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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 21:26:26 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 15:34:00 +0200</pubDate>
                        <title>Ecco il programma delle ispezioni del Garante Privacy per il secondo semestre del 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ecco-il-programma-delle-ispezioni-del-garante-privacy-per-il-secondo-semestre-del-2026</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la deliberazione del 23 luglio 2026 (n. 584 del registro dei provvedimenti), il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le priorità della propria attività ispettiva per il periodo agosto-dicembre 2026, da svolgersi a cura dell'Ufficio, anche per il tramite della Guardia di Finanza.</p><p><strong>Le aree di intervento</strong></p><ol><li data-list-item-id="e5f3d4c045fb3631b7e35dd7dfae76984"><span>Il provvedimento individua undici aree tematiche su cui si concentrerà l'attività ispettiva d'ufficio, cioè quella condotta a prescindere da reclami o segnalazioni:</span></li><li data-list-item-id="e52095ba80052486d4695740cb83a32bd"><span>trattamenti di dati personali connessi alle attività di geomarketing e neuromarketing;</span></li><li data-list-item-id="e07e3478b09b0c7f579a741e42acff695"><span>trattamenti contenuti nei fascicoli sanitari elettronici e trattamenti svolti mediante app mediche;</span></li><li data-list-item-id="e4585020f5da85bde9567e608b95f44d0"><span>prosecuzione, nell'ambito della task force interdipartimentale, delle verifiche sui data breach che hanno interessato banche dati pubbliche di particolare rilievo, con focus sui sistemi di sicurezza e sui profili di accessibilità delle banche dati, per contrastare accessi abusivi e rivendita di informazioni riservate;</span></li><li data-list-item-id="ee5b67cba56f0f734534a329493044039"><span>trattamenti svolti da soggetti che forniscono agli enti pubblici il servizio di Responsabile della protezione dei dati (DPO esterno);</span></li><li data-list-item-id="ef0f5f7ab0588ca032e8340ced4e9dc9f"><span>trattamenti svolti dai Comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali, anche con riguardo ai fornitori dei relativi applicativi;</span></li><li data-list-item-id="ecb57f8fb6a7e1bd17e751937360f91fc"><span>verifica periodica sui trattamenti nell'ambito del Visa Information System;</span></li><li data-list-item-id="e37ca56c271cbc87a27db8809a0e62240"><span>verifica sull'implementazione delle Linee guida del Garante del 17 aprile 2026 in materia di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica;</span></li><li data-list-item-id="ed2940933d3e0409947c8e57e78e61174"><span>trattamenti connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte di Comuni e ASL;</span></li><li data-list-item-id="e4c38de0349cd6c95a25fb8fb260028d3"><span>prosecuzione delle verifiche sui trattamenti effettuati nell'ambito del Sistema informativo doganale;</span></li><li data-list-item-id="e8a19a7dd2220f45eed19bb0b0cdabfd9"><span>verifiche e approfondimenti tecnici sulle violazioni di dati personali comunicate all'Autorità, con particolare riguardo ai casi più estesi e delicati, sia pubblici che privati;</span></li><li data-list-item-id="e1311d13bfdcff592be16ff6490dede82"><span>attività conoscitiva e di verifica sui trattamenti connessi al fenomeno del dynamic pricing.</span></li></ol><p>A queste si aggiunge una clausola di chiusura che consente ulteriori attività ispettive d'ufficio in caso di situazioni di particolare urgenza o a seguito di segnalazioni e reclami.</p><p><strong>I numeri e le modalità operative</strong></p><p>Il Garante ha stabilito che l'attività ispettiva relativa alle dodici aree individuate riguarderà almeno 35 accertamenti ispettivi, condotti anche con il supporto della Guardia di Finanza, in attuazione del protocollo d'intesa tra le due Autorità. L'Ufficio informerà mensilmente il Collegio sui soggetti ispezionati nelle prime otto aree tematiche, e riferirà al termine del semestre sull'andamento complessivo delle attività ispettive e istruttorie svolte.</p><p>Un aspetto da segnalare: alcune priorità confermano linee di intervento già avviate nella programmazione del semestre precedente (deliberazione n. 797 del 30 dicembre 2025), come le verifiche sul Sistema informativo doganale e sui data breach relativi a banche dati pubbliche, mentre altre appaiono nuove o rafforzate, in particolare il controllo sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte di Comuni e ASL e la verifica sull'attuazione delle Linee guida sui tracking pixel nelle email, adottate solo pochi mesi prima della deliberazione.</p><p><strong>Cosa comporta per le organizzazioni interessate</strong></p><p>La deliberazione ha natura programmatica e non individua i singoli soggetti ispezionati, la cui identificazione resta riservata fino all'avvio dei singoli procedimenti. Le organizzazioni che operano nei settori indicati - in particolare geomarketing e neuromarketing, sanità digitale, servizi di DPO esterno per la pubblica amministrazione, gestione di servizi socio-assistenziali comunali, comunicazioni di posta elettronica con contenuti tracciati, sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario e degli enti locali, e dynamic pricing - hanno quindi un'indicazione chiara delle aree su cui il Garante concentrerà l'attenzione nei prossimi mesi, utile per verificare in anticipo lo stato di conformità dei rispettivi trattamenti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital, Tech and Data</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:35:41 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm investe sui talenti interni: Marco Cosa e Francesco Mazzocchi diventano Partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-investe-sui-talenti-interni-marco-cosa-e-francesco-mazzocchi-diventano-partner</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia la nomina a partner di <strong>Marco Cosa</strong> e <strong>Francesco Mazzocchi</strong>. Con queste promozioni lo Studio conferma il proprio impegno in un percorso di crescita fondato sulla valorizzazione dei talenti interni e sul costante rafforzamento delle competenze professionali a supporto dei clienti.</p><p class="text-justify"><strong>Marco Cosa </strong>vanta una consolidata esperienza nel diritto societario e commerciale, con focus su operazioni straordinarie, consulenza continuativa alle imprese e profili di corporate governance. Inoltre, assiste regolarmente clienti nazionali e internazionali nella negoziazione di contratti commerciali complessi e nella gestione di progetti strategici, con una particolare attenzione ai settori digital e tech, industria pesante, food and beverage, fashion e retail.</p><p class="text-justify"><strong>Francesco Mazzocchi</strong> si occupa di diritto della concorrenza dell’Unione europea e nazionale, assistendo imprese in procedimenti dinanzi alla Commissione europea e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le sue attività comprendono, tra l’altro, aiuti di Stato, controllo delle concentrazioni, contenzioso antitrust, intese e abusi di posizione dominante, , le pratiche commerciali scorrette nonché la disciplina sul controllo degli investimenti esteri (Golden Power).</p><p class="text-justify"><i>“La nomina di Marco Cosa e Francesco Mazzocchi riconosce due percorsi professionali costruiti con rigore e dedizione all’interno dello Studio e testimonia il nostro impegno nel valorizzare le risorse interne che ogni giorno contribuiscono al successo dei nostri clienti e allo sviluppo di ADVANT Nctm. Investire sulle persone e sulle loro competenze è essenziale nella nostra strategia per offrire un’assistenza qualificata”, </i>ha commentato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>senior partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify">Con queste nomine, il numero totale dei partner dello studio sale a <strong>86</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:19:59 +0200</pubDate>
                        <title>Strumenti, formazione, prompt: così gli studi legali usano l&#039;AI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/strumenti-formazione-prompt-cosi-gli-studi-legali-usano-lai</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i><strong>Tecnologia</strong>. Viaggio nelle law firm che adottano software di intelligenza artificiale, tra sviluppi ad hoc e sistemi proprietari: cambia l'organizzazione del lavoro ma non si registrano impatti sull'occupazione.</i></p><p class="text-justify">Gli strumenti di intelligenza artificiale sono entrati da pochi anni negli studi legali, ma l'evoluzione del loro utilizzo è stata rapida. In poco tempo sono stati adottati sistemi più sofisticati, capaci di influire sull'organizzazione e sui tempi di lavoro, anche attraverso l'analisi dei dati e chatbot verticali pensati per settori specifici.[…]</p><p class="text-justify">[…] «Le imprese nostre clienti sono ben consapevoli delle potenzialità dell'AI - osserva Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm - e si aspettano dai consulenti legali non solo risposte più rapide, ma anche maggiore trasparenza sul modo in cui il lavoro viene svolto. Questo significa che noi dobbiamo essere in grado di spiegare quando l'AIè utilizzata, con quali presidi, su quali dati, entro quali limiti e con quale responsabilità finale del professionista».</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 15 giugno 2026 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 May 2026 10:30:26 +0200</pubDate>
                        <title>EU Inc proposals will simplify European business creation and accelerate growth – but complexity remains</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-inc-proposals-will-simplify-european-business-creation-and-accelerate-growth-but-complexity-remains</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/eu-inc-proposals-will-simplify-european-business-creation-and-accelerate-growth-but-complexity-remains/" target="_blank" rel="noreferrer">European Business Magazine</a></p><ul><li data-list-item-id="eefb1df75cf511d8f78a5d03f3a59cf34"><a href="https://www.advant-altana.com/en/professionals/cv-professional/marie-hindre" target="_blank">Marie Hindré</a>, Partner at ADVANT Altana</li><li data-list-item-id="ef50d8a1f596722fd838ad352d9a9f7d5"><a href="https://www.advant-beiten.com/en/experts/cv-professional/markus-p-linnartz" target="_blank">Markus P. Linnartz</a>, Partner at ADVANT Beiten</li><li data-list-item-id="ef35dce222e0a4c09330637fe7ba8e583"><a href="https://www.advant-nctm.com/en/professional/cv-professional/filippo-federici" target="_blank">Filippo Federici</a>, Counsel at ADVANT Nctm</li></ul><p>The new <a href="https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-inc-making-business-easier-european-union-2026-03-18_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i>“EU Inc”</i></a> proposals announced last month to create one harmonized set of corporate rules for companies operating across the European Union have the potential to be a genuine gamechanger for business success and EU competitiveness. Reducing complexity and costs will make it far easier for ambitious, innovative companies to start up, raise capital and grow so they can scale just as seamlessly within the bloc as they could if they were based elsewhere in the world in countries with lower administrative burdens such as the US or China. Yet, while this move towards greater simplification represents a major step forward, several key issues could still undermine the overall success of this important initiative.</p><p><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/eu-inc-proposals-will-simplify-european-business-creation-and-accelerate-growth-but-complexity-remains/" target="_blank" rel="noreferrer">Read the full article here</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 May 2026 09:29:25 +0200</pubDate>
                        <title>Tuf, stop al doppio binario per sanzionare gli illeciti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tuf-stop-al-doppio-binario-per-sanzionare-gli-illeciti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Finanza e regole. Il sottosegretario Freni: «Trovata un'intesa sulla soglia al di sopra della quale c'è il reato e al di sotto la violazione amministrativa»</i></p><p><br>La riforma del Tuf ha ancora dei cantieri aperti. Il lavoro del Governo non è terminato con l'entrata in vigore, il 29 aprile scorso, del decreto di attuazione (D.Lgs. 47/2026) della Legge dei Capitali, che ha dato esecuzione alla delega che ha dato avvio ai lavori nel 2024. Nell'ambito della conferenza su "Cosa cambia per imprese, banche e risparmiatori con la riforma del mercato dei capitali", il sottosegretario all'Economia e alle Finanze ha annunciato che un altro cantiere sta per giungere a fine lavori. […]</p><p>[…] A sollecitare l'annuncio di Freni è stato l'intervento dell'avvocato Luigi Orsi, dello studio legale ADVANT Nctm, che ha sottolineato come «un mercato nel quale le regole penali sono confuse, sedimentate nel tempo, poco coordinate, implica inefficenze che non possiamo permetterci se vogliamo dare attrattività al nostro mercato. Il falso in bilancio e la manipolazione del mercato sono illeciti che oggi hanno una doppia valenza amministrativa e penale che va superata».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 21/05/2026 de Il Sole 24 Ore - Supplemento, Festival dell'Economia</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 May 2026 14:10:28 +0200</pubDate>
                        <title>Transaction risk insurance nelle operazioni M&amp;A Energy and Infrastructures</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transaction-risk-insurance-nelle-operazioni-ma-energy-and-infrastructures</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli strumenti negoziali di allocazione del rischio, tipici delle operazioni di M&amp;A, è ormai sempre più diffuso il ricorso alle c.d. <i>transactional risk insurance policies </i>e, più in generale, ai prodotti assicurativi dedicati alle operazioni straordinarie.</p><p>Questi strumenti puntano a facilitare la negoziazione tra le parti, trasferendo all’assicurazione il rischio di perdite economiche insite nelle operazioni, perseguendo quindi l’interesse del venditore ad una (possibile) <i>clean exit </i>e proteggendo l’acquirente dalle possibili passività.</p><p>Tra le soluzioni maggiormente adottate nella prassi contrattuale, figurano sicuramente le Polizze W&amp;I a cui si accompagnano anche prodotti assicurativi di diversa natura, quali: (i) polizze dedicate a rischi specifici noti ed identificati emersi (magari) in fase di <i>due diligence </i>(<i>Contingent </i>Risk Policy), (ii) polizze relative alla validità di titoli giuridici degli immobili (<i>Title Risk Policy</i>), e (iii) polizze dedicate alla chiusura di fondi (<i>End of Fund Life Wrapper</i>).</p><p>In aggiunta a quanto precede – in un ecosistema sempre più sofisticato quale quello odierno – i broker hanno ampliato il ventaglio dei servizi effettuando anche analisi e valutazioni delle coperture assicurative in essere nelle società target, al fine di valutare la loro completezza, i possibili rischi non assicurati e la congruità dei massimali delle coperture assicurative in essere, tenuto conto dell’attività svolta dalla società target.</p><p>L’utilizzo delle polizze W&amp;I e, più in generale, dei prodotti “<i>transactional risk</i>” è stato progressivamente esteso anche ai sistemi europei di <i>civil law</i>, grazie all’intervento di alcuni fattori ovvero: (i) alla progressiva semplificazione dei processi di <i>underwriting</i>; (ii) alla maggior accessibilità dei premi assicurativi; e, soprattutto, grazie (iii) all’introduzione di prodotti specifici e di prodotti rivolti anche ad operazioni di dimensione medio – piccola.</p><p>Secondo gli ultimi dati, il numero di polizze stipulate nel 2024 con riferimento a operazioni di M&amp;A sul mercato italiano sarebbe stato pari a quasi 400 polizze, con quindi circa il 20% delle operazioni M&amp;A complessive assistite da una Polizza W&amp;I, con un <i>trend </i>di crescita costante negli ultimi anni che ha coinvolto anche il settore dell’energia e delle infrastrutture, nel quale il ricorso ai prodotti assicurativi si è attestato – in linea con l’andamento generale del mercato M&amp;A – intorno al 20% del complessivo numero di Polizze W&amp;I sottoscritte in questo particolare segmento di mercato, caratterizzato da un forte impatto della regolazione sul <i>cash flow </i>generato.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Transaction_risk_insurance.pdf" target="_blank">Leggi il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Infrastructurelawitaly</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:48:57 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti di sviluppo, sfide e opportunità per pmi e studi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-di-sviluppo-sfide-e-opportunita-per-pmi-e-studi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni il Contratto di sviluppo si è affermato come uno degli strumenti cardine della politica industriale italiana, per dimensione finanziaria e capacità di sostenere programmi di investimento complessi. Secondo le statistiche rese disponibili da Invitalia, fino al 2021, la misura ha finanziato 200 progetti per 7,2 miliardi di euro di investimenti e oltre 3,1 miliardi di agevolazioni. Dal 2021 si contano poi ulteriori 100 progetti circa, tra contratti e accordi sviluppo, finanziati sia a valere sulla misura ordinaria che su sportelli tematici con l'attivazione complessivamente di circa 10 miliardi di euro di risorse dedicate in oltre dieci anni dal 2014 al 2025. Negli ultimi anni, anche grazie al ricorso al Pnrr, lo strumento si è articolato con l'attivazione di sportelli tematici su semiconduttori, tecnologie net-zero, energie rinnovabilie filiere industriali prioritarie (agroindustria, design, moda e arredo, automotive, chimica, farmaceutica e altre). Nel complesso si registra un peso crescente di progetti strategici e capital intensive, una rilevanza degli interventi agroindustriali a sostegno di un settore trainante del Made in Italy, investimenti nel Mezzogiorno e numerose iniziative dedicate alla transizione ecologica.[…]</p><p>[…] «La gestione di un Contratto di Sviluppo richiede un approccio multidisciplinare. Collaboriamo stabilmente con advisor finanziari, società di consulenza industriale, esperti di progettazione tecnica e consulenti del lavoro per i profili occupazionali», dice <strong>Filippo Federici</strong>, counsel del dipartimento Corporate and Commercial di ADVANT Nctm. «Nei progetti più complessi è frequente il coinvolgimento di ingegneri ambientali e società di revisione. L'integrazione tra competenze legali e tecnico-economiche è un fattore decisivo per il buon esito dell'operazione» . «Il Contratto di Sviluppo si caratterizza per un approccio negoziale e «su misura», con un mix di contributia fondo perduto e finanziamenti agevolati.È particolarmente efficace per progetti complessi che integrano investimenti produttivi, R&amp;De sostenibilità ambientale. La presenza di un soggetto gestore unico (Invitalia) consente poi una governance centralizzata del procedimento. In Studio operiamo con un team interdisciplinare che integra competenze corporate, amministrative, regolatorie e finanziarie. Assistiamoi clienti sin dalla fase di strutturazione del programma di investimento, nella definizione del veicolo societarioe nella negoziazione con Invitalia. Particolare attenzione è dedicata ai profili di governance, compliance, 231e sostenibilità, che incidono sull'ammissibilità e sull'erogazione delle agevolazioni. L'approccio è spesso integrato con advisor finanziari e tecnici». Lo Studio ha assistito imprese industrialie gruppi nella transizione energetica, in programmi di ampliamento produttivoe riconversione tecnologica. In diversi casi il Contratto di Sviluppo ha consentito di rendere sostenibili investimenti strategici che altrimenti avrebbero richiesto tempi di ritorno più lunghi. Lo strumento siè rivelato particolarmente efficace per progetti con forte impatto occupazionale e ambientale. «L'iter è strutturato e richiede un'elevata qualità progettuale, sia sotto il profilo industriale sia finanziario. La complessità documentale resta significativa. L'esperienza dimostra che una preparazione preliminare accurata è determinante per ridurre criticità e richieste integrative. La fase di monitoraggio successiva all'ammissione è altrettanto centrale. Un ulteriore snellimento delle tempistiche istruttoriee una maggiore prevedibilità dei criteri valutativi renderebbero lo strumento ancora più competitivo rispetto ad analoghe misure europee. Visto l'elevato tasso tecnico di taluni progetti, spesso tagliati su settori industriali molto specifici, poi, sarebbe opportuno istituzionalizzare un momento di confronto diretto tra Invitalia e le imprese richiedenti, tramite una o più audizioni. Il contraddittorio non solo scritto nel procedimento, infatti, permetterebbe anche di sciogliere ambiguità o incomprensioni che potrebbero risultare in ragioni ostative all'accoglimento della domanda» conclude Federici.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 7 aprlie 2026 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:02:07 +0200</pubDate>
                        <title>	Regolamento imballaggi (“PPWR”): nuovi obblighi per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-imballaggi-ppwr-nuovi-obblighi-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il Regolamento (UE) 2025/40 (c.d. “PPWR”) introduce nuovi obblighi per le imprese in relazione agli imballaggi. Il 30 marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato una bozza delle linee guida (“Guidance document”), volte a chiarire gli aspetti operativi del nuovo regime, ma al momento non ancora applicabili.&nbsp;</i></p><p><i>Questa nota analizza, senza pretese di esaustività, alcune delle principali novità introdotte dal PPWR.</i></p><p><strong>Introduzione</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come “PPWR” (<i>Packaging and Packaging Waste Regulation</i>), copre l'intero ciclo di vita dell’imballaggio e si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione (sia di produzione interna che importati da paesi terzi) e ai rifiuti di imballaggio generati nell’UE. La scelta dello strumento regolamentare, direttamente applicabile senza necessità di recepimento nazionale, risponde all'esigenza di garantire uniformità normativa in tutti gli Stati membri.</p><p>Tra le novità con maggiore impatto per le imprese si evidenziano il divieto di PFAS negli imballaggi alimentari e il nuovo sistema di etichettatura armonizzata per la raccolta differenziata.</p><p>Il 30 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato una bozza delle linee guida (“<i>Guidance document</i>”), volte a chiarire gli aspetti operativi del nuovo regime, ma al momento non ancora applicabili<i>.&nbsp;</i>Il documento sarà adottato formalmente dalla Commissione in un secondo momento, quando saranno disponibili tutte le versioni linguistiche. Solo a partire da quel momento le linee guida aggiornate potranno trovare applicazione.</p><p><strong>1. Divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti</strong></p><p>E’ ormai nota la pericolosità delle PFAS per la salute umana. Tale aspetto è evidenziato chiaramente dal Regolamento PPWR secondo cui, “<i>sulla base delle proprietà fisiche delle PFAS, in particolare la loro persistenza, e insieme agli</i> <i>effetti identificati sulla salute di alcune PFAS sulla salute, le PFAS rappresentano un pericolo per l’ambiente e per la salute umana</i>” (considerando 20).</p><p>Inoltre, “<i>le PFAS nei materiali a contatto con i prodotti alimentari comporteranno inevitabilmente l’esposizione degli esseri umani alle PFAS. Tenuto conto che i pericoli legati alle PFAS non hanno soglia per natura, l’esposizione a tali sostanze derivanti da materiali a contatto con i prodotti alimentari costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana</i>” (considerando 21).</p><p>Sulla base di queste premesse, a partire dal 12 agosto 2026, l'art. 5, par. 5 del PPWR vieta l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) al di sopra di soglie specifiche:</p><ul><li data-list-item-id="effea0b0c418bfbf2ce5e6360de2097f5"><span>25 ppb per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata (esclusi i PFAS polimerici dalla quantificazione);</span></li><li data-list-item-id="e0414288cfed468043744c41992edd79e"><span>250 ppb per la somma dei PFAS misurati come somma dell'analisi mirata;</span></li><li data-list-item-id="ee5f439662a02fe4b245206f03e7143f9"><span>50 ppm per i PFAS totali, inclusi i polimerici.</span></li></ul><p>Si segnala un aspetto rilevante: dalla stessa data cessa di applicarsi la presunzione di conformità basata sull'Allegato C della EN 13428:2004, che non riflette i nuovi limiti del PPWR.</p><p>Inoltre, va tenuto presente che il PPWR non prevede alcun periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte di imballaggi contenenti PFAS prodotti dopo il 12 agosto 2026. Gli imballaggi già immessi sul mercato prima di tale data possono restare in commercio, ma quelli immessi successivamente devono rispettare i nuovi limiti. Non sono previste eccezioni per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.</p><p>Si tratta pertanto di un elemento di cui tenere conto nella pianificazione degli approvvigionamenti: le imprese che utilizzano imballaggi a contatto con alimenti dovranno garantire che le forniture successive al 12 agosto 2026 siano conformi, richiedendo ai fornitori le informazioni e la documentazione necessarie ai sensi dell’art. 16 del PPWR.</p><p><strong>2. Come cambierà l'etichettatura degli imballaggi per la raccolta differenziata?</strong></p><p>Per quanto concerne più specificamente l’etichettatura per la raccolta differenziata da parte dei consumatori, il PPWR introduce una disciplina pienamente armonizzata. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi di etichettatura nazionali dopo le scadenze previste dal PPWR (ad esempio, non potrà essere mantenuta l’etichetta ambientale di cui all’art. 219 del D.Lgs. 152/2006).&nbsp;</p><p>L'obbligo scatterà dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione, se successiva.</p><p>Secondo quanto previsto dall’art. 12, par. 1, a partire dalla data di applicazione, l’imballaggio immesso sul mercato dovrà recare un’etichetta armonizzata con informazioni sui materiali che lo compongono, finalizzata a facilitare la cernita da parte dei consumatori.</p><p>L’etichetta così prevista:</p><ol style="margin-left:72px;"><li data-list-item-id="e41febb9946cccb5c58faaec36f18bf79"><span>è composta da pittogrammi definiti dalla Commissione;</span></li><li data-list-item-id="ef665f4a224d73430735cae9f79081f9d"><span>deve essere facilmente comprensibile, anche per persone con disabilità.&nbsp;</span></li></ol><p>Per gli imballaggi compostabili, l’etichetta deve anche chiarire (i) che il materiale è compostabile, (ii) che non è adatto al compostaggio domestico, e (iii) che non deve essere disperso in natura.&nbsp;</p><p>Tale normativa si applicherà a tutti gli imballaggi, inclusi quelli per l’e-commerce. Sono invece esclusi, in particolare, gli imballaggi per il trasporto.</p><p>Infine, secondo quanto previsto dall’art. 12, par. 12, gli imballaggi interessati dagli obblighi di etichettatura che siano stati fabbricati nell’Unione o importati prima della scadenza dei termini applicabili, ma non conformi, possono essere comunque messi a disposizione sul mercato fino a tre anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni di etichettatura pertinenti.</p><p><strong>3. Le azioni prioritarie per le imprese</strong></p><p>Le imprese dovrebbero avviare fin d’ora una serie di azioni volte al rispetto del PPWR.</p><p>Innanzitutto, occorre procedere alla mappatura del portafoglio imballaggi e alla predisposizione della documentazione tecnica. È infatti prioritario verificare la conformità degli imballaggi rispetto ai nuovi requisiti imposti dal PPWR, al fine di comprendere quali misure di adeguamento debbano essere implementate.</p><p>E’ altresì necessario, per gli imballaggi a contatto con alimenti, verificare la presenza di PFAS e richiedere ai fornitori la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 16 del PPWR, in vista del divieto del 12 agosto 2026.</p><p>Infine, è importante tenersi costantemente aggiornati rispetto agli sviluppi normativi (ad esempio, con riferimento all’adozione degli atti di esecuzione del PPWR).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:44:38 +0100</pubDate>
                        <title>Antonio Corda nuovo Of Counsel di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antonio-corda-nuovo-of-counsel-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In qualità di Of Counsel del dipartimento Corporate and Commercial, Antonio Corda entra oggi a far parte di ADVANT Nctm. Professionista con un ampio track record nel settore delle telecomunicazioni e dell’ICT, Antonio Corda ha maturato una significativa esperienza in contesti nazionali e internazionali, ricoprendo ruoli esecutivi in ambito legale, compliance, privacy, affari regolamentari e sicurezza in aziende nei settori ITC e telecomunicazioni:&nbsp;ultimo fra questi,&nbsp;<i>Chief Legal, Compliance &amp; Security Officer&nbsp;</i>in Fastweb+Vodafone.</p><p class="text-justify">Nel suo nuovo ruolo, Antonio collaborerà con i team di ADVANT Nctm impegnati in operazioni di M&amp;A e in progetti commerciali nel settore delle telecomunicazioni e ICT, sia nel segmento retail sia in quello delle infrastrutture.&nbsp;</p><p class="text-justify">“Siamo lieti di accogliere Antonio nel nostro Studio - afferma Paolo Montironi, Senior partner di ADVANT Nctm -&nbsp;la sua esperienza nel settore TMT e nelle tematiche di compliance e cybersecurity rappresenta un importante valore aggiunto per l’assistenza che offriamo ai nostri clienti in operazioni ad elevato contenuto tecnologico e regolamentare”.</p><p class="text-justify">“Entrare a far parte di ADVANT Nctm - aggiunge Corda - è per me un’opportunità per mettere a disposizione la mia esperienza in un contesto multidisciplinare e internazionale, contribuendo allo sviluppo di progetti strategici nel settore delle telecomunicazioni e dell’ICT”.</p><p>Con questo ingresso, ADVANT Nctm conferma il proprio impegno a presidiare con competenze specialistiche i settori caratterizzati da forte innovazione tecnologica, con particolare attenzione ai profili regolamentari, di compliance, di privacy e sicurezza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:55:29 +0100</pubDate>
                        <title>Migrant Child - Some private law reflections on the &quot;removal&quot; of street artworks</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/migrant-child-some-private-law-reflections-on-the-removal-of-street-artworks</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">The case of The Migrant Child, attributed to Banksy and created in 2019 on the façade of a historic building in Venice, has reignited the debate on the intersection between ownership rights over the physical support and copyright, particularly when the artwork is executed without the property owner’s authorization. At the end of July 2025, the work was in fact detached: a sophisticated operation carried out by specialized technicians, culminating in its safe transfer to a vault. Although intended to ensure preservation, the removal marked the physical and conceptual separation of the work from its original context.</p><p class="text-justify">Street art, by its very nature ephemeral and located in public space, forces a balancing of competing interests: on the one hand, the author’s moral right to the integrity of the work; on the other, the prerogatives of the property owner, who may decide to remove, cover, or even destroy the work. Italian copyright law (Law No. 633/1941) protects the artist from the very moment of creation, yet unauthorized execution on another’s property may constitute an infringement of ownership rights and limit protection.</p><p class="text-justify">Part of the scholarship invokes the doctrine of <i>accessione</i> (Article 936 Civil Code), whereby the mural becomes an integral part of the building; others refer to <i>commistione</i> (Article 939 Civil Code) or to the <i>dicatio ad patriam</i>, namely the dedication of the work to collective use. In any event, the act of removal introduces an element of transformation: the work, conceived as site-specific, loses part of its original meaning once detached.</p><p class="text-justify">The debate is not confined to Italy. From a comparative perspective, Germany adopts an approach similar to the Italian one, generally recognizing the primacy of property rights – and treating unauthorized street art as damage to the property – while nonetheless preserving copyright protection where the requirements of originality are met. Consequently, if the property owner decides to remove the portion of the wall and sell it, such conduct may conflict with the author’s exclusive right of “distribution,” unless the artist has implicitly accepted the prospect of future alienation. Equally noteworthy is the French system, which, much like the Italian and German models, grants copyright protection to all works reflecting the artist’s personality, regardless of the medium. Original street art thus falls within the creations protected by the Intellectual Property Code, without prejudice to the fact that its unauthorized execution may amount to a criminal offence of degradation.</p><p class="text-justify">The Venetian case illustrates this tension well: the collective interest in preserving an artistic language born on the margins of legality clashes with the dominical prerogatives of the property owner, who may perceive removal as a form of protection or as an economic opportunity. Nor are precedents lacking.</p><p class="text-justify">In the absence of ad hoc legislation, the issue remains entrusted to evolving interpretations of long-standing civil law doctrines, conceived for very different contexts. The removal of The Migrant Child demonstrates how urgent a systematic reflection on street art has become: who may truly dispose of it? And how can cultural value, public interest, and individual rights be reconciled, regardless of the artist’s fame?</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 15:10:09 +0200</pubDate>
                        <title>Antiriciclaggio: in consultazione la bozza UIF di aggiornamento sulle SOS (con apertura all’intelligenza artificiale)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antiriciclaggio-in-consultazione-la-bozza-uif-di-aggiornamento-sulle-sos-con-apertura-allintelligenza-artificiale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 4 luglio 2025 l’Unità di informazione finanziaria (<i>“<strong>UIF</strong>”</i>) ha posto in consultazione un documento (il <i>“<strong>Provvedimento</strong>”</i>) contenente le <strong>nuove istruzioni</strong> <strong>per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette</strong> (<i>“<strong>SOS</strong>”</i>), destinate a sostituire un precedente provvedimento del 4 maggio 2011.&nbsp;</p><p class="text-justify">La revisione delle istruzioni di cui al Provvedimento si colloca nel più ampio processo di riforma della normativa eurounitaria in materia. Le disposizioni contenute nel Provvedimento, rivolte all’intera platea dei destinatari dell’obbligo di segnalazione (<i>“<strong>Destinatari</strong>”</i>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, mirano ad <i>“<strong>agevolare la rilevazione delle operazioni sospette e assicurare tempestività, completezza e riservatezza della segnalazione nonché di accrescerne la qualità</strong>”</i>. L’antecedente di questo processo riformatore è rappresentato dal provvedimento dell’UIF del 12 maggio 2023, contenente un elenco di trentaquattro indicatori di anomalia, elaborati per facilitare l’individuazione delle operazioni sospette e garantire un adempimento corretto e uniforme degli obblighi segnaletici da parte dei Destinatari. La SOS rappresenta uno degli strumenti antiriciclaggio più rilevanti e costituisce l’esito di un processo valutativo svolto dai Destinatari, che prende avvio dall’individuazione di indici di anomalia, sia soggettivi che oggettivi, utili a stabilire se, con riferimento a un determinato soggetto e a una specifica operazione, si configuri un sospetto.</p><p class="text-justify">Il Provvedimento si articola in tre parti: la <strong><u>prima parte</u></strong> illustra i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva – intesa come l’<i>”insieme delle misure organizzative, procedurali, informatiche, di disciplina interna e formazione adottate dal destinatario al fine di adempiere all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”</i> – e fornisce le istruzioni relative all’individuazione e all’esame delle anomalie, alla SOS, alla sospensione delle operazioni sospette, ai flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dall’UIF, nonché ai rapporti tra l’obbligo di SOS e altre disposizioni normative; la <strong><u>seconda parte</u></strong> reca disposizioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali strettamente connessi all’obbligo di segnalazione, con particolare riferimento alla nomina del responsabile SOS e alla definizione della procedura interna di segnalazione (tali indicazioni si applicano, è bene precisarlo, ai Destinatari non soggetti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore); la <strong><u>terza parte</u></strong>, infine, disciplina le modalità di registrazione al Portale Infostat-UIF e la compilazione della segnalazione.</p><p class="text-justify">Particolarmente interessante è poi il richiamo, nella sezione del Provvedimento dedicata all’“Individuazione delle anomalie”, all’impiego, da parte dei Destinatari, di strumenti – anche informatici – per la selezione delle operatività anomale, basati su parametri quantitativi e qualitativi, tra cui rientrano anche quelli basati sull’<strong>intelligenza artificiale </strong>(“<i><strong>IA</strong></i>”). Pur se il ricorso all’IA è qui delineato con cautela, venendo subordinato all’utilizzo di dati oggettivi e verificabili e a valutazioni condotte con l’intervento umano al fine di controllare e validare le anomalie rilevate, la sua menzione nel Provvedimento della UIF sembra comunque aprire la strada a possibili applicazioni in ambiti finora inesplorati, mettendo ancora una volta in evidenza le sfide che l’evoluzione tecnologica incessantemente pone al diritto.</p><p class="text-justify">In definitiva, il Provvedimento posto in consultazione ridefinisce l’obbligo di SOS di cui agli artt. 35 e ss. del D.lgs. n. 231/2007 (<i>“<strong>Decreto Antiriciclaggio</strong>”</i>) secondo una logica orientata alla qualità, più che alla quantità, del flusso segnaletico. Viene così chiarito che non si è di fronte a un mero adempimento burocratico-amministrativo, bensì a un’attività proattiva di<i> intelligence </i>finanziaria, fondata sulla responsabilizzazione del Destinatario. Si passerà ora all’analisi dei profili più rilevanti del Provvedimento, seguendo la suddivisione in tre parti sopra delineata.</p><p class="text-justify">Le principali novità introdotte dal nuovo Provvedimento rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione del sistema antiriciclaggio italiano, con particolare attenzione alla qualità delle segnalazioni e all'innovazione tecnologica. In questo contesto, a parere di chi scrive, risulta comunque fondamentale il rispetto del principio di proporzionalità, che deve guidare l'applicazione delle misure antiriciclaggio - incluso l'impiego di strumenti basati sull'intelligenza artificiale - per garantire un corretto equilibrio tra l'efficacia della prevenzione e l'impatto sulle attività economiche dei soggetti obbligati destinatari che – come noto – rappresentano realtà fra loro anche molto eterogenee per natura e dimensioni. In questo senso, l’IA potrebbe essere molto rilevante ed efficace in termini di ausilio nei cd. background check nel contesto dell’adeguata verifica della clientela (e/o nella verifica di taluni documenti pubblici che li riguardano) per i soggetti obbligati meno strutturati.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Filippo Federici</strong>, <strong>Valentina Molinari</strong> e <strong>Lorenzo Brugioni</strong>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><a href="https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_UIF_rilevazione_e_segnalazione_operazioni_sospette.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Le nuove istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)</i></a><i>.</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>Ai sensi del Provvedimento, le istruzioni sono rivolte a tutti i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi del D.lgs. 231/2007. Tra questi rientrano, in via esemplificativa: Banche e intermediari finanziari, come SIM, SGR, fiduciari e istituti di pagamento; Imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, in particolare nel ramo vita;</p><p class="text-justify">Professionisti quali notai, avvocati, commercialisti e revisori, quando assistono i clienti in operazioni finanziarie, immobiliari o societarie; Operatori del mercato dell’arte, comprese gallerie e case d’asta, obbligati quando effettuano o intermediano operazioni di valore pari o superiore a 10.000 euro; Operatori del gioco pubblico, tra cui concessionari, gestori di sale e piattaforme di gioco online; e altri soggetti non finanziari, come agenti immobiliari, compro oro, operatori in cripto-attività e prestatori di servizi fiduciari.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:32:21 +0200</pubDate>
                        <title>Relazione annuale 2024 del Garante Privacy al Parlamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/relazione-annuale-2024-del-garante-privacy-al-parlamento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La presentazione della Relazione annuale 2024 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali alla Camera dei Deputati rappresenta un appuntamento importante non solo per le Istituzioni, gli operatori giuridici e gli stakeholder, ma per tutti i cittadini. In un contesto tecnologico che evolve a ritmi vertiginosi, segnato dall’avvento dell’intelligenza artificiale e dall’incessante digitalizzazione di processi e servizi, la tutela della privacy si conferma un presidio fondamentale di democrazia e fiducia digitale.</p><p><strong>I numeri chiave del 2024: un anno di sfide e interventi</strong></p><p>La relazione sottolinea con chiarezza quanto il panorama della protezione dei dati sia diventato complesso e interconnesso:</p><ul><li><span><strong>2.204 data breach segnalati</strong> tra settore pubblico e privato, un dato che testimonia la crescente esposizione ai rischi e l’esigenza di un approccio rigoroso e proattivo da parte di tutti gli attori, anche alla luce dell’intensificarsi delle sanzioni nei casi più gravi da parte del Garante</span><a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10148845" target="_blank" class="fui-Link ___1q1shib f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1s184ao f1mk8lai fnbmjn9 f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10148845" rel="noreferrer noopener"><span>1</span></a><span>.</span></li><li><span><strong>130 ispezioni</strong> condotte, con focus su ambiti altamente innovativi: sistemi di identità digitale (SPID), riconoscimento facciale, videosorveglianza e applicazioni di intelligenza artificiale. Questi controlli pongono in rilievo come la sfida della privacy sia sempre più intrecciata con i temi dell’innovazione tecnologica e della cybersecurity.</span></li><li><span><strong>835 provvedimenti collegiali</strong> adottati, di cui <strong>468 di natura correttiva e sanzionatoria</strong>: un segnale forte della crescente attenzione sia repressiva che preventiva dell’Autorità nei confronti delle violazioni e delle criticità più rilevanti. I pagamenti derivanti dall'attività sanzionatoria sono corrisposti a Euro 24.430.856,45</span></li><li><span><strong>Oltre 16.000 quesiti</strong> gestiti dall’Autorità, segno di un interesse sempre più diffuso e concreto nei confronti della materia e della necessità di una comunicazione trasparente e autorevole a beneficio di cittadini e imprese.</span></li></ul><p><strong>Privacy e intelligenza artificiale: bilanci e prospettive</strong></p><p>Nel 2024 l’Autorità ha puntato i riflettori sulle profonde implicazioni dell’adozione dell’intelligenza artificiale nei settori chiave: dalla sanità digitale all’age verification, passando per la gestione delle identità digitali e i rischi connessi al web scraping per l’addestramento degli algoritmi. Il dialogo tra evoluzione tecnologica e diritto si fa sempre più stringente, portando il Garante a ribadire la necessità di una regolazione rigorosa e aggiornata rispetto ai nuovi scenari digitali.</p><p>Le attività ispettive e i provvedimenti hanno interessato anche la delicata questione delle <strong>decisioni automatizzate</strong> e della profilazione, così come la cybersicurezza delle infrastrutture pubbliche e private. La Relazione richiama tutti i responsabili dei dati a mantenere un alto livello di consapevolezza e responsabilità in tema di sicurezza tecnica e organizzativa.</p><p><strong>Cultura della conformità: diritti e fiducia al centro</strong></p><p>Il bilancio tracciato dal Garante è chiaro: la cultura della conformità normativa e della sicurezza dei dati non è più solo un adempimento. È una garanzia per la tutela dei diritti fondamentali delle persone e un pilastro imprescindibile per la fiducia digitale nella società e nel mercato.</p><p>Viene rinnovato l’invito a tutti gli operatori—pubblici e privati—a investire in formazione, aggiornamento costante dei processi e trasparenza, per rafforzare un ecosistema digitale che tuteli la dignità, la libertà e la sicurezza di ciascun individuo.</p><p>In conclusione, la Relazione annuale 2024 del Garante Privacy fotografa un Paese in cui la protezione dei dati personali non è più solo un tema tecnico, ma una vera e propria questione sociale, giuridica ed etica. Dalla gestione dei data breach all’innovazione della AI, la sfida è quotidiana e chiede a tutti i protagonisti di essere all’altezza, costruendo insieme un futuro digitale più sicuro, inclusivo e trasparente.</p><p><a href="https://www.gpdp.it/documents/10160/0/Relazione+2024+del+Garante+per+la+protezione+dei+dati+personali.pdf/0a81a64e-0ea4-5073-8137-9fa244c470bd?version=4.0" target="_blank" rel="noreferrer">Qui la relazione completa</a></p><p><a href="https://www.gpdp.it/documents/10160/0/Relazione+annuale+2024+-+Discorso+del+Presidente.pdf/6f2fb17e-ae90-fb68-89c6-011e8c1bf3ce?version=1.0" target="_blank" rel="noreferrer">Qui il discorso del Presidente Pasquale Stanzione</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 14 May 2025 10:16:14 +0200</pubDate>
                        <title>Le sfide legali dell&#039;innovazione tecnologica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sfide-legali-dellinnovazione-tecnologica</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ogni giorno, aziende e operatori si confrontano su un doppio fronte: da un lato, l'innovazione tecnologica applicata ai processi aziendali che richiede soluzioni legali su misura, dall'altro sfide per la compliance digitale sempre più sofisticate.&nbsp;</p><p>Come navigare nel complesso framework normativo tra GDPR, NIS2, DORA, AI ACT, European Accessibility Act? Ne parliamo con <strong>Marco Cappa</strong> nella nostra nuova pillola.<br><br><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-obblighi-di-accessibilita-digitale" target="_blank"><u>Leggi qui l'approfondimento dedicato ai nuovi obblighi di accessibilità digitale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital, Tech and Data</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 13 May 2025 15:09:54 +0200</pubDate>
                        <title>Nuovi obblighi di accessibilità digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-obblighi-di-accessibilita-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dal 28 giugno 2025, diventa pienamente vincolante l’obbligo di conformità ai requisiti di accessibilità per tutti i nuovi servizi digitali e prodotti destinati ai consumatori. L’obiettivo è garantire l’inclusione digitale e la piena fruibilità anche da parte delle persone con disabilità, secondo standard tecnici uniformi a livello europeo.</p><p><strong>Fonti normative di riferimento</strong></p><ul><li><span>Decreto Legislativo 82/2022: recepisce la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), che introduce obblighi specifici per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali anche nel settore privato.</span></li><li><span>Legge 4/2004 e s.m.i. (Legge Stanca): prima disciplina sull’accessibilità digitale per le pubbliche amministrazioni.</span></li><li><span>Legge 120/2020: ha esteso l’ambito soggettivo della Legge Stanca, includendo anche imprese private che erogano servizi essenziali di interesse generale tramite canali digitali. &nbsp;</span></li></ul><p><strong>Soggetti obbligati</strong></p><p>Gli obblighi di accessibilità si applicano a:</p><ul><li><span>Soggetti privati rientranti nella legge Stanca: si tratta di soggetti con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro che offrono servizi essenziali fruibili da persone con disabilità attraverso siti web o attraverso applicazioni mobili (quali, ad esempio, fornitori di energia, banche, assicurazioni, compagnie di trasporto, servizi sanitari, servizi delle comunicazioni elettroniche, servizi di raccolta dei rifiuti, servizi di commercio elettronico, etc.).</span></li><li><span>Operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di servizi) che offrono servizi digitali e prodotti al pubblico. </span><ul><li><span>In relazione ai <u>servizi digitali</u>, il d.lgs. 82/2022, si applica a:</span><ul><li><span>servizi di comunicazione elettronica;</span></li><li><span>servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;</span></li><li><span>servizi di trasporto passeggeri;</span></li><li><span>servizi bancari<strong> </strong>per consumatori;</span></li><li><span>libri elettronici; e</span></li><li><span>servizi di commercio elettronico.</span></li></ul></li><li><span>In relazione ai <u>prodotti</u>, il d.lgs. 82/2022, si applica a: </span><ul><li><span>sistemi hardware e sistemi operativi informatici (es., pc, notebook, smartphone, tablet, etc.);</span></li><li><span>terminali self-service di pagamento (es., sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, terminali per il check-in, etc.);</span></li><li><span>terminali con capacità informatiche interattive utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;</span></li><li><span>terminali per accedere a servizi di media audiovisivi; e</span></li><li><span>lettori di libri elettronici.</span></li></ul></li></ul></li></ul><p><strong>Vigilanza e sanzioni</strong></p><p>La vigilanza sull’applicazione della normativa è affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per quanto riguarda i servizi digitali e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) per quanto riguarda i prodotti. Tali autorità possono:</p><ul><li><span>Effettuare accertamenti e ispezioni;</span></li><li><span>Emettere diffide con termine per la regolarizzazione;</span></li><li><span>Applicare sanzioni pecuniarie:</span><ul><li><span>Fino al 5% del fatturato medio annuo per violazioni gravi da parte dei soggetti privati, con fatturato superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di attività, che rientrano nella Legge Stanca;</span></li><li><span>Da 5.000 a 40.000 euro per gli altri soggetti, valutando gravità, numero di utenti coinvolti e portata dei servizi non accessibili;</span></li><li><span>Da 2.500 a 30.000 euro per mancata ottemperanza alle diffide o ostacolo alle ispezioni.</span></li></ul></li><li><span>Adottare misure inibitorie, con forti impatti reputazionali, tra cui:</span><ul><li><span>Oscuramento del sito web o rimozione dell’app dagli store digitali;</span></li><li><span>Divieto di accesso, temporaneo o definitivo, ai servizi digitali non conformi.&nbsp;</span></li></ul></li></ul><p><strong>Sintesi operativa</strong></p><ul><li><span>Dal 28 giugno 2025, i prodotti e servizi digitali potranno essere immessi sul mercato solo rispettando i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa europea e nazionale.</span></li><li><span>Le imprese sono chiamate ad adeguare siti web, app, dispositivi e servizi digitali agli standard tecnici di accessibilità, pena l’applicazione di sanzioni, danni reputazionali e misure restrittive da parte di AgID e MIMiT.</span></li></ul><p>In ottemperanza alla Legge Stanca, le imprese con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro, già oggi sono obbligate ad adeguare siti, app e touchpoint digitali agli standard di accessibilità. Per queste imprese, le sanzioni in caso di violazione possono arrivare fino al 5% del fatturato.&nbsp;</p><p>Dal 28 giugno 2025, l’obbligo di accessibilità digitale si estende a tutte le medie e piccole imprese (cioè le aziende sopra i 2 milioni di euro di fatturato annuo o più di 10 dipendenti) che offrono prodotti e servizi digitali ai consumatori con sanzioni fino a 40.000 Euro. Sono escluse solo le microimprese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital, Tech and Data</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 15:30:09 +0200</pubDate>
                        <title>IAIA25 Annual Conference </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iaia25-annual-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valentina Cavanna</strong> sarà presente alla IAIA25 – International Association for Impact Assessment Annual Conference, che si terrà a Bologna dal 1 al 4 maggio, quest’anno dedicata a un tema di grande attualità: “Impact assessment in the age of artificial intelligence”.</p><p>Gli appuntamenti a cui prenderà parte:</p><p><strong>-28 e 29 aprile</strong> come relatrice al training “Transforming ESIA into action: more effective follow-up for sustainable development”</p><p><strong>-4 maggio</strong> in qualità di chair della sessione “Implementation of HIA from a comparative perspective: common grounds, differences, and the future with AI”</p><p>Un’occasione di confronto internazionale su tematiche sempre più centrali per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nei processi decisionali.</p><p><a href="https://2025.iaia.org/#" target="_blank" rel="noreferrer">Scopri di più sul sito ufficiale</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:46:47 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;AI Act ti ha sommerso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lai-act-ti-ha-sommerso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, nell’Unione Europea, è disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1689, più noto come AI Act, che prescrive diversi obblighi a seconda de:</p><ul><li><span>il ruolo dell'operatore economico</span></li><li><span>il livello di rischio del sistema di AI </span></li></ul><p>Se sei un deployer, e cioè se ti limiti ad utilizzare sistemi di AI all'interno della tua impresa, solo alcuni degli obblighi previsti dall'AI Act troveranno applicazione. </p><p>Ne parliamo nella nostra nuova pillola con Francesco Fidel Camera e Giulio Uras.  </p><p>Scopri di più sull'AI Act: <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/AI_ACT.pdf" target="_blank">www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/AI_ACT.pdf</a> </p><p>Resta aggiornato sulle ultime notizie legale al mondo dell'intelligenza artificiale: <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/spotlight/intelligenza-artificiale" target="_blank">www.advant-nctm.com/esperienza/spotlight/intelligenza-artificiale</a> </p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital, Tech and Data</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 14:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Nuovi dazi USA: possibili effetti sui contratti internazionali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-dazi-usa-possibili-effetti-sui-contratti-internazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Aggiornato a giovedì 10 aprile 2025</i></p><p><strong><u>1. IL QUADRO DELLE NUOVE TARIFFE DOGANALI</u></strong></p><p class="text-justify">Con provvedimento emanato dal Presidente degli Stati Uniti lo scorso 2 aprile, il governo americano ha adottato le nuove misure in materia di tariffe doganali, che prevedono l’applicazione di dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti provenienti da tutti i Paesi esteri.</p><p class="text-justify">Le nuove politiche protezioniste adottate dal governo americano, in vigore dalla mezzanotte del 2 aprile, si applicano quindi anche alle importazioni provenienti dall’Unione europea.</p><p class="text-justify">Di seguito le principali novità previste dalle nuove misure:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per il&nbsp;<strong>settore automobilistico</strong>, sono introdotte tariffe doganali del&nbsp;<strong>25%</strong>, che vengono applicate alle importazioni di&nbsp;<strong>automobili, camion e relativa componentistica</strong>&nbsp;(per quest’ultima voce, le misure entreranno in vigore entro il 3 maggio) da tutti i Paesi esteri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>a partire&nbsp;<strong>dal 5 aprile</strong>&nbsp;le importazioni di tutte le merci dai Paesi esteri nel territorio doganale degli Stati Uniti sono sottoposte all’applicazione di&nbsp;<strong>dazi</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>10%</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>per molti Paesi, l’aliquota sarebbe stata destinata a salire a partire dal 9 aprile</strong>. In particolare, il provvedimento della Casa Bianca prevedeva che all’<strong>Unione europea&nbsp;</strong>(e, di conseguenza, all’Italia) sarebbero stati applicati dazi al&nbsp;<strong>20%</strong>; nel caso della&nbsp;<strong>Cina</strong>, la percentuale arrivava fino al&nbsp;<strong>34%</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tuttavia, lo stesso 9 aprile il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato una sospensione di 90 giorni delle nuove tariffe, mantenendo dazi reciproci al 10% verso tutti i Paesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’unica eccezione è costituita dalla Cina, che aveva risposto alle nuove misure statunitensi con l’approvazione di controdazi all’84%: nei suoi confronti, il governo americano ha ordinato un rialzo dei dazi al 125%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alcuni&nbsp;<strong>prodotti</strong>&nbsp;rimangono al momento&nbsp;<strong>esclusi dalle nuove tariffe doganali</strong>. Tra questi, rientrano&nbsp;<strong>prodotti farmaceutici, legname e semiconduttori, molti metalli preziosi (tra cui oro, argento, platino e rame), prodotti energetici (incluso il petrolio) e minerali</strong>, oltre alle merci oggetto di misure specifiche.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le nuove disposizioni integrano un primo pacchetto di misure già emanate lo scorso 10 febbraio, con le quali il governo americano aveva sancito l’applicazione di dazi al 25% per le importazioni di acciaio e alluminio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong><u>2. L’IMPATTO DEI DAZI SUI CONTRATTI COMMERCIALI</u></strong></p><p class="text-justify">Oltre ad indubbie ricadute sul piano economico e commerciale, l<strong>’introduzione dei dazi può avere una diretta incidenza su tutti i contratti commerciali</strong>&nbsp;– in essere o ancora da stipulare – aventi ad oggetto la fornitura di beni verso gli Stati Uniti.</p><p class="text-justify">In particolare, per i contratti già conclusi, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali alla luce dell’incremento delle tariffe doganali potrebbe risultare ben più gravoso rispetto a quanto previsto – o fosse ragionevolmente prevedibile – al momento della sottoscrizione del contratto.</p><p class="text-justify">In primo luogo, è opportuno compiere una valutazione preliminare delle singole clausole contrattuali, verificando la presenza nel contratto di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>disposizioni su legislazione e foro competente, per stabilire se il contratto sia soggetto o meno alla legge italiana (e, conseguentemente, ai possibili rimedi previsti dal codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>eventuali termini di resa (c.d.&nbsp;</span><i><span>Incoterms</span></i><span>) per verificare i criteri di ripartizione tra le parti degli incombenti doganali di&nbsp;</span><i><span>import</span></i><span>/</span><i><span>export</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>eventuali clausole di rinegoziazione contrattuale e/o di cessazione anticipata del rapporto contrattuale al verificarsi di determinate circostanze (ad esempio, clausole di forza maggiore o clausole c.d. di&nbsp;</span><i><span>hardship</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Inoltre, la recente sospensione di 90 giorni delle nuove tariffe conferma il quadro di attuale instabilità e incertezza dei rapporti commerciali internazionali. Questo impone, a nostro parere, una ancor maggiore accortezza nella negoziazione di nuovi accordi e una particolare attenzione nella gestione degli accordi già in essere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2.1 <u>I rimedi codicistici</u></strong></p><p class="text-justify">Per i contratti commerciali soggetti alla legge italiana – in assenza di specifici rimedi contrattuali concordati dalle parti – il codice civile prevede alcuni istituti giuridici che potrebbero limitare l’impatto delle nuove misure tariffarie sulle pattuizioni contrattuali originarie. In particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>art. 1467 e ss. del codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le disposizioni in materia di equità integrativa (</span><i><span>ex</span></i><span>&nbsp;art. 1374 c.c.), nonché quelle relative agli obblighi di interpretazione ed esecuzione del contratto secondo buona fede (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>artt. 1366, 1375 c.c.).</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’ipotesi di impossibilità sopravvenuta&nbsp;della prestazione è integrata al verificarsi di una&nbsp;qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo legittimamente richiedibile al debitore. Difatti, ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore inadempiente può essere ritenuto non responsabile qualora dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “<i>causa a lui non imputabile</i>”.</p><p class="text-justify">Nei casi di impossibilità sopravvenuta definitiva, l’obbligazione contrattuale si estingue, con conseguente risoluzione di diritto del contratto (totale oppure parziale, nel caso in cui l’impossibilità riguardi solo una parte della prestazione); diversamente, ove tale impossibilità sia solo temporanea, l’adempimento dell’obbligazione può essere legittimamente sospeso.</p><p class="text-justify">Fermo restando la necessità di compiere una valutazione caso per caso dei singoli contratti, i nuovi dazi (almeno in linea generale) non sembrano integrare una vera e propria impossibilità definitiva. In circostanze comunque specifiche, potrebbe essere invocata una impossibilità temporanea, con conseguente sospensione dell’obbligo di eseguire il contratto.</p><p class="text-justify">Probabilmente, potrebbe essere più agevole invocare l’istituto dell’<strong>eccessiva&nbsp;onerosità sopravvenuta</strong>. Tale rimedio consente la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni eccessivamente onerosa rispetto all’altra.</p><p class="text-justify">In questo caso, la controparte che sia interessata a mantenere in essere il vincolo contrattuale potrà valutare di ridurre ad equità il contratto, modificandone equamente le condizioni.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, è opportuno segnalare che entrambi gli istituti citati – al netto della possibilità di ridurre ad equità il contratto – si scontrano spesso con un ostacolo operativo: nell’ambito del commercio, infatti, la risoluzione del contratto potrebbe non rappresentare un rimedio adeguato, in quanto comporterebbe il totale venir meno del rapporto commerciale. Al riguardo, all’epoca dell’epidemia da Covid-19 (evento eccezionale per eccellenza), la Corte di Cassazione si era espressa a sostegno dell’esistenza di un obbligo per le parti di rinegoziazione il contratto, anziché invocarne la risoluzione (cfr. Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione tematica n. 56/2020).</p><p class="text-justify">In via alternativa, si potrebbe valutare di ricorrere all’applicazione dei principi generali di equità integrativa e buona fede nell’esecuzione del contratto, con riferimento ai quali la dottrina ha già ravvisato la possibilità di sostenere l’esistenza di un generale dovere di rinegoziazione del contratto, in presenza di circostanze sopravvenute.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2.2 <u>I rimedi contrattuali</u></strong></p><p class="text-justify">Come visto, la normativa codicistica offre prevalentemente rimedi che comportano il venir meno del rapporto contrattuale, i quali spesso mal si conciliano con l’esigenza, in ambito commerciale, a preservare per quanto possibile i rapporti commerciali in essere.</p><p class="text-justify">Nell’ottica di favorire l’attivazione di rimedi conservativi, una soluzione può risiedere nella predisposizione a priori di specifiche clausole di rinegoziazione contrattuale.</p><p class="text-justify">In tal senso, spesso i contratti commerciali integrano alcune clausole tipiche della prassi commerciale, nazionale e internazionale, che regolano a livello negoziale gli effetti degli eventi sopravvenuti che possono incidere sull’equilibrio contrattuale.</p><p class="text-justify">Le previsioni contrattuali più diffuse nella prassi negoziale sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole di&nbsp;</span><i><span>force majeure</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole di&nbsp;</span><i><span>hardship</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole MAC (</span><i><span>material adverse change</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le clausole di forza maggiore regolano i casi in cui l’obbligazione contrattuale diventa impossibile a causa del verificarsi di un evento dedotto nel contratto. L’applicazione della clausola di forza maggiore comporta la sospensione delle obbligazioni in capo alla parte e, eventualmente, la successiva risoluzione del contratto o la facoltà per le parti di recedere dallo stesso.</p><p class="text-justify">La possibilità che simili clausole possano trovare applicazione con riferimento all’introduzione dei dazi deve essere valutata alla luce della loro esatta formulazione, anche se – come visto – le nuove tariffe generalmente non comportano una vera e propria impossibilità della prestazione. Si dovrà procedere ad una analisi di dettaglio dei singoli eventi ricompresi dalla clausola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le clausole di&nbsp;<i>hardship</i>, diversamente, impongono l’obbligo di rinegoziare le pattuizioni contrattuali al verificarsi di determinate circostanze che rendano eccessivamente oneroso, per una delle parti, eseguire il contratto.</p><p class="text-justify">Tale rimedio parrebbe rappresentare una via più percorribile nel quadro dell’introduzione dei nuovi dazi.&nbsp;<i>In primis</i>&nbsp;– con una finalità analoga all’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta – le clausole di&nbsp;<i>hardship</i>&nbsp;non fanno riferimento in senso stretto a ipotesi di impossibilità dell’adempimento. In secondo luogo, il carattere conservativo del rimedio potrebbe rappresentare una soluzione più adeguata alle esigenze del commercio.</p><p class="text-justify">Da ultimo, le clausole MAC (<i>material adverse change</i>) legittimano una parte – al verificarsi di un determinato evento “rilevante” – a recedere dal contratto (salvo che sia previsto un c.d. “<i>right to cure</i>”, che concede la possibilità all’altra parte di offrire di rimediare alle conseguenze dell’evento sopravvenuto). Anche in tale ipotesi, è comunque opportuno effettuare una valutazione caso per caso per verificare l’applicabilità in concreto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong><u>3. CONCLUSIONI</u></strong></p><p class="text-justify">L’introduzione delle nuove tariffe doganali da parte degli Stati Uniti pone diversi interrogativi riguardo alle sorti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Italia.</p><p class="text-justify">In attesa di seguire gli sviluppi delle politiche intraprese dal governo americano, è opportuno valutare, nei&nbsp;<strong>contratti in corso di negoziazione</strong>, l’<strong>inserimento</strong>&nbsp;di adeguate previsioni volte a mitigare i rischi derivanti dall’estrema incertezza del contesto internazionale, anche in vista di eventuali contromisure che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, ad esempio prevedendo&nbsp;<strong>clausole specifiche che allochino chiaramente l’onere di nuovi dazi e/o prevedano meccanismi di revisione dei prezzi</strong>.</p><p class="text-justify">Quanto ai&nbsp;<strong>contratti commerciali già sottoscritti</strong>, la cui esecuzione dovesse essere impattata dai dazi, sarà&nbsp;<strong>necessario valutare caso per caso la possibile attivazione dei rimedi di legge e di contratto disponibili</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Tax</category>
                            
                                <category>USA e Canada</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 15:26:00 +0100</pubDate>
                        <title>Attorney-client privilege in criminal proceedings in the EU: need for common standards</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attorney-client-privilege-in-criminal-proceedings-in-the-euneed-for-common-standards</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sebbene il diritto al segreto professionale tra avvocato e cliente (c.d. “<i>attorney-client privilege</i>”) sia da tempo riconosciuto nel panorama giuridico europeo come un diritto fondamentale, nella pratica - come risulta evidente, in particolare, nell’ambito di indagini <i>cross-border - </i>la sua protezione non sembra essere effettiva e adeguata. È tuttavia possibile (e auspicabile) che l’Unione Europea, partendo da standard comuni rintracciabili a partire dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia Europea, intervenga per disciplinare la materia introducendo regole armonizzate per tutti gli Stati membri.</p><p>Di seguito, la pubblicazione a cura della nostra Marianna Geraci per Springer Nature: <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-025-00836-w" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 09:41:45 +0100</pubDate>
                        <title>Obbligo di iscrizione al registro imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligo-di-iscrizione-al-registro-imprese-del-domicilio-digitale-pec-degli-amministratori-di-imprese-costituite-in-forma-societaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con <a href="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf" target="_blank" title="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf" rel="noreferrer"><u>nota n. 43836 del 12 marzo 2025</u></a>, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (i.e. l’indirizzo di posta elettronica certificata) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (<i>Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027</i>).</p><p>Negli scorsi mesi, le Camere di Commercio e taluni Consigli notarili avevano interpretato tale obbligo come applicabile esclusivamente alle società che, a partire dal 1° gennaio 2025, (i) presentassero domanda di iscrizione della nomina degli amministratori unitamente all’atto costitutivo di società di capitali; o (ii) presentassero domanda di iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.</p><p>Era inoltre stata ammessa la possibilità per gli amministratori di indicare come domicilio digitale quello della società presso cui ricoprivano la carica, analogamente a quanto avviene per l’elezione del domicilio fisico.&nbsp;</p><p>La nota del Ministero ha chiarito definitivamente i dubbi interpretativi emersi nei mesi scorsi, specificando innanzitutto che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale - a pena di sospensione del procedimento di iscrizione a Registro Imprese ed eventualmente di sanzione amministrativa - si estende agli amministratori di tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma societaria (siano esse società di persone o di capitale) che possono svolgere attività imprenditoriale. Ne restano pertanto escluse le società semplici (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino attività agricola) e le società di mutuo soccorso, nonché i consorzi di cui agli artt. 2602 c.c. e ss., anche con attività esterna ex art. 2612 c.c., e le società consortili.</p><p>Il Ministero ha inoltre precisato che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale riguarda non solo gli amministratori delle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a tale data) ma anche gli amministratori e i liquidatori delle società già esistenti prima dell’entrata in vigore della norma.</p><p>Pertanto, il Ministero ha precisato che la comunicazione della PEC degli amministratori dovrà avvenire:</p><ul><li><span>per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che presentino la domanda di iscrizione successivamente a tale data) contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese; e</span></li><li><span>per le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, entro il 30 giugno 2025. In caso di nuova nomina o rinnovo dell’amministratore, l’indirizzo PEC dovrà essere comunicato in occasione dell’iscrizione della nomina stessa.</span></li></ul><p>Infine, quanto alla possibilità di indicare, analogamente a quanto avviene per il domicilio fisico, il domicilio digitale della società, il Ministero ha smentito i precedenti orientamenti interpretativi di alcune Camere di Commercio, chiarendo che ciascun amministratore dovrà fornire un proprio indirizzo PEC personale.&nbsp;</p><p>ADVANT Nctm è a disposizione dei propri Clienti per assisterli nell’adempimento degli obblighi di legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital, Tech and Data</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 08:35:25 +0100</pubDate>
                        <title>Workshop Formativo | Da scarto a risorsa: le opportunità dell&#039;economia circolare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/workshop-formativo-da-scarto-a-risorsa-le-opportunita-delleconomia-circolare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Martedì 4 marzo, dalle 10.00 alle 14.00</i><br><i>Sicindustria, Via A. Volta 44, Palermo</i></p><p><strong>Enrico Toti</strong> e <strong>Valentina Cavanna </strong>parteciperanno al workshop organizzato da Sicindustria, in collaborazione con il nostro studio e con l'Università di Palermo, focalizzato sulle opportunità offerte dall’economia circolare per le imprese. L’evento, che si terrà il 4 marzo 2025 presso la sede di Sicindustria a Palermo, rientra nel progetto STAGE (Sustainable Transition for the Agile and Green Enterprise) e mira a fornire alle aziende strumenti pratici per trasformare gli scarti in risorse, contribuendo a una gestione più sostenibile dei materiali.</p><p><a href="https://www.sicindustria.eu/workshop-formativo-da-scarto-a-risorsa-le-opport.htm" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 16:27:15 +0100</pubDate>
                        <title>Italian Insurtech Summit 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-insurtech-summit-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>21-22 novembre 2024</i><br><i>09.00-21.00</i><br><i>Milano LUISS Hub</i></p><p><strong>Jacopo Arnaboldi parteciperà all’Italian Insurtech Summit</strong>, l’evento di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore assicurativo in Italia, organizzato dall'Italian Insurtech Association.</p><p>Durante il summit, saranno approfonditi temi centrali come l’intelligenza artificiale, i big data, la blockchain e le soluzioni innovative che stanno ridefinendo il modo in cui le compagnie assicurative operano e interagiscono con i loro clienti.&nbsp;</p><p>L’evento rappresenta un’occasione unica per confrontarsi con i protagonisti dell’innovazione e per scoprire come le nuove tecnologie stiano cambiando il panorama assicurativo italiano e globale.</p><p><a href="https://insurtechitaly.com/event/italian-insurtech-summit/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital, Tech and Data</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 14:13:00 +0200</pubDate>
                        <title>30° convegno RIB - Assigeco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/30-convegno-rib-assigeco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 18 ottobre 2024<br>11.30 - 12.30</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/antonia-di-bella" target="_blank"><u>Antonia Di Bella</u></a> parteciperà al 30° convegno RIB - Assigeco, incontro dedicato al mondo assicurativo, riassicurativo e bancario.&nbsp;</p><p>Focus di questa edizione: “Il filo rosso che unisce: Coperture assicurative Cat Nat, Assorbimenti di capitale per rischi climatici e relativa erogazione del credito, Cat Bond vs Riass”.</p><p>In particolare, Antonia parlerà di Nat Cat: la rappresentazione in bilancio e gli impatti sul solvency ratio.</p><p><a href="https://www.eventirib.it/event/30deg-convegno-rib-assigeco-210/register" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:13:12 +0200</pubDate>
                        <title>Canada, per le Pmi un territorio da esplorare. Ma promettente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/canada-per-le-pmi-un-territorio-da-esplorare-ma-promettente</link>
                        <description>Il commento di Paolo Quattrocchi su Il Sole 24 Ore.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Il Canada è una nazione di cui si sa ben poco, se parliamo di possibilità commerciale. Comunemente l’associamo agli Stati Uniti, quasi che fossero un’appendice con un clima più rigido e meno abitanti. In verità il Canada è una nazione che condivide ben poco con gli Stati Uniti, in termini culturali e sociali. Solide radici anglo francesi, una cultura aperta e conservatrice allo stesso tempo, nativi americani con un forte radicamento nell’economia. Comprendere questa nazione può aiutarci a comprendere le opportunità che offre alle imprese italiane in cerca di mercati dove esportare.</p><h4><strong>Opportunità economiche e sviluppo</strong></h4><p>“Il Canada si muove molto bene: è molto <i>attento</i>, cauto e <i>bene</i> organizzato.” Spiega <a href="https://www.linkedin.com/in/paoloquattrocchi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Paolo Quattrocchi, </u></a>Partner dello studio legale ADVANT-Nctm <i>e Direttore del Centro</i> <i>Studi Italia Canada</i>. “Un paese a cui non manca nulla ma che è <i>sempre</i> alla ricerca di quel qualcosa in più che <i>può fare</i> la differenza; è su questo tema che si può sviluppare l’opportunità per ogni impresa italiana. L’approccio deve essere <i>professionale,</i> il nostro prodotto quindi deve essere una novità rispetto a quel che <i>gi</i>à esiste sul mercato, <i>la sua delivery impeccabile</i>.</p><p>I canadesi sono accoglienti e ascoltano, ma la loro disponibilità non deve essere confusa con <i>una banale e acritica</i> adesione ma deve essere vista come cauto ascolto. Non è un paese da<i> touch and go</i> ma ci <i>si</i> va con calma, preparazione, pensando a uno sviluppo nel tempo. Non è un luogo da vendita del prodotto solo tramite distributore, richiede la presenza. I canadesi devono vedere che tu sei presente, devono sentirti canadese.”</p><p>Comprendere la dimensione economica e sociale ci aiuta a definire le opportunità specialmente in settori cardine della nazione come quelli estrattivi.</p><p><a href="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2024/08/01/canada-imprese-italiane/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>L'articolo integrale su econopoly.ilsole24ore.com</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>USA e Canada</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>Cresce il numero dei Partner in ADVANT Nctm con 4 nuove promozioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cresce-il-numero-dei-partner-in-advant-nctm-con-4-nuove-promozioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> rafforza la compagine societaria con la nomina di <strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>, <strong>Francesca Pittau</strong>, <strong>Alessia Trevisan</strong> e <strong>Federico Vecchio </strong>quali nuovi Partner di Studio, portando così il numero a 74.</p><p class="text-justify">La promozione si inserisce all’interno della strategia di crescita interna di ADVANT Nctm volta a valorizzare i propri talenti.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Roberto-de-Nardis-di-Prata" target="_blank" rel="noopener"><strong>Roberto de Nardis di Prata</strong></a><strong>&nbsp;</strong>ha maturato un’esperienza ventennale nelle aree del&nbsp;diritto bancario e finanziario e del&nbsp;<i>debt capital market</i>, occupandosi in particolar modo di operazioni di&nbsp;<i>acquisition, leveraged and real estate finance</i>,&nbsp;<i>corporate lending</i>, emissioni di&nbsp;<i>basket bond</i>&nbsp;e ristrutturazioni del debito. Roberto assiste sia primari finanziatori – banche e fondi di debito – che&nbsp;<i>sponsor</i>&nbsp;e società industriali nelle&nbsp;operazioni di finanziamento&nbsp;nonché operatori di <i>private debt</i>.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Francesca-Pittau" target="_blank" rel="noopener"><strong>Francesca Pittau</strong></a>&nbsp;è esperta di diritto del lavoro e assiste clienti italiani e internazionali nella gestione&nbsp;delle risorse umane&nbsp;in ogni loro fase, con particolare focus&nbsp;sui&nbsp;processi di&nbsp;riorganizzazione&nbsp;e ristrutturazione aziendale. Inoltre, Francesca si occupa dello sviluppo e dell’implementazione di piani di incentivazione per&nbsp;<i>key manager</i>, politiche di&nbsp;<i>welfare</i>&nbsp;e attività di diversità e inclusione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Alessia-Trevisan" target="_blank" rel="noopener"><strong>Alessia Trevisan</strong></a>&nbsp;opera nel settore&nbsp;M&amp;A&nbsp;e, in particolare, del <i>private&nbsp;equity</i> e&nbsp;<i>venture&nbsp;capital</i>. Alessia assiste fondi di investimento, italiani e stranieri,&nbsp;imprese&nbsp;industriali,&nbsp;<i>family-office</i>, fondi di&nbsp;<i>venture capital</i>&nbsp;in operazioni di investimento&nbsp;e disinvestimento,&nbsp;nonché&nbsp;<i>manager&nbsp;</i>nella strutturazione ed implementazione di piani di incentivazione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Federico-Vecchio" target="_blank" rel="noopener"><strong>Federico Vecchio</strong></a><strong> </strong>opera sia nell’assistenza stragiudiziale&nbsp;che giudiziale&nbsp;a&nbsp;primari gruppi nazionali e multinazionali nel contenzioso anche arbitrale e in operazioni societarie straordinarie. Inoltre, Federico ha&nbsp;maturato una&nbsp;profonda conoscenza del diritto sportivo&nbsp;anche grazie alle cariche ricoperte&nbsp;presso gli organi di giustizia del CONI e di varie&nbsp;federazioni&nbsp;sportive, nazionali ed internazionali. &nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 08:28:58 +0200</pubDate>
                        <title>Artificial Intelligence Act – una panoramica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/artificial-intelligence-act-una-panoramica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><strong>1.Introduzione</strong></h3>Nel mese di aprile 2021 la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale (di seguito, “<strong><em>Artificial Intelligence Act</em></strong><em>”</em> o “<strong><em>AIA</em></strong>”).L’AIA si propone – fra le altre cose – di assicurare che l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA), quale che sia il settore di impiego (es. sanità, istruzione, finanza, energia, etc.), avvenga nel rispetto dei valori fondanti dell’Unione Europea e in un quadro normativo definito.A tal fine, l’AIA prevede disposizioni particolarmente stringenti in relazione alla qualità dei dati, alla trasparenza, alla supervisione umana e alla responsabilità derivante dall’uso di sistemi di IA.L’AIA delinea altresì le norme relative alle cosiddette IA generiche, ovvero sistemi che possono essere utilizzati per scopi diversi con vari gradi di rischio. Tali tecnologie includono, ad esempio, sistemi di IA generativa con grandi modelli linguistici come ChatGPT.Nel mese di giugno 2023 il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sull’AIA, dando il via al trilogo fra Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo, che si concluderà con l’emanazione del testo definitivo. La versione finale del regolamento dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2023 e entrare in vigore nel 2026, con un periodo di adeguamento di due anni (simile a quello previsto dal GDPR). Questo periodo consentirà ai destinatari delle disposizioni dell’AIA (di seguito, i “<strong><em>Soggetti Obbligati</em></strong>”) di adeguarsi ai cambiamenti previsti dalla normativa prima che questi diventi efficace.Pertanto, si noti che il presente <em>memorandum</em> si riferisce ad un testo di legge che è ancora soggetto ad un processo legislativo che potrebbe portare a diverse modifiche dei suoi contenuti.&nbsp;<h3>2. <strong>Applicazione&nbsp;</strong></h3>L’AIA introdurrà per la prima volta una definizione di “Intelligenza Artificiale”, che servirà per individuare quali strumenti rientreranno sotto la disciplina dell’AIA. Nonostante la definizione non sarà definitiva fino all’emanazione dell’atto, si prospetta sin d’ora – ad esempio – che numerosi software classificati come “dispositivi medici”, anche già presenti sul mercato, dovranno ritenersi basati su sistemi di IA e dovranno pertanto rispettare le prescrizioni dell’AIA (e.g., dispositivi per fornire assistenza ai medici nella diagnosi di patologie).L’AIA stabilirà inoltre definizioni chiare per i diversi attori coinvolti nell'IA. Ciò significa che tutte le parti coinvolte nello sviluppo, nell'utilizzo, nell'importazione, nella distribuzione o nella produzione di modelli di IA saranno ritenute responsabili a vario titolo. Inoltre, l’AIA si applicherà anche ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA situati al di fuori dell'UE, se l'output prodotto dal sistema sarà destinato a essere utilizzato nell'UE.&nbsp;<h3><strong>3. Cosa sarà necessario fare per adeguarsi all'AIA</strong></h3><strong>3.1. Fase 1: inventario e analisi dei modelli di IA</strong>Il primo passo che devono compiere i Soggetti Obbligati per adeguarsi all’AIA dovrà essere quello di valutare se esse utilizzano sistemi che possono essere qualificati come “intelligenza artificiale”. Tali modelli potranno essere già in utilizzo, in sviluppo, oppure ancora in procinto di essere ricevuti da fornitori terzi.<strong>3.2. Fase 2: classificazione del rischio dell’IA</strong>L’AIA adotta un approccio basato sul rischio: in altre parole, per comprendere a quali obblighi si è sottoposti è necessario comprendere a quale categoria di rischio appartiene il sistema di IA utilizzato.Dunque, sulla base della catalogazione dei modelli di IA, i Soggetti Obbligati dovranno procedere alla classificazione dei modelli in base al rischio. In tal proposito, è stata proposta una valutazione dei rischi in due ulteriori sottofasi: una prima classificazione da effettuarsi attraverso le categorie di rischi previste nell’AIA; una seconda valutazione riguarderà, invece, l’impatto dell’IA sui diritti fondamentali, che ogni utilizzatore di AI dovrà effettuare autonomamente secondo un criterio che dovrà essere stabilito internamente (Fundamental Rights Impact Assessment).Quanto alla classificazione dei modelli in base al rischio, l’AIA distingue diverse categorie:<img class="size-full wp-image-29262 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2023/10/Screenshot-2023-10-09-alle-14.18.48.png" alt><strong><em>3.2.1. Rischio inaccettabile</em></strong>L’AIA, nel definire la classificazione, fornisce esempi di modelli che presentano un rischio inaccettabile e che dunque sono vietati. In particolare, sono vietati:<ul> <li>sistemi di identificazione biometrica remota "<em>in tempo reale</em>" e "<em>a posteriori</em>" in spazi accessibili al pubblico (con un'eccezione per le forze dell'ordine che utilizzano l'identificazione biometrica <em>ex post</em> per il perseguimento di reati gravi, previa autorizzazione giudiziaria);</li> <li>i sistemi di <em>social scoring</em> (che prevede la classificazione delle persone in base al loro comportamento o alle loro caratteristiche);</li> <li>l'uso di tecniche di manipolazione cognitivo-comportamentale rivolta a specifiche categorie di persone o gruppi vulnerabili (come i giocattoli parlanti per bambini);</li> <li>sistemi di polizia predittiva basati su profili, localizzazione o comportamenti criminali passati;</li> <li>sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati nei settori delle forze dell'ordine, della gestione delle frontiere, dei luoghi di lavoro e delle istituzioni scolastiche;</li> <li>l'estrazione non mirata di dati biometrici da Internet o da filmati CCTV per creare database di riconoscimento facciale.</li></ul><p><em><strong>3.2.2. Rischio elevato</strong></em>Analogamente, l’Annex III dell’AIA fornisce un elenco dei sistemi ad alto rischio di cui all’articolo 6(2), che devono essere conformi a più requisiti, sottoposti a una valutazione di conformità (da completarsi prima che il modello venga immesso sul mercato), e comunque devono essere sottoposti ad una costante sorveglianza anche dopo essere stati immessi sul mercato.I sistemi di IA ad alto rischio si dividono in due categorie:</p><ul> <li>sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componente di sicurezza di un prodotto, o che sono essi stessi un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione Europea elencata nell’allegato II. Si tratta di giocattoli, automobili, dispositivi medici e dispositivi medici in vitro (di cui ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746);</li> <li>il prodotto il cui componente è un sistema di IA – o il sistema di IA stesso in quanto prodotto – soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione Europea elencata nell’allegato II. Inoltre, vi rientrano sistemi di IA rientranti in otto aree specifiche, che dovranno essere registrati in una banca dati dell'UE:<ul> <li>identificazione biometrica e categorizzazione delle persone fisiche;</li> <li>gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche;</li> <li>istruzione e formazione professionale;</li> <li>occupazione, gestione dei lavoratori (e.g., per l’assunzione o la valutazione dei dipendenti) e accesso al lavoro autonomo;</li> <li>accesso e utilizzo di servizi e benefici pubblici e privati essenziali (ad esempio, sistemi di IA destinati a essere utilizzati per prendere o influenzare decisioni sull'ammissibilità delle persone all'assicurazione sanitaria e sulla vita);</li> <li>applicazione della legge;</li> <li>gestione della migrazione, asilo e controllo delle frontiere;</li> <li>assistenza nell'interpretazione giuridica e nell'applicazione della legge.</li></ul></li></ul><p>All'elenco ad alto rischio – originariamente proposto dalla Commissione – sono stati aggiunti i sistemi di IA utilizzati per influenzare gli elettori e l'esito delle elezioni, nonché i sistemi di raccomandazione utilizzati dalle piattaforme di <em>social media</em> designate come "piattaforme online di grandi dimensioni" ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).Fra i requisiti imposti per i sistemi ad alto rischio vi sono:</p><ul> <li>un sistema di gestione del rischio appropriato;</li> <li>capacità di registrazione delle attività (come la registrazione dei log);</li> <li>supervisione umana;</li> <li>adeguata <em>governance</em> dei dati utilizzati per l'addestramento, i test e la convalida;</li> <li>trasparenza e spiegabilità;</li> <li>controlli che assicurino accuratezza, robustezza e cybersicurezza.</li></ul><p>Per i dispositivi medici, ad esempio, la normativa di settore prevede già alcune procedure di valutazione della conformità. A tal riguardo, l’AIA prescrive che la conformità dell’IA sia valutata mediante la valutazione di conformità condotta ai sensi della normativa di settore, per evitare sovrapposizioni di procedure. Coerentemente, il rilascio del certificato di conformità CE attesterà la conformità del sistema IA sia al Medical Device Regulation, sia all’AIA. Dunque, l'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/746 si applicheranno in ogni caso.<strong>3.2.3.&nbsp;<em>Foundation models</em> (o <em>base models</em>)</strong>Anche i <em>foundation models</em>, sotto forma di sistemi di IA generativa (come, ad esempio, ChatGPT) e di IA di base, avranno regole specifiche di regolamentazione. I sistemi di IA generativa e di base possono essere considerati entrambi IA di uso generale, perché sono in grado di svolgere svariati compiti.Per tali modelli l’AIA richiede requisiti di trasparenza più elevati, per cui:</p><ul> <li>chi sviluppa IA generativa dovrà rendere evidente all’utente, nel risultato finale, che il contenuto è stato generato dall'IA (ad esempio, ciò consentirà di distinguere i “<em>deep fakes</em>” dalle immagini reali);</li> <li>Soggetti Obbligati dovranno dare garanzie contro la generazione di contenuti illegali;</li> <li>Soggetti Obbligati dovranno documentare e rendere disponibile al pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dell'uso dei dati di formazione protetti dalla legge sul diritto d'autore.</li></ul><p>I fornitori di modelli di “<em>basic AI</em>” dovranno valutare e mitigare i possibili rischi ad essi associati (per la salute, la sicurezza, i diritti fondamentali, l'ambiente, la democrazia, e lo stato di diritto) e registrare i loro modelli nel database dell'UE prima che vengano immessi sul mercato.<strong><em>3.2.4. Rischio limitato o minimo</em></strong>Le restanti applicazioni di IA sono considerate a rischio limitato o minimo. Questi sistemi devono soddisfare determinati requisiti di trasparenza, che consentano agli utenti di comprendere che sta interagendo con una IA e di prendere decisioni informate. Esempio di tali sistemi sono: chat bots, generatori di immagini o video “<em>deep fakes</em>” (quando non sono considerati ad alto rischio), sistemi per la traduzione o per le previsioni meteorologiche.I sistemi di IA con rischio minimo sono, ad esempio, i filtri antispam o i videogiochi.<strong>3.3. Valutazione della conformità (pre-marketing) e enforcement (post-marketing)</strong>I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio garantiscono che tale sistema sia sottoposto ad una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 dell’AIA prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.Se in seguito a tale valutazione l’IA risulta conforme ai requisiti di legge, i fornitori redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 48 e appongono la marcatura CE.L'AIA richiede ai fornitori di IA ad alto rischio di monitorare le prestazioni dei loro sistemi anche dopo il lancio sul mercato, atteso che l'IA si evolve man mano che riceve nuovi input. In tale fase di monitoraggio, i fornitori dovranno effettuare un'analisi continua dei dispositivi, software e altri sistemi di IA che interagiscono con il sistema di IA, tenendo conto dei limiti derivanti dalla protezione dei dati, dal diritto d'autore e dalla legge sulla concorrenza.La Commissione dovrà fornire un modello per i piani di monitoraggio post-vendita entro un anno dall'entrata in vigore dell’AIA.&nbsp;</p><h3>4. Dati e governance dei dati</h3>L’AIA si occupa anche di affrontare le questioni legate alle preoccupazioni sulla qualità dei dati utilizzati per costruire sistemi di IA. Pertanto il regolamento prevede, tra le altre cose:<ul> <li>regole su come i “training datasets” (anche quelli di convalida e di prova) devono essere progettati e utilizzati (richiedendo che i datasets siano "<em>pertinenti, rappresentativi, privi di errori e completi</em>".</li> <li>regole sulla preparazione dei dati, tra cui etichettatura, pulizia, e aggregazione</li> <li>esenzione dalle norme del GDPR che limitano la raccolta di dati personali sensibili al fine di correggere gli algoritmi da <em>bias</em>.</li></ul><p>&nbsp;</p><h3>5. Sorveglianza umana</h3>Secondo l’AIA, i sistemi di IA devono essere progettati e sviluppati in modo da poter essere efficacemente controllati da persone fisiche durante il periodo di utilizzo del sistema.Non si tratta semplicemente di una questione di trasparenza del funzionamento del sistema di IA (come nel GDPR). Tale obbligo è più ampio e dovrebbe consentire, ad esempio, al "supervisore umano" di individuare le anomalie, in modo da essere in grado di interpretare correttamente i risultati del sistema. Un obiettivo esplicito è quello di prevenire o ridurre al minimo i rischi per i diritti fondamentali.Se un sistema ad alto rischio è gestito da un "utilizzatore" piuttosto che dal fornitore originario (ad esempio, un'azienda privata acquista e installa un sistema di assunzione automatizzato), la ripartizione delle responsabilità è molto diversa nell’AIA rispetto al GDPR. Nel GDPR, l'azienda sarebbe il "titolare del trattamento dei dati" e dunque il soggetto sottoposto ai doveri. Nell'AIA, rimane esclusiva responsabilità del produttore dell’IA ottenere la valutazione di conformità prima che il sistema venga immesso sul mercato e implementare la "supervisione umana" in un modo che sia appropriato per essere utilizzato dall'utente. Diversamente, se l'utente modifica sostanzialmente il sistema, diventa il nuovo "fornitore" con tutti i doveri di certificazione che ne conseguono.&nbsp;<h3>6. Innovazione e ricerca</h3>Le esenzioni per le attività di ricerca e per i componenti di IA forniti con licenze open-source sono state recentemente proposte dal Parlamento. Fra tali esenzioni vi rientra anche la promozione di sandbox regolamentari (esenzione temporanea dalle normative pertinenti durante un periodo di test), a condizione che siano istituite dalle autorità pubbliche allo scopo di testare i sistemi di IA prima che siano immessi sul mercato o altrimenti messi in servizio.&nbsp;<h3>7. Responsabilità e intelligenza artificiale</h3>L’AIA è parte di un pacchetto di tre pilastri proposto dalla Commissione europea per sostenere l'IA in Europa. Gli altri pilastri comprendono una modifica della direttiva sulla responsabilità dei prodotti (PLD) e una nuova direttiva sulla responsabilità dell'IA (AILD). Mentre l’AIA si concentra sulla sicurezza e sulla prevenzione <em>ex ante</em> dei diritti fondamentali, gli altri due pilastri riguardano i danni causati dai sistemi di IA.L'inosservanza dell’AIA potrebbe far scattare, in base al livello di rischio, gradi diversi di alleggerimento dell'onere della prova – quanto alla PLD – per le richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto senza colpa – quanto all'AILD – per qualsiasi altra richiesta di risarcimento (basata sulla colpa). La modifica della PLD e l'AILD avranno un percorso di approvazione ancora molto lungo, atteso che non sono ancora state approvate dal Parlamento europeo e, in quanto direttive, dovranno essere recepite a livello nazionale.&nbsp;<h3>8. European Artificial Intelligence Board</h3>La proposta di legge mira anche a istituire uno “<em>European Artificial Intelligence Board</em>”, che supervisionerebbe l'attuazione del regolamento e ne garantirebbe un'applicazione uniforme in tutta l'UE. L'organismo avrebbe il compito di emettere pareri e raccomandazioni sulle questioni che si presentano e di fornire indicazioni alle autorità nazionali.&nbsp;<h3>9. Sanzioni</h3>Allo stato, le sanzioni per la mancata conformità all’AIA sono significative: allo stato, esse vanno fino a 40 milioni di euro o fino al 7% del fatturato annuo globale, a seconda della gravità della violazione.&nbsp;<h3>10. Conclusioni</h3>L’approccio adottato dall’UE attraverso l’AIA è quello di trovare un bilanciamento fra innovazione ed esigenze di tutela. In tale ottica, i Soggetti Obbligati che utilizzano l'IA devono imparare ad orientarsi tra le disposizioni normative (ancora in evoluzione), mirando all’innovazione ma sempre conformandosi alla disciplina di legge. I Soggetti Obbligati, in particolare, dovrebbero valutare il potenziale impatto dell’AIA sulle loro attività e valutare se il loro <em>modus operandi</em> è conforme ai principi e alle disposizioni che entreranno in vigore. Nonostante il periodo di grazia di due anni prima della effettiva applicazione dell’AIA, è necessario agire tempestivamente, atteso che lo sviluppo di sistemi di IA può richiedere tempistiche molto lunghe.Pertanto, un approccio proattivo dei Soggetti Obbligati (che può consistere nel monitorare gli sviluppi normativi) è fondamentale non solo per una futura <em>compliance</em>, ma anche per mitigare i rischi di reclami o di contenzioso con le diverse parti contrattuali.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a> e <a href="mailto:jacopo.dirutigliano@advant-nctm.com">Jacopo Dirutigliano</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 04:58:35 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornato al 7 agosto 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ukraine-crisis-sanctions-updated-as-of-august-7-2023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/08/20230807_Memo-Russia_Short_IT10.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<i><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare</em> <em><a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a> e <a href="mailto:stefano.casartelli@advant-nctm.com">Stefano Casartelli</a>.</em></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 04:15:14 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-piero-francesco-vigano-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy &amp; Utilities.</p><p>Diamo il benvenuto a Piero e al suo team.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 11:07:08 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-piero-francesco-vigano</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l'ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy &amp; Utilities.<em>Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer">Legalcommunity</a></em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 11:35:38 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con 3 nuove promozioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-3-nuove-promozioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;rafforza la compagine societaria con la nomina di&nbsp;<strong> Jacopo Arnaboldi</strong>, <strong>Miranda Cellentani</strong>,&nbsp;ed&nbsp;<strong>Eleonora Parrocchetti&nbsp;</strong>come&nbsp;<strong>Equity Partner</strong>&nbsp;dello Studio, nelle sedi di Milano e Roma.La promozione rientra nel percorso di crescita professionale che ADVANT Nctm sostiene, con l’obiettivo di valorizzare i propri talenti e preservare l’integrità e la cultura aziendale.<strong>Jacopo Arnaboldi</strong>, nominato&nbsp;partner&nbsp;nell’ambito del dipartimento Corporate and Commercial dello Studio presso la sede di Milano, è specializzato in diritto commerciale e societario, contrattualistica d’impresa e M&amp;A. Fornisce assistenza a clienti nazionali e internazionali con una significativa esperienza nei settori del Technology, Digital Media and Entertainment (TMET), farmaceutico, energia e industria manifatturiera.<strong>Miranda Cellentani</strong>,<strong>&nbsp;</strong>nuova partner nel dipartimento Corporate and Commercial a Roma, assiste numerose imprese italiane ed estere in ambito commerciale e societario fornendo consulenza continuativa stragiudiziale, contrattuale ed extracontrattuale, nonché assistenza in operazioni straordinarie. &nbsp;Miranda ha maturato una esperienza ultradecennale nel settore delle energie rinnovabili ed ha acquisito competenze specifiche in materia regolatoria e contrattualistica di settore, assistendo i clienti dalla fase di sviluppo dei progetti a quella di costruzione ed esercizio degli impianti, sino alla eventuale fase di dismissione dell’investimento.<strong>Eleonora Parrocchetti</strong>, nominata partner nel dipartimento Fusioni e Acquisizioni a Milano, ha sviluppato le sue competenze nell’ambito del diritto commerciale e societario e, in particolare, nel settore del private equity e nel venture capital, assistendo fondi di investimento e clienti industriali, italiani e stranieri, in numerose operazioni straordinarie. Presta inoltre consulenza legale continuativa a primarie società in merito a tutti gli aspetti di diritto societario come la corporate governance e la disciplina regolamentare applicabile alle società quotate.Con le nuove nomine, lo Studio conta oggi&nbsp;<strong>68 Soci</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 03:45:25 +0200</pubDate>
                        <title>Il Garante Privacy approva il Codice di condotta sul Telemarketing: le principali novità e implicazioni pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-garante-privacy-approva-il-codice-di-condotta-sul-telemarketing-le-principali-novita-e-implicazioni-pratiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In applicazione dell’art. 40 del <strong>GDPR</strong>, varie associazioni di categoria e dei consumatori, &nbsp;hanno elaborato un Codice di condotta per le attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>. Il Codice, approvato dal Garante Privacy il 9 marzo 2023 e reso pubblico il 24 marzo 2023, acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio con la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Non esiste altro ambito che impegna i Garanti Privacy degli Stati membri tanto quanto il <em>telemarketing</em>. Oltre alle ingenti sanzioni irrogate, il tema è centrale in considerazione della serie di iniziative preordinate a contrastare le pratiche del c.d. “<em>telemarketing</em> selvaggio”. A tal proposito, si menziona, tra gli altri: (i) l’emanazione della legge n. 5/2018 - introduttiva del nuovo modello di RPO – e del successivo DPR n. 26/2022 che ne ha esteso l’applicabilità ai numeri mobili; (ii) il servizio telematico per le segnalazioni al Garante delle comunicazioni indesiderate; (iii) il tavolo di lavoro presso l’AGCOM per l’individuazione di misure tecniche volte al contrasto dello <em>spoofing</em> telefonico; (iv) il codice procedurale OIC-Assocontact in materia di <em>telemarketing</em>.L’approvazione del Codice determina, pertanto, il completamento del <em>framework</em> normativo-regolamentare di questo settore.Le associazioni promotrici del Codice in commento hanno tentato di elaborare un testo comprensivo delle molteplici linee interpretative condivise dal Garante nei vari provvedimenti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni al fine di promuovere comportamenti virtuosi lungo tutta la filiera. L’obiettivo primario è, dunque, quello di fornire chiarimenti univoci relativamente alle differenti problematiche interpretative che sono sorte in una materia che, considerando il numero di operatori e la rilevanza degli interessi in gioco, risulta essere particolarmente rilevante.&nbsp;<strong>1. Obblighi per il titolare</strong>&nbsp;Tra le novità principali apportate dal Codice di condotta, devono essere necessariamente evidenziati gli obblighi previsti in capo alle parti e, soprattutto, al titolare del trattamento.In particolare, l’art. 5 del Codice prescrive in capo al titolare l’obbligo di privilegiare, nella scelta dei <em>partner</em> commerciali per le attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>, le società aderenti al Codice di condotta.A conferma della notevole rilevanza che il Codice attribuisce al controllo della liceità delle varie operazioni poste in essere nelle attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>, l’art. 14, comma 2 del Codice impone al titolare di garantire il pieno e costante controllo dell’intera filiera di soggetti coinvolti in qualunque fase preparatoria o di esecuzione della campagna promozionale.Con specifico riferimento all’informativa, l’art. 11 del Codice ammette la possibilità di fornire, in occasione del contatto commerciale, un’informativa in forma semplificata. A tal proposito, la disposizione elenca gli elementi minimi che devono essere comunque forniti nella stessa. Inoltre, prima di procedere alla raccolta di qualsiasi dato personale dell’interessato – o su richiesta dello stesso – l’operatore indica dove può essere reperita l’informativa estesa, che dovrà essere inderogabilmente fornita prima dell’eventuale stipula del contratto.Nell’ipotesi in cui a seguito dei controlli sopracitati emergano contratti per i quali risulti viziato il primo contatto, detti contratti possono continuare ad avere esecuzione a condizione che il committente informi l’interessato circa la natura viziata del contratto e lo stesso interessato confermi la volontà di volerlo mantenere.&nbsp;<strong>2. Obblighi per i fornitori</strong>Un ruolo centrale è svolto dai fornitori, ossia da quei soggetti che materialmente effettuano la campagna di promozione in qualità di responsabili del trattamento.A tal proposito, l’art. 7, comma 1 del Codice prevede che chiunque effettui attività di <em>telemarketing</em>/<em>teleselling</em> (inclusi <em>contact center</em> e agenzie) “<em>è tenuto a iscriversi al <strong>ROC</strong> di cui alla delibera <strong>AGCOM</strong> n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di telemarketing e teleselling</em>”. Inoltre, nell’ottica di contrastare la pratica dello <em>spoofing</em> telefonico, viene data rilevanza centrale a soluzioni che consentano di ricontattare l’operatore chiamante.Il fornitore, tra i vari obblighi da adempiere deve inoltre: (i) fornire ai committenti un report dettagliato entro 15 giorni dalla chiusura delle singole campagne promozionali; (ii) registrare in apposite <em>black list</em> eventuali richieste di cancellazione dei dati, di revoca del consenso precedentemente prestato&nbsp; ed esercizio del diritto di opposizione – provvedendo altresì all’inoltro delle stesse al committente entro 24 ore; (iii) inviare al titolare – entro 15 giorni dalla chiamata – i dati identificativi e il numero di telefono degli interessati che hanno manifestato interesse o direttamente aderito alla promozione.&nbsp;<strong>3. Il consenso</strong>Il consenso acquisito per finalità di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em> – libero, specifico, inequivocabile e documentabile mediante elementi precisi e circostanziati – è ritenuto valido solo se adeguatamente informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.Recependo l’impostazione adottata dal Garante nel Provvedimento inibitorio, prescrittivo e sanzionatorio nei confronti di Edison Energia S.p.A. del 15 dicembre 2022, l’art. 12 del Codice stabilisce che il diniego alla ricezione di contatti commerciali espresso nel corso della telefonata promozionale, anche in forma orale, deve essere inteso quale revoca del consenso o come opposizione al trattamento della numerazione per finalità di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>. Tale diniego deve essere prontamente annotato, con conseguente cancellazione della relativa numerazione dalle liste. Pertanto, l’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere ulteriormente confermata, come invece spesso è accaduto nella prassi applicativa del settore.&nbsp;<strong>4. Rapporti tra committenti e list provider</strong>&nbsp;Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice nella selezione dei list provider, i committenti adottano la massima diligenza e valutano la presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari. In particolare, il Codice impone ai committenti la valutazione delle corrette modalità di acquisizione del consenso e la documentazione mediante modalità informatiche idonee a garantire l’immodificabilità della data e dell’origine del consenso stesso.Pertanto, al committente è richiesta un’attività istruttoria caratterizzata da una “diligente valutazione” della presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari, ivi compresa l’analisi – prettamente tecnica – circa l’adeguatezza dello strumento informatico utilizzato rispetto alle garanzie richieste dal Codice. A tal proposito, viene prescritta la conservazione sia della coppia <em>IP - timestamp</em> del soggetto che ha fornito il consenso <em>on line</em>, sia l’invio al medesimo soggetto di un messaggio di notifica della registrazione del consenso (ovvero l’adozione di meccanismi c.d. <em>double opt-in</em> dove il consenso acquisito <em>on line</em> viene successivamente confermato dall’interessato rispondendo ad un messaggio con richiesta di conferma).Per quanto concerne i <em>list provider</em> che raccolgono i dati alla stregua di autonomi titolari, l’art. 6, comma 3 del Codice prescrive l’obbligo di fornire un’autocertificazione che attesti la correttezza, liceità e aggiornamento di tutti i consensi raccolti.&nbsp;<strong>5. L'organismo di monitoraggio</strong>Altra novità introdotta dal Codice in commento è rappresentata dalla costituzione, ai sensi dell’art. 41 del GDPR, dell’Organismo di Monitoraggio chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.L’OdM è esterno rispetto all’organizzazione delle associazioni promotrici ed è composto da un numero massimo di 9 componenti - individuati sulla base delle candidature presentate dalle associazioni promotrici - che devono garantire e mantenere per l’intera durata dell’incarico i necessari requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità e competenza.Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti dell’OdM, esso non sarà soggetto ad alcuna forma di controllo da parte degli aderenti al Codice. Le attività dell’OdM – debitamente rendicontate – saranno finanziate da parte di ciascun aderente al Codice.Nonostante il dovere per l’OdM di gestire i reclami eventualmente insorti tra aderenti al Codice e interessati – o tra gli stessi aderenti – relativamente a violazioni e/o modalità applicative del Codice, resta salvo il diritto dell’interessato a presentare un reclamo al Garante e/o ad avviare procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 77 e 79 del GDPR.&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:matteo.cali@advant-nctm.com">Matteo Calì</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 03:55:16 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 7 marzo 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-al-7-marzo-2023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/03/20230307_Memo-Russia_Short_IT.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:francesca.scremin@advant-nctm.com">Francesca Scremin</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 03:06:46 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 10 gennaio 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/01/20230110_Memo-Russia_Short_IT61.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:jacopo.stefanini@advant-nctm.com">Jacopo Stefanini</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 03:09:48 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova decisione di adeguatezza per semplificare il trasferimento dati verso gli USA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-decisione-di-adeguatezza-per-semplificare-il-trasferimento-dati-verso-gli-usa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la nuova decisione di adeguatezza della Commissione europea il trasferimento di dati personali verso gli USA sarà presto oggetto di notevoli e importanti sviluppi. </em>Come nelle migliori serie Netflix , partiamo da un breve riassunto delle puntate precedenti. Tutto iniziò con il primo “<strong>caso Schrems</strong>”, dal nome dell’attivista privacy austriaco Maximilian Schrems. Con sentenza del 6 ottobre 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), criticando il fatto che il l’accordo sul trasferimento dei dati tra UE e USA all’epoca vigente (c.d. “Safe Harbour”) consentiva di derogare il GDPR per motivi di interesse pubblico come la sicurezza nazionale, ha dichiarato l’illegittimità della Decisione 520/2000/CE della Commissione europea che certificava l’adeguatezza del sistema statunitense in materia di trasferimento di dati personali.Nel tentativo di ovviare alle problematiche richiamate, è stato adottato un secondo accordo (“Privacy Shield”). Tuttavia, in seguito alla pronuncia del 16 luglio 2020 della CGUE nel c.d. <strong>caso “Schrems II</strong>”, anche quest’ultimo accordo è stato invalidato in quanto non coerente con i principi cardine del GDPR. In particolare, la CGUE ha posto l’attenzione sulla violazione del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati dal momento che le autorità pubbliche statunitensi erano legittimate ad eccedere e trattare i dati personali trasferiti senza limitazioni a quanto strettamente necessario per le ragioni di sicurezza.La CGUE, pur confermando la legittimità della decisione 2010/87/CE sulle&nbsp;<em>standard contractual clauses</em>&nbsp;(SCC), ha richiesto agli esportatori e importatori di dati personali che intendono avvalersi delle SCC di valutare, prima del trasferimento, se l’importatore sia in grado di rispettare, sulla base della legislazione applicabile e delle circostanze che caratterizzano il trasferimento nel caso concreto, gli impegni che assume con le SCC. La CGUE richiede, inoltre, di introdurre, se necessario, “garanzie aggiuntive”, “misure supplementari” e “meccanismi efficaci” che rendano il livello di protezione dei dati negli Stati Uniti equivalente a quello garantito nell’Unione Europea (c.d. valutazione d’impatto sul trasferimento o&nbsp;<em>transfer impact assessment</em>).Il vuoto normativo creatosi in seguito alla dichiarazione di invalidità del Privacy Shield ha causato un’incertezza giuridica rilevante. Attualmente, infatti, molteplici sono le problematiche di compliance con il GDPR e la disciplina privacy che impattano le attività degli operatori economici.Per dare seguito alle indicazioni contenute nella decisione “Schrems II”, la Commissione europea e il Governo degli Stati Uniti hanno iniziato a negoziare un nuovo accordo (il c.d. “<strong><em>Trans-Atlantic Data Privacy Framework</em></strong><em>”). </em>Il 25 marzo 2022 la Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno raggiunto un accordo di principio, a cui è seguita, il 7 ottobre 2022, l’emanazione da parte del Presidente degli Stati Uniti di un <strong><em>Executive Order</em></strong> che ha dato attuazione agli impegni assunti nell’accordo di principio di marzo.In particolare, l’<em>executive order, </em>al fine di solidificare il sistema delle garanzie <em>data privacy</em> per i cittadini UE i cui dati vengono trasferiti negli Stati Uniti, prescrive: (i) garanzie vincolanti volte a limitare ai casi di stretta necessità e nel rispetto del principio di proporzionalità l’accesso ai dati personali; (ii) un rigido controllo sulle attività dei servizi di <em>intelligence</em> USA per garantire il rispetto delle limitazioni previste per le attività di sorveglianza; (iii) l’istituzione di una nuova “<em>Data Protection Review Court</em>” competente a giudicare sui reclami proposti in merito all’accesso ai dati personali da parte della autorità di sicurezza statunitense; (iv) conseguente revisione delle rispettive <em>policy</em> e procedure interne per l’implementazione delle misure <em>de quibus</em>. Come riferito nella stessa scheda informativa di accompagnamento dell’Executive Order, “<em>i flussi di dati transatlantici sono fondamentali per le relazioni economiche UE-USA, che valgono 7.100 miliardi di dollari</em>”. In detto documento, il Presidente Joe Biden aggiunge che “<em>le aziende statunitensi e dell’UE, grandi e piccole, in tutti i settori dell’economia, fanno affidamento sui flussi di dati transfrontalieri per partecipare all’economia digitale ed espandere le opportunità economiche. Il Data Privacy Framework UE-USA rappresenta il culmine di uno sforzo congiunto degli Stati Uniti e della Commissione europea per ripristinare la&nbsp;fiducia e la stabilità dei flussi&nbsp;di dati transatlantici e riflette la forza delle relazioni UE-USA basate su valori condivisi</em>.”Successivamente all’emanazione dell’ordine esecutivo e dei relativi regolamenti, la Commissione europea ha avviato la procedura per l’adozione della relativa&nbsp;<strong>decisione di adeguatezza</strong>, la cui proposta è stata resa pubblica il 13 dicembre scorso (<a href="https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en" target="_blank" rel="noreferrer">https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en</a>). Ai sensi dell’art. 45 GDPR, la decisione di adeguatezza rappresenta uno degli strumenti per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo senza la necessaria richiesta di preventive autorizzazioni in tal senso. La bozza in questione rappresenta il risultato di una delicata operazione di bilanciamento tra il rispetto dei principi fatti propri dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali e i poteri di sorveglianza degli Stati Uniti.Nelle premesse della bozza di decisione di adeguatezza viene previsto che il trasferimento di dati personali sia lecito <em>sic et sempliciter</em> previa una valutazione circa l’assimilabilità del livello di protezione garantito dalle rispettive normative. Pertanto, non è richiesta una identità <em>tout court</em> delle norme europee a condizione che l’apparato normativo del paese terzo in materia si dimostri, nel concreto, efficace per garantire un livello di protezione adeguato.Altro elemento innovativo che dimostra l’impegno a voler dare seguito alle doglianze rilevate nelle pronunce della CGUE è rappresentato dall’istituzione di uno specifico meccanismo di ricorso indipendente e imparziale per la risoluzione dei reclami dei cittadini europei.La Commissione europea, in seguito alle modifiche introdotte dall’<em>executive order</em>, ha affermato che sussistono gli estremi per garantire il rispetto degli elementi di sostanziale equivalenza delle tutele e dei principi previsti nel GDPR. Una volta completata la procedura di adozione, che include anche un parere del Comitato europeo per la protezione dei dati (“EDPB”), la decisione di adeguatezza diverrà definitiva. Considerando le recenti evoluzioni, è verosimile attendersi a stretto giro sviluppi rilevanti.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:matteo.cali@advant-nctm.com">Matteo Calì</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 03:44:21 +0200</pubDate>
                        <title>NextLegal S.T.A.P.A.: l&#039;innovazione tecnologica prosegue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nextlegal-s-t-a-p-a-linnovazione-tecnologica-prosegue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>NextLegal&nbsp;è la società tra avvocati per azioni promossa nel giugno 2020 da ADVANT Nctm in partnership con CRIBIS Credit Management, società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione end-to-end del credito problematico anomalo.</em>A due anni dalla nascita NextLegal è passata da 4 a 30 professionisti, suddivisi tra la sede principale di Bologna e l’unità operativa di Milano, e gestisce circa 27mila pratiche.La STAPA opera nel recupero dei crediti massivi e del contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di NPEs ed integra al proprio core business l’Intelligenza Artificiale per l’automazione degli atti, utilizzando compositori automatici molto evoluti per lavorare tutti i tipi di crediti.Sempre nel solco dell’innovazione tecnologica che caratterizza la Società fin dalla Sua costituzione, nel maggio 2022 NextLegal ha adottato, per la creazione degli atti, Legito un programma che garantisce un’automazione avanzata nella stesura dei documenti grazie anche all’interazione con il gestionale.E’ possibile pertanto, con un solo passaggio, senza intervento dell’utente e semplicemente partendo dalla pratica di riferimento, creare atti quali la diffida, il ricorso per decreto ingiuntivo, il precetto ed il pignoramento presso terzi oltre al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tutti adattati alle varie casistiche in relazione al cliente ed alla tipologia di credito da azionare.Rispetto al passato la grafica è migliorata, il tool è adattabile a tutte le esigenze (anche di tipo grafico) ed è possibile scegliere di scaricare l’atto in vari formati (word, pdf, rtf).“Siamo fiduciosi che l’adozione di Legito ci consentirà di lavorare le pratiche affidate in maniera ancora più efficiente, ciò a beneficio dei nostri clienti.” conclude l’<strong>Avv. Gianluca Massimei</strong>, A.D. di NextLegal, facendo il punto su questi due anni di attività della società assieme al Presidente del C.d.A&nbsp;<strong>l’Avv. Stefano Padovani</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 08:37:16 +0200</pubDate>
                        <title>Incidenti di sicurezza e data breach in ambito bancario. Le polizze cyber</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/incidenti-di-sicurezza-e-data-breach-in-ambito-bancario-le-polizze-cyber</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’articolo approfondisce la tematica legata alla&nbsp;<strong>cybersecurity</strong>, agli&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza</strong>&nbsp;e alla&nbsp;<strong>violazione dei dati personali</strong>&nbsp;(<strong>data breach</strong>) con riferimento al&nbsp;<strong>settore bancario</strong>, con un approfondimento sulle<strong>&nbsp;polizze a copertura del cyber risk.</strong></em></p><h2><strong>1. Incidenti di sicurezza e violazioni di dati personali. Peculiarità del settore bancario</strong></h2><h3>1.1 Premessa</h3>La materia della&nbsp;<strong><em>cybersecurity</em></strong>, prima relegata in normative settoriali, dal 2018 circa è al centro dell’intervento del legislatore europeo e italiano.L’aumento esponenziale degli&nbsp;<strong>attacchi informatici</strong>&nbsp;e l’acquisita consapevolezza della gravità delle loro conseguenze ai danni dello Stato, delle imprese e delle persone fisiche hanno impresso un’evidente accelerazione alla produzione normativa. Dal&nbsp;<strong>GDPR</strong>&nbsp;(Regolamento UE 2016/679) al&nbsp;<strong>codice europeo delle comunicazioni elettroniche</strong>&nbsp;(d.lgs. 259/2003, come da ultimo modificato dal d.lgs. 207/2021), dall’attuazione della&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>&nbsp;(con il&nbsp;d.lgs. 65/2018) al&nbsp;<strong>perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</strong>&nbsp;(D.L. 105/2019), gli obblighi in materia di&nbsp;<strong><em>cybersecurity</em></strong>&nbsp;riguardano ormai una platea sempre più ampia di soggetti.In&nbsp;<strong>ambito bancario</strong>, la gestione degli incidenti di sicurezza informatica è regolata altresì da una&nbsp;<strong>disciplina di settore</strong>&nbsp;e dagli&nbsp;<strong>Orientamenti della Banca d’Italia</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>dell’Autorità Bancaria Europea</strong>.<h3><strong>1.2 Gli incidenti di sicurezza</strong></h3>Un&nbsp;<strong>incidente di sicurezza</strong>&nbsp;è, in termini generali, un&nbsp;<strong>evento che compromette l’integrità</strong>, la&nbsp;<strong>disponibilità</strong>&nbsp;o la&nbsp;<strong>riservatezza</strong>&nbsp;<strong>di sistemi informativi</strong>&nbsp;<strong>o delle informazioni</strong>&nbsp;che detti sistemi elaborano, conservano o trasmettono.<strong>Non vi è né una definizione né una disciplina unitaria</strong>&nbsp;di incidente di sicurezza, che sono invece contenute in normative di settore, nazionali ed europee, come, per quanto rileva ai fini del presente contributo, la Direttiva UE 2016/1148 (c.d. Direttiva NIS), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018; il D.L. 105/2019, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; e la&nbsp;Direttiva UE 2015/2366&nbsp;(c.d. Direttiva PSD2), recepita nell’ordinamento nazionale con il&nbsp;d.lgs. 218/2017, relativa ai&nbsp;<strong>servizi di pagamento</strong>&nbsp;nel mercato interno e applicabile a tutti i fornitori di servizi di pagamento, incluse le banche.Nello specifico, il decreto attuativo della&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>&nbsp;e il decreto istitutivo del&nbsp;<strong>perimetro di sicurezza cibernetica</strong>&nbsp;impongono l’<strong>adozione di misure di sicurezza stringenti&nbsp;</strong>a carico di soggetti, pubblici e privati, che, rispettivamente, svolgono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali o offrono servizi digitali, ed esercitano una&nbsp;<strong>funzione essenziale dello Stato</strong>&nbsp;o assicurano un&nbsp; servizio&nbsp; essenziale&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; mantenimento&nbsp; di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli&nbsp;<strong>interessi</strong>&nbsp;<strong>dello Stato</strong>.I soggetti riconducibili a tali categorie, dunque, dovranno&nbsp;<strong>garantire&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;di sicurezza e procedurali più rigorosi</strong>&nbsp;rispetto a chi non vi rientra: ciò principalmente in ragione del considerevole impatto che eventuali incidenti informatici potrebbero avere nei settori interessati.Si segnala, a questo proposito, che&nbsp;<strong>tali enti sono individuati</strong>, con propri provvedimenti,&nbsp;<strong>dalle autorità pubbliche competenti</strong>, e che i settori di rilievo includono il&nbsp;<strong>settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari</strong>&nbsp;oltre che, più in generale, quello&nbsp;<strong>economico e finanziario</strong>.Venendo alla&nbsp;<strong>definizione di incidente di sicurezza</strong>&nbsp;in&nbsp;<strong>ambito bancario</strong>, la&nbsp;Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia&nbsp;(cfr. Parte Prima, titolo IV, Cap. 4, sez. 1, par. 3) definisce l’“<em>incidente operativo o di sicurezza</em>” come un “<strong><em>evento, o serie di eventi collegati, non pianificati dalla banca</em></strong><em>,&nbsp;<strong>che interessa le sue risorse informatiche</strong>&nbsp;e che i) ha o potrebbe avere un&nbsp;<strong>impatto negativo sull’integrità</strong>,&nbsp;<strong>la disponibilità</strong>,&nbsp;<strong>la riservatezza e/o l’autenticità dei servizi o dei processi dell’intermediario</strong>; oppure ii) comunque implica la&nbsp;<strong>violazione</strong>&nbsp;o l’imminente minaccia di violazione delle&nbsp;<strong>norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni</strong>&nbsp;(ad esempio, frodi informatiche, attacchi attraverso internet e malfunzionamenti e disservizi)</em>”.La&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>, inoltre, classifica gli&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza in due categorie</strong>: (i<strong>)&nbsp;<em>incidenti cyber</em></strong>, intesi come incidenti causati da attività volontaria e malevola riguardanti l’accesso, l’uso, la divulgazione, l’interruzione, la modifica o la distruzione non autorizzati delle risorse della banca o incidenti che producono, anche involontariamente, diffusione e/o alterazione di dati riservati della clientela e/o dell’intermediario; oppure (ii)&nbsp;<strong><em>incidenti operativi</em></strong><em>,</em>&nbsp;ossia incidenti derivanti da processi inadeguati o malfunzionanti, persone e sistemi o eventi di forza maggiore. Tale classificazione è contenuta all’interno delle “Istruzioni per la segnalazione di gravi incidenti operativi o di sicurezza”, pubblicate dalla Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021.<h3><strong>1.3 Le violazioni di dati personali: violazione di riservatezza, disponibilità o integrità</strong></h3>Una&nbsp;<strong>violazione di dati personali</strong>, o&nbsp;<strong><em>data breach</em></strong>, è una particolare tipologia di incidente di sicurezza che coinvolge dati personali, ossia quelle informazioni che identificano, direttamente o indirettamente, una persona fisica (c.d. interessato).L’art. 4, n. 12, del&nbsp;<strong>GDPR</strong>&nbsp;definisce “<strong>violazione dei dati personali</strong>” come “<em>la&nbsp;<strong>violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati</strong></em>”.Le&nbsp;<strong>violazioni dei dati personali</strong>, quindi, possono essere classificate in:<ul> <li><strong>violazioni della riservatezza</strong>, che comportano una divulgazione o un accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali;</li> <li><strong>violazioni della disponibilità</strong>, che comportano la perdita di accesso o la distruzione accidentali o non autorizzate dei dati personali; e</li> <li><strong>violazioni dell’integrità</strong>, che comportano una modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali.</li></ul><p>Un esempio di&nbsp;<em>data breach</em>, che può comportare una violazione sia della riservatezza che della disponibilità, è dato dal&nbsp;<em>ransomware</em>, il cui schema è quello dell’estorsione: gli&nbsp;<em>hacker</em>&nbsp;criptano i dati di un’organizzazione e richiedono il pagamento di una somma di denaro (in genere in criptovaluta) per ripristinare l’accesso agli stessi. Spesso l’attacco non si limita alla criptazione dei dati ma consiste anche nella loro esfiltrazione, a cui segue la minaccia di renderli pubblici online in caso di mancato pagamento del riscatto.Un ulteriore esempio di&nbsp;<em>data breach</em>, che comporta di regola una violazione della riservatezza, è dato dal&nbsp;<em>phishing</em>. Nella sua versione più semplice, l’<em>hacker</em>, spacciandosi per un’altra persona, invia un’email alla vittima chiedendo di fornire informazioni quali numeri di carte di credito o password. La tecnica di&nbsp;<em>phishing</em>&nbsp;più sofisticata e che sta prendendo sempre più piede, almeno in Italia, è denominata BEC (<em>Business Email Compromise</em>). In genere, in questo caso l’<em>hacker</em>&nbsp;sottrae le credenziali di accesso all’account email di un dipendente o di un dirigente di un’organizzazione (mediante una normale azione di&nbsp;<em>phishing&nbsp;</em>o introducendosi nei relativi sistemi in altro modo); dopodiché, spacciandosi per un apicale chiede a un proprio dipendente di effettuare un pagamento su un certo conto corrente bancario o, spacciandosi per un fornitore, chiede al committente il pagamento dei corrispettivi dovuti su coordinate bancarie diverse da quelle originariamente comunicate dal reale fornitore.Infine, un esempio di&nbsp;<em>data breach</em>&nbsp;che potrebbe comportare la violazione integrità del dato riguarda la perdita di documenti o di dispositivi portatili, nel caso in cui non sia disponibile una copia di&nbsp;<em>backup</em>.</p><h3><strong>1.4 Statistiche sull’incidenza di violazioni di dati personali nel triennio 2019 – 2021</strong></h3>Negli ultimi anni si è registrato un&nbsp;<strong>considerevole aumento delle violazioni dei dati personali</strong>&nbsp;a danno di imprese italiane ed europee. Secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, pubblicato, appunto, dalla European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), delle nove categorie di minacce alla sicurezza informatica, nel 2021 è il&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;ad averla fatta da padrone con, a seguire, il&nbsp;<em>phishing</em>. In calo, rispetto al 2020, gli incidenti connessi al&nbsp;<em>malware</em>.Come sottolineato dall’ENISA, tra aprile 2020 e luglio 2021 i&nbsp;<strong>settori più colpiti</strong>&nbsp;da attacchi informatici sono stati la&nbsp;<strong>pubblica amministrazione</strong>&nbsp;(198 incidenti), i&nbsp;<strong>fornitori di servizi digitali</strong>&nbsp;(152 incidenti), il&nbsp;<strong>settore pubblico in generale</strong>&nbsp;(151 incidenti),&nbsp;<strong>la sanità</strong>&nbsp;(143 incidenti) e il&nbsp;<strong>settore finanziario/bancario</strong>&nbsp;(97 incidenti).Per quanto riguarda, nello specifico, le violazioni notificate al Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, anche, il “Garante”), l’autorità ha registrato 1.443 casi nel 2019, 1.387 nel 2020, e 2.071 casi nel 2021; nel 2018, invece, i casi erano solo 650 (come emerge, rispettivamente, dalle rispettive relazioni annuali).Dei provvedimenti pubblicati dall’autorità su questi temi nell’ultimo anno, la quasi totalità ha riguardato&nbsp;<strong>azioni accidentali interne</strong>&nbsp;(come episodi di erronea trasmissione/condivisione di dati a soggetti non autorizzati); i rimanenti casi, relativi ad azioni intenzionali esterne, hanno riguardato&nbsp;<strong>attacchi&nbsp;<em>ransomware</em></strong>. Quanto alla tipologia di&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;<strong>applicate</strong>, l’autorità ha principalmente rivolto ai soggetti coinvolti&nbsp;<strong>ammonimenti</strong>&nbsp;o comminato&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;<strong>amministrative</strong>&nbsp;<strong>pecuniarie</strong>.Tra le sanzioni più alte, il Garante ha sanzionato un istituto di credito per l’importo di euro 1.650.000, non per violazioni specifiche degli artt. 33 e 34 del GDPR, ma per non aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, circostanza emersa, appunto, nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’autorità in relazione a un&nbsp;<em>data breach</em>.<h3><strong>1.5 Conseguenze legali derivanti da incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali: notifiche, comunicazioni e misure di sicurezza tecniche e organizzative</strong></h3>Nel caso si verifichino&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali</strong>, il soggetto che li abbia subiti dovrà attivarsi prontamente per adempiere agli&nbsp;<strong>obblighi</strong>&nbsp;previsti dalla normativa applicabile che, in termini generali, includono la&nbsp;<strong>notifica di tali eventi alle autorità competenti</strong>&nbsp;e, nei casi più gravi, agli&nbsp;<strong>interessati</strong>. È inoltre richiesto di adottare prontamente&nbsp;<strong>misure</strong>&nbsp;<strong>di</strong>&nbsp;<strong>sicurezza</strong>&nbsp;<strong>tecniche</strong>&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;<strong>organizzative</strong>&nbsp;<strong>adeguate</strong>&nbsp;per mitigare gli effetti dell’incidente e prevenire futuri episodi.Talune imprese, come accade in ambito bancario, possono ricadere nell’ambito applicativo di diverse normative e, pertanto, sono astrattamente soggette a diversi obblighi in materia di sicurezza informatica.<strong><em>1.5.1 Gli obblighi previsti dal GDPR</em></strong>In primo luogo, qualora l’incidente di sicurezza abbia ad oggetto&nbsp;<strong>dati personali</strong>&nbsp;e sia quindi qualificato come&nbsp;<strong>violazione di dati ai sensi del GDPR</strong>, il titolare del trattamento – ovvero l’ente che determina le finalità e i mezzi del trattamento (per esempio, l’istituto di credito in relazione ai dati personali della propria clientela) – che lo abbia subito è tenuto a conformarsi a&nbsp;<strong>due obblighi principali</strong>.Il primo, previsto dall’art. 33 (1) GDPR, è quello di&nbsp;<strong>notificare la violazione all’autorità di controllo competente&nbsp;</strong>(in Italia, il Garante)&nbsp;<strong>entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza</strong>, salvi i casi in cui sia ammesso procedere attraverso una notifica ritardata, ovvero una notifica a due stadi, preliminare e definitiva; il secondo, previsto dal successivo art. 34 (1) GDPR, è quello di&nbsp;<strong>darne comunicazione agli interessati</strong>. La notifica all’autorità di controllo è sempre obbligatoria tranne nel caso in cui “sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. La comunicazione agli interessati è obbligatoria, invece, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.Alla luce di quanto sopra, è evidente che la&nbsp;<strong>valutazione dell’esistenza di un rischio</strong>&nbsp;(o di un rischio elevato), non appena si viene a conoscenza di una violazione, è&nbsp;<strong>fondamentale</strong>&nbsp;per comprendere se procedere con la notifica al Garante e con la comunicazione agli interessati oltre che, naturalmente, per adottare misure efficaci per contenere e risolvere la violazione.A questo riguardo, il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29) – i.e. il gruppo di lavoro europeo indipendente che, fino all’entrata in vigore del GDPR, si occupava di questioni relative alla gestione dei dati personali – con le sue “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP250)”, successivamente fatte proprie dallo European Data Protection Board (EDPB), elenca e descrive&nbsp;<strong>sette fattori di rischio da considerare</strong>. In questo contesto, &nbsp;il WP29 richiama, in particolare, il documento di dicembre 2013 “<em>Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches</em>” adottato dall’ENISA, contenente una metodologia per la valutazione della gravità della violazione, quale utile strumento per la&nbsp;<strong>predisposizione da parte dei titolari del piano di intervento</strong>&nbsp;ai fini della gestione dei&nbsp;<em>data breach</em>. Questi fattori includono:<ul> <li>tipo di violazione;</li> <li>natura, carattere “sensibile” e volume dei dati personali;</li> <li>facilità di identificazione delle persone fisiche;</li> <li>gravità delle conseguenze per le persone fisiche;</li> <li>caratteristiche particolari dell’interessato;</li> <li>caratteristiche particolari del titolare del trattamento;</li> <li>numero di persone fisiche interessate.</li></ul><p><strong><em>1.5.2 Gli obblighi previsti dal decreto che recepisce la Direttiva NIS</em></strong>Il decreto che recepisce la&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>, invece, prevede che gli&nbsp;<strong>operatori di servizi essenziali</strong>&nbsp;<strong>e i fornitori di servizi digitali</strong>&nbsp;debbano&nbsp;<strong>notificare gli incidenti</strong>&nbsp;aventi un impatto rilevante sui servizi essenziali&nbsp;<strong>al&nbsp;<em>Computer Security Incident Response Team</em></strong>&nbsp;(CSIRT), istituito&nbsp;<strong>presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale</strong>, la quale è designata quale autorità nazionale competente NIS, vigila sull’applicazione della Direttiva NIS e ha poteri ispettivi e sanzionatori in materia.Le notifiche di tali incidenti devono essere effettuate “<strong>senza ingiustificato ritardo</strong>”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.<strong><em>1.5.3 Gli obblighi previsti dalla normativa in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</em></strong>Analogamente, il&nbsp;<strong>DPCM 14 aprile 2021, n. 81</strong>, definisce le&nbsp;<strong>modalità per la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici afferenti al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica</strong>. Esso prevede l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro, di&nbsp;<strong>notificare</strong>&nbsp;al CSIRT gli incidenti di sicurezza aventi impatto sui beni ICT di rispettiva pertinenza,&nbsp;<strong>entro 6 ore ovvero entro 1 ora, a seconda della gravità</strong>, dal momento in cui i soggetti medesimi ne siano venuti a conoscenza (anche mediante attività di monitoraggio, test e controllo).<strong><em>1.5.4 Gli obblighi previsti in ambito bancario dalla Direttiva PSD2, dall’Autorità Bancaria Europea e dalla Banca d’Italia</em></strong>La&nbsp;<strong>Direttiva PSD2</strong>, infine, prevede che, in caso di&nbsp;<strong>grave incidente operativo</strong>&nbsp;o relativo alla sicurezza, i&nbsp;<strong>prestatori di servizi di pagamento</strong>, ivi incluse le&nbsp;<strong>banche</strong>, debbano&nbsp;<strong>notificarlo senza indugio all’autorità competente</strong>&nbsp;dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento. Al ricevimento della notifica, l’autorità competente fornisce i dettagli dell’incidente all’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority o EBA) e alla BCE. In attuazione di detta Direttiva, gli obblighi in questione sono contenuti a livello nazionale in all’articolo 6 ter del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, introdotto ad opera dell’art. 2, comma 8 del d.lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, laddove è previsto che “<em>i prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d’Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento. La Banca d’Italia definisce le modalità e i termini per l’invio dei dati, tenendo anche conto degli orientamenti dell’ABE. I dati vengono poi trasmessi a ABE e BCE in forma aggregata</em>”. Inoltre, obblighi puntuali di notifica dei “gravi incidenti” ai sensi della Direttiva PSD2 sono contenuti all’interno della già citata Circolare della Banca d’Italia n. 285, aggiornata in seguito all’emanazione della Direttiva PSD2, nonché delle “Istruzioni per la segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza”, pubblicate da Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021 e della Comunicazione della Banca d’Italia del 29 ottobre 2021, che a sua volta recepisce gli Orientamenti dell’EBA, avente natura di atto normativo di carattere generale vincolante per i destinatari.In data 10 giugno 2021, infatti, l’EBA ha emanato gli Orientamenti aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi dell’art. 96 della Direttiva PSD2, che abrogano e sostituiscono i precedenti Orientamenti del 2017. La Banca d’Italia si è conformata a detti Orientamenti dell’EBA con Comunicazione del 29 ottobre 2021.In particolare, gli&nbsp;<strong>Orientamenti dell’EBA</strong>&nbsp;stabiliscono&nbsp;<strong>criteri per la classificazione degli incidenti operativi o di sicurezza gravi</strong>, nonché il&nbsp;<strong>contenuto</strong>, il&nbsp;<strong>formato</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>procedure</strong>&nbsp;<strong>per la comunicazione&nbsp;</strong>di questi incidenti alle autorità nazionali. Ai sensi della normativa sopra citata, al fine di verificare la rilevanza e gravità dell’incidente devono essere prese in considerazione&nbsp;<strong>soglie qualitative e quantitative</strong>, come di seguito evidenziato:</p><ul> <li>l’incidente operativo o di sicurezza è reso pubblico e/o può comportare importanti danni reputazionali;</li> <li>l’impatto finanziario stimato supera i cinque milioni di euro o il massimo tra lo 0.1 per cento del capitale primario di classe 1 dell’intermediario e 200.000 euro;</li> <li>la gestione dell’incidente è soggetta ad un alto livello di&nbsp;<em>escalation</em>&nbsp;interna (es. CIO o equivalente);</li> <li>l’incidente comporta verosimilmente la violazione di obblighi legali o regolamentari;</li> <li>l’incidente operativo o di sicurezza innesca o potrebbe innescare procedure di gestione della continuità operativa o di gestione delle crisi;</li> <li>alto impatto delle transazioni interessate;</li> <li>il numero degli utenti interessati è maggiore di 50.000 o del 25% del numero totale di utenti del servizio;</li> <li>concomitanza di impatti c.d. “minori”;</li> <li>l’incidente ha un impatto sistemico e può interessare altre istituzioni/organizzazioni;</li> <li>l’incidente è comunicato al CERT/CSIRT.</li></ul><p>Quanto alle&nbsp;<strong>tempistiche</strong>&nbsp;per comunicare i “gravi incidenti” alla Banca d’Italia, le già citate “Istruzioni per la segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza”, pubblicate da Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021 prevedono obblighi di segnalazione aventi&nbsp;<strong>tempistiche</strong>&nbsp;<strong>stringenti</strong>&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;<strong>differenziate</strong>&nbsp;a seconda che l’istituto bancario sia classificato come “<strong>banca significativa</strong>” ovvero “<strong>banca meno significativa</strong>”, mediante&nbsp;<strong>tre tipologie di rapporti</strong>: i) un&nbsp;<strong>primo report relativo all’incidente, atteso entro due ore&nbsp;</strong>(ovvero quattro ore per le “banche meno significative”) dal momento in cui esso è stato classificato come “grave”; ii) un&nbsp;<strong>secondo report</strong>, denominato “report ad interim”, inviato quando le&nbsp;<strong>regolari operazioni sono state ripristinate</strong>&nbsp;e l’attività è tornata alla normalità; iii) un&nbsp;<strong>terzo e ultimo report</strong>, atteso&nbsp;<strong>entro 20 giorni lavorativi dalla chiusura dell’incidente</strong>.Tutte le normative sopra brevemente descritte, inoltre, prevedono l’obbligo a carico delle imprese di adottare&nbsp;<strong>misure di sicurezza e organizzative adeguate</strong>, determinate, tra l’altro,&nbsp;<strong>in funzione della natura delle attività esercitate e dei servizi prestati</strong>, della gravità delle conseguenze di eventuali incidenti, nonché, nel caso in cui siano coinvolti dati personali, della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento, dello stato dell’arte e dei costi di attuazione.Tali misure devono essere identificate e adottate in via generale e preventiva, al fine di&nbsp;<strong>garantire la sicurezza dei sistemi informatici utilizzati</strong>, nonché prevenire e minimizzare l’impatto di eventuali incidenti di sicurezza; ma misure di sicurezza tecniche e organizzative devono essere identificate e adottate, prontamente, anche al verificarsi degli incidenti in questione, al fine di mitigarne gli effetti negativi e mettere nuovamente in sicurezza i sistemi coinvolti.Tra le misure di sicurezza segnalate dall’ENISA e dall’EDPB si segnalano, a titolo esemplificativo, l’adozione di meccanismi di crittografia, di autenticazione a fattori multipli e di sistemi&nbsp;<em>firewall</em>.Infine, si riporta l’orientamento del WP29 che ha espressamente affermato che, in via generale,&nbsp;<strong>non dovrebbe sussistere un obbligo di notifica</strong>&nbsp;nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni (Opinion n. 3/2014): i) la&nbsp;<strong>chiave di cifratura non è stata compromessa</strong>; ii) sussistenza di una&nbsp;<strong>copia di&nbsp;<em>backup</em>&nbsp;dei dati</strong>; iii) adozione di&nbsp;<strong>meccanismi di criptazione dei dati</strong>. In aggiunta, è opportuno tenere conto della sussistenza dell’ulteriore condizione consistente nella&nbsp;<strong>possibilità di immediato blocco di qualsiasi dispositivo oggetto della violazione</strong>, mediante cancellazione irreversibile della memoria del dispositivo non appena questo si colleghi ad una rete, in combinazione con una password OPT fornita all’utente su dispositivi diversi da inserire nel dispositivo violato.</p><div data-anchor-id="2"></div><p></p><h2><strong>2. Polizze&nbsp;<em>cyber</em>&nbsp;e servizi accessori di&nbsp;<em>data breach management</em></strong></h2><h3><strong>2.1 Introduzione</strong></h3>Preliminarmente si evidenzia che il presente contributo non si sofferma sui profili regolatori delle&nbsp;<strong>polizze&nbsp;<em>cyber</em></strong>, per i quali si rinvia ad un successivo intervento; in questa sede ci si concentrerà, invece, sull’aspetto dei&nbsp;<strong>servizi accessori a tali polizze</strong>, consistenti nella gestione della violazione del dato, come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.<h3><strong>2.2 Servizi di gestione della violazione</strong></h3>L’<strong>inosservanza degli obblighi descritti&nbsp;</strong>ai paragrafi che precedono può comportare l’applicazione di&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;estremamente significative. Solo con riferimento alla violazione degli articoli 33 e 34 del GDPR, le imprese possono andare incontro a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo globale dell’azienda, se superiore.Più in generale, gli incidenti possono esporre i soggetti che li abbiano subiti a danni e costi per la difesa derivanti da reclami o azioni di terzi e in particolare gli interessati dal trattamento dei dati personali, contro tali soggetti e i&nbsp;<em>service provider&nbsp;</em>(con cui tali soggetti sono solidalmente responsabili nei confronti degli interessati); danni alla reputazione; costi per le investigazioni di&nbsp;<em>cybersecurity</em>, la consulenza e l’attuazione di misure tecniche adeguate per contenere o rimediare alla violazione.In questo contesto, le&nbsp;<strong>polizze assicurative di tipo “<em>cyber</em>”</strong>&nbsp;(che operano di regola come assicurazioni per la responsabilità civile, nonché come assicurazioni contro i danni), con&nbsp;<em>focus</em>&nbsp;specifico sulle violazioni dei dati personali e in materia di&nbsp;<em>cybersecurity</em>, rappresentano uno strumento utile per proteggere la propria organizzazione da minacce informatiche offrendo&nbsp;<strong>coperture per i danni da interruzione dell’attività</strong>,&nbsp;<strong>danni reputazionali</strong>&nbsp;nonché per i&nbsp;<strong>costi sostenuti per le attività di assistenza&nbsp;</strong>in sede di rimedio o adempimento agli obblighi conseguenti alle violazioni.A maggior ragione, possono essere ancora più interessanti per l’assicurato le polizze che includono, oltre alle tradizionali coperture assicurative, anche il servizio accessorio di gestione e assistenza della violazione del dato personale o in generale dell’incidente di sicurezza.Tali polizze&nbsp;<em>cyber</em>, infatti, hanno un approccio esaustivo, prendendo in considerazione la necessità per i soggetti colpiti da incidenti di sicurezza di agire prontamente, al fine di valutare e contenere la violazione, tramite il coinvolgimento e il coordinamento di diversi professionisti.Il vantaggio di tali polizze per l’assicurato consiste nella possibilità di usufruire del servizio di gestione per effetto della mera vigenza della polizza e quindi anche prima della verifica e della conferma dell’operatività della copertura assicurativa, senza costi ulteriori rispetto al premio già pagato.Il servizio di gestione si articola nella raccolta delle informazioni relative al sinistro, nell’assistenza all’assicurato in sede di valutazione delle iniziative da porre in essere e nella selezione dei fornitori (<em>vendors</em>) i cui servizi siano necessari per porre rimedio alla violazione o adempiere agli obblighi ad essa conseguenti. Il costo dei fornitori non è incluso nel servizio di gestione ma è suscettibile di rimborso ai termini e condizioni della polizza.<h3><strong>2.3 Vendor services: legali, negoziali, informativi, comunicativi</strong></h3>La&nbsp;<strong>gestione dell’incidente richiede</strong>, in generale, l’intervento coordinato di diversi professionisti specializzati. Anzitutto, al fine di&nbsp;<strong>valutare la natura dell’incidente</strong>&nbsp;e il relativo livello di rischio, nonché per comprendere gli obblighi legali applicabili e svolgere i relativi adempimenti (come la notifica della violazione al Garante e la comunicazione agli interessati), l’intervento di&nbsp;<strong>consulenti legali</strong>&nbsp;assume carattere di priorità. Contestualmente, è senz’altro necessario coinvolgere&nbsp;<strong>risorse specializzate in ambito informatico e in materia di&nbsp;<em>cybersecurity</em></strong><em>.&nbsp;</em>Ciò al fine di investigare prontamente le caratteristiche tecniche dell’incidente e la sua portata, e porre in essere nel più breve tempo possibile tutte le attività finalizzate, da un lato, a raccogliere gli elementi utili per comprendere la portata dell’incidente e in che misura lo stesso abbia eventualmente impattato sulla sicurezza dei sistemi aziendali in generale, e, dall’altro, a minimizzare l’impatto dell’incidente medesimo e mettere in sicurezza i sistemi in questione.Vi sono ulteriori consulenti, tuttavia, il cui coinvolgimento può essere essenziale, soprattutto in relazione a determinate violazioni di sicurezza. Per esempio, qualora l’episodio sia stato reso pubblico o possa comunque essere reso noto, la società può valutare – con l’assistenza di agenzie di comunicazione o PR – di predisporre comunicati stampa o comunicazioni analoghe relativi all’incidente, al fine, soprattutto, di gestire il relativo impatto mediatico. Ancora, casi di&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;possono rendere utile l’intervento di consulenti specializzati nella negoziazione del riscatto; si tratta di società, con elevata specializzazione tecnica, che entrano in contatto con gli&nbsp;<em>hacker</em>&nbsp;al fine di verificare se la minaccia sia reale (per esempio chiedendo evidenza della possibilità di decriptare i file aziendali oggetto di criptazione e riscatto) e negoziare, appunto, l’importo del riscatto richiesto. Ancora, nel caso in cui i dati aziendali siano stati oggetto di esfiltrazione (o vi sia il rischio che gli stessi siano stati oggetto di esfiltrazione), è possibile dare incarico a società terze di porre in essere attività di monitoraggio del web (c.d. ID o&nbsp;<em>credit monitoring</em>) – e in particolare del&nbsp;<em>dark web</em>&nbsp;e del&nbsp;<em>deep web</em>&nbsp;– al fine di comprendere se i dati siano effettivamente stati resi pubblici, per esempio nel caso di mancato pagamento del riscatto.Tutti tali fornitori terzi sono di regola parte di un&nbsp;<em>panel</em>&nbsp;valutato e approvato dalla società assicurativa che offre le polizze&nbsp;<em>cyber</em>&nbsp;in esame, e che possono essere attivati dal soggetto assicurato che abbia subito l’incidente.Nello specifico, l’assicurato che sia coinvolto in una violazione di sicurezza la notificherà prontamente tramite i canali individuati nella polizza, attivando così il c.d.&nbsp;<em>breach response management team</em>, che rappresenta il punto di contatto per l’assicurato e l’assicuratore, coinvolge i fornitori terzi e coordina il loro intervento per la gestione dell’incidente.<div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. Conclusioni</strong></h2>L’<strong>incidente di sicurezza&nbsp;</strong>è un fenomeno che colpisce tutti i settori economici ed è, come è emerso nel presente contributo, in&nbsp;<strong>significativa crescita</strong>.Di fronte all’alto numero di attacchi informatici e, più in generale, incidenti di sicurezza, occorre senz’altro richiamare l’attenzione delle imprese, specialmente in settori così delicati come quello bancario, sull’importanza di proteggere la propria infrastruttura informatica con misure di sicurezza quanto più all’avanguardia, sottoponendole a verifiche e valutazioni periodiche di modo che siano mantenute sempre aggiornate.Tali misure devono essere accompagnate anche un apparato documentale e procedurale che consenta, da una parte, di fornire evidenza alle autorità pubbliche competenti circa le valutazioni svolte – soprattutto nella misura in cui debbano essere adottate misure adeguate al rischio specifico per la singola organizzazione, dalla stessa determinato – e, dall’altra, consentano di gestire a livello operativo tutti i vari passaggi interni per la gestione dell’incidente di sicurezza. Ciò al fine di poter&nbsp;<strong>valutare tempestivamente la natura dell’incidente</strong>, da parte delle varie funzioni interne coinvolte per area (come l’area legale, l’area IT, l’area assicurativa), adempiere agli obblighi di legge nella tempistica stabilita e mettere in sicurezza i sistemi informatici coinvolti.A questo proposito, le&nbsp;<strong>polizze&nbsp;<em>cyber</em></strong>&nbsp;(in particolare quelle che attengono a servizi di gestione inclusi nel premio, senza essere subordinate a conferma di copertura) possono senz’altro rappresentare uno&nbsp;<strong>strumento utile per proteggere la propria organizzazione</strong>, grazie anche al loro approccio esaustivo che consente di avere a disposizione un&nbsp;<strong><em>team</em>&nbsp;dedicato e specializzato per la gestione delle violazioni di sicurezza</strong>, un vero e proprio “pronto intervento” da attivare appena si è colpiti da tali eventi.In questo contesto sarà possibile gestire in modo efficiente le conseguenze negative degli incidenti di sicurezza che, come si è visto, oltre ai profili sanzionatori possono avere anche un significativo impatto economico, in termini di costi di assistenza per porre rimedio all’incidente o adempiere agli obblighi di legge ad esso conseguenti.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/incidenti-di-sicurezza-e-data-breach-in-ambito-bancario-le-polizze-cyber/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a> e <a href="mailto:cecilia.moioli@advant-nctm.com">Cecilia Moioli</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 10:54:54 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina - Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 20 giugno 2022)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-al-20-giugno-2022</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/07/20220620_Memo-sanzioni-Russia_short_ITA2348.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<strong>Raccomandazioni di business per le imprese</strong>Il panorama delle sanzioni è in continua e rapida evoluzione e spesso appare complesso.Tenendo questo a mente, è comunque possibile fornire una serie di indicazioni a carattere generale:1) Si raccomanda un continuo aggiornamento sulle sanzioni che, di volta in volta, verranno attuate. Una valutazione approfondita delle eventuali sanzioni o restrizioni applicabili risulta imprescindibile, in quanto potrebbe essere necessario un aggiustamento o una cessazione delle relazioni con certe controparti o in certe aree geografiche come la Russia o la Bielorussia.2) si suggerisce di valutare i rapporti giuridici pendenti (incluso con riferimento a investitori, finanziatori, beni e controparti contrattuali), che possano, quindi, avere connessione diretta o indiretta con le relative sanzioni;3) di suggerisce di considerare se sia necessario adeguare uno qualsiasi di questi nessi e quindi revisionare finanziamenti e/o accordi commerciali;4) di suggerisce lo <em>screening</em> delle controparti, rispetto alle attuali liste di sanzioni consolidate, anche tenuto conto dei diversi paesi potenzialmente rilevanti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 03:49:51 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-estesa-del-produttore-le-novita-del-testo-unico-ambientale-in-seguito-al-recepimento-delle-direttive-europee-relative-alla-transizione-verso-uneconomia-circolare-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "<strong>TUA</strong>”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “Extended Producer Responsibility”, di seguito “<strong>EPR</strong>”).</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>La responsabilità in materia di gestione degli imballaggi</strong></li></ol><p>Il D.Lgs. n. 116/2020 - in attuazione della Direttiva UE 2018/852 - ha modificato anche gli artt. 217 ss. del TUA relativi alla gestione degli “imballaggi” e “rifiuti di imballaggio”.In primo luogo, l’art. 218 del TUA detta le seguenti definizioni:- imballaggio: “<em>il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo</em>”;- rifiuto di imballaggio: “<em>ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Ciò premesso, il novellato art. 217 del TUA indica le finalità della nuova disciplina in materia di imballaggi: il legislatore, in particolare, intende favorire misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio perseguendo, in questo modo, la finalità di riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti ed assicurando un elevato livello di tutela dell'ambiente.La disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto.Anche le nuove disposizioni relative alla gestione degli imballaggi contengono importanti prescrizioni in relazione al regime di “responsabilità estesa” del produttore.Il Considerando 20 della Direttiva UE 2018/852, in particolare, stabilisce espressamente che l’applicazione di efficaci regimi di responsabilità estesa del produttore può avere un impatto ambientale positivo, riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentando la raccolta differenziata e del riciclaggio di tali rifiuti.Di conseguenza, l’art. 1, par. 8 della Direttiva UE 2018/852 ha modificato l’art. 7 della Direttiva CE 94/62 prevedendo, a carico degli Stati Membri, l’obbligo di stabilire <u>entro il 31 dicembre 2024</u> regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi.Inoltre, il secondo comma dell’art. 217 del TUA contiene un espresso riferimento al concetto di “responsabilità condivisa”, stabilendo che “<em>Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della «responsabilità condivisa», che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita</em>”.Anche l’art. 219, co. 2 del TUA prevede che, al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di “responsabilità condivisa”, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.L’obiettivo perseguito da tale disciplina è quello di incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite e ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.A titolo esemplificativo, l’art. 219-bis del TUA prevede che, proprio al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, gli operatori economici adottano - in forma individuale o collettiva - sistemi di restituzione con cauzione.Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla fissazione di precisi obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e utilizzatori.Il secondo comma dell’art. 220 del TUA, a tal proposito, stabilisce che il c.d. Consorzio nazionale imballaggi (di seguito “CONAI”) - al fine di garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero - debba acquisire da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi una serie di dati relativi al riciclaggio, che vengono comunicati annualmente al Catasto dei rifiuti.Tali dati si riferiscono ai quantitativi di imballaggi immessi sul (e recuperati dal) mercato nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui viene effettuata la comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Inoltre, il comma 6 del medesimo art. 220 del TUA indica le modalità in base alle quali dovranno essere fissati gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Infine, il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato anche l’art. 221 del TUA, ai sensi del quale “<em>I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti</em>”.Sotto tale profilo, al fine di garantire il raggiungimento dei summenzionati obiettivi di recupero e di riciclaggio, l’art. 224, co. 1 del TUA stabilisce che i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al CONAI.Tra i compiti del CONAI rientra anche quello di determinare e porre a carico dei consorziati (i.e. produttori e utilizzatori) il contributo denominato “<u>contributo ambientale CONAI</u>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Quest’ultimo rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.Come si legge sul sito del CONAI, la finalità è quella di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Le somme dovute a titolo di contributo ambientale CONAI vengono prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto, al momento della c.d. “prima cessione”.Per “prima cessione” si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:- dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;- del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Da ultimo, occorre evidenziare che anche in relazione alle misure tecniche necessarie per l'applicazione della nuova disciplina in materia di imballaggi sarà necessario attendere i decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 219, co. 4 del TUA.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Pneumatici, pile e veicoli fuori uso</strong></p>Come anticipato, l’ordinamento giuridico riconosce diversi regimi di “responsabilità estesa” del produttore.Fermo restando quanto già evidenziato in relazione alle disposizioni generali in materia di responsabilità estesa del produttore contenute nei novellati artt. 178-bis e 178-ter del TUA, sembra opportuno fare un breve cenno ad alcuni dei regimi di responsabilità estesa del produttore già disciplinati dalla normativa vigente.In primo luogo, in relazione alla disciplina applicabile agli <u>pneumatici</u>, occorre fare una distinzione a seconda che questi ultimi siano o meno montati o presenti su un veicolo fuori uso.Agli pneumatici montati o presenti su un veicolo fuori uso, infatti, si applica la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 209/2003, recante “<em>Attuazione della direttiva 2000/53/CE&nbsp;relativa ai veicoli fuori uso</em>”.Diversamente, qualora gli pneumatici non siano montati o presenti su un veicolo fuori uso, risultano applicabili le disposizioni contenute nel D.M. n. 182/2019, mediante il quale è stata data attuazione all’art. 228, co. 2 del TUA e sono stati disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso.Tale distinzione deriva dal fatto che l’art. 228, co. 1 del TUA, pur dettando disposizioni relative al recupero di pneumatici fuori uso, fa espressamente salva la disciplina in materia di veicoli fuori uso contenuta nel D.Lgs. n. 209/2003. Di conseguenza, qualora gli pneumatici siano montati su un veicolo fuori uso, prevarrà la disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 209/2003.Ciò premesso, l’art. 228 del TUA e il menzionato decreto ministeriale attuativo (D.M. n. 182/2019) perseguono una finalità di tutela ambientale da realizzarsi mediante un’ottimizzazione delle attività di recupero di pneumatici fuori uso.In relazione all’ambito di applicazione di tale regime di “responsabilità estesa”, il D.M. n. 182/2019 prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai produttori e importatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che immettono pneumatici nel c.d. “mercato del ricambio”.Quest’ultimo, a sua volta, è definito dall’art. 2, co. 1, lett. e) del medesimo decreto ministeriale come il mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti, diversi da quelli ceduti ai costruttori di veicoli e destinati all'installazione su veicoli.In relazione a tali soggetti, l’art. 228 del TUA prevede l’obbligo di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato dagli stessi produttori e importatori e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo altresì allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzate ad ottimizzare la gestione degli pneumatici fuori uso.Le disposizioni attuative contenute nel D.M. n. 182/2019, in particolare, stabiliscono che i produttori e gli importatori di pneumatici siano tenuti a gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di pneumatici fuori uso, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente (cfr. art. 3, co. 4 del D.M. n. 182/2019).Un altro aspetto rilevante della disciplina in materia di&nbsp;pneumatici fuori uso è rappresentato dal c.d. “<u>contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso</u>”, previsto dall’art. 228, co. 2 del TUA e dall’art. 6 del D.M. n. 182/2019.Si tratta di un contributo necessario per far fronte ai summenzionati obblighi che la normativa pone a carico dei produttori e importatori di pneumatici. Detto contributo è posto a carico degli utenti finali e costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, dovendo essere riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.Il produttore (o importatore), in particolare, deve applicare il contributo vigente alla data dell’immissione degli pneumatici nel mercato nazionale del ricambio (cfr. art. 228, co. 2 del TUA). In seguito, tale contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico fermo restando l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l'entità del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso (cfr. art. 6, co. 4 del D.M. n. 182/2019).Passando all’analisi della “responsabilità estesa” in materia di <u>veicoli fuori uso</u>, lo scopo delle disposizioni dettate dal summenzionato D.Lgs. n. 209/2003 è da ravvisare, da un lato, nell’intenzione del legislatore di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla sua protezione, conservazione e miglioramento e, dall’altro, nella volontà di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, demolizione, trattamento e riciclaggio dei veicoli fuori uso.I veicoli fuori uso rappresentano infatti una specifica tipologia di rifiuti, da sempre flusso considerevole di materiali sia in termini qualitativi che quantitativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.La responsabilità estesa disciplinata dal D.Lgs. n. 209/2003 grava sul “produttore” dei veicoli, definito dall’art.&nbsp; 3, co. 1, lett. d) dello stesso decreto come “<em>il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso</em>”.Tra le obbligazioni previste a carico dei produttori di veicoli si evidenzia quanto previsto dall’art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, ai sensi del quale il produttore deve provvedere a ritirare i veicoli fuori uso (e, ove possibile, i relativi componenti usati) sull'intero territorio nazionale: a tal fine, è espressamente previsto che i produttori organizzino, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, dotandosi altresì di un sito internet dal quale siano reperibili informazioni in merito alle procedure di selezione dei centri raccolta affiliati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.Infine, l’art. 10, co. 1 del D.Lgs. n. 209/2003 pone un altro obbligo peculiare a carico del produttore del veicolo: quest’ultimo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, deve infatti provvedere a mettere a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati, su richiesta dei gestori di questi ultimi, le informazioni necessarie per la messa in sicurezza e la demolizione del veicolo, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni, in particolare, devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.Passando all’analisi delle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore in materia di “<u>pile, accumulatori</u> e relativi rifiuti”, la disciplina di riferimento è contenuta nel D.lgs. n. 188/2008, come modificato dal D.lgs. n. 27/2016.Le disposizioni ivi contenute si applicano, <em>inter alia</em>, ai “produttori” di pile ed accumulatori industriali e per veicoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art. 2, co. 1, lett. n) del D.Lgs. n. 188/2008 definisce il produttore come chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite dal Codice del Consumo.Il D.Lgs. n. 188/2008 prevede una serie di obblighi relativi alle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori.L’art. 7, in particolare, stabilisce che, al fine di promuovere la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.Per adempiere a tale obbligo, i produttori possono alternativamente: (a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi; (b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Il <u>finanziamento</u> di tali operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome (cfr. art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 188/2008).Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal TUA in relazione ai summenzionati “contributo ambientale CONAI” e “contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso”, l’art. 13, co. 5 del D.Lgs. n. 188/2008 stabilisce che i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.Infine, è espressamente previsto un <u>Registro nazionale</u> - istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (cfr. art. 14 del D.Lgs. n. 188/2008).Tale iscrizione deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa (cfr. All. III, parte A del D.Lgs. n. 188/2008). Una volta effettuata l’iscrizione, viene rilasciato al produttore un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.In aggiunta, l’art. 15 del D.Lgs. n. 188/2008 prevede che, con cadenza annuale, i produttori debbano comunicare a tale Registro nazionale i quantitativi di pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Responsabilità del produttore dei rifiuti e introduzione del R.E.N.T.Ri</strong></p>Come anticipato, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”. La finalità di tale responsabilità è esclusivamente quella di garantire il corretto svolgimento delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti.Tale aspetto rappresenta il principale tratto distintivo tra questa forma di responsabilità e la EPR, dal momento che quest’ultima mira a prevenire del tutto la produzione stessa dei rifiuti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Il produttore iniziale - o altro detentore - di rifiuti può provvedere al loro trattamento attraverso diverse modalità. Si distingue, in particolare, tra:- gestione in via <u>diretta</u>, gestendo le attività di effettivo recupero o smaltimento senza avvalersi di soggetti terzi;- gestione in via <u>indiretta</u>, affidando i rifiuti ad un intermediario o commerciante oppure consegnandoli a un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti o, infine, mediante consegna ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti. Tali soggetti, in seguito, provvedono a conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Occorre evidenziare, tuttavia, che la mera consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei summenzionati soggetti non esclude di per sé la responsabilità del produttore rispetto alle operazioni di recupero o smaltimento.Al fine di andare esente da responsabilità sarà infatti necessario rispettare una delle condizioni indicate dall’art. 188, co. 4 del TUA e, segnatamente, (i) conferire direttamente i rifiuti al “servizio pubblico di raccolta” oppure, (ii) qualora si decida di conferire i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, farsi rilasciare entro tre mesi dalla data del conferimento un apposito “formulario” controfirmato dal destinatario dei rifiuti e datato. In relazione a tale ultima ipotesi, in particolare, è altresì previsto che alla scadenza del termine di tre mesi il produttore o detentore che non abbia ricevuto il formulario possa dare formale comunicazione della mancata ricezione del formulario alle autorità competenti e, in questo modo, essere comunque esente da responsabilità per le operazioni di recupero o smaltimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Per quanto riguarda i costi della gestione dei rifiuti, il terzo comma dell’art. 188 del TUA stabilisce che gli stessi debbano essere sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono, a vario titolo, nelle fasi del ciclo di gestione.In relazione alle modalità di gestione dei rifiuti, un’altra innovazione del D.Lgs. n. 116/2020 è rappresentata dall’introduzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti&nbsp;(di seguito “<u>R.E.N.T.Ri</u>”), che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri, gestito dal Ministero della Transizione Ecologica - con il supportato tecnico dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali - sulla base di modalità operative che saranno stabilite da una regolamentazione attuativa ministeriale.Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento di diversi adempimenti quali, a titolo esemplificativo, l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.I decreti ministeriali attuativi, oltre a dover disciplinare gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del R.E.N.T.Ri, dovranno consentire attraverso apposite interfacce&nbsp; l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende pubbliche e private che dovranno iscriversi al R.E.N.T.Ri.A tal fine, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione, è stata avviata da parte del Ministero della Transizione Ecologica una fase sperimentale attraverso la realizzazione di un prototipo semplificato, che consentirà di verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del R.E.N.T.Ri e, allo stesso tempo, permetterà alle imprese tenute all’iscrizione di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova normativa diventeranno oggetto di adempimenti quotidiani.Per quanto riguarda i soggetti per cui l’iscrizione al R.E.N.T.Ri è obbligatoria, l’art. 190 del TUA preveda che tale adempimento sia obbligatorio, inter alia, per le “<em>le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Tali soggetti, in particolare, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico - il cui modello sarà disciplinato con i medesimi decreti attuativi del R.E.N.T.Ri - in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del summenzionato formulario di identificazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Da ultimo, il novellato art. 190 del TUA prevede che:- il R.E.N.T.Ri non è obbligatorio per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;- fino all’emanazione dei decreti ministeriali attuativi continueranno ad applicarsi i&nbsp;decreti del Ministro dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 145&nbsp;e&nbsp;1 aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giammarco.navarra@advant-nctm.com">Giammarco Navarra</a>, <a href="mailto:" target="clitie.potenza@advant-nctm.com">Clitie Potenza</a> e <a href="mailto:michelangeloeugenio.maida@advant-nctm.com">Michelangelo Eugenio Maida</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A sua volta, il richiamato art. 183, co. 1, lett. a) detta la seguente definizione di “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> cfr. art. 219, co. 1, lett. a) del TUA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In relazione a tale aspetto occorre sottolineare altresì che, per adempiere agli obblighi derivanti dai principi europei della EPR, che impongono ai produttori il raggiungimento di precisi obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi usati, ai sensi dell'art. 221, co. 3 del TUA i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del TUA (i.e. consorzi differenziati in ragione dei diversi materiali di imballaggio); c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema. Per quanto riguarda le comunicazioni al CONAI, l’art. 220, co. 2 del TUA prevede che le stesse possano essere presentate dai soggetti indicati alle lettere <em>a)</em> e <em>c)</em> per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare, ai sensi dell’art. 220, co. 6 del TUA, tali obiettivi verranno calcolati con le seguenti modalità:“<em>a) è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;</em><em>b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;</em><em>c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:</em><em>1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;</em><em>2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati (…)”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> cfr. art. 224, co. 3, lett. h) del TUA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si veda: <a href="https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Ibid.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> “<em>Produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita</em>” (cfr. art. 2, co. 1, lett. g) del D.M. n. 182/2019). Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. n. 182/2019: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere (cfr. art. 1, co. 3 del D.M. n. 182/2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> M. LOCHE, A. CASTELLI, <em>art. cit.</em>, p. 100.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tale obbligo, ai sensi del medesimo art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, non riguarda i casi in cui sia previsto direttamente dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Si noti che l’art. 231 del TUA detta disposizioni specifiche in relazione alla demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003. Le disposizioni contenute in quest’ultimo decreto legislativo, infatti, si applicano esclusivamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Le batterie o accumulatori per veicoli, in particolare, comprendono le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione dei veicoli (cfr. art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 188/2008.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il secondo comma dell’art. 7 ammette anche che l’attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e per veicoli possa essere svolta da terzi indipendenti, purché ciò avvenga senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 785.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> cfr. art. 188 TUA. Inoltre, il secondo comma dell’art. 188 del TUA precisa che gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione nell’apposito Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Il formulario al quale fa riferimento il quarto comma dell’art. 188 TUA è il c.d. FIR (formulario di identificazione), disciplinato dall’art. 193 TUA e dal quale devono risultare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Il riferimento contenuto nell’art. 190 del TUA ai rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) è relativo ai seguenti rifiuti, purché diversi dai c.d. “rifiuti urbani” (rientrano in quest’ultima categoria, a titolo meramente esemplificativo, i rifiuti domestici): rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali; rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> cfr. art. 190, co. 1 del TUA.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 04:12:07 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 1</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-estesa-del-produttore-le-novita-del-testo-unico-ambientale-in-seguito-al-recepimento-delle-direttive-europee-relative-alla-transizione-verso-uneconomia-circolare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "<strong><em>TUA</em></strong>”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “<em>Extended Producer Responsibility</em>”, di seguito “<strong><em>EPR</em></strong>”).&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione: la spinta comunitaria verso un’economia “circolare”</strong></li></ol><p>La Direttiva 2018/851/UE ha introdotto all’interno della Direttiva 2008/98/CE una definizione di “regime di responsabilità estesa del produttore”, per tale intendendosi “<em>una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.La c.d. responsabilità estesa può essere definita come un approccio di politica ambientale nel quale il produttore di un bene è responsabile anche della fase post-consumo, vale a dire della sua gestione una volta diventato rifiuto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Dalla definizione introdotta dalla Direttiva 2018/851/UE emerge come la c.d. responsabilità estesa comporti l’imposizione di obblighi in capo ai produttori affinché questi ultimi siano responsabili - a livello finanziario o gestionale - della fase post-consumo del ciclo di vita di un prodotto, in cui lo stesso diventa un rifiuto. I regimi di responsabilità estesa del produttore sono infatti elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.L’intervento del legislatore comunitario, in particolare, si è reso necessario in considerazione del fatto che l’efficienza e l’efficacia dei regimi di responsabilità estesa variano notevolmente da uno Stato Membro all’altro: di conseguenza, si è ritenuto necessario definire alcuni requisiti minimi di funzionamento di tali regimi.L’obiettivo perseguito tramite l’imposizione di requisiti generali minimi è - in aggiunta alla finalità di riduzione dei costi e miglioramento dell’efficacia di tali sistemi - quello di contribuire a internalizzare i costi del fine vita dei prodotti includendoli nel prezzo del prodotto, incentivando i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Tali innovazioni si inseriscono nel quadro normativo comunitario finalizzato a sostenere la transizione verso un’economia più “circolare”: si tratta, in particolare, di novità che fanno parte del c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” di cui alle Direttive 2018/849/ UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che hanno introdotto modifiche alle principali disposizioni comunitarie in materia di rifiuti.Il principio dell’economia circolare promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse. Si tratta di un modello economico, produttivo e di consumo nel quale gli scarti o quello che in genere potrebbe diventare rifiuto viene reimmesso nel ciclo produttivo allo scopo di ridurre l’impatto umano sull’ambiente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Negli ultimi anni, infatti, l’UE ha fortemente incentivato l’adozione di un nuovo modello di produzione e consumo, implicante condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.L’obiettivo perseguito è dunque quello di abbandonare progressivamente l’attuale modello economico “lineare”, basato sul ciclo “estrarre, produrre, consumatore, gettare”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.In tale contesto, il legislatore nazionale è intervenuto sul testo del TUA riscrivendo, <em>inter alia</em>, l’art. 178-bis ed introducendo il nuovo art. 178-ter, modificando in questo modo la disciplina della responsabilità estesa del produttore attraverso l’introduzione di nuovi paradigmi per i regimi che assegnano ai produttori la responsabilità finanziaria e gestionale della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.Ciò premesso, si rende necessario - prima di analizzare le innovazioni di cui agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - evidenziare due aspetti peculiari dei regimi di “responsabilità estesa”.In primo luogo, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE - che non è stato modificato dalla Direttiva 2018/851/UE - prevede che, al fine di “<em>rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri <u>possono</u> adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore</em>”.Pertanto, l’istituzione di regimi di EPR continua ad essere una mera facoltà per i legislatori nazionali.Tuttavia, la Direttiva 2018/851/UE ha modificato i paragrafi seguenti del medesimo art. 8 della Direttiva 2008/98/CE, prevedendo espressamente che, qualora gli Stati Membri decidano di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore, sarà necessario applicare i requisiti minimi generali di cui al successivo articolo 8-bis, introdotto proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.Di conseguenza, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per gli Stati Membri di istituire regimi di EPR, ma ha previsto che, qualora i legislatori nazionali decidano di istituirli, sarà allora necessario applicare i summenzionati requisiti generali minimi elencati dal nuovo art. 8-bis della Direttiva 2018/851/UE, recepito nell’ordinamento nazionale attraverso il nuovo art. 178-ter del TUA.L’obiettivo del legislatore comunitario, dunque, è quello di garantire una maggiore uniformità degli schemi adottati dai singoli Stati Membri in materia di responsabilità estesa del produttore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In Italia, in particolare, la Direttiva 2018/851/UE è stata recepita attraverso il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che, da un lato, ha riscritto l’art. 178-bis del TUA prevedendo l’istituzione obbligatoria - tramite appositi decreti ministeriali attuativi - di regimi di responsabilità estesa e, dall’altro, ha introdotto il nuovo art. 178-ter, rubricato “<em>Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</em>” che, come anticipato, recepisce i requisiti generali minimi di cui all’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE, così come modificato dalla Direttiva 2018/851/UE.In altre parole, dall’aver reso obbligatoria a livello nazionale l’istituzione di regimi di EPR discende l’introduzione obbligatoria dei requisiti minimi generali in materia di EPR fissati dal novellato art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE.Un altro aspetto da evidenziare è rappresentato dalla circostanza che, per taluni prodotti o famiglie di prodotti, la responsabilità estesa del produttore è già sostanzialmente prevista dalle norme vigenti (si fa riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla disciplina relativa ai veicoli fuori uso, pile e batterie, pneumatici ecc.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Tuttavia, come evidenziato di seguito, il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA prevede l’istituzione, mediante appositi decreti ministeriali attuativi, di ulteriori regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.Inoltre, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 ha espressamente previsto un “termine di adeguamento” per i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 116/2020 (i.e. 26 settembre 2020).Tali soggetti, in particolare, dovranno conformarsi alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 116/2020 in materia di responsabilità estesa del produttore entro il termine del <u>5 gennaio 2023</u>.A tal fine, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 prevede un vero e proprio meccanismo di adeguamento, stabilendo che i soggetti sottoposti a regimi di EPR istituti prima del 26 settembre 2020 debbano modificare i propri statuti per renderli conformi alle nuove disposizioni del TUA e, in particolare, ai requisiti di cui agli artt. 178-bis e 178-ter e comunicare tali modifiche statutarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il <u>1° giugno 2022</u>.Il Ministero, nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione, potrà indicare ulteriori modifiche statutarie da apportare entro un ulteriore termine di trenta giorni e, qualora tali modifiche non vengano recepite, potrà altresì apportare d’ufficio le modifiche ritenute necessarie. Infine, ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. n. 116/2020, le modifiche statutarie si intenderanno approvate in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero delle modifiche da apportare o in caso di mancata modifica d’ufficio.<strong>2. Le modifiche agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - I requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</strong>Passando all’analisi del nuovo testo degli artt. 178-bis e 178-ter del TUA, la prima novità è indubbiamente rappresentata dal passaggio da una mera “possibilità” di istituire regimi di EPR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> all’introduzione di un vero e proprio “obbligo” di istituzione di tali regimi di responsabilità estesa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.Come anticipato, infatti, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per i legislatori nazionali di introdurre dei regimi di responsabilità estesa, rimettendo tale scelta ai singoli Stati Membri.Il legislatore italiano, in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE, ha optato per l’istituzione obbligatoria di tali regimi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Di conseguenza, è stato necessario introdurre il nuovo art. 178-ter del TUA, che ha dato attuazione ai requisiti minimi generali in materia di EPR introdotti proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.Quest’ultima, come anticipato, ha infatti previsto che, nelle ipotesi in cui i singoli Stati Membri decidano - su base volontaria - di introdurre regimi di EPR, questi debbano necessariamente rispettare i requisiti minimi generali recepiti nel nostro ordinamento attraverso l’introduzione dell’art. 178-ter del TUA.Occorre fin da subito evidenziare che il novellato art. 178-bis demanda a uno o più decreti ministeriali - che verranno adottati da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economica, sentita la Conferenza unificata e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti generali minimi di cui all’art. 178-ter del TUA - l’istituzione, anche su istanza di parte, dei regimi di responsabilità estesa del produttore.Sarà pertanto necessario attendere tali decreti ministeriali attuativi - per la cui adozione il novellato art. 178-bis non prevede un termine - al fine di poter valutare come, in relazione alle singole filiere, i nuovi obblighi in materia di responsabilità estesa saranno definiti in maniera puntuale.Nel frattempo è comunque possibile prendere atto dell’<u>estensione dei confini di tali regimi di EPR</u>: a tal proposito, in particolare, l’ultimo periodo del primo comma del medesimo art. 178-bis prevede espressamente che tramite tali decreti ministeriali debbano essere adottate, <em>inter alia</em>, misure volte ad assicurare che <u>qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore</u>.Tali regimi di EPR dovranno prevedere misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti&nbsp;stessi. Inoltre, è espressamente previsto che tali misure dovranno incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati&nbsp;(cfr. art. 178-bis, co. 3).In altre parole, come efficacemente sintetizzato dal gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, i regimi EPR dovrebbero contribuire al raggiungimento di quattro obiettivi principali: a) ridurre la produzione di rifiuti (prevenzione/riuso); b) aumentare il tasso di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo; c) prevenire la dispersione dei rifiuti nell’ambiente; d) ridurre l’utilizzo di sostanze pericolose nei prodotti immessi sul mercato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Del tutto nuova risulta altresì la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 178-bis, ai sensi del quale i summenzionati decreti ministeriali attuativi dovranno:</p><p style="padding-left: 30px;">a) tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;</p><p style="padding-left: 30px;">b) disciplinare le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;</p><p style="padding-left: 30px;">c) prevedere specifici obblighi per gli aderenti al sistema.</p>Infine, il secondo comma dell’art. 178-bis prevede espressamente che i regimi di EPR siano applicabili “<em>fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'art. 188</em>”: come evidenziato di seguito, infatti, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano una forma speciale di responsabilità, la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Per quanto riguarda i requisiti generali minimi che i regimi di EPR dovranno avere, questi ultimi sono stati introdotti dalla Direttiva 2018/851/UE all’interno dell’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE e, successivamente, recepiti dal legislatore nazionale mediante l’inserimento, da parte del D.Lgs. n. 116/2020, di un nuovo articolo all’interno del TUA, vale a dire l’art. 178-ter.Tale disposizione, in particolare, prevede che i regimi di EPR dovranno rispettare i seguenti requisiti:<p style="padding-left: 30px;">a) definizione di ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla EPR di questi ultimi, i gestori pubblici e privati dei rifiuti, le Autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale (art. 178-ter, co. 1, lett. a);</p><p style="padding-left: 30px;">b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di EPR e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 116/2020 e dalle Direttive europee relative agli imballaggi (Direttiva 94/62/ CE), alle pile (Direttiva 2006/66/CE), ai veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/ CEE) e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE, Direttiva 2012/19/CE) e definizione, ove opportuno, di altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di EPR (art. 178-ter, co. 1, lett. b);</p><p style="padding-left: 30px;">c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, tramite il c.d. <u>Registro nazionale dei produttori</u> (art. 178-ter, co. 1, lett. c);</p><p style="padding-left: 30px;">d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza (art. 178-ter, co. 1, lett. d);</p><p style="padding-left: 30px;">e) assicurazione che i produttori garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di EPR circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché in relazione alle misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata (in particolare, se del caso, mediante incentivi economici) (art. 178-ter, co. 1, lett. e).</p>Inoltre, i regimi di EPR dovranno altresì assicurare:<p style="padding-left: 30px;">a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;</p><p style="padding-left: 30px;">b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;</p><p style="padding-left: 30px;">c) meccanismi adeguati di autosorveglianza, supportati da regolari verifiche indipendenti, al fine di valutare la gestione finanziaria e la qualità dei dati raccolti e comunicati tramite il summenzionato Registro nazionale dei produttori;</p><p style="padding-left: 30px;">d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti.</p>Ciò premesso, uno dei principali obblighi disciplinati dall’art. 178-ter è rappresentato dalla previsione di un <u>contributo finanziario</u> a carico dei produttori al fine di adempiere agli obblighi derivanti dai regimi di EPR.Tale contributo dovrà coprire i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:- costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;- costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti (tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate);- costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi indicati dal summenzionato comma 1, lett. b) dello stesso art. 178-ter del TUA;- costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del summenzionato comma 1, lettera e), art. 178-ter del TUA;- costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del summenzionato comma 1, lett. c), art. 178-ter del TUA.In aggiunta, l’art. 178-ter, co. 3, lett. b) del TUA stabilisce che, nelle ipotesi di “<u>adempimento collettivo</u>” degli obblighi in materia EPR, il contributo finanziario debba essere modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione europea e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.Proseguendo nell’analisi delle disposizioni relative al contributo finanziario posto a carico dei produttori per l’adempimento degli obblighi in materia di EPR, si evidenzia come la lettera c), comma 3 del medesimo art. 178-ter preveda che tale contributo finanziario non debba superare i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi dovranno essere stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati (c.d. principio di “efficienza dei servizi di gestione rifiuti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>).Infine, il legislatore nazionale ha accolto la possibilità offerta dall’art. 1, punto 9 della Direttiva 2018/851/UE di discostarsi dalla ripartizione dei costi relativi alla responsabilità finanziaria dei produttori per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti, così come sopra delineata, ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa del produttore.Tuttavia, la stessa norma prevede che tale deroga sia ammissibile soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in ogni caso, nel rispetto di alcune condizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Un ultimo aspetto da prendere in considerazione riguarda le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dai regimi di EPR, che il D.Lgs. n. 116/2020 ha deciso di attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che svolgerà tale ruolo secondo specifiche modalità che verranno definite tramite decreto ministeriale (art. 178-ter, co. 7).L’art. 178-ter, co. 6, in particolare, elenca i compiti attributi a tale Ministero, tra i quali rientra quello di raccogliere e verificare in formato elettronico una serie di dati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> da inserire all’interno del c.d. “<u>Registro nazionale dei produttori</u>”.Un’altra delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE è proprio l’istituzione di un “Registro nazionale dei produttori” presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.A tale Registro dovranno iscriversi i soggetti sottoposti ad un regime di EPR: anche in questo caso le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro dovranno essere definite tramite il summenzionato decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’art. 178-ter, co. 7<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:gianmarco.navarra@advant-nctm.com">Gianmarco Navarra</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Tale definizione è coerente con quella data dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), secondo cui la “<em>Extended Producer Responsibility (EPR) is a policy approach under which producers are given a significant responsibility – financial and/or physical – for the treatment or disposal of post-consumer products. </em><em>Assigning such responsibility could in principle provide incentives to prevent wastes at the source, promote product design for the environment and support the achievement of public recycling and materials management goals</em>”, <a href="https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, <em>La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e riciclo</em>, p. 3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Considerando 21 della Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando 22 della Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> G. SPINA, <em>L’attuazione del principio dell’economia circolare nelle regioni italiane</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 6/2021, p. 441. Si veda anche la definizione di “economia circolare” offerta da A. MURATORI,<em> La revisione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 secondo il Governo e l’economia circolare</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 5/2020, secondo il quale con il concetto di economia circolare si intende “<em>un sistema produttivo e di consumo (dei beni realizzati per il soddisfacimento dei crescenti bisogni della collettività civile), finalmente attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali - in particolare delle risorse finite - e alla reimmissione nel ciclo dell’economia delle ingenti masse di scarti e di residui generati nel corso delle diverse fasi del ciclo di vita dei beni, dalla loro produzione, (comprensiva anche del reperimento delle mate- rie prime necessarie), alla loro commercializzazione, e giù giù, fino al postconsumo</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> M. LOCHE, A. CASTELLI, <em>La nuova Direttiva Ue sul recupero dei veicoli fuori uso e l’adeguamento della normativa nazionale italiana</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 2/2021, p. 99.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> C. BOVINO, La riforma della responsabilità estesa del produttore (EPR): impatti sulla disciplina degli imballaggi, in Ambiente &amp; sviluppo n. 10/2020, p. 779.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> A tal proposito, si evidenzia come l’art. 227 del TUA preveda espressamente che “<em>Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti</em> (…)”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il previgente testo dell’art. 178-bis, co. 1 del TUA prevedeva infatti che “<em>Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, <u>possono essere adottati</u> (…) le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore (…)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA stabilisce che “<em>Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, <u>sono istituiti</u>, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore</em> <em>(…)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 784.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, <em>op. cit.</em>, p. 10.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si tratta di una previsione del tutto analoga a quella contenuta nell’art. 8, par. 4 della Direttiva 2008/98/CE, modificata dalla Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 789.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Si prevede, in particolare, che la deroga sia ammissibile soltanto a condizione che:<p style="padding-left: 30px;">a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con Direttive europee (es. imballaggi, veicoli fuori uso, ecc.), per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">d) i rimanenti costi siano sostenuti dai produttori originali di rifiuti o distributori.</p>Da ultimo, l’art. 178-ter, co. 5 prevede espressamente che tale deroga non debba essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 (i.e. data di entrata in vigore della Direttiva 2018/851/UE).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si tratta dei dati indicati dal comma 9 del medesimo art. 178-ter che, secondo modalità che verranno definite in apposito decreto ministeriale attuativo, i produttori dovranno comunicare al Registro nazionale dei produttori (es. dati relativi all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e modalità con cui i produttori intendono adempiere ai propri obblighi; informazioni relative ai sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Si precisa che, in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione europea che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori (cfr. art. 178-ter, co. 8, ultimo periodo).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 08:49:21 +0200</pubDate>
