Tribunale di Milano
Sezione II civile Ufficio di Milano
11/23
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:
dott. Caterina Macchi - Presidente
dott. Sergio Rossetti - Giudice
dott. Guendalina Pascale - Giudice relatore
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata
DA
*** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano
Il Tribunale
letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative al mese di dicembre
u.s.;
acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;
ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è il mese di dicembre 2022, cioè il mese antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;
ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, sussistendo i presupposti
di cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;
P.Q.M.
letto l’art. 100 co. 1 CCI
autorizza quanto richiesto dalla società in concordato, nei limiti di euro € 367.847,00 oltre € 90.000,00.per trattenute.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 26.1.23
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Tribunale di Milano
Sezione II civile Ufficio di Milano
11/23
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:
dott. Sergio Rossetti - Presidente
dott. Guendalina Pascale - Giudice relatore
dott. Luca Giani - Giudice
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata
DA
*** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano
Il Tribunale
letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti maturate dall’1 al 4 Gennaio u.s.;
acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;
ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;
ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, in conformità a quanto già autorizzato per il mese di dicembre 2022, sussistendo i presupposti di cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;
P.Q.M.
letto l’art. 100 co. 1 CCI
autorizza quanto richiesto dalla società in concordato, pari a complessivi €29.862,61 lordi ed €21.439,80 netti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16.3.23