<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>







    <rss version="2.0"
         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
         xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
        <channel>
            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
            <link>https://www.advantlaw.com/</link>
            <description></description>
            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 23:56:48 +0200</pubDate>
            <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 23:56:48 +0200</lastBuildDate>
            
            <atom:link href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
            
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10100</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:27:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove regole in tema di donazioni e circolazione dei beni immobili: la nuova disciplina dell&#039;azione di restituzione e la tutela dei terzi acquirenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-in-tema-di-donazioni-e-circolazione-dei-beni-immobili-la-nuova-disciplina-dellazione-di-restituzione-e-la-tutela-dei-terzi-acquirenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il legislatore, con Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, è intervenuto in modo significativo sulla disciplina delle donazioni e della tutela degli eredi legittimari lesi o pretermessi, ossia degli eredi ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio del defunto (coniuge, figli e, in loro mancanza, ascendenti), che non può essere intaccata nemmeno per effetto di donazioni effettuate in vita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Obiettivo dichiarato della riforma, infatti, è proprio quello di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e di favorire la circolazione dei beni, immobili e mobili registrati, provenienti da donazione e successivamente acquistati da terzi.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le principali novità</u></strong>: se gli eredi legittimari agiscono in riduzione - cioè chiedono al giudice di ridurre o annullare una donazione che ha leso la loro quota di legittima - ma il donatario ha ceduto a titolo oneroso l’immobile ad un <strong>terzo avente causa</strong>, quest’ultimo <strong>non potrà più essere chiamato a restituire il bene all’eredità</strong> (563 c.c.).&nbsp;</p><p class="text-justify">I legittimari potranno agire solo nei confronti del terzo che abbia ricevuto il bene di provenienza donativa, nei limiti del vantaggio da lui conseguito, esclusivamente laddove il donatario risulti insolvente <u>e</u> il terzo soggetto abbia ricevuto il bene in forza di un negozio a titolo gratuito.</p><p class="text-justify"><strong>Il terzo acquirente è dunque “messo al riparo” da eventuali pretese del legittimario leso se il bene è stato acquistato dal terzo a <u>titolo oneroso</u>.</strong></p><p class="text-justify">I legittimari conservano in ogni caso il diritto di agire in riduzione contro il <strong>donatario, il quale dovrà compensare <u>in denaro</u> i legittimari</strong> lesi o pretermessi nei limiti in cui ciò è necessario per integrare la quota ad essi riservata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un’ulteriore novità di grande rilevanza pratica è l'eliminazione dell’istituto <strong>dell'opposizione stragiudiziale alla donazione</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In base alla normativa previgente, i legittimari potevano “bloccare” il decorso del termine ventennale di tutela reale — quello entro il quale era possibile agire per recuperare il bene anche nei confronti del terzo acquirente — notificando e trascrivendo un apposito atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, da rinnovare periodicamente. Tale meccanismo rendeva di fatto permanente l'incertezza sulla “sicurezza” di un bene di provenienza donativa, anche a distanza di decenni dalla donazione stessa.</p><p class="text-justify">Con la riforma, questo istituto viene abrogato per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025: i legittimari non avranno più la facoltà di paralizzare la libera circolazione del bene attraverso tale strumento. La tutela loro riconosciuta è ormai esclusivamente di natura patrimoniale (il diritto a un’integrazione in denaro da parte del donatario), non più reale (il recupero del bene stesso).</p><p class="text-justify">Di seguito, una breve panoramica delle ulteriori novità derivanti dall’entrata in vigore della Legge in oggetto.</p><p class="text-justify"><strong>La sorte di pesi</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><strong>[2]</strong></a><strong> e ipoteche costituiti dal donatario</strong></p><p class="text-justify">A fronte delle modifiche apportate all’art. 561 c.c., se gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione risultano gravati da pesi o ipoteche, i suddetti gravami restano efficaci, non trovando più applicazione il principio della “purgazione” delle ipoteche che caratterizzava la precedente disciplina. L’immobile, infatti, è restituito con tutti i pesi e vincoli connessi costituiti dal legatario/donatario, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene, nei limiti in cui è necessario integrare la quota ad essi riservata. La stessa disciplina è estesa alla donazione di beni mobili iscritti nei pubblici registri (art. 2690 c.c.).</p><p class="text-justify"><strong>La trascrizione della domanda di riduzione</strong></p><p class="text-justify">La suddetta disciplina di salvaguardia dell’acquisto del terzo avente causa dal donatario fa salvo il disposto dell’art. 2652, comma I, n. 1), c.c., con la conseguenza che, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi aventi causa dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, in coordinamento con le nuove disposizioni sopra richiamate, è stato modificato altresì l’art. 2652 c.c., n. 8), c.c.. Per l’effetto, viene ridotto <strong>da dieci a tre anni</strong> il termine a disposizione del legittimario per trascrivere la domanda di riduzione e mantenere la sua opponibilità a terzi aventi causa dall’erede o dal legatario.&nbsp;</p><p class="text-justify">In altri termini, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione, dopo i tre anni opera il principio della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa.</p><p class="text-justify"><strong>Regime transitorio</strong></p><p class="text-justify">Infine, il comma 2, dell’art. 44, l. 2 dicembre 2025, no. 182, introduce altresì una disciplina transitoria, precisando che le nuove regole in materia di azione di riduzione <u>trovano applicazione alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge in esame (i.e. dopo il 18 dicembre 2025)</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Per le successioni aperte in data anteriore continua invece ad operare la normativa previgente — con la conseguenza che resta esperibile l’azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dal donatario — purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni</u>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sia stata notificata e trascritta la domanda di riduzione prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la domanda di riduzione venga notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro il medesimo termine di sei mesi sia notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In difetto della notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione nel termine semestrale dall’entrata in vigore della riforma, la nuova disciplina si estende anche alle successioni già aperte prima di tale data, una volta decorso il suddetto termine di sei mesi.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Lo spostamento della tutela del legittimario leso — da reale (recupero del bene) a risarcitoria (compensazione in denaro), pur con le specifiche sopra menzionate — auspicabilmente tutela chi compra un immobile di provenienza donativa, che non rischierà più di vedersi sottratto il bene a distanza di anni dall'acquisto.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, gli istituti di credito saranno certamente più inclini ad accettare anche gli immobili di provenienza donativa come garanzia ipotecaria, rendendo in tal modo meno complesso l'accesso al credito.</p><p class="text-justify"><br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> L’intervento riformatore ha avuto ad oggetto la modifica degli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c..&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>Diritti reali o personali di godimento costituiti dal donatario, vincoli di natura urbanistica (convenzioni edilizie, atti d’obbligo), vincoli di indisponibilità (sequestri, pignoramenti).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ADV_real-estate_1copy_06fecaa57d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9850</guid>
                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:42:14 +0100</pubDate>
                        <title>Verona adotta una disciplina urbanistica per la logistica e l&#039;e-commerce basata sul carico urbanistico effettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verona-adotta-una-disciplina-urbanistica-per-la-logistica-e-le-commerce-basata-sul-carico-urbanistico-effettivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il fenomeno della logistica di “<strong>ultimo miglio"</strong> – relativa alla fase terminale della catena distributiva che consegna il prodotto direttamente all'acquirente – ha modificato radicalmente l'impatto territoriale delle attività logistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul piano normativo, tuttavia, <strong>permane un vuoto regolatorio</strong> a livello nazionale e regionale. La legislazione urbanistica vigente non contempla una disciplina specifica per le attività logistiche moderne, lasciando agli enti locali il compito di individuare soluzioni normative adeguate nell'esercizio della propria autonomia pianificatoria.</p><p class="text-justify">In questo contesto, il <strong>Comune di Verona</strong> ha adottato, con deliberazione n. 44 del 25 settembre 2025, la variante urbanistica n. 56 che introduce una <strong>disciplina organica e differenziata</strong> per le attività logistiche, basata sul principio del <strong>carico urbanistico effettivo</strong>.</p><p class="text-justify">La scelta veronese si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha affermato che la logistica può costituire, a seconda dei casi, una <i>sub</i> funzione sia dell'attività commerciale che di quella industriale e che determinante, al riguardo, diviene l'analisi della tipologia di flusso di utenze correlata al “magazzino” che può comportare un differente carico urbanistico "<i>se è funzionale all'esercizio di attività produttiva, venendo utilizzato per la gestione di materiali derivanti da un fabbricato industriale, ovvero se è strumentale all'esercizio di attività commerciale, fungendo da deposito di prodotti finiti pronti per essere immessi sul mercato</i>” (Cons. Stato, Sez. II, n. 5297/2022).</p><p class="text-justify">Per questo motivo la variante adottata introduce nell’ambito della generale macrocategoria “UT3- direzionale e produttivo” una chiara distinzione tra la logistica produttiva tradizionale (UT3/2) e la c.d. “<strong>logistica distributiva” (UT3/3), a sua volta distinta&nbsp;</strong>in <strong>tre sotto-tipologie</strong>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.1: attività di autotrasporto per conto terzi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.2: attività di un operatore per rifornire la propria rete distributiva;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>UT3/3.3: attività di un operatore per distribuire direttamente al consumatore finale</u> (e-</span><i><span>commerce</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Oltre a tale aspetto definitorio e qualificatorio, già di per sé rilevante, per rendere le norme aderenti alla realtà operativa, il Comune ha anche distinto il <strong>carico urbanistico</strong> delle tre sottocategorie della logistica distributiva in funzione del loro impatto effettivo sul territorio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>carico medio</strong> per UT3/3.1 e UT3/3.2: tipologie che generalmente gravitano sulla grande viabilità o sulla rete ferroviaria e che hanno un impatto più lineare e prevedibile;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>carico alto</strong> per la logistica dell'e-commerce: questa tipologia incide direttamente sulle aree urbane in termini di traffico, sosta, inquinamento atmosferico e acustico, organizzazione degli spazi pubblici.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In aggiunta a quanto precede la variante introduce anche <strong>standard territoriali più elevati&nbsp;</strong>rispetto al minimo normativo regionale, riconoscendo che verde pubblico e parcheggi svolgono una funzione di riequilibrio urbanistico fondamentale rispetto all’insediamento di immobili di logistica.</p><p class="text-justify">Tuttavia, il Comune non differenza gli <i>standard</i> in base al carico urbanistico di cui sopra, prevedendo per tutte le sottocategorie della logistica distributiva UT3/3 l’obbligo di recuperare le seguenti dotazioni standard:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>6 mq/100 mq ST</strong> di parcheggi pubblici (P2);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>9 mq/100 mq ST</strong> di verde pubblico.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Fermo restando quanto precede, un elemento di flessibilità è rappresentato dai <strong>parcheggi privati (P1)</strong>, dimensionati tramite un <strong>criterio prestazionale</strong>: ossia calcolati in base ai flussi reali previsti di mezzi e persone, garantendo l'adattabilità necessaria in un settore in continua evoluzione. Un sistema di <strong>"doppia verifica"</strong> assicura comunque che la dotazione complessiva non sia inferiore a quella prevista per la destinazione produttiva tradizionale.</p><p class="text-justify">In conclusione, la tipizzazione dell'uso UT3/3 connesso alla logistica dell’e-commerce, la differenziazione interna delle funzioni logistiche e la definizione di carichi urbanistici coerenti con l'impatto effettivo rendono l'intervento veronese un <strong>modello </strong>che può orientare sia altre amministrazioni locali sia il legislatore nazionale. Del resto, non si può ignorare la nuova geografia del commercio – dominata dall'e-commerce, dalle esigenze di consegna rapida e dalla crescente frammentazione dei flussi distributivi – che impone alle città di dotarsi di <strong>strumenti normativi moderni, flessibili e aderenti alla realtà operativa</strong>.</p><p class="text-justify">Attendiamo, quindi, la scadenza del 29 dicembre 2025 per la presentazione delle osservazioni alla variante adottata e l’eventuale versione approvata.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Rossella Vaiano</strong></i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ADV_real-estate_1copy_06fecaa57d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9280</guid>
                        <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:46:06 +0200</pubDate>
                        <title>Presentazione del 2° Rapporto 2025 di Nomisma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-c7a9374350ce6ea7c63ed6374bf9aece</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 10 luglio | ore 10:30<br>Auditorium Assolombarda, Milano</p><p><strong>Marco Monaco</strong> parteciperà alla presentazione del <strong>2° Rapporto 2025 sul mercato immobiliare</strong> a cura di <strong>Nomisma</strong>, intervenendo nel panel conclusivo dedicato al ruolo strategico che la riqualificazione di stadi e impianti sportivi può assumere come leva per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del territorio. Un tema sempre più centrale nel dibattito sul futuro delle città.</p><p>L’incontro offrirà una panoramica aggiornata sullo scenario macroeconomico e sulle dinamiche del mercato immobiliare italiano, coinvolgendo esperti, istituzioni e operatori del settore.</p><p><a href="https://www.nomisma.it/eventi/2-rapporto-sul-mercato-immobiliare-2025/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Per iscrizioni</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/a/6/csm_ADV_financial-services_copy_b0635a77f8.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9053</guid>
                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 09:44:45 +0200</pubDate>
                        <title>Nel Real Estate, il legale è strategico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nel-real-estate-il-legale-e-strategico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Luigi Croce spiega su Top Legal lo sviluppo del mercato e gli asset emergenti</i></p><p>Nel mondo del real estate, il tempo del semplice parere legale è finito. Oggi l'advisor è chiamato a essere un consulente capace di comprendere la visione dell'investitore, valutarne i rischi, intervenire nelle fasi critiche di sviluppo e affiancarlo nel dialogo con la complessità normativa, urbanistica e regolatoria. «Il ruolo del legale non si limita più a un'analisi meramente documentale», spiega <strong>Luigi Croce</strong>, partner di ADVANT Nctm e coordinatore della practice Real Estate. «Il cliente moderno è competente, esigente e si aspetta soluzioni su misura e l'avvocato deve entrare nel progetto, coglierne peculiarità e rischi, e interpretarlo con una logica tecnico-economica, non solo giuridica».</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Nel_real_estate_il_legale_e_strategico.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/8/d/csm_ADV_real-estate_copy_ac07210745.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8660</guid>
                        <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 10:02:20 +0100</pubDate>
                        <title>Opere edilizie incomplete, cosa fare quando il permesso decade</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rosemarie-serrato-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel marzo del 2024, il Consiglio di Stato ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: la disciplina da applicare alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto. Le principali implicazioni giuridiche per il proprietario di una di queste opere, i criteri considerati dalle amministrazioni comunali prima di ordinare la demolizione e l’impatto del decreto “Milleproroghe 2025” sulla questione sono tra gli elementi più importanti sul tema.&nbsp;</p><p>Ne parla la nostra Rosemarie Serrato a Monitor TV.</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitor-tv/serrato-advant-nctm-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade-video-_202503031700/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il video</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ADV_real-estate_1copy_06fecaa57d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8603</guid>
                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:41:11 +0100</pubDate>
                        <title>Studentati e rigenerazione urbana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studentati-e-rigenerazione-urbana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In Italia non esiste una definizione unica e organica di "rigenerazione urbana" a livello nazionale.</p><p class="text-justify">Attualmente, al Senato è in esame il&nbsp;<a href="https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360984.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">disegno di legge unificato sulla rigenerazione urbana</a> che costituisce la sintesi di ben otto disegni di legge.</p><p class="text-justify">Peraltro, sempre nell’ottica di semplificare e rendere più attuale la normativa sul governo del territorio, il 21 febbraio è terminata la consultazione pubblica per la riforma del Testo Unico dell'Edilizia, con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha raccolto le segnalazioni dagli operatori del settore in merito alle criticità della normativa attuale nell’ottica di una riforma organica della materia.</p><p class="text-justify">Al di là della definizione normativa, la rigenerazione urbana viene generalmente intesa come un insieme di interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano esistente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, promuovere la sostenibilità ambientale e rilanciare l’economia locale.</p><p class="text-justify">Tra le leve strategiche per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale ci sono gli studentati: la crescente richiesta di alloggi per studenti costituisce uno stimolo per riqualificare zone degradate o inutilizzate, con la realizzazione di strutture sostenibili, inserite armonicamente nel contesto urbano e ben collegate con i servizi locali.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le diverse tipologie di residenze universitarie</u></strong></p><p class="text-justify">La disciplina degli studentati si articola diversamente a varia a seconda della tipologia (residenza universitaria privata <i>tout court</i>; residenza universitaria cofinanziata ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR; residenza universitaria privata convenzionata).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie private</u></strong></p><p class="text-justify">La normativa nazionale e regionale applicabile agli immobili privati adibiti a studentato dipende dalla destinazione d’uso che viene attribuita a questa tipologia di immobili a livello comunale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le destinazioni d’uso più comunemente attribuibili agli studentati sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>residenziale</strong></span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>turistico-ricettiva</strong></span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie cofinanziate ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR.</u></strong></p><p class="text-justify">Con l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il PNRR) la legge n. 338/2000 è stata integrata con l’inserimento di nuove previsioni volte a conseguire l’obiettivo di creare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi rispetto a quelli esistenti entro il 30 giugno 2026 (data di scadenza ultima fissata dal PNRR per il completamento dell’Obiettivo M4C1-30).&nbsp;</p><p class="text-justify">A tale scopo sono stati inseriti nell’art. 1 della legge n. 338/2000 i commi 4-bis e 4-ter, nonché i nuovi art. 1-bis (Nuovo housing universitario), 1-ter (Regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria) e 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie e alloggi sociali</u></strong></p><p class="text-justify">Le residenze universitarie possono essere, a determinate condizioni, qualificate come una forma di alloggio sociale, in quanto offrono soluzioni abitative a canoni calmierati per studenti con difficoltà economiche, garantendo un accesso equo all’istruzione superiore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le residenze universitarie sono realizzate&nbsp;in regime di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) a cura e spese del privato, previa stipula di una convenzione di gestione con il comune di riferimento per la regolamentazione, tra le altre cose, della gestione, dei canoni, dei prezzi e dei servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel panorama milanese, tra le iniziative più recenti va segnalata la sottoscrizione, lo scorso 18 febbraio, tra il&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" target="_blank" title="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" rel="noreferrer">Comune di Milano</a> e il Fondo Cervino - Comparto B (gestito da REAM SGR) delle convenzioni per la gestione di due residenza universitarie (per un totale di 1152 posti alloggio) che saranno nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà il campus dell’università Statale per le materie scientifiche&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli studentati contribuiscono a soddisfare una quota di edilizia residenziale sociale prevista dalla dal Programma Integrato di Intervento per la valorizzazione dell’area MIND – Milano Innovation District.</p><p class="text-justify">Il progetto rappresenta virtuoso esempio di rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di alloggi sociali sull’area già sede di “Expo 2015”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ADV_real-estate_1copy_06fecaa57d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8407</guid>
                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 16:50:14 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Salva Casa: pubblicate le linee guida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-salva-casa-pubblicate-le-linee-guida</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 il MIT ha pubblicato le&nbsp;<strong>linee di indirizzo e i criteri interpretativi</strong>&nbsp;sull’attuazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. D.L. Salva Casa).&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono state predisposte dal MIT per <strong>facilitare la corretta ed effettiva attuazione</strong> delle disposizioni del D.L. Salva Casa, rispondendo alle esigenze rappresentate dagli attori coinvolti nel processo edilizio.</p><p class="text-justify">Stato legittimo&nbsp;degli immobili, mutamento&nbsp;della&nbsp;destinazione d’uso, procedure per la regolarizzazione&nbsp;delle difformità edilizie e adeguamento&nbsp;degli standard edilizi: suddivise in <strong>quattro aree di intervento</strong>, le linee guida – corredate dalle FAQ - si presentano come un importante strumento a supporto&nbsp;degli Enti territoriali e&nbsp;degli operatori&nbsp;del settore nell’applicazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del D.L. Salva Casa sull’intero territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Le <strong>disposizioni del D.L. Salva Casa</strong> non richiedono ulteriori interventi attuativi da parte dello Stato, stante la loro <strong>natura auto-applicativa</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta in ogni caso salva la <strong>facoltà delle Regioni di adottare norme di dettaglio</strong> pur nel rispetto della <i>ratio</i> delle norme novellate dal D.L. Salva Casa e in coerenza con le scelte operate dal legislatore statale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono disponibili al <a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/basic/2025-01/Linee%20Guida%20DL%20Salva%20Casa.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/3/1/csm_ADV_II_Real-Estate-2_copy_dad4411142.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8404</guid>
                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:06:21 +0100</pubDate>
                        <title>Roma Capitale: pubblicata la deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 di adozione della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/roma-capitale-pubblicata-la-deliberazione-n-169-dell11-dicembre-2024-di-adozione-della-variante-parziale-alle-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 169 dell’11 dicembre 2024 con la quale è stata adottata la variante parziale agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (“<strong>NTA</strong>”) del vigente Piano Regolatore Generale (“<strong>PRG</strong>”) di Roma Capitale.</p><p class="text-justify">Ai sensi della L.R. n. 19/2022, entro <u>30 giorni</u> dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito presso la segretaria comunale, chiunque può presentare osservazioni.</p><p class="text-justify">Dall’analisi del testo delle NTA adottato, tra le novità di rilievo si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>conferma della&nbsp;<strong>tutela del centro storico e della sua residenzialità</strong>: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>novità in tema di destinazione d’uso</strong>: viene introdotta una suddivisione delle destinazioni d’uso sulla base di cinque “macro-categorie funzionali” e del loro carico urbanistico, nello specifico (i) <strong>residenziale</strong> (che ricomprende: abitazioni singole, abitazioni collettive e <u>abitazioni ad uso ricettivo, compresi </u></span><i><span><u>bed and breakfast</u></span></i><span><u>, affittacamere e case per vacanza</u>); (ii) <strong>turistico-ricettive</strong> (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere); (iii) <strong>produttivo e direzionale</strong> (tra gli altri, artigianato produttivo, industria, commercio&nbsp;all’ingrosso, depositi e magazzini; <u>logistica</u>; </span><i><span><u>data center</u></span></i><span>); (iv) <strong>commerciale</strong>; (v) <strong>rurale</strong>.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>eliminazione</strong> delle norme che limitavano le dimensioni degli hotel a <strong>massimo 60 posti letto</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>restrizioni alle ulteriori trasformazioni dell'agro romano;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina volta a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana, favorendo quindi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto del principio del consumo di suolo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per il <strong>recupero degli edifici abbandonati</strong> – applicabile indipendentemente alla destinazione funzionale –</span> <span>individuati sulla base di verbali approvati con apposito provvedimento della Giunta Capitolina. Entro 3 anni dalla data di approvazione del suindicato provvedimento, i proprietari di tali immobili potranno presentare una proposta di piano attuativo o domanda di idoneo titolo abilitativo con modalità diretta finalizzato al recupero dell’immobile. Tali interventi, inoltre, potranno beneficiare di incentivi e premialità (inclusa una riduzione del contributo di costruzione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per </span><i><span><strong>housing&nbsp;</strong></span></i><span><strong>sociale</strong>, ivi inclusi <strong>studentati e </strong></span><i><span><strong>senior housing</strong></span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>norme in tema di recupero delle sale cinematografiche, impiantistica sportiva e utilizzo del litorale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 è disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://legal-team.it/wp-content/uploads/2025/01/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-169-2024-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">Deliberazione Assemblea Capitolina n. 169-2024.</a></p><p class="text-justify">Si ricorda che – a seguito della pubblicazione della delibera di adozione – al fine del rilascio / della presentazione dei titoli edilizi rilevanti troveranno applicazione le c.d. “misure di salvaguardia”, le quali impongono di verificare la conformità di ogni intervento edilizio alla disciplina prevista sia dallo strumento urbanistico vigente, sia da quello adottato.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ADV_real-estate_1copy_bd9734c3de.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8398</guid>
