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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:09:10 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:20:14 +0200</pubDate>
                        <title>A carico delle società anche sanzioni sproporzionate su vizi formali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-carico-delle-societa-anche-sanzioni-sproporzionate-su-vizi-formali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dibattito sull'attuazione del Listing Act in Italia coinvolge in modo particolare la riforma del sistema sanzionatorio per gli abusi di mercato, un tema sicuramente centrale per l'attrattività e la competitività della nostra piazza finanziaria e quindi per la permanenza delle imprese nei listini di Piazza Affari […]</p><p>[…] “Se per la mancata comunicazione di informazioni privilegiate può essere corretta l'applicazione di sanzioni amministrative gravose” spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, di ADVANT Nctm, “lo stesso non si può dire per le violazioni di natura puramente formale”.&nbsp;</p><p>In merito a queste ultime, come la mancata o non corretta apertura del registro degli insider (articolo 18 Mar) o la tardiva notifica del ritardo (articolo 17.4 Mar), Plattner spiega: “Sono degli adempimenti burocratici, non hanno nessun effetto sul mercato. Per queste mancanze procedurali oggi le sanzioni oscillano tra i 5mila e i 250mila euro. Sarebbe opportuno intervenire introducendo sanzioni proporzionate, magari comprese tra i 1.500 e i 5mila euro.”</p><p>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 22 agosto 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:15:25 +0200</pubDate>
                        <title>Come aprire la Borsa a tutti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/come-aprire-la-borsa-a-tutti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lukas Plattner per Milano Finanza.</i></p><p>La riforma del Tuf rappresenta un passo avanti nella semplificazione delle regole, ma da sola non basta a rilanciare i mercati dei capitali. Il tema centrale emerso durante il panel finale del MF Growth Italia Day è infatti quello della liquidità: l'Italia dispone di una grande quantità di risparmio privato, ma una quota ancora troppo ridotta viene indirizzata verso le imprese e la crescita del sistema produttivo.</p><p>“Abbiamo un risparmio degli italiani enorme: circa 1.300 miliardi di euro sui conti bancari, oltre 6 mila miliardi di risorse finanziarie complessive, circa mille miliardi nelle assicurazioni vita e 200 miliardi nei fondi previdenziali. Bisogna riuscire a canalizzare questo risparmio verso il Paese, verso le piccole e medie. Per farlo servono incentivi fiscali e strumenti dedicati”.&nbsp;</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 18 Luglio 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:56:23 +0200</pubDate>
                        <title>Riforma del TUF: opportunità e criticità nel mercato azionario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-del-tuf-opportunita-e-criticita-nel-mercato-azionario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Lukas Plattner è intervenuto durante il panel del MF Group Italy Day per discutere sulla rifroma del TUF e le implicazioni sul mercato dei capitali, evidenziando sia opportunità che criticità legate a nuove normative e semplificazioni.</p><p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/riforma-del-tuf-opportunita-e-criticita-nel-mercato-azionario-xamuyze" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per il video integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:59:19 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse. In vigore le novità legate al listing act: semplificazioni per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-in-vigore-le-novita-legate-al-listing-act-semplificazioni-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Ridotta ai minimi la disciplina del ritardo nei processi lunghi<strong>.</strong></i></p><p>L'impianto normativo dell'informazione societaria in Europa attraversa un momento di profondo ammodernamento, in particolar modo per quanto riguarda la Market Abuse Regulation (Mar), destinata a snellire gli oneri e i rischi operativi per gli emittenti. […]</p><p>[…] L'apparato normativo di revisione del Listing Act e della Mar è entrato in vigore lo scorso 5 giugno 2026 (anche se il decreto di recepimento in Italia è stato approvato solo questo giovedì dal Consiglio dei ministri e rimodula le sanzioni per le violazioni). L'intervento legislativo, spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, Partner di ADVANT Nctm, si concentra in particolar modo sull'articolo 17 della Mar, pur lasciando del tutto inalterata la definizione concettuale di informazione privilegiata e le relative condotte vietate sancite dall'articolo 7. La novità più importante, in grado di cambiare radicalmente la vita alle aziende, riguarda infatti la gestione dei cosiddetti "processi prolungati", come possono essere le acquisizioni, le fusioni o i complessi iter autorizzativi. Plattner chiarisce che in passato le società erano costrette al bivio tra la comunicazione di ogni singola tappa intermedia di rilievo (come la firma di una lettera d'intenti) e l'attivazione di una complessa procedura di "ritardo". […]</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione di Lunedì 6 Luglio 2026 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:37:57 +0200</pubDate>
                        <title>Legaltech momentum in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legaltech-momentum-in-italy</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Lukas Plattner reflects on </i>LEGALTECH<i> IN SCENA: Bringing the legaltech community together in Milan and Bologna.</i></p><p>What struck me most today was not a single idea, but the overall tone, which I would describe — in a single word — as honest.</p><p>Honest because no one played the part of the uncritical enthusiast, nor that of the nostalgic Luddite. You all brwought something far more valuable to the table: the real complexity of those who work with these tools every day, or who are wondering whether and how to do so.</p><p>Let me try to bring it all together.</p><p><a href="https://www.hublegaltech.com/post/legaltech-momentum-in-italy" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale sul portale di Global LegalTech Hub</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:45:22 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse, disclosure sul filo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-disclosure-sul-filo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Commento a cura del nostro Partner <strong>Lukas Plattner </strong>per ItaliaOggi 7.</p><p>Dal 5 giugno 2026 cambia il cuore della disciplina sulla diffusione delle informazioni privilegiate con l'entrata entra in vigore la riforma dell'art. 17 del regolamento Ue n. 596/2014 sul Market Abuse Regulation (MAR), l'intervento di maggiore impatto operativo per gli emittenti quotati su Euronext Milan ed Euronext Growth Milan.</p><p><strong>La novità centrale riguarda i processi </strong>prolungati, come operazioni di M&amp;A, riorganizzazioni o aumenti di capitale. Fino a ieri, in base al combinato degli artt.7e 17 MAR, ciascuna tappa intermedia dotata dei caratteri dell'informazione privilegiata andava comunicata al mercato, salvo attivare la procedura di ritardo. Il nuovo art. 17, comma 1, ribalta l'impostazione: l'obbligo di disclosure scatta solo al verificarsi dell'evento finale, da comunicare il prima possibile. È il cosiddetto two-step approach, che separa il momento rilevante per il divieto di abuso (art. 7) da quello che fa sorgere l'obbligo di comunicazione (art. 17).</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 6 giugno 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:36:39 +0200</pubDate>
                        <title>Listing Act: le novità 2026 su market abuse e prospetto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-le-novita-2026-su-market-abuse-e-prospetto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Lukas Plattner analizza su <a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-le-novita-2026-su-market-abuse-e-prospetto/" target="_blank" rel="noreferrer">Diritto Bancario</a> le novità <strong>in vigore da marzo e giugno 2026</strong> che l’attuazione del Regolamento (UE) 2024/2809 (<strong>Listing Act</strong>) ha apportato alla <strong>disciplina market abuse e del prospetto</strong>.</p><p>Il 5 giugno 2026 si è completata l’<strong>attuazione frazionata del </strong><i><strong>Listing Act</strong></i><strong> </strong>(<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-listing-act-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-ue/" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 2024/2809</a>), in vigore dal 4 dicembre 2024. Si tratta dell’ultima e più rilevante parte di modifiche al <strong>Regolamento Prospetto</strong> (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32017R1129" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) 2017/1129</a>) e al <strong>Regolamento Market Abuse</strong> (<a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj/ita" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) n. 596/2014</a>, «<strong>MAR</strong>»), preceduta dallo scaglione del 5 marzo 2026 dedicato ai nuovi schemi semplificati di prospetto.</p><p>L’appuntamento ha però una particolarità: a fronte di obblighi di rango primario (Livello 1) già applicabili, una parte significativa della normativa di dettaglio (Livello 2) è in corso di approvazione e, in alcuni casi, di definizione, con la conseguenza che gli emittenti si trovano a operare in una fase di transizione.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-le-novita-2026-su-market-abuse-e-prospetto/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 30 May 2026 09:04:00 +0200</pubDate>
                        <title>Caso Dieselgate. Sul market abuse arriva la decisione della Corte Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/caso-dieselgate-sul-market-abuse-arriva-la-decisione-della-corte-ue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'arduo equilibrio tra riservatezza aziendale e regole di trasparenza.</i></p><p>Per le società quotate è sempre più difficile mantenere in equilibrio le esigenze di riservatezza aziendale e gli obblighi di trasparenza a tutela del mercato. Questo conflitto è al centro di una vicenda portata recentemente all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dalla Corte Federale di Giustizia tedesca (Bundesgerichtshof), relativa al noto caso "dieselgate" che vede coinvolte Volkswagen e la sua controllante Porsche.[…]</p><p>[…] "Il nodo giuridico per questi soggetti - spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm - è stabilire se le informazioni e le conoscenze apprese ricoprendo un ruolo in una società del gruppo siano automaticamente attribuibili anche all'emittente, persino quando si tratta di notizie strettamente coperte da vincoli di riservatezza». Le conseguenze per i soggetti interlocker potrebbero essere radicali: «Se la Corte dovesse sancire la prevalenza assoluta della trasparenza del mercato, questi amministratori si troverebbero spogliati della possibilità di opporre il segreto fiduciario aziendale, finendo per dover trasferire le informazioni "riservate" da un consiglio di amministrazione all'altro".</p><p>Leggi l'articolo integrale sul numero del 30 maggio 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 14:26:03 +0200</pubDate>
                        <title>La riforma del Tuf e il nuovo volto della gestione collettiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-del-tuf-e-il-nuovo-volto-della-gestione-collettiva</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di <strong>Flavio Burrai </strong>per il numero 184 - Maggio 2026 di <strong>Fondi &amp; Sicav</strong></i></p><p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d. lgs. 14 aprile 2026, n. 47, la riforma organica del Tuf è diventata realtà. In esecuzione della delega contenuta nella cosiddetta “Legge Capitali” (l. n. 21/2024), il legislatore ha ridisegnato i confini del mercato dei capitali italiano.&nbsp;</p><p>Per gli operatori del settore il nuovo decreto non rappresenta una rivoluzione inaspettata nei contenuti, che ricalcano sostanzialmente lo schema di quello che era già circolato nei mesi scorsi, ma introduce un regime transitorio che merita un’analisi attenta per i risvolti operativi immediati.</p><p><strong>Gefia sotto soglia</strong></p><p>Come già commentato in queste colonne dall’avv. Lorenzo Macchia all’indomani dell’approvazione dello schema di decreto, il cuore della riforma per la gestione collettiva risiede nell’introduzione di modelli operativi più snelli.&nbsp;</p><p>La principale innovazione riguarda i Gefia sotto soglia registrati. Superando l’impostazione adottata in sede di recepimento della Direttiva Aifmd, l’Italia si allinea finalmente alla prassi comunitaria: per i gestori di Fia italiani chiusi e riservati che non investono in crediti e operano entro le soglie dei 100 milioni di euro o 500 milioni in assenza di leva e con lock-up quinquennale, il regime autorizzativo preventivo della Banca d’Italia è sostituito da una più agevole iscrizione in un apposito registro.&nbsp;</p><p>I Gefia sotto soglia registrati saranno assoggettati a un regime di vigilanza circoscritto, non già continuo, bensì limitato alla verifica delle condizioni di registrazione e al monitoraggio del rischio sistemico, con controlli attivati esclusivamente “ad evento”.&nbsp;</p><p>I Fia in questione dovranno rivestire necessariamente la forma chiusa e la natura riservata, potendo essere commercializzati esclusivamente a investitori professionali. Il regolamento del Fia potrà tuttavia prevedere la partecipazione di investitori non professionali, a condizione che questi sottoscrivano o acquistino quote per un importo complessivo non inferiore a 500 mila euro e dimostrino di detenere un portafoglio finanziario di almeno 5 milioni di euro.</p><p><strong>Debuttano le società di partenariato</strong></p><p>Parallelamente, assistiamo al debutto delle società di partenariato. Queste ultime, che devono essere costituite come società in accomandita per azioni (Sapa), rappresentano la naturale evoluzione delle Società di Investimento Semplice (Sis), ora abrogate. Il nuovo veicolo avrà come unico scopo l’investimento collettivo nei settori del private equity e venture capital, utilizzando il patrimonio raccolto tramite l’offerta delle proprie azioni, strumenti finanziari partecipativi e altre modalità di raccolta definite nello statuto.</p><p><strong>Riflessi pratici</strong></p><p>Dal punto di vista pratico, il passaggio al regime di sola registrazione per i piccoli gestori ridurrà significativamente i tempi per arrivare al mercato.&nbsp;</p><p>Tuttavia, la “vigilanza attenuata” non deve essere confusa con un’assenza di regole: resta fermo il rispetto della normativa antiriciclaggio e la necessità di assetti organizzativi idonei, sui quali l’organo di controllo sarà chiamato a vigilare. Per le Sgr, la sfida sarà valutare se e come integrare questi nuovi veicoli nelle proprie strategie di gruppo.&nbsp;</p><p>A completare il quadro delle innovazioni operative, da ultimo, si segnala l’introduzione degli enti previdenziali privatizzati all’interno della categoria dei clienti professionali e l’aggiornamento delle definizioni di Oicr per ricomprendere all’interno dello stesso tanto le gestioni interne quanto quelle esterne.</p><p><strong>Il regime transitorio</strong></p><p>Gli articoli da 11 a 16 del decreto disciplinano le disposizioni transitorie che impattano anche sulla gestione collettiva.&nbsp;</p><p>L’articolo 12 del decreto stabilisce che i gestori che attualmente si avvalgono delle deroghe previste per le SiS o per altri regimi semplificati (ai sensi del previgente art. 35-undecies Tuf) hanno dodici mesi dall’adozione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia per regolarizzare la propria posizione. Due le strade percorribili:&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e724f25633c8239f1087080d609eb6588">richiedere la piena autorizzazione come Sgr o Sicav/Sicaf “ordinaria”;&nbsp;</li><li data-list-item-id="e0c2b5ccb625611bce9cd26b9b2fb53c4">presentare istanza per l’iscrizione nel nuovo registro dei Gefia sotto soglia, ma a una condizione stringente: ottenere il consenso espresso di tutti i partecipanti ai Fia già istituiti alla prosecuzione dell’incarico sotto il nuovo regime.&nbsp;</li></ol><p>In assenza di tale consenso, o in caso di mancata istanza entro il termine, la Banca d’Italia procederà alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dagli albi. Si tratta di un passaggio delicato che impone ai gestori una tempestiva attività di compliance e di relazione con i propri investitori. Nelle more del termine, l’istituzione di nuovi Fia sarà consentita solo se compatibile con i requisiti del nuovo regime sotto soglia.&nbsp;</p><p>In conclusione, la riforma 2026 offre strumenti preziosi per modernizzare il nostro mercato. La palla passa ora ai regolatori per le norme tecniche e, soprattutto, agli operatori, chiamati a gestire una transizione che non permette distrazioni cronologiche.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 09:21:05 +0200</pubDate>
                        <title>La ricetta di AssoNext per rafforzare le small cap di Piazza Affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-ricetta-di-assonext-per-rafforzare-le-small-cap-di-piazza-affari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>AssoNext, l'associazione delle pmi quotate sotto la presidenza di Vincenzo Polidoro, presenta oggi la nuova roadmap per rafforzare il mercato dei capitali italiano e, in particolare, il segmento Egm di Piazza Affari, segmento dedicato alle piccole e medie imprese.</p><p><strong>Lukas Plattner,</strong> membro del Comitato Scientifico di AssoNext e partner dello studio ADVANT Nctm, sottolinea che la roadmap di AssoNext «mette a sistema, in un disegno organico, le leve che servono al rilancio del mercato dei capitali italiano. I tre pilastri - fair market, finanza paziente ed equity visibility - affrontano nodi strutturali su cui per troppo tempo si è proceduto per interventi episodici». Infatti strumenti per la «stabilizzazione del credito d'imposta per le ipo, una quota core dei fondi Sia italiani dedicata alle small e mid cap domestiche sul modello di Francia e Svezia, valorizzazione dell'Egm come fonte di finanziamento delle pmi sono tasselli di una politica industriale moderna».</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/la-ricetta-di-assonext-per-rafforzare-le-small-cap-di-piazza-affari-2704126" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 14/05 di Milano Finanza</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:43:13 +0200</pubDate>
                        <title>Market Abuse. Ecco quando le informazioni diventano privilegiate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-ecco-quando-le-informazioni-diventano-privilegiate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La Corte di giustizia Ue spiega i criteri per applicare la normativa</i></p><p>La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C363/24 affronta il tema della definizione e della gestione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento Mar (market abuse), originati da un caso in cui Carnegie Investment Bank ha proceduto alla vendita delle azioni date in pegno da un soggetto apicale della società Starbreeze.[…]</p><p>[…] Tuttavia, come sintetizza <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm: «il fatto che comunque l'iscrizione era accompagnata dalla segnalazione che il soggetto non poteva operare sui titoli la fa diventare, secondo la Corte un'informazione privilegiata». La banca aveva obiettato di non aver ricevuto la motivazione alla base dell'iscrizione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante questa mancanza. Secondo la Corte poi il principio di "verosimiglianza" ex ante prevale sulla correttezza oggettiva ex post. La banca aveva ricevuto la notifica dell'iscrizione nella lista insider cinque minuti prima che questa venisse effettivamente formalizzata dall'emittente. Plattner evidenzia: «l'informazione può essere privilegiata se credibile al momento in cui viene ricevuta e riveste quindi la verosimiglianza sufficiente per farla ritenere un'informazione privilegiata, anche se ex post si rivela essere un'informazione non corretta».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 25 aprile 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:40:28 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse, il penale sia l&#039;extrema ratio e non un binario morto. Quali correttivi necessari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-il-penale-sia-lextrema-ratio-e-non-un-binario-morto-quali-correttivi-necessari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'Italia ha emesso 80 sanzioni amministrative Mar, il numero più alto nell'UE, ma nessuna penale. Questo squilibrio evidenzia l'inefficacia del sistema&nbsp;e la necessità di una riforma organica.</p><p>Nel 2024 l’Italia ha irrogato <strong>80 sanzioni amministrative Mar</strong>, - il dato più alto nell’Ue - ma, come nel 2023, nessuna sanzione penale. Ne emerge uno squilibrio evidente: l’impianto amministrativo è attivo ed efficace, mentre quello penale risulta di fatto inoperante, anche per la complessità dei procedimenti, il carico delle Procure e la sovrapposizione con l’azione Consob.</p><p>Questo quadro rafforza l’esigenza di <strong>superare il doppio binario sanzionatorio</strong>, optando per quello amministrativo, anche alla luce delle criticità evidenziate sia dalla <strong>Cedu</strong>, che ha qualificato le sanzioni <strong>Consob </strong>come sostanzialmente penali, rilevando la violazione del principio del ne bis in idem, che della <strong>Corte di Giustizia Ue</strong>, che ammette il cumulo solo se giustificato e coordinato.</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/market-abuse-il-penale-sia-l-extrema-ratio-e-non-un-binario-morto-quali-correttivi-necessari-202604151805375028?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrala di Lukas Plattner per Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:15:06 +0200</pubDate>
                        <title>Un primo passo per il riordino delle sanzioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-primo-passo-per-il-riordino-delle-sanzioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo ha di recente varato la bozza di decreto legislativo per la riforma delle sanzioni amministrative e penali previste dal Testo Unico della Finanza (Tuf).</p><p>Il punto di partenza di questa riforma è spiegato da Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm, il quale evidenzia il “paradosso italiano”: “Nel 2024 l'Italia è risultata il primo Paese in Europa per numero di sanzioni amministrative irrogate in materia di abusi di mercato (ben 80), ma non è stata irrogata alcuna sanzione penale, replicando una dinamica già vista nel 2023. Questo scenario descrive un "doppio binario" sanzionatorio fortemente asimmetrico, in cui l'iter amministrativo procede speditamente, mentre i procedimenti penali restano fermi al palo a causa di complessità strutturali, carichi di lavoro elevati per le Procure e forse violazioni bagatellari".</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero dell'11 aprile 2026 de Plus 24 Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:23:24 +0100</pubDate>
                        <title>L’Unione europea dei mercati accelera la Savings and Investments Union</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lunione-europea-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Autorizzazioni uniche, passaporto dei fondi, post-trading e vigilanza accentrata: il pacchetto è un passo chiave per la creazione di un mercato finanziario unico ed è il perno operativo della nuova strategia dell’Ue per mobilitare il risparmio privato a favore della crescita. Perché è importante? Ne abbiamo parlato con Lukas Plattner, Partner di ADVANT Nctm</i></p><p>Senza un vero mercato unico dei capitali, l’Unione europea resta un gigante finanziario incompiuto. È per questo che il Market Integration Package, adottato dalla Commissione il 4 dicembre 2025, è molto più di un intervento tecnico: rappresenta uno snodo strategico della Savings and Investments Union (SIU), il progetto con cui Bruxelles punta a mobilitare il risparmio europeo e trasformarlo in investimenti produttivi su scala continentale. La SIU nasce dall’esigenza di superare la storica frammentazione dei mercati finanziari europei, che oggi impedisce al capitale di circolare con la stessa efficienza con cui circola negli Stati Uniti, penalizzando crescita, innovazione e autonomia strategica dell’Europa.</p><p>Mercati dei capitali più integrati sono essenziali per rafforzare la forza economica dell’UE e raggiungere priorità strategiche come la competitività, la transizione digitale e verde, la difesa e la sicurezza. “Una maggiore integrazione dei mercati finanziari non è un fine, ma un mezzo per creare un mercato unico per i servizi finanziari più grande della somma delle sue componenti nazionali – scrive la Commissione – Un accesso semplificato ai mercati dei capitali riduce i costi e rende i mercati più attraenti per investitori e imprese in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle dimensioni.</p><p><a href="https://www.thesignalmedia.com/lunione-europea-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo completo su The Signal</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:46:22 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;integrazione dei mercati accelera la Savings and investments union</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lintegrazione-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Commento di Lukas Plattner su<strong> The Signal</strong></i></p><p><i>Autorizzazioni uniche, passaporto dei fondi, posttrading e vigilanza accentrata: il Market integration package è un passo chiave per la creazione di un sistema finanziario unico ed è il perno operativo della nuova strategia dell’Ue per mobilitare il risparmio privato a favore della crescita. The Signal ne parla con Lukas Plattner, Partner di Advant Nctm.</i></p><p>Senza un vero mercato unico dei capitali, l’Unione europea resta un gigante finanziario incompiuto. È per questo che il Market integration package, adottato dalla Commissione il 4 dicembre 2025, è molto più di un intervento tecnico: rappresenta uno snodo strategico della Savings and Investments Union (SIU), il progetto con cui Bruxelles punta a mobilitare il risparmio europeo e trasformarlo in investimenti produttivi su scala continentale. La SIU nasce dall’esigenza di superare la storica frammentazione dei mercati finanziari europei, che oggi impedisce al capitale di circolare con la stessa efficienza con cui circola negli Stati Uniti, penalizzando crescita, innovazione e autonomia strategica dell’Europa.&nbsp;</p><p>Mercati dei capitali più integrati sono essenziali per rafforzare la forza economica dell'UE e raggiungere priorità strategiche come la competitività, la transizione digitale e verde, la difesa e la sicurezza. “Una maggiore integrazione dei mercati finanziari non è un fine, ma un mezzo per creare un mercato unico per i servizi finanziari più grande della somma delle sue componenti nazionali - scrive la Commissione - Un accesso semplificato ai mercati dei capitali riduce i costi e rende i mercati più attraenti per investitori e imprese in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle dimensioni”</p><p>[…] “La novità di maggior portata - esordisce Plattner - riguarda l'introduzione dello status di Pan-European Market Operator (Pemo), destinato agli operatori che gestiscono più sedi di negoziazione in diversi Stati membri. Il PEMO consente di operare attraverso un'unica entità giuridica dotata di un'unica autorizzazione rilasciata da Esma, che assumerà anche la vigilanza centralizzata. I vantaggi sono diversi e vanno dalla riduzione drastica dei costi di compliance, all’eliminazione delle duplicazioni amministrative, alla razionalizzazione degli investimenti IT. La vigilanza accentrata solleva però interrogativi sulla capacità operativa di Esma, che dovrà essere dotata rapidamente di risorse adeguate”.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul numero di Marzo di The Signal</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:39:06 +0100</pubDate>
                        <title>Legge annuale per le PMI: le principali novità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-per-le-pmi-le-principali-novita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La Legge Annuale 2025 per le Piccole e Medie Imprese, che è stata approvata in via definitiva il 4 marzo 2026 dal Senato, introduce una significativa riforma del quadro italiano delle cartolarizzazioni, ridefinendo il modo in cui il magazzino può essere monetizzato e utilizzato come base per operazioni di finanziamento.</p><p class="text-justify">Modificando gli articoli 7, 7.1 e 7.2 della legge n. 130/1999 (la&nbsp;<strong>Legge sulle Cartolarizzazioni</strong>), la riforma consente alle imprese di liberare il valore finanziario del proprio stock di magazzino attraverso il ricorso al mercato dei capitali, offrendo un’alternativa alle tradizionali forme di finanziamento basate su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Elementi chiave della riforma</strong></p><p class="text-justify"><strong><u>Il magazzino diventa un attivo cartolarizzabile</u>:</strong> per la prima volta, i beni mobili non registrati — inclusi i beni di magazzino — possono essere direttamente cartolarizzati. Ciò consente operazioni basate sul trasferimento del magazzino a una veicolo di cartolarizzazione e sull’emissione di note garantite dal magazzino ai sensi dell’articolo 7.2.</p><p class="text-justify"><strong><u>Estensione del patrimonio segregato (patrimonio destinato)</u>:</strong> il patrimonio destinato può ora includere non solo crediti ma anche attivi lungo l’intero ciclo produttivo — materie prime, semilavorati, prodotti finiti e beni sostitutivi — consentendo strutture dinamiche e <i>revolving&nbsp;</i>allineate alle esigenze operative.</p><p class="text-justify"><strong>Due sono le strutture alternative di cartolarizzazione:</strong></p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.1:</strong> la società destina il magazzino (unitamente a crediti presenti o futuri) a un patrimonio destinato, ovvero lo trasferisce a una SPV di supporto non emittente. La società veicolo di cartolarizzazione emittente concede un finanziamento a ricorso limitato, il cui rimborso deriva dagli attivi segregati e dai relativi proventi nell’ambito di una struttura giuridicamente separata.</p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.2:</strong> il magazzino è acquistato dalla società veicolo di cartolarizzazione emittente, la quale ne finanzia l’acquisto mediante l’emissione note garantite dallo <i>stock</i> trasferito e dai relativi proventi della vendita, consentendo una soluzione di <i>destocking</i> strutturalmente più lineare.</p><p class="text-justify"><strong><u>Accesso per finanziatori non autorizzati</u>:</strong> soggetti finanziatori non autorizzati possono utilizzare tecniche di cartolarizzazione per fornire finanziamento a valere sul magazzino (attività in precedenza riservata a banche e intermediari regolamentati) oppure per acquistare il magazzino stesso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali cambiamenti rispetto al quadro previgente</strong></p><p class="text-justify">La riforma segna un chiaro passaggio da modelli di finanziamento del magazzino basati sul pegno a vere e proprie strutture di cartolarizzazione. In precedenza, il finanziamento del magazzino si fondava sul pegno mobiliare non possessorio a garanzia di un finanziamento. Il nuovo regime introduce strutture basate alternativamente sulla segregazione legale (articolo 7.1) oppure sull’acquisto del magazzino da parte di una SPV emittente (articolo 7.2), ampliando in modo significativo gli strumenti disponibili.</p><p class="text-justify">I patrimoni destinati non sono più limitati ai crediti e alle relative garanzie accessorie, ma possono ricomprendere l’intero ciclo produttivo, consentendo strutture revolving e continuamente reintegrabili.</p><p class="text-justify">La struttura ai sensi dell’articolo 7.2 crea inoltre la possibilità di una “derecognition” del magazzino dal bilancio dell’impresa e di una più chiara segregazione strutturale rispetto ai modelli tradizionali basati su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Perché è rilevante</strong></p><p class="text-justify">La riforma amplia in modo significativo le possibilità di <i>inventory financing</i> in Italia.</p><p class="text-justify">Essa apre nuovi canali di liquidità, riduce i vincoli operativi associati alle strutture basate su pegno non possessorio e facilita operazioni di <i>destocking</i> attraverso strumenti di cartolarizzazione standardizzati.</p><p class="text-justify">Per un’analisi completa — inclusi schemi strutturali, considerazioni fiscali e un confronto dettagliato tra gli articoli 7.1 e 7.2 — si rimanda al nostro alert completo disponibile al <a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-pmi-novita-in-tema-di-cartolarizzazioni-per-lo-smobilizzo-del-magazzino" target="_blank"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:20:31 +0100</pubDate>
                        <title>Market Integration Package: lo strumento chiave per attuare la SIU</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-integration-package-lo-strumento-chiave-per-attuare-la-siu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Lukas Plattner pubblicato su <i>The Signal</i>.</p><p>Arriva il pacchetto europeo per l’integrazione del mercato. Nuove regole che mirano a superare la frammentazione attuale attraverso riforme su autorizzazioni, distribuzione fondi, post-trading e vigilanza centralizzata. Ecco quali saranno le implicazioni per l’industria.</p><p>La Commissione europea ha presentato il 4 dicembre 2025 il <i>Market Integration Package</i>, tassello cruciale della <i>Savings and Investments Union (SIU)</i>, destinato a rimuovere le barriere che ancora frammentano il mercato unico dei servizi finanziari.</p><p>Leggi <a href="https://www.thesignalmedia.com/market-integration-package-lo-strumento-chiave-per-attuare-la-siu/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a> l'articolo completo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:23:37 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm si rafforza nel Debt Capital Markets con l&#039;ingresso di Federico Morelli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-si-rafforza-nel-debt-capital-markets-con-lingresso-di-federico-morelli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l'ingresso del partner <strong>Federico Morelli </strong>nell'area Debt Capital Markets (DCM), rafforzando ulteriormente le proprie competenze in materia di private debt, corporate bonds, equity capital markets e finanza strutturata.</p><p>Morelli vanta una consolidata esperienza nell'assistenza a operazioni di debt ed equity capital markets, in ambito sia domestico sia internazionale, nonché in emissioni di strumenti subordinati.</p><p>Contestualmente, entrano a far parte di ADVANT Nctm anche <strong>Martina Baldi</strong>, managing associate, e <strong>Federica Alici Biondi</strong>, senior associate.</p><p>L'operazione si inserisce nel percorso di sviluppo della practice e si collega ai più recenti trend del mercato del debito, tra cui il crescente rimpatrio dei bond da parte di emittenti italiani.</p><p>Nell'ambito della medesima strategia, ADVANT Nctm annuncia inoltre l'ingresso di <strong>Gaetano Petroni</strong> come counsel: professionista che, oltre ad operare nel real estate finance, vanta una solida esperienza nelle emissioni high yield.</p><p>“L'arrivo di Federico Morelli - commenta <strong>Paolo Montironi</strong>, Senior Partner di ADVANT Nctm - conferma la volontà dello Studio di proseguire nel percorso di rafforzamento attraverso l'inserimento di profili con esperienze distintive e una forte capacità di sviluppo. Un investimento che ci consente di accrescere ulteriormente la qualità del supporto ai nostri clienti e di rendere l'offerta sempre più articolata e aderente alle trasformazioni del contesto economico. Continuiamo così a evolvere il nostro modello di consulenza, mettendo competenza, visione e innovazione al servizio delle esigenze dei clienti”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:03:00 +0100</pubDate>
                        <title>Previdenza. Per la complementare fisco più benevolo ma con qualche limite</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/previdenza-per-la-complementare-fisco-piu-benevolo-ma-con-qualche-limite</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ancora basso il tetto alle deduzioni. Ideale sarebbe tassare solo la prestazione finale.</p><p>La previdenza complementare è uno di quei settori in cui la fiscalità gioca un ruolo positivo, anche se pure qui non mancano delle aree di miglioramento. Del resto la stessa Manovra finanziaria ne prende atto, visto che alza il limite della deducibilità da 5.164,57 euro a 5.300 euro. […]</p><p>[…] Ma la situazione per quanto migliore rispetto ai redditi finanziari, resta ancora critica nel confronto con altri Paesi. <strong>Lukas Plattner</strong>, Partner ADVANT Nctm e membro comitato scientifico di Assonext spiega infatti: “La tassazione del prodotto previdenziale avviene negli altri Paesi solitamente solo al momento della liquidazione (ossia quando si va in pensione, in caso di morte o di disabilità che costringe all'uscita dal lavoro), l'Italia anticipa invece il prelievo. Nel nostro ordinamento si tassano i rendimenti anche durante la fase di accumulo, riducendo l'efficienza dell'interesse composto su un investimento che per natura è di lungo termine”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 3 gennaio de Il Sole 24 Ore Plus</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:00:10 +0100</pubDate>
                        <title>Growth Italia. Riforme normative e opportunità per Borsa Italiana e investitori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-italia-riforme-normative-e-opportunita-per-borsa-italiana-e-investitori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner </strong>discute le recenti riforme normative che interessano Borsa Italiana, evidenziando la necessità di maggiore attenzione per gli MTF e l'importanza di coinvolgere le associazioni di categoria nel processo. Si sottolinea anche l'appetito degli investitori per l'equity domestico e la necessità di prodotti finanziari incentivati.</p><p><i>La video intervista pubblicata su </i><a href="https://video.milanofinanza.it/video/growth-italia-riforme-normative-e-opportunita-per-borsa-italiana-e-investitori-x9vedo6" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:54:14 +0100</pubDate>
                        <title>Le tasse sui dividendi e la riforma dei mercati finanziari tradita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-tasse-sui-dividendi-e-la-riforma-dei-mercati-finanziari-tradita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Due proposte per correggere una stortura</i></p><p class="text-justify">L’articolo 18 del disegno di legge di bilancio interviene sull’articolo 89 del TUIR, limitando l’esclusione dalla base imponibile dei dividendi percepiti dalle società di capitali ai soli soggetti che detengono una partecipazione almeno pari al 10%.</p><p class="text-justify">Questa esclusione non costituisce un privilegio fiscale, ma attua un principio cardine dei sistemi tributari: evitare la doppia imposizione economica degli utili già tassati in capo alla società che li distribuisce. La misura, se confermata (ci sono allo studio correttivi in sede parlamentare), avrebbe un impatto rilevante sulle strutture d’investimento utilizzate per partecipare al capitale di rischio e si pone in netto contrasto con l’impianto della recente riforma del Testo Unico della Finanza, che punta invece a favorire l’afflusso di capitale privato verso le imprese.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.repubblica.it/economia/2025/11/13/news/le_tasse_sui_dividendi_e_la_riforma_dei_mercati_finanziari_tradita-424979177/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:59:53 +0100</pubDate>
                        <title>La superborsa europea non è più un miraggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-superborsa-europea-non-e-piu-un-miraggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Su <i>Milano Finanza</i> si discute della possibile fusione tra Euronext e Deutsche Börse, ipotesi che rilancia il progetto di una <strong>“Wall Street europea”</strong> — un’unica borsa per rafforzare il mercato dei capitali dell’Unione.&nbsp;</p><p>Nel dibattito, interviene anche <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong>, sottolineando la necessità di un’infrastruttura integrata e interoperabile per favorire liquidità e competitività.</p><p>«Occorre integrare i listini, creando una piattaforma unica a cui si connettono le diverse trading venue».</p><p>«Per ridurre la frammentazione serve il consolidated tape con i dati su transazioni e prezzi dei titoli negoziati su mercati regolamentati e Mtf Ue, un archivio centrale con tutte le informazioni pubblicate dalle quotate (Esap) e un’infrastruttura interoperabile per eseguire gli ordini. Semplificherebbero la vita degli investitori stimolando scambi e liquidità».</p><p><i>L'articolo integrale su </i><a href="https://www.milanofinanza.it/news/la-superborsa-europea-non-e-piu-un-miraggio-2683671" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 10:00:41 +0200</pubDate>
                        <title>Borsa/Short Selling: giocare al ribasso può funzionare ma è un gioco di squali?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-short-selling-giocare-al-ribasso-puo-funzionare-ma-e-un-gioco-di-squali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In Borsa le azioni salgono e scendono in continuazione. <strong>La strategia di gran lunga prevalente tra gli investitori è, tuttavia, rialzista: si compra un titolo o un fondo ipotizzando di guadagnare sull'aumento delle quotazioni</strong>. Lo short selling, o vendita allo scoperto, funziona al contrario: permette di ottenere un profitto se il prezzo di un'azione cala. Anche i piccoli investitori possono assumere posizioni "corte", cioè ribassiste. Ma è quando entrano in gioco hedge fund e fondi attivisti che il mercato si muove.[…]</p><p>[…] “Il confine è determinato da due aspetti chiave, secondo l'art.12 del Regolamento europeo sugli abusi di mercato: un presupposto fondamentale della manipolazione è il carattere falso o fuorviante delle informazioni diffuse. L'altro aspetto centrale riguarda la trasparenza sui conflitti d'interesse. Il fondo o la società di ricerca che pubblicano un report devono dichiarare se hanno assunto una posizione ribassista. Spesso si tratta di operazioni che partono da un'investigazione profonda” argomenta<strong> Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong>. “Le autorità di vigilanza nella maggior parte dei casi non intervengono, riconoscendo che i giudizi negativi ma fondati possono svolgere un ruolo correttivo”.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 17 ottobre 2025 di Sette - Corriere della Sera</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:12:36 +0200</pubDate>
                        <title>Processo al nuovo Tuf</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/processo-al-nuovo-tuf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il governo ha riscritto il Testo Unico della Finanza firmato da Draghi che regola ipo, opa e delisting per incentivare le quotazioni e semplificare le norme. Ma si instaura un potere dei forti a danno dei piccoli soci e del mercato. Ecco cosa cambia</i></p><p>Dopo quasi trent’anni e molti cambiamenti epocali nel mondo finanziario, è stato riscritto un documento fondamentale per i mercati azionari. E’ il Testo Unico della Finanza, la guida per chi vuole operare a Piazza Affari. Il gruppo di lavoro chiamato dal Mef a rivedere le norme ha impiegato diverso tempo, oltre un anno, per trovare un accordo su una serie complessa di norme che andranno a incidere sulla vita quotidiana delle società quotate. […]</p><p>[…] Lukas Plattner, Partner dello Studio ADVANT Nctm, esperto di capital markets ed M&amp;A, ricorda in tal senso che “la norma prende spunto dalle regole vigenti nel Regno Unito, ma con un importante alleggerimento, visto che a Londra le società possono uscire dal mercato passando dal via libera del giudice che omologa la decisione dell'assemblea. Qui questo passaggio non è previsto ed è un bene in ottica di semplificazione”. […]</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 11 ottobre 2025 di Milano Finanza</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:06:29 +0200</pubDate>
                        <title>Procedimenti sanzionatori Consob e impegni del presunto trasgressore: prime applicazioni in tema di market abuse</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/procedimenti-sanzionatori-consob-e-impegni-del-presunto-trasgressore-prime-applicazioni-in-tema-di-market-abuse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, pubblicata in G.U. il 12 giugno 2025, la Consob ha novellato il Regolamento sui procedimenti sanzionatori, dando così anche attuazione all’art. 196-<i>ter</i> del TUF, introdotto dalla Legge Capitali (L. 21/2024).</p><p class="text-justify">Come noto, la norma primaria ha introdotto uno strumento innovativo che consente di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa, a fronte dell’assunzione, da parte del presunto trasgressore, di impegni idonei a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della presunta violazione.</p><p class="text-justify">Nel definire le regole procedurali per l’accesso all’istituto, la Consob ha chiarito che gli impegni sono “astrattamente ammissibili” rispetto a qualsiasi illecito di propria competenza, indipendentemente dalla materia coinvolta e dalla natura o dalla qualifica soggettiva dell’autore (persona fisica o giuridica).&nbsp;</p><p class="text-justify">L’accoglimento della proposta del soggetto interessato resta, tuttavia, subordinato al ricorrere di due condizioni cumulative: (a) la non particolare gravità della condotta; e (b) l’effettiva idoneità delle misure proposte a rimuovere gli effetti pregiudizievoli per il mercato e per gli investitori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le prime soluzioni adottate da Consob si risolvono in contribuzioni di somme a favore del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, nell’assunzione di obblighi di risarcimento e nella partecipazione a corsi formativi, lasciando, quindi, intravedere un’interpretazione piuttosto elastica del requisito di effettività riparatoria, &nbsp;specie nei casi di illeciti di <i>market abuse</i> anche qualora addebitati a persone fisiche (v. Delibere n. 23629/2025; 23620/2025; 23621/2025; 23622/2025; 23619/2025; 23444/2025; 23445/2025).&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento attuativo ha poi accolto alcune osservazioni emerse durante la fase di consultazione pubblica. I principali miglioramenti apportati a valle della consultazione riguardano:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la facoltà di integrare la proposta entro i successivi trenta giorni su specifici aspetti che necessitano di maggiori approfondimenti;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) l’estensione del termine per la presentazione di chiarimenti e precisazioni da 20 a 30 giorni, con possibilità di ulteriore proroga a seguito di motivata istanza;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) la possibilità di audizione del proponente al fine di meglio definire i chiarimenti e le precisazioni da fornire; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) alcune precisazioni relative alla fase (eventuale) di consultazione con gli operatori di settore, volte a rafforzare le garanzie in tema di anonimato al ricorrere di determinati presupposti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le prime applicazioni da parte di Consob dell’istituto, applicabile a tutti i procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore (ossia dopo il 27 marzo 2024), fa prevedere un ampio ricorso all’istituto così come auspicato dal mercato.</p><p class="text-justify">La presentazione di proposte “rimediali” non viene, infatti, riservata - come si poteva ipotizzare – ai casi di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, ma – e ciò si apprende con favore – risulta, altresì, possibile in caso di presunte violazioni commesse da persone fisiche, anche per ipotetiche condotte di abusi di mercato. L’effetto deflattivo di tale orientamento è certamente da lodare nello spirito di una Autorità di Vigilanza <i>market friendly,&nbsp;</i>soprattutto<i>&nbsp;</i>considerato che l’Italia risulta, purtroppo, ai primi posti nell’Unione Europea per irrogazioni di sanzioni amministrative, che spesso colpiscono condotte di lieve gravità che non creano alcun pregiudizio all’integrità del mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proprio in relazione a presunte violazioni della disciplina in tema di <i>market abuse</i> che si riscontrano i primi casi di utilizzo della normativa in tema di impegni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Interessanti in proposito risultano gli impegni considerati idonei dalla Consob: si va dal versamento di un importo – di entità variabile – a favore del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori alla partecipazione a corsi di formazione in tema di abusi di mercato; a tali misure si aggiungono, soprattutto in caso di contestazioni per insider trading, obblighi di astensione dalle negoziazioni sui mercati o di condurre un’operatività limitata per un determinato lasso di tempo, con eventuale liquidazione del portafoglio detenuto, o impegni di reportistica periodica alla Consob sull’operatività che verrà realizzata.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’istituto promette quindi di rappresentare un vero punto di svolta<i>&nbsp;</i>in materia di sanzioni amministrative comminate dalla Consob e assumere notevole rilevanza soprattutto in relazione ai procedimenti per <i>market abuse</i>, da sempre connotati da sanzioni particolarmente afflittive e conseguenze rilevanti – anche sotto il profilo reputazionale – per i soggetti sanzionati.</p><p class="text-justify">Segnaliamo che l’accoglimento degli impegni proposti da parte di Consob importa la pubblicazione del provvedimento e degli impegni.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Consob, peraltro, in occasione della valutazione delle prime proposte, non ha ritenuto di far ricorso allo strumento della consultazione con gli operatori di settore, fase eventuale della procedura che aveva destato qualche dubbio nel corso delle consultazioni, soprattutto in ragione della platea non chiaramente definita dei soggetti potenzialmente coinvolti.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, possiamo archiviare – quanto meno per ora – le perplessità sorte nell’iter di definizione della disciplina, in attesa di conferma se le future applicazioni dell’istituto confermino le prime (positive) impressioni finora maturate.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9521</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:21:55 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni Consob. Authority coraggiosa nell&#039;applicare la disciplina degli impegni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-consob-authority-coraggiosa-nellapplicare-la-disciplina-degli-impegni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per le violazioni sul market abuse apertura alle vie riparative</i></p><p>Un approccio coraggioso della Consob nell'applicare la nuova disciplina degli impegni. Se infatti c'era qualche dubbio sull'applicazione di quest'ultima a violazioni legate al market abuse, questo dubbio sembra ormai superato.&nbsp;</p><p>Il meccanismo degli impegni infatti permette di sostituire al gravoso meccanismo sanzionatorio previsto per le violazioni di cui si occupa Consob, una soluzione alternativa, basata sull'impegno del soggetto interessato a mettere in atto una serie di azioni che evitano appunto che sia irrogata la sanzione. Una possibilità introdotta dalla legge Capitali (n. 21/2024), attuata successivamente dalla Consob con la delibera n. 23597 del 4 giugno 2025.</p><p>«L'obiettivo principale di questa innovazione normativa - spiega l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm - è stato quello di creare un ambiente maggiormente competitivo per i mercati finanziari italiani e di promuovere un'autorità di vigilanza "market friendly". Questo desiderio nasce dalla constatazione che l'Italia è, purtroppo, uno dei paesi dell'Unione Europea con il più alto numero di sanzioni amministrative irrogate, spesso per condotte considerate "bagatellari" o di lieve gravità che non causano turbamenti significativi al mercato».&nbsp;</p><p>Plattner segnala come spesso si tratti di fattispecie formali o bagatellari, come la mancata apertura del registro dei ritardi o degli insider, operazioni durante il "blackout period", o la mancata comunicazione di operazioni da parte di soggetti apicali, anche per importi irrisori (sotto i 50.000 euro per l'insider dealing).&nbsp;</p><p>«Queste violazioni, sebbene non gravi in termini di impatto sul mercato - continua Plattner - comportavano sanzioni significative di decine di migliaia di euro e, soprattutto, la pubblicazione sul bollettino Consob e Esma per cinque anni, con gravi conseguenze reputazionali e personali, inclusa la possibile perdita dei requisiti di onorabilità per sedere nei consigli delle società quotate».</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 13 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 10:22:12 +0200</pubDate>
                        <title>Europa. Nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione anche per i bonus Ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-nuova-definizione-di-piccole-imprese-a-media-capitalizzazione-anche-per-i-bonus-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha introdotto, con la Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025, una nuova definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” che amplia le possibilità di accesso a benefici e misure di sostegno, tra cui anche i bonus per le Ipo. Un passaggio che, come sottolineano i nostri professionisti, potrebbe avere effetti immediati sia in termini di semplificazione burocratica sia di stimolo agli investimenti.</p><p>«L'iniziativa mira ad evitare che il superamento delle soglie dimensionali previste per le micro, piccole o medie imprese […] comporti un'immediata e sproporzionata intensificazione degli oneri normativi e amministrativi a carico di imprese ancora in fase di crescita […] C'è quindi un impatto operativo immediato della raccomandazione», spiega <strong>Lukas Plattner</strong>.</p><p>Come segnala <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, la raccomandazione inciderà anche sugli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio».</p><p>E ancora, Plattner aggiunge: «Già oggi vediamo un primo effetto: la riduzione degli oneri amministrativi […] L’ampliamento della platea di imprese beneficiarie potrà stimolare ulteriormente gli investimenti […] La Francia si è già mossa, la Germania pure. Non possiamo restare indietro. Serve coraggio e visione».</p><p><i>Leggi l’articolo completo su Plus24 per approfondire tutti i dettagli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:27:58 +0200</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato. La nuova categoria delle imprese a media capitalizzazione. Quali prospettive?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-la-nuova-categoria-delle-imprese-a-media-capitalizzazione-quali-prospettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La Commissione europea ha adottato, con la Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025 (la “<strong>Raccomandazione”</strong>) una nuova definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” (“<strong>SMC</strong>”), destinata a costituire parametro di riferimento per la normativa e i programmi dell’Unione che ne fanno espresso richiamo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>).</p><p class="text-justify">Vengono ad acquisire lo <i>status&nbsp;</i>di “piccole imprese a media capitalizzazione” le imprese che:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>non sono PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>occupano meno di 750 persone,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui fatturato annuo non supera €150 milioni, o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui totale di bilancio annuo (</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>) non supera €129 milioni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’iniziativa mira ad evitare che il superamento delle soglie dimensionali previste per le micro, piccole o medie imprese, come definite dalla&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361" target="_blank" rel="noreferrer">Raccomandazione 2003/361/CE</a> (“<strong>PMI</strong>”), comporti un’immediata e sproporzionata intensificazione degli oneri normativi e amministrativi a carico di imprese ancora in fase di crescita, che possono essere destinatarie di misure di aiuto senza che gli Stati debbano notificare le misure alla Commissione europea.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali impatti e linee prospettiche</strong></p><p class="text-justify">Conformemente ai punti 5, 6 e 7 della Raccomandazione, la nuova definizione di piccola impresa a media capitalizzazione dovrà costituire il riferimento per la normativa e per i programmi dell’Unione che facciano esplicito uso del termine “piccola impresa a media capitalizzazione” o che siano rivolti a imprese corrispondenti ai criteri dimensionali ivi fissati.</p><p class="text-justify">In via transitoria, i programmi dell’Unione attualmente in vigore che già prevedono disposizioni relative alle piccole imprese a media capitalizzazione continueranno ad applicarsi alle imprese che, al momento dell’adozione dei suddetti programmi, rientravano in tale categoria, senza pregiudicare il quadro attuale definito dalla Commissione.</p><p class="text-justify">La nuova definizione rileverà in particolare con riferimento a due ambiti specifici in tema di aiuti di Stato:</p><p class="text-justify"><strong>2.1.</strong> Gli&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&amp;qid=1751015099945" target="_blank" rel="noreferrer">Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)</a> “<strong>Orientamenti per il finanziamento del rischio”</strong></p><p class="text-justify">Gli Orientamenti per il finanziamento del rischio prevedono la categoria delle “piccole imprese a media capitalizzazione”, stabilendo che, tra le imprese ammissibili a misure di finanziamento del rischio, andassero incluse non solo le PMI, ma anche le imprese il cui numero di dipendenti non superasse le 499 unità e il cui fatturato annuo non superasse 100 milioni di EUR o il totale di bilancio annuo non superasse € 86 milioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli Orientamenti riconoscono, infatti, che imprese comprese in tale fascia dimensionale affrontano un “deficit di finanziamento” simile a quello delle PMI in crescita.</p><p class="text-justify">Con la Raccomandazione 2025/1099, la Commissione amplia tale platea&nbsp;di imprese beneficiarie, aggiornando i parametri dimensionali. Tuttavia, gli Orientamenti dovranno essere aggiornati per riflettere l’estensione dimensionale prevista dalla Raccomandazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La stessa Commissione chiarisce poi che la nuova definizione generale di&nbsp;small mid-cap&nbsp;«lascia impregiudicate le soglie ritenute opportune nel contesto degli aiuti di Stato». In altri termini, la Raccomandazione non incide o modifica&nbsp;in alcun modo&nbsp;i limiti previsti dalle normative sugli aiuti.</p><p class="text-justify"><strong>2.2</strong> Il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20230701" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) n. 651/2014</a>, il cd.&nbsp;GBER (<i>General Block Exemption Regulation</i>):<br><br>il GBER è il regolamento della Commissione europea che stabilisce le condizioni in base alle quali determinati tipi di aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno e quindi esentati dalla notifica preventiva alla Commissione.</p><p class="text-justify">Ebbene, il regolamento di esenzione, così come aggiornato nel 2023, ha esteso il proprio ambito di applicazione anche alle piccole imprese a media capitalizzazione (nella definizione originaria già prevista dagli Orientamenti per il finanziamento del rischio). &nbsp;</p><p class="text-justify">Sono interessate allo stato due tipi di misure: (i) gli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico e (ii) gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, che prevedono come possibili beneficiarie delle misure di aiuto questo tipo di imprese.&nbsp;</p><p class="text-justify">Anche il GBER dovrà essere modificato per riflettere l’innalzamento delle soglie dimensionali introdotto dalla Raccomandazione, ma si tratta, anche qui, di mero adeguamento formale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Va notato in proposito che la Commissione ha già manifestato l’intenzione di&nbsp;inserire la nuova categoria&nbsp;in alcuni strumenti in corso di revisione. Nell’ambito del pacchetto di misure&nbsp;Omnibus IV&nbsp;(presentato anch’esso il 21 maggio 2025), si prevede di riconoscere formalmente le&nbsp;small <i>mid-cap</i>&nbsp;come categoria separata di imprese,&nbsp;semplificando le regole&nbsp;loro applicabili e&nbsp;riducendo gli oneri&nbsp;quando superano la soglia PMI. Ciò include interventi legislativi mirati su vari regolamenti UE (ad esempio in materia di GDPR, registri ambientali, ecc.) e auspicabilmente modifiche del&nbsp;GBER&nbsp;– rispetto al quale è aperta la consultazione pubblica fino al 6 ottobre 2025 - - e degli Orientamenti sul finanziamento del rischio.&nbsp;</p><p class="text-justify">È auspicabile, tuttavia, che le modifiche non si limitino a meri aggiornamenti formali ma che questa categoria di imprese possa beneficiare di un novero assai più ampio di tipologie di aiuto, con soglie più elevate di quelle attualmente previste.&nbsp;</p><p class="text-justify">È il caso ad esempio di incentivi fiscali&nbsp;mirati a favorire l’accesso al mercato dei capitali nell’ambito della <i>Savings and Investment Union</i> e destinati alle PMI e alle SMC quotande o neo-quotate&nbsp;(come contributi a fondo perduto o crediti d’imposta per coprire costi di IPO su mercati dedicati) e di strumenti fiscali per favorire il venture capital e la raccolta di equity (ad es. detrazioni IRPEF/IRES per chi investe) che dovrebbero potere essere automaticamente esentate, a certe condizioni,&nbsp;dagli obblighi di notifica alla Commissione europea, anche quando riguardi le SMC, secondo la definizione aggiornata della Raccomandazione, così come auspicato nel report TESG del maggio 2012&nbsp;(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">L’estensione dei parametri dimensionali applicabili alle SMC mira a favorire le imprese in fase di crescita, garantendo loro l’accesso a strumenti di sostegno essenziali per il loro sviluppo e costituisce un chiaro segnale politico di apertura rispetto a un allentamento dei vincoli in materia di aiuti di Stato.</p><p class="text-justify">È fondamentale, tuttavia, a nostro avviso, estendere in maniera significativa il perimetro delle misure di aiuto alle quali le SMC possono accedere, consentendo agli Stati membri, anche tramite incentivi fiscali mirati, uno spazio d’azione maggiore rispetto a quello previsto dalle disposizioni oggi in vigore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Soltanto in questo modo gli aiuti di Stato potranno contribuire alla crescita delle SMC, che costituiscono l’asse portante dell’economia UE.&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">([1]) Tale raccomandazione fa seguito all’introduzione degli orientamenti politici 2024–2029 della Commissione europea, che avevano annunciato l’intenzione di valutare se la regolamentazione esistente applicabile alle piccole imprese a media capitalizzazione fosse troppo onerosa, sproporzionata o costituisse un ostacolo per il loro sviluppo competitivo. Nella medesima direzione si colloca la comunicazione “Bussola per la competitività dell’UE”, con cui la Commissione si è impegnata a proporre una nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione al fine di garantire una regolamentazione proporzionata e confacente alle loro dimensioni. Anche lo studio “<i>Study to map, measure and portray the EU mid-cap landscape</i>” della Commissione europea, ha evidenziato che le piccole imprese a media capitalizzazione rappresentano un segmento di attività imprenditoriale chiaramente distinto dalle PMI ma anche dalle grandi imprese.</p><p>([2]) Intendendosi per tale&nbsp;il totale dell'attivo patrimoniale.</p><p class="text-justify">([3]) <i>Empowering EU capital markets for SMEs - Making listing cool again</i>, Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs, May 2021, pp. 58 ss, disponibile in <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:16:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dal conto corrente alla Borsa: come aumentare la partecipazione al capitale di rischio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-conto-corrente-alla-borsa-come-aumentare-la-partecipazione-al-capitale-di-rischio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'europa vara la Saving Investments Union per valorizzare i fondi fermi nei depositi</i></p><p>L'Europa ha varato la Saving and Investments Union (Siu), strategia per trasformare il risparmio fermo nei depositi bancari in investimenti produttivi a favore dell'industria europea. «Oggi circa il 70% del risparmio delle famiglie Ue, quasi 10mila miliardi di euro, giace in depositi sicuri ma a basso rendimento — spiega l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner ADVANT Nctm -. La Siu mira a convogliare parte di queste risorse verso l'economia reale, offrendo ai cittadini strumenti più semplici per investire sui mercati dei capitali e far crescere imprese e ricchezza delle famiglie».</p><p>Il fulcro della Siu è semplificare l'accesso al mercato dei capitali per le imprese, specie le piccole e medie. «Il nuovo Listing Act europeo, ad esempio, taglia burocrazia e costi di quotazione (prospetti più snelli, autorizzazioni più rapide) — dice Plattner -. Va anche evitato il gold plating, ovvero quel surplus di regole nazionali oltre le norme Ue che finisce per frenare imprese e investitori. Al contrario, serve un approccio proporzionato e flessibile: strumenti finanziari innovativi per canalizzare il risparmio verso le Pmi, sostenuti da efficaci incentivi fiscali». La dipendenza dell'Italia dal credito bancario si riflette in un mercato azionario sottodimensionato. «La capitalizzazione di Borsa italiana è circa il 36% del Pil, contro il 158% in Svezia e il 109% in Francia — dice Plattner -. Anche il ritmo di nuove quotazioni (Ipo) diverge: la Svezia ha visto oltre 500 Ipo nell'ultimo decennio, indice di grande dinamismo, mentre in Italia le matricole sul mercato regolamentato è pari a una media di 4 l'anno»</p><p><i>Articolo integrale sul numero del 26 luglio 2025 di Milano Finanza.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 17:05:34 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla Capital Market Union alla Saving Investment Union (SIU) per canalizzare il risparmio europeo verso l’economia reale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-b9e24f677b7a10050a8d4dbf7c98765c</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Durante l’<strong>MF Growth Italia Day 2025</strong> organizzato da Milano Finanza, <strong>Lukas Plattner </strong>ha analizzato lo stato dell’arte e le prospettive della SIU, oltre al regolamento varato dall’Unione Europea.</p><p>Il necessario passo in avanti in termini di semplificazione portato dalla Saving and Investment Union, infatti, deve ora essere accompagnato da misure concrete che possano rendere accessibili i capitali per imprese e risparmiatori.</p><p>“<i>Serve una spinta da parte degli Stati membri per incentivare nuovi strumenti finanziari dedicati all’equity domestico con importanti schemi di incentivi fiscali, soluzioni che – già attualmente – registrano forte interesse e domanda da parte dei risparmiatori. In Italia, ad esempio, solo il 16% del risparmio gestito totale viene investito in questa asset class e la percentuale va ampliata. Si può ripartire dai PIR, che sono stati un buon modello, lavorando per riportarli a nuova veste e agire, in contemporanea, sul versante previdenziale, altro elemento di grande attenzione. È necessario promuovere un’azione integrata e condivisa tra mondo delle imprese, settore finanziario e Governo per dare spinta a questo necessario travaso di capitali al mondo produttivo</i>”, ha evidenziato Lukas Plattner.</p><p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/opportunita-finanziarie-con-la-saving-investment-union-dell-unione-europea-x9ml99s" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Il video completo su Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 14:07:51 +0200</pubDate>
                        <title>MF Growth Italia Day 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mf-growth-italia-day-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner</strong> parteciperà come relatore al MF Growth Italia Day 2025, l’evento annuale promosso da <strong>Milano Finanza</strong> e <strong>Class CNBC</strong> per fare il punto sul presente e il futuro del mercato Euronext Growth Milano.<br><br>Tra i temi affrontati:<br>• Le sfide delle PMI tra dazi e geopolitica<br>• Investimenti pubblico-privati per la crescita<br>• Il ruolo di fondi pensione e assicurazioni<br>• IPO, delisting e prospettive per l’EGM<br>• Finanza alternativa, DeFi e strumenti innovativi<br><br><a href="https://www.classagora.it/eventi/mf-growth-italia-day-2025" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Iscriviti qui per partecipare</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 11:17:54 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm continua a crescere: tre nuovi partner per rafforzare la squadra</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-continua-a-crescere-tre-nuovi-partner-per-rafforzare-la-squadra</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia la promozione di tre nuovi partner: Giuseppe Buono (Bancario e Finanziario), Andrea Iovieno (Capital Markets) e Filippo Ughi (Corporate/M&amp;A).</p><p class="text-justify">Le nomine si inseriscono nella strategia di crescita interna dello Studio, impegnato nella valorizzazione dei propri talenti e nella costruzione di solidi percorsi professionali, e costituiscono una ulteriore tappa nel rafforzamento della competitività e professionalità di ADVANT Nctm.</p><p class="text-justify"><strong>Giuseppe Buono </strong>vanta un’esperienza consolidata in diritto bancario e finanziario e capital markets, con particolare focus su operazioni di leveraged finance, real estate finance, project e corporate finance, oltre che nei debt capital markets. Supporta regolarmente banche, fondi e società su operazioni di finanziamento – sia domestiche che cross border – seguendone la strutturazione e la documentazione. Ha inoltre curato numerose operazioni di basket bond sul mercato italiano.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Andrea Iovieno </strong>è esperto in diritto societario e dei mercati finanziari, con un focus su equity e debt capital markets. Affianca emittenti, banche e intermediari in operazioni di quotazione, aumenti di capitale, operazioni straordinarie, emissioni di strumenti di debito, nonché fornisce assistenza in ambito public M&amp;A e in tema di corporate governance e compliance regolamentare.</p><p class="text-justify"><strong>Filippo Ughi </strong>ha un’esperienza consolidata in corporate finance, M&amp;A, private equity e diritto societario. Assiste società industriali e fondi di investimento italiani e internazionali in operazioni di M&amp;A, private equity e corporate finance, offrendo anche consulenza continuativa in materia societaria, dagli statuti alla governance, fino all’operatività degli organi sociali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 11:38:14 +0200</pubDate>
                        <title>Da pensioni e assicurazioni 30 miliardi all&#039;economia reale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/da-pensioni-e-assicurazioni-30-miliardi-alleconomia-reale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La stima. Sono le risorse che secondo AssoNext potrebbero affluire alle Pmi con un pacchetto di incentivi fiscali volti a favorire un maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali</i></p><p>Le idee per veicolare oltre 30 miliardi di euro verso l'economia reale non mancano e sono state raccolte in dieci proposte da AssoNext. Occorre, però, iniziare ad agire e disegnare robusti incentivi fiscali per incoraggiare concretamente gli investimenti a lungo termine verso le imprese domestiche. Del resto il sostegno alle Pmi è una priorità strategica per il Governo italiano e per l'Unione Europea, che hanno promosso diverse misure strategiche per facilitare l'accesso delle imprese al mercato dei capitali. […]</p><p>[…] Il tema della valorizzazione del risparmio previdenziale è […] uno strumento centrale di sviluppo per l'economia del Paese e negli ultimi anni ha assunto un rilievo crescente nel dibattito istituzionale. Adesso bisogna utilizzare le leve degli incentivi fiscali per dimostrare che oltre ai dibattiti e alle dichiarazioni c'è anche l'effettiva volontà di agire in tale direzione. Anche Ia Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali ha evidenziato, in numerose audizioni, l'opportunità di orientare una quota più significativa delle risorse dei fondi pensione e delle casse previdenziali verso l'economia reale italiana, con specifica attenzione alle Pmi quotate.&nbsp;</p><p>«A tal fine proponiamo l'introduzione di incentivi fiscali mirati - spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm e membro del comitato scientifico di Assonext -. Una fiscalità di scopo capace di rendere più attrattivo l'investimento in asset domestici. Attualmente, il quadro normativo italiano prevede un regime parzialmente incentivante: è infatti prevista l'esenzione da imposta sui rendimenti per gli investimenti in imprese italiane (anche attraverso Pir o fondi di venture capital), fino a un limite del lo% dell'attivo del fondo, a condizione di una detenzione minima quinquennale. Tuttavia, secondo le analisi di Banca d'Italia, tale misura ha avuto un impatto modesto, con una quota di patrimonio investita in strumenti emessi da imprese italiane ancora molto contenuta». Occorre quindi andare oltre e le proposte di Assonext (riassunte nella scheda a lato) potrebbero dare nuovi stimoli, anche ai datori di lavoro, per veicolare maggiore risorse verso i fondi pensione, a loro volta incentivati a investire maggiormente nel tessuto produttivo italiano.&nbsp;</p><p>«In questo contesto - conclude PIattner - occorre una revisione complessiva del regime fiscale applicabile alla previdenza complementare e alle polizze vita, ispirata al modello europeo Eet (Esenzione della contribuzione — Esenzione dei rendimenti — Tassazione delle prestazioni). Un modello che, a differenza dell'attuale assetto italiano (Ett), incentiva il risparmio previdenziale e ne massimizza l'efficacia allocativa a beneficio dell'economia nazionale».</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 18 maggio 2025 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 11:41:00 +0100</pubDate>
                        <title>Quotazione in Borsa delle PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quotazione-in-borsa-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni il mercato Euronext Growth Milan è diventato il punto di riferimento per le PMI italiane che vogliono crescere ed innovare.  </p><p>Ma cosa consente quotarsi in borsa?  </p><p>Ne parliamo con <strong>Andrea Iovieno</strong> nella nostra nuova pillola.  Per ulteriori informazioni visita la pagina del nostro sito web dedicato all'area<strong> </strong>di pratica <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/capital-markets" target="_blank"><strong><u>Capital Markets</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:04:02 +0100</pubDate>
                        <title>Così cambia l’insider trading a Piazza Affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosi-cambia-linsider-trading-a-piazza-affari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Senato ha approvato un disegno di legge di iniziativa governativa che modifica (articolo 19 bis) la prospettiva su Piazza Affari. Da un lato, viene esteso di un anno il lavoro della Commissione Tuf per la revisione del Testo Unico della Finanza in materia di OPA. Dall'altro, si prevede una riforma del sistema sanzionatorio per le società quotate, con impatti evidenti sull’Authority dei mercati, la Consob.</p><p>«<i>L’articolo 19 bis approvato dal Senato, delega al governo, nell’ambito della Legge Capitali, una riforma organica delle sanzioni applicabili alle società quotate, che costituiscono un deterrente per l’accesso al mercato</i>», commenta<strong> Lukas Plattner</strong>.&nbsp;</p><p><strong>L'articolo completo su </strong><a href="https://www.milanofinanza.it/news/cosi-cambia-l-insider-trading-a-piazza-affari-202502121727307120?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Milano Finanza</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 10:14:04 +0100</pubDate>
                        <title>Il grande freddo delle Borse senza l&#039;unione dei mercati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-grande-freddo-delle-borse-senza-lunione-dei-mercati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La frammentazione delle procedure di scambio è uno degli ostacoli alla crescita dei capitali in Ue</i></p><p>L'ultimo monito è arrivato da Christine Lagarde: urgono progressi concreti verso l'unione europea dei mercati dei capitali. E un passaggio centrale, ha spiegato la presidente della Bce in questo modo allineandosi a Mario Draghi, affinché l'Ue diventi «più resiliente in un mondo economico sempre più frammentato».&nbsp;</p><p>Cosa significa, nel concreto, unire i mercati dei capitali europei? Benché se ne parli spesso, ritiene <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm, «il concetto rimane fumoso. Non credo possa essere una concentrazione delle società di gestione, non sarebbe fattibile anche per accenti concorrenziali, ma dovrebbe essere l'unificazione digitale delle piattaforme e il consolidamento delle controparti e dei depositari centrali», ruoli oggi in Italia svolti rispettivamente dalla Cassa di compensazione e da Monte Titoli.</p><p>Secondo Plattner, «per canalizzare il risparmio verso le imprese Ue ed evitare che vada verso quelle extra Ue, servono incentivi fiscali. Lo schema ideale dovrebbe essere quello di prodotti di risparmio e previdenziali/assicurativi incentivati per investire nelle imprese europee». In Italia, un passo in questa direzione è stato fatto con i Pir, ma occorrono correttivi per evitare, come accaduto, che si vendano i prodotti allo scadere del beneficio fiscale.</p><p>Per Plattner, è necessario accelerare i processi già in atto per favorire «la condivisone dei dati al fine di arrivare a una piattaforma globale di negoziazione a livello Ue a cui sono interconnesse le diverse trading venne (luoghi di scambio) regionali». L'idea è quella di arrivare ad avere «Ipo su base nazionale ma scambi su base europea, che consentano all'investitore di accedere da tutti i punti in Ue a strumenti finanziari con un unico prezzo». L'esperto suggerisce poi di «allargare le competenze dell'Esma», l'autorità delle Borse europee, e di «centralizzare le sanzioni, oggi troppo diversificate».</p><p><a href="https://www.repubblica.it/economia/2024/12/09/news/unione_mercati_capitali_ue_ostacoli_cosa_manca_lagarde-423825915/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Tratto da Affari&amp;Finanza. Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 12:52:30 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità del Listing Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-del-listing-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lukas Plattner e Giacomo Abbadessa</i><br>Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a>.</p><p><i>Il presente contributo analizza le novità del Listing Act, ovvero il pacchetto&nbsp;di misure pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE lo scorso 14 novembre volte a&nbsp;rendere i mercati dei capitali più attraenti per le imprese dell’UE, facilitando l’accesso al capitale da parte delle piccole e medie imprese (PMI).</i></p><p><strong>1. Premessa</strong></p><p>Lo scorso 8 ottobre 2024, il Consiglio Europeo ha approvato il <i>c.d.</i> “Listing Act”, un pacchetto di misure legislative presentate dalla Commissione Europea il 7 dicembre 2022 e approvate dal Parlamento Europeo lo scorso 16 settembre 2024 (“<i>Listing Act</i>”) [1].</p><p>Il Listing Act introduce interventi normativi sistematici finalizzati a rendere i mercati dei capitali più attraenti per le imprese dell’UE, facilitando l’accesso al capitale da parte delle piccole e medie imprese (“<i>PMI</i>”) [2].</p><p>Il Listing Act [3] si compone:</p><ul><li>del Regolamento (UE) 2024/2809 (“<i>Regolamento Listing Act</i>”) che modifica <i>(a)</i> il Regolamento (UE) 2017/1129 in materia di prospetto informativo (“<i>Regolamento Prospetto</i>”) ([4]); <i>(b) </i>il Regolamento (UE) 2014/596 in materia di abusi di mercato (“<i>MAR</i>”) ([5]) e <i>(c)</i> e il Regolamento (UE) n. 600/2014;</li><li>della Direttiva (UE) 2024/2811 che modifica la Direttiva (UE) 2014/65 o <i>Markets in financial instruments directive</i> (“<i>MiFID II</i>”) e che abroga la Direttiva (UE) 2001/34/CE; e</li><li>della Direttiva (UE) 2024/2810 in materia di azioni a voto plurimo (“<i>Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo</i>”) per le società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione (“<i>MTF”</i>) [6].</li></ul><p>Il Listing Act entra in vigore in data odierna, 4 dicembre 2024, ovvero 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L del 14 novembre 2024), con l’eccezione di talune previsioni che entreranno in vigore tra il marzo 2025 e giugno 2026.</p><p>Sebbene le norme la cui entrata in vigore è stata differita riguardino alcuni tra gli interventi di maggior rilievo del Listing Act [7], le previsioni di immediata applicazione già anticipano la rilevante portata della riforma.</p><p><strong>2. Modifiche al Regolamento Prospetto</strong></p><p><strong>2.1 Esenzioni dall’obbligo di pubblicazione del prospetto</strong></p><p>Il Regolamento Prospetto stabilisce i requisiti per la redazione, l’approvazione e la diffusione del prospetto da pubblicare in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato UE (“<i>MR</i>”).</p><p>Le modifiche al Regolamento Prospetto introdotte dal Regolamento Listing Act semplificano gli obblighi informativi per le offerte pubbliche iniziali (“<i>IPO</i>”) e per l’ammissione alla negoziazione su un MR, riducendo la lunghezza dei prospetti, nonché la complessità e i costi legati alla redazione e pubblicazione, oltre a razionalizzare il processo di revisione e approvazione del prospetto da parte delle Autorità competenti.</p><p><i><u>Nuove esenzioni in caso di (i) offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di titoli fungibili con strumenti già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato da almeno 18 mesi, indipendentemente dalla loro dimensione; e (ii) offerta pubblica di titoli che rappresentano meno del 30% degli strumenti già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce nuove esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione o offerta.</p><p>In primo luogo, le nuove esenzioni (indipendente da requisiti di dimensione) si applicano nei seguenti casi:</p><ul><li>l’offerta di titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un MR o in un mercato di crescita per le PMI [8]&nbsp;(“<i>SGM</i>“) continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti l’offerta dei nuovi titoli [9], con la conseguenza che gli emittenti ammessi su MR o su SGM (come Euronext Growth Milan) da più di 18 mesi potranno collocare <i>equity</i> o debito senza dover pubblicare un prospetto qualora l’offerta sia superiore a 8 milioni;</li><li>titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un MR continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi precedenti l’ammissione alla negoziazione dei nuovi titoli [10],</li></ul><p>purché, in entrambi i casi, siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</p><ul><li>i titoli offerti al pubblico o destinati a essere ammessi alla negoziazione in un MR non sono emessi in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, di una fusione o di una scissione;</li><li>l’emittente dei titoli non oggetto di una ristrutturazione o di procedura d’insolvenza;</li><li>sia messo a disposizione (con le modalità di cui <i>infra</i>) un documento informativo sintetico contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto non soggetto ad approvazione da parte di Consob presso la quale dovrà essere unicamente depositato.</li></ul><p>In secondo luogo, viene introdotta un’ulteriore esenzione, questa dipendente dalla dimensione dell’offerta, nel caso di un’offerta di titoli destinati a essere ammessi alla negoziazione in un MR o su uno SGM e fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato, a condizione i titoli rappresentano, su un periodo di 12 mesi, meno del 30% del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato [11].</p><p><i><u>Soglie di esenzione per il prospetto di quotazione innalzate dal 20% al 30% in caso di ammissione di titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato (art. 1, comma 5, Regolamento Prospetto)</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act innalza la soglia rilevante per l’applicabilità di talune esenzioni dall’obbligo di pubblicazione prospetto di quotazione, portandola dal 20% al 30%, su un periodo di 12 mesi.</p><p>In particolare, a seguito di queste modifiche, non sarà richiesto un prospetto per l’ammissione alla negoziazione di:</p><ul><li>i titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso MR, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del <u>30%</u> del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso MR [12];</li><li>azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall’esercizio di diritti conferiti da altri titoli, quando tali nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso MR e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del <u>30%</u> del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso MR [13], fatto salvo quanto previsto dal nuovo art. 1, paragrafo 5, <i>b</i>–<i>bis)</i> del Regolamento Prospetto (su cui <i>infra</i>).</li></ul><p>Restano da rispettare, con riferimento all’esenzione sopra descritta, le condizioni connesse alla mancata soggezione a una ristrutturazione o di procedure d’insolvenza e alla messa a disposizione (con le modalità di cui <i>infra</i>) di un documento informativo sintetico contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto.</p><p>Quanto al nuovo Allegato IX [14], rilevante ai fini del paragrafo 4 [15] e il paragrafo 5 [16] dell’art. 1 del Regolamento Prospetto, Il Regolamento Listing Act ne ha specificato il formato.</p><p>L’Allegato XI dovrà essere di una lunghezza massima di 11 facciate di fogli A4 e redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine, o almeno in una delle sue lingue ufficiali, o in un’altra lingua accettata dall’autorità competente di tale Stato membro.</p><p>Ai fini delle esenzioni di cui sopra, il documento informativo di cui al nuovo Allegato IX dovrà essere depositato, in formato elettronico, presso l’Autorità dello Stato membro d’origine e contestualmente pubblicato in formato elettronico e con obbligo di consegna sempre in formato elettronico, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore, così come previsto nel novellato art. 21, paragrafo 2 del Regolamento Prospetto.</p><p>Infine, il Regolamento Prospetto è stato modificato, mediante la sostituzione del paragrafo 6, art. 1, al fine di specificare che le esenzioni dall’obbligo di pubblicare il prospetto di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo possano essere applicate congiuntamente [17].</p><p>Si precisa, infine, che il Regolamento Prospetto include ormai una nuova definizione di “<i>ristrutturazione</i>” [18] e “<i>procedura d’insolvenza</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a>, rilevanti ai fini delle esenzioni di cui sopra.</p><p><strong>2.2 Semplificazioni redazione del prospetto informativo</strong></p><p><i><u>Nuova definizione di “approvazione” ai fini della procedura di approvazione del prospetto informativo</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act è intervenuto modificando la definizione di approvazione, di cui alla lettera r) dell’articolo 2 del Regolamento Prospetto ai sensi del quale, nella nuova formulazione, per tale si intende “<i>l’atto positivo al termine del controllo, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto, che non riguarda tuttavia l’accuratezza di tali informazioni</i>”.</p><p>Tale formulazione sembra limitare la responsabilità delle Autorità di Vigilanza, restringendo l’attività di <i>due diligence </i>mediante l’espressa esclusione del giudizio di “<i>accuratezza</i>” delle informazioni contenute nel prospetto [20]. Il che pare escludere la sussistenza in capo alla Consob di una responsabilità per l’approvazione di un prospetto riportante informazioni non veritiere. In altri termini, il modesto inciso pare limitare la responsabilità dell’Autorità di Vigilanza alle ipotesi in cui sia stato omesso il controllo sulla completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto con eliminazione di doveri di accertamento della correttezza materiale delle informazioni incluse nel prospetto informativo. Pertanto, sembra potersi confermare l’orientamento dell’Autorità di Vigilanza che la verifica sulla completezza del prospetto non debba comprendere anche l’accertamento dell’idoneità di ciascun elemento informativo a rappresentare in maniera compiuta il relativo fatto/dato [21] ma limitarsi a un controllo essenzialmente formale circa la sussistenza dell’elemento informativo richiesto dal Regolamento Prospetto.</p><p>La novità risiede nell’inserimento a livello 1 della disposizione, così da fugare ogni dubbio circa il fatto che la responsabilità delle Autorità di Vigilanza europee è limitata alla verifica della completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto, il che segnala una convergenza col al regime applicabile alla <i>Security and Exchange Commission </i>(“<i>SEC</i>”) negli Stati Uniti, la quale, pur richiedendo agli emittenti, in sede di <i>filing</i>, di fornire informazioni accurate e veritiere, non è chiamata a garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nei documenti sottoposti alla sua approvazione. La SEC, infatti, è considerata non esercitare una funzione di “<i>merit regulator</i>”, limitandosi a verificare che gli emittenti adempiano agli obblighi informativi ai sensi della normativa applicabile (<i>i.e.</i>, accertandosi che gli elementi informativi di cui è richiesta la <i>disclosure </i>siano rappresentati in maniera completa e con sufficiente dettaglio e chiarezza all’interno della documentazione fornita al mercato).</p><p><i><u>Prospetti standardizzati e in formato elettronico</u></i></p><p>Al fine di migliorare la leggibilità del prospetto per gli investitori, ridurre i costi associati alla sua redazione e armonizzarne il contenuto, il Regolamento Listing Act stabilisce che le informazioni incluse nel prospetto devono essere presentate in una sequenza standardizzata [22], che sarà definita tramite atti delegati della Commissione.</p><p>Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 8, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act, l’<i>European Security and Markets Authority (“ESMA”</i>) dovrà sottoporre alla Commissione una bozza di <i>standard</i> tecnici di implementazione per specificare il formato e la disposizione del prospetto, a seconda del tipo di prospetto e del tipo di investitori a cui è destinato, entro dicembre 2025, ossia entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento Listing Act.</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act prevede che il prospetto venga distribuito esclusivamente in formato elettronico, eliminando così la possibilità per gli investitori di richiedere una copia cartacea [23], ferma la possibilità di riceverlo in formato elettronico senza costi.</p><p><i><u>Riduzione periodo di riferimento delle informazioni finanziarie</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica anche l’Allegato I del Regolamento Prospetto, riducendo l’onere informativo per gli emittenti riguardo alle informazioni finanziarie storiche da includere nel prospetto. In particolare, ora è sufficiente includere nel prospetto <i>(i)</i> le informazioni finanziarie relative agli ultimi due esercizi finanziari (invece dei tre precedentemente richiesti) per titoli di capitale, e <i>(ii)</i> le informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio finanziario solo in relazione a titoli diversi dai titoli di capitale [24], oppure un periodo più breve durante il quale l’emittente è in attività e altre informazioni di carattere finanziario.</p><p><i><u>Fattori di rischio</u></i></p><p>Per quanto concerne i fattori di rischio [25], ferma la necessità che i fattori di rischio siano presentati in un numero limitato di categorie in funzione della loro natura, per alleggerire l’onere degli emittenti il legislatore ha sostituito il requisito di classificare i fattori di rischio più rilevanti (in quanto esercizio complicato e oneroso per gli emittenti) col requisito di elencare, in ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti in modo coerente con la valutazione effettuata dall’emittente.</p><p>Ancora, per rendere più comprensibile il prospetto e facilitare l’adozione di decisioni di investimento informate da parte degli investitori, il Regolamento Listing Act ribadisce che gli emittenti non dovrebbero sovraccaricare il prospetto con fattori di rischio generici.</p><p>A questo scopo, il Regolamento Listing Act stabilisce che il prospetto deve contenere fattori di rischio limitati ai rischi che sono specifici dell’emittente e dei titoli e che sono rilevanti per assumere una decisione d’investimento informata. Il prospetto non può contenere fattori di rischio generici o fattori di rischio che servano soltanto come esclusioni della responsabilità o che non offrano un quadro sufficientemente chiaro dei rischi specifici per gli investitori.</p><p>Nel redigere il prospetto, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che richiedono l’ammissione alla negoziazione in un MR valutano la rilevanza dei fattori di rischio sulla base della probabilità che si verifichino e dell’entità prevista del loro impatto negativo.</p><p>L’emittente, l’offerente o il soggetto che richiede l’ammissione alla negoziazione in un MR descrive adeguatamente ciascun fattore di rischio e spiega come incide sull’emittente o sui titoli oggetto dell’offerta o da ammettere alla negoziazione, potendo anche comunicare la valutazione della rilevanza dei fattori di rischio ricorrendo a una scala di tipo qualitativo (bassa, media, alta) a loro scelta.</p><p>I fattori di rischio dovranno essere presentati in un numero limitato di categorie, in funzione della loro natura. In ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti sono elencati in modo coerente con la valutazione di cui sopra.</p><p><i><u>Maggiori informazioni da poter incorporare mediante riferimento</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act estende l’ambito di applicazione dell’art. 19 del Regolamento Prospetto [26] riguardo all’inclusione di informazioni nel prospetto tramite riferimento, consentendo agli emittenti di utilizzare questa tecnica per un numero maggiore di documenti e informazioni.