                        <title>Brevi note in merito a Sistemi Efficienti di Utenza, contratti di servizi energetici e benefici connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici e altre fonti rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevi-note-in-merito-a-sistemi-efficienti-di-utenza-contratti-di-servizi-energetici-e-benefici-connessi-alla-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-e-altre-fonti-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEU e autoconsumo</strong>La definizione di Sistema Efficiente di Utenza (o SEU) è prevista dal D. Lgs. n. 115/08, all’articolo 2, comma 1, lettera t), ai sensi del quale si definisce SEU un «<em>sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente</em>».Pertanto, i SEU sono sistemi di auto approvvigionamento energetico composti da:(i) un’unità di produzione, ossia un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con fonti rinnovabili oppure operante in regime di Cogenerazione ad Alto Rendimento ai sensi del DM 4 agosto 2011;(ii) un’unità di consumo, ossia l’insieme di impianti per il consumo di energia elettrica che di norma coincide con la singola unità immobiliare (ma sono previste eccezioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>) e che sia direttamente connessa all’unità di produzione per il tramite di un collegamento privato;(iii) una connessione alla rete pubblicae dove(iv) il soggetto titolare dell'impianto di produzione può coincidere o meno con il cliente finale che consuma l'energia prodotta e(v) l’unità di produzione è realizzata interamente all'interno dell’area di proprietà, o nella piena disponibilità, del cliente finale e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o del proprietario dell’unità di produzione (se diverso dal cliente finale).Il vantaggio connesso alla realizzazione di un SEU è innanzitutto l’esenzione dall’obbligo di pagamento degli oneri generali di sistema applicati all’energia prelevata (si veda <em>infra</em>), la quale è giustificata dal fatto che l’energia elettrica così prodotta e auto consumata non transita sulla rete elettrica nazionale ma arriva all’unità di consumo per il tramite di un collegamento diretto e privato.Ove l’energia prodotta dall’unità di produzione ecceda i consumi dell’unità di consumo, la stessa può essere immessa in rete per essere venduta al mercato ovvero, al ricorrere dei necessari requisiti, ceduta al GSE:(i) in regime di “Ritiro Dedicato”, ossia mediante una forma semplificata di vendita alla rete di tutta l’energia ivi immessa, dietro pagamento da parte del GSE di un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete;o, in alternativa,(ii) in regime di “Scambio sul Posto”, ossia accedendo ad un particolare meccanismo che, per l’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non eccedente i 500 kW, consente di compensare l’energia elettrica immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.I rapporti intercorrenti fra il produttore titolare dell’unità di produzione e il cliente finale, aventi ad oggetto l’energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica, non sono oggetto di regolazione da parte dell’Autorità e sono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.&nbsp; Tuttavia, ai fini dell’immissione di energia in rete (i.e. dell’energia non consumata in sito) e del prelievo da rete (che la presenza dell’unità di produzione in sito potrebbe non escludere totalmente) si applica quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione o TIT (Delibera ARERA 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel) e per connettere alla rete pubblica un SEU, o nel caso di modifica alla connessione esistente, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione o TIC (Delibera ARERA 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL) e nel Testo integrato delle connessioni attive o TICA (Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 99/08).&nbsp;<strong>Oneri generali di sistema</strong>Per “oneri generali di sistema” si intendono quelle componenti tariffarie incluse nella bolletta dell'energia elettrica, accanto al costo dei servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), al costo dei servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, che sono state introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi al fine di coprire i costi di attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.Questi oneri, che negli ultimi anni hanno rappresentato una quota sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali, sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione e, quindi, all'interno del costo per servizi di rete, in maniera differenziata per tipologia di utenza.A partire dal 2018, le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in <em>a)</em> oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (“ASOS”) e <em>b)</em> rimanenti oneri generali (“ARIM”).Tra il 2021 e il 2022, allo scopo di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, successivi interventi normativi hanno azzerato per determinati periodi di tempo gli oneri di sistema.In particolare:(i) l’art. 1, comma 504 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il primo trimestre 2022</strong>, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;(ii) l’art. 14 del D.L. 4/ 2022 (c.d. Decreto Sostegni ter) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il primo trimestre 2022,</strong> le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 31 gennaio 2022, 35/2022/R/EEL;(iii) l’art. 1 del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Bollette) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il secondo trimestre 2022</strong>, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1) nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 30 marzo 2022, 141/2022/R/com.&nbsp;<strong>Contratti di servizi energetici o <em>Energy Performance Contract</em> (o EPC) </strong>La realizzazione di un SEU in cui produttore e cliente finale non coincidono è spesso presupposto dei c.d. contratti di servizi energetici o <em>Energy Performance Contract</em> (EPC), oggi molto diffusi nella prassi.Mediante tale contratto, il titolare di uno stabilimento industriale (il “<strong>Cliente</strong>”) affida ad un operatore del settore dell’energia, spesso una Energy Service Company o ESCo (il “<strong>Produttore</strong>”), la prestazione di un servizio complesso che include, <em>inter alia</em>:(i) la realizzazione di un impianto per la produzione di energia (e.g. fotovoltaico o di cogenerazione) presso il sito del Cliente medesimo, il quale, a questo fine, concede al Produttore un diritto reale o personale di godimento su una determinata porzione del sito, quale per esempio il lastrico solare dello stabilimento; nonché(ii) la sua successiva gestione, conduzione e manutenzione, al fine della somministrazione dell’energia prodotta al Cliente, ad un costo inferiore a quello che il Cliente pagherebbe per prelevare energia dalla rete elettrica nazionale.Il Produttore si fa carico dell’investimento (utilizzando capitali propri o reperendo i mezzi finanziari presso soggetti terzi) e, pertanto, di regola mantiene la proprietà dell’impianto fino alla scadenza del contratto, successivamente alla quale la stessa può essere eventualmente trasferita al Cliente.L’EPC consente quindi al Cliente di ottenere un risparmio energetico ed al Produttore di ripagare l'intervento nel tempo in virtù del <em>cash flow</em> generato dal canone pagato dal Cliente per il servizio, nonché da eventuali benefici previsti per il tipo di intervento effettuato.Tale soluzione si rivela senz’altro appetibile per quei clienti che, piuttosto che farsi carico dell’investimento necessario alla realizzazione dell’impianto e delle attività di realizzazione, conduzione e manutenzione dello stesso, preferiscono affidare ad un terzo la realizzazione dell’intero progetto, il quale dovrebbe consentire di godere di risparmi diretti sulla bolletta e – ove previsti – anche di ulteriori benefici.In alternativa, è possibile per il Cliente realizzare l’impianto in proprio anche mediante ricorso all’indebitamento bancario: (i) stipulando contratti con società̀ di leasing aventi ad oggetto l’acquisizione dell’area (<em>leasing</em>) o dell’impianto (<em>sale&amp;lease back</em>) da parte dell’istituto e contestuale concessione in godimento dell’impianto al Cliente medesimo, in qualità di utilizzatore ovvero (ii)&nbsp; contratti di finanziamento con concessione di garanzie (pegno, privilegio, ipoteca) aventi ad oggetto i pannelli solari o l’impianto fotovoltaico nel suo complesso.&nbsp;<strong>Altri benefici</strong>Ai risparmi conseguenti alla realizzazione di un SEU, nell’ambito di un contratto di servizi energetici o meno, si sommano quelli previsti per la specifica tipologia di impianto realizzato quale unità di produzione.&nbsp;<strong>Detrazioni e crediti d’imposta</strong>Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, attualmente sono in vigore diversi bonus edilizi e, in particolare, il c.d. “Bonus Ristrutturazioni” e il c.d. “Superbonus 110%”.Il Bonus Ristrutturazioni prevede che venga riconosciuta una detrazione fiscale IRPEF del 50% in favore di chi, nel complesso dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero in maniera disgiunta e autonoma ai sensi dell’articolo 16-bis comma 1 lettera h) del TUIR, installa dei pannelli fotovoltaici. Per ottenere tale detrazione rilevano le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Per tali spese la detrazione del 50% va ripartita in 10 quote annuali di uguale importo. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e copre diverse voci di spesa (manodopera, installazione, progettazione, imposta di bollo, iva, spese per perizie ecc.).Il Superbonus 110% invece, prevede che venga riconosciuta una detrazione fiscale dell’IRPEF pari al 110%, da suddividere in 5 anni, per una serie di lavori e opere di efficientamento energetico sull’immobile. Tale misura non copre direttamente l’impianto fotovoltaico, il quale, ai sensi dell’art. 119.5 del D.L. 34/2020, potrà essere oggetto di incentivo solo laddove eseguito insieme ad altri lavori c.d. “trainanti”, come per esempio l’isolamento termico delle superfici verticali, inclinate ed orizzontali per il 25% totale dell’edificio, oppure l’installazione della caldaia a condensazione o pompa di calore. Inoltre, per aver diritto alla detrazione, sarà necessario migliorare la certificazione energetica APE dell’edificio di almeno due classi energetiche.A quanto sopra si aggiunga che i recenti D.L. 17/2022 (c.d. “<strong>Decreto Bollette</strong>”), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 34/2022, e D.L. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, hanno previsto la semplificazione dell’iter autorizzativo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, <em>inter alia</em>, apportando modifiche al D. Lgs. 28/2011 e stabilendo, tra le altre cose (i) che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, così come la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, nonché (ii) semplificazioni procedurali per talune specifiche categorie di impianti fotovoltaici, per realizzare le quali sarà sufficiente una dichiarazione inizio lavori asseverata (di cui all’art. 6-bis, D.Lgs. 28/2011) ovvero la procedura abilitativa semplificata (di cui all’art. 6, D.Lgs. 28/2011).In particolare, l’art. 4 del D. Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 12.1-bis del D.L. 17/2022, prevede adesso che nelle aree idonee da identificarsi ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:(i) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;(ii) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;(iii) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Il Decreto Bollette ha poi previsto anche un contributo per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14), il quale tuttavia sarà meglio definito da appositi decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Bollette. Al momento, è previsto che sia riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con lo scopo di conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Infine, ulteriori semplificazioni sono state apportate ai procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche dal D.L 50/2022, c.d. Decreto Aiuti.&nbsp;<strong>Autoconsumo collettivo e comunità energetiche </strong>I clienti finali consumatori di energia elettrica, al ricorrere dei necessari requisiti, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola” tra loro. Questo ai sensi del D.L. 162/2019 (articolo 42 bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE, i quali hanno previsto una tariffa incentivante (alternativa allo Scambio sul Posto) per la remunerazione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili che siano inseriti all’interno di (i) “sistemi di autoconsumo collettivo”, ossia insiemi di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio; ovvero di (ii) “comunità energetiche rinnovabili”, ossia soggetti giuridici autonomi, partecipati da persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali che siano situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla relativa comunità di energia rinnovabile.&nbsp;<strong>Incentivi </strong>Con il D. Lgs. 199/2021 (“<strong>Decreto Incentivi</strong>”), entrato in vigore il 15 dicembre 2021, il legislatore italiano ha recepito la direttiva UE 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, cosiddetta Red II (<em>Renewable Energy Directive</em>) e ha definito, tra le altre cose “Regimi di sostegno e strumenti di promozione” della produzione di energia da fonti rinnovabili.In particolare, con un significativo cambio di direzione in tema di energia da fonti rinnovabili, l’art. 5 del D. Lgs. 199/2021 prevede che:iv) per i grandi impianti con potenza superiore ad 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza (art. 5.2);v) per impianti di piccola taglia aventi potenza inferiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi (art. 5.3):</p><p style="padding-left: 30px;">a) per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;</p>(vi) per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di “comunità energetiche rinnovabili” o di “sistemi di autoconsumo collettivo” (si veda il paragrafo 3.2 che precede) è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo a quello sopra indicato, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente. L’incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio (art. 5.4).Le modalità per l’implementazione dei suddetti sistemi di incentivazione, relativi ai grandi impianti e agli impianti di piccola taglia, saranno definite con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021 (artt. 6 e 7).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>Con analoghe tempistiche verrà pubblicato un nuovo provvedimento con il quale saranno aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW. Tale provvedimento stabilirà anche le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati. Nel frattempo, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, continua ad applicarsi il DM adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del D.L. 162/2019 (cfr. paragrafo 3.2 che precede).Segnaliamo inoltre che l’art. 9.2 del D.Lgs. 199/2021 prevede che, decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, il meccanismo dello scambio sul posto sarà soppresso con la conseguenza che gli impianti che entreranno in esercizio dopo tale data potranno accedere solo ai meccanismi disciplinati dal D. Lgs. 199/2021 (art. 9).Infine, l’art. 9.4 del D.Lgs. 199/2021 prevede che, per garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei DM 4 luglio 2019, recante “<em>Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione</em>”, successivamente alla settima procedura, il cui bando si è chiuso il 30 ottobre 2021, e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6 (i.e. decreto di implementazione del sistema di incentivi per grandi impianti) e 7 (i.e. decreto di implementazione del sistema di incentivi per impianti di piccola taglia), il GSE organizza ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo esaurimento, con le modalità previste dall'articolo 20 del DM 4 luglio 2019 (i.e. meccanismi di riallocazione della potenza).* * *<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può̀ essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:miranda.cellentani@advant-nctm.com">Miranda Cellentani</a> ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L'unità di consumo, di norma, coincide con la singola unità immobiliare, ma è possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo quando: <em>(i)</em> le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica, sono legate tra loro da vincolo di pertinenza e insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue; <em>(ii)</em> le unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, fanno parte di un unico condominio; <em>(iii) </em>le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, sono eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Segnaliamo inoltre che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis del medesimo D. Lgs. 28/2011, anch’esso come modificato dall’art. 12.1-bis del D.L. 17/2022, la procedura abilitativa semplificata si applica anche (i) agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e (ii) agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni innovative che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Infine, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 17/2022, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra e potenza elettrica inferiore a 1 MW nonché le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alla disciplina di tutela culturale e paesaggistica, al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, e per la cui messa in opera non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In proposito, segnaliamo che lo scorso 24 marzo 2022 è stata pubblicata sul sito dell’ARERA (www.arera.it) la delibera 122/2022/R/eel del 22 marzo 2022, avente ad oggetto l'avvio del procedimento finalizzato all'attuazione delle disposizione del D. Lgs. 199/2021 diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e da quelle relative alle misure tariffarie per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La delibera in questione prevede 6 procedimenti distinti, ciascuno dei quali articolati in una pluralità di provvedimenti, aventi ad oggetto, <em>inter alia</em>, “<em>fonti rinnovabili per la produzione elettrica, da completarsi entro il 31 dicembre 2022 (ad eccezione delle attività vincolate a decreti ministeriali non ancora emanati o da svolgersi all’occorrenza)</em>”.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 May 2022 04:22:54 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi energetica e aumento del costo delle materie prime: rimedi normativi e convenzionali alle sopravvenienze sperequative dei contratti commerciali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-energetica-e-aumento-del-costo-delle-materie-prime-rimedi-normativi-e-convenzionali-alle-sopravvenienze-sperequative-dei-contratti-commerciali-parte-1</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: <em><u>Il presente documento è aggiornato al 22 aprile 2022; poiché lo stato di crisi e le relative conseguenze sono in continua evoluzione, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche</u></em>]&nbsp;<strong>Parte 1</strong></p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>L’attuale crisi acuta (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) dei prezzi delle materie prime e dello <em>shortage </em>delle stesse, aggravata dal conflitto in corso in Ucraina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>), sta avendo un notevole impatto in sede di esecuzione dei contratti commerciali. Vi è poi da sottolineare come l’attuale crisi si sia sensibilmente acuita anche in relazione, tra l’altro, alla significativa ripresa economica italiana dopo il crollo dovuto alla pandemia da Covid-19 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).Nonostante il contesto economico attuale sia ormai caratterizzato da una generale ripartenza economica, permangono le problematiche connesse ai disequilibri di natura contrattuale. Sotto il profilo giuridico, si ripropone il problema – già sorto in occasione della pandemia da Covid-19 – di individuare gli istituti giuridici che consentano di adeguare il regolamento contrattuale alle sopravvenienze economiche e giuridiche, tenendo conto anche dei recenti approdi giurisprudenziali che hanno preso le mosse proprio dal dibattito scaturito con la pandemia.In particolare, si assiste a un duplice ordine di problematiche per gli operatori commerciali: da un lato, si pone il tema del rimedio per i fornitori di prodotti e servizi che vertono in una situazione di difficoltà nell’esecuzione dei contratti a causa dell’aumento dei costi e dello <em>shortage </em>delle materie prime; dall’altro, sorge l’esigenza di un rimedio per i clienti che subiscono i conseguenti ritardi e annullamenti delle forniture dei prodotti.&nbsp;<strong>2. Inquadramento giuridico</strong><strong>2.1.&nbsp;Gli istituti giuridici</strong><strong>2.1.1.&nbsp;</strong><strong>Istituti di applicazione generale previsti dal codice civile</strong><strong> (impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione)</strong>L’aumento considerevole dei prezzi delle materie prime e dell’energia elettrica potrebbe, per certi aspetti, considerarsi un evento di forza maggiore.Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore ma contempla alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili a tale concetto.In particolare, per i contratti soggetti alla legge italiana, ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali (cfr. le cd. <em>force majeure e/o hardship clauses</em> ivi incluse le c.d. <em>material adverse changes</em> – <em>MAC clauses</em> tipiche della prassi internazionale, talvolta recepite anche nella prassi domestica, sulle quali si dirà <em>infra</em>), si dovrà fare riferimento, ai fini che qui rilevano, ai seguenti istituti: <em>(i)</em> impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 e 1463 e seguenti del codice civile); e <em>(ii)</em> eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (artt. 1467 e seguenti del codice civile).Prima di procedere a una trattazione di dettaglio degli istituti citati, si ritiene opportuno anticipare sin d’ora che i predetti rimedi scontano un limite operativo significativo, trattandosi di &nbsp;strumenti volti a provocare lo scioglimento del vincolo contrattuale.L’inadeguatezza di tale tipologia di rimedi, già osservata durante l’emergenza da Covid 19, pare ancor più evidente in un contesto economico, quale quello attuale, di ripresa dell’economia che difficilmente può tollerare la risoluzione dei contratti e il conseguente venire meno dei rapporti giuridici. Proprio a fronte di tale inadeguatezza, già durante l’epidemia da Covi-19, la Corte di Cassazione, nella relazione tematica dell’8 luglio 2020, n. 56 dell’ufficio del massimario e del ruolo (la “<strong>Relazione</strong>”), oltre a fornire ulteriori spunti circa gli istituti in questione, ha avvallato l’orientamento, sostenuto principalmente in dottrina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>), che sosteneva l’esistenza di un vero obbligo normativo di rinegoziazione del contratto per rivederne l’equilibrio.(A) <u>Impossibilità sopravvenuta della prestazione</u>Per impossibilità sopravvenuta della prestazione (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento, non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.In termini generali, l’inadempimento corrisponde alla mancata o non esatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto, circostanza in grado di esporre la parte inadempiente a responsabilità contrattuale nei confronti della controparte. Tuttavia, secondo il generale principio di cui all’art. 1218 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “<em>causa a lui non imputabile</em>”, questi può essere ritenuto non responsabile.Nello specifico, mentre l’impossibilità originaria della prestazione impedisce il sorgere stesso dell’obbligazione, l’impossibilità sopravvenuta in un momento successivo alla nascita del rapporto tra le parti, a determinate condizioni, ne provoca, invece, l’estinzione, con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale di diritto e liberazione del debitore dall’obbligo di adempiere.Come ha avuto modo di osservare la Corte nella sua Relazione, lo spazio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta è particolarmente limitato, essendo un rimedio percorribile solo qualora la prestazione dedotta in negozio sia divenuta completamente e definitivamente ineseguibile o inottenibile. Ciò pone non pochi problemi relativamente alle obbligazioni pecuniarie che, in quanto tali, come evidenzia anche la stessa Corte, non divengono mai impossibili (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), “<em>non essendo esposte a una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo a una soggettiva inattuabilità, connessa all’indisponibilità o alla penuria dei flussi di cassa</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) .Ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui trattasi non è quindi sufficiente che si registri una mera maggiore difficoltà dell’adempimento o, ancora, una impossibilità di adempiere esclusivamente relativa alla sfera soggettiva del debitore. Al contrario, è necessario che la prestazione contrattuale in sé considerata sia oggettivamente divenuta impossibile da realizzare e/o che la condotta necessaria per adempiere non sia imponibile al debitore perché divenuta oggettivamente troppo gravosa. Naturalmente, è imprescindibile verificare che la situazione impeditiva dell’adempimento non sia stata causata da un comportamento doloso o colposo del debitore e non sia, dunque, imputabile a quest’ultimo. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene sufficiente accertare, sulla base di una valutazione in concreto, che la situazione impeditiva si sia verificata per una qualsiasi causa che il debitore non era tenuto ad evitare né era in condizione di evitare.Fermo quanto sopra, il concetto di impossibilità della prestazione può essere poi variamente declinato nelle ulteriori sotto-categorie <em>(i)</em> dell’impossibilità definitiva (determinata da un impedimento irreversibile o del quale non sia possibile prevedere il termine), <em>(ii)</em> dell’impossibilità temporanea (determinata da una impossibilità di natura transitoria), <em>(iii)</em> dell’impossibilità parziale che implica l’estinzione dell’obbligazione contrattuale esclusivamente per la parte divenuta impossibile.Per quanto attiene agli effetti, verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile <em>(a)</em> si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (in caso di impossibilità totale o parziale) del contratto, ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva; o <em>(b)</em> può essere legittimamente sospesa, ove tale impossibilità sia solo temporanea.Con specifico riferimento all’impossibilità temporanea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 del codice civile, il contratto non si risolve ma l’adempimento delle prestazioni può essere legittimamente sospeso; al superamento della ragione che ha determinato la sospensione temporanea il contratto riprende piena efficacia. Le obbligazioni sospese si estingueranno invece se l’impossibilità si protrarrà fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non potrà più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non avrà più interesse a conseguirla.In caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’estinzione di una delle obbligazioni contrattuali provoca, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, lo scioglimento dell’intero vincolo contrattuale. Tale scioglimento opera di diritto, senza bisogno di alcuna iniziativa della parte né di intervento del giudice. In presenza di controversie, le parti potranno, però, chiedere al giudice la pronuncia di una sentenza dichiarativa che attesti, in via inequivoca, l’avvenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e permetta, eventualmente, di richiedere, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, la ripetizione (secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 del codice civile) della controprestazione, nel caso in cui questa sia già stata eseguita.Nei contratti plurilaterali, l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa, invece, scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione che viene a mancare sia da considerarsi, nel caso di specie, essenziale per tutte le parti.*Così delineati, seppure sommariamente, i tratti essenziali dell’impossibilità sopravvenuta, occorre indagarne la rilevanza nel contesto in esame.In generale, sembrerebbe l’istituto in questione possa trovare un concreto spazio di operatività principalmente all’ipotesi della carenza di materia prime, mentre non sembra essere il rimedio adeguato per i casi di incremento dei costi dell’energia e delle materie prime.Ad ogni modo, anche in relazione ai casi di <em>shortage </em>di materie prime, difficilmente possono ravvisarsi gli estremi dell’impossibilità totale o parziale; al più si potrebbe valutare la sussistenza di elementi tali da giustificare una sospensione dell’obbligazione, secondo lo schema dell’impossibilità temporanea.(B) <u>Eccessiva onerosità</u>In un contesto in cui il costo delle materie prime sta subendo un forte incremento dei costi, l’istituto giuridico che, <em>prima facie</em>, parrebbe più appropriato, è quello dell’eccessiva onerosità.Come detto, più che un’“impossibilità” nell’adempimento, le attuali dinamiche economiche sembrerebbero infatti condurre a una situazione tale per cui i termini e le condizioni contrattuali originariamente pattuiti risultino non più adeguati al mutato scenario economico e squilibrati a favore di una parte contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>).L’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (di cui agli articoli 1467 e ss. del codice civile) legittima la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e imprevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.La valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti sopra elencati deve essere condotta tramite un’indagine concreta.Affinché si abbia eccessiva onerosità sopravvenuta, deve, in primo luogo, verificarsi la sussistenza di uno squilibrio <u>tangibile</u> del rapporto di valore tra le rispettive prestazioni contrattuali (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).In secondo luogo, è necessario che il predetto squilibrio di valore delle prestazioni sia stato causato da eventi straordinari (da intendersi in senso oggettivo, sulla base di elementi suscettibili di misurazione, quali la frequenza, dimensione e intensità dell’evento) e imprevedibili (da intendersi in senso soggettivo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>), in relazione all’obbligazione rilevante, nel senso di travalicare le oscillazioni di valore delle prestazioni e le normali fluttuazioni di mercato).In terzo luogo, deve ulteriormente accertarsi che il rischio realizzato dalle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili di cui sopra ecceda l’alea normale del contratto, ovverosia quel margine di rischio intrinsecamente sotteso a all’intesa contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>).Sotto il profilo dei rimedi azionabili al ricorrere dei presupposti descritti, il legislatore prevede anzitutto che la parte gravata dalla maggior onerosità possa chiedere al giudice la risoluzione del contratto.A fronte della domanda di risoluzione, la controparte, qualora sia interessata a mantenere il vincolo contrattuale, potrà offrire di ridurre ad equità il contratto riportando lo squilibrio di valore delle prestazioni contrattuali nei limiti dell’alea normale ed evitando così l’effetto risolutivo.Come evidente, il rimedio previsto dalla lettera della norma presenta un limite consistente nella possibilità della parte colpita dall’eccessiva onerosità sopravvenuta di chiedere soltanto la risoluzione giudiziale del contratto, essendo rimessa all’altra parte la mera possibilità di offrire una riduzione ad equità del contratto al fine di impedirne la risoluzione.In altre parole, la facoltà di rivedere il contratto iniquo è riservata alla parte che, in teoria, avrebbe meno interesse a ottenere il riequilibrio, che implicherebbe una modificazione del contratto a suo svantaggio e, peraltro, entro un ambito di applicazione notevolmente circoscritto, potendo essere esercitata soltanto per paralizzare una domanda di risoluzione; la riduzione ad equità non potrà pertanto essere imposta dall’attore né operare di iniziativa propria del giudice.*L’eccessiva onerosità, come sopra delineata, opera nell’ambito di limiti estremamente stringenti, ossia quelli dell’imprevedibilità e della straordinarietà.Per quanto attiene la rilevanza dell’istituto di cui trattasi nell’ambito della crisi attuale, si rende pertanto necessario verificare se, avuto riguardo al mercato di riferimento, l’incremento del costo delle materie prime possa assumere i connotati dell’imprevedibilità e della straordinarietà, tenendo conto di elementi quali la portata e le tempistiche dell’’incremento dei costi, rapportandoli anche all’andamento del mercato di riferimento negli anni precedenti.Ferme le verifiche di cui sopra, preme ancora una volta ribadire che la parte affetta dal sopravvenuto squilibrio contrattuale in ragione dell’aumento dei costi delle materie prime potrebbe disporre quale rimedio a propria tutela del solo scioglimento del vincolo contrattuale: una volta attivato il rimedio risolutorio è una mera facoltà della controparte, che trae vantaggio dalla sopravvenuta onerosità, offrire di riportare ad equità il contratto al fine di evitarne lo scioglimento.&nbsp;<strong>Parte 2</strong><strong>2.1.2.&nbsp;</strong><strong>Configurabilità di un obbligo normativo di rinegoziazione</strong>Come si è avuto modo di osservare nei paragrafi che precedono, i rimedi espressamente previsti dal legislatore sono rimedi ablativi del contratto e non manutentivi. Essi, difatti, non prevedono la rinegoziazione del contratto, fatto salvo solo il caso dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ove, come osservato, la facoltà di evitare la risoluzione spetta alla parte “beneficiata” e non a quella che subisce l’eccessiva onerosità.La diffusione della pandemia da Covid-19 ha messo in rilievo l’insufficienza di un assetto normativo così impostato (peraltro non in linea con altre esperienze internazionali), riprendendo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla sussistenza di un obbligo normativo a carico delle parti, in casi quali quelli in esame, di rinegoziare il contratto per rivederne l’assetto negoziale e ripristinare l’equilibrio dello scambio.D’altronde, già in epoca anteriore alla pandemia, autorevole dottrina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>) aveva ravvisato un obbligo legale di rinegoziare, traendone il fondamento principalmente nell’equità integrativa (<em>ex</em> articolo 1374 del codice civile) e negli obblighi di interpretazione ed esecuzione in buona fede del contratto (ex articoli 1366 e 1375 del codice civile).Un’apertura in tal senso si è ravvisata anche da parte della giurisprudenza che, sebbene esitante, in alcune pronunce di merito si è mostrata favorevole a ritenere sussistente un tale obbligo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>), pur in assenza di un accordo tra le parti, al determinarsi di sopravvenienze di fatto o di diritto.Senza pretesa di esaustività, l’orientamento in esame riconosce all’obbligo di rinegoziazione un ambito applicativo più ampio rispetto a quello relativo all’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, trovando applicazione nei confronti delle c.d. “sopravvenienze atipiche” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>) che, in quanto tali, eccedono l'ambito di applicazione della disciplina sulla eccessiva onerosità sopravvenuta e che attengono, oltreché all’onerosità in sé considerata, anche alle sopravvenienze di esigenze nuove e di nuovi criteri di opportunità (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).Secondo una tale ricostruzione, facendo leva sull'art. 1366 del codice civile, in un contratto a lungo termine deve ritenersi sussistente, quale clausola “in bianco” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>), la comune intenzione delle parti di rivedere, adeguare o modificare l'assetto contrattuale al variare della situazione di fatto, ove le condizioni pattuite non rispondano più alla logica economica sottesa alla conclusione del contratto.Il vantaggio di un tale orientamento è innegabile: a prescindere dagli stringenti requisiti di straordinarietà ed imprevedibilità di cui all’articolo 1467 del codice civile, la parte svantaggiata da sopravvenienze di fatto o di diritto che incidano sull’equilibrio contrattuale (quindi il soggetto effettivamente interessato a conseguire un riequilibrio), sarebbe titolare di un diritto di avviare un procedimento di rinegoziazione del contratto al fine di ripristinarne l’equilibrio; di contro, il rifiuto a rinegoziare dell’altra parte, <em>ex </em>art. 1375 del codice civile, varrebbe come comportamento opportunistico e quindi non tutelato dall'ordinamento, con tutte le inevitabili conseguenze, in primo luogo sul piano risarcitorio.Come anticipato, la Suprema Corte nella Relazione ha ripreso gli esposti approdi di dottrina e giurisprudenza nel senso di ribadire l’esistenza di un obbligo di rinegoziazione, sulla base dei parametri normativi già individuati in passato.Anzitutto, la Corte, prendendo le mosse dall’articolo 1375 del codice civile e dalla portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ha postulato la rinegoziazione quale <em>step</em> necessario per l’adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute, qualificando la clausola generale di buona fede, in questa prospettiva, come una vera e propria garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione del contratto.Non solo, la Corte nella Relazione ha precisato che, in virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della <em>bona fides</em> e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l’adeguamento del contenuto di quest’ultimo connesso all’obbligo di rinegoziare non contraddice l’autonomia privata, ma, al contrario, consente di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato <em>ab initio</em> dalle parti, allineando il regolamento alle mutate circostanze.La Corte ha inoltre aggiunto che anche l’interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1366 del codice civile, ben si presta all’individuazione di un obbligo a rinegoziare, rilevando come, sulla base di tale disposto normativo, fosse <em>“possibile ipotizzare che le parti, se ne fossero state a conoscenza, avrebbero comunque trattato sulla base delle condizioni sopravvenute, dal momento che si sarebbe rivelata irrazionale una negoziazione impostata su una situazione di mercato non rispondente alla realtà</em>" (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>)<sup>. </sup>Sul piano della portata dell’obbligo in questione, si rende opportuno precisare che l’obbligo di rinegoziare impone soltanto di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente e non invece di addivenire a un’intesa sulle diverse condizioni pattuibili.Ne consegue, come osservato dalla Suprema Corte nella Relazione, che, affinché la parte tenuta alla rinegoziazione sia adempiente, è sufficiente che, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, essa: <em>(i)</em> promuova una trattativa o raccolga positivamente l’invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte; e <em>(ii)</em> proponga soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto <sup>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>)</sup>. Al contrario, non può essere richiesto alla parte obbligata di accettare <em>tout court</em> le richieste della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione di un accordo modificativo.In ogni caso, qualora si ravvisi l’obbligo delle parti a rinegoziare, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il risarcimento del danno ma esponga altresì all’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del codice civile. Pertanto, al giudice potrebbe essere riconosciuto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>).Delineate le caratteristiche dell’obbligo di rinegoziazione così come formulato da dottrina e parte della giurisprudenza, preme precisare che, l’orientamento in esame, sebbene abbia ricevuto, con l’occasione della pandemia ulteriore supporto in dottrina e da parte della Suprema Corte nell’ambito della Relazione, è ancora tutt’altro che cristallizzato in giurisprudenza. In assenza di un intervento da parte della Corte di legittimità, la giurisprudenza di merito emersa negli ultimi due anni è, infatti, ancora ondivaga (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>).Inoltre, occorre tenere in considerazione che, operando come una sorte di clausola generale “in bianco” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>), il rimedio in questione presuppone un’ampia discrezionalità interpretativa, basandosi su una valutazione economica-giuridica del criterio di buona fede che trae il fondamento in canoni di portata generale quali quelli di solidarietà contrattuale.*L’aumento dei costi e lo <em>stortage</em> di materie prime paiono costituire una “sopravvenienza atipica” che ben si presta a confluire nell’ambito di applicazione dell’obbligo di rinegoziazione.Come si è avuto modo di osservare, l’obbligo in questione prescinde infatti da una rigorosa verifica della sussistenza degli stringenti requisiti di “straordinarietà” ed “imprevedibilità”, essendo sufficiente che i sopravvenuti accadimenti fattuali o giuridici siano tali da giustificare – secondo il canone della buona fede – una revisione del regolamento contrattuale.D’altra parte, non sempre tale rimedio potrebbe avere come risultato quello della manutenzione del contratto: infatti, laddove una delle parti si sottragga all’obbligo di rinegoziazione, non in tutti i casi un giudice sarebbe nella posizione di potere integrare la volontà delle parti, con l’unica conseguenza della risoluzione del rapporto contrattuale e condanna al risarcimento del danno a carico della parte che abbia ingiustamente rifiutato la rinegoziazione.&nbsp;<strong>2.1.3.&nbsp;</strong><strong>I rimedi previsti per alcuni contratti tipici. In particolare: l’art. 1664 del codice civile per il caso dell’appalto</strong>Proprio al fine di ovviare alle incertezze interpretative legate all’obbligo di rinegoziazione come sopra esposte, soccorrono alcune previsioni dettate relativamente a taluni contratti tipici.In via di sintesi, si rileva infatti che nella disciplina dei contratti tipici, si possono rinvenire una molteplicità di disposizioni la cui <em>ratio</em> risiede nell’adeguare/modificare il regolamento contrattuale al fine di consentire che si producano gli effetti dell’atto di autonomia privata (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>). Tra queste, alcune previsioni sono precipuamente tese a dettare i presupposti e le modalità di modificazione delle condizioni contrattuali prestabilite, al fine di consentire una corretta prosecuzione dell’esecuzione del rapporto contrattuale, con indicazioni di natura qualitativa più o meno precisa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>).Ai fini che qui interessano, ci si soffermerà sulla disposizione di cui all’articolo 1664, comma 1, del codice civile, dettato in materia di appalto (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>), rubricato “<em>onerosità o difficoltà dell’esecuzione</em>”.Tale articolo dispone, al primo comma, che, “<em>qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati <u>aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera</u>, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori <u>al decimo</u> del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo</em>”.Al ricorrere dei presupposti indicati dalla norma, la parte colpita da eccessiva onerosità può dunque agire, in senso manutentivo, per ottenere il riequilibrio dell’assetto contrattuale.Come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione in esame ha carattere speciale rispetto a quella dell’articolo 1467 del codice civile e ne impedisce l’applicabilità, prevedendo soltanto la revisione dei prezzi in luogo della risoluzione del contratto (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>).Sotto il profilo oggettivo, si rileva anzitutto che affinché trovi applicazione la disposizione in questione, è sufficiente che gli elementi siano “imprevedibili” non anche straordinari.Nello specifico, il diritto di ottenere la revisione del prezzo è subordinato alla ricorrenza del presupposto che si verifichi una variazione del costo delle materie prime che abbia i caratteri dell’”imprevedibilità”, secondo un criterio di normalità, correlato alla figura dell’appaltatore medio (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>).Inoltre, eventuali incertezze interpretative circa la ricorrenza di una maggior onerosità sufficiente da giustificare l’attivazione del rimedio, sono attenuate mediante l’indicazione di un parametro fisso di natura quantitativa (<em>i.e.</em> il decimo del prezzo complessivo).Infine, anche la revisione del regolamento contrattuale è contenuta nell’ambito di un intervallo prefissato (<em>i.e.</em> la differenza che eccede il decimo).*Nell’ambito dei contratti di appalto, la parte svantaggiata dalla crisi attuale, potrebbe avvalersi della clausola in esame per ottenere una revisione nelle condizioni economiche entro i limiti quantitativi indicati dalla norma.Lo scenario economico attuale, infatti, è caratterizzato da un aumento del costo delle materie prime che si riflette sui prezzi convenuti e che, per consistenza e rapidità, ben potrebbe qualificarsi come “imprevedibile”.Affinché possa azionarsi il rimedio in questione è sufficiente verificare la riccorrenza dei parametri quantitativi di cui sopra e l’imprevedibilità delle circostanze dalle quali è scaturito l’aumento dei costi, senza rendersi necessarie ulteriori indagini circa la straordinarietà dell’evento o la fondatezza, sotto un profilo di buona fede, della revisione contrattuale.&nbsp;<strong>2.2.</strong>&nbsp;<strong>I rimedi contrattuali. La prassi nei contratti commerciali internazionali e i principi unidroit</strong>In un contesto in cui l’assetto normativo difetta di precisi rimedi manutentivi e presenta ancora profili di incertezza interpretativa, una soluzione auspicabile risiede nella previsione direttamente in sede contrattuale di meccanismi tramite i quali far fronte a quelle circostanze il cui verificarsi potrebbe disequilibrare in modo sostanziale la posizione economica delle parti, a beneficio di una sola di esse.A tal proposito, la prassi commerciale, nazionale e internazionale, ormai da tempo, ha visto il diffondersi di specifiche previsioni contrattuali destinate a regolare a livello negoziale gli effetti delle sopravvenienze che incidono sull’equilibrio contrattuale.Nello specifico, i rimedi contrattuali più ricorrenti e ormai diffusi nella prassi commerciale possono essere raggruppati in tre categorie:</p><ul> <li>clausole c.d. di <em>hardship</em>;</li> <li>clausole c.d. di forza maggiore;</li> <li>clausole c.d. “MAC - <em>material adverse change</em>” o “<em>material adverse effect</em>”, che regolano le conseguenze del verificarsi di eventi dagli effetti sfavorevoli significativi.</li></ul><p>Trattasi di clausole che, sebbene presentino caratteristiche ed effetti diversi, sono accomunate da alcune caratteristiche: <em>(i)</em> la funzione generale di tutelare la parte che, in ragione di una situazione imprevedibile venutasi a creare, si trovi in una posizione di “debolezza” rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali a suo carico; <em>(ii)</em> l’adattabilità a contesti (domestici o internazionali) e a contratti diversi; <em>(iii)</em> l’effetto di riallocare il rischio di impresa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>).<strong>2.2.1.&nbsp;</strong><strong>Le clausole di <em>hardship </em>e forza maggiore</strong>Limitando momentaneamente la trattazione alle clausole di forza maggiore e di <em>hardship</em>, si rileva <em>in primis</em> che le due clausole operano in modo diverso. La forza maggiore riguarda il piano dell’adempimento dell’obbligazione che viene resa impossibile dall’evento dedotto in contratto (in termini più o meno specifici) e l’<em>hardship</em> il profilo relativo all’equilibrio economico tra prestazione e controprestazione. Gli effetti che ne scaturiscono sono pertanto differenti: <em>(i) </em>la forza maggiore comporta tendenzialmente la sospensione delle obbligazioni in capo a una delle parti, esonerandola dall’adempimento, e, solo in un secondo ed eventuale momento, la risoluzione del contratto (se l’obbligazione non può essere eseguita o l’altra vi perde interesse); <em>(ii) </em>la clausola di <em>hardship</em> invece è tipicamente finalizzata ad avviare una rinegoziazione finalizzata a rimodulare il sinallagma per adeguarlo agli effetti discendenti dall’evento occorso.In ambito internazionale, le fattispecie di <em>hardship</em> e di <em>force majeure</em> sono delineate dai Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>) (“<strong>PICC</strong>”).Corre l’obbligo di evidenziare che i PICC sono strumenti non cogenti cd. di<em> soft law </em>concepiti per far fronte all’inconveniente dell’armonizzazione settoriale del diritto del commercio internazionale. È prassi nei contratti commerciali internazionali di disciplinare in modo più preciso e dettagliato quali circostanze possano costituire eventualmente forza maggiore e <em>hardship</em> nonché le loro conseguenze sulla vigenza del rapporto.In particolare, l’art. 6.2.2 PICC prevede che l'<em>hardship</em> operi quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l'equilibrio del contratto, o per l'accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione. Affinché si integri una causa di <em>hardship</em> è necessario che: <em>(i)</em> l'evento si verifichi o diventi noto alla parte svantaggiata successivamente alla conclusione del contratto; <em>(ii)</em> l'evento non sia prevedibile dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto; <em>(iii)</em> l'evento sia estraneo alla sfera di controllo della parte svantaggiata; <em>(iv)</em> la parte svantaggiata non abbia assunto il rischio di tale evento.Quanto poi agli effetti dell'<em>hardship</em>, l'art. 6.2.3 riconosce il diritto della parte svantaggiata di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta di rinegoziazione, che di per sé non dà alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l'esecuzione, deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi su cui è basata. In caso di mancato accordo tra le parti entro un termine ragionevole, ciascuna di esse può rivolgersi al giudice che, qualora accerti il ricorrere di un’ipotesi di hardship, può <em>(</em><em>i</em><em>)</em> risolvere il contratto, oppure <em>(ii)</em> modificarlo al fine di ripristinarne l'originario equilibrio.La forza maggiore è invece disciplinata all’articolo 7.1.7 PICC, che, anzitutto, postula il principio generale per cui la parte inadempiente deve intendersi esonerata da responsabilità se prova che <em>(</em><em>ii</em><em>)</em> l’inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo; e che <em>(</em><em>ii</em><em>)</em> non era ragionevolmente tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione del contratto o ad evitare o sospendere l’impedimento stesso o le sue conseguenze.Con riferimento alle conseguenze del verificarsi di un evento di forza maggiore, in caso di impedimento solamente temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, avuto riguardo all’effetto &nbsp;dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.In ogni caso, sono prescritti alcuni obblighi procedurali a carico della parte inadempiente al fine di avvalersi dell’esonero di responsabilità, dovendo il soggetto inadempiente informare l’altra parte dell’impedimento e dell’effetto sulla sua capacità ad adempiere; difatti, se l’avviso non è ricevuto dall’altra parte entro un tempo ragionevole successivo al momento in cui l’inadempiente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, questi è tenuto al risarcimento dei danni risultanti da tale mancata notifica.È infine precisato che la disposizione in esame non vieta alle parti di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di ritardare l’esecuzione o di richiedere interessi sulle somme dovute.Ai sensi del combinato disposto delle definizioni di forza maggiore e di <em>hardship </em>di cui agli articoli 6.2.2. e 7.1.7. PICC, si possono verificare eventi suscettibili di essere ricompresi nell’una o nell’altra categoria. In tale circostanza, spetta al debitore dover decidere quale rimedio esperire: invocando la forza maggiore potrebbe mirare a essere esonerato dalle conseguenze dell’inadempimento; invocando la clausola di <em>hardship</em>, tenterebbe di rinegoziare il contratto affinché lo stesso rimanga in essere ancorché con termini e condizioni modificate.Pertanto, nel caso in cui vi sia la possibilità – vuoi per una specifica clausola contrattuale, vuoi per un richiamo ad una legge straniera o ad un trattato internazionale – di invocare una causa di forza maggiore, potranno essere prefigurati almeno tre rimedi adottabili dalla parte soggetta a tale causa, ovvero la sospensione della prestazione, la rinegoziazione del contratto o la risoluzione del contratto.In merito alla sospensione del contratto, si segnala che spesso nei contratti internazionali viene regolato tale rimedio in relazione all’arco temporale massimo dello stesso e, nel caso di prolungamento oltre tale temine, la risoluzione del contratto o l’obbligo delle parti di procedere ad una rinegoziazione in buona fede dei termini e condizioni contrattuali.Il rimedio della rinegoziazione del contratto, adottabile, a titolo di esempio, mediante la stipula di un accordo scritto modificativo del contratto originale, si sostanzierà nella determinazione dei nuovi termini e condizioni relative all’adempimento o, nei casi di maggiore difficoltà, di dare un nuovo equilibrio alle prestazioni delle parti in considerazione delle mutate circostanze. Per quanto attiene il rimedio della risoluzione del contratto, poco frequentemente la clausola di “forza maggiore” contenuta nel contratto può operare quale causa di risoluzione automatica, seppur tale rimedio risulterebbe inevitabile in tutti quei casi in cui la prestazione sia diventata impossibile o non più eseguibile per sempre o per un periodo di tempo che frustra le esigenze dedotte in contratto.<strong>2.2.2.&nbsp;</strong><strong>Le clausole MAC “<em>material adverse change”</em></strong>Diversamente da quanto descritto relativamente alle clausole di <em>hardship</em> e di forza maggiore, non esiste a livello internazionale una definizione di MAC: il contenuto delle clausole MAC è quindi totalmente rimesso all’autonomia negoziale delle parti e dipende dall’esito delle trattative tra le stesse.Si rileva anzitutto che, secondo quanto emerso nella prassi contrattuale, rispetto alle clausole di forza maggiore e di <em>hardship</em>, le clausole MAC presentano caratteristiche diverse sotto il profilo delle modalità di allocazione del rischio: esse infatti producono l’effetto di allocare il rischio di eventi negativi in capo a una parte soltanto del rapporto contrattuale (che potrà, pertanto, solamente mitigarne gli effetti tramite un’adeguata negoziazione) e di legittimare, in tale ipotesi, l’altra parte a invocare la risoluzione del contratto. Il tenore della clausola, pertanto, va in senso contrario al principio della conservazione del contratto sebbene, in alcune sue formulazioni, compaia un c.d. ”<em>right to cure</em>” che offre al soggetto su cui è allocato il rischio di verificazione dell’evento il diritto di rimediare al suo accadimento.Non solo, l’operatività delle clausole in esame è spesso circoscritta a un breve periodo di tempo ed è proprio la limitazione sotto il profilo della durata che consente in una qualche misura di tutelare anche la posizione della parte sulla quale viene allocato il rischio del mancato adempimento e dell’eventuale risoluzione del contratto.*Riguardo allo squilibrio contrattuale causato dal notevole incremento dei costi delle materie prime è, in primo luogo, necessario verificare la presenza o meno di una clausola di <em>hardship</em>, <em>force majeur</em> o MAC e la riconducibilità della circostanza in questione tra quelle che ne determinano l'attivazione.Rispetto ai contratti in corso – anche tenuto conto di quanto disposto in sede di PICC e fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti – è ragionevole ritenere che rilevanti incrementi dei costi delle materie prime a seguito della ripresa post-pandemica possano costituire, quantomeno nei settori merceologici più colpiti, una circostanza imprevedibile, straordinaria e fuori dal controllo delle parti rilevanti ai fini delle più comuni clausole della prassi commerciale internazionale.In assenza delle clausole di cui sopra, ai fini della gestione del rapporto dovranno esperirsi i rimedi previsti dalla legge applicabile al contratto.Qualora le parti non abbiano espressamente scelto la legge applicabile al contratto, la sua individuazione deve essere effettuata nel rispetto delle norme di diritto internazionale privato del Paese del giudice competente a risolvere la controversia.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Profili giuridici relativi alla crisi energetica europea</strong></p><strong>3.1.&nbsp;Premessa: l</strong><strong>a crisi energetica europea e gli impatti sui contratti commerciali</strong>In via di estrema sintesi, l’origine dell’attuale crisi acuta dei prezzi delle materie prime può essere individuata nel settore del gas naturale per ragioni prevalentemente esterne all’Europa, e alla successiva estensione al settore elettrico europeo, amplificatasi per diversi fattori, tra i quali spicca la scarsa produzione di fonti rinnovabili in Europa e la messa in manutenzione di diverse centrali nucleari francesi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>).Per dare un’idea dello squilibrio che molti rapporti contrattuali stanno subendo, giova sottolineare che in Italia il prezzo netto dell’elettricità per l’industria a gennaio è stato il secondo più alto d’Europa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>): 225 euro per megawattora contro i 60 €/MWh di nove mesi fa. Trattasi di un valore che supera del 34% i prezzi praticati in Germania. A una base di partenza più alta rispetto a vari Paesi Europei, è poi corrisposto un aumento tra i più significativi in Europa: è stato infatti stimato che da marzo 2021 i prezzi italiani dell’elettricità sono aumentati di 3,7 volte. Ciò significa che il costo dell’energia per le imprese italiane potrebbe arrivare a 37 miliardi di euro nel 2022: quasi 5 volte di più rispetto al 2019, e in salita persino rispetto ai già elevati 21 miliardi del 2021. I costi complessivi per le imprese previsti per il 2022 sarebbero così superiori all’intero ammontare dei fondi destinati dal PNRR al Ministero della Transizione Ecologica (34,9 miliardi di euro). Se i prezzi non dovessero diminuire, la crescita del PIL italiano potrebbe essere inferiore dello 0,8% rispetto a quanto previsto nel primo trimestre del 2022, e quasi un terzo dei posti di lavoro nei settori più energivori &nbsp;(500mila) sarebbe a rischio (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>).A inasprire ulteriormente la crisi energetica devono infine aggiungersi gli effetti delle sanzioni alla Russia in relazione al conflitto in Ucraina, essendo la Russia il primo fornitore energetico dell’Unione Europea (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>). È stato calcolato che da maggio dell’anno scorso la Russia ha ridotto del 25% le proprie forniture verso i paesi europei con un picco del – 40% a gennaio 2022 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>).Alla luce dei dati illustrati, è stato osservato (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>) che la crisi energetica attuale in Europa non solo è straordinariamente intensa e perdurante ma è altresì caratterizzata da una componente aggiuntiva, ossia la presenza di una crisi di prezzi “combo”, con tensioni inedite che affliggono sia il mercato del gas sia quello elettrico, peraltro in maniera interconnessa.A fronte di tale situazione economica, i riflessi sui rapporti commerciali si articolano come segue: una delle due parti del binomio produttore-consumatore si trova in posizione di sofferenza semi-permanente (gli utenti) mentre l’altra (produttori) – in ragione delle proprie risorse e contratti – può anche trovarsi in uno stato di profitto inaspettato della propria attività (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>).Sempre sotto un profilo giuridico, in termini generali, nel mercato di riferimento, le considerazioni illustrate nei paragrafi che precedono, sono di particolare pertinenza, attesa la peculiare struttura che assumono spesso i contratti di approvvigionamento di energia (in particolare, gas naturale); i contratti in esame sono infatti spesso strutturati come contratti di durata in cui sono contenute clausole c.d. <em>take-or-pay</em>, con cui l'acquirente si obbliga a ricevere una quantità minima di materia prima per ogni periodo contrattuale, oppure di pagarne il prezzo anche in caso mancato prelievo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>). Per effetto di tali clausole, pertanto, i produttori trasferiscono sui propri acquirenti il rischio connesso a variazioni del prezzo e della domanda.<strong>3.2.&nbsp;Conclusioni: le soluzioni giuridiche per regolare gli effetti sui contratti commerciali della crisi energetica</strong>Come indicato, la crisi energetica attuale presenta delle peculiarità tali da meritare una trattazione specifica rispetto alla più ampia fattispecie della crisi dei prezzi delle materie prime.In sede di indagine delle conseguenze giuridiche della crisi energetica attuale, occorre <u>in via preliminare verificare se i contratti in essere presentino delle clausole di <em>hardship</em>, <em>force majeur</em> o MAC</u>: è infatti presumibile che, se così fosse, le attuali tensioni del mercato energetico rientrino nell’ambito di applicazione delle clausole in questione così come formulate nella prassi commerciali internazionale, ferma restando in ogni caso la necessità di un’indagine del dato contrattuale caso per caso.Diversamente, in assenza delle clausole di cui sopra, gli unici rimedi disponibili saranno quelli previsti dalla legge applicabile al contratto.Con riferimento alla legge italiana, si è già detto della limitata applicabilità del rimedio dell’<u>impossibilità sopravvenuta </u><u>della prestazione</u> in caso di mere difficoltà economiche connesse all’approvvigionamento delle materie prime.Tale conclusione deve tuttavia essere rivalutata alla luce dell’inedito dato di natura geopolitica connesso alle ridotte forniture da parte della Russia.In considerazione della forte dipendenza del mercato europeo dalle esportazioni russe, non è da escludersi che la situazione nei prossimi mesi possa evolversi nel senso di assumere i connotati dell’impossibilità sopravvenuta, nella sua declinazione dell’impossibilità di natura temporanea.Fermo quanto sopra, appare tuttavia praticabile in un maggior numero di casi la soluzione offerta dall’istituto dell’<u>eccessiva onerosità</u><u> sopravvenuta</u>.Potrebbe infatti essere ragionevole sostenere che si raffigurino i presupposti della straordinarietà e imprevedibilità prescritti dall’articolo 1467 del codice civile.Giova in tal senso non solo la portata dell’incremento dei costi ma, altresì, la rapidità di tale incremento e le anomalie scaturenti dall’assenza delle forniture russe.Al riguardo, preme ribadire che l’istituto dell’eccessiva onerosità ha come proprio esito fisiologico la demolizione del contratto e non la sua preservazione. La parte gravata dalla maggior onerosità è infatti titolare soltanto del diritto di risolvere il contratto. L’eventuale riduzione ad equità potrebbe derivare soltanto da un’iniziativa del soggetto avvantaggiato dal sopravvenuto squilibrio contrattuale al fine di evitare lo scioglimento del rapporto.Un’eventuale richiesta di rinegoziazione del contratto potrebbe tuttavia basarsi sulle disposizioni in materia di equità integrativa (ex articolo 1374 del codice civile) e sugli obblighi di interpretazione ed esecuzione in buona fede (ex articolo 1366 e 1375 del codice civile).Sotto questo profilo, infatti, l’andamento del tutto straordinario e anomalo del mercato energetico degli ultimi mesi costituisce una sopravvenienza che potrebbe costituire un valido presupposto per sostenere, in un’ottica di esecuzione e interpretazione del contratto secondo buona fede, la sussistenza di un obbligo di rinegoziazione del regolamento contrattuale condiviso in costanza di uno scenario economico sensibilmente diverso (soprattutto nel caso di contratti di lunga durata).Tanto chiarito, si ricorda che l’esistenza di un obbligo normativo di rinegoziazione non ha ancora trovato pacifico riconoscimento da parte della dottrina e della giurisprudenza.Invero, stante la ragionevole ricorrenza del presupposto dell’imprevedibilità della crisi energetica così come attualmente configurata, <u>nell’ambito dei contratti di appalto, potrebbe essere percorribile una revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 1664 </u>del codice civile: in costanza dei presupposti quantitativi indicati dalla norma (i.e. l’aumento del costo delle materie prime tale da terminare un aumento superiore al decimo del prezzo), il contraente che subisce il disequilibrio può avvalersi del diritto di ottenere una revisione del prezzo, sebbene &nbsp;con il limite normativo della sola differenza che eccede il decimo del prezzo.* * *&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si parla di crisi acute con riferimento a situazioni “<em>all’apparenza irreversibili o che faticano a terminare, causate quasi sempre da trigger, anche molteplici e concomitanti, di origine esterna e dalla giurisdizione poco definita perché molto estesa se non addirittura globalizzata. Durante tali crisi il giuoco delle parti viene come bloccato e cominciano a prodursi effetti plastici di aggiustamento strutturale. Quella di oggi nell’energia in Europa è una di queste crisi, straordinariamente intensa e perdurante per una varietà di fattori, ma con una complessità aggiuntiva: siamo entrati in una crisi di prezzi per così dire combo, cioè con tensioni inedite sia nel mercato gas che in quello elettrico, vieppiù interconnessi tra loro</em>”. Si veda, sul tema, G. Bortoni, <em>Caro-energia ‘21-‘22/ una crisi dagli effetti plastici, </em>23 dicembre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’impatto sulla <em>food industry,</em> ad esempio, risente anche dell’aumento dei prezzi del grano, aumentati del 5,7% in un giorno, raggiungendo il valore massimo da 9 anni a 9,34 dollari a “bushel” (staio, unità di misura internazionale pari a circa 35 litri, equivalenti a poco più di 27,2 kg di grano e 24,5 kg di mais), si veda l’articolo “<em>La guerra in Ucraina fa balzare i prezzi di grano e mais: l’allarme del settore agroalimentare</em>”, di Emiliano Sgambato, sul Sole24Ore del 24 febbraio 2022. Tale situazione rischi di ripercuotersi negativamente sul mercato agroalimentare italiano anche in considerazione del fatto che l’Italia è decima tra gli acquirenti per un valore di 496 milioni e il secondo fornitore di prodotti con una quota del 7% pari a 415 milioni, si veda, a tal proposito, l’articolo “<em>Guerra in Ucraina e alimentare: a rischio forniture di mais, frumento e olio di semi</em>”, pubblicato sul Sole24Ore del 21 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> È stato stimato un doppio rimbalzo del PIL del 6,5% realizzato nel 2021 ed una stima OCSE del 4,1% per l’anno corrente (tuttavia in corso di revisione a seguito degli attuali eventi internazionali connessi al conflitto in Ucraina), dopo il crollo del 2020. Cfr. A. Sganzerla, <em>Aumento del costo delle materie prime, rinegoziazione del contratto di durata e clausole di hardship</em>, in <em>Norme e Tributi</em>, su Sole24ore, 7 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Si veda a tal proposito F. Macario, <em>Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi</em>, in Giustizia Civile, n. 3, 2014.; R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, Milano, 2016, p. 1710 e ss<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sebbene non sia oggetto del presente <em>memorandum</em>, si segnala che le conclusioni elaborate in materia di obbligazioni pecuniarie potrebbero essere riviste alla luce degli effetti delle sanzioni approvate nei confronti della federazione russa in relazione al conflitto in corso in ucraina.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> P.2 Relazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> Anche con riferimento a tale circostanza, si segnala che tali conclusioni potrebbero essere riviste alla luce degli effetti delle sanzioni approvate nei confronti della federazione russa in relazione al conflitto in corso in Ucraina.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> In merito, occorre tenere in considerazione che la giurisprudenza, in concreto, tende a valutare l’eccessiva onerosità dello squilibrio in termini rigorosi, dando rilievo alle variazioni (in aumento o in diminuzione) del valore degli elementi economici originariamente alla base del contratto nell’ordine della metà e, comunque, in misura mai inferiore a un terzo. Sul punto, F. Ruscello, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2011 .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Cass.Civ. 25 maggio 2007, n. 12235; Cass. Civ. 19 ottobre&nbsp; 2006, n. 22936.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> In ragione di ciò, il codice civile – all’articolo 1469 – prevede che l’istituto in parola non si applichi ai contratti che sono naturalmente aleatori (es. contratto di assicurazione) o sono stati resi tali dalla volontà delle parti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. <em>ex multis</em>, F. Macario, <em>op. cit</em>., R. Sacco, G. De Nova, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Ex multis, si veda Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013, reperibile su <em>Pluris</em>, ove il Tribunale ravvisa un vero e proprio obbligo di rinegoziazione, fondato sul principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto. Nello stesso senso, Trib. Bari, 14 giugno 2011, reperibile su <em>Dejure.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13"><sup>[13]</sup></a> R. Sacco, De Nova <em>op.cit</em>., 1708 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14"><sup>[14]</sup></a> R. Sacco, De Nova <em>op.cit</em>., 1708 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013, reperibile su <em>Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Relazione, p. 24.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si veda in proposito la Relazione, pag. 25.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul punto, si veda anche R. Senigallia, <em>Le attuali sopravvenienze contrattuali tra diritto vigente e diritto vivente</em>, in Jus Civile, n. 3, 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si veda: (i) a favore della sussistenza dell’obbligo di rinegoziazione a causa del Covid-19, Trib. Roma, 27 agosto 2020, reperible su <em>DeJure</em>, con commento di M. Di Marzio, <em>COVID-19: il giudice riduce il canone delle locazioni ad uso di ristorante, </em>in Ilprocessocivile.it, 28 settembre 2020; (ii) a favore dell’esistenza dell’obbligo di rinegoziazione del contratto, escludendo però che possa essere richiesta una pronuncia di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c., Trib. Roma, 26 luglio 2021, n. 10161, reperibile <em>su DeJure</em>; (iii) relativamente ad un contratto di affitto d’azienda, il giudice è intervenuto direttamente sul contratto, statuendo che, tenuto conto del fatto che la prestazione del concedente rimasta ineseguita era quella di maggior significato economico, il canone per il periodo di lockdown doveva ridursi del 70%, Trib. Roma, 29 maggio 2020. <em><u>Contr</u>a</em>, nel senso che nel nostro ordinamento non esiste alcun obbligo di rinegoziazione derivante dal principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, si veda: (i) Trib. Roma, 30 settembre 2021, n. 15763, reperibile su <em>DeJure</em>; (ii) Trib Roma, 19 febbraio 2021, n. 3114, reperibile su <em>DeJure</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013 (decr.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul punto, F. Macario, <em>Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare</em>, in Rivista di Diritto Civile, n. 1, 1 febbraio 2002, p. 10063.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> A titolo esemplificativo, sono disposizioni volte a regolare le sopravvenienze, l’articolo 1623 cod. civ. in materia di affitto, e l’articolo 1710, comma 2, cod. civ. in materia di mandato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Ai sensi dell’articolo 1655 cod. civ. l’appalto è definito come “<em>Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cass. 31 dicembre 2013, n. 28812.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Cass. Civ., 11 luglio 1990, n. 7208.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> In proposito, M. L. Vitali, <em>Clausole di forz maggiore, di hardship e di assenza di effetti sfavorevoli: riflessioni ai tempi della “grande epidemia”</em>, in <em>Rivista di Diritto Bancario</em>, ottobre/dicembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Reperibili al seguente indirizzo: <a href="https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Italian-bl.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Italian-bl.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28"><sup>[28]</sup></a> G. Bortoni, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Al primo posto si colloca la Spagna con 243 €/MWh.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Si veda più ampiamente “<em>Crisi energetica: l'Italia è diversa?</em>” a cura di ISPI Data Lab, pubblicato il 16 febbraio 2022; per ulteriori approfondimenti sull’aumento dei prezzi delle materie prime si veda anche “<em>Petrolio e gas senza freni: gli Usa vogliono colpire l’export russo e il mercato trema</em>” di Sissi Bellomo, pubblicato su Il Sole24Ore il 7 marzo 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> A. Ciò, <em>Venti di Guerra sul fuoco della crisi energetica</em>, in Quotidiano Energia, 24 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> ISPI Data Lab, <em>cit</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> G. Bortoni, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34"><sup>[34]</sup></a> Si veda, sul tema, G. Bortoni, <em>op.cit</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> F. Macario, <em>op.cit.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 May 2022 09:02:37 +0200</pubDate>
                        <title>La validità della Russian Roulette Clause nei patti parasociali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-validita-della-russian-roulette-clause-nei-patti-parasociali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>L’ammissibilità nel nostro ordinamento della clausola “Russian Roulette” e il suo ambito applicativo sono stati al centro del dibattito della dottrina e della giurisprudenza più recenti. Il presente elaborato si prefigge di analizzare i profili di maggiore interesse relativi alla Russian Roulette Clause, con particolare riferimento alla legittimità e alla validità della clausola medesima indipendentemente dalla previsione di un meccanismo di predeterminazione del prezzo della partecipazione oggetto del trasferimento.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Definizione e scopo della Russian Roulette Clause</strong></li></ol><p>La Russian Roulette Clause rappresenta il più diffuso tra i rimedi per risolvere eventuali casi di <em>deadlock</em> (<em>empasse</em>, stallo) che possono crearsi durante la vita di una società.Tale previsione può avere sia carattere statutario che parasociale e nella prassi queste clausole antistallo sono molto diffuse qualora nella società sia prevista una partecipazione paritaria (l’ipotesi tipica è quella della <em>joint venture</em> paritaria) o qualora siano previsti <em>quorum </em>elevati per determinate decisioni.Il suo scopo è, in ogni caso, quello di evitare che la situazione di paralisi creatasi porti allo scioglimento della società, in base a quanto disposto dal primo comma dell’art. 2484 c.c.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>I casi di deadlock</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ol><p>Con tale termine si indica quella situazione in cui il Consiglio di amministrazione e/o l’Assemblea degli azionisti della società non siano in grado di adottare una decisione in conseguenza del verificarsi di un disaccordo tra i rappresentanti degli azionisti o tra i membri del Consiglio di amministrazione.Il rischio di <em>deadlock</em> è maggiore nelle società in cui è prevista una partecipazione paritaria o in quelle in cui le Parti abbiano comunque contrattualmente individuato una serie di decisioni, particolarmente importanti per la vita della società, prevedendo che esse possano essere adottate esclusivamente all’unanimità o comunque da una <em>qualified majority</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<em>&nbsp;</em></p><ol start="4"> <li><strong>Funzione e struttura della clausola</strong></li></ol><p>Una volta verificatosi l’evento causa della <em>deadlock </em>(“<em>trigger event”</em>), l’attivazione della Russian Roulette Clause prevede che uno dei due soci, che è definito socio offerente, possa rivolgere all’altra parte, che prende il nome di socio oblato, un’offerta irrevocabile di acquisto della partecipazione del socio oblato, fissando al contempo il valore della suddetta partecipazione, anche in assenza di criteri predeterminati di quantificazione.L’oblato, a seguito della ricezione della predetta “proposta di acquisto”, ottiene il diritto di mettere fine alla situazione di stallo, entro un certo termine, alternativamente: accettando l’offerta e vendendo la propria partecipazione al prezzo così determinato dalla controparte che ha dato corso alla procedura (socio offerente), ovvero acquistando egli stesso la partecipazione del socio offerente, assumendo come prezzo esattamente il valore comunicato dalla controparte.Normalmente la clausola prevede anche delle disposizioni atte a scongiurare che la procedura si blocchi a sua volta a causa di un comportamento ostruzionistico dell’oblato che abbia deciso di non rispondere all’offerta. Viene così previsto, di regola, un meccanismo di silenzio-assenso che permette di produrre l’effetto traslativo della proposta di acquisto allo scadere del termine pattuito per l’esercizio della facoltà di scelta, tenendo così luogo dell’accettazione dell’oblato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>La determinazione del prezzo della partecipazione</strong></li></ol><p>Il meccanismo della determinazione del prezzo è uno degli aspetti più controversi della clausola.Il fattore problematico risiede nel fatto che, nella maggior parte delle fattispecie, la clausola non prevede criteri predeterminati per stabilire il prezzo a cui la partecipazione del socio potrà essere venduta o acquistata. In sostanza, il socio oblato sarebbe sottoposto all’arbitrio del socio offerente in quanto la valutazione della partecipazione avviene “al buio”.Ciò potrebbe indurre a sostenere sia che il meccanismo descritto costituisca una violazione dell’art. 1349 c.c., risolvendosi in una determinazione unilaterale del prezzo in base al mero arbitrio, sia che rappresenti una condizione meramente potestativa e, quindi, nulla, in base all’art. 1355 c.c.La giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha tuttavia confermato e ribadito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> la validità in astratto della Russian Roulette Clause.Dunque, la giurisprudenza ha affermato che nel caso della Roulette Russa, la posizione di vantaggio della parte offerente - consistente, se non altro, nella possibilità di determinare il valore della partecipazione del socio oblato - non si traduce (o non dovrebbe tradursi) in un indebito vantaggio della stessa.La determinazione del prezzo, pur effettuata senza limiti o criteri informatori, ovvero “al buio” come testualmente afferma l’organo giudicante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, crea un meccanismo “intrinsecamente equilibrato”.Infatti, anche a non voler considerare che l’attivazione della procedura volta alla determinazione del valore/prezzo non è priva di costi per chi la attiva, l’equilibrio risiederebbe nel rischio, corso da chi propone il medesimo valore/prezzo, di “sbagliare” la valutazione; essendo la scelta dell’acquisto o meno della partecipazione rimessa alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo, l’eventuale sottovalutazione del valore del capitale sociale assicurerebbe un vantaggio al potenziale acquirente (che pagherebbe un prezzo inferiore al valore di mercato della partecipazione), mentre - al contrario - l’eventuale sopravalutazione comporterebbe l’esborso da parte dell’offerente di un importo maggiore a quello di mercato, con evidenti effetti sfavorevoli per la parte attiva in entrambe le ipotizzate e opposte situazioni.Quanto all’altra criticità, ovvero la potenziale violazione del divieto di prevedere condizioni meramente potestative, essa viene superata sulla base dell’assunto che il meccanismo della clausola, pur riconoscendo ad uno dei soci il vantaggio di determinare il prezzo, trova un limite nell’obbligazione alternativa che sorge in capo al socio oblato.La clausola non può essere dunque ritenuta nulla sulla base dell’art. 1355 c.c., in quanto non è rilevabile la sussistenza di quella assoluta libertà che caratterizza la condizione meramente potestativa.Secondo la giurisprudenza, infatti, quest’ultima si configura soltanto nell’ipotesi in cui l’attività della parte sia basata sul mero arbitrio “<em>svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Tali valutazioni invece, nel contesto della clausola in esame, sono necessariamente compiute dal socio offerente tenendo ben presente la sussistenza del diritto di scelta attribuito al socio oblato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, facendo sì che la valutazione della partecipazione del socio oblato sia veritiera e ponderata.Un’altra questione che si è posta all’attenzione della giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> è se il meccanismo di determinazione del prezzo della Russian Roulette Clause contrasti con il principio generale di equa valorizzazione delle partecipazioni, mutuato in ambito di <em>drag along clause</em> e che potrebbe essere esteso anche alla Russian Roulette Clause.Anche in questo caso però si è ritenuto di escludere la violazione del principio generale di equa valorizzazione delle partecipazioni per due motivi:(i) in primo luogo le due clausole svolgono una funzione diversa. Le clausole del tipo <em>drag along clause</em> sono pattuizioni che prevedono un diritto in favore del socio di maggioranza, il quale, qualora intenda alienare la propria partecipazione, acquista il diritto di negoziare con i terzi la vendita (alle medesime condizioni economiche) non solo delle proprie azioni, ma di tutto il capitale sociale (incluse anche le partecipazioni di minoranza). Essa può dunque configurarsi come un diritto del socio alienante il quale “trascina” la partecipazione del socio di minoranza nel progetto di cessione delle proprie azioni. Il socio di minoranza è quindi costretto a cedere la propria partecipazione ad un prezzo imposto su iniziativa del socio di maggioranza.La Russian Roulette Clause ha, invece, la funzione di risolvere situazioni di stallo, riorganizzando l’assetto societario.In sintesi, la tutela del socio di minoranza è resa necessaria, nell’ipotesi della <em>drag along clause</em>, a causa della situazione di soggezione in cui si trova rispetto al socio di maggioranza e si concretizza nel prevedere criteri di determinazione che assicurino il rispetto del principio di equa valorizzazione delle partecipazioni. In presenza della Russian Roulette Clause, manca tale meccanismo perché è assente la soggezione del socio oblato che ha la possibilità, qualora lo ritenga opportuno, di acquistare la partecipazione del socio offerente piuttosto che vendere la propria;(ii) in secondo luogo, occorre tenere presente la distinzione tra piano statutario e parasociale. Anche ad ammettere che la previsione di criteri di determinazione del prezzo costituisca condizione di validità per la Russian Roulette Clause statutaria, ciò non potrebbe sostenersi qualora tale clausola sia contenuta all’interno di un patto parasociale che, per definizione, è basato esclusivamente sull’autonomia delle parti. Mentre la Russian Roulette Clause statutaria dovrebbe cioè prevedere criteri che assicurino un’equa valorizzazione, la giurisprudenza rilevante ritiene che questo non debba accadere nel caso in cui la clausola sia inserita all’interno di un patto parasociale, in quanto non si possano “<em>porre limiti normativi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni economiche di un contratto di scambio che vincola solo le parti stesse</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong>Compatibilità della clausola con il divieto di Patto Leonino</strong></li></ol><p>Tra le principali critiche mosse alla liceità della Russian Roulette Clause vi è quella della potenziale violazione del divieto di patto leonino.Anche in questo caso giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> e dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> hanno escluso la suddetta violazione, constando come le clausole antistallo quali la Roulette Russa non sarebbero idonee né per finalità né per struttura a consentire al socio di approfittarsi della facoltà di <em>exit</em>, la quale potrà realizzarsi solamente a fronte di uno stallo decisionale.Dunque, fino a quando la società resterà operativa, ciascun socio conseguirà utili e subirà perdite secondo le regole ordinarie.Né potrebbe d’altronde darsi il caso che un socio approfitti della possibilità di <em>exit</em> rimanendo neutrale rispetto agli utili o alle perdite, dopo aver causato egli stesso lo stallo e attivato la procedura di <em>buy-sell</em>, giacché evidentemente, quand’anche l’altro socio non abbia paralizzato a monte la condotta abusiva per il tramite <em>dell’exceptio doli generalis</em>, in ogni caso la determinazione del prezzo avrà riguardo al valore attuale della partecipazione, tenuto conto del maggior valore ovvero del deprezzamento della partecipazione nel frattempo prodottosi.&nbsp;</p><ol start="7"> <li><strong>La configurazione della Russian Roulette Clause come patto parasociale</strong></li></ol><p>L’art. 2341 bis c.c. dispone che i patti parasociali non possono avere una durata superiore a cinque anni e che si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore.La giurisprudenza si è quindi trovata a valutare la possibile violazione indiretta di tale norma, qualora i patti parasociali prevedano che il mancato rinnovo degli stessi integri una fattispecie di stallo idonea ad attivare la procedura della Russian Roulette Clause. In particolare ci si è chiesti se l’attivazione della procedura della clausola in esame possa essere considerata come una vera e propria sanzione per il mancato rinnovo dei patti parasociali, rendendoli così di durata potenzialmente illimitata poiché o viene rinnovato il patto (così assumendo una durata superiore al quinquennio) o viene sciolto il rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio.La giurisprudenza ha tuttavia statuito che: “<em>le clausole che collegano al mancato rinnovo del patto l’avvio della procedura antistallo – attraverso l’attribuzione ad una delle parti della facoltà di determinare il prezzo ed all’altra dell’alternativa tra l’acquisto e la vendita della partecipazione –non sono a priori invalide in quanto non appaiono dirette a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di “cristallizzare” gli equilibri (proprietari e di governo) riflessi dal patto. Al contrario esse sono finalizzate ad una risistemazione di tali equilibri proprio per il caso in cui il vincolo parasociale venga meno per effetto del mancato rinnovo e così a scongiurare lo scioglimento della società</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.In altre parole, la clausola di Roulette Russa configura un tipico esempio di patto parasociale «<em>teleologicamente atipico</em>», con il quale i soci mirano a risolvere situazioni di stallo gestorio-decisionale mediante un nuovo e diverso assetto della società, non invece consolidando o «stabilizzando» né gli assetti proprietari esistenti, né il governo della società.La giurisprudenza ha sottolineato come il meccanismo in forza del quale le parti disciplinano in via anticipata i termini e le modalità di definizione degli aspetti proprietari e di governo di una società, per il caso in cui il patto parasociale cessi di esistere, non ha la finalità di cristallizzare il patto oltre i termini di legge, ma è volto ad evitare che a seguito dello scioglimento del patto di sindacato si verifichi tra i soci uno stallo decisionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.&nbsp;</p><ol start="8"> <li><strong>Considerazioni conclusive</strong></li></ol><p>All’ esito di questa disamina si può concludere che le Russian Roulette Clauses possono essere considerate <em>ex se</em> lecite e meritevoli di tutela ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano.Al contempo, non può tacersi del fatto che, pur superato il vaglio di liceità e legittimità per la <em>species</em>, la clausola potrebbe venire declinata, in concreto, in modo tale da ottenere un risultato vietato dall’ordinamento.L’abuso eventualmente perpetrato, tuttavia, non sarebbe idoneo a scardinare i predetti principi sanciti dalla giurisprudenza, ma sarebbe, ragionevolmente, indice di invalidità, nel caso specifico, della singola clausola, la quale potrebbe - conseguentemente - essere dichiarata invalida, senza che ciò possa influire sulla questione nei termini generali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:sara.dameri@advant-nctm.com">Sara Dameri</a> e <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Luigi A. Stabile, <em>La Validità della russian roulette clause nei patti parasociali</em>, il Corriere giuridico 11/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> M. Facci, <em>La Clausola di Roulette Russa</em>, in Le nuove Leggi Civili Commentate 3/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Corte d’Appello di Roma del 3 febbraio 2020, n. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Luigi A. Stabile, <em>La Validità della russian roulette clause nei patti parasociali</em>, il Corriere giuridico 11/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Corte d’Appello di Roma del 3 febbraio 2020, n. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Giuseppe de Falco, <em>Commento sulle clausole statutarie russian roulette (orientamento Consiglio notarile di Firenze n. 73/2020)</em>, in La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Giuseppe de Falco, <em>Commento sulle clausole statutarie russian roulette (orientamento Consiglio notarile di Firenze n. 73/2020)</em>, in La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 May 2022 08:51:26 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Legislativo 170/2021: gli ultimi aggiornamenti in materia di contratti con i consumatori</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>Lo scorso novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 281 del 25 novembre 2021) il Decreto Legislativo n. 170 del 4 novembre 2021 (il “<strong>Decreto 170</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Il Decreto 170 è stato emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni (la “<strong>Direttiva</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ed è intervenuto sul Capo I, Titolo III, Parte IV del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il “<strong>Codice del Consumo</strong>”).In particolare, gli articoli da 128 a 134 del Codice del Consumo sono stati sostituiti dai nuovi articoli da 128 a 135-<em>septies</em>.I menzionati nuovi articoli introducono modifiche, in taluni casi rilevanti, alla previgente normativa in materia di conformità dei beni di consumo.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Perimetro di applicazione</strong></li></ol><p>Le disposizioni del Decreto 170 si applicano a contratti per la vendita di beni mobili materiali da parte di un venditore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ad un consumatore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> (“<strong>B2C</strong>”), conclusi sia in forma tradizionale che online.Rientrano nel perimetro di applicazione del Decreto 170 anche i contratti B2C per la vendita di beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi, con un contenuto digitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> o un servizio digitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> ove la mancanza di tali contenuti o servizi impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, indipendentemente dalla circostanza che detti contenuti o servizi siano forniti da venditore stesso o da terzi (i “<strong>Beni con Elementi Digitali</strong>”).&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Le principali novità introdotte dai nuovi articoli del Codice del Consumo</strong></li></ol><p>Di seguito si riporta un <em>excursus</em> sintetico delle principali novità introdotte dal Decreto 170.<strong>3.1 Requisiti di conformità (articolo 129 del Codice del Consumo)</strong>I requisiti di conformità dei beni oggetto del contratto di vendita vengono suddivisi dalle nuove disposizioni in requisiti soggettivi e requisiti oggettivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Il bene venduto è considerato conforme al contratto di vendita ove dotato sia dei requisiti soggettivi sia dei requisiti oggettivi.<strong>&nbsp;3.2&nbsp;</strong><strong>Mancanza dei requisiti di conformità oggettivi (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni, ove il bene venduto sia privo dei requisiti oggettivi, il venditore non potrà più esonerarsi da responsabilità eccependo che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza.Sarà infatti necessario provare che il consumatore sia stato “<em>specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità</em>” e che “<em>il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.</em>”.<strong>3.3 Aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>)</strong>In relazione ai Beni con Elementi Digitali le nuove disposizioni prevedono che il venditore debba fornire al consumatore gli aggiornamenti (anche di sicurezza) necessari a mantenere la conformità dei beni venduti:</p><ul> <li>qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto o del servizio digitale, per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi avuto riguardo ad una serie di indici (quali tipo e finalità dei beni venduti, circostanze e nature del contratto);</li> <li>qualora il contratto di vendita preveda una fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale, per periodi di tempo determinati sulla base della durata del predetto contratto di vendita (inferiore o superiore a 2 anni).</li></ul><p><strong>3.4Mancata installazione degli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali da parte del consumatore (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni, qualora sia il consumatore a non installare (entro un congruo termine) gli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali forniti dal venditore, quest’ultimo non sarà responsabile per difetti derivanti (esclusivamente) dalla mancata installazione dell’aggiornamento laddove:</p><ul> <li>il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione; e</li> <li>la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore.</li></ul><p><strong>3.5 Limitazioni e impedimenti all’uso del bene venduto (articolo 132 del Codice del Consumo)</strong>Le nuove disposizioni introducono una tutela espressa del consumatore laddove l’uso del bene venduto sia impedito o limitato a causa di una restrizione derivante dalla violazione di diritti di terzi (in particolare di diritti di proprietà intellettuale). In tali casi, infatti, ferme restando le disposizioni in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto previste dal nostro ordinamento, il consumatore potrà avvalersi anche degli usuali rimedi per difetti di conformità del bene.<strong>&nbsp;3.6&nbsp;</strong><strong>Diritto di regresso (articolo 134 del Codice del Consumo)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni non è più espressamente prevista la possibilità derogare al diritto di regresso del venditore finale nei confronti degli altri soggetti della catena distributiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<strong>3.7 Presunzione di esistenza dei difetti (articolo 135 del Codice del Consumo)</strong>Le nuove disposizioni estendono – da 6 mesi ad 1 anno – il periodo di presunzione di&nbsp;esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna (salvo che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene venduto o del difetto rilevato).È stato inoltre eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare l’esistenza di difetti del bene venduto entro 2 mesi dalla scoperta a pena di decadenza, previsto ai sensi della previgente disciplina (vecchio articolo 132 del Codice del Consumo).<strong>3.8 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di beni (articolo 135 <em>quater</em> del Codice del Consumo)</strong>In relazione a contratti conclusi per una pluralità di beni le nuove disposizioni prevedono che in presenza di un difetto di conformità riguardante solo uno (o alcuni dei beni forniti) nell'ambito del contratto e laddove vi sia motivo per la risoluzione del contratto, il consumatore potrà risolvere l’intero contratto ove non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da difetti di conformità.<strong>&nbsp;3.9&nbsp;</strong><strong>Garanzia convenzionale (articolo 135 <em>quinquies</em> del Codice del Consumo)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni la garanzia convenzionale (se fornita) dovrà essere resa disponibile al consumatore su supporto durevole<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> e al più tardi al momento della consegna dei beni.<strong>&nbsp;</strong>La garanzia convenzionale deve, in linea con quanto già previsto dalla previgente disciplina, essere redatta in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue e deve includere:</p><ul> <li>una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;</li> <li>il nome e l'indirizzo del garante;</li> <li>la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia convenzionale;</li> <li>la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia convenzionale;</li> <li>le condizioni della garanzia convenzionale.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il Decreto 170 reca “<em>Attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La Direttiva modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE e abroga la Direttiva 1999/44/CE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera c) del Codice del Consumo, il “<em>venditore</em>” è definito come: “<em>qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo </em>[i contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore],<em> ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro&nbsp; della sua attività e quale&nbsp; controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> A norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, il “<em>consumatore</em>” è definito come “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera g) del Codice del Consumo, un “<em>contenuto digitale</em>” è definito come “<em>dati prodotti e forniti in formato digitale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera f) del Codice del Consumo, un “<em>servizio digitale</em>” è definito come “<em>1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> In particolare, a norma dell’articolo 129, comma 2, del Codice Consumo sono requisiti soggettivi: (a) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità previsti nel contratto di vendita, oltreché la sussistenza della funzionalità, della compatibilità, dell’interoperabilità e delle altre caratteristiche previste dal contratto di vendita; (b) l’idoneità ad ogni&nbsp; utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questo portato a conoscenza del venditore entro la conclusione del contratto di vendita e che sia stato accettato dal venditore; (c) la circostanza che il bene sia fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche inerenti all'installazione, e gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita. Sono invece requisiti oggettivi, a norma dell’articolo 129, comma 3, del Codice Consumo: (a) l’idoneità agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo; (b) se applicabile, la sussistenza delle qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; (c) se applicabile, la circostanza che il bene sia consegnato insieme agli accessori, ivi inclusi l’imballaggio e le istruzioni, anche inerenti all'installazione, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; (d) la circostanza che il bene sia consegnato nelle quantità previste e sia dotato delle qualità e delle altre caratteristiche (anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura del bene e le eventuali dichiarazioni pubbliche relative.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Articolo 130, comma 4, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articolo 130, comma 2, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articolo 130, comma 3, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Potrebbe però desumersi che la deroga sia ancora possibile visto il considerando 63 della Direttiva (secondo cui le disposizioni ivi contenute non dovrebbero pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali) e il disposto del nuovo articolo 135 <em>sexies </em>del Codice del Consumo (che prevede la sanzione della nullità solo per quei patti che siano volti ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti a quest’ultimo dal Codice del Consumo).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera m) del Codice del Consumo, un “<em>supporto durevole</em>” è definito come: “<em>ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 May 2022 08:32:07 +0200</pubDate>
                        <title>La cybersecurity in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cybersecurity-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Minacce e attori in campo</strong><em>Conoscere le minacce alla sicurezza informatica. Prevenire attacchi e incidenti. Agire. Una guida alle imprese in cinque contributi sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, le principali minacce alla sicurezza informatica e gli attori in campo.</em>La materia della cybersecurity, prima relegata in normative settoriali, dal 2018 circa è al centro dell’intervento del legislatore europeo e italiano.L’aumento esponenziale degli attacchi informatici e l’acquisita consapevolezza della gravità delle loro conseguenze ai danni dello Stato, delle imprese e delle persone hanno impresso un’evidente accelerazione alla produzione normativa.Dal GDPR al codice europeo delle comunicazione elettroniche, dall’attuazione della Direttiva NIS al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, gli obblighi in materia di cybersecurity riguardano oramai una platea sempre più ampia di soggetti.Attraverso cinque contributi, di cui questo costituisce il primo, esploreremo contenuti e finalità della normativa italiana in materia di cybersecurity.Cominciamo, quindi, partendo dai dati.Secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, pubblicato nel mese di ottobre dello scorso anno, delle nove categorie di minacce alla sicurezza informatica, nel 2021 è il&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;ad averla fatta da padrone.Lo schema del&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;è quello dell’estorsione: gli hacker criptano i dati di un’organizzazione e richiedono il pagamento di una somma di denaro (in genere in criptovaluta) per ripristinare l’accesso agli stessi. Talvolta, l’attacco non si limita alla criptazione dei dati ma consiste anche nell’esfiltrazione degli stessi a cui segue la minaccia di renderli pubblici in caso di mancato pagamento del riscatto.Un’altra categoria di minacce alla sicurezza informatica che non conosce battute d’arresto è quella legata alle email. Di queste, il&nbsp;<em>phishing</em>&nbsp;è la più nota. Nella sua versione più semplice, l’hacker, spacciandosi per un’altra persona, invia un’email alla vittima chiedendo di fornire informazioni quali numeri di carte di credito o password. La tecnica di phishing più sofisticata e che sta prendendo sempre più piede, almeno in Italia, è denominata BEC (<em>Business Email Compromise</em>). In genere, la BEC viene realizzata in questo modo: l’hacker sottrae le credenziali di accesso all’account email di un dipendente o di un dirigente di un’organizzazione mediante una normale azione di&nbsp;<em>phishing</em>; dopodiché, spacciandosi per un apicale chiede a un proprio dipendente di effettuare un pagamento su un certo conto corrente bancario o, spacciandosi per un fornitore, chiede al committente il pagamento dei compensi dovuti su coordinate bancarie diverse da quelle originariamente comunicate dal reale fornitore.In calo, rispetto al 2020, è invece il numero di attacchi dovuti a malware.Se queste sono le principali minacce alla sicurezza informatica per la generalità delle imprese, per i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico gli incidenti di sicurezza causati da azioni intenzionali esterne rappresentano una piccola percentuale.Il report annuale “<em>Telecom Security Incident 2020</em>”, rilasciato dall’Enisa nel mese di giugno dello scorso anno, mostra come del totale degli incidenti di sicurezza subiti da operatori di telecomunicazione il 61% è dovuto a guasti dei sistemi (per lo più, guasti hardware e bug dei software), il 26% a errori umani, il 9% a fenomeni naturali (come incendi, alluvioni, etc.) e solo il 4% ad attacchi informatici.Quando si verifica un incidente di sicurezza, si sa, c’è sempre una vittima.Potenzialmente, qualsiasi soggetto può essere vittima di un incidente di sicurezza.Come vedremo nel prosieguo alcuni soggetti sono però più coinvolti di altri o perché operano in settori industriali più esposti al rischio di attacchi informatici o perché prestano servizi essenziali il cui mancato funzionamento potrebbe persino mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. In questa prospettiva, sempre secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, i settori più colpiti risultano essere la pubblica amministrazione, il settore dei servizi digitali e quello farmaceutico e medicale.Quasi sempre a dare causa agli incidenti ci sono delle persone fisiche.Anche se – come abbiamo visto – non tutti gli incidenti di sicurezza sono il risultato di azioni intenzionali esterne, gli hacker rappresentano certamente – almeno nell’immaginario collettivo – i principali protagonisti di questo fenomeno.Si tratta di singoli individui o, il più delle volte, di gruppi organizzati che agiscono nell’interesse proprio o di terzi allo scopo di conseguire profitti o altre utilità illecite. In alcuni frangenti, l’azione degli hacker si inserisce in più complesse strategie geopolitiche di stati nazionali, che tollerano se non anche spalleggiano la loro attività criminale. Nell’ultimo anno, i gruppi di hacker più attivi, in termini sia di numero di attacchi che di entità delle richieste di riscatto, sono stati Conti e REvil.Sul fronte opposto, oltre alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria, preposte alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di criminalità informatica, sono diverse le autorità statali coinvolte a vario titolo nella gestione degli incidenti di sicurezza.Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (il “<strong><em>Garante</em></strong>”) è l’autorità competente a ricevere le notifiche di violazione di dati personali. Ha poteri sanzionatori e ispettivi.L’Agenzia per Cybersicurezza Nazionale (l’“<strong><em>Agenzia</em></strong>”), istituita con Decreto Legge n. 82/2021, è l’autorità che, tra le altre cose, fornisce assistenza e supporto ai soggetti pubblici e privati nazionali, che erogano servizi essenziali, nella prevenzione e mitigazione degli incidenti, nonché ai fini del ripristino dei sistemi. All’Agenzia fanno capo il&nbsp;<em>Computer Security Incident Response Team</em>&nbsp;(“<strong><em>CSIRT</em></strong>”), il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale per lo scrutinio tecnologico degli asset digitali strategici nazionali nonché il Centro Nazionale di Coordinamento per la cybersicurezza. Come il Garante, anche l’Agenzia ha poteri ispettivi e sanzionatori.In via transitoria e fino a che l’Agenzia non diverrà pienamente operativa, conserva le competenze già attribuite il Ministero dello Sviluppo Economico e, in particolare, la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica a cui fa capo l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (“<strong><em>ISCTI</em></strong>”).Oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, sono coinvolti nella gestione degli incidenti di sicurezza anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e taluni suoi organi interni come il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza (“<strong><em>CIC</em></strong>”) e il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (“<strong><em>CISR</em></strong>”), il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (“<strong><em>DIS</em></strong>”) e gli ulteriori quattro Ministeri (oltre a Sviluppo Economico, anche Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, Economia, Salute e Transizione Ecologica) che agiscono in qualità di autorità NIS.&nbsp;<strong>Il GDPR e le violazioni di dati personali</strong><em>Il secondo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, le violazioni di dati personali e gli obblighi previsti dal GDPR a carico di titolari e responsabili del trattamento.</em>L’art. 4, n. 12, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) definisce “violazione dei dati personali” come “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.Le violazioni dei dati personali, quindi, possono essere classificate in:</p><ul> <li>violazioni della riservatezza, che comportano una divulgazione o un accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali;</li> <li>violazioni della disponibilità, che comportano la perdita, l’accesso o la distruzione accidentali o non autorizzati dei dati personali; e</li> <li>violazioni dell’integrità, che comportano una modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali.</li></ul><p>Due sono gli obblighi principali che il GDPR impone al titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali.Il primo, previsto dall’art. 33 (1) GDPR, è quello di notificare la violazione all’autorità di controllo competente; il secondo, previsto dal successivo art. 34 (1) GDPR, è quello di darne comunicazione agli interessati.La notifica all’autorità di controllo è sempre obbligatoria tranne nel caso in cui “sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.Esiste un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche quando la violazione è anche solo potenzialmente idonea a cagionare un danno, materiale o immateriale, all’interessato.Per quanto riguarda il tempo della notifica, essa deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui [il titolare del trattamento] ne è venuto a conoscenza”, ovvero dal momento in cui è ragionevolmente certo che si è verificato un incidente di sicurezza che ha portato alla compromissione dei dati personali. In caso di notifica effettuata oltre le 72 ore, il titolare è tenuto a dare conto dei motivi del ritardo. Il responsabile del trattamento che venga a conoscenza della violazione, invece, è tenuto a informarne il titolare senza ingiustificato ritardo e quindi appena possibile.Quanto alla forma, ai contenuti e alle modalità di trasmissione della notifica all’autorità di controllo, è quest’ultima a stabilirne i requisiti, che possono anche andare al di là dei requisiti minimi richiesti dal GDPR.Nello specifico, dal 1° luglio 2021, la notifica al Garante può essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura telematica resa disponibile nel portale dei servizi online dell’autorità medesima, e raggiungibile all’indirizzo&nbsp;<a href="https://servizi.gpdp.it/databreach/s/" target="_blank" rel="noreferrer">https://servizi.gpdp.it/databreach/s/</a>.A effettuare la notifica può essere direttamente il titolare, a mezzo di un legale rappresentante, ovvero un suo delegato, a cui dovrebbero essere conferiti mediante procura i poteri di agire nell’ambito della procedura in questione in nome e per conto del titolare.Al soggetto che effettua la notifica (la cui identità è accertata al momento dell’accesso al servizio tramite SPID, CIE o CNS ovvero al momento della sottoscrizione della notifica tramite firma digitale) viene richiesto di fornire un certo numero di informazioni. Le richieste di informazioni sono organizzate nelle seguenti sezioni:A) Dati del soggetto che effettua la notifica;B) Tipo di notifica;C) Titolare del trattamento;D) Dati di contatto per informazioni relative alla violazione;E) Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento;F) Informazioni sulla violazione;G) Probabili conseguenze della violazione;H) Misure adottate a seguito della violazione;I) Valutazione del rischio per gli interessati;L) Comunicazione della violazione agli interessati;M) Altre informazioni;N) Informazioni relative a violazioni transfrontaliere;O) Informazioni relative a violazioni che riguardano il trattamento effettuato da un titolare stabilito al di fuori dello Spazio Economico Europeo.Per quanto riguarda la comunicazione agli interessati, invece, essa è obbligatoria “quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. La soglia di rischio richiesta in relazione alla comunicazione è quindi più elevata rispetto a quella richiesta in relazione alla notifica; non tutte le violazioni notificate all’autorità di controllo, pertanto, devono essere comunicate agli interessati.Quanto ai tempi della comunicazione, essa deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo” ovvero il prima possibile.L’obiettivo principale di questo adempimento è di fornire agli interessati informazioni di dettaglio sulle misure che gli stessi possono adottare per proteggersi da eventuali conseguenze pregiudizievoli della violazione.Non sono previste modalità o formalità specifiche per effettuare la comunicazione.L’art. 34 (2) GDPR richiede unicamente che la comunicazione, oltre a individuare nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (il c.d. Data Protection Officer o DPO) o altro punto di contatto, descriva, con un linguaggio semplice e chiaro, la natura della violazione dei dati personali, le probabili conseguenze della violazione e le misure adottate o di cui si propone l’adozione per rimediare alla violazione in questione.L’obbligo di comunicazione non sussiste, in ogni caso, quando:</p><ul> <li>il titolare del trattamento ha messo in atto, in relazione ai dati oggetto della violazione, misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare quelle destinate a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi (come la cifratura o tokenizzazione);</li> <li>subito dopo la violazione, il titolare ha adottato misure destinate a garantire che non sia più probabile che si concretizzi l’elevato rischio per i diritti e le libertà degli interessati (per es. il titolare ha prontamente agito contro il soggetto che ha avuto accesso non autorizzato ai dati prima che quest’ultimo fosse in grado di utilizzarli); ovvero quando</li> <li>contattare gli interessati richiederebbe uno sforzo sproporzionato (per es. i dati di contatto sono stati persi a causa della violazione); in quest’ultimo caso, si può procedere a una comunicazione pubblica o a una misura simile.</li></ul><p>Alla luce di quanto sopra, è evidente che la valutazione dell’esistenza di un rischio (o di un rischio elevato), non appena si viene a conoscenza di una violazione, è fondamentale per comprendere se procedere con la notifica al Garante e la comunicazione agli interessati oltre che, naturalmente, per adottare misure efficaci per contenere e risolvere la violazione.A questo riguardo, il WP29, con le sue “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP250)”, successivamente fatte proprie dallo European Data Protection Board, elenca e descrive sette fattori di rischio da considerare, richiamando il documento di dicembre 2013 “<em>Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches</em>” adottato dall’Enisa, contenente una metodologia per la valutazione della gravità della violazione, quale utile strumento per la predisposizione da parte dei titolari del piano di intervento. Questi fattori includono:</p><ul> <li>tipo di violazione;</li> <li>natura, carattere “sensibile” e volume dei dati personali;</li> <li>facilità di identificazione delle persone fisiche;</li> <li>gravità delle conseguenze per le persone fisiche;</li> <li>caratteristiche particolari dell’interessato;</li> <li>caratteristiche particolari del titolare del trattamento;</li> <li>numero di persone fisiche interessate.</li></ul><p>A titolo esemplificativo, sulla base delle citate linee guida, un attacco informatico che ha reso indisponibili per un periodo di 30 ore le cartelle cliniche di un ospedale dovrà essere notificato al Garante e comunicato agli interessati, in quanto può verificarsi un rischio elevato per la salute e la tutela della vita privata dei pazienti.Una breve interruzione di corrente di alcuni minuti presso il&nbsp;<em>call center</em>&nbsp;di un titolare, che impedisce ai clienti di chiamare il titolare e accedere alle proprie registrazioni, non costituirebbe invece violazione soggetta né all’obbligo di notifica né all’obbligo di comunicazione.Vi è, inoltre, un ulteriore adempimento posto a carico del titolare del trattamento, in caso di violazione, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa venga o meno notificata e comunicata all’autorità e agli interessati.Il titolare è, infatti, tenuto a documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Anche con riguardo a questa attività non sono previste specifiche modalità o formalità; nella prassi, le società si sono dotate di un registro delle violazioni che, appunto, viene completato con le informazioni in questione. Si tratta, evidentemente, di uno strumento che consente al titolare di dimostrare in ottica di&nbsp;<em>accountability</em>&nbsp;(e all’autorità di verificare) il rispetto della normativa applicabile.Segnaliamo che la disciplina appena descritta, introdotta e compiutamente regolata dal GDPR, trova ora applicazione, come da provvedimento del Garante del 30 luglio 2019, anche con riferimento agli obblighi di comunicazione delle violazioni di dati personali previsti a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dalla direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva e-Privacy) e dalla relativa normativa nazionale di attuazione (d.lgs. 69/2012, che ha a sua volta apportato specifiche modifiche, su questi temi, al d.lgs. 196/2003) nonché agli obblighi di comunicazione in materia di dossier sanitario, biometria, circolazione delle informazioni in ambito bancario e scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.Infine, alcune informazioni di natura statistica.Per quanto riguarda le violazioni notificate al Garante, l’autorità ha registrato 1.443 casi nel 2019, e 1.387 nel 2020; nel 2018, invece, i casi erano solo 650 (cfr., rispettivamente, la relazione annuale del 2020 e del 2021).Dei circa 60 provvedimenti pubblicati dall’autorità su questi temi nell’ultimo anno (aprile 2021-gennaio 2022), la quasi totalità ha riguardato azioni accidentali interne (come episodi di erronea trasmissione/condivisione di dati a soggetti non autorizzati); i rimanenti casi, relativi ad azioni intenzionali esterne, hanno riguardato attacchi&nbsp;<em>ransomware.</em>Quanto alla tipologia di sanzioni applicate, l’autorità ha rivolto ai soggetti coinvolti ammonimenti o comminato sanzioni amministrative pecuniarie.Tra le sanzioni più alte, il Garante ha sanzionato un istituto di credito per l’importo di euro 1.650.000, non per violazioni specifiche degli artt. 33 e 34 del GDPR, ma per non aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, circostanza emersa, appunto, nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’autorità.&nbsp;</p><p class="titolo-news"><strong>Il codice delle comunicazioni elettroniche e gli obblighi a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico</strong></p><em>Il terzo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativi alle misure di sicurezza da adottare e alla comunicazione degli incidenti rilevanti.</em>Per talune imprese, esistono obblighi in materia di sicurezza informatica che si aggiungono a quelli a cui sono soggette ai sensi del GDPR.È il caso, ad esempio, delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Tra queste sono compresi gli operatori di telecomunicazione, i fornitori di servizi di messaggistica e chiamate via Internet e i fornitori di altri servizi di comunicazione via Internet.Gli obblighi a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono due.Il primo è quello di adottare le misure – di natura tecnica e organizzativa – individuate dall’Agenzia per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (ad esempio, il ricorso a tecniche crittografiche).L’Agenzia può peraltro impartire ai fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico istruzioni vincolanti per porre rimedio a un incidente ovvero per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata rilevata una minaccia significativa.Ad oggi, l’Agenzia non ha ancora provveduto a individuare le misure di cui sopra. Pertanto, deve ancora farsi riferimento alle misure individuate dall’art. 4 del Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione agli asset critici.Tra le misure individuate dal Decreto figurano, in particolare:<ul> <li>la definizione e l’aggiornamento nel tempo di politiche di sicurezza, approvate dalla Direzione aziendale;</li> <li>l’individuazione dei principali rischi per la sicurezza e l’integrità di reti e servizi e la definizione delle modalità di gestione degli stessi;</li> <li>la definizione di ruoli e l’attribuzione di responsabilità al personale, di cui deve essere assicurata la reperibilità in caso di incidenti di sicurezza;</li> <li>la definizione (e la verifica del rispetto) dei requisiti che i servizi e i prodotti forniti da terzi devono rispettare e la definizione delle modalità di gestione degli incidenti di sicurezza relativi a terze parti o da esse causati che si ripercuotono sulla rete o sul servizio erogato;</li> <li>l’erogazione di corsi di formazione al personale, la rotazione del personale che ricopre ruoli di responsabilità e la definizione di procedure di intervento per violazioni delle politiche di sicurezza;</li> <li>l’adozione di misure di sicurezza fisica e logica (ad esempio, procedure per l’assegnazione e la revoca dei diritti di accesso; meccanismi di autenticazione calibrati sulla base del tipo di accesso; meccanismi di protezione da accessi fisici non autorizzati o da eventi imprevisti; monitoraggio e registrazione degli accessi, etc.);</li> <li>l’implementazione di sistemi di protezione e di rilevamento di malware e l’adozione di misure atte a scongiurare la manomissione o l’alterazione del software impiegato nella rete e nei sistemi informativi, oltre che la divulgazione di dati critici sulla sicurezza, quali password e chiavi private;</li> <li>l’adozione (e la verifica del rispetto) di procedure operative relative al funzionamento dei sistemi critici e la predisposizione e aggiornamento nel tempo di un database delle configurazioni dei sistemi per eventuali ripristini delle stesse nonché di un inventario degli asset critici;</li> <li>l’assegnazione di una struttura tecnica con adeguata competenza e disponibilità alla gestione degli incidenti di sicurezza nonché l’adozione di procedure per il rilevamento, la gestione e la risoluzione degli incidenti;</li> <li>la predisposizione di un piano di emergenza e l’adozione di procedure di disaster recovery;</li> <li>l’esecuzione periodica di test, controlli e altre attività di monitoraggio.</li></ul><p>Il secondo obbligo è quello di comunicare all’Agenzia e al CSIRT gli incidenti di sicurezza che sono da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi.L’individuazione degli incidenti di sicurezza significativi è rimessa all’Agenzia, limitandosi la legge a indicare i parametri che l’Agenzia deve considerare ai fini della loro individuazione, e cioè:a) il numero di utenti interessati dall’incidente di sicurezza;b) la durata dell’incidente di sicurezza;c) la diffusione geografica della zona interessata dall’incidente di sicurezza;d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;e) la portata dell’incidenza sulle attività economiche e sociali.In attesa che l’Agenzia provveda alla loro individuazione, trovano applicazione i criteri definiti dall’art. 5 del Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico per cui un incidente di sicurezza – da intendersi come “una violazione della sicurezza o perdita dell’integrità che determina un malfunzionamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica” – è significativo quando:a) ha durata superiore ad un’ora e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al quindici per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;b) ha durata superiore a due ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al dieci per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;c) ha durata superiore a quattro ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al cinque per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;d) ha durata superiore a sei ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al due per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;e) ha durata superiore ad otto ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore all’uno per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato.Nelle more del trasferimento di funzioni in materia di cybersicurezza dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia, la comunicazione deve essere effettuata al CSIRT e all’ISCTI.Il termine per la comunicazione è di 24 ore dalla rilevazione dell’incidente. La comunicazione effettuata nel termine di 24 ore deve almeno contenere informazioni circa:a) il servizio interessato;b) la durata dell’incidente qualora concluso, ovvero la stima della conclusione se ancora in corso;c) l’impatto stimato sull’utenza del servizio interessato in termini percentuali rispetto alla base di utenti nazionale per il medesimo servizio.Entro 5 giorni dalla comunicazione, deve poi essere trasmesso un rapporto recante:a) una descrizione dell’incidente;b) la causa dell’incidente quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, errore umano, guasto, fenomeno naturale, azioni malevoli, guasti causati da terze parti;c) le conseguenze sul servizio fornito;d) le infrastrutture e i sistemi colpiti;e) l’impatto sulle interconnessioni a livello nazionale;f) le azioni di risposta per mitigare l’impatto dell’incidente;g) le azioni per ridurre la probabilità del ripetersi dell’incidente o di incidenti simili.Per verificare gli obblighi appena descritti, l’Agenzia può richiedere ai fornitori di reti e servizi ogni e qualsiasi informazione necessaria per valutare la sicurezza delle reti e dei servizi (in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza) nonché effettuare, direttamente o per il tramite di un terzo incaricato, verifiche e ispezioni.Le sanzioni, in caso di violazione degli obblighi descritti sopra, sono piuttosto elevate.L’inosservanza delle misure di sicurezza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000 e la mancata comunicazione degli incidenti di sicurezza significativi con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 ad euro 1.800.000. Infine, per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.Le sanzioni possono, in ogni caso, essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell’opera svolta dall’agente per l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell’operatore.&nbsp;</p><p class="titolo-news"><strong>La Direttiva NIS e gli obblighi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali</strong></p><em>Il quarto contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.</em>&nbsp;La Direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “<strong><em>Direttiva NIS</em></strong>”), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018, stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato in termini di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dagli operatori di servizi essenziali (“<strong><em>OSE</em></strong>”) e dai fornitori di servizi digitali (“<strong><em>FSD</em></strong>”).Gli OSE sono i soggetti che forniscono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nei settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali. Essi sono individuati, con propri provvedimenti, dalle autorità NIS. L’elenco recante i nominativi degli OSE è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è aggiornato a cadenza biennale.Tra gli FSD rientrano invece le imprese che forniscono servizi digitali di e-commerce, cloud computing e motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul territorio nazionale.Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2018, gli OSE sono tenuti a:a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni;b) adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita’ di tali servizi;c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 65/2018 a carico dei FSD che devono:a) identificare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell’offerta dei servizi all’interno dell’Unione Europea;b) adottare misure per prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi offerti all’interno dell’Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi;c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio che essi offrono all’interno dell’Unione Europea.Le notifiche degli incidenti rilevanti devono essere effettuate “senza ingiustificato ritardo”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.È ammessa inoltre la possibilità per coloro che non rientrano nella definizione di OSE né in quella di FSD di effettuare la notifica su base volontaria secondo le modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 65/2018.Sia gli OSE che gli FSD sono infine tenuti a fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sitemi informativi e a porre rimedio ad ogni mancato adempimento o carenza rilevata.A vigilare sull’applicazione della Direttiva NIS è l’Agenzia (nella cui struttura – come detto – è inserito il CSIRT), designata dall’art. 7 del d.lgs. n. 65/2018 quale autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono invece designate quali autorità di settore (che collaborano con l’autorià nazionale competente NIS).a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d’acqua e su strada;c) il Ministero dell’economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari;d) il Ministero della salute, per l’attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati&nbsp;dalle Regioni&nbsp;o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sono previste sanzioni amministrative fino a euro 150.000 che sono irrogate dall’autorità nazionale competente NIS.Segnaliamo che alla luce di alcune criticità emerse in questi primi anni di attuazione della Direttiva NIS, la Commissione Europea ha presentato una&nbsp;proposta di revisione della stessa (denominata Direttiva NIS 2), la quale prevede tra le altre cose: notifiche degli incidenti con impatto rilevante entro il termine di 24 ore; estensione dell’ambito soggettivo di applicazione a produttori di dispositivi medici, operatori della gestione dei rifiuti e gestori di servizi postali; OSE identificati direttamente dalla Direttiva e non dagli Stati membri; sanzioni decise dagli Stati membri maggiorate però fino ad un massimo di 10 milioni di euro o al 2% del fatturato totale annuo globale dell’impresa interessata.&nbsp;<strong>Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</strong><em>Il quinto e ultimo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e gli obblighi previsti a carico dei soggetti inclusi del perimetro relativi alla notifica degli incidenti e all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT.</em>&nbsp;Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è stato istituito a opera dell’art. 1 (1) del Decreto Legge n. 105/2019 “<em>al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di funzioni essenziali dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale</em>”.Il Decreto Legge in questione demanda a successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire:a) i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e le regole che disciplinano gli obblighi derivanti dall’appartenenza al perimetro di sicurezza nazionale;b) le procedure di notifica degli incidenti verificatisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro e le relative misure di sicurezza;c) le procedure, le modalità e i termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico.Il Decreto Legge individua poi i compiti del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (“<strong><em>CVCN</em></strong>”), con riferimento all’approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture – qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Al CVCN è affidato il compito di assicurare la sicurezza (e l’assenza di vulnerabilità) di prodotti,&nbsp;<em>hardware</em>,&nbsp;<em>software</em>, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e servizi informatici dei soggetti inclusi nel perimetro.Venendo ora all’esame dei decreti attuativi, il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 (c.d. “<strong><em>DPCM 1</em></strong>”) ha dettato criteri e modalità procedurali per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e definito i criteri per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.I soggetti inclusi nel perimetro sono individuati dall’art. 2 del DPCM 1 che distingue tra i soggetti che esercitano “funzioni essenziali” dello Stato e i soggetti che esercitano “servizi essenziali” per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato.Nella prima categoria rientrano tutti quei soggetti a cui l’ordinamento attribuisce compiti volti ad assicurare la continuità dell’azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia e la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti.Nella seconda categoria, invece, rientrano quei soggetti (pubblici o privati) che svolgono: attività strumentali all’esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l’esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l’efficienza delle infrastrutture e della logistica: attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell’alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell’autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.Il successivo art. 3 definisce i settori di attività inclusi nel perimetro: in via prioritaria vi rientrano i soggetti operanti nel settore governativo, concernente le attività delle amministrazioni CISR (Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica); sono altresì inclusi ulteriori soggetti operanti nelle attività inerenti l’interno, la difesa, lo spazio e aerospazio, l’energia, le telecomunicazioni, l’economia e la finanza, i trasporti, i servizi digitali, le tecnologie critiche, gli enti previdenziali/lavoro.L’elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro è contenuta in un atto amministrativo, adottato su proposta del CISR dal Presidente del Consiglio dei ministri.Il DPCM 14 aprile 2021, n. 81 (c.d. “<strong><em>DPCM 2</em></strong>”) definisce, invece, le modalità per la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici afferenti al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.In particolare, l’art. 2 del DPCM 2 prevede l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro, di notificare gli incidenti di sicurezza aventi impatto sui beni ICT di rispettiva pertinenza.La tassonomia degli incidenti è fornita dalle Tabelle 1 e 2 dell’allegato “A” al DPCM 2, che classificano gli eventi sulla base della loro gravità. Gli incidenti meno gravi sono elencati nella Tabella 1, e sono classificabili nelle seguenti categorie: i) infezione; ii) guasto; iii) installazione; iv) movimenti laterali; v) azioni sugli obiettivi, compresi i casi di esfiltrazione non autorizzata di dati. I casi più gravi sono invece individuati dalla Tabella 2, che individua le seguenti categorie: i) “azioni sugli obiettivi”, che ricomprendono i casi di inibizione delle funzioni di risposta, compromissione dei processi di controllo e disservizio intenzionale; ii) “disservizio”, che ricomprende i casi di violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel perimetro di sicurezza cibernetica ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza di cui all’allegato B, specie in termini di disponibilità del bene ICT, nonché i casi di violazione di dati corrotti o esecuzione di operazioni corrotte tramite il bene ICT e divulgazione non autorizzata di dati digitali relativi ai beni ICT.La distinzione è funzionale alla diversa tempistica definita dal DPCM 2 per adempiere all’obbligo di notifica: gli incidenti indicati nella Tabella 1 devono essere notificati allo CSIRT entro sei ore, gli incidenti più gravi – indicati nella Tabella 2 – devono invece essere notificati entro il termine di un’ora, con decorrenza dal momento in cui i soggetti inclusi nel Perimetro ne siano venuti a conoscenza, anche mediante attività di monitoraggio, test e controllo.La notifica al CSIRT avviene tramite appositi canali di comunicazione, secondo modalità rese disponibili sul sito&nbsp;<em>web</em>&nbsp;del CSIRT. Su richiesta specifica del CSIRT, il soggetto incluso nel perimetro provvede ad effettuare un aggiornamento della notifica, entro sei ore dalla richiesta.Una volta definiti i piani di attuazione delle attività per il ripristino dei beni ICT impattati dall’incidente oggetto di notifica, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto ad effettuare la notifica deve darne comunicazione tempestiva allo CSIRT e trasmette, su richiesta dello CSIRT ed entro trenta giorni, una relazione tecnica che illustra gli elementi significativi dell’incidente, tra cui le conseguenze dell’impatto sui beni ICT derivanti dall’incidente e le azioni intraprese per porvi rimedio, salvo che l’autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa.I soggetti inclusi nel perimetro possono anche notificare, su base volontaria, gli incidenti relativi ai beni ICT non indicati nelle tabelle di cui all’Allegato A o gli incidenti indicati in dette tabelle ma relativi a reti e sistemi non ICT.L’organo deputato alla gestione delle notifiche ricevute dallo CSIRT è il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che provvede a trasmetterle alle autorità competenti (all’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione; alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nel caso in cui le notifiche provengano da un soggetto pubblico; al Ministero dello sviluppo economico, qualora le notifiche provengano da un soggetto privato; alla competente Autorità NIS se la notifica è effettuata da soggetti rientranti nel perimetro applicativo della normativa NIS).Il DPCM 2 individua altresì le misure di sicurezza che i soggetti inclusi nel perimetro sono tenuti ad adottare rispetto ai beni e servizi ICT di pertinenza.Le misure sono elencate nell’Allegato B al DPCM 2, in corrispondenza alle categorie individuate dal Decreto Legge n. 105/2019, e devono essere attuate secondo una tempistica specifica. Ad ogni aggiornamento dell’elenco di beni ICT, i soggetti inclusi nel perimetro dovranno adeguare le misure di sicurezza, con le stesse tempistiche previste per la prima adozione.Da ultimo, il terzo decreto attuativo del Decreto Legge che istituisce il perimetro di sicurezza è il DPCM 15 giugno 2021 (in G.U. n. 198 del 19 agosto 2021) – c.d. DPCM 3 – che, insieme al DPR 5 febbraio 2021, n. 54, individua le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le modalità e procedure relative al funzionamento del CVCN.In particolare, il DPCM in esame opera una definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.Di particolare rilievo è l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, di dare comunicazione al CVCN dell’intenzione di avviare le procedure di&nbsp;<em>procurement</em>&nbsp;in relazione ai suddetti beni, sistemi e servizi ICT.Il DPCM 3 individua, sulla base dei criteri tecnici di cui all’articolo 13 del DPR 54/2021, quattro categorie di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di preventiva valutazione da parte del CVCN, ovvero: (i) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;che svolgono funzionalità e servizi di rete di telecomunicazione (accesso, trasporto, commutazione); (ii) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;che svolgono funzionalità per la sicurezza di reti di telecomunicazione e dei dati da esse trattati; (iii) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;per acquisizione dati, monitoraggio, supervisione, controllo, attuazione e automazione di reti di telecomunicazione e sistemi industriali e infrastrutturali; (iv) applicativi&nbsp;<em>software</em>&nbsp;per l’implementazione di meccanismi di sicurezza.Lo stesso DPCM prevede che le categorie individuate siano aggiornate con cadenza almeno annuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo all’innovazione tecnologica e alla modifica dei criteri tecnici.&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>, <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a>, <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:cecilia.moioli@advant-nctm.com">Cecilia Moioli</a></i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:06:20 +0200</pubDate>
                        <title>La Direttiva NIS e gli obblighi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-direttiva-nis-e-gli-obblighi-a-carico-degli-operatori-di-servizi-essenziali-e-dei-fornitori-di-servizi-digitali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il quarto contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.</em>&nbsp;La Direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “<strong><em>Direttiva NIS</em></strong>”), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018, stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato in termini di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dagli operatori di servizi essenziali (“<strong><em>OSE</em></strong>”) e dai fornitori di servizi digitali (“<strong><em>FSD</em></strong>”).Gli OSE sono i soggetti che forniscono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nei settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali. Essi sono individuati, con propri provvedimenti, dalle autorità NIS. L’elenco recante i nominativi degli OSE è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è aggiornato a cadenza biennale.Tra gli FSD rientrano invece le imprese che forniscono servizi digitali di e-commerce, cloud computing e motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul territorio nazionale.Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2018, gli OSE sono tenuti a:</p><p style="padding-left: 30px;">a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni;</p><p style="padding-left: 30px;">b) adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita' di tali servizi;</p><p style="padding-left: 30px;">c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.</p>Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 65/2018 a carico dei FSD che devono:<p style="padding-left: 30px;">a) identificare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell'offerta dei servizi all'interno dell'Unione Europea;</p><p style="padding-left: 30px;">b) adottare misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi offerti all'interno dell'Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi;</p><p style="padding-left: 30px;">c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio che essi offrono all'interno dell'Unione Europea.</p>Le notifiche degli incidenti rilevanti devono essere effettuate “senza ingiustificato ritardo”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.È ammessa inoltre la possibilità per coloro che non rientrano nella definizione di OSE né in quella di FSD di effettuare la notifica su base volontaria secondo le modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 65/2018.Sia gli OSE che gli FSD sono infine tenuti a fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sitemi informativi e a porre rimedio ad ogni mancato adempimento o carenza rilevata.A vigilare sull’applicazione della Direttiva NIS è l’Agenzia (nella cui struttura – come detto – è inserito il CSIRT), designata dall’art. 7 del d.lgs. n. 65/2018 quale autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono invece designate quali autorità di settore (che collaborano con l’autorià nazionale competente NIS).<p style="padding-left: 30px;">a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;</p><p style="padding-left: 30px;">b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada;</p><p style="padding-left: 30px;">c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari;</p><p style="padding-left: 30px;">d) il Ministero della salute, per l'attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati&nbsp;dalle Regioni&nbsp;o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;</p><p style="padding-left: 30px;">e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;</p><p style="padding-left: 30px;">f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.</p>In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sono previste sanzioni amministrative fino a euro 150.000 che sono irrogate dall’autorità nazionale competente NIS.Segnaliamo che alla luce di alcune criticità emerse in questi primi anni di attuazione della Direttiva NIS, la Commissione Europea ha presentato una&nbsp;proposta di revisione della stessa (denominata Direttiva NIS 2), la quale prevede tra le altre cose: notifiche degli incidenti con impatto rilevante entro il termine di 24 ore; estensione dell’ambito soggettivo di applicazione a produttori di dispositivi medici, operatori della gestione dei rifiuti e gestori di servizi postali; OSE identificati direttamente dalla Direttiva e non dagli Stati membri; sanzioni decise dagli Stati membri maggiorate però fino ad un massimo di 10 milioni di euro o al 2% del fatturato totale annuo globale dell’impresa interessata.&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>,&nbsp;<a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>&nbsp;e <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a>.</i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 05:35:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il venture capital punta tutto su green e digitalizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-venture-capital-punta-tutto-su-green-e-digitalizzazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il private capital spinge gli investimenti su transizione ecologica e innovazione tecnologica</em>Gli investimenti in Venture Capital in Italia nel 2021 hanno toccato i 1.243 milioni dì euro (+118% rispetto ai 569 milioni di euro del 2020) con circa 334 deal (rispetto ai 111 dell'anno precedente). É quanto emerge dall'EY Venture Capital Barometer 2021, realizzato da EY. Lo studio evidenzia che i round con investimento superiore ai 20 milioni di euro sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente (12 round per un totale di 657 milioni di euro di investimento nel 2021, rispetto ai 6 da 245 milioni di euro del 2020), a riprova di una rinnovata fiducia degli investitori, disponibili a dare un'iniezione di capitale superiore e maggiore supporto alle realtà del Paese.«Nel 2021 abbiamo assistito a una decisa crescita del mercato del venture capital: per la prima volta gli investimenti nel venture capital italiano hanno raggiunto e superato la soglia di un miliardo di euro rispetto ai 569 milioni di euro del 2020», commenta Luca Spagna, senior manager dello studio legale e tributario di EY. «Questo fermento è riconducibile a diversi fattori: l'emergenza sanitaria ha portato alla luce nuove necessità, rimarcando il ruolo centrale delle nuove tecnologie, con le sempre più frequenti applicazioni in ambito med-tech ed energy, nonché la necessità di digitalizzazione dei processi e delle pubbliche amministrazioni. Nonostante fosse auspicabile un più spiccato interesse del legislatore per il mondo dell'innovazione, soprattutto in termini di allocazione dei fondi del Pnrr, anche gli investitori pubblici stanno dimostrando una sempre maggiore attenzione per il ruolo strategico che il venture capital può assumere, sia nel percorso di innovazione del Paese sia nella ripartenza del tessuto imprenditoriale. Un altro interessante fenomeno è quello del rinnovato interesse per l'ecosistema start-up da parte delle grandi aziende e dei sempre più diffusi family offices, i quali stanno comprendendo la necessità di innovarsi rapidamente per affrontare le sfide poste dalla tecnologia e dalla sostenibilìtà. In tale rinnovato ecosistema, si pone la necessità per l'advisor legale di comprendere le nuove sfide che sia i venture capitalist che i fondi di investimento, istituzionali o di corporate venture capital, hanno davanti a sé. L'obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati davanti ai nuovi interrogativi aperti da blockchain, smart contract, criptovalute, artificial intelligence e realtà aumentata».Come viene valutato questo andamento del mercato dagli studi legali? «Dopo un rallentamento nei primi mesi del Covid, il venture capital ha registrato a nostro modo di vedere una importante crescita, anche trainata dagli importanti investimenti messi in campo dal Governo e dagli incentivi fiscali concessi. Notiamo in generale come si stia diffondendo in Italia sempre di più una cultura degli investimenti nel settore venture e notiamo un grande interesse da parte delle aziende ad intraprendere progetti di corporate venture capitai per favorire processi di innovazione», dice Marco Gardino partner di RP Legal &amp; Tax. Lo studio (che ha seguito tra gli altri il gruppo Iren nel suo programma di corporate venture capital e la costituzione di Treccani Futura) ha una struttura RPVenture con 15 professionisti. «Notiamo in generale come si stia diffondendo in Italia sempre di più una cultura degli investimenti nel settore venture e notiamo un grande interesse da parte delle aziende ad intraprendere progetti di corporale venture capital per favorire processi di innovazione. A nostro modo di vedere il trend di incremento del settore venture in Italia continuerà. L'innovazione sarà chiave per Paesi come l'Italia e in tal senso gli investimenti nel venture capital possono e devono essere chiave fornire il «carburante» di tale innovazione. I settori più dinamici sono sicuramente il settore IT, internet services, life science. Notiamo però sempre di più come anche nel settore energy e mobility e in altri comparti manufatturieri tradizionali ci sia un crescente interesse e la presenza di proposte da parte di startup molto interessanti. Crediamo molto nello sviluppo del settore space - aviation, dove il nostro studio è molto forte ed ha un focus group con competenze trasversali unico nel panorama italiano.Gli fa eco Gabriele Arcuri, partner di Dla Piper: «assistiamo fondi d'investimento, società target, soci fondatori e management in operazioni di investimento in tutte le fasi di crescita della start-up, offrendo soluzioni rapide ed efficaci. Foodtech e Fintech nel 2021 hanno rappresentato quasi la metà degli investimenti in start-up italiane (per € 261,1 milioni e € 255,4 milioni). Il mondo degli Nft e del digitale è una sfida che gli operatori hanno dichiarato di voler raccogliere. E opportuno considerare che lo sviluppo del venture capital dei prossimi anni sarà influenzato dall'allocazione di parte delle ingenti risorse del Pnrr, in particolare della Missione 4 e dei relativi decreti attuativi, in favore di quelle start-up e pini che sappiano proporre soluzioni innovative nell'ambito della transizione ecologica e digitale. Sul lato legale, riuscire ad applicare al diritto societario italiano alcuni meccanismi negoziali diffusi nella prassi statunitense rappresenta una sfida fondamentale con cui ci misuriamo quotidianamente. L'assetto dei rapporti interni alla compagine sociale è una tematica cui il nuovo investitore e i soci originari prestano particolare attenzione così come la tutela del capitale investito che, spesso, viene immesso nella target al raggiungimento di determinati obiettivi condivisi. L'assistenza legale, in questi contesti si lega alle caratteristiche peculiari della società target divenendo necessario comprendere i meccanismi di funzionamento del business. La tutela dell'investimento e del disinvestimento rappresentano le due principali sfide che siamo chiamati ad affrontare: la prima, spesso, viene gestita con meccanismi che determinino un incremento dei poteri di controllo dell'investitore sugli organi della società, anche se non proporzionati al capitale investito; per la fase del disinvestimento è necessario prevedere specifici meccanismi che garantiscano, ove possibile, quantomeno il valore del capitale investito».«Non mi preoccupa la guerra ucraina e gli effetti sul settore del venture capital italiano o europeo perché il capitale per la crescita è un capitale paziente e guarda oltre le crisi», dice Andrea Messuti, partner di Lca Studio Legale, studio che ha rappresentato, tra gli altri, Cdp Ventures nella realizzazione dello schema di investimento attivo nel mondo automation, Easy Rain nel secondo round di investimento, Indaco Sgr e altri investitori nell'exit di The Data Appeal. «Il life science italiano è ancora sottostimato sotto il profilo della raccolta dei capitali, nonostante un enorme potenziali in termini di scienza e capacità dei nostri centri di ricerca (si veda Genenta Science, startup spin-off del San Raffaele quotata al Nasdaq lo scorso dicembre). La difficoltà nell'investire in life science risiede nel fatto che gli investitori devono avere conoscenze specifiche non sono finanziarie. Questo è un carente in Italia rispetto ad altri paesi europei».Sulle questioni legali Messuti taglia corto: «Rispetto a 10 anni fa, l'ecosistema italiano del venture capital è maturato. Noto, con un impatto legale significativo, che le valutazioni proposte sono molto più basse della media degli stessi competitor europei e le risorse investite (salvo rari casi che però iniziano ad avere una certa cadenza), sono più scarse. Ciò comporta due cose: valutazioni basse e molto equity detenuto da subito dai fondi comporta una perdita del controllo eccessivamente rapido dei founder. Ne consegue che quando la società intende fare un round internazionale, molti fondi esteri (Usa o Uk) pur apprezzando la tecnologia sviluppata, sono riluttanti nell'investire in società dove i founder sono già in minoranza. Sotto il profilo legale, ciò comporta la creazione di meccanismi di recupero di equity da parte dei founder abbastanza complessi e questi aspetti possono creare criticità tecniche o negoziali. L'altro aspetto, legato alle risorse investite, riguarda il loro ammontare. In altri paesi europei società attive nello stesso settore di quelle italiane al medesimo stadio di sviluppo sono valutate di più e ricevono più risorse finanziarie. Avendo una potenza di fuoco maggiore da subito possono accelerare velocemente surclassando le startup italiane che, spesso, hanno una tecnologia migliore ma risorse da calibrare con più attenzione».«I settori principali rimangono quelli tipici italiani cioè il food e il lifestyle. Stanno inoltre emergendo interessanti realtà nel settore proptech, fintech e dei servizi per le infrastrutture digitali» spiega Edoardo Canetta, partner di Chiomenti, studio che nel 2021 ha seguito varie operazioni di growth capital tra cui Casavo, Poke House, Cortilia e Miscusi. Il venture capital è un settore molto tecnico che cerca di replicare strutture di investimento di stampo americano. I temi principali sono quelli degli investimenti di minoranza, cui si aggiunge la complessità data dal numero elevato di soggetti coinvolti in ciascuna operazione».Punta con decisione sul Venture Capital anche <b>Advant Nctm</b>, che ha istituito il Progetto Startup@Netm, un osservatorio multidisciplinare al servizio del mercato del venture capital. «Il settore è trainato dai mercati più dinamici del fintech, biotech, foodtech e delle nuove tecnologie applicate all'intelligenza artificiale e all'energy, sempre di più cruciali per lo sviluppo e che registreranno una crescita anche nel 2022», spiega Alessia Trevisan, associato dello studio <b>Advant Nctm</b>. «Al contrario, necessiterebbero uno slancio la green economy ampiamente intesa (quali ambiente, energie rinnovabili, sustainability e smaltimento rifiuti) che stentano a decollare forse perché minati da un imprinting sociale ancora troppo caratterizzato dalla visione sul singolo e non sulla collettività e poche azioni concrete per raggiungere obiettivi collettivi e di lungo termine. Il venture capital però da solo non può cambiare le sorti di un Paese; per sostenere progetti infrastrutturali così importanti servirebbe una chiara presa di posizione da parte delle nostre amministrazioni e dell'Europa».«Si tratta di un fattore di crescita che, pur nelle difficoltà del mercato italiano, è cresciuto grazie agli interventi di Cdp Venture Capital Sgr che ne ha fatto un asse portante dello sviluppo economico e dell'innovazione del Paese», ricordano Annalisa Pescatori e Marco Franzini di Grimaldi. «Il pacchetto da 2,55 miliardi di euro stanziati dal Mise a seguito del decreto infrastrutture e le risorse del Pnrr, a cui si aggiungeranno altri 600 milioni di euro da parte di Cdp e nuovi investitori, saranno gestiti proprio da Cdp Venture Capital Sgr e sono per il comparto e per l'ecosistema delle imprese italiane una linfa da cui attingere. Ci sarà sempre più attenzione verso investimenti in start-up con strategia e focus aziendale sui temi della sostenibilità, per supportare il processo di modernizzazione e transizione sostenibile di aziende e filiere produttive. Una sfida per il consulente legale è la capacità e disponibilità di coniugare la richiesta di consulenza sofisticata e di significativo valore aggiunto con l'aspettativa di costi legali contenuti in considerazione della dimensione relativa sia dell'investimento complessivo che dell'enterprise value della target obiettivo d'investimento. Occorre saper trovare soluzioni adeguate tra l'impianto giuridico normativo con scelte che le start-up hanno spesso adottato in un periodo anteriore ai primi round di investimento».«Un aspetto delicato è la definizione del ruolo dei fondatori nella start-up. Sono fígure essenziali nel contesto di un'operazione: sono i veri creatori dell'idea che è alla base, sono soci rilevanti (spesso di maggioranza) e ricoprono le cariche di manager e gestori», dice Attilio Mazzilli, partner responsabile dipartimento Technology companies group di Orrick Italia (studio che nel 2021 ha seguito, tra le altre, Technogym nel suo investimento nel round di Serie A-2 da 10,25 milioni di dollari per Silofit Inc., e Neva Sgr spa, venture capital hi-tech di Intesa Sanpaolo, nel suo investimento nel round Series C da 33 milioni di euro di V-Nova). «Hanno un ruolo preminente che si aspettano di conservare nel tempo, per garantire lo sviluppo del business attraverso il supporto dei fondi messi a disposizione degli investitori. Chi investe vuole garantirsi il pieno coinvolgimento dei fondatori nel tempo ma anche avere strumenti che consentano di sostituire un fondatore, sia come socio sia come manager, nel caso si verifichino eventi negativi. Le clausole più sofisticate (anche a causa della lentezza della giustizia italiana) possono non consentire di risolvere celermente situazioni che invece appaiono palesi e in cui il fondatore diventa un peso se non addirittura un danno per l'azienda. Senza dimenticare che la normativa corporate italiana presenta talvolta rigidità cui gli investitori americani o anglosassoni non sono abituati. Talvolta gli investitori individuano in questo un ostacolo talmente insormontabile da subordinare il proprio investimento alla ridomiciliazione all'estero (in Us o Uk, ma anche in Paesi Bassi o altre giurisdizioni europee che danno maggiore flessibilità) della società prima di investire».Chi vede un 2022 decisamente positivo è Giulia Bianchi Frangipane partner e membro del Focus Team innovazione e trasformazione digitale di BonelliErede secondo la quale «stanno crescendo molto gli investimenti nelle fasi c.d. growth, che riguardano le startup più mature, ormai numerose. Questo è un ottimo segnale di come l'ecosistema italiano stia maturando, con imprese con un forte potenziale. Altri segnali incoraggianti vengono dal numero -più alto che nel passato - di c.d. «exit» che vediamo sul mercato, cioè operazioni M&amp;A nelle quali fondatori e investitori vendono le proprie partecipazioni a un acquirente, uscendo dalla startup e realizzando un ritorno. Sono operazioni essenziali per rendere l'ecosistema attraente per gli investitori. Una volta recuperato il proprio investimento, l'investitore ha la possibilità di reinvestire, il che alimenta un ciclo virtuoso che va a beneficio dell'intero ecosistema. L'impressione è che la grande crescita del mercato vista nel 2021 si stia ulteriormente rafforzando; ci aspettiamo che gli investimenti continueranno a interessare il foodtech e fintech, che hanno dominato nel 2021.112022 potrebbe essere anche l'anno degli investimenti Esg: la sostenibilità è ormai in cima alle agende degli investitori di tutto il mondo. Un ulteriore fattore da considerare è il ruolo delle iniziative pubbliche di sostegno al venture capital: pensiamo in particolare ai fondi del Pnrr e al ruolo da protagonista che Cdp ormai gioca da tempo in questo tipo di investimenti in Italia. Parlando di diritto societario, la legislazione italiana è migliorata e oggi offre tutti gli strumenti per costruire al meglio gli investimenti, allineando gli interessi di tutte le parti coinvolte. Quello che manca è altro. Negli Usa e Uk le operazioni hanno come punti di partenza i documenti standard (term sheet, contratti, parasociali) della National Venture Capital Association e della British Venture Capital Association, che sono spontaneamente usati dagli operatori. Questo rende le negoziazioni molto pìù fluide, veloci e quindi economiche. In Italia mancano dei documenti percepiti come standard da tutti , il che rallenta le operazioni. Come BonelliErede abbiamo pubblicato un modello standard di term sheet, redatto insieme ad Aifi - Associazione italiana del private equity, Venture capital e Private debt, con l'obiettivo di imitare quanto fatto all'estero. Auspichiamo possa diventare una base di partenza utilizzata in tutte le operazioni, contribuendo a ridurne i tempi e i costi per società e investitori».Infine, secondo Federico Benincasa socio partner e Federico Restano socio equity di Weigmann Studio legale (che nel 2021 ha seguito Step4Business, una start up fintech che ha sviluppato una piattaforma digitale per l'incontro tra pini e fornitori di prodotti e servizi finanziari), «tutto ciò che è legato alla green economy ed alle life &amp; health sciences è destinato a crescere ancora. Cresce ancora l'interesse per le piattaforme informatiche (anche per le forme di reperimento o dell'equity, attraverso gli strumenti del crowdfunding o della blockchain). Il rapporto tra i diversi investitori è sempre il tema più delicato: ogni operazione comporta la ricerca di un giusto equilibrio tra la predisposizione di strumenti contrattuali idonei a prevedere tutti i possibili scenari futuri e la necessità di mantenere le trattative agili e snelle, rifuggendo le «paludi» di discussioni infinite su aspetti talvolta marginali Insomma, bisogna trovare la giusta modulazione di regole per ogni caso».&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=FFDZZW&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WY0UPDXVAU6&amp;rsdoc=1&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Italia Oggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 05:06:36 +0200</pubDate>
                        <title>La sterilizzazione delle perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-sterilizzazione-delle-perdite-emerse-negli-esercizi-in-corso-al-31-dicembre-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>A seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, co. 1-<em>ter</em> del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. “<strong>Decreto Milleproroghe</strong>”) inserito in sede di conversione nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “<strong>Decreto Liquidità</strong>”) convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40, <u>le perdite dei “bilanci 2021” sono sterilizzate, in linea con quanto previsto già per i “bilanci 2020”.</u>Ed invero, alle perdite emerse negli esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano:</p><ul> <li>gli artt. 2446, co. 2 e 3, c.c. e 2482-<em>bis,</em> 4, 5 e 6, c.c. - rispettivamente, per le S.p.A. e le S.r.l. - per le perdite superiori a un terzo che non incidono sul minimo legale e</li> <li>gli artt. 2447 e 2482-<em>ter </em>c. - rispettivamente di S.p.A. e di S.r.l. - per le perdite superiori a un terzo che incidono sul minimo legale oltre che</li> <li>gli artt. 2482, co. 1 n. 4, c.c. e 2545-<em>duodecies</em>c. relativi allo scioglimento - rispettivamente per S.p.A. e S.r.l. e per società cooperative - per riduzione o perdita del capitale sociale.</li></ul><p>&nbsp;Non sono stati invece prorogati i regimi derogatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Liquidità in virtù dei quali, rispettivamente, era stato previsto che <em>(i)</em> la valutazione delle voci di bilancio dell’esercizio 2020 potesse avvenire nella prospettiva della continuazione aziendale laddove tale situazione risultasse dal bilancio dell’esercizio precedente e <em>(ii) </em>ai finanziamenti dei soci o dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento della società non si applicassero gli artt. 2467 c.c. e 2497-<em>quinquies </em>c.c., in modo tale da non assoggettare i crediti derivanti da tali finanziamenti ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.Il presente documento ha ad oggetto la disamina delle norme di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe, focalizzandosi, in particolare, <em>(a) </em>sugli esercizi relativamente ai quali tali norme trovano applicazione, <em>(b) </em>sulle decisioni oggetto di differimento, <em>(c)</em> sulla possibilità di cumulare le perdite maturate nel 2021 (superiori e inferiori a un terzo) con quelle degli esercizi successivi, <em>(d)</em> sul rapporto con la sterilizzazione dei “bilanci 2020” e, brevissimamente, <em>(e)</em> sul (mancato) coordinamento con la disciplina dell’”allerta” di cui al Codice della Crisi.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>La previsione di cui all'Art.6 del Decreto Liquidità</strong></li></ol><p>Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe:“<em>1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. </em></p><ol start="2"> <li><em> Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em></li> <li><em> Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</em></li> <li><em> Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio</em>”.</li></ol><p>Ai sensi del primo comma della disposizione citata, le perdite oggetto di sterilizzazione sono quelle “<em><u>emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021</u>”</em>: l’arco temporale preso in considerazione dalla norma, pur coincidendo per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio. Così, a titolo esemplificativo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>:-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per quelle che chiudono l’esercizio il 30 aprile le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022.Relativamente a tali perdite, gli interventi previsti dalle disposizioni codicistiche devono avvenire entro l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, previa distinta indicazione in appositi prospetti nell’ambito della Nota integrativa <em>(i)</em> della relativa origine e <em>(ii)</em> delle movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio, onde tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla disciplina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Mentre il differimento al quinto esercizio successivo dell’assunzione degli opportuni provvedimenti opera (anche questa volta) di diritto in maniera automatica con riferimento alle perdite “2021” superiori ad un terzo del capitale ma che non incidono sul minimo legale, la facoltà di beneficiare della sterilizzazione le perdite qualificate che impattano anche sul capitale sociale è rimessa ai soci.In entrambe le situazioni, i soci rimangono sempre liberi di non avvalersi di tale postergazione adottando <em>anticipatamente</em>, prima del decorso del quinquennio, gli opportuni provvedimenti volti a coprire le perdite registrate. &nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<u>Resta fermo in ogni caso l’obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea</u>, dando conto ai soci della perdita superiore a un terzo del capitale sociale (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1, c.c.). Gli amministratori devono presentare ai soci la Relazione sullo stato patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione, depositandola entro 8 giorni prima dell’assemblea (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 2, c.c.). Non è quindi possibile “<em>prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre </em>[2021 <strong><em>ndr</em></strong>]<em> attraverso la redazione di uno specifico documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Perdite registrate nell'esercizio 2022 e nei successivi esercizi</strong></li></ol><p>Con riferimento alla disposizione sommariamente esaminata al paragrafo precedente, sorge il dubbio se la stessa trovi applicazione anche alle perdite che matureranno nel corso degli esercizi successivi rispetto a quello del 2021.Vi è quindi da chiedersi se ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del Decreto Liquidità rilevino solo le perdite maturate nel 2021 superiori a un terzo ovvero anche quelle inferiori che, laddove portate a nuovo e solo se sommate a perdite maturate in esercizi successivi, superano il limite di un terzo del capitale sociale.Per rispondere a tale quesito risulta opportuno distinguere due ipotesi: la prima riguarda le perdite dell’esercizio 2022 (o seguenti) autonomamente rilevanti, la seconda concerne invece le perdite dell’esercizio 2022 che assumono rilievo solo se sommate con quelle inferiori a un terzo del 2021.</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3.1 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) autonomamente rilevanti</strong></p>La dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, allo stato, sembra concorde nell’escludere l’applicabilità della sterilizzazione delle perdite di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità alle perdite che matureranno nel corso dell’esercizio 2022 e in quelli successivi. Dunque, in caso di mancata proroga di tale regime, troverà applicazione il regime ordinario di cui alle disposizioni codicistiche:<ul> <li>le perdite superiori a un terzo maturate nel 2022 che non incidono sul minimo legale dovranno essere ripianate nel 2024;</li> <li>le perdite superiori a un terzo maturate nel 2022 incidenti sul minimo legale dovranno essere ripianate senza indugio.</li></ul><p>Tale conclusione poggia sulla lettura del comma 4 dell’art. 6 del Decreto Liquidità, dal quale emerge l’intenzione del Legislatore di tenere distinte le perdite che rientrano nel regime di temporanea sospensione quinquennale dalle altre perdite che possano eventualmente sorgere nel corso del quinquennio di sospensione e alle quali non si applica tale regime.</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3.2 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) rilevanti solo se considerate unitamente a quelle inferiori a un terzo registrate nell’esercizio 2021 </strong></p>Con riferimento alle perdite che superano un terzo del capitale sociale solo se considerate unitamente a quelle emerse nel corso dell’esercizio 2021 (laddove inferiori a un terzo del capitale), si segnalano due orientamenti tra loro contrapposti:<p style="padding-left: 30px;">(i) secondo il primo, le perdite suscettibili di sterilizzazione sono solo quelle incidenti sul capitale in quanto, nel caso in cui la società registri perdite dal Conto economico del 2021 e queste risultino coperte dalle riserve patrimoniali, tale valore non sarebbe da sterilizzare<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) stando al secondo orientamento, l’art. 6 integra un criterio di tipo economico e non patrimoniale. Dunque, l’ammontare delle perdite oggetto di sterilizzazione è quello che risulta dal Conto economico, non essendo limitato a quello che incide sul capitale nominale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>Su tale tema rileva il caso Assonime n. 6 del 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, ove, da un lato, si sottolinea che la finalità dell’art. 6 del Decreto Liquidità consiste nell’impedire l’applicazione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione previsti dalle disposizioni codicistiche per le perdite registrate nel 2021, apparendo quindi riferibile alle sole perdite superiori a un terzo. Dall’altro lato però si evidenzia che <u>la <em>ratio </em>della disciplina è volta a evitare che l’applicazione di regole codicistiche porti alla liquidazione di imprese che riportano perdite straordinarie dovute alla pandemia</u>. Alla luce di tale considerazione, la sterilizzazione si applica a tutte le perdite registrate nel Conto economico relativamente all’esercizio 2021 e non solo a quelle superiori a un terzo del capitale sociale.Tale conclusione sembra ragionevole in considerazione del fatto che, laddove la sterilizzazione si applicasse solo alle perdite superiori a un terzo del capitale sociale registrate nell’esercizio 2021, ne risulterebbero paradossalmente avvantaggiate le società senza (o con meno) riserve utilizzabili per coprire le perdite in questione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>Sul rapporto tra le perdite dell'esercizio 2020 e quelle del 2021</strong></li></ol><p>Quanto invece al rapporto tra le perdite dell’esercizio 2021 e quelle registrate nell’esercizio 2020, si segnala che i primi commenti in dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> appaiono orientarsi nel senso che il quinquiennio per la copertura delle perdite 2021 sarà in ogni caso autonomo rispetto a quello entro cui dovranno essere ripianate quelle relative al 2020.Di conseguenza, le perdite registrate nel corso dell’esercizio 2020 dovranno essere recuperate entro l'approvazione del bilancio relativo al 2025 (cioè nella primavera del 2026), mentre quelle relative all’esercizio 2021 potranno essere ripianate entro l'approvazione del bilancio 2026 e quindi entro i mesi di aprile/giugno 2027 (nel corso dell'assemblea che andrà ad approvare i risultati dell'esercizio 2026).&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Coordinamento (mancato) con la disciplina dell'allerta" di cui al codice della crisi</strong></li></ol><p>Da ultimo si accenna alla possibile (e probabile) situazione paradossale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> secondo cui talune società che nell’esercizio 2021 abbiano registrato perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale non saranno tenute ad assumere i provvedimenti di ricapitalizzazione previsti dal codice civile (sino all’approvazione del “bilancio 2026”) bensì, con tutta probabilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, sottoposte alle misure di allerta depotenziando i benefici della sterilizzazione.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:paola.giordano@advant-nctm.com">Paola Giordano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul tema si rinvia a F. Federici, D. Avaro e A. Fabris, <em>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</em>, reperibile al link <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news/articoli/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In questi termini cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2 e M. Meoli, “<em>Le perdite di capitale</em>", in QuaderniEutekne “<em>Le novità del bilancio 2021</em>”, cap. 9, p. 231.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Ex multis</em>, F. Roscini Vitali, <em>Sterilizzazione delle perdite ammessa anche sui bilanci 2021</em>, in <em>Il Quotidiano del Diritto</em>, Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>p. 239.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>p. 237 e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.8.; Circolare Min. Sviluppo economico del 29 gennaio 2021, n. 26890.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In questi termini, si veda Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.4.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>pp. 240 s.; Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ne dà conto M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 242. Tale posizione è riferibile, <em>inter alia,</em> al Consiglio nazionale del Notariato, in particolare nello studio 88-2021/I, § 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.1. ove “<em>Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque “economico” e non più “patrimoniale</em>” e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.13.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Reperibile al link <a href="https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-6_2021.aspx" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-6_2021.aspx</a>. Peraltro, Assonime risultava già di tale avviso con riferimento all’art. 6 del Decreto Liquidità con riferimento alle perdite registrate nell’esercizio 2020: si veda la Circolare n. 3 del 2021, reperibile al link <a href="https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-3_2021.aspx" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-3_2021.aspx</a>, ove “<em>questa norma [ndr l’art. 6 del Decreto Liquidità], se pure si riferisce alle società che presentino una perdita rilevante per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, intende attribuire a tali società un idoneo periodo temporale definito per uscire dallo stato di difficoltà in cui si trovano nel 2020. In questo senso, le società che si trovano in questa condizione sono immesse in una sorta di percorso speciale e le eventuali perdite successive, che potrebbero essere fisiologiche anche in un percorso gestionale di recupero della redditività, non dovrebbero avere un autonomo rilievo, pena il venir meno della logica di aiuto che è sottesa alla disciplina.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 243; Id, “<em>Nella sterilizzazione delle perdite 2020 anche quelle inferiori a un terzo</em>”, in <em>Il Quotidiano del Commercialista, </em><a href="http://www.eutekne.info" target="_blank" rel="noreferrer">www.eutekne.info</a>, 9 novembre 2021 e Caso Assonime n. 6/2021, cit., p. 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. A. Ciaccia, “<em>Perdite d’esercizio 2021 recuperabili entro il 2026</em>”, in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, pubblicato il 7 marzo 2022; L. De Angelis, “<em>Perdite 2021 recuperabili entro l’esercizio 2026</em>”, in <em>ItaliaOggi</em>, n. 42, p. 27, pubblicato il 19 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tematica àià sollevata anche da Assonime nella Circolare n. 3 del 2021, <em>cit.</em>, e da M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 257.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sebbene la bozza degli indici elaborati dal CNDCEC non siano stati ancora approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico, si dubita che il sistema di allerta di cui al Codice della Crisi possa fare a meno, quali indicatori e indici della crisi, situazioni di patrimonio netto negative determinate da perdite.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:14:52 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina: come impattano le “sanzioni SWIFT” sui contratti commerciali soggetti a legge italiana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-come-impattano-le-sanzioni-swift-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: il presente documento è aggiornato al giorno 10 marzo 2022; dal momento che il conflitto in corso -iniziato con l’invasione da parte dell’esercito russo del territorio ucraino tra il 23 e 24 febbraio scorso- e la situazione geopolitica che ne consegue, sono in continua evoluzione, le considerazioni di cui al presente documento devono ritenersi preliminari e soggette ad aggiornamenti e approfondimenti]&nbsp;</p><ol> <li><strong>INTRODUZIONE</strong></li></ol><p>La Russia, il 21 febbraio 2022, ha riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e di Luhansk nell’area del Donbass dell’Ucraina orientale e, nella notte tra il 23 e 24 febbraio 2022, ha dato avvio ad un’operazione militare nel territorio ucraino.In risposta a tali avvenimenti, (anche) l’Unione Europea ha disposto una serie di sanzioni economiche e finanziarie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> volte a colpire la Russia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, le due regioni separatiste citate e molteplici persone fisiche e giuridiche parte dei (o vicine ai) vertici politici russi.Lo scenario sopra sinteticamente delineato comporta rilevanti implicazioni per tutti e ciò anche in una prospettiva economico-finanziaria e giuridica.Stante la natura eccezionale della drammatica situazione internazionale di questi giorni e il complesso quadro giuridico, ci si è interrogati su quali possano essere le conseguenze delle predette misure sanzionatorie sui rapporti commerciali in essere con entità (siano esse persone fisiche o giuridiche) russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il presente documento ha ad oggetto la rilevanza che le Sanzioni SWIFT (come di seguito definite) potrebbero assumere all’interno del quadro normativo italiano di riferimento, nell’ottica di iniziare ad immaginare, per quanto la situazione sia in continua evoluzione, possibili rimedi manutentivi dei contratti regolati dalla legge italiana e in essere prima dell’adozione delle predette Sanzioni SWIFT.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>IL SISTEMA BANCARIO SWIFT</strong></li></ol><p>Il sistema che fa capo alla <em>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</em> (o SWIFT) è stato creato nel 1973 per fornire un metodo standardizzato e sicuro per effettuare pagamenti all’estero.In particolare, lo SWIFT è un consorzio internazionale di banche con sede in Belgio che collega attraverso una rete informatica circa 11.000 istituzioni finanziarie in oltre 200 paesi di tutto il mondo.In buona sostanza, il sistema SWIFT è una rete di messaggistica che consente alle banche di scambiarsi informazioni per via elettronica.SWIFT utilizza una combinazione alfanumerica - il c.d. codice BIC - che consente di identificare in maniera precisa l’istituto bancario del mittente del pagamento e del destinatario in caso di bonifici internazionali e identifica il paese di provenienza del pagamento evitando di confondere banche situate in paesi diversi e rendendo più semplici e veloci i pagamenti.Poiché lo SWIFT comunica solo l’identità del mittente e del beneficiario, ma non serve a effettuare la transazione, esso rappresenta un metodo di gestione dei pagamenti internazionali estremamente sicuro, consentendo lo scambio di istruzioni standardizzate fra enti finanziari così riducendo i possibili errori fra banche a livello di trasferimenti internazionali di denaro.<em><u>Le alternative a SWIFT </u></em>SWIFT rappresenta oggi il sistema internazionale più diffuso, ma non l’unico.In particolare, la Cina e la Russia hanno realizzato negli ultimi anni dei sistemi alternativi, sebbene (molto) meno integrati nell’economia internazionale rispetto a SWIFT.Il sistema cinese è il CIPS (<em>Cross-Border Interbank Payment System</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, gestito dalla <em>People’s Bank of China</em> e basato sulla valuta cinese; è supportato da circa 1.280 istituti finanziari del mondo, fra cui, alcuni giapponesi, russi e africani oltre che da talune banche occidentali.Il principale limite del CIPS riguarda proprio l’uso della valuta cinese rispetto al dollaro statunitense, che invece è centrale per SWIFT e che dunque non ha la stessa valenza nominale negli scambi commerciali internazionali.Per avere una portata internazionale, CIPS ha siglato un accordo con SWIFT nel 2016 in modo che anche le banche che non hanno una partecipazione diretta in CIPS potessero completare le loro operazioni.Il sistema della Russia, chiamato SPFS (<em>System for Transfer of Financial Messages</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, è invece usato prevalentemente sul mercato interno russo, dove nel 2021 ha rappresentato il 20% delle operazioni.Vi partecipano 400 banche e nel tempo hanno aderito anche banche straniere di alcuni Stati tra i quali si annoverano anche Armenia, Bielorussia, Germania, Kazakistan, Kirghizistan e Svizzera.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>LE SANZIONI SWIFT</strong></li></ol><p>Nel quadro delle sanzioni contro l’operazione militare russa dell’Ucraina vagliate dai principali Paesi occidentali, l’Unione Europea (insieme a -fra gli altri- USA, UK e Canada) ha adottato talune misure restrittive tra cui quelle volte a escludere alcune delle principali banche russe dal sistema SWIFT (le “<strong>Sanzioni SWIFT</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Nel dettaglio, in data 1 marzo 2022, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 345/2022 (il “<strong>Regolamento</strong>”) che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in relazione all’annessione da parte della Russia della Crimea e di Sebastobili del 2014.Con tale Regolamento, il Consiglio dell’Unione Europea ha, tra l’altro<em>,</em> vietato di:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari (SWIFT), alle seguenti sette banche russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Da notare che tale divieto trova applicazione anche con riferimento a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% dalle suddette banche;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri co-finanziati dal Fondo Russo per gli investimenti diretti - RDIF <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>; e di</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>Fatta eccezione per il divieto sub <em>(i), </em>che entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del Regolamento (<em>i.e.</em> il 12 marzo 2022), i divieti sub (<em>ii</em>) e (<em>iii</em>) sono entrati in vigore il giorno di pubblicazione del predetto Regolamento (<em>i.e.</em> il 2 marzo u.s.).In definitiva – condannando con fermezza l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> – l’obiettivo delle predette sanzioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea e, in particolare, l’esclusione di importanti banche russe dal SWIFT, risulta essere quello di paralizzare finanziariamente la Russia pregiudicandone in modo rilevante la capacità di operare commercialmente a livello mondiale.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>GLI ISTITUTI DEL CODICE CIVILE</strong></li></ol><p>Come accennato, l’adozione da parte, <em>inter alia, </em>dell’Unione Europea delle Sanzioni SWIFT comporta la necessità di approfondire quale sia la portata dell’impatto di tali provvedimenti sui rapporti giuridici in essere tra operatori economici italiani e russi.Le Sanzioni SWIFT, così come le eventuali ulteriori misure straordinarie e urgenti che dovessero essere adottate dall’Unione Europea e/o dal Governo Italiano per fronteggiare la crisi ucraina, potrebbero infatti assumere rilevanza in relazione all’esecuzione dei contratti commerciali e all’adempimento delle relative obbligazioni, ivi incluse, in particolare, quelle di pagamento.In tale contesto, ferme le specifiche clausole previste di volta in volta dal contratto rilevante e attesa la assoggettabilità dello stesso alla legge italiana, gli istituti giuridici che potrebbero assumere rilevanza sono quelli della forza maggiore e del <em>factum principis. </em>Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di situazioni riconducibili a tale concetto ossia eventi naturali e umani che, una volta che si sono verificati, per la loro impetuosità, sono sostanzialmente non superabili con lo sforzo che si può legittimamente richiedere al debitore.In particolare le due caratteristiche che un evento deve presentare per essere considerato di forza maggiore sono la straordinarietà e l’imprevedibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, rientrando dunque in tale categoria solo quell’evento che impedisce la regolare esecuzione del contratto e rende, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo, fermo sempre restando che l’accadimento impediente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette o indirette del debitore medesimo.Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento qualificabile come forza maggiore nei termini sopra descritti, ferma l’opportunità di una valutazione caso per caso al fine di attivare il rimedio maggiormente opportuno anche alla luce del (conte)testo contrattuale rilevante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, si dovrà fare riferimento, <em>inter alia, </em>all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<em><u>L’impossibilità sopravvenuta</u></em>Per impossibilità sopravvenuta si intende quella situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.L’<strong><u>impossibilità sopravvenuta</u></strong> può essere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>:</p><ul> <li><strong><u>definitiva</u></strong>, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento irreversibile, ovvero quella di cui si ignora se potrà venire meno; essa estingue automaticamente l’obbligazione (art. 1256, comma 1, c.c.); o</li> <li><strong><u>temporanea</u></strong>, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento di natura transitoria. L’impossibilità temporanea determina <em>1) </em>l’estinzione dell’obbligazione solo quando perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla; ovvero negli altri casi, <em>2)</em> l’impossibilità temporanea, semplicemente esonera il debitore dalla c.d. responsabilità per ritardo nell’adempimento che però dovrà essere effettuato non appena venuta meno la causa che lo impediva (art. 1256, comma 2, c.c.); e</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong><u>totale</u></strong>, per tale intendendosi quella che preclude integralmente il soddisfacimento dell’interesse creditorio; essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione (art. 1256, comma 1, c.c.); o</li> <li><strong><u>parziale</u></strong>, per tale intendendosi quella che preclude solo in parte il soddisfacimento dell’interesse creditorio; essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione per la parte divenuta impossibile, con la conseguenza che il debitore dovrà effettuare la parte della prestazione rimasta possibile, senza che il creditore possa rifiutare l’adempimento parziale (art. 1258, comma 1, c.c.).</li></ul><p><em><u>Il factum principis</u></em>Nell’ambito della forza maggiore rientra altresì il c.d. <em>factum principis </em>o impossibilità giuridica, per tale intendendosi quella situazione impeditiva della prestazione determinatasi per il sopravvenire di una norma o di un provvedimento della pubblica autorità che non può essere in alcun modo superata per quanti sforzi il debitore ponga in essere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Rientrano in quest’ambito gli ordini o i divieti o i provvedimenti dell’autorità (legislativa, amministrativa, giudiziaria) sopravvenuti rispetto a un dato regolamento contrattuale, motivati da interessi generali, che rendono impossibile la prestazione, a prescindere dalla condotta tenuta dalla parte obbligata.In estrema sintesi, si tratta di circostanze che operano quali esimenti della responsabilità della parte debitrice.Secondo la giurisprudenza di legittimità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, tale ipotesi di esonero della responsabilità non opera “automaticamente”, atteso che sul debitore grava comunque l’onere di provare che l'ordine o il divieto dell'autorità sia stato determinante nella causazione dell’inadempimento e che sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Difatti, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte, né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per superare la situazione che si frappone all’adempimento dell’obbligazione.Fermo quanto precede, trattandosi di un’ipotesi di impossibilità, trovano poi applicazione le norme sull’impossibilità sopravvenuta sopra richiamate.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>CONCLUSIONI</strong></li></ol><p>Alla luce di quanto precede, ove il sinallagma contrattuale sia alterato in considerazione di provvedimenti legislativi – quali ad esempio le sanzioni adottate dall’Unione Europea, tra cui in particolare le Sanzioni SWIFT – verrebbe in rilievo la fattispecie della c.d. impossibilità sopravvenuta (ma non del <em>factum principis</em>).Mentre -in linea di principio- è inevitabile la risoluzione per <em>factum principis</em> di contratti commerciali aventi ad oggetto l’importazione in Russia di beni c.d. <em>dual use </em>per sopravvenuta impossibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, le Sanzioni SWIFT pongono non pochi problemi interpretativi relativamente alle obbligazioni pecuniarie che, in quanto tali, non divengono (o non dovrebbero diventare) mai impossibili, non essendo esposte a una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo a una soggettiva inattuabilità, connessa all’indisponibilità dei meccanismi di pagamento di cui al sistema SWIFT da parte del debitore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.Ed invero, come si è più volte visto nel contesto della pandemia da Covid 19, il concetto di impossibilità della prestazione non dovrebbe ricomprende la c.d. impotenza finanziaria atteso che il denaro è un bene generico, fungibile e imperituro (<em>genus numquam perit</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Ne deriva, che la maggiore difficoltà del debitore di procurarsi la provvista finanziaria, non dovrebbe costituire <em>ex se</em> una impossibilità di adempiere la prestazione essendo la stessa sempre possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Il debitore non potrebbe dunque invocare tale circostanza al fine di estinguere la sua obbligazione.Fermo quanto precede, le sanzioni imposte (anche) dall’Unione Europea a talune banche Russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, tra cui in particolare le Sanzioni SWIFT, potrebbero però aprire un nuovo scenario in cui persino i pagamenti dovrebbero essere considerati - secondo un’interpretazione evolutiva che tenga conto dell’impatto operativo delle menzionate sanzioni - impossibili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> facendo venire meno la responsabilità da parte del debitore in relazione alle relative obbligazioni di pagamento.In ogni caso si tratterebbe comunque di una impossibilità temporanea in quanto determinata da un impedimento di natura, auspicabilmente, transitoria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.In tale contesto, risulta quindi necessario comprendere - caso per caso - se le Sanzioni SWIFT debbano essere considerate, da un punto di vista anche operativo,<em> <strong>a)</strong> </em>una impossibilità (quantomeno temporanea) sopravvenuta che esime il debitore da responsabilità ovvero <strong><em>b)</em></strong> un evento che determina<em> solo </em>una maggiore difficoltà del pagamento. In quest’ottica, bisognerà quindi valutare se e quali possano essere gli eventuali e legittimi strumenti a disposizione delle parti (e segnatamente del debitore) alternativi all’utilizzo del circuito di pagamento tramite SWIFT.In particolare, dal momento che la conservazione del contratto rappresenta la soluzione preferibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> rispetto al suo scioglimento, l’attenzione deve volgere all’individuazione di eventuali possibili sforzi “manutentivi” dello stesso volti, in ogni caso, a non pregiudicare l’equilibrio sinallagmatico in termini di tempo e risorse.In via preliminare e ferma una valutazione in concreto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, al fine di attivare lo strumento maggiormente opportuno o anche solo percorribile alla luce del contesto e del rapporto contrattuale rilevante, risultano -allo stato- almeno i seguenti possibili rimedi (<em>rectius</em> sforzi):</p><ul> <li><u>rivolgersi a istituiti bancari che adottino circuiti alternativi, come quello cinese (CIPS) o russo (SFPS)</u>: tale soluzione sconta le forti limitazioni operative dei sistemi stessi che sono ancora in fase di espansione essendo adottati da un limitato numero di istituti finanziari;</li> <li><u>ove possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, fare ricorso a <em>performance bond</em>, garanzie a prima richiesta e/o <em>letter of credit</em> emessi da istituti bancari del circuito SWIFT e/o, eventualmente, da banche che utilizzano circuiti di pagamento differenti da SWIFT</u>: in tale ipotesi la principale difficoltà potrebbe essere che l’istituto bancario di riferimento non sia disposto a garantire la prestazione in ragione della situazione geopolitica attuale;</li> <li><u>fare ricorso a cripto-valute<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a></u>: i principali rischi connessi a tale metodo di pagamento sono sicuramente la fluttuazione del valore di mercato delle monete virtuali e la scarsa regolamentazione, da un punto di vista giuridico-finanziario, del settore di riferimento (con rilevanti conseguenze anche sulla tracciabilità dei fondi per i soggetti obbligati in caso di richiesta di <em>cambio</em> in valuta corrente<em> ex</em>Lgs. n. 231/2007).</li></ul><p>Purtuttavia, in considerazione del carattere eccezionale della crisi ucraina e della continua evoluzione delle sanzioni via via adottate nei confronti della Russia, è irrinunciabile una valutazione <em>ratione temporis</em> e caso per caso dei singoli rapporti commerciali impattati dalle Sanzioni SWIFT.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:martina.dare@advant-nctm.com">Martina Da Re</a> e <a href="mailto:valentina.molinari@advant-nctm.com">Valentina Molinari</a></i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare <em>focus</em> sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi tra cui gli Stati Uniti, si rinvia alla nota “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie” </em>del 7 marzo 2022, disponibile al seguente sito web <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news/articoli/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> E, con il pacchetto di sanzioni supplementari adottato dal Consiglio dell’UE il 9 marzo 2022 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, anche a Bielorussia: <a href="https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/belarus-timeline/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/belarus-timeline/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Le considerazioni di cui al presente documento devono considerarsi rilevanti per Russia e Bielorussia in ragione di quando indicato nella nota 2 che precede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Qui di seguito il link al sito di CIPS: <a href="https://www.cips.com.cn/cipsen/7052/7057/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cips.com.cn/cipsen/7052/7057/index.html</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Qui il link alla pagina rilevante della Bank of Russia: <a href="https://www.cbr.ru/eng/psystem/fin_msg_transfer_system/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cbr.ru/eng/psystem/fin_msg_transfer_system/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Per una panoramica preliminare in merito alle varie sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, si rinvia sempre al memorandum “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie” </em>cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Le misure supplementari di cui alla nota 2 limitano, fra l’altro, la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT) a tre banche bielorusse.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 345/2022, è inserito il seguente articolo 5-<em>nonies </em>nel Regolamento (UE) n. 833/2014 ai sensi del quale: “<em>A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 345/2022, all’articolo 2-<em>sexies</em> del Regolamento (UE) n. 833/2014 sono inseriti i seguenti paragrafi: “3. <em>È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. 4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 34/2022, è inserito il seguente articolo 5-<em>decies</em> nel Regolamento (UE) n. 833/2014 ai sensi del quale: “1. <em>È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia. </em></p><ol start="2"> <li><em> Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per: a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale</em>”.</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In questi termini si è espressa la Commissione Europea: <a href="https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. Cass. Civ., 25 maggio 2007, n. 12235, in cui la Corte di Cassazione ha fornito una precisa descrizione di entrambi i termini. In particolare: la straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. Per contro, l’imprevedibilità ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il limite posto alla responsabilità del debitore dall’art. 1218 c.c. non è costituito dalla impossibilità “oggettiva ed assoluta” della prestazione cosi come teorizzata, già sotto il vigore del codice civile del 1865, quanto piuttosto da una impossibilità oggettiva, ma al tempo stessa non assoluta bensì relativa. In questi precipui termini F. Realmonte in <em>Caso fortuito e forza maggiore</em>, Wki, 1988 il quale sostiene anche che occorre avere riguardo al singolo contratto per conoscere le obbligazioni ad esso riconducibili per valutare in concreto fin dove possa spingersi lo sforzo richiesto al debitore per rimuovere eventuali ostacoli sopravvenuti (e frapposti da altri) all’esatto adempimento. Sul punto si veda anche L. Mengoni, <em>La responsabilità contrattuale</em>, <em>Jus – Rivista di scienze giuridiche</em>, 1986, pp. 87 e ss. secondo il quale a sopravvenienza dell’impossibilità va valutata<em> “alla stregua del regolamento contrattuale in funzione del quale l’obbligazione si è costituita. Perciò in un medesimo tipo di rapporto l’intensità del vincolo obbligatorio, cioè la misura dell’impegno assunto dal debitore per soddisfare l’interesse del creditore, può essere diversa a seconda delle circostanze individuali in cui la promessa è stata fatta”. </em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Ci si riferisce in particolare agli istituti di cui agli artt. 1218 “<em>Responsabilità del debitore</em>”, 1256 “<em>Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea</em>”, 1258 “<em>Impossibilità parziale</em>”, 1463 “<em>Impossibilità totale</em>” e 1467 “<em>Contratto con prestazioni corrispettive</em>” c.c.. In particolare, l’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (cfr. art. 1467 c.c.) consente la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> In questi termini si veda A. Torrente e P. Schlesinger, <em>Manuale di Diritto privato</em>, Diciannovesima edizione, 2009, Giuffrè, pp. 450 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Così A. Torrente e P. Schlesinger, op.cit., pp. 402 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. Cass. Civ., 30 aprile 2012, n. 6594, in <em>De Jure</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. Cass. Civ., 8 giugno 2018, n. 14915, in <em>De Jure</em>, secondo la quale: “<em>Nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità sopravvenuta con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (</em>factum principis<em>) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità”. </em>Conformemente si vedano anche Cass. Civ., 10 giugno 2016, n. 11914 e Cass. Civ., 28 novembre 1998, n. 12093.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sul punto si rinvia sempre alla panoramica preliminare “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie”,</em> op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sull'irrilevanza della condizione soggettiva di impotenza finanziaria del debitore e della causa, pur anche a questi non imputabile, si veda la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile la quale prevede che: “<em>non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano</em> <em>obiettivamente collegate alla prestazione dovuta</em>”. Sul punto si rinvia alla Relazione Tematica n. 56 della Corte Suprema di Cassazione, 8 luglio 2020 “<em>Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”.</em> In termini più dubitativi si veda invece: P. Perlingieri, <em>Commento all’art. 1256 c.c.</em>, in <em>Commentario del Codice Civile</em>, A. Scialoja e G. Branca (a cura di), 1975, Zanichelli, Bologna, p. 484.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul punto si veda la Relazione Tematica n. 56 della Corte Suprema di Cassazione, op. cit.. Nello stesso senso anche C. M. Bianca, in <em>Diritto Civile, IV, L'obbligazione</em>, Milano, 143 ss. secondo il quale “<em>nelle obbligazioni di somme, del resto, la prestazione è sempre possibile in ragione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri. La norma-cardine dell’art. 2740 c.c., nel prevedere che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, trova il proprio respiro applicativo nella possibilità di far trasformare in denaro il valore dei beni del debitore attraverso il procedimento di espropriazione forzata</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. Cass. Civ., 15 novembre 2013, n. 25777 in <em>De Jure </em>che in motivazione osserva come: “<em>Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui </em>genus nunquam perit<em>, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> E bielorusse, si veda nota 2 che precede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Quale risultato di una valutazione<em> relativistica </em>(cfr. nota n. 13 che precede) da effettuarsi caso per caso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Sul punto, come anticipato, l'art. 1256 c.c., al secondo comma, prevede che se l'impossibilità è temporanea il debitore non è responsabile del ritardo ma che lo stesso è comunque tenuto all'adempimento della prestazione fino al momento in cui <em>"in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla</em>". Ne consegue che, venuta meno la causa impeditiva, il debitore sarà comunque tenuto ad eseguire la prestazione. Tuttavia, è verosimile che, in una situazione di criticità come quella descritta nell’introduzione, il prolungato stato di impossibilità potrebbe far venir meno l’obbligo del debitore a eseguire la prestazione ovvero l’interesse del creditore a conseguirla e, conseguentemente, portare all'estinzione dell'obbligazione stessa.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Ai sensi del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1372 c.c., richiamato e stressato anche dalla Corte di Cassazione nella Relazione Tematica n. 56, op.cit., per estendere il rimedio manutentivo di cui all’art. 1467 c.c. anche alla parte oberata dalla sopravvenienza con la diretta conseguenza che anch’essa sarebbe dotata del potere d’invocare la riduzione a equità del contratto squilibrato che spetterebbe, nei contratti onerosi, solo a controparte.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Da un punto di vista meramente operativo, risulta in primo luogo opportuno:</p><ol> <li>assicurarsi che il contratto sia regolato da legge italiana (diversamente bisognerebbe far riferimento alla diversa legge applicabile);</li> <li>verificare eventuali specifiche clausole contrattuali volte a disciplinare situazioni quanto meno analoghe;</li></ol><ul> <li>indagare se il debitore o il creditore sia intestatario esclusivamente di conti correnti presso le summenzionate sette banche Russe destinatarie delle Sanzioni SWIFT;</li></ul><ol> <li>accertare che il creditore abbia comunque interesse ad ottenere la prestazione nonostante gli inevitabili ritardi nei pagamenti determinati dalle Sanzioni SWIFT.</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Con il c.d. terzo pacchetto di sanzioni dell’UE è stata anche vietata l’assistenza finanziaria per il commercio con la Russia o per gli investimenti in essa, ad eccezione di impegni di finanziamento vincolanti preventivi, del commercio di prodotti alimentari o per scopi agricoli, medici o umanitari. Sul punto si rinvia sempre a “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie”, </em>op.cit..<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Tale “soluzione” è già stata largamente e recentemente adottata anche per finanziare gli aiuti umanitari in Afghanistan. In relazione alle cripto valute, oltre ai rischi sopra indicati, si raccomanda particolare cautela vista e considerata anche la sempre maggiore attenzione riservata alle stesse da parte dei paesi occidentali e la precisazione dell’UE di ieri 9 marzo 2022 - contemporanea all’adozione di un pacchetto di sanzioni che, fra l’altro, estende la portata delle Sanzioni SWIFT ad alcune importanti banche bielorusse, divieto di esportazione di tecnologia navale in Russia, aggiunta di ulteriori 160 soggetti (oligarchi e alti dirigenti governativi russi e bielorussi) – secondo la quale le cripto valute e in generale tutti i cripto assets sono interessati dalle precedenti sanzioni comminate dall’UE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 02:50:41 +0100</pubDate>
                        <title>Riunioni virtuali degli organi sociali (anche post emergenza Covid): la massima n. 200/2021 del Consiglio Notarile di Milano</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>INTRODUZIONE</strong></li></ol><p>Al fine di far fronte alla situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19 (prorogata, alla data odierna, sino al 31 marzo 2022), il legislatore italiano ha adottato una serie di norme che, se da un lato sono finalizzate, <em>inter alia, </em>a limitare gli spostamenti e gli assembramenti, dall’altro hanno consentito, nonostante le misure di distanziamento sociale, di svolgere regolarmente le riunioni assembleari (e consiliari) scongiurando così un rischio di paralisi degli organi sociali delle società italiane.In tale contesto si colloca il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”) il quale, al comma 2, ha dettato una specifica disposizione che consente a qualsiasi società, in deroga a qualsiasi altra previsione (legislativa, regolamentare e statutaria), di svolgere i lavori assembleari esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.Stante la natura eccezionale del regime emergenziale ci si è quindi interrogati circa l’efficacia temporanea di tale disciplina, ovvero l’opportunità di cristallizzare le modalità prescritte nel Cura Italia nel diritto societario “comune”.In tale scenario assume sicuramente rilevanza la Massima n. 200 del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano il quale si è espresso in merito alla “<em>legittimità delle clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>” anche in seguito alla fine della cornice emergenziale.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’ASSEMBLEA IN FULL AUDIO/VIDEO DURANTE IL REGIME EMERGENZIALE</strong></li></ol><p>L’art. 106, comma 2, del Cura Italia è intervenuto sulle modalità di partecipazione ed esercizio del diritto di voto delle riunioni assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, estendendo la possibilità di ricorrere agli strumenti, già previsti dal diritto societario, che consentono tali attività senza la presenza fisica dei partecipanti in un unico luogo.Invero, l’articolo 2370 comma 4 c.c. espressamente prevede che “<em>Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione</em>” dovendosi quindi ritenere tale modalità di svolgimento delle riunioni assembleari una naturale e legittima evoluzione del metodo collegiale in considerazione dei moderni mezzi di telecomunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha valutato di ampliare l’alveo di modalità di svolgimento di assemblee dei soci consentendo: (i) da un lato l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione anche in presenza di clausole statutarie che lo impediscano o lo limitino, oppure anche in mancanza di clausole statutarie che lo prevedano, come richiesto dal sopra citato articolo 2370, comma 4 c.c.; (ii) dall’altro che i soci e gli altri aventi diritto possano partecipare all’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.Ne consegue che nella cornice emergenziale i lavori assembleari possono svolgersi secondo tre distinte metodologie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>:</p><p style="padding-left: 30px;">a) con la presenza fisica di tutti i partecipanti, seppur nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;</p><p style="padding-left: 30px;">b) in collegamento audio/video dei partecipanti, a prescindere dal fatto che tale modalità sia consentita dallo statuto, ma con la presenza fisica del presidente e/o del segretario nel luogo di convocazione;</p><p style="padding-left: 30px;">c) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la conseguenza che i soci, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati a utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall’avviso di convocazione.</p>In dottrina ci si è tuttavia posti il problema se, nel caso in cui l’assemblea dei soci si svolga esclusivamente mediante collegamento audio/video, sia comunque necessario indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione oppure se si possa ritenere questa indicazione superata, in quanto sostituita dal luogo virtuale di svolgimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A tal riguardo una parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, evidenziando il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina emergenziale, aveva sostenuto la necessità di interpretare tali disposizioni in armonia con l’impostazione ordinaria del legislatore sulla tenuta delle riunioni assembleari che, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2370, comma 4 c.c., prevede comunque che l’assemblea sia convocata in un luogo fisico.Sul punto il Consiglio Notarile di Milano nella motivazione della propria massima n. 187/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ha espresso un parere in senso contrario evidenziando, quale diretta conseguenza delle previsioni di cui all’articolo 106, comma 2, del Cura Italia, la circostanza che in tali ipotesi si darà luogo a un’assemblea non convocata in un luogo fisico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Ad avviso del Consiglio Notarile meneghino<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, conseguenza diretta di tale precetto è la circostanza che ogni qualvolta l’avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione (o indicandolo ad altri fini o comunque senza possibilità che nessuno vi acceda), non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Ne deriva ulteriormente il venir meno della presenza fisica “minima e necessaria” del presidente e del segretario nel luogo di convocazione quale corollario della disposizione di cui all’articolo 2370 c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>L’ASSEMBLEA IN FULL AUDIO/VIDEO DOPO IL REGIME EMERGENZIALE</strong></li></ol><p>Le regole emergenziali sopra richiamate e gli strumenti di riunione “virtuale” dell’assemblea dei quali sono espressione, hanno indubbiamente agevolato l’esercizio dell’attività di impresa durante la situazione di emergenza.Nella prospettiva della cessazione del regime emergenziale, gli operatori e gli interpreti - come anticipato in epigrafe -&nbsp; si sono interrogati sulla possibilità che, a prescindere dalla cornice in cui si colloca l’articolo 106 comma 2 del Cura Italia e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria, l’assemblea possa essere convocata senza l’indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione.La questione, già affrontata da qualche intervento dottrinale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, è stata di recente trattata dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 200/2021.In particolare, il Consiglio Notarile meneghino muove le proprie considerazioni sull’assunto che l’efficacia temporanea della disciplina di cui all’articolo 106, comma 2, del Cura Italia non vale a diminuire la rilevanza della stessa ma, invero, conferma e rafforza l’idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione alla tutela dei principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegali e i diritti dei soci.Seppur a una prima lettura diverse disposizioni del codice civile sembrerebbero contrarie alla conclusione accolta nella massima, secondo l’interpretazione notarile esse devono essere lette in un’ottica evolutiva alla luce delle opportunità messe a disposizione dalla moderna tecnologia e nel dettaglio:</p><ul> <li>l’articolo 2363, comma 1, c.c., ai sensi del quale “<em>l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società</em>”, fa salva la possibilità che lo statuto disponga diversamente senza tuttavia prevedere - quale unica possibile deroga - l’indicazione di altri luoghi fisici di convocazione;</li> <li>l’articolo 2366, comma 1, c.c. nella parte in cui dispone che l’avviso di convocazione deve indicare tra l’altro il “<em>luogo dell’adunanza</em>”, è suscettibile di un’interpretazione coerente con l’attuale contesto normativo e sociale potendosi quindi ragionevolmente ritenere che la nozione di “<em>luogo</em>”, possa essere interpretata non più necessariamente come “<em>luogo fisico</em>”, bensì come un luogo (eventualmente anche solo) “<em>virtuale</em>” consistente, appunto, nelle piattaforme informatiche o di telecomunicazione che saranno utilizzate per l'intervento in assemblea;</li> <li>l’articolo 2370, comma 4, c.c., così come formulato, non sembra precludere <em>ex se</em> la possibilità che l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione costituisca l’unica modalità concessa ai soci per intervenire alla riunione, in mancanza di un luogo fisico nel quale svolgere la riunione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</li></ul><p>Nella motivazione alla massima n. 200/2021 il Consiglio Notarile si sofferma altresì sui profili di carattere sistematico e funzionale della questione evidenziando come lo svolgimento della riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non costituisce di per sé una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Anzi, se la <em>ratio </em>delle norme in esame è proprio quella di favorire l’esercizio dei diritti sociali, si può senz’altro affermare che tali diritti risultano maggiormente tutelati in un’assemblea da tenersi esclusivamente in videoconferenza piuttosto che in un’assemblea che venga convocata in qualsiasi luogo (in Italia o in Europa in forza delle specifiche clausole statutarie) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.In considerazione di quanto precede il Consiglio Notarile è giunto condivisibilmente -a parere di chi scrive - ad affermare che, “<em>in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Giova inoltre evidenziare come, secondo l’interpretazione notarile, le conclusioni sopra richiamate in merito alle modalità di svolgimento dell’assemblea dei soci devono ritenersi, a maggior ragione, applicabili anche alle riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388, comma 1, e 2404, comma 1, c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi).Per quanto riguarda la possibilità che il presidente e il segretario (o il Pubblico Ufficiale) si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la massima n. 200/2021 non si sofferma su tale aspetto ma richiama le considerazioni svolte, dal medesimo Consiglio Notarile, nella propria massima n.187/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Seppur tale massima si colloca nell’eccezionalità del regime emergenziale, la <em>ratio</em> sottostante pare essere la medesima di quella posta alla base della motivazione di cui alla massima 200/2021 ossia l’interpretazione <em>evolutiva </em>del luogo da indicare nell’avviso di convocazione, non più esclusivamente quale luogo “fisico” ma anche quale luogo “virtuale” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Alla luce di quanto precede, non pare dunque irragionevole ritenere che, anche post Covid, debba ritenersi legittimamente tenuta l’assemblea soci (e le riunioni di CdA e del Collegio Sindacale) anche nell’ipotesi in cui segretario e presidente non si trovino nel medesimo luogo e ciò proprio in ragione:&nbsp;(i)&nbsp;del venir meno della necessità di convocare l’assemblea dei soci in un determinato luogo fisico e&nbsp;(ii)&nbsp;della legittimità degli avvisi di convocazione che prevedano che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.Nonostante la persuasività degli argomenti dell’autorevole consiglio notarile in commento, parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> ha comunque espresso un orientamento contrario rispetto enfatizzando il carattere temporaneo delle previsioni di cui all’art. 106, comma 2, del Cura Italia – e dunque destinate a venir meno con la cessazione della situazione d’emergenza – non spiegandosi altrimenti l’intervento del legislatore d’urgenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Non resta quindi che attendere l’auspicata fine della situazione di emergenza epidemologica al fine di svolgere valutazioni più approfondite sulla base dell’evoluzione interpretativa di dottrina e giurisprudenza e di quello che sarà il seguito, o meno, nella prassi applicativa.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:martina.dare@advant-nctm.com">Martina Da Re</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.)”, Massima n. 200, 2021.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Si veda</em> F. Magliulo, sub art. 2370, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. D'Alessandro, II, 1, Padova, 684, il quale in merito evidenzia come “<em>L’utilizzo del mezzo di telecomunicazione si deve considerare comunque una forma di partecipazione all’assemblea, seppure a distanza purché sia osservato il pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda</em> F. Magliulo, sub art. 2370, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. D'Alessandro, II, 1, Padova, 684, il quale in merito evidenzia come “<em>L’utilizzo del mezzo di telecomunicazione si deve considerare comunque una forma di partecipazione all’assemblea, seppure a distanza purché sia osservato il pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Sul punto è interessante anche il mutamento di veduta di Assonime che nella Faq n. 1, “Luogo dell’assemblea e partecipazione - Si deve indicare il luogo di svolgimento dell’assemblea tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione?” ha dapprima affermato come “ […] il legislatore pensa all’assemblea tenuta mediante mezzi di telecomunicazione non come una vera e propria assemblea virtuale sulla rete, quanto come a una forma di partecipazione a distanza rispetto a un luogo fisico identificato. Di conseguenza, anche nell’ipotesi di svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, la società dovrebbe essere comunque tenuta ad indicare, nell’avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, in applicazione dell’art. 2366 c.c.” e in una versione aggiornata al 10 marzo 2021 della medesima Faq: “ […] Secondo l'interpretazione del Consiglio notarile di Milano (cfr. la motivazione della massima n. 187 del 2020), qualora la società preveda che la partecipazione all'assemblea possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, "si darà luogo, come nei casi di assemblea totalitaria, a un'assemblea non convocata in un luogo fisico. Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la società, pur avvalendosi della possibilità di prevedere l'intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indichi ugualmente nell'avviso di convocazione un determinato luogo fisico. Tale indicazione, invero, oltre a non avere una significativa rilevanza giuridica, non è comunque tale da configurare l'esistenza di un luogo di convocazione in senso proprio, in quanto non esiste la possibilità nemmeno astratta che vi sia partecipazione fisica di alcun soggetto". In base a questa interpretazione, per le assemblee che si svolgono esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione, è da ritenere che non sia necessaria l'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo di convocazione dell'assemblea.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Assonime e sua Faq n. 1 <em>sopracitata (versione </em>originale)<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020)”, Massima n. 187, 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 187, 2020, cit, nella cui motivazione afferma come “Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la società, pur avvalendosi della possibilità di prevedere l’intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indichi ugualmente nell’avviso di convocazione un determinato luogo fisico. Tale indicazione, invero, oltre a non avere una significativa rilevanza giuridica, non è comunque tale da configurare l’esistenza di un luogo di convocazione in senso proprio, in quanto non esiste la possibilità nemmeno astratta che vi sia la partecipazione “fisica” di alcun soggetto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 187, 2020, op. cit, nella cui motivazione affermato come “Anche in tali circostanze, quindi, il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell’intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <em>In senso conforme si veda </em><em>Atlante - Maltoni – C. Marchetti - Notari - Roveda</em><em>, “Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020 e A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> <em>Nella motivazione alla massima n. 187/2020 il Consiglio Notarile di Milano risolve invece in senso positivo la questione relativa alla necessaria presenza fisica nel luogo di convocazione del presidente e/o del segretario qualora sia consentito l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione e si tratti, dunque, di assemblea convocata in un luogo fisico: “Ne consegue che, mentre nulla osta ad ammettere l’assenza fisica del presidente nel luogo di convocazione – potendo egli valutare di essere in grado di dirigere i lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione, a seconda delle circostanze fattuali del caso concreto – non sembra che il regolare svolgimento del procedimento assembleare possa fare a meno della presenza fisica del segretario o del notaio nel luogo di convocazione (salvo che nelle fattispecie in cui non vi sia un luogo fisico di convocazione)”</em> <em>Massima n. 187, 2020, op. cit. In senso conforme, si veda anche A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <em>A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, op.cit...</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Si può infatti rilevare che, se il legislatore avesse inteso escludere in toto la legittimità di previsioni statutarie che autorizzano la partecipazione assembleare solo da remoto, la norma avrebbe dovuto specificare che la clausola “può consentire l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione””.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Non sembra così per quanto concerne il principio di collegialità, comunque garantito dalle attuali soluzioni tecnologiche, le quali&nbsp;</em><em>consentono – ed anzi in una certa misura favoriscono – il dialogo tra i partecipanti e lo scambio di documenti in tempo pressoché reale. Parimenti, sia il principio di buona fede che quello di parità di trattamento dei partecipanti si possono ritenere rispettati ogni qual volta la società metta a disposizione di tutti gli aventi diritto i necessari collegamenti telematici, senza discriminazione tra i soci e senza compressione del loro diritto di partecipare, discutere ed esprimere il proprio voto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Tra il socio (eventualmente) “costretto” a recarsi in uno qualsiasi dei luoghi fisici rientranti nel perimetro geografico di tali clausole e il socio (eventualmente) “costretto” ad utilizzare un telefono o una piattaforma di videoconferenza, ormai divenute di uso comune in tutti gli ambiti della società, pare potersi dire che sia il primo, e non il secondo, a rischiare una maggiore compressione dei propri diritti amministrativi e di partecipazione alle decisioni di competenza assembleare”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>Si rinvia a quanto esposta sub. par. 2.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit. nel quale si afferma come “Ciò che rileva, in altre parole, è la circostanza che si tratti di un’assemblea non convocata in un luogo fisico, per la quale sia stata consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. Laddove ricorrano siffatti presupposti (…), non rileva&nbsp;</em><em>pertanto il luogo dove si trovano i diversi partecipanti al procedimento assembleare, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Si veda in particolare </em>A. Luciano <em>in “La riunione assembleare virtuale tra diritto societario comune e disciplina emergenziale: a proposito di una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano” in Il Societario, focus del 13 dicembre 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> <em>Si veda in particolare </em>A. Luciano <em>in “La riunione assembleare virtuale tra diritto societario comune e disciplina emergenziale: a proposito di una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano”, op.cit., il quale sostiene come: “[…] se una riunione assembleare meramente virtuale fosse sempre liberamente convocabile (in presenza di una disposizione statutaria che consente l'intervento a distanza ex art. 2370, comma 4, c.c.), non si comprendono le ragioni per cui il legislatore d'urgenza ha ritenuto di dover precisare che, in costanza della crisi pandemica, le società sono dotate di siffatta facoltà e che questa è destinata a cessare al venir meno di suddetta crisi.”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 03:49:17 +0200</pubDate>
