concessa;</li> <li>diversamente si giungerebbe all’inaccettabile conclusione che tali contratti cesserebbero con la domanda di concordato e potrebbero essere “riattivati” soltanto a seguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies </em>fall.;</li> <li>la <em>ratio </em>dell’art. 182-<em>quinquies </em>fall. è quella di favorire la continuazione dell’attività di impresa, anche mediante la contrazione di nuovi finanziamenti, non certo quella di ridurre le risorse finanziarie già in essere;</li> <li>gli obblighi informativi al Tribunale e al commissario giudiziale sono sufficienti a fornire visibilità sulla gestione finanziaria del debitore concordatario e sul maturare di nuovi debiti prededucibili.<strong><em>&nbsp;</em></strong></li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>La questione è stata oggetto di alcuni precedenti pronunce della giurisprudenza di merito, giunte conclusioni contrastanti. Tra le più recenti si veda, ad esempio (<strong><em>i</em></strong>) in senso difforme Trib. Benevento 4&nbsp;febbraio 2016, che ha ritenuto necessaria l’autorizzazione <em>ex </em>art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. e (<strong><em>ii</em></strong>) in senso conforme Trib. Rovigo 26 novembre 2015 e&nbsp;Trib. Rovigo 1° agosto 2016.Il Tribunale di Ancona conferma e consolida le conclusioni raggiunte dai citati precedenti conformi, dando continuità alla soluzione che si era già affermata nella giurisprudenza prima delle ultime modifiche normative del 2015, superando i dubbi che sembrano essere posti dalla formulazione letterale delle nuove disposizioni. &nbsp;La pronuncia in esame, quindi, conferma l’orientamento (cfr. anche&nbsp;Trib. Alessandria 18 gennaio 2016)&nbsp;che in senso più ampio, con riferimento ai contratti pendenti, garantisce maggiore autonomia di gestione al debitore che prosegua l’esercizio dell’azienda e maggiore fluidità dell’attività produttiva esercitata in sede concordataria.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:35:50 +0100</pubDate>
                        <title>Procedure competitive ex art. 163-bis l.fall. nel concordato preventivo: aggiudicazione diretta se vi è un’unica offerta migliorativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/procedure-competitive-ex-art-163-bis-l-fall-nel-concordato-preventivo-aggiudicazione-diretta-se-vi-e-ununica-offerta-migliorativa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Bolzano (17 maggio 2016) stabilisce che l’ulteriore gara davanti al giudice delegato presuppone una pluralità di offerte e che in assenza di offerte i beni sono aggiudicati al soggetto indicato dal debitore nel piano. Il Tribunale conferma inoltre l’orientamento che ammette la procedura competitiva nel pre-concordato</em><strong><em>Il caso</em></strong>Due società presentano distinte domande di concordato “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, l.fall. dopo avere stipulato contratti di affitto di azienda con lo stesso soggetto, contenenti offerte irrevocabili di acquisto.Il Tribunale, concessa proroga per la presentazione del piano e della proposta concordataria, ha indetto unica procedura competitiva per la vendita in lotto unico delle due aziende.<strong><em>Le questioni</em></strong>Nel provvedimento che ha indetto la procedura competitiva, il Tribunale ha affrontato diverse questioni interpretative delle disposizioni dell’art. 163-<em>bis </em>l.fall., anche in coordinamento con la disciplina generale dell’art. 182 l.fall.:</p><ul> <li>se la procedura competitiva possa essere disposta anche prima della presentazione del piano concordatario;</li> <li>se l’offerta selezionata dal debitore resti efficace in seguito all’esperimento della gara, in assenza di offerte migliorative;</li> <li>quale sia la disciplina applicabile in caso di presentazione di unica offerta migliorativa, posto che l’art. 163-<em>bis</em>fall. prevede solo il caso di più offerte;</li> <li>se sia applicabile la disciplina degli artt. 105 ss. l.fall. richiamata dall’art. 182 l.fall. relativamente agli effetti della vendita ed alla sospensione della vendita.</li></ul><p><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Bolzano ha deciso:</p><ul> <li>che la procedura competitiva è ammissibile anche nella fase di pre-concordato;</li> <li>che l’offerta originaria (contrariamente a quanto sembra disporre l’art. 163-<em>bis</em> secondo comma, penultimo periodo, l.fall.) resta efficace ed irrevocabile anche se non adeguata alle prescrizioni del Tribunale con il decreto che indice la procedura conpetitiva, e che ad essa può seguire l’aggiudicazione del bene in assenza di offerte migliorative;</li> <li>che in caso di unica offerta migliorativa si può procedere ad aggiudicazione diretta del bene;</li> <li>che in caso di più offerte migliorative si deve invece procedere a gara tra offerenti avanti al giudice delegato;</li> <li>che allo svolgimento della procedura competitiva dopo la domanda di concordato si applicano le regole di cui all’art. 163-<em>bis</em>fall. (più dettagliate e restrittive rispetto a quelle dell’art. 182 l.fall.), mentre per quanto riguarda la restante disciplina si applicano gli artt. 105 ss. l.fall. richiamati dall’art. 182 l.fall.</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>Il Tribunale di Bolzano con una pronuncia articolata affronta diverse questioni interpretative poste dalla disciplina delle offerte concorrenti di cui all’art. 163-<em>bis</em> l.fall. e, prima di tutto, contribuisce a consolidare l’orientamento (già inaugurato da&nbsp;Trib. Forlì 3 febbraio 2016)&nbsp;e da Trib. Rovigo 17 novembre 2015) che consente di disporre la procedura competitiva per la selezione dell’acquirente anche prima della presentazione del piano concordatario, benché la norma faccia riferimento ad un’offerta selezionata dal debitore con il piano.&nbsp;Il Tribunale precisa poi alcuni temi inerenti alle modalità di svolgimento della procedura competitiva, coordinando la disciplina dell’art. 163-<em>bis</em> l.fall. con quella più generale dell’art. 182 l.fall., applicabile a tute le vendite successive alla domanda di concordato. Il Tribunale in particolare aderisce alla disposizione dell’art. 163-<em>bis</em> l.fall., là dove prevede che l’ulteriore gara tra offerenti abbia luogo solo in caso di più offerte migliorative, traendone la conclusione che in caso di unica offerta valida si possa procedere all’aggiudicazione diretta; la decisione si discosta invece dalla formulazione letterale della norma, là dove questa sembrerebbe presupporre che l’offerta selezionata dal debitore possa divenire inefficace se non adeguata alle prescrizioni del Tribunale, disponendo che anzi il bene sia aggiudicato all’originario offerente se non vi è alcuna ulteriore offerta valida (nello stesso senso cfr. Trib. Mantova 11 agosto 2016). Ciò significa che l’originario offerente non può limitarsi ad attendere un’eventuale proposta migliorativa, confidando di poter partecipare all’ulteriore gara tra offerenti: dovrà invece a sua volta presentare un’offerta conforme alle prescrizioni del Tribunale, potendo rendersi aggiudicatario escusivamente nel caso in cui non sia presentata alcuna offerta valida.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:32:54 +0100</pubDate>
                        <title>Si consolida l’orientamento che nega la compensazione di crediti scaduti acquistati dopo l’apertura del concorso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/si-consolida-lorientamento-che-nega-la-compensazione-di-crediti-scaduti-acquistati-dopo-lapertura-del-concorso</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Torino (5 agosto 2016) ed il Tribunale di Milano (25 giugno 2016) si pronunciano in fattispecie di fallimento e concordato preventivo del debitore ceduto e confermano l’interpretazione estensiva del divieto di compensazione di cui al secondo comma dell’art. 56 l.fall.</em><strong><em>Il caso</em></strong>Nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, una società in concordato preventivo ha promosso giudizio sommario di cognizione per il pagamento di un proprio credito. Il debitore ha eccepito la compensazione con un credito verso la società ricorrente, ceduto alla resistente dalla propria controllante dopo la domanda di concordato della ricorrente.&nbsp;Nel caso all’esame del Tribunale di Milano, invece, un creditore di società fallita ha proposto domanda di ammissione al passivo del proprio credito, acquistato in data succesiva al fallimento, al netto della compensazione con un proprio preesistente debito nei confronti della società fallita. Il giudice delegato ha rigettato la domanda ed il creditore ha proposto opposizione allo stato passivo.<strong><em>La questione</em></strong>L’art. 56 l.fall. ammette ampiamente la compensazione a favore del debitore del fallito, anche nei casi in cui il controcredito non sia esigibile, liquido od omogeneo, essendo sufficiente che i “fatti genetici” di entrambe le contrapposte posizioni creditorie siano preesistenti alla dichiarazione di fallimento.&nbsp;Il secondo comma dell’art. 56 pone l’unico limite, per i soli crediti verso il fallito non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, quando questi siano stati acquistati per atto tra vivi nell’anno anteriore. Il tema che si pone è quindi se – trattandosi invece di crediti già scaduti – il debitore del fallito possa liberamente acquistarli anche dopo la dichiarazione di fallimento al fine di dedurli in compensazione con il proprio debito.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Entrambe le decisioni – con diversa motivazione – negano sia ammissibile la compensazione con crediti nei confornti del debitore assoggettato al concorso, acquistati dopo l’inizio della procedura.Il Tribunale di Torino aderisce ad un orientamento che ammette la compensazione per i crediti scaduti acquistati nell’anno anteriore all’apertura del concorso, ma non per quelli acquistati successivamente: nel primo caso, infatti, si verifica la reciprocità dei contrapposti crediti in capo agli stessi soggetti, prima della domanda di concordato o del fallimento, mentre la compensazione è impedita se ciò si verifica solo in un momento successivo, operando ormai l’inefficacia delle cause estintive del credito in base all’art. 2917 c.c. Non è quindi sufficiente l’anteriorità dei “fatti genetici” delle pretese contrapposte, ma deve esserlo anche la titolarità in capo agli stessi soggetti.Il Tribunale di Milano non distingue invece tra acquisto nell’anno anteriore oppure successivamente all’apertura del concorso, ritenendo che in entrambi i casi non sia ammessa la compensazione, considerata la <em>ratio</em> della norma volta a reprimere atti volti unicamente ad avvantaggiare il debitore del soggetto insolvente, con pregiudizio della massa e violazione della <em>par condicio creditorum </em>e non essendo ragionevole distinguere sotto questo profilo tra crediti non ancora scaduti e crediti già scaduti alla data dell’apertura del concorso.<strong><em>Commento</em></strong>Le decisioni dei Tribunali di Torino e Milano consolidano l’orientamento estensivo del divieto di compensazione di cui al secondo comma dell’art. 56 l.fall., per i crediti acquistati dopo la dichiarazione&nbsp;di fallimento, recentemente ripreso da&nbsp;Trib. Monza 12&nbsp;ottobre 2015,&nbsp;il quale aveva offerto un diverso percorso interpretativo fondato sul principio del c.d. “abuso del diritto” così da richiedere una verifica nel caso concreto della ricorrenza della fattispecie.&nbsp;Le due decisioni qui segnalate, invece, offrono convincenti motivazioni sistematiche idonee a sorreggere la stessa interpretazione in una prospettiva più ampia, che prescinde da uno specifico intento di frodare le ragioni dei creditori concorsuali.In coerenza con le diverse argomentazioni rispettivamente seguite, il Tribunale di Milano e quello di Torino divergono invece per quanto riguarda l’estensione del divieto di compensazione ai crediti acquistati nell’anno anteriore all’apertura del concorso. La scelta di valorizzare in senso più ampio la <em>ratio </em>della norma sarebbe da preferire, ma per altro verso l’interpretazione seguita dal Tribunale di Torino sembra sorreggere più convincentemente la formulazione della norma, che dovrebbe ritenersi altrimenti priva di un possibile ambito di applicazione: per i crediti acquistati prima del fallimento, potrebbe quindi operare selettivamente l’orientamento che si fonda sull’ “abuso del diritto”.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 14:50:25 +0200</pubDate>
                        <title>Non si attenua il rigore in tema di revoca del concordato per pagamento di crediti anteriori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-si-attenua-il-rigore-in-tema-di-revoca-del-concordato-per-pagamento-di-crediti-anteriori</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano (18 aprile 2016) tiene fermo il proprio orientamento anche a seguito della recente decisione della &nbsp;Cassazione (19 febbraio 2016, n. 3324) che aveva richiesto la verifica di un effettivo pregiudizio per i creditori</em><em>&nbsp;</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società presenta ricorso <em>ex</em> art. 161, sesto comma, l.fall. al Tribunale di Milano. Successivamente il commissario giudiziale deposita una relazione in cui segnala che il debitore, dopo il ricorso, ha eseguito alcuni pagamenti di crediti sorti in data anteriore (nella specie, pagamenti a favore dei dipendenti per retribuzioni).&nbsp;La società nega il carattere fraudolendo di tali pagamenti asserendo che essi sarebbero stati effettuati in buona fede in virtù di un accordo sindacale e costituirebbero atti di gestione ordinaria dell’impresa non richiedenti preventiva autorizzazione. Tali pagamenti non avrebbero inoltre carattere pregiudizievole considerato che i destinatari godrebbero del privilegio previsto dall’art. 2751-<em>bis</em> n. 1 c.c. e che il regolare pagamento delle retribuzioni avrebbe consentito di salvaguardare la continuità produttiva e l’avviamento aziendale.<strong><em>La questione</em></strong>Il pagamento di crediti anteriori alla domanda di concordato è consentito al debitore solo con l’autorizzazione del Tribunale, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 182-<em>quinquies</em> l.fall. Da ciò si desume il divieto di pagamenti non autorizzati.A differenza di altre disposizioni, l’art. 182-<em>quinquies</em> l.fall. non prevede espressamente la sanzione della revoca dell’ammissione al concordato (o l’improcedibilità della domanda) in caso di violazione del divieto.La giurisprudenza è orientata ad applicare estensivamente l’art. 173, terzo comma, l.fall. là dove dispone la revoca dell’ammissione al concordato per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice delegato e comunque di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Milano, seguendo il proprio precedente, rigoroso orientamento, ritiene riduttivo considerare fraudolento il pagamento di crediti anteriori, unicamente sotto il profilo dell’idoneità concreta a pregiudicare l’interesse dei creditori.Il Tribunale ha inoltre considerato che il decreto con cui era stato concesso alla società un termine per presentare la proposta definitiva di concordato vietava espressamente il pagamento di crediti anteriori e che l’esistenza di un accordo sindacale non consentiva di ascrivere il pagamento di crediti anteriori nella “gestione corrente” dell’impresa (che ha ad oggetto, invece, gli atti compiuti e le obbligazioni sorte tra la pubblicazione della domanda e l’ammissione al concordato preventivo).Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso <em>ex</em> art. 161, sesto comma, l.fall.<strong><em>Commento</em></strong>Il Tribunale di Milano nella pronuncia in commento si è discostato dalla recente decisione della Cassazione 19 febbraio 2016, n. 3324, con la quale la Suprema Corte aveva cercato di attenuare la conseguenza dell’automatica revoca dell’ammissione al concordato nel caso di pagamenti di debiti anteriori non autorizzati: secondo i giudici di legittimità, la revoca del concordato può conseguire infatti solo nell’ipotesi in cui i pagamenti non autorizzati siano idonei a frodare le ragioni dei creditori e comunque a seguito di una verifica in concreto del pregiudizio che ne può derivare.Il Tribunale di Milano ritiene di non aderire all’insegnamento della Cassazione e tiene fermo il proprio orientamento ben più rigoroso e meno flessibile. Il Tribunale, evidentemente, ha inteso sanzionare la consapevole violazione del divieto da parte del debitore, facendo conseguire l’improcedibilità del concordato, a prescindere dal fatto che tali pagamenti si possano essere rivelati utili e non abbiano in concreto pregiudicato le ragioni dei creditori e la realizzabilità della proposta concordataria.La rigidità di questo orientamento, che finisce per pregiudicare in concreto le ragioni dei creditori, non può essere condiviso. È da seguire invece la strada segnata dalla Suprema Corte, maggiormente aderente al <em>favor </em>del legislatore per le soluzioni negoziali della crisi d’impresa ed ispirata alla realizzazione in concreto del principio del miglior soddisfacimento dei creditori.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 14:48:33 +0200</pubDate>
                        <title>È prededucibile il credito del fornitore se il contratto prosegue nel concordato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-prededucibile-il-credito-del-fornitore-se-il-contratto-prosegue-nel-concordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Rovigo (1° agosto 2016) conferma che – se l’imprenditore considera opportuno proseguire il contratto e quindi non formulare istanza di scioglimento – le relative obbligazioni devono essere regolarmente adempiute quali atti di ordinaria amministrazione</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società in regime di “pre-concordato” formula istanza al Tribunale ai sensi dell’art. 161 settimo comma l.fall., con la quale chiede l’autorizzazione al pagamento dei crediti di alcuni fornitori strategici di beni e semilavorati in forza di contratti conclusi prima della domanda di concordato ed ancora ineseguiti.<strong><em>Le questioni</em></strong>I contratti conclusi prima della domanda di concordato proseguono regolarmente, salvo che il debitore assoggettato alla procedura non ne chieda lo scioglimento al Tribunale <em>ex </em>art. 169-<em>bis </em>l.fall. l debiti anteriori alla domanda di concordato possono essere soddisfatti solo ricorrendo i presupposti di cui all’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall.Si tratta quindi di stabilire se il pagamento di debiti che sorgono in forza di contratti pendenti alla data della domanda di concordato debbano essere autorizzati dal Tribunale, quali debiti anteriori alla domanda, ovvero quali atti di straordinaria amministrazione.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale dispone il non luogo a provvedere circa la richiesta di autorizzazione al pagamento.La motivazione evidenzia che – in assenza di istanza <em>ex </em>art. 169-<em>bis </em>l.fall. – il contratto pendente deve essere adempiuto tra le parti e ciò comporta l’obbligo delle parti di adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte. Quale conseguenza viene fatta discendere la qualificazione del pagamento dei corrispettivi ai fornitori, quale atto di ordinaria amministrazione e l’attribuzione a tali crediti del rango prededucibile, senza lesione della <em>par condicio creditorum</em>.<strong><em>Commento</em></strong>Il Tribunale di Rovigo richiama nella premessa delle proprie motivazioni i precedenti del Tribunale di Modena del 6 giugno e del Tribunale di Alessandria del 18 gennaio &nbsp;che già si erano occupate della prosecuzione dei contratti nel concordato, relativamente ai temi (i) dell’obbligo del contraente <em>in bonis </em>di adempiere la propria prestazione pur a fronte della falcidia del proprio credito pregresso e quindi dell’inammissibilità della richiesta <em>ex </em>art. 182-<em>quinquies</em> di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori della controparte contrattuale, e (ii) della prededucibilità dei crediti per nuove prestazioni.Il Tribunale di Rovigo consolida questo orientamento, sottolineando alcuni ulteriori aspetti:</p><ul> <li>in assenza di istanza <em>ex </em> 169-<em>bis </em>l.fall. i contratti pendenti alla data della domanda di concordato devono essere adempiuti regolarmente da entrambe le parti;</li> <li>la decisione in merito alla opportunità economica della prosecuzione dei contratti spetta all’imprenditore;</li> <li>il pagamento di nuove prestazioni in forza di contratti pendenti esula dall’ambito applicativo dell’art. 182-<em>quinquies </em>fall.;</li> <li>l’esecuzione dei contratti in corso rientra nell’ambito dell’ordinaria amministrazione;</li> <li>dalla prosecuzione del contratto e dall’esecuzione in corso di procedura delle prestazioni scaturisce l’attribuzione del rango prededucibile al credito del fornitore.</li></ul><p>In pendenza di concordato, quindi, il ricorrente può procedere al pagamento delle forniture correnti senza la preventiva autorizzazione del Tribunale, anche se le relative obbligazioni di fornitura siano state assunte prima della domanda. Il credito del fornitore è prededucibile, in forza delle prestazioni eseguite dopo la domanda di concordato; conseguentemente, rileva il Tribunale, non vi è alcuna lesione della <em>par condicio creditorum</em>, trattandosi di credito sottratto al concorso con gli altri creditori.Tale conclusione, così ulteriormente confermata, sottraendo il pagamento al preventivo vaglio dell’autorità giudiziaria, da un lato garantisce all’imprenditore in concordato preventivo maggiore autonomia e speditezza nella gestione aziendale e, dall’altro, offre alle controparti contrattuali <em>in bonis </em>maggiore affidamento circa il regolare incasso dei propri crediti per nuove forniture.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 14:45:26 +0200</pubDate>
                        <title>Quale impatto della Brexit sulle procedure di insolvenza transfrontaliere ?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quale-impatto-della-brexit-sulle-procedure-di-insolvenza-transfrontaliere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le ricadute della Brexit sulle procedure di insolvenza transfrontaliera dipenderanno in buona parte dalle misure che verranno successivamente adottate, ma non riguarderanno comunque gli “</em>schemes of arrangement<em>” di diritto inglese</em><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>Premessa</em></strong>Comprendere e orientarsi nell’ambito delle procedure di insolvenza transfrontaliera richiede una profonda conoscenza dei diversi sistemi nazionali, ognuno dei quali è soggetto a principi e regole diverse in materia di giurisdizione e riconoscimento dei procedimenti stranieri. Creditori e debitori guardano, naturalmente, al sistema più favorevole e, in tale quadro, quello del Regno Unito è notoriamente un sistema favorevole ai creditori.&nbsp;Le fonti che, in quel sistema, regolano la giurisdizione e il riconoscimento delle procedure di insolvenza transfrontaliere sono il Regolamento CE n. 1346/2000 e la Legge Modello dell’UNCITRAL (“Legge Modello”), che è stata recepita dal <em>Cross Border Insolvency Regulations 2006 </em>(“CBIR 2006”).<strong><em>Il quadro europeo e internazionale delle procedure di insolvenza</em></strong>La caratteristica principale del Regolamento n. 1346/2000 è quella di consentire l’apertura, nello Stato Membro in cui si trova il centro degli interessi principali (COMI) del debitore, del procedimento di insolvenza (principale), a fronte della contemporanea possibilità di aprire, in ogni altro stato membro in cui il debitore ha una sede, altre procedure (secondarie), secondo le regole locali.Il nuovo Regolamento UE n. 2015/848, che è una sorta di “<em>restyling</em>” del precedente Regolamento CE n. 1346/2000, troverà applicazione a tutte le procedure di insolvenza aperte a partire dal 26 giugno 2017. Esso introduce, tra altro, diversi cambiamenti in tema di giurisdizione e <em>forum shopping</em>, procedure secondarie, pubblicità delle procedure e insolvenza di gruppo.La Legge Modello – la quale, al pari delle predette fonti comunitarie, non ha quale obiettivo l’armonizzazione tra i diversi Paesi della disciplina dell’insolvenza sotto il profilo del diritto sostanziale – promuove invece il riconoscimento dei procedimenti stranieri e la cooperazione tra le diverse giurisdizioni. In tale contesto, una delle finalità principali è quella di prevedere procedure semplificate per il riconoscimento e la nomina di un rappresentante della procedura straniera.Il principale effetto di tale riconoscimento è l’assistenza – necessaria per un equo e ordinato svolgimento dell’insolvenza transfrontaliera – alle procedure straniere: secondo la Legge Modello, i tribunali locali devono cooperare “nella misura massima possibile” con quelli stranieri e con i rappresentati da questi nominati. Ad oggi la Legge Modello è stata recepita da 20 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e Australia.Tanto il Regolamento n. 1346/2000 quanto la Legge Modello presentano vantaggi e svantaggi: il primo garantisce un riconoscimento automatico, ma è limitato ai Paesi dell’Unione Europea (ma che cosa accade se il Regno Unito esce dall’Unione…?), mentre il secondo ha una portata molto più ristretta per quanto riguarda gli effetti del riconoscimento automatico ma non è limitato ai Paesi dell’Unione Europea.<strong><em>Le conseguenze della Brexit: inquadramento generale</em></strong>Poco cambierà nel breve periodo, stante il disposto dell’art. 50 del Trattato di Lisbona e, in particolare, il processo dallo stesso previsto prima che il Regno Unito possa uscire dall’Unione Europea.Nel medio-lungo periodo, quando tale processo sarà completato, le conseguenze della Brexit dipenderanno in gran parte dai termini di uscita che saranno negoziati. In ogni caso, si può immaginare che:</p><ul> <li>in assenza di una previsione specifica, il Regolamento CE n. 1346/2000 non troverà più applicazione con riguardo al Regno Unito (il che sostanzialmente significa che il Regno Unito e i Paesi Membri dell’Unione Europea non beneficeranno più di un reciproco automatico riconoscimento);</li> <li>la Legge Modello continuerà ad applicarsi (là dove recepita);</li> <li>le procedure di insolvenza che non ricadono nell’ambito applicativo del Regolamento n. 1346/2000 rimarranno percorribili nel Regno Unito sin tanto che un’impresa straniera dimostri di avere una “connessione sufficiente” con il Regno Unito (è il caso, per esempio, degli “<em>schemes of arrangement</em>” previsti dal <em>UK Companies Act 2006</em>).</li></ul><p><strong><em>La perdita del riconoscimento automatico per le procedure di insolvenza del Regno Unito</em></strong>Posto che il Regolamento n. 1346/2000 non potrà più applicarsi – a meno che non vengano raggiunti accordi bilaterali con ogni singolo Paese dell’Unione Europea (o con la stessa Unione Europea) – le procedure di insolvenza del Regno Unito non troveranno automatico riconoscimento nell’Unione Europea.Da un punto di vista pratico, ciò significa che i curatori delle procedure di insolvenza del Regno Unito dovranno affidarsi alle leggi dello Stato Membro in cui chiedono il riconoscimento, con risultati che potrebbero essere differenti a seconda della giurisdizione. Lo stesso potrebbe essere anche per le procedure di insolvenza pendenti nel Regno Unito, sulla base del Regolamento CE n. 1346/2000.Tutto dipenderà dai contenuti degli accordi di transizione (se ve ne saranno) che potrebbero essere raggiunti tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Al riguardo, due sono gli scenari che possono immaginarsi:</p><ul> <li>il Regno Unito e l’Unione Europea potrebbero accordarsi nel senso che il Regolamento CE n. 1346/2000 (e poi il nuovo Regolamento UE n. 2015/848 continui ad applicarsi;</li> <li>il Regno Unito potrebbe sottoscrivere accordi bilaterali con più paesi dell’UE.</li></ul><p><strong><em>La perdita del riconoscimento automatico per le procedure straniere di insolvenza</em></strong>Dall’altra parte, il Regno Unito non sarà tenuto al riconoscimento automatico delle procedure di insolvenza degli altri Stati Membri dell’Unione Europea, e le sue corti potranno decidere discrezionalmente se avviare una procedura di insolvenza in relazione a imprese di diritto straniero non aventi il loro COMI nel Regno Unito.&nbsp;Al riguardo, bisogna aggiungere che, se è vero che la CIBR 2006 potrebbe aiutare il curatore straniero a ottenere riconoscimento e assistenza dalle corti del Regno Unito, è altrettanto vero – e qui l’aspetto problematico – che soltanto alcuni Paesi UE hanno adottato la Legge Modello (cioè Grecia, Polonia, Romania e Slovenia).&nbsp;Nessuna assistenza potrebbe essere offerta dall’<em>Insolvency Act 1914 </em>(poi modificato e integrato nel 1986), dal momento che nessuno degli attuali Paesi Membri dell’Unione Europea può essere considerato un “<em>relevant country or territory</em>” secondo la Sezione 426 dello stesso, quantomeno nel significato dei tempi passati quando tale definizione si riferiva ai Paesi strettamente legati all’Impero britannico.<strong><em>Schemes of arrangement</em></strong>Uno strumento utilizzabile sia per le imprese nazionali che per quelle straniere, che non pare possa essere interessato dalle conseguenze della Brexit, in quanto non ricade nell’ambito applicativo dei Regolamenti n. 1346/2000 e n. 2015/848, sono gli “<em>schemes of arrangement</em>”.Le corti del Regno Unito – fin tanto che sussiste una “sufficiente connessione” con il loro Paese – sono inclini a omologare “<em>schemes of arrangement</em>” riguardanti imprese straniere, allorché ritengano che lo <em>scheme</em> è in grado di essere portato in esecuzione nella giurisdizione in cui si trovano gli <em>asset </em>dell’impresa debitrice: a tale riguardo, gli effetti della Brexit su altre fonti comunitarie in materia di riconoscimento e scelta della legge applicabile, devono essere tenuti a mente.<strong><em>Conclusioni</em></strong>Attualmente, il percorso mediante il quale la Brexit verrà portata a termine e l’impatto reale che essa avrà sulle procedure di insolvenza transfrontaliera nell’ambito del Regolamento CE n. 1346/2000 non sono prevedibili.I benefici che il Regolamento prevede in termini di riduzione dell’incertezza, della complessità, dei costi e dei risultati per i creditori sono ben noti: tali benefici erano assicurati sia in termini di apertura della giurisdizione del Regno Unito alle procedure di insolvenza straniere sia in termini di riconoscimento delle stesse nell’ambito dell’Unione Europea.Senza un meccanismo alternativo che consenta di preservare tutto ciò, è verosimile che – a parte forse gli <em>schemes of arrangements</em> – la reputazione del Regno Unito di essere un attraente sistema per i creditori in tema di insolvenza transfrontaliera, possa essere intaccata.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 11:50:48 +0200</pubDate>
                        <title>Impact of Brexit on insolvency proceedings</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/impact-of-brexit-on-insolvency-proceedings</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>EU Backdrop</strong><em><u>Foreword</u></em>Understanding and mastering cross-border insolvency requires a thorough knowledge of the different domestic insolvency regimes, all of which have distinctive procedures and rules on jurisdiction and recognition of foreign proceedings. Creditors and debtors to look for the most favourable system: in this framework, the UK insolvency system is usually considered “creditor-focused”.In the UK the rules governing jurisdiction and recognition of insolvency proceedings across different jurisdictions are set out in EC Regulation No. 1346/2000 and the UNCITRAL Model Law (“Model Law”), which in the UK has been implemented by way of the Cross Border Insolvency Regulations 2006 (“CBIR 2006”).<em><u>EU and International Sources on Insolvency Proceedings</u></em><em><u>&nbsp;</u></em>The main feature of Regulation No. 1346/2000 is that it provides for EU-wide effects of the main insolvency proceeding opened in one of the Member States (namely where the debtor’s Centre Of Main Interest or “COMI”, as defined by the Regulation, is located), while secondary procedures which can be opened in another Member State (where the debtor has an establishment) according to domestic rules.&nbsp;The new EU Regulation No. 2015/848 is a sort of “restyling” of Regulation No. 1346/2000 and will apply to insolvency proceedings opened since 26 June 2017. It introduces, amongst other things, several changes in jurisdiction and forum shopping, secondary procedures, publicity to insolvency procedures and rules for group insolvencies.The Model Law – such as the EU Regulations, which do not differ in this respect from the Model Law – is not aimed at harmonising the substantive insolvency laws of different countries, but rather to encourage recognition of foreign proceedings and cooperation between jurisdictions. One of its key purposes is to provide for simplified procedures for recognition and for the appointment of a representative of foreign proceedings.The principal effect of such recognition is the assistance – necessary for the orderly and fair conduct of cross-border insolvencies – to the foreign procedure: according to the Model Law, domestic Courts should cooperate “<em>to the maximum extent possible</em>” with foreign Courts and representatives. Currently, legislation based on the Model Law has been enacted in 20 countries, including the United States, UK, Canada, Japan and Australia.Both (Regulation No. 1346/2000 and the Model law as enacted by CIBR 2006) have pros and cons: the former grants an automatic recognition, but it is limited to the EU countries (but what if the UK exits from the EU…?), the latter is much more limited as per the effects of automatic recognition but it is not limited to EU countries.<strong>The consequences of Brexit: General Overview</strong>Very little will change in the short term, pending the application of Article 50 of the Lisbon Treaty and the process that will be triggered to allow the UK to exit the EU.In the medium / long term, when this is completed, the consequences of Brexit will mostly depend on the terms of the exit agreement. However, we can foresee that:</p><ul> <li>lacking a specific provision, Regulation No. 1346/2000 no longer will be applicable to the UK (which means, in short, that UK and EU Member States insolvency proceedings would no longer benefit from mutual automatic recognition in the UK and across the EU);</li> <li>Uncitral Model Law will continue to apply (where enacted);</li> <li>insolvency procedures not falling within the scope of Regulation No. 1346/2000 would remain available in the UK to a foreign company as long as it has “sufficient connection” to the UK – for instance this is the case of the schemes of arrangement provided by the UK Companies Act 2006.</li></ul><p>No automatic recognition of UK insolvency proceedings<strong><u>&nbsp;</u></strong>As Regulation No. 1346/2000 will no longer apply – unless bilateral treaties will be agreed upon with each EU Member State (or with the EU as a whole) – UK insolvency procedures will not receive automatic recognition in the EU.&nbsp;From a practical point of view, this means that UK insolvency receivers will need to rely on domestic law of the Member State in which recognition is sought, whose outcome would be different according to the specific jurisdictions. Moreover, this could also apply to cross-border insolvency cases pending in the UK, based on Regulation No. 1346/2000.Everything will depend on the contents of the transitional arrangements (if any) which could be reached between the UK and the EU. In this respect, two main different scenarios may be outlined:&nbsp;</p><ul> <li>the UK and the EU could agree that the EU Regulation continues to apply;</li> <li>the UK enters into bilateral treaties with as many EU Member States as possible.</li></ul><p>&nbsp;<strong>No automatic recognition of foreign insolvency proceedings</strong>On the other hand, it seems that the UK would not be bound to automatically recognise EU Member State insolvency procedures, and the UK Courts could exercise their discretion to commence insolvency procedures in relation to companies incorporated outside the UK and having no COMI in the UK.In this respect, CIBR 2006 could help a foreign insolvency receiver seeking recognition and assistance by the UK Courts. The problem here is that only a few EU Member States have adopted the UNCITRAL Model Law (namely, Greece, Poland, Romania and Slovenia).No assistance could be offered by the Insolvency Act 1914 (amended in 1986), as none of the current EU countries could be considered a “<em>relevant country or territory</em>” according to Section 426, at least in the meaning of the old times when such definition was referred to countries closely associated with the British Empire.<strong>Schemes of arrangement</strong>A “tool” available for both domestic and foreign companies, which is unlikely to be affected by Brexit is the schemes of arrangements, as it falls outside the scope of both Regulation No. 1346/2000 and new Regulation No. 2015/848.&nbsp;The UK Courts – as far as a “sufficient connection” with the UK has been recognised – have been open to approve schemes of arrangements affecting foreign companies (which was quite broadly construed), when the Courts are satisfied that the scheme is capable of being enforced in the jurisdiction in which the debtor company’s assets are located: in this respect, the effects of Brexit on other EU regulations on recognition of judgments and on choice of law will also have to be considered.<strong>Conclusion</strong>Currently, the way by which Brexit will be achieved and the real impact that it will have on cross-border insolvency procedures falling within the scope of Regulation No. 1346/2000, are not foreseeable.The benefits that the Regulation provides both in terms of reduction of uncertainty, complexity, costs and outcomes for creditors is well known: such benefits were ensured both in terms of the UK’s jurisdiction to open certain insolvency procedures and in terms of recognition of the same across the EU.Without an alternative mechanism to preserve all this, it is likely that – except maybe for schemes of arrangements – the UK’s international reputation as an attractive “creditor-focused” system for cross-border insolvencies and restructurings would be affected.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 01 Oct 2016 11:02:29 +0200</pubDate>
                        <title>Sindacato nel merito del piano di continuità aziendale «diretta» come «causa concreta» del concordato ?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sindacato-nel-merito-del-piano-di-continuita-aziendale-diretta-come-causa-concreta-del-concordato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Pavia (14 ottobre 2016) nega l’omologazione del concordato approvato dai creditori ritenendo che il piano, alla luce delle verifiche del commissario, appare manifestamente inidoneo a perseguire il risanamento economico ed il riequilibrio finanziario dell’impresa.</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società immobiliare, a seguito dell’approvazione dei creditori, chiede l’omologazione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale c.d. «diretta», secondo cui le risorse per soddisfare i creditori sono costituite da ricavi generati dalla prosecuzione dell’attività d’impresa.Il Commissario Giudiziale nelle proprie relazioni <em>ex </em>art. 172 ed art. 180 l.fall. espone le serie criticità riscontrate circa la fattibilità della proposta e del piano di concordato. In particolare, l’andamento economico e finanziario della società durante la procedura concordataria si erano rivelate incompatibili con quanto preventivato dalla ricorrente e, ad una valutazione prognostica, lontane dalla concreta attuabilità successivamente all’omologa.<strong><em>Le questioni</em></strong>La questione riguarda i limiti delle valutazioni che il Tribunale può svolgere in sede di omologazione.Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione sulla «fattibilità economica» compete ai creditori, purché adeguatamene informati, mentre compete al Tribunale la valutazione dei profili giuridici di ammissibilità della proposta e quindi di «fattibilità giuridica» della stessa.Il tema riguarda in particolare la possibilità che il Tribunale – a fronte di una ritenuta non attuabilità dal punto di vista economico e finanziario della proposta e del piano concordatari – possa negare l’omologazione del concordato ritenendo che difetti la «causa concreta» del concordato, rientrante nel novero della «fattibilità giuridica».<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale, rilevato che la manifesta non attuabilità del piano concordatario fosse tale da vanificare in concreto la stessa causa del concordato con continuità aziendale, ha rigettato la domanda di omologazione. La motivazione del Tribunale può essere così sintetizzata:</p><ul> <li>il presupposto per l’omologazione del concordato con continuità aziendale «diretta» è l’idoneità del piano a consentire il risanamento e il recupero dell’equilibrio economico e finanziario del debitore mediante la prosecuzione dell’attività imprenditoriale;</li> <li>il risanamento dell’impresa costituisce quindi la causa del negozio giuridico;</li> <li>la verifica della fattibilità economica del piano spetta al Commissario Giudiziale, il quale dovrà fare riferimento anche alle risultanze dell’attività <em>medio tempore </em>svolta durante la procedura;</li> <li>nella specie la società ricorrente aveva riportato in corso di procedura perdite gestionali tali da compromettere e rendere non verosimile la buona riuscita del piano, che si fondava su assunzioni aleatorie ed al di fuori della sfera di controllo dell’imprenditore;</li> <li>la manifesta inidoneità del piano a conseguire in concreto la causa del concordato è suscettibile di apprezzamento da parte del Tribunale, anche in sede di omologazione, trattandosi di profilo di fattibilità giuridica e comporta, quale effetto, il diniego dell’omologazione.</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>La nota decisione della Cassazione a Sezioni Unite n. 1521 del 23 gennaio 2013 costituisce il <em>leading case </em>sui limiti del sindacato del Tribunale: in sede di giudizio di ammissibilità, revoca ed omologazione al Tribunale spetta il controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta di concordato (c.d. «fattibilità giuridica») mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine alla probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti (c.d. «fattibilità economica»). Il controllo di legittimità si realizza mediante la verifica «<em>dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato» </em>da intendersi come obiettivo specifico dipendente dal tipo di proposta, ma comunque finalizzato al superamento della crisi e ad assicurare un soddisfacimento, anche parziale, dei creditori chirografari.La Cassazione ha in seguito meglio precisato che il Tribunale può riconoscere il difetto della «causa concreta» del concordato in caso di «<em>inidoneità della proposta, se emergente ‘prima facie’, a soddisfare in qualche misura» </em>tutti i creditori (cfr. Cass. 4&nbsp;maggio 2016, n. 8799) e di «<em>assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati» </em>(Cass. 9 agosto 2016, n. 16830).Il punto è quindi quello dei margini di effettiva valutazione delle circostanze del caso concreto al fine di poter escludere la «causa concreta» del concordato: il principio è che il Tribunale non può compiere alcun sindacato nel merito, perché<em> «d</em><em>i fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni» </em>(Cass. 6 novembre 2013, n.&nbsp;24970). Il Tribunale deve quindi limitarsi a constatare ciò che si può sicuramente escludere possa verificarsi, mentre non può addentrarsi in valutazioni in merito a ciò che può o meno verificarsi (così App. Torino 17 aprile 2014), per quanto le probabilità possano considerarsi ridotte o aleatorie nel merito.Nel caso esaminato dal Tribunale di Pavia, dalla motivazione sembra emergere che si trattasse in realtà di un caso in cui si verteva in tema di limitatissima probabilità, piuttosto che di assoluta impossibilità di realizzazione delle previsioni del piano. Il caso non è molto dissimile da quello esaminato da Cass. n.&nbsp;24970/2013: perdite gestionali significative, mancanza di impegni cogenti da parte delle banche per l'apporto di nuova finanza, mancanza di garanzie circa previste dismissioni di immobili, mancanza di copertura del fabbisogno concordatario nell’orizzonte temporale del piano sono tutti aspetti che la Corte aveva giudicato di «carattere valutativo».Resta il fatto che la «manifesta irrealizzabilità» è comunque inerentemente una valutazione di merito piuttosto che giuridica ed è quindi soggetta ad ineliminabili margini di apprezzamento nel caso concreto.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 15:23:37 +0200</pubDate>
