La Corte di Giustizia UE, con la sentenza resa il 22 aprile 2021 nella causa n. C-826/19 (WZ / Austrian Airlines AG), ha opportunamente chiarito l’esatto perimetro degli obblighi spettanti alle compagnie aeree in caso di dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino, che serva la stessa città o regione dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione[1].
La vicenda trae origine dalla richiesta formulata in giudizio, innanzi al Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria), da un passeggero nei confronti della compagnia aerea ai fini della liquidazione della compensazione pecuniaria dovuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004[2].
In particolare, il Passeggero ha acquistato - con un’unica prenotazione presso l’Austrian Airlines - un viaggio costituito da due voli per la data del 21 maggio 2018: il primo tra Klagenfurt (Austria) e Vienna (Austria), con partenza prevista alle 18:35 e arrivo previsto alle 19:20, e il secondo tra Vienna (Austria) e Berlino (Germania), con partenza prevista alle 21:00 e arrivo previsto alle 22:20 all’aeroporto di Berlino Tegel.
Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, il secondo dei due voli è decollato dall’aeroporto di Vienna solamente alle ore 22:07 e, non potendo più atterrare presso l’aeroporto di Berlino Tegel a causa del vigente divieto di voli notturni, è stato dirottato verso l’aeroporto di Berlino Schönefeld, situato nel Land Brandeburgo (Germania), nelle vicinanze del Land Berlino (Germania), dove è atterrato alle ore 23:18, senza peraltro che la compagnia aerea avesse offerto un trasporto complementare per raggiungere la destinazione originaria.
Le doglianze, dunque, sollevate giudizialmente dal Passeggero si sostanziano in due circostanze: (a) ritardo del volo all’arrivo e (b) mancata offerta di trasporto complementare dall’aeroporto di Berlino Schönefeld all’aeroporto di Berlino Tegel.
Con sentenza del 24 giugno 2019, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso precisando, tra l’altro, che il dirottamento del volo non costituiva un mutamento sostanziale dell’itinerario del volo.
Trasposto il giudizio in grado di appello, il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia, tra le altre, le seguenti questioni pregiudiziali:
In primo luogo, la Corte ha chiarito che il dirottamento di un volo verso un aeroporto che serva la stessa città o regione non conferisce al passeggero un diritto alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo. Tale conclusione si fonda sul principio della parità di trattamento, per cui non può esservi equiparazione tra il caso che ci occupa e la distinta fattispecie di cancellazione, certamente più grave.
Interessante quanto affermato dalla Corte al fine di individuare la “prossimità” degli aeroporti: per poter ritenere che l’aeroporto sostitutivo serva la stessa città o regione, non è necessario che esso sia situato nello stesso territorio (in senso amministrativo) della città o regione in cui si trova l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. Quel che rileva è la stretta vicinanza fisica e geografica con detto territorio. Dunque, nel caso di specie, la prossimità degli aeroporti non può essere messa in discussione, in quanto aerostazioni che insistono sullo stesso territorio, seppur amministrativamente appartenenti ad aree diverse (Land di Berlino e Land di Brandeburgo)[3].
Il passeggero dispone invece, in linea di principio, di un diritto a compensazione forfettaria qualora egli raggiunga la sua destinazione finale, ossia l’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero, tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto.
Per determinare l’entità del ritardo subito all’arrivo, occorre fare riferimento, secondo la Corte, all’orario in cui il passeggero giunge, dopo il suo trasferimento, all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, ad un’altra destinazione vicina, concordata con la compagnia aerea e non, dunque, all’orario di arrivo all’aeroporto sostitutivo.
Pertanto, soltanto qualora l’evento del dirottamento del volo determini un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto, il passeggero potrà legittimamente richiedere la compensazione forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
Infine, la Corte ha precisato che la compagnia aerea è tenuta a proporre di propria iniziativa la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero. Se la compagnia aerea non rispetta il proprio obbligo di prendere in carico tali spese, il passeggero ha diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione della compagnia aerea. La violazione dell’obbligo di presa in carico non conferisce, invece, al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria.
In conclusione, risulta evidente l’importanza di detta pronuncia che, anche ai fini di prevenire la proliferazione di contenziosi, chiarisce in modo netto che il dirottamento verso un aeroporto vicino può costituire il presupposto per la compensazione forfettaria esclusivamente nel caso di ritardo superiore a tre ore rispetto alla destinazione finale.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Filippo Di Peio.
[1] Per dirottamento si intende la deviazione del volo su un aeroporto diverso da quello di destinazione, per motivi oggettivi non riconducibili al vettore (ad esempio, eventi meteo avversi, chiusura dello scalo, ecc.).
[2] Tale Regolamento istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, il Regolamento, in caso di ritardo, determina l’importo forfettariamente dovuto nella seguente misura:
€ 250,00 per tutte le tratte aeree (intracomunitarie e/o internazionali) pari od inferiori a km 1.500;
€ 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km. 1.500 e 3.500;
€ 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.
[3] Secondo questo principio, ad esempio, potrebbero essere considerati prossimi l’aeroporto di Linate e quello di Parma, seppur ubicati in regioni amministrative diverse.