Il branch exemption è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto ‘Internazionalizzazione imprese’ (d.lgs. 147/2015), con l’inserimento dell’art. 168-ter nel TUIR. A un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è demandata la definizione della normativa di dettaglio.
Tale figura – di sicuro interesse per le società che intendono investire all’estero – consente a un’impresa residente nel territorio italiano di optare, indicandolo nella dichiarazione dei redditi, per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (c.d. branch esenti), che così non verranno assoggettate a imposizione in Italia.
La bozza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che detta la disciplina di attuazione è stato in pubblica consultazione fino al 31 marzo e, pertanto, le imprese potranno ricorrere alla figura già dal periodo d’imposta 2016.
L’opzione decorre dal periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce e va esercitata per tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa residente nel territorio dello Stato (casa madre italiana) con effetto dallo stesso periodo d'imposta per il quale è esercitata.
L’indicazione offerta dall'Agenzia delle Entrate nella bozza di provvedimento conferma il principio dell’obbligatorietà complessiva dell’opzione. In tal senso, l’opzione esercitata per la prima stabile organizzazione vincola in via automatica quelle costituite successivamente senza la necessità di esercitarne di ulteriori.
La cessazione dell’opzione si verifica in seguito alla chiusura di tutte le succursali esenti estere o al ricorrere di alcune casistiche per lo più legate a operazioni straordinarie.