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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 01:02:42 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:24:22 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Luglio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-luglio-2026</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In questo numero della nostra newsletter mensile dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro:</p><ul><li data-list-item-id="e32426ac80034cc443098aaf796a9e9aa">Ultime novità legislative</li><li data-list-item-id="ef0f7ea6cfdee1eced9519aebe07904d0">Infortunio del lavoratore colpito da una bottiglia lanciata da un collega: nessuna responsabilità datoriale per la condotta imprevedibile del terzo</li><li data-list-item-id="e5fda3c0b06260dde9eb829a94124dfd7">Esonero dal lavoro notturno del lavoratore che assiste un familiare disabile: irrilevante la gravità dell’handicap</li><li data-list-item-id="e383de0c4b833d4005a37bdeba00d4119">Retribuzione feriale: la Suprema Corte apre una breccia nel fronte dell’automatismo inclusivo delle voci del trattamento economico ordinario.</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Luglio_2026.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:43:44 +0200</pubDate>
                        <title>EU Pay Transparency Directive Series: Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-pay-transparency-directive-series-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Francesca Pittau è intervenuta come speaker nel nuovo podcast di Employment Law Alliance (ELA) dedicata alla <strong>EU Pay Transparency Directive</strong>, il ciclo di approfondimenti che analizza l'attuazione della direttiva nei diversi ordinamenti europei e le sue implicazioni pratiche per le imprese.</p><p>Nel primo episodio della serie, dedicato all'Italia, Francesca Pittau discute sulle principali novità introdotte dalla normativa italiana di recepimento della direttiva, soffermandosi sugli obblighi che interesseranno i datori di lavoro, sulle tempistiche di attuazione e sulle misure che le aziende dovrebbero adottare per prepararsi ai nuovi requisiti in materia di trasparenza retributiva.</p><p><a href="https://webinars.ela.law/739-eu-pay-transparency-directive-series-italy" target="_blank" rel="noreferrer">Ascolta il podcast!</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:30:43 +0200</pubDate>
                        <title>Licenziamento via e-mail: la cassazione chiarisce quando è valido</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziamento-via-e-mail-la-cassazione-chiarisce-quando-e-valido</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Basta una normale e-mail per comunicare un licenziamento? Con l’ordinanza n. 13731/2026 la Cassazione distingue tra forma dell’atto e modalità di trasmissione, offrendo indicazioni importanti per aziende e lavoratori.</i></p><p>Una domanda che molte aziende si pongono è se un licenziamento comunicato tramite una semplice e-mail possa essere considerato valido oppure se sia necessario utilizzare esclusivamente PEC o raccomandata.</p><p>La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 13731/2026, ha chiarito che <strong>è valido il licenziamento disciplinare trasmesso al lavoratore anche tramite e‑mail ordinaria</strong>, purché l’atto sia effettivamente pervenuto al lavoratore per iscritto e il contenuto della volontà datoriale di recedere risulti chiaro e inequivoco.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/licenziamento-via-email-cassazione/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo della nostra Chiara Zecchetto su HR Link</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:36:23 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Giugno 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-giugno-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Il documento offre un’analisi delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>L’obiettivo è fornire, attraverso una serie di brevi articoli, notazioni sintetiche su argomenti di attualità dettati dagli interventi del legislatore e dagli orientamenti oscillanti della giurisprudenza di merito e di legittimità</p><p>In questo numero:</p><ul><li data-list-item-id="ed3539d820e9b463410468310aa2a4fdd">Ultime novità legislative</li><li data-list-item-id="e322268257657d35caea6460b2cb57969">Oneri di allegazione e prova in tema di retribuzione feriale</li><li data-list-item-id="ef019163cb230b54e9bc3041d42525e5b">Patto di non concorrenza e clausole di remotizzazione: nullità del vincolo in assenza di un limite territoriale determinabile</li><li data-list-item-id="eae7144e0b2eb2a6a65ba062013226795">Competenza territoriale nelle domande di condanna proposte nei confronti del solo committente solidale</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_-_Giugno_2026.pdf" target="_blank">Leggi il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2026 09:25:21 +0200</pubDate>
                        <title>Video: Pay Trasparency Directive in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pay-trasparency-directive-in-italy</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:53:03 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Maggio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-maggio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Il documento offre un’analisi delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>L’obiettivo è fornire, attraverso una serie di brevi articoli, notazioni sintetiche su argomenti di attualità dettati dagli interventi del legislatore e dagli orientamenti oscillanti della giurisprudenza di merito e di legittimità.</p><p>In questo numero:</p><ul><li data-list-item-id="e8c1dc08ba94611c6b968f8df0640ef2c">Novità in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile</li><li data-list-item-id="e33f8769eb12104da0da1487ad3eb5172">Il luogo di svolgimento della prestazione in <i>smart working</i>, senza un adeguato collegamento con la struttura organizzativa del datore di lavoro, è inutilizzabile ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio</li><li data-list-item-id="e11eb4ae7408a42359095b90fc4124108">Trasferimento, unità produttiva e incompatibilità ambientale: precisazioni sul perimetro dell’art. 2103 c.c.</li><li data-list-item-id="e4510416d11e15c4cb100ce384d59863f">I nuovi confini del <i>repêchage</i></li><li data-list-item-id="e678dcad58ed4756000fcbb4f5315df1e">La prova della giusta causa può essere fornita anche solo con presunzioni semplici</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Maggio_2026.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:50:31 +0200</pubDate>
                        <title>He said/she said: le molestie sul luogo di lavoro, prova e ruolo dell’HR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/he-said-she-said-le-molestie-sul-luogo-di-lavoro-prova-e-ruolo-dellhr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le recenti modifiche intervenute nel d.lgs. 81/2008 relative alla valutazione esplicita del rischio di violenza o molestia come rischio lavorativo autonomo, hanno riportato l’attenzione sugli obblighi del datore di lavoro di prevenire, e laddove necessario, intervenire in caso di molestie.</i></p><p>Il diritto a un lavoro sicuro, libero da paure, discriminazioni e violenze, è un principio intangibile dell’ordinamento nazionale e internazionale che si attua per tramite dell’<strong>adattamento e ampliamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza</strong>.</p><p>Nel caso specifico dell’Italia, ciò si traduce nella necessita di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, di predisporre codici di condotta specifici, di attuare la formazione sul tema. Va inoltre evidenziato che, avendo a mente la Convenzione OIL in materia, i <strong>sistemi di segnalazione interna in forma riservata</strong> sono parte integrante delle misure di prevenzione e, dunque, devono essere valutati dal datore di lavoro.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/molestie-luogo-lavoro-ruolo-hr/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo a cura di Francesca Pittau per HR Link</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:33:39 +0100</pubDate>
                        <title>La trasparenza salariale come cambio di paradigma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-trasparenza-salariale-come-cambio-di-paradigma</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La direttiva UE 2023/970 introduce obblighi per le imprese utili per combattere il gender pay gap. Ma è solo un primo passo non risolutivo</i></p><p>La Direttiva UE 2023/970 rappresenta un passo cruciale nella lotta al gender pay gap, introducendo obblighi vincolanti di trasparenza salariale e strumenti più incisivi a tutela dei lavoratori. <strong>L’obiettivo principale è garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne</strong>, riducendo divari ancora presenti nonostante le normative esistenti. Pur essendo focalizzata sul gender pay gap, la direttiva ha un impatto più ampio: richiede l’applicazione di criteri oggettivi e misurabili, spingendo le aziende a strutturare le politiche retributive in modo chiaro e coerente, riducendo ogni potenziale discriminazione e superando ogni possibile opacità nelle politiche adottate.</p><p><a href="https://www.mark-up.it/la-trasparenza-salariale-come-cambio-di-paradigma/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'approfondimento integrale a cura della nostra Francesca Pittau su mark-up.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:47:33 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2026: quali effetti su salari, premi e welfare aziendale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-91e7499383d66391e05ad527099c658c</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Quali sono gli impatti della legge di bilancio 2026 sulla contrattazione collettiva? Oltre alle misure per agevolare i salari reali, la partita si gioca soprattutto su premi di risultato e welfare.</i></p><p>Come ormai di prassi e coerentemente con la natura del provvedimento, la legge di bilancio concentra gran parte delle sue disposizioni su soluzioni temporanee – spesso limitate all’anno di riferimento e, in alcuni casi, a quello successivo – che sfruttano la leva fiscale.&nbsp;</p><p>La <strong>legge di bilancio 2026</strong> non si è discostata da tale prassi con le principali misure che puntano sulla riduzione dell’aliquota fiscale applicata a specifiche voci retributive, come gli aumenti contrattuali, le maggiorazioni legate a condizioni lavorative di maggiore disagio in termini di collocazione temporale della prestazione e premialità.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/legge-bilancio-2026-retribuzioni-premi-risultato/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Leggi l'articolo completo su HR-Link</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:01:32 +0100</pubDate>
                        <title>Patto di non concorrenza: qual è il corrispettivo &quot;giusto&quot;?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/patto-di-non-concorrenza-qual-e-il-corrispettivo-giusto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nella pratica quotidiana, sopratutto nel contesto delle operazioni straordinarie, ci confrontiamo spesso con il tema della <strong>struttura </strong>del patto di non concorrenza: uno strumento essenziale per preservare il <strong>valore dell'investimento e per gestire in modo più sicuro la fase di disinvestimento</strong>.</p><p>Il nodo centrale? Il <strong>quanto</strong> e il <strong>come </strong>del corrispettivo:</p><ul><li>è possibile prevedere un pagamento in corso di rapporto?</li><li>e, se sì, quale misura è corretta?</li></ul><p>Con la sentenza <strong>n. 436 del 9 gennaio 2026</strong>, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro è tornata sul tema e, in particolare, sul requisito della determinabilità del corrispettivo quando questo è pagato durante il rapporto ed è collegato alla durata effettiva dello stesso.</p><p>In continuità con l'orientamento già espresso dalla sentenza n. 5540/2021, la Corte ha chiarito che il riferimento alla durata del rapporto <strong>non incide </strong>sulla determinabilità del corrispettivo ma può rilevare sul piano della sua congruità in quanto:</p><ul><li><span>un corrispettivo variabile in funzione della durata del rapporto è determinabile, perchè fondato su criteri oggettivi;</span></li><li><span>ciò che resta da valutare al momento della cessazione è se quel compenso sia congruo rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.</span></li></ul><p>Proprio sul tema della <strong>congruità</strong>, la cassazione (sent. n. 5540/2021) aveva già indicato che un requisito di adeguatezza è implicito nell'art. 2125 c.c. e che compensi <strong>meramente simbolici</strong> o manifestamente <strong>iniqui/sproporzionati</strong> rendono il patto nullo.</p><p><a href="https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1768306166904.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui la sentenza integrale</a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:49:01 +0100</pubDate>
                        <title>Legge 106: le nuove regole per lavoratori fragili e genitori di figli con invalidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-106-le-nuove-regole-per-lavoratori-fragili-e-genitori-di-figli-con-invalidita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore la legge 106/2025, destinata a rafforzare le protezioni previste dalla legge 104 per i lavoratori fragili e per i genitori di figli disabili. La norma introduce misure significative, tra cui dieci ore aggiuntive di permessi annui per visite, cure ed esami e la possibilità di richiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi, durante il quale il posto di lavoro è garantito. Previste anche novità per l’accesso facilitato allo smart working e per i lavoratori autonomi, che potranno sospendere l’attività fino a 300 giorni in caso di patologie gravi.</p><p>Non mancano, tuttavia, alcuni elementi critici: il congedo non produce anzianità di servizio né copertura previdenziale, salvo versamenti volontari. <strong>Patrizio Bernardo</strong> di ADVANT Nctm, intervistato da HR Link, sottolinea l’importanza di una gestione aziendale chiara delle procedure, soprattutto in relazione alla privacy dei dati sanitari e al coordinamento con la contrattazione collettiva. Resta inoltre auspicabile un intervento legislativo che colmi i vuoti contributivi oggi previsti, così da garantire tutele più complete nei momenti di maggiore fragilità.</p><p><i>Articolo integrale, a cura di Giuseppe Nuzzi, su </i><a href="https://www.hr-link.it/legge-106-come-funziona/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>HR Link</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:32:25 +0100</pubDate>
                        <title>Non solo praticanti: gli studi legali aprono agli studenti universitari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-solo-praticanti-gli-studi-legali-aprono-agli-studenti-universitari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’articolo multivoice pubblicato da <i>Il Sole 24 Ore</i> e firmato da Massimiliano Carbonaro, viene affrontato un tema centrale per ADVANT Nctm: l’importanza di avvicinare gli studenti universitari alla professione legale attraverso percorsi concreti e anticipati, che permettano di conoscere da vicino lo studio e le competenze richieste dal mercato.</p><p>Il nostro HR, <strong>Daniele Calabretta</strong>, ha sottolineato il valore della partecipazione a Career Day ed eventi universitari:</p><p>«Far conoscere lo studio e intercettare i ragazzi più meritevoli. Le modalità di ingresso in studio sono gli stage curriculari, la pratica anticipata e il praticantato. La complessità e la dinamicità del modo di lavorare attuale richiedono che il giovane non solo sia bravo, ma anche capace di gestire i ritmi, la complessità, la relazione con i diversi team».</p><p>In ADVANT Nctm investiamo in programmi dedicati all’ingresso e alla crescita dei giovani professionisti. La nostra <i>Academy interna</i> propone cicli trimestrali su competenze chiave per la professione, tra cui inglese giuridico, basi di bilancio, redazione degli atti e altri strumenti essenziali per una preparazione completa.</p><p><i>Articolo integrale su Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:39:30 +0200</pubDate>
                        <title>Licenziamenti e incapacità naturale: la Consulta dichiara l’illegittimità del termine dei 60 giorni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziamenti-e-incapacita-naturale-la-consulta-dichiara-lillegittimita-del-termine-dei-60-giorni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali. La Consulta ha infatti escluso che, in caso di incapacità naturale del lavoratore – cioè l’incapacità di intendere o di volere – possa operare l’onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni. In queste situazioni, il lavoratore dispone dunque dell’intero termine di 240 giorni per contestare il recesso.</p><p>La decisione si inserisce in una stagione particolarmente intensa di interventi della Corte Costituzionale in materia di licenziamenti, segnata anche dalla nota sentenza n. 118/2025 sui rapporti di lavoro nelle piccole imprese. Con questo nuovo intervento, la Corte affronta un tema delicato e di forte attualità: come tutelare i lavoratori che, trovandosi in una condizione di incapacità, non sono in grado di reagire nei termini ordinari.</p><p><i>L'articolo completo su </i><a href="https://www.hr-link.it/sentenza-111-advant/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>HR Link</i></a><i>.</i></p><p><i>A cura di <strong>Francesca Pittau</strong>, partner ADVANT Nctm.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:58:44 +0200</pubDate>
                        <title>Neurodivergenza e people management: che cosa vuol dire per l’HR?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/neurodivergenza-e-people-management-che-cosa-vuol-dire-per-lhr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di inclusione lavorativa ci si imbatte sempre più spesso con il termine <i>neurodivergenza</i>. Che cosa significa, a chi si riferisce e perché è importante parlarne anche in prospettiva legale? <strong>Francesca Pittau </strong>approfondisce questa importante componente della forza lavoro.</p><p><strong>Quanti neurotipi?</strong><br>La neurodiversità è un termine non medico, coniato negli anni ’90, che comprende condizioni come autismo, ADHD, dislessia e altre. Sempre più aziende internazionali hanno avviato programmi di assunzione neurodiverse.</p><p><strong>Da dove si può iniziare?</strong><br>Il quadro normativo italiano, con il D.lgs. 62/2024, introduce strumenti innovativi come il <i>Progetto di Vita</i>, ponendo la persona al centro e ampliando le prospettive di inclusione lavorativa.</p><p><strong>Quali domande occorre porsi?</strong><br>HR e datori di lavoro dovrebbero interrogarsi su procedure, valutazioni delle prestazioni, sicurezza sul lavoro e strumenti tecnologici, per prevenire discriminazioni e garantire ambienti realmente inclusivi.</p><p><i>Articolo integrale su </i><a href="https://www.hr-link.it/neurodivergenze-people-management/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>hr-link.it</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Jobs Act, la Consulta interviene: illegittimo il limite rigido delle sei mensilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/jobs-act-la-consulta-interviene-illegittimo-il-limite-rigido-delle-sei-mensilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 118 depositata il 21 luglio 2025, la Corte costituzionale è intervenuta sul regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui prevedeva, per i datori di lavoro c.d. “di piccole dimensioni”, un tetto fisso e invalicabile all’indennizzo spettante al lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.</p><p class="text-justify">Secondo la Corte, l’imposizione di un tetto fisso e invalicabile configura una liquidazione forfettizzata che, in assenza di qualunque margine di valutazione per il giudice, compromette la tutela riconosciuta al lavoratore di una prospettiva di effettivo ristoro e deterrenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia non contesta la legittimità di un sistema che prevede, per le imprese di più piccole dimensioni, un regime differenziato e una tutela risarcitoria ridotta. Non viene quindi messa in discussione la scelta del legislatore di prevedere una disciplina meno onerosa per i datori di lavoro che non superano una certa soglia occupazionale, ma ritiene non conforme ai principi costituzionali la rigidità del limite massimo in quanto impedisce qualsiasi adattamento alla peculiarità delle singole fattispecie, risultando incompatibile con una tutela effettiva.</p><p class="text-justify">Per l’effetto della incostituzionalità dell’art. 9, comma 1, limitatamente alle parole “<i>e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità</i>” la tutela indennitaria nel caso di imprese di più piccole dimensioni potrà essere modulata dal Giudice fra le 3 e le 18 mensilità, ossia in misura dimezzata rispetto a quanto previsto per le imprese sopra soglia.</p><p class="text-justify">La sentenza sottolinea inoltre che l’utilizzo esclusivo del criterio dimensionale rappresenta un indicatore non più affidabile della reale forza economica dell’impresa nell’attuale contesto produttivo. In questa prospettiva, la Corte auspica che il legislatore, in sede di eventuale riforma, valuti l’introduzione di parametri ulteriori – come il fatturato o il bilancio – per calibrare la misura dell’indennizzo in maniera più coerente con le caratteristiche dell’impresa.</p><p class="text-justify">La Corte Costituzionale già con la sentenza n. 183 del 2022 aveva sollevato medesime perplessità in ordine all’adeguatezza della disciplina riservata ai datori di lavoro di più piccole dimensioni e una possibile frizione con i principi costituzionali, scegliendo di non intervenire con una pronuncia ablativa e invitando (restando inascoltata) il legislatore ad intervenire.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/lavoro" target="_blank"><u>Articolo a cura del dipartimento Lavoro. Per maggiori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 15:17:36 +0200</pubDate>
                        <title>Disabilità e lavoro: tante persone, tante competenze</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/disabilita-e-lavoro-tante-persone-tante-competenze</link>
                        <description>Quali sono i doveri principali del datore di lavoro nell’inserimento e valorizzazione di lavoratori con disabilità? E il tema dei caregiver, l’altra faccia della medaglia.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>In questa puntata della rubrica di HR Link “Includere per Crescere”, Francesca Pittau fornisce alcune chiavi di lettura sulla valorizzazione di un patrimonio di risorse e competenze oltre l’ottica dell’assolvimento degli obblighi di collocamento obbligatorio di persone con disabilità.</i></p><p><strong>Qualche numero</strong></p><p>Le persone con limitazioni nelle attività abitualmente svolte in Italia sono poco più di 12 milioni, ossia il 21,4% della popolazione, di cui il 5% con limitazioni gravi e il restante 16,4% con limitazioni non gravi.</p><p>Circa un terzo delle persone con disabilità in età lavorativa è occupato (il 12% di chi ha una limitazione grave, il 28,9% di coloro che hanno una limitazione non grave) e la maggior parte di questi lavoratori possono essere definiti a bassa intensità lavorativa. Lo svantaggio è ancora più netto per le lavoratrici.</p><p>Le persone con disabilità che hanno titoli di studio più elevati (diploma di scuola superiore e titoli accademici) è pari al 30,1% tra gli uomini e al 19,3% tra le donne, a fronte del 55,1% e 56,5% per il resto della popolazione; ciò è fortemente influenzato dai permanenti ostacoli alla piena inclusione scolastica, dovuti soprattutto a barriere architettoniche nelle scuole, carenza di insegnanti di sostegno e di strumenti tecnologici.</p><p>Nell’anno 2023/2024 nella scuola italiana si contavano 359 mila alunni con disabilità, circa il 4,5% del totale.</p><p>Si conta che in Italia ci siano 7 milioni di <i>caregiver</i>, di cui il 38% si prende cura di familiari non autosufficienti.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/valorizzazione-lavoratori-disabilita/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 15:35:44 +0200</pubDate>
                        <title>Obblighi di informazione e consultazione nelle fusioni trasfrontaliere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obblighi-di-informazione-e-consultazione-nelle-fusioni-trasfrontaliere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il D.Lgs 88/2025,&nbsp;pubblicato in Gazzetta Ufficiale&nbsp;23 giugno 2025&nbsp;n. 143, riscrive gli obblighi procedurali di informazione e consultazione dei lavoratori&nbsp;nell'ambito delle fusioni transfrontaliere: esaminiamo il&nbsp;quadro normativo completo, le nuove procedure e il relativo regime applicativo.</p><p class>&nbsp;</p><p class><a href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/11728827/obblighi-di-informazione-e-consultazione-nelle-fusioni-transfrontaliere" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi qui l'articolo a cura di Enrico Boursier Niutta e Marzia Sansone per QuotidianoPiù</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:21:20 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm integra lo studio Boursier Niutta, boutique di riferimento nell&#039;area lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-integra-lo-studio-boursier-niutta-boutique-di-riferimento-nellarea-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l’integrazione dello Studio Boursier Niutta &amp; Partners, boutique con oltre 50 anni di esperienza e&nbsp;punto di&nbsp;riferimento nel diritto del Lavoro, Sindacale, delle Relazioni Industriali e della Previdenza Sociale.</p><p>L’operazione si inserisce in un percorso strategico di rafforzamento del dipartimento Lavoro, già avviato nei mesi scorsi con l’ingresso dell’avvocato Patrizio Bernardo e del suo team.&nbsp;</p><p>Il nuovo gruppo opererà dalla sede di Roma, garantendo così un miglior&nbsp;presidio territoriale e un servizio sempre più strutturato e prossimo alla clientela dell’area.</p><p class="text-justify">Entrano a far parte di ADVANT Nctm <strong>Enrico Boursier Niutta</strong>, Partner, ed un team composto da <strong>Carlo Boursier Niutta</strong> (Of Counsel), figura autorevole nella disciplina, e <strong>Patrizio Maria Raimondi</strong> (Of Counsel), <strong>Antonio Armentano</strong> (Counsel), <strong>Paolo Angeli</strong>, <strong>Antonio La Bella</strong> e <strong>Mattia Grupposo</strong> (Advisor), <strong>Rosalina Panetta</strong> (Senior Associate) e <strong>Giulia Clementi </strong>(Associate), oltre a due risorse di staff.</p><p class="text-justify">A seguito dell’intgrazione con lo Studio Boursier Niutta &amp; Partners, il dipartimento Lavoro di ADVANT Nctm rafforza la propria posizione tra i principali player del settore di riferimento, raggiungendo dimensioni e competenze tra le più rilevanti del mercato, con 37 professionisti.&nbsp;</p><p>Enrico Boursier Niutta vanta una importante esperienza nell’assistenza&nbsp;a clienti nazionali ed internazionali nell’ambito del diritto del Lavoro e del diritto Sindacale e svolge attività di consulenza ed assistenza per le aziende in ogni ambito giuslavoristico ed in particolare sulle seguenti materie: ristrutturazioni aziendali, piani incentivanti per dirigenti, MBO e fringe benefits, licenziamenti individuali e collettivi, trasferimenti di azienda, relazioni industriali e contratti di agenzia.&nbsp;</p><p>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm, commenta: “<i>Siamo entusiasti di aver concluso questo importante accordo con Enrico, Carlo e il loro team.&nbsp;ADVANT Nctm si conferma così una realtà attrattiva per studi boutique e professionisti affermati, grazie alla qualità della propria organizzazione e a un modello di partnership moderno e trasparente, capace di valorizzarne le competenze mantenendo la propria identità, e offrendo al tempo stesso uno spazio ideale per far crescere progetti imprenditoriali e relazioni professionali, come dimostrano le recenti integrazioni dello Studio Berlingieri (shipping, 2023) e dello Studio Zitiello (regulatory, 2024)</i>”.</p><p>Il numero totale dei partner di ADVANT Nctm sale ora a 84.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:27:26 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Giugno 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-giugno-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Attraverso una serie di brevi note, vengono affrontate tematiche di immediato interesse operativo come i licenziamenti, la disciplina del rapporto di lavoro, le esternalizzazioni, iprovvedimenti del Garante Privacy che interessano la materia, il welfare, la sicurezza sul lavoro.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Giugno_2025.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:32:45 +0200</pubDate>