</p><p>Più precisamente, un prospetto può ormai incorporare per riferimento <i>(i)</i> un documento di registrazione universale (o una sua sezione) approvato o depositato presso un’autorità competente, e <i>(ii)</i> il documento informativo contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto [27].</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act è intervenuto al fine di chiarire la possibilità per l’emittente, l’offerente o l’entità che richiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di non pubblicare un supplemento [28]&nbsp;per le nuove informazioni finanziarie annuali o intermedie pubblicate, quando un prospetto di base è ancora valido ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto (cioè per 12 mesi dalla sua approvazione). Gli emittenti sono, tuttavia, autorizzati a pubblicare volontariamente tali informazioni in un supplemento, salvo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 19, paragrafo 1-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p>Se tali nuove informazioni sono pubblicate elettronicamente, possono essere incluse nel prospetto di base [29].</p><p>La possibilità di includere informazioni mediante riferimento sarà ulteriormente facilitata in futuro, quando gli investitori potranno accedervi in modo più efficiente ed efficace nel punto di accesso unico europeo (”<i>ESAP</i>”) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859, che permetterà agli investitori di trovare la maggior parte delle informazioni pertinenti in un unico luogo digitale, facilitando così ulteriormente l’accesso alle informazioni incluse nei prospetti mediante riferimento.</p><p><i><u>Relazione aggregata annuale dell’ESMA sul rispetto da parte delle Autorità competenti dei termini di approvazione del prospetto</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act impone all’ESMA di pubblicare una relazione annuale che riporti i dati relativi al mancato rispetto, da parte delle Autorità competenti, del termine di approvazione del prospetto ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento Prospetto [30], che dovranno darne comunicazione a ESMA con indicazione dei motivi del ritardo.</p><p>La norma intende, quindi, incentivare l’approvazione del prospetto da parte delle Autorità di vigilanza nel rispetto dei tempi stabiliti dal Regolamento Prospetto, prevedendo una forma di pubblicità della (eventuale) inefficienza delle Autorità competenti e/o del processo di approvazione.</p><p><i><u>Nuovi termini per la revoca dell’accettazione di una offerta pubblica di titoli, a seguito di supplemento</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica, per aumentare il livello di tutela degli investitori, i termini utili per revocare l’accettazione in caso di una offerta pubblica di titoli all’esito della pubblicazione di un supplemento ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento Prospetto.</p><p>Quando sia stato pubblicato un supplemento, il nuovo articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento Prospetto, prevede un termine di tre giorni (e non più due) per revocare l’accettazione [31].</p><p><strong>3. Modifiche alla MAR</strong></p><p><i><u>Semplificazioni della disciplina in materia di acquisto azioni proprie</u></i></p><p>Ai sensi dell’articolo 5 della MAR, i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (<i>ex </i>articolo 14 della MAR) e di manipolazione del mercato (<i>ex </i>articolo 15 della MAR) non si applicano ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle operazioni di stabilizzazione.</p><p>Per ridurre gli obblighi di comunicazione attualmente imposti agli emittenti in relazione ai programmi di riacquisto, il Regolamento Listing Act stabilisce che le informazioni relative alle operazioni di riacquisto siano divulgate:</p><ul><li>esclusivamente all’Autorità nazionale competente del mercato più rilevante in termini di liquidità (c<i>d. </i>mercato prevalente) per le azioni proprie dell’emittente (e <u>non</u> più a tutte le Autorità competenti dei mercati in cui le azioni sono quotate);</li><li>al pubblico solo in forma aggregata (anziché per ogni singola operazione) [32].</li></ul><p><i><u>Chiarimenti sulla natura opzionale del regime dei sondaggi di mercato (</u></i><u>c.d. market sounding</u><i><u>), ampliamento del suo ambito di applicazione per includere divulgazioni preliminari di informazioni relative a operazioni non perfezionate, semplificazione della procedura di “cleansing”</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce alcune modifiche alla disciplina sui sondaggi di mercato (<i>c.d.</i> <i>market sounding</i>) di cui all’art. 11 MAR [33].</p><p>La norma su cui il legislatore europeo è intervenuta definiva “<i>sondaggio di mercato</i>” la “<i>comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori</i>”.</p><p>Con la modifica del Regolamento Listing Act, la definizione di “<i>sondaggio di mercato</i>” viene estesa per includere la divulgazione di informazioni a terzi prima del potenziale annuncio di un’operazione [34] mediante l’aggiunta dell’aggettivo “<i>eventuale” </i>relativamente all’annuncio della operazione. Di conseguenza, l’ambito di applicazione del regime di <i>market sounding</i> è esteso per operazioni solo eventuali allargando così la possibilità per gli emittenti di contattare gli investitori in una fase di formazione dell’operazione. La modifica risponde anche a una esigenza di chiarezza che riconduce la disciplina in esame alla sua originale <i>ratio</i>: quella di valutare la potenzialità di una operazione (di per sé eventuale) [35].</p><p>Ancora, il legislatore europeo ha affinato la disciplina in esame per definire due distinte categorie di requisiti.</p><p>Da un lato, una prima categoria di requisiti obbligatori a ogni sondaggio di mercato. Dall’altro, una seconda categoria di requisiti che trovano applicazione in via volontaria [36] e che consentono ai partecipanti al mercato di beneficiare di un’esenzione limitata del divieto di divulgazione di informazioni privilegiate (<i>c.d.</i> <i>safe harbor</i>).</p><p>In altre parole, qualora un emittente scelga di divulgare informazioni privilegiate a terzi durante un sondaggio di mercato rispettando i requisiti procedurali di applicazioni volontaria, tale divulgazione sarà considerata come durante “<i>il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione</i>”.</p><p>Tuttavia, se un emittente decide di divulgare informazioni privilegiate a terzi durante un sondaggio di mercato senza conformarsi alla relativa procedura prevista dal MAR, l’emittente può comunque dimostrare che la divulgazione è avvenuta durante “<i>il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione</i>”, risultando pertanto lecita.</p><p>Nel dettaglio, l’articolo 11, paragrafo 3 della MAR rimane invariato, richiedendo che, per ciascuna comunicazione trasmessa per l’intera durata del sondaggio stesso, il <i>disclosing market participant</i>: <i>(i)</i>in via preliminare, esamini se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, registrando per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa; e <i>(ii) </i>fornisca tali registrazioni scritte su richiesta dell’Autorità competente. Questi sono i requisiti che si potrebbero definire “<i>obbligatori</i>” per ogni sondaggio di mercato.</p><p>I requisiti di applicazione volontaria sono individuati dal nuovo articolo 11, paragrafo 4, della MAR, che dispone che, per usufruire del relativo <i>safe harbor</i>, il soggetto che promuove il sondaggio deve adempiere a una serie di obblighi, che ricalcano sostanzialmente quelli previsti dal previgente articolo 11, paragrafo 5, della MAR.</p><p>Permango, quindi, gli oneri connessi all’applicazione del <i>c.d.</i> <i>safe harbor</i>, rispetto al quale un intervento maggiormente consistente sarebbe stato forse opportuno.</p><p>Ad ogni modo, la nuova previsione risponde alla posizione dell’ESMA, che aveva messo in dubbio, sulla base della precedente normativa, la possibilità di svolgere un sondaggio di mercato anche senza rispettare tutti gli oneri procedimentali previsti dall’articolo 11 della MAR e dalla relativa normativa di attuazione [37].</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act interviene sulle regole relative al “<i>cleansing</i>” delle informazioni, ovvero l’obbligo di informare le parti interessate quando determinate informazioni cessano di qualificarsi come informazioni privilegiate ai sensi della MAR. In particolare, qualora le informazioni divulgate nel corso di un <i>market sounding</i> cessino di essere considerate informazioni privilegiate secondo il <i>disclosing market participant</i>, quest’ultimo è tenuto a informare il destinatario il prima possibile. Il Regolamento Listing Act specifica che tale obbligo non si applica nei casi in cui le informazioni siano state rese pubbliche in altro modo [38] – mediante comunicato stampa del soggetto che ha promosso il sondaggio –, modificando il Regolamento Prospetto in questo senso [39].</p><p><i><u>Contratti di liquidità meramente comunicati (e non approvati)</u></i></p><p>Altra esemplificazione è rappresentata dalla modifica dell’articolo 13, paragrafo 12, primo comma, lett. d) della MAR, che ora chiarisce che il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce uno SGM debba meramente confermare per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità. La previgente disciplina prevedeva, in un passaggio la cui applicazione risultava poco chiara, che dovesse altresì “<i>accettarne i termini e le condizioni</i>”.</p><p>La modifica si giustifica considerando che il gestore di un mercato di crescita per le PMI non è parte del contratto di liquidità.</p><p><i><u>Orientamenti dell’ESMA e atti delegati della Commissione in materia di ritardo</u></i></p><p>Se per l’entrata in vigore del nuovo articolo 17 della MAR, che rivoluzionerà la gestione delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti (con particolare riferimento ai <i>c.d.</i> processi prolungati), occorrerà aspettare fino a giugno 2026, il nuovo paragrafo 11 del medesimo articolo entra in vigore immediatamente.</p><p>La norma impone all’ESMA di fornire orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a) dell’articolo 17 della MAR, utili ai fini di soddisfare la prima condizione connessa all’attivazione della procedura di ritardo (<i>i.e.</i>, “<i>la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario</i>”).</p><p>Alla Commissione è, altresì, conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire e riesaminare, ove necessario, un elenco non esaustivo degli elementi seguenti:</p><ul><li>gli eventi finali o le circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato;</li><li>le situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b). dell’articolo 17 della MAR.</li></ul><p><i><u>(In attesa di) Nuove norme tecniche di implementazione dell’ESMA</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act non apporta modifiche sostanziali al quadro normativo in materia di registro <i>insider</i>. Tuttavia, impone all’ESMA di rivedere le regole tecniche di attuazione, entro il 5 settembre 2025, sul regime semplificato per il registro <i>insider</i>, che attualmente può essere utilizzato dagli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su uno SGM.</p><p><i><u>Innalzamento della soglia rilevante per la notifica di operazioni c.d. di </u></i><u>internal dealing </u><i><u>da Euro 5 mila a 20 mila,</u></i><u> </u><i><u>su scelta discrezionale delle Autorità nazionali</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce una serie di importanti modifiche alle regole applicabili ai <i>c.d.</i> <i>insider</i>, ovvero le persone che esercitano “<i>funzioni di amministrazione, direzione o controllo</i>” (“<i>PDMR</i>”) e le “<i>persone a loro strettamente associate</i>” [40].</p><p>In primo luogo, è stata innalzata la soglia di materialità rilevanti per il sorgere dell’obbligo di notifica.</p><p>La disciplina sinora applicabile prevedeva che l’obbligo di notifica scattasse rispetto a ogni operazione una volta raggiunto un controvalore totale di Euro 5 mila, in un anno solare. Il Regolamento Listing Act ha elevato la soglia di rilevanza per l’obbligo di notifica all’emittente delle operazioni effettuate dalle PDMR e dalle persone a loro strettamente associate a Euro 20 mila [41].</p><p>Sul punto, si evidenzia, tuttavia, che le autorità nazionali conservano una certa discrezionalità, con la possibilità di aumentare tale soglia a Euro 50 mila o ridurla a Euro 10 mila [42]. Si ricorda che, proprio in esercizio della previgente delega, l’articolo 152-<i>quinquies</i>.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“<i>Regolamento Emittenti</i>”) già aveva innalzato la soglia a Euro 20 mila.</p><p>Sul punto, l’auspicio è che il Regolamento Emittenti venga modificato (in coerenza con quanto già fatto in precedenza) al fine di innalzare ulteriormente la soglia fino al tetto di Euro 50 mila, almeno per gli emittenti diversi dalle PMI, garantendo una proporzionalità nella definizione della soglia di rilevanza.</p><p>In secondo luogo, vengono introdotte nuove esenzioni al divieto di operazioni durante il <i>c.d.</i> <i>closed period</i>, disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafi 11 [43] e 12, della MAR.</p><p>La MAR vieta – esclusivamente [44] – alle PDMR di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell’emittente nei 30 giorni di calendario che precedono la pubblicazione di un rapporto finanziario intermedio o di fine esercizio, che sia prevista obbligatoriamente in capo all’emittente ai sensi della normativa applicabile o delle regole della sede di negoziazione applicabile all’emittente. Erano, poi, previste talune eccezioni al divieto di cui sopra [45], di cui all’articolo 19, paragrafo 12 della MAR.</p><p>Il paragrafo in commento è ormai sostituito con un nuovo testo, modificato al fine di specificare le tipologie di strumenti finanziari in relazione ai quali gli emittenti possono concedere esenzioni dal divieto di negoziazione durante i <i>closed period</i>, nelle circostanze e con riguardo alle tipologie di operazioni specificate nella norma. In particolare, un emittente può concedere tale esenzione:</p><ul><li>in base a una valutazione, caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali [46]; o</li><li>in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.</li></ul><p>Come sottolineato nel Considerando (75), al fine di promuovere la coerenza delle norme, l’esenzione è stata estesa al fine di includere, tra i programmi esentati rivolti ai dipendenti, non solo quelli relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, ma anche le garanzie o i diritti a strumenti diversi dalle azioni.</p><p>Ancora, il Regolamento Listing Act introduce, con il nuovo paragrafo 12-<i>bis </i>dell’articolo 19, nuove esenzioni, specificando che gli emittenti possono autorizzare i <i>c.d.</i> <i>insider</i> a operare durante il <i>closed period </i>in caso di operazioni o attività di negoziazione:</p><ul><li>che non riguardano decisioni di investimento attive del soggetto rilevante;</li><li>che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi;</li><li>che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l’esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite” [47].</li></ul><p>In tale maniera, sono escluse le operazioni o attività svolte dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo durante il periodo di chiusura che potrebbero riguardare accordi irrevocabili conclusi al di fuori di un periodo di chiusura, che possono anche derivare da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo indipendente nell’ambito di detto mandato oppure potrebbero anche essere la conseguenza di eventi societari debitamente autorizzati che non implicano un trattamento vantaggioso delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione [48].</p><p><i><u>Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina MAR più proporzionate per gli emettenti</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica il regime sanzionatorio della MAR nel tentativo di rendere le sanzioni amministrative più proporzionate alla dimensione dell’emittente [49], specie per le PMI [50]. L’iniziativa è lodevole e si inserisce nell’ampio sforzo prodotto per avvicinare le società al mercato dei capitali del rischio. Infatti, il rischio di violazione involontaria degli obblighi di comunicazione e le relative sanzioni amministrative sono un fattore importante di dissuasione delle imprese dal chiedere l’ammissione alla negoziazione [51].</p><p>Per evitare un onere eccessivo per le imprese, in particolare le PMI l’importo delle sanzioni per le violazioni commesse da persone giuridiche in relazione agli obblighi di comunicazione è stato modificato in via proporzionale alle dimensioni dell’impresa. L’articolo 30, paragrafo 2, lettera j), punti iii) e iv), stabilisce ora un minimo per l’importo massimo delle sanzioni che possono essere irrogate da un’autorità nazionale competente in caso di violazione del regime di informativa. In tali casi è inoltre opportuno consentire a ciascuno Stato membro nel rispettivo diritto nazionale di applicare un minore livello massimo delle sanzioni applicabile alle PMI, espresso in importi assoluti, al fine di garantire il trattamento proporzionato di queste ultime.</p><p>In particolare, è introdotto un tetto massimo delle sanzioni che possono essere comminate alle persone giuridiche per violazioni degli articoli da 14 a 20 della MAR <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn52" target="_blank" rel="noreferrer">[52]</a>, <i>inter alia</i>, per le violazioni agli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate nonché per le violazioni degli obblighi in materia di registro <i>insider</i> e della disciplina di <i>internal dealing</i>.</p><p>Questo tetto massimo è calcolato come una percentuale del fatturato annuale totale dell’emittente, basandosi sull’ultimo bilancio disponibile. Tuttavia, qualora la sanzione risultante fosse sproporzionatamente bassa, le Autorità nazionali hanno la facoltà di stabilire un importo minimo.</p><p>A livello domestico, secondo la disciplina attualmente in vigore in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 187-<i>bis </i>del D. Lgs 58/1998 (“<i>TUF</i>”), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000 a Euro 5 milioni chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 della MAR [53].</p><p>Le violazioni dell’obbligo di comunicazione (<i>ex </i>Articolo 17 della MAR) da parte delle persone giuridiche sono punite dall’art. 187.<i>ter</i>.1, comma 1, del TUF con una sanzione da Euro 5.000 a Euro 2.500.000, indipendentemente dalla dimensione del fatturato dell’emittente e senza prevedere una soglia edittale inferiore per le PMI. Il TUF prosegue stabilendo che la sanzione possa essere commisurata al fatturato (in particolare, in misura del 2% del fatturato annuo) quando tale importo sia superiore a Euro 2.500.000 [54].</p><p>Se le violazioni indicate sopra sono commesse da una persona fisica, ai sensi del secondo comma dell’art. 187-<i>ter</i>.1 del TUF, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino a Euro 1 milione.</p><p>Per la violazione degli obblighi in tema di registro <i>insider</i> (<i>ex </i>art. 17 della MAR) e di <i>internal dealing </i>(<i>ex </i>art. 18 della MAR), l’art. 187.<i>ter</i>.1, comma 4, del TUF prevede una sanzione monetaria da Euro 5.000 a Euro 1.000.000 da parte delle persone giuridiche, sempre senza previsione di soglie di fatturato né di un trattamento favorevole per le PMI.</p><p>Se le violazioni indicate sopra sono commesse da una persona fisica, ai sensi del quinto comma dell’art. 187-<i>ter</i>.1 del TUF, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino a Euro 500.000.</p><p>Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nell’art. 187.<i>ter</i>.1 del TUF, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.</p><p>Sul punto, è fortemente auspicabile che il legislatore domestico persegua nelle intenzioni del legislatore europeo, intervenendo celermente (anticipando il termine ultimo del 5 giugno 2026) sul regime italiano, al fine di commisurare le sanzioni al fatturato degli emittenti, introducendo, sulla scorta di quanto suggerito da tempo dagli operatori di mercato, un regime di minor rigore per le PMI.</p><p>La novella normativa si renderebbe opportuna anche alla luce del nuovo paragrafo 1, dell’articolo 31 della MAR, che è stato sostituito al fine di specificare che gli Stati membri devono garantire che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le Autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, al fine di applicare sanzioni proporzionate. Nel novero delle circostanze rilevanti ai fini di quanto precede emerge un nuovo elemento, per valutare la proporzionalità ovvero “<i>l’onere per l’autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn55" target="_blank" rel="noreferrer">[55]</a>.</p><p><strong>4. Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo</strong></p><p><i><u>Armonizzazione minima della disciplina in materia di azioni a voto plurimo per le società ammesse alla negoziazione su un MTF, anche in fase pre-IPO (con facoltà per gli Stati membri di subordinarne l’efficacia alla IPO)</u></i></p><p>Il legislatore europeo ha preso atto delle differenze sostanziali, tra gli Stati membri, che interessano le disposizioni domestiche in materia di azioni a voto plurimo <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn56" target="_blank" rel="noreferrer">[56]</a>. Tale frammentazione crea ostacoli alla libera circolazione dei capitali nel mercato interno e condizioni di disparità per le società nei diversi Stati membri.</p><p>Nel recente passato, questa disparità ha portato a opportunità di arbitraggio normativo, spesso tradotte nel trasferimento della sede sociale degli emittenti in alcuni Stati membri con regimi che offrono maggiore flessibilità rispetto al principio “<i>one share one vote</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn57" target="_blank" rel="noreferrer">[57]</a>.</p><p>In questo contesto, la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo aspira a stabilire un quadro europeo armonizzato per le azioni a voto plurimo delle società che intendono richiedere l’ammissione alla negoziazione su un MTF (tra cui l’Euronext Growth Milan), pur garantendo agli Stati membri una sufficiente flessibilità nella loro attuazione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn58" target="_blank" rel="noreferrer">[58]</a>.</p><p>Il legislatore è, quindi, intervenuto per fornire agli azionisti di riferimento uno strumento per far fronte al timore di perdere il controllo della società, che costituisce un importante deterrente dall’accedere al mercato dei capitali, considerato il fisiologico effetto diluitivo connesso alla operazione di IPO.</p><p><i><u>Ambito di applicazione</u></i></p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo stabilisce, al fine di assicurare una armonizzazione minima, norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in MTF, inclusi gli SGM, e che non hanno alcuna azione già ammessa alla negoziazione in un MTF o in un RM.</p><p><i><u>Definizione</u></i></p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo definisce un’“<i>azione a voto plurimo</i>” come una “<i>azione appartenente a una categoria distinta e separata di azioni nella quale le azioni conferiscono più voti per azione rispetto a un’altra categoria di azioni con diritti di voto su questioni che devono essere decise dall’assemblea generale degli azionisti</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn59" target="_blank" rel="noreferrer">[59]</a>.</p><p><i><u>Adozione delle azioni a voto plurimo nella fase pre-IPO</u></i></p><p>Gli Stati membri provvedono affinché una società le cui azioni non siano già ammesse alla negoziazione in un MR o in un MTF abbia il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo per l’ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn60" target="_blank" rel="noreferrer">[60]</a>.</p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo specifica che il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo comprende il diritto di una società di adottare tale struttura <u>prima</u> di chiedere l’ammissione alla negoziazione in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn61" target="_blank" rel="noreferrer">[61]</a>.</p><p>Fermo quanto precede, gli Stati membri possono subordinare l’esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo all’ammissione delle azioni della società alla negoziazione in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn62" target="_blank" rel="noreferrer">[62].</a></p><p><i><u>L’adozione o la modifica di strutture con azioni a voto plurimo richiede una decisione presa con maggioranza qualificata in assemblea e il rispetto di misure di salvaguardia a tutela degli azionisti</u></i></p><p>Al fine di garantire un’adeguata protezione degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo introduce specifiche misure di salvaguardia per questi ultimi.</p><p>In particolare, gli Stati membri devono:</p><ol><li>garantire che la decisione di modificare la struttura con azioni a voto plurimo in modo tale da interessare i diritti di voto delle azioni sia presa dall’assemblea almeno a maggioranza qualificata, assicurano che tale decisione sia soggetta a votazione distinta per ciascuna categoria di azioni i cui diritti siano interessati <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn63" target="_blank" rel="noreferrer">[63]</a>;</li><li>limitare l’impatto delle azioni a voto plurimo sul processo decisionale nell’assemblea, introducendo almeno uno degli elementi seguenti:</li><li>un rapporto massimo tra il numero di voti connessi alle azioni a voto plurimo e il numero di voti connessi alle azioni con i diritti di voto inferiori; oppure</li><li>l’obbligo che le decisioni dell’assemblea siano soggette a maggioranza qualificata dei voti espressi, escluse le decisioni relative alla nomina e revoca dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, nonché le decisioni operative sottoposte all’approvazione dell’assemblea, siano adottate:</li><li>&nbsp;<ol><li>a maggioranza qualificata, sia dei voti espressi sia del capitale sociale rappresentato all’assemblea generale o del numero di azioni rappresentate all’assemblea generale; oppure</li><li>a maggioranza qualificata dei voti espressi, e siano oggetto di una votazione distinta all’interno di ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn64" target="_blank" rel="noreferrer">[64]</a>.</li></ol></li></ol><p>Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un’adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo (<i>c.d.</i> “<i>sunset clauses</i>”), di cui l’articolo 4, paragrafo 2, ne delinea le caratteristiche <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn65" target="_blank" rel="noreferrer">[65]</a>.</p><p><i><u>Regime di trasparenza</u></i></p><p>Gli Stati membri devono provvedere affinché le società ammesse alla negoziazione o che intendano presentare domanda per l’ammissione alla negoziazione in uno SGM (o su diverso MTF) forniscano un <i>set </i>informativo relativamente alla struttura con azioni a voto plurimo adottata <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn66" target="_blank" rel="noreferrer">[66]</a>.</p><p>In particolare, devono essere divulgati:</p><ol><li>la struttura con l’indicazione delle varie categorie di azioni, comprese le azioni che non sono ammesse alla negoziazione, e, per ciascuna categoria di azioni:<ol><li>i diritti e gli obblighi connessi alle azioni in tale categoria,</li><li>la percentuale del capitale sociale totale o del numero complessivo di azioni che le azioni in tale categoria rappresentano; e</li><li>il numero totale di voti che le azioni in tale categoria rappresentano;</li></ol></li><li>eventuali restrizioni al trasferimento di azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;</li><li>eventuali restrizioni ai diritti di voto delle azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;</li><li>l’identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 % dei diritti di voto di tutte le azioni nella società, e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn67" target="_blank" rel="noreferrer">[67]</a>.</li></ol><p><i><u>Azioni a voto plurimo in Italia </u></i><u>post </u><i><u>DDL Capitali</u></i></p><p>Per quanto concerne il regime domestico, in Italia, le società possono già apportare alcune deroghe al principio “<i>una azione un voto</i>” ai sensi dell’art. 2351, comma 4, del Codice Civile, che consente la creazione di azioni con diritti di voto plurimo. Il che, tenendo anche a mente l’art. 2376 Codice Civile, fa ritenere che la disciplina domestica richiederà pochi o forse nessun adattamento quanto all’adozione della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, visto che già oggi sono previste le salvaguardie circa l’introduzione delle azioni a voto plurimo e le deliberazioni assembleari che possano arrecare un pregiudizio alle altre categorie di azioni. Quanto alle <i>c.d.</i> <i>sunset clause</i> è opinione di chi scrive che un intervento legislativo debba essere ponderato tenendo in conto le richieste del mercato e la necessità, d’altra parte, di evitare un eccessivo irrigidimento dell’autonomia privata.</p><p>Tuttavia, questa opzione è esclusa per le società quotate su un mercato regolamentato ai sensi dell’art. 127-<i>sexies</i>, comma 1, del TUF.</p><p>Si ricorda che, recentemente, il legislatore italiano è intervenuto la regolamentazione delle azioni a voto plurimo con il <i>c.d.</i> DDL Capitali <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn68" target="_blank" rel="noreferrer">[68]</a>, introducendo modifiche significative in materia.</p><p>In particolare, rinviando ai precedenti contributi sul tema <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn69" target="_blank" rel="noreferrer">[69]</a>, il DDL Capitali ha modificato:</p><ul><li>l’art. 2351 del Codice Civile, consentendo alle società di prevedere nei loro statuti l’emissione di azioni con voto plurimo fino a un massimo di 10 voti per azione (rispetto ai 3 voti previsti in precedenza);</li><li>l’art. 127-<i>quinquies</i> del TUF, relativo ai diritti di voto maggiorato, permettendo alle società di attribuire un voto maggiorato (fino a un massimo di due voti) per ogni azione detenuta dallo stesso azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, con la possibilità di concedere un voto aggiuntivo per ogni ulteriore periodo di dodici mesi consecutivi (fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione).</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> I testi dei documenti approvati dal Consiglio Europeo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE sono reperibili al seguente link <a href="https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&amp;amp;ojDate=14112024" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html</a>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Prospetto (come di seguito definito), per “<i>PMI</i>” si intendono: (i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro; oppure (ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della MiFID II.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Dalla entrata in vigore del Listing Act, gli Stati membri hanno (<i>i</i>) 18 mesi per trasporre la Direttiva (UE) 2024/2811 di modifica della MiFID II (cfr. art. 3) e <i>(ii)</i> 2 anni per trasporre la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo (cfr. art. 8).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della MiFID II.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> <i>E.g.</i>, revisione della nozione di informazione privilegiata e della procedura sul ritardo ai sensi della MAR, e nuovo Prospetto UE di <i>follow-on </i>e Prospetto di emissione UE della crescita (di cui, rispettivamente, agli articoli 14-<i>bis </i>e 15-<i>bis</i> del Regolamento Prospetto, come modificati dal Regolamento Listing Act).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> Ai sensi dell’art. 33, paragrafo 3, della MiFID II, uno SGM è un mercato che se le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul MTF sono PMI nel momento in cui il MTF è registrato come SGM e successivamente ogni anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di strumenti finanziari degli emittenti sul mercato; c) al momento dell’ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di assumere decisioni di investimento informate; d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica di un emittente o per conto dello stesso; e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché le persone legate strettamente ad esse rispettano i requisiti pertinenti loro applicabili nell’ambito della MAR; f) le informazioni sulla regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su tale mercato secondo quanto prescritto dalla MAR. Si evidenzia che la definizione di cui sopra è stata anche essa modifica dal Listing Act, che l’ha estesa chiarendo che anche un singolo segmento di un MTF si può qualificare come SGM, salvo il rispetto di talune condizioni (cfr. Art. 4, paragrafo 2, punto 12, della MiFID II, come modificata dal Regolamento Listing Act).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 4, d-<i>ter</i>) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, b-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 4, d-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, primo comma, lett. a) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, primo comma, lett. b) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a> Le informazioni da fornire comprendono, <i>inter alia</i>, il nome e la sede legale dell’emittente, il nome dell’Autorità competente dello Stato membro d’origine, le ragioni dell’emissione e l’utilizzo dei proventi, i fattori di rischio specifici dell’emittente, le caratteristiche dei titoli e i termini e le condizioni dell’offerta nel caso di un’offerta pubblica di titoli.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a> Ai fini del documento di cui alla lett. d-<i>bis</i>), punto iii) e lett. d-<i>ter</i>), punto iii), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a> Ai fini del documento di cui alla lett. b-<i>bis</i>), punto iii) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a> Tuttavia, ai sensi del successivo nuovo comma del medesimo articolo, le esenzioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b) di cui sopra, non sono applicate congiuntamente qualora la loro combinazione possa rischiare di portare all’ammissione immediata o differita alla negoziazione in un mercato regolamentato, su un periodo di 12 mesi, più del 30% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso MR, senza che sia stato pubblicato un prospetto.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a> Ai sensi della nuova definizione tale termine indica la “<i>ristrutturazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>”, si veda la nuova lettera d-<i>bis</i>) dell’art. 2 del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a> Ai sensi della nuova definizione tale termine indica le “<i>procedure d’insolvenza quali definite all’articolo 2, punto 4), del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>”, si veda la nuova lettera d-<i>ter</i>) dell’art. 2 del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a> Cfr. Considerando (47) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a> Cfr. Comunicazione Consob n. DEM/9025420 del 24 marzo 2009 e Comunicazione n. 7/2020 del 9 luglio 2020 in cui la Consob rileva: “<i>Nella disciplina sul prospetto non possono considerarsi inclusi nel perimetro delle verifiche delle informazioni riportate nei prospetti ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità i seguenti controlli: – la verifica della rispondenza al vero dei fatti riportati nel prospetto; – la verifica della conformità delle informazioni finanziarie alla normativa di riferimento; – l’esame della rispondenza dei dati di bilancio contenuti nel prospetto alla contabilità sociale; – il riesame puntuale della corrispondenza ai dati contabili delle rielaborazioni effettuate ai fini dell’inserimento nel prospetto; – la verifica della conformità dell’operazione societaria alla normativa applicabile (…). L’approvazione del prospetto riguarda infatti le informazioni in esso contenute e non l’approvazione da parte dell’autorità dell’operazione d’offerta/ammissione alle negoziazioni; inoltre, l’applicazione dei criteri di completezza, coerenza e comprensibilità non può sostanziarsi in un’attività di </i>due diligence<i> compiuta dall’Autorità sui dati e sulle informazioni riportate nel prospetto dall’emittente</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a> Cfr. art. 27, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a> Cfr. art. 21, paragrafo 11, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a> Allegato n. I, punto XI, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a> Cfr. art. 16, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a> L’articolo 19 del Regolamento Prospetto offre agli emittenti la possibilità di includere nel prospetto determinate informazioni mediante riferimento. Tale possibilità è stata introdotta per ridurre l’onere per gli emittenti ed evitare la duplicazione delle informazioni già comunicate e pubblicate in conformità di altri atti normativi dell’Unione in materia di servizi finanziari.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1, lett. a) e b), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a> Cfr. art. 23, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1-<i>ter</i>, del Regolamento Prospetto, come introdotto dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a> Cfr. art. 20, paragrafo 2, comma secondo del Regolamento Prospetto, come sostituito dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref31" target="_blank" rel="noreferrer">[31]</a> Sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante ai fini della pubblicazione del supplemento siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref32" target="_blank" rel="noreferrer">[32]</a> Cfr. art. 5, paragrafo 1, lett. b), della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref33" target="_blank" rel="noreferrer">[33]</a> A riconoscimento della rilevanza disciplina dei sondaggi di mercato, si veda il Considerando (32) della MAR, che guarda al <i>market sounding </i>come a “<i>uno strumento di grande importanza per valutare il parere dei potenziali investitori, rafforzare il dialogo con gli azionisti, assicurare che le negoziazioni si svolgano senza complicazioni e che le posizioni degli emittenti, degli azionisti esistenti e dei nuovi investitori potenziali siano compatibili […] particolarmente utile quando i mercati non suscitano fiducia, sono privi di indici di riferimento (benchmarks) pertinenti o sono volatili</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref34" target="_blank" rel="noreferrer">[34]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 1, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act, “<i>Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’<u>eventuale</u> annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte” […]. </i>La modifica è coerente con le indicazioni dell’ESMA, che aveva segnalato, nel MAR Review Report del 23 settembre 2020 (disponibile al seguente <i>link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2391_final_report_-_mar_review.pdf</i>), che la “<i>presenza o meno di un annuncio non impatta effettivamente sulla natura del sondaggio e pertanto non dovrebbe essere riflessa nella definizione</i>” (cfr. § 307).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref35" target="_blank" rel="noreferrer">[35]</a> Post modifica, la nuova definizione di sondaggio di mercato recita: “<i>comunicazione di informazioni, anteriormente all’<u>eventuale</u> </i>[enfasi aggiunta]<i> annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref36" target="_blank" rel="noreferrer">[36]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 4, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref37" target="_blank" rel="noreferrer">[37]</a> Cfr. MAR Review Report, cit., § 255.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref38" target="_blank" rel="noreferrer">[38]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 6, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref39" target="_blank" rel="noreferrer">[39]</a> Fermo quanto sopra, rimane l’obbligo da parte di ciascuno dei partecipanti ad un sondaggio di valutare se siano o meno ancora in possesso di informazioni privilegiate, a prescindere dagli obblighi di comunicazione del <i>disclosing market participant </i>(cfr. articolo 11, paragrafo 7, della MAR “<i>le persone che ricevono il sondaggio di mercato valutano autonomamente se sono in possesso di informazioni privilegiate</i>”).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref40" target="_blank" rel="noreferrer">[40]</a> Come noto, l’articolo 19 della MAR impone obblighi di comunicazione in materia di <i>c.d.</i> <i>internal dealing </i>a carico delle persone che in un emittente “<i>esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate</i>” in merito alle operazioni condotte per loro conto “<i>concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref41" target="_blank" rel="noreferrer">[41]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 8 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref42" target="_blank" rel="noreferrer">[42]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 9 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref43" target="_blank" rel="noreferrer">[43]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1 della MAR, ai sensi del quale i PDMR non possono compiere “<i>operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo: a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o b) il diritto nazionale</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref44" target="_blank" rel="noreferrer">[44]</a> Le persone strettamente legate alle PDMR sono escluse dal divieto, pur essendo soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi del medesimo articolo 19 della MAR.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref45" target="_blank" rel="noreferrer">[45]</a> Le esenzioni al divieto di negoziazione durante il <i>c.d.</i> <i>closed period </i>sono meglio precisate nella normativa di secondo livello (cfr. Regolamento delegato (UE) 2016/522 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref46" target="_blank" rel="noreferrer">[46]</a> Quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref47" target="_blank" rel="noreferrer">[47]</a>) Il Considerando (76) del Regolamento Listing Act individua, tra le operazioni esenti, a titolo esemplificativo: <i>(i) </i>operazioni o attività derivate da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo indipendente nell’ambito di detto mandato; <i>(ii) </i>operazioni che sono la conseguenza di eventi societari debitamente autorizzati che non implicano un trattamento vantaggioso delle PDMR; <i>(iii)</i> operazioni conseguenza dell’accettazione di successioni e donazioni o dell’esercizio di opzioni, future o altri strumenti derivati concordati al di fuori del periodo di chiusura.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref48" target="_blank" rel="noreferrer">[48]</a> Cfr. Considerando (76) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref49" target="_blank" rel="noreferrer">[49]</a> Cfr. art. 30, paragrafo 2 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref50" target="_blank" rel="noreferrer">[50]</a> Ai fini dell’articolo in esame, per “<i>piccola e media impresa</i>” o “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref51" target="_blank" rel="noreferrer">[51]</a> Cfr. Considerando (80) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref52" target="_blank" rel="noreferrer">[52]</a> Cfr. art. 14 (<i>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate</i>), art. 15 (<i>Divieto di manipolazione del mercato</i>), art. 16 (<i>Prevenzione e individuazione di abusi di mercato</i>), art. 17 (<i>Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate</i>), art. 18 (<i>Elenchi delle persone aventi accesso a</i> <i>informazioni privilegiate</i>), art. 19 (<i>Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo, o di direzione</i>), art. 20 (<i>Raccomandazioni di investimenti e statistiche</i>), della MAR.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref53" target="_blank" rel="noreferrer">[53]</a> Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-<i>bis</i> e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo (cfr. art. 187-<i>bis</i>, comma 5, del TUF).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref54" target="_blank" rel="noreferrer">[54]</a> Se il fatturato sia determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-<i>bis</i>, del TUF.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref55" target="_blank" rel="noreferrer">[55]</a> La nuova previsione recepisce i principi giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di <i>c.d.</i> doppio binario sanzionatorio, principio affermato a partire della sentenza Grande Stevens (cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, 4 marzo 2014 Grande Stevens e altri contro Italia, Ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref56" target="_blank" rel="noreferrer">[56]</a> Cfr. Considerando (7) del Regolamento Listing Act, “[…] <i>alcuni Stati membri consentono strutture con azioni a voto plurimo, mentre altri le vietano. In alcuni Stati membri tale divieto è limitato alle società pubbliche, mentre in altri si applica a tutte le società</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref57" target="_blank" rel="noreferrer">[57]</a> Alcuni Stati membri, come la Svezia o la Danimarca, consentono le azioni a voto plurimo quasi fin dalla nascita dei loro mercati dei capitali. In Svezia le società quotate che presentano tali strutture azioni sono sempre rimaste al di sopra del 40% e in Finlandia e Danimarca rappresentano la maggioranza delle società quotate in borsa in termini di capitalizzazione di mercato. Per contro, altri Stati membri hanno vietato le azioni a voto plurimo. In alcuni casi il divieto è limitato alle società pubbliche, ad esempio in Germania e in Belgio, mentre in latri si applica a tutte le società, ad esempio in Austria e Croazia (cfr. Relazione sulla Proposta di Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0761" target="_blank" rel="noreferrer"><i>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0761</i></a>).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref58" target="_blank" rel="noreferrer">[58]</a> Ai sensi dell’art. 8 della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, gli Stati membri devono adottare le misure legislative necessarie per conformarsi alla direttiva entro dicembre 2026, ovvero entro due anni dalla sua entrata in vigore.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref59" target="_blank" rel="noreferrer">[59]</a> Cfr. art. 2, n. 2), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref60" target="_blank" rel="noreferrer">[60]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref61" target="_blank" rel="noreferrer">[61]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref62" target="_blank" rel="noreferrer">[62]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 3, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref63" target="_blank" rel="noreferrer">[63]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref64" target="_blank" rel="noreferrer">[64]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref65" target="_blank" rel="noreferrer">[65]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, il quale specifica che tali misure di salvaguardia possono comprendere in particolare disposizioni volte ad evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino ad esistere dopo: <i>(i) </i>il loro trasferimento a terzi o in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario di tali azioni a voto plurimo (clausola di decadenza basata sul trasferimento); <i>(ii) </i>un determinato periodo di tempo (clausola di decadenza basata sul tempo); <i>(iii) </i>il verificarsi di un evento specifico (clausola di decadenza basata sugli eventi).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref66" target="_blank" rel="noreferrer">[66]</a>)Tali informazioni devono essere incluse nel prospetto informativo, nei documenti di ammissione o nei bilanci annuali.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref67" target="_blank" rel="noreferrer">[67]</a> Cfr. art. 5, paragrafo 1, 2 e 3, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref68" target="_blank" rel="noreferrer">[68]</a> Cfr. Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante disposizioni in materia di “<i>Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti</i>”, pubblicata in G.U. n. 60 del 12 marzo 2024 ed entrata in vigore il 27 marzo 2024.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref69" target="_blank" rel="noreferrer">[69]</a> Cfr. Si veda, per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un MTF, L. Plattner, DDL Capitali: le novità per gli emittenti MTF, in questa rivista e per le società quotate un su un RM, L. Plattner, DDL Capitali: le novità per le società quotate in mercati regolamentati, sempre in questa rivista.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:17:02 +0100</pubDate>
                        <title>Risparmi verso le pmi: esempi virtuosi per l&#039;Italia sono Svezia, Olanda e Francia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmi-verso-le-pmi-esempi-virtuosi-per-litalia-sono-svezia-olanda-e-francia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, tra i grandi Paesi europei, in Italia è particolarmente ridotto. Si aggirava infatti intorno al 36% secondo le rilevazioni di Assonime a fine 2023, mentre invece in Svezia per esempio si arrivava al 158% e anche l'Olanda (129%) e la Francia (109%) avevano una capitalizzazione che superava il Pil. I Paesi con un rapporto non particolarmente elevato come Spagna e Germania superano, comunque, il 50%.</p><p>Come mai in Svezia si è arrivati a questa situazione? <strong>Lukas Plattner</strong> - Partner di ADVANT Nctm -, spiega come mai la Svezia abbia raggiunto un tale successo riassumibile in circa 500 Ipo negli ultimi 10 anni. «In Svezia c'è una profonda cultura dell'investimento, con partecipazione attiva degli investitori istituzionali e retail. L'ampio coinvolgimento è stato, inoltre, supportato da iniziative di educazione finanziaria e da prodotti di investimento incentivati - come i conti di risparmio individuali - che hanno creato una solida base di investitori nazionali, migliorando la liquidità e la stabilità del mercato». Oltre a questo viene segnalato anche un quadro normativo semplificato, favorevole alla crescita delle Pmi e alla partecipazione del mercato, con una burocrazia ridotta, con prospetti per Ipo più semplici e tempi di approvazione rapidi. Tutti elementi questi ultimi che si stanno perseguendo, con i relativi tempi anche in Italia. In più in Svezia c'è stato, un coinvolgimento importante dei fondi pensione: «Il 50% delle Aum (asset under management) è investito nel mercato azionario domestico con fonte stabile di capitale d'investimento - continua Plattner -. Questa partecipazione attiva non solo sostiene la liquidità del mercato, ma infonde anche fiducia negli altri investitori, rafforzando la resilienza e il potenziale di crescita del mercato».</p><p><i>Articolo completo su Plus 24 Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 11:21:48 +0200</pubDate>
                        <title>Capitali per la crescita - Il processo di quotazione e l&#039;evoluzione della normativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/capitali-per-la-crescita-il-processo-di-quotazione-e-levoluzione-della-normativa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner </strong>parteciperà all'evento organizzato dal comitato tecnico di ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) dedicato al processo di quotazione e l'evoluzione della normativa nel mercato dei capitali.</p><p><a href="https://www.andaf.it/media/380519/andaf_corporatefinance_011024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma dettagliato.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:42:06 +0200</pubDate>
                        <title> Il Parlamento Ue approva il Listing Act: per le imprese più facile andare in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-ora-servono-incentivi-fiscali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Ma ora servono incentivi fiscali</u></strong></p><p>"Tra la Legge Capitali già in vigore, il Listing Act in arrivo a breve e la riforma del Tuf attualmente in lavorazione, si può dire che l'Italia abbia ormai un'ottima normativa per favorire l'accesso delle imprese in Borsa. Ma non credo sia sufficiente: sono convinto che ora servano incentivi fiscali. La legislazione va bene, ma non basta: è necessaria una vera politica industriale che utilizzi la leva fiscale».&nbsp;</p><p><strong>Lukas Plattner</strong>, Partner di ADVANT Nctm, ne è convinto: la normativa in Italia ormai è "market friendly", ma questo non basterà a convincere i nostri imprenditori a cercare capitali in Borsa.</p><p><i>Leggi l'articolo completo sull'edizione di Domenica 22 settembre 2024 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 09:38:46 +0200</pubDate>
                        <title>Competitività dei capitali e riforma del Testo Unico della Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/competitivita-dei-capitali-e-riforma-del-testo-unico-della-finanza</link>
                        <description>A Courmayeur il XXXVII convegno della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale dedicato al mercato dei capitali.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Lukas Plattner </strong>parteciperà al Convegno organizzato dal CNPDS e dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc previsto per i giorni 20-21 settembre presso il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco (Courmayeur).</p><p>In particolare, Lukas interverrà durante la sessione dedicata all'accesso delle imprese ai mercati e il rapporto tra mercati regolamentati e non regolamentati (venerdì 20 settembre, dalle 15.00 alle 16.00).</p><p><a href="https://www.cnpds.it/wp-content/uploads/2024/05/14-Programma_19-06-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 May 2024 14:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Growth Italia. Via al Listing Act europeo, quali novità per le Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-italia-via-al-listing-act-europeo-quali-novita-per-le-pmi</link>
                        <description>Lukas Plattner commenta le novità che verranno introdotte con l&#039;approvazione del Listing Act europeo</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/growth-italia-via-al-listing-act-europeo-quali-novita-per-le-pmi-fzUSz34TFrBY" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Clicca qui per il video integrale</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 15:18:00 +0200</pubDate>
                        <title>Quotazioni più facili, ecco i vantaggi delle nuove regole Ue per l’Egm e gli altri listini delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quotazioni-piu-facili-ecco-i-vantaggi-delle-nuove-regole-ue-per-legm-e-gli-altri-listini-delle-pmi</link>
                        <description>Nelle nuove regole del Listing Package europeo spiccano diverse novità, dalle modifiche al Regolamento Prospetto alla semplificazione del prospetto ipo e alle nuove soglie di emissione.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Nelle nuove regole del Listing Package europeo spiccano diverse novità, dalle modifiche al Regolamento Prospetto alla semplificazione del prospetto ipo e alle nuove soglie di emissione: questi i vantaggi per i sistemi multilaterali come Egm. Riconosciuto il ruolo dei mercati di crescita (Sgm) come una sorta di palestra a cavallo tra gli Mtf ordinari e i mercati regolamentati.</i></p><p class="text-justify">Il 24 aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato il <strong>Listing Package</strong>, volto a semplificare l’accesso ai mercati finanziari della Ue. Un lungo percorso avviato oltre cinque anni fa che ha portato a dei risultati lusinghieri.</p><p class="text-justify">Nel caso del Listing Package sono stati coinvolti due distinti gruppi di esperti coordinati dalla Commissione Ue (Hlf e Tesg), con una doppia consultazione sull’impact assesment prima e sull’articolato poi, che hanno visto una nutrita partecipazione degli attori del mercato. In sede di trilogo, Commissione, Consiglio e gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione hanno lavorato con l’unico obiettivo di incentivare l’accesso ai mercati da parte delle imprese e, in particolare, le pmi, che costituiscono la larghissima parte del tessuto industriale Ue.</p><p class="text-justify"><strong>Tante semplificazioni nella riforma&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il merito principale del Listing Package è di essere una riforma organica. Per gli emittenti quotati su un mercato regolamentato o uno Sme Growth Market (Sgm), per esempio, le <strong>modifiche al Regolamento Prospetto </strong>tengono in massimo conto lo status di quotata e i conseguenti obblighi di trasparenza, che vengono valorizzati appieno giungendo alla <strong>eliminazione dell’obbligo di redigere un prospetto</strong>, se quotati da oltre 18 mesi, che viene sostituito da un documento di sintesi di 11 pagine non soggetto ad approvazione Consob. Il passo è di assoluto rilievo e ha portato alla semplificazione di uno dei cardini dell’informativa societaria (il prospetto) senza ledere l’integrità del mercato.</p><p class="text-justify">Per le società che intendono accedere al mercato è stato <strong>semplificato il prospetto ipo</strong>, che avrà un contenuto di non più di 300 pagine, con una robusta standardizzazione, a partire dalla nota di sintesi, e una sequenza rigida e preordinata. Documenti, quindi, auspicabilmente automatizzabili (machine readable) in un futuro vicino. Il prospetto potrà essere redatto in inglese (salvo opt-out per esigenze di mercato) e dovrà essere distribuito in forma elettronica senza cartaceo.</p><p class="text-justify"><strong>I vantaggi per i sistemi multilaterali come Egm</strong></p><p class="text-justify">Gli Sgm, come <a href="https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/euronext-3ae1591" target="_blank" rel="noreferrer">Euronext</a> Growth Milan, escono arricchiti, gli emittenti negoziati da meno di 18 mesi potranno emettere oltre soglia, che passerà <strong>da 8 a 12 milioni</strong>, collocando <strong>sino al 30% delle azioni in circolazione </strong>e successivamente pubblicando un documento di sintesi.</p><p class="text-justify">Il passaggio da Sgm al mercato regolamentato è agevolato con un prospetto di 50 pagine. Anche in questo caso sono riconosciute le caratteristiche degli Sgm che si pongono come una sorta di <strong>palestra a cavallo tra gli Mtf ordinari e mercati regolamentati</strong>, conservando, tuttavia, la giusta proporzionalità quanto a oneri e costi.</p><p class="text-justify">Per gli emittenti, gli obblighi di trasparenza introdotti un decennio orsono con la <strong>Market Abuse (Mar) </strong>necessitavano di una revisione in quanto si sono rivelati eccessivamente onerosi, di complessa gestione e con continua esposizione al rischio di inadempimenti burocratici sanzionati in via amministrativa. Per ovviare, è stata semplificata la gestione delle informazioni privilegiate, con particolare riguardo alle tappe intermedie di un processo prolungato: in questa ipotesi solo l’evento finale dovrà essere comunicato, non le tappe intermedie per cui non sarà neppure necessario attivare il cosiddetto ritardo.</p><p class="text-justify">Infine, per le società che intendono quotarsi su un Mtf o uno Sgm, il Listing Package include una direttiva di armonizzazione minima che fa obbligo agli Stati membri di assicurare la possibilità di adottare <strong>azioni a voto plurimo</strong>; in questo caso però il legislatore domestico ha anticipato la Ue elevando il potenziamento sino a dieci voti con la recente Legge Capitali.</p><p class="text-justify">Unico neo? È l’entrata in vigore di alcune norme cardine: il passaggio da Sgm al mercato regolamentato col prospetto da 50 pagine sarà possibile dopo 15 mesi dalla pubblicazione del regolamento di modifica, mentre dopo 18 sarà operativa la soglia di esenzione (12 milioni) così come le semplificazioni Mar circa le tappe intermedie. Forse <strong>si poteva accelerare di più</strong>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.milanofinanza.it/news/mercati-azionari-ecco-i-vantaggi-del-listing-package-europeo-per-l-egm-e-gli-altri-sgm-202405021931296949?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Tratto da Milano Finanza</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:14:23 +0100</pubDate>
                        <title>Per Piazzetta Cuccia e per le Generali liste del cda in salita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-piazzetta-cuccia-e-per-le-generali-liste-del-cda-in-salita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I paradossi delle nuove regole del Ddl Capitali: da un peso troppo forte delle minoranze, anche in termini di posti in consiglio, alla difficoltà di formare elenchi di candidati tanto lunghi. Con il rischio che presidente e ad vengano di fatto determinati dagli schieramenti avversi, con il voto nome per nome</em>Milano – Quale sarà l’impatto sul sistema finanziario delle nuove norme del Ddl Capitali in approvazione in Parlamento? La domanda riguarda soprattutto la partita sul controllo di Mediobanca e Generali, visto che le discontinuità più evidenti sono state introdotte sotto l’influenza dei partecipanti a tali partite.&nbsp;<strong>E toccano il meccanismo della lista del cda uscente per il rinnovo dei vertici e la possibilità di introdurre un voto maggiorato fino a 10 volte.</strong>«Risulterà difficile comporre liste superiori a un terzo dei candidati, molti non si vorranno esporre non sapendo se verranno eletti - osserva Lukas Plattner, partner di Advant Nctm - Inoltre se i consiglieri di minoranza superano un terzo del cda si rischia che una minoranza di blocco provochi uno stallo rispetto alla presentazione della lista da parte del consiglio uscente. Infine, se la lista del cda non ottiene la maggioranza assoluta dei voti potrebbero verificarsi casi paradossali in cui i consiglieri tratti dalla lista consiliare rappresentano la minoranza, con effetti dirompenti sulla governante».<a href="https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2024/02/19/news/piazzetta_cuccia_generali_liste_del_cda-422154577/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 03:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Il Ddl Capitali è solo la punta dell&#039;Iceberg</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-ddl-capitali-e-solo-la-punta-delliceberg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Ddl Capitali è solo la punta dell'iceberg. Semplificate le regole, servirà una politica industriale dedicata a portare le pmi sui mercati dei capitali.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/MAG-213_LC_02-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per l'articolo sul MAG di Febbraio 2024</a>:&nbsp;&nbsp;Lukas Plattner&nbsp;racconta il percorso del disegno di legge, in via di approvazione definitiva con la terza lettura presso il&nbsp;Senato della Repubblica, che dovrebbe facilitare l'accesso al mercato dei capitali delle aziende italiane.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 02:51:24 +0100</pubDate>
                        <title>Con il Listing Package finalmente l&#039;Ue semplifica le regole per le ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/con-il-listing-package-finalmente-lue-semplifica-le-regole-per-le-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I lavori per la definizione del Listing Package, ovvero l'insieme di proposte legislative volte a riformare le regole relative alle quotazioni in borsa nell'Unione Europea, stanno volgendo al termine dopo anni di gestazione, a cui ha partecipato anche chi scrive.La Commissione, partendo dalle proposte degli operatori di mercato ha, quindi, avviato una ampia survey, culminata in un poderoso impact assesment, con coraggiose proposte a cui è seguita una ulteriore consultazione. Tra aprile e giugno 2023, il Consiglio Europeo ha, quindi, definito la propria posizione e il 24 ottobre 2023 la Commissione Econ, sotto la presidenza di Irene Tinagli, ha approvato le proprie proposte legislative. Il successivo trilogo è giunto pochi giorni fa a un accordo provvisorio.&nbsp;<em>L'approfondimento a cura di Lukas Plattner nell'edizione odierna di Milano Finanza.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 02:31:44 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act, operatori soddisfatti dell&#039;accordo. Ridotti oneri e costi della quotazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-operatori-soddisfatti-dellaccordo-ridotti-oneri-e-costi-della-quotazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="ctl00_phContents_h2Subtitle" class="subtitle"><em>Il pacchetto comprende nuove norme sui prospetti, sugli abusi di mercato, sulla ricerca finanziaria e sulle strutture azionarie a voto multiplo.</em></p><strong>Soddisfazione per i compromessi raggiunti</strong>&nbsp;e ottimismo per il fatto che si arriverà a un'approvazione finale prima del termine della legislatura europea. È quanto esprimono a Teleborsa le associazioni di categoria che rappresentano le PMI quotate e gli intermediari finanziari, dopo che ieri Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=211&amp;dt=2024-02-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">hanno raggiunto</a>&nbsp;un&nbsp;<strong>accordo provvisorio sul Listing Act</strong>, e in particolare su uno degli aspetti più dibattuti, ovvero la&nbsp;<strong>direttiva sulle azioni a voto plurimo</strong>. Mentre su altre due misure cardine del pacchetto, le regole su Prospetto e la Market Abuse, l'accordo era stato raggiunto a dicembre 2023, sulle azioni a voto plurimo c'era più incertezza, perché alcune proposte arrivate durante la discussione rischiavano di "compromettere" l'obiettivo della misura, ovvero favorire l'accesso delle PMI al mercato dei capitali eliminando uno dei principali ostacoli alla quotazione in Borsa, ossia il timore dei fondatori e delle famiglie di perdere il controllo della società una volta quotata.L'accordo raggiunto sul Listing Act&nbsp;<strong>ridurrà gli oneri burocratici e i costi</strong>&nbsp;per aiutare le imprese europee a quotarsi e a rimanere sui mercati pubblici dell'UE. L'accordo provvisorio trova un equilibrio tra la riduzione degli obblighi di comunicazione continuativa e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del mercato, semplifica le norme relative alla ricerca in materia di investimenti al fine di aumentare il livello di ricerca sulle PMI, consente di riaggregare i pagamenti per i servizi di ricerca e l'esecuzione di ordini, rafforza la cooperazione e il coordinamento tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti."L'impianto che è stato promosso dalla Commissione e migliorato dal Consiglio è stato poi mantenuto - spiega&nbsp;<strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm e membro del Comitato Scientifico di AssoNext (l'Associazione Italiana delle PMI Quotate) - Come associazione di categoria siamo&nbsp;<strong>davvero molto contenti</strong>&nbsp;perché abbiamo&nbsp;<strong>portato a casa tutto quello che avevamo chiesto</strong>, e c'è stato un bel lavoro a livello delle associazioni europee, della Commissione e del Consiglio, con un primo sbandamento del Parlamento che alla fine si è risolto".Plattner, che ha seguito tutto l'iter del provvedimento per conto di AssoNext, evidenzia che ci sono alcune novità in grado di alleggerire significativamente gli oneri delle società quotate: "Il&nbsp;<strong>prospetto non sarà più lungo di 300 pagine</strong>, e se devo fare un passaggio da EGM al mercato regolamentato userò un prospetto di 50 pagine - quindi molto semplice, sintetico e con tempi di approvazione ridotti. Inoltre, se sono quotato da almeno 18 mesi sul mercato regolamentato, posso fare le&nbsp;<strong>offerte secondarie senza prospetto</strong>, in quanto serve solo un documento informativo di 10 pagine non soggetto ad approvazione di CONSOB. Infine, se l'aumento di capitale è fino al 30% delle azioni in circolazione, non devo fare nulla, con la soglia portata dal 20 al 30%, mentre la soglia per l'esenzione è a 12 milioni di euro".Un altro punto importante è quello che riguarda gli abusi di mercato, con il provvedimento che&nbsp;<strong>restringe la portata dell'obbligo di comunicazione</strong>&nbsp;nel caso di un processo prolungato (evento a più fasi). "Per quello che riguarda gli emittenti, ed è qui il passaggio fondamentale, nei processi prolungati - come ad esempio l'acquisizione di una partecipazione - va comunicato ora solo l'evento finale, mentre prima andavano comunicate anche le tappe intermedie, come la due diligence o la lettera d'intenti - dice Plattner - Gli emittenti hanno maggior certezza rispetto a quello che devono comunicare, e&nbsp;<strong>diminuiscono così gli oneri e i rischi di sanzion</strong>e, perché spesso CONSOB ha sanzionato per decine di migliaia di euro gli emittenti per non avevano ottemperato alla normativa".Per quanto riguarda la&nbsp;<strong>direttiva sulle azioni a voto plurimo</strong>, il nuovo accordo estende il campo di applicazione per includere, oltre ai mercati di crescita delle PMI (i cosiddetti SME growth markets), qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF) che consenta l'ammissione alla negoziazione delle azioni delle PMI. Una possibile futura estensione del campo di applicazione ai mercati regolamentati potrebbe essere inclusa nella clausola di revisione. Inoltre, i co-legislatori hanno concordato di fissare un&nbsp;<strong>rapporto di voto massimo</strong>&nbsp;(ovvero il valore dei voti per azione che gli azionisti esistenti possono detenere rispetto a quelli che entrano nel mercato), lasciandone il valore alla&nbsp;<strong>discrezione degli Stati membri</strong>, oppure una restrizione per (la maggior parte ) delle decisioni a maggioranza qualificata dell'assemblea generale. La discrezionalità è stata necessaria per arrivare a un accordo, in quanto - soprattutto dai paesi nordici - erano arrivate opposizioni alla regolamentazione a livello comunitario delle strutture azionario a voto multiplo."Questa norma non solo&nbsp;<strong>chiarisce la legittimità di strutture a voto multiplo</strong>, ma prevede anche che gli Stati debbano consentirle - spiega&nbsp;<strong>Marco Ventoruzzo</strong>, presidente di AMF Italia (Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ex Assosim) - In altre parole, è una norma autorizzatoria che mette una soglia minima a quello che non si può vietare e, secondo me, prende atto di due cose: prima della quotazione, a condizioni di prevedere alcune protezioni, è possibile accedere a queste strutture per creare una leva azionaria; ma comunque non si può prescindere dal giudizio del mercato, e laddove si decida di adottare queste strutture poi vanno comunque vendute le azioni e creato il flottante".Gli operatori italiani sono soddisfatti dell'accordo provvisorio raggiunto a livello europeo - che sarà ora messo a punto e presentato ai rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo per approvazione - anche perché si inserisce in una fase di fermento e rivisitazioni delle regole anche in Italia. "La norma europea non rende necessarie modifiche al TUF, ma le rende possibili - dice Ventoruzzo - Il<strong>&nbsp;tempismo è comunque buono</strong>&nbsp;perché il Ddl Capitali ha colto questi spazi e ha riconosciuto il bisogno di una maggiore flessibilità, e il Listing Act fornisce quindi indicazioni per la prossima revisione del TUF. Il legislatore europeo ha messo dei paletti, ma ha previsto che resti un minimo di libertà comune a tutti gli Stati, cercando di&nbsp;<strong>livellare le differenze tra i vari ordinamenti</strong>".Se alcuni punti del Listing Act rappresentano novità dirompenti, altri non hanno un peso specifico elevato, nonostante la loro natura simbolica. È il caso del&nbsp;<strong>"re-bundling" dei pagamenti per la ricerca e l'esecuzione degli ordini</strong>. Tra gli effetti dell'introduzione delle disposizioni MiFID II c'era stato infatti il cosiddetto "un-bundling" dei servizi di ricerca finanziaria, nella convinzione che pagare la ricerca attraverso le commissioni di trading fosse una forma di "indebito incentivo". Secondo molti operatori, il risultato è stato negativo per la produzione di ricerca, soprattutto sulle PMI, con conseguente diminuzione degli intermediari che producono ricerca e un inaridimento della liquidità sui titoli più piccoli.Quanto emerge dal Listing Act "è sostanzialmente un riconoscimento che l'obbligo di un-bundling ha fatto più danni che benefici, ma è un&nbsp;<strong>riconoscimento purtroppo tardivo</strong>, con gli stessi intermediari e gestori che si sono organizzati con dei centri di costo e dei profitti interni che rendono difficile fare marcia indietro - dice Ventoruzzo - Non è quindi scontato tornare alla situazione precedente".&nbsp;<a href="https://www.teleborsa.it/News/2024/02/02/listing-act-operatori-soddisfatti-dell-accordo-ridotti-oneri-e-costi-della-quotazione-77.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Teleborsa</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 07:41:51 +0100</pubDate>
                        <title>Italy&#039;s hunt for savers&#039; cash leaves smaller firms high and dry</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italys-hunt-for-savers-cash-leaves-smaller-firms-high-and-dry</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Summary:</strong></p><ul> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Italy targets small savers in search for bond buyers</li> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Outflows hit small- and mid-caps on Milan bourse in 2023</li> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Liquidity drain linked to households' bond buys raises alarm</li></ul><p>MILAN, Feb 1 (Reuters) - With the European Central Bank trimming purchases of euro zone government bonds, Italy is keen that its citizens, especially wealthy ones, help it refinance the world's fourth-largest public debt pile as a share of output.More domestic ownership of Rome's debt, whose sustainability is seen as crucial for the euro zone's survival, could increase its resilience to shocks as small savers are less likely to panic in a crisis.But the blow to their wealth could reverberate more in the Italian economy, where small companies, which are the majority, struggle to find cash to grow.With Italy's already undersized public equity market&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/deals/atlantia-exit-highlights-milans-battle-retain-market-heavyweights-2022-11-25/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">shrinking further</a>&nbsp;and alternative investments only an option for the wealthy, listing advisers said the Treasury's&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/italy-wants-most-public-debt-domestic-hands-economy-minister-2023-10-31/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">retail funding policy</a>&nbsp;is diverting capital away from businesses."Governments face tricky choices and they have, so to speak, to pick their poison," said Alberto Martin, senior researcher at Barcelona's Centre de Recerca en Economia Internacional, stressing there were downsides, too, to domestic debt ownership.Higher interest rates have rekindled Italians' love affair with their 2.4 trillion euro ($2.6 trillion) government bond market, which benefits from a tax rate that is less than half that on other financial investments, or even bank deposits.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/BOND-HOLDINGS.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-31206 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/BOND-HOLDINGS.png" alt></a><strong>Tax Incentives</strong>To keep demand going, after households and businesses grew their government bond portfolios to a euro-era high by adding 140 billion euros in the 12 months through October, Rome is planning further tax incentives.taly intends to render effective, in time for a new retail bond sale in late February, measures to allow savers to take up to 50,000 euros ($54,000) worth of government bonds out of a wealth index the state uses to assess eligibility for welfare benefits, government sources said.The Treasury in 2023 issued 44 billion euros in bonds for retail investors, who hold 13.5% of its debt, more than double the level of mid-2022."Bonds dedicated to retail investors have been an enormous success in 2023," UniCredit Head of Strategy Research Luca Cazzulani said.To fund purchases, savers mostly used cash in bank deposits, but also sold mutual funds and insurance products, he said.Italian banks lost 56 billion euros in household deposits in the year through November and stock market trading volumes on mid-sized companies halved, prompting calls from&nbsp;<a href="https://www.manifestomercaticapitali.it/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_ link__with-icon__3x3oD" rel="noreferrer noopener" data-testid="Link">finance professionals, opens new tab</a>&nbsp;for government action.Italy's Treasury has promised new measures to channel private savings to support companies' investment needs, but has been scant on details.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/ITALIAN-HOUSEHOLDS.png" target="_blank"><img class="size-large wp-image-31210 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/ITALIAN-HOUSEHOLDS-1022x1024.png" alt></a><strong>Spurring Investments</strong>A scheme to pour more of Italian households' 5 trillion euros in financial wealth into small businesses suffered 2.5-2.6 billion euros of outflows in 2023, broker Equita calculated, as a five-year term passed, allowing divestment while retaining tax breaks.Giulio Centemero, a politician in Prime Minister Giorgia Meloni's coalition, told Reuters he had proposed new tax breaks to stem redemptions and encourage new investments.He also proposed retaining a tax incentive to prod smaller business to list.To boost listings, Rome will approve in February measures such as ways to strengthen the&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/what-makes-italys-capital-markets-bill-controversial-2024-01-24/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">influence</a>&nbsp;of longstanding shareholders. However, the plan has angered large international funds which make up 90% of investors in Italian equities.International investors drove Milan's blue-chip index up 28%&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/quote/.FTMIB" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_ link__with-icon__3x3oD" rel="noreferrer noopener" data-testid="Link">(.FTMIB), opens new tab</a>&nbsp;in 2023, while domestic divestment pushed the index for mid- and small-capitalisation companies down 17%."The growing share of savings poured into government bonds drained liquidity away from the bourse, especially small- and mid-caps," said Lukas Plattner, a partner at law firm ADVANT Nctm, taking aim at the Treasury's "aggressive" policy.In 2022, Italian public equities totalled 34% of output, down from 51% in 2006, and compared with Germany's 45% and France's over 120%.Private markets in Italy account for only 3-4% of wealth, against an ideal allocation of at least 20%, said Claudio Scardovi, a Deloitte senior partner and professor at Milan's SDA Bocconi School of Management."An apparent zero" risk on government bonds, and yields which are attractive in nominal terms but less so net of inflation, divert "most savings away from real assets, preventing that cash from flowing into the economy," Scardovi said.Capital struggles to find the best use, he added."The state's decision-making process is partly influenced by consensus-building, not just the need to find the most productive and profitable investment".&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/italys-hunt-savers-cash-leaves-smaller-firms-high-dry-2024-02-01/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">By Reuters.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 03:32:30 +0100</pubDate>
                        <title>Piazza sotto attacco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piazza-sotto-attacco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 2"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><em><strong>DDL CAPITALI</strong>&nbsp;Il provvedimento diventa legge, ma alcune norme suscitano critiche e possono diminuire l'appeal del mercato azionario milanese. Le modifiche sulla lista del cda? Rischiano di essere riscritte già a marzo.</em>[...] Se il cda vuole presentare una lista per il nuovo consiglio di amministrazione, il testo "deve essere approvato con un quorum rafforzato pari ad almeno i due terzi, il che, in divenire, potrà dare un diritto di veto alla minoranza che raccoglie almeno il 20% dei voti tenuto conto dei criteri premiali di assegnazione dei seggi in sede di votazione" spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm [...]&nbsp;<em>Articolo integrale sull'edizione settimanale (15 gennaio 2024) di Milano Finanza</em></p></div></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 05:09:47 +0100</pubDate>
                        <title>Gli (in)utili prospetti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-inutili-prospetti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il documento obbligatorio da preparare per l'ipo è arrivato a toccare le mille pagine ed è diventato illeggibile. Eppure redigerlo può costare fino a un milione. E così lo si sta riformando per ridargli un senso.</em>[...]&nbsp;&nbsp;A partire dalla scorsa primavera però qualcosa sta iniziando a cambiare in scia al Listing Act dell’Unione Europea, a cui ha la-vorato anche Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm e membro del Comitato scientifico Asso-Next. «Consob ha fatto un gran la-voro negli ultimi due anni», sostiene, «intanto ha modificato il proprio regolamento emittenti rendendolo più conforme alle nor-me europee, prevedendo il pro-spetto in inglese che già alcuni hanno sfruttato e introducendo un procedimento più snello con&nbsp;un risparmio anche di 2-3 setti-mane» [...]<em>L'articolo integrale sul numero di Milano Finanza del 9 dicembre 2023</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 02:42:55 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Capitali: le novità per le società quotate in mercati regolamentati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a><em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-Plattner-DDL-Capitali-quotate.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;si sofferma sulle&nbsp;<strong>novità del DDL Capitali</strong>&nbsp;in corso di&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-del-ddl-capitali-approvato-dal-senato/" target="_blank" rel="noreferrer">approvazione alla Camera dei Deputati</a>&nbsp;rilevanti per le&nbsp;<strong>società italiane quotate in mercati regolamentati</strong>&nbsp;dell’Unione Europea con particolare riguardo alla&nbsp;<strong>lista consiliare</strong>, al&nbsp;<strong>voto maggiorato</strong>, al&nbsp;<strong>rappresentante comune</strong>&nbsp;ed all’<strong>internal dealing</strong>.</em>l DDL Capitali in corso di approvazione alla Camera dei Deputati (C. 1515) prevede alcune rilevanti novità per le società italiane quotate in mercati regolamentati dell’Unione Europea; e quindi non solo mercati domestici (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">art. 119, TUF</a>) tra cui spiccano l’<strong>art. 12</strong>&nbsp;dedicato alle modalità di presentazione della&nbsp;<strong>lista del consiglio di amministrazione e</strong>&nbsp;il potenziamento de<strong>l voto maggiorato</strong>&nbsp;per le società già quotate (<strong>art. 14</strong>).Quanto alla&nbsp;<strong>nomina degli amministratori</strong>&nbsp;nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione decida di presentare una propria lista di candidati viene introdotto un&nbsp;<strong>complesso meccanismo in un quadro già molto articolato</strong>&nbsp;(amministratori indipendenti e di minoranza, quota di genere) che non ha eguali nell’Unione Europea e che determina una ulteriore compressione dell’autodisciplina societaria. Tutto ciò&nbsp;<strong>potrebbe contribuire ad alimentare la continua fuga di emittenti</strong>&nbsp;verso ordinamenti allineati con le prassi internazionali ove la presentazione della lista consiliare è più che ben accetta e non soggetta a limiti così stringenti come quelli delineati nel DDL Capitali. Si tratta, in buona sostanza, di un intervento che potrebbe avere un impatto negativo sulla competitività del quadro normativo domestico rispetto a soluzioni più semplici ed elastiche presenti in altri ordinamenti europei.Il DDL Capitali nel nuovo art. 147-<em>ter</em>.1 disegna una strada intricata e articolata su diversi livelli. Innanzi tutto, qualora l’organo amministrativo intenda partecipare alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione la lista deve essere approvata con un&nbsp;<strong>quorum rafforzato pari ad almeno i due terzi</strong>, il che, in divenire, potrà dare un diritto di veto alla minoranza che raccoglie almeno il 20% dei voti tenuto conto dei criteri premiali di assegnazione dei seggi in sede di votazione (v.&nbsp;<em>infra</em>).Oltre a ciò, per evitare la presentazione di liste corte da parte del consiglio uscente, la lista deve recare un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere&nbsp;<strong>maggiorato di un terzo</strong>. Tale risultato poteva essere ottenuto altrimenti con l’obbligo di includere un numero di candidati pari o superiore al massimo dei posti disponibili. Così facendo sarà più difficile la formazione della rosa dei candidati tenuto conto che alcuni di essi saranno certamente esclusi in sede di nomina con effetti reputazionali indesiderati che scoraggeranno molti a dare la propria disponibilità a essere inclusi nella lista. Peraltro, nell’esperienza italiana la lista consiliare è lunga nella più parte dei casi, né potrebbe essere diversamente, dovendo la proposta consiliare essere autosufficiente per assicurare una composizione ottimale dell’organo amministrativo anche in assenza di una lista lunga da parte dei soci.È, altresì, previsto un&nbsp;<strong>termine anticipato</strong>&nbsp;per il deposito e pubblicazione della lista consiliare individuato nel&nbsp;<strong>40° giorno precedente la data dell’assemblea</strong>, così da consentire ai soci la valutazione delle proposte con congruo anticipo prima della presentazione di eventuali proprie liste.Quanto al meccanismo di elezione in caso di vittoria della lista consiliare viene introdotto un&nbsp;<strong>complesso sistema di votazione a due fasi: prima delle liste e successivamente individuale</strong>. Tale scelta lascia perplessi in quanto potrebbe essere innovativa quanto al superamento della lista bloccata, ma ciò dovrebbe valere per tutte le liste presentate e non solo per quella del consiglio uscente creando così una inutile disparità di trattamento tra liste. D’altra parte, l’appesantimento procedurale pare difficilmente comprensibile: è come se i soci non si fossero resi conto di aver votato la lista consiliare e debbano ripetere il consenso in via individuale, il che contribuisce a minare la compattezza della lista stessa. In altri termini, crescono le complicazioni e le disarmonie senza concreti benefici.Inoltre, la votazione individuale potrebbe presentare tortuosità di non poco conto visto che alla votazione sui singoli candidati potranno partecipare tutti i soci compresi quelli che a loro volta hanno presentato liste di maggioranza o minoranza, che potrebbero avere comportamenti opportunistici o anche di rappresaglia legati alla delusione di vedere la propria lista sconfitta.L’art. 12 dispone una struttura differenziata di assegnazione dei posti nell’organo amministrativo&nbsp;<strong>se la lista degli azionisti abbia ottenuto più o meno del 20% dei voti</strong>. Nel primo caso (&gt;20%) è riservato alle altre liste (in numero non superiore a 2 per voti raccolti e in proporzione agli stessi), un numero di amministratori proporzionale ai voti ottenuti dalle liste di minoranza, con una soglia di sbarramento del 3%, e, quindi, con un sostanzioso premio, che può comprendere anche l’assorbimento dei voti delle liste che non hanno superato la soglia del 3%. Nel secondo caso (&lt;20%) sarà assegnato un numero di amministratori non inferiore al 20%.Come già accennato, una volta entrato a regime il nuovo sistema&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;potrebbe portare a una&nbsp;<strong>sovra rappresentazione delle minoranze nei consigli di amministrazione</strong>&nbsp;con rischi di ingovernabilità, in quanto possono esservi situazioni in cui la maggioranza consigliare è rappresentata da un solo amministratore in eccedenza, con evidenti rischi di indesiderati ribaltoni nel corso di durata dell’incarico o addirittura potrebbero presentarsi casi, come osservato da CONSOB in sede di audizione alla Camera, in cui la lista consiliare arrivata prima per numero di voti (con una maggioranza relativa dei consensi) non nomini la maggioranza dei consiglieri.Resta, per contro,&nbsp;<strong>indefinita la ripartizione dei seggi</strong>&nbsp;nell’ipotesi in cui la<strong>&nbsp;lista consiliare non risulti prima per numero di voti</strong>. In tale ipotesi, lo statuto potrà considerarla come una lista di minoranza o escluderla dalle liste in lizza, ma in questo ultimo caso sarà necessario valutare se ciò possa nuocere al buon governo societario, che dovrebbe essere orientato a includere anche le liste consiliari appoggiate da una minoranza spesso anche robusta.Infine, in caso di aggiudicazione della maggioranza dei seggi alla lista del consiglio di amministrazione l’art. 12 dispone che l’eventuale&nbsp;<strong>comitato controlli e rischi</strong>&nbsp;sia presieduto da un amministratore indipendente nominato dalle liste di minoranza dei soci, con una chiara limitazione dell’autonomia del consiglio di amministrazione nell’individuazione dell’amministratore con le competenze più adatte anche rispetto al coordinamento dei lavori.L’art. 14 del DDL Capitali prevede l’integrale&nbsp;<strong>sostituzione</strong>&nbsp;del vigente&nbsp;<strong>art. 127-<em>quinquies</em>&nbsp;del TUF</strong>, che viene novellato con la facoltà per gli emittenti di prevedere in statuto che, oltre all’attuale maggiorazione attuale pari a 2 voti per azione, può essere conseguita dopo minimi 2 anni di possesso ininterrotto, possa essere attribuito 1 voto, per ogni ulteriore periodo di 12 mesi, con&nbsp;<strong>una maggiorazione sino a massimi 10 voti per azione</strong>. Inoltre, viene prevista la possibilità, in caso di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliere, di includere in statuto, ai fini del computo del periodo continuativo di 2 anni, anche il periodo di titolarità ininterrotta maturato nella società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. In questo caso la minoranza dell’incorporante, nel caso in cui il voto maggiorato non sia previsto nello statuto della stessa incorporante prima dell’operazione, potrebbe subire rilevanti diluizioni, grazie alla conservazione del periodo di possesso continuato pregresso riconosciuto agli azionisti della incorporata (anche non quotata).In caso attribuzione di più di 2 voti dovrà essere attribuito il&nbsp;<strong>diritto di recesso</strong>&nbsp;per gli azionisti che non abbiano concorso alla delibera assembleare di modifica dello statuto (assenti, dissenzienti e astenuti), che potrebbe non rappresentare una valida tutela per le minoranze, in particolare tenuto conto del criterio per la liquidazione (la media ponderata dei prezzi di chiusura dell’ultimo semestre) e della possibilità per il socio di controllo di scegliere in maniera opportunistica il momento in cui assumere la delibera assembleare al fine di godere, ad esempio, di momenti di ribasso del corso dei titoli. Inoltre, bisogna tenere conto della possibilità che al voto potrà partecipare chi ha già maturato il voto maggiorato ordinario e per l’effetto si trova ad avere più dei due terzi del capitale votante. Forse una soluzione alternativa potrebbe essere quella di adottare un meccanismo di&nbsp;<em>whitewash</em>&nbsp;così da rendere necessario l’ottenimento del consenso delle minoranze.La modifica dovrebbe&nbsp;<strong>aiutare a limitare la fuga di emittenti italiani verso giurisdizioni maggiormente permissive</strong>&nbsp;come l’Olanda, divenuto porto di approdo di diverse&nbsp;<em>large cap</em>&nbsp;con conseguente&nbsp;<em>delisting</em>&nbsp;e rilevante perdita di capitalizzazione del mercato domestico.Resta da valutare come&nbsp;<strong>coordinare la disciplina di cui al Listing Package UE</strong>, attualmente in discussione in sede di trilogo UE, che&nbsp;<strong>andrà a disciplinare le azioni di categoria con voto plurimo</strong>&nbsp;(e non le azioni a voto maggiorato) offrendo la facoltà alle società quotande (e non già quotate) su un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le PMI, di potenziare il voto con un moltiplicatore sino a 12, ma con strette limitazioni quanto al peso sul capitale sociale e sui voti, ai quorum in sede assembleare e all’esercizio del voto rispetto alle delibere proposte da soci. Sarebbe, infatti, quantomeno curioso avere un quadro normativo frammentato, di difficile comprensione e di maggior favore per le società ammesse alle negoziazioni rispetto a quelle che stanno per entrare sul mercato.L’art. 14 del DDL Capitali dispone l’<strong>esenzione dall’obbligo di OPA</strong>&nbsp;nel caso il superamento della soglia rilevante se la maggiorazione derivi da un’operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale ex D. Lgs. 19/2023 e sempre che non si determini una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da tali operazioni senza applicazione del c.d&nbsp;<em>whitewash</em>&nbsp;così come previsto per le fusioni domestiche, che paiono uscire discriminate dal confronto. Sul punto vale notare che la scissione mediante scorporo di cui all’art. 51, D. Lgs. 19/2023, – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti (v. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 209, 16 novembre 2023) potrà anch’essa beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di promuovere l’OPA se adottata mediante l’approvazione della relativa delibera da parte delle minoranze (c.d&nbsp;<em>whitewash</em>).L’articolo 11 del DDL Capitali, ove previsto dallo statuto, consente lo&nbsp;<strong>svolgimento dell’assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato</strong>&nbsp;dalla società ai sensi dell’articolo 135-<em>undecies</em>, TUF, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ex art. 135-<em>novies</em>, TUF (v. nuovo articolo 135-<em>undecies</em>.1, TUF). La disposizione rende, permanente quanto previsto dall’art. 106, D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, la cui efficacia viene prorogata 31 dicembre 2024&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>, che dà la facoltà alle società quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall’articolo 135-<em>undecies</em>, TUF.In tale caso di procedimentalizzazione estrema del procedimento assembleare non è consentita la&nbsp;<strong>presentazione di proposte di deliberazione in assemblea</strong>, ma&nbsp;<strong>coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera</strong>&nbsp;sulle materie all’ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è consentita dalla legge&nbsp;<strong>entro il 15° giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea&nbsp;</strong><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>. Le proposte di delibera debbono essere messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine.Anche Il&nbsp;<strong>diritto di porre domande</strong>&nbsp;ex art. 127-<em>ter</em>, TUF, dovrà essere esercitato unicamente prima dell’assemblea. La società dovrà fornire almeno 3 giorni prima dell’assemblea le risposte alle domande pervenute.In questo caso lo statuto potrebbe comunque garantire a una maggioranza qualificata il diritto di richiedere, a beneficio di tutti i soci, che l’assemblea di tenga in presenza o tramite la partecipazione con mezzi di telecomunicazione affinché vi possa un confronto collegiale su proposte anche molto distanti con conseguente conta dei voti.Il DDL Capitali&nbsp;<strong>abroga</strong>, infine,&nbsp;<strong>l’art. 114, comma 7, TUF</strong>, che prevede l’obbligo per i soci che detengono azioni almeno il 10% del capitale, nonché per chi controlla l’emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dall’emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati. In questo caso si tratta dell’eliminazione di una ipotesi di&nbsp;<em>gold plating&nbsp;</em>rispetto alla disciplina UE in tema di abusi di mercato.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref1</a>[1] Il comma 3 dell’art. 12 dispone: «<em>Gli emittenti provvedono all’adeguamento degli statuti in maniera da consentire l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025</em>».[2] Il comma 2 dell’art. 106 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che: (a) il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; (b) l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; (c) &nbsp;l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref3</a>[3] La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall’articolo 83-sexies (ovvero della comunicazione che attesta la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:34:22 +0100</pubDate>