                        <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:18:00 +0100</pubDate>
                        <title>Cosa succede alle opere incompiute?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosa-succede-alle-opere-incompiute</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/2/0/csm_____Cosa_succede_alle_opere_incompiute__f63d98a143.png" length="0" type="video/youtube"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8334</guid>
                        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:26:21 +0100</pubDate>
                        <title>La sorte delle opere edilizie incomplete all&#039;esame dell&#039;Adunanza Plenaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-sorte-delle-opere-edilizie-incomplete-allesame-delladunanza-plenaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>La sorte delle opere edilizie incomplete all’esame dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">Nel marzo dello scorso anno, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2228/2024, ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: quale disciplina si applica alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto?&nbsp;</p><p class="text-justify">La questione, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali divergenti, è stata rimessa all’Adunanza Plenaria, che - con la decisione 14/2024 - ha fornito importanti chiarimenti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il caso</strong></p><p class="text-justify">Il caso sottoposto all’Adunanza Plenaria trae origine da una vicenda molto complessa: nel 2010 veniva rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un’autorimessa interrata.&nbsp;</p><p class="text-justify">A seguito di un esposto, veniva avviata un’indagine penale, sfociata in una sentenza contenente, tra l’altro, la condanna dei commissari <i>ad acta</i> che avevano rilasciato il permesso di costruire e la valutazione di “<i>assoluta e macroscopica illegittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Successivamente, il Comune di Sorrento notificava al proprietario del fondo e all’impresa esecutrice il provvedimento (non impugnato) di presa d’atto della decadenza del permesso di costruire 2010, per lo spirare del termine di ultimazione dei lavori.</p><p class="text-justify">In seguito, il Comune <strong>ordinava</strong>, ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), “<i>il <strong>ripristino</strong> dello stato dei luoghi per come risultante in via antecedente all’esecuzione delle opere parzialmente eseguite in forza del permesso di costruire</i>”, ritenendo peraltro che la decadenza del permesso di costruire “<i>assorbe ogni immediata valutazione in ordine alla legittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Il provvedimento veniva impugnato dai proprietari e dall’impresa esecutrice davanti al TAR Campania, sostenendo che le opere, essendo state eseguite in conformità a un permesso valido al momento della loro realizzazione, non potessero essere considerate abusive. Il TAR Campania confermava la legittimità dell’ordine di demolizione, ritenendo che le opere incomplete risultassero incompatibili con le normative urbanistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il quesito e le posizioni della giuridprudenza</strong></p><p class="text-justify">La domanda centrale sottoposta all’Adunanza Plenaria era: <strong>quale disciplina si applica alle opere parzialmente realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto e non completate attraverso un nuovo permesso?</strong></p><p class="text-justify">La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 15 del Testo Unico Edilizia, che stabilisce la durata limitata dei permessi di costruire, con decadenza automatica per le opere non ultimate entro i termini<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Testualmente, in base all’articolo 15 del Testo Unico Edilizia,&nbsp;<i>“(…) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad <strong>un anno</strong> dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare <strong>tre anni dall'inizio dei lavori</strong>. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (…)</i></p><p class="text-justify"><i>3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di <strong>nuovo permesso per le opere ancora da eseguire</strong>, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (…)</i></p><p class="text-justify"><i>4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio</i>”.</p><p class="text-justify">Dunque, quale sorte spetta alle opere realizzate in forza di un permesso decaduto?</p><p class="text-justify">Due le posizioni della giurisprudenza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi conservativa:</strong> le opere realizzate in conformità a un permesso valido non possono essere considerate abusive, anche se il titolo è decaduto: la decadenza del permesso di costruire opera <strong>ex nunc</strong>, preservando la legittimità delle opere già costruite</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi demolitoria:</strong> le opere incompiute e prive di funzionalità autonoma devono essere considerate abusive, poiché la decadenza del titolo ne rende illegittima la permanenza</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a><span>.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La sentenza dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria, con una decisione articolata, pur riconoscendo la validità di alcuni argomenti della tesi conservativa, ha stabilito criteri chiari per distinguere le situazioni, sottolineando che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>“</span><i><span>nel caso di costruzioni <strong>prive di autonomia e funzionalità</strong>, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>– qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di <strong>costruzioni funzionalmente autonome</strong> (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate – devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali – necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire;</span></i></p><ol><li><p class="text-justify"><i><span>qualora le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del T.U.;</span></i></p></li></ol></li><li><p class="text-justify"><i><span>è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile – di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica</span></i><span>”.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria ha sottolineato alcuni principi fondamentali:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>conformità al progetto:</strong> la realizzazione delle opere deve rispettare rigorosamente il progetto approvato. Le costruzioni parziali che si discostano dal titolo sono da considerarsi abusive;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tutela del territorio:</strong> la sentenza evidenzia l’importanza di preservare l’integrità paesaggistica e urbanistica, evitando la permanenza di manufatti incompleti e deturpanti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>tempus regit actum</strong></span></i><span><strong>:</strong> i nuovi permessi devono rispettare le norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, garantendo un adeguato controllo sull’evoluzione del territorio.</span><br>&nbsp;</p></li></ul><p></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> La recente pubblicazione del decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. 202/2024, GU n. 302 del 27 dicembre) ha ulteriormente esteso i termini per l’inizio e la fine dei lavori edilizi, già oggetto di precedenti proroghe a partire dal D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina). Il decreto prevede un differimento di 36 mesi per:</p><ul><li><span><strong>termini di inizio e fine lavori</strong> relativi a SCIA e permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024.</span></li><li><span><strong>validità di convenzioni urbanistiche</strong> (ad esempio, lottizzazioni) e dei relativi piani attuativi, purché non in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o vincoli di tutela ambientale e culturale.</span></li></ul><p>La proroga non è automatica: il soggetto interessato deve presentare una comunicazione ufficiale per avvalersi della misura. La proroga è subordinata alla verifica di alcuni requisiti:</p><ul><li><span>i titoli edilizi non devono essere già scaduti al momento della comunicazione.</span></li><li><span>non devono sussistere incompatibilità con nuovi strumenti urbanistici o vincoli paesaggistici e culturali.</span></li><li><span>la misura si applica anche a SCIA e autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate) già prorogate secondo disposizioni precedenti, come il regime straordinario del D.L. 69/2013 e le norme emergenziali della L. 27/2020.</span></li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Cfr. Cons. Stato 5258/2022; Cons. Stato 5588/2019.</p><p>[3] Cfr. Cons. Stato 8605/2019; Cons. Stato 10291/2023.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ADV_real-estate_1copy_bd9734c3de.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8331</guid>
                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 15:12:47 +0100</pubDate>
                        <title>Contratto di locazione nullo e diritto del conduttore alla ripetizione dei canoni già versati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-locazione-nullo-e-diritto-del-conduttore-alla-ripetizione-dei-canoni-gia-versati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recente ordinanza n. 32696 del 16 dicembre 2024 pronunciata dalla terza sezione, la Corte di Cassazione ha chiarito se, e in quale misura, spetti il diritto alla ripetizione dei canoni versati, in capo al conduttore, in ipotesi di contratto di locazione dichiarato nullo.</p><p class="text-justify">Nello specifico, nel caso di specie, il conduttore, aveva adito l’autorità giudiziaria sul presupposto di aver condotto in locazione – in forza di un <strong>rapporto contrattuale&nbsp;</strong>che il locatore aveva preteso svolgersi “<i><strong>di fatto</strong></i>” – una stanza in un appartamento sito in Roma, corrispondendo un canone di Euro 500,00 mensili da ottobre 2011 a giugno 2015.</p><p class="text-justify">Pertanto, parte attrice agiva <u>per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di locazione oltre alla condanna del locatore alla restituzione dei canoni versati</u>.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in caso di nullità del contratto di locazione, il <strong>conduttore ha diritto a ripetere</strong>, a norma dell’art. 2033 cod. civ., <strong>i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto</strong>, ferma restando la <strong>facoltà di quest’ultimo</strong> di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un <strong>ingiustificato arricchimento</strong>, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della <strong>diminuzione patrimoniale subita</strong> nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale</i>».</p><p class="text-justify">Dunque, queste le conclusioni che possiamo trarre dalla lettura della sentenza e del principio di diritto di cui sopra:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la pretesa restitutoria del conduttore è da ricondurre nell’alveo della norma di cui all’art. 2033 cod. civ. (indebito oggettivo) secondo cui “</span><i><span>chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato</span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le ipotesi legislative in cui, nonostante il venir meno del vincolo contrattuale, le prestazioni sono irripetibili, sono da ritenersi eccezioni rispetto alla regola generale (ciò vale ad esempio nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>avendo comunque il conduttore goduto dell’immobile – fatto storico ineliminabile – il locatore ha diritto di chiedere un indennizzo, al fine di eliminare lo squilibrio contrattuale venutosi a creare, all’esito di una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita dal conduttore e, dunque, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido. Il locatore non ha pertanto diritto ad ottenere il mancato guadagno che avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di un contratto valido;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il giudice non può statuire d’ufficio sull’ingiustificato arricchimento che rimane eccezione riservata alla parte (nel caso di specie il locatore era rimasto contumace).</span></p></li></ul><p class="text-justify">La pronuncia in esame ci permette altresì di ricordare che, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9475 del 9 aprile 2021, <u>il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, è affetto da nullità relativa e di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d’ufficio dal giudice</u>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/3/1/csm_ADV_II_Real-Estate-2_copy_dad4411142.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8289</guid>
                        <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 14:37:26 +0100</pubDate>
                        <title>Clausola “a prima richiesta” e garanzie personali – l’ultima pronuncia della Suprema Corte </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausola-a-prima-richiesta-e-garanzie-personali-lultima-pronuncia-della-suprema-corte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recentissima sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 pronunciata dalla prima sezione, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dall’inserimento di una clausola di pagamento “<i>a prima richiesta</i>” in un contratto di fideiussione.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in materia di garanzie personali, <strong>la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola a <u>prima richiesta</u> non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia</strong>, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, <u>l’effettiva volontà delle parti</u>, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione</i>».</p><p class="text-justify">Ricordiamo altresì che la questione relativa all’idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima e semplice richiesta (o senza eccezioni), al fine di qualificare un rapporto di garanzia come garanzia autonoma o fideiussione, era stata affrontata già da tempo dalle Sezioni Unite (Sent. n. 3947/2010) le quali si erano espresse nel senso di ritenere che la clausola “<i>a prima richiesta <u>e senza eccezioni</u></i>” dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.</p><p class="text-justify">Hanno poi fatto seguito diverse pronunce, tanto di merito quanto di legittimità, che si sono espresse talvolta in un senso e talvolta nel senso opposto.</p><p class="text-justify">Quel che ci preme in questa sede è però trarre qualche <u>considerazione pratica e utile agli operatori del settore immobiliare ogni qualvolta si trovino a dover rilasciare o richiedere una garanzia personale</u>, si pensi al caso della locazione/grande locazione, dell’affitto di ramo d’azienda o di un appalto d’opera.</p><p class="text-justify">È bene infatti che le parti negozino in modo consapevole, tenendo a mente che non è decisivo il <i>nomen</i> che viene attribuito al negozio giuridico per avere la certezza di aver sottoscritto una fideiussione ovvero un contratto autonomo di garanzia.</p><p class="text-justify">Il regolamento contrattuale deve infatti rispecchiare le effettive volontà delle parti, o quantomeno è necessario che le parti siano bene informate in relazione a diritti e doveri che discendono dalla sottoscrizione dell’uno o dell’altro contratto.</p><p class="text-justify">Lato garantito, è bene tutelarsi prevedendo la possibilità di escutere la garanzia a prima richiesta (non documentale e/o giustificata) e senza eccezioni, anche in caso di opposizione del creditore; al contrario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lato debitore principale, è bene circoscrivere la libertà di escutere la garanzia e optare per una fideiussione vera e propria che, ricordiamo, non è valida se non è valida l’obbligazione principale (art. 1939 c.c., espressione del principio di accessorietà).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ADV_real-estate_1copy_bd9734c3de.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8265</guid>
                        <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:08:35 +0100</pubDate>
                        <title>Roma Capitale: adottata la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/roma-capitale-adottata-la-variante-alle-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Contributo a cura di Rosemarie Serrato e Sara Petricciuolo.</p><p class="text-justify">L’11 dicembre 2024, l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera di adozione della variante parziale del Piano Regolatore Generale (“<strong>PRG</strong>”) del Comune di Roma, avente ad oggetto la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione (“<strong>NTA</strong>”) contenuto nello strumento di pianificazione comunale.</p><p class="text-justify">Le NTA del PRG definiscono le regole che stabiliscono diritti e doveri della proprietà immobiliare, in funzione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche della città e del territorio. Entrate in vigore nel 2008 con l’approvazione del PRG, non sono mai state modificate e/o aggiornate. La variante in commento, dunque, costruisce la prima modifica alle NTA del PRG fin dalla sua approvazione.</p><p class="text-justify">L'aggiornamento delle NTA si inserisce in una più ampia programmazione di semplificazione amministrativa e di pianificazione comunale più dinamica, in cui sono favoriti gli interventi di rigenerazione urbana, limitando il consumo di suolo e incentivando una residenzialità sostenibile anche nel centro storico.</p><p class="text-justify">Come si apprende dalla sintesi del comunicato pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale, tra le novità di rilievo si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la semplificazione delle procedure per i 200 piani integrati di rigenerazione previsti dal PRG e per la formazione dei programmi preliminari;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>conferma della&nbsp;<strong>tutela del centro storico e della sua residenzialità</strong>: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>novità in tema di destinazione d’uso</strong>: nella destinazione urbanistica "residenziale" viene introdotta la sottocategoria turistico-ricettiva che include: bed and breakfast, affittacamere e case per vacanza. La nuova sottocategoria sarà disciplinata da un nuovo regolamento </span><i><span>ad hoc&nbsp;</span></i><span>su commercio e sulle strutture turistico-ricettive extralberghiere;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>eliminazione</strong> delle norme che limitavano le dimensioni degli hotel a <strong>massimo 60 posti letto</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>estensione del contributo straordinario a tutte le più rilevanti valorizzazioni in centro storico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>restrizioni alle ulteriori trasformazioni dell'agro romano;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per il <strong>recupero dei fabbricati abbandonati</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per </span><i><span><strong>housing&nbsp;</strong></span></i><span><strong>sociale</strong>, ivi inclusi <strong>studentati e </strong></span><i><span><strong>senior housing</strong></span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>norme in tema di recupero delle sale cinematografiche, impiantistica sportiva e utilizzo del litorale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In attesa della pubblicazione del testo delle NTA adottate, il comunicato ufficiale del Comune di Roma è disponibile al seguente link: <a href="https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/approvata-modifica-norme-tecniche-piano-regolatore-generale.page" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>.</p><p class="text-justify">Fermo quanto sopra, si segnala che – a seguito della pubblicazione della delibera di adozione – al fine del rilascio / della presentazione dei titoli edilizi rilevanti troveranno applicazione le c.d. “misure di salvaguardia”, le quali impongono di verificare la conformità di ogni intervento edilizio alla disciplina prevista strumento urbanistico vigente e da quello adottato.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ADV_real-estate_1copy_bd9734c3de.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8264</guid>
                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:55:47 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela del diritto di ipoteca rispetto alla confisca edilizia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-del-diritto-di-ipoteca-rispetto-alla-confisca-edilizia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Bruno Fondacaro e Francesca Maggioni tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/tutela-del-diritto-di-ipoteca-rispetto-alla-confisca-edilizia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Diritto Bancario</strong></a></p><p><i>Il </i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/12/2024-Fondacaro-Maggioni-Ipoteca-e-confisca-edilizia.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>presente contributo</i></a><i> analizza le implicazioni per le ipoteche gravanti su immobili abusivi della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di confisca edilizia e tenuta dell’ipoteca sul bene immobile confiscato.</i></p><p><strong>1. Premessa</strong></p><p>Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare, senza pretese di esaustività, l’esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza 8 gennaio 2024 e definito con la sentenza della <a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:160" target="_blank" rel="noreferrer">Corte Costituzionale n. 160 pubblicata il 3 ottobre 2024</a> [1], approfondendo, in particolare, il percorso argomentativo seguito dal Collegio giudicante [2] per arrivare alla pronuncia di incostituzionalità di cui si discute e i parametri su cui ha fatto leva, anche al fine di meglio comprendere le ragioni che giustificano la tutela del diritto di ipoteca rispetto a provvedimenti quali la confisca edilizia, nonché, in ottica anche comparativa, rispetto ai provvedimenti ablativi di natura penale.</p><p><strong>2. La fattispecie concreta e la promozione dell’incidente di costituzionalità</strong></p><p>Prima di procedere con l’analisi della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale e le relative implicazioni, pare utile rappresentare brevemente la fattispecie da cui deriva la decisione della Corte di Cassazione di promuovere l’incidente di costituzionalità che ha dato il via al giudizio definito dalla pronuncia in commento.</p><p>La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società dinanzi al Tribunale di Palermo nel lontano 1993 nei confronti di due debitori persone fisiche (per l’importo di Lire 222.420.647), in virtù del quale la creditrice iscriveva ipoteca giudiziale su un fondo di proprietà dei debitori e cedeva il proprio credito che, dopo vari passaggi, giungeva ad altra società di capitali.</p><p>Sul fondo ipotecato veniva edificato (da parte di soggetti estranei al creditore ipotecario) un immobile abusivo e nel 1994 il Comune di Agrigento, accertata tale circostanza, trascriveva <i>ex</i> art. 7 L. 47/1985, provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, dell’area di sedime e quella pertinenziale circostante.</p><p>Nel 2013 la società cessionaria del credito avviava l’esecuzione forzata sul terreno (nei confronti degli originari debitori) e sul fabbricato (nei confronti del Comune di Agrigento) e rinnovava l’ipoteca giudiziaria iscritta sul fondo. Nel 2017 il Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di vendita e dichiarava non proseguibile l’esecuzione forzata in virtù dell’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, che, secondo il Tribunale, aveva comportato l’estinzione dell’ipoteca iscritta sul fondo sul quale l’immobile era stato edificato.</p><p>Veniva quindi proposta opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale di Agrigento nel 2019, avverso la quale veniva presentato ricorso per Cassazione. La Sezione della Corte investita della questione riteneva che la decisione della causa implicasse la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza e rimetteva gli atti al Primo Presidente perché disponesse l’assegnazione alle Sezioni Unite [3]. Nell’ordinanza interlocutoria la Cassazione riconosceva la conformità della decisione di merito all’indirizzo ermeneutico della stessa Suprema Corte, secondo cui l’acquisizione al patrimonio comunale determina l’estinzione degli eventuali diritti di garanzia iscritti in precedenza sul bene. Tuttavia, evidenziava anche che il caso sottoposto al suo esame differisse da quelli precedenti in quanto l’ipoteca era stata iscritta sul fondo prima dell’edificazione dell’immobile abusivo e vi era, quindi, l’esigenza di tutelare il creditore ipotecario [4].</p><p>Le SS.UU. ritenevano di non dover mutare l’indirizzo ermeneutico espresso dalla Corte [5] e avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa [6]. Sostenevano quindi che, una volta verificatasi l’acquisizione da parte dell’ente comunale, il creditore non potesse soddisfarsi sul bene ipotecato, ma potesse solo: <i>(i)</i> far valere il proprio diritto reale di garanzia sulla parte di terreno eccedente il decuplo dell’area di sedime; <i>(ii)</i> chiedere al debitore il risarcimento del danno.</p><p>La Corte rimettente non riteneva però soddisfacente la soluzione così prospettata, in quanto ravvisava un sacrificio ingiustificato dei diritti reali di garanzia preesistenti, di cui siano titolari terzi che non hanno concorso all’abuso. Veniva quindi promosso incidente di costituzionalità [7] in relazione all’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 [8] e all’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1°, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) nella parte in cui «<i>non prevedono, in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, gratuitamente acquisito al patrimonio del comune, la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario</i>».</p><p><strong>3. La decisione della Consulta: incostituzionalità (parziale) dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost.</strong></p><p>La Corte Costituzionale, investita della questione, ha affrontato anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura Generale dello Stato, basata sull’asserita incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell’acquisto da parte dell’ente comunale e la possibile permanenza delle garanzie reali sul bene oggetto di acquisto [9], ritenendola infondata. Al riguardo la Corte ha rilevato come la sorte di un diritto reale minore (quale è la garanzia ipotecaria) non sia, di per sé, pregiudicata dalla natura originaria dell’acquisto, dipendendo essa piuttosto dalla funzione del diritto reale e da come viene regolamentato dal legislatore.</p><p>Sempre in via preliminare di rito ha rilevato poi che, benché oggetto di censura fossero due norme (<i>i.e.</i>, l’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 e l’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001, di identico tenore) solo la prima era applicabile alla fattispecie.</p><p>Ciò chiarito, riveliamo subito che la Corte Costituzionale ha considerato fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. (è rimasta invece assorbita la censura concernente l’art. 117, comma 1°, Cost.)</p><p>Anticipate così le statuizioni della Corte, ciò che più rileva è il percorso argomentativo seguito dalla stessa per giungere alla propria decisione, che può essere riassunto come di seguito.</p><p>Anzitutto il Collegio giudicante ha ricordato che la norma censurata si colloca nel quadro di una disciplina che regola le conseguenze di violazioni gravi della normativa urbanistico-edilizia (e cioè, la realizzazione di opere in assenza di concessione, in totale difformità della medesima, ovvero con variazioni essenziali [10]). In siffatte ipotesi, la richiamata normativa urbanistico-edilizia prevede che l’ente comunale provveda direttamente alla demolizione dell’abuso e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile [11], o ingiunga a quest’ultimo di demolire l’abuso (l’ingiunzione, per precisione, è rivolta sia al responsabile dell’abuso, sia al proprietario dell’immobile) [12]. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale [13].&nbsp;</p><p>La Cassazione, fin dal 2006, ha interpretato questa norma inquadrando la confisca tra gli acquisti a titolo originario della proprietà [14]. Da tale qualificazione (e in assenza di una previsione di legge che specificasse la sorte dei diritti reali minori) il diritto vivente ha dedotto che eventuali diritti reali minori (quale è l’ipoteca) venissero caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che potesse assumere rilevanza l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione.</p><p>Conseguenza di tale convincimento era però il fatto che le norme sull’ipoteca venivano rese praticamente irrilevanti, nonostante dette norme di regola attribuiscano al creditore ipotecario il diritto di sequela sul bene e il diritto di essere soddisfatto con preferenza in sede espropriativa [15].</p><p>La Corte Costituzionale si è interrogata quindi, in primo luogo, sulla ragionevolezza di tale conseguenza (l’estinzione del diritto reale di garanzia) per il creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio. Per fare ciò essa ha riflettuto sulla funzione che la confisca edilizia svolge, rilevando come la finalità della confisca edilizia sia – secondo quanto già in precedenza affermato dalla Suprema Corte [16] – afflittiva, in quanto l’acquisizione <i>ex lege</i> da parte del Comune integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione, che rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi prima esegue un’opera abusiva e poi non adempie all’obbligo di demolirla.