Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 settembre 2016, n. 17989, hanno tentato di fare chiarezza in merito al luogo in cui deve essere adempiuta un’obbligazione pecuniaria.
In particolare, ci si chiedeva quali casi rientrassero nell’espressione ‘obbligazione avente per oggetto una somma di denaro’ contenuta nell’art. 1182, comma 3, c.c.
La rilevanza di tale questione è significativa: solo le obbligazioni regolate da quest’ultima disposizione, infatti, sono obbligazioni ‘portabili’, che devono quindi adempiersi al domicilio del creditore. Nelle restanti ipotesi, applicandosi il comma 4 dello stesso articolo, si tratta invece di obbligazioni ‘chiedibili’, che vanno pagate al domicilio del debitore.
Nel primo caso rientrano tutte le obbligazioni pecuniarie liquide, dove per liquidità – secondo la pronuncia in oggetto – si intende che la somma di denaro debba essere già determinata o determinabile secondo criteri stringenti, che non lascino spazio ad alcuna discrezionalità.
Le ricadute concrete del diverso luogo dell’adempimento sono facilmente individuabili.
Innanzitutto diverso sarà il foro territorialmente competente per la soluzione di eventuali controversie: nell’un caso il forum destinatae solutionis sarà infatti presso il luogo dove il creditore ha domicilio, nell’altro sarà invece presso il domicilio del debitore.
Ulteriore conseguenza della portabilità del debito è la costituzione automatica in mora del debitore (mora ex re): a partire dalla scadenza del termine di esigibilità, dunque, sulla somma liquida ed esigibile – salvo patto contrario – matureranno interessi moratori.