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    27.02.2020

    Anno nuovo, accatastamento “<i>nuovo</i>”!


    All’inizio del nuovo anno, non possiamo non trattare un tema molto “caro” (in tutti i sensi) ai terminalisti che operano nei porti italiani, ossia l’accatastamento degli immobili nell’ambito dei porti e del relativo pagamento (o meno) dell’imposta municipale unica (“IMU”).

     

    La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”) ha introdotto, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020, nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale.

     

    Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, “le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di Sistema Portuale […], adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge [n.d.r. Legge 28 gennaio 1994, n. 84], le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati” (vds. art. 1, co. 578 della Legge di Bilancio 2018).

     

    La Legge di Bilancio 2018 prevede poi che “La categoria E/1 dovrà essere utilizzata anche per censire in catasto le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi” (v. art. 1 co. 578 della Legge di Bilancio 2018). Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, però, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica.

     

    Per uniformità di classamento catastale tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione, al comma 579 dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2018, era stata prevista la possibilità di presentare, sin dal 1° gennaio 2019 (ma sempre con effetti dal 1° gennaio 2020), atti di aggiornamento catastale, per la revisione del classamento degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al sopramenzionato comma 578.

     

    L’introduzione di tali previsioni sembra essere un tentativo del legislatore di mettere ordine in materia di IMU nei porti italiani, ma solo per quanto riguarda il futuro. Per il passato, purtroppo, continua a permanere l’incertezza, per cui i terminalisti dovranno continuare le proprie battaglie.

     

    Con circolare n. 16/E del 1° luglio 2019 (“Circolare”)[1], a cui rinviamo per le informazioni meramente pratiche relative alle procedure di accatastamento e di aggiornamento per gli immobili già accatastati, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di chiarire alcuni aspetti salienti della previsione inserita nella Legge di Bilancio 2018.

     

    Innanzitutto, è stato chiarito che la previsione normativa non si configura come norma di interpreta-zione autentica e pertanto, non vale per il passato ed esplica i suoi effetti fiscali solamente dal 1° gennaio 2020.

     

    Viene poi chiarito che tale previsione vale per gli immobili situati all’interno dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale, ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84[2]. I porti di cui all’allegato A sono quelli ricompresi sotto il controllo delle quindici Autorità di Sistema Portuale di cui all’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.

     

    La Circolare precisa inoltre che le aree vengono considerate “scoperte” anche se sono presenti su di esse – anche in via stabile – attrezzature funzionali allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali (e.g. impianti per il carico, lo scarico, il trasbordo e la movimentazione delle merci o per l’imbarco e lo sbarco di persone e di veicoli, scaffalature per lo stoccaggio delle merci o dei container, impianti per il controllo delle condizioni termo-igrometriche delle merci, pensiline per il riparo dagli agenti atmosferici, ecc.).

     

    Per quanto riguarda i depositi e la loro accatastabilità sotto la categoria E/1 la Circolare chiarisce che:

     

    a) se si tratta di depositi doganali, viene presupposta la sussistenza del requisito della “stretta funzionalità” in  considerazione della finalità alla base dello specifico regime sospensivo ed economico autorizzato dall’Autorità Doganale;

     

    b) se si tratta di depositi non doganali, il requisito della “stretta funzionalità” deve ritenersi soddisfatto in presenza di un’autorizzazione ex art. 16, co. 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.

