Con la Legge di Stabilità 2015, efficace dal 1° gennaio, sono state introdotte alcune nuove regole di sicuro interesse per le imprese di trasporto terrestre e per la loro committenza.
Committente e vettore.
Innanzitutto è stato chiarito che si considera "vettore" anche l'impresa che effettua materialmente il trasporto ove tale prestazione sia stata contrattualizzata da un Consorzio, cooperativa o raggruppamento di imprese a cui la detta impresa partecipi (indipendentemente da chi emetta la fattura o da chi sottoscriva il contratto di trasporto).
Inoltre dovrà qualificarsi come "committente" l'impresa che “stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto”. Il caso è quello dello spedizioniere o depositario che per conto del cliente (proprietario della merce) effettua detti servizi ancillari al trasporto.
Disciplina della sub-vettura.
Trattasi dei servizi di trasporto svolti dai sub-vettori su incarico di un altro vettore.
A questo proposito è stato stabilito che la sub-vettura dovrà essere approvata dal committente. In caso contrario quest'ultimo potrà invocare la risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento del vettore.
In ogni caso il sub-vettore non potrà affidare l'esecuzione del trasporto a un altro sub-vettore, a pena di nullità del relativo contratto. In tal caso, tuttavia, l'ulteriore sub-vettore avrà diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore.
È fatta comunque salva la possibilità di avvalersi di uno o più sub-vettori per l’impresa che effettui trasporti di collettame mediante raggruppamenti di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implichino la rottura di carico (i.e. scarico delle merci dal veicolo per essere suddivise e caricate su altri mezzi).
Scheda di trasporto.
È stata abolita la scheda di trasporto introdotta nel 2009 che non dovrà pertanto più essere compilata e conservata a bordo dei veicoli durante il trasporto.
Libera determinazione dei prezzi: abrogazione dei c.d. "costi minimi".
In linea con quanto recentemente deciso dalla Corte di Giustizia, sono state espressamente abrogate le norme relative ai c.d. "costi minimi".
Da oggi, pertanto, la determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto è rimessa "all'autonomia negoziale delle parti".
Del sistema dei costi minimi rimane solamente la pubblicazione periodica, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi”.
Responsabilità solidale del committente.
Con modalità simili a quanto già avviene in materia di appalto, è richiesto al committente di verificare, prima della stipulazione del contratto, la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore.[1]
Qualora il committente non effettui le verifiche di cui sopra, sarà obbligato in solido con il vettore e con gli eventuali sub-vettori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti in relazione ai trasporti eseguiti. La solidarietà è prevista entro il limite di un anno "dalla cessazione del contratto di trasporto".
Qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato per iscritto, il committente - oltre a quanto sopra - sarà altresì responsabile del pagamento degli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nel corso dei trasporti.
Responsabilità solidale del vettore e del sub-vettore.
Le regole sulla responsabilità solidale del committente esposte nel paragrafo precedente si applicano, "a cascata", anche ai vettori per quanto concerne le verifiche da effettuare nei confronti dei sub-vettori.
Inoltre, la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi, è estesa ai sub-vettori che, in violazione del divieto di ulteriore sub-vettura, affidino l'esecuzione del trasporto a un terzo e quest'ultimo risulti inadempiente con i relativi obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi.
Adeguamenti del prezzo del gasolio e dei pedaggi autostradali.
Se il contratto prevede che il trasporto debba essere effettuato in un intervallo di tempo eccedente i trenta giorni, la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore subirà un adeguamento in ragione delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio, qualora esse superino del 2% il valore considerato all’atto della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.
Lo stesso meccanismo di adeguamento vale per le variazioni delle tariffe autostradali italiane.
Obbligo di negoziazione assistita.
È stato introdotto, in generale, l’obbligo di negoziazione assistita tramite avvocati come condizione preventiva per l’esercizio dell’azione in giudizio in caso di controversie in materia di trasporto o di sub-trasporto.
Sanzioni per ritardato pagamento.
L'art. 83-bis, comma 12, del D.L. 112/2008, stabilisce che il termine di pagamento dei trasporti non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.
A questo proposito, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto che in caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto, oltre agli interessi moratori dovuti ai sensi del D. Lgs. 231/2002, sarà altresì applicabile una sanzione pari al 10% della fattura con un minimo di € 1.000,00.
[1] Tramite un'attestazione rilasciata dagli Enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti la regolarità dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali.
Per semplificare tali adempimenti, è già stata prevista l'attivazione, entro 6 mesi, di un portale internet, da parte del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, che consentirà agli interessati di effettuare le predette verifiche in autonomia.