                        <title>Parità retributiva: i numeri fanno tutta la differenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/parita-retributiva-i-numeri-fanno-tutta-la-differenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Che cosa vuol dire (e che cosa non vuol dire) la trasparenza salariale per le imprese e per il raggiungimento di obiettivi di parità di genere? L'articolo a cura della nostra Francesca Pittau per HR Link</i></p><p>In questo primo articolo della rubrica “Includere per Crescere” cerchiamo insieme di prevedere i principali impatti per le imprese della <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L0970" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Direttiva (UE) 2023/970</u></a> nota come <i>Pay Trasparency Directive</i>. Entro il 7 giugno 2026 gli Stati membri dovranno infatti recepire la normativa: questa data si avvicina ed è tempo di cominciare ad agire.&nbsp;</p><p><strong>Qualche numero sulla parità salariale</strong></p><p>La <strong>parità di retribuzione</strong> per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è un principio fondante dell’Unione Europea a cui gli Stati Membri si sono impegnati ormai da diversi decenni.&nbsp;</p><p>Ciononostante, in Europa la parità salariale è ancora lontana.</p><p>Solo in Lussemburgo il gap retributivo tra uomini e donne è stato colmato: la <strong>media europea è del 13%</strong> (nel 2023), quindi per ogni euro guadagnato da un uomo, una donna guadagna 0,87 centesimi.&nbsp;</p><p><a href="https://www.hr-link.it/parita-retribuitiva/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il contributo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 May 2025 10:01:59 +0200</pubDate>
                        <title>Referendum 2025: quali possibili impatti su lavoro e imprese?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/referendum-2025-quali-possibili-impatti-su-lavoro-e-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’8 e il 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, quattro dei quali riguardano direttamente il mondo del lavoro. Questi quesiti mirano a modificare o abrogare alcune norme introdotte con il Jobs Act. Per imprese e professionisti delle risorse umane, il voto potrebbe segnare un cambio di rotta importante su licenziamenti, contratti, appalti e tutele dei lavoratori.&nbsp;</p><p>Vediamoli nel dettaglio con l’avvocata <strong>Francesca Pittau</strong>.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/referendum-2025-hr/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per leggere l'articolo di Hr Link.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:57:59 +0200</pubDate>
                        <title>Sicurezza sul lavoro: il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sicurezza-sul-lavoro-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. PREMESSA</strong></p><p>Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“<strong>D. Lgs. 81/2008</strong>” o “<strong>Testo Unico Sicurezza</strong>”) prevede che il datore di lavoro garantisca a ciascun lavoratore un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza (art. 37, c. 1). Inoltre, lo stesso D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali (art. 37, c. 2).</p><p>Nella seduta del 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ha sancito – dopo una lunga attesa – il nuovo “<i>Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo, n. 81 del 2008</i>” – Repertorio atti 59/CSR (nel proseguo, “<strong>ASR</strong>”).</p><p>L’ASR abroga gli accordi precedenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> e ridefinisce – questa volta in un unico testo – durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con alcune importanti novità.&nbsp;</p><p><strong>2. NOVITA' INTRODOTTE DALL'ASR</strong></p><p>Le principali novità dell’ASR, che verranno illustrate <i>infra</i>, riguardano i seguenti temi:&nbsp;</p><ul><li><span><strong>Requisiti dei soggetti formatori</strong>;</span></li><li><span><strong>Modalità di erogazione dei corsi</strong>;</span></li><li><span><strong>Nuovi percorsi formativi</strong>;</span></li><li><span><strong>Verifica dell’apprendimento obbligatoria</strong>;</span></li><li><span><strong>Valutazione dell’efficacia della formazione</strong>.</span></li></ul><p><strong>3. REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI</strong></p><p>L’ASR individua i soggetti adibiti ai corsi di formazione e di aggiornamento (“<strong>Soggetti Formatori</strong>”), suddividendoli in diverse categorie:&nbsp;</p><ul><li><span>Istituzionali: tra di essi si annoverano le amministrazioni pubbliche tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della difesa; Ministero della salute; Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Ministero dell’interno; Università; INAIL; Ordini e i collegi professionali.</span></li><li><span>Accreditati: si fa riferimento ai soggetti formatori che si sono accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008.</span></li><li><span>Altri soggetti, tra i quali si annoverano Fondi Interprofessionali di settore; Organismi Paritetici e Associazione sindacali di datori di lavoro o lavoratori. Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Inoltre, viene introdotto, il principio per cui “</span><i><span>per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori</span></i><span>”.&nbsp;</span></li></ul><p>I docenti devono possedere specifiche competenze e, in particolare, essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 ss.mm.ii. (fatto salvo quanto previsto dall’ASR per specifici percorsi formativi).</p><p><strong>4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI&nbsp;</strong></p><p>L’ASR definisce quattro modalità di erogazione dei corsi di formazione:&nbsp;</p><ul><li><span>presenza fisica;</span></li><li><i><span>e-learning;</span></i></li><li><span>video conferenza sincrona;</span></li><li><span>modalità mista.</span></li></ul><p>Si ammette l’utilizzo della video conferenza sincrona e <i>dell’e-learning</i>, ma con alcune limitazioni e a determinate condizioni (ad esempio, la piattaforma deve poter monitorare e certificare la partecipazione attiva del discente). Si evidenzia che la modalità <i>e-learning</i> non è consentita, in particolare, per la formazione dei preposti.</p><p>In tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, con elementi minimi indicati dall’ASR.</p><p>Il Soggetto Formatore, inoltre, dovrà conservare per almeno 10 anni la documentazione attraverso il “Fascicolo del corso”, il quale è costituito da: (i) progetto formativo e programma del corso; (ii) dai anagrafici dei partecipanti; (iii) registro presenze dei partecipanti, con firme; (iv) elenco dei docenti, con firme; (v) verbale della verifica finale.</p><p><strong>5. NUOVI PERCORSI FORMATIVI&nbsp;</strong></p><p>L’ASR definisce i percorsi formativi in parte confermando quanto già previsto dagli accordi precedenti, in parte apportando talune novità. Esso, infatti:</p><p>a) definisce le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (“<strong>RSPP</strong>”) e lavoratori;</p><p>b) definisce il percorso formativo destinato a coordinatori per la progettazione (“<strong>CSP</strong>”) e coordinatori per l’esecuzione (“<strong>CSE</strong>”) nei cantieri temporanei e mobili, aggiornando l’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza;</p><p>c) definisce la formazione per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie;</p><p>d) introduce nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione di cui all’art. 73, c. 5 del Testo Unico Sicurezza (es. conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, conduzione di gru mobili e conduzione di escavatori);</p><p>e) istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al D.P.R. 177/2011.</p><p>In particolare, per quanto riguarda i datori di lavoro, i preposti e i dirigenti, si segnala quanto segue:&nbsp;</p><ul><li><p><span>Per i datori di lavoro, si prevede un corso di formazione della durata minima di 16 ore, a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di minimo 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Il corso ha lo scopo di fornire </span><i><span>“competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro</span></i><span>”.&nbsp;</span></p><p><span>L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore;</span></p></li><li><span>Per i datori di lavoro che, dopo aver frequentato il nuovo corso specifico per datori, intendano anche ricoprire il ruolo di RSPP, è previsto un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori, e ulteriori moduli specifici a seconda del settore (es. chimico: 16 ore). In questo caso, l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale con durata minima di 8 ore;</span></li><li><span>Per i preposti, invece, la durata del corso passa da 8 a 12 ore. L’aggiornamento, invece, dovrà avvenire con cadenza biennale e dovrà avere una durata minima di 6 ore;</span></li><li><span>Per i dirigenti, infine, la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.</span></li></ul><p><strong>6. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO OBBLIGATORIA&nbsp;</strong></p><p>Una novità significativa concerne l’introduzione delle modalità della verifica finale di apprendimento da svolgersi al termine di ogni corso di formazione, senza eccezioni. Tale verifica consente di valutare con precisione l’apprendimento e le competenze acquisite dai partecipanti durante il corso.</p><p>Al termine di ciascun corso, qualora il partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore totali previste e abbia superato con successo la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore provvederà al rilascio di un attestato di partecipazione.&nbsp;</p><p><strong>7. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE</strong></p><p>Infine, un’altra novità di rilievo è l’obbligo, per il datore di lavoro, di valutare se la formazione impartita al lavoratore sia efficace. Tale valutazione viene effettuata durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, e costituisce parte integrante del processo formativo.</p><p>Le modalità che possono essere utilizzate sono le seguenti: analisi infortunistica aziendale; questionari da somministrare al personale; <i>check list</i> di valutazione.</p><p>L’ASR prevede poi che, nell’ambito della riunione periodica, deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione del corso.</p><p><strong>8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE&nbsp;</strong></p><p>L’ASR entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p><p>In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR, potranno essere avviati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti accordi, nonché dell’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza vigente prima dell’entrata in vigore dell’ASR.</p><p>L’ASR prevede infine che “<i>i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato</i>”.</p><p>L’ASR disciplina altresì le modalità di riconoscimento della formazione pregressa per le altre categorie di soggetti.</p><p class="text-center">***</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti professionisti: Paolo Gallarati, all’indirizzo </i><a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com"><i>paolo.gallarati@advant-nctm.com</i></a><i>, o Valentina Cavanna, all’indirizzo</i><a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com"><i> valentina.cavanna@advant-nctm.com</i></a><i>.&nbsp;</i></p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Ovvero: l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 221/CSR); l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 223/CSR); l’accordo del 22 febbraio 2012; l’accordo del 7 luglio 2016; l’accordo del 25 luglio 2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21 dicembre 2011.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 10:27:55 +0200</pubDate>
                        <title>Festival del lavoro sostenibile 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/festival-del-lavoro-sostenibile-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 8 maggio 2025 | ore 11:00 – 17:00<br><i>Hotel Quirinale – Via Nazionale 7, Roma</i></p><p><strong>ADVANT Nctm è partner del festival del lavoro sostenibile 2025</strong>, promosso da <strong>HRLink</strong>: un’importante occasione di confronto multidisciplinare sulle sfide e le trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo del lavoro.</p><p>Tra i protagonisti anche la nostra <strong>Francesca Pittau</strong>, che offrirà il suo contributo sul ruolo delle competenze giuridiche e organizzative per costruire un lavoro più <strong>sostenibile, umano e innovativo</strong>.</p><p>Tanti i temi in agenda, tra cui:</p><ul><li><span>L’impatto dell’<strong>intelligenza artificiale</strong> e le competenze per governarla</span></li><li><span>La <strong>partecipazione dei lavoratori</strong> come leva per engagement e produttività</span></li><li><span>L’evoluzione della <strong>leadership</strong> e il dialogo tra manager e <strong>Generazione Z</strong></span></li><li><span>Il ruolo strategico delle <strong>academy aziendali</strong> e il rilancio delle competenze <strong>STEM</strong></span></li><li><span>La ridefinizione di <strong>welfare</strong> e <strong>contrattazione collettiva</strong> in chiave sostenibile</span></li></ul><p><a href="https://www.lavorosostenibile.com/2025" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Scopri il programma</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:14:04 +0200</pubDate>
                        <title>HR Focus Magazine - Intervista a Michele Bignami</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hr-focus-magazine-intervista-a-michele-bignami</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito, l'intervista a cura di GIDP al nostro partner Michele Bignami.</p><p class="text-justify"><strong>Ci vuole raccontare il suo percorso professionale, dagli studi fino ad essere diventato un legale esperto in risorse umane?</strong></p><p class="text-justify">Forse tutto è dovuto al caso o meglio a un evento che all’epoca non sembrava destinato a segnare la mia vita professionale: parlo della grande nevicata dell’85, che molti ricorderanno. L’esame di diritto del lavoro avrei dovuto farlo il 14 gennaio di quell’anno, ma, arrivato con grande fatica all’Università (venivo da fuori Milano), scoprii che l’esame era stato rimandato di un mese. Tornai quindi a casa (nel frattempo i trasporti pubblici si erano già bloccati) e, avendo più tempo a disposizione, mi rimisi a studiare, riuscendo così ad approfondire la materia e ad appassionarmene. L’esame andò davvero bene. Al momento, però, non avevo ancora fatto una scelta specifica; il diritto del lavoro rimaneva un piacevole esame, ma nulla di più.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://gidp.it/intervista-a-michele-bignami/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:43:36 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Aprile 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-aprile-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Attraverso una serie di brevi articoli, vengono affrontate tematiche centrali come i licenziamenti, le nuove tutele per i lavoratori, le regolamentazioni sul welfare aziendale e le modifiche recenti alla normativa in materia di esternalizzazioni illecite.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_aprile_2025.pdf" target="_blank" title="Focus Lavoro 2025"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 11:02:42 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm cresce nel labour con l&#039;ingresso del nuovo Partner Patrizio Bernardo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-cresce-nel-labour-con-lingresso-del-nuovo-partner-patrizio-bernardo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo lieti di annunciare l'ingresso di <strong>Patrizio Bernardo </strong>come nuovo partner del dipartimento Lavoro.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Patrizio e del suo team, composto da Claudia Schmiedt (Senior Associate), Francesca Retus (Associate), due trainee (Sara Salmeri e Emiliano Ferrari) e una persona di staff (Angelica Tamburrano), la practice si consolida ulteriormente, raggiungendo un totale di 28 professionisti.</p><p class="text-justify">Patrizio Bernardo vanta una solida esperienza nel diritto del lavoro, tanto in ambito nazionale quanto internazionale, assistendo medie e grandi imprese per tutto ciò che attiene alla gestione dei rapporti di lavoro dipendente, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, tra cui, in particolare, la predisposizione di contratti di lavoro per personale dirigente, la stesura di patti di non concorrenza post-contrattuale,&nbsp; politiche retributive, salute e sicurezza sul lavoro, licenziamenti individuali e collettivi, gestione degli ammortizzatori sociali, relazioni industriali e negoziazione di contratti collettivi.</p><p class="text-justify">“<i>Con la sua expertise, Patrizio contribuirà ulteriormente&nbsp;al consolidamento della posizione di ADVANT Nctm come punto di riferimento nel settore&nbsp;del diritto del lavoro. Siamo entusiasti di accoglierlo insieme al suo team, certi che questa collaborazione porterà un ulteriore valore aggiunto sia al nostro Studio che alla nostra clientela e che contribuirà alla&nbsp;continua crescita di ADVANT Nctm”, </i>commenta Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il numero totale dei Partner dello Studio sale ora a 79.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:10:58 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Pulse No. 4: Your Labour &amp; Employment News</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-pulse-no-4-your-labour-employment-news</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'intelligenza artificiale (IA) continua a trasformare i luoghi di lavoro, integrandosi sempre più nei processi aziendali, tra cui l'assunzione, il monitoraggio e la valutazione dei dipendenti. Le aziende che utilizzano l'IA devono già rispettare normative esistenti, come la protezione dei dati e le leggi sul lavoro. Tuttavia, presto dovranno conformarsi anche alla nuova legislazione europea sull'IA: l'<strong>AI Act</strong>.</p><p>Pubblicato nell'agosto 2024, l'AI Act classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio, imponendo requisiti più severi ai sistemi ad alto rischio. Le relative disposizioni entreranno in vigore nell'agosto del prossimo anno.</p><p><strong>Sistemi di IA ad alto rischio secondo l'AI Act</strong></p><p>Nel contesto lavorativo, il nuovo regolamento riguarda principalmente:</p><ul><li>Sistemi di IA utilizzati per l'assunzione o la selezione del personale, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare e filtrare le candidature e valutare i candidati.</li><li>Sistemi di IA impiegati per decisioni che influenzano il rapporto di lavoro, come la determinazione delle condizioni contrattuali, la promozione o la cessazione del rapporto di lavoro, l'assegnazione di compiti in base al comportamento individuale o alle caratteristiche personali, nonché il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento dei dipendenti.</li></ul><p><strong>Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio</strong></p><p>I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono rispettare diversi obblighi, tra cui:</p><ul><li>Gestione della qualità e del rischio</li><li>Documentazione tecnica e obblighi di registrazione e archiviazione</li><li>Garanzia di accuratezza, robustezza, sicurezza informatica e accessibilità durante lo sviluppo</li><li>Trasparenza e obblighi informativi</li><li>Registrazione nel database UE pertinente e cooperazione con l'autorità di vigilanza</li></ul><p>Coloro che si limitano a implementare tali sistemi devono generalmente soddisfare requisiti meno stringenti rispetto ai fornitori, ma in alcuni casi potrebbero essere soggetti agli stessi obblighi estesi.</p><p><strong>Prospettive future sulla responsabilità dell'IA</strong></p><p>In futuro, la responsabilità giuridica legata all'IA sarà integrata nell'AI Act, con l'obiettivo di semplificare i percorsi legali per le persone che subiscono danni a causa di sistemi di IA, anche in ambito lavorativo. Tuttavia, il processo legislativo è ancora nelle fasi iniziali e, come spesso accade, le direttive potrebbero subire modifiche significative prima di essere approvate in via definitiva.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Pulse.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 12:09:21 +0100</pubDate>
                        <title>EU Compass e diritto del lavoro: quali novità dobbiamo aspettarci?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-compass-e-diritto-del-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Francesca Pittau </strong>per <a href="https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/26/eu-compass-diritto-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Altalex</u></a></p><p>Il 29 gennaio 2025, la Commissione Europea ha presentato ai principali organi dell'Unione&nbsp;<i>"</i><a href="https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i><strong><u>A Competitiveness Compass for the EU</u></strong></i></a><i>"</i>, una bussola strategica per orientare le politiche europee nei prossimi anni.</p><p>La bussola evidenzia i punti di forza dell’Unione Europea:&nbsp;<strong>talenti, forza lavoro altamente qualificata,&nbsp;</strong>ampio bacino di capitali privati e altrettanto&nbsp;<strong>ampio mercato unico, un ambiente giuridico stabile</strong>&nbsp;e prevedibile, il rispetto dello stato di diritto e un'economia sociale di mercato unica.</p><p>Tuttavia, riconosce anche le debolezze strutturali che limitano la produttività e rendono l'Europa vulnerabile di fronte alle sfide poste dalla concorrenza sleale e dalle distorsioni nella produzione globale.</p><p>Come sottolineato nel&nbsp;Rapporto Draghi, se l’Europa accetta un declino economico gestito e graduale, si condanna a una "lenta agonia", a meno che non cerchi di invertire la tendenza. La bussola è una&nbsp;<i>call for action</i>.</p><p><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/26/eu-compass-diritto-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 12:04:00 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità penale per chi viola le norme sugli appalti </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-penale-per-chi-viola-le-norme-sugli-appalti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 è la reintroduzione della responsabilità penale per violazioni legate all’impiego irregolare di manodopera.&nbsp;<br><br>Le sanzioni, abolite o attenuate con la depenalizzazione del 2016, sono ora rinvigorite per contrastare fenomeni quali la somministrazione abusiva di manodopera, l’utilizzo illecito di manodopera ed il distacco illecito.<br><br>Ne parliamo con Michele Bignami nella nostra nuova pillola.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:40:53 +0100</pubDate>
                        <title>La Corte di Giustizia annullerà la Direttiva sul Salario Minimo Adeguato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-giustizia-annullera-la-direttiva-sul-salario-minimo-adeguato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 14 gennaio 2025, l’Avvocato Generale ha espresso un parere favorevole alla posizione di Danimarca e Svezia nella causa da esse promossa per l’annullamento della Direttiva sul Salario Minimo Adeguato UE 2022/2041.</p><p class="text-justify">La questione principale sollevata dai due Stati (che avevano espresso voto contrario anche durante il processo di approvazione della Direttiva) è se questa superi la ripartizione delle competenze tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, come definita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La Danimarca, principale ricorrente, sostiene che la Direttiva eccede tali limiti.</p><p class="text-justify">Secondo l’Avvocato Generale, la Direttiva effettivamente li supera, in quanto rappresenta un’"interferenza diretta" nella materia delle “retribuzioni”, che l’Articolo 153(5) del TFUE esclude espressamente dalla competenza dell’Unione Europea.</p><p class="text-justify">In sostanza, secondo questa interpretazione, ciò che conta non è solo il fatto che la Direttiva non fissi direttamente le retribuzioni, ma il suo obiettivo di regolamentare i salari, indipendentemente dal grado di rigidità o flessibilità. Pertanto, anche un intervento di carattere procedurale volto a disciplinare la “retribuzione” costituirebbe un’interferenza diretta e violerebbe il TFUE, trattandosi di una materia di esclusiva competenza nazionale.</p><p class="text-justify">Il ricorso è stato presentato da Danimarca e Svezia, mentre Germania, Francia e Spagna (tra gli altri) si sono schierate contro questa posizione.</p><p class="text-justify"><strong>Danimarca e Svezia sono contrarie al salario minimo?</strong></p><p class="text-justify">Come sottolineato dall’Avvocato Generale,&nbsp;<i>“la presente azione non nasce dal nulla, in quanto è intrinsecamente legata alla costante opposizione della Danimarca e di altri Stati membri nordici alle azioni dell'Unione Europea che ritengono interferiscano con i loro sistemi di diritto del lavoro e di relazioni industriali”</i>.</p><p class="text-justify">È evidente, infatti, che Danimarca e Svezia non si oppongono a garanzie minime per i lavoratori. Entrambi i Paesi hanno un tasso di copertura della contrattazione collettiva superiore all’80%, assicurando un’ampia tutela ai lavoratori. Tuttavia, la loro opposizione si basa sul modello consolidato di diritto del lavoro e relazioni industriali, che valorizza l’autonomia delle parti sociali. In questi Paesi, salari e condizioni di lavoro non sono stabiliti per legge, ma determinati attraverso la contrattazione collettiva.</p><p class="text-justify">L’obiezione, dunque, non riguarda il contenuto e i principi della Direttiva – essendo entrambi i Paesi già vincolati alla Convenzione sulla fissazione del salario minimo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 1970 – bensì il principio di non interferenza nella materia delle retribuzioni e nel diritto di associazione (altro aspetto oggetto di contestazione).</p><p class="text-justify"><strong>Qual è lo stato del salario minimo nell’Unione Europea?</strong></p><p class="text-justify">Ad oggi, 22 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno un salario minimo nazionale stabilito per legge. I cinque Paesi che ne sono privi sono Danimarca, Italia, Austria, Finlandia e Svezia. Gli importi variano notevolmente all’interno dell’UE, passando dai 2.638 euro mensili in Lussemburgo ai 550,66 euro della Bulgaria.</p><p class="text-justify"><strong>E in Italia?</strong></p><p class="text-justify">In Italia, il dibattito sull’introduzione di un salario minimo legale è stato al centro dell’attenzione nel 2024, soprattutto alla luce di fatti di cronaca e sentenze che hanno evidenziato il problema del lavoro povero e l’inadeguatezza di alcuni contratti collettivi rispetto al principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza del salario. Principio che, secondo costante giurisprudenza, ha carattere immediatamente precettivo.</p><p class="text-justify">Un ruolo di rilievo nel dibattito lo ha avuto il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL (che in molti hanno ipotizzato, nel tempo, di abolire). Il CNEL ha condotto un’istruttoria al termine della quale ha emesso un parere, sostenendo che il fenomeno del lavoro povero debba essere valutato in termini più ampi rispetto alla sola introduzione di un salario minimo e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.</p><p class="text-justify">Nel parere si evidenzia che la Direttiva, come noto, non impone agli Stati membri l’obbligo di fissare per legge un salario minimo adeguato. Laddove esista già un sistema di contrattazione collettiva solido ed esteso, con trattamenti retributivi definiti da soggetti rappresentativi, non sono richieste ulteriori verifiche o adempimenti.&nbsp;</p><p class="text-justify">In Italia, il tasso di copertura della contrattazione collettiva si avvicina al 100%. Tuttavia, permangono alcune criticità, come il ritardo nei rinnovi contrattuali, sebbene il CNEL ritenga che il sistema disponga di strumenti correttivi per gestire i periodi di vacanza contrattuale. Per quanto riguarda la cosiddetta “contrattazione pirata”, il 96,5% dei lavoratori di cui si conosce il contratto applicato è coperto da un accordo firmato dalle principali sigle sindacali (CGIL, CISL e UIL).</p><p class="text-justify">Il CNEL, comunque, conclude suggerendo l’adozione di un piano a sostegno della contrattazione collettiva, avendo a mente la questione salariale e l’esistenza di pratiche fraudolente ed elusive.</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify">Secondo l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’introduzione di un salario minimo di 9 euro lordi all’ora coinvolgerebbe circa il 21% dei lavoratori dipendenti, pari a 2,6 milioni di persone. Per le imprese, il costo stimato – escludendo i contributi previdenziali obbligatori e il trattamento di fine rapporto, calcolati sul salario mensile lordo – sarebbe di circa 6,7 miliardi di euro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:55:30 +0100</pubDate>
