Il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 maggio 2015, ha ritenuto applicabile, in via estensiva all’affitto stipulato prima del fallimento, la disciplina dell’art. 104-ter l.fall. ammettendo così lo scioglimento dei contratti pendenti ex art. 72 l. fall.
Il caso
Due società sottoscrivono un contratto di affitto di ramo d’azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro in capo all’affittuario. All’atto della dichiarazione di fallimento dell’affittante, il contratto di affitto prosegue sino a che il curatore si scioglie dal medesimo. I lavoratori addetti al ramo d’azienda vengono quindi licenziati dal curatore, al termine del periodo di mobilità.
Il credito di un lavoratore per TFR maturato in costanza di affitto non viene ammesso al passivo del fallimento. Il lavoratore propone opposizione allo stato passivo, invocando l’art. 2112 c.c. e quindi la responsabilità solidale del fallimento a cui l’azienda è stata retrocessa, sul presupposto che si tratti di credito che sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da determinare sino a tale data.
Le questioni
Il tema affrontato dal Tribunale attiene agli effetti sui contratti aziendali a seguito del recesso del curatore ex art. 79 l.fall. dal contratto di affitto di azienda, stipulato prima del fallimento: l’applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 72 ss. l.fall. è infatti prevista dall’art. 104-bis l. fall. solo per l’affitto di azienda stipulato dal curatore.
Il tema è inerente poi all’applicabilità dell’art. 104-bis l. fall., anche nella parte in cui prevede che “la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile”.
La decisione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’art. 104-bis l.fall. vada applicato estensivamente (richiamando un precedente del Trib. Monza, 19 novembre 2013) alla stregua di una norma che esprime un principio generale applicabile anche al recesso dal contratto di affitto anteriore al fallimento, ai sensi dell’art. 79 l.fall.
Il Tribunale ha quindi inquadrato il licenziamento nell’ambito del potere di scioglimento dai contratti aziendali ex art. 72 l.fall. da parte del curatore, ed ha stabilito che lo scioglimento dei contratti di lavoro opera retroattivamente dal momento in cui è intervenuto il fallimento, essendo i rapporti di lavoro tra quelli che sono sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale quindi, richiamandosi alla tesi del c.d. “spacchettamento” del T.F.R. tra soggetto cedente e soggetto cessionario (Cass. Lav. 22 settembre 2011 n. 19291 e Cass. Sez. Lav. 11 settembre 2013, n. 20837), ha statuito che il TFR maturato fino al momento dell’affitto dell’azienda potrà essere ammesso al passivo del fallimento, mentre per il periodo successivo (sino alla retrocessione dell’azienda al fallimento del concedente), risponderà solo l’affittuario. Nei confronti dell’affittuario sarà quindi azionabile anche il rateo (o i ratei) di T.F.R. maturato/i dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto l’inopponibilità del credito del lavoratore opera unilateralmente per il fallimento del concedente/affittante, mentre per l’affittuario il credito matura sino alla dichiarazione di recesso del concedente.
Il commento
La fattispecie esaminata dal Tribunale mette in luce come, in caso di affitto di azienda stipulato dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, la sorte dei contratti inerenti all’azienda dipende da un duplice passaggio, in applicazione delle regole generali sui contratti in corso di esecuzione.
Lo scioglimento dei contratti aziendali da parte del curatore presuppone innanzitutto il recesso del curatore dal contratto di affitto dell’azienda ex art. 79 l.fall. La retrocessione dell’azienda opera ex nunc dal momento della comunicazione del recesso, poiché il contratto di affitto di azienda non rientra tra quelli che sono sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono in costanza di fallimento e da cui il curatore può recedere.
Il secondo passaggio attiene agli effetti della retrocessione dell’azienda e qui si inserisce il tema dell’applicabilità, al momento della retrocessione dell’azienda, della disciplina generale degli artt. 72 ss. l.fall. in tema di scioglimento, prosecuzione o sospensione dei contratti pendenti. Il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile la disciplina generale, richiamata dall’art. 104-ter l.fall. per il solo caso dell’affitto stipulato dal curatore, ricorrendo analoghe ragioni di protezione della massa dei creditori.
Occorre notare che l’applicazione della regola generale dell’art. 72 l.fall., secondo cui i contratti restano sospesi fino alla scelta del curatore di proseguirli o scioglierli, opera un disallineamento tra il momento in cui vengono meno per il fallimento gli effetti del contratto di affitto d’azienda (cioè dal momento della comunicazione del diritto di recesso) e il momento in cui vengono meno gli effetti dei contratti ricompresi nell’azienda: lo scioglimento dei contratti aziendali ex art. 72 l.fall. opera infatti, per i rapporti sospesi, retroattivamente dal momento in cui è intervenuto il fallimento. L’esercizio della facoltà di scioglimento sterilizza quindi per la massa dei creditori gli effetti derivanti dalla prosecuzione dei contratti aziendali, mentre il contratto di affitto prosegue fino alla retrocessione dell’azienda. In questo modo, si evita che il fallimento sia sempre e in ogni caso esposto al pagamento dei debiti maturati dopo la data di fallimento, quali debiti prededucibili in danno dei creditori concorsuali.
Nel caso di specie, la curatela si è quindi avvalsa della facoltà di scioglimento dei contratti di lavoro ex art. 72 l. fall., ritenendo che questi ultimi siano tra quelli che restano sospesi per effetto del fallimento. L’orientamento comunemente seguito, peraltro, ritiene che i contratti di lavoro proseguano con la curatela: la decisione del Tribunale è comunque corretta nell’escludere la responsabilità della procedura per i debiti maturati in capo alla gestione dell’azienda da parte dell’affittuario, in forza dell’ulteriore regola dettata dall’art. 104-bis l. fall., secondo cui è comunque esclusa l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.
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