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    26.04.2021

    Le operazioni di factoring e le esposizioni finanziarie verso la pubblica amministrazione alla luce della nuova definizione di default


    Introduzione

     

    Il presente documento considera l’impatto della nuova definizione di default prudenziale [1], in vigore dal 1° gennaio 2021, sia in termini di ricadute applicative sulle operazioni di factoring sia nell’ambito delle esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione.

     

     

     

    L’applicazione italiana delle nuove regole europee in materia di default

     

    I chiarimenti dell’Autorità di Vigilanza

     

    La Banca d’Italia, con una nota originariamente pubblicata il 14 agosto 2020 e da ultimo aggiornata il 15 febbraio 2021 [2], ha fornito alcuni orientamenti sull’applicazione del Regolamento Delegato (UE) del 19 ottobre 2017, n. 171[3], in merito alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’articolo 178, par. 2, lettera d) del Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575[4] relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR). La nota fornisce altresì chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di default[5] (LG EBA).

     

    Il factoring

     

    Con particolare focus alle operazioni di factoring, i chiarimenti della Banca d’Italia fanno luce sul momento da cui far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato (che deve essere pari a 90 giorni consecutivi) in ipotesi di acquisto pro-soluto di un credito commerciale scaduto, eliminando il dubbio tra la data di acquisto e la data di presunto incasso.

     

    Premesso che il par. 28 delle LG EBA prevede che tale conteggio – per un credito commerciale acquistato e iscritto nel bilancio del factor – inizi quando il credito diventa esigibile, la Banca d’Italia, ha chiarito che il conteggio deve decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura. Ciò sul presupposto che l’esigibilità del credito è in genere indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione.

     

    La pubblica amministrazione debitrice

     

    La nota pubblicata dall’Autorità di Vigilanza analizza una serie di aspetti relativi all’applicazione della nuova definizione di default ad esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione.

    I. In primo luogo, viene chiarito se l’avvio del calcolo dei giorni di arretrato in caso di crediti commerciali il cui debitore sia una pubblica amministrazione decorra dalla conclusione del procedimento di spesa pubblica (e. dall’emissione del mandato di pagamento da parte dell’amministrazione debitrice) ovvero dalla data di scadenza dei singoli pagamenti.

    A tal fine, si rileva che:

    (i) ai sensi delle LG EBA, il conteggio dei giorni di arretrato rilevante ai fini della classificazione a default decorre dal momento in cui esso diviene esigibile in base al diritto a esso applicabile[6];

    (ii) con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche, le LG EBA consentono l’applicazione di un termine di 180 giorni (invece che di 90 giorni) al ricorrere di determinate condizioni[7], ma non prevedono deroghe o specificazioni ulteriori.

    Ne consegue che il termine per il calcolo dei giorni di arretrato decorre dalla data di scadenza dei singoli pagamenti[8], salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano diversamente. Il conteggio, peraltro, non muta nel caso in cui il credito sia stato oggetto di acquisto pro-soluto nell’ambito di operazioni di factoring, in linea con quanto previsto dal par. 28 delle LG EBA.

    I chiarimenti della Banca d’Italia, richiamando il par. 18 delle LG EBA, confermano che si può tenere conto di eventuali termini dilatori previsti dalla legge in favore della pubblica amministrazione, tra cui rientrano le moratorie ex lege.

    II. In secondo luogo, ai fini dell'applicazione della definizione di default, i già citati chiarimenti della Banca d’Italia specificano che:

    (i) i Ministeri devono essere considerati come un unico debitore amministrazione centrale in considerazione delle norme di contabilità pubblica da cui deriva l'unitarietà del bilancio e del patrimonio dello Stato (e, dunque, l'unitarietà della posizione debitoria di questi enti);

    (ii) i titoli di debito pubblico detenuti dalla banca (o dal gruppo bancario) nel portafoglio bancario devono essere inclusi nell'importo complessivo delle loro esposizioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza (“relativa”[9] ed “assoluta”[10]) secondo le regole della nuova definizione di default.

    I chiarimenti forniti dall’Autorità di Vigilanza consentono di mitigare l’impatto della nuova definizione di default sulle esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione. La possibilità di considerare anche i titoli di debito pubblico ai fini del calcolo della soglia di rilevanza si riflette, infatti, in una maggiore esposizione complessiva nei confronti dell’amministrazione centrale riducendo implicitamente il valore della soglia di rilevanza c.d. relativa.

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Matteo Gallanti.

     

     

     

     

     

    [1] Per l’inquadramento generale della questione e la ricostruzione del quadro normativo si rinvia al nostro precedente contributo: https://www.nctm.it/news/articoli/la-nuova-definizione-di-default .

    [2] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf.

    [3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&from=IT.

    [4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT.

    [5] https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec.

    [6] Cfr. par. 16 LG EBA.

    [7] Gli enti possono applicare un trattamento specifico per le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    (a) il contratto riguarda la fornitura di beni o servizi, ove le procedure amministrative richiedano determinati controlli connessi all’esecuzione del contratto prima che il pagamento possa essere effettuato: ciò si applica in particolare per le esposizioni di factoring o altri accordi analoghi, ma non a strumenti finanziari quali i titoli obbligazionari;

    (b) tranne il ritardo nel pagamento, non sussistono altre indicazioni dell’improbabile adempimento (come specificato ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del CRR e dalle LG EBA), e la situazione finanziaria del debitore è sana e non esistono ragionevoli preoccupazioni che l’obbligazione potrebbe non essere pagata per intero, compresi, se del caso, gli eventuali interessi di mora;

    (c) l’obbligazione è in arretrato da non più di 180 giorni.

    Gli enti che decidono di applicare il trattamento specifico di cui sopra dovrebbero applicare tutte le condizioni seguenti:

    (a) le esposizioni non dovrebbero essere incluse nel calcolo della soglia di rilevanza per le altre esposizioni verso il debitore;

    (b) non dovrebbero essere considerate come in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del CRR;

    (c) dovrebbero essere chiaramente documentate come esposizioni soggette al trattamento specifico (cfr. parr. 25 e 26 LG EBA).

    [8] Ad esempio, per i crediti inclusi nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Decreto Legislativo 231/2002), la data di scadenza dei singoli pagamenti è calcolata – oltre che sulla scorta di quanto previsto dalla fonte (contrattuale, legale o provvedimentale) del credito – tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 4 del suddetto decreto.

    [9] La soglia è rappresentata dall’importo pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale.

    [10] La soglia di rilevanza è fissata a €100 per le esposizioni al dettaglio (PMI e persone fisiche) ed €500 per le altre esposizioni.

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