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    13.12.2018

    Aiuti di Stato: la Commissione Europea condanna nuovamente l’Italia e ribadisce che le Autorità di Sistema Portuali sono imprese


    Ritorniamo nuovamente sulla questione degli aiuti di Stato, in quanto l’Italia è stata di recente con-dannata per gli aiuti che avrebbe concesso all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (“AdSP”) e ad un concessionario del porto di Napoli (“Concessionario”)[1].

     

    Nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni pubbliche - per circa 44 milioni di euro - fornite all’AdSP per ristrutturare i bacini di carenaggio del porto di Napoli, che sono oggi gestiti dal Concessionario, siano state concesse in violazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato.

     

    Come noto l’art. 107, par. 1, del TFUE stabilisce che “sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante ri-sorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minac-cino di falsare la concorrenza”.

     

    Affinché una misura possa qualificarsi come aiuto ai sensi della normativa europea è necessario quindi che:

    • a) la misura sia imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali;
    • b) conferisca un vantaggio al suo beneficiario;
    • c) tale vantaggio sia selettivo;
    • d) la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e sia atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.

    La recente pronuncia della Commissione è di particolare interesse nella misura in cui fa emergere le problematiche che derivano da un’interpretazione della natura delle AdSP [2], da parte dell’Italia, non coerente col diritto europeo.

     

    L’Italia, nel procedimento in esame, si è difesa affermando che, secondo la legge portuale italiana, le AdSP sono enti pubblici non economici, con rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria (vds. art. 6, co. 5 della L. 28 gennaio 1994, n. 84).

     

    Lo Stato italiano ha, infatti, attribuito alle AdSP il compito istituzionale di svolgere, per suo conto e nell’esclusivo interesse pubblico, le funzioni di amministrazione, di regolazione e controllo dei porti italiani. L’articolo 6 della legge portuale italiana (L. 28 gennaio 1994, n. 84) vieta alle AdSP di eserci-tare qualsivoglia attività portuale, direttamente o indirettamente. Peraltro, l’attività di amministra-zione dei porti italiani è riservata dalla legge all’AdSP territorialmente competente.

     

    Pertanto, secondo le autorità italiane, mentre svolgono i compiti istituzionali di amministrazione dei porti italiani, le AdSP non agiscono su alcun mercato concorrenziale, poiché: i) nessun altro soggetto può svolgere tale attività e ii) è loro precluso di svolgere attività economiche in settori aperti alla con-correnza.

     

    Tale interpretazione non sarebbe però in linea con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolida-to della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), per il quale “la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento” [3], [4].

     

    Secondo la CGUE, è infatti possibile considerare un’entità appartenente formalmente alla pubblica amministrazione come un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, in quanto l’unico criterio rilevante a tale riguardo è se l’entità svolga o meno un’attività economica [5]. Infatti, un’entità, che svolge sia attività economiche sia attività non economiche, dovrà essere considerata un’impresa in relazione alle prime.

     

    Considerato che le AdSP, tra le varie attività di propria competenza, rilasciano concessioni demaniali a fronte del pagamento di un canone concessorio, la Commissione Europea ha ritenuto di qualificare le AdSP come imprese ai fini dell’art. 107, par.1, del TFUE.

     

    Nel caso in esame, in ragione di motivi procedurali sui quali non ci sofferma nella presente sede, la  Commissione - pur ritenendo l’aiuto contrario alla normativa UE - non ha condannato lo Stato italiano a recuperare tale aiuto illegittimamente concesso. Nella decisione, però, la Commissione ha chiarito che né l’AdSP né il Concessionario potevano difendersi affermando che l’AdSP sarebbe un ente pub-blico non economico.

     

    Si tratta, quindi, di una decisione particolarmente rilevante sull’effettivo inquadramento della natura delle AdSP e di cui quest’ultime e lo Stato italiano dovranno ovviamente tenere conto in futuro.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Ekaterina Aksenova.

     

     

     

     

     

     

     

    [1] Vds. Decisione della Commissione Europea del 20.9.2018 relativa all’aiuto di Stato SA 36112 (2016/C) cui l’Italia ha concesso all’Autorità Portuale di Napoli (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) e ai Cantieri del Mediterraneo S.p.A.

     

    [2] Vds. Shipping Bulletin di giugno-luglio 2018 per un ulteriore approfondimento sulla questione.

     

    [3] Causa C-41/90 Höfner/Macroton GmbH, punto 21

     

    [4] Vds. in tal senso anche: cause riunite T-455/08 e T-443/08 Flughhafen Leipzig-Halle GmbH e altri/Commissione e Mittel-deutsche Flughhafen AG e altri/Commissione; causa T-128/89 Aéroports de Paris/Commissione, confermata dalla Corte di Giustizia, causa C-82/01P.

     

    [5] La CGUE considera attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.