Lo scorso 17 aprile 2019, il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno approvato il nuovo regolamento (UE) 2019/712 relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 868/2004 (dimostratosi inefficace e sostanzialmente mai messo in pratica).
Il nuovo regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 10 maggio 2019 ed è entrato in vigore il successivo 31 maggio.
La necessità di adottare il nuovo Regolamento prende le mosse dalla considerazione per cui, nonostante l'impegno profuso dall'Unione e da alcuni paesi terzi, i principi della leale concorrenza nell’ambito dei servizi di trasporto aereo internazionale non erano ancora stati definiti mediante norme multilaterali specifiche (in particolare nel contesto degli accordi dell'ICAO [15] o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio) [16]. Dall’ambito di applicazione dell’accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services, il cd. GATS), erano stati infatti in gran parte esclusi i servizi di trasporto aereo.
Il legislatore europeo ha quindi voluto colmare questa lacuna attraverso l’adozione di uno strumento dissuasivo, finalizzato, da un lato, a mantenere condizioni favorevoli affinché vi sia un elevato livello di connettività dell'Unione e, dall’altro, a garantire una concorrenza leale con i vettori aerei dei paesi terzi.
Al fine di raggiungere entrambi i suddetti scopi, il Regolamento conferisce alla Commissione Europea alcuni specifici poteri di investigazione, esercitabili all’interno di un vero e proprio procedimento di inchiesta all’esito del quale la Commissione stessa potrà imporre determinate “misure di riparazione” volte a contrastare quelle pratiche distorsive della concorrenza [17] che abbiano causato o siano in grado di causare danni alle compagnie aeree comunitarie. In tal senso, la Commissione sarà autorizzata, inter alia, a:
a) avviare un'inchiesta a seguito della presentazione di un reclamo scritto da parte di uno Stato membro, di uno o più vettori aerei appartenenti ad uno Stato UE o di un’associazione di vettori aerei dell'Unione, ovvero su iniziativa della stessa Commissione, qualora esistano elementi che siano prima facie in grado di provare l’esistenza di (i) una pratica che distorce la concorrenza, adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo (ii) un pre-giudizio o una minaccia di pregiudizio nei confronti di uno o più vettori aerei dell'Unione (iii) un nesso di causalità tra la presunta pratica e il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio presunti;
b) ricercare tutte le informazioni che ritenga utili al fine di condurre l'indagine. Inoltre, qualora risulti necessario, la Commissione potrà svolgere inchieste nel territorio di un paese terzo, a condizione che il soggetto del paese terzo interessato abbia dato il suo consenso ed il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni;
c) condividere con gli Stati membri, con il Paese terzo, con il vettore aereo appartenente al Paese terzo, nonché con il denunciante e tutte le altre parti interessate, le proprie informazioni (ad eccezioni dei documenti ad uso interno e delle informazioni riservate);
d) adottare “misure di riparazione” ad hoc tra cui (i) obblighi finanziari (i.e., l’applicazione di sanzioni pecuniarie) o (ii) qualsiasi misura operativa di valore equivalente o inferiore, come la sospensione di concessioni, di prestazioni dovute o di altri diritti del vettore aereo del Paese terzo, che potranno restare in vigore per il tempo e nella misura necessari in consi-derazione del persistere delle pratiche che distorcono la concorrenza e del pregiudizio da esse risultante.
Al di là del procedimento di inchiesta e delle cd. “misure di riparazione”, certamente di impatto rilevante, il Regolamento si preoccupa di chiarire quali elementi – reputati sintomatici – possano essere tenuti in considerazione al fine di dimostrare l’esistenza di una situazione di concorrenza sleale.
