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    16.10.2017

    La riforma delle procedure concorsuali: continuità e innovazioni


    Introduzione

     

    L’11 ottobre 2017 è stato approvata in via definitiva dl Senato la legge delega per la riforma della legge fallimentare.

     

    La legge delega (“LD”) prevede una riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza esistenti, sulla linea dell‘evoluzione più recente, con precisi indirizzi innovativi – tra i più rilevanti – in tema di concordato preventivo di gruppo e liquidatorio, concentrazione della competenza dei tribunali, composizione assistita della crisi, riordino dei privilegi e nuove forme di garanzia, fase preventiva di allerta.

     

    Si prevede che la nuova disciplina non utilizzerà il termine “fallimento”, caratterizzato da valenza negativa, sostituendolo con l’espressione “liquidazione giudiziale”. La nuova legge dovrà altresì tenere conto della raccomandazione n. 135/2014 della Commissione Europea e dei principi della Legge Modello UNCITRAL.

     

    La LD prevede altresì che siano mantenute le attuali tipologie di procedure giudiziali ed amministrative, per gli imprenditori ed i debitori civili, così come i piani di risanamento, a cui viene affiancata una nuova procedura stragiudiziale di assistenza alla composizione della crisi.

     

    Nei molto ambiti in cui, invece, non sono previsti specifici criteri direttivi per il legislatore delegato l’indicazione è nel senso della continuità rispetto ai principi della disciplina vigente.

     

    Le principali direttive di riforma

     

    Di seguito una breve panoramica delle novità che saranno introdotte in sede di attuazione della delega.

     

    a) Accertamento giudiziale unico della crisi e dell’insolvenza; competenza del Tribunale

     

    La LD prevede di attivare un unico giudizio di accertamento delle condizioni di accesso di imprenditori e debitori civili alle diverse procedure, suscettibile poi di evolvere nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale ovvero nelle altre procedure amministrative, oppure di sovraindebitamento, attribuendo la legittimazione anche agli organi di controllo ed ampliando quella del Pubblico Ministero: di fatto, è così sottratta al debitore l’iniziativa esclusiva di avviare il concordato preventivo.

     

    È prevista una nuova ripartizione di competenza tra i tribunali, assicurando altresì la specializzazione dei Giudici che trattano la materia concorsuale, attribuendo (i) ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa le procedure di amministrazione straordinaria e dei grandi gruppi, (ii) ad altri tribunali maggiori le procedure di più rilevanti dimensioni e (iii) agli altri tribunali le procedure di sovraindebitamento e di insolvenza delle imprese minori.

     

    b) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi

     

    La LD prevede di istituire misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, da parte di organismi non giurisdizionali e dotati di adeguata professionalità, in grado di assistere l’imprenditore nella definizione di un percorso di superamento della crisi. Sono disposti opportuni incentivi e misure protettive, in modo da favorire il ricorso al nuovo istituto e vincere la tradizionale ritrosia dell’imprenditore a rivolgersi al tribunale, prevedendo inoltre un dovere di segnalazione della crisi a carico degli organi di controllo.

     

    c) Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti

     

    È prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti l’eliminazione della soglia del 60% dei creditori aderenti e l’ampliamento ai creditori non finanziari della possibilità di estensione degli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione.

     

    d) Concordato preventivo

     

    La LD prevede di mantenere l’attuale impianto del concordato, limitando però il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie ai soli casi in cui siano offerti apporti esterni in grado di assicurare ai creditori una migliore soddisfazione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale: il concordato sarà quindi ancor più focalizzato sulla continuità aziendale, tenendo presente che per essa continuerà ad intendersi anche la forma c.d. “indiretta” attraverso la cessione a terzi e, quindi, con una struttura della proposta pur sempre liquidatoria. Si prevede ancora di eliminare la figura del professionista attestatore e di introdurre una disciplina specifica per le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società.

     

    e) Dal fallimento alla liquidazione giudiziale

     

    Una delle innovazioni maggiormente sottolineate riguarda l’eliminazione del termine “fallimento” e la sua sostituzione con il riferimento alla liquidazione giudiziale: si tratta di un aspetto principalmente di carattere formale (si prevede infatti che l’impianto della procedura di liquidazione rimanga invariato nelle sue linee principali), ma che ha l’intento di eliminare ogni connotazione negativa anche a livello sociale che era in passato collegata al “fallimento”.

     

    I principi di delega prevedono tra altro (i) forme di ulteriore semplificazione della procedura, (ii) forme di liquidazione più efficienti attraverso un portale telematico nazionale delle vendite concorsuali, (iii) la limitazione al concordato salvo che in caso di apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo), (iv) forme di esdebitazione automatica nei casi di minore valore (v) l’obbligo inderogabile di procedere per via telematica alle notificazioni delle procedure prefallimentari, con l’adozione di cautele affinché gli imprenditori mantengano attivo il proprio indirizzo pec anche sino a un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

     

    f) Procedure concorsuali e gruppi

     

    La LD prevede di introdurre una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile da risalente giurisprudenza di merito prima del revirement in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese: anche attraverso apposite regole di competenza, dovrebbe essere possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.

     

    g) Procedure di sovraindebitamento

     

    In questo settore non sono previste particolari innovazioni, quanto piuttosto un adeguamento ed un coordinamento della disciplina con quella delle altre procedure di insolvenza.

     

    h) Le procedure amministrative: liquidazione coatta e amministrazione straordinaria

     

    Si prevede di mantenere la liquidazione coatta solo per le imprese soggette a regime di vigilanza (ad esclusione di altri settori quali ad es. quello delle cooperative) e solo per le situazioni in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità.

     

    Per quanto riguarda invece l’amministrazione straordinaria, l’indirizzo è quello di mantenere l’impianto di fondo, ma di limitarne l’applicazione ai casi di più rilevanti dimensioni, incrementando le soglie dimensionali di accesso.

     

    i) Privilegi e garanzie

     

    La LD prevede di rivedere – aggiornandola e semplificandola – la disciplina dei privilegi, che andrebbero limitati ai casi in cui si tratti di interessi costituzionalmente protetti. In altra direzione, si prevede invece di prevedere un sistema di garanzie reali non possessorie su beni mobili, adeguando il nostro ordinamento al panorama internazionale, con modalità più flessibili ed adeguate forme pubblicitarie, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

     

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