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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 23:57:50 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:27:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove regole in tema di donazioni e circolazione dei beni immobili: la nuova disciplina dell&#039;azione di restituzione e la tutela dei terzi acquirenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-in-tema-di-donazioni-e-circolazione-dei-beni-immobili-la-nuova-disciplina-dellazione-di-restituzione-e-la-tutela-dei-terzi-acquirenti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il legislatore, con Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, è intervenuto in modo significativo sulla disciplina delle donazioni e della tutela degli eredi legittimari lesi o pretermessi, ossia degli eredi ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio del defunto (coniuge, figli e, in loro mancanza, ascendenti), che non può essere intaccata nemmeno per effetto di donazioni effettuate in vita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Obiettivo dichiarato della riforma, infatti, è proprio quello di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e di favorire la circolazione dei beni, immobili e mobili registrati, provenienti da donazione e successivamente acquistati da terzi.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le principali novità</u></strong>: se gli eredi legittimari agiscono in riduzione - cioè chiedono al giudice di ridurre o annullare una donazione che ha leso la loro quota di legittima - ma il donatario ha ceduto a titolo oneroso l’immobile ad un <strong>terzo avente causa</strong>, quest’ultimo <strong>non potrà più essere chiamato a restituire il bene all’eredità</strong> (563 c.c.).&nbsp;</p><p class="text-justify">I legittimari potranno agire solo nei confronti del terzo che abbia ricevuto il bene di provenienza donativa, nei limiti del vantaggio da lui conseguito, esclusivamente laddove il donatario risulti insolvente <u>e</u> il terzo soggetto abbia ricevuto il bene in forza di un negozio a titolo gratuito.</p><p class="text-justify"><strong>Il terzo acquirente è dunque “messo al riparo” da eventuali pretese del legittimario leso se il bene è stato acquistato dal terzo a <u>titolo oneroso</u>.</strong></p><p class="text-justify">I legittimari conservano in ogni caso il diritto di agire in riduzione contro il <strong>donatario, il quale dovrà compensare <u>in denaro</u> i legittimari</strong> lesi o pretermessi nei limiti in cui ciò è necessario per integrare la quota ad essi riservata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un’ulteriore novità di grande rilevanza pratica è l'eliminazione dell’istituto <strong>dell'opposizione stragiudiziale alla donazione</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In base alla normativa previgente, i legittimari potevano “bloccare” il decorso del termine ventennale di tutela reale — quello entro il quale era possibile agire per recuperare il bene anche nei confronti del terzo acquirente — notificando e trascrivendo un apposito atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, da rinnovare periodicamente. Tale meccanismo rendeva di fatto permanente l'incertezza sulla “sicurezza” di un bene di provenienza donativa, anche a distanza di decenni dalla donazione stessa.</p><p class="text-justify">Con la riforma, questo istituto viene abrogato per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025: i legittimari non avranno più la facoltà di paralizzare la libera circolazione del bene attraverso tale strumento. La tutela loro riconosciuta è ormai esclusivamente di natura patrimoniale (il diritto a un’integrazione in denaro da parte del donatario), non più reale (il recupero del bene stesso).</p><p class="text-justify">Di seguito, una breve panoramica delle ulteriori novità derivanti dall’entrata in vigore della Legge in oggetto.</p><p class="text-justify"><strong>La sorte di pesi</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><strong>[2]</strong></a><strong> e ipoteche costituiti dal donatario</strong></p><p class="text-justify">A fronte delle modifiche apportate all’art. 561 c.c., se gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione risultano gravati da pesi o ipoteche, i suddetti gravami restano efficaci, non trovando più applicazione il principio della “purgazione” delle ipoteche che caratterizzava la precedente disciplina. L’immobile, infatti, è restituito con tutti i pesi e vincoli connessi costituiti dal legatario/donatario, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene, nei limiti in cui è necessario integrare la quota ad essi riservata. La stessa disciplina è estesa alla donazione di beni mobili iscritti nei pubblici registri (art. 2690 c.c.).</p><p class="text-justify"><strong>La trascrizione della domanda di riduzione</strong></p><p class="text-justify">La suddetta disciplina di salvaguardia dell’acquisto del terzo avente causa dal donatario fa salvo il disposto dell’art. 2652, comma I, n. 1), c.c., con la conseguenza che, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi aventi causa dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, in coordinamento con le nuove disposizioni sopra richiamate, è stato modificato altresì l’art. 2652 c.c., n. 8), c.c.. Per l’effetto, viene ridotto <strong>da dieci a tre anni</strong> il termine a disposizione del legittimario per trascrivere la domanda di riduzione e mantenere la sua opponibilità a terzi aventi causa dall’erede o dal legatario.&nbsp;</p><p class="text-justify">In altri termini, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione, dopo i tre anni opera il principio della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa.</p><p class="text-justify"><strong>Regime transitorio</strong></p><p class="text-justify">Infine, il comma 2, dell’art. 44, l. 2 dicembre 2025, no. 182, introduce altresì una disciplina transitoria, precisando che le nuove regole in materia di azione di riduzione <u>trovano applicazione alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge in esame (i.e. dopo il 18 dicembre 2025)</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Per le successioni aperte in data anteriore continua invece ad operare la normativa previgente — con la conseguenza che resta esperibile l’azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dal donatario — purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni</u>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sia stata notificata e trascritta la domanda di riduzione prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la domanda di riduzione venga notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro il medesimo termine di sei mesi sia notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In difetto della notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione nel termine semestrale dall’entrata in vigore della riforma, la nuova disciplina si estende anche alle successioni già aperte prima di tale data, una volta decorso il suddetto termine di sei mesi.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Lo spostamento della tutela del legittimario leso — da reale (recupero del bene) a risarcitoria (compensazione in denaro), pur con le specifiche sopra menzionate — auspicabilmente tutela chi compra un immobile di provenienza donativa, che non rischierà più di vedersi sottratto il bene a distanza di anni dall'acquisto.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, gli istituti di credito saranno certamente più inclini ad accettare anche gli immobili di provenienza donativa come garanzia ipotecaria, rendendo in tal modo meno complesso l'accesso al credito.</p><p class="text-justify"><br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> L’intervento riformatore ha avuto ad oggetto la modifica degli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c..&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>Diritti reali o personali di godimento costituiti dal donatario, vincoli di natura urbanistica (convenzioni edilizie, atti d’obbligo), vincoli di indisponibilità (sequestri, pignoramenti).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:42:14 +0100</pubDate>
                        <title>Verona adotta una disciplina urbanistica per la logistica e l&#039;e-commerce basata sul carico urbanistico effettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verona-adotta-una-disciplina-urbanistica-per-la-logistica-e-le-commerce-basata-sul-carico-urbanistico-effettivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il fenomeno della logistica di “<strong>ultimo miglio"</strong> – relativa alla fase terminale della catena distributiva che consegna il prodotto direttamente all'acquirente – ha modificato radicalmente l'impatto territoriale delle attività logistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul piano normativo, tuttavia, <strong>permane un vuoto regolatorio</strong> a livello nazionale e regionale. La legislazione urbanistica vigente non contempla una disciplina specifica per le attività logistiche moderne, lasciando agli enti locali il compito di individuare soluzioni normative adeguate nell'esercizio della propria autonomia pianificatoria.</p><p class="text-justify">In questo contesto, il <strong>Comune di Verona</strong> ha adottato, con deliberazione n. 44 del 25 settembre 2025, la variante urbanistica n. 56 che introduce una <strong>disciplina organica e differenziata</strong> per le attività logistiche, basata sul principio del <strong>carico urbanistico effettivo</strong>.</p><p class="text-justify">La scelta veronese si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha affermato che la logistica può costituire, a seconda dei casi, una <i>sub</i> funzione sia dell'attività commerciale che di quella industriale e che determinante, al riguardo, diviene l'analisi della tipologia di flusso di utenze correlata al “magazzino” che può comportare un differente carico urbanistico "<i>se è funzionale all'esercizio di attività produttiva, venendo utilizzato per la gestione di materiali derivanti da un fabbricato industriale, ovvero se è strumentale all'esercizio di attività commerciale, fungendo da deposito di prodotti finiti pronti per essere immessi sul mercato</i>” (Cons. Stato, Sez. II, n. 5297/2022).</p><p class="text-justify">Per questo motivo la variante adottata introduce nell’ambito della generale macrocategoria “UT3- direzionale e produttivo” una chiara distinzione tra la logistica produttiva tradizionale (UT3/2) e la c.d. “<strong>logistica distributiva” (UT3/3), a sua volta distinta&nbsp;</strong>in <strong>tre sotto-tipologie</strong>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.1: attività di autotrasporto per conto terzi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.2: attività di un operatore per rifornire la propria rete distributiva;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>UT3/3.3: attività di un operatore per distribuire direttamente al consumatore finale</u> (e-</span><i><span>commerce</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Oltre a tale aspetto definitorio e qualificatorio, già di per sé rilevante, per rendere le norme aderenti alla realtà operativa, il Comune ha anche distinto il <strong>carico urbanistico</strong> delle tre sottocategorie della logistica distributiva in funzione del loro impatto effettivo sul territorio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>carico medio</strong> per UT3/3.1 e UT3/3.2: tipologie che generalmente gravitano sulla grande viabilità o sulla rete ferroviaria e che hanno un impatto più lineare e prevedibile;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>carico alto</strong> per la logistica dell'e-commerce: questa tipologia incide direttamente sulle aree urbane in termini di traffico, sosta, inquinamento atmosferico e acustico, organizzazione degli spazi pubblici.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In aggiunta a quanto precede la variante introduce anche <strong>standard territoriali più elevati&nbsp;</strong>rispetto al minimo normativo regionale, riconoscendo che verde pubblico e parcheggi svolgono una funzione di riequilibrio urbanistico fondamentale rispetto all’insediamento di immobili di logistica.</p><p class="text-justify">Tuttavia, il Comune non differenza gli <i>standard</i> in base al carico urbanistico di cui sopra, prevedendo per tutte le sottocategorie della logistica distributiva UT3/3 l’obbligo di recuperare le seguenti dotazioni standard:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>6 mq/100 mq ST</strong> di parcheggi pubblici (P2);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>9 mq/100 mq ST</strong> di verde pubblico.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Fermo restando quanto precede, un elemento di flessibilità è rappresentato dai <strong>parcheggi privati (P1)</strong>, dimensionati tramite un <strong>criterio prestazionale</strong>: ossia calcolati in base ai flussi reali previsti di mezzi e persone, garantendo l'adattabilità necessaria in un settore in continua evoluzione. Un sistema di <strong>"doppia verifica"</strong> assicura comunque che la dotazione complessiva non sia inferiore a quella prevista per la destinazione produttiva tradizionale.</p><p class="text-justify">In conclusione, la tipizzazione dell'uso UT3/3 connesso alla logistica dell’e-commerce, la differenziazione interna delle funzioni logistiche e la definizione di carichi urbanistici coerenti con l'impatto effettivo rendono l'intervento veronese un <strong>modello </strong>che può orientare sia altre amministrazioni locali sia il legislatore nazionale. Del resto, non si può ignorare la nuova geografia del commercio – dominata dall'e-commerce, dalle esigenze di consegna rapida e dalla crescente frammentazione dei flussi distributivi – che impone alle città di dotarsi di <strong>strumenti normativi moderni, flessibili e aderenti alla realtà operativa</strong>.</p><p class="text-justify">Attendiamo, quindi, la scadenza del 29 dicembre 2025 per la presentazione delle osservazioni alla variante adottata e l’eventuale versione approvata.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Rossella Vaiano</strong></i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 09:44:45 +0200</pubDate>
                        <title>Nel Real Estate, il legale è strategico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nel-real-estate-il-legale-e-strategico</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Luigi Croce spiega su Top Legal lo sviluppo del mercato e gli asset emergenti</i></p><p>Nel mondo del real estate, il tempo del semplice parere legale è finito. Oggi l'advisor è chiamato a essere un consulente capace di comprendere la visione dell'investitore, valutarne i rischi, intervenire nelle fasi critiche di sviluppo e affiancarlo nel dialogo con la complessità normativa, urbanistica e regolatoria. «Il ruolo del legale non si limita più a un'analisi meramente documentale», spiega <strong>Luigi Croce</strong>, partner di ADVANT Nctm e coordinatore della practice Real Estate. «Il cliente moderno è competente, esigente e si aspetta soluzioni su misura e l'avvocato deve entrare nel progetto, coglierne peculiarità e rischi, e interpretarlo con una logica tecnico-economica, non solo giuridica».</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Nel_real_estate_il_legale_e_strategico.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 10:02:20 +0100</pubDate>
                        <title>Opere edilizie incomplete, cosa fare quando il permesso decade</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rosemarie-serrato-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel marzo del 2024, il Consiglio di Stato ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: la disciplina da applicare alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto. Le principali implicazioni giuridiche per il proprietario di una di queste opere, i criteri considerati dalle amministrazioni comunali prima di ordinare la demolizione e l’impatto del decreto “Milleproroghe 2025” sulla questione sono tra gli elementi più importanti sul tema.&nbsp;</p><p>Ne parla la nostra Rosemarie Serrato a Monitor TV.</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitor-tv/serrato-advant-nctm-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade-video-_202503031700/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il video</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:41:11 +0100</pubDate>
