La Commissione europea ha recentemente pubblicato la decisione di settembre 2018 in cui si rileva che l'aiuto concesso all'Autorità Portuale di Napoli era incompatibile con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Inoltre, anche l’esigua entità dei canoni di concessione applicati dall'Autorità Portuale a favore di Cantieri del Mediterraneo è stata considerata un aiuto di Stato in violazione delle norme dell'UE. Tuttavia, la Commissione europea ha ritenuto, in modo insolito dopo aver riscontrato la presenza di un aiuto di Stato, che l'Italia non sia obbligata a recuperare tale aiuto. In sostanza, la Commissione europea ha ammesso di non essere stata diligente nell'esercizio dei propri poteri e di aver dato alle autorità italiane la falsa impressione che l'aiuto fosse di fatto legale. La Commissione europea ha ritenuto che questa circostanza, davvero peculiare, abbia comportato la violazione del principio di certezza del diritto nei confronti delle autorità italiane. La Commissione, non avendo intrapreso azioni tra il 2006 e il 2013, ha dato all'Italia la falsa impressione che l'aiuto per il bacino di carenaggio in questione fosse legale.
Il numero di casi di aiuti di Stato riguardanti il settore dei trasporti e in particolare il trasporto marittimo e fluviale è significativo. Nctm consiglia di prendere visione di questi casi al seguente link del sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date.
L'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 391/2009 prescrive che gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi - riconosciuti a livello europeo - debbano essere valuta-ti dalla Commissione, in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento (“Stato membro sponsor”), su base regolare ed almeno ogni due anni. Ciò allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi di cui al predetto regolamento. Ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento, infatti, si evince che - per continuare a beneficiare del riconoscimento dell'UE - le organizzazioni riconosciute debbano continuare a soddisfare i requisiti e i criteri minimi stabiliti nell'Allegato I del Regolamento. Ciò è verificato attraverso la continua valutazione condotta dalla Commissione e dallo Stato Membro sponsor ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.
Dalla sua uscita, il Regno Unito non sarà più in grado di partecipare alle valutazioni effettuate a nor-ma dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento per le organizzazioni per le quali il Regno Unito agisce quale Stato Membro sponsor. Di conseguenza, la perdurante validità del riconoscimento per queste organizzazioni a livello dell'UE potrebbe essere messa in discussione e potrebbe non essere chiarita con sufficiente certezza giuridica in base alle attuali disposizioni del Regolamento.
Una proposta della Commissione al fine di porre rimedio a questa situazione è stata concordata dal legislatore dell'UE (Parlamento e Consiglio) e dalla Commissione. La proposta è di modificare l'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento sostituendo l'attuale requisito, in base al quale solo lo Stato Membro sponsor partecipa alla procedura di valutazione periodica condotta dalla Commissione, con l’introduzione della partecipazione di qualsiasi Stato Membro che abbia autorizzato una delle orga-nizzazioni riconosciute. Ciò consentirebbe alla Commissione europea di effettuare la valutazione insieme a ciascuno Stato Membro che ha autorizzato l'organismo riconosciuto ad agire a suo nome ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2009/15/CE, e non solo lo Stato Membro sponsor.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Bernard O'Connor.