                        <title>Le aziende farmaceutiche davanti alla telemedicina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-aziende-farmaceutiche-davanti-alla-telemedicina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20210714&amp;idArticle=550715866&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=-757294330&amp;trc=pMailCN-t20210714-a550715866-h34221-c5303-f12517-n784-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">About Pharma and Medical Devices</a><em>Gdpr alla mano, se una società sostiene lo sviluppo di piattaforme digitali e applicativi, ingerendosi nella determinazione dei mezzi essenziali, dovrebbe considerarsi come titolare del trattamento dati effettuato per finalità diverse da quelle legate all'assistenza sanitaria</em>.Ridurre le distanze imposte dalle misure di contenimento del contagio per garantire ai pazienti la regolare erogazione di servizi di assistenza sanitaria: è questa la ragione del crescente interesse del mondo della sanità – ministero della Salute compreso – per la telemedicina e per gli applicativi e gli altri strumenti a questa connessi.Già prima della pandemia molte aziende farmaceutiche avevano finanziato o sviluppato direttamente soluzioni tecnologiche destinate a essere utilizzate da organizzazioni o professionisti sanitari per l’erogazione di prestazioni di telemedicina a favore di pazienti, allo scopo di migliorare l’engagement dei pazienti o, nel complesso, rendere più immediato ed efficiente il patient journey. Gli ambiti di applicazione di queste soluzioni tecnologiche, come anche i tipi di servizi erogati attraverso di esse, sono stati i più diversi: dal monitoraggio a distanza dello stato di&nbsp;salute di pazienti affetti da patologie croniche alla valutazione dell’efficacia di trattamenti alla pratica sanitaria routinaria.Al di là delle intrinseche differenze tra una soluzione tecnologica e l’altra, tutte condividono alcuni aspetti problematici di fondo che sono per lo più legati all’allocazione delle responsabilità dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso di esse.&nbsp;<strong>Ruoli e responsabilità relativi al trattamento dei dati personali</strong>Come noto, il Regolamento UE 2016/679 (“Gdpr”) assegna responsabilità diverse a seconda del ruolo in cui agisce ciascun soggetto coinvolto nel trattamento. In generale, ai sensi del Gdpr, un soggetto può agire come interessato, come titolare, come responsabile o come persona autorizzata (dal titolare o dal responsabile) al trattamento.L’interessato, come è noto, è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali (articolo 4 comma 1 del Gdpr).Il titolare è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che […] determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (articolo 4 comma 7). Il responsabile è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (articolo 4 comma 8). Infine, si definisce come persona autorizzata al trattamento “la persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”( articolo 4 comma 10).Il disegno, la progettazione, lo sviluppo e la successiva gestione di soluzioni tecnologiche del tipo descritto sopra coinvolgono in genere pazienti, organizzazioni e professionisti sanitari, sviluppatori o comunque fornitori di servizi informatici e aziende farmaceutiche.Dei molti schemi contrattuali che&nbsp;possono essere in astratto ipotizzati per regolare le relazioni tra le categorie di soggetti indicati sopra, quello che più frequentemente viene impiegato nella prassi prevede che l’azienda farmaceutica finanzi o commissioni a un fornitore tecnologico (Provider) lo sviluppo e di regola anche la manutenzione di un applicativo (il software e la relativa piattaforma informatica) da concedere in licenza a organizzazioni sanitarie (o a singoli professionisti sanitari) per l’erogazione di prestazioni di telemedicina a favore di pazienti.Sulla base di questo schema è possibile a ricostruire i ruoli previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, descritti in precedenza.&nbsp;<strong>La posizione del paziente</strong>Nel contesto dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli applicativi in discorso, il paziente è, di regola, l’interessato e cioè il soggetto a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento. Può darsi però il caso che gli applicativi (o le&nbsp;app per dispositivi mobili a questi collegate) offrano al paziente la possibilità di utilizzarle per scopi suoi personali (ad esempio, per archiviare documenti o per registrare dati a cui nessun altro può accedere). In questa ipotesi, laddove rimanesse interamente soggetto al suo controllo, il trattamento effettuato dall’interessato ricadrebbe nell’ambito delle attività per fini personali o familiari, in relazione alle quali il Gdpr non trova applicazione. Se, tuttavia, un soggetto terzo – ad esempio il provider – effettuasse una qualche attività di trattamento per conto dell’interessato (la mera conservazione dei dati, ad esempio), tale soggetto dovrebbe essere considerato come autonomo titolare del trattamento.Questo prevedono, infatti, le “Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati” nella versione emendata e adottata il 5 aprile 2017 dal WP29 e approvata dallo European Data Protection Board durante la seduta del 25 maggio 2018.&nbsp;<strong>La posizione delle organizzazioni e dei professionisti sanitari</strong>Ai fini della qualificazione ai fini privacy di organizzazioni e professionisti sanitari, è opportuno distinguere il caso in cui l’operatore sanitario utilizzi gli applicativi quale libero professionista dal caso in cui li utilizzi quale dipendente o collaboratore di un’organizzazione sanitaria.Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli applicativi (rectius, dei trattamenti effettuati per finalità di assistenza sanitaria) sarebbe, nel primo caso, il singolo professionista sanitario mentre, nel secondo, l’organizzazione sanitaria (e i professionisti sanitari legati a questa da un contratto di lavoro o di collaborazione agirebbero quali persone autorizzate al trattamento). I professionisti sanitari che, ai fini della registrazione e dell’utilizzo degli applicativi, inseriscono al loro interno i propri dati personali agiscono altresì in qualità di interessati.&nbsp;<strong>La posizione del provider</strong>Più complessa è la posizione del provider. Nella misura in cui il provider, oltre al disegno, la progettazione e lo sviluppo dell’applicativo, offra anche servizi di assistenza tecnica e manutenzione (correttiva, adeguativa o evolutiva), questo agirebbe, sicuramente, nell’ambito dei trattamenti di dati personali effettuati da organizzazioni e professionisti sanitari per finalità di assistenza sanitaria, quale responsabile del trattamento di tali organizzazioni o professionisti sanitari. Ma le attività di trattamento che svolge il provider potrebbero non esaurirsi qui e, in genere, così è.I dati sono trattati, infatti, oltre che per finalità di assistenza sanitaria, anche per consentire agli utenti di registrarsi all’applicativo e garantirne il funzionamento e, come spesso accade, per condurre indagini statistiche o ricerche di mercato. In questo caso la qualificazione a fini privacy del provider è legata a doppio filo a quella dell’azienda farmaceutica che ha commissionato l’applicativo. Se, infatti, si potesse escludere in assoluto&nbsp;il coinvolgimento dell’azienda farmaceutica nei trattamenti di dati personali effettuati attraverso l’applicativo, allora il provider assumerebbe, in relazione a questi trattamenti, il ruolo di titolare (esclusivo) del trattamento. Se, al contrario, l’azienda farmaceutica dovesse essere qualificata come titolare, il provider potrebbe assumere, a seconda dei contenuti dell’accordo raggiunto con l’azienda farmaceutica, o il ruolo di responsabile di questa o quello di contitolare.&nbsp;<strong>La posizione dell'azienda farmaceutica</strong>Venendo quindi alla posizione dell’azienda farmaceutica in relazione ai trattamento di cui si diceva sopra, la verifica circa la sua potenziale qualificazione come titolare deve essere condotta alla stregua della definizione di titolare – di cui all’articolo 3, commi 1 e 7 del Gdpr – e dei criteri enucleati dallo European Data Protection Board (di seguito l’“Edpb”) a mezzo delle “Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the Gdpr” adottate lo scorso 2 settembre (di seguito le “Linee Guida”). Le Linee Guida scompongono e analizzano separatamente i singoli elementi che concorrono a definire il concetto di titolare. Per quel che qui interessa, vale la pena soffermarsi su cosa si intenda con il fatto che un titolare del trattamento è tale in quanto “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.L’espressione “determina” si riferisce all’intensità dei poteri esercitati dal titolare in ordine al perché e al come del trattamento. Ciò che emerge dalle Linee Guida è che il potere del titolare si caratterizza per essere un potere assoluto, non soggetto a limitazioni o condizioni, e perciò idoneo a determinare, da solo, perché e come un trattamento deve essere effettuato. Per valutare l’intensità del potere esercitato dal titolare, laddove non sia la legge ad attribuire tale potere, può farsi riferimento a come le parti di un contratto abbiano definito i rispettivi ruoli e responsabilità. Le Linee Guida precisano, tuttavia, che la qualificazione di una parte come titolare non vale ad esonerare l’altra&nbsp;dagli obblighi previsti dal GDPR per i titolari, laddove le circostanze di fatto evidenziassero che è quest’ultima ad aver determinato finalità e mezzi del trattamento.Le finalità e i mezzi del trattamento costituiscono appunto l’oggetto del potere esercitato dal titolare. Le Linee Guida, oltre a prevedere che la decisione del titolare deve riguardare sia finalità che mezzi e non solo uno dei due aspetti, introducono la distinzione tra mezzi essenziali (ad esempio, le categorie di dati personali da trattare, la durata del trattamento, le categorie di destinatari, le categorie di interessati, etc.) e mezzi non essenziali (ad esempio, la definizione nel dettaglio delle misure di sicurezza) ammettendo, per questa via, che altri soggetti – diversi dal titolare – possano contribuire a determinare i mezzi del trattamento (ma soltanto quelli non essenziali) senza che questo comporti l’assunzione del ruolo di titolare.Da ultimo, le Linee Guida prendono posizione su alcuni casi oggetto di dubbi interpretativi circa il ruolo&nbsp;di quei soggetti che commissionino ad un terzo la raccolta e la successiva elaborazione di dati personali per finalità di ricerca o statistiche, senza avere mai accesso o comunque trattare i dati personali raccolti, ricevendo dal fornitore del servizio unicamente dati anonimi. In questo caso, il committente – a parere dell’EDPB – agirebbe comunque come titolare, avendo lui determinato finalità e mezzi del trattamento. In tale contesto, ci permettiamo di sottolineare la necessità di non acquisire acriticamente la posizione assunta dalle Linee Guida ma, al contrario, di declinare tale posizione in ciascun caso concreto, in cui sarà quindi opportuno valutare la misura in cui finalità e mezzi siano effettivamente determinati dal committente o meno: ad esempio, laddove il committente si limiti a sostanzialmente finanziare la raccolta commissionandola al terzo (ad es. ad un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) rimettendo a tale terzo proprio la determinazione, se non delle finalità, quanto meno dei mezzi essenziali dei trattamenti da effettuarsi in vista della successiva anonimizzazione dei dati personali raccolti e poi della loro trasmissione, in forma anonimizzata, al committente, ebbene in quei casi si potrebbe concludere che il committente non vada ad assumere la posizione di titolare del trattamento, posizione che rimarrà assunta dal terzo.Al contrario, si potrebbe concludere che se l’azienda farmaceutica finanzi lo sviluppo dell’applicativo e si ingerisca nella determinazione dei mezzi essenziali, dovrebbe considerarsi come titolare del trattamento effettuato per finalità diverse da quelle legate all’assistenza sanitaria, finalità che di regola si riconducono a ricerca, sviluppo o promozione dei propri farmaci o, in genere, delle proprie attività imprenditoriali.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a> e <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 May 2021 04:37:14 +0200</pubDate>
                        <title>Buon compleanno GDPR!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/buon-compleanno-gdpr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento Europeo 2016/679, denominato anche <em>General Data Protection Regulation</em> (il “<strong>GDPR</strong>”), compie tre anni.Il GDPR è entrato, infatti, in vigore il 25 maggio 2018, divenendo il punto di riferimento globale in materia di protezione dei dati personali nonché fattore di convergenza nell'elaborazione delle norme. Con l'adozione del GDPR, l’Unione europea ha assunto un ruolo di primo piano nel panorama internazionale sulla protezione dei dati, spingendo diversi paesi terzi ad allineare al GDPR le proprie normative in materia di protezione dei dati. Restano da trovare nuove soluzioni che contemperino la tutela dei dati personali con la relativa circolazione ad esempio con riguardo ai rapporti e agli scambi commerciali con gli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea Schrems II che ha invalidato il Privacy Shield.Il GDPR ha certamente rivoluzionato l’approccio di aziende e cittadini alla <em>privacy</em>, che da Cenerentola del diritto è diventata materia prioritaria, ed i motivi sono molteplici.Al primo posto nella lista dei motivi vi è sicuramente l’introduzione di una vasta gamma di sanzioni amministrative. La principale novità è stata rappresentata in particolare dalla durata, dall’entità e dalla gravità di alcune di tali sanzioni, che possono arrivare: (i) da un massimo di Euro 10.000.000 o alternativamente fino al 2% del fatturato annuo a livello mondiale, in determinate ipotesi, o (ii) ad un massimo di Euro 20.000.000 o fino al 4% del fatturato annuo di gruppo a livello mondiale nei casi più gravi. In alcuni casi, i più gravi, si giunge al rischio di reato penale.Ciò ha condotto ad un esponenziale aumento degli adeguamenti delle imprese alle norme introdotte dal GDPR e da un livello di maggior attenzione al rischio privacy anche da parte dei vertici aziendali.Un’altra novità importante è stata la creazione di una nuova figura lavorativa: il Responsabile della protezione dei dati personali, denominato anche Data Protection Officer o nella ormai nota sigla, DPO. Nuovo “attore” del “sistema privacy” che ha contribuito in maniera sostanziale al successo del GDPR. La presenza infatti di numerosissimi DPO (si registrano oggi migliaia di DPO), a parte il lavoro svolto nell’ambito della struttura del titolare che ha proceduto alla nomina, ha fatto nascere un peculiare fenomeno: la richiesta del requisito dell’adeguamento, o di elementi di esso, agli altri titolari con cui il suo entra in contatto per porre in essere, proseguire, mantenere rapporti, commerciali o meno. Ciò ha creato un imprevisto effetto domino che ha portato ad un’esigenza di adeguamento che negli anni scorsi era legata soprattutto al timore del controllo dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante Privacy”).E poi i principi di privacy by design &amp; by default, la accountability e i tanti diritti degli interessati tra cui quello all’oblio.In Italia, il Garante Privacy ha reso noto che, dall’entrata in vigore del GDPR sino al 31 marzo 2021, sono pervenute</p><ul> <li>59.838 comunicazioni dei dati di contatto dei DPO,</li> <li>27.192 reclami e segnalazioni e</li> <li>3.873 notifiche di violazioni dei dati personali (c.d. <em>Data Breach</em>).</li></ul><p>Tre anni dopo la sua entrata in applicazione, il GDPR può essere globalmente considerato un successo, tuttavia, la sfida è ancora lunga: si dovrà continuare a porre l'accento sul miglioramento dell'attuazione e sulle azioni volte a rafforzare l'applicazione della normativa privacy nonché sulla necessità di un’applicazione rigorosa ed efficace del GDPR e di un’aumentata consapevolezza della gestione dei dati personali, della loro fondamentale importanza nella società dell’informazione, di una maggiore “maturità digitale” da parte degli interessati e di una crescente responsabilizzazione dei titolari delle piattaforme digitali, delle imprese integrate e di altri servizi digitali di grandi dimensioni, in particolare nei settori della pubblicità online, del <em>micro-targeting</em>, della profilazione algoritmica, della scienza e della genomica, della classificazione, della diffusione e dell'amplificazione dei contenuti.In conclusione, il GDPR ha raccolto notevole interesse e attenzione alla luce del boom del mercato digitale e dei big data. Le Istituzioni europee hanno superato con lungimiranza il regime giuridico in materia di privacy a dir poco frastagliato tra uno stato membro e l’altro. Il GDPR rappresenta sicuramente una rivoluzione nel Diritto alla Privacy dell’Unione Europea.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:claudia.colamonaco@advant-nctm.com">Claudia Colamonaco</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 04:22:28 +0200</pubDate>
                        <title>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario-3</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Nota importante</em></strong>: <em>Il presente documento è aggiornato al 19 aprile 2021. In ragione del fatto che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione, i contenuti del presente&nbsp;memorandum&nbsp;potranno essere soggetti a continue modifiche.</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>In considerazione dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19, il governo italiano ha adottato una serie di interventi normativi che hanno impattato, tra l’altro, su determinati profili di diritto societario, ivi inclusa l’attività di <em>governance</em>, la disciplina degli aumenti di capitale, le valutazioni per l’elaborazione del bilancio ed aspetti relativi a finanziamenti dei soci alle società&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><b>Impatto del Decreto Cura Italia in materia di&nbsp;<em>Governance societaria</em></b></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”), ha introdotto misure straordinarie in materia di svolgimento di Assemblee dei Soci mediante l’utilizzo di mezzi telematici, di deliberazioni assembleari da parte delle Società a Responsabilità Limitata e infine, per quanto attiene alle società quotate, ai profili di rappresentanza dei soci in Assemblea.<strong><em>2.1 Approvazione del bilancio 2020</em></strong>Anzitutto, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto il rinvio dei termini per la convocazione delle Assemblee dei Soci aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019 e, per effetto di una successiva modifica (apportata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. “Decreto Mille Proroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) anche del bilancio 2020, in deroga ai termini di cui agli articoli 2364, comma 2, e 2478-<em>bis</em>&nbsp;c.c., i quali richiedono la convocazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.In base al disposto del Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali è stato esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 29 giugno 2021 (nel caso di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020), con l’approvazione e trasmissione ai soci del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo entro la fine di maggio.Naturalmente, il termine -così modificato- costituisce la data ultima per la convocazione dell’assemblea deputata all’approvazione del bilancio, con la conseguenza che è sempre possibile convocarla anche prima di tale termine.<strong><em>2.2 &nbsp;&nbsp; Attività delle Assemblee dei Soci e Organi Amministrativi</em></strong>Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori degli organi sociali, l’art. 106, comma 2, del Cura Italia ha introdotto disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, che siano state “tenute”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> entro la data del 31 luglio 2021.Tali misure, applicabili a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, prevedono che per le Assemblee dei Soci, mediante disposizione nell’avviso di convocazione:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) l’espressione di voto dei soci possa avvenire, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in via elettronica, per corrispondenza, ovvero con l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero</p><p style="padding-left: 30px;">(b) possano essere svolte, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in modalità esclusivamente telematica, fatto salvo l’obbligo di adottare strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la possibilità di identificare i partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, e precisando la non necessaria compresenza del Presidente e Segretario (o Pubblico Ufficiale) nello stesso luogo.</p>Lo svolgimento delle Assemblee dei Soci in modalità esclusivamente telematica conferma ed elabora quanto enunciato, nel periodo iniziale della diffusione del Covid-19, dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187/2020 in data 11 marzo 2020 secondo la quale, nel caso di previsioni statutarie, vi sarebbe stata la possibilità di tenere Assemblee dei Soci in via telematica con riferimento a tutti i partecipati dell’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente, ma facendo salva la presenza del <em>segretario verbalizzante (o notaio) presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.</em>Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha deciso di ampliare l’alveo di legittimità per lo svolgimento di Assemblee dei Soci esclusivamente con mezzi telematici anche ai casi in cui non vi sia una precisa diposizione statutaria che lo consenta ovvero ai casi in cui tale modalità venga esclusa dalla legge.Tuttavia, la disposizione lascia aperti alcuni profili meramente pratici, quali, anzitutto, la necessità di indicare uno specifico luogo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci e la necessità di presenza nel luogo di convocazione del Segretario.A tal riguardo, una parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha dapprima sostenuto la necessità di avere tale indicazione del luogo, anche se la stessa Assemblea dei Soci fosse (convocata e) svolta esclusivamente con l’utilizzo di mezzi telematici, in ragione di una lettura della disposizione armonizzata al complesso di norme in materia di svolgimento dell’Assemblea dei Soci, oltre alla necessaria presenza del Segretario (o Notaio) presso tale luogo.Successivamente, altra parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ed il Consiglio Notarile di Milano, nella motivazione della propria massima n. 187/2020, hanno espresso un parere in senso contrario.In particolare, nella motivazione alla massima 187/2020 del Consiglio Notarile meneghino viene configurata la possibilità di un avviso di convocazione che preveda la partecipazione all’Assemblea dei Soci esclusivamente mediante mezzi telematici, senza che si renda necessaria l’indicazione di un luogo fisico, proprio in ragione della deroga della disposizione rispetto alla necessità di convocare l’Assemblea dei Soci in un determinato luogo fisico. In tali circostanze, come riconosciuto dal Consiglio Notarile, il Segretario prenderà parte all’Assemblea dei Soci in modalità telematica e non da un determinato luogo fisico di convocazione, seppur venga fatta salva la necessità che, nei casi in cui l’attività di segretario sia affidata ad un Notaio, lo stesso si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Data la previsione di un’Assemblea dei Soci con tutti i partecipanti, ivi incluso il Presidente ed il Segretario, connessi mediante mezzi telematici e, potenzialmente, tutti in luoghi diversi, si è posto un ulteriore tema per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione, ed in particolare con riferimento alla doppia sottoscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci da parte sia del Presidente, sia del Segretario ai sensi dell’art. 2375, comma 1, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.A tal riguardo, anzitutto, si segnala che il tema non si pone per quanto attiene ai verbali di Assemblea Straordinaria dei Soci, e – pertanto – con la funzione di segreteria affidata alla figura del Notaio. In tali casi, infatti, è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la sola sottoscrizione da parte del Notaio sia sufficiente al fine di perfezionare il verbale dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per quanto, invece, attiene a tutte quelle Assemblee che non necessitano di un verbale notarile, la doppia sottoscrizione Segretario-Presidente deve sussistere, pena la mancanza di verbale, ai sensi dell’art. 2379, comma 3, c.c.. A tal riguardo, data la mancanza di espressa previsioni di legge, il verbale potrà essere, come puntualizzato dalla Massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano, oggetto di successiva redazione e successiva sottoscrizione, mentre sembra dubbia la possibilità di riconoscere, durante il perdurante periodo emergenziale, la validità del verbale sottoscritto unicamente dal Segretario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Inoltre, si segnala che, come sottolineato dalla dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> e dalla stessa Assonime<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, le disposizioni di cui all’art. 106 del Cura Italia sono espressioni di principi applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli organi di controllo anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.<strong><em>2.3&nbsp;&nbsp;&nbsp; Società a responsabilità limitata</em></strong>Per quanto attiene specificatamente alle Società a Responsabilità Limitata, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.Pertanto, si segnala che la previsione ha, da un lato, esteso tali modalità di esercizio di voto alle S.r.l. che non contengono disposizioni in tal senso nello statuto, e dall’altro lato, sostanzia la possibilità riconosciuta alle Assemblee dei Soci di S.r.l. di adottare tali (consueti) metodi decisionali anche nei casi in cui, ai sensi dell’art. 2479 c.c., l’Assemblea dei Soci debba adottare la decisione collegialmente, ovvero a titolo esemplificativo l’approvazione del bilancio e le modificazioni dell’atto costitutivo.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>Impatto del Decreto Liquidità in materia di perdite, bilancio e finanziamenti Soci</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<u>Decreto Liquidità</u>”), ha introdotto tre ordini di misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese.<strong><em>3.1</em></strong><strong> <em>Deroghe alla disciplina civilistica in tema di perdite di capitale</em></strong>Per quanto attiene alle perdite di capitale, l’art. 6, comma 1, del Decreto Liquidità, come sostituito dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha previsto che nel caso di perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurlo al di sotto del minimo legale) emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 troverà applicazione una disciplina in deroga ad una serie di disposizioni di natura codicistica, come segue:<em>(a)</em> nel caso di perdite tali da ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale o al di sotto del minimo legale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono esonerate dall’obbligo di procedere a ricapitalizzazione o di trasformazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>;<em>(b)</em> nel caso di perdite o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le S.p.A. e le S.r.l., ovvero nel caso di perdita del capitale sociale per le Soc. Coop, non opererà la causa di scioglimento specificatamente prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 4, c.c. per S.p.A. ed S.r.l., e dall’art. 2545-<em>duodecies </em>c.c. per le società cooperative.La deroga di cui sopra ha durata quinquennale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art. 6, comma 2, del Decreto Liquidità ha infatti posticipato al quinto esercizio successivo a quello di emersione il termine entro cui le perdite che hanno ridotto il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> (sarà dunque l'assemblea che approverà il bilancio di detto esercizio a dover ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).L’art. 6, comma 3, ha espressamente previsto che, in caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea convocata senza indugio – come richiesto, rispettivamente, dall’art. 2447 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2482-<em>ter</em> c.c. per le S.r.l. – possa deliberare di rinviare alla chiusura dell’esercizio di cui sopra la decisione in merito all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Secondo autorevoli punti di vista<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> le “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020</em>” cui fa riferimento nell’esercizio l’art. 6 del Decreto Liquidità nella sua nuova formulazione sono le perdite maturate nel corso del 2020 a prescindere dal fatto che le stesse siano poi state accertate nel corso del medesimo anno o nel 2021.È dubbia invece la possibilità che tramite interpretazione estensiva della norma - prevalente in costanza di previgente formulazione ma smentita poi da una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> - la disciplina di cui sopra possa essere applicata anche alle perdite accertate con i bilanci 2019 (e 2018)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> e successivamente riportate a nuovo (o in generale, chiusi nel 2020 ma prima del 31 dicembre di tale anno). A favore di un’interpretazione restrittiva si è espresso - in aperto contrasto con la posizione precedentemente assunta da Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 196 di cui si dirà <em>infra</em> - anche il Notariato del Triveneto che ha recentemente emanato 12 nuovi orientamenti in ordine al regime di sospensione delle perdite<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.L’interpretazione del Mise (e dei notai del Triveneto) appare per certi versi però troppo restrittiva, alla luce anche dell’opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Decreto Liquidità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Riguardo all’interpretazione delle diposizioni di cui trattasi, è intervenuto anche il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 196/2021 – sostitutiva della Massima 191/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> dello scorso 16 giugno (quest’ultima emanata in costanza della previgente formulazione dell’articolo 6 del Decreto Liquidità) – il quale ha parimenti sostenuto che per “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Attraverso la stessa massima, il Consiglio Notarile meneghino ha voluto ulteriormente precisare che restano comunque fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori e, in particolare, l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea sia nel caso in cui, per effetto delle perdite registrate, il patrimonio netto sia superiore al capitale minimo previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.), sia nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per effetto di perdite registrate che siano superiori a un terzo del capitale sociale (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.).Nella citata massima, viene peraltro sostenuta la legittimità di deliberazioni, assunte sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, aventi ad oggetto l’aumento di capitale a pagamento anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite (risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o a frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020), ai sensi di legge, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale, il rapporto tra patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.) o inferiore al minimo legale (fattispecie di cui agli artt. artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.). Proprio in tema di aumenti di capitale, si segnala, da ultimo, che la disciplina civilistica dettata in materia dal Codice Civile è stata di recente innovata dal legislatore con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica. Per una trattazione più diffusa dell’argomento si veda il par. 4 che segue.<strong><em>3.2 Continuità aziendale e bilancio</em></strong>Per quanto attiene alla disciplina in merito alla redazione del bilancio, l’art. 7 del Decreto Liquidità aveva previsto, per i bilanci dell’esercizio in corso, che la valutazione delle voci di bilancio potesse essere operata nella prospettiva della continuazione aziendale se tale situazione fosse sussistente nel bilancio dell’esercizio precedente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Per quanto attiene all’applicabilità, la disposizione del Decreto Liquidità prevedeva che tale criterio di valutazione potesse essere adottato anche con riferimento ai bilanci chiusi, e non ancora approvati, fino alla data del 23 febbraio 2020.Inoltre, l’adozione di tale criterio di valutazione sarebbe dovuta essere specificamente illustrata dall’organo amministrativo nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la propria Relazione Tematica n. 56 datata 8 luglio 2020, nella quale viene riconosciuta un’applicabilità generalizzata della norma in questione, senza che si renda necessaria una valutazione dell’impatto derivante dalle conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, nella menzionata Relazione Tematica, ha scrupolosamente precisato che una volta venuta meno l’applicabilità della norma in questione, la consistenza patrimoniale e le prospettive economiche dovranno essere nuovamente valutate in base ai termini ordinari, e – pertanto – la società che abbia beneficiato della norma dovrà aver mantenuto ovvero ricostituito un equilibrio economico finanziario e la relativa consistenza patrimoniale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.Infine, si segnala anche l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, il quale, in merito alla portata della norma (che richiama esplicitamente l’art. 2423-<em>bis</em> c.c.), ha chiarito, <em>inter alia</em>, che:<em>(a)</em> &nbsp;la deroga di cui all’art. 7 troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle società che redigano il bilancio applicando le norme del codice civile e dell’OIC, e non anche a quelle società che siano tenute a redigere il bilancio mediante l’utilizzo dei principi contabili internazionali <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards" target="_blank" rel="noreferrer">IAS</a>/<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/IFRS" target="_blank" rel="noreferrer">IFRS</a>;<em>(b) </em>i bilanci per i quali troverebbe applicazione l’art. 7 sarebbero quelli relativi <em>(i)</em> agli esercizi chiusi dall’organo assembleare prima della data del 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati, <em>(ii)</em> ai bilanci d’esercizio relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e, infine, <em>(iii)</em> ai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.<em>(c) </em>la nota integrativa dovrà illustrare le significative incertezze “<em>in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio</em>” e, a tal fine, dovrà illustrare i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, ovvero qualora nel futuro arco temporale di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, la nota integrativa dovrà indicare tutte tali circostanze e gli eventuali e probabili effetti che tali circostanze siano destinate a produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.<strong><em>3.3 Postergazione dei finanziamenti soci</em></strong>Infine, si segnala che l’art. 8 del Decreto Liquidità ha introdotto una nuova misura atta ad escludere l’applicazione della disciplina della postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., ai finanziamenti dei soci, ovvero, ai sensi dell’art. 2497-<em>quinquies</em> c.c., ai finanziamenti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.Pertanto, la norma fa venir meno la necessità in capo ai soci finanziatori di procedere ad una valutazione finanziaria - patrimoniale della società al momento dell’erogazione del finanziamento, con la conseguenza che in caso in cui venisse concesso un finanziamento cd. “<em>anomalo</em>” (dunque, quando concesso in un momento in cui la società <em>(a)</em> anche in considerazione del tipo di attività svolta, versasse in una condizione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero <em>(b)</em> quando vi fosse stata una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole un apporto a titolo di conferimento), il credito derivante non sarebbe soggetto ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.La disposizione è finalizzata ad incentivare i finanziamenti <em>endogeni</em> alla società per il mantenimento della continuità aziendale, in un periodo emergenziale, con il coinvolgimento <em>in primis</em> degli stessi soci e - di conseguenza - anche in tutti quei casi in cui la società non avesse ulteriori accessi al credito presso terzi.In merito alla portata della norma, occorre precisare che parte della dottrina si è orientata a ritenere che l’utilizzo della locuzione “<em>finanziamenti effettuati</em>” debba riferirsi a finanziamenti erogati entro l’arco temporale indicato dalla norma e a ritenere che la deroga alla postergazione troverebbe applicazione anche qualora il rimborso del finanziamento effettuato (<em>rectius</em>, erogato) entro il 31 dicembre 2020 sia successivo a tale data<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.A tal riguardo, infine, si precisa che la postergazione, disciplinata specificamente per le società a responsabilità limitata, trova applicazione, come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alle società per azioni, alle quali, conseguentemente, si applicheranno anche i benefici introdotti dal Decreto Liquidità in materia.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Impatto del Decreto Semplificazioni in materia di aumenti di capitale</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “<u>Decreto Semplificazioni</u>”), ha introdotto - conformemente ad analoghe esperienze europee<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> - misure di natura sia transitoria (nella forma di deroghe alla disciplina civilistica) sia strutturale (nella forma di modifiche permanenti alla disciplina civilistica) in materia di aumenti di capitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica.<strong><em>4.1</em></strong><strong> <em>Misure transitorie:</em> <em>deroghe alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>L’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha introdotto tre diverse misure che modificano transitoriamente (fino al 30 giugno 2021) la disciplina civilistica dettata dal Codice Civile in tema di aumenti di capitale, come meglio descritte di seguito.</p><p style="padding-left: 30px;">I. In primo luogo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> in tema di quorum deliberativi per gli aumenti di capitale delle società per azioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, l’art. 44, comma 1, del Decreto Semplificazioni ha previsto che, sino alla data del 30 giugno 2021, potranno essere approvate – comunque a condizione che sia presente in assemblea un numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto della società preveda maggioranza più elevate, le delibere inerenti:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);</p><p style="padding-left: 60px;">(b) l'introduzione nello statuto della società della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a> (per aumenti di capitale da deliberare comunque fino al 30 giugno 2021).</p><p style="padding-left: 30px;">II. In secondo luogo, l’art. 44, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha, altresì, previsto che le medesime disposizioni di cui sopra, dettate in materia di società per azioni, si applichino anche alle società a responsabilità limitata (ai sensi degli artt. 2480, 2481, 2481-bis c.c.) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">III. L’ultima modifica transitoria disposta dall’art. 44, comma 3, del Decreto Semplificazioni ha interessato le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.</p>Al riguardo è opportuno premettere che, l’art. 2441, comma 1, c.c. prevede, <em>inter alia</em>, in caso di aumento di capitale, un diritto di opzione per i soci da esercitare in via proporzionale sulle azioni di nuova emissione (oltreché sulle eventuali obbligazioni convertibili in azioni).In linea generale, a norma dell’art. 2441, comma 5, c.c. tale diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso dalla deliberazione di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige ma, comunque, nel rispetto di determinate prescrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.Nel caso delle società con azioni quotate in mercati regolamentati – ed anche negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, a seguito delle modifiche strutturali apportate dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni all’art. 2441 c.c., come meglio descritta nel par. 4.2. che segue – il diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale può essere anche espressamente escluso dallo statuto ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., in ogni caso entro un determinato limite, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione di un revisore legale.Fermo quanto precede, per effetto dell’art. 44, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2021, le società di cui sopra potranno deliberare l'aumento del proprio capitale sociale mediante nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione dei soci anche in mancanza di espressa previsione statutaria ed entro il limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (superiore a quello normalmente previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, c.c. che è pari al 10 per cento per cento del capitale sociale preesistente).<strong><em>4.2</em></strong><strong> <em>Misure strutturali:</em> <em>modifiche alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>Per quanto concerne le misure di natura strutturale, l’art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni ha modificato permanentemente la disciplina dettata in tema di diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, modificando l’art. 2441 c.c..Le modifiche apportate alla norma hanno riguardato, in particolare:<p style="padding-left: 30px;">(a) la riduzione del termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione dei soci che non può essere inferiore ai 14 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della società, o, in mancanza, dell'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese (la previgente formulazione dell’articolo in questione prevedeva invece un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di opzione);</p><p style="padding-left: 30px;">(b) l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2441, commi 3<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a> e 4<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>c. (già previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati) anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di appartenenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(c) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la riduzione (da 5 a 2) del numero di sedute (da tenersi nel mese successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. (a)) in cui gli eventuali diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori sul mercato regolamento o sul sistema multilaterale di negoziazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(d) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di prevedere che, in caso di esclusione o limitazione statutaria del diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, le ragioni dell’esclusione o della limitazione statutaria, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, siano indicati in un’apposita relazione degli amministratori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per una panoramica delle novità (e alcuni profili comparatistici) si veda anche il recente articolo Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Nella formulazione previgente si parlava di “convocate”. La sostituzione del termine “convocate” con “tenute” non è di poco conto se si considerano i dubbi interpretativi sorti con la precedente formulazione, affermando più chiaramente che le modalità a distanza possono essere utilizzate soltanto nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, che si svolgeranno entro il prossimo 31 luglio – cfr. in questi termini <em>Milleproroghe in G.U.: le novità in tema di assemblee societarie</em>, in <em>Quotidiano giuridico – Pluris</em>, 2 marzo 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda </em>P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>“Assemblea Virtuale? Qualcosa resterà”, in Corriere della Sera, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020, secondo il quale l’indicazione del luogo fisico per l’Assemblea dei Soci è un elemento non essenziale. L’autore si esprime infatti come segue: “Francamente, se l’assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto on-line, l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di un luogo di convocazione non ha senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione): il luogo di convocazione è il luogo indicato dalla società all’esclusivo fine di permettere agli aventi diritto di partecipare all’adunanza, quando, invece, per definizione, l’assemblea che si svolge totalmente on line, un luogo di convocazione non ce l’ha”;</em> in tal senso Atlante – Maltoni – C. Marchetti – Notari – Roveda, “<em>Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)”, Massima n. 187, 2020. Nella motivazione il Consiglio Notarile Meneghino specifica che “Viene quindi derogata proprio la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) e che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione. I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione. […] Si deve cioè affermare che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a><em> Cfr. articolo 2375, comma I, Codice Civile “Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>In questo senso: </em>Consiglio Notarile di Milano<em>, </em>“<em>Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)”, Massima n. 45/2004 e </em>Consiglio nazionale del Notariato<em>, “</em><em>Il presidente dell’assemblea”, </em>in<em> Studio di Impresa, n. 70, 2009. In giurisprudenza,&nbsp;si veda Tribunale di Messina, 22 aprile 2005 in Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>op. cit</em>. <em>e </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020</em><em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Assonime, “<em>Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)</em>”, 18 marzo 2020: “<em>Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[11]</sup></a> Tali obblighi vengono disposti, per le S.p.A., agli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e, per le S.r.l., agli artt. 2482-<em>bis</em> commi 4, 5 e 6, e 2482-<em>ter</em> c.c., espressamente derogati dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In proposito si veda anche Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-<em>bis</em>, comma 4, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il nuovo comma 2 dell’art. 106 c.c. nella sua attuale formulazione prevede infatti che “<em>Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si vedano in proposito Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<em>.</em> e Assonime, Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Ministero dello Sviluppo Economico, Lettera Circolare n. 26890 “<em>Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.) - Sospensione operatività̀ ex art. 6 del DL 23/2020</em>”, del 29 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Secondo alcuni “<em>appare discriminatorio escludere da questa sterilizzazione le perdite (diminutive del capitale sociale per oltre un terzo, ma non sotto il minimo legale), maturate nel 2018 e mandate a nuovo nell’anno di grazia 2019, in vista di una ricapitalizzazione da effettuarsi nel 2020 (ove non ripianate)” – cfr. </em>Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, p. 209.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> I notai delle Tre Venezie - nelle loro massime <em>T. “Sospensione” delle perdite ex art. art. 6 D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020</em><em> - </em>sostengono che la norma prevista dall’articolo 6 del Dl 23/2020 sia finalizzata a consentire la sterilizzazione del solo risultato dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 senza interferire sui risultati degli esercizi precedenti e successivi. Secondo la prudente interpretazione del Notariato del Triveneto potrebbero quindi essere rinviate le perdite registrate nell'esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 quando esse sono tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale.&nbsp;Diversamente troverà applicazione la regola ordinaria (e dunque, a seconda dei casi, l’anno di grazia oppure la ricapitalizzazione o la liquidazione). Per quanto concerne gli esercizi successivi a quelli che comprendono il 31 dicembre 2021, secondo la Massima n. T.A.5 - (APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 23/2020 NELLE FATTISPECIE PREVISTE DAGLI ARTT. 2446 E 2482-BIS C.C.) “<em>L’art. 6, comma 1, del d.l. n. 23/2020 prevede che le perdite dell’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (in seguito “esercizio 2020”), come risultanti dal conto economico di tale esercizio, non rilevino ai fini dell’applicazione degli articoli 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c.. Conseguentemente tali perdite non concorrono per i cinque esercizi successivi alla loro emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo si sia ridotto ad una misura inferiore di oltre 1/3 rispetto al capitale. Al di fuori di detta “sterilizzazione” riferita alle sole perdite dell’esercizio 2020 tutte le altre disposizioni recate dagli articoli 2446 e 2482-bis c.c. continuano a trovare integrale applicazione </em>[…]”. Sugli effetti delle norme in materia di sterilizzazione su altre previsioni normative, i notai del Triveneto con la Massima T.A.12 - (LIMITI DI OPERATIVITA’ DELLA “STERILIZZAZIONE” DELLE PERDITE) affermano che “<em>La “sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 opera esclusivamente al fine di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., nonché la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.. Conseguentemente dette perdite continuano ad essere rilevanti nella determinazione del patrimonio netto in relazione all’applicazione di tutte le altre norme di legge. Così, ad esempio, concorrono a ridurre l’entità del patrimonio netto contabile al fine di: 1) individuare il limite per l’emissione di obbligazioni ex art. 2412, comma 1, c.c.; 2) consentire la distribuzione degli utili ex art. 2433, comma 3, c.c.; 3) determinare l’entità delle riserve “distribuibili” o “disponibili”; 4) determinare la necessità di integrare la riserva legale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sul punto si veda Busani “<em>Circolare Mise – Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020</em>” su <em><u>Il Sole24ore</u></em>, 2 febbraio 2021: “<em>Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 induce a ritenere che il testo previgente si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche alle perdite del 2019. La lettura del Mise appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020. In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l’epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell’epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale</em>.” e Assonime secondo la quale l’interpretazione del Mise “<em>fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino ad oggi adottati per contenere gli effetti della crisi Covid sulle imprese. Anche l’art. 6 rientra, infatti, in un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica.</em> <em>L’intento non è solo quello di sterilizzare gli effetti giuridici delle perdite manifestatesi nel momento della crisi ma anche quello di ovviare alle difficoltà che avrebbero le imprese a reperire sul mercato mezzi di finanziamento aggiuntivi (come per le perdite che si riferiscono al 2019 da ricapitalizzare nel 2020). Vi è anche da considerare che l’interpretazione letterale condurrebbe alla conseguenza illogica di espungere dall’ambito di applicazione della nuova versione dell’art. 6 quelle fattispecie che prima si consideravano, dalla maggior parte della dottrina, ricomprese nel medesimo regime di sospensione. Se quindi l’intento del legislatore era quello di chiarire l’ambito di applicazione, è dubbio che questo risultato possa considerarsi raggiunto quando si adotta un’interpretazione letterale che restringe l’ambito di applicazione del regime di sospensione rispetto a quello previgente. </em>” in Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)”, </em>Massima n. 191/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020</em>)”, Massima n. 196 (sostitutiva della Massima n. 191).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> A tal riguardo, si segnala che, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, l’art. 7 non costituirebbe un obbligo in capo agli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio, quanto una facoltà; in tal senso Ventoruzzo, <em>op. cit. </em>e Brizzi, <em>op. cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>, in base alla quale “<em>l’esenzione è generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà finanziaria pregressa o indipendente</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Organismo Italiano di Contabilità, <em>Documento Interpretativo n. 6</em>, 3 giugno 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Per una ricostruzione dei due istituti e in generale degli apporti dei soci si rinvia a A. Negri-Clementi – Federici, <em>Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale</em>, in <em>Le Società,</em> 1/2017, pp. 8 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> A tal riguardo, si veda Ventoruzzo, <em>op. cit.</em> e Brizzi, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> In questo senso si vedano le esperienze di Germania e UK citate da Assonime nella Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>”, p. 5, nota 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> In proposito si veda Assonime, Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>” e, con riferimento alla versione non ancora convertita del Decreto Semplificazioni, “<em>Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale</em>” in <em>News Legislative</em>, <em>www.assonime.it</em>, 21 luglio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> L’art. 2368, comma 2, c.c. dispone, in particolare, che “<em>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>” Per quanto attinente alla seconda convocazione, l’art. 2369, comma 3, c.c. prevede che “<em>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”. </em>Per quanto specificamente attinente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2369, comma 7, c.c. dispone inoltre che “<em>l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Secondo Associazione Emittenti Aim Italia, in Circolare n. 4/2020 “<em>La nuova disciplina degli aumenti di capitale per le società AIM Italia</em>” la disciplina di cui sopra potrebbe non rivelarsi conveniente per le società quotate in quanto la stessa è condizionata alla presenza di un quorum costitutivo di capitale rappresentato in assemblea (pari alla metà del capitale sociale) più elevato rispetto a quello stabilito dall’art. 2369, terzo e settimo comma, cod. civ. (rispettivamente pari a un terzo e un quinto del capitale sociale).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> L’art. 2443 c.c. prevede, in particolare, che “<em>Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 </em>[…]<em> La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione</em> […]”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Al riguardo si veda anche Ravaccia, “<em>Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l</em>.” in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, 10 settembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> In proposito l’art. 2441, comma 6, c.c. dispone che “<em>Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> L’art. 2441, comma 3, c.c. reca la disciplina del diritto di prelazione sulle azioni non optate e, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati al mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente vendut</em>i”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> L’art. 2441, comma 4, c.c. reca la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione dei soci. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Si veda in proposito anche Associazione Emittenti Aim Italia, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 33 sopra<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 34 sopra.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 07:42:51 +0100</pubDate>
                        <title>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nota importante</strong>:&nbsp;<em>Il presente documento è aggiornato al 25 marzo 2021. In ragione del fatto che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione, i contenuti del presente&nbsp;memorandum&nbsp;potranno essere soggetti a continue modifiche.]</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>In considerazione dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19, il governo italiano ha adottato una serie di interventi normativi che hanno impattato, tra l’altro, su determinati profili di diritto societario, ivi inclusa l’attività di <em>governance</em>, la disciplina degli aumenti di capitale, le valutazioni per l’elaborazione del bilancio ed aspetti relativi a finanziamenti dei soci alle società&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Impatto del Decreto Cura Italia in materia di g<em>overnance&nbsp;</em>societaria</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”), ha introdotto misure straordinarie in materia di svolgimento di Assemblee dei Soci mediante l’utilizzo di mezzi telematici, di deliberazioni assembleari da parte delle Società a Responsabilità Limitata e infine, per quanto attiene alle società quotate, ai profili di rappresentanza dei soci in Assemblea.<strong><em>2.1 Approvazione del bilancio 2020</em></strong>Anzitutto, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto il rinvio dei termini per la convocazione delle Assemblee dei Soci aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019 e, per effetto di una successiva modifica (apportata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. “Decreto Mille Proroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) anche del bilancio 2020, in deroga ai termini di cui agli articoli 2364, comma 2, e 2478-<em>bis</em>&nbsp;c.c., i quali richiedono la convocazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.In base al disposto del Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali è stato esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 29 giugno 2021 (nel caso di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020), con l’approvazione e trasmissione ai soci del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo entro la fine di maggio.Naturalmente, il termine -così modificato- costituisce la data ultima per la convocazione dell’assemblea deputata all’approvazione del bilancio, con la conseguenza che è sempre possibile convocarla anche prima di tale termine.<strong><em>2.2 &nbsp;&nbsp; Attività delle Assemblee dei Soci e Organi Amministrativi</em></strong>Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori degli organi sociali, l’art. 106, comma 2, del Cura Italia ha introdotto disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, che siano state “tenute”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> entro la data del 31 luglio 2021.Tali misure, applicabili a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, prevedono che per le Assemblee dei Soci, mediante disposizione nell’avviso di convocazione:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) l’espressione di voto dei soci possa avvenire, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in via elettronica, per corrispondenza, ovvero con l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero</p><p style="padding-left: 30px;">(b) possano essere svolte, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in modalità esclusivamente telematica, fatto salvo l’obbligo di adottare strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la possibilità di identificare i partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, e precisando la non necessaria compresenza del Presidente e Segretario (o Pubblico Ufficiale) nello stesso luogo.</p>Lo svolgimento delle Assemblee dei Soci in modalità esclusivamente telematica conferma ed elabora quanto enunciato, nel periodo iniziale della diffusione del Covid-19, dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187/2020 in data 11 marzo 2020 secondo la quale, nel caso di previsioni statutarie, vi sarebbe stata la possibilità di tenere Assemblee dei Soci in via telematica con riferimento a tutti i partecipati dell’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente, ma facendo salva la presenza del <em>segretario verbalizzante (o notaio) presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.</em>Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha deciso di ampliare l’alveo di legittimità per lo svolgimento di Assemblee dei Soci esclusivamente con mezzi telematici anche ai casi in cui non vi sia una precisa diposizione statutaria che lo consenta ovvero ai casi in cui tale modalità venga esclusa dalla legge.Tuttavia, la disposizione lascia aperti alcuni profili meramente pratici, quali, anzitutto, la necessità di indicare uno specifico luogo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci e la necessità di presenza nel luogo di convocazione del Segretario.A tal riguardo, una parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha dapprima sostenuto la necessità di avere tale indicazione del luogo, anche se la stessa Assemblea dei Soci fosse (convocata e) svolta esclusivamente con l’utilizzo di mezzi telematici, in ragione di una lettura della disposizione armonizzata al complesso di norme in materia di svolgimento dell’Assemblea dei Soci, oltre alla necessaria presenza del Segretario (o Notaio) presso tale luogo.Successivamente, altra parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ed il Consiglio Notarile di Milano, nella motivazione della propria massima n. 187/2020, hanno espresso un parere in senso contrario.In particolare, nella motivazione alla massima 187/2020 del Consiglio Notarile meneghino viene configurata la possibilità di un avviso di convocazione che preveda la partecipazione all’Assemblea dei Soci esclusivamente mediante mezzi telematici, senza che si renda necessaria l’indicazione di un luogo fisico, proprio in ragione della deroga della disposizione rispetto alla necessità di convocare l’Assemblea dei Soci in un determinato luogo fisico. In tali circostanze, come riconosciuto dal Consiglio Notarile, il Segretario prenderà parte all’Assemblea dei Soci in modalità telematica e non da un determinato luogo fisico di convocazione, seppur venga fatta salva la necessità che, nei casi in cui l’attività di segretario sia affidata ad un Notaio, lo stesso si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Data la previsione di un’Assemblea dei Soci con tutti i partecipanti, ivi incluso il Presidente ed il Segretario, connessi mediante mezzi telematici e, potenzialmente, tutti in luoghi diversi, si è posto un ulteriore tema per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione, ed in particolare con riferimento alla doppia sottoscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci da parte sia del Presidente, sia del Segretario ai sensi dell’art. 2375, comma 1, c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.A tal riguardo, anzitutto, si segnala che il tema non si pone per quanto attiene ai verbali di Assemblea Straordinaria dei Soci, e – pertanto – con la funzione di segreteria affidata alla figura del Notaio. In tali casi, infatti, è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la sola sottoscrizione da parte del Notaio sia sufficiente al fine di perfezionare il verbale dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per quanto, invece, attiene a tutte quelle Assemblee che non necessitano di un verbale notarile, la doppia sottoscrizione Segretario-Presidente deve sussistere, pena la mancanza di verbale, ai sensi dell’art. 2379, comma 3, c.c.. A tal riguardo, data la mancanza di espressa previsioni di legge, il verbale potrà essere, come puntualizzato dalla Massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano, oggetto di successiva redazione e successiva sottoscrizione, mentre sembra dubbia la possibilità di riconoscere, durante il perdurante periodo emergenziale, la validità del verbale sottoscritto unicamente dal Segretario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Inoltre, si segnala che, come sottolineato dalla dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> e dalla stessa Assonime&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, le disposizioni di cui all’art. 106 del Cura Italia sono espressioni di principi applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli organi di controllo anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.<strong><em>2.3&nbsp;&nbsp;&nbsp; Società a responsabilità limitata</em></strong>Per quanto attiene specificatamente alle Società a Responsabilità Limitata, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.Pertanto, si segnala che la previsione ha, da un lato, esteso tali modalità di esercizio di voto alle S.r.l. che non contengono disposizioni in tal senso nello statuto, e dall’altro lato, sostanzia la possibilità riconosciuta alle Assemblee dei Soci di S.r.l. di adottare tali (consueti) metodi decisionali anche nei casi in cui, ai sensi dell’art. 2479 c.c., l’Assemblea dei Soci debba adottare la decisione collegialmente, ovvero a titolo esemplificativo l’approvazione del bilancio e le modificazioni dell’atto costitutivo.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>Impatto del Decreto Liquidità in materia di perdite, bilancio e finanziamenti soci</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<u>Decreto Liquidità</u>”), ha introdotto tre ordini di misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese.<strong><em>3.1</em></strong><strong> <em>Deroghe alla disciplina civilistica in tema di perdite di capitale</em></strong>Per quanto attiene alle perdite di capitale, l’art. 6, comma 1, del Decreto Liquidità, come sostituito dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha previsto che nel caso di perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurlo al di sotto del minimo legale) emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 troverà applicazione una disciplina in deroga ad una serie di disposizioni di natura codicistica, come segue:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) nel caso di perdite tali da ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale o al di sotto del minimo legale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono esonerate dall’obbligo di procedere a ricapitalizzazione o di trasformazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(b) nel caso di perdite o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le S.p.A. e le S.r.l., ovvero nel caso di perdita del capitale sociale per le Soc. Coop, non opererà la causa di scioglimento specificatamente prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 4, c.c. per S.p.A. ed S.r.l., e dall’art. 2545-<em>duodecies </em>c.c. per le società cooperative.</p>La deroga di cui sopra ha durata quinquennale <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art.. 6, comma 2, del Decreto Liquidità ha infatti posticipato al quinto esercizio successivo a quello di emersione il termine entro cui le perdite che hanno ridotto il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> (sarà dunque l'assemblea che approverà il bilancio di detto esercizio a dover ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).L’art. 6, comma 3, ha espressamente previsto che, in caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea convocata senza indugio – come richiesto, rispettivamente, dall’art. 2447 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2482-<em>ter</em> c.c. per le S.r.l. – possa deliberare di rinviare alla chiusura dell’esercizio di cui sopra la decisione in merito all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Secondo autorevoli punti di vista&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> le “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020</em>” cui fa riferimento nell’esercizio l’art. 6 del Decreto Liquidità nella sua nuova formulazione sono le perdite maturate nel corso del 2020 a prescindere dal fatto che le stesse siano poi state accertate nel corso del medesimo anno o nel 2021.È dubbia invece la possibilità che tramite interpretazione estensiva della norma - prevalente in costanza di previgente formulazione ma smentita poi da una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> - la disciplina di cui sopra possa essere applicata anche alle perdite accertate con i bilanci 2019 (e 2018)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> e successivamente riportate a nuovo (o in generale, chiusi nel 2020 ma prima del 31 dicembre di tale anno).L’interpretazione del Mise appare però troppo restrittiva, alla luce anche dell’opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Decreto Liquidità&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Riguardo all’interpretazione delle diposizioni di cui trattasi, è intervenuto anche il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 196/2021 – sostitutiva della Massima 191/2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> dello scorso 16 giugno (quest’ultima emanata in costanza della previgente formulazione dell’articolo 6 del Decreto Liquidità) – il quale ha parimenti sostenuto che per “<em>perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Attraverso la stessa massima, il Consiglio Notarile meneghino ha voluto ulteriormente precisare che restano comunque fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori e, in particolare, l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea sia nel caso in cui, per effetto delle perdite registrate, il patrimonio netto sia superiore al capitale minimo previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.), sia nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per effetto di perdite registrate che siano superiori a un terzo del capitale sociale (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.).Nella citata massima, viene peraltro sostenuta la legittimità di deliberazioni, assunte sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, aventi ad oggetto l’aumento di capitale a pagamento anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite (risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o a frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020), ai sensi di legge, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale, il rapporto tra patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-<em>bis</em> c.c.) o inferiore al minimo legale (fattispecie di cui agli artt. artt. 2447 e 2482-<em>ter</em> c.c.).Proprio in tema di aumenti di capitale, si segnala, da ultimo, che la disciplina civilistica dettata in materia dal Codice Civile è stata di recente innovata dal legislatore con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica. Per una trattazione più diffusa dell’argomento si veda il par. 4 che segue.<strong><em>3.2 Continuità aziendale e bilancio</em></strong>Per quanto attiene alla disciplina in merito alla redazione del bilancio, l’art. 7 del Decreto Liquidità aveva previsto, per i bilanci dell’esercizio in corso, che la valutazione delle voci di bilancio potesse essere operata nella prospettiva della continuazione aziendale se tale situazione fosse sussistente nel bilancio dell’esercizio precedente&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.Per quanto attiene all’applicabilità, la disposizione del Decreto Liquidità prevedeva che tale criterio di valutazione potesse essere adottato anche con riferimento ai bilanci chiusi, e non ancora approvati, fino alla data del 23 febbraio 2020.Inoltre, l’adozione di tale criterio di valutazione sarebbe dovuta essere specificamente illustrata dall’organo amministrativo nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la propria Relazione Tematica n. 56 datata 8 luglio 2020, nella quale viene riconosciuta un’applicabilità generalizzata della norma in questione, senza che si renda necessaria una valutazione dell’impatto derivante dalle conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, nella menzionata Relazione Tematica, ha scrupolosamente precisato che una volta venuta meno l’applicabilità della norma in questione, la consistenza patrimoniale e le prospettive economiche dovranno essere nuovamente valutate in base ai termini ordinari, e – pertanto – la società che abbia beneficiato della norma dovrà aver mantenuto ovvero ricostituito un equilibrio economico finanziario e la relativa consistenza patrimoniale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.Infine, si segnala anche l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, il quale, in merito alla portata della norma (che richiama esplicitamente l’art. 2423-<em>bis</em> c.c.), ha chiarito, <em>inter alia</em>, che:<p style="padding-left: 30px;">(a) &nbsp;la deroga di cui all’art. 7 troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle società che redigano il bilancio applicando le norme del codice civile e dell’OIC, e non anche a quelle società che siano tenute a redigere il bilancio mediante l’utilizzo dei principi contabili internazionali <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards" target="_blank" rel="noreferrer">IAS</a>/<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/IFRS" target="_blank" rel="noreferrer">IFRS</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(b) i bilanci per i quali troverebbe applicazione l’art. 7 sarebbero quelli relativi <em>(i)</em> agli esercizi chiusi dall’organo assembleare prima della data del 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati, <em>(ii)</em> ai bilanci d’esercizio relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e, infine, <em>(iii)</em> ai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.</p><p style="padding-left: 30px;">(c) la nota integrativa dovrà illustrare le significative incertezze “<em>in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio</em>” e, a tal fine, dovrà illustrare i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, ovvero qualora nel futuro arco temporale di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, la nota integrativa dovrà indicare tutte tali circostanze e gli eventuali e probabili effetti che tali circostanze siano destinate a produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.</p><strong><em>3.3 Postergazione dei finanziamenti soci</em></strong>Infine, si segnala che l’art. 8 del Decreto Liquidità ha introdotto una nuova misura atta ad escludere l’applicazione della disciplina della postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., ai finanziamenti dei soci, ovvero, ai sensi dell’art. 2497-<em>quinquies</em> c.c., ai finanziamenti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.Pertanto, la norma fa venir meno la necessità in capo ai soci finanziatori di procedere ad una valutazione finanziaria - patrimoniale della società al momento dell’erogazione del finanziamento, con la conseguenza che in caso in cui venisse concesso un finanziamento cd. “<em>anomalo</em>” (dunque, quando concesso in un momento in cui la società <em>(a)</em> anche in considerazione del tipo di attività svolta, versasse in una condizione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero <em>(b)</em> quando vi fosse stata una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole un apporto a titolo di conferimento), il credito derivante non sarebbe soggetto ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.La disposizione è finalizzata ad incentivare i finanziamenti <em>endogeni</em> alla società per il mantenimento della continuità aziendale, in un periodo emergenziale, con il coinvolgimento <em>in primis</em> degli stessi soci e - di conseguenza - anche in tutti quei casi in cui la società non avesse ulteriori accessi al credito presso terzi.In merito alla portata della norma, occorre precisare che parte della dottrina si è orientata a ritenere che l’utilizzo della locuzione “<em>finanziamenti effettuati</em>” debba riferirsi a finanziamenti erogati entro l’arco temporale indicato dalla norma e a ritenere che la deroga alla postergazione troverebbe applicazione anche qualora il rimborso del finanziamento effettuato (<em>rectius</em>, erogato) entro il 31 dicembre 2020 sia successivo a tale data&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.A tal riguardo, infine, si precisa che la postergazione, disciplinata specificamente per le società a responsabilità limitata, trova applicazione, come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alle società per azioni, alle quali, conseguentemente, si applicheranno anche i benefici introdotti dal Decreto Liquidità in materia.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>Impatto del Decreto Semplificazioni in materia di aumenti di capitale</strong></li></ol><p>Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “<u>Decreto Semplificazioni</u>”), ha introdotto - conformemente ad analoghe esperienze europee&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a> - misure di natura sia transitoria (nella forma di deroghe alla disciplina civilistica) sia strutturale (nella forma di modifiche permanenti alla disciplina civilistica) in materia di aumenti di capitale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica.<strong><em>4.1</em></strong><strong> <em>Misure transitorie:</em> <em>deroghe alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>L’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha introdotto tre diverse misure che modificano transitoriamente (fino al 30 giugno 2021) la disciplina civilistica dettata dal Codice Civile in tema di aumenti di capitale, come meglio descritte di seguito.</p><p style="padding-left: 30px;">I. In primo luogo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> in tema di quorum deliberativi per gli aumenti di capitale delle società per azioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, l’art. 44, comma 1, del Decreto Semplificazioni ha previsto che, sino alla data del 30 giugno 2021, potranno essere approvate – comunque a condizione che sia presente in assemblea un numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto della società preveda maggioranza più elevate, le delibere inerenti:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);</p><p style="padding-left: 60px;">(b) l'introduzione nello statuto della società della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> (per aumenti di capitale da deliberare comunque fino al 30 giugno 2021).</p><p style="padding-left: 30px;">II. In secondo luogo, l’art. 44, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha, altresì, previsto che le medesime disposizioni di cui sopra, dettate in materia di società per azioni, si applichino anche alle società a responsabilità limitata (ai sensi degli artt. 2480, 2481, 2481-bis c.c.) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">III. L’ultima modifica transitoria disposta dall’art. 44, comma 3, del Decreto Semplificazioni ha interessato le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.</p>Al riguardo è opportuno premettere che, l’art. 2441, comma 1, c.c. prevede, <em>inter alia</em>, in caso di aumento di capitale, un diritto di opzione per i soci da esercitare in via proporzionale sulle azioni di nuova emissione (oltreché sulle eventuali obbligazioni convertibili in azioni).In linea generale, a norma dell’art. 2441, comma 5, c.c. tale diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso dalla deliberazione di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige ma, comunque, nel rispetto di determinate prescrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.Nel caso delle società con azioni quotate in mercati regolamentati – ed anche negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, a seguito delle modifiche strutturali apportate dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni all’art. 2441 c.c., come meglio descritta nel par. 4.2. che segue – il diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale può essere anche espressamente escluso dallo statuto ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., in ogni caso entro un determinato limite, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione di un revisore legale.Fermo quanto precede, per effetto dell’art. 44, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2021, le società di cui sopra potranno deliberare l'aumento del proprio capitale sociale mediante nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione dei soci anche in mancanza di espressa previsione statutaria ed entro il limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (superiore a quello normalmente previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, c.c. che è pari al 10 per cento per cento del capitale sociale preesistente).<strong><em>4.2</em></strong><strong> <em>Misure strutturali:</em> <em>modifiche alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</em></strong>Per quanto concerne le misure di natura strutturale, l’art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni ha modificato permanentemente la disciplina dettata in tema di diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, modificando l’art. 2441 c.c..Le modifiche apportate alla norma hanno riguardato, in particolare:<p style="padding-left: 30px;">(a) la riduzione del termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione dei soci che non può essere inferiore ai 14 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della società, o, in mancanza, dell'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese (la previgente formulazione dell’articolo in questione prevedeva invece un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di opzione);</p><p style="padding-left: 30px;">(b) l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2441, commi 3&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> e 4&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>c. (già previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati) anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di appartenenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(c) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la riduzione (da 5 a 2) del numero di sedute (da tenersi nel mese successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. (a)) in cui gli eventuali diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori sul mercato regolamento o sul sistema multilaterale di negoziazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(d) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di prevedere che, in caso di esclusione o limitazione statutaria del diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, le ragioni dell’esclusione o della limitazione statutaria, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, siano indicati in un’apposita relazione degli amministratori&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per una panoramica delle novità (e alcuni profili comparatistici) si veda anche il recente articolo Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Nella formulazione previgente si parlava di “convocate”. La sostituzione del termine “convocate” con “tenute” non è di poco conto se si considerano i dubbi interpretativi sorti con la precedente formulazione, affermando più chiaramente che le modalità a distanza possono essere utilizzate soltanto nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, che si svolgeranno entro il prossimo 31 luglio – cfr. in questi termini <em>Milleproroghe in G.U.: le novità in tema di assemblee societarie</em>, in <em>Quotidiano giuridico – Pluris</em>, 2 marzo 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda </em>P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>“Assemblea Virtuale? Qualcosa resterà”, in Corriere della Sera, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020, secondo il quale l’indicazione del luogo fisico per l’Assemblea dei Soci è un elemento non essenziale. L’autore si esprime infatti come segue: “Francamente, se l’assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto on-line, l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di un luogo di convocazione non ha senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione): il luogo di convocazione è il luogo indicato dalla società all’esclusivo fine di permettere agli aventi diritto di partecipare all’adunanza, quando, invece, per definizione, l’assemblea che si svolge totalmente on line, un luogo di convocazione non ce l’ha”;</em> in tal senso Atlante – Maltoni – C. Marchetti – Notari – Roveda, “<em>Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)”, Massima n. 187, 2020. Nella motivazione il Consiglio Notarile Meneghino specifica che “Viene quindi derogata proprio la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) e che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione. I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione. […] Si deve cioè affermare che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a><em> Cfr. articolo 2375, comma I, Codice Civile “Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>In questo senso: </em>Consiglio Notarile di Milano<em>, </em><strong>“</strong><em>Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)”, Massima n. 45/2004 e </em>Consiglio nazionale del Notariato<em>, “</em><em>Il presidente dell’assemblea”, </em>in<em> Studio di Impresa, n. 70, 2009. In giurisprudenza,&nbsp;si veda Tribunale di Messina, 22 aprile 2005 in Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>op. cit</em>. <em>e </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società, 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Assonime, “<em>Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)</em>”, 18 marzo 2020: “<em>Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[11]</sup></a> Tali obblighi vengono disposti, per le S.p.A., agli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e, per le S.r.l., agli artt. 2482-<em>bis</em> commi 4, 5 e 6, e 2482-<em>ter</em> c.c., espressamente derogati dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In proposito si veda anche Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-<em>bis</em>, comma 4, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il nuovo comma 2 dell’art. 106 c.c. nella sua attuale formulazione prevede infatti che “<em>Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em><strong>”</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si vedano in proposito Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, pp. 201 e ss.<em>.</em> e Assonime, Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Ministero dello Sviluppo Economico, Lettera Circolare n. 26890 “<em>Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.) - Sospensione operatività̀ ex art. 6 del DL 23/2020</em>”, del 29 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Secondo alcuni “<em>appare discriminatorio escludere da questa sterilizzazione le perdite (diminutive del capitale sociale per oltre un terzo, ma non sotto il minimo legale), maturate nel 2018 e mandate a nuovo nell’anno di grazia 2019, in vista di una ricapitalizzazione da effettuarsi nel 2020 (ove non ripianate)” – cfr. </em>Busani, “<em>Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020”, Le Società, </em>2/2021, p. 209.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul punto si veda Busani “<em>Circolare Mise – Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020</em>” su <em><u>Il Sole24ore</u></em>, 2 febbraio 2021: “<em>Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 induce a ritenere che il testo previgente si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche alle perdite del 2019. La lettura del Mise appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020. </em><em>In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l’epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell’epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale</em>.” e Assonime secondo la quale l’interpretazione del Mise “<em>fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino ad oggi adottati per contenere gli effetti della crisi Covid sulle imprese. Anche l’art. 6 rientra, infatti, in un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica.</em> <em>L’intento non è solo quello di sterilizzare gli effetti giuridici delle perdite manifestatesi nel momento della crisi ma anche quello di ovviare alle difficoltà che avrebbero le imprese a reperire sul mercato mezzi di finanziamento aggiuntivi (come per le perdite che si riferiscono al 2019 da ricapitalizzare nel 2020). Vi è anche da considerare che l’interpretazione letterale condurrebbe alla conseguenza illogica di espungere dall’ambito di applicazione della nuova versione dell’art. 6 quelle fattispecie che prima si consideravano, dalla maggior parte della dottrina, ricomprese nel medesimo regime di sospensione. Se quindi l’intento del legislatore era quello di chiarire l’ambito di applicazione, è dubbio che questo risultato possa considerarsi raggiunto quando si adotta un’interpretazione letterale che restringe l’ambito di applicazione del regime di sospensione rispetto a quello previgente. </em>” in Circolare n. 3/2021 “<em>La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative</em>”, p. 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)”, </em>Massima n. 191/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020</em>)”, Massima n. 196 (sostitutiva della Massima n. 191).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> A tal riguardo, si segnala che, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, l’art. 7 non costituirebbe un obbligo in capo agli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio, quanto una facoltà; in tal senso Ventoruzzo, <em>op. cit. </em>e Brizzi, <em>op. cit..</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>, in base alla quale “<em>l’esenzione è generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà finanziaria pregressa o indipendente</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Organismo Italiano di Contabilità, <em>Documento Interpretativo n. 6</em>, 3 giugno 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Per una ricostruzione dei due istituti e in generale degli apporti dei soci si rinvia a A. Negri-Clementi – Federici, <em>Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale</em>, in <em>Le Società,</em> 1/2017, pp. 8 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> A tal riguardo, si veda Ventoruzzo, <em>op. cit.</em> e Brizzi, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> In questo senso si vedano le esperienze di Germania e UK citate da Assonime nella Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>”, p. 5, nota 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> In proposito si veda Assonime, Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>” e, con riferimento alla versione non ancora convertita del Decreto Semplificazioni, “<em>Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale</em>” in <em>News Legislative</em>, <em>www.assonime.it</em>, 21 luglio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> L’art. 2368, comma 2, c.c. dispone, in particolare, che “<em>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>” Per quanto attinente alla seconda convocazione, l’art. 2369, comma 3, c.c. prevede che “<em>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”. </em>Per quanto specificamente attinente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2369, comma 7, c.c. dispone inoltre che “<em>l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Secondo Associazione Emittenti Aim Italia, in Circolare n. 4/2020 “<em>La nuova disciplina degli aumenti di capitale per le società AIM Italia</em>” la disciplina di cui sopra potrebbe non rivelarsi conveniente per le società quotate in quanto la stessa è condizionata alla presenza di un quorum costitutivo di capitale rappresentato in assemblea (pari alla metà del capitale sociale) più elevato rispetto a quello stabilito dall’art. 2369, terzo e settimo comma, cod. civ. (rispettivamente pari a un terzo e un quinto del capitale sociale).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> L’art. 2443 c.c. prevede, in particolare, che “<em>Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 </em>[…]<em> La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione</em> […]”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Al riguardo si veda anche Ravaccia, “<em>Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l</em>.” in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, 10 settembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> In proposito l’art. 2441, comma 6, c.c. dispone che “<em>Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> L’art. 2441, comma 3, c.c. reca la disciplina del diritto di prelazione sulle azioni non optate e, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati al mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi multilaterali di</strong> <strong>negoziazione</strong> i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato <strong>o nel sistema multilaterale di</strong> <strong>negoziazione </strong>dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno <strong>due sedute</strong>, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente vendut</em>i”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> L’art. 2441, comma 4, c.c. reca la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione dei soci. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi</strong> <strong>multilaterali di negoziazione </strong>lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. <strong>Le ragioni dell'esclusione o della limitazione</strong> <strong>nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di</strong> <strong>emissione devono risultare da apposita relazione degli</strong> <strong>amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel</strong> <strong>sito internet della società entro il termine della convocazione</strong> <strong>dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali</strong>.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Si veda in proposito anche Associazione Emittenti Aim Italia, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 33 sopra<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 34 sopra.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 04:31:31 +0100</pubDate>
                        <title>La bozza delle nuove standard contractual clauses per i trasferimenti dei dati personali all’estero tra (pochi) applausi e (molte) critiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-bozza-delle-nuove-standard-contractual-clauses-per-i-trasferimenti-dei-dati-personali-allestero-tra-pochi-applausi-e-molte-critiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La bozza delle nuove clausole contrattuali <em>standard</em> pubblicata dalla Commissione Europea</strong></li></ol><p>Come noto, lo scorso 12 novembre 2020, la Commissione Europea ha pubblicato la bozza delle nuove clausole tipo di protezione dei dati (in inglese, <em>standard contractual clauses</em>) (di seguito, le “<strong>SCC</strong>”), le quali possono costituire, ai sensi dell’art. 46, par. 2, del GDPR garanzie adeguate in caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. La bozza delle nuove SCC è stata, come da prassi, sottoposta a consultazione pubblica sino al 10 dicembre 2020, ragion per cui la Commissione Europea auspicabilmente ne adotterà la versione definitiva nei prossimi mesi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Le nuove SCC hanno lo scopo di sostituire le clausole adottate dalla stessa Commissione in applicazione della Direttiva 95/46/CE ed aggiornare, dunque, i modelli esistenti ai principi ed ai requisiti fissati dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “<strong>GDPR</strong>”), al fine di adattarli anche ai nuovi sviluppi in ambito tecnologico.Allo stesso tempo, le nuove SCC nascono dall’esigenza di riflettere meglio l’uso diffuso di nuove e più complesse operazioni di trattamento che spesso coinvolgono più importatori ed esportatori di dati così come di disciplinare le ipotesi in cui le leggi del Paese di destinazione incidano sul rispetto delle clausole, in particolare in caso di richieste vincolanti di divulgazione di dati personali da parte delle autorità pubbliche.Non è un caso, peraltro, che la Commissione Europea abbia avviato i lavori per l’adozione delle nuove SCC soltanto qualche mese dopo la nota sentenza “Schrems II” con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato invalida la decisione relativa allo scudo per la <em>privacy</em> (cd. “<em>Privacy Shield”</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ponendo l’accento, in particolare, sulla necessità di effettuare una valutazione della conformità dell’ordinamento del paese terzo, verso cui i dati sono trasferiti, alle regole e principi imposti dall GDPR.Ebbene, la nuova bozza di SCC si caratterizza per un numero di elementi normativi maggiore rispetto alle precedenti SCC ed è costituita da un complesso di clausole generali, da integrare con uno dei quattro moduli ad essa allegati, al fine di consentire, di volta in volta, al <em>data importer</em> ed al <em>data exporter</em> di adeguare le SCC a ciascun specifico trasferimento dei dati personali.In particolare, i moduli riguardano:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) il trasferimento dei dati personali da un titolare del trattamento verso un altro titolare;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) il trasferimento dei dati personali da un titolare verso un responsabile del trattamento;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) il trasferimento dei dati personali da un responsabile del trattamento verso un altro responsabile;</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) il trasferimento dei dati personali da un responsabile verso un titolare del trattamento.</p>&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>La Joint Opinion dell’EDPB e dell’EDPS</strong></li></ol><p>La bozza di SCC è stata oggetto di un parere congiunto dello <em>European Data Protection Board </em>(di seguito, l’“<strong>EDPB</strong>”) e dello <em>European Data Protection Supervisor </em>(di seguito, l’“<strong>EDPS</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Ebbene, nella <em>Joint Opinion 2/2021</em> (di seguito, la “<strong>Joint Opinion</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, i due organismi europei hanno evidenziato come le clausole contrattuali <em>standard</em> proposte dalla Commissione siano, per certi versi, ancora poco chiare, invitando, pertanto, la stessa Commissione Europea a modificarle ulteriormente affinché esse possano diventare uno strumento concretamente utile per gli operatori del mercato nello svolgimento quotidiano della propria attività.Scopo del presente documento è, pertanto, illustrare le principali novità introdotte dalla Commissione Europea con la pubblicazione della bozza delle nuove SSC, alla luce delle osservazioni condivise dall’EDPB e dall’EDPS nella Joint Opinion.<strong>2.1. I diversi moduli di SSC</strong>Come anticipato, le nuove SCC constano di una parte generale, cui fa seguito una parte speciale contenente quattro diversi moduli da adattare a ciascun trasferimento di dati personali a seconda dei soggetti coinvolti.Ebbene, uno dei primi aspetti considerati nella Joint Opinion è relativo alla possibilità di combinare tra loro i diversi moduli di SCC, con riferimento a specifiche situazioni e dinamiche di mercato che in astratto lo richiederebbero. Nel dettaglio, i due organismi evidenziano come, dall’impianto delle SCC dovrebbe essere chiaro che la combinazione di diversi moduli in un unico set di SCC, qualora possibile, non porti alla confusione di ruoli e responsabilità tra le parti. In altri termini, e più in generale, i suggerimenti dell’EDPB e dell’EDPS sono indirizzati essenzialmente a fornire una maggiore chiarezza nell’interazione tra i quattro tipi di set di SCC. Ciò eviterebbe, a parere dei due organismi di “<em>creare qualsivoglia tipo di ambiguità per gli operatori del mercato che saranno chiamati ad applicare gli strumenti normativi qui in esame</em>”.Con particolare riferimento al primo modulo di SCC, vale a dire quello relativo al trasferimento dei dati personali da un titolare del trattamento verso un altro titolare, l’EDPB e l’EDPS invitano la Commissione a chiarire se tali clausole siano applicabili anche nel caso di contitolarità, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato da contitolari del trattamento quando uno dei contitolari del trattamento è stabilito al di fuori dell’UE e non è soggetto al GDPR ovvero se, al contrario, la loro portata sia limitata soltanto ad al trattamento effettuato tra due titolari separati.Con riguardo al terzo modulo di SCC, vale a dire quello applicabile al trasferimento dei dati personali da un responsabile del trattamento verso un altro responsabile (c.d. sub-responsabile), i due organismi sono del parere che la Commissione debba chiarire se anche il titolare del trattamento debba firmare tali clausole ovvero sia sufficiente che il responsabile del trattamento ed il sub-responsabile menzionino l'identità del titolare del trattamento nell’allegato. Nel primo caso, peraltro, si dovrebbe chiarire con quale effetto e quali obblighi del terzo modulo si applicherebbero al titolare del trattamento.<strong>2.2. La c.d. <em>docking clause</em></strong>Tra le novità principali della nuova bozza di SCC vi è la clausola 6 della parte generale delle nuove SCC, la quale introduce la c.d. <em>docking clause<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a></em>, ai sensi della quale una qualsiasi entità terza rispetto all’accordo, coinvolta nel trattamento dei dati personali, può aderire alle SCC e quindi diventare una nuova parte del contratto in qualità di titolare o di responsabile del trattamento. In altri termini, tale clausola permette ad un soggetto terzo di divenire una nuova parte in un contratto già stipulato tra le parti, senza la necessità di concludere ulteriori SCC. Si evidenzia che la <em>docking clause </em>opera soltanto dopo che tale entità terza abbia completato gli allegati I.A, I.B e II alle SCC, concernenti, rispettivamente, l’elenco delle parti che sottoscrivono le SCC, la descrizione del trasferimento dei dati personali e le misure tecniche ed organizzative.A tale riguardo, nella Joint Opinion viene ribadita la necessità che la qualifica e il ruolo di tale nuova parte del contratto appaia chiaramente negli allegati rimettendo, a tal fine, l’onere alle parti di dettagliare e delimitare ulteriormente la ripartizione delle responsabilità e di indicare chiaramente quale trattamento viene effettuato da quale o quali responsabili del trattamento per conto di quale o quali titolari del trattamento e per quali finalità.Inoltre, al fine di evitare qualsiasi difficoltà nell’applicazione pratica di tale clausola, nella Joint Opinion l’EDPB e l’EDPS invitano la Commissione Europea a chiarire le modalità con cui l’accordo con l’entità terza debba essere formalizzato (se debba essere per iscritto o meno, il termine per stipulare tale accordo, le informazioni necessarie prima dell'accordo).<strong>2.3. La valutazione della legge del paese terzo ed il rapporto con le Recomendations 1/2020 dell’EDPB</strong>Venendo ai quattro moduli che seguono alla parte generale, di rilievo appaiono le clausole 2 e 3 le quali obbligano il <em>data exporter</em> a compiere una valutazione riguardante la legislazione in materia di dati personali vigente nel paese di importazione dei dati. In particolare, la Commissione Europea richiede obbligatoriamente che le parti, al termine della loro valutazione, confermino di non aver alcuna ragione di ritenere che la legislazione locale del paese terzo possa impedire al <em>data importer</em> di rispettare le obbligazioni stabilite dalle SCC.Per la Commissione, tale valutazione deve basarsi su (i) le circostanze specifiche del trasferimento, compresi il contenuto e la durata del contratto; la portata e la regolarità dei trasferimenti; la lunghezza della catena di trattamento, il numero di soggetti coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; la natura dei dati personali trasferiti; qualsiasi esperienza pratica delle parti in termini di esistenza o assenza di precedenti richieste di accesso a dati personali da parte delle autorità pubbliche del paese del <em>data importer</em>; (ii) le leggi del paese terzo di destinazione pertinenti alla luce delle circostanze del trasferimento, comprese quelle che impongono di divulgare i dati alle autorità pubbliche o che autorizzano l'accesso da parte di tali autorità, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili; (iii) tutte le garanzie in aggiunta a quelle previste dalle presenti clausole, comprese le misure tecniche e organizzative applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.Fermo restando quanto sopra, l’Allegato II alle SCC descrive l’insieme delle misure tecniche ed organizzative applicabili al trasferimento in oggetto, al fine di assicurare il rispetto degli <em>standard</em> di sicurezza richiesti della normativa europea in materia di protezione dei dati personali. In tal senso, a parere dell’EDPB e dell’EDPS, le SCC non contengono un’indicazione in merito alle misure più appropriate a soddisfare tale funzione.Ebbene, tra le principali critiche mosse dall’EDPB e dall’EDPS alla nuova bozza di SCC, vi è quella secondo cui ci potrebbero essere ancora situazioni in cui, nonostante l’utilizzo delle nuove SSC, sia tuttavia necessario attuare misure supplementari <em>ad hoc</em> per assicurare agli interessati un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello garantito nell’UE.Pertanto, a parere dei due organismi, si renderà comunque necessario, nonostante le previsioni contenute nelle citate clausole 2 e 3 e le misure tecniche ed organizzative indicate nell’Allegato II, utilizzare le nuove SCC tenendo conto delle <em>Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data</em>, pubblicate dall’EDPB lo scorso 11 novembre, a seguito della citata sentenza <em>Schrems II</em>.Come si ricorderà, infatti, nel nostro precedente articolo sul tema di cui si discute, si era evidenziato come le Recommendations 01/2020 intendano assistere i titolari e responsabili del trattamento che siano data<em> exporter</em> nell'individuazione e nell'attuazione di adeguate misure supplementari, ove queste siano necessarie per garantire ai dati trasferiti verso Paesi Terzi un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quelli previsto all’interno dell’UE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Conclusioni</strong></li></ol><p>Alla luce delle considerazioni suesposte, sarebbe auspicabile che la versione definitiva delle SCC che dovrebbe essere ragionevolmente pubblicata nei prossimi mesi dalla Commissione Europea chiarisse tutte le zone d’ombra individuate dall’EDPB e dall’EDPS nella Joint Opinion e recepisse, prima di ogni altro, i commenti e le proposte di integrazione avanzate dai due organismi, affinché le nuove SCC diventino realmente e concretamente un manuale d’uso inequivocabile per gli operatori economici al passo con i tempi e con le dinamiche transfrontaliere del mercato.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:ilaria.todaro@advant-nctm.com">Ilaria Todaro</a>.</i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Le SCC consistono in <em>set</em> di clausole “tipo” che l’esportatore e l’importatore di dati personali sottoscrivono, allo scopo di assicurare, attraverso obblighi contrattuali conformi alle disposizioni del GDPR, un livello di protezione adeguato ai dati personali che lasciano lo Spazio economico europeo. La Commissione Europea aveva approvato, in applicazione della Direttiva 95/46/CE, fino a tre <em>set</em> di clausole contrattuali tipo: due per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai titolari del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE e una per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento stabiliti nell’UE ai responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE. Non erano state ancora emesse SCC relative al trasferimento da un responsabile del trattamento stabilito nell’UE a un titolare del trattamento stabilito al di fuori dell’UE né relative al trasferimento da responsabili del trattamento stabiliti nell’Unione Europea a responsabili del trattamento (o sub-responsabili) stabiliti al di fuori dell’UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> È possibile consultare il testo della bozza delle nuove SCC sottoposto a consultazione pubblica fino al 10 dicembre 2020 al seguente <em>link</em>: <a href="https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la <em>privacy</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> È possibile trovare il testo integrale della sentenza al seguente <em>link</em>: <a href="http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18" target="_blank" rel="noreferrer">http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si rammenta che l’EDPB e l’EDPS sono organismi europei indipendenti aventi, inter alia, il ruolo di fornire consulenza alla Commissione Europea sul formato e sulle procedure per lo scambio di dati personali tra gli operatori del mercato a tutela dei diritti degli interessati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si tratta, in particolare, del parere congiunto denominato “<em>EDPB - EDPS Joint Opinion 2/2021 on the European Commission’s Implementing Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries for the matters referred to in Article 46(2)(c) of Regulation (EU) 2016/679</em>”, accessibile al seguente <em>link</em> <a href="https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_it" target="_blank" rel="noreferrer">https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_it</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La clausola 6 della parte generale della bozza delle nuove SCC, rubricata “<em>Docking Clause</em>”, recita così <em>“(a) An entity that is not a Party to the Clauses may, with the agreement of the Parties, accede to these Clauses at any time, either as a data exporter or as a data importer by completing Annex I.A [List of Parties], Annex I.B [Description of the transfer(s)] and Annex II [Technical and organisational measures]. (b) Once Annex I.A. is completed and signed, the acceding entity shall be treated as a Party to these Clauses and shall have the rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its designation in Annex I.A. (c) The acceding Party shall have no rights or obligations arising from the period prior to the date of signing Annex I.A.”</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> A tal fine, le Recommendations 01/2020, l’EDPB indicano i seguenti <em>step</em> che i <em>data exporter</em> devono porre in essere nel rispetto del principio di accountability: (i) mappatura di tutti i trasferimenti dei dati personali a Paesi Terzi; (ii) verifica dello strumento di trasferimento su cui si basa il trasferimento tra quelli elencati al capo V del GDPR; (iii) verifica delle leggi e prassi del Paese Terzo che possano incidere sull’efficacia delle garanzie fornite dagli strumenti di trasferimento su cui si fa affidamento; (iv) individuazione e adozione di eventuali misure supplementari al fine di garantire un livello di protezione dei dati trasferiti sostanzialmente equivalente a quello dell’UE; (v) adozione di eventuali procedurali formali che consentano di dimostrare la conformità delle misure supplementari adottate; (vi) monitoraggio ad intervalli regolari del livello di protezione dei dati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 03:27:15 +0100</pubDate>
                        <title>Esportare in Canada. Ne parliamo con Paolo Quattrocchi, direttore del Centro Studi Italia-Canada</title>
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Ciononostante, gli imprenditori italiani dovrebbero lavorare ancora di più sull’approccio al mercato e sulla delivery dei prodotti. Bisogna tener presente che il Canada è un Paese evoluto e altamente tecnologico che riceve attenzioni da imprese che provengono da tutti i Paesi del mondo e dove la concorrenza – interna ed internazionale – è forte. Prima di presentarsi al mercato canadese, è necessaria, quindi, una seria e adeguata preparazione, farsi accompagnare da un business plan completo, inclusa la pianificazione fiscale, avendo approfondito la conoscenza del Paese, del mercato locale e delle sue regole. Non devono mancare innovatività e competitività. Diversamente, non si verrebbe presi in considerazione. Ma una volta entrati nel mercato, il Canada può dare davvero molto.&nbsp;<strong>Il rilancio postpandemico passerà soprattutto attraverso un incremento delle esportazioni del Made in Italy. Quali opportunità, in tal senso, può offrire il Canada agli imprenditori italiani?</strong>La ripresa rappresenterà una grande occasione. Gli imprenditori italiani potrebbero approfittare di questo momento di stasi forzata per valutare e preparare il proprio ingresso nei mercati internazionali. Il Canada, non diversamente da altri Paesi, sta vivendo un forte rallentamento che, tenuto conto dei tassi di crescita avuti fino al 2020, non potrà che essere seguito da un forte rimbalzo. Lo spazio per le aziende italiane è ampio e riguarda tutti i settori nei quali tradizionalmente le nostre aziende già intervengono. Driver della ripresa sarà lo sviluppo sostenibile e, per declinare gli obiettivi delineati a livello internazionale dall’Agenda ONU 2030, sarà necessario coinvolgere tutti i settori: edilizia, infrastrutture, fashion, design, intelligenza artificiale, telemedicina, digitalizzazione, tecnologie avanzate, agritech, energia, in particolare da fonti rinnovabili. Sul punto vorrei segnalare il forte impegno del Governo Federale che ha indotto la Provincia dell’Alberta, dove è concentrata la produzione di energia da fonte fossile, a cambiare modello economico, riconvertendo l’intera economia della Provincia verso un’inattesa quanto complessa transizione verde.&nbsp;<strong>Si è molto parlato del CETA, l’accordo di libero scambio tra l’Europa ed il Canada a valere sull’EU-Canada Strategic Partnership Agreement, quali effetti hanno avuto queste politiche sui rapporti commerciali con l’Europa e con l’Italia in particolare?</strong>Malgrado l’accoglienza a dir poco fredda che il CETA ha avuto in Italia, andando a guardare gli effetti dopo oltre tre anni di esecuzione provvisoria, non si può negare che l’interscambio commerciale abbia generato un attivo in continua crescita fino al 2019. Il 2019 si è chiuso infatti con un export dell’Italia di 9,5 miliardi di dollari canadesi, in crescita del +5,2%, anche a fronte di uno sviluppo significativo delle importazioni dal Canada di +4,2% e un valore di 3,2 miliardi di dollari canadesi. Purtroppo, nei primi dieci mesi del 2020, minato dalla crisi pandemica, le esportazioni sono diminuite dell’8% (7,3 miliardi di dollari), comunque una differenza minore rispetto alla caduta delle importazioni dal mondo attestata al 12% e addirittura al 13% dalla UE. Il settore che ha retto meglio alla crisi è stato l’agroalimentare italiano, le cui esportazioni delle preparazioni a base di cereali e di farine sono addirittura cresciute del 27%. Inoltre, è grazie all’accordo CETA che le esportazioni di formaggi italiani hanno registrato un incremento del 18%. Il CETA ha infatti aumentato del 247% il contingente importato esente da dazio doganale e ha aperto la quota ai venditori.&nbsp;<strong>Quali altri prodotti hanno visto aumentare l’export verso il Canada?</strong>Oltre all’agroalimentare, non è da sottovalutare l’affermazione negli ultimi anni di un settore di eccellenza made in Italy poco conosciuto: la farmaceutica. I medicinali italiani sono il prodotto più esportato in Canada. Altri prodotti emergenti del nostro export verso il Canada sono gli autoveicoli, i prodotti di ghisa, ferro e acciaio, il rodio greggio, la rubinetteria, i macchinari per imballaggio, gli ingranaggi, le parti di turboreattori per l’industria aeronautica, le turbine a gas, le macchine per la lavorazione della pasta, della carta e del cartone e le macchine per la lavorazione del marmo e della pietra.&nbsp;<strong>Tornando all’agrifood italiano, abbiamo notato in Canada un dinamismo anche sul fronte del mercato Merger&amp;Acquisition? Che significato vi attribuisce?</strong>La tradizionale esperienza italiana nel settore food si muove essenzialmente attraverso i grandi gruppi. Dopo l’apertura, già nel 2006, dello stabilimento Ferrero in Ontario, ci sono state operazioni più recenti nel settore grazie a Lavazza e Barilla. Una spia che questo comparto sta lavorando a livello strategico per riorganizzarsi e che c’è fiducia nella risposta del mercato canadese a una penetrazione più incisiva e forte.Lavazza ha acquisito nel 2017 l’80% del capitale di Kicking Horse (azienda canadese leader nel segmento del caffè). Non è un caso che avvenga dopo anni nei quali il Gruppo ha ottenuto in Canada risultati brillanti, con una crescita a doppie cifre: nel 2019 ha registrato € 2,2 miliardi di ricavi, +18% rispetto al 2018, il 70% dei quali realizzato all’estero. Quanto a Barilla, il Gruppo ha ufficializzato a gennaio 2021 l’acquisizione della storica azienda canadese Catelli Dry Pasta per 165 milioni di dollari canadesi (107 milioni di euro). L’accordo comprende anche i relativi marchi Catelli, Splendor e Lancia e lo stabilimento di Montreal, in Quebec.Prescindendo per un momento dall’agroalimentare, ricordo che Leonardo, nostra grande eccellenza leader mondiale nel campo della difesa e della sicurezza, si è dotata di una ausiliaria in Canada, espandendo la sua presenza oltreoceano e rafforzando la governance grazie alla nuova filiale di Ottawa.&nbsp;<strong>Importanti realtà industriali e commerciali si rivolgono al Centro Studi Italia-Canada per orientarsi in un mercato ed un sistema sociale, seppur nordamericano, molto diverso ad esempio da quello degli USA. Può raccontarci in estrema sintesi in che modo l’approccio del consumatore canadese nei confronti dei beni d’importazione si distingue?</strong>La differenza tra USA e Canada è profonda e si manifesta anche nelle modalità di approccio ai rispettivi mercati, sia per quanto attiene l’atteggiamento che deve assumere l’imprenditore italiano, sia per quanto riguarda, appunto, il comportamento del consumatore locale. Ogni volta che ci relazioniamo con potenziali investitori italiani sottolineiamo che il consumatore canadese è tendenzialmente molto cauto. È interessato e aperto rispetto al prodotto d’importazione, ma è anche molto attento alla qualità e al costo. La differenza tra prodotto locale e d’importazione, fino all’inizio della pandemia, non era in realtà avvertita se non per il binomio qualità-prezzo a cui ho fatto cenno. La pandemia e la necessità di salvaguardare la produzione nazionale che ne è derivata ha sicuramente avuto qualche effetto sul favorire il prodotto locale, ma si tratta di un atteggiamento legato ad una particolare contingenza destinata a scomparire non appena gli effetti della pandemia verranno superati.Come Centro Studi Italia-Canada stiamo lavorando al massimo per intensificare le relazioni tra i nostri Paesi, sia con la ricerca e l’attività costante di divulgazione sui temi più importanti che ci legano, che con l’organizzazione di eventi, al momento solo a distanza, per aumentare le opportunità di contatto tra operatori e amministratori. Il rapporto tra Italia e Canada riprenderà più forte di prima e gli imprenditori italiani dovranno essere pronti in questo senso.&nbsp;<strong>Proprio a questo proposito, lei, vivendo tra l’Italia ed il Canada, ha avuto modo di conoscere a fondo la mentalità canadese, quali suggerimenti darebbe ad un imprenditore o investitore italiano che intendesse operare su quel mercato?</strong><strong>Quali sono i ‘must’ che un investitore italiano deve prendere in considerazione operando sul mercato canadese?</strong>Come sempre accade nei processi di internazionalizzazione è fondamentale studiare il Paese, la mentalità e le regole, soprattutto quelle non scritte. Nel caso del Canada può accadere che si rimanga dalle molte positività, evidenti e di grande impatto sulla quotidianità. Bisogna comprendere che se ci sono tanti indiscutibili fattori validi è innanzitutto perché c’è un sistema che funziona, gestito con rigore: il rispetto delle regole, spesso stringenti e non sempre comprese, è alla base di tutto. A ciò va aggiunta una avanzata digitalizzazione di tutti i servizi, pubblici e privati, condizione questa spesso mal vissuta dall’imprenditore italiano abituato diversamente.I must che un imprenditore deve possedere per operare in Canada? Direi quindi pochi ma essenziali: programmazione accurata, capacità d’investimento, qualità dell’offerta, digitalizzazione, presenza fisica sul territorio, adesione al modello organizzativo gestionale, perseveranza.&nbsp;<strong>Su quali tematiche sta lavorando il Centro Studi Italia-Canada con i suoi focus e eventi?</strong>Il Centro Studi Italia-Canada copre tutti i settori protagonisti delle relazioni tra i due Paesi: economia, cultura, arte, scienza, società, politica internazionale. In questo modo cerchiamo di ampliare la conoscenza sul Canada ed essere di supporto sia agli imprenditori sia ad altri soggetti che vogliano affacciarsi a questo grande Paese.Di natura politico-economico-sociale è ad esempio la tematica di analisi sull’Artico, concentrata in particolare sulla nuova road map canadese per lo sviluppo della regione e delle popolazioni del Nord. Stiamo inoltre approfondendo i temi legati allo sviluppo sostenibile, anche come driver della ripresa post pandemica, sui quali sia l’Unione Europea che il Canada sono fortemente impegnati. In questa direzione, siamo parte di diversi working group nell’ambito di settori come edilizia, design e fashion sostenibile, intelligenza artificiale, agritech, energia, e prendiamo parte a round-table che coinvolgono istituzioni italiane e canadesi, altri centri studi e partner con expertice in questi settori. Per quanto riguarda le scienze sociali, stiamo rinforzando la collaborazione con le Università italiane e avviando importanti contatti con le Università canadesi.Non abbandoniamo, infine, il tema più tradizionale per noi, ma non meno importante, dell’agroalimentare italiano, sia per quanto riguarda gli studi economici sull’export che il capitolo sulla sicurezza alimentare e la nuova normativa canadese in materia.&nbsp;<strong>Quali le iniziative in cantiere?</strong>Andando nel dettaglio, oltre agli studi e le analisi che stiamo conducendo e di cui ho detto, nella prima metà dell’anno contiamo di definire la preparazione di due Forum dedicati alla sostenibilità con focus su Edilizia, Design e Fashion. Abbiamo in corso, per la ICC (International Chamber of Commerce) una rubrica periodica dedicata alle imprese che vogliono operare in Canada. Il webinar si chiama “News from Canada” e offre aggiornamenti sulle novità anche di carattere giuridico, oltre ad ospitare importanti aziende italiane attive sul mercato canadese. Nell’ambito delle collaborazioni stabili con l’Università di Tor Vergata, terremo alcune lezioni nell’ambito del Master in Commercio Estero e Internazionalizzazione d’Impresa (CEIDIM), mentre per LUISS siamo attivi nella Summer School International Trade e Food Law, dove svolgiamo approfondimenti sul capitolo Canada. Sono davvero molti altri i progetti sui quali siamo impegnati e rimaniamo aperti ad altre proposte di collaborazione. Il modo migliore per conoscere tutte le iniziative del Centro Studi è seguire gli aggiornamenti sul nostro sito (www.centrostudi-italiacanada.it) e iscriversi alla nostra newsletter.&nbsp;<strong>Un’ultima considerazione, da appassionato del Canada, sulle prerogative che questo territorio offre ai turisti ed agli amanti della natura…</strong>In questo senso il Canada è l’anticamera del Paradiso. Forse non per chi ama i climi tropicali, ma per chi è amante dell’outdoor il Canada è la “destinazione” per eccellenza. È un Paese gigantesco per dimensioni (il secondo al mondo per superficie), si va dall’Atlantico al Pacifico. Partendo dalle Province marittime a est (Nova Scotia, New Brunswich, Labrador, Terranova, Prince Edwaed Island) con bellezze naturali caratterizzate dalla prossimità al mare che si legano incredibilmente ad una storia antica e poco conosciuta, si passa in Quebec ad una natura esuberante che si accompagna una storia più recente ma non meno affascinante. Abbiamo quindi l’Ontario e a seguire le Province centrali (Manitoba, Saschatchewan, Alberta) con spazi aperti sconfinati, dove lo sguardo può allontanarsi verso una specie di infinito. Si raggiunge poi l’Ovest, attraverso i maestosi scenari delle Montagne Rocciose da dove si accede alla British Columbia, non a caso definita Beautiful British Columbia, e quindi al Grande Nord (Yukon, Inavut, Nord-Ovest). Ce n’è davvero per tutti i gusti con, oltretutto, il vantaggio di un’ospitalità efficiente, discreta, garbata in perfetto stile canadese. Provare per credere.&nbsp;Tratto da <a href="https://formiche.net/2021/03/esportare-in-canada-ne-parliamo-con-paolo-quattrocchi-direttore-del-centro-studi-italia-canada/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formiche.net</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 02:42:21 +0100</pubDate>
                        <title>La Cina gioca la carta terre rare nel braccio di ferro con gli Usa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pechino-minaccia-la-stretta-allexport-di-terre-rare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dialogo Usa-Cina non è ancora ripartito sotto la nuova presidenza di Joe Biden che già le relazioni commerciali e politiche tra i due Paesi tornano a complicarsi, anche a causa degli strascichi di decisioni prese dalla precedente amministrazione.Tra le mosse di Donald Trump c'era stata l'iscrizione in lista nera di una sessantina di aziende cinesi che Washington considera vicine alla Difesa e, quindi, a rischio per la sicurezza nazionale nonché il divieto di fare affari con la Cina imposto anche ad aziende terze che producono quei semiconduttori di fascia alta di cui Pechino ha bisogno come il pane, soprattutto nel settore dell'automotive.Ora la Cina sventola a sua volta una possibile stretta all'export di terre rare, vecchio asso nella manica, mentre il ministro dell'Industria prende tempo e si affida al parere finale del Consiglio di Stato cinese e della Commissione militare centrale. La minaccia, comunque, c'è.Com'è noto la Cina è il Paese che possiede la maggior quantità di terre rare ed è quindi in grado, almeno finora, di gestire l'80% delle riserve di 17 materiali strategici per le industrie più avanzate di tutto il mondo. Negli ultimi anni il Governo ha favorito l'accorpamento delle aziende più piccole e combattuto a fondo il contrabbando. La recente svolta autoritaria nella vicina Myanmar, ricca di terre rare, priva la Cina di un alleato nel mercato globale.A essere in fibrillazione è la Difesa americana, servono 417 chilogrammi di terre rare nei sistemi di alimentazione elettrica e nei magneti di ogni aereo F-35 Lockheed Martin. D'altro canto i cinesi devono importare tecnologia statunitense come i semiconduttori di fascia alta e in questo momento le misure decise da Donald Trump sono ancora in vigore.Lockheed Martin, Boeing e Raytheon sono accusate inoltre da Pechino di aver venduto armi a Taiwan, la "provincia ribelle" che non riconosce come entità autonoma, anzi punta a far ritornare all'ovile.Il Pentagono è sempre più preoccupato per la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina per le terre rare utilizzate in qualsiasi cosa, dai missili a guida di precisione ai droni. Negli ultimi mesi, ha firmato contratti con miniere americane e australiane per spingere ad aumentare la produzione.Le terre rare per i cinesi sono sempre più preziose perchè servono nei veicoli elettrici e nella generazione di energia eolica. D'altronde i cinesi soffrono per lo shortage di chip per auto che sta danneggiando tutto l'automotive, da Volkswagen a Ford, Subaru, Toyota, Fca, a causa proprio della chiusura delle aziende di semiconduttori attive in Cina imposte dagli Stati Uniti.Anche per i semiconduttori è iniziata la caccia grossa. Il ministro del Commercio taiwanese Wang MeiHua ha dovuto sollecitare, per soddisfare la domanda, la società taiwanese TMSC, leader al mondo dei semiconduttori, a produrre più chip per l'auto piuttosto che per gli smartphone.Le filiere dell'automotive rischiano di rimanere indietro, di qui il pressing che ha coinvolto anche la diplomazia specie tedesca e giapponese che ha chiesto sforzi aggiuntivi nella produzione per compensare la mancanza di semiconduttori made in China. In Cina, infatti, le aziende del settore sono ancora bloccate.Al tempo stesso Pechino ha dato il via alla più imponente rottamazione di auto che mai si sia verificata. Deve farlo anche per essere in linea con gli obiettivi di sostenibilità che si è data. Il 10 febbraio il ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato le "Linee guida per la incentivazione del commercio di automobili" e le "Esperienze e pratiche locali nella incentivazione dell'utilizzo di automobili".«La Cina vuol adottare misure per eliminare, gradualmente, le restrizioni sugli acquisti di automobili, incoraggiare i cittadini ad acquistare veicoli ad energia alternativa, revocare le restrizioni relative alle registrazioni per la sostituzione di veicoli usati, ottimizzare il sistema di riciclo delle auto rottamate e far crescere il mercato del noleggio», commentano <strong>Enrico Toti</strong> e<strong> Laura Formichella</strong>, sinologi, avvocati dello studio <strong>Nctm</strong>. «È prevista un'accelerazione sulla rottamazione dei vecchi veicoli a motore e la concessione di sovvenzioni per la rottamazione di quelli che non rispettino determinati standard di emissione. E una serie di iniziative per la costruzione di parcheggi, il miglioramento dell'ambiente, l'ampliamento del mercato dei pezzi di ricambio auto».Tutto bene, fin qui. Ma con la filiera delle nuove auto bloccata sarà più difficile disfarsi della vecchia.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/17/0017_binpage01.19.pdf&amp;authCookie=1282472038&amp;trc=pDelivery-t20210217-a532403342-h34221-c1115-d10814-f12517-n17" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 03:22:40 +0100</pubDate>
                        <title>La Scala chiude il 2020 in linea con l&#039;anno precedente, amplia la compagine dei soci e integra gli ultimi team entrati nel Gruppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-scala-chiude-il-2020-in-linea-con-lanno-precedente-amplia-la-compagine-dei-soci-e-integra-gli-ultimi-team-entrati-nel-gruppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Scala ha chiuso l'anno segnato dalla pandemia da Covid-19 riuscendo a confermare sostanzialmente il risultato aggregato dell'anno precedente.</em></p><div class="container aentry-container"><div class="row"><div class="col-lg-7 col-md-10 offset-md-1"><div class="aentry"><p class="atext">La Scala ha chiuso l'anno segnato dalla pandemia da Covid-19 riuscendo a confermare sostanzialmente il risultato aggregato dell'anno precedente.</p><p class="atext">È cresciuta ulteriormente l'Area Banche e Finanza – che ha consolidato l'ampio bacino di clientela istituzionale – con l'integrazione effettiva del team di litigator, composto da 15 persone, guidato di Antonio Ferraguto, socio entrato all'inizio del 2020, e con l'ammissione alla partnership, durante l'Assemblea di fine anno, di Edoardo Natale, responsabile della sede di Torino.</p><p class="atext">Negli ultimi mesi si è rafforzata altresì l'Area Imprese, con la neonata practice "<span id="U301044583955yLD">Lavoro e Relazioni industriali</span>" guidata dal nuovo partner Alvise Gastone Bragadin. Questa apertura sottolinea l'impegno di La Scala di proporsi ai propri clienti come un interlocutore completo e capace di offrire servizi trasversali nella gamma delle attività specifiche per le imprese, e per le PMI in particolare, sia nell'attività ordinaria che nelle operazioni straordinarie.</p><p class="atext">Lo Studio, nelle sue 8 sedi italiane, conta su 315 risorse, comprendendo 214 professionisti e uno staff di 101 persone.</p><p class="atext">A oggi, i partner di La Scala sono 24, non più distinti tra soci salary e soci equity, dopo l'ultima revisione dello Statuto. Tutti i partner hanno ora le stesse regole di ingaggio.</p></div></div></div></div><div class="container aentry-container"><div class="row"><div class="col-lg-7 col-md-10 offset-md-1"><div class="aentry "><p></p><p class="atext">E' stato completato il processo di start up di LA SCALA CERVED - Società tra Avvocati, nata dall'alleanza tra La Scala e Cerved Group e specializzata nella gestione e nel recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine bancaria - che conta oggi su 60 professionisti.</p><p class="atext">È stato altresì concluso il set up di Uniqlegal – studio legato creato nel dicembre 2019 in joint venture tra <strong>Nctm Studio Legale</strong>, La Scala Studio Legale e UniCredit s.p.a - che si avvale già di 24 professionisti.</p><p class="atext">Anche La Scala Service, il servicer del Gruppo, ha consolidato la sua posizione nonostante il rallentamento dei processi di collection dovuto alla lunga stasi dell'attività giudiziaria.</p><p class="atext">Per il 2021, La Scala punta a giocare in attacco, rilanciando gli obiettivi del 2020, sviluppando il fronte degli Utp e implementando il lavoro sinergico tra le practice dell'Aree Banche e Finanza e di quella Imprese.</p><p class="atext"><span id="U301044583955NCE">Giuseppe La Scala</span>, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: "<span id="U301044583955JgE">La nostra capacità di affiancare grandi istituzioni finanziarie nella gestione strategica degli NPE, prima con gli NPL ora anche con gli UTP, sarà una carta vincente in un mercato che non potrà tardare a muoversi in modo strutturato. Rafforzeremo l'area Imprese perché il 2021 sarà un anno di operazioni straordinarie anche per le PMI e investiremo ancora nell'automazione e nell'ingegnerizzazione dei processi di contenzioso massivo e di gestione giudiziale di portafogli NPE</span>".</p>Tratto da&nbsp;<a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-scala-chiude-2020-linea-l-anno-precedente-amplia-compagine-soci-e-integra-ultimi-team-entrati-gruppo-ADTA8qIB#1252548477?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">NT Plus Diritto</a></div></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 07:37:21 +0100</pubDate>
                        <title>Amazon, Google ma non solo. Gli obblighi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 per i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/amazon-google-ma-non-solo-gli-obblighi-previsti-dalla-legge-di-bilancio-2021-per-i-fornitori-di-servizi-di-intermediazione-online-e-i-motori-di-ricerca-online</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Amazon, Google, ma non solo.Il sempre più frequente ricorso, da parte delle imprese, a fornitori di servizi digitali (per i vantaggi – in termini di ampliamento delle opportunità commerciali – che essi consentono di conseguire) ha impresso un’accelerazione significativa al disegno del legislatore europeo di regolare in maniera uniforme la fornitura di servizi digitali in tutti gli Stati Membri dell’Unione.In questo contesto si inserisce il Regolamento (UE) 2019/1150&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (noto anche come Regolamento Platform to Business o, più semplicemente, Regolamento P2B) (di seguito il “<strong><em>Regolamento</em></strong>”) che introduce a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online nuovi obblighi in termini di trasparenza e di maggiore equità nei loro rapporti con gli utenti commerciali e gli utenti titolari di siti web aziendali.Ciò con l’obiettivo dichiarato di contrastare squilibri e pratiche commerciali sleali.Con l’approvazione della legge n. 178/2020 (di seguito la “<strong><em>Legge di Bilancio 2021</em></strong>”), il legislatore nazionale, nell’adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento, ha peraltro previsto ulteriori e onerosi obblighi in capo agli stessi fornitori di servizi di intermediazione online e fornitori di motori di ricerca online.Ma chi sono, nello specifico, i soggetti obbligati? E quali sono gli ulteriori obblighi previsti a loro carico dalla Legge di Bilancio 2021?&nbsp;</p><ol> <li><strong><em>I soggetti obbligati</em></strong></li></ol><p>Per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti obbligati, occorre muovere dall’art. 1 (2) del Regolamento, ai sensi del quale esso “si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione”.Sono due, quindi, le categorie di soggetti obbligati: i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online.</p><p style="padding-left: 30px;"><em>1.1. I fornitori di servizi di intermediazione online</em></p>Il fornitore di servizi di intermediazione online è la persona fisica o giuridica che fornisce agli utenti commerciali (per tali intendendosi i soggetti privati che agiscono nella propria attività commerciale o professionale o che offrono beni e servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla loro attività) servizi di intermediazione online ovvero:<ul> <li>servizi della società dell’informazione (e cioè qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>;</li> <li>che consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere dal luogo dove sono concluse le transazioni; e</li> <li>che sono forniti in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori.</li></ul><p>Come precisato dallo stesso Regolamento, il luogo in cui il fornitore di servizi di intermediazione online è stabilito è indifferente ai fini dell’applicazione della disciplina, essendo sufficiente che l’utente commerciale a cui i servizi sono forniti sia residente o stabilito nell’Unione o che i beni o servizi siano offerti da quest’ultimo a consumatori nell’Unione.Alla luce della definizione di fornitore di servizi di intermediazione online, dovrebbero pertanto considerarsi compresi tra i soggetti destinatari degli obblighi di cui si dirà dopo tutti i gestori di piattaforme di <em>marketplace</em> operanti in Italia, si tratti di <em>marketplace</em> generalisti (es. Amazon, Ebay, Etsy, Facebook) o di marketplace relativi a specifici settori (Yoox, Farftech, Zalando, Privalia per l’abbigliamento; Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat per il food delivery; IBS per l’editoria; Eprice per l’elettronica e l’informatica; Booking per i viaggi, etc.). Parimenti, dovrebbero considerarsi ricomprese le piattaforme che offrono servizi di intermediazione online sul mercato del <em>secondary ticketing</em> (già soggette all’attività di vigilanza del regolatore italiano).</p><p style="padding-left: 30px;"><em>1.2. I fornitori di motori di ricerca online</em></p>Il fornitore del motore di ricerca online è, invece, la persona fisica o giuridica che fornisce ai consumatori motori di ricerca online, intendendosi per tali quei servizi digitali che consentono all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti Internet, anche limitatamente ad una sola lingua, sulla base di richieste dell’utente su qualsiasi tema e con <em>input</em> che possano essere parole chiavi, richieste vocali o scritte in grado di restituire risultati pertinenti in qualsiasi formato.Valgono anche per i fornitori di motori di ricerca online le medesime considerazioni svolte prima con riguardo al luogo in cui il fornitore è stabilito: la disciplina trova applicazione in tutti i casi in cui l’utente titolare di un sito web aziendale (e cioè il soggetto privato che utilizza interfacce online al fine di offrire beni e servizi ai consumatori per finalità legate alla propria attività commerciale, imprenditoriale, commerciale o professionale) sia residente o stabilito in Italia e offra beni o servizi a consumatori nell’Unione.Risulterebbero quindi soggetti agli obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 sia i fornitori di motori di ricerca stranieri come Google, Yahoo, Pinterest e Bing sia, ovviamente, i fornitori di motori di ricerca italiani come Virgilio e Istella.&nbsp;<ol start="2"> <li><strong><em>Gli obblighi per i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online introdotti dalla Legge di Bilancio 2021</em></strong></li></ol><p>Come anticipato in apertura, allo scopo di rendere effettiva l’applicazione del Regolamento, i commi da 515 a 517 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) hanno adeguato le disposizioni della Legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l’“<strong><em>AGCOM</em></strong>” o l’“<strong><em>Autorità</em></strong>”) ai contenuti del Regolamento, prevedendo in particolare:</p><ul> <li>l’inclusione de “i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia” tra i soggetti obbligati all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (“<strong><em>ROC</em></strong>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</li> <li>l’assegnazione all’AGCOM&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> del compito di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti; nonché</li> <li>l’attribuzione del potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie, non inferiori al 2% e non superiori al 5% del fatturato realizzato dal soggetto inadempiente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> (il che comporta, ovviamente, il potere di chiedere informazioni e documenti ai soggetti coinvolti e disporre ispezioni) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</li></ul><p></p><p style="padding-left: 30px;"><em>2.1. L’obbligo di iscrizione al ROC</em></p>Delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, la più rilevante (e onerosa, aggiungeremmo) è certamente l’inclusione nel ROC dei fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online.Come noto, il ROC è lo strumento con il quale l’AGCOM assolve al compito, assegnatole dalla legge, di (i) garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari dei soggetti obbligati ad iscriversi, (ii) consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, (iii) tutelare il pluralismo informativo, (iv) far rispettare i limiti previsti per le partecipazioni di società estere.<p style="padding-left: 30px;"><em>2.1.1. Iscrizione</em></p>Le modalità per l’iscrizione al ROC e i successivi adempimenti dichiarativi cui sono tenuti i soggetti obbligati sono disciplinati dal Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (di seguito il “<strong><em>Regolamento ROC</em></strong>”).La domanda di iscrizione, corredata degli ulteriori documenti previsti nel Regolamento ROC (es. dichiarazioni inerenti all’assetto societario e all’attività esercitata), deve essere predisposta utilizzando i modelli allegati al Regolamento e tramessa all’AGCOM, entro sessanta giorni dalla data di inizio delle attività, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, accessibile mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS).L’AGCOM provvede, di regola, all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali richieste di rettifica o integrazione. Contestualmente, viene aggiornato il registro con il nome e le principali informazioni relative all’iscritto.Con riguardo ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai fornitori di motori di ricerca online, vale la pena rilevare che la Legge di Bilancio 2021 non ha previsto un termine finale per adempiere all’obbligo di iscrizione (come invece era stato fatto in passato per gli operatori economici che esercitano attività di call center). L’obbligo dovrebbe pertanto considerarsi già cogente (fatti salvo eventuali futuri chiarimenti da parte dell’AGCOM).<p style="padding-left: 30px;"><em>2.1.2. Adempimenti successivi all’iscrizione</em></p>In quanto iscritti al ROC, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online saranno tenuti, inoltre, ad una serie di adempimenti dichiarativi.Una comunicazione annuale di invarianza delle informazioni presenti nel ROC è prevista per tutti gli iscritti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio (oppure entro il 31 luglio di ogni anno per coloro che non sono obbligati alla redazione del bilancio); in caso contrario, debbono provvedere ad una integrazione sulla base dell’Allegato B al Regolamento ROC.Ulteriori comunicazioni sono previste al ricorrere di determinate circostanze, quali ad esempio (i) la variazione di informazioni dichiarate all’atto di iscrizione al ROC<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, (ii) la presenza di soggetti controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c., (iii) la presenza di soci tra i quali siano stati conclusi accordi per l’esercizio concertato del voto o la gestione dell’impresa delle società per le quali è stata presentata la domanda<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> e (iv) il trasferimento di proprietà e sottoscrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Anche per tali comunicazioni sono previsti modelli obbligatori reperibili alla piattaforma impresainungiorno.gov.it.<p style="padding-left: 30px;"><em>2.1.3. Oneri contributivi</em></p>Al pari di altri soggetti sottoposti alla vigilanza dell’AGCOM, anche i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online saranno tenuti a corrispondere all’AGCOM un contributo annuale, a copertura dei costi che l’Autorità si troverà a sostenere per le nuove competenze che le sono state affidate.Per il 2021, la misura del contributo è stata fissata dalla stessa Legge di Bilancio 2021 nell’1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale – anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero – relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, da omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.Per gli anni successivi, sarà invece la stessa AGCOM a provvedere al ricalcolo con propria delibera, nel rispetto del limite del 2 per mille sui ricavi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a> ed <a href="mailto:edoardo.mombelli@advant-nctm.com">Edoardo Mombelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La definizione data dalla Direttiva (UE) 2015/1535 specifica altresì che per “a distanza” si debba intendere un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti, “per via elettronica” debba invece riferirsi a un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione dei dati, che è interamente tramesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, e&nbsp; che “a richiesta individuale di un destinatario di servizi” si riferisca a un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. La Direttiva in esame provvede a fornire all’Allegato 1 una lista indicativa di servizi non contemplati nella definizione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sebbene il comma 515 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 non faccia esplicito riferimento alle definizioni di fornitori di servizi di intermediazione online e di fornitori di motori di ricerca online di cui al Regolamento, appare ragionevole riferirsi – in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’AGCOM – a tali definizioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare, il Considerando 46 prevede: “Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento. Esistono già sistemi diversi di esecuzione negli Stati membri e questi ultimi non dovrebbero essere obbligati a istituire nuovi organismi nazionali di esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di incaricare le autorità esistenti, compresi gli organi giurisdizionali, dell’esecuzione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere l’esecuzione d’ufficio o a infliggere ammende”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Resta comunque ferma, secondo quanto disposto dal comma 516 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, la competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“<strong><em>AGCM</em></strong>”) con riguardo alle pratiche commerciali scorrette.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Attualmente le procedure sanzionatorie sono disciplinate dalla delibera n. 136/06/CONS come modificata dalle delibere n. 173/07/CONS, n. 130/08/CONS e n. 131/08/CONS (cfr. <a href="https://www.agcom.it/procedimenti-sanzionatori-" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcom.it/procedimenti-sanzionatori-</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Il quale costituisce tema di particolare interesse per l’AGCM, come da articoli 5 e 7 della Legge n. 287/1990 (cfr. anche <a href="https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Articolo 11 del Regolamento ROC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articolo 10 del Regolamento ROC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articolo 8 del Regolamento ROC.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Articolo 9 del Regolamento ROC.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 03:44:37 +0100</pubDate>
                        <title>Prepensionamento e contratto di espansione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prepensionamento-e-contratto-di-espansione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La presente breve nota ha lo scopo di riassumere ed analizzare le misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“<strong><em>Legge di Bilancio 2021</em></strong>”) in tema di contratto di espansione e prepensionamento.Le novità introdotte estendono la possibilità di stipulare un contratto di espansione (già esistente nel nostro ordinamento dal 2015) a quei datori di lavori che abbiamo almeno 250 unità lavorative in organico, riducendo drasticamente la soglia di accesso a tale strumento sino ad oggi riservato alle grandissime aziende (superiore a 1.000 dipendenti) per l’ipotesi lo stesso sia utilizzato al fine di favorire la risoluzione del rapporto di lavoro con quei dipendenti che siano ormai prossimi alla pensione, in presenza dei requisiti esposti al punto sub 2 e, contestualmente, l’assunzione di nuove professionalità.Questa previsione, in un momento particolarmente complesso per le imprese che vede un blocco dei licenziamenti che si protrae dal 23 febbraio 2020 e confermato dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 31 marzo 2021, permette di procedere ad un alleggerimento della forza lavoro – sempre previo consenso scritto dei lavoratori – grazie alla prossimità all’età pensionabile, con un vantaggio anche per i lavoratori che decidessero di accedervi, garantendo al contempo un ricambio di professionalità.L’accesso a questa forma di “prepensionamento”, infatti, garantisce ai lavoratori uscenti di poter ricevere un trattamento pari al trattamento pensionistico maturato alla data di cessazione del rapporto (sulla base dei calcoli forniti dall’INPS) fino alla prima decorrenza utile ai fini della pensione.In concreto, dunque, considerato che attualmente il requisito di età per la pensione di vecchiaia è 67 anni, l’anticipo potrà essere esercitato a partire dai 62 anni, qualora maturato il requisito minimo contributivo.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Il contratto di espansione</strong></li></ol><p>Nella sua formulazione originaria, l’art. 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 disciplina di c.d. Contratto di espansione, introdotto, per il biennio 2019-2020, dall’art. 26-quater del “Decreto Crescita” (decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58 del 2019).In particolare, si tratta di uno strumento rivolto alle grandi imprese, con organico superiore a mille unità lavorative, interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione e con modifica dei processi aziendali.Nel dettaglio, <strong>nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese</strong> che comportano, in tutto o in parte, una <strong>strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività</strong>, nonché la conseguente <strong>esigenza di modificare le competenze professionali</strong> in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo <strong>l'assunzione di nuove professionalità</strong>, l'impresa può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.Dunque, mediante la sottoscrizione del contratto di espansione il datore di lavoro può accedere a una serie di misure di semplificazione e contenimento del costo del lavoro oltre che promozione del ricambio di professionalità; segnatamente:</p><p style="padding-left: 30px;">i. intervento straordinario d’integrazione salariale (“<em>CIGS</em>”), con riduzione per i lavoratori già addetti e che non possono accedere al “prepensionamento” dell’orario di lavoro previsto fino ad una percentuale aggregata del30% rispetto all’orario dei lavoratori interessati dal contratto di espansione;ii. possibilità di&nbsp;uscita anticipata per i lavoratori che si trovano a non più di 5 anni di distanza dall’età prevista per la pensione di vecchiaia.</p>Tale seconda misura merita uno specifico approfondimento dato il rilevante impatto sul sistema occupazionale.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Le novità introdotte della Legge di Bilancio in tema di prepensionamento</strong></p>L’art. 1, comma 349 della Legge di Bilancio 2021, che modifica le disposizioni di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha introdotto importati novità alla disciplina per l’anno 2021.In particolare, i datori di lavoro che abbiano almeno <strong><u>duecentocinquanta unità lavorative</u></strong> in organico – a fronte delle mille unità precedentemente richieste dalla norma – nell’anno 2021 nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, possono procedere con la <u>risoluzione del rapporto di lavoro</u> nei confronti di quei lavoratori che<p style="padding-left: 30px;">i. <strong>si trovino</strong> <strong>a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di</strong> <strong>vecchiaia</strong>ii. <strong>abbiano maturato il requisito minimo contributivo o della pensione anticipata</strong></p>riconoscendo, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità̀ mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione NASpI e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.Inoltre, per le imprese o gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso al prepensionamento nei termini sopra indicati, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.Per dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è altresì obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.In ogni caso, in assenza del versamento mensile predetto, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 05:54:07 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovi sviluppi in materia di Golden Power. Gli attesi interventi di integrazione e chiarimento sulla portata soggettiva e oggettiva della disciplina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-sviluppi-in-materia-di-golden-power-gli-attesi-interventi-di-integrazione-e-chiarimento-sulla-portata-soggettiva-e-oggettiva-della-disciplina</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 30 dicembre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti attuativi volti ad ampliare e precisare il perimetro applicativo della normativa Golden Power: i) il DPCM del 18 dicembre 2020, n. 179&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a> e ii) il DPCM del 23 dicembre 2020, n. 180&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>. Inoltre, con legge del 18 dicembre 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a> è stato prorogato di ulteriori sei mesi, sino al 30 giugno 2021, l’obbligo di notifica in relazione a determinate operazioni poste in atto tra soggetti aventi sede nell’Unione europea.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="e66e2f6ac97ded99ddbebfaa3ffbb9d6d"><strong>I nuovi decreti varati dal Governo</strong></li></ol><p>I nuovi decreti vanno ad ampliare e precisare la disciplina contenuta nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (il c.d. <strong>“Decreto Golden Power”</strong>), che regola, unitamente alla normativa secondaria di attuazione, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo con riferimento&nbsp;agli attivi strategici in determinati settori dell’economia.</p><p>La normativa in materia di controllo degli investimenti impone, infatti, la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’acquisto di partecipazioni di società che detengono attivi strategici nonché la notifica di determinati atti e operazioni sviluppandosi essenzialmente lungo due direttrici: i) quella della tutela degli interessi essenziali della <u>difesa e della sicurezza nazionale</u> (articolo 1) e ii) quella della salvaguardia degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, con riferimento in particolare <u>all’energia, ai trasporti e alle comunicazioni</u>).</p><p>Il Decreto Golden Power è stato via via oggetto di ampliamento e la relativa applicazione è stata estesa anche <u>alle reti e alle tecnologie 5G</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4"><u>[4]</u></a> nonché ai <u>beni e i rapporti di rilevanza strategica</u> <u>nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 </u>del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> (infrastrutture e tecnologie critiche e altri settori identificati come rilevanti quali quello sanitario, finanziario, creditizio e assicurativo).&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a></p><p>I decreti n. 179 e n. 180, che entreranno in vigore a partire dal <u>14 gennaio 2021</u>, intervengono sotto un duplice profilo.</p><p>In primo luogo, con l’adozione del DPCM del 18 dicembre 2020, n. 179, sono individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori indicati dall’art. &nbsp;4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2019/452.</p><p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00199/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00199/sg</a></p><p>In secondo luogo, con il DPCM del 23 dicembre 2020, n. 180, il Governo ha individuato gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power, estendendo la portata della precedente disciplina secondaria attuativa <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a>.</p><p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00200/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00200/sg</a></p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="ed261d6a72736483e239edd9486765fe2"><strong>Beni e rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452</strong></li></ol><p>Il DPCM n. 179 del 18 dicembre 2020 individua, dunque, i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 e segnatamente: a) nel settore dell’energia; b) nel settore dell’acqua; c) nel settore della salute; d) nel trattamento, nell'archiviazione e in&nbsp; materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili; e) nel settore delle infrastrutture elettorali; f) nel settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo e infrastrutture dei mercati finanziari; g) nei settori dell’intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie e biotecnologie; h) nei settori delle infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari; i) in tema di approvvigionamento di fattori produttivi critici e del settore agroalimentare; l) in tema di prodotti a duplice uso, vale a dire utilizzabili sia a fini civili che a fini militari; m) nel settore della libertà e del pluralismo dei media.</p><p>Nelle more dell’introduzione dell’odierno DPCM, il d.l. n. 23/2020 (c.d. “<strong>Decreto Liquidità</strong>) aveva imposto la notifica per l’acquisto di partecipazioni in società genericamente attive nei settori in questione, senza ulteriori specificazioni, determinando incertezza giuridica per gli operatori, nonché un elevato numero di notifiche da parte delle imprese, spesso a fini esclusivamente precauzionali.</p><p>Di rilievo, oltre all’elencazione degli attivi rilevanti nei settori sopra menzionati nei 17 articoli che compongono il DPCM n. 179/2020, è lo sforzo definitorio contenuto nell’art. 2, ove sono proposte le definizioni di “infrastrutture critiche”, “tecnologie critiche” “informazioni critiche” e di “attività economica di rilevanza strategica”, che rimandano tutte, sia pur con qualche sfumatura lessicale,&nbsp; alle nozioni di&nbsp; <u>mantenimento delle funzioni vitali della&nbsp; società, della salute, della sicurezza e del&nbsp; benessere&nbsp; economico&nbsp; e&nbsp; sociale della popolazione e al progresso tecnologico</u>. &nbsp;Inoltre, per le attività economiche svolte in taluni ambiti e segnatamente nei settori dell’energia, dell’acqua, della salute, di quello finanziario, creditizio e assicurativo sono previste <u>soglie quantitative di fatturato</u> (300 milioni annui di fatturato annuo netto) e di<u> dipendenti</u> (un numero medio annuale di dipendenti di duecentocinquanta unità), al di sotto delle quali la notifica non è necessaria. Per le attività economiche aventi ad oggetto prodotti a duplice uso (vale a dire i prodotti e tecnologie utilizzabili sia a fini civili che militari) si applica invece soltanto la soglia di fatturato e non quella relativa ai dipendenti&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a>.</p><p>Si tratta di novità che hanno un evidente intento deflattivo, volte dunque a ridurre il numero delle operazioni idonee a ricadere sotto la lente del Governo. In proposito, basti osservare che, mentre nel 2019 il Governo ha registrato 83 notifiche<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, soltanto da gennaio a ottobre del 2020, in funzione delle modifiche normative via via intervenute, si sono registrate oltre 200 notifiche.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="ea3ff371ce94db51b5fd93ea402662330"><strong>Attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni&nbsp;</strong></li></ol><p>Il DPCM n. 180/2020 interviene inoltre nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power. Le novità rispetto alla precedente disciplina si registrano principalmente nel settore dei trasporti, dove il Governo ha aggiunto tra gli attivi strategici le reti stradali e autostradali di interesse nazionali, gli spazioporti nazionali e gli interporti di rilievo nazionale.</p><p>In particolare, nel sistema energetico nazionale, il DPCM individua gli attivi di rilevanza strategica <u>nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali</u>. Sono inclusi tra tali attivi: (a) la rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, nonché gli impianti di stoccaggio del gas; b) le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione&nbsp; di&nbsp; GNL onshore e offshore; c) la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento; d)&nbsp; l’attività&nbsp; di&nbsp; gestione&nbsp; e&nbsp;&nbsp; immobili&nbsp;&nbsp; fondamentali&nbsp;&nbsp; connessi all'utilizzo delle reti&nbsp; e&nbsp; infrastrutture&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; alle&nbsp; precedenti lettere a), b) e c).</p><p>Per quanto riguarda i trasporti, gli attivi strategici sono identificati nelle grandi&nbsp; reti&nbsp; e negli impianti di&nbsp; interesse&nbsp; nazionale,&nbsp; destinati&nbsp; anche&nbsp; a&nbsp; garantire&nbsp; i principali&nbsp; collegamenti&nbsp; transeuropei,&nbsp; e&nbsp; nei&nbsp;&nbsp; relativi&nbsp;&nbsp; rapporti convenzionali, ossia a) i porti di interesse nazionale; b) gli aeroporti di interesse nazionale; c) gli spazioporti nazionali; d)&nbsp; la rete&nbsp; ferroviaria&nbsp; nazionale&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; rilevanza&nbsp;&nbsp; per&nbsp;&nbsp; le&nbsp;&nbsp; reti trans-europee; e) gli interporti di rilievo nazionale; f) le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.</p><p>Infine, all’articolo 3 gli attivi strategici nel settore delle <u>comunicazioni </u>sono individuati: i) nelle reti dedicate e la rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane; ii) nei router di servizio e nelle reti a lunga distanza; iii) negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e i relativi rapporti convenzionali; iv) negli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="e31efd722cb303bd3bdd4577cd63806c0"><strong>Proroga dell’obbligo di notifica di operazioni messe in atto da soggetti intra-UE e nuovi moduli di notifica</strong></li></ol><p>Con il Decreto Liquidità il Governo, in funzione della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica, aveva esteso gli obblighi di notifica <i>ex</i> art. 2 del Decreto Golden Power anche agli acquisti di partecipazioni in società detentrici di attivi strategici “<i>da parte di soggetti esteri,<u> anche appartenenti all’Unione europea</u></i>”, sino alla data del 31 dicembre 2020.</p><p>Con la legge del 18 dicembre 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10">[10]</a>, tale previsione <u>è stato prorogata di ulteriori sei mesi, sino al 30 giugno 2021</u>.</p><p>Pertanto, sino a tale data, relativamente ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e agli ulteriori settori strategici di cui all’art. 4 del Regolamento 2019/452, continueranno a doversi notificare anche le operazioni poste in essere con soggetti residenti nell’Unione europea&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11">[11]</a>.</p><p>Si segnala inoltre che il Governo ha di recente varato nuovi moduli di notifica, che prescrivono un’informativa assai dettagliata, da redigere sia in Italiano che in inglese.</p><p><a href="http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower-moduli/9297" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower-moduli/9297</a></p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"><i>Francesco Mazzocchi</i></a><i> o </i><a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com"><i>Luca Toffoletti</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 [c.d. Decreto Ristori], recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, è relativo all’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. In particolare, l’impresa che stipula, a qualsiasi titolo, contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero acquisisca, a qualsiasi titolo, componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, deve pertanto presentare una notifica ai sensi della normativa sul Golden Power.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> V. Il <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105!vig" target="_blank" rel="noreferrer noopener">decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105</a>&nbsp; che ha ulteriormente ampliato il perimetro delineato dall’articolo 2 del Decreto Golden Power inserendo al comma 1-<i>ter</i> il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti anche ai beni ed ai rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori individuati dall’articolo 4, paragrafo 1, del <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Regolamento (UE) n. 2019/452</a>.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> <i>L’art. 15 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha previsto che “</i>Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3165529&amp;idUnitaDoc=10337552&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21</a>, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3210403&amp;idUnitaDoc=10672981&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">legge 11 maggio 2012, n. 56</a>, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3 ), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto legge, come modificati dal presente articolo,&nbsp;è soggetto&nbsp;alla notifica di cui al comma 5 dell'<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3165529&amp;idUnitaDoc=10337552&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012</a>&nbsp;l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti&nbsp;nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> Contenuta nel d.P.R. del 25 marzo 2014, n. 85.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Ai sensi dell’art. 12 del DPCM 179/2020 “rientrano tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 le attività economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto i prodotti a duplice uso indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.&nbsp; 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9">[9]</a> V. Relazione Golden Power 2019.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10">[10]</a> V. <i>supra </i>nota 3.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11">[11]</a> E non soltanto quelle poste in essere con soggetti esterni all’Unione. Diversamente ai settori di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power, per quanto concerne la tecnologia 5G le operazioni rilevanti vanno notificate soltanto quando poste in essere con soggetti esterni all’Unione europea, mentre per le operazioni ricadenti nell’art. 1 del Decreto Golden Power la disciplina ha previsto, <i>ab initio</i>, la notifica anche per operazioni infra-UE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 02:39:44 +0100</pubDate>
                        <title>Another step forward: the historical turning point from the U.N. Commission on Cannabis reclassification</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/another-step-forward-the-historical-turning-point-from-the-u-n-commission-on-cannabis-reclassification</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 2 December 2020 the UN Commission on Narcotic Drugs (CND) voted to recognize, for the first time in history, the medical value of cannabis.The long-awaited decision comes nearly 60 years after cannabis was first included in the strictest category of the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (hereinafter also referred to as <strong>“Convention”</strong>).Through this historical vote the drugs in Schedule IV of the Convention concerning dangerous substances with high potential toxicity and low, or even no therapeutic power - a subset of those already in Schedule I - no longer include cannabis.It is worth to briefly clarify that Article 1 (j) of the aforementioned Convention provides that the term <em>psychotropic drug</em> means any of the substances included in Schedules I and II, whether natural or synthetic.Cannabis and cannabis-related substances <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> have for many years been included in the Schedules of the Convention (as amended by the 1972 Protocol): cannabis and cannabis resin in the Schedule I and IV; extracts and tinctures of cannabis in the Schedule I.As said, the substances on both lists were categorized as addictive substances with side effects and low or even no therapeutic effects. Thus, until this historical vote, cannabis and cannabis resin were included, along with opioids, cocaine and numerous synthetic substances.As a matter of fact, the schedules had been conceived and arranged in order to classify drugs according to their medical usefulness versus the possible harm they might cause to human health.Therefore, any unauthorised sale, including any unauthorised sale of “cannabis flower” and “extracts and tinctures of cannabis” were meant to be subject to criminal penalties.The purpose of the international Convention, designed to control <em>psychotropic drugs</em>, has been also reflected in the various legislation on this matter.In Italy, for example, without prejudice to the most recent regulatory measures, medical cannabis, with level of THC even higher than 0.6% <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, is regulated by the Presidential Decree no. 309/1990 “<em>Consolidation of the laws governing drugs and psychotropic substances, the prevention, treatment and rehabilitation of drug addicts</em>”, which contains the rules concerning the criminal sanctions (arrest included) for drug dealing, illegal possession drugs and drug trafficking organizations.The Law in question defines the following conducts as punishable, if not authorized in advance by the Ministry of Health: (i) cultivation, production, manufacture, extraction, refining; (ii) dealing, offering, sale, transferring, receiving, obtain for others, distributing, trading, (iii) carrying, sending, transit, dispatching in transit, delivering and possession; (iv) export and import of drugs.Moreover, the Ministry of Health has to carry out the following functions: (i) selecting which areas can be cultivated for this purpose; (ii) importing, exporting and distributing the products throughout the country or authorizing their importation, exportation, distribution or their holding stock; (iii) establishing the amount of cannabis cultivation and production (depending on the requests made by Italian regions and the autonomous provinces, on the basis of the patients’ needs in a specific area), informing the International Narcotics Control Boards.However, notwithstanding the above, especially in the last years, the great effects in medicine and therapeutic properties of cannabis have been confirmed.Cannabis has great effect in patients with chronic pain (including neuropathic pain), in spasticity linked to neurological diseases, in the treatment of nausea and vomiting (particularly the one caused by chemotherapy), in anxiety management&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.It has been also confirmed that only THC (Delta-9-tetrahydrocannabinol) has psychotropic effects, instead CBD (Cannabidiol) does not. CBD turned out to be incredibly useful for relieving spams muscle pain and to have also antipsychotic properties.Therefore, on the basis of scientific evidence of cannabis beneficial effects, the WHO in 2019 first made recommendations to change cannabis classification.The General Director of the World Health Organization sent a letter to the Secretary General of the United Nations recommending, among other things, that cannabis and associated substances should be rescheduled in the international drug control framework.More in particular, the WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) came to the decision that CBD <em>“does not appear to have abuse potential or cause harm” in November</em> 2017&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.The ECDD stated: <em>“in humans, CBD exhibits no effects indicative of any abuse or dependence potential” and “to date, there is no evidence of public health related problems associated with the use of pure CBD”</em>.On 24 January 2019 the WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) recommended to:</p><ul> <li>Remove cannabis and cannabis resin from Schedule IV (keep in Schedule I) as it is not “particularly harmful”;</li> <li>Remove “extracts and tinctures” from the Conventions as it is a complicated term to interpret, covering preparations that have psychoactive properties as well as those that do not pose a risk to public health;</li> <li>Delete Delta-9-THC/dronabinol from the 1971 Convention Schedule II and move to the 1961 Convention, Schedule I (with cannabis and cannabis resin), because it refers to the main psychoactive component of cannabis;</li> <li>Delete THC isomers from the 1971 Convention Schedule I and move to the 1961 Convention Schedule I;</li> <li>Add a footnote that products containing predominantly CBD and not more than 0.2% Delta-9-THC are not under international control. They are explicitly excluded, as there is no relevant risk to public health because marijuana for medical use is not a dangerous drug, i.e. a risky narcotic, such as heroin.</li></ul><p>At this stage, only the first of the WHO recommendations was approved. This historical decision, however, can have a great impact worldwide.The approval of WHO Recommendation - with a majority of 27 votes in favour, 1 abstention and 25 votes against - could lead, in fact, to a more flexible international (and not only) drug policy and to the removal of many barriers to the use of cannabis for medical and research purposes.The UN vote could encourage countries to re-evaluate how cannabis is qualified on their list of narcotic drugs, potentially developing more research into medical cannabis and its use as a treatment for various ailments and conditions, standing that “(…) <em>many countries look to global conventions for guidance, and United Nations recognition is a symbolic win for advocates of drug policy change who say that international law is out of date</em>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.&nbsp;<i>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For further information please contact&nbsp;<em><a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Quattrocchi</a>,&nbsp;<a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>&nbsp;or&nbsp;<a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michelle Pepe</a>.</em></i>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> According to the defintion provided by article 1(1) (b) and (c) of the Convention, the words “<em>Cannabis</em>” and “<em>Cannabis plant</em>” refer to “<em>the flowering or fruitng tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, by whatever name they may be designated”, and as “any plant of the genus Cannabis</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> The percentage of THC in the Industrial Cannabis, instead, pursuant to Law no. 242/2016 can fluctuate from 0.2% to 0.6%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Report of Professor Barnes <em>“Cannabis: the evidence for Medical Use”</em> (May 2016).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Report of 41st ECDD – Cannabis: Report Extract, section 5.5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Isabella Kwai, <em>‘Huge Historic Victory’ for Cannabis, U.N. Classifies It as a Less Dangerous Drug</em>, New York Times, Dec. 3rd, 2020, p. 13.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 02:22:49 +0100</pubDate>
                        <title>Provvedimento IVASS n. 101 del 10 dicembre 2020: l’Ivass anticipa al 5 febbraio 2021 talune semplificazioni previste nel Provvedimento 97/2020 in favore degli intermediari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/provvedimento-ivass-n-101-del-10-dicembre-2020-livass-anticipa-al-5-febbraio-2020-talune-semplificazioni-previste-nel-provvedimento-97-2020-in-favore-degli-intermediari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’adozione da parte di IVASS del Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 si è completato il processo di integrazione nell’ordinamento italiano della disciplina dell’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, volta a perseguire la razionalizzazione e la semplificazione della regolamentazione della materia.In particolare, il summenzionato Provvedimento ha abrogato l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del RUI di attestare, mediante comunicazione presentata all’IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura.L’entrata in vigore del Provvedimento n. 97/2020 è prevista per il 31 marzo 2021, al fine di assicurare agli operatori assicurativi e riassicurativi un congruo termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.Tuttavia, nel più ampio quadro delle misure adottate a supporto dell’attività delle imprese e degli intermediari a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, l’IVASS – con provvedimento 101/2020 – ha esonerato, <strong><u>sin dalla prossima scadenza del 5 febbraio 2021</u></strong>, gli intermediari A, B ed F dal richiamato onere di comunicare il rinnovo della polizza RC.Resta fermo che l’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza RC è requisito per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nonché per il mantenimento dell’operatività e per l’instaurazione dei rapporti di collaborazione orizzontale, sulla base di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative disposizioni di attuazione.Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito dell’IVASS: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_101/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_101/index.html</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare Avv. <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, Avv. <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, Avv. <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 04:19:06 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovi modelli per la gestione delle NPEs al seminario di Aziendabanca del 3 dicembre</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-modelli-per-la-gestione-delle-npes-al-seminario-di-aziendabanca-del-3-dicembre</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Redazione NPEs e credito anomalo: il 2021 porta con sé scenari inediti per cui si renderanno necessari modelli innovativi di gestione del credito. In questa sfida - di primaria importanza, se si pensa che i valori dell'incagliato dovrebbero ritornare a livelli 2012 - un ruolo fondamentale sarà certamente giocato dalla tecnologia. Sono questi alcuni degli argomenti al centro del seminario «Nuovi modelli per la gestione delle NPEs», promosso da Aziendabanca, rivista dedicata al settore banking, e che si terrà giovedì 3 dicembre alle ore 14:30.L'evento, in modalità virtuale, vedrà le relazioni dell'avvocato<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span></strong>, amministratore delegato di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span>, e Alberto Sondri, Executive director di Cribis Credit Management.<strong>Massimei</strong>, tra i massimi esperti in Italia in ambito media &amp; reputation, è l'equity partner chiamato dal proprio studio legale,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl"><strong>Nctm</strong>,</span>&nbsp;a dare vita a<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>insieme a un altro colosso, Cribis Credit Management, società specializzata nella gestione in outsourcing dei processi di Collection e di NPL management.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>è una Società tra Avvocati finalizzata alla gestione e al recupero dei crediti massivi e al contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di NPEs. Un soggetto che si pone nel solco della piena innovazione vissuta dal mondo legale negli ultimi mesi: le esigenze del mercato, soprattutto nel settore bancario e finanziario, hanno infatti stimolato la nascita di nuove realtà.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>offre servizi integrati e su misura in particolare a banche, assicurazioni, imprese e investitori, coniugando expertise di alta qualità (derivante anzitutto dalle esperienze di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>e Cribis) con tecnologie all'avanguardia. Con sedi a Bologna e Milano, ha un portfolio di oltre 300 milioni di euro in crediti e gestisce attualmente 15.000 pratiche, in mano già a 20 professionisti in via di crescita.«Non solo consulenza legale - ha recentemente sottolineato in un'intervista proprio l'ad di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Next Legal</span>, <strong>Massimei</strong> - ma anche due diligence, data remediation &amp; enrichment, contenzioso bancario e recupero crediti. E forse non finisce qui».Tratto da <a href="https://dirittoeaffari.it/nuovi-modelli-per-la-gestione-delle-npes-al-seminario-di-aziendabanca-del-3-dicembre/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirittoeaffari.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 11:11:59 +0100</pubDate>
                        <title>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<em><strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 16 novembre 2020 alle ore 18. In ragione del fatto che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche</em>].</p><h2>1. Introduzione</h2>In considerazione dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19, il governo italiano ha adottato una serie di interventi normativi che hanno impattato, tra l’altro, in determinati profili di diritto societario, ivi inclusa l’attività di <em>governance</em>,&nbsp;la disciplina degli aumenti di capitale, le valutazioni per l’elaborazione del bilancio ed aspetti relativi a finanziamenti dei soci alle società&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<h2>2. Impatto del Decreto Cura Italia in materia di <em>governance</em> societaria</h2>Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<span style="text-decoration: underline;">Cura Italia</span>”), ha introdotto misure straordinarie in materia di svolgimento di Assemblee dei Soci mediante l’utilizzo di mezzi telematici, di deliberazioni assembleari da parte delle Società a Responsabilità Limitata, ed infine, per quanto attiene alle società quotate, ai profili di rappresentanza dei soci in Assemblea.<h4>2.1 Approvazione del bilancio 2019</h4>Anzitutto, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto il rinvio dei termini per la convocazione delle Assemblee dei Soci aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019, in deroga ai termini di cui agli articoli 2364, comma 2, e 2478-<em>bis</em> c.c., i quali richiedono la convocazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.In base al disposto del Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali viene esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 28 giugno 2020 (nel caso di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2019), con l’approvazione e trasmissione ai soci del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo entro la fine di maggio.<h4>2.2 Attività delle Assemblee dei Soci e Organi Amministrativi</h4>Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori degli organi sociali, l’art. 106, comma 2, del Cura Italia ha introdotto disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, che siano state convocate entro la data del 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo alla pandemia da Covid-19 e, a tal riguardo, si segnala che ai sensi dell’art. 71 del recente Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (il “<u>Decreto Agosto</u>”) l’applicazione dell’articolo 106, comma 2, era stata estesa alle riunioni convocate entro la data del 15 ottobre 2020. Un’ulteriore estensione, questa volta al 31 dicembre 2020, è stata recentemente prevista per effetto del combinato disposto di più previsioni normative [2], tra cui in particolare, il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (non ancora convertito in legge), recante le prime misure adottate in connessione alla proroga dello stato di emergenza relativo alla pandemia da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Tali misure, applicabili a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, prevedono che per le Assemblee dei Soci, mediante disposizione nell’avviso di convocazione:<ul> <li>l’espressione di voto dei soci possa avvenire, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in via elettronica, per corrispondenza, ovvero con l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero</li> <li>possano essere svolte, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in modalità esclusivamente telematica, fatto salvo l’obbligo di adottare strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la possibilità di identificare i partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, e precisando la non necessaria compresenza del Presidente e Segretario (o Pubblico Ufficiale) nello stesso luogo.</li></ul><p>Lo svolgimento delle Assemblee dei Soci in modalità esclusivamente telematica conferma ed elabora quanto enunciato dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187/2020 in data 11 marzo 2020, nel periodo iniziale della diffusione del virus COVID-19, secondo la quale, nel caso di previsioni statutaria, vi sarebbe stata la possibilità di tenere Assemblee dei Soci in via telematica con riferimento a tutti i partecipati dell’Assemblea dei Soci, ivi compreso il Presidente, ma facendo salva la presenza del segretario verbalizzante (o notaio) presso il luogo indicato nell’avviso di convocazione.Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha deciso di ampliare l’alveo di legittimità per lo svolgimento di Assemblee dei Soci esclusivamente con mezzi telematici anche ai casi in cui non vi sia una precisa diposizione statutaria che lo consenta ovvero ai casi in cui tale modalità venga esclusa dalla legge.Tuttavia, la disposizione lascia aperti alcuni profili meramente pratici, quali, anzitutto, la necessità di indicare uno specifico luogo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci e la necessità di presenza nel luogo di convocazione del Segretario.A tal riguardo, una parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> ha dapprima sostenuto la necessità di avere tale indicazione del luogo, anche se la stessa Assemblea dei Soci fosse (convocata e) svolta esclusivamente con l’utilizzo di mezzi telematici, in ragione di una lettura della disposizione armonizzata al complesso di norme in materia di svolgimento dell’Assemblea dei Soci, oltre alla necessaria presenza del Segretario (o Notaio) presso tale luogo.Successivamente, altra parte della dottrina <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, ed il Consiglio Notarile di Milano, nella motivazione della propria massima n. 187/2020, hanno espresso un parere in senso contrario.In particolare, nella motivazione alla massima 187/2020 del Consiglio Notarile meneghino viene configurata la possibilità di un avviso di convocazione che preveda la partecipazione all’Assemblea dei Soci esclusivamente mediante mezzi telematici, senza che si renda necessaria l’indicazione di un luogo fisico, proprio in ragione della deroga della disposizione rispetto alla necessità di convocare l’Assemblea dei Soci in un determinato luogo fisico. In tali circostanze, come riconosciuto dal Consiglio Notarile, il Segretario prenderà parte all’Assemblea dei Soci in modalità telematica e non da un determinato luogo fisico di convocazione, seppur venga fatta salva la necessità che, nei casi in cui l’attività di segretario sia affidata ad un Notaio, lo stesso si trovi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale <a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.Data la previsione di un’Assemblea dei Soci con tutti i partecipanti, ivi incluso il Presidente ed il Segretario, connessi mediante mezzi telematici e, potenzialmente, tutti in luoghi diversi, si è posto un ulteriore tema per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione, ed in particolare con riferimento alla doppia sottoscrizione del verbale dell’Assemblea dei Soci da parte sia del Presidente, sia del Segretario ai sensi dell’art. 2375, comma 1, c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.A tal riguardo, anzitutto, si segnala che il tema non si pone per quanto attiene ai verbali di Assemblea Straordinaria dei Soci, e – pertanto – con la funzione di segreteria affidata alla figura del Notaio. In tali casi, infatti, è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la sola sottoscrizione da parte del Notaio sia sufficiente al fine di perfezionare il verbale dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Per quanto, invece, attiene a tutte quelle Assemblee che non necessitano di un verbale notarile, la doppia sottoscrizione Segretario-Presidente deve sussistere, pena la mancanza di verbale, ai sensi dell’art. 2379, comma 3, c.c.. A tal riguardo, data la mancanza di espressa previsioni di legge, il verbale potrà essere, come puntualizzato dalla Massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano, oggetto di successiva redazione e successiva sottoscrizione, mentre sembra dubbia la possibilità di riconoscere, durante il perdurante periodo emergenziale, la validità del verbale sottoscritto unicamente dal Segretario&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>.Inoltre, si segnala che, come sottolineato dalla dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> e dalla stessa Assonime&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, le disposizioni di cui all’art. 106 del Cura Italia sono espressioni di principi applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli organi di controllo anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</p><h4>2.3 Società a responsabilità limitata</h4>Per quanto attiene specificatamente alle Società a Responsabilità Limitata, l’art. 106 del Cura Italia ha previsto che, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione o consenso espresso per iscritto.Pertanto, si segnala che la previsione ha, da un lato, esteso tali modalità di esercizio di voto alle S.r.l. che non contengono disposizioni in tal senso nello statuto, e dall’altro lato, sostanzia la possibilità riconosciuta alle Assemblee dei Soci di S.r.l. di adottare tali (consueti) metodi decisionali anche nei casi in cui, ai sensi dell’art. 2479 c.c., l’Assemblea dei Soci debba adottare la decisione collegialmente, ovvero a titolo esemplificativo l’approvazione del bilancio e le modificazioni dell’atto costitutivo.<h2>3. Impatto del Decreto Liquidità Italia in materia di perdite, bilancio e finanziamenti soci</h2>Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<span style="text-decoration: underline;">Decreto Liquidità</span>”), ha introdotto tre ordini di misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese.<h4>3.1 Deroghe alla disciplina civilistica in tema di perdite di capitale</h4>Per quanto attiene alle perdite di capitale, l’art. 6 del Decreto Liquidità ha previsto che dalla data del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, nel caso di perdite del capitale sociale rilevanti (superiori al terzo e/o tali da ridurlo al di sotto del minimo legale) troverà applicazione una disciplina in deroga ad una serie di disposizioni di natura codicistica, come segue:<ul> <li>nel caso di perdite tali da ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo del capitale o al di sotto del minimo legale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono esonerate dall’obbligo di procedere a ricapitalizzazione o di trasformazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>;</li> <li>nel caso di perdite o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le S.p.A. e le S.r.l., ovvero nel caso di perdita del capitale sociale per le Soc. Coop, non opererà la causa di scioglimento specificatamente prevista dall’art. 2484, comma 1 n. 4, c.c. per S.p.A. ed S.r.l., e dall’art. 2545-<em>duodecies</em> c.c. per le società cooperative.</li></ul><p>Risulta opportuno segnalare che il testo di cui all'art. 6 del Decreto Liquidità riconosce la propria applicabilità a tutte le “<em>le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020</em>”, riferendosi dunque sia alle perdite del capitale emerse nel corso dell'intero l'esercizio 2020 sia anche a quelle sorte negli esercizi precedenti.Sebbene tale lettura letterale, da un lato non risulta essere in linea con la Relazione Illustrativa al Decreto dove vengono menzionate le perdite di capitale “dovute alla crisi da COVID-19” come sostenuto da parte della dottrina&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>, dall’altro lato, altra parte della dottrina ha in modo condivisibile riconosciuto tale estensione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[14]</a> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> <a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.A tal riguardo, è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 191/2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> dello scorso 16 giugno, il quale ha sostenuto che la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite troverebbe applicazione a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale dai quali emergano le perdite, e pertanto, anche con riferimento a perdite che si siano formate antecedentemente all’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e del Decreto Liquidità.Inoltre, attraverso la stessa massima, il Consiglio Notarile meneghino ha voluto ulteriormente precisare che restano comunque fermi gli obblighi informativi in capo agli amministratori e, in particolare, l’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea sia nel caso in cui, per effetto delle perdite registrate, il patrimonio netto sia superiore al capitale minimo previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per effetto di perdite registrate che siano superiori a un terzo del capitale sociale (ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).Nella citata massima, viene peraltro sostenuta la legittimità di deliberazioni, assunte nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, aventi ad oggetto l’aumento di capitale a pagamento anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite ai sensi di legge, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale, il rapporto tra patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (fattispecie di cui agli artt. artt. 2447 e 2482-ter c.c.).Proprio in tema di aumenti di capitale, si segnala, da ultimo, che la disciplina civilistica dettata in materia dal Codice Civile è stata di recente innovata dal legislatore con l’intento di favorire interventi di&nbsp;rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica. Per una trattazione più diffusa dell’argomento si veda il par. 4 che segue.</p><h4>3.2 Continuità aziendale e bilancio</h4>Per quanto attiene alla disciplina in merito alla redazione del bilancio, l’art. 7 del Decreto Liquidità ha previsto, per i bilanci dell’esercizio in corso, che la valutazione delle voci di bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuazione aziendale se tale situazione fosse sussistente nel bilancio dell’esercizio precedente <a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.Per quanto attiene all’applicabilità, la disposizione del Decreto Liquidità prevede che tale criterio di valutazione possa essere adottato anche con riferimento ai bilanci chiusi, e non ancora approvati, fino alla data del 23 febbraio 2020, il che nella maggior parte dei casi coinciderà con il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.Inoltre, l’adozione di tale criterio di valutazione dovrà essere specificamente illustrata dall’organo amministrativo nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la propria Relazione Tematica n. 56 datata 8 luglio 2020, nella quale viene riconosciuta un’applicabilità generalizzata della norma in questione, senza che si renda necessaria una valutazione dell’impatto derivante dalle conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>.Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, nella menzionata Relazione Tematica, ha scrupolosamente precisato che una volta venuta meno l’applicabilità della norma in questione, la consistenza patrimoniale e le prospettive economiche dovranno essere nuovamente valutate in base ai termini ordinari, e –&nbsp;pertanto – la società che abbia beneficiato della norma dovrà aver mantenuto ovvero ricostituito un equilibrio economico finanziario e la relativa consistenza patrimoniale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.Infine, si segnala anche l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità <a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>,&nbsp;il quale, in merito alla portata della norma (che richiama esplicitamente l’art. 2423-<em>bis</em> &nbsp;c.c.), ha chiarito, <em>inter alia</em>, che:<em>(a)</em> &nbsp;la deroga di cui all’art. 7 troverebbe applicazione unicamente con riferimento alle società che redigano il bilancio applicando le norme del codice civile e dell’OIC, e non anche a quelle società che siano tenute a redigere il bilancio mediante l’utilizzo dei principi contabili internazionali <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards" target="_blank" rel="noreferrer">IAS</a>/<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/IFRS" target="_blank" rel="noreferrer">IFRS</a>;<em>(b) </em>i bilanci per i quali troverebbe applicazione l’art. 7 sarebbero quelli relativi <em>(i)</em> agli esercizi chiusi dall’organo assembleare prima della data del 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati, <em>(ii)</em> ai bilanci d’esercizio relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e, infine, <em>(iii)</em> ai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.<em>(c) </em>la nota integrativa dovrà illustrare le significative incertezze “<em>in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio</em>” e, a tal fine, dovrà illustrare i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, ovvero qualora nel futuro arco temporale di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell’attività, la nota integrativa dovrà indicare tutte tali circostanze e gli eventuali e probabili effetti che tali circostanze siano destinate a produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.<h4>3.3 Postergazione dei finanziamenti soci</h4>Infine, si segnala che l’art. 8 del Decreto Liquidità ha introdotto una nuova misura atta ad escludere l’applicazione della disciplina della postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., ai finanziamenti dei soci, ovvero, ai sensi dell’art. 2497-<em>quinquies</em> c.c., ai finanziamenti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a>.Pertanto, la norma fa venir meno la necessità in capo ai soci finanziatori di procedere ad una valutazione finanziaria - patrimoniale della società al momento dell’erogazione del finanziamento, con la conseguenza che in caso in cui venisse concesso un finanziamento cd. “<em>anomalo</em>” (dunque, quando concesso in un momento in cui la società (<em>a</em>) anche in considerazione del tipo di attività svolta, versasse in una condizione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero (<em>b</em>) quando vi fosse stata una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole un apporto a titolo di conferimento), il credito derivante non sarebbe soggetto ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.La disposizione è finalizzata ad incentivare i finanziamenti <em>endogeni</em> alla società per il mantenimento della continuità aziendale, in un periodo emergenziale, con il coinvolgimento <em>in primis</em> degli stessi soci e - di conseguenza - anche in tutti quei casi in cui la società non avesse ulteriori accessi al credito presso terzi.In merito alla portata della norma, occorre precisare che parte della dottrina si è orientata a ritenere che l’utilizzo della locuzione “<em>finanziamenti effettuati</em>” debba riferirsi a finanziamenti erogati entro l’arco temporale indicato dalla norma e a ritenere che la deroga alla postergazione troverebbe applicazione anche qualora il rimborso del finanziamento effettuato (<em>rectius</em>, erogato) entro il 31 dicembre 2020 sia successivo a tale data&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>.A tal riguardo, infine, si precisa che la postergazione, disciplinata specificamente per le società a responsabilità limitata, trova applicazione, come riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche con riferimento alle società per azioni, alle quali, conseguentemente, si applicheranno anche i benefici introdotti dal Decreto Liquidità in materia.<h2>4. Impatto del Decreto Semplificazioni in materia di aumenti di capitale</h2>Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “<u>Decreto Semplificazioni</u>”), ha introdotto - conformemente ad analoghe esperienze europee <a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>&nbsp;- misure di natura sia transitoria (nella forma di deroghe alla disciplina civilistica) sia strutturale (nella forma di modifiche permanenti alla disciplina civilistica) in materia di aumenti di capitale <a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>,&nbsp;con l’intento di favorire interventi di rafforzamento patrimoniale nelle società di capitali, anche in ragione del difficile contesto economico concretizzatosi in questi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica.<h4>4.1 <strong>Misure transitorie: deroghe alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</strong></h4>L’art. 44 del Decreto Semplificazioni ha introdotto tre diverse misure che modificano transitoriamente (fino al 30 giugno 2021) la disciplina civilistica dettata dal Codice Civile in tema di aumenti di capitale, come meglio descritte di seguito.<strong>I. </strong>In primo luogo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>&nbsp;in tema di quorum deliberativi per gli aumenti di capitale delle società per azioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>,&nbsp;l’art. 44, comma 1, del Decreto Semplificazioni ha previsto che, sino alla data del 30 giugno 2021, potranno essere approvate – comunque a condizione che sia presente in assemblea un numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale – con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto della società preveda maggioranza più elevate, le delibere inerenti:<ul> <li>gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);</li> <li>l'introduzione nello statuto della società della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>&nbsp;(per aumenti di capitale da deliberare comunque fino al 30 giugno 2021).</li></ul><p><strong>II.</strong> In secondo luogo, l’art. 44, comma 2, del Decreto Semplificazioni ha, altresì, previsto che le medesime disposizioni di cui sopra, dettate in materia di società per azioni, si applichino anche alle società a responsabilità limitata (ai sensi degli artt. 2480, 2481, 2481-bis c.c.)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>.<strong>III.</strong> L’ultima modifica transitoria disposta dall’art. 44, comma 3, del Decreto Semplificazioni ha interessato le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.Al riguardo è opportuno premettere che, l’art. 2441, comma 1, c.c. prevede, <em>inter alia</em>, in caso di aumento di capitale, un diritto di opzione per i soci da esercitare in via proporzionale sulle azioni di nuova emissione (oltreché sulle eventuali obbligazioni convertibili in azioni).In linea generale, a norma dell’art. 2441, comma 5, c.c. tale diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso dalla deliberazione di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige ma, comunque, nel rispetto di determinate prescrizioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>.Nel caso delle società con azioni quotate in mercati regolamentati – ed anche negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, a seguito delle modifiche strutturali apportate dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni all’art. 2441 c.c., come meglio descritta nel par. 4.2. che segue – il diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale può essere anche espressamente escluso dallo statuto ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., in ogni caso entro un determinato limite, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione di un revisore legale.Fermo quanto precede, per effetto dell’art. 44, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2021, le società di cui sopra potranno deliberare l'aumento del proprio capitale sociale mediante nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione dei soci anche in mancanza di espressa previsione statutaria ed entro il limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (superiore a quello normalmente previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo paragrafo, c.c. che è pari al 10 per cento per cento del capitale sociale preesistente).</p><h4>4.2&nbsp;<strong>Misure strutturali: modifiche alla disciplina civilistica in tema di aumenti di capitale</strong></h4>Per quanto concerne le misure di natura strutturale, l’art. 44, comma 4, del Decreto Semplificazioni ha modificato permanentemente la disciplina dettata in tema di diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, modificando l’art. 2441 c.c..Le modifiche apportate alla norma hanno riguardato, in particolare:<ul> <li>la riduzione del termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione dei soci che non può essere inferiore ai 14 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della società, o, in mancanza, dell'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese (la previgente formulazione dell’articolo in questione prevedeva invece un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di opzione);</li> <li>l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2441, commi 3&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>&nbsp;e 4&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a>&nbsp;c.c. (già previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati) anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di appartenenza&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a>;</li> <li>per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la riduzione (da 5 a 2) del numero di sedute (da tenersi nel mese successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lett. (a)) in cui gli eventuali diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori sul mercato regolamento o sul sistema multilaterale di negoziazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a>;</li> <li>per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di prevedere che, in caso di esclusione o limitazione statutaria del diritto di opzione dei soci in sede di aumento di capitale, le ragioni dell’esclusione o della limitazione statutaria, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, siano indicati in un’apposita relazione degli amministratori&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a>.</li></ul><p>&nbsp;<em>A cura di <a href="mailto:" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>,&nbsp;<a href="mailto:" target="_blank" rel="noopener">Angelo Fabris</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per una panoramica delle novità (e alcuni profili comparatistici) si veda anche il recente articolo Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> In particolare l’art. 1, comma 3, lett. b) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 ha introdotto nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 - contente l’elenco di tutte le fattispecie i cui termini sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 - un nuovo numero, 19-<em>bis</em> (così includendo nell’elenco anche la fattispecie di cui all’art. 106 del Cura Italia). L’art. 1, comma 3, lett. a) del citato Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 ha emendato la precedente indicazione relativa al termine del 15 ottobre 2020 (recata dall’art. 1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020), sostituendola con il nuovo termine del 31 dicembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Si veda Delibera del Consiglio dei Ministri sulla “<em>Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</em>”, adottata in data 7 ottobre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>&nbsp;Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>“Assemblea Virtuale? Qualcosa resterà”, in Corriere della Sera, 30 marzo 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Si veda Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020</em>, secondo il quale l’indicazione del luogo fisico per l’Assemblea dei Soci è un elemento non essenziale. L’autore si esprime infatti come segue: <em>“Francamente, se l’assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto on-line, l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di un luogo di convocazione non ha senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione): il luogo di convocazione è il luogo indicato dalla società all’esclusivo fine di permettere agli aventi diritto di partecipare all’adunanza, quando, invece, per definizione, l’assemblea che si svolge totalmente on line, un luogo di convocazione non ce l’ha”;</em> in tal senso, riconoscendo implicitamente la configurabilità di un avviso di convocazione Atlante – Maltoni – C. Marchetti – Notari – Roveda, “<em>Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Si veda Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)”, </em>Massima n. 187, 2020. Nella motivazione il Consiglio Notarile Meneghino specifica che <em>“Viene quindi derogata proprio la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) e che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione. I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione. […] Si deve cioè affermare che qualora l'avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Cfr. articolo 2375, comma I, Codice Civile<em> “Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione"</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> In questo senso: Consiglio Notarile di Milano<em>, </em><strong>“</strong><em>Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)”, Massima n. 45/2004 e </em>Consiglio nazionale del Notariato<em>, “</em><em>Il presidente dell’assemblea”, </em>in<em> Studio di Impresa, n. 70, 2009. In giurisprudenza,&nbsp;si veda Tribunale di Messina, 22 aprile 2005 in Pluris</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Si veda Busani, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Si veda P. Marchetti – Ventoruzzo, <em>op. cit</em>. <em>e </em>Busani, <em>op. cit</em>..<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Assonime, “<em>Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)</em>”, 18 marzo 2020: “<em>Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Tali obblighi vengono disposti, per le S.p.A., agli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e, per le S.r.l., agli artt. 2482-<em>bis</em> commi 4, 5 e 6, e 2482-<em>ter</em> c.c., espressamente derogati dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> In tal senso Legnani<em>,&nbsp;“Le nuove disposizioni in materia societaria volte a fronteggiare l’emergenza”,&nbsp;</em>in <em>Il Societario</em>, 16 aprile 2020 e Brizzi, “<em>Il diritto societario della crisi alla prova dell’emergenza Covid-19”,</em> in<em> Il Corriere Giuridico</em>, 07/2020<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> In tal senso,<em>&nbsp;</em>Ventoruzzo, “<em>Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19”, </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020, p. 531 secondo il quale un’“<em>interpretazione “minimalista”</em> […]<em> non è accettabile. Simili distinzioni tra le cause di un ipotetico dissesto sarebbero, nella stragrande maggioranza dei casi, estremamente difficili, incerte, e in certo senso arbitrarie: i fenomeni economici, e il modo in cui essi si riflettono nel bilancio, sono correlati e interdipendenti, e il mancato incasso di un vecchio credito - che in ipotesi non avesse alcun legame causale con l’emergenza sanitaria - difficilmente potrebbe ritenersi, da solo, essere la ragione della non continuità, essendo questa la conseguenza del complesso della gestione. Nulla esclude, ad esempio, che in assenza di un peggioramento delle vendite, e di ciò che esso implica sulla valutazione delle rimanenze anche nel bilancio 2019 non ancora chiuso (fenomeni invece connessi alla infezione), concorra alla perdita di continuità. La stessa Relazione illustrativa del decreto, a ben leggere, pur facendo ovviamente riferimento agli effetti negativi legati alla pandemia, non afferma la necessità di isolare e neutralizzare solo gli effetti strettamente connessi ad essa.”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> In tal senso, si veda anche la Relazione Tematica n. 56 della Corte di Cassazione datata 8 luglio 2020, la quale, richiamando D’Attorre,<em> “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi”,</em> in <em>Fallimento</em>, 05/2020, segnala che<em> “La parentesi esonerativa si apre al di fuori di qualsiasi controllo pubblicistico e intercetta tutte le imprese, senza distinzioni”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Per una panoramica in merito alle due opposte interpretazioni si veda Busani, “<em>Il 2020 come anno di grazia per le perdite da Covid-19” </em>in <em>Le Società</em>, 05/2020, dove l’Autore sostiene una tesi restrittiva della norma<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>&nbsp;Si veda Consiglio Notarile di Milano, “<em>Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)”, </em>Massima n. 191/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> A tal riguardo, si segnala che, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, l’art. 7 non costituirebbe un obbligo in capo agli amministratori nella valutazione delle voci di bilancio, quanto una facoltà; in tal senso Ventoruzzo, <em>op. cit. </em>e Brizzi, <em>op. cit..</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit.</em>, in base alla quale “<em>l’esenzione è generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà finanziaria pregressa o indipendente</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Corte di Cassazione, <em>op. cit</em>..[21]&nbsp;Organismo Italiano di Contabilità, <em>Documento Interpretativo n. 6</em>, 3 giugno 2020.[22]&nbsp;Per una ricostruzione dei due istituti e in generale degli apporti dei soci si rinvia a A. Negri-Clementi – Federici, <em>Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale</em>, in <em>Le Società 1/2017</em>, pp. 8 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>&nbsp;A tal riguardo, si veda Ventoruzzo, <em>op. cit.</em> e Brizzi, <em>op. cit.</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>&nbsp;In questo senso si vedano le esperienze di Germania e UK citate da Assonime nella Circolare n. 25/2020 “<em>Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni</em>”, p. 5, nota 5.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>&nbsp;In proposito si veda Assonime, <em>op. cit.</em> e, con riferimento alla versione non ancora convertita del Decreto Semplificazioni, “<em>Decreto Semplificazioni. Misure a favore degli aumenti di capitale</em>” in <em>News Legislative</em>, <em>www.assonime.it</em>, 21 luglio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>&nbsp;L’art. 2368, comma 2, c.c. dispone, in particolare, che “<em>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>” Per quanto attinente alla seconda convocazione, l’art. 2369, comma 3, c.c. prevede che “<em>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”. </em>Per quanto specificamente attinente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2369, comma 7, c.c. dispone inoltre che “<em>l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>&nbsp;Secondo Associazione Emittenti Aim Italia, in Circolare n. 4/2020 “<em>La nuova disciplina degli aumenti di capitale per le società AIM Italia</em>” la disciplina di cui sopra potrebbe non rivelarsi conveniente per le società quotate in quanto la stessa è condizionata alla presenza di un quorum costitutivo di capitale rappresentato in assemblea (pari alla metà del capitale sociale) più elevato rispetto a quello stabilito dall’art. 2369, terzo e settimo comma, cod. civ. (rispettivamente pari a un terzo e un quinto del capitale sociale).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>&nbsp;L’art. 2443 c.c. prevede, in particolare, che “<em>Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 </em>[…]<em> La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione</em> […]”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>&nbsp;Al riguardo si veda anche Ravaccia, “<em>Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l</em>.” in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, 10 settembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>&nbsp;In proposito l’art. 2441, comma 6, c.c. dispone che “<em>Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>&nbsp;L’art. 2441, comma 3, c.c. reca la disciplina del diritto di prelazione sulle azioni non optate e, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dell’offerta dei diritti di opzione non esercitati al mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi multilaterali di</strong> <strong>negoziazione</strong> i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato <strong>o nel sistema multilaterale di</strong> <strong>negoziazione </strong>dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno <strong>due sedute</strong>, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente vendut</em>i”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B32%5D">[32]</a>&nbsp;L’art. 2441, comma 4, c.c. reca la disciplina relativa all’esclusione del diritto di opzione dei soci. La norma nella nuova formulazione dispone, in particolare, quanto segue: “<em>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati <strong>o negoziate in sistemi</strong> <strong>multilaterali di negoziazione </strong>lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. <strong>Le ragioni dell'esclusione o della limitazione</strong> <strong>nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di</strong> <strong>emissione devono risultare da apposita relazione degli</strong> <strong>amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel</strong> <strong>sito internet della società entro il termine della convocazione</strong> <strong>dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali</strong>.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B33%5D">[33]</a>&nbsp;Si veda in proposito anche Associazione Emittenti Aim Italia, <em>op. cit..</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B34%5D">[34]</a>&nbsp;Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 33 sopra.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B35%5D">[35]</a>&nbsp;Ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.. Per una versione integrata della norma, che tiene conto delle modifiche apportate, si veda la nota 34 sopra.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 05:38:29 +0200</pubDate>