                        <title>Appalti e lavoro: il D.L. n. 19 del 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/appalti-e-lavoro-il-dl-n-19-del-2024</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Appalti: fra economia, società e lavoro povero</strong></p><p class="text-justify">Gli appalti rappresentano un settore cruciale per l’economia e per le strategie aziendali ma sono anche tristemente balzati alla cronaca come possibile terreno fertile per pratiche scorrette, fino al vero sfruttamento lavorativo. Il 2024 ha visto l’intervento di diverse istituzioni per contrastare questi fenomeni, in particolare la magistratura (con il Tribunale di Milano in prima fila), che si è distinta per le sue iniziative, che hanno coinvolto molteplici settori (e quello della moda e della logistica su tutti).</p><p class="text-justify">Le indagini dalle Procure hanno portato alla luce fenomeni in cui aziende beneficiarie finali di catene di subappalti erano, in ultimo, consapevoli o inconsapevoli beneficiarie di schemi di sfruttamento lavorativo, non solo in settori economicamente vulnerabili, ma anche in comparti produttivi ad alto margine e senza distinzione geografica sul territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Nel contesto di tale rinnovata attenzione al tema – che, per il vero, si è caratterizzato orma da tempo per la grande vivacità normativa (basti pensare alle innumerevoli modifiche sul regime della responsabilità solidale) – si pone, da ultimo, l’intervento del legislatore con il D.L. n. 19 del 2024.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il ritorno della responsabilità penale</strong></p><p class="text-justify">Il <strong>Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19</strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha introdotto importanti modifiche in materia di appalti. Successivamente, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla&nbsp;<strong>Legge 29 aprile 2024, n. 56</strong>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2024 ed entrata in vigore il 30 aprile 2024.</p><p class="text-justify">Una delle novità più rilevanti introdotte dal DL è la reintroduzione della responsabilità penale per violazioni legate all’impiego irregolare di manodopera. Le sanzioni, abolite o attenuate con la depenalizzazione del 2016, sono ora rinvigorite per contrastare fenomeni quali la somministrazione abusiva di manodopera, l’utilizzo illecito di manodopera ed il distacco illecito</p><p class="text-justify">Questa scelta legislativa mira a limitare pratiche scorrette e anticoncorrenziali, offrendo al contempo una maggiore tutela ai lavoratori anche in situazioni nelle quali non si configuri una condizione di sfruttamento lavorativo, ma si sia in presenza di fenomeni simulatori o, comunque, di esercizio di attività protette, come la somministrazione di lavoro, senza le necessarie autorizzazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. In dettaglio: le sanzioni</strong></p><p class="text-justify">La normativa introduce un sistema sanzionatorio dettagliato per specifiche violazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ecco un riepilogo:</p><p class="text-justify">a) <strong>Somministrazione non autorizzata</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Per il somministratore: arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore, con aggravanti in caso di minori.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Per gli utilizzatori: ammenda di 50 euro per giorno/lavoratore, applicabile anche in caso di superamento dei limiti consentiti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">b) <strong>Appalto e distacco non genuino</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">c) <strong>Somministrazione fraudolenta</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 3 mesi e/o ammenda di 100 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">d) <strong>Esercizio abusivo di attività di intermediazione</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 6 mesi e ammenda tra 1.500 e 7.000 euro.</span></p></li></ul><p class="text-justify">e) <strong>Ricerca e selezione del personale o outplacement non autorizzati</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 3 mesi e ammenda da 900 a 4.500 euro.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>4. Le garanzie sul trattamento economico e normativo minimo</strong></p><p class="text-justify">È stata, inoltre, introdotta una norma di carattere generale che stabilisce che&nbsp;“<i>Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto</i>”.</p><p class="text-justify">La disposizione si mostra di non facile applicazione stante che il concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo risulta essere di difficile definizione, vista la varietà e l’incertezza dei criteri impiegati.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, anche il riferimento al contratto collettivo applicato per settore e zona costituisce un concetto diverso rispetto al concetto utilizzato da altre fonti normative, con correlati dubbi interpretativi ed applicativi. Inutile dire che, se si pensa al “settore”, sono diversi i CCNL (anche considerando quelli effettivamente rappresentativi) che insistono sulle medesime attività e che, dunque, potrebbero essere presi a riferimento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Un mercato più equo?</strong></p><p class="text-justify">Le nuove regole riusciranno a migliorare le condizioni lavorative e a promuovere un mercato più trasparente e realmente competitivo? Per rispondere a questa domanda saranno da valutare gli effetti concreti dell’applicazione delle norme illustrate da parte della magistratura e degli organi ispettivi.</p><p class="text-justify">Nel frattempo, il dibattito rimane aperto.<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:18:00 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità penale negli appalti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-penale-negli-appalti</link>
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 14:55:55 +0100</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Gennaio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-gennaio-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (cd. “Collegato Lavoro”) che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.</p><p>Nel numero di gennaio del nostro “Focus lavoro”, le principali novità:</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/NL_Lavoro_gennaio_2025.pdf?utm_source=brevo&amp;utm_campaign=Nuovo%20editore%20Focus%20Lavoro%20ottobre%202024_copy&amp;utm_medium=email" target="_blank"><strong><u>Clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 09:58:30 +0100</pubDate>
                        <title>Lavorare durante i festivi: cosa succede se il dipendente si rifiuta?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavorare-durante-i-festivi-cosa-succede-se-il-dipendente-si-rifiuta</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Lavorare nei giorni festivi: è legittimo rifiutarsi? Quali diritti ha il dipendente e come devono regolarsi le aziende? Con il parere dell’avvocato Francesca Pittau, vediamo cosa prevede la legge, come gestire i turni festivi e le novità normative per il 2025.</i></p><p>Le festività rappresentano un momento delicato per le aziende e i lavoratori, soprattutto per chi opera in settori dove l’attività non può fermarsi, come, oltre ai servizi essenziali, il commercio, la ristorazione e così via. Questo periodo porta spesso a riflettere sulla gestione del lavoro nei giorni festivi, un tema che coinvolge aspetti legali, organizzativi e di equità nei rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare, ci si domanda: è possibile <strong>obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo</strong>? Quali diritti spettano al lavoratore che presta servizio in queste giornate? Abbiamo approfondito la questione con l’<strong>avvocato Francesca Pittau</strong>, partner di Advant Nctm, per chiarire il quadro normativo e fornire spunti di riflessione per le aziende che si trovano a gestire questo tema.</p><p><strong>Quali sono i giorni festivi in Italia?</strong></p><p>Facciamo intanto chiarezza su quali sono i giorni festivi. In Italia i giorni festivi stabiliti dalla legge includono sia le festività religiose che quelle civili: Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pasqua e Lunedì dell’Angelo (data variabile), Festa della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). A queste si aggiungono eventuali festività locali stabilite in base al Santo Patrono della città o della regione.</p><p><strong>Il quadro normativo: quando il lavoro festivo è legittimo</strong></p><p>Lavorare durante le<strong> festività infrasettimanali</strong> è consentito dal nostro ordinamento, a patto che ci sia un accordo tra le parti. Come sottolinea l’avvocato Pittau: “La Corte di Cassazione ha più volte indicato che è valido l’accordo con il quale il lavoratore rinuncia al diritto all’astensione nelle giornate festive infrasettimanali, non esistendo un divieto assoluto di prestare lavoro in tali giornate”.</p><p>Lo stesso vale per il lavoro domenicale. In questo caso, il diritto al riposo settimanale, che deve essere garantito per almeno 24 ore ogni sette giorni, può essere collocato in un giorno diverso dalla domenica. Tuttavia, l’avvocato precisa che: “Limiti alla adibizione al lavoro domenicale possono risultare dal CCNL e dalla contrattazione territoriale, sia con riferimento a un numero massimo di domeniche richiedibili, sia rispetto alle maggiorazioni da applicare o alle categorie di lavoratori (es. genitori di bambini in tenera età).”</p><p><strong>Retribuzione e riposi compensativi: cosa sapere</strong></p><p>Quando un lavoratore presta servizio durante un giorno festivo o la domenica, ha diritto a un trattamento economico adeguato, stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato. Inoltre, è fondamentale rispettare il diritto al riposo compensativo.</p><p>In particolare, avendo a mente le festività natalizie, l’avvocato Pittau evidenzia due principi da considerare nella programmazione: “la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la decisione del datore di lavoro di imporre al dipendente di fruire del riposo compensativo, spettante per aver prestato attività lavorativa durante la domenica, nei giorni di festività infrasettimanali, a nulla rilevando che tali giorni siano stati previsti dall’azienda come lavorativi. Inoltre, sempre la Cassazione, con decisione dell’11 dicembre 2024, ha stabilito che nel caso di lavoro domenicale, la maggiorazione deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il CCNL applicato riconosca solo il diritto al riposo compensativo laddove tale riposo non sia compensativo dei sacrifici correlati all’attività domenicale”.&nbsp;</p><p><strong>Come gestire il lavoro festivo: il consiglio dell’esperto</strong></p><p>Per le aziende che operano anche durante i festivi, una gestione efficace e rispettosa dei turni è essenziale. “Sulla base dell’esperienza virtuosa dei nostri clienti, una programmazione adeguata, tempestiva ed equa dei turni – soprattutto per chi gestisce attività aperte al pubblico anche la domenica e nei festivi – è essenziale, in modo da consentire ai lavoratori e alle lavoratrici un possibile bilanciamento con le esigenze di vita personale e familiare anche in periodi complessi come quelli delle festività natalizie” analizza l’avvocato Pittau.&nbsp;</p><p>“In questo esercizio di chiarezza – conclude – l’utilizzo di documentazione contrattuale che sia specifica per le esigenze dell’azienda e che chiarisca&nbsp; la richiesta di prestare lavoro nei giorni festivi, il regime del riposo settimanale e, nel caso del part-time, la collocazione dell’orario e le regole applicabili alla turnistica, oltre che la disciplina delle clausole elastiche, giocano un ruolo fondamentale nel definire le regole di ingaggio”.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/lavorare-durante-i-festivi/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da HR Link</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:23:26 +0100</pubDate>
                        <title>Licenziare via Whatsapp in Italia: cosa dice la legge e i casi più discussi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziare-via-whatsapp-in-italia-cosa-dice-la-legge-e-i-casi-piu-discussi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hr-link.it/licenziare-via-whatsapp-italia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da HR Link, People at Work</u></strong></a></p><p><i>Negli ultimi anni, in Italia, si è parlato con crescente frequenza della possibilità di licenziare un dipendente tramite chat o un semplice SMS. Queste modalità hanno sollevato un dibattito acceso sia tra i giuristi che tra i lavoratori. Ma è legale licenziare un dipendente con un messaggio di testo? Cosa prevede la normativa italiana a riguardo?</i></p><p>In Italia, il <strong>licenziamento</strong> è regolato da un quadro legislativo piuttosto rigoroso, che prevede specifiche forme e modalità di comunicazione. La legge stabilisce che il licenziamento deve essere comunicato per iscritto. Questa regola è sancita dall’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=090G0154&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1990-05-11&amp;art.idGruppo=0&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0" target="_blank" rel="noreferrer"><u>articolo 2 della Legge 604/1966</u></a>, che richiede la forma scritta come requisito essenziale per garantire la validità del licenziamento.&nbsp;</p><p>“La <strong>giurisprudenza</strong>, fin dai tempi del&nbsp;telefax, si è interrogata sul mezzo tecnico con cui il licenziamento può essere validamente comunicato ed è pervenuta, anche rispetto all’SMS, alla conclusione che il mezzo è idoneo nella misura in cui garantisce tutti i requisiti richiesti dalla legge, tra i quali, in particolare, il fatto che la volontà di recedere sia chiara e inequivocabile e incorporata in un atto scritto, riconducibile al datore di lavoro. Inoltre, deve essere portata a conoscenza del lavoratore” spiega l’avvocato <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><u>Francesca Pittau</u></a> di ADVANT Nctm, che aggiunge: “Pertanto, come sempre, è importante analizzare la situazione nel suo complesso prima di scegliere una tale modalità per una decisione così importante come il recesso da un contratto di lavoro”.</p><p>La <strong>comunicazione scritta</strong>, va specificato, serve a tutelare il lavoratore, offrendogli una traccia documentale con cui poter contestare il licenziamento, se lo ritiene illegittimo o discriminatorio, presso il giudice del lavoro. La legge stabilisce inoltre che nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, il datore di lavoro è obbligato a fornire una dettagliata motivazione della decisione, spiegando chiaramente le ragioni che giustificano il recesso dal contratto.&nbsp;</p><p><strong>Licenziare via Whatsapp, e-mail o SMS: è valido?</strong></p><p>Tecnicamente, dunque, come ha spiegato l’avvocato Pittau, un SMS o una email potrebbero rispettare il requisito formale della comunicazione scritta, dato che offrono una traccia tangibile e verificabile: “Possiamo dire che ‘scritto’ non significa scritto sulla carta, come nel caso della classica lettera di licenziamento, ma si può anche riferire a una <strong>visualizzazione su displa</strong>y” chiarisce ancora l’avvocato; tuttavia, la giurisprudenza è stata piuttosto cauta su questo punto.</p><p>Secondo diversi tribunali italiani, sebbene un SMS o un’email possano in linea teorica costituire una comunicazione scritta, rimane fondamentale che il messaggio contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, come l’esplicitazione dei motivi del licenziamento. Inoltre, deve essere verificata la<strong> ricezione da parte del dipendente</strong>. Un aspetto critico che emerge è legato infatti alla possibilità che il lavoratore non legga il messaggio, per esempio a causa di un guasto tecnico o perché cambia numero di telefono.&nbsp;</p><p>Per questo motivo, i tribunali spesso consigliano modalità più sicure e tracciabili, come la <strong>raccomandata con ricevuta di ritorno</strong> o la <strong>PEC</strong> (posta elettronica certificata), che garantiscono una prova dell’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario.</p><p><strong>Le case history più emblematiche</strong></p><p>Uno dei casi più noti in Italia riguardanti il licenziamento via SMS risale al 2006, quando la dipendente di un’azienda di telecomunicazioni fu <strong>licenziata con un messaggio di testo</strong>. Il caso fece molto scalpore e sollevò una serie di interrogativi legali e sociali sulla validità e sull’appropriatezza di questa modalità di licenziamento. La lavoratrice fece ricorso e il tribunale ritenne il licenziamento illegittimo, principalmente perché la comunicazione tramite SMS non era stata seguita da una raccomandata che esplicitasse le motivazioni del recesso.</p><p>Un altro esempio si ebbe nel 2015, quando un lavoratore fu <strong>licenziato via WhatsApp</strong>. Anche in questo caso, il giudice del lavoro dichiarò nullo il licenziamento perché non erano state rispettate le formalità richieste dalla legge. Nonostante l’uso di una piattaforma elettronica che forniva una traccia scritta del licenziamento, la procedura non rispettava i requisiti legali di trasparenza e chiarezza.</p><p>Nel 2021, durante la pandemia, sono emersi <strong>nuovi casi di licenziamenti comunicati via email o messaggistica istantanea</strong>, soprattutto nel contesto dello smart working. Tuttavia, molti di questi licenziamenti sono stati contestati dai dipendenti e successivamente annullati dai tribunali, poiché le modalità di comunicazione non garantivano il rispetto delle norme procedurali.</p><p>“Ci sono in realtà anche precedenti (benché la casistica non sia ampia) che hanno ritenuto il licenziamento via sms e whatsapp conforme ai requisiti di forma scritta – ribatte l’avvocato Pittau – e, poi, con una valutazione che si muove però su un piano diverso, hanno anche ritenuto valide le motivazioni indicate. Il caso per me più chiaro è una decisione del Tribunale di Catania del 2017, in cui il messaggio Whatsapp è stato ritenuto, come modalità, idoneo ad assolvere i requisiti di forma visto che il messaggio si presentava in forma scritta e, in quel caso, il giudice vi aveva anche rinvenuto caratteristiche di chiarezza e inequivocità tali da non far dubitare circa la volontà di recesso del datore di lavoro.&nbsp;La prova di ciò era peraltro data, a detta del Tribunale, dal fatto che l’atto di recesso era stato tempestivamente impugnato e, dunque, la lavoratrice non aveva avuto dubbi su quali fossero le conseguenze di quella comunicazione, sebbene fosse stato utilizzato un mezzo diverso dalla tradizionale lettera stampata consegnata a mani o via posta”.</p><p><strong>Gli elementi imprescindibili</strong></p><p>Ci sono alcuni fattori che devono essere garantiti se si usa uno strumento digitale per comunicazioni così importanti, come spiega Francesca Pittau: “Grande rilevanza è da attribuirsi alla <strong>certezza della provenienza di una comunicazione di recesso dal datore di lavoro</strong> e, dunque, ci si deve accertare che sia possibile per il destinatario collegare le utenze utilizzate a un soggetto che ha il potere di esprimere validamente la volontà di cessare il rapporto, onde evitare contestazioni sul punto.&nbsp;</p><p>Inoltre, se consideriamo l’SMS alla stregua di un documento informatico, la legge ci dice che il requisito della forma scritta deve essere liberamente valutato in giudizio tenendo conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.&nbsp;</p><p>Ovviamente, appurato il soddisfacimento della forma scritta, rimane sempre da svolgere il vaglio sulle motivazioni. Se, dunque, si pensa di usare un mezzo come l’SMS – che per sue caratteristiche può spingere a comunicazioni molto sintetiche – si dovrà valutare con attenzione se sia davvero il più idoneo anche per trasferire i contenuti necessari ed esplicitare le motivazioni che stanno alla base della decisione presa”. &nbsp;</p><p><strong>I consigli per gli HR</strong></p><p>“Accertarsi che il testo individuato abbia le caratteristiche in termini di motivazione che ci si aspetterebbe in una lettera di licenziamento – consiglia l’avvocato Pittau – e che sia inequivoca la provenienza da una utenza del datore di lavoro. Mi pare che si possa dire che, tenuto conto di alcune accortezze, il mezzo di per sé non determini, da solo, una illegittimità del licenziamento. Tuttavia, pur comprendendo che la velocità e semplicità possano essere attraenti per i datori di lavoro (soprattutto per le piccole realtà) non sottovaluterei altre “controindicazioni” rispetto a questa scelta. La messaggistica induce a un linguaggio normalmente più sintetico e più “veloce”, che potrebbe non essere la scelta ideale per veicolare decisioni e motivazioni che andrebbero invece attentamente ponderate e spiegate con adeguato livello di dettaglio.</p><p>Premesso ciò, vorrei mettere in guardia gli HR dal rischio di sottovalutare <strong>l’impatto ulteriormente negativo </strong>che la scelta comunicativa può comportare sul lavoratore. Infatti, sebbene la consegna di una lettera di licenziamento sia sempre un momento difficile, chi si occupa di risorse umane sa che può anche essere un momento per fornire dei chiarimenti, per comprendere le reazioni e per testimoniare come la società affronta situazioni complesse e assume la responsabilità delle proprie decisioni.&nbsp;Credo che non sia ancora arrivato il momento per la lettera di licenziamento di andare in pensione” conclude l’avvocato Pittau.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:07:34 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro | Ottobre 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-ottobre-2024</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il seguente documento, a cura del nostro dipartimento di Lavoro, offre un'analisi approfondita delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>Attraverso una serie di brevi articoli, vengono affrontate tematiche centrali come i licenziamenti, le nuove tutele per i lavoratori, le regolamentazioni sul welfare aziendale e le modifiche recenti alla normativa in materia di esternalizzazioni illecite.</p><p>L'obiettivo è fornire una sintesi chiara e aggiornata dei principali cambiamenti legislativi, mettendo in luce le interpretazioni più recenti dei tribunali e le tendenze emergenti nel panorama legislativo.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro.pdf" target="_blank"><strong><u>Focus lavoro | Ottobre 2024</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 16:12:41 +0200</pubDate>
                        <title>CBBA-Europe annual conference</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cbba-europe-annual-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>8 ottobre 2024</strong><br><strong>09:00 - 17.00</strong></p><p><strong>NH Brussels EU Berlaymont</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><strong><u>Francesca Pittau</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà alla Conferenza Annuale CBBA-Europe dal titolo “<i>Ensuring Sustainability and Adequacy of Employee Benefits under the current and upcoming EU regulations</i>”.</p><p>In particolare, Francesca sarà moderatrice durante il panel dedicato al tema della mobilità.</p><p><a href="https://www.cbba-europe.eu/wp-content/uploads/2024/08/Annual-Conf-Brussels-program-20241001.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il programma completo</u></a></p><p><a href="https://www.cbba-europe.eu/event_registration-2/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscriverti all'evento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 16:38:22 +0200</pubDate>
                        <title>Navigating Restructuring and Legal Complexities in Germany, Italy &amp; Spain</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-restructuring-and-legal-complexities-in-germany-italy-spain</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Michele Bignami</strong> parteciperà all'evento organizzato da <strong>ELA</strong> sul tema: <strong>"Navigating Restructuring and Legal Complexities in Germany, Italy &amp; Spain."</strong></p><p>In un contesto economico complesso e in continua evoluzione, le aziende si trovano ad affrontare la necessità di adeguarsi alle condizioni di mercato. Questo è particolarmente importante per le imprese globali, chiamate a gestire diverse normative giuridiche.</p><p>Durante il webinar verranno approfonditi i seguenti argomenti:</p><ul><li>I principi generali e i processi per pianificare ed eseguire la riduzione del personale.</li><li>L'impatto che le autorità di ogni giurisdizione (Germania, Italia e Spagna) possono avere sui piani di ristrutturazione.</li><li>Gli errori comuni da evitare e le migliori pratiche da adottare per garantire un processo di ristrutturazione efficace.</li></ul><p>Il webinar è previsto per martedì 1 ottobre, dalle 15.00 alle 16.00</p><p><a href="https://event.on24.com/wcc/r/4703811/DAF2346FE1A161CB2D4EAA0F640F1F44?partnerref=ELAWebsite" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:43:22 +0200</pubDate>
