La tua ricerca

    11.06.2018

    Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: una prima analisi dei principi generali espressi nei “consideranda”


    Come anticipato nel precedente numero della nostra newsletter, iniziamo una compiuta analisi del Regolamento UE 2017/352 “che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti”.

     

    Riteniamo utile procedere innanzitutto ad un’analisi dei considerandao premesse al Regolamento, in quanto costituiscono le ragioni sulla base delle quali il legislatore europeo, prendendo le mosse dall’attuale assetto regolatorio e di fatto dei porti europei, ha ritenuto di dover enucleare lo strumento normativo in esame.

     

    Il legislatore europeo, per prima cosa, si preoccupa di chiarire la rilevanza dei porti europei per l’Unione Europea ove afferma che “I porti contribuiscono alla competitività a lungo termine delle industrie europee nei mercati mondiali, fornendo al tempo stesso valore aggiunto e occupazione in tutte le regioni costiere dell’Unione[1]”.

     

    Obiettivo, quindi, della regolamentazione europea dei porti è quello di rendere o mantenere competitive le industrie dell’Unione tenuto conto della rilevanza che riveste la presenza di un porto in una determinata regione quanto ad aumento dei livelli occupazionali e rilevanza apportata alle zone limitrofe.

     

    Gli esempi più calzanti attengono alla creazione e sussistenza dell’industria logistica nei pressi dei porti ove principalmente vengono operate navi da carico ed all’indotto prodotto a favore delle città nei cui porti operano navi passeggeri, siano essi traghetti o crociere.

     

    Proprio perché “La completa integrazione dei porti in catene di trasporto e logistiche ininterrotte è necessaria per contribuire alla crescita e a un utilizzo e funzionamento più efficienti della rete transeuropea di trasporto e del mercato interno[2]l’Unione ritiene che sia necessario che vengano eserciti servizi portuali che contribuiscano all’uso efficiente dei porti e che venga garantito un clima favorevole agli investimenti.

     

    Il legislatore europeo afferma, infatti, di aderire ad una posizione espressa già nel 2012 dalla Commissione UE secondo cui[3]i porti europei possono attrarre traffico tanto più in essi venga garantita la “disponibilità, efficienza e affidabilità dei servizi portuali[4]e che compito delle Istituzioni europee e nazionali sia quello di provvedere ad una netta revisione delle restrizioni ad oggi esistenti nella fornitura dei servizi portuali[5].

     

    Nondimeno, il legislatore europeo fa propria l’affermazione della Commissione UE circa la “necessità di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, nonché agli interventi di semplificazione amministrativa nei porti[6].

     

    Infatti, ad avviso dell’Unione, ove venga facilitato e reso possibile l’accesso di tutti gli operatori interessati (e che presentino determinate caratteristiche) all’esercizio dei servizi portuali e ove si riesca a garantire la trasparenza finanziaria e l’autonomia dei porti marittimi, le ricadute positive saranno di rilevante importanza.

     

    In particolare: (i) vi sarà un miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi forniti agli utenti del porto – siano essi operatori professionali o privati; (ii) si addiverrà, di conseguenza, ad una situazione molto più favorevole agli investimenti nei porti; (iii) si assisterà ad una diminuzione dei costi degli utenti dei servizi di trasporto; (iv) tale clima di trasparenza e diminuzione dei costi contribuirà a promuovere il trasporto marittimo a “corto raggio”.

     

    Nondimeno, la più ampia possibilità di accesso ai servizi portuali e la maggiore trasparenza nella gestione dei porti, ad avviso del legislatore europeo, condurrà ad un rilevante incremento degli investimenti nei porti e, quindi, ad una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne.

     

    Il legislatore europeo non tralascia, poi, le ricadute di una corretta regolamentazione dei servizi portuali, nonché della garanzia di una maggior trasparenza nella gestione dei porti, sull’ambito pubblico.

     

    Infatti, si legge nel considerando 6, “La definizione di un quadro chiaro di disposizioni trasparenti, eque e non discriminatorie relative al finanziamento e alla tariffazione dell’infrastruttura e dei servizi portuali è fondamentale per garantire che la strategia commerciale e i piani di investimento dei porti e, se del caso, le politiche nazionali generali in materia di porti rispettino pienamente le norme in materia di concorrenza”.

     

    Ancora una volta, l’Unione torna quindi ad occuparsi del delicato tema del rispetto della normativa a tutela della concorrenza nei porti.

     

    Sempre rivolgendo l’attenzione all’aspetto pubblicistico, il legislatore europeo sceglie di affrontare anche la questione dei cd. aiuti di stato, ritenendo che la trasparenza delle relazioni finanziarie possa condurre ad un controllo equo ed efficace degli aiuti di Stato, prevenendo in tal modo le distorsioni del mercato.

     

    Proprio in relazione agli aiuti di stato, viene ricordato come il Consiglio dell’Unione avesse già dato mandato alla Commissione UE[7]di esplorare orientamenti in materia di aiuti di Stato relativi ai porti marittimi “al fine di garantire una concorrenza leale e un quadro normativo stabile per gli investimenti nel settore portuale[8].

     

    Esposti i principi generali assunti a fondamento dell’emanazione del Regolamento UE 2017/352, vi diamo appuntamento al prossimo numero della nostra newsletter per l’esame ed il commento delle premesse particolari e delle prime disposizioni del Regolamento.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Barbara Gattorna.

     

     

     

     

     

     

     

    [1]Considerando n. 2

     

    [2]Considerando n. 1

     

    [3]Comunicazione del 3 ottobre 2012 intitolata “Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita

     

    [4]Considerando n. 3

     

    [5]Questo, peraltro, è un tema molto dibattuto oggi in Italia.

     

    [6]Cfr. nota 4

     

    [7]Conclusioni del 5.6.2014

     

    [8]Considerando 6