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    30.03.2018

    Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: perché è così importante e vale la pena analizzarlo articolo per articolo


    Nel numero di Febbraio - Marzo 2017 della nostra newsletter[1], avevamo svolto alcune riflessioni preliminari in merito al Regolamento UE 2017/352 “che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti”.

     

    Allora, infatti, il predetto regolamento era stato appena approvato dal Consiglio dell’Unione Europea e - per ragioni di “spazio” su queste pagine - ci eravamo limitati a fornirvi una sintetica descrizione dei suoi contenuti, accompagnata - come detto - dalle nostre prime riflessioni in merito.

     

    Posto che il Regolamento in parola, per le ragioni che vedremo tra poco, rappresenta oggi un testo normativo fondamentale per la nostra industry, abbiamo pensato di prenderci ora il tempo e lo spazio necessari - sulla nostra newsletter - per analizzarlo nel dettaglio, fornendovi, in particolare, i nostri commenti ed i nostri spunti di riflessione rispetto ad ogni singola norma di tale disciplina.

     

    A partire dal prossimo numero del nostro Shipping and Transport Bulletin, pertanto, tratteremo una ad una le disposizioni di questa normativa. Sarà quindi - e non potrebbe essere altrimenti per le già citate ragioni di spazio - un approfondimento “a puntate” che ci consentirà di entrare nel dettaglio di ogni singola norma, ragionando sul suo contenuto e, come nel nostro stile, sulla sua effettiva portata a livello pratico.

     

    Alla fine di questo “viaggio”, avremo analizzato quello che - ad oggi - rappresenta senz’altro il primo testo di riferimento rispetto ai temi, cruciali per la nostra industry, della fornitura dei servizi portuali e della trasparenza delle relazioni finanziarie tra le autorità pubbliche e gli enti di gestione dei porti, con altresì una peculiare attenzione per il tema delle tariffe per i servizi portuali ed i diritti d’uso delle infrastrutture portuali.

     

    Abbiamo detto che il Regolamento in parola rappresenta oggi una disciplina fondamentale, per non dire il cardine attorno al quale devono necessariamente ruotare tutte le altre normative dirette a regolare le stesse “materie”. Iniziamo quindi questo percorso chiarendo il perché di quanto appena affermato.

     

    La ragione è in realtà semplice: i regolamenti dell’Unione Europea sono atti legislativi vincolanti con precise caratteristiche che possiamo così riassumere: (i) hanno portata generale, (ii), sono obbligatori in tutti i loro elementi e soprattutto, per quanto qui rileva, (iii) sono direttamente applicabili in tutti gli stati membri a partire dalla loro entrata in vigore, senza necessità di alcun atto di “recepimento” nel diritto interno dei diversi ordinamenti.

     

    A quanto appena osservato si aggiunga il noto principio del primato del diritto unionale sul diritto nazionale e la ragione per cui questo Regolamento UE 2017/352 sia così importante inizia subito a delinearsi.

     

    In base al suddetto principio, infatti, gli atti vincolanti dell’Unione Europea (come appunto i regolamenti) prevalgono sul diritto interno di ciascuno stato membro, portando alla disapplicazione di qualsiasi norma nazionale che sia eventualmente in contrasto con la norma unionale.

     

    Questo principio è assoluto ed anche la giurisprudenza italiana lo ha ribadito. Una delle sentenze più rilevanti, in questo senso, può essere considerata la c.d. sentenza Granital[2], attraverso la quale la Corte Costituzionale ha dettato i principi che - ancora oggi - ispirano l’assetto dei rapporti tra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea direttamente applicabile.

     

    In estrema sintesi, il c.d. Giudice delle leggi italiano ha stabilito che - atteso il primato della norma di diritto unionale sulla norma nazionale - “quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella comunitaria, è quest'ultima, in ogni caso, a prevalere” e “il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili”.

     

    La vera novità della pronuncia in commento è invero rappresentata dal fatto che la Corte Costituzionale abbia espressamente riconosciuto al giudice ordinario italiano il potere di disapplicare - senza ricorrere alla stessa Corte Costituzionale - l’eventuale legge nazionale in contrasto con un regolamento dell’Unione Europea.

     

    Alla luce di quanto sopra, è ben chiara la ragione per cui il Regolamento UE 2017/352 sia oggi così importante per la nostra industry. Nel proprio ambito di riferimento, infatti, le sue norme rappresentano non solo il diritto vigente oggi in Italia (così come negli altri stati membri), ma anche il diritto “più forte”, vale a dire quello in grado di prevalere in un eventuale confronto con qualsiasi altra disciplina di livello nazionale.

     

    In questo senso, le norme del regolamento in parola, possono (anzi, debbono) anche rappresentare un benchmark per il nostro legislatore e per tutte le autorità italiane dotate di potestà regolamentare (come le Autorità di Sistema Portuale). Tali soggetti, infatti, nella propria produzione normativa e regolamentare, devono e dovranno uniformarsi tanto allo “spirito” quanto alla lettera delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2017/352. Eventuali norme contrarie e/o incompatibili rispetto a tale regolamento, infatti, potranno - come abbiamo visto - essere immediatamente disapplicate dal giudice ordinario nazionale.

     

    Chiarita la rilevanza del regolamento in parola nel nostro ordinamento e quindi le ragioni per cui è opportuno analizzarlo nel dettaglio, vi diamo appuntamento al prossimo numero della nostra newsletter per iniziare ad esaminare e commentare - una ad una - le sue disposizioni.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Simone Gaggero.

     

     

     

     

     

     

     

    [1]   Shipping and Transport Bulletin, Febbraio - Marzo 2017, “Prime riflessioni sul nuovo Regolamento UE in materia di governance portuale”.

     

    [2]  Corte Costituzionale, n. 170/1984. Va da sé che numerose sentenze sono poi seguite sullo stesso tema, ma il principio è rimasto quello fissato dalla c.d. sentenza Granital.