                        <title>Borsa Italiana: modifiche al regolamento del mercato Euronext Growth Milan</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-italiana-modifiche-al-regolamento-del-mercato-euronext-growth-milan</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 novembre 2023 Borsa Italiana S.p.A. (“<strong>Borsa Italiana</strong>”)<strong>,</strong> mediante l’avviso n. 43747 (“<strong>Avviso</strong>”) ha comunicato al mercato l’introduzione di alcune rilevanti modifiche al <u>Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan</u>, le quali entreranno in vigore il <strong>4 dicembre</strong>.</p><p>Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte che riguardano gli emittenti Euronext Growth Milan (“<strong>Regolamento EGM</strong>”) e le relative Linee Guida, nonché il Regolamento Euronext Growth Advisor (“<strong>Regolamento EGA</strong>”), le quali sono volte a semplificare il quadro regolamentare e ridurri costi e oneri per gli emittenti in linea con l’evoluzione del mercato.</p><p>Le principali modifiche riguardano: (i) la composizione del flottante; (ii) la disciplina del <i>Reverse Take – over, </i>con particolare attenzione alla sospensione dalle negoziazioni<i>; </i>(iii) la verifica dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, con un sostanziale allineamento alla disciplina prevista per le società quotate sul mercato regolamentato. Con riferimento alle previsioni relative agli amministratori indipendenti occorrerà valutare eventuali modifiche allo statuto sociale.</p><p>1. <strong>Composizione del flottante</strong></p><p>Nel corso delle discussioni con le associazioni di categoria e gli operatori di mercato è stata identificata la necessità di modificare la composizione del flottante minimo richiesto per l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al fine di aprirne la composizione a soggetti diversi da investitori istituzionali.</p><p>L’emendamento prevede che: (i) almeno il 7,5% debba essere sottoscritto da almeno 5 investitori istituzionali (attualmente il 10%); (ii) il restante 2,5% può essere sottoscritto da investitori diversi da investitori istituzionali non correlati o dipendenti della società o del gruppo (<i>cfr</i>. art. 6 Regolamento EGM, parte seconda – Linee Guida).</p><p>2. <strong>Disciplina della sospensione dalle negoziazioni in caso di </strong><i><strong>Reverse Take-over</strong></i></p><p>Le attuali disposizioni prevedono la sospensione delle negoziazioni degli strumenti finanziari in caso di annuncio o fuga di notizie riguardanti un Reverse Take-over (“<strong>RTO</strong>”) concordato o in fase di definizione. Tale sospensione rimane in vigore fino a quando l'emittente non pubblica il documento informativo relativo all'operazione di RTO, accompagnato dalle attestazioni dell'emittente e dell’Euronext Growth Advisor.</p><p>Alcuni operatori hanno evidenziato, da una parte, che la sospensione delle azioni durante le negoziazioni potrebbe scoraggiare gli emittenti quotati sull’Euronext Growth Milan dall'effettuare operazioni di crescita per linee esterne e, dall’altra parte, che l’art. 17, comma 8, Regolamento (UE) N. 596/2014, impone di comunicare tempestivamente al mercato eventuali informazioni privilegiate oggetto di fughe notizie al fine di ristabilire la piena parità informativa. Alla luce di tali considerazioni la previsione attuale viene eliminata&nbsp; con la precisazione che la sospensione delle negoziazioni avverrà solo nel caso in cui il documento informativo (e le relative attestazioni) non sia pubblicato almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del RTO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>1</sup></a> (<i>cfr</i> art. 14 Regolamento EGM, parte seconda – Linee Guida).</p><p>3. <strong>Definizione di RTO</strong></p><p>In relazione ai requisiti che costituiscono un RTO, viene eliminato il riferimento alle operazioni che comportano «<i>un cambiamento sostanziale</i> (...) <i>nel consiglio di amministrazione o un cambio nel controllo</i>».</p><p>Borsa Italiana ha ritenuto corretto escludere dalla definizione di RTO un'operazione che, pur non superando gli indici di rilevanza, si contraddistingue unicamente per un significativo cambiamento nel consiglio di amministrazione dell'emittente. Quanto al cambiamento di controllo, se rilevante, potrebbe attivare una disciplina diversa, quale l'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto (<i>cfr. </i>Art. 14 Regolamento Emittenti, Parte Prima).</p><p>4. <strong>Attestazioni in caso di RTO</strong></p><p>Le disposizioni attuali prevedono che, in caso di RTO, alcune delle attestazioni dell'emittente e del relativo Euronext Growth Advisor possano essere presentate a Borsa Italiana anche successivamente alla pubblicazione del documento informativo e all'assemblea di approvazione del RTO, ma al più tardi in prossimità della data di efficacia del RTO.</p><p>Le Linee Guida del Regolamento EGM specificano che se l'emittente e/o l'Euronext Growth Advisor si avvalgono di questa facoltà, l'efficacia della delibera dell'assemblea incaricata di esprimersi sull'operazione di RTO sarà subordinata al rilascio delle attestazioni mancanti. È importante sottolineare che, se le stesse attestazioni siano già state rilasciate al momento della pubblicazione del documento informativo, non sarà necessario rilasciarle nuovamente in prossimità della data di efficacia del RTO (<i>cfr</i>. con riferimento alle attestazioni dell’emittente art. 14 relative Linee Guida e Scheda 7 Regolamento EGM; in merito alle attestazioni dell’Euronext Growth Advisor art. 14 e relative Linee Guida Regolamento EGM, nonché Scheda 4 Regolamento EGA).</p><p>5. <strong>Amministratori indipendenti</strong></p><p>Le attuali disposizioni del Regolamento EGM impongono all'emittente Euronext Growth Milan di designare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p><p>Nell’opera di revisione Borsa Italiana ha ritenuto opportuno eliminare questo onere gravante sull’Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, mantenendolo solo al momento dell'ammissione alle negoziazioni.</p><p>Il consiglio di amministrazione dovrà definire, almeno all'inizio del proprio mandato, criteri quantitativi e qualitativi per valutare, su base periodica post-ammissione, la rilevanza di eventuali rapporti, rendendo tali criteri di conoscenza pubblica. Inoltre, gli esiti della verifica dovranno essere comunicati al pubblico attraverso un apposito comunicato (<i>cfr. </i>art. 6-<i>bis </i>Regolamento Emittenti EGM, Parte prima).</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com"><i>Lukas Plattner</i></a><i> e </i><a href="mailto:andrea.iovieno@advant-nctm.com"><i>Andrea Iovieno</i></a>.</p><p>[1] <i>Fermo restando che, come già chiarito nelle relative Linee Guida, la sospensione opererà anche nel caso in cui, a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea e prima dell’efficacia del RTO, l’emittente Euronext Growth Milan e l’Euronext Growth Advisor non abbiano ancora rilasciato le ulteriori attestazioni a Borsa Italiana e l’emittente Euronext Growth Milan non abbia conseguentemente pubblicato un comunicato relativo a tale rilascio.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 02:37:06 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Capitali: le novità per gli emittenti MTF</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-Plattner-DDL-Capitali.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza il&nbsp;<strong>DDL Capitali</strong>&nbsp;<strong>approvato dal Senato</strong>&nbsp;il 24 ottobre 2023 e passato all’esame della Camera con riguardo alle<strong>&nbsp;principali novità per gli emittenti MTF</strong>.</em>Dopo circa 2 anni dall’avvio dei lavori che hanno portato alla pubblicazione del Libro Verde MEF sulla competitività dei mercati (2022) il tanto atteso&nbsp;<strong>DDL Capitali è stato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-del-ddl-capitali-approvato-dal-senato/" target="_blank" rel="noreferrer">approvato dal Senato il 24 ottobre 2023</a></strong>&nbsp;(e assegnato alla Camera il 30 ottobre) nella forma proposta da MEF ad aprile con poche modifiche e due rilevanti novità per gli emittenti quotati sul mercato regolamentato: le modalità di presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione e il voto maggiorato a crescere sino a 10 voti. In questo breve articolo passeremo in rassegna i&nbsp;<strong>principali interventi che riguardano gli emittenti MTF</strong>, che, per la prima volta, entrano a pieno diritto nell’ambito di un processo di riforma normativa concernente i mercati finanziari, e gli emittenti diffusi, la cui disciplina viene fortemente ridimensionata.</p><h3><strong>Offerta fuori sede</strong></h3>Gli emittenti MTF potranno<strong>&nbsp;auto-collocare</strong>, dopo l’IPO, azioni o altri strumenti finanziari che permettano di acquistare o sottoscrivere azioni (es.&nbsp;<em>warrant</em>&nbsp;od obbligazioni convertibili)<strong>&nbsp;in esenzione dalla disciplina dell’offerta fuori sede</strong>&nbsp;qualora le tranche offerte siano superiori a Euro 250.000 e il collocamento sia effettuato dagli amministratori dell’emittente o da personale con funzioni direttive. Sono escluse da tale esenzione le SICAF e le SICAV. Purtroppo, l’importo pare eccessivamente alto e forse andrebbe rivisto per le PMI negoziate su MTF, così da assicurare una adeguata proporzionalità, e portato a Euro 100.000 in linea con le norme in tema di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 4,&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129#:~:text=Regolamento%20(UE)%202017%2F1129,rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE." target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento 1129/2017/UE</a>.<h3><strong>Emittenti strumenti finanziari diffusi</strong></h3>L’art. 4 del DDL Capitali prevede un primo&nbsp;<strong>riordino della vetusta disciplina concernente gli emittenti diffusi</strong>, in cui rientrano, secondo il nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., gli emittenti che abbiano più di 500 azionisti, diversi dai soci con partecipazioni superiori al 3%, che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale e superino due dei tre limiti indicati dall’articolo 2435-<em>bis</em>, primo comma&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>, relativo al bilancio in forma abbreviata.La&nbsp;<strong>definizione di emittente diffuso</strong>&nbsp;di cui sopra viene, come detto,&nbsp;<strong>trapianta dall’art. 2-<em>bis</em>&nbsp;del Regolamento Emittenti CONSOB al nuovo art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ.</strong>, con un discutibile irrigidimento normativo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;<strong>e allargata ulteriormente</strong>&nbsp;considerato che l’art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ., non riprende le condizioni di cui all’art. 2-<em>bis</em>, comma 2, Regolamento Emittenti CONSOB concernenti le modalità di diffusione delle azioni attualmente che deve essere avvenuta a seguito: (a) di un’offerta al pubblico o un collocamento nei 24 mesi precedenti il superamento dei requisiti quantitativi; (b) di un’offerta al pubblico o un collocamento in presenza dei requisiti quantitativi; (c) della negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o se sono state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente sono state oggetto di revoca; o (d) di emissioni di azioni da parte di banche e sono acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>. In questo modo, l’assunzione dello&nbsp;<strong>status di emittente con azioni diffuse potrà dipendere dalla mera casualità</strong>&nbsp;vista l’eliminazione dei requisiti causali del ricorso al mercato di cui al comma 2 dell’art. 2-<em>bis</em>, cit., in difetto dei quali il raggiungimento delle soglie quantitative di cui al comma 1 è oggi irrilevante.Quanto ai&nbsp;<strong>prestiti obbligazionari</strong>&nbsp;si considerano&nbsp;<strong>emittenti diffusi se hanno emesso</strong>, anche in diverse emissioni,&nbsp;<strong>obbligazioni di valore nominale</strong>&nbsp;complessivamente&nbsp;<strong>non inferiore a 5 milioni di Euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 500</strong>.Gli emittenti, qualora si verifichino le condizioni di cui al nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., si considerano emittenti diffusi dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni fino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. Pertanto, dal primo esercizio successivo all’accertamento dei requisiti di legge troveranno applicazione tutte le norme codicistiche concernenti gli emittenti diffusi nonché quelle previste in leggi speciali&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>.Un primo intervento di alleggerimento della disciplina concernente gli emittenti diffusi vede l’eliminazione dal TUF tramite la soppressione del richiamo agli emittenti diffusi contenuto in diversi articoli del D. Lgs. 58/1998.L’<strong>art. 116, TUF, viene abrogato</strong>&nbsp;(unitamente alle sanzioni di cui all’art. 193-bis, comma 1, TUF), il che dovrebbe portare la CONSOB a sopprimere gli artt. 2-<em>bis</em>&nbsp;e 108-112 del Regolamento Emittenti CONSOB considerato il venir meno della delega legislativa di cui ai commi 1 e 1-<em>bis,&nbsp;</em>dell’art. 116, TUF, che attribuisce all’Autorità di Vigilanza di stabilire i criteri per l’individuazione degli emittenti strumenti finanziari e le modalità di informazione del pubblico. Pertanto,&nbsp;<strong>un emittente diffuso non sarà più soggetto a obblighi di informativa ulteriori rispetto a quelli previsti per la società chiuse</strong>. Gli emittenti MTF diffusi non saranno nemmeno tenuti a comunicare a CONSOB l’acquisto o la perdita della qualifica di emittente diffuso nonché le ulteriori informazioni di cui all’art. 108, Regolamento Emittenti CONSOB e, per l’effetto, dovrebbe essere eliminato l’elenco degli emittenti diffusi tenuto dalla CONSOB.&nbsp;<strong>Per gli emittenti MTF si tratta di semplificazioni di rilievo</strong>&nbsp;e del tutto condivisibili considerato che sono già tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.<strong>Agli emittenti MTF diffusi non saranno più applicabili</strong>&nbsp;le disposizioni che riguardano gli&nbsp;<strong>obblighi pubblicitari in materia di piani di incentivazione</strong>&nbsp;a favore di componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, o di componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate (art. 114-<em>bis</em>) né le relative sanzioni ex art. 193-bis, comma 1, TUF. Per effetto di tale modifica<strong>&nbsp;viene meno la competenza obbligatoria dell’assemblea dei soci</strong>&nbsp;dal che consegue che, ad, esempio, i piani di incentivazione a favore di dipendenti o di collaboratori potranno essere approvati dall’organo amministrativo nel caso in cui l’emittente abbia in portafoglio azioni proprie destinate a tale scopo.Sono, altresì,&nbsp;<strong>abrogati</strong>&nbsp;dall’art. 3 del DDL Capitali, per gli emittenti diffusi,&nbsp;<strong>i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell’organo di controllo</strong>&nbsp;e gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico di tali incarichi oggi previsti dall’art. 148-<em>bis</em>, TUF, commi 1 e 2; nonché gli obblighi informativi circa i rapporti con società estere non garantiscono la trasparenza societaria&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;di cui agli artt. 165-<em>ter</em>, ss., con disapplicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 193-<em>bis</em>, comma 1, TUF.Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda l’abrogazione della lettera (a) dell’articolo 19-<em>bis</em>, comma 1, D. Lgs. 39/2010, che includeva tra gli enti sottoposti a regime intermedio gli emittenti diffusi, con la conseguenza che un emittente MTF, qualora diventi diffuso, non vedrà cambiare il quadro normativo relativo al rapporto con la società di revisione che importa,&nbsp;<em>inter alia</em>, l’allungamento a nove anni dell’incarico di revisione&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.Gli&nbsp;<strong>emittenti diffusi</strong>&nbsp;vengono, inoltre,&nbsp;<strong>esclusi dall’applicazione dalle norme relative alle operazioni con parti correlate</strong>&nbsp;(art. 2391-<em>bis</em>, cod. civ.), che rappresenta un chiaro caso di&nbsp;<em>gold plating,&nbsp;</em>tenuto conto che la direttiva 2007/36/CE, da cui derivano le disposizioni domestiche in tema di operazioni con parti correlate, si applica unicamente alle società quotate sui mercati regolamentati.Quanto alla disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto il DDL Capitali si limita a un intervento di coordinamento normativo, rispetto al termine di approvazione del documento di offerta ai sensi dell’art. 102, comma 4, TUF, sostituendo nel testo gli emittenti diffusi con gli emittenti MTF. Qui l’auspicio, come già previsto in alcuni emendamenti emersi nei lavori della Commissione, è che il termine per l’approvazione del documento venga ridotto a 15 giorni (rispetto agli attuali 30) per gli emittenti MTF così da parificarlo a quello applicabile agli emittenti negoziati sul mercato regolamentato.La&nbsp;<strong>categoria degli emittenti diffusi</strong>&nbsp;necessità di un ulteriore intervento decisivo, come è emerso in sede di audizione in Commissione e in diversi emendamenti poi ritirati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, che&nbsp;<strong>escluda da tale categoria gli emittenti MTF</strong>&nbsp;a cui va applicata la medesima disciplina degli emittenti quotati sul mercato regolamentato con alcune eccezioni (v. artt. 2368, comma 2 e 2369, comma 1, cod. civ., in tema di quorum per l’assemblea straordinaria; 2437, comma 4, cod. civ., in tema di ulteriori cause di recesso; 838 cod. proc civ. sull’arbitrato societario) ed estensioni (artt. 2497-quater, comma 1, lett. (c), cod. civ., in tema di recesso per fine e inizio attività di direzione e coordinamento e 2435, comma 2, circa il deposito annuale del libro soci; 103, comma 4, TUF, al fine di ridurre i termini di approvazione del documento di offerta in caso di OPA da parte di CONSOB).Infine, va segnalata una modifica di difficile comprensione e che forse necessita di un correttivo. Nell’art. 4 del DDL capitali si precisa che nel caso previsto dall’articolo 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ., si applica alla società di revisione l’articolo 155, comma 2, TUF, ma l’art. 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ. concerne la possibilità che lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato di prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.<h3><strong>Patti parasociali e azioni proprie</strong></h3>Sono&nbsp;<strong>estesi agli emittenti MTF gli obblighi pubblicitari&nbsp;</strong>in tema di tema di&nbsp;<strong>patti parasociali</strong>&nbsp;(art. 2341-<em>ter</em>, cod. civ., che fa obbligo di comunicarli alla società e di dichiararli in apertura di assemblea, con trascrizione nel verbale),<strong>&nbsp;nonché il limite all’acquisto azioni proprie</strong>&nbsp;previsto dall’art. 2357, comma 3, cod. civ., per le società quotate sul mercato regolamentato (massimo 20% del capitale).<h3><strong>Estensione agli emittenti MTF della facoltà di redigere il bilancio consolidato IFRS</strong></h3>Con la modifica del D. Lgs. 38/2005 viene offerta la&nbsp;<strong>possibilità agli emittenti MTF di redigere il bilancio consolidato secondo i principi IFRS</strong>&nbsp;a prescindere dalla loro dimensione. Purtroppo, tale facoltà non pare estesa alla redazione del bilancio di esercizio in quanto l’articolo 4, comma 4, D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, non è stato modificato in tal senso&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;e un intervento correttivo pare necessario.<h3><strong>Abrogazione obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo</strong></h3>Il DDL Capitali elimina l’art. 114, comma 7, TUF, che prevede l’obbligo per i soci che detengono azioni almeno il 10% del capitale, nonché per chi controlla l’emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dall’emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati. Anche in questo caso si tratta dell’eliminazione di una ipotesi di&nbsp;<em>gold plating&nbsp;</em>rispetto alla disciplina UE in tema di abusi di mercato.<h3><strong>Assemblee e rappresentante designato</strong></h3>Uno dei pochi emendamenti al DDL Capitali accolti dalla Commissione Finanze riguarda l’<strong>estensione agli emittenti MTF</strong>&nbsp;(art. 135-<em>undecies</em>.1, TUF), previa modifica dello statuto, della facoltà di disporre che l’intervento e l’esercizio del&nbsp;<strong>diritto di voto in assemblea avvenga unicamente tramite rappresentante designato</strong>&nbsp;a cui potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ex art. 135-<em>novies</em>, TUF.Va segnalata anche la<strong>&nbsp;proroga delle disposizioni emergenziali</strong>&nbsp;di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 31 dicembre 2024 (assemblea con la partecipazione del solo rappresentante designato ed esclusivamente in tele/video conferenza).<h3><strong>Potenziamento voto plurimo</strong></h3>L’art. 13 modifica l’articolo 2351, comma 4, cod. civ., prevedendo l’<strong>incremento da 3 a 10 del numero di voti da assegnare a ciascuna azione a voto plurimo</strong>. Gli emittenti MTF, prima o dopo la quotazione potranno, quindi, optare per l’adozione di azioni a voto plurimo o a voto maggiorato sino a 10 voti. Nel caso di emissione di azioni a voto multiplo o maggiorato troverà applicazione il diritto di recesso, che consente alla maggioranza di modificare le regole organizzative offrendo alla minoranza dissenziente un diritto di&nbsp;<em>exit</em>, senza poter impedire la modificazione voluta dalla maggioranza.<h3><strong>Emissioni obbligazionarie</strong></h3>Le&nbsp;<strong>novità che riguardano le emissioni di debito si applicano a tutte le società</strong>, ivi inclusi gli emittenti MTF. La prima concerne il computo del capitale di cui all’art. 2412, comma 1, cod. civ., che potrà essere effettuato sulla base dell’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2444, comma 1, cod. civ., il che eviterà agli emittenti di dover predisporre un bilancio straordinario nel corso dell’esercizio per tenere conto degli aumenti di capitale eseguiti dopo la data di chiusura dell’ultimo bilancio.È, inoltre, previsto che i limiti previsti dall’art. 2412, commi 1 e 2, cod. civ., possano essere superati se le obbligazioni sono sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione.Quanto alle s.r.l. (art. 2483, cod. civ.) la novella dispone che i titoli di debito possono essere sottoscritti da investitori professionali (e non solo investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione, senza facoltà di modifica. Viene, pertanto, allargata la platea dei soggetti che potranno sottoscrivere titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata,<h3><strong>Dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI</strong></h3>Viene aperta la possibilità alle S.r.l. di avvalersi di una ulteriore modalità di trasferimento delle quote. L’articolo 3 prevede, infatti, la&nbsp;<strong>dematerializzazione su base volontaria</strong>,&nbsp;<strong>delle quote di S.r.l. PMI</strong>, che potranno essere messe in forma scritturale e standardizzata. Le quote dematerializzate potranno anche essere negoziate su MTF destinati, ad esempio, ad agevolare lo scambio di quote di emittenti che hanno fatto ricorso al&nbsp;<em>crowdfunding</em>.Il DDL Capitali non è che il&nbsp;<strong>primo passo verso la necessaria modernizzazione organica del diritto dei mercati finanziari</strong>, soprattutto per le PMI, e la delega legislativa inclusa nel DDL Capitali appare certamente lo strumento migliore per semplificare, con l’ausilio dei partecipanti al mercato, l’impianto normativo a 25 anni dall’adozione del TUF e a 20 anni dalla novella del codice civile.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1</a>[1] A seguito dell’abrogazione dell’art. 116, TUF, la nozione codicistica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante viene circoscritta agli emittenti azioni od obbligazioni.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2</a>[2] L’articolo 111-<em>bis</em>, disp. att. cod. civ. viene di conseguenza abrogato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3</a>[3] Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Inoltre, non sono emittenti diffusi: 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell’attività di impresa; 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria; 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali; 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4</a>[4] L’emittente potrà utilizzare per verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2325-ter, cod. civ., tramite le risultanze del libro dei soci, l’identificazione dei soci, il pagamento di dividendi o cedole e dalle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5</a>[5] V. modifiche artt. 114-<em>bis</em>, 118, 148-<em>bis</em>, 165-<em>ter</em>, 165<em>-quater</em>, 165<em>-quinquies</em>, 165<em>-sexies</em>, TUF. È, inoltre, eliminata una parte della sanzione amministrativa di cui all’art. 191-ter, comma 6, TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6</a>[6] Ai sensi dell’art 19-ter del D. Lgs. 39/2010, il regime intermedio prevede una serie di norme rafforzate anche rispetto all’indipendenza e i compensi.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7</a>[7] V. ad esempio l’emendamento 4.2, presentato in sede di Commissione dai senatori Borghesi e Garavaglia.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8</a>[8] A tal fine dovrebbe essere introdotta nell’art. 4, comma 4, prima della lettera e) la seguente precisazione: «a-<em>bis</em>)».]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 04:02:12 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;Egm va a caccia di liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legm-va-a-caccia-di-liquidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La lista delle ipo resta lunga e attrattiva ma dopo la quotazione c'è carenza di investitori. Il punto sulle nuove norme.</em>Con il debutto di Green Oleo di ieri il numero di titoli scambiati sull'Egm è salito a 195, segnando la 17esima quotazione sul segmento da inizio anno. Il listino dedicato alle capitalizzazioni sottili continua ad attrarre piccole aziende a Palazzo Mezzanotte e la lista delle candidate all' ipo rimarrà nutrita anche nei prossimi mesi.[...]Commentando il quadro normativo italiano Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm, sottolinea la maggior severità delle leggi rispetto a quelle Ue. «Dobbiamo pensare a una politica a tutto tondo per sostenere Made in Italy e pmi, con nuovi incentivi fiscali e la semplificazione delle regole».&nbsp;<em>Articolo completo disponibile sul quotidiano di MF del 12 luglio 2023.</em>&nbsp;<a href="https://video.milanofinanza.it/video/listing-act-e-libro-verde-la-nuova-struttura-normativa-e-i-vantaggi-per-le-pmi-7P9eaydKYUdu" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Clicca qui per il video integrale del panel "Listing Act e libro verde, la nuova struttura normativa e i vantaggi per le pmi" della quinta edizione di "MF Growth Italia Day</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 05:32:04 +0200</pubDate>
                        <title>AssoNext, Plattner: assicurare impianto regolamentare meno pervasivo per PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-plattner-assicurare-impianto-regolamentare-meno-pervasivo-per-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Occorre prendere atto del successo dei mercati MTF destinati alle PMI e della forte e impellente necessità di prevedere finalmente un minimo set normativo volto a incentivare l'accesso a questi mercati e la permanenza sul mercato&nbsp;<strong>semplificando in via proporzionale il set di regole previsto nel Codice Civile</strong>". Lo ha affermato l'avvocato&nbsp;<strong>Lukas Plattner</strong>, membro del Comitato Scientifico di AssoNEXT e socio di ADVANT Nctm, nel corso dell'audizione in Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge "Competitività dei capitali"."In particolare, l'applicazione delle disposizioni in tema di governo societario va rimodulata in via proporzionale per gli emittenti MTF così da assicurare un&nbsp;<strong>impianto regolamentare diverso e meno pervasivo</strong>&nbsp;rispetto a quello cui sono assoggettate le società quotate sui mercati regolamentati, così come sta avvenendo anche nella UE col Listing Act", ha aggiunto.Il ragionamento di Plattner è partito dalla qualifica di "<strong>emittente diffuso</strong>" e della sua storia. Secondo l'avvocato "l'esperienza delle società diffuse può dirsi&nbsp;<strong>fallimentare</strong>: nell'elenco tenuto dalla CONSOB sono iscritte 58 società, divise tra banche popolari ed emittenti negoziati su Euronext Growth Milan (20), caduti loro malgrado nella rete".Occorre, quindi, "una riforma organica e proporzionale dedicata alle PMI che decidono di quotarsi su un MTF, evitando che si trovino, per fattori esterni quali la diffusione del flottante, a essere assoggettate a un quadro legislativo pressoché identico alle società di maggiori dimensioni, quotate sul mercato regolamentato, e con una disciplina divergente rispetto agli emittenti MTF non diffusi (e conseguenti difficoltà di orientamento per gli investitori), nonché con maggiori oneri e costi. Tale risultato va scongiurato anche per&nbsp;<strong>evitare disarmonie sul mercato per effetto di quadri legislativi disomogenei</strong>".La proposta di AssoNEXT è di&nbsp;<strong>esclusione</strong>&nbsp;dalla definizione di "società emittenti strumenti finanziari diffusi" anche gli emittenti italiani con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione."In tal modo, le PMI che abbiano azioni negoziate in MTF (come il mercato Euronext Growth Milan) non saranno più soggette a un regime giuridico variabile in dipendenza del grado di diffusione delle proprie azioni - ha detto Plattner - Esse saranno, invece stabilmente soggette al regime giuridico applicabile alle "società aperte", con la previsione di alcune significative eccezioni, volte a definire una disciplina degli emittenti negoziati su MTF che sia&nbsp;<strong>proporzionale rispetto al regime applicabile alle società quotate in mercati regolamentati</strong>".&nbsp;<a href="https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/assonext-plattner-assicurare-impianto-regolamentare-meno-pervasivo-per-pmi-157_2023-06-15_TLB.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Borsa Italiana</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 08:44:32 +0100</pubDate>
                        <title>Assetti proprietari: acquisizioni o incrementi involontari nelle disposizioni Banca d’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a><em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Ardizzone-Quattrocchi-Perini-Assetti-proprietari-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza le&nbsp;<strong>nuove disposizioni</strong>&nbsp;della&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;in tema di&nbsp;<strong>assetti proprietari</strong>&nbsp;soffermandosi&nbsp;<strong>in particolare</strong>&nbsp;sul tema delle&nbsp;<strong>acquisizioni o</strong>&nbsp;<strong>incrementi involontari&nbsp;</strong>di partecipazioni qualificate in imprese vigilate.</em>&nbsp;</p><h2>1. Le disposizioni Banca d'Italia sugli assetti proprietari</h2>Lo scorso&nbsp;<strong>26 luglio 2022</strong>&nbsp;la&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;ha emanato le nuove “<strong><em>Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari</em></strong>” (le “<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-di-banche-e-intermediari-nuove-disposizioni-banca-ditalia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Disposizioni</strong></a>“) con l’obiettivo – tra l’altro – di adeguarsi alla normativa UE di riferimento (<em>i.e.&nbsp;</em>CRD, MiFID II, PSD II, CRR) e agli Orientamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA, EIOPA) in materia di rilascio dell’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>. Le Disposizioni sono entrate&nbsp;<strong>in vigore il 1° gennaio 2023</strong>&nbsp;e realizzano un&nbsp;<strong>aggiornamento della disciplina in materia di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in banche, intermediari iscritti nell’albo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF, compendiando la normativa sugli assetti proprietari di tali intermediari in un unico provvedimento.In apertura alle Disposizioni, la Banca d’Italia, nel solco della tradizione, illustra la&nbsp;<em><strong>ratio</strong>&nbsp;</em>sottesa all’intervento regolamentare, vale a dire&nbsp;<strong>impedire che l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni qualificate possa comportare un pregiudizio alla sana e prudente gestione</strong>&nbsp;dei soggetti vigilati, prevedendosi, per i candidati acquirenti, obblighi di autorizzazione preventiva all’acquisizione di partecipazioni qualificate e obblighi di comunicazione in relazione ad eventi concernenti tali partecipazioni.<strong>Nell’ambito del processo autorizzativo</strong>&nbsp;scandito nelle Disposizioni, la Banca d’Italia&nbsp;<strong>tiene conto</strong>&nbsp;di aspetti quali: la&nbsp;<strong>reputazione</strong>&nbsp;del potenziale acquirente; requisiti di&nbsp;<strong>onorabilità, correttezza, professionalità e competenza</strong>&nbsp;degli esponenti aziendali destinati ad assumere la carica in seguito all’acquisizione; la<strong>&nbsp;solidità finanziaria</strong>&nbsp;del candidato acquirente; la&nbsp;<strong>capacità</strong>&nbsp;dell’intermediario&nbsp;<strong>di rispettare le norme</strong>&nbsp;che ne regolano l’attività anche successivamente all’acquisizione; l’<strong>idoneità della struttura del gruppo</strong>&nbsp;dell’acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’<strong>assenza di sospetti di riciclaggio</strong>&nbsp;o di finanziamento del terrorismo connessi all’operazione di acquisizione.In tale contesto regolamentare,&nbsp;<strong>il Capo V, Parte I</strong>, delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari è&nbsp;<strong>dedicato</strong>&nbsp;alla disciplina dei casi in cui l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata avvenga a causa di eventi che “<em>non sono noti né riconducibili al soggetto</em>”, ossia i c.d.&nbsp;<strong>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>.</strong>&nbsp;<h2>2. Le Linee Guida delle autorità europee</h2><strong>La disciplina in materia di acquisizione&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta</strong>&nbsp;del recente intervento normativo, essendo tale ipotesi già contemplata, in passato, dalla normativa di settore.Al riguardo, le “<em>Linee Guida in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni nel settore finanziario previsti dalla Direttiva 2007-44/CE</em>” emanate nel 2008 (le “<strong>Linee Guida 2008</strong>“) da CESR, CEBS, CEIOPS (precedente denominazione di ESMA, EBA, EIOPA) facevano già riferimento al superamento involontario della soglia partecipativa rilevante “<em>as a result of the repurchase by the financial institution of shares held by other shareholders, or in the event of an increase in capital in which existing shareholders do not participate</em>&nbsp;<em>(…)</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.La<strong>&nbsp;fattispecie veniva</strong>, dunque,&nbsp;<strong>circoscritta ai soli casi di</strong>:&nbsp;<strong><em>(i)</em>&nbsp;riacquisto</strong>, da parte dell’istituto finanziario, di azioni detenute da altri azionisti (con conseguente innalzamento delle soglie partecipative degli azionisti rimanenti) e&nbsp;<strong><em>(ii)</em>&nbsp;aumenti di capitale</strong>&nbsp;cui non partecipano tutti gli azionisti esistenti.In particolare,<strong>&nbsp;al verificarsi di tali ipotesi</strong>, gli acquirenti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;delle partecipazioni qualificate erano tenuti all’<strong>invio di apposita notifica</strong>&nbsp;all’autorità competente&nbsp;<em>immediatamente</em>&nbsp;(“<em>immediately</em>“) dopo essere venuti a conoscenza del superamento della soglia rilevante, anche nel caso in cui essi intendessero ridurre la propria partecipazione ad un livello sotto-soglia.Tale prescrizione è stata, poi, ribadita dalle “<a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_gl_2016_01_joint_guidelines_on_prudential_assessment_of_acquisitions_and_increases_of_qualifying_holdings_-_final.pdf?download=1" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em></a>” pubblicate da ESMA, EBA, EIOPA nel dicembre 2016 (le “<strong>Linee Guida 2016</strong>“)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>.&nbsp;<h2>3. Le Disposizioni sugli assetti proprietari: conferme e novità rispetto alle Linee Guida</h2>&nbsp;Il&nbsp;<strong>Capo V delle Disposizioni</strong>&nbsp;Banca d’Italia sugli assetti proprietari , in linea con le predette Linee Guida, prevede che&nbsp;<strong>la fattispecie acquisitiva</strong>&nbsp;– seppur&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;– sia nondimeno&nbsp;<strong>sottoposta all’obbligo di presentazione dell’istanza di autorizzazione</strong>&nbsp;di cui alla Parte II, Capo I, delle medesime Disposizioni.Al contempo,<strong>&nbsp;il Capo V integra le regole</strong>&nbsp;poste dalle Linee Guida del 2008 e del 2016 in materia di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em><strong>nel senso di</strong>:<ul> <li><strong>prevedere</strong>&nbsp;talune&nbsp;<strong>deviazioni</strong>&nbsp;rispetto all’<em>iter</em>&nbsp;autorizzativo ordinario;</li> <li><strong>tipizzare</strong>&nbsp;– pur a titolo esemplificativo –&nbsp;<strong>casi ulteriori</strong>&nbsp;di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate;</li> <li><strong>inibire i diritti di voto eccedenti le soglie</strong>&nbsp;autorizzative o – in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un’influenza notevole – quelli relativi all’intera partecipazione detenuta e acquisita&nbsp;<em>involontariamente</em>, fino al rilascio dell’autorizzazione.</li></ul><p>Quanto al primo dei menzionati profili,&nbsp;<strong>le deviazioni</strong>&nbsp;al procedimento autorizzativo ordinario&nbsp;<strong>si riferiscono principalmente alle&nbsp;<u>tempistiche</u></strong>&nbsp;entro cui l’acquirente “involontario<em>”</em>&nbsp;è tenuto ad adempiere agli obblighi autorizzativi e di comunicazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza.Invero, se nel procedimento ordinario il candidato acquirente è tenuto a presentare l’istanza autorizzativa&nbsp;<u>prima</u>&nbsp;di acquisire o incrementare le proprie partecipazioni, nei casi in cui il raggiungimento o il superamento delle soglie autorizzative sia determinato da eventi che non sono noti né riconducibili al partecipante, viene consentita la presentazione dell’istanza di autorizzazione&nbsp;<em><u>successivamente al verificarsi di tali eventi</u>.</em>In particolare,&nbsp;<strong>a seconda dei casi</strong>, è consentito&nbsp;<strong>procedere all’invio dell’istanza (<em>i</em>)</strong>&nbsp;non appena si verifica l’evento che comporta il superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;o, se successivo,&nbsp;<strong>(<em>ii</em>)</strong>&nbsp;nel momento in cui il candidato acquirente viene a conoscenza dello stesso. In quest’ultimo caso, contemplando l’ipotesi non solo “involontarie”, ma che potremmo anche definire “inconsapevoli” di acquisizione di partecipazioni qualificate.In ossequio a quanto già previsto dalla normativa primaria in tema di obblighi informativi connessi al possesso di partecipazioni in banche e intermediari finanziari&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>, a norma della Parte V delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari,<strong>&nbsp;i soggetti che detengono</strong>&nbsp;– direttamente o indirettamente, da soli o di concerto –&nbsp;<strong>partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in imprese vigilate,&nbsp;<strong>sono inoltre tenuti a comunicare all’Autorità competente una serie di circostanze</strong>&nbsp;riguardanti l’acquisizione, l’incremento o la cessione delle partecipazioni stesse.Tali comunicazioni debbono essere&nbsp;<strong>effettuate entro dieci giorni</strong>&nbsp;dal verificarsi delle circostanze inerenti alle partecipazioni, fatta eccezione per i casi in cui si debba procedere a una notifica preventiva.L’applicabilità di tali obblighi informativi – e delle relative&nbsp;<em>deadline</em>&nbsp;– risulta&nbsp;<strong>estesa anche ai casi di acquisizioni e/o incrementi</strong>&nbsp;di partecipazioni a seguito di eventi&nbsp;<strong><em>involontari</em></strong>, con l’<strong>ammissibilità di una comunicazione “tardiva”</strong>. In tali casi, infatti, si ammette che il&nbsp;<em>dies a quo&nbsp;</em>del sopradetto termine di dieci giorni coincida non con il verificarsi dell’evento, ma col momento in cui i soggetti vengano a conoscenza del medesimo.Come anticipato, con le Disposizioni sugli assetti proprietari la&nbsp;<strong>Banca d’Italia ha inteso, inoltre, censire una serie di&nbsp;</strong>eventi che – nella pratica – sono riconducibili a&nbsp;<strong>fattispecie di superamento/raggiungimento&nbsp;<em>involontario</em></strong>&nbsp;delle soglie autorizzative.Precisamente:</p><ol> <li>acquisti diretti o indiretti di azioni proprie da parte dell’impresa vigilata;</li> <li>operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento);</li> <li>esercizio del diritto di recesso da parte dei soci;</li> <li>acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata ai sensi del Capo III, paragrafo 3 delle Disposizioni (vale a dire acquisizioni sulla base del c.d. “criterio del moltiplicatore”) per effetto dell’acquisizione o dell’incremento di una partecipazione qualificata nell’impresa vigilata da parte di una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo; in particolare, i casi di fusioni o scissioni cui prenda parte una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo, ovvero le ipotesi in cui l’acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata calcolata sulla base del criterio del moltiplicatore derivi dall’aggregazione di una pluralità di partecipazioni acquisite o detenute per il tramite di società non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale in un’impresa vigilata;</li> <li>acquisizione di una partecipazione qualificata per effetto dell’aggregazione delle partecipazioni indirette in un’impresa vigilata acquisite o detenute per il tramite di uno o più soggetti abilitati controllati che acquisiscono o detengono partecipazioni nell’impresa vigilata nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.</li></ol><p>L’elenco fornito dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari ha – per espressa indicazione delle Disposizioni stesse –&nbsp;<strong>carattere meramente esemplificativo</strong>, dunque non tassativo.In merito a tale rilievo, la Banca d’Italia ha, infatti, chiarito che,<strong>&nbsp;il verificarsi di una delle ipotesi tipizzate, non esclude di per sé che l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate possa considerarsi&nbsp;<em>volontario</em></strong>, rilevando a tal fine il fatto che l’evento fosse o meno noto al soggetto che raggiunga o superi le soglie autorizzative&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Tale ultimo rilievo, espresso dalla Banca d’Italia nella Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata a luglio 2022, induce a soffermarsi sulla distinzione tra incrementi “involontari” e incrementi “inconsapevoli” di partecipazioni qualificate. Rilievo che, seppur non esplicitato nelle Disposizioni sugli assetti proprietari , appare desumibile in via interpretativa dalla disciplina ivi prevista.Come detto, infatti, per quanto gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione posti in capo ai soggetti acquirenti (o potenziali tali) di partecipazioni qualificate risultino valevoli anche nei casi di superamento delle soglie autorizzative a causa di eventi che non sono noti né riconducibili al soggetto – quali quelli esemplificati nel Capo V –<strong>&nbsp;le Disposizioni prevedono, in suddetti casi, che la disciplina&nbsp;<em>standard&nbsp;</em>venga parzialmente derogata</strong>. Ammettendosi, per l’acquirente&nbsp;<em>involontario</em>, di poter presentare l’istanza autorizzativa ad acquisire una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata e di comunicare le circostanze riguardanti tali partecipazioni in via ritardata. Le Disposizioni declinano in maniera diversa siffatte deroghe all’<em>iter ordinario</em>, a seconda che&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il soggetto venga a conoscenza dell’evento immediatamente al suo verificarsi, ovvero&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;in un momento successivo.In tal senso:</p><ul> <li>nell’ambito del procedimento autorizzativo di cui alla Parte II, Capo I “<em>l’istanza di autorizzazione è presentata non appena si verifichi l’evento che comporta l’acquisizione o l’incremento involontario della partecipazione qualificata</em>&nbsp;<em>o,&nbsp;<u>se successivo</u>, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza</em>”;</li> <li>con riferimento agli obblighi di comunicazione regolati nella Parte V, Paragrafo 1 “<em>le comunicazioni sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o,&nbsp;<u>se successivo</u>, dal momento in cui i soggetti ne vengono a conoscenza</em>”.</li></ul><p>Viene&nbsp;<strong>ammesso</strong>, perciò,&nbsp;<strong>che gli eventi acquisitivi che giustificano una deroga</strong>&nbsp;alla disciplina&nbsp;<em>standard,</em>&nbsp;seppur&nbsp;<em>involontari,</em>&nbsp;<strong>siano comunque conosciuti (o conoscibili)</strong>&nbsp;dai soggetti che acquisiscono le partecipazioni. In altri termini, non tutti gli eventi acquisitivi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;sono considerati dalle Disposizioni necessariamente&nbsp;<em>inconsapevoli</em>&nbsp;e, nel primo caso, il soggetto che ottiene le partecipazioni è tenuto a comunicarlo/avviare l’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo contestualmente all’acquisizione.&nbsp;</p><h2>4. Le norme affini</h2>Al fine di ampliare la casistica di eventi riferibili ad acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;inclusa nelle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari e cogliere spunti argomentativi potenzialmente applicabili alla disciplina bancaria, è utile prendere in esame le ulteriori fonti normative in tema di assetti proprietari di intermediari finanziari e società quotate.Come già accennato,&nbsp;<strong>il tema degli acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta nell’ordinamento</strong>. La disciplina in materia di assetti proprietari di società quotate contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“<strong>TUF</strong>”) – e attuata dal Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”) – può, infatti, sovrapporsi, nonché integrare, le prescrizioni contenute nelle Disposizioni.Invero, Il TUF e il Regolamento Emittenti prevedono – per i detentori di partecipazioni qualificate in società quotate – cautele in tema di&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;OPA obbligatoria e&nbsp;<em>(ii)&nbsp;</em>obblighi di comunicazione, in parte analoghe a quelle dettate dalla Banca d’Italia.<strong>Ciò che rileva</strong>&nbsp;ai nostri fini<strong>&nbsp;è che</strong>, nell’alveo di tale disciplina,&nbsp;<u><strong>siano previste ulteriori ipotesi</strong>&nbsp;– in via implicita ed esplicita – di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;che ben possono concorrere all’integrazione dell’elenco fornito nelle Disposizioni della Banca d’Italia.</u>In particolare:<em>(i)</em>&nbsp;L’art.&nbsp;<strong>106 del TUF, al comma 1</strong>, prevede che: “<em>chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso</em>”.Il&nbsp;<strong>comma 5</strong>&nbsp;della medesima disposizione attribuisce alla Consob il potere di stabilire i casi in cui il superamento di tale partecipazione qualificata in società quotate non comporta l’obbligo di OPA, prevedendo che possa ricorrere l’esenzione in parola – tra gli altri – nei casi di acquisto/incremento realizzati per “<em>cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.La Consob ha provveduto in tal senso per mezzo dell<strong>’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti</strong>.Così, dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, del TUF e 49, comma 1, lett. d) e d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti, si prevede l’<strong>esenzione dall’OPA obbligatoria nei casi di</strong>:<ul> <li>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em>ricollegabili all’esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti al soggetto acquirente (art. 49, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti);</li> <li>maggiorazione statutaria del diritto di voto o possibilità di emissione di azioni a voto plurimo (art. 49, comma 1, lett. d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti).</li></ul><p>In particolare, con riferimento all’esenzione di cui alla lett. d), la Consob – con interpretazione costante – ha ritenuto non sussistenti i presupposti della disciplina dell’OPA obbligatoria nel caso in cui “<em>un azionista, nell’ambito di un aumento di capitale, incrementi la propria percentuale di partecipazione limitandosi a sottoscrivere i propri diritti di opzione, esclusivamente perché altri azionisti rinunciano ad esercitare i medesimi diritti. Tale situazione, infatti, si determina non per volontà dell’azionista di acquisire una partecipazione rilevante ma per effetto di una scelta altrui allo stesso non imputabile</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>.In tale ipotesi, infatti,<strong>&nbsp;il soggetto acquirente si pone in termini di&nbsp;<em>passività</em>&nbsp;</strong>(e, quindi, di&nbsp;<em>involontarietà</em>)&nbsp;<strong>nei confronti del superamento della soglia autorizzativa</strong>, rendendo legittimo ritenere che tale superamento sia oggettivamente non imputabile al soggetto astrattamente tenuto all’obbligo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.<strong>Diverso è, invece, il caso dell’acquisto di azioni oggetto di recesso spettanti in opzione al soggetto acquirente</strong>: l’esercizio dell’opzione, infatti, comporta necessariamente un incremento della percentuale di partecipazione posseduta&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>. Altrettanto deve dirsi rispetto all’esercizio della prelazione rispetto all’inoptato.Per quanto attiene, invece, alla predetta esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>), il Regolamento Emittenti dispone che, nelle società che hanno introdotto nel proprio statuto la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, il superamento della soglia OPA per effetto della riduzione del numero complessivo dei diritti di voto (determinatosi, ad esempio, a seguito di cessione di partecipazioni con voto maggiorato da parte di un azionista) non comporti l’obbligo di OPA&nbsp;<u>salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, ecceda la soglia OPA.</u>Nella disposizione in parola, quindi, si cristallizzano due tipologie di superamento “passivo” delle soglie autorizzative di partecipazioni qualificate: (<em>i</em>) quello “<em>involontario”</em>, in cui il superamento della soglia autorizzativa della quota percentuale di diritti di voto è determinato solamente dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili (in virtù della previsione statutaria relativa al voto maggiorato o all’emissione di azioni a voto plurimo); e (<em>ii)&nbsp;</em>quello “<em>non involontario”</em>, verificatosi in seguito all’acquisto – da solo o di concerto – da parte dell’azionista di una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, risulti superiore alla soglia OPA&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.<strong>In svariate occasioni la Consob è stata chiamata ad esprimersi in merito all’applicabilità delle esenzioni da OPA obbligatori</strong>a elencate all’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>.Da ultimo, nella&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/obbligo-di-opa-e-maggiorazione-del-diritto-di-voto-orientamenti-consob/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Comunicazione n. 0003619 dello scorso 12 gennaio 2023</strong></a>, l’Autorità – nel rispondere a un quesito posto da una società – ha fornito considerazioni specificamente rivolte all’esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>) chiarendo, anzitutto, che la&nbsp;<em>ratio&nbsp;</em>sottesa alla norma risulta analoga a quella di cui alla lett. d) della medesima disposizione regolamentare, ossia “<em>evitare che l’obbligo di OPA sorga in capo ad un determinato azionista nel caso in cui il superamento della soglia sia determinato da comportamenti altrui non imputabili al soggetto che si è trovato ad acquisire la partecipazione rilevante</em>”. La Consob, nel chiarire la necessità di accertare l’effettiva “genuinità” di tale condizione di non imputabilità in capo all’azionista che superi le soglie rilevanti, prescrive che si debba verificare che:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il superamento non avvenga per effetto di acquisti posti in essere dall’azionista che “subisce” l’effetto delle iniziative altrui e&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;la totale assenza di intenti a qualsiasi titolo elusivi della normativa in materia di OPA obbligatoria sottesi alle operazioni poste in essere in un determinato momento dal resto della compagine azionaria. La Consob, ribadendo in parte quanto già precisato nelle comunicazioni concernenti l’esenzione di cui alla lett. d), consolida la tesi per cui l’integrazione nel caso di specie delle fattispecie incrementative di cui alle lett. d) e d-<em>bis</em>) non è di per sé sufficiente a legittimare l’esenzione dall’obbligo di OPA, dovendosi di volta in volta indagare le concrete circostanze fattuali inerenti all’operazione.Da ultimo, si segnala che l’<strong>art. 120 del TUF</strong>, nel prevedere al&nbsp;<strong>comma 2</strong>&nbsp;che: “<em>coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cento del capitale”&nbsp;</em>ne debbano dare comunicazione alla società partecipata e alla Consob, pone degli obblighi di comunicazione&nbsp;<em>lato sensu</em>&nbsp;analoghi a quelli posti dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari. Ancora, al successivo comma 4, lett. b), della medesima disposizione viene previsto che sia la Consob a stabilire&nbsp;<em>“i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto”.</em>Ciò rileva ai nostri fini poiché tali ultime fattispecie di&nbsp;<strong>partecipazioni “anomale” potrebbero</strong>&nbsp;– seppur in assenza di un’espressa indicazione normativa in tal senso –&nbsp;<strong>dare luogo, nella pratica, ad acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate</strong>, finendo così per integrare la casistica – come detto, non tassativa – fornita dalla Banca d’Italia nel quadro delle Disposizioni sugli assetti proprietari.Più in generale,&nbsp;<strong>dall’esperienza maturata</strong>&nbsp;in altre discipline affini in materia di partecipazioni qualificate – quale quella contenuta<strong>&nbsp;nel TUF e nel Regolamento Emittenti</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>è forse possibile trarre spunti argomentativi estendibili anche alla disciplina bancaria</strong>&nbsp;contenuta nelle Disposizioni. In tal senso, le considerazioni e i chiarimenti della Consob circa il concetto di “involontarietà” in relazione alle deroghe dall’obbligo di OPA ai sensi delle lett. d) e d-<em>bis</em>), dell’art. 49, del Regolamento Emittenti, potrebbero rilevare nella valutazione delle ipotesi di acquisizione disciplinate nel Titolo V delle Disposizioni.&nbsp;</p><h2>5. Conclusioni</h2>Alla luce di quanto sopra, le&nbsp;<strong>Disposizioni in materia di assetti proprietari</strong>&nbsp;di banche e altri intermediari del luglio 2022&nbsp;<strong>integrano ed estendono</strong>&nbsp;– rispetto a quanto già previsto dalla normativa previgente –&nbsp;<strong>la disciplina applicabile ai casi di acquisti o incrementi&nbsp;<em>involontari</em></strong>&nbsp;di partecipazioni sopra-soglia.In particolare,<strong>&nbsp;l’estensione dell’elenco</strong>&nbsp;di eventi che possono sostanziarsi in acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;<strong>offre un significativo contributo di chiarezza agli operatori</strong>&nbsp;del settore, nel senso, soprattutto, di specificare in quali casi concreti è necessario riferirsi alla disciplina posta dal Capo V delle Disposizioni, potendosi legittimamente applicare le deviazioni dall’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo ordinario ivi contenute.Ancora, l’<strong>esperienza maturata nel mondo TUF in materia di esenzioni da obbligo OPA</strong>&nbsp;a seguito di incrementi partecipativi sopra-soglia,&nbsp;<strong>consente di estendere talune considerazioni</strong>, specialmente in riferimento al concetto di&nbsp;<em>involontarietà</em>, alla disciplina posta dalle Disposizioni per banche e altri intermediari.Da ultimo, la&nbsp;<strong>scelta regolamentare di mantenere il catalogo dei casi di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;quale elenco non tassativo</strong>, ammette che gli interpreti possano<strong>&nbsp;arricchire il dettato delle Disposizioni</strong>&nbsp;della Banca d’Italia con ipotesi ulteriori di eventi che, seppur non tipizzati, si sostanziano nella pratica in un superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;delle soglie autorizzative.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1</a>[1] La normativa UE stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) – e le autorità di vigilanza degli stati membri – devono osservare nei procedimenti autorizzativi aventi a oggetto l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario. L’imposizione di regole armonizzate in materia di assetti proprietari di banche e intermediari finanziari persegue lo scopo di garantire che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all’interno del mercato unico.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2</a>[2]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC</em>” – CEBS/2008/214; CEIOPS-3L3-19/08; CESR/08-543b.”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3</a>[3]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em>”, pubblicate congiuntamente da EIOPA, EBA, ESMA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4</a>[4]&nbsp;<em>Cfr.&nbsp;</em>Artt. 20, commi 1 e 3, del TUB e 15, comma 3, del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5</a>[5]&nbsp;<em>Cfr</em>. Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata dalla Banca d’Italia a luglio 2022.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6</a>[6]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;Art. 106, comma 5, lett. c), del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7</a>[7]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“Note Tecniche in materia di disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio” del 4 maggio 1998 della Consob.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8</a>[8] Relativamente al concetto di “<em>involontarietà</em>”, la Consob ha chiarito che la sola circostanza che la delibera di aumento di capitale sia adottata con il voto determinante del soggetto interessato non appare sufficiente ad escludere l’applicabilità della suddetta esenzione. L’applicazione dell’esenzione deve piuttosto essere valutata in tutti i casi in cui le peculiari modalità di esecuzione di un’operazione di aumento di capitale, o il ricorrere di particolari circostanze concrete, inducano a ritenere che i comportamenti dei soggetti partecipanti a vario titolo all’operazione medesima, siano in realtà volti ad eludere la disciplina in materia di OPA obbligatoria. A titolo d’esempio, è considerato fuori dal perimetro dell’esenzione il caso di un aumento di capitale in opzione (deliberato con il voto determinante del soggetto interessato) con modalità e condizioni tali da non rendere conveniente per gli altri azionisti la sottoscrizione dell’aumento medesimo, consentendo così a detto soggetto di acquistare una partecipazione superiore al 30% attraverso l’esercizio dei diritti di opzione di sua spettanza.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9</a>[9] Secondo la Consob, il superamento della soglia nell’ambito del procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-<em>quater</em>&nbsp;c.c. deriva dall’esercizio del diritto di opzione che, in quanto inserito in un’operazione societaria di collocamento di un pacchetto di azioni dei soci recedenti, è già di per sé incrementativa, anche sulla base di una valutazione&nbsp;<em>ex ante</em>, indipendentemente dalle scelte degli altri soci circa l’esercizio del diritto di opzione ad essi spettante.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10</a>[10] F. Fornasari,&nbsp;<em>Maggiorazione del voto e o.p.a. obbligatoria</em>, in&nbsp;<em>Giur. comm.</em>, 2017, I, 848 ss.; M. Sassella,&nbsp;<em>I nuovi profili dell’OPA obbligatoria alla luce del Decreto Competitività e delle recenti modifiche al Regolamento Emittenti</em>, in&nbsp;<em>Dirittobancario</em>, 4 marzo 2015.[11] Tra le altre, si segnalano le seguenti delibere Consob: n. 20287 del 9 febbraio 2018 in materia di&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;sottesa all’esenzione per “operazioni dirette al salvataggio di società in crisi”; n. 18330 del 27 settembre 2012 esenzione per “trasferimento infragruppo”; n. 21647 del 18 dicembre 2020 esenzione per “cause indipendenti alla volontà dell’acquirente”.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 04:05:00 +0100</pubDate>
                        <title>Rappresentanza e promozione per le Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rappresentanza-e-promozione-per-le-pmi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>AssoNext è l'Associazione italiana delle Pmi quotate nel segmento di Borsa Italiana Euronext Growth Milan, mercato di crescita dedicato alle Pmi dinamiche e competitive che con la quotazione hanno realizzato le proprie ambizioni di crescita: accelerare lo sviluppo, competere in un contesto globale, attrarre risorse qualificate, aumentare visibilità e credibilità....&nbsp;<em>Articolo completo disponibile sul numero di oggi di La Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 07:43:41 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Package: le proposte su prospetto informativo e abusi di mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/01/2023-Lukas-Plattner-Listing-Package.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza le&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/compensazione-insolvenza-quotazione-le-nuove-norme-della-commissione-ue/" target="_blank" rel="noreferrer">proposte avanzate dalla&nbsp;</a><strong>Commissione UE lo scorso&nbsp;</strong><strong>7 dicembre 2022&nbsp;</strong>nell’ambito del c.d.&nbsp;<strong>Listing Package&nbsp;</strong>di impatto sul&nbsp;<strong>prospetto informativo e</strong>&nbsp;agli&nbsp;<strong>abusi di mercato</strong>.</em>Il&nbsp;<strong>7 dicembre 2022</strong>, la&nbsp;<strong>Commissione UE</strong>, nell’ambito del&nbsp;<strong>Listing Package</strong>, ha pubblicato una serie di misure volte a rendere i mercati dei capitali più attrattivi per le PMI. Le&nbsp;<strong>principali proposte</strong>&nbsp;riguardano:&nbsp;<strong>(a)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0012.01.ITA#:~:text=Regolamento%20(UE)%202017%2F1129,rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE." target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 1129/2017</a>&nbsp;relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (“<strong>Regolamento Prospetto</strong>”);&nbsp;<strong>(b)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0596" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 596/2014</a>&nbsp;relativo gli abusi di mercato (“<strong>MAR</strong>”);&nbsp;<strong>(c)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32014R0600" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 600/2014</a>&nbsp;sui mercati degli strumenti finanziari (“<strong>MiFIR</strong>”);&nbsp;<strong>(d)</strong>&nbsp;la Direttiva MiFID II con l’abrogazione dell’ormai superata Direttiva 2001/34/EC (c.d.&nbsp;<strong>Direttiva Listing</strong>).Una&nbsp;<strong>ulteriore proposta</strong>&nbsp;mira all’<strong>introduzione di una nuova direttiva in tema di azioni a voto multiplo</strong>&nbsp;il cui scopo è di incentivare le imprese famigliari a entrare su mercati dei capitali senza temere di perdere il controllo post-IPO eliminando, al contempo, il rischio di disparità di trattamento tra operatori economici UE, in linea con l’obiettivo di istituire un contesto normativo il più possibile uniforme per tutte le imprese operanti sul mercato UE («<em>level playing field</em>»), nonché di limitare gli arbitraggi tra ordinamenti.Si tratta di&nbsp;<strong>numerosi interventi di micro-regolamentazione</strong>&nbsp;contraddistinti dall’obbiettivo di ridurre i costi di&nbsp;<em>compliance</em>&nbsp;per le PMI che intendono quotarsi o già quotate, snellendo il processo di accesso ai mercati, incrementando la certezza del diritto e assicurando al tempo stesso un livello appropriato di protezione per gli investitori nonché l’integrità del mercato.Di seguito&nbsp;<strong>ci occupiamo</strong>&nbsp;delle porzioni del Listing Package dedicate al&nbsp;<strong>prospetto informativo e</strong>&nbsp;agli&nbsp;<strong>abusi di mercato</strong>.&nbsp;</p><h2><strong>1. Modifiche al Regolamento sul Prospetto informativo</strong></h2><h3><em>I. Prospetti uniformi e semplificati per le IPO</em></h3>Gli&nbsp;<strong>articoli 6(2) e 7</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>Regolamento Prospetto nel Listing Package</strong>&nbsp;sono disegnati al fine di&nbsp;<strong>introdurre un formato e una sequenza di informazioni uniformi</strong>&nbsp;nel prospetto e nella nota di sintesi. Il prospetto IPO non potrà superare le 300 pagine (nel conteggio non rientrano la nota di sintesi e le informazioni incluse mediante riferimento) con l’eccezione degli emittenti che presentano situazioni finanziarie complesse o impegni finanziari significati&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 18, Regolamento (UE) 980/2019, a cui è data la facoltà di superare il limite di cui sopra.<strong>Inoltre</strong>, la proposta prevede che la&nbsp;<strong>distribuzione dei prospetti</strong>&nbsp;debba avvenire&nbsp;<strong>unicamente in forma digitale</strong>, escludendo la messa a disposizione in forma cartacea (articolo 21, Regolamento Prospetto)&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;offre la possibilità di&nbsp;<strong>redigere i prospetti in lingua inglese</strong>, fatta eccezione per la nota di sintesi (articolo 27 del Regolamento Prospetto e delibera Consob 22423/2022).Tali modifiche costituiscono un&nbsp;<strong>rimedio volto a ridurre gli oneri per gli emittenti</strong>&nbsp;relativi alla predisposizione del Prospetto informativo, in termini di analisi dei rischi e delle importanti limitazioni attualmente in vigore circa l’inclusione mediante rinvio. Una ridotta dimensione dei prospetti gioverebbe sia agli investitori in termini di leggibilità, soprattutto quando di minori dimensioni, sia alle Autorità cui questo viene sottoposto per l’approvazione, in quanto ne ridurrebbe i tempi di analisi.&nbsp;<h3><em>II. Il nuovo prospetto follow-up per le emissioni secondarie e il passaggio dai mercati di crescita per le PMI al mercato regolamentato</em></h3>La proposta introduce un&nbsp;<strong>nuovo prospetto denominato&nbsp;</strong><em><strong>follow-up</strong>,&nbsp;</em>in sostituzione del prospetto semplificato per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, che potrebbe essere&nbsp;<strong>utilizzato</strong>&nbsp;nei casi previsti all’art. 14 (b) comma 1 della proposta di modifica, cioè:<ul> <li>dagli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM continuativamente&nbsp;<strong>per i 18 mesi precedenti all’offerta al pubblico o l’ammissione alle negoziazioni</strong>&nbsp;su un mercato regolamentato per i nuovi titoli;</li> <li>da offerenti di titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM continuativamente&nbsp;<strong>per almeno i 18 mesi precedenti all’offerta di titoli al pubblico</strong>.</li></ul><p>Tuttavia, laddove l’emittente abbia soltanto titoli non azionari (es.:&nbsp;<em>bond</em>) ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM non potrà utilizzare un prospetto follow-up per l’ammissione alle negoziazioni di titoli azionari su un mercato regolamentato.Il regime del prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;è definito nei nuovi articoli del Regolamento Prospetto 7(12b), 14b, 20(6b), 21(5b), e negli Allegati IV e V, con un formato e sequenza uniformi, un limite di 50 pagine(escluse la nota di sintesi, le informazioni incluse per rinvio e le informazioni aggiuntive che debbano essere fornite dagli emittenti con situazioni finanziarie complesse o significativi impegni finanziari), e possono essere redatti in una lingua usuale nell’ambito della finanza aziendale internazionale (fatta eccezione per la nota di sintesi).&nbsp;</p><h3><em>III. Il Documento di Ammissione EU Growth</em></h3>La proposta introduce un<strong>&nbsp;nuovo Documento di Ammissione&nbsp;<em>EU Growth</em></strong>, che dovrebbe sostituire il Prospetto EU Growth, disciplinato negli articoli 7(12b), 15a, 21(5c) e negli Allegati VII e VIII.Questa versione del prospetto può essere&nbsp;<strong>utilizzata da emittenti che siano PMI o altri emittenti</strong>&nbsp;i cui&nbsp;<strong>titoli</strong>&nbsp;sono ammessi o stanno per essere ammessi alle negoziazioni&nbsp;<strong>su un</strong>&nbsp;<strong>SME&nbsp;</strong><em><strong>Growth Market</strong>&nbsp;</em>a meno che non abbiano già titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato. Tuttavia, nel caso di emissioni secondarie, le PMI e gli emittenti SME&nbsp;<em>Growth Market</em>&nbsp;possono ancora scegliere di redigere un prospetto di follow-up per un’offerta di strumenti finanziari al pubblico, a condizione che dispongano di strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su un SME&nbsp;<em>Growth Market</em>&nbsp;in modo continuativo per almeno gli ultimi 18 mesi e che non abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.In caso di emissioni secondarie, PMI ed emittenti negoziati su SGM possono optare per il prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;se hanno titoli già ammessi alle negoziazioni da almeno 18 mesi.Il Documento di Ammissione europeo per i mercati&nbsp;<em>EU Growth</em>&nbsp;ha&nbsp;<strong>formato e sequenza uniformi</strong>, un&nbsp;<strong>limite di 75 pagine</strong>&nbsp;(fatta eccezione per la nota di sintesi, le informazioni incluse per rinvio e le informazioni aggiuntive che devono essere fornite dagli emittenti con una situazione finanziaria complessa o impegni finanziari significativi), e possono essere redatti in una&nbsp;<strong>lingua usuale</strong>&nbsp;nell’ambito della finanza aziendale internazionale (fatta eccezione per la nota di sintesi).&nbsp;<h3><em>IV. Nuove esenzioni per emissioni secondarie di titoli fungibili con titoli già ammessi alle negoziazioni</em></h3>Gli artt. 1(4) e 1(5)(a) nella nuova formulazione proposta dalla Commissione europea&nbsp;<strong>distinguono</strong>&nbsp;innanzitutto&nbsp;<strong>l’offerta al pubblico dall’ammissione alle negoziazioni</strong>.In particolare, per l’ammissione alla negoziazione di titoli non è&nbsp;<strong>necessario redigere un prospetto quando</strong>:<ul> <li>siano emessi&nbsp;<strong>titoli fungibili</strong>&nbsp;in misura inferiore al 40% di titoli già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato per almeno i 18 mesi precedenti all’ammissione dei titoli di nuova ammissione; o</li> <li>i&nbsp;<strong>titoli</strong>&nbsp;siano stati&nbsp;<strong>ammessi alle negoziazioni su un SGM</strong>&nbsp;mediante la pubblicazione di un prospetto informativo e negoziati continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti;</li></ul><p><strong>a patto che</strong>:</p><ul> <li>non siano stati emessi in collegamento con un’o.p.a., un’o.p.s., una fusione o una scissione;</li> <li>l’emittente non si trovi in una situazione di ristrutturazione o insolvenza;</li> <li>sia stato redatto un documento coerente con quanto richiesto nell’allegato IX della Proposta di Regolamento non soggetto ad approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.</li></ul><p>D’altro canto, l’art. 1(4) dispone che le<strong>&nbsp;offerte al pubblico</strong>,&nbsp;<strong>sotto la soglia del 40%</strong>&nbsp;di cui sopra,&nbsp;<strong>sono esenti</strong>&nbsp;dal regime dell’offerta al pubblico.<strong>Se</strong>, invece,&nbsp;<strong>superino la soglia del 40%</strong>, potranno fare ricorso al prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;nei casi in cui i titoli con queste fungibili siano state quotati per almeno i 18 mesi precedenti su un mercato regolamentato o un SGM e i nuovi titoli offerti al pubblico non siano stati emessi in sede di un’o.p.a., un’o.p.s., una fusione, una scissione o una situazione di ristrutturazione del debito.<strong>In tutti questi casi</strong>&nbsp;gli emittenti possono predisporre un&nbsp;<strong>documento di sintesi</strong>&nbsp;(di massime 10 pagine), contenente una dichiarazione di conformità agli adempimenti degli obblighi informativi e di trasparenza continui e periodici, i dettagli sull’utilizzo dei proventi e qualsiasi ulteriore informazione rilevante che non sia ancora stata resa pubblica.La&nbsp;<strong>nuova esenzione non si applicherebbe alle emissioni</strong>&nbsp;a seguito di aumento di capitale di&nbsp;<strong>titoli che non siano fungibili</strong>&nbsp;con titoli già ammessi alle negoziazioni o da parte di società che siano in situazioni di instabilità finanziaria o che stiano attraversando una trasformazione rilevante. Tali emittenti dovranno redigere e pubblicare un prospetto di&nbsp;<em>follow-up</em>.&nbsp;</p><h3><em>V. Soglia di esenzione armonizzata</em></h3>L’articolo 1(3) del Regolamento Prospetto, che prevede attualmente una&nbsp;<strong>soglia di un milione di Euro</strong>&nbsp;sotto la quale il Regolamento Prospetto non sia applica, secondo le indicazioni della Commissione europea, dovrebbe essere abrogato e sostituito dall’articolo 3(2) del Regolamento Prospetto che introduce un’unica soglia armonizzata di 12 milioni di Euro, sotto la quale l’offerta di titoli al pubblico è esente dal requisito del prospetto.<strong>Gli Stati membri potranno richiedere</strong>, a livello nazionale e con oneri proporzionati,&nbsp;<strong>la pubblicazione di documenti informativi</strong>&nbsp;per le offerte al pubblico di titoli con valore totale inferiore ai 12 milioni di Euro. La soglia è calcolata sul corrispettivo totale delle offerte aggregate, nell’Unione Europea, in un periodo di 12 mesi.&nbsp;<h3><em>VI. Obblighi informativi di corporate social responsibility ed ESG da adottare</em></h3>La Commissione UE include,&nbsp;<strong>per la prima volta</strong>, nella documentazione informativa da predisporre in sede di raccolta,&nbsp;<strong>specifiche indicazioni in tema di&nbsp;<em>corporate social responsibility&nbsp;</em>ed ESG</strong>, che dovrebbero essere inserite in un regolamento delegato UE:<ul> <li>per gli emittenti di titoli azionari sottoposti all’obbligo di redigere il rapporto sulla sostenibilità secondo l’imminente&nbsp;<em>Corporate Sustainability Reporting Directive</em>; e</li> <li>per gli emittenti di titoli non azionari collocati facendo riferimento a fattori di sostenibilità o a obiettivi di sostenibilità.</li></ul><p>L’<strong>auspicio</strong>&nbsp;è&nbsp;<strong>che questi nuovi obblighi di informativa non si rilevino eccessivamente onerosi</strong>&nbsp;soprattutto per le PMI.&nbsp;</p><h3><em>VII. Fattori di rischio semplificati</em></h3>Con il fine di&nbsp;<strong>migliorare la comprensibilità e concisione dei prospetti</strong>, secondo la Commissione UE l’articolo 16 del Regolamento Prospetto dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che:<ul> <li>il&nbsp;<strong>prospetto non deve contenere fattori di rischio generici</strong>, che servano solo da avvertenza, o non diano una rappresentazione sufficientemente chiara degli specifici fattori di rischio dei quali gli investitori debbano essere consapevoli;</li> <li>ciascun&nbsp;<strong>fattore di rischio&nbsp;</strong>deve essere<strong>&nbsp;descritto in maniera adeguata</strong>, e deve spiegare come quel fattore di rischio impatti sull’emittente o sui titoli offerti o ammessi alle negoziazioni; e</li> <li>la&nbsp;<strong>valutazione della rilevanza del fattore di rischio</strong>&nbsp;deve essere&nbsp;<strong>espressa usando una scala qualitativa</strong>&nbsp;di bassa, media o alta probabilità, a discrezione dell’emittente.</li></ul><p>Inoltre, viene&nbsp;<strong>proposto di eliminare il requisito di classificazione</strong>&nbsp;secondo cui i fattori di rischio valutati come più rilevanti dovevano essere menzionati per primi.&nbsp;</p><h3><em>VIII. Incorporazione per riferimento obbligatoria e abolizione dell’obbligo di presentare un supplemento per i prospetti di base</em></h3>L’articolo 19 del Regolamento Prospetto dovrebbe essere modificato, secondo la Commissione UE, facendo&nbsp;<strong>obbligo di includere per riferimento le informazioni che siano state precedentemente o contemporaneamente pubblicati in via digitale</strong>:<ul> <li>documenti approvati da un’autorità di vigilanza;</li> <li>documenti informativi alternativi che siano stati redatti conformemente alle esenzioni previste dagli articoli 1(4) e (5) del Regolamento Prospetto;</li> <li>informazioni regolamentate;</li> <li>informazioni finanziarie annuali e infrannuali;</li> <li>relazioni di revisione e bilanci;</li> <li>relazioni sulla gestione, incluse, dove applicabili, le relazioni di sostenibilità;</li> <li>attestazioni in tema di&nbsp;<em>corporate governance</em>;</li> <li>relazioni sull’accertamento del valore di un bene;</li> <li>relazioni sulle remunerazioni;</li> <li>documenti di sintesi annuali; e</li> <li>atto costitutivo e statuto.</li></ul><p>Inoltre, viene&nbsp;<strong>proposta l’eliminazione dell’obbligo</strong>&nbsp;in capo agli emittenti&nbsp;<strong>di pubblicare un supplemento al prospetto di base</strong>&nbsp;in occasione della pubblicazione di dati annuali o infrannuali successivi ove tale documentazione risulti inclusa per riferimento nello stesso prospetto di base.&nbsp;</p><h3><em>IX. Convergenza dell’esame e dell’approvazione dei prospetti</em></h3>Al fine di armonizzare la procedura di esame e approvazione dei prospetti nei 27 Stati Membri, la Commissione europea propone di modificare l’articolo 20(11) del Regolamento Prospetto nel senso di delegare alla stessa Commissione la&nbsp;<strong>normativa di dettaglio rispetto</strong>:<ul> <li>all’<strong>utilizzo di criteri aggiuntivi</strong>&nbsp;per l’<strong>esame del prospetto informativo</strong>&nbsp;e il tipo di informazioni aggiuntive che possa essere richiesto in tali casi;</li> <li>la&nbsp;<strong>finestra temporale massima</strong>&nbsp;per l’autorità competente<strong>&nbsp;per concludere l’esame del prospetto</strong>&nbsp;e giungere a una decisione sull’approvazione di tale prospetto o la sua mancata autorizzazione e concludere il processo di revisione; e</li> <li>le&nbsp;<strong>conseguenze per l’autorità competente che non riesca ad assumere una decisione</strong>&nbsp;all’interno della finestra temporale di cui sopra.</li></ul><p>&nbsp;</p><h2><strong>2. Modifiche alla MAR sugli abusi di mercato</strong></h2><h3><strong>&nbsp;</strong><em>I. Chiarimenti su quali informazioni devono essere divulgate e quando</em></h3>La proposta contenuta nel Listing Package è volta a&nbsp;<strong>chiarire quali informazioni debbano essere oggetto divulgazione al mercato e il momento della loro pubblicazione</strong>&nbsp;prevedendo una delega alla Commissione UE ad adottare un regolamento delegato per definire un elenco non esaustivo di informazioni privilegiate con una indicazione (per ciascuna informazione) del momento in cui la divulgazione deve essere fatta.In particolare, viene&nbsp;<strong>ristretto l’ambito di applicazione dell’obbligo di divulgazione</strong>&nbsp;previsto dall’art. 17 (1), MAR, in caso di processo prolungato (i.e. eventi a più stadi, come un processo di&nbsp;<em>M&amp;A</em>) con l’esclusione dell’obbligo di divulgazione rispetto alle fasi intermedie di tale processo. Gli emittenti, in particolare, sarebbero obbligati a divulgare solo l’informazione relativa al verificarsi dell’evento destinato a completare l’intero processo prolungato.Come osservato dalla Commissione UE,&nbsp;<strong>qualora le informazioni privilegiate siano diffuse in una fase troppo precoce</strong>&nbsp;e siano, quindi, di natura preliminare,<strong>&nbsp;ciò può fuorviare gli investitori</strong>, anziché contribuire a un’efficiente formazione dei prezzi e a ridurre le asimmetrie informative.In un processo prolungato, date le diverse fasi di sviluppo che una informazione deve attraversare per assumere certezza,&nbsp;<strong>le informazioni relative alle fasi intermedie di un processo prolungato</strong>&nbsp;non sono sufficientemente mature e, quindi,&nbsp;<strong>non dovrebbero essere divulgate</strong>. In tal caso, l’emittente dovrebbe divulgare solo le informazioni relative all’evento che questo processo prolungato intende realizzare, nel momento in cui tali informazioni sono sufficientemente precise, ad esempio, quando il consiglio di amministrazione ha deliberato in merito alla approvazione definitiva di una operazione o sia intervenuta la firma di un accordo vincolante.La proposta&nbsp;<strong>non modifica</strong>, d’altra parte,&nbsp;<strong>la nozione di informazione privilegiata</strong>&nbsp;di cui all’art. 7, dal che consegue che il divieto di abuso di informazioni privilegiate continua a essere valido anche per le informazioni privilegiate per cui vi è una ragionevole probabilità che vengano a esistenza.<strong>In altri termini</strong>, oltre alle informazioni vere e certe in quanto verificatesi, gli emittenti debbono&nbsp;<strong>comunicare</strong>&nbsp;al mercato le&nbsp;<strong>informazioni</strong>&nbsp;future<strong>&nbsp;solo se</strong>&nbsp;vi sia una serie di circostanze che fanno&nbsp;<strong>presumere che si verificheranno</strong>,&nbsp;<strong>mentre il divieto di&nbsp;<em>insider trading</em>&nbsp;è anticipato</strong>, come oggi, al momento in cui è ragionevolmente probabile che le informazioni verranno a esistenza. Il che avrebbe un impatto anche sull’apertura del ritardo che, qualora fosse accolta l’elaborazione della Commissione UE, dovrebbe essere utilizzato solo in circostanze eccezionali ossia quando l’informazione è certa, ma resta un ultimo tassello per la sua definitiva formalizzazione (es. la delibera di approvazione di una operazione straordinaria da parte del consiglio di amministrazione dell’emittente successivamente alla sottoscrizione di un accordo vincolante).Al tempo stesso,&nbsp;<strong>la proposta introduce un obbligo per gli emittenti di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate</strong>&nbsp;fino al momento della divulgazione e di divulgare immediatamente le informazioni privilegiate al pubblico in caso di una fuga di notizie.&nbsp;<h3><em>II. Chiarimenti sulle condizioni del ritardo</em></h3>La proposta di modifica dell’art. 17 (4), MAR è volta ad attenuare una condizione circolare ossia che il ritardo non deve essere tale da fuorviare il pubblico,&nbsp;<strong>introducendo una lista di ulteriori condizioni specifiche per attivare il ritardo</strong>, onde per cui l’informazione:<ul> <li>non deve essere sostanzialmente differente da precedenti comunicazioni sull’oggetto della informazione privilegiata;</li> <li>non deve riguardare l’impossibilità di raggiungere obiettivi finanziari precedentemente annunciati pubblicamente;</li> <li>non deve essere in contrasto con le aspettative del mercato se tali aspettative sono basate su segnali che l’emittente ha precedentemente inviato al mercato.</li></ul><p>Inoltre, il&nbsp;<strong>momento della notifica del ritardo alla competente autorità viene spostato</strong>&nbsp;al momento immediatamente successivo a quello in cui l’emittente assume la decisione di ritardare la divulgazione (che, come detto, sarebbe circoscritto a ipotesi eccezionali), piuttosto che al momento immediatamente successivo alla divulgazione dell’informazione al pubblico.&nbsp;</p><h3><em>III. Semplificazione della disciplina dei registri insider</em></h3>La proposta novella dell’art. 18, MAR è destinata a&nbsp;<strong>estendere le semplificazioni già introdotte dal Regolamento (EU) 2115/2019</strong>&nbsp;per gli emittenti sui mercati ammessi alle negoziazioni su SGM a tutti gli emittenti, inclusi quelli sui mercati regolamentati.In particolare,&nbsp;<strong>gli emittenti dovranno mantenere un registro permanente</strong>&nbsp;<strong>e statico con i soggetti che hanno accesso regolare alle informazioni privilegiate</strong>, in ragione delle funzioni da loro svolte o delle posizioni da loro ricoperte: membri del consiglio di amministrazione, di organi di gestione e controllo, soggetti con funzioni esecutive che assumono decisioni manageriali relative gli sviluppi futuri e le prospettive di&nbsp;<em>business</em>&nbsp;e il personale amministrativo interessato.Questa&nbsp;<strong>semplificazione</strong>, tuttavia, è&nbsp;<strong>riservata solo agli emittenti</strong>&nbsp;e non fa venir meno l’obbligo delle persone che agiscono in nome o per conto proprio (come revisori, avvocati e agenzie di&nbsp;<em>rating</em>) di redigere, aggiornare e fornire il proprio registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>alle competenti autorità su loro richiesta. In questo caso la disposizione andrebbe precisata, prevedendo che anche le persone che agiscono in nome o per conto proprio debbono tenere il registro in forma statica con l’inclusione solo delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.<strong>Inoltre</strong>, per gli emittenti i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato per almeno gli ultimi cinque anni, la proposta consente un&nbsp;<em>opt-out</em>&nbsp;agli&nbsp;<strong>Stati Membri</strong>&nbsp;che&nbsp;<strong>possono richiedere di redigere e mantenere il registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;completo</strong>, se giustificato da esigenze di tutela dell’integrità del mercato.&nbsp;<h3><em>IV. Aumento della soglia per le notifiche delle operazioni condotte da persone con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo</em></h3>L’art. 19, MAR formulato dalla Commissione UE&nbsp;<strong>incrementa da Euro 5.000 a Euro 20.000 il valore della soglia</strong>, oltre la quale, le operazioni condotte da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nonché da persone a loro strettamente associate, per proprio conto, riguardanti titoli azionari o gli strumenti di debito o, ancora, strumenti derivati e altri strumenti finanziari a essi collegati, devono essere notificate all’emittente e alla competente autorità.La proposta, inoltre, porta da Euro 20.000 a Euro 50.000 il valore massimo fino al quale le autorità nazionali possono decidere di aumentare la soglia a livello nazionale.&nbsp;<h3><em>V. Ampliamento delle operazioni esentate durante il blackout period</em></h3>La&nbsp;<strong>proposta aggiunge alcune operazioni esenti dal divieto di effettuare operazioni</strong>&nbsp;in conto proprio o in conto terzi, per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e controllo,&nbsp;<strong>nel&nbsp;<em>blackout period</em>&nbsp;</strong>(i.e. 30 giorni prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o annuale che il relativo emittente è obbligato a rendere pubblico).In particolare, l’<strong>esenzione concerne i piani di incentivazione</strong>&nbsp;che riguardino l’attribuzione o l‘assegnazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni&nbsp;<strong>e le operazioni in cui nessuna decisione di investimento è assunta</strong>&nbsp;da soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo (come l’automatica conversione di strumenti finanziari).&nbsp;<h3><em>VI. Chiarimenti sulla natura del c.d. “safe-harbour” della procedura di market-sounding</em></h3>L’art. 11, MAR disciplina le interazioni tra un soggetto che propone la sottoscrizione o la vendita di strumenti finanziari a uno o più potenziali investitori, prima dell’annuncio di un’operazione, condotte al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori e le relative condizioni come il prezzo, le dimensioni potenziali e la struttura.Il fine della proposta della Commissione è&nbsp;<strong>chiarire che la disciplina dei sondaggi di mercato è un’opzione possibile</strong>&nbsp;(c.d. “<em>safe-harbour</em>”) per i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni, al fine di beneficiare della presunzione assoluta di non aver diffuso illegittimamente informazioni privilegiate.Qualora un partecipante al mercato decida di effettuare un&nbsp;<strong>sondaggio al di fuori della procedura prevista dalla MAR</strong>&nbsp;non è assicurata alcuna protezione&nbsp;<em>ex lege</em>, tuttavia, al contempo, viene&nbsp;<strong>esclusa una presunzione di diffusione illegittima</strong>.Per consentire alle autorità competenti di verificare il processo divulgativo a terze parti, la proposta specifica che tutti i partecipanti al mercato (indipendentemente dal fatto che intendano o meno beneficiare del c.d. “<em>safe-harbour</em>”) devono&nbsp;<strong>valutare</strong>, ogni volta che divulgano informazioni,&nbsp;<strong>prima di condurre sondaggi di mercato e durante l’intero processo</strong>,<strong>&nbsp;se tale processo comporti la divulgazione di informazioni privilegiate</strong>&nbsp;nonché tenere traccia delle valutazioni svolte e trasmetterle, ove richiesto, alle autorità competenti su loro richiesta.&nbsp;<h3><em>VII. Sanzioni</em></h3>La Commissione UE interviene anche in tema di sanzioni e, in particolare, sull’art. 30 (2), lett. i) e (4), al fine di rendere le<strong>&nbsp;sanzioni amministrative</strong>&nbsp;in tema di abusi maggiormente<strong>&nbsp;proporzionate alla dimensione dell’emittente</strong>.La proposta prevede che le sanzioni pecuniarie siano&nbsp;<strong>calcolate in base alla percentuale del fatturato annuo totale dell’emittente</strong>, consentendo, tuttavia, alle competenti autorità di calcolare, eccezionalmente, le sanzioni sulla base di importi assoluti, qualora esse ritengano che la sanzione amministrativa calcolata sulla base dei ricavi dell’emittente sarebbe sproporzionalmente bassa.Inoltre, in tali casi eccezionali, la proposta consente alle autorità competenti di applicare delle<strong>&nbsp;sanzioni ridotte per le PMI</strong>&nbsp;(<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>) al fine di garantire un trattamento sanzionatorio più proporzionato alle loro dimensioni. In particolare, nella lett. j), (iii) e (iv) dell’art. 30 (2) si prevede che, nelle rispettive ipotesi di violazione dell’art. 17 e degli artt. 18 e 19, possa essere applicata alle PMI una sanzione amministrativa, espressa in un importo assoluto, calcolata sulla base di un livello minimo più basso. Come conseguenza, gli Stati Membri avrebbero la possibilità di ridurre, nei rispettivi ordinamenti nazionali, il limite edittale massimo delle sanzioni da applicare alle PMI.La proposta, infine, modifica l’art. 31 al fine di assicurare che le autorità competenti, nel determinare il tipo e il livello di sanzione amministrativa da applicare, tengano conto, delle duplicazioni dei procedimenti tra penale e amministrativo, nonché della sanzione per la stessa violazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftnref1</a>[1] La proposta introduce la definizione di PMI nel nuovo paragrafo 4 dell’art. 30, MAR, secondo cui per PMI si intende una micro, piccola o media impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione UE.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 02:37:32 +0100</pubDate>