                        <title>Un codice valido anche per chi investe in Cina</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-codice-valido-anche-per-chi-investe-in-cina</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Le riforme di Pechino |&nbsp;Più tutela ambientale e trust testamentario tra le novità del corpus di leggi civili</h5><em>di Rita Fatiguso</em>L'ultima Plenaria del Parlamento cinese ha prodotto due grandi novità legislative. Delle due, quella che più ha creato scompiglio è la legge sulla sicurezza a Hong Kong: era attesa da anni e Pechino, nell'inerzia dell'ex colonia, l'ha varata con atto proprio ma non l'ha promulgata, quindi ancora non la si conosce in dettaglio né si sa in che modo sarà attuata.L'altra novità che non mancherà di avere effetti rivoluzionari per ciò che si nasconde tra commi e cavilli è il nuovo Codice civile, un corpus giuridico in gestazione addirittura dagli anni Settanta, che raccoglie e sviluppa le leggi in materia di diritto civile e commerciale approvate finora, nonché l'importante modifica della Costituzione in materia di proprietà attuata nel 2004.Proprietà statale, collettiva e privata, vengono messe sullo stesso piano, e da questo codice ricevono pari tutela. Di fatto tutti i componenti della società sono mobilitati per creare ricchezza, mentre il legislatore cinese riesce anche a brillare per innovazione, tanto è vero che all'articolo 1133, comma 4, spunta una possibilità un tempo inconcepibile: si prevede addirittura che una persona fisica possa dar vita a un trust testamentario mettendo così in sicurezza i propri beni già in vita. Se, come proclamava Deng Xiaoping, arricchirsi è glorioso, blindare le ricchezze è diventato un must. È noto che questa è una preoccupazione diffusa tra chi ha utilizzato le occasioni di aumentare le proprie risorse offerte dal sistema socialista con caratteristiche cinesi, tuttavia le opportunità di disporre di queste ricchezze in favore degli eredi erano piuttosto limitate.Il codice dà valore ai diritti della personalità, al diritto alla <em>privacy</em>, ai diritti civili e introduce anche una tutela rafforzata dell'ambiente nei confronti di chi lo danneggia, con una strategica inversione dell'onere della prova - d'ora in poi sarà il presunto autore del danno ambientale a doversi scagionare per evitare, tra l'altro, sanzioni e risarcimenti. In una società afflitta dai danni dell'inquinamento creati da una industrializzazione troppo rapida si tratta di una rivoluzione copernicana: chi inquina paga.«Un codice che tiene il passo con la pratica e i tempi», così l'ha definito il presidente Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, in un articolo appena pubblicato sulla rivista delle Guardie Rosse in cui si sottolinea «la centralità del codice civile, una legge fondamentale che detiene una posizione importante nel sistema delle leggi socialista cinese». «Il codice civile è di grande importanza per far progredire la governance basata sulla legge in tutti i campi - specifica il <em>core leader</em> Xi Jinping -, accelerare la costruzione di un Paese socialista basato sullo stato di diritto, sviluppare l'economia di mercato socialista e consolidare il sistema economico socialista. È anche importante aderire alla filosofia di sviluppo incentrata sulle persone, proteggere i diritti e gli interessi delle persone in conformità con la legge, promuovere lo sviluppo della causa dei diritti umani in Cina e modernizzare il sistema e la capacità di governo del Paese».Il Parlamento ha varato l'approvazione con grande enfasi. «<em>Epoche importanti hanno dato vita a grandi codici. Così si è espresso il legislatore cinese all'alba della approvazione del primo Codice civile della Repubblica Popolare cinese</em> - dicono <strong>Laura Formichella</strong> ed <strong>Enrico Toti</strong> sinologi, studiosi di diritto cinese, avvocati dello studio <strong>Nctm</strong> -. <em>L'obiettivo, più volte ripetuto, era che la compilazione del codice, elaborato per la necessità concreta di sostenere e migliorare il sistema socialista con caratteristiche cinesi, promuovendo la governance del Paese in base alla legge, riflettesse la volontà del popolo cinese e lo spirito della nazione cinese. Nella previsione di misure di modernizzazione, il codice introduce quei requisiti ritenuti imprescindibili per migliorare il benessere delle persone e soddisfare il loro desiderio di una vita migliore. Sin dalla elaborazione della bozza, il codice ha incarnato chiaramente le caratteristiche del nuovo corso storico, riflettendo il mutato stile di vita della popolazione e le nuove richieste di tutela della Cina contemporanea</em>».Per gli investitori. il codice sarà un punto di riferimento essenziale per quanto riguarda contratti e responsabilità civile. Soprattutto, dal 1° gennaio 2020 la nuova legge cinese sugli investimenti esteri ha abrogato la normativa speciale fino a quel momento applicabile alle forme societarie ad investimento straniero che oggi risultano sottoposte alla normativa generale cinese sulle società e dunque alla normativa del codice quando entrerà in vigore, il prossimo 1° gennaio. Dato che la nuova legge sugli investimenti - eredità della Plenaria del Parlamento dell'anno scorso - elimina ogni differenza tra aziende cinesi e non cinesi, il nuovo codice si applicherà integralmente anche alle aziende straniere che investono in Cina.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 04:39:02 +0200</pubDate>
                        <title>Londra cede alle imprese: controlli più soft sull&#039;import</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/londra-cede-alle-imprese-controlli-piu-soft-sullimport</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Nicol Degli Innocenti</em>Un salvagente alle imprese, dimostrazione del pragmatismo britannico e della disponibilità di Londra ad andare incontro al business in un momento difficile. Oppure una scelta forzata dovuta alla mancanza di preparazione e alla carenza di doganieri. Oppure ancora uno specchietto per le allodole, una misura temporanea per blandire le imprese che preferirebbero invece un buon accordo commerciale con la Ue. Ci sono opinioni diverse nel mondo del business sul cambiamento di strategia britannica annunciato ieri. Per le tante imprese italiane che esportano in Gran Bretagna, però, è una boccata di ossigeno.I controlli "morbidi" alla frontiera per sei mesi nel 2021 faciliteranno soprattutto le imprese che trattano merci fresche particolarmente soggette a ispezioni e vulnerabili a ritardi. Il settore agroalimentare italiano, secondo fornitore del Regno Unito dopo la Francia con 3,4 miliardi di euro di prodotti esportati lo scorso anno, si stava preparando a un nuovo, arduo regime di controlli in dogana, nuove norme sulla sicurezza alimentare, variazioni delle etichette e così via. L'annuncio di Londra equivale a una sospensione della pena.«L'annuncio britannico facilita le imprese italiane, ma sarà solo una misura temporanea -, spiega Massimo Carnelos, capo dell'Ufficio economico e commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Londra -. Inoltre sicuramente non sarà reciprocato da parte Ue, e questo creerà una disparità di condizioni che potrebbe costringere la Gran Bretagna a fare marcia indietro».Per molti imprenditori italiani i vantaggi dell'operare in Gran Bretagna sono comunque superiori agli svantaggi di Brexit. «I controlli soft alla frontiera sono un'ottima notizia per noi, dimostrazione che la Gran Bretagna è una nazione di mercanti pragmatici e di buon senso -, afferma Chiara Medioli, group marketing director e vicepresidente del gruppo Fedrigoni -. Noi intendiamo restare nel Regno Unito anche in caso di no deal, perché il nostro business è in fase di grande sviluppo e la supply chain è rimasta in piedi anche durante il lockdown».L'apprezzamento per il pragmatismo britannico anche nei momenti difficili è condiviso da un'altra imprenditrice italiana in un settore del tutto diverso. «Brexit mi preoccupa molto per l'impatto che potrà avere sulle capacità di sviluppo e di ripresa del Paese e anche perché l'isolamento non fa bene a nessun business -, spiega Sabrina Corbo, Ceo di Green Network Energy -. L'abbinamento Brexit-Covid-19 sarà una tempesta perfetta, ma sono convinta che alla fine il senso pratico degli inglesi e la chiarezza delle regole smusserà gli angoli».Le chance di un'uscita senza accordo della Gran Bretagna dalla Ue a fine anno sono aumentate in seguito all'annuncio definitivo di Londra ieri che non chiederà un allungamento del periodo di transizione oltre il 31 dicembre.«Un no deal apre un periodo di incertezza, che è il peggiore dei mali, soprattutto in combinazione diabolica con il virus - afferma<strong> Pietro Maria Tantalo</strong>, partner dello studio legale <strong>Nctm</strong> -. Però le solide e valide ragioni per cui un'azienda italiana viene a Londra non vengono certo meno. Si tratterà di adattarsi a nuove regole, ma il mercato comunque non si chiuderà».Superati i sei mesi di introduzione graduale dei controlli alle frontiere britanniche nel 2021, resta comunque la prospettiva di aggravi burocratici, dazi, tariffe e standard diversi. Il futuro preoccupa le imprese italiane di ogni dimensione, ma le più penalizzate saranno le Pmi.«Ci sono molte piccole e micro-imprese italiane che hanno il Regno Unito come unico mercato di esportazione e in caso di dazi o adempimenti burocratici onerosi potrebbero essere costrette a desistere -, spiega Carnelos -. È importante però non sottovalutare mai la capacità di adattamento degli imprenditori italiani».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 May 2020 10:17:46 +0200</pubDate>
                        <title>ARTE | Stato di emergenza sanitaria: le opportunità (ancora) inespresse dell’&lt;i&gt;e-commerce&lt;/i&gt; e, in generale, delle vendite a distanza per il mercato dell’arte e segnatamente per le case d’asta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-stato-di-emergenza-sanitaria-le-opportunita-ancora-inespresse-delle-commerce-e-in-generale-delle-vendite-a-distanza-per-il-mercato-dellarte-e-segnatamente-per-le-case-d</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>1. Il mercato dell'arte e i canali di vendita a distanza</h2>L’emergenza COVID-19 ha inevitabilmente inciso in maniera significativa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> anche sull’attività delle case d’asta, obbligando la “chiusura” degli uffici e la conseguente cancellazione delle vendite in sede organizzate per le sessioni primaverili. La criticità dello scenario nazionale ha reso incompatibile con le esigenze di contenimento del virus il contatto con il pubblico, rendendo necessario rimodulare - e non solo nel breve periodo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> - le modalità di interazione con la propria clientela a favore di canali di vendita a distanza.In generale, il mercato sembra resistere riscontrando anche buoni risultati sia sul piano internazionale – come nel caso della vendita <em>online</em> battuta da Sotheby’s di un bracciale Cartier “Tutti Frutti” per oltre US$ 1,3 milioni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> – sia nazionale, con l’ultima asta di fotografia organizzata da Finarte che non solo ha sfiorato i 400.000 euro di fatturato, ma ha persino visto crescere, e non di poco, la partecipazione di acquirenti stranieri rispetto all’asta autunnale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Un segnale incoraggiante per gli operatori di mercato che avevano ravvisato il forte potenziale derivante dal ricorso all’online e, più in generale, ai metodi di vendita a distanza nell’affrontare le difficoltà emerse con il <em>lockdown</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. Trend confermato, sempre sul piano nazionale, in occasione dell’asta di multipli sempre di Finarte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>. Il <em>lockdown</em> forse ha dimostrato che il processo di digitalizzazione di parte dell’attività commerciale degli operatori del mercato dell’arte e, in generale, di commercializzazione a distanza, costituisce una strategia potenzialmente utile a colmare le attuali restrizioni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>.Il ricorso ai canali di vendita a distanza - primo fra tutti l’<em>e-commerce</em> - presenta notevoli vantaggi circa (<em>i</em>) la possibilità di vendere o acquistare opere in qualunque momento, (<em>ii</em>) la riduzione dei costi di organizzazione di mostre ed esposizioni, (<em>iii</em>) la maggiore facilità di incontro tra domanda e offerta – elementi che permettono, sia a collezionisti che a semplici estimatori, di sopperire alla momentanea impossibilità di accesso diretto e materiale alle opere d’arte.Nonostante il crescente interesse e gli evidenti vantaggi della contrattazione online, persistono tuttavia alcuni limiti: tra di essi, come facilmente intuibile, sicuramente l’impossibilità di verificare dal vivo gli acquisti “a distanza” assume particolare rilevanza nel mercato dell’arte più che in altri settori.<h2>2. Squilibro contrattuale nei contratti a distanza e rimedi giuridici</h2>Quando i potenziali acquirenti presentano la qualifica di “consumatori” e il venditore la qualifica di “professionista” (rapporto cd. <em>business-to-consumer</em> o “B2C”), le eventuali carenze informative trovano rimedio nelle norme contenute nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“<em><strong>Codice del Consumo</strong></em>”) che, agli articoli da 49 a 59, detta disposizioni imperative rivolte ai “contratti a distanza”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>, le quali includono anche significative sanzioni amministrative.Con la definizione di “contratti a distanza” il Codice del Consumo ricomprende modalità di conclusione del contratto il cui perfezionamento avviene interamente in mancanza della presenza fisica e simultanea delle parti contraenti. Il tramite esclusivo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> di tecniche di comunicazione a distanza ha, infatti, l’effetto di privare il consumatore del rapporto diretto con il bene oggetto del contratto, con conseguenti <em>gap</em> percettivi che incidono negativamente sulla prestazione di un consenso libero e consapevole. Quanto alle tecniche di comunicazione a distanza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, non rilevano né la struttura della relazione comunicativa né la determinabilità dei destinatari della comunicazione; vi rientrano, quindi, le comunicazioni telefoniche, tramite <em>e-mail</em>, telefono e <em>web</em>, tutti canali di vendita frequentemente utilizzati da case d‘asta.Può dunque la disciplina dei contratti a distanza essere applicata all’acquisto delle opere d’arte (anche in asta)? La definizione di consumatore dettata dal Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> porta a ritenere inclusi solo ed unicamente gli acquirenti di opere d’arte che non ne facciano una professione o comunque un’attività imprenditoriale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. Dunque, gran parte degli operatori del settore dell’arte (quali gallerie e musei, <em>in primis</em>) non ne sono ricompresi. Sono inoltre sottratti alla definizione in esame non solo i soggetti che acquistino un’opera d’arte ai fini di (ri)vendita della stessa, bensì anche professionisti e imprenditori i quali – benché la loro attività non consista nella rivendita delle opere d’arte – acquistino l’opera per ragioni comunque collegate alla propria attività (ad esempio per impreziosire i locali dei propri uffici)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.Limitatamente al commercio elettronico, l’impossibilità di ricondurre alla nozione di consumatore molti operatori del mercato dell’arte, è, in parte, contemperata dalle tutele previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 in materia di <em>e-commerce</em> (“<em><strong>Decreto 70/2003</strong></em>”), al quale il Codice del Consumo stesso rinvia per gli aspetti non disciplinati dallo stesso.Lo stesso codice civile offre, in realtà, già alcuni strumenti atti a tutelare soggetti che si trovano in una posizione contrattuale di “svantaggio”, quali – come detto – i soggetti che si trovano a concludere contratti a distanza, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei contraenti; ne è esempio la disciplina delle clausole vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>. Vale tuttavia la pena approfondire alcuni dei principali aspetti da tenere specificamente in caso di compravendita a distanza di opere d’arte.<h4>2.1. Obblighi informativi precontrattuali: caratteristiche del bene, garanzia di conformità, prezzo del bene e diritto di recesso.</h4>L’art. 49 del Codice del Consumo prevede un elenco di aspetti oggetto di specifica comunicazione al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non mediante accordo espresso dalle parti. In particolare, il professionista deve fornire, prima della conclusione del contratto, le informazioni relative: (<em>i</em>) all’oggetto offerto, in termini di caratteristiche essenziali del bene, modalità di pagamento e di consegna; (<em>ii</em>) all’esistenza della garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo; (<em>iii</em>) al prezzo del bene e alle eventuali spese; (<em>iv</em>) al diritto di recesso e alla sua eventuale esclusione.Si può facilmente intuire che le descrizioni contenute in cataloghi, i <em>condition report</em>, le condizioni generali e, in generale, in qualsiasi dichiarazione rivolta al consumatore stesso o indistintamente al pubblico dei potenziali acquirenti dovranno essere il più possibile chiare, precise e dettagliate, in quanto idonee a ingenerare, in capo al consumatore, un affidamento sulle caratteristiche del bene in virtù del quale verrà valutata la responsabilità per difetto di conformità ai sensi degli articoli che precedono. L’obbligo di fornire un’informativa in merito alle caratteristiche essenziali del bene di cui al punto (i) assume particolare rilevanza nell’ambito dei beni artistici proprio alla luce della garanzia di conformità di cui agli articoli 128 e ss., in ragione del fatto che, ai sensi degli stessi, grava in capo al professionista un obbligo di consegnare beni “conformi al contratto”. A tal fine la legge prevede anche dei criteri presuntivi, all’articolo 129, tra cui:(a) la conformità alla descrizione fatta dal venditore, da intendersi come qualsivoglia dichiarazione afferente alle qualità del bene rivolta al consumatore dal venditore o da chi agisce in suo nome e/o per suo conto (come tipicamente le case d’asta), in forma scritta o orale; e(b) la presenza delle qualità che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura e delle dichiarazioni pubbliche del venditore o di chi agisce in suo nome e/o per suo conto.La garanzia di conformità di cui al punto (<em>ii</em>) deve intendersi come un’informativa che, in maniera chiara e comprensibile, chiarisca i contenuti essenziali dei diritti riconosciuti al consumatore in materia di garanzia di conformità<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>. Ciò vale anche per i beni usati, in quanto il legislatore, agli art. 128 e ss., non ha esercitato la possibilità – prevista dall’articolo 1, comma 3, della direttiva 1999/44/CE – di escludere gli stessi dall’ambito dei “beni di consumo”.Per quanto concerne il punto (<em>iii</em>), il prezzo dei beni deve essere comprensivo delle imposte (prima fra tutte l’IVA) e delle spese e dei costi aggiuntivi; qualora tali spese non possano essere ragionevolmente calcolate in anticipo, si dovrà indicare che saranno addebitate al consumatore. Infine, per quanto riguarda l’obbligo informativo di cui al punto (<em>iv</em>), il professionista è tenuto a informare il cliente circa il diritto di recesso di cui all’articolo 52 del Codice del Consumo a meno che esso non sia previsto ai sensi di legge (come nel caso delle aste pubbliche sotto descritte).<h4>2.2. Obblighi informativi previsti in materia di <em>e-commerce</em></h4>Come anticipato, il Decreto 70/2003 si rivolge al commercio elettronico.Innanzitutto, occorre chiarire che non costituiscono “<em>e-commerce</em>” le mere “vetrine” <em>online</em>, intese come spazi espositivi virtuali attraverso i quali le case d’aste presentano le proprie opere. Molte case d’asta - oltre ad avvalersi di piattaforme <em>e-commerce</em> terze come <em>Artsy, Artspace</em> e <em>Invaluable</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> - ormai da tempo hanno implementato dei propri portali e-commerce per gestire direttamente gli acquisti. Il Decreto 70/2003 impone a carico del prestatore di servizi una serie di stringenti obblighi informativi suddivisibili in due categorie: (<em>i</em>) le informazioni generali obbligatorie<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>; e (<em>ii</em>) le informazioni dirette alla conclusione del contratto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>. Gli obblighi informativi in questione, più che concernere le qualità e le caratteristiche del bene o del servizio, afferiscono all’affidabilità del fornitore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, questione di rilevanza cruciale nell’ambito del commercio sul <em>web</em>.<h4>2.3. Diritto di recesso; l’esclusione delle aste pubbliche, ma non se tutte <em>online</em></h4>Lo strumento di tutela con maggior impatto concesso al consumatore in caso di conclusione di contratti con il professionista a distanza o fuori dai locali commerciali è sicuramente il diritto di recesso: ai sensi dell’articolo 52 del Codice del Consumo il consumatore dispone infatti di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi (diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>. Tuttavia, l’articolo 59 del Codice del Consumo prevede una serie di esclusioni dal diritto di recesso nei contratti a distanza, tra le quali rientrano i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>. La <em>ratio</em> di tale esclusione risiede nel fatto che, in generale, le modalità di partecipazione all’asta escludono “l’effetto sorpresa”, l’impreparazione e la scarsa ponderazione delle decisioni.Quanto precede vale a condizione che l’asta sia aperta al pubblico nella sua generalità e organizzata in modo da consentire la partecipazione fisica dei potenziali acquirenti, indipendentemente dal fatto che, poi, l’aggiudicazione avvenga tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza. Finché, quindi, le aste sono tenute fisicamente e anche con modalità a distanza non troverebbe applicazione il diritto di recesso ai sensi del combinato degli artt. 59, comma 1, e 45, comma 1, lettera (o), del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a>. Rimangono, invece, escluse le aste tenute esclusivamente a distanza, comprese le aste online.<h2>3. Altre normative da tenere in considerazione in caso di vendite a distanza: GDPR – Legge sul Diritto d'Autore</h2>Il ricorso a canali di vendita a distanza e <em>online</em> determina, inevitabilmente, il trattamento di dati personali identificativi dei potenziali acquirenti e, conseguentemente, la qualifica in capo alle società di gestione delle case d’asta di “titolare del trattamento”, ovvero soggetto che stabilisce le finalità e le modalità di trattamento dei dati. Da tale qualifica deriva un novero di obblighi, anche in fase precontrattuale, primo fra tutti quello di fornire agli interessati, in modo facilmente accessibile, tutte le informazioni su come vengono trattati i dati personali, con un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile.Non solo, anche in considerazione di quanto illustrato relativamente alla responsabilità per la conformità del bene al paragrafo 2.2 che precede, al fine di consentire una più corretta e puntuale informazione dei potenziali acquirenti in merito alle caratteristiche delle opere e al loro status di conservazione è indispensabile - il più delle volte - descrivere le opere anche attraverso la loro raffigurazione fotografica. Tale aspetto impone il rispetto delle prescrizioni di cui Legge n. 633/1941 (cd “<em><strong>Legge sul diritto d’autore</strong></em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>.Quando precede vale a esempio di come il ricorso a canali di vendita a distanza soggiace a uno svariato catalogo di tutele normative da tenere nella debita considerazione da parte degli operatori.<h2>4. Commercio Internazionale</h2>Come dimostrano i dati afferenti alle recenti aste<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>, il ricorso a modalità di commercializzazione dei beni artistici online agevola le interazioni con clienti stranieri, valorizzando appieno la tendenza internazionale insita del mercato dell’arte. Le vendite internazionali, tuttavia, implicano problematiche connesse all’operatività di normative estere che, nella maggior parte dei casi, includono specifiche tutele per i soggetti consumatori. Posto che, in via prudenziale, occorre avvalersi di consulenti legali al fine di identificare con certezza la normativa di volta in volta applicabile, le parti possono gestire tali profili di internazionalità già in sede contrattuale, di modo da mitigare incertezze nei propri rapporti giuridici.La soluzione più efficiente, in particolare, consiste nella predeterminazione della legge applicabile al contratto. In questo senso, naturalmente, la scelta più agevole e, spesso, più tutelante per la casa d’asta consiste nell’optare per la legge applicabile nel luogo in cui è collocata la propria sede legale e/o operativa. Tuttavia, al fine contemperare le diverse istanze e facilitare lo svolgimento delle trattative, gli operatori commerciali frequentemente identificano quale normativa applicabile, una legge “neutra” (quale, ad esempio, la legge svizzera) che non comporti particolari gravosità per nessuna delle parti interessate. Nel caso, poi, di condizioni generali, nella prassi possono riscontrarsi casi di operatori che predispongono condizioni generali differenti per singoli Paesi, in base alla affinità e alle specificità delle rispettive normative. In ogni caso, occorre chiarire che, limitatamente agli stati membri dell’Unione Europea, le relative discipline consumeristiche derivano da corrispondenti direttive comunitarie e quindi, almeno da questo punto di vista, non sussistono particolari divergenze.<h2>5. Riflessioni finali</h2>Alla luce della situazione di emergenza sanitaria che ci accompagnerà (purtroppo) ancora per mesi e di quanto sopra sommariamente descritto, è evidente che la vendita a distanza e l’<em>e-commerce</em> siano certamente un’opportunità da approfondire ed indagare da parte di case d’asta (oltre che di gallerie e antiquari) anche per anticipare e cogliere a pieno quella che gli esperti chiamano <em>revenge spending</em> (che peraltro in Cina è già in atto)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> e seguire l’evoluzione culturale che predilige canali di vendita più agili rispetto a quelli convenzionali.&nbsp;Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente <a href="mailto:arteam@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">arteam@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti: <a href="mailto:a.donati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Donati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:m.maffeis@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matilde Maffeis</a>.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per una panoramica in merito agli interventi implementati a livello nazionale a sostegno della cultura si rimanda alla nota del dipartimento di Corporate &amp; Commercial “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-larteam-di-nctm-in-soccorso-di-artisti-e-galleristi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ARTE | During the Exhibition the Gallery Will Be Closed: l’ArTeam di Nctm in soccorso di artisti e galleristi</a>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Complice anche la crisi della “sala” tradizionale, il trend - come segnala efficacemente Fabio Massimo Bertolo di Finarte nell’<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2020/05/case-aste-pandemia-finarte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">intervista</a> rilasciata a Cristina Masturzo di Artribune - vedeva già una transizione verso canali di vendita a distanza e modalità <em>smart</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Si veda l’articolo <a href="https://artslife.com/2020/04/30/un-bracciale-tutti-frutti-di-cartier-battuto-a-13-milioni-da-sothebys/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-bracciale-tutti-frutti-di-cartier-battuto-a-13-milioni-da-sothebys" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Un bracciale “Tutti Frutti” di Cartier vola a 1,3 milioni in asta da Sotheby’s</a>, pubblicato il 30 aprile 2020 su Artslife.com.. Si veda anche l’i<a href="https://www.artmarketmonitor.com/2020/04/27/sothebys-and-google-to-auction-virtual-meetings-with-global-leaders-to-benefit-international-rescue-committee/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niziativa benefica</a> organizzata da Sotheby’s e Google.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> I dati sono stati riportati da Maria Adelaide Marchesoni, in “<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/finarte-asta-online-l-incanto-fotografia-AD7Er8E" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Finarte, aste online per l’incanto di fotografia</a>”, 22 marzo 2020. Si segnala che anche la successiva asta di <a href="https://www.finarte.it/2020/04/ottimo-risultato-anche-per-grafica-e-multipli-la-prima-asta-interamente-da-remoto/?lang=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Grafica Internazionale e Multipli d’autore</a> organizzata da Finarte in data 27 aprile 2020 ha ottenuto un eccellente risultato con oltre l’83% di aggiudicato per lotti e il 135% per il valore per un totale di € 159.206,96.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> In alcuni casi gallerie e case d’asta hanno anche immaginato nuove sinergie; questo è il caso della <a href="https://www.sothebys.com/gallerynetwork" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gallery Network</a> ovverosia la nuova piattaforma lanciata recentemente da Sotheby’s per la vendita diretta di opere di talune gallerie. Sull’iniziativa si rinvia anche all’articolo Gallery Network. "<a href="https://www.bonhams.com/how_to_buy/21822/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sotheby’s lancia una nuova piattaforma di vendita dedicata alle gallerie</a>" di Chiara Cola pubblicato il 30 aprile 2020 su ArtsLife. Bonhams spiega letteralmente “<em>step by step</em>” come acquistare nelle proprie aste solo <em>online</em>. In altri casi opere e beni sono proposti sul web in trattativa privata come in una vetrina.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Cfr. <a href="https://www.finarte.it/2020/04/ottimo-risultato-grafica-e-multipli-prima-asta-interamente-da-remoto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.finarte.it/2020/04/ottimo-risultato-grafica-e-multipli-prima-asta-interamente-da-remoto/</a> e <a href="https://artslife.com/2020/04/29/dalla-sala-daste-allasta-in-sala-il-rituale-si-fa-irrituale/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://artslife.com/2020/04/29/dalla-sala-daste-allasta-in-sala-il-rituale-si-fa-irrituale/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Come illustrato anche da Robin Pogrebin, Scott Reyburn and Zachary Small, nell’articolo “<a href="https://www.nytimes.com/2020/04/19/arts/design/art-auction-houses-sales-coronavirus.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Auction Houses Postpone Live Sales and Pivot to Online</a>” del 19 aprile 2020; cfr. inoltre Silvia Anna Barillà, "<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/vendite-vivaci-frieze-online-fascia-alta-AD4OoUP" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vendite vivaci a Frieze online nella fascia alta</a>", Il Sole 24 Ore, 9 maggio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Definiti dall’articolo 45, lettera g) del Codice del Consumo come “<em>qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Gabriele Salvi, Commento all’articolo 49, in Ernesto Capobianco, Lorenzo Mezzasoma, Giovanni Perlingieri (a cura di), Codice del Consumo, Edizioni scientifiche italiane 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> L’elenco era originariamente contenuto nell’allegato I al d.lgs. n. 185 del 1999.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Si veda articolo 3 del Codice del Consumo, ai sensi del quale per consumatore si intende “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Ad esempio, relativamente ai contratti conclusi per scopi “misti” da persona fisica che svolge attività imprenditoriale, la giurisprudenza maggioritaria a livello europeo (su tutte CG. 20/01/2005, Gruber vs Gruber vs Bay Wa AG – cfr. <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0464&amp;from=FR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0464&amp;from=FR</a>) adotta il criterio della cd. di prevalenza, in forza del quale sarebbe applicabile il diritto dei consumatori quando il bene oggetto del contratto risulti destinato a soddisfare in maniera prevalente esigenze di natura personale o familiare.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Giovanni De Cristoforo, La tutela degli acquirenti di opere d’arte contemporanea non autentiche, in L’opera d’arte nel mercato. Principi e regole (a cura di) Giovanni Liberati Buccianti, p. 75.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Ai fini della sottoscrizione delle clausole vessatorie è possibile, inoltre, sempre in un’ottica di implementazione della digitalizzazione del mercato dell’arte, il ricorso alla c.d. “firma digitale”. Risulta invece controversa, in dottrina e in giurisprudenza, l’efficacia del ricorso al meccanismo “<em>point and click</em>” consistente nella conferma da parte del contraente attraverso il “<em>click</em>” puntando il mouse o il cursore su un pulsante virtuale, la cui “pressione” implica l’accettazione della proposta contrattuale del proponente.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Con specifico riferimento alla disciplina alla garanzia legale di conformità, si osserva che, in astratto, <em>nulla osta</em> alla qualificazione delle opere d’arte quali “beni di consumo” ai fini dell’applicazione della normativa rilevante. Invero, la definizione di bene di consumo di cui all’articolo 128 è estremamente ampia, comprendendo “<em>qualsiasi bene mobile, anche da assemblare</em>”, e le relative esclusioni – che sono tassativamente elencate nel prosieguo della norma – non includono gli oggetti d’arte, menzionati in altre disposizioni del Codice del Consumo (cfr. art. 14 del Codice del Consumo). Non solo, è opinione prevalente in dottrina che la qualifica di “bene di consumo” non dipenda da una qualifica oggettiva dello stesso bensì dalla estraneità del contratto all’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale e, quindi, in ultima analisi, dalla circostanza che il bene sia alienato da un professionista e acquistato da un consumatore (cfr. <em>ex multis</em>, Arturo Maniaci, Commento all’art. 128 in Vincenzo Cuffaro (a cura di), Codice del Consumo, 2019, Giuffré, p. 592, Federico Fratini, Commento all’articolo 45 e Roberta Mongillo, Daniela Iuliano, Commento all’articolo 128, in Ernesto Capobianco, Lorenzo Mezzasoma, Giovanni Perlingieri (a cura di), Codice del Consumo, Edizioni scientifiche italiane 2018, pp. 277 e 672 e ss.). Peraltro, l’applicabilità del Codice del Consumo alle opere d’arte si desume, a contrario, dall’articolo 14, comma 5 lettera c), del Codice del Consumo ai sensi del quale non si applica agli “<em>oggetti d’arte e di antiquariato</em>” l’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura di cui all’articolo in questione. Tale unica esclusione, conferma l’applicabilità della disciplina generale del Codice del Consumo agli oggetti d’arte. In questo senso si veda Francesco Fabris, L’acquisto di opere d’arte online. Caratteri e forme di tutela per il collezionista, in BusinessJus, 2013.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Cfr. Sarah Hanson, "<a href="https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2017/12/128673.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Digitalizzare le aste: istruzioni per l’uso</a>", in Il Giornale dell'Arte, n. 381, dicembre 2017.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> Cfr. articolo 7 del Decreto 70/2003.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> Cfr. articolo 12 del Decreto 70/2003.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Per una trattazione completa si rimanda a Ettore Battelli, Contrattazione e condizioni generali del contratto nell’e-commerce, in I Contratti, n. 2 / 2012, p. 191.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Sul tema si rinvia anche all’articolo di Gloria Gatti, "<a href="https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/hai-fatto-click-puoi-pentirtene-/133350.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hai fatto click? Puoi pentirtene</a>", in Il Giornale dell’Arte, n. 408, maggio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Definita dall’articolo 45, lettera (o) del Codice del Consumo come “<em>metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui é data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario é vincolato all’acquisto dei beni o servizi</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> D’altro canto, lo stesso considerando n. 24 della direttiva 2011/83/UE chiarisce che le aste online non possano considerarsi aste pubbliche se non contemplano la possibile presenza fisica del cliente consumatore in quanto: "<em>un’asta pubblica implica che professionisti e consumatori partecipano all’asta di persona o viene loro data la possibilità di parteciparvi. I beni o servizi sono offerti dal professionista al consumatore mediante una procedura di offerte autorizzata per legge in taluni Stati membri, a offrire beni o servizi in una vendita pubblica. L’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi. L’uso, a fini d’asta, di piattaforme online messe a disposizione di consumatori e professionisti non dovrebbe essere considerato un’asta pubblica ai sensi della presente direttiva.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> Per una trattazione più approfondita del tema si rimanda alla nota del dipartimento di Corporate &amp; Commercial “A<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-la-vendita-a-distanza-richiede-la-forma-scritta-le-regole-per-il-gallerista" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RTE | During the Exhibition the Gallery Will Be Closed. La vendita a distanza richiede la forma scritta: le regole per il gallerista</a>” e al lungimirante -per non dire profetico- saggio di Alberto Maria Gambino, "Le trasmissioni telematiche del bene immateriale", in AIDA, 1997, par. 3.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> In occasione dell’asta online di fotografia di Finarte del 17 marzo 2020, circa il 50% dei partecipanti era di nazionalità straniera, la maggior parte dagli Stati Uniti ma anche da Turchia, Hong Kong, Francia e Germania (<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/finarte-asta-online-l-incanto-fotografia-AD7Er8E" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ilsole24ore.com/art/finarte-asta-online-l-incanto-fotografia-AD7Er8E</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> Cfr. Francesco Tortora, “<a href="https://www.corriere.it/economia/moda-business/cards/coronavirus-hermes-riapre-canton-25-milioni-euro-un-giorno-ed-gia-revenge-spending/incredibile-performance_principale.shtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Coronavirus, Hérmes riapre a Canton, 2.5 milioni di Euro in un giorno ed è già “revenge spending</a>”, su Corriere della Sera, 15 aprile u.s.. Maria Angela Tessa, “<a href="https://www.wallstreetitalia.com/in-cina-e-partito-il-revenge-spending-presi-dassalto-negozi-di-lusso" target="_blank" rel="noreferrer noopener">In Cina è partito il “revenge spending, presi d’assalto i negozi di lusso</a>”, in Wall Street Italia del 17 aprile u.s.; Giulia Crivelli, "<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/in-cina-e-gia-l-ora-revenge-spending-e-riprogrammare-viaggi-ADL5BuD" target="_blank" rel="noreferrer noopener">In Cina è già l’ora del “revenge spending” e di (ri)programmare viaggi</a>", su Il Sole 24 ore del 17 marzo u.s..]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 05:05:46 +0200</pubDate>
                        <title>Alessandra Donati e ArtTeam Nctm Studio Legale – Riduzione dell’aliquota dell’Iva di importazione per un mercato italiano competitivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alessandra-donati-e-artteam-nctm-studio-legale-riduzione-dellaliquota-delliva-di-importazione-per-un-mercato-italiano-competitivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Oggi gli operatori del mercato dell'arte italiano si trovano ad operare in un contesto sempre più stretto tra le maglie della frammentata legislazione italiana, europea ed internazionale posta a tutela dei beni culturali, delle opere d'arte e degli oggetti da collezione e di antichità in generale.Soprattutto nel contesto internazionale ed in ragione del carattere fortemente globalizzato del mercato dell'arte, il mercato italiano è sicuramente uno dei mercati più sconvenienti e meno attrattivi per l'acquisto e la circolazione di opere d'arte.Se risulta fortemente complesso incidere in chiave di riforma sull'intero impianto legislativo di carattere civilistico, amministrativo e penalistico - peraltro fondamentale per assicurare un modello di circolazione nazionale ed internazionale di opere d'arte che allo stesso tempo garantisca una tutela efficace di tali beni da fenomeni criminosi di dispersione quali il traffico illecito transnazionale - in prospettiva de iure condendo un campo di più immediato e semplice intervento per garantire una maggiore competitività internazionale del mercato italiano può essere sicuramente rappresentato dalla fiscalità per l'arte.Ed invero, con particolare riferimento all'IVA che grava sulle importazioni di opere d'arte - introdotta dall'art. 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 - l'aliquota IVA ridotta del 10% applicata dall'Italia risulta più elevata di quella applicata da molti altri Stati europei e tale differenza rappresenta sicuramente uno svantaggio competitivo per il mercato dell'arte italiano. È bene sottolineare che la determinazione del valore dell'aliquota ridotta di tale imposta è stata rimessa dalla Comunità Europea alla libera scelta degli Stati Membri (DIR. 95/5/CE del 14 febbraio 1994 e successivamente DIR. 2006/112/CE), per cui tale valore varia significativamente tra i diversi Paesi europei, con un diretto impatto sulla competitività degli stessi nel mercato internazionale, come chiaramente illustrato dalla tabella che segue:<span style="text-decoration: underline;">STATI IVA RIDOTTA SULLE IMPORTAZIONI</span>:</p><ul> <li>Italia 10%</li> <li>Francia 5,5%</li> <li>Belgio 6%</li> <li>Germania 7% - 19%</li> <li>Gran Bretagna 5%</li> <li>Olanda 6%</li></ul><p>Occorre, pertanto, intervenire per potenziare il mercato italiano, in particolare ripensando l'intero impianto normativo predisposto per l'IVA sulle importazioni in termini di soggetti passivi, determinazione della base imponibile e dell'aliquota, accertamento e riscossione dell'imposta indiretta, mediante azioni quali la riduzione dell'aliquota dell'IVA di importazione sul livello degli standard europei (sempre comunque in misura non inferiore al 5% com'è in Gran Bretagna).Tale intervento risulta oggi quanto mai urgente proprio in ragione del distanziamento sociale conseguente alla straordinaria situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, che limiterà, ancora per diverso tempo, le relazioni commerciali di persona e spingerà i collezionisti e, in generale, gli acquirenti di opere d'arte a spostarsi sul web e a finalizzare operazioni di compravendita di tali beni online. Ebbene, in un tale contesto, l'attuale valore dell'aliquota IVA all'importazione rappresenta una barriera troppo elevata per tutti coloro che si trovano in Italia e intendono porre in essere operazioni di compravendita online e successiva importazione di opere d'arte in Italia.&nbsp;<a href="https://forumartecontemporanea.wordpress.com/2020/05/20/alessandra-donati-e-artteam-nctm-studio-legale-riduzione-dellaliquota-delliva-di-importazione-per-un-mercato-italiano-competitivo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Forumartecomtemporanea.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 19 May 2020 04:44:14 +0200</pubDate>
                        <title>I nodi post COVID: Sos liquidità e aumento dei crediti precari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-nodi-post-covid-sos-liquidita-e-aumento-dei-crediti-precari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Le law firm assistono gli istituti in una fase critica caratterizzata dalla necessità di dare ossigeno alle imprese e di far fronte a una nuova crescita di Npl e Utp</h4><em>di Carlo Festa </em>Anche gli studi legali sono in trincea con le banche per affrontare le conseguenze economiche e finanziarie della crisi sanitaria. Tanti i temi sul tavolo: che vanno dagli effetti per le imprese e per le banche del decreto Liquidità alla rivoluzione digitale, dalla crescita prevedibile dei crediti incagliati per gli stessi istituti alla momentanea diminuzione delle attività di finanza straordinaria dove le banche sono parte integrante.«Il flusso di lavoro dei grandi studi - indica Matteo Bragantini, partner dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli - è attualmente su quattro casistiche. La prima è quella tradizionale sull'M&amp;A. C'è poi un forte lavoro sugli Utp e sui processi di ristrutturazione delle aziende: qui le banche stanno valutando l'impatto della crisi sui crediti problematici. C'è poi il lato dei finanziamenti bancari da ristrutturare: il COVID-19 ha amplificato i problemi per le imprese con forte leva finanziaria. Infine, c'è il ricorso delle aziende al decreto Liquidità del Governo, dove le banche sono chiamate in causa in prima persona; su questo fronte assistiamo a necessità diverse: da un lato ci sono le grandi imprese con forti risvolti occupazionali, dall'altro le Pmi che necessitano finanziamenti bancari».L'accelerazione della rivoluzione digitale per il settore bancario e il rischio di un accrescimento dei <em>non performing loan </em>sono i due effetti più visibili al momento. «L'attuale situazione di emergenza sanitaria - spiega Giuseppe De Palma, managing Partner per l'Italia di Clifford Chance - avrà effetti a breve e lungo termine sul mondo bancario, che è da sempre lo specchio dell'economia. Tra gli impatti nel breve, ci sarà un'accelerazione verso un modello di <em>business</em> digitale, mentre maggiori criticità saranno correlate alla valutazione del rischio di credito. Gli accantonamenti sono destinati ad aumentare. Se guardiamo agli accantonamenti fatti alla fine del primo trimestre dell'anno dalle banche americane, questi sono aumentati di cinque volte rispetto al precedente trimestre. Le banche Usa sono tradizionalmente le prime a muoversi in questo senso, in Italia lo ha fatto UniCredit anticipando i tempi». Tanto che proprio l'istituto di piazza Gae Aulenti ha lanciato a gennaio una delle iniziative più innovative in questo settore, cioè <strong>UniQLegal</strong>, società partecipata da UniCredit e dagli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala per soddisfare alcune esigenze di servizi legali con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario.Infatti un <em>trend</em> assai probabile sarà l'aumento dello <em>stock</em> di Npl (<em>Non performing loan</em>) e degli Utp (<em>Unlikely to pay</em>) in un momento in cui le banche ne gestivano volumi minori. In Italia, già prima della crisi COVID-19, secondo le stime di Banca Ifis c'erano 325 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi ancora da recuperare: 246 miliardi di sofferenze bancarie a cui si sommavano 79 miliardi di Utp, cioè incagli. «L'attività sui portafogli di Npl - nota spiega Gregorio Consoli, responsabile del Dipartimento finanza e soggetti vigilati dello studio Chiomenti - continua ad essere costante. Si sta lavorando ancora sullo <em>stock</em> esistente, ma è probabile che nell'imminente futuro nei bilanci delle banche, in seguito alla crisi economica, si creeranno altri crediti problematici che dovranno essere svalutati». Bisognerà capire se questi nuovi portafogli saranno ceduti o saranno le stesse banche a gestirli internamente. «A livello societario, si assisterà a un incremento nell'attività di ristrutturazione del debito e di <em>distressed assets</em>, accanto a processi di consolidamento in alcuni settori industriali, tutte operazioni in cui gli istituti bancari saranno chiamati in causa - continua De Palma -. Nel lungo periodo, le banche potrebbero rivedere il sistema di <em>rating</em> del credito alle imprese per gestire la concessione di finanziamenti, in questa fase agevolati dalle misure straordinarie del decreto Liquidità con le garanzie di Sace». E proprio le misure del decreto Liquidità sono sul tavolo dei grandi studi legali per verificare le conseguenze concrete per banche e imprese. «Gli studi - continua Gregorio Consoli - stanno lavorando attivamente come supporto in relazione alle misure liquidità poste in essere dal Governo: sia per conto delle aziende sia sul lato bancario.Gli istituti di credito si stanno strutturando per rispondere a questa domanda di finanziamenti delle imprese e lo stesso stanno facendo gli studi legali con apposite <em>task force</em> sulla materia». Restano attive anche altre aree come i finanziamenti alle operazioni di fusione e acquisizione, anche se con minore fermento, in attesa che la situazione economica migliori nei prossimi mesi. L'M&amp;A? «Le banche - dice De Palma - continueranno a finanziare le grandi operazioni di acquisizione e consolidamento. I fondi di <em>private equity</em> stanno continuando a valutare operazioni anche se al momento sono in una fase più attendista». «Per quanto riguarda la finanza straordinaria, quindi sia <em>acquisition finance</em> sia <em>project finance</em> - indica Gregorio Consoli - c'è stato evidentemente un rallentamento. C'è dunque anche un certo calo nella finanza collegata al M&amp;A, come rallentamento delle compravendite sia societarie che immobiliari: in questo momento c'è poi un certo disallineamento sul fronte dei prezzi e, quindi, pur essendoci i finanziamenti bancari, le operazioni sono di meno. In ogni caso è prevedibile che nella seconda parte dell'anno possa ripartire l'attività di fusioni e acquisizioni e con questa quella dei fondi di <em>private equity</em> e di <em>turnaround</em>». Senza dimenticare che anche in ambito bancario ci potrebbe essere un'accelerazione al consolidamento. «C'è una parte di M&amp;A bancario che coinvolge le realtà medio piccole bancarie che potrebbero andare incontro a un processo di consolidamento» indica Matteo Bragantini.&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/i-nodi-post-covid-sos-liquidita-e-aumento-crediti-precari-ADlxySN?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 09:18:42 +0200</pubDate>
                        <title>La tutela del consumatore in caso di non conformità del bene venduto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tutela-del-consumatore-in-caso-di-non-conformita-del-bene-venduto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con sentenza del 20 gennaio 2020, n. 1082, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di vendita dei beni di consumo stabilendo che, sebbene il comma 2 dell'articolo 130 del Codice del Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto può comunque esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie. Il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico italiano.</em></p><h2>1. Premessa. Lo svolgimento dei fatti.</h2>La sentenza in commento ha ad oggetto la vicenda riguardante il proprietario di un immobile, il quale citava in giudizio il titolare di una ditta individuale per avergli venduto una partita difettosa di “perline” in legno di larice che avevano provocato un anomalo restringimento dell’orditura del tetto, dopo la messa in posa.L’attore chiedeva pertanto in via principale la condanna del venditore all’eliminazione dei vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo e, in via subordinata, il risarcimento dei danni patiti a causa dei vizi del materiale, consistenti nelle spese per il rispristino del tetto. Il venditore si opponeva e chiamava in giudizio il produttore del materiale, il quale, a sua volta, contestava la sussistenza dei vizi.In prime cure, il Tribunale rigettava la domanda principale, consistente nella richiesta di eliminazione dei vizi, in quanto eccessivamente onerosa per il venditore, accogliendo purtuttavia la richiesta risarcitoria, sulla base della quantificazione risultante dal verbale del consulente tecnico d’ufficio, nonché la domanda di garanzia del venditore verso il produttore.In secondo grado, l’appello proposto dai soccombenti veniva accolto. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che la domanda principale di eliminazione dei vizi – rigettata in primo grado – non fosse stata oggetto di impugnazione e, quindi, si fosse formato un giudicato interno sull’eccessiva onerosità del ripristino del tetto e, inoltre, che il danno lamentato fosse meramente di natura estetica tale per cui sarebbe stato possibile unicamente procedere all’eliminazione delle fessure e non alla riparazione dell’intero tetto. Inoltre, non avendo l’appellato formulato una specifica richiesta risarcitoria in tal senso, lo stesso veniva condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.La vicenda giunge dunque alla Suprema Corte di Cassazione, ove gli ermellini sanciscono l’operatività delle regole generali dettate dal Codice civile anche in materie disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, “<em><strong>Codice del Consumo</strong></em>”), cassando la sentenza di appello.<h2>2. La disciplina consumeristica in materia di prodotti difettosi</h2>Muovendo dall’inquadramento normativo della vicenda che ci occupa, il Codice del Consumo, agli articoli 128 e seguenti, di cui al Capo I del Titolo III, rubricato “<em>Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali</em>”, impone, in estrema sintesi, in capo del venditore il generale obbligo di consegnare al consumatore "<em>beni conformi al contratto di vendita</em>".L’articolo 129 del Codice del Consumo, rubricato “<em>Conformità al contratto</em>”, impone poi al venditore il preciso obbligo di consegnare al consumatore beni che presentino caratteristiche, qualità e requisiti conformi a quelli effettivamente concordati nel relativo contratto di vendita.Ai sensi del medesimo articolo 129, si presume altresì che i beni di consumo siano conformi al contratto di compravendita qualora, ove applicabili, coesistano le seguenti circostanze:<em> i</em>) siano idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; <em>ii</em>) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; <em>iii</em>) presentino la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; <em>iv</em>) siano, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore - portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto - e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.Alla luce di quanto precede, qualora venga consegnato dal venditore un bene che presenti un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 130 del Codice del Consumo, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo ovvero, ancora, alla risoluzione del contratto.Il consumatore potrà infatti richiedere al venditore – a propria esclusiva discrezione – di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, dovendosi considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: <em>a)</em> del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; <em>b)</em> dell'entità del difetto di conformità; e <em>c)</em> dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.In alternativa, il consumatore potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di compravendita, ove ricorra una delle seguenti situazioni: <em>a)</em> la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; <em>b)</em> il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui sopra; <em>c)</em> la sostituzione o la riparazione, precedentemente effettuata, ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.Chiave di volta in tale contesto è rappresentato dall’articolo 135 del Codice del Consumo, posto a chiusura della disciplina sulla vendita dei beni di consumo, che prevedere l’applicabilità delle disposizioni del Codice civile in tema di contratto di vendita per quanto non specificamente previsto dal titolo III del Codice del Consumo, codificando il principio della massima tutela del consumatore. In ragione di ciò, assumono quindi rilievo tutte le disposizioni dell’ordinamento giuridico che siano idonee ad attribuire all’acquirente di beni di consumo un vantaggio maggiore di quello assicurato dalla vendita dei beni di consumo.Pertanto, sebbene tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, l'articolo 130 del Codice del Consumo, non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, il consumatore può comunque esercitare le proprie pretese risarcitorie sulla base delle “<em>altre norme dell'ordinamento giuridico</em>” italiano in conformità a quanto previsto dal succitato articolo 135.<h2>3. I motivi della decisione</h2>La sentenza in commento ha di fatto censurato la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha riconosciuto che, una volta ritenuto eccessivamente oneroso per il venditore l'intervento volto all'eliminazione dei vizi, il compratore non poteva pretendere, a titolo di danno emergente, il costo occorrente per la sostituzione di tutte le perline, ma solo il risarcimento del danno estetico conseguente al loro restringimento, pari al costo dell'eventuale intervento eseguibile per eliminare le fessure, negando l'integrale risarcimento del danno emergente riconosciuto al compratore ai sensi dell’articolo 1494 del Codice civile.Difatti, l'accertata eccessiva onerosità della sostituzione delle perline difettose non avrebbe dovuto precludere al consumatore di pretendere, a titolo di risarcimento del danno, la somma comunque occorrente per la eliminazione dei vizi secondo la valutazione effettuata da parte del CTU, essendo l’azione per il risarcimento del danno configurabile come un’azione autonoma, volta a porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l'avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi.In secondo luogo, poi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che i giudici di secondo grado hanno ingiustamente ricusato la quantificazione proposta dal consulente tecnico – il quale non aveva indicato interventi sostitutivi all'infuori della integrale sostituzione delle perline – negando al consumatore qualsiasi risarcimento, nonostante il riscontro oggettivo dei vizi.Secondo il consolidato orientamento della Corte, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.<h2>4. Conclusioni</h2>In considerazione di quanto precede, il giudice del gravame avrebbe errato ad interpretare i rimedi accordati dal Codice del Consumo fino a negare al consumatore qualsiasi risarcimento. Di conseguenza, secondo il percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità, la richiesta risarcitoria non rimane circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione (troppo onerosa), ma si applicano i criteri ordinari previsti in caso di domanda risarcitoria proposta in assenza di richiesta di risoluzione o riduzione del prezzo.In conclusione, per tutte le ragioni sopraesposte, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, che dovrà attenersi ai principi indicati in tema di risarcimento del danno.&nbsp;<em>A cura di Dott.ssa <a href="mailto:v.molinari@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Valentina Molinari</a>.</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 08:50:08 +0200</pubDate>
                        <title>L’espressione del voto in assemblea da parte del socio legalmente incapace</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lespressione-del-voto-in-assemblea-da-parte-del-socio-legalmente-incapace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nell’articolo pubblicato sulla rivista Le Società n. 3/2020, Angelo Busani e Alessandro Currao analizzano il tema dell’autorizzazione giudiziaria per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società di capitali da parte di soci legalmente incapaci valutando, da un lato, quali sono gli effetti che una determinata deliberazione assembleare produce e, dall’altro, quali sono le conseguenze che si producono nel patrimonio del socio incapace in dipendenza di tali effetti.</em></p><h2>1. Premessa. Autorizzazione giudiziale per il socio incapace</h2>In ogni caso in cui un soggetto legalmente incapace intenda acquisire la qualità di socio di una società che sia di persone o di capitali, bisogna individuare le autorizzazioni giudiziali necessarie per l’acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale e, cioè, per la conclusione del negozio da cui consegue l’assunzione della qualità di socio, nonché per la partecipazione alla vita della società mediante la manifestazione della propria volontà o l’espressione del diritto di voto in assemblea.Si ricorda, anzitutto, che l’incapacità legale di agire è la situazione in cui si trova un soggetto che non possa validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale. È prevista in generale per i minori di età; per i maggiorenni, invece, deve essere disposta dall’autorità giudiziaria con una sentenza. Ciò può avvenire sia a fini di tutela di coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi (interdetti giudiziali, nonché minori emancipati, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno), sia a fini sanzionatori (interdetti legali).Nell’analizzare il tema in questione, bisogna riportare la differente disciplina dettata con riguardo alle società di persone rispetto a quella prevista con riguardo alle società di capitali.Nell’ambito delle società di persone, il legislatore ha previsto il rilascio sia dell’autorizzazione per consentire all’incapace di acquistare le quote di partecipazione al capitale sociale sia di un’ulteriore autorizzazione per consentire all’incapace l’assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società (cfr. art. 2294 c.c.)Nell’ambito delle società di capitali, invece, non è dettata alcuna disciplina legislativa in materia di autorizzazione giudiziale all’esercizio dell’attività di impresa, essendo la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata. Di conseguenza, per l’assunzione della qualità di socio, è sufficiente il solo rilascio dell’autorizzazione all’acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.Ciononostante, resta aperto il problema dell’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio incapace. Non dettando la legge alcuna norma al riguardo, occorre comprendere se, al fine di esercitare validamente il diritto di voto, sia sufficiente che l’incapace intervenga in assemblea debitamente rappresentato o assistito ai sensi di legge oppure se sia anche necessario il previo rilascio di un’autorizzazione giudiziale all’espressione del voto.Con il fine di giungere ad indicare i criteri da seguire per individuare se e quando sia necessario ottenere il previo rilascio di un’autorizzazione giudiziale all’espressione del diritto di voto in assemblea, gli Autori richiamano le opinioni espresse in materia dalla dottrina nonché le decisioni assunte dalla giurisprudenza, seppur in alcune isolate pronunce, che hanno portato alla formazione di tesi assai contrastanti.<h2>2. Le opinioni della dottrina e della giurisprudenza: tesi contrastanti</h2>Secondo una prima tesi, è necessario distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione: qualora un socio incapace dovesse esprimere il proprio voto in relazione a una deliberazione ritenuta essere un atto di ordinaria amministrazione, sarebbe sufficiente il rispetto delle norme dettate in materia di rappresentanza; qualora, invece, dovesse esprimere il proprio voto in relazione a una deliberazione qualificabile come atto di straordinaria amministrazione, occorrerebbe il preventivo rilascio di una specifica autorizzazione all’esercizio del diritto di voto da parte dell’autorità giudiziaria competente.Tale tesi, sostenuta da parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> e avallata anche da talune pronunce della giurisprudenza di merito<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, è stata fermamente criticate da altra parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> e giurisprudenza di legittimità<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. È stato, difatti, negato che la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione possa trovare applicazione in relazione alle operazioni societarie, potendosi al massimo tracciare una distinzione tra atti pertinenti e non pertinenti rispetto all’oggetto sociale delle società, tuttavia irrilevante in ordine al problema ivi analizzato.Secondo una diversa tesi, l’autorizzazione giudiziale al voto non è mai necessaria. L’argomentazione principale che si fonda proprio sull’assenza di una disciplina normativa al riguardo, porta a concludere che il socio incapace di una società di capitali può esprimere liberamente il proprio voto in assemblea, senza che vi sia mai la necessità di ottenere il preventivo rilascio di una autorizzazione giudiziale, purché intervenga in assemblea debitamente rappresentato. Per di più, il socio incapace avrebbe già ottenuto una implicita autorizzazione al voto quando è stato autorizzato a stipulare il negozio in forza del quale ha acquistato la qualità di socio.Tale impostazione, tuttavia, non tiene conto che in ambito societario vi sono una molteplicità di deliberazioni per la cui approvazione è richiesto il consenso unanime dei soci, nonché operazioni societarie i cui effetti incidono sulla sfera individuale dei singoli soci rispetto alle quali appare imprescindibile che il voto espresso dal socio incapace necessiti di una previa valutazione da parte dell’autorità giudiziaria competente.Infine, la tesi intermedia considera l’autorizzazione giudiziale al voto necessaria solo se la deliberazione possa avere un riflesso sulla sfera individuale dell’incapace. In particolare, l’espressione del diritto di voto in assemblea da parte di un socio incapace non necessiterebbe mai di alcuna autorizzazione, a meno che si tratti di votare proposte di deliberazione i cui effetti siano destinati a incidere sulla sfera individuale dell’incapace stesso.Tra le tesi richiamate, quest’ultima è reputata maggiormente condivisibile, seppur non permetta di individuare un valido criterio distintivo che consenta di pre-individuare quali siano le deliberazioni assembleari i cui effetti incidono sui diritti individuali del socio incapace.<h2>3. Un nuovo criterio: l’individuazione delle deliberazioni “patrimonialmente rilevanti” per il socio incapace</h2>L’analisi delle tesi sovraesposte e, in particolare, delle critiche che sollevano, hanno portato gli Autori all’elaborazione di un diverso modo di affrontare e risolvere la questione. Dalla stessa normativa sembra, difatti, potersi derivare che l’autorizzazione giudiziale sia prescritta ogni qualvolta si tratti di porre in essere, da parte dell’incapace, un’attività giuridica che comporti un’alterazione, in senso migliorativo o peggiorativo, della sua sfera patrimoniale.Di conseguenza, l’autorizzazione giudiziale al voto sarebbe necessaria tutte le volte in cui, valutate le conseguenze derivanti dall’approvazione di una determinata deliberazione, il patrimonio dell’incapace stesso ne risulti in qualche misura modificato.Partendo da questa premessa, è possibile effettuare nel seguito alcune considerazioni “generali”, e poi alcune “particolari”. Una prima considerazione generale porta ad individuare le deliberazioni che costituiscono causa di recesso: per valutare la necessità o meno del rilascio di un’autorizzazione al voto espresso dal socio incapace, bisogna verificare se, nel caso concreto, l’approvazione di una data deliberazione comporti o meno, in capo ai soci assenti, astenuti o dissenzienti, il riconoscimento del diritto di recesso dalla società.Un’ulteriore considerazione di ordine generale porta ad effettuare una distinzione tra le deliberazioni assembleari per la cui approvazione è richiesto un dato quorum e le deliberazioni assembleari che, invece, non possono essere approvate se non con il consenso unanime dei soci per le quali non pare esservi dubbio circa la necessità del rilascio di un’autorizzazione giudiziale affinché il socio incapace possa esprimere il proprio voto.Infine, si deve tener conto delle ipotesi in cui, nonostante non sia richiesto il consenso unanime dei soci per l’adozione di una data decisione, il voto espresso dal socio incapace può comunque risultare “determinante” per l’approvazione della deliberazione, con conseguente necessità di rilascio dell’autorizzazione giudiziale.<h2>4. L’indagine specifica di alcune deliberazioni assembleari</h2>Individuati i predetti criteri “generali”, gli Autori danno corso a un’indagine specifica con riguardo ad alcune tra le più rilevanti deliberazioni assembleari, con il fine di individuare quali siano gli effetti che discendono da ciascuna di esse e di valutarne l’impatto sul patrimonio del socio incapace.Con riferimento all’aumento del capitale sociale a pagamento, l’autorizzazione giudiziale si rende necessaria non tanto per l’esercizio del diritto di voto in assemblea, quanto per la successiva ed eventuale stipulazione del negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale e per l’effettuazione del relativo conferimento. In tal caso, è riconosciuto ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso; pertanto, il voto dell’incapace dovrebbe essere autorizzato per le considerazioni sopra formulate. Nel caso, invece, di aumento gratuito del capitale sociale, non vi è un successivo negozio di sottoscrizione e, pertanto, il voto dell’incapace non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale, non verificandosi nel suo patrimonio alcun “patrimonialmente rilevante”.Con riferimento alla riduzione reale del capitale sociale, l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio incapace non dovrebbe necessitare di alcuna autorizzazione giudiziale in quanto nella sfera individuale del singolo socio si produce unicamente la conseguenza del rimborso in denaro o della liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti. Laddove, invece, si deve procedere alla riduzione per perdite del capitale sociale il cui ammontare superi di almeno un terzo il valore nominale del capitale sociale, si distinguono due ipotesi: nel caso in cui si proceda per l’adozione di una deliberazione di riduzione del capitale sociale per un importo pari alle perdite registrate, non dovrebbe essere necessaria alcuna autorizzazione giudiziale per il voto del socio incapace, essendo una deliberazione imposta dalla legge per adeguare il valore nominale del capitale sociale alle perdite che già hanno intaccato il patrimonio della società. Nel diverso caso in cui l’assemblea sia stata convocata per deliberare non solo la riduzione del capitale ma anche il contemporaneo aumento del medesimo o, in alternativa, la liquidazione della società, si ripetono le argomentazioni riportate con riferimento alle delibere assembleari di aumento del capitale sociale.Con riferimento alla trasformazione, che costituisce una causa di recesso legale inderogabile in favore dei soci assenti, astenuti o dissenzienti, il voto in assemblea esercitato dal rappresentante del socio incapace necessita del previo rilascio dell’autorizzazione giudiziale. In caso di fusione, ove l’incapace sia socio di una società a responsabilità limitata, il voto espresso da parte di quest’ultimo nell’assemblea chiamata ad approvare un progetto di fusione, necessita del rilascio di un’apposita autorizzazione giudiziale in quanto è causa di recesso; ove, invece, l’incapace sia socio di una società per azioni, si ritiene che l’autorizzazione giudiziale al voto si renda necessaria solo qualora si intenda rinunciare ai termini o alla redazione di alcuno dei documenti prescritti dalla legge nell’ambito del procedimento di fusione perché in questi ultimi casi il socio incapace è chiamato a esprimere un vero e proprio consenso negoziale.<h2>5. L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione al voto</h2>Individuati i principi generali che regolano la materia e analizzati i casi particolari, non resta che chiarire il tema dell’individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al voto esercitato dal socio incapace.In applicazione del criterio delle deliberazioni “patrimonialmente rilevanti” ne consegue che, nell’ipotesi di un socio minorenne soggetto alla responsabilità genitoriale, il relativo ricorso deve essere presentato presso l’ufficio del giudice tutelare del luogo di domicilio del minore: in assemblea, pertanto, devono intervenire entrambi i genitori del minore, muniti della relativa autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare.Nel caso di un socio minorenne sotto tutela oppure di un socio interdetto, il relativo ricorso deve essere presentato presso l’ufficio del giudice tutelare o del tribunale ordinario del luogo di domicilio dell’incapace: in assemblea pertanto, interviene solamente il tutore munito della relativa autorizzazione.Nel caso di un socio minorenne emancipato oppure inabilitato, il relativo ricorso deve essere presentato presso l’ufficio del giudice tutelare o del tribunale ordinario del luogo di domicilio dell’incapace. Il socio minorenne emancipato oppure l’inabilitato interviene in assemblea assistito dal suo curatore e munito della relativa autorizzazione giudiziale.Nel caso, infine, di un socio beneficiario di amministrazione di sostegno, è necessario, in primo luogo, analizzare il relativo decreto di nomina e valutata la necessità del rilascio di un’autorizzazione giudiziale, il relativo ricorso deve essere presentato all’ufficio del giudice tutelare del luogo di domicilio dell’incapace. Il socio beneficiario di amministrazione di sostegno interviene in assemblea assistito dal suo amministratore di sostegno.&nbsp;<em>A cura di Avv. <a href="mailto:t.cantelmo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Tobia Cantelmo</a></em>&nbsp;<em>e</em>&nbsp;<em>Dott.ssa <a href="mailto:l.piersimoni@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lucia Piersimoni</a>.</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Cfr., G. Romano Pavoni, Deliberazioni dell’assemblea delle società, Milano, 1951, 192; U. Grisenti, Note sull’articolo 2377, ultimo comma cod. civ. e sulle delibere implicite nelle società di capitali, in Riv. Società, 1968, 606.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Cfr. Trib. Terni, decreto 5 aprile 1962, in Casi e materiali di diritto commerciale. Società per azioni, II, Milano, 1974, 1152; App. Torino 15 ottobre 1992, in Giur. it., 1993, I, 2795.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Cfr., tra gli altri, E. Cudia, Il voto dell’incapace nelle assemblee delle società di capitali, in Vita not., 1988, 6, 1327; U. Natoli, In tema di limitazioni dei poteri di amministratori di società, in Banca, borsa, tit. cred., 1955, 357.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Cfr. Cass. 18 giugno 1987, n. 5353.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 08:42:25 +0200</pubDate>
                        <title>COVID-19: l’impatto delle misure straordinarie e urgenti sui contratti commerciali soggetti a legge italiana</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<em><strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al giorno 8 maggio 2020 alle ore 13:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente documento potranno essere soggetti a continue modifiche</em>].</p><h2>1. Premessa</h2>La diffusione del COVID-19 e le misure straordinarie e urgenti adottate dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto stanno avendo – anche in Italia – impatti, talvolta notevoli, sull’esecuzione dei contratti commerciali.Difatti, <strong>l’adempimento delle obbligazioni previste da diversi contratti viene ritardato o, in alcuni casi, reso impossibile dal diffondersi del virus e dalle misure adottate dal Governo</strong>, che hanno altresì disposto la sospensione di attività commerciali e industriali a seguito, da ultimo, dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (il “<strong>DPCM 26 Aprile</strong>”) che, da un lato, ha allentato le misure restrittive precedentemente adottate e, dall’altro lato, ha prorogato la sospensione di molte attività, soprattutto relativamente al commercio al dettaglio, <span style="text-decoration: underline;">fino al 17 maggio 2020</span>.<h2>2. Forza Maggiore e possibili rimedi</h2><h4>2.1. Gli istituti del codice civile</h4>In ragione di quanto precede, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta assumendo i caratteri di quello che potrebbe qualificarsi come un <strong>evento di forza maggiore</strong>. A tal riguardo, si segnala che il codice civile italiano <strong>non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore</strong>, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili al concetto di forza maggiore. Difatti, per i contratti soggetti alla legge italiana, <span style="text-decoration: underline;">ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali</span>, si dovrà fare riferimento, in particolare, ai seguenti istituti:<ul> <li>impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art.1218, 1256 e 1463 c.c.);</li> <li>eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467 e ss. c.c.);</li> <li>rescissione per lesione (art. 1448 c.c.).</li></ul><p>Per <strong>impossibilità sopravvenuta</strong> della prestazione (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una <span style="text-decoration: underline;">qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore</span>.Secondo il generale principio di cui all’art. 1218, 1256 e 1463 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “causa a lui non imputabile”, questi può essere ritenuto non responsabile. L’impossibilità sopravvenuta può essere (<em>i</em>) definitiva o temporanea; e (<em>ii</em>) assoluta o parziale.Verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile (a) si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (totale o parziale) del contratto, ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva; o (b) può essere legittimamente sospesa, ove tale impossibilità sia solo temporanea.L’istituto dell’<strong>eccessiva onerosità sopravvenuta</strong> (di cui agli artt. 1467 e ss. del codice civile) consente invece la risoluzione di contratti il cui <span style="text-decoration: underline;">equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti</span> – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che <span style="text-decoration: underline;">non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale</span> e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità. La controparte interessata a mantenere in essere il contratto potrà evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.L’<strong>azione di rescissione per lesione</strong> è un’azione di carattere generale che permette la rescissione di tutti i contratti sinallagmatici – fatta eccezione per i soli contratti aleatori – caratterizzati da una sproporzione abnorme tra le prestazioni delle parti. Affinché il rimedio in esame possa essere azionato è necessario che (<em><strong>i</strong></em>) sussista lo stato di bisogno della parte danneggiata; (<em><strong>ii</strong></em>) la lesione ecceda la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto; e (<em><strong>iii</strong></em>) che il contraente avvantaggiato dalla sproporzione approfitti dello stato di bisogno della parte danneggiata.</p><h4>2.2. L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto</h4>Ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile “<em>Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede</em>”.L’articolo in esame statuisce il principio della buona fede cd. “oggettiva”, ossia della reciproca lealtà della condotta delle parti che non solo vincola i contraenti nella fase di formazione ed esecuzione del contratto, ma si riferisce altresì agli interessi sottostanti alla stipula del regolamento negoziale, imponendo dunque a ciascuna delle parti del rapporto di agire preservando le ragioni dell'altra. A tal riguardo, consta l’esistenza di giurisprudenza di merito a favore della configurabilità di un <strong>obbligo di rinegoziazione del contratto quale corollario del generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto medesimo</strong>.Nei contratti di durata ciò può tradursi in un diritto-dovere di rinegoziare e, dunque, di cooperare, rendendosi disponibili alla modificazione del contratto, allorché la parte interessata a mantenere in essere un contratto ragionevolmente aderente alla concreta realtà del mercato inviti l’altra a rinegoziare.<h4>2.3. Impossibilità per <em>factum principis</em></h4>Da ultimo, ove la prestazione sia direttamente <span style="text-decoration: underline;">impedita</span> dai provvedimenti legislativi intrapresi dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, può altresì configurarsi la fattispecie della cd. impossibilità sopravvenuta per <em>factum principis</em>.Il <em>factum principis</em> è definito quale <strong>causa di impossibilità oggettiva</strong> ad effettuare una prestazione <strong>derivante da un sopravvenuto atto o provvedimento della pubblica autorità</strong> (es. l’obbligo si sospendere le attività produttive e commerciali).È bene sottolineare che il <em>factum principis</em> non basta, di per sé solo, a giustificare l’inadempimento e a liberare l’obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Perché tale <strong>effetto estintivo si produca è necessario che l’ordine o il divieto</strong> dell’autorità sia configurabile come un fatto <strong>totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza</strong>, il che vuol dire che, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte, né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità.Trattandosi di un’impossibilità oggettiva, non occorrerà valutare la ricorrenza dei caratteri propri dell’impossibilità, ma si applicheranno direttamente le norme sull’impossibilità sopravvenuta (cfr. par. 2.1).<h2>3. L’intervento del legislatore</h2>Al fine di facilitare l’attuazione dei rimedi azionabili ove, in ragione delle misure intraprese dal Governo per contrastare il diffondersi del virus, non fosse possibile adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, il legislatore ha deciso di intervenire anche in materia di contratti commerciali.<h4>3.1. Impossibilità sopravvenuta <em>ex lege</em></h4><strong><em>3.1.1. Biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</em></strong>Ai sensi dell’articolo 88 del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il legislatore ha statuito che “<em>ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la <strong>sopravvenuta impossibilità</strong> della prestazione dovuta in relazione <strong>ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura</strong>, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura</em>”.Pertanto, in tali ipotesi, gli acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di efficacia del suddetto decreto legislativo ovvero di successivi decreti che dovessero comportare l’impossibilità di utilizzare il titolo di acquisto, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. Una volta verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, il soggetto organizzatore dell’evento provvederà all’emissione di un <em>voucher</em> di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.<em><strong>3.1.2. Titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici</strong></em>Ai sensi dell’articolo 88-<em>bis</em> del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (il “<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), il legislatore ha statuito che “<em>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico</em>” ove stipulati da soggetti che versano in particolari condizioni tassativamente elencate nel suddetto articolo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> (i “<strong>Soggetti Legittimati</strong>”).In tali ipotesi, i Soggetti Legittimati comunicano al vettore, alla struttura ricettiva ovvero all'organizzatore di pacchetti turistici, entro 30 giorni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, il ricorrere di una delle situazioni di impossibilità allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio, la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nel caso in cui il titolo di viaggio o soggiorno fosse stato acquistato per partecipare a eventi di qualsivoglia natura, allegando altresì la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nel suddetto articolo 88-<em>bis</em>. Il rimborso può essere richiesto anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno <strong>ovvero</strong> all'emissione di un <em>voucher</em> di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.Il citato articolo 88-<em>bis</em> prevede inoltre che:<ul> <li>il recesso possa essere esercitato dal vettore quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi 30 giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio <strong>oppure</strong> all'emissione di un <em>voucher</em> di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.</li> <li>le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, <strong>oppure</strong> procedere al rimborso del prezzo <strong>o</strong>,<strong> altrimenti</strong>, possono emettere un <em>voucher</em>, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.</li> <li>gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare il diritto di recesso dai contratti stipulati con i Soggetti Legittimati, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore,<strong> in alternativa al rimborso</strong> può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo <strong>oppure</strong> può procedere al rimborso <strong>o</strong>, <strong>altrimenti</strong>, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Inoltre, in deroga alle previsioni del codice del turismo, <span style="text-decoration: underline;">il rimborso è corrisposto e il <em>voucher</em> è emesso appena ricevuti i rimborsi o i <em>voucher</em> dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio</span>.</li> <li>i Soggetti Legittimati possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. Anche in tali casi l'organizzatore, in <strong>alternativa al rimborso</strong> può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo <strong>oppure</strong> può procedere al rimborso <strong>o</strong>, <strong>altrimenti</strong>, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un <em>voucher</em>, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Anche in questo caso, in deroga alle previsioni del codice del turismo, <span style="text-decoration: underline;">il rimborso è corrisposto e il <em>voucher</em> è emesso appena ricevuti i rimborsi o i <em>voucher</em> dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio</span>.</li></ul><p>Al di fuori dei casi di cui sopra, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui all’articolo 88-bis in esame, ove instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche con riferimento a prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.<span style="text-decoration: underline;"><strong>L'emissione dei <em>voucher</em> previsti dall’articolo 88-<em>bis</em> assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.</strong></span></p><h4>3.2. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali</h4>L’articolo 91, comma 1, del Decreto Cura Italia ha inoltre previsto che “I<em>l rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti</em>”.Pertanto, in altri termini, le misure emergenziali intraprese dal Governo e debitamente adottate e rispettate dalle parti contrattuali, volte al contenimento della pandemia in atto, sembrerebbero assurgere per espressa previsione di legge a causa – <span style="text-decoration: underline;">comunque da valutare caso per caso</span> – per limitare o addirittura escludere la responsabilità del debitore per eventuali ritardati o inadempimenti.<h4>3.3. Forza Maggiore e contratti con controparti estere</h4>In ultima istanza, il legislatore è altresì intervenuto anche in materia di <strong>contratti con controparti estere che prevedono clausole di forza maggiore</strong> le quali richiedono, a titolo di prova, certificazioni camerali. A tal riguardo, in ragione della situazione emergenziale, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto, con circolare del 25 marzo 2020 inviata a tutte le Camere di Commercio, invitando tali Camere di Commercio a rilasciare <strong>un’attestazione in lingua inglese</strong> relativa alla sussistenza di cause di forza maggiore per l’emergenza. In particolare, tali certificazioni:<ul> <li>riepilogano la normativa nazionale emanata in ragione dell’emergenza; e</li> <li>attestano che la società richiedente ha denunciato alla Camera di Commercio competente di non essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni in ragione delle misure straordinarie ed urgenti intraprese dal Governo.</li></ul><p>Pur non trattandosi di certificazioni che concretamente certificano la sussistenza di cause di forza maggiore <em>ex se</em>, tali documenti possono costituire un valido ausilio nel comprovare che eventuali ritardi o inadempimenti siano dovuti all’emergenza epidemiologica.&nbsp;&nbsp;<em>A cura di Dott.ssa <a href="mailto:g.dauria@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giulia D’Auria</a></em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> In particolare, trattasi di soggetti: a) nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il termine di 30 giorni decorre, a seconda del caso, (a) dalla cessazione delle situazioni di cui all’art. 88-<em>bis</em>, comma 1, lettere da a) a d); (b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui all’art. 88-<em>bis</em>, comma 1, lettera e); (c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui all’articolo 88-<em>bis</em>, comma 1, lettera f).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2020 05:35:19 +0200</pubDate>
                        <title>Montefarmaco, medicine da banco per diventare più grandi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/montefarmaco-medicine-da-banco-per-diventare-piu-grandi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 75% dell'azienda fa capo ai Colombo che hanno aperto il capitale a un gruppo di investitori, tra cui Luigi Buzzi della bresciana Lucefin</em>Una doppia mossa nel mondo della farmaceutica e nei dispositivi medicali, per farsi spazio nei prodotti da banco, un mercato ricco che in Italia vale 10,5 miliardi ma dove è necessario avere le spalle larghe. L'ha compiuta Stefano Colombo, 53 anni, farmacista-imprenditore di terza generazione alla guida di Montefarmaco, sede a Bollate, 75 anni di storia, esordi con il marchio Pumilene e ora l'ambizione - ma anche la necessità - di crescere. E per farlo parte dall'Italia con l'idea di consolidare un mercato frammentato.Durante la fase di <em>lockdown</em> la famiglia lombarda ha sempre lavorato per rifornire le undici mila farmacie clienti di prodotti come il collirio Iridina e Afomil, i fermenti lattici Lactoflorene e l'antidolorifico Calmadol. Ma non ha mai smesso anche di sorvegliare il mercato dell'M&amp;A, convinta che «<em>dalla crisi possano nascere opportunità sia tra le PMI alla ricerca di supporto</em> - dice l'imprenditore -, <em>sia dal riordino nei portafogli dei grandi gruppi. In fondo, le imprese non devono perdere l'occasione di attuare un po' di politica industriale</em>».<span style="text-decoration: underline;"><strong>Allenamento</strong></span>Cosi Montefarmaco ha chiuso poche settimane fa l'acquisto dei diritti per la vendita in farmacia dell'antinfiammatorio Fastum gel dal gruppo Menarini, impegnato nella crescita a livello globale e che ha visto nell'azienda lombarda la possibilità di valorizzarlo nel canale farmacie dove vendono un milione di pezzi l'anno. A ruota, a marzo, nel mese più critico dell'emergenza, ha firmato l'acquisizione della svizzera Jordan che ha la licenza esclusiva per la vendita in farmacia, Italia ed Europa, degli apparecchi acustici dell'americana Polaroid.Arrivato a un passo dai 60 milioni di ricavi (54 milioni nel 2019), con un margine operativo attorno al 10% che per l'89,9% si trasforma in cassa disponibile per la crescita, Montefarmaco si allena anche per il mercato. Fa infatti parte della piattaforma Elite di Borsa italiana tra le società candidate alla quotazione e si è già finanziata attraverso un basket bond di Cassa depositi e prestiti. «<em>È un percorso ancora lungo e il mercato in questa fase non gioca a favore. Ma l'obiettivo dell'ipo per trovare nuove risorse funzionali alla crescita è alla nostra portata</em>», dice Colombo che ha già selezionato Ubs come advisor finanziario, Alantra come global coordinator e <strong>Nctm</strong> in qualità di consulente legale.Il punto di partenza è il mercato dei farmaci da banco che nelle prime diciotto settimane dell'anno è aumentato del 3%. È qui che Colombo cerca l'm&amp;a per rafforzare la sua azienda che nel 2000 ha lanciato nelle farmacie anche il marchio Rimmel di proprietà del gruppo Coty. La produzione è tutta svolta da fornitori italiani, tra i quali il più grande è il gruppo Biopharma. Dieci anni fa Montefarmaco ha scelto di separarsi dalla produzione cedendola a un altro ramo familiare. Ma la ricerca, gli studi clinici e la conformità alle normative sui farmaci sono fatti in casa.«<em>La catena produttiva ha tenuto in queste settimane difficili. La nostra realtà non ha dovuto ricorrere ad ammortizzatori sociali, finanziamenti garantiti dallo Stato, abbiamo mantenuto le retribuzioni e pagato i fornitori. Questo ci consente di cercare nuovi business e magari anche supportare realtà che hanno bisogno di un gruppo più forte</em>», dice Colombo che ha anche fatto della sua rete di imprenditori-amici uno degli strumenti strategici attivati per crescere. L'azienda ha un profilo solido, spiega l'imprenditore, ha 15 milioni di patrimonio e ha sempre reinvestito gli utili. Se nel 2017 i debiti netti erano pari a 2,6 volte l'ebitda, oggi sono scesi a 0,6 volte.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La rete</strong></span>Così nel 2015 l'imprenditore ha salvato dalla crisi le attività della milanese Afom Medical di Trezzano (Milano). «<em>Così noi abbiamo comprato i colliri Afomil e il Calmadol mentre la Paglieri, che noi conosciamo bene e che abbiamo sollecitato a intervenire in questa operazione, ha rilevato le altre attività farmaceutiche</em>».E sempre nello spirito della condivisione con altri imprenditori, la famiglia Colombo, che ha il 75% di Montefarmaco, ha aperto il capitale a un gruppo di investitori: farmacisti, medici, oltre a Luigi Buzzi della bresciana Lucefin.Di mestiere Buzzi fa l'imprenditore nella metallurgia ma come Colombo crede che le aziende possano sostenersi a vicenda ed estrarre valore.&nbsp;<em>Tratto da L'Economia - Corriere della Sera</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Life Sciences and Healthcare</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 06 May 2020 04:33:48 +0200</pubDate>
                        <title>La responsabilità dell&#039;ente in caso di violazioni correlate al COVID-19 e il ruolo dell&#039;OdV</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-dellente-in-caso-di-violazioni-correlate-al-covid-19-e-il-ruolo-dellodv</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><em>Presidi in tema antinfortunistici nella gestione dell’emergenza epidemiologica</em></h3><em>di Dott. Alessandro Foti - ESHQ Consulting S.r.l.,&nbsp;Avv. Paolo Gallarati, Avv, Roberta Guaineri e Avv. Giulio Uras - Nctm Studio Legale</em><h2>1. Introduzione</h2>L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione in Italia del COVID-19 espone e, presumibilmente, continuerà a esporre nei prossimi mesi le imprese e coloro che a vario titolo operano all’interno dell’organizzazione aziendale a rischi inediti.Tra questi, assumono una rilevanza tutt’altro che trascurabile i rischi connessi alla potenziale commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il “<em><strong>Decreto</strong></em>”) e, in particolare, dei delitti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall’art. 25-<em>septies</em> del Decreto.Le misure precauzionali adottate prima dell’inizio dell’epidemia si sono infatti da subito rivelate insufficienti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rendendo più che concreta la possibilità per l’ente di essere sanzionato ai sensi del Decreto.Il presente articolo si propone, senza pretesa di esaustività, di affrontare alcuni profili critici in relazione alla responsabilità amministrativa dell’ente, alle misure che l’ente datoriale deve adottare e ai compiti che l’organismo di vigilanza è chiamato a svolgere nell’ambito dei controlli sulle iniziative intraprese per contenere i rischi di contagio.<h2>2. La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nella gestione dell’emergenza sanitaria: profili critici</h2>Per comprendere se e quando l’ente può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 25-<em>septies</em> del Decreto nel caso in cui un lavoratore contragga il COVID-19 e all’infezione consegua una lesione ovvero la morte dello stesso, è opportuno preliminarmente richiamare la disciplina generale contenuta nella sezione I del capo I del Decreto.Come noto, applicando i criteri generali di attribuzione della responsabilità amministrativa degli enti di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto, in questa ipotesi l’ente è responsabile se, in assenza di cause di esclusione della responsabilità:a) è stato commesso un reato, tra quelli contemplati dall’art. 25-<em>septies</em> del Decreto (i.e. omicidio colposo o lesioni personali colpose con violazione della normativa antinfortunistica);b) il reato è stato commesso da un soggetto apicale o sottoposto;c) il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.Mentre la seconda e la terza condizione non destano particolari perplessità per il caso che ci occupa (ben potendosi ravvisare un vantaggio, ad esempio, nel risparmio di spesa conseguente alla mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale quali guanti, mascherine, etc.), maggiori problemi sorgono in relazione alla prima.Ciò anche in ragione della proliferazione normativa delle ultime settimane.Tanto il DPCM dell’11 marzo 2020 quanto il “<em>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</em>” sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 hanno previsto infatti una serie di misure precauzionali dirette a prevenire il rischio di contagio tra i lavoratori, talvolta prescrivendone l’adozione e talaltra semplicemente raccomandandola (è il caso, ad esempio, delle misure relative, tra l’altro, al controllo della temperatura corporea dei lavoratori prima dell’accesso ai luoghi di lavoro o al ricorso allo <em>smart working</em>). Ulteriori disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state, poi, introdotte dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia).È evidente come le disposizioni in questione, innestandosi nel più generale impianto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 la cui violazione costituisce circostanza aggravante dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, abbia riflessi sull’elemento oggettivo e, in particolare, in relazione all’accertamento del nesso di causa tra condotta ed evento.Ci si chiede, anzitutto, se possa costituire una violazione della normativa antinfortunistica la mancata adozione di una misura prescritta dai vari provvedimenti che si sono succeduti in queste ultime settimane, o di una misura semplicemente raccomandata (ad esempio, il mancato ricorso allo <em>smart working</em>) o, infine, di misure ulteriori non contemplate nella normativa emergenziale.Sul punto occorre osservare come uno dei principi cardine del nostro ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro consista nel c.d. “principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, secondo il quale il datore di lavoro, al di là delle specifiche previsioni normative, debba ispirare la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.Il principio in parola trova richiamo – oltre che nel d. lgs. n. 81/2008, ove all’ art. 15, lett. b) si richiede la riduzione dei rischi al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico – anche nel codice civile.L’art. 2087 cod. civ., infatti, nel prevedere un generale obbligo di protezione a carico del datore di lavoro, viene considerato dalla giurisprudenza non solo come una norma di chiusura in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ma anche come una disposizione con “<em>una funzione dinamica, in quanto norma diretta a spingere l'imprenditore ad attuare, nell'organizzazione del lavoro, un'efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata&nbsp;al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro</em>” (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911).In conclusione, ai fini della valutazione di un’eventuale responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto, non è rilevante distinguere tra misure prescritte e misure semplicemente raccomandate, tantomeno se si parla di violazioni della normativa antinfortunistica idonee a integrare le circostanze aggravanti di cui agli art. 589 e 590 c.p., ma occorre valutare se le procedure adottate siano idonee o, meglio, le più idonee a prevenire i reati citati.Stabilisce infatti la Suprema Corte di Cassazione come “<em>la terminologia 'violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro' richiamata dagli artt. 589 e 590 c.p. è riferibile non solamente alle norme contenute nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche a quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza sul lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi</em>” (<em>cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 2019, n. 33244</em>).Il tema della responsabilità del datore di lavoro – e, quindi, dell’impresa – in <em>subiecta materia</em> non può prescindere, però, dalla necessità dell’accertamento del nesso di causa tra la condotta omissiva e l’evento malattia.Senza dilungarci troppo, il tema è sin troppo attuale, è evidente che la mancanza di conoscenza del virus COVID-19, delle dinamiche di nascita o delle modalità di trasmissione dello stesso rendano la questione molto complessa sotto il profilo giuridico, quando si tratta di dovere giudicare eventuali responsabilità personali.Ai fini della identificazione di una responsabilità dell’impresa ai sensi del Decreto, occorre, infatti, sottolineare come sia necessario procedere ad un rigoroso accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento; ai fini di un giudizio penale è imprescindibile verificare le modalità attraverso le quali il lavoratore abbia contagiato la malattia ed appurare che lo stesso si sia sviluppato in ambiente lavorativo.Sulla base delle informazioni oggi in nostro possesso, tale accertamento appare alquanto arduo, ma preme sottolineare come l’accertamento del nesso eziologico tra condotta e evento sia essenziale, soprattutto alla luce del fatto che ai sensi dell’art. 42 del Decreto Cura Italia la tutela assicurativa predisposta dall’Inail si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.Tale orientamento, ben comprensibile e condivisibile in sede civile, certamente non può essere preso in considerazione come punto di partenza sotto il profilo penale e, quindi, ai fini dell’individuazione della responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del Decreto.La Suprema Corte ha già avuto modo di affrontare il tema del nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale con numerose sentenze in materia di amianto, operando un distinguo tra causalità generale (l’ambiente ricco di amianto è idoneo a generare malattie professionali quali asbestosi ed altre) e causalità individuale (quel&nbsp;lavoratore ha contratto il tumore o la malattia a causa dell’esposizione all’amianto in quello specifico ambiente di lavoro), ponendo quindi l’accento sulla necessità di accertare nel singolo caso concreto la presenza del nesso di causalità.Alla luce di tutto ciò appare evidente come potrebbe essere difficile dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un nesso di derivazione tra la condotta del datore di lavoro e l’infezione contratta dal lavoratore, non potendosi escludere, infatti, che quest’ultimo possa essere entrato in contatto con il virus in occasioni estranee all’ambiente lavorativo, come per esempio nel tragitto verso il posto di lavoro o nell’ambito della propria vita sociale.Altra questione rilevante ai nostri fini, è quella della durata delle misure in questione; fino a quando il datore di lavoro deve adottare le misure volte a prevenire il contagio da COVID-19 per non incorrere in una responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica?A questo quesito non è agevole dare una risposta.Se ci si dovesse attenere alle attuali previsioni governative, vediamo che, da un lato il protocollo anti-contagio lega a doppio filo la sua validità temporale a quella del DPCM dell’11 marzo 2020 (la cui efficacia, inizialmente prevista fino al 3 aprile, è stata estesa successivamente estesa al 13 aprile), dall’altro appare più prudente considerare, come termine temporale, la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza che dovrebbe intervenire, salvo modifiche, il 31 luglio prossimo.Se si adotta, invece, un approccio più aderente al dettato del d.lgs. n. 81/2008 e ai principi sopra enunciati, appare chiaro che occorrerà valutare la permanenza o meno del rischio, prima di decidere se allentare o mantenere tali misure.Ma, ancora, qualora si decida di tenere il comportamento da ultimo sottolineato, maggiormente tutelante nei confronti dei lavoratori, quando si potrà indicare la cessazione del rischio? E, infine, qual è il livello di rischio che dovrebbe essere dichiarato cessato? Quello da contagio da COVID-19 o quello che debella completamente il virus?Se è vero, come sembra e come pare plausibile oggi, che prima arriveranno le cure e, successivamente il vaccino, e se è vero, come parrebbe, che il vaccino sarà destinato solo a coloro che ne necessitano, come si deve comportare l’imprenditore nel futuro ai fini della tutela dei suoi lavoratori, una volta cessata la situazione di emergenza?È chiaro che se un giorno il legislatore dovesse dare indicazioni della cessazione di tutte le misure di sicurezza, ciò aiuterebbe, anche se, alla luce dei principi sopra enunciati, ciò non esonerebbe il datore di lavoro da una possibile responsabilità in caso di contagio, mortale o meno, del suo dipendente.Se così, fosse, però, il datore di lavoro potrebbe essere considerato già oggi responsabile anche di eventuali malanni stagionali ecc. che dovessero colpire il lavoratore e che possono provocare una malattia, anche senza esito infausto.Così non è, oggi, perché non è possibile – come detto prima – accertare il nesso di causa tra condotta ed evento.Questo è l’argomento giuridico dirimente, a nostro avviso, ai fini di evitare un’estensione di responsabilità probabilmente eccessiva.Lo stesso ragionamento si potrebbe e dovrebbe adottare in relazione a questa epidemia (<em>rectius</em>: pandemia): probabilmente non ci sarà mai un momento in cui il rischio di contagio da virus COVID-19 potrà dirsi cessato e, quindi, non ci sarà mai un momento in cui verrà chiesto di non adottare specifiche misure di sicurezza.È verosimile ritenere che ci sarà un momento in cui verranno allentate le prescrizioni ma alcuni comportamenti “virtuosi” che questo momento ci impone diverranno parte delle procedure interne delle realtà produttive, indipendentemente dai risvolti giuridici di tali procedure.<h2>3. La valutazione del rischio biologico e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione</h2>L’emergenza COVID-19 ha innescato un grosso dibattito nell’ambito della salute negli ambienti di lavoro. Il tema è legato a quale fosse la corretta interpretazione degli obblighi dei datori di lavoro e delle imprese relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia del personale nell’applicazione del D.lgs. 81/2008 relativamente alla valutazione del rischio e, nel caso specifico, quello biologico. I principali adempimenti su cui si concentra l’attenzione riguardano la valutazione dei rischi nelle aziende e le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare, oltre a porsi il quesito se quello dell’emergenza da COVID-19 sia o meno uno dei rischi su cui il datore di lavoro debba adeguare gli strumenti di tutela e prevenzione contemplati nel Testo Unico della Sicurezza (cd. “TUS”).Il datore di lavoro, ai sensi dell’art.17 e dell’art.28 del D.lgs. 81/2008, è tenuto alla valutazione di “tutti i rischi” presenti negli ambienti di lavoro e la specifica valutazione per il rischio da agenti biologici è prevista dal Titolo X del TUS. L’aspetto rilevante da tenere conto e se è necessario o meno aggiornare la valutazione dei rischi da agenti biologici a seguito della diffusione del COVID-19. Su questo fronte si sono confrontate diverse scuole di pensiero ma la linea più diffusa, suffragata anche da alcune ordinanze quale quella della Regione Veneto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> e confermata dal “Protocollo di sicurezza per gli ambienti di lavoro”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> iiaggiornato in data 24 aprile u.s., ritiene che una valutazione del rischio specifico per il COVID-19 sia obbligatorio per tutte le fattispecie di attività economiche in cui il rischio legato all’attività lavorativa sia diverso da quello della popolazione generale.A questo punto è importante porsi il quesito di quali siano queste attività economiche “a rischio COVID-19” dal punto di vista professionale? Queste tipologie di aziende sono sostanzialmente di due tipi: il primo blocco riguarda quelle che aziende che utilizzano deliberatamente per le proprie attività organismi biologici, per esempio i laboratori di ricerca biotecnologica, laboratori di analisi cliniche, etc. Il secondo blocco riguarda invece quelle aziende che non fanno uso deliberato di agenti biologici ma che potenzialmente potrebbero comunque entrare in contatto con qualcuno di essi (es. ospedali e tutte quelle&nbsp;attività in generale in cui vi sia contatto interpersonale con un significativo numero di individui quali, ad esempio, i pubblici esercizi).Fatta questa assunzione ne deriva che le aziende che non sono soggette ad un rischio professionale specifico da COVID-19 <span style="text-decoration: underline;">non sono tenute</span> a rifare il documento di valutazione dei rischi e adottare conseguenti misure di prevenzione secondo quanto previsto dal TUS (es. formazione specifica dei lavoratori sul rischio da COVID-19).Questa considerazione deve però tenere conto si altri aspetti rilevanti, che sono:<ul> <li>Il documento di valutazione dei rischi deve essere comunque fatto secondo i dettami degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e, precisamente, prevedere tra tutti i rischi anche quello da agenti biologici per il rischio di contaminazione professionale (indipendentemente dal COVID-19). Una eventuale carenza in tal senso comporterebbe delle sanzioni per l’organizzazione e il datore di lavoro ma a prescindere dal contesto emergenziale pandemico in corso nel Paese.</li> <li>Il datore di lavoro deve mettere in atto le misure di prevenzione e protezione disposte dagli organi nazionali e regionali secondo quanto disposto nei vari DPCM, D.lgs. e dalle ordinanze. Una eventuale carenza in tal senso non sarebbe riconducibile ad una violazione del D.lgs. 81/2008 ma ad una carenza sanzionabile secondo i disposti emessi dall’autorità pubblica.</li></ul><p>Con le suddette premesse è immediatamente chiaro che nel caso in cui fossero rilevate delle carenze riconducibili al rischio di contaminazione da agenti biologici (COVID-19) di tipo professionale come sopra dettagliato, in caso di contagio riconducibile all’attività lavorativa questa potrebbe portare ad un più facile nesso causa-effetto e quindi anche ad una ipotetica violazione del D. Lgs.231/2001, fatti salvi tutti gli altri presupporti per fare ricadere il fatto tra i reati amministrativi. Rimane da chiarire come si pronuncerà l’Organo inquirente nei casi in cui il rischio biologico da COVID-19 non fosse un rischio specifico della mansione e l’azienda non adottasse i protocolli di sicurezza previsti dai DPCM e dalle ordinanze territoriali, attuando di fatto anche i presupposti di interesse e vantaggio (es. fare ripartire la produzione aziendale; non comprare e dotare il personale delle mascherine e i guanti per la protezione dal contagio; non adottare le misure igieniche e sociali per lavorare in ambienti di lavoro “sicuri”, etc.). Sarà interessante capire se anche questa fattispecie possa fare ricadere potenzialmente l’azienda in una violazione dell’art.30 del D.lgs.81/2008.E’ importante ricordare che le considerazioni suddette tengono conto dell’orientamento espresso alla data della stesura del presente articolo.</p><h2>4. Il ruolo dell’organismo di vigilanza nella gestione dell’emergenza sanitaria</h2>I compiti che l’organismo di vigilanza è chiamato a svolgere, nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria in atto, non sono diversi da quelli che ordinariamente svolge in ottemperanza all’art. 6, lett. b) del Decreto.Esso è cioè tenuto a vigilare sul funzionamento e l’efficacia del modello organizzativo e a curarne l’aggiornamento.La vigilanza sul funzionamento e l’efficacia del modello si traduce, in concreto, nella verifica delle misure adottate dall’ente per contenere i rischi di contagio e nell’immediato <em>reporting</em> all’organo amministrativo degli esiti della verifica e della necessità di eventuali interventi.Fintanto che vigono le restrizioni alla circolazione delle persone, tale verifica dovrà essere condotta mediante la mera richiesta di informazioni alle funzioni aziendali coinvolte.Ciò può avvenire principalmente attraverso l’istituzione di appositi flussi informativi dalle funzioni aziendali preposte alla gestione del rischio (datore di lavoro, eventuali delegati funzionali, RSPP, RLS, comitato di crisi ove istituito, etc.) verso l’organismo di vigilanza. L’invio delle informazioni, considerata il repentino evolversi della situazione emergenziale, dovrà avvenire con una frequenza adeguata, ad es. settimanale, fermo naturalmente l’obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi evento rilevante, senza attendere la successiva scadenza per l’invio. Un esempio di segnalazione immediata potrebbe essere la positività al COVID-19 di un dipendente, da fornire all’OdV unitamente alle misure e ai protocolli adottati per il contenimento del potenziale contagio ad altro personale con cui è venuto potenzialmente a contatto e la bonifica e sanificazione degli ambienti di lavoro.Quanto all’oggetto della vigilanza, esso potrà e dovrà riguardare tanto le misure già adottate e in essere (con riferimento alle imprese le cui attività non siano sospese) quanto le misure di cui si prevede l’adozione, non appena si entrerà nella cosiddetta “fase 2” (con riferimento alle imprese le cui attività sono al momento sospese).La verifica dovrà essere completata e approfondita, non appena sarà possibile accedere nuovamente ai locali aziendali, anche mediante specifici strumenti già in dotazione all’OdV quale, ad esempio, gli <em>audit</em> <em>on site</em> o, laddove non possibile, con audit "in remoto".Da ultimo, si noti che anche l’ordinaria attività di ricezione, gestione ed evasione delle segnalazioni, nell’ambito dei sistemi di <em>whistleblowing</em> assume una rilevanza del tutto speciale in questo contesto, specie nelle ipotesi in cui la segnalazione dovesse avere ad oggetto la mancata adozione o il mancato rispetto di misure anti-contagio o riguardare la presenza di soggetti infetti all’interno della società. Sarà dunque compito dell’organismo di vigilanza far carico l’organo amministrativo della società di eventuali problematiche emerse a conclusione delle istruttorie avviate a seguito della ricezione di segnalazioni da parte dei lavoratori.Quanto all’aggiornamento del modello, qualora questo già contempli protocolli di controllo idonei alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un aggiornamento sarebbe necessario unicamente nel caso in cui le misure adottate a valle del modello dovessero rivelarsi insufficienti e fosse richiesta l’adozione di protocolli di controllo più stringenti su un processo sensibile specifico quale, ad esempio, quello relativo alla gestione del rischio biologico.&nbsp;<a href="https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3709&amp;tipo=articoli&amp;La-responsabilita-dellente-in-caso-di-violazioni-correlate-al-Covid-19-e-il-ruolo-dellOdV" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Articolo pubblicato su Aodv231.it</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> “<em>Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari</em>” - Versione 10 del 11.04.2020. Regione del Veneto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> “<em>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</em>” aggiornato in data 24 aprile 2020]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 04:36:52 +0200</pubDate>
                        <title>Infezione contratta durante intervento chirurgico. Non sussiste responsabilità dei sanitari se questi hanno seguito i protocolli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/infezione-contratta-durante-intervento-chirurgico-non-sussiste-responsabilita-dei-sanitari-se-questi-hanno-seguito-i-protocolli</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Cosenza, con decreto in data 26 marzo 2020, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale incardinato nei confronti di alcuni medici, per presunta responsabilità degli stessi connessa al fatto che, durante un intervento di chirurgia oftalmica, la paziente avrebbe contratto un’infezione.I consulenti tecnici nominati dal PM avevano infatti accertato che la paziente era già un soggetto a rischio (in quanto anziana e con patologie pregresse) e che i sanitari avevano seguito le Linee Guida della Società Oftalmologica Italiana, della Associazione Italiana Medici Oculisti e dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva in tema di oftalmologia, avendo posto in essere tutte le misure di prevenzione ivi previste (la disinfezione del campo operatorio, la corretta profilassi antibiotica, le visite di controllo successive all’intervento chirurgico, ecc.).Seguendo dunque il parere espresso dai consulenti tecnici, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione del procedimento, non ravvedendo un’ipotesi di responsabilità dei medici.Si rammenta in proposito che la Legge Gelli, all’art. 5, prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle loro prestazioni, si devono attenere, salva la specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida.Ricordiamo che le linee guida sono elaborate attraverso il processo di revisione regolare della letteratura e dei pareri degli esperti e sono concepite da gruppi multidisciplinari e propongono un'estesa definizione della buona pratica professionale, essendo basate su analisi, valutazioni e chiarimenti delle prove scientifiche.L’art. 6, II comma, della Legge Gelli, prevede poi la punibilità dei sanitari debba essere esclusa “… <em>quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto</em>”.Il richiamo alle linee guida è operato anche nel successivo art. 7 della prefata Legge (relativo alla responsabilità civile degli esercenti e delle strutture sanitarie), ove è previsto che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, deve tenere conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-<em>sexies</em> del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della Legge Gelli.Il precedente di cui sopra pare dunque offrire interessanti spunti di riflessione in relazione all’attuale emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus (COVID-19), potendo le Corti – anche nel caso in cui un paziente contragga il virus durante un ricovero ospedaliero - giungere alle medesime considerazioni circa l’insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità ascrivibile ai sanitari, ove in particolare questi ultimi abbiano seguito le linee guida via via definite ai sensi di legge ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico assistenziali.A tale ultimo riguardo si segnala, in particolare, che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha stilato delle “<em>Raccomandazioni per gli operatori sanitari</em>” per la gestione dei casi COVID-19. Tali indicazioni sono consultabili anche attraverso il portale del <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&amp;id=5373&amp;area=nuovoCoronavirus&amp;menu=vuoto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Salute</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:g.boursierniutta@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guglielmo Boursier Niutta</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 05:21:54 +0200</pubDate>
                        <title>ASSICURATIVO | Le misure del Decreto Liquidità in materia societaria e fallimentare – Impatto sulle coperture assicurative D&amp;O</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurativo-le-misure-del-decreto-liquidita-in-materia-societaria-e-fallimentare-impatto-sulle-coperture-assicurative-do</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’emanazione del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (noto anche come “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), il Governo italiano ha inteso fornire una risposta all’emergenza sanitaria in corso, introducendo una serie di misure emergenziali volte a sostenere l’economia nazionale.In termini generali, le misure che interessano in questa sede sono quelle che incidono (temporaneamente) sull’assetto normativo sotto due distinti profili: (<em>i</em>) “sospendendo” alcune importanti regole in materia di riduzione del capitale per perdite e redazione del bilancio; (<em>ii</em>) introducendo alcune rilevanti disposizioni in materia di procedure concorsuali.Alcune delle modifiche introdotte dal Decreto Liquidità (che si trova attualmente ancora in fase di conversione) possono avere un impatto importante in materia di coperture D&amp;O (ed estensioni "cariche sociali" delle Polizza di RC Professionale), nonché sulla responsabilità dei soggetti assicurati.</p><h2>Interventi in materia di riduzione del capitale sociale e di redazione del bilancio d’esercizio in prospettiva di continuità aziendale – implicazioni per le polizze D&amp;O</h2><span style="text-decoration: underline;"><strong>Riduzione o perdita del capitale sociale</strong></span>L’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce che dal 9 marzo al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni&nbsp;del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> c.c.) e che, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484 e 2545-<em>duodecies</em> c.c.).La previsione mira tra l’altro ad evitare che, a causa della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, gli amministratori di un numero elevato di società vengano posti nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione della società e la necessaria ricapitalizzazione. La “sospensione” delle suddette disposizioni di legge (il cui effetto è di evitare che le società possano continuare ad operare “normalmente” in assenza del capitale minimo), è stata introdotta nell’ottica di garantire la prosecuzione dell'attività ordinaria delle imprese nel corso dell’attuale crisi e per l’anno 2020.La modifica normativa può avere un impatto non irrilevante in materia di sottoscrizione o rinnovo di polizze D&amp;O e sui relativi “sinistri”.In primo luogo, infatti, è ben noto che l’effettiva o presunta violazione degli obblighi sottesi alle suddette norme e principi rappresenta molto spesso una delle colonne portanti delle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci (spesso esercitate in ambito fallimentare).Da un lato, quindi, è verosimile che la “sospensione” di tali disposizioni (per quanto temporanea) non potrà che condurre nel breve periodo ad una deflazione delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo, privando oltretutto i <em>claimants</em> (ovvero gli attori in responsabilità) di una delle principali <em>causes of action</em>.Dall’altro lato, tuttavia, il nuovo assetto, consentendo alle imprese di continuare ad operare e “stare sul mercato” anche in una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo (in assenza di ricapitalizzazione), potrebbe accrescere il numero di <em>claims</em> e/o le dimensioni delle richieste risarcitorie in caso di futura insolvenza della società.Questa potenziale maggiore esposizione nel medio-lungo termine si rivela particolarmente rilevante laddove si tenga presente che la nuova normativa non prevede un “rilassamento” (se non nei limiti della temporanea inapplicabilità delle norme oggetto di sospensione) degli obblighi e delle responsabilità di amministratori e sindaci. Si può anzi immaginare che, in un quadro di diffusa crisi finanziaria post-pandemia, le azioni di responsabilità verso gli organi sociali siano tendenzialmente destinate ad aumentare.In secondo luogo, la “sospensione” delle norme a presidio dell’integrità del capitale potrebbe dar luogo a diversi (ed inattesi) scenari operativi, sia in area di sottoscrizione delle coperture che di gestione dei sinistri.Va da sé, infatti, che gli assicuratori non potranno più fare affidamento sull’applicazione dei meccanismi e delle procedure previste nelle norme “sospese”. In altri termini, le compagnie potrebbero ritrovarsi ad assicurare (o ad accettare il rinnovo della copertura assicurativa) ad amministratori e sindaci di imprese che, grazie alla nuova normativa, continuano legittimamente ad operare in condizioni patrimoniali che, in un contesto ordinario, comporterebbero l’obbligo di scioglimento della società.In molti casi, le Compagnie potrebbero dover riconsiderare, alla luce di quanto sopra, il contenuto dei questionari assicurativi o il testo delle polizze, ad esempio con riferimento a clausole o termini di copertura che fanno riferimento a situazioni di riduzione di capitale o patrimonio netto negativo, stato di scioglimento, ecc..<span style="text-decoration: underline;"><strong>Continuità aziendale e bilancio d’esercizio</strong></span>L’art. 7 del Decreto Liquidità prevede che, in sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci del bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuità aziendale (cioè di continuazione dell’attività), ove la stessa risulti “<em>sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020</em>” (e quindi, in sostanza, ove vi fosse “continuità” prima dell’esplosione della pandemia). Ciò consentirà di evitare l’impatto negativo sul bilancio derivante dall’eventuale mancanza della prospettiva di continuazione dell’attività nel corso (o a causa) dell’emergenza COVID-19.Sotto il profilo della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, tale previsione potrebbe implicare che la mancanza di prospettiva di “continuità” potrebbe non essere adeguatamente riflessa nel (o percepibile dal) relativo bilancio. Ciò a sua volta potrebbe incidere sui rischi connessi a future possibili azioni di responsabilità, specie in caso di successivo dissesto ed insolvenza dell’impresa.Analogamente a quanto osservato in precedenza, gli assicuratori potrebbero trovarsi a sottoscrivere (o rinnovare) la copertura D&amp;O sulla base dell’analisi di bilanci che non riflettono adeguatamente l’effettiva (benchè magari solo temporanea ed occasionale) mancanza di continuità aziendale. Anche in questo caso, dunque, un riesame dei questionari e del testo delle polizze potrebbe risultare opportuno.<h2>Temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento – proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione - rinvio dell’entrata in vigore del nuovo “<em>Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</em>”</h2>L’art. 10 del Decreto Liquidità dispone che tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Le imprese escluse dall’operatività di questa disposizione sono quindi solo quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del d.l. n. 347/2003 (c.d. “Marzano”).L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede poi la proroga di sei mesi dei termini di adempimento scadenti nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l’omologa da parte del tribunale. La stessa norma prevede poi una serie di proroghe e differimenti di termini in relazione ai concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione per i quali sia pendente il procedimento di omologazione (ciò al fine di facilitare i tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi dal 23 febbraio 2020, evitando che procedure aventi concrete possibilità di successo possano risultare compromesse).Infine, l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019) è stata differita dal 14 agosto 2020 al 1 settembre 2021.È probabile che, nel breve periodo, l’improcedibilità (per quasi 4 mesi) delle istanze di fallimento possa implicare una consistente riduzione del numero dei fallimenti. Di per sé, questa può apparentemente rappresentare una buona notizia in chiave di esposizione degli assicuratori delle polizze D&amp;O e dei loro assicurati (è infatti probabile che ad un minor numero di fallimenti nel breve periodo corrisponderà un correlativo minor numero di possibili azioni di responsabilità).E’ tuttavia altrettanto vero che dopo il 30 giugno le istanze di fallimento torneranno ad essere “procedibili” ed i relativi fallimenti verranno dichiarati, seppur magari con un certo ritardo rispetto a quanto sarebbe avvenuti in tempi normali. In altri termini, è facile immaginare che il numero dei fallimenti rimarrà, nel medio-lungo periodo, invariato.In buona sostanza, è ben possibile che il principale effetto della norma in questione finisca per essere quello di “concentrare” le pronunce di fallimento e le dichiarazioni di insolvenza in un momento successivo (magari, in ottica assicurativa, nel corso di una successiva annualità di polizza o in un diverso <em>Year of Account</em>). E’ parimenti agevole ipotizzare che il ritardo nell’avvio delle procedure fallimentari abbia l’effetto di incrementare le passività e lo sbilancio patrimoniale, così potenzialmente aggravando le richieste risarcitorie e le relative responsabilità.Di nuovo, è opportuno che gli assicuratori considerino l’impatto che le disposizioni di cui sopra potrebbero avere sulle coperture D&amp;O e sui futuri sinistri. Le clausole di polizza che fanno esplicito od implicito riferimento alla dichiarazione o situazione di insolvenza (quali ad es. clausole in materia di “circostanze” e loro comunicazione, rinnovo o cessazione della copertura, applicazione di copertura “postuma”, ambito di operatività della copertura, ecc.) ben potrebbero essere oggetto di revisione alla luce del, pur temporaneo, nuovo scenario.In conclusione, è possibile che le misure emergenziali qui considerate limiteranno, nel breve/brevissimo periodo, il numero delle dichiarazioni di insolvenza e delle azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci in ambito fallimentare. E’ tuttavia probabile che, successivamente, si assisterà ad un incremento significativo delle procedure fallimentari e dell’esposizione – sia in chiave di frequenza che di <em>severity</em> delle richieste risarcitorie - di amministratori e sindaci (e dei loro assicuratori).Occorrerà tempo per valutare appieno gli effetti della legislazione emergenziale (che oltretutto è in divenire). Nel frattempo, gli Assicuratori attivi in area D&amp;O dovranno essere consapevoli del possibile impatto che tale normativa, unita alla prevedibile profonda crisi economica, potrà avere sugli scenari di rischio. In molti casi, tale consapevolezza, potrebbe indurre a considerare tempestivamente eventuali interventi sui testi di polizza e sui criteri di assunzione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com." target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 08:56:37 +0200</pubDate>
                        <title>L’obbedienza nell’ordinamento cinese nell’attuazione delle misure sanitarie anti COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lobbedienza-nellordinamento-cinese-nellattuazione-delle-misure-sanitarie-anti-covid-19</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4><em>Nello studio dell’ordinamento cinese, </em>the elephant in the room<em>, o con espressione italiana il “</em>convitato di pietra<em>”, è spesso la rilevanza dell’obbedienza come criterio cogente di comportamento. L’articolo ne esplora l’impatto nell’ambito dell’applicazione delle misure sanitarie per il contenimento dell’epidemia di nuovo coronavirus nel 2020.</em></h4><em>di Hermes Pazzaglini</em>Al momento della stesura di quest’articolo l’Italia è nel pieno dell’epidemia di coronavirus. Sono in vigore una serie di misure sanitarie che hanno cambiato profondamente la vita economica e sociale nell’arco di pochi giorni. La stampa e i media commentano di frequente le misure di cui sopra, paragonandole a quelle prese nella Repubblica Popolare Cinese a partire dal 23 gennaio 2020 e, parzialmente, ancora in vigore. A paragone delle norme italiane, quelle cinesi vengono spesso descritte come “<em>draconiane</em>” o “<em>ferree</em>”. Lo scopo di questo articolo è di paragonare la giuridicità delle norme sanitarie italiane con quelle cinesi, in un certo qual modo il “materiale” di cui le rispettive norme sono fatte. A questo fine, prenderemo in considerazione non solo la normativa e i provvedimenti, ma anche i fatti storici.<h2>La base comparativa</h2>La normativa italiana è stata stabilita per decreto legge emesso come provvedimento provvisorio con forza di legge in base all’articolo 77 della Costituzione in caso di necessità e urgenza dal Governo sotto la sua responsabilità, con efficacia di sessanta giorni, e decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi, a quanto sembra, in base all’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Si nota a questo proposito anche Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che dichiara lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con le forme l’articolo e l’articolo 5.1 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 inerente all’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile. L’articolo 16 della Costituzione Italiana. La catena di validità delle norme e la loro efficacia giuridica possono essere ricondotti in pochi passaggi al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta della forma istituzionale dello Stato, e alle contemporanee elezioni dell’Assemblea Costituente. L’attuale dibattito sulla costituzionalità dei provvedimenti, anche se esula dall’ambito di studio di questo articolo, testimonia che nell’ordinamento italiano esiste un principio generale di libertà ma non un principio generale di obbedienza, lo stato è titolare esclusivamente di quei poteri che gli sono legittimamente conferiti, la forma è sostanza.Al fine di restringere il campo della comparazione, consideriamo sul lato italiano le restrizioni all’attività di impresa. In Italia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “<em>Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale</em>” dispone all’Articolo 1 che: “<em>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto […]</em>”. Dal lato cinese invece, mancando una normativa nazionale sul tema, osserveremo le modalità di promulgazione ed attuazione delle misure sanitarie rivolte alle attività d’impresa nella municipalità di Shanghai.<h2>La normativa sanitaria iniziale in Cina</h2>L’emergenza epidemia da coronavirus scoppiò nel gennaio 2020, durante le vacanze del capodanno cinese, che in base alla Comunicazione dell’Ufficio del Consiglio di Stato (equivalente al Consiglio dei Ministri in Italia), protocollo guo ban fa ming dian [2019] n. 16 del 21 novembre 2019, si sarebbero dovute concludere il 31 gennaio con il ritorno al lavoro il 1 febbraio, che era un sabato. La comunicazione in questione fu emessa in base ai poteri conferiti al Consiglio di Stato dall’articolo 89 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, che permette al Consiglio di Stato di emanare provvedimenti amministrativi di carattere normativo “<em>a norma della Costituzione e delle leggi</em>”. Il 26 gennaio 2020, il Consiglio di Stato, con una simile comunicazione (<em>guo ban fa ming dian</em> [2020] n. 1) estese le festività di due giorni, portando il ritorno al lavoro a lunedì 3 febbraio.A partire dal 27 gennaio, una moltitudine di governi locali, a livello provinciale o cittadino, cominciarono ad emettere a pioggia comunicazioni, circolari e regolamenti contenenti la stessa frase: “<em>non riprendere le attività lavorative prima delle ore 24 del 9 febbraio</em>”. In base all’Articolo 82 della Legge sulla Legislazione del 15 marzo 2000, i governi a livello provinciale possono promulgare regolamenti in esecuzioni di leggi regolamenti amministrativi centrali o leggi provinciali o nell’ambito della loro competenza amministrativa territoriale. La delegazione legislativa specifica si può riscontrare nell’articolo 42(2) della Legge sulla Prevenzione e Cura delle Malattie Infettive che permette i governi al livello distrettuale o superiore di indire la sospensione delle attività lavorative, imprenditoriali ed educative in caso di epidemie. E’ interessante notare non solo un identico contenuto, ma identiche espressioni in molteplici provvedimenti analoghi di varie autorità locali. Ho potuto constatare direttamente la circostanza leggendo i relativi provvedimenti applicabili alle zone dell’Anhui, Guangdong, Jiangsu, Jilin, Liaoning, Mongolia interna, Ningxia, Shandong, Shanxi, Zhejiang, e alle città di Shanghai, Taiyuan e Nanchino, mentre ho letto resoconti dei media che riportavano notizie di provvedimenti, usando parole identiche, per le zone del Fujian, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Shandong, Yunnan e per la città di Chongqing. Le autorità di Wuhan e della provincia del Hubei, essendo l’epicentro dell’epidemia, si sono serviti di una normazione completamente a sé, di cui in quest’articolo non ci occuperemo.<h2>L’azione dei consigli di zona</h2>Il 30 gennaio, la società amministratrice del nostro palazzo uffici aveva vietato l’ingresso al palazzo salvo gravi motivi e dietro presentazione di una domanda con il sigillo ufficiale della società. La comunicazione era stata effettuata dalla società amministratrice dell’edificio tramite messaggio WeChat citando una richiesta del consiglio di zona, ma senza citare alcuna fonte normativa.Il 17 febbraio 2020 la società amministratrice del nostro palazzo, con un ulteriore messaggio WeChat ci informava che, in base alla normativa municipale, non sarebbe stato permesso riprendere le attività senza l’approvazione del consiglio di zona. Alla comunicazione erano allegati moduli e la procedura di istanza. Ottenere l’approvazione della domanda implicava un impegno ad adottare procedure sanitarie rigorose, a mantenere una dotazione di mascherine sufficiente, controllare e registrare regolarmente la temperatura dei colleghi, nominare un responsabile della sicurezza ecc. A chi non avesse soddisfatto i requisiti in questione non sarebbe stato permesso riaprire le attività. Si allegava anche una comunicazione dell’Ufficio Prevenzione Epidemie del governo distrettuale di Huangpu (il distretto di Shanghai dove si trovava il nostro ufficio), che tecnicamente avrebbe avuto i poteri di richiedere una sospensione delle attività, il cui contenuto però si limitava ad alcune raccomandazioni: evitare le riunioni non necessarie, aprire frequentemente le finestre e misurare a tutti la temperatura, e non faceva alcuna menzione di una possibile cessazione delle attività, non richiedeva le imprese di equipaggiarsi di dispositivi protettivi, di seguire procedure ecc., né delegava poteri ai consigli di zona.Si pone dunque la questione di come fosse avvenuta la delegazione legislativa che aveva conferito ai consigli di zona il potere di decidere quali imprese avrebbero potuto riaprire.La Legge della Repubblica Popolare Cinese sull’Organizzazione delle Assemblee del Popolo delle Varie Località e dei Governi Popolari ai Vari Livelli Locali del 1 luglio 1979, modificata successivamente nel 1982, 1986, 1995, 2004 e in ultimo il 29 agosto 2015, all’articolo 68 prevede che i governi distrettuali possano istituire consigli di zona come enti delegatari. L’articolo 55 della Legge sulla Risposta alle Emergenze del 1 novembre 2007 dà ai consigli di zona i poteri di effettuare propaganda e mobilitazione, organizzare le masse per operazioni di salvataggio proprio e altrui, fornire assistenza nel mantenimento dell’ordine pubblico.Il 10 febbraio 2020, la Circolare della Municipalità di Shanghai protocollo <em>hu fu fa</em> (2020) n. 2, richiedeva ai governi distrettuali, inter alia di: "<em>Mantenere un controllo rigoroso dei compound [NB: complessi immobiliari]. I consigli di zona e le società amministratrici devono rigorosamente sorvegliare i flussi di ingresso ed uscita nei compound e i villaggi, istituire punti di controllo, rafforzare le portinerie, interrogare, registrare e prendere la temperatura di chi entra ed esce, riportare immediatamente in caso di anomalie</em>”. Questa disposizione però non menzionava edifici ad uso ufficio non siti in un complesso immobiliare come il nostro, né un’eventuale approvazione amministrativa per riprendere il lavoro.Il 17 febbraio 2020, lo stesso giorno in cui la società amministratrice del nostro palazzo uffici ci trasmetteva i moduli e i requisiti per presentare istanza di riapertura delle attività, l’Ufficio Emergenze della Municipalità di Shanghai aveva emesso una comunicazione, relativa alle misure per la ripresa delle attività, che istituiva la necessità di approvazione per la ripresa delle attività, ma senza specificare l’ufficio competente per l’approvazione, le procedure di domanda o criteri per l’approvazione, né conferire deleghe. Tra le indicazioni notiamo, all’articolo 2(2): “<em>applicare il relativo sistema di isolamento e osservazione; rafforzare la preparazione di materiale protettivo antiepidemico quale mascherine, occhiali, termometri disinfettanti ecc.</em>”In base a quanto sopra, s’intende come il consiglio di zona dovesse, specialmente nel periodo dal 10 al 17 febbraio ma non solo, aver agito in base a criteri preterlegislativi vietando l’ingresso ai palazzi uffici e successivamente imponendo requisiti assai dettagliati molto al di là di quanto previsto da una normativa che era stata, incidentalmente, promulgata il giorno stesso. Inoltre il consiglio di zona non agiva direttamente ma, forse attuando un’interpretazione analogica basata sulla circolare municipale del 10 febbraio, aveva delegato la comunicazione delle direttive, e parte fondamentale dell’esecuzione delle stesse alle società che amministravano gli immobili, che la esercitavano in pratica attraverso il personale normalmente addetto a compiti essenzialmente di portineria.Per il periodo tra il 10 e il 17 febbraio, si noti che la Commissione di Prevenzione e Controllo del Consiglio di Stato in un comunicato stampa dell’11 febbraio 2020, aveva dichiarato che: “<em>Le imprese devono equipaggiarsi di materiali quali disinfettanti, termometri non a contatto ecc. e fornire mascherine ed altri dispositivi di protezione ai dipendente, per proteggere efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori e dei dipendenti</em>”. Oltre ad essere evidentemente un comunicato stampa e non un provvedimento normativo, il documento non conteneva alcuna delega.Fu ben presto chiaro che le imprese, in tutta Shanghai e in molte altre zone della della Cina, avevano ricevuto comunicazioni molto simili alla nostra da parte o dei consigli di zona locali o, più di frequente, da parte delle società amministratrici degli immobili e dei complessi immobiliari industriali o commerciali. Le richieste variavano di zona in zona ma seguivano a grandi linee direttive unitarie: in molte zone occorreva adire consigli di zona prima di riaprire le attività presentando una relazione sulle misure di prevenzione e controllo che si intendessero adottare, impegnandosi per scritto a mantenerle ed attendere il via libera del consiglio di zona, talvolta delegato all’amministrazione dei <em>compound</em>, prima di riaprire; era spesso richiesto alle imprese di munirsi di scorte sufficienti di mascherine, liquido disinfettante e termometri clinici ad infrarossi per uso del personale; in casi di impiegati che presentassero sintomi quali febbre e tosse secca, tipici dell’infezione da coronavirus, occorreva informare immediatamente le autorità e mandare la persona in malattia (alcune zone implementano sistemi di registrazione e monitoraggio di questi individui presso le farmacie e/o ambulatori); si richiedeva ai dipendenti di indossare una mascherina protettiva sul lavoro, di cambiarla ad intervalli prescritti (le mascherine da indossare sul lavoro dovranno essere fornite dal datore di lavoro), e di farsi controllare regolarmente la temperatura. In molti casi si richiedeva alle imprese di la temperatura di ciascun dipendente a futura memoria; si incoraggiava il lavoro con orari scaglionati per ridurre il rischio di contagio derivante dagli affollamenti nei mezzi pubblici; si incoraggiava particolarmente il lavoro in remoto o da casa; si suggeriva la chiusura delle mense. Si incoraggiano i dipendenti a portarsi il pasto da casa e i datori di lavoro a scaglionare l’orario di pausa pranzo in modo da evitare che i dipendenti mangiassero insieme; si scoraggiano le riunioni con molte persone. I requisiti di dettaglio, come pure l’intensità per non dire la cogenza delle raccomandazioni variavano e variano (molte sono ancora in vigore alla data di quest’articolo) da zona a zona, e addirittura tra i singoli <em>compound</em>.Le imprese dell’intera Cina negoziavano con le società amministratrici e i consigli di zona. Gli arbitri dei destini di società commerciali e produttive sembravano essere diventati i custodi dei complessi industriali che, dalle loro guardiole, concedevano o rifiutavano l’ingresso ai dipendenti a seconda delle approvazioni concesse a discrezioni di giovani rappresentanti dei comitati di quartiere. Per soddisfarne i requisiti, i dirigenti cercavano affannosamente introvabili mascherine e prodotti disinfettanti, riorganizzando orari, mense ecc.. Imprese grandi e famose, con centinaia o migliaia di dipendenti, rimandavano la riapertura di settimana in settimana, perdendo ingenti fatturati, il tutto senza alcun provvedimento legislativo minimamente paragonabile al DCPM 22 marzo 2020.Si sentivano a volte voci di scontento da parte di imprenditori su aspetti pratici, di merito, sull’impossibilità di riprendere la produzione, sull’eccesso delle misure richieste, ma mai, mai, contestazioni di legittimità. Non ho mai sentito dire: “<em>Non avete il diritto di esigere questo</em>”, “<em>Qui il padrone sono io</em>” o proteste di questo tipo quando, almeno a un occhio occidentale, c’era un problema di legittimità radicale.Questa differenza non va letta appena come una patologia di un regime dittatoriale. E’ il concetto stesso di legittimità ad avere una radice diversa.<h2>Una legittimazione intrinseca</h2>Fin dall’epoca più antica, il sovrano e i governanti cinesi erano descritti come: “<em>Il padre e la madre del popolo</em>”. Questa descrizione appare più volte nell’antichissimo Shang Shu (Libro dei Documenti). E’ particolarmente significativa la menzione di questo principio nel capitolo Hong Fan (il Grande Metodo) che riporta gli insegnamenti impartiti al re Wu, fondatore della dinastia Zhou (1046-256 aC) dal conte di Qi, alto dignitario della precedente ed ora vinta dinastia Shang (circa 1600-1046 aC), che accetta la legittimità del nuovo re. Il re, che si è appena installato dopo una guerra, rispetta l’anziano conte e gli chiede lumi sull’antico sapere religioso e politico dei sovrani della dinastia che ha lui stesso spodestato. Il conte, dopo aver spiegato i principi della somma regalità conclude la parte centrale della sua spiegazione dicendo: “<em>Se l’imperatore sarà come un padre e una madre per il popolo, egli regnerà su quanto è sotto il cielo</em>”.Il libro dei riti di Zhou, anche detto Zhou Li, tradizionalmente attribuito al duca di Zhou, fratello del re Wu di cui sopra ma probabilmente di epoca posteriore, che riporta i dettagli dell’organizzazione amministrativa ideale dello stato su princìpi cosmici, e che, come il Libro dei Documenti, faceva parte della formazione dei funzionari cinesi fino al 1911, mette in chiaro come nella concezione tradizionale cinese fosse compito dello stato, non solo assicurare il benessere del sovrano e la sicurezza dei cittadini ma entrare nelle minuzie dei riti religiosi e civili, distribuire la terra, guidare il popolo, formandolo con l’educazione, insegnando le virtù, l’etichetta, le tecniche e le arti, curandone i rapporti, in particolare quelli tra genitori e figli; entrando in una parola massicciamente in quella che noi definiremmo la sfera privata, se non addirittura intima.Questa concezione parte da un paradigma di rapporto tra stato e popolo differente da quella cui siamo avvezzi. Il popolo, secondo la concezione tradizionale cinese, non è formato da patres ma da filii. Si immaginino due comunità preistoriche, uno sulle rive del Tevere ed un’altra del Fiume Giallo, formate da famiglie il cui padrone assoluto è il pater, con diritto di vita e di morte su moglie, figli, schiavi ed animali. All’inizio le due comunità sembrano molto simili. Un avvenimento identico ma con esiti differenti muta il carattere, e il destino, delle due comunità in modo definitivo: due <em>patres</em> si incontrano e, come accade, si scontrano. A Roma, nessuno dei due patres ha la meglio: ciascuno si ritira delimitando il confine della sua proprietà contro quella del rivale. Questo confine è il diritto nella concezione occidentale. In Cina invece, uno dei due patres vince, ma non uccide il rivale: lo conquista e allo stesso tempo lo accoglie nella propria famiglia con lo <em>status</em> di <em>filius</em>. La nuova famiglia così allargata è lo stato nella concezione cinese, un sistema in cui non solo lo stato è una famiglia, ma anche la famiglia è uno stato, in cui padri e fratelli maggiori hanno un potere di tipo non solo familiare ma politico e in cui i rapporti interpersonali, sono caratterizzati da analogie che richiamano da un lato i rapporti tra parenti, dall’altro la subordinazione amministrativa.Se i grandi pensatori della filosofia politica cinese, da Confucio a Lao-tse, ai legalisti, discutono sull’opportunità, la misura, la qualità, i mezzi e il fine dell’intervento statale, nessuno di essi, nessuno, pone in dubbio la legittimità di esso: nessuno contrappone al potere dello stato una posizione soggettiva autonoma, una sfera privata invalicabile, un diritto.In Cina la recezione del diritto occidentale ai principi del XX secolo e l’avvento delle istituzioni repubblicane ha significato l’abolizione di una serie di istituzioni quali la schiavitù, la struttura delle classi, la potestà genitoriale sui figli adulti ecc. Dopo pochi decenni però le esigenze di un’economia pianificata proprie del comunismo si sono sposate bene con il senso storico di obbedienza derivante da una subordinazione intrinseca, paragonabile a quello esistente nella Chiesa o in un esercito. In pratica oggi l’esecutivo cinese si serve frequentemente di riunioni (<em>kaihui</em>) in cui gli organi amministrativi centrali espongono le proprie direttive ai rappresentanti degli organi amministrativi a livello immediatamente inferiore (i governi provinciali o i dicasteri) e, se opportuno, prendono domande o osservazioni. Chi ha partecipato alla riunione centrale, a sua volta riporta agli organi esecutivi del livello inferiore al proprio, e così via in successione, fino ad arrivare al livello amministrativo che dovrà mettere in pratica le direttive ricevute. Ciascun anello della catena aggiunge o toglie particolari alle direttive, creando così una rete applicativa grosso modo uniforme ma non omogena in cui il cittadino non si rapporta direttamente alla legge, o al giudice, ma all’autorità amministrativa immediatamente a lui sovraordinata. Si obbedisce ad un funzionario, non ad una legge. Gli atti normativi formali molto spesso seguono e non precedono il processo applicativo.Questo sembra essere accaduto nel 2020. La mobilitazione delle energie dell’apparato statuale cinese ai fini dell’applicazione dei protocolli sanitari per il controllo e la prevenzione della diffusione dell’epidemia di coronavirus si è attuata servendosi di questo tipo di strumento. Vi è una differenza radicale con le leggi utilizzate da sempre in occidente. Le misure sanitarie cinesi non sono draconiane, ma confuciane, non sono ferree, ma quasi acquee: non rigide ma flessibili, mutevoli, non intransigenti ma negoziabili, pur nella loro capillare pervasività.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 05:30:06 +0200</pubDate>
                        <title>ARTE | &lt;i&gt;During the Exhibition the Gallery Will Be Closed&lt;/i&gt;. La vendita a distanza richiede la forma scritta: le regole per il gallerista</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-la-vendita-a-distanza-richiede-la-forma-scritta-le-regole-per-il-gallerista</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>1. L’emergenza sanitaria e il mercato dell'arte: nuovi modelli di business per le gallerie</h2>La straordinaria situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 sta inevitabilmente incidendo in maniera significativa anche sul mercato dell’arte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, ponendo nuove sfide a tutti gli operatori del settore e, in modo particolare, alle gallerie d’arte.In un momento come quello attuale di distanziamento sociale, infatti, le gallerie d’arte si trovano a dover ripensare il modo di relazionarsi con il pubblico e il proprio tradizionale business, individuando nuovi canali di vendita a distanza di opere d’arte, essendo espressamente consentite – anche nel contesto di emergenza sanitaria – tali modalità di svolgimento dell’attività economica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Con la crisi globale derivante dall’emergenza sanitaria mondiale, dunque, il processo di trasformazione digitale dell’attività commerciale delle gallerie d’arte che ha caratterizzato il 2019 – come evidenziato dall’<em>Art Basel</em> e dall'<em>UBS Global Art Market Report</em> <em>2020</em> – risulta quanto mai urgente e non più procastinabile<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.Diverse le risposte approntate per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, soprattutto incentrate sulla ricerca di nuove strategie di <em>marketing</em> e di innovative modalità di <em>audience engagement</em> e <em>networking</em>.Alcuni galleristi hanno allestito spazi espositivi virtuali, come la galleria Massimo De Carlo con il progetto <em>VSpace</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> o la galleria Deoadato Arte<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>; altri hanno aperto sui propri siti web delle <em>online viewing room</em> mediante le quali presentare i propri programmi e i propri artisti al pubblico internazionale, strategia messa in campo dal David Zwirner<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, da Gagosian<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> e dalle gallerie italiane Continua<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> e Raffaella Cortese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>; altre gallerie hanno lanciato delle piattaforme di <em>virtual reality</em>, come la galleria svizzera Hauser &amp; Wirth<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>; altre invece si sono concentrate su progetti espositivi virtuali e sullo<em> story telling</em> degli artisti rappresentati e delle opere in vendita sui propri profili social<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> o hanno spostato la propria rete relazionale ed espositiva sul web e sui <em>social network</em>, creando <em>digital community</em> al fine di dare continuità alle relazioni con i collezionisti e il pubblico<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>.Tra i <em>business model</em> adottati vi è anche il ricorso ad apposite piattaforme di <em>e-commerce</em> di opere d’arte per gestire le proprie vendite <em>online</em>, come Artsy<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>, Artspace e Artprice, piattaforme <em>leader</em> del mercato dell’arte, o a <em>marketplace</em> virtuali come Kooness o Invaluable, mediante i quali consentire l’accessibilità virtuale delle opere messe in vendita, facilitare gli scambi commerciali e allargare la domanda raggiungendo nuovi potenziali acquirenti, soprattutto stranieri, proprio tramite il web.Nessuna galleria, tuttavia, ha spostato completamente <em>online</em> la propria rete commerciale, creando veri e propri portali di <em>e-commerce</em>. Il gallerista si è quindi evoluto implementando “vetrine” <em>online</em> e aggiornando il proprio “registro” interlocutorio sfruttando il web e in alcuni casi anche la sempre maggiore diffusione dei <em>social network</em>, il tutto però proseguendo nell’affermazione del proprio storico ruolo all’interno del sistema dell’arte: la galleria quale luogo di scambio culturale in cui il rapporto privilegiato con l’artista e con il collezionista è incentrato sulla conoscenza personale, sulla fiducia, sulla reciproca considerazione di affidabilità e sul frequente ricorso a modalità informali di conclusione degli accordi, come l’oralità e la stretta di mano<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Questo nuovo sistema richiede ulteriori e diversi accorgimenti (anche legali) da parte del gallerista, obblighi di informazione articolati e di stipulazione di contratti scritti, trovando applicazione a tali tipologie di compravendita la disciplina dei contratti “a distanza”.<h2>2. L’essenzialità della forma scritta nella contrattazione a distanza</h2>Seppure il rapporto con la propria clientela resti personale e venga condotto tramite <em>e-mail</em> o telefonate, l’attività professionale svolta <em>inter absentes</em> deve qualificarsi come attività fuori dei locali commerciali, importando l’attivazione di una serie di misure volte a tutelare la formazione di un consenso consapevole da parte dell’acquirente.Dal punto di vista giuridico, infatti, il legislatore europeo e, successivamente, il legislatore nazionale sono intervenuti approntando una normativa finalizzata a tutelare principalmente l’acquirente, ritenuto la parte contrattualmente più debole in tali tipologie di rapporti contrattuali, specialmente nel caso in cui l’acquirente sia un consumatore, ossia una persona fisica che acquista i beni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>.In tali casi, la materia è disciplinata in maniera dettagliata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante “<em>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229</em>” (di seguito, il “<strong><em>Codice del Consumo</em></strong>”) e per quanto concerne il commercio elettronico al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (richiamato dall’articolo 68 del Codice del Consumo).Con specifico riferimento al settore qui di interesse, la disciplina dettata dal Codice del Consumo per la vendita “a distanza” trova applicazione, infatti, in tutti i casi in cui le operazioni di vendita di opere d’arte vengono concluse senza la presenza fisica e simultanea del professionista-gallerista e dell’acquirente, ovvero mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono e <em>e-mail</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.Al fine di contenere l’asimmetria informativa insita nella relazione professionista-consumatore e di colmare i <em>gap</em> percettivi e informativi derivanti dall’impossibilità di incontrare di persona il gallerista, di ricevere direttamente da lui informazioni sull’opera e di essere rassicurati circa l’autenticità e la provenienza della stessa, di visionare dal vivo l’opera – circostanza, quest’ultima, che assume particolare rilevanza nel mercato dell’arte in ragione della necessità di verificare le caratteristiche e l’effettivo stato di conservazione del bene – il Codice del Consumo pone in capo ai professionisti stringenti obblighi informativi e di forma, i quali si pongono in netto contrasto con le prassi tipiche del mercato dell’arte caratterizzate, fra l’altro, da informalità e dall’assenza di particolari forme regolamentate delle transazioni commerciali<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>.In particolare, l’articolo 49 del Codice del Consumo impone al professionista che vende beni mobili a distanza o fuori dei locali commerciali di fornire al consumatore, prima della conclusione di un contratto, una serie di informazioni inerenti: <em>i</em>) le caratteristiche principali dei beni; <em>ii</em>) l’identità del professionista e il suo indirizzo; <em>iii</em>) il prezzo dei beni comprensivo di eventuali tasse ed imposte; <em>iv</em>) le modalità di pagamento, le spese di consegna e le relative modalità; <em>v</em>) l’esistenza del diritto di recesso, le modalità, i tempi di restituzione dei beni e i costi che l’acquirente dovrà sostenere<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.Si tratta di informazioni che rivestono un’importanza fondamentale nel mercato dell’arte soprattutto nell’ottica di consentire all’acquirente di porre in essere un acquisto pienamente consapevole: conoscere nel dettaglio le caratteristiche essenziali dell’opera d’arte, soprattutto mediante descrizione fotografica o video, permette di ricreare a distanza l’esperienza del contatto diretto con l’opera stessa, passaggio quest’ultimo decisivo nel processo di acquisizione di un’opera d’arte.Tale specifico obbligo informativo assume altresì centralità rispetto al tema delle garanzie cui è tenuto il venditore.Nel contesto della compravendita a distanza di un’opera d’arte con un soggetto consumatore, infatti, si ritrova la medesima garanzia legale di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo per qualsiasi tipologia di contratto stipulato con un consumatore.Il gallerista è pertanto gravato <em>ex lege</em> dall’obbligo di consegnare “beni conformi al contratto”, ovvero beni che presentano le qualità e le caratteristiche espressamente pattuite e che corrispondono alla descrizione fatta dal venditore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>.Tanto più precisa, chiara e completa è la descrizione dell’opera d’arte posta in essere dal gallerista nel corso delle trattative e della formazione del contratto a distanza – anche attraverso la trasmissione all’acquirente di documentazione cartacea, video e fotografica – tanto minore sarà la possibilità per il gallerista di essere ritenuto responsabile nei confronti dell’acquirente per difetto di conformità al contratto dell’opera venduta<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.Gli stringenti ed estesi obblighi di informazione precontrattuale sin qui delineati sono posti in capo ai professionisti esclusivamente nell’esercizio di attività commerciale a distanza e, pertanto, con riferimento al settore dell’arte, impongono ai galleristi di strutturare ed organizzare la propria attività commerciale a distanza in modo da prevedere idonee modalità di trasmissione – in maniera chiara, comprensibile e completa – delle suddette informazioni, e di formalizzare i rapporti con gli acquirenti.Le suindicate informazioni, infatti, per espressa previsione normativa, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo al momento della conclusione del contratto, a formarne parte integrante, e non possono essere modificate se non con accordo espresso anche dell’acquirente (articoli 50 e 51 del Codice del Consumo).E così, <strong>alla stretta di mano tra il gallerista e il collezionista si sostituisce la stipulazione di un accordo scritto</strong>, mediante il quale i rapporti tra tali parti si formalizzano allo scopo di favorire la trattativa a distanza e di concludere la vendita di un’opera d’arte in maniera trasparente, informata e responsabile.Nel mercato dell’arte, inoltre, alla consegna della documentazione informativa e di copia dell’accordo scritto all’acquirente-consumatore si affianca la consegna della documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera oggetto di compravendita, che, come noto, ai sensi dell’articolo 64 del Codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) costituisce un obbligo per chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico e/o di esposizione a fini di commercio di opere di pittura, scultura, grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>.Pare opportuno precisare che la regolamentazione dei rapporti con gli acquirenti – mediante la registrazione delle transazioni in modo sicuro e verificabile e la segregazione e conservazione delle informazioni inerenti l’opera venduta e il soggetto acquirente – garantisce altresì il rispetto della nuova normativa in materia di antiriciclaggio da parte delle gallerie, che impone proprio (anche) a tali operatori del mercato dell’arte di dotarsi di una serie di presidi e procedure di carattere preventivo, tra i quali la verifica adeguata della clientela, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di incorrere in responsabilità<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> e di evitare danni sul piano reputazionale. Doppio, dunque, il vantaggio per le gallerie d’arte derivante dal rispetto degli obblighi informativi sopra indicati.Si precisa che le disposizioni sin qui richiamate hanno carattere imperativo, per cui qualsiasi pattuizione volta a derogarvi in senso più sfavorevole al consumatore è colpita da nullità di protezione ai sensi dell’articolo 66-ter del Codice del Consumo e determina altresì l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Ufficio Sanzioni delle Camere di Commercio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a>.<h2>3. Riproduzione online delle immagini delle opere</h2>Il ricorso a canali di vendita a distanza determina, tra le altre cose, anche la necessità di procedere alla riproduzione (eventualmente sul web o in un catalogo) delle immagini delle opere poste in vendita.Al fine di consentire una più corretta e puntuale informazione dei potenziali acquirenti in merito alle caratteristiche delle opere e al loro status di conservazione è indispensabile descrivere le opere anche attraverso la loro raffigurazione fotografica.Posto che, secondo il dettato normativo dell’articolo 13 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, la “<em><strong>Legge sul diritto d’autore</strong></em>”), il diritto di riproduzione è un diritto esclusivo spettante all’autore dell’opera, per la lecita utilizzazione dell’immagine dell’opera all’interno di cataloghi di mostre o d’asta è sempre necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto stesso, essendo la riproduzione fotografica di un’opera d’arte all’interno di un catalogo una forma di utilizzazione economica dell’opera stessa.Tuttavia, tale operazione, posta in essere con la mera finalità di descrivere opere che non possono essere visionate ed esaminate di persona e di agevolarne così la vendita a distanza, non rientra nell’eccezione di cui all’articolo 70, comma 1-<em>bis</em>, della Legge sul diritto d’autore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>.Facendo leva sul principio dell’esaurimento dell’esclusiva per lo sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno spettante all’autore della stessa, autorevole dottrina italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> – anche alla luce del dettato normativo dell’articolo 68-<em>bis</em> della Legge sul diritto d’autore che consente gli atti di riproduzione temporanei e transitori, privi di rilievo economico ed eseguiti all'unico scopo di consentire un utilizzo legittimo dell’opera stessa – ha sostenuto la possibilità per un proprietario di un’opera d’arte (o del suo mandatario) di compiere atti di riproduzione temporanei per la sola finalità di rivendita dell’opera acquistata senza dover necessariamente ottenere l’autorizzazione dell’autore o dei titolari del diritto di riproduzione.Porgendo lo sguardo al diritto extraterritoriale, gli assunti di cui sopra non sembrano essere ammessi nell’ordinamento francese, nel quale, ai sensi dell’articolo L. 122-5 del <em>Code de la propriété intellectuelle,</em> è prevista una sola eccezione alla regola della preliminare autorizzazione del titolare del diritto di riproduzione, ovvero nel caso di riproduzioni, in tutto o in parte, di opere d'arte grafiche o plastiche destinate a figurare in cataloghi di una vendita giudiziaria effettuata in Francia e messi a disposizione del pubblico prima della vendita al solo scopo di descrivere le opere. Da tale eccezione sono dunque esclusi i cataloghi pubblicati da case d'aste private<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>.Secondo la normativa del Regno Unito, invece, ai sensi dell’articolo 63 del <em>Copyright Design and Patent Act</em> del 1988, non costituisce violazione del diritto d'autore la riproduzione di un’opera d’arte allo scopo di pubblicizzarne e promuoverne la vendita<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>.Tale chiarezza normativa non si rinviene negli Stati Uniti, dove risulta dibattuta l’estendibilità del principio del “<em>fair use</em>” di cui all’articolo 107 dell’<em>U.S. Copyright Act</em> del 1976 ai casi di utilizzo “descrittivo” di riproduzioni fotografiche di opere d'arte all’interno di un catalogo di un'asta o di una mostra in galleria di cui all’articolo 109, lettera c, della medesima normativa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>. Il dibattito, infatti, si divide tra coloro che ritengono fondamentale consentire – per evitare di compromettere le vendite, soprattutto a distanza – tale utilizzo descrittivo delle riproduzioni fotografiche senza la preliminare autorizzazione del titolare del diritto medesimo, e coloro che ritengono invece necessario ottenere il previo consenso del titolare del diritto di riproduzione delle opere, soprattutto nel caso di riproduzione sulle copertine e sulle prime pagine dei cataloghi o per finalità puramente commerciali, ovvero di pubblicità, <em>marketing</em> e promozione di aste e mostre in galleria.Altro discorso bisognerebbe invece riservare al caso di utilizzo della riproduzione dell’opera per finalità di promozione di altre opere, di una vendita o di un vernissage. Il tema, evidentemente, va dunque approfondito di volta in volta in relazione alle singole fattispecie concrete.<h2>4. Commercio internazionale</h2>Considerato il carattere internazionale del mercato dell’arte, nel caso di negoziazione di contratti a distanza transfrontalieri – ovvero nell’ambito di un contratto di vendita tra un professionista stabilito in Italia e un consumatore che risiede in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese extraeuropeo – il gallerista, in qualità di professionista, è tenuto ad operare con particolari cautele nel rispetto della normativa imperativa posta dal legislatore comunitario e internazionale a tutela dei clienti consumatori esteri. In particolare, in tali ipotesi, il gallerista potrebbe specificare, in caso di determinazione unilaterale (anche) di questi aspetti, che tale scelta non pregiudica i diritti inderogabili riconosciuti ai consumatori dalla normativa loro applicabile.<h2>5. Riflessioni finali</h2>Le innumerevoli iniziative che le gallerie d’arte hanno messo in campo per fronteggiare la complessa situazione economica e finanziaria legata al COVID-19 dimostrano che, in un contesto emergenziale quale quello attuale, è possibile e necessario ricominciare dall’arte.Il processo di trasformazione a favore del digitale e, in generale, dello scritto a discapito della tradizionale oralità, può dunque costituire – anche guardando oltre l’attuale contesto di emergenza – una strategia “vincente” per tali attori del mercato dell’arte, soprattutto nella misura in cui questi orienteranno la propria attività commerciale “a distanza” verso una maggiore professionalizzazione, responsabilità, trasparenza e sicurezza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> che consentiranno di mantenere le gallerie d’arte quali irrinunciabili luoghi di inclusione sociale per la diffusione della cultura<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti professionisti: <a href="mailto:a.donati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Donati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:e.romanelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Eliana Romanelli</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per una panoramica in merito agli interventi implementati a livello nazionale a sostegno della cultura si rimanda alla nota del “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-larteam-di-nctm-in-soccorso-di-artisti-e-galleristi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ARTE | During the Exhibition the Gallery Will Be Closed: l’ArTeam di Nctm in soccorso di artisti e galleristi</a>” del dipartimento di Corporate &amp; Commercial.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Prima, dal DPCM dell’11 marzo 2020 a valere sino al 13 marzo 2020 e, poi, dal DPCM del 10 aprile 2020 a valere dal 14 aprile 2020 sino al, per il momento, 3 maggio 2020. Con specifico riferimento allo svolgimento di attività commerciali a distanza e mediante e-commerce, si rimanda alle <a href="http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ</a> del Governo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Si rimanda all’articolo di B. Boucher, <em>"</em><a href="https://www.artbasel.com/stories/art-market-report-2020-dealer-outlook?utm_source=ED+%7C+Editorial+Newsletter+for+April+8+%7C+2020-04-06+16%3A57%3A00&amp;utm_campaign=e6eed35fec-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_07_02_24&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_b7061a4016-e6eed35fec-119898339" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Galleries’ digital transformation accelerates</em>"</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Cfr.&nbsp;<a href="https://www.exibart.com/opening/intervista-a-massimo-de-carlo-che-oggi-inaugura-vspace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.exibart.com/opening/intervista-a-massimo-de-carlo-che-oggi-inaugura-vspace/ .</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Cfr. <a href="https://www.deodato.com/deodato_arte_italy/blog/post/varese-gallery-virtual-tour/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.deodato.com/deodato_arte_italy/blog/post/varese-gallery-virtual-tour/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Cfr. <a href="https://www.davidzwirner.com/viewing-room" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.davidzwirner.com/viewing-room</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Cfr. <a href="https://gagosianviewingroom.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://gagosianviewingroom.com</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Cfr. <a href="https://www.galleriacontinua.com/viewing-room/42" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.galleriacontinua.com/viewing-room/42</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Cfr. <a href="https://raffaellacortese.com/viewing-room/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://raffaellacortese.com/viewing-room/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Si veda l’iniziativa HWVR della galleria Hauser and Wirth raccontata nell’articolo di E. Kinsella, "<em>Why Hauser &amp; <a href="https://news.artnet.com/art-world/hauser-wirth-launches-virutal-reality-platform-1829160?utm_content=from_artnet-intelligence-report-spring-2019&amp;utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=EU%20April%209%20AM&amp;utm_term=EUR%20Daily%20Newsletter%20%5BMORNING%5D" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wirth Is Investing Big in a Virtual Reality Tool That Can Plan Shows, Calculate Fair Logistics, and Even Host Residencies</a></em>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Cfr. <a href="https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/il-covid-19-aguzza-le-gallerie-i-progetti-online-di-crac-noero-e-poleschi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/il-covid-19-aguzza-le-gallerie-i-progetti-online-di-crac-noero-e-poleschi/</a>; <a href="https://partners.artsy.net/resource/ncontemporary-covid-19-response/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://partners.artsy.net/resource/ncontemporary-covid-19-response/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Si rimanda all’articolo di N. Freeman, "<a href="https://news.artnet.com/market/bootstrapping-online-viewing-rooms-1828128?utm_content=from_artnet-intelligence-report-spring-2019&amp;utm_source=Sailthru&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=EU%20April%209%20AM&amp;utm_term=EUR%20Daily%20Newsletter%20%5BMORNING%5D" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>The New Bootstrapping: Faced With Closures, Galleries Are Forced to Finally Build Out Online Viewing Rooms—Often From Scratch</em></a>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Cfr. <a href="https://partners.artsy.net" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://partners.artsy.net</a>. Si rimanda altresì all’articolo "<a href="https://pages.artsy.net/rs/609-FDY-207/images/Success%20Story_Mark%20Moore_Artsy_.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Success Story: Mark Moore Fine Art. How Mark Moore transformed his brick-and-mortar space into a thriving online gallery</em></a>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Si veda F. Poli, "<em>Il sistema dell’arte contemporanea</em>", Editori Laterza, Roma-Bari, 2017, pp. 57 e ss.; A. Donati, "<em>I contratti degli artisti. Nuovi modelli di trattativa</em>", Giappichelli, Torino, 2012, pp. 15 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Si veda la definizione di “consumatore” di cui all’articolo 3 del Codice del Consumo, ai sensi del quale per consumatore si intende “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Si vedano le definizioni di “<em>contratto a distanza</em>” e di “c<em>ontratto negoziato fuori dai locali commerciali</em>” di cui all’articolo 45, comma 1, lett. g) e lett. h) del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> A riprova di questi usi, si rimanda alla virtuosa iniziativa di Responsible Art Market - RAM, che ha la finalità di accrescere la consapevolezza dei rischi legati alle operazioni commerciali concluse nel mercato dell’arte, fornendo delle linee guida pratiche per operare nel mercato dell’arte in maniera responsabile (cfr. <a href="http://responsibleartmarket.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://responsibleartmarket.org</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> Nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali trova applicazione la disciplina del diritto di recesso riconosciuto al consumatore dall’articolo 52 del Codice del Consumo, ai sensi del quale il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni dalla ricezione in consegna del bene acquistato, ovvero di un anno se non è stato adeguatamente adempiuto l’obbligo informativo da parte del professionista, per recedere dal contratto con efficacia <em>ex tunc</em>, senza dover fornire alcuna motivazione, e restituire il bene acquistato.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Si veda G. De Cristofaro, "<em>La tutela degli acquirenti di opere d’arte contemporanea non autentiche tra codice civile, codice del consumo e codice dei beni culturali</em>", in AA.VV., "<em>L’opera d’arte nel mercato. Principi e regole</em>", Giappichelli, Torino, 2019, pp. 85 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Nel caso di beni che presentano difetti di conformità al momento dell’acquisto opera la garanzia legale di conformità, secondo la quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore, il quale, senza addebito di spese, avrà il diritto a richiedere il ripristino del bene (nella forma della riparazione o sostituzione) o, alternativamente, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, con restituzione della somma pagata a fronte della restituzione del bene acquistato (articolo 130 del Codice del Consumo).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Sulla norma in questione si rimanda a A. Donati, "<em>Autentiche, archivi e cataloghi: gerarchie tra diritto e mercato</em>", in AA.VV., "<em>L’archivio d’artista. Tra dimensione privata e interesse pubblico</em>", 2013, pp. 4 ss. (cfr. <a href="http://www.opencare.it/it/155/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.opencare.it/it/155/</a>); e ad A. Donati, "<em>Autenticità, “authenticité”, “authenticity” dell’opera d’arte. Diritto, mercato, prassi virtuose</em>", in Riv. dir. civ., 2015, pp. 987 ss.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> Con il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2018/43/UE) ad opera del Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, sono stati inclusi tra i soggetti obbligati ad implementare sistemi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo anche gli operatori del mercato dell’arte, ed in particolare le gallerie e le case d’asta, ovvero, come menzionato dalla stessa legge, “<em>b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; c) i soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> Tali sanzioni amministrative sono irrogate – <em>ex </em>art<em>.</em> 12 del Codice del Consumo - dall'autorità competente ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> Ai sensi dall’articolo 70, comma 1-<em>bis</em>, della Legge sul diritto d’autore “<em>È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> Si veda L. C. Ubertazzi, Commento all’art. 13 della legge d’autore, in "<em>Commentario breve alle leggi sulla proprietà̀ intellettuale e concorrenza</em>", WKI – Cedam, VII Edizione, p. 1543 secondo cui, in base al principio dell’esaurimento, l’<em>“acquirente” sarebbe “libero di effettuare tutte le riproduzioni necessarie a rivendere l’esemplare dell’opera medio tempore acquistato: e che così ad esempio le case d’asta” potrebbero “realizzare cataloghi pubblicitari contenti i dipinti posti in vendita</em>”. L’Autore sul punto rimanda a A. M. Gambino, "<em>Le trasmissioni telematiche del bene immateriale</em>", in AIDA, 1997, pp. 507-508.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> Si rimanda al sito dell’"<em>ADAGP Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques</em>" (cfr. <a href="https://www.adagp.fr/fr/droit-auteur/droits-patrimoniaux/exceptions-au-droit-patrimoniaux" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.adagp.fr/fr/droit-auteur/droits-patrimoniaux/exceptions-au-droit-patrimoniaux</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a> Cfr. <a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> Cfr. <a href="https://www.copyright.gov/title17/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.copyright.gov/title17/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> Si rimanda all’articolo di E. Karmann, "<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2020/04/cyber-crimini-musei-gallerie/?utm_source=Newsletter%20Artribune&amp;utm_campaign=4ad273b51e-&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_dc515150dd-4ad273b51e-153783413&amp;ct=t%28%29&amp;goal=0_dc515150dd-4ad273b51e-153783413" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Mercato dell’arte e cyber-crimini: quanto siamo preparati (e al sicuro)?</em></a>".<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> Si rimanda agli articoli di C. Masturzo, "<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2019/02/futuro-gallerie-arte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Il futuro delle gallerie d’arte</em></a>", e di A. Cohen, "<em><a href="https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-will-online-viewing-rooms-increase-price-transparency-galleries" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Will Online Viewing Rooms Increase Price Transparency at Galleries?</a></em>".]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 10:36:51 +0200</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | Emergenza Coronavirus: attività d’impresa consentite e attività sospese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-emergenza-coronavirus-attivita-dimpresa-consentite-e-attivita-sospese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 28 aprile 2020 alle ore 15:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente <em>memorandum</em> potranno essere soggetti a continue modifiche].</p><h2>1. Introduzione</h2>Vista la situazione straordinaria correlata alla diffusione del virus COVID-19, si sono susseguiti una serie di interventi normativi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno impattato notevolmente tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale prevedendone in alcuni casi la sospensione dell’attività commerciale.<h2>2. Gli interventi normativi rilevanti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus</h2>Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, occorre in questa sede richiamare innanzitutto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13 (“<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em><strong>D. L. 6/20</strong></em></a>”), con cui si prevede che le autorità competenti possano (ed in certi casi debbano) adottare “<em>ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D. L. 6/20, le predette misure sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (“<em><strong>DPCM</strong></em>”); viene fatta salva la possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Ministro della salute, nonché di provvedimenti d’urgenza da parte delle regioni e dei sindaci.In attuazione del D. L. 6/20, sono stati emanati il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1° marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 8 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, il DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 11 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> nonché il DPCM 22 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.In aggiunta, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 ("<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em><strong>D. L. 19/20</strong></em></a>") fornisce un nuovo inquadramento delle fonti normative per affrontare l'emergenza Coronavirus, prevedendo la possibilità di adottare - su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso - misure di contenimento attraverso DPCM e, in misura limitata, con provvedimenti di altre autorità (prefetti, sindaci, regioni, Ministro della Salute), ed abroga quasi integralmente il D. L. 6/20. Tuttavia, l'art. 2, c. 3 del D. L. 19/20 dispone quanto segue: "<em><strong>Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6</strong>, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. <strong>Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020</strong> per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni</em>".Successivamente, in data 10 aprile 2020, è stato emanato un nuovo DPCM che, con efficacia a decorrere dal 14 aprile 2020, ha abrogato i precedenti DPCM e, segnatamente, i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.In ultimo, in data 26 aprile 2020, sempre in attuazione del D.L. 6/20, è stato emanato un ulteriore DPCM che, con efficacia a decorrere dal 4 maggio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, si sostituisce al precedente DPCM 10 aprile 2020. Le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 sono efficaci <span style="text-decoration: underline;">fino al 17 maggio 2020</span>.<h3>2.1. Il DPCM 10 aprile 2020 sulla chiusura delle attività commerciali al dettaglio</h3>Il <em><strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DPCM 26 aprile 2020</a>&nbsp;</strong></em>richiamando in buona sostanza quanto già disposto dal precedente DPCM 10 aprile 2020, ha disposto, all’articolo 1, comma 1, <em>lett</em>. z), la sospensione di alcune attività commerciali; per quelle non sospese, si prevede in particolare la necessità di rispettare la distanza interpersonale di un metro.In particolare, l’art. 1, comma 1, <em>lett</em>. z) &nbsp;prevede quanto segue:"<em>z</em>) <em>sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".</em>Nell'allegato 1 del DCPM 26 aprile 2020 che elenca le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità viene fatto poi espresso riferimento, fra l'altro, al commercio al dettaglio:<ul> <li>di generi alimentari;</li> <li>di carburante;</li> <li>di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;</li> <li>di giornali, riviste e periodici; e</li> <li>di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (televisione, corrispondenza, radio, telefono e distributori automatici).</li></ul><p>In aggiunta a quanto già previsto dal precedente DPCM 10 aprile 2020, il DPCM 26 aprile 2020 ha altresì disposto la riapertura delle attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.</p><h3>2.2 Il DPCM 26 aprile 2020 sulle attività industriali e commerciali all'ingrosso</h3>In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 del DPCM 26 aprile 2020 in relazione alle attività commerciali al dettaglio, per quanto concerne, invece, le attività industriali e commerciali, tale DPCM ha previsto una maggiore apertura rispetto al precedente DPCM 10 aprile 2020. Difatti, all'articolo 2 si prevede in particolare che:<ul> <li>sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 (la "<strong>Tabella</strong>"); tali attività produttive possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;</li> <li>sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>;</li> <li>è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;</li></ul><p>Rispetto al DPCM 10 aprile 2020, l'articolo 2 del DPCM 10 aprile 2020, ha tra l'altro:</p><ul> <li>ampliato le attività indicate nella Tabella introducendo, ad esempio, talune attività di commercio all'ingrosso; e</li> <li>eliminato i riferimenti alle filiere produttive e alle attività a ciclo produttivo continuo in ragione proprio dell'ampliamento delle attività in Tabella.</li></ul><p>Si segnala infine che la attività per le quali non è prevista la sospensione (sia di commercio al dettaglio che produttive) dovranno in ogni caso operare nel rispetto</p><ul> <li>del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 marzo 2020 fra il Governo e le parti (di cui all'allegato 6 al DPCM).</li> <li>del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri", sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (di cui all'allegato 7 al DPCM); nonché</li> <li>del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistico", sottoscritto il 20 marzo 2020 (di cui all'allegato 8 al DPCM).</li></ul><p>La mancata attuazione dei protocolli di cui sopra che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la <span style="text-decoration: underline;">sospensione dell'attività fino al ripristino della condizioni di sicurezza</span>.</p><h3>2.2.1 Focus: la spedizione delle merci in giacenza</h3>Il nuovo DCPM 26 aprile 2020 ha altresì confermato la linea del precedente DPCM 10 aprile 2020 relativamente alle&nbsp;spedizioni delle merci in giacenza nei magazzini delle imprese le cui attività sono state o rimaste sospese. In tal senso, l'articolo 2, comma 8, secondo alinea, dispone quanto segue:"<i>È consentita, previa&nbsp;comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture".</i>Inoltre, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto, il suddetto articolo 2, come 8, primo alinea, espressamente prevede altresì che:"<em>per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione</em>".Resta peraltro inteso che tutte le imprese le cui attività dovessero essere (<em>rectius</em> rimanere) sospese per effetto della modifica della Tabella disposta dal DPCM 26 aprile 2020, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, <span style="text-decoration: underline;">compresa la spedizione della merce in giacenza</span>, entro il termine di 3 giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.<h3>2.2.2 Le imprese che possono proseguire la propria attività</h3>Con particolare riferimento alle attività precedentemente sospese che, a partire dal 4 maggio, riprenderanno ad essere operative, l'articolo 2, comma 10 del DPCM 26 aprile 2020 ha disposto che:“<em>Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, <strong>possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data <u>del 27 aprile 2020</u></strong></em>.”Inoltre, l’articolo 2, comma 11 del DPCM 26 aprile 2020 prevede altresì che:“<em>Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile&nbsp; 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, <u>le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento</u></em>.”&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti: <a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>,&nbsp;<a href="mailto:t.cantelmo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Tobia Cantelmo</a> e <a href="mailto:g.dauria@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giulia D'Auria</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Tra le misure che possono essere adottate vi sono le seguenti: divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i DPCM del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Con il DPCM 11 marzo 2020 (efficace dalla data del 12 marzo 2020 sino al 25 marzo 2020, prorogato al 3 aprile 2020 dal DPCM 22 marzo 2020) cessano di avere efficacia i DPCM del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020; le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 si applicano invece cumulativamente con quelle del DPCM 22 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Ai predetti DPCM si sono affiancati provvedimenti dei sindaci, delle regioni ed ordinanze del Ministero della Salute.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Fatti salvi i commi 7 e 9 dell’articolo 2 che si applicano già a decorrere dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (per i quali è disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico), nonché per i servizi che riguardano l'istruzione (per i quali è prevista la didattica a distanza).]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5276</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 09:13:35 +0200</pubDate>
