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    02.11.2022

    Novità in ambito trasporti: dalla riforma del contratto di spedizione ai limiti di responsabilità nei trasporti multimodali, dalla clausola di “fuel surcharge” all’esonero dal pagamento del contributo ART per le imprese di autotrasporto


    All’inizio di quest’anno si sono registrati diversi interventi del legislatore in materia di trasporti.

     

    L’intervento evidentemente più significativo ha avuto ad oggetto il contratto di spedizione, la cui disciplina codicistica è stata in parte riformata (tale riforma, come vedremo, ha toccato anche l'art. 1696 del Codice Civile in tema di limitazione della responsabilità vettoriale, introducendo un limite specifico per i trasporti multimodali).

     

    Ci sono stati poi anche due ulteriori interventi, per quanto di contenuto molto più limitato e specifico, che meritano di essere segnalati. Ci riferiamo alla previsione di una clausola di “fuel surcharge“ a beneficio dei  vettori  nel Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 ed all’esonero dal pagamento del contributo ART, per il 2022, per le imprese di autotrasporto.

     

    Vediamo più da vicino queste novità.

     

    1) La riforma del contratto di spedizione ed il nuovo limite di responsabilità nei trasporti multimodali

     

    La Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 (in vigore dal 1° gennaio 2022) ha riformato la disciplina codicistica  relativa al contratto di spedizione, anche se in maniera non particolarmente incisiva, posto che il legislatore parrebbe essersi sostanzialmente limitato a formalizzare prassi che già era dato riscontrare nella realtà operativa.

     

    Vediamo in estrema sintesi le norme relative al  contratto di spedizione che sono state oggetto di modifica.

    • Articolo 1737 c.c.: la norma in precedenza riconosceva formalmente allo spedizioniere la sola facoltà di concludere contratti di trasporto per conto, ma non in nome del mandante. Ora, a seguito della riforma, la norma prevede espressamente che lo spedizioniere possa concludere i contratti di trasporto anche in nome del mandante (con produzione degli effetti direttamente in capo a quest’ultimo). Ciò, anche ove il contratto di spedizione abbia ad oggetto non uno ma una pluralità di trasporti;
    • articolo 1739 c.c.: oltre alla sostituzione del termine “committente” con “mandante” (volta a rafforzare il parallelismo tra le figure) si è previsto, con mera modifica terminologica, come lo spedizioniere non abbia l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante (si elimina il precedente riferimento agli usi). E’ stata inoltre abrogata la disposizione per cui “i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario”. Ciò, fermo restando l’obbligo di rendicontazione in capo allo spedizioniere, secondo lo schema classico del mandato.
    • articolo 2761 c.c.: è stato formalizzato come anche lo spedizioniere possa esercitare il diritto di ritenzione, anche su beni (che si trovino presso di lui) oggetto di un trasporto/spedizione diversi da quello per cui il credito è sorto (purché entrambi i trasporti costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative). Inoltre, in caso di pagamento dei diritti doganali, è stato riconosciuto allo spedizioniere il diritto di rivalersi in via privilegiata sui beni mobili del mandante;
    • articolo 1696 c.c.: la norma prevedeva un limite generale di responsabilità riferito ai soli trasporti terrestri nazionali ed internazionali, che è rimasto invariato[1]. Con la riforma, però, si è anche introdotto uno specifico limite di responsabilità in caso di trasporti multimodali, pari a (i) 1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali; (ii) 3 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Si è stabilito, peraltro, che per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari si applicano i limiti di responsabilità “previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili”, purchè ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità̀ del vettore. Resta ferma la regola per cui i limiti alla responsabilità non si applicano in ipotesi di dolo o colpa grave del vettore;
    • articolo 1741 c.c.: la norma definiva, e definisce, la figura dello spedizioniere-vettore, vale a dire lo spedizioniere che si obbliga anche ad eseguire il trasporto, assumendo diritti ed obblighi del vettore. La riforma ha operato un rinvio all’articolo 1696 c.c. per formalizzare la possibilità dello spedizioniere-vettore di avvalersi dei limiti risarcitori che l’articolo 1696 del Codice Civile riconosce ai vettori.

     

     

    2) La nuova clausola di “fuel surcharge

     

    Il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, ha integrato la  disciplina del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi come regolata dal Decreto Legislativo n. 286/2005.

     

    In particolare, il Decreto (al fine di contrastare gli effetti economici della crisi ucraina), ha previsto tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta una clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante (“fuel surcharge”)[2].

     

    Ciò, “sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato”.

     

    La nuova normativa obbliga quindi le parti del contratto di trasporto ad adeguare il corrispettivo pattuito qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.

     

    In mancanza di una clausola di adeguamento del corrispettivo nei contratti, gli stessi si riterranno stipulati in forma non scritta.

     

    Si verrà quindi ad applicare la nuova disciplina prevista dal Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, per cui nei  contratti di trasporto conclusi in forma verbale il corrispettivo deve essere calcolato in base “ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili”, a scapito dell’autonomia negoziale delle parti.

     

    In tal modo, al vettore sarà data facoltà di richiedere al mandante la differenza tariffaria derivante dalla riqualificazione (da forma scritta a verbale).

     

    Consigliamo dunque, per i contratti di trasporto già conclusi in forma scritta, di prevedere ora un addendum o comunque di integrare tali contratti con la clausola di adeguamento del corrispettivo.

     

     

     

    3) L’esonero dal pagamento del contributo ART per il 2022

     

    Sempre nell’ottica di agevolare le imprese di trasporto in questo momento di difficoltà contraddistinto dall’aumento dei prezzi del carburante, il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, all’articolo 16, ha anche sancito l’esonero dal pagamento del contributo ART per il 2022 per le imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.

     

    Questa non è evidentemente una riforma di carattere “normativo”, bensì una misura adottata dal governo italiano per dare un minimo di “sollievo” alle imprese impegnate nel settore dell’autotrasporto in questo difficile momento storico.

     

    Parliamo di una misura che non si rivelerà verosimilmente decisiva per i bilanci delle imprese in questione, ma che comunque darà loro una (piccola o molto piccola) boccata d’ossigeno.

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Mattia Zanotti.

     

     

     

     

    [1] Ciò, in misura pari ad (i) 1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed a (ii) 8,33 D.S.P., pari a circa 10 euro, per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

    [2] La modifica è operata dall’articolo 14, comma I, lettera a) del Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, mentre per il Decreto Legislativo n. 286/2005 si rinvia all’articolo 6, comma 3, lettera d).