                        <title>Studentati e rigenerazione urbana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studentati-e-rigenerazione-urbana</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In Italia non esiste una definizione unica e organica di "rigenerazione urbana" a livello nazionale.</p><p class="text-justify">Attualmente, al Senato è in esame il&nbsp;<a href="https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360984.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">disegno di legge unificato sulla rigenerazione urbana</a> che costituisce la sintesi di ben otto disegni di legge.</p><p class="text-justify">Peraltro, sempre nell’ottica di semplificare e rendere più attuale la normativa sul governo del territorio, il 21 febbraio è terminata la consultazione pubblica per la riforma del Testo Unico dell'Edilizia, con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha raccolto le segnalazioni dagli operatori del settore in merito alle criticità della normativa attuale nell’ottica di una riforma organica della materia.</p><p class="text-justify">Al di là della definizione normativa, la rigenerazione urbana viene generalmente intesa come un insieme di interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano esistente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, promuovere la sostenibilità ambientale e rilanciare l’economia locale.</p><p class="text-justify">Tra le leve strategiche per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale ci sono gli studentati: la crescente richiesta di alloggi per studenti costituisce uno stimolo per riqualificare zone degradate o inutilizzate, con la realizzazione di strutture sostenibili, inserite armonicamente nel contesto urbano e ben collegate con i servizi locali.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le diverse tipologie di residenze universitarie</u></strong></p><p class="text-justify">La disciplina degli studentati si articola diversamente a varia a seconda della tipologia (residenza universitaria privata <i>tout court</i>; residenza universitaria cofinanziata ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR; residenza universitaria privata convenzionata).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie private</u></strong></p><p class="text-justify">La normativa nazionale e regionale applicabile agli immobili privati adibiti a studentato dipende dalla destinazione d’uso che viene attribuita a questa tipologia di immobili a livello comunale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le destinazioni d’uso più comunemente attribuibili agli studentati sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>residenziale</strong></span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>turistico-ricettiva</strong></span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie cofinanziate ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR.</u></strong></p><p class="text-justify">Con l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il PNRR) la legge n. 338/2000 è stata integrata con l’inserimento di nuove previsioni volte a conseguire l’obiettivo di creare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi rispetto a quelli esistenti entro il 30 giugno 2026 (data di scadenza ultima fissata dal PNRR per il completamento dell’Obiettivo M4C1-30).&nbsp;</p><p class="text-justify">A tale scopo sono stati inseriti nell’art. 1 della legge n. 338/2000 i commi 4-bis e 4-ter, nonché i nuovi art. 1-bis (Nuovo housing universitario), 1-ter (Regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria) e 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie e alloggi sociali</u></strong></p><p class="text-justify">Le residenze universitarie possono essere, a determinate condizioni, qualificate come una forma di alloggio sociale, in quanto offrono soluzioni abitative a canoni calmierati per studenti con difficoltà economiche, garantendo un accesso equo all’istruzione superiore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le residenze universitarie sono realizzate&nbsp;in regime di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) a cura e spese del privato, previa stipula di una convenzione di gestione con il comune di riferimento per la regolamentazione, tra le altre cose, della gestione, dei canoni, dei prezzi e dei servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel panorama milanese, tra le iniziative più recenti va segnalata la sottoscrizione, lo scorso 18 febbraio, tra il&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" target="_blank" title="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" rel="noreferrer">Comune di Milano</a> e il Fondo Cervino - Comparto B (gestito da REAM SGR) delle convenzioni per la gestione di due residenza universitarie (per un totale di 1152 posti alloggio) che saranno nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà il campus dell’università Statale per le materie scientifiche&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli studentati contribuiscono a soddisfare una quota di edilizia residenziale sociale prevista dalla dal Programma Integrato di Intervento per la valorizzazione dell’area MIND – Milano Innovation District.</p><p class="text-justify">Il progetto rappresenta virtuoso esempio di rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di alloggi sociali sull’area già sede di “Expo 2015”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 16:50:14 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Salva Casa: pubblicate le linee guida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-salva-casa-pubblicate-le-linee-guida</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 il MIT ha pubblicato le&nbsp;<strong>linee di indirizzo e i criteri interpretativi</strong>&nbsp;sull’attuazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. D.L. Salva Casa).&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono state predisposte dal MIT per <strong>facilitare la corretta ed effettiva attuazione</strong> delle disposizioni del D.L. Salva Casa, rispondendo alle esigenze rappresentate dagli attori coinvolti nel processo edilizio.</p><p class="text-justify">Stato legittimo&nbsp;degli immobili, mutamento&nbsp;della&nbsp;destinazione d’uso, procedure per la regolarizzazione&nbsp;delle difformità edilizie e adeguamento&nbsp;degli standard edilizi: suddivise in <strong>quattro aree di intervento</strong>, le linee guida – corredate dalle FAQ - si presentano come un importante strumento a supporto&nbsp;degli Enti territoriali e&nbsp;degli operatori&nbsp;del settore nell’applicazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del D.L. Salva Casa sull’intero territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Le <strong>disposizioni del D.L. Salva Casa</strong> non richiedono ulteriori interventi attuativi da parte dello Stato, stante la loro <strong>natura auto-applicativa</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta in ogni caso salva la <strong>facoltà delle Regioni di adottare norme di dettaglio</strong> pur nel rispetto della <i>ratio</i> delle norme novellate dal D.L. Salva Casa e in coerenza con le scelte operate dal legislatore statale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono disponibili al <a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/basic/2025-01/Linee%20Guida%20DL%20Salva%20Casa.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:06:21 +0100</pubDate>
                        <title>Roma Capitale: pubblicata la deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 di adozione della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/roma-capitale-pubblicata-la-deliberazione-n-169-dell11-dicembre-2024-di-adozione-della-variante-parziale-alle-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 169 dell’11 dicembre 2024 con la quale è stata adottata la variante parziale agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (“<strong>NTA</strong>”) del vigente Piano Regolatore Generale (“<strong>PRG</strong>”) di Roma Capitale.</p><p class="text-justify">Ai sensi della L.R. n. 19/2022, entro <u>30 giorni</u> dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito presso la segretaria comunale, chiunque può presentare osservazioni.</p><p class="text-justify">Dall’analisi del testo delle NTA adottato, tra le novità di rilievo si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>conferma della&nbsp;<strong>tutela del centro storico e della sua residenzialità</strong>: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>novità in tema di destinazione d’uso</strong>: viene introdotta una suddivisione delle destinazioni d’uso sulla base di cinque “macro-categorie funzionali” e del loro carico urbanistico, nello specifico (i) <strong>residenziale</strong> (che ricomprende: abitazioni singole, abitazioni collettive e <u>abitazioni ad uso ricettivo, compresi </u></span><i><span><u>bed and breakfast</u></span></i><span><u>, affittacamere e case per vacanza</u>); (ii) <strong>turistico-ricettive</strong> (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere); (iii) <strong>produttivo e direzionale</strong> (tra gli altri, artigianato produttivo, industria, commercio&nbsp;all’ingrosso, depositi e magazzini; <u>logistica</u>; </span><i><span><u>data center</u></span></i><span>); (iv) <strong>commerciale</strong>; (v) <strong>rurale</strong>.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>eliminazione</strong> delle norme che limitavano le dimensioni degli hotel a <strong>massimo 60 posti letto</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>restrizioni alle ulteriori trasformazioni dell'agro romano;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina volta a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana, favorendo quindi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto del principio del consumo di suolo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per il <strong>recupero degli edifici abbandonati</strong> – applicabile indipendentemente alla destinazione funzionale –</span> <span>individuati sulla base di verbali approvati con apposito provvedimento della Giunta Capitolina. Entro 3 anni dalla data di approvazione del suindicato provvedimento, i proprietari di tali immobili potranno presentare una proposta di piano attuativo o domanda di idoneo titolo abilitativo con modalità diretta finalizzato al recupero dell’immobile. Tali interventi, inoltre, potranno beneficiare di incentivi e premialità (inclusa una riduzione del contributo di costruzione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per </span><i><span><strong>housing&nbsp;</strong></span></i><span><strong>sociale</strong>, ivi inclusi <strong>studentati e </strong></span><i><span><strong>senior housing</strong></span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>norme in tema di recupero delle sale cinematografiche, impiantistica sportiva e utilizzo del litorale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 è disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://legal-team.it/wp-content/uploads/2025/01/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-169-2024-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">Deliberazione Assemblea Capitolina n. 169-2024.</a></p><p class="text-justify">Si ricorda che – a seguito della pubblicazione della delibera di adozione – al fine del rilascio / della presentazione dei titoli edilizi rilevanti troveranno applicazione le c.d. “misure di salvaguardia”, le quali impongono di verificare la conformità di ogni intervento edilizio alla disciplina prevista sia dallo strumento urbanistico vigente, sia da quello adottato.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:18:00 +0100</pubDate>
                        <title>Cosa succede alle opere incompiute?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosa-succede-alle-opere-incompiute</link>
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                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:26:21 +0100</pubDate>
                        <title>La sorte delle opere edilizie incomplete all&#039;esame dell&#039;Adunanza Plenaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-sorte-delle-opere-edilizie-incomplete-allesame-delladunanza-plenaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>La sorte delle opere edilizie incomplete all’esame dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">Nel marzo dello scorso anno, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2228/2024, ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: quale disciplina si applica alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto?&nbsp;</p><p class="text-justify">La questione, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali divergenti, è stata rimessa all’Adunanza Plenaria, che - con la decisione 14/2024 - ha fornito importanti chiarimenti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il caso</strong></p><p class="text-justify">Il caso sottoposto all’Adunanza Plenaria trae origine da una vicenda molto complessa: nel 2010 veniva rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un’autorimessa interrata.&nbsp;</p><p class="text-justify">A seguito di un esposto, veniva avviata un’indagine penale, sfociata in una sentenza contenente, tra l’altro, la condanna dei commissari <i>ad acta</i> che avevano rilasciato il permesso di costruire e la valutazione di “<i>assoluta e macroscopica illegittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Successivamente, il Comune di Sorrento notificava al proprietario del fondo e all’impresa esecutrice il provvedimento (non impugnato) di presa d’atto della decadenza del permesso di costruire 2010, per lo spirare del termine di ultimazione dei lavori.</p><p class="text-justify">In seguito, il Comune <strong>ordinava</strong>, ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), “<i>il <strong>ripristino</strong> dello stato dei luoghi per come risultante in via antecedente all’esecuzione delle opere parzialmente eseguite in forza del permesso di costruire</i>”, ritenendo peraltro che la decadenza del permesso di costruire “<i>assorbe ogni immediata valutazione in ordine alla legittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Il provvedimento veniva impugnato dai proprietari e dall’impresa esecutrice davanti al TAR Campania, sostenendo che le opere, essendo state eseguite in conformità a un permesso valido al momento della loro realizzazione, non potessero essere considerate abusive. Il TAR Campania confermava la legittimità dell’ordine di demolizione, ritenendo che le opere incomplete risultassero incompatibili con le normative urbanistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il quesito e le posizioni della giuridprudenza</strong></p><p class="text-justify">La domanda centrale sottoposta all’Adunanza Plenaria era: <strong>quale disciplina si applica alle opere parzialmente realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto e non completate attraverso un nuovo permesso?</strong></p><p class="text-justify">La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 15 del Testo Unico Edilizia, che stabilisce la durata limitata dei permessi di costruire, con decadenza automatica per le opere non ultimate entro i termini<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Testualmente, in base all’articolo 15 del Testo Unico Edilizia,&nbsp;<i>“(…) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad <strong>un anno</strong> dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare <strong>tre anni dall'inizio dei lavori</strong>. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (…)</i></p><p class="text-justify"><i>3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di <strong>nuovo permesso per le opere ancora da eseguire</strong>, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (…)</i></p><p class="text-justify"><i>4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio</i>”.</p><p class="text-justify">Dunque, quale sorte spetta alle opere realizzate in forza di un permesso decaduto?