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    20.11.2023

    Nuovo concordato preventivo - Non occorre l’attestazione per il pagamento degli stipendi pregressi


    Tribunale di Milano

    Sezione II civile Ufficio di Milano

    11/23

    riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:

    dott. Caterina Macchi - Presidente

    dott. Sergio Rossetti - Giudice

    dott. Guendalina Pascale - Giudice relatore

    ha pronunciato il seguente:

    DECRETO

    nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata

    DA

    *** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano

     

    Il Tribunale

    letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative al mese di dicembre

    u.s.;

    acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;

    ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è il mese di dicembre 2022, cioè il mese antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;

    ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, sussistendo i presupposti

    di cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;

    P.Q.M.

    letto l’art. 100 co. 1 CCI

    autorizza quanto richiesto dalla società in concordato, nei limiti di euro € 367.847,00 oltre € 90.000,00.per trattenute.

    Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 26.1.23

     

     

    ************

     

    Tribunale di Milano

    Sezione II civile Ufficio di Milano

    11/23

    riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:

    dott. Sergio Rossetti - Presidente

    dott. Guendalina Pascale - Giudice relatore

    dott. Luca Giani - Giudice

    ha pronunciato il seguente:

    DECRETO

    nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata

    DA

    *** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano

    Il Tribunale

    letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti maturate dall’1 al 4 Gennaio u.s.;

    acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;

    ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;

    ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, in conformità a quanto già autorizzato per il mese di dicembre 2022, sussistendo i presupposti di cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;

    P.Q.M.

    letto l’art. 100 co. 1 CCI

    autorizza quanto richiesto dalla società in concordato, pari a complessivi €29.862,61 lordi ed €21.439,80 netti.

    Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16.3.23