                        <title>Borsa, nel 2022 listino principale sempre più vuoto. Autorità corrono ai ripari</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>I numerosi delisting, le poche IPO e i significativi interventi di semplificazione della normativa</strong>: sono questi i tre temi che hanno dominato le discussioni quest'anno sul listino principale di Borsa Italiana (oggi denominato Euronext Milan, ex MTA), e sono tutti tre collegati tra loro. Se infatti il segmento delle PMI, ovvero Euronext Growth Milan (EGM, ex AIM Italia),&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=73&amp;dt=2022-12-20&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">continua a registrare un buon afflusso di quotazioni</a>&nbsp;ed è fonte di ottimismo per Piazza Affari, lo&nbsp;<strong>svuotamento del mercato regolamentato e la scarsa capacità di attirare medie-grandi aziende</strong>&nbsp;sono temi che preoccupano gli operatori e fanno sorgere dubbi sull’importanza del listino italiano all’interno del panorama europeo. Nonostante Piazza Affari sia impegnata nel processo di integrazione con Euronext, con benefici indubbi per entrambi secondo i vertici del gruppo finanziario europeo, Londra resta protagonista anche dopo la Brexit, Parigi è ben più avanti per capitalizzazione e attrattività, Amsterdam è diventata una meta importante per le società tecnologiche e quelle attratte da una normativa più business-friendly e i listini nordici hanno vissuto un 2022 molto vivace grazie alle numerose aziende attive in campo energetico e della transizione green.<strong>La performance e i trend</strong>Il 2022 è un anno indubbiamente difficile per i mercati a livello globale, con&nbsp;<strong>cali compresi tra il 10% ed il 20%</strong>. Piazza Affari non fa eccezione, con una certa differenziazione tra i principali indici: al 21 dicembre il FTSE ha perso quasi il 12% da inizio anno e il FTSE All-Share quasi il 13%, mentre hanno fatto ben peggio il FTSE Italia Growth (-20%) e il FTSE Italia STAR (-28%)."La migliore tenuta del listino italiano è giustificato da una&nbsp;<strong>revisione significativamente positiva delle stime di andamento degli utili</strong>&nbsp;per il 2022, con un rialzo di circa il 30% rispetto alle attese di inizio anno - spiega Alberto Villa, responsabile della ricerca azionaria di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005460016">Intermonte</span>&nbsp;- Inoltre, il mercato italiano presenta un&nbsp;<strong>peso significativo di settori come finanziario e energetico</strong>&nbsp;che hanno beneficiato, per quanto riguarda i primi, dal rialzo dei tassi mentre i secondi dall’aumento dei prezzi delle materie prime e del petrolio. Le mid small caps sono state penalizzate rappresentando settori a maggior aspettativa di crescita e conseguentemente più sensibili all’andamento dei tassi di interesse".A fine&nbsp;<strong>dicembre 2021</strong>&nbsp;si contavano&nbsp;<strong>sui mercati di Borsa Italiana</strong>&nbsp;407 società quotate. Nel dettaglio: 232 società sul mercato Euronext Milan (di cui 74 sul segmento STAR), 1 strumenti FIA sul mercato MIV e 174 su Euronext Growth Milan. Al 22 dicembre&nbsp;<strong>dicembre 2022</strong>&nbsp;sono diventate in totale 413, di cui 221 società sul mercato Euronext Milan (di cui 75 sul segmento STAR), 1 strumenti FIA sul mercato MIV e 188 su Euronext Growth Milan.Per quanto riguarda le&nbsp;<strong>nuove quotazioni</strong>, nel 2021 si sono registrate 49 IPO: 5 su Euronext Milan (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005373789">Philogen</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005438046">Seco</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005439085">The Italian Sea Group</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005455875">Intercos</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0015000N33">Ariston Holding</span>) e 44 su Euronext Growth Milan. Al 22 dicembre 2022, sono sbarcate in Borsa 24 aziende sull'EGM, 3 su Euronext Milan (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0015000LU4">Iveco</span>&nbsp;come spin-off di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0010545661">CNH Industrial</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005466153">Civitanavi Systems</span>&nbsp;e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005186371">De Nora</span>), 1 sullo STAR (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005144784">Generalfinance</span>) e ci sono stati due uplisting da EGM a STAR (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003324024">Net Insurance</span>&nbsp;e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005513202">REVO Insurance</span>).Un altro tema sentito è stato il&nbsp;<strong>calo della liquidità, un fattore molto penalizzante</strong>&nbsp;durante tutto il 2022. Qui le notizie per il listino principale sono meno negative. Considerando i primi undici mesi dell'anno, il controvalore è stato di 2,8 miliardi di euro sull'EGM, in calo del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli scambi si sono molto più ridotti sull'EGM che sul listino principale, considerano che il turnover di Euronext Milan è diminuito del 5,7% a 500 miliardi di euro. "L'incertezza su fattori macro hanno spinto molti investitori ad aumentare il peso della liquidità nei loro portafogli e a limitare l’operatività sul mercato mantenendo o gradualmente riducendo le posizioni - afferma Villa - Il fattore liquidità&nbsp;<strong>penalizza in particolare i titoli medio piccoli</strong>&nbsp;che escono dal raggio di operatività di molti investitori istituzionali al di sotto di determinate soglie di liquidità. È il classico cane che si morde la coda con effetti perversi sulle valutazioni che esulano dai valori fondamentali e dai risultati realizzati".Guardando ai&nbsp;<strong>settori col maggior peso in termini di capitalizzazione</strong>, al 30 novembre 2022 il primo è l'automotive con il 14,6% (13,9% al 31 dicembre 2021), il secondo le banche con il 14,4% (13,3% a fine anno scorso), il terzo le utilities con il 13,8% (vs 15,5%), seguiti da energia (13,6% vs 9,8%) e assicurazioni (7,5% vs 7,3%). La&nbsp;<strong>capitalizzazione totale</strong>&nbsp;a fine 2021 era di quasi 758 miliardi di euro, mentre a fine novembre 2022 era scesa a 653 miliardi di euro.<strong>Il problema delisting</strong>Nel 2022 è continuato il trend di&nbsp;<strong>costante arretramento del numero di società quotate dal listino principale</strong>, a fronte di una forte crescita del segmento non regolamentato, che sta portando a una mutazione del profilo del mercato azionario italiano, molto più orientato verso le small cap.Quest'anno si porterà via dal listino milanese - facendo la somma delle capitalizzazioni delle società che lo hanno lasciato - ben&nbsp;<strong>43,3 miliardi di euro</strong>. Questo dato comprende anche casi più particolari come&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="18.EXO">Exor</span>, che si è trasferita in Olanda, Banca Carige, che è stata inglobata in&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0000066123">BPER</span>, e Cattolica Assicurazioni, che è stata assorbita da&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0000062072">Generali</span>. Le uscite più pesanti sono state quelle di&nbsp;<strong>Atlantia</strong>&nbsp;(quasi 19 miliardi di euro),&nbsp;<strong>Falck Renewables</strong>&nbsp;(oltre 2,8 miliardi di euro) e&nbsp;<strong>Cerved Group</strong>&nbsp;(circa 2 miliardi di euro).Se si aggiungono anche le&nbsp;<strong>operazioni già annunciate ma non ancora attuate</strong>&nbsp;-&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0001137345">Autogrill</span>&nbsp;(2,5 miliardi di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0001431805">Dea Capital</span>&nbsp;(393 milioni di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003324024">Net Insurance</span>&nbsp;(172 milioni di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005256323">Finlogic</span>&nbsp;(85 milioni di euro) e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005466880">Nice Footwear</span>&nbsp;(24 milioni di euro) - si arriva a circa 46,5 miliardi di euro.Il management di Borsa Italiana, commentando il problema nel corso dell'anno, ha più volte sottolineato che&nbsp;<strong>ogni azienda ha una storia a sé</strong>, ma è ormai indubbio che il fenomeno abbia assunto dimensioni notevoli. A favorire le OPA nel 2022 è stato anche il forte re-pricing delle azioni dovuto prevalentemente a fattori macroeconomici e geopolitici, che ha creato un contesto favorevole a offerte pubbliche finalizzate al delisting e&nbsp;<strong>offerto una sponda alla forte concorrenza del private equity</strong>&nbsp;già presente gli anni scorsi.Allargando lo sguardo al lungo periodo, uno studio molto commentato quest'anno e&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=57&amp;dt=2022-03-08&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">pubblicato a marzo</a>&nbsp;da Intermonte e School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato come&nbsp;<strong>negli ultimi 20 anni</strong>&nbsp;le ammissioni a Piazza Affari siano state 448, mentre i delisting 336, di cui ben 268 sul listino principale, che ne ha guadagnate "solo" 185. La ricerca ha identificato quattro cluster di società che abbandonano Palazzo Mezzanotte: le&nbsp;<strong>sconfitte</strong>&nbsp;(imprese delistate perché sono fallite, hanno subito un dissesto finanziario o sono state escluse dal mercato per mancanza dei requisiti), le&nbsp;<strong>prede</strong>&nbsp;(aziende acquisite da soggetti esterni, spesso esteri, con il conseguente ritiro delle azioni dal mercato), le&nbsp;<strong>ristrutturande</strong>&nbsp;(società riassorbite in altri gruppi quotati per una logica di riorganizzazione societaria interna, quindi rimaste comunque nel perimetro della Borsa) e le&nbsp;<strong>pentite</strong>&nbsp;(aziende in gran parte presenti a Piazza Affari da 10 o più anni, che hanno ritenuto opportuno abbandonare il listino per decisione interna, per volontà dei soggetti controllanti o sulla base di considerazioni strategiche discrezionali). I&nbsp;<strong>casi del 2022 sembrano aderire in maggioranza a quest'ultimo profilo</strong>, i cui dati erano già in aumento negli anni scorsi.Secondo Villa, "il&nbsp;<strong>rialzo dei tassi rende più complicato procedere con delisting ad elevata leva finanziaria ma alcune operazioni di carattere industriale sono senz'altro possibili</strong>. È auspicabile che si torni ad avere un flusso solido e costante di nuove quotazioni nei prossimi trimestri. Questo ovviamente dipenderà principalmente dalla qualità delle società proposte in IPO. Come ben sappiamo, non mancano le società interessanti che potrebbero affacciarsi al mercato azionario con successo. Dopo un lungo periodo in cui, complice lo scenario di tassi ultra bassi, l'investitore principale sono stati i fondi di private equity, il mercato azionario può tornare a svolgere un ruolo da protagonista".<strong>La ripresa delle IPO</strong>La combinazione di tassi di interesse in rapido aumento e inflazione persistentemente elevata ha fatto ben poco per sostenere l'attività globale di Equity Capital Markets. Gli investitori sono stati attirati fuori dalle azioni dalla relativa sicurezza e dai rendimenti sempre più allettanti disponibili sui titoli di debito. Inoltre, l'inflazione e i tassi di interesse hanno causato&nbsp;<strong>incertezza, che è come la criptonite per le IPO</strong>. Nel 2022, il mercato delle IPO - dopo un primo semestre molto tranquillo - si è quasi fermato dopo l'estate, fattore che lo ha reso l'anno peggiore per le IPO dal 2009. Fare previsioni sulla ripresa delle quotazioni in Borsa nel 2023 è difficile, anche perché una condizione è la ripresa dei mercati azionari, i quali ancora rimangono ostaggio delle scelte delle banche centrali e delle prospettive di recessioni a ogni latitudine.Tenendo a mente che le performance passate non sono indicative dei risultati futuri, può essere utile guardare a periodi altrettanto negativi per avere indicazioni sulla loro durata. Dal 1995, il&nbsp;<strong>livello medio delle emissioni di IPO in Europa è stato di circa 25 miliardi di euro all'anno</strong>&nbsp;(circa -50% nel 2022), secondo uno studio di Beremberg. Guardando alla&nbsp;<strong>bolla delle dot-com</strong>, ci sono voluti tre anni perché il mercato delle IPO si riprendesse quando un mercato ribassista ha spazzato via il 60% della capitalizzazione di mercato. Nella&nbsp;<strong>recessione del 2007-2008</strong>&nbsp;c’è stata un'inversione di tendenza più rapida, anche se con un calo simile del 60% nei mercati azionari. Il mercato delle IPO è crollato nel primo trimestre del 2008, con solo quattro IPO, e poi ci sono voluti sette trimestri prima che il mercato delle IPO tornasse con 16 IPO e quasi 6 miliardi di euro di emissioni nel primo trimestre del 2010 (10 trimestri per raggiungere la media di 25 miliardi di euro).Piazza Affari ha visto solo 3 IPO sul mercato principale, mentre&nbsp;<strong>diverse operazioni dell'anno sono state ritirate</strong>, come Plenitude o Epta, o prudentemente sospese per mercati troppo volatili, come Cantiere del Pardo o Deda Group. Entrando nel 2023, sembra difficile immaginare un primo semestre di ritorno alla normalità data l'imminente recessione per l'Eurozona. Tuttavia,<strong>&nbsp;una pipeline di IPO esiste</strong>, con diverse società in attesa di cogliere la finestra giusta, come ad esempio EuroGroup o l'unità EV di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003128367">Enel</span>.<strong>Gli interventi normativi</strong>Anche per stimolare nuove IPO sui mercati, quest'anno sono state&nbsp;<strong>implementati numerosi cambiamenti di normativa da parte di più soggetti</strong>, tanto a livello Italiano che a livello europeo. Per quanto riguarda la dimensione domestica, un deciso boost agli interventi lo ha dato&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=93&amp;dt=2022-07-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">la definizione</a>&nbsp;- da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e con un ampio contributo di Autorità, associazioni di categoria e operatori più in generale - del&nbsp;<strong>Libro Verde</strong>&nbsp;"La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita". Molte di queste proposte sono poi state contenute negli&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=51&amp;dt=2022-08-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">interventi di agosto</a>&nbsp;dalla&nbsp;<strong>Consob</strong>&nbsp;(in termini di rocedure semplificate per l'approvazione dei prospetti informativi e via libera alla documentazione in inglese) e&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=31&amp;dt=2022-09-23&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">di settembre</a>&nbsp;di&nbsp;<strong>Borsa Italiana</strong>&nbsp;(che ha semplificato le regole per le IPO a vantaggio delle società che intendono raccogliere capitali sul mercato regolamentato Euronext Milan).A dicembre&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=103&amp;dt=2022-12-07&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">sono poi arrivate</a>&nbsp;una serie di proposte per semplificare la quotazione in Borsa da parte della&nbsp;<strong>Commissione europea</strong>, nell'ambito di un pacchetto di misure per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali (la Capital Markets Union, CMU). Nelle speranze della Commissione, il cosiddetto&nbsp;<strong>Listing Act</strong>&nbsp;svilupperà ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali riducendo la burocrazia ei costi superflui per le imprese, incoraggiando le società a rimanere quotate sui mercati dei capitali dell'UE. Un accesso più facile ai public markets consentirà anche alle imprese di diversificare e integrare meglio le fonti di finanziamento disponibili.Secondo Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm che si occupa di Diritto del Mercato dei Capitali e di Fusioni &amp; Acquisizioni, "c'è una&nbsp;<strong>forte attenzione della Commissione europea</strong>&nbsp;all'esigenza di semplificare il mercato, che deriva dal&nbsp;<strong>riconoscimento di mercati maturi</strong>&nbsp;così come il circuito informativo, e quindi si può passare a una nuova fase della disclosure societaria". "Gli investitori istituzionali hanno bisogno di prospetti più semplici, il retail legge spesso solo le note di sintesi e già gode della protezione MIFID", aggiunge.In prospettiva, una volta adottate, le modifiche alle norme proposte questo mese dalla Commissione europea dovrebbero&nbsp;<strong>aumentare l'attrattiva dei public markets nell'UE</strong>, la quale stima che le società quotate al suo interno risparmieranno circa 100 milioni di euro all'anno grazie a minori costi di conformità, mentre le società risparmieranno 67 milioni di euro all'anno solo grazie a norme più semplici sul prospetto."Il Listing Act ha principalmente tre gruppi importanti di norme - spiega Plattner - Il primo riguarda i&nbsp;<strong>voti multipli</strong>, quindi dare la possibilità ai soci fondatori di andare a quotarsi senza perdere il controllo, con l'idea che a livello dell'Unione europea ci siano regole comuni. Il secondo è la&nbsp;<strong>normativa sui prospetti</strong>, che è stata semplificata in maniera importante per l’accesso al mercato, per le offerte secondarie e per l'uplisting; in sostanza, ora per passare dall'EGM all'EXM servirà solo un documento di 50 pagine, mentre ora il documento ha 200-300 pagine e costi per l’emittente per 1 milione di euro. Il terzo è la&nbsp;<strong>semplificazione della normativa MAR</strong>, a partire dalla definizione di informazione privilegiata, per cui l'emittente dovrà comunicarla quando è certa o presumibilmente tale, e quindi le informazioni future che dovranno essere comunicate si riducono moltissimo così come i rischi di sanzioni".&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News/2022/12/22/borsa_nel_2022_listino_principale_sempre_piu_vuoto_autorita_corrono_ai_ripari-41/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da La Repubblica</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 03:25:10 +0100</pubDate>
                        <title>Mar e mercati di crescita per PMI: pubblicato regolamento UE sul contratto di liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mar-e-mercati-di-crescita-per-pmi-pubblicato-regolamento-ue-sul-contratto-di-liquidita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 18 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento delegato (UE) 1959/2022 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio 2022 (“<strong>Regolamento</strong>”) ed entrato in vigore dal ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (9 novembre 2022). Tale regolamento va ad integrare il regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (“<strong>MAR”</strong>) con norme tecniche di regolamentazione (“<em>Regulatory Technical Standards” </em>o “<strong>RTS”</strong>) al fine di offrire agli emittenti in un mercato di crescita per PMI un modello di contratto di liquidità.L’intervento normativo della Commissione europea dà attuazione all’art. 13, paragrafi 12 e 13, MAR (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) sulle prassi di mercato ammesse, introdotti dal regolamento (UE) 2115/2019 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>). In particolare, il paragrafo 12 dell’art. 13 consente agli emittenti di un mercato di crescita per le PMI di stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni, a condizione che tali contratti siano conformi alle condizioni di cui all’art. 13, par. 2, del medesimo regolamento (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>). Il paragrafo 13 dello stesso articolo affida all’ESMA, il compito di elaborare un modello contrattuale da adottare ai fini della stipula dei suddetti contratti di liquidità.L’ESMA, in data 6 maggio 2020, ha pubblicato un documento di consultazione (“<em>Consultation Paper</em>” o “<strong>CP</strong>”) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>) e, al termine della consultazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), ha presentato la propria proposta sul progetto di RTS sui contratti di liquidità, in particolare, con riferimento all’apertura di un conto di liquidità, alla fissazione di limiti sulle risorse assegnate al contratto di liquidità, al tema dell’indipendenza del fornitore di liquidità, ai limiti all’attività di negoziazione del fornitore di liquidità e agli obblighi ricadenti su di lui, alla remunerazione del fornitore di liquidità e, infine, al tema della trasparenza dei contratti di liquidità nei confronti del mercato. (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>)Come esplicitato nel documento di consultazione dell’ESMA, l'intento legislativo è di stabilire un modello uniforme per gli emittenti operanti in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro abbia o meno già adottato una prassi di mercato sui contratti di liquidità. Ne consegue che il quadro dell'Unione europea sui contratti di liquidità coesisterà con le prassi di mercato nazionali già esistenti o future (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>).Tenuto conto di ciò, il regolamento delegato (UE) 1959/2022, che si compone di due soli articoli, sviluppa un modello contrattuale, in allegato allo stesso, che recepisce sostanzialmente il progetto di norme tecniche di regolamentazione, presentato dall’ESMA alla Commissione ovvero riprende il modello contrattuale allegato allo stesso CP. Tale modello contrattuale, in particolare, si caratterizza per la presenza di alcuni elementi minimi, i quali dovrebbero essere presenti in tutti i contratti di liquidità al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al par. 2 dell’art. 13, MAR. Tuttavia, alle parti è consentito integrare il contratto con alcune clausole aggiuntive, in base al proprio caso specifico, in virtù del rispetto del principio di libertà contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).In conformità alle proposte dell’ESMA, il Regolamento prevede siano fissati dei limiti sui volumi, sui prezzi e sulle risorse affinché quest’ultime siano assegnate al contratto di liquidità in maniera proporzionale agli obiettivi di cui all’art. 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 596/2014 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>). Così disponendo, si evidenzia come la Commissione non abbia accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em> (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>), che suggerisce di lasciare maggiore spazio negoziale alle parti con riferimento alla misura dei prezzi degli ordini di acquisto e vendita e dei volumi giornalieri (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>).Per l’Italia non si tratta di una novità di gran rilievo tenuto conto della prassi di mercato n. 1 CONSOB (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>) che già regolamenta l’attività di sostegno alla liquidità in maniera analoga al contratto di liquidità in essere.Inoltre, la regolamentazione UE mira a garantire l’integrità e il regolare funzionamento dei mercati di crescita per le PMI, attraverso l’indipendenza del fornitore di liquidità dall’emittente e dalle decisioni di altre funzioni, interne allo stesso intermediario, impegnate in attività di negoziazione sulla stessa azione o su strumenti finanziari il cui valore o prezzo dipende dal valore o prezzo dell’azione in questione, e attraverso la fissazione di un limite alla parte variabile della sua remunerazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>).Infine, sempre al fine di garantire l’integrità del mercato, ed anche la tutela degli investitori, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere, all’interno dei contratti di liquidità, taluni obblighi di trasparenza da far ricadere in capo all’emittente, lungo l’intera fase di fornitura di liquidità, consistenti nella pubblicazione sul proprio sito <em>web </em>di informazioni utili per consentire agli altri partecipanti al mercato di prendere una decisione consapevole sulle azioni oggetto del contratto di liquidità (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a> e <a href="mailto:alessandra.gisonna@advant-nctm.com">Alessandra Gisonna</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>(<sup>[1]</sup>) <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Art. 13, paragrafo 12: “<em>Fatte salve le prassi di mercato ammesse conformemente ai para­grafi da 1 a 11 del presente articolo, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI possono stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) &nbsp;i termini e le condizioni del contratto di liquidità sono conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo e nel regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione; b) &nbsp;il contratto di liquidità è redatto conformemente al modello dell’Unione di cui al paragrafo 13 del presente articolo; c) &nbsp;il fornitore di liquidità è debitamente autorizzato dall’autorità com­petente in conformità della direttiva 2014/65/UE ed è registrato come membro del mercato presso il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI; d) &nbsp;il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI conferma per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità e di accettarne i termini e le condizioni. </em><em>L’emittente di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, che le condizioni in base alle quali il contratto è stato concluso sono soddisfatte su base continuativa. Detto emittente e il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI trasmettono alle pertinenti autorità competenti che lo richiedano una copia del contratto di liqui­dità”.</em>Art. 13, paragrafo 13: <em>“L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere il modello contrattuale da utilizzare ai fini della stipula del contratto di liquidità in conformità del paragrafo 12, al fine di garantire il rispetto dei criteri enunciati al paragrafo 2, anche per quanto riguarda la trasparenza rispetto al mercato e lo svolgimento dell’attività di fornitura di liquidità”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>(<sup>[2]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il regolamento (UE) 2115/2019 sulla promozione del ricorso ai mercati in crescita delle PMI, oltre ad apportare delle modifiche alla MAR, specifica, nel considerando 8, che all’ESMA è affidato il compito di sottoporre alla Commissione europea un progetto di norme tecniche di regolamentazione (“<em>Regulatory Technical Standards</em>”) al fine di addivenire ad un modello di contratto di liquidità da rendere disponibile ai suddetti emittenti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>(<sup>[3]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In relazione al paragrafo 12 dell’art. 13, MAR, si evidenzia come la Commissione non abbia accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, nello specifico a pagina 83: “<em>Amend MAR article 13, paragraph 12, point d, so that market operators or investment firms operating SGMs do not have to agree to the issuers and liquidity provider terms and conditions of their contracts</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>(<sup>[4]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale documento è consultabile al seguente link: <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>(<sup>[5]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’ESMA ha ricevuto 25 risposte a tale documento di consultazione, di cui una confidenziale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>(<sup>[6]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In data 27 ottobre 2020, l’ESMA ha pubblicato un <em>Final Report</em> sugli emendamenti della MAR apportati dal regolamento (UE) 2115/2019 consultabile al seguente link: <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3581_final_report_on_sme_gms_rts-its_under_mar_0.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3581_final_report_on_sme_gms_rts-its_under_mar_0.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>(<sup>[7]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il punto 87 del paragrafo 5.2: “<em>The legislative intent behind the EU framework for liquidity contracts is to establish a template that issuers can use in all Member States, regardless of whether that member state has an established AMP on liquidity contracts that would permit these contracts to operate under a ‘safe harbour’. Hence, the Union framework on liquidity contracts will coexist with existing or future national AMPs on liquidity contracts</em>”. (<em>Consultation Paper</em> del 6 maggio 2020, p. 29)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>(<sup>[8]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il rispetto delle suddette condizioni di cui all’art. 13, par. 2, MAR - viene ricordato nel primo considerando del Regolamento - comporta, a sua volta, che i contratti abbiano un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda, un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato e che non vi siano rischi per l’integrità dei mercati connessi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">News e approfondimenti</a>(<sup>[9]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando da 2 a 6 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">News e approfondimenti</a>(<sup>[10]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, maggio 2021, p. 83: “<em>In addition, ESMA should modify its proposed draft RTS on Liquidity Contracts reflecting the MAR article 13 requirement by deleting paragraph 2 of Article 2 and setting limits and boundaries on certain aspects of the liquidity contracts (i.e. limits on resources and volumes, trading during periodic auctions and restrictions on large orders) which only limit the overall freedom to design agreements that would best suit the parties in a specific case</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">News e approfondimenti</a>(<sup>11</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, maggio 2021, pp. 80-81, in cui il TESG rileva la necessità di lasciare maggiore spazio negoziale alle parti rispetto alla determinazione di prezzi e volumi, in quanto dei parametri prefissati mal si conciliano con l’esigenza di avere un quadro adattabile alla dimensione della capitalizzazione dell’emittente, nonché alla liquidità dei propri strumenti e alle caratteristiche del mercato. Con riferimento alle risposte date in sede di consultazione dell’ESMA su SGMs, si veda il <em>Final Report on the amendments to the Market Abuse Regulation for the promotion of the use of SME Growth Markets </em>del 27 ottobre 2020, p. 10.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">News e approfondimenti</a>(<sup>12</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delibera CONSOB 2138/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">News e approfondimenti</a>(<sup>[13]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando 8 e 9 del Regolamento. Con particolare riferimento alla remunerazione del fornitore di liquidità, il <em>Consultation Paper</em> dell’ESMA sul punto recita: “<em>ESMA considers that a 15% threshold would strike the right balance between providing an incentive to the liquidity provider and avoiding that his independence is impaired. The remaining (85% or more) remuneration should hence be a fixed amount</em>”. L’art. 3.4 del modello contrattuale allegato al Regolamento riprende esattamente quanto previsto dal CP e dal modello ad esso allegato. (<em>Consultation Paper</em> del 6 maggio 2020, p. 36)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">News e approfondimenti</a>(<sup>[14]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando 10 del Regolamento, nonché il paragrafo 3 del modello contrattuale allegato allo stesso relativamente agli “Obblighi dell’emittente”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 10:45:31 +0200</pubDate>
                        <title>Divergenze tra diritto societario armonizzato e norme nazionali: i fenomeni di “gold plating” e di “aggiramento” del diritto UE (*)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/divergenze-tra-diritto-societario-armonizzato-e-norme-nazionali-i-fenomeni-di-gold-plating-e-di-aggiramento-del-diritto-ue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei prima di tutto ringraziare la Fondazione Courmayeur e il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale per l’ottima organizzazione, e un ringraziamento sentito anche a Paolo Montalenti e Mario Notari per l’invito.&nbsp;<strong>1. Definizione di gold plating </strong>Il gold plating si concreta nel superamento da parte degli Stati membri UE (a livello statale/regionale/locale) - al momento dell’adozione di regolamenti e direttive– del livello minimo di regolazione previsto dalla normativa UE e ciò importi oneri e costi supplementari in capo alle imprese (e ai cittadini) (cd. over-compliance).Come messo in luce da un approfondito studio sul tema dello European economic and social committee (1) la definizione di gold plating deve essere intesa in senso estensivo così da ricomprendere anche: (a) mancato utilizzo delle deroghe concesse; (b) mantenimento di requisiti nazionali più ampi di quanto richiesto dalla normativa UE; (c) introduzione di nuovi oneri che esulano dagli obbiettivi della normativa UE; (d) attuazione della normativa UE prima della sua entrata in vigore; (e) adozione di sanzioni o altri meccanismi di esecuzione più rigorosi di quelli necessari per la corretta attuazione della normativa UE.Va detto che il gold plating, non è assimilabile a una misura di recepimento in aperto contrasto con la normativa UE e perciò illegittima e soggetta alle procedure di infrazione, ma può essere causa di arbitraggi normativi, concorrenza tra&nbsp;ordinamenti e corse al ribasso (o al rialzo) (2), diventando così un elemento di attrazione o dissuasione per lo stabilimento di imprese, per investimenti finanziari, per l’appetibilità del mercato nazionale. Può in ultima istanza essere di serio ostacolo alla creazione di un reale mercato unico dei capitali (3).&nbsp;<strong>2. UE e gold plating: tra armonizzazione e soft law</strong>Come correttamente rilevato dalla Corte Cost. (4) il gold plating non è un principio di diritto comunitario, il quale vincola sì gli Stati membri all’attuazione delle direttive, lasciandoli allo stesso tempo liberi di scegliere i mezzi più opportuni per raggiungere il risultato prefissato salvo che per le norme direttamente applicabili (dove però non mancano esempi di gold plating).L’assenza di uno strumento giuridico specifico della UE per affrontare questo problema pone, quindi, a carico degli Stati membri di individuare e rimuovere i casi di gold plating, che costituiscono uno dei principali fattori di disturbo per il buon funzionamento del mercato unico.Secondo la Commissione UE il gold plating, infatti, non solo svantaggia ingiustamente le imprese (e, in particolar modo le PMI (5)) e i cittadini, ma riduce anche la competitività dell'Unione Europea quale global player, considerato l’incremento dei costi amministrativi, ed è elemento indesiderato di frammentazione del mercato interno (6).L'UE potrebbe certo eliminare o quanto meno ridurre in via radicale il gold plating passando da direttive ad armonizzazione minima a direttive ad armonizzazione massima (o completa) o a regolamenti. Il terreno del diritto societario come sappiamo è però particolarmente complesso, come anche emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, e sono molteplici le voci che suggeriscono di procedere con molta attenzione e prudenza nella ricerca dell’armonizzazione a tutti i costi (7).D’altra parte, vanno segnalati i notevoli passi verso l’armonizzazione massima di alcuni settori del diritto dei mercati finanziari, che ha una diretta rilevanza nel mercato interno, con la regolamentazione in tema di: informazioni contabili (Reg. 1606/2002), abusi di mercato (reg. 596/2014) e prospetto informativo (reg. 1129/2017), che però spesso sono anch’essi contraddistinti da gold plating.E forse altri passi potranno essere fatti. Uno di questi potrebbe riguardare l’introduzione, che pare avvicinarsi, di una disciplina comune in tema di diritto di voto multiplo nelle società quotate (8).Quanto a queste ultime la speranza è che il Listing Act in corso di elaborazione da parte della Commissione porti a una coraggiosa semplificazione illuminata dalla proporzionalità per le PMI.Oltre all’armonizzazione per via legislativa la riduzione dei fenomeni di gold plating può essere oggetto di interventi di soft law da parte delle istituzioni UE, volti a guidare il legislatore domestico, tramite raccomandazioni e linee guida, che però si dovrebbero, per essere realmente efficaci, accompagnare a un monitoraggio sistematico da parte degli Stati membri con, ad esempio, processi di comply or explain.Nel nostro campo giova ricordare le Raccomandazioni in tema di remunerazione e compiti degli amministratori delle società quotate (9), di politiche retributive nel settore finanziario e sulla qualità dell’informativa sul governo societario (principio comply or explain).Non mi addentrerò oltre su questo argomento in quanto esula dal compito assegnatomi. Sentiremo questo pomeriggio delle ricche relazioni sulle direttive da attuare e i lavori in corso.&nbsp;<strong>3. Disciplina domestica</strong>Il divieto di gold plating è stato codificato nell’art. 14, commi 24, bis, ter e quater,&nbsp;L. 246/2005 (introdotto dalla L. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”), che impone di evitare:</p><ul> <li>&nbsp;l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;</li> <li>l'estensione dell'ambito soggettivo od oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;</li> <li>l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.</li></ul><p>Successivamente è intervenuto l’art. 32, comma 1, lett. (c), L. 234/2012, che ha incluso tra i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo per l’adozione delle norme UE il divieto di gold plating, che potrebbe avere, secondo alcuni, una peculiare rilevanza in tema di enforcement (10).Vi è, inoltre, la Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione del 2018, che definisce le disposizioni relative all’istruttoria normativa con un particolare accento a gold plating, PMI e proporzionalità (11).Da ultimo ricordiamo che l’azione amministrativa di Banca d’Italia e Consob nell’ambito della regolamentazione del diritto dei mercati deve essere orientata dal “riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana ex art. 6, comma 1, lett. (c) TUF. Sul punto bisognerebbe anche guardare al più generale sistema della Pubblica Amministrazione e della governance delle Autorità di Vigilanza, che non può più essere una fonte di svantaggio competitivo nei confronti di altri Paesi (12).La normativa primaria e secondaria è perfettamente allineata con le indicazioni della Commissione UE e converge chiaramente verso la lotta e l’eliminazione del gold plating al fine di offrire un quadro regolamentare competitivo e attrattivo per&nbsp;le imprese e, in particolare, le PMI.&nbsp;<strong>4. Casi di&nbsp;<em>gold plating</em></strong>Nonostante la chiarezza del quadro normativo italiano sussistono casi di gold plating? Sono giustificati da esigenze peculiari del mercato italiano?Alcuni esempi (ne ho contati oltre 40):</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Alcuni aspetti diritto societario (dir. 1132/2017)</span> - capitale sociale - v. 2327, cod. civ., ora 50.000 euro per le S.p.A. può essere adottato un criterio proporzionale per le S.p.A. PMI? Ricordo che la soglia minima è di 25.000 euro (art. 45, 1, direttiva 1132/2017) e la disciplina delle operazioni straordinarie quali raccolta capitale di rischio (quorum da ridurre, 2368, comma 2), riduzione del capitale volontaria (quorum da ridurre e termini, 2445, cod. civ.), riduzione per perdite (che come indicato dal Prof. Ferri poco fa potrebbe essere rivista in chiave vintage) conferimenti in natura (oggetto di plurimi interventi non coordinati e mancata deroga ex art. 49, 4, 1132/2017), fusioni/scissioni (termini e procedura es. 60 giorni per opposizione a creditori o pubblicazioni in GU), azioni proprie (2357, cod. civ., limite quantitativo da incrementare, il problema della manipolazione è ampiamente superato da MAR ed estensione durata massima autorizzazione a 5 anni, v. art. 61 della direttiva).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Shareholder Rights Directive</span> - (direttiva UE 2007/36) – estensione della disciplina operazioni con parti correlate agli emittenti diffusi ex art. 2391-bis, cod. civ.; voto vincolante su politica remunerazione (123-ter, comma 3- ter, TUF), indicazione compensi società collegate (123-ter, comma 4, (b), TUF); identificazione soci dietro richiesta minoranza (83-duodecies, comma&nbsp;3, TUF) (13); e si vedano anche le preoccupazioni espresse da autorevole dottrina circa il controllo correttezza sostanziale OPC da parte di Consob che può aprire il cammino per uno scrutinio in via amministrativa della business judgement rute (14).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">OPA</span> – (direttiva 25/2004) contenuto documento di offerta più ampio (v. allegato 4, re. Emittenti vs. art. 6, comma 3, TD); squeeze-out da 95% a 90%(111 TUF, v. art. 15, direttiva 25/2004), v. Loi Pacte (2019) che ha ridotto la soglia dal 95% al 90% per limitare comportamenti opportunistici di una risicata minoranza; OPA da consolidamento (106, TUF, fattispecie non prevista da 25/2004, va ripensata?).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Transparency</span> (direttiva 109/2004): obblighi di comunicazione trimestrali delle operazioni effettuate in presenza del parere contrario comitato OPC (art. 7, comma 1, lett. (g), reg. OPC Consob vs. art. 5, c. 4 TD e art. 4, c. 1, dir. 2007/14/CE); convocazione dell’assemblea a mezzo stampa (art. 2366 cod. civ. e art. 113-ter, TUF, rispetto agli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate v. art. 21, comma 1, e considerando 8 TD); contenuto dell’avviso di convocazione (art. 127-quater, TUF vs. art. 17, comma 2, lett. da (a) a (d) TD) la responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF (v. art. 7, TD, ma art. 3, comma 1, che permette estensione ma solo 5 Stati membri hanno esteso responsabilità); non perfetta sovrapponibilità delle soglie delle partecipazioni rilevanti (art. 117, RE, Consob e art. 9 TD, 3%(scoraggia istituzionali) e 90%); modalità di comunicazione delle&nbsp;partecipazioni rilevanti a Consob (v. allegato 4 vs art. 12, comma 1, lett. da (a) a (d)); impianto sanzionatorio (192-bis, 192-quinquies, 193 TUF, che non pare proporzionato, come richiesto da art. 28, TD).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">MAR</span> (reg. UE 596/2014) - doppio binario sanzioni amministrative e penali (ma v. Corte cost. 149/2022 in tema di diritto d’autore che speriamo possa portare a un profondo ripensamento del sistema sanzionatorio); art. 114, comma 7, TUF rispetto all’applicazione di MAR agli azionisti di controllo o con più del 10% (non certamente applicabile agli emittenti MTF ma il punto va chiarito v. art. 114, comma 12, TUF), che forse potrebbe essere ripensato alla luce del glod plating permesso dalla direttiva Trasparency (v. 120, 4-bis, TUF, e considerando 12 su dichiarazione intenzioni); artt. 110 e 111 Regolamento Emittenti, che, forse per un difetto di coordinamento, paiono imporre ulteriori obblighi informativi agli emittenti MTF;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Prospetto</span> - (reg. 2017/1129) la responsabilità del responsabile del collocamento (art. 94, comma 7, TUF); applicazione poteri Consob ex art. 115 TUF nei confronti dei soggetti controllanti e controllati dell'emittente e degli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni (art. 97, comma 1 e art. 113, comma 1, lett. f, TUF) (Assonime). V. però Delibera n. Consob 22423/2022 dello scorso luglio (prospetto in inglese, istruttoria, prefiling anche su indicazioni (15);</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Bilancio</span> – Divieto adozione IFRS per società che possono redigere bilancio semplificato (16)</li></ul><p>A mio avviso la quasi la totalità di questi casi pare motivata da un eccesso di&nbsp;tuziorismo. Spesso sembra avere la meglio nel legislatore italiano un istinto spontaneo di precauzione con disposizioni introdotte nell'ordinamento in modo non sistematico ma, piuttosto, a mezzo di interventi legislativi occasionali e non organici, in risposta talvolta a crisi e scandali di varia natura ed entità mediatica (17).&nbsp;<strong>5. Quo vadis?</strong>Come intervenire per eliminare il gold plating così da rispettare uno degli obbiettivi cardine della riforma del diritto societario ossia “di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali” (v. art. 2, 1, (c), L. 366/2001.La soluzione non può che essere un robusto, rapido (e coraggioso) intervento legislativo (18) volto a modernizzare e semplificare il diritto societario e dei mercati finanziari e l’auspico è che questa sia una delle priorità del prossimo Governo. Nel 2023 la riforma del Codice Civile compirà vent’anni, mentre il Testo Unico della Finanza i suoi venticinque anni.Gli appelli in tal senso si susseguono e sono stai oggetti anche di un articolo di lunedì del Financial Times (19).Per la verità nel nostro Paese gran parte del lavoro è già stato fatto dal Governo in carica e, in particolare, dalla Direzione V - Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del MEF, diretta da Stefano Cappiello, che ha pubblicato a inizio anno il Libro Verde intitolato La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita (febbraio 2022), che ha ricevuto un ampio consenso dal mercato (20).Nel Libro Verde, alla cui redazione hanno partecipato Consob, Banca d’Italia, Borsa Italiana e diverse associazioni di categoria, sono indicati numerosi interventi di micro-regolamentazione ( 21 ) volti a eliminare le disposizioni normative e regolamentari emanate nel corso degli anni in violazione del divieto di gold plating. Se adottati nella loro interezza si avrebbe una sensibile semplificazione (e potenziamento) del diritto societario (22).Come affermato in tale sede vi è l’impellente necessità di una revisione organica e sistematica degli assetti normativi e istituzionali, nell’ambito della disciplina del mercato dei capitali e del diritto societario “che – in conseguenza della stratificazione di norme, primarie e secondarie, regole di quotazione e prassi amministrative – conducono a vincoli più stringenti e costi maggiori rispetto a quanto richiesto del diritto europeo armonizzato (cd. casi di “goldplating”) e non risultano sostenute da adeguata motivazione, rappresentando delle eccezioni nel confronto europeo”.Il report, predisposto dal MEF nel rispetto del principi di better regulation UE, è contraddistinto da diverse direttive d’azione: (a) impatto zero quanto ai costi per lo Stato; (b) semplificazione avendo sempre a mente la protezione dei soci di minoranza e/o dei creditori; (c) proporzionalità per le PMI; (d) analisi delle best practice sviluppate negli altri Stati membri UE (23), cogliendo, in quest’ultimo, il suggerimento formulato da Klaus Hopt in apertura del millennio ossia v. looking beyond frontiers/learning from the neighbor’s experiences ( 24 ) o da Paolo&nbsp;Montalenti quando parla di adeguamento spontaneo dei diritti nazionali a regole e principi affini (25).La strada sembra, quindi, tracciata e, andando oltre il gold plating, non pare più rinviabile un intervento legislativo organico ed è perciò essenziale che la politica e il Governo si concentrino senza indugio sugli strumenti più adeguati ad assicurare la competitività delle imprese italiane sui mercati nazionali e internazionali.Come rilevato in un recente seminario da Piergaetano Marchetti (2022) “il nostro sistema deve essere competitivo con i sistemi europei. Competitivo non nel senso di ordinamento più permissivo, ma neppure nel senso di ordinamento più oneroso, più limitante” (26).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;(*)&nbsp;Relazione al XXXV Convegno di studio “Adolfo Beria di Argentine” su problemi attuali di diritto e procedura civile.&nbsp;Il diritto societario europeo: quo vadis? Courmayeur, 23-24 settembre 2022, in corso di stampa in in Quad. di Giur. comm..(1) Smart governance of internal market for business (2014).(2) Enriques e Zorzi, Armonizzazione e arbitraggio normativo nel diritto societario europeo, Riv. soc., 2016, p. 775 ss.(3) Marchetti, Il crescente ruolo delle autorità di controllo nella disciplina delle società quotate, Riv. soc., 2016 p. 33 ss.(4) Corte Cost., sentenza 27 maggio 2020, n. 100.(5) Le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea in quanto rappresentano il 99% di tutte le imprese nell'UE, danno lavoro a circa 100 milioni di persone, rappresentano più della metà del PIL europeo e svolgono un ruolo chiave catena del valore aggiunto in ogni settore dell'economia (Commissione UE, Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs)).(6) Comunicazione, Better regulation: joining forces for better laws (2021); Communication on Identifying and Addressing Barriers to the Single Market (2020). La Commissione UE, anche con specifico riferimento alle PMI, non ha mancato di sottolineare la difficoltà per la stessa di individuare e rimuovere le disposizioni nazionali di attuazione affette da gold plating raccomandando al contempo agli Stati membri di&nbsp;provvedere in merito (v. anche Comunicazione Individuare e affrontare le barriere del mercato unico (2021)(7) Enriques, 2006, 2015, 2016; European Company Law Expert, Ferrarini et al. 2012. Va anche ricordato che spesso i negoziati delle direttive di armonizzazione minima sono inevitabilmente influenzati comportamenti opportunistici delle Stati membri che possono essere spinti ad accettare un livello (minimo) di armonizzazione, già consapevoli che, non essendo riusciti a convincere altri Stati membri ad aderire a norme più stringenti, adotteranno al loro interno requisiti più rigorosi o manterranno quelli già esistenti, Commission Staff Working Document – "Report on more stringent national measures" concerning Directive 2004/109/EC”.(8) V. Raccomandazione TESG in Empowering EU Capital Markets- Making listing cool again Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs (2021), ove ulteriori riferimenti disponibile in <a href="https://ssrn.com/abstract=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">ssrn.com/abstract=3858732</a>, 2021 poi posta in consultazione nell’ambito del Listing Act, disponibile in <a href="https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en" target="_blank" rel="noreferrer">finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en</a>; v. anche proposta governativa in Germania del 26 giugno 2022, Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz disponibile in <a href="https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html</a>; in Francia Rapport sur les droits de vote multiples du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 15 settembre 2022; in UK si veda l’introduzione delle dual class share sul segmento premium dello LSE (dicembre 2021).(9) Raccomandazioni 2004/913/CE, 2005/162/CE, integrate dalla Raccomandazione 2009/385/CE, nonché la&nbsp;Raccomandazione 2009/384/CE e la Raccomandazione 2014/208/UE.(10) Rivellini, Il divieto di gold plating e il problema della sua giustiziabilità in Italia, in Riv. trim. dir. pub., p. 815 ss..(11) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) (2018).(12) V. da ultimo sulla governance di Consob si vedano i contributi di Costi e Vella e di Plattner e Vismara, Consultazione Libro Verde MEF (2022), disponibili <a href="https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html</a>; v anche ESMA, peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti.(13) Così Assonime e Confindustria, Osservazioni di Assonime e Confindustria alla consultazione del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, 2019, v. per ulteriori casi Assonime, Risposta a consultazione Consob sul recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive) (2019) e Risposta Assonime alla Consultazione UE “Listing Act: making public capital markets more attractive for UE companies and facilitating access to capital for SMEs”(2022).(14) Marchetti, op. cit., p. [•].(15) ESMA peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti da parte della NCA ove vengono raccomandate delle semplificazioni rispetto al funzionamento dell’Autorità di Vigilanza ove sono contenute diverse raccomandazioni rispetto al procedimento approvazione del prospetto in Italia e alla governance di Consob.(16) D. Lgs. 38/2005, art. 4, comma 6.(17) SICLARI, European capital markets union e ordinamento nazionale, in BBTC, I, 2016, p. 482 ss..(18) In alcuni Stati membri questo processo è già stato avviato: v. Anti-Gold-Plating-Gesetz del 2019 in Austria (informazioni finanziarie); Projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français del 2019 (semplificazione fusioni).(19) Sciorilli Borrelli, Italy under pressure to boost appeal of Milan stock exchange, 19 settembre 2022.(20) V. relazione illustrativa post consultazione del 1° luglio 2022.(21) Alcuni suggeriti dall’OECD nel rapporto Capital Market Review Italy (2020)(22) Come osservato (Marchetti 2016) il divieto di gold plating può essere esteso anche alle norme comunitarie già recepite e costituire un motivo di riflessione per espungere dal sistema derive di over-compliance cui in passato abbiamo ceduto e dalle quali siamo continuamente a rischio di seduzione.(23) V. ad esempio, l’art. 45, bozza decreto rilancio (maggio 2020) ove interessanti spunti comparatistici circa l’estensione voto plurimo a società già quotate(24) Hopt, Modern Company Law Problems: A European Perspective Keynote, Company Law Reform in OECD Countries A Comparative Outlook of Current Trends, 2000.(25) Montalenti, Il diritto societario europeo, in AA.VV., Il Nuovo Diritto delle Società, Le società, IV, a cura di Montalenti, in Trattato Diritto Privato dell’Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2022, p. 963 ss..(26) Marchetti, Intervento al seminario istituzionale sulla presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate, Senato della Repubblica, 6ª Commissione Finanze e Tesoro, 16 giugno 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 03:31:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo registro Insider delle società con strumenti ammessi su Euronext Growth Milan</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-registro-insider-delle-societa-con-strumenti-ammessi-su-euronext-growth-milan</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal <u>4 agosto 2022,</u> entrerà in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio (“<strong>Regolamento</strong>”) che stabilisce norme tecniche per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (<em>c.d. Market Abuse Regulation</em>, “<strong>MAR</strong>”) per quanto concerne il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (<em>insider list </em>o registro <em>insider</em>).Il Regolamento recepisce, modificandolo, il progetto delle norme tecniche di attuazione (<em>c.d. Implementing Technical Standards </em>o “<strong>ITS</strong>”) predisposto dall’ESMA sul formato del nuovo registro <em>insider</em> e le informazioni da inserirvi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>). Con l’adozione di tale Regolamento viene pertanto abrogato il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (“<strong>Regolamento 2016/347</strong>”).L’intervento normativo si inserisce nel contesto delle modifiche apportate alla MAR dal regolamento (UE) 2019/2115 che, come noto, ha introdotto, tra le altre previsioni, obblighi meno onerosi per gli emittenti ammessi alle negoziazioni in un mercato di crescita per le PMI, come Euronext Growth Milan (“<strong>Emittenti</strong>”), sulla tenuta del registro <em>insider</em>, con l’obiettivo di limitare quanto più possibile i costi di <em>compliance</em> per gli Emittenti.Così disponendo, la Commissione ha accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again </em>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).Il novellato art. 18, par. 6, MAR, consente, infatti, agli Emittenti di includere nel registro<em> insider</em> soltanto le persone che, in virtù della <em>funzione che svolgono o della posizione che occupano</em> presso gli stessi, hanno <strong>accesso regolare</strong> a informazioni privilegiate (c.d. <em>registro insider-</em> <strong>accesso regolare</strong>) (art. 18, par. 6, comma 1, MAR), ampliando così il perimetro dei soggetti da includere rispetto alla categoria di persone destinate alla sezione cd. permanente di cui all’- abrogato - art. 2, comma 2 del Regolamento 2016/347 [i “<em>soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)].A titolo esemplificativo, tra i soggetti che hanno regolare accesso possono essere ricompresi gli amministratori esecutivi, i membri degli organi di direzione e controllo, il direttore generale, il direttore finanziario, il responsabile dell’area legale e i consulenti interni (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>), nonché le relative funzioni di <em>staff</em>.In tale contesto, il Regolamento precisa che il registro <em>insider</em> – accesso regolare può includere solo i <em>dati personali </em>delle persone che hanno accesso <em>regolare</em> a informazioni privilegiate (“<strong>Soggetti Rilevanti</strong>”) (v. art. 2, comma 1). Si prevede poi che tale registro debba essere redatto utilizzando il formato di cui all’Allegato II del Regolamento, e pertanto che debba riportare le seguenti informazioni: (i) la data e l’ora di creazione del Registro dell’ultimo aggiornamento; (ii) la data di trasmissione all'Autorità competente; (iii) il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante; (iv) il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante; (v) il nome e l’indirizzo della Società del Soggetto Rilevante; (vi) la funzione e motivo dell’accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare; (vii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l’accesso regolare a informazioni privilegiate; (viii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate; (ix) il numero di identificazione personale (se applicabile) o la data di nascita; (x) l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante; e (xi) il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante. <u>Non è invece richiesto indicare l’informazione specifica alla quale il Soggetto Rilevante ha accesso</u>.<u>Il nuovo Regolamento, pertanto, esenta gli Emittenti dall'obbligo di creare sezioni diverse dell'elenco <em>insider</em> per ogni informazione privilegiata, ovvero dall’obbligo di attivare le sezioni occasionali. Non è, altresì, prevista la possibilità di aggiungere all’elenco la sezione permanente</u>.Alternativamente, qualora richiesto dagli Stati membri in ragione di specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, agli Emittenti è consentito includere nel registro tutti i soggetti che hanno accesso a tali informazioni, ma in forma semplificata (c.d. registro <em>insider</em> in <strong>forma semplificata</strong>) (art. 18, par. 6, comma 2, MAR) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>).Il Regolamento dispone, infine, che gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate devono essere conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all’autorità competente. <u>Gli Emittenti potranno, pertanto, conservare il registro <em>insider </em>anche in un formato differente da quello elettronico, purché siano preservate la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate</u> (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>(<sup>[1]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il documento di consultazione pubblicato da ESMA in data 6 maggio 2020 e il <em>Final Report</em> pubblicato da ESMA in data 27 ottobre 2020. Il Regolamento si pone in aperto contrasto con la posizione dell’ESMA, come da ultimo espressa nel parere adottato in data 29 aprile 2022 (“<em>Opinion – On the European Commission’s proposed amendments to the draft implementing Technical Standards on the precise formato of insider lists and for updating insider lists adopted under MAR</em>”), non prevedendo, in particolare, l’indicazione dell’informazione specifica cui hanno accesso regolare le persone iscritte nel registro (v. <em>infra</em> nel testo).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2])&nbsp;&nbsp;&nbsp; V. <em>Final Report</em> “<em>Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again</em>”, maggio 2021, p. 76: “<em>With regard to the drawing up of the insider list, at the time of its entry into force, MAR exempted issuers admitted to trading on the SGM from the burden of keeping the insider list, thus guaranteeing them cost savings, subject to compliance with certain conditions. The SGM regulation adopted in 201921 has provided, for issuers admitted to trading on an SGM, the option to keep the insider list in a simplified form, which shall include all persons having regular access to inside information relating to the issuer. In this context, it is worth noting that the above-mentioned Regulation has entrusted ESMA with the task of drawing up the draft Implementing Technical Standards specifying the format of the new insider list and the information to be included in it. Such technical standard should clarify that SGM issuers are obliged to maintain only one list of persons having regular access to insider information and are not required to create event-based sections of the insider list each time, in which the details of persons with access to a single piece of inside information are recorded so to alleviate MAR regime and reduce compliance costs associated with it</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>(<sup>[3]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo Assonime, la formulazione “<em>soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni</em>” restringerebbe il novero degli insider “<em>permanenti</em>” a pochi soggetti: “<em>gli amministratori esecutivi, il presidente anche non esecutivo in quanto deputato a fissare l’ordine del giorno delle riunioni consiliari e a curare che l’informativa preconsiliare giunga a conoscenza degli amministratori, l’eventuale direttore generale e il relativo staff</em>” (cfr. Assonime, La disciplina sugli abusi di mercato: problemi e incertezze nell’applicazione per le società italiane e alcune ipotesi interpretative, Note e Studi, 15/2016).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>(<sup>[4]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. Considerando (10) del Regolamento (UE) 2019/2115<em>. </em>Secondo quanto indicato dal CESR nelle linee guida alla <em>Market Abuse Directive</em> (Directive 2003/6/EC), tra le categorie di soggetti che tipicamente possono avere accesso a un informazione privilegiata vi rientrano “<em>members of the board of directors, CEOs, relevant persons discharging management responsibility, related staff members (such as secretaries and personal assistants), internal auditors, people having access to databases on budgetary control or balance sheet analyses, people who work in units that have regular access to inside information (such as IT people)</em>” (CESR, Level 3 – <em>Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market</em>, par. 15).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>([5])&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’obbligo di includere una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata, così come la facoltà di istituire una separata sezione per gli accessi permanenti, sono invece ancora previsti per il registro <em>insider</em> in forma semplificata (v. art. 2, comma 2 del Regolamento).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>(<sup>[6]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ai sensi dell’art. 18, par. 5 MAR il <em>registro insider</em> sarà conservato per almeno 5 anni dopo l’elaborazione o il suo aggiornamento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 08:47:18 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act: la consultazione della Commissione UE di semplificazione per le PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Premessa</strong>Lo scorso 19 novembre la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;al fine valutare eventuali modifiche al quadro normativo di riferimento per le società quotate su mercati regolamentati o ammesse alle negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione. La consultazione pubblica si chiuderà il prossimo 11 febbraio 2022&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.La Commissione, infatti, ha accolto l’idea per la quale un intervento di alleggerimento strutturale della disciplina applicabile agli emittenti, specie alle piccole medie imprese (“<strong>PMI</strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>, renderebbe più facile per le PMI europee accedere al mercato per finanziare i loro percorsi di crescita, sempre mantenendo un elevato livello di protezione degli investitori e di integrità del mercato.L’inziativa della Commissione si inserisce all’interno del nuovo&nbsp;<em>action plan&nbsp;</em>per la creazione dell’unione dei mercati dei capitali (<em>Capital Market Union</em>) che si propone, tra i suoi principali obiettivi, quello di garantire alle imprese, e in particolare alle PMI, un rapido accesso al mercato. In particolare, l’<em>Action Plan&nbsp;</em>ha avuto la capacità di identificare i fattori che scoraggiano le società ad accedere ai mercati dei capitali, tra le quali spiccano gli elevati oneri amministrativi, gli eccessivi costi di quotazione e il rispetto di regole di&nbsp;<em>compliance</em>&nbsp;troppo stringenti.Ormai da diverso tempo, l’importanza di una unione dei mercati dei capitali europei non cessa di essere riconosciuta da tutti gli&nbsp;<em>stakeholders</em>. Sul punto, la stessa Commissione ha riconosciuto come, sebbene importanti passi siano stati compiuti al fine di promuovere il ricorso al mercato del capitale di rischio, i mercati europei restino ancora particolarmente frammentati.Anche a tal riguardo, negli ultimi mesi, le istituzioni europee sembrano aver pienamente compreso come la&nbsp;<em>Capital Market Union&nbsp;</em>possa rappresentare uno degli strumenti decisivi per sostenere la ripresa economica a seguito della crisi dovuta al perdurare della pandemia COVID-19, potendo anche rappresentare soluzione per una transizione&nbsp;<em>green&nbsp;</em>e digitale.<strong>2. I lavori del&nbsp;<em>Technical Expert Stakeholder Group</em></strong>Su queste premesse, nell’ottobre del 2020, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti (<em>Technical Expert Stakeholder Group,&nbsp;</em>“<strong>TESG</strong>”) sulle PMI&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;che, dopo una attenta analisi sul funzionamento dei mercati di crescita delle PMI, nel maggio 2021, ha pubblicato un&nbsp;<em>report&nbsp;</em>contenente dodici raccomandazioni, destinate alla Commissione e agli Stati membri, per contribuire a promuovere l’accesso delle PMI al mercato dei capitali. Le raccomandazioni del TESG affondano le loro radici sul lavoro già intrapreso&nbsp;<em>dall’High Level Forum&nbsp;</em>(“<strong>HLF</strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;e sul&nbsp;<em>report&nbsp;</em>pubblicato dall’ESMA per una revisione della direttiva MiFID II.Proprio come il lavoro prodotto negli ultimi mesi nelle diverse sedi europee, di cui abbiamo ricordato solo le iniziative più recenti, anche il Documento di Consultazione rivolge particolare attenzione alle PMI e agli emittenti ammessi alle negoziazioni sui mercati di crescita per le PMI (<em>SME growth markets&nbsp;</em>o<em>&nbsp;“<strong>SGM</strong>”</em>, tra cui rientra l’Euronext Growth Milan).<strong>3. La consultazione sul&nbsp;<em>Listing Act</em></strong>Dopo aver formulato quesiti volti a fornire alla Commissione una fotografia sullo stato di salute dei mercati dei capitali europei&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>, la seconda sezione della consultazione richiede di fornire un parere su talune proposte di modifica rispetto a diversi aspetti dalle normativa applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Prospetto&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, al regolamento sugli abusi di mercato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>, alla MiFID II&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;e alla direttiva&nbsp;<em>Transparency&nbsp;</em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.Complessivamente, si nota come la Commissione abbia tenuto in ampia considerazione le proposte formulate dai gruppi di esperti che si sono riuniti per comprende quali passi debbono essere intrapresi per dare un nuovo vigore ai mercati europei.In particolare, nell’ambito della consultazione, un ruolo centrale è assunto dai lavori del TESG, le cui raccomandazioni sono confluite all’interno del documento pubblicato dalla Commissione.<strong>4. Le aree di intervento per le PMI</strong>Non si ritiene di esagerare nel sostenere che, ove fossero adottate le proposte poste in consultazione dirette a rispondere alle esigenze di semplificazione manifestate dal mercato, il quadro normativo applicabile alle PMI quotate subirebbe una vera rivoluzione.Da un lato, l’accesso al mercato risulterebbe sensibilmente meno costoso e più agevole e, dall’altro lato, gli obblighi&nbsp;<em>on going&nbsp;</em>cui sono sottoposte le PMI quotate sarebbero proporzionalmente ridotti. Il tutto, come emerge chiaramente dal documento di consultazione, senza che possa ravvedersi alcun pericolo per la tutela dell’integrità del mercato.<strong>4.1 Regolamento Prospetto</strong>L’attenzione della Commissione è rivolta, in primo luogo, al Regolamento Prospetto, rispetto al quale sono diverse le proposte poste in consultazione. Per le PMI, il tema di maggior rilievo è rappresentato dalle novità circa:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il prospetto per le emissioni secondarie di emittenti i cui strumenti finanziari sono già negoziati su un mercato regolamentato o su un SGM (per almeno 18 mesi); e&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;il prospetto semplificato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>&nbsp;per il passaggio da uno SGM al mercato regolamento&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn12" target="_blank" name="_ftnref12" rel="noreferrer">[12]</a>.Nel richiamato quadro normativo si inserisce il nuovo regime del prospetto EU della ripresa (il&nbsp;<em>c.d. Recovery Prospectus</em>)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn13" target="_blank" name="_ftnref13" rel="noreferrer">[13]</a>.Anche a tal riguardo, la Commissione sottopone al mercato quanto suggerito dal TESG, il quale ha formulato una raccomandazione volta all’introduzione di un nuovo prospetto semplificato (che sostituisca l’attuale prospetto semplificato per le emissioni secondarie), simile, in termini di forma, al&nbsp;<em>Recovery Prospectus</em>, che sia adottato su base permanente per le emissioni secondarie e per i trasferimenti da uno SGM a un mercato regolamentato.<strong>4.2 Market Abuse Regulation</strong>Con riferimento all’impianto normativo applicabile, in materia di abusi di mercato, alle società quotate, il maggiore difetto che viene attribuito alla MAR è rappresentato dal fatto che la disciplina ivi prevista trova applicazione in modo indistinto tra i diversi emittenti, senza che a una diversa articolazione delle strutture aziendali (e, più in generale, alle dimensioni) delle singole società corrisponda una diversa declinazione degli obblighi regolamentari.Dai lavori dell’<em>High Level Forum</em>&nbsp;e del TESG emerge chiaramente come vi siano talune disposizioni e requisiti MAR che agiscono come disincentivo alla quotazione, senza che vi siano sensibili vantaggi, in termini di trasparenza, per il mercato. In particolare, il costo che occorre sostenere per conformarsi ai requisiti MAR è considerato eccessivamente elevato, specialmente per le PMI, a cui si aggiunge, rispetto a talune disposizioni della MAR, una incertezza giuridica cui occorre porre rimedio.<em><u>Nozione di informazione privilegiata</u></em>Con particolare riferimento alle PMI, numerose sono le tematiche su cui la Commissione richiede di esprimersi, a partire dalla nozione di informazione privilegiata. Sul tema, viene riproposta la raccomandazione del TESG, che ha invitato il legislatore a prevedere una distinzione tra la nozione di informazione privilegiata rilevante ai fini del divieto di&nbsp;<em>insider trading&nbsp;</em>e quella rilevante per l’obbligo di&nbsp;<em>disclosure</em>, semplificando notevolmente gli adempimenti connessi alla disciplina MAR.Ulteriore elemento di attenzione per le PMI è rappresentato dal regime di&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>connesso alle emissioni di debito. Sul punto, la Commissione evidenzia come, secondo il TESG, le obbligazioni&nbsp;<em>c.d. plain vanilla</em>&nbsp;siano meno esposte ai rischi di abuso di mercato, proprio a causa della natura dello strumento. Di conseguenza, anche sul tema, viene richiesto di esprimere un parere circa la possibilità di prevedere obblighi di&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>meno onerosi.<u>Internal dealing</u>La Commissione è altresì intenzionata a valutare la possibilità di prevedere una revisione dell’impianto normativo in materia di&nbsp;<em>internal dealing ex&nbsp;</em>art. 19 MAR. Per le PMI, le proposte formulate posso rivelarsi particolarmente rilevanti sotto due diversi profili. In primo luogo, sarà possibile esprimersi nel senso di prevedere un innalzamento della soglia rilevante a 50.000 Euro e di prevedere l’obbligo di comunicazione solo quando sia superata la predetta soglia o suoi multipli&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn14" target="_blank" name="_ftnref14" rel="noreferrer">[14]</a>.In secondo luogo, sempre riprendendo le conclusioni del TESG, i partecipanti al mercato potranno supportare la proposta di abrogare l’obbligo di mantenere la lista di persone strettamente legate di cui all’art. 19, paragrafo 5, MAR, adempimento che comporta un costo sproporzionato rispetto al beneficio offerto, in termini di informativa, al mercato.<em><u>Registro&nbsp;</u></em><u>insider</u>Ancora, con riferimento all’elenco delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate (<em>c.d. insider list</em>), la Commissione ha posto in consultazione talune proposte, sempre al fine di prevedere una disciplina complessivamente più proporzionata, in termini di&nbsp;<em>compliance</em>, per le PMI&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn15" target="_blank" name="_ftnref15" rel="noreferrer">[15]</a>. Sul punto, sebbene il Regolamento 2115/2019&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn16" target="_blank" name="_ftnref16" rel="noreferrer">[16]</a>&nbsp;abbia gettato le basi per l’introduzione di talune semplificazioni per le società ammesse alle negoziazioni su uno SGM&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn17" target="_blank" name="_ftnref17" rel="noreferrer">[17]</a>, il TESG ha raccomandato di rimuovere l’obbligo di tenere il registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>per gli emittenti con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn18" target="_blank" name="_ftnref18" rel="noreferrer">[18]</a>, introducendo contestualmente, una razionalizzazione nelle informazioni da inserire nel predetto registro, per gli altri emittenti. Anche su questo aspetto, gli operatori del mercato potranno aderire alla proposta del TESG.<u>Market sounding</u>Le proposte di modifica connesse al regime del&nbsp;<em>market sounding</em>&nbsp;rispondo, per certi versi, alle medesime esigenze connesse a quelle formulate in materia di registro&nbsp;<em>insider</em>. Anche il regime sui sondaggi di mercato, infatti, rappresenta, per le Autorità, uno strumento di controllo; la disciplina, tuttavia, si traduce, ancora una volta, in adempimenti piuttosto complessi e in maggiori costi per gli emittenti, specie se si considerano gli ampi strumenti di indagine di cui già dispongono le Autorità.Anche a tal riguardo, la raccomandazione del TESG è quella di derogare alla disciplina in tema di&nbsp;<em>market sounding&nbsp;</em>prevedendo che eventuali informazioni privilegiate potranno essere comunicate qualora siano in essere opportuni accordi di riservatezza. In subordine, il TESG ha proposto di estendere l’esenzione dalla disciplina del&nbsp;<em>market sounding&nbsp;</em>(attualmente applicabile solo ai&nbsp;<em>private placement&nbsp;</em>di strumenti di debito) ai collocamenti privati di&nbsp;<em>equity.</em>Su entrambe le proposte sarà possibile esprimersi in sede di consultazione.<em><u>Sanzioni amministrativ</u></em><em>e</em>Con riferimento al regime sanzionatorio connesso alla disciplina sugli abusi di mercato, il Documento di Consultazione parte da una importante premessa: sia il&nbsp;<em>report&nbsp;</em>dell’HLF che le raccomandazioni del TESG evidenziano come il quadro normativo appaia eccessivamente sproporzionato, specie per le PMI. Il rischio di commettere una violazione involontaria della MAR e le sanzioni associate alla normativa di riferimento rappresentato un deterrente considerevole per le imprese che intendono accedere al mercato.Ebbene, anche sotto questo profilo, il Documento di Consultazione permette al mercato di esprimersi per un generale ripensamento del sistema sanzionatorio legato alla disciplina MAR.<u>Dual listing</u>Appare, altresì, importante segnalare come il Documento di Consultazione sottoponga al mercato la possibilità, per il legislatore, di intervenire al fine di chiarire il disposto di cui all’art. 33, par. 7, della MiFID II, il quale disciplina i requisiti del&nbsp;<em>c.d. dual listing&nbsp;</em>(<em>i.e.&nbsp;</em>l’ammissione alla negoziazione dei propri strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziaizone (“<strong>MTF</strong>”) diverso da quello di origine). Dal quadro normativo di riferimento emerge che un emittente possa avviare la relativa procedura esclusivamente a seguito di una richiesta di terzi. Pertanto, i partecipanti al mercato potranno richiedere al legislatore europeo di chiarire che gli emittenti possano avviare autonomamente il procedimento di&nbsp;<em>dual listing</em>.<em><u>Requisiti minimi in materia di&nbsp;</u></em><u>corporate governance</u>Il Documento di Consultazione offre al mercato una importante opportunità al fine di prevedere una modifica legislativa che preveda l’introduzione di un insieme armonizzato di principi di&nbsp;<em>corporate governance</em>, come suggerito dal TESG.Secondo la più autorevole dottrina&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn19" target="_blank" name="_ftnref19" rel="noreferrer">[19]</a>, infatti, una società che adotti un sistema di&nbsp;<em>corporate governance</em>&nbsp;ispirato a buoni principi di governo societario non solo consegue un miglioramento nella gestione ordinaria del&nbsp;<em>business</em>, ma riesce anche a raggiungere obiettivi strategici di lungo periodo, monitorandone la&nbsp;<em>performance</em>.Sul punto, il Documento di Consultazione sottopone al mercato talune proposte formulate dal TESG, volte a introdurre requisiti minimi in materia di&nbsp;<em>corporate governance&nbsp;</em>per gli emittenti ammessi alle negoziazioni su un MFT, quali:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;comunicazione al mercato delle operazioni con parti correlate;&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>delle operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti;&nbsp;<em>(iii)</em>&nbsp;nomina di almeno un amministratore indipendente;&nbsp;<em>(iv)</em>&nbsp;identificazione di un soggetto di riferimento per la gestione delle relazioni con gli investitori;&nbsp;<em>(v)</em>&nbsp;istituzione di requisiti minimi per le operazioni di&nbsp;<em>delisting</em>, al fine di fornire una protezione agli azionisti di minoranza.<strong>5. Conclusioni</strong>In conclusione, sembra che lo sforzo dei diversi gruppi di lavoro chiamati a elaborare proposte di modifica all’impianto normativo di riferimento veda, nella consultazione sul&nbsp;<em>Listing Act,</em>&nbsp;una opportunità determinante per avvicinare i mercati europei ai livelli di efficienza degli altri mercati (quello americano e asiatico fra tutti), che conseguono, da diverso tempo, risultati molto più soddisfacenti per le società che decidono di accedere al mercato dei capitali.L’auspicio è che le proposte poste in consultazione raccolgano un ampio consenso così da spingere il legislatore europeo a procedere nel senso di semplificare in maniera robusta il quadro regolamentare.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Dirittobancario.it</a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;Documento di consultazione (“Documento di Consultazione”),&nbsp;<em>Listing Act: making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs</em>, reperibile al seguente&nbsp;<em>link&nbsp;</em><a href="https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_it" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_it</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;Si segnala, infine, che, parallelamente alla consultazione pubblica sul c.d. Listing Act, la Commissione ha, altresì, aperto una ulteriore consultazione di dodici settimane. Quest’ultima include domande che affrontano questioni di natura tecnica rivolte, principalmente, agli operatori dei mercati dei capitali, alle autorità competenti e agli accademici.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;<em>Small and medium-sized enterprises</em>, secondo la definizione contenuta dalla Raccomandazione Europea 361/2003, ma su cui il mercato richiede, da tempo, un aggiornamento (<em>cfr.</em>&nbsp;proposta del TESG sul tema)<em>.</em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;Si veda il&nbsp;<em>Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs, Empowering EU Capital Markets for SMEs – Making listing cool again</em>&nbsp;https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_en#tesg<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;<em>High Level Forum on the Capital Markets Union, A new vision for Europe’s Capital Markets</em>.&nbsp;<em>Final Report</em>, 10 giugno 2020, reperibile al seguente&nbsp;<em>link</em>&nbsp;https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final- report_en.pdf.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp;Il Documento di Consultazione si divide in due sezioni principali. La prima sezione contiene quesiti piuttosto generali e mira a comprendere quale sia l’opinione degli operatori del mercato circa l’attuale quadro normativo, anche in merito alla necessità di un suo adattamento.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp;Regolamento (UE) 1129/2017, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;Regolamento (UE) 596/2014, (c.d.&nbsp;<em>Market Abuse Regulation</em>&nbsp;o “<strong>MAR</strong>”) <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0596" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;Direttiva 65/2014/UE, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;Direttiva 2004/109/EC, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32004L0109" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref11" target="_blank" name="_ftn11" rel="noreferrer">[11]</a>&nbsp;Cfr. Art. 14, par. 1, lett. (d), del Regolamento Prospetto.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref12" target="_blank" name="_ftn12" rel="noreferrer">[12]</a>&nbsp;Si pensi, a livello domestico, al passaggio da Euronext Growth Milan (già AIM Italia) a EuroNext Milan (già MTA).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref13" target="_blank" name="_ftn13" rel="noreferrer">[13]</a>&nbsp;Il prospetto UE per la crescita consiste in un unico documento di sole 30 pagine, che consente all’investitore di conoscere le informazioni essenziali sull’emittente, al fine di assumere le proprie determinazioni di investimento, garantendo una riduzione di costi per l’emittente.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref14" target="_blank" name="_ftn14" rel="noreferrer">[14]</a>&nbsp;Secondo il TESG (in linea con quanto suggerito dall’High Level Forum), la soglia dovrebbe essere calcolata (su base aggregata) in considerazione della capitalizzazione di mercato dell’emittente.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref15" target="_blank" name="_ftn15" rel="noreferrer">[15]</a>&nbsp;La prassi di mercato tende a evidenziare come l’<em>insider list</em>&nbsp;appaia esclusivamente uno strumento volto ad agevolare l’attività di vigilanza delle Autorità competenti, che finisce per trasferisce i relativi costi sugli emittenti, i quali sono tenuti a un monitoraggio e un adeguamento regolare dei registri.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref16" target="_blank" name="_ftn16" rel="noreferrer">[16]</a>&nbsp;Regolamento 2115/2019, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2115" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref17" target="_blank" name="_ftn17" rel="noreferrer">[17]</a>&nbsp;Tali emittenti potranno tenere il&nbsp;<em>c.d.</em>&nbsp;registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;in forma semplificata, il quale dovrà comprendere tutte le persone aventi accesso regolare a informazioni privilegiate relative all’emittente. Sebbene l’intento appaia apprezzabile, il nuovo regime in tema di tenuta del registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>resta, ad oggi, ancora sospeso, in attesa dell’adozione, da parte dell’ESMA, degli&nbsp;<em>Implementing Technical Standards</em>&nbsp;che specifichino il formato del nuovo registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;e le informazioni da inserirvi<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref18" target="_blank" name="_ftn18" rel="noreferrer">[18]</a>&nbsp;Tale soglia è quella individuata, nelle proposte formulate dal TESG, per qualificare un emittente come PMI.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref19" target="_blank" name="_ftn19" rel="noreferrer">[19]</a>&nbsp;L.A. Bebchuk, A. Cohen, C.C.Y. Wang,&nbsp;<em>Learning and the Disappearing Association Between Governance and Returns</em>, in Journal of Financial Economics, 2013, Vol. 108, N. 2, pp. 323-348, reperibile al seguente&nbsp;<em>link</em>&nbsp;https://ssrn.com/abstract=1589731.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 02:36:36 +0100</pubDate>
                        <title>Prende forma il piano per le ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prende-forma-il-piano-per-le-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'opportunità del dual listing da tenere più in considerazione. La possibile adozione di un prospetto semplificato per il passaggio al mercato regolamentato. La volontà di ripensare l'impianto regolamentare della Market Abuse Regulation (Mar) in termini di forte semplificazione. L'apertura alla previsione di requisiti di corporate governance per i cosiddetti Sme Growth Market, tra i quali rientra anche l'italiano Egm, vale a dire l'ex Aim Italia, che al momento conta 161 quotate. Sono questi i temi più rilevanti della consultazione pubblica aperta di recente dalla Commissione Ue in tema di mercati dei capitali e di processi di quotazione denominata Listing Act; making public capital markets more attractive per Eu companies and faciliting access to capital for Smes. Un percorso che si concluderà l'11 febbraio e che valuterà l'opportunità di eventuali modifiche al quadro normativo di riferimento per le aziende presenti sui listini finanziari e per le future matricole. La volontà comunitaria è promuovere e facilitare l'accesso delle società attive nei mercati del Vecchio Continente, in particolare quelle di medio-piccole dimensioni, al mercato dei capitali.L'iniziativa della Commissione Ue si inserisce nel nuovo action plan per la creazione dell'unione dei mercati dei capitali (Capital Market Union) che si propone, tra i suoi principali obiettivi, quello di garantire alle imprese, e in particolare alle pmi, un più rapido e semplificato ingresso in borsa. Un percorso articolato che, come riferito il 12 giugno da MF-Milano Finanza, si basa anche sul documento elaborato dal gruppo di 12 esperti (Tesg-Technical Expert Stakeholder Group), tra i quali figurano anche gli italiani Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e Lukas Plattner, partner dello studio legale Advant Ntcm. I membri del Tesg, dopo una attenta analisi sul funzionamento dei mercati di crescita delle pmi, a maggio avevano pubblicato un report (Making listing cool again) di 117 pagine contenenti 12 raccomandazioni, destinate alla Commissione e agli Stati membri, per contribuire a promuovere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali. Indicazioni che si fondano sul lavoro già intrapreso dall'High Level Forum e sul report pubblicato dall'Esma per una revisione della direttiva Mifid II.&nbsp;<a href="https://aimnews.milanofinanza.it/news/prende-forma-il-piano-per-le-ipo-2542047?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 10:26:15 +0200</pubDate>
                        <title>The Renaissance of EU Capital Markets</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-renaissance-of-eu-capital-markets</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/09/renaissance-eu-capital-markets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tratto da Oxford Business Law Blog</strong></a>The main goal of the recently published&nbsp;<em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) Report&nbsp;</em>is to start to set free EU Capital Markets from the&nbsp;cage of regulations&nbsp;suffocating them.As noted by the TESG EU, the attractiveness of equity and debt public capital markets for SMEs is negatively affected in EU by a steady downturn of IPOs, which limits considerably public capital markets’ ability to be a robust funding source for SMEs. Public equity markets provide substantial social benefits, offering an effective way to share risk and allocate capital efficiently between public savings and issuers. Within this framework, initial public offerings (IPOs) enable SMEs to raise funds as they grow, and offer an exit route for early-stage investors. However, recent analyses have shown that EU public equity markets ‘<em>have fallen behind in global terms</em>’. EU public equity markets are indeed much smaller than those in the USA, despite having a similar-sized economy. They are also smaller than Asia’s markets when measured by market capitalisation relative to GDP, and much smaller than the market in the UK as percentage of GDP.The&nbsp;OECD&nbsp;recently noted that stock markets play a key role in providing companies with equity capital that gives them the financial resilience to overcome temporary downturns, while meeting their obligations to employees, creditors and suppliers. At the same time, since 2005, more than 30,000 companies have delisted from stock markets globally, notably in the United States and EU. These delistings have not been matched by IPOs, which has resulted in a considerable net loss of publicly listed companies. This drying up of SMEs access to public markets affects a fundamental source of funding to support the growth of EU companies which need to have long-term capital investments, beside bank credit, to sustain their growth plans.Feedback from market participants clearly indicates that the initial and ongoing costs of becoming a public company have risen considerably in recent decades, thus widening the gap between public and private equity funding. This is even more true for SMEs, which have to deal with particularly burdensome regulatory costs associated with listing.The downsizing of EU public capital markets can be addressed only by adopting a holistic approach addressing the issues of relevance for all players in the EU capital markets landscape. The TESG’s twelve recommendations contain specific proposals for legal amendments to EU legislation in order to achieve these objectives, starting with the inclusion in the EU financial sector legislation of a broad SME definition to capture all listed companies with a market capitalization of less than 1 billion Euro (Small and Medium Capitalization Companies or ‘SMCs’).The reforms that the TESG suggested will ensure that EU capital markets, and in particular public equity markets, are available for the deployment of risk capital into SMCs as well as the innovation-driven sectors of the EU economy. The proposals include suggestions on how to reduce the initial and ongoing costs of listing and the ensuing administrative burdens and recommend extending availability of dual class shares, using pre-listing sandboxes, providing additional research coverage as well as empowering retail investors. Together, the TESG proposals will deliver proportionate listing requirements for SMCs, supportive tax policies, increased investor access, and higher profile for the many EU SMCs, which are key generators of economic growth.The TESG recommendations shall hopefully inspire the implementation of the&nbsp;Capital Markets Union (CMU) Action Plan 2020&nbsp;and help the EU Commission solve the different issues identified in the Action Plan 2020 as discouraging SMEs from accessing public markets, such as a high administrative burden and the high costs of listing and compliance with listing rules.Advancing the CMU is not just about capital markets and financial institutions. It will also benefit entrepreneurs, employees and private investors. SMEs are the backbone to the EU economy. They are the key drivers of economic growth, jobs creation, innovation and tax revenue in Europe. The COVID-19 pandemic and Brexit have re-emphasised the importance of the CMU project and the need to make rapid progress to speed up the EU recovery and increase the growth potential of SMEs. Most importantly, the CMU could facilitate the structural changes that have become unavoidable as a result of the pandemic and support the transition to a low-carbon and digitalised economy. The COVID-19 crisis is thus a wake-up call to strengthen the CMU and make the EU economy more robust and resilient.&nbsp;<i>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For further information please contact <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5024</guid>
                        <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:57:39 +0200</pubDate>