</p><p class="text-justify">Due le posizioni della giurisprudenza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi conservativa:</strong> le opere realizzate in conformità a un permesso valido non possono essere considerate abusive, anche se il titolo è decaduto: la decadenza del permesso di costruire opera <strong>ex nunc</strong>, preservando la legittimità delle opere già costruite</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi demolitoria:</strong> le opere incompiute e prive di funzionalità autonoma devono essere considerate abusive, poiché la decadenza del titolo ne rende illegittima la permanenza</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a><span>.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La sentenza dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria, con una decisione articolata, pur riconoscendo la validità di alcuni argomenti della tesi conservativa, ha stabilito criteri chiari per distinguere le situazioni, sottolineando che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>“</span><i><span>nel caso di costruzioni <strong>prive di autonomia e funzionalità</strong>, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>– qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di <strong>costruzioni funzionalmente autonome</strong> (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate – devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali – necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire;</span></i></p><ol><li><p class="text-justify"><i><span>qualora le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del T.U.;</span></i></p></li></ol></li><li><p class="text-justify"><i><span>è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile – di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica</span></i><span>”.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria ha sottolineato alcuni principi fondamentali:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>conformità al progetto:</strong> la realizzazione delle opere deve rispettare rigorosamente il progetto approvato. Le costruzioni parziali che si discostano dal titolo sono da considerarsi abusive;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tutela del territorio:</strong> la sentenza evidenzia l’importanza di preservare l’integrità paesaggistica e urbanistica, evitando la permanenza di manufatti incompleti e deturpanti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>tempus regit actum</strong></span></i><span><strong>:</strong> i nuovi permessi devono rispettare le norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, garantendo un adeguato controllo sull’evoluzione del territorio.</span><br>&nbsp;</p></li></ul><p></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> La recente pubblicazione del decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. 202/2024, GU n. 302 del 27 dicembre) ha ulteriormente esteso i termini per l’inizio e la fine dei lavori edilizi, già oggetto di precedenti proroghe a partire dal D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina). Il decreto prevede un differimento di 36 mesi per:</p><ul><li><span><strong>termini di inizio e fine lavori</strong> relativi a SCIA e permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024.</span></li><li><span><strong>validità di convenzioni urbanistiche</strong> (ad esempio, lottizzazioni) e dei relativi piani attuativi, purché non in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o vincoli di tutela ambientale e culturale.</span></li></ul><p>La proroga non è automatica: il soggetto interessato deve presentare una comunicazione ufficiale per avvalersi della misura. La proroga è subordinata alla verifica di alcuni requisiti:</p><ul><li><span>i titoli edilizi non devono essere già scaduti al momento della comunicazione.</span></li><li><span>non devono sussistere incompatibilità con nuovi strumenti urbanistici o vincoli paesaggistici e culturali.</span></li><li><span>la misura si applica anche a SCIA e autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate) già prorogate secondo disposizioni precedenti, come il regime straordinario del D.L. 69/2013 e le norme emergenziali della L. 27/2020.</span></li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Cfr. Cons. Stato 5258/2022; Cons. Stato 5588/2019.</p><p>[3] Cfr. Cons. Stato 8605/2019; Cons. Stato 10291/2023.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 15:12:47 +0100</pubDate>
                        <title>Contratto di locazione nullo e diritto del conduttore alla ripetizione dei canoni già versati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-locazione-nullo-e-diritto-del-conduttore-alla-ripetizione-dei-canoni-gia-versati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recente ordinanza n. 32696 del 16 dicembre 2024 pronunciata dalla terza sezione, la Corte di Cassazione ha chiarito se, e in quale misura, spetti il diritto alla ripetizione dei canoni versati, in capo al conduttore, in ipotesi di contratto di locazione dichiarato nullo.</p><p class="text-justify">Nello specifico, nel caso di specie, il conduttore, aveva adito l’autorità giudiziaria sul presupposto di aver condotto in locazione – in forza di un <strong>rapporto contrattuale&nbsp;</strong>che il locatore aveva preteso svolgersi “<i><strong>di fatto</strong></i>” – una stanza in un appartamento sito in Roma, corrispondendo un canone di Euro 500,00 mensili da ottobre 2011 a giugno 2015.</p><p class="text-justify">Pertanto, parte attrice agiva <u>per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di locazione oltre alla condanna del locatore alla restituzione dei canoni versati</u>.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in caso di nullità del contratto di locazione, il <strong>conduttore ha diritto a ripetere</strong>, a norma dell’art. 2033 cod. civ., <strong>i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto</strong>, ferma restando la <strong>facoltà di quest’ultimo</strong> di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un <strong>ingiustificato arricchimento</strong>, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della <strong>diminuzione patrimoniale subita</strong> nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale</i>».</p><p class="text-justify">Dunque, queste le conclusioni che possiamo trarre dalla lettura della sentenza e del principio di diritto di cui sopra:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la pretesa restitutoria del conduttore è da ricondurre nell’alveo della norma di cui all’art. 2033 cod. civ. (indebito oggettivo) secondo cui “</span><i><span>chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato</span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le ipotesi legislative in cui, nonostante il venir meno del vincolo contrattuale, le prestazioni sono irripetibili, sono da ritenersi eccezioni rispetto alla regola generale (ciò vale ad esempio nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>avendo comunque il conduttore goduto dell’immobile – fatto storico ineliminabile – il locatore ha diritto di chiedere un indennizzo, al fine di eliminare lo squilibrio contrattuale venutosi a creare, all’esito di una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita dal conduttore e, dunque, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido. Il locatore non ha pertanto diritto ad ottenere il mancato guadagno che avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di un contratto valido;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il giudice non può statuire d’ufficio sull’ingiustificato arricchimento che rimane eccezione riservata alla parte (nel caso di specie il locatore era rimasto contumace).</span></p></li></ul><p class="text-justify">La pronuncia in esame ci permette altresì di ricordare che, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9475 del 9 aprile 2021, <u>il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, è affetto da nullità relativa e di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d’ufficio dal giudice</u>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 14:37:26 +0100</pubDate>
                        <title>Clausola “a prima richiesta” e garanzie personali – l’ultima pronuncia della Suprema Corte </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausola-a-prima-richiesta-e-garanzie-personali-lultima-pronuncia-della-suprema-corte</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recentissima sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 pronunciata dalla prima sezione, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dall’inserimento di una clausola di pagamento “<i>a prima richiesta</i>” in un contratto di fideiussione.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in materia di garanzie personali, <strong>la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola a <u>prima richiesta</u> non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia</strong>, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, <u>l’effettiva volontà delle parti</u>, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione</i>».</p><p class="text-justify">Ricordiamo altresì che la questione relativa all’idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima e semplice richiesta (o senza eccezioni), al fine di qualificare un rapporto di garanzia come garanzia autonoma o fideiussione, era stata affrontata già da tempo dalle Sezioni Unite (Sent. n. 3947/2010) le quali si erano espresse nel senso di ritenere che la clausola “<i>a prima richiesta <u>e senza eccezioni</u></i>” dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.</p><p class="text-justify">Hanno poi fatto seguito diverse pronunce, tanto di merito quanto di legittimità, che si sono espresse talvolta in un senso e talvolta nel senso opposto.</p><p class="text-justify">Quel che ci preme in questa sede è però trarre qualche <u>considerazione pratica e utile agli operatori del settore immobiliare ogni qualvolta si trovino a dover rilasciare o richiedere una garanzia personale</u>, si pensi al caso della locazione/grande locazione, dell’affitto di ramo d’azienda o di un appalto d’opera.</p><p class="text-justify">È bene infatti che le parti negozino in modo consapevole, tenendo a mente che non è decisivo il <i>nomen</i> che viene attribuito al negozio giuridico per avere la certezza di aver sottoscritto una fideiussione ovvero un contratto autonomo di garanzia.</p><p class="text-justify">Il regolamento contrattuale deve infatti rispecchiare le effettive volontà delle parti, o quantomeno è necessario che le parti siano bene informate in relazione a diritti e doveri che discendono dalla sottoscrizione dell’uno o dell’altro contratto.</p><p class="text-justify">Lato garantito, è bene tutelarsi prevedendo la possibilità di escutere la garanzia a prima richiesta (non documentale e/o giustificata) e senza eccezioni, anche in caso di opposizione del creditore; al contrario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lato debitore principale, è bene circoscrivere la libertà di escutere la garanzia e optare per una fideiussione vera e propria che, ricordiamo, non è valida se non è valida l’obbligazione principale (art. 1939 c.c., espressione del principio di accessorietà).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:53:06 +0200</pubDate>
                        <title>Il &quot;sale and lease back&quot; nel mercato immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-sale-and-lease-back-nel-mercato-immobiliare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/luigi-croce" target="_blank"><strong><u>Luigi Croce</u></strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/mara-del-giudice" target="_blank"><strong><u>Mara del Giudice</u></strong></a></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Da tempo nella prassi <i>real estate</i> si assiste alla diffusione di operazioni commerciali di c.d. “<i>sale and lease back</i>” in cui, tipicamente, <strong>un’impresa vende dietro corrispettivo un bene strumentale</strong> <strong>ad un operatore di mercato che – divenutone proprietario – lo concede in locazione al venditore stesso dietro pagamento di un canone</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il venditore può talvolta riservarsi la <strong>facoltà, alla scadenza del rapporto&nbsp;</strong>di <strong>riacquistare</strong> la proprietà del bene con il pagamento di un prezzo eventualmente predeterminato, ovvero di <strong>prorogare/rinnovare</strong> il godimento continuando a pagare i canoni per un ulteriore periodo, o ancora di <strong>riconsegnare</strong> definitivamente il bene al concedente.</p><p class="text-justify"><strong>Obiettivo </strong>dell’operazione è normalmente una <strong>flessibilità operativa</strong> - e <strong>liquidità immediata</strong> - per l’impresa venditrice che utilizza il bene strumentale <strong>non dovendo però sopportare rischi, oneri e costi fissi </strong>(a seconda del tipo di contratto che le parti decidono di sottoscrivere) che derivano dall’esserne proprietari. In tal modo, l’impresa potrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti strategici del proprio <i>business</i> e non sugli aspetti propriamente “immobiliari”.</p><p class="text-justify">Con la recentissima pronuncia in commento, la Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> torna a pronunciarsi sul tema della validità del contratto di <i>sale and lease back</i> in rapporto al divieto di patto commissorio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo scopo di questo sintetico contributo è dunque quello di <strong>fugare dubbi relativi a potenziali profili di rischio o campanelli d’allarme per l’operatore del mercato immobiliare</strong>.</p><p class="text-justify">Di fatto, il rischio di dar vita a un contratto di <i>sale and lease back</i> invalido (nullo per illiceità della causa – 1344 c.c.), non parrebbe sussistere in relazione alla fattispecie usualmente posta in essere dagli operatori del mercato immobiliare.</p><p class="text-justify">La giurisprudenza (anche molto recente) della Suprema Corte ha enucleato specifici <strong>presupposti essenziali</strong> (da valutare caso per caso e non contestabili in sede di scrutinio di legittimità se adeguatamente motivati) per poter considerare invalido il contratto di <i>sale and lease back</i> alla luce del divieto di patto commissorio, in particolare:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la sussistenza di una <u>situazione di credito preesistente/contestuale della società acquirente/concedente</u> del bene nei confronti dell’utilizzatrice, già proprietaria del bene stesso;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'esistenza di <u>condizioni di difficoltà economica della venditrice</u> che inducano a sospettare di un approfittamento dell’acquirente-concedente;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la <u>sproporzione</u> tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Normalmente, guardando alla prassi del mercato <i>real estate</i>, tali operazioni vengono – come anticipato – poste in essere per scopi strategici e da soggetti strutturati (non certo in un momento critico del business), in assenza di preesistenti situazioni di credito-debito tra impresa venditrice e operatore del mercato finanziario (acquirente) e, in presenza di un allineamento, normalmente certificato da un valutatore, tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente dal momento che il prezzo viene quantificato all’esito di perizie di stima condotte da soggetti esperti a ciò preposti.</p><p class="text-justify">Pertanto, il <i>sale and lease back</i> si conferma essere uno <strong>strumento efficiente e </strong><i><strong>safe </strong></i>per le imprese che intendano realizzare operazioni come quelle sopra enucleate.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>Cass. Civ. sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26225.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 16:10:36 +0200</pubDate>