                        <title>Super-società di fatto ed estensione del fallimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/super-societa-di-fatto-ed-estensione-del-fallimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione 13 giugno 2016, n. 12120 ha ribadito la fallibilità di una società a responsabilità limitata che si dimostri essere socia di una società di fatto insolvente</em><strong><em>Il caso</em></strong>Il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento in estensione di una società di fatto tra una società a responsabilità limitata (già dichiarata fallita), una persona fisica ed un’altra società a responsabilità limitata, quali soci illimitatamente responsabili.&nbsp;La Corte d’Appello ha revocato la dichiarazione di fallimento della società di fatto ribadendo il principio della responsabilità limitata nelle società di capitali, con la conseguente non estensibilità ad essa di un fallimento in qualità di socio illimitatamente responsabile.&nbsp;Il Curatore ha proposto ricorso per cassazione.<strong><em>La questione</em></strong>Il tema sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione attiene alla fallibilità di una società a responsabilità limitata in qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di fatto.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>In primo luogo, la Corte di Cassazione si è espressa a favore della fallibilità di una società a responsabilità limitata, che si dimostri essere socia di una società di fatto insolvente, precisando che la partecipazione della società ad una società di persone, anche di fatto, non esige il necessario rispetto dell’art. 2361, co. 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa autorizzazione dei soci, ai sensi dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c.&nbsp;In secondo luogo, la Suprema Corte ha affermato che l’utilizzo strumentale di una o più società di fatto, al fine di una diversificazione e delimitazione degli investimenti e delle responsabilità di chi le progetta, le dirige e le governa, anche con un sistema di direzione coordinato, di per sé non genera un abuso.&nbsp;Il beneficio della responsabilità limitata non è perduto dal singolo per il solo fatto di avere violato i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società dominate, nell’interesse contrario a quello delle società stesse, posto che il rimedio previsto è l’azione di responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c. La dichiarazione di fallimento non è pertanto la prima risposta all’abuso dello schema societario. Essa richiede invece un rigoroso accertamento dei presupposti organizzativi ed essenziali del contratto di società.&nbsp;Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha dunque cassato la decisione della Corte d’Appello di Firenze ed ha rinviato ai giudici di merito i quali saranno chiamati ad accertare l’<em>affectio societatis </em>tra la società a responsabilità limitata e gli altri soci, ed inoltre che la società di fatto esprima una sua autonoma e propria insolvenza da verificare muovendo – quale indizio – da quella di uno o più dei suoi soci ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l’attività economica, ma senza alcun automatico esaurimento in essa della prova richiesta dall’art. 5 l.fall.<strong><em>Commento</em></strong>La Cassazione è intervenuta sul tema tradizionale della super-società di fatto, fenomeno a cui si assiste quando una o più società di capitali sono utlizzate per frammentare e segregare attività e patrimoni, nell’ambito di un’unica attività di impresa.&nbsp;La Corte richiama espressamente la propria precedente decisione n. 1095 del 21 gennaio 2016, la quale – partendo dal presupposto dell’ammissibiltà della partecipazione di una s.r.l. in una società personale &nbsp;– ha concluso per la fallibilità della società di fatto, cui la s.r.l. abbia partecipato, previo rigoroso accertamento dei relativi presupposti (patrimonio e attività comune, effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite dei soggetti interessati, vincolo di collaborazione tra i soci) e la sua situazione di insolvenza.&nbsp;Quanto al fenomeno delle super società di fatto, viene in questa sede ribadito che se l’imprenditore si serve di società strumentali in maniera conforme alla legge e a tutela dell’affidamento generato nei soggetti terzi, è corretto e doveroso che egli si giovi del beneficio della responsabilità limitata. Viceversa, se opera nell’interesse imprenditoriale contrario a quello delle società utilizzate ed in violazione dei principi di corretta gestione (rendendole meri veicoli strumentali all’interesse proprio od altrui), deve diventare responsabile in via diretta per il pregiudizio patrimoniale provocato alle controllate ed ai loro creditori. Da questo punto di vista, occorre poi verificare in fatto se si sia in presenza di una vera e propria super-società di fatto (con la conseguenza dell’estensione di responsabilità ai soci a questo titolo ed inolte della dichiarazione di fallimento), oppure se, in caso contrario, la reposanbilità resti confinata all’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 15:20:19 +0200</pubDate>
                        <title>Quando può essere promossa l’azione di responsabilità nel concordato preventivo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-puo-essere-promossa-lazione-di-responsabilita-nel-concordato-preventivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Trento (3 marzo 2016) ritiene ammissibile l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, trattandosi di concordato liquidatorio, anche se non prevista dal piano ed in assenza di deliberazione da parte dei soci</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo promuove azione di responsabilità nei confronti dei suoi ex amministratori e sindaci.&nbsp;I convenuti sollevano, tra altre, una serie di eccezioni preliminari in merito all’ammissibilità dell’azione sociale di responsabilità nell’ambito del concordato preventivo liquidatorio, in tema di legittimazione attiva e di procedibilità dell’azione.<strong><em>Le questioni</em></strong>Le questioni affrontate dal Tribunale sono state solo occasionalmente affrontate dalla giurisprudenza:</p><ul> <li>la prima attiene alla sussistenza, tra i beni destinati alla soddisfazione dei creditori nell’ambito di un concordato con cessione dei beni, dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti di amministratori e sindaci;</li> <li>la seconda riguarda la necessità che l’azione sia deliberata dai soci come previsto dagli artt. 2476 e 2477 c.c. o dal collegio sindacale come previsto dall’art. 2393, terzo comma, c.c.;</li> <li>la terza riguarda la legittimazione dei commissari giudiziali a promuovere azioni risarcitorie.</li></ul><p><strong><em>La decisione</em></strong>Il Tribunale di Trento ha deciso:</p><ul> <li>in primo luogo, che nell’ambito di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata quando non sia contemplata nel piano concordatario, poiché la cessione dei beni proposta dalla debitrice<em> ex</em> 160 l.fall. non può che riguardare tutti i suoi beni, ivi inclusi i diritti di credito, tra cui rientra l’azione sociale di responsabilità;</li> <li>in secondo luogo, che l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nella fase esecutiva del concordato preventivo non necessita di una deliberazione dell’assemblea dei soci o del collegio sindacale, in quanto vengono meno le ragioni di cautela rispetto ad un possibile uso strumentale, per cui il legislatore ha ritenuto di condizionarne l’esercizio da parte degli amministratori;</li> <li>infine, che nell’ambito del concordato preventivo l’azione di responsabilità può essere esercitata dal liquidatore giudiziale e non anche dal commissario giudiziale, il quale ha unicamente la facoltà, riconosciutagli dall’art. 240 l.fall., di costituirsi parte civile nei processi penali per reati fallimentari.<em>&nbsp;</em></li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>Quanto al primo tema affrontato dal Tribunale di Trento, la motivazione si fonda sul principio di cui all’art. 2740, secondo comma, c.c., per cui le limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore non sono ammissibili se non nei casi previsti dalla legge, tra cui non sarebbe annoverata la definizione del passivo secondo le regole del concordato preventivo. Non sarebbe quindi ammissibile una cessione parziale dei beni, con esclusione quindi del credito risarcitorio nei confronti degli amministratori e dei sindaci. Il tema della cessione parziale dei beni è controverso (in senso favorevole, tra altri Trib. Mantova 9 ottobre 2014 e&nbsp;Trib. Napoli 5 luglio 2013;&nbsp;in senso opposto Trib. Torino 5 giugno 2014), ma sembra preferibile ritenere sia ammissibile l’esclusione dall’attivo concordatario destinato ai creditori, per diverse ragioni: (i) un possibile credito risarcitorio deve essere comunque evidenziato nel piano e su di esso deve pronunciarsi il commissario giudiziale nella sua relazione, anche ai fini della revoca del concordato <em>ex</em> art. 173 l.fall.; (ii) i creditori possono quindi esprimere consapevolmente il voto valutando la convenienza della proposta concordataria; (iii) i creditori conservano nel concordato la legittimazione individuale a promuovere l’azione risarcitoria <em>ex </em>art. 2394 c.c. (cfr. Trib. Piacenza 12 febbraio 2015); (iv) l’esclusione di beni e diritti dall’attivo concordatario è certamente ammissibile quando la proposta non contempla la cessione dei beni.Quanto al secondo principio affermato nella decisione del Tribunale, si può osservare che in assenza di spossessamento nel concordato continuano a trovare applicazione le regole di governo societario, come risulta dal fatto che il legislatore ha previsto espresse deroghe in casi specifici (cfr. art. 185 l.fall. in tema di&nbsp;proposte concorrenti di concordato.In questo senso è anche l’opinione prevalente in dottrina.Quanto al terzo tema affrontato, la decisione del Tribunale va invece approvata senza riserve: infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 luglio 2015, n. 14052), l’eventuale legittimazione del commissario giudiziale, da un lato sarebbe incompatibile con le funzioni di vigilanza e consultive sull’esecuzione del concordato; dall’altro, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi penali, espressamente riconosciuta dall’art. 240 l.fall., è difficilmente estensibile al di fuori di tale peculiare fattispecie.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 15:18:03 +0200</pubDate>
                        <title>La Cassazione e la revocabilità degli atti previsti dal piano di risanamento attestato ex art. 67 l.fall.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cassazione-e-la-revocabilita-degli-atti-previsti-dal-piano-di-risanamento-attestato-ex-art-67-l-fall</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016 la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sulle condizioni necessarie affinché sia riconosciuta l’esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento attestato.</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una banca chiede l’ammissione al passivo di un credito garantito da pegno, erogato in esecuzione di un piano di risanamento attestato<em> ex</em> art. 67 terzo comma lett. d) l.fall. La curatela oppone la revocabilità della garanzia.&nbsp;Il giudice delegato ed il Tribunale in sede di opposizione ammettono il credito al privilegio sul presupposto che il piano di risanamento attestato determini un’automatica esenzione da revocatoria degli atti conseguenti.&nbsp;La curatela propone ricorso per cassazione.<strong><em>Le questioni</em></strong>Il tema controverso riguarda l’idoneità di un piano di risanamento attestato a garantire l’esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione dello stesso nel caso di carenze della relazione di attestazione rispetto ai requisiti di legge ed in particolare (i) se i terzi siano tenuti a verificare la fattibilità del piano e l’attendibilità dell’attestazione e (ii) quale sia nel caso il criterio di valutazione da adottare al fine di poter confermare gli effetti protettivi del piano.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Suprema Corte, cassando con rinvio, accoglie il ricorso promosso dalla curatela e statuisce che, in caso di insuccesso del piano e di successivo fallimento dell’imprenditore:</p><ul> <li>il giudice del merito deve valutare con un giudizio <em>ex ante </em>“<em>la ragionevole possibilità di attuazione del piano di risanamento, senza la quale l’esenzione da revocatoria non è ammissibile</em>”;</li> <li>il criterio di valutazione è lo stesso che la Corte ha già determinato in merito alla “<em>fattibilità economica</em>” del piano di concordato preventivo, da intendersi quale “<em>verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati</em>”.</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>La Cassazione in primo luogo esclude che l’attestazione del piano possa garantire di per sé l’esenzione da revocatoria, come aveva invece ritenuto il Tribunale di Roma, il quale aveva considerato che i terzi, in quanto estranei alla formazione del piano, non sono tenuti a verificare il giudizio di fattibilità espresso dal professionista attestatore.Su questo punto non vi è specifica motivazione da parte della Corte, la quale dà per presupposto che i soggetti terzi, che partecipano al compimento degli atti previsti dal piano di risanamento, abbiano un onere di verifica del piano. Se, infatti, in caso di successivo fallimento, il Tribunale può revocare l’atto (nel caso specifico la concessione di pegno a garanzia del finanziamento) qualora il piano risulti manifestamente inidoneo a consentire il superamento della crisi dell’imprenditore, ciò significa che i terzi non possono confidare puramente e semplicemente sull’esistenza dell’attestazione.La Cassazione si concentra quindi sull’ambito della valutazione che il Tribunale deve compiere al fine di confermare l’idoneità del piano ad assicurare l’esenzione dall’azione revocatoria. Da questo punto di vista, la Corte richiama la propria giurisprudenza su analoghi principi già enunciati in tema di valutazione di fattibilità “economica” del piano posto a fondamento della proposta di concordato preventivo (Cass. n. 11497/2014) e si pone in linea di continuità con la stessa.I criteri valutativi così delineati dalla Corte non sono tali da imporre ai terzi di svolgere un giudizio di natura prognostica, che determinerebbe un eccessivo margine di incertezza in merito agli effetti protettivi del piano, ciò che costituirebbe un forte disincentivo alla partecipazione dei terzi al tentativo di risanamento dell’impresa. Solo qualora emerga una <em>“assoluta, manifesta inettitudine”</em> del piano a conseguire i propri obiettivi, infatti, il Tribunale potrà revocare l’atto posto in essere in esecuzione del piano medesimo. Si deve trattare di situazione non solo percepibile <em>prima facie</em>, ma anche tale da prescindere da qualsiasi margine di valutazione in termini di probabilità circa il verificarsi di determinati risultati, così come precisato dalla Cassazione in altra precedente decisione (Cass. n. 24970/2013): in altri termini, la realizzabilità del piano deve essere esclusa con certezza, mentre non è sufficiente che sia (per quanto altamente) improbabile.Naturalmente, questa valutazione deve risultare da un giudizio condotto in una prospettiva <em>ex ante</em> (benché, inevitabilmente, il Tribunale si dovrà pronunciare a seguito della dichiarazione di fallimento e, quindi, di insuccesso del piano). Va segnalato in proposito un recente precedente di merito (Trib. Verona 22 febbraio 2016) che ha ritenuto necessario al fine della revocabilità, non solo che il piano sia <em>“palesemente irragionevole e certamente irrealizzabile”</em>, ma anche che gli aspetti dedotti in tal senso dalla curatela siano effettivamente percepibili ed apprezzabili da parte della specifica controparte: si tratta di una prospettiva certamente corretta, che merita di essere seguita a tutela dell’affidamento dei terzi e della funzionalità dell’istituto.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>&nbsp;</em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:41:24 +0200</pubDate>
                        <title>È ammissibile la revocatoria della scissione?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-ammissibile-la-revocatoria-della-scissione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Riguardo ad un tema oggetto di vivace contrasto giurisprudenziale su cui la Suprema Corte non si è ancora espressa, il Tribunale di Bologna (1° aprile 2016) ha escluso l’ammissibilità della revocatoria ordinaria dell’assegnazione di un bene in sede di scissione societaria. </em><em><strong>Il caso</strong></em>Il curatore fallimentare di una società scissa conveniva in giudizio <em>ex </em>artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. la società beneficiaria della scissione, lamentando il pregiudizio sofferto dalla scissa, che si era vista privata dell’intero suo patrimonio immobiliare, a fronte di un trascurabile sgravio dei propri debiti. Il fallimento chiedeva pertanto dichiararsi inefficaci e restituirsi alla massa le assegnazioni conseguenti all’atto di scissione o, in subordine, ove non più nella disponibilità della scissa, la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.<strong><em>Le questioni</em></strong>L’ammissibilità della revocatoria avente ad oggetto la scissione societaria è un tema che, in assenza di pronunce della Suprema Corte, è stato affrontato e risolto in maniera contrastante dalla giurisprudenza di merito.&nbsp;Secondo un primo orientamento l’<em>actio pauliana </em>sarebbe incompatibile con il sistema di garanzie e la disciplina positiva dettata in materia di scissione societaria, in quanto detto sistema accorda già una protezione ai creditori sociali mediante la facoltà di opporsi alla scissione entro un certo limite temporale (art. 2506-­‐<em>ter </em>che richiama l’art. 2504 c.c.) nonché mediante la&nbsp; previsione&nbsp; di una responsabilità solidale della scissa e della beneficiaria nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato (art. 2506-­‐<em>quater </em>c.c.) e, infine, attraverso la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito (art. 2506-­‐<em>ter&nbsp; </em>che richiama l’art 2504-­‐<em>quater&nbsp;&nbsp; </em>c.c.).&nbsp;Secondo un altro orientamento, in senso radicalmente opposto, sarebbe invece ammissibile l’azione, tanto sull’assunto che nel nostro ordinamento manca una norma di diritto positivo che espressamente&nbsp;&nbsp;&nbsp; la impedisca, quanto su quello che l’art. 2504 c.c. si limita a escludere la possibilità che, una volta avvenuta l’iscrizione dell’atto nel registro delle Imprese, possa essere accertata la nullità della scissione, ciò che non precluderebbe la revocatoria, atteso che la pronuncia che la accoglie comporta solo una inefficacia relativa dell’atto.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Bologna aderisce al primo orientamento, escludendo quindi l’ammissibilità della revocatoria dell’assegnazione del bene una volta attuata la scissione e, per l’effetto, ha respinto le domande della curatela.In particolare, il Tribunale ritiene che, per potere meglio tutelare gli interessi di carattere generale, è necessario riconoscere la “non regredibilità” degli effetti della scissione, a maggior ragione dato che i creditori anteriori hanno comunque a loro disposizione rimedi, appositamente previsti dalla legge, oggettivamente estesi e apprezzabili e quindi in grado di offrire adeguata tutela.<em><strong>Commento</strong></em>Sebbene entrambi gli orientamenti giurisprudenziali si fondino su argomenti degni di considerazione, quello seguito dal Tribunale di Bologna appare maggiormente convincente.&nbsp;Se è vero che la finalità del rimedio generale apprestato dall’azione revocatoria è&nbsp; di&nbsp; consentire&nbsp; ai creditori un soddisfacimento su beni del debitore, come se tali beni non fossero mai usciti dal suo patrimonio, è altrettanto vero che la disciplina speciale della scissione già consente di raggiungere un&nbsp;simile risultato: infatti, la solidarietà prevista <em>ex lege </em>dall’art. 2506-­‐<em>quater </em>c.c. tra la&nbsp; scissa&nbsp; e&nbsp; la beneficiaria nei confronti dei creditori anteriori all’operazione, sostanzialmente “sterilizza” il profilo dell’<em>eventus&nbsp;</em><i>damni</i>. In altri termini, pare che il legislatore, consapevole delle peculiarità dell’istituto della scissione, abbia già apprestato un compendio normativo a tutela dei terzi, che appare sufficiente allo scopo e soprattutto consente di non pregiudicare la certezza dei traffici giuridici, particolarmente sentita in ambito&nbsp; societario, che viceversa sarebbe compromessa laddove si ammettesse la revocabilità dell’atto dispositivo del bene.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:36:28 +0200</pubDate>
                        <title>“Patti paraconcordatari” come parte del piano e della proposta di concordato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/patti-paraconcordatari-come-parte-del-piano-e-della-proposta-di-concordato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Rovigo (20 maggio 2016) riconosce espressamente l’ammissibilità del “pagamento di determinati creditori sulla base di singoli accordi con gli stessi non ancora stipulati” </em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale “diretta” <em>ex </em>art. 186-­‐<em>bis </em>l.fall. formulando una proposta che prevede tre classi di creditori: (A) creditori commerciali strategici; B) istituti finanziari strategici; C) classe residuale dei chirografari.&nbsp;Il piano prevede che siano pagati integralmente entro un anno dall’omologazione le spese in prededuzione e i creditori privilegiati e, entro cinque anni, i creditori chirografari. La proposta prevede inoltre, sulla base di c.d. “patti paraconcordatari”, che ai creditori privilegiati e chirografari di cui alla classe B sia pagato il residuo 60% del proprio credito al di fuori del piano, dal 2021 al 2026, mediante i proventi dell’attività commerciale e l’apporto di finanza esterna e bancaria.<strong>Le questioni</strong>I c.d. “patti paraconcordatari” sono noti nella prassi precedente alle riforme, soprattutto in materia di concordato fallimentare, come accordi tra il fallito e l’assuntore, in base ai quali quest’ultimo si impegna a trasferire al debitore parte dei beni acquisiti in forza del concordato.&nbsp;Il tema posto nel caso di specie, invece, riguarda la stipulazione da parte del debitore di accordi con alcuni creditori aventi ad oggetto specifici termini e modalità di pagamento degli stessi. Si tratta quindi&nbsp;&nbsp; di valutare se tali accordi restino estranei al piano concordatario, con la conseguenza che i pagamenti ai creditori aderenti possano avvenire oltre l’orizzonte temporale dal piano (che non può eccedere i cinque anni) e non siano soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione del piano parte degli organi della procedura.<strong>La decisione del Tribunale</strong>Il Tribunale ha aperto la procedura concordataria pronunciandosi espressamente sulla ammissibilità dei patti paraconcordatari, solamente prodotti dal ricorrente come testi non sottoscritti e non ancora stipulati al momento della pronuncia.In particolare il Tribunale rileva che i patti paraconcordatari :</p><ol> <li>sono ammissibili in quanto l’imprenditore può utilizzare ogni strumento giuridico lecito al fine della risoluzione della crisi;</li> <li>fanno parte della proposta concordataria ma non nel piano, con la conseguenza che il Tribunale può compiere al riguardo solamente un controllo di legalità, ma non verificarne il corretto e puntuale adempimento;</li> <li>nel caso specifico non violano la <em>par condicio creditorum </em>e le regole sul voto, consentendo&nbsp; al contempo un migliore soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare;</li> <li>non precludono la manifestazione del voto in sede di adunanza, posto che l’adesione ai patti non può considerarsi come anticipata manifestazione di voto (neppure per il caso in cui, in costanza di piano, fossero stati distribuiti acconti)</li></ol><p><strong>Commento</strong>La pronuncia rappresenta l’unico precedente edito in merito all’ammissibilità di specifici accordi con i creditori nell’ambito della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale (sono noti gli inediti di Trib. Pavia 12 giugno 2015 Concordato Fondazione Salvatore Maugeri, Trib. Roma 15 luglio&nbsp;2015 Concordato Casa Generalizia Fatebenefratelli, Trib. Modena 30 agosto 2015 Concordato Sassuolo Gestioni Patrimoniali).Nella specie, i giudici veneti delineano le verifiche da compiersi da parte del Tribunale, con riferimento&nbsp;&nbsp; al contenuto dei patti paraconcordatari, al fine del riconoscimento della liceità ed ammissibilità degli stessi nel caso specifico:</p><ol> <li>il rispetto della <em>par condicio creditorum </em>con riferimento al trattamento dei creditori aderenti e non aderenti agli accordi;</li> <li>la corretta formazione delle maggioranze, senza che le condizioni offerte con gli accordi possano configurare un illecito “mercato di voto”;</li> <li>in generale l’idoneità degli accordi a consentire un migliore soddisfacimento dei creditori.</li></ol><p>Ferme queste condizioni, una maggiore diffusione dei patti paraconcordatari – sinora utilizzati solo in alcune procedure di rilevanti dimensioni – potrebbe inaugurare un nuovo <em>trend </em>da accogliere favorevolmente, in quanto può consentire un maggiore spazio all’autonomia privata ed una maggiore flessibilità nella formulazione della proposta concordataria.&nbsp;In particolare, il caso di specie mette bene in luce come i patti paraconcordatari potrebbero colmare&nbsp;&nbsp; uno dei principali limiti del concordato con continuità aziendale, ossia la durata del piano individuata, tendenzialmente, in un orizzonte temporale non superiore a cinque anni. Non si può infatti sottacere che, sebbene questo termine rappresenti una garanzia in punto di prevedibilità della tenuta del piano, secondo le teorie aziendalistiche, nondimeno lo stesso può risultare eccessivamente ridotto se si ritiene che esso rappresenti anche il termine per il soddisfacimento di tutte le passività concordatarie.&nbsp;La necessità di ricondurre il pagamento dei creditori concorsuali alle sole risorse ritraibili dall’esecuzione del piano, per contro, potrebbe danneggiare creditori che invece sarebbero ben disponibili a dilazionare maggiormente il recupero dei propri crediti, ma con la garanzia di una maggiore percentuale di rimborso (si pensi ad esempio alle banche o ai finanziatori professionali in genere, avvezzi a piani di ammortamento di ben maggiore durata).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>&nbsp;</em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:31:28 +0200</pubDate>
                        <title>Una società immobiliare in concordato può eseguire un preliminare senza procedure competitive?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/una-societa-immobiliare-in-concordato-puo-eseguire-un-preliminare-senza-procedure-competitive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Livorno (11 maggio 2016) stabilisce che i preliminari di vendita di beni ricollegabili alla normale attività di gestione dell’impresa non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 163 bis l.fall. in tema di offerte concorrenti di acquisto.<em><strong>Il caso</strong> </em>Una società cooperativa, avente come oggetto sociale principale l’acquisto, la costruzione e la vendita di immobili urbani, dopo aver presentato domanda “con riserva” ex art. 161, sesto comma, l.fall, ha depositato la proposta ed il piano concordatari i quali prevedevano tra altro l’esecuzione di tre contratti preliminari aventi ad oggetto immobili destinati a civile abitazione.<em><strong>La questione</strong></em>Il tema sottoposto al vaglio del Tribunale attiene all’applicabilità ai contratti preliminari della disciplina di cui all’art. 163-­‐bis l.fall., la quale prevede che, qualora il piano concordatario comprenda un’offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di specifici beni, il Tribunale deve disporre la ricerca di interessati all’acquisto mediante l’apertura di un procedimento competitivo. L’art. 163-­‐bis l.fall. per espressa disposizione si applica anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque ha la finalità del trasferimento di specifici beni.<em><strong>La decisione del Tribunale</strong> </em>Il Tribunale di Livorno ha ritenuto maggiormente aderente alla ratio della norma ritenere che non rientrino nell’ambito applicativo delle offerte concorrenti i contratti stipulati prima del concordato e relativi alla cessione di singoli beni ricollegabili alla normale attività di gestione dell’impresa, purché gli impegni assunti dal debitore per la vendita dei beni siano effettivamente coerenti con la normale attività di gestione e non celino l’intenzione di cedere i beni aziendali nella prospettiva del piano concordatario. La soluzione viene ritenuta conforme ai principi vigenti nel concordato preventivo, individuati dal Tribunale nell’assenza dello spossessamento del debitore, nel mantenimento delle sue prerogative in tema di gestione ordinaria dell’impresa ma anche nella necessità di tutelare l’affidamento maturato dai terzi che abbiano intrattenuto rapporti con l’imprenditore in linea con l’attività corrente svolta da quest’ultimo. Il Tribunale, nel caso di specie, ritenendo che i contratti in questione fossero relativi alla normale attività dell’impresa ed in linea con il suo oggetto sociale, ha escluso l’applicabilità ai medesimi dell’art. 163-­‐bis l.fall. e ha dunque dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia segalata offre un’interessante chiave di lettura dell’art. 163-­‐bis l.fall., utile a chiarirne meglio la ratio. Il legislatore ha inteso recepire l’orientamento di alcuni tribunali che avevano imposto gare competitive per la vendita dei beni, al fine di fare emergere il prezzo corretto di mercato rispetto a quello previsto dal piano proposto dal debitore. La formulazione letterale della norma sembra effettivamente estendere la disposizione indistintamente a tutte le ipotesi il cui il debitore ed un terzo abbiano concluso un contratto preliminare prima dell’accesso del debitore alla procedura, al fine di evitare condotte che possano eludere la regola della necessaria apertura al mercato della vendita dell’azienda o dei beni del debitore. Tale interpretazione ha trovato in effetti avallo in alcune recenti pronunce, tra cui quella del Tribunale di Alessandria in data 18 gennaio 2016 e quella del Tribunale di Udine del 15 ottobre 2015 (quest’ultima richiamata nella motivazione).Secondo il Tribunale toscano, tuttavia, è opportuno (con richiamo anche alle linee guida del Tribunale di Bergamo) introdurre un criterio distintivo volto a escludere un’applicazione indiscriminata dell’art. 163-­‐ <em>bis </em>l.fall. a tutte le ipotesi di contratti preliminari stipulati prima del concordato, escludendo i contratti conclusi in coerenza con l’attività di gestione caratteristica ed ordinaria dell’impresa.Tale soluzione sembra da condividere, perché tiene in considerazione e dà prevalenza alla diversa regola secondo cui i contratti pendenti devono essere eseguiti (salva la facoltà del debitore di scioglierli avvalendosi della facoltà di cui all’art. 169-­‐<em>bis </em>l.fall.), trattandosi di contratti conclusi&nbsp; nell’ordinaria&nbsp; gestione e non con la finalità specifica di predisporre il piano di liquidazione concordataria. Il criterio proposto peraltro permette di evitare abusi, mantenendo ferma l’applicazione dell’art. 163-­‐<em>bis </em>l.fall. quando gli impegni di vendita già assunti dal debitore non siano effettivamente coerenti con la normale attività di gestione, e si inseriscano&nbsp; invece&nbsp; effettivamente&nbsp; nell’ambito&nbsp; della&nbsp; liquidazione&nbsp; che&nbsp; deve&nbsp; svolgersi secondo le regole e le garanzie della procedura.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 May 2016 16:25:34 +0200</pubDate>
                        <title>Sospensione di linee autoliquidanti nel pre-concordato, ma gli incassi devono affluire sul conto della procedura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sospensione-di-linee-autoliquidanti-nel-pre-concordato-ma-gli-incassi-devono-affluire-sul-conto-della-procedura</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Bolzano (5 aprile 2016) conferma che i contratti bancari autoliquidanti con patti accessori di compensazione o mandato all’incasso possono essere sospesi ai sensi dell’art. 169-</em>bis<em> l. fall., ma impone a cautela della banca che le somme restino a disposizione del commissario</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società, a seguito della presentazione di una domanda di concordato con riserva, ha chiesto al Tribunale l’autorizzazione alla sospensione di numerosi contratti bancari autoliquidanti (in particolare aperture di credito in conto corrente, utilizzabili sia per elasticità di cassa che per anticipo fatture) alcuni dei quali comprendenti, oltre al mandato all’incasso, anche il patto di compensazione in favore della banca.<strong><em>Le questioni</em></strong>I temi sottoposti al vaglio del Tribunale di Bolzano sono (tra altri) i seguenti:</p><ul> <li>se sia possibile chiedere la sospensione o lo scioglimento di contratti nel “pre-concordato”;</li> <li>se i contratti bancari autoliquidanti possano essere considerati “contratti pendenti” ai fini dell’applicazione dell’art. 169-<em>bis</em>fall. e quindi siano soggetti allo scioglimento e alla sospensione, in particolare in presenza di cessioni di credito opponibili.</li></ul><p><strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Secondo il Tribunale, è pacifico che la procedura di concordato abbia inizio con il deposito della domanda di concordato, anche con riserva, e quindi il Tribunale, in presenza di domande di sospensione o scioglimento di contratti pendenti, è chiamato a valutare in concreto se, nella prospettiva del prospettato piano concordatario ed alla luce della <em>disclosure</em> del debitore, sia più favorevole la sospensione e/o lo scioglimento del rapporto contrattuale e, in tal caso, a concedere l’autorizzazione.Il Tribunale ritiene:</p><ul> <li>che i contratti bancari autoliquidanti siano “contratti pendenti” ai fini dell’applicazione dell’art. 169-<em>bis</em>fall. in quanto costituiti da una serie di negozi giuridici collegati nell’ambito dei quali la banca non ha esaurito le sue obbligazioni mediante l’erogazione dell’anticipazione, dovendosi prendere in considerazione anche il servizio di conto corrente nonché il patto di compensazione ed il mandato all’incasso <em>in rem propriam</em> ad esso connessi;</li> <li>che l’art. 169-<em>bis</em>fall. non sia peraltro applicabile in presenza di cessioni di credito opponibili, in quanto l’incasso da parte della banca di un credito proprio è indipendente dalla prosecuzione o meno del contratto.</li></ul><p>Ad avviso del Tribunale, il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti va inquadrato tra i finanziamenti che rispondono ad esigenze di urgenza insite nella fase di “pre-concordato” ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies</em> terzo comma l.fall., in presenza di una procedura necessariamente in continuità aziendale.Il Tribunale ha quindi autorizzato nel caso di specie la sospensione dei contratti bancari, ritenendone sussistente l’utilità rispetto al redigendo piano, posto che l’azienda era concessa in affitto a terzi e quindi non vi era motivo di mantenere operative le linee di credito autoliquidanti. In tale contesto, il Tribunale ha considerato opportuno disporre che gli incassi affluissero sul conto della procedura, nella disponibilità del commissario giudiziale.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia del Tribunale si pone in linea con l’orientamento più diffuso dei giudici di merito (da ultimo cfr. Trib. Bergamo 28 gennaio 2016), secondo cui rientrano tra i contratti pendenti di cui all’art. 169-<em>bis</em> l.fall. la concessione di linee autoliquidanti, in forza delle quali come noto la banca, dietro presentazione di fatture, anticipa parte del credito al cliente a fronte del conferimento di mandato all’incasso in <em>rem propriam</em> assistito da patto di compensazione, in modo che la banca possa così rientrare dell’anticipazione una volta incassato il credito. Proprio al fine di impedire che la banca possa effettuare incassi e compensazione dopo la domanda di concordato, realizzando la soddisfazione di propri crediti pregressi, la giurisprudenza ammette la sospensione o scioglimento dei contratti di anticipazione ai sensi dell’art. 169-<em>bis</em> l.fall. (salvo il minoritario orientamento che non consente in nessun caso la compensazione a favore della banca: cfr. Trib. Verona 31 agosto 2015).Ai fini della concessione dell’autorizzazione, il Tribunale ha correttamente svolto una valutazione in termini di coerenza con i contenuti del piano e, quindi, di rispondenza all’interesse della massa dei creditori, piuttosto che di un bilanciamento di interessi tra banca creditrice e debitore (in senso conforme, App. Milano 29 gennaio 2015). Il Tribunale si è peraltro mostrato sensibile alle esigenze del creditore, in pendenza del termine per il deposito del piano concordatario e per il caso che la procedura non dovesse avere seguito, disponendo l’accantonamento degli incassi sul conto della procedura.Quanto alla opposta situazione in cui il debitore intende invece proseguire nell’utilizzo di linee autoliquidanti in corso di procedura, il Tribunale mette bene in luce come – oltre alla violazione della <em>par condicio creditorum</em> che consegue alla mera prosecuzione del contratto – l’erogazione di nuove anticipazioni faccia sorgere nuovi crediti prededucibili a danno dei creditori concorsuali: in relazione a ciò il Tribunale sottolinea come sia opportuno che il legislatore con la recente modifica dell’art. 182-<em>quinquies</em> l.fall. abbia previsto che l’ulteriore utilizzo di linee autoliquidanti sia soggetto all’autorizzazione del Tribunale alla stregua di ogni nuovo finanziamento.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 May 2016 16:23:40 +0200</pubDate>