                        <title>ARTE | &lt;i&gt;During the Exhibition the Gallery Will Be Closed&lt;/i&gt;: l&#039;&lt;i&gt;ArTeam&lt;/i&gt; di Nctm in soccorso di artisti e galleristi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arte-during-the-exhibition-the-gallery-will-be-closed-larteam-di-nctm-in-soccorso-di-artisti-e-galleristi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: il presente documento ha lo scopo di fornire una prima semplice guida illustrativa alle recentissime novità normative, non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 6 aprile 2020 alle ore 17:00. Considerato che lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti della presente nota potranno essere soggetti a eventuali modifiche].</p><h2>Gli interventi in Italia a sostegno della cultura</h2>L’esplodere della pandemia di COVID-19 costringe il mondo ad adottare severe misure di contenimento per mitigare e rallentare la diffusione del virus. L’Italia, così come molti altri Stati Europei e non, ha dovuto procedere all’isolamento della popolazione, impedendo di conseguenza lo svolgimento delle attività lavorative non essenziali al fine della sopravvivenza dell’intera comunità nazionale al periodo di quarantena. Il settore culturale, ed in particolare il sistema dell’arte, è certamente tra i più colpiti dalle necessarie misure emergenziali, a causa della sua profonda necessità di relazioni sociali, eventi e partecipazione da parte del pubblico. Se una parte di tale sistema sta provando a trasferire alcune delle proprie attività su Internet, allestendo <em>virtual tour</em> in appuntamenti fieristici <em>online</em> (come nel caso dell’esperimento di Art Basel Hong Kong) e nei corridoi digitalizzati dei più importanti musei (si rimanda al sito del MiBACT per tour virtuali di teatri, archivi e biblioteche, musei e parchi archeologici statali), la parte più fragile, costituta da artisti, piccole gallerie e spazi <em>no profit</em> rischia di rimanere inattiva a tempo indeterminato, minacciando la loro stessa esistenza.I governi nazionali hanno provveduto a fornire supporti di vario tipo, cercando di dare una prima risposta alla crisi economica in corso. In Italia, gli articoli 88, 89 e 90 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) prevedono varie misure di sostegno al settore culturale. Esse, sinteticamente, riguardano <em>i</em>) le procedure di risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli e musei, <em>ii</em>) l’istituzione di due fondi emergenziali per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo, per un ammontare complessivo di 180 milioni di Euro che il MIBACT sarà chiamato a ripartire in concreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.Al supporto pubblico si affianca il terzo settore, già attivo nel sostegno della rete nazionale di associazioni, fondazioni ed altri enti non profit a supporto delle attività locali. Importante è l’iniziativa dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI), volta a istituire un fondo di garanzia rotativo con dotazione iniziale di 5 milioni di euro da destinare anche settore della cultura. Fondazioni bancarie quali la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cariplo hanno stanziato fondi di garanzia rispettivamente di 6 milioni di Euro e di 2 milioni di Euro a sostegno delle esigenze finanziarie del Terzo settore, inclusi gli enti promotori della cultura<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<h2>Il supporto agli artisti e alle gallerie</h2>Le misure economiche promosse dal governo italiano mirano a fornire una generale mitigazione delle difficoltà economiche che il settore culturale, ed in particolare il mercato dell’arte, sosterranno nei prossimi mesi. Un ulteriore approfondimento può essere svolto nei confronti delle misure che potrebbero portare maggior beneficio agli artisti e alle gallerie.In linea generale, è utile menzionare che, ai sensi del Decreto Cura Italia, tutti gli artisti e gli operatori del mercato dell’arte dotati di partita IVA<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> sono titolati a chiedere l’indennità di 600 Euro prevista per tutti i lavoratori autonomi. I requisiti di legge, inclusi nel medesimo articolo, prescrivono che i richiedenti siano iscritti alla gestione separata dell’INPS, non siano in pensione o ricevano altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità non andrà a concorrere alla formazione del reddito del richiedente. Misure più specifiche sono previste all’art. 90 del predetto Decreto, grazie al quale la quota dei compensi di cui all’articolo 71-<em>septies</em> della Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) sarà destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori.Un primo aiuto arriva dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, la quale interviene a favore degli autori e degli editori, prevedendo rimborsi per gli eventi annullati a causa dell’emergenza, e fondi di solidarietà a sostegno delle attività culturali. Questi ultimi si strutturano in un fondo di 500 mila Euro per acquistare 2.500 pacchi alimentari per gli associati SIAE in condizioni di precarietà e in un fondo straordinario di 60 milioni di Euro in favore di tutti gli associati finalizzato a supportare le ripartizioni del 2020 e del 2021<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Inoltre, 50 milioni di Euro sono stanziati per il finanziamento di prestiti pluriennali a tasso zero agli associati in difficoltà di liquidità. Analoghe disposizioni sono state adottate da altri enti per la musica e lo spettacolo, come NuovoIMAIE<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.<h2>Le iniziative all’estero</h2>Spostando lo sguardo all’estero, l’Arts Council England, principale ente pubblico promotore delle arti nel Regno Unito, ha varato l’“<em>Emergency Response Package</em>”, in cui si prevede un fondo di emergenza 160 milioni di sterline a favore di organizzazioni e persone in difficoltà; di questi, 90 milioni sono destinati alle organizzazioni, 20 milioni ai <em>freelancers</em> e creative practitioners in difficoltà e 50 milioni alle organizzazioni non finanziate direttamente dall’ente stesso<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.In Francia, il Ministero della cultura ha provveduto a stanziare aiuti d’emergenza che includono un fondo di solidarietà per 22 milioni di Euro. Il <em>Centre National des Arts Plastiques</em> (CNAP), ente pubblico a promozione delle arti visive, oltre a proseguire regolarmente con il finanziamento degli artisti, ha finanziato un fondo d’urgenza pari a 500 mila Euro, a compenso dei mancati guadagni di artisti, curatori, critici e teorici d’arte che non rientrerebbero nelle regole del fondo di solidarietà, nonché per mostre annullate, residenze, curatori o attività di mediazione. Le commissioni programmate sono mantenute - sostegno a progetti di artisti, fotografi documentaristi e aiuti eccezionali - e la dotazione finanziaria per questi programmi è rafforzata al fine di sostenere un maggior numero di artisti. Il CNAP ha espresso l’ulteriore volontà di organizzare una sessione straordinaria destinata alle gallerie francesi di committenza e acquisto di opere di artisti della scena francese costretti a rinviare o cancellare le proprie mostre o partecipazioni alle fiere durante la quarantena imposta<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>. La sessione eccezionale andrà a supportare il segmento più colpito, quello delle gallerie private, parallelamente alle misure e ai provvedimenti adottati dal governo a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi.Analoga misura è stata prevista dal Comune di Madrid, il quale ha annunciato un piano di acquisto di opere d’arte visiva per 500 mila Euro, e dal governo degli Emirati Arabi Uniti, che a seguito dell’annuncio della cancellazione della fiera <em>Art Dubai</em>, ha promosso l’acquisto di opere d’arte di artisti locali per un totale di 400 mila dollari<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Strategia differente ha, invece, adottato l’amministrazione della città-stato di Berlino, la quale ha già messo a disposizione da venerdì 27 marzo scorso 600 milioni di Euro per prestiti ad artisti e <em>freelancer</em> a sostegno delle difficoltà del periodo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>; ad oggi è stata fatta domanda per un totale di 500 milioni di Euro. Il governo federale tedesco, a sua volta, ha proceduto ad un pacchetto di iniziative pari a 50 miliardi di Euro destinato a lavoratori autonomi e piccole imprese (includendo dunque artisti, studi d’artista e imprese culturali). L’assicurazione contro la disoccupazione è a disposizione dei liberi professionisti per i prossimi sei mesi.Oltreoceano, infine, il governo federale degli Stati Uniti d’America ha stanziato 377 miliardi di dollari per il sostegno delle piccole e medie imprese (con meno di 500 dipendenti), tra cui imprese culturali e organizzazioni no profit individuate dalla legge; a fianco di tale sostegno, è previsto lo stanziamento di 75 milioni di dollari per il <em>National Endowment for the Arts e il National Endowment for the Humanities</em>, i cui finanziamenti saranno distribuiti in parte direttamente e in parte alle agenzie artistiche statali e alle organizzazione artistiche regionali. Ulteriori stimoli sono previsti per l’<em>Institute of Museum and Library Services</em> (50 milioni di dollari), per il <em>Kennedy Center</em> (25 milioni) e per il <em>Smithsonian Institution</em> (7,5 milioni).Anche i privati contribuiscono personalmente al sostegno delle realtà più colpite dall’emergenza. Le grandi fondazioni americane hanno avviato programmi a favore del sistema dell’arte, come ad esempio il <em>Getty Trust</em> e la <em>Helen Frankenthaler Foundation</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, le quali hanno stanziato rispettivamente 10 e 5 milioni di Euro per il finanziamento di piccole-medie imprese culturali e di artisti residenti nell’area di Los Angeles. <em>Anonymous Was a Woman</em>, premio dedicato alle artiste donne over-40 americane, ha deciso di stanziare 250 mila dollari a sostegno delle artiste in difficoltà. La <em>New York Foundation for the Arts</em> ha lanciato un programma di finanziamenti d’emergenza in cooperazione con la <em>Robert Rauschenberg Foundation</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, oltre ad attivare la pagina online COVID-19 <em>Emergency Resources</em> sul proprio sito web, dedicata alla pubblicazione delle principali risorse economiche stanziate da enti privati negli Stati Uniti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. La <em>no profit</em> <em>Creative Capital</em> ha a sua volta raccolto e indicizzato le iniziative attive su suolo americano<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>, mentre Artist Relief distribuirà sussidi di 5 mila dollaro l'uno agli artisti in maggiore difficoltà finanziaria<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Altre istituzioni provano, invece, a coinvolgere direttamente gli artisti, come <em>Magazzino Italian Art</em>, che dalla sua sede di Cold Spring, nello Stato di New York, ha avviato nel conteso del progetto Magazzino da Casa l’iniziativa <em>HOMEMADE</em>, in cui otto artisti italiani sono invitati a realizzare un’opera a casa propria e condividerne il processo creativo con il pubblico<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>. David Zwirner, considerato tra i più potenti galleristi del mondo, ha lanciato il progetto <em>Platform</em>, attraverso il quale mette a disposizione la propria visibilità online a favore di gallerie emergenti con sede a New York<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>, al fine di costruire uno spazio digitale per la promozione online degli artisti rappresentati.Non mancano iniziative locali ma dal forte impatto sociale, come l’avvio di una raccolta fondi da parte di <em>Axisweb</em>, <em>charity</em> inglese di Leeds impegnata nel sostegno degli artisti emergenti, per sostenere il grande numero di richieste di aiuto ricevute a seguito dell’annuncio della creazione di un fondo di 5 mila sterline destinato a supportare con piccoli contributi agli artisti più bisognosi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>. L’artista Eric Fischl ha creato un’edizione di 50 esemplari del suo dipinto <em>Mix and Match</em> da vendere a mille dollari l’uno in favore della <em>New York Academy of Art</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.C’è chi, invece, ha deciso di usare l’arte per aiutare gli altri. <em>Hauser &amp; Wirth</em>, galleria sul podio della celebre classifica Power 100 a cura di ArtReview<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, ha annunciato l’intenzione di donare all’Organizzazione Mondiale della Sanità il 10 per cento delle vendite <em>online</em> derivate dalle prossime tre mostre, che saranno ospitate virtualmente sul sito della galleria; parimenti, la casa d’aste parigina Piasa ha organizzato dal 3 al 5 aprile un’asta di beneficienza a favore del sistema sanitario francese insieme a quali <em>Kamel Mennour, Levy Gorvy, Almine Rech, Galerie Thaddaeus Ropac </em>e <em>Galerie Eric Dupont</em>.<h2>COVID-19: annullamenti, rinvii. I rimedi contrattuali esperibili.</h2>Le iniziative sino a qui illustrate, tuttavia, non riusciranno a fronteggiare totalmente le difficoltà che gli operatori del mercato dell’arte affronteranno nel corso della crisi economica che derivano dall’emergenza sanitaria in corso.Per tanti artisti, galleristi, <em>dealer</em>, curatori e spazi no profit si renderà necessario procedere alla risoluzione dei contratti più a rischio per evitare conseguenze negative nei rapporti commerciali. La pandemia di COVID-19 ha assunto i connotati di un evento di forza maggiore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>. Chiunque non riuscirà ad onorare i contratti e gli accordi per i progetti, gli eventi e le attività pianificate in queste settimane, potrà valutare il ricorso agli istituti di diritto civile dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (articoli 1218. 1256 e 1463 del Codice Civile), dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (articoli 1467 e ss. del Codice Civile) ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, anche dell’azione di rescissione per lesione ai sensi dell’articolo 1448 del Codice Civile.Per impossibilità sopravvenuta della prestazione si intende una qualsiasi situazione imprevedibile che impedisca l’adempimento del contratto e che sia difficilmente superabile con uno sforzo legittimamente messo in atto dal debitore. Qualora la parte inadempiente, infatti, dimostri che l’impossibilità di eseguire la prestazione derivi da cause a lei non imputabili, non potrà essere ritenuta responsabile dell’inadempimento, provocando l’estinzione del contratto e il conseguente scioglimento dei vincoli in esso previsti. L’impossibilità può essere definitiva, temporanea o parziale a seconda della natura dell’impedimento: in caso di impossibilità temporanea, si potrà procedere a una sospensione delle prestazioni; in caso di impossibilità parziale, si considereranno estinte (o sospese, qualora l’impedimento sia temporaneo) le sole prestazioni coinvolte, mentre le restanti potranno essere adempiute come pattuito.L’eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi degli articoli 1467 e ss. del Codice Civile, permette, invece, la risoluzione di contratti il cui sinallagmatico rapporto sia venuto meno per fatti esterni al rapporto stesso non inquadrabili nell’alea contrattuale ordinaria, rendendo le prestazioni eccessivamente onerose e/o svilite nel proprio valore o utilità. Nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni d’opera, inoltre, potrà trovare luogo l’articolo 2228 del Codice Civile relativo all’impossibilità sopravvenuta nell’esecuzione dell’opera, in cui si specifica che il prestatore d’opera che ha parzialmente adempiuto ha comunque diritto ad un compenso per il lavoro prestato, parametrato all’utilità della parte dell’opera compiuta.L’azione di rescissione per lesione permette, infine, di adire il giudice al fine di ottenere la cessazione di contratti <em>ab origine</em> squilibrati dove la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.È fondamentale, pertanto, constatare l’oggettiva onerosità che grava sull’inadempiente – quale può essere l’impossibilità causata dagli imprescindibili divieti di circolazione e assembramento – di portare a termine un progetto, un’opera d’arte o una performance, di promuovere mostre, vendere nei propri spazi in galleria o negli <em>stand booth</em> delle fiere.Si dovrà dare precedenza, a tal fine, alla raccolta di tutta la documentazione idonea a comprovare le circostanze che rendono difficile, se non impossibile, l’adempimento dei propri contratti, nonché i danni che le necessarie misure di contenimento hanno provocato all’ordinaria esecuzione delle prestazioni.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti indirizzi:&nbsp;<a href="mailto:a.donati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Alessandra Donati</a>, <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:e.mombelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Edoardo Mombelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<p style="text-align: left;"><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Nome di una raccolta a cura di Camiel van Winkel, di saggi che inquadrano l'arte di oggi in gran parte "<em>post-concettuale</em>", offrendo uno sguardo nuovo e rivelatore sulla sistematica dell'arte contemporanea. Pubblicato da Valiz (Amsterdam).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> <a href="https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Emergenza-Coronavirus-l-impegno-delle-Fondazioni" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Emergenza-Coronavirus-l-impegno-delle-Fondazioni</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[2]</a> Cfr. art. 27 del Decreto Cura Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> <a href="https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-covid-19-le-misure-adottate-dal-consiglio-di-gestione-siae-favore-degli" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-covid-19-le-misure-adottate-dal-consiglio-di-gestione-siae-favore-degli</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> <a href="https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-sanitaria-coronavirus-%E2%80%93-tutti-i-provvedimenti-di-siae" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/emergenza-sanitaria-coronavirus-%E2%80%93-tutti-i-provvedimenti-di-siae</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> <a href="https://www.nuovoimaie.it/fondo-speciale-nuovoimaie-fai-domanda-online-dal-23-marzo-al-23-aprile-2020/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.nuovoimaie.it/fondo-speciale-nuovoimaie-fai-domanda-online-dal-23-marzo-al-23-aprile-2020/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> <a href="https://www.artscouncil.org.uk/covid19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.artscouncil.org.uk/covid19</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> <a href="https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/mesures-exceptionnelles-de-soutien-et-plan-de-continuite" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/mesures-exceptionnelles-de-soutien-et-plan-de-continuite</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Si rimanda a <a href="https://news.artnet.com/market/uae-government-bought-400000-artwork-1815861" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Taylor Dafoe, After Dubai’s Biggest Art Fair Was Cancelled, the UAE Government Swiftly Purchased More Than $400,000 of Work by Local Artists</a>, su Artnet, 25 marzo 2020 (visualizzato il 4 aprile 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Si rimanda a <a href="https://news.artnet.com/art-world/berlin-emergency-grants-1807644" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kate Brown, Berlin’s Senate Is Rolling Out Up to $320 Million in Emergency Grants for Freelance Cultural Workers and Artists</a>, su Artnet, 20 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> <a href="https://news.artnet.com/art-world/helen-frankenthaler-foundation-getty-trust-relief-funding-1823466" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://news.artnet.com/art-world/helen-frankenthaler-foundation-getty-trust-relief-funding-1823466</a> (visualizzato il 3 aprile 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[12]</a> <a href="https://www.nyfa.org/Content/Show/Rauschenberg-Emergency-Grants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.nyfa.org/Content/Show/Rauschenberg-Emergency-Grants</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> <a href="https://creative-capital.org/2020/03/13/list-of-arts-resources-during-the-covid-19-outbreak/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://creative-capital.org/2020/03/13/list-of-arts-resources-during-the-covid-19-outbreak/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> <a href="https://www.artistrelief.org" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.artistrelief.org</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> <a href="https://www.magazzino.art/magazzinodacasa/homemade" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.magazzino.art/magazzinodacasa/homemade</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> <a href="https://www.davidzwirner.com/viewing-room/platform-new-york" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.davidzwirner.com/viewing-room/platform-new-york</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> <a href="https://www.axisweb.org/thinking-and-ideas/2020/03/hardship-fund/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.axisweb.org/thinking-and-ideas/2020/03/hardship-fund/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> Si rimanda a Gabriella Angeleti, <a href="https://www.theartnewspaper.com/news/artists-and-galleries-help-raise-coronavirus-relief-funds-through-print-sales" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Artists and galleries help raise coronavirus relief funds through print edition sales</a>, su The Art Newspaper, 25 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> <a href="https://artreview.com/power_100/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://artreview.com/power_100/</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Si rimanda per un maggiore approfondimento sul tema al contributo <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’impatto del Coronavirus (i) sui contratti commerciali e (ii) su alcuni profili di diritto societario per le imprese</a>, a cura del team Corporate &amp; Commercial di Nctm.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 10:12:37 +0200</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | L’impatto dello stato di emergenza derivante dal COVID-19 su taluni profili di diritto societario - Focus sulle novità temporanee del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-limpatto-dello-stato-di-emergenza-derivante-dal-covid-19-su-taluni-profili-di-diritto-societario-focus-sulle-novita-temporanee-del-d-l-n-23-dell8-aprile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 9 aprile 2020 alle ore 15:00; siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti della presente nota potranno essere soggetti a continue modifiche].</p><h2>1. Premessa e normativa di riferimento</h2>L’adozione da parte del Governo di misure straordinarie e urgenti al fine di contrastare la diffusione del virus ha inevitabilmente comportato alcune conseguenze anche sullo svolgimento delle attività societarie.La normativa di riferimento sugli aspetti di diritto societario, allo stato, è data:<ul> <li>dal <strong>Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 («<em>Decreto Cura Italia</em>»)</strong>, che ha, tra l’altro:<ul> <li>esteso automaticamente al maggior termine di 180 giorni l’approvazione dei bilanci delle società di capitali; e</li> <li>previsto la possibilità di tenere assemblee in audio/video conferenza anche in deroga a disposizioni di legge e statutarie; e</li></ul></li> <li>dal <strong>Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 («<em>Decreto Liquidità</em>»)</strong>, che ha, tra l’altro, comportato temporaneamente:<ul> <li>la sterilizzazione dell’obbligo di provvedere (con gli opportuni provvedimenti) alle perdite;</li> <li>nuove modalità valutative della continuità aziendale; e</li> <li>la disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci.</li></ul></li></ul><p></p><h2>2. Decreto Cura Italia</h2>Per le novità del Decreto Cura Italia si rinvia ai contributi pubblicati nei giorni scorsi in materia di <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/assemblee-2020-proroga-termini-a-180-giorni-voto-a-distanza-e-rappresentante-designato-per-gli-emittenti-quotati" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mercati finanziari</a> e <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corporate &amp; Commercial.</a><h2>3. Decreto Liquidità</h2>Come anticipato le novità che impattano temporaneamente sul diritto societario sono tre.Andiamo con ordine.<h4>- Sterilizzazione delle perdite<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a></h4>È prevista - con riferimento agli <span style="text-decoration: underline;">esercizi che si chiuderanno entro il 31 dicembre 2020</span> – la sterilizzazione delle norme del Codice Civile, di cui agli articoli 2446 e 2447 (per le S.p.a.) e agli articoli 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> (per le S.r.l.).In questo modo sarà possibile evitare che le perdite del capitale, dovute alla crisi in atto, pongano gli amministratori nell’alternativa tra:<ul> <li>messa in liquidazione della società, in mancanza di riduzione del capitale sociale e, se necessario, di aumento ad una cifra non inferiore al minimo di legge; e</li> <li>il rischio dell’esposizione a responsabilità per la gestione non conservativa delle società da essi gestite <em>ex</em> art. 2486 del Codice Civile.</li></ul><p></p><h4>- Valutazione della continuità aziendale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a></h4>In sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la prudente valutazione delle voci del bilancio può essere operata nella prospettiva della continuità aziendale se rilevata nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso <span style="text-decoration: underline;">prima del 23 febbraio 2020</span> (anche se non ancora approvato).Ciò al fine di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica e lasciando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche (e soprattutto) per i terzi.<h4>- Disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a></h4>È disposta la disapplicazione degli articoli 2467 (dettato in materia di S.r.l., ritenuto estensibile alle S.p.A. a ristretta base azionaria) e 2497-<em>quinquies</em> del Codice Civile in materia di postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati - dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 - da soci e da chi esercita attività di direzione e coordinamento.La misura si prefigge quindi di incentivare, nel contesto dell’attuale situazione emergenziale, il coinvolgimento di tali soggetti nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti:</em>&nbsp;<em><a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>,&nbsp;</em><em><a href="mailto:l.cavagnaro@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Cavagnaro</a> o&nbsp;</em><em><a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Art. 6 “<em>Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale</em>” del Decreto Liquidità.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Art. 7 “<em>Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio</em>” del Decreto Liquidità.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Art. 8 “<em>Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società</em>” del Decreto Liquidità.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:23:12 +0200</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | PRIVACY | COVID-19: profili di interesse per le imprese in materia di protezione dei dati personali*</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-privacy-covid-19-profili-di-interesse-per-le-imprese-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>*<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente <em>memorandum</em> è aggiornato al <span style="text-decoration: underline;">31 marzo 2020 alle ore 13:00</span>: siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente <em>memorandum</em> potranno essere soggetti a continue modifiche.</p><h2>1. Premessa e quadro normativo di riferimento</h2>A seguito dell’incremento dei casi di contagio da Coronavirus COVID-19 in varie aree del mondo oltre che in Italia, il governo italiano ha deciso di adottare misure straordinarie e urgenti per contrastare la diffusione del virus e per potenziare il sistema sanitario nazionale, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.Per maggiori informazioni sui provvedimenti adottati dal governo italiano e per ogni ulteriore aggiornamento si prega di consultare i relativi siti web istituzionali del <a href="http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968" target="_blank" rel="noreferrer noopener">governo</a> e del <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Salute</a>, le pagine web istituite dalle singole Regioni, nonché gli aggiornamenti per le imprese e le note esplicative fornite da Confindustria, tra cui quelli forniti da <a href="https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assolombarda</a>.Si segnala, altresì, la <a href="https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina informativa</a> predisposta e aggiornata dal Garante per la protezione dei dati personali.<h2>2. Profili di interesse per le imprese in materia di protezione dei dati personali</h2>La materia della protezione dei dati personali assume un rilievo centrale nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19.Molte delle possibili misure di prevenzione del contagio che sono state ipotizzate nelle scorse settimane (dalla somministrazione di questionari per accertare lo stato di salute dei lavoratori, al rilascio di autodichiarazioni, alla rilevazione della temperatura corporea all’ingresso degli edifici aziendali, all’adozione di misure di <em>contact tracing</em> digitale alle quali in questi giorni stanno lavorando congiuntamente il Governo e il Garante per la protezione dei dati personali) comportano, infatti, il trattamento di dati personali dei cittadini, e in particolare dei lavoratori, inclusi dati relativi alla salute.Come noto, la normativa in materia di protezione dei dati personali, oltre al rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR, (e, in particolare, per quanto attiene ai trattamenti di cui si discute, del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati) e degli obblighi generali in materia di informativa e di<em> data governance</em>, subordina la legittimità del trattamento alla sussistenza di una o più delle condizioni di legittimità previste dall’art. 6 del GDPR per i dati personali c.d. comuni e dall’art. 9 del GDPR per i dati personali c.d. particolari (che deve essere interpretato alla luce delle prescrizioni impartite dal Garante a mezzo delle autorizzazioni generali, come adeguate a seguito dell’entrata in vigore del GDPR e delle modifiche al d.lgs. n. 196/2003 introdotte dal d.lgs. n. 101/2018).Con riguardo al trattamento di <span style="text-decoration: underline;">dati personali c.d. comuni</span> (qual è, ad esempio, quello consistente nella raccolta e nel successivo trattamento di informazioni circa gli spostamenti o i contatti avuti dal lavoratore o dal visitatore con persone provenienti dalle zone interessate dal contagio, ecc.), esso ben può basarsi sul <span style="text-decoration: underline;">legittimo interesse</span> del datore di lavoro alla protezione del proprio personale da possibili fattori di rischio.Quanto invece al trattamento da parte del datore di lavoro dei <span style="text-decoration: underline;">dati relativi alla salute</span>, lo stesso dovrebbe basarsi sulla condizione di cui alla lettera b) dell’art. 9 del GDPR, che consente il trattamento di dati relativi alla salute allorché esso sia “<span style="text-decoration: underline;">necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale</span>, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.Tuttavia, il trattamento dei dati relativi alla salute nell’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – in linea di principio – può essere effettuato unicamente nell’ambito dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, che il Testo Unico Sicurezza affida <span style="text-decoration: underline;">in via esclusiva al medico competente</span>. L’eventuale raccolta di dati relativi alla salute non potrebbe perciò prescindere dall’effettuazione una nuova valutazione del rischio da parte del datore di lavoro e dall’aggiornamento, all’esito della predetta valutazione, del protocollo sanitario aziendale. In senso conforme, solo il medico competente potrebbe effettuare il trattamento, da solo o – se del caso – a mezzo di propri ausiliari, espressamente autorizzati.Ciononostante, in considerazione dell'attuale emergenza, tale quadro normativo è stato – momentaneamente – superato dalle disposizioni contenute nel “<em>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</em>” (“<strong>Protocollo</strong>”), sottoscritto, in attuazione dell’art. 1, comma 1, n. 9 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, da parte delle principali associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali. Nonostante tale documento non abbia valore di legge, ma contenga, appunto, le principali raccomandazioni condivise tra le parti finalizzate al contenimento del COVID-19, risulta improbabile che le attività ivi ammesse siano in un secondo momento contestate alle aziende che le abbiano poste in essere, essendo stato sostanzialmente avvallato dal Governo e, tra l’altro, dal Garante per la protezione dei dati personali.Ciò premesso, il Protocollo ammette che l’azienda possa svolgere le seguenti attività, e quindi le connesse operazioni di trattamento dei dati personali (inclusi i dati relativi allo stato di salute):<ul> <li>la misurazione della temperatura prima dell’ingresso nei locali dell’azienda (se superiore a 37.5°, l’accesso non è consentito), individuando come base giuridica di tale trattamento l’obbligo di attuare i protocolli di sicurezza contro la diffusione del COVID-19 ai sensi dell’articolo 1, n. 7, lettera d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, e facendo riferimento al termine dello stato di emergenza come periodo di conservazione. Le informazioni sulla temperatura non devono, di regola, essere registrate, ma è consentito identificare la persona e registrare tali informazioni se la temperatura supera la soglia indicata al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’azienda. In ogni caso, deve essere fornita l’informativa all’interessato. I dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (come nel caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera dei contatti stretti del soggetto risultato positivo al COVID-19).</li> <li>la richiesta di rilasciare una dichiarazione nella quale si confermi di non provenire da aree a rischio e di non essere stato/a in contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19. Anche questo trattamento si basa sull’obbligo di attuare i protocolli di sicurezza contro la diffusione del COVID-19 ai sensi dell’articolo 1, n. 7, lettera d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020; viene altresì chiarito che devono essere raccolti e trattati solo i dati necessari, adeguati e rilevanti per evitare la diffusione del virus (per esempio, se vengono richieste informazioni su precedenti contatti con persone risultate positive al virus, è necessario astenersi dal richiedere ulteriori informazioni in merito a tali persone).</li> <li>l’autodichiarazione di una persona che ha sviluppato i sintomi da COVID-19 mentre si trova presso la sede della società, mediante segnalazione all’ufficio del personale. A seguito della segnalazione, la persona deve essere temporaneamente isolata e la società deve provvedere ad avvertire l’autorità competente, collaborando con essa per individuare eventuali soggetti che possano aver avuto “contatti stretti” con il soggetto isolato. Per la durata del periodo di indagine, la società può chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare lo stabilimento, come misura cautelativa.</li></ul><p>Si segnala che tali disposizioni troverebbero applicazione anche nei confronti di visitatori esterni.A seguito dell’adozione di tale Protocollo, Confindustria ha predisposto una <a href="https://www.rsppitalia.com/media/posts/823/NOTA%20CONF.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nota illustrativa</a> finalizzata ad assistere le aziende nella sua applicazione; in tale contesto, vengono precisate ulteriori indicazioni circa il ruolo del medico competente: lo stesso è tenuto, tra l’altro, a segnalare al datore di lavoro situazioni di particolare “fragilità” e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e, in risposta, il datore dovrà provvedere alla loro tutela nel rispetto della <em>privacy</em>.Per completezza, infine, si ritiene utile menzionare anche la “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”, adottata il 19 marzo 2020 dall’<em>European Data Protection Board</em> (“<strong>EDPB</strong>”).Anzitutto, l’EDPB conferma il principio per cui le norme in materia di protezione dei dati non ostacolano l’adozione di misure per il contrasto della pandemia. Tuttavia, i titolari e i responsabili del trattamento devono garantire la protezione dei dati personali degli interessati, i principi generali del diritto devono in ogni caso essere rispettati e, infine, qualsiasi misura adottata in questo contesto non può essere irrevocabile. In altri termini, l’emergenza può legittimare limitazioni delle libertà, purché tali limitazioni siano proporzionate e limitate al periodo di emergenza.Ciò premesso, per quanto concerne il trattamento dei dati nel contesto lavorativo, l’EDPB conferma che il datore di lavoro potrà trattare informazioni sanitarie specifiche di dipendenti e visitatori, nel contesto del COVID-19, solo nella misura consentita dal diritto nazionale.Per quanto concerne, più in generale, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, si precisa che esso deve essere conforme anche alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE (c.d. “direttiva <em>e-privacy</em>”) che, in linea di principio, ammette il loro utilizzo da parte dell’operatore solo qualora tali dati siano resi anonimi o previo consenso degli interessati. Tuttavia, l’art. 15 della direttiva in questione consente di introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica, nei limiti in cui dette misure siano necessarie, adeguate e proporzionate all’interno di una società democratica.Nello specifico, l’autorità sembra avallare l’utilizzo, da parte dei governi nazionali, dei dati di localizzazione da dispositivi mobili per monitorare, contenere o attenuare la diffusione del COVID-19, con la possibilità, per esempio, di geolocalizzare le persone o inviare messaggi di sanità pubblica ai soggetti che si trovano in una determinata area. Tuttavia, le autorità pubbliche dovrebbero cercare di trattare tali dati in modo anonimo, in forma aggregata e tale da non consentire la successiva re-identificazione delle persone. Qualora non vengano adottate misure di anonimizzazione dei dati, lo Stato membro interessato avrà l’obbligo di predisporre garanzie adeguate, ad esempio fornendo agli utenti di servizi di comunicazione elettronica il diritto ad un ricorso giurisdizionale. Resta fermo che, in ogni caso, lo Stato membro dovrà privilegiare quanto più possibile soluzioni meno invasive che possano essere sufficienti a fini di prevenzione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com o ai seguenti professionisti:&nbsp;<a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a></em><em>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:f.bonino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesca Bonino</a>.</em><em>Hanno altresì partecipato alla redazione del presente memorandum i seguenti collaboratori: <a href="mailto:v.paparozzi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Virginia Paparozzi</a>, <a href="mailto:g.uras@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giulio Uras</a>&nbsp;e <a href="mailto:l.lorenzini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lucrezia Lorenzini</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital, Tech and Data</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 08:30:54 +0100</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | Coronavirus e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-coronavirus-e-adempimenti-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>1. Introduzione</h2>Vista la situazione straordinaria correlata alla diffusione del virus COVID-19 (per semplicità, di seguito anche ”<em><strong>Coronavirus</strong></em>”), nel rispetto delle disposizioni adottate a livello nazionale, regionale e locale (di volta in volta applicabili e a cui si rimanda per i necessari approfondimenti), i datori di lavoro sono chiamati ad adottare misure volte garantire il pieno rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità con l’articolo 2087 del Codice Civile ed il Testo Unico Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81- nel proseguo, “<strong>D. Lgs. 81/08</strong>” o “<strong>Testo Unico Sicurezza</strong>”) – sul punto, si veda <em>infra</em> il <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 2</span></strong>.Ciò in considerazione del fatto che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori, tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico Sicurezza, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo).Peraltro si anticipa fin d’ora che il Governo ha adottato una serie di disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese, che incidono in modo più o meno diretto sull’organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro (per quanto di interesse ai fini del presente contributo, si veda il <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 3</span></strong>).Da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (“<em><strong>DPCM 22 marzo 2020</strong></em>”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020), ha sospeso le attività produttive industriali e commerciali nel Paese, con una serie di eccezioni, di cui si dirà al <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 4</span></strong>.Nel proseguo verrà dunque fornito un breve inquadramento, non esaustivo, del quadro normativo e delle misure che i datori di lavoro debbono e/o possono adottare (<strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafi 5 e 6</span></strong>) per fronteggiare la suindicata situazione (e che potrebbero essere sostituite da misure più restrittive a seconda della zona ove la mansione deve essere espletata), anche in considerazione delle istruzioni fornite dalla <a href="https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizzazione Mondiale della Sanità</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Infine, si noti che le misure indicate potrebbero in qualsiasi momento essere oggetto di integrazione, modifica, o sostituzione da parte delle autorità competenti. Si rinvia dunque al <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sito</a> del Ministero della Salute per poter rimanere costantemente aggiornati.Infine, brevi cenni, non esaustivi, saranno dedicati ai rischi per le imprese connessi ad una mancata o insufficiente implementazione delle misure di sicurezza volte a scongiurare il contagio da Coronavirus (<strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 7</span></strong>).<h2>2. Breve inquadramento generale: gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro</h2>Il datore di lavoro è il principale responsabile dell’attuazione delle prescrizioni sulla sicurezza, essendo il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità e il benessere psicologico dei lavoratori.Ai sensi del Testo Unico Sicurezza, il datore di lavoro,<em> inter alia</em>, deve:<ul> <li><span style="text-decoration: underline;">effettuare la valutazione dei rischi cui i lavoratori sono esposti, redigendo il Documento di Valutazione dei Rischi (“<em><strong>DVR</strong></em>”)</span>. Ai sensi dell’art. 29, c. 3 del D. Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi deve essere “<em>immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> ;</li> <li>procedere alla programmazione e realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, per effettuare la quale egli può (o, in alcuni casi, deve) istituire un apposito servizio di prevenzione e protezione, con la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, c.d. “<em><strong>RSPP</strong></em>”;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">provvedere alla sorveglianza sanitaria</span> nominando un medico competente nelle aziende in cui i lavoratori svolgono un’attività che li espone a particolari rischi per la salute;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">sottoporre a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate, i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi</span>;</li> <li>qualora i rischi non possano essere evitati attraverso le misure di protezione collettiva il datore di lavoro deve <span style="text-decoration: underline;">mettere a disposizione dei lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (“<em><strong>DPI</strong></em>”)</span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 81/08, “<em>il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> ;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">fornire ai lavoratori adeguate informazione e formazione (anche in relazione all’utilizzo dei DPI)</span>;</li> <li>adottare le misure necessarie per la gestione delle emergenze, con particolare riguardo al primo soccorso e alla prevenzione incendi.</li></ul><p>Il datore di lavoro, per esigenze organizzative, può delegare le proprie funzioni (eccetto la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP) a diverso soggetto, mantenendo comunque l’obbligo di vigilanza e controllo. Specifichi obblighi di gestione e controllo di aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori sono inoltre attribuiti <em>ex lege</em> (e non sono pertanto derogabili o rinunciabili) a “dirigenti” e “preposti”.</p><h2>3. Gli interventi normativi rilevanti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus</h2>Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, occorre in questa sede richiamare innanzitutto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13 (“<em><strong>D. L. 6/20</strong></em>”), con cui si prevede che le autorità competenti possano (ed in certi casi debbano) adottare “<em>ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D. L. 6/20, le predette misure sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (“<em><strong>DPCM</strong></em>”); viene fatta salva la possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Ministro della salute, nonché di provvedimenti d’urgenza da parte dei sindaci e delle regioni.In attuazione del D. L. 6/20, sono stati emanati il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1 marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 8 marzo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>, il DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 11 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> nonché il DPCM 22 marzo 2020 (in relazione a quest’ultimo, si veda il Paragrafo seguente)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 (“<em><strong>D. L. 9/20</strong></em>”) ha previsto in particolare che “<span style="text-decoration: underline;"><em>è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente</em></span>” (art. 34, c. 2).Per quanto di rilievo, si sottolinea che il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto la sospensione di alcune attività<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>; per quelle non sospese, si prevede in particolare la necessità di rispettare la distanza interpersonale di un metro; peraltro, si ribadisce che “<em>per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</em>”.Va qui altresì menzionato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“<em><strong>D. L. 18/20</strong></em>”), che prevede in particolare che:<ul> <li>la quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (di cui all’art. 1 del D. L. 6/20) non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 (art. 14 del D. L. 18/20);</li> <li><span style="text-decoration: underline;">in materia di DPI, si prevede specificamente che</span>:<ul> <li>fermo quanto previsto dall'articolo 34 del D. L. 9/20, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni; a tal proposito, è comunque necessario un pronunciamento dell’INAIL circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti (art. 15)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>;</li> <li>per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, di cui all'articolo 74, c. 1, del D. Lgs. 81/08, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>. A tal fine, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art. 16)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>;</li></ul></li></ul><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">vi è una parificazione espressa del contagio da Coronavirus all’infortunio</span>: “<em>nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>(art. 42, c. 2);</li> <li>è confermato l’obbligo di formazione per l’aggiornamento teorico per il personale che deve eseguire i lavori necessari al rispristino del servizio elettrico sul territorio nazionale: “<em>al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</em>” (art. 45).</li></ul><p>Inoltre, l’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 viene espressamente fatta salva (e prorogata al 3 aprile 2020) dal DPCM 22 marzo 2020; la stessa prevede, per quanto qui di interesse, che “<em>sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro</em>”.Infine, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (“<em><strong>D. L. 19/20</strong></em>”) fornisce un nuovo inquadramento delle fonti normative per affrontare l’emergenza Coronavirus, prevedendo la possibilità di adottare - su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso - misure di contenimento attraverso DPCM ed, in misura limitata, con provvedimenti di altre autorità (prefetti, sindaci, regioni, Ministro della Salute), ed abroga quasi integralmente il D. L. 6/20. Tuttavia, l’art. 2, c. 3 del D. L. 19/20 dispone quanto segue: “<em>Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni</em>”.</p><h2>4. Il DPCM 22 Marzo 2020: attività consentite e attività sospese</h2>In aggiunta a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 ha previsto in particolare che:<ol> <li>sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> (modificato da ultimo dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – “<em><strong>MISE</strong></em>” del 25 marzo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>) (e salvo quanto disposto nel medesimo DPCM 22 marzo 2020, ad esempio in materia di attività professionali, nonché di attività commerciali <a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>);</li> <li>restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (fermo restando comunque che il Prefetto può sospendere le attività);</li> <li>è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;</li> <li>sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (fermo restando che comunque il Prefetto può sospendere le attività).</li></ol><p>Si noti comunque che attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.Invece, le imprese le cui attività non sono sospese “<em>rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali</em>” (su cui si veda <em>infra</em> al <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafo 5</span></strong>). Detto Protocollo è pertanto vincolante per tutti i datori di lavoro.</p><h2>5. Il Protocollo del 14 marzo 2020</h2>Il Protocollo del 14 marzo 2020 (in allegato al presente contributo), applicabile a <span style="text-decoration: underline;">tutte</span> le attività non sospese, prevede innanzitutto – ferma restando l’incentivazione al lavoro agile – che<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>:<ol> <li>siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;</li> <li>si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;</li> <li>siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;</li> <li>per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.</li></ol><p>Le misure ulteriori previste attengono ai seguenti aspetti:</p><ul> <li>l’informazione dei lavoratori;</li> <li>le modalità di ingresso in azienda;</li> <li>le modalità di accesso dei fornitori esterni;</li> <li>la pulizia e la sanificazione in azienda<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>;</li> <li>le precauzioni igieniche personali;</li> <li>i DPI<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>;</li> <li>la gestione degli spazi comuni (come mense e spogliatoi);</li> <li>l’organizzazione aziendale (come trasferte e <span style="text-decoration: underline;">rimodulazione dei livelli produttivi</span>);</li> <li>la gestione di entrata ed uscita dei dipendenti;</li> <li>gli spostamenti interni, le riunioni, la formazione;</li> <li>la gestione di una persona sintomatica in azienda;</li> <li>la sorveglianza sanitaria.</li></ul><p>Si segnala che le misure previste dal Protocollo 14 marzo 2020 sono “<em><span style="text-decoration: underline;">da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione</span>, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali</em>”.A tal proposito, le imprese devono adottare un “protocollo di regolamentazione”, nonché costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del predetto protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.</p><h2>6. Ulteriori misure</h2><span style="text-decoration: underline;">Si noti che, oltre all’esecuzione di quanto indicato dal Protocollo di cui al <strong>Paragrafo 5</strong> e dalle disposizioni richiamate nei <strong>Paragrafi 3 e 4</strong>, il datore di lavoro dovrà</span>:<ul> <li>procedere ad un aggiornamento della valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 29, c. 3 del D. Lgs. 81/08 in ragione delle modifiche al processo produttivo e/o all’organizzazione del lavoro derivanti dall’implementazione delle disposizioni richiamate nei <strong><span style="text-decoration: underline;">Paragrafi 3 e 4</span></strong>;</li> <li>adottare tutte le misure previste dal Testo Unico Sicurezza (tenendo in particolare considerazione le specifiche disposizioni menzionate nei paragrafi precedenti), in particolare in relazione alla fornitura di adeguati DPI, alla pulizia e salubrità dei luoghi di lavoro, nonché alla informazione e formazione dei lavoratori, anche con modalità a distanza (di cui al <span style="text-decoration: underline;"><strong>Paragrafo 2</strong></span>).</li></ul><p></p><h2>7. Rischi per le imprese in caso di violazione della normativa applicabile (cenni)</h2>Si segnala che l’art. 4 del D. L. 19/20 prevede da ultimo una serie di sanzioni connesse alla violazione delle misure di contenimento (a seconda delle circostanze, sanzioni amministrative pecuniarie e/o interdittive, sanzioni penali)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>.In linea generale, inoltre, si ricorda che, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi, l’inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro è sanzionata penalmente<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>.Peraltro, in caso di contagio del lavoratore da cui derivi una malattia o la morte dello stesso, potrebbero essere contestati i reati di cui agli artt. 589<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> e 590<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> del Codice Penale, nonché la responsabilità amministrativa dell’ente <em>ex</em> Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in caso di assenza o di adeguato Modello di Organizzazione)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>.In caso di lesioni o morte di lavoratori, le violazioni stesse potrebbero costituire inoltre uno dei fondamenti di un’eventuale azione di risarcimento danni proposta dal lavoratore o da terzi, nonché dell’azione di regresso dell’INAIL volta al recupero delle somme che INAIL stesso avesse pagato a titolo di indennità.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti:&nbsp;<a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>,&nbsp;<a href="mailto:f.bonino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesca Bonino</a> o&nbsp;<a href="mailto:v.cavanna@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Valentina Cavanna</a>.</em>&nbsp;Allegato: <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/03/protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Protocollo 14 marzo 2020</a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Sono ragionevolmente fatte salve, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico di cui al Testo Unico Sicurezza, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 “<a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&amp;codLeg=72993&amp;parte=1%20&amp;serie=null" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico</a>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il comma 3 prosegue stabilendo che: “<em>A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Secondo l’art. 74, c. 1 del D. Lgs. 81/08, si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> L’articolo 77 del D. Lgs. 81/08 prevede altresì in particolare quanto segue:“2. <em>Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di</em>:<em>a) entità del rischio;</em><em>b) frequenza dell'esposizione al rischio;</em><em>c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;</em><em>d) prestazioni del DPI. (...)</em><em>4. Il datore di lavoro:</em><em>a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;</em><em>b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;</em><em>c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;</em><em>d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;</em><em>e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;</em><em>f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;</em><em>g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;</em><em>h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Tra le misure che possono essere adottate vi sono le seguenti: divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 1marzo e 4 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Con il DPCM 11 marzo 2020 (efficace dalla data del 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, prorogato al 3 aprile 2020 dal DPCM 22 marzo 2020) cessano di avere efficacia i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020; le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 si applicano invece cumulativamente con quelle del DPCM 22 marzo 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Ai predetti DPCM si sono affiancati provvedimenti dei sindaci, delle regioni ed ordinanze del Ministero della Salute.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> In particolare, l’art. 1 prevede tra l’altro quanto segue: “<em>1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</em><em>3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.</em><em>4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (...)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> In relazione all’art. 15 ed al successivo art. 16, si veda anche la Circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020, consultabile <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&amp;codLeg=73704&amp;parte=1%20&amp;serie=null" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui.</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, c. 3, del D. L. 9/20, che dispone: “<em>In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> L’art. 43, c. 1 prevede altresì che: “<em>Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> La disposizione prosegue stabilendo che: “<em>Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> A titolo esemplificativo: industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; commercio all’ingrosso di prodotti alimentari; commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Il Decreto del MISE 25 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito del MISE all’indirizzo, <a href="https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Con riferimento alle attività commerciali, il DPCM 22 marzo 2020, all’articolo 1, lett. a), prevede che “<em>Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020</em>”. A tal riguardo, il summenzionato DPCM 11 marzo 2020 prevede che “<em>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> Tali misure si applicano quindi non solo più alle attività produttive come indicato dal DPCM 11 marzo 2020, bensì a tutte le attività non sospese.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> A tal riguardo, si veda anche la circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 recante “<em>Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2</em>”, consultabile <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&amp;codLeg=73700&amp;parte=1%20&amp;serie=null" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> In argomento, si veda anche la circolare del Ministero della Salute 18 marzo 2020 recante “P<em>olmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI</em>”, consultabile <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&amp;codLeg=73704&amp;parte=1%20&amp;serie=null" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> L’art. 4, c. 8 in particolare prevede quanto segue: “<em>Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Si pensi alla violazione delle disposizioni in materia di fornitura di DPI, sanzionate penalmente con l’arresto fino a l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 87, c. 2 del D. Lgs. 81/08).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> “<em>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</em>&nbsp;<em>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...)</em>&nbsp;<em>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> “<em>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</em>&nbsp;<em>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</em>&nbsp;<em>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (...)</em>&nbsp;<em>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> Non si esclude peraltro, a seconda delle circostanze, la possibilità di contestazione di altri reati, come il disastro “innominato” colposo di cui agli articoli 434 e 449 Cod. Pen..]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 07:09:15 +0100</pubDate>
                        <title>ASSICURAZIONI | Coronavirus e misure adottate dalle autorità di vigilanza</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito, si riportano le principali misure adottate in risposta all’emergenza Coronavirus, con riferimento al settore assicurativo.</p><h2>1. Decreto “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18)</h2>L’art. 103, comma 1 del decreto c.d. “Cura Italia” dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.Come confermato dall’IVASS, la disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi o alle fasi di procedimenti amministrativi di competenza dell’IVASS stessa, i cui termini sono pertanto sospesi <em>ex lege</em> dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.A riguardo, l’IVASS ha altresì chiarito di essere dotata “<em>di misure organizzative in grado di assicurare che siano comunque salvaguardati i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che presentano carattere d’urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati”.</em><h2>2. Misure adottate dall’IVASS</h2>L’IVASS ha inoltre adottato alcune “<em>prime misure di sostegno all’attività di imprese e intermediari</em>”.<h4>a) Attività di distribuzione: test di verifica corsi di formazione professionale</h4>I test di verifica dei corsi di formazione professionali degli addetti all’attività distributiva di intermediari o imprese potranno essere effettuati a distanza (in deroga a quanto previsto dall’art. 90, comma 5, Reg. IVASS 40/18).In particolare, i test di verifica saranno svolti con le modalità di cui agli artt. 91, 92, 93 e 94 del medesimo Reg. IVASS 40/18 e cioè in modalità video-conferenza, <em>webinar</em> o <em>e-learning</em>.<h4>b) Proroga / modifica dei termini:</h4><em><strong>i. Home insurance:</strong></em> il termine per l’adozione obbligatoria da parte delle imprese delle c.d. aree internet riservate (cfr. art. 42 e ss. Reg. IVASS 41/18), originariamente fissato al 1° maggio, viene prorogato al <strong>1° luglio 2020</strong>. A riguardo, si ricorda che, nella lista predisposta dall’IVASS delle norme di interesse generale, il Reg. IVASS 41/18 è richiamato per intero (con riferimento agli assicuratori comunitari che svolgono in Italia attività tanto in LPS quanto in libertà di stabilimento e con la sola eccezione degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 per le imprese che esercitano i rami diversi dall'assicurazione della RCA).<em><strong>ii. Relazione reclami:</strong></em> il termine per la trasmissione all'IVASS della Relazione sui reclami e dei relativi documenti (cfr. art. 9, Reg. 24/08) è prorogato al <strong>29 marzo 2020</strong>.A riguardo, si ricorda che l’art. 9 si applica anche alle imprese di assicurazione comunitarie che ricevono un numero di reclami all’anno superiore a 20.<em><strong>iii. Relazione reti distributive:</strong></em> il termine per la trasmissione all’Istituto della Relazione sulle reti distributive (art. 46, Reg. IVASS 40/18) è anch'esso prorogato al <strong>29 marzo 2020</strong>. In proposito, l’IVASS aveva in precedenza chiarito che l’adempimento di cui all’art. 9 del Reg. 40/18 è applicabile anche agli assicuratori comunitari che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento.<em><strong>iv. Gestione dei Reclami / Richiesta informazioni:&nbsp;</strong></em>l’IVASS ha modificato i seguenti termini:- 75 giorni (anziché 45 come invece previsto dall’art. 8 del Reg. IVASS 24/08) per dare riscontro al reclamo;- 35 giorni (anziché 20 come invece previsto dall’art. 7 del Reg. IVASS 41/18) per rispondere alle richieste di informazioni della clientela.A riguardo, l’IVASS invita le imprese a garantire il massimo impegno nell’assistere i fruitori dei servizi assicurativi nel più breve tempo e nel miglior modo possibile.<h2>3. La dichiarazione EIOPA</h2>In data 17 marzo 2020, l’EIOPA ha emesso una dichiarazione in merito alle azioni da intraprendere per mitigare l’impatto dell’emergenza Coronavirus sul settore assicurativo comunitario (“<em>EIOPA statement on actions to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on the EU insurance sector</em>”; la “<strong>Dichiarazione</strong>”).Nella propria Dichiarazione, l’EIOPA lancia due <em>key messages</em>:<em><strong>i. Business continuity</strong></em>: è particolarmente importante – secondo l’EIOPA – che gli assicuratori siano in grado di continuare a fornire i servizi ai propri clienti. Le compagnie di assicurazione devono, dunque, essere pronte a implementare le necessarie misure di <em>business continuity</em>.Viene richiesto alle competenti autorità nazionali di adottare un approccio flessibile riguardo alle tempistiche relative agli obblighi, in capo alle Compagnie, di <em>reporting</em> e <em>public disclosure</em> per l’anno 2019.Da parte sua, l’EIOPA – oltre a limitare le richieste al mercato alle informazioni strettamente necessarie – ha già prorogato il termine per l’invio dell’<em>Holistic Impact Assessment</em> 2020.<em><strong>ii. Solvency</strong><strong> and capital position</strong></em>: nel dare atto del buono stato di capitalizzazione degli assicuratori europei, l’EIOPA si dice pronta a utilizzare i necessari strumenti per mitigare gli impatti sul settore assicurativo. Nonostante ciò, viene richiesto agli assicuratori comunitari di preservare la loro posizione finanziaria, seguendo prudenti politiche di distribuzioni di dividendi e di remunerazione variabile.Da ultimo, l’EIOPA continuerà a monitorare la situazione e prenderà o suggerirà alle istituzioni europee le necessarie misure per mitigare l’impatto della volatilità dei mercati sulla stabilità del settore.<h2>4. Ulteriori raccomandazioni EIOPA e successive misure IVASS</h2>In data 20 marzo, l’EIOPA ha emanato alcune raccomandazioni alle autorità nazionali (“<em>Reccommendations on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure</em>”; le “<strong>Raccomandazioni</strong>”).Si tratta, in particolare, di 3 Raccomandazioni, con cui l’EIOPA invita le competenti autorità nazionali a consentire alle imprese la trasmissione, rispettivamente, del <em>Regulator Supervisory Report</em> (RSR), dei <em>Quantitative Reporting Template</em> (QRT) e del <em>Solvency and Financial Condition Report</em> (SFCR) con un ritardo di 8 settimane (o 2 nel caso di talune informazioni indicate all’indicate all’interno delle Raccomandazioni medesime).Le Raccomandazioni individuano inoltre l’emergenza attuale quale uno “sviluppo importante” (“<em>major development</em>”, come definito all’art. 54, comma 1, della Direttiva Solvency II) e sottolineano quindi la necessità per gli assicuratori di riportare nei propri report informazioni adeguate sull'effetto del Coronavirus/COVID-19.In linea con le Raccomandazioni, l’IVASS ha dunque deciso di concedere dilazioni alle imprese per alcuni adempimenti connessi al <em>reporting Solvency II</em>.In particolare:<ul> <li><strong>8 settimane </strong>per <em>Regular Supervisory Report </em>sia a livello individuale che di gruppo;</li> <li><strong>8 settimane </strong>per l’<em>Annual quantitative reporting template</em>, a livello individuale, fatta eccezione per i template: <em>Content of the Submission, Basic Information, Balance-sheet, Cash-Flow projections for life business, LTG, Own funds and SCR calculation</em>, per i quali è consentita una proroga di <strong>2 settimane</strong>;</li> <li><strong>8 settimane </strong>per <em>Annual quantitative reporting template</em>, a livello di gruppo, fatta eccezione per i template: <em>Content of the Submission, Basic Information, Balance-sheet, LTG, Own funds, SCR calculation and Undertakings in the scope of the group</em>, per i quali è consentita una proroga di <strong>2 settimane</strong>;</li> <li><strong>8 settimane </strong>per Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) a livello individuale e di gruppo, fatta eccezione per <em>Balance-sheet, LTG, Own funds and SCR calculation </em>per i quali è consentita una proroga di <strong>2 settimane</strong>;</li> <li><strong>1 settimana </strong>per <em>Q1-2020 Quantitative Reporting Templates </em>e <em>Quarterly Financial Stability </em>reporting, a livello individuale e di gruppo, fatta eccezione per il template <em>Derivatives Transactions </em>per il quale è consentita una proroga di <strong>4 settimane</strong>;</li> <li><em>Relazione ORSA: individuale: </em><strong>30 giugno 2020; </strong><em>di gruppo</em>: <strong>15 luglio 2020</strong>;</li> <li><strong>30 giorni </strong>per Comunicazione trimestrale della situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute; Informativa sul Piano delle cessioni in riassicurazione; trasmissione ad IVASS del rendiconto annuale della gestione dei fondi interni per il quale è consentita la trasmissione via PEC all’indirizzo <a href="mailto:vigilanzacondottadimercato@pec.ivass.it" target="_blank" rel="noopener">vigilanzacondottadimercato@pec.ivass.it</a>; lettere al mercato del 7 e 10 febbraio 2020 – Richiesta dati sulla produzione dei rami danni distinta per intermediario; lettera al mercato del 7 febbraio 2020 – Richiesta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta al fine di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito dei rami vita; prospetti sugli attivi a copertura delle riserve tecniche; trasmissione ad IVASS delle informazioni sui sinistri Card; IPER primo trimestre 2020;</li> <li>60 giorni per Comunicazioni trimestrali e nuovi codici per le tipologie di attivi collegate a polizze <em>unit linked</em> ed <em>index linked</em>; premi lordi contabilizzati nei rami danni e vita, nuova produzione emessa nei rami vita e contributi a fondi pensione aperti e negoziali relativa al I trimestre 2020; premi del lavoro diretto e indiretto acquisiti dalle imprese italiane all’estero e dalle società estere controllate relativi a fine 2019; relazione sull’attività antifrode <em>ex</em> Reg. IVASS n. 44; trasmissione della relazione su organizzazione struttura liquidativa sinistri; informazioni su coperture r.c. medica relative a rischi localizzati sul territorio italiano; Trasmissione, per i contratti collettivi sottoscritti nel ramo malattia, dei premi contabilizzati per l’anno 2019; trasmissione, per le polizze collettive malattia, degli oneri sinistri anno 2019 alla fine dell’esercizio 2019 e numero di unità di rischio per l’esercizio 2019.</li></ul><p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5302</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 05:47:44 +0100</pubDate>
                        <title>CORPORATE &amp; COMMERCIAL | L’impatto del Coronavirus (&lt;i&gt;i&lt;/i&gt;) sui contratti commerciali e (&lt;i&gt;ii&lt;/i&gt;) su alcuni profili di diritto societario per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-commercial-limpatto-del-coronavirus-sui-contratti-commerciali-soggetti-a-legge-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: Il presente documento è aggiornato al 27 marzo 2020 alle ore 16:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche].</p><h4>1. Premessa e quadro normativo di riferimento</h4>A seguito dell’incremento dei casi di contagio da Coronavirus COVID-19 in varie aree del mondo oltre che in Italia, il governo italiano ha deciso di adottare misure straordinarie e urgenti per contrastare la diffusione del virus e per potenziare il sistema sanitario nazionale.A tal riguardo, si segnala anzitutto che, in data 9 marzo 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19. In particolare, tale decreto dispone misure particolarmente stringenti, quale la <strong>limitazione della mobilità interna, nonché in entrata e in uscita, per l’intero territorio nazionale</strong> e rafforza ulteriormente le misure di prevenzione e contenimento già dettate in precedenza.In data 11 marzo 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un ulteriore decreto, avente il medesimo oggetto dei precedenti, con il quale è stata principalmente disposta, inter alia, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il testo del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19. Il decreto legge “Cura Italia” si aggiunge, perciò, ai provvedimenti già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva delle imprese nei settori maggiormente colpiti.In data 22 marzo 2020, è stato emanato un nuovo decreto legge che (i) ha ulteriormente rafforzato le misure di prevenzione e contenimento già dettate in precedenza in materia di mobilità interna<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> e (ii) ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente indicate nell’<a href="http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">allegato</a> del decreto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.In aggiunta, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (“<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><em>D. L. 19/20</em></strong></a>“) fornisce un nuovo inquadramento delle fonti normative per affrontare l’emergenza Coronavirus, prevedendo la possibilità di adottare – su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso – misure di contenimento attraverso DPCM e, in misura limitata, con provvedimenti di altre autorità (prefetti, sindaci, regioni, Ministro della Salute), ed abroga quasi integralmente il D. L. 6/20. Tuttavia, l’art. 2, c. 3 del D. L. 19/20 dispone quanto segue: “<strong><em>Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6</em></strong><em>, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.&nbsp;<strong>Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020</strong>&nbsp;per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni"</em>.Alla luce di quanto sopra, è dunque opportuno approfondire la portata dell’impatto di tali misure sulle realtà economiche e sui rapporti giuridici in essere tra i diversi operatori economici, considerando che la situazione, oltre che colpire funzioni societarie, quali il personale e l’attività produttiva, ha un impatto notevole anche sulla <em>supply chain</em> e sulla logistica.A tale proposito, in via preliminare, va rilevato che lo <strong><span style="text-decoration: underline;">spostamento di uomini e merci tra diversi comuni</span> risulta, al momento, comunque ancora possibile in forza di comprovate esigenze lavorative</strong> (oltre che per esigenze di assoluta urgenza o per motivi di salute)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> <strong>da attestare mediante compilazione del relativo modulo di autocertificazione messo a disposizione <a href="https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">online</a>.</strong>Per maggiori informazioni sui provvedimenti adottati dal governo italiano e per ogni ulteriore aggiornamento si prega di consultare i relativi siti web istituzionali del <a href="http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968" target="_blank" rel="noreferrer noopener">governo</a> e del <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Salute</a>, le pagine web istituite dalle singole Regioni, nonché gli aggiornamenti per le imprese e le note esplicative fornite da Confindustria, tra cui quelli forniti da <a href="https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assolombarda</a>.<h4>2. Contratti commerciali</h4><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>a. Contratti commerciali soggetti a legge italiana</strong></span></em>La recente diffusione del COVID-19 sta avendo - anche in Italia - impatti, talvolta notevoli, sull’esecuzione dei contratti commerciali. Sempre più spesso, infatti, nell’arco delle ultime settimane l’adempimento delle obbligazioni sottese a contratti di compravendita, appalto, somministrazione ecc. viene ritardato o, in alcuni casi, reso impossibile dal diffondersi del COVID-19, anche in ragione dei numerosi provvedimenti normativi urgenti che le autorità di tutti i paesi interessati stanno variamente adottando. Peraltro, anche ove l’adempimento delle obbligazioni contrattuali rimanesse possibile può, però, risultare, ad oggi, molto più gravoso di quanto previsto e/o ragionevolmente prevedibile al tempo della conclusione del contratto.In ragione di quanto precede, il COVID-19 assume, sempre di più, i caratteri di quello che potrebbe qualificarsi come un evento di forza maggiore.Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili al concetto di forza maggiore.Per i contratti soggetti alla legge italiana, ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali (cfr. le cd. <em>force majeure</em> e/o <em>hardship clauses</em> ivi incluse le c.d. <em>material adverse changes</em> - MAC <em>clauses</em> tipiche della prassi internazionale, talvolta recepite anche nella prassi domestica), si dovrà fare riferimento, in particolare, agli istituti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) ovvero dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (di cui agli artt. 1467 e ss. del codice civile) nonché della rescissione per lesione ai sensi dell’art. 1448 del codice civile.Per <strong>impossibilità sopravvenuta della prestazione</strong> (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.In termini generali, l’inadempimento corrisponde alla mancata o non esatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto, circostanza in grado di esporre la parte inadempiente a responsabilità contrattuale nei confronti della controparte. Tuttavia, secondo il generale principio di cui all’art. 1218 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “causa a lui non imputabile”, questi può essere ritenuto non responsabile.Nello specifico, mentre l’impossibilità originaria della prestazione impedisce il sorgere stesso dell’obbligazione, l’impossibilità sopravvenuta in un momento successivo alla nascita del rapporto tra le parti, a determinate condizioni, ne provoca, invece, l’estinzione, con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale di diritto e liberazione del debitore dall’obbligo di adempiere.Ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui trattasi non è sufficiente che si registri una mera maggiore difficoltà dell’adempimento o, ancora, una impossibilità di adempiere esclusivamente relativa alla sfera soggettiva del debitore.Al contrario, è necessario che la prestazione contrattuale in sé considerata sia oggettivamente divenuta impossibile da realizzare e/o che la condotta necessaria per adempiere non sia imponibile al debitore perché divenuta oggettivamente troppo gravosa. Naturalmente è imprescindibile verificare che la situazione impeditiva dell’adempimento non sia stata causata da un comportamento doloso o colposo del debitore e non sia, dunque, imputabile a quest’ultimo. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene sufficiente accertare, sulla base di una valutazione in concreto, che la situazione impeditiva si sia verificata per una qualsiasi causa che il debitore non era tenuto ad evitare né era in condizione di evitare.Fermo quanto sopra, il concetto di impossibilità della prestazione può essere poi variamente declinato nelle ulteriori sotto-categorie (<em>i</em>) dell’impossibilità definitiva (determinata da un impedimento irreversibile o del quale non sia possibile prevedere il termine), (<em>ii</em>) dell’impossibilità temporanea (determinata da una impossibilità di natura transitoria), (<em>iii</em>) dell’impossibilità parziale che implica l’estinzione dell’obbligazione contrattuale esclusivamente per la parte divenuta impossibile.Verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (totale o parziale) del contratto ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva.In caso di impossibilità temporanea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 del codice civile, il contratto non si risolverà e le prestazioni potranno essere legittimamente sospese; al superamento della ragione che ha determinato la sospensione temporanea il contratto riprenderà piena efficacia. Le obbligazioni sospese si estingueranno invece se l'impossibilità dovesse perdurare fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non potrà più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non avrà più interesse a conseguirla.In caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’estinzione di una delle obbligazioni contrattuali causa, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, lo scioglimento dell’intero vincolo contrattuale. Tale scioglimento opera di diritto, senza bisogno di alcuna iniziativa della parte né di intervento del giudice. In presenza di controversie, le parti potranno, però, richiedere al giudice la pronuncia di una sentenza dichiarativa che attesti, in via inequivoca, l’avvenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e permetta, eventualmente, di richiedere, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, la ripetizione (secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 del codice civile) della controprestazione, nel caso in cui questa sia già stata eseguita.Nei contratti plurilaterali, l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa, invece, scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione che viene a mancare sia da considerarsi, nel caso di specie, essenziale per tutte le parti.L’istituto dell’<strong>eccessiva</strong> <strong>onerosità sopravvenuta</strong> (di cui agli artt. 1467 e ss. del codice civile) consente invece la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.L’eccessiva onerosità sopravvenuta si applica normalmente in relazione a contratti a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, periodica o differita.La valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti sopra elencati deve essere condotta tramite una indagine concreta.Al riguardo, perché si abbia eccessiva onerosità sopravvenuta, deve, in primo luogo, verificarsi la sussistenza di uno squilibrio tangibile del rapporto di valore tra le rispettive prestazioni contrattuali.In secondo luogo, è necessario che il predetto squilibrio di valore delle prestazioni sia stato causato da eventi straordinari (sulla base della frequenza, dimensione e l’intensità dell’evento) e imprevedibili (soggettivamente in relazione all’obbligazione rilevante).In terzo luogo, deve ulteriormente accertarsi che il rischio realizzato dalle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili di cui sopra ecceda l’alea normale del contratto, ovverosia quel margine di rischio intrinsecamente sotteso a qualunque intesa contrattuale. In ragione di ciò, il codice civile (art. 1469 del codice civile) prevede che l’istituto in parola non si applichi ai contratti che sono naturalmente aleatori o sono stati resi tali dalla volontà delle parti.Ove, a seguito di una siffatta analisi, la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa e questa debba ancora essere (anche solo parzialmente) eseguita, potrà richiedersi al giudice la risoluzione del contratto.In sede di giudizio, la controparte che sia interessata a mantenere il vincolo contrattuale potrà decidere di ridurre ad equità il contratto riportando lo squilibrio di valore delle prestazioni contrattuali nei limiti dell’alea normale del contratto, evitando così l’effetto risolutivo.Il nostro ordinamento (cfr. art. 1448 del codice civile) disciplina un’ulteriore azione di carattere generale che potrebbe avere un certo rilievo nel contesto di emergenza sanitaria in cui ci troviamo: l’<strong>azione di rescissione per lesione</strong>. Tramite la predetta azione è possibile ottenere la rescissione di tutti i contratti sinallagmatici – fatta eccezione per i soli contratti aleatori – caratterizzati da una sproporzione abnorme tra le prestazioni delle parti.L’art. 1448 del codice civile, in particolare, prevede che l’azione di rescissione possa essere esercitata qualora ricorrano congiuntamente tre presupposti: (<em>i</em>) lo stato di bisogno della parte danneggiata, per tale intendendosi una situazione di difficoltà economica, anche temporanea, che abbia inciso sulla libera determinazione a contrarre della parte e l’abbia spinta ad accettare la sproporzione tra le prestazioni; (<em>ii</em>) che il valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata sia superiore al doppio del valore della controprestazione; (<em>iii</em>) l’approfittamento dello stato di bisogno da parte del contraente avvantaggiato dalla sproporzione.Con riferimento a tale ultimo requisito, in particolare, la giurisprudenza ha precisato che è sufficiente la mera consapevolezza dello stato di bisogno della parte danneggiata. Quest’ultima, in presenza di tali presupposti, potrà esercitare l’azione di rescissione entro un anno dalla conclusione del contratto, purché la lesione perduri al momento della proposizione della domanda. L’art. 1450 del codice civile, in ossequio al principio di conservazione del contratto, offre alla parte contro la quale è domandata la rescissione la possibilità di offrire una modificazione del contratto idonea ad eliminare lo squilibrio tra le prestazioni e ricondurre il rapporto sinallagmatico ad equità.Con specifico riferimento ai <strong>contratti di vendita</strong>, ove una o entrambe le prestazioni dedotte in contratto non siano integralmente eseguite, trovano applicazione le disposizioni sopra descritte.Anche per i <strong>contratti di somministrazione</strong> (contratti con i quali una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose) devono ritenersi validi i principi e le norme sin qui descritti: in particolare, il già richiamato art. 1467 del codice civile in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta, riferendosi testualmente ai contratti “<em>ad esecuzione continuata o periodica</em>” estende il rimedio risolutorio ivi previsto (la risoluzione non avrà effetti nei confronti delle prestazioni già eseguite – cfr. il combinato degli artt. 1467 e 1458 del codice civile) anche a favore di <em>somministrato</em> e <em>somministrante</em>, fatte salve, ovviamente, le considerazioni sopra svolte in merito ai concetti di eccessiva onerosità e di alea del contratto, ovvero di impossibilità della prestazione. Tuttavia, è verosimile ritenere che, in taluni casi, anziché risolvere <em>tout court</em> il rapporto, possa essere di maggiore interesse per le parti quantificare <em>ex novo</em> l’entità della somministrazione, al fine di parametrarla al reale fabbisogno corrente del soggetto <em>somministrato</em>. Qualora le parti non trovassero spontaneamente un accordo per adeguare il contratto in questo senso, la parte convenuta in giudizio con l’azione di risoluzione per eccessiva onerosità potrà, ai sensi dell’art. 1467, comma 3, del codice civile, offrire all’altra l’equa modifica delle condizioni contrattuali: in tal caso, la concreta idoneità di tale offerta sarà sottoposta al vaglio del giudice adito.Il codice civile italiano contiene poi disposizioni specificamente dedicate al tema in oggetto nei <strong>contratti di appalto</strong>, dirette a tutelare l’equilibrio economico del contratto e a conservarne, per quanto possibile, gli effetti. Ai sensi dell’art. 1664 del codice civile, l’appaltatore e il committente possono chiedere la revisione del prezzo originariamente pattuito qualora – a causa di eventi imprevedibili – si siano verificati incrementi o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera tali da determinare una variazione superiore al 10% del prezzo complessivo pattuito. In tali ipotesi, la revisione del prezzo potrà essere accordata esclusivamente per la differenza che eccede il decimo del prezzo complessivo stabilito. La disposizione, inoltre, attribuisce all’appaltatore il diritto ad ottenere un equo compenso in presenza di difficoltà derivanti da cause geologiche, idriche e simili – non previste dalle parti.In ogni caso, data la derogabilità delle disposizioni in commento, resta ferma la necessità di analizzare caso per caso le specifiche previsioni contrattuali che potrebbero contenere, ad esempio, un innalzamento della soglia oltre la quale si giustifica una richiesta di revisione del prezzo. Quando non siano soddisfatti i requisiti dell’art. 1664 del codice civile, la giurisprudenza maggioritaria ritiene comunque applicabile ai contratti di appalto la disciplina generale dell’eccessiva onerosità sopravvenuta sopra descritta. Qualora il contratto si sciolga perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile per causa non imputabile alle parti, il committente è tenuto comunque a pagare la parte dell’opera già realizzata nei limiti in cui questa risulti per lui utile (cfr. art. 1672 del codice civile).Alla luce di quanto precede, è, dunque, astrattamente possibile che un’emergenza sanitaria di rilievo internazionale quale quella in atto e i provvedimenti connessi, oltreché il comportamento degli operatori del mercato in tale circostanza straordinaria, laddove rendano, in tutto o in parte, impossibile ovvero eccessivamente onerosa la relativa prestazione - o ancora rendano il contratto rescindibile per lesione - possano rientrare nelle fattispecie sopra indicate, quantomeno per contratti sottoscritti anteriormente al 31 gennaio 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>, da valutare poi, caso per caso, avuto riguardo ai contratti specifici, effettivamente sottoscritti.In particolare, a tal riguardo, si segnala che il decreto legge 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, ha espressamente previsto che, a seguito della sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in luogo sia pubblico sia privato, ed alla sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e ai biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all'emissione di un <em>voucher</em> di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>. Inoltre, l’art. 91, comma 1, del decreto chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.Da un punto di vista pratico, si raccomanda di raccogliere tutta la documentazione che possa comprovare, in uno specifico caso, (<em>i</em>) che il COVID-19 e/o i provvedimenti legislativi connessi siano causa di forza maggiore, (<em>ii</em>) i pregiudizi (quali l’incremento dei costi della prestazione, il decremento di un ricavo o l’impossibilità della stessa prestazione ecc.) derivanti, direttamente o indirettamente, dall’obbligo di rispettare le misure indicate negli emanati/emanandi provvedimenti d’urgenza per contrastare il COVID-19 e/o, in generale, (<em>iii</em>) l’anomalo disequilibrio in un rapporto negoziale.<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>b. Contratti commerciali internazionali</strong></span></em>L’impatto del COVID-19 sui contratti internazionali, e in particolare sull’inadempimento delle obbligazioni delle parti, dovrà essere rapportato alla legge negozialmente determinata dalle parti e regolante lo specifico rapporto nonché alle interpretazioni in base a tale sistema normativo.Frequente è l’individuazione della legge regolatrice del contratto in normative di Paesi del cd. <em>Common Law</em>, quali la legge inglese o statunitense. Tali sistemi normativi, a differenza dei Paesi del cd. <em>Civil Law</em> (a titolo esemplificativo, Italia, Francia e Germania), non riconoscono il principio generale ampio come quello della “forza maggiore”, prevedendo, per controverso, dei concetti con portata più limitata, quali quello della “<em>Frustration</em>” inglese e dell’“<em>Impractibility</em>” statunitense. Pertanto, nei rapporti contrattuali sottoposti esclusivamente alla legge inglese o statunitense, una parte potrà invocare la forza maggiore solo se tale rimedio sia stato, come spesso accade, contrattualmente previsto. In tali casi, sarà necessario valutare se, in base alla formulazione della clausola di forza maggiore contenuta nel contratto, il COVID-19 e le relative restrizioni imposte dalle autorità pubbliche possano essere considerate quali eventi qualificanti per poter invocare la forza maggiore ed evitare contestazioni ed azioni per inadempimento contrattuale.Altrettanto diffusamente, il contratto viene regolato facendo riferimento a specifici trattati come la Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni del 1980, la quale prevede che una parte non sia responsabile del proprio inadempimento, o di qualsiasi dei suoi obblighi derivanti dal contratto, nel caso in cui dia prova che tale inadempimento sia dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e non ragionevolmente prevedibile.A livello sopranazionale, i <em>Principles of International Commercial Contracts</em> (“<strong>PICC</strong>”) redatti da Unidroit (versione 2016 - <a href="https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016</a>) disciplinano all’articolo 7.1.7 la “<em>force majeure</em>” prevedendo che: “1. <em>L’inadempimento di una parte è scusato se tale parte prova che l’inadempimento sia stato causato da un impedimento al di fuori del suo controllo che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o evitato l’evento stesso o le sue conseguenze.</em> 2. <em>Quando l’impedimento è solamente temporaneo, la scusa avrà effetto per tale periodo com’è ragionevole tenuto conto degli effetti dello stesso sull’esecuzione del contratto.</em> 3. <em>Il soggetto inadempiente deve informare l’altra parte dell’impedimento e dell’effetto sulla sua capacità ad adempiere. Se la notifica non è ricevuta dall’altra parte entro un tempo ragionevole successivo al momento in cui l’inadempiente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, questi è tenuto al risarcimento dei danni risultanti da tale mancata notifica.</em> 4. <em>Nessuna disposizione del presente articolo vieta una delle parti di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di ritardare l’esecuzione o di richiedere interessi sulle somme dovute.</em>”.Tale concetto è strettamente legato al concetto di <em>hardship</em>, definito -all’articolo 6.2.2. dei PICC- come: “<em>Vi è forza maggiore ove il verificarsi di eventi altera fondamentalmente l’equilibrio del contratto alternativamente perché il costo ad adempiere di una delle parti è aumentato o perché il valore dell’adempimento per il creditore è diminuito, nonché a) gli eventi si sono verificati o la parte svantaggiata ne è venuta a conoscenza successivamente alla conclusione del contratto; b) gli eventi non potevano essere ragionevolmente previsti dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto; c) gli eventi sono al di fuori del controllo della parte svantaggiata; e la parte svantaggiata non si è assunta il rischio del verificarsi dell’evento.</em>”.Ai sensi del combinato disposto delle definizioni di forza maggiore e di <em>hardship</em> disposte negli articoli 6.2.2. e 7.1.7., si possono verificare eventi che possono essere ricompresi nell’una o nell’altra definizione secondo le norme dei PICC. In tale circostanza, spetta al debitore di dover decidere quale rimedio esperire: se invoca la forza maggiore mira a venire esonerato dalle conseguenze dell’inadempimento; se, invece, decide di invocare la <em>hardship</em>, è con il fine di rinegoziare il contratto affinché lo stesso rimanga in essere ancorché con termini e condizioni modificate.Corre l’obbligo di evidenziare che i PICC sono strumenti non cogenti cd. di <em>soft law</em> concepiti per far fronte all’inconveniente dell’armonizzazione settoriale del diritto del commercio internazionale.È prassi nei contratti commerciali internazionali di disciplinare in modo più preciso e dettagliato quali circostanze possano costituire eventualmente forza maggiore e <em>hardship</em> nonché le loro conseguenze sulla vigenza del rapporto.Pertanto, nel caso in cui vi sia la possibilità - vuoi per una specifica clausola contrattuale, vuoi per un richiamo ad una legge straniera o ad un trattato internazionale - di invocare una causa di forza maggiore, potranno essere prefigurati almeno tre rimedi adottabili dalla parte soggetta a tale causa, ovvero la sospensione della prestazione, la rinegoziazione del contratto o la risoluzione del contratto. In merito alla sospensione del contratto, si segnala che spesso nei contratti internazionali viene regolato tale rimedio in relazione all’arco temporale massimo dello stesso e, nel caso di prolungamento oltre tale temine, la risoluzione del contratto o l’obbligo delle parti di procedere ad una rinegoziazione in buona fede dei termini e condizioni contrattuali. Il rimedio della rinegoziazione del contratto, adottabile, a titolo di esempio, mediante la stipula di un accordo scritto modificativo del contratto originale, si sostanzierà nella determinazione dei nuovi termini e condizioni relative all’adempimento o, nei casi di maggiore difficoltà, di dare un nuovo equilibrio alle prestazioni delle parti in considerazione delle mutate circostanze. Per quanto attiene il rimedio della risoluzione del contratto, poco frequentemente la clausola di “forza maggiore” contenuta nel contratto può operare quale causa di risoluzione automatica, seppur tale rimedio risulterebbe inevitabile in tutti quei casi in cui la prestazione sia diventata impossibile o non più eseguibile per sempre o per un periodo di tempo che frustra le esigenze dedotte in contratto.Da un punto di vista pratico, si raccomanda, come già anticipato in relazione ai contratti commerciali soggetti a legge italiana, di raccogliere tutta la documentazione che possa comprovare, in uno specifico caso, (<em>i</em>) che il COVID-19 e/o i provvedimenti legislativi connessi siano causa di forza maggiore, (<em>ii</em>) i pregiudizi (quali l’incremento dei costi della prestazione, il decremento di un ricavo o l’impossibilità della stessa prestazione ecc.) derivanti, direttamente o indirettamente, dall’obbligo di rispettare le misure indicate negli emanati/emanandi provvedimenti d’urgenza per contrastare il COVID-19 e/o, in generale, (<em>iii</em>) l’anomalo disequilibrio in un rapporto negoziale.In particolare per quanto attiene ai contratti di fornitura, il Ministero dello Sviluppo Economico, con <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/03/Mise_Circolare-0088612_Forza-Maggiore.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">circolare n. 0088612 del 25 marzo 2020</a> inviata a tutte le Camere di Commercio italiane, ha disposto che, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di Commercio possano rilasciare alle imprese, a seguito di formulazione di specifica richiesta da parte delle stesse, di dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia in relazione al COVID-19 e le relative restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia. Mediante tali dichiarazioni, le Camere di Commercio potranno attestare di aver ricevuto, da parte dall’impresa, una dichiarazione in cui l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere, con le dovute tempistiche, agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendali collegati alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto.Pertanto, in aggiunta a quanto precedentemente anticipato, per quanto attiene ai contratti di fornitura, si raccomanda – ove necessario - di procedere urgentemente alla formulazione della richiesta presso la propria Camera di Commercio al fine di ottenere il rilascio della dichiarazione attestante quanto precedentemente esposto.<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>3. Aspetti di diritto societario per le imprese</strong></span></em>Il decreto legge 17 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza prevende anche rilevanti misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee di società.Con riferimento alle tempistiche, l’art. 106 del decreto prevede infatti una generica e automatica proroga del termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-<em>bis</em>, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie. Siccome poi i termini del CdA sono calcolati a ritroso, di fatto la proroga ha effetto anche sui termini del CdA in relazione all’approvazione del progetto di bilancio.In relazione alle modalità di svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, delle S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. e delle società cooperative è possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Sotto quest’ultimo profilo si segnala anche la massima notarile n. 187 dell’11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano secondo la quale non più necessario che presidente e segretario siano presenti nel medesimo luogo.Con specifico riferimento alle S.r.l., l’art. 106, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020 è previsto anche che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie.Tutte le disposizioni citate del decreto legge del 17 marzo 2020 si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a> o ai seguenti professionisti: <a href="mailto:p.gallarati@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:l.possagno@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lorena Possagno,&nbsp;</a><a href="mailto:l.cavagnaro@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Cavagnaro</a><a href="mailto:l.cavagnaro@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">&nbsp;</a>o <a href="mailto:f.federici@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Filippo Federici</a>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> L’articolo 1, comma 1, lett. b) vieta “<em>a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute</em>” vietando altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Le attività produttive che sono sospese ai sensi del decreto in commento possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o in smart working (cfr. articolo 1, comma 1, lett. c), del Decreto Legge del 22 marzo 2020).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> In tal senso anche la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo, il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Cfr. art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Si tratta di disposizioni applicabili fino alla data di efficacia delle misure previste dal DPCM dell’8 marzo 2020 (i.e. 3 aprile 2020) e dagli eventuali ulteriori decreti emanati ai sensi del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Previsioni analoghe sono previste dall’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 dettato in relazione a titoli di viaggio e pacchetti turistici. Il citato art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020 ha esteso quest’ultima previsione anche ai contratti di soggiorno.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 09:08:45 +0100</pubDate>
                        <title>Il Regolamento (UE) 2019/2088: Nuovi obblighi di informazione per prodotti di investimento assicurativo “&lt;i&gt;Green&lt;/i&gt;”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-ue-2019-2088-nuovi-obblighi-di-informazione-per-prodotti-di-investimento-assicurativo-green</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, che ha introdotto nuovi doveri di informazione in materia di sostenibilità per gli operatori del settore dei servizi finanziari.Tra questi, rientrano anche le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi (non a titolo accessorio) che forniscono consulenza in materia di assicurazione riguardo ai prodotti di investimento assicurativo (IBIP) (i “<strong>Consulenti Finanziari</strong>”), nonché le imprese di assicurazione che realizzano i IBIP (i “<strong>Partecipanti ai Mercati Finanziari</strong>”).Il Regolamento non trova applicazione agli intermediari assicurativi in cui, a prescindere dalla forma giuridica, siano impiegate meno di tre persone. Tuttavia, non viene impedito agli Stati membri di applicare le disposizioni del Regolamento anche a tali intermediari.Obiettivo del Regolamento è rafforzare la tutela dell’investitore finale, migliorando l’informativa a lui destinata, sul presupposto che, per affrontare “<em>le conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici, dell’esaurimento delle risorse e altre questioni legate alla sostenibilità”,&nbsp;</em>siano<em> “necessari interventi urgenti per mobilitare capitali non solo mediante politiche pubbliche, ma anche da parte del settore dei servizi finanziari</em>” (considerando 8).Pertanto, il Regolamento ha stabilito nuovi doveri informativi per i Partecipanti ai Mercati Finanziari e i Consulenti Finanziari in merito a come i rischi di sostenibilità - definito quale qualsiasi “<em>evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento</em>”, c.d. fattori ESG - vengono integrati nei processi di investimento e alla valutazione in tali processi degli effetti negativi sulla sostenibilità.In particolare, il Regolamento prevede una serie di doveri di informativa, anche precontrattuale, all’investitore finale, che vanno ad integrare quelli già previsti dalla direttiva 2016/97 (“<strong>IDD</strong>”).In sintesi, i Partecipanti ai Mercati Finanziari e i Consulenti Finanziari sono tenuti a:</p><ul> <li>pubblicare sul proprio sito web informazioni circa le politiche adottate in merito alla valutazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di assicurazione (art. 3);</li> <li>includere nelle proprie politiche di remunerazione informazioni in merito alla compatibilità di tali politiche con i rischi di sostenibilità, pubblicando tali informazioni sui propri siti <em>web</em> (art. 5);</li> <li>inserire nell’informativa precontrattuale da consegnare all’investitore finale informazioni in merito a come è stato tenuto in considerazione il rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento e come sono stati valutati i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari realizzati o su cui è stata fornita la consulenza (art 6);</li> <li>comunicare, per ciascun prodotto finanziario, se ed in che modo tale prodotto ha un effetto negativo sui c.d. “<em>fattori di sostenibilità</em>”, ovverosia su fattori ambientali, sociali, dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione (art. 7);</li> <li>pubblicare sul proprio sito web nonché nelle comunicazioni periodiche, la descrizione delle caratteristiche sociali o ambientali o dell’obiettivo di investimento sostenibile promosso da ciascun prodotto finanziario, nonché le informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione, il monitoraggio e la misurazione di tali caratteristiche (art. 10).</li></ul><p>L’art. 15 del Regolamento prevede altresì che gli intermediari assicurativi forniscano le informazioni all’investitore finale conformemente a quanto previsto dall’art. 23 della direttiva IDD (ovverosia quantomeno in un modo chiaro, preciso e comprensibile per l’investitore finale, nonché gratuitamente).Entro il 30 dicembre 2020 le autorità europee di vigilanza (AEV) - e cioè l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) - potranno inoltre elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni in materia di sostenibilità.Le disposizioni del Regolamento saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri a partire dal 10 marzo 2021.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:v.barba@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Valentina Barba</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5329</guid>
                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 04:35:07 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti a prova di robot. Intelligenza artificiale e attività contrattuale: limiti e prospettive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-a-prova-di-robot-intelligenza-artificiale-e-attivita-contrattuale-limiti-e-prospettive</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>1. I termini del problema</h1>La frequenza con la quale l’intelligenza artificiale viene impiegata nell’attività contrattuale impone di valutare, in primo luogo, se gli <em>smart contracts</em>, conclusi mediante macchine intelligenti, siano compatibili con la disciplina che già regola la materia dei rapporti contrattuali e, in secondo luogo, perciò, se vi sia l’esigenza di dettare un sistema di norme nuove volte ad adattare tale disciplina alle diverse situazioni nascenti dai contratti digitali, conclusi mediante intelligenza artificiale.Infatti, nel momento in cui si ammette che nella vicenda contrattuale possa fare il suo ingresso una intelligenza artificiale progettata per condurre l’attività contrattuale, e, dunque, scegliere le sue controparti, negoziare i termini contrattuali e concludere il contratto stesso, occorre verificare se, e in che misura, tale contraente sia dotato di autonomia e volontà negoziale al pari di qualunque altro contraente umano.<h1>2. Gli approdi della digitalizzazione dell’attività contrattuale: <em>smart contract in blockchain</em></h1>La digitalizzazione dell’attività contrattuale ha condotto, con il passare del tempo, alla tecnologia <em>blockchain</em> e dei c.d. s<em>mart contracts</em>.Come noto, la tecnologia <em>blockchain</em> è finalizzata alla gestione di transazioni attraverso la creazione di un registro distribuito, pubblico e condiviso in rete dai partecipanti, i quali lo gestiscono secondo una modalità “<em>peer to peer</em>”.Tale registro è strutturato come una catena di blocchi, ciascuno contenente una o più transazioni, tale per cui l’aggiunta di ogni blocco avviene legando irreversibilmente il nuovo blocco a quello precedente mediante un’operazione logaritmica, detta “funzione di <em>hash</em>”.L’aggiunta di nuovi blocchi dipende necessariamente da un processo di validazione compiuto dagli stessi partecipanti alla rete e consiste nella risoluzione di un complesso problema matematico il cui risultato sarà condiviso dagli altri utenti c.d. <em>miners</em>.Dall’utilizzo della tecnologia della blockchain sono, così, nati gli <em>smart contracts</em>, destinati ad autoeseguirsi automaticamente (<em>self executing</em>) e al verificarsi di determinate condizioni stabilite nelle istruzioni date.L’esito irreversibile degli <em>smart contracts</em> basati sulla tecnologia <em>blockchain</em> conduce, pertanto, alla pressoché assoluta garanzia dell’esecuzione del contratto.Il contratto diventa, così, idoneo a regolare nuove forme di diritti (<em>smart properties</em>) che, seppur automatizzati, restano associati a elementi del mondo fisico.<h1>3. Le macchine come “soggetti di diritto”</h1>Dall’idea del contratto “automatico” nasce, perciò, il quesito se esso abbia realmente bisogno della legge per esistere e produrre i propri risultati.Il problema si pone, in particolare, in tutti quei casi in cui la macchina artificiale diviene capace di compiere da sola decisioni più o meno complesse, sino a poter sostituire l’intervento umano anche in quei momenti o aspetti della vicenda contrattuale che implicano l’attuazione di “scelte”, potendosi considerare, in un certo senso, “autonoma”.Le macchine artificiali divengono, così, portatrici di una propria autonomia, determinando una soltanto apparente dissociazione dalla persona del contraente delle sue facoltà cognitive e volitive.La macchina, infatti, in quanto produttrice di esiti contrattuali imprevedibili e non predeterminati dal contraente “umano”, sarebbe portatrice di volontà e, conseguentemente, di responsabilità proprie.Ci si chiede, pertanto, se a tale autonomia decisionale corrisponda la manifestazione di una soggettività di diritto distinta da quella del contraente umano, così da attribuire alla macchina la titolarità di un patrimonio e di una responsabilità distinta da quella del contraente umano.Ciò che è certo, in ogni caso, è che l’intelligenza artificiale opera autonomamente, sottraendo al contraente umano il pieno controllo dei risultati.È proprio da questa considerazione che sorge il problema della imprevedibilità dei risultati di un contratto il cui contenuto sia frutto di scelte, in tutto o in parte, intraprese dalla macchina stessa.Si tratta, tuttavia, di un falso problema che nasce dall’idea del contratto come prodotto esclusivo della volontà dei contraenti, sulla base di una consapevole rappresentazione della realtà e del pieno controllo delle informazioni.Nella realtà, infatti, le parti si rappresentano soltanto il risultato pratico che con il contratto intendono perseguire, trascurando il complesso di norme destinato a regolamentare il rapporto contrattuale che ne deriva.Ne consegue che l’imprevedibilità del risultato è un “problema” che interessa sempre qualsiasi rapporto contrattuale.<h1>4. I rimedi giuridici: <em>quid iuris</em>?</h1>Ciò premesso, il vero problema, perciò, è quello di adattare alle nuove modalità di conclusione del contratto, tutti quei rimedi che l’ordinamento appresta per i casi in cui vi sia una divergenza tra la volontà dei contraenti ed i risultati che, in concreto, il contratto ha prodotto.Il vantaggio dei contratti “automatici” è che l’utilizzo di macchine artificiali può consentire la verificabilità oggettiva dei processi di cui si compone la vicenda contrattuale. I fini pratici, gli intenti, le aspettative che rilevano sono esclusivamente quelli del contraente umano.Di talché, i rimedi giuridici potranno essere attivati soltanto se e nei limiti in cui la disfunzione della macchina abbia determinato un vizio del contratto valutato alla stregua delle finalità, degli intenti e delle aspettative del contraente umano.La psicologia della macchina non può rilevare dal momento che la macchina non è il contraente: essa è soltanto l’autrice dei processi cognitivi e volitivi a cui il contraente umano affida la conclusione del contratto.Il vero problema è, dunque, quello della reciproca comprensione tra la macchina intelligente ed il contraente umano affinché alle aspettative del secondo corrispondano i risultati dell’attività contrattuale condotta dalla macchina.Pertanto, di rimedi giuridici si potrà parlare soltanto in quanto la divergenza tra aspettative umane e attività contrattuale condotta dalla macchina si manifesti all’esterno.<h1>5. Conclusioni</h1>Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, pare evidente la necessità che sia progettato un sistema di rimedi che si collochino in un momento anticipato rispetto a quello nel quale operano quelli tradizionali, provvedendo a disciplinare ed omologare gli stessi strumenti digitali della contrattazione e regolamentare l’ambiente digitale dove essa avviene al fine di renderlo trasparente e controllabile <em>ex ante</em>.Soltanto in questo modo è auspicabile che, con l’implementazione della tecnologia e le numerose novità dal punto di vista normativo e legislativo, lo <em>smart contract</em> e il potenziale della tecnologia <em>blockchain</em> possano essere applicati sempre di più al mondo del diritto, conducendo, in questo modo ad una vera e propria rivoluzione giuridico-informatica.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 04:27:17 +0100</pubDate>
                        <title>Configurabilità e fallimento della c.d. supersocietà di fatto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/configurabilita-e-fallimento-della-c-d-supersocieta-di-fatto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>1. Premessa. Lo svolgimento dei fatti</h1>La sentenza in commento, inserendosi nell’orientamento interpretativo inaugurato dalla Suprema Corte con alcune pronunce del 2016 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, ha dichiarato il fallimento della società di fatto costituita tra una società di capitali, dichiarata fallita, e la persona fisica titolare di una ditta individuale, che era anche socio e amministratore della stessa società di capitali fallita. Il fallimento della società di fatto ha conseguentemente comportato l’assoggettamento alla procedura concorsuale anche dell’imprenditore in quanto socio illimitatamente responsabile.In particolare, l’istanza di fallimento è stata assunta dal curatore della società T. S.r.l. che, a fondamento dell’istanza, ha addotto come tra la società già dichiarata fallita e l’impresa individuale T. di O.Q. fosse stata costituita, a partire dal 2015, una società di fatto per l’esercizio in comune dell’attività già svolta dalla S.r.l. – principalmente con gli enti locali - che, però, nelle more non poteva più operare essendogli negato il rilascio del DURC fiscale (Documento Unico di Regolarità Contributiva), necessario per svolgere tale attività.Numerosi gli elementi, anche indiziari, che hanno consentito di ravvisare nel caso di specie l’esistenza di un rapporto societario fra la società fallita e l’imprenditore individuale, socio ed amministratore della stessa.In primo luogo l’identità della denominazione sociale dell’impresa individuale e della S.r.l., nonché la parziale coincidenza degli oggetti sociali delle due imprese: difatti, entrambe esercitavano attività di commercializzazione di impianti per lo sport, sebbene la S.r.l. avesse un oggetto sociale più ampio in quanto esteso anche alla produzione.Inoltre, le società risultavano avere sede legale nello stesso indirizzo, il che - secondo il Tribunale - avrebbe testimoniato la volontà di esteriorizzare il vincolo di collaborazione. Intento rafforzato anche dalle stesse dichiarazioni di O.Q. in relazione alla prosecuzione, da parte dell’impresa individuale, delle commesse già intraprese da T. S.r.l. con gli enti locali, sottolineando le ragioni che hanno portato a mantenere in vita l’ente societario ossia preservarne l’avviamento e conservarne la clientela e, allo stesso tempo, a costituire l’impresa individuale per portare a compimento le commesse già assunte ma che non potevano più essere completate a seguito del fallimento di T. S.r.l..Analoga valenza indiziaria è stata attribuita alla documentazione dalla quale risultava che la fornitura delle merci effettuata da T. S.r.l. a favore dell’impresa individuale fosse avvenuta in assenza di corrispettivo e dunque quale contributo apportato da uno dei soci allo svolgimento in comune dell’attività. In aggiunta, i clienti erano indotti a versare il corrispettivo per le attività svolte dall’impresa individuale non già sul conto corrente intestato all’impresa, ma a T. S.r.l..Trattasi, come evidente, di tutti elementi di per sé sintomatici dell’esistenza di una c.d. supersocietà di fatto, la cui configurazione – sempre a giudizio del Tribunale adito - sarebbe stata inequivocabilmente dichiarata dallo stesso O.Q. con l’ammissione della funzionalità dell’attività svolta dall’impresa individuale al ripianamento dei debiti contratti da T. S.r.l..<h1>2. Partecipazione di una società di capitali ad una società di persone</h1>Per la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, nel caso in cui la società partecipante sia una S.p.A., l’art. 2361, comma 2, c.c. prescrive la necessità di preventiva deliberazione dell’assemblea e di una “specifica informazione nella nota integrativa del bilancio”.In forza dell’esplicita menzione contenuta nelle disposizioni attuative (art. 111 <em>duodecies</em> disp. att.), anche la S.r.l. può acquistare una partecipazione in una società di persone, restando però da stabilire se, in assenza di una specifica norma precettiva, l’acquisto rientri nelle prerogative dell’organo amministrativo ovvero sia subordinato ad una decisione dei soci, in applicazione analogica dell’art. 2361, comma 2, c.c. o in base alla riserva di competenza stabilita dall’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.Sul punto, la sentenza in commento si limita a statuire che, nel caso della società di fatto, non sarebbe esigibile il rispetto delle norme sopra richiamate, quantomeno nelle ipotesi, qual è quella di specie, in cui l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale. La rapidità del passaggio argomentativo è dovuta al rinvio che il Tribunale di Bergamo fa ai due precedenti della Suprema Corte, ove la questione è affrontata in maniera più articolata e approfondita. Entrambe le pronunce sanciscono la rilevanza meramente interna dell’inosservanza delle prescrizioni di legge in materia: l’assenza della previa delibera assembleare non ha riflessi demolitori sull’ente partecipato e sull’attività di impresa da esso svolta medio tempore; e ciò anche nella S.p.A. per la quale è espressamente prescritta, dovendo invece valorizzarsi il principio di effettività e quello di stabilità dell’ente e dei suoi rapporti negoziali con i terzi.<h1>3. Configurabilità in sé della supersocietà di fatto di cui faccia parte una società di capitali e gli elementi che possono indurre a ravvisarla</h1>Nella decisione in commento, la configurazione della supersocietà di fatto è data quasi per scontata. Si tratta, però, di uno snodo argomentativo di grande rilevanza che viene trattato mediante il richiamo alle due sentenze della Suprema Corte innanzi citate, che si basano sul presupposto che le due fattispecie della società occulta - espressamente contemplata dal comma 5 dell’art. 147 legge fallimentare - e della società di fatto, non sono perfettamente sovrapponibili e che, in ogni caso, pregiudiziale si pone la risposta al quesito se l’attuazione in concreto di un rapporto associativo connotato dai requisiti prescritti dall’art. 2247 c.c., sia idonea ad evocare l’applicazione della normativa in tema di impresa e, in presenza di uno stato di dissesto, di procedure concorsuali.L’art. 147, comma 1, legge fallimentare sancisce il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, “pur se non persone fisiche”, indipendentemente dall’accertamento della loro personale insolvenza, implicando in tal modo la traslazione al profilo effettuale dello svolgimento di un’attività di impresa commerciale, che, ai sensi dell’art. 1, legge fallimentare costituisce il presupposto oggettivo del fallimento. Ciò che rileva è, infatti, lo svolgimento di fatto dell’attività d’impresa in forma collettiva, anche quando siano state violate le regole organizzative di cui all’art. 2361, comma 2, c.c. e/o di cui all’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c..La parte preponderante della sentenza in commento è difatti, come visto poc’anzi, dedicata alla verifica in fatto degli elementi che consentirebbero di ravvisare nel caso di specie l’esistenza di una supersocietà di fatto.<h1>4. Soggezione al fallimento della supersocietà di fatto</h1>Nella ricerca del referente normativo a cui agganciare il fallimento della supersocietà, il Tribunale di Bergamo ha cura di precisare che la fattispecie non è a stretto rigore inquadrabile nell’art. 147, comma 5, legge fallimentare giacché si tratta di assoggettare a fallimento non una società occulta fra l’apparente imprenditore individuale, già dichiarato fallito in proprio, e altri soci non esteriorizzati, bensì «l’organismo societario costituito da una società di capitali fallita ed altro soggetto», con la precisazione che, tuttavia, tale norma sarebbe applicabile estensivamente per l’identità di ratio tra le due ipotesi.L’ambito di applicazione della disposizione appena richiamata è stato precisato anche dalla Corte costituzionale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> &nbsp;reputando consentita, nonostante il suo carattere eccezionale, una lettura estensiva della disposizione in esame che sia conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento.Non si tratta, quindi, di estendere il fallimento di una società già fallita ai soci rimasti occulti - fattispecie già contemplata nell’art. 147, comma 4, legge fallimentare - bensì di accertare in maniera diretta l’esistenza di un soggetto imprenditoriale diverso da quello fallito e la sussistenza in capo ad esso dei presupposti di cui all’art. 1 legge fallimentare.<h1>5. Conclusioni</h1>In considerazione di quanto precede, il Tribunale di Bergamo ha valutato gli elementi di giudizio summenzionati come gravi, precisi e tra loro concordanti, dello svolgimento di un’attività in comune da parte di T. S.r.l. e dell’omonima impresa individuale e dunque dell’esistenza di una supersocietà di fatto tra tali soggetti.Di conseguenza, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento della supersocietà di fatto e del suo socio illimitatamente responsabile, senza necessità di accertamento della specifica insolvenza di quest’ultimo.In conclusione, risulta che l’applicazione estensiva della norma sulla società occulta non rappresenta il tramite necessario per la dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto - giacché a ciò si perviene direttamente in base al comma 1, dell’art. 147, legge fallimentare - né per ripercuotere il fallimento successivo sui soci di cui si scopra l’esistenza in un momento successivo &nbsp;- che avviene in base al comma successivo della disposizione citata l’art. 147, comma 4, legge fallimentare - ma costituisce lo strumento per un trattamento paritario di situazioni omogenee per ciò che attiene alla stessa soggezione al fallimento, pur in assenza di un rapporto societario esteriorizzato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Si vedano Cass. 21 gennaio 2016, n. 1095; Cass. 20 maggio 2016, n. 10507.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Corte cost. 6 dicembre 2017, n. 255.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 04:17:22 +0100</pubDate>
                        <title>L’onere della prova dei vizi della cosa venduta. Novità dalle SS.UU.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lonere-della-prova-dei-vizi-della-cosa-venduta-novita-dalle-ss-uu</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fornito interessanti chiarimenti sull’onere della prova gravante in capo al compratore che intenda far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c. cod. civ..Sino al 2013 sul tema non vi erano incertezze giurisprudenziali relativamente all’applicabilità del principio secondo cui, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell’esistenza del nesso causale tra i primi e le seconde, gravasse sul compratore che faceva valere la garanzia.Tuttavia, con sentenza n. 20110 del 20 settembre 2013, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto che tale assunto non fosse più sostenibile alla luce della posizione adottata dalle Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 13533/01, avevano unificato la disciplina dell’onere della prova dell’inadempimento dell’obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento. La sentenza n. 13533/01 ha, infatti, stabilito che il creditore - sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, sia che agisca per il risarcimento del danno - deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; grava invece sul debitore convenuto l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.L’indirizzo espresso dalla Cassazione con la menzionata sentenza n. 20110/2013 non veniva uniformemente seguito dalle successive pronunce della Suprema Corte, creandosi così il contrasto interpretativo in relazione al quale si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza in commento.Le Sezioni Unite sono state, infatti, chiamate a chiarire se, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore che eserciti l’azione redibitoria ed estimatoria sia, o meno, gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.Si tratta di una vicenda interessante in quanto la Suprema Corte, attraverso il percorso argomentativo che esamineremo, è giunta ad escludere che trovi applicazione il modello di distribuzione dell’onere probatorio delineato dalla decisione delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, per la quale il creditore dovrebbe provare solo la fonte del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento del debitore.Al fine di dirimere il contrasto insorto, le Sezioni Unite hanno inteso, innanzitutto, verificare la correttezza del presupposto su cui si fonda il ragionamento espresso con la pronuncia n. 20110/13, ossia che la consegna di una cosa viziata costituisca inesatto adempimento di una obbligazione del venditore.La Corte ha preso le mosse dall’analisi delle obbligazioni principali del venditore di cui all’articolo 1476 c.c., ovvero (i) consegnare la cosa al compratore; (ii) far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; (iii) garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. Ha poi evidenziato che la disciplina dell’obbligazione di consegna prevede che la cosa venga consegnata “nello stato in cui si trovava al momento della vendita” (art. 1477 c.c., comma 1), senza alcun riferimento alla immunità della stessa da vizi.Procedendo ad analizzare l’obbligazione di cui all’art. 1476 c.c., n. 3, di garanzia dell’evizione e dai vizi della cosa, il Collegio ha chiarito che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa all’immunità della cosa da vizi. All’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, non corrisponde, infatti, alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell’interesse del compratore e non è dunque possibile concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione.La consegna della cosa viziata costituisce, nella lettura delle Sezioni Unite, non l’inadempimento di un’obbligazione, ma l’imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso.Su queste premesse, il presupposto su cui si basa l’orientamento, secondo il quale la consegna di una cosa viziata costituirebbe inesatto adempimento di una obbligazione del venditore, non può, secondo la Corte, essere tenuto fermo.Pertanto, la disciplina della ripartizione dell’onere della prova tra venditore e compratore nelle azioni edilizie non può ritenersi compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01.Dunque, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite enunciando il seguente principio di diritto: “<em>in materia di vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi</em>”.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Cass., SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 04:02:38 +0100</pubDate>
                        <title>Il 2019 per la responsabilità amministrativa degli enti &lt;i&gt;ex&lt;/i&gt; D. Lgs. n. 231/2001: le novità normative dell’anno appena trascorso, in sintesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-2019-per-la-responsabilita-amministrativa-degli-enti-ex-d-lgs-n-231-2001-le-novita-normative-dellanno-appena-trascorso-in-sintesi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>1. Introduzione</h1>Il 2019 è stato un anno particolarmente interessante per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel corso dell’anno appena trascorso, difatti, il D. Lgs. n. 231/2001 è stato direttamente interessato da ben tre diversi interventi legislativi che hanno comportato l’introduzione di due nuovi articoli (rispettivamente gli artt. 25 <em>quaterdecies</em> e 25 <em>quinquiesdecies</em>) nonché la modifica di alcune previsioni già esistenti (su tutte, l’art. 25). Il presente contributo ha pertanto lo scopo di fornire una piccola rassegna delle novità più rilevanti nonché alcune considerazioni di massima sull’impatto che tali modifiche potranno verosimilmente avere in sede di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli Enti.<h1>2. Gennaio - Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“<em>Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici</em>”, meglio conosciuta come Legge Spazzacorrotti).</h1>All’inizio dello scorso anno, il novero dei cd. reati a rilevanza D. Lgs. n. 231/2001 è stato interessato dall’intervento operato dal legislatore con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” - meglio conosciuta come Legge Spazzacorrotti - entrata in vigore il 31 gennaio 2019.L’intervento legislativo, in generale teso al rafforzamento del contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, si articola in una serie di misure volte a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, rendere più efficaci le indagini preliminari e limitare l'accesso dei condannati per tali tipologie di delitti ai benefici carcerari. In particolare, e per ciò che più strettamente concerne il D. Lgs. n. 231/2001:<ul> <li>(i) è stato modificato l’articolo 25 ed esteso l’elenco reati presupposto, ricomprendendovi anche il “Traffico di influenze illecite” (art. 346 <em>bis</em> cod. pen.);</li> <li>(ii) sono state inasprite le sanzioni interdittive per i reati di cui agli artt. 317, 319, 319 <em>ter</em> commi 1 e 2, 319 <em>quater</em>, 321, 322 commi 2 e 4, cod. pen. (contestualmente è stata prevista la possibilità di una durata inferiore delle suddette misure in caso di fattiva collaborazione riparatrice e mitigatrice da parte dell’Ente coinvolto);</li> <li>(iii) sono stati modificati, anche nella rubrica, gli artt. 316, 317 <em>bis</em>, 318 e 322 <em>bis</em> cod. pen.</li></ul><p>Di tutta evidenza è il fatto che tali novità avranno un impatto relativo sui modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli Enti, trattandosi di modifiche che, nel concreto, afferiscono ambiti e procedure verosimilmente già oggetto di adeguati presidi poiché inerenti all’ampio spettro, da sempre esistente, dei reati contro la Pubblica Amministrazione.Pertanto è plausibile ritenere che, aldilà di un sempre utile aggiornamento delle sezioni del modello dedicate all’approfondimento ed alla descrizione delle diverse fattispecie di reato, tale intervento legislativo difficilmente potrà incidere in maniera sostanziale con riguardo ai principi di comportamento che soggetti apicali e subordinati saranno chiamati a rispettare ai sensi dei modelli <em>ex</em> D. Lgs. n. 231/2001 eventualmente adottati dal proprio Ente di appartenenza.</p><h1>3. Luglio - Legge 3 maggio 2019, n. 39 (“<em>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014</em>”)</h1>In seguito, a far data dal mese di luglio, l’art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 (“<em>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014</em>”) ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25 <em>quaterdecies</em>.In virtù di tale previsione, gli Enti ora rispondono del delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 12 dicembre 1989, n. 401 (“<em>Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive</em>”) finalizzata a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive, anche nell'interesse della collettività, mediante la tutela della regolarità delle competizioni stesse, preservandole da illecito profitto.Ciò premesso, è verosimile ritenere che le nuove condotte potrebbero essere realizzate, a mero titolo esemplificativo, tramite l’organizzazione di attività di scommesse clandestine aventi ad oggetto eventi sportivi gestiti dal CONI ovvero tramite l’offerta di denaro e/o altra utilità in favore di un atleta partecipante ad un campionato nazionale organizzato da una delle federazioni sportive riconosciute dal CONI, affinché alteri, in modo negativo, il risultato della sua prestazione.Anche in tal caso, è di tutta evidenza il fatto che tali novità avranno un impatto relativo sui modelli di organizzazione, gestione e controllo, trattandosi di condotte che, nel concreto, appaiono realizzabili in un numero estremamente limitato di casi ed in relazione ad un novero di Enti piuttosto specifico.<h1>4. Dicembre - Direttiva PIF - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“<em>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili</em>”)</h1>Infine, l’articolo 3 della Legge di delegazione europea 2018 ha attribuito al Governo la delega per il recepimento della direttiva 1371/2017 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea (c.d. “<em>direttiva PIF</em>”), comportando un ampliamento del catalogo dei reati presupposto <em>ex</em> D.lgs. n. 231/2001 e la modifica nel sistema delle sanzioni irrogabili.La direttiva citata impone agli Stati membri di introdurre forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti con riferimento “<em>ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA</em>”, laddove il concetto di “gravità” è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite e all’elevato ammontare del pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell’UE (“<em>danno complessivo pari ad almeno 10.000.000,00 di Euro</em>”).Pertanto, l’art. 39, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "<em>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili</em>”, aveva incluso tra i reati presupposto la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. Successivamente, a dicembre, in sede di conversione del decreto legge (Legge 19 dicembre 2019, n. 157), il Legislatore, ha introdotto nel nuovo art. 25 <em>quinquiesdecies</em> alcuni ulteriori reati di natura tributaria di cui al D. Lgs. n. 74/2000, segnatamente:<ul> <li style="text-align: left;">(i) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);</li> <li style="text-align: left;">(ii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);</li> <li style="text-align: left;">(iii) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);</li> <li style="text-align: left;">(iv) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).</li></ul><p>L’impatto di tali previsioni, contrariamente a quanto osservato in relazione alle suesposte novità normative, rischia di essere dirompente. Di fatto, è indubbio che a seguito dell’ingresso formale dei reati fiscali nel sistema della responsabilità amministrativa, gli Enti dovranno provvedere - dopo un’attenta attività di <em>risk assessement</em> - ad implementare i propri modelli prevedendo misure idonee a gestire i nuovi rischi fiscali che potranno profilarsi. In particolare, i futuri modelli di organizzazione, gestione e controllo dovranno prevedere, <em>inter alia</em>: l’adozione di un sistema contabile adeguato, affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace; adeguati flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, tali da consentire allo stesso di individuare anomalie suscettibili di approfondimento; l’introduzione di procedure di rilevazione e gestione del rischio fiscale, il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale.</p><h1>5. Conclusioni</h1>L’anno appena trascorso, come visto, è stato foriero di diverse novità, come effettivamente non accadeva da qualche tempo: nel corso del 2020, verosimilmente, diversi Enti percepiranno la necessità di provvedere all’aggiornamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo al fine di introdurre i nuovi strumenti di presidio a tutela dei beni giuridici indicati dal Legislatore. L’anno in corso si preannuncia pertanto intenso per professionisti ed operatori del settore, nuovamente chiamati a dare risposte e soluzioni pratiche a beneficio dei propri assistiti.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 09:51:57 +0100</pubDate>
                        <title>Brexit: accordo di recesso tra Regno Unito e UE ed effetti sull’attività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-accordo-di-recesso-tra-regno-unito-e-ue-ed-effetti-sullattivita-in-italia-delle-imprese-di-assicurazione-del-regno-unito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 1° febbraio 2020, è divenuto efficace l’<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/TXT&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accordo di Recesso</a> dall’UE sottoscritto tra il Regno Unito e l’Unione Europea.L’Accordo di Recesso prevede un periodo di transizione durante il quale al Regno Unito continuerà ad applicarsi la normativa europea (come se fosse uno Stato membro), che scadrà il 31 dicembre 2020.Il periodo di transizione potrà essere prorogato in caso di accordo tra Regno Unito e Unione Europea.Con la dichiarazione politica contestuale all’accordo di recesso, Regno Unito e Unione europea hanno dichiarato l’intenzione di concludere intese in materia di scambio di servizi e investimenti nel settore dei servizi, compresi quelli finanziari, e che si fondino sugli accordi di libero scambio dell’Unione. A tal fine nella dichiarazione politica si prevede anche l’intenzione delle due parti di avviare il processo formale di negoziazione di questi accordi il prima possibile dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, affinché gli stessi possano entrare in vigore entro la fine del 2020.Al termine del periodo di transizione, se le parti non dovessero aver raggiunto un accordo in materia di regolamentazione transnazionale dei servizi di assicurazione, le imprese assicurative del Regno Unito verranno considerate imprese di stato terzo (e non potranno più avvalersi del diritto di operare in Italia in libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento).Si segnala infine che, come anche chiarito dal Ministero dell’Economia con <a href="https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/documenti/comunicato_0019.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunicato del 31 gennaio 2020</a>, la ratifica dell’Accordo di Recesso rende inapplicabili le disposizioni del <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/25/19G00032/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">d.l. n. 22 del 25 marzo 2019</a>, con cui il Governo aveva stabilito le misure applicabili alle imprese di assicurazione per il caso in cui il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea fosse avvenuto senza accordo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:m.marabini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matteo Marabini</a>.</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 03:50:28 +0100</pubDate>
                        <title>Assegnati per la prima volta i premi ai migliori avvocati e studi legali d&#039;Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assegnati-per-la-prima-volta-i-premi-ai-migliori-avvocati-e-studi-legali-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>di Vincenzo Mendaia</em>Sono oltre 250 gli avvocati intervenuti mercoledì sera a Milano all'Hotel Principe di Savoia per la cerimonia di consegna degli Award ai Migliori Avvocati e ai Migliori Studi Legali, che si è svolta durante un gala <em>dinner</em> cui hanno partecipato nomi di primario rilievo della professione forense. Gli Award sono rappresentati da una scultura che è stata realizzata per quest'occasione da Giuseppe Tirelli, che simboleggia un avvocato che si prepara al futuro, e sono il frutto di una classifica elaborata da MF-Milano Finanza in collaborazione con la società specializzata Pbv Monitor, con i criteri del data science nell'area legale applicati a un database riguardante oltre 3 mila Studi e Avvocati d'affari italiani. «Questo mondo degli Award a nostro avviso aveva bisogno di un intervento più solido in termini di scelta della qualità», ha detto Paolo Panerai, ad e vicepresidente di Class Editori durante il suo intervento di presentazione della serata. «Per questo abbiamo deciso di realizzare quest'iniziativa, avendo peraltro una storia di relazioni con gli avvocati, visti i giornali che editiamo. L'obiettivo, così come facciamo da anni con le performance dei gestori o i bilanci delle società quotate, è quello di riclassificare con criteri quantitativi l'attività dei protagonisti delle 30 practice di cui si compone la professione degli studi legali e degli avvocati d'affari», ha continuato Panerai, spiegando come gli award siano parte di un evento multimediale che ha preso il via sempre nel pomeriggio di mercoledì con il convegno «Il futuro della professione Legale in Italia e nel mondo».L'evento è stato organizzato da MF-Milano Finanza e Class Cnbc in collegamento con la Legal Week di New York e si è svolto nel Salone d'Onore della Triennale di Milano, con oltre 240 professionisti (giuristi, avvocati e general counsel delle principali società italiane) riuniti per comprendere come stia evolvendo il loro lavoro e come affrontare i temi legati alle nuove esigenze dei clienti, il modificato rapporto con i committenti, i vantaggi e i rischi connessi con le nuove tecnologie, fra cui <em>big data</em>, giustizia predittiva, <em>privacy</em> e intercettazioni; le opportunità e i vincoli legati all'irrompere della sostenibilità aziendale; i nuovi <em>know how</em> connessi con le sfide della rivoluzione tecnologica, dalla formazione alle specializzazioni forensi.Fra gli interventi, oltre al saluto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, Antonio Catricalà (presidente Aeroporti di Roma, già presidente Autorità garante della concorrenza e del mercato), Giovanni Pitruzzella (Avvocato Generale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea) e Giulio Tremonti (presidente Aspen Institute). Panerai ha ricordato come Tremonti abbia evidenziato, tra l'altro, «la questione del conflitto di interessi che esiste nelle <em>big four</em>, dove si creano attività che non sono compatibili col lavoro di avvocati». Durante la serata di gala è stata trasmessa anche una sintesi di quanto sta accadendo a New York, dove è contemporaneamente in corso la Legal Week, l'evento americano punto di riferimento per le law firm. «Diversificazione dei servizi offerti, approccio multidisciplinare che mette al centro i clienti, obiettivi di sviluppo nel lungo termine e apertura al cambiamento, con un occhio di riguardo a quello connesso con le nuove tecnologie sono le caratteristiche auspicabili per uno studio di successo in un mercato quale quello americano, dove si inizia a sentire l'avanzante concorrenza delle big four», ha detto Stefania Spatti di Class Cnbc, presente alla manifestazione di New York.La graduatoria dei migliori professionisti e studi per le 30 practice sarà contenuta in un LibroMagazine (I migliori avvocati e i migliori studi legali) di 400 pagine, disponibile in edizione cartacea e digitale, che riporterà anche la directory dei principali 3 mila avvocati e 1.000 studi legali. I vincitori saranno protagonisti di Affari Legali, una trasmissione di Class Cnbc in onda a partire dalla settimana prossima, il martedì, mercoledì e giovedì, dedicata al mondo dei corporate lawyer, con le interviste ai protagonisti e gli approfondimenti sulle tematiche della professione legale.Tra i premiati: <strong>Nctm</strong>, migliore studio <em>M&amp;A Small Cap</em> e <em>Commercial Law</em>; <strong>Alberto Torrazza</strong>, miglior avvocato Transport Law.&nbsp;<em>Tratto da MF</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 08:49:56 +0100</pubDate>
                        <title>Cannabis: in Gazzetta Ufficiale i limiti massimi di THC negli alimenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cannabis-in-gazzetta-ufficiale-i-limiti-massimi-di-thc-negli-alimenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div><p>Pubblicato il 15 gennaio 2020 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute del 4 novembre 2019 che fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti ai fini del controllo ufficiale.</p></div><div><p>Gli alimenti ammessi e i limiti massimi previsti dal decreto sono i seguenti:</p></div><ul><br> <li><strong>Semi</strong> di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/Kg</li> <li><strong>Olio</strong> ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/Kg</li> <li><strong>Integratori</strong> contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/Kg</li></ul><p><strong>Per gli alimenti diversi da quelli citati</strong>, il decreto prevede l’applicazione dell'articolo 2 del Regolamento CE n. 1881/2006 e successive modificazioni.Tuttavia, il summenzionato Regolamento all’articolo 2 non detta limiti specifici per il THC totale negli alimenti, ma soltanto alcuni criteri per stabilire i tenori massimi dei contaminanti nei “<em>Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti</em>”.Ai fini del decreto in esame deve intendersi per:a) «<strong>Canapa</strong>»: pianta di Cannabis sativa L. rispondente ai requisiti dell'art. 32, comma 6, del reg. (UE) n. 1307/2013;b) «<strong>Alimenti derivati dalla canapa</strong>»: parti e/o derivati dalle parti della canapa che hanno fatto registrare un consumo significativo alimentare, ai sensi del reg. (UE) n. 2015/2283;c) «<strong>THC (tetraidrocannabinolo) totale</strong>»: concentrazione risultante dalla somma delle concentrazioni della sostanza «Δ9 -THC ( (-)-trans- Δ9 -THC )» e del precursore acido non attivo « Δ9 -THCA-A (acido delta-9-tetraidrocannabinolico A)».Meritevole di considerazione è anche l’indicazione all’art.3 delle autorità competenti in questo settore: il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.Alla luce di quanto detto sin ora, non può che auspicarsi per un intervento da parte del Legislatore altrettanto chiaro e risolutivo anche negli altri settori in cui è possibile l’utilizzo della cannabis (medicale, in particolare, e, più in generale, nella commercializzazione di derivati della cannabis sativa).&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Quattrocchi</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michelle Pepe</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 05:18:42 +0100</pubDate>
                        <title>Le Eccellenze Italiane Alimentari: il caso della Birra Artigianale. Tutela e Promozione negli Accordi Economici e Commerciali di Libero Scambio, Analisi degli Strumenti di Finanziamento Pubblici e Privati.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eccellenzeitalianalimentari_birraartigianale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“L’ultimo esempio di tutela di una eccellenza italiana è quello della <strong>birra artigianale</strong>: il 20 giugno 2019, su iniziativa di Coldiretti e di un gruppo di operatori del settore tra cui Teo Musso del birrificio agricolo Baladin, nasce il “<strong>Consorzio a tutela della birra artigianale Made in Italy</strong>” che garantisce l’origine delle materie prime, dal luppolo all’orzo e la produzione artigianale.”Alla luce delle più recenti statistiche, l’Italia si conferma tra i principali <em>player</em> a livello globale nel settore <strong>agroalimentare</strong>, per quantità e soprattutto qualità della propria produzione.A fronte di tanta notorietà, il rovescio della medaglia è dato dall’<strong>Italian sounding</strong> e, pertanto, appare sempre più evidente la necessità di dare adeguata protezione ai prodotti nazionali, sia attraverso la normativa interna sia operando a livello internazionale in modo che gli <strong>accordi di libero scambio</strong>, sui quali l’Unione Europea basa la propria strategia di espansione, recepiscano tale esigenza e si facciano essi stessi strumenti di tutela della produzione italiana di qualità.L’ultimo esempio di tutela di una eccellenza italiana è quello della <strong>birra artigianale</strong>: il 20 giugno 2019, su iniziativa di Coldiretti, di Teo Musso del birrificio agricolo Baladin e di altri operatori del settore, nasce il “<strong>Consorzio a tutela della birra artigianale Made in Italy</strong>” che garantisce l’origine delle materie prime, dal luppolo all’orzo e la produzione artigianale.Il <em>paper</em> proposto di seguito è stato presentato in occasione della Tavola Rotonda "<strong>La tutela delle eccellenze italiane nell'agroalimentare: legislazione nazionale e accordi di libero scambio</strong>" organizzata da Nctm Studio Legale a Milano il 28 ottobre 2019 e moderata dall’avvocato <strong>Paolo Quattrocchi</strong>, partner dello studio legale e direttore del Centro Studi Italia Canada.&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-delle-eccellenze-italiane-dellagroalimentare.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img class="wp-image-15315 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/schermata_2019_11_20_alle_12.40.48-227x300.png" alt width="478" height="632"></a>&nbsp;Clicca qui per scaricare l'<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-delle-eccellenze-italiane-dellagroalimentare.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo completo</a> in PDF.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 04:07:45 +0200</pubDate>
                        <title>Legge Gelli: lo schema di decreto con i nuovi requisiti minimi delle Polizze Assicurative per i rischi connessi all’attività sanitaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-gelli-lo-schema-di-decreto-con-i-nuovi-requisiti-minimi-delle-polizze-assicurative-per-i-rischi-connessi-allattivita-sanitaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In attuazione dell’art. 10. co. 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (meglio nota come “<strong>Legge Gelli</strong>”), lo scorso mese di agosto è stato fatto circolare lo schema di decreto (nel seguito lo “<strong>Schema di Decreto</strong>”) che dovrebbe disciplinare i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle polizze assicurative stipulate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nonché degli esercenti le professioni sanitarie. Invero, si tratta ancora di un testo provvisorio che dovrà essere emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, sentite l’Ivass, l’Ania, nonché le maggiori istituzioni rappresentative del settore sanitario e delle rispettive organizzazioni sindacali.Lo Schema di Decreto ha l’obiettivo di disciplinare: (a) i requisiti minimi di garanzia che dovranno essere previsti dalle polizze assicurative a copertura della responsabilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti la professione sanitaria di cui all’art. 10, commi 1,2 e 3 della Legge Gelli; (b) i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle misure per l’assunzione diretta, totale o parziale del rischio da parte della struttura sanitaria; c) le regole di trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa assicurativa e d) le previsioni che impongono alle strutture di istituire in bilancio un apposito fondo rischi e un fondo riserva sinistri.Sebbene si tratti - come detto - di un testo ancora provvisorio vi sono alcune disposizioni che meritano particolare attenzione.Preliminarmente si osserva che l’art. 1 dello Schema di Decreto contiene un elenco di definizioni che - molto probabilmente - andranno ad influire sul <em>wording</em> delle polizze assicurative che verranno emesse in attuazione della Legge Gelli e del predetto decreto.In particolare, la <strong>definizione di sinistro</strong> esclude espressamente che nella predetta nozione possano rientrarvi ipotesi quali: la richiesta della cartella clinica, l’esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. n. 285 del 1990, la querela e l’avviso di garanzia.Il primo comma dell’art. 3 prevede quale oggetto di garanzia assicurativa l’obbligo per l’assicuratore di garantire le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per i casi di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. derivanti dai danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo presso la struttura anche con dolo o colpa grave.È altresì previsto che tali polizze includano la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c..) degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura.L’articolo 1, lettera f, inoltre delinea la definizione di “esercente la professione sanitaria”, per tale intendendosi “"<em>il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cure, assistenza e riabilitazione</em>."Con riguardo alla copertura assicurativa della responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria il comma 3 dell’art. 3 dello Schema di Decreto prevede l’obbligo per l’assicuratore di tenere indenne il medico per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6 della Legge Gelli, nonché in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore.Il predetto comma, inoltre, stabilisce che in caso di responsabilità amministrativa l’azione di rivalsa dell’assicuratore possa essere esercitata nei confronti dell’assicurato qualora il medico non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità.C’è da chiedersi se (i) il mancato adempimento dell’obbligo formativo da parte del medico costituisca una condizione di “ammissibilità della domanda” e se (ii) la prova del mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisca una <em>probatio diabolica</em> per l’assicuratore.Sempre il menzionato art. 3 prevede al comma 6 che in caso di responsabilità solidale dell’assicurato l’assicurazione debba garantire una copertura per l’intero, facendo salvo il diritto dell’assicuratore di surrogarsi nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.Dopo aver definito l’oggetto della garanzia assicurativa deve considerarsi il profilo inerente <strong>all’efficacia temporale della garanzia</strong>.A tal riguardo, l’art. 5 dello Schema di Decreto prevede che la garanzia sia prestata nella forma “<strong>claims made</strong>”, confermando i requisiti temporali già previsti dall’art. 11 della Legge Gelli e prevedendo, altresì, che nell’ipotesi di sinistro in serie la garanzia assicurativa dovrà operare per il sinistro denunciato con la prima richiesta.La legge prevede poi che nel caso di “<em>cessazione definitiva dell’attività lavorativa del professionista sanitario</em>”, ivi compreso l'esercente attività libero professionale, sia previsto un periodo di ultrattività della Polizza per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività.Si segnala poi che l’ultimo comma dell’art. 5 prevede, a parziale deroga della disposizione di cui all’art. 1913 c.c., che in caso di sinistro l’assicurato debba dare avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.Particolare interesse meritano anche gli artt. 5 <em>bis</em> e 7 rispettivamente rubricati “Diritto di recesso dell’assicuratore” e “Eccezioni opponibili”.Nello specifico l’art. 5 <em>bis</em> prevede che l’assicuratore possa recedere dal contratto solo in caso di condotta gravemente colposa reiterata dell’esercente la professione sanitaria che sia accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno. Tuttavia, considerati i tempi della giustizia civile è lecito chiedersi se tale previsione possa trovare effettiva applicazione per tutte quelle polizze di breve durata temporale.L’art. 7 introduce poi una apposita disciplina relativa alle eccezioni opponibili dall’assicuratore al danneggiato le quali possono essere sollevate solo se espressamente approvate per iscritto dall’assicurato.Nel dettaglio si tratta delle eccezioni inerenti: a) a fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della polizza; b) a fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi di efficacia di cui all’art. 5; c) le limitazioni quantitative del contratto assicurativo previste da eventuali franchigie o SIR e; d) il mancato pagamento del premio.Di particolare interesse per le compagnie assicurative è la disciplina dettata dall’art. 4 dello Schema di Decreto che offre un’elencazione dei massimali delle polizze, individuati in base alle diverse classi di rischio e distinguendo a seconda del tipo di attività svolta dalla struttura socio-sanitaria e dall’esercente la professione sanitaria.Per ogni classe di rischio vengono indicati i massimali minimi da prevedersi per ciascun sinistro e anno assicurativo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Per la determinazione del massimale annuo si prevede il criterio del triplo del massimale per sinistro indicato per la classe di rischio di riferimento.Alquanto criptica è poi la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 4 secondo cui i massimali disciplinatati da predetto articolo “<em>sono rideterminati in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all’art. 14, comma 7, lettera a)</em>” della Legge Gelli.Dallo Schema di Decreto, infatti, non si evince alcuna indicazione in merito (i) ai criteri da seguire per la rideterminazione dei massimali in base all’andamento del predetto Fondo e alle (ii) cadenze periodiche entro cui si dovrebbe procede alla predetta rideterminazione.Il titolo III dello Schema di Decreto, disciplina, infine, le condizioni di operatività delle misure analoghe per la copertura della RCT e RCO che le strutture sanitarie possono adottare quale forma alternativa - in tutto o in parte - all’assicurazione, prevedendosi apposite disposizioni disciplinanti ad esempio l’istituzione di un apposito fondo rischi e del fondo riserva sinistri (c.d. assunzione diretta del rischio).Un ulteriore profilo di novità riguarda la regolamentazione dell’ipotesi di subentro della compagnia assicurativa nella gestione nei rischi assunti dagli enti.In tale ipotesi è previsto che la struttura sarà tenuta alla copertura di quanto garantito in assunzione diretta del rischio, ovverosia tutto quanto non compreso nella copertura prestata dall’assicuratore e fino alla chiusura dei sinistri aperti.Pare opportuno segnalare, inoltre, che l’art. 16 dello Schema di Decreto prevede che le compagnie assicurative e le strutture sanitarie dovranno adeguarsi alle previsioni dell’<em>emanando</em> decreto entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.Da ultimo si ribadisce che lo Schema di Decreto costituisce - allo stato - solo una “bozza” e come tale sarà soggetta ad ulteriori interventi e modifiche. Purtroppo non si conoscono i tempi entro cui verrà emanato il Decreto, ma si può ritenere che, considerato il numero delle diverse istituzioni coinvolte nel procedimento di elaborazione del testo definitivo, occorrerà ancora attendere qualche mese se non l’anno prossimo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Si segnala che i massimali per sinistro variano da un minimo di 1 milione di euro ad un massimo di 4 milioni di euro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 05:56:35 +0200</pubDate>
                        <title>News dall’IVASS: pubblica consultazione sulla nuova regolamentazione in materia di Governo e Controllo dei Prodotti assicurativi (POG) e distribuzione degli IBIPs</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass-pubblica-consultazione-sulla-nuova-regolamentazione-in-materia-di-governo-e-controllo-dei-prodotti-assicurativi-pog-e-distribuzione-degliibips</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 23 settembre, l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito internet i documenti di consultazione 1/2019 e 2/2019.Con il primo documento, l’IVASS sottopone al mercato lo schema di regolamento con il quale “<em>si introducono disposizioni in materia di POG necessarie al fine di accrescere l’efficacia delle norme nazionali ed europee già in vigore in</em> <em>vigore e allineare le disposizioni regolamentari al nuovo quadro normativo con particolare riferimento ai prodotti di investimento assicurativi</em>”.Il documento n. 2 mira, in particolare, a introdurre alcune modifiche in materia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, nonché le ulteriori modifiche ritenute necessarie per coordinamento e allineamento della disciplina rilevante per tutti i canali distributivi e per tutti i prodotti assicurativi (segnatamente, ai Regolamenti IVASS 38/2018, 40/2018 e 41/2018). Il provvedimento contiene inoltre modifiche al Regolamento IVASS 23/2008 (in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nella RCA) e al Regolamento IVASS 24/2008 (in materia di reclami), la cui esigenza è stata segnalata dal mercato o dall’analisi regolamentare.In entrambi i casi, l’IVASS permette agli operatori del mercato di inviare osservazioni, commenti e/o proposte entro il 31 ottobre 2019.&nbsp;Il documento di consultazione 1/2019 può essere scaricato al <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/01-pc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a> sul sito di IVASS.Il documento di consultazione 2/2019 può essere scaricato al <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/02-pc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a> sul sito di IVASS.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 05:47:08 +0200</pubDate>
                        <title>End Of Waste: la tutela dei titolari di autorizzazioni ambientali recanti criteri “&lt;i&gt;caso per caso&lt;/i&gt;”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/end-of-waste-la-tutela-dei-titolari-di-autorizzazioni-ambientali-recanti-criteri-caso-per-caso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il tema dell’economia circolare e quello, più specifico, del c.d. “<em>End of Waste</em>” (“<strong><em>EoW</em></strong>”), ossia il rifiuto che “<em>cessa di essere tale</em>”, è al centro di un ampio dibattito nel nostro Paese.La normativa in materia di End of Waste, costituita in primo luogo dall’art. 184-<em>ter</em> del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il c.d. “<strong><em>Codice Ambiente</em></strong>”), è attualmente in divenire e i recenti interventi del Legislatore nazionale (da ultimo con il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, il c.d. “<strong><em>Decreto</em></strong> <strong><em>Sblocca Cantieri</em></strong>”) non si sono dimostrati risolutivi della situazione di incertezza.Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018, n. 1229, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Europea con nota del 9 dicembre 2015 e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“<strong><em>MATTM</em></strong>”) con nota del 1° luglio 2016, il rilascio di autorizzazioni EoW “<em>caso per caso</em>” non sarebbe più possibile.Peraltro, la disposizione di cui al Decreto Sblocca Cantieri non disciplina espressamente la sorte delle autorizzazioni già rilasciate.È notizia recente quella dell’invio di comunicazioni formali da parte della Provincia di Brescia ad oltre 120 imprese del territorio, per la revoca di autorizzazioni (es. AIA - Autorizzazioni Integrate Ambientali) già rilasciate in materia di EoW. Ciò, apparentemente, sulla base di un’interpretazione del Decreto Sblocca Cantieri, secondo cui le autorizzazioni ambientali già rilasciate avrebbero dovuto essere sottoposte ad un procedimento di verifica dei requisiti introdotti dalla nuova normativa, con la conseguenza che quelle non in linea sarebbero state revocate in quanto illegittime.Pochi giorni dopo, è intervenuta la Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima, U.O. Economia Circolare, usi della materia e bonifiche.Con Circolare avente Protocollo T1.2019.0030555 e recante “<em>Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle norme relative alla “cessazione della qualifica del rifiuto” in seguito all’entrata in vigore della l. n. 55/2019</em>”, la Regione ha affermato – in attesa di ulteriori indicazioni dal MATTM – la volontà di fare salve le autorizzazioni ad oggi esistenti. Ciò anche in considerazione del fatto che, altrimenti, “<em>con la chiusura parziale o totale di impianti di riciclo, quali ad esempio il recupero di scorie, di terre da bonifica, di carta, etc…, verrebbero meno intere filiere di recupero e che i rifiuti ad oggi recuperati dovrebbero essere inviati al recupero energetico se aventi adeguato PCI o addirittura a smaltimento in discarica, compromettendo l’attuazione della gerarchia comunitaria che privilegia il riciclo a qualsiasi forma di smaltimento</em>”.La Circolare della Regione Lombardia richiama altresì il disegno di Legge di Delegazione Europea 2018, che è attualmente all’esame del Parlamento, che prevede tra l’altro di “<em>disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate</em>” (art. 16).Il tema è lontano dall’essere chiuso e nuove evoluzioni sono attese nel prossimo futuro ma, nel frattempo, i titolari di autorizzazioni già rilasciate possono contare su un elemento in più a loro favore.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> o <a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com">Valentina Cavanna</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 12:01:24 +0200</pubDate>
                        <title>News dall&#039;IVASS: Statistiche IVASS sui reclami contro le compagnie assicurative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass-statistiche-ivass-sui-reclami-contro-le-compagnie-assicurative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Statistiche IVASS sui reclami contro le compagnie assicurative</h2>In data 4 giugno 2019, l’IVASS ha pubblicato l’ultima statistica sui reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione nell’anno 2018, dalla quale si evince, in aggregato, una drastica riduzione dei reclami nei rami Vita e RC, ma una sensibile incremento nei rami Danni non RCA.Ulteriore elemento di interesse che emerge dalla citata statistica è il decremento dei reclami contro imprese assicuratrici italiane (in tutti i comparti Vita e Danni), ma un forte incremento dei reclami nei confronti delle imprese estere (UE).Questa la composizione dei reclami ricevuti dalle imprese assicuratrici nel corso dell’anno 2018:&nbsp;<img class="alignnone wp-image-14252" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/grafico-300x161.png" alt width="298" height="160">&nbsp;Il testo integrale delle statistiche sui reclami: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/2018/y-2018/Commento_dati_aggregati_reclami_imprese_2018.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dati annuali 2018</a> può essere scaricato dal sito IVASS.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:54:19 +0200</pubDate>
                        <title>News dalla Corte di Cassazione: Eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dalla-corte-di-cassazione-eccezioni-di-inoperativita-della-copertura-assicurativa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa</h2>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18742 del 12 luglio 2019, ha confermato che in tema di&nbsp;assicurazione&nbsp;della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda.Essa, pertanto, non solo non può costituire oggetto di abbandono, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, ma, come espressamente chiarito dalla Corte, tale eccezione potrà essere sollevata per la prima volta anche in appello, nonché rilevata d’ufficio dal giudice, anche a prescindere dalla tempestiva allegazione di parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "<em>ex actis</em>". Nel caso di specie era stata eccepita solo in appello la natura della polizza a secondo rischio.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:49:33 +0200</pubDate>
                        <title>News dall&#039;IVASS: Catastrofi naturali e polizze assicurative: valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass-catastrofi-naturali-e-polizze-assicurative-valutazione-dei-rischi-e-policy-options-per-il-caso-italiano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2><strong>Catastrofi naturali e polizze assicurative: valutazione dei rischi e <em>policy options</em> per il caso italiano</strong></h2>Lo scorso 30 luglio 2019, IVASS ha pubblicato il Quaderno n. 13 (a cura di Riccardo Cesari e Leandro D’Aurizio) incentrato sull’analisi dei rischi di calamità naturali, sulla corretta valutazione degli stessi e le possibili coperture assicurative disponibili sul mercato.In un’epoca che ha visto l’Italia esposta ad innumerevoli (e per certi versi anche inaspettati) eventi naturali calamitosi (terremoti, inondazioni, etc.), che hanno causato danni rilevanti e purtroppo anche non poche perdite umane, il sistema di risarcimento lasciato prevalentemente a carico dell’intervento pubblico si rileva inefficace ed anche sempre meno sostenibile da un punto di vista finanziario.Per fare fronte a tali criticità, pertanto, si rende sempre più necessario il ricorso a forme di assicurazione, create appositamente per coprire tali tipologie di rischi, ma ancora scarsamente diffuse nel nostro territorio.In questo interessante Quaderno, pertanto, vengono analizzate le principali fonti di rischio naturale per l’Italia (terremoti e alluvioni) e si formulano alcune proposte per l’adozione di nuove tecniche di misurazione del rischio sismico, anche e non solo per una migliore gestione dei rischi naturali. In tale ottica, pertanto, viene anche presentata una simulazione dei costi di protezione assicurativa con specifico riferimento ai rischi di terremoto e alluvione e le varie possibili soluzioni (con <em>pro</em> e <em>contra</em>) che sono al momento disponibili per i <em>policy-maker</em>.&nbsp;Il <a href="https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/quaderni/2019/iv13/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quaderno n. 13</a> è liberamente scaricabile sul sito dell’IVASS.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 10:20:50 +0200</pubDate>
                        <title>Cannabis, anche se light è illegale. Lo stop alla vendita della Cassazione?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cannabis-anche-se-light-e-illegale-lo-stop-alla-vendita-della-cassazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2><strong><em>Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Penali, sentenza n. 30475, depositata il 10 luglio 2019</em></strong></h2>Non sfuggirà certamente all’attenzione dell’accorto lettore come nel nostro primo articolo “<em><a href="https://www.nctm.it/news/articoli/cannabis-light-in-italia-legge-242-2016" target="_blank" rel="noreferrer">Cannabis light in Italia: boom clamoroso nelle vendite, ma l’uso ricreativo resta illegale</a>”</em>, dopo aver evidenziato l’indiscutibile successo della vendita dei prodotti a base di cannabis light, avevamo posto l’accento sull’assoluta oscurità del testo di legge n. 242/2016.Nella legge di cui si discute, infatti, non è stabilito con chiarezza se siano ammesse condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1, comma 2 – ed in particolare la commercializzazione della cannabis sativa L. – né se all’art. 2, comma 2, contenente l’elencazione dei prodotti che è possibile ottenere dalla canapa coltivata, debba attribuirsi natura tassativa.Con i summenzionati articoli il legislatore si è limitato a stabilire che la legge 242 del 2016 si applica alle varietà iscritte al Catalogo comune delle specie delle piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.<h2><strong>L’ambiguità del testo di legge ha dato inevitabilmente luogo ad asimmetrie interpretative degli organi giudiziari.</strong></h2>All’orientamento secondo cui debba escludersi che la legge n. 242/2016 consenta la commercializzazione dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L. (cfr. sez. 3, sen. n. 17387 del 10.01.2019) si è contrapposto quello più recente della VI sez. penale, che con la sentenza n. 4920, depositata il 31 gennaio 2019, aveva affermato che dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa discendesse, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione dei derivati, quali foglie e infiorescenze, purché contenenti una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6% (cfr. articolo del 22 febbraio 2019, <em>“<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/corte-suprema-cassazione-illegittimo-infiorescenze-cannabis-light" target="_blank" rel="noreferrer">Per la Corte Suprema di Cassazione è illegittimo il sequestro di infiorescenze di cannabis light</a>”</em><em>)</em>.<h2><strong>Sul tema è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 30475, depositata il 10 luglio 2019</strong>.</h2>La Corte di Cassazione Sezioni Unite, partendo dal presupposto di dover dissipare un apparente e presunto contrasto tra il T.U. Stupefacenti d.P.R. 309/1990 e la legge n. 242/2016, statuisce che <em>“La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte al Catalogo comune delle specie delle piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati”, sicchè la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, son condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 4 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività</em>”.<h2><strong>In primo luogo le Sezioni Unite osservano che la disciplina introdotta dalla legge 242/2016 pone il problema di coordinare le nuove disposizioni con quelle contenute nel Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.</strong></h2>A tale proposito, la Corte richiama l’art. 14, comma 1, lett.b, d.P.R. n. 309/1990, come sostituito dall’art. 1, comma 3 del decreto legge n. 36 del 2014, che detta i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze stupefacenti sottoposte a vigilanza e stabilisce che nella tabella II sia indicata la “<em>cannabis e i prodotti da essa ottenuti</em>”, senza alcuna distinzione rispetto alle diverse varietà.Orbene, la Corte evidenzia che la tabella II di cui sopra include tra le sostanze vietate la “Cannabis (foglie e infiorescenze), cannabis (olio), Cannabis (resina)”, nonché le preparazioni contenenti le predette sostanze in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali, senza effettuare alcun riferimento al THC.Pertanto, a suo dire, stante la testuale elencazione contenuta nella tabella II e l’assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di THC, la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti quali foglie, infiorescenze, olio e resina rientrano nell’ambito dell’articolo 73, commi 1 e 4 T.U. stupefacenti.Rispetto al descritto piano repressivo, l’unica eccezione è rappresentata dall’articolo 26, comma II, T.U. stupefacenti riguardante la “<em>canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’art.27, consentiti dalla normativa dell’Unione Europea</em>”.In questo contesto normativo, secondo la ricostruzione dei giudici di legittimità, si inscrive la novella del 2016, volta dunque a promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa.La finalità della legge 242/2016 in base all’articolo 1, comma 1, consta nella promozione della coltivazione e della filiera della canapa, quale coltura in grado di ridurre l’impatto ambientale, il consumo di suoli, della desertificazione e la perdita di biodiversità, nonché come coltura sostitutiva di quelle eccedentarie.Ed ancora, il comma 2, stabilisce che la nuova legge si applichi esclusivamente alle specie di piante agricole di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE, le quali, per l’appunto, non rientrano, nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al d.P.R. n.309/1990.<h2><strong>Sulla scorta delle precedenti considerazioni la Corte Suprema attribuisce natura tassativa alle sette categorie dei prodotti dall’articolo 2, comma 2, legge 242 /2016.</strong></h2>Da ciò ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall’articolo 2, comma 2, legge 242/2016 e, in particolare foglie, infiorescenze, olio e resina.A questo proposito, aggiunge la Corte, non vi è alcun dato testuale, né alcuna indicazione di ordine sistematico, che possa in qualche modo far rientrare le infiorescenze nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo.Allo stesso modo, deve escludersi che il legislatore con il richiamo agli alimenti abbia fatto riferimento all’assunzione umana di tali derivati, tanto ciò è vero che impone al produttore l’obbligo di osservare le discipline che regolano il settore alimentare, qualora intenda produrre alimenti derivanti dalla canapa quali semi e farine.Ma v’è di più!<h2><strong>Secondo la Corte Suprema le clausole di esclusione di responsabilità di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, della legge 242/2016 sono previste esclusivamente a favore dell’agricoltore che realizzi le colture di cui all’art.1, per il caso in cui la coltura lecitamente impiantata, in corso di maturazione, presenti un contenuto di THC superiore ai valori soglia consentiti.</strong></h2>L’articolo 4 comma 5, stabilisce che, qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2%, ma entro il limite dello 0,6% “<em>nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge</em>”; mentre il successivo comma 7 prevede che, in caso di superamento del valore soglia dello 0,6%, possono esser disposti il sequestro e la distruzione della coltivazione, con esonero di responsabilità in capo all’agricoltore.Quanto sopra sarebbe confermato dal fatto che la norma incriminatrice di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., concernente la circolazione delle sostanze di cui alla tabella II, non effettua alcun riferimento alle concentrazioni di THC presente nel prodotto <em>commercializzato</em>.Tuttavia, in conclusione, i giudici di legittimità richiamano <strong>il principio della concreta offensività della condotta</strong>, ricordando che, in ogni caso, nel momento in cui il giudice procede alla verifica della rilevanza penale di una determinata condotta deve valutare, non la percentuale del principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima a produrre in concreto un effetto drogante.Pertanto, anche nella materia in esame, posto che l’offerta a qualsiasi titolo e la messa in vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa integra la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73. d.P.R.309/1990, ciò nondimeno, il giudice deve verificare la concreta offensività delle condotte, rispetto all’effetto drogante delle sostanze vendute.In ultima analisi, i giudici di legittimità hanno omesso di indicare la soglia discriminante per il principio attivo, richiamando il più generale principio di offensività e dell’attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi.All’indomani della sentenza in esame persistono, quindi, dubbi ed incertezze che mettono a rischio un intero settore in florida espansione, ma che il legislatore potrebbe definitivamente superare, intervenendo nuovamente sulla materia al fine di delineare una diversa e precisa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione&nbsp;dei prodotti di cannabis.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com">Paolo Quattrocchi</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o <a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com">Michelle Pepe</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 15 Jul 2019 04:43:32 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;a, colpo di freno sul settore: tante operazioni ma di poco valor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-colpo-di-freno-sul-settore-tante-operazioni-ma-di-poco-valor</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<h3><em>Secondo il report di Mergermarket, sulla prima metà del 2019 pesa l'instabilità politica</em></h3><div><p>Nella seconda parte del 2018 si erano già intravisti i primi segni di rallentamento del mercato m&amp;a a livello internazionale, complice la crisi economica, gli effetti della politica protezionistica di Trump e le connesse tensioni commerciali con la Cina e l'Europa, di Brexit, i timori sulla ricetta Bolsonaro in Brasile e la ventata di populismo che soffiava in diversi paesi del mondo, Italia compresa. E alla fine, il colpo di freno c'è stato: il primo semestre 2019, secondo quanto reso noto pochi giorni fa dall'ultimo report di Mergermarket, certifica a tutti i livelli un rallentamento, con effetti sia in termini di operazioni concluse sia di controvalore.<strong>Il settore M&amp;a a livello internazionale.&nbsp;</strong>Il semestre ha registrato operazioni per un valore complessivo a livello mondiale di 1800 miliardi di dollari, -11% rispetto allo stesso periodo del 2018. Gli Sati Uniti, da soli, hanno fatto registrare una forte crescita nelle operazioni: 1000 miliardi di dollari, in crescita del 10,4% rispetto al 2018. In questo contesto, gli Usa, con operazioni per complessivi 845,7 miliardi di dollari, hanno registrato il secondo periodo di maggior crescita dal 2001, anno in cui venne prodotta la prima graduatoria di Mergermarket. In contrazione invece l'America latina (-27%) l'Europa (-36,7%), Apac (escluso Giappone che ha invece registrato un +2,2%) - 36%. Il 55% delle operazioni sono state registrate in America, il 21,7% in Europa, 14,4% in Australia. Le tre operazioni più rilevanti concluse sono state BristolMyers Squibb-Celgene (89,5 bn), United Technologies Corporation-Raytheon Company (settore difesa) per un valore di 88,9 bn e AbbVie-Allergen (pharma) per un controvalore di 86,3 bn. Complessivamente il settore pharma, medicale e biotech si conferma il più dinamico e ricco, con operazioni concluse per un controvalore di 326,4 bn di dollari. Sono state ben 24 le mega operazioni (quelle con un controvalore superiore ai 10 bn) concluse nel periodo (27 della prima metà del 2018).</p></div><div><p><strong>Il settore M&amp;a in Europa.</strong> Passando al Vecchio continente, nel primo semestre del 2019 si sono registrate più operazioni non portate a termine rispetto a quelle che invece sono state coronate da successo. Il controvalore delle operazioni concluse ha toccato nel primo semestre i 391 miliardi di dollari, con un calo del 38,8% rispetto al pari periodo del 2018. Le prime tre per grandezza sono tutte relative al settore farmaceutico. Questi risultati sono direttamente imputabili alle tensioni che sono emerse negli ultimi mesi anche in considerazione della scadenza elettorale a livello europeo caduta a fine maggio di quest'anno. Fatto che ha inevitabilmente rallentato la conclusione di trattative ed operazioni. I settori più dinamici sono risultati quello farmaceutico (135 miliardi dollari), industria e chimica (42,7 miliardi), beni di consumo (31,8 miliardi) energy e utilities (28,9 miliardi) e servizi finanziari (26,8 miliardi).</p></div><div><p><strong>Il settore M&amp;a in Italia.&nbsp;</strong>Venendo al mercato italiano, la classifica dei legal advisor evidenzia, per quanto riguarda il numero di operazioni concluse, al primo posto lo studio <strong>Nctm</strong> (che sale dal terzo posto), con 26 operazioni, seguito da Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners (24 operazioni rispetto alle 29 dello stesso periodo del 2018), Pedersoli (19 concluse rispetto alle 24), Chiomenti (18 concluse rispetto alle 27), Orrick (17, rispetto alle 15) e BonelliErede (15, 6 operazioni in meno rispetto al pari periodo del 2018). Da segnalare la forte crescita nel settore M&amp;a fatta registrare dalle big della consulenza integrata PwC Legal (con 13 operazioni concluse rispetto alle 12 del periodo 2018) e Deloitte Legal (12 rispetto alle 7 del 2018). Il trend tendenzialmente negativo di operazioni concluse si sconta anche nella classifica per controvalore delle operazioni. BonelliErede si conferma al primo posto, con 5,3 miliardi, per valore, ma con un «tracollo», in termine di controvalore, del 76,8% rispetto al pari periodo 2018. Al secondo posto, Linklaters, con 4 operazioni del controvalore di 3,5 mld; al terzo posto, Ashurst, con 2 operazioni, dal controvalore di 3,3 mld di dollari.</p></div><div><p><strong> I protagonisti in Italia.&nbsp;</strong>Come detto, per numero di deal conclusi, al primo posto in Italia si posiziona <strong>Nctm</strong>: tra le operazioni più significative ricordiamo l'assistenza al fondo francese Chequers Capital nella vendita dell'intero capitale sociale di Phoenix Group al fondo italiano Ambienta; l'assistenza ai soci fondatori di Manifattura Valcismon nella vendita di una partecipazione di minoranza al fondo svizzero Equinox; l'assistenza a SolarEdge Technologies, società quotata al Nasdaq, nell'acquisto del controllo di S.M.R.E; l'assistenza ai soci nella vendita dell'intero capitale sociale di Nolangroup a 2 Ride Holding, produttore dei caschi a marchio «Shark» e infine, l'assistenza al management team di DOC Generici che ha co-investito in detta società insieme a Intermediate Capital Group (ICG) nell'ambito dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di detta società da CVC Capital. «Alcuni dati registrati nel primo semestre del 2019», commenta <strong>Pietro Zanoni</strong> partner di <strong>Nctm</strong> Studio Legale «indicano un rallentamento delle attività di M&amp;a in Italia. Per esempio, al valore complessivo dei deal chiusi dall'inizio dell'anno, che secondo alcuni studi si è addirittura dimezzato rispetto al 2018; oppure ai multipli di mercato che, pur restando a livelli piuttosto alti, hanno subito una flessione per la prima volta negli ultimi 7 anni. Noi continuiamo a essere ottimisti: con 26 operazioni chiuse nei primi sei mesi, infatti, <strong>Nctm</strong> ha replicato il risultato del 2017, ma il valore complessivo dei deal è cresciuto significativamente. La nostra percezione è che gli acquirenti (soprattutto i fondi di private equity) continuino a essere molto aggressivi e che il mercato sia ancora molto dinamico. Contiamo di chiudere il 2019 con un risultato in linea con quello pur straordinario dell'anno scorso, se non addirittura migliore».</p></div><div><p><img class="alignnone size-medium wp-image-13700 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-15-alle-10.39.33-203x300.png" alt></p></div><div></div><div></div><div><p>Segue Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners che - tra le operazioni seguite - segnaliamo l'assistenza al Comitato amministratori indipendenti di Bper Banca nella sottoscrizione degli accordi volti all'acquisizione del 100% del capitale di Unipol Banca detenuto dai venditori Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni, nonché all'acquisizione della quota di minoranza del Banco di Sardegna detenuta da Fondazione di Sardegna per cassa e tramite aumenti di capitale. «Nel primo semestre del 2019 c'è stato un rallentamento del mercato M&amp;a rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dovuto a un quadro macro-economico incerto e ad elevata instabilità politica», sottolinea Alfredo D'Aniello, partner di Gop. «Il rallentamento è evidente per quanto riguarda il controvalore totale delle operazioni, mentre il numero dei deal rimane costante, o addirittura in crescita. Ciò evidenzia, inoltre, che le grandi operazioni sono in netta diminuzione, mentre il mercato è sempre più focalizzato sulle piccole e medie imprese». L'incertezza politica ed economica costituisce senz'altro un freno alla volontà di espandersi tramite acquisizioni esterne soprattutto per gli investitori stranieri. Completa il podio Pedersoli Studio Legale, confermando il trend positivo del 2018. In questi mesi il driver principale sono state le operazioni nel settore del Private Equity, sia come operazioni primarie sia come operazioni di add on per società già in portafoglio (il c.d. <em>buy &amp; build</em> ). Tra queste ricordiamo Alpha Laminam, Italcanditi Investindustrial. Tra le operazioni di natura industriale il recente acquisto di Wally Yachts da parte di Ferretti. «Nella prima parte del 2019 abbiamo notato un rallentamento del mercato anche se ora stiamo assistendo ad una forte ripresa in linea con l'anno scorso», commenta Ascanio Cibrario, equity partner M&amp;a di Pedersoli. «Notiamo una grande attività dei fondi italiani ed esteri, oltre alle tantissime aste, sempre affollate di offerenti e prezzi estremamente elevati. In tale contesto si è notato un particolare dinamismo anche dei family offices - più propensi a fare operazioni anche su minoranze per evitare le aste molto affollate e proporre soluzioni di investimento meno legate al multiplo e più attente ai piani industriali di lungo termine» . Nonostante una certa incertezza politica, il sistema Italia sembra tenere bene e non costituire un impedimento agli investimenti provenienti dall'estero. «In Italia esistono delle eccellenze imprenditoriali tali che la domanda per aziende di valore non sembra aver avuto un rallentamento. Tuttavia, viste le dinamiche dei mercati finanziari, non è escluso che ci possa essere un immediato contraccolpo nel caso fossero messe in atto politiche avverse al sistema imprenditoriale e quindi di rallentamento dell'economia reale» conclude. Chiomenti si colloca al 4° posto, con una retrocessione di 2 posizioni. Le principali operazioni seguite fin qui sono la JV tra Naval Group e Fincantieri nel settore delle navi da guerra e la riorganizzazione del gruppo Gavio in Astm. Grande eco ha avuto inoltre l'assistenza nell'acquisizione della AC Fiorentina. «Ci troviamo a operare in un mercato attivo, con un numero limitato di «<em>mega-deals</em>» ma diverse operazioni concluse ed in cantiere. L'operazione «FCA-Renault-Nissan» avrebbe certo cambiato i dati», spiega Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti. «Non si vedono segni di rallentamento, il mercato rimane attivo con qualche possibile accelerazione e operazione importante sempre all'orizzonte. L'incertezza politica, per nostra fortuna, ha una incidenza limitata in questo settore. Diverso per l'economia, ma non si vede in questa fase un indebolimento suscettibile di influenzare l'M&amp;a, anzi». In crescita, di ben 5 posizioni, Orrick (17 operazioni concluse nella prima parte del 2019, rispetto alle 15), tra cui a partire dall'acquisizione di Candy da parte del maggior gruppo al mondo per la produzione di elettrodomestici Qingdao Haier, un deal strategico per rafforzare la leadership globale dell'azienda cinese nel settore degli elettrodomestici, alla recente cessione di Auchan Retail Italia al gruppo Conad, un'operazione che rappresenta un cambiamento epocale nell'assetto della Gdo italiana. Attivo è stato anche il settore tech, dove abbiamo seguito la cessione di Neutrino al colosso americano Coinbase. Questa è stata una delle poche exit del mercato italiano nonché la più importante nel campo della sicurezza informatica nel nostro Paese degli ultimi 10 anni e la prima nel settore della crittografia valutaria. «Nonostante un avvio un po' incerto nei mesi di gennaio e febbraio, l'attività dei fondi di Private Equity e delle corporate è ripartita e si è dimostrata alquanto significativa», spiega Guido Testa, office leader italiano di Orrick. «Da un lato i fondi e gli istituti fi nanziari hanno a disposizione in questo momento storico ampie risorse liquide e sono alla ricerca di valide opportunità di investimento. Dall'altro lato gli imprenditori sono favorevoli alla possibilità di sviluppo e crescita anche tramite operazioni straordinarie». «Nonostante le difficoltà a livello geopolitico e macroeconomico le attività di M&amp;a continuano a marciare a livelli sostenuti. Stando alle recenti analisi sul 1H, che abbiamo potuto constatare anche noi attraverso le 17 operazioni concluse negli ultimi sei mesi, l'M&amp;a a livello mondiale ha avuto un andamento simile a quello italiano, vale a dire un primo trimestre tra i più tranquilli degli ultimi anni e un secondo trimestre che ha visto una netta ripresa delle attività. Per quanto riguarda l'Europa, si è riscontrata una diminuzione in termini di valore totale delle operazioni di M&amp;a, con una predilezione delle target in Uk. Il Private Equity invece ha avuto una accelerazione delle attività rispetto al primo semestre dell'anno precedente» conclude. L'operazione chiave del primo semestre per PwC TLS è stata sicuramente Conad/Auchan. Oltre a questa abbiamo lavorato su diverse operazioni in altri ambiti dal farmaceutico (con l'acquisizione di Doc Generici da parte del fondo Intermediate Capital Group) all'energy seguendo diversi players di primario standing nella negoziazione di Long Term PPAs e Project Financing. «Il mercato è stato abbastanza vivace considerato il contesto economico, si sono viste alcune operazioni importanti, a partire da Conad/Auchan che è sicuramente una delle più importanti e che ha aperto la via ad una possibile fase di concentrazione nel settore retail italiano» spiega Giovanni Stefanin, partner responsabile practice Legal di PwC TLS.</p></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 May 2019 04:21:44 +0200</pubDate>
                        <title>Agenzia e procacciamento d’affari: quando &lt;i&gt;“l’abito non fa il monaco”&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agenzia-e-procacciamento-affari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la sentenza n. 3557 del 23 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma ha affrontato la definizione dei confini tra il contratto di agenzia, così come disciplinato dagli artt. 1742 e ss. del Codice Civile e il contratto di procacciamento di affari, evidenziandone analogie e differenze. La pronuncia appare particolarmente utile per gli operatori del diritto che quotidianamente si cimentano nell’attività di inquadramento giuridico della fattispecie, affinché maturino sempre maggior consapevolezza in merito alle clausole di un contratto di procacciamento d’affari che possano abilmente celare un contratto di agenzia.</em></p><h1>Il caso</h1>Nell’ottobre del 2010 una società subiva l’accertamento ispettivo da parte dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (“<strong>Enasarco</strong>”), il quale contestava un’omissione contributiva di euro 41.847,83 per mancati versamenti sulla retribuzione pagata a tre intermediari di vendita. Enasarco riteneva, infatti, che, alla luce del rapporto intercorrente tra la società e tali intermediari, ad essi trovasse applicazione la disciplina degli agenti di commercio, nonostante fossero stati qualificati dalla società mandante come procacciatori d’affari.<h1>Il ricorso e la decisione del Tribunale di Roma</h1>A fronte dell’esito negativo del ricorso presentato al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro tramite la Direzione Regionale del Lavoro di Roma la società proponeva ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma contro Enasarco contestando la qualifica di agente di commercio in capo ai predetti intermediari e la conseguente omissione contributiva.Si costituiva, a questo punto, Enasarco contestando in fatto ed in diritto la domanda proposta dalla società e proponendo, altresì, domanda riconvenzionale per vedere accertata e dichiarata la natura di rapporto di agenzia intercorrente tra la società e gli intermediari.Il Tribunale, accogliendo il ricorso della società, affermava che la continuità nella trasmissione degli ordini e l’ammontare delle provvigioni, quali elementi del contratto concluso con i suddetti intermediari, non dovessero essere considerati, di per sé, indici sufficienti a individuare un contratto di agenzia e riconosceva la qualifica di procacciatore d'affari a gli intermediari.<h1>L’impugnazione e la decisione della Corte d’Appello di Roma</h1>Contro la sentenza del Tribunale di Roma, Enasarco ha proposto impugnazione sostenendo che dal verbale ispettivo non fossero emersi elementi idonei a dimostrare quella stabilità del rapporto tali da poter configurare quest’ultimo come contratto d’agenzia e che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, la continuità nella trasmissione degli ordini, l'ammontare delle provvigioni, la durata pluriennale dei rapporti, nonché gli stessi dati emergenti dal verbale ispettivo fossero sintomatici dell'esistenza di un contratto di agenzia e non di procacciamento d’affari.I giudici di secondo grado hanno quindi accolto l’impugnazione della fondazione, riformando totalmente la sentenza di primo grado e condannando la società a pagare all’Enasarco i contributi non versati sulle provvigioni corrisposte agli intermediari.Alla base della decisione della Corte d’Appello vi è la constatazione che il contratto di agenzia è, per giurisprudenza costante, caratterizzato dalla natura stabile e continua dell’attività di promozione di affari in un determinato ambito territoriale, elementi che valgono a distinguerlo dal rapporto di procacciamento d’affari, che, invece, si contraddistingue per l’occasionalità del rapporto. Mentre, quindi, la prestazione dell’agente è per natura stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere con continuità l’attività di promozione delle vendite nell’interesse della preponente, la prestazione del procacciatore d’affari è e deve essere del tutto occasionale, dipendendo esclusivamente dall’iniziativa dell’intermediario.La Corte d’Appello ha analizzato in dettaglio le risultanze dell’ispezione, con particolare riguardo alle fatture emesse dagli intermediari a favore della società. Esse recavano una numerazione progressiva continua, a dimostrazione della stabilità e dell'esclusività del rapporto con quest'ultima intrattenuto e risultavano talvolta emesse in acconto per provvigioni così dimostrando “<em>senza timore di smentita</em>”, la stabilità del rapporto intercorrente fra le parti. I giudici di secondo grado chiosano affermando che <em>“il pagamento di acconti presuppone la certezza della continuazione nel tempo della prestazione da parte dell'agente, mentre non si coniuga con l'occasionalità della prestazione del procacciatore”</em>.Oltre all’analisi delle modalità di fatturazione, decisive sono state le previsioni contenute nella lettera d’incarico dal momento che la società, oltre ad aver assegnato agli intermediari sfere territoriali di operatività ben determinata – elemento che costituisce ex se uno dei caratteri distintivi del contratto di agenzia – aveva anche previsto il recesso degli intermediari purché lo scioglimento del rapporto avesse tenuto conto della “<em>stagionalità delle linee dei prodotti e dunque solamente al termine della stagione estiva o invernale</em>”.Tale clausola, infatti, pur formalmente ribadendo la precarietà del mandato e la possibilità di scioglimento dello stesso in qualsiasi momento, avrebbe esplicitato, in realtà, un vincolo di carattere non occasionale, imponendo una particolare obbligazione di durata a carico dell’intermediario. Tale caratteristica risulterebbe essere estranea al contratto di procacciamento d’affari, atteso che, motiva la Corte, “<em>l'occasionalità dell'impegno e la libera iniziativa del procacciatore, che caratterizzano tale ultimo rapporto, non si coniugano con una previsione quale quella in precedenza richiamata</em>”.Infine, La Corte d’appello ha considerato indice della continuità dell’attività oggetto del contratto e del giudizio, il fatto che i tre intermediari risultassero da diversi anni iscritti all’Enasarco in qualità di agenti.<h1>Conclusioni</h1>In conclusione, la decisione della Corte d’Appello rappresenta un importante precedente giurisprudenziale ai fini dell’individuazione del <em>discrimen</em> tra i rapporti di agenzia e i rapporti di procacciamento d’affari.Per quanto possa risultare assai gradita una pronuncia autorevole sul tema da parte della Suprema Corte, la sentenza in commento resta, in ogni caso, un esemplare avvertimento a quanti (compresi i tribunali di merito), tratti talvolta in inganno dal <em>nomen</em> di un contratto di procacciamento d’affari, non si preoccupano di verificarne concretamente gli elementi giuridici costitutivi, offrendo agli operatori del diritto una serie di strumenti utili a smascherare il rapporto di agenzia che potrebbe essere stato abilmente nascosto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:francesca.rogai@advant-nctm.com">Francesca Rogai</a> o <a href="mailto:claudia.colamonaco@advant-nctm.com">Claudia Colamonaco</a>.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 May 2019 04:21:06 +0200</pubDate>
                        <title>La delibera elusiva di sentenza sfavorevole come ipotesi di abuso della regola della maggioranza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/delibera-elusiva-di-sentenza-sfavorevole</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La presente nota prende le mosse da una recente vicenda giudiziaria relativa all’abuso di maggioranza, per soffermarsi in particolare sull’esame delle delibere assembleari adottate al solo fine di danneggiare i soci di minoranza, nonché sull’efficacia immediatamente esecutiva delle sentenze di primo grado di annullamento della deliberazione assembleare.</em></p><h1>Aumento di capitale sociale e riduzione del <em>quorum</em> deliberativo</h1>In due successive adunanze, rispettivamente del 2 agosto e del 29 ottobre 2013, l’assemblea dei soci di P.G. S.p.A. (nel prosieguo, per semplicità, la “<strong><em>Società</em></strong>”) aveva deliberato un aumento di capitale sociale, in conseguenza del quale la quota posseduta dal socio di minoranza G.R. si era ridotta dal 20% allo 0,73%.Entrambe le suddette deliberazioni erano state successivamente impugnate da G.R. innanzi al Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 10048 del 2017, aveva dichiarato inefficace la deliberazione di agosto e annullato la successiva di ottobre, sull’assunto che l’aumento di capitale deciso con la delibera del 2 agosto 2013 non si sarebbe perfezionato non sussistendo alcuna prova della sua effettiva sottoscrizione nel termine previsto dalla delibera medesima.In data 27 gennaio 2017, con il voto favorevole dei soci di maggioranza, la Società ha deliberato la riduzione del <em>quorum</em> statutariamente previsto per l’adozione delle decisioni di maggiore importanza (quali, ad esempio, quelle relative alla distribuzione dei dividendi, all’ aumento di capitale e alle operazioni societarie straordinarie), dall’85% al 65% del capitale sociale.G.R. ha impugnato anche tale deliberazione, deducendone l’invalidità per i seguenti motivi: (i) le maggioranze con le quali la deliberazione è stata assunta non sarebbero veritiere perché calcolate avendo come riferimento gli aumenti di capitale dichiarati inesistenti e annullati dal Tribunale di Milano; (ii) sussisterebbe un abuso della maggioranza finalizzato ad eludere gli effetti della sentenza di annullamento sfavorevole per il socio di maggioranza della Società; (iii) sussisterebbe il requisito del<em> periculum in mora,</em> dal momento che il socio di maggioranza aveva intenzione di procedere con nuovi aumenti di capitale. Il ricorso presentato da G.R. è stato rigettato con ordinanza.Il motivo principale posto a fondamento della decisione del Tribunale di Milano è quello per cui la sentenza di primo grado, in quanto passibile di impugnazione, non può essere considerata definitiva e, pertanto, non può avere “<em>l’effetto di invalidare immediatamente ed in via automatica tutte le deliberazioni societarie assunte con le maggioranze formate sulla base di una delibera solo successivamente annullata (con giudizio non ancora definitivo)</em>”. Avverso l’ordinanza G.R. ha presentato reclamo, riproponendo i motivi precedentemente esposti.<h1>Il reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano</h1>In data 7 giugno 2018, il Tribunale di Milano, con sentenza, ha accolto il reclamo revocando l’ordinanza impugnata, sospendendo l’esecuzione della delibera. Nella motivazione della sentenza si legge che la Società non ha chiarito le ragioni sottese alla decisione di ridurre il <em>quorum</em> deliberativo, limitandosi ad un generico riferimento <em>“all’agevolazione della governance societaria”.&nbsp;</em>A ciò si aggiunga l’evidente collegamento tra l’adozione della delibera impugnata e la previsione degli effetti quasi certamente sfavorevoli per la Società, derivanti della precedente sentenza di annullamento (seppur provvisoriamente esecutiva), oggetto di impugnazione in appello.In merito, non possono certamente essere accolte le ragioni esposte dalla Società resistente per cui solo le sentenze passate in giudicato sarebbero dotate di immediata esecutività. Infatti, l’art. 282 c.p.c. non distingue tra tipi di sentenze e, analogamente, l’efficacia delle sentenze di cui all’art. 2908 c.c., rubricato “<em>effetti costitutivi delle sentenze</em>” prescinde dal passaggio in giudicato delle stesse.In aggiunta, l’art. 2377, settimo comma, c.c., prevede che l’annullamento della deliberazione abbia effetto rispetto a tutti i soci, senza disporre che l’annullamento sia stato deciso con sentenza passata in giudicato; e ancora l’art. 2378, terzo comma, c.c., dispone l’iscrizione nel registro delle imprese sia del provvedimento di sospensione, sia della sentenza che decide sull’impugnazione. L’obbligo di iscrizione per entrambi gli atti è stato interpretato in dottrina nel senso di attribuire alla sentenza (anche se non definitiva) gli stessi effetti del provvedimento di sospensione.Appare pertanto essenziale ritenere produttiva di effetti anche la sentenza di primo grado seppur oggetto di impugnazione, poiché l’immediata esecutività della sentenza rappresenta l’unico modo per evitare l’annullamento delle deliberazioni assunte nel periodo intercorrente tra l’impugnazione e la decisione in appello, annullamento che metterebbe certamente in dubbio l’effettività del principio di legalità relativamente agli atti societari. È opportuno in merito precisare come si tratti di effetti che potrebbero essere successivamente sospesi dal giudice d’appello, nell’ipotesi in cui ritenga sussistere tutti i presupposti necessari.In conclusione, quale ultima condizione, viene accertata la sussistenza del <em>periculum in mora</em>, requisito necessario alla concessione di un provvedimento sospensivo di urgenza, analogo a quello richiesto dal ricorrente. Il requisito del <em>periculum in mora</em> deve essere valutato con riferimento a quanto prescritto dall’art. 2378, commi terzo e quarto, per cui è necessario un confronto tra il pregiudizio recato al socio e quello che subirebbe la Società dalla sospensione delle delibere stesse. Nel caso di specie, la Società non verrebbe in alcun modo danneggiata dal mantenimento del <em>quorum</em> statutariamente previsto, viceversa G.R. verrebbe certamente e direttamente leso dalle scelte dei soci di maggioranza, non potendo far valere, in via preventiva, la fissazione del legittimo <em>quorum</em> statutario.<h1>Il commento alla sentenza del tribunale di Milano</h1>La sentenza del Tribunale di Milano è stata oggetto di numerosi commenti da parte di autorevoli autori, in particolare per l’interpretazione fornita in relazione alla fattispecie dell’abuso della maggioranza.Parte della dottrina, ha ipotizzato il ricorso in via analogica all’articolo 1345 c.c., come strumento per sanzionare l’abuso da parte dei soci di maggioranza a danno di quelli di minoranza. Dovrà pertanto essere effettuata un’indagine dei motivi sottesi all’adozione della deliberazione, che potrà essere dichiarata invalida solo nell’ipotesi in cui, sottraendo dal calcolo dei voti quelli riconducibili ad un motivo illecito, non venga raggiunto il <em>quorum</em> necessario. È tuttavia opportuno osservare come l’orientamento prevalente in giurisprudenza sia contrario all’applicazione dell’art. 1345 c.c. alle delibere assembleari. Le ragioni sottese a tale astensione riguardano l’assenza di un vero e proprio motivo illecito, inteso come violazione di norme imperative. Questo perché l’annullabilità delle delibere assembleari adottate in danno alla minoranza dipende dal perseguimento di un interesse illecito e non dalla violazione di norme imperative.La tesi che ha ricevuto il maggior numero di adesioni è quella che ha sostenuto l’impugnabilità delle deliberazioni assembleari per eccesso di potere. Si tratta di tutte quelle delibere assembleari finalizzate a perseguire interessi diversi rispetto all’interesse sociale, a danno dei soci di minoranza, in quanto esisterebbe in capo ai soci un vero e proprio obbligo di compiere ogni atto necessario al perseguimento dell’oggetto sociale.In tempi più recenti, per delineare l’eccesso di potere al momento dell’adozione delle deliberazioni assembleari, è stato richiamato il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione contrattuale. Più precisamente, nei contratti associativi le parti sono tenute ad agire in modo tale da non recare pregiudizio alle legittime aspettative degli altri contraenti. L’eccesso di potere si verificherebbe di conseguenza tutte le volte in cui la delibera sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza, in danno di quelli di minoranza, violando il disposto dell’art. 1375 c.c. Dal momento che l’attività dei soci si esprime nel procedimento deliberativo, è lecito osservare come il rispetto del principio di correttezza debba essere valutato in sede di esercizio del diritto di voto. Conseguentemente, la violazione del dovere di correttezza comporta l’invalidità della delibera. L’art. 1375 c.c. consente di rispettare l’equilibrio tra autonomia negoziale e metodo maggioritario, poiché ciascun socio ha diritto a che gli altri rispettino determinati limiti dal punto di vista negoziale, situazione che non si realizzerebbe se il metodo maggioritario consentisse di beneficiare di vantaggi estranei a quelli su cui si fonda il contratto sociale. È utile infatti ricordare come il contratto di società realizzi una comunione di interessi tale per cui, se da un lato autorizza la subordinazione del singolo alla maggioranza qualora una simile subordinazione sia richiesta dall’interesse sociale, dall’altro esclude l’esercizio del diritto di voto per finalità estranee.Prima di concludere, è necessario un breve cenno alla provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In sede di reclamo G.R. sostiene l’immediata esecutività del provvedimento di annullamento, poiché l’art. 2378, comma 3, c.c. ammette la sospensione, in via cautelare e con decreto motivato, dell’esecuzione della delibera qualora sussistano i necessari presupposti. Il Tribunale di Milano ha accolto la tesi sostenuta dal reclamante, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento non è prevista alcuna norma che riconosca immediata esecutività esclusivamente alle sentenze di condanna, contrariamente a quanto prospettato dalla Società. In aggiunta, come più volte osservato, il Tribunale dichiara come l’art. 282 c.p.c non distingua tra tipi di sentenze, riferendosi in modo generico alla provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado.<h1>Conclusioni</h1>In conclusione, la sentenza del Tribunale di Milano qui brevemente analizzata, si caratterizza per l’apertura dell’organo giudicante dimostrata nel valutare un abuso della maggioranza ai danni della minoranza. L’abuso dei soci di maggioranza si attua, nel caso di specie, nell’adozione di una delibera di riduzione del <em>quorum</em> statutariamente previsto, al fine di prevenire gli effetti sfavorevoli del procedimento di impugnazione della sentenza relativa all’aumento del capitale sociale. Ad avviso del Tribunale è infatti evidente la finalità elusiva della sentenza di primo grado, trattandosi di una delibera che non soddisfa alcun interesse apprezzabile sul piano societario.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare&nbsp;<a href="mailto:carlotta.righetti@advant-nctm.com">Carlotta Righetti</a>.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 May 2019 04:20:26 +0200</pubDate>
                        <title>Cessione di partecipazioni societarie sottoposte a condizione: gli obblighi di comportamento delle parti in pendenza di condizione potestativa mista</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con sentenza del 25 maggio 2017, il Tribunale di Milano ha deciso in ordine al mancato avveramento della condizione potestativa mista cui era subordinata la cessione delle quote della società Beta, stabilendo che l’omissione da parte della società acquirente Alfa delle proprie iniziative necessarie al fine dell’avveramento di tale condizione costituisce presupposto rilevante per la fictio di avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c.&nbsp;</em></p><h1>Premessa. Lo svolgimento dei fatti.</h1>La sentenza in commento affronta il caso di una controversia contrattuale relativa alla possibile attivazione del rimedio previsto dall’art. 1359 c.c. (la c.d. <em>fictio</em> di avveramento della condizione) con riferimento ad una condizione potestativa mista che, a detta delle parti convenute, non si sarebbe realizzata a causa del comportamento omissivo della parte attrice, determinando così la risoluzione del contratto in questione.In particolare, la società Alfa – quale acquirente – e i soci della società Beta – quali venditori – avevano sottoscritto un contratto di cessione di quote rappresentanti l’intero capitale sociale di Beta. Tale contratto prevedeva due condizioni, entrambe stipulate espressamente a favore di Alfa: (i) l’ottenimento da parte di una società terza, Gamma, della c.d. “autorizzazione unica” per la realizzazione di una centrale a biomassa vegetale e (ii) la sottoscrizione di un contratto di appalto tra Alfa e Gamma per la realizzazione di tale centrale.Il mancato avveramento di anche solo una di tali condizioni avrebbe comportato, in primo luogo, l’obbligo di retrocessione delle quote dall’acquirente ai venditori e, di conseguenza, l’obbligo dei venditori di restituire all’acquirente la tranche di prezzo già incassata.Già prima del termine ultimo previsto per l’avveramento delle due condizioni, Alfa aveva richiesto ai soci di Beta di procedere alla restituzione della tranche di prezzo pagata (e, contestualmente, alla retrocessione delle quote di Beta da Alfa ai venditori) in considerazione del fatto che, ancorché la prima condizione si fosse avverata, sarebbe stata invece sostanzialmente certa l’impossibilità di realizzazione della seconda, in seguito effettivamente non avveratasi.Alfa ha dunque citato in giudizio i soci di Beta dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo l’accertamento del mancato avveramento della condizione e, conseguentemente, la risoluzione del contratto e la condanna dei venditori alla restituzione della prima tranche di prezzo.Dal canto loro, i soci di Beta hanno eccepito l’imputabilità del mancato avveramento della condizione alla stessa Alfa S.r.l., la cui condotta omissiva avrebbe di fatto portato alla risoluzione del contratto.<h1>La condizione contrattuale controversa e la condotta di Alfa</h1>La condizione oggetto della disputa tra Alfa e i soci di Beta (cioè, la sottoscrizione del contratto di appalto tra Alfa e Gamma per la realizzazione di una determinata centrale a biomassa vegetale) è stata qualificata dal Tribunale di Milano come condizione potestativa mista.Tale condizione è infatti costituita da una combinazione di componenti casuali e potestative:<ul> <li>una <span style="text-decoration: underline;">componente casuale</span>, dipendente dall’operato di una società terza, cioè Gamma;</li> <li>una <span style="text-decoration: underline;">componente (non meramente) potestativa</span>, dipendente invece dalla condotta del soggetto nel cui interesse la condizione è posta, cioè Alfa.</li></ul><p>Nelle condizioni potestative miste assume dunque particolare rilievo la condotta della parte nel cui interesse la medesima condizione è prevista, considerato che tale soggetto viene a trovarsi nella posizione di potere determinare l’effettivo verificarsi o meno della condizione stessa, con il conseguente rischio di strumentalizzazioni da parte di tale soggetto nel caso in cui, in pendenza della condizione, venga a maturare un interesse contrario al realizzarsi della stessa.Nella narrativa della sentenza del Tribunale di Milano in commento, si rinviene come, in pendenza della condizione, Alfa abbia omesso di porre in essere qualsiasi condotta adeguata per addivenire alla conclusione del contratto di appalto con Gamma e, pertanto, all’avveramento della condizione. In particolare:</p><ul> <li>Alfa non aveva mai formalizzato alcuna offerta a Gamma per la stipulazione del contratto di appalto;</li> <li>solo successivamente a numerosi incontri tra le parti coinvolte, era emersa l’incapacità di Alfa ad offrire le garanzie finanziarie richieste per l’esecuzione dell’appalto;</li> <li>Alfa non aveva poi mai dato concretamente seguito alla propria proposta di sopperire ai mancanti requisiti finanziari tramite la costituzione di una ATI con una società terza, mai realizzata;</li> <li>a fronte della proposta di estendere il termine per l’avveramento della condizione, Alfa aveva dapprima espresso parere favorevole, salvo poi chiedere la risoluzione del contratto con i soci di Beta ancora prima della scadenza del termine originario.</li></ul><p>A fronte delle possibili condotte strumentali delle parti di un contratto sottoposto a condizione, il codice civile prevede due correttivi.L’art. 1358 c.c. dispone che “<em>colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, <strong>deve, in pendenza di tale condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte”.</strong></em>Il codice introduce quindi un obbligo di buona fede, volto specificamente a tutelare gli interessi dell’altra parte. Quale rimedio sanzionatorio per la violazione di tale obbligo di buona fede, l’art. 1359 c.c. stabilisce la c.d. <em>fictio</em> di avveramento della condizione: “<em>la condizione di considera come avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”.</em></p><h1>I presupposti della fictio di avveramento<em> ex</em> art. 1359 c.c.</h1>Come indicato poc’anzi, l’art. 1359 c.c. richiede la sussistenza di due presupposti affinché possa operare la c.d. <em>fictio</em> di avveramento della condizione:<ul> <li>l'interesse contrario all’avveramento della condizione; e</li> <li>il mancato avveramento della condizione per causa imputabile a tale parte.</li></ul><p>Quanto al primo presupposto, a nulla varrebbe la circostanza che la condizione era stata originariamente prevista nel solo interesse di Alfa: il Tribunale di Milano, infatti, si allinea alla più recente giurisprudenza di legittimità <a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, secondo cui la <em>fictio ex</em> art. 1359 c.c. ben può applicarsi nel caso in cui l’interesse di una parte muti al punto da divenire contrario all’avveramento della condizione.Diversamente, nel caso di condizione potestativa o di condizione potestativa mista, la parte nel cui tale condizione sia stipulata e dalla quale dipenda il suo avveramento gioverebbe di un originale <em>ius poenitendi</em>, potendo cioè imporre un proprio “ripensamento” all’altra parte determinando con la propria condotta il mancato avveramento della condizione.Il Tribunale di Milano chiarisce inoltre che, in pendenza di condizione potestativa mista, entrambi i contraenti sarebbero obbligati <em>ex lege</em> a tenere una condotta di buona fede ai sensi dell’art. 1358 c.c. e, in particolare, addirittura “<em>ad attivarsi per quanto di loro competenza al fine di innescare il comportamento del terzo dedotto in condizione</em>”.L’inadempimento a tale obbligo di buona fede renderebbe di conseguenza imputabile alla parte inadempiente il mancato avveramento della condizione, integrando così il secondo presupposto richiesto dall’art. 1359 c.c.</p><h1>Conclusioni</h1>In considerazione di quanto precede, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande attoree, ritenendo invece avverata la condizione in questione ai sensi dell’art. 1359 c.c.In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto sufficientemente provata la sussistenza dei due presupposti della <em>fictio</em> di avveramento della condizione in ragione delle seguenti circostanze:<ul> <li>la complessiva e protratta inerzia di Alfa nella predisposizione della documentazione e dei materiali necessari per la presentazione di una offerta a Gamma e alla stipulazione del relativo contratto di appalto;</li> <li>il riconoscimento da parte della stessa Alfa della propria inidoneità tecnica e finanziaria ad eseguire l’appalto.</li></ul><p>Alla luce di quanto precede, risulta che l’apposizione di una condizione potestativa mista non possa anche sconfinare in una sorta di riserva del soggetto, dal quale dipenda l’avveramento della medesima condizione, a sottrarsi alla stabilizzazione degli effetti condizionati qualora questo dovesse mutare il proprio interesse alla conclusione dell’affare.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:marco.cosa@advant-nctm.com">Marco Cosa</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Si vedano Cass. n. 23014/2012, Cass. n. 7405/2014, Cass. n. 16501/2014.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 May 2019 04:19:40 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità amministrativa degli enti ed applicazione &lt;i&gt;erga omnes&lt;/i&gt; delle norme prevenzionistiche: il caso delle società straniere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-amministrativa-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Oggi ci intratteniamo su un tema di grande interesse per tutte le società che operano in Italia pur non avendovi stabilito una sede. Si pensi alle numerose holding stabilite in un altro Stato dell’UE o all’estero, il cui personale svolge attività in Italia. Con sentenza del 31 gennaio 2017, il Tribunale Penale di Lucca si è pronunciato in merito all’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> agli enti stranieri, ragionando in particolare sulla possibilità di assoggettare alla giurisdizione italiana società straniere che in Italia non dispongano di alcuna sede, principale o secondaria.</em></p><h1>Il caso</h1>In data 29 giugno 2009, un treno merci composto da 14 carri cisterna trasportanti GPL deragliava con cinque vagoni, provocando così una fuoriuscita di GPL.L’incendio così divampato provocò trentadue morti e numerosi feriti gravi, nonché il grave danneggiamento delle infrastrutture ferroviarie, dei veicoli e delle abitazioni adiacenti alla stazione ferroviaria.La causa del sinistro veniva accertata nella rottura di un componente del treno chiamato “carrello anteriore”.In considerazione del fatto che la ricostruzione fattuale risulta particolarmente complessa, per i fini che qui rilevano, occorre evidenziare che:<ul> <li>il treno merci era di proprietà di una società austriaca ed era stato a messo a disposizione di un operatore ferroviario italiano mediante un contratto di noleggio;</li> <li>l’operatore ferroviario aveva inviato il treno merci in riparazione presso una società italiana;</li> <li>una società tedesca, appartenente allo stesso gruppo della proprietaria austriaca, riforniva la società italiana di riparazioni di alcune parti di ricambio;</li> <li>in sede di revisione, la società italiana installava le componenti difettose fornite dalla società tedesca;</li> <li>la rottura del carrello anteriore era determinata da tali componenti difettose.</li></ul><p></p><h1>I capi d’accusa e la decisione del Tribunale di Lucca</h1>Per le condotte appena descritte, veniva avviato un procedimento penale a carico, tra l’altro, di amministratori e dirigenti di tutte le società coinvolte, per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. <a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Veniva altresì contestato a tali società l’illecito amministrativo derivante dalla violazione di norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell’art. 25-<em>septies</em> del d.lgs. 231/2001 <a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.In particolare, con riferimento a tale ipotesi di responsabilità amministrativa delle società, le disposizioni prevenzionistiche – assunte dal Tribunale come violate e fondanti le condotte colpose di cui agli artt. 589 e 590 c.p. – venivano ricondotte a due generali categorie:<ul> <li>a) fornitura e manutenzione dei carri merci e dei loro componenti, oggetto di contratto di noleggio;</li> <li>b) valutazione dei rischi, inerenti al trasporto ferroviario di merci pericolose.</li></ul><p>Nella propria decisione, il Tribunale di Lucca ha ritenuto, pertanto, che i contestati reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. erano aggravati dalla violazione della normativa prevenzionistica. Ciò in quanto, nel caso di specie, erano state fornite alla società riparatrice componenti meccaniche difettose da parte delle società straniere che, quindi, non avevano ottemperato ai propri obblighi sub a) e b).Il Tribunale, di conseguenza, ha considerato integrati i presupposti per l’applicazione della normativa di cui al d.lgs. 231/2001, condannando tutte le società di diritto straniero e assolvendo, invece, due delle società italiane dall’accusa di cui all’art. 25-<em>septies</em> del d.lgs. 231/2001, per aver correttamente adottato un modello di organizzazione e gestione <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.</p><h1>La posizione degli enti stranieri</h1>Come ricordato dal Tribunale nella sentenza in commento, esistono due distinte tesi in merito all’applicabilità agli enti stranieri del d.lgs. 231/2001.Secondo una possibile interpretazione, l’applicabilità del d.lgs. 231/2001 può ritenersi esclusa per le società straniere senza stabile organizzazione in Italia in quanto, in assenza di disposizioni specifiche al riguardo, non sarebbe possibile assoggettare enti di diritto straniero alle leggi italiane. Aderendo a tale prospettazione, quindi, nessuna responsabilità potrebbe essere ravvisata, nel caso di specie, alle società austriaca e tedesca, in considerazione del fatto che le loro carenze gestionali ed organizzative si sarebbero eventualmente verificate oltre il confine nazionale.La seconda tesi trae invece spunto da alcune pronunce giurisprudenziali <a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>, secondo cui il d.lgs. 231/2001 sarebbe applicabile anche ad imprese non italiane, a prescindere dal fatto che le stesse abbiano o meno una sede secondaria o uno stabilimento in Italia. Tale teoria muove dal principio di imperatività della norma penale (<em>ex</em> art. 3 c.p.) e trova ulteriore fondamento nella normativa di cui al d.lgs. 231/2001: se la normativa in parola si applica espressamente agli enti con sede principale in Italia, anche se il reato è commesso all’estero, a maggior ragione va incriminato l’ente che realizzi il reato in Italia a prescindere dalla propria nazionalità.Il Tribunale, aderendo a quest’ultima tesi, ha declinato alcuni importanti principi, affermando –tra l’altro– che: (i) le imprese straniere sono soggette alla legge italiana per il semplice fatto di operare sul territorio nazionale; (ii) affinché l’ente straniero sia responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 è sufficiente che anche soltanto una parte della condotta si realizzi sul territorio italiano oppure che si verifichi in Italia l’evento che è conseguenza dell’azione/omissione.Infine, come sopra accennato, il Tribunale ha affermato che i reati contestati erano aggravati dalla violazione della normativa prevenzionistica ritenendo, da un lato, l’applicabilità della normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 anche al settore del trasporto ferroviario e, dall’altro, la sussistenza degli obblighi di prevenzione e sicurezza come tutela <strong>non solo</strong> per i lavoratori, ma anche per le persone estranee all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile un nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina vigente in materia di obblighi di sicurezza.<h1>Considerazioni conclusive</h1>La sentenza in esame ci pare importante poiché ha ribadito che la responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001 può sussistere anche in capo a società straniere non aventi sede né principale né secondaria in Italia.A tale conclusione si è pervenuti applicando il principio di imperatività della norma penale sulla scorta del quale una società, seppur straniera, è tenuta al rispetto della legge italiana per il semplice fatto di operare sul territorio nazionale.Pertanto, tutti gli enti che operano, tramite il proprio personale, sul territorio italiano dovrebbero valutare l’opportunità di adottare modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001 al fine di scongiurare di incorrere nelle relative responsabilità con i connessi rischi sanzionatori.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“d.lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento una peculiare forma di responsabilità amministrativa degli enti, comprese le società di capitali, di cui abbiamo più volte parlato in questa Newsletter. Ci limitiamo, quindi, in breve, a ricordare che il d.lgs. 231/2001 prevede sanzioni, pecuniarie (fino a circa 1.500.000 euro) e interdittive (ad es. revoca di autorizzazioni; divieto di fare pubblicità ecc.), a carico degli enti nel cui interesse o vantaggio siano commessi determinati reati (ad es. reati di corruzione; reati societari; reati in materia HSE; ecc.). Il fondamento di tale responsabilità è individuato nella c.d. “colpa organizzativa” ossia nell’incapacità dell’ente di dotarsi di un assetto organizzativo tale da evitare la commissione dei predetti reati. Questo elemento consente di comprendere il motivo per cui la punibilità è esclusa qualora l’ente, tra l’altro, abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi e abbia nominato un organismo di vigilanza con il compito, appunto, di vigilare sul funzionamento e l’aggiornamento del modello.<a name="[2]"></a>[2]Trattasi, rispettivamente, dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose.<a name="[3]"></a>[3]L’art. 25-septies d.lgs. 231/2001 (rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”) prevede che “In relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p. […] si applica la sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive [...] per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. […] In relazione al delitto di cui all’art. 590, co. 3, c.p., commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote […]”.<a name="[4]"></a>[4]Come anticipato nella nota sub 1, al fine di non incorrere in responsabilità ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 l’ente deve dotarsi di un modello organizzativo interno, idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.<a name="[5]"></a>[5]Si veda al riguardo Cass. Pen., Sez. VI, n. 37895/2004 “Caso Siemens” e Trib. Penale di Milano del 28/10/2004.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 11 May 2019 11:04:58 +0200</pubDate>