                        <title>La gestione delle procedure di licenziamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-gestione-delle-procedure-di-licenziamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La nostra <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><strong><u>Francesca Pittau</u></strong></a> sarà relatrice al webinar organizzato da Convenia sul sistema delle tutele nell’evoluzione giurisprudenziale.</p><p>In particolare, l'avv. Pittau parteciperà con un intervento dal titolo “Il sistema delle tutele nel licenziamento individuale” con focus su:</p><ul><li><span>limiti al potere di licenziamento: disegno evolutivo e quadro del sistema vigente</span></li><li><span>tutele reintegratorie e indennitarie: gli interventi della Corte costituzionale</span></li><li><span>art. 441 bis c.c.: “Controversie in materia di licenziamento”</span></li><li><span>negoziazione assistita</span></li><li><span>conciliazione giudiziale, amministrativa e sindacale</span></li></ul><p><a href="https://convenia.it/evento/la-gestione-delle-procedure-di-licenziamento/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>Cresce il numero dei Partner in ADVANT Nctm con 4 nuove promozioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cresce-il-numero-dei-partner-in-advant-nctm-con-4-nuove-promozioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> rafforza la compagine societaria con la nomina di <strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>, <strong>Francesca Pittau</strong>, <strong>Alessia Trevisan</strong> e <strong>Federico Vecchio </strong>quali nuovi Partner di Studio, portando così il numero a 74.</p><p class="text-justify">La promozione si inserisce all’interno della strategia di crescita interna di ADVANT Nctm volta a valorizzare i propri talenti.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Roberto-de-Nardis-di-Prata" target="_blank" rel="noopener"><strong>Roberto de Nardis di Prata</strong></a><strong>&nbsp;</strong>ha maturato un’esperienza ventennale nelle aree del&nbsp;diritto bancario e finanziario e del&nbsp;<i>debt capital market</i>, occupandosi in particolar modo di operazioni di&nbsp;<i>acquisition, leveraged and real estate finance</i>,&nbsp;<i>corporate lending</i>, emissioni di&nbsp;<i>basket bond</i>&nbsp;e ristrutturazioni del debito. Roberto assiste sia primari finanziatori – banche e fondi di debito – che&nbsp;<i>sponsor</i>&nbsp;e società industriali nelle&nbsp;operazioni di finanziamento&nbsp;nonché operatori di <i>private debt</i>.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Francesca-Pittau" target="_blank" rel="noopener"><strong>Francesca Pittau</strong></a>&nbsp;è esperta di diritto del lavoro e assiste clienti italiani e internazionali nella gestione&nbsp;delle risorse umane&nbsp;in ogni loro fase, con particolare focus&nbsp;sui&nbsp;processi di&nbsp;riorganizzazione&nbsp;e ristrutturazione aziendale. Inoltre, Francesca si occupa dello sviluppo e dell’implementazione di piani di incentivazione per&nbsp;<i>key manager</i>, politiche di&nbsp;<i>welfare</i>&nbsp;e attività di diversità e inclusione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Alessia-Trevisan" target="_blank" rel="noopener"><strong>Alessia Trevisan</strong></a>&nbsp;opera nel settore&nbsp;M&amp;A&nbsp;e, in particolare, del <i>private&nbsp;equity</i> e&nbsp;<i>venture&nbsp;capital</i>. Alessia assiste fondi di investimento, italiani e stranieri,&nbsp;imprese&nbsp;industriali,&nbsp;<i>family-office</i>, fondi di&nbsp;<i>venture capital</i>&nbsp;in operazioni di investimento&nbsp;e disinvestimento,&nbsp;nonché&nbsp;<i>manager&nbsp;</i>nella strutturazione ed implementazione di piani di incentivazione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Federico-Vecchio" target="_blank" rel="noopener"><strong>Federico Vecchio</strong></a><strong> </strong>opera sia nell’assistenza stragiudiziale&nbsp;che giudiziale&nbsp;a&nbsp;primari gruppi nazionali e multinazionali nel contenzioso anche arbitrale e in operazioni societarie straordinarie. Inoltre, Federico ha&nbsp;maturato una&nbsp;profonda conoscenza del diritto sportivo&nbsp;anche grazie alle cariche ricoperte&nbsp;presso gli organi di giustizia del CONI e di varie&nbsp;federazioni&nbsp;sportive, nazionali ed internazionali. &nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:36:01 +0100</pubDate>
                        <title>Jobs Act nuovamente al vaglio della Corte costituzionale: tutela reintegratoria in tutti i casi di nullità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/jobs-act-nuovamente-al-vaglio-della-corte-costituzionale-tutela-reintegratoria-in-tutti-i-casi-di-nullita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “<em>espressamente</em>”.Tale norma è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui limitava la tutela reintegratoria ai soli licenziamenti intimati in violazione di norme in casi in cui la nullità era “espressamente previste dalla legge”.La Corte di cassazione, rimettendo la questione alla Consulta, sollevava la questione di costituzionalità in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, per violazione del criterio di delega fissato dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (c.d. <em>Jobs Act</em>) al fine di dirimere il dubbio circa il fatto se, in caso di licenziamento nullo, dichiarato tale sulla base di una nullità di ordine generale, la tutela dovesse essere solo quella indennitaria oppure la, più forte, tutela reintegratoria.La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura, sottolineando che il riferimento ai “licenziamenti nulli” nel testo della legge delega non prevedeva alcuna distinzione tra nullità testuali e gli altri tipi di nullità ai fini della applicazione della tutela reintegratoria, prevedendo unicamente la possibilità di operare una distinzione per i licenziamenti disciplinari ingiustificati.Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime sanzionatorio del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che la nullità sia riconducibile a categorie di ordine generale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:francesco.deplano@advant-nctm.com">Francesco Deplano</a> e <a href="mailto:susanna.pagannone@advant-nctm.com">Susanna Pagannone</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 03:28:55 +0100</pubDate>
                        <title>Nullo, in quanto discriminatorio, il licenziamento per inidoneità assoluta e permanente alle mansioni di un insegnante affetto da sclerosi multipla</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nullo-in-quanto-discriminatorio-il-licenziamento-per-inidoneita-assoluta-e-permanente-alle-mansioni-di-un-insegnante-affetto-da-sclerosi-multipla</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (sentenza n. 4276/2023), ha dichiarato nullo in quanto discriminatorio il licenziamento intimato per asserita inidoneità assoluta e permanente alle mansioni di un insegnante affetto da sclerosi multipla, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di un periodo di prova e formazione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.In particolare, il Tribunale, anche in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, partendo dall’assunto per il quale un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di vedersi applicare la normativa in materia di comporto rispetto a un lavoratore non disabile, ha accolto le domande del lavoratore, rilevando una duplice forma discriminatoria: indiretta, per effetto della forzata applicazione della disciplina ordinaria del comporto ad un disabile in condizioni di gravità già certificata (il quale è stato indotto a richiedere l’aspettativa non retribuita nell’imminenza della scadenza del comporto, perdendo il sostegno economico), nonché diretta, poichè il licenziamento è stato intimato unicamente in ragione della patologia, senza adottare “accomodamenti ragionevoli” (misure o rimedi idonei ad eliminare od anche solo attenuare la situazione svantaggiosa per il soggetto disabile), basandosi su un accertamento non definitivo e precludendo al ricorrente lo svolgimento effettivo del periodo di prova e formazione per il quale era stato assunto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:liz.sanchez@advant-nctm.com">Liz Sanchez</a> e <a href="mailto:elia.evangelista@advant-nctm.com">Elia Evangelista</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 04:17:42 +0200</pubDate>
                        <title>Approfondimento su giurisprudenza e normativa - Dipartimento Lavoro e Relazioni Industriali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approfondimento-su-giurisprudenza-e-normativa-dipartimento-lavoro-e-relazioni-industriali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito l'approfondimento a cura del nostro dipartimento di Lavoro e Relazioni Industriali in merito ai seguenti argomenti:<strong>Giurisprudenza</strong>:</p><ul> <li>Legge n.104/1992: l'onere di assistenza deve essere flessibile</li> <li>La rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso in sede di conciliazione è inopponibile all'INPS</li> <li>Licenziamenti collettivi: legittima la limitazione a determinate unità produttive</li> <li>L'indennità sostitutiva di mancato preavviso del licenziamento è esclusa dal calcolo del TFR</li> <li>Casella di posta elettronica come "apposito spazio" per l'attività sindacale</li></ul><p><strong>Normativa</strong></p><ul> <li>Decreto trasparenza e privacy: qualche indicazione del garante</li> <li>Dimissioni del lavoratore padre in congedo di paternità e accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI: qualche chiarimento</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/06/NL-Giugno-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 24 May 2023 05:30:46 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. “<strong>Decreto Lavoro</strong>”), recante “<em>Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro</em>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 ed entrato in vigore in data 5 maggio 2023, ha introdotto le seguenti principali novità:&nbsp;<em><strong>a) CONTRATTI A TERMINE</strong></em>L’art. 24 del Decreto Lavoro è intervenuto sulla disciplina del contratto a termine. Viene disposta l’eliminazione delle causali giustificatrici dell’apposizione del termine, del rinnovo e della proroga del contratto a termine e, quindi, la sostituzione dell’art. 19, comma 1, lettere a), b), b-bis) del D.lgs. 81/2015, con la seguente disposizione:<em>“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51&nbsp;[i.e.&nbsp;contratti di ogni livello stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o unitarie];</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>c) b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.</em></p><em>&nbsp;</em>In sostanza, ferma restando la possibilità di stipulazione del primo contratto a termine tra le parti per una durata fino a 12 mesi (che rimane, quindi, a-causale), per la sottoscrizione di un nuovo contratto o per prorogare il primo oltre i 12 mesi, le imprese devono fare rinvio ai “casi” previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.lgs. 81/2015.In via sussidiaria, se la contrattazione collettiva non definisce le causali, il contratto a termine può proseguire dopo i 12 mesi in forza di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa previsione si applica solo fino al 30 aprile 2024.Infine, viene confermata la causale relativa alla sostituzione di altri lavoratori.La presente disposizione non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96 (disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese).<strong>&nbsp;</strong><strong><em>b) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO</em></strong>Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Lavoro, vengono apportate alcune modifiche al D.lgs 152/1997, come modificato dal D.lgs 104/2022 (c.d. Decreto trasparenza).In particolare, viene previsto &nbsp;che alcune informazioni – in particolare quelle indicate alle lettere h) durata del periodo di prova, i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, l) la durata dei congedi, m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso, n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento, o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua&nbsp; retribuzione, p) il rapporto di lavoro con modalità organizzative imprevedibili e r) gli&nbsp; enti&nbsp; e&nbsp; gli&nbsp; istituti&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; ricevono&nbsp;&nbsp; i&nbsp;&nbsp; contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro – possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.Infine, quanto ai sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, il datore di lavoro o il committente pubblico e privato sono tenuti ad informare il lavoratore del loro utilizzo.&nbsp;<strong><em>c) ESENZIONE FRINGE BENEFIT</em></strong>Ai sendi dell’art. 40 del Decreto Lavoro, limitatamente al periodo di imposta 2023, La soglia di non imponibilità dei fringe benefits (in deroga all’art. 51, comma 3, TUIR) viene aumentata a 3.000 euro, ma solo per i dipendenti con figli a carico. Le spese incluse nella citata esenzione ricomprendono le utenze domestiche (luce, acqua e gas).<strong>&nbsp;</strong><strong><em>d) INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE</em></strong>Ai sensi dell’art. 27 del Decreto Lavoro, i datori di lavoro privati che assumono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 (i) giovani under 30, (ii) che non siano inseriti in programmi formativi e (iii) che siano registrati nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, viene riconosciuto un incentivo pari al 60 % della retribuzione mensile lorda per un periodo di 12 mesi.In caso di cumulo con altri incentivi, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, l’incentivo viene riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto.L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.La domanda per fruizione dell’incentivo è trasmessa tramite procedura telematica all’INPS, che entro 5 giorni provvede a fornire una specifica comunicazione in merito all’effettiva sussistenza di risorse per l’accesso all’incentivo.Al richiedente viene poi assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro in questione, a cui segue un termine perentorio dei successivi 7 giorni, in cui il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto.Se i suddetti termini non vengono rispettati il richiedente perde le somme riconosciute dall’incentivo.Tale incentivo si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è, inoltre, cumulabile con l’incentivo previsto per l’esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto dei 36 anni.&nbsp;<strong><em>e) INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’</em></strong>Ai sensi dell’art. 28 del Decreto Lavoro, è istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ogni persona con disabilità e di età inferiore ai 35 anni assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.&nbsp;<strong><em>f) ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI</em></strong>Ai sendi dell’art. 39 del Decreto Lavoro, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteirori effetti sul rateo di tredicesima.&nbsp;<strong><em>g) MODIFICHE AL D. LGS n. 81/2008</em></strong>Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza – sono apportate le seguenti modifiche:– il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28;– è obbligo del medico competente, durante le visite di assunzione, richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore ai fini del giudizio di idoneità e, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunicare al datore di lavoro il nominativo di un proprio sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato;– chi noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro dovrà acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico;– il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento finalizzato a garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;– il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli obblighi a carico del datore di lavoro previsti dal presente decreto e degli obblighi di formazione del datore per l’utilizzo di attrezzature che richiedono specifiche conoscenze.&nbsp;<strong><em>h) SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI</em></strong>Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria più mite, che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.Si specifica, inoltre, che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.&nbsp;<strong><em>i) PROROGA DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE</em></strong>Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Lavoro, sino al 31 dicembre 2023, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo “scivolo” pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano invece l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo “scivolo” pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.&nbsp;<strong><em>j) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER ECCEZIONALI CAUSE DI CRISI AZIENDALE E RIORGANIZZAZIONE</em></strong>Ai sensi dell’art. 30 del Decreto Lavoro, si prevede che per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di &nbsp;cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.Per tale misura di tutela straordinaria non sono previste le procedure di consultazione, di esame congiunto e accordo tra le parti, né l’osservanza dei termini di presentazione della domanda di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015.&nbsp;<strong><em>k) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO</em></strong>Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Lavoro, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, puo' derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale.&nbsp;<strong><em>l) PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE</em></strong>Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Lavoro, per le prestazioni occasionali di cui all’art. 54 bis d.l. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, viene aumentata la soglia di utilizzo da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, ad eccezione però degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.&nbsp;<strong><em>m) ABROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA</em></strong>Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lavoro, i beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza potranno continuare ad usufruire del relativo beneficio economico fino alla sua scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È altresì fatto salvo il godimento degli incentivi previsti per le imprese e il lavoratore per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarà abrogato e, nelle more di entrata in vigore delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione di cui al presente decreto, il medesimo sarà riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Tale limite non si applica ai percettori di reddito che prima della scadenza dei sette mesi, siano stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro e la cui presa a carico sia stata comunicata all’INPS entro il 30 giugno 2023.<strong>&nbsp;</strong><strong><em>n) ASSEGNO DI INCLUSIONE</em></strong>A partire dal 1° gennaio 2024 è istituito l’assegno di inclusione, che consiste in una erogazione ad integrazione del reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.Il beneficio economico dell’assegno di inclusione è composto da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.000,00 annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero di € 7.560,00 se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da soggetti di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari con disabilità grave o non autosufficienza.Il beneficio è erogato mensilmente in via continuativa per un periodo non superiore ai 18 mesi, e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.&nbsp;<strong><em>o) SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO</em></strong>Ai sensi dell’art. 12 del Decreto Lavoro, a partire dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, tramite la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro e tramite lo svolgimento del servizio civile.A tale strumento potranno accedere i componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta, con un valore ISEE non superiore a € 6.000,00 che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno d’Inclusione. Potranno altresì beneficiarne i componenti di nuclei familiari percettori dell’Assegno d’Inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti all’obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività formative e di lavoro. Tale strumento è incompatibile con il reddito e la pensione di cittadinanza, nonché con altri strumenti di sostengo al reddito.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare&nbsp;<a href="mailto:chiara.zecchetto@advant-nctm.com">Chiara Zecchetto</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 05:16:02 +0100</pubDate>
                        <title>Licenziamento per comporto e disabilità - Approdi della giurisprudenza in tema di disabilità e discriminazione indiretta nella determinazione del comporto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziamento-per-comporto-e-disabilita-approdi-della-giurisprudenza-in-tema-di-disabilita-e-discriminazione-indiretta-nella-determinazione-del-comporto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si segnala un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori con disabilità che vengano licenziati sulla base del superamento del comporto.Tale orientamento si fonda sui principi dettati dalla Direttiva 2000/78/CE denominata “<em>Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro</em>”, recepita dal D.Lgs 216/2003.In particolare, ai sensi dell’art. 2 della direttiva sussiste:</p><ul> <li>discriminazione diretta “<em>quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno </em><em>favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una</em> <em>situazione analoga</em>” (lett. a);</li> <li>discriminazione indiretta “quando <em>una disposizione, un</em> <em>criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente</em> <em>neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione</em> <em>o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di</em> <em>una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone</em>”.</li></ul><p>L’art. 5 prevede altresì che “<em>Per garantire il rispetto del principio</em> <em>della parità di trattamento dei disabili, </em><em>sono previste soluzioni ragionevoli</em><em>.</em> <em>Ciò significa che il datore di lavoro prende i </em><em>provvedimenti appropriati</em><em>, in</em> <em>funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di</em> <em>accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché</em> <em>possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano</em> <em>da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato</em>.”Anche l’art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 216/2003 dispone che il datore di lavoro è tenuto ad adottare “<em>accomodamenti ragionevoli</em>” <u>per</u> <u>garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri</u> <u>lavoratori</u>.Ciò chiarito, parte dei giudici italiani – in applicazione dei principi sopra esposti - hanno ritenuto che, <u>ai fini della irrogazione di un licenziamento, prevedere per un soggetto disabile il medesimo periodo di comporto previsto per un soggetto non afflitto da handicap, contrasti apertamente con il principio di parità di trattamento, venendosi dunque a creare, di fatto, una situazione di discriminazione indiretta di cui alla direttiva 2000/78/CE. I licenziamenti </u><u>intimati per superamento del periodo di comporto </u><u>sono stati ritenuti nulli </u><u>in quanto intimati in violazione di tale principio, </u>a prescindere dal fatto che:(i) il datore di lavoro fosse o meno a conoscenza che l’assenza del dipendente è correlata alla patologia di cui soffre e(ii) il CCNL non avesse previsto una specifica normativa sul comporto applicabe ai lavoratori con discabilità.Si cita, ad esempio, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, Sez. lavoro, del 23 giugno 2022, secondo cui “…<em>la condotta della società consistita nell’applicazione delle previsioni del CCNL di settore in materia di comporto, senza prevedere un trattamento differenziato per i lavoratori disabili, con esclusione dalle malattie utili ai fini del comporto quelle connesse alle patologie da cui deriva la disabilità, </em><em><u>abbia realizzato una discriminazione indiretta ai danni del lavoratore, con conseguente nullità del licenziamento a lui intimato per superamento del periodo di comporto</u></em>”.<em>&nbsp;</em>E ancora: “<em>L’applicazione al ricorrente, assentatosi a causa di malattie riconducibili al proprio stato di invalidità, della medesima previsione del conteggio delle assenze ai fini del comporto, che riguarda i lavoratori “normodotati”, </em><em><u>determina una discriminazione indiretta, tale da provocare la nullità del licenziamento fondato sulla suddetta previsione contrattuale</u></em>" (ordinanza del Tribunale di Verona del 21 marzo &nbsp;2021; in senso conforme, Tribunale di Mantova del 22 settembre 2021 n. 126; Corte d’Appello di Genova del 21 luglio 2021 n. 211).&nbsp;<strong>Conclusioni</strong>In ragione di tale nuovo filone giurisprudenziale - che, comunque, pone non pochi dubbi in termini di certezza del diritto - al fine di evitare la declaratoria di nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato nei confronti dei lavoratori disabili, potrebbe essere una buona pratica quella di prevedere - tramite regolamento aziendale o accordo sindacale aziendale – un più esteso termine di comporto a favore dei lavoratori con disabilità, al fine di contemperare sia la necessità di salvaguardia dei soggetti più fragili che le esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Nel caso in cui la società intendesse comunque applicare il normale comporto previsto dal CCNL e, in sede di impugnazione del licenziamento, emergessero elementi tali da comprovare che le assenze siano state causate da patologie riconducibili allo stato di invalidità, si dovranno valutare le probabili conseguenze di una azione legale (che - come sopra rilevato – potrebbero sfociare nell’applicazione della massima sanzione, i.e. reintegrazione e pieno risarcimento) e, dunque, soluzioni conciliative.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:chiara.zecchetto@advant-nctm.com">Chiara Zecchetto</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 05:58:08 +0200</pubDate>
                        <title>Ammortizzatori sociali: le novità della Legge di Bilancio 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ammortizzatori-sociali-le-novita-della-legge-di-bilancio-2022</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto alcune importanti novità in materia di ammortizzatori sociali, senza comunque rivoluzionare l’impianto generale del sistema di cui al Decreto legislativo n. 148/2015. La riforma ha, in particolare, puntato su una estensione del sistema degli ammortizzatori sociali, sia quanto alle imprese beneficiarie che quanto ai lavoratori coinvolti, seguendo una tendenza alla “universalità” del sistema di ammortizzatori sociali che si era già sperimentata ampiamente nella gestione dell’emergenza Covid-19. Anche le politiche attive ritrovano un loro ruolo centrale, la cui efficacia dovrà essere verificata in concreto, con l’introduzione dell’accordo di transizione occupazionale che punta ad una forte azione di sostegno pubblico in una logica di rioccupazione e formazione di nuove competenze. </strong>L’intervento riformatore degli ammortizzatori sociali operato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) si è prefisso il risultato di rendere più ampio il novero dei soggetti che risultano fra i potenziali beneficiari del sistema, sia con riguardo ai lavoratori coinvolti che alle aziende che possono accedere gli strumenti.Sul lato dei lavoratori, sono stati estesi gli ammortizzatori sociali a coloro che prestano la propria attività anche a domicilio e sono state eliminate le differenze fra i diversi tipi di apprendistato, ormai richiamato in termini generali dalla norma; anche l’anzianità minima di lavoro è stata ridotta fino a 30 giorni, al fine di rendere maggiormente inclusivo lo strumento. Sempre in termini favorevoli al lavoratore beneficiario si pone la modifica delle modalità di calcolo dell’integrazione, con eliminazione della prima soglia di massimale (quella che oggi è intorno ai 970 euro mensili), nonché la disciplina relativa alla compatibilità fra lavoro e integrazione salariale.Sul lato aziendale, le novità più importanti attengono al campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e all’ex “FIS”, mentre il regime applicabile alla cassa integrazione guadagni ordinaria è rimasto, di fatto, immutato.A norme del nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 148/2015 entrano nel novero delle imprese che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria anche imprese che abbiano impiegato mediamente nel semestre più di 15 dipendenti e che non siano coperte dai fondi di solidarietà bilaterale e fondi intersettoriali. Il riferimento è dunque soprattutto alle imprese commerciali con meno di 50 addetti, fino ad oggi escluse dall’applicazione dello strumento.La novità più rilevante nel sistema della cassa integrazione straordinaria è relativa all’inserimento di ampi richiami alle finalità di transizione occupazionale e di riqualificazione professionale nell’ambito dei programmi di CIGS per riorganizzazione aziendale; le politiche attive, dunque, riconquistano un ruolo importante anche per tramite del nuovo accordo di transizione occupazionale che, nelle intenzioni, dovrebbe offrire uno strumento chiave per la riqualificazione professionale anche per tramite dell’intervento sinergico di autorità centrali e locali.In questo contesto, il Ministero dello Sviluppo Economico viene riconosciuto a tutti gli effetti come interlocutore, confermando un dato di fatto circa il ruolo centrale che il MISE ha nella gestione delle crisi, anche nel condurre le negoziazioni con specifico riferimento a strumenti riferibili in generale al sistema degli ammortizzatori sociali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:francesca.pittau@advant-nctm.com">Francesca Pittau</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 14:43:51 +0100</pubDate>