</p><p>Alla luce di tale funzione (afflittiva abbiamo detto) della confisca, la Consulta ha ravvisato la palese irragionevolezza di una disciplina che determina l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito del soggetto (creditore ipotecario) che non sia responsabile dell’abuso. Ragionando diversamente, e cioè ritenendo ragionevole la disciplina sopra richiamata, si finirebbe per giustificare l’applicazione al creditore pignoratizio di conseguenze sanzionatorie di un illecito al quale è del tutto estraneo perché, se non è responsabile dell’abuso non può essere destinatario dell’ordine di demolizione al quale, per definizione, non può ottemperare. Né egli può ritenersi obbligato <i>propter rem</i> alla demolizione, in quanto il suo diritto reale non gli attribuisce né il possesso né la detenzione del bene.</p><p>Ciò chiarito, la Corte ha svolto anche in un ulteriore passaggio, affermando che non vi sono ragioni per circoscrivere la tutela del creditore ipotecario al solo caso in cui egli abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto <i>prima</i> della realizzazione dell’immobile abusivo, ciò in quanto la natura abusiva di un immobile non incide sulle vicende relative al diritto di ipoteca. Sul punto i Giudici delle leggi richiamano diverse disposizioni della L. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001 [17] per affermare che la presenza di un abuso edilizio non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario, le cui facoltà si fanno valere in sede espropriativa, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Posto, quindi, che l’ordinamento giuridico accorda normalmente tutela al creditore che acquista l’ipoteca su un immobile già abusivo, per la Corte non vi è ragione di ritenere che il medesimo creditore ipotecario (che non è responsabile dell’abuso edilizio), debba subire le conseguenze pregiudizievoli della confisca operata dal Comune per effetto di una sanzione inflitta per l’inottemperanza a un ordine di demolizione, al quale altri soggetti dovevano provvedere.</p><p>La Corte Costituzionale, in secondo luogo, ha valutato (e ravvisato) la sproporzione tra il sacrificio imposto dalla norma censurata al creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio e le conseguenze della sua inerzia.</p><p>La Consulta al riguardo ha rilevato che, ammettendo la correttezza della disciplina che determina, in caso di confisca edilizia, l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito del soggetto (creditore ipotecario) che non sia responsabile dell’abuso, detto creditore, per evitare ciò, sarebbe costretto a una continua vigilanza sull’immobile al fine di poter chiedere all’autorità giudiziaria la cessazione di quegli atti del debitore o di terzi che, in quanto idonei a creare i presupposti della confisca edilizia, sarebbero tali da portare all’estinzione della garanzia. Secondo il Collegio giudicante si tratterebbe però di iniziative inesigibili, in quanto il dovere del creditore di tenere una condotta attiva per mitigare il danno non comprende l’esercizio di attività gravose (quali la vigilanza incessante sull’immobile, l’accertamento del carattere abusivo di eventuali manufatti o l’avvio di un’azione giudiziaria) [18]. Né la sproporzione potrebbe essere mitigata dall’esistenza di rimedi per il creditore successivi al perimento del bene (quali l’esecuzione sulla parte residua del terreno oggetto della garanzia reale o la richiesta di altre garanzie reali su altri beni o del risarcimento del danno) che costituiscono forme alternative di tutela ipotetiche e aleatorie, come tali non adeguate.</p><p><strong>4. (Segue) L’incostituzionalità (parziale) anche dell’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3, 24, 42 Cost.</strong></p><p>Si è detto nel precedente paragrafo che la Corte Costituzionale ha preso in considerazione le (sole) censure poste con riguardo all’art. 7, comma 3°, L. 47/1985, essendo questa la norma applicabile alla fattispecie <i>ratione temporis</i>.</p><p>Ciononostante, essa ha poi anche precisato che l’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 ha un tenore letterale identico a quello dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985, e, quindi, che anche per questa disposizione valgono le medesime motivazioni poste a supporto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985. Da ciò è derivata la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale (parziale) anche dell’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 sempre per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost.</p><p><strong>5. Implicazioni pratiche e breve raffronto con la disciplina riguardante la confisca di natura penale</strong></p><p>La decisione della Consulta porta con sé risvolti pratici abbastanza evidenti, in quanto la tutela del diritto di ipoteca del creditore risulta rafforzata rispetto al passato.</p><p>Alla luce della pronuncia, infatti, anche in presenza dell’acquisizione, mediante confisca edilizia, da parte dell’ente comunale dell’immobile realizzato in violazione della normativa urbanistico-edilizia e che non sia stato demolito, il diritto reale di garanzia, rappresentato dall’ipoteca iscritta dal creditore (estraneo all’abuso) sul fondo sul quale l’immobile è stato costruito, non potrà più essere pregiudicato dalla caducazione automatica conseguente alla caducazione del diritto dominicale. E ciò – si rammenta – non solo nel caso in cui il creditore abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto <i>prima</i> della realizzazione dell’immobile abusivo, in quanto la natura abusiva di un immobile non dovrà incidere sul diritto di ipoteca medesimo.</p><p>Il creditore, quindi, non sarà costretto a tenere una condotta attiva (mediante vigilanza sull’immobile, accertamento dell’abusività di eventuali manufatti o avvio di giudizi) al fine di poter chiedere all’autorità giudiziaria la cessazione di quegli atti del debitore o di terzi che creerebbero i presupposti della confisca edilizia, in quanto detta confisca non dovrà più comportare l’estinzione della garanzia.</p><p>Le implicazioni pratiche che la pronuncia di incostituzionalità determinerà in ambito civile/amministrativo, peraltro, appaiono in linea con quanto in realtà già previsto – anche grazie ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni data dalla Corte di Cassazione – in relazione ai provvedimenti ablativi di natura penale, e cioè, tipicamente, le confische di prevenzione <i>ex</i> D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e le confische disposte nella fase di cognizione, che, come si intuisce, hanno la finalità ora di prevenire, ora di reprimere la commissione di reati.</p><p>Benché, anche in questi casi possa esserci il rischio di un contrasto tra l’interesse del creditore (che solitamente ha iscritto proprio un’ipoteca sul bene oggetto di confisca) e l’interesse pubblico dello Stato, come detto, a evitare la tenuta di una condotta illecita o a reprimerla, è prevista una specifica normativa che, per come interpretata dalla Suprema Corte, si pone a tutela del creditore in buona fede che dimostri di non avere “legami” con detta condotta.</p><p>Ora, per quel che riguarda la c.d. confisca di prevenzione <i>ex</i> D.lgs. 159/2011, il creditore vantante un diritto antecedente al sequestro può agire per vedere riconosciuto il proprio credito se ricorrono i presupposti di cui agli artt. 52 e ss. del medesimo decreto, e cioè: (i) l’anteriorità del credito, risultante da atti aventi data certa, rispetto al sequestro, (ii) l’inesistenza di altri beni del debitore sui quali il credito può esercitare la garanzia patrimoniale in misura idonea al soddisfacimento del credito; (iii) la buona fede del creditore e la contestuale assenza di strumentalità del credito all’attività illecita perpetrata dal destinatario del sequestro. Come anticipato, però, rispetto a quest’ultimo requisito, che, se interpretato troppo rigorosamente, rischierebbe di danneggiare i terzi creditori che hanno concesso in buona fede un credito rivelatosi strumentale ad un illecito, anche se essi sono estranei alle condotte tenute del debitore, la Cassazione ha affermato – dando una lettura costituzionalmente orientata della norma – che il creditore è tenuto a dimostra la propria buona fede e, solo se risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita, anche l’ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita commessa dal debitore [19].</p><p>Con riguardo alle confische di cognizione [20] il discorso è pressoché analogo. Ad esse, infatti, si applica quanto previsto dall’art. 104 <i>bis</i> disp. att. c.p.p., che ha esteso a tutti i casi di confisca il regime di tutela dei diritti del terzo, previsti dal Codice Antimafia, appena sopra descritti [21]. La richiamata disposizione, ai commi 1 <i>bis </i>e 1 <i>quater</i>, prevede infatti che (i) «<i>in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice </i>[sequestro preventivo ai fini di confisca]<i> o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo</i> [D.lgs. n. 159/2011, cioè appunto il c.d. Codice Antimafia]» e (ii) «a<i>i casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>».</p><p>[1] Camera di Consiglio del 4 giugno 2024, decisione del 6 giugno 2024, pubblicazione del 3 ottobre 2024.</p><p>[2] Presidente Augusto Antonio Barbera; Redattore Emanuela Navarretta.</p><p>[3] Procedimento <i>ex</i> art. 374, comma 2°, c.p.c.</p><p>[4] Anche sulla scorta dell’insegnamento offerto in tema di confisca urbanistica e tutela dei terzi di buona fede da alcune pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo.</p><p>[5] Cass., Sez VI civ., ordinanza 11 novembre 2021, n. 33570; Cass., Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23583; Cass., Sez. VI civ. ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453; Cass., Sez. III civ., sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693.</p><p>[6] CdS, adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16; CdS, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2020, n. 3697; CdS, Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2019, n. 398; Sez. V, sentenza 7 marzo 1997, n. 220.</p><p>[7] Si precisa che prima di proporre incidente di costituzionalità la Corte di Cassazione rimettente ha provato a valutare la percorribilità di un’interpretazione adeguatrice delle norme alla Costituzione, sondando due vie interpretative, tuttavia ritenute poi non accessibili. La prima attribuiva al Comune, a titolo di diritto di superficie, il solo manufatto abusivo, qualificando come nuda proprietà il diritto sul terreno (che avrebbe potuto rimanere gravato dall’ipoteca originaria), ma tale ricostruzione risultava smentita dal dato testuale dell’art. 7 della L. 47/1985 e dall’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001. La seconda consentiva al creditore ipotecario di coltivare l’esecuzione forzata con vendita sottoposta a condizione sospensiva rappresentata dalla demolizione dell’immobile abusivo o dalla presentazione di una domanda in sanatoria, ma ciò non pareva superare il tema dell’estinzione dell’ipoteca per effetto dell’acquisto a titolo originario da parte del Comune.</p><p>[8] Articolo oggi abrogato dall’art. 136, comma 2°, lett. f), D.P.R. 380/2001 (c.d. T.U. Edilizia), il quale, all’art. 31, comma 3°, prevede una disposizione di identico tenore.</p><p>[9] Per completezza si segnala che l’Avvocatura dello Stato ha proposto anche una possibile interpretazione adeguatrice ulteriore rispetto a quelle già sondate dalla Corte di Cassazione, che consideri il titolare di diritti reali di garanzia precedentemente iscritti tra i destinatari dell’ordine di demolizione, cosicché egli risulti tra i soggetti come possono adoperarsi per impugnare l’ordine medesimo o per procedere direttamente alla demolizione dell’immobile abusivo per evitare le conseguenze dell’inottemperanza.</p><p>[10] Cfr. artt. 7 e 8, L. 47/1985.</p><p>[11] Cfr. artt. 4, commi 1°, 2° e 4°, e 6, L. 47/1985 e oggi artt. 27, comma 2°, e 29, comma 1° D.P.R. 380/2001.</p><p>[12] Cfr. art. 7, comma 2°, L. 47/1985 e oggi art. 31, comma 2°, D.P.R. 380/2001.</p><p>[13] Art. 7, comma 3°, L. 47/1985 oggi art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001, e cioè le disposizioni oggetto di censura.</p><p>[14] Cass., Sez. III civ., 26 gennaio 2006, n. 1693 (ma già prima, in un <i>obiter dictum</i>, Cass., SS.UU. civ., 12 giugno 1999, n. 322). Tale interpretazione ha poi trovato conferma anche nella giurisprudenza relativa all’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001: Cass., Sez VI civ., ordinanza 11 novembre 2021, n. 33570; Cass., Sez II civ., ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2194; Cass., Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23583; Cass., Sez. VI civ. ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453; Cass., Sez. III civ., sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693; CdS, Sez. VI, sentenza 8 marzo 2023, n. 2459; CdS, adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16; CdS, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2020, n. 3697; CdS, Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2019, n. 398; Sez. V, sentenza 7 marzo 1997, n. 220.</p><p>[15] C.d. <i>ius sequelae</i>, <i>ius distrahendi</i> e <i>ius praelationis</i>; cfr. artt. 2858 ss. c.c.; 2741, comma 1°, c.c.; 2808 c.c. e 510 c.p.c., nonché, in caso di cessione del credito, art. 1263, comma 1°, c.c.</p><p>[16] Cfr., a titolo d’esempio, Cass., Sez. III civ., 26 gennaio 2006, n. 1693 e, più di recente, con riguardo alla disciplina prevista dal T.U. Edilizia, anche CdS, Sez. VI, 17 marzo 2023, n. 2769.</p><p>[17] Art. 17, comma 1°, secondo periodo, L. 47/1985, abrogato dal T.U. Edilizia e sostituito dall’art. 46, comma 1°, secondo periodo, D.P.R. 380/2001; art. 17, comma 3°, e art. 40, comma 4°, L. 47/1985; art. 46, comma 3°, D.P.R. 380/2001.</p><p>[18] Hanno affermato questo principio Cass., Sez. Lavoro, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22352; Cass., Sez. I civ., ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3797; Cass., Sez. III civ., ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24522; Cass., Sez. Lavoro, sentenza 11 marzo 2016, n. 4865.</p><p>[19] Cass., Sez. VI pen., 11 luglio 2023, n. 30153.</p><p>[20] Disciplinata dagli articoli 240 ss. c.p. (oltre che da alcune disposizioni specifiche per singole ipotesi di reato) e può essere di tre diverse tipologie: diretta, per equivalente e allargata.</p><p>[21] Già applicabile alla confisca allargata dal 2017 in virtù di specifica modifica legislativa all’art. 12 <i>sexies</i> D.L. n. 306/1992 (all’epoca in vigore e successivamente abrogato).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/3/1/csm_ADV_II_Real-Estate-2_copy_dad4411142.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8183</guid>
                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:03:40 +0100</pubDate>
                        <title>Unlocking Real Estate Deals: From Financing to Completion</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unlocking-real-estate-deals-from-financing-to-completion</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 21 novembre, dalle 18.15<br>Università Bocconi, via Roberto Sarfatti 25, Milano&nbsp;</p><p><strong>Luigi Croce</strong> parteciperà all'evento organizzato dalla Corporate Law Academy dell'Università Bocconi di Milano.</p><p>L'incontro verterà sulle operazioni di Real Estate in tutte le loro fasi, fornendo una visione a 360° delle sfide e delle opportunità che queste comportano.</p><p><u>Programma dell'evento</u></p><p class="text-justify"><strong>Introduzione al mercato Real Estate</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Panoramica generale del settore immobiliare e delle complessità che caratterizzano le singole asset class e le grandi operazioni</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Presentazione degli ospiti ed introduzione dell’evento.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La Fase di Origination</strong>: Individuazione delle singole opportunità e valutazione di fattibilità&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Valutazioni preliminari: brokers e financial advisors, rispettivi ruoli nella identificazione di opportunità e nella valutazione delle stesse.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Il tema del rendimento</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Il ruolo del consulente tecnico: l’importanza di una due diligence tecnica per verificare la perseguibilità dell’investimento dal punto di vista economico (es capex) strutturale e urbanistico.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La Fase iniziale dell’Operazione</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Definizione dell’oggetto dell’investimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Definizione della tipologia e della natura del processo: one to one vs bid/negoziato standard vs processo competitivo. Eventuali tecniche di gestione di un processo competitivo e di massimizzazione del prezzo.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Definizione della Lettera di Intenti e dell’eventuale esclusiva, ovvero di manifestazione di interesse, non disclosure agreement e cd information package.</span></p></li></ul><p><strong>Il ruolo della e la tipologia di Due Diligence</strong></p><ul><li><span>Business Due Diligence</span><ul><li><span>Tipologia di business (es in ambito alberghiero, health care, etc:) e prospettive correlate</span></li></ul></li><li><span>Legal/Tax Due Diligence: Buyer vs Vendor Due Diligence.</span><ul><li><span>verifiche su proprietà, licenze, conformità urbanistica e ambientale, contratti in essere e potenziali contenziosi; il tutto a seconda dell’asset class</span></li><li><span>Importanza del Q&amp;A</span></li><li><span>Importanza di eventuali management presentation</span></li></ul></li></ul><p><strong>Il negoziato</strong></p><ul><li><span>Identificazione del contratto in base al processo avviato</span><ul><li><span>Negoziato one to one: standard preliminary sale and purchase agreement, con ampia facoltà di discussion e negoziazione</span></li><li><span>Bid: preliminary sale and purchase agreement con limitata possibilità di discussion e negoziazione</span></li></ul></li><li><span>Le differenti posizioni delle parti (buy side vs sell side) e il differente atteggiamento negoziale</span></li><li><span>Le clausole più rilevanti:</span><ul><li><span>Assumptions;</span></li><li><span>Prezzo e eventuale aggiustamento, downwards vs upwards, earn out</span></li><li><span>Condizioni (ad es nel caso di vendita di beni da regolarizzare e/o vincolati, correlato ruolo del notaio);</span></li><li><span>MAC vs Res perit domino;</span></li><li><span>Subj to Finance or not</span></li><li><span>Reps &amp; Warranties</span></li><li><span>Indemities, sole remedy e eventuali limitazioni</span></li><li><span>Special Indemnities</span></li><li><span>Eventuali depositi a garanzia</span></li></ul></li></ul><p><strong>L’Interim Period: tra signing e closing</strong></p><ul><li><span>L’eventuale finanziamento</span><ul><li><span>La discussione con la banca di riferimento</span></li><li><span>Term sheet</span></li><li><span>Loan agreement</span><ul><li><span>Assunzioni della banca</span></li><li><span>Covenants</span></li><li><span>Garanzie</span></li><li><span>Clausole di accelerazione</span></li></ul></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Individuazione del Notaio e ruolo dello stesso: l’importanza della figura notarile nel garantire la trasparenza e la legalità del processo. L’importanza di relazione notarile ventennale e verifiche su esistenza o meno di trascrizioni, iscrizioni, oneri, vincoli o diritti di terzi o comunque formalità pregiudizievoli</span></p></li></ul><p><strong>Closing</strong> dell’operazione e stipula</p><ul><li><span>Aspetti legali e contrattuali: il momento della firma di fronte al Notaio.</span></li><li><span>Il coordinamento dei singoli atti: ad es in caso di vendita di bene da liberare da gravami e contestuale finanziamento. </span></li><li><span>L’importanza della contestualità. La prassi al riguardo</span></li></ul><p><strong>Q&amp;A e conclusioni</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ADV_real-estate_1copy_06fecaa57d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8151</guid>
                        <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:29:17 +0100</pubDate>
                        <title>Il sistema della logistica fra consumo di suolo e rigenerazione urbana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-sistema-della-logistica-fra-consumo-di-suolo-e-rigenerazione-urbana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 7 novembre</i><br><i>Dalle 09.30 alle 11.45</i><br><i>Innovation Center, Firenze</i></p><p><strong>Rosemarie Serrato</strong> parteciperà all'evento organizzato da Urbanpromo intitolato "Leggi sul consumo di suolo," un'importante occasione di confronto e approfondimento sulle normative che regolano la gestione del territorio e il consumo di suolo in Italia.&nbsp;</p><p>L'incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e professionisti che si confronteranno sulle sfide e le opportunità legate a una gestione sostenibile e responsabile delle risorse territoriali. Si discuteranno i più recenti aggiornamenti normativi e le buone pratiche che mirano a limitare l'espansione urbana non controllata e a promuovere una pianificazione che rispetti l'ambiente e la qualità della vita.</p><p><a href="https://urbanpromo.it/2024/eventi/leggi-sul-consumo-di-suolo/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/3/1/csm_ADV_II_Real-Estate-2_copy_dad4411142.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8096</guid>
                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:53:06 +0200</pubDate>
                        <title>Il &quot;sale and lease back&quot; nel mercato immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-sale-and-lease-back-nel-mercato-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/luigi-croce" target="_blank"><strong><u>Luigi Croce</u></strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/mara-del-giudice" target="_blank"><strong><u>Mara del Giudice</u></strong></a></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Da tempo nella prassi <i>real estate</i> si assiste alla diffusione di operazioni commerciali di c.d. “<i>sale and lease back</i>” in cui, tipicamente, <strong>un’impresa vende dietro corrispettivo un bene strumentale</strong> <strong>ad un operatore di mercato che – divenutone proprietario – lo concede in locazione al venditore stesso dietro pagamento di un canone</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il venditore può talvolta riservarsi la <strong>facoltà, alla scadenza del rapporto&nbsp;</strong>di <strong>riacquistare</strong> la proprietà del bene con il pagamento di un prezzo eventualmente predeterminato, ovvero di <strong>prorogare/rinnovare</strong> il godimento continuando a pagare i canoni per un ulteriore periodo, o ancora di <strong>riconsegnare</strong> definitivamente il bene al concedente.</p><p class="text-justify"><strong>Obiettivo </strong>dell’operazione è normalmente una <strong>flessibilità operativa</strong> - e <strong>liquidità immediata</strong> - per l’impresa venditrice che utilizza il bene strumentale <strong>non dovendo però sopportare rischi, oneri e costi fissi </strong>(a seconda del tipo di contratto che le parti decidono di sottoscrivere) che derivano dall’esserne proprietari. In tal modo, l’impresa potrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti strategici del proprio <i>business</i> e non sugli aspetti propriamente “immobiliari”.</p><p class="text-justify">Con la recentissima pronuncia in commento, la Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> torna a pronunciarsi sul tema della validità del contratto di <i>sale and lease back</i> in rapporto al divieto di patto commissorio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo scopo di questo sintetico contributo è dunque quello di <strong>fugare dubbi relativi a potenziali profili di rischio o campanelli d’allarme per l’operatore del mercato immobiliare</strong>.</p><p class="text-justify">Di fatto, il rischio di dar vita a un contratto di <i>sale and lease back</i> invalido (nullo per illiceità della causa – 1344 c.c.), non parrebbe sussistere in relazione alla fattispecie usualmente posta in essere dagli operatori del mercato immobiliare.</p><p class="text-justify">La giurisprudenza (anche molto recente) della Suprema Corte ha enucleato specifici <strong>presupposti essenziali</strong> (da valutare caso per caso e non contestabili in sede di scrutinio di legittimità se adeguatamente motivati) per poter considerare invalido il contratto di <i>sale and lease back</i> alla luce del divieto di patto commissorio, in particolare:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la sussistenza di una <u>situazione di credito preesistente/contestuale della società acquirente/concedente</u> del bene nei confronti dell’utilizzatrice, già proprietaria del bene stesso;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'esistenza di <u>condizioni di difficoltà economica della venditrice</u> che inducano a sospettare di un approfittamento dell’acquirente-concedente;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la <u>sproporzione</u> tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Normalmente, guardando alla prassi del mercato <i>real estate</i>, tali operazioni vengono – come anticipato – poste in essere per scopi strategici e da soggetti strutturati (non certo in un momento critico del business), in assenza di preesistenti situazioni di credito-debito tra impresa venditrice e operatore del mercato finanziario (acquirente) e, in presenza di un allineamento, normalmente certificato da un valutatore, tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente dal momento che il prezzo viene quantificato all’esito di perizie di stima condotte da soggetti esperti a ciò preposti.</p><p class="text-justify">Pertanto, il <i>sale and lease back</i> si conferma essere uno <strong>strumento efficiente e </strong><i><strong>safe </strong></i>per le imprese che intendano realizzare operazioni come quelle sopra enucleate.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>Cass. Civ. sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26225.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/a/2/csm_ADV_real-estate_copy_ac1314c6c5.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8068</guid>
                        <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 16:10:36 +0200</pubDate>
                        <title>RE ITALY 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/re-italy-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 16 ottobre<br>Piazza Affari 6, Milano<br>&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/marco-antonio-monaco" target="_blank"><strong><u>Marco Monaco</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà alla 24° edizione di RE Italy, la convention annuale del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare e Monitor Legale.&nbsp;</p><p>Durante l'evento, che si terrà presso Borsa Italiana, i principali player del mercato si confronteranno sullo stato dell'arte e la crescita del settore nel nostro Paese.</p><p>In particolare, l'avv. Monaco interverrà come speaker durante il panel dedicato al codice degli appalti</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/reitaly/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/a/2/csm_ADV_real-estate_copy_ac1314c6c5.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8066</guid>
                        <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:35:44 +0200</pubDate>
                        <title>ITHIC - Italian Hospitality Investment Conference 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ithic-italian-hospitality-investment-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>17 e 18 ottobre 2024</strong><br><strong>Hotel Villa Pamphili, Roma</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/bruno-fondacaro" target="_blank"><u>Bruno Fondacaro</u></a> parteciperà come speaker all'ITHIC, evento annuale dedicato agli investimenti nel settore dell'hospitality.</p><p>La conferenza, che si svolgerà nella splendida cornice dell'Hotel Villa Pamphili, a Roma, riunisce esperti del settore alberghiero, consulenti e professionisti del real estate per analizzare le opportunità del mercato, le tendenze emergenti e le strategie di crescita.</p><p>Tema di quest'anno: “Showing You the Future”.</p><p><br><a href="https://www.ithic.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/3/1/csm_ADV_II_Real-Estate-2_copy_dad4411142.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7968</guid>
                        <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 17:28:37 +0200</pubDate>
                        <title>Concessioni balneari: dal Governo ulteriore proroga fino al 2027</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concessioni-balneari-dal-governo-ulteriore-proroga-fino-al-2027</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Negli ultimi giorni vi sono state rilevanti novità in merito al tema delle <strong>concessioni balneari</strong> e ad una loro ulteriore proroga dopo anni di incertezze legislative.<br><br>L’attuale quadro normativo italiano sulle concessioni balneari (ovvero la Legge n. 14/2023) prevede che le concessioni esistenti scadranno il <strong>31 dicembre 2024 </strong>(salvo alcuni casi in cui la durata potrà essere prorogata fino al 31 dicembre 2025) e che, a partire dal 1° gennaio 2025, le concessioni saranno assegnate tramite gara pubblica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, alla luce della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva Bolkestein, il Governo italiano ha cercato di <strong>trovare una soluzione</strong> alla controversa questione delle concessioni balneari.</p><p class="text-justify">In particolare, il 4 settembre 2024 il Consiglio dei ministri ha <strong>approvato un decreto</strong> volto a risolvere le questioni derivanti dalla suddetta procedura di infrazione.</p><p class="text-justify">In base alla comunicazione del Consiglio dei Ministri (<a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Cdm_93.pdf" target="_blank"><u>clicca qui per il comunicato stampa</u></a>), tale decreto prevede che: (i) le concessioni esistenti scadranno nel settembre 2027; (ii) le gare pubbliche dovranno essere avviate entro giugno 2027; (iii) le concessioni potranno avere una durata da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni; (iv) i lavoratori impiegati nella precedente concessione dovranno essere assunti dal nuovo concessionario se ricevono da tale attività la fonte di reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare; (v) il nuovo concessionario dovrà corrispondere a favore del precedente un indennizzo pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione per gli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni; (vi) tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche il possesso di una concessione balneare nei cinque anni precedenti all’indizione della gara, se questa è stata la principale fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.</p><p class="text-justify">A questo punto, non resta che attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale ed eventuali reazioni da parte dell'UE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Articolo a cura di Rosemarie Serrato e Rossella Vaiano</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/9/6/csm_Spiaggia_e11e463e14.png" length="0" type="image/png"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7267</guid>
