La tua ricerca

    31.03.2015

    Le sanzioni imposte alla Russia sono legali secondo il diritto internazionale e dell’UE? Possono limitare il trading e i servizi marittimi?


    Dopo l’annessione della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione Russa, l’Unione Europea ha ritenuto, in risposta a tali eventi, di comminare delle sanzioni economiche[1].

     

    Tali sanzioni cd. “restrittive” dell’UE, riguardanti, in particolare, l’industria del petrolio e del gas, prevedono l’imposizione di un divieto alle imprese degli Stati membri UE di fornire servizi di trivellazione, collaudo di pozzi, registrazione dei dati, servizi per i giacimenti in acque profonde, servizi per l’esplorazione di petrolio artico e per progetti petroliferi di produzione e progetti di scisto in Russia[2].

     

    Rosneft, una delle compagnie petrolifere statali russe, ritenendo di essere stata ingiustamente danneggiata dalle sanzioni ha deciso di ricorrere alla giustizia Britannica ove ha sostenuto che le sanzioni imposte dall’UE non sono valide perché violerebbero l’Accordo di partenariato e cooperazione del 1994 ancora in vigore tra l’UE e la Russia.

     

    Il ricorso Rosneft trae fondamento dal fatto che il Regno Unito ha dato attuazione alle sanzioni UE relative a petrolio ed affini con l’Export Control Order 2014[3]. Le norme di esportazione, come modificate, prevedono la responsabilità penale per i soggetti che esercitano le proprie attività in contrasto con le previsioni del Regolamento UE.

     

    Rosneft ha sostenuto che tale regolamento, più volte modificato, deve essere abrogato in quanto, con le previsioni in esso contenute, si pretenderebbe di attribuire una responsabilità penale priva di fondamento giuridico certo. Tale regolamento sarebbe, nondimeno, illegale, in base alla common law, e in relazione al dettato dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

     

    In particolare Rosneft, nel ricorso all’Alta Corte di Giustizia, afferma che le disposizioni delle sanzioni riguardanti l’«assistenza finanziaria» si pongono in contrasto con l’articolo 52 dell’accordo di partenariato, il quale prevede la libera circolazione dei pagamenti e la libera movimentazione di capitali tra la Federazione Russa e l’Unione europea. Allo stesso modo, secondo Rosneft, anche le disposizioni riguardanti il settore petrolifero si pongono in contrasto con l’accordo di partenariato. Infatti, le misure applicate non possono essere riportate a nessuna delle eccezioni previste dagli artt. 19 e 99 dell’accordo di partenariato, disciplinanti, rispettivamente, la “pubblica sicurezza” e gli “interessi essenziali di sicurezza”. Rosneft sostiene, inoltre, che le misure restrittive non riguardano prodotti e servizi afferenti al settore militare e che quindi il problema di sicurezza non sussiste.

     

    Rosneft denuncia, peraltro, l’assenza di motivazione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’UE, e che tale mancanza comporta una violazione del principio di parità di trattamento, il quale vieta che situazioni analoghe vengano trattate in modo diverso, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

     

    La società sostiene, infatti, che, nel caso di specie, non vi è alcuna prova che le imprese interessate siano in una posizione diversa da qualsiasi altra attività economicamente rilevante per la Federazione Russa. In particolare, le attività colpite non hanno alcun collegamento particolare con gli eventi in Ucraina.

     

    Al riguardo si ricorda che la Corte di Giustizia Europea ha sempre richiesto che, per la validità sostanziale delle misure restrittive irrogate, la persona/società, colpita da dette sanzioni, dovesse presentare un collegamento sufficiente con il regime del paese terzo e/o gli obbiettivi perseguiti dalla misura adottata.

     

    Rosneft sostiene, infine, che le imprese che appartengono a settori che non hanno alcun collegamento con gli eventi in Ucraina non possono essere assoggettate alle suddette sanzioni, solamente perché il settore di appartenenza è di particolare rilevanza per l’economia della Federazione Russa. Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, le misure in questione sarebbero sproporzionate rispetto a quanto necessario per raggiungere l’obiettivo dichiarato, consistente nella difesa delle prerogative di sovranità statale dell’Ucraina.

     

    Infatti, come chiarito nella Causa T-18/11, Bank Kargoshaei e altri contro Consiglio e Commissione: se vi è la possibilità di scegliere tra più misure incidenti sul trading transnazionale, si deve ricorrere a quella meno restrittiva.