                        <title>Verso la parità di genere: le linee-guida di Governo e UNI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-la-parita-di-genere-le-linee-guida-di-governo-e-uni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 16 marzo UNI ha pubblicato un’interessantissima Prassi di Riferimento (la 125:2022. In seguito la “<strong>PdR</strong>”) relativa all’”<em>adozione di specifici KPI inerenti le Politiche di parità di genere nelle organizzazioni" (qui il <a href="https://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-125-2022" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> per consultare il testo integrale)</em>.Pur non essendo una normativa nazionale la PdR è un documento che si ricollega al Regolamento UE 1025/2012, che condensa gli esiti del tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese previsto dalla Missione 5 del PNRR; tavolo al quale hanno partecipato 4 Ministeri, oltre alla Consigliera Nazionale di Parità.La premessa da cui parte il documento è una desolante fotografia del divario di genere nel mondo e nel nostro Paese, che il World Economic Forum (WEF, 2021), Eurostat, Istat (2019), INPS (2020) ed AlmaLaurea 2018 hanno evidenziato.In estrema sintesi, se tra le quattro “dimensioni” del gender gap, quelle relative al divario in tema di salute e istruzione vedono un significativo restringimento delle differenze (se pure con le precisazioni che vedremo), rimane alta la percentuale del gap nella dimensione “opportunità e partecipazione economica” e in quella “politica e rappresentanza”.Il basso tasso di occupazione femminile (di circa 20 punti percentuali inferiore a quello maschile su media nazionale) diventa drammatico con la discesa dell’indagine lungo lo stivale, ove il predetto tasso è al Sud circa il 50% inferiore a quella dell’equivalente dato del Nord; il risultato, per nulla esaltante, è la collocazione del nostro Paese nella graduatoria in Europa quali terz’ultimi, davanti solo a Grecia e Malta.Interessante è anche il dato, apparentemente contraddittorio, relativo ai laureati e ai super-laureati (Master, PHD), che evidenza che in entrambe le categorie prevalgono percentualmente le donne. Tuttavia queste sono in minoranza nelle discipline STEM, con un picco negativo in ingegneria dove si registra un ingegnere donna per tre ingegneri uomini.Quanto al dato relativo alla differenza salariale (poco sotto il 10%) Eurostat ci spiega come ci sia poco da rallegrarsi in relazione alla composizione della partecipazione femminile nel mondo del lavoro, concentrata nelle posizioni con più bassi redditi.Un altro dato che illustra la condizione femminile è quello relativo ai contratti a tempo determinato, 4 volte superiore a quello maschile (32,4% contro 8%) e composto per il 60% da part-time involontario.Gli studi in questione evidenziano anche che il fattore di rallentamento tipico della carriera di una donna è costituito dalla maternità; dato che è completato dalla constatazione che tale rallentamento non è solo nel breve periodo ma permane anche a 15 anni di distanza dalla maternità, tanto da registrare in quel momento un gap di 5.700 euro tra una lavoratrice senza figli e una con un figlio.Completano il primo quadro i dati relativi ai settori in cui il lavoro femminile è presente; se questo registra una quasi parità uomo-donna nei settori della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione e dell’alloggio e ristorazione, esso rapidamente crolla nei settori maggiormente remunerativi.Purtroppo quanto è descritto non esaurisce il divario di genere: infatti, le donne ricoprono ruoli di responsabilità in misura nettamente inferiore rispetto agli uomini, attestandosi a poco più di un quarto del totale dei manager (c.d. “glass ceiling” al quale corrisponde spesso, ancor prima, uno “sticky floor”). Del resto, anche le “azioni positive” che hanno favorito l’ingresso delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate (Legge Golfo-Mosca del 2011), non sono riuscite a portarle massicciamente nei posti di vertice degli Executive Committees.Quanto descritto ha mosso l’UE ed altre organizzazioni internazionali ad evidenziare e cercare di misurare l’impatto positivo che una parità di genere avrebbe sulla società e sulla economia in particolare, giungendo ad ipotizzare una crescita di 11 punti di PIL per l’Italia. Del resto, esiste una correlazione tra maggiore inclusività delle donne e maggiore valore aziendali; anche se non è del tutto accertato che direzione tale correlazione abbia, ben potendo essere che aziende più “performanti” attirino più donne.Per tutte tali ragioni l’Unione Europea nel 2020 ha definito una nuova agenda con gli obiettivi e le strategie per raggiungere la parità di genere entro il 2025. Tra queste ultime cita il Gender Impact Assessment (GIA) volto a valutare l’effetto che le misure correttive andranno a realizzare; tale strumento fornisce un forte ausilio, innanzi tutto, a fotografare la situazione esistente attraverso l’utilizzo degli strumenti quantitativi, che derivano dalle scienze statistiche.Nell’alveo di queste iniziative il Governo Italiano ha predisposto la Strategia Nazionale sulla parità di genere 2021-2025 che si ispira al Gender Equality Strategy della Ue, ed è strettamente legata agli obiettivi del PNRR. Un primo atto normativo è costituito dalla L. 5 novembre 2021 n.162 sulla parità salariale. In esso si trovano una modifica estensiva della nozione di discriminazione indiretta, che include azioni apparentemente “neutre”, quali misure organizzative, orari di lavoro e trasparenza dei dati; introduce anche l’obbligo di una certificazione sulla parità di genere, che garantiscono sgravi contributivi e punteggi favorevoli nelle gare pubbliche.In questo ampio quadro, caratterizzato da forti stereotipizzazioni e bias, la consapevolezza è che gli interventi volti a sradicare la diseguaglianza di genere e le discriminazioni che la genera devono necessariamente assumere le caratteristiche di obiettivi aziendali dichiarati, che devono avere le seguenti caratteristiche:</p><p style="padding-left: 30px;">i) definizione di precisi obiettivi organizzativi con creazione di chiari KPI</p><p style="padding-left: 30px;">ii) instaurazione di un metodo predefinito e standardizzato di misurazione del loro raggiungimento</p><p style="padding-left: 30px;">iii) certificazione dei risultati tramite soggetti terzi e processi trasparenti e qualificati.</p>A dette metodologie di fissazione degli obiettivi, loro monitoraggio e certificazione è interamente derivata la PdR, che si rivela esser un utile strumento per chi voglia e debba affrontare la tematiche della gender equality.Senza voler cercare di realizzare un sunto del documento (alla cui integrale lettura, anzi, si rimanda), mi preme sottolineare alcuni punti-cardine che emergono con chiarezza dal documento in questione per indirizzare un’efficace politica di gender equality.<ol> <li>La decisione deve provenire dal management, che deve poi indirizzare tutti i soggetti interessati alla sua realizzazione; senza un chiaro endorsement dei vertici i risultati saranno scarsi. E’ quindi consigliato stilare KPI legati al tema per i vertici delle varie funzioni, eventualmente inserendoli anche nella composizione dei loro MBO.</li> <li>Devono esser individuati chiaramente gli obiettivi e i processi per realizzarli</li> <li>Va prevista una verifica misurabile periodica dei risultati ottenuti per eventualmente apporre dei correttivi agli interventi</li> <li>Va organizzata un programma di training periodico delle persone coinvolte</li></ol><p>Un’indicazione che reputo molto interessante è la raccomandazione di dare molto risalto alla policy, facendone oggetto di adeguata pubblicità esterna ed interna; in particolare, evidenzio il suggerimento di dedicare una pagina del proprio sito aziendale al tema che consente a tutti di conoscere gli obiettivi aziendali e di partecipare alla loro realizzazione. Essa, in altri termini, funziona da rafforzatore del committment aziendaleLa PdR non si limita, peraltro al processo ma individua diverse aree di intervento meritevoli di particolare attenzione: tra queste i processi di recruitment e selezione, la configurazione dei percorsi di carriera e una attenta analisi delle politiche retributive.Accanto a questi temi “hard”, la PdR affronta anche il tema della genitorialità e della cura più in generale, tema che statisticamente incide sul lavoro femminile in misura rilevante; anche su questo aspetto il documento fornisce spunti stimolanti, dalle politiche di incentivazione all’utilizzo dei permessi genitoriali anche per gli uomini, a politiche di supporto per il rientro dalla maternità sino a misure di supporto concreto come asili nido, gestione del dopo-scuola e delle vacanze estive.Da ultimo ma non per importanza un cenno alla censura dei comportamenti devianti e contrari al mantenimento del gender gap; soprattutto quando essi vestono i panni della vera e propria discriminazione se non della molestia essi vanno combattuti con forza. Ancora oggi molte aziende preferiscono “chiudere un occhio” su fatti e comportamenti dei propri dipendenti, degradandoli a “questioni personali” o “private” con il pretesto di non volere instaurare un “clima di polizia”; ebbene, la tolleranza verso detti fatti o comportamenti mina, in realtà, alla radice ogni tentativo di miglioramento. Sono personalmente convinto che, viceversa, un esame tempestivo e corretto delle segnalazioni (siano essi veritiere o strumentali; non intendo negare l’esistenza di tale tipo di denuncia) possa fungere da stimolo a comportamenti maggiormente consapevoli.<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a></i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 04:23:47 +0100</pubDate>
                        <title>Lo Smart working post pandemia; le linee-guida del Protocollo del 7 dicembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-smart-working-post-pandemia-le-linee-guida-del-protocollo-del-7-dicembre-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 7 dicembre le Parti Sociali hanno sottoscritto, su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile.Tutte le maggiori sigle sindacali e le maggiori associazioni imprenditoriali lo hanno firmato: lo scopo del documento è quello di dare delle direttive ai proprio sottoscrittori per stesura dei prossimi contratti collettivi, siano essi nazionali o si secondo livello. Esso è, peraltro, molto utile anche per la redazione degli accordi individuali che saranno sottoscritti nel prossimo futuro, in attesa che i suddetti contratti collettivi vengano alla luce; ricordo, infatti, che la Legge 81/2017 richiede che lo <em>smart working</em> sia regolato da accordi individuali (a prescindere dall’esistenza o meno di una normativa collettiva superiore).I punti trattati dal Protocollo non sono solo quelli regolati dalla Legge 81/2017 ma anche quelli che l’esperienza accumulata in questo ultimo periodo, caratterizzato da un utilizzo massiccio, intenso e prolungato del lavoro agile, ha fatto emergere come particolarmente delicati e controversi.Segnalo, inoltre, che all’”<em>incremento della competitività</em>” e alla “<em>conciliazione dei tempi di vita e lavoro</em>” - che erano gli obiettivi dichiarati della Legge 81/2017 - &nbsp;il Protocollo aggiunge tematiche tipicamente ESG, quali quella ambientale e altre di tipo sociale, quali, ad esempio, la promozione della genitorialità e la tutela dei fragili e dei disabili.Particolare attenzione è, poi, dedicata alla individuazione dei luoghi idonei a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, chiarendo che essi debbano garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche la sicurezza dei dati trattati, con facoltà di identificare a priori tipologie vietate di luoghi, classificati come inidonei a questo fine.Sempre nell’ottica di assumere un approccio pragmatico su aspetti delicati, il Protocollo specifica le responsabilità in capo al lavoratore e al datore di lavoro in tema di gestione e manutenzione degli strumenti tecnologici attraverso i quali è possibile rendere la prestazione; così come regola le altrettanto delicate questioni del diritto alla disconnessione e dei controlli a distanza. Tutti temi che quotidianamente si pongono agli operatori nella stesura degli accordi e nella gestione degli stessi.Da ultimo, ricordo alcuni principi generali che, ancorchè dovrebbero essere ormai acquisiti, nella realtà, non sempre lo sono; <em>in primis</em> il principio che una organizzazione del lavoro basata sullo&nbsp; <em>smart working</em> non è un diritto di alcuna parte; nessuna, quindi, può pretenderla in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo. Il secondo che l’adozione del lavoro agile non può costituire titolo per avere un diverso trattamento – sia esso <em>in melius </em>o <em>in pejus</em> – rispetto a chi lavora secondo un’organizzazione “tradizionale” in tema di remunerazione, inquadramento, livello, promozione e percorsi di carriera.Da ultimo, segnalo la evidenziazione dell’importanza dei programmi di formazione continua e all’accesso agli stessi anche da parte dei lavoratori agili; programmi che sono, al contempo, fonte di diritto ma anche di obbligo per entrambe le parti in un contesto ove le stesse sono egualmente sollecitate continuamente ad aggiornarsi rispetto ai continui progressi che la tecnologia mette loro a disposizione.Per un’esaustiva analisi del documento, una volta tanto scritto con uno stile accessibile, invito tutti alla sua integrale lettura.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 15:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>Green Pass</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/green-pass</link>
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                        <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:15:09 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm Studio Legale entra in Employment Law Alliance (ELA), il più grande network al mondo nel diritto del lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-studio-legale-entra-in-employment-law-alliance-ela-il-piu-grande-network-al-mondo-nel-diritto-del-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm Studio Legale</strong> è stato nominato Membro Italiano di Employment Law Alliance (ELA), il più grande network di avvocati esperti nel diritto del lavoro, relazioni industriali ed immigrazione al mondo, citata da Chambers and Partners come “Top Ranked Elite Law Firm Network” nella classifica Global 2021.Ogni Stato partecipa con un solo Studio legale referente per il territorio d’appartenenza, fatta eccezione per USA e Canada, per i quali vi è uno Studio per ogni singola giurisdizione.“<em>La nomina in qualità di Membro Italiano in ELA è un importante riconoscimento per <strong>Nctm</strong> ed il suo Dipartimento Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali</em>” afferma <strong>Michele Bignami</strong>, Socio responsabile del Dipartimento Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali “<em>ma, soprattutto, un arricchimento dell’offerta di servizi legali internazionali per le aziende ed i clienti italiani</em>“.Nata a San Francisco nel 2000 e presente in più di 171 Stati, ELA si distingue dai competitor come provider di assistenza legale giuslavoristica a 360° gradi, incoraggiando anche la partecipazione di esperti provenienti da aree di pratica differenti rispetto al diritto del lavoro.ELA ha inoltre istituito un Next Generation Group per favorire il dialogo tra i più giovani e un rapporto più duraturo tra gli Studi.<em>“L’ingresso in ELA garantisce ai clienti <strong>Nctm</strong> di avere una assistenza legale affidabile all’estero ed anche potenziali nuovi clienti che vogliono operare in Italia”</em> prosegue <strong>Michele&nbsp;Bignami</strong>, <em>“<strong>Nctm</strong> ha un team di 21 professionisti dedicato al Diritto del lavoro e rispondevamo a ciò che ELA stava cercando.”</em><em>“Siamo lieti che <strong>Nctm </strong>si unisca al nostro network. La reputazione dello studio nel fornire soluzioni innovative per le sfide legali in ambito HR è ben conosciuta. La loro sofisticata base di clienti si adatta perfettamente al nostro profilo. Si tratta di un’alleanza ideale per noi”&nbsp;</em>ha commentato&nbsp;<strong>Steve Hirschfeld</strong>, <strong>CEO e Founder, Employment Law Alliance</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 04:06:05 +0200</pubDate>
                        <title>Legalcommunity InterViews: Nctm diventa membro di Ela</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalcommunity-interviews-nctm-diventa-membro-di-ela</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo una selezione lunga una anno Nctm è stato nominato Membro Italiano di ELA.L’Employment Law Alliance&nbsp; è uno dei più grandi network di avvocati esperti nel diritto del lavoro, relazioni industriali ed immigrazione al mondo.Conta oltre 3.000 avvocati in più di&nbsp;<strong>171 Stati</strong>&nbsp;e si distingue dagli altri network in quanto è composto da avvocati che lavorano all’interno di&nbsp;<strong>multipractice firm.</strong>Nicola Di Molfetta ne ha parlato con l’avvocato&nbsp;<strong>Michele Bignami</strong>, socio a capo della practice di diritto del lavoro in Nctm.<a href="https://legalcommunity.it/legalcommunity-interviews-nctm-diventa-membro-di-ela/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Per ascoltare il podcast integrale clicca qui.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 31 May 2021 04:31:55 +0200</pubDate>
                        <title>Ela sceglie Nctm per affiliarsi in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ela-sceglie-nctm-per-affiliarsi-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La selezione è stata lunga, anche a causa del Covid-19, ma il network internazionale Ela, Employment law alliance, ha scelto lo studio&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;come suo affiliato italiano.Ela ha la particolarità di essere una rete tra studi specializzati sul diritto del lavoro ma con una rilevante multipractice firm interna. Si tratta di un network che si estende per 171 Stati con un rappresentante in ogni Paese.«Un aspetto importante - spiega l'avvocato&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Michele Bignami</span></strong>, responsabile del dipartimento lavoro di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;- era che si fosse multipractice con l'idea che ci possono essere incarichi in cui la prospettiva lavoristica non è sufficiente. Noi siamo in grado di fornire un'assistenza su tutti i fronti».Un'altra particolarità su cui la commissione esaminatrice si è soffermata è l'attenzione dello studio alla next generation perché Ela richiede che sia favorita la crescita professionale dei più giovani.L'ingresso in questa rete per<strong>&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;garantisce interlocutori affidabili all'estero per i propri assistiti ma anche potenziali nuovi clienti che vogliono operare in Italia.«Come studio siamo già strutturati - conclude <strong>Bignami</strong> -. Abbiamo 21 componenti al nostro interno che fanno diritto del lavoro. Noi rispondevamo a quello che stavano cercando e abbiamo già attivato rapporti con studi di altri Paesi».&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210531&amp;idArticle=545096377&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-1518104772&amp;trc=pMailCN-t20210531-a545096377-h34221-c1115-f12517-n17-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 07:24:45 +0100</pubDate>
                        <title>LAVORO | Decreto Cura Italia. Misure di sostegno all’occupazione e ai lavoratori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-cura-italia-misure-di-sostegno-alloccupazione-e-ai-lavoratori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 marzo 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto “Cura Italia”, di seguito anche il “<strong>Decreto</strong>”).Uno dei fronti sui quali più incisivamente interviene il Decreto è quello del sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito.Si precisa che sono in corso di emanazione circolari di dettaglio che dovrebbero chiarire aspetti pratici ed applicativi sollevati dalle nuove disposizioni su ammortizzatori sociali, congedi e permessi e altre forme di sostegno al reddito previste dal Decreto.Di seguito una sintetica esposizione dei contenuti delle principali disposizioni del Decreto, integrate con le misure del Decreto interministeriale del 28 marzo 2020 e della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, inerenti ai suddetti profili.</p><h2>Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociale per tutto il territorio nazionale</h2><h3>1. Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (<em>art. 19 del Decreto</em>)</h3>Il Decreto prevede la <strong>possibilità di presentazione di domanda per il trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario</strong> con <strong>causale “emergenza COVID-19”</strong>.Il Decreto prevede agevolazioni di considerevole portata, in deroga al D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, i cui tratti salienti sono riportati di seguito.<span style="text-decoration: underline;"><strong>A chi si applica</strong></span>Possono accedere allo strumento i <strong>datori di lavoro che nell’anno 2020 prevedano una sospensione o riduzione della attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong> e che rientrino in una delle seguenti categorie:<ul> <li>datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;</li> <li>datori iscritti al Fondo di Integrazione Salariale, con più di 5 dipendenti;</li> <li>datori iscritti ai Fondi solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;</li> <li>datori iscritti ai Fondi alternativi di cui all’art. 27 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;</li> <li>datori iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino Alto Adige.</li></ul><p>Sono beneficiari tutti i lavoratori che <strong>erano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesta un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.L’INPS ha precisato che <strong>l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa</strong> all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.Come ribadito dalla Circolare INPS n. 47/2020, il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Durata e limiti temporali. Assenza di verifica dei requisiti causali</strong></span>La domanda può coprire periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, entro il limite della <strong>durata massima di nove settimane</strong> e, comunque, entro il mese di agosto 2020.L’INPS ha altresì precisato che il trattamento di integrazione salariale previsto ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento a determinate aree del paese si aggiunge al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario previsto dal Decreto.A tal fine, è requisito necessario che non si verifichi una sovrapposizione temporale fra le due misure o che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Presentazione della domanda. Assenza di verifica dei requisiti causali</strong></span>La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e <strong>non è soggetta alla verifica dei requisiti causali, normalmente prevista</strong>.&nbsp;Pertanto, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari con l’indicazione della causale “Emergenza nazionale COVID-19”.In data 30 marzo 2020 è stata sottoscritta dalle parti sociali e dalla Associazione Bancaria Italiana una Convenzione avente ad oggetto la definizione di una <strong>procedura per l’anticipazione da parte delle Banche</strong> aderenti dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza, per un importo pari a Euro 1.400,00, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore e ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore e di rapporto a tempo parziale.L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del Decreto e dei successivi interventi normativi vigenti, a favore dei dipendenti di datori di lavoro che abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS.Le parti hanno altresì manifestato l’impegno a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l'anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La fase di informazione, consultazione ed eventuale esame congiunto</strong></span>I datori di lavoro che presentano la domanda hanno comunque l’obbligo dell’<strong>informazione, la consultazione e l’esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effetti ai fini della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti</strong></span>I <strong>periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong> non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e delle prestazioni dei fondi di solidarietà, previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, tali periodi non saranno considerati <strong>ai fini delle successive richieste</strong>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tetto aziendale e contribuzione addizionale</strong></span><strong>Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale</strong>, rappresentato da un ammontare pari a dieci volte i contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.Inoltre, non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell’utilizzo degli strumenti, in deroga alla disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Assegno ordinario: beneficiari e modalità di erogazione</strong></span>L’<strong>assegno ordinario</strong> è concesso per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche <strong>ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti</strong>.Inoltre, dietro istanza del datore di lavoro, tale trattamento <strong>può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS</strong>. Le medesime modalità si applicano anche per le erogazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige.</p><h3>2. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (<em>art. 20 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>A chi si applica</strong></span>La disposizione <strong>si applica ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario</strong> e per i quali è dunque prevista la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo non superiore a nove settimane.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Condizioni ed effetti della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale</strong></span>La <strong>concessione</strong> del trattamento ordinario di integrazione salariale determina la sospensione della cassa integrazione guadagni straordinaria già in corso. Lo strumento previsto per l’emergenza da COVID-19 può riguardare anche i medesimi lavoratori già compresi nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, con riduzione fino al 100% dell’orario di lavoro.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Gli effetti ai fini della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti</strong></span>I <strong>periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong> non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. &nbsp;Pertanto, tali periodi non saranno considerati <strong>ai fini delle successive richieste</strong>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Contribuzione addizionale</strong></span><strong>Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>, non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell’utilizzo dello strumento.<h3>3. Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (<em>art. 21 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>A chi si applica</strong></span>La disposizione si applica ai datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà e per i quali è dunque prevista la possibilità di presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo non superiore a nove settimane.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Condizioni ed effetti della concessione del trattamento di assegno ordinario</strong></span>La concessione del trattamento ordinario:<ul> <li>determina la sospensione dell’assegno di solidarietà già in corso, che viene dunque sostituito;</li> <li>può riguardare anche i medesimi lavoratori compresi nell’ambito di applicazione dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gli effetti ai fini della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti</strong></span>I <strong>periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong> non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e delle prestazioni del fondo di integrazione salariale, previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (nello specifico, i limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148). Pertanto, tali periodi risultano <strong>neutralizzati ai fini delle successive richieste</strong>.&nbsp;La formulazione della disposizione pone più di un dubbio interpretativo e si attende un chiarimento.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Contribuzione addizionale</strong></span>Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concesso per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell’utilizzo dello strumento.</p><h3>4. Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (<em>art. 22 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>A chi si applica</strong></span>La disposizione si applica ai <strong>datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal numero di dipendenti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario</strong>.&nbsp;Nello specifico, potranno accedere alla prestazione in parola anche le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.Sono esclusi i datori di lavoro domestici.Come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse ancora da fruire dai lavoratori interessati non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La procedura</strong></span>Ai fini del <strong>riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga è necessario un previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, fra le Regioni e Province Autonome e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro</strong>.Le modalità applicative, ivi incluso quanto correlato a procedure di informazione, consultazione ed eventuale esame congiunto, saranno stabilite dalle singole Regioni ai cui provvedimenti sarà necessario fare riferimento.Nessun <strong>accordo è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti</strong>.I trattamenti in questione sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.&nbsp;Con riferimento a datori di lavoro c.d. plurilocalizzati, quindi con più unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.&nbsp;<strong>In considerazione della prevista ampia adesione alla misura di sostegno, si sottolinea che la relativa efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.&nbsp;</strong>Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La durata del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga</strong></span>Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è previsto per la <strong>durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane</strong>. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.L’INPS ha altresì precisato che il trattamento di integrazione salariale previsto ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento a determinate aree del paese si aggiunge al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga previsto dal Decreto. A tal fine, è requisito necessario che non si verifichi una sovrapposizione temporale fra le due misure o che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti.<h2>Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori</h2><h3>1. Congedo per emergenza COVID-19 e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi (<em>art. 23 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>Congedo retribuito per genitori</strong></span>I <strong>lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni</strong> (inclusi i <strong>genitori affidatari</strong>) hanno diritto, per conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a un congedo <strong>riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori</strong>, per un <strong>totale complessivo di quindici giorni</strong>.Il congedo può essere fatto valere, anche con efficacia retroattiva dal 5 marzo 2020.In ogni caso, il <strong>limite di età previsto non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata</strong>, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.Il <strong>congedo inoltre è</strong>:<ul> <li>subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;</li> <li>prevede il riconoscimento di una <strong>indennità pari al 50 per cento della retribuzione</strong>. I periodi in questione sono coperti da <strong>contribuzione figurativa</strong>:</li> <li>si sostituisce <strong>agli eventuali periodi di congedo parentale</strong> fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, con diritto alla corrispondente indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Congedo non retribuito per genitori</strong></span><strong>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore</strong> - hanno <strong>diritto di astenersi dal lavoro</strong> per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, <strong>senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa</strong>, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Congedo per emergenza COVID-19 per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata</strong></span>I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno <strong>specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato</strong> secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità per ciascuna giornata indennizzabile.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Congedo per emergenza COVID-19 per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS</strong></span>I genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno <strong>specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale</strong> giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le modalità operative</strong></span>Le <strong>modalità operative</strong> per accedere al congedo per emergenza COVID-19 ovvero al bonus per l’acquisto di servizi di <em>baby-sitting</em> sono <strong>stabilite dall’INPS</strong>.Per i <strong>genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico</strong> l’erogazione dell’indennità, nonché l’<strong>indicazione delle modalità di fruizione</strong> del congedo sono <strong>a cura dell’amministrazione pubblica</strong> con la quale intercorre il rapporto di lavoro.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Bonus <em>baby-sitter</em></strong></span><strong>I beneficiari del congedo retribuito possono, in alternativa allo stesso, richiedere un <em>bonus</em> per l’acquisto di servizi di <em>baby-sitting</em> nel limite massimo complessivo di Euro 600,00&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a></strong>, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.Tale <strong><em>bonus</em> è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS</strong>, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p><h3>2. Estensione della durata dei permessi retribuiti <em>ex</em> art. 33, legge 5 febbraio 1992, N. 104 (<em>art. 24 del Decreto</em>)</h3>Per i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della l. 5 febbraio 1992, n. 104,&nbsp;<strong>il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020</strong>.<h3>3. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (<em>art. 26 del Decreto</em>)</h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lavoratori del settore privato</strong></span>In relazione ai lavoratori del settore privato il <strong>periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva</strong>:<ul> <li>è <strong>equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento</strong>;</li> <li><strong>non è computabile ai fini del periodo di comporto</strong>.</li></ul><p>Con riferimento ai suddetti periodi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del Decreto.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Altri casi disciplinati dal Decreto</strong></span>In relazione ai <strong>lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita</strong>, il <strong>periodo di assenza dal servizio</strong> prescritto dalle competenti autorità sanitarie, <strong>è equiparato al ricovero ospedaliero</strong>.Con riferimento ai suddetti periodi, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del Decreto.</p><h3>4. Indennità riconosciuta a favore di professionisti, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori del settore agricolo, lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo e lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private (<em>artt. 27, 28, 29, 30, 31, 38 &nbsp;e 44 del Decreto</em>)</h3>Il Decreto prevede il riconoscimento di una indennità, prevista per il mese di marzo, per un ammontare pari ad € 600,00 a favore di:<ul> <li><strong>liberi professionisti titolari di Partita IVA</strong> attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li><strong>lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata</strong>, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li><strong>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago</strong>, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li><strong>lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali</strong> che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;</li> <li><strong>operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione</strong>, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;</li> <li><strong>lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo</strong>, con almeno 30 contributi giornalieri, versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.</li></ul><p>È previsto inoltre che le indennità:</p><ul> <li>non costituiscono reddito da lavoro;</li> <li>non sono cumulabili fra loro;</li> <li>non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</li></ul><p>In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 44 del Decreto, in data 28 marzo 2020, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto interministeriale che ha esteso il diritto al riconoscimento dell’indennità di Euro 600,00 per il mese di marzo anche ai <strong>lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. In particolare, l’importo verrà riconosciuto a:</p><ul> <li>lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;</li> <li>lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.</li></ul><p>&nbsp;</p><h3>5. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (<em>art. 33 del Decreto</em>)</h3><strong>Il Decreto ha ampliato</strong> – ai fini di agevolare le richieste – <strong>i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da sessantotto a centoventi giorni, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020</strong>.Inoltre, per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68 giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.<h3>6. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (<em>art. 34 del Decreto</em>)</h3>A decorrere dal 23 febbraio 2020 sino al 1° giugno 2020, sono<strong> sospesi di diritto i termini di decadenza e prescrizione relativi alle «<em>prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL</em>»</strong>.<h3>7. Disposizioni in materia di lavoro agile (<em>art. 39 del Decreto</em>)</h3>L’art. 39 del Decreto introduce le seguenti <strong>ulteriori misure in materia di lavoro agile&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>:<ul> <li>fino al 30 aprile 2020, <strong>i lavoratori con disabilità o che abbiano nel nucleo una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la propria prestazione in <em>smart-working</em></strong>, a condizione che tale modalità di lavoro sia «<em>compatibile con le caratteristiche della prestazione</em>»;</li> <li><strong>ai lavoratori privati con «<em>gravi e comprovate patologie</em>» viene riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile</strong>.</li></ul><p></p><h3>8. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (<em>art. 43 del Decreto</em>)</h3>È previsto un <strong>contributo INAIL</strong> dall’importo pari a cinquanta milioni di euro erogato da Invitalia <strong>ai datori di lavoro privati per l’acquisto di «<em>dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale</em>»</strong>.<h3>9. Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (<em>art. 46 del Decreto</em>)</h3>Nell’ottica di sostenere i livelli occupazionali, la disposizione in questione impone ai datori di lavoro le seguenti <strong>rilevanti misure in materia di licenziamenti “economici”, operanti nei 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto</strong>:<ul> <li><strong>sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020</strong> (ovvero dal 24 febbraio in poi);</li> <li><strong>divieto di avviare nuove procedure di licenziamento collettivo <em>ex</em> artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/91</strong>;</li> <li><strong>divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo <em>ex</em> art. 3, L. n. 604/1966</strong>, riguardante anche i licenziamenti non collegati all’emergenza COVID-19 &nbsp;indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza (seppur la disposizione taccia sul punto, alla luce della finalità perseguita della stessa si ritiene ragionevolmente ed in ottica cautelativa che siano sospese anche le procedure avviate ai sensi dell’art. 7, L. n. 604/1966 ed oggi tutt’ora in corso, con conseguente necessità per i datori di lavoro che si trovino in una tale condizione di gestire gli esuberi, facendo ricorso, ad esempio, agli ammortizzatori sociali).</li></ul><p>Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge sarà, dunque, possibile procedere solo con licenziamenti non rientranti nel campo di applicazione del divieto e, quindi, licenziare per giustificato motivo soggettivo, giusta causa, mancato superamento del periodo di prova e, in considerazione del rinvio normativo contenuto nella norma, per superamento del periodo di comporto.</p><h3>10. Premio ai lavoratori dipendenti (<em>art. 63 del Decreto</em>)</h3>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta la corresponsione, nel mese di aprile 2020, di un premio per il mese di marzo 2020 - che non concorre alla formazione del reddito – pari a Euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti “<em>nella propria sede di lavoro</em>” nel predetto mese. Tale somma viene anticipata dal datore di lavoro e poi compensata nel pagamento delle imposte e contributi previdenziali secondo la procedura indicata.<h3>11. Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (<em>art. 83 del Decreto</em>)</h3>E’ disposto il <strong>rinvio d’ufficio delle udienze in tutti i procedimenti civili e penali</strong> – salve specifiche eccezioni indicate – in calendario <strong>dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020</strong> e la <strong>sospensione</strong> – per il medesimo periodo di tempo – <strong>dei termini processuali</strong>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:m.bignami@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Bignami</a>, <a href="mailto:r.russo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Roberta Russo</a> o <a href="mailto:d.clementi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Dario Clementi</a>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> L’INPS ha precisato che ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Pur restando fermo il riferito obbligo, si noti che in ragione della deroga all’art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 non si rende necessario allegare alla domanda l’informativa sindacale né il verbale dell’eventuale successivo esame congiunto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il <em>bonus</em> per l’acquisto di servizi di <em>baby-sitting</em> per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è invece previsto nel limite massimo complessivo di Euro 1000,00.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Sul punto segnaliamo che tale decreto interministeriale ha individuato in 200 milioni di euro per l’anno 2020 la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui dell’art. 44, comma 1 del Decreto, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Inoltre, si segnala che le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto vanno presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Sul punto segnaliamo che, ai fini del citato decreto interministeriale si intende: a) per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Sul punto, segnaliamo che, nell’intento di privilegiare il ricorso allo <em>smart working</em>, il DPCM del 1° marzo 2020 ha previsto per l’intero territorio nazionale la possibilità per i datori di lavoro, fino al 31 luglio 2020, di ricorrere immediatamente allo <em>smart working</em>, pur in assenza di accordo individuale con il lavoratore, fermo restando l’obbligo di rendere – anche in via telematica ed anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL on line – l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 05:20:53 +0100</pubDate>
                        <title>L’aggravio della responsabilità (diretta e personale) del committente negli appalti &lt;i&gt;labour intensive&lt;/i&gt; come contrasto all’illecita somministrazione di manodopera</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/laggravio-della-responsabilita-diretta-e-personale-del-committente-negli-appalti-labour-intensive-come-contrasto-allillecita-somministrazione-di-manodopera</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo il recente intervento legislativo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> in materia di ritenute fiscali nei contratti di appalto e subappalto, il quale ha introdotto rilevanti adempimenti in capo a tutti gli attori coinvolti nella filiera (salvo alcune eccezioni specificamente indicate), con forte impatto sulla loro operatività, e che, in particolare, ha rafforzato le responsabilità del committente dell’appalto rispetto a quanto avviene nella filiera stessa.Si tratta evidentemente di una novità normativa che potrebbe assumere un significativo rilievo anche nell’ambito della nostra <em>industry</em> e che vale quindi la pena approfondire. In estrema sintesi, il complesso di nuove regole – entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 e riguardante esclusivamente gli appalti di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall’uso di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili – prevede in primo luogo in capo agli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere e servizi l’obbligo di procedere al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento (F24) per ciascun committente.Dall’altro lato, il committente ha l’obbligo di verificare l’avvenuto versamento delle ritenute, richiedendo, al fine di verificare la correttezza dell’ammontare complessivo degli importi versati, precisa documentazione che le imprese della filiera sono tenute a trasmettergli entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute stesse.In particolare, il committente potrà effettuare la suddetta verifica, esaminando la copia delle deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, contenente: <em>i</em>) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, <em>ii</em>) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione, e <em>iii</em>) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.La norma prevede inoltre che, in caso di mancata trasmissione di tali documenti, ovvero nell’ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali da parte delle imprese della filiera, il committente debba: <em>a)</em> sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino al perdurare dell’inadempimento, e <em>b)</em> darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.In caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico, il committente sarà obbligato a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.Si tratta, pertanto, di una specifica sanzione direttamente irrogata al committente, piuttosto che di un’ipotesi di obbligazione solidale, seppur conseguente all’inadempimento delle imprese sopra indicate da cui sia scaturita - nei confronti delle stesse - l’irrogazione della sanzione tributaria per la violazione degli obblighi di corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché del loro tempestivo versamento.Tale previsione aggrava dunque la posizione del committente, affiancandosi alla responsabilità solidale già sussistente sul piano retributivo ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, e al relativo onere per il committente che ha eseguito il pagamento ad assolvere, ove previsto, gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, potendo tuttavia – in tale circostanza – esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.Da notare, infine, come secondo l’Agenzia delle Entrate<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> questa novità normativa troverebbe applicazione con riferimento alle ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), “<em>anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020</em>”.Alla luce di tutto quanto precede parrebbe opportuna (<em>rectius</em>: necessaria) una nuova impostazione dei contratti di appalto che dovranno essere sottoscritti da qui in avanti, la revisione dei contratti già in essere e la revisione dei propri modelli organizzativi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:m.bignami@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Bignami</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (“<em>Legge di Conversione</em>”), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 “<em>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Vds. risoluzione n. 108 del 23.12.2019</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 05:19:05 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm Studio Legale con Retelit nell’acquisizione di Partners Associates</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-studio-legale-con-retelit-nellacquisizione-di-partners-associates</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm Studio Legale</strong> ha assistito il <strong>Gruppo Retelit</strong>, uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, nel perfezionamento, il 14 gennaio scorso, dell’acquisizione del 100% di Partners Associates S.p.A., gruppo italiano costituito da 9 aziende specializzate nel settore ICT, con un <em>enterprise value</em> complessivo di 74 Milioni di Euro circa.Il team di Nctm è stato coordinato da <strong>Daniele Tani</strong> e <strong>Alice Bucolo</strong>, coadiuvati da <strong>Giuliana Capillo</strong> e <strong>Lucia Piersimoni</strong>; gli aspetti <em>labour</em> dell’operazione sono stati seguiti da <strong>Michele Bignami</strong> e <strong>Francesca Pittau</strong>, mentre gli aspetti collegati al finanziamento da <strong>Eugenio Siragusa</strong>, coadiuvato da <strong>Martina Marmo</strong> e <strong>Lucia Vittoria Lonoce</strong>.Lexia Avvocati ha assistito il Gruppo Retelit per gli aspetti regolamentari dell’operazione con Francesco Dagnino, coadiuvato da Andrea Massimo Maroni e Marco Stefanini.Osborne Clarke ha assistito i venditori con Umberto Piattelli e Federico Banti, coadiuvati da Stefano Panzini e Laura Pallanza.Gli Istituti di Credito che hanno erogato il finanziamento - Intesa Sanpaolo, UBI, MPS Capital Services e Banco BPM, con Banca IMI quale banca agente - sono stati assistiti da Simmons &amp; Simmons con Davide D’Affronto, Maria Ilaria Griffo, Francesco Burla e Filippo Neri nonché da Marco Palanca e Pasquale Del Prete per l’assistenza tax.Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Andrea De Costa, coadiuvato da Marta Duzzi, dello Studio Notarile Marchetti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 03:02:04 +0100</pubDate>