                        <title>«Azienda ai figli? Pensarci in tempo»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azienda-ai-figli-pensarci-in-tempo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Uno dei momenti più delicati nella vita dell'impresa</h1><h2>Solo un terzo esce indenne dal cambio di leadership</h2><h3>Ecco gli errori più frequenti e i consigli degli esperti</h3>Programmare per tempo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa, senza farsi condizionare dai timori fiscali, e avendo ben chiara la distinzione tra patrimonio personale e aziendale. Sono solo alcuni dei suggerimenti emersi ieri, nel convegno «Come favorire i passaggi generazionali: errori conclamati e possibili rimedi», promosso dallo Studio Sonato e dallo studio legale <strong>Nctm</strong>, ieri nella sede di Confindustria Verona.«Le imprese familiari sono la tipologia più diffusa sul nostro territorio, dotate di grande operosità, in grado di resistere alla crisi e di internazionalizzare, ma fortemente dipendenti dalle vicende familiari», ha esordito Carlo Fratta Pasini, presidente del Banco Bpm. «Il passaggio generazionale va studiato e vanno utilizzati strumenti normativi e giuridici adeguati alla tipologia di azienda, come un vestito da cucire addosso ai singoli casi». E un consiglio su tutti emerso a conclusione: «Separare le proprietà e la gestione della famiglia da quelle dell'azienda», ha riassunto Fratta Pasini.<img class=" wp-image-13060 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-16-alle-17.02.56.png" alt width="405" height="314">A raccontare il tessuto imprenditoriale di Verona e del Veneto, è stato Maurizio Cattaneo, direttore de L'Arena e di Bresciaoggi: «In Italia l'85% delle imprese è a conduzione familiare, in Veneto oltre il 90%. Ogni anno sono 60mila le imprese che devono affrontare la sfida del passaggio generazionale e solo un terzo sopravvive, meno di un quinto supera la seconda generazione e solo il 4% arriva alla quarta generazione».Quali sono gli errori più frequenti? «Spesso viene anticipato il passaggio generazionale per evitare di pagare le imposte di successione, senza considerare che in futuro molti fattori potrebbero cambiare», ha osservato Alfonso Sonato, fondatore dello Studio Sonato. «Inoltre, frequentemente l'imprenditore non riesce a distinguere il patrimonio personale da quello aziendale e non è in grado di avvalersi di attori esterni indipendenti».Altri errori quelli elencati da Daniela Montemerlo, professore ordinario dell'Università Insubria: dall'eccessiva autoreferenzialità dell'imprenditore ai percorsi poco curati e strutturati nell'inserimento dei figli nell'azienda, dall'assenza di regole di accesso e di valutazione dei ruoli di responsabilità alla governance debole.Un aspetto, quest'ultimo, sottolineato anche da <strong>Gian Carlo Sessa</strong>, partner Nctm. «L'imprenditore deve evitare di lasciare la società senza una governance e senza regole chiare, spesso all'origine di liti di difficile risoluzione», ha affermato Sessa. "Se si introducono poi delle clausole di consolido, bisogna prestare molta attenzione a come vengono costruite. Inoltre, è preferibile non utilizzare i trust».A far sentire la voce delle aziende è stato Sandro Veronesi, presidente e fondatore del Gruppo Calzedonia. «Tutti questi caveat fanno apparire l'imprenditore come poco razionale sul tema del passaggio generazionale, ma l'imprenditore non è una persona normale, è abituato ad andare contro corrente», ha rimarcato. «Certo, dobbiamo accettare la realtà di non essere immortali, e questo non è facile. Così come nella vita normale dell'azienda abbiamo una scala di valori che ci aiuta a prendere delle decisioni, altrettanto la dobbiamo avere al momento del passaggio generazionale. Dalla famiglia, all'azienda al bene sociale, ognuno ha la sua scala di valori e deve comportarsi di conseguenza».Dario Stevanato, professore ordinario di Diritto tributario dell'Università di Trieste, ha invitato a non sopravvalutare, ma nemmeno sottovalutare il carico fiscale connesso al passaggio generazionale, dal momento che «le aliquote dell'imposta di successione ora sono molto ridotte ma ci sono riorganizzazioni degli assetti societari che comportano costi onerosi».Alessandro Varaldo, amministratore delegato della Banca Aletti, ha sottolineato come le aziende oggi siano sottodimensionate e debbano guardarsi dalla «trappola della liquidità reale»: «Oggi i tassi di interesse sono molto bassi e ciò dovrebbe spingere a fare investimenti. In Italia, invece, non si investe e non solo per mancanza di fiducia, ma anche per miopia».&nbsp;<em>Tratto da L'Arena di Verona</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 09:26:30 +0200</pubDate>
                        <title>Retelit: al via esame progetto separazione in due società</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retelit-esame-progetto-separazione-in-due-societa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Cda di Retelit ha deciso di procedere con l'analisi e valutazione del progetto di separazione dell'attivita' in due societa', una dedicata alla gestione dell'infrastruttura in fibra e una dedicata al ramo dei servizi a valore aggiunto per la clientela. Le due societa', informa una nota, rimarranno possedute al 100% da Retelit e deriveranno dalla riorganizzazione degli attuali asset, personale e contratti.Il progetto e' stato oggetto di una valutazione, con l'ausilio dello <strong>Studio Legale Nctm</strong> e di Pwc, che ha confermato la fattibilita' dell'operazione. L'obiettivo di tale operazione e' quello di dotare la societa' dei mezzi organizzativi e di brand capaci di accrescere da un lato la capacita' commerciale della divisione dedicata ai servizi e dall'altro di gestire al meglio l'infrastruttura, una delle piu' complete e importanti per l'Italia.<img class=" wp-image-12818 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/04/Schermata-2019-04-18-alle-15.23.34.png" alt width="345" height="342">Le due attivita' hanno una forte interrelazione industriale e commerciale e, pertanto, rimangono strettamente legate dal controllo al 100% da parte della holding quotata Retelit. Pur tuttavia le due attivita' sono guidate da driver finanziari differenti e la loro separazione permetterebbe una gestione funzionale ai diversi obiettivi. La tempistica prevista per l'analisi di dettaglio e' di circa un paio di mesi, al termine dei quali sara' eventualmente deliberata l'effettiva implementazione. Dario Pardi, presidente di Retelit ha commentato: "Abbiamo deciso di procedere con questa analisi e valutazione per poter attrezzare la societa' con un modello organizzativo che ci permetta di incrementare la nostra capacita' di servire al meglio i nostri clienti e partner, nonche' di evidenziare le diverse componenti del business del Gruppo. Tale ripartizione, anche in un'ottica di consolidamento di settore, ci permetterebbe una piu' facile identificazione delle potenziali sinergie con potenziali target nelle due specifiche aree di business".&nbsp;<a href="https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201904171832001252" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 04:50:30 +0100</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;“Per la Corte Suprema di Cassazione è illegittimo il sequestro di infiorescenze di cannabis light”&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corte-suprema-cassazione-illegittimo-infiorescenze-cannabis-light</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 4920, 31 gennaio 2019</strong>Il mercato della cannabis light continua a crescere in maniera esponenziale e ad attirare un grande numero di investitori da tutto il mondo.Tuttavia, come anticipato nel nostro precedente articolo “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/cannabis-light-in-italia-legge-242-2016" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Cannabis light in Italia: boom clamoroso nelle vendite, ma l’uso ricreativo resta illegale</em></a>”, la Legge n. 242 del 2 dicembre 2016, non prevedendo la vendita delle infiorescenze per uso ricreativo, ha generato molti dubbi ed incertezze interpretative, che rischiano di incidere in modo negativo sulla vendita dei prodotti a base di cannabis light.Un importante passo in avanti sul punto, però, è stato fatto dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale è stata chiamata a decidere proprio in merito alla legittimità o meno della vendita di infiorescenze di <em>cannabis light</em> (cioè con THC compreso tra lo 0,2% e lo 0,6%).Con la rivoluzionaria sentenza n. 4920 del 31 gennaio 2019, i giudici di legittimità affermano, in sintesi, che dalla liceità della coltivazione della cannabis light, alla stregua della legge 2 dicembre 2016, n. 242, discende, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0.6 %, (e, in particolare, delle <strong>infiorescenze</strong>) - percentuale al di sotto della quale la sostanza non è considerata dalla legge come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti - nel senso che non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R.Ne consegue che, se il rivenditore di infiorescenze di <em>cannabis light</em> provenienti dalle coltivazioni considerate dalla Legge n. 242 del 2016 è in grado di documentare la provenienza lecita dei prodotti, il sequestro preventivo delle infiorescenze, al fine di effettuare successive analisi, può giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza del reato di cui all’ art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.</p><h1>Il Caso di specie</h1><h2>L’ordinanza del Tribunale del Riesame di Macerata</h2>Il caso trae origine dall’ordinanza di rigetto del Tribunale del Riesame di Macerata avverso l’istanza di riesame proposta contro il sequestro preventivo di infiorescenze di <em>cannabis light</em>.Nella fattispecie, le infiorescenze di <em>cannabis light</em> contenevano un valore medio di THC inferiore allo 0,6%, conformemente a quanto previsto per legge.Nonostante ciò, il Tribunale di Macerata riteneva sussistente il <em>fumus</em> in relazione al reato di produzione, traffico e detenzione di illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ed affermava che, sebbene la Legge n. 242/2016 si ponga in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale in tema di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contenuta nel d.P.R. 309/1990, non possa derogarvi in quanto non riguarda scopi ricreativi, regolamentando soltanto le coltivazioni di canapa delle varietà ammesse ex art. 17 direttiva 2005/53/CE – non rientranti nell’ambito di applicazione del d.P.R.309/1990 e riferendosi esclusivamente alle condotte dell’agricoltore.<h2>Ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Macerata</h2>Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Macerata veniva proposto ricorso sulla base di tre motivi, che possono così sintetizzarsi:<strong>Primo motivo di ricorso</strong>Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sosteneva la contradditorietà dell’ordinanza impugnata, avendo il Tribunale di Macerata erroneamente affermato che (i) la Legge n. 242/2016, pur ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale in tema di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contenuta nel d.P.R. 309/1990, non possa derogarvi; (ii) la commercializzazione al dettaglio dei prodotti derivanti dalla coltivazione di canapa sia illecita, poichè non prevista e disciplinata dalla Legge n. 242/2016.Il ricorrente osservava, invece, che il mancato inserimento del commercio di infiorescenze nell’elenco delle attività lecite non esclude automaticamente la sua liceità e che, in ogni caso, la circolare ministeriale n. 70 del 22 maggio 2018 ha ricondotto le infiorescenze alla categoria del florovivaismo, così rendendo lecito il loro commercio.<strong>Secondo motivo di ricorso</strong>Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduceva il vizio di motivazione nella apodittica affermazione della illiceità del commercio di infiorescenze di cannabis light a scopi ricreativi.<strong>Terzo motivo di ricorso</strong>Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduceva l’erronea applicazione dell’art. 4, commi 5 e 7 della Legge n. 242/2016, anche in relazione all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.A tale proposito, per mera chiarezza espositiva, si precisa che ai sensi dell’art. 4, commi 5 e 7, della Legge n. 242/2016, qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni previste per legge, mentre al comma 7 è previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa piantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Legge possano essere disposti dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, il contenuto di THC nella coltivazione risulti superiore allo 0,6%. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso è esclusa la responsabilità dell’agricoltore.Fermo quanto sopra, il ricorrente sosteneva che, come desumibile dalla lettura dei succitati articoli, quando si tratti della coltivazione di semi certificati, conformemente alla normativa vigente, anche per il venditore (così come previsto per l’agricoltore) è esclusa la responsabilità penale ove il livello di THC sia superiore alla soglia di massima tolleranza (0,6%). Il ricorrente evidenziava, inoltre, che nel caso di specie, non era stato effettuato l’accertamento genetico sui semi coltivati.<h1><strong>La sentenza della Corte Suprema di Cassazione</strong></h1>Prima di entrare nel merito della questione, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessaria l’analisi preliminare del quadro normativo italiano in materia di sostanze stupefacenti e <em>cannabis light</em>, con particolare riferimento alla Legge n. 242/2016 recante “<em>Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa</em>” e ai profili relativi alla commercializzazione delle infiorescenze.La sopracitata Legge, spiega la Corte, è mossa dalla ratio di promuovere e diffondere nel sistema produttivo italiano l’uso della canapa, ricreando le condizioni per fare ripartire la filiera nazionale della canapa e, come si evince dalla relazione alla proposta di legge, di evitare che i coltivatori rischino gli effetti (procedimenti penali con onerose spese legali, sequestri o distruzioni o, comunque, perdite di raccolti) di accertamenti eseguiti con procedure di prelievo e di esami contrastanti con le norme europee.L’articolo 1, comma 2, sancisce che la Legge n. 242/2016 si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art.17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al d.P.R. 309/1990.La coltivazione delle varietà di canapa nella stessa considerate, non costituisce, pertanto, reato ai sensi dell’art.73 d.P.R. 309/1990 ed è consentita senza previa autorizzazione. La Legge n. 242/2016 prevede soltanto che (i) il coltivatore conservi i cartellini della semente e le fatture di acquisto per almeno 12 mesi; (ii) l’autorità competente effettui i controlli secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale di recepimento; (iii) il contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi il limite dello 0,6%.Difatti, dal superamento del summenzionato limite consegue la perdita dei benefici economici erogati dallo Stato e, come previsto dall’art. 4, comma 7, le coltivazioni possono essere confiscate o distrutte, senza che ciò comporti una responsabilità in capo all’agricoltore.Orbene, dopo aver delineato i principali profili del quadro normativo italiano in materia di canapa light, i giudici di legittimità hanno affrontato la questione inerente alla vendita al dettaglio dei prodotti a base di canapa, lumeggiando che, sebbene non prevista dalla Legge n. 242/2016, deve comunque ritenersi consentita la commercializzazione per i prodotti della canapa oggetto del “<em>sostegno e della promozione”</em>, espressamente contemplati negli articoli 2 e 3 della legge.Ed ancora, i giudici di legittimità precisano che con la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 22 maggio 2018 n.70, le infiorescenze di canapa sono state ufficialmente inserite nella categoria del florovivaismo, così rendendo lecito il loro commercio.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte ha ritenuto, pertanto, di poter condividere l’orientamento espresso in precedenza da parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Ancona, 27 luglio 2018; Tribunale di Rieti 26 luglio 2018; Tribunale di Macerata, 11 luglio 2018; Tribunale di Asti, 4 luglio 2018) e della dottrina, secondo cui dalla liceità della coltivazione di <em>cannabis</em> alla stregua della Legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6%, per cui non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici) sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309/1990.La fissazione del limite dello 0,6% di THC rappresenta già, infatti, l’esito di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico, cosicché la vendita delle infiorescenze provenienti dalle coltivazioni lecite ai sensi della 242/2016 non potrà considerarsi illecita, salvo diverse previsioni di leggi.A questo proposito, è appena il caso di evidenziare che né il d.P.R. 309/1990 né (inesistenti) fonti normative primarie successive alla Legge n. 242/2016 presentano contenuti che consentono di affermare questa conclusione. Ne deriva che vale il principio generale secondo il quale <em>“la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere (agere licere) delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi (facultas agendi)”.</em>La Corte Suprema conclude precisando che, se non è contestato che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite ex lege 242/2016, come per l’agricoltore, anche per il commerciante è esclusa la responsabilità penale nel caso di sequestri (e distruzioni) dei prodotti a causa del superamento del limite dello 0,6% e sarà, quindi, ammissibile soltanto il sequestro in via amministrativa (art. 4, comma 7, Legge n. 242/2016). Ad una diversa conclusione potrà giungersi soltanto se risulti che il commerciante sia stato consapevole oppure artefice dei trattamenti del prodotto successivi all’acquisto dal coltivatore e volti ad incrementare il contenuto di THC.La pronuncia in esame rappresenta senza dubbio un importante tassello per rendere via via più chiaro il significato delle disposizioni della Legge n. 242 del 2 dicembre 2016 e non lasciare spazi a dubbi interpretativi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com">Paolo Quattrocchi</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o <a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com">Michelle Pepe</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1]L’articolo 2 della Legge n. 242/2016 prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere specifici prodotti e attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alimenti, cosmetici, semilavorati, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia), tra i quali sono incluse le coltivazioni destinate al florovivaismo.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 11:24:43 +0100</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;Cannabis light&lt;/i&gt; in Italia: boom clamoroso nelle vendite, ma l’uso ricreativo resta illegale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cannabis-light-in-italia-legge-242-2016</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’entrata in vigore della legge 242 del 2016, contenente “<em>Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa</em>”, ha l’indubbio merito di aver riportato in auge in Italia il fenomeno della canapa light, un tipo di raccolto in passato molto diffuso sul territorio nostrano, basti considerare che negli anni Quaranta l’Italia era il secondo produttore di canapa a livello mondiale, dopo l’Unione Sovietica.È sotto gli occhi di tutti, infatti, la crescita esponenziale dei c.d. grow-shop, ovverosia i negozi dediti alla vendita di cannabis light, così come in pochi anni sono aumentate di circa 10 volte le aree destinate alla sua coltivazione (da 400 ettari nel 2013 a quasi 4 mila nel 2018), con un fatturato complessivo che si può stimare in circa 40 milioni di Euro. Del resto, è la stessa succitata legge che stabilisce che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali debba destinare annualmente una quota delle risorse disponibili (nel limite massimo di € 700.000), per favorire la coltivazione della canapa light.Orbene, con il termine <em><strong>Cannabis/Canapa</strong></em> si fa generalmente riferimento alla pianta nella sua interezza (stelo, radici, fiori).Sono le infiorescenze della pianta di canapa che possono essere caratterizzate, invece, da un elevato livello di THC che, una volta esiccate, possono essere utilizzate per attività ricreative o per scopi curativi.Il THC è l’abbreviazione di tetraidrocannabinolo, cioè la sostanza psicotropa prodotta dai fiori di cannabis.Ciò detto, la presunta legalizzazione delle infiorescenze della cannabis light e il volume di affari registrato continuano comprensibilmente ad attirare l’attenzione degli investitori sia italiani che stranieri.Tuttavia, la legge 242/2016 nasconde delle insidie.La presente legge, infatti, non prevede la coltivazione, la produzione e la vendita delle infiorescenze di canapa per attività ricreative (ad esempio il fumo). Disciplina, bensì, la coltivazione della filiera di canapa, da cui è possibile ottenere specifici prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alimenti, cosmetici, semilavorati, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia).Con la legge 242/2016 si è inteso, quindi, promuovere forme alternative di sfruttamento agricolo, diversificando il mercato della produzione agroalimentare e favorendo la produzione locale a discapito del ricorso a materie prime straniere, tutto questo non deve essere facilmente confuso con il processo di legalizzazione della cannabis.Orbene, al fine di potere capire più compitamente i termini della questione, è necessario comprendere quando si debba parlare di sostanze stupefacenti e psicotrope, quando si sia in presenza della c.d. cannabis terapeutica, e, infine, cosa debba intendersi per<em> cannabis light.</em></p><h1>(A) Sostanze stupefacenti e psicotrope.</h1>La legge italiana include le infiorescenze di cannabis con elevato livello di THC tra le sostanze stupefacenti e psicotrope.L’attuale normativa prevede, in particolare, che chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo, o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, deve munirsi dell’autorizzazione del Ministero della Sanità.Ove concessa, l’autorizzazione è valida, oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l’impiego di sostanze stupefacenti.<h1>(B) Cannabis terapeutica.</h1>La cannabis FM-2 (canapa) ad uso medico ed i farmaci cannabinoidi possono essere prescritti dai medici nell’ambito di trattamenti sintomatici di supporto e presentano un <em>range</em> qualitativo <em>standard</em>, considerato, inoltre, che gli impieghi di cannabis ad uso medico sono presenti in studi clinici controllati, studi osservazionali e revisioni sistematiche.La cannabis ad uso medico presenta un elevato livello di THC, basti solo considerare che l’azienda olandese Bedrocan® produce varietà di cannabis ad uso medico - ancora oggi importate in Italia- con un elevato livello di THC: Bedrocan (22%), Bedrobinol (13,5%) e Bediol (6,3%).La legge prevede espressamente che anche la coltivazione delle piante di canapa ad uso medico con un livello di THC superiore allo 0,2% deve comunque essere autorizzata dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dalle norme in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.Inoltre, il Ministero della Salute svolge anche le seguenti funzioni:(i) individuare le aree da destinare alla coltivazione delle piante di cannabis;(ii) importare, esportare e distribuire sul territorio nazionale, ovvero autorizzare l’importazione, l’esportazione, la distribuzione e il mantenimento scorte delle piante e il materiale vegetale a base di cannabis;(iii) provvedere alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis, a seconda delle richieste delle regioni e delle province autonome e informare l’International Narcotics Control Boards (INCB).I coltivatori autorizzati consegnano il materiale vegetale a base di cannabis al Ministero della Sanità, che, a sua volta, provvede alla destinazione del materiale stesso alle officine farmaceutiche autorizzate per la successiva trasformazione in sostanza attiva o preparazione vegetale, entro quattro mesi dalla raccolta.Attualmente in Italia la cannabis farmaceutica legale proviene esclusivamente dall’Olanda e dallo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, così come stabilito dall’accordo del 18 settembre 2014 tra il Ministro della Difesa e il Ministro della Salute.<h1>(C) La legge n. 242/2016 e il dibattito sulla commercializzazione delle infiorescenze di canapa light per uso ricreativo.</h1>In base alla legge 242/2016, qualora, all’esito di un controllo dell’autorità competente, il contenuto complessivo di THC sui campioni di pianta risulti superiore allo 0,2%, ma rientri nel limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore.Quindi, la percentuale di THC ammessa nella cosiddetta <em>cannabis light</em> è compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%.La legge 242/2016 si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse ed iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, conformemente ai requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.Va da sé che in questo caso non è richiesta alcuna autorizzazione per la coltivazione delle piante di canapa, così come previsto dalla legge in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.I coltivatori hanno soltanto l’obbligo di conservare i cartellini della sementa acquistata per un periodo non inferiore a 12 mesi e le fatture di acquisto della medesima.Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio sulle coltivazioni di canapa.In sintesi, quindi, la legge 242/2016:<ol> <li>sostiene e promuove la coltivazione della filiera di canapa da cui è possibile ottenere determinati tipi di prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alimenti, cosmetici, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria e alla bioedilizia, coltivazioni dedicate alle attività didattiche o al florovivaismo);</li> <li>prevede a carico del coltivatore soltanto l’obbligo di conservare per 12 mesi i cartellini della semente acquistata e la fattura d’acquisto;</li> <li>stabilisce che la percentuale di THC nelle piante coltivate possa oscillare tra lo 0,2% allo 0,6%, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico dell’agricoltore;</li> <li>prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destini alla coltivazione di questo tipo prodotto annualmente una quota delle risorse disponibili, nel limite massimo di € 700.000.</li></ol><p></p><h2></h2><h2>Il dibattito sulla cannabis light e sulla sua commercializzazione.</h2>Il dibattito intorno alla <em>cannabis light</em> e alla sua commercializzazione, resta ancora oggi acceso, stante l’indiscutibile successo del prodotto, da un lato, e la sua non completa regolamentazione, dall’altro.Nel frattempo, aumentano in maniera esponenziale i cosiddetti <em>grow-shop</em>, o canapai, dediti alla vendita di prodotti legati al mondo della <em>canapa light</em>, circostanza che ha fatto sentire l’esigenza al Consiglio superiore della Sanità e il Ministero dell’Interno di intervenire espressamente sul tema.Il Consiglio Superiore della Sanità ha reso un parere in merito alla pericolosità dell’uso della <em>cannabis light</em> e alla sua commercializzazione, affermando che non può escludersi la pericolosità dei prodotti contenenti infiorescenze di canapa, considerato che non è stato scientificamente valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio, età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, così da evitare che l’assunzione inconsapevolmente percepita come “sicura” e “priva di effetti collaterali“ si traduca in un danno per se stessi o per altri.In merito alla seconda problematica - cioè se i prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis“ o “cannabis light“ o “cannabis leggera“ possano essere immessi nel commercio e a quali condizioni - il Consiglio Superiore della Sanità ha evidenziato che tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è inclusa la produzione delle infiorescenze, né tantomeno la libera vendita al pubblico e, pertanto, ha raccomandato l’introduzione di misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti.A settembre 2018 è stato pubblicato, inoltre, il parere reso dall’attuale Ministro dell’Interno Matteo Salvini sugli “<em>Aspetti giuridici-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa degli stupefacenti</em>”, con il quale ha dettato indicazioni operative per le FF.OO. nell’esecuzione dei controlli presso i vari esercizi commerciali.Segnatamente, nella presente circolare è statuito che le infiorescenze, nonché i prodotti da queste ottenuti, possono rientrare nella nozione di sostanze stupefacenti anche se la percentuale di THC oscilla nell’intervallo stabilito dalla citata legge 242/2016 (da 0,2% a 0,6%) e, quindi, così come i prodotti ottenuti dalle piante non iscritte nel Catalogo comune, possono essere sequestrate.Il Ministero identifica ulteriori fattispecie che legittimano il sequestro del reperto sulla base dell’esito positivo del narcotest speditivo, ossia:<ol> <li>infiorescenze contenute in confezioni anonime o prive di indicazioni commerciali o sul prodotto ovvero in mancanza di titoli di acquisto che possano ricondurre al dettagliante e verificare la provenienza dei prodotti;</li> <li>infiorescenze contenute in confezioni commerciali dissigillate;</li> <li>infiorescenze vendute in forma sfusa;</li> <li>olio ed estratti oleosi ottenuti dalle infiorescenze, per i quali non è possibile determinare con immediatezza il tenore del THC contenuto nel prodotto;</li> <li>piante di cannabis coltivate in vaso o in terra, per le quali non risulti con certezza la provenienza da coltivazioni ottenute da sementi delle citate varietà ammesse dalla normativa comunitaria.</li></ol><p>Ma vi è di più. Nella presente circolare si afferma non soltanto che la legge 242/2016 non prevede la vendita delle infiorescenze per uso personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione, ma anche che l’esimente prevista per il coltivatore non è estendibile al venditore delle infiorescenze.Quindi, il limite dello 0,6% si applicherebbe soltanto all’agricoltore che per cause naturali veda svilupparsi una coltivazione con limiti superiori a quelli consentiti.Viceversa tale estensione non varrebbe per il venditore o per il grossista, per il quale il superamento del limite dello 0,2% non risulterebbe imprevedibile, bensì preventivamente misurabile mediante una valutazione tecnica di laboratorio.Nonostante la pubblicazione delle circolari in commento, la situazione di incertezza resta, questo perché il quadro normativo sulla canapa light resta invariato. È evidente, dunque, che le attuali criticità potranno essere spazzate vie solo attraverso un intervento legislativo che possa, finalmente, chiarire i termini esatti della questione, senza lasciare spazi a dubbi interpretativi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.quattrocchi@advant-nctm.com">Paolo Quattrocchi</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o <a href="mailto:m.pepe@advant-nctm.com">Michelle Pepe</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 04:12:10 +0100</pubDate>
                        <title>Quale sarà il futuro energetico della Gran Bretagna dopo la Brexit?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/futuro-energetico-gran-bretagna-dopo-brexit</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bernard O’Connor</strong> e <strong>Raffaele Caldarone</strong> disegnano su Energia 4.18 la cornice del futuro rapporto energetico tra l’UE e Regno Unito (che “semplicemente deve ancora essere elaborato”) presentando il punto di vista di quattro istituzioni sulla questione.Per il Parlamento europeo, che parte da quanto riportato nello studio<a href="http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)614181" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Impact of Brexit on the EU Energy System</a>– pubblicato nel novembre 2017 su richiesta della Commissione parlamentare europea per l’industria, la ricerca e l’energia – l’impatto della Brexit sui cittadini e sulle imprese dell’UE sarà limitato, presupponendo che il Regno Unito non cercherà un vantaggio competitivo per le proprie imprese, cioè non discriminerà le imprese dell’UE attive nel suo territorio e non ridurrà le tasse sull’energia o gli standard ambientali.</p><blockquote><p>Una delle preoccupazioni è che qualora il Regno Unito dovesse essere isolato dall’UE nel settore dell’energia, i costi di produzione e fornitura di energia per i consumatori britannici aumenterebbero inevitabilmente</p></blockquote><p>La Camera dei Lord, che nel gennaio 2018 aveva pubblicato i risultati delle sue deliberazioni in materia energetica in un Report intitolato <a href="https://www.parliament.uk/brexit-energy-security-inquiry-lords" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Brexit: energy security</em></a>, rileva il forte desiderio della maggior parte degli attori del settore energetico di rimanere nel mercato unico dell’energia, pur ritenendolo molto difficile.La Camera dei Comuni, il cui documento informativo datato 9 novembre 2018 dal titolo <a href="https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8394" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Brexit: Energy and Climate Change</em></a>, prevede un costo annuo per l’uscita del Regno Unito dal mercato interno dell’energia fino a 500 milioni di sterline entro il 2020.Il Governo britannico ha elaborato la <a href="https://www.gov.uk/government/publications/meeting-climate-change-requirements-if-theres-no-brexit-deal/meeting-climate-change-requirements-if-theres-no-brexit-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Guidance on Meeting Climate Change Requirements</em></a> nel caso in cui non ci sia un accordo Brexit: “nell’ambito di uno scenario no deal, il bilancio del Regno Unito per il 2010 ha annunciato un’imposta sulle emissioni di carbonio britannico pari a 16 sterline per tonnellata di CO2 in aggiunta alle emissioni ammissibili di ciascun impianto”.Il post presenta l’articolo Energia e Brexit scritto da Bernard O’Connor e Raffaele Caldarone e pubblicato sul <a href="http://www.rivistaenergia.it/2018/12/4-2018/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">numero 4.18 di Energia (pp. 14-16)</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 10:58:40 +0200</pubDate>
                        <title>L’attesa decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: conferma (definitiva?) della generale validità della clausola &lt;i&gt;claims made&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausola-claims-made</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 Settembre 2018 è stata depositata l’attesa decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 22437, datata 5 giugno 2018) in materia di validità della clausola <em>claims made</em>.La Sentenza, come noto, è stata emessa sul solco dell’ordinanza di rimessione alle stesse Sezioni Unite formulata in data 8 Gennaio 2018 dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione. In particolare, la Terza Sezione aveva chiesto alle Sezioni Unite di stabilire la correttezza o meno dei seguenti principi:</p><p style="padding-left: 30px;"><em>(i) non è consentito alle parti elevare al rango di "sinistri" fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c., ovvero, nell'assicurazione della responsabilità civile, da quelli previsti dall'art. 1917, comma primo, c.c.; </em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>(ii) nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 cc., la clausola la quale limiti l'indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito, c.d. clausola claims made.</em></p>In buona sostanza, l’ordinanza revocava in dubbio la validità della clausola<em> claims made</em> sia sotto il profilo della non qualificabilità della richiesta di risarcimento quale “sinistro” ai fini della polizza assicurativa, sia sotto il diverso profilo della strutturale, e quindi intrinseca, “immeritevolezza” del meccanismo <em>claims made</em>, con particolare riguardo ai casi in cui la polizza non preveda la c.d. “postuma” (anche nota come <em>discovery period</em> o <em>sunset clause</em>).Tale ordinanza, peraltro, seguiva di poco la precedente sentenza n. 10560/2017, sempre della Terza Sezione della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato la immeritevolezza della clausola claims made nel caso di mancanza della copertura “postuma”.La nuova e articolata pronuncia delle Sezioni Unite sembra rimuovere tali dubbi di invalidità “intrinseca” della clausola <em>claims made</em>, stabilendo il seguente principio:<p style="padding-left: 30px;"><em>Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claim made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’articolo 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalla parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto , con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro.</em></p>In altre parole, le Sezioni Unite hanno confermato – auspicabilmente in via definitiva – che la clausola <em>claims made</em> non è strutturalmente (cioè intrinsecamente) invalida per le ragioni ipotizzate dall’ordinanza dell’8 Gennaio 2018, da un lato chiarendo che la richiesta risarcitoria ben può assumere la qualifica di “sinistro” ai fini di polizza e, dall’altro lato, negando la possibilità di sottoporre le clausole <em>claims made</em> ad un vaglio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c. (in ciò discostandosi dal precedente orientamento precedente delle stesse Sezioni Unite).É interessante notare come a tali conclusioni le Sezioni Unite giungano attraverso un articolato percorso che include – tra i vari passaggi degni di nota – la esplicita riconduzione della copertura assicurativa <em>claims made</em> nel novero dei contratti “tipici” e la considerazione del ruolo (in effetti importantissimo nella pratica ma fino ad oggi tendenzialmente assente dal discorso giurisprudenziale) delle c.d. <em>deeming clauses</em>.Peraltro, le Sezioni Unite svolgono un articolato percorso argomentativo che espressamente riprende, confermandole, le preoccupazioni espresse dalla precedente giurisprudenza della Cassazione circa le ipotetiche o possibili criticità che, in determinate situazioni, il meccanismo e la struttura <em>claims made</em> possono determinare, dando luogo a quelli che anche questa sentenza della Suprema Corte chiama (con espressione che rischia così di entrare in modo stabile nel lessico giuridico) “buchi di copertura”.In questi casi, sintetizzando la pronuncia delle Sezioni Unite, la tutela dell’assicurato e i suoi possibili rimedi vanno principalmente ricercati – escluso a questo punto il vaglio di validità ai sensi dell’art. 1322 c.c. - da un lato nella possibile tutela risarcitoria nei confronti dell’assicuratore o degli intermediari per responsabilità precontrattuale e, dall’altro lato, nella possibile nullità, anche parziale, del contratto assicurativo per difetto della c.d. “causa in concreto”, attraverso un sindacato volto in sostanza a vagliare il contratto medesimo “…per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adatta allo scopo” in omaggio, a quanto parrebbe, alla “giuridica esigenza che il contratto assicurativo sia adeguato allo scopo pratico perseguito dai paciscenti”.È probabile che proprio nelle implicazioni giuridiche ed applicative del principio ricordato da ultimo si possa ravvisare uno degli aspetti più incisivi di questa attesa pronuncia delle Sezioni Unite che, senza dubbio, merita un’approfondita analisi, soprattutto in relazione alle ricadute applicative che essa potrà avere sulle attuali e future controversie in questa assai dibattuta materia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 04:48:47 +0200</pubDate>
                        <title>Doing business in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/doing-business-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Raffaele Caldarone ha risposto a una serie di domande per Thomson Reuters, dove affronta sotto differenti punti di vista, l'approccio al business in Italia: dal sistema giuridico al panorama per gli&nbsp;investimenti esteri, comprese restrizioni, regolamenti e incentivi e veicoli commerciali.L'articolo riassume inoltre le leggi che regolano i rapporti di lavoro&nbsp;e fornisce una breve panoramica su Diritto della concorrenza, protezione dei dati, Sicurezza e Responsabilità.<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/Doing-business-in-Italy.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Qui l'articolo completo in inglese</a>Testo tratto da <a href="https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I2ef12ae61ed511e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad7401600000162d92e898e365fee00%3FNav%3DKNOWHOW_UK%26fragmentIdentifier%3DI2ef12ae61ed511e38578f7ccc38dcbee%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&amp;listSource=Search&amp;listPageSource=91492b0c068c602129b36a7d432f6faf&amp;list=KNOWHOW_UK&amp;rank=1&amp;sessionScopeId=bf92be179481200057f2890fe405bd60f5efca1cdfd75669caac480663389089&amp;originationContext=Search+Result&amp;transitionType=SearchItem&amp;contextData=%28sc.Search%29&amp;navId=14E44E3981A378600F0D4E1E37BC771A&amp;comp=pluk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thomson Reuters Practical Law</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 03:22:25 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;abuso di potere della minoranza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/labuso-di-potere-della-minoranza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il caso esaminato dal Tribunale di Milano</strong></li></ol><p>Due soci di minoranza di una società a responsabilità limitata (“Alfa S.r.l.”), proprietari di una partecipazione pari al 45% del capitale sociale, impugnavano la delibera di nomina dell’amministratore unico poiché - a loro dire - assunta dai soci di maggioranza in violazione dello statuto sociale.Tale vizio non riguardava l’oggetto della decisione ma la sua modalità di assunzione: secondo i soci di minoranza essa avrebbe dovuto essere adottata con “delibera assembleare” e non, come avvenuto, tramite “consultazione scritta”.È quindi bene ricordare che, ai sensi del Codice Civile, le deliberazioni in questione possono essere assunte, tra l’altro, tramite:</p><ul> <li>delibera assembleare, cioè adottando il cd. metodo collegiale che presuppone la presenza dei soci nel medesimo consesso, la simultanea discussione e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno (art. 2479<em>bis</em>c.);</li> <li>consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, cioè esprimendo il proprio assenso in merito ad un testo di decisione trasmesso dal socio proponente (art. 2479, co. 3, c.c.).</li></ul><p>La scelta di una delle due modalità era fondamentale per Alfa S.r.l. considerato che:</p><ul> <li>una delibera deve essere assunta in sede assembleare se lo richiedono i soci che detengono almeno 1/3 del capitale sociale (art. 2479, co. 3, c.c.);</li> <li>per il solo caso di delibera assembleare, lo statuto di Alfa S.r.l. richiedeva la partecipazione del 70% del capitale sociale, così da rendere sempre necessaria la presenza dei soci di minoranza per la validità della riunione (c.d. <em>quorum</em> costitutivo).</li></ul><p>Diversamente, l’assunzione di decisioni mediante consultazione scritta - presupponendo la trasmissione a tutta la compagine sociale del testo di decisione in merito al quale raccogliere le manifestazioni di consenso - necessita solo di raccogliere voti favorevoli di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.Nel caso in esame, i soci di maggioranza avevano convocato l’assemblea per deliberare sulla nomina dell’amministratore unico. I soci di minoranza non avevano presenziato all’assemblea così da fare mancare il <em>quorum </em>del 70%. Per tutta risposta, i soci di maggioranza, invocando la necessità di scongiurare la paralisi della società in mancanza di un amministratore, nominavano l’amministratore unico tramite consultazione scritta forti della titolarità di una partecipazione rappresentativa di più della metà del capitale sociale.I soci di minoranza si opponevano a tale decisione affermando il loro diritto a pretendere che la decisione venisse assunta, come previsto dalla legge, con il metodo assembleare, fermo il rispetto del <em>quorum </em>rafforzato previsto dallo statuto.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>La decisione del Tribunale di Milano</strong></li></ol><p>Il Tribunale di Milano, in sede cautelare, ha ritenuto che la nomina dell’amministratore unico di Alfa S.r.l. era stata assunta dai soci di maggioranza in violazione delle regole statutarie.Infatti, la scelta da parte dei soci di maggioranza del metodo della consultazione scritta era finalizzato a escludere i soci di minoranza dalla decisione (il loro 45% non era infatti sufficiente per impedire ai soci di maggioranza di raggiungere il <em>quorum</em> del 50%+1).Il Tribunale ha poi aggiunto che i soci di minoranza hanno il diritto e non il dovere di partecipare all’assemblea con la conseguenza che non può definirsi di per sé “strumentale” l’esercizio di tale diritto (ossia la partecipazione o meno all’assemblea).Diversamente, secondo il Tribunale di Milano, l’abuso del diritto può configurarsi nel caso in cui la mancata partecipazione dei soci di minoranza all’assemblea sia finalizzata a ledere i diritti o gli interessi della società o dei soci di maggioranza.Per questi motivi il Tribunale ha affermato che “<em>il pregiudizio che subiscono i soci di minoranza di vedere la società gestita da una persona che non gode della loro fiducia (determinante in base allo statuto, data la previsione di una maggioranza particolarmente rafforzata) prevale su quello che subirebbe la società in conseguenza della sospensione della decisione di nomina</em>”.La delibera in esame è stata, quindi, dichiarata invalida.Il provvedimento del Tribunale di Milano costituisce l’occasione per fare il punto sulla tematica in esame che, come vedremo tra poco, era già stata considerata dalla giurisprudenza.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Abuso di potere e abuso di diritto</strong></li></ol><p>Fin dagli anni ‘50 i Giudici hanno riconosciuto che una deliberazione assunta in modo “fraudolento” e lesivo dei diritti degli altri soci (principalmente di minoranza) possa essere legittima, a prescindere dalla violazione di specifiche norme di legge o statutarie.Si tratta, ad esempio, dei casi di riduzione e contestuale ricostituzione del capitale sociale con conseguente esclusione dalla compagine sociale del socio di minoranza che non fosse in condizione di partecipare a tale ricostituzione. Analogamente si può pensare a ipotesi di ripetuti aumenti di capitale che comportavano la progressiva diluizione della partecipazione del socio di minoranza.Secondo una parte della giurisprudenza, tali condotte costituiscono abuso o eccesso di potere ogniqualvolta il socio di maggioranza persegua il proprio interesse personale ed antisociale oppure danneggi in modo fraudolento i diritti degli altri soci.Un secondo orientamento, oramai prevalente e consolidato, considera invece l’abuso di maggioranza quale violazione dell’obbligo generale di eseguire il contratto in buona fede di cui all’art. 1375 c.c. (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387).L’annullamento della delibera, quindi, richiederebbe la prova che il potere di voto determinante del socio di maggioranza: (i) sia stato esercitato fraudolentemente allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci; oppure (ii) fosse in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Quale tutela?</strong></li></ol><p>Nel caso di una delibera assunta in virtù dell’abuso dei diritti sociali riconosciuti al socio di maggioranza, il socio di minoranza può richiedere l’annullamento di tale delibera ossia la sua “rimozione”.Lo stesso non sembra potersi affermare con certezza qualora le condotte abusive riguardino il socio di minoranza, poiché tali condotte avranno senz’altro impedito, all’atto pratico, l’assunzione della delibera.In questi ultimi casi, la nostra giurisprudenza pare quindi offrire la sola possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata assunzione di una delibera.&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:1." target="Il" title="esaminato" class="caso">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/Labuso-di-potere-della-minoranza.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 03:21:04 +0200</pubDate>
                        <title>Il procacciamento d&#039;affari come forma di mediazione atipica: l&#039;obbligo di iscrizione nel registro delle imprese quale requisito indispensabile per il diritto alla provvigione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-procacciamento-daffari-come-forma-di-mediazione-atipica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La vicenda: Cassazione, Sezioni Unite, 2 agosto 2017, n. 19161</strong></li></ol><p>Allo scopo di ottenere il pagamento della provvigione, a suo parere dovutale in ragione dell’attività di mediazione svolta, la titolare di uno studio tecnico industriale cita in giudizio una società di capitali. La convenuta si costituisce eccependo in primo luogo la nullità della pattuizione sul compenso, non essendo parte attrice iscritta nell’elenco dei mediatori di cui alla Legge n. 39/1989.In primo grado, il Tribunale di Verona condanna la società al pagamento, inquadrando l’attività svolta dalla titolare dello studio nell’ottica del mero procacciamento d’affari e, in quanto tale, sottratta alla disciplina di cui alla Legge n. 39/1989. In appello, la Corte di Venezia ribalta la sentenza in ragione della mancata dimostrazione dell’iscrizione dell’attrice presso l’albo dei mediatori professionali, ritenendola invece presupposto essenziale per fare sorgere il diritto alla provvigione.A seguito del ricorso per Cassazione proposto dalla procacciatrice, la seconda sezione della Suprema Corte, alla luce del contrasto giurisprudenziale in materia di mediazione atipica, ha ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni Unite, le quali sono state chiamate a pronunciarsi sulla possibilità di attrarre anche il procacciamento d’affari nell’ambito della disciplina della mediazione, prevedendo quindi la necessità che colui che svolga tale attività, per poter fondatamente richiedere il pagamento per la prestazione espletata, debba o no essere iscritto negli appositi registri o repertori.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Mediazione, procacciamento d’affari ed agenzia: cenni introduttivi</strong></li></ol><p>Al fine di poter correttamente comprendere la questione in analisi, è opportuno richiamare brevemente, in via introduttiva, i punti maggiormente caratterizzanti della disciplina della mediazione, della cd. mediazione atipica (o unilaterale) e del procacciamento d’affari, ovvero di tutte quelle tipologie contrattuali - ad esclusione dell’agenzia - aventi ad oggetto una prestazione d’opera finalizzata alla conclusione di contratti tra le parti.</p><ul> <li>La mediazione, disciplinata dagli articoli 1754 e seguenti del codice civile, è caratterizzata dall’obbligo di imparzialità imposto al mediatore nello svolgimento della propria attività e dall’obbligo di iscrizione nell’apposito ruolo del Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) da cui direttamente dipende il diritto a percepire la provvigione in virtù dell’attività svolta.</li> <li>La cd. mediazione atipica è, invece, quel particolare tipo di mediazione avente per effetto il sorgere di un rapporto nei confronti di una soltanto delle parti, della quale il mediatore cura l’interesse.</li> <li>Il procacciamento d’affari è una figura negoziale non disciplinata dal codice civile e parzialmente affine sia alla mediazione che all’agenzia. Il procacciatore si obbliga, verso corrispettivo, a promuovere la conclusione di affari fra il soggetto da cui ha ricevuto l’incarico, e nel cui interesse agisce, e soggetti terzi. L’attività di procacciamento d’affari è, contrariamente all’agenzia, caratterizzata dall’assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di procacciamento d’affari</strong></li></ol><p>Come anticipato, la decisione cui è stata investita la Suprema Corte nel caso di specie riguardava la riconducibilità del procacciamento d’affari all’interno della disciplina positivamente stabilita per la mediazione, in particolar modo per ciò che concerne la nullità della pattuizione riguardante la provvigione, qualora i soggetti che si pongono come mediatori non siano iscritti nel registro delle imprese o nel R.E.A.I precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia possono essere ricondotti a due filoni.Per un primo orientamento, nucleo essenziale della mediazione sarebbe costituito dall’obbligo di imparzialità: il procacciatore d’affari, in quanto non sottoposto a tale obbligo, non sarebbe conseguentemente soggetto all’applicazione dell’art. 6 della Legge n. 39/1989. L’iscrizione negli appositi registri o repertori non costituirebbe, per questa categoria di professionisti, presupposto per il sorgere del diritto alla provvigione.Per un secondo orientamento, vero nucleo essenziale della mediazione sarebbe costituito dall’attività diretta a favorire fra due o più parti la conclusione di un affare. In quest’ottica, il procacciamento d’affari, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo da parte di soggetti moralmente e professionalmente inidonei, viene qualificato forma di mediazione atipica e fatto perciò rientrare nell’ambito di applicabilità della Legge n. 39/1989.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>La decisione delle Sezioni Unite del 2 agosto 2017</strong></li></ol><p>Le Sezioni Unite, chiamate a comporre il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto fosse da prediligere il secondo orientamento.Il ragionamento della Cassazione parte dalla costatazione che il cd. ruolo dei mediatori è suddiviso in quattro sezioni, rispettivamente dedicate a: <em>(i)</em> mediatori immobiliari; <em>(ii)</em> mediatori merceologici; <em>(iii)</em> mediatori muniti di mandato a titolo oneroso (nel quale rientrano i mediatori atipici); <em>(iv)</em> mediatori in servizi vari.L’art. 2, comma 4, della Legge n. 39/1989 stabilisce che l’iscrizione nel cd. ruolo dei mediatori muniti di mandato a titolo oneroso dev’essere richiesta - anche se l’attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo - da coloro che svolgono attività per la conclusione di affari relativi a beni immobili o ad aziende: restano quindi escluse le attività di mediazione atipica realizzate in forma occasionale in relazione a beni mobili.Sposando il summenzionato secondo orientamento, e ritenendo perciò il procacciamento d’affari quale forma di mediazione atipica, sorge obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese o il R.E.A., secondo la Corte, per il procacciatore d’affari che <em>(i)</em> svolge in maniera professionale la propria attività o <em>(ii)</em> svolge in maniera occasionale la propria attività in relazione a beni immobili o ad aziende.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Conclusioni</strong></li></ol><p>Riassumendo, alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha stabilito che, qualora l’attività sia svolta a titolo professionale deve ritenersi che, qualsiasi forma assuma la mediazione, a prescindere da quale sia l’oggetto di essa, il mediatore, tipico o atipico (e quindi anche il procacciatore), è tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese o nel R.E.A. con tutte le conseguenze che dalla mancata iscrizione derivano nei confronti del diritto alla provvigione.&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/Il-procacciamento-daffari-come-forma-di-mediazione-atipica.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 03:20:16 +0200</pubDate>
                        <title>Modificazione dei &lt;i&gt;quorum&lt;/i&gt; deliberativi e diritto di recesso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/modificazione-dei-quorum-deliberativi-e-diritto-di-recesso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il caso di specie</strong></li></ol><p>La fattispecie alla base della pronuncia della Corte di Cassazione riguardava una S.p.A. il cui capitale sociale era in origine detenuto da due soci, i quali possedevano rispettivamente il 60% e il 40% delle azioni; lo statuto della società, inoltre, prevedeva per l’assemblea straordinaria maggioranze qualificate di due terzi del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Tale previsione statutaria non consentiva la modificazione dello statuto senza il concorso di entrambi i soci, in un regime che finiva per essere unanimistico.Alla morte del socio in possesso del pacchetto di minoranza, gli eredi scioglievano la comunione in cui erano cadute le azioni, dividendola in quattro pacchetti suscettibili di autonomo godimento. Dopo tale cambiamento della compagine sociale, grazie ad un accordo tra il socio di maggioranza e uno dei soci-eredi, l’assemblea era in grado di modificare lo statuto e di ridurre i quorum deliberativi, riportandoli a quelli previsti dalle disposizioni del codice civile (artt. 2368 e 2369).I tre soci dissenzienti esercitavano il diritto di recesso, invocando la disposizione dell’art. 2437, lett. g), c.c., che prevede la possibilità di recedere per coloro che non hanno concorso a delibere assembleari riguardanti “le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”. La società resisteva contestando l’applicabilità della disposizione stessa al caso di specie.Il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda dei tre soci dissenzienti, mentre la Corte d’appello di Brescia ribaltava il giudizio disconoscendo il diritto di recesso reclamato; a seguito di ciò, i soccombenti ricorrevano dinanzi alla Suprema Corte.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’art. 2437 c.c. e la disciplina del recesso</strong></li></ol><p>È utile premettere che la disposizione in esame si inserisce all’interno di una complessiva rivisitazione della disciplina del recesso del socio da parte del d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003. La riforma ha inteso ampliare l’operatività del diritto di recesso, facendo risultare inattuale l’approccio interpretativo inizialmente seguito dalla giurisprudenza, che faceva invece leva sul carattere di tassatività della previsione legale e sul fatto che il recesso comportasse un depauperamento della società ed una lesione agli interessi dei creditori.Secondo quanto prevede l’art. 2437 <em>quater</em> c.c., infatti, gli amministratori liquidano il socio recedente attraverso l’offerta delle azioni dello stesso in opzione agli altri soci o a terzi, ovvero mediante l’acquisto delle azioni da parte della società.È solo nel caso di assenza di utili e riserve disponibili per l’acquisto delle azioni che si procederà alla riduzione del capitale sociale o allo scioglimento della società; in questo modo la riduzione del capitale sociale è solo una possibile conseguenza del recesso.Tornando alla lettera dell’art. 2437, lett. g), c.c., il significato dell’espressione “le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione” si presta a diverse interpretazioni. La dottrina, in merito, si divide tra chi adotta interpretazioni più restrittive e chi invece adotta interpretazioni più estensive, convergendo sul solo rilievo che la formulazione in discorso presenti un certo carattere di ambiguità.La Corte di Cassazione ritiene che la delibera che ha mutato il <em>quorum</em> per le assemblee straordinarie, riconducendolo alla previsione legale, non rientri nel caso della lett. g) dell’art. 2437 c.c., poiché non &nbsp;&nbsp;comporta una modificazione neppure indiretta dei diritti di voto o di partecipazione (questi ultimi da intendersi come soli diritti di natura economica).Il giudice di legittimità riporta degli esempi, chiarendo come inciderebbe direttamente sul diritto di voto una deliberazione che trasformasse azioni senza diritti di voto in azioni con diritti di voto o che modificasse l’ambito degli argomenti riguardo ai quali il diritto di voto può essere esercitato. Nel caso di modificazione del <em>quorum</em>, invece, i diritti di voto nel loro assetto statutario non sono modificati, né direttamente né indirettamente: ciò che eventualmente viene a mutare è il “peso” del voto, ma il diritto di voto commisurato alle azioni rimane immutato. I ricorrenti infatti lamentavano, in buona sostanza, che la deliberazione avesse intaccato il regime unanimistico e che gli stessi non sarebbero più stati in grado di condizionare le scelte della società.Tuttavia, nella disciplina di cui alla lett. g) dell’art. 2437 c.c., l’esercizio del diritto di recesso del socio non è collegato ad un qualche pregiudizio per lo stesso, ma deriva dal dato oggettivo dell’intervenuta modificazione del diritto di voto. A conferma di ciò la Suprema Corte rileva che il legislatore ha disciplinato espressamente i casi in cui il diritto di recesso è conseguente ad un più sfavorevole trattamento della posizione del socio, come nel caso dell’art. 2497 <em>quater</em> c.c., che prevede il recesso del socio nel caso di alterazione sensibile delle condizioni economiche e patrimoniali della società.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;">3.<strong> Conclusioni</strong></p>La Corte di Cassazione arriva perciò ad escludere il diritto di recesso dei soci <em>ex </em>art. 2437, lett. g), c.c., confermando l’esito del giudizio in fase di appello, poiché nessuna modificazione dei diritti di voto e di partecipazione si è verificata tramite la delibera che ha modificato il <em>quorum</em> assembleare riportandolo a quello previsto dalle disposizioni di legge. Tuttavia, vi arriva attraverso un percorso argomentativo diverso da quello seguito dalla Corte bresciana, che aveva sostenuto (i) l’interpretazione restrittiva della norma nell’ottica di evitare un depauperamento della società, (ii) il verificarsi di una lesione indiretta del diritto di voto, come tale estranea alla sfera applicativa della disposizione normativa.La Suprema Corte afferma, invece, che nel caso di specie non sia corretto parlare di incidenza non solo diretta, ma anche indiretta sul diritto di voto. Vero è che la deliberazione assembleare che modifica il <em>quorum</em> deliberativo ha una ricaduta sfavorevole sulla posizione del socio di minoranza, ma ciò rappresenta un fatto del tutto estraneo alla fattispecie designata dal legislatore, che fa riferimento ad una modificazione oggettiva del diritto di voto previsto dallo statuto.La Cassazione rileva da ultimo che, a fondamento della lettura estensiva del diritto di recesso - disattesa dalla stessa Corte - sta la preoccupazione che la maggioranza possa abusare dei propri poteri. Tuttavia, essa chiarisce come il carattere abusivo di una deliberazione che ha ricondotto la previsione statutaria a quella legale sia da escludere fino a prova contraria.&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/Modificazione-dei-quorum-deliberativi-e-diritto-di-recesso.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 30 Mar 2018 03:19:26 +0200</pubDate>
                        <title>Contratto di concessione di vendita di automobili e abuso di dipendenza economica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-concessione-di-vendita-di-automobili-e-abuso-di-dipendenza-economica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="padding-left: 30px;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Il caso</strong></p>La controversia decisa dalla sentenza in commento trae origine dall’esecuzione di un contratto di concessione di vendita di automobili ai sensi del quale il concedente si era riservato il potere di fissare a carico del concessionario degli obiettivi commerciali mensili particolarmente gravosi, nonché di recedere unilateralmente qualora, tra le altre cose, gli obiettivi non fossero stati raggiunti; il concedente si era obbligato altresì a pagare al concessionario un corrispettivo la cui determinazione dipendeva, in parte, dal raggiungimento degli obiettivi di volta in volta determinati. Dopo diverso tempo dall’inizio del rapporto contrattuale, il concessionario non riusciva più a realizzare gli obiettivi determinati dal concedente e, quindi, a fronte della diminuzione degli introiti, contestava alla casa madre il fatto di fissare obiettivi eccessivamente gravosi. A fronte del continuo mancato raggiungimento degli stessi, il concedente decideva, infine, di esercitare il suo diritto di recesso. Il concessionario conveniva quindi in giudizio il concedente per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.La domanda viene respinta in entrambi i gradi di merito, ma nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Torino, sollecitata dalla difesa della società concessionaria, affronta alcune importanti questioni interpretative concernenti il divieto di abuso di dipendenza economica. Tra l’altro, i giudici di Torino si interrogano circa l’applicabilità dell’art. 9, L. n. 192/1998 (“Legge sulla Subfornitura”) ai soli contratti di subfornitura o – come ritenuto nel caso di specie – anche ad altri rapporti tra imprenditori in cui possa ravvisarsi la medesima <em>ratio</em>; nonché sulle circostanze in presenza delle quali possa dirsi sussistente lo stato di dipendenza economica ovvero possa qualificarsi come abusiva la condotta contrattuale dell’impresa più forte, nonostante la sua conformità alle pattuizioni contrattuali. A seguito di ciò, il concessionario ricorreva davanti alla Corte di Cassazione.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>L’interpretazione della norma</strong></p>L’art. 9 della Legge sulla Subfornitura prevede che è vietato l’abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova una impresa cliente o fornitrice. È considerata dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La dipendenza economica è valutata altresì tenendo contro della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Al riguardo, occorre constatare che il primo divieto stabilito nella norma si riferisce all’abuso di dipendenza economica come ad una fattispecie unitaria e generale, mentre le ipotesi successivamente elencate costituiscono delle specificazioni, menzionate a titolo esemplificativo.Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica viene sanzionato con la nullità quando, oltre al ricorrere dei presupposti fattuali sopra elencati, il sacrificio imposto dalla parte “dominante” all’impresa dipendente risulti ingiustificato.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Il sacrificio dell’interesse del soggetto dipendente</strong></p>Resta da chiarire quando il sacrificio dell’interesse del soggetto dipendente possa dirsi <em>ingiustificato</em>. Su questo punto, l’art. 9 della Legge sulla Subfornitura tace, e la riflessione di giudici e studiosi è ancora lungi dal trovare un punto di approdo ampiamente condiviso.Ciò premesso, alcune interessanti indicazioni interpretative possono essere tratte da campi per determinati aspetti affini alla subfornitura, ossia l’Antitrust e il diritto dei consumatori.Ad esempio, in tema di Antitrust la Corte di Giustizia ha chiarito che “<em>la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito</em>”. Secondo questa pronuncia, infatti, perché si integri una condotta abusiva da parte dell’impresa dominante è sufficiente che la stessa sia priva di “<em>giustificazioni obiettive</em>”, in quanto diretta solo a comprimere l’interesse degli altri operatori di mercato (imprese o consumatori).In tema di diritto dei consumatori, invece, una clausola è abusiva quando introduce “<em>una alterazione vistosa e unidirezionale</em>” dell’assetto contrattuale, così da creare una “<em>compressione unilaterale dell’interesse</em>” del consumatore “<em>senza vantaggi compensativi e senza negoziazione</em>”; oppure quando è formulata in considerazione del solo interesse del professionista, senza essere bilanciata da altre clausole volte a tutelare l’interesse del consumatore.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Considerazioni conclusive</strong></p>Dunque, sebbene la sentenza della Cassazione non decida nel merito la controversia in oggetto, fornisce interessanti spunti per l’interpretazione delle norme contenute nella Legge sulla Subfornitura dettate in materia di abuso di posizione dominante, grazie al paragone effettuato con il diritto dei consumatori ed il diritto Antitrust.Da tale scenario emerge che non è l’entità del sacrificio imposto al soggetto dipendente (impresa o consumatore) a renderlo ingiustificato, ma piuttosto il fatto che detto sacrificio sia soltanto strumentale al mero rafforzamento della posizione di dominio detenuta da chi, grazie ad essa, ha potuto imporlo.In altri termini, un atto o un patto è abusivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge sulla Subfornitura (così come lo è ai sensi della normativa Antitrust e della disciplina sulle clausole abusive dei consumatori) quando, all’esito di una valutazione <em>ex post</em> del contesto entro il quale si è formato, riveli che il sacrificio subito dal soggetto debole sia esclusivamente giustificato dall’intento della parte “<em>dominante</em>” di consolidare la posizione di dipendenza del singolo interlocutore nei suoi confronti o la propria posizione di dominio sul mercato, a prescindere da giustificazioni di natura tecnica, economica e/o relative a esigenze di produzione o distribuzione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/Contratto-di-concessione-di-vendita-di-automobili-e-abuso-di-dipendenza-economica.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:33:16 +0200</pubDate>
                        <title>EU Company Law for digital solutions and cross-border operations: the framework for the need to developing and simplifying legislation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-company-law-for-digital-solutions-and-cross-border-operations-the-framework-for-the-need-to-developing-and-simplifying-legislation</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Commission, in its 2017 Annual Work Programme, announced that the expected initiative on company law is intended “to facilitate the use of digital technologies throughout a company’s lifecycle and cross-border merger and divisions”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. These efforts were also underlined in the Commission Work Programme 2018(CWP 2018), where the Commission acknowledged a focus “on revising EU company law to support business with clear, modern and efficient rules”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Current EU company law only addresses the use of digital technologies to a limited degree as in Directive(EU)2017/1132, which includes certain provisions on disclosure of company information online, and Directive(EU) 2017/828 that facilitates the communication and exchange of information between companies and shareholders. However, the existing legislation does not address the use of digital tools in general<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Harmonization of EU company law is a prerequisite for a fully-fledged digital single market that would enable all operators,” ……and in particular SMEs, to draw on the potential of digital technology and the digital economy and eliminate unnecessary barriers in the single market, while safeguarding their rights and providing legal and cyber security. Despite the recent codification and amendments to other aspects of EU company law, problems in areas such as legal certainty, administrative burdens, unnecessary costs, the absence of transparency and the ineffective protection of companies, still remain. These points have been highlighted several times by the European Parliament”. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>&nbsp;<strong>Company Law and its development and simplification </strong>Progress in developing and simplifying various aspects of company law has been made since 2012 when the European Commission presented its “Action Plan on European Company Law and Corporate Governance”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. EU company law was recently partially codified in the above mentioned Directive EU/2017/1132, which repealed six directives<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>and amended an additional five<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. EU company law covers various areas, such as formation, capital and disclosure requirements; domestic mergers and divisions; EU legal entities and business operations involving more than one country. The legal framework of the company law includes, apart from Directive (EU)2017/1132, other legislative acts including the 12<sup>th</sup> Company Law Directive 2009/102/EC, Directive 2013/34/EU on annual financial statements, Directive 2004/25/EC on takeover bids, the Shareholders Rights Directive(SRD) 2007/36/EC and the Transparency Directive 2004/109/EC and the Regulation(EU)910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market.<strong>&nbsp;</strong><strong>Digitalization of EU company law and cross-border operations</strong>The Commission’s intentions to deal with digitalization of EU company law and cross-border operations were announced in several Communication. For example, in its “Communication on EU eGovernment Action Plan 2016-2020”(April 2016), the Commission noted the need to simplify the access to information under EU business and company law, since “improving the use of digital tools when complying with company-law related requirements throughout different phases of company’s lifecycle would achieve simpler and less burdensome solutions for companies”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In the “Communication on upgrading the single market” ( October 2015), the Commission introduced its intentions regarding actions leading to an updates of the single market<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. Here it noted the uncertainties for SMEs concerning EU company law and promised to consider “further ways of achieving simpler and less burdensome rules for companies”, including “making digital solutions available throughout company lifecycle” and the need to examine the rules on cross border mergers and divisions<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. “The Commission intended to come forward with these amendments in 2017. The need to simplifying cross-border operations was already noted in the “Commission’s Communication Action Plan: European company law and corporate governance” (December 2012), while the issue of digitalization in company law was raised by an Informal Company law Expert Group. In its March 2016 Report, the expert group provided in this context a list of 29 recommendations concerning <em>inter alia</em> digitalization of the communication between a company and the state and electronic communication between a company and its shareholders and other stakeholders”. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>&nbsp;<strong>The European Parliament position and the Commission’s responses</strong>In this note we address two main EP Resolutions concerning EU company law.The first is the European Parliament Resolution of 13 June 2017. &nbsp;“The Resolution<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> drew attention to two specific issues linked with EU company law, cross- border mergers and cross -border divisions. The Resolution considered it necessary to revise Directive 2005/56/EC on cross border mergers while underlining the effectiveness of the Directive (point 5-6)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>”. Parliament, in this regard, considered it important to make improvements to various aspects of the Directive, such as managements of assets and liabilities, rights of minorities shareholders and rules on creditors’ protection (point 10). As to cross-borders divisions, Parliament recalled Directive 82/891/EEC that regulated divisions of undertakings within a Member State (point 13)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. The Commission was called on to consider the significant economic impact which would ensue from legislation governing cross-border divisions (point 14) while Parliament noted lengthy and complex procedures required for cross-border divisions (point 15). Parliament suggested the amendment on cross-border divisions should include, for instance, the right of creditors and minority shareholders, accounting issues and the harmonization of rules and procedures (point 18).The Commission follow-up document to this Resolution referred to recent and on-going consultations and announced the upcoming Commission initiative.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>In the second EP Resolution of 16 May2017 on the EU eGovernment Action Plan 2016-2020 the Parliament called on the Commission to “…consider further ways to promote digital solutions for formalities throughout a company’s lifecycle, electronic filing of company documents and the provision of cross-border and other information” (point 5)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp; According to the Parliament “…better access to information and the increased use of improved digital tools for company-law-related formalities throughout the lifecycle of companies should increase legal certainty and reduce company expenses” (letter G).“The Commission’s follow up document noted that the CWP 2017 envisaged the adoption of a company law package, to include elements facilitating the use of digital technologies throughout a company’s lifecycle and cross-border merger and divisions”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>The Council has not been inactive. In 2007, it established a standing working party on company law, which negotiates proposals on company and corporate law issues, such as corporate governance, corporate social responsibility, accounting and auditing. The working party of the Council deals with various topics including corporate forms in the EU and quality of corporate governance reporting<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.The European Council, in the Stockholm Programme, an open and secure Europe serving and protecting citizens (2010), considered that the process of harmonizing conflict-on-law rules at Union level should also continue in the area of company law.In the October 2016 Conclusion, European Council called for various different strategies, including the Digital Single Market, Single Market Agenda and Capital Market Union, to be completed and implemented by 2018 (point 17). In addition, in its June 2017 conclusions, The European Council emphasized the need for further efforts in the Digital Single Market and the Capital Markets Union. It also announced that the Council would report to the June 2018 European Council on progress in deepening, implementing and enforcing the single market in all its aspect (point 13).The European Court of Justice, has also been called upon to interpret principles of EU company law. In Case C-106/16 Polbud, the Court ruled that “freedom of establishment is applicable to the transfer of the registered office of a company formed in accordance with the law of one Member State to the territory of another Member State, for the purposes of its conversion, in accordance with the condition imposed by the legislation of the other Member State, into a company incorporated under the law of the latter Member State, when there is no change in the location of the real head of office of that company”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;<strong>Conclusion</strong>It is clear that the European Institutions consider company law as an important element of European law. Considering the internal market integration process, company law is in need of continuous upgrading, in particular relating to digital solutions and cross-border legislation. On the basis of the various Council conclusions in the period 2016-2017 we can note the substantial willingness of that Institution to proceed in this direction with in addition, the continued simplification of the legislation.We consider it highly likely therefore that new proposals will be introduced by the Commission in the course of 2018 and will be “carried on the plate” of negotiations.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:giovanni.moschetta@advant-nctm.com">Giovanni Moschetta</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> COM(2016)710 final, p.8<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> COM(2017)650 final, p.5<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> European Commission, REFIT Platform Stakeholders Suggestions, XIII Justice, p. 25.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> EPRS-Ex post evaluation Unit. PE 611.014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Action Plan on European Company Law and Corporate Governance-a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies, COM(2012)740<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Directives 82/891/EEC, 89/666/EEC, 2005/56/EC,2011/35/EU and 2012/30/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Directives 2007/63/EC, 2009/109/EC, 2012/177/EC, 2013/24/EU and 2014/59/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> COM(2016)179 final, p.7<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> COM(2015) 550 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ibid, p.5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Euoepan Commission, REFIT platform, Stakeholder suggestions, XIII Justice.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> P8_TA-PROV(2017)0248<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a>The Directive was repealed by Directive(EU) 2017/1132.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> The Directive was repealed by Directive(EU) 2017/1132.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> SP(2017)574.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> P8_TA-PROV(2017)0205.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> SP(2017)511.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Currently, it deals with: corporate forms in the EU, for example the statute for a European foundation and for a single member limited liability company; quality of corporate governance reporting; encouragement of long-term shareholder engagement; accounting and auditing standards; financial programmes in the field of financial reporting and auditing.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Case C-106/16 Polbud, judgement of 25 October 2017, para.44“The Court also found that the provisions of the TFEU precludes a member State rule “which provides that the transfer of the registered office of a company incorporated under the law of one Member State to the territory of another member State….is subject to the liquidation of the first company”.[19]In Case C-210/06 Cartesio, the Court noted that the Treaty provisions do not preclude “legislation of a Member State under which a company incorporated under the law of that Member State may not transfer its seat to another member State whilst retaining its status as a company governed by the law of a Member State of incorporation.[19] The issue of company law was also discussed in other Court case”, in EPRS, EX post Evaluation, PE 611.014&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:05:17 +0100</pubDate>
                        <title>La cessazione del Consiglio di Amministrazione per gravi contrasti interni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cessazione-del-consiglio-di-amministrazione-per-gravi-contrasti-interni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La lesione del vincolo fiduciario all’interno del CdA come causa autonoma di cessazione dei relativi membri </strong></li></ol><p>Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7396 del 29 giugno 2017, ha affrontato la <em>vexata quaestio</em> dei limiti di operatività delle clausole statutarie “<em>simul stabunt simul cadent”</em> al fine di evitare di incorrere in situazioni di abuso del diritto.Per meglio comprendere la portata della decisione del Tribunale di Milano, risulta opportuno illustrare la fattispecie nei suoi elementi essenziali.La vicenda esaminata dal Tribunale trae origine dalle dimissioni rassegnate dalla maggioranza degli amministratori in carica di una società per azioni quotata e dalla conseguente decadenza dell’intero organo amministrativo per effetto dell’applicazione di una clausola statutaria. I membri cessati del CdA lamentavano, pertanto, una sopravvenuta revoca senza giusta causa e chiedevano il risarcimento danni per la mancata percezione dei compensi e per la lesione della propria immagine professionale.Fondamentalmente, le istanze di parte attrice facevano leva sull’abuso da parte degli amministratori dimissionari dell’articolo 2386, comma 2, c.c., nonché della clausola statutaria “<em>simul stabunt simul cadent</em>”. Si affermava, in particolare, che soltanto l’organo assembleare avrebbe avuto il potere di far decadere l’intero organo amministrativo, in quanto investito ai sensi di legge del potere di revoca degli amministratori.Il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree ritenendo che non sussistesse un’ipotesi di revoca degli amministratori. Le motivazioni del collegio milanese potranno, tuttavia, essere comprese soltanto illustrando il significato di giusta causa.</p><ol start="2"> <li><strong>La nozione di giusta causa</strong></li></ol><p>Il tema è ampiamente discusso ma dottrina e giurisprudenza sono giunte all’individuazione di due tipologie di giusta causa: (i) soggettiva, ossia caratterizzata da comportamenti contrari agli obblighi statutari o ai doveri di fedeltà, diligenza e correttezza; (ii) oggettiva, ossia qualificata da situazioni estranee all’amministratore che non si traducono in un inadempimento ma sono tali da elidere l’affidamento posto sulle capacità di quest’ultimo.Alla luce di quanto precede, la giusta causa può sostanziarsi in una condotta dell’amministratore ovvero un fatto esterno allo stesso, tali da ledere il rapporto fiduciario con la società. Occorre tuttavia osservare che ai sensi dell’articolo 2383, comma 3, c.c., gli amministratori possono essere revocati dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto degli stessi al risarcimento dei danni allorquando la revoca avvenga in assenza di giusta causa.Quanto precede necessita poi di essere coordinato con l’articolo 2386 c.c., ai sensi del quale è riconosciuta la facoltà di inserire nello statuto clausole che prevedano espressamente che, cessati alcuni amministratori, cessino anche quelli rimasti in carica così facendo decadere l’intero CdA. Una simile clausola, purché correttamente applicata, deve essere considerata quale causa naturale di cessazione dalla carica di amministratore senza diritto al risarcimento del danno, in quanto all’atto di nomina l’amministratore ha altresì aderito alle pattuizioni statutarie. In estrema sintesi, è possibile ricondurre le interpretazioni circa la natura giuridica delle “dichiarazioni e garanzie” a due filoni principali.</p><ol start="3"> <li><strong>Il <em>discrimen</em> tra uso legittimo e abuso dell’articolo 2386 c.c.</strong></li></ol><p>Il criterio di distinguo tra una corretta applicazione della clausola statutaria “<em>simul stabunt simul cadent”</em> e all’opposto un suo abuso deve essere ricercato nella buona fede.Sarà quindi necessario individuare gli elementi peculiari della fattispecie concreta e le ragioni specifiche che hanno portato alle dimissioni la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, al fine di comprendere se nel caso concreto si sia verificato o meno un uso distorto e strumentale dell’articolo 2386 c.c. In particolare, dovrà essere rilevato un abuso dell’articolo 2386 c.c. ogniqualvolta le dimissioni della maggioranza dei membri del CdA siano finalizzate a escludere soltanto alcuni membri del consiglio. Ipotesi che può ricorrere qualora, a seguito della decadenza dell’intero organo amministrativo, l’assemblea nomini un nuovo consiglio composto dagli stessi membri facenti parte del precedente organo ad esclusione di quelli decaduti per effetto della clausola.</p><p style="padding-left: 30px;">4.&nbsp;<strong>Conclusioni</strong></p>Il Tribunale di Milano, nel caso sopra esaminato, ha ritenuto legittima la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione in virtù della clausola <em>simul stabunt simul cadent </em>in quanto la gravità dei contrasti e delle tensioni insorte all’interno dell’organo giustificava la scelta delle dimissioni di alcuni membri dello stesso. Si trattava pertanto di uno strumento fisiologico per superare una posizione di <em>impasse</em>.Il Tribunale di Milano non nega quindi che la clausola “<em>simul stabunt simul cadent”</em> possa prestarsi ad abusi, ma ciò non accade allorquando vi siano esigenze razionali ed oggettive che giustifichino le decisioni degli amministratori dimissionari.&nbsp;&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em></em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/La-cessazione-del-Consiglio-di-Amministrazione-per-gravi-contrasti-interni-.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:03:30 +0100</pubDate>
                        <title>Dimissioni del sindaco di società di capitali e &lt;i&gt;prorogatio&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dimissioni-del-sindaco-di-societa-di-capitali-e-prorogatio</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Il caso </strong></li></ol><p>Con la sentenza n. 9416 del 12 aprile 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione della proroga del sindaco dimissionario nell’espletamento delle proprie funzioni, inserendosi nel solco di un dibattito sul tema<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Il caso esaminato riguardava un’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata nei confronti degli amministratori e dei sindaci, per l’asserita inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.Con riferimento al collegio sindacale, sia il Tribunale sia la Corte di Appello avevano ritenuto che le dimissioni rassegnate da due membri effettivi del collegio sindacale non avessero avuto effetto immediato, a causa della mancata accettazione dell’incarico da parte dei sindaci supplenti e la conseguente mancata ricostituzione dell’organo nel numero minimo di tre componenti.&nbsp; Era stata accolta, pertanto, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dei sindaci effettivi dal fallimento anche per il periodo successivo alle dimissioni, ritenute inefficaci.I due sindaci si erano quindi rivolti alla Corte di Cassazione censurando la decisione di merito per aver erroneamente ritenuto che l’istituto della <em>prorogatio </em>fosse efficace anche dopo le dimissioni e fino alla successiva sostituzione.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Il dibattito in materia di <em>prorogatio</em> dei sindaci dimissionari</strong></li></ol><p>Con riferimento alle società di capitali il nostro ordinamento non reca una specifica norma che disciplini la decorrenza degli effetti delle dimissioni dei componenti dell’organo di controllo in un caso quale quello qui in esame.Il tema è invece espressamente regolato per quanto concerne l’organo amministrativo. L’art. 2385, comma 1, c.c., dispone infatti che “<em>la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita</em>”.In assenza di apposita disciplina sul punto, si è dunque sviluppato un dibattito, nell’ambito della giurisprudenza di merito e in dottrina, in merito all’applicabilità in via analogica di tale norma nel caso in cui le dimissioni interessino un sindaco e non un amministratore.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Argomenti contrari all’applicabilità del regime della <em>prorogatio</em> al sindaco dimissionario</strong></li></ol><p>Secondo certa giurisprudenza di merito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> l’istituto della <em>prorogatio </em>non sarebbe applicabile all’ipotesi di dimissioni dei sindaci poiché, con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha previsto tale possibilità unicamente per l’ipotesi di cessazione dell’incarico dei sindaci dovuta a scadenza del termine. L’art. 2400, comma 1, c.c., infatti, prevede che “<em>la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito</em>”.Sulla base del principio “<em>ubi lex voluit dixit, ubi nolui tacuit</em>”, dalla mancata menzione dell’ipotesi di dimissioni del sindaco discenderebbe una precisa scelta del legislatore e l’eccezionalità della relativa disciplina. Di conseguenza, in caso di dimissioni, l’effetto della cessazione della carica sarebbe immediato.Si è inoltre ritenuto che la differente posizione degli amministratori (per cui opera l’istituto della <em>prorogatio </em>di cui all’art. 2385, comma 1, c.c. sopra richiamato), può ritenersi giustificata sulla base delle diverse funzioni ed esigenze di continuità sussistenti in capo all’organo amministrativo e all’organo di controllo.Secondo questa prospettazione, è stato altresì affermato che l’organo amministrativo è chiamato a un impegno quotidiano e continuativo, per cui non sarebbe ipotizzabile uno stallo delle attività di cui è titolare; tale esigenza di continuità non sussisterebbe con riferimento al collegio sindacale, le cui funzioni possono essere espletate anche periodicamente, a scadenze pressoché predefinite e in relazione a determinati e specifici eventi societari<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Argomenti a sostegno dell’applicabilità del regime della <em>prorogatio</em> al sindaco dimissionario </strong></li></ol><p>Altra parte della giurisprudenza di merito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, invece, ha sostenuto l’applicabilità in via analogica ai sindaci del regime della <em>prorogatio </em>degli amministratori di cui all’art. 2385, comma 1, c.c.Tale giurisprudenza ha affermato, tra l’altro, che le medesime esigenze di continuità e stabilità rilevano per tutti gli organi sociali, incluso l’organo di controllo, al quale sono anche attribuiti poteri di ispezione e controllo da esercitarsi in modo costante, nonché funzioni da svolgersi in via d’urgenza.Tale giurisprudenza di merito si conforma, peraltro, alla precedente giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora non sia possibile procedere all’automatica sostituzione del sindaco dimissionario con un supplente, tali dimissioni non possono ritenersi immediatamente efficaci dovendo invece trovare applicazione il regime della <em>prorogatio</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>La decisione della Suprema Corte </strong></li></ol><p>La sentenza in commento non si limita a confermare il precedente orientamento della Suprema Corte ma offre altresì, a differenza del passato, una più chiara motivazione della tesi favorevole all’applicazione dell’istituto della <em>prorogatio</em> nel caso in esame.In particolare, la Corte – dopo aver preso atto del dibattito sopra delineato sul tema, e sottolineato come nel caso di specie non si fosse perfezionato il subentro dei supplenti a seguito delle dimissioni dei sindaci – afferma la necessità di garantire un’esigenza di continuità sia per l’organo amministrativo che per quello di controllo.Con particolare riferimento al collegio sindacale, la conferma di tale esigenza può rinvenirsi nell’art. 2397 c.c. il quale, dopo aver stabilito che l’organo si compone di tre o cinque membri effettivi, afferma che “<em>devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti</em>”.Secondo la Corte, quindi, l’obbligatorietà della nomina dei sindaci supplenti esprime la necessità di mantenere la stabilità e la costanza nel funzionamento dell’organo di controllo in modo analogo a quanto l’art. 2385 c.c. stabilisce per il consiglio di amministrazione, con la conseguente applicabilità in via analogica del regime di proroga previsto da tale norma anche al collegio sindacale.&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong>&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Pur pronunciandosi su una fattispecie anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, la Corte di Cassazione enuncia un principio di diritto attuale e rilevante, prendendo nettamente posizione a favore dell’applicabilità in via analogica dell’istituto della <em>prorogatio</em> previsto con riferimento all’organo amministrativo anche nel caso delle dimissioni dei sindaci, sulla base della medesima esigenza di continuità dei due organi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tribunale Firenze, 8 giugno 2015; Tribunale Bari, 2 febbraio 2013.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tribunale Milano, 2 agosto 2010.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Tribunale Roma, 4 luglio 2016; Tribunale Roma, 14 novembre 2012; Tribunale Roma, 8 ottobre 2012.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cassazione Civile, Sezione I, 4 maggio 2012, n. 6788; Cassazione Civile, Sezione I, 18 gennaio 2005, n. 941; Cassazione Civile, Sezione I, 9 ottobre 1986, n. 5928.&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Dimissioni-del-sindaco-di-società-di-capitali-e-prorogatio.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:01:37 +0100</pubDate>
                        <title>I modelli 231 e la privacy alla luce delle nuove norme in materia di &lt;i&gt;whistleblowing&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-modelli-231-e-la-privacy-alla-luce-delle-nuove-norme-in-materia-di-whistleblowing</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La Legge n. 179/2017</strong></li></ol><p>Lo scorso 14 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 179/2017 recante “<em>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato</em>”.La nuova legge, già ribattezzata “Legge sul Whistleblowing”, introduce per la prima volta in Italia una disciplina specifica sul <em>whistleblowing</em> nel settore privato e modifica le norme, a suo tempo introdotte, sul <em>whistleblowing</em> nel settore pubblico.</p><ol start="2"> <li><strong>Il </strong><strong><em>whistleblowing</em></strong><strong> nel mondo</strong></li></ol><p>L’Italia è soltanto l’ultimo paese, in ordine di tempo, ad aver previsto una disciplina specifica in materia di <em>whistleblowing</em>. Forme di tutela del <em>whistleblower</em> – sia pubblico che privato – sono previste, infatti, in numerosi ordinamenti giuridici nel mondo.Ad esempio, negli Stati Uniti, la tutela accordata al <em>whistleblower</em> pubblico (che risale addirittura ai primi anni del secolo scorso) è stata estesa a quello privato ad opera del Sarbanes-Oxley Corporate Reform Act (c.d. SOX) del 2002 ed ulteriormente rafforzata, nel 2010, dal Dodd-Frank Act. Il SOX, in particolare, ha previsto l’obbligo per tutte le società quotate nel mercato americano di dotarsi di sistemi per la ricezione delle segnalazioni e sancito il c.d. divieto di "retaliation", ovvero di ritorsione nei confronti del segnalante.Nel Regno Unito, la disciplina in materia di <em>whistleblowing</em> è contenuta nel Public Interest Disclosure Act del 1998, la quale si caratterizza per la particolare attenzione prestata alla qualità della segnalazione.Quanto all’Unione Europa, solo in alcuni paesi (tra gli altri, Lussemburgo, Romania e Slovenia) esistono normative specifiche in materia di <em>whistleblowing</em>. Nessuna normativa specifica risulta invece essere stata adottata in Francia e Germania.</p><ol start="3"> <li><strong>Il </strong><strong><em>whistleblowing</em></strong><strong> in Italia</strong></li></ol><p>Tornando ora al panorama nazionale, fino al 2012 non esisteva in Italia una disciplina specifica in materia di <em>whistleblowing</em>.Una prima, seppure limitata e ancora inespressa, forma di <em>whistleblowing</em> era stata introdotta dall’art. 6, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 231/2001, laddove stabiliva che i modelli di organizzazione dovessero “<em>prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli</em>”.Si deve, però, solo alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) l’introduzione di una vera e propria disciplina sulla segnalazione di illeciti. In particolare, l’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, introduceva nel corpo del d.lgs. n. 165/2001 l’art. 54-bis, rubricato “<em>Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</em>”.Da ultimo è intervenuta, come si diceva in apertura, la Legge sul Whistleblowing, che oltre a novellare l’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, ha esteso al settore privato le forme di tutela di seguito analizzate.</p><ol start="4"> <li><strong>Il </strong><strong><em>whistleblowing</em></strong><strong> nell’ambito del rapporto di lavoro privato</strong></li></ol><p>Più specificamente, la Legge sul Whistleblowing, nell’apprestare tali forme di tutela, ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, dedicato ai requisiti dei modelli di organizzazione.Secondo il nuovo comma 2-bis del d.lgs. n. 231/2001, i modelli di organizzazione devono soddisfare quattro condizioni specifiche ossia, in particolare, devono prevedere:</p><ol> <li>uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;</li> <li>almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;</li> <li>il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;</li> <li>nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.</li></ol><p>Per quanto riguarda i primi due requisiti, devono essere istituiti due canali di segnalazione, di cui almeno uno di natura informatica. Quindi, ad esempio, posta ordinaria ed e-mail dedicata (o <em>form</em> all’interno della Intranet aziendale).Il terzo requisito si sostanzia nell’espressa previsione, all’interno dei modelli, del c.d. divieto di “retaliation”.Quanto al quarto e ultimo requisito, il d.lgs. n. 231/2001 richiede che il sistema disciplinare, contenuto nei modelli, sia integrato con specifiche sanzioni disciplinari per chi viola le misure di tutela del segnalante e per chi effettua segnalazioni infondate.</p><ol start="5"> <li><strong>Alcune questioni aperte</strong></li></ol><p>Le nuove disposizioni lasciano aperte una serie di questioni, alle quali può provarsi a dare una prima risposta.<strong>È obbligatorio adottare un sistema di </strong><strong><em>whistleblowing</em></strong><strong> e quali conseguenze derivano dalla sua mancata adozione?</strong> No, non è obbligatorio. Per gli enti che non abbiano adottato un modello organizzativo, nessuna conseguenza deriva dalla mancata adozione di un sistema di <em>whistleblowing</em>. Per gli enti che, invece, abbiano adottato un modello organizzativo, la mancata adozione si riflette sull’idoneità del modello a prevenire i reati: un modello che non preveda un sistema di <em>whistleblowing</em> potrebbe ritenersi inidoneo a prevenire la commissione di reati e quindi ad escludere la responsabilità dell’ente.<strong>Laddove un sistema di </strong><strong><em>whistleblowing </em></strong><strong>sia stato adottato, è obbligatorio per chi venga a conoscenza di un illecito effettuare una segnalazione?</strong> No. Non esiste un obbligo di segnalazione a carico del dipendente che venga a conoscenza di un illecito (o meglio, tale obbligo esisteva in una delle versioni della legge esaminata dal Parlamento ma è stato eliminato nell’ultimo testo approvato della Legge sul Whistleblowing). Si consideri tuttavia che, seppure un simile obbligo non sia previsto dalla legge, spesso sono gli stessi modelli organizzativi (o i codici etici) a prevedere l’obbligo (o il dovere) per il dipendente di segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito dell’attività aziendale. Con la conseguenza che la mancata segnalazione potrebbe costituire, di per sé stessa, una violazione del modello e, per ciò solo, suscettibile di segnalazione da parte di un altro dipendente. Il potenziale segnalante, che rimanga inerme, corre quindi il rischio di diventare segnalato.<strong>Chi può effettuare una segnalazione?</strong> Possono effettuare una segnalazione, in base alle nuove norme, soltanto gli “apicali” e i “sottoposti”, ma la Legge sul Whistleblowing non vieta all’ente di consentire anche ad altri soggetti (collaboratori, partner, fornitori, ecc.) di effettuare delle segnalazioni. D’altronde, gli enti dotati di un modello di organizzazione talvolta regolano i rapporti con le proprie controparti attraverso reciproci obblighi di segnalazione di condotte illecite di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività che l’una presta a favore dell’altra.<strong>A chi deve essere rivolta la segnalazione e con quali modalità deve essere gestita?</strong> La Legge sul Whistleblowing non lo dice. Alcune conclusioni possono essere comunque raggiunte, sulla base del generale impianto del d.lgs. n. 231/2001. Qualora venisse individuato quale destinatario delle segnalazioni una funzione interna all’ente (ad esempio, l’Internal Audit o la funzione di Compliance), non potrà non prevedersi il coinvolgimento, fin dal momento della ricezione della segnalazione, dell’organismo di vigilanza che, secondo il d.lgs. n. 231/2001, è l’organo deputato a vigilare sull’osservanza dei modelli. Quanto alle modalità di gestione, è richiesto di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.<strong>Cosa può riguardare una segnalazione?</strong> Condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o poste in essere in violazione del modello organizzativo, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Benché la legge non lo dica, anche le violazioni del codice etico possono essere oggetto di segnalazione nella misura in cui – come accade nella maggior parte dei casi – il codice etico costituisca “parte integrante” del modello.<strong>Come deve essere la segnalazione?</strong> La segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti. Non sono, quindi, ammesse segnalazioni generiche o che si basino su voci correnti.<strong>Sono ammissibili segnalazioni anonime?</strong> Non esiste un divieto espresso di segnalazioni anonime.<strong>È necessario richiedere il consenso del segnalato al trattamento dei suoi dati personali?</strong> Già prima dell’entrata in vigore della Legge sul Whistleblowing, si discuteva se il trattamento dei dati personali del segnalato richiedesse il suo consenso o se invece il trattamento potesse basarsi sull’adempimento di un obbligo di legge o sul perseguimento del legittimo interesse del titolare. Se da una parte, è certo che, neanche oggi, il trattamento può basarsi sull’adempimento di un obbligo di legge (giacché le nuove norme non introducono obblighi ma semplici oneri) né sul perseguimento del legittimo interesse del titolare (il quale ricorre nei soli casi individuati dal Garante), dall’altra è irragionevole e irrealistico che l’ente ottenga il consenso dei propri dipendenti al trattamento dei loro dati personali nell’ambito di sistemi di <em>whistleblowing</em>. La situazione potrebbe cambiare con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/279 (o “GDPR”) il quale prevede che la valutazione circa la sussistenza dell’interesse legittimo sia rimessa al titolare (e non al Garante).<strong>Come si concilia il diritto del segnalato di ottenere informazioni circa l’origine dei suoi dati personali e la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante?</strong> Sul punto, già il Gruppo di Lavoro ex Articolo 29 (l’organismo che riunisce i Garanti UE) aveva ritenuto ammissibile, in quest’ipotesi, una limitazione del diritto dell’interessato ad ottenere informazioni circa l’origine dei suoi dati personali. Da questo punto di vista, il GDPR prevede espressamente che la portata del diritto di accesso possa essere limitata dagli Stati membri per salvaguardare interessi quali “la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati” o “la tutela dei diritti e delle libertà altrui”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em></em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/I-modelli-231-e-la-privacy-alla-luce-delle-nuove-norme-in-materia-di-whistleblowing.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:00:22 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;ultima Massima notarile in tema di clausola di &lt;i&gt;drag along&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lultima-massima-notarile-in-tema-di-clausola-di-drag-along</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La clausola di <em>drag along</em>: applicazioni e problematiche </strong></li></ol><p>La c.d. clausola di <em>drag along</em> disciplina il diritto del socio alienante (che, per semplicità, verrà d’ora in poi identificato come il socio di maggioranza) di “trascinare”, nel contesto della cessione delle proprie partecipazioni ad un acquirente, anche quelle degli altri soci (che, per semplicità, verranno d’ora in poi identificati quali soci di minoranza) i quali saranno obbligati a cedere le quote o azioni di loro proprietà alle medesime condizioni dell’alienante.Effetto diretto della clausola di <em>drag along</em> è quello di creare, da una parte, un diritto del socio di maggioranza di pretendere la cessione delle partecipazioni dei soci di minoranza unitamente alle proprie, e dall’altra, uno stato di soggezione in capo ai soci di minoranza che saranno obbligati a subire il “trascinamento” imposto dal socio di maggioranza.Tale meccanismo trova la sua ragione nel rafforzamento della posizione del socio di maggioranza nelle trattative per la cessione della propria partecipazione, il quale potrà offrire al proprio acquirente la possibilità di acquistare l’intero capitale sociale della società, garantendosi una maggiore stabilità nell’investimento.Fermi i benefici individuabili anche a favore dei soci di minoranza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, l’applicazione della clausola di <em>drag along</em> comporta una certa compressione del diritto di questi ultimi di disporre liberamente delle proprie partecipazioni societarie. Si pone, in particolare, un problema di compatibilità con alcuni principi cardine dell’ordinamento societario interno, tra cui il c.d. diritto individuale alla qualità di socio.</p><ol start="2"> <li><strong>Introduzione della clausola di <em>drag along</em> in statuto. La situazione <em>ante </em>Massima H.I.19</strong></li></ol><p>Evidenziati i succitati problemi derivanti dall’applicazione della clausola di <em>drag along</em>, specie con riferimento ai diritti dei soci di minoranza, occorre soffermarsi su uno dei profili maggiormente discussi e sul quale è appunto intervenuta l’ultima massima del Consiglio Notarile del Triveneto, consistente nelle modalità di introduzione della clausola in statuto.Di particolare rilievo, in questo senso, è stata la decisione del Tribunale di Milano del 25 marzo 2011<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, il quale, con decreto, ha rigettato il ricorso presentato ai sensi dell’art. 2436 c.c. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni, con cui si chiedeva l’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare con la quale si disponeva l’inserimento a maggioranza della clausola di <em>drag along</em> in statuto.A tal riguardo i giudici milanesi hanno preso le mosse da un’interpretazione della clausola, per così dire, “orientata alle conseguenze”: considerato che l’effetto giuridico scaturente dall’applicazione della clausola di <em>drag along</em> comporta una privazione, per i soci di minoranza, del loro diritto di disporre della propria partecipazione sociale nel caso di esercizio del diritto di “trascinamento” da parte del socio di maggioranza, l’introduzione in statuto di tale meccanismo è possibile soltanto con il consenso di quei soggetti che subiscono tale alterazione nei propri diritti soggettivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, la quale si sostanzia, in definitiva, in una vera e propria limitazione al diritto di proprietà. L’introduzione della clausola di <em>drag along</em> in statuto è, pertanto, un’operazione che non rientra nella disponibilità della maggioranza ma che necessità del consenso dell’unanimità dei soci.La tesi “unanimistica” espressa dal decreto del Tribunale di Milano appena commentato ha trovato il consenso di una parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ma anche il dissenso di alcuni autori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> i quali, pur non ignorando la necessità di tutelare i soci di minoranza che subiscono il “trascinamento”, ritengono che tali istanze di tutela possano essere soddisfatte riconoscendo a tali soci di minoranza il diritto all’equa valorizzazione della partecipazione. In altri termini, secondo tale filone dottrinale, la clausola di <em>drag along</em> sarebbe introducibile in statuto con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, a condizione che venga garantito ai soci di minoranza un prezzo di acquisto almeno pari a quello determinabile alla luce delle norme riguardanti la liquidazione dei soci recedenti (art. 2437-<em>ter</em> c.c. per le società per azioni, art. 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata).Da ultimo, occorre porre l’attenzione alla decisione del Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. VIII, decr. 22 dicembre 2014), richiamata anche dalla Massima H.I.19 del Consiglio Notarile del Triveneto, con la quale si è ritenuta ammissibile l’introduzione della clausola di <em>drag along</em> a maggioranza in quanto essa comporta una compressione accettabile, dei diritti dei soci di minoranza di disporre delle proprie partecipazioni. Secondo i giudici milanesi, infatti, la <em>ratio</em> sottesa al meccanismo del “trascinamento” va individuata nella tutela del più alto interesse sociale al disinvestimento. In questo senso, considerato che l’effetto della clausola di <em>drag along</em> è quello di ottenere migliori condizioni di realizzo dell’investimento effettuato, rispondendo così ad uno specifico interesse sociale, il sacrificio dell’interesse del singolo socio subisce una mitigazione.</p><ol start="3"> <li><strong>La Massima H.I.19 del Consiglio Notarile del Triveneto</strong></li></ol><p>I notai del Triveneto, partendo dagli spunti offerti dalla decisione dei giudici milanesi da ultimo menzionata e condividendone gli esiti (introduzione della clausola di <em>drag along</em> a maggioranza), hanno fornito un’interpretazione della fattispecie sotto una diversa angolatura.Secondo il Consiglio Notarile, la clausola di <em>drag along</em> non attribuirebbe ai soci di maggioranza un diritto individuale atipico, ma disciplinerebbe una peculiare forma di liquidazione che, ai sensi del codice civile, può essere attivata in qualunque momento dalla maggioranza dei soci tramite deliberazione di scioglimento anticipato ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. Sia in quest’ultimo caso, sia nell’ipotesi di esercizio della clausola di <em>drag along</em> si verificherebbe l’effetto della conversione, per i soci di minoranza, del diritto partecipativo in diritto alla liquidazione della partecipazione.In altri termini, il meccanismo sotteso alla clausola di <em>drag along</em> costituisce una manifestazione atipica di un diritto tipico della maggioranza, ovvero quello di decidere lo scioglimento della società, provocando, in capo ai soci dissenzienti, un mutamento nei loro diritti soggettivi (ossia la suddetta conversione).Il Consiglio Notarile, dunque, segue gli esiti a cui erano giunti i giudici milanesi con il decreto del 22 dicembre 2014, propendendo per l’introduzione della clausola di <em>drag along </em>a maggioranza, purché vengano rispettate certe condizioni:</p><ul> <li>la clausola dovrà necessariamente prevedere la cessione congiunta e contestuale di tutte le partecipazioni sociali, venendo a mancare, in caso contrario, l’elemento base del disinvestimento collettivo;</li> <li>sempre considerando la clausola di <em>drag along</em> come patto sociale volto a regolare una forma di disinvestimento collettivo, dovrà essere previsto il diritto dei soci di minoranza di ricevere un importo, a fronte della cessione della partecipazione, almeno pari al valore di liquidazione della stessa determinato secondo le norme applicabili (art. 2437-ter c.c. per le società per azioni, art. 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata);</li> <li>in coerenza con i due punti precedenti, dovrà essere garantita la parità di trattamento dei soci. Agendo la clausola nel momento del disinvestimento, dovrà essere escluso qualsivoglia vantaggio di singoli soci rispetto alla cessione delle partecipazioni, consentendo a tutti i soci di beneficiare proporzionalmente del premio di maggioranza.</li></ul><p>Non resta che attendere quali risposte arriveranno dalla giurisprudenza alla luce dei principi espressi dai notai del Triveneto.&nbsp;&nbsp;<strong><em>&nbsp;</em></strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Come ricordato infatti da P. DIVIZIA, <em>Le clausole di tag e drag along</em>, Milano, 2013, la clausola di <em>drag along</em> opera anche nella prospettiva del socio di minoranza, il quale mira a ridurre il rischio che il socio di maggioranza venda la propria partecipazione senza riconoscere al primo “<em>la quota parte che il terzo è disposto a pagare per acquistare la società</em>” (espressione mutuata da A. STABILINI e M. TRAPANI, <em>Clausola di drag along e limiti all’autonomia privata nelle società chiuse</em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tribunale Milano 25.03.2011, in <em>Giur. comm</em>. 2012, 5, II, 1050.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A questo riguardo, i giudici milanesi si discostano alla posizione assunta dal Consiglio Notarile di Milano che, nella Massima n. 88, riconducono la clausola di <em>drag along</em> nel più ampio alveo delle clausole limitative della circolazione delle azioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Su tutti, P. DIVIZIA, cit., 153, e E. MALIMPENSA, <em>L’obbligo di co-vendita statutario (drag along”): il socio obbligato ha davvero bisogno di tutela?</em> in <em>Riv. Dir. Co</em>mm., 2010, 2.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si veda, <em>ex multis</em>, M. DE LINZ, nota a sentenza, in <em>Giur. comm</em>. 2012, 5, II, 1072.&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Lultima-Massima-notarile-in-tema-di-clausola-di-drag-along.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica l'articolo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:57:25 +0100</pubDate>
                        <title>The new labour market in Italy: a quick overview of the new rules and the challenges posed by technological revolution, Industry 4.0 and GIG economy</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 10 May 2017, the new Decree concerning freelancers and smart working was finally enacted in Italy. The adoption of this Decree completes the so called “Jobs Act” project which was made up of a series of reforms of labour law and practice. The reform project aimed at fundamentally changing the labour market in Italy. It must be seen as a natural continuation of the first reforms introduced under the so called “Fornero Law” (after the then Ministry of Labour). The end result is that Italy’s rigid labour market has evolved considerably over the past five years to achieve a better balance between the rights of labour and the rights of employers.The labour law reforms were triggered by the famous “secret” letter sent by the European Central Bank to the Italian Government on August 5, 2011 in which ECB pushed for a series of economic measures "to be implemented as soon as possible". The support of ECB to the Italian economy and in particular the massive purchase of Italian bonds on the secondary market was conditional on Italy implementing these reforms.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>To understand the significance of the reform it must be recorded that until the Fornero Law was enacted, any kind of invalidity in the termination of a labour contract, irrespective of the seriousness or the nature of the invalidity, lead to the reinstatement of the employee; this remedy was available unless the employee was an executive (dirigente) or employed by a “small employer” (i.e. with less than 15 employees). This right of reinstatement was the based on the famous (or notorious according to the opinions) Section 18 of the Statute of Workers, a Law enacted in 1970.As a result of the Fornero Act, except for a number of limited and marginal exceptions (e.g. discrimination, verbal termination or termination during maternity leave), the only consequence of a finding of unfairness in the termination of a contract is now the payment of a penalty which varies from 12 to 24 months’ salary.Subsequent to the Fornero Act, the Jobs Act further lowered the level of the protection by providing that anyone engaged after March 7, 2015 is subject to the “increasing protections system”. This means that the penalty payable in case of unfair termination increases with the length of service: 2 monthly salary per year of employment, with a minimum of 4 months and a maximum of 24 months. The major consequence of this new rule is that there has been a massive drop in number of the Court cases concerning termination of labour contracts. Now, both parties know in advance what is the maximum possible risk (or opportunity) on termination: quick settlements are now much easier and thus much more the norm.The new rules are valid for all “ordinary employees” (i.e. blue and white collar). However, at the same time they triggered the lowering of protection for executives (dirigenti) under the National Collective Bargaining Agreements that traditionally provided a higher level of protection. Between 2105 and 2016 the NCBA for Executives of the Industry Sector firstly and then subsequently the NCBA for Executive of the Commercial Sector introduced a material decreased level of protection for those executives who have a short length of service.These measures are also in line with the progressively decreasing power and appeal of the role of the executive in favour of a more modern concept of a “manager” who is no longer desperately looking for a “status” (and its set of cumbersome privileges) of dirigente. Today many middle managers (legally speaking, classified as “ordinary employees”) are earning more than those defined as dirigente.In addition to the modifications to the consequences of termination, the Job Act Reform addressed &nbsp;a number of other matters such as reform of the pensions and of the unemployment benefits (that now are granted on a more rational basis), the fixed term employment (now largely allowed while in the past it was only allowed in restricted circumstances), remote control (now possible under certain conditions), the power to change the duties and to demote (until the Reform strictly forbidden: this gives much more flexibility to the employer to adjust its organization according to ever changing needs of the market) and the battle against irregular work (composed not only by totally unregistered workers but also by fake freelancers). All these measures are aimed at making the labour market more flexible (and equitable), something which had become too rigid and thus unattractive for both local and international investors.A further consequence of the reforms has been the marked decrease in the length of court proceedings. Whereas before proceedings could last years now they can be completed in 4 to 6 months. This is due not only to the Job Act reforms but also a result of a reaction to the general criticism of judges that trials in Italy take too long.The result of the measures is that Italy has now substantially closed the ‘gap’ between it and other European Countries and, to a certain degree is now in an <em>avangarde</em> position (France is trying to introduce now some of the new rules approved in Italy). However, there is still a lot to do. In particular work needs to be done so as to reduce the difference between the cost of labour to the employer and the net salary of the employee.New challenges now face the Italian labour market. These are the result of innovation and the new technologies with the consequent change of the organization of work: these latter changes are accelerating the division between high added value jobs and jobs with low added value, introducing, as I called them in a workshop recently organized by Nctm, the possibility of “new freedoms and new forms of slavery”.On one hand the new technologies result in, for many jobs, a disconnect of between the concept of working with the concept of a place of work and controlled working time. There is a shift of focus to the quality and timing of delivery and the substance of the output and performance. The most recent Decree on smart working allows the giving of more certainty to these new modalities of work by regulating hot topics such as the remote control and the health and safety in the workplace.On the other hand, the new technologies make now possible, especially in the service industry, to divide up to the absolute maximum the activity of a worker and to pay him/her only for the time that he/she has really worked; this is the so called GIG economy where the worker gets a compensation that is strictly measured on the time required for the accomplishment of the job, net of any time during which the worker is waiting for new assignments. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>With particular reference to these activities, the classical distinction between employees and freelancers is – like in other jurisdictions - now under investigation, inasmuch it is not always immediately clear how a delivery guy who delivers packet lunches at the client’s domicile, under the strict instructions of the company that organizes the deliveries, could be immediately compared to a professional consultant who provides skilled and intellectual services to his clients. The recent Decree introduced some provisions in favour of those freelancers who are basically working for a single principal. However a grey area that the Courts or the legislator has to regulate in a more clear way remains.From a political point of view this is the most complex and challenging issue facing the legislator. Like other economies Italy needs to balance the conflicting needs of flexibility (that is necessary to compete) and the need to address the lack of security and the precarious nature of the work.In addition to the rapid changes in the services sector, in manufacturing there is the ongoing revolution named Industry 4.0 contributing to the demolition of the classic pillars of the labour market (including large layoffs of workers often with obsolete or non-convertible skills). The so called “technological layoffs” are going to be more and more frequent and all the players in the labour arena (workers, Unions, Courts and lawyers) must get prepared to deal with them as well as with concepts such as “reskilling”, “job rotations” “continuous education programmes”. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and does not constitute a professional opinion.For further information please contact <a href="mailto:m.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> See “<em>Letter of ECB to Italy on 5th August 2011</em>”, in&nbsp;Wikipedia: The Free Encyclopedia,&nbsp;https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_ECB_to_Italy_on_5th_August_2011, (Accessed 24 October 2017)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Marion Schmid-Drüner, “<em>The Situation of Workers in the Collaborative Economy</em>”, European Parliament Think Tank: In-Depth Analysis, October 2016, <a href="http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587316/IPOL_IDA(2016)587316_EN.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> See the presentation&nbsp;<em>“Chances and Challenges of Industry 4.0 workforce”, </em>published by the International Labor Organisation<em>,</em> <a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_552349.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_552349.pdf</a>, Jakarta, Indonesia 17 April 2017</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 11:20:06 +0200</pubDate>
                        <title>Considerazioni in merito alla rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/considerazioni-in-merito-alla-rinunciabilita-delleffetto-risolutorio-della-diffida-ad-adempiere-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, n. 4205 del 3 marzo 2016 offre l’opportunità per dare brevemente conto delle diverse posizioni di giurisprudenza e dottrina in materia di rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere.</em><strong>1. L’oggetto della questione</strong>Se in un contratto a prestazioni corrispettive una parte non adempie la prestazione cui era tenuta, la parte adempiente può chiedere giudizialmente l’adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione. La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o “di diritto”. È detta di diritto quella che si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia costitutiva del giudice.&nbsp;Tra i casi di risoluzione di diritto espressamente regolati dal Codice Civile, vi è la diffida ad adempiere&nbsp; per mezzo della quale il creditore può intimare al debitore di adempiere entro un congruo termine avvertendolo che, in mancanza, il contratto si intenderà senz’altro risolto.La diffida ad adempiere è disciplinata dall’articolo 1454 C.C., che dispone quanto segue:<em>“[I] Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.</em></p><ul> <li><em>Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine </em></li> <li><em>Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.</em></li></ul><p>Si è posta a tal proposito la questione relativa alla possibilità, per il contraente non inadempiente, di rinunciare all’effetto risolutorio della diffida ad adempiere, decorso inutilmente il termine fissato nella stessa.Sul punto non vi è una posizione unanime di giurisprudenza e dottrina e di ciò si darà brevemente conto nel presente contributo.<strong>2. Le posizioni della giurisprudenza</strong>Una parte della giurisprudenza, nonostante il tenore letterale dell’art. 1454 C.C., ritiene che l’effetto risolutorio sia rinunciabile.&nbsp;Si è infatti affermato, <em>inter alia</em>, che la diffida ad adempiere costituisce una facoltà per il contraente non inadempiente: dopo l’inutile decorso del termine fissato, chi l’ha intimata ha facoltà di rinunciare – anche attraverso comportamenti concludenti – al suo effetto (si veda Corte di Cassazione, sez. II, n.&nbsp; 9317 del 9 maggio 2016).Inoltre, la diffida ad adempiere ha natura di negozio giuridico: non può produrre effetti contro ed oltre&nbsp; la volontà del suo autore, che pertanto può decidere di non far valere la risoluzione già verificatasi (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, n. 23315 dell’8 novembre 2007).&nbsp;Qualora l’intimante proponga una domanda giudiziale, successiva alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad&nbsp; adempiere,&nbsp; che&nbsp; valorizzi in&nbsp; maniera&nbsp; esplicita e&nbsp; non&nbsp; equivoca&nbsp; l’inutile&nbsp;&nbsp; decorso&nbsp;&nbsp; dello&nbsp;stesso, al fine di far accertare e dichiarare dal giudice la risoluzione del contratto, l’effetto risolutorio è connesso a detta domanda (perciò il giudice non potrebbe dichiarare d'ufficio, in assenza di apposita domanda sul punto, la risoluzione del contratto a seguito dell'inutile decorso del termine indicato nella diffida): a tal proposito, in particolare, la Corte di Cassazione, sez. II, n. 4535 del 18 maggio 1987 ha affermato che “<em>l'espressione "risoluto di diritto" dell'art. </em><em>1454 c.c. significa soltanto che la pronuncia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativo della risoluzione stessa, non già che ad essa il giudice possa provvedere d'ufficio</em>”.&nbsp;Si tenga altresì presente che una tesi contraria è stata espressa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni&nbsp; Unite, con la sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, secondo cui non è ammissibile la rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente, in quanto tale effetto è sottratto – per evidente <em>voluntas legis </em>– alla libera disponibilità del contraente stesso.<strong>3. L’opinione della dottrina: l’effetto risolutivo della diffida non è disponibile</strong>La dottrina prevalente ritiene invece che l’intimante non possa, essendosi la risoluzione verificata automaticamente, rinunciare ad essa cancellandone gli effetti, né mediante revoca della stessa, né mediante intimazione di nuova diffida, né con il ricorso ad altri mezzi di tutela. Ciò in quanto, anche sulla base del tenore letterale dell’art. 1454 c.c., la risoluzione opera senza necessità di un intervento del giudice.&nbsp;A tal proposito, si è tra l’altro sottolineata la necessità di tutelare il debitore, che ha un interesse alla certezza della propria posizione ed un affidamento rispetto all’impossibilità di essere chiamato ad adempiere dopo l’infruttuoso decorso del termine.<strong>4. La decisione della Corte di Cassazione, sez. II, 3 marzo 2016, n. 4205</strong>La Corte, con la sentenza n. 4205/2016, afferma incidentalmente che, nel caso in cui l’intimante non domandi giudizialmente la risoluzione di diritto per l’inutile decorso del termine assegnato ma formuli una nuova diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto consegue solo quale effetto della seconda diffida (a condizione che la stessa sia valida).&nbsp;Alla&nbsp; rinnovazione&nbsp; della&nbsp; diffida&nbsp; ad&nbsp; adempiere&nbsp; si&nbsp; riconduce&nbsp; l’interesse&nbsp; dell’intimante&nbsp; ad&nbsp; un&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tardivo&nbsp;adempimento della controparte, con la concessione di un nuovo termine entro il quale adempiere.&nbsp;Ciò, comunque, non esclude che l’inadempimento continui ad essere tale a far data dalla scadenza del termine assegnato con la prima diffida.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:55:18 +0200</pubDate>
                        <title>La responsabilità degli amministratori non operativi e il dovere di agire in modo informato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-degli-amministratori-non-operativi-e-il-dovere-di-agire-in-modo-informato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. </em><em>I, 31 agosto 2016, n. 17441 in commento, non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza - tale da essere identificata nei fatti come una responsabilità oggettiva -&nbsp; ma deve essere ricondotta alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che devono essere rilasciate da parte degli amministratori operativi, sia sulla base delle informazioni che gli amministratori non operativi possono acquisire di propria iniziativa. </em><em>L’individuazione dei presupposti della responsabilità degli amministratori deleganti si inquadra, pertanto, in un discorso che valorizza la differenziazione dei doveri imposti agli amministratori delegati e quelli tipici degli amministratori non esecutivi.</em><strong>1. Il caso</strong>Il caso specifico concerne la responsabilità fatta valere ai sensi dell’art. 164 l. fall. dalla Curatela fallimentare di una società per azioni nei confronti dei propri amministratori per avere posto in essere una gestione sprovveduta tale da determinare la dispersione del patrimonio della società e, conseguentemente, il suo fallimento. Tra le altre, l’operazione più dannosa causa dello svuotamento del patrimonio della società, era consistita nell’acquisto del pacchetto azionario di altra società ad un prezzo esorbitante rispetto al patrimonio della società acquisita; tale operazione era stata implementata in un contesto di evidente conflitto di interessi dell’amministratore unico della società acquirente, il quale era anche socio di maggioranza, tramite altra società, della società venditrice. Circa un anno dopo la conclusione del contratto di acquisto del predetto pacchetto azionario, il socio di controllo della società acquirente aveva ceduto parte delle azioni di tale società ad altri tre soci, i quali avevano assunto altresì, per un periodo di tempo limitato, l’incarico di amministratori della società medesima; questi ultimi erano infatti cessati dal proprio incarico di amministratori prima dell’approvazione del bilancio d’esercizio in cui avevano assunto l’incarico. Quanto al pagamento del prezzo di acquisto del pacchetto azionario di cui sopra, esso era avvenuto solo per una piccola quota di acconto al momento della conclusione del contratto di acquisto, mentre la restante porzione di prezzo era stata versata dalla società acquirente durante la vigenza dell’incarico dei nuovi amministratori della medesima.<strong>2. La posizione della Cassazione Civile, Sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441</strong>Il Tribunale di Roma in primo grado aveva accertato la responsabilità di tutti gli amministratori, compresi coloro che avevano assunto l’incarico dopo la conclusione del contratto di acquisto del pacchetto azionario. La Corte di Appello di Roma aveva infatti confermato la responsabilità di questi ultimi, riformando la sentenza soltanto rispetto al quantum dei danni posti a carico degli amministratori subentrati dopo la conclusione dell’operazione. La Corte di legittimità ha invece cassato con rinvio la sentenza di appello, affermando il principio secondo cui gli amministratori non operativi rispondono della condotta degli amministratori che hanno operato solo qualora siano a conoscenza di dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi diligentemente per agire in modo informato. Al fine di soddisfare finalità organizzative interne della società e per agevolare la gestione operativa della società medesima, spesso le funzioni amministrative e gestorie vengono poste su due differenti livelli: un primo livello “operativo” è affidato agli amministratori delegati, mentre un diverso livello “valutativo” è affidato agli amministratori deleganti. Ai primi spetterà, pertanto, la cura dell’adeguatezza degli assetti e l’articolazione delle attività imprenditoriali, mentre sui deleganti incomberà principalmente l’obbligo di valutare il funzionamento degli assetti gestionali e di vagliarne l’efficacia. La Corte, qualificando la responsabilità degli amministratori verso la società come una responsabilità di tipo contrattuale, ha analizzato la questione applicando il principio della c.d. “business judgement rule” – ovvero l’insindacabilità delle scelte gestionali, se non con riferimento alle modalità con cui esse sono state prese (c.d. “decision making process”) – soffermandosi, in particolare, sul dovere di agire in modo informato che grava sugli amministratori non operativi e che è funzionale all’acquisizione della conoscenza da parte di questi ultimi dei fatti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori operativi. Un ulteriore elemento messo in rielevo dalla Corte di legittimità, è rappresentato dal nesso di causalità che deve sussistere tra l’inerzia degli amministratori non operativi e il pregiudizio arrecato alla società, tenendo conto degli strumenti giuridici che in concreto questi ultimi hanno a disposizione per reagire alla mala gestio degli amministratori operativi. Gli amministratori non operativi hanno il dovere di intervenire ai sensi dell’art. 2392 c.c., comma 2, per impedire il compimento di fatti dannosi di cui siano venuti a conoscenza e tale dovere si traduce in una attività di controllo sull’attività svolta dagli amministratori delegati. A tal fine, risulta, quindi, di importanza centrale lo scambio di informazioni tra amministratori delegati e consiglio di amministrazione: i c.d. flussi informativi hanno il fine di correggere le asimmetrie informative che i consiglieri privi di deleghe hanno rispetto ai delegati e permettono ai primi di agire in modo informato ai sensi dell’art. 2381, comma 6, c.c.<strong>3. Il dovere di agire in modo informato</strong>Il dovere di agire in modo informato per gli amministratori privi di deleghe si traduce nell’attivazione di strumenti volti all’acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle già pervenute loro mediante i flussi informativi provenienti dai delegati. La domanda sorge spontanea: quando tale prerogativa assume i connotati della doverosità, con l’esito che il suo mancato esercizio possa costituire fonte di responsabilità? Secondo l’orientamento accolto della sentenza in commento, ciò si configura nel caso in cui le informazioni provenienti dagli amministratori delegati presentino lacune, contraddizioni ed elementi di criticità. Non sussiste, pertanto, a carico degli amministratori non operativi, un generale obbligo di vigilanza che li esporrebbe a una responsabilità oggettiva. Secondo tale orientamento, gli amministratori privi di deleghe saranno, quindi, dispensati dal dover richiedere informazioni aggiuntive solo laddove ricorrano i seguenti due presupposti: (i) gli assetti organizzativi valutati dal consiglio di amministrazione sono stati ritenuti adeguati; (ii) le informazioni fornite dagli amministratori delegati sono complete, plausibili e non destano di per sé alcun allarme e – alla luce del principio della “business judgement rule” – non appaiono irragionevoli dal punti di vista economico.<strong>4. La struttura della responsabilità degli amministratori non operativi: l’approdo interpretativo</strong>La responsabilità solidale degli amministratori non operativi per le operazioni pregiudizievoli compiute dagli amministratori delegati, prevista dall’art. 2392, comma 2, c.c., si caratterizza, pertanto, come una responsabilità sussidiaria che presuppone la sussistenza dei seguenti elementi: (i) un pregiudizio riconducibile alla violazione di una regola gestoria imputabile agli amministratori delegati; (ii) la violazione, da parte degli amministratori non operativi, dei doveri concernenti la funzione di controllo (si tenga presente che l’onere della prova di tale violazione grava su chi agisce in giudizio promuovendo l’azione di responsabilità); (iii) il nesso di causalità tra la violazione dei doveri propri degli amministratori non operativi e il pregiudizio arrecato dall’operazione dannosa posta in essere dagli amministratori delegati. Nel caso di specie, con riferimento alla necessaria prova del nesso di causalità, hanno inciso in modo determinante – nel senso di escludere la responsabilità degli amministratori non operativi - alcuni elementi di fatto e, in particolare, la circostanza di aver assunto la carica di amministratori non operativi dopo il compimento dell’operazione dannosa.Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:52:50 +0200</pubDate>
                        <title>Considerazioni in merito alla rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/considerazioni-in-merito-alla-rinunciabilita-delleffetto-risolutorio-della-diffida-ad-adempiere</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, n. 4205 del 3 marzo 2016 offre l’opportunità per dare brevemente conto delle diverse posizioni di giurisprudenza e dottrina in materia di rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere.</em><strong>1. L’oggetto della questione</strong>Se in un contratto a prestazioni corrispettive una parte non adempie la prestazione cui era tenuta, la parte adempiente può chiedere giudizialmente l’adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione. La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o “di diritto”. È detta di diritto quella che si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia costitutiva del giudice.&nbsp;Tra i casi di risoluzione di diritto espressamente regolati dal Codice Civile, vi è la diffida ad adempiere&nbsp; per mezzo della quale il creditore può intimare al debitore di adempiere entro un congruo termine avvertendolo che, in mancanza, il contratto si intenderà senz’altro risolto.&nbsp;La diffida ad adempiere è disciplinata dall’articolo 1454 C.C., che dispone quanto segue:<em>“[I] Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.</em></p><ul> <li><em>Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine </em></li> <li><em>Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.</em></li></ul><p>Si è posta a tal proposito la questione relativa alla possibilità, per il contraente non inadempiente, di rinunciare all’effetto risolutorio della diffida ad adempiere, decorso inutilmente il termine fissato nella stessa.&nbsp;Sul punto non vi è una posizione unanime di giurisprudenza e dottrina e di ciò si darà brevemente conto nel presente contributo.<strong>2. Le posizioni della giurisprudenza</strong>Una parte della giurisprudenza, nonostante il tenore letterale dell’art. 1454 C.C., ritiene che l’effetto risolutorio sia rinunciabile.&nbsp;Si è infatti affermato, <em>inter alia</em>, che la diffida ad adempiere costituisce una facoltà per il contraente non inadempiente: dopo l’inutile decorso del termine fissato, chi l’ha intimata ha facoltà di rinunciare – anche attraverso comportamenti concludenti – al suo effetto (si veda Corte di Cassazione, sez. II, n.&nbsp; 9317 del 9 maggio 2016).&nbsp;Inoltre, la diffida ad adempiere ha natura di negozio giuridico: non può produrre effetti contro ed oltre&nbsp; la volontà del suo autore, che pertanto può decidere di non far valere la risoluzione già verificatasi (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, n. 23315 dell’8 novembre 2007)&nbsp;Qualora l’intimante proponga una domanda giudiziale, successiva alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad&nbsp; adempiere,&nbsp; che&nbsp; valorizzi in&nbsp; maniera&nbsp; esplicita e&nbsp; non&nbsp; equivoca&nbsp; l’inutile&nbsp;&nbsp; decorso&nbsp;&nbsp; dello&nbsp;stesso, al fine di far accertare e dichiarare dal giudice la risoluzione del contratto, l’effetto risolutorio è connesso a detta domanda (perciò il giudice non potrebbe dichiarare d'ufficio, in assenza di apposita domanda sul punto, la risoluzione del contratto a seguito dell'inutile decorso del termine indicato nella diffida): a tal proposito, in particolare, la Corte di Cassazione, sez. II, n. 4535 del 18 maggio 1987 ha affermato che “<em>l'espressione "risoluto di diritto" dell'art. </em><em>1454 c.c. significa soltanto che la pronuncia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativo della risoluzione stessa, non già che ad essa il giudice possa provvedere d'ufficio</em>”.Si tenga altresì presente che una tesi contraria è stata espressa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni&nbsp; Unite, con la sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, secondo cui non è ammissibile la rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente, in quanto tale effetto è sottratto – per evidente <em>voluntas legis </em>– alla libera disponibilità del contraente stesso.<strong>3. L’opinione della dottrina: l’effetto risolutivo della diffida non è disponibile</strong>La dottrina prevalente ritiene invece che l’intimante non possa, essendosi la risoluzione verificata automaticamente, rinunciare ad essa cancellandone gli effetti, né mediante revoca della stessa, né mediante intimazione di nuova diffida, né con il ricorso ad altri mezzi di tutela. Ciò in quanto, anche sulla base del tenore letterale dell’art. 1454 c.c., la risoluzione opera senza necessità di un intervento del giudice.A tal proposito, si è tra l’altro sottolineata la necessità di tutelare il debitore, che ha un interesse alla certezza della propria posizione ed un affidamento rispetto all’impossibilità di essere chiamato ad adempiere dopo l’infruttuoso decorso del termine.<strong>4. La decisione della Corte di Cassazione, sez. II, 3 marzo 2016, n. 4205</strong>La Corte, con la sentenza n. 4205/2016, afferma incidentalmente che, nel caso in cui l’intimante non domandi giudizialmente la risoluzione di diritto per l’inutile decorso del termine assegnato ma formuli una nuova diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto consegue solo quale effetto della seconda diffida (a condizione che la stessa sia valida).&nbsp;Alla&nbsp; rinnovazione&nbsp; della&nbsp; diffida&nbsp; ad&nbsp; adempiere&nbsp; si&nbsp; riconduce&nbsp; l’interesse&nbsp; dell’intimante&nbsp; ad&nbsp; un &nbsp; &nbsp;tardivo&nbsp;adempimento della controparte, con la concessione di un nuovo termine entro il quale adempiere.&nbsp;Ciò, comunque, non esclude che l’inadempimento continui ad essere tale a far data dalla scadenza del termine assegnato con la prima diffida.Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:38:40 +0200</pubDate>
                        <title>La  responsabilità  amministrativa  degli  enti  ex  d.lgs. n.  231/2001 all’interno  dei  gruppi di imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-amministrativa-degli-enti-ex-d-lgs-n-2312001-allinterno-dei-gruppi-di-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>È ammissibile una responsabilità, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, della società capogruppo per reati commessi nell'ambito delle attività svolte dalle società da essa controllate a condizione che a) il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che commette il reato per&nbsp; conto&nbsp; della persona giuridica controllata; e che b) possa ritenersi che la holding abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso nell'ambito dell'attività svolta dalla società controllata.</em></p><p style="text-align: right;">- <em>Cass. Pen., Sez. II, n. 52316 del 9 dicembre 2016 </em>-</p><p style="text-align: left;"><strong>1. Il caso oggetto della pronuncia</strong></p><p style="text-align: left;">Il caso oggetto della pronuncia in commento riguarda una truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, ideata e realizzata dai vertici del gruppo Ilva (noto gruppo siderurgico italiano di proprietà della famiglia Riva che lo controlla attraverso la holding di famiglia Riva Fire s.p.a.). In particolare, tra il 2008 e il 2013, Ilva s.p.a. (principale società operativa del gruppo), attraverso un “ciclo finanziario” cui prendevano parte Ilva s.a. (società svizzera costituita ad hoc dalla famiglia Riva e solo apparentemente operativa), Eufintrade s.a. (società finanziaria collusa con il gruppo Ilva) e Banca Intesa (che fungeva da intermediario tra Ilva s.p.a. e Simest s.p.a.), simulava di praticare un credito agevolato a favore degli acquirenti esteri, che in realtà non praticava, ottenendo così l’erogazione del contributo in conto interessi, concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore degli esportatori italiani che praticano siffatte agevolazioni. In questo modo il Gruppo Ilva otteneva, al contempo, sia l’immediato pagamento della merce venduta sia l’erogazione pubblica di sostegno. Per le condotte appena descritte, venivano tratti a giudizio gli amministratori di Ilva s.p.a., Ilva s.a., Eufintrade s.a. e Riva Fire s.p.a. per i reati di associazione per delinquere (ex art. 416, commi 1 e 2, c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis c.p.) nonché la stessa Riva Fire s.p.a., cui veniva contestato l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa, previsto dall’art. 24, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2001. Il procedimento si concludeva, in primo grado, con la condanna degli imputati e della società. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello gli imputati e la società proponevano ricorso in Cassazione. Per la società, venivano proposti quattro motivi di ricorso: il primo relativo alla configurabilità del reato-presupposto; il secondo alla sussistenza dell’interesse o vantaggio della società; il terzo all’esclusione della responsabilità della società, alla luce dell’adozione del modello organizzativo; il quarto ai presupposti della confisca. In particolare, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che nessuna responsabilità poteva essere affermata nei confronti di Riva Fire s.p.a. in quanto la truffa era stata commessa nell’interesse e a vantaggio della sola Ilva s.p.a. La Suprema Corte rigettava il ricorso, evidenziando come le condotte contestate fossero state poste in essere e si fossero risolte a vantaggio anche di Riva Fire s.p.a., i cui vertici peraltro coincidevano soggettivamente con quelli di Ilva s.p.a.</p><p style="text-align: left;"><strong>2. La responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001 nei gruppi di imprese</strong></p><p style="text-align: left;">Il d.lgs. n. 231/2001 si limita a disciplinare il caso in cui sia una singola società ad essere chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo. Nulla dispone, invece, in relazione al fenomeno del gruppo d’imprese. Si tratta di una vicenda tutt’altro che irrilevante sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti. Ben può darsi, infatti, che gli effetti “positivi” del reato si riverberino su società connesse o collegate a quella alla quale è legato il suo autore. Si consideri, inoltre, ad ulteriore riprova della rilevanza della questione, che una responsabilità di gruppo può porsi non solo nell’ambito del gruppo cosiddetto “verticale”, ma anche nel cosiddetto gruppo “orizzontale” (cui partecipano, con ruoli paritetici, più società) così come nell’ambito di entità contingenti ed estemporanee, quali sono le associazioni temporanee di imprese e le joint venture. Ma a quali condizioni può essere affermata la responsabilità della capogruppo per il reato commesso nell’ambito dell’attività della controllata? Un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che la mera esistenza di un interesse di gruppo, individuabile anche nel semplice accrescimento della redditività o del valore del gruppo, costituisse condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa della capogruppo. Questa soluzione, tuttavia, prestava il fianco a numerose critiche: se, infatti, la responsabilità amministrativa si basa su una colpa di organizzazione, nessun rimprovero può evidentemente essere mosso in assenza di un qualsiasi profilo di colpevolezza a carico della capogruppo. Con la sentenza in commento, la Cassazione, superando definitivamente la teoria dell’interesse di gruppo, approda ad una soluzione più equilibrata e rispettosa del dettato normativo che àncora la responsabilità della capogruppo per il reato commesso da una controllata nell’ambito dell’attività della capogruppo a due fondamentali presupposti. Il primo è che il reato presupposto sia stato commesso dalla controllata con il concorso di almeno una persona fisica che agisca per conto della capogruppo: deve cioè esistere un collegamento soggettivo qualificato tra l’autore del reato, legato alla controllata, e la capogruppo. Tale presupposto ricorre, ad esempio, nel caso in cui l’autore del reato sia amministratore sia della controllata, sia della capogruppo o, comunque, abbia all’interno di entrambe un ruolo direttivo (amministratore nell’una e direttore finanziario nell’altra), ovvero quando l’esponente della capogruppo, pur essendo soggettivamente collegato soltanto ad essa, abbia concorso ex art. 110 c.p. alla commissione del reato presupposto insieme all’esponente della controllata. Il secondo è che il reato sia stato commesso anche nell’interesse della capogruppo: l’interesse o vantaggio della capogruppo non può cioè essere identificato – come detto prima – in un generico interesse di gruppo che si esaurisca nell’accrescimento della reddittività o del valore del gruppo ma è necessario che sussista un interesse specifico in concreto della capogruppo.</p><p style="text-align: left;">Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:36:31 +0200</pubDate>
                        <title>Trattamento di dati per finalità di marketing: la tutela delle persone giuridiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trattamento-di-dati-per-finalita-di-marketing-la-tutela-delle-persone-giuridiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2017, ha precisato la disciplina relativa al trattamento di dati personali per finalità di marketing, dichiarando illegittimo sia&nbsp; il trattamento di dati raccolti per il tramite di moduli presenti all’interno dei siti internet delle società sia il trattamento di dati (i.e. le utenze telefoniche) autonomamente reperiti sul web.</em><strong>Premessa</strong>Con provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2017, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito il “Garante”) è intervenuto nuovamente in materia di trattamenti effettuati per finalità di marketing. Il provvedimento riguardava, nello specifico, una società attiva nella fornitura di servizi informatici, la quale, attraverso un modulo presente all’interno del proprio sito internet e destinato alle richieste di preventivo relative ai servizi offerti dalla società, raccoglieva e poi trattava i dati dei clienti, per l’invio – tra l’altro – di comunicazioni promozionali. A seguito delle verifiche svolte dal Garante, è emerso in particolare che i dati dei clienti così raccolti, riferibili nella quasi totalità dei casi a persone giuridiche o ad altri soggetti titolari di partita IVA (quali imprese individuali e liberi professionisti), venissero trattati in assenza di uno specifico consenso, da parte degli interessati, per l’invio di comunicazioni automatizzate a contenuto promozionale. Sotto altro profilo, veniva, inoltre, accertato che la società, allo scopo di acquisire nuovi clienti e di promuovere i servizi dalla stessa commercializzati, contattasse le utenze telefoniche autonomamente reperite all’interno delle aree “contatti” presenti sui siti Internet di società, professionisti e imprenditori, in assenza di informativa e senza che venisse richiesto l’apposito consenso. Prima di esaminare le decisioni assunte dal Garante in relazione ai trattamenti appena descritti, è opportuno verificare in che misura la disciplina dettata dal d.lgs. n. 196/2003 (di seguito il “Codice della Privacy”) trova applicazione a favore delle persone giuridiche.<strong>1. La tutela accordata dal Codice della Privacy alle persone giuridiche</strong>Come noto, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 40, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Salva Italia), il trattamento dei dati riferibili alle persone giuridiche non è più soggetto, nella generalità dei casi, alla disciplina dettata dal Codice della Privacy. A tale regola generale fanno eccezione alcune diposizioni particolari in tema di “comunicazioni indesiderate”. In particolare, l’art. 130, comma 1, del Codice della Privacy dispone che “fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente”. Prosegue, poi, al comma 2, prevedendo che “la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo”. Come si evince dalla lettera della norma, la disposizione in commento si applica al contraente o all’utente e non già all’interessato (e cioè alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali). A questo riguardo, l’art. 4, comma 2, lett. f) e g), del Codice definisce il contraente come “qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate” e l’ utente come “qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata”. Ne deriva che, ogniqualvolta una persona giuridica assuma la qualità di contraente – nel senso appena specificato – il trattamento dei suoi dati per l’invio di comunicazioni automatizzate a contenuto promozionale è legittimo soltanto a condizione che sia stato richiesto e ottenuto il suo preventivo consenso. Sul tema, il Garante è successivamente intervenuto con le Linee Guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013, le quali, al punto 2.2, stabiliscono che “ai trattamenti effettuati ai fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a questi equiparati si applica l'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, in base al quale l'utilizzo di tali strumenti per le finalità di marketing è consentito solo con il consenso preventivo del contraente o utente (c.d. opt-in). Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito, con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità promozionali”.<strong>2. Le decisioni assunte dal Garante</strong>Tornando, ora, al caso oggetto del provvedimento in commento, il Garante ha dichiarato illegittimo sia il trattamento dei dati raccolti per il tramite del modulo presente all’interno del sito internet della società sia il trattamento dei dati (i.e. le utenze telefoniche) autonomamente reperiti sul web dalla società. Con riferimento al primo, in quanto il trattamento veniva effettuato, senza richiedere e ottenere dai clienti (persone fisiche e giuridiche) il preventivo e specifico consenso all’invio di comunicazioni automatizzate a contenuto promozionale, secondo quanto prescritto dagli artt. 23 e 130, comma 1, del Codice. Con riferimento al secondo, in quanto il trattamento dei dati personali di professionisti e imprese individuali veniva effettuato in assenza di previa informativa e relativo consenso (con conseguente violazione degli artt. 13 e 23 del Codice). La circostanza che tali dati siano stati autonomamente reperiti su Internet risulta peraltro irrilevante. La pubblica conoscibilità dei recapiti telefonici presenti sul web, infatti, non implica affatto la possibilità di un libero ed incondizionato utilizzo dei medesimi per scopi differenti da quelli che ne hanno reso necessaria la pubblicazione online. Del resto, come affermato dal Garante nelle già citate Linee Guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013, “senza il consenso preventivo non è possibile inviare comunicazioni promozionali con i predetti strumenti [telefonate, fax, email, mms, sms e simili] neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web, atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque”.Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:33:28 +0200</pubDate>
                        <title>La portata della delega gestoria nelle s.r.l.: contenuto e limiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-portata-della-delega-gestoria-nelle-s-r-l-contenuto-e-limiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte, con sentenza n. 25085 del 7 dicembre 2016</em>, <em>ha riconosciuto la legittimità di una delega di gestione di carattere generale, da parte del consiglio di amministrazione a favore di singoli consiglieri delegati con esercizio disgiunto dei poteri, nella misura in cui la stessa non sia diretta ad escludere l’esercizio di un concorrente potere di gestione da parte dell’organo collegiale amministrativo.</em><strong>1. Introduzione</strong>La delega di gestione è uno strumento sempre più comune nella prassi societaria destinato a garantire una più efficiente organizzazione della società data l’ampiezza delle attività e delle funzioni del consiglio di amministrazione. È proprio in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali che gli amministratori spesso sono indotti ad avvalersi dell’attività dei procuratori ai quali sono conferiti incarichi per il compimento di una serie di attività e operazioni in nome e per conto della società. Lo strumento della delega gestoria può essere ampiamente utilizzato, a condizione di rispettare la misura di compatibilità tra i vari modelli organizzativi e le norme inderogabili dell’ordinamento societario che riservano l’esercizio della funzione amministrativa ai soggetti all’uopo nominati. Con sentenza 7 dicembre 2016 n. 25085, la Corte di Cassazione si è pronunciata, assumendo una posizione innovativa rispetto al passato, sul tema dell’ammissibilità di una delega di gestione di carattere generale operata dal consiglio di amministrazione di una s.r.l. verso singoli consiglieri ai quali l’esercizio dei poteri delegati era stato attribuito in via disgiunta.<strong>2. Il fatto</strong>La vicenda da cui trae origine la sentenza in commento concerne un giudizio promosso in sede di legittimità da una società di capitali a responsabilità limitata contro una decisione della Commissione Tributaria della Regione Lombardia (“CTR Lombardia”) che aveva rigettato l’appello della società e confermato la decisione con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’atto era stato sottoscritto da un soggetto ritenuto non legittimato a rappresentare la società nei confronti dei soggetti terzi. La CTR Lombardia rilevava che lo statuto sociale attribuiva anche ai consiglieri delegati eventualmente nominati i poteri di rappresentanza della società nei limiti dei poteri a essi conferiti e che il consiglio di amministrazione aveva conferito la carica di consigliere delegato a tre amministratori attribuendo agli stessi, in deroga al principio di collegialità, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio, senza limitazioni o esclusioni, nonché la rappresentanza della società per il compimento degli atti rientranti nelle rispettive deleghe, con firma libera e disgiunta. La suddetta delega veniva dichiarata nulla dalla CTR Lombardia in quanto rilasciata in violazione delle disposizioni di legge e, pertanto, la società promuoveva ricorso in Cassazione.<strong>3. La posizione della Cassazione 7 dicembre 2016, n. 25085 nel contesto del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul tema della possibile ampiezza del contenuto della delega di gestione</strong>La Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità di una delega di gestione di carattere generale nella misura in cui la stessa non sia diretta ad escludere l’esercizio di un concorrente potere di gestione da parte dell’organo collegiale amministrativo. Secondo la Corte di legittimità, la delega generale di tutte le attribuzioni del consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili ex lege, non trova ostacolo nella legge né nel principio di collegialità e al contrario, può vantare il proprio fondamento negli articoli 2475 e 2381 c.c., laddove è prevista la possibilità di delegare le competenze del Consiglio di Amministrazione e, addirittura, di concentrarle in uno soltanto dei suoi membri. Lo statuto di una s.r.l., costituita in epoca anteriore all’1 gennaio 2004, che preveda la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare le proprie attribuzioni – ad eccezione di quelle riservate ex lege esclusivamente all’organo consiliare – ai singoli consiglieri delegati, con esercizio disgiunto dei poteri, non si pone, quindi, in contrasto con norme imperative e, nello specifico, con l’art. 2475, comma 3, c.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 6 del 2003); tale norma – fatte salve le previsioni dell’ultimo comma – non impone infatti l’applicazione inderogabile del principio di collegialità, attesa l’espressa natura suppletiva che rivestono le disposizioni in questione rispetto ad eventuali diverse disposizioni dettate in materia dall’atto costitutivo (commi 1, 3 e 4). Peraltro, secondo la Corte, la disposizione statutaria che autorizzi la delega generale nei termini sopra accennati non costituisce impedimento alla concorrente legittimazione del consiglio di amministrazione all’esercizio dei poteri di gestione dell’impresa, in considerazione dei poteri informativi, di intervento direttivo e di valutazione, nonché di avocazione e revoca – analoghi a quelli indicati nell’art. 2381 c.c. – allo stesso comunque spettanti in via preventiva, concomitante e successiva, rispetto alle attribuzioni delegate. La legittimazione processuale, infine, non può prescindere dal conferimento di una delega di poteri gestionali, ma non è sempre vero il contrario potendo l’atto costitutivo o lo statuto attribuire la legittimazione ad agire e resistere in giudizio, in nome della società, soltanto ad uno tra i soggetti dotati di poteri di rappresentanza negoziale con esercizio disgiunto dei poteri. In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto come sia necessario, ai fini della compatibilità e ammissibilità di una delega gestoria di carattere generale rispetto ai principi dell’ordinamento giuridico, tenere in considerazione due criteri ermeneutici: i) l’oggetto della delega e ii) i comportamenti attuativi della procura. Quanto all’oggetto della procura, le maggiori criticità sorgono ogni qualvolta le funzioni delegate non abbiano carattere meramente esecutivo per l’impresa, ma prevedano ampi spazi di autonomia decisionale. È in queste ipotesi, infatti, che si annida maggiormente il rischio di incorrere nella fattispecie illegittima di una delega abdicativa del consiglio di amministrazione. Per evitare censure, occorre dunque che la delimitazione negoziale dei poteri conferiti non vada oltre i confini delle decisioni attinenti alla politica d’impresa e alla definizione degli obiettivi globali in singoli settori. Il potere di direzione strategica deve pertanto rimanere nelle competenze dell’organo collegiale non potendo essere oggetto di delega senza esautorare il consiglio di amministrazione delle attribuzioni che gli sono proprie. Per quanto riguarda i comportamenti attuativi delle deleghe, a fronte di procure di dubbia interpretazione è necessario ricorrere al criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. e ricercare, quindi, quale sia stata la comune intenzione delle parti al fine di stabilire se il consiglio di amministrazione abbia perseguito uno scopo abdicativo. Ad esempio, il consenso anticipato da parte del delegante alla ratifica di tutti gli atti compiuti dal delegato integrerebbe molto probabilmente gli estremi di una condotta tale da far presumere l’avvenuto esautoramento dell’organo collegiale.<strong>4. Considerazioni conclusive</strong>La sentenza della Corte Suprema in commento si pone in una posizione decisamente innovativa rispetto all’orientamento dottrinario e giurisprudenziale precedente e tendente a ritenere invalida, in quanto contraria ai principi dell’ordinamento, una delega di gestione di carattere generale. Viene compiuto pertanto un importante passo avanti che sembrerebbe consentire di ritenere ammissibili anche deleghe di gestione di portata generale purché non si tratti di strumenti utilizzati allo scopo di privare l’organo amministrativo delle funzioni che per legge gli competono. Per quanto la decisione dei giudici di legittimità rappresenti una situazione di apertura rispetto agli orientamenti precedenti, non si deve dimenticare che la dilatazione dei confini dell’oggetto della delega gestoria dovrà comunque rispettare determinati limiti quali il mantenimento in capo agli amministratori del potere di direzione strategica dell’impresa sociale, nonché la conservazione di un costante flusso informativo tra organi deleganti e organi delegati ai sensi dell’art. 2381 c.c.Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 09:18:01 +0200</pubDate>
                        <title>Cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco professionista in uno studio associato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cause-di-ineleggibilita-e-decadenza-del-sindaco-professionista-in-uno-studio-associato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Ai sensi dell’art. 2399, lett. c), c.c. è ineleggibile, e se eletto decade dall’ufficio, il sindaco che intrattiene con la società o sue controllate rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Ci si interroga se il caso in cui il sindaco sia parte di uno studio associato che presta attività di consulenza alla medesima società integri l’ipotesi prevista dalla legge. Sebbene il quesito sia risolto tendenzialmente in senso affermativo, permangono tuttavia dubbi circa i criteri adottati dalla Corte di Cassazione al fine di determinare i casi in cui, concretamente, l’indipendenza del sindaco possa dirsi compromessa.</em><strong>1. La questione</strong>Con sentenza dell’8 maggio 2015 n.9392, la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza della corte di Appello che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dall’ex sindaco della società fallita il quale lamentava l’esclusione del credito inerente i compensi a lui dovuti per aver ricoperto tale carica sociale. Al pari di quanto affermato dal giudice di appello, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il credito vantato dall’ex sindaco perché questi si trovava in condizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 2399, lett. c), c.c., in quanto, ai tempi in cui egli ricopriva la carica di sindaco, questi era al contempo membro dello studio professionale che prestava attività di consulenza alla società e, quindi, di riflesso, poteva attendersi di ricevere dall’attività di consulenza proventi maggiori rispetto alla retribuzione percepita per l’esercizio della carica di sindaco. La Suprema Corte, pertanto, confermando la sentenza di gravame, ha altresì avallato la motivazione posta a fondamento della stessa, per cui la causa di ineleggibilità di cui all’art. 2399, lett. c), c.c. sussisterebbe ogniqualvolta “i proventi dell’attività di consulenza siano maggiori per l’associazione di professionisti e, di riflesso, per il suo componente sindaco, rispetto a quelli che quest’ultimo percepisce per la sua attività di controllo”. La Corte di Cassazione conclude, di conseguenza, che “l’indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale”.<strong>2. Il contesto normativo di riferimento</strong>L’art. 2399, lett. c), c.c., nel prevedere l’ineleggibilità alla carica di sindaco di chi è legato alla società “da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”, lascia ampio margine di discrezionalità al giudice incaricato di stabilire se e in che misura l’indipendenza del sindaco sia effettivamente intaccata. Sebbene sia pacifico che una causa di incompatibilità sussista laddove il sindaco sia direttamente coinvolto nell’attività di consulenza, i contorni della questione sfumano ulteriormente nel caso in cui la società intrattenga un rapporto di consulenza, non direttamente con il sindaco, ma con lo studio associato di cui questi è membro. In questo caso, infatti, pare dubbio riuscire a includere nella fattispecie delineata dall’art. 2399, lett c), c.c. il caso in cui la consulenza sia prestata da un associato o da un socio del sindaco. La giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che, in tale ipotesi, il discrimine debba individuarsi utilizzando un criterio di confronto tra i ricavi: in breve, l’indipendenza del sindaco si riterrà compromessa laddove i ricavi che possano derivargli - per il tramite dello studio professionale al quale il medesimo appartiene - dall’attività di consulenza siano superiori rispetto a quelli che gli spettano per l’attività di controllo svolta nella compagine sociale. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che il raffronto debba piuttosto avvenire tra gli introiti totali dello studio professionale e i ricavi derivanti dall’attività di consulenza prestata in favore della società1. Si potrebbe, tuttavia, obiettare che l’utilizzo del criterio della comparazione tra ricavi quale unico elemento a fondamento di una valutazione circa la sussistenza di una causa di incompatibilità e decadenza - come avvenuto con riferimento alla sentenza in commento - consente, tuttavia, di avere una visione solo “parziale” della condizione del sindaco, approccio che potrebbe condurre ad un’applicazione troppo estesa della fattispecie descritta dalla normativa citata.<strong>3. La visione “parziale” adottata dalla Suprema Corte</strong>La sentenza in esame si inserisce nel solco di quella dottrina che considera rilevante i soli ricavi spettanti, direttamente o indirettamente, al sindaco, con conseguente esclusione di qualsiasi riflessione in merito agli introiti complessivi percepiti dallo studio professionale. In particolare, la Corte di Cassazione afferma che “occorre valutare i profili di compromissione patrimoniale verificando quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all’entità del compenso sindacale”. Più autori hanno sottolineato i limiti che l’adozione di una simile impostazione dimostrerebbe, soprattutto laddove si vengano a considerare fattori ulteriori rispetto a quello meramente patrimoniale. Innanzitutto, non può escludersi che una mancanza di indipendenza da parte del sindaco possa sussistere anche nel caso in cui il ricavo derivante dall’attività di consulenza prestata dallo studio di cui è membro sia minimo o addirittura inesistente. Un interesse confliggente del controllore può anche emergere, infatti, dalla semplice notorietà del cliente e dal conseguente beneficio che deriva all’immagine dello studio professionale dal ricevimento dell’incarico. In secondo luogo, non può non considerarsi, in concreto, la posizione del professionista all’interno dello studio. Come evidenziato da dottrina autorevole, infatti, mentre è corretto ritenere che, nel caso in cui il consulente sia in posizione subordinata rispetto al sindaco, l’attività di consulenza possa imputarsi in capo a quest’ultimo, occorre valutare con attenzione l’opportunità di applicare il criterio della comparazione tra i ricavi al caso in cui ad essere in posizione subordinata sia il sindaco. In questo caso, infatti, è chiaro come non possa dirsi compromessa l’indipendenza del sindaco per il solo fatto che egli percepisce una retribuzione maggiore dallo studio professionale rispetto a quella che gli deriva dal ricoprire la carica sociale; ciò in quanto il sindaco/professionista percepirà, generalmente, un compenso versato dallo studio in misura fissa e affatto condizionato dai proventi derivanti allo studio medesimo in conseguenza dell’attività di consulenza prestata in favore della società. Infine, sarebbe opportuno tener conto, da una parte, delle dimensioni e dell’organizzazione interna dello studio associato e, dall’altra, della pratica inerente l’attività di consulenza che potrebbe essere del tutto distinta dall’esercizio dell’attività di controllo svolta da parte del sindaco-associato. Alla luce di quanto precede, è pertanto ragionevole ritenere che, ai fini di una corretta valutazione circa la sussistenza di una causa di incompatibilità o decadenza del sindaco ai sensi dell’art. 2399, lett. c), c.c., risulterebbe comunque preferibile condurre un’analisi caso per caso e in concreto della situazione di conflitto, nel contesto della quale il criterio della comparazione tra i ricavi dovrebbe costituire uno degli elementi da tenere in considerazione e non l’unico su cui fondare detta valutazione. Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. 1 Di questo ultimo avviso è, tra gli altri, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come riportato nelle Norme di comportamento del 5 marzo 2015 (p. 18 e ss.)Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 11:24:07 +0200</pubDate>
                        <title>L’impresa multistakeholder secondo la disciplina della società benefit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/limpresa-multistakeholder-secondo-la-disciplina-della-societa-benefit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>&nbsp;Il modello della </em></strong><strong>società benefit</strong>La disciplina della <strong>società <em>benefit</em></strong>, introdotta con la <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg" target="_blank" rel="noreferrer">legge di stabilità 2016</a>, e dedicata all’impresa societaria che include tra i propri obiettivi il perseguimento di <strong>risultati di beneficio comune</strong>, s’inserisce in un panorama multiforme di iniziative imprenditoriali variamente ispirate alla cura e alla protezione di <strong>interessi di rilevanza sociale</strong>. In tale scenario, accanto alle attività economiche strettamente <strong><em>non profit</em></strong><em>,</em> connotate da esclusiva finalità sociale o culturale e dalla conseguente assenza dello scopo di lucro, il mondo delle imprese lucrative, da alcuni anni a questa parte, mostra crescente interesse per i temi di <strong><em>business ethics</em></strong> e per il tentativo di coniugare la finalità di profitto con impegni di <a href="http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_it" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>responsabilità sociale</strong></a>, talora consacrando e formalizzando questo impegno in documenti a ciò dedicati (<strong>codici di condotta</strong> o <strong>codici etici</strong>) e comunicati al pubblico.&nbsp;<strong>Gli impegni di responsabilità sociale dell’impresa</strong>La motivazione dell’assunzione di simili impegni sta nella convinzione che l’impresa possa farsi autonomamente carico dell’impatto che la sua attività è in grado di produrre sugli interessi di soggetti terzi o della comunità in cui opera e che pertanto possa, in modo proattivo, affiancare al suo naturale orientamento al profitto la <strong>protezione di interessi di natura sociale</strong>, anche al di là di ciò che la legge prescrive, o possa comunque comunque rafforzare, attraverso iniziative positive, il risultato che la legge vuole assicurare a protezione del bene comune.Il vincolo di responsabilità sociale così concepito e assunto da numerose imprese <em>profit, </em>senz’altro apprezzabile sul piano etico<em>, </em>ha tuttavia sollevato non pochi problemi di carattere squisitamente giuridico laddove ha posto il problema di verificare la reale effettività di simili impegni, la loro azionabilità e le conseguenze giuridiche del loro inadempimento.&nbsp;<strong>Il bilanciamento di interessi nella prospettiva <em>multistakeholder</em></strong>In primo luogo, stante l’ibridazione dello scopo dell’impresa che l’assunzione di impegni di responsabilità sociale procura, si pone il problema delle modalità e dei termini con cui effettuare il <strong>bilanciamento tra interessi eterogenei</strong> e molto spesso tra loro contrastanti<em>. </em>&nbsp;Questa operazione pare richiedere, da un lato, un criterio di misurazione dotato di un minimo di certezza e verificabilità, dall’altro, quando l’impresa è costituita in forma societaria, l’accertamento dell’ammissibilità di una volontaria <strong>alterazione di quella causa lucrativa</strong> che è elemento caratterizzante i tipi societari conosciuti dalla legge. In tale contesto, connotato da numerose incertezze, il modello della società <em>benefit </em>pare voler risolvere parte di questi problemi, offrendo un modello <em>ad hoc</em> specificamente regolato, cui possono attingere quelle <strong>imprese lucrative</strong> che vogliano coltivare anche finalità di bene comune.&nbsp;<strong>Le nuove disposizioni sulla società<em> benefit</em></strong>Le nuove disposizioni sono contenute nei commi 376-384 dell’art. 1 della <strong>legge 208/2015</strong> dedicate a quelle società che “<em>oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo <strong>responsabile, sostenibile e trasparente</strong> nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse</em>”. La legge chiede che le finalità sopra elencate siano indicate specificatamente nell’<em>oggetto sociale </em>della società e siano perseguite mediante una gestione capace di <em>bilanciare</em> l’interesse di soci con l’interesse di “<em>coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto”</em>, precisando che il “beneficio comune” è integrato sia dal perseguimento di effetti positivi, sia dalla <strong>riduzione di effetti negativi</strong> su una o più delle categorie sopra menzionate. La legge si pone inoltre il problema del controllo sull’autenticità di simili impegni e sul loro effettivo rispetto non tanto in relazione all’attribuzione di speciali vantaggi che, nel caso di specie, sono del tutto assenti, quanto a tutela dell’affidamento dei terzi sull’impegno sociale assunto dall’impresa, assoggettando la <em>società benefit</em> che non persegua finalità di beneficio comune alle disposizioni di cui al d. lgs. 145/2007 in materia di <strong>pubblicità ingannevole</strong> e alle disposizioni del <strong>Codice del consumo</strong>, affidando i relativi controlli all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 384).&nbsp;<strong>Il bilanciamento di interessi e la valutazione d’impatto</strong>I pilastri della disciplina paiono risiedere anzitutto nella legittimazione della costituzione di una società <em>benefit</em> secondo uno dei tipi sociali di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile, con la connessa possibilità di <strong>bilanciare lo scopo di lucro con obiettivi di beneficio comune</strong> secondo regole e modalità definite nello statuto sociale (v. comma 380). A ciò si aggiunge la necessità di una <strong>valutazione d’impatto</strong>, attestante l’effetto delle azioni intraprese dalla società nel perseguire le finalità di beneficio comune (nei confronti di persone territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse) redatta in base a uno <em>standard</em> sviluppato da un ente indipendente, secondo <strong>procedure trasparenti e verificabili</strong>.&nbsp;<strong>La certificazione dell’impatto sociale dell’attività d’impresa</strong>Questa formula ricalca le soluzioni adottate nell’ordinamento nordamericano, dove un’analoga disciplina in tema di <a href="http://benefitcorp.net/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><em>benefit corporation</em></strong></a> è stata introdotta nel 2010 in numerosi Stati e dove da tempo esiste un sistema di <strong>certificazione dell’impatto sociale</strong> delle attività d’impresa ad opera di un ente <em>non profit</em> specializzato (<a href="https://www.bcorporation.net/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>BLab</strong></a>). Se, tuttavia, la certificazione come BCorp presso certificatori accreditati non comporta di per sé l’assunzione della qualifica di società <em>benefit, </em>né in Italia, né negli ordinamenti in cui vige una omologa disciplina, ciò non di meno la normativa varata in Italia riconosce il ruolo di simili <strong>organismi certificatori</strong> almeno nella validazione degli strumenti di <em>assessment</em> dell’impatto sociale dell’attività di impresa, sul presupposto, verosimilmente, che tali criteri possano essere elaborati in modo appropriato solo da chi abbia acquisito un’esperienza consolidata in materia. La disciplina italiana, pertanto, pur essendo la prima in Europa ad aver introdotto un simile modello, potrà giovarsi della pregressa esperienza maturata nell’universo delle <em>benefit corporation</em> d’oltre oceano, almeno per quei profili che attengono alla selezione dei beni comuni rilevanti e alla valutazione/rendicontazione della loro effettiva protezione nello svolgimento dell’attività d’impresa.&nbsp;<strong>Disciplina comune e disciplina speciale della società benefit</strong>L’introduzione del nuovo modello nel contesto dei tipi societari di diritto comune dovrà adattarsi, ed essere in parte adattato, alle regole vigenti che troveranno applicazione nelle parti non regolate dalla disciplina speciale. La questione non è di poco conto. Anzitutto pare da escludere che la legge abbia voluto dare vita ad un nuovo tipo sociale. La società <em>benefit </em>è infatti concepita come una modalità o un “modello” di esercizio dell’impresa nell’ambito dei tipi sociali lucrativi e mutualistici previsti dal codice civile e di cui può assumere le forme. Tuttavia non si può non notare come la specialità dello scopo che connota il modello spurio o ibrido della società <em>benefit </em>e che lo distingue dai tipi lucrativi o mutualistici già noti, attenga specificatamente al <strong>profilo causale del contratto sociale</strong>, ciò che rende la società <em>benefit </em>una realtà profondamente “altra” rispetto ai tipi di cui al codice civile, con tutte le conseguenze che ne potranno derivare nell’attività di integrazione della <strong>disciplina speciale</strong> con le norme comuni del tipo sociale adottato (si pensi alla disciplina del conflitto d’interessi del socio o dell’amministratore, ai controlli sulla corretta gestione, alla disciplina della trasformazione).&nbsp;<strong>La governance della società benefit</strong>L’assunzione del modello della società <em>benefit</em>, inoltre, comporta effetti importanti sulla <a href="http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><em>governance </em></strong><strong>della società</strong></a>. Il comma 380 prevede infatti che la società <em>benefit</em>, fermo quanto disposto dalla disciplina del tipo sociale adottato, individui il <strong>soggetto responsabile</strong> dello svolgimento delle funzioni e dei compiti volti al <strong>perseguimento delle finalità di beneficio comune</strong> nelle sue possibili declinazioni. Prevede inoltre una specifica attività di rendicontazione annuale mediante la redazione di una <strong>relazione</strong> da allegare al bilancio che includa: 1) la descrizione degli obiettivi assunti, delle modalità e delle azioni attuate; 2) la valutazione di impatto secondo lo <em>standard</em> di valutazione esterno; 3) la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire. Richiede pertanto indubbiamente un’<strong>articolazione degli assetti </strong>organizzativi, amministrativi e contabili coerente con l’assunzione di tale specifica missione, la cui realizzazione, purtuttavia, resta nella piena <strong>competenza degli amministratori</strong>, cui si estende il regime della responsabilità prevista dal codice civile nella disciplina di ciascun tipo. E non potrebbe essere diversamente, dal momento che l’amministrazione della società <em>benefit </em>deve essere condotta, per legge, all’insegna del predetto bilanciamento di interessi, secondo quanto disposto dalla prima parte del comma 380. Non è tuttavia del tutto chiaro se tali criteri debbano essere indicati dai soci o se siano gli stessi amministratori a poterli individuare nell’esercizio dei poteri discrezionali mediante i quali agiscono nel perseguimento dell’interesse sociale. &nbsp;Pare però che questa operazione sia essenziale, anche per individuare il dosaggio delle rispettive componenti (lucro e bene comune) compresenti nell’interesse sociale, pena l’assoluta incertezza sulla valutazione dei <strong>risultati della gestione</strong> e sulla verifica del corretto <strong>adempimento dei doveri degli amministratori</strong>.&nbsp;<strong>La responsabilità degli amministratori nella società benefit </strong>Non pochi problemi potrebbe inoltre sollevare l’applicazione della disciplina comune in tema di <strong>responsabilità degli amministratori</strong>. Con riguardo alla legittimazione attiva al suo esercizio, ad esempio, la commistione di obiettivi <em>profit </em>e <em>non profit</em> nello scopo sociale e negli obblighi di gestione degli amministratori potrebbe rendere inadeguata o insufficiente la disciplina codicistica delle <strong>azioni di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali</strong> (si potrebbe, ad esempio, porre il problema della legittimazione alla predetta azione dei titolari di quegli interessi terzi che l’impresa ha assunto come rilevanti: potrebbe a tal fine essere invocata l’azione <em>ex</em> art. 2395 c.c.?). Altrettanti problemi potrebbe sollevare la determinazione di un <strong>danno risarcibile</strong> non più solo identificabile nel decremento (o nel mancato incremento) del patrimonio sociale, ma altresì nella lesione di quegli interessi terzi pregiudicati dal mancato o scorretto bilanciamento dell’interesse al bene comune con l’interesse al profitto.&nbsp;<strong>Le società “diverse” dalla <em>società benefit</em> e gli impegni di responsabilità sociale</strong>Una qualche ulteriore ambiguità potrebbe essere riservata dal comma 379, in cui il legislatore distingue la società <em>benefit </em>dalle <strong>società “diverse”</strong> che pur vogliano perseguire <em>anche</em> <strong>finalità di beneficio comune</strong>, per le quali fissa l’obbligo di modificare in modo coerente l’atto costitutivo e lo statuto, nel rispetto delle norme che regolano il tipo sociale adottato. Non è chiaro se il legislatore abbia in tale sede semplicemente voluto regolare l’assunzione della qualifica di società <em>benefit </em>da parte di una preesistente società di diritto comune. Se così fosse, il senso della norma sarebbe verosimilmente quello di imporre solo il rispetto delle regole in tema di modifiche statutarie, escludendo l’applicazione della disciplina della trasformazione. In alternativa si dovrebbe ipotizzare che legislatore abbia invece voluto soltanto autorizzare le <strong>società di diritto comune</strong> che non intenda assumere le forme della <em>società benefit</em>, a <strong>derogare all’esclusività dello scopo di lucro</strong> <strong>di cui all’art. 2247 c.c.</strong>, fissando in capo ai soci la competenza a decidere in tal senso mediante una modifica dell’atto costitutivo o dello statuto e obbligando alla relativa pubblicità. Se così fosse, questa precisazione sarebbe senz’altro benemerita, dato che molti <strong>impegni di responsabilità sociale </strong>finora assunti da società lucrative hanno trovato sede in <strong>documenti non vincolanti</strong> (<a href="http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/1999.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>codici di condotta</strong> o <strong>codici etici</strong></a>, ad esempio) peraltro redatti dall’organo amministrativo che mai potrebbe determinare in autonomia i propri obiettivi derogando all’obbligo di perseguire la <strong>creazione di valore per i soci</strong>, imposto come obbligo esclusivo dalla disciplina dei tipi sociali di diritto comune. Vi è da osservare, tuttavia, che, anche ove l’inclusione di impegni in senso lato sociali sia rimessa ai soci e consacrata nello statuto, la società non potrà non dotarsi di regole ulteriori, atte a misurare i risultati della gestione così configurati e il dosaggio delle rispettive componenti sugli <strong>obiettivi di <em>performance</em> degli amministratori</strong>.&nbsp;<strong>Scenari applicativi e interpretativi delle nuove disposizioni in relazione ai temi della CSR</strong>In ogni caso, indipendentemente dall’interpretazione della norma che si voglia accogliere, pare che la disciplina della società<em> benefit</em> possa comunque aprire più scenari interpretativi, stante la possibile persistenza di realtà societarie che vogliano assumere impegni di <strong>responsabilità sociale</strong> senza adottare il modello della <em>società benefit. </em>Se quindi un ambito di riflessione importante sarà quello dedicato al modello oggetto della specifica disciplina che verosimilmente sarà adottato soprattutto da <a href="http://money.cnn.com/2010/02/08/smallbusiness/l3c_low_profit_companies/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>società c.d. <em>low profit</em></strong></a>, e cioè da imprese lucrative (o mutualistiche) che sono altresì specificamente e primariamente impegnate nel <strong>perseguimento di finalità sociali, culturali o umanitarie</strong>, per altro verso si porrà il problema di come la disciplina speciale possa influenzare la selezione delle regole applicabili alle <strong>società di diritto comune</strong> che vogliano includere un impegno sociale nel loro statuto senza necessariamente assumere le forme della <em>società benefit.</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:52:06 +0200</pubDate>
                        <title>Le ultime notizie dal mondo del lavoro marittimo e portuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-ultime-notizie-dal-mondo-del-lavoro-marittimo-e-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><u>Rinnovato il contratto collettivo dei dirigenti delle Agenzie Marittime&nbsp; </u></em>In data 13 febbraio 2017 è stato siglato l’accordo di rinnovo tra Manageritalia e Federagenti per il contratto collettivo dei dirigenti delle agenzie marittime. Le parti sociali all’interno dell’accordo di rinnovo hanno operato al fine di dare risposte efficaci per migliorare la produttività, aumentare l’occupazione e costruire un welfare integrativo sostenibile improntato sulla solidarietà. L’accordo ha validità dal 1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018.In primo luogo, per quanto concerne la parte economica, il rinnovo del CCNL è intervenuto riconoscendo un aumento retributivo a favore dei dirigenti pari ad Euro 80 mensili lordi dal 1 marzo 2017, un ulteriore aumento mensile di Euro 110,00 a partire dal 1 gennaio 2018 ed infine un aumento mensile di 160,00 dal 1 dicembre 2012, per un totale di 350 euro lordi nel biennio 2017/2018.Le parti hanno altresì concordato per un aumento dei contributi a carico del datore di lavoro in relazione alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri).Per quanto concerne la parte normativa, il nuovo CCNL contiene disposizioni di notevole impatto soprattutto per quanto riguarda la durata del periodo di preavviso e l’entità del risarcimento del danno qualora il licenziamento del dirigente dovesse essere ritenuto illegittimo (i.e. indennità supplementare), che hanno subito delle significative riduzioni rispetto al passato. Il nuovo periodo di preavviso secondo l’art. 39 parte da 6 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale di almeno 4 anni, 8 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale fino a 10 anni, 10 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale fino a quindici anni e 12 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale oltre i 15 anni.In tema di indennità supplementare, le parti sociale hanno rimodulato l’entità dell’indennità stessa che si articola nella seguente maniera: fino a 4 anni di anzianità aziendale varierà tra 4 e 8 mensilità, da 4 fino a 6 anni varierà tra 6 a 12 mensilità; da 6 a 10 anni varietà tra 8 e 14 mensilità, da 10 fino a 15 anni di anzianità aziendale tra 10 e 16 mensilità, oltre i 15 anni di anzianità aziendale varierà tra 12 e 18 mensilità.Sono state inoltre modificate le disposizioni relative al periodo di comporto – ovvero il periodo di conservazione del posto di lavoro – che viene ridotto da 12 a 8 mesi. È stato tuttavia prolungato il periodo di comporto con riferimento ai dirigenti ammalati gravemente, per i quali si stabilisce che sarà prolungata la conservazione del posto fino a 14 mesi, in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del servizio sanitario nazionale e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.Nell’ambito dell’accordo è stato, infine, previsto un rafforzamento delle politiche attive con l’introduzione di un voucher di Euro 5.000 da utilizzare per servizi di ricollocazione presso società convenzionate o come autofinanziamento per l’avvio di attività imprenditoriali.<em><u>Altre news</u></em>Si sta dilatando la divergenza tra il governo spagnolo e i sindacati sulle modalità con le quali dovrà essere cambiata la normativa nazionale sul lavoro portuale, al fine di adeguarla alla legislazione dell’UE, così come sollecitato lo scorso anno dalla Commissione Europea. Bruxelles ha, infatti, nuovamente deferito la Spagna dinanzi la Corte di Giustizia, che già nel 2014 aveva statuito la non conformità della legge spagnola alla legislazione europea. In particolare, la Corte di Giustizia aveva decretando l’illegittimità del sistema delle società c.d. «<em>Sagep</em>», che prevedevano l’obbligo per i terminalisti di partecipare al capitale sociale di tali società e di servirsi unicamente di tali soggetti per la somministrazione di manodopera. Un ulteriore sentenza potrebbe comportare per il governo spagnolo una sanzione pari ad Euro 134mila, che si aggiungono alla multa di 21,5 milioni di euro a cui già ora la Spagna deve far fronte.&nbsp;Le organizzazioni sindacali del settore trasporto hanno chiesto ulteriori chiarimenti al Ministero del Trasporto rispetto all’applicazione degli emendamenti STCW di Manila per alcune categorie particolari (allievi elettricisti) rispetto alle quali sono sorte alcune problematiche che impediscono ora l'imbarco. In particolare, agli allievi elettricisti, ancorché in possesso del requisito dei diciotto mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti, verrebbe negata la possibilità di ottenere la qualifica di «<em>comune elettrotecnico</em>».&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:50:41 +0200</pubDate>
                        <title>Se la pista in catttive condizioni danneggia l’aereo sussiste la responsabilità anche dell’Ente italiano di regolazione aerea (ENAC)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/se-la-pista-in-catttive-condizioni-danneggia-laereo-sussiste-la-responsabilita-anche-dellente-italiano-di-regolazione-aerea-enac</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Chi risponde se la pista è in cattive condizioni di manutenzione?È questa la questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13209 del 27 giugno 2016, che ha affermato un principio di indubbia rilevanza secondo cui «<em>nell'ipotesi di danni subiti da un aeromobile per la presenza di detriti sulla pista, sussiste la responsabilità anche dell'ENAC, se viene provato il potere di ingerenza</em>».Nella sentenza in esame, il giudice di legittimità mette in evidenza il cd. «potere di ingerenza» dell’ENAC, esercitabile sulle cd. infrastrutture di volo. Tale potere parrebbe sostanziarsi, in particolare, nella partecipazione da parte di ENAC, in accordo con il Ministero della Difesa, alle decisioni riguardanti interventi di manutenzione e migliorie delle infrastrutture presenti in un determinato scalo aeroportuale.La Suprema Corte sembra così aver aperto le porte alla possibile configurazione di nuovi profili di responsabilità in capo all’ENAC, considerato l’ambito dei poteri-doveri di vigilanza dell’ente in questione.La vicenda da cui trae origine la sentenza riguarda un giudizio promosso dalla Eurofly S.p.A. nei confronti della società titolare della gestione dell’aeroporto di Treviso (la Aertre) e del Ministero della Difesa, nel corso del quale è stata chiesta la condanna dei suddetti soggetti al pagamento della somma di Euro 2.500.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi nell’agosto 2002.In tale data, mentre un velivolo era in partenza ed in procinto di effettuare la manovra di rullaggio prima del decollo, si è verificato il distacco dalla pavimentazione della pista di alcuni frammenti di materiale bituminoso di notevoli dimensioni, che sono stati poi proiettati dalle ruote del carrello contro lo stabilizzatore sinistro, con conseguente fermo tecnico del velivolo per 17 giorni ai fini dello svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione.In primo grado, la Aertre si è difesa sottolineando come la responsabilità dell’evento andasse ascritta alla inappropriata condotta del comandante dell’aereo e all’ENAC quale soggetto responsabile della manutenzione delle infrastrutture di volo e della relativa segnaletica.Il Tribunale di Venezia, dichiarata la responsabilità della Aertre e del Ministero della Difesa, ha accolto la domanda risarcitoria formulata dalla compagnia. Decisione successivamente confermata anche dalla Corte di Appello di Venezia.La Suprema Corte, con la sentenza sopra menzionata, ha parzialmente accolto i motivi di ricorso della società di gestione aeroportuale, ritenendo che, comprovati i suoi poteri di ingerenza, non fosse possibile escludere in toto la responsabilità concorrente dell’ENAC.Si tratta di una sentenza di notevole rilevanza che potrebbe consentire di aprire la strada al riconoscimento della responsabilità dell’ENAC ogni qual volta che, in occasione di un sinistro, possa configurarsi una omissione colposa dell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza dell’ente, concernenti anche le infrastrutture aeroportuali.Rientrano, infatti, tra le funzioni di competenza dell’ENAC tutte le attività relative alla regolamentazione tecnica, alla certificazione, all’autorizzazione, alla concessione, al coordinamento, al controllo, all’ispezione e alle procedure sanzionatorie in materia di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali.In particolare, il sinistro è avvenuto a seguito della consegna provvisoria dell’area (c.d. via di rullaggio) alla società di gestione, ai fini della realizzazione di interventi da eseguire su indicazione e sotto il controllo dell’ENAC e del Ministero, senza alcuna autonomia decisionale e senza alcun potere di iniziativa da parte della stessa.Dunque, realizzati gli interventi, a chi spetta il dovere di verificare il corretto stato della pista? Alla società di gestione, che ha il compito di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare le attività dei soggetti privati (ovvero le imprese esecutrici dei lavori) presenti in aeroporto? All’ENAC, che è l’autorità ispettiva e di vigilanza sull’esercizio delle infrastrutture? Oppure ad entrambi in via concorrente e solidale? E come va graduata la rispettiva responsabilità nei casi di aree in consegna provvisoria (come nella fattispecie in esame)?Ora la parola dovrà tornare alla Corte di Appello di Venezia cui spetterà, dopo la pronuncia della Cassazione, di riesaminare i fatti e le circostanze del caso per determinare in via conclusiva le singole responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.In ogni caso, come detto, la sentenza in esame consente di ampliare i confini risarcitori per tutte le ipotesi di danni derivanti da irregolarità o cattiva manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, coinvolgendo anche l’ENAC che, in considerazione dei suoi poteri-doveri e purché ovviamente venga dimostrata la condotta omissiva colposa dell’ente ed il nesso di causalità rispetto all’evento, potrà essere chiamata a rispondere dei danni alla stessa stregua degli altri soggetti coinvolti.Questa sentenza, così come quella che verrà emessa dalla Corte di Appello di Venezia a seguito del rinvio, potrebbe aprire il campo ad una riflessione più ampia, diretta a prendere in esame anche quanto avviene in ambito portuale. Ci riferiamo, naturalmente, alle possibili responsabilità delle Autorità di Sistema Portuale in vicende analoghe a quelle oggetto della pronuncia della Suprema Corte che abbiamo appena commentato.Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in passato, infatti, il sistema portuale ed il sistema aeroportuale presentano analogie che, a nostro avviso, non possono essere ignorate in sede di interpretazione delle norme vigenti.Monitoreremo pertanto l’esito di questo interessante procedimento, riservandoci di fornirvi le nostre considerazioni al riguardo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:48:40 +0200</pubDate>
                        <title>Il mancato pagamento del premio assicurativo e la sospensione della garanzia: ultimi orientamenti della Suprema Corte italiana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mancato-pagamento-del-premio-assicurativo-e-la-sospensione-della-garanzia-ultimi-orientamenti-della-suprema-corte-italiana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prendiamo spunto da un recente sentenza della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> per un breve approfondimento in merito alle conseguenze del mancato pagamento di un premio assicurativo successivo al primo.La domanda che ci poniamo - ed alla quale la Suprema Corte ha risposto con estrema chiarezza - è la seguente: il mancato pagamento di un premio assicurativo successivo al primo e la conseguente risoluzione del contratto lasciano privo di copertura l’assicurato nel caso in cui un sinistro si sia verificato entro il c.d. «<em>periodo di tolleranza</em>» o «<em>periodo di rispetto</em>» (vale a dire entro quindici giorni dalla scadenza convenuta per il pagamento del premio in questione)?La vicenda rispetto alla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione riguardava una polizza di responsabilità civile di un’impresa edile, ma i principi evidenziati dalla Corte valgono per qualsiasi genere di polizza assicurativa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e ci pare pertanto utile darne conto in questa sede.Nel caso di specie, un dipendente dell’impresa assicurata moriva in cantiere a causa di un sinistro sul lavoro. Il titolare dell’impresa veniva ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato in sede penale a versare alle parti civili una provvisionale di Euro 150.000,00 e all’INPS la somma di Euro 170.000,00.L’impresa attivava quindi la propria polizza assicurativa per essere tenuta indenne dai pagamenti sopra citati. La compagnia assicurativa, però, eccepiva la non operatività della polizza in questione in quanto scaduta.Segnatamente, l’assicurato sosteneva che la polizza fosse valida ed efficace in quanto il sinistro si era verificato entro quindi giorni dalla scadenza convenuta per il pagamento del premio (il sopra citato periodo «<em>di tolleranza</em>» o «<em>di rispetto</em>»), mentre la compagnia replicava come il pagamento del premio fosse avvenuto oltre i quindici giorni, vale a dire quando la garanzia non era più operativa.In primo e secondo grado, i giudici accoglievano l’eccezione della compagnia, rilevando come, da un lato, (<em>i</em>) non trattandosi del primo premio, bensì di quello dell’annualità successiva, si fosse verificata la sospensione dell’efficacia del contratto ex art. 1901 c.c. e (<em>ii</em>) il sinistro fosse avvenuto durante la c.d «<em>ultrattività</em>» del contratto (gli ormai famosi «<em>quindici giorni</em>»), ma, dall’altro lato, anche come (<em>iii</em>) il pagamento del premio fosse avvenuto quando erano trascorsi ormai sei mesi dalla relativa scadenza ed il contratto assicurativo si fosse dunque risolto <em>ex lege</em>.La norma di riferimento rispetto al tema che ci occupa è l’art. 1901 c.c., ai sensi del quale:«<em>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta </em><a href="http://www.brocardi.it/dizionario/2240.html" target="_blank" rel="noreferrer"><em>sospesa</em></a><em> fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.</em><em>Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. </em><em>Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è </em><a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1801.html" target="_blank" rel="noreferrer"><em>risoluto di diritto</em></a><em> se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita</em>».I giudici di merito hanno interpretato la norma sopra riportata nel senso di considerare l’effetto risolutivo derivante dal mancato pagamento del premio entro sei mesi dalla scadenza in grado di travolgere anche l’operatività della polizza durante il c.d. periodo di tolleranza. In altri termini: secondo i giudici di merito, il mancato pagamento del premio entro sei mesi dalla scadenza&nbsp; avrebbe determinato la risoluzione del contratto con effetto a decorrere dalla scadenza del premio.La Corte di Cassazione ha ritenuto errata tale interpretazione della norma.Secondo la Suprema Corte, infatti, il mancato pagamento di un premio successivo al primo determina - ai sensi dell’art. 1901, II comma, c.c. - la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del c.d. periodo di tolleranza. Questo principio, osserva la Corte di Cassazione, «<em>opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato o di eventuale successiva risoluzione del contratto, a norma dell’art. 1901, III comma, c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza</em>».Potremmo quindi dire che i quindici giorni di «<em>ultrattività</em>» di una copertura assicurativa siano in pratica una semplice estensione - a tutti gli effetti di legge - della copertura in questione. Tale estensione, come ci insegna la Suprema Corte, prescinde dall’eventuale pagamento o meno della successiva rata di premio.Si tratta evidentemente di una buona notizia per tutti i soggetti assicurati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp; Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 26140 del 19.12.2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>&nbsp; Con l’eccezione delle polizze sulla vita.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:46:52 +0200</pubDate>