                        <title>Ancora aperta la questione della moratoria ultrannuale dei creditori privilegiati nel concordato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ancora-aperta-la-questione-della-moratoria-ultrannuale-dei-creditori-privilegiati-nel-concordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Modena (8 febbraio 2016) si pone in espresso contrasto con la Corte di Cassazione ed afferma che</em> <em>il pagamento dilazionato dei crediti privilegiati è ammesso solo se l’attestatore conferma che le tempistiche dei riparti in sede fallimentare non sarebbero inferiori</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società con l’assistenza di Nctm Studio Legale ha depositava un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale “diretta” <em>ex </em>art. 186-<em>bis </em>l.fall.Al fine di addivenire all’ammissione della società alla procedura, il Tribunale ha richiesto alcune integrazioni e rettifiche, in particolare in merito al termine di pagamento dei creditori privilegiati, previsto nella proposta ad oltre un anno dall’omologazione, nel senso indicato in epigrafe.<strong><em>Le questioni</em></strong>Le questioni affrontate dal Tribunale nella pronuncia in esame sono essenzialmente due:</p><ul> <li>se, nell’ambito di un concordato con continuità aziendale, posto che l’art. 186-<em>bis </em>fall. prevede esclusivamente una moratoria annuale per il pagamento di creditori privilegiati senza che gli stessi siano ammessi al voto, sia possibile una dilazione maggiore a condizione che i creditori possano invece votare sulla proposta;</li> <li>in caso di risposta affermativa, quale sia l’importo per il quale i creditori privilegiati sono ammessi al voto e se vi siano ulteriori condizioni per consentire una moratoria ultrannuale.</li></ul><p>&nbsp;<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Modena dichiara apertamente di non condividere l’interpretazione offerta dalla Cassazione (Cass. n. 10112 e 20388/2014 e n. 17461/2015) secondo cui la dilazione ultrannuale sarebbe consentita a condizione che il creditore privilegiato sia ammesso al voto per un importo pari alla perdita conseguente al ritardo.Il Tribunale osserva che ciò causerebbe una situazione di rilevante incertezza dal momento che (i) da un lato rimetterebbe in capo al medesimo debitore il potere di decidere unilateralmente la tempistica di soddisfacimento dei creditori privilegiati e (ii) dall’altro lato porrebbe un problema di coordinamento con l’art. 160 secondo comma l.fall. il quale ammette il degrado al chirografo dei creditori privilegiati solo per la quota del proprio credito eccedente la capienza dei beni su cui insiste il privilegio, rapportato a valori di liquidazione.Ad avviso del Tribunale, la dilazione ultrannuale può essere consentita a condizione che (a) il termine di pagamento non sia superiore a quello dell’alternativo scenario della liquidazione fallimentare e (b) ciò sia attestato nella relazione giurata <em>ex </em>art. 160 secondo comma l.fall.Con riferimento al tema dell’importo per il quale i creditori privilegiati devono essere ammessi al voto, secondo il Tribunale occorre considerare la porzione del credito di cui è previsto il pagamento oltre il termine di un anno dall’omologazione, “<em>in quanto è il regime giuridico dell’intero credito che muta per effetto del concordato, non essendo applicata la disciplina comune sulla scadenza delle obbligazioni, ma quella speciale dettata per il concordato</em>”.<strong><em>Commento</em></strong>Secondo la Cassazione, spetta al giudice di merito valutare, nel caso specifico, l’entità del pregiudizio conseguente alla dilazione di pagamento, per determinare l’importo per il quale i creditori privilegiati devono essere ammessi al voto. Nel caso di specie, il Tribunale di Modena non si limita a ciò, bensì provvede, disattendendo apertamente l’insegnamento dei giudici di legittimità, a rettificare i criteri per la determinazione del credito ammesso al voto.Meritevole di particolare attenzione è soprattutto l’individuazione da parte del Tribunale di Modena di un possibile “anello mancante” delle pronunce di legittimità, rappresentato da un possibile mancato coordinamento con il disposto dell’art. 160 secondo comma l.fall. Se, infatti:</p><ul> <li>la norma è volta a garantire che i creditori privilegiati non ricevano meno di quanto sarebbe ad essi attribuito nello scenario alternativo del fallimento;</li> <li>una soddisfazione dilazionata equivale, di fatto, a una soddisfazione non integrale;</li></ul><p>ne consegue che la norma dovrebbe garantire la soddisfazione dei privilegiati in una misura e in un tempo almeno pari a quelli che gli stessi riceverebbero nel fallimento.Attribuire al debitore concordatario la facoltà di determinare il tempo di soddisfacimento oltre l’anno, con il solo parziale indennizzo del diritto di voto in misura pari alla perdita economica da ritardo, potrebbe invece vanificare lo scopo della norma.La motivazione dal Tribunale di Modena potrebbe anche essere in principio condivisibile, se non fosse che in questo modo si rischia di attribuire un “peso” eccessivo al voto dei privilegiati in caso di dilazione, specie se si considera che gli stessi ricevono comunque i relativi interessi e sono quindi indennizzati del pregiudizio: sarebbe quindi alterato l’equilibrio tra le posizioni dei creditori votanti, al fine dalla formazione delle maggioranze, posto che i chirografari subiscono la falcidia concordataria e potrebbero rischiare di vedere bocciata una proposta concordataria vantaggiosa per effetto di una “sopravvalutazione” della posizione dei privilegiati. L’equilibrio sembra invece rispettato se i privilegiati votano per un importo più ridotto (pari al pregiudizio da ritardo), considerato che devono essere collocati in una classe apposita e che ciò è appunto finalizzato ad attribuire loro un rilievo maggiore al fine dell’approvazione della proposta.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 May 2016 16:21:18 +0200</pubDate>
                        <title>Gli effetti del fallimento risalgono alla domanda di concordato anche se vi è un intervallo tra le due procedure</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-effetti-del-fallimento-risalgono-alla-domanda-di-concordato-anche-se-vi-e-un-intervallo-tra-le-due-procedure</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione (29 marzo 2016, n. 6045) ha stabilito che si applica la retrodatazione del periodo sospetto della revocatoria alla domanda di concordato, quando il fallimento successivo è dichiarato a distanza di tempo, purché sia manifestazione di un’unica situazione di crisi</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una banca ha chiesto l’ammissione al passivo al privilegio del proprio credito sul fondamento di ipoteca costituita nel periodo sospetto anteriore alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, &nbsp;che non si era poi conclusa ed era conseguito dopo un certo periodo il fallimento.&nbsp;Tanto il Giudice Delegato quanto il Tribunale pronunciatosi in sede di opposizione allo stato passivo hanno negato il privilegio trattandosi di ipoteca revocabile.&nbsp;La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione.<strong><em>Le questioni</em></strong>L’art. 69-<em>bis</em> l.fall. prevede che <em>“nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento”</em> il periodo sospetto delle azioni revocatorie decorra dalla domanda di concordato, anziché dalla dichiarazione di fallimento.&nbsp;La banca ha sostenuto che – non essendo stato dichiarato il fallimento contestualmente alla chiusura del concordato – non trovava applicazione l’art. 69-<em>bis</em> l.fall. ed il periodo sospetto<em> ex</em> art. 67 l.fall. non poteva computarsi dalla domanda di concordato, con la conseguenza che la garanzia avrebbe ormai dovuto ritenersi consolidata nel fallimento.<strong><em>La decisione</em></strong>La Suprema Corte, condividendo la pronuncia del Tribunale, ha escluso la natura privilegiata del credito, ritenendo non consolidata e revocabile <em>ex</em> art. 67 l.fall. l’ipoteca: e ciò in quanto, in presenza di procedure conseguenti il termine a ritroso per l’esercizio della revocatoria decorre dalla prima, non essendo i due procedimenti distinguibili in ragione dello stato di insolvenza (presupposto di entrambi) quanto piuttosto in relazione al giudizio di reversibilità o meno della crisi d’impresa.&nbsp;Nella fattispecie, quindi, dovendo il termine di cui all’art. 67 l.fall. essere computato (non dalla data di ammissione al concordato, ma) dalla data di pubblicazione della domanda, la garanzia ipotecaria, iscritta nel periodo sospetto, non poteva ritenersi consolidata.&nbsp;Secondo la Suprema Corte, l’unitarietà della procedura non viene meno là dove sussista un intervallo temporale nella successione dei procedimenti, dovendosi ascrivere entrambi al medesimo dissesto.<strong><em>Commento</em></strong>Il principio della consecuzione di procedure al fine della conservazione o retrodatazione degli effetti della procedura “minore” rispetto al fallimento ha origine risalente – come noto – nella consolidata giurisprudenza anteriore alla stagione delle riforme inaugurata nel 2005.Le riforme hanno recepito il principio della consecuzione di procedure, traducendolo in specifiche norme positive. Le finalità perseguite dalla precedente giurisprudenza erano tra altre quelle di (i) far retroagire il periodo sospetto delle revocatorie (oggi previsto dall’art. 69-<em>bis</em> l.fall.), (ii) escludere la revocabilità degli atti compiuti durante il concordato (oggi previsto dall’art. 67, terzo comma, lett. e) l.fall.) e (iii)&nbsp;riconoscere la prededuzione ai crediti sorti durante il concordato (oggi previsto dall’art. 160 settimo comma e 111 secondo comma l.fall.).Prima delle riforme:</p><ol> <li>il presupposto necessario e la decorrenza degli effetti erano individuati nella effettiva apertura del concordato – oggi invece la consecuzione di procedure si determina già dalla proposizione della domanda per espressa disposizione di legge;</li> <li>non poteva darsi il caso di dichiarazione di fallimento non contestuale alla chiusura del concordato, posto che il Tribunale doveva sempre provvedere d’ufficio in tal senso in ogni caso in cui il concordato non potesse proseguire – oggi invece, in assenza di istanza di fallimento, il concordato può cessare ed il fallimento può intervenire anche a distanza di tempo.</li></ol><p>Il tema oggi affrontato dalla Cassazione in relazione al nuovo art. 69-<em>bis</em> l.fall. si pone quindi in termini diversi rispetto al passato. La Cassazione ritiene che le regole di consecuzione tra procedure trovino applicazione anche in presenza di un intervallo temporale tra l’una e l’altra, precisando peraltro che va verificato in concreto che si tratti della stessa situazione di insolvenza che aveva condotto alla domanda di concordato. La Cassazione in sostanza applica la stessa <em>ratio decidendi </em>che era alla base dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, che fondavano proprio sull’unica situazione di insolvenza la ricostruzione delle procedure consecutive come situazione unitaria ai fini della decorrenza degli effetti dell’insolvenza. Questo criterio guiderà quindi il Tribunale nel valutare caso per caso quale sia l’ampiezza dell’intervallo temporale compatibile con l’applicazione dei principi in tema di consecuzione di procedure.Un’ultima notazione riguarda l’applicazione del principio di consecuzione, che deve essere esteso anche a fattispecie ulteriori a quelle tradotte in norme positive, di cui si è detto sopra, tra cui le seguenti:</p><ol> <li>l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla domanda di concordato (art. 168 terzo comma l.fall.);</li> <li>il divieto di compensazione dei crediti non scaduti acquistati nell’anno anteriore o successivamente alla domanda di concordato (art. 56 secondo comma l.fall. richiamato dall’art. 169 l.fall.);</li> <li>la sospensione del corso degli interessi e la scadenza anticipata dei crediti ai fini del concorso (art. 55 l.fall. richiamato dall’art. 169 l.fall.).</li></ol><p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: </em><a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com"><em>restructuring@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 04:07:58 +0200</pubDate>
                        <title>No alla revoca automatica del concordato se il debitore paga crediti anteriori senza autorizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/no-alla-revoca-automatica-del-concordato-se-il-debitore-paga-crediti-anteriori-senza-autorizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Cassazione stabilisce con la sentenza 19 febbraio 2016, n. 3324 che i pagamenti non autorizzati possono comportare la revoca ex art. 173 l.fall. dell’ammissione al concordato preventivo solo se si risolvono in effettivo pregiudizio per i creditori.</em><em><strong>Il caso</strong></em>Una società in concordato preventivo eseguiva, in corso di procedura, vari pagamenti relativi a crediti anteriori alla domanda di ammissione al concordato. Il Tribunale di Messina, con provvedimento poi confermato dalla Corte d’Appello, revocava il concordato preventivo e dichiarava il fallimento. Avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Messina è stato promosso ricorso in Cassazione.<strong><em>La questione</em></strong>La questione sottoposta alla Corte di Cassazione attiene alla revocabilità del concordato <em>ex </em>art. 173 l.&nbsp;&nbsp; fall. nell’ipotesi in cui il debitore abbia compiuto, in corso di procedura, pagamenti non autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 182-­‐<em>quinquies&nbsp; &nbsp;</em>l.fall.In assenza di una disposizione che specificamente disponga questa conseguenza (come invece l’art. 161, ottavo comma, in caso di inadempimento degli obblighi informativi, ovvero dall’art. 163, terzo comma,&nbsp;&nbsp; in caso di mancato deposito delle spese della procedura) il tema riguarda la possibile intepretazione estensiva dell’art. 173, terzo comma, l.fall. là dove dispone per il caso di compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice delegato di cui all’art. 167 l.fall.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Corte di Cassazione ha ricondotto i pagamenti di crediti anteriori alla domanda di concordato agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, stabilendo tuttavia che ciò comporta la revoca del concordato solo nell’ipotesi in cui, nel caso specifico, siano qualificabili anche come atti di frode alle ragioni dei creditori. La tesi, secondo i giudici di legittimità, è più aderente all’attuale disciplina del concordato preventivo, alla luce del <em>favor </em>del legislatore per le soluzioni negoziali della crisi d’impresa.La decisione del Suprema Corte si fonda su tre distinti argomenti:</p><ul> <li>se al giudice non compete accertare né la fattibilità economica del piano né la sua meritevolezza, non si comprende perché il pagamento compiuto in difetto di autorizzazione dovrebbe comportare&nbsp;&nbsp;&nbsp; la revoca del concordato, indipendetemente dall’accertamento del suo disvalore oggettivo e del suo carettere fraudolento;</li> <li>l’esercizio dell’attività d’impresa non è più soggetto alla direzione del giudice delegato e ciò fa presumere che il potere di autorizzazione riguardi atti che, per la loro rilevanza, potrebbero incidere negativamente sul patrimonio del debitore o essere incompatibili con la realizzazione del piano;</li> <li>il criterio della “<em>migliore soddisfazione dei creditori</em>” cui fanno riferimento gli artt. 182-­‐<em>quinquies </em>e 186-­‐<em>bis </em>fall. ha acquisito valenza di principio generale per valutare la legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura, con la conseguenza che&nbsp; il &nbsp;pregiudizio&nbsp; che&nbsp; un&nbsp; pagamento&nbsp; di&nbsp; crediti concorsuali può arrecare non è&nbsp; desumibile&nbsp; dalla&nbsp; violazione&nbsp; della&nbsp; <em>par&nbsp; condicio:&nbsp; s</em>econdo&nbsp; la&nbsp; Corte, infatti, non si può escludere che il pagamento si risolva in un accrescimento, anziché in una diminuzione, della garanzia patrimoniale&nbsp; offerta&nbsp; ai&nbsp; creditori&nbsp; (come&nbsp; accade&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; pagamento&nbsp; dei&nbsp; crediti di lavoro, che impedisce che sul capitale maturino interessi e rivalutazione).</li></ul><p><strong><em>Commento</em></strong>L’interpretazione offerta dalla Cassazione consente di dare rilievo dal punto di vista oggettivo ai pagamenti quali <em>“atti non autorizzati a norma dell’art. 167 l.fall.” </em>ma solo in quanto riconducibili ad unafinalità tesa a <em>“frodare le ragioni dei creditori” </em>così come previsto dall’art. 173 l.fall.: finalità peraltro non necessariamente intesa in senso soggettivo, potendo assumere rilievo ostativo della revoca l’utilità economica in concreto dei pagamenti per le ragioni dei creditori.La Corte ha affermato un principio condivisibile, che cerca di attenuare la conseguenza dell’automatica revoca dell’ammissione al concordato, prevalente nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Modena 13 luglio 2015; Trib. Venezia 18 settembre 2014; Trib. Lecco 3 gennaio 2014; Trib. Ancona 4 dicembre 2013;Trib. Firenze 14 novembre 2013; Trib. Pesaro 26 luglio 2013; <em>contra </em>Trib. Rovigo 26 maggio 2015 in ragione dell’esiguità degli importi e App. Venezia 30 gennaio 2014 in considerazione del miglior soddisfacimento dei creditori, in linea con l’odierna decisione della Cassazione), offrendo una interpretazione evolutiva centrata sul principio del “miglior soddisfacimento dei creditori” con un’argomentazione suscettibile di orientare l’interprete verso una maggiore flessibilità applicativa anche in una prospettiva più generale.È da apprezzare l’orientamento della Suprema Corte che mira ad evitare che un concordato preventivo possa essere revocato a causa di pagamenti di esigua entità, magari effettuati per semplice inconsapevolezza, così come opportuno è avere escluso un’interpretazione antitetica, che neghi sempre la possibilità di revoca.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 04:04:29 +0200</pubDate>
                        <title>Sì alle offerte concorrenti anche nel “pre-­concordato”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/si-alle-offerte-concorrenti-anche-nel-pre-%25c2%25adconcordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Forlì con provvedimento del 3 febbraio 2016 riconosce espressamente la possibilità di ricorrere all’esperimento di una gara tra più offerte concorrenti anche durante la fase successiva alla domanda di concordato preventivo “con riserva” </em>ex <em>art. 161 sesto comma l.fall. </em><em><strong>Il caso</strong></em>Una società, previo affitto dei propri rami d’azienda, depositava ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” <em>ex </em>art. 161 sesto comma l.fall.L’affittuaria manifestava la propria volontà di procedere con urgenza all’acquisto degli stessi e la società debitrice formulava quindi istanza al Tribunale per essere autorizzata alla vendita.<em><strong>Le questioni</strong></em>Il tema giuridico riguarda la possibilità di applicare anche alla fase c.d. preconcordataria la previsione di cui all’art. 163-­‐<em>bis </em>l.fall. che impone di indire gara competitiva per la selezione dell’acquirente, quando il piano di concordato comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato per il trasferimento a&nbsp;&nbsp;&nbsp; titolo oneroso&nbsp; di rami d’azienda o di specifici beni.La questione si pone alla luce del fatto che la fase di “pre-­concordato” precede il deposito del piano e della proposta ai creditori e la norma richiede invece che l’offerta di acquisto sia contenuta nel piano.<em><strong>La decisione del Tribunale</strong></em>Il Tribunale di Forlì, dopo aver rilevato in primo luogo che la disciplina delle offerte concorrenti si applica a qualsiasi trasferimento di beni in ambito concordatario e, quindi, non soltanto nelle procedure di natura liquidatoria, ma anche nelle procedure con continuità mista e con continuità funzionale alla cessione dell'azienda, afferma altresì che, ai sensi del combinato&nbsp; disposto&nbsp; dell’art.&nbsp; 163<em>-­‐bis </em>ultimo comma l.fall. e 182 quinto comma l.fall., tale norma debba trovare applicazione anche alla fase preconcordataria.&nbsp;Il Tribunale, in considerazione dell’urgenza nel caso concreto e della convenienza di non perdere l’opportunità di realizzare immediatamente un congruo attivo per la procedura, autorizzava quindi l’indizione di una gara per la vendita competitiva dell’azienda.<strong><em>Commento</em></strong>La decisione del Tribunale fonda la propria argomentazione:</p><ul> <li>sull’applicabilità dell’art. 163<em>-­‐bis </em>fall. anche “<em>anche </em><em>agli&nbsp; atti&nbsp; da&nbsp; autorizzare&nbsp; ai&nbsp; sensi&nbsp; dell'articolo </em><em>161, settimo comma</em>”: si tratta degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione da porre in essere dopo la domanda di concordato “con riserva” e fino all’ammissione;</li> <li>sul disposto dell’art. 182, quinto comma, l.fall. che prevede l’applicazione della disciplina delle vendite fallimentari alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti posti in essere dopo il deposito&nbsp; della domanda o in esecuzione del concordato: si valorizza qui il dato letterale della norma che non pone distinzione tra domanda “con riserva” o meno.</li></ul><p>La decisione conferma un indirizzo già espresso dal Tribunale di Rovigo (17 novembre 2015), attento alle esigenze del caso di specie e, in particolare, alla necessità di perseguire concretamente la finalità del migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali.La vendita competitiva disposta anche in fase preconcordataria a fronte di offerta di acquisto sembra effettivamente garantire al meglio gli interessi dei creditori, senza dover attendere il deposito del piano concordatario, con il rischio di veder sfumare vantaggiose opportunità di realizzo.Un’interpretazione eccessivamente rigorosa che consentisse l’applicazione dell’art. 163-­‐<em>bis </em>l.fall. solo nel momento in cui la società abbia già proceduto al deposito del piano di concordato avrebbe l’effetto non desiderato di ritardare nei fatti la realizzazione della <em>ratio </em>stessa della norma, senza alcun apprezzabile vantaggio.Peraltro, la previsione che l’offerta sia contenuta nel piano sembra assumere unicamente il significato di rendere rilevante al fine dell’indizione della gara (i) la scelta da parte del debitore di procedere all’alienazione dell’azienda (in alternativa alla prosecuzione dell’attività con un piano di continuità aziendale “diretta”) nonché (ii) la selezione da parte del debitore dell’offerta ritenuta preferibile. L’istanza per l’autorizzazione alla vendita immediata sembra in effetti presupporre l’esercizio di entrambe queste opzioni da parte del debitore, così come anche la stipulazione di un contratto di affitto di azienda con offerta irrevocabile di acquisto (come nel caso di specie).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 04:01:04 +0200</pubDate>
                        <title>La Corte di Giustizia UE smentisce il dogma dell’infalcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-giustizia-ue-smentisce-il-dogma-dellinfalcidiabilita-delliva-nel-concordato-preventivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, contrariamente alla Corte di Cassazione ed alla Corte Costituzionale italiane, ammette la soddisfazione parziale del credito IVA, purché un professionista indipendente attesti che non vi sono migliori prospettive in sede fallimentare </em><em><strong>Il caso</strong></em>Una società presenta domanda di concordato preventivo avanti al Tribunale di Udine, prevedendo il pagamento integrale di alcuni crediti privilegiati ed il pagamento percentuale di privilegi di grado inferiore, tra cui il credito per IVA; ciò sull’assunto che con riguardo a questi ultimi non vi sarebbe in&nbsp;&nbsp; ogni caso capienza in caso di fallimento.Ponendosi la questione dell’ammissibilità della domanda alla luce del divieto di pagamento parziale dell’IVA posto dall’art. 182-­‐<em>ter </em>l.f. nell’ambito della transazione fiscale, il Tribunale chiede alla Corte di chiarire se il diritto comunitario effettivamente impedisca il pagamento parziale del credito erariale per IVA.<em><strong>La questione</strong></em>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si trova ad affrontare il delicato tema relativo all’ammissibilità&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; della&nbsp; falcidia&nbsp; del&nbsp; credito&nbsp; IVA,&nbsp; che&nbsp; tanto&nbsp; la&nbsp; Corte&nbsp; di&nbsp; Cassazione&nbsp; (con&nbsp; le&nbsp; sentenze&nbsp; nn.&nbsp; 22931&nbsp; e&nbsp; 22932&nbsp; del 4 novembre 2011) quanto la Corte Costituzionale (con la sentenza&nbsp; n.&nbsp; 225&nbsp; del&nbsp; 24&nbsp; luglio&nbsp; 2014)&nbsp; avevano risolto negativamente, assumendo la portata generale e sostanziale da attribuirsi al divieto di cui all’art. 182-­‐<em>ter </em>l.f., anche sul presupposto dell’esistenza nel diritto comunitario di un&nbsp; obbligo&nbsp; per&nbsp; gli&nbsp; Stati&nbsp; membri di procedere ad un integrale riscossione dell’IVA.In senso contrario si è invece espresso recentemente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.<strong><em>La decisione della Corte</em></strong>A giudizio della Corte di Giustizia il diritto comunitario non impedisce una proposta concordataria nella quale il pagamento del credito IVA sia previsto in misura parziale, a due condizioni: che il debito nei confronti dell’erario non sia destinato a ricevere trattamento migliore nell’ambito della procedura (alternativa) di fallimento e che ciò venga attestato da un esperto.La Corte rammenta che l’art. 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2, 250 e 273 della direttiva IVA pongono in capo a ciascuno Stato membro l’obbligo di adottare tutte le misure volte a garantire il prelievo integrale dell’IVA e che gli Stati godono di un certo margine di autonomia quanto alla scelta dei&nbsp; mezzi&nbsp; da impiegare per il perseguimento della suddetta finalità, pur nel rispetto di un limite: quello di assicurare l’effettività della riscossione delle risorse dell’Unione e di non creare differenze di trattamento tra i contribuenti.Fatta tale premessa, la Corte ammette la falcidia dell’IVA valorizzando la funzione di garanzia assicurata dall’attestazione dell’esperto nel senso che, in ragione dell’insolvenza del debitore, lo Stato Membro&nbsp;&nbsp; non sarebbe comunque in grado di recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore. Ciò, secondo la Corte, non contrasta con l’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA, non costituendo una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del tributo.<strong><em>Commento</em></strong>La Corte di Giustizia smentisce quindi la Cassazione e la Corte Costituzionale, giunte a conclusioni opposte ritenendo che l’art. 182-­‐<em>ter&nbsp; </em>l.f. (“<em>con riguardo all'imposta sul valore aggiunto </em>[…]<em>, la proposta&nbsp;</em><em>può&nbsp; prevedere&nbsp; <u>esclusivamente&nbsp; la&nbsp; dilazione&nbsp; del&nbsp; pagamento</u></em>”)&nbsp; imporrebbe&nbsp; un&nbsp; divieto&nbsp; generale di falcidia&nbsp;dell’IVA sempre applicabile, come tale, nell’ambito del concordato preventivo, anche al di fuori dell’istituto della transazione fiscale.La Corte di Giustizia ha invece fondato la propria interpretazione unicamente sul profilo&nbsp; della&nbsp; contrarietà al diritto dell’Unione Europea di una proposta concordataria che preveda un pagamento&nbsp; solo parziale dell’IVA, tralasciando l’ulteriore aspetto, di rilevanza interna, sul quale si erano invece concentrati maggiormente i giudici italiani.L’argomentazione della Corte di Giustizia si pone in linea con l’opinione – certamente condivisibile – di coloro che avevano fatto rilevare l’irrazionalità di una soluzione che impone un sacrificio alle aspettative di soddisfacimento del credito IVA, imponendo l’esito del fallimento con i conseguenti minori attivi realizzabili: peraltro, la collocazione del credito IVA nella graduatoria dei privilegi ne consente la soddisfazione nei riparti fallimentari solo dopo che tutti i privilegi anteriori siano stati soddisfatti integralmente.La sentenza della Corte di Giustizia condizionerà auspicabilmente l’evoluzione giurisprudenziale in materia, nel senso dell’ammissibilità di proposte concordatarie che prevedono lo stralcio dell’IVA senza ricorrere alla transazione fiscale. Non potrà invece escludere o limitare l’applicazione della contraria previsione dell’art. 182-­‐<em>ter </em>l.f., trattandosi di norma di diritto nazionale che resterà in vigore, benché chiaramente ispirata ad un principio di diritto comunitario che la Corte di Giustizia ha oggi dichiarato inesistente.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:15:39 +0200</pubDate>
                        <title>The recast EU regulation on insolvency proceedings: A new approach towards business restructuring</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-recast-eu-regulation-on-insolvency-proceedings-a-new-approach-towards-business-restructuring</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The guiding forces for a review of EC Regulation No. 1346/2000The downturn in the economy, which in recent years has severely affected businesses at all levels within the European Union, has pushed many countries to review their internal legal systems on insolvency and restructuring proceedings. Indeed, the demand for adequate rules increases in times of crisis, prompting reforms where existing legislation is incomplete or unable to offer legal instruments capable of responding to changing economic conditions.Thus, since the turn of the century, all European countries have commenced frantic changes in bankruptcy law. The law has undergone a reversal of perspective and therefore of its historical function. This inversion is seen in the idea that insolvency should not be considered a defeat but an opportunity to learn from mistakes, to improve and grow. Not surprisingly, in the “Entrepreneurship 2020 Action Plan” COM(2012) 795 of the European Commission, it is stated that: “‘second starters’ are more successful and survive longer than average start-ups; they grow faster and employ more workers. Thus, a failure in entrepreneurship should not result in a ‘life sentence’ prohibiting any future entrepreneurial activity but should be seen as an opportunity for learning and improving – a viewpoint that we already today fully accept as the basis of progress in scientific research”.It follows, then, that in many European legal systems disruptive liquidation has been set aside in favour of restructuring schemes and procedures aimed at ensuring that businesses can be preserved as a going concern, and a Recommendation has been issued by the European Commission on 12 March 2014, inviting all Member States to adopt internal procedures more favourable to restructuring (rather than liquidating) distressed businesses. The need to review Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings clearly emerged and the renovation work began in 2010, under the programme “Justice for Growth”, as set out in the Action Plan, and in 2012 a proposal was issued by the Commission.<strong>The new EU Regulation No. 2015/848</strong>On 20 May 2015 the new Regulation No. 2015/848 on insolvency procedures has been published, which will apply to insolvency proceedings opened since 26 June 2017 (until then, insolvency proceedings remain subject to Regulation No. 1346/2000).The new Regulation marks an evolution: liquidation of the debtor’s assets is no longer representing, as it was still in the context of Regulation No. 1346/2000, the main aim of insolvency procedures. In this context, accordingly, the notions of insolvency, limitation of the debtor’s management powers and participation by creditors have been adapted and, with respect to the previous Regulation, significantly widened. Indeed, the new Regulation is not only applicable to procedures based on full insolvency, but also to distressed situations still allowing for a turnaround and restructuring effort to be carried out.Moreover, insolvency procedures are now defined to include pre-insolvency situations and arrangements, which could not have fallen within the traditional definition (involving necessarily the generality of creditors and assets of the debtor, as well as limiting the debtor’s management powers). However, confidential procedures (such as the UK schemes of arrangement and the Italian reorganization plans) will remain outside of the scope of the new Regulation.<strong>Main changes in the new Regulation</strong>The new Regulation No. 2015/848 follows on the path of Regulation No. 1346/2000, whose main structure is preserved – based on the EU-wide effects of the main procedure opened in one of the Member States and on possible secondary procedures which can be opened in another State according to local rules –&nbsp; while several changes are introduced.<em>i) jurisdiction and forum shopping</em>The proposal would stick to the “centre of main interests” (so-called COMI) notion, which would be better specified as the “place where the debtor conducts its own activity steadily and in way which could be recognized by third parties” according to the principles stated by the EU Court of Justice with its latest decision in the Interedil case. To avoid forum shopping, a look-back period ranging from three to six months has been provided, when a transfer of the COMI of the debtor can be more easily disregarded by the Court, and any creditor is now entitled to challenge, on the basis of jurisdiction, the opening of the main proceeding in a specific Member State.<em>ii) improving secondary procedures</em>These will be procedures no longer limited to liquidation procedures and also the definition of “establishment” allowing the opening the same is widened. It will also be possible to avoid the opening of a secondary procedure, by an undertaking within the context of the main procedure, whereby affected creditors will be assured a treatment equal to that to which they would have been entitled in the secondary procedure: the view is that, in order to protect local interests, a secondary procedure can obstruct the efficient administration of the main proceeding. Also the conditions to open a secondary procedure have been restricted, requiring that a local establishment was operating in a three-month look-back period before the opening of the main procedure.<em>iii) ensuring publicity to insolvency procedures</em>In order to create a wider access to information on insolvency procedures, the Regulation provides that the Commission put in place a system of “interconnected” insolvency registers, accessible to the public through the web at national level and also through a European portal of electronic justice (this will be effective only from 26 June 2018 and 2019, respectively).<em>iv) introducing rules for group insolvencies</em>Regulation No. 2015/848 provides for cooperation of receivers and judges involved in the various procedures regarding the companies belonging to a group, in order to improve efficiency in handling such procedures: this would be attained by the appointment of an external coordinator on a voluntary basis, to make recommendations to the administrators. Various ways of interaction are envisaged, including the duty for administrators to share pertinent information and to cooperate in setting up a rescue or reorganization plan. The proposal would give each administrator the right to participate to the procedure of another company of the same group, in particular the right to be heard, to apply for a stay of the procedure and to propose a restructuring plan.Nctm has a strong restructuring practice and welcomes the new rules and the new perspective of bankruptcy law.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2016 05:16:46 +0200</pubDate>
                        <title>L’art. 72-­quater l.fall. si applica anche al contratto di leasing risolto prima del fallimento?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lart-72-%25c2%25adquater-l-fall-si-applica-anche-al-contratto-di-leasing-risolto-prima-del-fallimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 9 febbraio 2016, n. 2538, conferma che la disciplina delle conseguenze dello scioglimento del contratto in corso di esecuzione, per scelta del curatore, non è estensibile alla diversa fattispecie della risoluzione per inadempimento già in precedenza intervenuta.<strong>Il caso</strong></em>La Suprema Corte si è pronunciata sul decreto del Tribunale di Lodi pronunciato in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento dell’utilizzatore, sulla domanda promossa dalla società di leasing. Quest’ultima aveva chiesto l’ammissione al passivo in via chirografaria del proprio credito maturato successivamente alla risoluzione di un contratto di leasing avente ad oggetto un semirimorchio. Il Giudice Delegato in sede di verifica e, successivamente, il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, hanno respinto le pretese creditorie dell’istante.<strong><em>Le questioni</em> </strong>Il tema riguarda la possibilità di applicare, per quanto riguarda le conseguenze della risoluzione di un contratto di leasing anteriormente al fallimento:</p><ul> <li>l’art. 72-­‐quater l.fall. il quale prevede che, in caso di scioglimento del contratto, il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e sia tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto &nbsp; &nbsp;al credito residuo in linea capitale, mentre in caso di valore del bene inferiore al residuo credito, il concedente ha diritto di essere ammesso al passivo; ovvero<em></em></li> <li>la disciplina del Codice Civile e, quindi, secondo la consolidata interpretazione della Cassazione che distingue tra leasing traslativo (assimilabile alla vendita a rate) e leasing di godimento (assimilabile &nbsp;alla locazione): come noto (i) nel primo caso, ai sensi dell’art. 1526 c.c., l’utilizzatore ha diritto alla restituzione di tutti i canoni (assimilati a rate di prezzo) mentre il concedente ha diritto alla restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 primo comma c.c., pari &nbsp;alla differenza tra l’intero residuo corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione, (ii) nel secondo caso, invece, non sorgono obblighi restitutori a favore dell’utilizzatore (e neppure, quindi, del curatore fallimentare) in quanto i canoni di leasing sono assimilati a canoni di locazione.</li></ul><p><strong><em>La decisione della Corte</em></strong>La Corte di Cassazione, collocandosi nel medesimo solco interpretativo della recente Cass. n. 8687/2015 ha confermato che, contrariamente a quanto deciso da varie pronunce di merito, la disciplina di cui all’art. 72-quater l.fall. non può applicarsi a una fattispecie di leasing risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Diversamente ragionando, secondo la Corte, si avrebbe un’interpretazione illegittimamente estensiva che verrebbe a superare “indebitamente, la distinzione strutturale esistente tra la nozione di risoluzione contrattuale e quella di scioglimento del contratto, facoltà riconosciuta ad una pluralità di rapporti pendenti tra il contraente e il fallito, tra i quali anche il leasing, che rientra nel novero dei contratti che restano sospesi secondo la regola generale di cui all’art. 72, primo comma, LF”.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia in esame è significativa in quanto dà continuità all’orientamento di cui alla precedente Cass. n. 8687/2015 e si pone in contrasto con la corrente interpretativa inaugurata da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, secondo la quale, invece, l’art. 72-­quater l.fall. avrebbe dovuto applicarsi estensivamente anche ai contratti di leasing risolti prima della dichiarazione di fallimento,&nbsp;superando così la dicotomia tra leasing di godimento e traslativo. La nuova disciplina delle conseguenze dello scioglimento del leasing nel fallimento, infatti, era stata considerata più razionale al fine di determinare le conseguenze del venir meno del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, in quanto considera il contratto di leasing secondo la sua vera natura e cioè di contratto di finanziamento rispetto al quale la proprietà del bene svolge una funzione di garanzia. Quest’ultima interpretazione è invero da preferire, mentre le motivazioni in senso contrario della Cassazione appaiono di carattere prevalentemente formalistico, posto che la disciplina dell’art. 72-­quater l.fall. non sembra ispirata a favorire gli interessi dell’una o dell’altra parte per quanto riguarda le conseguenze dello scioglimento del leasing. Alla luce dell’orientamento della Cassazione, peraltro, la società di leasing dovrà avere cura di formulare le domande di ammissione al passivo prospettando la causa petendi del proprio credito secondo la disciplina civilistica: infatti, una volta formulata la causa petendi secondo la disciplina fallimentare, non è consentito modificare il fondamento della domanda a seguito dell’iniziale rigetto, trattandosi di domanda nuova e quindi inammissibile, come la Cassazione ha espressamente deciso nel caso di specie.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2016 05:10:36 +0200</pubDate>
