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    13.05.2025

    Nuovi obblighi di accessibilità digitale


    A decorrere dal 28 giugno 2025, diventa pienamente vincolante l’obbligo di conformità ai requisiti di accessibilità per tutti i nuovi servizi digitali e prodotti destinati ai consumatori. L’obiettivo è garantire l’inclusione digitale e la piena fruibilità anche da parte delle persone con disabilità, secondo standard tecnici uniformi a livello europeo.

    Fonti normative di riferimento

    • Decreto Legislativo 82/2022: recepisce la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), che introduce obblighi specifici per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali anche nel settore privato.
    • Legge 4/2004 e s.m.i. (Legge Stanca): prima disciplina sull’accessibilità digitale per le pubbliche amministrazioni.
    • Legge 120/2020: ha esteso l’ambito soggettivo della Legge Stanca, includendo anche imprese private che erogano servizi essenziali di interesse generale tramite canali digitali.  

    Soggetti obbligati

    Gli obblighi di accessibilità si applicano a:

    • Soggetti privati rientranti nella legge Stanca: si tratta di soggetti con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro che offrono servizi essenziali fruibili da persone con disabilità attraverso siti web o attraverso applicazioni mobili (quali, ad esempio, fornitori di energia, banche, assicurazioni, compagnie di trasporto, servizi sanitari, servizi delle comunicazioni elettroniche, servizi di raccolta dei rifiuti, servizi di commercio elettronico, etc.).
    • Operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di servizi) che offrono servizi digitali e prodotti al pubblico.
      • In relazione ai servizi digitali, il d.lgs. 82/2022, si applica a:
        • servizi di comunicazione elettronica;
        • servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
        • servizi di trasporto passeggeri;
        • servizi bancari per consumatori;
        • libri elettronici; e
        • servizi di commercio elettronico.
      • In relazione ai prodotti, il d.lgs. 82/2022, si applica a:
        • sistemi hardware e sistemi operativi informatici (es., pc, notebook, smartphone, tablet, etc.);
        • terminali self-service di pagamento (es., sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, terminali per il check-in, etc.);
        • terminali con capacità informatiche interattive utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
        • terminali per accedere a servizi di media audiovisivi; e
        • lettori di libri elettronici.

    Vigilanza e sanzioni

    La vigilanza sull’applicazione della normativa è affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per quanto riguarda i servizi digitali e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) per quanto riguarda i prodotti. Tali autorità possono:

    • Effettuare accertamenti e ispezioni;
    • Emettere diffide con termine per la regolarizzazione;
    • Applicare sanzioni pecuniarie:
      • Fino al 5% del fatturato medio annuo per violazioni gravi da parte dei soggetti privati, con fatturato superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di attività, che rientrano nella Legge Stanca;
      • Da 5.000 a 40.000 euro per gli altri soggetti, valutando gravità, numero di utenti coinvolti e portata dei servizi non accessibili;
      • Da 2.500 a 30.000 euro per mancata ottemperanza alle diffide o ostacolo alle ispezioni.
    • Adottare misure inibitorie, con forti impatti reputazionali, tra cui:
      • Oscuramento del sito web o rimozione dell’app dagli store digitali;
      • Divieto di accesso, temporaneo o definitivo, ai servizi digitali non conformi. 

    Sintesi operativa

    • Dal 28 giugno 2025, i prodotti e servizi digitali potranno essere immessi sul mercato solo rispettando i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa europea e nazionale.
    • Le imprese sono chiamate ad adeguare siti web, app, dispositivi e servizi digitali agli standard tecnici di accessibilità, pena l’applicazione di sanzioni, danni reputazionali e misure restrittive da parte di AgID e MIMiT.

    In ottemperanza alla Legge Stanca, le imprese con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro, già oggi sono obbligate ad adeguare siti, app e touchpoint digitali agli standard di accessibilità. Per queste imprese, le sanzioni in caso di violazione possono arrivare fino al 5% del fatturato. 

    Dal 28 giugno 2025, l’obbligo di accessibilità digitale si estende a tutte le medie e piccole imprese (cioè le aziende sopra i 2 milioni di euro di fatturato annuo o più di 10 dipendenti) che offrono prodotti e servizi digitali ai consumatori con sanzioni fino a 40.000 Euro. Sono escluse solo le microimprese.

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