Torniamo su un argomento già trattato nei nostri numeri precedenti, ovvero la call for input indetta dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (nel prosieguo “ART”) relativa alle “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione"[1].
L’ART è stata istituita con il Decreto Legge n. 201/2011 ed ha come fine istituzionale quello di “garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle questioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (…) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”.
A seguito di alcune segnalazioni di diversi operatori attivi nell’ambito portuale che denunciavano problematiche relative all’accesso alle infrastrutture portuali e alle violazioni della concorrenza, l’ART – nel pieno rispetto delle proprie prerogative[2] – ha deciso di avviare un procedimento volto a emanare un atto regolatorio che identificasse, appunto, alcune primissime metodologie e criteri.
Dopo aver svolto le consultazioni con gli stakeholder ed avere esaminato i pareri espressi dalla Auto-rità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’ART ha implementato, precisato e modificato alcune delle misure di regolazione proposte con la call for input.
In particolare, a seguito della consultazione pubblica l’Autorità ha ritenuto di approfondire alcune tematiche tra cui: l’individuazione delle infrastrutture essenziali e gli obblighi connessi alla loro gestione; principi e modalità per l’affidamento delle concessioni, nonché la pubblicità degli esiti; para-metri per la determinazione della durata delle concessioni e livello dei canoni; aggiornamenti inter-medi per le concessioni di maggiore durata; valutazione dei requisiti e applicazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali; determinazione delle gra-duatorie in caso di domande eccedenti il numero massimo consentito; applicabilità delle misure.
Ma procediamo con ordine. Il leit motiv delle prime misure di regolazione è il rispetto, durante tutte le fasi di assentimento, godimento e conclusione della concessione e delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni e di servizi portuali, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
In queste prime misure di regolazione l’ART ha deciso di concentrarsi su:
Da questa analisi, obbligatoriamente sommaria visto il format della nostra pubblicazione, si può rile-vare che tutte le previsioni dell’ART si sostanziano fondamentalmente nella predeterminazione di cri-teri oggettivi che poi dovranno essere applicati ai diversi casi concreti. La predeterminazione e la pubblicità di tali criteri permette di tutelare l’accesso alle infrastrutture portuali e la concorrenza in quanto, da un lato, limita la discrezionalità delle AdSP nelle loro determinazioni e, dall’altro, consente agli operatori economici di avere degli elementi per valutare, sia l’opportunità di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, sia di verificare il rispetto delle regole concorrenziali.
Non resta che auspicare che le AdSP si adeguino quanto prima alle misure adottate dall’ART.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Ekaterina Aksenova.
www.autorita-trasporti.it/porti-art-approva-misure-di-regolazione-per-garantire-laccesso-equo-e-non-discriminatorio -alle-infrastrutture-portuali/
[2] Il Consiglio di Stato con il proprio parere n. 2199/2017 del 24 ottobre 2017 ha ritenuto di “confermare pienamente il rapporto tra AdSP e Autorità di Regolazione dei Trasporti che, tra le altre cose, ha consentito (e dovrà continuare a con-sentire) a quest’ultima Autorità di intraprendere utilmente sia iniziative regolatorie sia accertamenti sulle condizioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi, in corretta attuazione della sua missione istituzionale che si radica, per il settore dei trasporti, nella matrice generale delle Autorità indipendenti di regolazione di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481”:
[3] L’art. 16, co. 4, l. 84/1994 prevede: “Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle at-tività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare; d) i criteri inerenti il rila-scio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la deter-minazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.”