Se, come è auto-evidente, un operatore economico presenta istanza di concessione di un bene demaniale per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale dalla quale ragionevolmente attendersi un ritorno in termini di profitto, è altrettanto lapalissiano che il venir meno di tale concessione possa costituire l’evento da scongiurare per antonomasia.
A tal fine, non si può prescindere da un’osservazione scrupolosa del dettato normativo rilevante. Il Codice della navigazione italiano disciplina all’art. 47 l’ipotesi di decadenza dalla concessione, prevedendo una serie di casi al ricorrere dei quali l’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario.
In particolare, ai sensi dell’art. 47, lettera d), cod. nav., l’Autorità Portuale può dichiarare la decadenza di una concessione demaniale «per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione».
Ciò posto, la necessità di osservare alla lettera il dettato dell’art. 47 cod. nav. ci viene da ultimo ricordata da parte del Consiglio di Stato con la sentenza 27 marzo 2017, n. 1391. Tale sentenza riguarda una vicenda particolare, come vedremo meglio infra, ma i principi affermati dal supremo giudice amministrativo italiano restano validi per tutti i concessionari, inclusi - pertanto - anche gli operatori impegnati nell’ambito portuale.
Nel caso di specie, il concessionario di un complesso di immobili del demanio marittimo (un ristorante, un’area scoperta ed altre pertinenze) sul lungomare di Marina di Carrara ometteva di corrispondere il canone demaniale in relazione ad un intero anno e, a fronte della successiva adozione da parte dell’Autorità Portuale del decreto di decadenza e del diniego di rinnovo della concessione, impugnava tali provvedimenti dinanzi al TAR competente, chiedendone l’annullamento ed altresì l’accertamento del canone a suo dire effettivamente dovuto. A propria difesa l’interessato sosteneva l’insussistenza dell’inadempimento posto a base della decadenza (in specie, non si sarebbe trattato dell’omesso pagamento di un’intera annualità) e deduceva che, ad ogni buon conto, l’amministrazione aveva escusso fruttuosamente la polizza di garanzia, sicché la decadenza sarebbe stata ingiustificata.
Ebbene, a fronte del mancato pagamento del canone demaniale, il supremo giudice amministrativo – confermando la pronuncia di primo grado resa dal TAR Toscana, che aveva rigettato il ricorso del concessionario – ha statuito la legittimità del provvedimento con il quale l’Autorità portuale ha dichiarato, ai sensi dell’art. 47, lettera d), cod. nav., la decadenza della concessione demaniale marittima, «per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione»; canone che, nella specie, non era stato pagato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, come invece previsto dall’atto di concessione.
Alla luce del richiamato precedente giurisprudenziale, è ragionevole chiedersi se la misura della decadenza sia effettivamente proporzionata in relazione ad un omesso pagamento, specie se preceduta dalla fruttuosa escussione della relativa polizza di garanzia. Ed infatti, nell’esperienza quotidiana degli operatori economici impegnati in ambito marittimo e portuale, spesso accade di avere talune rimostranze nei riguardi delle amministrazioni portuali, per ragioni legate alla mancata realizzazione di opere di manutenzione concordate o di potenziamento del compendio assentito in concessione, oppure per ritenute disparità di trattamento rispetto ad operatori concorrenti, ovvero proprio in relazione alla corretta quantificazione del canone demaniale.
D’altra parte, anche nei casi in cui la fondatezza di tali critiche sia conclamata, la corresponsione del canone demaniale, nella misura e secondo le modalità individuate nell’atto concessorio, non dovrà mai venire meno, potendosi comunque riservare di perseguire la tutela dei propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.
In termini molto pratici: può capitare ad un concessionario di doversi confrontare - talvolta anche duramente - con un’Autorità di Sistema Portuale. In questi casi, la tentazione del concessionario di non corrispondere il canone all’ente - stante la “lite” in corso - potrebbe essere forte, ma si tratta, a nostro avviso, di una tentazione che sarebbe meglio reprimere. Come ci insegna anche la sentenza qui in breve commentata, infatti, il canone andrebbe sempre pagato, a prescindere da eventuali contrasti in essere con l’Autorità concedente, rappresentando (quello del pagamento del canone) un “terreno di scontro” che potrebbe rivelarsi fatale per il concessionario.
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