                        <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 10:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>Linee guida per la realizzazione dei Data Center</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rosemarie-serrato" target="_blank"><strong>Rosemarie Serrato</strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rossella-vaiano" target="_blank"><strong>Rossella Vaiano</strong></a>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">La Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 2629 del 24 giugno 2024 ha approvato le “Linee guida per la realizzazione dei Data Center”.</p><p class="text-justify">Vediamone, in pillole, i principali contenuti.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify"><strong>Perché emanare delle linee guida?</strong></p><p class="text-justify">Per fornire, nelle more dell’approvazione di un provvedimento normativo puntuale, indirizzi uniformi alle amministrazioni comunali, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale.</p><p class="text-justify"><strong>Cosa sono i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">Sono stanze, edifici o strutture fisiche che ospitano l’infrastruttura IT per la creazione, l’esecuzione e l’implementazione di applicazioni e servizi e per l’archiviazione e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.</p><p class="text-justify"><strong>Come si classificano i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">In base alle dimensioni, al fabbisogno energetico e alla potenza di calcolo. In particolare, si distinguono in:</p><ul><li data-list-item-id="ec28af9e317f077e56f4c05d2af3b01fd">Hyperscale: strutture di grandi dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 100 MW, che hanno, di norma, uno sviluppo per fasi con tempi di realizzazione successivi dettati dalla graduale crescita dei fabbisogni di servizi destinati ai clienti finali.</li><li data-list-item-id="e81156cd5f6a2d7502203e402b0c6d29b">Colocation: strutture di medie dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 5 MW.</li><li data-list-item-id="ead518603619d6f848c9f631d090c7cde">Edge: strutture solitamente piccole (a volte anche solo un container), con fabbisogno energetico di meno di 1 MW.</li><li data-list-item-id="e51b3097f41440f3af829ab7165c0ae4e">Cripto-mining puro (“mining”): container o edifici di piccole dimensioni con un fabbisogno energetico elevato, ma gestite con poche e semplici risorse.</li></ul><p class="text-justify">A quanto sopra vanno poi aggiunti gli HPC (High Performance Computing) che possono essere di varie dimensioni e con differente fabbisogno energetico, ma, in generale, sono strutture con elevate esigenze per quanto riguarda la capacità di calcolo per scopi quali l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e altre operazioni di calcolo complesse.</p><p class="text-justify"><strong>Qual è la destinazione d’uso dei Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Data Center sono compatibili con le destinazioni d’uso produttiva e direzionale.</p><p class="text-justify"><strong>Dove possono essere localizzati i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Comuni possono valutare l’idoneità della localizzazione degli impianti di medie e grandi dimensioni in base ai seguenti criteri:</p><ul><li data-list-item-id="e8817ba16db0012bbcd95761c16fe5b41">presenza di adeguata infrastrutturazione e disponibilità di energia a basso costo (preferibilmente energie rinnovabili) o produzione autonoma di energia, con priorità ai siti inattivi o ad aree brownfield, aree da rigenerare, aree a bassa densità di impianti, aree dove realizzare economie di sistema, impianti ecosistemici (teleriscaldamento, CER, …), aree climaticamente più idonee;</li><li data-list-item-id="ecb6a2cfc02993d349035f2670c87c8e4">rischio ambientale;</li><li data-list-item-id="e7dc5fb2029185b7c6dd9169cdbadc9d0">qualità paesaggistica dei diversi territori;</li><li data-list-item-id="eac23535f44014e0f1ab8305aeb44bbf0">possibili impatti sulle reti ecologiche e sulle reti verdi a finalità fruitiva;</li><li data-list-item-id="e62c2754261c98da714a930b633bf967b">presenza, nelle vicinanze, di infrastrutture, quali strade, tpl, acquedotti, elettrodotti, fognature, condutture tecnologiche, etc.;</li><li data-list-item-id="e6218d92b14594279fb0551843d142279">presenza di altri data center o alla presenza di altre attività che potrebbero beneficiare del suddetto insediamento, anche ai fini della salvaguardia di occupazione e di tessuto produttivo.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Quali sono le autorizzazioni ambientali necessarie?</strong></p><ul><li data-list-item-id="ede2780157d398b6592628488852e31af">Ove la potenza termica nominale dei gruppi di emergenza sia superiore a 50 MW si ricade in attività soggetta ad AIA, tale per cui è necessario che il proponente acquisisca preventivamente il provvedimento di esclusione da VIA o, in caso di potenza complessiva superiore a 150 MW, il provvedimento di compatibilità ambientale, prioritariamente rispetto al rilascio dell’AIA e di ogni altra autorizzazione.</li><li data-list-item-id="eddee2a0c36d77fe32ec63768a243b8db">Per i Data Center di medie e grandi dimensioni è necessario verificare, in base a quanto previsto dalla pianificazione comunale, se l’intervento rientri nell’ambito di applicazione della VAS.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Qual è l’impatto sul procedimento autorizzatorio?</strong></p><p class="text-justify">Le istanze relative a strutture di medie e grandi dimensioni devono essere valutate in sede di conferenza di servizi in cui la Provincia o la Città metropolitana territorialmente interessata esprimerà un parere sulla compatibilità dell’intervento in base a quanto previsto dalle linee guida in oggetto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Data Center</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ADV_real-estate_1copy_06fecaa57d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4724</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:36:04 +0100</pubDate>
                        <title>Milano-Cortina, Abodi: «Lavori avanti a ritmi incalzanti»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-cortina-abodi-lavori-avanti-a-ritmi-incalzanti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A un evento nel capoluogo lombardo parla anche il presidente del Coni Malagò: «Ci sono sempre dei piani B. Se non si realizzasse la pista da bob in tempo bisognerà andare in una di quelle già funzionanti».</i></p><p>"I lavori proseguono, le cose non si risolvono e stravolgono da una settimana all'altra.&nbsp;<strong>Si prosegue a ritmi incalzanti</strong>, perché i tempi non ci aiutano e vanno rispettati». Lo ha detto il ministro dello Sport e giovani,&nbsp;<strong>Andrea Abodi</strong>, intervenuto a margine della tavola rotonda "Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi - L'esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026" organizzata da Advant Nctm a Milano.</p><p>«Penso che l'eredità olimpica e paralimpica non dipenderà solo dalle opere che si chiuderanno prima - ha aggiunto -. Sono opere che comunque miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, mentre quelle che saranno fatte dopo non intaccheranno sullo svolgimento delle Olimpiadi. Stiamo parlando di&nbsp;<strong>circa 3,5 miliardi di investimenti</strong>, che non sono il costo dei Giochi ma di opere pubbliche e mi riferisco a strade, autostrade e tratti ferroviari», ha concluso.</p><p>E se le cose andassero storte? A rispondere è stato il&nbsp;<strong>presidente del Coni Giovanni Malagò</strong>. «Ci sono sempre dei piani B, che sono pronti e predisposti, nella speranza che non si debba mai entrare in questo ordine di idee - ha detto -. Ma questo succede quasi sempre, in quasi tutte le manifestazioni sportive. Questo è un dato di fatto». Il pensiero va soprattutto all'impianto di Cortina. «Se non si riuscisse a realizzare&nbsp;<strong>la pista da bob </strong>in tempo? È molto semplice, bisognerà andare in una di quelle che sono funzionanti», ha concluso Malagò.</p><p><a href="https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2024/03/milano-cortina-abodi-lavori-avanti-ritmi-incalzanti-olimpiadi-invernali-sport-d6b973bb-f9a6-40d4-8261-c0a20ed9e3a3.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Rai News</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4725</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:32:00 +0100</pubDate>
                        <title>Milano, tavola rotonda su impianti sportivi e nuovo stadio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-tavola-rotonda-su-impianti-sportivi-e-nuovo-stadio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tavola rotonda su Impianti e infrastrutture sportive a Milano, organizzata dallo studio legale Advant Nctm</strong>. Tra gli ospiti del dibattito Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malago’, Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026, Massimo Ferrari, General Manager Corporate and Finance, Webuild, Alessandro Antonello, CEO Corporate, FC Internazionale Milano Advant Nctm. “ Oggi è stato un momento di riflessione su due temi che sono molto importanti per la città di Milano e in genere per l’Italia. Il primo è quello dello sviluppo delle infrastrutture. Noi abbiamo bisogno in Italia di avere infrastrutture sportive, rilevanti, moderne, che siano disponibili tutto l’anno e quindi non solo per le manifestazioni sportive, che siano accessibili a ogni categoria, soprattutto alle persone con disabilità”, ha spiegato<strong>&nbsp;l’avvocato Roberta Guaineri</strong>, tra gli organizzatori dell’evento. Altro tema affrontato nel corso della serata, quello dil nuovo stadio per le due squadre milanesi oppure la ristrutturazione di San Siro: “Abbiamo evidenziato come a volte le norme sono scritte bene, poi l’applicazione delle norme è molto più complessa. Ci sono tantissimi aspetti che sono qualificati come burocratici da parte delle persone. Molto spesso sono degli aspetti invece normativi molto complicati”, ha spiegato Guaineri: “È necessario mettere insieme tantissime facce, tantissime esigenze, che riguardano sia i tecnici sia anche i cittadini e quindi convincere i cittadini della bontà dei progetti aiuta poi a portare avanti dei progetti che siano ben realizzati”.&nbsp;<a href="https://www.lapresse.it/sport/2024/03/25/milano-tavola-rotonda-su-impianti-sportivi-e-nuovo-stadio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da La Presse</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4726</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:29:49 +0100</pubDate>
                        <title>Abodi: &quot;A oggi San Siro non potrebbe ospitare l&#039;Europeo 2032&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/abodi-a-oggi-san-siro-non-potrebbe-ospitare-leuropeo-2032</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il ministro dello Sport: "Dal punto di vista della rigenerazione delle infrastrutture bisogna ancora dare delle risposte entro il 2026".</i></p><p>Il futuro di San Siro resta caldo non solo a breve e medio termine, con il sindaco Sala che sta provando a trattenere Milan e Inter al Meazza, ma è caldissimo anche a lungo termine. E mentre Webuild prosegue a elaborare lo studio di fattibilità del progetto di restyling ("Con Inter e Milan ci sentiamo e le linee guida dei due club sull'eventuale riqualificazione dello stadio San Siro sono in arrivo, è questione di giorni", ha detto il d.g. di Massimo Ferrari), a prendere la parola sull'impianto milanese è Andrea Abodi.</p><p><strong>DECISIONI</strong> - "Per come è ora, San Siro non è in grado di ospitare gli Europei del 2032", ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani partecipando alla tavola rotonda "Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi" organizzato da Advant Nctm a Milano. "Decisioni non sono ancora state assunte. Di sicuro la città di Milano, così come Roma e Torino, sono ragionevoli certezze ma dal punto di vista della rigenerazione delle infrastrutture bisogna ancora dare delle risposte entro il 2026".</p><p><a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/25-03-2024/abodi-a-oggi-san-siro-non-potrebbe-ospitare-l-europeo-2032.shtml?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da La Gazzetta dello Sport</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4732</guid>
                        <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 04:55:52 +0100</pubDate>
                        <title>Città Metropolitana di Milano: approvate le prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/citta-metropolitana-di-milano-approvate-le-prime-tre-strategie-tematico-territoriali-metropolitane</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 28 febbraio il Consiglio Metropolitano di Milano ha approvato le prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM), predisposte ai sensi dell’art. 7-bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM).</p><p>Le STTM sono strumenti di approfondimento e di attuazione del PTM che prefigurano linee di gestione del territorio in settori specifici fortemente integrati, su temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana prioritari secondo i principi e gli obiettivi generali del PTM. Tramite le STTM, la Città metropolitana di Milano persegue un’attività di pianificazione circolare e flessibile, basata su un processo partecipativo che coinvolge enti pubblici, esperti e operatori del settore.</p><p>Le prime tre STTM approvate, efficaci a valle della pubblicazione sull’Albo Pretorio <i>on-line</i> della Città metropolitana, sono:</p><ul><li><strong>STTM 1 per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione territoriale;</strong></li><li><strong>STTM 2 per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani;</strong></li><li><strong>STTM 3 per l’innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione.</strong></li></ul><p>In conformità alle previsioni del PTM, i comuni dovranno riprendere e sviluppare, adattandoli alla scala locale, i contenuti delle STTM nei rispettivi strumenti di pianificazione.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/DCM_5-2024_merged.pdf" target="_blank" rel="noopener"><u>Clicca qui per leggere il documento</u></a></p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:rosemarie.serrato@advant-nctm.com"><i>Rosemarie Serrato</i></a><i> e </i><a href="mailto:sara.petricciuolo@advant-nctm.com"><i>Sara Petricciuolo</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4800</guid>
                        <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 03:57:38 +0200</pubDate>
                        <title>RE ITALY 6 ottobre 2023: A che punto è il Proptech</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/re-italy-6-ottobre-2023-a-che-punto-e-il-proptech</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.reitaly.it/" target="_blank" rel="noreferrer">RE ITALY,</a>&nbsp;la Convention italiana del Real Estate, torna il 6 ottobre 2023, sempre organizzata da Monitorimmobiliare e sempre in presenza in Borsa Italiana, per la sua 21° edizione.Il panel "<strong>A che punto è il Proptech</strong>" vedrà sul palco Barbara Cominelli, CEO JLL Italia, Pietro Pellizzari, CEO Wikicasa, Davide Grossi, Head of Real Estate Mamacrowd Azimut Group, Andrea Palisca, Head of Product Planet Smart City, Subito.it.Coordinerà i lavori Luigi Croce, Partner ADVANT Nctm.Ingresso riservato agli abbonati di Monitorimmobiliare, su invito.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Scopri il&nbsp;<a href="https://www.monitorimmobiliare.it/reitaly/agenda/" target="_blank" rel="noreferrer">programma</a>, in aggiornamento, e richiedi l’accredito su&nbsp;<a href="https://www.reitaly.it/" target="_blank" rel="noreferrer">www.reitaly.it</a><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitorimmobiliare/notizia/re-italy-6-ottobre-2023-a-che-punto-e-il-proptech_2023-09-20203415/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Monitorimmobiliare.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4802</guid>
                        <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 03:53:33 +0200</pubDate>
                        <title>Il legale del Parma calcio: &quot;Nuovo Tardini, buone probabilità che i lavori inizino la prossima estate. Stadio pronto nel 2026&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-legale-del-parma-calcio-nuovo-tardini-buone-probabilita-che-i-lavori-inizino-la-prossima-estate-stadio-pronto-nel-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sul progetto definitivo del nuovo stadio Tardini, è intervenuto&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>. Il legale del Parma Calcio è intervenuto alla trasmissione “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS. L'avvocato, rappresentante dello&nbsp;<strong>studio legale ADVANT – NCTM e legale del Parma calcio</strong>&nbsp;che ha curato il progetto del nuovo stadio di Parma, ha commentato: “Il Tardini è uno stadio che ha un secolo di vita. I lavori di costruzioni sono terminati nel 1924, oggetto di vari interventi di riqualificazione, però è uno stadio datato, lontano da quegli standard modernissimi, che oggi sono richiesti a queste infrastrutture sportive. La nuova visione del Parma calcio è di creare uno stadio per tutti, per famiglie, per diversamente abili, per soggetti che sono in grado di vedere uno spettacolo sportivo in massima sicurezza con tantissimi comfort.&nbsp;<strong>Le tempistiche del progetto?</strong>&nbsp;La gestazione del progetto e lo svolgimento del procedimento è stata alquanto articolata. Però, oggi, con la presentazione del progetto definitivo&nbsp;<strong>c’è la fondata aspettativa di voler completare il procedimento di approvazione nella primavera del 2024 e di&nbsp;</strong><strong>poter iniziare i lavori già nell’estate del 2024</strong>. Con due anni di realizzazione ipotizzati nel cronoprogramma,&nbsp;<strong>il nuovo stadio potrà essere inaugurato già nel 2026</strong>. Il Tardini è uno stadio iconico secondo il Parma Calcio. Ha visto il Parma trionfare anche in competizioni internazionali. La volontà è di fare un intervento che ne possa amplificare le dotazioni, ne possa migliorare l’accesso e rifare&nbsp;<strong>un percorso lo possa far diventare uno degli stadi più belli d’Europa</strong>. L’idea di poterlo realizzare in un altro sito è stata presa in considerazione, ma non è stata considerata alla stregua di quella perseguita, con la ristrutturazione, previa demolizione, dell’impianto sportivo esistente.&nbsp;<strong>Lo stadio sarà posizionato al centro della città, non sconterà difficoltà in termini trasportistici e di viabilità</strong>, continuerà ad essere il punto di riferimento per la città di Parma. Un grande attattore sportivo ma anche culturale per il tempo libero, messo a disposizione per la città di Parma e della provincia. L’esperienza ci dice che le amministrazioni comunali non sono pronte ad esaminare con la dovuta efficienza le proposte che arrivano da parte dei privati. Nel caso di Parma,&nbsp;<strong>c’è stata una grande attenzione del Comune di Parma</strong>&nbsp;invece. A Parma, oltre alla realizzazione dello stadio, è stato previsto complessivamente come area commerciale, museo del Parma e lo store del Parma, un’area a supporto di poco meno di 3mila metri quadrati. Praticamente nulla rispetto al valore dell’<strong>investimento che è di 138 milioni, totalmente a carico del privato</strong>. Il Comune di Parma è sempre stato che ha esaminato con attenzione quanto gli veniva proposta, ha avuto i suoi rilievi da esporre. Ma in un progetto di partenariato come questo, non ha mai richiesto indicazioni o prescrizioni abnormi. C’è stato sempre un dialogo costruttivo e ci auguriamo che si continui su questa linea. La collettività non sopporta oneri, perché sono tutti costi a carico del privato”.&nbsp;<a href="https://www.gazzettadiparma.it/il-parma/2023/09/14/news/il-legale-del-parma-calcio-nuovo-tardini-buone-probabilita-che-i-lavori-inizino-la-prossima-estate-stadio-pronto-nel-2026-731762/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da gazzettadiparma.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4810</guid>
                        <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 08:34:54 +0200</pubDate>
                        <title>Commercial Leases in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercial-leases-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies often need physical space to carry out their business activities. Consequently, they need to enter into a commercial lease agreement. A commercial lease agreement will set out the terms for how business is conducted on the property. This paper is not intended to be an exhaustive review of the regulation governing commercial lease agreements in Italy, but rather a brief description of its characteristic elements to date.In Italy, commercial real estate lease agreements are governed by Law no. 392 of 27 July 1978 (the “Business Tenancy Law”) and residually by the Italian Civil Code (Articles 1571-1654).According to the Business Tenancy Law, commercial lease agreements shall have a minimum duration of 6 years (in relation to properties with industrial, commercial and/or artisanal activity use) or of 9 years (in relation to properties with hospitality or theatrical use) and upon expiration shall tacitly renew for a further 6 or 9-year period, unless one of the parties decides not to renew the agreement, by giving a 12 or 18-month prior written notice thereof to the other party.Upon expiration of the first leasing period, the landlord is entitled to terminate the lease agreement in specific circumstances, i.e. (i) the landlord intends to use the premises for residential use of close relatives or institutional purposes (in case of public entities), (ii) the landlord intends to demolish or entirely restructure the premises and restructuring works are incompatible with the tenant staying in the building.The tenant may withdraw from the lease agreement – with a 6-month prior written notice – on the basis of “serious grounds” (gravi motivi) and in cases of a withdrawal agreement between the parties. According to the majority case law, the “serious grounds” (gravi motivi) include unpredictable events not attributable to the tenant, which have not been foreseen by the parties or could not have been foreseen at the time the agreement was concluded and which make the continuation of the relationship extremely burdensome. In no case shall the landlord be entitled to withdrawal.In the context of business lease agreements concerning activities which involve direct contact with the public of users and consumers, the Business Tenancy Law provides that: (i) the tenant is entitled to a pre-emption right in case of sale of the property by the landlord during the term of the lease; (ii) the tenant is entitled to a pre-emption right in case of a re-lease of the property by the landlord at expiration; (iii) the tenant is entitled to receive a goodwill indemnity equal to 18 times (or 21 times in relation to properties with hospitality or theatrical use) the amount of the last (monthly) rent should the events set forth in article 34, first paragraph, Business Tenancy Law occur. The amount of the goodwill indemnity is doubled in the event the premises are leased to another tenant operating the same business as the former tenant withing a year. Notwithstanding the foregoing, the tenant is not entitled to any pre-emption right in case of a new lease and/or goodwill indemnity should the lease be terminated for breaches, withdrawal or refusal of renewal upon expiration by the tenant or should the tenant be submitted to any of the procedure foreseen in the royal decree no. 267 of 16 March 1942, as subsequently amended.According to article 79, paragraph 1 of the Business Tenancy Law, any clause aimed at limiting the aforementioned legal duration of the lease or at providing the landlord with a higher rent than the one permitted by the same law or with any other benefit against the provisions of the Business Tenancy Law shall be void. Any void clause is automatically replaced by the mandatory provisions of law. In particular, in cases where the parties have agreed a shorter duration of the lease than is mandatory, the lease agreement shall have nonetheless the minimum duration described above.Therefore, regardless of the fact that none of the mandatory provisions at issue have been mentioned in the agreement or been derogated therein by the parties, in case of dispute, a Court will apply such mandatory rules.Notwithstanding the foregoing, if the annual rent is higher than 250,000.00 euros and the real estate property has not qualified as a “building of historical interest”, the commercial lease agreement is not subject to the mandatory provisions of Business Tenancy Law. Parties are free to negotiate clauses, usually dictated by the Business Tenancy Law, that are generally to the tenant’s benefit. The main commercial departures are usually an indexation of the annual rent higher than 75% (limit set by article 32 of the Business Tenancy Law) and the tenant’s waiver of (i) the automatic renewal of the agreement at first expiry, (ii) the indemnity for loss of goodwill, (iii) the pre-emption right and (iv) the right of early withdrawal on “serious grounds” (gravi motivi).&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4812</guid>
                        <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:24:49 +0200</pubDate>
