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    23.01.2024

    Le nuove garanzie SACE


    1. La Garanzia “Archimede”

     Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 Serie Generale è stata pubblicata la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (la “Legge di Bilancio 2024”), che ha introdotto la possibilità per SACE S.p.A. (“SACE”) di rilasciare una nuova tipologia di garanzia. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024, “al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese” (la “Garanzia Archimede”).

     

     

     

    1.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere emessa

     

     La Garanzia Archimede può essere rilasciata in favore di:

    (i) soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021([1]);

    (ii) banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;

    (iii) imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché

    (iv) sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, partecipativi e non, convertibili anche di rango subordinato.

     

     

    1.2 L‘oggetto, la durata e l’importo della Garanzia Archimede

     

    La Garanzia Archimede può garantire finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.

     

    La Garanzia Archimede può essere concessa per una durata massima di venticinque anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente le seguenti soglie:

     

     

    In aggiunta, la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento, fermi restando i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

     

    Si precisa che gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede (che viene rilasciata a condizioni di mercato), sono assunti da SACE nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti. La stessa SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire, meglio descritti nei paragrafi iniziali del presente articolo.

     

     

     

    1.3 Soglie di materialità per l’intervento del MEF

     

    Il rilascio della Garanzia Archimede:

    • il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento([2]), ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
    • qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda (i) 1 miliardo di euro ovvero, (ii) per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l’importo garantito in relazione al portafoglio superi 3 miliardi di euro,

    è subordinato al nulla osta del Ministro dell’economia e delle finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE per le garanzie su portafogli di finanziamenti.

     

     

     

    1.4 Prossimi passi

     

    Come statuisce la Legge di Bilancio 2024, all’articolo 1, comma 265 “le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE; pertanto, si attende ora che la stessa SACE proceda, conformemente alla propria prassi operativa, alla pubblicazione, sul proprio sito internet, delle linee guida necessarie a rendere pienamente operativo il nuovo strumento di garanzia”.

     

    Siamo allo stato in attesa che tali linee guida siano pubblicate.

     

     

    1. La Garanzia “Futuro”

    Al fine di sostenere l’innovazione tecnologica ed il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, SACE offre alle imprese italiane un nuovo strumento di garanzia avente le caratteristiche di seguito delineate (la “Garanzia Futuro”).

     

     

     

    2.1 A chi è indirizzata la Garanzia Futuro

     

    Per avere accesso alla garanzia, le imprese dovranno:

    (i) essere costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE (le “FAQ”) si evince, inoltre che, le società in questione devono essere operative da almeno tre anni e possono essere sia PMI che non PMI;

    (ii) avere la sede legale ovvero la sede secondaria in Italia;

    (iii) alla data della richiesta di finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;

    (iv) alla data della richiesta di Garanzia Futuro e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali, (b) non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria; (c) non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi[3]; e (d) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e

    (v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un rating creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro (Termini e Condizioni Particolari)([4]).

     

     

    2.2 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Futuro può essere emessa

     

    La Garanzia Futuro può essere rilasciata in favore di:

    (i) banche nazionali;

    (ii) banche estere; e

    (iii) operatori finanziari italiani od esteri,

    che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività.

     

     

     

    2.3 Requisiti del finanziamento

     

    L’Articolo 2.2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ risulta che questo non debba essere un conto dedicato.

     

    L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (che, come si evince dalla FAQ n. 44 della Garanzia Futuro, non potrà essere gestito in pool) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro (Termini e Condizioni Particolari). A tal riguardo si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro è possibile supportare finanziamenti a medio/lungo termine per un importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale con durata compresa tra i 2 ed i 20 anni.([5]) Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile. 

     

    Lo scopo del finanziamento garantito da SACE deve essere indicato nell’”Autocertificazione di Rilievo Strategico” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) da allegarsi alla richiesta di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni: “effettuazione dei pagamenti relativi ai costi e alle spese([6]), inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:

    (a) immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia;

    (b) immobilizzazioni finanziarie all’estero; ed

    (c) esigenze di capitale circolante.

    Nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni([7]).

     

     

     

    2.4 Caratteristiche della Garanzia Futuro

     

    La Garanzia Futuro è una garanzia a prima richiesta assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del debito garantito, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al 70% del debito garantito, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.

     

    Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Futuro. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (Garanzia SACE) delle condizioni generali della Garanzia Futuro, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.

     

    La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia.

     

    SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd. Garanzia Futuro Light, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale quelle regolanti la Garanzia Futuro. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano: (i) l’elenco dei criteri di eligibility delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Futuro Light non tiene in considerazione il rating creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia e (ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia Futuro sono determinate anche in base al rating creditizio ottenuto dall’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia Futuro Light sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE)([8]).

     

     

    1. La riconferma della Garanzia “Green” 

    La Legge di Bilancio 2024 (all’articolo 1, comma 269) ha previsto altresì la riconferma per l’anno 2024 della cd. Garanzia “Green” istituita per mezzo dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20 (nel limite di impegno assumibile da SACE pari ad euro 3 miliardi).

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Roberto De Nardis di Prata, Giuseppe Buono e Davide Brollo.

     

     

     

     

     

    News e approfondimenti([1]) Tra le altre, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti sono state ritenute idonee alla gestione dei programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.

     

    News e approfondimenti([2]) Si prega di considerare che la Legge di Bilancio 2024 non fornisce informazioni sul fatto che il consolidato del gruppo a cui appartiene l’impresa beneficiaria (con riferimento alle soglie di materialità del MEF) debba essere solo a livello italiano o ricomprendere eventuali società estere. A tal riguardo, sarà necessario attendere l’adozione delle regole disciplinanti la concessione della Garanzia Archimede da parte di SACE

     

    News e approfondimenti([3]) Si tratta di qualsiasi segnalazione da parte del finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte del finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.

     

    News e approfondimenti([4]) In aggiunta a quanto sopra, qualora il rimborso del finanziamento (oggetto della richiesta di garanzia) sia integralmente coperto da una garanzia rilasciata da una persona giuridica terza, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia Futuro si farà riferimento al rating creditizio attribuito dal soggetto finanziatore al garante, se migliore di quello dell’impresa beneficiaria a condizione che: (i) la garanzia rilasciata dal garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall’impresa beneficiaria al garante; (ii) il garante rispetti tutti i requisiti previsti per le imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) delle condizioni generali della Garanzia Futuro; e (iii) il garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.

     

    News e approfondimenti([5]) Alla data odierna risulta che alcune primarie banche abbiano già sottoscritto la convenzione con SACE ai fini dell’utilizzo della Garanzia Futuro per operazioni di finanziamento in favore delle imprese clienti.

     

    News e approfondimenti([6]) Nelle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammessi a copertura anche i finanziamenti destinati a supportare spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.

     

    News e approfondimenti([7]) Ad esempio, sostanze chimiche pericolose, beni culturali, droghe e sostanze psicotrope, sostanze radioattive, rifiuti, prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto, flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione, sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, alimenti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati.

     

    News e approfondimenti([8]) Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle condizioni generali disciplinanti la Garanzia Futuro Light, eventuali importi indicati da SACE prima dell’emissione di ciascuna garanzia, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme online, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all’esito dell’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia Futuro Light e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l’operazione venga respinta in caso di esito negativo delle verifiche condotte da SACE, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.

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