La tua ricerca

    24.03.2022

    Liquidità alle imprese ed altri interventi SACE in conseguenza degli aumenti dei prezzi dell'energia


     Le novità introdotte dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di garanzie prestate da SACE e Fondo Centrale di Garanzia

     

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 17/2022 (il “DL Energia”) recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 (il “DL Energia 2”) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sono state introdotte una serie di misure a sostegno di famiglie ed imprese aventi l’obiettivo, da un lato, di ridurre l’impatto negativo sui conti di quest’ultime prodotto dal rincaro dei prezzi delle materie prime e, dall’altro lato, di sostenere le esigenze di liquidità delle imprese tramite misure ad hoc che, in particolare, hanno esteso la platea di soggetti potenzialmente idonei a beneficiare delle garanzie di cui all’articolo 1, decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “DL Liquidità”). Il presente alert si sofferma su quest’ultimo aspetto.

     

     

     

    Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – modifiche alla disciplina della “Garanzia Italia” 

     

    L’articolo 8 del DL Energia ha previsto alcune modifiche all’articolo 1 del DL Liquidità, per mezzo dell’introduzione del nuovo articolo 14-septies, che così recita: “Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia”. La tipologia di garanzia in esame (“Garanzia Italia”), prevista originariamente al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese[1] con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, è concessa da SACE S.p.A. (“Sace”) fino al 30 giugno 2022 in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel  rispetto  dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11 del medesimo DL Liquidità, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia, per finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  erogati alle  suddette  imprese. In sintesi, il nuovo articolo 14-septies, sopra riportato, fa salvi i requisiti originari previsti nel DL Liquidità (che poi sono riflessi e dettagliati nelle Condizioni Generali adottate tempo per tempo da SACE) che le imprese garantite devono possedere ai fini di beneficiare della Garanzia Italia, rivedendo però l’ambito applicativo di tale garanzia, estendendolo alla carenza di liquidità prodotta dall’improvviso ed incontrollato aumento dei prezzi dell’energia.

     

    In secondo luogo, il medesimo articolo 8 del DL Energia ha modificato l’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità statuendo che la commissione da versare al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI non è dovuta – fino al 30 giugno 2022 - “per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia[2].

     

    Non risulta chiaro, al momento, quali saranno le modalità attraverso le quali le aziende dovranno provvedere a certificare l’esistenza ed il quantum dei maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. In generale, per la definizione degli aspetti procedurali funzionali alla richiesta della Garanzia Italia a SACE bisognerà attendere l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo pubblicati a seguito di ciascun aggiornamento normativo sul portale di SACE dedicato alla Garanzia Italia.

     

    Inoltre, sebbene ad oggi la scadenza della Garanzia Italia sia prevista al 30 giugno 2022, non è da escludersi la possibilità che tale termine possa essere ulteriormente esteso al 31 dicembre 2022 come accaduto in precedenti occasioni eventualmente relativamente ad un novero di ipotesi più limitato, quali quelle previste dal DL Energia 2 (come meglio indicato di seguito).

     

     

     

    Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – ulteriori misure di sostegno per la liquidità delle imprese

     

    L’articolo 8 del DL Energia 2, con l’intento di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, ha previsto la possibilità per le imprese con

     

    sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori sempre con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di ventiquattro rate mensili.

     

    Il comma secondo del medesimo articolo 8 ha previsto che, al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia “(..) SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.”[3]. Per completezza espositiva si segnala che il successivo comma 3 ha previsto altresì che: “Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

     

    L’articolo in commento ha anche previsto l’istituzione di due sezioni speciali, nell’ambito del fondo di cui all’articolo 1, comma 14 del DL Liquidità, con autonoma evidenza contabile a copertura di entrambe le garanzie di cui al precedente paragrafo. La dotazione iniziale delle due sezioni speciali è rispettivamente pari a 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro.

     

    Su un altro binario si muove la misura di cui all’articolo 10 del DL Energia 2 che, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico, ha previsto che fino al 31 dicembre 2022: “SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata”. In primo luogo, è opportuno segnalare che la concessione della garanzia di cui all’articolo 10 è vincolata alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea (come era stato previsto in precedenza anche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a-bis) del DL Liquidità, per l’aumento della durata massima dei finanziamenti – da 6 anni a 10 anni – di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del medesimo DL Liquidità). Secondariamente, la norma limita l’individuazione dei soggetti prenditori dei finanziamenti che potrebbero beneficiare della suddetta garanzia a quelle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuarsi con appositi DPCM).

     

    In aggiunta alle misure di cui al precedente paragrafo, l’articolo 10 ha inoltre previsto che un’analoga garanzia – alle medesime condizioni ed ai criteri sopra indicati - può essere rilasciata per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.