                        <title>Borsa Italiana approva le modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia e alle Disposizioni in tema di Parti Correlate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-italiana-approva-le-modifiche-al-regolamento-emittenti-aim-italia-e-alle-disposizioni-in-tema-di-parti-correlate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 25 giugno 2021, Borsa Italiana S.p.A. (“<strong>Borsa Italiana</strong>”), con avviso n. 22008 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) (“<strong>Avviso</strong>”), ha comunicato al mercato l’introduzione di talune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”), alle relative Linee Guida, e alle Disposizioni in tema di Parti Correlate, le quali entreranno in vigore secondo le tempistiche di seguito specificate.In primo luogo, tramite talune revisioni apportate al Regolamento Emittenti, Borsa Italiana ha inteso razionalizzare il regime di trasmissione e pubblicazione dell’informativa societaria.In secondo luogo, con riguardo alle modifiche intervenute sulle Disposizioni in tema di Parti Correlate, le stesse si sono rese necessarie al fine di allineare la relativa disciplina alle modifiche apportate da Consob al regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (“<strong>Regolamento OPC</strong>”), conseguenti al recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 relativa all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (“<strong>SHRD II</strong>”).&nbsp;</p><ol> <li><strong>Modifiche in materia di informativa societaria per gli emittenti AIM Italia</strong></li></ol><p>Le prime modifiche d’interesse per gli emittenti AIM Italia riguardano la disciplina relativa alla trasmissione e alla pubblicazione dell’informativa societaria ed entreranno in vigore il <strong><u>12 luglio 2021</u></strong>.</p><p style="text-align: center;">*****</p>Borsa Italiana ha integrato l’articolo 17 del Regolamento Emittenti (appositamente ridenominato “<em>Diffusione dell’informativa societaria</em>”), in materia di informativa societaria, <u>includendo</u>, nell’ambito delle informazioni oggetto di diffusione e pubblicazione da parte dell’emittente AIM Italia, anche “<em>la modalità di messa a disposizione del pubblico di </em><strong><em>ogni documento messo a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia</em></strong>”.Contestualmente, sono stati espunti l’articolo 20 del Regolamento Emittenti e le relative Linee Guida, che disciplinano la modalità di pubblicazione dei documenti messi a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia, in quanto ora tali previsioni vengono inserite nell’ambito dell’art. 26, recante la disciplina relativa alla pubblicazione dell’informativa societaria.Proprio con riferimento all’art. 26 del Regolamento Emittenti (anch’esso ridenominato in “<em>Pubblicazione e deposito dell’informativa societaria</em>”), si segnala una importante novità per gli emittenti AIM Italia: <em>(i)</em> in <u>primo luogo</u>, è stato previsto che i comunicati e i documenti dovranno rimanere sul sito <em>web </em>dell’emittenti AIM Italia per almeno 5 anni; <em>(ii) </em>in <u>secondo luogo</u>, Borsa Italiana ha altresì previsto che i documenti messi a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia (da pubblicare sul sito <em>web</em>) <strong><u>includono</u></strong> le eventuali <u>relazioni illustrative</u> per le assemblea e i <u>verbali assembleari</u>.Gli emittenti AIM Italia saranno quindi tenuti a <u>pubblicare sul sito proprio sito <em>web</em></u> le eventuali <strong>relazioni illustrative</strong> predisposte sui punti all’ordine del giorno di assemblea e i <strong>verbali assembleari</strong>, rispetto ai quali, prima delle modifiche in esame, non esisteva nessun obbligo in tal senso.Da ultimo, si ricorda che il Regolamento 596/2014/UE, all’art. 17, par. 9, prevede che le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, quale AIM Italia, possono essere pubblicate sul sito <em>Internet</em> della sede di negoziazione anziché sul sito <em>Internet</em> dell’emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità.In tale contesto, si segnala che l’Avviso ha, altresì, reso nota l’intenzione di Borsa Italiana di <u>sviluppare uno specifico canale elettronico</u> per il deposito presso Borsa stessa e per la pubblicazione sul proprio sito <em>web</em> dei comunicati e delle altre informazioni rilevanti richieste dalla regolamentazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).In questa prospettiva, sono state integrate le Linee Guida dell’art. 26 prevedendo che: <em>(i) </em>con riguardo alle informazioni per le quali Borsa Italiana abbia predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione, l’emittente AIM Italia trasmette tali informazioni mediante l’uso di tale canale; e <em>(ii) </em>l’emittente AIM Italia potrà decidere di non pubblicare sul proprio sito <em>web</em> le informazioni trasmesse a Borsa Italiana attraverso l’uso di tale canale elettronico (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>Modifiche alla disciplina relativa alle operazioni con parti correlate per gli emittenti AIM Italia</strong></li></ol><p>Le seconde modifiche introdotte da Borsa Italiana attengono alla disciplina prevista in materia di operazioni con parti correlate, resesi necessarie a seguito della delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, la quale ha modificato il Regolamento OPC al fine di recepire la SHRD II (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>)In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria ed economica e in vista della prossima revisione della Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, si prevede un <u>periodo transitorio fino al</u> <strong>30 giugno 2022 </strong>entro il quale gli emittenti AIM (non aventi strumenti diffusi) dovranno adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni e la conseguente entrata in vigore delle modifiche regolamentari a decorrere dal <strong>1° luglio 2022 </strong>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>)<strong>. </strong></p><p style="text-align: center;"><strong>*****</strong></p>Preliminarmente, si ricorda che l’art. 13 del Regolamento Emittenti prevede che “<em>Per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all’articolo 10 del regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come previsto per determinate tipologie di società, anche quando non si tratti di emittenti diffusi</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).Pertanto, alla luce delle modifiche apportate da Consob al Regolamento OPC, e in continuità con l’approccio regolamentare adottato dal Regolamento AIM rispetto alla disciplina delle operazioni con parti correlate, Borsa Italiana ha apportato alcuni limitati adeguamenti aventi ad oggetto in particolare:<p style="padding-left: 30px;"><em>(i) <u>Definizione di parte correlata</u></em></p>Analogamente a quanto previsto dal Regolamento OPC, che rinvia alla definizione di parte correlata contenuta nei principi contabili internazionali <em>pro tempore </em>vigenti, è stato inserito un <strong>rinvio mobile</strong> alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali, abrogando contestualmente l’Allegato 1.<p style="padding-left: 30px;"><em>(ii) <u>Procedure di approvazione</u></em></p>In considerazione dell’importanza del coinvolgimento del <em>plenum </em>dell’organo amministrativo sulle operazioni di maggiore rilevanza, è stata introdotta una riserva di competenza a deliberare in capo all’organo amministrativo per le <u>operazioni di maggiore rilevanza</u>.Ulteriori interventi sul punto hanno riguardato la precisazione di alcuni obblighi, e in particolare: <strong><em>(i)</em></strong> la previsione del dovere del comitato di amministratori indipendenti di <strong>verificare preventivamente l’indipendenza</strong> dell’esperto eventualmente selezionato e qualificato come indipendente; <strong><em>(ii)</em></strong> la previsione dell’obbligo di <strong>allegare il parere del comitato</strong> degli amministratori indipendenti al verbale delle riunioni di detto comitato.<p style="padding-left: 30px;"><em>(iii) <u>Casi di esenzione</u></em></p>Sono state introdotte le fattispecie di esenzione relative a operazioni <strong>rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni </strong>(<em>e.g. </em>scissioni parziali proporzionali, aumenti di capitale in opzione, riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci <em>ex </em>art. 2445 cod. civ.) e quelle relative ai <strong>piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea</strong>, quest’ultima fattispecie già disciplinata nel Regolamento OPC in vigore.Inoltre, con riferimento alle esenzioni concernenti le deliberazioni in <strong>materia di remunerazione</strong>, è stato specificato che a beneficiare dell’esenzione sono solo le deliberazioni in materia di remunerazione rispetto alle quali l’emittente abbia adottato una politica di remunerazione soggetta all’approvazione dell’assemblea determinata in conformità alla politica e in assenza di valutazioni discrezionali.Con riferimento all’ipotesi di esenzione applicabile in caso di <strong>urgenza</strong>, la stessa è stata mantenuta, facendo tuttavia salva la <u>riserva di competenza in capo al consiglio</u> di amministrazione applicabile alle operazioni di <u>maggiore rilevanza</u>.Ancora, è stata prevista l’introduzione della <strong>verifica <em>ex post </em>sull’applicazione</strong> delle esenzioni relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o <em>standard</em>. A tal riguardo, con particolare riferimento alle predette ipotesi, le Disposizioni in tema di Parti Correlate sono state modificate al fine di prevedere che le procedure adottate dagli emittenti AIM Italia debbano stabilire le modalità e i tempi con i quali gli amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione.Ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'obbligo per gli emittenti AIM di individuare le operazioni di <strong>importo esiguo</strong> secondo criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte (<em>e.g. </em>persone fisiche, persone giuridiche) ed è stata conseguentemente prevista la <u>disapplicazione</u> delle disposizioni in materia di operazioni di importo esiguo.Infine, Borsa Italiana è intervenuta al fine di prevedere uno <u>specifico flusso informativo periodico</u> almeno con riferimento alle <strong>operazioni di maggiore rilevanza esentate</strong> al fine di consentire ai medesimi amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate lo svolgimento di un esame <em>ex</em> post delle stesse.<p style="padding-left: 30px;"><em>(iv) <u>Informativa al mercato</u></em></p>Le Disposizioni in tema di Parti Correlate sono state modifiche al fine di prevedere che, qualora un’operazione con parte correlata sia resa nota nell’ambito di un comunicato diffuso ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tale comunicato debba includere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, gli elementi informativi minimi indicati all’art. 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.In relazione al documento informativo oggetto di pubblicazione con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza, è stato precisato che, ove l’organo amministrativo si avvalga di un esperto qualificato come indipendente, il <strong>parere</strong> di tale <strong>esperto</strong> debba essere pubblicato in <u>allegato al documento informativo.</u><p style="padding-left: 30px;"><em>(v) <u>Obbligo di astensione degli amministrativi coinvolti dell’operazione</u></em></p>Borsa Italiana ha altresì chiarito che, coerentemente con quanto previsto dalla SHRD II e dal nuovo Regolamento OPC con riferimento alle <strong>società con azioni diffuse</strong>, <strong><u>non</u></strong> è stato previsto l’obbligo di <u>astensione degli amministratori coinvolti nell’operazione</u> con parte correlata, in quanto istituto che riguarda le sole società con azioni quotate in mercati regolamentati.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Avviso consultabile al seguente <em>link </em><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso22008-aim.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso22008-aim.pdf</a><em></em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Con riferimento al canale elettronico di trasmissione oggetto di sviluppo da parte di Borsa Italiana, quest’ultima provvederà a pubblicare un apposito Avviso mediante il quale sarà comunicata l’attivazione del menzionato canale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tale esenzione, di cui va data evidenza mediante la pubblicazione di un apposito comunicato e previa indicazione sul proprio sito <em>web</em> inserendo altresì un collegamento ipertestuale al sito di Borsa Italiana ai fini del reperimento della documentazione ivi pubblicata, si giustifica in considerazione del fatto che le stesse saranno automaticamente messe a disposizione, a titolo gratuito, sul sito <em>web</em> di Borsa Italiana per un periodo non inferiore a 5 anni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>&nbsp;&nbsp; A tal riguardo, si ricorda che l’intervento del Regolatore ha fatto seguito all’adeguamento della normativa primaria alla SHRD II, mediante l’adozione del decreto legislativo n. 49 del 10 giugno 2019, il quale, <em>inter alia</em>, ha modificato l’art. 2391-<em>bis</em> cod. civ. in materia di operazioni con parti correlate, riservando all’Autorità la definizione a livello regolamentare degli aspetti di dettaglio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>L’introduzione di un periodo transitorio è volta, da un lato, ad attribuire alle società un periodo di tempo congruo per la revisione delle proprie procedure ed al contempo allo scopo di osservare la concreta applicazione da parte delle società quotate su mercati regolamentati e degli emittenti diffusi delle modifiche apportate da Consob al Regolamento OPC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Borsa Italiana, sul punto, ha ricordato che la scelta di allineare i presidi previsti in materia di operazioni con parti correlate rispetto a quelli previsti per le società di minori dimensioni quotate in mercati regolamentati, neo-quotate e con azioni diffuse tra il pubblico risponde a due diverse esigenze, <u>in primo luogo</u>, si cerca di assicurare un livello di tutela adeguato per gli investitori, <u>in secondo luogo</u>, si allineano gli stessi emittenti AIM all’implementazione del regime che essi sarebbero comunque tenuti ad applicare nel momento in cui diventassero emittenti diffusi ovvero quotati su un mercato regolamentato.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 05:19:30 +0200</pubDate>
                        <title>Euronext vuole esportare lo Star</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/euronext-vuole-esportare-lo-star</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il progetto è in fase di elaborazione ai piani alti della società che gestisce Borsa Italiana. Il modello è stato esaminato anche nell'ultimo studio della task force della Commissione Ue.</em>Piazza Affari soffre il gap strutturale con le altre borse europee e globali. Il problema ha radici lontane e profonde. E la distanza dalle piazze finanziarie internazionali si sta accentuando ancora di più con le operazioni che si stanno concretizzano, in questi ultimi anni, a Milano sulle società quotate.Come dimostrano le 14 opa finalizzate al delisting promosse da inizio anno - fanno seguito alle otto opa completate, tra offerte d'acquisto e fusioni, nello scorso anno e alle 15 definite nel 2019 - a fronte delle sole tre quotazioni (Philogen, Seco e The Italian Sea Group) sul listino principale, dopo che l'azienda di Novara U-Power (calzature anti-infortunistica e abbigliamento da lavoro) nei giorni scorsi ha deciso di rinviare a data da destinarsi lo sbarco sullo Star per, si mormora nelle sale operative, una significativa distanza di alcune centinaia di milioni in termini di valutazione tra la richiesta e la risposta del mercato e degli investitori.Nonostante ciò, il listino pregiato di Borsa può rappresentare un elemento di distinzione di Milano rispetto alle altre borse del circuito Euronext (in particolare Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo) e non solo. Così, come già ipotizzato di recente da MF-Milano Finanza, il management del gruppo che ha base in Francia e che controlla anche Piazza Affari sta accelerando sull'opportunità di replicare il modello Star anche al di fuori dei confini italiani.Così, come appreso da questo giornale tra gli operatori finanziari, pare che proprio in queste settimane si stiano intensificando i ragionamenti dei vertici di Euronext, a partire dal ceo e presidente del managing board Stéphane Boujnah in merito alla possibilità di rendere concreto questo progetto replicando il modello del listino milanese, puntando in particolare sugli aspetti delle regole di governance e della trasparenza che hanno fatto dello Star una sorta di unicum in Europa.Una opzione che viene valutata di particolare interesse da parte di broker, gestori e advisor italiani visto che per una volta Milano può essere presa come punto di riferimento in ambito internazionale. In tale modo, si ragiona nelle sale operative, si potrebbe anche rafforzare l'attrattività di Piazza Affari che come emerge dai numeri soffre parecchio avendo solo nell'Aim Italia, il listino dedicato alle pmi, il vero traino in fatto di quotazioni anche se di piccola taglia rispetto a Mta.Il tema della creazione di un segmento pan-europeo che abbia paletti rilevanti su tematiche gestionali e di controllo è stato anche evidenziato nell'ultimo lavoro, durato sette mesi, del Technical expert stakeholder group costituito nell'ottobre di un anno fa dalla Commissione Europea e composto da 10 membri tra i quali Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Lukas Plattner</span></strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>.Il documento finale di 117 pagine intitolato «Making listing cool again» e già riferito da MF-Milano Finanza nell'edizione di sabato 12 giugno, nei 12 obiettivi da adottare in ambito comunitario e nazionale per rilanciare le quotazioni, in particolare quelle delle pmi, sui listini faceva esplicito riferimento alla creazione di un listino ad hoc per aziende con determinati requisiti. «E per tale ragione va identificata e creata una nuova categoria di aziende: le Ue Champions. Si tratta di società che hanno particolari requisiti: ampio flottante, almeno del 35%, una market cap superiore ai 100 milioni e che siano particolarmente virtuose nel rispetto dei presidi environmental, social e governance (esg)», avevano evidenziato proprio Plattner e Vismara illustrando il lavoro della task force della Commissione Ue.Un progetto quello della creazione di questo specifico raggruppamento di società che, a quanto si apprende, è visto con favore proprio da Euronext. Da qui, dunque, l'opzione sempre più concreta di replicare lo Star sulle altre borse gestite dalla società che ha la base operativa ad Amsterdam.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210709&amp;idArticle=550000324&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-144391960&amp;trc=pDelivery-t20210709-a550000324-h34221-c5303-d10814-f12517-n595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da&nbsp;Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 05:12:41 +0200</pubDate>
                        <title>La Superlega delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-superlega-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Un comitato della Commissione Ue ha elaborato 12 linee guida per rilanciare le quotazioni sulle borse, con un focus sul piccolo Mta. Tra le idee, dare vita a un listino che valorizzi le società più virtuose.</em>Making listing cool again. Parafrasando lo slogan della tambureggiante campagna elettorale di Donald Trump del 2016 (Make America Great Again), il technical expert stakeholder group costituito nell'ottobre di un anno fa dalla Commissione Ue ha elaborato, dopo sette mesi di confronto, una serie di proposte e valutazioni. Il documento finale di 117 pagine (intitolato appunto «Making listing cool again») indica 12 obiettivi da adottare ( vedere tabella in pagina) in ambito comunitario e nazionale per rilanciare le quotazioni, in particolare quelle delle pmi, sui listini. A partire da Piazza Affari. Non per nulla tra i 10 componenti del Tesg, due erano italiani: Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Lukas Plattner</span></strong>, partner dello <strong>studio legale Ntcm</strong>.Parola d'ordine semplificare, per non perdere competitività con i listini del resto del mondo, Wall Street e Londra in primis. «Nonostante Brexit gli inglesi si stanno muovendo molto rapidamente sul fronte borsistico per essere più competitivi e attrarre capitali e soprattutto aziende», analizzano con MFMilano Finanza Plattner e Vismara. «Londra diventerà un hub di riferimento per le grandi operazioni di mercato. L'Europa deve darsi nuove regole per sostenere la crescita dei listini».Quali in particolare? «È necessario semplificare le modalità d'accesso: prospetti più brevi, testi in inglese per agevolare gli investitori internazionali. Serve la possibilità di scegliere quale autorità di vigilanza deve approvare i documenti», sottolineano i due esperti. «Poi occorre semplificare la normativa relativa alla permanenza sui listini. La market abuse è un tema delicatissimo e decisivo nella scelta di un imprenditore rispetto alla possibilità di mantenere quotata o meno l'azienda». Vi sono poi altri elementi decisivi, secondo gli esperti del Tesg, che vanno sostenuti e definiti per dare maggior forza alle quotazioni e all'apertura dei mercati. Una soluzione è quella di creare una nuova categoria, trasversale, di società: le Smc. Si tratta di aziende quotate di medio-piccola dimensione con una capitalizzazione inferiore al miliardo. «Per queste società va individuato un regime giuridico proporzionato e meno oneroso e va creata una serie di incentivazioni fiscali, sulle plusvalenze, sulla ricerca», specificano ancora i due professionisti di Equita e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>. È importante incrementare la visibilità. «E per tale ragione va identificata e creata una nuova categoria di aziende: le Ue Champions. Si tratta di società che hanno particolari requisiti: ampio flottante, almeno del 35%, una market cap superiore ai 100 milioni e che siano particolarmente virtuose nel rispetto dei presidi esg». Insomma, in gergo calcistico andrebbe creata la Superlega delle borse europee. Con un esito, però, che dovrà essere decisamente differente dal progetto sportivo evaporato nel giro di un weekend.In questo contesto un'analisi a parte merita Piazza Affari, uno dei listini più piccoli del Continente e entrato da poco a far parte di Euronext. Palazzo Mezzanotte ha problemi cronici da risolvere, come dimostrano le pochissime ipo su Mta. Figlie anche del fatto che «abbiamo un livello particolarmente elevato di affidamenti bancari rispetto ad altre forme di finanziamento», dicono Plattner e Vismara, «oltre a processi di quotazioni lunghi e onerosi». Non per altro se Parigi, Londra, Francoforte, Madrid e Zurigo hanno un tasso del 28% di ipo ritirate a collocamento in corso, in Italia la percentuale sale al 41%. Quasi una possibile matricola su due, si ritira quando è all'ultimo miglio. Questo ovviamente vale soprattutto per il listino principale, non per Aim. «Scontiamo già un problema di competitività con il resto d'Europa che va superato. Per questo è decisivo che a livello di sistema si lavori per il cambiamento delle regole. O lo facciamo adesso o sarà troppo tardi».E se Euronext magari «ci toglierà autonomia, porterà però un'expertise e una rapidità nella gestione dei processi di ipo che potrà essere decisiva». Perciò occorre che Borsa e Consob rivedano alcuni modelli operativi e che il governo si attivi per facilitare il percorso.&nbsp;<strong>Le 12 priorità per aumentare le quotazioni sui mercati</strong>1- Introduzione nella legislazione Ue sul settore finanziario di nuova categoria trasversale: le società di piccola e media capitalizzazione quotate con una market cap inferiore a 1 miliardo2- Semplificazione dell'accesso al mercato e riduzione dei costi di raccolta3- Rivisitazione della disciplina sulla market abuse4- Adozione di regimi transitori così da consentire alle PMI di adattarsi nel tempo ai complessi obblighi di una società quotata5- Introduzione di strutture azionarie a voto multiplo a livello UE così da permettere ai fondatori e agli investitori iniziali di raccogliere nuovo capitale (pubblico) senza perdere il controllo6- Sostegno dell'attività di ricerca e analisi rivolta alle pmi tramite incentivi di natura fiscale e messa a disposizione di fondi Ue per ridurre i costi di ricerca7- Apertura del mercato alle mi con interventi mirati a incrementare i flussi informativi tra emittente e creditori nonché a ridurre i costi per le pmi che vogliono dotarsi di un rating indipendente8- Promozione di chiari e semplici standard Esg per le pmi quotate con meno di 500 dipendenti9- Definizione di un set minimo di requisiti di corporate governance armonizzati per le pmi quotate sui mercati di crescita così da aumentarne la trasparenza10- Creazione di una label Ue Champions in cui potranno rientrare le pmi di maggiori dimensioni (capitalizzazione superiorei ai 100 milioni), con ampio flottante (più del 35%) e particolarmente virtuose11- Ampliamento della categoria di pmi quotate che possono beneficiare degli incentivi fiscali compatibili con il quadro in tema di aiuti di Stato12- Potenziamento della partecipazione degli investitori retail ai mercati finanziari attraverso l'emissione di una nuova categoria di investitori al dettaglio qualificati&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210612&amp;idArticle=546601653&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-1235779376&amp;trc=pDelivery-t20210612-a546601653-h34221-c1115-d10814-f12517-n70" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 03:51:48 +0200</pubDate>
                        <title>CrowdFundMe, lancia minibond di 3A Sport</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crowdfundme-lancia-minibond-di-3a-sport</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005353575">CrowdFundMe</span>, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, ha avviato, in data 24 marzo, il collocamento del minibond della PMI 3A Sport S.p.A., distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. Si tratta di un’obbligazione di breve termine – la durata è di appena 18 mesi – con un rendimento annuo a scadenza del 4,25%. Inoltre, il minibond rappresenta un’opportunità d’investimento aperta a un’ampia platea di soggetti; possono infatti aderire non solo gli investitori professionali, ma anche i clienti retail con patrimonio superiore a 250.000 euro.Il minibond ha un obiettivo massimo di 2.000.000 di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro. 3A Sport presenta un rating pari a B1- (medio-alto) calcolato da Modefinance (società di rating ESMA Compliant). Si tratta di un’emissione Senior Unsecured con possibilità, al termine delle sottoscrizioni, di quotazione del minibond sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, per favorire la liquidità del titolo. CrowdFundMe svolge il ruolo di collocatore per la raccolta dell’investimento e, per gestire l’operazione, è affiancata da player di primario standing: Arpe Group come advisor finanziario e <strong>Nctm</strong> come advisor legale.<strong>Impiego delle risorse</strong>I fondi raccolti serviranno per&nbsp;accelerare la strategia di espansione di 3A Sport. La società, in particolare, punta sull’internazionalizzazione per estendere oltre i confini nazionali i mandati attualmente in essere, replicando il modello italiano. Un’altra parte delle risorse servirà per potenziare l’area digitale (drop shipping, piattaforma omnichannel) e e-commerce, con particolare attenzione al progetto Just Play, concept store di abbigliamento Nike, Jordan, Adidas, Converse dedicato a bambini e ragazzi. Inoltre, verranno realizzati nuovi spazi 3A per showroom, eventi e meeting. Infine, la società punta ad acquisire nuovi mandati, facendo leva sulla reputazione ormai consolidata, e ad ampliare la gamma di prodotti attualmente distribuita per i brand in licenza.&nbsp;Tratto da <a href="https://finanza.repubblica.it/News/2021/03/30/crowdfundme_lancia_minibond_di_3a_sport-159/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">finanza.repubblica.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 03:40:35 +0100</pubDate>
                        <title>4Aim Sicaf: avviata attività per quotazione azioni 2 su Aim Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/4aim-sicaf-avviata-attivita-per-quotazione-azioni-2-su-aim-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>4AIM Sicaf, prima Sicaf focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Aim Italia, ha avviato le attività propedeutiche all'ammissione alle negoziazioni sul listino delle azioni ordinarie relative al Comparto 2 Crowdfunding, la cui costituzione è stata approvata dall'assemblea degli azionisti in data 29 dicembre.A tal riguardo il Cda, spiega una nota, ha esercitato la delega conferita dall'assemblea degli azionisti in data 29 dicembre, deliberando di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale della società per un importo di massimi 5.000.000 euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie 2 relative al Comparto 2 Crowdfunding, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a investitori professionali italiani ed esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America e con l'esclusione dell'Australia.Le azioni ordinarie saranno offerte in sottoscrizione a un prezzo pari a 100,00 euro.Nel processo di quotazione delle azioni Ordinarie 2 4AIM Sicaf è assistita da EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator,&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>&nbsp;in qualità di consulente legale, Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario e Bdo Italia in qualità di società di revisione.Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202103231836041469&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">finanza.tgcom24</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 04:11:58 +0100</pubDate>
                        <title>Le disposizioni di adeguamento del Testo Unico della Finanza al Regolamento Prospetto e l&#039;offerta al pubblico di titoli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-disposizioni-di-adeguamento-del-testo-unico-della-finanza-al-regolamento-prospetto-e-lofferta-al-pubblico-di-titoli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/news/emittenti/l-adeguamento-del-tuf-al-regolamento-prospetto-e-l-offerta-al-pubblico-di-titoli" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirittobancario.it</a>&nbsp;<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Premessa</strong></span></em>Con il d. lgs. 3 febbraio 2021, n. 17, emanato in forza dell’art. 9 legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) il legislatore italiano ha provveduto ad adeguare la disciplina nazionale, contenuta nel d. lgs. 58/1998 (“<strong>Testo Unico della Finanza</strong>” o “<strong>TUF</strong>”) a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (“<strong>Regolamento Prospetto</strong>”) che ha ridisegnato la normativa in materia, abrogando la precedente direttiva 2003/71/CE e oggi disciplina integralmente il contenuto, il processo di autorizzazione e pubblicazione del prospetto informativo.Il Regolamento Prospetto è stato adottato con l’intento di semplificare gli obblighi relativi alla pubblicazione del prospetto, contemperando l’esigenza di ridurre i costi e gli oneri per le imprese che volessero accedere ai mercati e, al contempo, quella di consentire un’adeguata informativa degli investitori, in grado di metterli in grado di effettuare scelte di investimento con cognizione di causa.La scelta dello strumento del regolamento, di diretta applicazione nei vari ordinamenti nazionali, consente un’armonizzazione degli stessi, e al contempo implica un radicale cambiamento nella struttura della normativa contenuta nel Testo Unico della Finanza (sul punto si ricorda che il Regolamento Emittenti Consob è già stato adeguato al Regolamento Prospetto con Delibera Consob 24 luglio 2019 n. 21016). In tale contesto l’adeguamento alla regolamentazione europea ha comportato una ricognizione della normativa primaria al fine di abrogare le disposizioni ormai disciplinate direttamente dal Regolamento Prospetto oltreché:(i) verificare la piena conformità dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto e alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea;(ii) mantenere in capo alla Consob i poteri regolamentari, di vigilanza, di indagine e sanzionatori attualmente previsti nel TUF;(iii) censire tutte le fattispecie sanzionate dall'articolo 38 del regolamento e adeguare i minimi e massimi edittali presenti nel TUF;(iv) rivedere la disciplina sulle esenzioni in applicazione degli articoli 1 e 3 del regolamento;(v) attribuire alla Consob il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (sostituzione di una sezione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID);(vi) aggiornare le disposizioni in tema di whistleblowing.&nbsp;<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le principali modifiche</strong></span></em>Le modifiche più rilevanti hanno inciso in particolare sul contenuto della Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF, “<em>Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita</em>”, che ha visto sostanziali modifiche nel proprio testo a partire dalle definizioni. Queste, come anticipato, richiamano ora direttamente il Regolamento Prospetto e le disposizioni attuative dello stesso e sono state adeguate a fini di coordinamento con lo stesso Regolamento Prospetto – già a partire dalla definizione di “titoli” che sostituisce quella precedente di strumenti finanziari comunitari facendo ora direttamente riferimento alla normativa europea.In particolare, poiché il Regolamento Prospetto ha ad oggetto l’offerta al pubblico di “titoli”, la disciplina del Testo Unico della Finanza riporta oggi una sorta di “sdoppiamento”, per cui la legislazione relativa alle offerte al pubblico di titoli nel nostro ordinamento finisce per essere in larga parte assorbita dal Regolamento Prospetto, cui il testo legislativo fa ampio rinvio diretto, mentre il Testo Unico della Finanza continua ad includere una disciplina più estesa con riferimento alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli (pur con alcuni adeguamenti, anche in questo caso, al Regolamento Prospetto).La normativa resta applicabile, sulla scorta di tale definizione, ai valori mobiliari, vale a dire, ai sensi del Regolamento Prospetto che a sua volta richiama la Direttiva UE 2014/65, c.d. MIFID 2, <em>“categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali”</em>, quali azioni, obbligazioni e derivati, mentre sono esclusi gli strumenti del mercato monetario con una scadenza inferiore ai 12 mesi. Oltre ai valori mobiliari la definizione di “titoli” richiama le quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio chiusi.Come detto, per quanto riguarda l’offerta al pubblico di titoli, le modifiche tendono a fare ampio rinvio al Regolamento Prospetto concentrando nell’art. 94 TUF, che precedentemente disciplinava in modo articolato l’obbligo di pubblicazione e il contenuto del prospetto per le offerte al pubblico, anche il contenuto dell’art. 94-<em>bis</em> TUF che regolava l’approvazione del prospetto (e diventa invece la sede delle disposizioni in relazione all’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli). Così, l’art. 94 TUF prevede, al comma 1, un generale rinvio al Regolamento Prospetto, quale fonte che regola il prospetto e i suoi contenuti. Effettuando un mero adeguamento terminologico, viene introdotto al comma 3 dell’art. 94 TUF il riferimento alla domanda di approvazione del prospetto, che deve essere presentata da coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di titoli.Alcuni profili di interesse possono riguardare il regime della responsabilità. L’art. 94, comma 5, TUF, introduce una specificazione rispetto al precedente comma 8 della stessa disposizione con riferimento al regime di responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto informativo, mantenendo l’individuazione tra le persone responsabili dell’emittente, del garante e dell’offerente – evidentemente soggetti che nel contesto dell’offerta al pubblico hanno l’accesso alle informazioni utili alla predisposizione del prospetto. Infatti, la nuova disposizione chiarisce che almeno un soggetto (a seconda del caso, l’emittente, l’offerente o il garante) deve essere responsabile per tutte le informazioni contenute nel prospetto informativo (come specificato anche dall’ESMA nelle <em>Questions &amp; Answers on Prospectus Regulation</em>, 10.1), fermo restando che coloro che sono responsabili solo di talune parti del Prospetto sono responsabili solo in relazione alle stesse.Tra le peculiarità che vengono mantenute nel nostro ordinamento anche a esito delle modifiche di adeguamento al Regolamento Prospetto vi è il fatto che tra i soggetti responsabili è incluso, all’art. 94, comma 7, TUF, anche l’intermediario responsabile del collocamento, responsabile <em>“per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole”</em>. Tale responsabilità non trova un diretto riferimento nell’art. 11 del Regolamento Prospetto, che stabilisce d’altro canto quali siano “almeno” i soggetti responsabili delle informazioni fornite, ma è in continuità con quanto già previsto dal nostro ordinamento sul responsabile del collocamento, considerato come un soggetto che nella prassi è, per la propria posizione, in grado di esercitare un controllo sulle informazioni rilevanti, nonché particolarmente rilevante nelle attività di collocamento per l’offerta al pubblico in Italia. è fatta comunque salva l’ipotesi in cui l’intermediario (come, d’altronde, per le persone responsabili del prospetto già citate) <em>“provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”</em>.Similmente, l’art. 113 TUF in materia di ammissione alle negoziazioni di titoli, nel fare anch’esso rinvio al Regolamento Prospetto, estende le regole in tema di responsabilità anche agli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (<em>sponsor</em>), che nel processo di quotazione svolgono un ruolo assimilabile a quello svolto nell’offerta pubblica dall’intermediario incaricato del collocamento dei titoli.Una radicale modifica riguarda anche l’art. 100 TUF, in materia di esenzioni, che è oggi “svuotato” per quanto concerne l’offerta al pubblico di titoli, in quanto anche in questo caso le esenzioni trovano la loro disciplina nel Regolamento Prospetto, con l’unica eccezione della disposizione che affida a Consob il compito di definire l’importo massimo entro il quale le offerte al pubblico siano esenti dall’obbligo di pubblicazione del prospetto. L’art. 100 TUF, come avviene anche per l’art. 94-<em>bis</em> TUF, disciplina ora le sole esenzioni per le offerte aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.Va segnalata, infine, l’intervenuta abrogazione dell’art. 117-<em>bis </em>TUF, dovuta a quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento Prospetto, che prevede una specifica esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo in caso di ammissione alle negoziazioni di titoli offerti in occasione di operazioni di fusione o scissione (salvo quanto verrà previsto per le operazioni di <em>reverse combination</em>), purché sia reso disponibile al pubblico un c.d. documento di esenzione, disciplinato da un apposito regolamento delegato della Commissione.Si segnala poi la presenza di ulteriori modifiche, che hanno interessato sempre la Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF, “<em>Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita</em>”, ad esempio per quanto riguarda il ruolo dell’Autorità di Vigilanza, la disciplina dell’informativa finanziaria (art. 154-<em>ter</em>, TUF) e l’apparato sanzionatorio (Parte V, Titolo II, del TUF).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:andrea.iovieno@advant-nctm.com">Andrea Iovieno</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 04:18:14 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;americana Ideanomics entra con 11 milioni nel capitale di Energica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energica-ideanomics-inc-sottoscrive-il-6417-dellaumento-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'azienda quotata al Nasdaq arriva così almeno al 20% del capitale della società quotata all'Aim che si occupa di mobilità elettrica a due ruote. Così la realtà italiana entra in un network integrato di fintech, digitalizzazione e sostenibilità.</em>Continua la strategia di crescita di&nbsp;Energica Motor Company, azienda quotata all'Aim che si occupa di mobilità elettrica a due ruote, e che proprio oggi ha sottoscritto un accordo con l'azienda&nbsp;tech&nbsp;Ideanomics, quotata al Nasdaq, per la sottoscrizione di quasi 11 milioni, pari al 64,17% dell'aumento di capitale, a fronte dell'emissione di 6,1 milioni di azione ordinarie. Alla fine della sottoscrizione, il cui prezzo è stato fissato a 1,78 euro per azione, l'investitore deterrà una quota di almeno il 20% dell'azienda.In questo modo Energica entra all'interno di un network, quello di Ideanomics, che si occupa di agevolare l'adozione di veicoli elettrici con servizi finanziari e prodotti fintech di ultima generazione. Fondata nel 2017 e poi quotata al Nasdaq, la società punta alla crescita di aziende tech emergenti, con una piattaforma integrata che ne migliori l'efficienza digitale e la sostenibilità."Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questa piattaforma unificata di cui condividiamo appieno la visione", ha affermato Livia Cevolini, ceo di&nbsp;Energica Motor Company, che ha poi aggiunto: "La creazione di un network di aziende innovative non può che accelerare la crescita e l’adozione di nuove tecnologie a partire dalla stessa mobilità sostenibile che ci vede tra i leader di settore. Siamo certi di poter dare il nostro contributo derivato dall’esperienza decennale nel campo delle moto elettriche a elevate prestazioni". Il mercato apprezza particolarmente il deal, con il titolo Energica in rialzo del 5,83% a 1,91 euro per azione.L’accordo prevede un lock-up di 90 giorni a carico dell'investitore e un diritto di preferenza rispetto a eventuali ulteriori iniezioni di capitale di rischio nella società, così da limitare la diluzione della partecipazione dell'investitore. Un osservatore nominato dall'investitore stesso potrà partecipare ai lavori dal cda. Energica è stata assistita da First Europe, che ha svolto il ruolo di advisor finanziario, mentre gli aspetti legali sono stati seguiti da <strong>Nctm</strong> per la società e da Venable Llp per Ideanomics.&nbsp;Il bookrunner è stato Bestinver Securities.Tratto da <a href="https://www.milanofinanza.it/news/l-americana-ideanomics-entra-con-11-milioni-nel-capitale-di-energica-202103041055361154" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 07:31:27 +0100</pubDate>
                        <title>Planetel, presentata domanda di ammissione per l&#039;Aim</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/planetel-presentata-domanda-di-ammissione-per-laim</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Planetel è capofila di un Gruppo fondato nel 1985 che opera nelle Telecomunicazioni a livello multiregionale, e serve con fibra ottica oltre 19.000 Clienti, principalmente in Lombardia e Veneto, attraverso un approccio multicanale</em>.Planetel S.p.A., ("la Società" o "Planetel") capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello multiregionale, comunica che in data odierna ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. L'operazione di IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale.L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo pari a Euro 3,34 ed un massimo pari ad Euro 4,50 per azione. L'offerta si rivolge a investitori qualificati italiani ed esteri, con una tranche riservata ai dipendenti e collaboratori del Gruppo. Planetel è capofila di un Gruppo fondato nel 1985 che opera nelle Telecomunicazioni a livello multiregionale, e serve con fibra ottica oltre 19.000 Clienti, principalmente in Lombardia e Veneto, attraverso un approccio multicanale. La qualità del servizio offerto e l'affidabilità della rete sono i principali fattori alla base della crescita di Planetel, sia in termini di clienti serviti sia in termini di quantità di servizi proposti al mercato.Planetel, forte di una base di clientela altamente fidelizzata, ha esteso nel tempo il suo raggio di attività su nuovi mercati. La Società, già operatore telefonico nazionale oggi è anche un player con una rete in fibra ottica di circa 1400 Km. che fornisce a clienti Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con architetture di rete FTTH-FTTB (Fiber to the Home - Fiber to the Building) e connettività via wireless, grazie ad una offerta che copre l'intera catena del valore dei servizi IT; e servizi in "Cloud", per l'elaborazione, la raccolta di elevate quantità di informazioni digitali. Fattore critico di successo, soprattutto per la clientela Business, è rappresentato da una struttura di assistenza gestita "in house" fortemente radicata sul territorio.La quotazione in Borsa è finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo di Planetel sia attraverso una crescita organica, derivante dal consolidamento della propria posizione di mercato, dal rafforzamento dell'organizzazione e dalla penetrazione su ulteriori mercati, sia per linee esterne, elevando ulteriormente lo standing della Società nei confronti dei propri committenti Pubblici e Business e il numero dei servizi offerti, sia pe linee esterne, anche al fine di consentire una espansione geografica. "Siamo molto soddisfatti" - dichiara Bruno Pianetti fondatore e Presidente di Planetel- "di questa nuova sfida che stiamo affrontando come una rilevante opportunità di crescita. Siamo una realtà ben strutturata e consolidata sul territorio nel quale operiamo dal 1985 e nel quale abbiamo saputo emergere come un interlocutore unico divenendo un punto di riferimento importante per i nostri Clienti.La crisi causata dall'epidemia da Covid-19 ha evidenziato che la connettività è essenziale per le persone e le imprese ed iI Piano Nazionale per la Banda Ultra Larga approvato dal Governo Italiano, funzionale alla modernizzazione delle infrastrutture, - che ha fissato come obiettivo la copertura di almeno l'85% della popolazione con connettività FTTH - richiede la costruzione di reti di infrastrutture anche nelle aree a bassa concentrazione di servizi. La quotazione in Borsa, finalizzata ad accelerare il nostro percorso di crescita, ci consentirà di rafforzare ancor di più la nostra posizione di mercato a livello multiregionale; il nostro obiettivo primario è l'attuazione strategica di un Backbone ad altissima velocità - per 1.4Tb/s - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio per i nostri Clienti. La quotazione in Borsa ci consentirà di realizzare questo progetto in tempi ancora più rapidi". Pagina 2 di 3 Il 2019 è stato un anno molto positivo per la Società che ha visto crescere tutti gli indicatori economici di performance con risultati generati per il 50,4% dall'offerta di servizi di connettività, per il 19,6% da servizi di infrastrutture, per il 13,5% e per il 7,3% rispettivamente da servizi di ASP-Cloud e Office Automation, per il 5,8% da reselling e per la restante parte da servizi vari.I dati pro-forma evidenziano un Valore della Produzione del Gruppo al 30 Giugno 2020 pari a circa 9,8 milioni di Euro, mentre al 31 dicembre 2019 il Valore della Produzione è stato di circa 17,8 milioni di Euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 30 giugno 2020 è di circa 1.8 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2019 in cui era pari a circa 2,6 milioni di Euro. L'EBITDA Margin nei primi sei mesi del 2020 è pari al 18%, mostrando una crescita rispetto al 15% circa del 31 dicembre 2019. La Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2020 è negativa per 6,8 milioni di Euro rispetto ai circa 6,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019. Nel processo di quotazione, Planetel è assistita da Alantra (Nominated Advisor e Global Coordinator dell'operazione) LCA (Legal Advisor dell'Emittente)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Studio Legale</strong> (Legal Advisor del Nominated Advisor e Global Coordinator) BDO Italia (Società di Revisione) Directa SIM (collocatore on-line e retail) A2B Group (Consulente per i dati extracontabili) Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).Tratto da <a href="https://aimnews.milanofinanza.it/news/planetel-presentata-domanda-di-ammissione-per-l-aim-202012110817362367?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer noopener">milanofinanza.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 05:13:41 +0200</pubDate>
                        <title>PSD2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento con le modifiche al Decreto di Recepimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/psd2-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-provvedimento-con-le-modifiche-al-decreto-di-recepimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 26 maggio 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 il decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 36, <strong>recante disposizioni correttive e integrative</strong> ("<strong>Decreto di Rettifica</strong>”) al decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (“<strong>PSD2</strong>"), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.Il Decreto, che entrerà in vigore <strong>a partire dal 10 giugno 2020</strong>, realizza un più immediato e diretto allineamento tra le disposizioni della PSD2 e le norme nazionali di attuazione e prevede, tra le novità più significative:</p><ul> <li>il <strong>diritto di regresso</strong> in favore del prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento, qualora questi sia chiamato a rimborsare o risarcire il prestatore del servizio di pagamento di radicamento del conto e la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento sia da addebitare alla manchevole condotta di un altro prestatore di servizi di pagamento;</li> <li>l’<strong>esclusione</strong>, per chi fornisce servizi di informazione sui conti (“<strong>AISP</strong>”), in via esclusiva, dell’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;</li> <li>l’<strong>inserimento</strong> dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori, tra i comportamenti che richiedono l’adozione di immediate misure correttive da parte dell’intermediario mandante;</li> <li>l’<strong>ampliamento dell’ambito oggettivo</strong> delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulle commissioni interbancarie.</li></ul><p>Per quanto riguarda il citato<strong> diritto di regresso</strong>, il Decreto di Rettifica, modificando l’art. 27, comma 1 del D.lgs. n. 11/2010, ha ampliato la sfera di soggetti che possono avvantaggiarsi dell’istituto in questione, includendovi anche il prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento.Quest’ultimo, infatti, potrà chiedere di essere risarcito delle perdite subite o degli importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non eseguite o non correttamente eseguite, all’ulteriore prestatore di servizi di pagamento - coinvolto o interposto nell’esecuzione della transazione contestata - qualora, il suddetto operatore, sia l’effettivo responsabile della mancata o non corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.L’art. 27, comma 1, D.lgs. 11/2010, così emendato recita, infatti, che:“<em>Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e <strong>25-bis</strong> sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e <strong>25-bis</strong>. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente</em>”.Questa modifica nasce dall'esigenza di dare seguito al provvedimento di rettifica della PSD2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 102/97 del 23 aprile 2018 (il “<strong>Provvedimento di Rettifica</strong>”). Invero, mediante il Provvedimento di Rettifica, il testo dell’art. 92, paragrafo 1 della PSD2, che riguarda l’ipotesi del “Diritto di Regresso”, viene modificato inserendo il riferimento all'art. 90 della PSD2, la norma che disciplina la responsabilità in caso di prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento. Allo stesso modo, nell'art. 27 del D.lgs. 11/2010, sul Diritto di Regresso, il Decreto di Rettifica ha inserito il richiamo all’art. 25-<em>bis</em> del D.lgs. 11/2010, che riguarda la responsabilità del prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento.Con riferimento, invece, all’<strong>esclusione</strong>, per gli AISP, <span style="text-decoration: underline;">dell’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie</span>, il Decreto di Rettifica, modificando il comma 1 dell'articolo 114-<em>septiesdecies</em>, TUB, ha eliminato dalla disposizione in questione, il riferimento all'articolo 128-<em>bis</em> TUB, che riguarda, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Il suddetto intervento si giustifica alla luce del fatto che l'art. 33 della PSD2, con riferimento agli AISP, non richiama l'applicazione dell'art. 101 della PSD2, concernente l’obbligatorietà da parte dei prestatori di servizi di pagamento, di istituire procedure di composizione extra giudiziale delle controversie.Per quanto concerne, poi, le condotte da tenere per i casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori, il Decreto di Rettifica, modificando il comma 5-<em>bis</em> dell'articolo 144, TUB, ha inserito, tra le violazioni che l’intermediario mandante è tenuto a segnalare all’Organismo Agenti e Mediatori (“<strong>OAM</strong>”), le ipotesi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi di trasparenza in materia di credito immobiliare ai consumatori <em>ex</em> art. 120-<em>decies</em>, TUB ( ). Pertanto, sulla base di tale novella normativa, l’intermediario mandante, dovrà adottare immediate misure correttive e trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, all’OAM.In merito, infine, all’ultimo elemento di novità, ossia la specificazione del regime sanzionatorio previsto per la violazione delle norme sulle commissioni interbancarie, il Decreto di Rettifica, ha modificato l’art. 34-<em>quinquies</em>, comma 1, D.lgs. 11/2010( ), ora rubricato ("sanzioni in materia di commissioni interbancarie"), <strong>ampliando l'ambito delle violazioni oggetto di sanzione</strong> inserendovi anche la mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e all’art. 4 del Regolamento (UE) n. 751/2015 che, come noto, fissano un massimale pari allo 0,2 e allo 0,3 per cento del valore dell'operazione alle transazioni eseguite tramite carta di debito e tramite carta di credito, rispettivamente.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:ubaldo.caracino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Ubaldo Caracino</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Ai sensi dell’art. 120-<em>decies</em>, TUB, l’agente deve fornire al cliente almeno se seguenti informazioni: (<em>i</em>) la sede e la denominazione dell’intermediario; il registro a cui è iscritto; (<em>ii</em>) se è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori; (<em>iii</em>) se presta servizi di consulenza; (<em>iv</em>) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all’intermediario e, se non indicato puntualmente, il metodo per calcolare tale compenso; (<em>v</em>) le modalità con cui il consumatore può presentare reclamo; (<em>vi</em>) eventuali incentivi di terze parti.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Tale norma così modificata recita che: “<em>Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015; b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 May 2020 08:47:51 +0200</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | MERCATI FINANZIARI | Novità introdotte dal Decreto Rilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tributario-mercati-finanziari-novita-introdotte-dal-decreto-rilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il presente <em>legal alert</em> si analizzano le principali misure disciplinate dal Decreto Legge, n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020 (il “<strong>Decreto Rilancio</strong>”) tese a sostenere la ricapitalizzazione delle società di medie e grandi dimensioni, nonché le principali novità in tema di piani di risparmio a lungo termine (i c.d. “<strong>PIR</strong>”).In particolare, viene fornita una descrizione della disciplina di cui all’art. 26 del Decreto Rilancio rubricato “<em>Rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni</em>”. La norma ha lo scopo di incentivare la ricapitalizzazione delle medie imprese tramite il riconoscimento di un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti effettuati verso società di medie dimensioni (con fatturato sino a 50 milioni). Correlatamente, alle società conferitarie è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle perdite che eccedono il 10% del patrimonio. Il medesimo articolo prevede anche l’istituzione di un Fondo gestito da Invitalia S.p.A. finalizzato alla sottoscrizione di strumenti finanziari di debito emessi da parte di tali imprese.Altra norma oggetto di analisi è l’art. 27, disposizione che autorizza CDP S.p.A. a istituire e a gestire un “Patrimonio Destinato”. Funzione del “Patrimonio Destinato” è quella di finanziare tramite l’immissione di capitale o di strumenti finanziari di debito le società di grandi dimensioni (con fatturato annuo superiore a 50 milioni) con particolare riguardo alle società operanti in settori ritenuti strategici.Viene, infine, esaminato l’art. 136 il quale introduce una nuova categoria di PIR nel nostro ordinamento – che di fatto si affianca a quelli “ordinari” disciplinati dalla Legge di Bilancio 2017 e recentemente modificata ad opera del Decreto Fiscale 2020 – il cui scopo è quello di canalizzare gli investimenti in favore delle PMI. Nei nuovi PIR vengono infatti inseriti tra gli investimenti qualificati anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, come la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti, viene innalzato il limite di concentrazione dell’investimento al 20% e sono incrementati i limiti dimensionali fino a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.</p><h2>Art. 26</h2><h4>Rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni</h4>L’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una serie di misure volte sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni mediante l’incentivazione di aumenti di capitale a pagamento.L’articolo in commento prevede alcune agevolazioni nel caso in cui le società in possesso di determinati requisiti abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento.Al verificarsi di specifiche circostanze appresso descritte, la norma riconosce:<ul> <li>per il soggetto conferente (sia persona fisica che giuridica) un credito di imposta pari al 20% del conferimento effettuato (comma 4 e 5);</li> <li>per la società conferitaria:<ul> <li>un credito di imposta pari al 50% delle eventuali perdite che eccedono il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (comma 8); e</li> <li>la possibilità di emettere strumenti finanziari di debito sottoscritti da un fondo all’uopo istituito, gestito da Invitalia S.p.A., (comma 12 e seguenti).</li></ul></li></ul><p>Tali benefici sono cumulabili tra loro, entro specifici limiti quantitativi.L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (comma 3, art. 26).Viene previsto un limite di spesa massimo di 2 miliardi di euro per la fruizione dei crediti di imposta disciplinati dall’art. 26. A tal fine, i criteri e le modalità applicative per beneficiare dei crediti saranno definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (commi 11 e 12, art. 26).<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.1. Credito di imposta per i conferimenti in denaro in società di capitali e società cooperative con sede in Italia</strong></span>L’art. 26 del Decreto Rilancio istituisce un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società di capitali e di società cooperative aventi sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato in possesso di determinati requisiti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<strong>a) Il beneficiario dell’agevolazione</strong>Il credito d’imposta riconosciuto è fruibile da parte del socio che effettua il conferimento.Sono escluse dall’agevolazione le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.In base a tale previsione, emerge che qualora il socio conferente sia diverso da una società (come nel caso di una persona fisica o un ente non commerciale), l’esistenza di un rapporto di controllo non comporta la perdita del beneficio.Non è chiaro, invece, se la verifica dell’esistenza del rapporto di controllo debba essere effettuata prima dell’aumento di capitale, successivamente allo stesso oppure in entrambi i momenti. Qualora, infatti, la verifica debba essere effettuata solo prima dell’aumento di capitale, potrebbero fruire del beneficio tutte le società che acquisiscono il controllo della conferitaria per effetto dell’aumento di capitale.<strong>b) I requisiti della società conferitaria</strong>Il comma 1 individua i requisiti che le società conferitarie devono rispettare affinché il conferente benefici del credito d’imposta.In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art. 26, la conferitaria deve essere:</p><ul> <li>una società di capitali (i.e. società a responsabilità limitata anche semplificata, società per azioni e società in accomandita per azioni, società europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001); o</li> <li>una società cooperativa o una cooperativa europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;</li></ul><p>avente sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle Imprese diversa dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazioni, come definiti all’art. 162-<em>bis TUIR</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, nonché dalle società che esercitano attività assicurativa.Il comma 1 prevede, inoltre, che detta società:a) nel periodo di imposta 2019 abbia conseguito ricavi ai sensi dell’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, compresi tra 5 milioni e 50 milioni di euro. Nel caso di società appartenente a un gruppo il limite in parola va valutato su base consolidata al più elevato grado di consolidamento (i.e. considerando tutti i ricavi come definiti dalla norma di tutte le società del gruppo) non tenendo in considerazione i ricavi infra-gruppo. Al riguardo si segnala che la norma non definisce una nozione di gruppo <em>ad hoc</em>, occorre pertanto fare riferimento alla nozione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.;b) abbiano riscontrato una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;c) abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento che sia integralmente versato entro il medesimo periodo.Non è chiaro come il requisito di cui alla lettera a) vada verificato per le società che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre, atteso che la norma fa riferimento ai ricavi del “periodo d’imposta 2019”. È ragionevole ritenere che occorra far riferimento ai ricavi realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.<strong>c) L’investimento agevolabile</strong>Sono agevolati mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, i conferimenti in denaro effettuati dai soci (o futuri soci). Il credito di imposta è pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati.L’investimento massimo agevolabile effettuato dal conferente non può eccedere 2.000.000 di euro, pertanto l’ammontare massimo del credito d’imposta spettante è pari a 400.000 euro. Tale beneficio è cumulabile con il credito d’imposta per la conversione delle perdite della società conferitaria previsto dallo stesso art. 26 e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.Il testo della norma non fornisce indicazioni sul calcolo del beneficio nel caso in cui l’aumento di capitale ecceda 2.000.000 di euro e allo stesso partecipino più soci, che rispettano i requisiti per beneficiare del credito d’imposta. In tal caso, il credito d’imposta nei limiti di 400.000 euro dovrebbe spettare a tutti pro quota in proporzione all’aumento di capitale versato.La norma non disciplina nemmeno il caso in cui al conferimento partecipino più soggetti, alcuni dei quali non possono beneficiare del credito d’imposta. In tal caso, è ragionevole ritenere che i conferimenti dei soci esclusi da beneficio non debbano essere considerati nel calcolo del limite di 2 milioni.Sarebbe, quindi, opportuno che entrambi tali aspetti fossero chiariti quanto prima.Il comma 6 dell’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, inoltre che il credito di imposta possa essere fruito anche con riferimento agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.L’investimento può essere effettuato anche tramite quote o azioni di organi collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell’art. 73 TUIR, o in Stati dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società conferitarie individuate dal comma 1 dell’art. 26.<strong>d) Obblighi posti a carico della conferitaria</strong>La società beneficiaria del conferimento non può distribuire riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo del soggetto conferente di restituire l’ammontare del credito detratto, unitamente agli interessi legali (comma 5).La norma, tuttavia, non specifica se il divieto di distribuzione si applichi solo sulle riserve (di utili e di capitale) esistenti al momento del conferimento oppure in via generale anche alle riserve formatesi successivamente al 1° gennaio 2024.Se il divieto di distribuzione gravasse esclusivamente sulle riserve esistenti al momento del conferimento, sarebbe possibile distribuire – anche attraverso l’acquisto di azioni proprie - gli utili formatisi successivamente senza dover incorrere nell’obbligo di rimborso anticipato dei contributi ricevuti.La norma non vieta esplicitamente l’acquisto di azioni proprie (che non è ammesso nel caso in cui si faccia ricorso all’emissione degli strumenti finanziari di debito – si rimanda al successivo paragrafo), tuttavia, attesa che questo è sostanzialmente equivalente, dal punto di vista economico, ad una distribuzione di utili, dette operazioni non dovrebbero essere ammissibili, pena la restituzione del beneficio (maggiorato degli interessi).Anche se la finalità della norma è chiara (non permettere che i vantaggi riconosciuti alle società vengano “rigirati ai soci”), occorre rilevare come questa possa ostacolare corrette politiche economiche della società che nulla hanno a vedere con il “trasferimento ai soci” dei benefici riconosciti alla società (si pensi ad esempio agli acquisti di azioni proprie effettuati dalle società quotate all’AIM al fine di dare esecuzione ai piani di incentivazione del proprio <em>management</em>).È evidente che sul tema occorrono dei chiarimenti.<strong>e) Obblighi posti a carico del conferente</strong>La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.Alla luce di tale disposizione, sembra che eventuali altre <em>tranche</em> di partecipazioni detenute dal socio e non collegate all’operazione di conferimento agevolata (ad es. perché acquistate sul mercato oppure per effetto di altri aumenti di capitale) possano essere liberamente trasferibili senza incorrere nella perdita del beneficio.Per fruire dell’agevolazione, inoltre, l’investitore deve acquisire una certificazione della conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile previsto dal comma 20 dell’art. 26 (che come appresso si dirà è di 800.000 euro – ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.Sui dubbi legati alla verifica e all’operatività del suddetto limite si dirà appresso.<strong>f) Modalità di fruizione del credito d’imposta</strong>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IRAP e non rileva (i) ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa per i soggetti IRPEF (previsto dall’art 61 TUIR) né ai fini del calcolo dei costi correlati a ricavi esenti (previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR).Il credito d’imposta è utilizzabile:</p><ul> <li>nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino ad esaurimento dello stesso, nonché,</li> <li>a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione tramite mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, ai fini dell’utilizzo non trova applicazione il limite di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (art. 1, co. 53, L. 244/2007) né il limite previsto per i crediti di imposta compensabili in F24 (art. 34, L. 388/ 2000).</li></ul><p>La norma non fa menzione della possibilità di trasferire il credito.Un’apertura il tal senso, possibile in sede di conversione del Decreto Rilancio, renderebbe il credito liquido e consentirebbe al socio di poterlo trasferire qualora questi non possa effettivamente beneficiarne (perché ad esempio non ha imposte da abbattere attraverso l’utilizzo dello stesso).</p><h4>1.2. Credito di imposta per le perdite eccedenti il dieci per cento del patrimonio netto</h4>Il comma 8 dell’art. 26 istituisce un ulteriore credito di imposta fruibile, al verificarsi di specifiche condizioni appresso indicate, dalle società conferitarie che abbiano riscontrato nel bilancio di esercizio 2020 perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite stesse.<strong>a) I beneficiari dell’agevolazione e i relativi requisiti</strong>Il credito d’imposta è fruibile dalle società conferitarie, che abbiano realizzato una perdita.Le stesse devono rispettare:<ul> <li>i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 26 (i medesimi necessari per fruire del credito d’imposta sul conferimento); e</li> <li>gli ulteriori requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 26, di seguito elencati:<ul> <li>alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</li> <li>siano in regola con le disposizioni di legge in materia tributaria, contributiva, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;</li> <li>non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</li> <li>non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (i.e. applicazione in via definitiva delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia); e</li> <li>gli amministratori, i soci e il titolare effettivo come definito nella normativa antiriciclaggio non siano stati condannati definitivamente, negli ultimi cinque anni, per reati in tema di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di cui all’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.</li></ul></li></ul><p><strong>b) Le perdite agevolabili</strong>Sono agevolate, mediante conversione in credito d’imposta, le perdite contabili realizzate nell’esercizio 2020. La norma non fornisce indicazioni specifiche sul periodo in cui le perdite devono essere realizzate nel caso di soggetti che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre; sul punto è dubbio se l’agevolazione spetti con riferimento a:</p><ul> <li>le perdite conseguite nell’esercizio in corso alla data di approvazione del Decreto Rilancio (maggio 2020); oppure</li> <li>le perdite conseguite per effetto alla riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 (si ricorda infatti che l’aver conseguito una riduzione dei ricavi è uno dei requisiti per accedere all’agevolazione) e quindi relative all’esercizio / esercizi in corso in tali mesi.</li></ul><p>Il credito di imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale sociale (di cui al comma 1, lettera c)) ed è riconosciuto a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020.Il credito è cumulabile con il credito d’imposta sul conferimento, sempre previsto dall’art. 26 e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.In ogni caso, il credito d’imposta sul conferimento ed il credito d’imposta sulla perdita non possono eccedere il limite complessivo di 800.000 euro (ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).Ai fini della verifica dei limiti predetti, la conferitaria dovrà richiedere ai conferenti un’attestazione che indichi la misura del credito di imposta di cui hanno beneficiato. Inoltre, la conferitaria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà <em>ex</em> art. 47 del DPR 445/2000 che attesti che i crediti di imposta unitamente agli altri aiuti di cui al par. 3.1. della Comunicazione rispettino i limiti previsti dall’art. 26, comma 20 del Decreto Rilancio.Sui dubbi legati alla verifica e all’operatività del suddetto limite si dirà nel prosieguo.<strong>c) Obblighi posti a carico della conferitaria</strong>La beneficiaria del conferimento non può distribuire riserve, di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo del soggetto conferente di restituire l’ammontare del credito detratto, unitamente agli interessi legali.Anche in tal caso, la norma non specifica se il divieto di distribuzione si applichi solo sulle riserve (di utili e di capitale) esistenti al momento del conferimento oppure si estenda anche alle riserve formatesi successivamente, sino al 1° gennaio 2024.Anche con riferimento a tale credito, la norma non vieta esplicitamente l’acquisto di azioni proprie (che ricordiamo non è ammesso nel caso in cui si faccia ricorso all’emissione degli strumenti finanziari di debito – si rimanda al successivo paragrafo).Come si è già detto, tuttavia, l’acquisto di azioni proprie non dovrebbe essere ammissibile, pena la restituzione del beneficio (maggiorato degli interessi), attesa la sostanziale equivalenza, dal punto di vista economico, di detta operazione a una distribuzione di utili.<strong>d) Modalità di fruizione del credito d’imposta</strong>Anche in questo caso, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP e non rileva (i) ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa per i soggetti IRPEF (previsto dall’art 61 TUIR) né ai fini del calcolo dei costi correlati a ricavi esenti (previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR).Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, <em>ex</em> art. 17 D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Anche in questo caso, ai fini dell’utilizzo non trova applicazione il limite di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (art. 1, co. 53, L. 244/2007) né il limite previsto per i crediti di imposta compensabili in F24 (art. 34, L. 388/ 2000).<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.3. Emissione di strumenti finanziari di debito sottoscritti da Fondo Patrimonio PMI</strong></span>Il comma 12 dell’art. 26 prevede che le società beneficiarie di un conferimento che rispettano determinati requisiti la possibilità di emettere strumenti finanziari di debito sottoscritti da un fondo all’uopo istituito, gestito da Invitalia S.p.A..A tale scopo, il comma 12 istituisce un fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” (il “<strong>Fondo</strong>”) gestito da Invitalia S.p.A o da sue controllate (il “<strong>Gestore</strong>”) finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con determinate caratteristiche emessi da società che rispettano determinati requisiti.<strong>a) I beneficiari dell’agevolazione e i relativi requisiti</strong>Il soggetto emittente deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 26 (in sostanza i medesimi requisiti previsti per poter trasformare le perdite in credito d’imposta) i quali tuttavia sono leggermente modificati in quanto:</p><ul> <li>i ricavi conseguiti nel periodo di imposta 2019 (lett. a del comma 1) devono essere compresi tra 10 milioni e 50 milioni di euro – il limite minimo dei ricavi per fruire del (i) credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite è pari a 5 milioni; e</li> <li>l’aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 (lett. a del comma 1) deve essere almeno pari ad 250.000 euro – tale limite non è previsto per fruire (i) del credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite.</li></ul><p>Inoltre, l’emittente deve avere meno di 250 occupati (requisito non previsto per fruire (i) del credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite).<strong>b) Le caratteristiche degli strumenti finanziari</strong>Gli strumenti finanziari sono rappresentati da obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (“<strong>Strumenti Finanziari</strong>”) per un ammontare massimo pari al minore importo tra:</p><ul> <li>tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale eseguito; e</li> <li>il 12,5% dell’ammontare dei ricavi registrati nel periodo d’imposta 2019.</li></ul><p>Nel caso in cui quindi:</p><ul> <li>l’aumento di capitale eseguito fosse pari ad 1 milione di euro; e</li> <li>l’ammontare dei ricavi registrati nel periodo d’imposta 2019 fosse 30 milioni di euro;</li></ul><p>l’ammontare degli Strumenti Finanziari non potrebbe superare l’importo di euro 3 milioni, ovvero il minore tra:</p><ul> <li>euro 3.000.000 – i.e. l’aumento di capitale, pari a 1 milione di euro, moltiplicato per tre; e</li> <li>euro 3.750.000 – i.e. l’importo dei ricavi, pari a 30 milioni di euro, moltiplicato per 12,5%.</li></ul><p>Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati - in attuazione di un regime di aiuto ai sensi rispettivamente dei paragrafi 3.2 e 3.3 della Comunicazione della Commissione europea recante un “<em>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</em>” (la “Comunicazione”) - la somma (a) degli finanziamenti garantiti, (b) dei prestiti agevolati e (c) dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può eccedere il maggiore tra:</p><ul> <li>il 25% dei ricavi;</li> <li>il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, risultanti dal bilancio o da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; e</li> <li>il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.</li></ul><p>Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del Codice Civile (“c.c.”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Il comma 12 prevede che gli “<em>Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione</em>”.La norma non prevede espressamente se il rimborso debba avvenire in un’unica soluzione (<em>bullet</em>) o lungo un piano di ammortamento. Si osserva, tuttavia, che ai sensi del successivo comma 16 gli interessi - i quali maturano annualmente - devono essere corrisposti in un’unica soluzione “<em>alla data del rimborso</em>”. Conseguentemente, posto che il riferimento del comma 16 sembra ad un’unica “data di rimborso”, sarebbe ragionevole ritenere che anche gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati unitamente agli interessi in un’unica soluzione. Anche su questo punto si attendono chiarimenti.Inoltre, il testo indica solo la durata massima degli Strumenti Finanziari (sei anni) ma non indica una durata minima (il termine di tre anni è previsto solo per l’ipotesi di rimborso anticipato, ma non vieta che gli Strumenti Finanziari possano avere una durata inferiore a tre anni).Qualora, le società emittente sia sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima dei finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c..<strong>c) Obblighi posti a carico della società emittente</strong>La società emittente si impegna a:</p><ul> <li>non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione dell’istanza di sottoscrizione al Fondo e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;</li> <li>destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;</li> <li>fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e di quanto previsto al comma 14.</li></ul><p><strong>d) Ulteriori caratteristiche degli Strumenti Finanziari</strong>Le caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari saranno definite con apposito decreto del Ministero delle Finanze (“<strong>MEF</strong>”) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (“<strong>MISE</strong>”).Il decreto intra-ministeriale indicherà, inoltre, gli obiettivi per il cui raggiungimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari (comma 16). Sulla scorta del testo della norma, tale riduzione non appare soggetta a limitazioni specifiche.È quindi evidente che solo dopo l’emissione del citato decreto sarà possibile valutare le caratteristiche degli Strumenti Finanziari oltre che <em>l’appeal</em> dell’agevolazione, anche alla luce di eventuali previsioni che limitino la fruizione di tale beneficio (abbuono di parte del capitale)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>.<strong>e) Modalità di fruizione del Beneficio</strong>Per fruire del beneficio le società dovranno presentare un’apposita istanza al Gestore tramite il modello uniforme reso disponibile sul sito internet di quest’ultimo, corredata con la documentazione necessaria.Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 26 la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Il Gestore verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi, la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari a quanto previsto dalla normativa e dal decreto di prossima emissione da parte del MEF e del MISE e l’assunzione degli impegni da parte della società finanziata e procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto.Il Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.4. Cumulo fra i benefici (credito sul conferimento, credito sulle perdite ed emissione di Strumenti Finanziari “agevolata”)</strong></span>Il comma 20 prevede che i crediti di imposta disciplinati dai commi 4 e 8 dell’art. 26 possano cumularsi fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società beneficiaria ha fruito ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione.L’importo complessivo lordo delle misure di aiuto (credito d’imposta sul conferimento e credito d’imposta sulle perdite) non può superare per ciascuna società beneficiaria l’ammontare di 800.000 euro (ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>.Per quanto non sia esplicitato dalla norma, è ragionevole ritenere che la fruizione dei benefici sia volontaria e non automatica, pertanto qualora gli stessi eccedano la soglia di fruibilità, è fatta salva la possibilità di escludere uno degli stessi a vantaggio dell’altro.Infine, si osserva che la norma non fornisce alcuna indicazione su come debbano essere calcolati i benefici spettanti nel caso in cui questi superino il limite previsto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>. Tale aspetto non è trascurabile atteso che i benefici in oggetto sono fruibili da soggetti diversi (socio conferente e società conferitaria), pertanto è auspicabile quanto prima un chiarimento sul punto.Si veda per maggior chiarimento i seguenti esempi.<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.5. Esempi numerici</strong></span><strong>a) Esempio 1</strong>Di seguito si porta un’esemplificazione numerica.Si ipotizzi che la società Alfa (che non opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura né in quello della produzione primaria di prodotti agricoli) chiuda l’esercizio al 31 dicembre, rispetti i requisiti previsti dal comma 1 e 2 dell’art. 26 e abbia registrato una perdita nel 2020 pari ad euro 2 milioni.La società riceve un conferimento dal Socio A e dal Socio B di euro 500.000 ciascuno.Il patrimonio netto di Alfa, inoltre, è pari a 1 milione di euro ed i Ricavi del periodo d’imposta 2019 sono 30 milioni di euro.Si calcolano di seguito i benefici ottenibili e l’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari che possono essere emessi, ipotizzando che Alfa non abbia beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati.<img class="alignnone wp-image-18187" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/1-300x105.png" alt width="649" height="227">Di seguito si propone il calcolo del credito d’imposta sul conferimento, spettante al Socio A e al Socio B:<img class="alignnone wp-image-18189" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/2-300x102.png" alt width="647" height="220">La successiva tabella, invece, espone il dettaglio di calcolo del credito d’imposta sulla perdita.<img class="alignnone wp-image-18191" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/3-300x114.png" alt width="652" height="248">Qualora, poi, la società Alfa volesse emettere anche gli Strumenti Finanziari sottoscritti dal Fondo, il relativo importo non potrebbe eccedere l’importo di 3 milioni di euro.Di seguito si riporta il calcolo.<img class="alignnone wp-image-18193" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/4-300x52.png" alt width="651" height="113">I crediti sono tutti integralmente fruibili atteso che rientrano nei limiti previsti dalla normativa (euro 800.000).<img class="alignnone wp-image-18195" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/5-300x59.png" alt width="650" height="128"><strong>b) Esempio 2</strong>L’esempio successivo ricalca sostanzialmente il precedente, con una sola differenza data dal fatto che l’aumento di capitale, effettuato pariteticamente dal Socio A e dal Socio B è pari a 2 milioni di euro.<img class="alignnone wp-image-18197" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/6-300x98.png" alt width="649" height="212">Si calcolano di seguito i benefici ottenibili e l’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari che possono essere emessi ipotizzando che Alfa non abbia beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati.Il calcolo del credito d’imposta sul conferimento è il seguente:<img class="alignnone wp-image-18199" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/7-300x102.png" alt width="644" height="219">Il calcolo del credito d’imposta sulla perdita, invece, è riportato nella successiva tabella:<img class="alignnone wp-image-18201" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/8-300x112.png" alt width="643" height="240">La conferitaria, inoltre, potrà emettere Strumenti Finanziari per l’importo di seguito indicato:<img class="alignnone wp-image-18203" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/9-300x51.png" alt width="642" height="109">A questo punto, si verifica che tutti i benefici fruibili rientrino nei limiti previsti dalla normativa (euro 800.000).<img class="alignnone wp-image-18207" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/10-300x60.png" alt width="640" height="128">Nel caso di specie, i benefici fruibili superano la soglia ammessa dalla normativa.Come già anticipato nel testo, la norma non specifica in che modalità i benefici debbano essere ridotti per rientrare nei limiti previsti.È ragionevole ritenere che i benefici disponibili si riducano proporzionalmente sino a raggiungere la soglia di 800.000 euro.Non è altresì chiaro se, nell’ambito dell’operazione di aumenti di capitale, sia possibile rinunciare (<em>in toto</em> o in parte) ad uno dei benefici a vantaggio dell’altro.Ad esempio la conferitaria potrebbe rinunciare al credito d’imposta sulla perdita in modo da aumentare il beneficio spettante ai soci e di conseguenza aumentare l’<em>appeal</em> dell’operazione di aumento di capitale.</p><h2>Art. 27</h2><h4>Patrimonio destinato</h4>L’art. 27 del Decreto Rilancio autorizza CDP S.p.A. (“CDP”) a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” (il “<strong>Patrimonio Destinato</strong>”), le cui risorse sono impiegate per sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano. In particolare, come si dirà appresso, le risorse del Patrimonio Destinato sono destinate ad essere investite in società con fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, per le quali non sono applicabili le misure previste dall’art. 27.Per dotare il Patrimonio Destinato delle risorse destinate agli investimenti, allo stesso sono apportati beni e rapporti giuridici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. A fronte degli apporti effettuati sono emessi da CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato.Il Patrimonio Destinato ha la durata di dodici anni eventualmente prorogabili o riducibili con delibera del CdA di CDP S.p.A. su richiesta del MEF.Oltre ai citati apporti, il Patrimonio Destinato sarà costituito anche dai beni e dai rapporti giuridici che si sono realizzati nel periodo di gestione dello stesso nonché gli interessi e gli altri redditi che derivano dalla gestione delle risorse<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.La legge conferisce al Patrimonio Destinato i caratteri di autonomia patrimoniale e segregazione. Ne consegue che il patrimonio è separato ed autonomo a tutti gli effetti da quello di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il patrimonio può essere anche suddiviso in comparti ciascuno dotato di propria autonomia patrimoniale.Il patrimonio destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni da questi assunte, entro i limiti dei beni e rapporti giuridici apportati. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e correlatamente, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti o nell’interesse degli stessi.<strong>a) I beneficiari degli interventi del Patrimonio Destinato</strong>Il comma 4, in coerenza con l’espressa finalità di sostenimento del sistema produttivo, dispone che gli interventi effettuati da CDP tramite il Patrimonio Destinato siano rivolti alle società per azioni anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:<ul> <li>hanno la sede legale in Italia,</li> <li>non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;</li> <li>hanno conseguito un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.</li></ul><p>Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che siano escluse dai beneficiari gli enti societari il cui capitale son sia rappresentato da azioni.<strong>b) I requisiti per accedere agli interventi</strong>I requisiti per accedere agli interventi del Patrimonio Destinato nonché le relative condizioni, criteri e modalità degli interventi stessi, saranno individuati da un decreto del MEF e sentito il MISE<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Al fine di individuare gli interventi il decreto dovrà tenere in considerazione in particolare l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.Dal tenore della disposizione si evince che la norma è finalizzata oltre che a promuovere la ripresa del settore industriale anche a proteggere le imprese che operano in settori strategici per lo Stato.<strong>c) Gli investimenti ammissibili</strong>Il comma 4 dell’art. 27 prevede che il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “COVID-19” ovvero a condizioni di mercato.Il successivo comma 5 prevede che CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato, in via preferenziale, effettui i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.Il comma 9 stabilisce che gli investimenti effettuati da CDP tramite il Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non innescano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o analoghe disposizioni.<strong>d) Ulteriori disposizioni</strong>Il comma 12 prevede che le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’art. 67 L. Fall. E di cui all’art. 166 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.Dal punto di vista tributario, redditi e il valore della produzione conseguiti dal Patrimonio Destinato e dei suoi comparti non sono soggetti a imposte.Inoltre, il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi a tutti gli investimenti effettuati dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, nonché la loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse da IVA, dall’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.</p><h2>Art. 136</h2><h4>Incentivi per gli investimenti nell’economia reale</h4>L’articolo 136 del Decreto Rilancio introduce una nuova ed ulteriore categoria di piani di risparmio a lungo termine (“<strong>PIR</strong>”) modellata sulla base della disciplina generale prevista dai commi 100 a 114 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la “Legge di Bilancio 2017”), alla quale si applicano tra l’altro limiti dimensionali molto più ampi.L’obiettivo della misura, come si evince dalla relazione illustrativa del Decreto Rilancio è quello di “<em>incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese</em>”. In effetti, i nuovi PIR sono stati modellati per canalizzare in maniera più consistente gli investimenti a favore di imprese di piccole dimensioni.La disciplina di questa nuova categoria di PIR viene inserita nell’art. 13-<em>bis</em> del D.L. n. 124 del 2019 (il c.d. “Decreto Fiscale 2020”) che contiene le disposizioni sui vincoli di investimento dei PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020. Di conseguenza, i nuovi PIR, introdotti dal Decreto Rilancio, troveranno applicazione in relazione ai piani costituiti già a partire dal 1° gennaio 2020.Si ricorda che i PIR sono una forma di investimento introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 destinata alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato operanti al di fuori del regime d’impresa, che fruiscono di specifici benefici fiscali al fine di incoraggiare gli investimenti a medio lungo termine (con orizzonte temporale pari almeno a 5 anni) nelle PMI radicate sul territorio italiano.I benefici previsti dalla norma includono:<ul> <li>l’esenzione da imposizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla detenzione o dalla cessione degli strumenti finanziari detenuti nel PIR;</li> <li>l’esenzione dall’imposta sulle successioni dei trasferimenti mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel PIR.</li></ul><p>Detti benefici sono subordinati,<em> inter alia</em>, al rispetto di specifici vincoli di composizione del patrimonio del PIR, una parte del quale deve essere destinato a specifiche tipologie di attività.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.1 I nuovi PIR</strong></span>Nella sostanza il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di istituire due categorie di PIR (modificando di fatto il requisito dell’”unicità” del PIR):</p><ul> <li>la prima categoria (i PIR ordinari), che era già stata rimodulata dal Decreto Fiscale 2020; e</li> <li>una nuova categoria di PIR (i nuovi PIR), con riferimento alla quale sono previsti:<ul> <li>diversi vincoli di investimento, con la possibilità di includere nuove<em> asset class</em> in precedenza non contemplate;</li> <li>l’innalzamento dei limiti di concentrazione dell’investimento; e</li> <li>l’innalzamento dei limiti dimensionali.</li></ul></li></ul><p>Sia per i PIR ordinari che per i nuovi PIR sono lasciati invariati i restanti profili della disciplina (quali ad es. i benefici fiscali, modalità di costituzione, <em>holding period</em>, divieto di investire in strumenti emessi o stipulati con soggetti non <em>white list</em>, etc).<strong>a) Rimodulazione del requisito di unicità dei PIR</strong>Il requisito dell’unicità del PIR è stato rimodulato, pertanto a seguito del Decreto Rilancio ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.<strong>b) Vincoli di investimento dei Nuovi PIR</strong>Viene previsto per i nuovi PIR che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, il relativo patrimonio deve essere investito per almeno il 70% (i c.d. “investimenti qualificati”):</p><ul> <li>in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché</li> <li>&nbsp;in prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.</li></ul><p>Per la nuova categoria di PIR sono quindi rimodulati i vincoli di investimenti, precedentemente rimodulati dal Decreto Fiscale 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>.Di particolare rilievo è l’inclusione tra gli investimenti qualificati anche di fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.<strong>c) Limiti di concentrazione dei Nuovi PIR</strong>Per i nuovi PIR è previsto l’innalzamento della soglia del vincolo di concentrazione ex art. 1 comma 103 della Legge di Bilancio 2017 al 20% (il limite previsto per i PIR ordinari è pari al 10%).<strong>d) Limiti dimensionali dei Nuovi PIR</strong>I limiti all’entità degli investimenti dei nuovi PIR sono innalzati fino a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.Si ricorda che per i PIR ordinari l’entità degli investimenti non può superare il limite dei 30.000 euro l'anno e il limite dei 150.000 euro complessivamente.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.2 Ulteriori modifiche</strong></span>L’art. 136 del Decreto Rilancio introduce anche specifiche disposizioni in merito alla verifica dei vincoli di investimento per i PIR costituiti tramite OICR (con l’introduzione del comma 2-<em>ter</em> all’art. 13 <em>bis</em> del Decreto Fiscale 2020).In particolare, per gli investimenti qualificati effettuati tramite OICR di cui all’articolo 1, comma 104, della Legge di Bilancio 2017 viene previsto che i vincoli di investimento applicabili ai PIR ordinari e ai nuovi PIR:a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’OICR;b) cessano di essere applicati quando l’OICR inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;c) sono temporaneamente sospesi quando l’OICR raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.Tali previsioni ricalcano sostanzialmente le disposizioni in materia di composizione e diversificazione del portafoglio previste per i fondi di investimento europei a lungo termine (c.d. ELTIF) di cui all’art. 17, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2015/760.Contestualmente al potenziamento delle agevolazioni fiscali previste per i nuovi PIR, viene abrogato l’art. 36-<em>bis</em> del D.L. n. 34 del 2019 con il quale erano state introdotte le agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati nei fondi ELTIF a partire dal 1° gennaio 2020.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:m.luongo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Manfredi Luongo</a>, <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a> e <a href="mailto:v.cantelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Vincenzo Cantelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Alla luce del testo normativo, si può ritenere che non rientrino nell’agevolazione in parola i semplici apporti di capitale, cioè i versamenti effettuati dai soci nella società a fronte dei quali non vi è un incremento del capitale sociale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Si tratta, in particolare di: i) soggetti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 28.2.2005 n. 38, nonché i soggetti non residenti aventi le medesime caratteristiche che esercitano la propria attività attraverso una stabile organizzazione in Italia (es. Banche, Sim, SGR ecc.); ii) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-<em>bis</em> del DLgs. 1.9.93 n. 385; iii) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385; iv) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dai soggetti di cui al punto i).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>&nbsp;<em>"Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> La norma non chiarisce se la riduzione dei ricavi debba essere verificata analizzando i ricavi di marzo e di aprile separatamente oppure congiuntamente.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Nel caso in cui siano agevolati gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni di imprese con sede in Paesi UE o SEE, il credito d’imposta dovrebbe spettare alla casa-madre, tuttavia non è chiara la sorte del credito ove questa non abbia modo di utilizzarlo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Si tratta dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74/2000) ed Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. 74/2000).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> L’art. 26 prevede che il patrimonio netto debba essere calcolato al lordo delle perdite, tuttavia non specifica se debba tener conto o meno del conferimento. Nel silenzio della norma, il patrimonio netto dovrebbe essere quello risultante dal bilancio d’esercizio al lordo della perdita e quindi incorporerebbe già l’aumento di capitale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Cfr.: art. 2412 c. 1, c.c. “<em>[l]a società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Va evidenziato che nella precedente bozza del Decreto Rilancio, circolata nei giorni antecedenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, era previsto che, al verificarsi di particolari requisiti, gli Strumenti Finanziari fossero infruttiferi e che tale beneficio (i.e. l’infruttiferità) si andasse a cumulare con gli altri benefici previsti dall’articolo 26 ai fini della verifica del limite di 800.000 euro.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n.1407/2013, del Regolamento della Commissione n.702/2014 e del Regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Come si è anticipato in narrativa, il comma 5 prevede che per il conferente l’agevolazione spetta se questi abbia “<em>una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'impost</em>a”. Dal tenore della norma sembrerebbe che in caso di superamento del limite ammissibile, la conferitaria nella propria certificazione possa stabilire l’ammontare del credito spettante al socio.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Gli apporti del MEF sono effettuati con decreto del MEF stesso e non sono soggetti a imposta di registro, di bollo, nonché alle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di idonea esperienza e qualificazione professionale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Ai fini finanziamento dell’attività del Patrimonio Destinato, il comma 7 prevede che possano essere emessi strumenti finanziari di debito a valere sul Patrimonio Destinato stesso anche in deroga all’art. 2412 c.c. Per completezza, si osserva che il successivo comma 8 dispone sulle obbligazioni assunte dal Patrimonio Destinato la garanzia di ultima istanza dello Stato.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea..<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Il Decreto Fiscale 2020 aveva previsto che per i PIR istituiti dal 1° gennaio 2020, la soglia minima del patrimonio da investire in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia (70%) fosse investita:• per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;• per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 06:24:21 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | Servizi di pagamento: Banca d&#039;Italia emana le disposizioni attuative dell’Art. 22 del Decreto Fiscale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-servizi-di-pagamento-banca-ditalia-emana-le-disposizioni-attuative-dellart-22-del-decreto-fiscale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo, come noto, ha posto in essere diverse misure volte a promuovere l'utilizzo dei mezzi di&nbsp;pagamento diversi dal contante. In particolare, il D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ("<strong>Decreto Fiscale</strong>”), come&nbsp;modificato dalla Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, prevede <strong>all’articolo 22</strong> che gli esercenti&nbsp;attività d'impresa, arte e professioni, residenti in Italia e con ricavi non superiori a 400.000 euro<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> &nbsp;(“<strong>Esercenti</strong>” o “<strong>Esercente</strong>”) possano godere, <span style="text-decoration: underline;">a partire dal 1° luglio 2020</span>, di <span style="text-decoration: underline;">un credito di imposta pari al 30%</span>&nbsp;delle commissioni addebitate dagli intermediari convenzionatori per l'accettazione delle transazioni di&nbsp;pagamento elettroniche effettuate <span style="text-decoration: underline;">da consumatori</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> con carta di pagamento (debito, di credito o&nbsp;prepagata) o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.In attuazione di tale norma<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> , la Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020 (“<strong>Provvedimento</strong>”),&nbsp;pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, ha individuato le modalità e i criteri con cui i&nbsp;prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli Esercenti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e&nbsp;le informazioni relative alle commissioni corrisposte.In particolare, il Provvedimento, rivolgendosi <span style="text-decoration: underline;">a tutti i prestatori di servizi di pagamento che operano nel&nbsp;territorio della Repubblica</span> (anche senza stabilimento, ovvero in regime di libera prestazione) e <span style="text-decoration: underline;">che hanno&nbsp;stipulato un contratto di convenzionamento con un Esercente per l’accettazione di strumenti di pagamento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> al punto vendita, fisico o online</span> (<em>i.e.</em> sui siti di commercio elettronico) (“<strong>Soggetti Convenzionatori</strong>”),&nbsp;<strong>prevede che a partire dal 1° luglio 2020 tali soggetti comunichino all’Esercente</strong>:</p><ul> <li>l'elenco delle transazioni effettuate nel periodo in cui sono state eseguite le operazioni di pagamento&nbsp;(“<strong>Periodo di Riferimento</strong>”);</li> <li>il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento poste in essere dai <span style="text-decoration: underline;">consumatori e dai non&nbsp;consumatori nel Periodo di Riferimento</span>;</li> <li>il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente dai <span style="text-decoration: underline;">consumatori&nbsp;nel Periodo di Riferimento</span> e</li> <li>un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’Esercente nel mese di addebito&nbsp;(notoriamente il mese successivo a quello nel quale sono state eseguite le relative operazioni di&nbsp;pagamento) che illustri:<ul> <li>l’ammontare delle commissioni totali;</li> <li>l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento&nbsp;effettuate da consumatori;</li> <li>l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in&nbsp;franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.</li></ul></li></ul><p>Tali informazioni dovranno essere trasmesse per via telematica (ad es. PEC o pubblicazione nell’<em>online&nbsp;banking</em> dell’intermediario) <strong>entro il 20° giorno</strong> del mese successivo al Periodo di Riferimento che coincide,&nbsp;quindi, in sede di prima applicazione, con la data del <strong>20 agosto 2020</strong>.A tal riguardo, occorre sottolineare che, secondo il Provvedimento, <span style="text-decoration: underline;">ai fini della detraibilità delle commissioni&nbsp;in questione</span>, vanno prese in considerazione <strong>unicamente le commissioni addebitate dai Soggetti&nbsp;Convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, rilevando, inoltre, come elemento&nbsp;qualificante, ai medesimi fini, solo la prestazione del servizio di accettazione di strumenti di pagamento sul&nbsp;territorio nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>. Il Provvedimento chiarisce, peraltro, che il convenzionamento non riguarda soltanto&nbsp;le carte di pagamento, ma ricomprende tutte le ipotesi in cui il Soggetto Convenzionatore offre all’Esercente&nbsp;servizi a valore aggiunto per l’accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando&nbsp;vengono messe a disposizione dell’Esercente, dal Soggetto Convenzionatore, applicazioni (App) in grado di&nbsp;consentire il colloquio tra l’Esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici bidimensionali,&nbsp;c.d. QR code (<em>quick response code</em>), contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi&nbsp;(anche <em>smartphone</em>) in dotazione all’Esercente e/o al pagatore.Inoltre, il Provvedimento tiene conto, ai fini dell’attribuzione del credito di imposta, della sussistenza, sul&nbsp;mercato, di diverse tipologie di modelli retributivi nei contratti tra esercenti e Soggetti Convenzionatori,&nbsp;quali: (i) la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate)&nbsp;senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale); (ii)&nbsp;l’applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione;&nbsp;(iii) il pagamento di tariffe “a pacchetto” che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale&nbsp;fornitura del servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al&nbsp;superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.Infatti, secondo l’Autorità di Vigilanza, <span style="text-decoration: underline;">il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di cui ai&nbsp;punti (i) e (ii) e (iii)</span>; mentre per le tariffe “a pacchetto” di cui al punto iii), <strong>il</strong> <strong>costo fisso periodico</strong>, comprensivo&nbsp;di un certo numero di operazioni in franchigia, <span style="text-decoration: underline;">deve considerarsi commissione ai sensi del Provvedimento</span>.Infine la Banca d’Italia chiarisce che laddove <span style="text-decoration: underline;">il medesimo Esercente si avvalga di più punti di interazione fisici&nbsp;e/o virtuali riferibili a un medesimo Soggetto Convenzionatore</span>, quest’ultimo, nel trasmettere le informazioni&nbsp;di cui all’art. 3 del Provvedimento, <span style="text-decoration: underline;">potrà riferirle al complesso delle transazioni accettate</span>, senza dettagliarle&nbsp;per punto di interazione, ovvero specificare tale dettaglio.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni&nbsp;contattare <a href="mailto:ubaldo.caracino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Ubaldo Caracino</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Il volume d’affari (i.e. ricavi e commissioni conseguiti dagli Esercenti) sopra richiamato, fa riferimento all’anno fiscale&nbsp;antecedente al periodo di calcolo delle transazioni indicato del Provvedimento.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il soggetto di cui all’articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “<em>la persona fisica che agisce per scopi&nbsp;estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>&nbsp;Le modalità mediante la quale gli Esercenti sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie a controllare la spettanza del&nbsp;credito d'imposta: vedi <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-29-aprile-2020" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Provvedimento del 29 aprile 2020</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del Provvedimento, per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano un’attività&nbsp;di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in&nbsp;Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Per tali si intendono carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici. Non&nbsp;rientrano invece tra questi, ai fini del Provvedimento, i bollettini postali e gli assegni.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Rientrano, quindi, nel perimetro di applicazione della disciplina a cui si fa riferimento in questo documento, soltanto quelle&nbsp;transazioni che vengono eseguite mediante carte consumer. Non beneficiano del medesimo trattamento fiscale, le operazioni&nbsp;di pagamento concluse mediante carte <em>business</em> o corporate che sono emesse a favore di aziende, professionisti ed artigiani&nbsp;per le spese legate alle loro attività.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Secondo il Provvedimento (v. Allegato Tecnico Esplicativo, pag. 7) non rileva invece la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e utilizzata dal consumatore finale presso un esercente italiano.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 04:32:32 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Nuove modifiche all&#039;Art. 20 TUF e nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-covid-19-nuove-modifiche-allart-20-tuf-e-nuovi-obblighi-di-trasparenza-rafforzata-su-variazioni-delle-partecipazioni-rilevanti-e-dichiarazione-delle-intenzioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sull’economia italiana, in data <strong>8 aprile 2020</strong>, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.L. n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (“<strong>Decreto</strong>” o “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), che introduce, <em>inter alia</em>, alcune modifiche all’art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 (“<strong>TUF</strong>”).In particolare, il Decreto modifica il comma 2-<em>bis</em> dell’art. 120 TUF, attribuendo a Consob il potere di ridurre le soglie (il cui superamento fa scattare gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 120, comma 2, TUF) con riferimento alle società ad azionariato diffuso indipendentemente dalla entità della loro capitalizzazione.Il Decreto interviene anche sul successivo comma 4-<em>bis</em> dell’art. 120 TUF che impone agli acquirenti di partecipazioni particolarmente rilevanti nel capitale votante di società quotate italiane (i.e. superiori al 10, 20 e 25%) di dichiarare gli obiettivi perseguiti con l’acquisizione nel corso dei sei mesi ad essa successivi. In particolare, il Decreto inserisce un nuovo periodo al comma appena citato in virtù del quale la Consob potrà individuare in via transitoria (e cioè “per un periodo limitato di tempo”) una soglia percentuale più bassa, nelle società ad azionariato particolarmente diffuso, anche per la pubblicazione delle dichiarazioni di intenzioni.Avvalendosi dei poteri di cui all’art. 17 del Decreto, la Consob, in data 9 aprile 2020, ha adottato due provvedimenti (<strong>Delibera n. 21326</strong> e <strong>Delibera n. 21327</strong>) che prevedono un <span style="text-decoration: underline;">regime di “trasparenza rafforzata”</span> in relazione:</p><ul> <li>all’obbligo di <span style="text-decoration: underline;">comunicazione delle partecipazioni rilevanti</span> in alcune società italiane quotate<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>; e</li> <li>alla “<span style="text-decoration: underline;">dichiarazione delle intenzioni</span>” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate.</li></ul><p>In particolare, per quanto riguarda le <span style="text-decoration: underline;"><strong>variazioni delle partecipazioni rilevanti</strong></span>, la Consob con la <strong>Delibera n. 21326</strong>, che <strong><span style="text-decoration: underline;">abroga la precedente delibera del 17 marzo</span> u.s.</strong> (<strong>Delibera n. 21304</strong> <strong>del 17 marzo 2020</strong>) la quale introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato dall’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, nella versione precedente il Decreto e cioè: a) "l'elevato valore di mercato" e b) la "diffusione dell'azionariato", <span style="text-decoration: underline;">ha ridotto</span>, per 104 società quotate in Italia (indicate in un elenco allegato alla predetta Delibera. 21326), <span style="text-decoration: underline;">le soglie che fanno scattare l’obbligo di comunicazione alla stessa Consob</span>, <strong>portandole rispettivamente dal 3% all’1% per le “non-Pmi” e dal 5% al 3% per le “Pmi”</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.In merito, si precisa che per effetto del Decreto - che riconosce, invece, come unico criterio la "diffusione dell'azionariato", rimuovendo quello dell'"elevato valore di mercato" – il margine di decisione lasciato alla Consob risulta, pertanto, ampliato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Per quanto concerne, invece, <span style="text-decoration: underline;"><strong>la trasparenza rafforzata in materia di “dichiarazioni delle intenzioni”</strong></span>, cioè l’obbligo di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi, la Consob con <strong>Delibera n. 21327</strong> <span style="text-decoration: underline;">si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 17 del Decreto di</span> <strong>abbassare la soglia dal 10% al 5%</strong>. Anche questo provvedimento si applica alle 104 società in oggetto. Restano invece ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.Entrambi i provvedimenti, salvo revoca anticipata, troveranno applicazione per i <strong>tre mesi a partire dall’11 aprile, fino all’11 luglio 2020</strong>, <span style="text-decoration: underline;">alle citate 104 società quotate in Italia</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Restano fuori dal perimetro di applicazione <span style="text-decoration: underline;">le società quotate controllate di diritto</span>, ossia quelle in cui sia presente nell’azionariato un soggetto che detenga il 50% del capitale più almeno una azione.Nel contempo, la Consob ha altresì emanato (<strong>Delibera 21320 del 7 aprile 2020</strong>) le modifiche al proprio Regolamento n. 1197/1999 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”) (art. 122-<em>ter</em>) in materia di esenzione dall’obbligo di comunicare la “<em>dichiarazione delle intenzioni</em>”. Secondo la nuova disposizione, la quale entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l<span style="text-decoration: underline;">'obbligo di effettuare la “dichiarazione delle intenzioni”</span> <strong>non sussiste</strong>:</p><ul> <li>nei casi di esenzione previsti in materia di OPA obbligatoria di cui all’art. 49, comma 1, lettere a), limitatamente all'ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente quotato, c), d) e h), del Regolamento Emittenti;</li> <li>quando l'acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'art. 106, commi 1 o 1-<em>bis</em>, del TUF, e ricorre una delle esenzioni previste dall'art. 49, comma 1, lettere b) o g);</li> <li>nei casi di esenzione indicati dall’art. 119-bis, comma 3, lettere a), b) e c-<em>ter</em>), del Regolamento Emittenti;</li> <li>fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 49, comma 1, lettera d-<em>bis</em>), se il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'art. 85-<em>bis</em>, Regolamento Emittenti;</li> <li>per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attività di gestione di cui all'art. 116-<em>terdecies</em>, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani non riservati a investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali;</li> <li>per gli acquisti effettuati nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto o scambio già comunicata al mercato.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">L’operatività dell’esenzione nei casi di cui alle precedenti lettere, a esclusione della lett. c), è subordinata ad una dichiarazione del soggetto interessato circa la sussistenza nel caso concreto di una delle esenzioni</span>. Tale dichiarazione è riportata nel modello previsto per l’adempimento degli obblighi di comunicazione <em>ex</em> art. 120 del TUF (Allegato 4 del Regolamento Emittenti).Si precisa infine che le <span style="text-decoration: underline;">clausole di esenzione previste dalle sopra esposte modifiche regolamentari</span>, che discendono da disposizioni di legge introdotte nel TUF nel 2017 (le cosiddette “norme anti-scorrerie”), restano valide anche per la nuova soglia ridotta al 5%.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Ai sensi dell’art. 120, comma 2, TUF “<em>Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque percento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Per tali si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-<em>quater</em>.1, del TUF, “… <em>le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> L’art. 17 del Decreto è intervenuto sull’art. 120 TUF con la seguente modifica: “<em>All’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis, le parole “ad elevato valore corrente di mercato e "sono soppresse</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Secondo le citate delibere chiunque, alla data odierna, detenga una partecipazione al capitale votante delle suddette società quotate superiore alle nuove soglie ed inferiore alle soglie di cui all’articolo 120, comma 2, del TUF, è tenuto a darne comunicazione entro 10 giorni lavorativi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 06:05:57 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Consob emana indicazioni operative al mercato in merito a informazioni finanziarie, prospetti e revisione contabile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operativeal-mercato-in-merito-a-informazioni-finanziare-prospetti-e-revisione-contabile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>In data 9 aprile 2020 la <strong>Consob</strong> mediante il richiamo di attenzione n. 6/2020 (“<strong>Richiamo</strong>”) ha fornito al mercato alcune indicazioni operative in materia di informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e nei prospetti nonché di attività di revisione contabile.</h5><h2>1. Informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e revisione legale</h2>Per quanto riguarda le informazioni finanziarie da rendere nelle rendicontazioni contabili e nei prospetti informativi, il Richiamo di attenzione sollecita le società ad evidenziare con la maggiore trasparenza possibile - come richiesto dai principi contabili internazionali - gli effetti che l'emergenza sanitaria da COVID-19 potrà avere sulle attività aziendali, con riferimento sia ai bilanci al 31 dicembre 2019 in approvazione sia alle successive rendicontazioni trimestrali o semestrali<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.In particolare, in relazione <strong>alle rendicontazioni finanziarie</strong>, l’Autorità ha precisato che, ai fini della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, gli <strong>amministratori devono basare le proprie valutazioni </strong>circa la<strong><span style="text-decoration: underline;"> sussistenza del presupposto della continuità aziendale</span> su tutte le informazioni disponibili sul futuro</strong>, acquisite fino alla data di approvazione del bilancio.Inoltre, secondo l’Autorità, considerata l'attuale situazione di incertezza, gli amministratori dovranno prestare particolare attenzione nel fornire <strong>informazioni dettagliate sugli assunti di base utilizzati per la <span style="text-decoration: underline;">proiezione dei flussi di cassa</span></strong>. Significativa attenzione dovrà essere prestata nello svolgimento delle <span style="text-decoration: underline;"><strong>analisi di sensitività</strong></span> in merito ai potenziali impatti derivanti dall'attuale pandemia sulle assunzioni sottostanti le stime effettuate.Oltre a quanto richiesto dai principi contabili internazionali, nell'attuale contesto, secondo la Consob, possono assumere rilevanza le informazioni richieste dalla <strong>relazione sulla gestione</strong> predisposta dagli amministratori a corredo dei bilanci. In merito, laddove rilevante, l’Autorità richiede agli emittenti, di fornire informazioni aggiornate (<em>i</em>) sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, (<em>ii</em>) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché (<em>iii</em>) un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell'andamento futuro della società.In aggiunta a quanto sopra, la Consob ha richiesto agli amministratori di <span style="text-decoration: underline;"><strong>valutare</strong></span> attentamente, nelle <strong>rendicontazioni successive al 31 dicembre 2019, l'attualità della pianificazione industriale</strong> al fine di considerare i principali rischi correlati alla pandemia in oggetto che potrebbero precludere il raggiungimento degli obiettivi strategici e/o compromettere la continuità aziendale.Si segnala, inoltre, come messo in chiara luce dall’ESMA<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, che <strong>qualsiasi conoscenza circa impatti significativi della pandemia COVID-19</strong> sulle <strong>attività</strong>, sulle <em><strong>performances</strong></em> o sulle <strong>prospettive dell’emittente debba essere comunicata al mercato senza indugio</strong> ai sensi del regolamento (UE) 596/2014, c.d. <em>Market Abuse Regulation</em>.Analogo richiamo viene rivolto anche ai <strong>revisori contabili di emittenti quotati</strong>, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, <strong>e di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante</strong>, che applicano i principi contabili internazionali. In particolare l’Autorità ha inviato tali revisori a prestare particolare attenzione alle procedure di revisione previste dai principi ISA che possono trovare applicazione nelle particolari circostanze createsi a seguito del COVID-19. A tal fine l’Autorità fa rinvio al contenuto dello <em>Statement</em> adottato lo scorso 24 marzo dal CEAOB<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> (organismo europeo che riunisce le Autorità incaricate della vigilanza sui revisori legali) nel quale vengono evidenziate le principali aree che possono essere interessate dall'impatto del COVID-19 nello svolgimento dell'attività di revisione sui bilanci chiusi al 31.12.2019.Nello <em>Statement</em> viene richiamata l'attenzione dei revisori, anche in relazione agli audit dei gruppi, sulla necessità di acquisire gli <strong>elementi probativi</strong> ai fini dell'espressione del proprio giudizio, sulle tematiche di <strong>continuità aziendale</strong>, sull'<strong>adeguata disclosure degli effetti connessi agli “<span style="text-decoration: underline;">eventi successivi</span>”</strong>, sull'importanza del confronto con i responsabili dell'attività di governance delle società nonché sulla rappresentazione degli “aspetti chiave” nella relazione di revisione.Infine, nel Richiamo di attenzione gli <strong>organi di controllo</strong> delle società quotate, anche nel loro ruolo di <em>audit committee</em> ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 39/2010, sono invitati a <strong>rafforzare</strong> in questo periodo le <strong>interlocuzioni con gli organi di amministrazione</strong> e a promuovere <strong>un'efficace e tempestiva comunicazione con i revisori</strong>, al fine del reciproco scambio di informazioni utili per lo svolgimento dei rispettivi compiti anche ai sensi dell'art. 150, comma 3, del D. Lgs 58/1998 (“<strong>TUF</strong>”).<h2>2. Informazioni finanziarie da rendere nei prospetti informativi e nei documenti di offerta</h2>Per quanto, invece, concerne <strong>i prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché nei relativi supplementi</strong>, con il Richiamo la Consob ha evidenziato <span style="text-decoration: underline;">la necessità che i responsabili della redazione di tali documenti riportino elementi informativi quali-quantitativi atti a dar conto degli impatti della pandemia da COVID-19 in corso sullo specifico <em>business</em> aziendale</span>, ciò al fine di far cogliere all'investitore le rischiosità connesse all'investimento per effetto della pandemia in corso. Segnatamente, dovrà essere <strong>aggiornata la sezione “Fattori di Rischio”</strong> del prospetto per tener conto dei possibili impatti derivanti dalla pandemia da COVID-19. I rischi oggetto di rappresentazione dovranno essere rilevanti, specifici e avvalorati dalle informazioni contenute nel prospetto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e dalle Linee Guida ESMA in materia.Gli amministratori dovranno altresì <strong>aggiornare le informazioni riguardanti i piani aziendali, previsioni o stime di utili precedentemente diffusi al mercato</strong> o indicare che gli stessi <strong>non sono più attuali</strong>. Nel caso di aggiornamento dei piani, previsioni o stime di utili, le <strong>assunzioni</strong> e le <strong>ipotesi</strong> utilizzate per la stima degli impatti della pandemia in corso dovranno essere <strong>informate ai principi di ragionevolezza, precisione e specificità</strong> richiesti dalle regole di redazione del prospetto.Anche in relazione a operazioni di <strong>offerta pubblica di acquisto o scambio</strong>, fermo restando quanto sopra rappresentato con riferimento ai prospetti da redigere per l'offerta dei prodotti finanziari offerti in scambio, l’Autorità ha sottolineato la necessità che il <strong>documento d'offerta</strong> riporti elementi informativi atti a dar conto degli impatti conoscibili della pandemia da COVID-19 in corso sullo specifico <em>business</em> aziendale dell'offerente e del gruppo di appartenenza, sulle relative prospettive nonché sui programmi futuri elaborati in relazione all'offerta; anche il <strong>comunicato dell'emittente</strong> dovrà riportare elementi informativi relativi agli eventuali impatti della pandemia da COVID-19, in relazione alle informazioni previste dall'art. 39, comma 1, lett. e) e f) del Regolamento Consob 11971/1999 (<em>c.d.</em> “Regolamento Emittenti”).&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Nel mese di marzo 2020 l'ESMA ha pubblicato specifici <em>public statements</em> (ESMA 71-99-1290 dell'11 marzo 2020; ESMA32-63-951 del 25 marzo 2020; ESMA31-67-742 del 27 marzo 2020) sugli impatti del COVID-19 sull'informativa finanziaria delle società quotate, contenenti raccomandazioni che si intendono integralmente richiamate nel presente documento. In linea con i richiamati <em>public statements</em> dell'ESMA, gli amministratori valuteranno, in base alle specificità della realtà aziendale e delle informazioni disponibili, la rilevanza degli impatti qualitativi o quantitativi rinvenienti dal COVID-19 per la situazione economico, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2019.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> <em>ESMA recommends action by financial market participants for COVID-19 impact, 11 marzo 2020: «Market disclosure – issuers should disclose as soon as possible any relevant significant information concerning the impacts of COVID-19 on their fundamentals, prospects or financial situation in accordance with their transparency obligations under the Market Abuse Regulation».</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Cfr. CEAOB 2020-008 del 24 marzo 2020.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 05:40:29 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Consob emana indicazioni operative al mercato su modalità di svolgimento delle assemblee</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mercati-finanziari-covid-19-consob-emana-indicazioni-operative-al-mercato-su-modalita-di-svolgimento-delle-assemblee</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>In data 10 aprile 2020 la <strong>Consob</strong>, mediante la comunicazione n. 3/2020 (“<strong>Comunicazione</strong>”) ha fornito al mercato alcune indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie.</h5>La Comunicazione in esame richiama le società quotate ad adoperarsi affinché siano assicurate a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, facendo ricorso ad almeno uno fra i vari strumenti indicati nell'articolo 106 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 (“<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), tra <strong>i quali il voto elettronico o per corrispondenza, l'intervento da remoto mediante mezzi di telecomunicazione, il ricorso al rappresentante designato</strong> ai sensi dell'art. 135-<em>undecies</em> del D. Lgs 58/1998 (“TUF”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Tale Comunicazione si è resa necessaria alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal legislatore con l’art. 106 del Decreto Cura Italia, il quale ha previsto una disciplina specifica volta a regolamentare i termini e le modalità di svolgimento della stagione assembleare in corso, contemperando il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all’epidemia da COVID-19<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Con riguardo ai citati <strong>strumenti di partecipazione e voto a distanza</strong>, la Consob ha richiamato l’attenzione degli emittenti sulle disposizioni che richiedono la <strong>riservatezza del voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea</strong> sia con riferimento al voto esercitato per corrispondenza e al voto espresso prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 143-<em>ter</em> del Regolamento Consob 11971/1999 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”), sia con riguardo alle deleghe con istruzioni di voto conferite dagli azionisti al rappresentante designato<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Relativamente <strong>all’identificazione dei soggetti legittimati alla partecipazione e al voto in assemblea</strong>, la Consob ha precisato che ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia <span style="text-decoration: underline;">le società possono utilizzare in via esclusiva i mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l’identificazione dei soggetti che con i predetti mezzi partecipano all’assemblea</span>.Nelle ipotesi in cui le società prevedano la partecipazione in assemblea<strong> esclusivamente tramite il rappresentante designato</strong> ai sensi dell’art. 135-<em>undecies</em> del TUF al Consob ha evidenziato la necessità che <span style="text-decoration: underline;">tutte le proposte di deliberazione su ciascun punto all’ordine del giorno siano pubblicate prima della stessa assemblea, in tempo utile</span> per permettere agli azionisti di esercitare il diritto di voto attraverso la delega al rappresentante designato (in tempo utile per eventuali adeguamenti al relativo modulo di delega).Pertanto, secondo l’Autorità, <span style="text-decoration: underline;">l’ordine del giorno deve essere formulato in modo analitico</span> per consentire agli azionisti di votare attraverso il conferimento di deleghe al rappresentante designato su ciascuna delle materie su cui è richiesta una decisione assembleare. In merito la Consob ha sottolineato che, qualora le relazioni illustrative <em>ex</em> art. 125-<em>ter</em> del TUF non contengano proposte su ciascuna materia all’ordine del giorno con riguardo ad alcune scelte che la legge o lo statuto rimette all’assemblea, escludendo così la partecipazione diretta dei soci in assemblea, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto su ciascuna materia all’ordine del giorno, è necessario che:<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">le proposte di delibera degli azionisti di maggioranza siano trasmesse alla società</span> <strong>con congruo anticipo rispetto alla data dell’assemblea</strong> o in conformità a quanto previsto dall’art. 126-<em>bis</em> del TUF per gli azionisti titolari di partecipazioni qualificate o al momento della presentazione delle liste, per le materie connesse al rinnovo degli organi sociali, ovvero entro il termine eventualmente indicato dalla società nell’avviso di convocazione per la presentazione di proposte individuali di delibera;</li> <li>con specifico riguardo alle assemblee di rinnovo degli organi sociali, coloro che presentano liste di candidati alla nomina di amministratori e/o sindaci <strong>indichino il candidato che intendono proporre all’assemblea come presidente dell’organo amministrativo</strong>, nell’ipotesi in cui lo statuto rimetta tale scelta all’assemblea, <strong>e/o il candidato che si intende proporre come presidente dell’organo di controllo</strong> qualora la lista dovesse risultare come “lista di minoranza”.</li></ul><p>Per quanto riguarda la presentazione in assemblea di <strong>proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno</strong>, ai sensi dell’art. 126-<em>bis</em>, comma 1, terzo periodo, del TUF, nei casi in cui sia previsto che la <span style="text-decoration: underline;">partecipazione avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato</span> ai sensi del Decreto Cura Italia, la Consob ha reso noto che:</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">non risulta possibile la presentazione di proposte individuali direttamente in sede assembleare tramite lo stesso rappresentante designato</span>;</li> <li>nella fase attuale in cui, per esigenze sanitarie, può essere preclusa la partecipazione fisica dei soci in assemblea, <span style="text-decoration: underline;">le società possono prevedere nell’avviso di convocazione un adeguato termine per la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, da pubblicare sul sito internet della società</span>; tale termine dovrà essere individuato in modo tale da consentire ai soci l’esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato su ciascuna proposta di delibera pubblicata.</li></ul><p>Come noto, in deroga all’art. 135-<em>undecies</em>, comma 4, TUF – ai sensi del quale al rappresentate designato possano essere attribuite deleghe solo ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo – il Decreto Cura Italia ha previsto che a <strong>quest’ultimo potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe</strong> <em>ex</em> 135-<em>novies</em>, TUF, <strong>in qualità di rappresentante semplice del singolo azionista</strong>. Tuttavia, la Consob ha sottolineato che al rappresentante designato dalla società possano essere conferite <strong>solo deleghe con istruzioni di voto</strong> sulle singole materie all’ordine del giorno su cui si intende votare e che anche le deleghe o subdeleghe <em>ex</em> art. 135-<em>novies</em> del TUF al rappresentante designato debbano contenere istruzioni di voto per essere considerate efficaci.Con specifico riguardo al <strong>diritto di porre domande prima dell’assemblea</strong> ai sensi dell’art. 127-<em>ter</em> del TUF, si rammenta che la citata norma, come da ultimo modificata con il D. L. n. 49/2019<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, prevede due diversi e alternativi termini per la presentazione delle domande da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto (ossia per gli azionisti che siano tali anche alla data della c.d. <em>record-date</em> indicata dall’art. 83-<em>sexies</em>, comma 2, del TUF). La scelta tra i due termini è rimessa agli emittenti e della stessa dovrà essere data notizia nell’avviso di convocazione dell’assemblea, ai sensi del citato art. 127-<em>ter</em> del TUF, per consentire agli azionisti di conoscerla. Ciò posto, nelle ipotesi in cui le società dovessero optare per l’esercizio del voto <span style="text-decoration: underline;">esclusivamente tramite il rappresentante designato o il voto per corrispondenza ossia senza la partecipazione fisica dei soci in assemblea</span>, la Consob ha precisato che una delle opzioni possibili per contemperare l’interesse della società ad avere tempo sufficiente per rispondere alle domande e quello degli azionisti di conoscere le risposte prima della scadenza del termine per conferire o revocare le deleghe al rappresentante designato, sarebbe quella, già scelta da diverse società, <span style="text-decoration: underline;">di prevedere per la presentazione delle domande il</span> <strong>termine di sette giorni di mercato aperto prima dell’assemblea</strong> previsto dall’art. 127-<em>ter</em>, comma 1-<em>bis</em>, del TUF, <strong>valutando la possibilità di ridurre, anche se di poco, il termine a disposizione della società per rispondere</strong> (almeno due giorni prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-<em>ter</em>, comma 1-<em>bis</em>, del TUF), così da fornire tali risposte prima della scadenza del citato termine per conferire o revocare la delega.In ordine alle deleghe, la Consob ha sottolineato che <strong>la disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto</strong> di cui agli artt. 136 e ss. del TUF, come attuata dagli artt. 135 e ss. del Regolamento Emittenti, <strong>resta ferma anche</strong> <span style="text-decoration: underline;">nell’ipotesi in cui le società decidano di consentire l’intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato</span>. Di conseguenza:</p><ul> <li>ai sensi dell’art. 138, comma 1, del Regolamento Emittenti, la sollecitazione non potrà svolgersi inviando direttamente al rappresentante designato i moduli di delega relativi alla stessa sollecitazione;</li> <li>per l’espressione del voto in assemblea, le deleghe raccolte nell’ambito della sollecitazione dovranno essere conferite dal promotore al rappresentante designato dalla società a titolo di subdelega ai sensi dell’articolo 135-<em>novies</em> del TUF;</li> <li>nella ipotesi in cui è prevista la subdelega al rappresentante designato non trovano applicazione le disposizioni che consentono al promotore - nei casi indicati dagli articoli 137, comma 3 e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti - di esercitare il voto in modo difforme da quello proposto, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.</li></ul><p>Infine, secondo la Consob, a causa delle misure restrittive adottate dal Governo in relazione all’epidemia da COVID-19 che potrebbero determinare per gli intermediari ritardi nella trasmissione delle comunicazioni agli emittenti necessarie per la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, <strong>resta ferma, ai sensi dell’art. 83-<em>sexies</em>, comma 4, del TUF, “... <em>la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione</em></strong>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> In merito vengono in considerazione le regole previste dall’art. 127 del TUF (“<em>Voto per corrispondenza o in via elettronica</em>”), dall’art. 135-<em>undecies</em> del TUF e dalle relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti per: (<em>i</em>) l’espressione del voto per corrispondenza (artt. 140 ss. Regolamento Emittenti); (<em>ii</em>) il ricorso a una o più forme di partecipazione in assemblea con mezzi elettronici (art. 143-<em>bis</em> del Regolamento Emittenti); (<em>iii</em>) l’espressione del voto prima dell’assemblea mediante mezzi elettronici (art. 143-<em>ter</em> Regolamento Emittenti); (<em>iv</em>) il ricorso al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-<em>undecies</em> del TUF (art. 134 Regolamento Emittenti).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Cfr. l’<em>alert</em> già pubblicato in data 18 marzo 2020: “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/assemblee-2020-proroga-termini-a-180-giorni-voto-a-distanza-e-rappresentante-designato-per-gli-emittenti-quotati" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assemblee 2020 Proroga termini a 180 giorni, voto a distanza e rappresentante designato per gli emittenti quotati.</a>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> In particolare, si rammentano le disposizioni in forza delle quali il presidente dell’organo di controllo nonché gli eventuali dipendenti e ausiliari di quest’ultimo sono responsabili, fino allo scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca, nel caso di voto per corrispondenza, ovvero della riservatezza dei dati relativi ai voti (e alle eventuali revoche), nel caso di esercizio del voto mediante mezzi elettronici prima dell’assemblea; nonché quelle che prevedono, con riferimento al rilascio delle deleghe al rappresentante designato dalla società, la responsabilità di quest’ultimo di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri eventuali dipendenti e ausiliari soggetti al medesimo dovere di riservatezza.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Si fa in particolare riferimento al Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (“<em>Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti</em>”).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 04:40:25 +0200</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;Green Bond&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;Green Loan&lt;/i&gt;: quando la finanza può dirsi “verde”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/green-bond-e-green-loan-quando-la-finanza-puo-dirsi-verde</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In un momento in cui l’attenzione di tutti è catalizzata dalla pandemia del COVID-19, affrontare il tema della “<em>green finance</em>” potrebbe apparire di scarsa attualità. In realtà, da più parti si richiede che, passata l’emergenza, nella “ricostruzione” <em>post</em>-<em>virus</em>, venga riconsiderato il paradigma dello sviluppo economico in chiave ESG, favorendo investimenti responsabili che tengano conto del loro impatto ambientale (E di <em>Environment</em>) e sociale (S di <em>Social</em>), e che promuovano un miglior governo societario (G di <em>Governance</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>. D’altro canto banche d’affari e grandi investitori internazionali sembrano convinti, guardando oltre la contingenza, che questi investimenti saranno il <em>trend</em> del prossimo decennio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Per affrontare il tema degli investimenti volti mitigare il cambiamento climatico ovvero a consentire gli adeguamenti necessari a tale cambiamento (E di <em>Environment</em>) può essere utile prendere le mosse dall’Accordo adottato alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) e siglato nel dicembre 2015 da 195 paesi. Tale accordo si pone tra gli altri, l’obiettivo di stimolare l’afflusso di capitali privati nei settori della <em>green economy</em> e promuovere lo sviluppo di una finanza eco-sostenibile ed a tale obbiettivo ha dedicato una disposizione <em>ad hoc</em>. L’art.2, comma 1, prevede infatti che l’Accordo miri a “<em>rafforzare la risposta alla minaccia mondiale posta dai cambiamenti climatici</em>” tra l’altro “<em>rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>”. Ciò dovrà realizzarsi attraverso l’offerta di prodotti finanziari che contribuiscano allo sviluppo di un’economia a basso impatto ambientale.Un ruolo centrale è assunto quindi dal coinvolgimento del settore privato. Nella proposta per un Green Deal europeo adottata dalla Commissione Europea l’11 dicembre 2019 si riconosce che “<em>il settore privato sarà determinante per finanziare la transizione verde</em>” e che “<em>servono segnali sul lungo periodo per indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso gli investimenti verdi ed evitare gli attivi non recuperabili</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>”Si utilizza il termine <em>green loans</em> e <em>green bonds</em> per indicare gli strumenti del mercato creditizio e dei capitali che sono emessi allo scopo di finanziare progetti “<em>green</em>” aventi un impatto positivo per l’ambiente<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.Vale la pena sin da ora evidenziare che una definizione univoca e vincolante di <em>green loan</em> e <em>green bond</em> non è attualmente rintracciabile a livello nazionale, eurounitario o internazionale, in quanto le numerose iniziative<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> promosse da organismi pubblici o privati in questo settore si sono – almeno per ora – arrestate al livello di mere raccomandazioni, la cui attuazione avviene su base volontaria.Tra tali iniziative le più importanti in tale contesto paiono essere state intraprese dalla <em>Loan Market Association</em> (o anche “<strong>LMA</strong>”) e dall’<em>International Capital Market Association</em> (o anche “<strong>ICMA</strong>”), la cui attività ha condotto alla pubblicazione, rispettivamente, dei <em>Green Loan Principles</em> e dei <em>Green Bond Principles</em>.Con riferimento al più attivo mercato dei <em>green bond</em>, allo stato attuale le linee guida redatte dall’ICMA costituiscono lo strumento maggiormente utilizzato nel mercato obbligazionario, inclusa Borsa Italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>, per l’emissione di <em>green bond</em>: per fare un esempio, ENEL ha utilizzato i <em>Green Bond Principles</em> per qualificare come verdi i tre <em>bond</em> collocati di recente sul mercato europeo per un totale di 3,50 miliardi di euro<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.In una direzione diversa sembra invece muoversi l’Unione Europea, che mira alla creazione di un quadro legislativo vincolante in materia di finanza sostenibile.Il primo passo in questa direzione è stato fatto nel marzo 2018, con l’adozione da parte della Commissione Europea di un piano onnicomprensivo per la promozione della finanza sostenibile (<em>Action Plan on sustainable finance</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>). Il più importante tra gli obiettivi promossi dalla Commissione è la creazione di un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili (c.d. Tassonomia) valevole per tutti gli Stati Membri, che chiarisca cosa è <em>green</em> da un punto di vista economico.L’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle attività sostenibili costituisce un elemento essenziale per sostenere ed incentivare il flusso di capitali in tale settore, permettendo agli investitori di beneficiare di una maggiore trasparenza informativa, con la conseguente diminuzione dei costi necessari per comparare le opportunità di finanziamento <em>green</em> presenti nei diversi Stati Membri. Inoltre, la Tassonomia riduce la frammentazione del mercato unico e costituisce un incentivo per le imprese ad adattare uniformemente il proprio modello di sviluppo per renderlo eco-sostenibile, favorendo una maggiore attrazione degli investimenti dedicati a questo settore. Da ultimo, un sistema unico di classificazione tutela anche la leale concorrenza tra imprese riducendo il rischio di<em> green-washing</em>, ossia la pratica di classificare come ecologiche attività economiche che non lo sono.A tale scopo, la Commissione ha istituito il <em>Technical Expert Group on sustainable finance</em> (in breve, “<strong>TEG</strong>”), il cui lavoro ha condotto alla stesura di una prima bozza di “<em>EU Green Bond standard</em> ”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, ossia delle linee guida – per ora anch’esse di carattere non vincolante – per l’emissione di <em>European Green Bond</em>. Si tratta di obbligazioni i cui proventi sono destinati esclusivamente al finanziamento o rifinanziamento, in tutto od in parte, di nuovi o già esistenti <em>Green Project</em>, ossia progetti che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi ambientali indicati nella Tassonomia.Infine, il 18 dicembre 2019 il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo – per ora meramente politico – su una proposta di Regolamento per la definizione di una Tassonomia europea (proposta COM/2018/353 <em>final</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, o anche il “<strong>Regolamento Tassonomia</strong>”).</p><h2>L’Azione dell’ICMA: i <em>Green Bond Principles</em></h2>In assenza di criteri vincolanti per la classificazione delle obbligazioni verdi, un ruolo chiave nello sviluppo del settore è stato assunto dai<em> Green Bond Principles</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> redatti dall’ICMA, la cui adozione avviene su base volontaria da parte del singolo emittente.L’ICMA definisce<em> green bond</em> i prestiti obbligazionari di qualunque tipo i cui proventi sono utilizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o già esistenti “<em>Green Project</em>”, e le cui caratteristiche rispettano i quattro Principi, ossia:<ul> <li><strong>Uso dei Proventi</strong> (in inglese, <em>Use of Proceeds</em>);</li> <li><strong>Processo di Selezione e Valutazione del Progetto</strong> (in inglese, <em>Process for Project Evaluation and Selection</em>);</li> <li><strong>Gestione dei Proventi</strong> (in inglese, <em>Management of Proceeds</em>); e</li> <li><strong>Reporting</strong> (in inglese, <em>Reporting</em>).</li></ul><p>&nbsp;</p><h2>Il primo Principio: <em>Use of Proceeds</em></h2>Il primo principio che deve essere rispettato da un’obbligazione verde è quello della destinazione dei proventi derivanti dall’emissione del prestito ad investimenti in <em>Green Project</em>, con ciò intendendosi quei progetti che perseguono il raggiungimento di uno dei cinque obiettivi ambientali indicati dai <em>Green Bond Principles</em>, ossia:<ul> <li>la mitigazione del cambiamento climatico;</li> <li>l’adattamento al cambiamento climatico;</li> <li>la conservazione delle risorse naturali;</li> <li>la preservazione della biodiversità; e</li> <li>la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento.</li></ul><p>I <em>Green Bond Principles</em> individuano inoltre un elenco esemplificativo e non esaustivo di categorie di <em>Green Project</em>, (come lo sviluppo delle energie rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica, il controllo e la prevenzione dell’inquinamento, l’uso e la gestione delle risorse naturali in modo ecosostenibile, gli investimenti in trasporti a zero-emissioni, l’adattamento al cambiamento climatico etc.) specificando che tra i <em>Green Project</em> possono annoverarsi anche gli investimenti relativi o comunque connessi a questi ultimi, come le spese in ricerca e sviluppo.Assumendo un ruolo centrale l’investimento in <em>Green Project</em> è necessario individuare le caratteristiche tecniche dei progetti e quali obiettivi ed attività possano considerarsi eco-sostenibili. Per espressa scelta dell’ICMA, un’individuazione approfondita delle attività eco-sostenibili è rimessa alle tassonomie elaborate da altre autorevoli organizzazioni internazionali operanti nei settori della finanza verde, tra cui la <em>European Investment Bank</em>, la <em>Climate Bond Initative</em> ed il <em>Technical Expert Group on sustainable finance</em> istituito dalla Commissione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.La definizione di <em>green bond</em> è dunque “funzionale”, in quanto dipende dal tipo di progetto finanziato, mentre non assumono rilievo le caratteristiche del singolo emittente<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.</p><h2>Il secondo Principio: <em>Process for Project Evaluation and Selection</em></h2>Tra gli obiettivi dei <em>Green Bond Principles</em> vi è poi quello di incentivare il raggiungimento di un elevato livello di trasparenza nel processo di selezione e successivo sviluppo dell’investimento <em>green</em> da finanziare, a beneficio ultimo dei sottoscrittori del <em>bond</em>.Una volta che l’emittente ha individuato le attività in cui investire i proventi derivanti dall’emissione del <em>bond</em> e gli obiettivi ecosostenibili da raggiungere, è necessario che siano resi noti ai potenziali sottoscrittori i criteri attraverso cui l’emittente ha qualificato il proprio progetto come <em>green</em>, attraverso un’informativa ad ampio spettro che collochi il progetto all’interno della generale politica ambientale dell’emittente.In questa fase, un ausilio nel processo di valutazione della sostenibilità ambientale del progetto può essere fornito dai revisori esterni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>. Il loro coinvolgimento, pur non essendo un requisito necessario dei <em>green bond</em>, viene tuttavia incoraggiato dall’ICMA e richiesto espressamente per la quotazione in alcuni mercati obbligazionari, tra cui Borsa Italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.I <em>Green Bond Principles</em> individuano diversi tipi di revisione esterna: (<em>i</em>) la c.d. <em>Second Party Opinion</em>, consiste nel giudizio reso da un esperto indipendente circa la conformità del progetto (o anche, più ampiamente, dell’intera politica di investimenti dell’emittente) rispetto ai quattro Principi; (<em>ii</em>) la <em>Verification</em> consiste nella valutazione di conformità di alcuni aspetti del Progetto (l’uso dei proventi, le modalità di <em>reporting</em>, le caratteristiche degli <em>asset</em> coinvolti, ecc.) rispetto ad uno o più criteri di valutazione; (<em>iii</em>) la <em>Certification</em> valuta il <em>green bond</em> rispetto ad uno <em>standard</em> generalmente riconosciuto (ad esempio, lo <em>standard</em> ISO 14030 che è in corso di elaborazione); infine (<em>iv</em>) lo <em>Scoring</em> o <em>Rating</em>, che viene fornito da esperti indipendenti altamente qualificati (come le agenzie di <em>rating</em>) i quali emettono il proprio giudizio in base ad una metodologia di <em>scoring</em>.<h2>Il terzo ed il quarto Principio: <em>Management of Proceeds</em> e <em>Reporting</em></h2>Una volta che il prestito obbligazionario è stato sottoscritto e versato, i <em>Green Bond</em> <em>Principles</em> richiedono che sia garantito agli investitori un elevato livello di trasparenza circa le modalità di utilizzo dei fondi raccolti e l’andamento delle attività oggetto dell’investimento.A tal fine, deve essere in primo luogo garantita la tracciabilità delle somme raccolte dagli investitori. Il Principio <em>Management of the Proceeds</em> richiede che l’emittente predisponga adeguati processi interni (anche attraverso uno o più conti a ciò dedicati) per tenere costantemente traccia dell’utilizzo dei proventi raccolti, e della percentuale di questi allocata su ciascun <em>Green Project</em> legato all’emissione.Quest’attività, oltre a garantire un efficiente gestione dei fondi raccolti, è funzionale all’attuazione del <em>Reporting</em>, al fine di mantenere e rendere tempestivamente disponibili ai sottoscrittori – ove necessario e comunque con frequenza almeno annuale – informazioni aggiornate circa l’uso dei proventi.E’ richiesta infatti la redazione di un <em>report</em> annuale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>, da predisporsi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi, che deve contenere diverse informazioni sullo sviluppo dei <em>Green Project</em> quali, ad esempio, la percentuale dei proventi che viene destinata a ciascun <em>Green Project</em> (o ad uno specifico portfolio di attività), i criteri di allocazione dei medesimi, una valutazione<em> ex-ante</em> dell’impatto ambientale atteso per ciascun anno e per l’intera durata dell’investimento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.<h2>L’Azione dell’LMA: i <em>Green Loan Principles</em></h2>Sul lato dei finanziamenti <em>green</em> alle imprese, l’LMA ha elaborato i <em>Green Loan Principles</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, la cui struttura riprende in larga parte quella dei Principi ICMA.I <em>Green Loan Principles</em> definiscono <em>Green Loan</em> i finanziamenti di qualunque tipo i cui proventi sono utilizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o già esistenti “<em>Green Project</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>. Come per i<em> Green Bond</em>, anche i <em>Green Loan</em> devono rispettare i quattro Principi, con alcune specificazioni volte ad adattarli alla struttura dei finanziamenti:<ul> <li><strong>Uso dei Proventi</strong> (<em>Use of Proceeds</em>): la documentazione contrattuale dovrà contenere una descrizione appropriata delle attività sostenibili cui è destinato il finanziamento e, per i finanziamenti strutturati con più linee di credito, si prevede la possibilità di qualificare come green una o più delle tranches rese disponibili;</li> <li><strong>Processo di Selezione</strong> <strong>e Valutazione del Progetto</strong> (<em>Process for Project Evaluation and Selection</em>): la documentazione da fornire alle banche in sede di strutturazione del finanziamento dovrà comprendere anche l’individuazione degli obiettivi ecosostenibili da raggiungere, nonché i criteri attraverso cui il <em>borrower</em> ha qualificato il proprio progetto come <em>green</em>, assieme ad una informativa più ampia circa la propria politica ambientale. Anche l’LMA si limita a raccomandare il ricorso ad un revisore esterno<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>;</li> <li><strong>Gestione dei Proventi</strong> (<em>Management of Proceeds</em>): anche per i <em>Green Loan</em>, va garantita la tracciabilità delle somme erogate, predisponendo conti dedicati ed adeguati processi interni. In sede di strutturazione del finanziamento, potrebbe essere richiesta l’apertura di uno o più green account dove accreditare le somme del finanziamento; e</li> <li><strong>Reporting</strong> (<em>Reporting</em>): il <em>borrower</em> deve rendere tempestivamente disponibili ai finanziatori– ove necessario e comunque con frequenza almeno annuale – informazioni aggiornate circa l’uso delle somme erogate, la loro allocazione e lo sviluppo dei progetti, assieme ad una valutazione dell’impatto ambientale atteso.</li></ul><p>I <em>Green Loan Principles</em> trovano applicazione anche per i finanziamenti concessi mediante linee di credito <em>revolving</em>, con la necessità di approntare i dovuti accorgimenti per garantire che la destinazione delle somme ai progetti sia adeguatamente documentata e tracciata. I <em>Green Loan Principles</em>, inoltre, rimettono alle parti il compito di determinare la soluzione più adeguata a garantire che l’uso delle somme di una linea <em>revolving</em> avvenga in conformità ai Principi, suggerendo che si potrebbe ricorrere ad una precisa identificazione degli <em>asset</em> cui il finanziamento è destinato o, alternativamente, a stringenti <em>covenant</em> informativi circa l’utilizzo delle somme erogate a valere sulla linea.</p><h2>L’Azione dell’Unione Europea: il Regolamento Tassonomia</h2>Come anticipato in precedenza, il 18 dicembre 2019, Consiglio e Parlamento Europeo hanno raggiunto un’intesa politica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> sul Regolamento Tassonomia.Il Regolamento Tassonomia consiste in un accordo quadro di riferimento per la creazione di un unico sistema classificatorio delle attività eco-sostenibili, che si applica:<ul> <li>ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari, come definiti nel Regolamento (UE) 2019/2088 (<em>Disclosure Regulation</em>), i quali dovranno fornire informazioni circa la sostenibilità dell’investimento relativo al prodotto offerto nelle informazioni pre-contrattuali e nei <em>report</em> periodici che sono tenuti a presentare;</li> <li>alle imprese sottoposte alla Direttiva 2014/95/EU (<em>Non-financial reporting Directive</em>), che dovranno fornire ulteriori informazioni circa la sostenibilità delle proprie attività produttive; e</li> <li>agli Stati Membri ed all’Unione, che ne dovranno tenere conto per l’adozione di qualunque misura che disciplini l’emissione di prodotti finanziari od obbligazioni qualificabili come <em>green</em>.</li></ul><p>Il Regolamento dispone che un’attività economica si considera sostenibile da un punto di vista ambientale quando, in primo luogo, contribuisce sostanzialmente (criterio del <em>substantially contribute</em>) ad uno o più degli obiettivi ambientali indicati all’Articolo 5 del Regolamento, ossia:</p><ul> <li>mitigazione del cambiamento climatico;</li> <li>adattamento al cambiamento climatico;</li> <li>protezione e sfruttamento sostenibile dell’acqua e delle risorse marine;</li> <li>transizione verso un’economia circolare;</li> <li>prevenzione e controllo dell’inquinamento; e</li> <li>protezione e ripristino della biodiversità e dell’ecosistema.</li></ul><p>Vengono poi classificate tre tipologie di attività: (<em>i</em>) le attività sostenibili (<em>sustainable activities</em>) sono quelle che contribuiscono direttamente ad uno degli obiettivi ora indicati; ma il Regolamento considera al pari di esse (<em>ii</em>) le attività economiche che consentono ad altre attività economiche di contribuire a tali obiettivi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23">[23]</a> (<em>enabling activities</em>) e (<em>iii</em>) le c.d. attività transitorie (<em>transition activities</em>) ossia quelle attività economiche di cui non esiste ancora un’alternativa a basse emissioni (o la sua adozione è ancora economicamente troppo gravosa), ma per le quali si possono adottare misure che sostengono il passaggio verso un’economia neutrale per il clima, nel rispetto del limite dell’aumento della temperatura atmosferica non oltre gli 1,5 gradi celsius rispetto al livello<em> pre-industriale</em>, come imposto dall’Accordo di Parigi.Per considerarsi eco-sostenibili, le attività economiche devono poi rispettare tre ulteriori requisiti:</p><ul> <li>il rispetto del criterio <em>no significant harm</em>, ossia l’attività in questione non deve essere condotta in modo da danneggiare significativamente il raggiungimento degli altri obiettivi (c.d. attività <em>climate-neutral</em>). L’attività che tende a realizzare un obiettivo deve pertanto tenere in dovuta considerazione anche gli altri interessi ambientali, pur non perseguendoli direttamente. Il requisito in esame diviene rilevante per le attività che possono presentare potenziali esternalità negative di importanza non trascurabile, come per l’energia nucleare<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>;</li> <li>il rispetto del criterio <em>minimum safeguards</em>, ossia l’attività deve essere condotta nel rispetto di alcuni standard minimi per la tutela dei diritti umani e dei lavoratori, indicati nel medesimo Regolamento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>; ed infine</li> <li>il rispetto dei c.d. <em>technical screening criteria</em>, ossia norme tecniche per la realizzazione di ciascun obiettivo ambientale, che dovranno essere implementate dalla Commissione attraverso il dialogo con un’apposita Piattaforma composta da diversi <em>stakeholders</em>. Tali criteri si prevede che dovranno essere rivisti regolarmente dalla Commissione, richiedendo pertanto un costante lavoro di aggiornamento anche da parte di investitori ed emittenti.</li></ul><p>Come indicato, il Regolamento è stato per ora oggetto di un mero accordo politico tra Parlamento e Consiglio Europeo. Per la sua entrata in vigore sarà dunque necessario attendere che venga completato l’intero <em>iter</em> legislativo europeo, con l’approvazione formale del Parlamento e del Consiglio Europeo, ed il decorso di 20 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.Vale la pena evidenziare che il Regolamento si compone prevalentemente di norme di mero indirizzo, per la cui implementazione è necessario l’intervento della Commissione. E’ previsto quindi che lo sviluppo degli aspetti tecnici del Regolamento Tassonomia (come l’elaborazione dei <em>technical screening criteria</em>) sia demandato a successivi atti delegati della Commissione che, una volta attuati, troveranno applicazione (<em>i</em>) a far data dal 31 dicembre 2021, per gli atti delegati relativi agli obiettivi di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico, e (<em>ii</em>) a far data dal 31 dicembre 2022 per gli atti delegati relativi agli altri obiettivi ambientali.A seguito dell’ entrata in vigore del Regolamento e l’attuazione degli atti delegati della Commissione, la Tassonomia europea diverrà il sistema classificatorio di riferimento all’interno dell’Unione per la valutazione delle attività economiche eco-sostenibili.</p><h2>L’Azione dell’Unione Europea: l’<em>EU</em> <em>Green Bond Standard</em></h2>Un lavoro parallelo a quello dell’ICMA è stato svolto dal TEG che, in linea con l’intervento di cui al Regolamento Tassonomia, ha redatto delle linee guida – anch’esse adottabili su base volontaria – per l’emissione di <em>European Green Bond</em> (l’“<strong>EU Green Bond Standard</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>.Fermo restando l’adottabilità dell’<em>EU Green Bond Standard</em> su base volontaria spetterà alla Commissione, nel quadro del suo lavoro di implementazione del Regolamento Tassonomia, decidere di rendere cogente o meno l’applicazione di tale standard all’interno dell’Unione.L’<em>EU Green Bond Standard</em> definisce EU Green Bond le emissioni obbligazionarie che rispettano i seguenti requisiti:<ul> <li>pubblicazione di un <em>EU Green Bond Framework</em> in cui l’emittente conferma l’adozione volontaria dell’EU Green Bond Standard per uno o più prestiti obbligazionari;</li> <li>destinazione dei proventi dell’emissione esclusivamente al finanziamento o rifinanziamento, in tutto od in parte, di nuovi od esistenti <em>Green Project</em>; e</li> <li>valutazione positiva da parte di un revisore accreditato, nominato dall’emittente, circa la conformità dell’obbligazione all’<em>EU Green Bond Standard</em>.</li></ul><p></p><h2><em>EU Green Bond Standard</em>: una nozione europea di <em>Green Project</em></h2>Il primo elemento di differenziazione tra gli ICMA <em>Green Bond Principles</em> e l’<em>EU Green Bond Standard</em> si rinviene nella diversa nozione di <em>Green Project</em>.Infatti, mentre gli ICMA <em>Green Bond Principles</em> non impongono all’emittente l’adozione di una specifica tassonomia per la valutazione della sostenibilità ambientale del progetto, l’<em>EU Green Bond Standard</em> richiede che le attività in cui saranno investiti i proventi dell’emissione siano valutate secondo il Regolamento Tassonomia.Possono allora definirsi EU Green Bond quelle obbligazioni i cui proventi siano destinati esclusivamente al finanziamento o rifinanziamento, in tutto od in parte, di nuovi od esistenti <em>Green Project</em>, ossia per l’investimento in attività economiche qualificabili come green ai sensi del Regolamento Tassonomia. Si noti che l’<em>EU Green Bond Standard</em> include tra i <em>Green Project</em> anche gli investimenti per <em>operational</em> e <em>capital expenditures</em> (come i costi di manutenzione del <em>green asset</em>, o gli investimenti in ricerca e sviluppo), in <em>working capital</em> (nella percentuale destinata al singolo investimento rispetto al totale) o in beni immateriali.Pertanto, anche per l’<em>EU Green Bond Standard</em> la qualificazione di un’obbligazione come <em>EU green</em> dipende dalle caratteristiche del progetto finanziato, e non anche dal generale livello di sostenibilità ambientale dell’attività svolta dall’emittente.<h2><em>EU Green Bond Standard</em>: la documentazione da produrre a cura dell’emittente</h2>Come per gli ICMA <em>Green Bond Principles</em>, anche l’<em>EU Green Bond Standard</em> mira a garantire un elevato livello di trasparenza circa l’uso dei proventi e le performance ambientali dell’investimento, sia nella fase iniziale che durante la realizzazione del progetto. Questo risultato viene raggiunto attraverso la predisposizione, a cura dell’emittente, di un <em>set</em> documentale informativo destinato agli investitori.L’emittente, prima o all’atto dell’emissione del prestito obbligazionario, deve rendere disponibile agli investitori il <em>Green Bond Framework</em>. Si tratta di un documento che - con riferimento ad una o più emissioni obbligazionarie, anche future - confermi l’adozione dell’<em>EU Green Bond Standard</em> ed indichi:<ul> <li>quali tra gli obiettivi ambientali indicati nel Regolamento Tassonomia sono perseguiti dalle emittende obbligazioni;</li> <li>il processo utilizzato dall’emittente per la valutazione della conformità dell’investimento rispetto ai requisiti indicati dal Regolamento Tassonomia. In caso di successivi cambiamenti nella Tassonomia, questi non si applicano ai bond già emessi, mentre i bond di futura emissione dovranno sempre essere allineati alla versione più recente della Tassonomia;</li> <li>una descrizione del <em>Green Project</em> che, qualora non sia ancora identificato al momento dell’emissione, può essere resa anche facendo riferimento al tipo di progetto o al settore in cui si intende realizzarlo;</li> <li>le modalità attraverso cui i proventi vengono destinati all’investimento. Si tratta di un equivalente del principio <em>use of proceeds</em>, con la differenza che – rispetto agli ICMA <em>Green Bond Principles</em> – il <em>tracking</em> non si focalizza sulla costituzione di modalità efficaci di segregazione patrimoniale dei proventi, ma sulla destinazione al progetto di un importo ad essi equivalente;</li> <li>le metodologie e le assunzioni utilizzate per l’elaborazione degli strumenti metrici (<em>key impact metrics</em>) che saranno utilizzati dall’emittente per valutare l’impatto ambientale degli investimenti;</li> <li>una descrizione delle attività di <em>reporting</em> che saranno svolte.</li></ul><p>Con riferimento all’attività di <em>reporting</em>, l’emittente è tenuto a predisporre l’<em>Allocation Report</em> e l’<em>Impact Report</em>.L’<em>Allocation Report</em> deve contenere una descrizione dettagliata circa la destinazione ai progetti delle somme raccolte con l’emissione e la distribuzione geografica dei medesimi, nonché una dichiarazione sulla conformità all’<em>EU Green Bond Standard</em>.Il <em>report</em> deve essere redatto al momento dell’emissione (<em>Initial Allocation Report</em>), e successivamente predisposto con cadenza annuale sino a quando i proventi del green bond non siano stati interamente destinati al progetto (<em>Final Allocation Report</em>), nonché aggiornato in caso di sostanziali cambiamenti nella destinazione delle somme. Si prevede espressamente che il <em>Final Allocation Report</em> sia verificato da un revisore accreditato che ne attesti la conformità all’<em>EU Green Bond Standard</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>.L’<em>Impact Report</em> contiene invece le informazioni per la valutazione dell’impatto ambientale del progetto. Si dovrà dare conto in modo dettagliato della metodologia e dei criteri di valutazione utilizzati (integrando quanto già indicato inizialmente nel <em>Green Bond Framework</em>), fornendo anche una descrizione del progetto, degli obiettivi ambientali perseguiti, della natura dell’asset finanziato e della percentuale di finanziamento e/o rifinanziamento che è stata destinata ai <em>Green Project</em>.Quest’ultimo <em>report</em> deve essere redatto dopo che i proventi del <em>green bond</em> siano stati interamente destinati al progetto, ed almeno una volta durante il periodo di durata del bond (nonché, come per l’<em>Allocation Report</em>, aggiornato in caso di sostanziali cambiamenti nella destinazione delle somme). Diversamente dall’<em>Allocation Report</em>, la verifica dell’<em>Impact Report</em> da parte di un revisore accreditato viene raccomandata, ma non è obbligatoria.Il <em>Green Bond Framework</em>, l’<em>Allocation Report</em> e l’<em>Impact Report</em> devono essere resi e mantenuti pubblici (mediante pubblicazione sul sito <em>web</em> dell’emittente o in altro modo) sino alla data di scadenza del <em>green bond</em>. Ciò comporta la necessità di bilanciare l’interesse degli investitori alla trasparenza dell’investimento con esigenze di riservatezza o concorrenza che possono accompagnare l’emissione. Qualora ciò si renda necessario, è possibile limitare le informazioni fornite, o prevederne la pubblicazione in forma aggregata (ad esempio, in caso di pluralità di investimenti può farsi riferimento al portfolio).</p><h2><em>EU Green Bond Standard</em>: il ruolo del revisore accreditato</h2>L’obbligo per gli emittenti di nominare un revisore accreditato rappresenta una delle maggiori differenze tra l’<em>EU Green Bond Standard</em> e gli ICMA <em>Green Bond Principles</em>. Infatti, nei <em>Green Bond Principles</em> il parere di un esperto indipendente non è obbligatoriamente richiesto in nessuna delle fasi di realizzazione del progetto, e non è necessario che questi abbia ricevuto un accreditamento presso specifiche istituzioni.Il compito del revisore accreditato è di (<em>i</em>) rilasciare, prima o al momento dell’emissione, una verificazione iniziale sulla conformità del <em>Green Bond Framework</em> con l’<em>EU Green Bond Standard</em>, nonché (<em>ii</em>) rilasciare una verificazione sul <em>Final Allocation Report</em>. Come per i <em>report</em>, anche le verificazioni devono essere rese pubbliche dall’emittente.L’<em>EU Green Bond Standard</em> non prende per ora posizione su quali siano le modalità per ottenere l’accreditamento, o le istituzioni a ciò autorizzate. Il TEG ha comunque prospettato alcune possibili soluzioni, che spetterà alla Commissione valutare<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>.L’ intervento così incisivo dell’<em>EU Green Bond Standard</em> nella materia della revisione esterna viene motivato dal TEG sulla base di alcune considerazioni circa l’attuale <em>market practice</em> in questo settore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>. Si è osservato infatti che il mercato della revisione esterna attualmente presenta costi di transazione relativamente elevati, potenziale mancanza di indipendenza dei revisori, limitata disclosure dei criteri di valutazione utilizzati evidenziandosi, a riguardo, l’eccessiva onerosità che attualmente richiederebbe l’elaborazione di solidi schemi di certificazione per il settore.<h2>Quando sarà possibile emettere <em>EU Green Bond</em>?</h2>Dato che l’<em>EU Green Bond Standard</em> richiede che le attività in cui saranno investiti i proventi dell’emissione siano valutate secondo il Regolamento Tassonomia di fatto <em>EU Green Bond</em> potranno essere emessi solo quando (<em>i</em>) sia entrata in vigore la Tassonomia; (<em>ii</em>) la Commissione abbia deciso di adottare l’<em>EU Green Bond Standard</em> e (<em>iii</em>) sia stato adottato un metodo – anche temporaneo – per l’accreditamento dei revisori esterni.Come indicato, l’implementazione del Regolamento Tassonomia è demandata a successivi atti delegati della Commissione, che ne svilupperanno gli aspetti tecnici (come i <em>technical screening criteria</em>) e che, una volta attuati, troveranno applicazione a far data dal 31 dicembre 2021 o dal 31 dicembre 2022, a seconda degli obiettivi ambientali cui si riferiscono. Il Regolamento, tuttavia, potrebbe entrare in vigore già alla fine di quest’anno<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>.Il TEG apre perciò alla possibilità che siano emessi <em>EU Green Bond</em> prima dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione. Pertanto, una volta che il Regolamento Tassonomia sia stato approvato, e la Commissione abbia definito un metodo di accreditamento per i revisori esterni ed adottato l’<em>EU Green Bond Standard</em>, sarà possibile emettere “obbligazioni verdi europee” nel rispetto dei principi indicati nel Regolamento Tassonomia<a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:s.padovani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Stefano Padovani</a>, <a href="mailto:p.porena@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Porena</a>, <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a> o <a href="mailto:a.iovieno@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Andrea Iovieno</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> ESG è dunque l’acronimo di<em> environmental</em>, <em>sustainability</em> and <em>social issues</em>, ossia le tre macro-categorie di problemi/obiettivi che gli investitori dovrebbero considerare nelle proprie decisioni di investimento per renderle sostenibili. Ma ESG possono essere anche le imprese che decidano di integrare nel proprio modello di <em>business</em> considerazioni legate a problematiche ambientali e sociali, o relative al buon governo dell’impresa. Società specializzate si occupano inoltre di fornire un <em>rating</em> ESG, che consente ad investitori ed imprese di orientarsi meglio nell’adozione di scelte sostenibili di investimento e sviluppo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Vitaliano D’Angerio, IL Sole 24 ore, 24 marzo 2020. "<em>Del resto gli investimenti green si renderanno necessari per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, fissato dalla Commissione Europea nella sua recente proposta per un Green Deal Europeo (Comunicazione della Commissione Europea COM 2019 (640) final) e che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe divenire legislativamente vincolante a livello dell’Unione.</em><em>A tal fine, il 4 marzo 2020 è stata avanzata dalla Commissione una proposta di Regolamento Europeo per l’istituzione di un quadro legislativo per il conseguimento della neutralità climatica (proposta COM(2020) 80 final).</em><em>Con l’adozione della proposta (i) gli Stati Membri sarebbero vincolati a conseguire entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica a livello dell’Unione e (ii) entro il mese di settembre 2020, la Commissione potrebbe modificare il Regolamento (UE) 2018/1999 al fine di imporre – entro il 2030 – una riduzione a livello dell’Unione dei gas ad effetto serra nella misura del 50% o 55% rispetto ai livelli antecedenti il 1990"</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> V. lettera c). L’accordo è stato ratificato sia dall’Unione Europea (il 4 ottobre 2016) che dall’Italia (con la Legge n. 204 del 4 novembre 2016).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Comunicazione della Commissione Europea COM 2019 (640) final. La <em>road-map</em> verso il <em>Green Deal</em> prevede che la Commissione Europea presenti una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile nel terzo trimestre del 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Si noti che, considerata la natura socialmente utile degli obiettivi perseguiti dall’emittente di un green bond, può accadere che un’obbligazione verde persegua molteplici obiettivi di rilevanza sociale, senza limitarsi a produrre effetti positivi esclusivamente per l’ambiente. L’ICMA utilizza il termine <em>Sustainability Bond</em> per riferirsi a quei prestiti obbligazionari che contemporaneamente destinano i propri proventi alla realizzazione di progetti utili sia socialmente che ecologicamente, prevedendo per essi linee guida che – nel contenuto – si discostano in parte da quanto previsto per le obbligazioni esclusivamente <em>green</em>. Per chiarezza, nel presente <em>Alert</em> informativo ci si interesserà esclusivamente dei <em>green bond</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Una ricognizione esaustiva delle iniziative internazionali e best practices attuate in materia di finanza sostenibile è stata di recente (febbraio 2020) pubblicata dall’<em>International Capital Market Association</em> nel documento “<em>Sustainable finance: compendium of international policy initiatives &amp; best market practice</em>” disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/ICMA-Sustainable-finance-Compendium-of-international-policy-initiatives-best-market-practice-February-2020-200220.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Nella sezione<em> Debt finance</em> della <em>ESG Reporting Guide</em> pubblicata da <em>London Stock Exchange Group</em>, si riconosce che i <em>Green Bond Principles</em> costituiscono “<em>the biggest step</em>” nel raggiungimento di un elevato grado di trasparenza e standardizzazione delle caratteristiche necessarie per l’identificazione dei <em>green</em> <em>bond</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Si veda il “<em>Green Bond Report</em>” per il 2018 pubblicato da Enel.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Il testo in italiano è disponibile a questo <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Il cui testo è disponibile, quale allegato 1 al “<em>Report on EU Green Bond Standard</em>” redatto dal TEG, a questo <a href="https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Il cui testo è disponibile a questo <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:0353:FIN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Il cui testo, nell’ultima versione aggiornata a giugno 2018, è disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Naturalmente questo rischia di creare difetti di coordinamento tra le varie tassonomie, oltre alla difficoltà di individuare quale sia la tassonomia “corretta” cui fare riferimento per un certo progetto. Per cercare di venire incontro a tali esigenze di coordinamento, l’ICMA ha redatto il “<em>Green Project Mapping</em>”, disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Ad esempio, la circostanza che l’emittente abbia un <em>rating</em> ESG molto basso non preclude a quest’ultimo di emettere un’obbligazione verde se i proventi dell’emissione sono investititi in <em>Green Project</em>. D’altro canto, l’ICMA sottolinea che gli investitori – al di là delle potenzialità dell’investimento – tendono a preferire gli emittenti che presentano un rating ESG elevato, o comunque una politica ambientale consolidata, poiché presumibilmente in grado di garantire performance ambientali più elevate per singolo investimento.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Il termine è utilizzato dall’ICMA per indicare il lavoro di valutazione svolto da un esperto indipendente. La revisione esterna può essere condotta da qualunque consulente o professionista, anche se già soggetto al rispetto di regole e <em>standard</em> del proprio ordine professionale, che dimostri di possedere elevati livelli di integrità, oggettività, competenza, riservatezza e comportamento professionale. Sul punto, l’ICMA ha pubblicato delle “<em>linee guida per la revisione esterna</em>” disponibili a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Come indicato sulla pagina web dedicata ai <em>green bond</em> presente sul sito di <a href="https://www.borsaitaliana.it/obbligazioni/greenbonds/socialbonds.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Borsa Italiana</a>, e nella “<a href="https://www.borsaitaliana.it/notizie/news/iniziative-mercato/esgguida_pdf.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Guidance for issuers on the integration of ESG into investor reporting and communication</em></a>” predisposta dal <em>London Sock Exchange Group.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> La periodicità annuale è richiesta espressamente anche da Borsa Italiana.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> L’ICMA ha predisposto a tal fine un <em>handbook</em> contenente l’<em>Harmonized Framework for Impact Reporting</em>, che descrive in dettaglio – per ciascun<em> Green Project</em> – le modalità ed i criteri di redazione del <em>report</em>. L’<em>handbook</em>, nella versione più recente, è disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/impact-reporting/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Disponibili al seguente <a href="https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> nell’ultima versione pubblicata l’11 dicembre 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Per l’individuazione dei <em>Green Project</em>, i <em>Green Bond Principles</em> rimandano al lavoro di individuazione e coordinamento tra le varie tassonomie svolto dall’ICMA.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Dato che spesso i finanziatori hanno una conoscenza approfondita delle imprese beneficiarie in virtù di rapporti consolidati, per alcune imprese l’LMA considera sufficiente il ricorso ad un’autocertificazione, a condizione che le stesse abbiano già dimostrato di possedere conoscenze sufficienti per valutare correttamente l’allineamento con i <em>Green Loan Principles</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> L’intesa raggiunta non rende per ora vincolante il Regolamento per gli Stati Membri.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> A condizione, si specifica, che tali attività – da un lato – non conducano ad un <em>lock-in</em> che metta a rischio il raggiungimento di obiettivi ambientali di lungo periodo e – dall’altro – abbia un positivo impatto ambientale, da valutarsi in base al ciclo economico del tipo di investimento.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> Quest’ultima non è presa in considerazione dal Regolamento Tassonomia, e la sua inclusione od esclusione dalle attività eco-sostenibili è rimessa ai successivi atti delegati della Commissione.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> L’attività deve essere condotta nel rispetto delle <em>OECD</em> <em>Guidelines for Multinational Enterprises</em>, le <em>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</em>, nonché dei principi espressi dall’<em>International Labour Organisation’s declaration on Fundamental Rights and Principles at Work</em> e nell’<em>International Bill of Human Rights</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> La cui ultima versione, pubblicata il 18 giugno 2019, è disponibile a questo <a href="https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a> Naturalmente, nel caso in cui già al momento dell’emissione sia possibile destinare interamente al progetto le somme raccolte, la valutazione del revisore indipendente dovrà avere ad oggetto l’<em>Initial Valuation Report</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> Le opzione prospettate sono attualmente quattro: (<em>i</em>) l’istituzione di un metodo di accreditamento accentrato gestito dall’ESMA (soluzione suggerita dal TEG); (<em>ii</em>) l’istituzione di un metodo di accreditamento decentralizzato in capo ai singoli Stati Membri; (<em>iii</em>) lasciare inalterato lo<em> status-quo</em>, ed attendere una armonizzazione spontanea o indotta dallo sviluppo degli ISO 14030; (<em>iv</em>) l’adozione di uno <em>standard</em> basato sulla attuale <em>market practice</em>, in consultazione tra la Commissione, le competenti istituzioni pubbliche e private ed i singoli <em>stakeholders</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> Si veda sul punto il Report on <em>EU Green Bond Standard</em> (giugno 2019), par. 4.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> Nel documento denominato “<em>Usability Guide – TEG proposal for an EU Green Bond Standard</em>”, pubblicato a marzo 2020 dal TEG si prospetta l’approvazione del Regolamento da parte del Parlamento Europeo nella prima metà del 2020, e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entro la fine dell’anno. Il documento è disponibile per il download a questo <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a> Trattandosi prevalentemente di norme di indirizzo, il TEG riconosce che potrebbero emergere discordanze e scostamenti tra i criteri utilizzati dagli emittenti in questa fase ed i <em>technical screening criteria</em> che saranno successivamente adottati dalla Commissione. Qualora però l’emittente abbia fornito adeguate motivazioni circa i criteri utilizzati, e l’emissione sia stata supportata dalla valutazione di un revisore esterno accreditato, il TEG ritiene che – anche in presenza di un tale scostamento – l’obbligazione dovrebbe comunque ritenersi allineata all’<em>EU Green Bond Standard</em>. Naturalmente, ciò vale solo per le obbligazioni emesse durante questa sorta di <em>interim period</em>: una volta che siano stati adottati gli atti delegati della Commissione, le nuove emissioni dovranno necessariamente allinearsi ad essi. Tali considerazioni sono contenute sempre nel documento “<em>Usability Guide – TEG proposal for an EU Green Bond Standard</em>”, pubblicato a marzo 2020.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 03:50:20 +0200</pubDate>
                        <title>AssoAim nomina comitato scientifico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assoaim-nomina-comitato-scientifico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ieri il consiglio di <strong>AssoAim</strong> ha deliberato l'ammissione di un nuovo membro, Friulchem, l'attribuzione di deleghe operative ai consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli e al consigliere Davide Verdesca le funzioni di orientamento e gestione della comunicazione non istituzionale.Sono stati selezionati dieci componenti del comitato scientifico, <em>task force</em> di professionisti per l'attività di studio e ricerca dell'associazione: Mario Notari (presidente), Stefano Bellavita (Alantra), Paolo Daviddi (Grimaldi studio legale), Federico Girotto (Masi Agricola), Alessandro Merenda (Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners), Valeria Novellini (Aiaf), <strong>Lukas Plattner</strong> (<strong>Nctm Studio Legale</strong>), Luca Rai (Rai &amp; Partners), Manfredi Vianini Tolomei (Chiomenti Studio Legale) e Manuel Coppola (Bdo).&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 06:10:50 +0200</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19: ESMA, proroga per i termini di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/covid-19-esma-proroga-per-i-termini-di-pubblicazione-delle-informazioni-finanziarie-periodiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di preservare la tutela degli investitori e di contribuire all’integrità dei mercati dell’Unione Europea, in data 27 marzo 2020 l’<em>European Security and Markets Authority</em> (“<strong>ESMA</strong>”) si è espressa in merito agli impatti che l’emergenza epidemiologica COVID-19 può avere rispetto agli adempimenti che la Direttiva 2004/109/CE (“<strong>Direttiva Transparency</strong>”) impone agli emittenti quotati su mercati regolamentati (“<strong>Emittenti</strong>”).</p><h2>1. Termini di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche</h2>Nel dettaglio, l’ESMA raccomanda alle Autorità nazionali di concedere un <strong>periodo di tolleranza</strong> agli Emittenti che abbiano necessità di ritardare la pubblicazione delle relazioni finanziarie oltre la scadenza prevista dalle normative nazionali di recepimento della Direttiva Transparency a causa delle misure adottate a livello nazionale ai fini del contenimento della diffusione del <em>virus</em> COVID-19.In merito, si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 154-<em>ter</em>, comma 1, D. Lgs 58/1998 (“<strong>TUF</strong>”), gli Emittenti sono tenuti a pubblicare una <strong>relazione finanziaria annuale</strong> al più tardi <strong>quattro mesi</strong> dopo la fine di ogni anno finanziario.È, inoltre, richiesto che, ai sensi dell’articolo 154-<em>ter</em>, comma 2, TUF, gli Emittenti pubblichino una <strong>relazione finanziaria semestrale</strong> al più tardi <strong>entro tre mesi</strong> dalla fine del semestre di riferimento.Pertanto, l’ESMA invita le Autorità nazionali a riconoscere un periodo di tolleranza, di durata pari a:<ul> <li>per le <strong>relazioni finanziarie annuali</strong>, riferite all’esercizio che scade il 31 dicembre 2019 ovvero anche successivamente ma prima del 1° aprile 2020, <span style="text-decoration: underline;"><strong>due mesi</strong> successivi alla scadenza</span>;</li> <li>per le <strong>relazioni finanziarie semestrali</strong>, riferite a un periodo di rendicontazione che termina il 31 dicembre 2019 ovvero successivamente ma entro il 31 marzo 2020, <span style="text-decoration: underline;"><strong>un mese</strong> successivo alla scadenza</span>.</li></ul><p>L'ESMA ha evidenziato che le informazioni finanziarie periodiche rappresentano un importante riferimento per le decisioni economiche degli investitori, nonché per orientare l'esercizio dei diritti di voto o di altre azioni volte a influenzare le decisioni del <em>management</em>. L’ESMA puntualizza anche che la redazione delle informazioni periodiche dovrà continuare a essere effettuata in conformità al quadro di riferimento applicabile in materia di informativa finanziaria per garantire la protezione degli investitori e preservare l'integrità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione Europea.</p><h2>2. Informativa al Mercato in caso di ritardo</h2>Sebbene l'ESMA abbia sottolineato che ci si aspetta che gli emittenti si adoperino al meglio per preparare le loro relazioni finanziarie e pubblicarle entro la scadenza legislativa, è stato, altresì, evidenziato che gli Emittenti dovranno tempestivamente comunicare al mercato, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato, ogni ritardo nell’approvazione delle relazioni finanziarie, sia annuali sia semestrali, indicandone le ragioni e, nella misura del possibile, la data di pubblicazione stimata.<h2>3. Raccomandazione dell’ESMA e D.L. n. 18 del 17 marzo 2020</h2>L’ESMA ha specificato che la raccomandazione in esame dovrà essere considerata come rilevante in tutte le giurisdizioni ove non sono intervenute, o non saranno comunque adottate, modifiche legislative relative ai termini per l’approvazione delle informazioni finanziarie periodiche.Sul punto, si evidenzia che sebbene l’art. <strong><span style="text-decoration: underline;">106</span> </strong>del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (“<strong>Decreto</strong>”) abbia previsto, inter alia, che, in deroga a quanto previsto per le società per azioni o dalle diverse disposizioni previste a livello statutario, la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio debba avvenire entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, <span style="text-decoration: underline;"><strong>tale modifica non trova applicazione con riguardo alle società quotate su mercati regolamentati quanto alla messa a disposizione delle situazione finanziarie di periodo</strong></span>.Sul punto, l’art. <span style="text-decoration: underline;"><strong>154-<em>ter</em></strong></span> del TUF, ai sensi del quale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, <span style="text-decoration: underline;"><strong>non è stato modificato</strong></span> dal Decreto.La raccomandazione dell’ESMA colma, pertanto, tale lacuna sino a eventuale intervento normativo che deroghi espressamente anche all’art. 154-<em>ter</em> del TUF.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 02:55:55 +0100</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | COVID-19 e &lt;i&gt;Market Abuse Regulation&lt;/i&gt;: Comunicazione in merito alla sospensione dell&#039;attività di impresa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/covid-19-e-market-abuse-regulation-comunicazione-in-merito-alla-sospensione-dellattivita-di-impresa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>1. Premessa</h4>In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il DPCM 22 marzo 2020 (“<strong>Decreto</strong>”), il legislatore è intervenuto al fine di adottare nuove misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.Sul punto, l’art. 1, lett. a), del Decreto impone la <span style="text-decoration: underline;"><strong>sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1</strong></span> al medesimo Decreto.In deroga a quanto sopra, la lett. c) dell’art 1 del Decreto prevede che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se <span style="text-decoration: underline;"><strong>organizzate in modalità a distanza</strong></span> o <span style="text-decoration: underline;"><strong>lavoro agile</strong></span> (c.d. <em>smart working</em>).Infine, il Decreto specifica che restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.<h4>2. Interruzione delle attività produttive e <em>Market Abuse Regulation</em></h4>Come noto, il regolamento (UE) 596/2014, (c.d. <em>Market Abuse Regulation</em>) impone alle società quotate di rendere pubbliche, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni privilegiate che le riguardino direttamente o indirettamente.Pertanto, le<strong> società quotate</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>dovranno comunicare tempestivamente al mercato</strong></span> se <span style="text-decoration: underline;"><strong>l’attività di impresa potrà proseguire</strong></span> in quanto sono soddisfatte le condizioni di cui al Decreto oppure <span style="text-decoration: underline;"><strong>se è intervenuta la decisione di interrompere la propria attività d’impresa</strong></span> in forza della nuova disciplina di cui al Decreto.<h4>3. Prosecuzione delle attività già avviate sino al 25 marzo</h4>L’art. 1 del Decreto prevede altresì che le imprese le cui attività sono sospese per effetto della nuova disciplina possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 02:26:15 +0100</pubDate>
