Introduzione
Il presente documento analizza la nuova definizione di default prudenziale entrata in vigore il 1° gennaio 2021, alla quale gli intermediari finanziari europei devono allinearsi.
Nuove regole europee in materia di default
Il quadro normativo
Il Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575 [1] relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) ha introdotto all’articolo 178 specifiche disposizioni in materia di default di un debitore e ha demandato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) l’emanazione di linee guida sull’applicazione della definizione di default e alla Commissione Europea l’adozione di un regolamento delegato relativo alla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base di norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA.
In data 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato le linee guida [2] in materia di definizione di default nonché le norme tecniche relative alla soglia di rilevanza. Al fine di recepire quanto disposto da CRR e dalle linee guida dell’EBA in tema di definizione di esposizioni creditizie deteriorate, la Banca d’Italia ha emanato, in data 26 giugno 2019, apposita comunicazione [3] con riferimento alle segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche.
Più di recente, l’Autorità di Vigilanza ha fornito ulteriori chiarimenti di natura applicativa con nota del 15 ottobre 2020 [4].
La ratio degli interventi in parola è indubbiamente quella di uniformare il sistema bancario e finanziario europeo ai principi della vigilanza equivalente e della neutralità normativa. Il termine ultimo entro il quale le banche soggette alla vigilanza della Banca Centrale Europea e gli intermediari finanziari non bancari europei dovranno applicare le nuove regole è stato fissato al 1° gennaio 2021.
La nuova definizione di default: condizioni e soglie di rilevanza
La nuova struttura normativa proposta individua condizioni oggettive e soggettive affinché un debitore possa considerarsi in default. Vengono altresì introdotte talune soglie di rilevanza il cui superamento rende effettivo lo status del debitore.
In particolare, un debitore sarà considerato in default laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
(i) condizione oggettiva (“past-due criterion”): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni [5] consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante facendo riferimento al complesso delle obbligazioni del medesimo verso l’intermediario;
(ii) condizione soggettiva (“unlikeliness to pay”): l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di eventuali garanzie, il debitore adempia integralmente alla propria obbligazione.
Acclarata la sussistenza di un past-due criterion, questo rileverà se superiore a determinate soglie distinte in ragione della natura del debitore (cliente al dettaglio [6] e cliente non al dettaglio):
(i) in termini assoluti: la soglia di rilevanza è fissata a €100 per le esposizioni al dettaglio ed €500 per le altre esposizioni;
(ii) in termini relativi: la soglia è rappresentata dall’importo pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale [7].
In luce di quanto precede, un’esposizione sarà considerata scaduta (e dunque classificata come non performing) se ha superato entrambe le soglie assoluta e relativa per 90 giorni consecutivi.
Diversamente, una dichiarazione di default è possibile anche con riferimento a clienti che, pur non vantando arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, a giudizio dell’intermediario (condizione soggettiva).
Al fine di mitigare la discrezionalità rimessa a ciascun ente nella valutazione del probabile inadempimento, le linee guida dell’EBA forniscono una serie di indicatori qualitativi e quantitativi che gli intermediari dovranno considerare per ricondurre una posizione unlikely to pay nel novero di quelle in default.
Si segnalano, tra le altre, la mancata iscrizione nel conto economico dell’istituto della posizione a causa della diminuzione della qualità creditizia dell’obbligazione, la cessione dell’obbligazione creditizia da parte dell’ente (con particolare riferimento alle operazioni di cartolarizzazione [8]), la presenza di accantonamenti specifici sull’esposizione secondo i principi contabili IFRS9, la ristrutturazione onerosa del debito [9], il fallimento o analogo provvedimento o tutela del debitore, l’incremento della leva finanziaria del debitore e la diminuzione delle fonti di reddito dello stesso.
Al verificarsi di uno dei summenzionati indicatori, tutte le esposizioni verso il debitore dovranno considerarsi in default.
Ulteriori previsioni
(a) Compensazione
A differenza del passato, dal 1° gennaio 2021 non è più consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito aperte e non utilizzate o parzialmente utilizzate dal medesimo debitore. Pertanto, l’ente finanziario sarà tenuto a classificare il cliente in default anche nel caso in cui questo abbia linee di credito ancora disponibili con il medesimo ente.
(b) Contagio del default
Secondo le nuove norme, gli enti dovranno censire le relazioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest’ultimo possa essere considerato in default.
La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della medesima filiera) [10].
(c) Riclassificazione a uno stato di non default
A differenza di quanto sinora previsto [11], il ritorno a uno stato di non default da parte del debitore ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 5, di CRR è possibile qualora siano trascorsi tre mesi dal momento in cui sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 178, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 di CRR (e, dunque, il cliente abbia regolarizzato la propria posizione) [12].
Durante il summenzionato lasso di tempo, l’intermediario finanziario dovrà valutare la condotta e la complessiva situazione finanziaria del debitore e consentire il ritorno in bonis dello stesso solo qualora questa sia ritenuta stabile in modo effettivo e permanente.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Matteo Gallanti o Bianca Macrina.
[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT
[2]https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec
[3]https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf
[4]https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
[5]I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi ed eventuali commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza. Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con l’ente, il conteggio dei giorni di arretrato seguirà il nuovo piano di rimborso.
[6]Si tratta di PMI e persone fisiche.
[7]Le autorità competenti possono individuare una soglia diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%.
[8]Una posizione dovrà essere considerata in default qualora la cessione della stessa nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione sia effettuata in ragione della diminuzione della qualità creditizia degli attivi oggetto di cessione e la perdita questa sia superiore al 5% Gross Book Value.
[9]La ristrutturazione rileva ai fini dell’indicatore qualora comporti una remissione sostanziale del debito o il differimento dei pagamenti del capitale, interessi o commissioni da cui derivi una perdita superiore all’1% dell’importo del debito originario.
[10]Per gruppi di clienti connessi devono intendersi quelli di cui alla definizione di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto 39, di CRR.
[11]Attualmente, lo stato di default viene meno nel momento in cui il debitore regolarizzi verso l’intermediario l’arretrato di pagamento e/o rientri dallo sconfinamento di conto corrente.
[12]Il termine è esteso ad un anno con riferimento ai clienti sottoposti a ristrutturazione del debito (ed in tal caso il debitore abbia/stia rispettando il piano/accordo).