                        <title>Settore immobiliare: perchè optare per investimenti sostenibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione dello scorso marzo da parte del Parlamento UE della<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/direttiva-case-green-ue-cosa-prevede-entro-il-2033/" target="_blank" rel="noreferrer">&nbsp;direttiva “Case green”</a>, la posizione delle istituzioni europee è chiara:&nbsp;<strong>bisogna decarbonizzare il settore immobiliare.</strong>&nbsp;Messo da parte lo scetticismo di alcuni governi dell’Unione, per raggiungere gli obiettivi del piano di riduzione delle emissioni “Fit for 55” dell’UE l’edilizia non può essere ignorata. Ecco dunque che nei prossimi anni saranno necessari ingenti investimenti per ristrutturare il patrimonio immobiliare esistente, migliorandone le prestazioni energetiche, e per incentivare una nuova modalità progettuale che preveda l’utilizzo di materiali meno impattanti e una maggiore attenzione a criteri ESG. Ma il mondo della finanza è pronto ad accompagnare la transizione del settore? E perchè dovrebbero farlo? Secondo quanto è emerso durante il webinar&nbsp;<em>Settore immobiliare e transizione ecologica: il ruolo degli investimenti sostenibili,&nbsp;</em>organizzato dal&nbsp;<strong>Forum per la Finanza Sostenibile&nbsp;</strong>in collaborazione con&nbsp;<strong>ADVANT Nctm,</strong>&nbsp;studio legale indipendente, e moderato da&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/sustainability-week/bicciato-la-finanza-sostenibile-indispensabile-per-la-transizione/" target="_blank" rel="noreferrer">Francesco Bicciato</a>,</strong>&nbsp;direttore generale del Forum,&nbsp;<strong>sono tre le motivazioni principali per investire in modo sostenibile nel real estate.</strong>&nbsp;La prima è l’<strong>evoluzione normativa&nbsp;</strong>in atto, segue il&nbsp;<strong>rischio di obsolescenza degli asset</strong>, cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, considerando la sempre più forte presenza dei temi ESG nei processi di due diligence e, infine, il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>, dal momento che l’inclusione di elementi sociali e ambientali ha benefici di marketing.C’è dunque l’urgenza di&nbsp;<strong>ristrutturare i portafogli immobiliari</strong>&nbsp;e per incentivare questa modalità di investimento anche nel settore immobiliare si sta optando per i&nbsp;<strong>green premium&nbsp;</strong>e i&nbsp;<strong>green financing</strong>&nbsp;con modalità premianti per chi ha o migliora target ESG.</p><h2 class="wp-block-heading"><span id="Come_intervenire_per_ristrutturare_i_portafogli_immobiliari">Come intervenire per ristrutturare i portafogli immobiliari</span></h2>Durante il webinar sono stati ricordati alcuni dati: il&nbsp;<strong>settore immobiliare in Italia è responsabile del 40% delle emissioni&nbsp;</strong>di anidride carbonica, con il 70% di CO2 legato alla vita ordinaria degli immobili e il 30% alla fase di costruzione. La cementazione impatta negativamente sulla&nbsp;<strong>biodiversità</strong>&nbsp;e le infrastrutture hanno effetti di lungo termine sulla qualità della vita delle&nbsp;<strong>comunità</strong>.Una prima linea di intervento, quindi, secondo<strong>&nbsp;Rosemarie Serrato</strong>, socio di ADVANT Nctm, è quella di porre attenzione ai&nbsp;<strong>materiali</strong>&nbsp;in fase di costruzione, in modo che garantiscano una manutenzione agevole e abbiano delle emissioni minime. Il secondo prerequisito è invece quello di lavorare per l’<strong>efficienza energetica</strong>&nbsp;degli immobili, che dovrebbero essere (almeno parzialmente) autonomi. Questa visione si colloca in un’Italia che sta aumentando il ricorso alle rinnovabili e che parla sempre più di&nbsp;<strong>comunità energetiche rinnovabili,</strong>&nbsp;oggetti giuridici autonomi che possono ospitare impianti fino a 1MW di potenza condivisa. Secondo Serrato però non bisogna pensare solo alla decarbonizzazione, ma anche alla riduzione dell’impatto che gli immobili hanno sulla<strong>&nbsp;biodiversità</strong>, proponendo interventi di&nbsp;<strong>riforestazione e rigenerazione urbana.</strong>&nbsp;Per realizzare tali progetti sono necessarie la&nbsp;<strong>collaborazione</strong>&nbsp;tra pubblico e privato, un ruolo attivo dei&nbsp;<strong>consulenti</strong>&nbsp;nel veicolare gli investimenti, incentivi pubblici e un’ottica che consideri l’impatto ambientale tanto quanto quello sociale, senza lasciare un tassello da parte.<h2 class="wp-block-heading"><span id="I_driver_degli_investimenti_sostenibili_nel_settore_immobiliare">I driver degli investimenti sostenibili nel settore immobiliare</span></h2>Gli investimenti sostenibili hanno quindi il potenziale di guidare la transizione ecologica del settore immobiliare. Secondo&nbsp;<strong>Francesca Altamura,&nbsp;</strong>sustainability lead di Cushman &amp; Wakefield, società attiva nella consulenza immobiliare, ci sono alcuni&nbsp;<strong>driver&nbsp;</strong>da tenere in considerazione. Il primo sono le&nbsp;<strong>leggi</strong>&nbsp;in ambito di efficienza energetica e sostenibilità, che sono incrementate negli anni e continueranno ad essere più esigenti. Segue il&nbsp;<strong>rischio dell’obsolescenza,</strong>&nbsp;cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, che si vede già oggi dalla presenza sempre più forte dei temi ESG nei processi di due diligence. L’ultima spinta ad investimenti immobiliari sostenibili sarà il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>. Sia privati che enti pubblici stanno infatti investendo per catalizzare impatto sociale positivo tramite il real estate, con azioni che hanno benefici di marketing. La “S” sta assumendo un valore sempre maggiore, con&nbsp;<strong>rinnovata attenzione per i rischi sociali</strong>&nbsp;e per interventi come quelli di social housing.Considerando inoltre che<strong>&nbsp;molti immobili esistenti non sono efficienti&nbsp;</strong>a livello di richieste di mercato né in termini di consumo energetico, secondo<strong>&nbsp;Roberto Curletti,</strong>&nbsp;senior investment manager della società di risparmio gestito&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/asset-manager/ardian/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ardian</a>,</strong>&nbsp;un grande driver per l’investimento è il&nbsp;<strong>riposizionamento</strong>&nbsp;del real estate – recuperare cioè il patrimonio esistente, rendendolo conforme alle leggi esistenti.“Si è calcolato che nel 2040, due terzi degli immobili di oggi saranno ancora presenti, quindi occorre intervenire subito, analizzando il portafoglio dei clienti e capendo quale è il&nbsp;<strong>rischio climatico che vanno ad affrontare, ma anche il rischio di transizione&nbsp;</strong>verso infrastrutture più sostenibili”, ha spiegato Serrato, “Mentre per i&nbsp;<strong>nuovi</strong>&nbsp;immobili si tratta di non adeguarsi solo alla normativa ma di evitare di rincorrerla,&nbsp;<strong>anticipandola</strong>&nbsp;con investimenti che si possano certificare, perché la reportistica assumerà un ruolo sempre più importante”.<h2 class="wp-block-heading"><span id="Rischi_e_opportunita_per_gli_investitori">Rischi e opportunità per gli investitori</span></h2>Il settore immobiliare presenta una serie di rischi importanti per Altamura, in primis la&nbsp;<strong>gestione della velocità del cambiamento</strong>. La sostenibilità continua a evolversi, sia in ambito normativo che per quanto riguarda le competenze richieste agli operatori del settore, e processi e tecnologie devono adeguarsi a un ritmo sostenuto. Inoltre, è ancora difficile&nbsp;<strong>assegnare un impatto finanziario alla transizione&nbsp;</strong>ecologica di un immobile, specialmente nel momento della vendita (nonostante questo, resta un tema di appetibilità di prodotto). È infine complesso&nbsp;<strong>allineare strategie ESG e tipo di investimento</strong>&nbsp;– non si può adottare un ragionamento&nbsp;<em>one size fits all</em>, anche se ci sono alcuni elementi che dovrebbero essere sempre presenti, come il coinvolgimento di un esperto di<strong>&nbsp;Life Cycle Assesment</strong>&nbsp;fin dall’inizio.Per quanto riguarda lo<strong>&nbsp;stock esistente</strong>&nbsp;sul mercato immobiliare, circa la metà ha più di 30 anni e solo il 14% è stato appena costruito o ha subito rinnovi di recente. In Italia, nello specifico, c’è anche il fattore del&nbsp;<strong>patrimonio storico</strong>, e delle restrizioni applicabili nelle opere di rinnovamento e riqualificazione di tali immobili.Grandi opportunità sono offerte dall’<strong>evoluzione dei materiali e delle tecnologie,</strong>&nbsp;che danno un nuovo contributo ai piani di decarbonizzazione e digitalizzazione, a partire dai nuovi metodi di raccolta e analisi dati. Anche&nbsp;<strong>green premium e green financing</strong>&nbsp;stanno osservando delle tendenze positive, con ricerche nel settore hospitality che rivelano un expected value premium tra il 4,5-7,3% per asset con determinate credenziali ESG, e una crescita sostenuta del green financing in Europa negli ultimi anni.Tuttavia, se il settore immobiliare vuole davvero mettersi sulla strada della transizione green e se gli investitori vogliono davvero finanziare un cambiamento concreto, secondo&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio,</strong>&nbsp;socio di ADVANT Nctm e professore LUISS Guido Carli, manca un tassello fondamentale: “Per mettere veramente a terra le problematiche e i rischi del real estate&nbsp;<strong>dobbiamo regolare contrattualmente gli impegni.&nbsp;</strong>Non basta dire ‘io investo in un fondo ex art. 9’ o ‘in un bond sustainability linked con KPIs di un certo tipo’. Serve che tutti gli impegni dei soggetti coinvolti siano contrattualizzati, e che venga controllato che siano davvero sostenibili. Bisogna anche lavorare sulla<strong>&nbsp;riqualificazione di un sistema di garanzie,</strong>&nbsp;andando a creare un equivalente di Sace green per il settore residenziale privato” ha concluso il professore.<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Esg News</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4818</guid>
                        <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 08:25:34 +0200</pubDate>
                        <title>Comune di Roma: dopo 15 anni le “nuove” norme tecniche di attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/comune-di-roma-dopo-15-anni-le-nuove-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 13 giugno la Giunta Capitolina ha approvato l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore.L’obiettivo e “<em>una rigenerazione urbana più semplice, sostenibile e attuale</em>”.Le modifiche più rilevanti riguardano:</p><ul> <li><u>cambi di destinazione d’uso</u>: le categorie funzionali sono ridotte da 7 a 5, è introdotta la destinazione logistica viene, inserita all’interno della categoria “produttiva-direzionale”. Si prevede una maggiore flessibilità nel cambio di destinazione d’uso all’interno delle categorie funzionali;</li> <li><u>urbanistica</u>: le categorie d’intervento si adeguano alla normativa nazionale (art. 9), per interventi di rinnovo edilizio è previsto il ricorso permesso di costruire convenzionato (art. 12), gli interventi all’interno della Città Storica vengono semplificati (artt. 25 – 49);</li> <li><u>alberghi</u>: eliminazione del vincolo di 60 posti letto massimi per le strutture alberghiere; introduzione della possibilità di trasformare in strutture alberghiere edifici che abbiano il 70% degli immobili adibiti ad attività di affittacamere o case vacanze;</li> <li><em>housing</em> sociale, <em>student</em> <em>housing</em> e <em>senior</em> <em>housing</em>: alloggi sociali, comprensivi di studentati e <em>senior housing</em> vengono considerati come standard aggiuntivi insediabili nelle aree a servizi; accrescimento della quota di residenze a canone calmierato, studentati e <em>senior housing</em> attraverso programmi urbanistici (modifica artt. 6, 22 e 45);</li> <li><u>immobili dismessi</u>: introduzione di una disciplina specifica per favorire la riqualificazione edilizia e di contrasto agli immobili degradati (modifica art. 21 e introduzione artt. 21 <em>bis</em> e 21 <em>ter</em>);</li> <li>aggiornamento della Carta per la Qualità&nbsp;(art. 16 e modifica elaborati).</li></ul><p>Le “nuove” norme entreranno in vigore solo a seguito del completamento del procedimento di variante al piano regolatore; pertanto, dovranno essere oggetto di <strong>adozione</strong> dal Consiglio Comunale, di <strong>osservazioni</strong> da parte degli interessati, delle relative controdeduzioni e di approvazione definitiva sempre da parte del Consiglio Comunale e, infine, di <strong>pubblicazione</strong> sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4838</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 03:02:25 +0100</pubDate>
                        <title>Balata: &quot;Nuovi stadi o ristrutturazioni, i club saranno protagonisti&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/balata-nuovi-stadi-o-ristrutturazioni-i-club-saranno-protagonisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="is-subtitle"><strong>Nuova legge-stadi: per il presidente della Lega B la finalità del legislatore non si limita al rilancio dell’urbanistica sportiva ma mira pure alla riqualificazione di interi quartieri, magari senza coinvolgere la finanza pubblica.</strong></p>Un seminario sulla nuova legge-stadi, che ha coinvolto i dirigenti di numerosi club di B. Questa mattina, presso lo studio legale Advant Nctm di Milano, il presidente della Lega B Mauro Balata ha inaugurato il dibattito sul dlgs n. 38/2021, sottolineando – in collegamento da remoto – l’importanza del tema per lo sviluppo delle società sportive: “Che si tratti della realizzazione di nuovi stadi o del miglioramento di infrastrutture già esistenti, il decreto attribuisce ai club un ruolo da protagonista. Bisogna comprenderne le potenzialità per restare al passo, considerando che le squadre degli altri campionati europei si sono già mosse in questa direzione”.<strong>I Commenti -&nbsp;</strong>Le novità sono numerose e - come spiegato da Stefano Perrone, Coordinatore della Commissione Infrastrutture della Lega B - ai club spetta il compito di trasformarle in opportunità: “I tempi tecnico-amministrativi sembrano finalmente definiti, in più il legislatore prevede numerosi riconoscimenti per le società sportive. È chiaro che, al tempo stesso, queste ultime dovranno farsi carico di responsabilità importanti”. L’auspicio è quello di riuscire a passare più agevolmente dalla fase di progettazione a quella di costruzione: “Sto seguendo personalmente il caso del Parma – aggiunge Raffaele Caldarone, legale del gruppo Krause -. Il club è intenzionato ad effettuare alcuni interventi, ma sta incontrando resistenze, a livello locale, che sono a mio avviso scarsamente giustificabili”.<strong>Le novità -&nbsp;</strong>Più nel dettaglio, la questione è stata affrontata dall’avvocato Marco Monaco di Advant Nctm: “In passato, era difficile individuare prospettive favorevoli alle società interessate alla costruzione di nuovi stadi. Il decreto segna un punto di svolta, perché ai club viene riconosciuto un canale preferenziale. La finalità del legislatore, però, non si limita al rilancio dell’urbanistica sportiva: la legge-stadi mira pure alla riqualificazione di interi quartieri, magari senza coinvolgere la finanza pubblica”.<strong>L'iter -&nbsp;</strong>In caso di mancata approvazione di un progetto – ha proseguito Monaco, che ha analizzato il contenuto delle norme di maggiore rilievo – non sarà più necessario ricominciare da zero. Eventuali criticità, dovute all’inerzia dell’amministrazione, potranno essere superate rivolgendosi direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nominerà un commissario ad acta che adotterà i provvedimenti necessari”.<strong>Sostenibilità -&nbsp;</strong>La conclusione è di Valerio Casagrande, coordinatore della Commissione Licenze Nazionali della Lega B: “C’è ancora gente che si chiede se, costruendo nuovi stadi o migliorando le strutture già esistenti, un club possa risentirne sotto il punto di vista della sostenibilità finanziaria. La risposta è negativa: certi interventi, al contrario, rappresentano un presupposto fondamentale per la sostenibilità stessa”.&nbsp;<a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-B/14-03-2023/balata-nuovi-stadi-o-ristrutturazioni-club-saranno-protagonisti-460657303266.shtml?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da gazzetta.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4852</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 04:57:34 +0100</pubDate>
                        <title>Le asset class che mettono d&#039;accordo gli investitori. L&#039;analisi di Luigi Croce, RE Department di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-asset-class-che-mettono-daccordo-gli-investitori-lanalisi-di-luigi-croce-head-re-department-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le difficoltà di questo 2023 appena iniziato non sono poche. Tuttavia, partendo da questo stato di cose, esistono tipi di immobili e di location in grado di suscitare l’interesse degli investitori e dei loro capitali. Quali sono e quali caratteristiche hanno? Lo abbiamo chiesto è <strong>Luigi Croce</strong>, Head of Real Estate Department di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p><strong>Avvocato Croce, avendo il polso del mercato attraverso i vostri clienti del mondo del Real Estate, come vedete lo sviluppo del mercato nei primi mesi del 2023?</strong></p><p>La tensione e l’incertezza causate dalla guerra nel panorama economico e geopolitico portano inevitabilmente a prediligere l’attesa e a muoversi con cautela. L’avvio del nuovo anno potrebbe essere difficoltoso.&nbsp;L’arretramento conseguente all’inflazione, la continua impennata dei prezzi dell’energia e dei costi di costruzione e la politica della BCE sui tassi di interesse sono le sfide che gli investitori dovranno affrontare nel 2023.</p><p>I segnali di una contrazione del mercato non sono pochi, la disponibilità degli investitori si è notevolmente ridotta. Conseguentemente, si potrebbe assistere a una riduzione dei prezzi e a un approccio principalmente speculativo/opportunistico da parte degli operatori.</p><p>Nonostante ciò, è presumibile che residenziale e logistico continueranno a suscitare l’interesse degli investitori e i loro capitali. Milano e Roma continueranno ad essere i poli maggiormente attrattivi.</p><p>Gli uffici – così come l’Hospitality - continueranno a destare interesse, soprattutto a Milano, con tendenze chiave rappresentate dal contenimento dei costi energetici, dalle politiche ESG, dalla riorganizzazione degli stessi alla luce delle modalità di lavoro da remoto e dalla ricerca di strutture che includano spazi per il tempo libero, soluzioni, queste, ormai necessarie per attrarre e trattenere la forza lavoro.</p><p><strong>Partecipando agli incontro dei CDR contrattualistica di Camelot de il QI, come pensate che stiano cambiando i rapporti tra gli attori del mondo immobiliare?</strong></p><p>Camelot è certamente un’occasione di incontro e scambio proficuo e continuo finalizzato alla individuazione di linee guida di un operare comune, volto all’efficienza e all’omogeneizzazione di&nbsp;comportamenti e prassi talvolta ancora troppo differenti.</p><p>In quest’ottica, grazie alla sensibilizzazione de il Quotidiano Immobiliare e all’intelligente operato di Guglielmo Pelliccioli, si è certamente avviato un processo destinato a dare risultati proficui in un arco temporale di medio periodo.</p><p><strong>Quali sono gli obiettivi dello Studio in ambito RE, in termini di crescita ed espansione?</strong></p><p>Il team RE dello Studio è certamente cresciuto e si è consolidato sotto il profilo degli obiettivi economici e di fatturato. Anche nell’esercizio che&nbsp;va concludendosi abbiamo operato su alcune delle più importanti operazioni svoltesi sul mercato.</p><p>Il progetto ADVANT, avviato insieme agli studi&nbsp;associati di Altana e Beiten Burkhardt, ha permesso</p><p>di mantenere e ampliare una visione internazionale necessaria per poter prestare ai clienti una consulenza che consenta loro di orientarsi nel complesso e mutevole scenario legale e commerciale internazionale.</p><p><strong>ESG E DIGITAL</strong></p><p><strong>Come cambia la professione di Avvocato nel RE</strong></p><p>In un contesto che si evolve in modo rapido e continuativo - spiega Luigi Croce, Head of Real Estate Department di ADVANT Nctm - la sfida più grande è essere sempre attenti alle tematiche emergenti.</p><p>Negli anni abbiamo visto crescere il ruolo dell’urbanistica e del regolamentare, oltre che del tax, che sono diventati componenti indispensabili ai fini dell’offerta di un servizio a 360 gradi. Oggi la nuova parola d’ordine è ESG. Le tematiche di questa natura stanno avendo e continueranno ad avere conseguenze rilevanti in ambito RE: l’industry immobiliare, per sua natura, ha un impatto urbano e sociale immediatamente percepibile.</p><p>Non è un caso, ad esempio, che molti nuovi contratti di locazione contemplino espressamente clausole di tutela e sostenibilità ambientale e prevedano tra gli obiettivi specifici delle parti il miglioramento della performance ambientale degli edifici</p><p>condotti in locazione.</p><p>È quindi diventato pressoché imprescindibile dotarsi di competenze specifiche ed essere attivi promotori di questa nuova cultura, nell’ottica della miglior soddisfazione del cliente. La digitalizzazione ha senz’altro cambiato profondamente la professione dell’avvocato negli ultimi anni. La tecnologia è sempre più invasiva nell’attività forense in generale. In quest’ambito il PropTech è destinato a svolgere un ruolo certamente rilevante in ambito RE. La parola chiave è versatilità: al legale si richiede una sensibilità non più solamente tecnico-giuridica, ma sempre più rivolta al management e al risk assessment, all’implementazione di strategie che possano far fronte alle esigenze di ogni tipo di stakeholder, azionista, finanziatore e investitore, cliente. Bisogna poter assicurare al cliente competenze specialistiche anche al di fuori della propria area di expertise, ad esempio in ambito di gestione del rischio legale, compliance, anticorruzione e antiriciclaggio.</p><p><i>Tratto da Il Quotidiano Immobiliare</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4863</guid>
                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:37:31 +0100</pubDate>
                        <title>Real Estate meets the metaverse</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/real-estate-meets-the-metaverse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Metaverse platforms such as Decentraland have garnered strong interest from advertisers and markets as they provides users with the possibility of “investing and purchasing land to provide virtual experiences” which can then generate greater ‘real’ revenues, says <strong>Luigi Croce</strong>, partner at law firm <strong>Advant Nctm</strong>.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/11/AD-COV-PERE-Metaverse-2022Nov01.pdf" target="_blank" rel="noopener">Click here to read the full article</a>&nbsp;<a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.perenews.com%2F&amp;e=a8a919ea&amp;h=f0d3a14c&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.perenews.com%2F&amp;e=a8a919ea&amp;h=f0d3a14c&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer">Private Equity Real Estate</a><em> (PERE) is a publication covering the world's real estate markets, read by investors, fund managers and advisory executives in the sector. With editorial teams in North America, Europe and Asia, it analyses the most efficient ways to place and deploy capital in the private real estate marketplace and dissects risk mitigation via intelligent investment structures. It has a monthly print circulation of about 3,500 and its website gets about 50,000 visitors per month.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4916</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 May 2022 10:46:43 +0200</pubDate>
                        <title>La tecnologia implementata nel real estate: dalle app al metaverso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tecnologia-implementata-nel-real-estate-dalle-app-al-metaverso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente contributo vuole fornire approfondimenti su come la tecnologia stia impattando il settore real estate. Dall’utilizzo di app per la sottoscrizione automatica di contratti di locazione al virtual real estate e all’applicabilità del sistema blockchain agli immobili fisici. A tal fine viene inquadrato il concetto di metaverso, fornendo una descrizione delle principali piattaforme, e approfondita la natura degli NFT. In una seconda parte vengono analizzate, da un lato, le problematiche e prospettive del virtual real estate, e dall’altro lato, la funzionalità e limiti di NFT, smart contract e blockchain con riferimento agli asset fisici.</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong> Come le nuove tecnologie stanno cambiando il mercato immobiliare </strong></li></ol><p>Siamo ormai abituati a considerare la tecnologia digitale essenziale in tutti i settori: aumenta le potenzialità, semplifica le operazioni e supporta nuovi modelli di <em>business</em>. Anche nell’ambito del <em>real estate</em> da decenni si stanno sperimentando nuove forme di utilizzo , come ad esempio i sistemi <em>online</em> di prenotazione di alloggi e le visite virtuali degli immobili. Tali scenari si stanno sempre di più sviluppando grazie ad applicazioni che permettono agli utenti, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, di trovare appartamenti scelti attraverso una ampia gamma di caratteristiche e di informazioni utili, e addirittura, attraverso specifiche app, di effettuare visite non più solo <em>online</em> ma anche di presenza e senza bisogno di essere accompagnati dal classico agente, consentendo notevole flessibilità e risparmio di costi. Non solo.È anche possibile sottoscrivere contratti di locazione che vengono automaticamente generati dal sistema non appena il potenziale conduttore accetta le condizioni generali, inserisce tutti i dati necessari, indica le proprie preferenze per eventuali servizi <em>extra</em> (come servizi di pulizia o di lavanderia) ed effettua il versamento di quanto richiesto <em>come</em> deposito tramite pagamenti digitali.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> Nuovi mondi virtuali: il metaverso</strong></li></ol><p>E l’impatto tecnologico si è ulteriormente incrementato con l’arrivo di nuove tecnologie, che hanno permesso la creazione di un nuovo mercato immobiliare, il <em>virtual real estate</em> e il metaverso immobiliare.Il metaverso, secondo la definizione di parte della Dottrina, è lo “<em>spazio comune condiviso virtuale, creato dalla convergenza di realtà fisica virtualmente potenziata e spazio virtuale virtualmente persistente, compresa la somma di tutti i mondi virtuali, la realtà aumentata e l’internet</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Non si tratta di una realtà nuova: da decenni esistono i giochi <em>open world</em> che permettono ai giocatori di muoversi liberamente all’interno di mondi virtuali.Ma negli ultimi anni il metaverso è stato rivoluzionato dall’integrazione delle piattaforme con la <em>blockchain</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, dalla generazione e dallo scambio tra gli utenti di NFT (<em>Non Fungible Token</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e, sempre più spesso, dall’utilizzo di visori 3D.E il mercato immobiliare virtuale sembra essere il settore che ha tratto più vantaggi da questa rivoluzione; al momento i metaversi immobiliari più rilevanti sono i cosiddetti <em>Big Four:</em> The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels e Somnium Space.Sandbox è un metaverso <em>community-driven</em>: qualsiasi elemento virtuale è un NFT che può essere creato, acquistato e scambiato dagli utenti tramite la criptovaluta denominata “<em>sand</em>”. I giocatori possono acquistare appezzamenti di terreno (le <em>land</em>) su cui è possibile costruire strutture e creare le esperienze virtuali desiderate<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, prevedendo anche il pagamento di biglietti di ingresso. Everyrealm (<em>ex</em> Republic Realm, una delle più importanti società di investimenti nel mercato immobiliare virtuale) ha dichiarato di avere attualmente investimenti su 27 piattaforme di metaverso, tra cui The Sandbox, dove ha sviluppato 100 isole con ville (<em>Fantasy Islands</em>) e un mercato di barche e moto d’acqua.Decentraland è un mondo completamente decentralizzato: la proprietà dei beni viene gestita da <em>smart contract</em> che sono governati dalla DOA (<em>Decentralized Autonomous Organization</em>), un’organizzazione autonoma decentralizzata priva di un proprio organo di gestione ma gestita direttamente dai possessori di specifici gettoni (il MANA) emessi da Decentraland in numero limitato. L’acquisto di <em>asset</em>&nbsp;avviene tramite i suddetti gettoni e può avere ad oggetto anche più lotti che possono poi venir uniti in un unico <em>token</em> (l’<em>Estate</em> <em>Token</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.E’ forse superfluo sottolineare come le possibilità offerte da questo genere di ambienti virtuali abbiano destato un forte interesse soprattutto per le potenzialità sotto il profilo pubblicitario: Decentraland non è semplicemente una piattaforma di <em>virtual real estate</em>, quanto piuttosto un luogo in cui investire acquistando LAND per fornire esperienze virtuali che possano portare poi a maggiori ricavi reali.Spatial, diversamente dagli altri metaversi, permette di acquistare spazi virtuali che possono essere anche successivamente modificati, rivenduti o affittati, proprio come nelle normali dinamiche del mercato immobiliare reale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. Grazie a queste caratteristiche, investire nel metaverso di Spatial è molto più vicino alle esperienze immobiliari tradizionali:&nbsp; sfruttare spazi (ancorché virtuali) che hanno valore in relazione all’utilità che soddisfano in determinati luoghi (come<em> conference room</em>, gallerie d’arte, sale per concerti). Al contrario,&nbsp; in altri metaversi il valore delle proprietà è tendenzialmente più soggetto ad oscillazioni anche di natura speculativa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong> La natura degli spazi virtuali: la <em>“land”</em> è un bene immobile o un NFT?</strong></li></ol><p>L’acquisto di un <em>asset</em> nel metaverso non è paragonabile all’acquisto di un immobile nel mondo reale né da un punto di vista sostanziale di diritto acquisito né da un punto di vista di <em>iter</em> necessario per il relativo trasferimento. La <em>land</em> è un bene immateriale <em>rappresentato</em> da un NFT<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Gli NFT certificano l’autenticità e l’unicità di un bene nonché la sua piena proprietà. Ovviamente il carattere digitale del bene rende inapplicabile la disciplina tradizionalmente applicabile agli immobili, in particolare quella speciale delle locazioni immobiliari. L’edificio costruito su un terreno virtuale è semplicemente un’opera 3D creata con <em>software</em>, di cui si certifica la relativa proprietà digitale. Quindi, è evidente che i contratti che oggi caratterizzano il panorama del <em>real</em> <em>estate</em> non possono trovare la medesima applicazione nel metaverso; d’altra parte, però, potrebbero invece venire sottoscritti accordi atipici che, almeno sotto certi profili, potranno mutuare taluni aspetti “tipici” del mondo della contrattualistica <em>virtual real estate</em>.Nell’ordinamento italiano le <em>land</em> potrebbero essere qualificate come beni (immateriali?) <em>ex</em> art. 810 c.c. I relativi NFT potrebbero rappresentare i rispettivi <em>asset </em>digitali, riecheggiando la fattispecie di quei documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. che hanno la funzione di identificare i soggetti aventi diritto ad una determinata prestazione (come per esempio i biglietti per uno spettacolo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Il trasferimento di NFT aventi ad oggetto <em>land</em> avviene tramite <em>smart contract</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Quest’ultimi godono del pregio di essere immodificabili e di concludersi in maniera automatica: al verificarsi di un determinato evento (<em>trigger event</em>) il contratto avrà esecuzione con il trasferimento degli importi patrimoniali indicati nel codice dello specifico <em>smart</em> <em>contract</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong> Il real estate virtuale: problemi e possibilità </strong></li></ol><p>Il valore di un immobile reale dipende da numerosi parametri, tra cui la sua dimensione, la sua localizzazione, il contesto circostante e il rapporto tra domanda e offerta. Nel metaverso alcuni di questi criteri possono acquistare un peso diverso o venir messi in discussione, mentre altri mantengono il loro valore. Per esempio, la localizzazione di un immobile può avere grande rilievo anche nel metaverso, perché la nascita di quartieri abitati da determinati utenti può comportare un maggiore afflusso di giocatori in tale zona<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.D’altra parte , il metaverso non ha confini e pertanto non si hanno certezze che il numero di <em>land</em> attualmente esistenti per ciascuna piattaforma rimanga invariato nel tempo. Di conseguenza, il valore di ciascun terreno potrebbe mutare nel tempo a causa di un'espansione potenzialmente infinita.Il metaverso, insomma, permette di godere di nuovi spazi dove svolgere attività commerciali immateriali, come la vendita di beni digitali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, ma offre anche molteplici possibilità per il business reale: si potrà per esempio acquistare beni fisici dopo averli visti <em>online,</em> oppure fare <em>tour</em> virtuali prima di prenotare il soggiorno presso luoghi di villeggiatura<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> o di stipulare contratti di locazione.E fra tutti gli <em>asset class</em>, il retail sembrerebbe quello in grado di poter sfruttare al meglio le possibilità del multiverso. Nel campo della moda, per esempio, dove il rapporto con il brand è vitale, nei mondi virtuali si può semplicemente pubblicizzare il proprio marchio, ma anche rafforzare il rapporto con i propri clienti vendendo loro <em>skin </em>(gli outfit dei propri avatar) griffate, o ancora dare la possibilità di acquistare capi specifici dopo averli provati <em>on line</em> tramite esperienze di “<em>virtual</em> <em>try-on</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. Nemmeno la grande distribuzione sembra avere intenzione di perdere l’occasione di usare il metaverso per pubblicizzare i propri prodotti: Carrefour, ad esempio, ha acquistato un terreno di 36 ettari su The Sandbox per organizzarvi eventi o lanci di prodotti.Alla luce di tutto quanto detto sopra, non stupisce che le vendite immobiliari sulle quattro principali piattaforme del metaverso abbiano raggiunto i 501 milioni di dollari nel 2021 e che nel solo mese di gennaio 2022 abbiano superato gli 85 milioni di dollari<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong> NFT, smart contract e blockchain nel mercato immobiliare reale</strong></li></ol><p>Come abbiamo visto sopra, gli NFT rappresentano un tassello fondamentale dei mondi virtuali. In linea teorica, però, potrebbero essere utilizzati anche per sostituire i titoli di proprietà di beni immobili reali, gli atti che conferiscono il godimento di beni immobili e i documenti contabili come le fatture. Inoltre, tramite la sottoscrizione di <em>smart contract,</em> potrebbe venir meno la necessità (o forse l’opportunità: n.d.r.) di usufruire delle dichiarazioni che hanno valore certificativo erga omnes dei <em>Third Trusted Parties</em> (notai e registri immobiliari),<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> nonché di ulteriori intermediari, come le banche per l’erogazione di finanziamenti e gli agenti immobiliari per far convergere domanda e offerta.Si tratta, è evidente, di considerazioni per il momento ancora astratte, stanti i vigenti obblighi di legge in tema, ad esempio, di continuità delle trascrizioni <em>ex</em> art. 2650 c.c. e centralità del ruolo del notaio. Guardando al nostro ordinamento, inoltre, è difficile immaginare atti di provenienza sotto forma di NFT dato che ai sensi degli artt. 1350, 2643 e 2657 c.c. il trasferimento di immobili richiede determinate forme scritte (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la trascrizione del relativo titolo presso i registri immobiliari.Infine, gli <em>smart contract</em> non permettono di venir modificati successivamente alla loro stipula perché ogni operazione viene registrata come un blocco di dati immutabile e che può solo essere seguito da un ulteriore blocco di dati (come un nuovo e successivo <em>smart contract)</em>, che rafforzano l’intera catena di <em>blockchain</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Quindi la sottoscrizione di <em>smart contract</em> potrebbe essere utile esclusivamente per trasferimenti che avvengano in maniera unitaria e istantanea (tipicamente la compravendita di un immobile senza previa sottoscrizione del relativo contratto preliminare) ma difficilmente potrebbe adeguarsi alle strutture contrattuali previste nell’attuale scenario del <em>real estate</em>. Si pensi per esempio all’ipotesi in cui vi sia la necessità di prevedere un significativo <em>interim period</em> tra <em>signing</em> e <em>closing</em>, anche potenzialmente caratterizzato da condizioni sospensive/risolutive<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Un ulteriore ambito che merita una riflessione è quello degli appalti di opere tra privati. Infatti, il sistema <em>blockchain</em> permetterebbe di riunire in un unico luogo, immutabile e accessibile a tutte le parti, ogni informazione riguardante l’immobile oggetto di lavori. Inoltre, permetterebbe di effettuare in maniera trasparente le transazioni in corrispondenza di alcune <em>milestone</em> del relativo cronoprogramma e di stipulare accordi in maniera automatizzata tramite <em>smart contract<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a></em>.