                        <title>A rischio la revisione dei bilanci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-rischio-la-revisione-dei-bilanci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Le quotate devono pubblicare i documenti entro il 30 aprileIl vero problema riguarda valutazione e approvazione degli schemi contabili. L'ipotesi estrema della «<em>no opinion</em>»</h4><em>di Andrea Montanari</em>Il decreto Cura Italia ha accolto in larga parte le indicazioni elaborate dal pool di professionisti milanesi composto dai notai Carlo Marchetti, Filippo Zabban dello studio Zabban, Notari Rampolla&amp;Associati, dagli avvocati Gianfranco Veneziano, Gianpiero Succi e Federico Vezzani dello studio BonelliErede, la Spafid (con Maurizio Ondei) e Computershare, per quel che attiene la rappresentanza in assemblea e il voto in forma elettronica, oltre che alla dilatazione (180 giorni) per la convocazione delle adunanze dei soci. Per l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner dello studio <strong>Nctm</strong>, «si tratta di un brillante provvedimento che risolve una problematica di non poco conto legata alla stagione assembleare alle porte e che speriamo possa anche trovare un'applicazione al di fuori del quadro emergenziale quanto alla estensione della disciplina del rappresentante congiunto agli emittenti quotati su Aim».Ma problematiche ne restano. E non di poco conto. Come sottolinea lo stesso notaio Zabban. «La gran parte delle aziende quotate non credo che terrà molto in considerazione l'opzione dei 180 giorni. Semmai assisteremo a uno spostamento dei 10-15 giorni per la convocazione delle assemblee che ora possono essere svolte anche con pochi soggetti coinvolti: presidente, segretario e rappresentante delegato». Perché ci sono due tematiche da non sottovalutare: «La necessità di non andare a sovrapporre i dati di fine anno con quelli relativo al primo trimestre 2020 e la tempistica di distribuzione del dividendo ai soci», aggiunge Zabban. Argomento complesso soprattutto per le banche e per le aziende di Stato: Enel, Eni, Leonardo e Poste».Il vero problema che sta emergendo proprio in queste settimane è un altro. E non è stato oggetto di decreto, perché se vi sono società virtuose che hanno già predisposto i bilanci 2019 a febbraio, permettendo poi a collegio sindacale e revisore dei conti di valutarli in vista dell'approvazione (indicazione cda e data assemblea), vi sono tante altre aziende (il problema riguarda soprattutto le quotate) che lo stanno facendo in queste settimane, in cui lavorare è diventato sempre più complesso per lo scoppio del coronavirus. L'impossibilità di spostamenti, sia da parte dei manager aziendali preposti (cfo, responsabile legale e societari) sia da parte dei revisori contabili rende difficile se non impossibile valutare attentamente e puntualmente i documenti. Con il rischio, quindi, che il collegio sindacale e ancora di più le società di revisione, non riescano a esprimere un giudizio completo e accurato. Arrivando fino al punto di non poter esprimere un giudizio (<em>no opinion</em>) sul documento contabile. Eventualità che avrebbe un impatto notevole in termini di visibilità sul mercato e tra gli investitori per la stessa quotata.Il rischio c'è perché, comunque, gli emittenti presenti sul listino hanno l'obbligo di approvare il progetto di bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e di pubblicarlo entro il 30 aprile. Una scadenza assai vicina.&nbsp;<em>Tratto da MF</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5311</guid>
                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 02:23:59 +0100</pubDate>
                        <title>MERCATI FINANZIARI | Assemblee 2020 &lt;/br&gt; Proroga termini a 180 giorni, voto a distanza e rappresentante designato per gli emittenti quotati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assemblee-2020-proroga-termini-a-180-giorni-voto-a-distanza-e-rappresentante-designato-per-gli-emittenti-quotati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dell’emergenza da <em>virus</em> COVID-19, con l’art. 106 del decreto legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 n. 18 del 17 marzo 2020 (“<strong>Decreto</strong>”) il legislatore è intervenuto al fine di adottare una disciplina specifica volta a regolamentare i termini e le modalità di svolgimento della prossima stagione assembleare.Come specificato nella relazione illustrativa al Decreto, la disposizione in esame è diretta, in particolare, a <strong>consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio (i.e. 180 giorni) rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice Civile</strong>, nonché <strong>a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio</strong>.&nbsp;<strong>1. Proroga del termine di convocazione delle Assemblee a 180 giorni</strong>L’art. 106, comma 1, del Decreto prevede che, in deroga a quanto previsto per le società per azioni (art. 2364, co. 2, cod. civ., che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, nonché per le società a responsabilità limitata (art. 2478-<em>bis</em>, cod. civ., che , fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) o dalle diverse disposizioni previste a livello statutario, la <strong>convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio debba avvenire entro il termine di <span style="text-decoration: underline;">180 giorni</span> dalla chiusura dell’esercizio</strong>.&nbsp;<strong>2. Modalità di svolgimento delle Assemblee: voto elettronico (anche esclusivo)</strong>Il Decreto prevede che, laddove specificato nell’avviso di convocazione delle assemblee, <strong><u>tutte le società per azioni</u>&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>&nbsp;<strong>potranno prevedere</strong>, anche in deroga alle disposizioni statutarie, <strong>l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione</strong>.In aggiunta a quanto sopra, le società per azioni potranno prevedere che l<strong>’assemblea si svolga, <span style="text-decoration: underline;">anche esclusivamente</span>, mediante mezzi di telecomunicazione</strong> che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, <span style="text-decoration: underline;"><strong>s</strong><strong>enza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Così come messo in luce dall’AMF <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, al fine di agevolare il voto a distanza, è necessario che gli emittenti <strong>provvedano alla trasmissione in <em>streaming</em> dei lavori assembleari sul loro sito web</strong> e comunichino in maniera adeguata al mercato tale circostanza.Ai sensi dell’art. 106, comma 7, del Decreto, le disposizioni in tema di voto a distanza si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all’epidemia da COVID-19 ai sensi della normativa applicabile.&nbsp;<strong>3. Nomina del rappresentante designato</strong>Il comma 4 dell’art. 106 del Decreto consente alle <strong>società con azioni quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato</strong> (<em>ex</em> art. 135-<em>undecies</em>, TUF), anche ove lo <strong>statuto disponga diversamente</strong>.Gli emittenti potranno, altresì, <strong>prevedere nell’avviso di convocazione</strong> che l’intervento in assemblea <span style="text-decoration: underline;"><strong>si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato</strong></span> al fine di far svolgere le assemblee in <strong>totale assenza fisica dei soci, con la presenza del solo rappresentate designato</strong>.L’avviso di convocazione deve, inoltre, indicare la <strong>procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società</strong> con <strong>messa disposizione</strong> sul sito <em>web</em> dell’emittente, entro il t<strong>ermine di pubblicazione dell’avviso di convocazione</strong>, del modulo per il conferimento della delega al rappresentate designato.In deroga all’art. 135-<em>undecies</em>, comma 4, TUF - ai sensi del quale al rappresentate designato possano essere attribuite deleghe solo ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo - il Decreto ha previsto che a <strong>quest’ultimo potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe</strong> ex 135-<em>novies</em>, TUF, <strong>in qualità di rappresentante semplice del singolo azionista</strong>.La disciplina appena descritta troverà applicazione anche nei confronti degli <strong>emittenti <span style="text-decoration: underline;">ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, fra cui l’AIM Italia</span></strong>, <strong>e alle società con azioni diffuse</strong> fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2-<em>bis</em> del Regolamento Emittenti Consob <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. In tal caso, considerata la natura diversa dell’istituto disciplinato dall’art. 135-<em>undecies</em>, TUF, <strong>non dovrebbero trovare applicazione alla raccolta di deleghe tramite il rappresentante designato i limiti quantitativi di cui all’art. 2372, comma 6, cod. civ.</strong>, che, per contro, <strong>operano in caso di conferimento della delega al rappresentante individuale del titolare del diritto di voto</strong>.Quanto al <strong>divieto, di cui all’art. 2372, comma 5, cod. civ., di conferire la rappresentanza ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società</strong>, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, nell’incertezza della sua applicazione è preferibile che il rappresentante designato sia individuato in un soggetto terzo dotato delle necessarie competenze professionali.Anche in questo caso, <em>ex</em> art. 106, comma 7, del Decreto, le disposizioni in tema di rappresentate designato si applicheranno alle assemblee convocate <strong>entro il 31 luglio 2020</strong> ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all’epidemia da COVID-19 ai sensi della normativa applicabile.La nuova disciplina contenuta nell'art. 106 del Decreto permette anche una combinazione delle modalità sopra descritte onde per cui gli emittenti potranno prevedere che la partecipazione ai lavori assembleari avvenga solo attraverso mezzi di telecomunicazione e che i soci vi partecipino esclusivamente tramite il rappresentante designato evitando in tal modo spostamenti sul territorio dei soggetti interessati.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a>&nbsp;o </em><a href="mailto:a.stabilini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener"><em>Alessandra Stabilini.</em></a>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Così come le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici ai sensi del medesimo articolo del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il Decreto prevede altresì che le società a responsabilità limitata potranno consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, co. 4, cod. civ. e alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> AMF, <em>Communiqué de presse relatif aux assemblées générales de sociétés cotées</em>, 6 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> In aggiunta a quanto descritto le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-<em>bis</em>, comma 2-<em>bis</em>, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, e all’articolo 2539, co. 1, Cod. Civ. che, con riguardo alle banche di credito cooperativo, stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci, potranno designare per le assemblee ordinarie o straordinarie un rappresentante designato. Le medesime società potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. In tali casi, non troverà applicazione l’articolo 135-<em>undecies</em>, co. 5, del TUF, essendo, conseguentemente, esclusa la facoltà per il rappresentate designato di esprimere il voto in maniera difforme a quanto specificato nelle istruzioni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 10:03:27 +0100</pubDate>
                        <title>COVID-19 e &lt;i&gt;Market Abuse Regulation&lt;/i&gt;: comunicazione dell’AMF in materia di informativa societaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/covid-19-e-market-abuse-regulation-comunicazione-dellamf-in-materia-di-informativa-societaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si registra, in data<strong> 28 febbraio 2020</strong>, un’interessante comunicazione dell’Autorità francese di gestione del mercato, l’<em>Autorité des marchés financiers</em> (“<strong>AMF</strong>”), con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all’impatto che l’espansione del virus COVID-19 può avere per gli emittenti in termini di informativa societaria, con particolare riferimento alla normativa sugli abusi di mercato. L’importanza della tematica messa in luce dell’AMF appare, altresì, confermata dall’ESMA la quale ha recentemente evidenziato l’impatto negativo che l’emergenza del virus COVIP-19 ha già avuto, e continuerà ad avere, sui mercati europei<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Come noto, il regolamento (UE) 596/2014, c.d. <em>Market Abuse Regulation</em> (“<strong>MAR</strong>”), impone alle società quotate di rendere pubbliche, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni privilegiate che le riguardino direttamente o indirettamente.Sotto tale profilo, l’AMF è chiara nell’affermare che qualsiasi conoscenza circa impatto significativo gli sviluppi del <em>virus</em> COVID-19 sulle attività, sulle <em>performances</em> o sulle prospettive dell’emittente debba essere comunicata al mercato senza indugio. L’AMF a causa dell'incertezza sugli sviluppi futuri di tale evento raccomanda, altresì, agli emittenti di rivalutarne periodicamente l'impatto conosciuto o previsto sull'attività e sulle prospettive future.In ragione dell’espansione del <em>virus</em> COVID-19, l’AMF evidenzia come alcune informazioni legate alla presenza su diversi mercati o in diverse zone geografiche possano essere considerate come informazioni privilegiate e, pertanto, ne raccomanda la comunicazione al mercato, qualora queste emergano nel procedimento di formazione dei dati contabili di periodo, con comunicazione al mercato al momento della presentazione degli stessi.La pubblicazione dei risultati di esercizio, infatti, è spesso accompagnata dalla comunicazione al mercato delle prospettive di attività e di <em>performances</em> attese per l'anno in corso. Pertanto, anche in assenza di informazioni specifiche da comunicare, l’AMF invita gli emittenti che comunichino al mercato le prospettive di crescita per il 2020 a indicare quali siano le ipotesi alla base della loro formulazione, anche alla luce dei potenziali impatti degli sviluppi dell’emergenza COVID-19.Inoltre, l’AMF specifica che l'insorgenza di tale epidemia deve essere valutata, se necessario, anche nel <span style="text-decoration: underline;"><strong>bilancio al</strong> <strong>31 dicembre 2019</strong></span>, tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio con una specifica nota in merito ove necessario.Sebbene gli orientamenti dell’AMF siano rivolti esclusivamente alle società quotate in Francia, la comunicazione in esame appare di rilevanza anche per il mercato italiano. La normativa prevista dalla MAR trova applicazione nell’Unione Europea, cosicché le raccomandazioni fornite dalle Autorità degli altri Paesi membri possono essere d’aiuto all’interprete per meglio definire la portata normativa delle disposizioni in tema di diffusione di informazioni privilegiate.Sul punto vale rammentare che CONSOB già oggi raccomanda, nelle proprie Linee Guida in tema di gestione di informazioni privilegiate, agli emittenti di valutare le informazioni che li concernono anche alla luce della congiuntura economica.Sul punto, si evidenzia che gli orientamenti appena espressi dovranno essere tenuti in considerazione anche in occasione di offerta pubblica di strumenti finanziari, in caso di pubblicazione di un prospetto informativo o di un documento di ammissione ai sensi della normativa applicabile. In tale sede, gli emittenti saranno chiamati a valutare, a titolo di esempio nella descrizione dei fattori di rischio, l'esposizione economica della società all’epidemia da COVID-19, fermo restando eventuali impatti che la stessa potrebbe avere sui diversi mercati di riferimento.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a> o <a href="mailto:a.stabilini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Stabilini</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>&nbsp;<a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1040_trv_no.1_2020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1040_trv_no.1_2020.pdf</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 02:41:48 +0100</pubDate>
                        <title>Quote di genere negli organi delle società quotate: introdotti nuovi criteri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quote-di-genere-negli-organi-delle-societa-quotate-introdotti-nuovi-criteri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data <strong>1° gennaio 2020</strong> sono entrate in vigore le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 302, 303 e 304, l. n. 160/2019) che modificano gli artt. 147-<em>ter</em>, comma 1-<em>ter</em>, e 148, comma 1-<em>bis</em>, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“<strong>TUF</strong>”), introdotti dalla legge n. 20 del 12 luglio 2011 (c.d. “Legge Golfo-Mosca”), in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate.I previgenti artt. 147-<em>ter</em>, comma 1-<em>ter</em>, e 148, comma 1-<em>bis</em>, del TUF richiedevano alle società con azioni quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava <span style="text-decoration: underline;">almeno un terzo</span> dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tale criterio di riparto trovava applicazione <span style="text-decoration: underline;">per tre mandati consecutivi</span> dall’entrata in vigore della predetta legge ovvero a decorrere dall’ammissione a quotazione successiva alla predetta entrata in vigore. Da ultimo, allo scopo di rendere graduale l’applicazione della disciplina, era stabilito che per il primo rinnovo la quota da riservare al genere meno rappresentato fosse almeno pari a un quinto del numero complessivo dei componenti di ciascun organo sociale.La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato pari ad “<em><strong>almeno due quinti</strong></em>” e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “<em><strong>sei mandati consecutivi</strong></em>”. In relazione, invece, alle società neo-quotate la citata legge ribadisce, “<em>per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni</em>”, il criterio di riparto di “<em>almeno un quinto</em>” (cfr. art. 1, comma 304, l. n. 160/2019).Ai sensi della Legge di Bilancio 2020 il criterio di riparto di “<em><strong>almeno due quinti</strong></em>” si applica “<em>a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge</em>”, avvenuta il 1° gennaio 2020. La Consob (“<strong>Autorità</strong>”) sul punto ha avviato una breve consultazione conclusasi il 28 gennaio 2020 concernente la modifica del criterio di arrotondamento di cui al comma 3, dell’art. 144-<em>undecies</em>.1 (“Equilibrio tra generi”), del Regolamento Emittenti Consob, in quanto inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti, affinché con riferimento a questi ultimi l’arrotondamento sia effettuato per difetto all’unità inferiore. In data 30 gennaio 2020 la stessa Autorità - nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare - con <a href="http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/c20200130_1.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicazione n. 1</a> ha confermato tale orientamento precisando che per gli organi sociali formati da più di tre componenti resta fermo il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144-<em>undecies</em>.1 del Regolamento Emittenti. Con l’occasione, la Consob ha altresì avviato una nuova consultazione in vista delle modifiche al Regolamento Emittenti che si rendono necessarie per effetto della nuova disciplina sulle quote di genere, la quale si chiuderà il 16 marzo 2020.Per quanto concerne l’efficacia, la nuova normativa troverà applicazione già a partire dai rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo nella stagione assembleare del 2020. Le società quotate nei mercati regolamentati dovranno quindi <strong>provvedere tempestivamente alla modifica dei propri statuti</strong> al fine di recepire la citata novità normativa. Tale modifica potrà anche essere attuata da parte del consiglio di amministrazione, se tale competenza gli è stata attribuita in statuto ai sensi dell’art. 2365, comma 2, cod. civ., trattandosi di un adeguamento a disposizioni normative.Si precisa, infine, che in caso di mancato rispetto della normativa in esame Consob provvederà, secondo quanto previsto dalla stessa legge (art. 147-<em>ter</em>, comma 1-<em>ter</em> e 148, comma 1-<em>bis</em> TUF), a diffidare la società negligente e chiedere un adeguamento entro quattro mesi. In caso di inottemperanza alla diffida la Consob applicherà alla società negligente una sanzione di importo compreso <strong>tra i 100.000 euro e 1 milione di euro, se la violazione riguarda l’organo amministrativo, e tra i 20.000 e 200.000 euro, se la violazione riguarda l’organo di controllo</strong>, e concederà alla stessa altri tre mesi di tempo per adeguarsi alla norma. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadranno dalla carica.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 03:20:55 +0100</pubDate>
                        <title>Prospetti semplificati Ue per la quotazione delle Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prospetti-semplificati-ue-per-la-quotazione-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Pubblicato regolamento per promuovere&nbsp;il reperimento di capitali</h4>L’11 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue il regolamento 2019/2115 del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/Ue (“Mifid II”) e i regolamenti 596/14 (“Mar”) e 2017/1129 (“Regolamento prospetto”).L’intervento prevede semplificazioni regolamentari destinate alla promozione dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese (cosiddetto <em>Sme growth market</em>) introdotti da Mi-fid II nel gennaio 2018 per agevolare l’accesso delle Pmi al mercato dei capitali. Tra gli iscritti allo <em>Sme growth market</em> presso Esma c’è Aim Italia.Il regolamento 2019/2115 trova applicazione dal 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le modifiche alla Mar, le quali si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021.Per agevolare l’accesso degli emittenti sui mercati di crescita per le Pmi il regolamento ha, da un lato, ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità alla normativa che gli emittenti sono chiamati a sostenere post Ipo dall’altro lato è previsto un intervento mirato ad aumentare la liquidità degli strumenti presenti sui mercati di crescita per le Pmi.<span style="text-decoration: underline;">Il prospetto semplificato</span>L’articolo 14 del Regolamento prospetto prevede che determinati soggetti possano ricorrere a un prospetto semplificato composto da una nota di sintesi, uno specifico documento di registrazione e una specifica nota informativa sui titoli, di contenuto ridotto rispetto a quanto previsto dal regime ordinario, focalizzato solo sulle informazioni più rilevanti. Il ricorso al cosiddetto prospetto semplificato per le emissioni secondarie consente una riduzione dei tempi e dei costi associati alla redazione del prospetto per l’emittente. L’articolo 14 è stato modificato al fine di prevedere che il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie possa essere sfruttato dagli emittenti i cui titoli di capitale sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le Pmi continuativamente almeno negli ultimi 18 mesi e che desiderino emettere titoli diversi dai titoli di capitale (per esempio le obbligazioni) o titoli che diano accesso a titoli di capitale fungibili con i titoli di capitale esistenti dell’emittente già ammessi alla negoziazione (per esempio <em>warrant</em>).Al fine di incentivare la transizione degli emittenti da un mercato di crescita per le Pmi a un mercato regolamentato (come nel caso di passaggio da Aim Italia all’Mta), è stato poi modificato l’articolo 14 del Regolamento prospetto al fine di prevedere che il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie possa essere utilizzato dalle società ammesse alle negoziazioni su Aim Italia continuativamente per almeno due anni, che abbiano pienamente rispettato gli obblighi di comunicazione e di segnalazione, e che chiedano l’ammissione alle negoziazione in un mercato regolamentato (Mta) di titoli fungibili con titoli esistenti emessi precedentemente.<span style="text-decoration: underline;">Ipo su un mercato di crescita</span>Il Regolamento prospetto è stato modificato al fine di consentire il ricorso al prospetto Ue della crescita (articolo 15 del Regolamento prospetto) per gli emittenti che presentano un'offerta di azioni al pubblico contemporaneamente a una domanda di ammissione di tali azioni alle negoziazioni in un mercato di crescita per le Pmi, a condizione che tali emittenti non abbiano azioni già ammesse alla negoziazione in un mercato di crescita per le Pmi, e che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 200 milioni di&nbsp;euro. Il ricorso al cosiddetto prospetto Ue della crescita, «considerevolmente più leggero rispetto al prospetto standard» consente una riduzione determinante dei tempi e dei costi associati alla redazione del prospetto per l'emittente.<span style="text-decoration: underline;">Comunicazione agli investitori</span>La Commissione ha avuto modo di evidenziare che, rafforzando l'integrità del mercato ed estendendo agli Mtf il regime in materia di abusi di mercato, la Mar ha avuto un ruolo fondamentale nell'incremento della fiducia degli investitori nei mercati finanziari. Tuttavia, la Mar si basa su un approccio indifferenziato, che ha richiesto un intervento normativo al fine di introdurre alcune semplificazioni per promuovere l'uso dei mercati di crescita per le Pmi.In ragione dell’eccessiva onerosità degli adempimenti previsti in materia di sondaggi di mercato rispetto alle operazioni cosiddette di <em>private placement</em>, la Mar è stata modificata affinché la comunicazione delle informazioni a investitori qualificati (ai sensi dell’articolo 2, lettera e del Regolamento prospetto) ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali di un’emissione obbligazionaria non costituisca un sondaggio di mercato.La modifica mira a chiarire che la comunicazione di tali informazioni per la negoziazione dei termini e delle condizioni di un’operazione di collocamento privato di obbligazioni (comprese le clausole contrattuali) non sarà soggetta al regime dei sondaggi di mercato qualora sia effettuata da parte di emittenti i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su mercato regolamentato o su un Mtf e sia adottata una procedura di <em>wall-crossing</em> alternativa, mediante la quale i potenziali investitori qualificati riconoscono gli obblighi regolamentari derivanti dall’accesso a informazioni privilegiate (per esempio l’accordo di non divulgazione).&nbsp;&nbsp;<em>Articolo originariamente pubblicato su Il Sole 24 Ore a firma di Lukas Plattner</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2019 04:14:00 +0100</pubDate>
                        <title>Commercio estero, a Oriente c&#039;è anche Taiwan. Primo roadshow italiano a Taipei</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercio-estero-a-oriente-ce-anche-taiwan-primo-roadshow-italiano-a-taipei</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Commercio estero, a Oriente c'è anche Taiwan. Primo roadshow italiano a Taipei</h3><h5>Non solo Repubblica Popolare Cinese, Giappone e Asean: l'Italia prova a fare sistema anche sul mercato di Formosa</h5>Si parla sempre più spesso di relazioni commerciali (e non solo) con l'Asia. In particolare l'Asia orientale. A partire dalla Repubblica Popolare Cinese, con la quale l'Italia ha sottoscritto lo scorso marzo il <em>memorandum</em> di adesione alla Belt and Road Initiative (Nuova Via della Seta). Ma si cita spesso anche il Giappone, con il quale l'Unione europea ha recentemente raggiunto un accordo di libero scambio, così come l'area dei paesi Asean. In questo scenario si parla però molto poco di Taiwan. Eppure, nonostante conti "solo" 23 milioni di abitanti, Taipei è attualmente la 21esima economia mondiale e rappresenta un mercato dalle potenzialità importanti. Certo, gli anni Ottanta sono passati da un pezzo e il primato tecnologico è, almeno in parte, finito altrove&nbsp;anche per l'esodo di tanti talenti taiwanesi verso la Cina continentale. E anche le tensioni geopolitiche con una Pechino sempre più assertiva nella rivendicazione di quella che ritiene una sua provincia ribelle e nella sua manovra di accerchiamento diplomatica hanno fatto sì che Taiwan uscisse da parecchi <em>radar</em>.Ma in realtà Taipei può giocare ancora un ruolo molto importante anche per l'Italia in ottica di ricerca di nuove opportunità nella regione sul piano finanziario. D'altronde Taiwan, leader mondiale nella produzione di semiconduttori, abbina un eccellente <em>know-how</em> in settori chiave come l'ICT e la logistica a una notevole ampiezza delle riserve valutarie e un forte <em>surplus</em> delle partite correnti, tanto che secondo le stime del Financial Times rappresenta il secondo sistema finanziario al mondo in rapporto al pil. Il tutto in un ecosistema internazionalizzato e profondamente liberale.A sostenere il rapporto tra Italia e Taiwan c'è l'Ufficio Italiano di Promozione Economica,&nbsp;Commerciale e Culturale di Taipei , operativo da ormai 25 anni e dal gennaio 2019 diretto dal ministro plenipotenziario Davide Giglio, che ha alle spalle una lunga esperienza in Asia orientale, avendo servito anche a Hong Kong dal 2001 al 2005, a Osaka dal 2007 al 2011 e a Pechino dal 2011 al 2015.L'ufficio svolge attività di assistenza a privati cittadini, enti pubblici e imprese nei settori relativi agli scambi tra Italia e Taiwan, alla cultura, ai viaggi e al turismo, favorendo i contatti con le autorità locali e svolgendo supporto alle società o industrie italiane che intendono investire o esportare a Taiwan oppure alle società taiwanesi con interessi verso l'Italia. L'obiettivo della rappresentanza italiana a Taipei è quella di incrementare i rapporti commerciali, che potrebbero essere molto maggiori. Taiwan è al momento presente in Italia nel settore logistico (con l'acquisizione datata 1998 del Lloyd Triestino da parte del colosso Evergreen), in quello alberghiero (con il&nbsp;gruppo LDC che possiede cinque hotel a Roma, Firenze, Venezia, Perugia e Asti), e industriale (con il gruppo industriale Fair Friend Group che ha a Milano la sua sede europea dal 2012).L'investimento dei paesi dell'Unione europea a Taiwan è in forte crescita, tanto da far segnare un +101,4 per cento nel 2018. L'Italia, che ha però accumulato un certo ritardo rispetto ad altri competitor europei, potrebbe fare di più. La volontà della rappresentanza italiana a Taipei è quella di fare sistema, andando anche al di là dei consueti settori in cui l'<em>export</em> italiano talvolta si autoconfina. Con il mandato di Giglio, l'Ufficio sta cercando di allargare lo spettro della conoscenza dell'Italia a Taiwan al di là della moda e dell'alimentazione, insistendo per esempio su tecnologia, robotica e non solo.In quest'ottica va inquadrato l'importante evento andato in scena lo scorso lunedì 11 novembre allo Sherwood Hotel di Taipei. dove è stato organizzata una vera e propria missione di sistema dal&nbsp;titolo "<strong>Invest in Italy</strong>". Un <em>roadshow</em> aperto da Davide Giglio e che ha visto diversi interventi. Angelo Cicogna, capo della Banca d'Italia a Tokyo, si è concentrato sui recenti sviluppi e le prospettive future dell'economia italiana. Francesca Chieti di Borsa Italiana ha analizzato le possibilità di connessione con il mercato italiano. Sono poi intervenuti anche Massimiliano Iacchini (responsabile dell'Ufficio del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale responsabile per l'attrazione degli investimenti), il direttore dell'Ice a Taipei Paolo Quattrocchi, Il direttore del Dipartimento per l'attrazione degli investimenti dell'Agenzia Ice Stefano Nigro e <strong>Lukas Plattner</strong> (partner dello studio legale <strong>Nctm</strong>).L'evento, al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti di istituzioni governative, bancarie, economiche e legali di Taiwan, è particolarmente importante perché di fatto inserisce Taipei nel circuito dei roadshow di investimento. L'obiettivo della rappresentanza&nbsp;italiana a Taipei è ora che quello dell'11 novembre non resti un caso isolato ma che si prosegua su questa strada per far sì che Taiwan e il suo mercato dinamico ritrovino un posto importante sulla mappa delle opportunità di investimento in Asia orientale.&nbsp;<i>Tratto da <a href="http://www.affaritaliani.it/politica/geopolitica/italia-taiwan-itecpo-relazioni-commerciali-637884.html?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Affaritaliani.it</a></i>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 04:59:18 +0200</pubDate>
                        <title>Lastampa.it</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lastampa-it</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Il primo social network economico finanziario inizia ufficialmente il percorso che porterà alla quotazione sul mercato AIM Italia</h4><strong>UCapital24</strong> ha presentato in data odierna la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e <em>warrant</em> sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.UCapital24 ha dato vita a un <em>social network</em> che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un APP mobile, si propone come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario.<img class="wp-image-14856 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-23-alle-10.54.08-193x300.png" alt width="293" height="455">&nbsp;L’operazione di quotazione prevede un collocamento privato con una raccolta minima pari a 2,2 milioni di Euro nonché la conversione al prezzo di IPO di crediti nei confronti della Società e apporti di capitale per un ammontare pari a 2 milioni di Euro attraverso un aumento di capitale riservato, per un totale di Euro 4,2 milioni. Il collocamento privato per massime 1.103.000 azioni ordinarie prive di valore nominale è destinato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e con l’esclusione di Canada, Giappone e Australia, nonché investitori non qualificati.La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione di un <em>warrant</em> per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta nell'ambito del predetto Collocamento Privato. Il prezzo atteso delle azioni della Società è pari a 4 Euro per azione, equivalenti ad una capitalizzazione della Società pari a Euro 11,5 milioni <em>post-money</em>.L’inizio delle negoziazioni sul AIM Italia è previsto nel corso del mese di novembre 2019.UCapital24 è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nomad e Global Coordinator, Ambromobiliare nel ruolo di advisor finanziario, <strong>Nctm Studio Legale </strong>come<strong> advisor legale</strong>. BDO Italia S.p.A. è la società di revisione con il team di Advisory analista del piano. Lo Studio Mazzocchi&amp;Associati è l’advisor fiscale.&nbsp;&nbsp;<a href="https://finanza.lastampa.it/News/2019/10/22/ucapital24-sincammina-verso-piazza-affari/NDNfMjAxOS0xMC0yMl9UTEI" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Lastampa.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 04:26:19 +0200</pubDate>
                        <title>Avvocati d&#039;affari, i Top d&#039;Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/avvocati-daffari-i-top-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Kpmg corporate finance , «il trend di quest'anno è in linea con i dati a partire dalla seconda metà del 2018». E del resto il calo non è solo italiano, è globale in termini di controvalori complessivi. Fiani conferma che «pesano le dinamiche geopolitiche, non solo quelle fra Usa e Cina, che impattano sulle operazioni di m&amp;a cross border, che di solito hanno le dimensioni maggiori». Finora, si sono in compenso moltiplicate operazioni di <em>m&amp;a</em> con pmi e <em>private equity</em>, prevalentemente nei settori dei beni di consumo (26) e industriali (17), per 5,8 miliardi. Settori che contano più operazioni curate da avvocati d'affari sono poi <em>capital market</em>, <em>banking &amp; finance</em>, <em>energy</em>, <em>real estate</em>, <em>restructuring</em>, <em>tax</em>, <em>private equity</em>, <em>labour</em>, amministrativo e <em>antitrust</em>. Pbv Monitor, società nata da una costola dell'agenzia Pbv&amp;Partners , è una piattaforma capace di mettere a confronto i servizi in ambito business offerti in 77 giurisdizioni diverse da oltre 7mila studi legali (per oltre 80mila avvocati) in tutto il mondo, e renderli così disponibili ad aziende e professionisti che ricercano determinate prestazioni, soprattutto all'estero; un'eccellenza, dunque, al servizio delle imprese, forte di un grande e solido database. Per Capital ha esaminato cinque segmenti d'attività delle law firm italiane e internazionali, dal 22 settembre 2018 al 23 settembre 2019:<em> corporate m&amp;a, finance, equity</em> e <em>debt capital</em> <em>market, tax</em>. Il risultato sta nelle classifiche in queste pagine, con i primi 10 studi legali e i primi 10 avvocati per valore aggregato delle operazioni e per numero di operazioni. «Non ci sono più i valori del 2018, ma il trend si può comunque considerare positivo, considerando sia il numero di operazioni sia i valori aggregati», commenta Ambrogio Visconti , <em>cofounder</em>, insieme con Paolo Bossi e Andrea Canobbio, di Pbv Monitor. «Utile notare come nel <em>corporate m&amp;a</em>, nel <em>finance</em> e nel <em>capital market</em> il primo terzo degli studi mantenga un vantaggio considerevole rispetto ai restanti 2/3 del campione in termini di valori transati. La forte concentrazione degli incarichi, con i valori più alti assegnati a un numero di studi relativamente piccolo, risulta particolarmente marcata nel settore del capital market, dove buona parte delle operazioni sono curate da meno di 20 studi». Per crescere ancora, e per rispondere alla forte domanda di servizi legali integrati da parte delle principali società clienti, gli studi più importanti hanno scelto di avviare o potenziare alcune practice, come il diritto di famiglia nello studio Carnelutti, guidato da Luca Arnaboldi, e la consulenza per difendersi dal <em>white collar crime</em>, sempre più richiesta dalle imprese. «Il motivo è semplice: gli illeciti penali sono fra i maggiori rischi che un'azienda e i suoi vertici possono dover affrontare. Così come i rischi nei settori regolati e quelli riguardanti aziende che operano in paesi sottoposti a sanzioni internazionali o unilaterali», spiega Bruno Cova , managing partner di Paul Hastings Italia. Quasi tutti i grandi studi d'affari puntano sulla crescita oltreconfine, da BonelliErede, che presidia mercati come Africa e Middle East, a Gop, che ha desk attivi in Africa, Cina, Corea, India e Lussemburgo. C'è chi allarga gli orizzonti con nuove linee di business: è il caso di Bird &amp; Bird, che ha accelerato sul fronte della consulenza con la creazione di Oxygy management consulting , nata dalla fusione tra Baseline (società di consulenza manageriale e organizzativa dello studio) e Valeocon management consulting . «Investendo in questo progetto, lo studio è un esempio del crescente interesse a dare più <em>expertise</em> ai clienti», sottolinea Di Molfetta. Inevitabile nella nuova fisionomia degli studi legani d'affari il forte peso dell'innovazione. La tecnologia è disruptive e trasforma la professione dei <em>business lawyer</em>: più web anche per il dialogo con i clienti, più intelligenza artificiale, più data mining. E ci sono nuove frontiere del diritto legate per esempio a <em>biotech</em>, <em>fintech</em>, <em>insurtech</em>. «Il mondo globalizzato genera problemi giuridici, come quelli relativi all'ambiente, a cui non possiamo certo sottrarci», riconosce Claudia Parzani dello studio Linklaters. Oltre all'abilità di utilizzare nuovi strumenti gestionali, di valutazione della compliance, di gestire sistemi di videoconferenza, serve approfondire la giustizia predittiva, che significa scavare nell'immensa mole di <em>big data</em> giurisprudenziale per rafforzare le ragioni del cliente o per evitargli rischi, sulla base di sentenze precedenti. Dentons e lo studio Portolano Cavallo , per esempio, utilizzano Luminance, piattaforma di intelligenza artificiale leader di mercato, capace di analizzare e classificare clausole contrattuali, gestendo in maniera centralizzata le attività di due diligence. Fra i tool più utilizzati ci sono poi Bluebird, che sostituisce la segretaria a tempo pieno, e Tessian, che aiuta a non inviare email all'indirizzo sbagliato. Alle opportunità del <em>legal tech</em> si aggiunge l'innovazione di <em>startup</em> che offrono servizi legali, anche non legati al business.<img class=" wp-image-14669 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-08-alle-10.22.10-300x232.png" alt width="347" height="268">È il caso di Lexdo.it, che offre servizi legali automatizzati online. Fondata nel 2015 da Giovanni Toffoletto, nel 2018 ha registrato risultati record con oltre 200mila documenti generati dagli utenti sulla piattaforma digitale. C'è spazio anche per Slidinglife, piattaforma che agevola l'espletamento delle esigenze di una coppia in fase di divorzio, vincitrice del premio Legaltech venture day, fondata nel 2017 dall'avvocato Massimiliano Arena. E naturalmente anche le<em> law firm</em> investono denaro nel <em>legal tech</em> innovativo. Alcune, come Hogan Lovells, gestiscono anzi fondi per l'investimento nelle neoaziende. Altre creano <em>hub</em> dove imprese, avvocati e startupper lavorano insieme per individuare e testare soluzioni tecnologiche nel settore legale. Il primo, NextLaw Labs è stato lanciato da Dentons nel 2015 e ha accompagnato al successo RossIntelligence, la piattaforma di ricerche legali aumentate grazie all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Il futuro del settore è dunque sempre più digitale e presto serviranno competenti in materie scientifiche. Le università hanno iniziato a proporre corsi di studio avanzati, come il master in <em>law of internet technology</em> della Bocconi: «È il primo master of laws italiano sul diritto applicato al digitale e all'innovazione tecnologica, all'estero ci sono forti competitor come Tilburg, Tel Aviv o Londra», informa Oreste Pollicino, docente di diritto costituzionale e diritto dei media. Dal prossimo anno saranno potenziati gli insegnamenti su <em>blockchain</em>, fintech e smart contract. Consulenti anche dell'arte, compresa quella di strada «Appassionati d'arte, esperti di diritto», è il motto di Annapaola NegriClementi , insieme con il padre Gianfranco socio fondatore e managing partner dello studio omonimo, Negri-Clementi , boutique legale tra le prime in Italia a credere nelle potenzialità e nell'importanza del diritto dell'arte. «Mio padre iniziò a collezionare opere all'inizio degli anni Settanta e da avvocato s'interessò subito alle problematiche legali del settore. Classe 1970, laurea alla Statale di Milano, Annapaola Negri-Clementi si occupa di diritto commerciale, societario, immobiliare, bancario e dei mercati finanziari, ha approfondito la tematica delle pmi e della gestione del passaggio generazionale, siede nei cda di diverse società quotate ed è stata in prima linea nella riforma sull'obbligatorietà delle quote rosa. «Nella mia professione ho un'anima societaria e commerciale, l'altra è di <em>art expert</em>». Lo studio fornisce ai clienti un servizio di advisory nei mercati (non fa nomi di clienti e trattative seguite). «Prestiamo consulenza anche a banche e reti di <em>private banking</em> e <em>wealth management</em>, per le quali organizziamo fiere e mostre». Una delle passioni recenti è la Street art. «Ne abbiamo approfondito diversi aspetti legali, alla tutela del diritto d'autore fino al real estate. Un recente studio dell'Università di Warwick (Regno Unito) ha dimostrato come quartieri con alta percentuale di arte urbana, <em>murales</em>, sculture esterne, eventi, hanno visto crescere il valore degli immobili. La Street art può favorire il rinnovamento urbanistico e sociale, e l'interesse di nuovi abitanti più facoltosi».Classifica Equity Capital Markets - Studi legali Valore aggregato delle operazioniNumero di operazioni <strong>Lukas Plattner</strong>. Socio di <strong>Nctm</strong>, si occupa di diritto del mercato dei capitali e di fusioni &amp; acquisizioni. Ha maturato una profonda esperienza nell'ambito di operazioni sul mercato primario (Ipo) e sul mercato secondario. Il suo dossier degli ultimi 12 mesi vanta 9 operazioni per un valore aggregato di 135 milioni.&nbsp;Tratto da <em>Capital</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Sep 2019 06:54:05 +0200</pubDate>
                        <title>Ipo, per chi guarda alla Borsa un 2019 con il freno tirato </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ipo-per-chi-guarda-alla-borsa-un-2019-con-il-freno-tirato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Gelata registrata in Europa nel primo semestre. Segno positivo invece per le quotazioni sull'Aim</h4>La Borsa perde appeal per le aziende che si vorrebbero quotare.I numeri parlano da soli: le Ipo in Europa, sebbene abbiano registrato un forte rialzo nel secondo trimestre del 2019, faticano a decollare. Dopo un avvio lento, infatti, secondo quanto emerge dal recente report «Ipo Watch Europe» di PwC, sulle offerte pubbliche di acquisto concluse in Europa nel 1° semestre 2019, emerge che sono state solo 53 e hanno raccolto 12,1 miliardi di euro, con ricavi in calo del 47% rispetto al primo semestre del 2018.Le 5 maggiori operazioni concluse in Europa sono state Nexi spa (2,056 miliardi di euro), Network International Holdings plc (1,4 miliardi di euro), Stadler Rail AG (1,351 mld di euro), Traton SE (1,3 mld di euro), Trainline Plc (1,2 mld di euro). La Borsa di Londra si è conferma essere la più attiva: con 16 Ipo ha raggiunto il 42% della raccolta in Europa nel primo semestre pari a 5,1 mld di euro, con un secondo trimestre record dal 2014. Borsa Italiana con 8 Ipo nella prima metà del 2019 ha registrato una raccolta pari a 2,1 miliardi di euro, di cui appunto quella di Nexi spa è stata la più significativa. Secondo Mara Biscaro, associate partner Capital Markets &amp; accounting advisory di PwC, «il mercato delle Ipo in Europa rimane incerto, anche se alcune recenti importanti novità, quali le nomine europee, il venir meno della procedura di infrazione in Italia e alcuni segnali di distensione nei rapporti Usa-Cina, dovrebbero aver rimosso alcune delle incertezze che possono aver rallentato alcuni progetti di Ipo». Qual è invece il polso degli studi legali sul trend delle Ipo? «La quotazione importa dei cambiamenti radicali negli assetti societari e nella governance della società e una delle sfide principali per chi assiste dal punto di vista la quotando è quella di riuscire a far assimilare al management le nuove regole rispetto ad esempio alla gestione dei flussi informativi interni, alle operazione con parti correlate o alla comunicazione col mercato», commenta <strong>Lukas Plattner</strong>, responsabile del dipartimento capital markets di <strong>Nctm</strong>. «Per lo studio, che negli ultimi 12 mesi ha seguito le quotazioni di Amm, Comer Industries, Seif, Techedge, Askoll Eva, Fervi, Grifal, le previsioni, per la seconda parte dell'anno salvo eventi macroeconomici imprevisti, sono più che positive, l'ecosistema che ruota interno soprattutto ad Aim Italia è sano e robusto e in grado di assicurare un flusso costante di Ipo». Tra le operazioni più significative seguite invece dallo studio Latham &amp; Watkins spicca l'assistenza ai Joint Global Coordinator Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Spa e i Joint Bookrunners, in relazione all'offerta pubblica iniziale del valore di €2 miliardi di Nexi Spa, sul Mta gestito da Borsa Italiana, e a Banca Imi in qualità di sponsor in relazione alla quotazione sul Mta gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di Banca Interprovinciale SpA e Spaxs, ha assunto la denominazione di Illimity Bank SpA. «L'attuazione di una governance adeguata e la realizzazione dell'operazione nei tempi.<img class=" wp-image-13937 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-02-alle-12.51.48-219x300.png" alt width="236" height="323">&nbsp;Nello svolgimento del nostro incarico assistiamo le società e i soci nell'identificare e attuare un'adeguata struttura di governance, che nelle società a carattere familiare richiede un processo di education articolato e complesso», spiega Antonio Coletti, Office Managing partner di Latham &amp; Watkins. «Inoltre, guidiamo le funzioni interne della società nella gestione e organizzazione di tutte le attività relative alla predisposizione della documentazione d'offerta e di gestione del processo autorizzativo con Consob e Borsa Italiana così da riuscire a cogliere tempestivamente le opportune finestre di mercato senza dover distogliere troppe risorse dalla gestione dell'attività ordinaria durante un periodo particolarmente complesso per la vita di tutta la società».Parla di «percorsi estremamente strutturati, che mettono sotto pressione le strutture societarie chiamate a gestire, oltre all'attività tipica aziendale, una impegnativa fase straordinaria» dice Alessandra Piersimoni, partner e membro del Focus Team Capital Markets di BonelliErede. Il Focus Team, composto di 20 professionisti, ha assistito Covivio, la società che ha portato a termine la fusione con Beni Stabili, e Nexi nell'Ipo sull'Mta; nonché Sirio, leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, e Maps, pmi innovativa attiva nel settore della digital transformation, nella quotazione delle proprie azioni ordinarie sul listino Aim Italia. «Personalmente», spiega Piersimoni, «ho assistito Equita Group nella quotazione all'Aim nonché diverse Spac (Space2, Space 3, Space 4, Eps). I processi di Ipo tradizionali sull'Mta sono stati comunque non numerosi in Italia nel corso dell'ultimo anno e molte quotazioni sono avvenute come conseguenza di fusioni con Spac. A tal proposito negli ultimi anni abbiamo seguito la quotazione di Guala Closures Spa, di Aquafil Spa, di Icf Spa. È difficile fare previsioni per i prossimi sei mesi, in quanto le quotazioni sono sensibilmente influenzate dall'andamento dei mercati, che a loro volta risentono della situazione macroeconomica, e, per quanto riguarda l'Italia, anche dalla percezione della stabilità politica del paese. Il mercato sta registrando dati positivi da inizio anno e ci sono <em>rumors</em> sia su vari progetti di nuove quotazioni sia su progetti accantonati che saranno riproposti. Per il mercato italiano l'ammissione a quotazione di nuove realtà industriali sarebbe un dato molto positivo».Anche per lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners le operazioni seguite sono di prim'ordine: Gop, che opera con 20 professionisti dedicati all'attività di Equity Capital Markets, ha assistito Nexi nell'ammissione alla quotazione delle sue azioni sul segmento Star del Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana. Altra operazione l'assistenza all'Italian Exhibition Group (Ieg), operatore del settore dell'organizzazione di eventi fi eristici, nel collocamento di 5.392.349 azioni poste in vendita dagli azionisti Rimini Congressi e Salini Impregilo e riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri ed a Garofalo Health Care nell'Ipo e nell'ammissione alla quotazione delle sue azioni ordinarie sul segmento Star del Mercato Telematico Azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana. «Le incertezze che soprattutto il mercato italiano sta vivendo in questo periodo, anche legate alla situazione politica ed economica, stanno rallentando l'accesso al mercato principale delle aziende italiane», spiega sottolinea Antonio Segni, partner di Gop, «per cui non prevedo per il secondo semestre dell'anno in corso un numero significativo di operazioni. Tuttavia la cosiddetta «pipeline», vale a dire il numero di società pronte alla quotazione, tra cui vanno anche incluse aziende controllate da investitori istituzionali che puntano alla quotazione come strumento di monetizzazione dell'investimento, è piuttosto lunga e rimango ottimista soprattutto per il 2020, auspicando anche che le incertezze di cui dicevo si risolvano positivamente. Il mercato Aim sembra invece non risentire della situazione generale e il numero di operazioni resta piuttosto consistente, probabilmente in conseguenza della più modesta entità delle offerte e della natura degli investitori». Opera con un team negli uffici italiani composto di 5 professionisti Cleary Gottlieb studio che, sebbene sia stato impegnato in operazioni di rilievo, non prevede grandi progetti nei prossimi 6-12 mesi sempre a causa della concorrenza dell'attività di M&amp;A. «Le società che intraprendono l'<em>iter</em> di quotazione affrontano mercati che hanno avuto un po' di volatilità e questo crea incertezza sulle valutazioni», spiega Nicole B. Puppieni, associate di Cleary Gottlieb. In più la quotazione sui mercati regolamentati si trova in costante competizione con l'acquisto da parte di una molteplicità di operatori (fondi di PE, fondi sovrani, club deal) della quota destinata al mercato. Al momento gli asset illiquidi hanno più mercato di quelli liquidi! Un altro elemento di incertezza, ma anche di possibile semplificazione dei documenti di offerta, riguarda la piena entrata in vigore del nuovo regolamento prospetti con qualche signifi cativa innovazione nonché il relativo processo di adeguamento della normativa secondaria domestica al momento in corso».Controcorrente Paolo Daviddi partner di Grimaldi Studio Legale che ricorda come «la pipeline già in essere di operazioni è molto promettendo e diverse altre proposte di incarico si stanno concretizzando proprio ora in vista di quotazioni in chiusura entro la fine dell'anno». Lo Studio, che opera nel mercato dei capitali con 5 soci e 15 associati, ha seguito da ultimo Gibus, Amm, SG Company, Powersoft, TheSpac. «Lasciando da parte le problematiche tipicamente legate all'andamento dei mercati dei capitali, da cui in larga parte dipende il buon esito del collocamento, le problematiche probabilmente più rilevanti riguardano la struttura di <em>corporate governance</em>. La grande maggioranza delle società italiane che si affacciano alla quotazione ha azionariati stabili di natura familiare all'interno dei quali vigono equilibri difficili da mettere in predicato. Il valore aggiunto rappresentato dalla nomina di amministratori indipendenti, dalla nomina di comitati preposti alla vigilanza del buon governo (parti correlate e remunerazioni <em>in primis</em>) e dall'adozione delle procedure suggerite dal codice di autodisciplina edito la Borsa Italiana non è sempre facile da spiegare e le difficoltà frapposte dai soci non sempre facilmente superabile» aggiunge Daviddi. L'accesso al mercato dei capitali, come noto, è un problema per molte imprese, soprattutto quelle familiari. Enrico Cecchinato, associate partner di Roedl &amp; Partner, studio di Padova, ricorda «per le società dell'area Nordest che approcciano all'iter di quotazione, come professionisti che seguono gli aspetti societari e tributari in diversi casi troviamo strutture adeguate a tali eventi, ma in vari altri il problema principale è la difficoltà da parte aziendale ad affrontare questa impegnativa procedura, nonché una certa diffidenza. È un traguardo importante per molte aziende, ma molto spesso ritengono troppo oneroso e impegnativo approcciare alla quotazione. Nell'area del Nord-Est ci potrebbero essere alcune società che possono avere intenzione di tentare la quotazione, ma il mercato al momento non è visto ancora appetibile». Gli fa eco Gabriele Consiglio, partner di Talea Tax Legal Advisory secondo il quale «per le aziende imperniate sulla figura dell'imprenditore che le ha fondate o fortemente sviluppate, fenomeno tipico nel panorama italiano, le regole di governance e il regime di rigorosa informazione del mercato cui le società quotate devono adeguarsi impongono un cambiamento culturale importante». L'operazione più recente in ordine di tempo seguita dallo studio è stato il passaggio di Ivs Group S.A. (vending) al segmento Star del mercato telematico gestito da Borsa Italiana avvenuto il 30 aprile scorso. Guardando ai prossimi mesi Consiglio ricorda che «per ovvie ragioni si cerca di «entrare» nelle fasi ascendenti del mercato. Difficile fare previsioni in questa congiuntura «nervosa» per vari fattori, non solo nostrani».&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it/news/ipo-per-chi-guarda-alla-borsa-un-2019-con-il-freno-tirato-2383736" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da ItaliaOggi Sette</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 04:41:55 +0200</pubDate>
                        <title>Il Fatto sul listino anche a Parigi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fatto-sul-listino-anche-a-parigi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l'anticipazione dall'ad di Società Editoriale Il Fatto, Cinzia Monteverdi, ecco la conferma: il Fatto Quotidiano si quota in Francia. Ieri il consiglio di amministrazione della società editrice del giornale diretto da Marco Travaglio ha convocato l'assemblea degli azionisti per approvare l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società editoriale a Parigi sul mercato Euronext Growth.<img class="size-medium wp-image-13512 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/MF-300x295.png" alt>La procedura scelta è quella della direct admission e l'inizio delle negoziazioni avverrà entro la fine del mese di luglio. Come spiegato da Monteverdi, l'obiettivo è «supportare lo sviluppo delle strategie di crescita aziendale, attrarre investitori sul mercato francese nonché sugli altri mercati europei e avviare la produzione a carattere internazionale di contenuti televisivi, in particolare documentari, da distribuire sul mercato francese». Seif è assistita da Midcap Partners in qualità di advisor, support agent e listing sponsor e da Louis Capital Markets Uk Lpp quale liquidity provider, mentre Emintad agisce come advisor finanziario e <strong>Nctm</strong> quale consulente legale.&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 04:49:42 +0200</pubDate>
                        <title>CleanBnb: al via collocamento su Aim, book aperto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cleanbnb-al-via-collocamento-su-aim-book-aperto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>CleanBnB, società che offre servizi di property management nel mercato degli affitti a breve termine, ha iniziato il collocamento con apertura del book in data odierna, con l'obiettivo di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia di Borsa Italiana. L'offerta, spiega una nota, prevede un aumento di capitale fino a un importo massimo di 5 milioni di euro, una valutazione pre money della società compresa tra 8,5 e 11,5 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 1,70 e 2,30 euro, e un flottante fino al 25%. Nell'ambito dell'offerta è prevista l'assegnazione gratuita di warrant nel rapporto di 1 ogni 2 azioni a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni alla data di inizio delle negoziazioni, ivi incluso coloro che abbiano sottoscritto azioni nell'ambito dell'offerta. CleanBnB offre servizi di property management per conto degli Host proprietari e di hospitality a 360* gradi per i Guest, tramite una piattaforma integrata con i maggiori canali online specializzati. La sede operativa è basata a Milano ma la società opera su 40 città italiane con un portafoglio di oltre 600 appartamenti, e in soli tre anni è riuscita a costruire una struttura di oltre 50 persone. Nei primi cinque mesi di quest'anno CleanBnB ha già gestito oltre 12.000 soggiorni, superando il risultato dell'intero 2018. CleanBnB, al 31 dicembre 2018, ha registrato ricavi delle vendite pari a 1,54 milioni di euro, in crescita del 230% rispetto all'anno precedente. I ricavi delle vendite sono relativi ai servizi di property management in affitto breve in tutta Italia rivolto ai proprietari di immobili residenziali con una gestione completa di tutto il ciclo, dalla prenotazione alla gestione degli ospiti, senza pensieri per il proprietario e in assoluta serenità. La società è stata costituita da Francesco Zorgno (già fondatore dell'incubatore SeedMoney), che ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato, e Tatiana Skachko, Amministratore Delegato. Il Cda si completa con Fabio Cannavale, già noto per iniziative come B Heroes, Lastminute.com e Volagratis, Enrico Calabretta e il consigliere indipendente Roberta Dell'Apa. La compagine azionaria è costituita per il 50,05% sai soci fondatori, per il 5,51% da Boost Heroes e per il resto e' divisa tra i soci che hanno partecipato ai due round di equity crowdfunding promossi dalla società sulla piattaforma CrowdFundMe. Il mondo degli affitti brevi in Italia, spiega una nota, è in fortissima espansione. Con 150.000 immobili già attivi online su tutto il territorio nazionale e un tasso di crescita annuo superiore al 40%, il settore è trainato da flussi turistici in continua crescita tramite piattaforme internazionali quali Airbnb e Booking.<img class="alignnone size-medium wp-image-13499 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Milanofinanzait-287x300.png" alt>La dimensione del mercato potenziale è stimata pari a oltre 1 milione di appartamenti su tutto il territorio italiano, con ampie prospettive di crescita per gli operatori professionali come CleanBnB. Lo sbarco su Aim Italia permetterà alla società di accelerare il conseguimento dei propri obiettivi strategici, acquisendo una maggiore visibilità verso stakeholder nazionali ed esteri e rafforzando la crescita della quota di mercato nei segmenti core, e di rinforzare ulteriormente la propria solidità finanziaria. Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia, CleanBnB è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nominad e Global Coordinator, dall'Advisor finanziario Ambromobiliare, da <strong>Nctm</strong>, quale consulente legale, da ICFC e da Facchini &amp; Rossi in qualità di consulenti fiscali, Deloitte come società di revisione e a supporto del management nella stesura del piano industriale della società.<a href="https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201906241252021150" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Milanofinanza.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 06:22:08 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;expertise legale per approdare al listino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lexpertise-legale-per-approdare-al-listino</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La <em>law firm</em> milanese ha dato un contributo fondamentale alla crescita del listino dedicato alle piccole e medie imprese, seguendo quasi un terzo di tutte le IPO portate a termine in 10 anni</h1>Nato nel 2000 dall'idea di aggregare un gruppo di avvocati d'affari in uno studio legale indipendente, Nctm è oggi una delle più importanti e affermate realtà italiane del settore, sia per dimensioni sia per numero e rilevanza delle operazioni seguite. Operazioni che, nel corso dell'ultimo decennio, hanno dato un contributo fondamentale anche alla crescita e al successo dell'AIM: delle 115 societa presenti nel mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI, infatti, ben 34, pari al 29,5% del totale, sono giunte alla quotazione accompagnate proprio dallo studio legale milanese. Dalla prima quotazione all'AIM seguita da Nctm, quella di Poligrafici Printing nel 2010, fino all'ultima, quella di AMM nel 2019, passando per il successo dell'ingresso all'AIM di Telesia (<em>digital media company</em> controllata da Class Editori) nel 2017 e per interventi particolari come quello per la quotazione di Comer Industries (una SPAC -<em> Special purpose acquisition company</em> - per la quale è stata elaborata una procedura diversa dal solito, con la raccolta avviata a <em>target</em> già annunciato), gli avvocati dello studio hanno seguito quasi un terzo delle IPO finora portate a termine sul listino delle PMI. Senza contare che Nctm è l'unico studio italiano scelto dal Financial Times per il proprio <em>report</em> internazionale sulle Law Firm più innovative.<img class="size-full wp-image-13296 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/20190610_RS-MF-Plattner.jpg" alt><strong>Un successo determinato</strong> anche dal fatto, spiega I'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>,<em> partner</em> di Nctm, che «abbiamo creduto prima di altri in un mercato con un elevato potenziale. Del resto fin dalla fondazione Nctm ha posto grande attenzione al <em>midmarket</em>, e quindi alle PMI, alle quali offriamo la nostra profonda <em>expertise</em> e un servizio a tutto tondo, comprese quindi le operazioni di <em>private equity</em> o quotazione a sostegno della crescita». E nei 10 anni dal via dell'AIM, Nctm ha contributo con un ruolo di primo piano «non solo supportando le aziende», rimarca il legale, «ma anche innovando dal punto di vista tecnico-giuridico: ad esempio replicando negli statuti delle aziende quotate all'AIM meccanismi che in precedenza si trovavano solo in quelli delle società del mercato regolamentato, e introducendo così elementi importanti per garantire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese italiane» in un passaggio importante come quello della quotazione, nel quale la posta in gioco è molto alta ed è quindi necessaria un'analisi attenta e mirata delle caratteristiche e delle <em>peculiarity</em> di ogni singola azienda. Perché, sottolinea Plattner, «con la quotazione le società cambiano necessariamente pelle, sia dal punto di vista della <em>governance</em> sia da quello degli assetti organizzativi», e la mutazione porta a innegabili vantaggi: «In tutte le operazioni di quotazione che abbiamo portato a termine», sottolinea il legale, «non ho mai trovato un imprenditore che si sia pentito della scelta, che mi abbia detto 'se tornassi indietro non lo rifarei'. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i dati economici delle società quotate all'AIM sono di rilievo quanto alla crescita, e mostrano che c'è una ricaduta più che positiva anche sul mercato del lavoro».<strong>E ora piu che mai il settore</strong> gode di buona salute anche grazie al fatto che «il quadro normativo è completo e favorevole alle imprese, con interventi quali gli incentivi fiscali per alleviare costi di quotazione nonché attrarre per gli investimenti in PMI Innovative e soprattutto con i PIR 2.0» che, in base al decreto attuativo pubblicato in Gazzetta il 7 maggio, sono vincolati a investire proprio sull'AIM una quota minima del 3,5% della raccolta. Secondo Plattner, quindi, «nei 10 anni dalla creazione dell'AIM questo mercato è cambiato ed è cresciuto, assumendo sempre maggiore importanza anche per quanto riguarda le operazioni di M&amp;A o <em>exit</em> dal mercato. E il trend con una raccolta che è andata da un minimo di 3 a un massimo di 30 milioni di euro». Nonostante le previsioni e i risultati positivi, però, il partner di Nctm sottolinea che per I'AIM la strada da percorrere è ancora lunga, e potrà essere a tratti anche faticosa: «ln Gran Bretagna», spiega, «sono partiti oltre vent'anni fa, quindi più di dieci prima di noi e il successo di AIM UK è sotto gli occhi di tutti. Ma nel mezzo, insieme a tante soddisfazioni, hanno dovuto affrontare anche crisi e insuccessi».&nbsp;<em>Tratto da Milano Finanza</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 May 2019 10:01:58 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm miglior studio legale agli MF Aim News Award 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-miglior-studio-legale-agli-mf-aim-news-award-2019</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale è il miglior studio legale per operazioni su Aim.Lo Studio è stato premiato agli <strong>MF Aim News Award 2019</strong> lo scorso lunedì, durante la cerimonia che ha visto riconosciute anche le migliori società quotate sull’Aim Italia.A ritirare il premio sono stati <strong>Lukas Plattner</strong>, <em>partner</em> responsabile del Dipartimento di Diritto del Mercato dei Capitali e <strong>Andrea Iovieno</strong>, <em>Salary Partner.</em>«In questa professione si incontrano gli imprenditori in un momento molto particolare della loro vita professionale - ha commentato Plattner - ma nessuno mi ha mai detto: mi sono pentito di essermi quotato».Nctm ha seguito 34 operazioni su AIM.Nel 2019 sono già state portate a compimento 3 IPO tra cui la SPAC di Comer Industries.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 May 2019 10:33:18 +0200</pubDate>
                        <title>AIM, ecco gli advisor di un mercato da 6,8 miliardi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aim-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È considerato il “trampolino di lancio” per le piccole e medie imprese, una vetrina che permette di approcciarsi al mondo degli investitori per la prima volta, di imparare le best practice aziendali e di cominciare un percorso di crescita strutturato. Proprio questo “compito” dell’Aim di Borsa Italiana, il mercato dedicato alle pmi, ne giustifica – in una certa misura – alcuni aspetti più critici di questo segmento, come la dimensione ridotta e la scarsa liquidità. Di certo, però, non si può dire che l’Aim non stia svolgendo appieno il suo dovere e anzi negli ultimi anni, a dispetto della volatilità e delle incertezze, è stato teatro di tante e interessanti Ipo di eccellenze del Paese, molto più del mercato principale, l’MTA. Solo nei primi quattro mesi di quest’anno sono state sei le quotazioni avvenute su Aim, da Ilpra a Società Editoriale Il Fatto passando per CrowdfundMe, la prima Ipo di una piattaforma di equity crowdfunding sui mercati di Borsa Italiana, più la business combination tra Comer Industries e la spac Gear 1, per una raccolta totale di 50 milioni di euro. E proprio mentre questo articolo era in chiusura, è stata annunciata l’ammissione alle negoziazioni di Amm.<img class="wp-image-13053 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-16-alle-16.20.12.png" alt width="433" height="612">Per capire l’entità della crescita di Aim occorre ampliare l’orizzonte temporale e considerare gli ultimi cinque anni. Dal 2014 a oggi, infatti, la capitalizzazione di questo mercato è triplicata, passando da 2 a 6,8 miliardi, mentre il numero di aziende è raddoppiato, da 57 a 115 nel 2019. Uno sviluppo che ha tenuto occupati numerosi advisor legali e finanziari, molti dei quali altamente specializzati e alcuni ormai dei riferimenti per le aziende, e i vari intermediari impegnati a più livelli. Ecco quali sono stati i più attivi nel quinquennio ‘14-18.</p><h1>Da Nctm a GOP</h1>Sul fronte legale, chi ha seguito più operazioni in termini di volumi, stando ai dati Mergermarket elaborati da MAG, è stato <strong>Nctm</strong> con 22 operazioni (spac escluse) per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Fra queste si possono ricordare l’Ipo di Culti, azienda milanese specializzata in profumeria d’ambiente, a luglio 2017 che in Borsa ha raccolto 5 milioni. Ad affiancarla è stato un team composto da <strong>Andrea Iovieno, </strong>Hana Softic e <strong>Rodolfo Margaria</strong> e guidato da <strong>Lukas Plattner</strong>, il quale ha seguito anche l’Ipo su Aim di Triboo, azienda attiva nel settore dell’e-commerce e dell’advertising digitale, nel 2014 e il passaggio della società all’Mta lo scorso anno con un team composto da <strong>Iovieno</strong>, <strong>Federica Ciabattini</strong> e <strong>Antonio Principato</strong>. Negli ultimi anni il team ha lavorato ai debutti anche di Renergetica, Askoll Eva, Digital360 e soprattutto di Masi Agricola, azienda vitivinicola della Valpolicella produttrice dell’Amarone e artefice di una delle operazioni più ricche per il segmento con una raccolta di 22 milioni. L’azienda, quotata nel 2015, è stata assistita da Nctm con un team guidato dal socio Plattner e dai due associate Iovieno per i profili di equity capital markets ed<strong> Eleonora Parrocchetti</strong> per quelli di governo societario.[...]&nbsp;Continua a leggere su&nbsp;<a href="https://financecommunity.it/aim-ecco-gli-advisor-di-un-mercato-da-68-miliardi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MAG by Legalcommunity</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 Mar 2019 05:06:58 +0100</pubDate>
                        <title>Il titolo corre a Piazza Affari nel giorno del debutto all&#039;Aim</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-titolo-corre-a-piazza-affari-nel-giorno-del-debutto-allaim</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Balzo in Borsa per Comer Industries all'esordio ieri sull'Aim Italia con un +12,46% a 11,7 euro. Comer Industries è una multinazionale che opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, destinati alle macchine per l'agricoltura e l'industria. Si tratta della settima ammissione da inizio anno sui mercati di Borsa Italiana, e della quinta ammissione da inizio anno su Aim Italia.<img class="size-full wp-image-12472 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/20190314_RS-Sole-Comer-Gear1.png" alt>La società è stata individuata da Gear 1, la spac (special purpose acquisition company) promossa da Arnaldo Camuffo, Maurizio Cozzolini e Matteo Nobili, quale target per la Business Combination, prima della sua quotazione su Aim Italia, avvenuta lo scorso 26 febbraio. Comer Industries nel procedimento di fusione con la Spac è stata assistita dallo studio Gattai Minoli Agostinelli e Partners e nel processo di quotazione da <strong>Nctm</strong>.«Siamo all'inizio di una nuova bellissima avventura che ha come primo obiettivo la nostra futura crescita» ha detto Matteo Storchi, presidente e ad di Comer Industries. «Ci definiamo l'azienda metal-meccanica italiana per antonomasia, una di quelle realtà che rappresentano ancora lo zoccolo duro della produzione italiana».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 10:55:26 +0100</pubDate>
                        <title>Al via i fondi «lunghi» pieni di pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/al-via-i-fondi-lunghi-pieni-di-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli Eltif investono il 70% in aziende piccole non quotate. Sono chiusi: se li scegli devi restare per un po' di anni</strong>Non chiamateli Pir europei. Perché gli Eltif, acronimo di European long term investment fund, sono strumenti completamente diversi dai piani individuali di risparmio che gli investitori italiani hanno imparato a conoscere. E che oggi si trovano bloccati dal cantiere riaperto con l'ultima Legge di Bilancio, che ne ha parzialmente modificato il perimetro, creando qualche difficoltà operativa.<img class=" wp-image-12368 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/03/Schermata-2019-03-06-alle-17.39.17.png" alt width="322" height="229">Gli Eltif sono fondi chiusi a lungo termine focalizzati sul sostegno alle piccole e medie imprese. Istituiti nel 2015 da un Regolamento europeo - che non prevede quindi leggi di recepimento nei singoli Paesi -, sono stati definitivamente accolti nel nostro ordinamento nel febbraio del 2018, dopo la pubblicazione in Gazzetta di un decreto che sostanzialmente si limitava a identificare in Consob e Bankitalia le autorità di Vigilanza. «C'è un certo fermento tra gli operatori: molti cercando di capire se e in che misura possano rappresentate un'opportunità innovativa per gli investitori», spiega Andrea Tonon, partner dello studio Di Tanno e associati. Il primo grande player uscito allo scoperto è Eurizon, che a fine gennaio ha annunciato il via al primo Eltif italiano. La società francese October (ex Lendix) ha già realizzato tre prodotti, un altro è in costituzione. E secondo quanto l'Economia è in grado di ricostruire, avendo completato un'indagine su circa 40 società, tra grandi asset manager, boutique, intermediari di varie dimensioni, almeno altri tre player sono pronti a partire: a marzo, Muzinich&amp;co lancerà un Eltif (costruito in partnership con Cordusio). Poi, il primo giugno, sarà la volta di Amundi con un nuovo fondo ed entro fine anno toccherà a Kairos (vedi tabella).</p><h1>Le caratteristiche</h1>Ogni Eltif ha caratteristiche differenti, fermi restando i paletti fissati dal legislatore europeo: almeno il 70% degli asset deve infatti essere destinato in pmi non quotate o con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Sono escluse le società finanziarie. Qui torna utile il paragone con i Pir, a cui è stata «rimproverata» la scarsa capacità di portare benefici alle pmi. Gli Eltif sono invece lo strumento ideale. Oltretutto, trattandosi di fondi chiusi, si prestano bene ad accogliere investimenti illiquidi - tra le attività ammissibili ci sono azioni, strumenti di debito e prestiti erogati dall'Eltif a pmi o quote di altri Eltif -. C'è quindi perfetta coerenza tra le caratteristiche del contenitore e quelle del contenuto, problema che invece emergerà nel caso dei piani di risparmio, per la quota da destinare a società quotate all'Aim e fondi di venture capital, per un totale del 7% del portafoglio, stabilita dall'ultima Legge finanziaria come ulteriore requisito. D'altra parte, essendo fondi chiusi vincolano l'investitore per tutta la durata dell'investimento. Hanno quindi un profilo di rischio peculiare che deve essere spiegato in fase di consulenza, condizione posta anche dal regolamento europeo, che ha fissato ulteriori presidi: l'esposizione a un singolo emittente non deve superare il 10%. E laddove il portafoglio finanziario del cliente sia inferiore ai 500 mila euro, è previsto un investimento minimo di almeno 10 mila euro. In ogni caso, la somma investita non può eccedere il 10% del patrimonio complessivo. «Sono strumenti più difficili da vendere», commenta <strong>Luca Ferrari Trecate</strong>, consulente di <strong>Nctm studio legale</strong>. Anche perché non godono degli stessi benefici fiscali riconosciuti ai Pir. La differenza di trattamento appare inspiegabile. E al tempo stesso contribuisce a spiegare perché gli Eltif siano stati accolti tiepidamente dall'industria del risparmio, nella fase iniziale.C'è anche un problema di competenze. «Molti operatori si stanno attrezzando», chiosa Ferrari Trecate. D'altra parte, osserva Tonon, «considerato che i vincoli sono più stringenti per un Eltif rispetto ad un fondo alternativo retail, il vero vantaggio per gli asset manager è rappresentato dal passaporto automatico: una volta autorizzato in un Paese dell'Unione, può essere commercializzato in tutta l'Ue agli investitori non professionali, senza necessità di ulteriori licenze. Ma è un vantaggio soprattutto per le sgr italiane che vogliono fare raccolta all'estero sul mercato retail. E al momento non sono molte».&nbsp;<em>Tratto da il Corriere della sera</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 09:46:58 +0100</pubDate>
                        <title>Il Fatto Quotidiano chiede a Borsa di quotarsi sull&#039;Aim a marzo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fatto-quotidiano-chiede-a-borsa-di-quotarsi-sullaim-a-marzo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forchetta di prezzo di 0,72-0,88 euro per una raccolta di 4,6-5,6 milioni </strong><strong>Statuto blindato con clausole ad hoc</strong>Un segnale di speranza per l'intero settore editoriale, in crisi dal 2008. La lunga gestazione che ha portato, dopo anni di riflessione, alla presentazione a Borsa Italiana del filing per la quotazione sull'Aim Italia da parte del Fatto Quotidiano è un piccolo ma importante segnale di vitalità lanciato dal comparto. A dieci anni dall'uscita in edicola (settembre 2009) la casa editrice che controlla la testata (oltre al sito internet e al progetto Loft) ha compiuto l'ultimo passo prima dell'approdo sul listino milanese. Il percorso si completerà a breve, visto che è stata già definita la forchetta di prezzo, pari a 0,72-0,88 euro per azione, che garantisce alla società una capitalizzazione pre-market di 18-22 milioni e una raccolta tra 4,62 e 5,65 milioni. Sul mercato finiranno esclusivamente le azioni proprie in portafoglio alla casa editrice (6,42 milioni) per un flottante del 25,67% e un collocamento dedicato non solo agli investitori istituzionali ma anche al retail, ai dipendenti e ai lettori.<img class=" wp-image-12113 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-19-alle-16.15.31.png" alt width="368" height="248">Lo sbarco all'Aim arriva dopo una serie di riflessioni tra i soci (oltre al presidente e amministratore delegato Cinzia Monteverdi, titolare del 16,2%, e all'ex direttore Antonio Padellaro, cui fa capo un altro 16,26%, tra gli azionisti figurano l'attuale direttore Marco Travaglio, il responsabile del sito Peter Gomez, altri giornalisti come Marco Lillo e la casa editrice Chiare Lettere), non tutti favorevoli a priori al processo di quotazione. La società che ha chiuso il 2017 con un fatturato di 29,13 milioni e un utile di 618 mila euro e dovrebbe archiviare il 2018 con ricavi vicini a 30 milioni. Il tutto a fronte di un brusco calo delle copie vendute: all'inizio dell'avventura editoriale si era arrivati a una media mensile di 78 mila copie giornaliere vendute (il picco fu di 127 mila all'indomani delle dimissioni dell'ex premier Silvio Berlusconi), mentre oggi il Fatto vende in edicola 29 mila copie, con una diffusione totale di quasi 46 mila copie.Per garantire maggiore autonomia editoriale, come anticipato da MFMilano Finanza, è stato modificato lo statuto con clausole ad hoc sul possesso azionario (al massimo il 17%) ed elevati requisiti di onorabilità per partecipazioni superiori al 5% e per i consiglieri, oltre a maggioranze rafforzate per modifiche statutarie. Inoltre è stata introdotta la soglia del 90% per l'adesione a eventuali opa totalitarie finalizzate al delisting (per evitare ciò che è accaduto all'opa Smre). A gestire la quotazione sono il nomad e joint global coordinator Advance sim, affiancato da Fidentiis, Emintad, Directa sim, lo studio legale Nctm, Kpmg e lo studio Gnudi.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.milanofinanza.it/news/il-fatto-quotidiano-arriva-su-aim-201902182028534282" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Milano Finanza</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:13:48 +0100</pubDate>
                        <title>Piani in attesa di rilancio | PIR | Piani individuali di risparmio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piani-in-attesa-di-rilancio-pir-piani-individuali-di-risparmio</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Negli ultimi due anni 800 mila italiani hanno scelto questo strumento finanziario.Ma le modifiche apportate dal governo potrebbero renderlo più rischioso.</h2>Ancora qualche settimana e il nodo sui Pir, i Piani individuali di risparmio nati con l'obiettivo di aumentare gli investimenti privati nelle aziende made in Italy, sarà sciolto da un decreto attuativo che finalmente chiarirà i punti oscuri introdotti dalla recente legge di Bilancio. Ad augurarselo sono soprattutto le società di risparmio gestito che lo scorso anno grazie ai Pir hanno raccolto 4 miliardi di euro, andati a sommarsi agli 11 già rastrellati nel 2017. Una goccia nel mare dei 2 mila miliardi di patrimonio del risparmio gestito tricolore, ma che ha aiutato a tenere a galla un 2018 difficile per l'industria italiana. Il dato del mese di dicembre lo indica chiaramente: raccolta sui Pir +82,2 milioni di euro, raccolta dei fondi comuni -1,6 miliardi.<img class=" wp-image-11848 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/20190206_RS-Panorama.png" alt width="296" height="388">Dal 1° gennaio, però, la gioiosa macchina da guerra dei Piani s'è inceppata. Anzi, bloccata. L'attuale legge di Bilancio prevede che i Pir del 2019, per non scontare tassazione sulle plusvalenze maturate sui prodotti detenuti cinque anni, debbano investire il 3,5 per cento del capitale in fondi di venture capital più un altro 3,5 per cento in società quotate all'Aim, il mercato di Borsa riservato alle piccolee medie imprese ad alto potenziale di crescita,e che queste abbiano meno di 50 milioni di fatturato e meno di 250 dipendenti. Un «ritocco» alla normativa che l'Italia delle start-up e delle aziende innovative chiedeva da tempo per dare ossigeno finanziarioa tante realtà hi-tech piccole ma promettenti. Dall'analisi di Assogestioni, l'Associazione italiana del risparmio gestito, emerge che finora un terzo del portafoglio dei Piani è stato investito in societàa media capitalizzazionee soltanto un risicato2 per centoè finito sull'Aim, valore che però corrisponde al 10 per cento del suo flottante. Ora la modifica introdotta dal governo dovrebbe portare almeno 400 milioni di risorse fresche sul listino preferito dalle Pmi, in base alle proiezioni di Ambromobiliare, e magari ampliare la platea di 30-40 aziende già in lizza per la quotazione. «Questa misura potrebbe rappresentare un vero boost alla crescita del mercato dell'equity al servizio dell'economia reale e delle imprese» sottolinea Anna Lambiase, amministratore delegato di Ir Top consulting, società di consulenza che ha accompagnato sull'Aim molte matricole ad alto tasso di crescita. «E credo che proseguirà il trend positivo trainato da una domanda di quotazioni che riscontriamo in sensibile crescita da parte delle Pmi, anche grazie all'obbligo d'investimento sull'Aim».Tutto bene per gli investitori istituzionali, che dopo il decreto attuativo torneranno a collocare i Pir sul mercato. Meno per i risparmiatori. L'Aim è un mercato ad alto potenziale, ma di piccole dimensioni - solo 7 miliardi di euro di capitalizzazione contro i 550 di Piazza Affari- così come lo sono le sue 110 aziende: Ir Top stima che in media la societàtipo quotata su questo listino registri 40 milioni di ricavi, una capitalizzazione di 36e un flottante del 22 per cento. Quindi questo flusso di denaro aggiuntivo potrebbe portare con sè il rischio concreto di una bolla speculativa sulle società a piccolae media capitalizzazione quotate. A segnalarlo è un documento sui Pir realizzato da Deloitte, Nctm e JeMe Bocconi studenti che fa il punto sul successo dei Piani, ma pone l'accento anche sui rischi di questi prodotti finanziari finora sottoscritti da 800 mila italiani. «Qualora questa crescita di volumie nelle liquidità degli indici non fosse supportata da una corrispondente quotazione di un numero adeguato di Pmi, e dato che l'attuale bacino è limitato, vi sarebbe il rischio concreto che si formi una bolla speculativa delle mid e small cap» conclude il paper.Tante luci, ma anche qualche ombra. «L'obbligo peri Pir d'investire una parte di patrimonio sull'Aim mi sembra un'operazione un po' infelice» sottolinea Stelvio Bo, consulente finanziario indipendente. «Per come sono stati proposti i Piani, infatti, non mi pare che ci sia stata molta attenzione alla propensione al rischio del risparmiatore». Insomma, da un lato i Pir sono venduti come prodotti «per tutti», ma dall'altro l'obbligo di legge d'inserire nel patrimonio asset meno liquidi - se non illiquidi come le quote dei fondi di venture capital - ne aumenta la rischiosità. Per non parlare della concentrazione geografica. «I Pir per loro natura investono solo in strumenti finanziari italiani» ricorda Bo «e quindi devono essere inseriti in un'asset allocation bilanciata, dove l'Italia non superi il 20 per cento del portafoglio».&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.panorama.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Panorama</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 05:47:19 +0100</pubDate>
                        <title>Per l&#039;auto elettrica a nozze colosso Usa e la Smre di Perugia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-lauto-elettrica-a-nozze-colosso-usa-e-la-smre-di-perugia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La leader delle rinnovabili SolarEdge rileva il 51% del "gioiellino" umbro</h1><h2>Investimento da 77 milioni di euro per la metà in contanti e sul restante 49% sarà lanciata un'Opa</h2>MILANO Non l'hanno certo comprata per la produzione di macchine industriali per il taglio o per la saldatura. Se il gruppo americano SolarEdge, leader nel settore delle tecnologie per le rinnovabili specializzata in inverter che migliorano l'efficienza dei pannelli solari ha deciso di investire 77 milioni di euro in Smre, Pmi italiana di Umbertide (provincia di Perugia), l'ha fatto per un terzo ramo d'azienda: la produzione di componenti per veicoli elettrici.Per quanto di dimensioni finanziarie contenute, l'operazione ha un suo grande valore simbolico: spiega come meglio non potrebbe la transizione energetica in corso, declinata nel mondo dei trasporti.<img class=" wp-image-11602 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/Schermata-2019-01-08-alle-11.35.32.png" alt width="411" height="566">Fondata nel 1999, dopo aver prodotti per anni macchinari industriali, Smre ha iniziato a scommettere da una decina d'anni anche nelle "soluzioni per l'elettromobilità": motociclette, veicoli commerciali e camion. Con soluzioni di vario tipo: dai gruppi propulsori alle unità di comando del motore, dalla scatola del cambio alle batteria, a unità di controllo del veicolo e software dedicati.E lo ha fatto con buoni risultati, se sono arrivati dall'America per rilevare il 51% delle azioni Smre in mano ai fondatori: la metà dei 77 milioni verrà versata in contanti e l'altra metà in azioni della stessa SolarEdge. Per il restante 49 %, la società Usa - seguita nell'operazione dallo studio legale Nctm lancerà un'Opa, visto che Smre è quotata all'Aim, il listino di Piazza Affari dedicato alle Pmi. SolarEdge, per quanto è stato possibile ricostruire, intende in questo modo sbarcare nel mercato (non solo europeo) dell'auto elettrica, confermando una strategia iniziata con la recente acquisizione di una società coreana del settore dell'e-mobility.La notizia dell'investimento in Italia non dovrebbe sorprendere più di tanto.E, sicuramente, non sorprende gli addetti ai lavori. Perché nonostante l'Italia sia ancora in coda alle classifiche europee per numero di veicoli elettrici in circolazione, è cresciuta negli anni una filiera legata alla nuova mobilità. Secondo i dati di un recente studio redatto dalla società The European House Ambrosetti per conto di Enel X (la divisione dell'ex monopolista nata proprio per sviluppare le nuove soluzioni tecnologiche in campo elettrico), l'indotto potenziale della filiera legata alla cosiddetta "emobility" nel nostro paese potrebbe riguardare 160mila imprese e 820mila occupati. Stiamo ovviamente parlando di un indotto molto "allargato": si va dalla produzioni di veicoli di tutti i tipi (anche a due ruote) alle infrastrutture di ricarica, dalle batterie all'Ict. Complessivamente - sempre secondo lo studio che prende in considerazione lo sviluppo da qui al 2030 - il giro d'affari copre fino a 420 miliardi di euro, con un tasso di crescita che nell'ultimo anno ha raggiunto il 9,9 % rispetto al 2017, contro il più 2 per cento dell'intero comparto manifatturiero. L'unica nota, per così dire, stonata riguarda il fatto che i capitali che hanno scommesso su Smre arrivano dall'estero, dagli Stati Uniti in questo caso. Ma è una considerazione fatta anche troppo volte negli ultimi anni. Foto: Quotata al Nasdaq SolarEdge produce inverter e altre componenti per impianti fotovoltaici, è quotata al Nasdaq.&nbsp;<em>Tratto da La Repubblica</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 04:39:55 +0100</pubDate>
                        <title>Pmi: sino a 8 milioni niente prospetto su aumenti di capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pmi-sino-a-8-milioni-niente-prospetto-su-aumenti-di-capitale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Semplificata la raccolta di equity o di debito delle piccole imprese</h2>Con la Delibera n. 20686 del 9 novembre 2018 Consob ha aggiunto un ulteriore tassello alla semplificazione normativa in atto per favorire la raccolta di equity o di debito da parte delle Pmi. Tale scelta è da accogliere con estremo favore e si aggiunge alla recente Delibera Consob n. 20621 del 10 ottobre 2018 che ha escluso l'applicazione della disciplina relativa agli emittenti finanziari diffusi per le società che raccolgono risorse sui portali di equity crowdfunding.<img class=" wp-image-11374 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schermata-2018-11-28-alle-11.29.52.png" alt width="182" height="424">In particolare, con la Delibera n. 20686 Consob ha elevato la soglia dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo, soggetto ad approvazione dal parte della stessa Autorità, da 5 milioni a 8 milioni di euro, il che significa che le imprese che vorranno collocare strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili) in sede di Ipo o sul mercato secondario (per esempio tramite aumenti di capitale in opzione) potranno elevare la raccolta sino a 8 milioni senza essere tenute ai complessi adempimenti derivanti dal citato obbligo di pubblicazione.Consob, al pari di quanto avvenuto nei maggiori Paesi della Ue (Germania, Gran Bretagna e Francia), ha ritenuto di innalzare la soglia di esenzione sino al massimo possibile ex Regolamento (Ue) 2017/1129 (il cosiddetto Regolamento Prospetto, che entrerà in vigore nella sua interezza il prossimo 21 luglio 2019) al preciso scopo di favorire la raccolta delle Pmi alleviandone gli oneri informativi.D'ora in avanti saranno quindi esenti le offerte al pubblico di strumenti finanziari per un controvalore inferiore a 8 milioni (le offerte del medesimo strumento sono considerate unitariamente se effettuate nell'arco di 12 mesi), quelle concernenti strumenti finanziari che prevedano un lotto minimo di sottoscrizione o un valore nominale pari ad almeno 100mila euro o le offerte rivolte esclusivamente a investitori professionali o a meno di 150 persone (chiaramente individuate prima del lancio dell'offerta).È stato anche introdotto un regime specifico per le sole società quotate sul mercato regolamento (cioè Mta) che intendano promuovere una offerta al pubblico per un ammontare inferiore a 8 milioni. Nello specifico, tali emittenti, in occasione di aumenti di capitale inferiori alla soglia di esenzione (in base all'articolo 72, comma 1-<em>bis</em>, Reg. Emittenti Consob), dovranno includere nella relazione redatta dall'organo amministrativo, in occasione della deliberazione dell'aumento di capitale, una serie di informazioni relative agli effetti dell'operazione sul proprio profilo economico-finanziario (v. già Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, che viene così codificata).Va segnalato che l'innalzamento della soglia in esame ha una significativa ricaduta in tema di Opa o Opas volontarie il cui esborso massimo sia inferiore a Euro 8 milioni, visto che per effetto di tale intervento regolamentare non saranno soggette all'approvazione da parte di Consob del documento di offerta né alla relativa normativa contenuta nel Tuf.La Delibera n. 20686 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 07:49:05 +0100</pubDate>
