Con la recente ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3561, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una compiuta soluzione alla vexata questio relativa all’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle richieste di risarcimento inerenti voli internazionali, i cui biglietti siano stati acquistati on-line. Trattasi di un’eccezione spesso sollevata dalle compagnie aeree straniere, con l’intento di radicare i giudizi che vedono coinvolti i vettori aerei dinanzi ai tribunali domestici.
La vicenda trae origine da una richiesta formulata in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bella (PZ), da una coppia di cittadini italiani, i quali convenivano una nota compagnia aerea low cost , al fine di vederla condannare al pagamento della compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo di ritorno Barcellona-Napoli, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 261/2004, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale, derivante dall’acquisto imprevisto di nuovi biglietti per fare rientro in Italia, dal pernottamento in albergo e dal vitto.
Tale richiesta veniva respinta dal vettore, che - costituitosi in giudizio - sollevava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, eccependo il contenuto della clausola 2.4 delle condizioni generali di contratto di trasporto [1], effettivamente selezionata mediante segno di spunta - secondo il sistema in uso del point and click - dagli acquirenti on line al fine di concludere il processo di acquisto telematico del titolo di viaggio, secondo cui la giurisdizione era devoluta al giudice irlandese.
Secondo la ricostruzione operata dalla compagnia aerea, Ryanair, la giurisdizione irlandese si sarebbe determinata facendo applicazione dei criteri fissati dal Regolamento UE 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed in particolare sulla base dell’art. 25, che consentirebbe alle parti di attribuire in via esclusiva la giurisdizione al giudice di uno Stato secondo criteri pre-individuati, purché per iscritto, con la precisazione che per scelta per iscritto si intende, nel commercio on line, qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo della competenza.
A fronte di tale eccezione, gli attori rimettevano la questione alla Corte di Cassazione, sollevando regolamento preventivo di giurisdizione.
La Corte, investita della decisione, ha operato una doverosa premessa precisando che, come criterio interpretativo generale, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle medesime Sezioni Unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale devono essere interpretate in senso rigorosamente restrittivo, dovendosi ritenere che, ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia relativa alla compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, devono trovare applicazione i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal [2]. Peraltro la Convenzione, al suo art. 49, prevede espressamente la nullità di tutte le clausole ad essa contrastanti che siano contenute nei contratti di trasporto internazionale a cui la stessa si applica.
Inoltre, a detta della Corte, non potrebbe neanche condividersi la ricostruzione operata della compagnia aerea, che invoca l’applicazione degli artt. 25 e 17 del Regolamento UE 1215/2012, ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione, ritenendoli prevalenti rispetto alla Convenzione di Montreal. Difatti, è lo stesso Regolamento che, per prevenire eventuali conflitti, stabilisce, al suo considerando 35, “che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche”, nonché all’art. 71 che “il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari”.
Pertanto, poiché l’Italia (al pari dell’Irlanda) ha aderito alla Convenzione di Montreal, è a questa disposizione normativa internazionale che occorre far riferimento per individuare il giudice avente giurisdizione nel caso concreto.
Ne consegue che, “la giurisdizione” - conclude la decisione in esame - “si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto". Tale luogo, secondo le Sezioni Unite, “coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale […] con il domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo”.
In definitiva, dunque, le Sezioni Unite hanno (forse) definitivamente posto un punto conclusivo in relazione alle frequenti eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice italiano in materia di ritardo e/o di cancellazione di voli internazionali, contemperando gli interessi in gioco delle diverse parti (vettore e consumatore), al fine di contenere gli effetti distorsivi del forum shopping e di evitare che i viaggiatori siano costretti a rivolgersi ad autorità straniere per vedere riconosciuti i propri diritti. Inoltre, anche le condizioni generali di trasporto dei diversi vettori dovranno essere modificate di conseguenza.
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[1] Secondo cui “Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge irlandese, e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”.
[2] In base al quale“1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale. 3. Ai fini del paragrafo 2: a) "accordo commerciale" indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri; b) "residenza principale e permanente" indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalità del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale scopo. 4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito”.