Con una recente sentenza[1] la prima sezione penale del Tribunale di Genova si è pronunciata in merito ad un sinistro determinato dall’improvviso distacco di una passerella di imbarco agganciata al ponte di una nave da crociera per consentire la salita a bordo dei passeggeri.
Il fatto (dal quale è purtroppo derivato il decesso di una persona che si trovava sulla passerella al momento del distacco) ci consente di svolgere alcune considerazioni in merito ai possibili profili di responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella vicenda, che indichiamo schematicamente qui di seguito:
Per le ragioni di sintesi che questa sede ci impone, vediamo subito la causa del sinistro accertata dal Tribunale di Genova, in modo da poterci poi concentrare sui predetti profili di responsabilità dei sog-getti sopra indicati.
Alla luce degli accertamenti tecnici svolti, il Tribunale di Genova ha individuato la causa dell’improvviso distacco della passerella dal ponte della nave in un “uso improprio” di tale passerella.
In termini molto semplici, secondo il Tribunale la passerella non sarebbe stata di per sé “obiettivamente pericolosa” e - qualora utilizzata correttamente (vale a dire rispettando le prescrizioni di sicu-rezza) - non avrebbe dato luogo all’evento. Esclusa una “pericolosità naturale del bene”, la causa del sinistro è stata dunque ricondotta, come anticipato, all’utilizzo improprio della passerella, ovvero ad un utilizzo caratterizzato da una “macroscopica forzatura di tutte le condizioni di sicurezza esistenti”[3].
Chiarita la causa dell’evento, analizziamo in breve la posizione - in punto di possibili responsabilità - dei summenzionati soggetti coinvolti nella vicenda.
Per quanto concerne, in primo luogo, l’impresa costruttrice, quest’ultima - secondo il Tribunale - in linea teorica si sarebbe potuta ritenere responsabile dell’evento soltanto in due ipotesi: (i) qualora fosse stata accertata l’oggettiva ed assoluta pericolosità della passerella (responsabilità diretta del produttore) o (ii) qualora avesse fornito il bene nella consapevolezza che ne sarebbe stato fatto un utilizzo pericoloso. Non ricorrendo - ad avviso del giudice - alcuna delle due ipotesi appena citate, l’impresa costruttrice della passerella è stata assolta.
Un discorso analogo - relativamente ai possibili profili di responsabilità - è stato svolto dal Tribunale anche rispetto alla posizione dell’Autorità Portuale, vale a dire del soggetto che aveva acquistato la passerella per poi consegnarla all’impresa concessionaria della stazione marittima, senza mai assu-mere la figura di utilizzatore del bene in parola.
Rispetto alla posizione del costruttore, però, quella dell’Autorità Portuale parrebbe differire sotto un aspetto afferente alla seconda delle ipotesi sopra considerate. Data la vicinanza “fisica ed istituzionale” con la concessionaria della stazione marittima, infatti, secondo il giudice non potrebbe sostenersi che la predetta Autorità non fosse al corrente delle concrete modalità di impiego della passerella da parte della sua utilizzatrice. Di conseguenza, sempre secondo il Tribunale, potrebbe in astratto confi-gurarsi un profilo di responsabilità colposa in capo all’Autorità Portuale alla luce, appunto, della predetta (presunta) consapevolezza di quest’ultima rispetto alle effettive modalità di utilizzo del bene.
Sul punto, il giudice ha ritenuto di dover rimettere gli atti al pubblico ministero per ragioni di caratte-re processuale, che non è questa la sede per commentare. Ciò che è utile annotare, tuttavia, è che - per le ragioni appena citate - la posizione dell’Ente che fornisce ad un’impresa concessionaria un be-ne potrebbe distinguersi, sul piano delle responsabilità in caso di sinistro, da quella del costruttore dello stesso bene, attesa la summenzionata “vicinanza” tra l’Ente ed il concessionario. Tale “vicinanza”, infatti, potrebbe consentire di ritenere il primo dei predetti soggetti consapevole delle modalità di utilizzo del bene da parte del secondo e di conseguenza giustificare un’imputazione di responsabili-tà sulla base del secondo criterio sopra considerato (fornire un bene nella consapevolezza che se ne farà un utilizzo pericoloso).
