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    12.11.2019

    Le garanzie non notarili dei finanziamenti navali ed il problema della data certa


    Nelle operazioni di finanziamento navale vi sono garanzie notarili e non notarili a seconda di come la garanzia venga stipulata, se davanti ad un notaio oppure per scrittura privata semplice.

     

    Tra le garanzie notarili (vale a dire quelle stipulate per atto pubblico o per scrittura privata autenticata), la più importante è l’ipoteca. Ciò in quanto l’ipoteca meglio garantisce il credito del finanziatore. Oltre all’ipoteca, però, possiamo trovare anche pegni su azioni o pegni su quote della società prenditrice del finanziamento.

     

    Vi sono poi anche altre garanzie come il pegno su conti correnti, le fideiussioni e le garanzie autono-me che vengono solitamente stipulate appunto per scrittura privata semplice.

     

    In relazione alle garanzie non notarili si è sempre posto il problema di come attribuire ad esse una data certa ai sensi del codice civile italiano. Qualora infatti la garanzia non fosse munita di data certa, le conseguenze potrebbero essere molto gravi per il finanziatore. In caso di fallimento del costituente la garanzia (debitore o terzo fideiussore), il finanziatore non potrebbe far valere tale garanzia contro il curatore in quanto il curatore sarebbe un soggetto terzo e non gli sarebbe opponibile tale documento se difetta di una data certa. Il curatore, infatti, in sede di analisi dei crediti che hanno diritto al riparto dell’attivo ben potrebbe eccepire che tale garanzia non è ad esso opponibile. Essa sarebbe comunque valida ed efficace nei confronti delle parti (finanziatore e datore/costituente la garanzia), ma non opponibile al curatore ed a tutti gli altri creditori del fallimento.

     

    Il problema rileva ancora di più quando si tratta di garanzie soggette a legge inglese, che sono molto frequenti. Negli ultimi anni ne sono state introdotte diverse, alcune non riconducibili ad una specifica categoria di garanzie previste dal diritto italiano. In ogni caso, esse sono spesso datate a penna senza alcun timbro o registrazione.

     

    Il codice civile italiano, in relazione alla data certa, recita all’articolo 2704 che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impos-sibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.

     

    Con l’espressione “altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità del documento” il legislatore ha creato una categoria residuale di fatti o strumenti idonei ad apporre la data certa ad un documento, la cui idoneità è riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

     

    È orientamento oramai consolidato in giurisprudenza che l’articolo 2704 del codice civile italiano sia una norma di applicazione necessaria del nostro ordinamento. Pertanto, ove si volesse far valere una garanzia di diritto straniero nel nostro ordinamento, il documento dovrebbe rispettare i requisiti previsti dallo stesso articolo 2704 del predetto codice.

     

    Lo strumento più sicuro ed efficace per attribuire alle garanzie non notarili data certa è rappresentato dalla copia notarile. Il notaio, infatti, dovrebbe fare una copia del documento e sulla copia apporre il proprio timbro e dichiarare “copia conforme all’originale”. Trattasi però di uno strumento “costoso” dal punto di vista economico per gli operatori. Inoltre, la legge notarile pone dei limiti alla copia notarile, derivanti dalla tipologia di documento che viene presentato.

     

    Per gli altri strumenti in uso non è possibile avere preventivamente la certezza assoluta che verranno ritenuti idonei dal giudice, il quale svolgerà un’analisi caso per caso.

     

    In passato si faceva spesso ricorso al timbro postale. Una volta firmato il documento di garanzia, lo stesso veniva portato nel più vicino ufficio postale, ove veniva debitamente compilata la prima pagina con la seguente dicitura “il presente documento è formato da n. pagine e si richiede l’apposizione del timbro postale ai fini della data certa”. L’impiegato delle poste apponeva i francobolli necessari alla ipotetica spedizione e su tali francobolli apponeva il timbro con la data.

     

    Dal primo aprile 2016, le Poste Italiane hanno abolito il timbro. Pertanto gli operatori del diritto hanno dovuto far ricorso ad altri strumenti.

     

    Il primo fra tutti è l’invio del documento di garanzia - debitamente firmato e scansionato - tramite posta elettronica certificata. Tuttavia tale strumento ha un problema. È funzionale all’apposizione della data certa ove il testo del documento venga riportato nel testo della mail. Ove però il documento venga scansionato, caricato ed inviato in pdf, l’invio della mail certificata con l’allegato documento in pdf si potrebbe prestare a possibili falsificazioni e manipolazioni. Sarebbe possibile, infatti, allegare ad una mail certificata un documento denominato con il nome della garanzia, ma in realtà comple-tamente vuoto.

     

    Un altro strumento è la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Altro ancora è l’apposizione di una marca da bollo sul documento e il correlativo annullamento della marca dinanzi ad un impiegato comunale.

     

    Tali ultimi strumenti, seppur idonei a conferire con ragionevole certezza la data ai documenti, hanno il difetto di essere particolarmente dispendiosi dal punto di vista del tempo, in quanto occorrerebbe fare mettersi in fila presso i competenti uffici pubblici.

     

    L’ultimo strumento introdotto, in ordine di tempo, a disposizione consiste nell’apporre una marca temporale digitale. Il documento viene caricato su un portale di un’azienda specializzata e viene timbrato digitalmente. Per appurare se il documento corrisponda a quello effettivamente caricato sul portale e timbrato digitalmente sarà necessario sottoporre il documento ad una procedura di verifica che la stessa azienda informatica mette a disposizione sul portale.

     

    Tale strumento è sicuramente rapido poiché è possibile ricorrervi dal computer di qualsiasi operatore, ma si presta alla naturale obiezione dell’affidabilità del sistema operativo messo a disposizione dall’azienda informatica. Non solo. In un ipotetico giudizio, bisognerebbe poi dimostrare dinanzi al giudice, la veridicità ed affidabilità della procedura di verifica.

     

    Rispetto a quest’ultimo sistema, recentemente introdotto nella prassi dagli operatori giuridici, al momento non vi sono ancora state pronunce giurisprudenziali e pertanto non vi è ancora certezza che possa costituire uno strumento effettivamente idoneo al fine dell’attribuzione della data certa. Nella prassi però, stante la sua funzionalità e semplicità, tale strumento parrebbe già essere divenuto quello più utilizzato.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Emanuele Caretti.