                        <title>RE ITALY 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/re-italy-2024</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 16 ottobre<br>Piazza Affari 6, Milano<br>&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/marco-antonio-monaco" target="_blank"><strong><u>Marco Monaco</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà alla 24° edizione di RE Italy, la convention annuale del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare e Monitor Legale.&nbsp;</p><p>Durante l'evento, che si terrà presso Borsa Italiana, i principali player del mercato si confronteranno sullo stato dell'arte e la crescita del settore nel nostro Paese.</p><p>In particolare, l'avv. Monaco interverrà come speaker durante il panel dedicato al codice degli appalti</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/reitaly/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:35:44 +0200</pubDate>
                        <title>ITHIC - Italian Hospitality Investment Conference 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ithic-italian-hospitality-investment-conference</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>17 e 18 ottobre 2024</strong><br><strong>Hotel Villa Pamphili, Roma</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/bruno-fondacaro" target="_blank"><u>Bruno Fondacaro</u></a> parteciperà come speaker all'ITHIC, evento annuale dedicato agli investimenti nel settore dell'hospitality.</p><p>La conferenza, che si svolgerà nella splendida cornice dell'Hotel Villa Pamphili, a Roma, riunisce esperti del settore alberghiero, consulenti e professionisti del real estate per analizzare le opportunità del mercato, le tendenze emergenti e le strategie di crescita.</p><p>Tema di quest'anno: “Showing You the Future”.</p><p><br><a href="https://www.ithic.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 17:28:37 +0200</pubDate>
                        <title>Concessioni balneari: dal Governo ulteriore proroga fino al 2027</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concessioni-balneari-dal-governo-ulteriore-proroga-fino-al-2027</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Negli ultimi giorni vi sono state rilevanti novità in merito al tema delle <strong>concessioni balneari</strong> e ad una loro ulteriore proroga dopo anni di incertezze legislative.<br><br>L’attuale quadro normativo italiano sulle concessioni balneari (ovvero la Legge n. 14/2023) prevede che le concessioni esistenti scadranno il <strong>31 dicembre 2024 </strong>(salvo alcuni casi in cui la durata potrà essere prorogata fino al 31 dicembre 2025) e che, a partire dal 1° gennaio 2025, le concessioni saranno assegnate tramite gara pubblica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, alla luce della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva Bolkestein, il Governo italiano ha cercato di <strong>trovare una soluzione</strong> alla controversa questione delle concessioni balneari.</p><p class="text-justify">In particolare, il 4 settembre 2024 il Consiglio dei ministri ha <strong>approvato un decreto</strong> volto a risolvere le questioni derivanti dalla suddetta procedura di infrazione.</p><p class="text-justify">In base alla comunicazione del Consiglio dei Ministri (<a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Cdm_93.pdf" target="_blank"><u>clicca qui per il comunicato stampa</u></a>), tale decreto prevede che: (i) le concessioni esistenti scadranno nel settembre 2027; (ii) le gare pubbliche dovranno essere avviate entro giugno 2027; (iii) le concessioni potranno avere una durata da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni; (iv) i lavoratori impiegati nella precedente concessione dovranno essere assunti dal nuovo concessionario se ricevono da tale attività la fonte di reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare; (v) il nuovo concessionario dovrà corrispondere a favore del precedente un indennizzo pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione per gli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni; (vi) tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche il possesso di una concessione balneare nei cinque anni precedenti all’indizione della gara, se questa è stata la principale fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.</p><p class="text-justify">A questo punto, non resta che attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale ed eventuali reazioni da parte dell'UE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Articolo a cura di Rosemarie Serrato e Rossella Vaiano</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 10:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>Linee guida per la realizzazione dei Data Center</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rosemarie-serrato" target="_blank"><strong>Rosemarie Serrato</strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rossella-vaiano" target="_blank"><strong>Rossella Vaiano</strong></a>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">La Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 2629 del 24 giugno 2024 ha approvato le “Linee guida per la realizzazione dei Data Center”.</p><p class="text-justify">Vediamone, in pillole, i principali contenuti.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify"><strong>Perché emanare delle linee guida?</strong></p><p class="text-justify">Per fornire, nelle more dell’approvazione di un provvedimento normativo puntuale, indirizzi uniformi alle amministrazioni comunali, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale.</p><p class="text-justify"><strong>Cosa sono i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">Sono stanze, edifici o strutture fisiche che ospitano l’infrastruttura IT per la creazione, l’esecuzione e l’implementazione di applicazioni e servizi e per l’archiviazione e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.</p><p class="text-justify"><strong>Come si classificano i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">In base alle dimensioni, al fabbisogno energetico e alla potenza di calcolo. In particolare, si distinguono in:</p><ul><li data-list-item-id="ec28af9e317f077e56f4c05d2af3b01fd">Hyperscale: strutture di grandi dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 100 MW, che hanno, di norma, uno sviluppo per fasi con tempi di realizzazione successivi dettati dalla graduale crescita dei fabbisogni di servizi destinati ai clienti finali.</li><li data-list-item-id="e81156cd5f6a2d7502203e402b0c6d29b">Colocation: strutture di medie dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 5 MW.</li><li data-list-item-id="ead518603619d6f848c9f631d090c7cde">Edge: strutture solitamente piccole (a volte anche solo un container), con fabbisogno energetico di meno di 1 MW.</li><li data-list-item-id="e51b3097f41440f3af829ab7165c0ae4e">Cripto-mining puro (“mining”): container o edifici di piccole dimensioni con un fabbisogno energetico elevato, ma gestite con poche e semplici risorse.</li></ul><p class="text-justify">A quanto sopra vanno poi aggiunti gli HPC (High Performance Computing) che possono essere di varie dimensioni e con differente fabbisogno energetico, ma, in generale, sono strutture con elevate esigenze per quanto riguarda la capacità di calcolo per scopi quali l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e altre operazioni di calcolo complesse.</p><p class="text-justify"><strong>Qual è la destinazione d’uso dei Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Data Center sono compatibili con le destinazioni d’uso produttiva e direzionale.</p><p class="text-justify"><strong>Dove possono essere localizzati i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Comuni possono valutare l’idoneità della localizzazione degli impianti di medie e grandi dimensioni in base ai seguenti criteri:</p><ul><li data-list-item-id="e8817ba16db0012bbcd95761c16fe5b41">presenza di adeguata infrastrutturazione e disponibilità di energia a basso costo (preferibilmente energie rinnovabili) o produzione autonoma di energia, con priorità ai siti inattivi o ad aree brownfield, aree da rigenerare, aree a bassa densità di impianti, aree dove realizzare economie di sistema, impianti ecosistemici (teleriscaldamento, CER, …), aree climaticamente più idonee;</li><li data-list-item-id="ecb6a2cfc02993d349035f2670c87c8e4">rischio ambientale;</li><li data-list-item-id="e7dc5fb2029185b7c6dd9169cdbadc9d0">qualità paesaggistica dei diversi territori;</li><li data-list-item-id="eac23535f44014e0f1ab8305aeb44bbf0">possibili impatti sulle reti ecologiche e sulle reti verdi a finalità fruitiva;</li><li data-list-item-id="e62c2754261c98da714a930b633bf967b">presenza, nelle vicinanze, di infrastrutture, quali strade, tpl, acquedotti, elettrodotti, fognature, condutture tecnologiche, etc.;</li><li data-list-item-id="e6218d92b14594279fb0551843d142279">presenza di altri data center o alla presenza di altre attività che potrebbero beneficiare del suddetto insediamento, anche ai fini della salvaguardia di occupazione e di tessuto produttivo.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Quali sono le autorizzazioni ambientali necessarie?</strong></p><ul><li data-list-item-id="ede2780157d398b6592628488852e31af">Ove la potenza termica nominale dei gruppi di emergenza sia superiore a 50 MW si ricade in attività soggetta ad AIA, tale per cui è necessario che il proponente acquisisca preventivamente il provvedimento di esclusione da VIA o, in caso di potenza complessiva superiore a 150 MW, il provvedimento di compatibilità ambientale, prioritariamente rispetto al rilascio dell’AIA e di ogni altra autorizzazione.</li><li data-list-item-id="eddee2a0c36d77fe32ec63768a243b8db">Per i Data Center di medie e grandi dimensioni è necessario verificare, in base a quanto previsto dalla pianificazione comunale, se l’intervento rientri nell’ambito di applicazione della VAS.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Qual è l’impatto sul procedimento autorizzatorio?</strong></p><p class="text-justify">Le istanze relative a strutture di medie e grandi dimensioni devono essere valutate in sede di conferenza di servizi in cui la Provincia o la Città metropolitana territorialmente interessata esprimerà un parere sulla compatibilità dell’intervento in base a quanto previsto dalle linee guida in oggetto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Data Center</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:24:49 +0200</pubDate>
                        <title>Settore immobiliare: perchè optare per investimenti sostenibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione dello scorso marzo da parte del Parlamento UE della<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/direttiva-case-green-ue-cosa-prevede-entro-il-2033/" target="_blank" rel="noreferrer">&nbsp;direttiva “Case green”</a>, la posizione delle istituzioni europee è chiara:&nbsp;<strong>bisogna decarbonizzare il settore immobiliare.</strong>&nbsp;Messo da parte lo scetticismo di alcuni governi dell’Unione, per raggiungere gli obiettivi del piano di riduzione delle emissioni “Fit for 55” dell’UE l’edilizia non può essere ignorata. Ecco dunque che nei prossimi anni saranno necessari ingenti investimenti per ristrutturare il patrimonio immobiliare esistente, migliorandone le prestazioni energetiche, e per incentivare una nuova modalità progettuale che preveda l’utilizzo di materiali meno impattanti e una maggiore attenzione a criteri ESG. Ma il mondo della finanza è pronto ad accompagnare la transizione del settore? E perchè dovrebbero farlo? Secondo quanto è emerso durante il webinar&nbsp;<em>Settore immobiliare e transizione ecologica: il ruolo degli investimenti sostenibili,&nbsp;</em>organizzato dal&nbsp;<strong>Forum per la Finanza Sostenibile&nbsp;</strong>in collaborazione con&nbsp;<strong>ADVANT Nctm,</strong>&nbsp;studio legale indipendente, e moderato da&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/sustainability-week/bicciato-la-finanza-sostenibile-indispensabile-per-la-transizione/" target="_blank" rel="noreferrer">Francesco Bicciato</a>,</strong>&nbsp;direttore generale del Forum,&nbsp;<strong>sono tre le motivazioni principali per investire in modo sostenibile nel real estate.</strong>&nbsp;La prima è l’<strong>evoluzione normativa&nbsp;</strong>in atto, segue il&nbsp;<strong>rischio di obsolescenza degli asset</strong>, cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, considerando la sempre più forte presenza dei temi ESG nei processi di due diligence e, infine, il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>, dal momento che l’inclusione di elementi sociali e ambientali ha benefici di marketing.C’è dunque l’urgenza di&nbsp;<strong>ristrutturare i portafogli immobiliari</strong>&nbsp;e per incentivare questa modalità di investimento anche nel settore immobiliare si sta optando per i&nbsp;<strong>green premium&nbsp;</strong>e i&nbsp;<strong>green financing</strong>&nbsp;con modalità premianti per chi ha o migliora target ESG.</p><h2 class="wp-block-heading"><span id="Come_intervenire_per_ristrutturare_i_portafogli_immobiliari">Come intervenire per ristrutturare i portafogli immobiliari</span></h2>Durante il webinar sono stati ricordati alcuni dati: il&nbsp;<strong>settore immobiliare in Italia è responsabile del 40% delle emissioni&nbsp;</strong>di anidride carbonica, con il 70% di CO2 legato alla vita ordinaria degli immobili e il 30% alla fase di costruzione. La cementazione impatta negativamente sulla&nbsp;<strong>biodiversità</strong>&nbsp;e le infrastrutture hanno effetti di lungo termine sulla qualità della vita delle&nbsp;<strong>comunità</strong>.Una prima linea di intervento, quindi, secondo<strong>&nbsp;Rosemarie Serrato</strong>, socio di ADVANT Nctm, è quella di porre attenzione ai&nbsp;<strong>materiali</strong>&nbsp;in fase di costruzione, in modo che garantiscano una manutenzione agevole e abbiano delle emissioni minime. Il secondo prerequisito è invece quello di lavorare per l’<strong>efficienza energetica</strong>&nbsp;degli immobili, che dovrebbero essere (almeno parzialmente) autonomi. Questa visione si colloca in un’Italia che sta aumentando il ricorso alle rinnovabili e che parla sempre più di&nbsp;<strong>comunità energetiche rinnovabili,</strong>&nbsp;oggetti giuridici autonomi che possono ospitare impianti fino a 1MW di potenza condivisa. Secondo Serrato però non bisogna pensare solo alla decarbonizzazione, ma anche alla riduzione dell’impatto che gli immobili hanno sulla<strong>&nbsp;biodiversità</strong>, proponendo interventi di&nbsp;<strong>riforestazione e rigenerazione urbana.</strong>&nbsp;Per realizzare tali progetti sono necessarie la&nbsp;<strong>collaborazione</strong>&nbsp;tra pubblico e privato, un ruolo attivo dei&nbsp;<strong>consulenti</strong>&nbsp;nel veicolare gli investimenti, incentivi pubblici e un’ottica che consideri l’impatto ambientale tanto quanto quello sociale, senza lasciare un tassello da parte.<h2 class="wp-block-heading"><span id="I_driver_degli_investimenti_sostenibili_nel_settore_immobiliare">I driver degli investimenti sostenibili nel settore immobiliare</span></h2>Gli investimenti sostenibili hanno quindi il potenziale di guidare la transizione ecologica del settore immobiliare. Secondo&nbsp;<strong>Francesca Altamura,&nbsp;</strong>sustainability lead di Cushman &amp; Wakefield, società attiva nella consulenza immobiliare, ci sono alcuni&nbsp;<strong>driver&nbsp;</strong>da tenere in considerazione. Il primo sono le&nbsp;<strong>leggi</strong>&nbsp;in ambito di efficienza energetica e sostenibilità, che sono incrementate negli anni e continueranno ad essere più esigenti. Segue il&nbsp;<strong>rischio dell’obsolescenza,</strong>&nbsp;cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, che si vede già oggi dalla presenza sempre più forte dei temi ESG nei processi di due diligence. L’ultima spinta ad investimenti immobiliari sostenibili sarà il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>. Sia privati che enti pubblici stanno infatti investendo per catalizzare impatto sociale positivo tramite il real estate, con azioni che hanno benefici di marketing. La “S” sta assumendo un valore sempre maggiore, con&nbsp;<strong>rinnovata attenzione per i rischi sociali</strong>&nbsp;e per interventi come quelli di social housing.Considerando inoltre che<strong>&nbsp;molti immobili esistenti non sono efficienti&nbsp;</strong>a livello di richieste di mercato né in termini di consumo energetico, secondo<strong>&nbsp;Roberto Curletti,</strong>&nbsp;senior investment manager della società di risparmio gestito&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/asset-manager/ardian/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ardian</a>,</strong>&nbsp;un grande driver per l’investimento è il&nbsp;<strong>riposizionamento</strong>&nbsp;del real estate – recuperare cioè il patrimonio esistente, rendendolo conforme alle leggi esistenti.