                        <title>Ancora sulla falcidia dell’IVA nel concordato preventivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ancora-sulla-falcidia-delliva-nel-concordato-preventivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Due recenti decisioni hanno affrontato il tema in due diverse fattispecie: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (17 febbraio 2016) ammette la falcidia del credito erariale, in contrasto con la Cassazione&nbsp;&nbsp; e con la Corte Costituzionale, mentre la Corte d’Appello di Bologna (24 dicembre 2015) conferma la possibilità di degrado del credito per IVA di rivalsa.</em><em><strong>Il caso </strong></em>Nel caso al vaglio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una società, dopo aver presentato un primo piano che prevedeva la soddisfazione integrale del credito per IVA e ritenute, ha presentato un piano alternativo che prevedeva il pagamento dei creditori prelatizi mobiliari nel rispetto dell’ordine dei privilegi fino a capienza dell’attivo concordatario e, quindi, un pagamento parziale nella misura del 54,83% a partire dal credito per imposte dirette e la retrocessione a chirografo del credito IVA e dei successivi in graduatoria. La società ha chiesto di sottoporre all’approvazione dei creditori il piano da ultimo presentato e, in subordine, quello originario. Nel caso affrontato dalla Corte d’Appello di Bologna, poichè i beni facenti parte del magazzino della società erano di provenienza non identificabile e non riferibili a specifiche fatture non pagate, il debitore ha ritenuto insussistenti i presupposti di fatto necessari per il riconoscimento del privilegio ai crediti di rivalsa IVA, che sono stati quindi declassati al chirografo, senza alcuna relazione giuriata ex art. 160, comma 2, l.fall. Avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo è stato proposto reclamo ex art. 183 l.fall.<strong><em>Le questioni</em> </strong>Le questioni affrontate dalle due decisioni riguardano la falcidia del credito IVA in due situazioni ben differenti: (i) nel caso del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il tema riguarda la possibilità di pagamento parziale del credito dell’Agenzia delle Entrate per IVA, in relazione alla disciplina della transazione fiscale di cui all’art. 182-­‐ter l.fall. che lo esclude, ammettendo eslcusivamente il pagamento dilazionato; (ii) nel caso della Corte d’Appello di Bologna, invece, si tratta del credito del prestatore di beni o servizi che abbia versato all’erario l’IVA inerente alla propria prestazione e che ha diritto di riaddebitare al beneficiario della stessa (il privilegio grava esclusivamente sui beni oggetto della prestazione ed è suscettibile di declassamento a chirografo secondo le regole generali di cui all’art. 160, secondo comma, l.fall.).<strong><em>Le decisioni</em> </strong>Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto ammissibile la proposta concordataria con falcidia del credito dell’Agenzia delle Entrate per IVA. Secondo il Tribunale, il divieto di falcidia previsto in tema di transazione fiscale non è estensibile al di fuori di tale fattispecie, in quanto non sussiste al riguardo alcun vincolo di diritto comunitario. Il Tribunale ritiene che la falcidiabilità dell’IVA nell’ambito del concordato non comporti una rinuncia generale ed indiscriminata al potere dell’amministrazione finanziaria di ottenere il pagamento dei crediti IVA, ma una sua parziale rinuncia coerente con la Raccomandazione della Commissione agli Stati membri del 12 marzo 2014, volta ad eliminare gli ostacoli all’efficace ristrutturazione di imprese sane in difficoltà finanziaria. Nel caso concreto, nell’alternativa liquidatoria si verificherebbe una minore soddisfazione del credito IVA rispetto alla percentuale di soddisfazione offerta nel concordato, in quanto l’attivo realizzabile non vale a soddisfare integralmente tutti i creditori privilegiati. La Corte d’Appello di Bologna – ribadendo il presupposto che ai fini del riconoscimento del privilegio da rivalsa IVA è necessario che il bene sia presente nel patrimonio del debitore e sia specificamente&nbsp;riferibile alle fatture pagate dal creditore che agisce in rivalsa – ha confermato che la proposta di concordato può declassare il credito, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 160 secondo comma l.fall. Nel caso di specie, poiché i beni non erano riferibili alle specifiche fatture di acquisto, è stato ritenuto possibile il mancato riconoscimento del privilegio, anche in assenza della relazione giurata prevista dalla legge in merito al valore di liquidazione dei beni.<strong><em>Commento</em> </strong>Il caso sottoposto alla Corte d’Appello di Bologna era già stato esaminato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24970/2013. In tale occasione la Suprema Corte, in linea con l’orientamento già espresso in passato, aveva confermato che il credito IVA di rivalsa deve essere ammesso al privilegio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2758, secondo comma e dell’art. 2778, n. 7., c.c. e va soddisfatto integralmente nel concordato anche in caso di assenza del bene nel patrimonio, se il debitore non ne propone il pagamento parziale ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall. Il tema è ben distinto da quello della falcidiabilità del credito erariale che è invece stato esaminato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La decisione del Tribunale si pone in contrasto con le pronunce della Cassazione (n. 22931 e n. 22932/2011) secondo cui l’art. 182 ter primo comma l.fall., con riguardo al trattamento dell’IVA, trovano sempre applicazione nell’ambito del concordato preventivo e non solo con riferimento all’istituto della transazione fiscale, in quanto norma di natura sostanziale e non meramente processuale. Anche la Corte Costituzione, con sentenza n. 225/2014 ha sostenuto che, alla luce della normativa comunitaria, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di giustizia UE, e dei vincoli che ne derivano per gli Stati membri, l’IVA deve essere pagata per intero ed è possibile oggetto di transazione la sola dilazione del pagamento. Secondo il Tribunale – con interpretazione da condividere – il principio di intangibilità del credito IVA e della sua natura di credito “superprivilegiato” opera in contrasto da un lato con le norme della legge fallimentare e con il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, dall’altro con lo spirito che ha animato le riforme susseguitesi negli ultimi anni. La decisione del Tribunale dimostra che la questione è tuttora controversa e non può ritenersi definitivamente risolta. Infine, merita segnalare un ulteriore fattispecie in cui può porsi il tema della falcidia del credito IVA, nel caso della proposta di transazione fiscale relativa a crediti IVA contestati: in un caso seguito dallo Studio, il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 29 maggio 2014 e la Corte d’Appello di Bologna con pronuncia del 3 novembre 2014 non hanno ritenuto ammissibile la proposta di definizione transattiva del quantum della pretesa erariale, ritenendo che non abbia rilievo la distinzione tra “IVA da accertamento” e “IVA incassata e non versata”. La questione è ora al vaglio della Corte di Cassazione, sull’assunto che il consolidamento sostanziale del debito tributario possa avvenire solo qualora l’Erario sia vittorioso in via definitiva nel contenzioso con il contribuente, ovvero qualora vi sia una chiara determinazione consensuale dell’importo dovuto a seguito dell’accettazione della transazione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria seguita dalla omologazione del Tribunale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a><em>&nbsp;</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2016 04:39:10 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tribunale di Milano e la continuità aziendale in senso soggettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tribunale-di-milano-e-la-continuita-aziendale-in-senso-soggettivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano (19 febbraio 2016) segue l’impostazione più restrittiva ed esclude la compatibilità tra “continuità indiretta” e affitto di azienda, considerato come strumento temporaneo per preservare il valore dell’azienda in funzione della liquidazione.<strong>Il caso</strong></em>In un caso seguito dallo Studio, un società ha formulato una proposta di concordato preventivo fondata su di un piano di cessione dei beni secondo modalità competitive – compresa l’azienda di produzione di gelati affittata in forza di un contratto stipulato prima del deposito della domanda – tale da consentire ragionevolmente il soddisfacimento dei creditori chirografari di una percentuale pari al 23% circa (la proposta del debitore comprendeva la promessa del pagamento del 20%).<strong><em>Le questioni</em> </strong>Il Tribunale ha affrontato la dibattuta questione inerente alla possibilità di qualificare un concordato “con continuità aziendale” anche quando l’affitto dell’azienda sia già intervenuto, prima del ricorso per ammissione al concordato, e quindi in assenza di prosecuzione diretta dell’attività di impresa da parte del debitore nel corso della procedura.<strong><em>La decisione del Tribunale</em> </strong>Il Tribunale di Milano (est. Mammone) ha dichiarato aperta la procedura, negando che si tratti di concordato “con continuità aziendale”: ad avviso del Tribunale, l’affitto di azienda divenuto efficace prima della domanda di concordato non è contemplato dalla definizione di cui all’art. 186-­bis l.fall., la quale poggia sulla prosecuzione dell’impresa da parte del debitore, mentre l’affitto costituisce uno strumento temporaneo per preservare il valore dell’azienda in funzione della liquidazione.La &nbsp;conclusione &nbsp;è &nbsp;confermata, &nbsp;secondo &nbsp;il &nbsp;Tribunale, &nbsp;dalla &nbsp;disposizione &nbsp;che &nbsp;richiede &nbsp;l’indicazione &nbsp;dei &nbsp;costi e dei ricavi previsti nonché &nbsp;delle &nbsp;risorse &nbsp;finanziarie &nbsp;necessarie, &nbsp;così &nbsp;come &nbsp;dalla &nbsp;constatazione &nbsp;che &nbsp;il &nbsp;rischio d’impresa è trasferito sull’affittuario e non vi è quindi “ragione per riservare all’azienda condotta da un soggetto estraneo all’impresa le speciali ‘utilità’ previste dagli artt. 186-­bis e 182-­quinquies.”<strong><em>Commento</em> </strong>La qualificazione del concordato “con continuità aziendale” in presenza di affitto di azienda continua a suscitare decisioni contrastanti. Come noto, la definizione dell’art. 186‐bis l.fall. fa riferimento al contenuto del piano concordatario, che deve prevedere alternativamente:</p><ul> <li>la prosecuzione dell’attività di impresa, oppure</li> <li>la cessione o conferimento dell’azienda in esercizio. La definizione ricomprende espressamente, quindi:</li> <li>sia ipotesi in cui è prevista una continuità di tipo “soggettivo”, in quanto le risorse da destinare ai creditori vengono ricavate dai flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell’attività di impresa da parte dello stesso debitore, senza una liquidazione dei beni (c.d. continuità “diretta”)</li> <li>sia ipotesi in cui viceversa è prevista una continuità di tipo “oggettivo” in quanto il complesso aziendale viene conservato in esercizio attraverso la cessione unitaria ad un soggetto terzo nell’ambito di un piano di liquidazione degli attivi (c.d. continuità “indiretta”).</li></ul><p>Le incertezze inerenti alla previsione di un periodo di affitto di azienda (in particolare quando l’affitto sia divenuto efficace prima della domanda di concordato) derivano dal fatto che in questo caso è prevista la&nbsp;partecipazione a nuove gare – la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati per un anno – l’analitica indicazione nel piano dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura). Ciò non sembra però poter escludere che il concordato “con continuità” sia compatibile con l’affitto di azienda, perché il quadro normativo si è ampliato con l’ultima riforma dell’estate 2015: in particolare, alcune delle nuove previsioni (l’esenzione dalla regola che impone la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 20% e l’esclusione di offerte concorrenti sopra la soglia di soddisfazione dei chirografari al 30%, anziché al 40%) concedono certamente un “beneficio” al debitore, che può essere giustificato anche in presenza di continuità “indiretta” ed “oggettiva”, tenendo anche presente che la disciplina del concordato “con continuità” prevede anche condizioni limitative, come la “clausola di salvaguardia” che impone l’attestazione da parte del professionista che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il “valore” della conservazione dell’azienda in esercizio – indipendentemente dal soggetto (debitore o terzo) che la esercita – sembra essere il motivo fondamentale che giustifica un possibile maggior sacrificio dei creditori, a cui non deve essere garantita una percentuale minima di soddisfacimento.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring </em>scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 05:24:41 +0100</pubDate>
                        <title>Il disegno di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali: continuità e innovazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-disegno-di-legge-delega-per-la-riforma-delle-procedure-concorsuali-continuita-e-innovazioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Governo prevede una riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza esistenti, sulla linea dell‘evoluzione più recente, con precisi indirizzi innovativi – tra i più rilevanti – in tema di concordato preventivo di gruppo e liquidatorio, concentrazione della competenza dei tribunali, composizione assistita della crisi, riordino dei privilegi e nuove forme di garanzia</em><strong><em>Premessa</em></strong>Il 10 febbraio il Consiglio dei ministri ha recepito le proposte della commissione Rordorf ed ha quindi avviato l’iter parlamentare per la delega al Governo ad emanare un nuovo testo unico della disciplina dell’insolvenza, anche alla luce della raccomandazione n.&nbsp;135/2014 della Commissione Europea, il quale contempli una parte relativa ai principi generali comuni alle varie procedure.Il disegno di legge (“DL”) prevede siano mantenute le attuali procedure giudiziali ed amministrative, per gli imprenditori ed i debitori civili, così come i piani di risanamento, a cui viene affiancata una nuova procedura stragiudiziale di assistenza alla composizione della crisi.Molti sono gli aspetti di innovazione previsti dal DL, a cui faremo breve cenno di seguito. In molti ambiti non sono invece previsti specifici criteri direttivi per il legislatore delegato e, pertanto, l’indicazione è nel senso della continuità rispetto ai principi della disciplina vigente.<strong><em>Le principali direttive di riforma</em></strong>a) Accertamento giudiziale unico della crisi e dell’insolvenza; competenza del TribunaleIl DL prevede di attivare un unico giudizio di accertamento delle condizioni di accesso di imprenditori e debitori civili alle diverse procedure, suscettibile poi di evolvere nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale ovvero nelle altre procedure amministrative, con iniziativa estesa agli organi di controllo: di fatto, è così sottratta al debitore l’iniziativa esclusiva di avviare il concordato. È prevista una nuova ripartizione di competenza tra i tribunali, attribuendo a quelli sede di sezioni specializzate in materia di impresa le procedure di maggiori dimensioni e rilievo.b) Procedura di allerta e composizione assistita della crisiIl DL prevede di istituire misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, da parte di organismi non giurisdizionali e dotati di adeguata professionalità, in grado di assistere l’imprenditore nella definizione di un percorso di superamento della crisi. Sono previsti opportuni incentivi e misure protettive, in modo da favorire il ricorso al nuovo istituto e vincere la tradizionale ritrosia dell’imprenditore a rivolgersi al tribunale.c) Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debitiIn questo ambito le innovazioni sono piuttosto limitate, segnalandosi principalmente – per gli accordi di ristrutturazione dei debiti – l’eliminazione della soglia del 60% dei creditori aderenti e l’ampliamento ai creditori non finanziari della possibilità di estensione degli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione.d) Concordato preventivoIl DL prevede di mantenere l’attuale impianto del concordato, limitando però il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie ai soli casi in cui siano offerti apporti esterni in grado di assicurare ai creditori una migliore soddisfazione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale: il concordato sarà quindi ancor più focalizzato sulla continuità aziendale, tenendo presente che per essa continuerà ad intendersi anche la forma c.d. “indiretta” attraverso la cessione a terzi e, quindi, con una struttura della proposta pur sempre liquidatoria. Si prevede ancora di eliminare la figura del professionista attestatore e di introdurre una disciplina specifica per le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società.e) Dal fallimento alla liquidazione giudizialeUna delle innovazioni maggiormente sottolineate riguarda l’eliminazione del termine “fallimento” e la sua sostituzione con il riferimento alla liquidazione giudiziale: si tratta di un aspetto principalmente di carattere formale (si prevede infatti che l’impianto della procedura di liquidazione rimanga invariato nelle sue linee principali), ma che ha l’intento di eliminare ogni connotazione negativa anche a livello sociale che era in passato collegata al “fallimento”. I principi di delega prevedono tra altro (i) forme di ulteriore semplificazione della procedura, (ii)&nbsp;forme di liquidazione più efficienti attraverso un portale telematico nazionale delle vendite concorsuali, (iii) la limitazione al concordato salvo che in caso di apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo), (iv) forme di esdebitazione automatica nei casi di minore valore.f) Procedure concorsuali e gruppiIl DL prevede di introdurre una disciplina (finora mancante nel nostro sistema) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese: anche attraverso apposite regole di competenza, dovrebbe essere possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.g) Procedure di sovraindebitamentoIn questo settore non sono previste particolari innovazioni, quanto piuttosto un adeguamento ed un coordinamento della disciplina con quella delle altre procedure di insolvenza.h) Le procedure amministrative: liquidazione coatta e amministrazione straordinariaSi prevede di mantenere la liquidazione coatta solo per le imprese soggette a regime di vigilanza (ad esclusione di altri settori quali ad es. quello delle cooperative) e solo per le situazioni in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Per quanto riguarda invece l’amministrazione straordinaria, l’indirizzo è quello di mantenere l’impianto di fondo, ma di limitarne l’applicazione ai casi di più rilevanti dimensioni, incrementando le soglie dimensionali di accesso.i) Privilegi e garanzieIl DL prevede di rivedere – aggiornandola e semplificandola – la disciplina dei privilegi, che andrebbero limitati ai casi in cui si tratti di interessi costituzionalmente protetti. In altra direzione, si prevede invece di prevedere un sistema di garanzie reali non possessorie su beni mobili, adeguando il nostro ordinamento al panorama internazionale, con modalità più flessibili ed adeguate forme pubblicitarie, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 05:16:16 +0100</pubDate>
                        <title>Il concordato Borsalino e la continuità aziendale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-concordato-borsalino-e-la-continuita-aziendale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Alessandria (18 gennaio 2016) conferma la compatibilità tra affitto di azienda anteriore alla domanda e continuità, applica al concordato con assuntore la disciplina delle offerte concorrenti, risolve nel senso della prevalenza il tema del concordato “misto” e dà continuità all’orientamento che nega ai fornitori obbligati a nuove prestazioni la facoltà di opporre inadempimenti anteriori alla domanda</em><strong><em>Il caso</em></strong>La società Borsalino Giuseppe &amp; Fratello S.p.A., produttrice di cappelli e titolare del noto marchio, formulava una proposta di concordato preventivo c.d. “misto” in quanto fondata su di un contratto di affitto di azienda stipulato prima della domanda, ma destnato a divenire efficace in corso di procedura, e sul successivo trasferimento dell’azienda e del marchio all’affittuario, in qualità di assuntore, nonché sulla liquidazione da parte della società di alcuni altri beni escusi dal trasferimento all’assuntore, tra cui lo stabilimento produttivo.<strong><em>Le questioni</em></strong>Il Tribunale ha affrontato un’ampia serie di questioni interpretative, tra cui segnaliamo qui: a) la compatibilità tra il concordato “misto” e con assuntore ed il concordato “con continuità aziendale” di cui all’art. 186-<em>bis</em> l.fall., b) la compatibilità dell’affitto dell’azienda anteriore alla domanda con la qualificazione del concordato “con continuità aziendale”, c) l’applicabilità al concordato con assuntore della disciplina delle offerte concorrenti di acquisto di cui all’art. 163-<em>bis</em> l.fall., d) la possibilità di autorizzare ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies</em> l.fall. il pagamento a fornitori strategici di crediti anteriori alla domanda di concordato, in presenza di obbligo contrattuale ad eseguire le forniture.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Alessandria (Pres. Santinello) ha così risolto le questioni sottoposte al proprio vaglio:a) ha ritenuto innanzitutto – richiamando alcuni precedenti – che la figura dell’assuntore rappresenti unicamente una modalità negoziale attinente all’aspetto soggettivo dell’obbligazione di adempimento del concordato, mentre dal punto di vista oggettivo il concorato sarà qualificabile come liquidatorio, “con continuità aziendale” oppure “misto” a seconda delle previsioni del piano; nel caso specifico, ha ritenuto di dover applicare la disciplina del concordato “con continuità aziendale”, aderendo all’orientamento che, in caso di concordato “misto”, applica la disciplina della componente “prevalente” nell’ambito del piano e della proposta;b) ha confermato che l’affitto d’azienda – come “misura ponte” finalizzata alla conservazione dell’azienda in esercizio per la successiva alienazione – non esclude la qualificazione del concordato “con continuità aziendale” anche se esso sia anteriore alla domanda, in quanto deve essere privilegiata un’interpretazione che attribuisce carattere “oggettivo” alla prosecuzione dell’attività aziendale, indipendentemente dal soggetto – debitore o terzo – che la esercita;c) ha ritenuto che il preordinato trasferimento dell’azienda ad un assuntore rientri nell’ampia definizione di cui all’art. 163-<em>bis</em>fall., il quale fa riferimento ad ogni accordo comunque finalizzato al trasferimento non immediato dell’azienda, collegandovi la necessità di esperire una gara competitiva per la selezione dell’acquirente;d) infine, ha recepito un recente ed innovativo orientamento in tema di pagamento di crediti anteriori a favore di fornitori stratregici, il quale esclude che l’autorizzazione possa essere concessa quando il forbnitore sia obbligato ad eseguire le proprie prestazioni, precisando che la controparte contrattuale non può opporre l’eccezione di inadempimento relativamente alle obbligazioni del debitore, stante il divieto di eseguire i relativi pagamenti di crediti concorsuali.<strong><em>Commento</em></strong>La decisione del Tribunale è ricca di spunti e si segnala per l’articolata e puntuale motivazione sui diversi temi affrontati, con decisione pienamente condivisibile. Sui temi attinenti alla continuità aziendale, che hanno assunto ormai rilevanza centrale nell’ambito della disciplina del concordato preventivo, il Tribunale offre diverse soluzioni che si inseriscono nel filone interpretativo meglio orientato alla realizzazione delle finalità dell’istituto, nella sua più recente evoluzione.In questo senso è senz’altro la nozione in senso “oggettivo” della continuità aziendale, così come la valutazione in termini di “prevalenza” della relativa componente nell’ambito del piano (così anche Trib. Pistoia 29 ottobre 2015), soluzione divenuta ineludibile di fronte alla nuova disciplina che (a differenza del passato e di altri aspetti, che ancora oggi possono convivere per quanto riguarda le disposizioni applicabili al concordaro con cessione dei beni ed a quello in continuità) fa discendere dalla qualificazione del concordato l’esigenza di soddisfazione nella misura minima del 20% dei creditori chirografari e la possiblità di offerte concorrenti se non è invece assicurata la percentuale minima del 30%.Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 163-<em>bis</em> anche al concordato con assuntore, si tratta di una questione in merito alla quale il dubbio può effettivamente porsi nel senso che, trattandosi di aspetti che riguardano non solo la cessione dei beni, ma anche i termini soggettivi di adempimento della proposta, potrebbe ritenersi appunto che il tema vada inquadrato come proposta concorrente ai sensi dell’art. 163 piuttosto che come offerta concorrente di acquisto.Infine, va segnalata la decisione in materia di pagamento di crediti anteriori, che si pone in continuità con il precedente del Tribunale di Modena del 6 giugno 2015. Il Tribunale di Alessandria trae le ulteriori conclusioni di quell’impostazione, esplicitamente affermando che il divieto di pagamento di debiti anteriori comporta anche il divieto per il creditore di far valere le conseguenze dell’inadempimento e così di eccepire l’inadempimento per rifiutare le proprie prestazioni: con il che di fatto si estende il divieto di azioni esecutive individuali anche ai rimedi contrattuali.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 05:13:34 +0100</pubDate>
                        <title>Niente gara per l’affitto urgente nel pre-concordato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/niente-gara-per-laffitto-urgente-nel-pre-concordato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Bergamo (23&nbsp; dicembre 2015), facendo leva sull’applicabilità “in quanto compatibili” delle disposizioni di cui all’art. 163-bis l.fall. e tenuto conto delle ragioni di urgenza del caso concreto, ha autorizzato l’affitto dell’azienda senza svolgimento di procedure competitive</em><strong><em>Il caso</em></strong>Una società depositava ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” <em>ex</em> art. 161 sesto comma l.fall. e, successivamente, formulava istanza di autorizzazione alla stipulazione di un contratto di affitto di ramo aziendale quale atto urgente eccedente l’ordinaria amministrazione <em>ex</em> art. 161, settimo comma, l.fall.L’istanza faceva seguito ai tentativi di individuazione di potenziali interessati all’affitto dell’azienda da parte della società prima del deposito della domanda di concordato, mentre solo successivamente interveniva il fattivo interessamento di un soggetto terzo, che formulava proposta di affitto (condivisa con la società ed il Commissario Giudiziale) per un periodo di 12 mesi, necessario per la conservazione dei posti di lavoro e dell’avviamento aziendale sino al momento in cui sarebbe stato possibile organizzare una gara competitiva per la vendita del compendio aziendale.<strong><em>Le questioni</em></strong>Il tema riguarda la possibilità di mitigare il disposto di una delle più rilevanti e discusse novità della riforma della scorsa estate – ossia la previsione di cui all’art. 163-<em>bis</em>&nbsp;ultimo comma l.fall. secondo la quale si rende necessaria una gara competitiva per la stipulazione di un contratto di affitto di azienda – rispetto alle concrete esigenze ed alla particolare urgenza del caso di specie, in forza delle quali l’applicazione della norma rischia di pregiudicare gli interessi del miglior soddisfacimento dei creditori e della conservazione della continuità aziendale.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto l’urgenza del caso concreto derivante dal fatto che, per la peculiarità dell’attività svolta dalla società, anche una minima interruzione del ciclo produttivo avrebbe irrimediabilmente disperso qualsiasi valorizzazione del compendio aziendale ed ha autorizzato quindi la stipulazione dell’affitto.&nbsp;Il Tribunale ha motivato la decisione valorizzando la disposizione dello stesso art. 163-<em>bis</em>&nbsp;ultimo comma l.fall. secondo cui la disciplina è applicabile “in quanto compatibile” anche all’affitto di azienda, ritenendo appunto possibile adeguare la previsione dello svolgimento di una gara competitiva alle peculiarità del caso concreto, ad esempio differendo l’esperimento della gara competitiva al momento della vendita, in un caso in cui l’affitto ponte “d’urgenza” sia l’unica misura idonea a conservare i livelli occupazionali e l’avviamento produttivo.<strong><em>Commento</em></strong>La pronuncia in esame appare indubbiamente condivisibile, in quanto consente di mitigare il disposto di una delle più discusse innovazioni apportate dalle riforme estive di cui alla L. n. 132/2015.&nbsp;Se, da un lato, infatti, la legge ha certamente inteso superare la prassi invalsa dei concordati “preconfezionati” (mutuando l’espressione statunitense del <em>pre-packaged reorganization plan</em>) caratterizzati dall’affitto di ramo aziendale in vista dell’acquisto finale da parte dello stesso affituario, dall’altro, è pur vero che l’affitto dell’azienda può costituire l’unico strumento in grado di assicurare una temporanea “messa in sicurezza” dell’azienda per il tempo necessario allo svolgimento della procedura fino al momento della vendita e che, nella nuova disciplina, la competitività delle vendite è oggi comunque ineludibile.&nbsp;Attraverso l’applicazione delle nuove disposizioni con un’attenta valutazione delle ragioni di urgenza insite nella fase c.d. di “pre-concordato” e quindi di compatibilità dello svolgimento di gare per l’affitto dell’azienda, viene quindi recuperata la possibilità che – attraverso una valutazione concreta di opportunità da parte del Tribunale, coadiuvato dal commissario giudiziale – sia consentito al debitore concordatario procedere alla stipulazione immediata dell’affitto secondo i termini più convenienti per la conservazione dei valori aziendali a beneficio dei creditori, mentre al contempo il Tribunale può assicurare che l’affittuario non acquisisca attraverso l’affitto alcuna indebita posizione di vantaggio nella successiva gara per la vendita dell’azienda.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
  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                        <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 05:35:44 +0100</pubDate>
                        <title>La compensazione di crediti scaduti, acquistati dopo la dichiarazione di fallimento, è un “abuso del diritto”?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-compensazione-di-crediti-scaduti-acquistati-dopo-la-dichiarazione-di-fallimento-e-un-abuso-del-diritto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Monza (12 ottobre 2015) applica estensivamente il secondo comma dell’art. 56 l.fall. il quale – solo per i crediti non ancora scaduti – esclude che il debitore del fallito possa dedurre in compensazione crediti acquistati dopo il fallimento o nell’anno anteriore.</em><strong><em>Il caso</em></strong>Il Fallimento della società Alfa notificava a Beta un decreto ingiuntivo per un credito della società fallita. Beta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, opponeva in compensazione un controcredito – in forza di fatture scadute prima della dichiarazione di fallimento per forniture eseguite da una terza società, Gamma – di cui Beta si era resa cessionaria successivamente alla dichiarazione di fallimento di Alfa.<strong><em>Le questioni</em></strong>L’art. 56 l.fall. ammette ampiamente la compensazione a favore del debitore del fallito, anche nei casi in cui il controcredito non sia esigibile, liquido od omogeneo, essendo sufficiente che i “fatti genetici” di entrambe le contrapposte posizioni creditorie siano preesistenti alla dichiarazione di fallimento.Il secondo comma dell’art. 56 pone l’unico limite, per i soli crediti verso il fallito non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, quando questi siano stati acquistati per atto tra vivi nell’anno anteriore. Il tema che si pone è quindi se – trattandosi invece di crediti già scaduti – il debitore del fallito possa liberamente acquistarli anche dopo la dichiarazione di fallimento al fine di dedurli in compensazione con il proprio debito.<strong><em>La decisione del Tribunale</em></strong>Il Tribunale di Monza ha dichiarato non opponibile la compensazione e ha rigettato l’opposizione.La motivazione parte dal presupposto che il dato letterale dell’art. 56 l.fall. si limita a dichiarare la non operatività della compensazione nel solo caso di acquisto di crediti non scaduti, giungendo tuttavia ad offrirne un’interpretazione estensiva anche ai crediti già scaduti prima del fallimento, qualora le concrete modalità operative costituiscano un caso di c.d. “abuso del diritto”. Il Tribunale valorizza quindi il principio generale seondo cui non è consentito l’utilizzo di una norma che accorda la tutela di un proprio diritto, quando ciò avvenga con modalità concrete del tutto estranee alla <em>ratio legis </em>e tali da determinare una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare e il sacrificio di controparte.Tale abuso nel caso concreto è stato individuato nel fatto che Beta e Delta fossero società correlate, che l’acquisto fosse intervenuto quasi contestualmente alla ricezione della diffida di pagamento inviata dal Fallimento Alfa a Beta e dal prezzo di cessione irrisorio.In altri Termini, la compensazione <em>ex</em> art. 56 l.fall. non potrebbe operare nel caso in cui i rapporti di debito e credito non scaturiscano da fisiologici rapporti commerciali con la società fallita, bensì esclusivamente in ragione del fatto che il debitore ingiunto acquisti un contro-credito scaduto a valore irrisorio rispetto al valore nominale al solo fine di sottrarsi ai propri obblighi di pagamento.<strong><em>Commento</em></strong>La decisione del Tribunale si inserisce in un panorama in cui le poche decisioni hanno fino ad oggi confermato la legittimità – anche a livello costituzionale – della compensazione in caso di acquisto di crediti già scaduti: la Corte costituzionale ha infatti ritenuto che rientri nella discrezione del legislatore la scelta degli strumenti normativi idonei ad evitare un’artificiosa compensazione operata in danno della&nbsp;massa fallimentare, spiegando la differenza di trattamento con il fatto che solo con riguardo ai crediti già scaduti l'effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Corte cost. 20 ottobre 2000, n. 431).&nbsp;Si trattava per il vero di una spiegazione non particolarmente persuasiva, e per questo appare significativa la decisione del Tribunale di Monza: qualora nella fattispecie concreta sia infatti evidente che il debitore sta realizzando un “abuso del diritto” non possono infatti che ricorrere le stesse ragioni che escludono la compensazione secondo la disposizione del secondo comma dell’art. 56 l.fall.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 05:32:11 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina delle crisi bancarie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-delle-crisi-bancarie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con il D.Lgs. 180/2015 e D.Lgs. 181/2015 è stata recepita la direttiva 2014/59/UE (c.d. “Direttiva BRRD” Bank Recovery and Resolution Directive) che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.</em><strong><em>Premessa</em></strong>La finalità perseguita dalla Direttiva BRRD è di dotare le autorità nazionali di strumenti che consentano un intervento tempestivo ed efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario ed evitando liquidazioni disordinate che amplifichino gli effetti e i costi della crisi.Il D.Lgs. 180/2015 (“Decreto BRRD”) recepisce le previsioni della Direttiva BRRD sulla risoluzione e reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi internazionali, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.&nbsp;Il D.Lgs. 181/2015 (“Decreto Modifiche”) invece modifica il Testo Unico Bancario (“TUB”) e il Testo Unico della Finanza (“TUF”) al fine di recepire le previsioni della Direttiva BRRD sui piani di risanamento e introdurre ulteriori modifiche connesse al nuovo regime della risoluzione. L’amministrazione straordinaria viene allineata alla disciplina europea e viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo.Entrambi i Decreti sono in vigore.<strong><em>Le novità introdotte</em></strong>a) Il ruolo di Banca d’Italia Il Decreto BRRD individua nella Banca d’Italia l’autorità nazionale dotata - in caso di dissesto o rischio di dissesto di un ente - dei poteri di prevenzione e pianificazione della gestione delle crisi bancarie, nonché di risoluzione degli enti. All’interno della Banca d’Italia è stata quindi istituita una nuova Unità di Risoluzione e Gestione della Crisi dotata delle necessarie competenze.b) Piani preventivi di risanamento e di risoluzione Le banche devono predisporre preventivamente un piano di risanamento, il quale deve individuare i rimedi attuabili al fine di ripristinare la situazione finanziaria in caso di significativo deterioramento: occorre una ricognizione della struttura legale ed aziendale, così da individuare le attività principali da preservare e da cedere in caso di dissesto, nonché le possibili situazioni da affrontare. La Banca d’Italia predispone invece un piano di risoluzione, il quale deve prevedere le misure che la stessa Banca d’Italia può adottare in caso di dissesto dell’ente, al fine di una risoluzione preordinata attraverso l’uso degli strumenti e dei poteri di risoluzione previsti dalla nuova normativa.c)La risoluzione La risoluzione è una misura che può essere adottata in caso di dissesto, quando interventi di ristrutturazione o ricapitalizzazione non siano in grado di risanare la situazione in tempi brevi ed in alternativa alla liquidazione coatta dell’ente, quando essa potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema e l’interesse pubblico. La risoluzione è un processo di ristrutturazione gestito dalla Banca d’Italia, attraverso gli strumenti contemplati dalla Direttiva BRRD, finalizzato ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi della banca, a risanare i rami d’azienda che presentino prospettive di sostenibilità economica ed a liquidare quelli restanti. In questo contesto, la Banca d’Italia potrà: - cedere sul mercato una parte dell’attivo; - trasferire temporaneamente le attività e passività a una “banca ponte” per una successiva cessione sul mercato; - trasferire le sofferenze ad una “bad bank” (che ne gestirà la liquidazione); - ricorrere al c.d. “bail in” ossia “la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori”.d) Il bail-in Attraverso questo strumento, le risorse necessarie al fine di ricostituire l’equilibrio patrimoniale e finanziario della banca sono reperite al suo interno: la Banca d’Italia può infatti disporre la svalutazione e la conversione di alcune passività dell’ente sottoposto a risoluzione. Non sarà più lo Stato a coprire le perdite, quanto piuttosto – secondo una precisa gerarchia – gli azionisti, gli obbligazionisti ed i detentori di altri titoli, ed in ultimo i clienti. Sono escluse dal bail-in diverse passività, tra cui i depositi fino a 100.000 euro, alcune passività interbancarie e le passività garantite, compresi i covered bond. La Banca d’Italia può anche disporre l’esclusione di altre passività in relazione a situazioni specifiche. Le perdite residue possono essere trasferite ad un fondo di risoluzione interbancario che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato sottoposto a bail-in almeno l’8% delle passività totali.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 05:28:45 +0100</pubDate>
                        <title>COMI e coordinamento di procedure di gruppo nel nuovo Regolamento n. 2015/848</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/comi-e-coordinamento-di-procedure-di-gruppo-nel-nuovo-regolamento-n-2015848</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Regolamento (UE) n. 2015/848 ha tenuto fermo il principio per cui ciascuna società è soggetta ad una procedura nello Stato Membro in cui si trova il proprio COMI, ma ha introdotto forme di cooperazione tra gli amministratori ed i giudici delle singole procedure.</em><strong><em>Il Regolamento (CE) n. 2000/1346</em></strong>Come noto, il vigente Regolamento, sotto il profilo della determinazione della competenza giurisdizionale internazionale ad aprire una procedura di insolvenza, stabilisce quale criterio per determinare il luogo di apertura della procedura principale il centro degli interessi principali del debitore (c.d. COMI), riconoscendo poi la possibilità di aprire procedure secondarie nei diversi Paesi membri in cui lo stesso debitore abbia eventuali “<em>dipendenze</em>”.Lo stesso Regolamento non prevede però regole specifiche per la determinazione del COMI quando il debitore sia una società avente sede legale in uno Stato membro e assoggettata al controllo di altra società situata in uno Stato membro diverso. In altri termini nulla dice relativamente all’insolvenza dei gruppi di società. Da tale carenza normativa consegue l’assoggettamento di ogni singola società facente parte del gruppo ad una diversa (e principale) procedura d’insolvenza, aperta in uno stato diverso e affidata a un amministratore diverso, con pesanti ricadute in termini di assenza di coordinamento tra le diverse procedure.<strong><em>Il Regolamento (UE) n. 2015/848</em></strong>Il nuovo Regolamento che entrerà in vigore nel 2017 ha inteso porre rimedio alle lacune che affliggevano la precedente normativa, non solo sotto il profilo dell’insolvenza dei gruppi.In particolare, se da un lato è stato mantenuto il riferimento al COMI quale criterio per la determinazione della competenza giurisdizionale ad aprire una procedura di insolvenza principale, dall’altro è stato precisato che come tale deve intendersi “<em>il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi</em>”: la “<em>riconoscibilità</em>” è quindi divenuta criterio guida, unitamente alla “<em>abitualità</em>”, nella determinazione del COMI, così recepimento i risultati cui era giunta la giurisprudenza comunitaria e nazionale (così la nostra Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 5945/2013Inoltre, rispetto alla precedente normativa, è stato migliorato il quadro procedurale per l’accertamento della competenza giurisdizionale, prevedendo che il giudice investito della procedura d’insolvenza debba esaminare d’ufficio la questione della propria competenza e poi specificare, nella sua decisione, su quale base la stessa si fonda.Sotto il profilo del COMI dei gruppi, il nuovo Regolamento non ha previsto una disciplina specifica, optando invece per l’introduzione di forme di cooperazione tra gli amministratori ed i giudici delle procedure delle diverse società del gruppo.<strong><em>Il commento</em></strong>Il Regolamento (UE) n. 2015/848 ha quindi previsto positivamente nuove forme di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nelle diverse procedure del gruppo, ma ha disatteso alcune delle proposte che erano state avanzate in dottrina e giurisprudenza: se da un lato, infatti, ha recepito il criterio della “<em>riconoscibilità</em>”, dall’altro, come sopra osservato, non ha elaborato una disciplina specifica per l’insolvenza transfrontaliera dei gruppi, preferendo affidarsi alle forme di coordinamento poc’anzi richiamate.A tale proposito giova ricordare che, prima dell’adozione del nuovo Regolamento, gli interpreti si erano adoperati nel tentativo di superare le difficoltà derivanti dall’approccio tradizionale giungendo a soluzioni che solo in parte offrivano risposte soddisfacenti. Un esempio di tale sforzo si può individuare&nbsp;nel c.d. “<em>Group Comi Approach</em>”, vale a dire quell’orientamento che, facendo ricorso a una sorta di finzione, “posizionava” il COMI delle società controllate nella medesima giurisdizione della capogruppo. Tuttavia tale orientamento presentava alcuni inconvenienti, i quali, con ogni probabilità, hanno spinto in riformatore europeo a non recepirlo nel nuovo Regolamento: in particolare, se da un lato il “<em>Group Comi Approach</em>” consentiva di creare un singolo foro per l’apertura della procedura principale d’insolvenza in riferimento a tutte le società del gruppo (con la nomina di un uno stesso amministratore in tutte le procedure), dall’altro, l’apertura della procedura principale delle società controllate in un luogo diverso da quello in cui le stesse svolgono la loro attività – trattandosi in questo caso di una “dipendenza” – lasciava aperta la possibilità che venissero aperte procedure territoriali secondarie, con la conseguenza di ritrovare i medesimi problemi di perdita di controllo da parte dell’amministratore della procedura principale.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 03:26:03 +0100</pubDate>
                        <title>La fideiussione escussa pendente istanza ex art. 169-bis l.fall. è contratto pendente ?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-fideiussione-escussa-pendente-istanza-ex-art-169-bis-l-fall-e-contratto-pendente</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano con decisione del 17 settembre 2015 ha stabilito che l’escussione di una fideiussione nelle more della decisione su un’istanza di sospensione o scioglimento determina il venir meno delle condizioni per la concessione del provvedimento richiesto.</em><strong>Il caso</strong>Una società ha presentato motivata istanza di sospensione e quindi di scioglimento dei contratti pendenti aventi ad oggetto un finanziamento statale per l’investimento in una impresa straniera nonché, secondo lo schema tipico dei finanziamenti concessi da SIMEST S.p.A., della collegata fideiussione rilasciata da un istituto di credito in favore di SIMEST S.p.A. e del contratto di costituzione di pegno da parte della società in favore della banca a garanzia del credito di regresso di cui alla fideiussione.Dopo l’iniziale istanza di sospensione e dopo che il Tribunale aveva fissato il contraddittorio tra le parti, senza però provvedere sulla sospensione richiesta, SIMEST S.p.A. ha escusso la fideiussione. La società debitrice ha contestato l’escussione, intervenuta nonostante le previe diffide e, una volta presentata la proposta ed il piano di concordato, ha formulato richiesta di autorizzazione allo scioglimento dei contratti.Il Giudice Delegato ha concesso l’autorizzazione allo scioglimento.La banca ha proposto reclamo al Tribunale contestando l’applicabilità alla fattispecie della disciplina sui contratti pendenti nel concordato.<strong>Le questioni</strong>Diverse incertezze riguardano, come noto, l’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 169-<em>bis </em>l.fall. in tema di scioglimento ovvero sospensione di contratti in corso di esecuzione.Nel caso di specie si è posta una questione peculiare, in relazione alla sopravvenienza di fatti nella pendenza dell’istanza presentata dal debitore.<strong>La decisione del Tribunale</strong>Il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo proposto dalla banca, affermando in sintesi (i) che l’escussione della fideiussione determina il venir meno della pendenza del contratto, intendendosi per pendenza rilevante ai fini dell’art. 169-<em>bis </em>l.fall. la condizione di bilaterale e almeno parziale inesecuzione degli obblighi contrattuali e (ii)&nbsp;che l’eventuale provvedimento di sospensione e/o scioglimento non potrebbe far retroagire i propri effetti al momento di presentazione della relativa istanza, bensì potrebbe disporre solamente <em>pro futuro.</em>Nel caso in cui, come avvenuto nel caso di specie, un debitore depositi istanza di autorizzazione alla sospensione ovvero allo scioglimento di un contratto pendente e, <em>medio tempore</em>, intervenga una situazione di integrale adempimento ovvero esaurimento degli effetti del contratto da parte di uno dei due contraenti, discende il venir meno della pendenza del contratto ai sensi dell’art. 169-<em>bis</em> l.fall., con conseguente impossibilità del Tribunale di pronunciarsi, dal momento che il deposito in sé dell’istanza non produce alcun effetto, per così dire, “conservativo” dello <em>status </em>di pendenza del contratto.<strong>Commento</strong>La pronuncia in esame – in una fattispecie in cui era applicabile l’art. 169-<em>bis </em>l.fall. nella formulazione antecedente alle recenti modifiche del d.l. n. 83/2015 – segue l’orientamento maggioritario, recepito nella disciplina oggi vigente, in tema di determinazione del momento di efficacia del provvedimento del Tribunale. Sotto questo aspetto la riforma ha senz’altro compiuto un determinante apporto in termini di certezza del diritto nelle procedure concordatarie, ma non ha affrontato il tema specifico che si è posto nella decisione qui esaminata.La soluzione offerta dal Tribunale di Milano può destare qualche perplessità, se si considera che viene così concesso alla controparte del debitore concordatario di frustrare unilateralmente gli effetti del provvedimento che viene richiesto al Tribunale di pronunciare.&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni:</em><em>Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 03:22:48 +0100</pubDate>