                        <title>I piani individuali di risparmio: risultati raggiunti e prospettive per il futuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-piani-individuali-di-risparmio-risultati-raggiunti-e-prospettive-per-il-futuro</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale e Deloitte hanno presentato lo studio“I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO: RISULTATI RAGGIUNTI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO”a cura di JeMe Bocconi (Junior Enterprise di studenti dell'Università Commerciale L. Bocconi)All'evento, che si è tenuto il 29 ottobre a Palazzo Giureconsulti a Milano, hanno partecipato:<strong>Paolo Montironi</strong>, Senior Partner, Nctm Studio Legale<strong>Paolo Gibello</strong>, Partner Deloitte<strong>Savino Capurso</strong>, Senior Manager, Deloitte<strong>Luca Ferrari Trecate</strong>, Of Counsel, Nctm Studio Legale<strong>Stefano Firpo</strong>, Direttore Generale, Ministero dello Sviluppo Economico<strong>Massimo Mazzini</strong>, Direttore Marketing e Sviluppo Commerciale Eurizon Capital<strong>Ciro Rapacciuolo</strong>, Economista, Centro Studi Confindustria<strong>Maurizio Ferrero</strong>, Partner Deloitte<strong>Lukas Plattner,&nbsp;</strong>Partner, Nctm Studio Legale<strong>Paolo Montironi</strong>, Senior Partner, Nctm Studio Legale ha dichiarato: “I PIR sono il primo strumento di attenzione verso l'economia italiana composta in maggioranza da PMI. Possono essere considerati un elemento di evoluzione che consente di trasferire capitali al sistema imprenditoriale che normalmente ricorre principalmente al credito bancario, ma anche strumento educativo con l'imporre alle aziende elementi di compliance. Questo aspetto, insieme alla convenienza per il risparmiatore, ne fa uno strumento di modernizzazione che consente di fare sistema per l'economia del Paese. Noi come Nctm abbiamo quindi ben volentieri collaborato a questa analisi sull'impatto dei PIR sviluppata con Deloitte e JeMe Bocconi, dato che siamo strutturalmente vocati alla partnership con l'imprenditoria italiana, come dimostra la nostra leadership nel numero di quotazioni sull'Aim e per il numero di operazioni di M&amp;A in Italia".<strong>Luca Ferrari Trecate</strong>, Of Counsel, Nctm Studio Legale, ha dichiarato: “I PIR sono stati il primo prodotto finanziario ad aprire il mondo delle PMI ai risparmiatori retail, che possono così affacciarsi ad investimenti nel capitale di rischio delle PMI domestiche mediati dall’intervento di un operatore professionale, l’asset manager.Il successo di tale formula è dimostrato dal significativo incremento nei valori e, soprattutto, nei volumi degli scambi sul mercato AIM Italia/MAC, mercato elettivo per le PMI italiane che vogliono raccogliere capitale. L’interazione tra PIR e AIM Italia/MAC ha dimostrato di essere particolarmente virtuosa, infatti l’ingresso dei PIR ha migliorato significativamente l’efficienza di tale mercato. L'afflusso di nuova finanza sul mercato di riferimento si è perlopiù scaricato sui volumi scambiati e la crescita dei prezzi, che pure si è riscontrata, ha riflesso la maggiore liquidità del mercato piuttosto che l’eccesso di domanda di investimento.La caratteristica dei PIR di essere un prodotto destinato a rimanere nel portafoglio dei risparmiatori per un periodo di medio termine, almeno cinque anni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, avrà un effetto positivo in fasi di mercato connotate da grande volatilità, quale quello attuale, e porterà ad una ancora maggiore maturità il mercato AIM Italia/MAC.L’auspicio per il futuro è che vi sia una stabilità della normativa di riferimento e un allargamento dei PIR a nuove fonti di risparmio, per esempio il risparmio pensionistico, che potrebbero ritrarre interessanti benefici dall’investimento professionale nelle PMI italiane"<strong>Lukas Plattner</strong>, Partner, Nctm Studio Legale, ha dichiarato: “I PIR si inseriscono nell’ampio novero di provvedimenti varati in sede domestica e comunitaria per incentivare lo sviluppo di un robusto ecosistema dedicato alla raccolta di equity e debito da parte delle PMI al fine di supportarne la crescita, affianco al canale bancario, che costituisce il principale driver per incrementare l’occupazione, la produttività, la profittabilità e la resilienza del nostro tessuto imprenditoriale.Gli impatti di tale attività normativa sono stati più che positivi se si guarda al sempre maggior numero di start-up innovative, di PMI Innovative, di società che collocano su diversi segmenti strumenti di equity e debito e, non da ultimo, di investimenti organici da parte delle imprese.Ora, si tratta di migliorare costantemente un ottimo quadro sulla base dei (confortanti) dati empirici. Si può, ad esempio, pensare di elevare la quota di investimento nei PIR, di inserire dei vincoli di investimento verso le start-up e le società quotate sui mercati di crescita per le PMI, di introdurre degli incentivi fiscali ulteriori per chi investe in PIR costituiti come fondo chiuso o ELTIF. L’ecosistema sta crescendo ed ora è necessario preservarlo, nutrirlo e curarlo in maniera tale che le PMI del nostro Paese possano godere di un sistema finanziario specifico e ottenere i successi che meritano in Italia e sul piano internazionale”.<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/NEW_Deloitte_NCTM_Piani-Individuali-di-Risparmio_Sett18-V03-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img class=" wp-image-11137 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/PIR.png" alt width="489" height="694"></a><a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/NEW_Deloitte_NCTM_Piani-Individuali-di-Risparmio_Sett18-V03-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il <em>paper</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 05:07:17 +0200</pubDate>
                        <title>Piccole società quotate su Mtf con informativa in formato Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piccole-societa-quotate-su-mtf-con-informativa-in-formato-ue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Per l’informazione <em>price sensitive</em>&nbsp;sui mercati regolamentati&nbsp;ci sono norme Ue</h1>Il Dlgs 107/2018 distingue due sotto-tipi di società per azioni ad azionariato diffuso: gli emittenti quotati sui mercati regolamentati o i cui strumenti sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione (Mtf) e gli emittenti con strumenti finanziari diffusi i cui titoli non sono negoziati in alcuna sede.Gli emittenti quotati su un mercato regolamentato (per esempio, Mta) o i cui strumenti sono negoziati su un Mtf (come Aim Italia) sono entrambi soggetti al quadro normativo sull'informazione societaria price sensitive secondo il regolamento (UE) 596/2014 (il Mar), delle norme europee di secondo livello direttamente applicabili (finora, una direttiva di esecuzione, sette regolamenti delegati, sette regolamenti di esecuzione della Commissione, Rts dell'Esma nonché Q&amp;A, orientamenti e pareri Esma) e, sul piano interno, degli articoli 114 e 115 del Dlgs 58/1998 (il Tuf) e delle linee guida Consob).<img class=" wp-image-11063 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-10-18-alle-17.49.54.png" alt width="398" height="395">Gli emittenti strumenti finanziari diffusi sono invece soggetti ai (limitati) obblighi informativi ex articoli 116 del Tuf e 108 e seguenti del Regolamento Consob 11971/1999. Gli emittenti quotati sui sistemi Mtf, prima dell'entrata in vigore del Mar, non avevano norme sull'informazione price sensitive, salvo quelli che, per diffusione e dimensione, erano classificabili come emittenti con strumenti finanziari diffusi.Per contro, le società negoziate su Mtf hanno una propria disciplina, identica a quella delle società presenti sul mercato regolamentato. Ciò le differenzia nettamente dagli emittenti con strumenti finanziari diffusi, (categoria specifica del diritto nazionale) sugli obblighi informativi, con un proprio regime (Dlgs 107/2018) che, correttamente, ha eliminato il richiamo all'articolo 114 del Tuf e dato una definizione ad hoc di informazione rilevante («fatti non di pubblico dominio (...) che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione»).Lo stesso comma 1-bis dell'articolo 116 del Tuf, obbliga Consob a esentare i soggetti sottoposti a Mar - e dunque anche le società negoziate sugli Mtf - dagli obblighi di informativa che saranno individuati dalla stessa Consob per gli emittenti strumenti finanziari diffusi assicurando così il raccordo con la stessa Mar quando i titoli di tali emittenti siano negoziati su un Mtf o quotati in mercati regolamentati di altri Paesi. Ciò vale per gli obblighi informativi ma resta il problema della disciplina societaria in tema di governo societario e protezione delle minoranze degli emittenti le cui azioni sono negoziate su un Mtf ma che allo stesso tempo non superino le soglie di cui all'articolo 2-bis del regolamento emittenti.Per questo sotto-tipo, per incoraggiare lo sviluppo dei mercati dedicati alle pmi (come gli Mtf), è forse necessario valutarne l'inclusione degli emittenti negoziati su Mtf, ma non diffusi secondo l'articolo 116 del Tuf, tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ex articolo 2325-bis del Codice civile, applicando tutte o magari solo una parte delle norme previste per tale categoria nel Codice (articoli 2341bis e 2341-ter, 2357, 2357-ter, 2368, comma 2, 2369, 2372, commi 2 e 6, 2377, 2391-bis, 2393, 2393-bis, 2408, 2409, 2409-bis, 2409-octiesdecies e 2437). Se fatta con la dovuta attenzione a costi e benefici, una micro-novella del testo codistico potrebbe rafforzare il sistema dei controlli a tutela degli investitori senza particolari costi o barriere ulteriori per accesso e permanenza sul mercato. Non è neanche da escludere un opt-out per gli emittenti negoziati su Mtf che vogliono mantenere una governance meno stringente rispetto alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.Sempre nell'ottica di evitare oneri inutili per gli emittenti quotati su Mtf sarebbe opportuno, nell'ambito dell'intervento di cui sopra, prevedere l'esclusione di tali emittenti dai destinatari dell'obbligo di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili Ifrs ancorché possano essere qualificati come emittenti strumenti finanziari diffusi (articolo 19-bis, comma 1, lett. (a), Dlgs 39/2010).Per converso, dovrebbe essere permesso alle società quotate su un Mtf di effettuare il passaggio ai principi contabili internazionali anche qualora abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1, Codice civile (articolo 1, lettera g, Dlgs 28 febbraio 2005, n. 38). Sul punto occorre notare che gli Stati Ue tendono a lasciare ampia libertà agli emittenti negoziati su Mtf circa la scelta dei principi contabili (domestici, Ifrs o anche Usgaap) con l'obiettivo di ridurre i costi di accesso al mercato ed attrarre così nuovi emittenti e sviluppare le sedi di negoziazione destinate alle pmi.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 11:54:33 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove regole per prevenire le manipolazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-prevenire-manipolazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 29 settembre 2018 è entrata in vigore una nuova versione del Testo unico della finanza («Tuf»), in attuazione del regolamento europeo 596/2014, Market abuse regulation («Mar») che, insieme ai regolamenti attuativi, costituisce ora il quadro legislativo in materia di abusi di mercato a livello europeo e nazionale. Le principali modifiche sono state apportare al titolo III della parte IV e al titolo I-bis della parte V del Tuf.Il legislatore è innanzitutto intervenuto sull'articolo 114 del Tuf, in materia di comunicazioni al pubblico, dove al comma 1 non è più previsto il riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa delle informazioni privilegiate (pur già disapplicato).<img class=" wp-image-11057 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/20181018_Sole-LUP-Art116.png" alt width="350" height="498">Una modifica più rilevante è quella apportata al comma 3, dove è prevista una parziale inversione rispetto agli obblighi informativi preesistenti in materia di ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate. Se in precedenza l'emittente che avesse attivato il ritardo era tenuto a trasmettere a Consob anche le informazioni sul corretto adempimento degli obblighi, con la riforma, per alleggerire gli oneri, spetterà a Consob valutare se richiedere alle società queste ulteriori informazioni. La comunicazione diviene meramente eventuale.Il nuovo articolo 116, pur continuando a prescrivere l'applicazione delle norme del Tuf in materia di informazione alle società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico diversi dalle società con azioni negoziate in mercati regolamentati, prevede la facoltà per Consob di stabilire un'esenzione per gli emittenti comunque tenuti agli obblighi previsti da Mar. È evidente come destinatari della possibile esenzione siano le società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione come Aim Italia. La categoria delle società con azioni quotate in sistemi multilaterali di negoziazione è richiamata anche al nuovo articolo 132, che applica a questi emittenti le regole in materia di parità di trattamento e acquisti di azioni proprie (l'articolo 172 sanziona le irregolarità in tale ambito).Tra le innovazioni rilevanti per il titolo V, in materia di sanzioni, molte sono volte al coordinamento con Mar. In particolare, il legislatore ha abrogato l'articolo 181, che conteneva la definizione domestica di informazione privilegiata, per cui oggi si fa invece rinvio a Mar (articolo 180). Coerentemente con le finalità di coordinamento con Mar, sono state riformulate le esenzioni previste dall'articolo 183 ed è stata inserita una causa di non punibilità fondata su condotte consentite dal legislatore europeo (articolo 185 comma 1-bis in tema di prassi di mercato ammesse).Allo stesso modo, è stata estesa ai sondaggi di mercato la categoria del «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio» nel contesto del quale si considera lecita la comunicazione di informazioni privilegiate. L'articolo 185 comma 2-ter estende l'applicazione della fattispecie di manipolazione del mercato anche a ulteriori pratiche, tra cui quelle concernenti i benchmark. In relazione all'individuazione delle fattispecie di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, così come di manipolazione del mercato, il legislatore fa ora espresso riferimento, per gli illeciti amministrativi, alle norme Mar.Il legislatore ha introdotto, all'articolo 187-ter, una nuova fattispecie sanzionatoria relativa alle violazioni delle disposizioni preventive di Mar, concernenti l'obbligo per coloro che gestiscono un mercato o una sede di negoziazione di costituire sistemi utili a prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni del mercato, nonché l'obbligo per gli emittenti di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate e le disposizioni relative al ritardo nell'effettuare tale comunicazione.Alla luce del quadro legislativo, resta il doppio binario di sanzioni amministrative e penali per le condotte di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Nonostante ciò, il nuovo articolo 187terdecies interviene su questo doppio binario, e dunque sul problema del «ne bis in idem», affrontato anche di recente dalla Corte di Giustizia Ue. Così, in caso di doppia irrogazione della sanzione da parte dell'autorità amministrativa e di quella giudiziaria, dovrà tenersi conto della pena già irrogata. Oltre a ciò, l'esazione della sanzione pecuniaria è limitata alla parte eccedente quella già riscossa dall'altra autorità. Resta dunque il doppio binario, e resta aperta la questione della compatibilità del sistema sanzionatorio italiano con l'ordinamento europeo e il principio del «ne bis in idem».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 07:34:01 +0200</pubDate>
                        <title>Il market abuse aggiorna le comunicazioni alla Consob</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-market-abuse-aggiorna-le-comunicazioni-alla-consob</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In vigore da domani, 29 settembre, il Dlgs 107/2018 che aggiunge un ulteriore tassello nel recepimento del regolamento Ue 596/2014 in tema di abusi di mercato («Mar»). Si tratta di un intervento principalmente di micro regolamentazione, che ha inciso in modo limitato, e in molti casi a fini di mero coordina- mento delle disposizioni esistenti, sul Tuf, vista la diretta applicabilità delle norme comunitarie.Non mancano comunque le novità per le società quotate su un mercato regolamentato o un Mtf.<img class=" wp-image-10822 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-09-28-alle-11.54.10.png" alt width="406" height="471">Innanzitutto, e questa è forse la modifica più rilevante del Tuf, il legislatore ha deciso di avvalersi della possibilità di limitare gli obblighi di comunicazione alla Consob in caso di attivazione del ritardo nella pubblicazione di informazioni privilegiate (articolo 17, comma 4, Mar). L’intervento, che, invero, non brilla per tecnica legislativa, ha il fine di alleggerire gli obblighi degli emittenti sottoposti a Mar, i quali dovranno unicamente notificare a Consob l’avvenuta attivazione del ritardo, mentre le condizioni che giustificano il ritardo dovranno essere trasmesse a Consob solo dietro richiesta. In altri termini, gli emittenti dovranno comunque registra- re le motivazioni del ritardo, ma queste non dovranno essere trasmesse sin da subito a Consob. Laformulazione della norma non risulta particolarmente felice (trasmissione della «documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo»), dato che sembra allu- dere alla possibilità che l’esenzione riguardi ogni informazione inerente il ritardo – anche, paradossalmente, la mera attivazione dello stesso – ma questa va letta conformemente a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, Mar, il che implica l’esonero della trasmissione delle sole ragioni.Merita un cenno anche una scelta conservatrice relativa all’articolo 114, comma 7, Tuf. Alla luce del primo schema di decreto predisposto dal governo, tale disposizione avrebbe dovuto essere abrogata, e dunque sarebbero stati rimossi gli obblighi di comunicazione delle operazioni sulle azioni dell’emittente effettuate da parte degli azionisti che detengono oltre il 10% del capitale o di controllo (e delle persone a esse strettamente collegate). Nel corso di una recente consultazione promossa da Consob, circa l’adeguamento del regolamento emittenti a Mar, diversi soggetti (Assonime, Abi, Assosim, Odce) si erano espressi nel senso di eliminare tali obblighi di comunicazione.Tale disposizione, introdotta dalla legge 62/2015, giova ricordarlo, è modellata sulla base della Section 16 dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, e trova il suo fonda- mento nella considerazione che gli azionisti interessati dall’obbligo di disclosure possono manipolare il mercato con massicce operazioni di acquisto o vendita, nonché interfe- rire sulla corretta formazione dei prezzi visto che sono in grado di governare l’avveramento e la tempistica di taluni eventi societari nonché il momento della divulgazione delle informazioni circa tali eventi. Rimuovere tale disposizione avrebbe significato scegliere di diminuire gli obblighi ex Mar. Tuttavia, si è ritenuto necessario mantenerli, il che pare forse corretto, visti gli interessi di protezione del mercato sottesi alla norma in esame. Forse in sede di implementazione delle norme da parte di Consob potrebbe essere elevata all’attuale soglia di 20mila euro al fine di semplificare gli obblighi di segnalazione in capo ai soggetti interessati.Il legislatore è poi intervenuto sull’articolo 116 Tuf, che attribuisce a Consob il potere di individuare gli emittenti diffusi tra il pubblico, prevedendo la possibilità per la stessa di stabilire i casi di esenzione dall’obbligo di divulgare informa- zioni che potrebbero avere un effet- to significativo sul valore dei loro strumenti finanziari. Nonostante sia auspicabile un complessivo ripensamento delle norme sugli emittenti diffusi (categoria pressoché inutile, che conta solo 64 società di cui 3 quotate su Aim Italia) alle società quotate sugli Mtf, il legisla- tore si limita ad affermare che questi ultimi, in virtù dell’applicazione agli stessi di Mar, possano essere sottratti ai soli obblighi di informativa previsti per gli emittenti diffusi, il che pare più che auspicabile. È comunque apprezzabile la tensione alla semplificazione per evitare la duplicazione di oneri informativi.Va infine rilevata un’omissione. Nel complessivo ridisegno delle norme in tema di informazioni price sensitive, sarebbero forse stati maturi i tempi per rimuovere l’obbligo di pubblicare a mezzo stampa talune informazioni individuate dalla Consob nel 2009, come previsto dall’articolo 113-ter, comma 3, Tuf. L’introduzione di una misura simile, peraltro auspicata da più parti e messa in soffitta in varie oc- casioni, semplificherebbe gli oneri informativi per gli emittenti, con un risparmio di tempi e costi. Dall’altra parte, la pubblicazione tra- mite Sdir sul web raggiunge oggi una amplissima platea di soggetti (43 milioni di persone nel nostro Paese). Il legislatore si è, invece, limitato a escludere la possibilità di prevedere da parte di Consob la pubblicità anche a mezzo stampa delle sole informazioni privilegiate, prima prevista dall’articolo 114, comma 1, Tuf anche se non applica- ta alla luce delle indicazioni della Consob stessa.&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 ore - Norme &amp; Tributi</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 06:04:46 +0200</pubDate>
                        <title>Gbx e Nctm nell’ammissione all’Aim di SosTravel</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sostravelaim</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gbx e <strong>Nctm</strong> hanno assistito rispettivamente SosTravel e Banca Finnat Euroamerica (in qualità di <em>nomad</em> e <em>global coordinator</em>) nell'ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei <em>warrant</em> di <strong>SosTravel su Aim Italia</strong>. Gbx ha assistito SosTravel, con un team composto da Francesco Bordiga, Giuseppe Xerri e Stefania Bianchi. Nctm ha assistito Banca Finnat Euroamerica, con un team guidato da <strong>Lukas Plattner</strong>, coadiuvato da <strong>Andrea Iovieno</strong> e <strong>Federica Ciabattini.</strong>SosTravel, operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, a seguito di questa operazione ha raccolto circa 5 milioni di euro.&nbsp;<em>Tratto da Top Legal</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 09:14:56 +0200</pubDate>
                        <title>La sintesi dei prospetti finanziari lunga al massimo sette pagine </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sintesi-prospetti-finanziari-massimo-sette-pag</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Gli standard tecnici elaborati dall’Esma in attesa dell’adozione dalla Ue</h1><h2>Accolta la richiesta di una maggiore elasticità avanzata dagli stakeholders</h2>La European market securities regulation (Esma), al fine di attuare il cosiddetto Regolamento prospetto (Regolamento Ue 2017/1129), che disciplina la redazione dei prospetti informativi per l’ammissione di titoli alle negoziazioni su mercati regolamentati e le offerte al pubblico, ha recentemente elaborato i tecnhical standards (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 luglio) concernenti vari aspetti regolatori (Esma 31-62-1002 del 17 lu- glio 2018).L’approvazione dei technical standards è avvenuta a valle di una consultazione pubblica con gli stakeholders del settore, che ha consentito all’Esma di ponderare le varie opzioni in gioco. Tuttavia, resta in linea generale confermato l’impianto originario, seppur con talune precisazioni.<img class=" wp-image-10284 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180726_S24O_LUP.jpg" alt width="398" height="568">I technical standards dell’Esma disciplinano innanzitutto le informazioni finanziarie fondamentali relative all’emittente che in base al Regolamento prospetto dovranno essere contenute nella nota di sintesi (articoli 2-9). In questo senso, l’Esma ha stabilito un set informativo minimo per le diverse categorie di emittenti e strumenti finanziari, assicurando comunque la possibilità di inserire informazioni ulteriori a discrezione dell’emittente, nonché la possibilità di inserire i cosiddetti indicatori alternativi di performance, assecondando così quanto emerso durante la consultazione nel quale è emerso l’impulso verso una maggiore flessibilità per gli emittenti nella scelta di quali informazioni aggiuntive inserire, lasciando loro libertà in merito, fermo restando il massimo di sette pagine della nota di sintesi. L’Esma ha, dunque, rimosso il numero massimo di informazioni finanziarie fondamentali che possono essere inserite “sua sponte” da ciascun emittente.Per il resto, viene confermata l’impostazione originaria, che prevede anche la possibilità di utilizzare misure alternative nel caso in cui le informazioni obbligatorie non siano applicabili.Più ridotto e meramente tecnico è stato l’intervento dell’Esma in tema di leggibilità automatica dei dati (articoli 10-11), che rende possibile la classificazione dei prospetti nel meccanismo di stoccaggio utilizzato dalla stessa Esma per pubblicare i prospetti.Più incisiva è la disciplina dei regulatory technical standards in tema di diffusione della “pubblicità” (articoli 12-15), come previ- sta dall’articolo 22 del Regolamento Prospetto.L’Esma ha specificato come le comunicazioni pubblicitarie debbano contenere un rinvio al prospetto e ha indicato alcune avvertenze che dovranno essere contenuti nella documentazione pubblicitaria. Tale misura è stata criticata in quanto superflua o limitante le modalità pubblicitarie, se non controproducente nell’ottica di una maggior chiarezza per gli investitori, ma viene conservata dall’Esma anche nella versione definitiva nell’ottica di una miglior tutela degli investitori retail.Ancora, l’Esma prevede, in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto dovuta a novità o errori nella versione preesistente, la corrispondente pubblicazione di una versione corretta dei documenti pubblicitari. L’Esma conferma poi la necessità che gli annunci pubblicitari siano coerenti con il Prospetto.I tecnhical standards hanno affrontato anche la questione dei supplementi al prospetto (articoli 16), specificando in quali situazioni ci si trovi in presenza di un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti a tali fini.Rispetto a tale tema, l’Esma ha precisato che il diritto di revoca degli ordini garantito dall’articolo 23, comma 2 del Regolamento prospetto è applicabile solo alle offerte al pubblico.Per il resto, l’Esma ha mantenuto la casistica già precedentemente in vigore (articolo 2 del Regolamento UE 382/2014 che ha integrato la direttiva 2003/71/ CE), soddisfacendo gli auspici di continuità normativa degli stakeholders che hanno partecipato alla consultazione.Ulteriori ipotesi sono state previste nel caso di pubblicazione di dati previsionali e cambiamenti inerenti le affermazioni sul capitale circolante.La consultazione non ha infine inciso sulle proposte regole in tema di pubblicazione, che continuano a riguardare solo la pubblicazione su siti online, ferma restando l’importanza del monitoraggio dei cambiamenti tecnologici in corso.Il progetto circa gli Rts di cui sopra è stato inoltrato da Esma alla Commissione Europea ai fini dell’adozione degli stessi.&nbsp;Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 07:01:32 +0200</pubDate>
                        <title>Dopo il decreto del Mise si prosegua con la creazione di uno spazio giuridico per le pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dopo-il-decreto-del-mise-mf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-10195 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180711_ItaliaOggi7Plattner.jpg" alt width="312" height="393">Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale pochi giorno or sono del decreto del Mise sono divenuti operativi gli incentivi fiscali volti a ridurre le spese di quotazione delle Pmi (un credito di imposta sino a 250 mila euro), si è forse chiusa la fase di provvedimenti normativi emanati nell’ambito dell’ambizioso progetto di riforme meglio note come Industria 4.0. A dire il vero manca forse ancora un tassello ossia il Decreto interministeriale che individua le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti nelle cosiddetta Pmi innovative, ma dovrebbe essere questione di poco tempo una volta ottenuta la luce verde da parte di Bruxelles.Il bilancio di questo primo pacchetto di provvedimenti pare più che positivo. Il numero di startup innovative è in costante crescita e a fine 2017 erano 8.315 (+25% rispetto al 2016 e +74% rispetto al 2015).[...]&nbsp;Tratto da <a href="https://www.milanofinanza.it/news/dopo-il-decreto-del-mise-si-prosegua-con-la-creazione-di-uno-spazio-giuridico-per-le-pmi-201807102114538212" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 09:45:51 +0200</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;Legal Rankings Bloomberg&lt;/i&gt;: Nctm si conferma al primo posto per numero di operazioni M&amp;A e raggiunge il podio anche nelle quotazioni AIM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legal-rankings-bloomberg-nctm-si-conferma-al-primo-posto-per-numero-di-operazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1° <em>half</em> 2018, Nctm si conferma al primo posto nella classifica <em>Italy Announced Deals (By Deal Count) - Legal Rankings “Global M&amp;A Market Review</em>”, mantenendo la posizione già raggiunta nel primo <em>quarter.</em>Lo Studio guida il <em>ranking</em> da più di tre anni: nel report <em>full year</em>, infatti, Nctm è risultato primo nel 2015, nel 2016 e nel 2017.Nctm ha inoltre ottenuto il secondo posto nella classifica <em>AIM Equity Offerings: Legal Adviser - Issuer Ranked by Deal Count - League Tables “Global Legal Advisers”</em>.Bloomberg è uno dei principali osservatori dell’area M&amp;A e pubblica periodicamente i <em>ranking</em> degli <em>advisor</em> legali che hanno seguito le operazioni più importanti del periodo analizzato.<img class=" wp-image-10149 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180704_Bloomberg.jpg" alt width="929" height="696"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 May 2018 10:11:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tribunale di Milano ancora sulla qualificazione delle clausole collegate a una cessione di partecipazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tribunale-di-milano-ancora-sulla-qualificazione-delle-clausole-collegate-a-una-cessione-di-partecipazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza 8 giugno 2017, n. 7429, il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sulla peculiare natura di una clausola inserita in un contratto di cessione di partecipazioni sociali con la quale le parti si accollavano, in ragione del 50% ciascuna, il rischio di sopravvenienze passive – che fossero sorte in capo alla società <em>target</em> – inerenti a tasse, imposte e tributi derivanti dall’operazione di cessione.In seguito ad accertamento dell’Amministrazione Finanziaria, la società <em>target</em> veniva condannata a pagare in favore di Equitalia oneri fiscali dipendenti dall’avvenuta riqualificazione del contratto; la cessionaria, che in forza della predetta compravendita era divenuta titolare dell’intera partecipazione nella società <em>target</em>, agiva quindi in giudizio contro la cedente chiedendo di essere indennizzata in ragione del 50% dell’importo per cui era stata condannata la società <em>target</em>.La convenuta sollevava una serie di eccezioni per contrastare la pretesa attorea: in particolare, opponeva il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, attrice, e di essere tenuta unicamente al rimborso in favore della società <em>target</em> delle somme sborsate dalla medesima; opponeva altresì l’intervenuta prescrizione della medesima pretesa, affermando l’applicabilità dei ristretti termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., dettati in tema di garanzie della vendita.Il Tribunale rigettava la pretesa attorea per difetto di legittimazione attiva della cessionaria, configurando la clausola azionata in termini di contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c., nel contesto del quale ‘terzo’ sarebbe la società <em>target</em>, unica legittimata ad agire per l’indennizzo.Per comprendere appieno la struttura della clausola su cui il Tribunale era direttamente chiamato a pronunciarsi – ovverosia la pattuizione con la quale le parti si accollavano al 50% i rischi derivanti da sopravvenienze passive dovute a oneri fiscali inerenti all’atto di cessione – e risolvere le questioni riguardanti la legittimazione attiva e la prescrizione del diritto a richiedere le somme con essa promesse, fondamentale appare il confronto con un’altra clausola inserita nello stesso contratto, con cui il venditore si impegnava a «risarcire e manlevare» l’acquirente o la società «da ogni danno, perdita minacciata, responsabilità, sanzione, condanna a somme a titolo di risarcimento, spesa […] se causati dall’inadempimento di alcune garanzie».Quest’ultima pattuizione è senz’altro ascrivibile alle cd.<em> Representations &amp; Warranties</em> (in breve R&amp;W), in particolare alle <em>Business Warranties</em>, ossia – com’è noto – quelle clausole con cui il venditore promette un indennizzo per l’ipotesi in cui vengano a evidenziarsi eventi in grado di intaccare la consistenza patrimoniale della società, nel raffronto con la rappresentazione fatta in contratto.Le R&amp;W erano ricondotte dalla giurisprudenza tradizionale alle qualità essenziali o promesse di cui all’art. 1497 c.c. e, di conseguenza, sottoposte ai ristretti termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1495 c.c.; quindi proprio su tale assimilazione si fondava l’eccezione di prescrizione opposta della convenuta.Un significativo<em> revirement</em> in merito alla natura giuridica di tali clausole è avvenuto con Cass. 24 luglio 2014, n. 16963, nella quale si evidenziava la natura di ‘obbligazione autonoma’ dell’impegno preso dal venditore a favore del compratore. Sebbene la Cassazione non si fosse pronunciata specificamente con riguardo alla natura giuridica dell’obbligazione in esame, in quell’occasione i giudici parvero delineare una struttura che, a parere di chi scrive, sembra plausibile configurare in termini di obbligazione indennitaria – quindi obbligazione pecuniaria, avente per oggetto somma di denaro determinata o determinabile secondo criteri prestabiliti – sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi di determinati eventi, ovverosia proprio dell’evidenziarsi di quelle ricorrenze che vanno a integrare la violazione delle garanzie prestate in contratto.Tale struttura non pare divergere da quella propria della clausola su cui si è pronunciata la sentenza in commento: in ciascun caso, infatti, lo scopo perseguito dalle parti è, in senso lato, quello di allocare in capo alla società <em>target</em> i rischi derivanti da eventi futuri e incerti, prevedendo il pagamento di una somma di denaro nel caso possano dirsi verificati tali avvenimenti.La differenza tra la clausola su cui direttamente si sono pronunciati i giudici milanesi e le <em>Business Warranties</em> si mostra con riguardo alla tipologia di eventi dedotti in condizione: nell’un caso, si tratta di sopravvenienze legate all’operazione in sé, nell’altra ipotesi, invece, viene in rilievo la consistenza patrimoniale della società <em>target</em>; si tratta quindi di sopravvenienze il cui momento genetico si colloca in un periodo antecedente alla cessione.Sul piano della legittimazione attiva a richiedere la somma di denaro contrattualmente promessa, è necessario attenersi alla volontà espressa dalle parti.Dunque, nel caso della pattuizione con cui era stato previsto a carico di compratore e venditore il pagamento del 50% di eventuali somme sborsate dalla società a causa di sopravvenienze passive legate all’atto di cessione, sorgono due pretese, l’una a carico del venditore e l’altra a carico del compratore, per un importo pari alla metà di quanto pagato dalla società che – come condivisibilmente stabilito dal Tribunale di Milano nella decisione del giugno 2017 – risulta l’unico legittimato attivo rispetto alla pretesa di indennizzo.A ben vedere, il meccanismo previsto dalla clausola in esame sfugge totalmente alla dialettica tra venditore e compratore tipica della figura della ‘garanzia’.Una volta evidenziato il distacco concettuale dalla disciplina della compravendita, evidente è l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione per l’avvenuto decorso dei termini (inderogabili, ex art. 2936 c.c.) di cui all’art. 1495 c.c.: il diritto all’indennizzo si prescrive infatti in dieci anni; in questo modo si soddisfa la necessità di tutelare l’acquirente in termini assai ampi (forse persino troppo), tenuto conto che di regola gli eventi che determinano il sorgere degli indennizzi arrivano a manifestarsi in un arco temporale maggiore rispetto a quello dell’anno previsto dall’art. 1495 c.c.Siamo dunque di fronte a un altro tassello – non si può dire decisivo, ma comunque rilevante – nella ricostruzione della complessa vicenda delle clausole collegate ai contratti di cessione di partecipazioni sociali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 08:08:32 +0100</pubDate>
                        <title>Ipo, nel 2017 è stato boom Raccolti 19 miliardi di euro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ipo-nel-2017-e-stato-boom-raccolti-19-miliardi-di-euro</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Italia Oggi</em>Nel 2017 la Borsa italiana è stata la seconda in Europa per raccolta di capitali. Circa 19 miliardi di euro sono stati raccolti in 39 distinte operazioni, di cui 32 offerte pubbliche iniziali (ipo). Soddisfatti gli avvocati d'affari, <em>advisor</em> di gran parte delle operazioni: un incremento nel numero dei soggetti quotati, secondo i grandi studi, non solo rende più vivace il mercato borsistico italiana, ma è anche foriero di maggiore trasparenza, professionalizzazione dei soggetti che gestiscono le imprese, e porta a una razionalizzazione dei processi imprenditoriali ed industriali.(...)<strong><img class=" wp-image-8612 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180315_ItaliaOggi_Plattner.png" alt width="319" height="233">Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>Nctm Studio Legale</strong> ritiene che «l'introduzione dei Pir, la cui raccolta, nel 2017, è stata pari a circa 13 miliardi, rappresenta un'occasione unica per le imprese italiane che vogliono sostenere, o per meglio dire accelerare, il processo di crescita. Il 2018 può essere l'anno di svolta per il mercato finanziario italiano con circa 50 ipo previste, il che significherebbe poter contare fra 4 anni, se questa tendenza viene rispettata, su oltre 500 imprese quotate. Il panorama legislativo disegnato dal piano Industria 4.0 (Pir, incentivi per le Pmi Innovative, riduzione spese di quotazione per le pmi) è oramai completo e tra i migliori nella Ue. La speranza è, ora, che il mercato finanziario italiano divenga uno dei luoghi di elezione per le centinaia di imprese italiane alla ricerca di capitale per sostenere i loro ambiziosi piani di crescita».(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 04:36:02 +0100</pubDate>
                        <title>Aim Uk: Plattner (Nctm), raccolte oltre 130 mld gbp su Pmi da 1995</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aim-uk-plattner-nctm-raccolte-oltre-130-mld-gbp-su-pmi-da-1995</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em>"L'Aim Uk dal 1995 ha raccolto oltre 130 miliardi di sterline sulle Pmi e ha creato piu' di 750.000 posti di lavoro. A questo dobbiamo guardare e ambire". Lo ha affermato <strong>Lukas Plattner</strong>, Partner <strong>Nctm Studio Legale</strong>, nel corso della conferenza "Aim Italia oggi: Pir, incentivi e ripresa economica. Quotarsi in Borsa nel 2018", organizzato da Nctm Studio Legale in collaborazione con Borsa italiana, BDO Italia e 4Aim Sicaf.<img class=" wp-image-7350 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171129_MF_AIMItaliaOggi.jpg" alt width="358" height="226"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 05:22:59 +0100</pubDate>
                        <title>La Borsa aspetta altri sconti fiscali Per quotazioni e pmi innovative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-borsa-aspetta-altri-sconti-fiscali-per-quotazioni-e-pmi-innovative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;L'Economia - Corriere della Sera</em>Dopo gli incentivi fiscali per chi investe nelle pmi italiane tramite i Pir (piani individuali di risparmio) che entro i prossimi cinque anni, dovrebbero raccogliere oltre 65 miliardi di euro, adesso, per dare un’ulteriore spinta alla crescita, si attendono le agevolazioni fiscali per chi investe nelle piccole e medie imprese innovative e il credito d’imposta per le aziende che decidono di quotarsi.<img class=" wp-image-7327 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171127_Plattner_Economia-Corriere.png" alt width="348" height="403">Attualmente è al vaglio nelle sedi europee e atteso entro fine anno, il decreto interministeriale che sancirà le detrazioni fiscali sugli investimenti nelle pmi innovative (quelle che hanno diritti di privativa intellettuale su prodotti e servizi all’avanguardia e che impiegano personale iper specializzato). «Con l’entrata in vigore di questo decreto — spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, avvocato socio dello studio legale <strong>Nctm</strong> — chi investe nelle pmi innovative in quotazione potrà portare in detrazione sui redditi il 30% di quanto investito che, per il privato è al massimo di un milione di euro e di 1,8 milioni per le persone giuridiche. Incentivare l’investimento nelle società impegnate in ricerca e sviluppo, significa dare un forte contributo all’industria 4.0».L’ultimo tassello mancante del quadro normativo, l’incentivo per le aziende che decidono di quotarsi, si trova all’interno della legge di bilancio, in corso di approvazione al Senato e prevede la trasformazione in credito d’imposta del 50% dei costi sostenuti per la quotazione, con un tetto massimo di cinquecentomila euro.«Finora — prosegue Plattner — a frenare le quotazioni erano i costi per la consulenza, percepiti troppo elevati, con quest’ultima agevolazione il quadro normativo è ottimale e tocca agli imprenditori trovare il coraggio di aprire il capitale alla pubblica raccolta e accelerare la crescita». Si spera, così, di raggiungere i numeri del mercato Aim britannico, dove in vent’anni si sono quotate oltre 3.200 pmi che hanno raccolto oltre 100 miliardi di sterline e creato oltre ottocentomila nuovi posti di lavoro. «In Italia sull’Aim — prosegue Plattner — le pmi quotate sono una novantina, di cui 26 sono state seguite dal nostro studio legale, e secondo uno studio dell’Università Bocconi, se in Italia si quotassero un migliaio di nuove società si avrebbe un aumento dell’1,5% del Pil con una ricaduta positiva anche sull’occupazione».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 11:19:15 +0100</pubDate>
                        <title>Sessanta ipo con gli sgravi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sessanta-ipo-con-gli-sgravi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em></p><p class="p1"><img class=" wp-image-6849 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/Schermata-2017-10-30-alle-18.13.09.png" alt width="336" height="290">Chi si sarebbe aspettato che l'onda lunga dei Pir, i Piani individuali di risparmio, potesse creare una tale&nbsp;rivoluzione copernicana sull'Aim Italia? «Il 2017 potrebbe chiudere con il maggior numero di quotazioni di&nbsp;pmi», spiega Giovanni Natali, presidente di 4Aim sicaf. «Ora siamo a 17, secondo Borsa Italiana altre 10&nbsp;sono possibili entro dicembre. Arriveremmo così a 27 contro le 11 dello scorso anno, debole a causa della&nbsp;Brexit, e le 21 ipo del 2015», aggiunge. Molte altre comunque sono già in rampa di lancio nei primi mesi del&nbsp;2018: «Siamo tutti in attesa che la proposta sulla defiscalizzazione delle quotazioni delle pmi entri a far&nbsp;parte della Finanziaria 2018», aggiunge. Natali fa riferimento all'articolo inserito nel testo di legge dal&nbsp;mistero dello Sviluppo economico che prevede un credito di imposta del 50% fino ad un massimo di 500&nbsp;mila euro calcolato sui costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l'ammissione agli scambi&nbsp;di Piazza Affari in aumento di capitale.</p>(...)...c'è spazio per la quotazione di almeno 60 nuove Pmi l'anno prossimo,&nbsp;il doppio del 2017 che già sta emergendo come uno dei migliori anni nella storia dell'Aim. «Sarebbe una&nbsp;rivoluzione copernicana senza precedenti, i 30 milioni sarebbero probabilmente più che sufficienti a coprire&nbsp;le richieste», interviene <strong>Lukas Plattner</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong> che ha curato 25 delle 89 ipo su&nbsp;Aim, ha portato in borsa Unieuro nei mesi scorsi, sta seguendo il passaggio di Triboo da Aim ad Mta e per il&nbsp;2018 ha in previsione a oggi un paio di ipo di pmi e tre operazioni più strutturate su Mta. «L'università&nbsp;Bocconi», riprende Plattner, «ha calcolato in uno studio che se ci fossero 1.000 società quotate su Aim in&nbsp;Italia, il pil del Paese salirebbe dell'1,5%. A fine anno forse arriviamo a 100, la strada è giusta. La stessa indagine ha messo in evidenza che il più vecchio e più strutturato Ftse Aim Uk ha raccolto oltre 90 miliardi&nbsp;di sterline e creato 900mila posti di lavoro».(...)]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 06:03:32 +0100</pubDate>
                        <title>Small wine producers in fear of globalization: is Italy missing an opportunity?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/small-wine-producers-in-fear-of-globalization-is-italy-missing-an-opportunity</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Despite being the first <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>&nbsp;wine producer of the world <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, Italy’s wine sector lacks a long-term and wide-ranging strategy capable of addressing competition in the globalized market, competition which is mainly driven by the large consumer countries.Italy, together with France, represents more than fifty percent of the total exports of wine (by value). On the other hand, the main consuming countries are the USA, UK, Germany, Canada and China.Considering that exports represent the main driver of the Italian industry, accounting for around 50% of the entire production, the need for a long-term strategy built on solid corporate structures and sound marketing skills are clearly necessary.The Italian wine making sector is characterised by a high number of small or mid-sized players, –mostly cooperatives or family owned companies– unfit for the challenges of the current market, where consumption trends are both moulded and imposed by large global enterprises in the wine and alcoholic sector.In fact, the vast majority of Italian wine companies are single person enterprises, which is the simplest judicial structure in Italy (92.8% in 2008), or by agricultural partnerships (<em>società semplici agricole</em>), which require all the shareholders to be jointly and personally liable for the obligations of the company and the objects of the company must be limited to an agricultural activity. These partnerships are not obliged to prepare financial statements.The size of 74% of Italy’s vineyards does not exceed 2 hectares and 81% of the wineries produce less than 100 hl of wine per year. The weight of the top 5 companies in the Italian wine industry in terms of national turnover is approximately 5%, indicating a low concentration at the national level.Weak corporate structures, resulting from the fact that more often than not, the farm owner is also the winemaker and the grape grower, along with the lack of management and marketing knowledge, are a significant brake on the potential for growth of the Italian wine industry.This quick overview of the organization of the wine industry for the purposes of international competition cannot ignore the weaknesses in the organisation of farming in Italy affecting the purchase and consolidation of Italian wine companies.Italian real estate provides that a lessee, who is also the direct grower (<em>coltivatore diretto) </em>of land, has a pre-emption right, if certain conditions are met in the sale and purchase of land. This pre-emption right has been extended to the agricultural partnership where half of the shareholders are direct growers. In other words, farmers adjacent to agricultural plot to be sold have a right of pre-emption thus complicating any sale of land.Even though there are the beginnings of change – there have been a number of IPOs (Masi Agricola S.p.a. and IWB S.p.A. in 2015) and some M&amp;A transactions (Sella &amp; Mosca sold by Campari to Terra Moretti distributor in 2016, Masi Agricola bought a 60% stake in Canevel Spumanti in 2016, Biondi Santi sold to Piper-Heidsieck and Rotkäppchen-Mumm bought Ruggeri earlier this year)– distributors worldwide are becoming larger by the day (thus increasing their bargaining power) leaving Italy’s family-owned companies behind.Rabobank’s most recent quarterly wine report shows that the majority of the most successful companies in wine sector were those investing and building up an asset base not just staying on the side-lines. Conversely, the maintainers, those who did not expand or downsize, saw revenue and EBITDA margins decrease over the seven-year period examined in the study.It’s time for Italian wine sector to start consolidating in order to achieve the sort of size which enables the exploitation of economies of scale, not only in cultivation and wine making, but also in research and development of viticulture and oenology, brand promotion and other marketing activities, as well as distribution.In conclusion, as long as the Italian industry remains fragmented, Italy cannot achieve the necessary volume and bargaining power that is required, nowadays, to compete in global markets.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The contents of this article are purely informative and are not in any way to be considered a professional opinion. For further information, contact: <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner </a></em><em> and <a href="mailto:sp.rossi@advant-nctm.com">Sara Pietra Rossi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>[1] According to 2017 OIV’s Statistical Report on World Vitiviniculture.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>[2] Followed by France and Spain with, respectively, 43.5 and 39.3 million of hl.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:25:58 +0100</pubDate>
                        <title>The Italian Fixed Capital Investment Company in the EU Legal Framework</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-italian-fixed-capital-investment-company-in-the-eu-legal-framework</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>EU Directive 2011/61/EU concerning Alternative Investment Fund Managers (henceforth referred to as <strong>Aifmd</strong>) has been implemented in Italy by Legislative Decree no. 44 of 4<sup>th </sup>March 2014. The same decree also established the basic rules of the SICAF, an investment vehicle with legal personality, already foreseen in EEC Directive 85/611/CEE of 20<sup>th</sup> December 1985.The SICAF rules allow the setting up of a joint stock company with fixed capital with the object of being an Undertaking for Collective Investment (UCI) within general Italian company law, rather than the non-variable capital model of the Sicav (Investment Company with Variable Capital).The model for a Fixed Capital Investment Company is already provided for in laws of some European states identifying and exploring new specific solutions to the relevant business sector. For example, alongside the <em>Sociétés d’investissement à capital fixe</em> introduced in 2009, France has recently introduced (by Law no. 2015-990 of 6<sup>th</sup> August 2015) the <em>Société de libre partenariat</em> (Article L214-162-1 <em>et seq</em>. of the Monetary and Financial Code). Another example is to be found in Luxembourg where, on the transposition of Aifmd (Law of 12<sup>th</sup> July 2013), the <em>Société en commandite spéciale</em> has been introduced, characterised by the fact that no legal personality is recognised.Unlike the closed-ended collective portfolio management systems under the contract model, there is no distinction between the role of those who manage investors’ capital (such as partners of a <em>Società di gestione del risparmio</em>, <em>id est</em> an asset management company) and those who provide the equity capital under management (the investors). Such a distinction between these two “types” of shareholders originates from the general requirement to distinguish (the “independence”) between those who manage and those who invest (see Article 1, par. 1, <em>k</em>), of the Consolidated Law on Finance (TUF) and Heading I, chapter II, section II, part 1 of the Regulation on collective portfolio management; see also the European Securities and Markets Authority (ESMA), <em>Guidelines on key concepts of the AIFMD</em>, 13 August 2013, 2013/611, VI, 12, <em>c</em>), which states that “the unitholders or shareholders of the undertaking – as a collective group – have no <em>day-to-day discretion or control</em>”.However, there are no specific rules about the appointment of Directors. Assuming that the “investor shareholders” hold the majority of the share capital, questions may be raised as to whether their representatives can make up the majority of the Board, or whether they can be only a minority, preferably by nominating directors with high professional competence and independence, even considering the “independence of mind” required for each member of the government body of an Alternative Investment Fund Manager by Article 21, par. 1, <em>c</em>), of the Commission Delegated Regulation (EU) no. 231/2013. These last directors should solicit the Chairman of the Board in such a way as to ensure that all the necessary information is made available and to guarantee that all decision-making procedures are correctly conducted, thus fulfilling the role of “watchdog” to promote and protect the interests of investors. In any event, investors maintain the right to vote in the General Meeting, including voting on the decisions to be made concerning investment policies.The importance of the independence requirement becomes more evident if we consider the French regulation of the SICAF (Article L214-129 of the Monetary and Financial Code) according to which the management of the capital must be entrusted to an independent asset management company (<em>société</em> <em>gestion de portefeuille</em>) (Article L523-9 of the Monetary and Financial Code), which must be indicated in the bylaws of the company. This signifies that the Board of Directors of the SICAF has only the authority to define the investment strategies to be adopted, according to Article L214-128 of the Monetary and Financial Code, and to do those activities that are not related to the management of the raised capital.However, the independence requirement probably does not involve a "structural" distinction between shareholders. Anyway, it solicits attention to the treatment of conflicts of interest. Indeed, the problem of conflicts of interest can be seen particularly in European alternative investment funds rules, as demonstrated by Article 14 of the <em>Aifm</em>d regulation, as well as Articles 30 to 37 of the Delegated Regulation (EU) no. 231/2013.In addition, it is possible to use of preference shares, firstly, precisely because of the importance of the right to vote in the appointment of the Board of Directors. In particular, consideration must be given to those shares that do not give the holder a right to vote in the selection of members of the Board (i.e. non-voting preference shares). Secondly, to allow investors a way out (through withdrawal or purchasing own shares of the company), if the company remains operative beyond the established terms of a specific investment policy that, generally, under the collective portfolio management contractual model is set at approximately ten years. There is an obvious differentiation here with respect to the long-term prospects that characterise the holding companies, and also those funds with a specific focus on sectors characterised by their very nature by a long-term profitability time-scale, such as investments in infrastructure (see EU Regulation 2015/760 related to Eltif, <em>id est</em> <em>European long-term investment funds</em>)<em>.</em>In fact, the duration of the SICAF could be longer than that provided in the specific investment policy, in particular, thanks to the setting up of segments, each of which represents an independent capital.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The contents of this article are purely informative and are not in any way to be considered a professional opinion. </em><em>For further information, contact: <a href="mailto:l.ardizzone@advant-nctm.com">Luigi Ardizzone</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:33:50 +0200</pubDate>
                        <title>The new EU prospectus regulation – an overview</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-prospectus-regulation-an-overview</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Timeline</em></strong>«<em>Although the prospectus regime functions well overall</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, nevertheless the EU legislator considered it appropriate to revise the current Prospectus Directive 2003/71/EC <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, as part of the «Capital Markets Union Action Plan» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<em>Regulation (EU) 2017/1129 </em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>&nbsp;was published on June 30<sup>th</sup> 2017, in the Official Journal of the European Union. While it entered into force on 20 July 2017, it will only be applicable <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>&nbsp;starting from 21 July&nbsp; 2019.The «Level 2» Regulation still needs to be drafted <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, but in the meantime the competent authority, the European Securities and Markets Authority (ESMA) will have to provide technical advice to the European Commission as early as 31 March 2018.On 6 July ESMA published three consultation papers, addressing i) format and content of the prospectus <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ii) the EU growth prospectus <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>&nbsp;and iii) scrutiny and approval <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. The consultations on these papers ended on 28 September last.&nbsp;<strong><em>The Key Objectives of the new Regulation</em></strong>The Prospectus Regulation aims at providing issuers with tailor-made disclosure rules, while inducing, at the same time, the prospectus to be a more relevant tool of information for potential investors. The need for a revision of the previous regulation, arises from the growth in capital-raising on capital markets and the need, especially for SMEs, to participate in this growth.The new Regulation also seeks to level the playing field by removing the existing differences between the rules applicable in different Member States. As long as disclosure of information is considered to be «<em>vital to protect investors by removing asymmetries of information between them and issuers</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, harmonisation of the disclosure <em>regime</em> should be the answer to the long–known concern of transparency for investors <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.The Prospectus Regulation applies to both equity and non–equity securities offered to the public or admitted for trading on regulated markets.&nbsp;<strong><em>The key changes</em><em> introduced by the new Regulation</em></strong><em><u>1) The obligation to publish a Prospectus</u></em>Offers to the public where the total consideration is less than €1 million, are exempted from the obligation of drawing up a prospectus. This is because the costs of producing a prospectus are likely to be disproportionate to the «<em>envisaged proceeds of the offer</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. However, Member States can ask for other disclosure requirements, if they don’t constitute an unnecessary burden in relation to such offers of securities.Considering the different sizes of financial markets across the Union, the legislator deemed it appropriate to give Member State the possibility of exempting offers of securities to the public not exceeding €8 million from the obligation to publish a prospectus.The threshold resulting from this provision, should thus vary, depending on the Member State, between €1 and €8 million. Beyond the threshold chosen, the drafting of the prospectus is mandatory. It is worth nothing that offers below the threshold cannot benefit from the pass–porting regime&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.The prospectus should not be required for offers of securities to the public which are limited to qualified investors <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Also, when an offer of securities is addressed to a restricted circle of (not qualified) investors (150 persons), no prospectus is required. Both these exemptions are already applicable in Italy as part of the Regolamento Emittenti (Article 34-<em>ter</em>, 1b), 1a) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Finally, when an offer is addressed simultaneously to qualified investors and to non-qualified investors that commit to invest at least € 100.000 each, the offer is exempted from the obligation to publish a prospectus <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.When an issuer already has shares traded on a regulated market, any issuance of new shares of the same class on the same regulated market –provided that the newly admitted shares represent a limited proportion in relation to shares of the same class already admission– is exempt from the need to draw up a prospectus. The EU legislator increased the threshold from 10% to 20%: securities must represent, over a period of 12 months, less than 20% of the number of securities already admitted to trading on the same regulated market. This provision has entered into force on the 20<sup>th</sup> of July, 2017 <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<em><u>2) Prospectus summary</u> </em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>The summary is designed as a useful source of information for retail investors. It became clear to the legislator on the basis of the public consultations that the format set out in Directive 2010/73 had not met its objectives. The new summary is modelled on the key information document (KID) required under the PRIIPS Regulation <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, and is subject to a maximum length of 6 sides of A4-sized paper. The prohibition to incorporate information by reference into the summary, currently set out in Article 11(1) of Directive 2003/71/EC is maintained in order to avoid that the summary becomes a mere collection of hyperlinks and cross-references.<em><u>3) Base prospectus</u></em> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>The rules in relation to the base prospectus remain almost unchanged compared to Directive 2003/71/EC. But, thanks to the new clarifications, all non-equity securities, including those that are issued in a continuous or repeated manner, may now have a base prospectus. «<em>In order to enhance the flexibility and cost-effectiveness of the base prospectus</em>», the drafting can consist of three separate documents, and the registration document of a Base prospectus can now take the form of a universal registration document.<em><u>4) Universal registration document</u></em> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>«<em>Companies who intend to have frequent recourse to capital markets</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>&nbsp;can draw up a universal registration document. Thus, issuers whose securities are admitted to trading on regulated markets or MTFs should have the option, but not the obligation, to draw up and publish every financial year, a universal registration document containing legal, business, financial, accounting and shareholding information. «<em>This new feature of the prospectus regime is based on the premise that where an issuer makes the effort of drawing up every year a complete registration document, it should be awarded a fast-track approval with the competent authority when a prospectus is later required</em>» <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<em><u>5) Specific disclosure regimes</u></em> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>Special optional regimes are provided for secondary issuers and for SMEs, that are already admitted to trading on a regulated market or a SME growth market for at least 18 months, in case of an offer of securities to the public or of an admission to trading of securities on a regulated market.These companies are already subject to disclosure requirements under MAR and either Transparency Directive or the rules of the operator of the SME growth market <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. The special prospectus contains minimum financial information (solely the last financial year, that could also be incorporated by reference), but other elements, such as risk factors, board practices, directors’ remuneration, still need to be included (especially since such information is not necessarily disclosed under Regulation (EU) 596/2014 and Directive 2004/109/EC).<em><u>6) Risk factors</u></em> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>Because there is a tendency to include every risk including generic risk factors (mostly serving as disclaimers), only those risk factors that are material and specific to the issuer are to be mentioned in the prospectus.<em><u>7) The Definition of SMEs</u></em>One of the core objectives of the Capital Markets Union is to facilitate access to financing on capital markets for SMEs. The definition of SMEs has changed, comprising now both SMEs defined under point (f) of Article 2(1) of Directive 2003/71/EC and SMEs defined under Directive 2014/65/EU, thereby raising to €200 million the original €100 million threshold that previously defined "<em>companies with reduced market capitalisation</em>" under point (t) of Article 2(1) of Directive 2003/71/EC.<strong><em>Conclusions</em></strong>The new Prospectus Regulation has clearly lessened the administrative difficulties that arise in drafting a prospectus. It did so by keeping as the key guideline the principle that an issuer must not be unduly burdened when drawing up a prospectus. Although it’s surely a beneficial shift for SMEs and for the keeping down of the costs in general, some concerns remain. The new Regulation has not provided for the harmonization of the documents required for takeover bids, with the new Regulation: the drafting of the offer document still remains for thresholds that now have been exempted from the drawing up of the prospectus.As for Italy, the hope is that the threshold under which the drafting of a prospectus is not required, is raised to €8 million, as permitted by Article 3(2), point b <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>. By increasing the threshold, the raising by SME on secondary markets –through, for example, capital increases by option, or offers to the public of debt instrument– should be facilitated as well as for public tender offers regarding SMEs below the €8 million threshold.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The contents of this article are purely informative and are not in any way to be considered a professional opinion. For further information, contact: <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner </a></em><em>and <a href="mailto:sp.rossi@advant-nctm.com">Sara Pietra Rossi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>[1] &nbsp; Explanatory Memorandum in the «<em>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading</em>» COM (2015) 583 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>[2] &nbsp; Considering that «<em> certain changes introduced by that Directive have not met their original objectives</em>», Regulation (EU) 2017/1129, memorandum 6.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>[3] &nbsp; COM (2015) 468 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>[4] &nbsp; Regulation «<em>of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>[5] &nbsp; As provided by Article 49, the Regulation (EU) 2017/1129, shall apply from July 21<sup>st</sup> 2019, except for Article 1(3) and Article 3(2) which shall apply from July 21<sup>st</sup> 2018, concerning offers of securities to the public with total consideration below a certain threshold, and points (a), (b), (c) of the first subparagraph of Article 1(5) and the second subparagraph of Article 1(5) which shall apply from July 20th 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>[6] A specific regulatory process in financial services was suggested by the Lamfalussy Report, in 2001. The aim of the report was to improve the regulatory process in financial services, in order to make the legislative process faster and more effective. The Lamfalussy approach involves four levels of regulation process: at level 1 the European Parliament and Council adopt the basic laws proposed by the Commission, in the traditional co-decision procedure. As the co-decision procedure is considerably time-consuming, level 1 should only involve the creation of framework principles. Level 2 should implement the principles within a broad conceptual framework, with the help of consultative bodies. At level 3, as part of a stronger cooperation between authorities, committees of national supervisors advise the Commission with regards to the adoption of level 1 and 2 rules and issue guidelines on the implementation of the rules. At level 4, the report advocates a stronger role for the Commission in ensuring the correct enforcement of the European rules by national governments.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>[7] &nbsp; ESMA31-62-532.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>[8] &nbsp; ESMA31-62-649.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">News e approfondimenti</a>[9] &nbsp; ESMA31-62-650.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">News e approfondimenti</a>[10] Regulation (EU) 2017/1129, memorandum 3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">News e approfondimenti</a>[11] Scepticism about disclosure being a useful tool to protect retail investors, comes from L. Enriques, «<em>EU Prospectus Regulation: Some Out-of the-Box Thinking</em>», May 10<sup>th</sup> 2016, Oxford Law, available at: <a href="https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/05/eu-prospectus-regulation-some-out-box-thinking" target="_blank" rel="noreferrer">www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/05/eu-prospectus-regulation-some-out-box-thinking</a>. &nbsp;According to Enriques, «<em>while reasonable minds may differ on whether mandatory disclosure does enhance the efficiency of capital markets by reducing the costs securities analysts and sophisticated investors have to bear in order to acquire and process the information they need for their investment decisions, a strong and convincing body of evidence exists showing that retail investors are unable to make better investment decisions by processing available information about an issuer</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">News e approfondimenti</a>[12] Regulation (EU) 2017/1129, memorandum 12.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">News e approfondimenti</a>[13] A cross border passport regime was introduced by the Prospectus Directive, under which, Issuers, offerors or persons seeking the admission to trading on a regulated market can passport their prospectuses for cross border offers and listings.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">News e approfondimenti</a>[14] The exemption is quite common among legislations, considering the idea underneath is one of common sense: the exemption is an offer to investors that are considered by the legislator as not being in need of protection at the time when securities are offered to them. Regolamento emittenti, article 34ter 1b.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">News e approfondimenti</a>[15] The offer to the public of securities is exempted if it’s addressed to a number of subjects inferior to one hundred fifty.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">News e approfondimenti</a>[16] No prospectus is required where the denomination per unit is at least Euro 100,000 or the offer is addressed to investors who acquire securities for a total consideration of at least Euro 100,000. Both these provisions are provided by the Italian Issuer’s Regulation, at article34-ter 1b and 34-ter 1e.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">News e approfondimenti</a>[17] Article 1(5) point (a), Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">News e approfondimenti</a>[18] Article 7, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">News e approfondimenti</a>[19] Regulation 1286/2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">News e approfondimenti</a>[20] Article 8, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">News e approfondimenti</a>[21] As provided by article 9, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">News e approfondimenti</a>[22]Explanatory Memorandum in the «<em>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading</em>» COM (2015) 583 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">News e approfondimenti</a>[23] Explanatory Memorandum in the «<em>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading</em>» COM (2015) 583 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">News e approfondimenti</a>[24] As provided by articles 14, 15, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">News e approfondimenti</a>[25] As required under Directive 2014/65/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">News e approfondimenti</a>[26] As provided by article 16, Regulation (EU) 2017/1129.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">News e approfondimenti</a><sup>[27]</sup>&nbsp;«[…] <em>a Member State may decide to exempt offers of securities to the public from the obligation to publish a prospectus</em> […] <em>provided that</em> […] <em>the total consideration of each such offer</em> <em>in the Union is less than a monetary amount calculated over a period of 12 months which shall not exceed EUR 8 000 000</em>».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5978</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 11:11:10 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm con Enertronica per il collocamento del prestito obbligazionario convertibile e successiva ammissione all’AIM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-con-enertronica-per-il-collocamento-del-prestito-obbligazionario-convertibile-e-successiva-ammissione-allaim</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enertronica S.p.A.</strong> (di seguito “Enertronica”),&nbsp;società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha concluso il collocamento privato del prestito obbligazionario convertibile (POC) denominato "Enertronica 2017-2022" per un controvalore complessivo di Euro 10,4 milioni.Le obbligazioni convertibili saranno negoziate su AIM Italia.<strong>Nctm Studio Legale</strong> ha assistito Enertronica con un team guidato da<strong> Lukas Plattner</strong> coadiuvato da <strong>Federica Ciabattini</strong> e <strong>Andrea Iovieno</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 May 2017 11:58:53 +0200</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina relativa alle informazioni di carattere non finanziario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-relativa-alle-informazioni-di-carattere-non-finanziario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 (il “<strong><em>Decreto Legislativo</em></strong>”), è stata introdotta nell’ordinamento italiano, in attuazione della direttiva 2014/95/UE, una nuova disciplina relativa alla pubblicità delle informazioni di carattere non finanziario, applicabile a partire dall’esercizio finanziario avente inizio dal 1° gennaio 2017.La disciplina di cui al Decreto Legislativo si rivolge ed è applicabile agli enti di interesse pubblico (come identificati dall’art. 16 del d.lgs. 39/2010) che abbiano avuto, su base individuale o consolidata, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato (avuto riguardo ai dati individuali o consolidati) almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: (a) totale dello stato patrimoniale: euro 20.000.000; e (b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 40.000.000. Sono tuttavia esonerati dall’obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario individuale gli enti di interesse pubblico che, pur superando su base individuale gli indici sopra riportati: (i) sono altresì tenuti a redigere e pubblicare la dichiarazione consolidata; e (ii) sono compresi nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta dalla rispettiva società madre.Si precisa per chiarezza che l’art. 16 del d.lgs. 39/2010, come modificato dal d.lgs. 135/2016, definisce gli enti di interesse pubblico come (a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; (b) le banche; (c) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; e (d) le imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.La disciplina introdotta dal Decreto Legislativo prevede che gli enti di interesse pubblico interessati redigano, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione volta a garantire al pubblico una corretta informativa circa l’attività di impresa, il suo andamento, i suoi risultati e l’impatto dalla stessa prodotto avuto riguardo ai temi energetici, ambientali, sociali e attinenti al personale nonché al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tale dichiarazione dovrà descrivere, tra l’altro, i principali rischi generati o subiti in relazione ai predetti temi nonché il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività di impresa, le politiche praticate e le azioni adottate per gestirli. Le informazioni di carattere non finanziario sono fornite mediante un raffronto con quelle fornite negli esercizi precedenti, facendo eventuale riferimento alle voci e gli importi contenuti nel bilancio. Nel caso in cui l’ente di interesse pubblico sia tenuto alla pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata, la dichiarazione di carattere non finanziario si riferisce al gruppo nel suo complesso, comprensivo della società madre e delle società figlie integralmente consolidate.Nei casi in cui gli enti di interesse pubblico non praticano politiche rispetto a uno o più dei temi rilevati, gli stessi sono tenuti a illustrare la motivazione di tale scelta in maniera chiara e articolata. In taluni casi eccezionali, inoltre, previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa. Se l’ente di interesse pubblico si avvale di tale facoltà, tuttavia, lo deve esplicitare nella dichiarazione di carattere non finanziario.&nbsp;Dal punto di vista dei soggetti coinvolti nella redazione della dichiarazione di carattere non finanziario e della procedura di approvazione della stessa, le similitudini con la disciplina del bilancio di esercizio sono molteplici e, infatti, la dichiarazione di carattere non finanziario può essere contenuta nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio o quello consolidato e, in tale caso, costituisce una specifica sezione della stessa, ovvero può costituire una relazione distinta.Con riferimento, innanzitutto, ai soggetti coinvolti, il Decreto Legislativo pone in capo agli amministratori dell’ente di interesse pubblico la responsabilità della redazione della dichiarazione di carattere non finanziario. L’organo di controllo è, invece, chiamato a vigilare sull’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo e a riferirne nella relazione annuale all’assemblea. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (o altro revisore legale appositamente designato), infine, verifica l’avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario ed esprime, con apposita relazione, distinta da quella relativa al bilancio, un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto previsto nel Decreto Legislativo.Per quanto concerne, invece, il procedimento per l’approvazione della dichiarazione di carattere non finanziario, il Decreto Legislativo prevede che, entro gli stessi termini per la presentazione del progetto di bilancio, la dichiarazione di carattere non finanziario approvata dall’organo amministrativo debba essere messa a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti e sia poi oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori congiuntamente alla relazione sulla gestione.Nel caso di violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo (i.e. in caso di omesso deposito della dichiarazione di carattere non finanziario, di non conformità alla stessa a quanto previsto nel Decreto Legislativo o nel caso in cui la stessa contiene elementi non conformi al vero o omette fatti rilevanti) sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti coinvolti nel processo di redazione della dichiarazione di carattere non finanziario e, quindi, in capo agli amministratori, ai componenti dell’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che variano tra Euro 20.000 e Euro 150.000. L’autorità deputata all’accertamento e all’irrogazione delle predette sanzioni è la Consob e si applica la procedura sanzionatoria di cui agli articoli 194-<em>bis</em>, 195, 195-<em>bis</em> e 196-<em>bis</em> del TUF.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo: </em><a href="mailto:articoliMF@advant-nctm.com">articoliMF@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 11:27:31 +0100</pubDate>
                        <title>Il registro insider unico a seguito dell’entrata in vigore della MAR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-registro-insider-unico-a-seguito-dellentrata-in-vigore-della-mar</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In seguito alla recente entrata&nbsp;del regolamento 596/2014/EU (“<strong>Regolamento</strong>” o “<strong>MAR</strong>”) nonché al relativo regolamento delegato n. 347/2016/UE (“<strong>Regolamento Delegato</strong>” o “<strong>RD</strong>”) in tema di abusi di mercato, si intende fornire una breve ricognizione della normativa a oggi applicabile, con specifico riferimento agli obblighi di istituzione, gestione e aggiornamento del cd. Registro <em>Insider</em> (“<strong>Registro</strong>”).Il Regolamento richiede agli emittenti strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato o su mercati multilaterali di negoziazione, di adottare specifiche procedure societarie relative alla protezione della riservatezza delle informazioni privilegiate e alla tenuta di un Registro, in modo tale da ridurre al minimo il fenomeno dell’<em>insider trading</em> e supportare le attività di vigilanza e ispettive delle Autorità competenti. In particolare, tale ultima procedura è volta a regolamentare l’intero processo di registrazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e richiede di iscrivere tempestivamente i dati di coloro che ne vengano in possesso, ancorché in via occasionale.Una delle novità di maggior rilievo introdotte dal MAR concerne il soggetto sul quale grava l’obbligo di tenuta del registro. Tale adempimento, di norma, deve essere assolto <u>dall’emittente</u>. Quest’ultimo, tuttavia, può decidere di delegare a un soggetto terzo la tenuta e la gestione del Registro in nome e per suo conto. È però importante notare che, in tal caso, l’obbligo di gestione dello stesso non potrà riguardare solo una sua parte ma, necessariamente, <u>tutto il Registro</u> (art. 18, paragrafo 2, MAR). In ogni caso <u>l’emittente rimane sempre pienamente responsabile</u> della tenuta del Registro stesso.Pertanto, si può ritenere che <u>i soggetti terzi che operano per conto l’emittente</u> (es. consulenti legali o fiscali, revisori, società di consulenza, <em>advisor </em>finanziari, banche, <em>etc.</em>) <u>non siano più tenuti a mantenere internamente un proprio registro</u> dato che l’emittente (o il soggetto terzo delegato) è il solo responsabile della tenuta del registro unico in cui dovranno essere iscritte tutte le persone, interne o esterne alla società, che abbiano accesso a informazioni privilegiate. Ciò implica che sarà obbligo dei soggetti terzi rispetto all’emittente comunicare i dati di tutti i soggetti da iscrivere nel registro unico.Quanto ai contenuti e alla struttura del Registro, si segnala che ogni emittente è tenuto a redigere il Registro e ad aggiornarlo <u>tempestivamente</u> secondo un <u>formato preciso</u>, definito dal Regolamento Delegato.Nella fattispecie, dovranno essere riportati i dati che agevolano l'identificazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, tra cui: (i) la loro l’identità (la data di nascita, l'indirizzo privato e, se applicabile, il numero di identificazione nazionale); (ii) il motivo per cui sono incluse nel Registro; (iii) la data e l’ora in cui hanno avuto accesso a tali informazioni; e (iv) la data di redazione del Registro.Inoltre, è opportuno precisare le specifiche informazioni privilegiate alle quali ha avuto accesso la singola persona i cui dati sono inseriti nel Registro, poiché un soggetto può essere in possesso, al contempo, di varie informazioni privilegiate. A tale proposito, si prevede che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata, precisandone la specifica natura (<em>i.e.</em> contratto, progetto, evento aziendale o finanziario,<em> profit warning</em>). Quindi, ogni volta che verrà individuata una nuova informazione privilegiata, al Registro dovrà essere aggiunta una nuova sezione e ciascuna di queste dovrà riportare soltanto i dati delle persone aventi accesso alla specifica informazione privilegiata contemplata nella relativa sezione.Per evitare di inserire più volte i dati inerenti a un soggetto in ogni sezione, l'emittente può decidere di creare una <u>sezione supplementare</u> che indichi le informazioni relative a coloro che, in base alla loro funzione o posizione, possiedono <u>costantemente</u> informazioni privilegiate riguardanti la società. Tale sezione, perciò, non verrà creata in funzione dell'esistenza di una specifica informazione privilegiata e i dati relativi a coloro che ne abbiamo accesso non dovranno poi essere ripetuti nelle altre specifiche sezioni del Registro. Si noti che il numero dei nominativi da inserirvi dovrebbe essere particolarmente contenuto.Il legislatore europeo impone, poi, che la redazione del Registro avvenga mediante un mezzo elettronico<em>,</em> in modo tale da garantire (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute; (ii) la completezza e l’esattezza delle informazioni riportate; e (iii) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti di quanto inserito nel Registro. Ogni aggiornamento, peraltro, dovrà essere eseguito tramite le stesse modalità elettroniche, al fine di garantire che vengano unicamente aggiunte informazioni e quelle esistenti non siano cancellate né alterate. Il Registro dovrà essere trasmesso all’Autorità competente sempre mediante un mezzo elettronico.In ogni caso, gli emittenti o le persone che agiscono in nome e per conto loro, devono adottare <u>ogni misura ragionevole</u> per assicurare che tutte le persone figuranti nell’elenco prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e delle sanzioni applicabili.Infine, il Regolamento consente di esonerare gli emittenti dall’onere di tenuta del Registro, garantendo loro un risparmio di costi, qualora i loro strumenti finanziari siano negoziati su un mercato di crescita per le PMI. Tuttavia, si segnala che le disposizioni relative a tali mercati di crescita saranno applicabili solamente a partire dal 3 gennaio 2018, data prevista per l’entrata in vigore della MIFID II.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo: </em><a href="mailto:articoliM&amp;A@advant-nctm.com">articoliM&amp;A@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:11:09 +0100</pubDate>
                        <title>I correttivi della Consob agli aumenti “iper-diluitivi”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-correttivi-della-consob-agli-aumenti-iper-diluitivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso degli ultimi anni si è assistito, sui mercati finanziari, ad alcune vicende di aumenti di capitale di società quotate con effetti “iper-diluitivi”. Si tratta di casi in cui il mancato esercizio del diritto di opzione da parte del socio pregresso – talvolta demotivato da un andamento insoddisfacente della società emittente – determina a suo carico una significativa diluizione della propria partecipazione in proporzione al capitale <em>post </em>aumento.Detto effetto consegue all’esigenza di emettere un rilevante numero di nuove azioni, in ragione dell’intento di patrimonializzare la società in misura significativa. Si tratta, quindi, di una risposta a un’esigenza economica concreta dell’impresa, con conseguente sacrificio dell’interesse del socio rispetto all’interesse sociale.Nell’ottica della regolamentazione dei mercati finanziari, comunque, operazioni con tali caratteristiche non interessano tanto sul piano del potenziale sacrificio del socio pregresso, quanto, piuttosto, su quello dell’incidenza sul prezzo da parte della rilevante quantità di azioni di nuova emissione, con conseguente significativa <em>volatilità</em> del prezzo stesso.In questa prospettiva, dal 15 dicembre 2016 è entrato in vigore il c.d. <em>Modello Rolling</em> che rappresenta una soluzione tecnica volta a correggere (appunto) alcuni effetti distorsivi degli aumenti di capitale in opzione con effetti diluitivi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>).Tale modello prevede, per le società emittenti azioni quotate, l’introduzione di finestre temporali addizionali per la consegna delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale in opzione; quindi, al fine di evitare effetti distorsivi sul prezzo delle azioni offerte in opzione non è più prevista soltanto un’unica finestra temporale alla fine del periodo di adesione.Dalla prassi è, infatti, emerso che le condizioni di iper-diluizione di un aumento di capitale generano scarsità di titoli durante il periodo di offerta, impedendo alle dinamiche di mercato di riequilibrare i corsi azionari fino alla fine del periodo di adesione all’offerta stessa. Il <em>rolling</em>, in particolare, si sostanzia in un’emissione anticipata delle nuove azioni per ottenere un riallineamento del prezzo del titolo azionario e del diritto di opzione su valori correnti.Il modello, comunque, sarà applicabile alle sole operazioni qualificabili come aumenti di capitale “<em>iper-diluitivi</em>”: sono tali gli aumenti in cui (i) la fissazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sia sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di mercato e/o (ii) si faccia seguito all’emissione di un elevato numero di nuove azioni rispetto alle azioni esistenti.La Consob, nel documento recante gli esiti delle consultazioni pubbliche relative all’implementazione del Modello Rolling emesso in data 2 aprile 2016 , ha chiarito l’opportunità individuare come iper-diluitivo un aumento di capitale in opzione che presenti un coefficiente K pari o inferiore alla soglia di 0,3. Il coefficiente K esprime il rapporto tra il prezzo teorico del titolo <em>ex diritto</em> (dopo lo stacco del diritto di opzione) e il prezzo dell’ultimo giorno di negoziazione <em>cum</em> (prima dello stacco del diritto di opzione) e consiste in una rettifica che segue l’ipotesi finanziaria che l’aumento di capitale sia già avvenuto e sia stato interamente sottoscritto.Alcuni recenti esempi di aumenti di capitale con coefficiente K pari o inferiore a 0,3 sono stati, l’aumento di capitale di Saipem del 25 gennaio 2016 pari a 3,5 miliardi di Euro (k=0,1) o quello di Banca Monte dei Paschi di Siena del 25 maggio 2015 per un ammontare di 3 miliardi di Euro (k=0,2) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).Per sapere con anticipo rispetto all’avvio dell’operazione, se un aumento debba essere considerato iper-diluitivo, Borsa Italiana S.p.A., in qualità di società di gestione del mercato, determinerà un coefficiente K “convenzionale” (calcolato sul prezzo di chiusura del titolo il giorno in cui l’emittente diffonde le condizioni definitive dell’aumento). La Consob ha precisato ancora che, in caso di implementazione del Modello Rolling, al fine di permettere a Borsa Italiana di calcolare il coefficiente K “convenzionale”, in linea con quanto previsto dagli <em>standard</em> europei, l’emittente dovrà annunciare i termini e le condizioni definitive dell’aumento di capitale almeno due giorni di mercato aperto prima dell’avvio dell’operazione (attualmente l’emittente deve pubblicare le condizioni definitive entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente all’avvio dell’aumento di capitale). Tale anticipazione consentirà a Borsa Italiana di calcolare il coefficiente K “convenzionale” con un giorno di anticipo.&nbsp;In caso di adozione del Modello Rolling, la Consob ha, inoltre, chiarito che è sufficiente depositare presso il Registro delle Imprese una sola attestazione relativa all’esecuzione dell’aumento di capitale (ai sensi dell’art. 2444 c.c.), non essendo a tal fine necessario depositare una attestazione per ciascuna finestra di apertura addizionale. In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), interessato dalla stessa Consob sulla questione, ha ritenuto sufficiente un unico deposito finale dell’attestazione ex art. 2444 cod. civ., a prescindere dal fatto che la sottoscrizione delle azioni avvenga in più finestre di adesione, a condizione che l’attestazione sia depositata entro 30 giorni dalla prima finestra di sottoscrizione.Quanto agli obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti, previsti dagli artt. 120 ss. TUF, la Consob ha spiegato che i detentori di partecipazioni rilevanti dovranno assolvere gli obblighi di comunicazione soltanto al termine dell’aumento di capitale, in un momento successivo alla comunicazione da parte dell’emittente della nuova composizione del capitale sociale <em>ex</em> art. 2444 c.c.La Consob raccomanderà agli intermediari di prevedere la consegna dei nuovi titoli all’investitore nell’ultima finestra disponibile, salvo espressa richiesta dell’investitore di usufruire della consegna anticipata delle nuove azioni. In tal caso l’intermediario dovrà avvertire l’investitore delle conseguenze in tema di perdita della facoltà di revoca che la consegna anticipata può comportare. Anche il mercato sarà avvertito delle conseguenze in tema di perdita della facoltà di revoca derivante dall’esercizio dei diritti di opzione in una delle finestre intermedie.In conclusione, la Consob, a fronte di un fenomeno economico di rilievo per i soci di alcune società emittenti azioni quotate con esigenze di rilevante patrimonializzazione, al fine di ridurre la conseguente volatilità dei prezzi, “ha importato” una prassi ormai riconosciuta tra le società chiuse, ossia l’efficacia progressiva delle sottoscrizioni di azioni di nuova emissione nell’ambito di aumenti di capitale a pagamento in opzione. Di regola è il diritto dei mercati finanziari a costituire una “fucina di innovazioni”, eventualmente da estendere al diritto comune, in questo caso vale il viceversa, pur in funzione di un obiettivo – la riduzione della volatilità del prezzo – caratterizzante il solo mondo delle società quotate.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>([1]) In tema si veda la Comunicazione Consob n. 0088305 del 5 ottobre 2016 in merito agli aumenti di capitale iperdiluitivi e alla conseguente implementazione del <em>modello rolling</em>.In particolare il nuovo disposto dell’art. 2.6.6, comma 4, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. dispone che “<em>Nel caso di esecuzione di operazioni di aumento di capitale fortemente diluitivi, l’emittente è tenuto a rendere disponibili gli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio dei diritti d’opzione in ciascuna giornata del periodo d’offerta dell’aumento di capitale, a partire dal momento in cui i diritti di opzione sono accreditati dal Servizio di Gestione Accentrata nei conti titoli e in modo da consentire al Servizio di Gestione Accentrata di gestire l’esercizio dei diritti in ciascuna giornata del periodo d’offerta</em>.”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2]) Consob, <em>Aumenti di capitale con rilevante effetto diluitivo. Esiti delle consultazioni</em>, 2 aprile 2016, 7, reperibile sul sito istituzionale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a><em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo: </em><a href="mailto:articoliM&amp;A@advant-nctm.com">articoliM&amp;A@advant-nctm.com</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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