“Si è calcolato che nel 2040, due terzi degli immobili di oggi saranno ancora presenti, quindi occorre intervenire subito, analizzando il portafoglio dei clienti e capendo quale è il&nbsp;<strong>rischio climatico che vanno ad affrontare, ma anche il rischio di transizione&nbsp;</strong>verso infrastrutture più sostenibili”, ha spiegato Serrato, “Mentre per i&nbsp;<strong>nuovi</strong>&nbsp;immobili si tratta di non adeguarsi solo alla normativa ma di evitare di rincorrerla,&nbsp;<strong>anticipandola</strong>&nbsp;con investimenti che si possano certificare, perché la reportistica assumerà un ruolo sempre più importante”.<h2 class="wp-block-heading"><span id="Rischi_e_opportunita_per_gli_investitori">Rischi e opportunità per gli investitori</span></h2>Il settore immobiliare presenta una serie di rischi importanti per Altamura, in primis la&nbsp;<strong>gestione della velocità del cambiamento</strong>. La sostenibilità continua a evolversi, sia in ambito normativo che per quanto riguarda le competenze richieste agli operatori del settore, e processi e tecnologie devono adeguarsi a un ritmo sostenuto. Inoltre, è ancora difficile&nbsp;<strong>assegnare un impatto finanziario alla transizione&nbsp;</strong>ecologica di un immobile, specialmente nel momento della vendita (nonostante questo, resta un tema di appetibilità di prodotto). È infine complesso&nbsp;<strong>allineare strategie ESG e tipo di investimento</strong>&nbsp;– non si può adottare un ragionamento&nbsp;<em>one size fits all</em>, anche se ci sono alcuni elementi che dovrebbero essere sempre presenti, come il coinvolgimento di un esperto di<strong>&nbsp;Life Cycle Assesment</strong>&nbsp;fin dall’inizio.Per quanto riguarda lo<strong>&nbsp;stock esistente</strong>&nbsp;sul mercato immobiliare, circa la metà ha più di 30 anni e solo il 14% è stato appena costruito o ha subito rinnovi di recente. In Italia, nello specifico, c’è anche il fattore del&nbsp;<strong>patrimonio storico</strong>, e delle restrizioni applicabili nelle opere di rinnovamento e riqualificazione di tali immobili.Grandi opportunità sono offerte dall’<strong>evoluzione dei materiali e delle tecnologie,</strong>&nbsp;che danno un nuovo contributo ai piani di decarbonizzazione e digitalizzazione, a partire dai nuovi metodi di raccolta e analisi dati. Anche&nbsp;<strong>green premium e green financing</strong>&nbsp;stanno osservando delle tendenze positive, con ricerche nel settore hospitality che rivelano un expected value premium tra il 4,5-7,3% per asset con determinate credenziali ESG, e una crescita sostenuta del green financing in Europa negli ultimi anni.Tuttavia, se il settore immobiliare vuole davvero mettersi sulla strada della transizione green e se gli investitori vogliono davvero finanziare un cambiamento concreto, secondo&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio,</strong>&nbsp;socio di ADVANT Nctm e professore LUISS Guido Carli, manca un tassello fondamentale: “Per mettere veramente a terra le problematiche e i rischi del real estate&nbsp;<strong>dobbiamo regolare contrattualmente gli impegni.&nbsp;</strong>Non basta dire ‘io investo in un fondo ex art. 9’ o ‘in un bond sustainability linked con KPIs di un certo tipo’. Serve che tutti gli impegni dei soggetti coinvolti siano contrattualizzati, e che venga controllato che siano davvero sostenibili. Bisogna anche lavorare sulla<strong>&nbsp;riqualificazione di un sistema di garanzie,</strong>&nbsp;andando a creare un equivalente di Sace green per il settore residenziale privato” ha concluso il professore.<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Esg News</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 03:18:15 +0100</pubDate>
                        <title>Finanziata demolizione e ricostruzione di un edificio a Milano. Gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanziata-demolizione-e-ricostruzione-di-un-edificio-a-milano-gli-advisor</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Castello SGR, in nome e per conto del&nbsp;Fondo Immobiliare Iniziative Immobiliari Milano, e&nbsp;Banco BPM&nbsp;hanno concluso un’operazione di finanziamento multilinea per complessivi 26,2 milioni di euro. Finanziamento finalizzato a supportare un progetto di demolizione e ricostruzione, che porterà alla realizzazione di un edificio residenziale di 22 piani situato in Via Calvino a Milano.<strong>I LEGAL ADVISOR</strong>FIVELEX Studio Legale e Tributario&nbsp;ha assistito Castello SGR. Il team multidisciplinare era guidato, per la parte banking, dalla partner&nbsp;Mara Fittipaldi&nbsp;(in foto, al centro), coadiuvata dalla junior associate&nbsp;Alice Alessandri. Per i profili fiscali, dal partner&nbsp;Francesco Mantegazza&nbsp;(in foto, a sinistra) e dal managing associate&nbsp;Andrea Brambilla.Infine,&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;ha assistito Banco BPM con un team coordinato dal partner&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>. Alla squadra hanno fatto parte anche&nbsp;<strong>Carmine Morrone</strong>,&nbsp;<strong>Gianluca Salvadei</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Matteo Morosetti</strong>.<a href="https://legalcommunity.it/finanziata-demolizione-e-ricostruzione-di-un-edificio-a-milano-gli-advisor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 04:09:32 +0200</pubDate>
                        <title>Merope acquista portafoglio immobiliare da 100 milioni a Roma. Tutti gli studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/merope-acquista-portafoglio-immobiliare-da-100-milioni-a-roma-tutti-gli-studi-legali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Merope Asset Management&nbsp;ha acquistato attraverso il proprio veicolo di investimento “Elettra”, un portafoglio immobiliare&nbsp;ubicato a&nbsp;Roma&nbsp;e&nbsp;composto da 10 edifici di pregio denominati “I Villini”,&nbsp;situati&nbsp;nel quartiere di Via Sallustiana,&nbsp;nei pressi&nbsp;di Via Veneto. Gli immobili sono stati venduti dal fondo d’investimento alternativo “Flavia”.Ubicati all’interno di un parco secolare di rilevante interesse storico-artistico e culturale, gli immobili sviluppano una superficie di oltre 17mila mq.Lo studio&nbsp;Curtis Mallet-Prevost Colt &amp; Mosle&nbsp;ha assistito il venditore con&nbsp;un team&nbsp;multidisciplinare&nbsp;guidato dal partner&nbsp;Sergio Esposito Farber&nbsp;(nella foto a sinistra), coadiuvato dal counsel&nbsp;Francesco Dell’Atti,&nbsp;e&nbsp;composto da&nbsp;Carolina Magarini&nbsp;Montenero,&nbsp;Ludovica Giaccone&nbsp;e&nbsp;Erica Sotgiu&nbsp;per gli aspetti di real estate. Il partner&nbsp;Francesco Caccioppoli&nbsp;e l’associate&nbsp;Giuseppe Calamo&nbsp;hanno fornito assistenza in relazione alle tematiche di diritto urbanistico.Lo studio&nbsp;Di Tanno Associati, con il partner&nbsp;Domenico Ponticelli&nbsp;(nella foto al centro) e il senior associate&nbsp;Stefano Cacace, ha seguito, per conto del venditore, gli aspetti fiscali dell’operazione.Merope è stata assistita dallo studio legale&nbsp;Dentons&nbsp;con un team multidisciplinare guidato dal partner&nbsp;Carlo Merisio&nbsp;(nella foto a destra), con gli avvocati&nbsp;Elena Cossutta&nbsp;e&nbsp;Giuseppe Croce&nbsp;per gli aspetti real estate e con il partner&nbsp;Alessandro Fosco Fagotto&nbsp;e gli avvocati&nbsp;Edoardo Galeotti&nbsp;e&nbsp;Giulia Caselli Maldonado&nbsp;per il finanziamento dell’acquisizione. Quest’ultimo, dall’importo di 100 milioni, è stato erogato da Intesa Sanpaolo e Banco BPM, assistite da&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;con un team guidato da&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>&nbsp;con&nbsp;<strong>Carmine Morrone</strong>,&nbsp;<strong>Martina Marmo</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Gianluca Salvadei</strong>.Merope è stata inoltre assistita dallo studio&nbsp;Morri Rossetti&nbsp;per gli aspetti legali, in particolare nella fase introduttiva del deal, con un team guidato da&nbsp;Stefano Morri&nbsp;e da&nbsp;Roberta Incorvaia.In aggiunta, l’acquirente è stato seguito per tutti gli aspetti tax studio&nbsp;Giancaspero&amp;Carlucci.&nbsp;Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/merope-roma-studi-legali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 05:27:50 +0200</pubDate>
                        <title>Nasce “Mille Infrastrutture - Rete d’imprese”  per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-mille-infrastrutture-rete-dimprese-per-il-monitoraggio-e-la-sicurezza-delle-infrastrutture</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sottoscritto il contratto per la costituzione di “Mille Infrastrutture – Rete d’imprese”, la prima e più grande rete di imprese in Italia, creata per il monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture, con particolare rifermento a ponti, viadotti e gallerie.La Rete è una risposta concreta alle missioni e alle priorità inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel connesso Fondo Complementare. Nasce oggi un nuovo soggetto giuridico, grazie al prezioso supporto legale dello studio <strong>Nctm</strong>, per dare continuità di azione al progetto “Mille Infrastrutture”, già candidato ad agosto 2020 nell’ambito della misura di intervento “Strade Sicure”, per un valore iniziale di oltre 450 milioni di euro.Tale progetto, in virtù della sua particolare capacità di innovazione e utilità, si presenta come un volano per lo sviluppo economico e per la sicurezza del Paese.L’iniziativa per la creazione della Rete “Mille Infrastrutture” parte dai Distretti Tecnologici di Basilicata, Liguria, Piemonte e Campania, e coinvolge grandi, medie e piccole imprese, insieme a Centri di ricerca e Università, tra cui l’Istituto Italiano di Tecnologia e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per un totale di oltre ottanta attori, pubblici e privati. Un network di competenze complementari che vede come protagonisti grandi player nel campo dell’innovazione tecnologica. La presenza come nodo strategico di Leonardo, la principale azienda industriale italiana e tra i leader mondiali nel settore Aerospazio Difesa &amp; Sicurezza, assicura alla compagine una visione univoca ed integrata e favorisce il trasferimento tecnologico lungo tutta la filiera produttiva, da Nord a Sud.“La Rete sarà vettore di sviluppo e innovazione su tutta la Penisola e porrà particolare attenzione al rilancio del Mezzogiorno, obiettivo prioritario del PNRR, per rafforzare la coesione e promuovere la crescita economica. Verrà creato un solido asse tecnologico per il monitoraggio delle infrastrutture e per la prevenzione dei rischi: un unicum per il Sistema Paese in termini di portata innovativa, efficacia ed affidabilità” – ha affermato Antonio Colangelo, Presidente del consorzio TeRN di Basilicata e neoeletto Presidente della Rete, nonché promotore del contratto insieme all’Ing. Remo Pertica, Presidente del Distretto Tecnologico Ligure Siit.La cooperazione si pone, infatti, come obiettivo principale la realizzazione di una piattaforma tecnologica all’avanguardia, in grado di gestire i dati acquisiti tramite sistemi innovativi multisensoriali e satellitari, ed applicare soluzioni di intelligenza artificiale per garantire il monitoraggio di tutti i parametri che assicurano il controllo della stabilità e sicurezza delle infrastrutture del Paese. La piattaforma potrà successivamente essere utilizzata per le attività di monitoraggio di altre opere e fornire ai gestori ed alle Autorità preposte alla sicurezza un efficace strumento di allerta e di manutenzione.Punto di forza della Rete è rappresentato dal suo carattere di terzietà ed assoluta indipendenza nell’erogazione del servizio in oggetto, a garanzia dell’affidabilità e della trasparenza dei dati e delle informazioni fornite a supporto delle decisioni da parte degli stakeholder. Il particolare modello organizzativo su cui è stato costituito il progetto “MilleInfrastrutture” rappresenta una best practice replicabile su scala europea, rispondendo agli obiettivi della tutela del cittadino e della salvaguardia del patrimonio infrastrutturale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 04:50:34 +0100</pubDate>
                        <title>Sentenza n. 28972 - SS. UU. 15 settembre 2020 - depositata il 17 dicembre 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sentenza-n-28972-ss-uu-15-settembre-2020-depositata-il-17-dicembre-2020</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>La natura dell'uso esclusivo in ambito condominiale - inconfigurabilità del c.d. "diritto reale di uso esclusivo"</strong></span>Le Sezioni Unite si sono pronunciate&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> sulla natura dell’uso esclusivo in ambito condominiale e, in particolare, sulla possibilità di qualificare il godimento esclusivo di una porzione condominiale da parte di uno dei condomini quale c.d. «diritto reale di uso esclusivo».In primo luogo, è stata esclusa la riconducibilità del c.d. diritto reale di uso esclusivo nell’alveo applicativo del c.d. «diritto d’uso» e della regola del c.d. «farne parimenti uso» di cui all’articolo 1021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> c.c., anche ove declinata nell’uso frazionato o turnario. Questo in quanto: «<em>Un diritto reale di godimento di uso esclusivo, in capo ad un condomino, di una parte comune dell’edificio, privando gli altri condomini del relativo diritto di godimento, e cioè riservando ad essi un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale, determinerebbe (…) un radicale, strutturale snaturamento di tale diritto, non potendosi dubitare che il godimento sia un aspetto intrinseco della proprietà, come della comproprietà: salvo, naturalmente, che la separazione del godimento della proprietà non sia il frutto della creazione di un diritto reale di godimento normativamente previsto</em>».Del pari, è stata negata la possibilità di far ricadere il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» nella disciplina dettata per l’uso esclusivo dei lastrici solari <em>ex</em> art. 1126&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> c.c., sul presupposto che: «<em>Qualora l’esegesi dell’atto induca a ritenere che l’attribuzione abbia effettivamente riguardato (…) non la proprietà, sia pure in veste </em>«<em>mascherata</em>»<em>, ma il c.d. </em>«<em>diritto reale di uso esclusivo</em>»<em> su una parte comune, ferma la titolarità della proprietà di essa in capo al condominio, è da escludere che un simile diritto, con connotazione di realità, possa trovare fondamento nell’articolo 1226 c.c.</em>».In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno affrontato, seppur brevemente, le ipotesi di concessione a singoli condomini di un godimento apparentemente non paritario e, riconoscendo l’eccezionalità di tali previsioni, hanno escluso la possibilità che le stesse possano comportare delle modificazioni strutturali alla comproprietà delle parti comuni in favore del titolare dell’uso. Il medesimo approccio è stato adottato, <em>mutatis mutandis,</em> nella disamina dell’articolo 6, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 20 maggio 2005, n. 122&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, nei termini che seguono: «<em>È parimenti priva di fondamento la tesi, talora affermata, secondo cui un riconoscimento legislativo degli usi esclusivi</em>, <em>tali da determinare una modificazione del diritto di comproprietà, potrebbe desumersi dall’articolo 6, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 20 maggio 2005, n. 122, che obbliga il costruttore a indicare nel contratto relativo a futura costruzione le parti condominiali e le </em><em>"</em><em>pertinenze esclusive</em><em>"</em>.».La Corte si è soffermata altresì sulla impossibilità di includere il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» nell’ambito delle servitù prediali, sul presupposto che «<em>è del tutto evidente che, se ad un condomino spettasse a titolo di servitù l’</em>«<em>uso esclusivo</em>»<em> di una porzione di parte comune, agli altri condomini non rimarrebbe nulla, se non un vuoto simulacro</em>». Per quanto minima una possibilità di utilizzo del bene deve permanere in capo al titolare del fondo servente.Infine, la Suprema Corte ha ritenuto che la creazione di un c.d. «diritto reale di uso esclusivo» di matrice negoziale risulti immediatamente ostacolata dai principi cardine dei diritti reali: in particolare quello inerente la tipicità dei diritti reali. Principio che, del resto, neppure è negato dalle previsioni in materia di proprietà di cui all’articolo 42 <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> della Costituzione, così come dalle previsioni della normativa comunitaria che, ai sensi dell’articolo 345 TFUE, lascia «<em>del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri</em>». Del resto, come affermato dalla medesima Corte&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>: «<em>il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali (…) si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono modificarne il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5034)</em>».In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «<strong><em><u>La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. </u></em><u>«<em>diritto reale di uso esclusivo</em>»<em> su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’articolo 1102&nbsp;</em></u></strong><u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">]</a></u><strong><u><em> c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità degli stessi</em></u></strong>».