                        <title>La cassazione boccia il concordato di gruppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cassazione-boccia-il-concordato-di-gruppo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 ottobre 2015 n. 20559, ha affermato che non è ammissibile una domanda unitaria di concordato preventivo riguardante un gruppo di società, con unica proposta indifferenziata per i creditori delle diverse società, pur a fronte di distinzione formale delle masse attive e passive.</em><strong>Il caso</strong>Un gruppo societario – composto da una società in nome collettivo costituita <em>ad hoc </em>(“Newco”) e dai suoi quattro soci illimitatamente responsabili, società di capitali che avevano anche conferito alla Newco i rispettivi patrimoni attivi e passivi – proponeva domanda unitaria di ammissione al concordato preventivo dinnanzi al Tribunale di La Spezia.Avverso il decreto di omologazione del concordato, alcuni creditori proponevano reclamo, eccependo, <em>inter alia</em>, la violazione dell’art. 2740 c.c. e la mancata separazione tra le masse attive e passive delle singole società con conseguente danno per i creditori delle società più capienti.I reclami venivano rigettati dalla Corte d’Appello di Genova che riconosceva la meritevolezza e quindi l’ammissibilità del concordato fondato su un piano aziendale riferito all’impresa di gruppo, con gestione e trattazione procedurale unitaria del piano concordatario.Contro tale provvedimento i creditori proponevano ricorso in Cassazione.<strong>&nbsp;</strong><strong>Le questioni</strong>La decisione in esame affronta il tema dell’ammissibilità del concordato di gruppo nell’attuale sistema della legge fallimentare che, con particolare riferimento al concordato preventivo, non detta alcuna disciplina al riguardo che si collochi sulla falsariga di quella enunciata in tema di amministrazione straordinaria dagli artt. 80 e ss. della legge n.&nbsp;270/1999 o dall’art. 4-<em>bis</em> del d.l. n. 347/2003 sulla ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza.Le esigenze di coordinamento e definizione unitaria della crisi da parte di società diverse attraverso il concordato preventivo è spesso ineludibile, considerati gli intensi intrecci di relazioni economiche e finanziarie all’interno dei gruppi di società soggetti a direzione unitaria.La giurisprudenza di merito &nbsp;ha in prevalenza ritenuto ammissibile l’unificazione in unica procedura delle domande di concordato, con diverse sfumature in relazione a varie configurazioni della proposta concordataria e del piano.<strong>La decisione</strong>La Corte ha cassato senza rinvio il decreto di omologazione del concordato, sul presupposto che il giudizio non avrebbe potuto neppure essere proposto in quanto inammissibile, poiché la legge fallimentare non contempla il c.d. concordato preventivo di gruppo. Secondo la Cassazione, la domanda di concordato avrebbe dovuto riguardare ciascuna società singolarmente e non la Newco e le quattro società di capitali illimitatamente responsabili come tali, con conseguente presentazione di distinte domande e proposte, distinte adunanze dei creditori e distinti giudizi di omologazione.La Suprema Corte ribadisce la necessità di mantenere distinte le masse attive e passive delle singole società, ancorché sottoposte a direzione unitaria. Inoltre, secondo la Corte, pur a fronte di una distinzione formale delle masse, la creazione di una Newco mediante conferimento dei patrimoni delle singole società avrebbe comunque di fatto determinato una “commistione”, tale per cui i creditori delle diverse società sarebbero confluiti nelle medesime classi così che i creditori delle società meno capienti si trovavano inammissibilmente a concorrere con quelli delle società più capienti, in violazione dell’art. 2470 c.c.Secondo la Cassazione l’assenza di una disciplina legislativa specifica sul concordato di gruppo comporta la non ammissibilità di quelle soluzioni che, vuoi con interpretazioni estensive delle norme sui gruppi dettate in altri settori dell’ordinamento, vuoi attraverso operazioni straordinarie di fusione/incorporazione tra società controllante e controllate, cercano di attuare forme di “coordinamento” più o meno intense tra procedure di concordato di società appartenenti al medesimo gruppo.&nbsp;<strong>Il commento</strong>La decisione della Corte di Cassazione, se appare da un lato condivisibile in ordine alle esigenze di tutela dei creditori delle società più capienti del gruppo, dall’altro lato rappresenta una sorta di “passo indietro” rispetto al percorso giurisprudenziale che ormai da diversi anni ha condotto ad un progressivo riconoscimento del concordato di gruppo.In questo senso va ricordata, tra altre, la pronuncia del Tribunale di Palermo del 4 giugno 2014. In quel caso, la società proponente era una s.a.s. appositamente costituita avente come soci accomandatari illimitatamente responsabili alcune società di capitali e come socio accomandante un’impresa individuale. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto ammissibile la proposta sul presupposto degli stretti legami patrimoniali, economici e finanziari delle società che giustificavano una valutazione sostanziale e che rendevano preferibile, a vantaggio dei creditori, una trattazione a livello procedurale unitario del concordato, sulla base di unica proposta, votazione ed omologazione.La differente impostazione della Cassazione si coglie nella determinazione aprioristica, in termini di legittimità ed inammissibilità della proposta, che non consente ai creditori di esprimere con il voto la propria valutazione di convenienza di una gestione unitaria del piano e della proposta (che peraltro i creditori avevano effettivamente approvato). Si può intuire che nel caso di specie la Cassazione non avesse altra via per impedire l’attuazione di un piano che era fondato su di una già intervenuta (e non invece condizionata all’intervenuta omologazione) commistione delle masse a seguito del conferimento nella Newco di attivi e passivi. Peraltro, la decisione non è fondata su questo specifico aspetto, mentre invece dichiara l’inammissibilità di qualsiasi proposta unitaria con unica votazione ed omologazione. Da questo punto di vista la decisione appare eccessivamente rigida e formalistica, dal momento che non sembra vi siano ostacoli insuperabili in casi in cui siano tenute formalmente distinte le attività e passività di ogni singola impresa e la proposta consenta ad ogni creditore di verificare la propria posizione creditoria in relazione alle singole masse e l’impatto della proposta concordataria sul relativo soddisfacimento rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare.<em>Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 03:55:30 +0100</pubDate>
                        <title>Vincolante lo stanziamento del piano per gli oneri di assistenza legale nel concordato preventivo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/vincolante-lo-stanziamento-del-piano-per-gli-oneri-di-assistenza-legale-nel-concordato-preventivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Como, con provvedimento in data 27 maggio 2015, ha consentito al liquidatore giudiziale a stipulare un accordo transattivo con l’avvocato che aveva assistito la società nel concordato, nonostante il parere contrario del comitato dei creditori.</em><strong>Il caso</strong>Il liquidatore giudiziale nella fase di attuazione di una concordato preventivo proponeva istanza al giudice delegato per essere autorizzato alla stipulazione di una transazione con il legale che aveva assistito la stessa società debitrice, il cui credito compariva, oltre che nella proposta concordataria e nell’attestazione <em>ex </em>art. 161, terzo comma, l.fall., anche nella relazione del commissario giudiziale <em>ex</em> art. 172 l.fall.L’autorizzazione veniva richiesta anche in considerazione del fatto che il comitato dei creditori aveva espresso parere negativo alla transazione.<strong>Le questioni</strong>Le questioni che vengono in rilievo riguardano essenzialmente:</p><ul> <li>la possibilità di ridefinire in via transattiva gli importi dei crediti nella fase di liquidazione della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;</li> <li>la vincolatività del parere del comitato dei creditori in merito all’opportunità della transazione.</li></ul><p><strong>La decisione</strong>Con riferimento alla prima questione, il giudice delegato ritiene che non vi siano ragioni per escludere l’ammissibilità della transazione. Ciò in quanto nella procedura di concordato preventivo, a differenza del fallimento (i) non si verifica alcun spossessamento del debitore, che può continuare a disporre dei propri diritti, (ii) non vi è una fase di accertamento dei crediti, (iii) permane la legittimazione processuale del debitore e conseguentemente (iv) la risoluzione delle controversie sui crediti devono essere risolte in un ordinario giudizio, nel corso del quale il debitore ed il creditore possono addivenire ad un accordo transattivo.Il giudice delegato ritiene però che la definizione in via transattiva di una posta debitoria non possa tradursi in un’occulta modificazione della proposta concordataria approvata dai creditori (nel caso di specie, il giudice rileva come il maggior onere di assistenza legale, che trovava capienza nel fondo imprevisti stanziato nel piano, era stato evidenziato dal commissario nella propria relazione <em>ex </em>art. 172 l.fall. ed i creditori avevano quindi espresso il proprio consenso informato sulla proposta di concordato).Infine, il giudice delegato rileva che il parere del comitato dei creditori non è vincolante, atteso che l’art. 182 l.fall. ne richiede l’autorizzazione solo per gli atti previsti dal quarto comma (alienazione di beni tra cui aziende, immobili, beni mobili registrati), e considerato che non è richiamato l’art. 35 l.fall. che, con riferimento al fallimento, prevede l’autorizzazione del comitato dei creditori per gli atti di straordinaria amministrazione del curatore.&nbsp;<strong>Il commento</strong>La decisione del Tribunale di Como è senz’altro condivisibile, in quanto conforme ai principi ed alle regole che governano la procedura di concordato preventivo.È pacifico infatti che l’entità di qualsiasi posta passiva indicata nel piano di concordato non è vincolante per i creditori che – indipendentemente da qualsiasi diversa valutazione del commissario giudiziale ovvero determinazione assunta dal giudice delegato ai soli fini del voto – restano liberi di coltivare le proprie pretese in un giudizio ordinario, ai fini della partecipazione ai riparti, nella fase della attuazione del concordato omologato. Ciò anche nel concordato con cessione dei beni, che presenta le maggiori similitudini con la liquidazione fallimentare, anche per via del richiamo di molte delle relative norme.Proprio da questo punto di vista si segnala la decisione del Tribunale, là dove traccia i confini dei richiami normativi alla disciplina del fallimento ed esclude sia applicabile la regola che sottopone la conclusione di accordi transattivi all’autorizzazione del comitato dei creditori.L’unico limite a cui il Tribunale fa cenno è quello secondo cui un diverso accordo sui crediti non si può tradurre in una sorta di “modifica occulta” della proposta concordataria già approvata dai creditori. C’è da chiedersi se la decisione del Tribunale sarebbe rimasta la stessa se, nel caso di specie, si fosse posto effettivamente un tema di consenso informato dei creditori: prevalgono questi ultimi principi ovvero quelli – su cui pure il Tribunale fonda la propria decisione – dell’assenza di vincoli decisori sui crediti nella fase di liquidazione ? L’impressione è che un limite all’accertamento di un maggior credito potrebbe risiedere (trattandosi di situazione relativa allo stesso legale che ha contribuito a predisporre la domanda di concordato) solo in un riconoscimento confessorio da parte del creditore, che verosimilmente non era ravvisabile nel caso esaminato dal Tribunale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 03:53:53 +0100</pubDate>
                        <title>Il curatore può sciogliere il preliminare di vendita se è stata trascritta la domanda di adempimento?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-curatore-puo-sciogliere-il-preliminare-di-vendita-se-e-stata-trascritta-la-domanda-di-adempimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza 16 settembre 2015, n. 18131 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto risalente, affermando che il curatore fallimentare del promittente venditore non può sciogliere il preliminare ex art. 72 l.f. se il promissario acquirente ha trascritto, prima del fallimento, una domanda ex art. 2932 c.c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><strong>Il caso</strong>Il Tribunale in primo grado ha accolto la domanda di adempimento trascritta prima del fallimento e disposto il trasferimento della proprietà, rigettando l’eccezione del curatore che aveva esercitato il potere di scioglimento dal contratto preliminare.La sentenza è stata confermata in appello, con la condanna della società fallita al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dell’immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita.Il curatore ha quindi proposto ricorso per cassazione.<strong>Le questioni</strong>È discussa la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare la facoltà di cui all’art. 72 l.fall., di sciogliersi dal contratto preliminare con il quale l’imprenditore poi fallito ha promesso in vendita un immobile a un terzo, anche nel caso in cui il promissario acquirente abbia trascritto, anteriormente al fallimento, la domanda <em>ex</em> art. 2932 c.c., volta ad ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva del trasferimento che tenga luogo del contratto rimasto inadempiuto.<strong>&nbsp;</strong><strong>La decisione della Corte</strong>La Corte di Cassazione premette alcune precisazioni in tema di trascrizione della domanda proposta <em>ex</em> art. 2932 c.c., ricordando che l’art. 2652, primo comma, n. 2), c.c. stabilisce che devono essere trascritte le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e che la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente contro il convenuto, ed inoltre che la trascrizione ha conferito al contratto preliminare lo stesso effetto, sia pure differito, del contratto definitivo.La Suprema Corte afferma che al curatore è riconosciuta la facoltà di scelta di subentrare nel contratto preliminare pendente o di sciogliersi dallo stesso ai sensi dell’art. 72, l.f., e che un tale potere di natura sostanziale rimane integro pur dopo la proposizione di una domanda di esecuzione in forma specifica da parte del promissario acquirente.Il tema controverso riguarda quindi l’efficacia della domanda giudiziale verso il promissario acquirente che abbia anteriormente trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto.Le Sezioni Unite traggono le seguenti conclusioni: se la domanda è stata trascritta prima del fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile al promissario acquirente a norma dell’art. 2652 c.c., primo comma, n. 2.<strong>Il commento</strong>Sulla questione affrontata dalle Sezioni Unite si era in passato formato un indirizzo consolidato, definito addirittura “granitico” dalla dottrina, che attribuiva al curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita concluso dal fallito e non ancora eseguito, facoltà che poteva essere esercitata fino all’avvenuto trasferimento del bene, cioè fino all’esecuzione del contratto preliminare o al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva (si vedano, ad es., Cass. 2703/1995, 4358/1997, 17257/2002, 7070/2004 e Cass. S.U. n. 239/1999), e che quindi non riteneva di ostacolo a tale scelta né la trascrizione del preliminare né la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica cui il contraente <em>in bonis</em> avesse provveduto prima del fallimento del promittente venditore.Tale orientamento è stato sconfessato per la prima volta, nel 2004, da una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali, con un’autentica frattura rispetto al passato, hanno enunciato il principio secondo cui la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori se la domanda era stata trascritta prima del fallimento.Tuttavia, le sezioni semplici hanno alternato decisioni difformi, continuando a seguire il precedente indirizzo (cfr. Cass. nn. 20451/2005, 28479/2005, 46/2006, 542/2006, 33/2008 e 17405/2009), e decisioni conformi (cfr. Cass. nn. 15218/2010, 16660/2010 e 27093/2011).&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Sep 2015 05:30:36 +0200</pubDate>
                        <title>Pagamento di crediti anteriori ex art. 182-quinquies l.f. nel concordato solo se i fornitori strategici non hanno l’obbligo di rendere la prestazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pagamento-di-crediti-anteriori-ex-art-182-quinquies-l-f-nel-concordato-solo-se-i-fornitori-strategici-non-hanno-lobbligo-di-rendere-la-prestazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Modena con decisione del 6 agosto 2015 ha stabilito che il fornitore non può rifiutare la propria prestazione e pretendere il pagamento di crediti anteriori alla domanda di concordato, facendo valere i rimedi contrattuali sinallagmatici. Conseguentemente, il Tribunale negato l’autorizzazione al pagamento prima dell’omologazione.&nbsp;</em><strong>Il caso</strong>NCTM Studio Legale Associato, nell’ambito della propria assistenza prestata nel corso della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale a una società attiva nel settore industriale, ha presentato motivata istanza di autorizzazione al pagamento di alcuni fornitori strategici di servizi (agenti di commercio) ai sensi dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall., in quanto funzionale alla corretta esecuzione del piano concordatario e, in via mediata, per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali.Le due principali motivazioni addotte a supporto dell’istanza sono state (a) l’essenzialità dell’attività prestata dagli agenti per la regolare prosecuzione dell’attività aziendale e il mantenimento dei livelli di fatturato dedotti a piano, allo scopo del migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali, come attestato dalla relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) l.fall. e (b) il rischio che gli agenti avrebbero potuto risolvere i contratti in essere con la società invocandone l’inadempimento, con rilevanti danni in termini di perdita di fatturato.<strong>Le questioni</strong>Il tema affrontato dal Tribunale è l’individuazione dell’ambito applicativo dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall., nel caso particolare del pagamento di crediti anteriori di fornitori strategici “contrattualizzati” e quindi tenuti ad eseguire la propria prestazione in forza del vincolo negoziale. A tal fine, il Tribunale ha affrontato l’ulteriore questione attinente alla possibilità di opporre al debitore le eccezioni legate ad inadempimenti precedenti alla domanda di concordato.<strong>La decisione del Tribunale</strong>Il Tribunale ha rigettato l’istanza con un’articolata motivazione. In primo luogo ha statuito che la deroga alla <em>par condicio creditorum </em>consentita dall’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. va intesa in senso restrittivo, ossia come applicabile solamente in corrispondenza della circostanza che “<em>i fornitori in questione abbiano piena libertà di fornire o no la loro prestazione e non siano invece vincolati da un rapporto contrattuale in essere” </em>in quanto “<em>se questo, infatti, vi fosse il loro obbligo deriverebbe dal contratto e per 1’adempimento non sarebbe necessaria la prospettiva di alcun particolare beneficio”. </em>Sviluppando il proprio ragionamento, il Tribunale afferma che la richiesta autorizzazione non può essere concessa quando l’erogazione delle prestazioni contrattualmente dovute dagli agenti costituisce atto dovuto ed il creditore non può attivare la risoluzione per inadempimento della società in concordato preventivo per debiti anteriori al concordato, in violazione del principio della <em>par condicio creditorum </em>nonché del principio di continuazione dei contratti durante il concordato preventivo, presidiato dall’inefficacia di clausole risolutive espresse di cui all’art. 186-<em>bis</em>, terzo comma, l.fall., secondo i principi generali di cui all’art. 72, quinto e sesto comma, l.fall.<strong>&nbsp;</strong><strong>Il commento</strong>La pronuncia in esame risulta significativa sotto almeno due profili.Il primo è quello della definizione – nel limitato panorama di pronunce esaustive sull’argomento – dell’ambito di applicabilità dell’art. 182-<em>quinquies </em>l.fall. La norma, comportando il rilevante effetto di derogare a un principio cardine delle procedure concorsuali quale la <em>par condicio creditorum</em>, viene interpretata restrittivamente dal Tribunale di Modena nel senso di una sua applicabilità soltanto al caso di prestazioni essenziali di fornitori strategici che siano in condizione di rifiutare nuove prestazioni in quanto non legati alla società concordataria da obblighi derivanti da contratti in corso di esecuzione.Il secondo elemento di interesse è l’affermazione di un principio direttamente conseguente e collegato al primo, inerente all’impossibilità per tali fornitori di esperire i rimedi contrattuali civilistici previsti in materia di inadempimento e, in particolare, l’eccezione di inadempimento o la risoluzione del contratto, a fronte del mancato pagamento dei propri crediti anteriori, con conseguente obbligo di adempiere alle prestazioni ancora dovute. Il Tribunale finisce, a questo proposito, per estendere gli effetti protettivi della domanda di concordato anche ad un ambito che non rientra nel novero delle azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 168 l.fall.Viene così offerta un’interpretazione della norma e della deroga ivi prevista al principio di pari trattamento dei creditori concorsuali, tale da valorizzare al massimo la finalità di consentire la prosecuzione dell’attività di impresa e la tutela dei creditori, consentendo all’imprenditore in concordato di pagare debiti anteriori nei confronti di propri fornitori strategici, nei soli casi in cui questi possano avvalersi di una leva negoziale derivante dalla effettiva facoltà di rifiutare l’esecuzione di nuove prestazioni essenziali per la continuità aziendale. La norma non può invece piegarsi a diventare strumento asservito ad atteggiamenti opportunistici dei fornitori legati da rapporti contrattuali pendenti, nei confronti dei quali pertanto il debitore può far valere una posizione negoziale di maggiore incisività, con evidente beneficio per la riuscita del piano.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Sep 2015 05:27:52 +0200</pubDate>
                        <title>Ammissibile il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati nel concordato preventivo: per quale importo sono ammessi al voto?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ammissibile-il-pagamento-dilazionato-dei-creditori-privilegiati-nel-concordato-preventivo-per-quale-importo-sono-ammessi-al-voto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza 2 settembre 2015, n. 17461, la Corte di Cassazione ha confermato l’equiparazione del pagamento dilazionato dei privilegiati alla soddisfazione non integrale, nonché i criteri per determinare la </em><em>perdita economica derivante dal ritardo, ai fini </em><em>dell’ammissione al voto.&nbsp;&nbsp; </em><strong>Il caso</strong>Una società ha presentato una proposta per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, prevedendo il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente rispetto ai tempi normalmente necessari per l’inizio della liquidazione del patrimonio immobiliare.Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta ed ha dichiarato il fallimento della società.La Corte d’Appello ha respinto il reclamo proposto dalla società sul presupposto che la proposta avrebbe posto i creditori privilegiati nella condizione di dover subire il concordato o, per poter votare, di dover rinunciare al loro diritto di prelazione, ledendo così i loro diritti.È stato quindi proposto ricorso per cassazione.<strong>&nbsp;</strong><strong>Le questioni</strong>Le questioni che si sono poste all’attenzione della Suprema Corte sono state, pertanto, le seguenti:</p><ul> <li>se sia ammissibile la proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente rispetto a quella ordinaria;</li> <li>in caso affermativo, se tali creditori abbiano diritto di voto, in quanto equiparabili ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente;</li> <li>in ipotesi di riconoscimento del diritto di voto, quale sia la misura del credito in relazione alla quale computare il diritto di voto.</li></ul><p><strong>La decisione della Corte</strong>La Suprema Corte ha fornito risposta affermativa alle prime due questioni: da un lato, ha infatti ribadito la possibilità di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente rispetto a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e dalla liquidazione in caso di concordato c.d. liquidatorio); dall’altro, ha precisato però che essi devono essere considerati alla stregua di creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, con la conseguente possibilità di esercitare il diritto di voto per la parte del credito rappresentata dalla perdita economica derivante dal ritardo con il quale essi conseguono la disponibilità delle somme dovute (art. 177, terzo comma, l.fall.).Quanto alla terza questione, i giudici di legittimità hanno statuito che, per valutare l’entità della perdita economica, il giudice di merito deve basarsi sulla relazione giurata <em>ex</em> art. 160, secondo comma, l.fall., considerando gli eventuali interessi offerti ai creditori e i tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che il contenuto concreto della proposta, nonché la disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.fall.Su queste basi, la Suprema Corte ha perciò rinviato la causa alla Corte d’Appello, dal momento che quest’ultima – nella fattispecie concreta – aveva del tutto omesso una simile valutazione.<strong>&nbsp;</strong><strong>Il commento</strong>Con le riforme del 2006-2007 il legislatore ha, come noto, fortemente incentivato lo strumento del concordato preventivo, ammettendo la “<em>soddisfazione non integrale</em>” dei creditori privilegiati. In tal senso è stato infatti previsto, per un verso (art. 160, secondo comma, l.fall.) la soglia minima di soddisfacimento almeno pari al ricavato stimabile dalla vendita dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e, per altro verso (art. 177, comma 3, l.fall.) che, ai fini del voto, i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.L’intervento del legislatore ha lasciato aperto, però, un significativo dubbio, non essendo chiaro se, con la locuzione “<em>soddisfazione non integrale</em>”, si alluda soltanto alla possibilità di falcidiare il credito privilegiato dal punto di vista quantitativo (come sembrerebbe sulla base della lettera legge), o se invece sia possibile prevederne anche il pagamento integrale, ma dilazionato oltre le ordinarie tempistiche (come parrebbe sulla base della <em>ratio</em> della disposizione).La sentenza qui segnalata dà continuità e consolida l’orientamento di cui ai due recenti precedenti della Corte in cui sono stati enunciati i medesimi principi di diritto (Cass. 26 settembre 2014, n. 20388; Cass. 9&nbsp;maggio 2014, n. 10112) secondo cui è equiparata la proposta di “<em>soddisfazione non integrale</em>” a quella “integrale” ma dilazionata, in quanto entrambe determinano una falcidia del credito (la prima in via diretta ed immediata, in quanto i creditori riceveranno le somme dovute in percentuale; la seconda in via indiretta e mediata, in quanto i creditori riceveranno l’intero importo dovuto, ma subiranno comunque una perdita economica in ragione del ritardo).Compito del giudice di merito sarà dunque quello di valutare, nel caso specifico, secondo i criteri indicati dalla Cassazione, l’entità della percentuale non soddisfatta, per determinare in quale misura i creditori privilegiati dovranno essere considerati come chirografari ai fini del voto.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 06:00:57 +0200</pubDate>
                        <title>Inammissibile la modificazione migliorativa del piano e della proposta di concordato dopo l’approvazione dei creditori?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/inammissibile-la-modificazione-migliorativa-del-piano-e-della-proposta-di-concordato-dopo-lapprovazione-dei-creditori</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di cassazione con la sentenza 28 aprile 2015, n. 8575 afferma il principio che nessuna modificazione al piano o alla proposta di concordato, neppure migliorativa, può essere apportata dal debitore successivamente all’esaurimento del voto dei creditori, in una fattispecie in cui peraltro la decisione può essere stata influenzata dal fatto che lo stesso debitore aveva rinunciato agli effetti dell’omologazione.</em><strong>Il caso</strong>Pur in presenza di osservazioni critiche formulate dal commissario giudiziale nella propria relazione <em>ex</em> art. 172 l.fall., una proposta di concordato veniva comunque approvata dai creditori con una larga maggioranza.Il debitore formulava successivamente alla chiusura della votazione un’integrazione all’originaria proposta, in senso migliorativo sia in merito alle garanzie personali offerte che alla tempestività di esecuzione del piano. Il commissario depositava quindi una relazione <em>ex</em> art. 180 l.fall. favorevole all’omologazione della proposta, così come modificata.Il Tribunale rigettava la domanda di omologazione, che veniva invece accolta dalla Corte d’appello in sede di reclamo.<strong>&nbsp;</strong><strong>La questione</strong>L’attuale disciplina del concordato preventivo non prevede espressamente la facoltà di intervenire sulla proposta o sul relativo piano, successivamente all’approvazione. L’art. 175, secondo comma, l.fall. sembra peraltro escluderlo, ponendo un limite ad ogni modificazione dopo l’inizio delle operazioni di voto.D’altro canto, l’art. 179, secondo comma, l.fall. prevede che il commissario giudiziale, qualora rilevi che dopo l’approvazione sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori affinché costoro possano eventualmente modificare il proprio voto, costituendosi in sede di omologazione: secondo alcune opinioni (seguite dalla Corte d’appello con la sentenza cassata), deve essere consentito al debitore di modificare il piano o la proposta, in conseguenza delle nuova situazione sopravvenuta.<strong>&nbsp;</strong><strong>La decisione della Corte</strong>La Cassazione ha revocato il decreto di omologazione pronunciato dal giudice di secondo grado, assumendo una posizione di netta chiusura nei confronti di qualsiasi modificazione, anche se migliorativa rispetto alla proposta od al piano già approvati dai creditori.Secondo la Corte, le variazioni del piano, anche se non comportano un mutamento della percentuale di soddisfacimento, ma solo delle modalità di attuazione e quindi sulla fattibilità economica del concordato, rendono sempre necessario che i creditori ne siano pienamente informati prima del voto: pertanto, le modifiche alla proposta di concordato di portata non trascurabile e tali da implicare una trasformazione del piano <em>“configurano una revoca della proposta originaria la quale, benché approvata dai creditori, non può essere posta a base del provvedimento di omologazione</em>”.La Corte, quindi, decidendo nel merito, ha rigettato il reclamo confermando così il rigetto dell’omologazione.<strong>Il commento</strong>La decisione della Corte appare difficilmente giustificabile in una prospettiva generale, considerato che nell’interpretazione ed applicazione delle norme in tema di concordato preventivo deve comunque prevalere il perseguimento dell’interesse dei creditori. Un miglioramento della proposta o del piano già approvati dai creditori non può razionalmente condurre al rigetto dell’omologazione. Del resto in questo senso si era già espressa la stessa Corte di cassazione con la sentenza 18 giugno 1992, n. 7557: oggi i giudici di legittimità si discostano dal precedente, motivando nel senso che la modificabilità della proposta (in precedenza non prevista) è stata riconosciuta dalla riforma, ma con il limite temporale legato all’inizio delle operazioni di voto. La Cassazione ritiene che tale limite risponda <em>“al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso”</em>: ciò tuttavia non può giustificare un’indiscriminata chiusura a modificazioni migliorative, che sono evidentemente rivolte a rendere più solida la fattibilità o convenienza del piano in prospettiva di possibili opposizioni da parte di creditori dissenzienti e quindi di una possibile valutazione sul punto da parte del Tribunale in sede di omologazione.Il punto è, peraltro, che le integrazioni della proposta in questo contesto vengono formulate generalmente a seguito di scostamenti peggiorativi rispetto alle originarie previsioni di piano, tali da mettere in pericolo l’attuabilità della proposta approvata dai creditori. In proposito, la disposizione dell’art. 179, secondo comma, l.fall. sopra richiamata consente una sorta di “riapertura” della votazione in conseguenza di sopravvenienze sfavorevoli nella prospettiva dei creditori, che possono quindi modificare le determinazioni già assunte sulla base delle precedenti informazioni acquisite. Ma se il voto si “riapre”, essendo consentito ai creditori di modificarlo, deve anche essere consentito al debitore di modificare ed integrare la proposta od il piano, al fine di indurre i creditori a non modificare appunto il proprio voto già espresso. Anche sotto questo profilo, quindi, la motivazione della Cassazione non è affatto persuasiva.Nel caso di specie, i rilevi critici del commissario erano stati svolti prima dell’adunanza dei creditori e non si trattava di circostanze sopravvenute, ma le modificazioni introdotte dovevano essere ritenute comunque ammissibili in quanto meramente migliorative. In verità, l’impossibilità di dare esecuzione al piano era emersa durante il giudizio di cassazione e ciò aveva indotto la società debitrice a rinunciare agli effetti dell’omologazione. Verosimilmente, è in relazione a questa situazione che i giudici di legittimità hanno negato l’omologazione, anche se sarebbe stato più corretto dare atto della rinuncia piuttosto che enunciare principi di diritto suscettibili di applicazione generale.Resta comunque da stabilire quale sia la soglia minima di applicabilità dei principi oggi affermati dalla Cassazione: in altri termini, quali modifiche siano da considerarsi sufficientemente rilevanti da determinare un ostacolo all’omologazione ? Non sembra che tale disciplina si applichi al caso di meri fatti sopravvenuti (ad esempio, rinuncia al privilegio da parte di alcuni creditori) che determinino una modificazione delle percentuali attese di soddisfacimento dei creditori.Infine, va segnalato che le valutazioni che precedono non sono destinate a cambiare a seguito delle recentissime novità introdotte dal d.l. n. 83/2015, in corso di conversione in legge. Il secondo comma dell’art. 172 l.fall. nella nuova formulazione si limita infatti ad anticipare il limite per la modificazione a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori, in relazione alla nuova disciplina che consente ai creditori di formulare eventualmente proposte concorrenti rispetto a quella del debitore.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 05:59:00 +0200</pubDate>
                        <title>I fondi di investimento possono accedere al concordato preventivo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-fondi-di-investimento-possono-accedere-al-concordato-preventivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’art. 57, comma 6-bis TUF (introdotto dal d.lgs. n. 42/2012)</em> <em>disciplina una procedura speciale di liquidazione giudiziale dei fondi di investimento in situazione di incapienza patrimoniale, ma nulla dispone in merito all’ammissibilità del concordato preventivo in alternativa alla liquidazione.</em><strong>La questione</strong>Il tema riguarda le modalità disponibili per gestire la situazione di incapienza patrimoniale di un singolo fondo di investimento. È noto che i singoli fondi e i relativi comparti sono caratterizzati, da un lato (i) da una rigida separazione patrimoniale rispetto agli altri fondi ed al patrimonio nonché dalle obbligazioni della SGR e, dall’altro (ii)&nbsp;dal fatto di essere privi di autonoma personalità o soggettività giuridica, che spetta invece alla SGR che <em>pro tempore </em>li gestisce. Conseguentemente, i fondi seguono le sorti della SGR in caso di assoggettamento di quest’ultima ad una procedura concorsuale (come previsto dall’art. 57 comma 3-<em>bis </em>TUF), mentre invece, nell’ipotesi di insolvenza o di incapienza del singolo fondo e non della SGR, ci si domanda se il fondo possa essere assoggettato al concordato preventivo.<strong>La procedura di liquidazione giudiziale del fondo</strong>L’art. 57 comma 6-<em>bis</em> TUF statuisce che “<em>qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale</em>”. Il legislatore, mediante l’introduzione della procedura di liquidazione giudiziale, ha inteso disciplinare le modalità di gestione dell’incapienza patrimoniale di un singolo fondo ed apprestare tutela ai creditori dello stesso.La Banca d’Italia provvede alla nomina di uno o più liquidatori, i quali provvedono secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 3-<em>bis</em> TUF. Quest’ultima norma disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle SGR. È allo stato controverso se tale richiamo riguardi i soli poteri spettanti ai liquidatori, ovvero debba ritenersi esteso anche alle altre norme a sua volta richiamate dal comma 3-<em>bis</em> e quindi contenga una più ampia regolamentazione dello svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale del fondo.L’opinione di autorevole dottrina (Bonfatti) sembra essere in questo senso e merita senz’altro di essere seguita. La procedura di liquidazione giudiziale, infatti, è disposta dal tribunale in una situazione assimilabile all’insolvenza ed è destinata alla soddisfazione dei creditori con la nomina di un liquidatore indipendente: sembrano quindi sussistere tutti i caratteri di una vera e propria procedura concorsuale, ed è quindi ragionevole ipotizzare che debbano applicarsi i principi che in generale attengono alle procedure concorsuali. Se si segue questa opinione, quindi, alla procedura di liquidazione giudiziale dei fondi si possono ritenere applicabili le altre regole richiamate dal comma 3-<em>bis</em> dell’art. 57 TUF, applicabili la liquidazione coatta amministrativa delle SGR, in tema tra l’altro di protezione dalle azioni esecutive dei creditori, di azioni revocatorie, di prosecuzione dei contratti pendenti, di verifica del passivo e di distribuzione dell’attivo.<strong>Il concordato preventivo del fondo</strong>Nel diritto concorsuale italiano vige il principio secondo cui è assoggettabile alle procedure di insolvenza il soggetto imprenditore e non l’impresa ovvero il patrimonio dell’imprenditore come tale: il patrimonio attivo viene invece gestito nella procedura al fine di definire le posizioni debitorie del soggetto titolare dei beni. Conseguentemente, il principale ostacolo all’assoggettamento di un fondo al concordato preventivo è costituito dal fatto che il fondo è una patrimonio separato, privo di soggettività giuridica propria.Se si segue l’opinione secondo cui la liquidazione giudiziale dei fondi è assimilabile ad una vera e propria procedura concorsuale, può essere ragionevole ritenere che siano ammissibili anche altre procedure, tra cui il concordato preventivo.In proposito, poiché la procedura di liquidazione giudiziale si svolge (se si aderisce all’opinione sopra condivisa) secondo regole mutuate dalla liquidazione coatta amministrativa, potrebbe essere assimilata a quest’ultima, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 l.fall. il quale statuisce che “<em>le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo</em>”.Si tratta certo di interpretazione assai estensiva rispetto al tenore letterale delle norme, che potrebbe consentire, in una prospettiva evolutiva, di affermare che sia ammissibile il concordato preventivo del fondo. In tal caso, il ricorso dovrebbe essere promosso dalla SGR la quale in caso di accoglimento rimarrà comunque estranea alla procedura per tutte le proprie attività ed i fondi distinti da quello insolvente o incapiente ed interverrà unicamente quale titolare formale del patrimonio del fondo, conservandone la gestione ordinaria nel corso della procedura secondo le regole generali del concordato preventivo.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 05:57:02 +0200</pubDate>
