Nei porti italiani è noto il dualismo tra le imprese operatori di terminal ex art 18 della legge 84/94 e le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo ex art. 17 stessa legge che forniscono la manodopera alle prime quando e qualora le stesse ne abbisognino.
Nello specifico caso di personale somministrato dalle agenzia che lavori a titolo temporaneo nella organizzazione portuale della impresa terminalista, chi riveste la figura legale di datore di lavoro?
Premesso che compete alle Autorità Portuali l’adozione di specifici regolamenti diretti a disciplinare la somministrazione del lavoro portuale temporaneo e l’attività delle imprese fornitrici di manodopera, la risposta che si riscontra nella legge può non essere cos’ intuitiva.
Iniziamo col dire che la somministrazione di lavoro, implica la presenza di due differenti datori di lavoro, vale a dire l’impresa fornitrice (datore di lavoro “formale” al quale il lavoratore è legato da un contratto di lavoro subordinato) e l’impresa utilizzatrice (datore di lavoro “sostanziale” nel cui interesse e sotto la cui direzione e controllo viene svolta la prestazione lavorativa).
Non è dato rinvenire nella legislazione una norma veramente chiarificatrice.
E’ un peccato poiché la questione riveste una notevole importanza pratica dal momento che sul datore di lavoro gravano stringenti obblighi relativi – anche - alla sicurezza dei lavoratori, tra i quali l’obbligo di tenuta del registro infortuni[1].
Posto dunque che in caso di infortunio, anche lieve, sussiste l’obbligo di annotazione sul predetto registro (pena l’applicazione di rilevanti sanzioni[2]), a chi compete la tenuta del registro? All’impresa fornitrice o all’impresa utilizzatrice delle prestazioni rese dai lavoratori portuali temporanei?
Al riguardo, stante la predetta lacuna normativa, vengono in rilevo, in particolare, le disposizioni dettate dal d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di somministrazione di lavoro.
Segnatamente, ai sensi dell’art. 3, V comma, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’impresa utilizzatrice, la quale, in forza dell’art. 23, V comma, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, deve poi osservare tutti gli obblighi di protezione nei confronti dei lavoratori temporanei ed è infine responsabile dell’eventuale violazione degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Allo stesso tempo, tuttavia, l’art. 23, I comma, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede espressamente che sia l’impresa fornitrice a dover assolvere gli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali per il lavoratore, nonché, ai sensi dell’art. 23, V comma, dello stesso decreto, a dover formare ed informare i lavoratori in relazione all’attività che andranno a svolgere ed ai relativi rischi per la sicurezza e la salute.
L’obbligo di tenuta del registro (così come tutti gli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori portuali temporanei) grava dunque sull’impresa utilizzatrice, la quale dovrà quindi annotare sul proprio registro anche gli infortuni occorsi ai lavoratori in regime di somministrazione.
Tuttavia, considerato che gli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali incombono invece sull’impresa fornitrice, sarà quest’ultima, tempestivamente informata dall’impresa utilizzatrice, a dover denunciare gli eventuali sinistri all’INAIL[3] o ad altro Istituto Assicuratore.
La stessa impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo, pertanto, data la sua qualità di datore di lavoro “formale” rispetto ai lavoratori temporanei, nonché in considerazione dei relativi obblighi di carattere assicurativo posti a suo carico, risulta obbligata alla tenuta di un registro infortuni sul quale annotare i sinistri occorsi ai lavoratori in regime di somministrazione.
La risposta al nostro quesito è dunque la seguente: sia l’impresa fornitrice sia l’impresa utilizzatrice sono soggette all’obbligo di tenuta del registro infortuni.
Torneremo presto in argomento per affrontare un altro importante tema diretto corollario di tale principio: nel caso di lavoro somministrato chi è il titolare del potere di direzione e disciplinare sul personale dell’agenzia di lavoro?
[1]Il registro infortuni, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 403 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, è stato concretamente istituito dal d.m. 12 settembre 1958, che ha fornito alle imprese il modello da utilizzare (salvo l'impiego della procedura automatizzata di registrazione degli infortuni di cui al d.m. 10 agosto 1984). Nel registro devono essere cronologicamente annotati tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori subordinati o ad essi equiparati che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Come detto, l’obbligo di tenuta del registro grava sul datore di lavoro.
[2] Ricordiamo, infine, che la sanzione per l’omessa tenuta o vidimazione del registro va da Euro 2.580,00 ad Euro 15.490,00.
[3] Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.