<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni, si prega di contattare <a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Annunziata F., Conso A., <em>NFT - L’arte e il suo doppio. Non Fungible Token: l’importanza delle regole, oltre i confini dell’arte</em>, Montabone, 2021, p. 39.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ai sensi dell’art. 8 <em>ter</em> c. 1 del D.L. 135/2018 (Decreto Semplificazioni 2019) convertito in L. 12/2019: “<em>Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per approfondimento sul punto si rimanda al successivo par. 2.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Ad inizio febbraio 2022, la società sviluppatrice ed editrice di videogiochi Ubisoft ha comunicato che uno dei suoi giochi principali – Raving Rabbids – avrà vita in The Sandbox. Gucci ha deciso di sbarcare su The Sandbox con il proprio <em>concept store</em> sperimentale, Vault, che era inizialmente nato come piattaforma per la vendita di un’attenta selezione di rari articoli <em>vintage</em> e modelli in edizione limitata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Che cos’è Decentraland (MANA)?</em>, in <em>academy.binance.com</em>, 18 novembre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Descrizione di Spatial presente nella mostra “<em>DART 2121. </em><em>2<sup>nd</sup> edition. NFT art of the future</em>” presso il DART (Dynamic Art Museum) a Milano, 30 marzo-24 maggio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Scully B., <em>NFT Real Estate: Why Buying Land In The Metaverse Is Not It</em>, in <em>spatial.io</em>, 9 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Si tratta di <em>token</em> crittografici, creati su <em>blockchain</em>, che quindi contengono informazioni uniche, non alterabili né intercambiali, in grado di “<em>certificare, in modo univoco, un oggetto digitale e/o un diritto inerente ad un bene fisico e di cui possono, in ogni caso, garantire la titolarità e, tipicamente, il diritto di proprietà</em>” (Annunziata F., Conso A., <em>NFT - L’arte e il suo doppio. Non Fungible Token: l’importanza delle regole, oltre i confini dell’arte</em>, Montabone, 2021, pp. 15-16).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Nell’ordinamento italiano tale fattispecie si distingue da quella dei titoli di credito in senso stretto di cui agli art. 1992 e ss. c.c. In particolare poi, i <em>token</em> non sono incorporati in una <em>res</em>, ma necessitano di una <em>res</em> (<em>e.g.</em> computer) per essere utilizzati. Pertanto l’incorporazione non è fisica ma al più digitale. (Cfr. Rulli E., <em>Incorporazione senza res e dematerializzazione senza accentratore: appunti sui token</em>, in <em>Orizzonti del Diritto Commerciale</em>, fasc. 1, 2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ai sensi dell’art. 8 <em>ter</em> c. 2 del D.L. 135/2018 (Decreto Semplificazioni 2019) convertito in L. 12/2019: “<em>Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Janssen A. U., Patti F. P., <em>Demistificare gli smart contracts</em>, in <em>Osservatorio del diritto civile e commerciale</em>, fasc. 1, gennaio 2020, p. 35.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>E.g.</em> il cantante Snoop Dog sta creando un micro mondo denominato “<em>Snoopverse</em>” su The Sandbox e il calciatore Marco Verratti ha acquistato 25 isole su The Sandbox.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Su Horizon Worlds, videogioco di Meta accessibile con i visori Oculus, sarà possibile monetizzare oggetti virtuali creati dagli stessi utenti (<em>e.g.</em> abiti per gli <em>avatar</em>) o permettere l’accesso a una porzione di mondo creato direttamente dagli utenti (<em>Testing New Tools for Horizons Worlds Creators To Earn Money</em>, in <em>oculus.com</em>, 11 aprile 2022).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. Il gruppo alberghiero R Collection Hotels con la <em>start up</em> Takyon ha creato una piattaforma di <em>booking</em> decentralizzata che combina NFT e <em>blockchain</em> e ha venduto il primo NFT inclusivo di un soggiorno presso il Grand Hotel Victoria di Menaggio (CO) (<em>R Collection Hotel entra nel mondo del Metaverso. Il futuro è già qui</em>, in <em>excellencemagazine.luxury.it</em>, 28 febbraio 2022). Qatar Airways ha inoltre lanciato QVerse, esperienza virtuale che permette agli utenti del sito <em>www.qatarairways.com/QVerse</em> di navigare virtualmente alcune aree dell’Hamad International Airport e l’interno delle cabine degli aerei della compagnia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si tratta della possibilità di provare <em>online</em> tramite la realtà aumentata (AR) prodotti cosmetici e capi d’abbigliamento. Tale pratica potenzialmente permette di aumentare gli incassi e ridurre il numero di resi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Simonetta B., <em>Metaverso, vendite immobiliari da mezzo miliardo. Entro fine 2022 raddoppieranno</em>, in <em>ilsole24ore.com</em>, 1° febbraio 2022. Le vendite sono aumentate esponenzialmente dopo il 28 ottobre 2021 quando la società del <em>social network</em> Facebook e di <em>app</em> come Instagram, WhatsApp, Messenger nonché dei visori di realtà virtuale Oculus Rift ha cambiato denominazione in Meta Platforms Inc. affermando che “<em>The metaverse is the next evolution of social connection. </em><em>Our company’s vision is to help bring the metaverse to life, so we are changing our name to reflect our commitment to this future</em>”. Cfr. Mark Zuckerberg, <em>Founder’s Letter, 2021</em>, in <em>about.fb.com</em>, 28 ottobre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Di Maio D., Rinaldi G., <em>Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts</em>, in <em>dirittobancario.it</em>, 11 luglio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Cos'è la tecnologia blockchain?</em>, in <em>ibm.com</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Di Maio D., Rinaldi G., <em>Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts</em>, in <em>dirittobancario.it</em>, 11 luglio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Blockchain in Real Estate</em>, in <em>consensys.net</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4931</guid>
                        <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:40:47 +0200</pubDate>
                        <title>Overview accordi per l&#039;innovazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/overview-accordi-per-linnovazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Accordo per l’Innovazione finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon Europe”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/03/Overview-Accordi-per-lInnovazione.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere l'intero documento</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4951</guid>
                        <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 05:09:56 +0100</pubDate>
                        <title>La logistica è il primo asset ma con un puzzle di norme locali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-logistica-e-il-primo-asset-ma-con-un-puzzle-di-norme-locali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La logistica, per la prima volta, nel 2021, è diventato il primo asset d'investimento in Italia, con quasi tre miliardi su un totale di circa dieci (un incremento del +113% in un anno) ed era prevedibile, considerata l'accelerazione impressa dalla pandemia al processo, in atto da tempo, di digitalizzazione del retail. Meno prevedibili le declinazioni della diversificazione della domanda, che vira dai big box a immobili più strutturati, sempre più vicini ai centri cittadini, indispensabili per la gestione dell'ultimo miglio, dai centri per la refrigerazione di alimenti e farmaceutica al cosiddetto dark store (un magazzino dedicato solo alla preparazione degli ordini della spesa online).Se ne è parlato, nei giorni scorsi, al convegno sulla logistica organizzato da Agidi ( Associazione giuristi di diritto immobiliare) e Cdv, che ha analizzato le strategie di investimento, i criteri di valutazione del potenziale di aree brown- e greenfield e le dinamiche di crescita della domanda di dark room e dark store per fronteggiare la diffusione delle consegne a domicilio.&nbsp;<strong>Il dinamismo nei numeri</strong>«Una vivacità - ha spiegato Faustino Musicco,&nbsp;<em>head of logistics, last mile and data centers</em>&nbsp;di Colliers -che si riflette su un take-up di 2,4 milioni di metri quadrati (di cui l'e-commerce assorbe quasi il 60%) e su un rendimento netto del 4% circa, superiore alla media europea. Non solo. Se il&nbsp;<em>prime rent</em><em>&nbsp;</em>a Milano e Roma è pari a 58 euro al metro quadro annuo, quello degli immobili last mile supera anche i 90 euro. Con una vacancy - per gli immobili di alta qualità - del 2,6%, è evidente che l'offerta vada ampliata. Anche perchè ci sono aree ad alta densità abitativa ancora poco coperte e già nelle pipeline degli investitori, soprattutto Campania e Puglia».«Un quadro - ha detto Federico Soffietti,&nbsp;<em>head of investments</em><em>&nbsp;</em>di Hines - che apre sempre maggiori spazi e opportunità all'investimento speculativo, cioè a uno sviluppo autonomo dell'investitore. Se negli ultimi tre anni l'accelerazione degli investimenti è stata superiore ai 18 anni precedenti grazie al forte aumento di investitori istituzionali, negli ultimi 15 la logistica ha progressivamente sostituito parte del mercato retail (soprattutto i centri commerciali) in termini di allocazione degli investimenti e completamento di nuove scorte».&nbsp;<strong>Implicazioni urbanistiche</strong>Uno sviluppo immobiliare che non può più prescindere dalla sostenibilità, «che - ha ricordato Alberto Billi, ad di Develog - non si misura solo in termini ambientali ma anche sotto il profilo sociale e si declina sia con interventi di efficientamento energetico sia nel recupero di aree degradate nelle periferie urbane favorendo la riduzione di consumo del suolo».Tuttavia, «ancora oggi la destinazione d'uso logistica non è riconosciuta dalla disciplina nazionale e dal Testo unico sull'edilizia - spiega Antonella Scarciello, legale di&nbsp;Advant-Nctm&nbsp;- ed è assimilata, talvolta in quella commerciale, altre volte in quella produttiva. Ogni legge regionale e disciplina comunale va in ordine sparso. Un esempio? Trasformare un'autorimessa in centro città in magazzino last mile a Milano o Roma può avere, oggi, esiti differenti e tempi non prevedibili».&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20220131&amp;idArticle=573106418&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=933747608&amp;trc=pMailCN-t20220131-a573106418-h34221-c5303-f12517-n17-u9773" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4982</guid>
                        <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 04:14:29 +0200</pubDate>
                        <title>Coima acquisisce la sede di Boehringer Italia a Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coima-acquisisce-la-sede-di-boehringer-italia-a-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Coima Sgr ha perfezionato l'acquisizione, attraverso il fondo Coima Opportunity Fund II, di un complesso immobiliare sito in Milano, in angolo tra Via Giovanni Lorenzini e Via Ercole Marelli, che comprende 7 immobili per una superficie commerciale complessiva pari a 19.500 metri quadrati e che attualmente ospita la sede italiana della multinazionale farmaceutica Boehringer Ingelheim.A seguito della liberazione degli spazi prevista per la fine del 2021 verrà avviato un piano di riqualificazione dell'area volto a sviluppare un nuovo immobile terziario di Classe A con affaccio diretto sullo Scalo di Porta Romana e certificazione Leed.Coima SGR è stata assistita per gli aspetti legali da Molinari Agostinelli, con i soci Alessandro de Botton e Mara Milano, coadiuvati dall'associate Francesco Manghisi; i profili urbanistici e amministrativi - tra cui l'analisi di fattibilità degli scenari di sviluppo e la definizione del progetto di riqualificazione - sono stati curati dallo studio Belvedere Inzaghi &amp; Partners - Bip con un team composto dal co-founder partner Guido Alberto Inzaghi, dalla senior associate Silvia Gnocco e dalla trainee Chiara Cardile; gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati gestiti dallo studio legale tributario Led Taxand con un team costituito dal socio Jean Paul Baroni e dall'associate Irene Corda.Il gruppo Boehringer Ingelheim Italia è stato assistito da A<strong>DVANT Nctm</strong> con un team composto dal partner <strong>Luigi Croce</strong> e dall'associate <strong>Davide Mastrangelo</strong> e dal partner <strong>Rosemarie Serrato</strong> e dall'associate<strong> Antonella Scarciello</strong> per i profili di Town Planning.&nbsp;<a href="https://www.ansa.it/lombardia/notizie/economia_territorio/2021/10/04/coima-acquisisce-la-sede-di-boehringer-italia-a-milano_cbcbbdbb-8833-4b76-9da6-a89681671a0d.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ansa.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5008</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 05:27:50 +0200</pubDate>
                        <title>Nasce “Mille Infrastrutture - Rete d’imprese”  per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-mille-infrastrutture-rete-dimprese-per-il-monitoraggio-e-la-sicurezza-delle-infrastrutture</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sottoscritto il contratto per la costituzione di “Mille Infrastrutture – Rete d’imprese”, la prima e più grande rete di imprese in Italia, creata per il monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture, con particolare rifermento a ponti, viadotti e gallerie.La Rete è una risposta concreta alle missioni e alle priorità inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel connesso Fondo Complementare. Nasce oggi un nuovo soggetto giuridico, grazie al prezioso supporto legale dello studio <strong>Nctm</strong>, per dare continuità di azione al progetto “Mille Infrastrutture”, già candidato ad agosto 2020 nell’ambito della misura di intervento “Strade Sicure”, per un valore iniziale di oltre 450 milioni di euro.Tale progetto, in virtù della sua particolare capacità di innovazione e utilità, si presenta come un volano per lo sviluppo economico e per la sicurezza del Paese.L’iniziativa per la creazione della Rete “Mille Infrastrutture” parte dai Distretti Tecnologici di Basilicata, Liguria, Piemonte e Campania, e coinvolge grandi, medie e piccole imprese, insieme a Centri di ricerca e Università, tra cui l’Istituto Italiano di Tecnologia e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per un totale di oltre ottanta attori, pubblici e privati. Un network di competenze complementari che vede come protagonisti grandi player nel campo dell’innovazione tecnologica. La presenza come nodo strategico di Leonardo, la principale azienda industriale italiana e tra i leader mondiali nel settore Aerospazio Difesa &amp; Sicurezza, assicura alla compagine una visione univoca ed integrata e favorisce il trasferimento tecnologico lungo tutta la filiera produttiva, da Nord a Sud.“La Rete sarà vettore di sviluppo e innovazione su tutta la Penisola e porrà particolare attenzione al rilancio del Mezzogiorno, obiettivo prioritario del PNRR, per rafforzare la coesione e promuovere la crescita economica. Verrà creato un solido asse tecnologico per il monitoraggio delle infrastrutture e per la prevenzione dei rischi: un unicum per il Sistema Paese in termini di portata innovativa, efficacia ed affidabilità” – ha affermato Antonio Colangelo, Presidente del consorzio TeRN di Basilicata e neoeletto Presidente della Rete, nonché promotore del contratto insieme all’Ing. Remo Pertica, Presidente del Distretto Tecnologico Ligure Siit.La cooperazione si pone, infatti, come obiettivo principale la realizzazione di una piattaforma tecnologica all’avanguardia, in grado di gestire i dati acquisiti tramite sistemi innovativi multisensoriali e satellitari, ed applicare soluzioni di intelligenza artificiale per garantire il monitoraggio di tutti i parametri che assicurano il controllo della stabilità e sicurezza delle infrastrutture del Paese. La piattaforma potrà successivamente essere utilizzata per le attività di monitoraggio di altre opere e fornire ai gestori ed alle Autorità preposte alla sicurezza un efficace strumento di allerta e di manutenzione.Punto di forza della Rete è rappresentato dal suo carattere di terzietà ed assoluta indipendenza nell’erogazione del servizio in oggetto, a garanzia dell’affidabilità e della trasparenza dei dati e delle informazioni fornite a supporto delle decisioni da parte degli stakeholder. Il particolare modello organizzativo su cui è stato costituito il progetto “MilleInfrastrutture” rappresenta una best practice replicabile su scala europea, rispondendo agli obiettivi della tutela del cittadino e della salvaguardia del patrimonio infrastrutturale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5079</guid>
                        <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 03:57:12 +0200</pubDate>
                        <title>Verso nuove regole per liberare le energie del Paese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-nuove-regole-per-liberare-le-energie-del-paese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Quale riforma del sistema giudiziario chiedere al governo Draghi? Quali rimedi porre alla lunghezza dei processi e all’incertezza della legge che rallentano, fino a bloccarli, gli investimenti in Italia? Ecco le risposte emerse dalla seconda edizione di MF Italian Legal Week.</em>Giustizia, imprese, infrastrutture, sanità. Partendo da questi snodi cruciali si è tenuto il secondo appuntamento organizzato da MF/ MilanoFinanza e rivolto all’ampia e articolata comunità degli studi legali e degli avvocati, degli esperti e dei consulenti in questioni di diritto e di business, dei docenti in materie giuridiche e dei politici. E proprio la politica ha offerto un incrocio strategico quando, nel corso della conferenza di apertura sul tema Giustizia, quale riforma sarà accettata in Europa, Andrea Cabrini, direttore di ClassCnbc, ha interrotto il dialogo tra i relatori per seguire in diretta l’ingresso al Quirinale di Mario Draghi, chiamato dal Presidente Sergio Mattarella per il mandato esplorativo che ha portato poi pochi giorni dopo l’ex Presidente della Banca centrale europea, e già Governatore della Banca d’Italia ad assumere la carica di Presidente del Consiglio e al cambio del responsabile del ministero della Giustizia, da Alfonso Bonafede a Marta Cartabia.Proprio sul tema della riforma della giustizia si era aperta la crisi di governo come ha evidenziato nei saluti iniziali Paolo Panerai, Editor in chief e Ceo di Class Editori: «Sulla giustizia è maturato il maggior attrito per l’ultimo governo e noi non possiamo non occuparcene, perché il rapporto tra giustizia ed economia è imprescindibile». Il tema è stato approfondito nell’intervento dell’Avvocato generale della Corte di giustizia europea Giovanni Pitruzzella: «Dobbiamo renderci conto che il sistema giuridico è al centro del Next Generation Eu, perché la riforma della giustizia è un nodo chiave del Recovery Fund. Ma in realtà parlo di riforma del sistema giuridico, perché sono tre le componenti: la riforma dell’amministrazione, la riforma delle modalità con cui si produce il diritto e la riforma della giustizia in sé» (sintesi dell’intervento a pagina 9).Ecco quindi fare ingresso sulla scena gli avvocati corporate che operano in Italia, e per l’Italia. Non a caso il sottotitolo dei tre giorni di lavoro era La professione legale nella ricostruzione d’Italia e il ruolo fondamentale degli avvocati e il più ampio problema della giustizia è stato affrontato senza troppi giri di parole. «Lo dico con amore verso il Paese, ma la giustizia in Italia non funziona. Le imprese che vengono da fuori chiedono solo una cosa: poche regole, semplici e chiare», ha commentato Denis Delespaul, Presidente della Camera di commercio francese in Italia. Ancora più incisivo è stato Jörg Buck, consigliere delegato della Camera di Commercio ItaloGermanica: «C’è un vero e proprio danno al sistema Paese: la lunghezza dei processi fa perdere all’Italia circa 2,5 punti di Pil, pari a circa 40 miliardi di euro. Sarebbe tutto prodotto interno lordo in più se solo l’Italia riuscisse ad allinearsi ai tempi della giustizia di altri Paesi europei. Alcuni studi calcolano anche un aumento dell’occupazione del 3% con una giustizia più veloce. In sostanza, si tratta di usare l’occasione del Recovery Plan per accelerare la riforma della giustizia, affrontando problemi che sono endemici del sistema italiano. Questo non solo per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, ma anche la situazione economica».Anche per Antonio Matonti, Direttore Affari Legislativi di Confindustria, «il problema in ambito civile sono i tempi e la qualità della giustizia e bisognerà concentrarsi bene su due ambiti: quello fiscale e quello concorsuale. Nel penale, invece, il tema principale sono le garanzie, perché abbiamo del tutto smarrito il senso della sanzione penale come extrema ratio, con effetti molto negativi nell’ambito della certezza del diritto». Occorre quindi agire su aspetti organizzativi per quanto riguarda il civile, ma «anche su aspetti normativi per quanto riguarda il penale», ha proseguito Matonti. «Assistiamo a un inasprimento della risposta sanzionatoria, anche in fase cautelare, e restando al tema legato alle dinamiche di impresa, il rischio è quello di paralizzare o ledere in modo irreparabile l’attività di imprese magari oneste, alla prova dei fatti, 008-013 Libro Legal.indd 8 23/03/21 10:47 9 sulla base di elementi probatori spesso precari o che si rivelano inconsistenti». Le recenti modifiche introdotte nella legge fallimentare e le misure introdotte per contrastare gli effetti della pandemia sul sistema delle imprese erano due altri temi in analisi.&nbsp;<strong>Per un futuro più digitale</strong>Lo studio legale del futuro sarà più grande e tecnologico, non ha necessariamente una sede fisica e gli avvocati interagiscono nella loro quotidianità grazie alle soluzioni dell’IA, l’intelligenza artificiale. Uno scenario messo in luce dalla pandemia di Covid-19, che ha però solo accelerato una tendenza già in atto verso la digitalizzazione della professione. È quanto emerso durante l’evento Milano-New York, la pandemia e le richieste dei clienti, conferenza di apertura della seconda giornata della MF Italian Legal Week 2021 di Class Editori, trasmessa dal canale Class Cnbc. «Quello che è emerso nell’anno appena concluso», ha detto George Psiharis, Direttore operativo di Clio, «è che alcuni studi hanno messo a segno un 40% dei ricavi per avvocato in più rispetto ai competitor». Le ragioni sono essenzialmente tre, tutte intrecciate con l’universo della digitalizzazione. «Primo», ha ricordato l’esperto, «il rafforzamento del customer relationship management. Secondo, la creazione di portali di collaborazione col cliente, per un’interazione sicura ed elettronica di comunicazioni e scambio dei documenti. E terzo, la possibilità di effettuare i pagamenti online».Per i professionisti intervistati da Clio la necessità di una sede fisica appare sempre più marginale: un fattore che potrebbe favorire i piccoli player. Ma la situazione è più complessa: «Vivere senza una sede», ha argomentato Ugo Ruffolo, ordinario di diritto civile all’Università di Bologna e avvocato a Roma, Milano e Bologna, «può funzionare per gli studi più grandi, mentre quelli piccoli rischiano di scomparire». La soluzione è di ampliare le soluzioni digitali, puntando sulla formazione di figure intermedie, «i paralegali tecnologici, che diano supporto agli studi con l’uso delle tecnologie più avanzate». Per questo, secondo il docente, si sta verificando una situazione per cui «il nuovo universo rende la dimensione minima di accesso più alta».Sempre più spazio dovrà essere dedicato all’adozione delle intelligenze artificiali, che diventeranno un sostegno indispensabile alla professione. «L’avvento dell’IA», ha continuato Ruffolo, «sta mutando le attività umane, consentendo ai legali di fare un salto in avanti nell’orientarsi in mezzo alla complessità del sistema giuridico». Tuttavia, la normativa al riguardo va valutata con attenzione. «La macchina può fare tutto il lavoro di analisi, ma l’umano deve tirare le fila», ha infatti sentenziato l’esperto.&nbsp;<strong>Nuove assicurazioni, sanità più forte</strong>La clausola sugli eventi catastrofali cambia faccia e da clausola di stile diventa un elemento da valutare attentamente. È uno dei dati più importanti emersi durante il webinar «Sanità e professione legale - Il rischio pandemico nei contratti, nei rapporti tra paziente e medico, nelle assicurazioni. Come si sta orientando il legale?».L’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, sta causando conseguenze significative sulle vite di tutti e sul personale medico. Ma non solo. Anche sul piano contrattuale si sono aperte le strade a nuove considerazioni. Per esempio proprio sulla clausola contrattuale per eventi catastrofali, «da clausola di stile oggi, la clausola per eventi catastrofali è diventato elemento che le parti devono valutare attentamente», ha sottolineato Giovanni Facci, professore associato dell’Università degli Studi di Bologna, intervenuto al webinar.Il legislatore del 1942 nel contratto di assicurazione aveva previsto come eventi catastrofali la guerra, il terremoto, le insurrezione ed eventi tumultuosi. Inoltre, la clausola si applicava solo all’assicurazione sui danni. Oggi, invece, il diritto vigente dovrà verificare le circostanze nuove e rispondere se l’articolo 1912 del codice civile si possa applicare anche sull’assicurazione sulla vita o a quella contro gli infortuni. Tra le stesse imprese, nello stilare polizze assicurative, «qualcuna è stata previdente e oggi è riuscita a raccogliere i frutti», ha rimarcato Lorenzo Locatelli, direttore della Scuola forense di Padova. Con questa pandemia, «cambierà il modo di assicurarsi?». Ad oggi, infatti, le polizze in circolazione prevedono il caso di interruzione degli affari. Tuttavia&nbsp;le polizze più interessate, in generale, sono quelle che prevedono indennizzo per l’interruzione delle attività collegata all’evento specifico che colpisce la struttura o il bene prodotto e costringe alla chiusura dell’impresa o dell’attività economica.Per quanto riguarda invece la responsabilità dei medici, «oggi la pandemia ha cambiato i termini del discorso. Il dato forte che è emerso è che la figura in primo piano non è quella del medico, ma della struttura sanitaria», ha affermato Massimo Franzoni, professore dell’Università degli Studi di Bologna. Mentre, in linea generale la responsabilità professionale dei sanitari gira intorno alla logica della cosiddetta «malpractice» (abuso o illecito o negligenza o imperizia in ambito sanitario), in questa pandemia sono state le stesse strutture sanitarie che hanno collassato di fronte alla forte affluenza dei pazienti. Alcune scelte nell’organizzare le strutture a livello regionale hanno infatti dato risposte non sempre soddisfacenti come è emerso dalle cronache anche recenti. «È lecito presumere che le contestazioni riguarderanno non l’imperizia tecnica del singolo sanitario, ma le asserite carenze organizzative delle strutturali o organizzative delle strutture sanitarie», ha fatto eco Facci, «si vedrà se le controversie saranno decise secondo gli orientamenti precedenti o si terrà in considerazione l’eccezionalità data dalla pandemia».Altro tema di cui si è discusso riguarda lo stato della telemedicina. Sono molte le patologie che potrebbero beneficiare della telematica e della teleassistenza. Tuttavia, «l’Italia a livello normativo non è adeguata. Non&nbsp;è un problema tecnologico», come ha osservato Francesco Fimmanò, professore ordinario dell’Università degli Studi delle Camere di commercio Universitas Mercatorum di Roma. Il vero problema non riguarda la qualità medica o quella tecnologica, ma la sfera giuridica. Occorre, infatti, definire i nuovi criteri previsti per adeguare correttamente il servizio offerto.Ma ancor prima di ciò, serve anche investire sull’educazione digitale, in quanto «l’impiego di tutta la strumentazione implica un’acculturazione che non esiste» ha sottolineato Franzoni. Infine, sull’ipotesi di una disciplina ad hoc per la responsabilità civile dei medici, il processo in Italia si è fermato. «Da qui ai prossimi 4/5 anni si riparlerà di modificare la disciplina attuale».