                        <title>La Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione delle acque di zavorra entrerà a breve in vigore in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-convenzione-internazionale-per-il-controllo-e-la-gestione-delle-acque-di-zavorra-entrera-a-breve-in-vigore-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel settembre di quest’anno – con la ratifica, ad oggi, di 53 Stati (che costituiscono il 53,28% del tonnellaggio movimentato mondiale) – entrerà in vigore la convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti di navi, approvata nel 2004 a Londra, in sede IMO (International Maritime Organization).La Convenzione in parola si propone di ridurre al minino e, in ultima, analisi, eliminare i rischi ambientali connessi all’uso delle cd. «<em>acque di zavorra</em>» utilizzate dalle navi che effettuano viaggi internazionali.È stato accertato, infatti, come tali enormi quantità di acque marine imbarcate dalle navi per stabilizzare l’assetto di crociera, contengano alghe, microrganismi, batteri patogeni e specie animali e vegetali aliene che, una volta scaricati in porto, si diffondono nell’ecosistema marino che li riceve, creando fenomeni di contaminazione di acque marine portuali e costiere, estuari e laghi.Ad avviso dell’IMO – che ha iniziato ad occuparsi della questione già del 1988 emanando linee guida e risoluzioni in merito – la mancanza di regolamentazione dello scarico delle acque di zavorra costituisce una serie minaccia alla biodiversità marina e può comportare gravi problemi sanitari (nel caso di trasporto e conseguente diffusione di agenti tossici), nonché danni economici alle attività costiere.Al fine di contrastare tali fenomeni, gli Stati contrenti hanno elaborato un nucleo minimo di regole che si impegnano a rispettare con la facoltà di prendere – singolarmente o congiuntamente ad altri paesi – misure più rigorose di gestione delle acque di zavorra e di prevenzione ed eliminazione degli scarichi di queste.La convenzione si applica alle navi che battono bandiera di uno degli Stati membri e che effettuano viaggi internazionali. Sono escluse le navi da guerra, quelle che eserciscono unicamente cabotaggio, le navi costruite in modo tale da non poter trasportare acque di zavorra o che, all’esatto contrario, trasportino acque di zavorra non soggette allo scarico in cisterne sigillate.Gli «<em>impegni</em>» assunti dagli Stati parti in sede IMO attengono sostanzialmente: (i) all’obbligo, in capo agli armatori, di dotarsi di apparecchiature e sistemi di trattamento delle acque di zavorra (cd. Ballast Water Treatment Systems, BWTS); (ii) alla competenza dei singoli Stati contraenti circa la verifica, sulle navi che scaleranno i loro porti, del rispetto delle norme in materia di scarico delle acque di zavorra; (iii) all’obbligo di dotazione, per ciascuna nave, di certificati di gestione delle acque di zavorra.Il primo impegno è certo il più gravoso nonché foriero di problemi. La convenzione prevede, infatti, che tutte le navi debbano avere a bordo un sistema di trattamento dell'acqua di zavorra che risponda alle caratteristiche dettate dall’IMO. L'obbligo scatta dalla costruzione per le navi nuove, mentre le navi esistenti saranno obbligate ad installarlo come <em>«retrofit» </em>al primo bacino successivo all’entrata in vigore del trattato.Rilevante preoccupazione nel settore deriva dal fatto che l’IMO, ad oggi, non ha ancora fornito chiare e precise indicazioni su quali sistemi e quali metodologie e tecnologie saranno ritenute idonee dall’organizzazione internazionale e, quindi, supereranno le ispezioni che verranno effettuate nei porti di altri Stati, siano essi parti della convenzione IMO o no.Infatti, gli armatori, dovranno sostenere ingentissimi costi per il su detto <em>«retrofit» </em>delle navi già in flotta e per la progettazione e la realizzazione di nuove navi che abbiano apparecchiature e sistemi in grado di assicurare che il sicuro scambio delle acque di zavorra e che per tali attività siano costruite (i.e. necessari requisiti di robustezza dello scafo e stabilità della nave stessa).Certo è che, se tali investimenti portassero all’equipaggiamento di navi con apparecchiature riconosciute in seguito come non idonee per gli standard IMO, il danno economico per gli armatori degli Stati contraenti, che si stanno già muovendo affinché le proprie navi siano <em>compliant</em> con la convenzione presto in vigore, sarebbe enorme.Senza contare poi che la portata degli investimenti per ogni singola nave potrebbe condurre determinati armatori a rinunciare con la conseguente, obbligatoria «<em>rottamazione</em>» delle navi non attrezzate dell’apparecchiatura richiesta dalla nuova convenzione.Altra, ulteriore fonte di preoccupazione deriva dagli Stati che hanno scelto di non aderire alla convenzione, come gli U.S.A.. Gli Stati Uniti hanno, infatti, adottato proprie regole in relazione al trattamento delle acque di zavorra che si presentano, ad oggi, decisamente più stringenti rispetto a quelle adottate in sede IMO. In particolare, il regime di approvazione delle apparecchiature di trattamento delle acque – già in vigore dal 2014 – è decisamente più rigoroso e potrebbe escludere la validità di sistemi già adottati da alcuni degli Stati parti della convenzione IMO.Per tale ragione si attendono con apprensione le determinazioni del Comitato IMO per la protezione dell’ambiente marino del prossimo ottobre. Si auspica che in tale sede, vengano, innanzitutto, definite una volta per tutte le caratteristiche dei sistemi e delle apparecchiature di cui le navi dovranno essere dotate.Gli operatori del settore richiedono, inoltre, l’apertura di un dialogo tra l’IMO e i paesi non firmatari della convenzione ma che si sono dotati di autonome regole per la gestione delle acque di zavorra (i.e. U.S.A.) in modo tale da definire, insieme, i requisiti standard minimi delle apparecchiature di bordo ed evitare che le navi provenienti da Stati parti IMO non vengano accettate nei porti di paesi terzi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:45:32 +0200</pubDate>
                        <title>Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di rilascio di concessioni demaniali marittime e di gestione di un interporto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/recenti-orientamenti-giurisprudenziali-in-tema-di-rilascio-di-concessioni-demaniali-marittime-e-di-gestione-di-un-interporto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Analizziamo brevemente due recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, rispettivamente di Puglia e Piemonte, che enunciano due importanti principi: il primo relativo alle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative ed il secondo relativo alla natura dell’attività di gestione di un interporto.<strong><em><u>TAR Lecce (Puglia), sez. I, 13 dicembre 2016, n. 1865</u></em></strong>Come noto, la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4098<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> e le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e del Consiglio di Stato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> conseguenti alla Direttiva 123/2006/CE, hanno nuovamente evidenziato l’importanza dell’assentimento delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative attraverso procedure ad evidenza pubblica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia (nel prosieguo “<strong><em>TAR Puglia</em></strong>”) ha recentemente sancito un altro importante principio in merito alle modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa nel procedimento di assentimento delle concessioni.La causa aveva ad oggetto l’impugnazione del diniego di istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima. La ricorrente sosteneva che l’Amministrazione avesse illegittimamente negato l’assentimento di una concessione senza alcuna motivazione specifica.Il TAR Puglia ha chiarito che «<em>non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nel comportamento della Pubblica Amministrazione la quale, in luogo di valutare volta per volta l’assentibilità di domande di rilascio di concessioni demaniali marittime, ha emanato indirizzi di carattere generale, ai quali conformare poi i singoli provvedimenti amministrativi, venendo in rilievo un tipico modo di esercizio della discrezionalità amministrativa, che in luogo di essere esercitata de die in die, con riferimento ai singoli casi concreti, si svolge invece sulla base di indirizzi di carattere generale previamente adottati dall’Amministrazione</em>».Il Tribunale ha poi affermato che non vi sono profili di illegittimità nel comportamento posto in essere dall’Amministrazione, in quanto «<em>è sempre consentito all’Amministrazione provvedere alla cura degli interessi pubblici ad essa affidati mediante emanazione di atti generali e astratti, di autovincolo a monte della propria discrezionalità»</em>.Secondo la sentenza citata, quindi, è pertanto possibile per l’Amministrazione concedente determinare preventivamente i principi di carattere generale secondo i quali assumere quindi le proprie decisioni in punto rilascio delle concessioni, anche se ciò significa autolimitare il proprio agire ancor prima dell’inizio del procedimento.<em><u>TAR Torino (Piemonte), sez. I, 9 dicembre 2016, n. 1505</u></em>Il Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (nel prosieguo, “<strong><em>TAR Piemonte</em></strong>”) ha invece analizzato una questione relativa alla natura dell’attività di gestione di un interporto ai fini dell’applicabilità ad essa delle norme dettate dal D.lgs. n. 163/2006 (nel prosieguo anche “<strong><em>Codice dei Contratti Pubblici</em></strong>”).Nella causa in esame, la CIM – Centro Interportuale Merci S.p.A.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, nella sua qualità di stazione appaltante, ha affermato che essa non sarebbe tenuta all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto un interporto non opererebbe nell’ambito dei cosiddetti <em>settori speciali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><strong>[5]</strong></a></em> disciplinati dal Codice stesso<em>, </em>non svolgendo essa servizi di trasporto o servizi attinenti a porti e aeroporti.Per costante giurisprudenza amministrativa «<em>l’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i <u>settori speciali</u> deve essere desunta sulla base di un duplice criterio, il primo di tipo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei settori speciali, ed in secondo di tipo oggettivo, attento alla riferibilità del servizio all’attività speciale»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a></em> .Per quanto riguarda il <u>criterio soggettivo</u>, è importante comprendere quale sia la natura dell’attività di gestione dell’interporto e se essa possa ricomprendersi o meno nei settori speciali. Come si è visto, gli artt. 210 e 213 del D.lgs. 163/2006 non menzionano esplicitamente la gestione di interporti tra le attività relative ai settori speciali.Secondo l’art. 1, della Legge 4 agosto 1990, n. 240, però, l’interporto è «<em>un complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione»</em>.Da una lettura combinata dell’art. 210, D.lgs. 163/2006 e della definizione legislativa dell’interporto si può desumere che «<em>l’attività di gestione dell’interporto è strettamente pertinente al sistema dei trasporti e al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale, atteso che gli interporti costituiscono, nel loro insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti e, in specie, per assicurare a tale sistema la necessaria flessibilità mediante il collegamento dei vari sistemi trasportistici e la caratteristica della intermodalità che il sistema complessivo è chiamato ad acquisire</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per quanto riguarda il <u>criterio oggettivo</u>, è dirimente osservare che l’appalto in questione era attinente a servizi funzionali al trasporto ferroviario, riguardando attività di carico, trasporto e smaltimento/recupero di pietrisco derivante da ballast ferroviario presente presso lo scalo ferroviario Novara Boschetto. La giurisprudenza assume quindi il criterio della «<em>strumentalità del servizio» </em>come determinante ai fini della inclusione dell’appalto nel settore speciale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Alla luce di quanto sopra il Tar Piemonte ha ritenuto che l’attività di gestione di un interporto, in quanto strettamente collegata all’attività di trasporto, debba essere ricompresa tra le attività dei settori speciali e quindi soggetta alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici.Con le note conseguenze circa il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e non da ultimo quello di pubblicità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>&nbsp; Con la procedura di infrazione n. 2008/4098 la Commissione Europea aveva sollevato questioni di compatibilità con il diritto europeo ed in particolare con l’art. 49 TFUE relativo alla libertà di stabilimento. A seguito della procedura di infrazione, la quale è stata archiviata in data 27 febbraio 2012, il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni&nbsp; demaniali marittime, volti a introdurre una disciplina di rilascio delle concessioni demaniali marittima improntata ai principi dell’evidenza pubblica (procedura competitiva tra più candidati, in possesso dei requisiti richiesti, selezionati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>&nbsp; Vds. sentenza Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 e sentenza Cons. St., sez. VI, 7 marzo 2016, n. 889.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si ricorda, inoltre, che già con il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazione, nella L. 26 febbraio 2010, n. 25, è stato eliminato l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 37 del cod. nav. che recitava quanto segue: «<em>è altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze»</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Società che gestisce l’interporto di Novara.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Secondo gli artt. 210 e 213, D.lgs. 163/2006 le attività speciali relative al trasporto sono «<em>le attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo</em>», mentre quelle relative ai porti e aeroporti sono «<em>le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Vds. Cons. St., sez. VI; 13 maggio 2011, n. 2919<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Vds. TAR Piemonte, Sez. I, 9 dicembre 2016, n 1505 e in senso conforme anche Cons. St., sez. V, 22 agosto 2003, n.4748<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 01 agosto 2011, n. 16 e e Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2919<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Principi previsti all’art. 2 del D.lgs. 163/2006.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:43:48 +0200</pubDate>
                        <title>Le differenze nel diritto italiano tra il contratto di trasporto e il contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di trasporti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-differenze-nel-diritto-italiano-tra-il-contratto-di-trasporto-e-il-contratto-di-appalto-avente-ad-oggetto-lesecuzione-di-trasporti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come vedremo tra poco, le differenze tra la disciplina del trasporto e quella dell’appalto di trasporti non sono poche e di certo non irrilevanti.In alcuni casi l’applicabilità delle norme del Codice Civile italiano in materia di trasporto è pacifica: si pensi al caso tipico dell’affidamento di una specifica merce a un vettore professionale per la consegna al destinatario finale.In molti altri casi, è invece richiesta l’esecuzione di una pluralità di trasporti ma al fine di realizzare un’unica operazione (ad es. la sistematica consegna alla clientela di una determinata area geografica dei beni venduti <em>online </em>da una società di commercio elettronico). In queste ipotesi la semplice applicazione della normativa sui trasporti potrebbe risultare contraria all’interesse delle parti.Proprio per questo motivo la dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto l’autonoma esistenza del contratto di appalto di servizi di trasporto, ossia un contratto di appalto avente ad oggetto prestazioni di trasporto.In linea generale, il contratto di trasporto regola il rapporto tra un committente e un vettore il quale si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678 e ss. del Codice Civile italiano).L’appalto è invece il contratto mediante il quale il committente affida l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio all’appaltatore (art. 1655 e ss. del Codice Civile italiano). L’appaltatore, sempre dietro pagamento di un corrispettivo in danaro, deve eseguire l’opera commissionata a proprio rischio e avvalendosi della propria organizzazione d’impresa.Le due tipologie contrattuali, tuttavia, non risultano di agevole distinzione, in ragione del fatto che condividono una serie di elementi, e segnatamente (i) il consistere entrambi in una obbligazione di risultato e (ii) il sostanziarsi in una <em>locatio operis</em>, ossia nell’attività di un soggetto che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.I criteri che la giurisprudenza considera rilevanti al fine di qualificare un determinato rapporto nell’alveo del contratto di appalto di trasporti piuttosto che in quello di mero trasporto, possono sintetizzarsi come segue:</p><ul> <li>la pluralità delle prestazioni, consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, e non una serie di sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Trib Genova n. 201/1991);</li> <li>la durata considerevole del rapporto sussistente tra appaltatore e committente, nonché la sua continuità, sistematicità ed esclusività (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Comm. Trib. Centr., 25 marzo 1981, n. 771);</li> <li>le modalità di determinazione e corresponsione del corrispettivo (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926), che nell’appalto è di regola concordato secondo criteri omogeni fissati in un capitolato o comunque in via generale e in modo unitario per l’intera opera o servizio appaltato (Cass., sez. III, 13 marzo 2009, n. 6160);</li> <li>l’allocazione del rischio in capo a colui che si obbliga ad eseguire il servizio (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Cass., 11 maggio 1982, n. 2926);</li> <li>l’esecuzione di prestazioni ulteriori ed aggiuntive, nell’ambito delle quali la prestazione complessiva di un servizio prevale su quella tipica di trasporto, con la conseguenza che il trasferimento non è più l’elemento caratterizzante l’opera oggetto del contratto (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926).</li></ul><p>Sulla base dei suddetti elementi presuntivi e a prescindere dal contenuto formale del contratto (a partire dal nome dato al contratto), è possibile addivenire alla configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto (Cass., sez. III, 14/07/2015, n. 14670).Anche il Ministero del Lavoro italiano, con Circolare n. 17 del 11 luglio 2012 (che pur non avendo valore vincolante, rappresenta un’autorevole prassi), si è pronunciato sul tema, al fine di far luce sulla questione e dirimere le difficoltà applicative a cui la figura contrattuale in esame ha dato origine.Più precisamente, il Ministero ha affermato che qualora la prestazione dedotta nel contratto: «<em>è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto</em>».Inoltre, la circostanza che il vettore non si sia obbligato per l’adempimento di significative prestazioni accessorie rispetto all’attività di trasporto, non è di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità di un contratto di appalto di servizi, laddove sussistano la predeterminazione sistematica dei servizi di trasporto, la pattuizione di un corrispettivo unitario e la predisposizione di un’organizzazione di mezzi propri, finalizzato al raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass., sez. III, 14/07/2015, n. 14670).Avendo delimitato i confini tra le due figure contrattuali, vediamo ora la portata del diverso regime applicabile a un semplice trasporto e a un appalto di trasporti.Tra le misure maggiormente degne di nota in tema di appalto, si segnala l’applicabilità dell’art. 29 Decreto Legislativo italiano 10 settembre 2003, n. 276 (emanato in attuazione della Legge italiana n. 30, del 14 febbraio 2003, c.d. Legge Biagi), ai sensi del quale il committente imprenditore o datore di lavoro e <u>l’appaltatore sono responsabili in solido, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori</u>, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (c.d. TFR), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto.Assumono poi certa rilevanza le misure di tutela in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che sono stabilite, per la maggioranza dei contratti di appalto, dal Decreto Legislativo italiano n. 81/2008. Non è questa la sede per addentrarsi nei numerosi adempimenti da espletare ai sensi di tale normativa, bastando ricordare, ad esempio, la necessità di indicazione (a pena di nullità insanabile del contratto) dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.Mutano, poi, i termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto: il termine breve annuale di cui all’art. 2951 c.c. si applica esclusivamente ai contratti di trasporto. Nel caso dell’appalto, il pagamento del corrispettivo potrà invece essere richiesto nell’ordinario termine decennale.Diverso è anche il regime applicabile al recesso.Più precisamente, nell’appalto, l'art. 1671 del Codice Civile italiano prevede l'attribuzione <em>ex lege</em> al committente di un diritto potestativo di recedere unilateralmente e senza giustificazione dal contratto di appalto, anche laddove fosse iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio. Quanto sopra, purché il committente tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il recesso di cui all’art. 1671 del Codice Civile italiano, prescinde dall'accertamento della gravità e dell'importanza dell'eventuale inadempimento dell'appaltatore, poiché, in tal caso, ci troveremmo nel diverso ambito della risoluzione del contratto ex art. 1453 del Codice Civile italiano (Tribunale di Roma 18 settembre 2001, Cass., sez. II, n. 5237/1983).Invece, quanto al contratto di trasporto, l’art. 1685 del Codice Civile italiano stabilisce specificamente una serie di diritti del mittente, che potrà sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose ovvero ordinare la consegna ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine. Tale contrordine consiste in uno <em>jus variandi </em>che può sostanziarsi in un recesso unilaterale dal contratto oppure.In conclusione, la nostra raccomandazione al committente proprietario della merce che deve essere trasportata, è quella di prestare molta attenzione al momento della redazione del contratto al fine di disciplinare nel modo più adeguato il rapporto e non avere, successivamente, brutte sorprese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:36:46 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato italiano si pronuncia in materia di modalità minime obbligatorie di pubblicazione di un’istanza di proroga di una concessione demaniale portuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-italiano-si-pronuncia-in-materia-di-modalita-minime-obbligatorie-di-pubblicazione-di-unistanza-di-proroga-di-una-concessione-demaniale-portuale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente decisione del Consiglio di Stato italiano chiarisce una questione destinata ad avere notevoli riflessi pratici in tutta la <em>industry</em> portuale italiana. Tra i quesiti posti al supremo giudice amministrativo alcuni riguardavano l’obbligo o meno – per l’Autorità Portuale – di chiarire le modalità minime obbligatorie per la P.A. relative alla pubblicazione di un’istanza di proroga di una concessione esistente.Come noto, sebbene la giurisprudenza – anche comunitaria – abbia chiarito la necessità di pubblicazione sulla Gazzetta UE di qualsiasi notizia afferente alla messa a disposizione di aree portuali tramite concessione (il caso più tipico è il bando pubblico per la selezione di un concessionario ovvero l’istanza di un privato volta ad ottenere la concessione di un sedime portuale), d’altra parte, rimaneva da chiarire, nel caso in cui venisse presentata dal concessionario uscente una domanda di estensione temporale della concessione, se le Autorità Portuali possano utilizzare forme semplificate di pubblicità, come la pubblicazione delle istanze sugli albi degli enti invece che sulla Gazzetta Ufficiale.E proprio su questo, in buona sostanza, si è pronunciata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2017, n. 688.Nel caso di specie, i giudici di palazzo Spada hanno riconosciuto la legittimità dell’affidamento disposto dall’Autorità Portuale di Genova nonostante la stessa avesse agito senza rispettare «<em>le forme tipiche delle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti d’appalto della pubblica amministrazione, con previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte</em>».Stando a quanto affermato dal supremo giudice amministrativo, «<em>gli obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio imposti all’amministrazione, anche a livello europeo, sono soddisfatti da un efficace ed effettivo meccanismo pubblicitario preventivo sulle concessioni in scadenza, in vista del loro rinnovo in favore del miglior offerente e da un accresciuto onere istruttorio in ambito procedimentale, nonché motivazionale in sede di provvedimento finale, da parte delle amministrazioni concedenti</em>».La peculiarità degli affidamenti disposti dalle amministrazioni portuali, del resto, è stata affermata anche a livello eurounitario, come testimoniato dall’archiviazione, da parte della Commissione Europea, della procedura di infrazione Eu pilot n. 7019/14/Mark.In quell’occasione, infatti, è stato espressamente affermato che le concessioni portuali non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive europee sulle concessioni (in particolare la direttiva 2014/23/UE), essendo pertanto legittimi gli affidamenti in proroga disposti in assenza delle formalità tipiche dell’evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici.Pertanto, per evitare che la peculiarità delle concessioni portuali si traduca in arbitrio dell’amministrazione concedente, si dovrà valutare la legittimità dell’operato della stessa guardando al dato concreto, e cioè valutando l’istruttoria che <em>medio tempore</em> l’Autorità Portuale ha posto in essere, onde verificarne il rispetto del principio di affidamento del soggetto che offra le «<em>maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione</em>».In altri termini, se da un lato l’operatore economico interessato non potrà appellarsi alla mancata pubblicazione in Gazzetta da parte dell’Autorità Portuale dell’istanza di concessione da parte del privato (ovvero di domande concorrenti ex art. 37 cod. nav.) o di proroga di concessioni in essere, ma avrà l’onere di verificare con quest’ultima lo stato di avanzamento della pratica, dall’altro, a fronte di una documentata maggiore qualifica tecnica ed economica, non dovrebbero sussistere margini di discrezionalità da parte dell’ente nel-la scelta del concessionario.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Apr 2017 10:21:53 +0200</pubDate>
                        <title>Pesanti sanzioni per i vettori marittimi che non informano i  passeggeri dei loro diritti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pesanti-sanzioni-per-i-vettori-marittimi-che-non-informano-i-passeggeri-dei-loro-diritti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per&nbsp; vie navigabili interne. In particolare, vengono disciplinati i diritti alla non discriminazione fra i pas- seggeri da parte dei vettori, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni o ritardi delle partenze ed i diritti dei passeggeri con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.Ciò che qui ci interessa osservare, tuttavia, non è tanto l’ambito dei diritti garantiti ai passeggeri, quanto lo stringente obbligo posto a carico degli operatori di informare i passeggeri di tali diritti.Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento in parola, infatti, «<em>i vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali portuali</em>». La norma prevede che le predette informazioni siano fornite, per quanto possibile, in formati accessibili e nelle stesse lingue in&nbsp; cui le informazioni sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri, con particolare atten- zione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.Al fine di rispettare l’obbligo sopra citato, le imprese interessate possono utilizzare la sintesi delle norme dettate dal Regolamento (UE) 1177/2010 già predisposta dalla Commissione Europea in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione Europea.A carico degli operatori è previsto anche l’obbligo di comunicare ai passeggeri gli estremi dell’organismo nazionale responsabile dell’attuazione del regolamento in esame. E qui viene il punto.In Italia, infatti, ai sensi del d. lgs. 29 luglio 2015, n. 129, tale organismo è rappresentato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti («<em>ART</em>»), la quale - proprio in queste settimane - sta ve- rificando la corretta applicazione del regolamento da parte dei vettori marittimi.In particolare, a quanto ci risulta – ancorché con grande ritardo rispetto all’entrata in vigore della norma - l’ART sta chiedendo ai vettori marittimi di fornire informazioni ed evidenza documentale relative alle modalità con cui è stata data attuazione all’obbligo previsto dal sopra citato art. 23 del Regolamento.La questione non è di poco conto considerate le pesanti sanzioni previste dal summenzionato de- creto legislativo in caso di violazione dell’obbligo in parola. La relativa sanzione, infatti, va da Euro 150 ad Euro 900 per ciascun passeggero13.Non solo. Qualora le imprese destinatarie della richiesta forniscano informazioni «<em>inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito</em>», l’ART potrà valutare la condotta di tali imprese giungendo ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1%&nbsp; del fatturato dell’impresa interessata14.Alla luce del termine ristretto concesso dall’ART per adempiere all’eventuale richiesta di informazioni (di norma 30 giorni) e delle pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento, raccomandiamo alle imprese interessate di prestare la massima attenzione al rispetto del sopra citato obbligo sancito dall’art. 23 del Regolamento UE 1177/2010. Farsi trovare impreparati, infatti, potrebbe costare molto caro.&nbsp;&nbsp;13 Cfr. art. 15, II comma, d. lgs. 29 luglio 2015, n. 129.14 Cfr. art. 37, III comma, lett. l) del d.l. 6 dicembre 2001, n. 201.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:31:27 +0100</pubDate>
                        <title>Strategia dell’Unione Europea sul trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/strategia-dellunione-europea-sul-trasporto-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Strategia dell’Unione Europea sul trasporto marittimo</strong>Il 3 ottobre, la Commissione UE ha pubblicato una relazione a medio termine sull'attuazione della sua strategia di azione fino al 2018, in merito ai trasporti marittimi. La relazione riguarda sicurezza e misure di protezione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e decarbonizzazione. La relazione illustra le prossime proposte che la Commissione presenterà in questi settori e concerne: la sicurezza dei passeggeri e le misure necessarie a ridurre le emissioni di gas responsabile dell’effetto serra nel trasporto marittimo internazionale. La Commissione auspica un dialogo tra le autorità di regolamentazione e gli operatori di settore e mostra la volontà di esaminare l'idoneità del quadro attuale: ovverosia se le norme siano adatte al perseguimento dello scopo. A tal fine la Commissione ha aperto una consultazione pubblica volta alla raccolta di commenti e suggerimenti, nonché risposte alle domande poste dalla Commissione. La consultazione è aperta fino all’8 Gennaio 2017.<strong>La Commissione UE approva lo schema Ferrobonus</strong>La Commissione ha approvato lo schema di aiuti di stato italiano denominato Ferrobonus, volto a spostare il trasporto merci dalla strada alle rotaie. La Commissione ritiene che il progetto sia in linea con le norme sugli aiuti di Stato - in particolare con le Linee Guida del 2008 in materia di aiuti di Stato a favore di imprese ferroviarie -&nbsp; e che lo stesso, una volta posto in essere, non falserà la concorrenza nel mercato unico. Uno degli elementi valutati dalla Commissione è stato la possibile discriminazione che avrebbero potuto soffrire i trasporti marittimi nelle acque interne.<strong>Approvata la fusione tra Hapag-Lloyd e UASC </strong>La Commissione europea, pur ponendo alcune condizioni, ha approvato la fusione di Hapag-Lloyd e UASC in un'unica compagine di trasporto marittimo di container. La condizione principale, cui le società hanno aderito, era che UASC accettasse di ritirarsi da determinate rotte commerciali tra il Nord Europa e il Nord America. In pratica, la nuova società risultante dalla fusione si ritirerà dal consorzio NEU1 di cui UASC é membro. La Commissione ha esaminato nel dettaglio le 13 rotte che collegano l'Europa alle Americhe, al Medio Oriente, all’India, all’ Estremo Oriente, all’ Australasia, all’Africa Occidentale nonché quelle che collegano il Nord Europa ed il Mediterraneo. Inoltre, la Commissione ha esaminato i rapporti commerciali “verticali” intrattenuti dalle società di terminal container con quelle esercenti trasporto interno, spedizioni e rimorchio portuale. La Commissione non ha rinvenuto ulteriori problemi rispetto alle su dette rotte del Nord Atlantico.<strong>CETA, l'UE e il Canada accordo di libero scambio</strong>Le Associazioni degli Armatori dell’Unione Europea hanno accolto con favore la conclusione dell'accordo denominato CETA tra il Canada e l'Unione europea. L'accordo apre l'accesso a determinati servizi di collegamento, al trasporto di contenitori vuoti ed ai servizi di dragaggio. Tuttavia è necessario adottare una certa cautela. Il CETA ha ancora una lunga strada da percorrere prima di poter essere approvato dalla UE. Resta inteso che dovrà essere indetto un referendum nei Paesi Bassi. Il Belgio ha sottoposto alcune parti dell'Accordo all’esame della Corte di Giustizia Europea sulla base del fatto che considera quelle parti incompatibili con il diritto dell'Unione europea. La Romania e la Bulgaria, infine, non sono ancora pienamente soddisfatte del visto di accesso al Canada. Ciò che è dato comprendere dalla conclusione del CETA – ed era già emerso con riferimento al TTIP - è che la negoziazione e la conclusione di accordi commerciali sta diventando sempre più complessa.&nbsp;<strong>Gli investimenti nei porti marittimi</strong>La Corte dei Conti europea ha pubblicato – in acque agitate - un rapporto relativo agli investimenti nel trasporto marittimo all’interno dell’UE dal quale essi risultano inefficace e insostenibili. Il titolo del report dice tutto. La relazione rileva che, tra il 2000 e il 2013, l'UE ha investito 6,8 miliardi di euro nei porti e che gli Stati membri e la Commissione non hanno fornito informazioni sufficienti da permettere di portare avanti una pianificazione circa l’effettiva capacità dei porti. Questo significa che la maggior parte del finanziamento europeo dei progetti portuali sono stati inefficaci e insostenibili, con un'alta probabilità che almeno 400 milioni di euro siano andati sprecati. Le relazioni termina con un lungo elenco di raccomandazioni compresa una riduzione del numero di porti di rilevanza comunitaria.<strong>Brexit</strong>Le difficoltà causate dal voto del Regno Unito favorevole all’abbandono dell'UE diventano più chiare e più rilevanti con il passare delle settimane. Theresa May ha affermato che il Regno Unito vuole recuperare la piena sovranità sulla circolazione delle persone senza alcuna regolamentazione da parte della Corte di giustizia dell'UE ma che, parimenti, vuole libero accesso al mercato unico. L'UE ha chiarito che le quattro libertà - libera circolazione dei lavoratori / persone, dei servizi, di capitali e merci - non possono essere separate l'una dall'altra. Proprio come la trinità cristiana, l'UE ha la quaternità. Quattro in Uno. Ogni elemento è uguale e la totalità è indivisibile. C'è uno stand-off concettuale.Questo è il primo e il più rilevante tra i problemi. Ma ce ne sono molti altri. Quale sarà il costo che il Regno Unito dovrà sostenere per regolamentare una complessa economia moderna riguardante 60 milioni di persone anche, ed in particolare, in relazione al modo in cui l'UE regolamenta l'economia per 500 milioni di persone. Ci sono centinaia di esempi. E’ sufficiente prendere in considerazione le autorizzazioni o le norme relative agli alimenti, ai prodotti agricoli, ai prodotti chimici e farmaceutici. Consideriamo la proprietà intellettuale. Il Regno Unito dovrà creare nuovi autorità di autorizzazione dotate di poteri equivalenti a quelle già esistenti nella UE. A quale costo? Poi c'è la questione dei negoziati commerciali e degli accordi commerciali nonché la «struttura» in cui inserire tali accordi. Il Regno Unito non ha la capacità amministrativa di negoziare e se il Regno Unito volesse prendere la stessa strada dell’OMC dovrebbe negoziare con gli attuali 160 diversi membri dell'OMC.La necessità dell’Unione Europea di mantenere la propria coerenza interna prevale e prevarrà sul desiderio di mantenere forti relazioni con il Regno Unito. La realtà sta lentamente iniziando a penetrare nella coscienza di tutte le parti coinvolte.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:30:21 +0100</pubDate>
                        <title>Circolare del MIT in tema di certificazione dei lavoratori marittimi ed aggiornamenti in tema di cabotaggio marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/circolare-del-mit-in-tema-di-certificazione-dei-lavoratori-marittimi-ed-aggiornamenti-in-tema-di-cabotaggio-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 13 ottobre 2016 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha emanato una circolare denominata «<em>riesame della Circolare Unica n. 17 del 17/12/2008</em>» e di attuazione del precedente Decreto Ministeriale del 25 luglio 2016 e di «<em>ulteriori chiarimenti in merito all’adeguamento e al rinnovo</em>» dei certificati dei lavoratori marittimi, al fine di adeguare la normativa italiana agli emendamenti di Manila 2010 al STCW/78.Si tratta di un documento molto atteso da parte della categoria, considerato il lungo ritardo dell’Italia, e che non mancherà di suscitare un forte dibattito.La circolare è articolata in quattro punti principali: (i) modalità con cui i lavoratori interessati possono presentare personalmente, entro il 1 gennaio 2017, la domanda di conversione delle abilitazioni, dei titoli e delle qualifiche professionali in certificati di competenza (COC) e di addestramento (COP) &nbsp;e gli specifici casi in cui è concesso entro il 2 gennaio 2017 presentare domanda anche in forma telematica; (ii) chiarimenti per quanto riguarda l’addestramento Mabev (Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci); (iii) possibilità di continuare ad usare i libretti di addestramento di cui al D.D. 31/12/2004, in attesa che vengano aggiornati agli emendamenti di Manila 2010; (iv) chiarimenti relativi all’adeguamento, rinnovo e rilascio delle certificazioni.Per quanto riguarda il quarto punto, la circolare specifica che «<em>l’adeguamento della data di scadenza originaria dei certificati non è un rinnovo</em>». Pertanto, «<em>il marittimo, il cui certificato reca la data di scadenza 31/12/2016 o 1/1/2017, presenta alla Capitaneria di porto di iscrizione solo ed esclusivamente i corsi di addestramento richiesti dal suo certificato di competenza da adeguare</em>», in base alla modalità previste dalle precedenti circolari. II ministero ribadisce alle Capitanerie «<em>la necessità di effettuare l’adeguamento per i certificati di competenza in tempi celeri allo scopo di consentire ai marittimi l’imbarco</em>». Una precisazione che cerca di rispondere al timore diffuso che, in Italia, l’adeguamento alla nuova convenzione SCTW/78, introducendo gli emendamenti di Manila, ma anche alcune misure aggiuntive, possa portare all’impossibilità di imbarcare marittimi di nazionalità italiana, e non quelli stranieri sottoposti a misure meno restrittive.Un ulteriore punto molto controverso è l’obbligo per tutti i comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali di coperta e di macchina già in possesso delle certificazioni previste dalla Circolare n. 32/2015 di seguire un corso direttivo indispensabile ai fini del rinnovo delle proprie certificazioni abilitanti entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Al riguardo, numerose polemiche si sono sollevate da parte dei lavoratori marittimi in considerazione del fatto che la formazione richiesta (300 ore per il personale di coperta e 570 per il personale di macchina) difficilmente verrà sostenuta dall’armatore, anche in relazione ad eventuali costi di vitto e alloggio, e sarà probabilmente gestita da un esiguo numero di agenzie riconducibili al Ministero dei Trasporti.Evidenti problemi sorgono, inoltre, per il personale attualmente imbarcato che si troverebbe nell’impossibilità di frequentare il predetto corso in considerazione dell’elevato numero di ore previste e che verosimilmente richiederà una frequenza giornaliera per circa 2-3 mesi. Non sono mancate poi polemiche rispetto alla necessità di imporre agli ufficiali la frequenza ad un corso volto a fornire competenze che gli stessi già posseggono, avendo ottenuto in precedenza tutte le abilitazioni necessarie al fine di poter svolgere la propria attività lavorativa.In data 30 settembre 2016 si sono incontrati davanti al Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Confitarma e le Organizzazioni sindacali per confrontarsi rispetto all’annoso problema delle violazioni delle disposizioni relative al cabotaggio marittimo ai sensi del Regolamento CEE n. 3577/92 (anche in termini di nazionalità dei componenti dell’equipaggio e di applicazione del contratto collettivo italiano) da parte di numerosi armatori battenti bandiera di una paese formalmente membro dell’UE, ma sostanzialmente di nazionalità extra UE.Sul punto le Organizzazioni sindacali hanno avanzato la proposta di introdurre l’obbligo per ogni armatore battente bandiera di uno Stato Membro dell’UE di depositare presso le Capitanerie di Porto un documento di autocertificazione, nell’ambito del quale l’armatore si assume ogni responsabilità penale sulla «<em>genuinità comunitaria</em>» del personale imbarcato e del servizio cabotiero che intende effettuare in acque territoriali italiane. Al riguardo, si precisa come il Comando Generale delle Capitanerie di Porto si sia riservato di richiedere eventualmente una valutazione da parte dell’Avvocatura di Stato in merito ai prospettati profili sanzionatori.Tale proposta è volta ad impedire forme di violazione del diritto comunitario e quindi concorrenza sleale all’interno del servizio cabotiero, mediante l’assunzione di personale extracomunitario a discapito dei lavoratori italiani. Al momento la proposta delle Organizzazioni sindacali rimane tuttavia piuttosto generica e saranno necessari ulteriori incontri al fine di individuare l’ambito di applicazione dell’eventuale responsabilità penale che potrebbe in tale contesto configurarsi in capo all’armatore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:28:58 +0100</pubDate>
                        <title>Limite di responsabilità del vettore marittimo: l’articolo IV, n. 5, delle Hague Rules non si applica ai carichi alla rinfusa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/limite-di-responsabilita-del-vettore-marittimo-larticolo-iv-n-5-delle-hague-rules-non-si-applica-ai-carichi-alla-rinfusa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel recente caso «<em>Aquasia</em>», <em>Vinnlustodin HF</em> più altri (“<strong>Parte Attrice</strong>”) contro <em>Sea Tank Shipping AS</em> («<strong>Parte</strong> <strong>Convenuta</strong>»), i giudici inglesi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> si sono pronunciati in merito ad un reclamo per danni ad un carico, chiarendo un tema discusso da 92 anni: il limite di responsabilità di cui all’ art. IV n. 5 delle «<em>Hague Rules</em>» si applica o no ai carichi alla rinfusa?Secondo tale disposizione, «[...] <em>né il vettore né la nave saranno in ogni caso responsabili delle perdite e dei danni qualsiasi perdita o danno a o relativi a merci per un ammontare superiore a 100 £ per ogni “package” o “unit” o per l’equivalente di tale somma in altra valuta</em> [...]».Il tema è rilevante, considerata la frequenza con cui, sul retro di una polizza di carico, si possono trovare le <em>Hague Rules</em> - e quindi la disposizione sopra riportata - quale normativa applicabile al trasporto e in particolare, per quanto qui interessa, quale disciplina applicabile con riferimento alla responsabilità del vettore.<strong>I fatti</strong>Il reclamo in commento deriva da un danno ad un carico di olio di pesce, caricato a bordo della m/n «<em>Aquasia</em>» in forza di un contratto di noleggio. Tale contratto prevedeva il trasporto di 2.000 tonnellate di olio di pesce alla rinfusa dall'Islanda alla Norvegia. La nave salpava verso Lovund in Norvegia, dove caricava un ulteriore carico di olio di pesce. All’arrivo al porto di scaricazione concordato, veniva rilevato che 543.309 kg si erano deteriorati durante il trasporto.Parte attrice chiedeva, quindi, un risarcimento danni per un importo di US $ 367.836, oltre interessi e spese. Parte convenuta, pur avendo riconosciuto in linea di principio la responsabilità per i danni causati al carico, sosteneva di aver diritto a limitare tale responsabilità ai sensi dell’articolo IV, n. 5, delle <em>Hague Rules</em> (£ 100 per mt di carico danneggiato)<strong>La decisione</strong>Le parti convenivano che la Corte dovesse in via preliminare definire la questione del limite di responsabilità: vale a dire, stabilire se la Parte Convenuta avesse il diritto o meno di limitare la propria responsabilità e chiarire, di conseguenza, se l'Articolo IV, n. 5, delle <em>Hague Rules</em> fosse applicabile o meno alle merci trasportate alla rinfusa.Parte Attrice sosteneva che Parte Convenuta non avesse il diritto di limitare la propria responsabilità, in quanto l'Articolo IV n. 5 delle <em>Hague Rules</em> non si applicherebbe alle spedizioni di carichi alla rinfusa, sulla base del fatto che non ci sarebbe alcun <em>«package» o «unit» </em>come previsto dall'Articolo in commento.Il Giudice, sulla base del fatto che l’espressione «<em>package</em>» non può per definizione applicarsi ai carichi alla rinfusa, ha considerato se l’espressione «<em>unit</em>» potesse applicarsi o meno ai carichi alla rinfusa.In particolare, il Giudice ha esaminato la questione analizzando: (i) il linguaggio delle <em>Hague Rules</em>, (ii) le <em>Hague-Visby Rules</em>, (iii) i lavori preparatori e le reali finalità e intenzioni dei redattori delle <em>Hague Rules</em>, (iv) la dottrina inglese e (v) i commentari disponibili sul tema.Tra gli argomenti più rilevanti di cui sopra, vale la pena sottolineare, con riferimento ai <em>lavori preparatori, </em>che il valore delle unità <em>standard</em> di misura dei carichi alla rinfusa al tempo in cui le <em>Hague Rules</em> furono emanate, era così basso che non si era ravvisata la necessità di prevedere una limitazione di responsabilità per unità / peso.Il Giudice ha sottolineato come non vi sia dottrina sul tema. Per quanto riguarda i commentari, il Giudice ha evidenziato come alcuni articoli degni di nota sostengano che il termine «<em>unit</em>» possa assumere significati diversi, a seconda del contesto, ma dal momento che tale termine sembra usato in via complementare a «<em>package</em>» nelle <em>Hague Rules</em>, allora debba inevitabilmente sussistere una similarità tra i due termini.La «<em>unit</em>», dunque, deve essere considerata come unità fisica/materiale, che non può essere descritta come «<em>package</em>» e l’autore dell’articolo esaminato dal Giudice prosegue affermando che - poiché lo scopo delle <em>Hague Rules</em> era quello di creare un modulo <em>standard </em>di polizza di carico per il traffico di linea - è molto poco probabile che chi ha redatto le <em>Hague Rules</em> avesse in mente i carichi alla rinfusa quando si discusse il limite di responsabilità del vettore.<strong>Conclusioni</strong>Alla luce di quanto sopra, il Giudice ha concluso che il termine «<em>unit</em>» dell’articolo IV n. 5 delle <em>Hague Rules</em> non debba applicarsi ai carichi alla rinfusa (e che anche se dovesse essere considerato applicabile, l’unica applicazione legittima deriverebbe da un’interpretazione dello stesso quale «<em>unità di trasporto</em>», che non poteva configurarsi nel caso di specie).Di conseguenza, secondo il Giudice inglese, gli armatori non possono limitare la propria responsabilità ai sensi delle <em>Hague Rules</em> per i danni subiti dai carichi alla rinfusa.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court, sentenza del 14 ottobre 2016, causa n. CL-2016-000070.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:28:03 +0100</pubDate>
                        <title>Il caso Hanjin: la responsabilità dello spedizioniere nella scelta del vettore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-caso-hanjin-la-responsabilita-dello-spedizioniere-nella-scelta-del-vettore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come noto, alla fine del mese di agosto, la Hanjin Shipping, primaria compagnia di trasporto di container, ha presentato istanza di fallimento contemporaneamente in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Detta azione ha comportato che circa il 70% delle navi portacontainer della flotta, cariche di merci, siano state letteralmente costrette a proseguire la navigazione senza possibilità di attracco nei porti di originaria destinazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Posto che già da alcuni anni la compagnia sud coreana non navigava in buone acque dal punto di vista finanziario, più di un cliente - che si è vista impedita la riconsegna della merce - si è chiesto perché gli spedizionieri abbiano continuato a concludere contratti di trasporto con la Hanjin, col rischio di esporre i propri mandanti a gravi problematiche in caso di crack della predetta società&nbsp; (evento poi verificatosi).Questa vicenda ci offre l’occasione per esaminare il tema della responsabilità civile dello spedizioniere relativamente alla scelta del vettore col quale concludere il contratto di trasporto.Il contratto di spedizione, infatti, è configurato dal codice civile italiano quale un mandato (senza rappresentanza) mediante il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.Lo spedizioniere pertanto – salva l’ipotesi di spedizioniere-vettore ex art. 1741 cod. civ.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> - può risultare responsabile (nei termini che vedremo meglio infra) rispetto al mandato ricevuto sostanzialmente in due casi:&nbsp; (<em>i</em>) quando non conclude il contratto di trasporto e (<em>ii</em>) quando, omettendo di impiegare la dovuta diligenza professionale nella scelta del vettore col quale concludere il contratto di trasporto, stipula lo stesso con un vettore non «<em>affidabile</em>».In questo secondo caso, si parla di responsabilità dello spedizioniere per «<em>culpa in eligendo»</em>, ovverosia per «<em>colpa nella scelta</em>» del vettore col quale concludere il contratto di trasporto.Un esempio tipico di <em>culpa in eligendo</em> è l’affidamento del trasporto ad un vettore privo di adeguate coperture assicurative. Un altro esempio, tuttavia, ci pare possa essere rappresentato anche dall’affidamento del trasporto ad un vettore le cui condizioni finanziarie appaiano precarie. Quest’ultima ipotesi è quella che potrebbe ricorrere nel caso Hanjin.In questi casi, il mandante deve provare, oltre ovviamente al danno subito, anche che la condotta lesiva tenuta dallo spedizioniere sia stata «<em>colpevole</em>» ovverosia negligente o imprudente. In altre parole, occorre provare che la scelta di imbarcare la merce sulle navi del vettore in difficoltà finanziarie&nbsp; sia sta incauta e quindi in violazione dell’art. 2043 c.c.In un’ottica di eventuale azione di risarcimento danni, pertanto, l’onere della prova in un giudizio circa la colpa nella scelta del vettore è, secondo la legge italiana, a carico del cliente. E’ quindi quest’ultimo a dover&nbsp; fornire la prova del fatto che lo spedizioniere abbia concluso il contratto con un vettore non «<em>affidabile</em>».In ciò, infatti, sta la principale responsabilità professionale dello spedizioniere. Per consolidata giurisprudenza delle corti italiane, infatti, allo spedizioniere (salvo sempre il caso dello spedizioniere-vettore) non può essere ascritta una «<em>culpa in vigilando</em>» (vale a dire nella vigilanza dell’attività svolta dal vettore incaricato) proprio poiché la prestazione dello spedizioniere si esaurisce nella stipula del contratto di trasporto più funzionale alle esigenze del committente (oltre allo svolgimento delle operazioni accessorie).A questo punto, una volta circoscritto l’ambito di responsabilità dello spedizioniere e lo spazio di manovra di un’eventuale azione del cliente, per il caso Hanjin i clienti dovranno dimostrare la conoscenza, ovvero la conoscibilità, da parte dello spedizioniere del pregresso stato di precarietà finanziaria che ha poi determinato il tracollo della compagnia.Trattasi di un’analisi che ovviamente dovrà essere svolta caso per caso e rispetto alla quale, tuttavia, può dirsi che - trattandosi di una professione connotata da alta specializzazione – la valutazione della condotta dello spedizioniere dovrà essere effettuata sulla scorta di parametri parimenti elevato di diligenza.Di converso, se lo spedizioniere avesse proposto al cliente noli particolarmente attrattavi rispetto a quelli del mercato, potrebbe ritenersi che il cliente abbia accettato il rischio, similmente a quanto avviene nel mercato dei prodotti finanziari in cui si trattano casi in cui un investitore acquista un prodotto ad altro rischio (ed alto rendimento) e a cui viene negata - solitamente - l’eventuale azione di responsabilità nei confronti della banca.<strong></strong></p><h2></h2><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Questo blocco, da una parte, è stato dettato dal rifiuto opposto da molti porti all’attracco delle navi Hanjin in mancanza di garanzie circa il pagamento delle tasse portuali, nonché dei compensi relativi alle operazioni di carico e scarico ed al rifornimento di carburante. D’altra parte, la società stessa ha scelto questa «<em>soluzione</em>» temporanea per evitare che le navi, una volta attraccate, fossero sottoposte ad eventuali sequestri da parte dei creditori».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ai sensi dell’art. 1741 cod. civ., «<em>Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore</em>».]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:27:04 +0100</pubDate>
                        <title>La riserva esclusiva di lavoro delle imprese portuali autorizzate si applica alle aree private poste nel territorio portuale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riserva-esclusiva-di-lavoro-delle-imprese-portuali-autorizzate-si-applica-alle-aree-private-poste-nel-territorio-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a name="_Toc337215149"></a>Affrontiamo una questione attinente alle aree private esistenti nei porti italiani, situazione, come abbiamo già visto nella nostra newsletter<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, tutt’altro che isolata. Queste aree private vengono, solitamente, adibite al deposito e alla movimentazione della merce e, certe volte, anche al carico e allo scarico della stessa. Come noto, l’art. 16 della L. 84/94 («<em>Legge Portuale</em>»), disciplina tutte queste operazioni portuali e prevede per esse il rilascio di un’apposita autorizzazione. Ci si chiede allora se questa norma sia applicabile anche alle operazioni portuali svolte all’interno delle aree private.Il dubbio sorge in quanto, in molti porti italiani, i proprietari delle aree private, ritenendo non applicabile la legge portuale a queste ultime, svolgono, in autoproduzione o rivolgendosi a imprese terze, operazioni portuali senza alcuna preventiva autorizzazione di cui all’art. 16 L. 84/94.Per poter sciogliere il dubbio in questione, analizziamo l’articolo 16 della Legge Portuale, il quale prevede al primo comma che: «<em>sono <strong>operazioni portuali</strong> il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, <strong>svolti nell’ambito portuale</strong>…». </em>Il comma 3, precisa che «<em>l’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è <strong>soggetto ad autorizzazione dell’autorità portuale</strong> o, laddove non istituita dell’autorità marittima»</em>.Peraltro, per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui al terzo comma, dell’articolo 16, della L. 84/94, l’impresa che la richiede deve dimostrare di possedere determinati requisiti di carattere personale, tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria e di professionalità. Il possesso di tali requisiti è teso a garantire l’adeguatezza del soggetto richiedente l’autorizzazione a svolgere le attività di cui sopra.Analizzando, invece, l’operatività della norma, si nota che <strong>l’art. 16 della L. 84/94</strong>, prevede che esso sia <strong>applicabile all’ambito portuale</strong>. Ci si chiede allora quali siano i confini dell’ambito portuale, che poteri abbia l’Autorità portuale sulle aree appartenenti a tale ambito e se rilevi che alcune aree non siano demaniali ma private.Per poter rispondere a tale quesito si devono prendere in esame due norme: gli articoli 6 e 16 della L. 84/94.Il primo articolo, parlando dei poteri dell’Autorità Portuale (destinate a diventare a breve Autorità di sistema portuale), precisa che la stessa svolge i compiti di «<em>indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, …., delle <strong>operazioni e dei servizi portuale, delle attività autoritzzatorie</strong> e concessorie di cui <strong>agli articoli 16</strong>, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate <strong>nei porti e nelle circoscrizioni territoriali</strong></em>». Mentre, il secondo articolo, precisa che esso è <strong>applicabile all’ambito portuale</strong>.Diventa, pertanto, imperativo definire i due concetti: (i) circoscrizione territoriale (detta anche «portuale») e (ii) ambito portuale.La dottrina ha dibattuto molto su queste definizioni anche perché vi è stata un’evoluzione della concezione generale del porto negli ultimi decenni.In principio, infatti, vi era una visione statica e limitativa del porto, che faceva riferimento al solo profilo fisico dello stesso. Il porto veniva considerato un tratto di mare chiuso, atto all’attracco delle imbarcazioni, caratterizzato dalla presenza di elementi naturali e artificiali che costituivano i suoi confini<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Con l’evoluzione economica e l’influenza europea ed internazionale, il porto smette di essere considerato semplicemente da un punto di vista locale e seguendo una visione più dinamica, acquista il ruolo di «<em>mercato»</em>, divenendo un’area all’interno della quale vengono offerti determinati servizi commerciali legati al trasporto marittimo.Con l’emanazione della legge n. 84/94 si arriva a privilegiare una visione più funzionale del porto, la quale specifica che tutti i beni, le infrastrutture e i mezzi sono finalizzati ad offrire servizi alla nave e alla merce su di essa trasportata. Se, infatti, nel codice della navigazione si parlava genericamente di «porto», la Legge Portuale differenzia tra: l’«<em>area portuale</em>», l’«<em>ambito portuale</em>» e la «<em>circoscrizione portuale</em>».Per «<strong><em>area portuale</em></strong>», si intende l’area destinata al commercio, alla logistica, alla produzione industriale e petrolifera, al servizio passeggeri, alla cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie.Ma, i termini che qui rilevano di più, ai fini della soluzione del quesito posto, sono i seguenti:- L’«<strong><em>ambito portuale</em></strong>», che deve intendersi come un’area ampia che <strong>comprende</strong> <strong>non solo le aree demaniali</strong> (e.g. banchine e aree di stoccaggio demaniali), ma anche «<em>le opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee… purché <strong>interessate dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali</strong>»</em>. Vi è, pertanto, una concezione più funzionale di queste aree che, per rientrare nell’ambito portuale, devono essere collegate al traffico portuale e alla prestazione dei servizi portuali.- La «<strong><em>circoscrizione portuale</em></strong>», invece, comprende «<em>lo spazio geografico, individuato e delimitato con decreto del Ministro dei Trasporti, entro il quale si esercita <strong>la giurisdizione portuale</strong>. […] In altri termini, quel tratto di costa compresa tra confini (o punti) ben precisi del territorio, costituita dalle aree demaniali marittime dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, <strong>entro i quali la singola Autorità Portuale esercita le funzioni (amministrativo-pubblicistiche) di indirizzo programmazione, coordinamento, promozione e controllo»</strong></em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><strong><em>[3]</em></strong></a>.Analizzando gli articoli 5 e 7 della Legge Portuale, si comprende, inoltre, come l’ambito portuale sia oggetto di pianificazione da parte dell’Autorità Portuale, mentre la circoscrizione portuale sia l’area soggetta alla giurisdizione dell’Autorità Portuale. Ci si chiede, allora, se queste due aree coincidano o meno tra di loro.La dottrina ritiene che essi potrebbero anche non coincidere, considerato che, l’ambito portuale potrebbe comprendere anche porzioni del territorio esterne alla circoscrizione, proprio in quanto funzionali all’operatività delle strutture portuali.Infatti, in Italia, i magazzini e i siti di stoccaggio, spesso, sono posizionati in aree circostanti il porto, peraltro, non sempre appartenenti al demanio pubblico, ma comunque funzionalmente connesse al porto stesso.Fatte queste premesse, diventa più agevole comprendere l’estensione dell’applicabilità dell’art. 16 della Legge Portuale.Considerato che, la dottrina fa rientrare nell’ambito portuale anche aree non appartenenti al demanio pubblico, quindi anche le aree private, si deve concludere che l’art. 16, L.84/94 sia applicabile anche a queste ultime. Si precisa, inoltre, che se dette aree private si trovano all’interno della circoscrizione portuale saranno soggette alla giurisdizione dell’Autorità Portuale (a breve Autorità di Sistema Portuale) e quindi al suo potere di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, a nulla rilevando la natura non demaniale delle aree.Da quanto sopra si deduce che i soggetti proprietari di aree private che si trovino all’intero dell’ambito e della circoscrizione portuale devono rispettare le norme dettate dalla Legge Portuale e sottostare al potere dell’Autorità Portuale.Si avverte, pertanto, che qualora i proprietari di dette aree private decidessero di svolgere le operazioni portuali in proprio senza averne autorizzazione oppure rivolgendosi a imprese non autorizzate potrebbero incorrere in sanzioni amministrative. Inoltre, violando la norma di cui sopra, in caso di infortuni dei lavoratori, il datore di lavoro potrebbe incorrere in ulteriori responsabilità, avendo esso consentito lo svolgimento di operazioni portuali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione necessaria.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vds. Shipping Bulletin giugno-luglio 2015<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Pellegrino Francesco – “<em>L’ambito portuale ed i piani regolatori portuali” – Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente (Vol. VI, 2008)</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Pellegrino Francesco – “<em>L’ambito portuale ed i piani regolatori portuali” – Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente (Vol. VI, 2008)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 07:23:45 +0100</pubDate>
                        <title>L’Autorità Portuale Italiana dinanzi al dilemma: più terminalisti che chiedono lavori straordinari o opere di ammodernamento quando non ci sono fondi per tutti, che fare?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lautorita-portuale-italiana-dinanzi-al-dilemma-piu-terminalisti-che-chiedono-lavori-straordinari-o-opere-di-ammodernamento-quando-non-ci-sono-fondi-per-tutti-che-fare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Oggi prendiamo in esame una situazione assai frequente nei porti italiani.In un porto, due o più terminalisti chiedono all’Autorità Portuale di eseguire lavori di manutenzione straordinaria o di realizzare opere di ammodernamento nelle aree a ciascun terminalista assentite in concessione.L’Autorità Portuale, però, non dispone di fondi sufficienti per porre in essere tutti gli interventi richiesti dai diversi terminalisti e si trova dunque a dover fare una scelta: quali interventi finanziare e – di conseguenza – quale o quali terminalisti, di fatto, favorire migliorandone le aree date in concessione?Ebbene, il quesito che ci poniamo è il seguente: la scelta di cui sopra dell’Autorità Portuale è del tutto libera e rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’Ente oppure risulta in qualche modo vincolata da un punto vista legale?Per rispondere, occorre svolgere una breve premessa.Come noto, ai sensi della Legge n. 84/94, alle Autorità Portuali è affidata la gestione e l'organizzazione di beni e servizi nel rispettivo ambito portuale. Tra le proprie funzioni, tali enti annoverano «<em>la concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali</em>».Per costante giurisprudenza italiana ed europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, tale funzione di concessione di aree appartenenti al demanio pubblico viene ormai ritenuta un’attività connotata da profili economici e privatistici. Ne consegue che l’Autorità Portuale – nell’esercizio dell’attività di concessione di aree demaniali – dev’essere considerata come una vera e propria impresa, soggetta, quindi, alle norme nazionali ed europee dettate, in particolare, a tutela della concorrenza (cd. normativa antitrust).<a name="_Toc338923070"></a><a name="_Toc338571979"></a><a name="_Toc338441152"></a>Pare opportuno ricordare come l’attività svolta dall’Ente in parola sia un’attività economica (e quindi di impresa) anche poiché si sostanzia in un rapporto sinallagmatico. Dai servizi resi dal concessionario attraverso gli spazi e le strutture allo stesso dati in concessione, il concedente (vale a dire l’Ente) ricava infatti una contropartita economica, tale da configurare uno «<em>sfruttamento commerciale</em>» delle aree demaniali assentite in concessione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Logico corollario di quanto appena osservato è che attraverso gli ammodernamenti e le migliorie apportate alle aree demaniali mediante l’impiego di fondi corrisposti dall’Autorità Portuale, il bene oggetto di concessione – ovverosia l’area – si trasforma e diviene idoneo a produrre maggior profitto sia a favore del concessionario, sia a favore della stessa Autorità Portuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Le Autorità Portuali, inoltre, non sono semplici imprese che gestiscono l’assentimento in concessione di aree e banchine portuali, ma - essendo gli unici soggetti a poter svolgere tale attività e quindi ad operare nel c.d. mercato «<em>a monte</em>» (quello della messa a disposizione e dell’ammodernamento delle infrastrutture portuali) - sono imprese che, in detto mercato, godono di una posizione dominante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Va da sé che la posizione dominante delle Autorità Portuali nel mercato c.d. «<em>a monte</em>» si riflette poi inevitabilmente sul mercato c.d. «<em>a valle</em>» (vale a dire quello relativo allo svolgimento delle operazioni portuali da parte dei terminalisti in concorrenza tra loro).Il fatto di trovarsi in posizione dominante impone all’Autorità Portuale di tenere una condotta tale da non compromettere la concorrenza sul mercato c.d. «<em>a valle</em>».In questo senso, la giurisprudenza parla della «<em>speciale responsabilità</em>» di cui sarebbe gravata ogni impresa in posizione dominante, responsabilità che prescrive a tali imprese «<em>di astenersi da comportamenti che avrebbero un effetto distorsivo proprio in quanto originati dalla dominanza</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Tornando dunque al nostro quesito, si inizia già ad intuire la risposta: abbiamo chiarito, infatti, come l’Autorità Portuale, in quanto impresa in posizione dominante, sia soggetta alla normativa antitrust nazionale ed europea e debba consentire l'accesso all'infrastruttura portuale a parità di condizioni ad i vari operatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Tanto è vero che la legislazione italiana e la legislazione europea hanno attentamente regolato l’attività di assentimento delle concessioni di aree demaniali, ispirandola ai principi - in primis - della massima trasparenza e della non discriminazione.Ci avviciniamo dunque al punto: l’applicazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento che caratterizza la fase di rilascio delle concessioni non può che estendersi anche al successivo rapporto che si instaura con i diversi concessionari (tra loro in concorrenza e tutti interessati ad ammodernamenti e migliorie sulle aree ricevute in concessione). Ciò non deriva solo dalla logica, ma anche da una precisa norma di legge.Si tratta, in particolare, dell'art. 12 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale «<em>la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti (...), dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni debbono attenersi</em>».Ecco dunque la risposta alla nostra domanda iniziale: le scelte delle Autorità Portuali relativamente a quali interventi finanziare (e quindi, di fatto, relativamente a quali concessionari favorire) non è rimessa all’esclusiva discrezionalità dell’Ente, essendo al contrario vincolata a precisi obblighi di legge.Sulla scorta della norma sopra riportata, infatti, le Autorità Portuali devono predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri obiettivi che andranno ad adottare per l’allocazione dei fondi a disposizione, nonché definire un «<em>livello minimo</em>» delle attività da finanziare che costituisca il parametro per l’eventuale comparazione tra domande di diversi soggetti, che siano superiori a quanto stanziato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.In questa prospettiva, è chiaro come la norma sopra citata rappresenti il riflesso di quella «responsabilità speciale» che deriva in capo alle Autorità Portuali dalla loro posizione dominante.E se una Autorità Portuale non dovesse attenersi al parametro legale sopra definito e deliberasse i propri finanziamenti unicamente sulla scorta del proprio potere discrezionale?In tal caso, a nostro avviso, l’Autorità Portuale porrebbe in essere un illecito concorrenziale, andando ad applicare condizioni dissimili ai diversi concorrenti nel mercato c.d. «a valle» ed in tal modo integrando una fattispecie di abuso di posizione dominante In questa ipotesi, il terminalista penalizzato dalle scelte dell’Autorità Portuale potrebbe a nostro parere agire nei confronti dell’Ente al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti.Nel prossimo numero della nostra newsletter parleremo della prova e della quantificazione di tali danni, nonché di un altro tema essenziale ai fini di questa analisi. Trattasi dell’obbligo, in capo alle Autorità Portuali, di notificare i propri progetti di finanziamento (che dovranno essere stati scelti secondo la sopra citata procedura prevista dalla legge) alla Commissione UE come prescritto dagli articoli 107 e 108 TFUE.Alla Commissione, infatti, devono essere notificati tutti i progetti di finanziamento pubblico a favore di privati, onde consentirle di valutare preventivamente se tali progetti siano da considerarsi, o meno, aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.Come si può notare, i temi sul tavolo sono molti e tutti meritano attenzione. Nel prossimo numero, pertanto, riprenderemo il discorso.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Citiamo, tra le altre, in Italia (i) la sentenza della Corte di Cassazione, S.U., n. 30175 del 30.12.2011 e, a livello europeo, (ii) le sentenze <em>Aéroport de Paris</em> (T – 128/98 e C – 82/01 P) e (iii) le sentenze <em>Aeroporto di Leipzig-Halle </em>(sentenza del Tribunale del 24.3.2011, causa T‑443/08 e T‑455/08 e sentenza della Corte del 19.12.12, causa C‑288/11 P).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In particolare, l’Autorità Portuale ottiene ricavi da parte del concessionario - terminalista, non solo in termini di canone concessorio, ma anche e soprattutto attraverso l’esazione delle tasse portuali sulla merce sbarcata e imbarcata presso il compendio dato in concessione e delle tasse di ancoraggio sulle navi che attraccano le banchine in concessione.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In termini molto semplici, per esempio, più le aree e le banchine saranno in grado di ricevere navi di grandi dimensioni, maggiore sarà la quantità di merci ivi sbarcate o imbarcate e – di conseguenza – maggiori saranno anche gli introiti per la concedente Autorità Portuale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Come noto, con l’espressione «<em>posizione dominante</em>» deve intendersi il significativo potere economico che un’impresa detiene nel mercato in cui opera con riferimento ai concorrenti, ai clienti ed ai consumatori. Si tratta di una posizione che consente al soggetto che la detiene di alterare la concorrenza effettiva su quel mercato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Consiglio di Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4873.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Come sappiamo, del resto, il diniego all'accesso, o l'accesso consentito a condizioni inique e/o discriminatorie rispetto a quelle concesse ad imprese concorrenti costituisce un illecito concorrenziale per violazione dell'art. 102 del TFUE, nonché dell’art. 3 della Legge n. 287/90.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la norma in esame «<em>riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare, sicché questo viene a costituire poi il metro di valutazione di un'eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento</em>» (Consiglio di Stato, 23 marzo 2015, n. 1552).&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:33:26 +0100</pubDate>
                        <title>Conferimenti nelle s.r.l.: i diversi orientamenti dei notai milanesi e campani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conferimenti-nelle-s-r-l-i-diversi-orientamenti-dei-notai-milanesi-e-campani</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I dubbi sull’applicabilità del divieto di conferimento diverso dal denaro e dell’obbligo di versamento integrale, previsti dagli artt. 2463 e 2463-bis c.c. per la fase di costituzione di s.r.l. semplificate e a capitale ridotto, anche alle operazioni di aumento oneroso del capitale fino a euro 10.000 sono risolti, con soluzioni opposte, dai notai milanesi e campani. Analogamente, le due scuole di pensiero si dividono sull’ammissibilità dell’assegno bancario come strumento di pagamento per il versamento dei conferimenti in denaro nelle s.r.l..</em></p><ol> <li><strong>Premessa: orientamenti opposti dei notai milanesi e campani in tema di conferimenti nelle S.r.l.</strong></li></ol><p>La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e il Comitato Notarile della Regione Campania si &nbsp;sono pronunciati, stabilendosi su posizioni diametralmente opposte, sull’interpretazione di due disposizioni in materia di conferimenti nelle società a responsabilità limitata. In particolare, le questioni trattate sono le seguenti: (a) l’applicabilità, in caso di aumento oneroso del capitale inferiore a 10.000 euro, del divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro e dell’obbligo di versamento integrale previsti dagli articoli 2463 e 2463-bis c.c. con riferimento alla fase costitutiva delle s.r.l. a capitale ridotto e s.r.l. semplificate; e (b) la possibilità di utilizzare l’assegno bancario come strumento di pagamento per il versamento dei conferimenti in denaro nelle s.r.l. in generale.</p><ol start="2"> <li><strong>Il divieto di conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versamento integrale nelle s.r.l. a capitale ridotto ed s.r.l. semplificate</strong></li></ol><p>A norma degli artt. 2463, c. 4, e 2463-<em>bis</em>, c.2, n. 3, c.c., tanto nel caso di s.r.l. a capitale ridotto, quanto nel caso di s.r.l. semplificata, i conferimenti da eseguirsi in sede di costituzione devono essere versati esclusivamente in danaro e necessariamente per l’intero. Tra gli interpreti, è sorto il dubbio se tali previsioni, specificamente disposte per la fase costitutiva, debbano essere applicate anche in sede di operazioni di aumento oneroso del capitale, quando questo rimanga nel limite di 10.000 euro (e, così, nel limite per l’applicazione della speciale disciplina di s.r.l. a capitale ridotto e semplificate).Un primo commento è arrivato dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano che, prediligendo un’interpretazione letterale delle norme, con la massima n. 130 ha escluso l’estensione delle previsioni sopra indicate all’ipotesi specifica di aumento oneroso del capitale ed ha affermato che, in tal caso, dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale prevista in materia di società a responsabilità limitata, in conformità al rinvio di cui agli articoli 2463, c. 5, c.c. e 44, c. 4, D.L. 83/2012.Di opposto avviso, come preannunciato, è invece la massima n. 21 del Comitato Notarile della Regione Campania: il divieto di conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versamento integrale previsto per s.r.l. semplificate ed s.r.l. a capitale ridotto si applicherebbe, oltre che nella fase costitutiva, anche alle ipotesi di aumento oneroso del capitale che non superi la soglia dei 10.000 euro.A conforto di tale tesi, i notai campani ricorrono principalmente alla seguente argomentazione: la<em> ratio</em> della maggiore rigidità nella disciplina della costituzione dei sotto-tipi di s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro trova fondamento nella minore garanzia patrimoniale che il capitale ridotto assicurerebbe rispetto alle s.r.l. tradizionali. A bilanciamento di tale inferiore garanzia, il legislatore avrebbe quindi imposto il divieto e l’obbligo in esame. In altre parole, a fronte della possibilità di costituire delle s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro, il legislatore ha preteso che tale capitale fosse composto di sole risorse monetarie immediatamente e pienamente disponibili. La medesima esigenza permarrebbe, quindi, fintanto che il capitale non superi la soglia dei 10.000 euro, sia nella fase della costituzione sia nell’eventuale successivo aumento di capitale: da qui, l’applicabilità, in via analogica, delle previsioni in esame alle operazioni di aumento oneroso del capitale.</p><ol start="3"> <li><strong>L’assegno bancario come metodo di pagamento per i conferimenti in danaro nelle s.r.l.</strong></li></ol><p>Le massime della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e del Comitato Notarile della Regione Campania si discostano, inoltre, nell’interpretazione del nuovo testo dell’art. 2464 c.c., come modificato dall’art. 9, c. 15-<em>bis</em>, d.l. 76/2013, convertito con l. 99/2013. In particolare, il dubbio si è posto sull’ammissibilità dell’assegno bancario tra i mezzi di pagamento, da indicare nell’atto costitutivo, per dare corso al versamento del venticinque per cento (o dell’intero nel caso di costituzione con atto unilaterale) dei conferimenti in danaro.Parere favorevole è dato dai notai milanesi, che nella massima n. 148 sottolineano, in primo luogo, come gli assegni bancari siano menzionati tra i “mezzi di pagamento” nella normativa antiriciclaggio. Inoltre, ricordano che, ai sensi dell’art. 3 r.d. 1736/1933, non può essere emesso un assegno bancario se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario: in ragione di ciò, la massima afferma che un assegno regolarmente emesso possa qualificarsi come “<em>mezzo di pagamento idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata</em>”, pur riconoscendo al tempo stesso la mancanza di azione diretta del prenditore nei confronti della banca.Diversamente, la posizione illustrata nella massima n. 23 del Comitato Notarile della Regione Campania propende per la soluzione negativa, ponendo anche in questo caso l’attenzione verso la <em>ratio</em> alla base della norma. Esprimendosi in termini di “versamento” del conferimento, l’art. 2464 c.c. intende assicurare l’effettività della corrispondente porzione di capitale sociale, anche a tutela dell’affidamento dei terzi. A tali fini, la consegna di un assegno bancario non sarebbe sufficiente ad integrare il “versamento” richiesto dalla norma: infatti, se l’assegno circolare è garantito dalla cauzione che gli istituti emittenti devono costituire per legge (assicurando così l’effettività di tale versamento), l’assegno bancario manca di una analoga garanzia di esistenza della provvista. Ne consegue che la consegna di un assegno bancario non sarebbe idonea a liberare il socio dall’obbligazione di pagamento delle somme conferite.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Marco Cosa, </em><a href="mailto:marco.cosa@advant-nctm.com"><em>marco.cosa@advant-nctm.com</em></a><em> &nbsp;</em><em>&nbsp;</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:32:08 +0100</pubDate>
                        <title>Diversificazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diversificazione-del-contributo-ambientale-conai-per-gli-imballaggi-in-plastica</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la finalità di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita, è stata decisa dal CONAI una diversificazione dell’importo del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica. In attesa della definizione dei nuovi valori contributivi, la Guida Tecnica pubblicata nel settembre 2016 illustra le novità del nuovo sistema, al fine di consentire alle aziende di valutare gli effetti sulle procedure gestionali e sui sistemi informativi in uso.</em>Il Contributo Ambientale CONAI (“<strong>CAC</strong>”), stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.&nbsp;Con la finalità di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita, il CONAI ha recentemente lanciato un progetto destinato ad attuare una diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica attraverso la definizione di tre criteri guida: facilità di selezione, riciclabilità, circuito di destinazione prevalente dell’imballaggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Sulla base di tali criteri, sono state quindi individuate le seguenti tre categorie di imballaggi in plastica:</p><ul> <li>imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio &amp; Industria”;</li> <li>imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”;</li> <li>imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.</li></ul><p>Godranno di un’agevolazione sul&nbsp;CAC gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico” e di un’agevolazione maggiore quelli selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio &amp; Industria”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Pagheranno, invece, un CAC più alto gli imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del ciclo fine vita/nuova vita.&nbsp;Il progetto, annunciato nel settembre 2016, passerà per&nbsp; un periodo di test nel corso del 2017, di circa sei mesi, nel corso del quale le aziende consorziate al CONAI potranno effettuare la dichiarazione del CAC usando il nuovo sistema (anche se sarà mantenuto un unico valore del CAC per la plastica).&nbsp;I nuovi valori contributivi, che verranno definiti in maniera graduale, saranno comunicati almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore (ancora non precisata e che dipenderà dall’esito del periodo di test) del nuovo sistema di dichiarazione.&nbsp;Nel settembre 2016 è stata pubblicata la Guida Tecnica al fine di illustrare le novità riguardanti l’applicazione, la dichiarazione e l’esenzione del CAC<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>; in attesa della definizione dell’entità dei livelli contributivi per gli imballaggi in plastica, nella Guida Tecnica sono stati adottati convenzionalmente valori simbolici per le tre categorie di imballaggi oggetto di diversificazione contributiva.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Valentina Cavanna, </em><a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com"><em>valentina.cavanna@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La notizia del lancio del progetto è consultabile all’indirizzo <a href="http://www.conai.org/notizie/al-via-la-diversificazione-contributiva-degli-imballaggi-in-plastica" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.conai.org/notizie/al-via-la-diversificazione-contributiva-degli-imballaggi-in-plastica</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In fase di prima applicazione, tra gli imballaggi rientranti nelle due categorie agevolate vi sono&nbsp;i seguenti: film estensibile/termoretraibile per pallettizzazione e altri usi, pallet, pluribolle e simili (Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio &amp; Industria”); bottiglie, tappi per bottiglie (Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Consultabile all’indirizzo <a href="http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/09/Guida_CAC_diversificato.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/09/Guida_CAC_diversificato.pdf</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:30:44 +0100</pubDate>
                        <title>L’esercizio del diritto di recesso tra ius variandi e clausole di indicizzazione nel settore delle comunicazioni elettroniche: la giurisprudenza della CGUE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lesercizio-del-diritto-di-recesso-tra-ius-variandi-e-clausole-di-indicizzazione-nel-settore-delle-comunicazioni-elettroniche-la-giurisprudenza-della-cgue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>“<em>[…] </em><em>una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, […] qualora preveda un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.</em><em>”.</em>- Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Quarta Sezione, sentenza 26 novembre 2015, causa C-326/14 -</p><ol> <li><strong>La fattispecie</strong></li></ol><p>Un’associazione di consumatori austriaca (di seguito, l’“<strong>Associazione</strong>”) intentava un procedimento inibitorio nei confronti di una delle più grandi imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica per far espungere dalle condizioni generali di contratto praticate una clausola c.d. di indicizzazione - che escludeva il diritto di recesso in via straordinaria a fronte di modifiche tariffarie attuate in base alla clausola di indicizzazione stessa - per presunta violazione dell’art. 20 della direttiva n. 22/2002 CE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (di seguito, la “<strong>Direttiva</strong>”).Le condizioni generali di contratto stabilivano infatti che, nel caso in cui nelle disposizioni relative alle tariffe fosse stata prevista un’indicizzazione, l’operatore avrebbe avuto il diritto di incrementare o diminuire le tariffe per l’anno di calendario successivo, in misura corrispondente all’aumento o alla diminuzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.Tali condizioni generali di contratto escludevano, inoltre, espressamente il diritto di recesso in capo al consumatore in quanto le modifiche tariffarie sarebbero state fondate su un indice concordato.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>La questione pregiudiziale</strong></li></ol><p>La Corte di Cassazione austriaca rimetteva la questione giuridica al giudice europeo, formulando la seguente questione pregiudiziale: “<em>se il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali, conferito all’abbonato dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22, debba essere riconosciuto anche nel caso in cui un adeguamento delle tariffe discenda dalle condizioni contrattuali le quali prevedono, già al momento della conclusione del contratto, che possa verificarsi in futuro un adeguamento delle tariffe (in aumento o in diminuzione) in misura corrispondente alle variazioni di un indice oggettivo dei prezzi al consumo, che rappresenta l’andamento del valore monetario</em>”.In via preliminare, occorre ricordare che la Direttiva mira a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca, nel settore della comunicazione elettronica, la prestazione di un servizio universale, ossia la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali ad un prezzo ragionevole. Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva, uno degli scopi della medesima consiste nel garantire la disponibilità, in tutta l’Unione Europea, di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un’opportunità di scelta effettive.In tale contesto, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva prevede che il contratto indichi&nbsp; in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, il dettaglio dei prezzi e delle tariffe vigenti, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione. Inoltre, ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo: “<em>gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni</em>”.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>La decisione della CGUE </strong></li></ol><p>Secondo i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’interesse perseguito dalla Direttiva non è tanto quello di consentire al contraente (sia esso consumatore o professionista) di opporsi a una qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali attuata dall’operatore, bensì quello di garantire al contraente la possibilità di ricevere fin dall’inizio – i.e. dalla stipulazione del contratto – ogni informazione utile e necessaria per avere consapevolezza dei termini e delle condizioni contrattuali e di poter reagire, mediante il recesso, a modifiche di quanto in precedenza concordato.Ciò che vuol essere evitato non è la modifica del contratto, bensì la modifica ‘‘a sorpresa’’ del contratto.Con riferimento alle clausole di indicizzazione del prezzo o della tariffa, quindi, ciò che conta è che esse siano predeterminate e rese note al contraente fin dal momento della stipulazione del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza enunciati al considerando 49 della Direttiva.Pertanto, se l’operatore ha posto in essere tutto quanto necessario a garantire un’adeguata informazione del contraente in fase di sottoscrizione del contratto, non vi è necessità di riconoscere al contraente medesimo &nbsp;alcun diritto di recesso &nbsp;in quanto lo stesso era consapevole fin dall’inizio di sottoscrivere un contratto che prevedeva tariffe determinato, ma suscettibili di variazioni sulla base di un indice predeterminato e conosciuto.La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha quindi escluso che la modifica della tariffa o del prezzo del servizio derivante dall’applicazione di una c.d. clausola di indicizzazione contenuta, fin dall’inizio, nelle condizioni generali di contratto possa costituire una ‘‘modifica delle condizioni contrattuali’’ ai sensi dell’art. 20 della Direttiva, e ha pertanto deciso che in tale fattispecie l’abbonato non è legittimato al recesso.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare Francesca Angelilli, </em><a href="mailto:francesca.angelilli@advant-nctm.com"><em>francesca.angelilli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>“Gli Stati Membri provvedono affinchè gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati Membri provvedono affinchè le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche</em><em>”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>Brexit e il trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-e-il-trasporto-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brexit</strong>Il voto nel Regno Unito per lasciare l'Unione Europea cambia ogni cosa. Ed è quasi impossibile determinarne ora le conseguenze, dal punto di vista macroeconomico o microeconomico, per non parlare del suo impatto a livello politico. Quelli di noi che lavorano a Bruxelles sperano che l'impatto politico si traduca in uno stimolo per il completamento del progetto di unificazione dell’Europa. Questa visione, tuttavia, non è condivisa da tutti. Ci sono quelli che vogliono tornare ad un maggior nazionalismo in modo da poter meglio godere dei frutti che i vari stati membri dell'UE hanno prodotto dopo la seconda guerra mondiale (e per molti secoli prima). La domanda che i “<em>nazionalisti</em>” devono porsi è se il&nbsp; “<em>localismo</em>” fornirà una base sufficiente nel lungo termine per il mantenimento dei valori e dei benefici di cui godono oggi. E se tali frutti siano il risultato di un “<em>talento</em>” soltanto nazionale o il beneficio del “<em>talento</em>” europeo condiviso con gli altri stati.L’Unione può essere gestita meglio? Sì. Possiamo fare le cose diversamente? Anche in questo caso la risposta è sì. Ma possono gli Stati nazionali farlo da soli? Non credo. Quel tempo è finito.<strong>Aiuti di Stato in Inghilterra</strong>Il Regno Unito è ancora parte dell’Unione Europea. La prova più evidente è un’indagine condotta dal Commissario per la Concorrenza su possibili aiuti di Stato forniti dal Consiglio Comunale di Portsmouth alla MMD Shipping Services Ltd. Quest’ultima è detenuta dal Comune di Portsmouth dal 2008.Un concorrente ha denunciato alla Commissione come un finanziamento a lungo termine alla predetta società da parte del Comune di Portsmouth (la società si trovava in difficoltà finanziarie ed è stata di fatto salvata dal Comune) avrebbe dato alla MMD Shipping Services Ltd. un vantaggio competitivo a danno della concorrenza.Un’indagine svolta in modo approfondito può richiedere alcuni anni e la Commissione non ha chiarito che cosa accadrà se il Regno Unito lascerà l’UE prima della conclusione dell’indagine. Se sarà una Brexit incisiva, allora la Commissione avrà perso la propria competenza. Se sarà una Brexit “<em>morbida</em>” e il Regno Unito rimarrà a far parte del mercato comune, è probabile che le regole di concorrenza continueranno ad applicarsi al Regno Unito e troveranno quindi applicazione anche relativamente a questa vicenda.<strong>Aiuti di Stato per Airbus</strong>Restando in tema di aiuti, si ricorda che, oltre alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ci sono anche le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO ). Anche se l'UE e la WTO usano parole diverse per descrivere gli aiuti, l’obiettivo di base è lo stesso: gli aiuti che danno un vantaggio a determinate imprese falsano la concorrenza e devono essere disciplinati.La disputa Airbus/Boeing è stata oggetto di discussione per molti anni. Sia gli Stati Uniti sia l'Unione Europea e quattro dei suoi stati membri sono stati condannati per aver fornito aiuti illegittimi. Come spesso accade per le decisioni della WTO, entrambe le parti potrebbero rivendicare una vittoria. Lasciamo la valutazione agli avvocati. Ciò che è di vitale importanza è il finanziamento a lungo termine di grandi progetti come lo sviluppo di aeromobili o la costruzione di infrastrutture o di impianti energetici.&nbsp;<strong><em>Cabotaggio e dumping sociale</em></strong>Il mercato dei trasporti su strada non è completamente liberalizzato. Tuttavia, se un camion arriva da un altro Stato membro dell'UE per consegnare un carico, lo stesso ha diritto a caricare una spedizione in quello Stato membro. Questo si chiama cabotaggio terrestre. Le regole del cabotaggio terrestre sono state ampliate nel corso degli anni. Oggi il trasportatore di un altro Stato può effettuare fino a tre trasporti entro 7 giorni dalla prima consegna.Tutto bene dal punto di vista dell’UE. Vi è una crescente concorrenza in questo settore. Il problema è che un certo numero di Paesi scandinavi ritiene che le regole del cabotaggio terrestre siano sfruttate da imprese di trasporto con salari più bassi (in particolare quelle degli Stati baltici e della Polonia) per battere sul prezzo le imprese di trasporti scandinave. E’ la battaglia del cosiddetto dumping sociale. I paesi con i salari più bassi stanno sfruttando le regole o ne stanno abusando in modo da fornire servizi a un prezzo inferiore (pagando meno gli autisti, per esempio)?La Commissione UE vuole sviluppare il cabotaggio fino&nbsp; a raggiungere la piena liberalizzazione dei servizi di trasporto su strada. Danimarca e Finlandia stanno opponendo resistenza ed hanno introdotto norme nazionali per rendere più difficile per le imprese straniere il godimento dei diritti di cabotaggio. Mentre la Commissione minaccia di intervenire, la Svezia sta mettendo da parte i soldi per vigilare in modo più efficace sull’attuale sistema di cabotaggio.Tutto questo è normale nel processo di creazione di un mercato comune. Ci sono vincitori e vinti. Il problema oggi è che la questione assume rilevo anche rispetto agli accordi TTIP e CETA. L’opposizione verso una maggiore liberalizzazione del mercato con gli stati terzi avrà un impatto anche sulla liberalizzazione del mercato all'interno dell'UE? E’ possibile e questo è un vero problema per l'UE.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:50:08 +0200</pubDate>
                        <title>Legge Europea n. 122/2016: modifiche in tema di diritto del lavoro e nel settore marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-europea-n-1222016-modifiche-in-tema-di-diritto-del-lavoro-e-nel-settore-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 23 luglio 2016 è entrata in vigore la c.d. Legge Europea che modifica alcune disposizioni dell’ordinamento nazionale adeguandone i contenuti al diritto europeo.Con particolare riferimento alle norme in materia di lavoro sono state introdotte modifiche in materia di assolvimento dell’obbligo formativo nel settore marittimo ed in relazione ai diritti dei lavoratori a seguito del subentro di un nuovo appaltatore.L’articolo 24 introduce (ai commi da 6 a 10) alcune novità in relazione alla modalità indiretta dell’obbligo formativo connesso al regime della <em>tonnage tax</em>. Al riguardo si segnala, infatti, che l’articolo 157 del TUIR individua tra le ipotesi di perdita di efficacia dell’opzione della <em>tonnage tax&nbsp; </em>anche il mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti. Tale obbligo è assolto, alternativamente, con l’imbarco di un allievo ufficiale per ciascuna delle navi rientranti nell’opzione, oppure con il versamento di un importo annuo a favore del Fondo nazionale marittimi o di poli formativi accreditati dalle regioni.L’art. 24 al comma 6 stabilisce che nell’ipotesi in cui l’importo formativo non risulti di un’entità inferiore al 10 per cento dell’importo dovuto e comunque inferiore alla soglia di 10mila euro non si determini una decadenza automatica dal regime di <em>tonnage tax</em>. Sull’importo dell’omesso versamento si applicherà una sanzione pari al 50 per cento.E’ stata introdotta, altresì, una procedura di regolarizzazione dell’omesso versamento, che dovrà essere versato entro 1 anno dalla scadenza prevista oltre alle sanzioni pari al 20 per cento e agli interessi legali. Si precisa, tuttavia, che tale ravvedimento non è possibile nel caso in cui la violazione sia stata accertata da parte degli ufficiali finanziari. La norma chiarisce, infine, che le sopra citate novità si applicano ai versamenti dovuti a decorre dalla data di entrata in vigore della legge.L’art. 30 della Legge Europea modifica l’art. 29, comma 3 del D.lgs. n. 276/2003 in tema di appalti, stabilendo che nei casi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore è esclusa l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda solo qualora: (<em>i</em>) il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa e operativa; (<em>ii</em>) siano presenti degli elementi di discontinuità che determinato una specifica identità d’impresa.Si tratta di criteri che debbono sussistere insieme e che andranno verificati “in concreto” dando luogo probabilmente a numerosi contenziosi e dubbi interpretativi.In base alla nuova previsione le conseguenze derivanti dall’applicazione della disciplina in tema di trasferimento d’azienda <em>ex </em>art. 2112 c.c. sono molto rilevanti in quanto il nuovo appaltatore sarà tenuto a subentrare in tutti i rapporti di lavoro che facevano capo al precedente appaltatore, dovendo garantire la continuità del rapporto, l’anzianità di servizio, i trattamenti retributivi, l’inquadramento e rispondendo in via solidale con il precedente datore di lavoro per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento.Anche sotto il profilo procedurale, l'applicazione della disciplina dell'art. 2112 c.c. comporterà l'onere per l'appaltatore uscente e per quello subentrante di attivare preventivamente la procedura sindacale prevista dall'art. 47 legge 428/90, in presenza di determinati requisiti dimensionali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:49:08 +0200</pubDate>
                        <title>La gestione del sistema aeroportuale con particolare riguardo al regime dei beni destinati ai servizi commerciali  - Delibera ANAC n. 758 del 13 luglio 2016</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-gestione-del-sistema-aeroportuale-con-particolare-riguardo-al-regime-dei-beni-destinati-ai-servizi-commerciali-delibera-anac-n-758-del-13-luglio-2016</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ANAC, a firma del Presidente Cantone, ha stabilito che la concessione aeroportuale non concerne solamente le infrastrutture deputate alla navigazione aerea (<em>aviation</em> o <em>airside</em>), ma ricomprende anche le aree e i locali destinati ad attività non aeronautiche (non <em>aviation</em> o <em>landside</em>), attività queste ultime che vengono, quindi, ritenute parte dell’oggetto concessorio.Da ciò consegue che gli affidamenti in subconcessione di locali ed aree per lo svolgimento di attività commerciali, in aree aeroportuali,&nbsp; sono da ritenersi soggetti a procedura di evidenza pubblica, secondo le regole ed i principi del diritto comunitario e della pertinente disciplina del diritto interno.Sulla base di questa determinazione ANAC afferma, infine, la propria competenza ad esercitare la sua funzione di controllo anche sulle modalità di affidamento delle subconcessioni delle attività commerciali aeroportuali.E’ evidente che quanto affermato per le aree aeroportuali può essere, per analogia, applicato ad altri casi di rapporti concessori. Nella delibera si individuano&nbsp; infatti alcune caratteristiche&nbsp; del rapporto concessorio&nbsp; di evidente portata generale.In particolare si deve porre l’attenzione alla definizione del rapporto di subconcessione come <em>“espressione del potere pubblicistico veicolato dalla concessione che ne è il necessario antecedente”.</em>&nbsp; Il concedente non può quindi separare il rapporto concessorio da quello sub concessorio, in quanto il secondo è strettamente correlato al primo e ricompreso nell’alveo dei poteri pubblicistici.Che l’intenzione sia quella di segnare un principio generale che va oltre le concessioni aeroportuali lo ricaviamo infine&nbsp; anche da alcuni riferimenti, che seppur non approfonditi&nbsp; non possono essere trascurati&nbsp; nella lettura del provvedimento. Primo fra tutti il riferimento espresso (quasi una comparazione) all’art. 45 bis, che prevede le sub concessioni nel demanio marittimo,&nbsp; non meno rilevante il rinvio alla direttiva UE 2014/23 (vero con esplicita attenzione al considerando 25 che si occupa in modo espresso dei servizi aeroportuali, ma come non pensare che subito prima c’è il considerando 24 che fa riferimento a tante tipologie di servizi in concessione).Qualsiasi estensione o applicazione analogica ad altri rapporti concessori di quanto disposto con questa delibera richiederà un approfondimento, che&nbsp; dovrà di volta in volta tener conto delle specifiche normative.&nbsp; Tuttavia non può non valutarsi essenziale ai fini dell’interpretazione di altre ipotesi il contenuto&nbsp; evidentemente dispositivo di quella parte della delibera che afferma che le attività imprenditoriali che vengono svolte&nbsp; nell’ambito del rapporto concessorio, ancorché autonome, devono considerarsi connesse e correlate alla fornitura del servizio, attività tutte che vanno quindi ricomprese nel rapporto concessorio.In altre parole&nbsp; non è l’autonomia dell’attività imprenditoriale che rileva, bensì&nbsp; il collegamento della stessa alla funzionalità e all’operatività del servizio oggetto della concessione.Paiono pertanto molto importanti le conseguenze che questa presa di posizione determinerà sui sistemi portuali e aeroportuali italiani da tempo abituati, in senso contrario, a considerare del tutto autonome,&nbsp; le attività cosiddette ancillari che vengono effettuate le aree date in concessione ai vari operatori privati.Si assisterà pertanto ad un aumento considerevole delle ipotesi regolate dal citato articolo 45 bis del codice della navigazione Italiano che prevede, appunto, che qualora il concessionario intenda affidare a terzi una parte per delle attività svolte dal medesimo, esso debba contenere una specifica autorizzazione da parte dell’Autorità concedente che evidentemente verrà rilasciata solo dopo che quest’ultima avrà verificato il rispetto delle procedure di evidenza pubblica che il concessionario avrà dovuto seguire per la selezione del suo contraente.L’esigenza di trasparenza non si discute.&nbsp; Può solo farsi notare che una proliferazione delle procedure (e quindi dei contenziosi) per segmenti residuali delle complesse attività presenti nei porti o negli aeroporti potrebbe rivelarsi un ulteriore ostacolo alla crescita dei traffici.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:48:09 +0200</pubDate>
                        <title>La querelle sull’applicabilità alle navi da crociera del limite del tenore di zolfo dell’1,5% nel combustibile marino continua: la Commissione Europea scrive alla Francia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-querelle-sullapplicabilita-alle-navi-da-crociera-del-limite-del-tenore-di-zolfo-dell15-nel-combustibile-marino-continua-la-commissione-europea-scrive-alla-francia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel precedente numero del nostro Marine Bulletin, vi avevamo detto di come Francia e Spagna abbiano sospeso - nei confronti delle navi da crociera - l’applicazione del limite dell’1,5% in massa del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.Ciò in attesa di un intervento chiarificatore da parte della Commissione Europea, tale da consentire un’interpretazione ed un’applicazione uniforme a livello europeo della normativa di riferimento (la direttiva 1999/32/CE s.m.i.) in un contesto attualmente contraddistinto - al contrario - da assoluta incertezza.Ebbene, la risposta della Commissione Europea non si è fatta attendere.Con una lettera indirizzata al Direttore Generale degli Affari Marittimi francese, infatti, il Capo della Direzione Generale dell’Ambiente della Commissione Europea ha svolto le seguenti considerazioni:&nbsp;</p><ul> <li>la direttiva di riferimento fornisce una definizione di "<em>navi passeggeri che effettuano servizi di linea</em>” che non consente di escludere a priori dal suo campo di applicazione le navi da crociera;</li> <li>la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, intervenuta sul tema, ha confermato la tesi di cui sopra;</li> <li>in occasione dell’ultima riunione del comitato europeo competente in materia, è stato convenuto di dare corretta ed immediata applicazione alla direttiva così come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza sopra citata;</li> <li>la Commissione Europea - alla luce della summenzionata sentenza - presterà maggiore attenzione all’effettiva attuazione della direttiva da parte degli Stati membri, attivandosi in caso di infrazioni;</li> <li>la posizione della Commissione Europea in merito alla definizione di “<em>servizi regolari</em>” è sempre stata chiara e condivisa, per cui stupisce il fatto che tale definizione non sia stata compresa;</li> <li>appare negativo il fatto che ancora si discuta circa la possibilità di utilizzare combustibili ad alto tenore di zolfo mentre le politiche dell’Unione Europea risultano tese alla tutela dell’ambiente e nel 2020 entrerà in vigore il nuovo limite dello 0,5% per tutte le tipologie di navi.</li></ul><p>Le osservazioni di cui sopra appaiono, a nostro avviso, prive di un reale ed apprezzabile contenuto giuridico, in particolare nella misura in cui considerano “<em>decisiva</em>” per il tema in commento la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale però, come abbiamo già visto, non ha di certo risolto la questione.Colpisce inoltre l’apparente “<em>stupore</em>” manifestato dalla Commissione Europea dinanzi alle problematiche in parola. Tale “<em>stupore</em>” appare incomprensibile alla luce della realtà dei fatti, la quale dimostra come, in concreto, il tema dell’applicabilità alle navi da crociera del limite dell’1,5% in massa del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo non sia mai stato definitivamente chiarito.A quanto ci risulta, la Francia ha già replicato alla comunicazione della Commissione Europea, mantenendo il punto.La querelle, dunque, continua e noi non mancheremo di tenervi informati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sentenza C-537/11 del 23.01.2014.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:46:17 +0200</pubDate>
                        <title>Tariffe dei servizi tecnico nautici: la revisione può essere solo biennale o sono ammissibili (ed auspicabili) deroghe?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tariffe-dei-servizi-tecnico-nautici-la-revisione-puo-essere-solo-biennale-o-sono-ammissibili-ed-auspicabili-deroghe</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell'ultimo Marine Bullettin<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> abbiamo parlato&nbsp; dei cd. servizi tecnico – nautici eserciti nei porti italiani e degli aspetti critici che le previsioni legislative e le prassi in materia presentano con specifico riferimento alla rappresentanza dell’utenza nella fase di formazione delle tariffe.Vogliamo oggi parlare di un altro importante aspetto in materia di formazione delle citate tariffe.Come noto, esse sono stabilite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità Portuali oltre che dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.A tal fine, le Capitanerie di Porto, conducono, al termine di ogni biennio, nei porti di competenza, un’istruttoria volta all’analisi dell’organizzazione e l’esercizio dei diversi servizi tecnico – nautici, i cui esiti vengono comunicati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e costituiscono i dati di riferimento attraverso cui l’Ente centrale provvede alla rimodulazione delle tariffe dei su detti servizi.Tradizionalmente la revisione della tariffa è biennale. Si è più volte eccepito che una revisione solo biennale non permette di provvedere, con la dovuta immediatezza, ad una rimodulazione delle tariffe che tenga conto, a titolo esemplificativo, di una variazione dei traffici che abbia comportato un aggravamento dei costi del concessionario. Se si attendono due anni per modificare la tariffa, si rischia che l’aumento della tariffa, rispetto al biennio precedente, sia cospicuo perché deve essere idoneo a recuperare <em>ex post </em>le perdite del concessionario maturate nel periodo in cui ha sofferto per la diminuzione del traffico e, quindi, dei servizi tecnico – nautici operati.Dobbiamo, al contempo, registrare un cambio di rotta accaduto in uno dei maggiori porti italiani, ove, preso atto della richiesta - formulata dalla società concessionaria di uno dei predetti servizi - di procedersi ad un aggiornamento anticipato delle voci economiche di cui alla allora vigente tariffario, la Capitaneria di Porto competente ha provveduto ad una nuova istruttoria, comprensiva di acquisizione di pareri dell’Autorità Portuale nonché delle rappresentanze degli utenti il servizio di rimorchio.Gli esiti di detta istruttoria sono stati riferiti dall’Autorità Marittima al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella nota di accompagnamento, si rappresentava la possibilità di accogliere in via immediata la richiesta di modifica delle voci economiche di cui alla tariffa applicata per il servizio di rimorchio e, soprattutto, di anticipare la successiva revisione alla prima scadenza annuale, senza attendere il consueto termine biennale.Questa proposta è stata fatta propria dal Ministero (che aveva fino a quale momento negato revisioni emergenziali al di fuori della cadenza biennale) il quale, ha espresso parere favorevole ad una revisione anticipata delle tariffe da applicarsi ai servizi tecnico – nautici eserciti nel porto.E’, quindi, significativo che si affermi esplicitamente l’inadeguatezza di un meccanismo di revisione delle tariffe a cadenza biennale. E’ forse l’ora che si addivenga ad una radicale revisione di un modello di determinazione della tariffa che tenga conto dei contrapposti interessi e che assecondi le regole del mercato?Se i servizi subiscono modifiche e le tariffe rimangono invariate, si crea una disfunzione che può andare ad incidere negativamente tanto sull’esercente il servizio quanto sull’utenza, la quale può vedersi costretta a pagare cifre non corrispondenti al servizio di cui ha usufruito.Auspichiamo che il caso riportato costituisca un valido precedente affinché si addivenga alla previsione, a livello generale, di un più costante ed efficace monitoraggio dei servizi tecnico – nautici prestati in tutti i porti italiani e ad una, conseguente, più frequente rimodulazione delle tariffe applicate per detti servizi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo di Alberto Torrazza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si veda, L. n. 84/94, art. 14, co 1 bis.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:45:22 +0200</pubDate>
                        <title>La responsabilità contrattuale dell’Autorità Portuale: il TAR Campania condanna l’Autorità Portuale di Napoli a risarcire il terminalista</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-contrattuale-dellautorita-portuale-il-tar-campania-condanna-lautorita-portuale-di-napoli-a-risarcire-il-terminalista</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza del TAR di Napoli in commento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> riconosce al terminalista ricorrente il diritto al risarcimento del danno da parte dell’Autorità Portuale di Napoli (seppur per un importo notevolmente ridotto rispetto a quello richiesto dal ricorrente) per i ritardi nell’esecuzione dei lavori di dragaggio dello scalo in prossimità degli ormeggi n. 50-55 del Porto di Napoli e rappresenta una grande rivoluzione dell’orientamento interpretativo per questo tipo di controversie, verosimilmente destinata a incidere su eventuali futuri ricorsi analoghi.Il TAR ha accolto il ricorso notificato nel luglio 2014 da parte di un terminalista che, in forza della concessione ottenuta e sulla base dei <em>business plan</em> presentati all’Autorità Portuale di Napoli, avanzava la pretesa del risarcimento danni per le perdite economiche subite a causa della mancata esecuzione dei lavori di dragaggio in prossimità degli ormeggi e quindi dell’impossibilità, in pratica, di utilizzare una parte delle aree avute in concessione (oltre all’impossibilità di sviluppare i volumi di traffico attesa la limitata profondità dei fondali).L’Autorità Portuale di Napoli, nonostante fosse obbligata - in base a quanto previsto dalla legge e sulla base dei piani operativi triennali dalla stessa approvati - a porre rimedio al progressivo interrimento e innalzamento dei fondali marini, nonché alle problematiche di pescaggio e navigabilità portuale&nbsp; che emergevano già a partire dal 2003, non ha mai provveduto ad effettuare tali lavori.Il giudice rileva altresì, oltre all’inadempienza rispetto agli obblighi di manutenzione ricadenti sull’Autorità Portuale di Napoli ed alle omissioni nella risoluzione delle summenzionate problematiche, taluni fattori che hanno rallentato e impedito i lavori di dragaggio da parte dell’Autorità Portuale di Napoli e che hanno contributo ad abbattere notevolmente l’importo inizialmente chiesto a titolo di risarcimento danni da parte del terminalista. Tra principali fattori d’intralcio all’esecuzione dei lavori vi sono, in particolare, l’intrinseca complessità delle problematiche tecniche emerse, le difficoltà progettuali ed esecutive, nonché gli eventi atmosferici non favorevoli agli interventi di dragaggio.Il giudice ha poi ulteriormente ridotto l’ammontare del danno rilevando un concorso di colpa del terminalista nella causazione del danno stesso. Il terminalista, infatti, si è risolto solo dopo diversi anni ad adire l’autorità giudiziaria, di fatto contribuendo in tal modo – secondo la sentenza – ad aggravare i danni in parola.Con riferimento alla sentenza in commento, pur essendo tanti gli aspetti che varrebbe la pena sottolineare, appare utile soffermarsi sui due aspetti che seguono.La sentenza desta certamente interesse, in quanto per la prima volta un’Autorità Portuale viene ritenuta responsabile per “<em>inadempimento</em>”, sulla scorta di una sostanziale equiparazione dell’atto concessorio ad un contratto sottoscritto dal predetto Ente e dal concessionario, configurando il tipico legame che si instaura alla nascita di un rapporto contrattuale (c.d. sinallagma) e che perdura durante il suo svolgimento, caratterizzato proprio da una prestazione e da una controprestazione.Inoltre, rileva notare che in circostanze analoghe a quelle del caso qui in esame, è bene attivarsi immediatamente per vedere tutelati i propri diritti ed interessi onde evitare il rischio di vedersi in seguito contestato un concorso di colpa nella causazione degli stessi danni di cui si chiede il risarcimento (per il ritardo nell’attivazione dei rimedi giudiziari).Non resta che attendere l’esito della probabile impugnazione per vedere se i giudici proseguiranno sul sentiero aperto dal TAR Campania.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, n. 03774 del 20 luglio 2016.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:43:39 +0200</pubDate>
                        <title>La procedura di pubblicazione delle istanze ex art. 18 della Legge 84/94</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-procedura-di-pubblicazione-delle-istanze-ex-art-18-della-legge-8494</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con due recenti note il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso posizione sulla mai risolta questione della procedura di pubblicazione delle istanze ex art. 18 della L. 84/94, affermando che la pubblicazione delle istanze nell’albo pretorio è sufficiente per adempiere ai requisiti di pubblicità richiesti dalla legge.</p><p>Come noto, in materia di rilascio di concessioni demaniali, la procedura deve seguire regole di pubblicità e trasparenza. Ciò deriva dalla natura amministrativa del procedimento, che deve quindi conformarsi ai principi generali di imparzialità e buon andamento della funzione amministrativa (cfr. art. 97 Cost.).</p><p>Il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza diventa particolarmente importante quando i beni demaniali dati in concessione sono aree e banchine portuali, in ragione della rilevanza per l’economia nazionale di tali beni e della peculiarità del mercato dei servizi portuali, mercato composito e&nbsp; composto da diversi operatori interconnessi tra loro da delicati equilibri microeconomici.</p><p>In generale, secondo il (risalente) Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime “<i>deve presentare domanda</i>” (art. 5 D.P.R. 328/1952). Sempre il medesimo regolamento stabilisce poi che “<i>quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia</i>” (art. 18 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).</p><p>La pubblicità-avviso richiesta dal Regolamento 328/1952, nella ratio della predetta fonte, applicabile in via generale a tutte le concessioni di beni del demanio marittimo, assume la duplice funzione di avviso <i>ad opponendum</i> e di sollecitazione di offerte. Solo in caso di pluralità di domande di concessione l’Autorità concedente ha la facoltà di scegliere direttamente, previa comparazione delle richieste, il candidato che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione e, solo se non ricorrano ragioni di preferenza, di procedere a pubblica gara o a licitazione privata.</p><p>Le istanze di concessione di aree e banchine portuali ex art. 18 L. 28 gennaio 1994, n. 84 sono naturalmente considerate “<i>concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo</i>” e dunque, in linea di principio, deve essere seguita la procedura indicata dall’art. 18 D.P.R. 328/1952. Tuttavia, a partire dalla riforma dei porti attuata dalla citata L. 84/94, sono stati sollevati dubbi in merito all’idoneità della sola pubblicazione nell’albo pretorio della istanze ex art. 18 L. 84/94 ad adempiere ai requisiti di pubblicità e trasparenza richiesti dai principi del procedimento amministrativo. In particolare, da più parti si è affermato che le istanze devono essere pubblicate anche sul sito web istituzionale dell’Autorità Portuale e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, per garantire la maggior pubblicità e trasparenza possibile del procedimento.</p><p>Le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in commento confermano l’affidamento di beni del demanio pubblico marittimo deve essere soggetta a una procedura di “evidenza pubblica”. Il concetto di evidenza pubblica sottende la necessità di una adeguata pubblicità del procedimento, in termini di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Le procedure previste dalla legge, in particolare la pubblicazione nell’albo pretorio, viene quindi ritenuta idonea a soddisfare i requisiti dell’”evidenza pubblica”, senza che siano necessari ulteriori adempimenti. D’altra parte, anche l’analisi della normativa europea applicabile porterebbe ad escludere che l’affidamento delle aree demaniali deve necessariamente avvenire attraverso una vera e propria gara, laddove viene soltanto raccomandato che in materia di rilascio di concessioni demaniali sia data ampia pubblicità e trasparenza alle procedure poste in essere.</p><p>Prendendo atto della posizione formalistica del Ministero, occorre ricordare che tale soluzione è contrastata dalla giurisprudenza più recente, che invocando proprio gli stessi principi di pubblicità e trasparenza ricordati dal Ministero, giunge all’opposta conclusione per cui, nel contesto socioeconomico odierno, la procedura di evidenza pubblica impone “l’adozione di specifiche misure volte a garantire un effettivo confronto concorrenziale quali, ad esempio, forme idonee di pubblicità o di comunicazione rivolte ai soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, dei quali l’Amministrazione sia a conoscenza”( T.A.R. Campania – Napoli - Sezione VII, Sentenza 31 ottobre 2007, n. 10326).</p><p>Da questo punto di vista, si potrebbe affermare che gli strumenti di pubblicità delle istanze ex art. 18 L. 84/94 non possono essere limitati alla pubblicazione nell’albo pretorio, ma devono consistere in “forme idonee di pubblicità”, quali, per l’appunto anche nella pubblicazione nel sito web dell’Autorità Portuale e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. D’altra parte la procedura di pubblicità “rafforzata” viene già utilizzata per le concessioni demaniali di infrastrutture portuali maggiori, laddove è più forte l’esigenza di pubblicità e trasparenza, e potrebbe benissimo costituire il modello su cui conformare la procedura per la concessione ex art. 18 L. 84/94 ai principi del procedimento amministrativo e ai principi di trasparenza, pubblicità e libero accesso ai servizi di derivazione europea.</p><p>In conclusione, seppure l’attuale normativa ritenga sufficiente la pubblicazione nell’albo pretorio delle istanze ex art. 18 L. 84/94, per meglio conformarsi ai principi in materia di procedimento amministrativo (e per evitare eventuali impugnazioni della concessione innanzi alla giustizia amministrativa – magari promosse da concorrenti – per violazione delle regole in materia di pubblicità del procedimento), sarebbe opportuno che l’Autorità Portuale proceda (ed eventualmente l’istante chieda che sia seguita una procedura di pubblicità “rafforzata”) a pubblicare dette istanze attraverso gli strumenti più idonei in conformità con i principi di trasparenza e pubblicità del procedimento amministrativo e, dunque, utilizzando anche il sito web e/o la Gazzetta Ufficiale della Regione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:42:45 +0200</pubDate>
                        <title>I rischi derivanti dall’ampliamento delle attività del concessionario di aree portuali sotto il profilo assicurativo e del d.lgs. 231/2001</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-rischi-derivanti-dallampliamento-delle-attivita-del-concessionario-di-aree-portuali-sotto-il-profilo-assicurativo-e-del-d-lgs-2312001</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo svolgimento delle operazioni portuali da parte del terminalista è di norma regolato dall’atto di concessione che ne determina natura, ampiezza e durata.Non è raro il caso in cui il concessionario formuli un’istanza per ottenere l’allargamento della lista delle operazioni autorizzate ovvero di provvedimenti della stessa Autorità Portuale o anche Marittima con cui viene imposto al concessionario di svolgere attività diverse a servizio dell’interesse del porto.Si consideri ad esempio il caso in cui un concessionario sia costretto dalla Pubblica Amministrazione a mettere a disposizione parte delle banchine in concessione al fine di consentire l’accosto di navi per traffici che non sono quelli ivi autorizzati&nbsp; (l’ipotesi più comune sono i servizi di crociera ovvero di navi Ro/Ro che, sulla base di esigenze dovute alla saturazione di altre banchine normalmente adibite a tali usi, vengono “<em>deviate</em>” presso concessionari che non esercitano abitualmente tale attività).Ogni volta che si dovesse verificare quanto sopra, sarà bene interrogarsi sulle conseguenze derivanti dai rischi connessi alle nuove attività svolte.A prescindere dal livello, più o meno elevato, di tali rischi, l’impresa dovrà verificare che gli strumenti adottati per mitigare le proprie responsabilità continuino a garantirle adeguata copertura.Particolare attenzione dovrà quindi essere riservata agli impatti dei nuovi rischi sotto il duplice profilo delle coperture assicurative e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/2001.Partendo da questi ultimi, <u>i c.d. “modelli 231”</u> sono oramai adottati da quasi tutti gli operatori portuali, assolvendo una funzione “<em>assicurativa</em>” in senso lato.Essi, infatti, costituiscono l’unico strumento per tutelarsi dalle responsabilità che, in caso di commissione di particolari reati, possono essere imputate direttamente a carico delle società con notevoli sanzioni sia di ordine pecuniario (fino a 1.500.000 euro) sia di ordine interdittivo (tra cui l’interdizione dall’esercizio delle attività d’impresa e la sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni, circostanza questa che potrebbe far revocare la concessione).Il modello di <em>governance</em> introdotto dalla richiamata normativa dell’ordinamento italiano, protegge in senso giuridico coloro i quali lo adottano e lo mantengono efficace (nel senso che la sua adozione e aggiornamento prevengono la configurazione della responsabilità del terminalista portuale limitandola a coloro, le persone fisiche, che sono effettivamente responsabili della commissione del reato).In ambito portuale i rischi riguardano principalmente la commissione dei reati in materia ambientale e in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.Poche attività nella nostra <em>industry </em>&nbsp;sono così rischiose come gestire una banchina merci che viene temporaneamente adibita ad area per l’imbarco e sbarco di auto e passeggeri da un traghetto o –peggio– di crocieristi.Fallire le adeguate misure standard di sicurezza comporta una astratta responsabilità penale del concessionario per reati che sono puniti a titolo colposo con la conseguenza che mere sviste o errori possono fare sorgere una responsabilità (in altre parole non è necessario il dolo ovvero la volontà di commettere l’evento ai fini della loro contestazione).Pertanto chi non ha ancora adottato il modello 231, ovvero chi, avendolo, non lo adatta alla mutata situazione operativa sul terminal, è esposto ad un grande rischio.Primo passo è allora l’individuazione e la valutazione dei rischi (il c.d. “<em>risk assessment</em>”) e la definizione delle procedure aziendali necessarie per prevenire gli eventi di danno che, come visto, sono pregiudizievoli sia per i terzi che per l’azienda stessa.Ciò –lo si ripete– deve essere fatto anche nel caso di ampliamento delle attività svolte da un concessionario perché l’ampiamento delle attività porta ad un ampliamento delle responsabilità.Le stesse ragioni ci inducono ad esaminare le ripercussioni delle vicende esaminate <u>sul fronte assicurativo</u>.Ogni apprezzabile modificazione del rischio che originariamente è alla base del contratto assicurativo deve essere regolata tramite la stipula di una appendice del contratto iniziale.Per questo motivo, le polizze assicurative abitualmente descrivono in modo puntuale i rischi assicurati, confidando sulle dichiarazioni rese dall’assicurato al momento della stipulazione della polizza, il quale è tenuto per legge a fornire informazioni complete e veritiere.Non a caso l’art. 1898 del codice civile italiano impone all’assicurato di dare “<em>immediato avviso</em> <em>all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio</em>”, così che la compagnia abbia la possibilità di recedere dal contratto o chiedere un incremento del premio assicurativo.L’omissione di tale avviso può comportare addirittura l’esclusione del risarcimento nel caso in cui l’aggravamento si sia rivelato tale per cui l’assicuratore, avendolo conosciuto, non avrebbe stipulato la polizza. Nei casi meno gravi, è comunque prevista una diminuzione del risarcimento in base al rapporto tra il premio pagato e quello, maggiore, che sarebbe stato preteso dall’assicuratore ove fosse stato a conoscenza del maggior rischio.Una ragione in più per prendere in considerazione l’esigenza di attivarsi nel senso sopra considerato può rinvenirsi ogni volta che l’operatore di terminal, per propria iniziativa ovvero per ordine della Autorità Portuale o Marittima, si trovi ad esercitare un’attività che originariamente non era stata prevista nel contratto di concessione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 06:37:53 +0200</pubDate>
                        <title>Quando l’impresa portuale termina il lavoro in banchina, deve sgomberare i mezzi operativi altrimenti scattano i sequestri della procura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-limpresa-portuale-termina-il-lavoro-in-banchina-deve-sgomberare-i-mezzi-operativi-altrimenti-scattano-i-sequestri-della-procura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’estate quasi conclusa ha visto la giurisprudenza italiana scolpire nuove regole per l’esercizio delle operazioni portuali nei porti italiani.Ci si riferisce, in particolare, all’utilizzo delle banchine pubbliche da parte delle imprese portuali cd. “non concessionarie”, che per migliore chiarezza chiameremo di seguito semplicemente “imprese portuali” per distinguerle così dalle imprese terminaliste (dotate invece di aree di banchina in concessione esclusiva).Più precisamente, occorre ricordare che le imprese portuali sono quelle per legge autorizzate a svolgere operazioni portuali presso:</p><ol> <li>le banchine pubbliche (dove attraccano le navi clienti) ;</li> <li>le banchine delle imprese terminaliste (dove lavorano i clienti di quest’ultime).</li></ol><p>La legge portuale n. 84/94 stabilisce infatti che le Autorità Portuali (oramai chiamate Autorità di Sistema Portuale a partire dal 15 settembre scorso):</p><ol> <li>debbano garantire idonee banchine pubbliche alle imprese portuali non concessionarie per poter lavorare le navi clienti;</li> <li>possano autorizzare le imprese terminaliste ad affidare in <em>outsourcing</em> parte del proprio ciclo portuale ad un’impresa portuale.</li></ol><p>Ciò premesso, e con riferimento al primo caso ci si chiede: quando l’impresa portuale termina di operare sulla banchina del porto pubblico può ivi lasciare i mezzi operativi non facilmente trasportabili (per esempio le gru su gomma di grande portata) in attesa del turno successivo (ad esempio,&nbsp; dell’indomani)?&nbsp; O ancora, può semplicemente ricoverare le gru in un’area che non sia di intralcio per altri o di pericolo per la incolumità di terzi?La risposta è no. La Procura della Repubblica di Massa ha infatti precisato che non appena il lavoro finisca, i mezzi operativi (gru verticali, fork lift, carrelli, ecc…) devono subito lascare il porto pubblico.Se non lo fa, tale “<em>parcheggio</em>” integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. (<em>Occupazione senza titolo</em>), potendo la Procura anche disporre il sequestro immediato dei mezzi operativi.Nel caso di specie, il sequestro dei mezzi operativi (ad eccezione di alcuni) è stato poi confermato dal Tribunale del riesame il quale ha affermato che: «<em>È evidente che nel caso in cui per lo svolgimento di tali attività sia necessario l'impiego di mezzi dalle dimensioni notevoli e non sia per tale motivo possibile o quanto meno sia eccessivamente oneroso, una volta completata l'attività&nbsp; portuale, spostare il mezzo in un'area non demaniale ovvero demaniale, ma per la quale sia stata rilasciata concessione finalizzata alla sua occupazione,&nbsp; l'unica soluzione- lecita- per lasciare il mezzo sull'area&nbsp; portuale, senza incorrere nel reato di cui all'art. 1161 codice della navigazione, passa attraverso il rilascio di una concessione o di un provvedimento ad essa sostituivo, che ne consenta l'occupazione</em>.»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a><em>Non essendo percorribile lo spostamento delle grandi gru di banchina su aree retrostanti (operazione altamente gravosa e certamente anti competitiva per tutto il sistema portuale) , secondo la Procura e il Tribunale del Riesame di Massa, le imprese portuali devono dotarsi di una concessione sulle aree di banchina ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/94.</em>Ma allora verrebbe da chiedersi, se per ipotesi tutte le imprese portuali avessero necessità di lasciare i mezzi operativi in banchina, dovrebbero divenire tutte terminaliste concessionarie del singolo “<em>pezzo</em>” di porto necessario per il ricovero dei mezzi e per l’espletamento delle operazioni portuali?Se così fosse, l’Autorità Portuale come potrebbe continuare a garantire la disponibilità di idonee banchine pubbliche alle imprese portuali non concessionarie, come richiesto dalla legge?In tale situazione un’impresa portuale sarebbe quindi posta davanti al dilemma: o essere costretta ad inutili transumanze delle gru dalle aree di banchina a quelle retrostanti oppure chiedere la concessione ex art. 18 della legge portuale diventando terminalista, ma solo per una superficie del tutto marginale (quella a cui corrisponde l’area operativa della gru).A noi pare che non si possa imporre un gravame inutile e dannoso alle nostre imprese portuali già in difficoltà per una miriade&nbsp; di altri fattori, né si possa obbligarle a divenire operatori di terminal posto che la legge non lo prevede ed anzi</p><ol> <li>Ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della L. 84/94, «<em>l'autorizzazione </em>(rilasciata l’impresa portuale, NdR)<em> ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, <strong><u>qualora</u></strong><u> l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18</u>, durata identica a quella della concessione medesima</em>». La parola “<em>qualora</em>” nella norma in commento parrebbe dimostrare inequivocabilmente come un’impresa portuale ex art. 16 possa restare tale e non divenire un’impresa terminalista ex art. 18. Il fatto che un’impresa ex art. 16 della L. n. 84/94 diventi un’impresa terminalista ex art. 18, infatti, è soltanto un’eventualità (“<em>qualora</em>”, appunto, sia anche titolare di concessione) e non certo un obbligo.</li> <li>L’art. 6 del D.M. 31 marzo 1995, n. 585 (“<em>Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali</em>”, che ha dato attuazione al comma 4 dell’art. 16 L. n. 84/94) stabilisce che «<em>il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione, che sono collegati al fatturato dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonché <u>all'<strong>eventuale</strong> spazio in uso per l'espletamento delle operazioni </u>ed al grado di pericolosità delle merci trattate</em>». Come si può notare, la concessione di uno spazio per l’esercizio delle operazioni è “<em>eventuale</em>”, a conferma, parrebbe, del fatto che un’impresa ex art. 16 possa operare (anche lasciando i propri mezzi sull’area portuale) senza alcun obbligo di ottenere una concessione e “<em>trasformarsi</em>” in un’impresa ex art. 18.</li></ol><p>In ogni caso, si ritiene che il tema sollevato dalla Magistratura inquirente del Tribunale di Carrara, in uno con uno disciplina legislativa poco chiara ed ad una non univoca prassi seguita dalle Autorità Portuali, meriterebbe forse una auspicata presa di posizione da parte del Ministero dei Trasporti vigilante per assicurare maggiore tranquillità (ed uniformità di comportamenti) agli operatori del settore e alle Pubbliche Amministrazioni.Vi terremo informati sui futuri sviluppi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Provvedimento assunto dal Tribunale del Riesame di Massa del 17 settembre 2016&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 04:00:26 +0200</pubDate>
                        <title>La costituzione on-line e senza il ricorso obbligatorio al notaio delle start up innovative secondo il tipo della società a responsabilità limitata; modelli normativi di atto costitutivo e di statuto sociale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-costituzione-on-line-e-senza-il-ricorso-obbligatorio-al-notaio-delle-start-up-innovative-secondo-il-tipo-della-societa-a-responsabilita-limitata-modelli-normativi-di-atto-costitutivo-e-di-statuto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dal 20 luglio scorso è possibile costituire on-line e senza l’intervento del notaio una start-up innovativa di tipo s.r.l.. </em><em>Tale novità legislativa, potenzialmente rivoluzionaria dal punto di vista della praticità ed economicità che caratterizzano il nuovo processo di costituzione, pone tuttavia talune problematiche sia di natura interpretativa, sia di natura applicativa per ciò che concerne, in particolare, i modelli normativi di atto costitutivo e di statuto sociale ai quali è necessario conformarsi per il buon esito del procedimento di costituzione informatico.</em><em>La presente nota informativa intende fornire alcuni primi spunti di riflessione su talune delle questioni di principale interesse che sembrerebbero a prima vista caratterizzare il nuovo processo di costituzione delle start-up innovative di tipo s.r.l..</em><em>Tali questioni, solamente accennate nell’ambito della presente nota informativa, saranno oggetto, unitamente ad altri profili di interesse sollevati dalla novità legislativa in commento, di approfondimento da parte di un gruppo di lavoro costituito </em>ad hoc<em> e formato da risorse dei Dipartimenti Corporate &amp; Commercial </em>e <em>Fusioni &amp; Acquisizioni i cui risultati saranno illustrati in note informative specifiche che verranno trasmesse successivamente alla presente, con cadenza tendenzialmente mensile. </em></p><ol> <li><strong>Introduzione – Un’innovazione potenzialmente rivoluzionaria</strong></li></ol><p>A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Direttoriale emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (<em>“<strong>MISE</strong>”</em>) il 1 luglio scorso (il “<strong><em>Decreto Direttoriale</em></strong>”), recante approvazione delle specifiche tecniche per il modello informatico di atto costitutivo e di statuto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> relativi alle s.r.l. start-up innovative, dal 20 luglio 2016 è operativa la piattaforma startup.registroimprese.it che consente di costituire una start up di tipo s.r.l., in totale autonomia, senza la necessità di ricorrere ad un notaio.Per dare vita alla propria start-up in forma di s.r.l. è infatti ora sufficiente: <em>(i)</em> avere a disposizione un PC connesso ad Internet, un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile in maniera univoca alla costituenda start-up(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>) e un dispositivo di firma digitale per ogni sottoscrittore; <em>(ii)</em> connettersi alla piattaforma; <em>(iii)</em> compilare i campi dell’atto costitutivo e dello statuto disponibili alla sezione “<em>Crea la tua Start-up</em>” della piattaforma e conformi ai modelli informatici standard definiti nel decreto ministeriale del 17 febbraio 2016 (il “<strong>Decreto Ministeriale</strong>”); e infine <em>(iv)</em> disporre di un’utenza Telemaco per inviare la pratica di Comunicazione Unica al competente Registro delle Imprese. Il servizio <em>on-line</em> è gratuito.Nonostante la costituzione di una s.r.l. start-up innovativa in forma elettronica con firma digitale originariamente introdotta dal c.d. “<em>Decreto Investment Compact</em>” (D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 10 bis) rappresenti un procedimento alternativo a quello, classico, per atto pubblico – il quale continua in ogni caso a rimanere in vigore e resta disciplinato dal codice civile, dalla legge notarile e dalle altre norme di sistema – la gratuità, la fruibilità, la rapidità e l’autonomia che sembrano caratterizzare il nuovo procedimento di costituzione rappresentano elementi potenzialmente così attrattivi per gli <em>startupper</em>, per definizione poco inclini alla burocrazia e dotati di limitate risorse economiche, che il sistematico ricorso a tecnici del diritto potrebbe d’ora in poi costituire un’opzione in netto declino.Se si considera che la possibilità di costituire <em>on-line</em> una società, ora circoscritta al microcosmo delle start-up innovative costituite secondo il tipo della s.r.l., potrebbe essere in futuro estesa alla costituzione delle altre tipologie di società, l’innovazione qui descritta potrebbe quindi assumere una portata rivoluzionaria.Occorre, tuttavia, segnalare come la compilazione dei modelli standard di atto costitutivo e di statuto sociale non appaia, al momento, un esercizio così semplice e immediato soprattutto per operatori che non siano in possesso di un bagaglio minimo di conoscenze di diritto societario.In particolare, il modello di statuto sociale approvato dal MISE non è costituito da un documento di semplice fruizione come lo erano stati i modelli di atto costitutivo e di statuto delle c.d. “s.r.l. semplificate”, a suo tempo approvati con il D.M. n. 138 del 23 giugno 2012, ma si presenta come un documento complesso, articolato in sezioni e riquadri corrispondenti alle diverse clausole statutarie, che offrono generalmente due o più opzioni tra loro alternative dalle quali discendono altrettante diverse conseguenze in termini di<em> governance </em>della società costituenda e di circolazione delle relative partecipazioni.Tali complessità sono accentuate dal fatto che, al momento, la piattaforma non dispone di finestre azionabili dall’utente al fine di fornire allo stesso istruzioni o chiarimenti in merito alle diverse scelte che questi è chiamato ad effettuare in totale autonomia.Occorre, inoltre, evidenziare che, sebbene la circostanza per cui atto costitutivo e statuto sociale della costituenda start-up di tipo s.r.l. debbano conformarsi ai modelli approvati dal MISE dovrebbe rappresentare una fonte di sicurezza per l’operatore, il modello normativo di statuto sociale approvato con decreto del 17 febbraio 2016 sembra presentare una serie di difficoltà interpretative e applicative, talune delle quali sono solo brevemente accennate nei paragrafi che seguono e che costituiranno oggetto degli approfondimenti sopra anticipati.</p><ol start="2"> <li><strong>Alcune questioni concernenti il modello ministeriale di atto costitutivo e di statuto sociale</strong></li></ol><p><strong>2.1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dubbi interpretativi in materia di controllo preventivo dell’atto costitutivo e dello statuto</strong>L’articolo 4, comma 10-<em>bis</em> del c.d. “<em>Decreto Investment Compact</em>” (i.e. Decreto Legge n. 3 del 2015) ha – da un lato – abrogato l’obbligo di intervento notarile per la stipula (e successive modifiche) dell’atto costitutivo relativo a start-up innovative di tipo s.r.l. e – dall’altro – ha introdotto la possibilità, quale scelta alternativa al procedimento tradizionale, di stipulare detti atti (anziché mediante atto pubblico) tramite un documento elettronico sottoscritto con firma digitale secondo le modalità previste agli articoli 20 e ss. del codice dell’amministrazione digitale (“<strong>CAD</strong>”) sulla base di un modello uniforme di atto costitutivo e di statuto sociale la cui elaborazione è stata devoluta al Ministro dello Sviluppo Economico.La disciplina comunitaria vigente in materia di costituzione di società&nbsp; di capitali prevede che “<em>in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico</em>”(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).Una prima questione che si pone, quindi, alla luce delle nuova normativa è se la pre-approvazione ministeriale di un modello di statuto editabile (seppure in minima parte) dai sottoscrittori possa effettivamente supplire, o meno, al controllo notarile e, quindi, rappresentare quel controllo preventivo amministrativo prescritto dalla normativa comunitaria.<strong>2.2<em> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>Limiti all’inderogabilità del modello ministeriale di atto costitutivo e di statuto sociale</strong>Un’altra interessante questione che sarà oggetto di approfondimento riguarda i limiti entro i quali i modelli ministeriali di atto costitutivo e statuto sociale previsti per la costituzione <em>on-line </em>di start-up innovative di tipo s.r.l. siano derogabili ad opera di un notaio nel caso in cui la costituzione della start-up innovativa avvenga mediante atto pubblico.Dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge n. 33 del 2015, e dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale, risulta infatti che l’atto costitutivo e lo statuto sociale (e successive modificazioni) di start-up innovative costituite secondo il tipo di società a responsabilità limitata possono essere redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, in totale conformità con il modello uniforme elaborato dal MISE.Nel caso in cui si opti per la costituzione della società in via telematica, la conformità del documento informatico al modello ministeriale costituisce un requisito essenziale per l’iscrizione provvisoria della start-up nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (iscrizione propedeutica a quella nella sezione speciale dedicata alle start-up innovative) ed è oggetto di verifica da parte dell’ufficio del Registro delle Imprese.Anche le modifiche successive allo statuto inizialmente adottato da una start-up innovativa di tipo s.r.l., se effettuate <em>on-line­</em>, dovranno mantenersi nel tracciato costituito dal modello di statuto approvato dal MISE. Infatti, le modalità tecniche di compilazione dei modelli non consentono, né all’atto della costituzione della società, né in fase di modifica dello statuto, di apportare modifiche al documento informatico approvato dal MISE.Che cosa accadrebbe, invece, nel caso in cui lo <em>startupper </em>scegliesse di ricorrere al consiglio e all’esperienza di un notaio per la costituzione della società e/o per le eventuali modifiche allo statuto societario successive alla costituzione?Anche il notaio sarebbe vincolato allo schema approvato dal Ministero, oppure il notaio (in quanto soggetto che esercita, per legge, la funzione di controllo circa la legalità e legittimità degli atti pubblici) sarebbe libero di redigere tali atti sulla base di criteri redazionali propri ed eventualmente difformi dal dettato dello schema ministeriale?In tale ultima ipotesi, la disciplina in esame non potrebbe garantire un trattamento uniforme per tutte le start-up innovative posto che potrebbero essere teoricamente iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (e, quindi, beneficiare della stessa disciplina di favore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>) società start-up il cui atto costitutivo e il cui statuto differiscono sensibilmente ad eccezione, naturalmente, delle previsioni dello statuto relative a sede legale, oggetto sociale e destinazione degli utili le quali, affinché la società neo-costituita possa avere accesso ai benefici attribuiti alle start-up innovative, dovranno necessariamente rispettare il dettato normativo e ciò a prescindere delle scelte redazionali operate dal notaio.<strong>2.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Considerazioni preliminari concernenti il modello ministeriale di statuto sociale</strong>L’idea di uno statuto pre-approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico appare, di per sé, fortemente innovativa; ancor più se si considera che la facoltà di costituire una società tramite un documento informatico che riproduca un modello ministeriale, ora prevista solo per le start-up innovative costituite secondo il tipo della s.r.l., potrebbe essere in futuro esteso ad altri tipi di società.L’introduzione di un modello ministeriale di statuto – teoricamente corretto per definizione, poiché elaborato e approvato da un Ministero – potrebbe, quindi, costituire un nuovo fondamentale punto di riferimento per tutti i redattori di statuti sociali, soprattutto con riferimento a quelle soluzioni e relative previsioni statutarie che, nel corso del tempo, hanno costituito oggetto di dubbi di tipo interpretativo e/o applicativo da parte degli operatori di diritto.Come anticipato, la piattaforma mette a disposizione dell’utente un modello di atto costitutivo e di statuto sociale piuttosto articolati che devono essere compilati con la dovuta cura e competenza.Tali modelli prevedono, infatti, una serie di riquadri a ciascuno dei quali corrisponde una diversa clausola statutaria, talune delle quali di natura obbligatoria, altre di natura facoltativa e che contemplano diverse opzioni selezionabili, anche piuttosto sofisticate e complesse, tra cui, solo per fare qualche esempio: la possibilità di fare ricorso a titoli di debito e strumenti finanziari partecipativi, la possibilità di prevedere l’attribuzione di quote con diritti particolari, particolari discipline della circolazione delle quote in caso di società a partecipazione plurisoggettiva (ad es. diritto di prelazione, clausole di gradimento, divieto di cessione di partecipazioni, diritti di seguito c.d. “<em>tag-along</em>” e diritti di trascinamento c.d. “<em>drag-along</em>” etc.), ipotesi volontarie di esercizio del diritto di recesso da parte del socio etc.Una prima lettura del modello ministeriale di statuto sociale rivela tuttavia che tale documento, per quanto elaborato e possibile fonte di soluzioni molto interessanti dal punto di vista del diritto societario, presenta anche talune problematiche che dovranno essere necessariamente oggetto di approfondimento da parte degli operatori di diritto.Ad esempio, un primo aspetto di dettaglio del <em>format</em> ministeriale che desta qualche perplessità sembrerebbe essere il seguente: la libera determinabilità di taluni termini previsti dalle disposizioni dello statuto sociale, senza che la “creatività” dei soci fondatori possa essere contenuta entro forbici temporali predefinite sulla base di criteri giuridici razionali.Anche le modalità con le quali sono state redatte nel modello ministeriale di statuto sociale la clausola di c.d. diritto di trascinamento (“<em>drag-along</em>”) e la clausola di diritto di seguito (c.d. “<em>tag-along</em>”) - entrambe proposte allo <em>startupper </em>in via opzionale - presentano particolari profili di interesse.Tali aspetti concernenti contenuti e modalità redazionali del modello di statuto sociale pre-approvato a livello ministeriale costituiranno oggetto di successivi approfondimenti e conseguenti note informative.</p><ol start="3"> <li><strong> Ulteriori spunti di riflessione derivanti dalla disciplina in materia di costituzione informatica delle start-up di tipo s.r.l.</strong></li></ol><p><strong>3.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Deroghe implicite in materia di costituzione di s.r.l. ordinarie </strong>Sempre in tema di formalità previste dal codice civile per la costituzione di società di capitali, il Decreto Ministeriale - nell’introdurre la facoltà di costituire <em>on-line </em>una s.r.l. start-up innovativa nei termini precedentemente descritti – sembrerebbe aver introdotto talune deroghe indirette alle disposizioni del codice civile che disciplinano la costituzione di società a responsabilità limitata ordinarie.Anche tali aspetti saranno oggetto di una nota informativa <em>ad hoc </em>che illustrerà le conclusioni raggiunte&nbsp; dal gruppo di lavoro dedicato all’esito dei propri approfondimenti.<strong>3.2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Possibili lacune normative in materia di costituzione “semplificata” delle start-up innovative </strong>La normativa in materia di start-up innovative sembrerebbe presentare alcune possibili lacune che varrà la pena approfondire in occasione dei futuri interventi.Ad esempio, è interessante notare come nella regolamentazione legislativa non vi sia espressa indicazione del momento in cui la s.r.l. start-up innovativa, sia essa costituita in via telematica ovvero per atto pubblico, acquista la personalità giuridica.Ai sensi dell’articolo 2331 del codice civile, applicabile anche alle società a responsabilità limitata, la società acquista la propria personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese.Nel caso delle start-up innovative costituite secondo il tipo della s.r.l., è previsto che il Registro delle Imprese provveda prima all’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria e successivamente all’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative, ma non si specifica quale delle due iscrizioni produca l’acquisto della personalità giuridica.E’ evidente come tale incertezza potrebbe avere evidenti ripercussioni sul regime giuridico applicabile con riferimento alle azioni compiute, in nome della società, nel corso del periodo di iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del competente Registro delle Imprese.Attesa la sua rilevanza, tale aspetto sarà pertanto approfondito dal gruppo di lavoro dedicato e oggetto di una successiva nota informativa ad hoc.&nbsp;*** *** ***<em>Per chiarezza, si precisa che il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni&nbsp;contattate:&nbsp;</em><a href="mailto:michele.motta@advant-nctm.com"><em>michele.motta@advant-nctm.com</em></a><em>&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> È interessante notare come il MISE abbia scelto, per la costituzione <em>on-line </em>delle start up innovative di tipo s.r.l., di elaborare sia un modello di atto costitutivo, sia un modello di statuto. L’articolo 2463 del codice civile prevede, infatti, per la costituzione delle s.r.l., la redazione di un unico documento: l’atto costitutivo. Esso deve riportare non solo il contenuto minimo necessario che identifica le caratteristiche della società, ma anche le norme relative sia al funzionamento sia all’organizzazione della stessa. Nella prassi, tuttavia, il contratto di costituzione della s.r.l spesso si compone di due documenti, l’atto costitutivo e lo statuto, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2328 del codice civile per la costituzione di s.p.a..&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> A tal proposito, si precisa che l’indirizzo di PEC può essere rilasciata dal gestore anche prima della costituzione della società. Occorre, infatti, distinguere tra “generazione” e “attivazione” della PEC.&nbsp;Il gestore genera, infatti, un indirizzo PEC con i soli dati e documenti (CI, CF) del richiedente / futuro rappresentante legale della società costituenda. Tale indirizzo PEC viene comunicato alla CamCom e permette, quindi, la costituzione della società.&nbsp;L’attivazione della PEC è subordinata, invece, alla comunicazione al gestore, da parte della società neo-costituita, della P.IVA che viene rilasciata dalla CamCom successivamente alla costituzione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>([3]) Articolo 11 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/101/CE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>([4]) Le agevolazioni di cui le start up innovative possono beneficiare includono, tra le altre cose: esonero da diritti camerali e bolli; una gestione societaria flessibile che avvicina le s.r.l. alle s.p.a.; facilitazioni per il ripianamento delle perdite; inapplicabilià della disciplina della società di comodo; maggiore facilità nella compensazione dell’IVA; disciplina del lavoro tagliata su misura; salari dinamici; possibilità di remunerare lavoratori e consulenti esterni con <em>stock options</em> e <em>work for equity </em>che non rientrano nel reddito imponibile; credito d’imposta per l’assunzione di personale qualificato; incentivi fiscali per chi investe in start up innovative; <em>equity crowdfunding</em>; accesso preferenziale al Fondo di Garanzia per le PMI; sottrazione alla disciplina ordinaria del fallimento; servizi <em>ad hoc</em> dell’Agenzia ICE per l’internazionalizzazione delle imprese; finanziamenti agevolati; procedura agevolata per imprenditori non UE che intendono avviare una start up innovativa in Italia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Sep 2016 04:00:36 +0200</pubDate>
                        <title>Fondi immobiliari pubblici e sviluppo nuove infrastrutture sanitarie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondi-immobiliari-pubblici-e-sviluppo-nuove-infrastrutture-sanitarie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="e3ed2604979b6df19a97b1d3bd0d308e7"><strong>Premessa</strong></li></ol><p>Il fondo immobiliare ad apporto pubblico costituisce uno strumento diverso rispetto ai tradizionali metodi di alienazione e valorizzazione dei beni pubblici.</p><p>Sono intervenute negli anni svariate disposizioni che hanno definito il quadro normativo di riferimento.</p><p>In particolare -tra gli interventi più recenti- va segnalato l'art. 33 del D.L. 6 luglio 2011, n.&nbsp;98, convertito con la Legge 15 luglio 2015, n. 111, con il quale il legislatore ha manifestato la volontà di creare un sistema integrato di fondi immobiliari con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli Enti territoriali, di altri Enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti Enti.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="e0f0839852ed7464321958de27418228c"><strong>Il sistema integrato di fondi</strong></li></ol><p>La creazione - con l'art. 33 del D.L. 6 luglio 2011, n.&nbsp;98, convertito con la Legge 15 luglio 2015, n. 111 - del sistema integrato di fondi immobiliari, che comprende sia i fondi promossi e costituiti a livello centrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sia i fondi promossi o partecipati dalle autonomie locali, è in grado di consentire la compartecipazione tra lo Stato centrale e le autonomie locali nelle attività di dismissione e/o valorizzazione del patrimonio pubblico.</p><p>La novità più rilevante e, al tempo stesso, l'effetto più evidente della riforma normativa apportata con il suindicato D.L. 6 luglio 2011, n.&nbsp;98 è, infatti, l'interrelazione esistente tra questi fondi appartenenti a vari livelli.</p><p>Il vertice del sistema integrato di fondi immobiliari è occupato dalla Società di Gestione del Risparmio (Sgr) - istituita con Decreto del MEF – che costituisce i fondi d'investimento (noti anche come Fondi di Fondi) allo scopo di acquisire partecipazioni in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da Regioni, Province, Comuni, anche in forma consorziata o associata, ed altri Enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti Enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile (noti anche come "Fondi target" o "Fondi Obiettivo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>[1]</sup></a>")<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2"><sup>[2]</sup></a>.</p><p>In particolare la Sgr, di cui si parla, è stata istituita nel marzo 2013 con Decreto del MEF: si tratta della società Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A.(<i>i.e. </i>Invimit&nbsp;Sgr)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3"><sup>[3]</sup></a>, e ha ad oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa, nonché la gestione di fondi immobiliari.</p><ol><li class="ck-list-marker-bold" data-list-item-id="eb0941df408f0699c7d258270220a75b3"><strong>L'istituzione di un fondo immobiliare finalizzato a realizzare nuove infrastrutture sanitarie</strong></li></ol><p>Il "fondo" potrebbe avere ad oggetto la progettazione e realizzazione di nuove strutture sanitarie, assumendo l'impegno di realizzare gli interventi, ponendoli a disposizione delle Amministrazioni interessate, una volta completati, in cambio del riconoscimento di un periodo di gestione dei beni realizzati ovvero di un canone di locazione.</p><p>Preferibilmente, le Amministrazioni interessate dovrebbero cedere, in diritto di superficie, le aree dove potrebbero sorgere le nuove strutture al fondo, per un determinato periodo temporale.</p><p>Le Amministrazioni, in cambio della suddetta cessione, otterrebbero comunque quote del fondo.</p><p>Alla scadenza del termine di concessione del diritto di superficie, come previsto tra le parti, i beni realizzati sarebbero acquisiti gratuitamente al patrimonio dell'Amministrazione interessata, per accessione ex art. 934 c.c.</p><p>Al fondo potrebbe essere affidato, anche, il compito di porre in essere interventi di manutenzione straordinaria o di efficientamento energetico di altri immobili, in cambio di un canone di locazione o dell'eventuale margine di risparmio sui costi storici.</p><p>Le Amministrazioni potrebbero, inoltre, apportare al fondo, in presenza dei necessari presupposti di convenienza economica, gli immobili attualmente occupati, da dismettere, una volta completata l'esecuzione dei nuovi interventi.</p><p>E' rilevante sottolineare che in caso di apporto di beni ad un fondo immobiliare costituito ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 111/2011, si può sottoscrivere un apposito accordo di programma, ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, con il quale definire anche la destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento o trasferimento al fondo, la regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.</p><p>L'apporto o il trasferimento al fondo è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione (il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione del fondo).</p><p>Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo (art. 33, comma 4, legge n. 111/2011).</p><p>Al fine di verificare la sostenibilità economico-finanziaria del fondo, è necessario compiere approfondimenti preliminari circa il potenziale equilibrio economico-finanziario degli stessi, elaborando un piano di fattibilità, al fine di supportare gli enti interessati nelle seguenti attività:</p><ul><li data-list-item-id="ea40d58ff313e141575bf40daf56b0ec1">analisi delle caratteristiche operative ed economico-finanziarie del portafoglio immobiliare;</li><li data-list-item-id="e7d1d25cb3b277eb8e1a2f68c44043cf5">analisi delle possibili strategie di valorizzazione del portafoglio immobiliare;</li><li data-list-item-id="eaea9083476615124cab260ed2b04dc68">definizione del percorso di valorizzazione e/o dismissione;</li><li data-list-item-id="e4ce7380497da93e9ab87292f019a2d55">sviluppo di proiezioni economico-finanziarie che sintetizzino i principali risultati delle analisi svolte;</li><li data-list-item-id="efef9ae2622fd203dd71d3481b2477cad">impatti finanziari in capo agli enti interessati.</li></ul><p>Il piano dovrebbe consentire di acquisire i presunti dati relativi ad eventuali risultati economico-finanziari riferiti all'ipotesi di utile netto cumulato nel periodo di riferimento ed il presunto tasso interno di rendimento (“<strong>TIR</strong>”).</p><p>Il fondo deve essere costituito selezionando una SGR privata, con apposita gara, individuando clausole del bando in grado di tutelare gli interessi delle amministrazioni coinvolte, anche attraverso una procedura di gara assimilabile a quelle di partenariato pubblico-privato, implicitamente richiamate dall'art. 33, comma 2, della legge n. 111/2011.</p><p>__________________________________________________________</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> cfr. Vademecum Invimit.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> cfr. art. 33, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n.&nbsp;98.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> Invimit Sgr è stata autorizzata a fornire il servizio di gestione collettiva del risparmio, con provvedimento Banca d’Italia dell’8 ottobre 2013, ed è iscritta al n. 305 dell’albo delle Sgr.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 04:00:05 +0200</pubDate>
                        <title>Brevi note sulla spending review nel settore dei dispositivi medici a distanza di un anno dall’approvazione delle Legge n. 125/2015</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevi-note-sulla-spending-review-nel-settore-dei-dispositivi-medici-a-distanza-di-un-anno-dallapprovazione-delle-legge-n-1252015</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Il processo di razionalizzazione della spesa sanitaria, in atto nel nostro Paese da alcuni anni, ha riguardato di recente anche il mercato dei dispositivi medici.Sul piano normativo, la spending review sull’acquisto di dispositivi medici ha trovato attuazione con la Legge n. 125 del 6 agosto 2015, di conversione del Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”.Si tratta invero di un provvedimento più ampio con il quale il Governo, prima, e il Parlamento, poi, hanno dato seguito alla decisione della Conferenza Stato Regioni del 2 luglio scorso di tagliare il finanziamento statale ordinario del Servizio Sanitario Nazionale attraverso – anche ma non solo – una stretta sull’acquisto di dispositivi medici.Le misure previste dalla Legge n. 125/2015 che riguardano direttamente i dispositivi medici sono due e sono entrambe contenute nell’art. 9 <em>ter</em>: la rinegoziazione dei contratti di fornitura dei dispositivi medici e l’estensione a questi ultimi del meccanismo del c.d. <em>payback.</em>&nbsp;<strong>La rinegoziazione dei contratti. </strong>Con riferimento alla prima, il <strong>comma 1, lett. b)</strong> prevede, a carico degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’obbligo di proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto – lasciando ferma la durata dei contratti – di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto e contenere, in questo modo, la relativa spesa entro i tetti fissati a livello regionale e nazionale.In particolare, i tetti di spesa regionali sono stabiliti dalla Conferenza Stato - Regioni mediante accordo (da adottare, per la prima volta, entro il 15 settembre 2015) e sono soggetti a revisione ogni due anni. Il tetto di spesa nazionale è, invece, quello stabilito dall’art. 1, comma 131, lett. b) della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ed è pari al 4.4% del finanziamento statale del Servizio Sanitario Nazionale.La rinegoziazione deve essere condotta tenendo conto, come parametro, dei nuovi prezzi di riferimento elaborati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nelle more che questi siano definiti, dei prezzi unitari dei dispositivi medici desumibili dal nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della Salute (<strong>comma 3</strong>) nonché dalle fatture elettroniche messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (<strong>comma 6</strong>). Ulteriore supporto agli enti del Servizio Sanitario Nazionale è offerto dall’Osservatorio Nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, istituito presso il Ministero della Salute e incaricato di verificare la coerenza dei prezzi posti a base d'asta con quelli disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario (<strong>comma 7</strong>).Infine, ai sensi del <strong>comma 4</strong>, qualora non sia raggiunto un accordo nel termine di trenta giorni dalla proposta, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, senza alcun onere a carico degli stessi. Analogo diritto è riconosciuto ai fornitori, i quali hanno facoltà di esercitarlo nel termine di trenta giorni dal momento in cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale manifestano la volontà di operare la riduzione. in tal caso, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono “stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l’acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore” (<strong>comma 5</strong>).&nbsp;<strong>Il <em>payback</em>.</strong> Il comma 9 estende al settore dei dispositivi medici l’applicazione del meccanismo del <em>payback</em>, analogamente a quanto già previsto per il settore farmaceutico.Più precisamente, la disposizione in commento pone a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici l’obbligo di concorrere a ripianare l’eventuale superamento dei tetti di spesa regionali e nazionale nella misura complessiva del 40% per il 2015, del 45% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017. L’importo complessivamente dovuto è ripartito tra le diverse aziende fornitrici proporzionalmente all’incidenza del fatturato di ognuna sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quanto alle modalità procedurali del ripiano, esse sono stabilite in sede di Conferenza Stato – Regioni, su proposta del Ministero della Salute.In ogni caso, presupposto per l’applicazione del <em>payback</em> è il superamento del tetto di spesa – nazionale e regionale – per l’acquisto di dispositivi medici.Il comma 8 dell'art. 9 <em>ter</em> demanda ad un apposito decreto del Ministro della Salute (da adottare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno) la certificazione in via provvisoria dell'eventuale sforamento. La certificazione è effettuata sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente (rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012). Gli eventuali conguagli sono certificati sempre a mezzo del decreto ministeriale di cui sopra, sulla base della spesa consuntivata dell'anno di riferimento, una volta disponibile.&nbsp;Il giudizio sull’efficacia della Legge, ad un anno quasi dalla sua approvazione, è in larga parte negativo.Da una parte, infatti, a causa della mancata adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge (ad oggi, non risultano essere stati stabiliti tetti regionali alla spesa per l’acquisto di dispositivi medici né il Ministero della Salute ha mai emesso il decreto con il quale avrebbe dovuto certificare l’eventuale sforamento dei suddetti tetti), il <em>payback</em> sui dispositivi medici è ancora lettera morta, caratterizzandosi per essere una spada di Damocle sulla testa delle imprese fornitrici di dispositivi medici, generando incertezza sul piano operativo.Dall’altra parte, la rinegoziazione dei contratti non risulta finora aver conseguito i risultati attesi dal legislatore, a causa della grande difficoltà e delicatezza legata alla ridefinizione di prezzi a fronte di contratti già aggiudicati ed all’attuazione delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione.In proposito, la rinegoziazione è stata naturalmente oggetto di ampie critiche da parte degli operatori privati che, in qualità di fornitori, fanno leva sull’esigenza di tutela dell’affidamento e, in generale, della certezza dei rapporti giuridici.Tuttavia, perplessità sul provvedimento in generale sono state formulate anche dagli operatori pubblici e, in particolare, dagli enti locali. Sull’art. 9 <em>ter </em>pende, infatti, di fronte alla Corte Costituzionale il ricorso per legittimità costituzionale presentato dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 3, 5, 32, 97, 117, commi 2, 3 e 4, 118 e 119 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120.Il ricorso contiene, in premessa, una serie censure di carattere generale comuni agli artt. 9 <em>bis</em>, 9 <em>ter</em>, 9 <em>quater</em> e 9 <em>septies</em>.A giudizio del ricorrente, innanzitutto, la <em>spending review</em>, considerata nel suo complesso, concreta “un pesantissimo intervento di smantellamento dell’attuale modello di welfare in sanità, introducendo una serie di tagli meramente lineari sulla spesa sanitaria, senza alcuna considerazione né dei costi standard […] né dei livelli di spesa di regioni virtuose che hanno già raggiunto elevati livelli di efficienza nella gestione della sanità”. In secondo luogo, il ricorrente rileva come all’approvazione dei tagli non sia seguita una riduzione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali di assistenza (il cui finanziamento, come noto, resta a carico delle Regioni). La terza ed ultima considerazione svolta dal ricorrente in relazione alle disposizioni citate riguarda il mancato raggiungimento di una reale intesa tra lo Stato e le Regioni, le quali ultime si sono trovate nella condizione di dover scegliere se accettare i tagli al finanziamento statale ordinario del Servizio Sanitario Nazionale imposti dal Governo o se tagliare la spesa extra sanitaria per 3.452 milioni di euro.Quanto alle censure specifiche relative all’art. 9 <em>ter</em>, la Regione Veneto rappresenta, invece, come il taglio delle forniture, di cui al comma 1, contrasti con i principi di ragionevolezza e proporzionalità in quanto, a prescindere da ogni definizione di standard di efficienza, impone la rinegoziazione dei contratti anche agli enti del Servizio Sanitario che già hanno raggiunto elevati livelli di efficienza e di rapporto qualità/prezzo nelle forniture. Le stesse considerazioni valgono, secondo il ricorrente, per il meccanismo del <em>payback.</em>In ogni caso, a prescindere dall’esito del giudizio di legittimità costituzionale e, quindi, dalla possibilità che l’eventuale accoglimento del ricorso paralizzi l’efficacia delle disposizioni impugnate, sembra inevitabile riflettere sulla necessità di elaborare in misura radicale nuove impostazioni di sistema, o quanto meno, strumenti alternativi basati sul co-payment, vale dire sulla compartecipazione sempre più accentuata del cittadino alla spesa pubblica, a partire dall’aumento dei ticket sanitari fino alla incentivazione del ricorso ad assicurazioni sanitarie ad ampia copertura sulla scorta dei modelli di welfare non incentrati sul monopsomio pubblico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 09:01:01 +0200</pubDate>
                        <title>Trasporti Marittimi, le ultime notizie da Bruxelles</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trasporti-marittimi-le-ultime-notizie-da-bruxelles</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brexit</strong>La più importante notizia del mese, senza dubbio, non arriva da Bruxelles, ma dalla Gran Bretagna, che ha votato per l’abbandono dell’Unione Europea: il processo che ha preso avvio, necessiterà di tempo ed è praticamente impossibile poterne prevedere le conseguenze.Con riferimento al settore dei trasporti, è probabile che da ciò derivi un’accelerazione del processo di integrazione europea: in particolare per quanto concerne i trasporti aerei, ma anche in relazione all’armonizzazione dei diritti standard nell’ambito dell’intero settore trasporti.Un’ulteriore conseguenza derivante dal Brexit, potrebbe consistere in una nuova spinta per un sistema autostradale.Parimenti, non è chiaro quale sarà l’impatto sul settore marittimo, oltre allo spostamento, per qualche anno, dei servizi legali ed assicurativi da Londra verso il continente.Alcuni prevedono, poi, un rallentamento nel commercio britannico, che colpirà il settore trasporti nel breve termine; al contempo, potrebbe tuttavia subire un incremento a lungo termine, grazie alle nuove relazioni commerciali che la Gran Bretagna costruirà con paesi terzi.Nel breve periodo, i problemi principali saranno quelli amministrativi, ossia quelli dovuti all’introduzione di un nuovo territorio doganale con proprie regole e tariffe.<strong>Il nuovo lavoro di Jose Manuel Barroso</strong>L’ex Presidente della Commissione, Jose Manuel Barroso, è stato assunto come nuovo Presidente di Goldman Sachs. Barroso ha svolto la funzione di Presidente della Commissione dal 2004 al 2014 ed il suo lavoro non è stato considerato molto efficace; anzi, più precisamente, ha effettivamente compiuto il ben poco lavoro che gli era stato richiesto di prestare.Barroso ha atteso i 18 mesi previsti dalle regole contro i conflitti di interesse da lui stesso fissate prima di assumere il nuovo lavoro.E tuttavia, una volta ripresa la propria attività come Presidente di Goldman Sachs, l’ex membro della Commissione ha dichiarato al Financial Times che il suo compito principale era quello di guidare le banche attraverso l’intero processo Brexit. In considerazione del fatto che la Commissione negozierà il predetto processo per conto dell’Unione Europea, risulta difficile pronosticare come il conflitto possa essere evitato.Sono in molti a Bruxelles a ritenere che Goldman Sachs non abbia fatto un buon investimento con questa nuova assunzione, poiché l’apporto di Barroso nella negoziazione sarà ben poco e, in ogni caso, gli attuali funzionari della Commissione saranno preoccupati per la propria reputazione laddove si trovassero d’accordo o avessero l’intenzione di soddisfare l’ex collega.<strong>Anti-Dumping</strong>Il settore marittimo risulta già influenzato dal rallentamento provocato al commercio mondiale. Lo <em>shipping</em> ne subisce le conseguenze.Il predetto rallentamento è probabile che sia amplificato dall’aumento di azioni <em>anti-dumping, </em>che hanno interessato tutti gli ambiti lavorativi e, in particolare, il settore dell’acciaio.L’Unione Europea sta attualmente indagando il <em>dumping</em> dalla Cina, in relazione ad 11 differenti prodotti in acciaio, tutti suscettibili di dare avvio a misure di contrasto delle pratiche di commercio sleali.Quanto sopra, avrà come precipitato il rallentamento delle spedizioni provenienti dalla Cina verso l’Unione Europea.In ultimo, si osserva un aumento dei casi <em>anti-dumping</em> nel settore acciaio non solo all’interno dell’Unione Europea, ma anche negli Stati Uniti, in un numero consistente di paesi del Sud- America, in Giappone ed in Corea.<strong>La Cina è un economia di mercato?</strong>La Cina sostiene che l’articolo 15 del suo protocollo di adesione all’OMC, le dia automaticamente diritto ad essere considerata un’economia di mercato a far data dal 12 dicembre 2016. Diversamente, secondo il pensiero maggioritario sposato dai più nell’alveo dell’Unione Europea, non è riscontrabile alcunché nell’articolo 15 che conceda automaticamente alla Cina predetto <em>status</em>.L’unica cosa certa è che, una piccola parte dell’articolo 15, verrà meno l’11 dicembre p.v., ma il diverbio di cui sopra sopravvivrà al suddetto termine.Secondo il voto del Parlamento Europeo, la Cina non dovrebbe essere considerata un mercato economico. Osservatori maggiormente neutrali reputano che la Cina non sia un mercato normale stile OCSE e che la gestione da parte del governo del settore economico sia estesa.La questione non è di scarsa importanza, poiché cambiamenti di <em>status</em> da parte della Cina comporterebbero cambiamenti anche nell’applicazione delle regole di indirizzamento riguardanti le pratiche di commercio sleale e, in particolare, il<em> dumping</em>.Il tema si riduce ad un problema di costi e prezzi. Come può farsi affidamento sui costi e prezzi cinesi, se i suddetti costi e prezzi sono determinati da un mercato che non stabilisce l’allocazione delle risorse economiche? È il governo a decidere come debba avvenire detta allocazione.La più evidente prova di quanto sopra, è l’accumulo di massicce sovraccapacità in settori quali l’acciaio, il vetro, la carta, l’alluminio e la ceramica. Questo accumulo non potrebbe avvenire&nbsp; laddove vi fosse aperta concorrenza nei settori merceologici stessi e nella immissione di capitale per l’intera economia.I soldi facili e l’assenza di un’effettiva legge fallimentare, potrebbero proteggere le imprese statali dalla crisi che ha investito i mercati dell’Unione Europea e di altre zone geografiche.<strong>Riscaldamento globale</strong>Circa il 3% delle emissioni globali di gas a effetto serra derivano dai trasporti. L’IMO ha concordato che le nuove navi debbano essere costruite secondo standard che consentano di ridurre le emissioni di CO2 sino al 30%. I nuovi standard si applicheranno in maniera eguale sia alle navi costruite nei paesi sviluppati, sia a quelle costruite nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, i suddetti standard sono stati sostenuti dalla Commissione Europea a Bruxelles e si aggiungono ai tagli che l’Unione Europea ha stabilito nel settore dei trasporti aerei.La buona notizia è che i nuovi standard dovrebbero comportare anche una riduzione dell’utilizzo del carburante, così consentendo alle industrie di ridurre in maniera significativa i costi derivanti dal carburante medesimo.<strong>Riscaldamento globale II</strong>L’Unione Europea ha concordato gli standard delle emissione per i motori non stradali, incluse le automotrici, le locomotive, le navi da navigazione interna, gli escavatori e le gru. In aggiunta, sono previste nuove procedure di approvazione da parte dell’Unione Europea.Le nuove regole saranno pubblicate nel mese di settembre.<strong><em>TTIP: the transatlantic trade and investment partnership</em></strong>Il quattordicesimo round di negoziati, tenutosi a metà luglio, non ha condotto ad alcun passo avanti. Ciò che sembra essere avvenuto, è un mero inventario di tutte le questioni aperte (molte), che non hanno trovato una soluzione.In effetti, pare che sino ad ora non si sia trovato alcun accordo, neanche per quanto concerne le problematiche più semplici, come il livello di riduzione delle tariffe e la gamma di prodotti su cui le tariffe debbano essere ridotte.Ciò che dispiace, è che tutto ciò avvenga in un momento in cui lo scetticismo circa l’accordo è in crescita sia in Francia, che in Germania. TTIP dovrebbe essere un progetto più ambizioso: l’Unione Europea e gli Stati Uniti necessitano la creazione di uno spazio di valori ed ambizioni comuni, con istituzioni transnazionali in grado di definire e difendere quei valori a livello globale.Dunque, o si abbandona il mercato globale o si creano istituzioni capaci di regolarlo: TTIP era e rimane un’opportunità per iniziare questa regolamentazione. L’Unione Europea e gli Stati Uniti condividono molto di più rispetto alle loro differenze su cosa sia un pollo pulito o un GMO.È tempo di essere positivi ed ambiziosi. Questo è ciò che Brexit ha insegnato a tutti noi.<strong>E per concludere con una nota seria: il diciottesimo <em>summit</em> tra Unione Europea e Cina</strong>Potremmo essercelo perso, ma l’Unione Europea e la Cina si sono incontrate a Pechino durante la seconda settimana di luglio, al fine di discutere le relazioni tra i due super blocchi commerciali e la negoziazione non ha avuto un buon esito. I due paesi sono, infatti, in disaccordo in merito allo <em>status</em> dell’economia cinese.L’unione Europea vuole, altresì, un maggiore accesso al mercato cinese, nonché lo smantellamento di molti dei pilastri fondamentali delle strade cinesi.A riprova del livello di disaccordo raggiunto, v’è sicuramente la circostanza che le due parti non potessero rilasciare una dichiarazione o un comunicato congiunto al termine dei due giorni di incontro.Ma v’è di peggio: Donald Tusk, Presidente del Consiglio (che rappresenta i 28 stati membri dell’Unione Europea), nel suo comunicato stampa conclusivo, si è ridotto a precisare di aver visitato quella mattina il Museo nazionale cinese e di aver così avuto la possibilità di apprezzare la cultura cinese. Ha aggiunto che queste discussioni non sono sempre semplici, in special modo quando grandi e reali differenze persistono. L’Unione Europea e la Cina si sono entrambe dichiarate in disaccordo e Tusk ha colto l’occasione per fare un po’ di turismo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:57:58 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Portale delle Agenzie Marittime: come funziona</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-portale-delle-agenzie-marittime-come-funziona</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come è noto, dall’8 luglio 2014 l’Unione Europea ha istituito con il Regolamento 767/2008 il sistema di Visa Information System (VIS) introducendo l’obbligo per gli Stati Membri&nbsp; di rilasciare alle frontiere esterne il c.d. visto Schengen (di breve durata) solo a seguito del preliminare rilevamento degli identificatori biometrici, con un notevole rallentamento delle tempistiche per la richiesta di visto in frontiera.In considerazione degli evidenti disagi per il settore marittimo, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e la Polizia di Frontiera hanno sviluppato, a partire dal 16 giugno 2016, un sistema informatico innovativo denominato “Portale Agenzia Marittime”, volto a snellire i tempi di acquisizione dei dati necessari per la compilazione dell’istanza di visto breve da parte dell’operatore di frontiera per il personale marittimo extracomunitario che sbarca da una nave in arrivo un porto nazionaleL’accesso al portale è consentito ai raccomandatari marittimi o agli agenti marittimi, formalmente individuati dal proprietario o dall’armatore della nave, che verranno specificamente individuati per ogni porto. Per poter accedere al Portale Agenzie Marittime i raccomandatari e le agenzie marittime interessate dovranno sottoscrivere un apposito Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza.I predetti raccomandatori o agenti marittimi potranno svolgere un servizio di data entry per conto del Ministero dell’interno indicando - per ogni singola richiesta di visto - i dati, i documenti di viaggi e la fotografia del richiedente nonché le informazioni sul viaggio per uscire dal territorio nazionale.Una volta inserite nel sistema tutte le informazioni necessarie, i sopra citati soggetti potranno trasmettere la documentazione direttamente all’Ufficio di Polizia di Frontiera competente, il quale, attraverso il Portale Agenzie Marittime, consulta in tempo reale tutte le informazioni relative all’istanza di visto e potrà convocare l’interessato per le raccogliere le impronte digitali e procedere poi con gli ulteriori controlli necessari ai fini del rilascio del visto. Secondo le stime fornite dal Ministero, il nuovo sistema dovrebbe ridurre del 50% i tempi necessari all’esame delle istanze di rilascio.Il proprietario o l’armatore della nave deve individuare il raccomandatorio marittimo o l’agente marittimo da accreditare preventivamente presso il Ministero dell’Interno e designato, da quest’ultimo, quale “responsabile esterno” del trattamento dei dati personali, in conformità all’art. 29 del d.lgs. n.196/2003, oltre alle postazioni di lavoro da certificare e che avranno accesso al Portale Agenzie Marittime.Il pagamento dei diritti consolari dovrà essere effettuato con le attuali modalità&nbsp; anche se sono allo studio da parte del Ministero degli Affari Esteri ulteriori evoluzioni che consentiranno di procedere con il pagamento on-line degli oneri necessari.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:56:50 +0200</pubDate>
                        <title>La Road Map dell’ENAC per lo sviluppo aeroportuale in Italia. Si allarga sempre più il divario giuridico fra porti e aeroporti?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-road-map-dellenac-per-lo-sviluppo-aeroportuale-in-italia-si-allarga-sempre-piu-il-divario-giuridico-fra-porti-e-aeroporti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Regolamento (UE) n. 139/2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> (il “Regolamento”) - attuativo del Regolamento CE n. 216/2008, comunemente denominato “Regolamento Basico”, gli aeroporti europei sono interessati da importanti aspetti innovativi di ampia e complessa portata, che investono l’intero settore aeroportuale, da quello gestionale e tecnico-operativo a quello normativo-regolamentare.Detto Regolamento indica, come previsto dall’art. 1, i presupposti e le modalità di concessione delle certificazioni aeroportuali e delle autorizzazioni alle società di gestione degli aeroporti, nonché le condizioni per la gestione degli aeroporti e le responsabilità di detti gestori, stabilendo come data limite per la sua attuazione il 31 dicembre 2017.Lo scopo è quello di garantire il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi.Per quanto riguarda l’Italia, l’ENAC - soggetto regolatore delle attività di trasporto aereo nazionale - ha emanato un documento denominato <em>Road Map</em>, diviso in quattro macro aree tematiche [i.e. i) Normativo-Gestionale; ii) Certificazione e Conversione dei Certificati di aeroporto; iii) Comunicazione; iv) Formazione] all’interno delle quali sono disciplinate le distinte attività da porre in essere al fine di garantire il processo di implementazione del Regolamento.I destinatari della disciplina in esame sono:- gli Aeroporti (Aerodromes) che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3 bis del Regolamento Basico;- i relativi Gestori (Aerodrome Operators);- i Fornitori dei servizi di gestione del piazzale (Apron Management Service – AMS Providers).In sintesi, ogni aeroporto (esclusi quelli caratterizzati da bassi livelli di traffico) deve essere in possesso di un certificato. Il certificato viene rilasciato dall’Autorità se il richiedente dimostra che l’aeroporto che esso gestisce è conforme alle condizioni di certificazione e non presenta particolarità o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni.Il certificato riguarda l’aeroporto, le procedure operative e i relativi equipaggiamenti afferenti alla sicurezza, oltre che la struttura organizzativa del gestore.Per gli aeroporti già certificati che rientrano nell’applicabilità del Regolamento, è necessario procedere alla conversione del certificato entro il 31 dicembre 2017.Il Regolamento Basico prevede anche la facoltà per lo Stato membro di rilasciare un certificato separato per attestare la sola rispondenza dell’organizzazione del gestore aeroportuale alla normativa vigente.L’ENAC ha optato, tuttavia, per la individuazione di un certificato unico, per evidenziare l’assoluta unicità della struttura aeroportuale e del gestore che la governa, come un’entità inscindibile.Il Regolamento Basico, nel sottolineare la centralità della figura del gestore aeroportuale nella conduzione in sicurezza dello scalo e del suo funzionamento, prevede altresì, nell’Allegato V bis (punti B.1(a) e B.1(f)), che lo stesso gestore stipuli appositi accordi con organizzazioni operanti presso l’aeroporto, quali fornitori dei servizi di navigazione aerea, fornitori dei servizi di soccorso, etc.Le citate previsioni, di cui al Regolamento Basico, trovano conferma e adeguati strumenti di implementazione nel Regolamento. In particolare, il gestore aeroportuale, in sede di domanda di certificazione, deve dare evidenza degli accordi in essere con altre organizzazioni. Sul tema, l’ENAC ha avviato una serie di iniziative per l’elaborazione di schemi di Accordo Quadro finalizzati a facilitare la dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi fissati nel Regolamento Basico e nel Regolamento.Da tale quadro, emerge con chiarezza la finalità di rafforzare e consolidare sempre più la figura e le competenze delle società di gestione aeroportuale, primario e diretto responsabile del funzionamento della struttura e, dunque, del sistema.Ciò avviene proprio nel momento in cui il Governo sta varando la riforma della legge portuale, tuttavia allargando quel divario già esistente tra società di gestione aeroportuale e le autorità portuali.Le competenze dell’autorità portuale sono, infatti, molto simili a quelle della società di gestione aeroportuale: entrambe sono responsabili, fondamentalmente, del corretto funzionamento delle aree di rispettiva competenza, della gestione del demanio portuale e aereonautico, della regolazione dei servizi ancillari alla navigazione e, più in generale, al compendio organizzato della azienda porto e aeroporto.Tuttavia, mentre la società di gestione aeroportuale deve essere costituita sotto forma di società di capitali, come stabilito dall’articolo 2 (1) del D.M. 521 - 12/11/1997, le autorità portuali, a mente dell’articolo 6 (2) della Legge n. 84 del 28/01/1994, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, non potendo esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse.Questi due modelli di <em>business</em>, del tutto simili e inseriti nel contesto del trasporto di merci e passeggeri nazionale e internazionale, saranno pertanto destinati a marciare su binari paralleli e con velocità distinte, neppure potendosi interfacciare in ottica imprenditoriale condividendo i loro rispettivi assetti e strutture. Certamente un vero peccato e un’occasione persa.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. <a href="https://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/%20Regolamento_(UE)_n-9-_139-2-2014/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/ Regolamento_(UE)_n-9-_139-2-2014/index.html</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:55:46 +0200</pubDate>
                        <title>In caso di ritardo del volo, il datore di lavoro che ha acquistato il biglietto per un suo dipendente ha diritto al risarcimento del danno subito?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-caso-di-ritardo-del-volo-il-datore-di-lavoro-che-ha-acquistato-il-biglietto-per-un-suo-dipendente-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno-subito</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato e risolto una questione di rilevante interesse pratico per tutte le imprese che necessitano di far viaggiare via aereo i propri dipendenti per ragioni di servizio.Nel cluster marittimo si pensi al personale marittimo o a quello addetto alle manutenzioni che viaggia per via aerea per raggiungere o provenire dai porti di attracco delle navi alle quali è destinato o da cui proviene.Orbene sono di certo non irrilevanti i danni che possono derivare a causa di un ritardo del volo, posto che la sostituzione del personale navigante, o peggio, di quei dipendenti che devono effettuare una manutenzione, ha senz’altro un impatto significativo sulla gestione.Il quesito sottoposto all’attenzione della Corte Europea aveva ad oggetto l’interpretazione degli articoli 19, 22 e 29 della Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, al fine di comprendere se un datore di lavoro che ha acquistato un biglietto aereo per i suoi dipendenti sia legittimato o meno ad ottenere il risarcimento danno in caso di ritardo del volo.Secondo la Corte – come illustrato di seguito – il datore di lavoro ha effettivamente diritto a tale risarcimento del danno.<strong>Il caso</strong>La pronuncia in commento è intervenuta nell’ambito di un procedimento pendente tra Air Baltic Corporation AS e <em>Lietuvos Respublikos specialiuju tyrimu tarnyba </em>(il “<em>Servizio delle inchieste speciali della Repubblica di Lituania</em>”), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento da parte di quest’ultimo, a seguito del danno subito a causa del ritardo dei voli che trasportavano due dei suoi agenti, in forza di un contratto di trasporto internazionale di passeggeri concluso con Air Baltic Corporation AS.Il ritardo aereo - più di 14 ore - subito dai dipendenti si era infatti riversato anche sulla missione professionale degli interessati ed il Servizio delle inchieste ha adempiuto ai propri obblighi pagando loro, in conformità alla disciplina lituana, indennità giornaliere e contributi sociali supplementari. Il Servizio delle inchieste, al fine di ottenere tale risarcimento, ha quindi agito davanti al Tribunale di Vilnius, il quale ha accolto tale richiesta, in primo grado, confermandola anche in secondo grado.Infine, Air Baltic Corporation AS ha adito il <em>Lietuvos Auksciausiasis Teismas</em> (“Corte Suprema di Lituania”) affermando, a sua difesa, che una persona giuridica non fosse legittimata a fare valere la responsabilità del vettore e che essa potesse essere fatta valere solo dal passeggero.La Corte Suprema della Lituania ha deciso, quindi, di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia UE.<strong>La sentenza della Corte di Giustizia UE</strong>La Corte di Giustizia ha esaminato il caso e dichiarato che la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal, e segnatamente gli articoli 19, 22, 29, deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento in questione, <u>è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti in esecuzione di tale contratto.</u>La Corte ritiene quindi che l’onere risarcitorio del vettore si estenda al datore di lavoro, in quanto le norme di cui sopra sanciscono un dovere di risarcire il danno da ritardo del volo, ma non precisano la persona alla quale tale danno può essere stato causato. Pertanto, nell’interpretazione della Convenzione, si deve fare riferimento alla nozione di “<em>utente</em>” che non è necessariamente riconducibile a quella del solo passeggero.<strong>Conclusioni</strong>La sentenza della Corte di Giustizia Europea in commento darà presumibilmente inizio ad una nuova era di contenziosi che saranno probabilmente mitigati da coperture assicurative, che verranno estese per coprire l’ulteriore rischio del vettore aereo.Una cosa è certa: il danno sofferto dal datore ha da oggi una possibilità in più per essere risarcito.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. III, 17 febbraio 2016, no. 429.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In particolare, l’articolo 19 della Convenzione di Montreal rubricato “<em>ritardo</em>”, recita: “<em>il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle</em>”. L’art. 22 della Convenzione fissa le limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci, mentre l’art. 29 sancisce i principi del fondamento della richiesta risarcitoria contro il vettore, basata sul contratto, su fatto illecito o su ogni altra causa nei limiti imposti dalla Convenzione.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:54:26 +0200</pubDate>
                        <title>Il limite del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo pari all’1,5% in massa si applica anche alle navi da crociera? Nel (perenne) dubbio, Francia e Spagna dicono di no. L’Italia invece</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-limite-del-tenore-di-zolfo-nei-combustibili-per-uso-marittimo-pari-all15-in-massa-si-applica-anche-alle-navi-da-crociera-nel-perenne-dubbio-francia-e-spagna-dicono-di-no-lit</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>E’ ormai ben nota l’irrisolta questione relativa all’annoverabilità delle navi da crociera nella categoria delle navi che effettuano un servizio di linea ai fini dell’applicabilità o meno del limite dell’1,5%&nbsp; in massa del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.Fin dalla sua emanazione e nonostante i successivi interventi di modifica, infatti, la direttiva di riferimento (1999/32/CE) è sempre stata oscura riguardo a questo tema<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.L’art. 4 bis della sopra citata direttiva stabilisce che “<em>Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che (…) le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa</em>”.La successiva direttiva 2005/33/CE ha così definito il servizio di linea: “<em>una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: (i) in base ad un orario pubblicato; oppure (ii) con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparati ad un orario riconoscibile</em>”.Ebbene, come è facile evincere dalla lettura delle norme sopra riportate<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, non è dato comprendere se le navi da crociera debbano essere ritenute o meno navi che effettuano un servizio di linea e quindi se sia loro applicabile il predetto limite relativo al tenore di zolfo nel combustibile per uso marittimo.Al riguardo, dobbiamo rilevare come il dubbio in parola sia stato fin da subito condiviso dalle stesse autorità nazionali deputate all’applicazione della normativa in commento (quali le Capitanerie di Porto di Genova e Venezia, il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitaneria di Porto ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto). Tali autorità, peraltro, in un primo momento hanno manifestato un’opinione chiaramente diretta ad escludere l’applicabilità del limite in parola alla navi da crociera.Nel silenzio della Commissione Europea, chiamata invano ad intervenire per fare chiarezza sull’effettivo ambito di applicazione di questa normativa, si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Genova nel corso di un procedimento di opposizione ad una sanzione comminata ai sensi della normativa in esame.Anche la Corte di Giustizia, tuttavia, non ha risolto la questione, limitandosi a fornire al giudice nazionale una serie di criteri interpretativi da utilizzare al fine di stabilire - caso per caso - se una determinata nave da crociera rientri o meno nella categoria delle navi che effettuano un servizio di linea e debba quindi essere assoggettata o meno al sopra citato limite dell’1,5% in massa del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.In questo contesto di assoluta incertezza, Francia e Spagna - preso atto della pronuncia della Corte di Giustizia - hanno rilevato come la normativa in commento sia oggetto di differente interpretazione ed applicazione nei diversi Stati membri dell’Unione Europa, mentre - al contrario -&nbsp; è imperativo che tali interpretazioni ed applicazioni siano uniformi a livello europeo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Francia e Spagna, di conseguenza, hanno sospeso l’applicazione del limite in parola alle navi da crociera<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> in attesa di un intervento chiarificatore da parte della Commissione Europea, che consenta un’interpretazione ed applicazione uniforme della normativa in commento in tutti gli Stati membri dell’Unione.Lo Stato Italiano - al contrario - ritiene di dover applicare la suddetta normativa anche alle navi da crociera.Ciò trova conferma nella recentissima circolare del RAM (Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitaneria di Porto ) n. 2/2016 datata 20.06.2016, attraverso la quale le Capitanerie di Porto italiane vengono espressamente invitate a considerare le navi da crociera quali navi in servizio di linea ai fini della normativa sul tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.Senza entrare nel merito di questa circolare, non possiamo esimerci dall’osservare come la stessa pretenda di poter equiparare tutte le navi da crociera a navi in servizio di linea sulla scorta di una sentenza resa dal Tribunale di Genova<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> in un procedimento di opposizione ad una sanzione comminata al comandante di una nave da crociera (ed in solido alla compagnia armatoriale) per la violazione del limite che ci occupa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.E’ chiaro tuttavia come una sentenza resa con riferimento ad una&nbsp;specifica nave non possa legittimare l’equiparazione di tutte le navi da crociera a navi in servizio di linea. La stessa Corte di Giustizia, del resto, con la propria pronuncia aveva chiarito come occorra svolgere una valutazione “<em>caso per caso</em>”.Fermo quanto sopra, ci appare necessario chiarire un punto ulteriore: l’annoverabilità di una nave da crociera nella categoria delle navi che effettuano un servizio di linea non può in ogni caso essere rimessa ogni volta alla valutazione di un giudice all’esito di un procedimento giudiziale destinato - questa è la realtà - a durare anni. I comandanti e gli armatori hanno bisogno di sapere prima - attraverso una normativa chiara - se una data disciplina sia o meno applicabile nei loro confronti.Non è pensabile che comandanti ed armatori debbano attendere l’esito di un procedimento a loro carico per sapere - a posteriori - se quella disciplina fosse o meno applicabile nel loro caso. In altri termini, riteniamo che a comandanti ed armatori non interessi tanto sapere a distanza di anni quale fosse la corretta interpretazione della norma, quanto avere una norma chiara fin da subito per poter orientare la propria condotta.Alla luce di quanto sopra appare ancor più condivisibile la scelta operata da Francia e Spagna.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’oscurità permane anche a seguito dell’ultima direttiva relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (direttiva 2016/802 dell’11.05.2016).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Trasposte nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 152/2006, successivamente modificato dal D. Lgs. 205/2007.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sentenza C-537/11 del 23.01.2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Sul tema, inoltre, si era già espresso il Regno Unito segnalando la necessità di indurre la Commissione Europea a chiarire la definizione di navi in servizio di linea (cfr. <a href="http://www.publications.parliament.uk/%20pa/cm201012/cmselect/cmtran/1561/156107.htm" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.publications.parliament.uk/ pa/cm201012/cmselect/cmtran/1561/156107.htm</a>) . Del resto ci appare impensabile che - sulla base di una normativa europea - una nave possa utilizzare un determinato combustibile in Francia e in Spagna, ma venga pesantemente sanzionata qualora lo utilizzi in Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Per la Francia: circolare del <em>Ministère de l’Enivrement, de l’Energie et de la Mer</em> datata 12.05.2016. Per la Spagna: Istruzione di Servizio n. 1/2016 del <em>Ministerio de Fomento</em> datata 19.02.2016<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sentenza n. 247/2016 del 22.01.2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Nella circolare, peraltro, il procedimento di cui alla sentenza viene erroneamente ritenuto quello che ha dato luogo al sopra citato rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia, avvenuto invece nell’ambito di un altro procedimento, ad oggi ancora pendente (sempre davanti al Tribunale di Genova).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:51:49 +0200</pubDate>
                        <title>Operazioni portuali su container vuoti e autorizzazione ex art. 16 l. 84/94</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/operazioni-portuali-su-container-vuoti-e-autorizzazione-ex-art-16-l-8494</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un recente provvedimento dell’Autorità Portuale di Genova porta a interrogarsi sui confini di discrezionalità che l’Autorità ha in relazione alla “concessione portuale” ed ai servizi offerti dal terminalista.Il fatto è il seguente: un operatore terminalista, titolare di concessione con scopo movimentazione merci e regolare autorizzazione ex art. 16 L.84/94 svolge prevalentemente attività di riparazione, stoccaggio e movimentazione di container vuoti, oltre che, in misura ridotta, la movimentazione di container pieni. L'Autorità Portuale di Genova, a un certo punto, ha concesso il rinnovo della concessione eliminando lo scopo di movimentazione merci e ha revocato l’autorizzazione ex art. 16 L.84/94 sulla base delle considerazioni che: i) l'attività di riparazione, stoccaggio e movimentazione di container vuoti non può essere considerata quale attività rientrante nel ciclo delle operazioni portuali; ii) la movimentazione di container pieni veniva effettuata dal terminalista in questione in misura eccessivamente ridotta e/o non veniva effettuata per nulla; iii) la movimentazione di container “vuoti” non può essere considerata quale movimentazione di merci ai sensi dell’art. 16 L.84/94.Il Provvedimento dell'Autorità Portuale di Genova appena menzionato rappresenta un precedente unico e insolito.Difatti, da un lato, è la prima volta, a memoria di chi scrive, che un'Autorità Portuale ritiene che i contenitori “<em>vuoti</em>” non facciano parte del ciclo delle operazioni portuali. Peraltro, nella realtà portuale italiana, le imprese che effettuano riparazione, movimentazione e stoccaggio di container vuoti sono operatori terminalisti che all’interno delle proprie attività, trattano anche dei “vuoti”. D’altra parte, è di immediata percezione lo stretto collegamento funzionale tra il porto e le operazioni sui container “pieni” e l’attività relativa ai “vuoti”, per l’appunto funzionale e strettamente collegata alla prima.Detto ciò, si deve prendere atto di tale orientamento da parte dell’Autorità Portuale di Genova, che potrebbe avere un considerevole impatto sul mercato dei servizi portuali. Se infatti l’attività dei “vuoti” non è più considerata quale parte del ciclo portuale, non è più riservata alle imprese terminaliste, ma qualunque altra impresa estranea alla organizzazione portuale potrà svolgerla e quindi mettersi in concorrenza con gli operatori portuali autorizzati.In secondo luogo, l’Autorità Portuale di Genova ha ritenuto di poter entrare nel merito della specifica attività svolta dall’operatore terminalista nella concessione portuale. Valutando che l’operatore in questione non effettuava attività di movimentazione di container pieni (o la effettuava in misura marginale), l’Autorità Portuale ha ritenuto di poter revocare l’autorizzazione ex art. 16 L. 84/94.Anche in relazione a questo profilo, il provvedimento dell’Autorità Portuale risulta peculiare. Tanto più, se si considera il fatto che l’operatore portuale pareva che svolgesse prevalentemente la movimentazione dei “vuoti”, ma stava iniziando a svolgere anche l’attività di movimentazione dei “pieni”(peraltro, lo sviluppo di tale attività era rallentato da alcuni limiti imposti dalla stessa Autorità Portuale, quali, ad esempio l’altezza del tiro cui potevano essere stoccati i container). Inoltre, è opportuno notare che l’Autorità Portuale di Genova ha ritenuto che la movimentazione di container “vuoti” non è da considerarsi quale attività di movimentazione di merci ai sensi dell’art. 16 L. 84/94.Con la revoca dell’autorizzazione ex art. 16 L. 84/94 e l’eliminazione dello scopo di movimentazione merci nella concessione, l’Autorità Portuale ha sostanzialmente ridotto l’offerta di servizi di terminal che l’impresa voleva fornire al mercato.Il provvedimento dell’Autorità Portuale di Genova mostra come alcune Autorità Portuali, abbandonando la loro tipica funzione di gestore del porto, ritengono di poter entrare nel merito delle attività svolte dai singoli operatori portuali. In quest’ottica, la concessione portuale non è immutabile, ma può essere modificata da parte dell’Autorità Portuale, anche sotto il profilo dei servizi offerti dall’operatore portuale.Questa impostazione naturalmente porta con sé delle criticità, soprattutto con riferimento alle regole nazionali e comunitarie in tema di libertà d’impresa e, in particolare, con riferimento alla normativa <em>antitrust</em>. Difatti, quale gestore di un’infrastruttura essenziale, l’Autorità Portuale ha normalmente il compito di regolarne il funzionamento e il corretto utilizzo, curando gli investimenti necessari al buon funzionamento del porto. Rimane l’interrogativo se per promuovere l’efficienza e il corretto funzionamento del porto l’Autorità Portuale possa intervenire anche nel merito dell’attività svolta dal terminalista. L’Autorità Portuale di Genova ha risposto di sì a questo interrogativo. Al contrario, una lettura “forte” dei diritti di libertà di impresa potrebbe giustificare l’affermazione che gli operatori portuali, una volta ottenuta la concessione, dovrebbero essere liberi di sviluppare la propria attività come meglio credono, secondo le proprie capacità commerciali e in relazione alle tipologie di domanda di servizi portuali presenti nel mercato. Il Trattato UE tutela questi interessi e, in particolare, stabilisce che non può essere limitato o escluso l’accesso a un mercato, anche quando tale accesso sia potenziale e non attuale (cioè quando, come nel caso di specie, l’operatore portuale non effettua in modo completo una certa attività, ma si sta organizzando per svilupparla ed espandersi in tale attività).Il provvedimento è stato impugnato e attualmente è in corso una causa. Vi terremo aggiornati in relazione agli sviluppi della vicenda.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:40:12 +0200</pubDate>
                        <title>Il meccanismo di formazione delle tariffe dei servizi tecnico nautici: qual è il ruolo effettivo della rappresentanza dell’utenza?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-meccanismo-di-formazione-delle-tariffe-dei-servizi-tecnico-nautici-qual-e-il-ruolo-effettivo-della-rappresentanza-dellutenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La legge n. 84 del 1994 di <em>“Riordino della legislazione in materia portuale”, </em>qualifica i servizi tecnico - nautici, quali il pilotaggio, il rimorchio, l’ormeggio ed il battellaggio come servizi di interesse generale atti a garantire, nei porti ove essi sono instituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Peraltro, proprio perché qualificati come servizi di interesse generale, pur in un sistema sempre più orientato all’implementazione dei principi di tutela della concorrenza e di libera prestazione di servizi di derivazione europea, i servizi tecnico-nautici sono, storicamente eserciti in regime di monopolio. Quanto sopra con il conforto della dottrina e della giurisprudenza prevalenti ma in contrasto con numerose pronunce dell’AGCM, la quale ha censurato la mancata applicazione dei principi concorrenziali ai servizi ancillari alla navigazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.La legge 84/94<em>, </em>all’art. 14 co. 1 bis statuisce che i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi tecnico-nautici debbano essere stabiliti, a livello di istituzioni centrali, ovverosia dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Nessun tipo di discrezionalità rispetto alla fissazione delle tariffe viene lasciata, ad oggi, alle singole Autorità Portuali nella gestione dei propri porti di riferimento.La formazione delle tariffe, ai sensi del citato articolo, deve avvenire, quindi, a livello statale e ad esito di un'istruttoria condotta congiuntamente dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.La validità di detto meccanismo è stata recentemente confermata da una sentenza del TAR Veneto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, il quale, ha rigettato un ricorso proposto dall’Autorità Portuale di Venezia, attraverso cui quest’ultima mirava ad ottenere il riconoscimento – e quindi, in sostanza, l’attribuzione per via giurisprudenziale -&nbsp; alle singole Autorità Portuali locali, di una certa discrezionalità nella fissazione delle tariffe dei servizi tecnico nautici eserciti nei loro porti di competenza.Il Tribunale amministrativo in proposito ha, infatti, affermato: “<em>La disciplina del procedimento di formazione delle tariffe si articola, infatti, in due fasi distinte: la prima, di livello statale, che attiene alla elaborazione dei criteri generali di formazione delle tariffe, condotta sulla base di una istruttoria cui partecipano i rappresentanti di tutte la categorie, ivi comprese le rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><strong>[4]</strong></a>. </em>Ora ciò che attira l’attenzione è, in particolare, la fase dell’istruttoria cui dovrebbero partecipare, secondo quanto statuito dalla norma e interpretato dalla giurisprudenza, tutti i soggetti rappresentativi dell’utenza portuale.Ciò in quanto attuazione dei principi di trasparenza e motivazione delle determinazioni degli Enti statali, codificati sia a livello di legislazione europea che nazionale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, già con sentenza del 1994<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, ha espressamente stabilito che le tariffe relative ai servizi tecnico nautici debbono essere strutturate in modo tale da consentire agli utenti la possibilità di verificare l’incidenza delle singole voci di costo e, quindi, dei singoli servizi resi, sul prezzo complessivo della prestazione.Nella prassi italiana, in realtà, alla fase dell’istruttoria partecipano, in rappresentanza degli utenti i servizi tecnico-nautici, solamente Confitarma, Fedarlinea e Federagenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, associazioni di categoria di armatori ed agenti marittimi italiani.E’ noto poi che, specialmente per il servizio di rimorchio, le navi da crociera, i traghetti e le navi impegnati nei servizi locali e di cabotaggio non sono tra i fruitori abituali del servizio, mentre associazioni come Fedarlinea e Confitarma rappresentano, in maggioranza, armatori che esercitano la propria attività con navi di tale tipologia.Si creano, pertanto, situazioni ove la tariffa per il servizio di rimorchio viene formata e decisa con il contributo di soggetti che, in realtà, non sono rappresentativi del naviglio interessato.In porti quali Gioia Tauro, Taranto, Trieste e La Spezia la situazione è del tutto emblematica: gli armatori interessati ai servizi di rimorchio non partecipano, tramite le loro associazioni di categoria, alla formazione della tariffa corrispondente ai servizi da questi ultimi prestati.In tema la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare che il principio che deve orientare la costituzione dei collegi di composizione, è quello democratico della rappresentatività e che deve sempre e necessariamente essere esercitato un controllo circa la misura della rappresentatività dei soggetti coinvolti negli iter decisionali dell’amministrazione statale e locale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Con specifico riferimento, poi, al meccanismo di formazione delle tariffe relative ai servizi tecnico nautici, come regolato dalla Legge 84/94, si era già espressa l’AGCM con provvedimento ad esito di apposita indagine conoscitiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Attraverso la predetta decisione, l’Autorità Garante della Concorrenza, aveva già avuto modo di affermare: <em>“la consultazione</em> (di cui all’art. 14 co. 1 bis della L. 84/94 n.d.r.) <em>con le associazioni imprenditoriali degli utenti del servizio, appare oltre che inefficace, quanto meno discutibile sotto il profilo concorrenziale. Queste associazioni, infatti, non assicurano la rappresentanza di tutte le imprese potenziali utilizzatrici del servizio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><strong>[9]</strong></a>”.</em>L’assenza di rappresentatività può portare alla declaratoria di nullità della tariffa formata ed approvata con il contributo di soggetti privi, proprio, di quell’ elemento richiesto dalla norma?Mentre ci si interroga su tale aspetto, sarebbe, forse, auspicabile che della prossima tornata di procedure di approvazione delle tariffe dei servizi tecnico nautici in Italia, fosse applicato, senza eccezione alcuna, il principio della rigorosa rappresentatività delle associazioni che partecipano alla procedura onde evitare il reiterarsi di situazioni incertezza o - peggio - di illegalità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Art. 14, co. 1 bis. L. 28.01.1994, n. 84<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si vedano, a titolo esemplificativo: parere del 2.10.2012, parere dell’8.11.2012 e, con specifico riferimento alle tariffe, parere dell’1.3.2013.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza del 10 settembre 2014 n. 1194.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Punto 7.1. della citata sentenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Causa C-18/93, sentenza del 17.05.1994, <em>Corsica Ferries Italia c. Corpo dei Piloti del porto di Genova.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Enti rappresentativi, rispettivamente: degli armatori italiani, degli armatori italiani esercenti servizi di linea e degli agenti raccomandatari marittimi e dei mediatori Marittimi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 03.02.2000, n. 646.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> AGCM, indagine conoscitiva nel settore dei servizi portuali del 1997 e relativo provvedimento, n. 5416 del 16.10.1997.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Punto 33 del provvedimento n. 546 del 16.10.1997.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Jun 2016 07:28:25 +0200</pubDate>
