Stop agli interessi calcolati sugli interessi: la banca dovrà applicare il saggio di interessi unicamente al capitale residuo e non anche agli interessi già scaduti. Lo prevede il decreto attuativo del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 343 – adottato lo scorso 3 agosto in esecuzione del c.d. ‘Decreto banche’ dello scorso febbraio – entrato in vigore il 1 ottobre 2016, il quale sancisce a chiare lettere il divieto di anatocismo. Unica eccezione al generale divieto riguarda gli interessi moratori, i quali potranno invece generare a loro volta interessi.
Nei rapporti di conto corrente o di conto pagamento è inoltre assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Ciò significa che non potrà esservi alcuna asimmetria temporale tra banca e cliente.
A vantaggio del cliente è inoltre previsto un periodo di 30 giorni – non modificabile a suo sfavore –prima che gli interessi maturati divengano esigibili.
Si pone, così, fine alla diatriba giurisprudenziale sorta in merito all’interpretazione del previgente art. 120 TUB: ci si chiedeva infatti se il divieto posto da questa disposizione fosse immediatamente precettivo oppure necessitasse di un decreto attuativo. A pronunce in quest’ultimo senso da parte dei giudici di Torino e Bologna si erano già opposti l’Arbitro Bancario Finanziario e la Suprema Corte, che avevano affermato l’immediata efficacia del divieto. Oggi l’intervento del decreto del CICR spazza via ogni dubbio, vietando a chiare lettere la capitalizzazione periodica degli interessi.