- L’EIOPA pubblica Q&A della Commissione Europea in materia di applicazione dell’IDD, con importanti chiarimenti in materia di Product Oversight and Governance
In data 23 marzo 2021, l’EIOPA ha pubblicato le risposte, fornite dalla Commissione Europea, in materia di interpretazione delle disposizioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa (Direttiva UE 2016/97; c.d. “IDD”) e delle misure di attuazione in ambiti di particolare rilevanza quali: valutazione di adeguatezza e appropriatezza, requisiti organizzativi, disciplina delle società controllate e Product Oversight Governance (“POG”).
In merito alla POG, la Commissione ha, in particolare:
- chiarito che i requisiti POG previsti all’art. 25 IDD sono da considerarsi applicabili a tutti i tipi di prodotti assicurativi, compresi i prodotti “tailor made”, anche se rivolti ad un solo cliente o a molti pochi. (rimanendo, in ogni caso, esclusa l’assicurazione di grandi rischi). Contestualmente la Commissione ha però anche confermato che l’adozione di presidi POG deve essere comunque proporzionata ed adeguata alla natura del prodotto in questione;
- ha chiarito il significato di “modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente” previsto all’art. 25, par. 1 IDD. In particolare ha precisato che tale espressione si riferisce ad un’alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, quali, in particolare: (i) il rischio, (ii) il prezzo e i costi, (iii) il mercato di riferimento, e (iv) i diritti dei clienti o beneficiari a ricevere un indennizzo. Inoltre, la verifica del carattere significativo della modifica va effettuata dalla prospettiva del cliente medio e considerando la compatibilità del prodotto con il mercato di riferimento;
- ha chiarito, per quanto riguarda i prodotti assicurativi già distribuiti prima dell’introduzione delle rispettive normative nazionale che hanno implementato la IDD, che se non interviene alcuna “modifica significativa” prevista all’art. 25, par. 1 IDD, e il prodotto assicurativo resta invariato (o è modificato in modo non significativo), il produttore non ha l’obbligo di conformarsi ai requisiti in materia di Product Oversight Governance; e
- ha chiarito che l’adozione di un’adeguata politica POG non è, di per sé, comunque idonea a escludere la responsabilità del manufacturer per i danni eventualmente subiti dal consumatore. In tal caso, la responsabilità civile del produttore è questione di diritto nazionale e il mancato rispetto delle disposizioni in materia di POG potrebbe essere un fattore rilevante che una corte nazionale potrebbe dunque prendere in considerazione.
- IVASS: chiarimenti applicativi del Regolamento IVASS n. 45/2020
In data 19 marzo 2021, l’IVASS ha pubblicato taluni chiarimenti circa l’applicazione del Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 in materia POG.
In particolare, l’Istituto:
- ha chiarito che, nel caso di collaborazioni orizzontali, gli obblighi di verifica periodica previsti all’art. 6, comma 6 del Regolamento n. 45/2020 debbano essere adempiuti dalle compagnie nei confronti dell’intermediario emittente (come definito dall’art. 2, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 45/2020). Tali verifiche includono anche il controllo del rispetto da parte dell’intermediario proponente (come definito dall’art. 2, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 45/2020) dell’obbligo di collocare il prodotto assicurativo all’interno del suo mercato di riferimento (come previsto all’art. 6 comma 5 dello stesso Regolamento); e
- ha chiarito che la fattispecie in cui intermediario assicurativo e un'impresa di assicurazione producono entrambi prodotti assicurativi è regolata all’art. 3, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/2358, in base al quale l’intermediario produttore e l’impresa di assicurazione firmano un accordo scritto che specifica: (i) loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dall’articolo 25, par. 1, IDD); e (ii) le procedure tramite cui gli stessi concordano l'individuazione del mercato di riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di approvazione del prodotto.
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