<em>Ex quo </em>che occorre verificare dal titolo negoziale se al momento di costituzione del condominio le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, costituire un diritto reale d'uso <em>ex</em> art. 1021 c.c. a norma dell’art. 1419&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> c.c.. Diversamente, la previsione con cui è stato costituito un diritto reale di uso esclusivo, al ricorrere dei presupposti normativi per la conversione del contratto nullo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, sarà sostituita con la concessione di un uso esclusivo e perpetuo tra le parti di natura obbligatoria.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a><em> o </em><a href="mailto:elena.granati@advant-nctm.com">Elena Granati</a>.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordinanza del 2 dicembre 2019, n. 31420, con cui la seconda Sezione Civile della Suprema Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sia per esigenza di composizione di contrasto, che per la particolare importanza della questione relativa alla natura dell’«uso esclusivo» in ambito condominiale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 1021 c.c., «Uso»: «<em>[I]</em> <em>Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. [II] I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 1126 c.c., «Lastrici solari di uso esclusivo»: «<em>Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che non ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno</em>.».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> «<em>laddove esso pone una riserva di legge in ordine ai modi di acquisto e, per l'appunto, di godimento, oltre che ai limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, senza che la funzionalizzazione della proprietà offra alcun sensato argomento che spinga nel senso della configurabilità di diritti reali limitati creati per contratto</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. Cass., SS. UU., 17 dicembre 2020, n. 2897.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 1102 c.c., «Uso della cosa comune»: «<em>[I] Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.[II] A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso</em>.».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Art. 1419 c.c. «Nullità parziale»: «<em>[I]. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità [1341<sup>2</sup>, 1354<sup>3</sup>, 1519-octies, 2265].[II]. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [1339, 1501, 1573, 1679<sup>4</sup>, 1815<sup>2</sup>, 1932<sup>2</sup>, 1962<sup>2</sup>, 2066<sup>2</sup>, 2077<sup>2</sup>, 2115<sup>3</sup>].</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Art. 1424 c.c. «Conversione del contratto nullo»: «<em>[I]. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma [607, 2701], qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità [1367].</em>»<em>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 04:11:28 +0200</pubDate>
                        <title>Si apre la consultazione online sul “nuovo” PGT del Comune di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pgt-comune-di-milano</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato on-line sul sito del Comune di Milano (www.pgt.comune.milano.it) il Piano di governo del territorio (PGT) adottato dal Consiglio comunale il 5 marzo scorso. Il 15 maggio è partito l'avviso di adozione del PGT Milano 2030 e dal 15 giugno sarà possibile presentare le osservazioni attraverso un apposito servizio online.a cura di Rosemarie Serrato, partner Nctm Studio LegaleLo scorso 5 marzo, il Consiglio Comunale di Milano ha adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (più brevemente il “PGT”). Il PGT adottato sarà depositato presso la segreteria comunale per 30 giorni, al fine di consentire ai cittadini (più precisamente a chiunque ne abbia interesse) di presentare osservazioni nei successivi 30 giorni. “Cittadini, associazioni, stakeholder, municipi e chiunque voglia dare il proprio contributo alla visione di Milano 2030”, “si legge in una nota dell’Amministrazione – potranno consultare tutta la documentazione del Piano in vista dell’apertura della fase di osservazioni prevista tra il 15 giugno e il 15 luglio 2019”.Il Comune valuterà le osservazioni, eventualmente apportando modifiche al piano adottato, e approverà il nuovo Piano di Governo del Territorio. Una volta approvato, il nuovo PGT diverrà efficace a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.Fino a quel momento, trovano applicazione le cosiddette “misure di salvaguardia”: in sostanza - fino all’approvazione del nuovo PGT - coesistono sia il PGT vigente sia quello adottato, ragione per cui sono ammessi solo gli interventi conformi a entrambi gli strumenti urbanistici. Il PGT adottato è rivolto a dare una direzione allo sviluppo di Milano verso il 2030, come ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Maran, con importanti novità per quanto riguarda la rigenerazione urbana, il recupero o la trasformazione degli edifici, l’abbattimento degli edifici abbandonati.Ma vediamo un poco più nel dettaglio alcune delle novità del nuovo PGT.</p><h1>La conversione degli edifici industriali</h1>Il nuovo PGT consente l’integrale recupero della Superficie Lorda degli edifici a destinazione industriale anche in caso di mutamento di destinazione d’uso. Inoltre, per il passaggio dalla destinazione produttiva alla destinazione direzionale non sono dovuti standard urbanistici.<h1>Gli edifici abbandonati</h1>Il nuovo PGT definisce attività di pubblica utilità ed interesse generale il recupero di edifici degradati e stabilisce regole molto severe per il loro recupero. Gli edifici degradati (per tali intendendosi gli edifici dismessi da più di due anni e che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana) sono individuati dal Comune.I proprietari possono richiedere di recuperare l’immobile, fermo restando che i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dall’individuazione dello stesso come degradato.In alternativa, vi è l’obbligo di demolizione. Se l’edificio degradato è demolito su iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la Superficie Lorda esistente.In caso di mancata demolizione da parte della proprietà è riconosciuta la Superficie Lorda esistente ma solo fino all’indice di edificabilità territoriale unico (pari a 0,35 mq/mq).É importante sottolineare che il Comune si riserva il potere sostitutivo di demolire l’edificio degradato. Le relative spese sostenute dovranno essere rimborsate dalla proprietà.<h1>Le grandi funzioni urbane</h1>Sono poi previste sei aree destinate alla localizzazione di rilevanti funzioni per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonchè per funzioni, anche private, aventi carattere strategico. Si tratta di San Siro, Goccia, Piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino. Nelle aree di San Siro-Trotto, Porto di Mare e Ronchetto sarà possibile insediare anche grandi strutture di vendita.<h1>Commercio</h1>Il PGT pone attenzione al piccolo commercio. Gli esercizi di vicinato (quelli con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati) non sono computati nella Superficie Lorda negli ambiti di rigenerazione e nei nuclei storici esterni e negli spazi a vocazione pedonale.Le grandi strutture di vendita sono consentite nei nodi di Interscambio (a dire Comasina, Bovisa, Stephenson, Cascina Gobba, Centrale, Garibaldi, San Donato, Rogoredo, Famagosta, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, oltre che nelle aree per Grandi Funzioni Urbane di San Siro-Trotto, Porto di Mare e Ronchetto.<h1>I servizi pubblici innovativi</h1>Il PGT prevede che gli spazi destinati a servizi – da convenzionare con il Comune – non siano computati nella Superficie Lorda.Si tratta di una previsione in continuità con il piano precedente. Ma la novità è che sono considerati servizi (sempre se convenzionati con il Comune), tra gli altri, spazi per Incubatori e acceleratori d'impresa, coworking e laboratori e spazi per l'innovazione nonché immobili dedicati allo student housing.<h1>Gli emendamenti approvati</h1>Tra gli emendamenti approvati in sede di adozione del PGT, vi è la previsione secondo cui almeno il 50% dei proventi relativi agli oneri di urbanizzazione e alle monetizzazioni derivanti da interventi urbanistici in centro debbano essere destinati ad altre zone.Inoltre è stato dichiarato l’obiettivo di piantumare due alberi ogni nuovo posto auto realizzato, evidenziata la necessità di indire concorsi o strumenti analoghi per i progetti di rigenerazione delle piazze e dei nodi di interscambio.É stato anche deliberato l’aumento della quota di edilizia residenziale sociale negli interventi di oltre 10.000 mq di superficie, prevedendo un indice di 0,40 mq/mq (rispetto allo 0,35 del PGT vigente) suddiviso in almeno 0,20 mq/mq per locazione, al massimo 0,20 mq/mq in vendita e obbligo dello 0,05 mq/mq di edilizia residenziale pubblica in presenza di finanziamenti pubblici.&nbsp;<em>Tratto da</em><a href="http://www.icpmag.it/energia-e-ambiente/item/1381-si-apre-la-consultazione-online-sul-nuovo-pgt-del-comune-di-milano" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em> ICP</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 10:58:58 +0200</pubDate>
                        <title>La finanza domina il real estate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-finanza-domina-il-real-estate</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un tempo il focus era l'investimento immobiliare in sé e per sé; oggi ogni acquisizione è concepita come un progetto e accompagnata da uno sguardo più ampio che analizza le prospettive di sviluppo economico e urbanistico del luogo e arriva alla gestione del bene messo a reddito, passando per la scelta del partner finanziario (o la creazione di uno strumento ex novo) e la due diligence.La sfera di competenza del real estate, a conti fatti, è lievitata ben oltre il concetto di proprietà tout court e, di pari passo, è cresciuto il livello di complessità dell'assistenza legale in questo settore. Un'assistenza oggi multidisciplinare, con un orientamento sempre più internazionale. E che necessita di competenze iper specializzate, di rapidità ed efficienza.</p><h1><img class="wp-image-13004 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-16.31.09.png" alt width="325" height="237">Multidisciplinarità</h1>«Un avvocato che lavora nel settore immobiliare oggi deve capire la fiscalità e la finanza di base. La sfida, infatti, è strutturare un progetto solido anche dal lato fiscale e finanziario», spiega Olaf Schmidt, head of real estate international di Dia Piper, tra gli <a href="https://www.nctm.it/news/news-da-nctm/studi-legali-dellanno-2019-statista-e-il-sole-24-ore" target="_blank" rel="noreferrer">studi segnalati nell'indagine che Statista ha realizzato per il Sole 24 Ore</a>. Le parole di Schimdt fanno emergere la tendenza nel suo aspetto più concreto, quello della trasversalità delle competenze che "convivono" se non nel singolo soggetto, almeno nel team dedicato. «Quando un avvocato lavora all'acquisto di asset nel portafogli di Npl, magari occupandosi della due diligence sugli immobili dal punto di vista urbanistico e amministrativo, deve avere accanto a sé colleghi esperti di finanza strutturata», conferma Federico Barbàra, partner dello studio legale Santa Maria e responsabile della practice real estate. Che segnala: «Sta nascendo persino la specializzazione in locazioni di grandi immobili, per seguire i pre-contratti di affitto».<h1>Internazionalizzazione</h1>La complessità dei progetti dipende anche dal fatto che, oggi, le grosse operazioni, anche in Italia, coinvolgono soprattutto soggetti esteri. «Dai clienti stranieri arriva il 50% del nostro fatturato - dice Donato Silvano Lorusso, fondatore di Blblex - e la spinta decisiva al nostro sviluppo è arrivata proprio dalla Cina». Lo studio, fondato nel 2008, cinque anni fa ha stretto una partnership con una firm di Shenzen: «Attraverso di loro abbiamo intercettato capitali che si spostavano verso l'Europa e affiancato gli investitori cinesi anche in operazioni real estate. In futuro, complice il documento bilaterale sulla Via della Seta, ci saranno opportunità anche nelle infrastrutture», chiosa Lorusso.Relazionarsi con un investitore internazionale aggiunge complessità al lavoro degli studi legali, chiamati quasi a prendere per mano il cliente: «Gli stranieri hanno bisogno di assistenza a36o gradie su misura. Spesso cominciamo fornendo una serie di informazioni sullo sviluppo della città nella quale sono intenzionati a investire: il town planning, secondo noi, è uno strumento decisivo per cogliere le opportunità migliori», conferma <strong>Luigi Croce</strong>, partner e capo della divisione <em>real estate</em> dello studio legale <strong>Nctm</strong>. C'è poi chi, invece, fa il percorso inverso, accompagnando investitori italiani ( che rimangono attivi, specialmente gli "istituzionali": fondi, casse di previdenza, assicurazioni) oltre confine. È il caso di Dia Piper: «Abbiamo sedi in paesi strategici, un vantaggio compedtivo che ci permette, per esempio, di potercontaresuunteamdiioo avvocati in Lussemburgo, dove si creano i fondi immobiliari» dice Olaf Schmidt.<h1>Focus su Milano</h1>Dove investono e cosa vogliono i clienti, stranieri e non, quando si parla di real estate? Tutti gli studi intervistati convergono su una città: Milano. «È più vicina a Londra che al resto d'Italia perché è una città in cui si riescono a sviluppare progetti» dice Federico Barbàra dello studio Santa Maria.Se la competitività internazionale del capoluogo lombardo è in crescita,lo sguardo degli investitori potrebbe non fermarsi lì.Lo segnala Francesco Assegnati, con Roberto Brustia partner di Cba a capo del team di 20 avvocati che si occupa di real estate: «Prima eranoMilano e il Nord Est. Ora l'attività è nazionale; abbiamo appena concluso un investimento in un centro commerciale in Sicilia. Gli obiettivi stanno cambiando e il nostro compito è tenerci al passo». In futuro, secondo Assegnati, a fronte di uno scenario sempre più globalizzato, siverranno a creare partnership di studi in grado di gestire operazioni cross-border: «Non vedo competitor, ma alleati: costruire una divisione real estate da un giorno all'altro è impossibile. La nostra lavora insieme da 20 anni».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em><em>Speciale “<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-05-10/studi-legali-dell-anno-2019-ricerca-sole-24-ore-statista-120602.shtml?uuid=AB442yuB" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Studi legali dell’anno 2019: la ricerca Sole 24 Ore-Statista</a>“</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 05:44:00 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti di locazione - la Cassazione &quot;Sdogana il &lt;i&gt;triple net&lt;/i&gt;&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-di-locazione-la-cassazione-sdogana-il-triple-net</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 6882/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato l’orientamento per cui sono valide le clausole inserite nei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo che pongono a carico del conduttore il pagamento delle imposte e delle tasse relative all’immobile locato.Sul punto si contrapponevano due orientamenti giurisprudenziali: il primo (Cass. Civ., sez. I, 5 gennaio 1985, n. 5), per cui siffatte clausole sarebbero nulle per violazione di legge ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, cod. civ., in quanto contrastanti con l’articolo 53 della Costituzione, che porrebbe in capo al contribuente il divieto di riversare il pagamento degli oneri tributari su un soggetto diverso dal c.d. legittimato passivo; il secondo, maggioritario (Cass. Civ., S.U., 18 dicembre 1985, n. 6445), secondo cui tali clausole sarebbero invece valide purché dirette esclusivamente a riversare il peso dell’imposta su un soggetto diverso dal contribuente e non anche ad individuare un soggetto d’imposta passivo diverso rispetto al “percettore del reddito”.Ora, le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno chiarito una volta per tutte che la clausola di un contratto di locazione, che ribalta sul conduttore il pagamento delle imposte relative all’immobile locato, è valida in quanto la stessa non sposta in capo al conduttore l’onere di corresponsione di tali imposte, rimanendo il locatore unico obbligato verso il fisco, ma costituisce soltanto un’integrazione ed una diversa modulazione del canone di locazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a> o&nbsp;<a href="mailto:lorenzo.prandoni@advant-nctm.com">Lorenzo Prandoni.</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 04:21:46 +0100</pubDate>