                        <title>Logistica, si studia la supply chain del futuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/logistica-si-studia-la-supply-chain-del-futuro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Analizzare le dinamiche che impattano sulla logistica e sulla <em>supply chain</em> in un mondo in cui l'innovazione modifica rapidamente i processi. E farlo a 360 gradi, toccando tutti gli aspetti focali del contesto, dalla formazione alla ricerca, dalla responsabilità sociale a quella ambientale, all'analisi dello scenario economico e politico. Sono queste le tematiche affrontate a "<span style="text-decoration: underline;">Il logistico dell'anno</span>", evento milanese che ogni anno (questa, la quindicesima edizione) Assologistica e la divisione Cultura e Formazione dedicano alle realtà che operano in questo contesto in modo dinamico, puntando sull'innovazione per competere, spesso anche in modo creativo, e che per questo sono qui premiate."<span style="text-decoration: underline;">Orizzonti e sfide della logistica di oggi e di quella che verrà</span>" è il titolo dell'evento introdotto da Annamaria Di Ruscio, amministratore delegato di NetConsulting cube, delineando lo scenario in cui ci muoviamo oggi e i contestuali elementi di vulnerabilità. "<em>Supply chain, trasporti e logistica rappresentano oggi un settore nevralgico, cuore pulsante degli agglomerati urbani e dell'intera economia mondiale, che sostiene il nostro commercio, le nostre attività ma anche le nostre vite, con una complessità estremamente elevata che percepiamo a volte solo nei casi di discontinuità</em> - esordisce Di Ruscio -. <em>Si parla molto di digital transformation, ma questa può anche diventare un elemento di distruzione se non si riesce a cavalcarla. Le piattaforme di e-commerce e customer experience evolvono e diventano sempre più determinanti nelle strategie aziendali, ma implicano una lotta tra costo e tempo che le Pmi non sempre riescono a gestire se prima non</em><em>trasformano i propri modelli di business tradizionali</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>Scenari globali ed equilibri industriali</strong></span>Le tecnologie abilitanti ormai consolidate, come IoT, <em>mobile</em> e <em>cloud</em>, e quelle più innovative, come <em>AI</em> e <em>blockchain</em>, supportano un mercato digitale che cresce del 2,8% - confermano gli ultimi dati di Anitec-Assinform -, con dinamiche superiori fino a 30 volte rispetto alla media del mercato. Le Pmi italiane 4.0 "<em>sono la spina dorsale del sistema imprenditoriale italiano</em>"; fra queste, il 75% ha partecipato a bandi per lo sviluppo tecnologico e innovazione, il 45% ha usufruito di incentivi del piano Calenda. &nbsp;Lo dichiara Stefano Musso, tecnologo del Dauin Dipartimento di Automatica e Informatica (Politecnico di Torino): "<em>La strategia ottimale è iniziare da subito ad essere parte integrante della rivoluzione digitale in prima persona, dove la produzione si sposta verso la</em>&nbsp;<em>customizzazione, integrazione per ottimizzare i processi e ridurre i costi, e alla sostenibilità in tutte le sue forme. E dove il cliente finale assume ormai un ruolo centrale nella catena, con un livello di aspettativa che aumenta la strategicità della CX</em>". I <em>trend</em> impattano anche sulla logistica dove, complici lo sviluppo del 5G e della <em>blockchain</em>, si passa da una fase di prototipazione delle tecnologie ad una fase più pervasiva, dove già si concretizzano, ad esempio, alcuni casi di <em>self driving</em>. Il tema delle flotte diventa centrale e segnala la necessità di ridurre l'anzianità dei parchi, mentre la condivisione di magazzini, <em>asset</em> e <em>staff</em> si consolida come un'opzione da valutare. "<em>La blockchain oggi non impedisce le frodi ma le evidenzia in tempi molto rapidi, ovvero sostituisce processi già in atto con un elevato valore in termini di riduzione dei costi</em>" commenta Enrico Camerinelli, <em>blockchain management</em> in <em>outsourcing</em>, che cita alcuni casi italiani di aziende piccole, come&nbsp;Guerra, realtà alimentare che utilizza la <em>blockchain</em> per la certificazione e l'anticontraffazione, o grandi, come Carrefour Italia, che gestisce tracciabilità dei fornitori per conoscere l'origine e i processi dei prodotti.L'economia globale si muove su nuovi equilibri industriali. Dall'ascesa della Cina, passata da un export del 4% al 16% in 20 anni, nell'ambito del piano 2025 che impatta in modo considerevole sul sistema produttivo cinese e sul sistema logistico e dei trasporti, in particolare nei porti. Un contesto in cui il protezionismo costa all'Italia almeno 5 miliardi di dollari. Il baricentro si sposta dalla Cina anche a Giappone, Corea e Taiwan; resistono solo Stati Uniti, Germania e Italia e permane il tema della Brexit.&nbsp;<img class=" wp-image-15246 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-2019-11-18-alle-09.54.30-200x300.png" alt width="295" height="443"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gestire la globalizzazione</strong></span>Servono regole più semplici per gestire la globalizzazione che ha colpito le classi sociali più basse, commenta Sara Armella, Studio Legale Sara Armella &amp;&nbsp;Associati: "<em>Dalla crisi economica del 2008 si sono incrementate le politiche protezioniste con dazi alle esportazioni per proteggere le produzioni interne, un tema vissuto non solo negli Usa e nella Brexit ma generalizzato. Le aziende oggi devono non solo definire il perimento del mercato di riferimento ma avere anche un occhio allo scenario globale, su sfide non solo economiche ma anche di conoscenza, creando un reale dialogo e un coordinamento tra centri di studio e sistemi giuridici oltre che affrontare il tema delle competenze, della formazione del personale e dell'allargamento delle conoscenze</em>". L'<em>e-commerce</em> impatta sulla <em>supply chain</em> e sui trasporti e diventa elemento propulsivo anche in Italia, dove l'online è superiore di 4 volte rispetto all'offline. Nel nostro Paese il commercio online registra un valore di 31,5 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 15% sul 2018 e gli<em> e-shopper</em> rappresentano il 48% della popolazione. Si diffondono anche qui le <em>e-commerce platform</em> <em>as a&nbsp;service</em>, come dimostra il caso di Co-opetition Amazon e Poste Italiane. Diventa di conseguenza sempre più pressante la gestione di consegne e resi, che abbassano le marginalità delle aziende e richiedono forte specializzazione.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Logistica democratica e tracciabilità</strong></span>Il tema della logistica e dei trasporti ha un enorme impatto sulle città, è l'allarme lanciato nel corso dell'evento - con temi sociali importanti che caratterizzano non solo l'Italia ma tutto il mondo, dove la popolazione mondiale cresce del 30%, con un incremento del 68% nelle aree urbane e del 70% nella produzione agricola per far fronte ai fabbisogni. "<em>La logistica è come il wifi; finché c'è nessuno se ne accorge, quando manca si evidenziano le criticità</em>", dichiara Massimo Marciani, presidente di Freight Leaders Council, che parla di logistica e democrazia economica. "L<em>a logistica lavora sui volumi e quindi tutto si ingigantisce e apre un tema di democrazia economica. Oggi vige la logistica del capriccio e della&nbsp;consegna gratis, che genera una richiesta di servizi che genera tre richieste: buono, veloce ed economico, mix che gli americani dicono non possa convivere. E' necessario un cambio di mentalità oltre che di approccio, riprogettare la supply chain e ridurre i costi logistici e le emissioni</em>". L'auspicio è che la corsa al gigantismo e l'affermazione delle piattaforme elettroniche non facciano perdere di vista la logistica in grado di fare vendere i prodotti nel modo più opportuno sui mercati di riferimento, con attenzione all'eccellenza e al prodotto di nicchia anche su mercati preclusi.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Green e formazione, non più una scelta</strong></span>Sostiene la necessità di una logistica sostenibile e della tracciabilità del bene Daniele Testi, presidente di SOS LOGistica: "<em>Ogni prodotto ha oggi una componente di servizio sempre più grande e importante per il consumatore. La logistica si gioca in una dinamica di servizio e quindi di valore. Serve misurare l'impatto non solo sulla catena ma fino al consumatore</em>&nbsp;<em>finale, con una cultura della sostenibilità, non solo ambientale ma su tutti i processi di sviluppo con piani integrati e individuando le aree prioritarie</em>". Concorda <strong>Michele Bignami</strong>, <strong>head of employment and industrial relations department dello Studio Legale Nctm</strong>&nbsp;che parla delle tecnologie sul mondo del lavoro: "<em>La logistica è uno dei settori più sensibili alla digitalizzazione declinata nelle sue varianti che sta modificando l'organizzazione del lavoro. Esiste un tema di obsolescenza del personale e la necessità di elevare il grado di skill e di aggiornamento con formazione continua, che apre anche un problema etico, perché il profitto non è più la prima dinamica ma l'impatto sull'ambiente</em>". In dieci anni <em>green</em> non sarà più una scelta ma un dovere. Lo dichiara Lorenzo Bollani, business product manager di Tesisquare: "<em>Siamo in un'era del cambiamento, vicini ad una trasformazione digitale di magnitudo e velocità insieme, a cui bisogna rispondere con piattaforme aperte a nuove&nbsp;configurazioni e attori. Si sostiene una supply chain 4.0 dove connettere tutti in una piazza digitale di prodotti supply chain e transportation, una nuvola web per tutto il sistema. Serve un mix di tecnologie da adottare come advanced analystics sulla quale stiamo innestando processi di machine learning</em>".<span style="text-decoration: underline;"><strong>Snellire i processi della PA</strong></span>Le inefficienze stimante nell'ambito della mobilità e dei trasporti sono quantificate nell'1,5% del Pil nazionale. "<em>Mancano piani di finanziamento strutturati per un'implementazione generalizzata e un'azione di coordinazione</em>", sostiene Rossella Panero, TTS Italia, associazione che promuove l'uso di tecnologie Ict. "<em>Connettività, integrazione, sostenibilità dei servizi, tre parole chiave per realizzare la smart mobility nel nostro paese, con un maggior dialogo tra operatori logistici e concertazione con gli enti locali e riuso di best practice</em>". Infine, la ricetta suggerita da Andrea Monti, consigliere Regione Lombardia: "<em>Sburocratizzazione e semplificazione delle normative per essere più veloci non solo negli spostamenti ma anche nel lavoro</em>".&nbsp;<a href="https://inno3.it/2019/11/15/logistica-si-studia-la-supply-chain-del-futuro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Inno3.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 09:26:30 +0200</pubDate>
                        <title>Retelit: al via esame progetto separazione in due società</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retelit-esame-progetto-separazione-in-due-societa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Cda di Retelit ha deciso di procedere con l'analisi e valutazione del progetto di separazione dell'attivita' in due societa', una dedicata alla gestione dell'infrastruttura in fibra e una dedicata al ramo dei servizi a valore aggiunto per la clientela. Le due societa', informa una nota, rimarranno possedute al 100% da Retelit e deriveranno dalla riorganizzazione degli attuali asset, personale e contratti.Il progetto e' stato oggetto di una valutazione, con l'ausilio dello <strong>Studio Legale Nctm</strong> e di Pwc, che ha confermato la fattibilita' dell'operazione. L'obiettivo di tale operazione e' quello di dotare la societa' dei mezzi organizzativi e di brand capaci di accrescere da un lato la capacita' commerciale della divisione dedicata ai servizi e dall'altro di gestire al meglio l'infrastruttura, una delle piu' complete e importanti per l'Italia.<img class=" wp-image-12818 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/04/Schermata-2019-04-18-alle-15.23.34.png" alt width="345" height="342">Le due attivita' hanno una forte interrelazione industriale e commerciale e, pertanto, rimangono strettamente legate dal controllo al 100% da parte della holding quotata Retelit. Pur tuttavia le due attivita' sono guidate da driver finanziari differenti e la loro separazione permetterebbe una gestione funzionale ai diversi obiettivi. La tempistica prevista per l'analisi di dettaglio e' di circa un paio di mesi, al termine dei quali sara' eventualmente deliberata l'effettiva implementazione. Dario Pardi, presidente di Retelit ha commentato: "Abbiamo deciso di procedere con questa analisi e valutazione per poter attrezzare la societa' con un modello organizzativo che ci permetta di incrementare la nostra capacita' di servire al meglio i nostri clienti e partner, nonche' di evidenziare le diverse componenti del business del Gruppo. Tale ripartizione, anche in un'ottica di consolidamento di settore, ci permetterebbe una piu' facile identificazione delle potenziali sinergie con potenziali target nelle due specifiche aree di business".&nbsp;<a href="https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201904171832001252" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 05:59:48 +0100</pubDate>
                        <title>Digitalizzazione, progresso tecnologico ed etica; come interagiranno nel mondo del lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digitalizzazione-progresso-tecnologico-ed-etica-come-interagiranno-nel-mondo-del-lavoro</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ogni giorno, con sempre maggior frequenza, si discute degli effetti che la digitalizzazione provocherà nel mondo del lavoro. La verità è che siamo già di fronte ad un fenomeno ormai consolidato; il fatto che se ne parli ora con continuità è il segno che la digitalizzazione dell'impresa è ormai entrata in una seconda fase, di presa d'atto collettiva, che segue quella in cui la stessa ha fatto ingresso in fabbrica e in ufficio senza troppo clamore.Ai fini del presente scritto mi limiterò a tratteggiare alcuni aspetti sui quali è necessario porre la nostra attenzione di operatori del mondo delle risorse umane: attengono ad ambiti differenti, che presentano però ampie aree di intersezione.Innanzi tutto, gli effetti che le nuove tecnologie stanno provocando e provocheranno nel prossimo futuro: non c'è dubbio che i nuovi strumenti che la digitalizzazione ha sviluppato abbiano creato già alcuni profondi cambiamenti.<img class=" wp-image-12495 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/Schermata-2019-03-18-alle-12.56.48.png" alt width="312" height="337">Esse hanno, in primo luogo, creato due macro-fenomeni che hanno segmentato il mercato. Sul lato delle attività lavorative a minor valore aggiunto, esse hanno posto le basi per l'"industria del lavoretti" (in inglese, GIG economy), ossia una cottimizzazione delle attività del singolo, ormai capaci di enucleare e misurare l'attività del lavoratore con precisione chirurgica; individuando il tempo effettivamente impiegato per la prestazione manuale, sempre più impoverita di contenuti, ora gestiti da macchine e algoritmi. In tale situazione il corrispettivo per è per la (sola) attività stessa, senza alcuna considerazione per il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del committente in attesa del prossimo incarico. Tutto ciò in attesa che la tecnologia metta a punto macchine sufficientemente affidabili da sostituire in toto la attività umana; ad esempio, vetture che non necessitano di un conducente e merci che possono essere consegnate con droni o altri mezzi che non necessitano di ausilio umano.Sul lato delle professioni a maggior valore aggiunto la tecnologia non sostituisce l'uomo ma, da un lato, ne riduce la domanda e, dall'altro lato, ne aumenta le potenzialità; ciò, nel secondo caso, a patto che il lavoratore sia in grado di gestire le nuove tecnologie. In questo secondo ambito, quindi, si registrano già da tempo due fenomeni: quello della riduzione del personale- necessario in misura inferiore rispetto al passato - e quello della necessità di sostituirlo con personale diversamente qualificato, là ove si giunga alla conclusione della impossibilità di aggiornare quello esistente.Entrambi gli aspetti descritti (ridotta necessità di manodopera e richiesta di differenti skills) pongono spesso capo a provvedimenti espulsivi (i primi, per così dire classici, per sopravvenuta riduzione del personale e i secondi propedeutici a sostituzione con personale maggiormente qualificati e definiti "tecnologici" sui quali la giurisprudenza e la dottrina si sono assai impegnate); di esempi se ne potrebbero già citare moltissimi. In altri casi è soccorsa e soccorrerà la maggior flessibilità nella assegnazione di diverse mansioni per salvaguardare iposti di lavoro che dal 2015 è stata introdotta dal legislatore italiano.Il numero di lavoratori coinvolti nei fenomeni sopra descritti e destinati a non riuscire a rientrare sul mercato del lavoro, secondo le previsioni di molti osservatori, è destinato ad aumentare vertiginosamente nel futuro, tanto da costituire un vero e proprio allarme sociale. I governi e le organizzazioni internazionali (tra i tanti l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro) hanno pubblicato diversi importanti studi sul fenomeno, nella ricerca di una soluzione ad un problema che vedrà coinvolti milioni e milioni di lavoratori nella sola Europa.Un secondo punto che la digitalizzazione impone al mondo del lavoro è di natura etica. Potrei sintetizzarlo con la seguente, universalmente nota, affermazione: "non tutto già che si può tecnicamente realizzare è bene che sia realizzato". Tema che si è posto ben prima dell'avvento della digitalizzazione ma che questa ultima ha rilanciato con grande forza.Il primo - forse più scontato - quesito che declina tale affermazione e sul quale alcune correnti di pensiero pongono l'accento verte sulla domanda stessa se sia un bene che la digitalizzazione sia sviluppata, tenuto conto che - come illustrato poc'anzi - essa "precarizza" larghe fasce di popolazione e ne espelle definitivamente altre dal mondo del lavoro.Sottostanno a questo pensiero non solo ideologie che auspicano un'inversione di tendenza dello sviluppo o la decrescita felice, ma anche teorie che si pongono il tema della sostenibilità di un modello che vede l'aggiornamento tecnologico muoversi molto più rapidamente di quanto il lavoratore medio sia capace di apprendere nuove metodologie di lavoro.In questo senso si auspica una crescita controllata della tecnologia per governare fenomeni macro-sociali capaci di sfuggire al controllo dei governi. Il mio pensiero è che difficilmente sia possibile rallentare il progresso tecnologico; e che non sia nemmeno auspicabile.Ma, come anticipato, questo non è che solo il primo dei quesiti che il progresso pone. Enumerarli tutti è impossibile; proverò a fare qualche esempio. Con la mole di dati in possesso di un datore di lavoro, in un futuro nemmeno tanto lontano (in alcuni casi addirittura coincidente con il presente), quest'ultimo sarà in grado di conoscere prima del lavoratore stesso che si interfaccia con la macchina (sia essa un PC, un robot, un esoscheletro o un software), l‘insorgere di malattie o di situazioni di decrescente efficienza e gestire l'informazione acquista a suo favore. Potrebbe, con la consapevolezza che a breve potrebbe trovarsi di fronte ad un problema di salute o di ridotta efficienza (con costi annessi), gestire l'uscita anticipata del lavoratore senza nemmeno far leva su questa informazione (che resterebbe anzi segreta), selezionando solo personale sempre al massimo dell'efficienza.In altri casi "la macchina" potrebbe gestire un incidente di un impianto, decidendo di sacrificare personale più anziano o meno qualificato professionalmente, in nome di una maggiore efficienza o della ricerca del minor danno. Un problema simile se lo sono posti, ad esempio, gli ingegneri che stanno sviluppando gli algoritmi delle vetture senza guidatore in caso di imprevisto: salvare il pedone più giovane? Quello più anziano? La donna o l'uomo? Oppure salvare a tutti i costi i passeggeri anche a scapito della vita di decine di pedoni? Tutte istruzioni che tecnicamente potrebbero esser impartite alla macchina, in grado di eseguire scelte di comportamenti senza alcuna remora, in base alle sole istruzioni ricevute.La tecnologia può, quindi, essere utilizzata per fini riprovevoli.Esistono, è vero, dei limiti legali: non a caso la legislazione sul GDPR regola la raccolta e l'utilizzo dei dati ma sappiamo come le norme possano solo seguire il progresso tecnologico piuttosto che viceversa. Anche sul lato probatorio la prova di utilizzi vietati non sarà agevole.Questi temi diventeranno sempre più frequenti, in linea con la espansione dei confini del possibile, che la tecnologia causerà. Non a caso già nel 2015 l'Università di Harvard ha lanciato un nuovo corso denominato "Intelligent Systems: Design and EthicalChallenges" dedicato al tema e il successo del corso ha generato l'iniziativa Embedded Ethics che ha visto la collaborazione delle facoltà di Computer Sciences con quella di Filosofia. In tali corsi si studia anche l'impatto della diffusione di informazioni false o i fenomeni di machine learning che possono rafforzare, se non amplificare, comportamenti eticamente riprovevoli. Se, ad esempio, un computer dovesse registrare un gender pay gap policy, se non adeguatamente istruito, potrebbe rilevarlo come regola, farla propria, e riproporre algoritmi che la mantengono o lo ampliano... E sempre non a caso i due campi di studio di questa nuova disciplina sono la politica (in cui la manipolazione del consenso pone degli evidenti temi etici) e il mondo del lavoro per le ragioni che abbiamo cercato di illustrare (per maggiori informazioni consiglio il recentissimo Embeddedethics in computer science curriculum, Paul Kroff, The Harvard Gazette, 25 gennaio 2019).Le considerazioni di cui sopra non sono però confinate nelle aule degli atenei ma sono già materia di business; importanti aziende di consulenza insieme a società informatiche hanno investito in questo campo. Ad esempio Avenade, Joint Venture tra Accenture e Microsoft, ha di recente pubblicato i risultati di un'indagine condotta qualche anno fa focalizzata sull'etica digitale praticata dalle aziende per concludere che in un futuro prossime le organizzazioni più evolute investiranno ingenti risorse per dirimere e anticipare i problemi etici: molte di esse avranno un Chief Ethical Officer preposto a presidiare in modo costante la tematica.In questo quadro sempre più complesso un terzo elemento potrà avere un ruolo non secondario: l'empatia e l'intelligenza emotiva. Esse sono ancora patrimonio dell'uomo (sebbene vi siano in corso progetti volti a renderla "artificiale") e potrebbero esser la chiave di lettura per mantenere la supremazia della persona sulle macchine; così come le stesse potranno decifrare per tempo l'insorgenza di problemi di problemi etici e di risolverli. Ma a questo aspetto dedicheremo un prossimo articolo.avv. Michele Bignami, Equity Partner Nctm Studio Legale&nbsp;Tratto da <a href="https://www.aidp.it//hronline/2019/3/6/digitalizzazione-progresso-tecnologico-ed-etica-come-interagiranno-nel-mondo-del-lavoro.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HR On Line</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 09:48:13 +0100</pubDate>
                        <title>Il mistero del &lt;i&gt;pay gap&lt;/i&gt;: quella svalutazione che non si può spiegare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mistero-del-pay-gap-quella-svalutazione-che-non-si-puo-spiegare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La mancanza di donne sia in posizioni di vertice che, orizzontalmente, in occupazioni diverse da quelle maschili spiegano solo parzialmente le origini del pay gap tra uomini e donne. Le differenze retributive legate al genere sono uno dei principali campi di indagine di Camilla Gaiaschi, ricercatrice in forza al Gender &amp; Equality in Research and Science del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università statale di Milano. "Normalmente le occupazioni a predominanza maschile - spiega Gaiaschi - sono più remunerative sia nel mercato del lavoro che all'interno delle stesse aziende (ad esempio la comunicazione è pagata meno rispetto al core business). Ogni organizzazione ha le sue specificità ma questi meccanismi si ripetono sempre".<img class="size-full wp-image-12361 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/20190306_Aboutpharma-RS.jpg" alt>Come rilevano i principali osservatori (es. Eurostat) a parità di mansioni e merito le differenze di salario possono essere molto rilevanti. In che modo la letteratura scientifica giustifica il fenomeno? "Nel pay gap c'è una parte spiegata, razionale, che non vuol dire giustificabile, riconducibile al fatto che le donne, come accennato, occupano spesso posizioni più basse (segregazione nel mercato del lavoro ma anche nelle stesse imprese) oppure alla maternità: in quei mesi ad esempio non si matura anzianità. Poi c'è un'altra parte che non si può spiegare e che rappresenta è il luogo della discriminazione vera e propria. In un paese come l'Italia che ha una legge sull'equità della retribuzione, il pay gap si gioca nei bonus, nella negoziazione individuale, nella diversa valorizzazione delle mansioni. Tutte cose molto 'sottili' e difficili da misurare anche perché le aziende sono molto riservate sui premi di produttività". E in Italia come va? Sorprendentemente - secondo i dati di Eurostat - lo scostamento di retribuzione tra uomini e donne nel settore privato (5%) è tra i più bassi tra quelli dei 28 Stati membri dell'Ue. Camilla Gaiaschi scuote la testa e accenna a bias più meno evidenti. "Sì, è vero l'Italia performa bene ma solo nel mercato generale. Da noi il pay gap è relativamente basso perché le donne o non entrano nel mercato del lavoro oppure sono molto qualificate ed entrano con alte credenziali, riducendo il pay gap generale. In altri paesi farebbero il part time ma da noi le casalinghe. Al di là di ciò, se si analizzano i dati relativi alle professioni ad elevata qualificazione o che richiedono skills molto tecnici il pay gap è piuttosto marcato". Comunque sia, come conferma ancora l'esperta, sono infiniti gli studi centrati sulla parte di pay gap non spiegata. "Le differenze di retribuzione, le probabilità di essere assunte o promosse si vedono chiaramente quando a parità di cv e competenze l'unico elemento realmente diverso è il genere. Tale discriminazione è dovuta a molteplici inconscious bias: maschi e femmine vengono a priori valutati come se avessero esperienze e qualità diverse".Inestirpabili retaggi (per ora) affermano che la donna è culturalmente e sociologicamente diversa e che quindi può risentire dell'ambiente 'ostile'. Conclude Camilla Gaiaschi: "Certo c'è anche il fenomeno del drop out delle donne che a 50 anni non ce la fanno più a lavorare. Se sei attorniata da uomini, alla lunga puoi fare fatica, essere isolata o restare vittima di sexual harrassment. Nella pausa caffè non ti inserisci perché non puoi parlare della partita e non fai network con i colleghi fuori dell'ufficio perché non giochi a calcetto, cioè lì dove magari si decidono le carriere... Quindi sicuramente ci può essere stanchezza. Ma non perché le donne non siano fatte per il potere, quanto perché il potere è fatto in quella maniera lì...". (S.D.M)</p><h1>Così la legge vieta le discriminazioni</h1>In Italia (oltre che dall'articolo 3 della Costituzione) la discriminazione di genere sul lavoro è vietata dal decreto 198/2006 sulle pari opportunità tra uomini e donne. In particolare è vietata la discriminazione nell'accesso al lavoro, formazione, promozioni professionali e condizioni di lavoro (articolo 27); la discriminazione retributiva (articolo 28); la discriminazione nella prestazione lavorativa (articolo 29). La non ottemperanza da parte delle aziende può dunque comportare un risarcimento del danno a favore di lavoratrici o lavoratori che facciano parte del sesso sottorappresentato. Spiega l'avvocato Francesca Pittau, dello Studio legale Nctm che al tema della discriminazione di genere ha dedicato un recente workshop milanese organizzato insieme a Gidp - Associazione direttori risorse umane: "La quantificazione del danno è correlata al pregiudizio economico, morale che il lavoratore abbia subìto e quindi dipende dal singolo caso. Nel caso di discriminazione retributiva ci si limita a un'equiparazione o a un risarcimento pecuniario". Particolare rilevanza assumono le azioni positive, previste sempre dal decreto 198/2006 (articolo 42) che i datori di lavoro dovrebbero implementare. Queste consistono "in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Le azioni positive (...) hanno in particolare lo scopo di eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità (...)".<h2>Capitolo molestie</h2>Anche le molestie sono considerate una forma di discriminazione e in qualche caso possono assumere rilevanza penale. L'articolo 26 del decreto definisce molestie "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo". Idem le molestie sessuali "ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto etc., etc.". Come spiega l'avvocato Pittau, se è vero che in caso di molestie "le responsabilità sono diverse e vanno a intaccare gli individui, in realtà potrebbero anche investire indirettamente il datore di lavoro qualora rientrassero nell'ambito di una norma contenuta articolo 2087 del Codice civile. Tale articolo dice che il datore di lavoro è responsabile di tutto quanto riguarda la personalità morale, l'integrità fisica e psichica del lavoratore e che questo concetto rientra nel tema della salute e sicurezza del lavoratore. L'azienda deve quindi produrre misure e cautele che possano evitare quell'evento". Cosa devono fare le aziende per premunirsi? "Il suggerimento – prosegue l'avvocato Pittau - è cercare di essere molto chiari nell'identificare all'interno delle proprie policy, come sussidio alle funzioni dell'HR, quei comportamenti che sono o non sono accettabili, nello svolgimento dei rapporti tra colleghi e/o verso gli esterni. Nelle sentenze si vede che, soprattutto quando i comportamenti posti in essere sono correlati all'espressione linguistica (es. cose sgradevoli, le boutade machiste, in un contesto che le ha sempre tollerate) diventa poi molto complesso per un datore di lavoro affermare che si è superato il limite se prima quel limite non è stato tracciato in maniera chiara". Infine, considerato che in un rapporto di lavoro non c'è solo il licenziamento ma sanzioni di vario tipo, l'identificazione di policy scritte da parte del datore di lavoro "può anche definire gli elementi propri dell'eventuale inadempimento da parte del lavoratore - conclude l'avvocato - e aiutare a trovare una mediazione. Si possono descrivere policy interne molto stringenti ma senza dimenticare la proporzionalità degli interventi". (S.D.M.)<h3>"Tracciare la linea" per prevenire le molestie</h3>Strumenti<ol> <li>Policy e sistemi di condotta interna per definire la diligenza attesa</li> <li>Promozione di condotte inclusive per tramite di regole</li> <li>Attribuire chiara rilevanza disciplinare ai comportamenti non accettabili (es. complimenti di natura sessuale; barzellette o scherzi basati sul sesso o sulla razza; linguaggio volgare; complimenti sull'aspetto del contenuto sessuale; uso di stereotipi; flirting and touching; trattamenti preferenziali; prese in giro; uso di termini dispregiativi ad indirizzo di un genere</li> <li>Sistemi di segnalazione (whistleblowing)</li></ol><p>Fonte: F. Pittau in "La discriminazione di genere", convegno Gidp Nctm, Milano 2019&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Aboutpharma</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 04:22:03 +0100</pubDate>
