Nella contrattualistica comunemente in uso, anche nella nostra industry, è d’uso inserire clausole che definiscono il concetto di “forza maggiore” e che specificano, quindi, gli avvenimenti “straordinari ed imprevedibili”, in presenza dei quali un inadempimento contrattuale non è considerato imputabile alla parte inadempiente. Oltre ad eventi atmosferici, terremoti, incendi, guerre e insurrezioni tra gli eventi elencati in tali clausole spesso si rinviene anche lo sciopero. C’è però da porsi una domanda: lo sciopero veramente esime sempre la parte inadempiente da responsabilità contrattuale?
Nell’ordinamento italiano non esiste alcuna definizione legale del concetto di “forza maggiore”. Ciononostante, esso è utilizzato in numerose norme, come, ad esempio, in disposizioni del codice della navigazione (e.g. gli artt. 482, 532, 947, 968 e 1012 cod. nav.) e del codice civile (e.g. gli artt. 132 e 1785 cod. civ.). Per comprendere quale evento possa essere considerato una “causa di forza maggiore” e quale no, bisognerà, dunque, ricorrere alla giurisprudenza.
Nelle Corti italiane il concetto “forza maggiore” è stato ricostruito partendo dalla “non imputabilità” del mancato adempimento alla parte inadempiente. In tale ottica, l’avvenimento, che impedisce il regolare adempimento all’obbligazione contrattuale, da un lato, deve essere “straordinario” e, dall’altro lato, “non prevedibile”:
È facilmente intuibile che soprattutto il concetto di prevedibilità può variare significativamente a seconda dell’operazione da realizzare e dalla situazione concreta in cui essa si inserisce. È, dunque, vivamente consigliabile inserire nelle convenzioni contrattuali che si andranno a sottoscrivere delle specifiche clausole, con cui – con riferimento allo specifico contesto ed all’operazione – le parti possono debitamente definire il contesto e chiarire convenzionalmente in presenza di quali accadimenti (straordinari ed imprevedibili) si deve ritenere esclusa la responsabilità del debitore.
Nella nostra industry – dove il rispetto dei livelli di servizio ed in particolare delle tempistiche rappresenta un interesse primario– le definizioni convenzionali di “causa maggiore” includono normalmente sia eventi naturali (quali, ad esempio, incendi, inondazioni, terremoti, alluvioni, mareggiate, dilavamenti, condizioni meteo-marine eccezionali, nonché epidemie e quarantene), sia fatti umani (quali, ad esempio, guerre, tumulti, sommosse, atti dell'autorità e scioperi).
Nonostante le definizioni convenzionali correntemente un uso facciano generalmente riferimento anche allo sciopero, bisogna tener conto che non sempre lo sciopero può essere considerato come causa di “forza maggiore”. In giurisprudenza si distingue, infatti, a seconda del fatto che lo sciopero sia (i) uno strumento di pressione sindacale in fasi di ordinaria conflittualità sul posto di lavoro oppure (ii) sia del tutto avulso dalla realtà imprenditoriale in cui esso viene proclamato.
Se lo sciopero riguarda il personale dello stesso operatore portuale (divenuto poi inadempiente) e costituisce una misura di pressione in uno specifico frangente della vita aziendale, quale, ad esempio, trattative per il rinnovo della contrattazione di secondo livello o licenziamenti collettivi, esso non può essere considerato imprevedibile e non ricade, dunque, nel concetto giuridico di “forza maggiore”. In tal caso, l’operatore portuale rimarrà responsabile dell’inadempimento o ritardato adempimento contrattuale conseguente alla proclamazione dello sciopero.
Diversamente, se lo sciopero che impedisce il regolare adempimento è stato indetto presso altri operatori e tali lavoratori bloccano il regolare svolgimento delle operazioni portuali, se lo sciopero viene indetto per “solidarietà” con dipendenti di altre società ovvero se si tratta di uno sciopero politico, ovvero una reazione ad annunciate riforme normative, l’iniziativa è del tutto sconnessa dalla realtà aziendale ed è, dunque, oggettivamente al di fuori dalla sfera di controllo dell’operatore. In tal caso, lo sciopero può legittimamente essere invocato come “causa di forza maggiore”.
In caso di scioperi, i Tribunali dovranno, dunque, effettuare una valutazione caso per caso, indagando, in particolare, sulle ragioni dell’iniziativa e sul comportamento concretamente tenuto dalle parti nel corso del conflitto.
Una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 23 marzo 2021 nella causa C-28/20) compie un ragionamento del tutto analogo a quello sopra illustrato e proprio delle Corti italiane. Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia (in ambito aviation) lo sciopero era stato indetto dalla forza lavoro per supportare delle rivendicazioni salariali e si inseriva, dunque, nell’alveo dell’ordinaria conflittualità.
La Corte ha spiegato che uno sciopero che mira ad ottenere dallo stesso degli aumenti salariali o, in generale, delle modifiche delle condizioni di lavoro non esime il datore di lavoro dalla propria responsabilità contrattuale nei confronti di terzi. Secondo la Corte, infatti, l’evento rientra a pieno titolo nel rischio di impresa e la conflittualità ben potrebbe essere gestita in modo diverso dall’operatore, evitando così lo scontro e il legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte del personale. Non sussiste, quindi, la “circostanza eccezionale” che fa venir meno la responsabilità del datore verso i propri committenti a causa del mancato servizio. Gli eventuali disservizi conseguenti allo sciopero indetto rientrano, pertanto, a pieno titolo nel rischio d’impresa dell’operatore ed egli non potrà, dunque, invocare lo sciopero come “causa di forza maggiore”, ma dovrà rispondere del mancato o ritardato adempimento.
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