                        <title>Così &lt;i&gt;start up&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;big data&lt;/i&gt; innovano l&#039;immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosi-start-up-e-big-data-innovano-limmobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il Politecnico di Milano l'Italia è protagonista con molte nuove realtà come Sweetguest, Dove Vivo e ContractDistrict Applicazioni digitali e big data sono al centro del real estate: attirano investimenti e cambiano volto al mercato. L'Italia, per una volta, è pienamente nella partita, come testimonia l'osservatorio permanente Proptech Monitor del Politecnico di Milano, arrivato a catalogare 43 start up attive in questo segmento. «I big data e gli algoritmi che li analizzano sono determinanti a vari livelli» ha detto Stefano Bellintani, docente del Politecnico tra i responsabili dell'osservatorio, nel corso di un convegno su sharing economy e proptech organizzato a Milano dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. «Se pensiamo alla pianificazione urbana, ormai il concetto di smart city impone di utilizzare algoritmi e software sofisticati, non più le vecchie cartinetopografiche. Mentre in fatto di asset class che catturano investimenti, tra le più promettenti ci sono i data center, dove i dati sono fisicamente custoditi».<img class=" wp-image-12226 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-25-alle-11.15.07.png" alt width="483" height="586">Eppure è proprio nel comparto più tradizionale di tutti, il residenziale, che l'innovazione riesce ad ampliare la gamma dei servizi verso tutti gli attori della filiera, dagli utenti finali della compravendite a grandi e piccoli investitori, passando per agenti e società di property management. Solo nell'ultimo anno sono partite tre nuove iniziative di lending crowdfunding (Concrete, Trusters, Rendimento etico). Un franchising come Tecnocasa, grazie a una recente partnership con Whuis e Cerved, sta dotando i suoi affiliati di un tool che permette in pochi passaggi di misurare l'affidabilità di singoli e imprese, incrociando dati patrimoniali, finanziari e catastali. E altri operatori, ormai non più startup, grazie ai big data stanno modificandoil loro business.Un esempio è Sweetguest, che si occupa di gestione degli appartamenti per affitti brevi. «Ci siamo accorti che accumuliamo migliaia di dati interessanti provenienti dagli immobili in gestione e dall'interazione degli utenti con il sito. Una volta elaborati, possiamo delineare trend di crescita in determinati segmenti di mercato e zone geografiche che ci permettono di proporre operazioni interessanti a grandi investitori. Con questo sistema abbiamo già mosso la bellezza di 60 milioni di euro di investimenti, su uno stock immobiliare che inizieremo a gestire dal 2020» ha raccontato Rocco Lomazzi, fondatore di Sweetguest. Uno dei leader delle stanze in affitto, Dove Vivo, sta studiando una app per tenere in contatto la sua intera community, che va dagli ospiti ai proprietari degli immobili, fino agli amministratori di condominio. E in fatto di tecnologia applicata alla progettazione, Milano contract district hada poco sviluppato il progetto di micro-living More+Space. In pratica, offre soluzioni chiavi in mano per gli sviluppatori con cui allestire appartamenti fra 30 e 50 mq e aumentarne la superficie vivibile, grazie a soluzioni di arredo avanzate possibili solo grazie alla progettazione Bim. Per fare un esempio, sfruttando pareti mobili e arredi che si trasformano a seconda dell'ora della giornata, un monolocale da 30 mq di superficie ne offre in realtà 38 da sfruttare. «Il primo esempio concreto è già in fase di realizzazione, 60 unità in pieno centro a Milano, in zona Duomo» ha testimoniato Lorenzo Pascucci, ideatore di Milano ContractDistrict. «Insomma, ormai non si commercializzano solo immobili intesi come involcuri, ma un insieme di esperienze e servizi per incontrare l'esigenza del pubblico» ha sintetizzato <strong>Luigi Croce</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>. «C'è da sperare che il legislatore favorisca lo sviluppo di questo settoreancora caratterizzato da normative rigide o nebulose, se pensiamo ad esempio che la morosità dell'inquilino è regolata da una legge che risale al 1978 o che ogni Regione italiana possa definire diversamente lo student housing o regolare in modo autonomo l'affitto breve».&nbsp;<a href="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-fisco-immobiliare/2019-02-22/cosi-start-up-e-big-data-innovano-l-immobiliare-165805.php?uuid=AB8dWIXB&amp;" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 04:19:03 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovi orientamenti in materia di cessione dei canoni derivanti da affitto d’azienda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-orientamenti-cessione-canoni-affitto-azienda</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Novità giurisprudenziali</h1>L’avvenuta cessione del canone derivante da un contratto di affitto di azienda comprensiva di beni immobili deve essere trascritta nei registri immobiliari se ha una durata superiore al triennio, qualora la si voglia rendere opponibile ai terzi. Lo ha recentemente stabilito con la sentenza n. 26701 del 23 ottobre 2018, la Corte di Cassazione, che è intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 2643, numero 9 del codice civile, che prevede che si debbano rendere pubblici col mezzo della trascrizione “<em>gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni</em>”.Si tratta di un principio innovativo, in quanto la norma era sempre stata interpretata come avente un ambito applicativo limitato alla cessione dei canoni derivanti dalla locazione e/o dall’affitto di beni immobili, in considerazione del fatto che, da un lato, si verte in materia di registri immobiliari e, dall’altro, che il numero 8 dell’articolo 2643, che appunto precede la norma in oggetto, si occupa espressamente della trascrizione dei contratti di locazione di beni immobili.Invero, investiti della questione in sede di ricorso straordinario per cassazione, i giudici della Suprema Corte hanno esteso la portata del collegamento tra la norma e il bene immobile, il quale può condurre alla necessità di trascrizione anche se oggetto del contratto solo in via indiretta: in particolare, è stato precisato che la norma si applica anche ai contratti ultra-triennali aventi ad oggetto la cessione dei canoni dovuti “<em>per l’affitto di un’azienda fra i cui beni sia compreso anche un immobile</em>”.<h1>Implicazioni legali pratiche</h1>Alla luce dell’estensione interpretativa della portata della norma inauguratasi con la suddetta sentenza (<em>rectius</em>: la Cassazione precisa che trattasi di interpretazione sistematica e non estensiva), occorre quindi prestare rinnovata attenzione alle formalità da effettuarsi in occasione della cessione di crediti derivanti dall’affitto d’azienda quando la stessa comprenda beni immobili. Si pensi ad esempio ai contratti di cessione in garanzia dei canoni derivanti dai contratti di affitto di ramo d’azienda abitualmente stipulati all’interno di grandi complessi immobiliari, quali gli<em> outlet</em> e/o i centri commerciali.Come noto, tali contratti vengono spesso stipulati nell’ambito delle operazioni di finanza immobiliare, nelle quali assume – chiaramente – particolare rilievo per il creditore garantito l’opponibilità dei diritti di garanzia dallo stesso acquisiti sui canoni, che rappresentano spesso la prima fonte di servizio del debito e rimborso del capitale, nei confronti dei terzi, quali i successivi acquirenti dell’azienda, ovvero altri cessionari del medesimo credito.Pertanto, a differenza della prassi seguita sinora, oltre agli adempimenti prescritti dalla disciplina codicistica in materia di cessione del credito (art. 1260 c.c. e ss.), anche con riferimento alla cessione in garanzia dei canoni dovuti per affitti ultra-triennali di aziende inclusive di beni immobili, bisognerà provvedere alla trascrizione del contratto presso i registri immobiliari e, quindi, a tal proposito, stipulare il relativo contratto di cessione in forma notarile, per scrittura privata autenticata o atto pubblico. Si noti che il tema si pone tanto in relazione ai contratti di cessione del credito in questione che saranno stipulati successivamente alla sentenza 26701/2018, quanto rispetto ai contratti già in essere, per i quali – in un’ottica di piena tutela del creditore garantito – sarebbe opportuno provvedere alla trascrizione dei medesimi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:s.padovani@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a>&nbsp;o <a href="mailto:m.marmo@advant-nctm.com">Martina Marmo</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 05:06:50 +0100</pubDate>
                        <title>La svolta di Milano, sarà più facile demolire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-svolta-di-milano-sara-piu-facile-demolire</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Gli investitori in una tavola rotonda Sole24 Ore e <strong>Nctm</strong> fanno il punto sul futuro</h2><h3>Nel piano&nbsp;molte le scelte giudicate positive, ma ci vorrebbe più visione</h3>Riaprire i Navigli, realizzare nuove torri residenziali e per uffici, abbellire la città con più verde e dare una spinta allo sviluppo real estate in alcuni snodi periferici e in aree secondarie dove scheletri di immobili potranno essere abbattuti con maggiore facilità. Sono i punti cardine del Pgt di Milano, al momento in discussione e pronto per entrare in vigore il prossimo anno, documento di governo del territorio che prosegue nel solco tracciato dalle ultime amministrazioni.<img class=" wp-image-11512 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/12/20181214_Sole_Pgt-Milano.png" alt width="350" height="257">In una tavola rotonda organizzata da il Sole 24 Ore e dallo studio legale <strong>Nctm</strong> investitori e architetti hanno esaminato i molti punti di forza, e alcuni di debolezza, del documento che riassume la strategia del Comune per rendere il capoluogo lombardo sempre più internazionale.Come sarà Milano nel 2030? E soprattutto riuscirà a mantenere il ruolo di driver del real estate in Italia? Il Pgt punta a rendere più omogenee le aree cittadine, valorizzare le periferie, incentivare lademolizione di edifici abbandonati e configurare quella che sarà Milano nel futuro, più vivace e dinamica. Per fare questo, dice qualche investitore, bisognava puntare a un Pgt più visionario e coraggioso.Il parere dell'associazione di categoria Assoimmobiliare è positivo, con qualche dubbio. Soprattutto sugli indici di edificabilità che scendono se ci allontana dalla metropolitana.Le novità più rilevanti riguardano la conversione delle aree industriali, ma anche il futuro degli edifici abbandonati, l'housing sociale e soprattutto l'individuazione di sei aree dove stabilire grandi funzioni urbane. Queste ultime sono San Siro (circa 543mila mq), dove potrebbe arrivare un nuovo stadio, Bovisa-Goccia (354mila mq), Piazza d'Armi (424mila mq), Ronchetto (55mila mq), dove è previsto un nuovo polo ospedaliero nato dalla fusione delle strutture San Carlo e San Paolo, Porto di mare (quasi 178mila mq) e Rubattino (poco più di 300mila mq). In tutto 1,8 milioni di metri quadrati a cui dare una destinazione. Un progetto embrionale che gli operatori, a loro dire, avrebbero preferito vedere delineato più nel dettaglio.Anche la riqualificazione di nodi del trasporto pubblico è importante. «Vogliamo agire sulle piazze lungo il tragitto della linea 90-91, come piazzale Loreto, Maciachini, Lotto, Romolo, Corvetto, e sugli hub capolinea della metro - ha spiegato più volte l'assessore Piefrancesco Maran -. Vogliamo dirottare qui volumetrie direzionali importanti e abbiamo pensato a incentivi per gli investitori».Altro tema ostico, sempre per gli investitori (che non dimentichiamolo vorrebbero edificabilità illimitata), è la quota obbligatoria prevista del 35% di housing sociale per interventi con superficie superiore a 10mila mq con modifica di destinazione d'uso (nel caso di interventi che prevedano funzioni residenziali per almeno il 20% della superficie lorda). «Un obbligo che agli investitori non piace - dice <strong>Rosemarie Serrato</strong>, partner e responsabile Urbanistica di <strong>Nctm</strong> -, soprattutto quando gli interventi sono di lusso». Stesso parere negativo per gli oneri molto alti per le conversioni in centro di uffici in residenziale.La domanda che molti si pongono è se domani Milano saprà attirare ancora i capitali internazionali? Il real estate vive una fase di cautela, dovuta a motivi politici, ma anche alledimensioni del mercato stesso. «Viviamo una polarizzazione - dice Davide Dal Miglio di JLL - tra retail che è fuori dal radar, a parte le High street, e gli asset appetibili come la logistica e gli uffici a Milano». Di equity in giro ce ne è molta e si dirige dove ci sono regole chiare. «Milano è un contesto considerato europeo - dice Federico Faravelli di Axa -. Ci sono comunque una serie di fattori esterni che condizionano la situazione: Brexit, le elezioni in Europa, la fine del QE e che effetto avrà sui tassi». Meno positivo il team di Dea Capital, che considera sì l'Italia presente nel paniere europeo, ma secondaria. Anche se a onore del vero gli investitori internazionali definiscono il nostro un Paese "core" in una asset allocation europea. Ma se Milano vuole creare nuove centralità deve dare più flessibilità. «Milano è piccola e sconta questa dimensione» ricorda Enzo Albanese di Sigest. A questo si aggiunge che oggi mancano gli oggetti appetibili sul mercato. Ed è il motivo per cui gli investitori si sono spostati sul segmento value added.«Il Pgt così come è stato delineato ignora la forza dell'immagine - dice l'architetto Andreas Kipar -. Manca un piano dei grattacieli, una direzione obbligata per la crescita della città. Tutte le città per natura stanno crescendo, anche Milano segue il trend, ma non si sta attrezzando nella maniera adeguata». Le stime di crescita della popolazione nel Pgt sono, infatti, abbastanza conservative (da qui al 2030 secondo il Comune la popolazione resterà sotto 1,5 milioni).Al tempo stesso sono scomparsi i cosiddetti «Raggi verdi», contenuti nel Pgt precedenti e di cui tanto la riapertura dei Navigli quanto la green line sui binari dismessi sono una derivazione. Si è preferito puntare sull'apertura di piccoli parchi in città.&nbsp;<em>Tratto da<a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 06:40:19 +0200</pubDate>
