E’ noto che talvolta le scelte di pianificazione delle Autorità Portuali portino a possibili rivisitazioni degli assetti spaziali delle concessioni già assentite ai terminalisti.
Il problema, in tali casi, è far conciliare le esigenze dinamiche della Autorità Portuale che deve assecondare l’evoluzione dei traffici (meno rinfuse e più contenitori, per esempio) con la situazione concessoria sedimentata negli anni e con quella morfologica portuale (posto che le aree in questione devono essere trasformate anche materialmente per essere destinate ad altre nuove e diverse funzioni).
Per superare la possibile empasse, alcune Autorità Portuali propongono la stipula di protocolli di intesa ad hoc per garantire al concessionario uscente di essere delocalizzato altrove nel porto.
Orbene, vogliamo verificare se tali protocolli di intesa possano essere stipulati e quali condizioni.
In particolare, la cd. “delocalizzazione” del concessionario - ovvero il fenomeno dello spostamento di un determinato operatore da un’area ad un’altra dell’ambito portuale - è infatti ammesso, purché vengano sempre rispettati i principi di parità di trattamento e di pubblicità la cui osservanza si impone anche laddove le esigenze di delocalizzazione nascano per soddisfare interessi non solo privati (del concessionario), ma anche pubblici (dell’Ente concedente).
Se tali principi non vengono rispettati, la principale conseguenza è che la nuova concessione possa essere attaccabile da parte di eventuali terzi competitor, con tutte le conseguenze che si possono immaginare per il “delocalizzato”. Quest’ultimo potrebbe infatti vedersi dichiarata illegittima la concessione e pertanto vedere vanificati gli investimenti sino ad allora sostenuti per la delocalizzazione.
Come ha sostenuto recentemente il Tar Liguria: «Il diritto alla ricollocazione ed il diritto al rilascio di nuove concessioni identiche alle precedenti integrano concetti prima facie insostenibili nel contesto ordinamentale ormai ampiamente consolidato» (vds Tar Liguria n. 887/2014; in terminis Cons. di St., VI, 25.1.2005 n. 168 e Tar Liguria n. 225/2006).
Pertanto, prima di procedere alla delocalizzazione occorre che la Autorità Portuale agisca in modo tale da non discriminare alcun operatore potenzialmente interessato alla nuove aree in cui si vorrebbe trasferire il concessionario da delocalizzare.
In altri termini, sarà necessario che l’Ente proceda con la messa a gara delle nuove aree e solo nel caso in cui il concessionario da delocalizzare risulti vincitore delle nuove aree (o perché sia l’unico a farne domanda, oppure perché risulti vincitore all’esito della procedura comparativa in caso di più domande concorrenti) la concessione potrà considerarsi validamente rilasciata.