Venendo al comandante della nave, secondo il giudice quest’ultimo potrebbe in linea teorica essere ritenuto responsabile dell’evento soltanto qualora fosse provato che lo stesso - pur essendo a cono-scenza del pericolo rappresentato dall’uso improprio della passerella - avesse comunque autorizzato le operazioni di imbarco/sbarco tramite tale passerella, accettando quindi il rischio del verificarsi del sinistro. Ciò tenendo naturalmente in considerazione anche il fatto che il bene in questione rappre-senta una dotazione di terra e come tale al di fuori dell’ambito di controllo del comandante.
In questo senso, in fattispecie come quella che ci occupano parrebbe potersi ravvisare (a nostro av-viso correttamente) un “legittimo affidamento” del comandante rispetto alle attrezzature messe a disposizione della nave dalla stazione marittima (oltre che rispetto alle procedure di gestione di tali attrezzature, che - si ribadisce - sono proprie esclusivamente dell’assistenza a terra).
In altri termini: secondo il Tribunale non si potrebbe certo rimproverare al comandante di non esser-si attivato per adottare ulteriori misure di cautela in funzione dell’utilizzo di una passerella fornita dalla stazione marittima di uno dei primi porti del Mediterraneo. Non si vede come il comandante, in-fatti, avrebbe potuto supporre che l’utilizzo di tale passerella implicasse un pericolo talmente grave da imporre l’adozione di ulteriori dispositivi di sicurezza. Non sussistendo, in concreto, questa obbli-gazione di cautela, non potrebbe nemmeno sussistere un’imputazione di responsabilità a carico del comandante per non aver adottato ulteriori misure di sicurezza.
Sotto questo profilo, la sentenza ci parrebbe correttamente limitare l’ambito della c.d. “posizione di garanzia” del comandante, della quale ci eravamo già occupati - in relazione ad un caso diverso da quello odierno - in un precedente numero della nostra newsletter, al quale vi rimandiamo per un in-teressante confronto[4].
Si giunge infine alla posizione dell’impresa concessionaria della stazione marittima, che - come ormai avrete inteso - è stata ritenuta dal giudice il soggetto responsabile per quanto accaduto.
Tale impresa, infatti, era l’utilizzatrice della passerella, che - secondo il giudice - ne fece un “uso pericoloso” in maniera di fatto consapevole. Quest’ultimo inciso è chiaramente essenziale, posto che il soggetto in questione sarebbe andato esente da responsabilità qualora non avesse potuto rendersi conto della pericolosità assoluta del bene o comunque della pericolosità derivante dal modo in cui - in concreto - lo utilizzava.
Nel caso di specie, alla luce dei fatti emersi nel corso del processo, il Tribunale ha ritenuto che la so-cietà concessionaria della stazione marittima non potesse non essere al corrente del rischio insito nelle proprie modalità di impego della passerella. Ciononostante, la stessa società avrebbe omesso di individuare ed adottare procedure idonee a garantire l’utilizzo in sicurezza della passerella e da qui l’imputazione di responsabilità per il sinistro occorso.
La vicenda esaminata si rivela di interesse per comprendere la possibile “ripartizione” dei profili di responsabilità in ipotesi di sinistri che vedano - di fatto - il coinvolgimento di più soggetti. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che remota, come è facile intuire immaginando tutti i casi in cui un evento danno-so si verifichi in conseguenza dell’utilizzo o comunque in occasione dell’utilizzo di un bene rispetto al quale possono venire in rilievo le condotte, per esempio, del suo costruttore, del suo fornitore, del suo gestore e del suo utilizzatore finale. La sentenza, dunque, offre interessanti spunti di riflessione che, a nostro parere, è utile tenere a mente.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Simone Gaggero.
[1] Tribunale di Genova, Prima Sezione Penale, sentenza n. 5051/2017 del 12.12.2017 (depositata in data 25.07.2018).
[2] I fatti in esame sono anteriori alla riforma che ha introdotto le Autorità di Sistema Portuale, ma il ragionamento che segue in punto di responsabilità naturalmente non cambia.
[3] Condizioni riferite, in primo luogo, all’angolo di inclinazione della passerella rispetto alla nave, all’attivazione dei dispo-sitivi di allarme ed alla necessaria vigilanza del mezzo durante le operazioni di imbarco dei passeggeri.
[4] “La posizione del comandante di una nave da crociera rispetto al decesso di un passeggero” - Shipping and Transport Bul-letin Agosto 2015 – Settembre 2015.