&nbsp;<strong>Maggiore stabilità per gli investitori</strong>Gli investitori esteri sono ancora poco entusiasti dall’idea di scommettere sulle infrastrutture italiane a causa della troppa burocrazia. È uno dei dati emersi durante MF Italian Legal Week». Per quanto l’Italia sia un’economia importante ed interessante per investimenti sulle infrastrutture, «il mercato è indietro a causa dell’instabilità politica e regolatoria, l’eccessiva burocratizzazione e, altro elemento rilevante, la qualità dell’iniziativa del partenariato pubblico-privato», ha affermato Daniele Ruggeri, associate partner strategy &amp; transactions, infrastructure team, EY.Eppure, «vi sono due fattori che rendono appetibile il mercato italiano delle infrastrutture: i rendimenti importanti che si vedono in Italia rispetto a Paesi europei, e il gap infrastrutturale nel Paese, che dà possibilità agli attori di investire capitali importanti».Tuttavia gli investitori internazionali si trovano davanti ad un sistema imprevedibile, che scoraggia l’investimento&nbsp;«Quello che chiedono gli investitori è di avere un sistema sostanzialmente stabile. L’investimento presuppone una stabilità dell’assetto regolatorio che noi in Italia non abbiamo», ha rimarcato Maurizio Delfino, partner Delfino e associati Willkie Farr &amp; Gallagher.«Senza stabilità gli investitori esteri scappano», ha lamentato Federico Sutti, Managing Partner, Dentons Italia.«Una possibile soluzione giuridica da poter implementare è quella di mettere dei limiti o eliminare la revoca per pubblico interesse, e di regolarizzare la stabilità delle concessioni. Le infrastrutture sociali che interessano il territorio riguardano molto spesso piccole realtà, rendendo le dimensioni dell’investimento poco appetibile», ha sottolineato <strong>Vito Bisceglie</strong>, <strong>partner Nctm</strong>.Con riferimento alle nuove tecnologie, invece, tra gli investimenti nelle infrastrutture che si stanno realizzando in Italia spicca il 5G. «L’Italia è tra i primi Paesi che sta investendo sulla tecnologia del 5G», ha ricordato Agostino Nuzzolo, general counsel, direttore della funzione Legal &amp; Tax di Tim. In particolare, «Telecom, oltre ad investire sulle infrastrutture, sta puntando sulla combinazione di disponibilità dei servizi e degli impianti». Su questa linea, «uno dei progetti su cui si sta lavorando è la realizzazione di un conductor, ossia dei visori ottici con tecnologia 5G per eseguire visite a distanza, con un servizio di self monitoring del paziente». Tuttavia, occorre anche una regolamentazione dell’attività. «Oggi non c’è framework normativo importante sulla telemedicina», ha continuato Bisceglie.Infine, sul tema delle stazioni appaltanti, oggi, è emersa la scarsa competenza degli organi preposti per i progetti e per le gare. «Per le concessioni pubbliche servono centri di competenza che aiutino il pubblico», ha concluso Federico Sutti.&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/29/0595_binpageAL8.AL9.AL11.AL13.pdf&amp;authCookie=-1878849852&amp;trc=pMailCN-t20210429-a541190470-h34221-c1115-f12517-n595-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5098</guid>
                        <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 03:32:42 +0100</pubDate>
                        <title>Le resilienze del Real Estate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-resilienze-del-real-estate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'analisi di Luigi Croce e di Rosemarie Serrato, avvocati di Nctm Studio Legale</em>Con <strong>Luigi Croce</strong>, Partner e Coordinatore del Dipartimento Real Estate di <strong>Nctm Studio Legale</strong> e con <strong>Rosemarie Serrato</strong>, Partner dello Studio nello stesso Dipartimento, abbiamo voluto affrontare i temi più significativi con cui, oggi, si stanno misurando gli operatori del Real Estate. Non solo con un approccio normativo e contrattuale, ma anche con un punto di vista di “osservatori” del mercato immobiliare italiano, una delle asset class più dinamiche a dispetto del Covid, delle opportunità (e i nodi da sciogliere) dello sviluppo e della rigenerazione urbana, anche in chiave Recovery Fund.&nbsp;<em>Avvocato Croce, quali sono i temi che, in questi ultimi mesi, avete affrontato più frequentemente in ambito contrattuale ed urbanistico, anche in conseguenza al Covid?</em><strong>Croce</strong>: Direi che nell’ambito civilistico le tematiche maggiormente ricorrenti sono state quelle correlate alla diffusione del Covid e alla necessità di adottare delle soluzioni finalizzate a mitigare l’impatto dei provvedimenti assunti per rallentare la diffusione del contagio. Il 2020 è stato condizionato, nel bene e nel male, dalla Pandemia che ha avuto un impatto&nbsp;su determinati asset immobiliari e su determinate operazioni. Abbiamo visto l’affermarsi di alcuni trend a livello contrattuale, ad esempio nei contratti di locazione, ma anche nelle operazioni di investimento, dove la regola è stata l’aggiunta di nuove clausole finalizzate ad attenuare l’impatto della Pandemia o il rischio Covid e a preservare la sussistenza di un equilibrio contrattuale tra le parti. Quanto sopra, sia attraverso l’utilizzo dei concetti di buona fede contrattuale, “forza maggiore, “factum principis”, e “eccessiva onerosità sopravvenuta”, sia attraverso l’utilizzo dei principi riassunti dalla Corte di Cassazione nell’ambito delle linee guida dettate per far fronte alle situazioni di squilibrio contrattuale conseguenti al Covid e ai provvedimenti assunti per far fronte alla diffusione del contagio. Ad esempio, nell’ambito delle locazioni commerciali, si è assistito all’evolversi della situazione da una prima fase di quasi indisponibilità dei landlords a rinegoziare termini contrattuali ad una sempre maggiore disponibilità in tal senso e, conseguentemente, ad un incremento di flessibilità (anche attraverso la spontanea riduzione canoni) nei confronti del singolo tenant.&nbsp;<em>Avvocato Serrato, a lei la parola: dal punto di vista della normativa urbanistica, invece, cosa è successo?</em><strong>Serrato</strong>:&nbsp;Negli ultimi mesi stiamo osservando un cambio di prospettiva da parte degli operatori: vediamo gli investitori istituzionali guardare con interesse a progetti di sviluppo che in passato trascuravano. Si tratta di un nuovo atteggiamento che riguarda molte parti d’Italia – per una volta anche oltre Milano – e che punta moltissimo sullo sviluppo di immobili a&nbsp;destinazione d’uso logistica o residenziale “alternativa”. Gli investitori istituzionali non assumono il “rischio sviluppo”, vale a dire il rischio urbanistico, o almeno non nella sua totalità. A noi il compito di identificare con precisione il momento in cui una procedura è giunta alla conclusione in modo da consentire all’investitore istituzionale l’acquisto del terreno (o dell’immobile da valorizzare) quando il rischio è chiaramente circoscritto. Questa nuova attenzione alle operazioni di sviluppo porta anche all’incontro tra investitori istituzionali (che tradizionalmente non avevano alcun contatto con la Pubblica Amministrazione) con la multiforme e variegata normativa (e aggiungerei anche prassi) delle molte amministrazioni coinvolte nei procedimenti di sviluppo, compresi anche Comuni di dimensioni molto piccole.&nbsp;Stiamo sperimentando una collaborazione tra soggetti che per lungo tempo si sono ignorati. Per la prima volta, nella nostra esperienza recente, si incontrano sullo stesso progetto imprenditori locali, investitori istituzionali e amministrazioni del territorio. E va detto che i Comuni stanno per lo più manifestando una straordinaria attitudine a cooperare, a capire, ad adottare chiarezza di procedimenti e di tempi.&nbsp;Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, anche in una prospettiva favorita dal Recovery Fund, va considerato che ci sono al momento ben sei disegni di legge collegati, più o meno direttamente, alla questione. Bisogna però tenere conto del fatto che il governo del territorio è materia a competenza concorrente Stato Regioni, per cui sono queste ultime ad avere una parte da protagonista sul tema. Le Regioni, da parte loro, hanno approvato normative molto diverse sul tema della rigenerazione, anche se l’obiettivo dell’azzeramento di consumo di suolo pare essere condiviso. D’altro canto, poiché rigenerare implica “costruire sul costruito”, quando la rigenerazione riguarda aree dismesse, l’aspetto legato ai costi di bonifica fa la differenza più di quello strettamente urbanistico.<strong>Croce</strong>:&nbsp;Va poi evidenziato che l’impatto del Covid sullo sviluppo immobiliare ha anche determinato un mutamento nell’atteggiamento degli investitori istituzionali che oggi paiono maggiormente inclini a muoversi assumendo profili di rischio maggiori di quelli normalmente assunti in passato nell’ottica del perseguimento di obiettivi value added e non unicamente core.&nbsp;<em>Dal punto di vista di uno studio legale come Nctm - che ha una vasta esperienza sul Real Estate italiano - quali segnali vi arrivano dagli investitori che operano sul nostro mercato? Su quali asset class e su che tipo di operazioni c'è più interesse?</em><strong>Croce</strong>:&nbsp;Abbiamo notato un notevole incremento dei volumi legati alla logistica che, in conseguenza dei provvedimenti assunti in relazione ai centri commerciali e all’incremento dell’utilizzo dell’online, ha raggiunto notevoli livelli di interesse e di transito da parte degli operatori immobiliari. Ugualmente, stiamo notando un incremento dei volumi di investimento sul residenziale, abbinato sempre a servizi simili a quelli del settore alberghiero. Oppure su un residenziale declinato su formule “alternative”, come gli studentati e il co-working. Anche le RSA (Residenze Sanitarie Assistite) sono certamente un asset class che ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi 12 mesi.<strong>Serrato</strong>:&nbsp;Registriamo un forte interesse degli investitori, oltre che per la logistica, per gli alberghi, nonostante il momento difficile. Si tratta di un interesse che arriva prevalentemente da investitori internazionali, con un rapporto 8 a 2 rispetto alla presenza di investitori italiani. E che guarda alle opportunità del nostro Paese non solo su grandi città come Roma, Milano ma anche su località turistiche.&nbsp;<em>Come state gestendo, a livello organizzativo, la crisi Covid degli ultimi 12 mesi?</em><strong>Serrato</strong>:&nbsp;Prudenza è e resterà il nostro mantra: per proteggere la salute di tutti i nostri collaboratori abbiamo quindi introdotto ampiamente lo smart working, con soluzioni tecnologiche adeguate e una nuova metodologia di lavoro. Come credo tutti, affrontiamo anche una rivoluzione nei ritmi lavorativi, che talora sono anche superiori a quelli pre-Covid.&nbsp;<em>Per concludere, quali aspettative avete e quali obiettivi vi siete dati per il 2021?</em><strong>Croce</strong>:&nbsp;Abbiamo iniziato a muoverci a fine 2019, con la prospettiva di sviluppare il nostro team nel primo trimestre del 2020. Abbiamo oggi un organico più nutrito, che assicura maggiori competenze su ogni asset class, grazie a team specializzati in logistica, healthcare, retail, urbanistica, regolatorio e così via.<strong>Serrato</strong>:&nbsp;La nostra strategia parte da una visione olistica che, anche in un’ottica di Recovery Fund, prevede dipartimenti agili, trasversali e flessibili dotati di expertise che ci permetteranno di lavorare alla “ricostruzione”, come del resto ci chiedono gli stessi investitori.&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/20/16566_binpage29.30.31.32.33.34.35.pdf&amp;authCookie=1754513014&amp;trc=pDelivery-t20210320-a536403833-h34221-c1115-d10814-f12517-n16566" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Settimanale di QI</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5114</guid>
                        <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 04:50:34 +0100</pubDate>
                        <title>Sentenza n. 28972 - SS. UU. 15 settembre 2020 - depositata il 17 dicembre 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sentenza-n-28972-ss-uu-15-settembre-2020-depositata-il-17-dicembre-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>La natura dell'uso esclusivo in ambito condominiale - inconfigurabilità del c.d. "diritto reale di uso esclusivo"</strong></span>Le Sezioni Unite si sono pronunciate&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> sulla natura dell’uso esclusivo in ambito condominiale e, in particolare, sulla possibilità di qualificare il godimento esclusivo di una porzione condominiale da parte di uno dei condomini quale c.d. «diritto reale di uso esclusivo».In primo luogo, è stata esclusa la riconducibilità del c.d. diritto reale di uso esclusivo nell’alveo applicativo del c.d. «diritto d’uso» e della regola del c.d. «farne parimenti uso» di cui all’articolo 1021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> c.c., anche ove declinata nell’uso frazionato o turnario. Questo in quanto: «<em>Un diritto reale di godimento di uso esclusivo, in capo ad un condomino, di una parte comune dell’edificio, privando gli altri condomini del relativo diritto di godimento, e cioè riservando ad essi un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale, determinerebbe (…) un radicale, strutturale snaturamento di tale diritto, non potendosi dubitare che il godimento sia un aspetto intrinseco della proprietà, come della comproprietà: salvo, naturalmente, che la separazione del godimento della proprietà non sia il frutto della creazione di un diritto reale di godimento normativamente previsto</em>».Del pari, è stata negata la possibilità di far ricadere il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» nella disciplina dettata per l’uso esclusivo dei lastrici solari <em>ex</em> art. 1126&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> c.c., sul presupposto che: «<em>Qualora l’esegesi dell’atto induca a ritenere che l’attribuzione abbia effettivamente riguardato (…) non la proprietà, sia pure in veste </em>«<em>mascherata</em>»<em>, ma il c.d. </em>«<em>diritto reale di uso esclusivo</em>»<em> su una parte comune, ferma la titolarità della proprietà di essa in capo al condominio, è da escludere che un simile diritto, con connotazione di realità, possa trovare fondamento nell’articolo 1226 c.c.</em>».In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno affrontato, seppur brevemente, le ipotesi di concessione a singoli condomini di un godimento apparentemente non paritario e, riconoscendo l’eccezionalità di tali previsioni, hanno escluso la possibilità che le stesse possano comportare delle modificazioni strutturali alla comproprietà delle parti comuni in favore del titolare dell’uso. Il medesimo approccio è stato adottato, <em>mutatis mutandis,</em> nella disamina dell’articolo 6, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 20 maggio 2005, n. 122&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, nei termini che seguono: «<em>È parimenti priva di fondamento la tesi, talora affermata, secondo cui un riconoscimento legislativo degli usi esclusivi</em>, <em>tali da determinare una modificazione del diritto di comproprietà, potrebbe desumersi dall’articolo 6, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 20 maggio 2005, n. 122, che obbliga il costruttore a indicare nel contratto relativo a futura costruzione le parti condominiali e le </em><em>"</em><em>pertinenze esclusive</em><em>"</em>.».La Corte si è soffermata altresì sulla impossibilità di includere il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» nell’ambito delle servitù prediali, sul presupposto che «<em>è del tutto evidente che, se ad un condomino spettasse a titolo di servitù l’</em>«<em>uso esclusivo</em>»<em> di una porzione di parte comune, agli altri condomini non rimarrebbe nulla, se non un vuoto simulacro</em>». Per quanto minima una possibilità di utilizzo del bene deve permanere in capo al titolare del fondo servente.Infine, la Suprema Corte ha ritenuto che la creazione di un c.d. «diritto reale di uso esclusivo» di matrice negoziale risulti immediatamente ostacolata dai principi cardine dei diritti reali: in particolare quello inerente la tipicità dei diritti reali. Principio che, del resto, neppure è negato dalle previsioni in materia di proprietà di cui all’articolo 42 <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> della Costituzione, così come dalle previsioni della normativa comunitaria che, ai sensi dell’articolo 345 TFUE, lascia «<em>del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri</em>». Del resto, come affermato dalla medesima Corte&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>: «<em>il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali (…) si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono modificarne il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5034)</em>».In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «<strong><em><u>La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. </u></em><u>«<em>diritto reale di uso esclusivo</em>»<em> su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’articolo 1102&nbsp;</em></u></strong><u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">]</a></u><strong><u><em> c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità degli stessi</em></u></strong>».<em>Ex quo </em>che occorre verificare dal titolo negoziale se al momento di costituzione del condominio le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, costituire un diritto reale d'uso <em>ex</em> art. 1021 c.c. a norma dell’art. 1419&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> c.c.. Diversamente, la previsione con cui è stato costituito un diritto reale di uso esclusivo, al ricorrere dei presupposti normativi per la conversione del contratto nullo&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, sarà sostituita con la concessione di un uso esclusivo e perpetuo tra le parti di natura obbligatoria.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a><em> o </em><a href="mailto:elena.granati@advant-nctm.com">Elena Granati</a>.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordinanza del 2 dicembre 2019, n. 31420, con cui la seconda Sezione Civile della Suprema Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sia per esigenza di composizione di contrasto, che per la particolare importanza della questione relativa alla natura dell’«uso esclusivo» in ambito condominiale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 1021 c.c., «Uso»: «<em>[I]</em> <em>Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. [II] I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 1126 c.c., «Lastrici solari di uso esclusivo»: «<em>Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che non ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno</em>.».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> «<em>laddove esso pone una riserva di legge in ordine ai modi di acquisto e, per l'appunto, di godimento, oltre che ai limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, senza che la funzionalizzazione della proprietà offra alcun sensato argomento che spinga nel senso della configurabilità di diritti reali limitati creati per contratto</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. Cass., SS. UU., 17 dicembre 2020, n. 2897.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 1102 c.c., «Uso della cosa comune»: «<em>[I] Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.[II] A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso</em>.».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Art. 1419 c.c. «Nullità parziale»: «<em>[I]. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità [1341<sup>2</sup>, 1354<sup>3</sup>, 1519-octies, 2265].[II]. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [1339, 1501, 1573, 1679<sup>4</sup>, 1815<sup>2</sup>, 1932<sup>2</sup>, 1962<sup>2</sup>, 2066<sup>2</sup>, 2077<sup>2</sup>, 2115<sup>3</sup>].</em>».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Art. 1424 c.c. «Conversione del contratto nullo»: «<em>[I]. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma [607, 2701], qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità [1367].</em>»<em>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5127</guid>
                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 02:43:38 +0100</pubDate>
                        <title>Un Paese bloccato dalla burocrazia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-paese-bloccato-dalla-burocrazia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli investitori esteri sono ancora poco entusiasti dall'idea di scommettere sulle infrastrutture italiane a causa della troppa burocrazia. È uno dei dati emersi durante il webinar «Infrastrutture, i vincoli da superare e le nuove opportunità. Giuristi d'impresa e legali a confronto», svoltosi ieri all'interno della «MF Italian Legal Week 2021» organizzata da Class Agorà (Class Editori).Per quanto l'Italia sia una economia importante ed interessante per investimenti sulle infrastrutture, «il mercato è indietro a causa dell'instabilità politica e regolatoria; l'eccessiva burocratizzazione e, altro elemento rilevante, la qualità dell'iniziativa del partenariato pubblico-privato», ha affermato Daniele Ruggeri, associate partner strategy &amp; transactions, infrastructure team, EY. Eppure, «vi sono due fattori che rendono appetibile il mercato italiano delle infrastrutture: i rendimenti importanti che si vedono in Italia rispetto a paesi europei, ed il gap infrastrutturale nel Paese, che dà possibilità agli attori di investire capitali importanti».Tuttavia gli investitori internazionali si trovano davanti ad un sistema imprevedibile, che scoraggia l'investimento. «Quello che chiedono gli investitori è di avere un sistema sostanzialmente stabile. L'investimento presuppone una stabilità dell'assetto regolatorio, che noi in Italia non abbiamo», ha rimarcato Maurizio Delfino, partner Delfino e associati Willkie Farr &amp; Gallagher. Oltre al problema burocratico e normativo, l'incertezza politica gioca un ruolo importante negli investimenti per le infrastrutture.In Italia l'approccio politico di «buttare a mare» tutto quello che è stato progettato e realizzato dalla leadership politica precedente, rende instabile il mercato. E senza stabilità gli investitori esteri scappano», ha lamentato Federico Sutti, Managing Partner, Dentons Italia. «Una possibile soluzione giuridica da poter implementare è quella di mettere dei limiti o eliminare la revoca per pubblico interesse, e di regolarizzare la stabilità delle concessioni» ha continuato. Inoltre, riguardo alle infrastrutture sociali, si presenta anche un problema di «size dell'investimento».«Le infrastrutture sociali che interessano il territorio, riguardano molto spesso piccole realtà, rendendo le dimensioni dell'investimento poco appetibile», ha affermato<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span class="chapterhl">Vito Bisceglie</span></strong>, <strong>partner<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span></strong>.Con riferimento alle nuove tecnologie, invece, tra gli investimenti nelle infrastrutture che si stanno realizzando in Italia spicca il 5G. «L'Italia è tra i primi Paesi che sta investendo sulla tecnologia del 5G», ha ricordato Agostino Nuzzolo, general counsel, direttore della funzione Legal &amp; tax di Tim. In particolare, «Telecom oltre ad investire sulle infrastrutture sta puntando sulla combinazione di disponibilità dei servizi ed infrastruttura». Su questa linea, «uno dei progetti su cui si sta lavorando è la realizzazione di un conductor, ossia dei visori ottici con tecnologia 5G per eseguire visite a distanze, con un servizio di self monitoring del paziente».Proprio, sul campo della telemedicina è previsto un forte investimento sul futuro, con un mix tra la parte fisica e quella digitale del servizio. «La stessa bozza del recovery prevede una triplice convergenza: interventi immobiliari, riorganizzazione territoriale e digitalizzazione della sanità», ha dichiarato <strong>Bisceglie</strong>. Tuttavia, occorre anche una regolamentazione dell'attività. «Oggi non c'è framework normativo importante sulla telemedicina. Vi sono alcuni interventi normativi regionali per l'erogazioni di servizi di telemedicina», ha continuato <strong>Bisceglie</strong>.Infine, sul tema delle stazioni appaltanti, oggi, è stato osservato, si ha una scarsa competenza degli organi preposti per i progetti e per le gare. Mentre prima c'era un organo tecnico competente che aiutava le stazioni preposte durante il percorso, oggi è impossibile che le stazioni appaltanti locali possano maturare le competenze per operazioni così complicate. «Per le concessioni pubbliche servono centri di competenza che aiutino il pubblico», ha concluso Federico Sutti.Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/06/0070_binpage35.pdf&amp;authCookie=380069484&amp;trc=pDelivery-t20210206-a531063122-h34221-c1115-d10814-f12517-n70" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5290</guid>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 04:47:49 +0200</pubDate>