                        <title>Fondo ad hoc per gli edifici scolastici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondo-ad-hoc-per-gli-edifici-scolastici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova via per la rigenerazione dell’edilizia scolastica pubblica italiana passa dai fondi immobiliari. Potrebbe seguire&nbsp;l’esempio del fondo di investimento di matrice pubblico-privata avviato da Prelios, in collaborazione con Invimit Sgr e con i Comuni di Castel San Pietro Terme (capofila, provincia di Bologna), Grumolo delle Abbadesse (Vc), Isola di Capo Rizzuto (Kr), Monteprandone (Ap), Osimo (An) e Robbiate (Lc).<img class=" wp-image-10973 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-10-08-alle-12.20.13.png" alt width="360" height="442">Il Fondo Infrastrutture Scolastiche, di durata ventennale, nasce – l’iter è iniziato nel 2016 – con un patrimonio iniziale di 75 milioni di euro. I Comuni apportano un mix di terreni edificabili ed edifici scolastici ormai datati (per un totale di 62mila metri quadrati) dal valore attuale di circa 10,9 milioni di euro, più una porzione di liquidità pari a 5,9 milioni, provenienti dal mini- stero dell’Istruzione, che già nel 2014 aveva individuato un elenco di enti locali destinatari di contributi pubblici, elargiti per questo scopo (in base all’art 33 dl 98/2011). La parte restante del patrimonio, 57,8 milioni, è in equity e viene apportato dal fondo i3-Core di Invimit Sgr (al 100% controllato dal ministero delle Finanze, interamente capita- lizzato dall’Inail). Prelios Sgr sarà gestore del fondo, ricevendone in cambio un compenso.</p><h1>Come funziona il Fondo</h1>Sulle aree edificabili verranno costruite le nuove scuole, tutte in classe A, mentre gli edifici scolastici desueti verranno riconvertiti in edilizia residenziale e poi rivenduti sul mercato. Gli investimenti previsti per la realizzazione dei lavori (indicati come Capex, tra opere, oneri, costi di progettazione e altre voci tecniche) ammontano a 68 milioni, divisi all’incirca in 27 milioni di lavori per l’edilizia scolastica (su 22mila metri quadrati) e 41 milioni per il residenziale (su 40mila mq).Nel Comune capofila di Castel San Pietro Terme, per fare un esempio, il nuovo polo scolastico sorgerà su 3.900 metri quadrati, costerà 6,5 milioni di euro e dovrebbe essere attivo per il 2020 (6 mesi per il bando e la progettazione e 18 per il cantiere). In fase iniziale, come terreno, presenta un valore al metro quadrato di 113 euro, che salirà a 534 terminata la realizzazione. La parte destinata ad essere riconvertita in residenziale, invece, è di 14.167 metri quadrati, per cui si prevedono 16,7 milioni di costi di realizzazione (una media di 1.178 euro per metro quadrato) e un ricavo dalla vendita stimato in 27,9 milioni (in media 1.976 euro al metro), con tempi di consegna compresa fra 30 e 72 mesi.Per l’utilizzo delle nuove scuole, i Comuni pagheranno un canone di locazione della durata di 20 anni, il cui ammontare è già stato individuato e dovrebbe permettere di raggiungere un equilibrio tra le aspettative di rendimento dei diversi quotisti del fondo, divisi in due tipi: soggetti A, cioè quelli che apportano liquidità (per ora solo il fondo di Invimit, ma non è escluso l'ingresso di altri), e soggetti B, cioè i Comuni, che apportano immobili e terreni. Secondo le previsioni, il ritorno per Invimit Sgr dovrebbe essere del 3% annuo più il tasso di inflazione, mentre per i Comuni sarà dell’1% circa. Le tempistiche di realizzazione dipendono dai singoli casi, ma viene data priorità ai nuovi edifici scolastici, che dovrebbero essere tutti pronti entro fine 2020.<h1>Un caso pilota?</h1>«L’iniziativa ha un forte impatto sociale e assume un’importanza ancora più grande in un contesto come quello italiano, con edifici scolastici che spesso necessitano di profonda manutenzione e sono poco performanti dal punto di vista tecnologico ed energetico», ha commentato Andrea Cornetti, direttore generale di Prelios Sgr. Per il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, il modello andrebbe presto replicato altrove, considerando che le scuole italiane necessitano di 8 miliardi di interventi per una corretta messa in sicurezza.Vista la complessità finanziarie e legislativa dell’operazione, i soggetti coinvolti hanno avuto bi- sogno di adeguato supporto legale. Belvedere Inzaghi e Dla Piper hanno seguito la costituzione del Fondo Infrastrutture Scolastiche di Prelios Sgr. Il raggruppamento dei comuni è stato seguito, dietro incarico dell’Agenzia del Demanio, da Nctm. Un ruolo fondamentale di coordinamento è stato ricoperto anche anche dall’Agenzia del Demanio.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 05:17:48 +0200</pubDate>
                        <title>Investimenti immobiliari iscritti al costo in bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimenti-immobiliari-iscritti-al-costo-in-bilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante il recente aggiornamento dell’Oic 16 immobilizzazioni materiali, tra le modalità di contabilizzazione degli immobili previste nel principio contabile nazionale e quelle ammesse nei principi internazionali rimangono ancora delle differenze significative.<img class=" wp-image-9966 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180614_QdF_Immobili.jpg" alt width="306" height="255">Le divergenze tra i due impianti contabili assumono particolare rilevanza in occasione della first time adoption oppure di operazioni straordinarie qualificabili come business combinations ai sensi dell’Ifrs 3. Se in ambito nazionale qualsiasi tipologia di immobile, diversa da quelli «merce», è contabilizzata secondo le regole previste dall’Oic 16 per le immobilizzazioni materiali, in ambito Ias/Ifrs gli immobili ad uso del proprietario sono distinti dagli investimenti immobiliari. La distinzione tra le due categorie si fonda sull’indipendenza del bene rispetto alle altre attività del soggetto e sull’autonomia dei flussi reddituali.Un immobile da cui derivano canoni di locazione e/o che è detenuto in vista di un aumento del suo valore, ad esempio, è indipendente rispetto all’attività imprenditoriale che costituisce il <em>core business</em> del proprietario, genera flussi reddituali indipendenti da tale attività qualificandosi, pertanto, come investimento immobiliare da rilevarsi secondo le regole dettate dallo Ias 40.Si qualificano, invece, come immobili ad uso del proprietario, da rilevarsi secondo le indicazioni dello Ias 16, gli immobili utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, gli immobili affittati a dipendenti e gli immobili utilizzati per scopi amministrativi.</p><h6>Gli immobili ad uso del proprietario</h6>Tale ultima tipologia di immobili deve essere iscritta originariamente al costo mentre per la valutazione successiva è previsto il modello del costo – analogo a quello previsto dall’Oic - o quello della rideterminazione del valore («Revaluation model»). Secondo tale modello, un’attività il cui fair value può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore pari al suo fair value alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Nel caso sia applicato il modello della rideterminazione del valore, dunque, se il valore dell’immobile è rideterminato, ogni ammortamento accumulato alla data della rideterminazione è rideterminato proporzionalmente alla rettifica nel valore contabile lordo dell’immobile, in modo che il valore contabile netto dell’immobile dopo la rideterminazione equivalga al suo valore rideterminato.Proviamo a proporre un esempio.<ul> <li>Valore contabile lordo immobile: 100;</li> <li>fondo ammortamento: 50;</li> <li>valore contabile netto: 50;</li> <li>fair value: 75;</li> <li>valore contabile lordo post rideterminazione: 150;</li> <li>fondo ammortamento post rideterminazione: 75.</li></ul><p>Il principio prevede che l’entità debba scegliere la contabilizzazione con il modello del costo ovvero con il modello della rideterminazione del valore e applicare quel principio a una intera classe di immobili.</p><h6>Gli investimenti immobiliari</h6>Secondo quanto previsto dallo Ias 40, l’investimento immobiliare è rilevato inizialmente al costo mentre per la valutazione successiva sussiste la scelta (una volta effettuata essa deve essere applicata a tutti gli immobili) tra costo e fair value.Con la contabilizzazione al costo – analogamente a quanto previsto dagli Oic - l’immobile è iscritto in bilancio al costo al netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti effettuati e delle eventuali perdite per riduzione durevole di valore rilevate a conto economico. Con la valutazione al fair value l’immobile è iscritto in bilancio al valore di mercato alla data di riferimento del bilancio, gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione al fair value sono imputati a conto economico mentre gli ammortamenti non sono rilevati.In ambito Oic, invece, sia gli immobili strumentali che quelli «patrimonio» possono essere iscritti solo al costo - eventualmente rivalutato in forza di specifiche previsioni legislative - e sono sempre soggetti ad ammortamento.&nbsp;<em>Tratto da </em><a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/societa-e-bilanci/2018-06-12/immobili-strumentali-iscritti-costo-bilancio-222337.php?uuid=AEUkgF5E" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 03:38:29 +0100</pubDate>
                        <title>&quot;È la italo-cinese IH Hotels la catena a gestione diretta con più stanze in Italia&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-la-italo-cinese-ih-hotels-la-catena-a-gestione-diretta-con-piu-stanze-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;La Repubblica - Affari&amp;Finanza</em>«Abbiamo colto questa opportunità di crescita che ci consente di essere presenti in tutta Italia: gli asset di IH Hotels Group sono prevalentemente al nord con una clientela business e leasure, invece il portafoglio di Pdv, Piazza di Spagna View, comprende asset in altre località, a Courmayer, in Val d'Aosta, a Roma e al Sud, in Puglia e Sicilia, con due alberghi nelle isole, siti che a noi mancavano»: Francesco Hu, imprenditore alberghiero, è appena uscito da un convegno all'Università Bocconi sul turismo e l'hotellerie. I dati presentati gli danno ragione: il turismo è in crescita, in Italia e nel mondo, il settore dell'ospitalità è in fermento e l'acquisto delle 12 strutture recettive a 4 e 5 stella di proprietà di Pdv, Piazza di Spagna View, appena realizzato, si presenta come un investimento dal grande potenziale di sviluppo in un mercato molto dinamico.<img class=" wp-image-8378 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180221_AF_iH.png" alt width="401" height="373">Trentacinque anni, una laurea alla Bocconi, Francesco Hu rappresenta i cinesi di secondo generazione, cresciuti in Italia da genitori immigrati, parlano perfettamente italiano con la sfumatura tipica dell'area in cui sono cresciuti. A questa generazione è stata addirittura dedicata una serie tv di grande successo.Stile occidentale, con il cuore in Cina, Francesco e suo fratello Michele, anche lui laureato alla Bocconi, insieme alla famiglia Wen, hanno creato un gruppo di origine cinese, ma giuridicamente italiano. Nel portafoglio di IH Hotels ci sono: a Milano, Hotel Gioia e Hotel Ambasciatori, in pieno centro dove «si può toccare il duomo», come sottolinea Hu; l'Admiral di Padova, 4 strutture in Toscana, di cui 2 a Firenze e 1 resort a Pian dei Mucini, Grosseto. Infine un altro in apertura, Hotel Majestic in centro a Firenze. IH, inoltre, ha creato il primo mall cinese, in via Paolo Sarpi, la chinatown meneghina, a due passi da Corso Como e Piazza Gae Aulenti, area a forte crescita, con il grattacielo di Unicredit, il Bosco verticale, e la Torre Diamante del gruppo Bnp Paribas. Il mall è a pochi isolati dal negozio di "dumpling", ravioli, dove c'è sempre la fila di italiani, famoso perché i ripieni sono fatti con la carne del macellaio a fianco, di allevamento italiano.Lo scorso anno, secondo rilevazioni Jll H&amp;H group realizzate per Affari &amp; Finanza, il nostro paese ha messo in moto transazioni alberghiere per 1.100 milioni di euro, con operazioni sia di portafoglio che di singoli asset e in prevalenza movimentate da società straniere. Gli asset più ricercati sono nelle principali città e in centro (32%), dove i ricavi sono in aumento; poi c'è la caccia ai "prime resort" (30%) e ai "trophy", ovvero immobili che si identificano con la città in cui si trovano e con una rilevanza storico-architettonica che li rende un'icona a livello internazionale. Come la "luxury guest house", come si definisce, senza stelle, ma con affaccio diretto sulla scalinata di Piazza di Spagna, a Roma: un edificio dal valore inestimabile, nel portafoglio di Piazza di Spagna View, che conta tra l'altro anche l'Hotel Cicerone e l'Hotel Borgia, sempre nella Capitale. «C'erano altre offerte, anche di grandi operatori internazionali del turismo», racconta <strong>Elsa Gentile</strong>, avvocato dello studio legale <strong>Nctm</strong>, che ha curato l'operazione. Spiega Gentile: «IH Hotels Group è stato il più veloce, ha capito l'importanza di Piazza di Spagna View, una delle compagnie di maggior successo, hanno bruciato la due diligence ai primi di dicembre, a gennaio l'operazione era conclusa. Una transazione del valore di 20 milioni, calcolando il debito, per asset che complessivamente fatturano 34 milioni di euro».Le operazioni di portfolio stanno diventando più numerose di quelle di singoli asset, segnala JJl H&amp;H. Ma l'Italia presenta un sistema di offerta ancora estremamente frammentato, con brand internazionali limitati rispetto a mercati europei più evoluti. In questo scenario l'operazione di IH Hotels Group acquista un ruolo di spicco, nasce una catena di peso: «La prima a gestione diretta in Italia per numero di stanze, oltre 3000», afferma Hu. Un network che può contare su economie di scala e creare un brand di rilievo mondiale. «Abbiamo subito capito che Francesco Hu era l'acquirente perfetto, personaggio smart e con una grande fiuto per gli affari, la personalitò giusta per far espandere il business a livello internazionale», commenta Mauro Piccini, fondatore di Piazza di Spagna View, operatore turistico di lungo corso, che ha diretto a lungo la divisione alberghiera di Alpitour prima, e poi l'intero gruppo. Piccini, dopo la vendita di Pdv, resta comunque vicepresidente.«Ora miriamo ad espanderci nelle principali capitali europee come Londra e Parigi», racconta Hu. Ma il grande balzo sarà l'approdo in Cina. «Esporteremo il marchio Piazza di Spagna View a Shanghai -afferma Hu- proponendoci ambasciatori del settore ospitalità del made in Italy». Un obiettivo lungimirante. Sono sempre di più i turisti cinesi in giro per il mondo, ma prediligono realtà capaci di farli sentire a casa. Un brand dallo stile italiano ma con forte presa cinese si presenta come il ponte ideale per traghettare i visitatori del Dragone.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 11:01:43 +0200</pubDate>
                        <title>NPL: dal credito deteriorato all’immobile da valorizzare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/npl-dal-credito-deteriorato-allimmobile-da-valorizzare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<div class><p><strong>Matteo Gallanti</strong> é intervenuto come speaker durante la puntata di <em>Forum - il Quotidiano immobiliare</em>&nbsp;dal titolo "NPL: dal credito deteriorato all’immobile da valorizzare".</p></div><div><p>L'avvocato, che ha particolare&nbsp;esperienza nelle problematiche&nbsp;legate al settore dei Non Perfoming Loans, ha affrontato dal punto di vista legale il tema dei NPL con sottostante immobiliare presenti in Italia e le opportunità connesse agli&nbsp;immobili da reimmettere sul mercato.</p></div><div></div><div><p><img class="alignnone size-full wp-image-6345" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171009_iQI_Gallanti.jpg" alt></p></div>]]></content:encoded>
                        
                            
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