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    18.06.2019

    Cambiano gli Strumenti per l’attività ispettiva del Lavoro Marittimo (Certificato di lavoro Marittimo, Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo e Rapporto su Agenzie di Reclutamento del Personale Marittimo)


    Com’è noto, la Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo (ILO – MLC, 2006) costituisce uno dei perni fondamentali della disciplina del diritto del lavoro marittimo nazionale ed internazionale. La Convenzione – che è entrata in vigore il 20 agosto 2012 ed è stata recepita in Italia con Legge n. 113 del 23 settembre 2013 – garantisce, infatti, un sistema organico di regole e standard minimi universalmente applicabili a tutela della cosiddetta “Gente di Mare”. La Convenzione non si limita però solamente a fornire una disciplina uniforme per il rapporto di lavoro marittimo, ma prevede altresì un complesso sistema di verifiche e sanzioni volte a garantire un effettivo rispetto della disciplina, che conferisce al sistema un’efficacia particolare.

     

    Uno dei meccanismi fondamentali del sistema di controlli introdotto dalla Convenzione consiste nel principio che lo Stato di bandiera è direttamente responsabile per garantire la conformità delle con-dizioni di lavoro e di sicurezza del personale marittimo impiegato a bordo delle navi (battenti la propria bandiera) agli standard di cui alla Convenzione.

     

    A tal fine, viene istituito un sistema di ispezioni e di verifiche, supportato da un apparato di certificazioni delle condizioni effettivamente riscontrate a bordo. Le menzionate certificazioni consistono principalmente nel “certificato di lavoro marittimo” e nella “dichiarazione di conformità del lavoro marittimo”. Entrambi questi documenti vanno conservati direttamente a bordo delle navi ed attesteranno – fino a prova contraria – che la nave è stata debitamente ispezionata dalle autorità dello Sta-to di bandiera e che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi riscontrate a bordo nel corso dell’ispezione erano, in caso di conclusione positiva dell’ispezione, in linea con gli standard minimi richiesti dalla normativa.

     

    Con il Decreto Dirigenziale n. 1 dell’8 gennaio 2019, emanato dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali ed il Traporto Marittimo e per vie d’acqua interne, la modulistica utilizzata dalle autorità italiane nel corso delle loro ispezioni a bordo delle navi battenti bandiera italiana è stata ora modificata:

    • per quanto concerne il “Certificato di lavoro Marittimo”, il modello da utilizzare è ora quello fornito come allegato 2 del Decreto Dirigenziale (che ha così abrogato e sostituito il prece-dente modello, già pubblicato quale allegato 1 alla circolare n. 30, Serie XIII, Titolo Gente di Mare, del 14 novembre 2014);
    • invece, con riferimento alla “Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo – Parte I”, il modello accluso al Decreto Dirigenziale come allegato 1 ha sostituito il precedente modello (già pubblicato come allegato 1 alla circolare n. 23 Serie XIII, Titolo Gente di Mare del 1° agosto 2013).

    Si ricorda che il “Certificato di lavoro Marittimo” è il documento che certifica le condizioni di lavoro e di vita del personale marittimo a bordo della nave ispezionata, oltre a menzionare le misure adottate dall’armatore per garantire una conformità anche futura alle prescrizioni di legge e dei regolamenti nazionali. Il certificato viene redatto ad opera delle autorità competenti dello Stato di bandiera (o da un’organizzazione riconosciuta, debitamente autorizzata ad effettuare le ispezioni) a seguito dell’ispezione ed ha una validità di cinque anni, a patto che venga superata almeno un’ispezione intermedia.

     

    La “Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo”, che integra il Certificato di Lavoro Marittimo, enuncia le prescrizioni nazionali che riguardano l’applicazione della Convenzione con riferimento alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi e le misure adottate dall’armatore per garantire il rispetto di queste prescrizioni sulla nave. Essa va, per la prima parte, redatta dalle autorità ispettive competenti e per la seconda parte dall’armatore e tenuta costantemente aggiornato.

     

    Pur ponendosi in continuità con la documentazione in uso precedentemente, la modulistica nuova, introdotta con il Decreto Dirigenziale, non è priva di elementi di novità. Le modifiche sono principalmente volte ad adeguare la modulistica precedente agli emendamenti apportati alla Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Così nella modulistica si fa ora anche espressamente riferimento ai sistemi di garanzia finanziaria in favore del personale navigante, con riferimento a casi di abbandono-rimpatrio del lavoratore marittimo, nonché ai casi di responsabilità dell’armatore con riferimento ad inadempimenti contrattuali ovvero a casi di decesso o di invalidità a lungo termine dei lavoratori marittimi derivanti da infortuni sul lavoro.

     

    Un’ulteriore novità introdotta con il Decreto Dirigenziale n. 1 dell’8 gennaio 2019 consiste nell’aggiornamento delle linee guida per le ispezioni alle Agenzie di Reclutamento del Personale Marittimo (allegato 4 al Decreto Dirigenziale) e del modello di “Rapporto Ispettivo” per la certificazione della conformità delle Agenzie (allegato 3 al Decreto Dirigenziale).

     

    In modo non dissimile da quanto avviene per la certificazione delle condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono, altresì, responsabili per garantire le prescrizioni minime relative al reclutamento ed al collocamento dei marittimi, nonché in materia di sicurezza sociale dei marittimi che sono i loro cittadini, o residenti o altrimenti domiciliati sul territorio dello Stato. Il sistema di ispezione e sorveglianza (con le relative procedure legali in caso di violazioni) istituito a tal fine si avvale proprio degli strumenti ora aggiornati con il Decreto Dirigenziale.

     

    Di particolare interesse per gli operatori del settore è infine il modello di “Rapporto Ispettivo”, il quale costituisce, di fatto, una sorta di “checklist”, che verrà utilizzata dalle competenti autorità in sede di verifica ispettiva e costituisce, pertanto, anche un utile strumento per la verifica della conformità alle prescrizioni della Convenzione.

     

     

     

     

     

     

     

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    Per ulteriori informazioni contattare Ulrich Eller.