     

     

     

    Conclusioni

     

    Il DL Energia (all’art. 14-septies) ed il DL Energia 2 (all’art. 8) hanno introdotto un nuovo scopo per la concessione della garanzia da parte di Sace, da identificarsi in un evento – l’incontrollato aumento dei prezzi dell’energia – considerato eccezionale ed imprevedibile che, tenuto conto delle caratteristiche dei finanziamenti con Garanzia Italia[4], potrebbe rappresentare l’occasione per le aziende di richiedere provvista finanziaria a costi contenuti in un contesto di mercato caratterizzato, oltre che dall’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia, da un incremento dei tassi di interesse bancari.

     

    Per quanto riguarda, invece, il DL Energia 2, la garanzia da parte di SACE ivi prevista ha un  ambito di applicazione già esteso temporalmente al 31 dicembre 2022 ma, allo stesso tempo, più circoscritto con riferimento ai soggetti nel cui interesse la garanzia viene emessa (imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e/o alla finalità (l’acquisto e la riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica). Come spiegato sopra, però, questa diversa tipologia di garanzia resta soggetta alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea.

     

    Al fine di meglio comprendere la portata operativa degli interventi effettuati con entrambi i decreti bisognerà però attendere: (i) la conversione in legge attesa nei successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto (i.e. rispettivamente entro il 1° maggio 2022 con riferimento al DL Energia ed entro il 21 maggio 2022 con riferimento al DL Energia 2)[5] e le eventuali modifiche previste in tale sede; (ii) l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo SACE relative alla Garanzia Italia; e (iii) l’adozione della normativa di secondo livello richiamata nei decreti.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Giuseppe BuonoRoberto De Nardis e Davide Brollo.

     

     

     

     

     

    [1] La Garanzia Italia è concessa, a diverse condizioni come meglio indicato nelle relative Condizioni Generali e Manuali Operativi, a (i) PMI, (ii) imprese di dimensione diversa dalle PMI e (iii) imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (le c.d. “Imprese Mid Cap”).

    [2] A tal proposito, va menzionata la CIRCOLARE N. 3/2022 “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)” del Fondo Centrale di Garanzia che, confermando l’estensione della gratuità delle garanzie del Fondo connesse alle esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia, specifica che “si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le sole operazioni a fronte di investimento”.

    [3] Si sottolinea come in questo caso il legislatore non abbia specificato se la garanzia per “sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia” possa essere concessa anche dal Fondo Centrale di Garanzia in linea con quanto previsto nel DL Energia. Non si può escludere ad ogni modo un’applicazione analogica della modifica apportata ai sensi del DL Energia all’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità ma su questo aspetto converrà aspettare l’aggiornamento delle condizioni generali e del manuale operativo SACE.

    [4] Su tutte, il fatto che il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia Italia, composto da (i) remunerazione della Garanzia Italia, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia Italia.

    [5] Si tenga presente che, ove non convertiti, il DL Energia e/o il DL Energia 2 perderebbero efficacia retroattivamente.

    ADVANT Nctm continua a crescere: tre nuovi partner per rafforzare la squadra
    ADVANT Nctm annuncia la promozione di tre nuovi partner: Giuseppe Buono (Bancari…
    Approfondisci
    La Garanzia Growth: un nuovo supporto per le imprese italiane
    La cd. “Garanzia Growth”([1]) (la “Garanzia Growth”), operativa dal 1° aprile 20…
    Approfondisci
    Prospettive del Buy Now Pay Later B2C all'alba della nuova Direttiva sul credito ai consumatori
    Articolo a cura di Danilo Quattrocchi e Valeria Perini Il Buy Now Pay Later (BN…
    Approfondisci
    Contratti derivati, fair value ed il principio della cd. “alea razionale”
    Articolo a cura di Giovanni de Capitani e Davide Brollo   1. Introduzione Con…
    Approfondisci
    Sustainable Finance Conference
    7 novembre 2024A&O Shearman, 1 Bishops Square, London, E1 6AD Riccardo Sallusti…
    Approfondisci
    Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio
    11 ottobre 202409.00 - 17.00 Danilo Quattrocchi sarà docente al webinar sul nuo…
    Approfondisci
    NPL & UTP 2024
    ADVANT Nctm è sponsor dell'undicesima edizione del Congresso nazionale di Giurim…
    Approfondisci
    Piani di transizione climatica: governance, responsabilità e credibilità
    Il presente contributo, a cura del nostro Riccardo Sallustio, analizza la rileva…
    Approfondisci
    Cresce il numero dei Partner in ADVANT Nctm con 4 nuove promozioni
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con la nomina di Roberto de Nardis …
    Approfondisci