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    06.08.2018

    <i>“I just called to say”</i>… L’ART, all’esito della call for input, approva le prime misure di regolazione sull’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali


    Torniamo su un argomento già trattato nei nostri numeri precedenti, ovvero la call for input indetta dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (nel prosieguo “ART”) relativa alle “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione"[1].

     

    L’ART è stata istituita con il Decreto Legge n. 201/2011 ed ha come fine istituzionale quello di “garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle questioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (…) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”.

     

    A seguito di alcune segnalazioni di diversi operatori attivi nell’ambito portuale che denunciavano problematiche relative all’accesso alle infrastrutture portuali e alle violazioni della concorrenza, l’ART – nel pieno rispetto delle proprie prerogative[2] – ha deciso di avviare un procedimento volto a emanare un atto regolatorio che identificasse, appunto, alcune primissime metodologie e criteri.

     

    Dopo aver svolto le consultazioni con gli stakeholder ed avere esaminato i pareri espressi dalla Auto-rità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’ART ha implementato, precisato e modificato alcune delle misure di regolazione proposte con la call for input.

     

    In particolare, a seguito della consultazione pubblica l’Autorità ha ritenuto di approfondire alcune tematiche tra cui: l’individuazione delle infrastrutture essenziali e gli obblighi connessi alla loro gestione; principi e modalità per l’affidamento delle concessioni, nonché la pubblicità degli esiti; para-metri per la determinazione della durata delle concessioni e livello dei canoni; aggiornamenti inter-medi per le concessioni di maggiore durata; valutazione dei requisiti e applicazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali; determinazione delle gra-duatorie in caso di domande eccedenti il numero massimo consentito; applicabilità delle misure.

     

    Ma procediamo con ordine. Il leit motiv delle prime misure di regolazione è il rispetto, durante tutte le fasi di assentimento, godimento e conclusione della concessione e delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni e di servizi portuali, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

     

    In queste prime misure di regolazione l’ART ha deciso di concentrarsi su:

    • Concessioni di aree e banchine portuali: soffermandosi sugli aspetti relativi all’oggetto delle stesse, la durata, i canoni, le modalità di assentimento, i requisiti soggettivi di partecipazione al-le procedure di evidenza pubblica. Per quanto riguarda l’oggetto delle concessioni, l’ART ritiene che le attività ammesse debbano essere espressamente e chiaramente previste, sia in relazione alle tipologie di traffico, sia in relazione ai volumi. Non sono poi ammissibili limitazioni alle attività dell’impresa che non siano oggettivamente giustificate.La durata delle concessioni deve essere “commisurata agli impegni in termini di volumi e tipolo-gia di investimenti e traffici contenuti nei programmi di attività”.Per quanto riguarda i canoni concessori, oltre a commisurarsi agli impegni assunti dal conces-sionario in termini di traffici ed investimenti, dovrebbero essere composti da una “componente fissa”, la quale è proporzionale alle aree e ne riflette i “vincoli/vantaggi”, e da una “componente variabile”, la quale dovrebbe essere “determinata mediante meccanismi incentivanti volti a per-seguire una migliore efficienza produttiva, energetica ed ambientale delle gestioni e il migliora-mento dei livelli di servizio, in particolare trasportistico e di integrazione intermodale del porto, anche con previsione di aggiornamento annuale in base ai risultati conseguiti”.Le modalità di assentimento delle concessioni devono garantire l’effettiva partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e dovrebbero consentire la conoscenza di alcuni elementi tra cui: (a) la durata massima della concessione; (b) i criteri predeterminati di selezione delle do-mande; (c) i criteri e le modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata; (d) i requisiti soggettivi di partecipazione; (e) le modalità di con-ferimento alla scadenza delle concessioni al nuovo affidatario, nonché gli altri aspetti legati al trattamento di fine concessione, quali i criteri di valutazione ed individuazione degli eventuali indennizzi pertinenti.

     

    • Autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali: per le autorizzazioni in esame, l’ART ha posto l’accento sull’importanza della “individuazione delle operazioni e dei servizi portuali […] delle attività soggette alle autorizzazioni di cui al citato articolo 16 [n.d.r. della legge n. 84/1994], sia degli elementi necessari per poter dedurre, oggettivamente, quali tipolo-gie di attività eventualmente non già ricomprese in detto elenco possano comunque rientrare tra quelle autorizzabili”.Nel valutare le istanze per il rilascio delle autorizzazioni, le Autorità di Sistema Portuali (nel pro-sieguo “AdSP”) dovranno fare riferimento a indicatori qualitativi e quantitativi predeterminati, correlati ai criteri previsti ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 84/1994 [3].
    • Vigilanza sulle tariffe delle operazioni e dei servizi portuali che presuppongono l’utilizzo di in-frastrutture essenziali: le AdSP dovranno vigilare sulla determinazione delle tariffe delle ope-razioni e dei servizi portuali che presuppongono l’utilizzo di infrastrutture essenziali, seguendo criteri quali: pertinenza, congruità, competenza, imputazione al conto economico, separatezza, comparabilità dei valori, verificabilità dei dati.

    Da questa analisi, obbligatoriamente sommaria visto il format della nostra pubblicazione, si può rile-vare che tutte le previsioni dell’ART si sostanziano fondamentalmente nella predeterminazione di cri-teri oggettivi che poi dovranno essere applicati ai diversi casi concreti. La predeterminazione e la pubblicità di tali criteri permette di tutelare l’accesso alle infrastrutture portuali e la concorrenza in quanto, da un lato, limita la discrezionalità delle AdSP nelle loro determinazioni e, dall’altro, consente agli operatori economici di avere degli elementi per valutare, sia l’opportunità di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, sia di verificare il rispetto delle regole concorrenziali.

     

    Non resta che auspicare che le AdSP si adeguino quanto prima alle misure adottate dall’ART.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Ekaterina Aksenova.

     

     

     

    [1]

    www.autorita-trasporti.it/porti-art-approva-misure-di-regolazione-per-garantire-laccesso-equo-e-non-discriminatorio -alle-infrastrutture-portuali/

     

    [2] Il Consiglio di Stato con il proprio parere n. 2199/2017 del 24 ottobre 2017 ha ritenuto di “confermare pienamente il rapporto tra AdSP e Autorità di Regolazione dei Trasporti che, tra le altre cose, ha consentito (e dovrà continuare a con-sentire) a quest’ultima Autorità di intraprendere utilmente sia iniziative regolatorie sia accertamenti sulle condizioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi, in corretta attuazione della sua missione istituzionale che si radica, per il settore dei trasporti, nella matrice generale delle Autorità indipendenti di regolazione di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481”:

     

    [3] L’art. 16, co. 4, l. 84/1994 prevede: “Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle at-tività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare; d) i criteri inerenti il rila-scio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la deter-minazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.