                        <title>Uomini e macchine, la via italiana all’industria 4.0</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uomini-e-macchine-la-via-italiana-allindustria-4-0</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una ricerca e un volume raccontano come si può cavalcare la rivoluzione tecnologica senza sacrificare posti di lavoro. Ci siamo fatti dire di più da Michele Bignami, partner di Nctm, studio legale che ha supportato il progetto.</strong><img class="wp-image-11731 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190123_HRLink-BIM-e1548238876840.jpg" alt width="369" height="312">L’industria 4.0 è realtà anche in Italia. Da Nord a Sud, nelle imprese del Belpaese <strong>le macchine stanno trasformando profondamente processi produttivi e modalità lavoro</strong>, con un impatto a volte dirompente sui lavoratori. Un rapporto delicato tra uomini e macchine che, nonostante le stime più pessimistiche descrivano un futuro dove le macchine lasceranno sul terreno milioni di disoccupati, oggi assistiamo allo sviluppo di una “via italiana” all’industria 4.0. Un fenomeno fotografato da una recente <strong>ricerca del Politecnico di Torino</strong>, i cui risultati sono confluiti nel volume “<strong>Il lavoro che serve</strong>”, di Annalisa Magone e Tatiana Mazali. Quale sia il lavoro di cui c’è ancora bisogno, lo svela il libro già nel sottotitolo: il lavoro dove è essenziale l’apporto umano, quello che le macchine potranno trasformare e non eliminare.«Il fattore umano non potrà scomparire. La visione di un futuro regolato e scandito solo da algoritmi capaci di gestire ogni situazione appartiene più al regno della fantascienza che a quanto si realizzerà nel prossimo futuro. E dopotutto anche gli algoritmi, in fondo, sono opere dell’uomo», commenta a caldo <strong>Michele Bignami</strong>, partner e responsabile del Dipartimento di Diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali di Nctm Studio Legale, tra coloro che hanno sostenuto la ricerca.&nbsp;<a href="https://www.hr-link.it/uomini-e-macchine-la-via-italiana-allindustria-4-0/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da HR Link</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 03:39:24 +0100</pubDate>
                        <title>Sfida digitale al lavoro, ecco perché non dobbiamo avere paura del cambiamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfida-digitale-al-lavoro-ecco-perche-non-dobbiamo-avere-paura-del-cambiamento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’introduzione massiccia di tecnologie sta trasformando il mercato delle professioni. Ma per contrastare le spinte neoluddiste serve il rafforzamento di politiche attive, come indicano già numerosi segnali. L’analisi di Michele Bignami, partner dello studio legale Nctm</strong>La digitalizzazione delle imprese, nelle sue varie declinazioni (industria 4.0, internet delle cose, intelligenza artificiale, etc.), costituisce il tema cruciale del mondo del lavoro attuale. Tema che, nell’arco di pochi anni, è passato da materia di studiosi ad argomento operativo quotidiano; da fenomeno riservato a poche realtà tecnologicamente super avanzate, intente a realizzare le fabbriche del futuro, a elemento comune di innovazione dei processi produttivi della maggioranza delle imprese, indipendentemente dal loro livello di dimensione e complessità.<img class=" wp-image-11361 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/20181127_CorCom-Bignami.jpg" alt width="317" height="232">Il fenomeno, che è all’origine di una nuova rivoluzione industriale (da cui trova origine la definizione industria 4.0), ha già iniziato a mutare notevolmente i parametri del mondo del lavoro e le sue dinamiche.In primo luogo, l’introduzione massiccia di tecnologie digitali sta velocemente cambiando la richiesta di lavoro delle imprese, alla ricerca di lavoratori con elevate capacità di utilizzo delle stesse.Correlato a detta richiesta si registra il crescente numero di lavoratori per i quali si pone il problema della rapida obsolescenza delle conoscenze; per una vasta porzione dei lavoratori esse non sono facilmente aggiornabili, sia per ragioni anagrafiche sia, e soprattutto, per un insufficiente livello di conoscenze di base. Per costoro si prefigura ineludibile l’uscita dal mondo del lavoro. In termini tecnici si parla di licenziamenti tecnologici, per i quali la scienza giuridica ha avuto modo di elaborare schemi ormai collaudati nella prassi.Parallelamente, l’introduzione delle nuove tecnologie e di processi automatizzati ha ridotto il numero di lavoratori necessari a presidiare gli stessi. In attesa che le nuove tecnologie creino nuove professioni e nuove richieste, il saldo è negativo.D’altro canto, a livello meno drammatico ma comunque significativo la digitalizzazione ha creato anche l’esigenza di un continuo cambiamento delle mansioni; esigenza che in Italia si è tradotta nell’abolizione del tradizionale tabù della immodificabilità delle mansioni stesse (se non in senso migliorativo) previsto dalla legge.Con l’introduzione del jobs act, infatti, è stata introdotta la norma che legittima la modifica in pejus delle mansioni (art. 2103 cod. civ.), per conferire maggiore flessibilità all’organizzazione del lavoro e per salvare posti di lavoro che, vigente la precedente rigida normativa, sarebbero stati paradossalmente soppressi.Di fronte al pericolo concreto che industria 4.0 significhi la perdita di centinaia di migliaia (a livello europeo si parla di milioni) di posti di lavoro, si sono alimentate varie paure, che hanno portato al vagheggiamento di un’opposizione e di contrasto al fenomeno, in una sorta di riproposizione ideologica e aggiornata di luddismo: da qui la suggestione verso posizioni fortemente critiche, sfocianti in taluni casi in vera e propria negazione, in chiave populista, del progresso scientifico e tecnologico.In direzione opposta e maggiormente costruttiva si è mossa, invero, parte del sindacato, che, colta l’ineludibilità del processo e la contemporanea possibilità di sfruttarne le potenzialità, si propone di non subirlo ma, anzi, di governarlo verso approdi per esso più accettabili; tra questi il rafforzamento delle politiche attive e di tutte quelle altre azioni che originano dalla consapevolezza che la formazione continua debba diventare il perno ineludibile attorno al quale ruoterà la futura carriera del lavoratore.Ricordo, a questo proposito, l’incontro avuto, lo scorso autunno a Copenaghen, con il sindacalista danese Michael Budolfsen (presidente di Uni Europa Finance e di Nordic financial unions e Vice Presidente del Danish Financial Services Union) il quale mi illustrò quanto il (ricco) sindacato dei bancari dedichi gran parte delle proprie risorse all’aggiornamento continuo dei propri iscritti, individuato come l’unico strumento di contrasto alla obsolescenza delle conoscenze, prima fronte dell’uscita dal mercato del lavoro.In questo senso ho avuto anche personalmente modo di apprezzare come la Fim Cisl, nella persona del suo segretario, Marco Bentivogli, sia una convinta assertrice del fatto che il sindacato deve farsi parte attiva nella diffusione di un atteggiamento propositivo nei confronti della sfida che la digitalizzazione pone ai lavoratori e al sindacato.E, non a caso, proprio con la predetta organizzazione sindacale abbiamo, insieme al Politecnico di Torino, contribuito a uno studio sociologico dell’impatto di Industria 4.0 nel mondo del lavoro; un’iniziativa che ha dato alla luce anche al libro “Il lavoro che serve” (di Tatiana Mazali e Annalisa Magone, Guerini 2018) e che ha visto, per la prima volta la collaborazione scientifica di realtà tra loro così apparentemente distanti, quali il sindacato e uno studio legale tradizionalmente legato al mondo delle imprese. Segno, questo, della comune consapevolezza della importanza straordinaria del fenomeno; importanza che richiede riposte nuove e fuori dai rigidi schemi tradizionali, che sin qui hanno visto detti soggetti porsi solo in termini di contrapposizione dialettica.Ed è, altrettanto, significativo che su posizioni analoghe a quelle descritte si stiano ora muovendo anche altre realtà; ho avuto, ad esempio, modo di recente (Congresso Nazionale Agi di Bologna 2018) di ascoltare Maurizio Landini della Fiom Cgil esprimere il convincimento che Industria 4.0 sia un fenomeno di cui il sindacato si debba appropriare in modo costruttivo e propositivo.Di fronte alla vitale sfida che la digitalizzazione sta ponendo al nostro Paese in termini di mantenimento della competitività dei nostri prodotti e dei nostri servizi e, in ultima analisi, di posti di lavoro, non resta che formulare l’auspicio che detti segnali di maturata consapevolezza e di cooperazione si moltiplichino con maggiore frequenza, nell’interesse comune, dell’impresa e dei lavoratori.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/sfida-digitale-al-lavoro-ecco-perche-non-dobbiamo-avere-paura-del-cambiamento/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CorCom</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 08:58:33 +0200</pubDate>
                        <title>The Dignity Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-dignity-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Preamble</h1>On July 2, 2018, the Cabinet issued the so-called “Dignity Act” (in Italian Decreto Dignità) which is the first initiative of the new Government on employment law. In detail, the amendments to the existing employment law concern the rules to be applied to fixed term contracts set out in Legislative Decree no 81 of 2015 and the indemnities granted in case of unlawful dismissal of an employee hired under the so called “increasing protection” system regulated by Legislative Decree no 23 of 2015. Lgs. n. 23/2015.These amendments were published on the Official Gazette on July 13, 2018 and enter into forces on 14 July 2018.As the Government decided to set out the new rules by means of an emergency law, the &nbsp;decree will be effective for 60 days and subject to a confirmation process held by the Houses of Parliament. As a result it could be confirmed – with or without amendments – or, rejected. If rejected it will be no longer effective.The purpose of this note is to draw your attention, in particular, to the new rules in relation to fixed term contracts - that are the subject matter of this comment – as they will immediately affect the use of such contract by many employers.<h1>Fixed term employment agreement</h1>The new rules provide for the decrease of the maximum period available for such contract and the reintroduction, at least in part, of the need to specify in the contract the reasons why a fixed term of duration was agreed.<h1>Term</h1>As a consequence of the new rules, the maximum extent of a fixed term contract will be <span style="text-decoration: underline;"><strong>24 months</strong></span><strong>&nbsp;</strong>instead of the former limit of 36-months.The possibility to extend the contract for further 12 months upon authorization released by the Local Labor Office (as set forth by Section 19, par. 3, Legislative Decree no 81 of 2015) will still be available.<h1>Reasons justifying the inclusion of a term</h1>The Dignity Act reintroduced the necessity that - in certain circumstances - the provision of a fixed term in a contract must be based on the <span style="text-decoration: underline;"><strong>existence of a number of predetermined reasons</strong></span>.In particular, the justifying reasons shall be:<ul> <li>(a) temporary and objective reasons for temporary needs</li> <li>(b) need to replace, on a temporary basis, other employees;</li> <li>(c) reasons related to temporary, significant and not programmable increases of the ordinary activity.</li></ul><p>From a first analysis of the new justifying reasons, it is clear that they are very strict and they limit the possibility to identify, in concrete, any occasion in which a justification in line with the law is effectively foreseeable.As to the third possible reason under letter (c), the provision according to which the need has to be not only “related to temporary and significant increases” but also “not programmable” seems to exclude the possibility to manage temporary but predictable needs (for example, in the retail sector, the peak of sales during Christmas period), limiting such possibility only to situations that are not predictable (for example in case of unexpected orders).Besides, assess when an increase is “significant” is not straightforward and, as such, will trigger disputes and litigation.</p><h1>When the justifying reason has to be included?</h1>The Dignity Act provides the possibility to enter into a first contract “without any supporting reason” (e.g. without the need to indicate a supporting reason) with a maximum duration of 12 months (including also extensions). This means that an employee - without any former fixed term contract with the same employer – may be hired with a fixed term contract “without any supporting reason”:<ul> <li>for a period of 12 months;</li> <li>for a shorter period (for example, 6 months), with the possibility to extend “without any supporting reason” until a maximum of 12 months (including the former contract).</li></ul><p>The indication of the justifying reasons will be necessary in the following cases:</p><ul> <li>the hiring for a period exceeding 12 months (up to the maximum duration of 24 months);</li> <li>the execution of a new fixed term contract to carry out the duties of the same contractual level and legal category as the previous contract (i.e. renewal of the contract), regardless of the duration of the new contract and of the former ones). Therefore, <strong>if the company enters into a fixed term contract with an employee - who, previously, was employed under a fixed term contract – envisaging duties of the same contractual level and legal category as the previous contract, the new contract must always set out the supporting reason</strong>;</li> <li>the extension of a fixed term contract without any supporting reason, in which the total duration of the relationship exceeds 12 months.</li></ul><p></p><h1>Extension of a fixed term contract</h1>The Dignity Act has also modified the provisions related to extensions, reducing their number from 5 to 4.The Dignity Act provides that the extensions may be granted:<ul> <li>freely (e.g. without the necessity to indicate one of the justifying reasons provided by the Dignity Act) if the relationship, including the extension, lasts up to 12 months;</li> <li>in all the other cases, only in the presence of the abovementioned justifying reasons.</li></ul><p></p><h1>Fixed term costs</h1>The rules are generally aimed at discouraging the use of fixed term contracts: indeed, the Dignity Act provides an increase of the social contribution provided by Section 2, paragraph 28 of the Law no. 92/2012 (1,4% of the taxable income for social contribution), <span style="text-decoration: underline;"><strong>equal to 0.5 percentage points for each “renewal”</strong></span>, applied to any subsequent fixed term contract with the same employee.It seems that this change in the rules is not applicable to the extensions of the same fixed term contract but just to the renewal.<h1>Time limit for challenging the term</h1>The Dignity Act also provides an extension of the period after which the possibility to challenge the inclusion of the term in the contract is time-barred: the employee who wants to challenge the lawfulness of the term included in the contract has to give notice of this intention within 180 days - and not 120 days as before - from the termination of the relevant contract.<h1>Implementation</h1>The new provisions apply:<ul> <li>to those contracts that will be executed after the entry into force of the Dignity Act;</li> <li>to the renewals and extensions of the contracts currently in place effective after the entry into force of the Dignity Act.</li></ul><p>The <span style="text-decoration: underline;"><strong>effects</strong></span> of the new provisions are <span style="text-decoration: underline;"><strong>immediate</strong></span> and must be respected in case of extensions of contracts already in force. As a consequence:</p><ul> <li>if the relationship is entered for 24 months or more, it cannot be extended beyond the current deadline: it has to be converted into an open-ended contract or the relationship has to be terminated;</li> <li>if the relationship is entered for 12 months or more (but for less than 24 months), it can be extended if: (i) the new maximum duration of the relationship (including all the extensions) is in total up to 24 months; (ii) the justifying reasons – in line with the law - are clearly stated in the contract; (iii) the contract has not been already extended for 4 times.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is only for information and does not constitute professional advice.</em><em>For further information contact <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 05:56:22 +0100</pubDate>
                        <title>La scossa digitale sul lavoro vuole regole rimodellate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-scossa-digitale-sul-lavoro-vuole-regole-rimodellate</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da la Repubblica - Affari&amp;Finanza</em>«La tecnologia ha cambiato i parametri del mondo del lavoro provocando una spaccatura occupazionale. Sono nati nuovi business, dal trasporto privato al food delivery, e nuovi modelli organizzativi, come lo smart working. Ma sono pure aumentate le distorsioni in termini di tutele. Bisogna affinare la regolazione tenendo presente la velocità critica dell'evoluzione digitale».<strong><img class="wp-image-7549 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171218_Repubblica-Bignami.jpeg" alt width="227" height="482">Michele Bignami</strong>, socio e responsabile del dipartimento di diritto del lavoro di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, spiega così l'impatto della trasformazione digitale e l'importanza di un quadro legale al passo con i tempi.(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:57:25 +0100</pubDate>
                        <title>The new labour market in Italy: a quick overview of the new rules and the challenges posed by technological revolution, Industry 4.0 and GIG economy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-labour-market-in-italy-a-quick-overview-of-the-new-rules-and-the-challenges-posed-by-technological-revolution-industry-4-0-and-gig-economy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 10 May 2017, the new Decree concerning freelancers and smart working was finally enacted in Italy. The adoption of this Decree completes the so called “Jobs Act” project which was made up of a series of reforms of labour law and practice. The reform project aimed at fundamentally changing the labour market in Italy. It must be seen as a natural continuation of the first reforms introduced under the so called “Fornero Law” (after the then Ministry of Labour). The end result is that Italy’s rigid labour market has evolved considerably over the past five years to achieve a better balance between the rights of labour and the rights of employers.The labour law reforms were triggered by the famous “secret” letter sent by the European Central Bank to the Italian Government on August 5, 2011 in which ECB pushed for a series of economic measures "to be implemented as soon as possible". The support of ECB to the Italian economy and in particular the massive purchase of Italian bonds on the secondary market was conditional on Italy implementing these reforms.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>To understand the significance of the reform it must be recorded that until the Fornero Law was enacted, any kind of invalidity in the termination of a labour contract, irrespective of the seriousness or the nature of the invalidity, lead to the reinstatement of the employee; this remedy was available unless the employee was an executive (dirigente) or employed by a “small employer” (i.e. with less than 15 employees). This right of reinstatement was the based on the famous (or notorious according to the opinions) Section 18 of the Statute of Workers, a Law enacted in 1970.As a result of the Fornero Act, except for a number of limited and marginal exceptions (e.g. discrimination, verbal termination or termination during maternity leave), the only consequence of a finding of unfairness in the termination of a contract is now the payment of a penalty which varies from 12 to 24 months’ salary.Subsequent to the Fornero Act, the Jobs Act further lowered the level of the protection by providing that anyone engaged after March 7, 2015 is subject to the “increasing protections system”. This means that the penalty payable in case of unfair termination increases with the length of service: 2 monthly salary per year of employment, with a minimum of 4 months and a maximum of 24 months. The major consequence of this new rule is that there has been a massive drop in number of the Court cases concerning termination of labour contracts. Now, both parties know in advance what is the maximum possible risk (or opportunity) on termination: quick settlements are now much easier and thus much more the norm.The new rules are valid for all “ordinary employees” (i.e. blue and white collar). However, at the same time they triggered the lowering of protection for executives (dirigenti) under the National Collective Bargaining Agreements that traditionally provided a higher level of protection. Between 2105 and 2016 the NCBA for Executives of the Industry Sector firstly and then subsequently the NCBA for Executive of the Commercial Sector introduced a material decreased level of protection for those executives who have a short length of service.These measures are also in line with the progressively decreasing power and appeal of the role of the executive in favour of a more modern concept of a “manager” who is no longer desperately looking for a “status” (and its set of cumbersome privileges) of dirigente. Today many middle managers (legally speaking, classified as “ordinary employees”) are earning more than those defined as dirigente.In addition to the modifications to the consequences of termination, the Job Act Reform addressed &nbsp;a number of other matters such as reform of the pensions and of the unemployment benefits (that now are granted on a more rational basis), the fixed term employment (now largely allowed while in the past it was only allowed in restricted circumstances), remote control (now possible under certain conditions), the power to change the duties and to demote (until the Reform strictly forbidden: this gives much more flexibility to the employer to adjust its organization according to ever changing needs of the market) and the battle against irregular work (composed not only by totally unregistered workers but also by fake freelancers). All these measures are aimed at making the labour market more flexible (and equitable), something which had become too rigid and thus unattractive for both local and international investors.A further consequence of the reforms has been the marked decrease in the length of court proceedings. Whereas before proceedings could last years now they can be completed in 4 to 6 months. This is due not only to the Job Act reforms but also a result of a reaction to the general criticism of judges that trials in Italy take too long.The result of the measures is that Italy has now substantially closed the ‘gap’ between it and other European Countries and, to a certain degree is now in an <em>avangarde</em> position (France is trying to introduce now some of the new rules approved in Italy). However, there is still a lot to do. In particular work needs to be done so as to reduce the difference between the cost of labour to the employer and the net salary of the employee.New challenges now face the Italian labour market. These are the result of innovation and the new technologies with the consequent change of the organization of work: these latter changes are accelerating the division between high added value jobs and jobs with low added value, introducing, as I called them in a workshop recently organized by Nctm, the possibility of “new freedoms and new forms of slavery”.On one hand the new technologies result in, for many jobs, a disconnect of between the concept of working with the concept of a place of work and controlled working time. There is a shift of focus to the quality and timing of delivery and the substance of the output and performance. The most recent Decree on smart working allows the giving of more certainty to these new modalities of work by regulating hot topics such as the remote control and the health and safety in the workplace.On the other hand, the new technologies make now possible, especially in the service industry, to divide up to the absolute maximum the activity of a worker and to pay him/her only for the time that he/she has really worked; this is the so called GIG economy where the worker gets a compensation that is strictly measured on the time required for the accomplishment of the job, net of any time during which the worker is waiting for new assignments. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>With particular reference to these activities, the classical distinction between employees and freelancers is – like in other jurisdictions - now under investigation, inasmuch it is not always immediately clear how a delivery guy who delivers packet lunches at the client’s domicile, under the strict instructions of the company that organizes the deliveries, could be immediately compared to a professional consultant who provides skilled and intellectual services to his clients. The recent Decree introduced some provisions in favour of those freelancers who are basically working for a single principal. However a grey area that the Courts or the legislator has to regulate in a more clear way remains.From a political point of view this is the most complex and challenging issue facing the legislator. Like other economies Italy needs to balance the conflicting needs of flexibility (that is necessary to compete) and the need to address the lack of security and the precarious nature of the work.In addition to the rapid changes in the services sector, in manufacturing there is the ongoing revolution named Industry 4.0 contributing to the demolition of the classic pillars of the labour market (including large layoffs of workers often with obsolete or non-convertible skills). The so called “technological layoffs” are going to be more and more frequent and all the players in the labour arena (workers, Unions, Courts and lawyers) must get prepared to deal with them as well as with concepts such as “reskilling”, “job rotations” “continuous education programmes”. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and does not constitute a professional opinion.For further information please contact <a href="mailto:m.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> See “<em>Letter of ECB to Italy on 5th August 2011</em>”, in&nbsp;Wikipedia: The Free Encyclopedia,&nbsp;https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_ECB_to_Italy_on_5th_August_2011, (Accessed 24 October 2017)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Marion Schmid-Drüner, “<em>The Situation of Workers in the Collaborative Economy</em>”, European Parliament Think Tank: In-Depth Analysis, October 2016, <a href="http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> See the presentation&nbsp;<em>“Chances and Challenges of Industry 4.0 workforce”, </em>published by the International Labor Organisation<em>,</em> <a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_552349.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_552349.pdf</a>, Jakarta, Indonesia 17 April 2017</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 10:32:41 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm: nuovi partner crescono</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-nuovi-partner-crescono</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha nominato tre nuovi <em>equity partner</em>. <!--more-->Francesca Bonino, Bruno Fondacaro e Roberta Russo già <em>salary partner. </em>Si tratta del coronamento di percorsi di carriera interni allo Studio e condotti nell’ambito di tre aree strategiche: Ambiente e Sicurezza, Contenzioso e Arbitrati, Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali<em>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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