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    21.03.2022

    Due recenti novità in materia di malattia del personale navigante


    Segnaliamo due recenti novità, entrambe di impatto per la gestione di ipotesi di malattia del personale navigante.

     

    In primo luogo, esaminiamo in breve la sentenza n. 6530/2021 del Tribunale di Roma, con cui il Giudice romano ha ribadito come il termine prescrizionale ridotto dell’art. 373 cod. nav. si applichi anche ad ipotesi di malattie professionali insorte per violazione dell’obbligo di protezione del datore di lavoro (nello specifico ad una patologia da asbestosi).

     

    In secondo luogo, consideriamo brevemente la circolare n. 145/2021 dell’INPS, con cui l’istituto ha fornito prime istruzioni operative relativamente al nuovo servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, con cui si prosegue nel processo di informatizzazione delle pratiche relative ad ipotesi di malattia del personale navigante.

     

    La sentenza n. 6530/2021 del Tribunale di Roma: il termine prescrizionale ridotto dell’art. 373 cod. nav. si applica al risarcimento del danno alla salute subito dal personale navigante ex art. 2087 cod. civ.

     

    Con la sentenza n. 6530 del 6 luglio 2021, il Tribunale di Roma ribadisce l’orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, secondo il quale anche il risarcimento del danno alla salute causato dall'inosservanza dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a carico del datore di lavoro è soggetto alla disciplina speciale prevista dall'art. 373 cod. nav.

     

    Si ricorda che, a norma della richiamata disposizione del codice della navigazione, i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.

     

    Il Tribunale ha, infatti, chiarito che – facendo l'art. 373 cod. nav. riferimento a tutti "diritti derivanti dal contratto di arruolamento" – il termine di prescrizione breve deve ritenersi applicabile anche ad eventuali pretese risarcitorie, laddove scaturenti dal contratto di arruolamento.

     

    La tesi del marittimo ricorrente, per cui l’ambito di applicazione della disposizione dovrebbe essere limitato ai soli diritti di natura economici (per cui il termine prescrizionale ridotto non sarebbe applicabile ai diritti di natura non patrimoniale) è stata rigettata.

     

    Per quanto concerne la data di decorrenza del termine prescrizionale, il Tribunale ha osservato che essa va computata alternativamente:

    • dallo sbarco nel porto di arruolamento (a norma dell’art. 373 cod. nav.);
    • se successiva allo sbarco, nel porto di arruolamento dalla cessazione del rapporto di lavoro; ovvero
    • in via residuale dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, se tale data è successiva sia alla cessazione del rapporto di lavoro che allo sbarco nel porto di arruolamento (a norma dell’art. 2935 cod. civ.).

    Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, trovava applicazione la terza ipotesi. Infatti, il Giudice ha dichiarato che – pena la prescrizione – la pretesa risarcitoria relativa alla patologia da “asbestosi”, doveva essere attivata nel termine di due anni dal momento in cui il marittimo aveva avuto conoscenza della patologia medesima. Atteso che l’azione risarcitoria non era stata avviata dal marittimo entro due anni dalla prima diagnosi della asbestosi pleuro-polmonare (vale a dire dal momento in cui la pretesa risarcitoria era divenuta azionabile) la pretesa risarcitoria veniva dichiarata prescritta.

     

    La circolare n. 145/2021 dell’INPS - Prosegue il processo di informatizzazione della gestione della malattia dei marittimi

     

    Com’è noto, da quando l’IPSEMA (l’Istituto di previdenza per il settore marittimo) è confluito nel sistema previdenziale generale dell’INPS, diversi importanti passi sono stati compiuti in direzione di una razionalizzazione e compiuta informatizzazione della gestione dei servizi previdenziali da parte dell’INPS.

     

    Nell’intento di completare tale processo di informatizzazione e di mitigare il ricorso a comunicazioni cartacee, è stato recentemente rilasciato un nuovo sistema per la trasmissione telematica degli elementi accessori alla richiesta di erogazione delle prestazioni di malattia in favore dei lavoratori marittimi (la “Comunicazione integrativa malattia marittimi”).

     

    Già da tempo, l’utilizzo dei certificati di malattia telematici era stato esteso anche ai lavoratori marittimi e le certificazioni redatte dai medici addetti agli ambulatori SASN (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile) venivano trasmesse in via telematica direttamente dai medici certificanti agli enti previdenziali.

     

    Diversamente da quanto avviene nella generalità dei casi, per i lavoratori marittimi, tali certificazioni non sono tuttavia sufficienti per la liquidazione delle prestazioni di malattia, in quanto – ai fini della liquidazione della relativa indennità – sono necessarie alcune informazioni aggiuntive. Il certificato di malattia telematico non prevede, infatti, una serie di dati, che sino ad oggi venivano assunti dagli enti previdenziali mediante i modelli cartacei: “Mal 1” (per eventi insorti durante l’imbraco e comportanti lo sbarco), “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “Mal 3” (per continuazione ed avvenuta guarigione degli eventi di malattia). Ciò faceva sì, che per poter accedere alle prestazioni assistenziali, i marittimi erano costretti a fornire le informazioni integrative accedendo fisicamente agli uffici territoriali dell’INPS ed esibendo la relativa documentazione.

     

    La novità introdotta con la “Comunicazione integrativa malattia marittimi” telematica è volta ora a completare l’informatizzazione del processo, che permetterà un’automatizzazione di gran parte della lavorazione delle relative domande. Con la circolare n. 145 del 28 settembre 2021, l’INPS ha provveduto a pubblicare le prime istruzioni operative relative all’utilizzo della piattaforma on-line, che sarà accessibile (a) dai lavoratori marittimi direttamente con le credenziali SPID, con la Carta di Identità Elettronica ovvero con la Carta Nazionale dei Servizi ovvero (b) tramite di patronati o intermediari autorizzati.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Ulrich Eller e Mattia Zanotti.