La questione esaminata dalla Corte di Giustizia nel merito della causa C-573/13, prende avvio da una domanda presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la Air Berlin e l’Unione federale tedesca delle associazioni dei consumatori.
La contestazione, portata all’attenzione dei giudici tedeschi, riguardava le modalità di presentazione delle tariffe passeggeri nell’ambito del sistema di prenotazione elettronica della Air Berlin, vigente nel novembre 2008.
Tale sistema, una volta selezionati la data e l’aeroporto di partenza e di arrivo, presentava, in una tavola riassuntiva, i possibili collegamenti.
Tuttavia, il prezzo finale per persona veniva indicato non per ogni collegamento esposto, ma unicamente per il collegamento selezionato (impedendo, così, al cliente una verifica comparativa con i prezzi relativi agli altri collegamenti).
Secondo l’Unione federale tedesca, tale prassi non rispettava i requisiti imposti dal diritto dell’Unione Europea in merito alla trasparenza dei prezzi fissati per i servizi aerei, in violazione del Considerando XVI del Regolamento n. 1008/200, nonché dell’art. 23 del regolamento medesimo.
Pertanto, lo Stato tedesco proponeva un’azione inibitoria nei confronti della Air Berlin, chiedendo di porre fine alla suddetta pratica, asseritamente non conforme al Regolamento CE. Tale azione, così promossa, veniva accolta nei primi due gradi di giudizio.
In seguito, la Air Berlin sottoponeva la questione alla Corte Federale Suprema della Germania, che decideva di sospendere il procedimento e di presentare al parere della Corte di Giustizia, le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato già alla prima esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei;
2) Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato solo per il servizio aereo specificamente selezionato dal cliente o per ciascun servizio aereo visualizzato.
In merito alla prima questione, la Air Berlin sosteneva che il termine sempre - di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del Regolamento n. 1008/2008 - dovesse interpretarsi non come la precisazione del prezzo finale da pagare sin dalla prima indicazione del corrispettivo dei servizi aerei, bensì unicamente come la evidenziazione del prezzo successivo alla selezione di un volo determinato da parte del cliente e prima della conclusione definitiva della prenotazione.
Tuttavia, la sopracitata interpretazione non è compatibile con il tenore dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008. Infatti, l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 prevede che il prezzo finale da pagare deve essere sempre indicato e deve includere tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, gli oneri, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.
Orbene, dal tenore di tale disposizione emerge che il prezzo finale da pagare deve essere precisato sempre, senza distinzioni tra il momento in cui il prezzo viene indicato per la prima volta, il momento in cui il cliente seleziona un volo determinato o, ancora, il momento in cui viene concluso definitivamente il contratto.
Conseguentemente, l’obbligo di evidenziare sempre il prezzo finale da pagare implica che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica, detto prezzo venga chiaramente esposto già al momento della prima indicazione dei prezzi dei servizi aerei, a prescindere dalla selezione effettuata dal cliente.
Per quanto concerne la seconda questione pregiudiziale, la Air Berlin sosteneva che l’art. 23 prevedesse non che il prezzo definitivo fosse indicato per ogni volo esposto, bensì, unicamente, che fosse indicato per il volo selezionato dal cliente. A parere della compagnia aerea, un raffronto effettivo, ai sensi del XVI Considerando del menzionato Regolamento, è possibile solamente qualora il cliente abbia selezionato un volo determinato, che colleghi l’aeroporto di partenza con quello di arrivo ad un orario preciso.
Tuttavia, anche tale interpretazione non ha trovato accoglimento, in quanto l’obbligo fissato all’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 di indicare sempre il prezzo finale si applica a qualsiasi forma di pubblicazione delle tariffe passeggeri, ivi comprese le tariffe proposte per una serie di servizi aerei presentati sotto forma di tavola riassuntiva. Pertanto, l’indicazione del prezzo definitivo per il solo volo selezionato non è sufficiente per soddisfare l’obbligo stabilito da detta disposizione.
Riassumendo, la Corte, con sentenza resa il 15 gennaio 2015, ha stabilito che: 1) L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì parimenti per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.
Ne discende che, nel contesto di una prenotazione elettronica di un biglietto aereo (procedura ormai notevolmente diffusa nella prassi commerciale), il prezzo finale da pagare deve essere evidenziato ad ogni indicazione dei corrispettivi dei servizi aerei. Siffatta regola non si applica esclusivamente al servizio aereo selezionato dal cliente, ma ad ogni servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.
Come evidente, detta pronuncia implicherà l’obbligo per le compagnie aeree di aggiornare ed adattare, laddove necessario, le procedure di prenotazione informatica e pagamento on-line dei biglietti, in considerazione della primaria esigenza dei consumatori - affermata e salvaguardata con la pronuncia in esame - di conoscere in ogni momento l’ammontare effettivo da corrispondere per l’acquisto del biglietto e di verificare comparativamente, quanto al relativo prezzo, il servizio selezionato con gli altri servizi aerei di cui sia esposta la tariffa.