     

    Per tutto quanto sopra, la Circolare sottolinea che, si devono considerare esclusi dall’applicazione della previsione del comma 578 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 e quindi dalla categoria E/1:

    • gli immobili ubicati all’esterno del perimetro dei porti di rilevanza nazionale e internazionale, anche se strettamente funzionali allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali;
    • gli immobili ubicati in porti non ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A alla legge 28 gen-naio 1994, n. 84;
    • gli immobili, seppur ubicati nei porti ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinati alla residenza di persone, alla vendita o esposizione di qualsiasi merce, gli uffici pubblici o privati, le caserme per gli organi di vigilanza e sicurezza, gli hangar e i capannoni per la costruzione e la manutenzione delle navi, dei natanti e di ogni altro mezzo o impianto operante nell’ambito portuale, gli autosilos ed i parcheggi a raso destinati ad uso commerciale o ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali;
    • oltre alle strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica (escluse le banchine o aree scoperte che possono essere censite sotto la categoria E/1)

    L’Agenzia delle Entrate ha poi specificato come, in caso di immobili di tipo complesso (ovvero che abbiano destinazioni d’uso diverse), sia necessario comprendere se vi sia la possibilità di scindere l’immobile in diverse unità immobiliari ovvero se si debba considerare l’intero immobile come un’unica unità immobiliare [3]. Nel primo caso, si procederà ad accatastare le singole unità immobiliari secondo le categorie catastali più idonee, ivi inclusa – se applicabile – la categoria E/1. Nel secondo caso, invece, si dovrà accatastare l’intero immobile attribuendo la categoria catastale più pertinente in relazione alla destinazione d’uso prevalente.

     

    La previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e i chiarimenti forniti dalla Circolare sono sicuramente importanti, in quanto danno finalmente un’interpretazione chiara di quali siano gli immobili accatastabili sotto la categoria E/1. In passato, infatti, vi sono state diverse e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali circa la corretta categoria catastale da attribuire ai diversi immobili siti in porto.

     

    La Legge di Bilancio 2018 e la Circolare, però, potrebbero anche indurre i giudici a ritenere che sino al 31.12.2019 l’IMU fosse dovuta e che i beni sopraelencati non potessero essere censiti sotto la categoria E/1. Se così fosse, ci troveremmo in una situazione in cui il Legislatore avrebbe sostanzialmente adottato una norma retroattiva motivata da ragioni finanziarie (legge di bilancio) ed in grado di poter incidere sui numerosi giudizi pendenti (rendendoli di fatto inutili), potendo quindi incidere sull’indipendenza dei giudici.

     

    Vi è da segnalare come iniziative simili adottate in passato dal Legislatore italiano con legge di bilancio siano state censurate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“CEDU”).

     

    La CEDU ha infatti statuito che “le considerazioni finanziarie non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie[4]”. La CEDU non si è infatti convinta che “un motivo di interesse generale” sia “sufficientemente impellente da prevalere sui pericoli inerenti all’utilizzo di una normativa retroattiva, che ha l’effetto di influenzare la definizione giudiziaria di una controversia pendente in cui lo Stato sia parte. In conclusione, lo Stato ha violato i diritti dei ricorrenti … intervenendo in modo decisivo per garantire che l’esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse favorevole.[5]

     

    Fermo quanto sopra, a livello pratico, l’importanza della categoria catastale risiede in primis nel fatto che la categoria E/1 è esente dal pagamento dell’IMU. Pertanto, il corretto accatastamento degli immobili potrebbe portare ad un risparmio dei costi che ogni anno i terminalisti debbono sostenere.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Ekaterina Aksenova o Mattia Salvatori.

     

     

     

    [1] www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1677290/2019_07_01_CIRCOLARE_PORTI%2BDEF_circ 16.pdf/a82e488a-7909-5749-c07a-94b6eacdc7c5

    [2] Per “porto” si deve intendere l’area delimitata dal Piano Regolatore Portuale (“PRP”) di cui all’art. 5 della legge 28 gen-naio 1994, n. 84 o, in assenza del PRP, dallo strumento di pianificazione portuale in vigore.

    [3] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, … che, … presenta potenzialità di autonomia funzionale”.

    [4] Cfr. Sentenza CEDU, Sez. II, 11 dicembre 2012 (De Rosa e altri / Italia).

    [5] Cfr. Sentenza CEDU, Sez. II, 11 dicembre 2012 (De Rosa e altri / Italia).