                        <title>Le disposizioni del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo: integrazioni all’art. 169-bis l.fall.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-disposizioni-del-d-l-27-giugno-2015-n-83-in-tema-di-contratti-pendenti-nel-concordato-preventivo-integrazioni-allart-169-bis-l-fall</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con il recente decreto legge, è stata precisata la disciplina della sospensione e scioglimento dei contratti nel concordato, intervenendo su diversi temi che avevano originato dubbi interpretativi. La legge di conversione del decreto non prevede allo stato modifiche a queste disposizioni.</em><strong>La disciplina integrativa </strong>Il recente decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 è intervenuto sull’art. 169-<em>bis</em> l.fall. ed ha dettato una disciplina certa in relazione a questioni emerse nell’applicazione pratica della norma ed ha precisato alcuni ulteriori aspetti.In particolare, le integrazioni alla disciplina dello scioglimento di contratti pendenti riguardano i seguenti temi:</p><ul> <li>l’istanza può essere presentata anche successivamente alla domanda di concordato;</li> <li>la controparte contrattuale deve sempre essere convocata per essere sentita in merito alla richiesta di sospensione o scioglimento dei contratti;</li> <li>il Tribunale o il Giudice Delegato possono assumere sommarie informazioni al fine della decisione, che va assunta con decreto motivato;</li> <li>la sospensione o scioglimento hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo alla controparte del contratto;</li> <li>l’indennizzo che va riconosciuto al contraente <em>in bonis</em> non comprende il corrispettivo per le prestazioni eseguite legalmente e conformemente agli accordi, dopo la pubblicazione della domanda di concordato (viene precisato anche che questi crediti beneficiano della prededuzione, a differenza dell’indennizzo che è considerato credito concorsuale).</li></ul><p>&nbsp;<strong>I temi che restano aperti</strong>Alcune altre questioni di rilievo, che pure si sono imposte all’attenzione degli interpreti ed hanno generato anch’esse significative incertezze applicative, non sono state invece prese in considerazione con il decreto legge:</p><ul> <li>i criteri ai quali il Tribunale o il Giudice Delegato devono ispirarsi ai fini della decisione (se cioè debba essere perseguito un bilanciamento degli interessi contrapposti della procedura e del contraente <em>in bonis</em>, oppure vada privilegiata la funzionalità della sospensione o scioglimento alla realizzazione del piano concordatario);</li> <li>i criteri da seguire ai fini della determinazione in concreto dell’indennizzo da liquidare alla controparte contrattuale <em>in bonis</em> e la sede in cui eventuali controversie debbano essere risolte;</li> <li>l’applicabilità dell’art. 169-<em>bis</em>fall. ai contratti bancari di anticipazione a fonte di cessione o mandato all’incasso di crediti (si tratta come noto della questione più dibattuta, in considerazione della frequentissima presentazione di istanze da parte del debitore concordatario allo scopo di evitare che le banche – creditrici dell’importo dell’anticipazione – possano realizzare il rimborso delle anticipazioni, trattenendo in compensazione gli importi incassati dopo la domanda di concordato, in forza di cessione o di specifico patto generalmente contenuto nelle condizioni contrattuali dell’operazione).</li></ul><p><strong>&nbsp;</strong><strong>Lo scioglimento del contratto di <em>leasing</em> nel concordato</strong>Il decreto legge n. 83/2015 ha aggiunto un ultimo comma all’art. 169-<em>bis</em> l.fall., al fine di disciplinare specificamente le conseguenze dello scioglimento del contratto di <em>leasing</em>.Viene introdotta una disciplina ricalcata su quella vigente nel fallimento, prevista dall’art. 72-<em>quater</em> l.fall.: in estrema sintesi, il credito residuo della società di <em>leasing </em>è trattato come credito da finanziamento e la proprietà del bene concesso in <em>leasing </em>è considerata alla stregua di una garanzia di tale credito. La conseguenza è che&nbsp; la società di <em>leasing </em>è tenuta a vendere o a collocare nuovamente sul mercato il bene e ad imputare il ricavato fino a concorrenza al proprio credito in linea capitale: se il ricavato è inferiore, la società di <em>leasing </em>sarà considerata creditrice ai fini del concorso per il residuo, considerato come credito anteriore al concordato, mentre se il ricavato eccede il credito in linea capitale, la società di <em>leasing </em>sarà tenuta a versare alla procedura la differenza.Non è stato chiarito peraltro un tema di un certo rilievo applicativo e cioè se l’art. 72-<em>quater</em> l.fall. sia applicabile (anche analogicamente o estensivamente) alla risoluzione del contratto di <em>leasing</em> già intervenuta prima del fallimento (oggi anche del concordato), oppure solo come conseguenza dello scioglimento nell’ambito della procedura.&nbsp;<strong>L’entrata in vigore</strong>La nuova disciplina dell’art. 169-<em>bis</em> l.fall. è applicabile alle istanze di sospensione o scioglimento di contratti &nbsp;presentate dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27&nbsp;giugno 2015 e, quindi, anche ai procedimenti di concordato preventivo già pendenti a tale data.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2015 06:31:42 +0200</pubDate>
                        <title>Quali vincoli alla gestione dell’impresa in pendenza di adempimento del concordato preventivo con continuità aziendale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quali-vincoli-alla-gestione-dellimpresa-in-pendenza-di-adempimento-del-concordato-preventivo-con-continuita-aziendale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Giudice Delegato del Tribunale di Monza si è pronunciato sull’istanza promossa dall’amministratore di una società che, dopo l’omologazione del concordato con continuità aziendale, chiedeva di essere autorizzato </em>ex<em> art. 167 l.fall. al compimento di atti di straordinaria amministrazione.</em><strong>Il caso</strong>L’amministratore e legale rappresentante di una società in concordato preventivo con continuità aziendale chiedeva al Giudice Delegato di essere autorizzato <em>ex</em> art. 167 l.fall. a compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse della società.In particolare, la società fornitrice in concordato doveva provvedere al rilascio di una fideiussione bancaria a prima richiesta a titolo di <em>performance bond</em>. L’amministratore si era quindi rivolto a due istituti di credito, i quali avevano subordinato l’emissione della garanzia all’accoglimento da parte del Tribunale – se richiesta – di apposita autorizzazione.<strong>Le questioni</strong>La pubblicazione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo, alla quale fa seguito la fase esecutiva, disciplinata per il concordato preventivo con continuità aziendale unicamente dalle norme generali degli artt. 185 e 186 l.fall.: il Commissario Giudiziale deve sorvegliare l’adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, e il concordato può essere risolto in caso di inadempimento.Il Tribunale di Monza è stato chiamato a chiarire se ed in che limiti permangano le attribuzioni del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale dopo l’omologazione del concordato e, in particolare:</p><ol> <li>il potere autorizzativo del Giudice Delegato <em>ex</em> 167 l.fall. per gli atti di straordinaria amministrazione;</li> <li>il dovere di sorveglianza del Commissario Giudiziale sull’adempimento del concordato.</li></ol><p>&nbsp;<strong>La decisione</strong>a) Con riferimento alla prima questione, va innanzitutto osservato che dopo l’omologazione il debitore torna <em>in bonis</em> e quindi il debitore riacquista la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio.Questo effetto – come evidenziato dal Tribunale di Monza – si coglie appieno proprio nei concordati con continuità aziendale diretta, nei quali l’attività di impresa continua sotto la direzione e controllo dello stesso imprenditore, il quale può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l’unico limite di indirizzare l’attività alla realizzazione del piano.Il Tribunale di Monza ha quindi ritenuto di non doversi pronunciare sul merito della richiesta di autorizzazione al compimento dell’atto.b) Con riferimento alla seconda questione, il Tribunale rileva come il concordato con continuità aziendale deve prevedere un obbligo del debitore di pagare ai creditori una percentuale certa di soddisfazione dei loro crediti ed implica comunque un dovere di controllo da parte del Commissario in relazione all’adempimento della proposta.Poiché il pagamento dei creditori deriva dai flussi di cassa generati dalla continuazione dell’attività d’impresa, il controllo del Commissario non può limitarsi al momento in cui è previsto il pagamento dei creditori, ma deve estendersi anche al periodo precedente e riguardare il rispetto delle previsioni del piano, in quanto un andamento della gestione disallineato, in negativo, dalle relative previsioni, avrebbe, naturalmente, conseguenze dirette ed immediate sull’adempimento della proposta.Il Tribunale afferma, quindi, che il Commissario deve verificare che l’andamento economico della società sia in linea con quanto previsto dal piano omologato, che non vengano compiuti atti gestionali estranei alle previsioni del piano che rendano probabile, se non certo, il futuro inadempimento della proposta.&nbsp;<strong>Il commento</strong>Sembra di intendere che, secondo il Tribunale di Monza, il compimento di atti esorbitanti rispetto al piano e tali da pregiudicare l’esecuzione della proposta, qualora il Commissario Giudiziale riferisca al Giudice Delegato <em>ex</em> art. 185 l.fall. un “<em>fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori</em>”, possa innescare una possibile risoluzione del concordato, attraverso una informativa ai creditori, ai quali solo spetta promuovere la relativa istanza.Un tema ulteriore, non affrontato dal Tribunale, è quello delle altre conseguenze di atti non previsti dal piano ed estranei alle finalità di esecuzione della proposta. Fermo che nessuna forma di invalidità degli atti è prevista dalla legge, si dovrebbe ritenere che:</p><ul> <li>gli atti, in quanto non posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, non possono beneficiare dell’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67, terzo comma, lett. <em>e</em>), l.fall. e dalle ulteriori forme di protezione previste dalla legge;</li> <li>delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per i creditori rispondono gli amministratori secondo le regole ordinarie che disciplinano la loro responsabilità.</li></ul><p>Soffermandoci invece sul tema più generale dei vincoli a cui può essere soggetto il debitore, in pendenza di adempimento della proposta, esso si configura diversamente per quanto riguarda (α) l’attribuzione ai creditori delle somme o dei beni che il debitore ha promesso con la proposta, che costituiscono la vera e propria obbligazione assunta dal debitore e (β) la realizzazione delle operazioni e degli atti previsti dal piano concordatario, che rappresentano solo il mezzo per poter adempiere la proposta.(α) Per quanto riguarda l’attribuzione ai creditori delle somme o dei beni che il debitore ha promesso con la proposta, il vincolo è rigido ma disponibile, nel senso che, in caso di inadempimento alle prestazioni promesse, nell’entità ed alle scadenze previste, ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato, se l’inadempimento non è di scarsa importanza (art. 186 l.fall.) (la legittimazione alla risoluzione spetta esclusivamente ai creditori, mentre il Tribunale o il Pubblico Ministero non hanno alcun potere di rilevare d’ufficio l’inadempimento).(β) Per quanto riguarda la realizzazione delle operazioni e degli atti previsti dal piano concordatario, il vincolo è relativo, nel senso che:</p><ul> <li>il debitore deve attenersi al piano nei suoi aspetti caratterizzanti e, pertanto, non potrebbe compiere atti che si pongano in contrasto ed in contraddizione con la realizzazione del piano concordatario e comunque siano tali da far prospettare come probabile il futuro inadempimento della proposta;</li> <li>in particolare, nel caso del concordato con cessione dei beni ai creditori (che costituisce la forma largamente più seguita), tutti i beni costituenti l’attivo concordatario devono essere liquidati: peraltro, la liquidazione dei beni è specificamente disciplinata dall’art. 182 l.fall. che la affida al liquidatore giudiziale;</li> <li>nel caso del concordato con continuità aziendale, all’opposto, nessuna attività di liquidazione è prevista o necessaria, in quanto il debitore conserva i propri beni per potere proseguire l’attività di impresa, dal cui svolgimento ricava le risorse per adempiere alla proposta concordataria;</li> <li>nel concordato con continuità aziendale, è evidente peraltro che le attività di gestione di impresa che il debitore può compiere una volta tornato <em>in bonis </em>non possono essere in alcun modo predeterminate o vincolate, salvo che la proposta concordataria contenga puntuali previsioni che impegnino il debitore ad alcune specifiche attività;</li> <li>nel concordato c.d. “misto” in cui sono previste congiuntamente la prosecuzione dell’attività di impresa ed atti di liquidazione di specifici beni, si deve ritenere che questi ultimi siano vincolanti per il debitore.</li></ul><p>Ne risulta che il tema del mancato rispetto del piano concordatario può porsi in termini differenti rispetto all’omissione di atti previsti dal piano, oppure viceversa al compimento di atti non previsti. In ogni caso, si tratta di un tema che va apprezzato con riferimento alle conseguenze che possono derivare per il debitore dal mancato adempimento della proposta concordataria, posto che il piano e le attività in esso previste – una volta che è intervenuta l’omologazione e si passa alla fase di attuazione ed esecuzione del concordato – rilevano esclusivamente in funzione dell’adempimento della proposta da parte del debitore.Tutto quanto precede va poi inteso alla luce di un dato certo e cioè che qualsiasi vincolo a porre in essere le operazioni e degli atti previsti dal piano concordatario viene meno nel momento in cui ed in tanto in quanto la proposta è integralmente adempiuta (ovvero tutti i creditori concordatari sono stati comunque soddisfatti).&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com&nbsp;Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2015 06:30:09 +0200</pubDate>
                        <title>Le disposizioni del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 per favorire la concorrenza nel concordato preventivo: nuovo art. 163-bis e modifiche all’art. 182 l.fall.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-disposizioni-del-d-l-27-giugno-2015-n-83-per-favorire-la-concorrenza-nel-concordato-preventivo-nuovo-art-163-bis-e-modifiche-allart-182-l-fall</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con il recentissimo decreto legge il Governo è intervenuto ancora sulla disciplina del concordato preventivo, dettando una disciplina certa delle vendite “competitive” di aziende e beni in ogni fase e tipologia di concordato, e consentendo che le vendite possano avere luogo anche prima dell’omologazione del concordato.</em><strong>Le offerte concorrenti di acquisto di aziende o beni</strong>Nei notissimi casi “San Raffaele” e “La Perla” i Tribunali di Milano e Bologna – in presenza di indici di incongruità del prezzo – avevano imposto al debitore che aveva designato nella proposta un acquirente dei complessi aziendali di svolgere una gara competitiva immediata, prima dell’adunanza dei creditori, per la selezione dell’affittuario dell’azienda in vista della cessione che, come di consueto, sarebbe intervenuta solo dopo l’omologazione del concordato. Questo orientamento applicativo ha avuto un seguito piuttosto diffuso, ma non uniforme tra i Tribunali italiani, generando diverse incertezze tra gli operatori e gli investitori interessati a rilevare beni e complessi aziendali nell’ambito del concordato.L’orientamento è stato oggi recepito dal legislatore, che ha dettato regole certe in proposito.Il nuovo art. 163-<em>bis</em> l.fall. prevede – per qualsiasi tipologia di concordato, indipendentemente dalla forma della cessione dei beni ai creditori – che il commissario giudiziale deve sempre valutare motivatamente la congruità del prezzo previsto nel piano per la cessione di aziende o rami d’azienda e di beni determinati, quando la proposta preveda un acquirente già individuato.Se risulta che il prezzo offerto può non rispondere al migliore interesse dei creditori, il commissario giudiziale deve chiedere al Tribunale di aprire un procedimento competitivo, se vi sono probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori.Con il decreto che dispone la gara il Tribunale – che può procedere in tal senso anche d’ufficio – stabilisce quanto segue:</p><ul> <li>le modalità per assicurare la comparabilità delle offerte;</li> <li>i requisiti di partecipazione degli offerenti;</li> <li>le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta;</li> <li>la data dell’udienza per l’esame delle offerte;</li> <li>le modalità di svolgimento della procedura competitiva;</li> <li>le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti;</li> <li>le forme di pubblicità del decreto.</li></ul><p>La gara deve comunque concludersi prima dell’adunanza dei creditori ed il debitore deve modificare la proposta ed il piano concordatario in conformità all’esito della gara, in modo che i creditori siano chiamati a votare sulla proposta aggiornata.L’art. 163-<em>bis</em>, primo comma, l.fall. stabilisce inoltre che l’offerta ed il piano possono prevedere che il trasferimento dell’azienda o dei beni abbia luogo anche prima dell’omologazione del concordato.L’art. 182 l.fall. viene invece modificato come segue:</p><ul> <li>la disciplina delle vendite competitive mutuata dal fallimento (artt. da 105 a 108-<em>ter</em>fall.) è ora applicabile a tutte le vendite e trasferimenti di beni e aziende posti in essere dopo la domanda di concordato preventivo e non solo nella fase di liquidazione, quando il piano prevede la cessione dei beni ai creditori;</li> <li>nel solo concordato con cessione dei beni, sono previste forme di pubblicità delle gare secondo le modalità previste dall’art. 490 c.p.c., come modificato dallo stesso D.L. n. 83/2015, sul nuovo “portale delle vendite pubbliche” del Ministero della Giustizia.</li></ul><p>La disciplina delle offerte concorrenti di acquisto nel concordato preventivo – che si applica in quanto compatibile anche alle offerte di affitto dell’azienda – introduce diversi elementi di importante novità e rilievo:</p><ul> <li>anche nel concordato, come nel fallimento, non si potrà mai prescindere da modalità di vendita che contemplino la possibilità di gare competitive, qualunque sia il tipo di piano o di proposta (salvo solo il concordato con assuntore);</li> <li>la vendita di aziende o singoli beni potrà essere anticipata alla fase iniziale della procedura e non è quindi più destinata a perfezionarsi solo successivamente all’omologazione del concordato;</li> <li>peraltro, sembra che l’anticipazione della vendita possa avvenire solo in presenza di rilievi in merito alla congruità del prezzo offerto da un acquirente designato dal debitore nel piano e non sia invece una modalità generalizzata, anche se il potere del Tribunale di provvedere d’ufficio probabilmente consentirà un’applicazione più ampia, quando sia opportuno per la migliore soddisfazione dei creditori;</li> <li>anche la formulazione della norma in termini non limitativi, benché nel contesto dell’art. 163-<em>bis</em>fall., potrebbe consentire un’interpretazione più ampia e quindi che il piano possa sempre prevedere la vendita prima dell’omologazione del concordato;</li> <li>la cessione dell’azienda ad un acquirente già designato sembra essere riconosciuta come condizione vincolante della proposta e del piano di concordato, prescindendo quindi da una gara in fase di esecuzione dopo l’omologazione, proprio in quanto una eventuale – ma non necessaria – competizione tra offerenti è stata prevista nella fase iniziale della procedura.</li></ul><p>La nuova disciplina sembra quindi potenzialmente destinata ad incidere in profondità sullo svolgimento delle procedure concordatarie e sulla stessa prassi fino ad oggi invalsa di prevedere un periodo di affitto dell’azienda precedente alla vendita. Peraltro, la cessione prima dell’esdebitazione richiede che l’acquirente non risponda in solido dei debiti inerenti l’azienda ceduta: la modifica dell’art. 182 l.fall. dispone in questo senso, rendendo applicabile (tra altre disposizioni) l’art. 105, quarto comma, l.fall. ad ogni vendita intervenuta dopo il deposito della domanda di concordato.<strong>L’entrata in vigore</strong>La nuova disciplina dell’art. 163-<em>bis</em> l.fall. è applicabile ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27&nbsp;giugno 2015.Le modifiche all’art. 182 l.fall. sono invece applicabili anche i procedimenti di concordato preventivo già pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2015 (salvo che per l’effettuazione della pubblicità delle vendite, che richiedono l’emanazione delle specifiche tecniche per il nuovo “portale delle vendite pubbliche”).&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:&nbsp;Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2015 06:25:24 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo art. 182-septies l.fall. introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 per favorire la definizione di accordi di stand still e di ristrutturazione dei debiti con i creditori finanziari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-art-182-septies-l-fall-introdotto-dal-d-l-27-giugno-2015-n-83-per-favorire-la-definizione-di-accordi-di-stand-still-e-di-ristrutturazione-dei-debiti-con-i-creditori-finanziari-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con il recentissimo decreto legge il Governo ha ulteriormente arricchito la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, consentendo al debitore di estendere l’accordo anche ai creditori bancari ed intermediari finanziari non aderenti, in due diversi contesti: a) gli accordi di moratoria temporanea nella pendenza delle trattative, e b) gli accordi veri e propri di definizione dell’esposizione debitoria.</em><strong>L’ambito di applicabilità del nuovo art. 182-<em>septies </em>l.fall.</strong>La nuova disciplina integrativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti si applica esclusivamente:</p><ul> <li>ai casi in cui l’esposizione dell’imprenditore nei confronti di banche ed intermediari finanziari (che di seguito semplicemente menzioneremo come “banche”) sia superiore alla metà dell’indebitamento complessivo;</li> <li>ai crediti ed ai rapporti giuridici di cui sono titolari le banche (sono espressamente fatti salvi i diritti degli altri creditori).</li></ul><p><strong>L’adesione “forzosa” dei creditori all’accordo di ristrutturazione dei debiti</strong>La nuova disciplina consente al debitore – in sede di omologazione dell’accordo – di “forzare” l’adesione delle banche non aderenti all’accordo raggiunto con un’ampia maggioranza delle banche stesse, ricorrendo le seguenti condizioni:</p><ul> <li>le banche non aderenti siano inserite in una o più “categorie” di banche aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei;</li> <li>le banche aderenti facenti parte della stessa “categoria” rappresentino almeno il 75% dei crediti della “categoria”;</li> <li>le “categorie” siano individuate nell’accordo di ristrutturazione dei debiti;</li> <li>le banche non aderenti siano state informate dell’avvio delle trattative e siano state messe in condizione di parteciparvi in buona fede;</li> <li>le banche non aderenti abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini dell’accordo e sui suoi effetti;</li> <li>che le trattative si siano svolte in buona fede;</li> <li>il debitore abbia richiesto con il ricorso <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall., per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che gli effetti dell’accordo siano estesi alle banche non aderenti.</li></ul><p>Le “categorie” di creditori bancari dovranno essere individuate in base agli stessi criteri (è identica l’espressione “<em>posizione giuridica ed interessi economici omogenei</em>”) che presiedono da un decennio alla formazione delle classi di creditori nel concordato preventivo: si potrà quindi fare riferimento all’esperienza giurisprudenziale in tema.Tuttavia, vi sono marcate differenze rispetto al concordato sotto altri aspetti. In primo luogo, non tutti i creditori bancari devono necessariamente essere ricompresi in una “categoria”, né le “categorie” devono essere formate sin dall’avvio delle trattative con le banche: la formazione delle “categorie” infatti può avvenire anche solo in sede di stipula definitiva dell’accordo e di domanda di omologazione. Una “categoria” potrà quindi essere individuata <em>ex post</em> in relazione alla specifica esigenza di “forzare” l’adesione di un determinato creditore bancario, e naturalmente dovrà essere convincentemente dimostrata l’omogeneità di interessi economici e di posizione giuridica.Ulteriore differenza è che le “categorie”, essendo previste come condizione particolare dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, devono essere condivise con le banche aderenti e non rientrano quindi in un ambito di discrezionalità o di iniziativa esclusiva del debitore proponente.Saranno quindi congiuntamente il debitore e le banche aderenti all’accordo a dover assumere la decisione stessa di “forzare” l’adesione delle banche minoritarie: è verosimile che ciò si verifichi nella fase finale delle trattative, quando si viene a creare una situazione di stallo che, fino ad oggi, ha visto il debitore costretto a ricorrere alla domanda di concordato preventivo, con risultati in genere più sfavorevoli sia per il debitore stesso che per tutti i creditori.La nuova disciplina è quindi tale da modificare radicalmente l’equilibrio delle posizioni negoziali nell’ambito delle trattative per la definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e potrà consentire una <em>chance</em> di successo in più ad una definizione concordata ed <em>in bonis</em> delle crisi aziendali.Peraltro, non è affatto scontato che sia possibile “imporre” l’adesione a tutte le banche dissenzienti: spesso infatti la mancata adesione deriva proprio da situazioni di interesse disallineato e peculiare di alcune banche rispetto alle altre e potranno quindi darsi situazioni in cui non sarà affatto agevole dimostrare che esiste una “categoria” omogenea all’interno della quale il 75% dei crediti ha aderito all’accordo.L’adesione “forzosa” della banca dissenziente in ogni caso produce (in deroga ai principi generali in materia contrattuale dettati dagli artt. 1372 e 1411 c.c.) gli stessi effetti dell’adesione volontaria, anche – per espressa previsione dell’art. 182-<em>septies</em>, secondo comma, ultimo periodo, l.fall. – ai fini del calcolo della quota del 60% dei crediti prevista come condizione di omologazione dell’accordo ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall.Nel caso in cui il debitore intenda effettivamente estendere gli effetti dell’accordo ad alcune banche non aderenti, deve notificare a queste ultime il ricorso ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall. e la relativa documentazione: per ovvie ragioni di maggior tutela di questi creditori, solo la notificazione (e non la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese) fa decorrere nei loro confronti il termine per l’opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.<strong>L’adesione “forzosa” dei creditori all’accordo di moratoria</strong>Il legislatore è intervenuto inoltre ad integrare la disciplina della fase in cui si svolgono le trattative tra il debitore ed i creditori, offrendo uno strumento idoneo ad estendere anche alle banche non aderenti gli effetti di “<em>una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche</em>” (art. 182-<em>septies</em>, quarto comma, l.fall.).L’estensione delle condizioni di moratoria non richiede l’intervento del Tribunale e si determina ricorrendo le seguenti condizioni:</p><ul> <li>le banche non aderenti siano state informate dell’avvio delle trattative e siano state messe in condizione di parteciparvi in buona fede (è da ritenere che ciò comporti – benché non sia espressamente previsto –­ che le banche non aderenti abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini della moratoria e sui suoi effetti);</li> <li>le banche aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti bancari interessati dalla moratoria;</li> <li>un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), l.fall. attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.</li></ul><p>Questa formulazione fa sorgere qualche incertezza. Non è richiesto che le banche dissenzienti siano inserite in una o più “categorie”, come parrebbe confermato anche dal fatto che l’omogeneità di posizione ed interessi che deve essere attestata dal professionista riguarda “<em>i creditori interessati dalla moratoria</em>” che quindi vengono considerati nel loro insieme. Sembra però così assai arduo che in concreto possa essere integrato il requisito dell’omogeneità di posizione ed interessi dei creditori bancari, posto che ogni volta in cui vi siano garanzie ipotecarie o pignoratizie il professionista non potrebbe mai attestare che vi sia una posizione giuridica assimilabile tra tutte le banche interessate. Potrebbe quindi forse prospettarsi un’interpretazione che anche in questo caso consenta di valutare l’omogeneità di posizione dei creditori all’interno di “categorie” distinte.L’estensione di efficacia della moratoria è condizionata alla sola attestazione del professionista, ma trattandosi di effetto che deve prodursi nella sfera giuridica di soggetti terzi rispetto al debitore sembra in realtà ragionevole ritenere che sia necessaria anche la comunicazione alle banche non aderenti, a mezzo lettera raccomandata o PEC, come è previsto dall’art. 182-<em>septies</em>, quinto comma, l.fall. ai fini dell’opposizione da parte dei creditori a cui si estendono – senza il loro consenso – gli effetti della moratoria.L’opposizione va proposta al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. L’intervento dell’autorità giudiziaria è quindi previsto solo in via eventuale. Il Tribunale decide sulle opposizioni verificando la sussistenza delle condizioni di cui si è detto sopra: la formulazione della norma non chiarisce se il Tribunale possa esaminare nel merito il tema dell’omogeneità di posizione del creditore opponente rispetto agli altri aderenti alla moratoria, ma è ragionevole ritenere che sia così. Il decreto del Tribunale è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello entro 15 giorni dalla comunicazione. È incerta la proponibilità del ricorso “straordinario” per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (i cui tempi di decisione sono comunque incompatibili in linea di fatto con le esigenze di definizione della moratoria): da un lato, si tratta di situazioni di diritto soggettivo, ma gli effetti temporanei della moratoria potrebbero escludere che siano integrati effetti decisori del decreto (e quindi gli estremi per il ricorso in cassazione).L’estensione degli effetti della moratoria determina una situazione ben diversa da quelle disciplinate dall’art. 182-<em>bis,</em> sesto comma, l.fall. o dall’art. 161, sesto comma, l.fall., che consentono al debitore di ottenere il divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari dei creditori, oltre ad una serie ulteriore di effetti protettivi, a seguito del deposito della domanda di concordato “con riserva” oppure di una proposta di accordo di ristrutturazione, corredate dalla documentazione richiesta. Nel caso previsto dall’art. 182-<em>septies</em>, quarto comma ss., l.fall. infatti saranno estesi unicamente effetti negoziali relativi ai soli creditori bancari.In proposito, l’ultimo comma precisa che non potranno comunque essere imposte:</p><ul> <li>l’esecuzione di nuove prestazioni ed in particolare l’erogazione di nuovi finanziamenti;</li> <li>la concessione di affidamenti o il mantenimento della possibilità di utilizzare quelli esistenti.</li></ul><p>Potrà invece essere esteso l’obbligo di consentire l’utilizzo di beni concessi in <em>leasing</em>.&nbsp;<strong>L’entrata in vigore</strong>La nuova disciplina è immediatamente applicabile:</p><ul> <li>alle domande di omologazione <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall. di accordi di ristrutturazione dei debiti depositate in cancelleria del Tribunale ed iscritte nel Registro delle imprese</li> <li>alle attestazioni di cui all’art. 182-<em>septies</em>, quarto comma, l.fall. ai fini dell’estensione degli effetti degli accordi di moratoria, comunicate alle banche non aderenti</li></ul><p>dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2015.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 01 Jun 2015 11:18:35 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo art. 182-septies l.fall. introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 per favorire la definizione di accordi di stand still e di ristrutturazione dei debiti con i creditori finanziari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-art-182-septies-l-fall-introdotto-dal-d-l-27-giugno-2015-n-83-per-favorire-la-definizione-di-accordi-di-stand-still-e-di-ristrutturazione-dei-debiti-con-i-creditori-finanziari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con il recentissimo decreto legge il Governo ha ulteriormente arricchito la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, consentendo al debitore di estendere l’accordo anche ai creditori bancari ed intermediari finanziari non aderenti, in due diversi contesti: a) gli accordi di moratoria temporanea nella pendenza delle trattative, e b) gli accordi veri e propri di definizione dell’esposizione debitoria.</em><strong>L’ambito di applicabilità del nuovo art. 182-<em>septies </em>l.fall.</strong>La nuova disciplina integrativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti si applica esclusivamente:</p><ul> <li>ai casi in cui l’esposizione dell’imprenditore nei confronti di banche ed intermediari finanziari (che di seguito semplicemente menzioneremo come “banche”) sia superiore alla metà dell’indebitamento complessivo;</li> <li>ai crediti ed ai rapporti giuridici di cui sono titolari le banche (sono espressamente fatti salvi i diritti degli altri creditori).</li></ul><p><strong>L’adesione “forzosa” dei creditori all’accordo di ristrutturazione dei debiti</strong>La nuova disciplina consente al debitore – in sede di omologazione dell’accordo – di “forzare” l’adesione delle banche non aderenti all’accordo raggiunto con un’ampia maggioranza delle banche stesse, ricorrendo le seguenti condizioni:</p><ul> <li>le banche non aderenti siano inserite in una o più “categorie” di banche aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei;</li> <li>le banche aderenti facenti parte della stessa “categoria” rappresentino almeno il 75% dei crediti della “categoria”;</li> <li>le “categorie” siano individuate nell’accordo di ristrutturazione dei debiti;</li> <li>le banche non aderenti siano state informate dell’avvio delle trattative e siano state messe in condizione di parteciparvi in buona fede;</li> <li>le banche non aderenti abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini dell’accordo e sui suoi effetti;</li> <li>che le trattative si siano svolte in buona fede;</li> <li>il debitore abbia richiesto con il ricorso <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall., per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che gli effetti dell’accordo siano estesi alle banche non aderenti.</li></ul><p>Le “categorie” di creditori bancari dovranno essere individuate in base agli stessi criteri (è identica l’espressione “<em>posizione giuridica ed interessi economici omogenei</em>”) che presiedono da un decennio alla formazione delle classi di creditori nel concordato preventivo: si potrà quindi fare riferimento all’esperienza giurisprudenziale in tema.Tuttavia, vi sono marcate differenze rispetto al concordato sotto altri aspetti. In primo luogo, non tutti i creditori bancari devono necessariamente essere ricompresi in una “categoria”, né le “categorie” devono essere formate sin dall’avvio delle trattative con le banche: la formazione delle “categorie” infatti può avvenire anche solo in sede di stipula definitiva dell’accordo e di domanda di omologazione. Una “categoria” potrà quindi essere individuata <em>ex post</em> in relazione alla specifica esigenza di “forzare” l’adesione di un determinato creditore bancario, e naturalmente dovrà essere convincentemente dimostrata l’omogeneità di interessi economici e di posizione giuridica.Ulteriore differenza è che le “categorie”, essendo previste come condizione particolare dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, devono essere condivise con le banche aderenti e non rientrano quindi in un ambito di discrezionalità o di iniziativa esclusiva del debitore proponente.Saranno quindi congiuntamente il debitore e le banche aderenti all’accordo a dover assumere la decisione stessa di “forzare” l’adesione delle banche minoritarie: è verosimile che ciò si verifichi nella fase finale delle trattative, quando si viene a creare una situazione di stallo che, fino ad oggi, ha visto il debitore costretto a ricorrere alla domanda di concordato preventivo, con risultati in genere più sfavorevoli sia per il debitore stesso che per tutti i creditori.La nuova disciplina è quindi tale da modificare radicalmente l’equilibrio delle posizioni negoziali nell’ambito delle trattative per la definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e potrà consentire una <em>chance</em> di successo in più ad una definizione concordata ed <em>in bonis</em> delle crisi aziendali.Peraltro, non è affatto scontato che sia possibile “imporre” l’adesione a tutte le banche dissenzienti: spesso infatti la mancata adesione deriva proprio da situazioni di interesse disallineato e peculiare di alcune banche rispetto alle altre e potranno quindi darsi situazioni in cui non sarà affatto agevole dimostrare che esiste una “categoria” omogenea all’interno della quale il 75% dei crediti ha aderito all’accordo.L’adesione “forzosa” della banca dissenziente in ogni caso produce (in deroga ai principi generali in materia contrattuale dettati dagli artt. 1372 e 1411 c.c.) gli stessi effetti dell’adesione volontaria, anche – per espressa previsione dell’art. 182-<em>septies</em>, secondo comma, ultimo periodo, l.fall. – ai fini del calcolo della quota del 60% dei crediti prevista come condizione di omologazione dell’accordo ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall.Nel caso in cui il debitore intenda effettivamente estendere gli effetti dell’accordo ad alcune banche non aderenti, deve notificare a queste ultime il ricorso ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> l.fall. e la relativa documentazione: per ovvie ragioni di maggior tutela di questi creditori, solo la notificazione (e non la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese) fa decorrere nei loro confronti il termine per l’opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.<strong>L’adesione “forzosa” dei creditori all’accordo di moratoria</strong>Il legislatore è intervenuto inoltre ad integrare la disciplina della fase in cui si svolgono le trattative tra il debitore ed i creditori, offrendo uno strumento idoneo ad estendere anche alle banche non aderenti gli effetti di “<em>una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche</em>” (art. 182-<em>septies</em>, quarto comma, l.fall.).L’estensione delle condizioni di moratoria non richiede l’intervento del Tribunale e si determina ricorrendo le seguenti condizioni:</p><ul> <li>le banche non aderenti siano state informate dell’avvio delle trattative e siano state messe in condizione di parteciparvi in buona fede (è da ritenere che ciò comporti – benché non sia espressamente previsto –­ che le banche non aderenti abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini della moratoria e sui suoi effetti);</li> <li>le banche aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti bancari interessati dalla moratoria;</li> <li>un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), l.fall. attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.</li></ul><p>Questa formulazione fa sorgere qualche incertezza. Non è richiesto che le banche dissenzienti siano inserite in una o più “categorie”, come parrebbe confermato anche dal fatto che l’omogeneità di posizione ed interessi che deve essere attestata dal professionista riguarda “<em>i creditori interessati dalla moratoria</em>” che quindi vengono considerati nel loro insieme. Sembra però così assai arduo che in concreto possa essere integrato il requisito dell’omogeneità di posizione ed interessi dei creditori bancari, posto che ogni volta in cui vi siano garanzie ipotecarie o pignoratizie il professionista non potrebbe mai attestare che vi sia una posizione giuridica assimilabile tra tutte le banche interessate. Potrebbe quindi forse prospettarsi un’interpretazione che anche in questo caso consenta di valutare l’omogeneità di posizione dei creditori all’interno di “categorie” distinte.L’estensione di efficacia della moratoria è condizionata alla sola attestazione del professionista, ma trattandosi di effetto che deve prodursi nella sfera giuridica di soggetti terzi rispetto al debitore sembra in realtà ragionevole ritenere che sia necessaria anche la comunicazione alle banche non aderenti, a mezzo lettera raccomandata o PEC, come è previsto dall’art. 182-<em>septies</em>, quinto comma, l.fall. ai fini dell’opposizione da parte dei creditori a cui si estendono – senza il loro consenso – gli effetti della moratoria.L’opposizione va proposta al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. L’intervento dell’autorità giudiziaria è quindi previsto solo in via eventuale. Il Tribunale decide sulle opposizioni verificando la sussistenza delle condizioni di cui si è detto sopra: la formulazione della norma non chiarisce se il Tribunale possa esaminare nel merito il tema dell’omogeneità di posizione del creditore opponente rispetto agli altri aderenti alla moratoria, ma è ragionevole ritenere che sia così. Il decreto del Tribunale è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello entro 15 giorni dalla comunicazione. È incerta la proponibilità del ricorso “straordinario” per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (i cui tempi di decisione sono comunque incompatibili in linea di fatto con le esigenze di definizione della moratoria): da un lato, si tratta di situazioni di diritto soggettivo, ma gli effetti temporanei della moratoria potrebbero escludere che siano integrati effetti decisori del decreto (e quindi gli estremi per il ricorso in cassazione).L’estensione degli effetti della moratoria determina una situazione ben diversa da quelle disciplinate dall’art. 182-<em>bis,</em> sesto comma, l.fall. o dall’art. 161, sesto comma, l.fall., che consentono al debitore di ottenere il divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari dei creditori, oltre ad una serie ulteriore di effetti protettivi, a seguito del deposito della domanda di concordato “con riserva” oppure di una proposta di accordo di ristrutturazione, corredate dalla documentazione richiesta. Nel caso previsto dall’art. 182-<em>septies</em>, quarto comma ss., l.fall. infatti saranno estesi unicamente effetti negoziali relativi ai soli creditori bancari.In proposito, l’ultimo comma precisa che non potranno comunque essere imposte:</p><ul> <li>l’esecuzione di nuove prestazioni ed in particolare l’erogazione di nuovi finanziamenti;</li> <li>la concessione di affidamenti o il mantenimento della possibilità di utilizzare quelli esistenti.</li></ul><p>Potrà invece essere esteso l’obbligo di consentire l’utilizzo di beni concessi in <em>leasing</em>.<strong>L’entrata in vigore</strong>La nuova disciplina è immediatamente applicabile:</p><ul> <li>alle domande di omologazione <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall. di accordi di ristrutturazione dei debiti depositate in cancelleria del Tribunale ed iscritte nel Registro delle imprese</li> <li>alle attestazioni di cui all’art. 182-<em>septies</em>, quarto comma, l.fall. ai fini dell’estensione degli effetti degli accordi di moratoria, comunicate alle banche non aderenti</li></ul><p>dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2015.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 12:23:26 +0200</pubDate>