     

    Come ha detto Igor Sechin, amministratore delegato di Rosneft, in una recente intervista ed in relazione al caso che interessa la società: «Le sanzioni hanno diversi effetti: danneggiano gli azionisti internazionali e gli attori internazionali, danneggiano i partner che fabbricano le apparecchiature, danneggiano le banche e i fondi di investimento che non sono più in grado di investire nello sviluppo delle industrie in Russia. Tutti questi soggetti si troveranno ad affrontare gravi conseguenze».

     

    Rosneft ha, nondimeno rilevato l’ambiguità, l’incertezza e la difficoltà di uniforme interpretazione delle norme disciplinanti le sanzioni de quibus e, quale diretta conseguenza di detti rilievi, la violazione dei principi fondamentali di diritto, quale, in particolare, il "principio della certezza del diritto".

     

    L’Alta Corte, esaminato prima facie il ricorso, ha deciso di formulare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE[4],  affermando che «in un caso come quello in esame, riteniamo che sia di reale importanza che vi sia coerenza e uniformità di applicazione delle disposizioni del regime sanzionatorio».

     

    In effetti, la Tesoreria di Stato del Regno Unito ha portato all'attenzione della Corte il fatto che vi sia una notevole differenza tra le posizioni delle autorità competenti nell’applicare le misure restrittive nei diversi Stati UE nonché nell’interpretare talune disposizioni del regolamento comunitario rilevante.

     

    Christopher Chew, responsabile della politica presso l'Unità di Controllo delle Esportazioni del governo britannico aveva, peraltro, rilevato come alcuni Stati membri diano un'interpretazione più ristrettiva a certi divieti imposti dall’UE, rispetto a quella fornita del Regno Unito.

     

    Prima di rinviare il caso alla Corte di Giustizia europea, l’Alta Corte inglese ha valutato le argomentazioni rappresentate nel ricorso di Rosneft, come "almeno trattabili".

     

    Nel contempo, la Federazione Russa, in risposta alle sanzioni restrittive imposte dall'UE, ha adottato un Decreto "Sull’uso di misure economiche specifiche" che impone il divieto di importazione, sul territorio della Federazione, di frutta, verdura, carne, pesce, latte e altri beni di prima necessità da UE, USA, Canada e Australia.

     

    Le conseguenze delle sanzioni e delle contro-sanzioni da ultimo adottate dalla Federazione Russa, inevitabilmente interessano e si riflettono direttamente sulle attività di trading e sui servizi marittimi.

     

    Sotto il profilo strettamente giuridico, è difficile pronosticare quale sarà la decisione della Corte di Giustizia.

     

    In relazione alle motivazioni che hanno condotto l’Alta Corte inglese ad attivare la procedura di rinvio ex art. 267 del TFUE, Lord Justice Beatson ha dichiarato: «La ragione per cui riteniamo necessario il rinvio di tutte le questioni è che, anche se (...) abbiamo un’opinione per quanto riguarda i meriti di un certo numero di argomenti del ricorrente, non possiamo essere certi che tutti i tribunali in tutta l'UE arriverebbero alle stesse conclusioni e siamo consapevoli che già ci sono divergenze su alcune questioni fondamentali ».

     

    Vi terremo informati su questo importante tema.

     

    [1] Regolamento (UE) n° 833/2014 successivamente modificato dai Regolamenti (UE) n-° 960/2014 dell’8.9.2014 e n° 1290/2014 del 4.12.2014.

     

     

     

    [2] Dette sanzioni vietano anche «assistenza finanziaria» per tale tipo di progetti. La violazione del divieto, peraltro, è punibile con la previsione di una pena detentiva fino a due anni.

     

    [3] Statutory Instrument, n ° 357 2014, emanato il 2 settembre 2014, in vigore dal 26 settembre e modificato il 5 novembre dal successivo SI n ° 2932  2014, in vigore dal 29 novembre 2014.

     

    [4] Si deve rilevare come la Corte di Giustizia Europea abbia sempre tenuto in considerazione l’Accordo di Partenariato in quanto produttivo di effetti diretti e passibile di essere fatto valere dai singoli nei confronti delle Istituzioni dell’Unione europea per contestare la validità degli atti da esse emanati.