Ritorniamo su un tema di grande interesse in questo periodo: l’aggiornamento delle tariffe di pilotaggio. Nell’ultimo numero della nostra Shipping & Transport Bulletin abbiamo analizzato le problematiche afferenti al mondo del pilotaggio italiano, tra cui anche la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe di pilotaggio.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (“CdS”), confermando una decisione del Tribunale Ammi-nistrativo del Veneto, ha stabilito l’inammissibilità “per carenza originaria d’interesse” del ricorso presentato dall’Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi del Veneto per contestare l’aumento delle tariffe in parola da ultimo disposto con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima di Venezia n. 11 del 27 dicembre 2016.
Gli agenti marittimi e raccomandatari avevano sostenuto di essere titolari di un interesse in quanto essi rappresenterebbero “una figura necessaria per le funzioni a loro commesse dal Codice della navigazione sulla promozione delle attività e degli affari degli armatori”.
Il Consiglio di Stato, invece, pur avendo riconosciuto l’esistenza in capo agli stessi di un interesse per-sonale, attuale e concreto necessario per poter proporre il ricorso, ha evidenziato che in realtà “coloro che risentono, in via immediata e diretta, del supposto danno arrecato dalle impugnate determi-nazioni tariffarie sono gli armatori”. Il Consiglio ha precisato poi che gli armatori - pur avendo partecipato al procedimento di approvazione delle tariffe tramite le proprie associazioni di categoria – non hanno contestato le maggiorazioni stabilite dal summenzionato decreto.
Di fatto, il CdS ha quindi negato qualsivoglia interesse da parte degli agenti marittimi e dei racco-mandatari in relazione al tema delle tariffe, sostenendo che debbano essere gli stessi armatori, eventualmente, ad esprimersi sull’aumento tariffario, peraltro, direttamente in sede di approvazione delle tariffe tramite le associazioni di categoria.
La sentenza in esame risulta essere di interesse per due ordini di motivi: (i) in primis, perché evidenzia la mancanza di potere di rappresentanza da parte degli agenti marittimi e raccomandatari degli interessi degli armatori, che – come si vedrà infra – è limitata ai soli casi previsti dall’art. 288 cod. nav.; (ii) in secundis, perché sottolinea l’importanza di avere un’associazione di categoria che rap-presenti e tuteli gli interessi degli armatori in sede di determinazione e di aggiornamento delle tariffe di pilotaggio.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il Codice della Navigazione all’art. 288 chiarisce che il racco-mandatario può promuovere azioni in nome dell’armatore solamente entro i limiti nei quali gli è con-ferito il mandato di rappresentanza dell’armatore. L’art. 288 cod. nav., pertanto, lega la rappresen-tanza sostanziale alla rappresentanza processuale, escludendo pertanto un’eventuale rappresen-tanza in capo al raccomandatario in relazione a rapporti e a contratti da cui egli sia stato del tutto escluso.
Tale impostazione è stata più volte ribadita anche in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione la quale ha precisato che “In materia di trasporto marittimo, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spetta ex lege la rappresentanza processuale dell'armatore nei medesimi limiti in cui gli è confe-rita la rappresentanza sostanziale, ed entro tali limiti egli può promuovere azioni o essere convenuto in giudizio in qualità di rappresentante, indipendentemente da uno specifico conferimento di poteri pro-cessuali da parte dell'armatore, rimanendo escluse da tale rappresentanza le obbligazioni contrattuali che esulano dal rapporto di raccomandazione” .[1]
È, pertanto, evidente che le determinazioni delle tariffe e/o l’aggiornamento delle stesse non possa-no entrare nei poteri di rappresentanza di cui all’art. 288 cod. nav., in quanto il raccomandatario non partecipa a tale procedimento per conto dell’armatore, ma è quest’ultimo attraverso le proprie as-sociazioni di categoria a partecipare.
Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, il problema che emerge è la vera rappresentatività delle associazioni di categoria. Come si è già evidenziato nel numero precedente dello Shipping & Transport Bulletin – i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio sono stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di un’istruttoria condotta congiun-tamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di Sistema Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale.
Negli anni passati però, la concentrazione tra i fornitori dei servizi e l’utenza armatoriale, riuniti nella stessa associazione di categoria parrebbe aver di fatto rallentato il dibattito sui temi evidenziati oltre vent’anni fa dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) e sinora mai risolti.[2] Questo è stato infatti confermato anche dalla sentenza in esame, laddove afferma che gli armatori “pur avendo partecipato al procedimento di approvazione delle tariffe tramite le proprie associazioni di categoria, non hanno contestato le maggiorazioni in questa sede avversate”.
La sentenza esaminata evidenzia quindi nuovamente la necessita di risolvere un problema annoso, peraltro – come visto in precedenti articoli dello Shipping & Transport Bulletin[3] – più volte contestato sia dall’AGCM, sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Ekaterina Aksenova.
[1]Cassazione Civile, Sez. II, 8 giugno 2012, n. 9354
[2]Vds. Shipping & Transport Bulletin di Ottobre-Novembre 2018 e di Dicembre 2018-Gennaio 2019
[3]Vds. Shipping & Transport Bulletin di Ottobre-Novembre 2018 e di Dicembre 2018-Gennaio 2019