                        <title>Il maggior ricavo atteso dalla liquidazione concordataria è “finanza esterna” per il soddisfacimento dei creditori chirografari?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-maggior-ricavo-atteso-dalla-liquidazione-concordataria-e-finanza-esterna-per-il-soddisfacimento-dei-creditori-chirografari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Treviso con decreto del 26 febbraio 2015 ha ritenuto ammissibile una proposta che prevede il c.d. “degrado” al chirografo dei creditori muniti di privilegio generale ed il soddisfacimento dei chirografari con il maggior ricavato dalla liquidazione dei beni nel concordato, rispetto al fallimento.</em><strong>Il caso</strong>NCTM Studio Legale Associato ha assistito nella presentazione della proposta di concordato preventivo una società immobiliare e di costruzioni avente quale attività principale la realizzazione e la successiva gestione di centri commerciali.La proposta prevede la liquidazione di tutti i beni e una parziale continuità indiretta mediante una NewCo integralmente partecipata dalla società debitrice, la quale presterà sia le attività di <em>service </em>amministrativo per la gestione dei centri commerciali che attività di promozione e consulenza per la vendita degli altri immobili sociali, contribuendo così alla realizzazione del massimo valore dei beni a beneficio dei creditori.Nella proposta di concordato la società debitrice si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 160, secondo comma, l.fall., secondo il quale “<em>la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)</em>” ed ha così previsto che i creditori muniti di privilegio speciale siano soddisfatti in misura pari al valore dei beni sui quali gravano i privilegi, determinato nell’alternativo scenario di liquidazione fallimentare, secondo i valori identificati in apposita perizia di stima e, per la restante parte del proprio credito, degradati a chirografo.<strong>Le questioni</strong>La società debitrice ha sostenuto che la differenza tra il valore di vendita in sede di liquidazione fallimentare e il miglior valore di vendita dei beni ritraibile in sede concordataria, tanto in virtù della maggiore snellezza e semplificazione delle procedure di vendita concordatarie (che potrebbero prevedere, ad esempio, trattative private, conferimento di incarichi per la vendita ad agenzie di settore etc.) rispetto a quelle in sede fallimentare, quanto in virtù dell’apporto della Newco alla conservazione del valore tramite una parziale continuità aziendale costituirebbe un <em>surplus</em> liberamente distribuibile ai creditori alla stregua della finanza esterna.Secondo l’insegnamento di Cass. 8 giugno 2012, n. 9373, qualora la proposta di concordato preveda la falcidia dei creditori assistiti da privilegio generale, che grava sull’intero attivo mobiliare, il soddisfacimento dei creditori chirografari non può essere realizzato con l’attivo concordatario: conseguentemente, la proposta di concordato è ammissibile solo se le risorse vengono messe a disposizione da terzi, come “finanza esterna”. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall. la formazione delle classi ed il pagamento non integrale dei creditori privilegiati non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.<strong>La decisione</strong>Il Tribunale di Treviso ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo, ritenendo conforme a legge la formulazione della proposta con la previsione del “degrado a chirografo” dei creditori privilegiati per la quota del proprio credito eccedente il valore rinvenibile dalla liquidazione dei beni in sede di fallimento e la conseguente libera allocazione, alla stregua di “finanza esterna”, delle risorse rinvenienti tanto dalla parziale prosecuzione dell’attività imprenditoriale, ancorché in via mediata tramite l’apporto della controllata, quanto dalla maggiore snellezza della procedura concordataria, la quale aveva permesso di prevedere nel piano il conferimento di specifici mandati a vendere tanto alla predetta Newco controllata quanto ad altri operatori specializzati che, con l’apporto del proprio <em>know-how </em>commerciale, avrebbero anch’essi permesso una migliore valorizzazione degli <em>asset </em>rispetto al fallimento.<strong>Il commento</strong>La decisione si riallaccia, sotto il profilo della qualificazione alla stregua di “finanza esterna” del <em>surplus</em> e cioè del maggior valore derivante dalla realizzazione dal piano concordatario rispetto alla liquidazione fallimentare, ad una pronuncia del Tribunale di Rovereto del 13 ottobre 2014Rispetto ad essa, la pronuncia del Tribunale di Treviso si spinge ancora più avanti, riconoscendo che tale <em>surplus </em>da destinare ai creditori chirografari possa essere generato non solo mediante la continuità aziendale e cioè per via della prosecuzione dell’attività di impresa con nuove operazioni, ma anche attraverso la pianificazione di modalità di liquidazione e vendita più snelle, tali da determinare nel caso concreto un tangibile vantaggio competitivo rispetto alla mera liquidazione in sede fallimentare.Si può quindi auspicare che tale pronuncia si inserisca in una corrente interpretativa più ampia che consenta l’accesso alla procedura di concordato all’imprenditore che si impegna a garantire il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio generale in misura non inferiore al fallimento ed al contempo si adopera ad escogitare un piano che preveda un <em>quid pluris</em> rispetto alle prospettive in caso di una procedura di mera liquidazione concorsuale quale il fallimento.Ciò si pone a nostro avviso in piena conformità con la <em>ratio </em>del nuovo sistema concordatario, volto a garantire il migliore soddisfacimento di <u>tutti</u> i creditori, e non solo dei titolari di privilegio speciale. Si rileva in particolare che tra i creditori solitamente privi di garanzie e privilegi vi sono i fornitori, i quali quindi soffrono maggiormente gli effetti dell’accesso del proprio debitore alla procedura di fallimento, con prospettive di soddisfazione infima se non del tutto assente, a fronte di una proposta concordataria che, oltre al pagamento di un maggiore percentuale dei crediti pregressi, spesso consente al fornitore, in prospettiva futura, di conservare il rapporto commerciale con il debitore.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli (<a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>)<em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a:restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 12:19:15 +0200</pubDate>
                        <title>La proposta di modifica del Regolamento CE n. 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza a dieci anni dall’entrata in vigore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-proposta-di-modifica-del-regolamento-ce-n-13462000-relativo-alle-procedure-dinsolvenza-a-dieci-anni-dallentrata-in-vigore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>È in corso di definizione il procedimento legislativo di modifica del Regolamento su proposta del Consiglio e del Parlamento la quale, recependo le indicazioni elaborate dalla Commissione, introduce una serie di modifiche volte a superare le criticità riscontrate.</em><strong>Premessa</strong>Il Regolamento CE n. 1346 del 29 maggio 2000 del Consiglio ha istituito un quadro europeo per le procedure di insolvenza transfrontaliere e si applica ai casi in cui il debitore abbia beni o creditori in più di uno Stato membro. Il Regolamento istituisce le regole ai fini della determinazione del foro competente per l’apertura della procedura stabilendo, in particolare, che la procedura principale produce effetti riconosciuti in tutta l’Unione europea, mentre una procedura secondaria può essere avviata nel luogo in cui il debitore ha una dipendenza e produce effetti limitatamente ai beni che si trovano in quello Stato.<strong>Le criticità emerse</strong>Le carenze che sono stata individuate riguardano principalmente l’esigenza di (<em>i</em>) estendere il Regolamento alle procedure di pre-insolvenza e, in genere, alle procedure che consentono agli amministratori di continuare a gestire l’impresa, (<em>ii</em>) definire con chiarezza la competenza ai fini dell’apertura della procedura (stante la difficoltà di applicare in concreto il criterio del “centro degli interessi principali”), (<em>iii</em>) coordinare la procedura principale con quella secondaria, assicurando al curatore della prima un controllo sui beni del debitore situati in altro Stato membro, (<em>iv</em>)&nbsp;istituire un registro europeo che consenta di dare pubblicità alle procedure di insolvenza, nonché infine (<em>v</em>) introdurre un corredo di norme relativo all’insolvenza dei gruppi di società.<strong>Le principali modifiche proposte:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong><em>a) estensione del campo di applicazione del Regolamento</em></strong>Viene introdotta una nuova definizione di “procedura di insolvenza”. L’art. 1, par. 1, ricomprende infatti anche le procedure che non comportano l’intervento di un curatore e che non prevedono lo spossessamento del debitore, ma in cui i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.Tale estensione consente di dare riconoscimento in tutta l’Unione europea alle procedure in cui non viene nominato un curatore oltre che di estendere l’applicazione del Regolamento a un numero maggiore di procedure d’insolvenza delle persone fisiche. La proposta introduce altresì un meccanismo di verifica, in capo alla Commissione, in merito alla rispondenza delle procedure concorsuali nazionali notificate e da ricomprendersi nell’allegato A rispetto alle condizioni di cui al modificato art. 1.<strong><em>b) precisazioni in tema di competenza per l’apertura della procedura</em></strong>La proposta mantiene il riferimento al “<em>centro degli interessi principali</em>”, nozione quest’ultima che viene completata facendo riferimento, in generale, al “<em>luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi</em>”. L’art. 3, par. 1, richiama poi, quanto alle persone fisiche che esercitano un’attività commerciale o professionale indipendente, il luogo in cui si trova la sede principale di attività nonché, quanto agli altri casi, il luogo in cui la persona ha la sua residenza abituale. La proposta migliora anche il quadro procedurale per l’accertamento della competenza giurisdizionale, imponendo al giudice di esaminare d’ufficio la questione della propria competenza e di specificare, nella sua decisione, su quale base si fonda la propria competenza.<strong><em>c) razionalizzazione delle procedure secondarie</em></strong>Sono previste norme che hanno lo scopo di rendere più efficiente la gestione del patrimonio del debitore nel caso in cui questo abbia una dipendenza in altro Stato membro.In particolare, il giudice cui viene chiesto di avviare una procedura secondaria deve, su istanza del curatore della procedura principale, rifiutare l’apertura o rinviare la stessa qualora detta apertura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali.La proposta di modifica obbliga inoltre il giudice adito a sentire il curatore della procedura principale prima di decidere di avviare la procedura secondaria, per consentirgli di valutarne l’incidenza sulle opzioni di salvataggio o riorganizzazione in corso. A completamento di tale obbligo è introdotto anche il diritto del curatore di impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria. Infine, la modifica proposta (art. 29 <em>bis</em>) abolisce la limitazione per cui una procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione ed introduce invece l’obbligo per il curatore di scegliere la procedura che appaia più adatta a soddisfare gli interessi dei creditori.<strong><em>d) sistema di pubblicità delle procedure di insolvenza</em></strong>Al fine di favorire la creazione di un sistema “interconnesso” tra le procedure d’insolvenza, è previsto l’obbligo, in capo al giudice che ha aperto la procedura, di pubblicare su un registro elettronico accessibile dal pubblico alcune informazioni minime riguardanti la procedura tra cui: la data di apertura e quella di chiusura, il tipo di procedura, il debitore, il curatore nominato e il termine per l’insinuazione dei crediti. La proposta prevede l’interconnessione tra i registri nazionali che diventeranno accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e sarà così consentito, tra l’altro, al giudice adito per l’apertura di una procedura e ai creditori di sapere se sia stata avviata altra procedura a carico del medesimo debitore in altro Stato membro.<strong><em>e) disciplina dell’insolvenza dei gruppi di società</em></strong>La proposta prevede forme di cooperazione dei curatori e dei giudici coinvolti nelle diverse procedure che riguardano le società del gruppo, come già accade nei rapporti tra procedura principale e secondaria. Sono previste forme di verse di cooperazione, tra cui l’obbligo per i curatori di scambiarsi informazioni pertinenti e di cooperare nell’elaborazione di un piano di salvataggio o riorganizzazione. La proposta attribuisce a ciascun curatore il diritto di prendere parte alla procedura di altra società dello stesso gruppo, conferendogli in particolare il diritto di essere sentito, di chiedere la sospensione della procedura e di proporre un piano di ristrutturazione.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 29 May 2015 12:16:27 +0200</pubDate>
                        <title>Le società “in house providing” sono soggette al fallimento?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-societa-in-house-providing-sono-soggette-al-fallimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Due recenti sentenze del Tribunale di Reggio Emilia (18 dicembre 2014) e del Tribunale di Palermo (13&nbsp;ottobre 2014) hanno aderito all’orientamento della Cassazione secondo cui le società c.d. “in mano pubblica” sono assoggettabili al fallimento, anche nell’ipotesi in cui tali società forniscano servizi </em>“in house”.<strong>Il caso</strong>La Procura della Repubblica presso il <u>Tribunale di Palermo</u> ha chiesto la dichiarazione di fallimento di una s.p.a. operante nel settore della gestione integrata dei rifiuti, in liquidazione ed in stato di insolvenza.La società debitrice ha eccepito la carenza del requisito soggettivo del fallimento, in quanto avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di un “ente pubblico” e, come tale, godere dell’esenzione dal fallimento ai sensi degli artt. 1 l.fall. e 2221 c.c.Il <u>Tribunale di Reggio Emilia</u> si è invece a trovato a decidere in ordine all’istanza di fallimento in proprio di una s.r.l. operante nel settore immobiliare, avente “la finalità di tutelare il patrimonio immobiliare storico e artistico del territorio della provincia di Reggio Emilia”.<strong>La questione</strong>Si è dunque posto ai giudici di merito il seguente interrogativo: se le società c.d. “in mano pubblica” – e, in particolare, quelle qualificabili come “<em>in house</em>” – possano essere considerate alla stregua di “enti pubblici” e, come tali, essere sottratte alla declaratoria di fallimento (o, se del caso, alla procedura di amministrazione straordinaria).Secondo la giurisprudenza, la qualifica di “<em>in house</em>” si fonda sulla sussistenza di tre requisiti (<em>a</em>. la “natura esclusivamente pubblica dei soci”; <em>b</em>. l’“esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi”; <em>c</em>. la “sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”: c.d. “controllo analogo”), che devono (i) sussistere cumulativamente e (ii) trovare fondamento in precise ed inderogabili disposizioni statutarie; di tali requisiti è necessario il rigoroso accertamento nel singolo caso concreto.<strong>La decisione</strong>Il <u>Tribunale di Palermo</u> ed il <u>Tribunale di Reggio Emilia</u> hanno fornito all’interrogativo risposta negativa. Essi hanno infatti evidenziato:</p><ul> <li>per un verso – sulla base dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283 – che l’attribuzione della qualificazione di “<em>in house</em>” ad una società c.d. “in mano pubblica” ha effettivamente una ripercussione sul riparto di giurisdizione in tema di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al suo patrimonio, giurisdizione che spetta alla Corte dei Conti e non al giudice ordinario; ma</li> <li>per altro verso – sulla base di un precedente di merito (Trib. Modena, 10 gennaio 2014) – che la suddetta qualificazione non presenta alcuna ricaduta sull’assoggettamento alle procedure concorsuali, con la conseguenza che persino la società “<em>in house</em>” resta assoggettabile al fallimento.</li></ul><p>Le due decisioni hanno sottolineato come l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2013 abbia soltanto una “valenza settoriale”, non potendo essere esteso al di là dei confini del tema del riparto della giurisdizione.Entrambe le pronunce – pur escludendo, in linea di principio, la fallibilità delle società “<em>in house</em>” – hanno escluso la sussistenza di tale fattispecie nei due casi concreti esaminati.In particolare, il <u>Tribunale di Palermo</u> – dopo aver rilevato che l’onere della prova in merito alla qualificazione della società come “<em>in house</em>” spetta alla debitrice – ha osservato come non emergesse la presenza del requisito del c.d. “controllo analogo”.Il <u>Tribunale di Reggio Emilia</u>, invece, ha notato che le attività ricomprese nell’oggetto sociale della debitrice si caratterizzavano per essere comunemente svolte da imprese che gestiscono patrimoni immobiliari e che, di conseguenza, non si sarebbe potuto rinvenire la gestione di un servizio pubblico essenziale.<strong>Il commento</strong>Gli artt. 2221 c.c. e 1 l.fall. escludono dall’area di fallibilità “gli enti pubblici”, ma non sembrano ostacolare in alcun modo il fallimento delle società c.d. “in mano pubblica” che svolgano effettivamente attività di impresa.Nonostante l’apparente chiarezza del dettato normativo, una parte consistente della giurisprudenza di merito (fra le altre: Trib. Napoli, 31 ottobre 2012; Trib. Napoli, 24 ottobre 2012; App. Genova, 2 febbraio 2012; Trib. Catania, 26 marzo 2010; App. Torino, 15 febbraio 2010; Trib. S.M. Capua Vetere, 22 luglio 2009; Trib. S.M. Capua Vetere, 9 gennaio 2009) ha recentemente prospettato la tesi secondo cui anche tali società potrebbero essere qualificate come “enti pubblici” e, quindi, arrivare a beneficiare dell’esenzione dal fallimento.Questa interpretazione fa leva sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma: in presenza di alcuni “indici sintomatici” (<em>in primis</em>, lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale) bisognerebbe cioè far prevalere, in sede di qualificazione della fattispecie, la sostanza dell’“ente pubblico” sulla forma privatistica utilizzata nel caso concreto (società di capitali).La tesi è contrastata da altra parte della giurisprudenza di merito (App. Napoli, 27 maggio 2013, n. 346; App. Napoli, 24 aprile 2013, n. 57; App. Napoli, 15 luglio 2009) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 27&nbsp;settembre 2013, n. 22209, che ha superato alcune ambiguità sul punto manifestate da Cass. 6 dicembre 2012, n. 21991).La tesi della Corte di Cassazione si fonda su vari argomenti, tra cui: (i) il principio di prevalenza della sostanza sulla forma contrasterebbe con la regola generale di cui all’art. 4 l. n. 70/1975, secondo cui “nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”; (ii) il rilievo che le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali sono sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con la sola variante costituita da specifiche norme volte ad assicurare che esse non subiscano interruzioni: sarebbe quindi incoerente un sistema che esonerasse dal fallimento i gestori di servizi pubblici essenziali che non raggiungono le soglie dimensionali necessarie per accedere a quella di amministrazione straordinaria.La riconducibilità delle c.d. “società in mano pubblica” nell’area di fallibilità deve tuttavia misurarsi con un recente nuovo indirizzo della giurisprudenza di merito (fra le altre: Trib. Nola, 30 gennaio 2014; Trib. Napoli, 9 gennaio 2014; Trib. Verona, 19 dicembre 2013), secondo il quale sarebbe comunque esonerata dal fallimento quella particolare specie di società “in mano pubblica” qualificabile come “<em>in house</em>”.Tale nuovo indirizzo giurisprudenziale tenta di allinearsi alla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di giurisdizione sull’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società, la quale – se trattasi di società “<em>in house</em>” – assegna la giurisdizione alla Corte dei Conti, anziché al giudice ordinario (v., ad es., Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283; Cass., Sez. Un., 10 marzo 2014, n. 5491).Come si è osservato sopra, i Tribunali di Palermo e di Reggio Emilia hanno tuttavia aderito all’orientamento contrapposto, secondo il quale nemmeno le società “<em>in house</em>” possono ritenersi a certe condizioni esenti dal fallimento, ponendosi così in linea ad altre pronunce di merito (ed in particolare con Trib. Modena, 10 gennaio 2014, in tema di ammissione alla procedura di concordato preventivo).&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 12:49:15 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove aperture per l’utilizzo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. nel concordato preventivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-aperture-per-lutilizzo-del-vincolo-di-destinazione-ex-art-2645-ter-c-c-nel-concordato-preventivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Milano ammette la modifica di una proposta concordataria caratterizzata dall’apporto di finanza esterna mediante costituzione di un vincolo di destinazione in favore dei creditori del concordato preventivo da parte di un socio della società debitrice su un immobile di sua proprietà. &nbsp;</em><strong>Il caso</strong>NCTM Studio Legale Associato ha assistito nella presentazione e nella successiva modificazione della proposta concordataria, avanti al Tribunale di Milano, una società di trasporti operante a livello nazionale.Dopo l’iniziale ammissione il concordato, di natura liquidatoria, veniva fatto oggetto di istanza di revoca ai sensi dell’art. 173 l.fall. da parte dei commissari giudiziali, i quali rilevavano che l’apporto del socio - terzo, rappresentato da un mandato notarile a vendere un immobile di sua proprietà e dall’impegno a destinare le somme così realizzate (eccedenti un determinato importo) in favore dei creditori concordatari, non fosse sufficientemente “stabile” per sostenere la proposta concordataria.La società ha quindi modificato il piano a supporto della proposta concordataria, sostituendo il mandato con un atto di costituzione di vincolo di destinazione <em>ex </em>art. 2645-<em>ter</em> c.c. in favore dei creditori, con efficacia subordinata all’omologazione del concordato.<strong>Le questioni</strong>L’art. 2645-<em>ter</em> c.c. – introdotto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 –&nbsp;stabilisce:</p><ol> <li>la possibilità di trascrizione, al fine di renderli opponibili ai terzi, di atti pubblici con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche;</li> <li>la legittimazione di qualsiasi interessato ad agire per la realizzazione di tali interessi;</li> <li>il vincolo di destinazione dei beni conferiti per la realizzazione del fine stabilito dal disponente, con la conseguente sottrazione ad azioni esecutive per debiti contratti a scopo diverso.</li></ol><p>La norma disciplina gli effetti di atti di disposizione e destinazione di beni, ma non tali atti sottostanti.L’ammissibilità della costituzione di un vincolo di destinazione su beni di un terzo <em>ex</em> art. 2645-<em>ter</em> c.c. nell’ambito di una proposta di concordato preventivo è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale, con posizioni del tutto contrastanti (in senso favorevole Trib. Lecco 26 aprile 2012, in <em>www.ilcaso.it</em>; in senso contrario Trib. Vicenza 31 marzo 2011, in <em>Fall.</em> 2011, 1461; App. Trieste 19 dicembre 2013, in <em>www.ilcaso.it</em>; Trib. Reggio Emilia 27 gennaio 2014, in <em>Fall.</em> 2014, 907).I principali rilievi contrari sono relativi alla carenza di un sottostante negozio traslativo meritevole di tutela.<strong>La decisione</strong>Il Tribunale di Milano, pur non pronunciandosi esplicitamente sul punto nella motivazione, ha comunque ritenuto ammissibile il vincolo di destinazione, ritenendo quindi che il migliore soddisfacimento dei creditori concordatari nell’ambito della procedura concorsuale rappresenti un fine meritevole di tutela idoneo a sorreggere la costituzione di un vincolo <em>ex</em> art. 2645-<em>ter</em> c.c.Il Tribunale ha infatti valutato favorevolmente la modifica del piano concordatario, sul fondamento della costituzione del vincolo di destinazione, ed ha così chiuso il sub-procedimento <em>ex</em> art. 173 l.fall. consentendo la riapertura della votazione e la prosecuzione della procedura di concordato.<strong>Il commento</strong>La decisione del Tribunale di Milano rappresenta un importante segnale nel panorama giurisprudenziale che ha finora manifestato un certa chiusura verso un possibile strumento a servizio del debitore nella modulazione della proposta concordataria, che invece appare meritevole di essere valorizzato, lungo la direttrice della libertà di forme consentite dall’art. 160 l.fall.La finalità di agevolare il superamento della crisi di impresa e di garantire il migliore soddisfacimento dei creditori nel concordato preventivo, con la destinazione di beni di terzi, appare senz’altro meritevole di tutela, in conformità alle numerose indicazioni del legislatore, in particolare con le riforme del 2012.Si possono naturalmente verificare ipotesi di conflitto con gli interessi dei creditori del disponente, rispetto ai quali il vincolo di destinazione ha l’effetto di sottrarre un bene aggredibile. Non pare dubbio peraltro che i creditori del disponente possano tutelarsi con l’azione revocatoria ordinaria, se ne sussistono i presupposti.Segnaliamo peraltro un’ulteriore recente esperienza, nel contesto di una domanda di concordato <em>ex</em> art. 161, sesto comma, l.fall. avanti al Tribunale di Bologna, in cui NCTM Studio Legale Associato ha consigliato altra società debitrice di condizionare l’efficacia del vincolo di destinazione alla previa autorizzazione giudiziale: anche in questo caso il Tribunale si è pronunciato implicitamente in senso favorevole, pronunciando il non luogo a provvedere sull’istanza.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli (<a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>)Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: <em>restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 12:46:07 +0200</pubDate>
                        <title>Consecuzione di procedure tra concordato preventivo non ammesso e fallimento? Il tema della compensazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consecuzione-di-procedure-tra-concordato-preventivo-non-ammesso-e-fallimento-il-tema-della-compensazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con decreto dell’11 marzo 2015 il Tribunale di Reggio Emilia, richiamando l’istituto della consecuzione di procedure concorsuali, ha respinto il ricorso di un creditore che, in sede di ammissione al passivo del fallimento, aveva chiesto il riconoscimento della compensazione tra un proprio credito anteriore alla domanda di concordato “con riserva” ed un controcredito della società fallita, successivo alla stessa domanda.</em><strong>Il caso</strong>Una società, alla scadenza del termine concesso dal Tribunale a seguito di domanda dell’art. 161, sesto comma, l.fall., ha depositato la proposta concordataria, il piano e la documentazione richiesta dalla legge. Il Tribunale, ritenuta l’inammissibilità della proposta per motivi di legittimità, con sentenza contestuale ha dichiarato il fallimento della società.Un creditore bancario ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo la compensazione del proprio credito, derivante da finanziamenti erogati alla società poi fallita in data anteriore al deposito del ricorso per concordato preventivo “con riserva”, con il credito della società, pari al saldo attivo di un conto corrente, maturato invece successivamente al deposito della domanda di concordato.<strong>&nbsp;</strong><strong>La questione</strong>Come noto (i) l’art. 56 l.fall. consente la compensazione di debiti e crediti all’unica condizione che i fatti da cui entrambi sorgono siano anteriori alla dichiarazione di fallimento; (ii) la norma è applicabile anche nel concordato preventivo, con riferimento alla data della domanda (art. 169 l.fall.).Se si muove dal presupposto che il ricorso proposto dal debitore <em>ex </em>art. 161, sesto comma, l.fall. è stato dichiarato inammissibile, la conseguenza è che l’unica procedura che possa dirsi effettivamente aperta è il fallimento, rispetto al quale nella fattispecie sono anteriori sia il debito che il credito della banca, che dovrebbero quindi essere compensati.La soluzione cambia invece se si ritiene operante l’istituto della consecuzione di procedure e, quindi, l’apertura del concorso sia fatta risalire alla domanda di concordato: in questo caso, l’ostacolo alla compensazione risiederebbe nel difetto di anteriorità alla domanda sia del credito che del controcredito.<strong>&nbsp;</strong><strong>La decisione</strong>Il Tribunale ritiene applicabile l’istituto della consecuzione di procedure, ricordandone l’origine giurisprudenziale, introdotta per consentire ai creditori che avevano erogato credito all’imprenditore nel corso dell’amministrazione controllata di godere, nel successivo fallimento, della prededuzione dei loro crediti e poi esplicitamente consacrata in alcune norme della legge fallimentare.Posta questa premessa, il Tribunale incentra la decisione sul combinato disposto degli articoli 169 e 56 l.fall. unitamente all’art. 1241 c.c. che, in tema di compensazione civilistica, richiede che si tratti di crediti entrambi liquidi, esigibili, omogenei e reciproci (riferibili cioè a soggetti che rivestano entrambi la posizione di creditore e debitore nei due diversi rapporti di credito).Dal momento che sin dal deposito del ricorso (anche quando lo stesso avviene ai sensi dell’art. 161, sesto comma) si applica l’art. 56 l.f. difettano – osserva il Collegio – le condizioni per l’operare della compensazione e ciò in quanto: (<em>i</em>) solo il credito della banca (e non quello della società fallita) può dirsi sorto anteriormente al deposito del ricorso di concordato e (<em>ii</em>) il credito derivante dal saldo del conto corrente non è riferibile, a seguito della dichiarazione di fallimento (e, prima, del deposito del ricorso) all’imprenditore ma ad un diverso centro di interessi composto dall’imprenditore e dai creditori concorsuali nel cui interesse il patrimonio viene gestito.<strong>Il commento</strong>La chiave della decisione del Tribunale emiliano ruota intorno all’istituto della consecuzione di procedure. In particolare, è degno di nota il passaggio con cui il Tribunale ritiene configurabile la consecuzione anche al caso in cui la domanda di concordato venga dichiarata inammissibile e ad essa faccia seguito la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale offre una soluzione innovativa rispetto alla tradizionale impostazione data all’istituto dalla giurisprudenza, prima delle recenti riforme: la Cassazione aveva infatti sempre ritenuto che la mancata ammissione alla procedura di concordato determinasse un difetto di consecuzione di procedure e, conseguentemente, l’inapplicabilità dell’art. 169 l.fall. (cfr. Cass. 22 novembre 2007, n. 24330; Cass. 22&nbsp;giugno 1991, n. 7046).&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 29 Mar 2015 04:51:20 +0200</pubDate>
                        <title>A quali condizioni può essere autorizzata la vendita di beni aziendali nel concordato c.d. “in bianco”?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-quali-condizioni-puo-essere-autorizzata-la-vendita-di-beni-aziendali-nel-concordato-c-d-in-bianco</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Padova (6 marzo 2015) ha precisato che l’autorizzazione può essere concessa – oltre che in presenza di ragioni di urgenza come previsto dalla legge – solo se sono tutelati al meglio gli interessi dei creditori, con una procedura competitiva che preveda tempistiche congrue e l’allestimento di un’idonea </em>data room<em>.</em><strong>Il caso</strong>Il Tribunale di Padova si è pronunciato su un’istanza con cui – dopo aver proposto domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, comma 6°, l.fall. – una società ha chiesto al Tribunale l’autorizzazione alla vendita di alcune quote sociali, quali atti di straordinaria amministrazione <em>ex</em> art. 161, comma 7°, l.fall.<strong>Le questioni</strong>La disciplina vigente del concordato preventivo non prevede espressamente che atti di liquidazione possano essere compiuti prima della fase di esecuzione del piano omologato e, tanto meno, nella fase che segue la proposizione della domanda “con riserva”, prima ancora che sia definito il piano concordatario.In primo luogo, si è posta quindi la questione se atti di liquidazione possano essere autorizzati quali atti di straordinaria amministrazione.In secondo luogo, il Tribunale si è chiesto se la propria valutazione debba vertere soltanto sul carattere urgente dell’atto (come prevede l’art. 161, comma 7°, l.fall.) ovvero se vi siano ulteriori criteri da tenere presenti ed in particolare l’obiettivo della migliore tutela dell’interesse dei creditori.Infine, il Tribunale ha considerato come debba essere declinato quest’ultimo requisito nell’ipotesi in cui l’atto da autorizzare consista nella dismissione di cespiti aziendali.<strong>La decisione</strong>Ritenuto che la vendita di beni sia ammissibile come atto di straordinaria amministrazione, il Tribunale ha valutato che nel caso di specie la dismissione delle quote sociali era effettivamente da porre in essere con urgenza, come rilevato anche dai commissari giudiziali.Il Tribunale ha poi ritenuto che debba essere sempre assicurata, nel caso concreto, la migliore tutela possibile dell’interesse dei creditori, i quali non hanno ancora potuto esaminare (né hanno votato) alcuna proposta e devono pertanto essere protetti da eventuali abusi.Il Tribunale ha quindi osservando che a tal fine: (i) deve essere sempre strutturata una procedura competitiva al fine di individuare il miglior offerente, a maggior ragione quando già vi siano potenziali acquirenti già indicati dall’istante e quindi vi siano potenziali conflitti d’interesse; (ii) la procedura competitiva deve prevedere (ii.1) tempistiche congrue per la pubblicità e la possibilità concreta per i terzi che potrebbero essere interessati di compiere le proprie valutazioni e (ii.2) l’allestimento di un’idonea<em> data room</em> al fine di garantire una conoscenza minimamente approfondita dei beni posti in vendita.Benché, nel caso di specie, non sussistessero i requisiti <em>sub</em> (ii.1) e <em>sub</em> (ii.2) in quanto i potenziali acquirenti avrebbero avuto a disposizione meno di quindici giorni per presentare eventuali offerte, senza potere avere accesso ad un corredo informativo precostituito, il Tribunale ha comunque autorizzato la vendita, rimettendo ai commissari giudiziali la definizione dei tempi per la pubblicazione dell’invito ad offrire e per la presentazione delle offerte ed ordinando il previo allestimento di una idonea <em>data room</em>.<strong>Il commento</strong>Il provvedimento del Tribunale di Padova offre preziose indicazioni agli operatori, là dove l’istante – nella fase del concordato c.d. “in bianco” o “con riserva” – abbia l’urgenza di compiere atti di liquidazione anticipati.Non solo, infatti, occorre che nell’istanza sia attentamente motivato il requisito dell’urgenza (operando una comparazione, come suggerito in dottrina, tra l’utilità derivante dall’immediato compimento dell’atto e quella che si avrebbe ove si attendesse l’apertura della procedura), ma è anche necessario fare in modo che siano tutelati gli interessi del ceto creditorio (sul principio della migliore soddisfazione dei creditori come “criterio guida” cfr. anche Trib. Monza, 25 luglio 2014) attraverso una procedura competitiva.Apprezzabile risulta, peraltro, la flessibilità mostrata nel caso di specie dal Tribunale, il quale – anziché rigettare l’autorizzazione per mancanza di congruità delle tempistiche individuate dal debitore – ha rimesso la determinazione delle modalità di gara ai commissari giudiziali, manifestando sensibilità per le ragioni di urgenza effettivamente riscontrate.Naturalmente, è sempre necessario verificare se i principi di cui sopra siano applicabili nelle diverse possibili fattispecie concrete. Ad esempio, non sempre gli atti liquidatori devono considerarsi atti di straordinaria amministrazione, con la conseguenza che l’autorizzazione per il loro compimento può talvolta non essere necessaria: ciò vale in particolare – come stabilito da Trib. Modena, 15 novembre 2012 – per la stipula di atti di vendita di immobili, qualora essa costituisca l’attività caratteristica dell’impresa; peraltro, spetterà al debitore – nel caso si tratti di adempimento di preliminari di vendita già in precedenza stipulati – valutare se non sia più conveniente sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 169-<em>bis</em> l.fall., quando il saldo prezzo da incassare sia inferiore al valore di liquidazione concordataria dell’immobile, al netto dell’onere stimato per la restituzione in moneta concordataria al promissario acquirente degli acconti già versati.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 29 Mar 2015 04:49:46 +0200</pubDate>
                        <title>Quale trattamento nel concordato preventivo per le spese di soccombenza in causa a carico del debitore?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quale-trattamento-nel-concordato-preventivo-per-le-spese-di-soccombenza-in-causa-a-carico-del-debitore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il punto sulle differenti interpretazioni circa il rango del debito per la rifusione delle spese di lite a carico del debitore in concordato preventivo, nei giudizi in corso alla data della domanda di ammissione alla procedura.</em><strong>La questione</strong>Ai sensi dell’art. 184 l.fall., il concordato è obbligatorio (e quindi le regole del concorso si applicano) ai creditori anteriori alla domanda di ammissione alla procedura. Il tema che si pone in generale è quindi quello di stabilire, nei rapporti e nelle situazioni in corso di svolgimento alla data della domanda, se il credito debba considerarsi soggetto al concorso e quindi alla falcidia concordataria: in tal caso, si tratterà ulteriormente di valutarne la natura privilegiata (ai sensi dell’art. 2751-<em>bis </em>c.c.) ovvero chirografaria; in caso contrario, il piano deve prevedere il pagamento integrale del credito fuori dal concorso.In particolare, la situazione che prendiamo in considerazione è quella di un giudizio già pendente alla data della domanda di concordato, che però si conclude con un provvedimento che condanna il debitore soccombente a rifondere alla parte vittoriosa le spese di lite, pronunciato quando la procedura è in corso.<strong>Le differenti interpretazioni</strong>Le due differenti soluzioni proposte partono entrambe da un presupposto generalmente condiviso: l’attribuzione del rango concorsuale del credito ovvero della sua natura di credito sottratto al concorso (spesso definito “prededucibile”) dipende dall’anteriorità ovvero alla posteriorità del c.d. “fatto genetico” del credito rispetto alla pubblicazione presso il registro delle imprese del deposito della domanda concordataria.Le interpretazioni sono però discordi nella concreta individuazione dell’evento a cui ricondurre il “fatto genetico” del credito.I sostenitori del rango concorsuale del credito per la rifusione delle spese di lite individuano il “fatto genetico” proprio nel diritto, preesistente alla procedura concorsuale, fatto valere in un giudizio iniziato anteriormente alla domanda di concordato preventivo. &nbsp;Dal momento che le spese di lite sono accessori di un diritto di credito che andrà soddisfatto con rango concorsuale, in virtù del principio <em>accessorium sequitur principale</em>, subiranno anch’esse la medesima collocazione (cfr. Trib. Reggio Emilia, 6 febbraio 2013), fatta salva e impregiudicata naturalmente l’attribuzione del privilegio come per legge.In dottrina, i sostenitori del rango “prededucibile” del credito per la rifusione delle spese di lite (Cosentino, Giorgetti, Manfredi) ritengono invece che il “fatto genetico” del credito sia costituito esclusivamente dalla pronuncia giudiziale con la quale le spese di lite vengono liquidate e poste a carico del debitore concordatario, in relazione anche all’attività di assistenza concretamente posta in essere dal legale della parte vittoriosa, dopo la domanda di concordato.<strong>Il commento</strong>La questione è oggettivamente incerta, in quanto entrambe le opzioni interpretative – in netta contrapposizione l’una nei confronti dell’altra – adducono a sostegno argomentazioni che sono ugualmente ragionevoli e sostenibili.Una preferenza sembra potersi esprimere per l’attribuzione del rango concorsuale al credito, in considerazione del fatto che (<strong><em>i</em></strong>) dovrebbe prevalere la natura accessoria del credito per la rifusione delle spese legali rispetto al diritto fatto valere in giudizio, e che (<strong><em>ii</em></strong>) se è vero che il credito sorge concretamente nel momento in cui viene emessa la pronuncia giudiziale di condanna, è vero altresì che la responsabilità per le spese nasce già (se non dall’inadempimento che costringe il creditore ad agire per la tutela del proprio diritto, almeno) dalla proposizione della domanda giudiziale che poi sfocia nella condanna alle spese. In quest’ultimo senso, la fattispecie sembra presentare alcuni caratteri assimilabili a quella che vede – nell’interpretazione corrente – il credito di regresso del fideiussore nei confronti del debitore concordatario considerato credito concorsuale, in quanto l’obbligazione di garanzia è anteriore alla domanda di concordato, anche se il credito del fideiussore sorge effettivamente solo a seguito dell’escussione e del pagamento da parte del garante, che invece interviene in corso di procedura.I sostenitori della tesi opposta fanno leva anche sui principi in tema di prededucibilità dei crediti, di cui all’art. 111, secondo comma, l.fall. per i crediti sorti “<em>in occasione o in funzione</em>” di una procedura concorsuale. Secondo Cass. 24&nbsp;gennaio 2014, n. 1513, in applicazione di tale criterio la prededuzione può essere riconosciuta se si tratta di attività (i) posta in essere dagli organi della procedura, oppure (ii) posta in essere dal debitore, ma effettivamente funzionale alle esigenze ed alle finalità della procedura. Pur trattandosi di norma applicabile solo in caso di fallimento e quindi di insuccesso del concordato, non si può escludere un’applicazione estensiva, con il riconoscimento della natura non concorsuale del credito nel concordato, in casi specifici in cui il piano preveda la gestione di determinate controversie come effettivamente funzionali alla proposta del debitore.Certamente, va considerato che la soluzione da ritenere preferibile – in un senso o nell’altro – incide sulla propensione delle parti a proseguire e coltivare giudizi in corso per il riconoscimento (o la contestazione) di crediti, in specie chirografari: il creditore rischia di incorrere in ulteriori spese in misura anche superiore alla stessa percentuale recuperabile del credito contestato, mentre al contrario il debitore (e la massa dei creditori) rischiano di essere gravati integralmente di oneri sproporzionati in relazione all’effettiva incidenza (in moneta concordataria) dello stesso credito litigioso.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 29 Mar 2015 04:47:26 +0200</pubDate>
