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    10.09.2019

    La corretta gestione dei rifiuti prodotti da un’avaria avvenuta a bordo di una nave


    La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, decidendo la causa C-689/17, ha trattato il tema della corretta qualificazione dei rifiuti prodotti a seguito di un’avaria avvenuta a bordo di una nave.

     

    Tutti i rifiuti destinati a essere movimentati tra Stati dell’Unione Europea, nonché al di fuori di quest’ultima, devono rispettare specifiche procedure stabilite dal Regolamento UE n. 1013/2006 [14] in materia di spedizione di rifiuti (di seguito, il “Regolamento”).

     

    Nel caso di particolari rifiuti (ad es. quelli destinati allo smaltimento o alcuni rifiuti destinati al recupero), gli articoli 4 e ss. del Regolamento prevedono l’effettuazione di una complessa procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (di seguito, la “Procedura di Notifica”).

     

    Sono tuttavia previste alcune esenzioni dall’applicazione del Regolamento per determinate categorie di rifiuti inclusi, per quanto qui interessa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento: “i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti”.

     

    Vediamo, dunque, che cosa ha stabilito la Corte rispetto a un tema di grande rilevanza pratica, anche alla luce delle rilevanti sanzioni connesse alla violazione del Regolamento (che prevedono anche la reclusione ai sensi dell’articolo 259 del Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152).

     

    Partiamo dai fatti: nel 2012, durante un viaggio da Charleston (Stati Uniti) ad Anversa (Belgio), si verificava un incendio a bordo di una nave portacontainer.

     

    La portacontainer veniva recuperata da due rimorchiatori e da questi condotta fino al porto di Wilhelmshaven (nel Land della Bassa Sassonia, in Germania) per poi proseguire verso un cantiere a Mangalia (Romania) per le necessarie riparazioni, nonché per il corretto trattamento delle sostanze presenti a bordo.

     

    Tuttavia, prima che la nave potesse riprendere il viaggio dalla Germania verso la Romania, il Ministero dell’Ambiente del Land della Bassa Sassonia comunicava al proprietario della nave che la stessa, nonché “l’acqua di spegnimento presente a bordo, oltre ai fanghi e ai rottami d’acciaio dovevano essere classificati come rifiuti”.

     

    Di conseguenza, secondo il predetto Ministero, era necessario seguire la Procedura di Notifica prevista dal Regolamento in ragione - in particolare - della presenza, a bordo della nave, di rottami di metallo ed acqua di spegnimento mischiata a fanghi.

     

    Una volta completate tutte le operazioni necessarie ad ottemperare alla decisione dell’autorità tedesca (per non accumulare ulteriori ritardi) e dopo essere stato autorizzato a navigare verso la Romania, il proprietario presentava al Tribunale del Land di Monaco di Baviera un ricorso finalizzato ad ottenere la condanna del predetto Land al risarcimento dei danni causati dalla decisione di imporre la Procedura di Notifica.

     

    Ad avviso del proprietario della nave, infatti, non vi sarebbero stati i presupposti per imporre tale Procedura di Notifica, in quanto la classificazione delle sostanze presenti all’interno della nave come rifiuti assoggettati al Regolamento doveva ritenersi illegittima e così - di conseguenza - anche l’ordine di effettuare le procedure di notifica.

     

    Il Tribunale del Land di Monaco di Baviera, in particolare, osservava come la richiesta di risarcimento dei danni presentata dal proprietario della nave presupponesse l’inapplicabilità del Regolamento ai residui causati dall’avaria della nave e, di conseguenza, apparisse necessario accertare se i residui dovuti all’avaria di una nave possano essere ricompresi tra i rifiuti esenti dalla Procedura di Notifica.

     

    Il Tribunale del Land di Monaco di Baviera ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “se i residui dovuti ad avaria sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico a bordo di una nave costituiscanorifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e naviai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006”.

     

    In sede di decisione, la Corte di Giustizia ha precisato che i residui in questione, in quanto sostanze od oggetti di cui il detentore intende disfarsi, rientrano nella nozione di rifiuti contenuta nell’articolo 2, punto 1 del Regolamento.

     

    La Corte ha quindi osservato come l’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento debba essere applicata a tutti i rifiuti prodotti a bordo di una nave, che non vengono scaricati dalla stessa, senza che vi sia alcun riferimento all’origine o alle modalità con cui sono stati prodotti. Ciò che rileva in simili situazioni è infatti il luogo di produzione dei rifiuti (i.e. a bordo della nave).

     

    Più precisamente, nel caso di una nave, la specificazione “finché tali rifiuti non sono scaricati” deve essere applicata - secondo la Corte di Giustizia - solo fino al momento in cui i rifiuti non lasciano la nave per essere recuperati o smaltiti.

     

    Inoltre, la Corte ha osservato come non possa avere di per sé efficacia dirimente l’obiettivo di tutela e protezione dell’ambiente perseguito dal Regolamento, dal momento che tale principio non può essere interpretato in modo tale da ricomprendere entro l’ambito di applicazione della Procedura di Notifica anche i rifiuti prodotti a bordo di una nave in modo del tutto fortuito per cui è prevista un’esclusione specifica dall’applicazione del Regolamento.

     

    L’imprevedibilità che caratterizza la produzione di simili rifiuti li rende, infatti, incompatibili con un eventuale obbligo di preventiva notifica. Il responsabile della nave non potrebbe ragionevolmente conoscere, con sufficiente anticipo, tutte le informazioni necessarie ai fini della Procedura di Notifica, non potendo così eseguire correttamente e nei tempi richiesti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, volta a garantire la sorveglianza e il controllo dei rifiuti oggetto di spedizione.

     

    Pertanto, i rifiuti prodotti da un’avaria della nave devono essere trattati allo stesso modo dei rifiuti prodotti in modo del tutto fortuito, non potendo pertanto essere soggetti alla Procedura di Notifica.

     

    A ciò si aggiunga il rischio che l’effettuazione della Procedura di Notifica potrebbe comportare per l’ambiente. In merito, come chiarito dall’Avvocato generale nelle proprie conclusioni, il ritardo senza alcun giustificato motivo dell’ingresso in porto di rifiuti a bordo di una nave in avaria aumenta il pericolo di inquinamento delle acque, in quanto ne rallenta il relativo smaltimento o recupero.

     

    In conclusione, secondo la Corte di Giustizia, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento deve essere interpretato nel senso che i residui sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico, dovuti ad un’avaria avvenuta a bordo di una nave, devono essere considerati rifiuti prodotti a bordo di navi e, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento, fino al momento in cui non siano sbarcati per essere recuperati o smaltiti.

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Luca Cavagnaro.

     

     

     

    [14] Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di ri-fiuti.