                        <title>Why the Italian System for implementing EU Directives doesn’t work: some considerations for implementing a Better Way</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/why-the-italian-system-for-implementing-eu-directives-doesnt-work-some-considerations-for-implementing-a-better-way</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Infringement Procedures against Italy (IPS) for late or bad implementation of EU Directives are many, too many, also if during the last 10 years this number has been reduced: in 2006 the Infringement Procedures were 260, in 2013 180, now 82 . To this “physiological” number must&nbsp;be added the “system” of the Pilot Cases, that was introduced by the European Commission in 2011 and that consists in a sort of “pre-communication” of the opening of proceedings. Currently there are about 20 Italian Pilot Cases.An important contribution to the reduced number of IPS comes from a new way of managing the implementation of Directives. In fact, a data-base was introduced by the Government in 2007-2008 and a Group of Experts of the Presidency of the Council of Ministers which collects periodically and accurately the documents coming from the EU Institutions. This avoids the shunting of information into separate departments in different ministries. The result has been less downtime and more action.Nevertheless the problem remains: Italy needs a “Better Way” for introducing and implementing European Union Law into national law. This derives from many problems and it is the main reason for the opening of the IPS.But why doesn’t Italy comply immediately with the EU law? The reason is mostly political: while Italy has an European vocation, Ministers and High Level bureaucrats were always not up to the technicalities required for implementing detailed rules.If these problems could, at first, be considered only “political”, at the same time they can explain the low level of good transposition of EU law into national law.<em>Pacta sunt servanda </em>is a basic principle of domestic and international law. It is a principle on which modern States and the international community rely heavily in order to secure the achievement of important policy objectives such as arms control, free trade and sustainable environment. Any system based on parties agreeing on a set of mutual obligations works only if those agreements are fulfilled.The European Union is above all a community of law. Legal integration is probably one of the most defining features of European integration and it is intensively studied by the academic community. Indeed, almost on a weekly basis, EU legislators adopt laws that require national authorities to take measures to comply with their obligations.To what extent do Member States comply? And if they don’t, what explains noncompliance? The literature abounds with explanations but there are relatively few mega studies.<strong>Compliance with the deadline to transpose EU Directives in Member States</strong>Since 1984 (during the negotiation of the Single European Act, signed in 1986), the Commission has yearly reported to the European Parliament on the number and quality of state infringements which it has detected or which have been referred to it by third parties. This information, along with the administrative and legal measures taken by the Commission and the European Court of Justice, on the basis of Article 226 EC (now 258-260 TFEU), are collected in the Annual Report on Monitoring the Application of Community Law.It can be seen from these reports that noncompliance is a systematic and pathological problem. That being said, the number of infringement proceedings plummeted during the 1990s and it stabilised on an average of more than 1000 formal proceedings initiated per year. &nbsp;Additionally, noncompliance, when it has set in motion the infringement procedure, has not increased over time and has remained a temporary phenomenon. A minority of cases are referred to the ECJ and none of its rulings on noncompliance have been permanently ignored by the member states so far.Some Authors and observers <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> highlight the existence of a delay in transposition which is not immediately apparent from the Official Commission Statistics. It was pointed out that about 60% of the directives adopted between 1995 and 1998 have been transposed late in the Netherlands, even though the cumulative backlog of not-notified directives as of 31 December 1992 was a mere 4%.In this frame we distinguish between two categories of variables that have been used to explain noncompliance: those that emphasise some intentional opposition against the content and effects of the law and those that emphasise capacity-related issues.<strong>Compliance with the deadline to transpose EU Directives in Italy</strong>On the basis of this examination of noncompliance in Member States, we approach now the problem in Italy, especially from the legislative point of view.<strong>The negotiation and transposition of Directives and Regulations: the Italian way</strong>Law 234 of 2012 radically changed the way Community law is implemented in Italy, by making transposition more timely and effective. The implementation of EU directives and framework decisions is separated from the implementation of other EU Acts and Documents and international Treaties. The older “Community Bill”, that was introduced in 1989 at the end of each year and included provisions to implement EU legislation was divided into two separate legislative instruments.&nbsp;A European Delegation Bill is introduced by the Government by 28 February each year, and includes legislative delegation for the implementation of Directives. If necessary, a further European Delegation Bill may be introduced by 31 July. In conjunction with such measure, the Government shall introduce a Yearly Report on the development of the European Integration Process, Italy’s participation in the European law-making process and the implementation of economic and social cohesion policies.In conjunction with the European Delegation Bill, or even independently of it, the Government may introduce a European Bill, including all amendments to current proceedings or rulings of the Court of Justice, as well as measures for the implementation of other EU acts and of international treaties negotiated and signed by EU.According to this law, the Government has specific duties to provide information to both houses of the legislature. They consist in the obligation to transmit acts and documents and the obligation to communicate information. The European Commission also delivers consultation documents and its legislative proposals directly to the national parliaments <strong>(see TFEU).&nbsp;</strong>The legislative instruments and acts of the European Union are object of the work of the appropriate parliamentary Committee for considerations and to the Committee for EU Policies for its opinion. The relevant Committees may formulate observations and adopt policy-setting instruments for the Government.With the coming into force of the Lisbon Treat, Parliaments can send reasoned opinions to the European Institutions concerning whether draft EU legislative instruments conform to the principle of subsidiarity (the so-called “early-warning system”).Law 11 of 2005 introduced the parliamentary scrutiny reserve. This may be applied on the initiative of one of the two Houses of Parliament or of the Government, in relation to every EU measures or draft measure that the Government is under a duty to transmit to the two Hpouses. As of 2000, on the basis of a procedure suggested by the Committee on the Rules of Procedures, the Chamber of Deputies has examined the legislative programme of the European Commission and the political programme of the Council (The Semester Presidency Programme). In respect of European Affairs, Parliamentary Committees may use all ordinary instruments of enquiry, policy-setting and control provided for the Rules of Procedure (hearings, fact-finding enquires, questions and interpretations, resolutions and motions).Regarding the Senate, under Senate Rule 144-bis, the Delegation Bill and the Government’s Yearly Report should be introduced simultaneously before the EU Policy Committee and any other committee having jurisdiction over the subject matter therein dealt with. The two documents are considered together, until the Delegation Bill and the resolution on the Yearly Report are passed by the Senate.Therefore, a number of factors explain Italian noncompliance in transposing EU directives in Italy: tortuous procedures, no clear and transparent regulations, mixed and concurrent powers between Central Government and Regional and Local Authorities.The Assembly has a non-identified role; the Government sharing its powers between Sectorial Ministries, Foreign Affairs Ministry, Presidency of the Council of Ministers, European Department and the Italian Permanent Representation to the EU. Each of these Entities plays a non-coordinated role so that the Italian proposal become weak, confused and not up to the importance of a Founder Member State.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Mastenbroeck E. (2003), Surviving the Deadline : The Transposition of EU Directives in the Netherlands, in “European Union Politics”, n.4, pp.371-395</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Jun 2016 07:25:39 +0200</pubDate>
                        <title>The UK is all in a muddle over the Lesser Duty Rule</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-uk-is-all-in-a-muddle-over-the-lesser-duty-rule</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>The UK does not understand the lesser duty rule</strong>A recent non-paper from the UK supports limited reform of the EU’s trade defence instruments with respect to timing, profit margins, interim reviews, and increased use of anti-subsidies. It opposes even limited relaxation of the Lesser Duty Rule (LDR).The UK takes a very pragmatic approach to the LDR. It considers that there is no compelling evidence that anti-dumping duties set in line with the LDR have not been effective in reducing unfairly priced imports. The UK cites evidence from four steel cases in 2008, 2009, 2013 and 2015. The UK argues:<em>Relaxing the LDR would of course enable higher tariff duties in some cases, but we question what greater reduction in import levels this would achieve and whether it would be any more effective in dissuading unfair trade. </em>This is an empirical argument and it is beyond the scope of this short commentary to determine if it is correct. Anecdotally, however, it can be said that there are cases where the level of duties have not been dissuasive.The objective of this comment is different. It concerns the other arguments made by the UK against change. Essentially the UK argues that relaxing the LDR:</p><ul> <li>Could increase costs for users and consumers;</li> <li>Change the balance of competing interests between affected industries;</li> <li>Impose unnecessary costs on consumers;</li> <li>Create a risk of retaliation because of higher tariffs.</li></ul><p>These are all valid arguments. The problem is that, in trade defence law, these are not injury or even lesser duty arguments. These are Union Interest arguments and, in the course of trade defence investigations, are only assessed in relation to Union Interest and not in relation to the calculation of a duty. The UK is mixing up arguments.Article 21 of the EU Anti-Dumping Regulation allows an evaluation of whether the EU should take measures taking into consideration various interests taken as a whole including the interests of the domestic industry and <em>users and consumers</em>.The arguments that the UK raises in relation to the LDR refer to factors that must be taken into consideration when evaluating the appropriateness of measures under the Union Interest test. They are not factors to be taken into consideration when determining the possible duty that could be imposed.EU anti-dumping law sets out clear technical rules in relation to the calculation of dumping margins. There is a long established, but questionable, practice in relation to the calculation of injury margins. And, in relation to the duty to be imposed on the basis of these margins, Article 9(4) of the basic Regulation provides:<em>The amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of dumping established but it should be less that the margin if such lesser duty would be adequate to remove injury to the Community industry.&nbsp;</em>To the extent that Article 9(4) lays down a lesser duty ‘rule’ (see further), the rule is in relation to the Union industry only, and does not refer to users and consumers. The interests of users and consumers are to be taken into account within the terms of Article 21.It can be concluded therefore that the arguments that the UK uses to justify the continued use of a lesser duty ‘rule’ (balancing the needs of users and consumers), find no place in Article 9(4) and are therefore legally irrelevant. They must be excluded in any evaluation of what duty is appropriate in any investigation.Article 9(4) addresses the level of the anti-dumping duty and whether, should that duty be based on the dumping margin, it is adequate to remove injury to the Union industry. It is an assessment that simply does not pertain to the interests of users and consumers. The UK is arguing chalk and cheese. It has gotten itself in a muddle.<strong>Is there a lesser duty ‘rule’ at all? </strong>The UK refers to a Lesser Duty Rule. Is that a correct interpretation of Article 9(4)? Reading the text it is not so clear. There is no ‘rule’. There is no rule in two senses:Firstly, there can be no ‘rule’ when what the law provides is ‘should’ and not ‘shall’. The duty <em>shall not </em>exceed the dumping margin, but <em>should be less</em> where a lesser duty would be adequate to remove injury to the Union industry. Considering this to provide for a ‘rule’ is a simple misreading of the text (even if the Commission misreads it as well).Secondly, there can be no ‘rule’ requiring fixing of the duty at the lower of the dumping and injury margins. That is not what the text says. The text requires an evaluation of whether the dumping margin is adequate to remove injury. An evaluation of <em>adequacy to remove injury</em> might find that it is necessary to set the duty at the level of the dumping margin, or that a higher duty is necessary to remove injury (nothing can be done in this case), or that a lower duty is enough. There is no ‘rule’ as to the outcome.<strong>Conclusions</strong><u></u>The UK non-paper is a useful basis for a debate on the Lesser Duty Rule because it forces an examination of what is provided in EU law and the separation between the evaluation of the Union Interest test and the level of the duty.&nbsp;The situation of users and consumers is not relevant for the fixing of the level of the duty and is not relevant in the application of the so-called Lesser Duty ‘Rule’.The UK arguments are both legally and practically irrelevant.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:44:46 +0200</pubDate>
                        <title>La Commissione Europea pubblica le statistiche sulla sicurezza stradale per il 2015</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-commissione-europea-pubblica-le-statistiche-sulla-sicurezza-stradale-per-il-2015</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Europea ha pubblicato le statistiche sulla sicurezza stradale dell'Unione Europea per il 2015, in data 31 marzo. I dati sono basati su singoli soggetti per ogni Paese stimando il numero di persone gravemente ferite sulle strade europee. Le strade europee rimangono le più sicure al mondo, a giudicare dai dati. Il costo sociale (riabilitazione, l'assistenza sanitaria, i danni materiali, ecc.) di vittime della strada e per le lesioni su strada, è stato stimato essere non inferiore ad Euro 100 miliardi all'anno.Al fine di dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2020, gli Stati membri devono agire a livello nazionale e locale: dal rispetto del codice stradale, allo sviluppo delle infrastrutture e alla manutenzione, ma anche promuovendo campagne di educazione e sensibilizzazione, migliorando le leggi che consentono la contestazione delle infrazioni stradali commesse all’estero o impostando <em>standard</em> tecnici di sicurezza per l'infrastruttura e i veicoli.Le innovazioni tecnologiche hanno contribuito alla sicurezza dei veicoli e hanno un forte potenziale sul miglioramento della sicurezza stradale in futuro, in particolare nel settore dell'automazione dei veicoli e della connettività. Un chiaro esempio? Dallo scorso gennaio, l'Unione Europea sta spingendo i produttori di automobili ad accelerare il lavoro sulle auto senza conducente. Esse potrebbero non essere disponibili sul mercato nei prossimi anni, ma si pensa che avrebbero un grande potenziale al fine di migliorare la sicurezza stradale, nella misura in cui comporterebbero l’eliminazione totale dell'errore umano.<strong>Le autorità dell'UE discutono il “modello di Mosca” per proteggere gli aeroporti</strong>A seguito degli attacchi di Bruxelles e al fine di contrastare il terrorismo, il Gruppo degli Esperti della Sicurezza Nazionale dei Trasporti (“<em>Landsec</em>”) ha programmato una riunione in data 11 aprile, al fine di&nbsp; affrontare il problema della sicurezza negli aeroporti e dei sistemi di trasporto pubblico di massa.Gli Stati membri e l'Unione Europea hanno imparato una dura lezione anche da precedenti attacchi terroristici, come quello presso l'aeroporto Domodedovo di Mosca nel 2011, e gli attentati dei treni a Madrid, quando 191 persone sono morte nel 2004. Da parte propria, le autorità russe hanno rinforzato i controlli per l'accesso ai <em>terminal </em>e la Spagna ha aumentato le misure di sicurezza con telecamere a circuito chiuso e assicurando la presenza di guardie. Le norme UE sono focalizzate sull’individuazione di <em>standard</em> comuni da applicare in tutti gli aeroporti dell'Unione Europea per prevenire eventuali atti di interferenza illecita per gli aeromobili, mentre i parcheggi dell’aeroporto, le stazioni ferroviarie aeroportuali e anche le aree di <em>check-in</em> degli aeroporti non sono coperte da alcuna normativa dell'Unione Europea. La Commissione Europea si è raccomandata in tal senso, nei confronti del gruppo di esperti, affinché siano esaminati metodi per sviluppare una maggiore sicurezza integrata in questo campo.<strong>Il Parlamento Europeo ha votato sul “Pacchetto Protezione Dati”</strong>Il 14 aprile, i membri del Parlamento Europeo hanno dato la loro approvazione finale alle nuove regole per fornire ai cittadini un migliore controllo dei propri dati personali e, allo stesso tempo, per creare un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in tutta l'Unione europea. Questa riforma sostituirà l'attuale Direttive sulla Protezione dei Dati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Le norme attuali risalgono al 1995 e non soddisfano le esigenze di un mondo sempre più digitalizzato, dove le tecnologie, i <em>social media</em> e l’<em>internet banking</em> stanno diventando sempre più comuni.Tali cambiamenti sono stati progettati per assicurare i diritti dei consumatori, la certezza legale e una concorrenza più equa nell'era digitale permettendo ai cittadini di decidere quali informazioni personali vogliono condividere. Oltre a ciò, il pacchetto di protezione dei dati include anche una direttiva sui trasferimenti di dati a fini giudiziari e di polizia, definendo lo <em>standard </em>europeo per lo scambio d’informazioni tra le autorità pubbliche.<strong>Migrazione: il piano d'azione della Turchia è cominciato</strong>Sulla base del piano d'azione congiunto UE-Turchia lanciato il 29 novembre 2015 e la dichiarazione UE-Turchia del 7 marzo 2016, l'Unione Europea e la Turchia hanno deciso di limitare l'immigrazione illegale dalla Turchia verso l'Unione Europea stessa, per mezzo di un accordo che contrasta il modello di <em>business</em> dei trafficanti. Il piano cerca anche di rimuovere qualsiasi incentivazione alla ricerca di percorsi illegali verso l'Unione Europea.Il piano è semplice. La Turchia accetterà di riprendersi indietro gli immigrati clandestini e l'Unione Europea accetterà gli immigrati “legali” per un numero corrispondente. L'Unione Europea spera che il numero di immigrati clandestini diminuisca in quanto essi saranno a conoscenza del fatto che verranno immediatamente rimandati indietro. La Turchia permetterà ai clandestini di andare in Grecia, poiché questo gli consentirà di mandare più immigrati “legali” nell’Unione Europea, riducendo l’impegno per la Turchia. Per ogni siriano rimandato in Turchia dalle isole greche, un altro immigrato siriano sarà reinsediato nell'Unione Europea legalmente e l’Unione Europea, in stretta cooperazione con la Turchia, accelererà l’erogazione dei tre miliardi di euro per il Fondo dei rifugiati in Turchia.<strong>Referendum olandese sull’associazione UE-Ucraina</strong>Forti sentimenti anti-UE sono stati rivelati in Olanda. Il trattato UE sull’Associazione per il Commercio e la Sicurezza con l'Ucraina, già firmato dal primo ministro olandese Mark Rutte e approvato dalle altre nazioni europee, è stato respinto da due terzi degli elettori olandesi il 7 aprile. Questo significa che il 64% degli elettori olandesi si oppongono, non solo al trattato, ma anche alle politiche europee per quanto riguarda la crisi dell’immigrazione nonché quella economica. La partecipazione è stata del 2% superiore alla soglia del <em>quorum</em>.Il risultato può essere interpretato come un segno di crescente euro-scetticismo dell’Olanda, che in questo momento detiene la presidenza dell'Unione Europea. Il dovere del governo olandese sarà quello di valutare come procedere, per soddisfare tutte le parti: mantenere l'accordo con l’Ucraina in vigore, o di elaborare, forse, un elenco di clausole di esenzione per l’Olanda.<strong>Volkswagen investe circa mezzo miliardo di euro nella digitalizzazione dei camion </strong>Al fine di migliorare le caratteristiche digitali dei veicoli pesanti, i produttori di camion hanno focalizzato la loro attenzione sull'automazione nel trasporto su strada e, secondo la dichiarazione pubblica effettuata in data 4 aprile, la divisione di produzione di camion di Volkswagen investirà circa mezzo miliardo di euro entro il 2020. La società aveva rafforzato la produzione sui camion prima che lo scandalo sulle emissioni fosse reso noto lo scorso settembre ed ora sta investendo sulle tecnologie di digitalizzazione e di mobilità, al fine di raggiungere un miglioramento della comunicazione dei sensori di bordo con frenata automatica e di altri sistemi nell’arco dei prossimi cinque anni. Tutte queste misure sono solo un esempio del prefissato scopo di superare uno scandalo che ha messo considerevolmente in pericolo la propria immagine.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La direttiva (CE) 95/46 del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:43:29 +0200</pubDate>
                        <title>Un commento in merito alla nuova circolare dell’Enac relativa ai requisiti per ottenere la licenza di trasporto aereo in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-commento-in-merito-alla-nuova-circolare-dellenac-relativa-ai-requisiti-per-ottenere-la-licenza-di-trasporto-aereo-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 23 dicembre 2015 l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), nell’ambito del proprio programma di semplificazione normativa, ha emesso la Circolare EAL 16/A avente ad oggetto i nuovi rilasci della licenza di esercizio del trasporto aereo, in sostituzione della precedente del 27 febbraio 2009, nel quadro del Regolamento (CE) No. 1008/2008<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> (di seguito il “Regolamento”).La finalità espressa della Circolare è “<em>l’adeguamento al Reg. (CE) n. 1008/2008 ed al mutato scenario economico del mercato, anche in considerazione delle indicazioni fornite dalla Commissione europea</em>”.Ed infatti, come sottolineato dalla Commissione europea nella sua comunicazione al Parlamento (COM 2013-129 finale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>), l’adeguatezza della posizione organizzativa, economica e finanziaria dei vettori è una condizione necessaria per la sicurezza delle operazioni e per la capacità di adempiere agli impegni assunti nei confronti degli utenti. Va ricordato che il mercato unico del trasporto aereo ha portato benefici significativi ai consumatori. Tra essi figurano una varietà più ampia di servizi aerei (come il progressivo sviluppo di vettori «a basso costo» e l’introduzione di nuove rotte) e una maggiore scelta di tariffe grazie all’aumento della concorrenza. Tuttavia, la concorrenza impone una pressione sempre maggiore sulle compagnie gestite in modo inefficiente o su quelle che rispondono in modo inadeguato alle richieste dei clienti, i cui punti critici vengono alla luce quando la domanda diminuisce e i costi aumentano. Pertanto, secondo la Commissione, “<em>L’aumento della concorrenza ha accompagnato l’aumento del numero di stati di insolvenza di compagnie aeree, con 105 vettori aerei di linea europei divenuti insolventi tra il 2000 e i primi sei mesi del 2012<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup><strong>[3]</strong></sup></a>. L’importanza di tali insolvenze va dalle piccole compagnie aeree, la cui offerta era relativamente ridotta e quindi con un impatto limitato, alle compagnie aeree più grandi</em>”.Ne consegue la necessità di intensificare il monitoraggio economico-finanziario svolto dagli Stati membri nei confronti dei vettori aerei in applicazione del Regolamento.Per questo motivo, la Circolare è - finalmente - molto più rigida nell’indicare i requisiti che devono essere soddisfatti dagli operatori aerei. E’ quindi necessario che la struttura aziendale preveda idonee figure professionali responsabili dell’attività amministrativa, economico-finanziaria e commerciale, e che, tra l’altro, i soggetti che gestiscono effettivamente e in modo continuativo l’attività d’impresa non siano stati dichiarati falliti.Inoltre, ai sensi dell'art. 5 della Circolare, l’impresa richiedente deve dimostrare di poter far fronte in qualsiasi momento ai propri impegni effettivi e potenziali stabiliti su presupposti realistici per un periodo di 24 mesi. Si deve, inoltre, dimostrare la capacità di sostenere i costi connessi con le operazioni secondo i propri piani economici in base, anche in questo caso, a presupposti realistici per un periodo di tre mesi dall’inizio delle operazioni senza tener conto delle entrate derivanti da tali operazioni.Dette condizioni, afferiscono, quindi, sia alla sostenibilità economico-finanziaria, sia alla liquidità dell’impresa.In particolare, nell'ambito della valutazione di sostenibilità economico-finanziaria, ENAC esamina anche gli strumenti a garanzia della solvibilità degli impegni assunti quali, a&nbsp; titolo di esempio, fideiussioni e contratti autonomi di garanzia.Per quanto riguarda la liquidità dell'impresa, si richiede che la stessa faccia affidamento, nel periodo considerato, sulle risorse monetarie autonomamente possedute, quali le disponibilità in conto corrente e i mutui.Ovviamente, un eccessivo ricorso al debito da parte della compagnia come fonte di finanziamento dovrà essere opportunamente valutato dall’ENAC in termini di solidità dell’impresa.Ai fini della valutazione dei suddetti requisiti si tiene conto, infine, della congruità del capitale sociale sottoscritto e versato, di cui l'impresa dà evidenza nel Business Pian presentato.Tali requisiti devono essere soddisfatti per tutta la validità della licenza e, di conseguenza, in qualsiasi momento l’ENAC ha la facoltà di sospendere la stessa: <em>(i)</em> in caso di mancata rispondenza ai requisiti per il rilascio della licenza; <em>(ii)</em> se il vettore non trasmette i bilanci nel termine prescritto; <em>(iii)</em> se il vettore omette di trasmettere documentazione o informazioni essenziali alla verifica delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Diversamente, la revoca della licenza è prevista qualora: <em>(i)</em> il vettore non provveda a ripristinare, nei termini stabiliti dall’ENAC, il rispetto dei requisiti per il rilascio della licenza; <em>(ii)</em> al termine del periodo di validità della licenza provvisoria si giunga alla conclusione che il vettore non è più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali; <em>(iii)</em> il vettore trasmetta deliberatamente informazioni false su un elemento sostanziale.Al riguardo, i vettori sono soggetti ad un monitoraggio delle condizioni economico·finanziarie con cadenza almeno trimestrale, al fine di avere visibilità della situazione anche nel corso dell'esercizio finanziario. Ove sussistano chiari segnali dell'esistenza di problemi finanziari o siano in corso procedimenti di insolvenza, il monitoraggio è effettuato con cadenza mensile al fine di valutare il mantenimento del requisito di solidità economico-finanziaria.Da segnalare, altresì, che, nel caso di mutamenti che influiscono sulla struttura giuridica e societaria del vettore, in particolar modo nel caso di fusione o acquisizione (ma anche nel caso di conferimento di azienda, come accaduto nel contesto dell’operazione Alitalia-Etihad), la licenza di esercizio sarà oggetto di riesame.E’ evidente che l’irrigidimento in termini di requisiti economico-finanziari e organizzativi che i vettori aerei devono garantire ai fini dell’ottenimento e del mantenimento della licenza di esercizio è strumentale ad assicurare in modo più efficace il regolare svolgimento delle attività di trasporto aereo; ENAC ha ora strumenti più adeguati e stringenti per monitorare e, auspicabilmente, prevenire le crisi aziendali che hanno portato negli ultimi anni all’insolvenza e alla conseguente instaurazione di procedure concorsuali nei confronti di compagnie aeree.D’altro lato, è da segnalare che la Circolare ha operato, dal punto di vista formale, una semplificazione degli adempimenti, privilegiando la trasmissione informatizzata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> della documentazione necessaria, reperibile in apposita sezione del sito dell’ENAC (<a href="http://www.enac.gov.it" target="_blank" rel="noreferrer">www.enac.gov.it</a>), nell’ottica della standardizzazione dei processi amministrativi interessati.<strong></strong><strong>&nbsp;</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> Cfr. <a href="http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/IT/1-2013-129-IT-F1-1.Pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/IT/1-2013-129-IT-F1-1.Pdf</a> .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> Questa cifra comprende riduzioni gestite (“wind downs”), acquisizioni e consolidamenti, che possono avere poca o nessuna incidenza sui passeggeri, come nel caso di BMI nel 2012.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> L’art. 6 della Circolare richiede che l’istanza sia trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dell’ENAC.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:42:21 +0200</pubDate>
                        <title>L’obbligo di pesatura dei container, tra imminente applicazione nei porti italiani e preoccupazione degli operatori di settore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lobbligo-di-pesatura-dei-container-tra-imminente-applicazione-nei-porti-italiani-e-preoccupazione-degli-operatori-di-settore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1 luglio 2016 dovrà essere effettivamente osservato l’obbligo di pesatura dei container, quale previsto dalla convenzione internazionale <em>“per la salvaguardia della sicurezza umana in mare</em>” (acronimo inglese SOLAS). La su detta convenzione, promulgata a seguito dell’accordo degli Stati membri dell’IMO (Organizzazione&nbsp; Marittima Internazionale) e per questi vincolante, già prevedeva alcune regole in merito all’obbligo di pesatura dei container da caricarsi a bordo di navi impiegate in rotte internazionali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Queste regole sono state enucleate, fin dall’origine, allo scopo di evitare un sovraccarico della nave, con conseguente pericolo per la sicurezza della navigazione e, quindi, per le persone e le merci a bordo.Nel 2014, il Comitato di Sicurezza Marittima (MSC) dell’IMO, con apposita Risoluzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, ha provveduto ad emendare le su dette norme della convenzione SOLAS, dettando obblighi ancora più stringenti sia in capo agli operatori marittimi che alle autorità nazionali deputate alla emanazione delle regole e modalità di applicazione della normativa internazionale nonché agli effettivi controlli in porto.In vista della prossima, necessaria implementazione delle norme SOLAS, nel mese di aprile 2016 si è tenuta una prima, informale, riunione tecnica presso il Ministero dei Trasporti Italiano. Detta riunione, aveva il duplice obiettivo di iniziare a programmare la predisposizione delle misure regolamentari ed applicative obbligatorie dal prossimo 1 luglio, ma anche di intavolare una discussione circa le difficoltà applicative dell’obbligo di pesatura dei container, ad oggi oggetto di forte preoccupazione da parte di terminalisti e caricatori e delle relative associazioni di settore.Poiché all’interno dell’Unione Europea non era stata ancora elaborata una “posizione comune” in merito, la Direzione Generale Mobilità e Trasporti (cd. DG Move) della Commissione Europea, ha convocato un meeting a Bruxelles tra le autorità nazionali competenti, in modo da poter adottare un piano o una prassi applicativa uniforme delle regole SOLAS sulla pesatura dei container entro i porti dell’Unione.In particolare, in ragione della discrezionalità lasciata dalla convenzione medesima agli Stati parti&nbsp; (ad eccezione della data di entrata in vigore, fissata per l’1 luglio 2016) i temi di discussione hanno riguardato: (i) la previsione di un adeguato periodo transitorio per la graduale implementazione dei processi di pesatura; (ii) la previsione di “intervalli di tolleranza” tra il peso dichiarato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ed il peso effettivo del container; (iii) le tipologie di strumentazione di pesatura accettate e le relative certificazioni; (iv) le autorità nazionali preposte al controllo della regolarità delle operazioni di pesatura.Ad esito di detta riunione, il 6 maggio scorso, l’Ammiraglio V. Melone, Comandante Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha firmato il Decreto dirigenziale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> attraverso cui si procede, per quanto riguarda i porti italiani, alla promulgazione delle norme regolamentari di applicazione dell’obbligo di pesatura dei container, quale previsto dalla convenzione SOLAS. Va riconosciuto che, il <em>corpus</em> regolamentare appena emanato non è il frutto del solo lavoro della DG Move ma di un’opera di coordinamento già da tempo in atto tra le amministrazioni degli Stati UE maggiormente interessati al traffico internazionale quali, per l’appunto, Italia, Olanda, Danimarca e Gran Bretagna.In particolare, con il Decreto Dirigenziale del 6 maggio 2016, è stato stabilito: (i) un periodo transitorio dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, finalizzato alla graduale implementazione dei processi di pesatura; (ii) che durante tale periodo transitorio, venga concesso un “intervallo di tolleranza” con un limite massimo di scostamento tra il peso dichiarato ed il peso effettivo di 500 kg; (iii) la possibilità di utilizzo di strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentari purché l’errore massimo non superi i su detti 500 kg<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>; (iv) che i controlli in merito siano affidati alle Capitanerie di Porto competenti per ciascun porto.La nota stampa rilasciata in occasione della promulgazione del Decreto dirigenziale, annuncia, peraltro, l’attuale lavoro di predisposizione di una circolare esplicativa e di dettaglio per l’applicazione del Decreto medesimo.Sino a questo a punto abbiamo trattato delle questioni di carattere legislativo – regolamentare ed istituzionale. E’, però, altrettanto rilevante dare conto delle posizioni e delle reazioni degli operatori del settore marittimo e delle relative associazioni di categoria.Se da un lato, in occasione dell’annuale seminario dell’Associazione Agenti Marittimi, attraverso l’analisi e l’esposizione di un’indagine condotta presso il porto di Venezia, si è rilevata la necessità di applicazione effettiva dell’obbligo di pesatura a motivo dei rilevanti scostamenti tra “peso dichiarato” e “peso effettivo” dei container movimentati, d’altra parte, tutti gli operatori di settore e le loro associazioni di categoria hanno manifestato alcune comprensibili preoccupazioni.Con specifico riferimento al Decreto dirigenziale, gli operatori del settore hanno portato all’attenzione alcuni aspetti critici. In particolare:</p><ul> <li>la mancata indicazione degli strumenti di pesatura approvati e come possano questi ultimi essere, ad oggi, reperiti;</li> <li>le modalità regolamentari di pesatura ancora definite da provvedimento legislativo del 1992<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, il quale non regola specificamente la materia ma detta metodi regolamentari di pesatura delle più svariate categorie (persone, farmaci,, pedaggi, etc. ...);</li> <li>il fatto che la soglia di tolleranza vigente sino al 2017 in caso di discostamento tra il peso dichiarato ed il peso effettivo dei container, sia stata fissata a soli 500 kg e, quindi, ad un peso inferiore rispetto a quanto auspicato in sede di meeting presso il Ministero dei Trasporti.</li></ul><p>Quanto alle conseguenze concrete di attuazione dell’obbligo di pesatura dei container, i timori maggiormente condivisi attengono:</p><ul> <li>al rischio di rallentamento delle operazioni di carico e scarico dei container nonché</li> <li>al verosimile congestionamento delle banchine ed il possibile mancato imbarco dei container nel caso in cui le operazioni di pesatura non venissero effettuate entro gli slot concessi alle navi in porto.</li></ul><p>In ogni caso, gli operatori del settore e le loro associazioni di categoria hanno anticipato che profitteranno del termine loro concesso sino al 20 maggio 2016, per la presentazione di osservazioni al Decreto Dirigenziale, termine concesso in vista del rilascio della Circolare esplicativa, la cui pubblicazione è prevista per il mese di giugno.Vi terremo, naturalmente, informati degli sviluppi della questione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La Regola VI/2 – <em>“Verified Gross Mass</em>”, prevede, infatti, che si debba procedere alla pesatura obbligatoria dei container attraverso l’acquisizione della “massa lorda dei container verificata” prima dell’imbarco dello stesso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Risoluzione MSC, 380 (94) del 21.11.2014.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per “peso dichiarato”, si intende: il peso dichiarato al momento del booking del contenitore, il peso rilevato dalle istruzioni per l’emissione della polizza di carico, il peso dichiarato all’ingresso del terminal per l’imbarco ed il peso dichiarato sulla bolla di esportazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Decreto dirigenziale n. 447 del 2016, del 6 maggio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> O, in alternativa, un errore massimo non superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati. Vds. D. dirigenziale n. 447 del 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> D. Lgs. n. 517 del 1992.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:41:21 +0200</pubDate>
                        <title>La CGUE dichiara legittimi i controlli «a posteriori» delle dichiarazioni doganali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cgue-dichiara-legittimi-i-controlli-a-posteriori-delle-dichiarazioni-doganali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha, recentemente, avuto modo di dichiarare la legittimità dei controlli doganali «<em>a posteriori</em>» e l’incompatibilità con la normativa europea di una normativa nazionale che imponga limiti su detti controlli.Nel caso in esame, una società lettone importava, nel 2007, delle biciclette provenienti dalla Cambogia, accompagnate dal certificato di origine emesso dal governo cambogiano. La società, avendo prodotto il certificato richiesto ai sensi della normativa UE, non aveva versato né l’IVA, né i dazi doganali relativi ai prodotti importati.Nel 2008, l’Amministrazione fiscale lettone procedeva a un primo controllo dal quale non risultava alcuna irregolarità. Tuttavia, nel corso del 2010, avendo ricevuto delle informazioni dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), circa la non conformità del certificato d’origine alle disposizioni del diritto dell’Unione Europea, l’Autorità fiscale lettone emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società, contestando il mancato pagamento di IVA e dazi doganali.La società impugnava tale avviso di accertamento ritenendolo illegittimo, in quanto frutto di un secondo controllo «<em>a posteriori</em>», come tale vietato dalla legge lettone. L’Autorità fiscale si difendeva affermando che l’articolo 78, paragrafo 3 del Codice Doganale Comunitario (“CDC”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> consentiva di reiterare i controlli già effettuati, entro il termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione. La società eccepiva, però, che il diritto nazionale lettone consentiva un riesame solo nel caso in cui venisse contestualmente avviato un procedimento penale per frode o altri reati connessi, circostanza non verificatasi nel caso concreto.Il Giudice del rinvio chiedeva quindi alla CGUE se la normativa nazionale lettone, nel prevedere tale limitazione dei controlli, fosse o meno compatibile con l’articolo 78, paragrafo 3 del CDC.La Corte ha innanzitutto evidenziato come la ratio del CDC sia quella di garantire la corretta applicazione delle imposte. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto conforme al diritto dell’Unione Europea l’adozione di tutte le misure necessarie per la regolarizzazione della situazione, alla luce dei nuovi elementi emersi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, qualora si rilevi che siano stati effettivamente commessi errori o omissioni materiali, ovvero errori interpretativi della normativa applicabile.È, inoltre, imperativo che tali revisioni e controlli a posteriori rispettino i principi generali del diritto dell’Unione Europea, segnatamente quelli derivanti dal principio di certezza del diritto e, in quanto corollario di quest’ultimo, dal principio della tutela del legittimo affidamento.Su questo tema, la CGUE si è più volte espressa nel senso che il principio della certezza del diritto intende garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici e richiede che la situazione di un debitore, con riferimento ai suoi diritti e ai suoi obblighi nei confronti dell’amministrazione fiscale o doganale, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.La stessa Corte, a tale riguardo, ha, inoltre, già da tempo chiarito come l’imposizione di un termine di prescrizione ragionevole sia funzionale a tutelare l’interesse della certezza del diritto e non impedisca quindi l’esercizio, da parte del singolo, dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Nella fattispecie in esame, lo stesso CDC<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, all’articolo 221, paragrafo 3, prevede un termine di tre anni per la comunicazione di eventuali nuove obbligazioni doganali. Pertanto, la CGUE ha ritenuto che gli operatori economici siano adeguatamente tutelati e che il principio della certezza del diritto sia rispettato.Infine la Corte ha statuito che, in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento, gli operatori economici non possano fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente (ad es. una obbligazione doganale) ove essa sia ancora suscettibile di modifica discrezionale da parte delle autorità nazionali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>,. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui si verifichino nuovi elementi di fatto che legittimino l’intervento delle predette novità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Per tutto quanto sopra la Corte ha, quindi, concluso per l’incompatibilità della normativa lettone con le disposizioni del Codice Doganale Comunitario.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Regolamento (CE) 2913/1992<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Vds., in tal senso, sentenza Terex Equipment e a. C-430/08 e C-431/08, EU:C:2010:15, punto 62<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vds., in tal senso, sentenze Alstom Power Hydro, C-472/08, EU:C:2010:32, punto 16, e Elsacom, C-294/11, EU:C:2012:382, punto 29<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Vds., in tal senso, sentenze Barth, C-542/08, EU:C:2010:193, punto 28, e CIVAD, C-533/10, EU:C:2012:347, punto 23<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Secondo la giurisprudenza, la previsione può essere sia europea, che nazionale. Si veda in tal senso la sentenza Greencarrier Freight Services Latvia, C-571/12, EU:C:2014:102, punto 40<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Vds., in particolare, sentenza Plantanol, C-201/08, EU:C:2009:539, punto 53<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Vds., in tal senso, sentenza Lagura Vermögensverwaltung, C-438/11, EU:C:2012:703, punto 30.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:25:33 +0200</pubDate>
                        <title>Azioni dirette nei confronti dei P&amp;I Club – il caso “YUSUF CEPNIOGLU”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azioni-dirette-nei-confronti-dei-pi-club-il-caso-yusuf-cepnioglu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Diversi ordinamenti europei, quali per esempio quello spagnolo, turco e finlandese, consentono ad un soggetto danneggiato - a determinate condizioni - di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del danneggiante per ricevere il risarcimento del danno. Si tratta certamente di norme dirette a favorire le vittime di un sinistro.Il tema assume peculiare rilevanza se pensiamo ai reclami che - in linea di principio - potrebbero essere avanzati direttamente dai danneggiati nei confronti dei P&amp;I Club degli armatori responsabili di un sinistro (tentando di bypassare così la classica clausola “<em>pay to be paid</em>” che caratterizza le coperture dei P&amp;I Club<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>).Come noto, tuttavia, le coperture P&amp;I prevedono frequentemente quale legge applicabile al contratto la legge inglese e demandano ad un arbitrato a Londra la risoluzione di eventuali controversie.Ciò comporta il serio rischio che l’applicazione delle norme sopra citate venga impedita dai giudici inglesi, come ci mostra la sentenza resa dalla Corte di Appello inglese nella causa Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) v Containerships Denizcilik Nakliyat Ve Ticaret AS (il caso “<em>YUSUF CEPNIOGLU</em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> , che risulta pertanto molto significativa da un punto di vista pratico.<u>I fatti</u></p><ul> <li>nel marzo 2014, la m/n “<em>YUSUF CEPNIOGLU</em>” (allora noleggiata dalla Containerships Denizcilik Nakliyat Ve Ticaret AS – i noleggiatori) si incaglia presso l’isola greca di Mykonos. Ne consegue la perdita totale del carico, trasportato sulla base di 74 polizze di carico emesse dai predetti noleggiatori. La legge e la giurisdizione previste dalle polizze di carico in parola sono quelle turche. I relative reclami vengono notificati sia all’armatore della nave sia ai noleggiatori;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></li> <li>i noleggiatori iniziano un procedimento arbitrale a Londra nei confronti dell’armatore della nave sulla scorta delle norme stabilite nel contratto di noleggio. L’armatore, essendo membro di un P&amp;I Club, ha un’assicurazione di responsabilità regolata dalle norme che disciplinano la copertura offerta dal P&amp;I Club in parola;</li> <li>tali norme prevedono la legge inglese quale legge applicabile al contratto assicurativo, l’instaurazione di un arbitrato a Londra e la classica clausola “<em>pay to be paid</em>” che caratterizza le coperture dei P&amp;I Club;</li> <li>ai sensi dell’art. 1478 della legge turca che regola i contratti assicurativi, “<em>la parte danneggiata può reclamare il proprio danno fino alla concorrenza della somma assicurata direttamente nei confronti dell’assicuratore a condizione che il reclamo sia avanzato entro il termine di prescrizione contrattualmente previsto”; </em></li> <li>posto che l’armatore appare insolvente, i noleggiatori decidono di chiedere l’indennizzo per i danni sofferti direttamente al P&amp;I Club ai sensi della norma turca sopra citata. I noleggiatori intraprendono quindi un procedimento in Turchia nei confronti del P&amp;I Club;</li> <li>tuttavia, il P&amp;I Club ottiene dalla Commercial Court un’<em>anti-suit injunction</em> per bloccare il procedimento instaurato in Turchia dai noleggiatori. Secondo il P&amp;I Club, dato che il contratto assicurativo con l’armatore prevede la legge inglese quale legge applicabile e l’instaurazione di un arbitrato a Londra, è diritto del Club che ogni reclamo avanzato nei propri confronti venga demandato al giudizio arbitrale previsto dal contratto assicurativo. Il P&amp;I Club, inoltre, osserva come la clausola “<em>pay to be paid</em>” non verrebbe applicata nel procedimento turco<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>;</li> <li>i noleggiatori hanno appellato davanti alla Corte di Appello la decisone della Commercial Court che ha concesso l’<em>anti-suit injunction</em>.</li></ul><p><u>Le principali questioni giuridiche affrontate dalla Corte </u>Le principali questioni giuridiche affrontate in questo caso possono essere riassunte in due punti:</p><ol> <li>La qualificazione del reclamo</li></ol><p>La Corte di Appello doveva stabilire se il diritto dei noleggiatori di citare in giudizio direttamente il P&amp;I Club fosse un diritto di natura contrattuale oppure un diritto di azione indipendente dal contratto assicurativo. Nel primo caso, il diritto in parola sarebbe stato regolato dalla legge inglese in quanto legge applicabile al contratto di assicurazione, mentre nel secondo caso tale diritto sarebbe stato regolato dalla sopra citata legge turca. La Corte ha ritenuto che il diritto, previsto dalla legge turca, di agire direttamente nei confronti del P&amp;I Club si sostanzi, in pratica, nel diritto di far valere il contratto assicurativo concluso dal P&amp;I Club e dall’armatore piuttosto che in un autonomo diritto di azione. Secondo la Corte, dunque, posto che i noleggiatori stavano esercitando un diritto contrattuale, questi erano tenuti a rispettare le clausole relative alla legge applicabile ed all’arbitrato previste dal contratto e quindi ad accettare che il reclamo fosse soggetto alla legge inglese (con arbitrato a Londra).</p><ol start="2"> <li>L’<em>anti-suit injunction</em></li></ol><p>Un’<em>anti-suit injunction </em>può essere concessa quando una parte agisce in violazione di una clausola di giurisdizione esclusiva oppure quando il procedimento straniero è vessatorio ed oppressivo. La Corte di Appello, avendo qualificato il reclamo dei noleggiatori quale reclamo di carattere contrattuale ed avendo quindi stabilito il dovere dei noleggiatori di accettare le clausole relative alla legge applicabile ed all’arbitrato, ha ritenuto che il procedimento turco avrebbe privato il P&amp;I Club dei propri diritti contrattuali (previsti dalle clausole sopra citate) ed avrebbe impedito allo stesso P&amp;I Club di poter invocare la clausola “<em>pay to be paid</em>”. Vi era dunque una violazione dei termini contrattuali. Inoltre, le predette circostanze rendevano effettivamente vessatorio ed oppressivo il procedimento turco dal punto di vista del P&amp;I Club. Di conseguenza, la Corte ha confermato l’<em>anti-suit injunction</em>.<u>Un breve commento</u>La Corte ha dato priorità ai diritti contrattuali del P&amp;I Club rispetto al diritto di azione diretta previsto dalla legge turca. Questa sentenza è molto importante (e positiva) per I P&amp;I Club, andando a costituire un precedente sulla base del quale i P&amp;I Club (e tutte le compagnie di assicurazione) potranno facilmente ottenere un’<em>anti-suit injunction </em>per fronteggiare possibili azioni dirette avanzate nei propri confronti sulla scorta di leggi straniere che consentono alla parte danneggiata di citare in giudizio direttamente l’assicuratore del danneggiante senza dover prima citare quest’ultimo.Da un punto di vista legale, la posizione della Corte appare a nostro avviso corretta, anche se chiaramente sfavorevole agli interessi dei soggetti danneggiati.In ogni caso, notiamo che il 1 Agosto 2016 entrerà in vigore nel Regno Unito il <em>Third Parties (Rights Against Insurers) Act</em>. Questa normativa implementerà il diritto del terzo danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del danneggiante, qualora quest’ultimo risulti insolvente.Vedremo quale impatto tale normativa avrà su casi analoghi a quello della M/v “<em>YUSUF CEPNIOGLU”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Questa clausola consente al P&amp;I Club di non liquidare il danno all’armatore fino a quando quest’ultimo non abbia liquidato il danno ai soggetti danneggiati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> [2016] EWCA Civ 386.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Entrambe società turche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La clausola “<em>pay to be paid</em>” forniva al P&amp;I Club un’integrale difesa rispetto al reclamo avanzato dai noleggiatori, posto che l’armatore non aveva liquidato il danno.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:24:38 +0200</pubDate>
                        <title>Lavoro marittimo: il nuovo regime italiano delle ispezioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavoro-marittimo-il-nuovo-regime-italiano-delle-ispezioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 24 marzo 2016 è entrato in vigore il D.lgs. n. 32/2016, che completa il processo di riforma della disciplina sulle tutele fondamentali per i lavoratori marittimi.Il provvedimento dà, infatti, attuazione alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE ed istituisce un articolato sistema di controllo, comprensivo anche di ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori marittimi soddisfino i requisiti fissati dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.186/2006 sul lavoro marittimo.Le disposizioni del decreto si applicano a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima; per le navi che non effettuano viaggi internazionali e la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT verrà emanato un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di tenere conto delle specifiche condizioni. Con riferimento alle navi battenti bandiera non italiana ed i relativi equipaggi, che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale, le attività ispettive continuano ad essere disciplinate dal D.lgs. n.53/2011, che prevede specifiche regole per selezionare le navi da ispezionare e le tipologie di ispezioni da attuare, al fine di ridurre l’utilizzo di navi che non rispettino i requisiti minimi di sicurezza.Al Ministero dei Trasporti è affidato il compito di dettare la successiva disciplina regolamentare e di svolgere funzioni di coordinamento generale anche con il comando generale del corpo delle capitanerie di porto e con l’ispettorato nazionale del lavoro, inclusa la programmazione di campagne ispettive mirate.Le attività ispettive da effettuarsi sulle navi hanno un oggetto molto ampio in quanto comprendono sia la verifica del rispetto delle previsioni della Convenzione n.186/2006 che delle altre norme di materia di diritto del lavoro. In particolare sono previste 4 tipologie di ispezioni:</p><ul> <li>ispezione iniziale per navi nuove;</li> <li>ispezione intermedia per navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per navi che effettuano viaggi internazionali con una stazza inferiore a 200 GT;</li> <li>ispezione di rinnovo per navi nuove o esistenti;</li> <li>ispezione addizionale per navi nuove o esistenti.</li></ul><p>A tali tipologie si aggiunge anche l’ispezione avviata a seguito di presentazione di un esposto da parte di un lavoratore in ordine ad una presunta violazione della Convenzione (es. in materia di orario di lavoro).Durante i controlli, l'ispettore potrà salire a bordo delle navi liberamente e senza preavviso, informando il comandante o la persona responsabile soltanto all’inizio dell’ispezione. L’ispettore può acquisire informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della Convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo. Egli può anche chiedere l'esibizione di ogni documento relativo all'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformità con la Convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Inoltre, l’ispettore verifica l’avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa e la possibilità di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della Convenzione, che deve essere presente in copia a bordo delle navi.Nell’ipotesi in cui l’ispettore rilevi gravi deficienze nell’attività della nave che, singolarmente o nel loro complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori ha l’obbligo di informare l’autorità locale competente che dovrà disporre la sospensione dell’attività. Le operazioni sono sospese fino all’eliminazione della violazione o fino che l’ispettore non stabilisce le condizioni alle quali l’attività può continuare.Nei casi in cui venga accertato in sede di ispezione che le condizioni di vita e di lavoro a bordo della nave rappresentano un evidente pericolo per l’incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori ovvero venga accertata una grave e ripetuta violazione delle previsioni della Convenzione n.186/2006 l’ispettore può disporre il fermo della nave, con divieto di prendere il mare.Al termine dell’attività di controllo l’ispettore deve procedere alla verbalizzazione di quanto rilevato, in lingua italiana ed inglese, notificando una copia del verbale al comandante della nave, che dovrà affiggerla in bacheca e alle competenti aziende sanitarie locali e agli uffici di sanità marittima, di frontiera e al Ministero.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:23:33 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento italiano sulle concessioni portuali: fumata grigia da parte del Consiglio di Stato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-italiano-sulle-concessioni-portuali-fumata-grigia-da-parte-del-consiglio-di-stato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I terminalisti portuali dovranno attendere ancora. Si è infatti risolto in una fumata grigia il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Governo, recante la disciplina di affidamento in concessione di aree e banchine comprese nell’ambito portuale.Con il richiamato provvedimento si intende dare finalmente piena attuazione all’art. 18 della legge n. 84 del 1994, che attribuisce ad un decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle finanze, il compito di stabilire le regole relative alla durata ed ai rinnovi delle concessioni portuali, nonché alla quantificazione dei relativi canoni demaniali.In particolare, l’attenzione degli addetti ai lavori circa l’emanando regolamento si è concentrata sin dall’inizio sulle procedure di affidamento delle concessioni, che – ai sensi del citato art. 18 l. n. 84/94 – deve essere disposto «<em>sulla base di idonee forme di pubblicità</em>», nonché sulle forme di verifica dell’Autorità Portuale circa l’effettiva realizzazione del programma di attività presentato dal terminalista al momento della domanda di concessione e la compatibilità dello stesso con i piani di sviluppo del porto.Infatti, è fuor di dubbio l’estrema importanza rappresentata dall’individuazione di una procedura trasparente ed imparziale – sia in fase di avvio del rapporto concessorio, che in caso di prematura terminazione – per assicurare la concorrenzialità all’interno del porto. E ciò è stato ribadito, con il parere in esame, dallo stesso Consiglio di Stato, secondo il quale le concessioni sono atti «<em>di per sé idonei a circoscrivere gli ambiti di esercizio della libera attività di impresa in concorrenza, e per i quali è perciò necessario individuare – in adeguamento alle norme comunitarie – criteri di trasparenza nella scelta dei concessionari e meccanismi di contendibilità del mercato, eliminando sistemi preferenziali</em> <em>e diritti di insistenza</em>».Ad oggi in linea di massima sono previste tre procedure per il rilascio della concessione portuale, così come disciplinate dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (DPR n. 328/1952).Le ipotesi contemplate da tali procedure hanno rispettivamente ad oggetto: (i) il rinnovo al precedente concessionario senza formalità di istruttoria, purché si tratti di provvedimento di durata non superiore a quattro anni e non vi siano impianti di difficile rimozione; (ii) la concessione definitiva, di durata superiore al quadriennio o che importi impianti di difficile rimozione, che prevede un formale procedimento istruttorio da parte dell’autorità portuale; (iii) la concessione provvisoria, rilasciata “<em>senza formalità di istruttoria</em>” a favore del soggetto che ha inoltrato un’istanza per il rilascio di una concessione definitiva, per garantire <em>medio tempore</em> la funzionalità dell’uso del bene demaniale.In particolare, a norma dell’articolo 18 del DPR n. 328/1952, qualora si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità e lo scopo, l’Autorità portuale deve provvedere alla pubblicazione della domanda di assentimento, per garantire opponibilità e partecipazione di soggetti terzi potenzialmente interessati.A tale riguardo, ad avviso del supremo consesso amministrativo – pur confermando ampia condivisione delle linee generali di intervento attuativo dell’Amministrazione – lo schema di decreto presenta plurime e rilevanti lacune sotto il profilo della discrezionalità dell’amministrazione nella selezione del concessionario portuale, “partner operativo privato” con il quale raggiungere l’obiettivo dello sviluppo dei traffici del porto.Infatti, il richiamo alla procedura ad evidenza pubblica <em>ex </em>art. 18, DPR 328/1952 (cd. “avviso <em>ad opponendum</em>”) risulta di per sé insoddisfacente, perché la stessa, sebbene garantisca la pubblicità e visibilità dell’azione amministrativa, non riesce a limitare adeguatamente l’operato dell’ente pubblico: la mancata previsione di un bando e l’assenza di qualsivoglia predeterminazione dei criteri di scelta delle domande segna un’evidente distanza rispetto ad un procedimento di gara vero e proprio.In altri termini, il Consiglio di Stato ritiene necessario ancorare la scelta del concessionario portuale a prerequisiti di obiettività rigorosi, al fine di comparare le domande in gara sulla base dei piani di investimento prospettati, del valore delle prestazioni rese e, in definitiva, della complessiva affidabilità dell’impresa: «<em>la selezione del concessionario dovrebbe tendere ad una normalizzazione dei margini di discrezionalità, acquisendo le caratteristiche effettive della “procedura di gara”, ove la più proficua utilizzazione del bene è definita sulla base di criteri obiettivi, mentre le valutazioni legate al programma di attività potranno essere parametrate a indici di ottimizzazione dello sviluppo dei traffici del porto, rimanendo comunque elemento chiave del giudizio comparativo</em>».A tale scopo, il parere si conclude con la richiesta al Ministero competente di fornire in tempi rapidi alcuni chiarimenti ritenuti necessari per concludere l’esame del provvedimento e rendere a breve la valutazione finale. In specie, si tratta di verificare la compatibilità del decreto, non solo con le disposizioni previste dal provvedimento di riforma delle autorità portuali, anch’esso in fase di definizione, ma anche con le previsioni della proposta della Commissione europea di Regolamento sui servizi portuali (COM/2013/296), e soprattutto di “<em>adeguare e comunque coordinare</em>” il testo in esame con il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016), recentemente entrato in vigore.Tale attività di raffinazione del testo sarà determinante per ottenere il “via libera” del Consiglio di Stato in sede di parere definitivo, e l’auspicata tempestività dell’amministrazione competente, poi, permetterà di chiudere a stretto giro un’attesa di ben 22 anni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:21:45 +0200</pubDate>
                        <title>Le Autorità Portuali possono ancora davvero considerarsi come Pubbliche Amministrazioni o sono imprese?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-autorita-portuali-possono-ancora-davvero-considerarsi-come-pubbliche-amministrazioni-o-sono-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Brevi note a margine del progetto di riforma della cd. “legge portuale” alla luce del recente parere del Consiglio di Stato (e di alcuni interessanti precedenti del diritto europeo).E’ dibattito ormai all’ordine del giorno quello della riforma della legge n. 84/94.Come noto, dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni, si è ora anche espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 435/2016 del 27 aprile 2016.L’esito del parere non è stato esattamente quello che in molti avrebbero auspicato per una “veloce” definizione del progetto di riforma della legge portuale.Per le ragioni di sintesi che la presente sede impone ci si soffermerà solamente sulle considerazioni cui è approdato da ultimo il Consiglio di Stato in merito al riconoscimento della natura (di Pubblica Amministrazione) delle Autorità Portuali.In particolare, il Consiglio di Stato non solo boccia la possibilità che la gestione dei porti possa essere affidata a delle società pubbliche - ipotesi da alcuni prospettata (tra cui le Regioni) - ma addirittura «<em>dubita</em> <em>circa la compatibilità e l’utilità di adottare la forma giuridica della società partecipata, avuto riguardo agli interessi pubblici in gioco nel settore specifico, nella generale considerazione che <strong><u>l’attività delle Autorità non è riconducibile nell’ambito dell’attività di impresa</u></strong>, dovendo necessariamente svolgersi nel rispetto degli obblighi di servizio a tutela degli utenti e, pertanto, in questo contesto, appare essenziale il momento delle regolazione pubblica e, comunque, l’ineliminabile stringente incidenza del socio pubblico nella governance societaria</em>»Su questo dibattuto tema ci si limita ad evidenziare(i) il radicale – e inspiegabile - cambiamento di rotta rispetto all’impostazione interpretativa dal medesimo Consiglio di Stato assunta in precedenza;(ii) il radicale – e altrettanto inspiegabile – contrasto di tale indirizzo con le statuizioni (vincolanti) del diritto europeo.Il dibattito, oltre che di interesse sotto il profilo giuridico, ha importanti conseguenze anche per gli operatori portuali che quotidianamente si rapportano con le Autorità Portuali per questioni attinenti alle loro imprese nei diversi porti italiani.Per fare un esempio, se l’Autorità Portuale dovesse considerarsi un’impresa, la sua condotta (nei confronti degli operatori portuali) assumerebbe una indubbia rilevanza anche sotto il profilo <em>antitrust</em>.Si pensi infatti al caso in cui due operatori portuali operanti nel medesimo settore dovessero ricevere un trattamento ingiustificatamente diverso nell’ambito di una identica o analoga fattispecie (in materia di canoni demaniali, di opere di infrastrutturazione richieste e non ottenute, sulle diversi condizioni d’uso del bene demaniale concesso o dell’attività dell’uno rispetto all’altro, ecc..): l’eventuale riconoscimento della natura di impresa della Autorità Portuale - in tali casi - potrebbe in ipotesi assumere una chiara rilevanza per l’eventuale violazione dei principi nazionali e comunitari posti a presidio della concorrenza (potendo delineare condotte dell’Autorità Portuale riconducibili al cd. “abuso di posizione dominante”).Questo a livello locale.Ma a livello nazionale è altrettanto noto che le Autorità Portuali trovino in Assoporti l’associazione che le riunisce: per cui, sempre in ipotesi, gli atti da loro assunti potrebbero anche delineare condotte a loro volta censurabili come “intese” vietate dal diritto comunitario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Venendo a quanto sopra sarà utile ricordare <strong>il parere n. 2361 del 25 luglio 2008,</strong> con cui il Consiglio di Stato aveva già avuto modo di evidenziare che le Autorità Portuali, in virtù della loro disciplina dettata dalla L. 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, non possono essere annoverate tra le pubbliche amministrazioni (dovendo semmai considerarsi più accostabili alla figura dell’Ente pubblico economico).Più in dettaglio, secondo il parere medesimo, non sarebbe possibile ricondurre le Autorità Portuali alla figura tradizionale dell'imprenditore pubblico, cioè a quella di una struttura avente caratteristiche tali da consentirne, in via di immediata ed agevole interpretazione, la definizione in termini di impresa riconducibile alla nozione classica dell’ente pubblico economico.Nondimeno, sempre il citato parere, continua però precisando che non può altrettanto pacificamente affermarsi che le Autorità Portuali siano pubbliche amministrazioni in senso propriamente soggettivo ed oggettivo, in quanto dotate esclusivamente di poteri pubblicistici di regolazione o erogazione di servizi ed attività “amministrative”, per soddisfare interessi di natura generale di carattere non industriale né commerciale, secondo la terminologia comunitaria riferita agli organismi di diritto pubblico.In sostanza si tratta di soggetti che perseguono certamente anche il soddisfacimento di «<em>bisogni di natura industriale e commerciale</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Pertanto, sempre secondo tale parere reso nel 2008, le Autorità Portuali sarebbero Enti che, seppure non in possesso dei requisiti formali classici dell’Ente pubblico economico (agire per fini di lucro, perseguire finalità esclusivamente economiche, cioè operare con criteri di economicità, essere sottoposti alle procedure concorsuali speciali, ecc.) avrebbero una forte connotazione economica, che, in molte parti, non si discosterebbero da quella propria degli enti pubblici economici.Anche la sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato è dello stesso parere.Nella sentenza n. 1210/2015 (Consiglio di Stato – Sezione Quarta) del 10.03.2015 i massimi giudici amministrativi hanno testualmente affermato che «<em>secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 45, par. 4, T.F.U.E. deve ricevere un’interpretazione e un’applicazione uniformi nell’intera Unione e non può pertanto essere rimessa alla totale discrezionalità degli Stati membri</em>».Ed è appunto la Corte di Giustizia che offre la soluzione vincolante (ed invalicabile) che risulta del tutto valicata dalla pozione assunta da ultimo dal Consiglio di Stato con il recente del 27 aprile 2016.Secondo una relativamente recente decisione della Corte di Giustizia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, infatti, le Autorità Portuali italiane non potrebbero essere ricomprese nel novero delle pubbliche amministrazioni secondo il diritto europeo, precisando addirittura come l’impiego presso le Autorità Portuali non possa essere sussunto nella categoria dell’impiego pubblico.Si noti peraltro che la pronuncia della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato appaiono lungi dal poter essere circoscritte al solo contesto del rapporto di lavoro presso le Autorità Portuali, avendo invece implicazioni di ben più ampio respiro sulla vera natura delle Autorità Portuali (e delle funzioni svolte dal proprio Presidente).Difatti, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, quest’ultima è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale su una fattispecie in cui il tema principale ruotava attorno alla legittimità o meno di escludere un cittadino non italiano dalla possibilità di svolgere il ruolo di Presidente di un’Autorità Portuale assumendo che tale incarico avrebbe coinvolto l’esercizio di pubblici poteri che la normativa italiana (ovviamente secondo le prospettazione della Avvocatura della Stato) non gli avrebbero consentito in ragione della sua diversa cittadinanza, essendo a ciò facoltizzato lo Stato Italiano dall’art. 45 par. 4, T.F.U.E.In questa sentenza la Corte Europea (che rispondeva ad un quesito posto dal Consiglio di Stato) ha esaminato le funzioni svolte in concreto dalle Autorità Portuale e dal proprio Presidente delineando il seguente contesto puntualmente ripreso dalla sentenza del Consiglio n. 1210/2015 del 2015:<em>«- ancora secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 45, par. 4, T.F.U.E. riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno a oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza;</em><em>- per contro, la deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E. non trova applicazione a impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta;</em><em>- in concreto, le funzioni attribuite al presidente di un’Autorità portuale comportano bensì poteri d’imperio (poteri di ingiunzione e poteri di adottare provvedimenti di carattere coattivo), in astratto suscettibili di rientrare nella deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E.;</em><em>- tuttavia, il ricorso a tale deroga non può essere giustificato dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca poteri d’imperio al presidente di un’Autorità portuale, ma è necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale dal titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività;</em><em>- inoltre, tale deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi generali dello Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri d’imperio vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte di cittadini di altri Stati membri;</em><em>- nella specie, risulta che i poteri del presidente di un’Autorità portuale costituiscono una parte marginale della sua attività, <strong><u>la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica</u></strong> che non può essere modificato dal loro esercizio e i medesimi poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in circostanze eccezionali</em>»Ed è questo il punto.Punto che risulta ancor meglio esplicitato nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale, Nils Wahl, secondo cui:«<em>Certamente, il presidente di un’autorità portuale esercita poteri decisionali ed esecutivi riguardo ai compiti attribuiti allo stesso dall’articolo 8, comma 3, lettere h), i) e m) della legge n. 84/1994.</em><em>Tuttavia, dopo un esame più approfondito, non ritengo che l’esercizio di tali poteri sia sufficiente per soddisfare le condizioni assai rigorose dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE. Da un lato, mi sembra che<u> i poteri conferiti riguardo alla <strong>concessione di autorizzazioni e permessi per usare determinate aree portuali </strong>o per<strong> esercitare determinate attività all’interno dell’aerea portuale</strong></u> siano, in sostanza,<u> paragonabili a quelli esercitati da imprese private che svolgono un’attività industriale o commerciale. </u>In particolare,<u> <strong>nonostante il fatto che essi assumano la forma di atti amministrativi</strong> e riguardino proprietà demaniali, gli atti adottati dal presidente di un’autorità portuale in tale contesto <strong>sono, da un punto di vista economico,</strong> <strong>analoghi ai contratti di affitto o di locazione di proprietà che possono essere conclusi tra imprese private</strong></u>. Dall’altro, l’obiettivo principale perseguito dal presidente di un’autorità portuale nello svolgimento dei suoi compiti a tal riguardo è – come evidenziato dal governo italiano – garantire un uso efficiente e proficuo delle proprietà demaniali gestite dall’autorità portuale. In altre parole, <strong><u>la «stella polare» che guida l’attività del presidente a tal riguardo è l’interesse finanziario ed economico dell’autorità che egli presiede</u></strong><u>, piuttosto che l’interesse più generale della comunità</u></em>».In tale contesto, alla luce del recente parere n. 435/2016 espresso dal Consiglio di Stato in merito al processo di riforma della legge portuale, sembra quindi potersi affermare che sia nuovamente arretrata la linea di “<em>confine</em>” tra l’Autorità Portuale intesa, da una parte, come pubblica amministrazione che esercita attività di contenuto economico e di impresa e, da altra, di ente pubblico unico gestore di poteri pubblicistici.Nelle more, resta comunque il dato che la natura della Autorità Portuale – indipendente dalla qualificazione della natura giuridica che ne offrono i Giudici o la normativa nazionale&nbsp; – sarà sempre recessiva rispetto a quella evincibile dai precedenti della Corte di Giustizia.Sarà a questo superiore quadro che gli operatori portuali dovranno sempre più guardare per capire se nel seguire la propria “<em>stella polare</em>” i presidenti delle Autorità Portuali (o delle future Autorità di Sistema Portuale previste dalla riforma) non abusino della propria posizione di timoniere commerciale del porto…<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Solo per migliore riferimento si ricorda che rappresentano intese rilevanti ai sensi <em>antitrust</em> gli accordi, le c.d. pratiche concordate nonché le deliberazioni di associazioni di imprese, queste ultime comprendenti qualsiasi atto, anche avente natura non vincolante, che costituisca espressione della volontà dell’associazione, quali, a titolo esemplificativo, circolari, raccomandazioni, regolamenti, delibere, statuti, ecc.Tali intese sono vietate quando sono volte a fissare i prezzi o altre condizioni di vendita; ad impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; ad applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; a subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.Le associazioni di imprese le cui decisioni siano considerate in violazione della normativa <em>antitrust</em> possono essere sanzionate, al pari delle imprese che contribuiscono alla integrazione dell’illecito, sulla base di disposizioni e criteri applicativi che differiscono a livello nazionale e comunitario.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Quali, ad esempio: indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Causa C 270-2013, sentenza del 10 settembre 2014</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 14 May 2016 07:38:21 +0200</pubDate>
                        <title>Does China respect its WTO Commitments?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/does-china-respect-its-wto-commitments-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>When China acceded to the WTO in 2001 it made a series of commitments to change its national law on a wide variety of issues. These commitments were part of the agreement that allowed China to become a member of the WTO and are set out in China’s Protocol of Accession to the WTO.It can be questioned whether China has complied with a number of its Protocol commitments.&nbsp; In this note we highlight 10 of those commitments which are fundamental to the functioning of a market economy and do not appear to have been respected.All the provisions of the Protocol were drafted with the the object of facilitating China’s accession to the WTO in anticipation of it becoming a market economy.<strong>Commitment No 1: Prices in every sector must be determined by market forces</strong>Section 9 of China’s WTO Protocol of Accession provides that China <em>shall allow prices for traded goods and services in every sector to be determined by market forces, and multi-tier pricing practices for such goods and services shall be eliminated.&nbsp;</em>Exceptions to this requirement are quite limited and are set out in Annex 4 of the Protocol. The products covered in Annex 4 are certain agricultural products, certain pharmaceuticals, natural gas and processed oils.Other than these very limited exceptions, China committed to allowing prices to be set by the market immediately in 2001. Even for the exceptions, China committed to "make best efforts to reduce and eliminate" them.As China has not allowed a true competitive market to develop for many products, and indeed government intervention and influence continues in 2015 to pervade key sectors of the Chinese economy, many key prices are not being determined by market forces.<strong>Commitment No 2: All subsidies to be notified to the WTO and prohibited subsidies to be eliminated</strong></p><ul> <li>Under Section 15 of its WTO Accession Protocol, China agreed to notify to the WTO any subsidy within the meaning of Article 1 of the SCM Agreement, granted or maintained in its territory, organised by specific product, including those subsidies defined in Article 3 of the SCM Agreement. The information provided was to be as specific as possible, following the requirements of the questionnaire on</li> <li>China also committed itself to eliminate all subsidy programmes falling within the scope of Article 3 of the SCM Agreement upon 11 Protocol of Accession, Section 10 as well as Sections 1 and 3 of Part 1. The subsidies covered by Article 3 of the SCM Agreement include: (a) sub- sidies contingent upon export performance and (b) subsidies contingent upon the use of domestic over imported goods.</li></ul><p>These obligations have not been respected. Subsidies are not publicised despite China's commitment to report its subsidies to the WTO (as required of all WTO Members). There is grossly inadequate notification of subsidies provided by central and sub-central governments.2&nbsp;Furthermore, China continues to provide prohibited export subsidies and subsidies favouring&nbsp; the use of local products to its domestic industries.3China also committed to make available to WTO Members, upon request, all laws, regulations and other measures pertaining to or affecting trade in goods, services, TRIPS or the control of foreign exchange before such measures are implemented or enforced. In emergency situations, laws, regulations and other measures are to be made available at the latest when they are implemented or enforced.Accurate and reliable information was to be provided to individuals and enterprises <em>(</em>in relation to the legislation to be published<em>). </em>4All of China trade-related laws, regulations and other measures were to be translated in one or more of the WTO languages (English, French and Spanish).However, China has not honoured these obligations either. There is no transparency in the elaboration, promulgation and implementation of laws and regulations by legislative, judiciary and administrative bodies. 5 No body has been set up to undertake these&nbsp; obligatory translations.6<strong>Commitment No 3: State Owned Enterprises (SOEs) to operate free of State influence</strong>The Government of China agreed not to influence, directly or indirectly, commercial decisions of SOEs and State-invested enterprises. In particular, under Section 6 of its Accession Protocol, and Article XVII GATT 1994, China agreed that these enterprises would make purchase and sales&nbsp;involving imports or exports based solely on commercial considerations such as price, quality, marketability and availability.7However, decisions of State-owned enterprises are not taken on a commercial basis. The 12th Five-year Plan illustrates the GOC control over many industries and SOEs in terms of consolidation, location, access to raw materials, overseas investments, management of capacity and production as well as the market shares for key products.82 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p. 11, 58.Moreover, SOEs do not need to be profitable because of government intervention to keep them afloat.9&nbsp; SOEs have been directed to build up huge overcapacities without regard to profitability.This has direct consequences on world markets as those overcapacities result in a flood of dumped exports to other countries.&nbsp;</p><h4>Commitment No 4: Non-discrimination in Procurement</h4><strong>&nbsp;</strong>Except as otherwise provided for in the Protocol, foreign individuals and enterprises and foreign-funded enterprises shall be accorded treatment no less favourable than that accorded&nbsp; to other individuals and enterprises in respect of:&nbsp;<ul> <li>the procurement of inputs and goods and services necessary for production and the conditions under which their goods are produced, marketed or sold, in the domestic market and for export;</li> <li>the prices and availability of goods and services supplied by national and sub-national authorities and public or state enterprises, in areas including transportation, energy, basic telecommunications, other utilities and factors of China also agreed to join the Government Procurement Agreement (GPA) following accession. China has not joined the GPA, nor has China made a credible offer of activities that would be covered by the GPA commitments.11</li></ul><p>There is continuing discrimination against imports and foreign companies (FIEs) established in China. FIEs are discriminated in public procurement in various manners. SOEs and public institutions bar FIEs from bidding on public contracts in certain sectors such as the railway market.&nbsp;&nbsp; Regulations&nbsp;&nbsp; exclude&nbsp;&nbsp; FIEs&nbsp;&nbsp; due&nbsp;&nbsp; to&nbsp;&nbsp; ‘licensing&nbsp;&nbsp; requirements’&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; the constructions,&nbsp;engineering and design sectors. FIEs are discriminated against on the basis of the country of origin of the supplier. There is no publicity for tenders.12An further example of theses measures can be seen in the Steel sector. There is discrimination against foreign equipment and technology imports in the steel sector through the Steel and Iron Industry Development Policy. It encourages the use of local content by stressing the fact that financial support for steel projects using newly developed domestic equipment is provided by&nbsp;the Government of China and should be favoured. The Policy also calls for the use of domestically manufactured steel manufacturing products and domestic technologies.13<strong>Commitment No 5: Non-discrimination in general</strong>China agreed to repeal or revise all laws, regulations and other measures inconsistent with the GATT Most Favoured Nation (‘MFN’) and National Treatment rules. China also confirmed that it would comply with the MFN rule with regard to all WTO members.&nbsp;China has adopted plans to boost innovation in high-technology sectors called the strategic emerging industries. These plans discriminate against foreign firms and their products. They&nbsp; also encourage excessive involvement of the GOC in the market and technology transfer.In addition, VAT discriminates between domestic goods and imported goods.14<strong>Commitment No 6: Technical Barriers to Trade (TBT)</strong>China shall, upon accession, bring into conformity with the TBT Agreement all technical regulations, standards and conformity assessment procedures.15&nbsp;China has not complied with the TBT Agreement leading to obstacles for foreign companies to access the local market. Certain mandatory industry standards and regulations requiring conformity assessment procedures have not been notified to the WTO while other technical regulations do not fulfill the legitimate objectives defined in the TBT Agreement. China appears to use in-country testing for a range of products which does not conform with international practice that tend to accept foreign tests result and certifications. China continues the development of unique&nbsp; national standards as a&nbsp; means to&nbsp; protect domestic companies from&nbsp;competing foreign technology and standards.16<strong>Commitment No 7: Intellectual Property</strong>By accepting the TRIPS agreement, China agreed to comply with generally accepted international norms to protect and enforce IPRs held by foreign companies and individuals.17&nbsp;IPRs are not properly registered and protected.18 Issues in relation to trade secrets, copyright protection, software piracy, counterfeiting, uncertain and complex enforcement environment due to lack of transparency in the process, procedural obstacles to civil enforcement, local protectionism and, corruption.<strong>Commitment No 8: Market access</strong>China committed to the removal of trade barriers and the opening of the domestic market to foreign companies and their exports in every sector as from the first day of accession.19&nbsp;Market Access Barriers remain. Many barriers to foreign direct investment through the prohibition or restriction to invest in certain sectors, burdensome pre-approval processes for investment (that include registering producers before importation), local content and joint- venture requirements. National treatment not being extended to Foreign Invested Enterprises&nbsp;(‘FIEs’). A ban prohibiting the control by foreign investors of steel companies is in force since 2005.20 Similarly, the mining sector is closed to foreign investment.2<strong>Commitment No 9: Non-tariff measures</strong></p><ul> <li>China shall eliminate and cease to enforce trade and foreign exchange balancing requirements, local content and export or performance requirements made effective through laws, regulations or other</li> <li>China shall ensure that the distribution of import licences, quotas, TRQs, or any other means of approval for importation, the right of importation or investment by national and sub-national authorities, is not conditioned on: whether competing domestic suppliers of such products&nbsp; exist;&nbsp; or&nbsp; performance&nbsp; requirements&nbsp; of&nbsp; any&nbsp; kind,&nbsp; such&nbsp; as&nbsp; local &nbsp;content, offsets, the transfer of technology, export performance or the conduct of R&amp;D in China.22</li></ul><p>Foreign Invested Enterprises must transfer technology as a precondition for market access. This happens when participating in tenders through the Chinese partner requiring the FIE to transfer technology information before agreeing to form a joint-venture.23<strong>Commitment No 10: Judicial review</strong>China shall establish and maintain tribunals, contact points and procedures for the prompt review of all administrative actions relating to the implementation of laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application referred to in Article X:1 of the GATT 1994, and the relevant provisions of the TRIPS Agreement. Such tribunals shall be impartial and independent of the agency entrusted with administrative enforcement and shall not have any&nbsp;substantial interest in the outcome of the matter.24The judicial system in China is not impartial and objective. In this regard, China has not acted in compliance with WTO commitments or China’s own Regulation.25<strong>Commitments in relation to specific market sectors</strong><strong>Automotive sector:</strong>Requirements concerning local content, technology transfer and exports will&nbsp; be&nbsp; eliminated upon accession. The right to invest will not be conditioned upon the conduct of R&amp;D. China industrial plans require new automobile and new plants to make substantial investments in R&amp;D facilities in China.26</p><h4>Banking sector</h4>China committed to give national treatment to foreign banks within five years following accession. Specific commitments were also made as regards electronic payment services.&nbsp;This commitment has not been implemented with regard to China-foreign joint banks and bank branches. Foreign credit card and business that issue or accept credit and debit cards face restrictions.27 A WTO case in relation to electronic payment services discrimination was brought and won by the United States.<strong>Telecommunications</strong>China has committed to open the telecommunication market to foreign producers.&nbsp;The restrictions on basic telecomunications services, including the informal bans on new entry, the requirement to set up a joint-venture with a SOE and, very high capital requirements have prevented foreign suppliers from accessing the telecommunication market services.28<strong>The film industry</strong>China agreed to liberalise foreign film distribution and to allow a certain number of films to be imported.&nbsp;After accession, foreign producers were allowed to import less than the number of films committed. This has lead to a WTO dispute won by the United States.29<strong>Agriculture</strong>China shall upon accession administer TRQs on bulk agricultural commodities should in a transparent manner. China also agreed to be bound by the WTO Agreement on Agriculture which sets out commitments in relation to market access, domestic support and export subsidies. China committed to a cap for trade and production-distorting subsidies that is lower than the cap permitted for developing countries.&nbsp;The administration of these TRQs is impaired by lack of transparency.30 China has increased domestic subsidies and other support measures for the local agricultural sector.31 Sanitary and phytosanitary (‘SPS’) measures, not based on science as required continue to obstruct agricultural trade. Arbitrary inspection on imports constitute further obstacle. All proposed SPS measures have not been first notified to the WTO members as required by WTO law.<strong>Retail industry</strong>China maintains restraints on the retail of processed oil in breach of its WTO commitments.32g)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Legal services<strong>&nbsp;</strong>In adopting measures to implement its legal services commitments, China has triggered WTO compliance issues since they impose an economic needs test and restrict the type of legal services that can be provided. The opening of offices is also characterised by lengthy delays.33<strong>The fertilizer industry</strong>Chinas agreed to implement a TRQ system that provides significant market access for three industrial products, including fertilizers.&nbsp;That TRQ system does not work smoothly due to transparency and administrative guidance concerns. Moreover, discriminatory tax and imports measures have been introduced. US&nbsp; exports of fertilizers to China have declined sharply.<strong>Import and Export Regulations:</strong>China accepted to implement a Trade Defence framework in line with WTO rules. China agreed to substantially reduce or eliminate the vast majority of export restrictions.&nbsp;Transparency and procedural fairness requirements concerning anti-dumping investigations have not yet been implemented. Trade defence cases are also often initiated as a retaliatory tool. Numerous export restraints have been maintained that have led to two WTO cases, i.e.&nbsp; raw materials and rare earth, defeats against the United States and Europe.35&nbsp;1 Protocol of Accession, Section 10 as well as Sections 1 and 3 of Part 1. The subsidies covered by Article 3 of the SCM Agreement include: (a) sub- sidies contingent upon export performance and (b) subsidies contingent upon the use of domestic over imported goods.2 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p. 11, 58.3 <em>Ibid., </em>p.11. These subsidies include the export promotion programme which is currently subject to a WTO case brought by the US (WT/DS489/1, <em>China-Measures related to Demonstration Bases and Common Services Platforms Programmes), </em>and the income tax credit for the purchase of&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 <em>Ibid., </em>p.11. These subsidies include the export promotion programme which is currently subject to a WTO case brought by the US (WT/DS489/1, <em>China-Measures related to Demonstration Bases and Common Services Platforms Programmes), </em>and the income tax credit for the purchase of domestically produced equipment. Currency devaluation may be considered an export subsidy.4 Protocol of Accession, Part I, Section 2, paragraph C. See also Annex 5A to the Protocol for details of the programmes to be notified.5 <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>p. 102.6 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance, </em>p.13.7 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p.78, 95.8<em>Ibid., </em>p. 96, 112. See also findings of the EU Commission in anti subsidy actions against Organic Coated Steel.9 EZEL S., ATKINTSON R; <em>False promises: the yawning gap between China’s WTO commitments and practices</em>, Information Technology &amp; Innovation Foundation (ITF), September 2015, p.11. See also Annex 5A to the Accession Protocol.10 Protocol of Accession<em>, </em>Part I, Article 3.11 <em>False promises: the yawning gap between China’s WTO commitments and practices</em>, p.12.12 <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>pp. 107-108.13 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p.95.14 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance, </em>pp. 46-47.15 Protocol of Accession, Part I, Article 13(2).16 <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>pp. 124-125; <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p.55, 64.17 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance, </em>p. 96, p. 112.18<em>Ibid.</em>, p. 111.19 USTR, <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, December 2014, p.27.20European Union Chamber of Commerce in China, <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>p. 133.21 <em>Ibid., </em>p. 224.22 Protocol of Accession, Part I, Article 7.3.23 <em>The European Business in China Position Paper 2015/2016, </em>p. 118. In particular, the following sectors are affected by this practice: seed, con- struction and, the rail industry.24 Protocol of Accession, Part I, Article 2.(D).(1).25 Covington &amp; Burling LLP, <em>Measures and practices restraining foreign investment in China</em>, prepared for the European Commission Directorate- General for Trade, August 2014, p.62.26 <em>False promises: the yawning gap between China’s WTO commitments and practices</em>, pp.13-14.27 <em>Ibid., </em>p. 14.28 <em>Ibidem.</em>29 <em>Ibidem.</em>30 <em>2014 Report to Congress on China’s WTO compliance</em>, p.17.31<em>Ibid.</em>, pp.87-88, 91, 97.32<em>Ibid.</em>, p.18.33<em>Ibid., </em>p. 19.34 <em>Ibid., </em>pp. 36-37.35 <em>Ibid., </em>pp.15-16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:04:26 +0200</pubDate>
                        <title>Innovative SMEs: the Italian legislative framework</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/innovative-smes-the-italian-legislative-framework</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Decree Law No. 3 of 24 January 2015, known as “Investment Compact”, has extended most of the benefits previously reserved only for innovative start-ups to a broader range of companies:&nbsp; innovative SMEs, that is to say, all Small and Medium Enterprises operating in the field of technological innovation, regardless of their incorporation date, business sector or stage of maturity.Following the main guidelines of international economic thinking, the Italian legislator has recognised the key role of technological innovation for employment, competitiveness and growth.Therefore, Italian lawmakers – by enacting Decree Law No. 3/2015 - have fostered the enhancement of the technological value of SMEs and the propagation of technological innovation throughout the domestic productive fabric.Decree Law 3/2015 represents a “second stage” in the process of reforms started in 2012 with Decree Law 179/2012 (“Decreto Crescita 2.0”), introducing a huge and strong package of measures in support of new innovative enterprises of high technological value, i.e.“innovative start-ups”.The concept itself of innovative start-ups and innovative SMEs indeed covers two subsequent stages of a continuous, sequential and consistent growth process. The Government’s objective is, indeed, not only to support the start-up phase of Italian innovative businesses, but also, based on the data on innovative start-ups gathered in the last two years, to speed up the size growth and strengthening of companies with a high tech business proposition.The legislation at issue applies only to those Small and Medium Size Enterprises as defined in Recommendation 2003/361/EC<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> that meet the requirements of:</p><ol> <li>being incorporated as a joint-stock company (S.p.A.), a limited liability company (S.r.l.) or a partnership limited by shares (S.a.p.a.), including cooperatives;</li> <li>employing fewer than 250 persons and having an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.</li></ol><p>Moreover, in order to be considered innovative, SMEs must meet the following requirements:</p><ul> <li>having their headquarters in Italy or in another EU country, but at least one production site or branch in Italy;</li> <li>having their last accounts certified by an auditor or by an auditing firm registered in the relevant register. This point requires some consideration.</li></ul><p>The financial statements of companies incorporated as a S.p.A. and S.r.l. (who are required to appoint a supervisory body or an auditor) are statutorily subject to audit. For those S.r.l.s who are not required to appoint a supervisory body or an auditor – and, therefore, to have an audit –, the question arises of how the requirement at issue can be satisfied.The Italian Ministry of Economic Development has clarified that, for companies who are not obliged to have their accounts audited, the requirement in question is deemed met when their accounts are audited based on a voluntary assignment by the administrative body, even if given after their approval, but in any event before filing the application for registration.</p><ul> <li>not having their shares listed in a regulated market;</li> <li>not being registered as an innovative start-up or a certified incubator in the special section of the Italian Company’s Register;</li> <li>not distributing profits;</li></ul><p>In addition to the above, SMEs must be of an innovative character, which means they must meet at least two of the following requirements:</p><ul> <li>at least 3% of the higher value between their expenses and turnover must be allocated to research and development;</li> <li>at least 1/5 of their total workforce must be PhD students, PhD holders or research fellows; alternatively, 1/3 of their total workforce must hold a Master’s degree;</li> <li>they must be the owner, depositary or licensee of a registered patent (industrial property) or the owner of a registered original computer programme.</li></ul><p>Innovative SMEs must register in the respective special sections of the Italian Companies’ Register created <em>ad hoc</em> at the Chambers of Commerce.&nbsp;Decree Law 3/2015 provides for significant benefits in favour of innovative SMEs from a corporate and tax point of view as well as simplified access to the “Fondo di Garanzia” and support to the process of internationalisation. More specifically, such benefits are:</p><ol> <li><u>Flexible corporate management</u>: the most significant derogations from company law rules apply to innovative SMEs incorporated as limited liability companies (S.r.l.). They are allowed to: (i) issue classes of shares with special rights (e.g. classes of shares that do not confer voting rights or that confer voting rights which are not proportional to the interest held); (ii) carry out transactions on treasury shares; (iii) issue participating financial instruments (quasi-equity instruments); (iv) offer equity shares to the public. Many of such measures imply a radical change in the financial structure of limited liability companies (S.r.l.), making them more similar in their structure to joint stock companies (S.p.A.).</li> <li><u>Exemption from the regime applying to companies suffering from systematic losses</u>: during their years of operation, high-risk innovative enterprises may incur losses. If the available capital is insufficient, such losses can have a direct impact on their share capital. Where losses result in the share capital being reduced by over 1/3, the shareholders’ meeting shall reduce the capital proportionally to the losses incurred by the following financial year. A 12-month extension is granted to innovative SMEs, during the term of which their capital can be reduced proportionally to the losses incurred. While ordinary companies are required to reduce their capital by the following financial year, SMEs are allowed to do so by up to two financial years after suffering losses.</li> <li><u>Tax incentives for corporate and private investments in Innovative SMEs who have operated in the market for no more than 7 years</u> made by individuals or legal entities. Such incentives apply both in case of direct investment in SMEs and in case of indirect investment made through other companies investing primarily in Innovative SMEs. For innovative SMEs who have operated in the market for more than 7 years, tax allowances apply only if they are able to provide a development plan for products, services or processes that are new or significantly improve the state of the art in their industry.</li> <li><u>Equity crowdfunding</u>: in July 2013, CONSOB provided for the possibility for innovative start-ups to raise venture capital through on-line portals. As a result, Italy became the first country in the world to have introduced a specific set of rules on equity crowdfunding, allowing innovative start-ups to raise capital, also from abroad, through certified web portals.</li> <li><u>Fast-track, simplified and free-of-charge access for innovative start-ups and certified incubators to the Fondo di Garanzia</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, i.e. a Government Fund that supports access to credit through guarantees on bank loans.</li> <li><u>Increased support to the process of internationalisation</u> provided by the Italian Trade Agency (ICE), including assistance in legal, corporate and fiscal activities, real estate and credit matters, and activities aimed at favouring the matching with potential investors.</li></ol><p>Finally, innovative SMEs can benefit from two important measures in favour of technological innovation:</p><ol> <li><u>Tax credit for research and development</u>: Italian Financial Act of 2015<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> (Article 1, paragraph 35) has redefined the rules on tax credit for investments in research and development as introduced by Decree “Destinazione Italia”, postponing its effect to 2015, whilst at the same time diluting the period of fruition until 2019. Tax credit is granted to companies investing in R&amp;D, up to a maximum yearly amount of 5 million Euros for each beneficiary. The benefit can reach 50% for investments in R&amp;D involving the employment of highly-skilled personnel or costs for research performed <em>extra moenia, </em>e. in collaboration with universities and research entities or organisations and/or with other companies such as innovative start-ups. The required implementation regulations were adopted by Ministerial Decree of 30 July 2015 of the Minister of Economy and Finance, in agreement with the Ministry of Economic Development<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</li> <li><u>Patent Box</u>: Italian Financial Act of 2015 (Article 1, paragraphs 37-45) introduced fiscal benefits on income deriving from the use of intellectual property. So-called “Patent Box”, applicable since 2015, allows companies to exclude from tax 50% of the income sourced from commercial use of intangible assets (e.g. copyrights, industrial patents and commercial brands). The more recent Investment Compact has enhanced such instrument, fully including trademarks and commercial brands among the intangible assets falling within the scope of the tax benefit. Patent Box represents a powerful measure for attracting investment in the value of intangible capital, brands and industrial models. The relevant implementation provisions were subsequently introduced by Ministerial Decree of 30 July 2015.</li></ol><p>In conclusion, it seems that the new package is versatile and original, especially for the solutions designed for corporate law profiles. This legislative news represents an important contribution for the innovation development. Moreover it allows Italian SMEs to be even more competitive, dynamics and innovative.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Commission Reccomendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> The “Fondo di Garanzia per le PMI” is an Italian guarantee fund for SMEs in order to ensure a partial insurance to the loans granted by lenders to small and medium enterprises.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Law No. 190 of 23 December 2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (2015 Stability Law)”(Official Gazette No. 300 of 29-12-2014 – Ordinary Supplement No. 99).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> See <a href="http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_LUGLIO_2015.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_LUGLIO_2015.pdf</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:02:42 +0200</pubDate>
                        <title>China MES: an update</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-mes-an-update</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 17 March, St Patrick’s Day, the EU Commission hosted a public conference on possible change in the methodology to establish dumping in trade defence investigations concerning the People’s Republic of China. The conference was part of the public consultation that the Commission had already opened on 10 February 2016.Stakeholders and general members of the public were invited to make themselves known to the Commission and indicate if they wanted to speak. The Commission then chose speakers who were given five minutes each to express their views. During the course of the conference there was a general invitation to the participants to speak.What is significant in relation to the public consultation document and the conference itself is the fact that the Commission no longer addresses whether market economy status should be granted to China but whether there should be a change in he methodology in calculating dumping margins in relation to China. This is the first evidence of a recognition by the Commission that there are two separate issues to be addressed: i) is China a market economy and ii) can the special methodologies currently used by the Commission to determine the dumping margins continue after the expiry of paragraph (a)(ii) of Article 15 of China’s Protocol of Accession to the WTO. The expiry of (a)(ii) is fixed for 11 December 2016.The change in approach by the Commission is a reflection that much of Article 15 of China’s Accession Protocol remains in vigour after December 2016. There are two paragraphs that call for particular attention.Paragraph (d) provides a mechanism for China to demonstrate that either its whole economy, or sections of it, have attained the status of a market economy. The criteria to be used are those of the importing WTO member. In this case the EU. The EU has five criteria for determining whether the economy of a country is market based. China has been engaged in a process to show that it meets the five criteria. In 2008 it was determined that China only met one of the criteria. This was confirmed in 2011. In 2013 China withdrew from the process. Thus, formally, and as far as the EU is concerned, China is not a market economy.Paragraph (a)(i) also remains in force. This paragraph provides that producers in China have a right to have costs and prices in China used in determining their dumping margin. However there is a significant proviso. The producers must show that market conditions apply to their economic sector. If the producers cannot show that market conditions prevail in their sector they do not have the right to have costs and prices from China used.Towards the end of 2015 it seems that the Commission was more focussed on the one part of Article 15 that expires rather than those parts that remain. By focussing on the parts that remain the Commission has been able to make the distinction between China’s status and the methodologies to be used.That being said it is not clear that the Commission has understood the full consequences of its change in focus. The Commission has published a document entitled Inception Impact Assessment in January 2016. This document sets out three Options for the EU: i) do nothing; ii) remove China from the list of non-market economies in the basic Anti-Dumping Regulation; iii) modify the methodology and improve the law and policy in relation to trade defence instruments.The recognition, in Commission thinking, that China is not a market economy has a number of consequences. Firstly is it not clear that Option 2 can work. If China does not meet the five criteria to be considered a market economy how can the Commission justify proposing a change in the basic anti-dumping Regulation to remove China from the list of non-market economies? Article 296 of the Treaty on the Functioning of the EU requires that legal acts must state the reasons on which they are based. What reasoning would the Commission be able to give if it were to propose Option 2? China is not, by the Commission’s own evaluation, a market economy. So what reason can be given by the Commission to remove it from the list of non-market economies? If it were to make such a proposal it could find itself in breach of Article 296.Nor is it clear that Option 1 can work. This is the do nothing option. The basic anti-dumping regulation does not reflect the provisions of paragraph (a)(i) and thus is in breach of WTO law. Paragraph (a)(i) provides that producers must show that market economy provisions prevail in their sector. Current EU law provides that producers can show that market economy conditions prevail for them individually. The EU is currently in breach of its WTO obligations. To remove this illegality there must be change to the law. On this basis the do nothing option cannot work.During the hearing on 17 March Jean Francois Bellis, a noted EU trade lawyer, argued that the mitigating factors accompanying Option 3 did not work either. Thus the Commission is left with the position that none of its Options work. Does that really allow for proper consultation?Examining the choices facing the EU on this basis, i.e. on the basis of what remains in vigour after December 2016, allows for more reasoned debate. The issue facing the EU is what methodology to use if the producers in an investigation cannot meet the criteria in paragraph (a)(i). WTO law does not give much guidance. Case law seems to indicate that the starting point of any methodology must be costs and prices in China: that is the normal or standard methodology. But the standard methodology allows for the construction of the normal value when the costs and prices are not set in the ordinary course of trade. If China is not a market economy, then by definition, the costs and prices are not set in the ordinary course of trade and thus they must be constructed.What costs and prices should be used when constructing the normal value for producers in China if the costs and prices on that market are distorted?&nbsp; The obvious solution would be to use costs and prices from a non-distorted market. That is what the EU does today. It uses prices from a surrogate market. This may or may not be legal in WTO law.If the surrogate market methodology is found to be illegal then another methodology must be found. That is the dilemma currently facing the Commission.The consultation document published by the Commission in February 2016 contains a number of questions to stakeholders. The questions are closed ended and do not allow for explanations or comments. In addition the questions only refer to the three options discussed above and do not allow for the exploration of other options. Finally the impact assessment which would allow stakeholders to understand the impact of the different options has been completed and will only be published in May, after the consultation has been closed.The Commission has stated that the College of Commissioners, the decision making body of the Commission, will not look at the issue of China MES before the summer or before it has completed its consultation and examined the impact of the possible changes in detail. The Commission needs all the help it can get.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:25:37 +0200</pubDate>
                        <title>Una Frontiera Europea e una Guardia Costiera a protezione delle frontiere esterne dell&#039;Europa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/una-frontiera-europea-e-una-guardia-costiera-a-protezione-delle-frontiere-esterne-delleuropa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di misure volte a protegge- re le frontiere esterne dell'UE e dell'area Schengen in modo da garantire la sicurezza interna dell'UE&nbsp; e&nbsp; il&nbsp; principio&nbsp; della&nbsp; libera&nbsp; circolazione&nbsp; delle&nbsp; persone.&nbsp; In&nbsp; particolare,&nbsp; la&nbsp; novità&nbsp;&nbsp; &nbsp;risiede&nbsp;nell’unione di una Agenzia per la Frontiera Europea (<em>European Border</em>) con un’Agenzia per la Guardia Costiera, due enti creati da Frontex15 e le autorità degli Stati membri responsabili della gestione delle frontiere. Tale ente sarà responsabile, giorno per giorno, della gestione delle frontiere esterne.La nuova <em>European Border </em>e la Guardia Costiera potranno contare: su una riserva rapida di guardie di frontiera e attrezzature tecniche; su un centro di analisi dei rischi per monitorare i flussi migratori entro il territorio UE e per compiere analisi dei rischi e valutazioni di vulnerabilità obbligatorie; sulle Guardie Costiere nazionali per l'esecuzione di funzioni di controllo di frontiera; sul diritto di diritto di intervenire per mezzo dell’impiego di squadre dell’<em>European Border </em>e della Guardia Costiera quando vi siano carenze o lo richieda una minaccia nei confronti di uno Stato membro; su un mandato ad operare in paesi terzi limitrofi e su squadre di intervento di specialisti che lavoreranno per rimpatriare in modo efficace i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Per una maggiore sicurezza dei cittadini dell'UE, la Commissione propone anche controlli obbligatori e sistematici per tutti in entrata e uscita dallo spazio Schengen.Tutto questo progetto si propone di affrontare la crisi di rifugiati e migrazioni che sta gravemente mettendo a rischio la possibilità di passaggio alle frontiere entro l’area Schengen senza necessità&nbsp; di presentare il passaporto. Secondo la Commissione, questa iniziativa potrebbe fornire una vera e propria gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE e, a condizione che sia approvata la creazione di tale Agenzia, potremmo tornare allo spazio Schengen come originariamente concepito.</p><h4>La Commissione UE avvia una consultazione pubblica sulle future misure di prevenzione delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina</h4>Il 10 febbraio la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica online in reazione ai metodi usati nelle procedure anti - dumping dell’UE nei confronti della Cina. Questo in seguito alle discussioni che avevano avuto luogo una settimana prima tra il Parlamento e il Consiglio con rife- rimento al trattamento della Cina nelle indagini anti - dumping dopo il mese di dicembre 2016, pe- riodo a partire dal quale, è più difficoltoso imporre dazi anti - dumping.L'UE dovrebbe modificare, e in caso positivo in che modo, il trattamento nei confronti della Cina nelle sue inchieste anti - dumping? La consultazione dovrebbe durare per un periodo di 10 setti- mane. Attraverso di essa, coloro che lo desiderano saranno in grado di dare il loro parere sulle va- rie opzioni avanzate dalla Commissione fino ad ora.La consultazione viene condotta insieme alla valutazione d'impatto approfondita che l'Istituzione sta conducendo. Da parte sua, l'industria siderurgica ha ritenuto di rendere chiara la propria&nbsp; posizione, organizzando questa settimana una marcia a Bruxelles per protestare contro il dumping Cinese sul mercato UE e la concessione dello status di economia di mercato a favore della Cina.<h4>Il vertice Brexit16</h4>I leader europei si erano incontrati il 18 e 19 febbraio per un vertice pensato per rappresentare un punto di svolta per affrontare la crisi dei rifugiati e l’eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Un accordo sulla ridefinizione del ruolo dell’U.K. all'interno dell’Unione è ancora in corso in quanto persistono divergenze su questioni fondamentali.Ad oggi, salvaguardare l’appartenenza del Regno Unito all’Unione potrebbe implicare la conces- sione di prerogative come quella avanzata dal primo ministro britannico David Cameron: dopo&nbsp; aver spinto per un divieto totale di concessione dei benefici da concedersi ai migranti, in questa occasione, Cameron ha affermato la necessità di porre un «<em>freno di emergenza</em>» per un periodo iniziale di sette anni con un probabile prolungamento della altri tre anni e un altro, interno, conse- cutivo, di ulteriori tre anni. Molti di certo rimarranno sorpresi.<h4>La Commissione europea rafforza la normativa a favore di auto più sicure e più pulite</h4>La Commissione UE, il 27 gennaio scorso, ha proposto l’adozione di un nuovo regolamento per ag- giornare le modalità con cui le autorità nazionali approvano i diversi tipi di automobili, al fine di garantire che i produttori rispettino rigorosamente a tutti i requisiti richiesti dall’Unione in relazione alla produzione, la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente.Questo avviene nemmeno quattro mesi dopo lo scandalo sulle emissioni diesel che ha travolto la Volkswagen e scosso le fondamenta di un sistema che ha permesso a certi tipi di automobili di essere immesse in violazione del principio di leale concorrenza. L’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) ha svelato come la Volkswagen è riuscita a manipolare le prove delle emissioni in relazione ad alcuni dei suoi modelli di auto.Tramite il progetto di regolamento in corso, la Commissione cerca di arrivare ad ottenere la com- petenza a svolgere indagini sugli enti degli Stati membri che hanno il compito di approvare i tipi di auto e di rafforzare l'indipendenza dei servizi tecnici deputati alla valutazione sull’immissione di una macchina sul mercato. Tali servizi sono usualmente pagati direttamente dalle case automobi- listiche e questo ha portato a conflitti di interesse ed alla compromissione dell'indipendenza dei test come è successo con la Volkswagen.<h4>La Commissione UE invita la Grecia a meglio indirizzare la sua «<em>tonnage tax</em>», nonché le relative misure di sostegno nel settore marittimo</h4>Lo scorso 21 dicembre, la Commissione Europea ha concluso che l'imposta sul tonnellaggio della Grecia può consistere in una violazione delle norme sugli aiuti di Stato nella misura in cui permette ad azionisti di compagnie di navigazione di beneficiare di un trattamento fiscale diversamente pensato solo per gli esercenti servizi di trasporto marittimo.Consapevole del fatto che tale trattamento può essere esteso anche agli intermediari del settore marittimo che non esercitano trasporto marittimo di sorta, la Commissione ha inviato alla Grecia un numero di proposte atte a garantire che tale sostegno dello Stato nei confronti del settore ma- rittimo sia conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato nei seguenti termini.&nbsp;Posto che le Linee Guida dell’UE consentono agli Stati membri di tassare compagnie di navigazione sulla base del tonnellaggio della flotta piuttosto che sui profitti della società e al fine di evitare ga- re di sovvenzioni fra gli Stati membri e garantire una concorrenza leale, tali disposizioni debbono essere applicate in tutta l’UE e devono essere rispettate le condizioni stabilite negli orientamenti.La Commissione ha inoltre chiesto alla Grecia di verificare quali navi sono possono usufruire del regime della tassa di tonnellaggio e quali debbono essere soggette all'imposta sul reddito standard.Ora, la Grecia ha due mesi di tempo per far pervenire alla Commissione il suo consenso all’applicazione di tali proposte. In tal caso, la Grecia dovrebbe modificare le norme nazionali a partire da gennaio 2019, termine ultimo per evitare un'indagine sugli aiuti di Stato.<strong>Pacchetto di misure sulla «</strong><strong><em>Unione Energetica</em></strong><strong>»</strong>Seguendo quella che è stata affermata come priorità politica dal presidente Juncker, la Commis- sione europea ha presentato il 16 febbraio un pacchetto di misure di sicurezza per l’utilizzo di energia sostenibile, in modo da preparare l'UE in vista della transizione energetica globale. Il pac- chetto è composto da tutta una serie di misure quale, ad esempio, il Regolamento per la sicurezza nella fornitura di gas, una Decisione sugli Accordi Intergovernativi in materia di Energia (IGAs), una strategia in merito al gas naturale liquefatto (LNG), una strategia in merito allo stoccaggio del gas, una strategia in merito a riscaldamento e raffreddamento ed un Programma Illustrativo sull’uso&nbsp; del Nucleare (PINC).L'iniziativa è pensata per combattere l'uso massiccio di energia – in particolare di combustibili fos- sili – e per facilitare l'accesso dei consumatori alle informazioni, per consentire loro, alla fine della giornata, di meglio comprendere il loro consumo di energia e fare scelte che conducano ad un ri- sparmio di energia.<h4>La Commissione UE accoglie un accordo storico in materia di emissioni di CO2 da parte dei veli- voli</h4>L'8 febbraio, l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) ha raggiunto un accordo storico sul primo standard globale da utilizzare per regolare le emissioni di CO2 degli aerei.Violeta Bulc, il Commissario europeo per i Trasporti, ha sottolineato che questo accordo rappre- senta un passo significativo per ridurre le emissioni del trasporto aereo all'interno del piano della Commissione atto a creare un'Unione Energetica ed una Misura da applicarsi sul mercato globale, finalizzata a compensare le emissioni di CO2 del trasporto aereo internazionale. Risultato di sei anni di negoziati internazionali, questo accordo sarà discusso entro il prossimo autunno, in occasione della 39° Assemblea Generale dell'ICAO (in settembre), in modo tale che ottenga l’approvazione politica dei membri&nbsp; nel mese di settembre per l'approvazione politica dei membri&nbsp; e venga poi formalmente adottato dal Consiglio ICAO nei primi mesi del 2017.<h4>Consultazione della Commissione UE sull’evoluzione dei diritti dei passeggeri ferroviari</h4>Il 18 febbraio 2016, la Commissione Europea ha aperto una consultazione delle parti interessate al PRR17 (Regolamento sui diritti dei passeggeri). La consultazione verrà condotta on-line fino al 5 maggio 2016. È stata progettata al fine di valutare se le deroghe previste da quest'ultimo dovreb- bero essere oggetto di proroga. La consultazione porterà ad un nuovo Regolamento o ad una&nbsp; versione più aggiornata dei diritti già riconosciuti. La consultazione permette, inoltre, agli intervistati di affrontare questioni come responsabilità ed obblighi di risarcimento, e all’eventuale necessità di altri enti, oltre agli operatori del trasporto, per la gestione dei reclami o, ancora, se i piani di emer- genza dovrebbero essere gestiti da Regolamenti UE.&nbsp;15 Agenzia Europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea16 Referendum «<em>Britain Exit</em>», per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, previsto per il 26 giugno 201617 Regolamento 2007/1371/CE su diritti ed obblighi dei passeggeri ferroviari]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:24:01 +0200</pubDate>
                        <title>SOLIMARE – fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/solimare-fondo-di-solidarieta-bilaterale-del-settore-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con decreto dell’8 giugno 2015 n. 90401 è stato istituito presso l’INPS il Fondo di Solidarietà bila- terale per i lavoratori del settore marittimo denominato Solimare, dando attuazione all’accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.Il Fondo Solimare ha lo scopo di assicurare nei confronti del personale delle imprese del settore marittimo (comprendenti nello specifico le imprese del trasporto marittimo e le imprese che eser- citano il servizio di rimorchio in concessione) interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integra- zione ordinaria o straordinaria ovvero:</p><ul> <li>eventi transitori e non imputabili all'impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero de- terminati da situazioni temporanee di mercato;</li> <li>ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;</li> <li>crisi aziendali;</li> <li>fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministra- zione</li></ul><p>Destinatari dei suddetti interventi di tutela del reddito sono i lavoratori marittimi e il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali.Fino al 31 dicembre 2015 l’ambito di applicazione era limitato alle aziende con media occupazio- nale superiore a quindici dipendenti. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il trattamento è stato esteso ad aziende con una soglia occupazionale compresa tra più cinque dipendenti e quindici ed ai lavo- ratori con contratto di apprendistato in precedenza esclusi.Le imprese armatoriali che intendono avvalersi dell’erogazioni delle prestazioni del Fondo devono avviare una procedura di consultazione sindacale, dando comunicazione alle organizzazioni sinda- cali della situazione di eccedenza di personale, della durata prevedibile della stessa e del numero&nbsp; di lavoratori coinvolti. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della sopra menzionata comuni- cazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede ad un esame congiunto allo scopo di esaminare le cause che hanno portato all’eccedenza di personale. L’intera procedura, anche nell’ipotesi in cui non venga raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data di invio della comunicazione.Le imprese devono versare mensilmente un contributo ordinario pari allo 0,30% (di cui 0,20% a ca- rico del datore di lavoro e 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione lorda (imponi- bile ai fini previdenziali) di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale delle imprese armatoriali. Sono esclusi dall’obbligo di contribuzione&nbsp; al Fondo i lavoratori italiani operanti all’estero (Paesi extracomunitari non convenzionati o par- zialmente convenzionati).Si precisa che il predetto contributo deve essere versato obbligatoriamente con effetto retroattivo dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del fondo (marzo 2014). Le aziende potranno versare entro il 16 maggio 2016 il contributo ordinario dovuto per il periodo dal 24 marzo 2014 al mese di gennaio 2016.&nbsp;In caso di erogazione dei trattamenti da parte del Fondo è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni lorde (imponibile&nbsp;&nbsp; ai fini previdenziali) perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni.Il Fondo assicura ai lavoratori coinvolti la prestazione di un assegno ordinario di un importo pari (i) ad Euro 974,62 nell’ipotesi in cui la retribuzione di riferimento è inferiore ad Euro 2.102,24 e (ii) di Euro 1.171,91 per retribuzioni superiori ad Euro 2.102,24.L'assegno, per il quale è previsto anche il versamento della contribuzione correlata, ha una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno. In relazione alla durata massima della prestazione erogata, per il lavoratore marittimo in turno particolare essa sarà rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l'impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:20:09 +0200</pubDate>
                        <title>La Corte Europea sull’esenzione IVA nella fornitura di carburante alle navi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-europea-sullesenzione-iva-nella-fornitura-di-carburante-alle-navi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea («<em>CGUE</em>») ha esaminato un caso relativo all’applicazione dell’esenzione dall’IVA8 anche alle forniture effettuate tramite intermediari 9 .Questo caso è di estrema importanza, perché, anche se si tratta di bunker, un settore relativa- mente di nicchia, tale caso si può applicare ad un più ampio numero di prodotti che vengono venduti, tramite intermediari, ma con lo scopo considerato dalla normativa relativa all'esenzione .Il caso coinvolge la Fast Bunkering Kalipeda’s («<em>FBK</em>»), una società stabilita in Lituania, fornitricedi carburante a navi destinate al trasporto internazionale di passeggeri e/o di merci. Il carburante di cui trattasi proveniva da paesi extra-UE e veniva immagazzinato in depositi doganali10, prima diessere imbarcato direttamente sulle navi. Il punto focale è che FBK riceveva gli ordini non dagli armatori direttamente, ma da intermediari che agivano in nome proprio. Nonostante ciò, FBK ha applicato a tali forniture di carburante un’aliquota IVA dello 0%, in linea con quanto previsto dall’Articolo 148(a) della Direttiva.In seguito ad un controllo fiscale, l’Ispettorato fiscale del distretto di Klaipeda, si è interrogato sull’applicabilità dell’esenzione IVA alle operazioni effettuate da FBK. Le Autorità Lituane hanno, infatti, asserito che le esenzioni sarebbero applicabili solo ai casi in cui i beni vengano ceduti di- rettamente agli armatori delle navi destinate al trasporto internazionale di passeggeri e/o di mer- ci. Invece, nei casi in questione, gli intermediari hanno agito in nome proprio. Pertanto, a parere dell’Ispettorato, tali operazioni non ricadrebbero nei casi di esenzione.La CGUE ha ritenuto rilevante la giurisprudenza relativa all’Articolo 15(4) della Sesta Direttiva11 ai fini dell’interpretazione dell’Articolo 148(a).Questa giurisprudenza12 equipara le operazioni di approvvigionamento delle navi adibite alla na- vigazione in alto mare all’esportazione e, per questo motivo, viene applicata l’esenzione dalla tassazione anche a tali operazioni.La Corte sostiene che l’esenzione prevista all’Articolo 15(4) si applica esclusivamente alle cessioni finali di beni. Pertanto, seguendo tale ragionamento, anche l’esenzione prevista all’Articolo&nbsp; 148(a) della Direttiva, dovrebbe applicarsi solo ai beni ceduti direttamente agli armatori e non potrebbe essere estesa anche alle cessioni di tali beni effettuate in uno stadio commerciale ante- riore.La Corte ha evidenziato un altro aspetto importante, ossia, se tale esenzione fosse concessa an- che per gli intermediari, gli Stati Membri dovrebbero controllare e supervisionare l’uso finale&nbsp;&nbsp; effettivo di tutti i beni ceduti in tal modo, aspetto che comporterebbe un serio gravame sui sistemi amministrativi di tutti gli Stati Membri.Secondo un’interpretazione letterale della normativa, il trasferimento di beni ad un intermediario che agisce in nome proprio, non può essere considerato come un trasferimento di beni ai sensi dell’Articolo 148(a).La Corte ha altresì confrontato la normativa in esame con quella applicabile alla cessione dei beni relativa all’approvvigionamento degli aeromobili, per i quali esistono meccanismi che permetto- no di controllare l’uso effettivo finale di tali beni e per i quali è concessa l’esenzione anche per le cessioni di beni a intermediari. Sfortunatamente, non tutti gli Stati membri hanno tali meccanismi relativi all’approvvigionamento delle navi.Tuttavia, nel caso in questione, FBK caricava il carburante direttamente nei serbatoi delle navi al- le quali tale combustibile era destinato e solo dopo fatturava agli intermediari. In tal modo, seb- bene, la proprietà del carburante veniva formalmente trasferita agli intermediari i quali agivano&nbsp; in nome proprio, in nessun momento tali intermediari erano in condizione di disporre dei quanti- tativi forniti, poiché il potere di disporne apparteneva agli armatori sin dal caricamento del carbu- rante.Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, per avere una cessione di beni è necessario che detta operazione abbia prodotto l’effetto di autorizzare la parte a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fosse il proprietario. Considerato quanto sopra, nel caso in esame, le operazioni realizzate da FBK, non devono essere, quindi, qualificate come cessioni effettuate&nbsp; nei confronti di intermediari, ma devono essere considerate come cessioni effettuate diretta- mente nei confronti di armatori e pertanto esenti dall’IVAInfine, la Corte ha concluso che «<em>l’esenzione prevista in tale disposizione </em>[Articolo 148 (a) della Di- rettiva, n.d.r.], <em>in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati all’approvvigionamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio» tuttavia, «detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, […] sia intervenuto al più presto in concomitanza del momento in&nbsp; cui gli armatori delle navi […] sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fos- sero i proprietari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</em>».A seguito di questa sentenza, le imprese che sono coinvolte in forniture alle navi tramite inter- mediari, possono essere soggette a costi aggiuntivi per l’IVA imprevisti, tenuto conto anche del fatto che gli Stati membri possono ancora avere visioni diverse su tali esenzioni. Gli operatori del settore dovranno tenere a mente queste possibili conseguenze nello svolgimento delle proprie attività.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:16:19 +0200</pubDate>
                        <title>Diverse Autorità Portuali italiane pubblicano bandi per concessioni di costruzione e gestione di nuovi terminal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diverse-autorita-portuali-italiane-pubblicano-bandi-per-concessioni-di-costruzione-e-gestione-di-nuovi-terminal</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questi progetti saranno compatibili con la normativa UE in materia di aiuti di Stato?</strong>E’ notizia recente quella relativa alla pubblicazione di bandi, da parte di alcune Autorità Portuali italiane, finalizzati alla costruzione di nuovi terminal container e per la gestione di nuove darsene nei porti di loro competenza. Questo in uno scenario in cui, in diversi porti della penisola, altri progetti di costruzione di infrastrutture della medesima natura sono già in corso in realizzazione.Un aspetto di particolare rilevanza in relazione a tali bandi e progetti attiene alle risorse finanziarie in denaro pubblico che dovrebbero essere impiegate per la realizzazione delle opere in parola. Ri- sorse, naturalmente, molto ingenti.L’adesione all’Unione Europea comporta, di per sé, l’adesione e la soggezione ai princìpi dalla me- desima perseguiti, come la creazione di un mercato unico in cui la concorrenza sia assicurata e non venga falsata, tra gli altri, dagli Stati membri medesimi attraverso investimenti pubblici in favore di determinati soggetti o settori produttivi.Proprio la volontà dell’Unione che tale obbiettivo non resti lettera morta ha portato all’inclusione, nei Trattati, di una norma ad hoc, l’art. 108 del TFUE2 ai sensi del quale, ogni progetto che preveda la concessione di benefici da parte di Stato membro, deve essere tempestivamente notificato&nbsp; allaCommissione, organo deputato in via esclusiva alla valutazione circa la compatibilità o meno dei cd. «<em>aiuti di stato</em>» con l’ordinamento giuridico europeo. L’art. 108 specifica che gli Stati membri«<em>non sono autorizzati» </em>ad erogare aiuti di Stato se non previa notifica alla Commissione ed auto- rizzazione formale da parte di quest’ultima.E ove la Commissione, a seguito della notifica, ravvisi elementi tali da far dubitare della compatibi- lità di tali progetti con i Trattati, avvia un procedimento formale volto a verificare se vi sia un’incompatibilità tale da dover vietare allo Stato di erogare tale aiuto o se gli effetti negativi sulla concorrenza causati dall’aiuto di stato possano essere portatori di effettivi positivi per il comune interesse dell’Unione e, in sostanza, sanare lo «<em>squilibrio</em>» causato nel mercato interno.Non da ultimo, va ricordato che, gli aiuti erogati dallo Stato membro senza previa notifica alla Commissione, proprio perché «<em>non autorizzati</em>», sono qualificati in modo automatico come «<em>ille- gali</em>» e, quindi, soggetti a due diverse conseguenze. Sul piano dei rapporti con l’Unione, la Com- missione può intervenire in via immediata ed ordinare allo Stato il «<em>recupero</em>» dell’aiuto; sul piano dei rapporti giuridici interni, chiunque ritenga di essere stato danneggiato da tale erogazione può ricorrere all’autorità giurisdizionale nazionale ed ottenere non solo il recupero dell’aiuto ma anche un risarcimento economico.Tale lunga premessa, assume rilevanza - in relazione ai bandi ed ai progetti di cui vi abbiamo dato conto - in ragione della particolare attenzione prestata dalle Istituzioni Europee alle questioni&nbsp; inerenti la compatibilità con il mercato interno degli investimenti statali volti alla realizzazione di infrastrutture e sovrastrutture nei porti europei3.Oggetto di particolare attenzione sono, in particolare, gli Stati membri in cui i porti sono parte del demanio pubblico e vengono gestiti da enti – quali le Autorità Portuali – di natura, almeno origina- riamente, prettamente pubblicistica.Esempio di tale orientamento è, innanzitutto e con riferimento all’Italia, l’indagine svolta dalla Commissione rispetto al finanziamento pubblico da erogarsi a favore del porto di Augusta4. La de- cisione della Commissione, che ha autorizzato tale investimento, esprime chiaramente quanto&nbsp; siaapprofondita l’analisi circa le richieste di autorizzazione presentate dagli Stati. Infatti, nella deci- sione in parola, vengono esposti tutti i parametri adottati per l’esame del caso: l’effettivo e con- creto perseguimento di un pubblico interesse; la realizzabilità o meno del progetto in mancanza dell’impegno statale; il contenimento dell’esposizione economica statale a quanto strettamente necessario per la realizzazione del progetto; il limitato impatto distorsivo dell’operazione sul mer- cato interno.Decisamente più recente è la decisione della Commissione di aprire un’indagine sui due maggiori terminalisti container del porto di Anversa, Belgio. Nel caso di specie, il sospetto aiuto di Stato consisterebbe in una condotta anti concorrenziale dell’Autorità Portuale di Anversa. Quest’ultima, avrebbe dovuto sanzionare i due terminalisti per il mancato raggiungimento degli obbiettivi di traffico prefissati dal piano industriale. All’esatto opposto, l’Autorità ha retroattivamente ridotto gli obiettivi di traffico prefissati e, conseguentemente ridotto di circa l’80% la sanzione nei con- fronti dei terminalisti.Trattasi, peraltro, della prima occasione in cui la Commissione è intervenuta su una condotta qua- le quella oggetto d’indagine. A parere dell’Istituzione, l’aiuto di stato illegale sarebbe ravvisabile non solo nel fatto che i terminalisti avrebbero ricevuto uno «<em>sconto</em>» sulla sanzione irrogabile per legge ma anche nel fatto che, come diretta conseguenza, avrebbero indebitamente beneficiato delle entrate derivantigli dall’attività di concessionario all’interno del porto di Anversa.Anche sul fronte degli enti – le Autorità Portuali – responsabili per legge della gestione dei porti e delle infrastrutture portuali, le Istituzioni Europee hanno preso posizioni ben determinate.Sulla scorta della nota sentenza della Corte di Giustizia Liezpig Halle5 in materia di aiuti di stato nell’aeroporto di Lipsia, la Commissione, nelle decisioni relative al porto di Augusta ed al Porto di Salerno6, ha ritenuto di esprimere chiaramente il proprio orientamento in merito alla natura giuridica dell’attività di enti che gestiscono infrastrutture afferenti al demanio pubblico. Tale attività deve considerarsi a tutti gli effetti un’attività economica e, pertanto, soggetta alla normativa eu- ropea antitrust. Di conseguenza, devono ritenersi vietate tutte le condotte configuranti abuso di posizione dominante ed aiuto di stato.Ma vi è di più. La Corte di Giustizia, attraverso un obiter dictum alla nota sentenza Haralambidis7, ha specificamente statuito la «<em>natura prettamente economica dell’attività di rilascio delle&nbsp;&nbsp; conces</em><em>sioni demaniali</em>», in ragione dello scambio di prestazioni economicamente rilevanti che la medesima realizza.Alla luce di questa statuizione assume maggior rilevanza il test usualmente condotto dalla Commissione in sede di verifica della compatibilità di aiuti di Stato con il mercato interno. Trattasi del cd. «<em>market economy investor test</em>». Lo Stato che chieda l’autorizzazione ad un investimento quali- ficabile come aiuto di stato, deve dimostrare alla Commissione che, attraverso l’erogazione dell’aiuto di stato, verrà realizzata un’utilità e produttività economica tale che, anche un investitore privato operante sul libero mercato - e, quindi, orientato alla logica del profitto -, avrebbe valutato redditizio tale investimento.I recenti bandi e progetti di iniziativa della Autorità portuali italiane, alla luce delle risoluzioni adot- tate dalla Istituzioni Europee in merito agli aiuti di stato per la realizzazione di infrastrutture e so- vrastrutture dei porti, portano ad alcune considerazioni.In una situazione in cui l’attività delle Autorità Portuali e l’intervento economico dello Stato paiono dover essere sempre più improntati e finalizzati alla logica del miglior rendimento possibile e dello sviluppo economico dei porti, la volontà di realizzazione di nuovi terminal container e darsene sarà sicuramente oggetto di approfondite indagini da parte della Commissione.Come visto, i parametri utilizzati in sede europea per l’esame delle richieste di autorizzazione all’erogazione di aiuti di stato sono particolarmente stringenti e l’attività di controllo della Commissione, sugli interventi pubblici nei porti, nei tempi più recenti, particolarmente mirata.Lo Stato italiano, quindi, con riferimento a questi bandi e progetti dovrà: dimostrare che la realizzazione di delle infrastrutture corrisponderà ad esigenze di pubblico e comune interesse; che non verrà realizzata una rilevante distorsione del mercato interno; la ragionevolezza dell’investimento di denaro pubblico; infine, che dalla realizzazione dei terminal e delle darsene deriverà un profitto economico generale tale che un operatore privato attivo sul libero mercato avrebbe ritenuto pro- ficuo detto investimento.Nel caso in cui, la Commissione - richiesta di autorizzare l’erogazione di aiuti di stato con riferimento ai progetti e bandi in itinere – dovesse ritenere tali aiuti incompatibili con il mercato interno, potrebbe vietare, allo stato italiano, l’impiego delle risorse economiche su cui, ad oggi, le Autorità Portuali fanno affidamento per la realizzazione di nuove infrastrutture portuali poi date in concessione ad imprese private.&nbsp;2 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.3 Si veda, per una più ampia disamina, lo Studio “<em>Aiuti di Stato ai Porti Europei</em>”, licenziato già nel 2011 dalla Direzione Generale delle Politiche interne dell’Unione: IP/B/TRAN/FWC/2010 – 006/Lot3/C1/SC1 -4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1409_it.htm" target="_blank" rel="noreferrer">http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1409_it.htm</a>5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131967&amp;amp;doclang=IT" target="_blank" rel="noreferrer">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131967&amp;doclang=IT</a>6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-329_it.htm" target="_blank" rel="noreferrer">http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-329_it.htm</a>7 <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;amp;docid=157484&amp;amp;pageIndex=0&amp;amp;doclang=IT&amp;amp;mod" target="_blank" rel="noreferrer">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=157484&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mod</a> e=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1060548&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:14:17 +0200</pubDate>
                        <title>Possibili aiuti di Stato a favore di imprese terminaliste del porto di Anversa: un chiarimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/possibili-aiuti-di-stato-a-favore-di-imprese-terminaliste-del-porto-di-anversa-un-chiarimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel precedente numero dello <em>Shipping &amp; Transport Bulletin </em>abbiamo fatto riferimento alla recen- te apertura di un’indagine, da parte della Commissione Europea, su presunti aiuti di Stato resi dall’Autorità Portuale di Anversa a favore di PSA Antwerp e Antwerp Gateway (i due maggiori operatori di terminal container del porto di Anversa).Visto il grande interesse registrato in merito alla notizia, precisiamo che, in sintesi, la condotta«<em>anomala</em>» dell’Autorità Portuale si è sostanziata (i) nella revisione in riduzione e con effetti re- troattivi degli obiettivi di traffico declinati nel programma stesso (con conseguente riduzione del- la quantificazione della penale a carico del terminalista); e (ii) nella rinuncia all’incasso della pena- le comunque ridotta a seguito di quanto <em>supra </em>(i).Come visto, nel caso di specie la Commissione ha prospettato la violazione dell’art. 107 TFUE1, equiparando la rinuncia della parte pubblica al pagamento dovuto da una parte privata alla da- zione <em>tout court </em>di un beneficio economico a favore del privato. La ritenuta ingiustificabilità del beneficio e l’effetto distorsivo che ne deriva in danno delle dinamiche concorrenziali fa scattare&nbsp; la violazione (ed infatti non a caso la denuncia è partita da una impresa concorrente).Come noto, la giustificazione oggettiva di qualsiasi beneficio selettivamente concesso ad una im- presa, passa attraverso la verifica, da parte della Commissione, del rispetto del cd. «<em>principio dell’investitore privato</em>». Non vi sarà aiuto pubblico quando il comportamento dello Stato risulti analogo a quello che, in condizioni simili, sarebbe stato tenuto dall’operatore privato nelle nor- mali condizioni di una economia di mercato.</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="52"></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;1 Ai sensi dell’art. 107 TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Insomma, la Commissione dovrà appurare se e in che termini le valutazioni economiche poste al- la base della revisione retroattiva degli obiettivi di traffico delle imprese terminalistiche (e la rela- tiva riduzione della penale) posta in essere dall’Autorità Portuale di Anversa sarebbero state ef- fettuate anche da un investitore privato secondo le regole del mercato, e non discendano invece da considerazioni di altra natura, in potenziale contrasto con l’interesse generale.Come accennavamo nel nostro precedente contributo, la decisione che sarà presa dalla Commis- sione è destinata ad avere più di un effetto, non solo nel cluster portuale Europeo, ma anche in quello nazionale.Infatti, nell’ordinamento italiano, gli articoli 18, co. 9, della L. 84/1994 e 47 del codice della navi- gazione non ricollegano al mancato rispetto del programma di attività il semplice pagamento di una penale.In particolare l’art. 18, L. 84/1994 prevede la ben più grave sanzione della revoca dell’atto con- cessorio, mentre l’art. 47 cod. nav. stabilisce la decadenza per cattivo uso o mancato adempi- mento degli obblighi derivanti dalla concessione; sicché, ricorrendone i presupposti (ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi di traffico), la mancata disposizione della revoca della concessione o della decadenza dalla stessa potrebbe costituire un aiuto di Stato sanzionabile.Non si tratta di una questione di poco conto: infatti, sebbene annualmente le Autorità Portuali procedano ad una verifica dei dati di traffico dei terminalisti, finora non risulta che il mancato ri- spetto degli obiettivi del programma di attività sia mai stato oggetto di sanzione.In effetti, come emerge dalla prassi, possono esservi ragioni oggettive suscettibili di giustificare il mancato rispetto degli obiettivi declinati nel programma di attività, come una inaspettata e rile- vante contrazione dei traffici causata da una crisi generalizzata del settore.In particolare, una limitazione alle strutture operative del bene concesso dovute alla mancata realizzazione di interventi da parte della locale Autorità Portuale (per esempio mancata effettua- zione di dragaggi) è stata ritenuta dalla prassi amministrativa quale causa giustificatrice del man- cato raggiungimento dei volumi di traffico declinato nel piano di impresa dell’operatore termina- lista.E’ evidente, però, che una pronuncia della Commissione Europea, cui faccia seguito la possibilità di considerare la mancata revoca o decadenza dalla concessione come un vero e proprio aiuto di Stato, determinerebbe un giro di vite nei controlli delle Autorità Portuali, e ben più a rischio sa- rebbe la posizione dei concessionari inadempienti agli obblighi del piano industriale.Siamo di fronte ad un futuro ove le concessioni si revocheranno o saranno dichiarate decadute per inadempimento? La mancanza di un sistema che comporti il pagamento di penali (come av- viene nei porti USA) renderà l’istituto della revoca o della decadenza il solo strumento per rispet- tare la consegna europea, con le ovvie complicazioni sottese ad una omogenea applicazione del principio.In Italia, infatti, è sufficiente guidare per cento chilometri per trovare un porto che applica una di- sciplina che è diametralmente opposta a quella del porto da cui si proviene.Ancora una volta, quindi, la città senza mare di Bruxelles rappresenta una opportunità per alli- neare l’<em>industry </em>italiana del terminalismo portuale ai principi del diritto comunitario.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:12:31 +0200</pubDate>
                        <title>Autorità Portuale italiane: tanti (nuovi) progetti di sviluppo per i porti che potrebbero imporre (nuove) riflessioni sulla finanzialibilità delle opere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/autorita-portuale-italiane-tanti-nuovi-progetti-di-sviluppo-per-i-porti-che-potrebbero-imporre-nuove-riflessioni-sulla-finanzialibilita-delle-opere</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Gli attuali modelli di concessioni demaniali sono all’altezza di questa nuova sfida?</h2>Mai come in questo periodo si assiste ad un fiorire di nuovi importanti progetti per la realizzazione di nuovi terminal, ovvero per il rinnovo o la proroga di importanti compendi terminalistici in alcuni porti chiave della Penisola.Uno dei rilievi che sorge spontaneo riguarda la tempistica di tali procedimenti: è un fatto, invero, che la nuova riforma portuale (dovrebbe) essere ormai in vista di arrivo.Molto presto, quindi, l’organizzazione della governance portuale potrebbe subire una radicale tra- sformazione. Il che potrà a breve imporre agli addetti ai lavori di confrontarsi con nuove regole,&nbsp; ma anche, si ritiene, con un più attento esame della bancabilità di tali progetti.In un contesto in cui l’orientamento dello Stato pare essere sempre più improntato a lasciare che siano i privati a farsi carico dei costi per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione che nel passato erano invece sostenuti dalla parte pubblica (Stato, Regione, Autorità Portuale), è infatti evidente che laddove i terminalisti decidano di rivolgersi a soggetti interessati a fornire le risorse finanziare necessarie (siano essi fondi di investimento o istituti finanziari attivi nel mercato del credito), il ruolo di tali soggetti finanziatori sarà sempre più centrale per la riuscita del progetto.Tale ultimo rilievo impone quindi alcune ulteriori considerazioni: gli attuali modelli di concessioni demaniali sono all’altezza di questa nuova sfida? In altri termini, gli attuali modelli di concessioni demaniali contengono anche la disciplina di quegli aspetti necessari ai soggetti finanziatori per po- ter positivamente deliberare la cd. «<em>bancabilità</em>» del progetto ?Un primo aspetto di ordine generale è legato al fatto, ad esempio, che molte concessioni non con- tengono norme previste per progetti analoghi in materia di concessioni di costruzione e gestione&nbsp; di particolare rilevanza e di interesse per i soggetti finanziatori (ad es. equilibrio economico finan- ziario, meccanismi e presupposti di revisione del piano economico-finanziario, diritti di subentro delle banche).Di non minor momento il fatto che anche in materia di penali ed extra costi il testo adottato nella prassi da molte Autorità Portuali non disciplini le conseguenze connesse a: (i) ritardi nella presen- tazione della progettazione o realizzazione delle opere (penali); (ii) eventi non imputabili al con- cessionario (eventi di forza maggiore, modifiche normative); (iii) costi da interferenze e/o eventua- li extra-costi conseguenti a tali eventi.Anche l’assenza di una più soddisfacente disciplina sul <em>termination value </em>in caso di decadenza per fatto imputabile al Concessionario costituisce un aspetto di particolare rilevanza per i soggetti fi- nanziatori.In materia di permessi ed autorizzazioni, spesso le concessioni si limitano poi a prevedere una clausola di stile secondo cui è onere del concessionario terminalista di provvedere a dotarsi di tut- te le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto: tuttavia, in un’ottica di bancabilità è verosimile che i soggetti interessati ad erogare le risorse finanziare necessarie richiedano il chia- rimento di eventuali impatti sui progetto (ritardi ed eventuali extra-costi) derivanti da prescrizioni imposte dagli enti, a vario titolo competenti, nel processo approvativo.Non ultimo, anche il tema della manutenzione dell’opera è elemento essenziale: al di là, degli ef- fetti distorsivi che talvolta il tema pone in virtù della diversa disciplina che le Autorità Portuali adottano (alcuni terminalisti hanno sia l’onere di una manutenzione ordinaria e straordinaria, altri solo una e non l’altra e cosi via, ecc.) e che spesso sfugge alle censura degli addetti ai lavori in ra- gione dell’asimmetria informativa esistente, ciò che invece i soggetti finanziatori potrebbero vole- re in un’ottica di bancabilità, è la definizione di standard di performance cui parametrare la «mancata o deficiente manutenzione» onde circoscrivere la discrezionalità valutativa dell’Autorità Portuale.Ulteriori aspetti da meglio circoscrivere potrebbero poi rinvenirsi nei profili ipotecari connessi alla realizzazione delle opere da costruire da parte del concessionario col capitale privato finanziato, nonché in tema di obblighi assicurativi; aspetti, anche quest’ultimi spesso consegnati alla disciplina di clausole di stile invalse nella prassi, ma che appaiono essere ormai proprie di un retaggio lonta- no.In buona sostanza, se lo Stato intende delegare sempre un maggior ruolo ai privati per alleggerire le finanze pubbliche, dovrà nondimeno prendere atto che la riuscita della volontà programmatoria potrebbe rischiare di rimanere solo sulla carta se gli attuali modelli di concessione non accoglie- ranno le istanze del mercato finanziario cui l’importanza economica di molti progetti pare destina- re sempre di più ad ruolo comprimario nello sviluppo della competitività dei porti italiani.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:14:28 +0100</pubDate>
                        <title>Lo stato della legislazione comunitaria in materia di trasporti e di commercio internazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-stato-della-legislazione-comunitaria-in-materia-di-trasporti-e-di-commercio-internazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Approvato il piano di aiuti di 270 milioni di euro per il porto di Calais</strong>La Commissione Europea ha ritenuto il piano di finanziamento pubblico di 270 milioni di Euro per la costruzione di un nuovo terminal presso il porto di Calais – dedicato ai traffici nel canale della Manica – in linea con le linee direttive europee in materia di aiuti di stato. Il Commissario europeo alla Concorrenza, Vestager, ha ben accolto tale decisione: <em>«è un buon esempio di come gli Stati membri possano aumentare gli investimenti in infrastrutture senza danneggiare la concorrenza nel mercato unico. Questo progetto francese ha attratto finanziamenti privati necessari per il completamento di un progetto che non si sarebbe potuto avviare senza questa cooperazione. Inoltre, si tratta di un progetto trans-europeo che contribuirà a migliorare il flusso dei collegamenti attraverso la Manica e rafforzerà gli scambi commerciali tra il Regno Unito, l'Irlanda e l'Europa continentale».</em>La Francia ha condotto un’approfondita analisi finanziaria del progetto, che dimostra che gli introiti incamerabili in un periodo di 50 anni da una società terminalista per la gestione della nuova infrastruttura sarebbero insufficienti a coprire i costi dell'investimento.Pertanto, il progetto non avrebbe potuto essere realizzato senza finanziamenti pubblici.<strong>Risarcimento dei danni per i passeggeri di voli aerei</strong>La legislazione europea prevede, a carico dei vettori aerei e in caso di cancellazione del volo, l’obbligo di approntare adeguate misure di assistenza nei confronti dei passeggeri e di corrispondere loro un risarcimento (tra i 250 Euro e i 600 Euro, secondo la lunghezza della tratta). In ogni caso, il vettore non è tenuto a risarcire quando possa provare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze straordinarie non altrimenti evitabili dal vettore benché il medesimo abbia preso tutte le necessarie misure in tal senso.Nel caso che qui interessa, il volo partito da Quito (Ecuador) è atterrato ad Amsterdam con 29 ore di ritardo. Il vettore, KLM, ha dichiarato che non vi sono state mancanze nell’attività di manutenzione, che le diverse parti del velivolo erano nella loro normale «durata di vita» e che, pertanto, tale ritardo non poteva essere in alcun modo previsto.La Corte ha rigettato le argomentazioni difensive di KLM.Avarie come quella occorsa al velivolo debbono essere considerate all’interno della normale gestione dell’aeromobile e, quindi, non possono essere considerate circostanze eccezionali.&nbsp;<strong>Maggior liberalizzazione dei servizi ferroviari</strong>A partire dal 2020, alle imprese ferroviarie dell’UE sarà consentito offrire servizi ferroviari in altri Stati membri dell’Unione. L’approvazione della proposta della Commissione circa l’adozione del quarto pacchetto ferroviario a partire dal 2013 è pervenuta nel mese di ottobre di quest'anno.Alcuni Stati membri, come la Svezia e la Gran Bretagna hanno già aperto i loro «mercati», mentre altri, come la Germania, l'Austria, l'Italia, la Repubblica Ceca e Paesi Bassi hanno per ora provveduto ad un’apertura in misura limitata. L’Italia, ad esempio permette la concorrenza sul mercato dei treni ad alta velocità, ma non in relazione al trasporto ordinario su binari.Le nuove regole sono state introdotte per garantire che gli operatori ferroviari e i fornitori di servizi ferroviari siano entità economiche separate; queste possono essere parte di una holding sempre che non vi siano flussi finanziari tra le diverse entità.Gli Stati membri hanno ottenuto il diritto di limitare appalti pubblici ove, per motivi geografici, possa esservi offerta limitata o potrebbe non essere possibile garantire un servizio adeguato.&nbsp;<strong>Aiuti di stato in materia fiscale</strong>La Commissione europea ha aperto un’inchiesta in merito al pagamento delle tasse di trasporto aereo relative al trasferimento ed al transito &nbsp;di passeggeri in Irlanda.Si tratta di lotta in corso da lungo tempo tra Ryanair e Aer Lingus riguardo agli accordi che consentono, ai passeggeri in transito e in trasferimento, di essere esentati dall’obbligo di pagare la tassa aeroportuale ove la partenza costituisca parte di un unico viaggio prenotato come “biglietto cumulativo”.Ryanair sostiene che questi accordi siano contrari agli interessi dei propri passeggeri in transito, poiché, tecnicamente, una prenotazione con uno scalo, per Ryanair consta di due prenotazioni separate e non vi è alcun impegno da parte della compagnia aerea di garantire al passeggero il secondo volo.La domanda è: gli accordi sono progettati in modo tale che il passeggero non debba pagare due volte la tassa aeroportuale nel caso in cui il volo prenotato effettui uno scalo o si tratta di un sistema fiscale progettato per favorire Aer Lingus, permettendo alla compagnia di non far pagare doppiamente l’imposta per i viaggi prenotati attraverso quest’ultima?<strong>&nbsp;</strong><strong>Piangere sul latte versato</strong>La Commissione europea, il 24 settembre 2015, ha reso pubblica una dichiarazione in cui invita tutti gli Stati membri ad assicurarsi che gli standard dettati dalla normativa europea in materia di inquinamento provocato dalle emissioni di scarico delle auto, vengano rispettate.<em>“Il nostro messaggio è chiaro”,</em> ha dichiarato il Commissario Bienkowski.Nessuna tolleranza in caso di violazione.Un nuovo test RDE (Real Driving Emission) ovverosia sulle “reali emissioni di guida”, sarà introdotto entro il 2016. Peccato che gli standard europei non siano ancora altrettanto severi di quelli statunitensi.<strong>La Catalogna diventerà un nuovo stato membro prima della Scozia?</strong>I Separatisti catalani hanno vinto con una netta maggioranza le elezioni del 27 di settembre, sollevando interrogativi sull’appartenenza, in futuro, della Catalogna alla Spagna.La legge spagnola non consente che l’indipendenza venga decisa attraverso il diritto di voto ma i catalani hanno detto che andranno avanti comunque.Non ci sono elementi che facciano pensare che la Catalogna vorrebbe lasciare l'Unione Europea.In quel caso i separatisti catalani dovrebbero ridiscutere lo status della Catalogna.Si è molto parlato di ciò che la Scozia avrebbe fatto se il referendum per l'indipendenza dal Regno Unito avesse avuto esito positivo ed è stato generalmente riconosciuto che rinegoziare l'adesione all'Unione Europea non sarebbe proceduralmente o legalmente semplice.Ma la Scozia non ha votato a favore dell'indipendenza.Ora è la Catalogna a dover fare da banco di prova per la gestione di queste situazioni.<strong>La Cina è un'economia di mercato?</strong>E’ iniziato a Bruxelles il dibattito riguardante il fatto che la Cina sia un'economia di mercato e, nel caso in cui non possa essere considerata tale, se l'UE debba conferirle tale status comunque.La Cina afferma il proprio diritto ad essere considerata un'economia di mercato.Altri mettono in discussione la lettura che la Cina fornisce della normativa posta in essere dalla OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) e sostengono che la Cina dovrebbe dare prova di essere un'economia di mercato, cosa che non può fare.Si sostiene, infatti, che i piani quinquennali mostrano che la Cina è ancora un’economia di mercato “socialista”, amministrata dallo Stato e dal partito comunista.La Commissione europea, entro Natale, deve decidere se proporre un emendamento alla normativa che accorda alla Cina lo status di economia di mercato.Perché è importante questo dibattito?Un cambiamento di status della Cina significherebbe una maggior difficoltà in capo all'UE, nell’introduzione di misure di difesa contro le pratiche commerciali sleali.La Cina ha attuato distorsioni in un numero rilevante di mercati attraverso i suoi piani quinquennali e sta minando lo sviluppo delle industrie europee.Ad esempio, può vendere candele nell'UE ad un prezzo inferiore del costo delle materie prime necessarie per realizzarle.Ha, inoltre, sviluppato un’industria siderurgica per il doppio della domanda interna.<strong>Lo stato dell’unione</strong>All'inizio di settembre il presidente della Commissione, Juncker, ha fatto il suo primo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo.Ha detto che non è un buon momento per il business, come al solito.Ha detto che è il momento di parlare con franchezza delle grandi questioni con le quali l'Unione deve confrontarsi.Il tema del suo discorso è stato: <em>“Non c'è abbastanza Europa in questa Unione. E non c'è abbastanza Unione in questa Unione”.</em>E più tardi: “<em>Abbiamo bisogno di più Unione nella nostra Europa”.</em>Ha parlato di migrazione e di un nuovo inizio per la Grecia.Riguardo alla Grecia, ha detto che la crisi non è finita. E 'stata appena messa in pausa.Ha parlato di una migliore proiezione del Euro nel mondo e della necessità di fare una migliore offerta alla Gran Bretagna affinché rimanga nell’Unione.Sono un europeo convinto e credo che l'Unione che abbiamo è il massimo che potevamo ottenere nelle condizioni in cui quest’ultima è nata.Naturalmente potrebbe essere migliore.Ma per essere migliori abbiamo bisogno di strategie e politiche chiare.Vaghe dichiarazioni che, ad un'analisi più approfondita, non sembrano dire molto, non ci porteranno da nessuna parte.&nbsp;<strong>La Corte di Giustizia mostra i denti</strong>La Corte suprema dell'Unione europea, nota come Corte di Giustizia, e stabilita in Lussemburgo, all'inizio di ottobre ha statuito che la normativa che tutela la condivisione delle informazioni tra l'UE e gli USA, nota come Decisione “Safe Harbour” non protegge la privacy.La causa di provenienza è stata radicata in Irlanda, dove Facebook ha la sua sede europea. Uno studente austriaco, Maximillian Schrems, ha sostenuto che quando Facebook ha trasferito le sue informazioni negli Stati Uniti per il trattamento dei dati ha permesso che queste fossero utilizzate dall’ Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti in violazione dei suoi diritti quali previsti e garantiti dalla Direttiva UE sulla protezione dei dati.Ha presentato reclamo all'Agenzia irlandese per la protezione dei dati personali, che ha respinto il suo reclamo.Si è, poi, rivolto ai tribunali irlandesi.&nbsp;L'Alta Corte irlandese ha, quindi, richiesto un parere consultivo della Corte di Giustizia sulla corretta interpretazione della Direttiva sulla protezione dei dati.In sostanza, la Corte ha affermato che le regole di protezione delle informazioni negli Stati Uniti non sono state sufficientemente forti da garantire che i diritti del Signor Schrems, quali garantiti dalla Direttiva sulla protezione dei dati, fossero stati efficacemente protetti.Spetta ora alle autorità irlandesi decidere se il trasferimento dei dati da parte di Facebook negli Stati Uniti debba essere sospeso a ragione del fatto che gli Stati Uniti non hanno un adeguato livello di protezione dei dati personali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:12:39 +0100</pubDate>
                        <title>Il deferimento della Francia per gli aiuti illegittimi alle compagnie aeree</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-deferimento-della-francia-per-gli-aiuti-illegittimi-alle-compagnie-aeree</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong>Il deferimento della Francia innanzi alla Corte di Giustizia dell’UE, del 27 luglio 2015<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, consegue al mancato recupero degli aiuti concessi nei tre aeroporti di Pau, Nîmes e Angoulême ai vettori aerei Ryanair e Transavia, aiuti giudicati dalla Commissione Europea incompatibili con le regole del mercato unico.L’importo da recuperare è stato quantificato in 10 milioni di euro, calcolato sulla base dei contratti siglati dalle compagnie aeree con i gestori degli aeroporti locali, avendo i vettori beneficiato di un indebito vantaggio economico, che - secondo la Commissione - doveva essere recuperato per correggere la distorsione della concorrenza.L’odierno provvedimento di deferimento trae origine da precedenti decisioni adottate dalla Commissione nel 2014 e riguardanti il sostegno pubblico concesso ad aeroporti e compagnie aeree nell’ambito della strategia di modernizzazione degli aiuti di stato (Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03 - <em>Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree</em>); ciò in ragione dell’importanza degli aeroporti regionali, riconosciuta dalla Commissione, per l’accessibilità locale e lo sviluppo economico, nonché per la necessità di preservare un piano di parità nel settoreTuttavia, nei casi di Pau, Nîmes e Angoulême, la Commissione ha concluso che Ryanair, e, nel caso di Pau, Transavia, abbiano ricevuto aiuti di Stato incompatibili con le norme UE.Dall’analisi della Commissione risulta che le due compagnie abbiano pagato meno costi aggiuntivi legati alla loro presenza in aeroporto ed abbiano, pertanto, beneficiato di un indebito vantaggio economico, falsando la concorrenza nel mercato unico.Sicché, Bruxelles aveva chiesto alla Francia di recuperare dai vettori aerei gli aiuti ricevuti, al fine di stabilire la parità, quantificando in € 0,87 milioni l’importo dovuto per l’aeroporto di Angoulême (da Ryanair e AMS congiuntamente), € 2,8 milioni per l’aeroporto di Pau (€ 0,42 milioni da Ryanair, € 1,97 milioni da Ryanair e AMS congiuntamente e € 0,43 milioni da Transavia) e € 6,3 milioni per l’aeroporto di Nîmes (da Ryanair e AMS congiuntamente).Tuttavia, Parigi, sebbene avesse inviato gli ordini di recupero, non era riuscita a recuperare le suddette somme, in quanto gli ordini erano stati impugnati da parte dei beneficiari: in tali fattispecie - secondo il diritto francese - gli ordini devono essere sospesi automaticamente in caso di ricorso.Sicché, la normativa francese risulta essere in contrasto con la consolidata giurisprudenza europea sull’attuazione delle decisioni di recupero dagli Stati membri, che impedisce ai giudici nazionali di sospendere la decisione in merito ai ricorsi contro gli ordini di riscossione, con la conseguente permanenza in capo allo stato francese dell’obbligo di recupero degli aiuti.Il deferimento si è quindi reso necessario in quanto la distorsione di concorrenza creata dall’aiuto risulta essere in contrasto con l’articolo 14<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> del Regolamento CE n. 659/99 che prescrive il recupero degli aiuti illegali o incompatibili, richiedendo che gli Stati membri agiscano in modo efficace e senza indugio nei confronti del beneficiario.La violazione delle norme UE sugli aiuti di stato ha dunque legittimato la Commissione ad adire direttamente la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).Ma il deferimento francese non risulta essere un caso isolato: da ultimo, la Commissione ha infatti esteso il campo della sua indagine in materia di aiuti di stato anche all’aeroporto di Klagenfurt (Austria).Come evidente, la questione degli aiuti agli aeroporti regionali ha una notevole rilevanza anche in Italia (si veda, ad es., l’indagine svolta dalla Commissione sull’aeroporto di Alghero).La posizione degli enti territoriali italiani, formalizzata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (da ultimo in data 7 maggio 2015) è quella di sostenere che il finanziamento pubblico dei piccoli e micro aeroporti, aventi traffico medio annuo inferiore a 200 mila passeggeri, non configuri aiuto di Stato in quanto incapace di incidere sulla concorrenza tra Stati membri.Questa posizione era stata in precedenza fatta propria dalla Commissione, che aveva ad esempio ritenuto, nel luglio 2010, che l’aiuto all’aeroporto dello Stretto (Reggio Calabria) fosse legittimo in quanto finalizzato a migliorare l’accessibilità all’aeroporto, producendo peraltro effetti distorsivi limitati in ragione della distanza con gli altri aeroporti maggiore di 100km.L’impressione è, tuttavia, che con l’emanazione delle nuove Linee Guida, l’approccio della Commissione sia più rigoroso e volto a privilegiare, rispetto alla promozione dello sviluppo economico regionale, la necessità di evitare la duplicazione di aeroporti non redditizi, lo spreco di risorse pubbliche e la creazione di indebite distorsioni della concorrenza.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> E’ opportuno sottolineare che dall'inizio del 2014, e prima delle decisione in esame, la Commissione aveva già adottato undici decisioni in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e/o a compagnie aeree: Berlino Schönefeld (IP/14/173), Aarhus (IP/14/174), Marsiglia (IP/14/175), Ostrava (IP/14/176), Groningen (IP/14/403), Stretto (IP/14/660), Isole Scilly (IP/14/533), Isole Canarie (IP/ 14/401), Verona (IP/14/402), Gdynia (IP/14/138) e Dubrovnik (Caso SA.38168).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. art. 14, rubricato “Recupero degli aiuti” dispone che: “<em>1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. 2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. 3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:11:01 +0100</pubDate>
                        <title>Si può ancora parlare di costi minimi obbligatori nel trasporto merci?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/si-puo-ancora-parlare-di-costi-minimi-obbligatori-nel-trasporto-merci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come noto il sistema italiano dei c.d. «<em>costi minimi di esercizio» </em>in materia di autotrasporto è stato dichiarato incompatibile con la normativa europea dalla Corte di Giustizia con sentenza del 4 settembre 2014.Il Governo Italiano, con legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), ha incaricato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, di pubblicare e aggiornare nel proprio sito internet i «<em>valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi»</em>.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi provveduto, a partire dal mese di gennaio 2015, a pubblicare i suddetti valori indicativi (ancora oggi reperibili sul suo sito internet all'indirizzo: <a href="http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&amp;o=vd&amp;id=3990)" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&amp;o=vd&amp;id=3990)</a>.I valori in questione sono stati determinati attraverso l'indicazione, su base astratta, di specifiche voci di costo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Tuttavia, neppure tali «<em>valori indicativi</em>» hanno incontrato il favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale li ha ritenuti costituire «<em>un sistema che di fatto può riprodurre il meccanismo dei costi minimi previsto nel precedente regime [...] reintroducendo un vincolo artificiale alla libera determinazione di prezzi e condizioni contrattuali</em>» (cfr. parere AGCM pubblicato sul Bollettino n. 27 del 27 luglio 2015, pubblicato sul sito ufficiale dell'Autorità al seguente indirizzo: <a href="http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/7807-bollettino-272015.html)" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/7807-bollettino-272015.html)</a>.A parere dell'Autorità, infatti, la decisione del Ministero configurava il rischio di agevolare un ampio coordinamento di settore, condizionando la libera contrattazione tra le parti e risultando in definitiva fortemente restrittivo della concorrenza.I valori indicati dal Ministero, per dirlo con parole dell'Autorità, comportavano «<em>un’artificiosa fissazione della principale componente del prezzo</em>» poiché forniscono agli operatori valori economici di riferimento e ne facilitano la concertazione su livelli potenzialmente superiori a quelli derivanti da scelte autonome dei singoli operatori, con effetti distorsivi della concorrenza anche con riferimento al commercio tra Stati membri dell’Unione Europea. A fronte di questa ennesima censura, il Ministero ha quindi cambiato radicalmente rotta e, con nota del 9 luglio 2015, ha pubblicato nuovi «<em>valori indicativi di riferimento&nbsp; dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi</em>» (<a href="http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23415)" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23415)</a>.Pur mantenendo l'indicazione delle principali voci di costo applicabili, il Ministero ha fatto ricorso a elementi certi e oggettivi per la loro quantificazione.Ad esempio, per determinare il costo di acquisto degli automezzi viene fatto riferimento ai prezzi di listino delle case costruttrici e per il calcolo del costo della manodopera si rinvia ai contratti collettivi nazionali di lavoro.Tali modifiche sono state accettate dall'Autorità Garante che ne ha validato i contenuti in quanto non suscettibili di falsare il gioco della concorrenza (vedasi il comunicato pubblicato sul predetto Bollettino n. 27 del 27 luglio 2015 dell'Autorità).Il sistema dei costi minimi è stato quindi definitivamente archiviato e risultano caduti tutti i limiti capaci di turbare la libera determinazione dei corrispettivi del trasporto.La committenza e le imprese sono oggi libere di stabilire i corrispettivi in piena autonomia, senza soggiacere a vincoli di sorta.Nell'ambito della negoziazione dei contratti, potranno ovviamente essere prese in considerazione - <u>a livello indicativo e non più vincolante </u>- le voci di costo indicate dal Ministero.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Quali, ad esempio, il «<em>costo acquisto trattore» </em>pari a Euro 95.000, o il «<em>costo del lavoro di un autista</em>» pari a Euro 33.820.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:09:54 +0100</pubDate>
                        <title>Sicurezza ed efficienza dei traffici portuali secondo il TAR Lazio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sicurezza-ed-efficienza-dei-traffici-portuali-secondo-il-tar-lazio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza dell’ottobre 2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, cui forse non è stata accordata al tempo la dovuta rilevanza, il TAR Lazio (Sede distaccata di Latina) ha avuto modo di statuire sulla legittimità delle misure adottate dalla Capitaneria di Porto e dal Comune, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire il corretto bilanciamento tra le esigenze commerciali dei concessionari di aree demaniali portuali e quelle di tutela della sicurezza ed efficienza <u>dei traffici interni al porto</u>.In particolare, nel 2013, il titolare di una concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, avente ad oggetto uno specchio acqueo per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto nel Porto Nuovo di Ventotene, aveva adito il TAR della Regione Lazio per l’annullamento di una serie di provvedimenti di diniego di licenza suppletiva richiesta alle diverse autorità competenti con riferimento alla stagione estiva.Il progetto, presentato ai fini del rilascio di detta licenza suppletiva, prevedeva l’ampliamento dello specchio acqueo già in concessione e l’installazione sulla nuova area assentita di pontili galleggianti. Questo progetto avrebbe, peraltro, dovuto trovare attuazione solamente nelle fasce orarie intercorrenti tra gli orari di arrivo e partenza dallo scalo interessato di un traghetto in servizio di linea giornaliero.Poiché, con diversi provvedimenti, sia la Capitaneria di Porto di Gaeta sia il Comune di Ventotene – anche a seguito di pareri conformi di altre autorità interessate – avevano respinto la richiesta di licenza suppletiva stagionale, il concessionario aveva deciso di adire il TAR Lazio affinché accertasse l’illegittimità (tra l’altro) dei provvedimenti di diniego per violazione delle norme in materia di regolamentazione delle concessioni demaniali e della sicurezza intra portuale.Ad esito del giudizio, il TAR ha rigettato integralmente la domanda del ricorrente, per i motivi qui di seguito esposti.E’ importante, in via preliminare, osservare come le motivazioni espresse nella sentenza in esame non siano frutto di un esame strettamente connesso al caso concreto oggetto di giudizio, ma vadano ad enucleare una sorta di principio in materia <u>di tutela della sicurezza all’interno dei porti che aspira a diventare se non un&nbsp; vero principio, una prassi condivisa da tutte le autorità marittime insediate presso i porti italiani</u>.Nel caso di specie, in particolare, viene rilevato come i provvedimenti di diniego al rilascio di licenza suppletiva stagionale avessero recepito e fatto proprie le risultanze di indagini che documentavano espressamente la pericolosità per la navigazione potenzialmente discendente dall’ampliamento dello specchio acqueo originariamente assentito al concessionario.Il TAR Lazio ha poi dato atto che la nozione di «<em>tutela della sicurezza intra portuale</em>» debba essere interpretata non solo come afferente alle fasi di attracco e salpamento dell’imbarcazione ma anche alle fasi di avvicinamento e allontanamento della stessa dal porto.Quale naturale conseguenza di detta statuizione, deve, ad avviso del giudice amministrativo, considerarsi legittimo un provvedimento dell’autorità competente sul porto che neghi l’ampliamento di un’area di ormeggio, ove tale ampliamento, se realizzato, andrebbe direttamente a creare una contrazione degli spazi liberi da utilizzarsi per la manovra delle imbarcazioni ed impatterebbe sulle operazioni a tutela della sicurezza all’interno dello scalo.Nondimeno, ha concluso il TAR Lazio, non può con ritenersi opportuno sia per ragioni di sicurezza quanto per ragioni di efficienza delle operazioni intra portuali, subordinare le modalità e i tempi di ingresso ed uscita delle navi <u>in servizio di linea</u> al rispetto dei limiti temporali di sosta delle imbarcazioni da diporto presso l’area già assentita. Il riferimento alle navi di linea non va sottovalutato ed anzi è proprio a tale nozione che va forse legata l’applicazione del principio.Laddove di nave di linea non si tratti, invero, l’esigenza del terminal di accomodare navi di grandi dimensioni - oramai elemento di vitale importanza per i nostri porti - potrebbe al contrario prevalere imponendo alle navi in transito limitazioni temporali all’eccesso e alla manovra.Insomma ancora una volta una partita aperta.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sentenza n. 802 del 2 ottobre 2014</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:08:10 +0100</pubDate>
                        <title>I beni su un’area demaniale marittima sono in proprietà superficiaria del Concessionario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-beni-su-unarea-demaniale-marittima-sono-in-proprieta-superficiaria-del-concessionario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n° 328 del 27 febbraio 2015, il TAR Toscana ha, infatti, enucleato un diritto di superficie in capo al concessionario di bene demaniale marittimo.Nel caso di specie, si trattava di una concessione avente ad oggetto l’occupazione dell’area demaniale marittima allo scopo di mantenere un locale in muratura adibito a bar-ristorante e gelateria.Dobbiamo tenere in considerazione che i principi del diritto della navigazione in materia si applicano – in questo settore – indistintamente agli impianti portuali come alle strutture ricreative sulle spiagge della Repubblica. Non deve quindi stupire che un principio dettato in materia di spiagge sia poi utilizzabile quando si parli di una installazione portuale.Il Comune aveva emesso degli ordini di introiti per i canoni relativi a tale concessione.La Concessionaria ha però proposto ricorso chiedendo l’annullamento di detti ordini di introiti in quanto basati – a suo avviso – su un convincimento errato.&nbsp;La Concessionaria sostiene, infatti, che avendo la concessione ad oggetto l’occupazione dell’area demaniale allo scopo di mantenere un locale in muratura ed essendosi la concessione rinnovata automaticamente, si deve ritenere «<em>perdurante la proprietà superficiaria del manufatto in questione da parte dell’odierno ricorrente</em>».E conseguentemente, «<em>in relazione a tale manufatto, avrebbero dovuto trovare applicazione i canoni tabellari di cui all’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), della legge n. 296/2006<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a> e non già canoni commisurati ai valori di mercato, di cui al punto 2.1 del citato art. 1 comma. 251<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a>, applicabili alle pertinenze demaniali</em>».Inoltre, si sarebbe dovuti pervenire alla stessa conclusione anche per i canoni relativi alle aree demaniali scoperte o temporaneamente occupate da manufatti precari amovibili.La ricorrente conclude affermando che «<em>i provvedimenti impugnati sarebbero erronei nella parte in cui con gli stessi si afferma che l’intera superficie occupata debba ritenersi a destinazione commerciale</em>».Il TAR abbraccia la tesi della concessionaria sostenendo, infatti, che è errato «<em>qualificare come pertinenze destinate ad attività commerciale quelli che invero sono manufatti di proprietà privata, per diritto di superficie, appartenenti alla società ricorrente</em>».Peraltro, «<em>il diritto a mantenere una costruzione sul suolo altrui è proprio l’oggetto del diritto di superficie</em>» previsto all’art. 952 c.c., «<em>con il risultato che siamo qui in presenza di un atto amministrativo che attribuisce al concessionario il diritto di superficie sugli immobili</em>».I beni pertanto non possono essere considerati di proprietà demaniale non essendo mai usciti dalla sfera di proprietà del Concessionario.Nel caso di specie, a complicare la situazione e forse a trarre in inganno l’Amministrazione è intervenuto il rinnovo della concessione.L’Amministrazione ha erroneamente creduto che il solo rinnovo automatico fosse sufficiente per far acquisire al demanio pubblico la proprietà del bene in questione.Il Consiglio di Stato ha però già chiarito con sentenza del 2010<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> che: «<em>in materia di concessioni demaniali marittime, il principio dell’accessione gratuita di cui all’art. 49 cod. nav., che fa salva ogni diversa determinazione contenuta nell’atto di concessione, non si applica qualora il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico e preordinato in antecedenza rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare una vera e propria proroga, protraendosi il rapporto senza soluzione di continuità». </em>Non essendosi mai sciolta tale continuità nel caso in questione i beni non sono mai passati dalla proprietà del Concessionario alla proprietà del demanio pubblico.Il TAR ha quindi risolto la questione statuendo che «<em>la mancanza di proprietà demaniale esclude quindi in radice che si possa parlare di pertinenze demaniali marittime, mancando i presupposti di cui all’art. 29 del Codice della Navigazione, che definisce pertinenze del demanio marittimo le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, richiedendo quindi la titolarità della proprietà in capo dello Stato»</em>.Questa sentenza ha un notevole rilievo in quanto, molte Autorità Portuali tendono ad inserire, all’interno delle concessioni demaniali, clausole le quali prevedono, all’esito della costruzione di un nuovo manufatto, un incremento del canone per le maggiori volumetrie acquisite.La sentenza in esame evidenzia con chiarezza come tale prassi sia assolutamente illegittima.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Legge n. 296/2006 art. 1, comma 251, punto 1, lett. b) «<em>misura del canone annuo determinata come segue:</em><em>1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, […], si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:</em><em>1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;</em><em>1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;</em><em>1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; […])</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Legge n. 296/2006 art. 1, comma 251, punto 2.1 «<em>per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3348</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:05:49 +0100</pubDate>
                        <title>Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di trasporti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alcune-recenti-sentenze-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-trasporti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo ai nostri lettori alcune recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in materia di trasporti.<strong>La clausola FILO (<em>free in / liner out</em>) è una «<em>clausola di spese</em>», che non incide sul regime di responsabilità del vettore marittimo</strong>La Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, aderendo ad un orientamento ormai consolidato (seppur in relazione ad altre clausole analoghe quali la FIO (<em>free in and out</em>) a la FIOS (<em>free in and out stowed</em>), ha ritenuto la clausola FILO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>(<em>free in / liner out</em>) una clausola di natura esclusivamente economica, avente ad oggetto l’individuazione dei compensi e dei rimborsi dovuti al vettore marittimo, e come tale non idonea ad incidere sul regime di responsabilità di quest’ultimo.Nel caso in esame, la ricevitrice di una spedizione di rotoli laminati d’acciaio - giunti a destino deformati - aveva convenuto in giudizio l’impresa che si era occupata della caricazione a bordo dei predetti rotoli, sostenendo che - in forza della clausola FILO - quest’ultima avesse agito quale ausiliaria del caricatore e non del vettore.&nbsp;Il corretto inquadramento dell’impresa che aveva caricato la merce a bordo risultava essenziale al fine di determinare il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie. Qualora l’impresa fosse stata ritenuta un’ausiliaria del caricatore, infatti, il termine di prescrizione sarebbe stato quello biennale previsto dalla normativa in materia di appalto di servizi (art. 1667 cod. civ.). Al contrario, nel caso in cui l’impresa in parola fosse stata qualificata quale ausiliaria del vettore marittimo avrebbe trovato applicazione la disciplina dettata dalla Convenzione di Bruxelles, con conseguente previsione del termine di decadenza annuale.Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito come in base alla Convenzione di Bruxelles (art. 3) ed al Codice della Navigazione (art. 442), l’attività di caricazione e stivaggio della merce abbia natura accessoria al trasporto e rientri pertanto nella sfera di responsabilità del vettore marittimo, a nulla rilevando - al riguardo - il contenuto della clausola FILO.Tale clausola, infatti, non è idonea a sollevare il vettore dalla responsabilità che gli deriva dalle norme sopra citate.L’impresa addetta alla caricazione della merce aveva pertanto operato quale ausiliaria del vettore nell’ambito del contratto di trasporto, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione annuale.Questa sentenza ci ricorda come le clausole relative al nolo siano clausole sulle spese e non sulla responsabilità del vettore marittimo. Occorre tenere a mente questa considerazione per evitare di vedere prescritto un reclamo a causa di un’errata valutazione circa l’effettiva portata delle clausole sopra citate.<strong>Se il destinatario non si presenta alla scaricazione e la merce viene quindi depositata dal vettore marittimo in un magazzino in attesa della riconsegna, da quali norme è regolata la responsabilità del vettore marittimo?</strong>La risposta ci giunge da una recente sentenza della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, avente ad oggetto un caso in cui la merce scaricata e non ritirata, dopo essere stata depositata presso un magazzino, era stata venduta dalla Dogana in quanto ritenuta abbandonata. Nella vicenda in commento, la mittente della spedizione aveva poi convenuto in giudizio il vettore per vedersi risarcito il danno conseguente alla vendita coattiva della merce.In primo grado, il vettore era andato esente da responsabilità in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile, nel caso di specie, la disciplina prevista dalle Regole dell’Aja-Visby, dichiarando di conseguenza decaduta la mittente dal diritto di agire nei confronti del vettore atteso l’avvenuto decorso del termine annuale previsto dalla predetta normativa.La Suprema Corte, confermando la sentenza di appello, ha invece escluso l’applicabilità della sopra citata disciplina, ribadendo come le Regole dell’Aja-Visby abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto via mare, il quale ha come momento iniziale la caricazione delle merci e come momento finale la loro scaricazione e riconsegna. Con riferimento alla riconsegna, la Suprema Corte ha precisato come questa possa avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla scaricazione, oppure con una soluzione di continuità, ma che non comporti lo svolgimento di un’attività ulteriore rispetto al trasporto da parte del vettore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Nella fattispecie, il vettore aveva concluso un contratto di deposito (attività evidentemente ulteriore rispetto al trasporto) e pertanto la sua responsabilità non risultava più disciplinata dalle Regole dell’Aja-Visby, bensì dalle norme del codice civile relative al deposito, con conseguente venir meno del termine di decadenza annuale previsto dalla normativa pattizia.Questa pronuncia trae da un principio noto (le Regole dell’Aja-Visby hanno ad oggetto unicamente il trasporto via mare) la soluzione concreta di un caso di sicuro interesse per gli operatori. Ancora una volta, la corretta individuazione della normativa applicabile risulta fondamentale per valutare i termini di prescrizione di un reclamo.<strong>La girata della polizza di carico in favore dello spedizioniere non fa di quest’ultimo uno spedizioniere-vettore</strong>La Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> ci ha fornito un ulteriore chiarimento in merito al tema della corretta individuazione dello spedizioniere vettore.Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, un vettore marittimo aveva convenuto in giudizio uno spedizioniere al fine di ottenere da quest’ultimo il pagamento degli importi dovuti per la detenzione e l’uso di alcuni container. L’azione del vettore si fondava sulla circostanza che la merce trasportata era stata ritirata dal predetto spedizioniere, al quale la committente del trasporto aveva appositamente girato la polizza di carico.Secondo la tesi del vettore marittimo, la girata della polizza di carico in favore dello spedizioniere, legittimando quest’ultimo al ritiro della merce, aveva determinato una successione negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, rendendo di fatto lo spedizioniere uno spedizioniere vettore, come tale tenuto a corrispondere al vettore marittimo i costi del trasporto.Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito come l’oggetto essenziale del contratto di spedizione sia rappresentato dalla conclusione di un contrato di trasporto da parte dello spedizioniere, precisando come quest’ultimo possa inoltre svolgere ulteriori attività (quali il ritiro e la custodia della merce) senza acquisire la veste di spedizioniere vettore. Tale qualifica, infatti, viene assunta soltanto dallo spedizioniere che assume l’obbligazione di eseguire il trasporto.Per la Suprema Corte, la girata della polizza di carico in favore dello spedizioniere e la conseguente legittimazione di quest’ultimo al ritiro della merce non poteva e non può essere ritenuta indice dell’assunzione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.Nel caso di specie, pertanto, non si era in presenza di uno spedizioniere vettore, bensì di un mero spedizioniere.Questa pronuncia ci mostra come la sussistenza del diritto cartolare ad esigere la riconsegna della merce - tramite lo strumento della girata della polizza di carico - non determini automaticamente in capo al titolare del predetto diritto l’assunzione degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Corte di Cassazione, 10 giugno 2015, n. 12087.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In base alla clausola FILO, la caricazione avviene a rischio del caricatore, mentre la scaricazione avviene a cura e rischio del vettore. Ne consegue che i costi di caricazione non sono inclusi nel nolo, mentre lo sono quelli relativi alla scaricazione.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Corte di Cassazione, 19 marzo 2015, n. 5488.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In termini pratici, la custodia delle merci (a cura diretta o indiretta) da parte del vettore.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Corte di Cassazione, 20 giugno 2014, n. 14089.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:03:52 +0100</pubDate>
                        <title>Quali garanzie possono essere richieste al terminalista?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quali-garanzie-possono-essere-richieste-al-terminalista</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> statuisce all’art. 17, comma 1 che «<em>il concessionario deve garantire l’osservanza, degli obblighi assunti con l’atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all’entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell’articolo 47 lett. d) del codice»</em>Tale cauzione, come previsto dalla norma, in nessun caso potrà avere un importo «<em>inferiore a due annualità del canone</em>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Dall’analisi della disposizione pare che la cauzione venga prestata per garantire gli obblighi assunti con l’atto di concessione e, in modo particolare, per garantire l’obbligo di pagamento del canone.Con l’approvazione della legge n° 84/1994 la disciplina delle concessioni demaniali è stata integrata.La Legge portuale prevede, infatti, all’articolo 18, comma 6 che «<em>ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell’atto concessorio: </em><em>presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto; […]».</em>Quindi, dopo il 1994 per ottenere una concessione bisogna presentare insieme alla domanda un programma di attività, nel quale dovrà essere previsto l’incremento dei traffici e della produttività del porto che il terminalista si impegna ad ottenere. Tale programma dovrà essere, come dice la stessa norma, «<em>assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio</em>».Da qui, nasce spontaneo un dubbio: la garanzia adesso non copre soltanto il pagamento del canone, ma è anche volta a coprire l’eventuale mancato incremento dei traffici?Cosa succede, quando un terminalista non riesce a rispettare quanto previsto dal proprio programma di attività oppure non effettua tutti gli investimenti ivi previsti?Dovrà rispondere del mancato adempimento delle obbligazioni con la cauzione o la fideiussione?Se le risposte a tutte le summenzionate domande fossero «si», si porrebbe il problema della quantificazione del quantum da cauzionarsi ed eventualmente da detrarsi dalla garanzia prestata.Non constando precedenti si deve lavorare di fantasia. Si dovrebbe dunque quantificare l’eventuale danno arrecato all’Autorità Portuale dall’inadempimento degli obblighi di traffico previsti nel programma di attività del Concessionario. Tale esercizio risulta piuttosto difficile, in quanto non vi sono norme che prevedano una formula per la determinazione del danno in questi termini.&nbsp;Infatti, non si comprende come si dovrebbe calcolare tale danno. Si devono calcolare le mancate entrate: tassa di ancoraggio, tassa portuale, dazi doganali, ecc.?Si è in grado di stabilire l’esatto ammontare di tali mancate entrate? Tale calcolo, infatti, risulta quasi impossibile considerando che manca quantomeno un dato fondamentale: quante navi si devono considerare nel calcolo? Che tipo di merce sarebbe transitata per il terminal?Non avendo dei dati certi sul danno per cui dovrebbe rispondere il terminalista, ci verremo a trovare davanti ad una fideiussione omnibus, in quanto non sarebbe possibile prevedere un importo massimo garantito.Come ormai assodato dalla giurisprudenza, tali garanzie non possono che considerarsi nulle<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Infine, ci si deve chiedere se sia giusto che il terminalista risponda di tutti questi obblighi senza avere alcuna limitazione della propria responsabilità.Dobbiamo quindi dedurre che non potendosi il terminalista gravare di obblighi illimitati, le cauzioni richieste non possano o meglio non debbano essere riferite agli obbiettivi di traffico proposti nel programma di attività?La risposta, nell’attuale ordinamento portuale, è senz’altro si.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> D.P.R. n. 328/1952, art. 17, c. 4<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cass. Civ. Sez. I, 9 febbraio 2007, n. 2871</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Mobility</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:02:45 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela della concorrenza e accesso alle infrastrutture ferroviarie nei porti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-della-concorrenza-e-accesso-alle-infrastrutture-ferroviarie-nei-porti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Poter disporre di una efficiente connessione ferroviaria è, per qualsiasi impresa terminalista, una delle principali condizioni per mantenersi sul mercato sei servizi portuali. Fatta questa (fin troppo banale) affermazione è senz’altro interessante notare che tale concetto è condiviso dalla giurisprudenza nazionale.</p><p>Con l’interessante sentenza n. 564 del 5 novembre 2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>, il TAR del Friuli Venezia Giulia si è pronunciato sulla legittimità di una delibera del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Trieste, con la quale l’ente ha assentito ad un terminalista un’area demaniale corrispondente ad aree del parco ferroviario portuale, circostanza che avrebbe comportato limitazioni alla fruizione generalizzata dell’infrastruttura.</p><p>Oltre a censure intrinseche all’atto v’è da notare che la ricorrente (una delle imprese incise da detto provvedimento) ha dedotto la violazione, in particolare, dell’art. 106 del TFUE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>, in quanto il provvedimento impugnato avrebbe determinato una restrizione della concorrenza dei servizi terminalistici portuali nel porto di Trieste.</p><p>Lo anticipiamo subito: il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo «<i>fondata e decisiva</i>» la violazione della libera concorrenza, principio basilare dell’ordinamento comunitario e nazionale, perché la concessione attribuisce un vantaggio competitivo ad una impresa nell’utilizzo di opere e infrastrutture (ferroviarie) di interesse pubblico, favorendola ingiustificatamente.</p><p>Per arrivare a tale conclusione il giudice amministrativo ha fissato e ribadito alcuni principi da tenere ben presenti.</p><p>Sotto un primo profilo, il TAR ritiene sussistere la legittimazione al ricorso della società ricorrente, pur in mancanza di un atto formale di concessione (ad essere impugnata, nel caso di specie, è la delibera prodromica del comitato portuale), in quanto l’assenso dell’Autorità Portuale alla concessione è suscettibile <i>ex se </i>di lederne gli&nbsp; interessi. Infatti, poiché la decisione di stipulare la concessione è accompagnata da tutti gli elementi essenziali del futuro provvedimento concessorio, la stipula formale della concessione ne costituisce un atto meramente consequenziale e, quindi, non decisivo ai fini della realizzazione della violazione.</p><p>In secondo luogo, il giudice ribadisce quanto già la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare in altre pronunce (e visto il rilevante numero di episodi in senso contrario, coglie nel segno), ovvero la necessità che l’affidamento di una concessione demaniale, che attribuisca un uso esclusivo al concessionario, sia preceduto da una procedura comparativa ad evidenza pubblica.</p><p>Infine, con riferimento alla disciplina della concorrenza, ad avviso del TAR, «<i>l’area del parco ferroviario per sua natura deve non solo essere a disposizione di tutti gli operatori, ma questi devono essere messi in condizione di parità e non discriminati in alcun modo</i>».&nbsp;L’assentimento della concessione che prevede un utilizzo privilegiato delle infrastrutture ferroviarie si sostanzia, quindi, «<i>in un decisivo vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori</i>», nei confronti dei quali produce effetti discriminatori.</p><p>A ben vedere, questo ultimo principio è caratterizzato da una valenza tale da renderlo estensibile anche ad altri casi in cui entrino in gioco le infrastrutture portuali – in particolare quelle ferroviarie – ed i principi di concorrenza in relazione all’accesso alle medesime, ad esempio quando le stesse siano oggetto di provvedimenti (o attività) dell’amministrazione che abbiano un carattere selettivo e discriminatorio.</p><p>In tal senso, appare ragionevole ritenere che, nei casi in cui l’Autorità portuale effettui selettivamente dei lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria a favore di un terminalista, escludendo gli altri da tale beneficio, si determini un’alterazione dei rapporti tra <i>competitor</i> in violazione dei principi posti a tutela della concorrenza. L’amministrazione pubblica finirebbe così per privilegiare ingiustamente un’impresa, assicurandole un vantaggio commerciale difficilmente recuperabile dai concorrenti, attese le esigenze di celerità ed efficienza richieste dal mercato, che solo un’adeguata dotazione logistica può assicurare.</p><p>L’esperienza pratica non manca di presentare casi in cui i principi enunciati dal TAR Friuli Venezia Giulia nel caso richiamato dovrebbero trovare puntuale applicazione colpendo quelle situazioni dove a godere dell’uso della connessione ferroviaria sia uno solo dei terminalisti mentre gli altri debbano ricorrere ad alternative - spesso molto meno competitive - ovvero rinunciare a determinati traffici a favore dei <i>competitor</i> che sono stati beneficiati dalle scelte della Pubblica Amministrazione.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 novembre 2014, n. 564.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> In specie, il comma 1 dell’art. 106 TFUE stabilisce che: «<i>Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi</i>».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 04:33:46 +0100</pubDate>
                        <title>Growth and Sustainability, the European Way</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-and-sustainability-the-european-way</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On.Simona Bonafé, Member of the EU Parliament Partito Democratico Vice-President Long-term Investment Intergroup.In Copenhagen, only six years ago, the world ignored the European Union’s call to responsibility for limiting the rise in temperatures.The diplomatic efforts made in Paris in December showed, for the first time, that we have started thinking globally on the fight to climate change: 195 countries agreed in playing their part, included the four largest polluters of the world: China, India, the US and Europe.The world leaders finally gave a clear signal to the economies and to every citizen: pollution and climate change have no boundaries and have to be fought united.It’s certainly a political success for Europe, not only for the evident diplomatic effort made towards many countries in the breakup of old balances, but also because it’s the result of a deep-rooted vision carried on by European legislators in these months. A vision which aims at changing the way we think and organize our economic life on the planet, promoting renewable sources, energy savings and efficiency, recycling of materials, sustainable mobility.We have an ecological debt with our planet, which means that we are consuming much more quickly than our planet is able to metabolise. This produces damaging effects on the environment in general, as well as on the air we breathe as we have recently experienced in our cities.Finally, it seems that we became aware that the current development model is an obsolete one, unsustainable for the environment but also from the economic point of view.However, growth is unquestionably necessary, both for the recovery of the economic system and for the broader goal of environmental sustainability: without growth, the economic system collapses, and without growth there is no space to develop, finance and bring new technologies into the market, allowing the system to become more sustainable and more efficient - in a word “greener”. Linking growth to sustainability is the key. Investing in innovation is the way.It is important to bear in mind that tackling climate change doesn’t only mean taking the responsibility of coping with a potential global threat, but it also means catching a great development and economic opportunity.Three main European dossiers are currently on the table: the new circular economy package - which I supervise as rapporteur for the European Parliament -, the revision of the EU emission trading system and the Energy Union Strategy, all absolutely crucial within the climate challenge and for European competitiveness on global markets. This comprehensive approach, that includes updated energetic, waste and emission frameworks, could potentially transform Europe in the most productive commercial space in the world by making it at the same time the most sustainable society of the planet.Obviously, decarbonizing the economy in Europe is a huge challenge that requires a great amount of targeted investments to be mobilized by public budgets and private financiers. The Junker Commision, thanks to the efforts of the Italian Presidency, has embraced this inclination by enabling Member States to benefit from flexibility mechanisms, to foresee investments outside the Stability Pact and to deduce national co-funding from the EFSI Plan from public deficits. Green projects often have a high investment risk profile, thus the enhanced guarantees under the EFSI Plan and the flexible mechanisms set up in these months will help giving further impetus to the green transition.The Junker plan seems a good starting point, as it promotes an effective synergy between public and private investment and it seeks to improve the chain of projects, both in quality and in quantity. European legislators are trying to develop a coherent framework, in order to give clear and non-contradictory signals to investors, as visible in the case of the climate roadmap with temporal targets by 2030 and 2050.The additionality criterion, on which the European Parliament has strongly insisted, can contribute to the realization of projects with a strong added value in terms of sustainability, projects with a high-risk profile that otherwise would not easily find the necessary funding.Financing the transition to a low-carbon model means having a forward-looking vision and the will to take risks, that also requires a stronger financial stability and clearer regulatory guarantees to attract private finance, insurances and asset owners to invest their capital. The newly released Capital Market Union plan has forecasted the development of green investments to rely only on market dynamics, which is not, in my opinion, sufficient. In this field we probably have to be more ambitious.Italy has already shown, in recent months, to be able to cut ties with the past and support innovation policies.From the signature of the Kyoto Protocol, we have maintained our responsibilities in reducing emissions: 20% reduced emissions and 43% of electricity derived from renewable energy.The tackle to climate change is an undelayable priority. As Europeans, we are strongly determined to play our part. Paris is a starting point, but we now need coherent actions from all the main polluters to move forward.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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