                        <title>Insolvenza transfrontaliera: chi può chiedere l’apertura di una procedura secondaria?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/insolvenza-transfrontaliera-chi-puo-chiedere-lapertura-di-una-procedura-secondaria</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 4 settembre 2014), ha precisato che può essere avviata, ai sensi del Regolamento CE n. 1346/2000, una procedura secondaria d’insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha la sua sede legale, non coincidente con il centro dei suoi interessi principali</em> <em>(COMI), su istanza dei creditori legittimati in base alla legge di tale Stato.</em><strong>Il caso</strong>Una società italiana, creditrice di una società sottoposta ad una procedura principale di insolvenza in Francia, ove si trovava il COMI, chiedeva l’apertura di una procedura secondaria dinanzi al Tribunale commerciale di Bruxelles, giacché la società aveva due sedi di attività in Belgio ed era ivi proprietaria di un immobile, acquistava e rivendeva merci, impiegava personale.Il tribunale belga respingeva il ricorso affermando che il Regolamento permette l’avvio di una procedura secondaria nei confronti del debitore solo se questi, nel territorio dello Stato membro in cui viene promossa la procedura secondaria, abbia una “dipendenza”.La Corte d’Appello belga, in sede di impugnazione, sospendeva il procedimento e rimetteva la questione all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.<strong>Le questioni</strong>Tra altre questioni, il giudice nazionale ha sottoposto all’esame della CGCE le seguenti:I) se possa ammettersi l’apertura a carico della stessa società di una seconda procedura nello Stato in cui la medesima ha la sua sede legale;II) se l’articolo 29, lett. <em>b)</em>, del Regolamento debba essere interpretato nel senso che la persona o l’autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria debba essere domiciliata o avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui è chiesta l’apertura di tale procedura, o se tale apertura possa essere chiesta da tutti i cittadini il cui credito sia sorto nell’ambito dell’attività della dipendenza di cui si tratta.<strong>La decisione</strong>I) Con riferimento alla prima questione, la Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento dev’essere interpretato nel senso che una società può essere sottoposta anche a una procedura secondaria nello Stato membro, nel quale essa ha la sua sede legale. La Corte sottolinea come la “dipendenza” che consente l’apertura di una procedura secondaria sia “<em>qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercit[i] in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni</em>” (cfr. art. 2, lett.<em> h)</em> del Regolamento). La Corte precisa che sono necessarie un minimo di organizzazione e una certa stabilità e che, di conseguenza, la mera presenza di singoli beni o di conti bancari non è idonea a soddisfare, in linea di principio, i requisiti necessari ai fini della qualificazione come “dipendenza”.II) Con riferimento alla seconda questione, la Corte afferma che la legittimazione a chiedere l’apertura di una procedura secondaria spetta alla persona o autorità determinata in base al diritto dello Stato membro in cui viene chiesta l’apertura della procedura. La Corte precisa che, nell’adottare le disposizioni nazionali, gli Stati membri sono tenuti a provvedere a garantire l’effetto utile del Regolamento, tenuto conto del suo scopo, e pertanto il diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria non può essere limitato ai soli creditori domiciliati o aventi la loro sede sociale nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza, ovvero ai soli creditori il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza.<strong>Il commento</strong>I) Con riferimento alla prima questione, la decisione della Corte è da condividere. Infatti, se la nozione di “dipendenza” dovesse essere interpretata in senso più ristretto, agli “interessi locali”, inclusi in particolare gli interessi dei creditori stabiliti in tale Stato membro, sarebbe negata la tutela prevista dal Regolamento, nella forma dell’apertura, in detto Stato membro, di una procedura secondaria. Se da un lato è vero che la tutela dei creditori locali non è il solo obiettivo perseguito del Regolamento, vero è anche che un’interpretazione diversa genererebbe una disparità di trattamento dei creditori stabiliti nello Stato membro in cui la società debitrice ha la propria sede sociale, in particolare rispetto ai creditori stabiliti in altri Stati membri dove si trovano, eventualmente, altre dipendenze del debitore.II) Con riferimento alla seconda questione, bisogna ricordare, come non manca di fare la Corte, che il Regolamento compie una netta distinzione fra le procedure secondarie aperte prima dell’avvio di un procedimento principale e le procedure secondarie aperte successivamente e che, soltanto con riferimento alle prime, il Regolamento limita il diritto di chiederne l’apertura ai creditori il cui domicilio, residenza abituale o sede siano situati nello Stato membro dove si trova la “dipendenza”, ovvero il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza (<em> Considerando 17 e 18, art. 3, par. 2 e 4, del Regolamento</em>). Ne deriva, quindi, che le suddette limitazioni non si applicano alle procedure secondarie aperte successivamente a quella principale. D’altra parte, un’eventuale limitazione del diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria ai soli creditori locali potrebbe tradursi in una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità, che, secondo una giurisprudenza costante, è in via di principio vietata.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 06:03:52 +0100</pubDate>
                        <title>I ricavi futuri nel concordato con continuità aziendale sono “finanza esterna” per il soddisfacimento dei chirografari, in caso di stralcio del privilegio generale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-ricavi-futuri-nel-concordato-con-continuita-aziendale-sono-finanza-esterna-per-il-soddisfacimento-dei-chirografari-in-caso-di-stralcio-del-privilegio-generale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le decisioni del Tribunale di Rovereto del 13 ottobre 2014 e del Tribunale di Bergamo del 26 settembre 2013 risolvono in modo opposto il tema della libera utilizzabilità, ai fini della proposta di concordato preventivo, delle risorse di cassa generate dalla prosecuzione dell’attività d’impresa successivamente all’omologazione del concordato.</em><strong>Il caso</strong>In entrambi i casi oggetto di decisione, una società presentava proposta di concordato basata su di un piano di continuità aziendale, prevedendo numerose distinte classi di voto per (i) il pagamento integrale dei crediti prededucibili, (ii) il pagamento dei privilegiati sino ad esaurimento del valore di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall. e (iii) il pagamento dei creditori chirografari con i flussi di cassa che sarebbero stati generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale.La proposta veniva approvata in entrambi i casi dalla maggioranza assoluta dei crediti e dalla maggioranza delle classi. Nel conseguente giudizio di omologazione il Tribunale effettuava uno scrutinio di legittimità della proposta, a&nbsp; fronte di opposizioni da parte dei creditori privilegiati non integralmente soddisfatti.&nbsp;<strong>Le questioni</strong>Secondo l’insegnamento di Cass. 8 giugno 2012, n. 9373, qualora la proposta di concordato preveda la falcidia dei creditori assistiti da privilegio generale, che grava sull’intero attivo mobiliare, il soddisfacimento dei creditori chirografari non può essere realizzato con l’attivo concordatario: conseguentemente, la proposta di concordato è ammissibile solo se le risorse vengono messe a disposizione da terzi, come “finanza esterna”. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall. la formazione delle classi ed il pagamento non integrale dei creditori privilegiati non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.Il Tribunale di Rovereto e di Bergamo hanno quindi affrontato il tema della possibilità di qualificare come “finanza esterna” le risorse future destinate ad essere generate dalla continuità aziendale, in quanto beni non sussistenti nel patrimonio del debitore al momento della proposta e dell’omologazione del concordato.<strong>&nbsp;</strong><strong>La decisione</strong>Il <u>Tribunale di Bergamo</u> ha ritenuto erronea la qualificazione come “finanza esterna” dei flussi di cassa, in quanto tale potrebbe essere solo un apporto proveniente dal patrimonio di un soggetto terzo, mentre i flussi di cassa attesi dalla continuità aziendale, benché futuri e non presenti attualmente bel patrimonio del debitore, sono comunque generati dallo stesso in quanto scaturiscono dall’impiego di beni strumentali che di questo fanno parte. Con riferimento, nel caso specifico, al pagamento integrale dei crediti chirografari di una classe di fornitori strategici, il Tribunale si è pronunciato in senso negativo, affermando la chiara alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Il Tribunale ha quindi rigettato l’omologazione della proposta concordataria.Il <u>Tribunale di Rovereto</u> ha invece accolto l’impostazione del debitore ed ha ritenuto ammissibile ed ha omologato la proposta di concordato, valorizzando la circostanza che le risorse derivanti (nel caso specifico) dal completamento dei cantieri in essere, sarebbero altrimenti andate perdute in caso di liquidazione senza prosecuzione dell’attività di impresa. Il Tribunale, dichiarando di aderire alla precedente decisione del Tribunale di Monza del 22&nbsp;dicembre 2011, ha quindi concluso che tutto l’utile che deriva dal concordato, in quanto si aggiunge al patrimonio del debitore ricavabile dalla liquidazione dei beni, deve essere considerato “nuova finanza”.&nbsp;<strong>Il commento</strong>Le due decisioni ben riflettono l’atteggiamento contrastante dei giudici di merito sul punto.La decisione del Tribunale di Bergamo esprime un orientamento di generalizzata cautela e “diffidenza” che ha circondato l’istituto del concordato con continuità aziendale, affinché non venga utilizzato come ultimo disperato tentativo di salvataggio per situazioni di crisi imprenditoriali ormai irrimediabilmente compromesse che, una volta naufragato, comporta a tutto danno dei creditori la perdita definitiva delle risorse impiegate nella (tentata) gestione in continuità, con l’aggravio dei debiti <em>medio tempore </em>maturati. È noto peraltro come si tratti di questione di merito rimessa alla valutazione dei creditori con il voto. Se questa potrebbe essere una motivazione sottostante ed inespressa della decisione, l’argomentazione giuridica fa poi leva sulla rigida applicazione del divieto di alterazione dell’ordine dei privilegi ed applica letteralmente il criterio dettato dalla Cassazione, secondo cui tutto il patrimonio va comunque destinato ai creditori prelatizi, con possibile soddisfazione dei chirografari solo con risorse esterne.La decisione del Tribunale di Rovereto esprime invece un approccio di maggiore apertura, che appare condivisibile in quanto maggiormente in linea con la <em>ratio</em> normativa non solo delle nuove regole dirette a disciplinare espressamente (e quindi a favorire) il concordato con continuità aziendale, in quanto si richiede che in tal caso debba essere dimostrato che la soluzione concordataria è più favorevole per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.Da questo punto di vista, è difficilmente contestabile che i creditori privilegiati, avendo per legge la garanzia del livello minimo di soddisfacimento che sarebbe conseguito in caso di mancata approvazione del concordato, non risentono alcun pregiudizio dalla proposta concordataria, mentre di questa può beneficiare non solo la collettività dei creditori, ma anche l’insieme dei soggetti che hanno interesse alla conservazione dell’impresa, primi tra tutti i lavoratori dipendenti ed i fornitori. Non pare quindi ragionevole un’interpretazione che si irrigidisce sulla tutela a tutti i costi dei privilegi, a scapito degli interessi di collettività più ampie.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 06:02:04 +0100</pubDate>
                        <title>Quale legge regolatrice dell’azione revocatoria fallimentare nel Regolamento CE n. 1346/2000?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quale-legge-regolatrice-dellazione-revocatoria-fallimentare-nel-regolamento-ce-n-13462000</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La legge del luogo di apertura del fallimento prevista dall’art. 4, secondo comma, lett. m) del Regolamento (lex concursus) può essere disapplicata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento se la legge regolatrice del contratto (lex contractus) esclude la revocabilità dell’atto. </em><strong>Il caso</strong>Una società tedesca, creditrice di una società italiana, promuoveva una procedura di espropriazione forzata di una partecipazione sociale detenuta dalla società italiana al fine di soddisfare il proprio credito. Veniva quindi stipulato un accordo transattivo – convenzionalmente regolato dal diritto tedesco – in forza del quale l’importo del credito veniva ridotto per compensazione con il prezzo di cessione della partecipazione già oggetto di pignoramento.Le debitrice veniva dichiarata fallita prima che fosse decorso un anno dalla stipula ed esecuzione dell’accordo transattivo. La creditrice otteneva l’ammissione al passivo del proprio residuo credito. Il curatore fallimentare si attivava successivamente per pretendere la restituzione di un importo pari al valore convenzionale attribuito alla partecipazione sociale oggetto di cessione parzialmente satisfattiva.&nbsp;<strong>La questione</strong>Ai sensi dell’art. 67, primo comma, l.fall. sono revocabili i pagamenti eseguiti con mezzi diversi dal denaro o da altri mezzi normali di soddisfazione delle obbligazioni, se compiuti nel periodo di un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. La legge concorsuale tedesca prevede ai §§ 130 e 131 dell’InsolvenzOrdnung che sono revocabili atti del debitore fallito compiuti nel periodo di tre mesi anteriori alla domanda di dichiarazione di fallimento del debitore.L’art. dall’art. 4, secondo comma, lett. m) del Regolamento CE n. 1346/2000 stabilisce che alla revocatoria fallimentare è applicabile la legge del luogo di apertura della procedura fallimentare (<em><u>lex concursus</u></em>). L’art. 13 del Regolamento prevede tuttavia che la <em>lex concursus </em>può essere disapplicata se la legge regolatrice del contratto (<em>lex contractus</em>) esclude l’impugnabilità dell’atto.&nbsp;<strong>La definizione della controversia</strong>La società tedesca, assistita dallo Studio, ha resistito alla pretesa del curatore invocando in primo luogo che l’ammissione al passivo del residuo credito, al netto della riduzione operata con l’accordo transattivo espressamente dedotto con la domanda di ammissione al passivo del fallimento, preclude al curatore di contestare l’efficacia dell’atto, come riconosciuto da Cass., S.U., 14 luglio 2010, n. 16508. In secondo luogo, eccepiva che il diritto tedesco applicabile sia al credito che all’accordo transattivo non consentiva di contestare gli atti che il curatore pretendeva di revocare.La pretesa del curatore è stata quindi definita con il riconoscimento a favore della procedura di un importo inferiore rispetto a quello preteso.&nbsp;<strong>Il commento</strong>La vicenda consente di evidenziare come l’azione revocatoria fallimentare nell’ambito di una procedura aperta in Italia possa trovare limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto italiano, quando i rapporti che il curatore intende revocare sono regolati da una legge straniera che prevede maggiori limiti alla contestazione dell’atto. La giurisprudenza italiana aveva in un primo tempo adottato interpretazioni restrittive al riconoscimento di questo principio del diritto comunitario dell’insolvenza, mentre più di recente lo ha ammesso senza riserve.Va sottolineato che il Regolamento non richiede che uno dei soggetti dell’azione sia domiciliato in un paese diverso da quello di apertura della procedura, ma solo che il rapporto sia regolato dalla legge di uno stato diverso. Secondo alcuni dovrebbe escludersi il limite alla revocatoria nel caso che la legge straniera sia stata scelta dalle parti, perché questo consentirebbe un <em>law shopping</em> a danno dei creditori del debitore poi dichiarato fallito.Un altro aspetto che va chiarito è che ai sensi del Regolamento l’azione revocatoria viene ad essere regolata contemporaneamente dalla legge di due Stati diversi: dalla <em>lex concursus</em> per quanto riguarda i presupposti della sussistenza dell’azione, e dalla <em>lex contractus</em> per quanto riguarda possibili eccezioni nel caso concreto.&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">fabio.marelli@advant-nctm.com</a>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 06:00:11 +0100</pubDate>
                        <title>L’effetto esdebitatorio del concordato preventivo non si estende all’ipoteca prestata sui propri beni dal socio illimitatamente responsabile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/leffetto-esdebitatorio-del-concordato-preventivo-non-si-estende-allipoteca-prestata-sui-propri-beni-dal-socio-illimitatamente-responsabile</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 16 febbraio 2015, n. 3022 stabiliscono che il socio illimitatamente responsabile di società di persone non può considerarsi a tal fine terzo rispetto alla società e pertanto la garanzia ipotecaria prestata a titolo personale non può essere considerata garanzia per un’obbligazione altrui, con la conseguenza che il creditore ipotecario dovrà essere considerato privilegiato in sede concordataria.</em><strong>Il caso</strong>Il socio di una società in nome collettivo conveniva in giudizio la banca che aveva concesso un finanziamento alla società (di cui lo stesso era socio), a garanzia del quale il socio aveva costituito ipoteca su propri beni.Il socio, sul presupposto dell’intervenuta omologazione ed adempimento della proposta di concordato preventivo della società, chiedeva quindi la cancellazione dell’ipoteca sull’assunto che l’efficacia remissoria del concordato della società – che ai sensi dell’art. ... l.fall. si estende anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili – comportasse anche l’estinzione della garanzia prestata a titolo personale.La banca eccepiva che il preteso effetto remissorio aveva effetti unicamente sulla responsabilità personale del socio, ma non anche sulla garanzia reale da questi prestata quale terzo datore di ipoteca.Il Tribunale rigettava la domanda e lo stesso faceva il giudice di secondo grado. In particolare, la Corte d’Appello rilevava che l’efficacia remissoria del concordato preventivo interessa la posizione del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, ma non può estendersi fino a ricomprendere la garanzia ipotecaria concessa a titolo personale e con beni non ricompresi nella procedura di concordato preventivo.Il socio proponeva quindi ricorso alla Suprema Corte, ove – ritenuta la questione oggetto di contrasto nonché di particolare importanza – veniva rimessa alle Sezioni Unite.&nbsp;<strong>Le questioni</strong>L’art. 184 l.fall. dispone che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 l.fall. e che, tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso mentre per altro verso, salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.Le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire se l’art. 184, primo comma, l.fall., pur non prendendo in considerazione la fattispecie dei terzi datori di ipoteca, sia applicabile anche a questi ultimi e se, nel caso in cui il datore di ipoteca sia un socio illimitatamente responsabile, permanga la garanzia ipotecaria da lui prestata in favore della società.<strong>La decisione</strong>Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi:</p><ul> <li>essendo la garanzia ipotecaria comunque prestata per un debito della società per il quale tutti i soci sono coobbligati, ancorché il bene ipotecato sia di proprietà del solo socio che ha concesso l’ipoteca, il credito deve essere riconosciuto in sede concordataria con il privilegio ipotecario;</li> <li>il creditore ipotecario ha quindi diritto in sede concordataria al pagamento integrale, con la possibilità di stralcio nei limiti di cui all’art. 160, secondo comma, l.fall. fino al valore di liquidazione del bene;</li> <li>in caso di soddisfazione non integrale del credito nel concordato, residua la soggezione del bene del socio per il residuo credito, salvo il successivo regresso di questo verso i coobbligati;</li> <li>fermo il principio della natura sussidiaria della garanzia ipotecaria rispetto all’obbligazione garantita – che determinerebbe, ai sensi dell’art. 2878, primo comma, n. 3, c.c., l’estinzione della garanzia – le dovendo il credito garantito trovare soddisfazione integrale in sede concordataria, esso continua a far carico al socio coobbligato.</li></ul><p><strong>Il commento</strong>La pronuncia delle Sezioni Unite sembra superare un’impostazione seguita dalla dottrina, secondo cui l’art. 184, secondo comma, l.fall. sancisce (non un’estensione della procedura ai soci bensì) un’estensione a favore di questi ultimi degli effetti esdebitatori o comunque modificativi dei rapporti obbligatori sociali: conseguentemente, secondo questo orientamento, per le obbligazioni sociali anche i soci illimitatamente responsabili sono gravati nei limiti della proposta prevista dal piano e l’esecuzione del concordato libera, in relazione alle obbligazioni sociali, anche i soci illimitatamente responsabili.Non sembra invece che la pronuncia in esame scalfisca il principio, affermato da larga parte della dottrina, per cui i creditori sociali non possono comunque agire, anche nei limiti della falcidia concordataria, sul patrimonio personale dei soci prima dell’esecuzione del concordato, giacché opera il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale che, secondo costante giurisprudenza, non viene meno neanche in caso di fallimento.&nbsp;&nbsp;Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.comPer ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 06:31:14 +0100</pubDate>
                        <title>Il credito di rivalsa IVA può essere soddisfatto parzialmente nel concordato se i beni su cui grava il privilegio sono incapienti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-credito-di-rivalsa-iva-puo-essere-soddisfatto-parzialmente-nel-concordato-se-i-beni-su-cui-grava-il-privilegio-sono-incapienti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 24970 del 6 novembre 2013, la Cassazione ha confermato che il credito per IVA di rivalsa deve essere ammesso al privilegio ai sensi dell’art. 2758, secondo comma, c.c. e va soddisfatto integralmente anche in caso di assenza del bene nel patrimonio, se il debitore non ne propone il pagamento parziale ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall.</em><strong>Il caso</strong>Una società ha presentato un piano di concordato preventivo in continuità aziendale la cui omologazione è stata negata dal Tribunale di Lucca, in quanto:</p><ul> <li>il credito per contributi oltre interessi vantato dal Consorzio Nazionale Imballaggi (“Conai”) – considerato chirografario dalla debitrice – andava considerato, invece, al privilegio;</li> <li>si doveva rilevare d’ufficio la non fattibilità del piano.</li></ul><p>La Società ha proposto reclamo alla Corte d’Appello di Firenze, che ha riformato la decisione del Tribunale, negando che potesse riconoscersi a Conai il privilegio speciale di cui all’art. 2758, secondo comma, c.c., relativo al credito di rivalsa IVA sui relativi contributi, dal momento in cui la richiesta non era stata formulata con l’atto di opposizione e il bene su cui il privilegio sarebbe gravato non era presente nell’attivo.&nbsp;<strong>La questione</strong>Il credito di rivalsa sorge in capo al prestatore di beni o servizi il quale ha versato all’erario l’IVA inerente alla propria prestazione, che ha diritto di riaddebitare al beneficiario della stessa. Il privilegio di cui all’art. 2758, secondo comma, c.c. grava esclusivamente sui beni oggetto della prestazione, indipendentemente dal carattere privilegiato del credito imponibile cui accede l’IVA. Non si tratta quindi di un credito erariale assistito da privilegio generale, ma di credito di un soggetto privato assistito da privilegio speciale.La questione sottoposta alla Corte di cassazione riguarda diversi profili: (i) il carattere del privilegio del credito IVA di rivalsa; (ii) la necessità di soddisfazione integrale nel concordato anche in assenza del bene su cui grava il privilegio; (iii) la possibilità di prevedere la falcidia del credito ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall.&nbsp;<strong>La decisione della Corte</strong>La Corte di Cassazione ha statuito, in linea con un orientamento già espresso in passato, che il credito per IVA di rivalsa deve essere considerato privilegiato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2758, secondo comma, c.c. nonché in virtù dell’art. 2778, n. 7, c.c., con la conseguenza che lo stesso dovrà essere soddisfatto integralmente nel concordato, indipendentemente dalla presenza dei beni oggetto del privilegio.La questione relativa alla natura del credito IVA di rivalsa nell’ambito di una procedura di concordato preventivo era già stata affrontata dalla Corte con la sentenza n. 12064/2013, che aveva ad oggetto una proposta di concordato preventivo soggetta alla disciplina anteriore alla riforma dell’art. 160 l.fall., introdotta con il D.Lgs. n. 169/2007. In quel contesto la Cassazione aveva statuito che “<em>la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento, l’esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente (e, correlativamente, il creditore non è ammesso al voto sulla proposta di concordato).</em>” Infatti l’art. 54 l.fall. (che nel fallimento limita la soddisfazione dei crediti privilegiati al ricavato dei beni su cui grava la prelazione) non è richiamato dall’art. 169 l.fall. e non è applicabile nel concordato preventivo.La Cassazione conferma che quell’orientamento rimane valido anche per le proposte di concordato preventivo soggette alla nuova disciplina dettata dal riformato art. 160 l.fall., secondo la quale il proponente ha la facoltà di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell’ipotesi di liquidazione del bene gravato: tale limitazione è consentita solo per effetto di un “patto concordatario”, con la conseguenza, quindi, che qualora il piano non preveda espressamente la falcidia, si dovrà applicare la regola generale.<strong>Il commento</strong>Nei singoli casi concreti, il tema che può riguardare il riconoscimento del privilegio al credito per IVA di rivalsa riguarda innanzitutto la possibilità di individuare il bene sul quale la prelazione è destinata ad essere esercitata. Non vi sono difficoltà nel caso in cui si tratti di specifici beni oggetto di fornitura ed individuabili nel patrimonio del debitore, mentre le incertezze sorgono quando si tratti di beni fungibili o comunque di beni non reperibili o separabili dal resto dell’attivo; inoltre, per il caso di prestazione di servizi, spesso (ad es. per servizi professionali) non è neppure configurabile l’esistenza di beni su cui possa , mentre in altri casi (ad es. prestazioni di miglioria o riparazione di beni specifici) il privilegio può essere riconosciuto.Per i casi nei quali il bene non sia quindi presente o individuabile nell’attivo, il dubbio riguarda quindi la possibilità stessa di qualificare il credito come privilegiato, con la conseguenza di inserirlo senza alcuna formalità tra i crediti chirografari ai fini della proposta di concordato, oppure, dovendosi riconoscere il privilegio, la necessità di rispettare i requisiti di cui all’art. 160, comma 2, l.fall. e quindi anche l’allegazione di una relazione da parte di un professionista in possesso dei requisiti ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. sul valore di realizzo del bene.Su questo aspetto si sono succedute le decisioni di segno contrastante da parte dei giudici di merito, fino alla pronuncia della Cassazione che ha risolto il quesito nei termini sopra indicati.Il tema non è quindi quello della falcidiabilità del credito, non trattandosi di pretesa erariale a cui possano applicarsi le esclusioni previste dall’art. 182-<em>ter</em> l.fall. per la transazione fiscale.La proposta di concordato potrebbe, quindi, prevedere che il creditore per IVA di rivalsa non sia soddisfatto integralmente, purché ne sia previsto il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione del bene su cui grava il privilegio, se identificabile ma incapiente, mentre in caso di mancanza del bene potrebbe anche non essere prevista alcuna soddisfazione ulteriore rispetto a quella destinata ai chirografari, dal momento che al creditore verrebbe prospettato un livello di soddisfazione comunque superiore rispetto al valore realizzabile dalla liquidazione di un bene che, in quanto inesistente, sarebbe pari a zero.&nbsp;&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni:</em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 06:27:46 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità del D.L. 5 gennaio 2015 n. 1 “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-del-d-l-5-gennaio-2015-n-1-disposizioni-urgenti-per-lesercizio-di-imprese-di-interesse-strategico-nazionale-in-crisi-e-per-lo-sviluppo-della-citta-e-dellarea-di</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il legislatore interviene ancora sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria “speciale” in relazione alla situazione dell’ILVA di Taranto, dettando disposizioni relative principalmente all’affitto ed alla vendita dei complessi aziendali, che estendono alle imprese di interesse strategico nazionale quelle già introdotte dal D.L. n. 134/2008 in occasione dell’insolvenza di Alitalia per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali ed in parte le modificano.</em></p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>Il 5 gennaio 2015 è entrato in vigore il D.L. n. 1/2015 il quale ha introdotto:</p><ul> <li>un primo gruppo di disposizioni di portata generale per tutte le imprese c.d. “<em>di interesse strategico nazionale in crisi</em>” che modificano la disciplina della procedura di amministrazione straordinaria c.d. “speciale” o “legge Marzano” di cui al d.l. n. 347/2003 ed in particolare la fase dell’affitto e della vendita dei complessi aziendali;</li> <li>un secondo gruppo di disposizioni che riguardano specificamente lo stato di crisi dell’ILVA S.p.A. e “<em>lo sviluppo della città e dell'area di Taranto</em>”.</li></ul><ol start="2"> <li><strong> Le norme generali </strong></li></ol><p>Le nuove disposizioni si applicano, per espressa previsione dell’art. 1, primo comma, del D.L. n. 1/2015 alle imprese che “<em>gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24&nbsp;dicembre 2012, n. 231</em>”, ossia stabilimenti presso i quali “<em>sono&nbsp; occupati&nbsp; un&nbsp; numero&nbsp; di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione”</em>.Questa la sintesi delle principali novità introdotte:</p><ul> <li>l’istanza di ammissione all’amministrazione straordinaria speciale da parte delle grandi imprese sottoposte a commissariamento straordinario ai sensi della L. n. 89/2013 è presentata dal medesimo commissario (nuovo comma 3-<em>bis</em> dell’art. 2 del D.L. n. 347/2003);</li> <li>è estesa alle imprese di interesse strategico la disposizione che consente al commissario straordinario di individuare l’acquirente del complesso aziendale mediante trattativa privata tra soggetti che garantiscano la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, nonché la rapidità di intervento (modifica del comma 4-<em>quater</em> dell’art. 4 del D.L. n. 347/2003);</li> <li>viene prevista espressamente allo stesso comma 4-<em>quater</em> la possibilità di procedere all’affitto dell’azienda e viene introdotto un criterio ulteriore di selezione dell’affittuario e dell’acquirente, rappresentato dalla garanzia di adeguati livelli occupazionali;</li> <li>viene confermato che il prezzo di cessione (e il canone di affitto) non devono essere inferiori a quelli di mercato sulla base di perizia e si introduce il richiamo anche al nono comma dell’art. 105 l.fall. per la vendita dell’azienda e di rami della stessa, ove è previsto che il pagamento del prezzo può avere luogo anche mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente, se non viene alterata la graduazione dei crediti (modifica del comma 4-<em>quater</em> dell’art. 4 del D.L. n. 347/2003);</li> <li>si introduce il rinvio a parte della disciplina della legge fallimentare in tema di affitto di azienda (art. 104-<em>bis</em>fall.), con la differenza che il diritto di prelazione a favore dell’affittuario non è autorizzato dal giudice delegato, ma dal Ministro dello sviluppo economico e che al comitato dei creditori si sostituisce il comitato di sorveglianza (modifica del comma 4-<em>quater</em> dell’art. 4 del D.L. n. 347/2003);</li> <li>non sono soggetti ad azione revocatoria “<em>gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61</em>” (ossia il decreto recante “<em>Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale</em>”) e “<em>in attuazione della finalità</em> <em>di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo</em> decreto-legge n. 61 del 2013 ossia “<em>la prosecuzione dell’attività produttiva durante il commissariamento […] funzionale alla conservazione dell’attività aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1 </em>[“<em>attività produttiva che comporti e abbia comportato pericolo gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute</em>”]” (modifica dell’art. 6 del D.L. n. 347/2003).</li></ul><p>Le nuove disposizioni si segnalano, ad una primissima disamina, per l’intento di derogare (così come era già avvenuto per le modifiche introdotte in occasione dell’insolvenza di Alitalia per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali) alla procedura ordinaria di cui agli artt. 54 ss. D.Lgs. n. 270/99 per la cessione dei complessi aziendali in base al programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il fine evidente è quello di preservare la continuità dell’impresa di interesse strategico nazionale ed i relativi livelli occupazionali, garantendo una più rapida dismissione dei complessi aziendali, secondo una procedura più snella che può prescindere dai principi di pubblicità e competitività delle vendite concorsuali.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="3"> <li><strong> Le norme relative all’ILVA di Taranto</strong></li></ol><p>Di queste disposizioni, menzioniamo solo quelle attinenti alla disciplina concorsuale:</p><ul> <li>il commissario straordinario della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 e non può essere considerato responsabile per le azioni compiute in esecuzione del piano;</li> <li>il commissario straordinario, previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A. un atto transattivo con espressa sottrazione da revocatoria della liquidazione degli importi in esso convenuti.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni: </em><em>Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com&nbsp; </em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 06:25:35 +0100</pubDate>
                        <title>L’ammissione al concordato preventivo può essere revocata se i creditori, informati di atti di frode dal commissario giudiziale, l’hanno comunque approvato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lammissione-al-concordato-preventivo-puo-essere-revocata-se-i-creditori-informati-di-atti-di-frode-dal-commissario-giudiziale-lhanno-comunque-approvato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con sentenza 26 giugno 2014, n. 14552, la Corte di Cassazione ha stabilito che la scoperta di atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l.fall. anche nell’ipotesi in cui i creditori lo abbiano consapevolmente approvato</em><em>.</em><strong>Il caso</strong>Una società ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, sottacendo una serie di atti di frode, che sono stati però scoperti dal commissario giudiziale e descritti nella propria relazione <em>ex</em> art. 172 l.fall.; i creditori, chiamati al voto, hanno approvato comunque la proposta, evidentemente ritenendo che essa (sebbene “contaminata” dall’occultamento degli atti fraudolenti) sia più soddisfacente delle alternative concretamente praticabili. La società ha chieste quindi l’omologazione, ma il Tribunale ha respinto la domanda, dichiarando il fallimento su istanza di uno dei creditori. La Corte d’Appello ha respinto il reclamo.<strong>La questione</strong>Si è dunque posta alla Suprema Corte la seguente questione:</p><ul> <li>se il voto favorevole della maggioranza dei creditori abbia efficacia sanante rispetto agli atti di frode anteriori alla procedura, nel senso che la consapevole approvazione del concordato da parte dei creditori precluda la revoca <em>ex </em> 173 l.fall. e, quindi, consenta comunque l’omologazione;</li> <li>ovvero se, al contrario, la scoperta degli atti di frode debba in ogni caso condurre all’interruzione della procedura concordataria ed al diniego dell’omologazione.</li></ul><p><strong>La decisione</strong>La Suprema Corte ha ritenuto che la risposta al quesito non dipenda dalla natura giuridica che si ritenga propria dell’istituto del concordato preventivo. Infatti, è pur vero che le recenti riforme hanno chiaramente accentuato il carattere privatistico del concordato (anche fallimentare), ma esso è rimasto pur sempre interessato da “evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici”, come già indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1521/2013.Piuttosto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la soluzione della questione debba ricavarsi dalla disciplina di diritto positivo. Sotto questo profilo, l’art. 173 l.fall. porta a negare che il voto dei creditori abbia efficacia sanante, in quanto esso – ha rilevato la Corte – “ricollega immediatamente alla scoperta degli atti in frode il potere-dovere del giudice di revocare l'ammissione al concordato”.In altre parole, il voto dei creditori potrebbe avere efficacia sanante solo in un sistema di diritto positivo che (anziché ricollegare immediatamente alla scoperta degli atti di frode la revoca dell’ammissione al concordato) imponesse di attendere l’esito del voto, consentendo che l’eventuale approvazione della proposta superi l’accertamento degli atti di frode. Sennonché tale sistema – ad avviso della Corte – non è quello che risulta dal vigente art. 173 l.fall., il quale invece non darebbe alcuno spazio al diritto dei creditori di approvare la proposta nonostante gli atti di frode.La Suprema Corte, peraltro, è dell’avviso che la propria tesi sia confermata, sul piano sistematico, dal vigente art. 161, sesto comma, l.fall.; disposizione, quest’ultima, che – in tema di c.d. “concordato con riserva” – prevede la revoca per atti fraudolenti sin dalla fase ancora embrionale della procedura, senza dunque dare alcun rilievo alle eventuali opinioni di segno contrario dei creditori.<strong>Il commento</strong>La sentenza – che affronta un caso delicato anche dal punto di vista della politica del diritto – è stata subito salutata con favore da parte della dottrina (Fabiani), essendosi sottolineato che “la frode è materia delle regole del gioco” e “le regole del gioco vanno rispettate anche se i creditori ‘perdonano’ il debitore”.Nella giurisprudenza di merito si segnala tuttavia almeno un precedente contrario (Trib. Piacenza, 4&nbsp;dicembre 2008): i giudici emiliani avevano valorizzato come decisivo il fatto che i creditori fossero consapevoli degli atti di frode al momento del voto ed avevano pertanto escluso l’arresto della procedura.L’orientamento è seguito anche da altra parte della dottrina (Censoni) la quale – sempre sulla scorta del principio del “voto informato”, cui la stessa Suprema Corte in altre occasioni aveva dato notevole importanza (Cass. 23 giugno 2011, n. 13817) – ritiene che l’art. 173 l.fall. possa trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui i creditori abbiano votato all’insaputa degli atti di frode.&nbsp;&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni: </em><em>Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com&nbsp; </em><em>&nbsp;</em><em>Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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