In tal senso, il Regolamento stabilisce che la “discriminazione” concorrenziale comprende quelle situazioni nelle quali un vettore aereo dell'Unione è soggetto ad un trattamento differenziato, senza obiettiva giustificazione, per ciò che concerne, ad esempio, l'accesso ai servizi di assistenza a terra e i loro prezzi, l'infrastruttura aeroportuale, i servizi di navigazione aerea, l'assegnazione delle bande orarie, le procedure amministrative (come quelle per il rilascio di visti per il personale del vettore straniero), le modalità dettagliate per la vendita e la distribuzione di servizi aerei, ovvero qualsiasi altra pratica di natura operativa posta in essere in modo sleale.
In questo senso, l'accertamento del pregiudizio deve tener conto di alcuni ulteriori fattori pertinenti, ovvero della situazione dei vettori aerei dell'Unione interessati (in particolare per quanto riguarda aspetti quali la frequenza dei servizi, l'utilizzo delle capacità, le vendite, la quota di mercato, gli utili, il rendimento del capitale, gli investimenti e l'occupazione) nonché della situazione generale dei merca-ti dei servizi di trasporto aereo interessati (in particolare, in termini di livello di tariffe o tasse, di capacità e frequenza dei servizi di trasporto aereo o di utilizzo della rete di trasporto aereo).
Nel quadro della crescente concorrenza globale, l'Unione Europea dispone ora di uno strumento maggiormente efficace per affrontare le pratiche commerciali sleali che possono verificarsi nel settore dei trasporti aerei a causa di imprese situate in paesi terzi. Il potere assegnato alla Commissione di condurre indagini e adottare misure di riparazione finanziarie o operative qualora una compagnia aerea di un paese terzo ricorra a pratiche distorsive del mercato che hanno arrecato (o che minacciano in modo evidente di arrecare) pregiudizio a un vettore aereo dell'Unione Europea rappresenta uno strumento incisivo e potenzialmente molto dissuasivo. Al fine di poter valutare gli effetti, le reazioni e la portata del nuovo Regolamento, tuttavia, sarà necessario attendere gli esiti delle prime inchieste condotte dalla Commissione Europea.
Vi saranno, probabilmente, situazioni specifiche per le quali bisognerà calibrare con molta attenzione la reazione alle pratiche distorsive: si pensi, ad esempio, alle sovvenzioni pubbliche che regolarmente vengono assicurate, in determinati paesi terzi, alle compagnie di bandiera e non.
È certo, comunque, che l’obiettivo di contrastare il rischio che l’esistenza di pratiche sleali potesse ostacolare la connettività e la concorrenza dell'Unione Europea e potesse determinare, in un orizzonte di lungo termine, l'insorgere di situazioni di predominio o finanche di monopolio nel mercato dell'aviazione, potrà ora essere perseguito con maggior forza ed efficacia.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Filippo Di Peio.
[15] L’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con competenza primaria in materia di regolamentazione e sviluppo dell’aviazione civile. Come scopo principale, l’ICAO promuove l’elaborazione e l’adozione di norme internazionali e convenzioni in materia di navigazione aerea, trasporto di passeggeri e merci, sicurezza del trasporto aereo.
[16] Nelle premesse del regolamento in esame, in particolare, si dà atto che “L'aviazione svolge un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione e nella vita quotidiana dei suoi cittadini e rappresenta uno dei settori più fiorenti e dinamici dell'economia dell'Unione: è un fattore trainante per la crescita economica, l'occupazione, il commercio e il turismo, nonché per la connettività e la mobilità sia delle imprese che dei cittadini, in particolare sul mercato interno dell'aviazione dell'Unione. … In un contesto caratterizzato dall'aumento della concorrenza tra gli operatori del trasporto aereo a livello mondiale, la concorrenza leale è un principio generale indispensabile per la prestazione di servizi di trasporto aereo internazionale”.
[17] Ad esempio, l’abuso di posizione dominante nelle tratte internazionali gestite in monopolio, che può determinare l’applicazione di tariffe eccessivamente gravose; ovvero la cancellazione sistematica di voli in determinate fasce orarie, che restringe la gamma dei servizi offerti rendendo più difficoltoso l'accesso al mercato dei concorrenti a danno dei consumatori.