                        <title>AMMINISTRATIVO | IMMOBILIARE | Decreto “Cura Italia”: la requisizione dei beni immobili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/amministrativo-immobiliare-decreto-cura-italia-la-requisizione-dei-beni-immobili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il metodo adottato in Corea del Sud per arginare la diffusione del virus COVID-19 dimostra che, tra le altre misure, è necessario garantire l’isolamento - fino al termine dell’emergenza – dei soggetti positivi con sintomi lievi, delle persone in quarantena che possono contagiare i familiari nonché dei tanti lavoratori esposti quotidianamente al rischio contagio (come medici ed infermieri).Sono quindi indispensabili strutture che, pur garantendo le suddette condizioni di isolamento, siano tali da consentire, nel rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie, l’assistenza a tali soggetti.Per tale motivo, con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il “<strong>Decreto Cura Italia</strong>”) è stato, tra l’altro, attribuito ai <span style="text-decoration: underline;"><strong>Prefetti</strong></span>, su proposta del Dipartimento di protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territoriale competente, il potere di requisire <span style="text-decoration: underline;"><strong>in uso</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> beni <strong>immobili</strong>.</p><h4>Cosa è la requisizione?</h4>La requisizione è il provvedimento contingibile ed urgente preordinato a ovviare a situazioni per le quali non sia altrimenti possibile trovare una soluzione con le misure ordinarie.<h4>Quali beni possono essere requisiti in uso dai Prefetti?</h4>I Prefetti possono requisire in uso:<ul> <li>le <strong>strutture alberghiere</strong> ovvero</li> <li>altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità.</li></ul><p>Il provvedimento del Prefetto deve essere motivato dalla necessità di disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza sanitaria del COVID-19. Le strutture alberghiere e gli immobili così requisiti possono essere infatti utilizzati <strong>per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare e delle relative procedure indennitarie</strong>, qualora, una vola dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio.Ne consegue che, sulla base delle disposizioni del Decreto Cura Italia, soltanto gli alberghi e gli immobili dotati dei requisiti strutturali minimi per garantire la sorveglianza sanitaria dei pazienti COVID-19 sono requisibili e che, in più, tale requisizione può essere disposta solo per l’<strong>uso</strong> degli stessi (quindi per un tempo limitato) e non anche per acquisirne la proprietà.<span style="text-decoration: underline;"><strong>I proprietari degli alberghi e degli immobili, quindi, potenzialmente requisibili potrebbero avviare sin da subito verifiche sulla conformità degli stessi rispetto ai requisiti minimi strutturali richiesti dalla normativa vigente per la requisizione. Ciò in quanto, nel periodo “<em>post</em> quarantena”, potrebbero essere necessari – immediatamente- immobili pronti all’uso</strong></span>.</p><h4>Quali indennità sono previste per tali requisizioni in uso?</h4>Per le requisizioni dei beni immobili è prevista la corresponsione di una somma di denaro a titolo di <strong>indennità</strong> di requisizione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, <strong>in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42%</strong> del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe.È considerato, quindi, quale elemento di partenza per la commisurazione dello 0, 42%, il valore di mercato attuale e non quello del bene al 31 dicembre 2019 (come invece previsto per la requisizione dei beni mobili e dei presidi sanitari).<h4>Con quali tempistiche saranno corrisposte le suindicate indennità?</h4>Il Decreto Cura Italia si preoccupa di definire le tempistiche di corresponsione della suindicata indennità, prevedendo che:<ul> <li>se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, l'indennità corrisposta al proprietario è <strong>provvisoriamente</strong> liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza (ivi incluse eventuali proroghe)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>;</li> <li>in ogni caso di <strong>prolungamento della requisizione</strong>, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è liquidata al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato.</li></ul><p></p><h4>Quale tutela giurisdizione contro i provvedimenti del Prefetto?</h4>L’articolo 6 del D.L. n. 18/2020 in commento prevede che “<em>in ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</em>”, recante il Codice dell’Ordinamento Militare.In tal modo si è inteso attribuire alle requisizioni in uso e in proprietà disciplinate dall’art. 6 del Decreto Cura Italia un valore analogo alle requisizioni in periodo di guerra, di mobilitazione generale o di grave crisi internazionale. Tale equiparazione ha come principale conseguenza il fatto che l’esecutorietà dei provvedimenti di requisizione in oggetto non potrà venir meno neanche in caso di contestazione in sede giurisdizionale.<h4>Esistono modalità consensuali per definire la requisizione?</h4>Sebbene il Decreto Cura Italia si occupi di disciplinare soltanto i casi di requisizione imposti con atti del Prefetto, i privati interessati, anche in considerazione della debole tutela giurisdizionale di cui si è detto, potrebbero avviare un <em>iter</em> differente.In particolare, i proprietari di alberghi o immobili dotati dei requisiti strutturali di cui si è detto, potrebbero proporre al Prefetto di sottoscrivere accordi integrativi della requisizione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.Quest'ultima norma espressamente così statuisce:"<em>In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo</em>”.L'art. 10 citato dalla predetta disposizione stabilisce che:"<em>I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:</em><em>a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;</em><em>b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento</em>".Nell’ambito del procedimento di requisizione, quindi, i privati interessati potrebbero proporre la sottoscrizione di un accordo integrativo avente ad oggetto contenuti negoziabili con l’autorità coinvolta.Il riferimento all'art. 10 per l'applicazione del modulo dell'accordo integrativo del provvedimento conferisce infatti una specifica valenza al potere amministrativo di stipulare una convenzione con gli interessati, valorizzando l'apporto di questi ultimi.Si ritiene, tuttavia, che l’intesa possa essere soltanto integrativa del provvedimento di requisizione e non possa sostituirlo, visto che tale modalità può essere adottata soltanto “nei casi previsti dalla legge”.L’accordo ha carattere vincolante, salva la possibilità di recesso da parte della pubblica amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (art. 11, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti indirizzi: <strong>Dipartimento amministrativo</strong>: <a href="mailto:m.monaco@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Marco Monaco</a>, <a href="mailto:g.berruti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giuliano Berruti</a>, <a href="mailto:f.bonino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesca Bonino&nbsp;</a>- <strong>Dipartimento immobiliare</strong>: <a href="mailto:l.croce@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luigi Croce</a>, <a href="mailto:c.mocellin@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Christian Mocellin</a>, <a href="mailto:r.serrato@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Rosemarie Serrato</a>, <a href="mailto:a.tola@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Antonio Tola</a>, <a href="mailto:b.fondacaro@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Bruno Fondacaro</a>, <a href="mailto:v.bisceglie@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Vito Bisceglie</a>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Per quanto non diversamente definito si rinvia a quanto sopra indicato con riferimento alle caratteristiche della requisizione in uso.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020 ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> E sempre nei limiti di cui al comma 2 del medesimo art. 6 del Decreto Cura Italia.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5295</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 04:07:55 +0200</pubDate>
                        <title>IMMOBILIARE | Decreto Cura Italia: misure adottate e conseguenze nel settore immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/immobiliare-decreto-cura-italia-misure-adottate-e-conseguenze-nel-settore-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 17 marzo 2020, come noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria, n. 70 il Decreto Legge n. 18 (il c.d. “Decreto Cura Italia”).Tra le misure adottate con il suddetto decreto, l’articolo 103 ha disposto:</p><ul> <li>la <strong>sospensione</strong> dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, stabilendo che “<em>ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, <strong>pendenti alla data del 23 febbraio 2020</strong> o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020</em>”.</li> <li>la <strong>proroga</strong> o il differimento per il tempo corrispondente, dei termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo.</li></ul><p>Inoltre, “<em>tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, <strong>in scadenza</strong> tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020</em>”, prevedendo così una proroga <em>ex lege</em> della validità dei suindicati atti.Quali sono le conseguenze concrete? In particolare nel settore immobiliare?La normativa sopracitata incide, ad esempio, sui termini previsti dalla legge:</p><ul> <li>per il consolidamento della segnalazione certificata di inizio attività (la “<strong>SCIA</strong>”),</li> <li>per la validità del permesso di costruire,</li> <li>per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,</li> <li>per l’approvazione di un piano attuativo o di una variante allo stesso, etc..</li></ul><p>Alcune ipotesi concrete:</p><ul> <li><strong>SCIA protocollata il 10 febbraio 2020</strong> relativa alla realizzazione di un intervento <strong>edilizio</strong>.Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della L. 241/1990, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, l’Amministrazione può adottare “<em>motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</em>”.Per effetto dell’articolo 103 del Decreto Cura Italia, tale termine - originariamente in scadenza l’11 marzo 2020 - scadrà il prossimo 3 maggio.</li> <li><strong>Compravendita di un immobile di interesse culturale vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004</strong>.Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento, ovvero nel termine di 180 giorni dalla ricezione di denuncia tardiva.Orbene, poniamo che la denuncia di trasferimento sia stata trasmessa il 10 febbraio 2020, il termine finale entro il quale il Ministero potrà esercitare il diritto di prelazione - originariamente in scadenza il 10 aprile 2020 - scadrà il 2 giugno 2020.</li> <li><strong>Permesso di costruire</strong> con termine per la conclusione dei lavori in scadenza al 1° febbraio 2020, allo stato, è prorogato fino al 15 giugno 2020.Va comunque ricordato che l’articolo 15 del DPR 380/2001 stabilisce la possibilità di accordare una proroga ai termini di inizio o di fine lavori del permesso di costruire, con <strong>provvedimento motivato</strong>, <span style="text-decoration: underline;">per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso</span>.</li> <li>Procedimento preordinato <strong>all’approvazione di un piano attuativo</strong>, ovvero di una variante allo stesso, ai sensi della L.R. Lombardia n. 12/2005, relativamente al quale il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei terzi interessati è scaduto il 31 gennaio 2020, il termine di 60 giorni entro il quale la Pubblica Amministrazione deve approvare definitivamente il piano attuativo - originariamente in scadenza il 31 marzo 2020 - scadrà il prossimo 23 maggio 2020.</li></ul><p>La norma precisa però che “<em>le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</em>&nbsp;<em>Resta altresì inteso che il contenuto di questo elaborato prescinde dalla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto relativi alla validità e all’efficacia dei titoli edilizi o dei procedimenti urbanistici.</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere ai seguenti indirizzi:</em>&nbsp;<em><strong>Dipartimento</strong> <strong>immobiliare</strong>: <a href="mailto:l.croce@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luigi Croce</a>, <a href="mailto:c.mocellin@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Christian Mocellin</a>, <a href="mailto:r.serrato@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Rosemarie Serrato</a>;&nbsp;</em><em><strong>Dipartimento amministrativo</strong>: <a href="mailto:g.berruti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giuliano Berruti</a>, <a href="mailto:m.monaco@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Marco Monaco</a>, <a href="mailto:f.bonino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesca Bonino</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5315</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 04:50:49 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm rafforza il Dipartimento Real Estate con l&#039;ingresso di due nuovi partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-rafforza-il-dipartimento-real-estate-con-lingresso-di-due-nuovi-partner</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Entrano in Nctm Studio Legale <strong>Vito Bisceglie</strong> e <strong>Giovanni Giuliani</strong> in qualità di Equity Partner nel Dipartimento Real Estate, insediandosi nella sede di Roma con i loro team.<strong>Vito Bisceglie</strong> ha maturato una vasta esperienza in materia di diritto immobiliare, diritto sanitario e legislazione sociale, assistendo clienti italiani ed internazionali nell’ambito di operazioni di investimento e/o di finanziamento (con particolare riferimento al comparto <em>healthcare</em>), realizzate anche attraverso strutture e strumenti finanziari innovativi.Dal 2015 Vito Bisceglie operava in Dla Piper con il ruolo di Of Counsel del team <em>Investment Management and Funds</em>, nell’ambito del dipartimento <em>Finance, Projects &amp; Restructuring</em>, dove ricopriva anche il ruolo di responsabile del settore <em>Healthcare</em>.Insieme a Vito Bisceglie entra anche l'avvocato <strong>Federica Scalia</strong>: con il loro ingresso Nctm rafforza il dipartimento di diritto Immobiliare con competenze specifiche in ambito healthcare.<strong>Giovanni Giuliani</strong> si occupa di diritto bancario e dei mercati finanziari, svolgendo attività consulenziale in materia di disciplina delle banche, degli intermediari finanziari, dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio. Nel settore del risparmio gestito e dei fondi di investimento alternativi assiste clienti nella strutturazione di operazioni di <em>real estate</em> e <em>private equity</em>.Dal 2014 Giovanni Giuliani operava in Chiomenti, dove ricopriva il ruolo di Senior Associate.Con il suo ingresso Nctm rafforza il dipartimento di diritto Immobiliare con competenze specifiche in ambito regolatorio.Insieme a Giovanni Giuliani entra anche l'avvocato <strong>Jacopo Pisani</strong>.Con l’ingresso di Vito Bisceglie e Giovanni Giuliani Nctm conta adesso<strong> 64 partner</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5338</guid>
                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 02:37:07 +0100</pubDate>
                        <title>Hotel, sarà un anno quieto. I rimbalzi nel 2021, tra cessioni e nuovi &lt;i&gt;asset&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hotel-sara-un-anno-quieto-i-rimbalzi-nel-2021-tra-cessioni-e-nuovi-asset</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Il 2020 sarà un anno di consolidamento per gli investimenti alberghieri in Italia, con un volume di transazioni atteso intorno ai 2-2,5 miliardi di euro. Dall'anno prossimo inizieranno le vendite di alcuni soggetti del <em>private equity</em> e sul mercato nuovi portafogli</h5><em>di Adriano Lovera</em>&nbsp;Il 2020 sarà un anno di consolidamento per gli investimenti alberghieri in Italia, con un volume di transazioni atteso intorno ai 2-2,5 miliardi di euro, rispetto al record di 3,3 miliardi del 2019. Ma già nel 2021 è pronto un rimbalzo, per l'effetto combinato di alcuni elementi: liquidazione di <em>asset</em> e arrivo sul mercato di nuovi portafogli. Se ne è parlato ieri nel corso di un convegno sul settore organizzato a Milano dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. «Già nel 2020 - ha detto Marco Zalamena, <em>head of hospitality</em> di EY - assisteremo al passaggio di alcuni portafogli di ampie dimensioni e di singoli <em>asset</em> sopra i 50 milioni di euro. Ma è soprattutto dal 2021 che alcuni soggetti del <em>private equity</em>, che avevano acquistato alcuni anni prima, inizieranno a rivendere seguendo l'esempio di Varde Partners, che nel 2016 aveva preso gli immobili Boscolo Hotels e ora ha perfezionato la cessione a Covivio». «Tra i portafogli che stanno per trovare un acquirente - ha affermato Domenico Basanisi, <em>head of investment property</em> di Cbre Hotels Italy - ci sono quello di Invitalia, che vale circa 140 milioni, poi il multi asset di Enpam, da 1 miliardo».<strong>Chi saranno i protagonisti delle operazioni?</strong>La palla è sempre in mano per lo più a soggetti stranieri, seguendo un <em>trend</em> che riguarda tutta Europa, non solo l'Italia. «Il 48% degli investimenti alberghieri in Europa è extra continentale - suggerisce Roberto Galano, <em>executive vice president</em> di Jones Lang LaSalle - e questa quota è destinata ad aumentare. Per il 70% a muoversi sono soggetti istituzionali e del <em>private equity</em>, una quota interessante è appannaggio di fondi sovrani e Hnwi (<em>High net worth individual</em>) mentre una classe ormai scomparsa è quella degli operatori che acquisiscono direttamente l'immobile». Due questioni sono sul tappeto: l'oggetto giusto da mettere nel mirino e il rendimento.<strong>L'oggetto giusto </strong>Sul primo punto, la preferenza va sempre a portafogli di medio-grandi dimensioni o su hotel iconici di fascia alta, in località "sicure". Insomma, i <em>trophy asset</em>. Ma senz'altro, se non nel 2020 in un futuro prossimo, si andrà verso una diversificazione che finirà per abbracciare l'extra alberghiero, l'utilizzo misto, o perché no, la piccola dimensione. Ad esempio, lo <em>short rent</em> di lusso. «Noi a Roma abbiamo aperto una <em>service apartment house</em> in piazza di Spagna, appena 5 appartamenti, ma su un filone molto promettente - conferma Maurizio Saccani, director of operations di Rocco Forte Hotel -. E bisognerebbe convincere gli investitori a sganciarsi dalla ricerca rigida di operazioni sopra le 100 camere, rare in Italia. Il Sud, pensiamo alla Puglia, sono piene di opportunità, come masserie da riconvertire sulla fascia alta, che possono dare grandi margini, ovviamente con un cambio di gestione e di mentalità». Restando al segmento prettamente turistico, faranno più fatica i resort, benché oggetto di interesse di alcune operazioni importanti. «Sono interessanti quelli inseriti in portafogli e in location primarie - ha affermato Dario Leone, <em>head of hospitality Italy</em> di Cushman &amp; Wakefield - ma vista la stagionalità cui sono soggetti scontano comunque qualche decimale in termini di rendimento rispetto ad altre soluzioni». Quanto ai rendimenti, nella media l'alberghiero regala un 4%-5% e presenta un premio di 50-100 punti base sulla classe "uffici".Ma le incertezze non mancano, così come le opinioni opposte. «Ragionare del 5% è riduttivo - ha sottolineato Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello sgr -. Gli investitori che si muovono secondo una logica precisa, quella opportunistica, considerano almeno la doppia cifra». E le opportunità non mancano. «Per esempio - ha aggiunto Schiavo - i villaggi vacanze, che in Francia hanno avuto un grande sviluppo grazie all'innalzamento della professionalità e qualità della gestione».Frena invece Giorgio Ribaudo, professore all’Università di Bologna, esperto di <em>revenue management</em> turistico: «Un conto sono gli annunci e le medie statistiche, altro sono i conti economici messi nero su bianco e visibili dai bilanci. I 3 miliardi investiti nel 2019, con un rendimento atteso del 5%, ora sono da dimostrare. L’Italia è fatta da una moltitudine di destinazioni, soggette a stagionalità e volatilità diverse. Inoltre la maggior parte delle operazioni è composta da riconversioni». E, conclude Robaudo, «su queste, al contrario di quanto avviene quando si costruisce dal nuovo, è più complicato fare previsioni certe. Di sicuro, nello scenario attuale le grandi catene alberghiere stanno rispettando le previsioni e c’è una fetta di piccoli <em>white label</em> che cresce bene».&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/hotel-sara-anno-quieto-rimbalzi-2021-cessioni-e-nuovi-asset-AC4LejIB?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5423</guid>
                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 03:57:11 +0200</pubDate>
                        <title>Automazione e robotica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/automazione-e-robotica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Presentati a Grugliasco, in occasione dell’incontro “Factory Stories” organizzato da Kuka insieme a Sick e a Swisslog, i tre progetti di rinnovamento del processo logistico realizzati rispettivamente da Gruppo Comoli Ferrari, SKF e YKK hanno attinto a piene mani dalle nuove tecnologie di automazione e robotica. Con risultati molto significativi di miglioramento delle performance&nbsp;evidenziato che le possibilità di automazione e potenziale tecnico in Italia sono tra i più elevati in Europa e si attestano attorno al 50%. Sono stati inoltre citati i dati di alcuni importanti studi, secondo i quali l’Italia è il Paese le cui risorse umane operative nel mondo della logistica più si prestano ad essere sostituite dall’automazione (63%), in particolare per le mansioni manuali e ripetitive. Si tratta di un passaggio decisivo per il futuro di uno scenario industriale che, entro il 2030, punta a rendere le macchine non più semplicemente automatizzate, ma autonome. «Gli studi mettono in luce l’elevato potenziale di crescita legato alla produttività che si crea grazie alla sostituzione con mezzi automatici delle attività ripetitive a basso valore aggiunto» spiega Michele Calabrese, Responsabile della nuova Business Unit CLS imation. Una necessità che si imporrà negli anni a venire e della quale CLS ha ben chiari i margini di sviluppo e il potenziale per le imprese: «Siamo convinti che le imprese che investiranno in automazione trarranno importanti benefici a livello di produttività, qualità e competitivita. Proprio per questo abbiamo istituito CLS imation, una business unit dedicata alla ricerca di soluzioni intelligenti per l’automazione in ambito logistico. Il nostro Focus Day ha voluto mostrare tutto il potenziale delle nostre soluzioni all’avanguardia in questo settore». Secondo Thomas Visti, CEO di MiR – Mobile Industriai Robots, la robotica collaborativa mobile sarà uno dei trend fondamentali per il 2019. «La IFR (Federazione Internazionale di Robotica) ha rilevato che le vendite di robot di servizio professionali sono aumentate dell’85% dal 2016 al 2017 e sono state vendute 109.500 unità, per un valore totale di 6,6 miliardi di dollari» riferisce Thomas Visti. «Inoltre nel 2017 il 63% dei robot di servizio per uso professionale era di uso logistico come i robot mobili autonomi. La loro popolarità è aumentata costantemente, tanto che l’IFR stima che le vendite saliranno a 600.000 unità tra il 2018 e il 2021». «Anche il mercato italiano sta crescendo e ci sono segnali positivi, specialmente nell’ambito dell’ammodernamento degli impianti e delle linee di produzione» aggiunge Davide Boaglio, Area Sales Manager per l’Italia. «Il settore della robotica è in forte crescita e molte aziende hanno recepito le normative di Industria 4.0. L’automazione del trasporto interno è un passo obbligatorio per quelle organizzazioni che desiderano crescere. L’Italia è, ad oggi, tra i Paesi che utilizzano maggiormente tecnologie automatizzate nell’industria, e ne abbiamo già avuto conferma: le implementazioni del nuovo MÌR500, dal suo lancio ad automatica lo scorso giugno, hanno già superato le aspettative». Ma le conferme arrivano anche da chi costruisce magazzini, oltre che da chi li allestisce. Nel corso del seminario dal titolo “<strong>Logistica, settore ancora in crescita o in consolidamento?</strong>” organizzato da <strong>Nctm Studio Legale</strong> in collaborazione con II Sole 24 Ore, al quale World Capital ha preso parte attiva fornendo una panoramica sul settore immobiliare logistico italiano, sono stati riportati dati interessanti relativi alla propensione da parte delle aziende all’inserimento di attrezzature automatiche.Durante l’evento infatti World Capital ha presentato, in esclusiva, i dati rilevati da H World Captar un’indagine rivolta agli operatori logistici, che alla domanda su quali ambiti investirebbero per lo sviluppo strategico della propria attività, hanno risposto sull’automazione per il 34%. A seguire, il 25,5% degli intervistati punterebbe sull’ammodernamento del capannone, il 23,4% sulla formazione delle risorse umane e infine il 17% sugli impianti. «Dalla <em>survey</em> notiamo non solo un sentiment orientato all’automazione del capannone, ma anche al suo efficientamento energetico, questo per ben il 62,9% degli intervistati» dichiara Lucia Dattola, Dipartimento di Ricerca di World Capital. «Soffermandoci sempre sui capannoni del futuro, la dimensione ideale per il 54,3% risulta tra i 10.000 e 30.000 mq, mentre per il 48,6% l’altezza deve essere compresa tra i 10 e 12 metri. Infine, dando uno sguardo anche ai capannoni lastmile, abbiamo riscontrato che per l’80% le strutture logistiche saranno posizionate tra 1 lem e HO lem dalla città». Lo stretto legame fra logistica e real estate è confermato anche dal report annuale sulla Logistica 2018 realizzato dal dipartimento di ricerca italiano di JLL. Da questo documento risulta anche che i robot e l’automazione cambieranno i requisiti fondamentali dei magazzini: non basterà più soltanto avere degli asset in posizioni strategiche. L’offerta infatti riceve una forte spinta all’innovazione dalla diffusione di robotica, automazione ed <em>e-commerce.</em> Inoltre, in un panorama caratterizzato da una scarsa offerta, aziende che hanno altri <em>core business</em> rispetto alla logistica tenderanno a dismettere portafogli <em>real estate</em> per concentrarsi sulle loro attività principali. L’automazione nei magazzini ha di molto superato il classico concetto di deposito e recupero delle merci, con sistemi pensati per una serie di funzioni aggiuntive, come ad esempio lo smistamento e la classificazione dei prodotti, la raccolta e l’imballaggio delle spedizioni. Il tutto realizzato con l’ausilio di nuovi sistemi tecnologici computerizzati. Lo sviluppo dell‘<em>e-commerce</em> in particolare ha spinto le aziende a investire maggiormente in sistemi di questo tipo che supportano lo smistamento di grandi volumi di beni di piccole dimensioni, con ordini multi-linea e sistemi di trasporto performanti. Generalmente il miglioramento della produttività sarà raggiunto grazie all’utilizzo di robot, che assolvono un numero sempre maggiore di funzioni che vanno dallo scarico alla raccolta delle merci, fino all’imballaggio e alla spedizione delle stesse. Non basterà più, dunque, avere degli asset in posizioni strategiche. Quello che cambierà sono le caratteristiche stesse dei magazzini, che si modificheranno nel lungo periodo, in base a nuove necessità derivanti da un utilizzo sempre più importante dei robot nella logistica. Ad esempio, i magazzini si svilupperanno in altezza anziché in larghezza, occupando meno suolo. I piani mezzanini diventeranno fondamentali per supportare i sistemi automatizzati e i robot. Inoltre, le caratteristiche dei pavimenti dei magazzini dovranno essere migliorate per sopportare carichi maggiori e uniformi. Come si utilizzano robot e automazioni negli ambienti e nei processi della logistica? Oltre agli esempi approfonditi nelle pagine precedenti, dal mercato arrivano continue novità, che hanno come protagonisti anche i <em>player</em> più consolidati della movimentazione interna e delle applicazioni logistiche. Cominciamo la serie delle novità applicative con un’applicazione di <em>picking</em> robotizzato basata su robot semoventi Toru di Magazino, implementati presso un importante magazzino Zalando in Germania. I due robot logistici Toru sono stati testati per otto mesi presso il centro distribuzione di Erfurt: ora l’azienda sta passando alla modalità pilota trasferendo i robot al magazzino di Lahr dove saranno utilizzati in attività operative quali l’elaborazione degli ordini reali dei clienti. «Dopo essere stati testati in svariate operazioni di prelievo e smistamento, i robot Toru si sono dimostrati sistematicamente affidabili in ambito logistico e ora sono pronti a entrare in azione nel nostro centro di distribuzione di Lahr», dichiara Cari-Friedrich zu Knyphausen, responsabile dello sviluppo logistico di Zalando. «Stiamo testando tecnologie che possano sostituire il personale nelle attività fisicamente più impegnative o monotone. I robot Toru sollevano i nostri collaboratori da mansioni non ergonomiche, come piegarsi verso il basso o allungarsi per prelevare i prodotti dagli scaffali più in alto o più in basso. Non si tratta di una transizione completa verso l’automazione: la nostra strategia consiste piuttosto nel promuovere un’efficace collaborazione tra le persone e la tecnologia». La caratteristica distintiva di queste soluzioni è la capacità di individuare e prelevare singole scatole di scarpe. Questo elemento li differenzia dalla maggior parte di altri sistemi robotizzati, che spesso riescono a spostare interi pallet o imballi, ma non sono in grado di prelevare prodotti specifici. Zalando aveva precedentemente concordato con Magazino, la start-up che ha sviluppato Toru, i parametri per i quali sarebbe valsa la pena utilizzare i robot: da un lato la gestione dei prodotti (ossia scatole di scarpe) senza errori e dall’altro il numero di scatole prelevate in rapporto al tempo di inattività dei robot. All’inizio i robot restavano fermi per periodi più lunghi durante lo svolgimento delle operazioni, per errori di rilevamento o a causa dei tempi di elaborazione. Riducendo queste pause, è stato possibile aumentare in maniera considerevole il numero di prelievi orari. A Erfurt era stata creata un’area di collaudo dedicata con determinati requisiti tecnici, in modo che i robot non interferissero con le attività quotidiane. Oggi, grazie ai progressi nell’hardware e nei relativi algoritmi, i robot hanno maggiori competenze rispetto a quelle che possedevano quando sono stati avviati i test e sono pronti per l’impiego nel centro di distribuzione di Lahr che dispone dello spazio necessario per l’impiego e per le stazioni di trasferimento e ricarica. La differenza tra l’operatività effettiva e quella in fase di collaudo consiste nel fatto che ora i robot gestiranno veri ordini trasmessi dai clienti e lavoreranno a fianco dei dipendenti del centro di distribuzione. Tornando in un contesto di automazione “classica” possiamo citare il nuovo hub di Poste Italiane, recentemente inaugurato presso l’Interporto di Bologna, alla presenza del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Questo sito di eccellenza, dotato di triplice impianto di automazione per colli di diverse misure, è stato presentato al pubblico nel mese di luglio, nel corso di una cerimonia affollata e solenne, nella quale sono state pronunciate parole di ottimismo e di speranza per il futuro, soprattutto da parte del presidente della repubblica, anch’egli visibilmente impressionato dall’importanza del progetto realizzato da Poste Italiane. Un progetto che sostanzialmente stabilisce un ponte fra passato e futuro, dimostrando da parte di Poste Italiane la capacità di coniugare la sua competenza tradizionale con una spiccata volontà di innovazione e l’intenzione di cogliere le opportunità offerte dai nuovi business, principalmente il commercio online. Il centro logistico è realizzato con tecnologie alTavanguardia e ispirato ai principi di sostenibilità ambientale promossi da Poste Italiane. Sulla copertura dell’impianto sono stati installati pannelli fotovoltaici che coprono una superficie di 5.500 metri quadrati e generano una quantità di elettricità superiore al fabbisogno energetico diurno, riducendo di 225 tonnellate le emissioni annue di CO2. La struttura ha ottenuto il livello “Gold” per la certificazione LEED, la certificazione energetica e di sostenibilità più diffusa al mondo. Dedicato al business e-commerce e corriere espresso, il nuovo sito è ad oggi il più grande di questo genere in Italia. È dotato di sistema automatico di nuova generazione per lo smistamento ed è capace di lavorare ogni giorno 250 mila pacchi, anche di dimensioni extra-large. La struttura è stata costruita all’Interporto di Bologna su una superficie totale di 75 mila metri quadrati (di cui 23.600 mila al coperto) con un investimento complessivo di 50 milioni di euro tra costi di fabbricato e dotazioni tecnologiche. Nell’impianto lavorano ogni giorno complessivamente 600 persone; sono presenti 182 posizioni di carico con attracco diretto sui mezzi per permettere di caricare immediatamente i pacchi sull’automezzo a monte e a valle del processo di smistamento. Il sistema di <em>sorting</em> è costituito da tre impianti che suddividono automaticamente i pacchi per destinazione e peso/volume su 544 uscite, consentendo la gestione sia di buste e piccoli pacchi, sia dei colli <em>extra-large</em>, per una capacità complessiva di 34.000 pezzi all’ora. Per la costruzione dell’hub sono stati necessari circa 17 mesi, con l’impiego di 340 persone per oltre 140.000 ore di lavoro, stesi 63 km di cavi, 35.000 metri quadrati di pavimentazione in asfalto e utilizzate 295 tonnellate di acciaio. In totale, l’impianto gestisce 250.000 colli al giorno, di cui 160.000 di piccole dimensioni e 90.000 di medie e grandi dimensioni; numeri che lo rendono parte fondamentale della dorsale di smistamento di Poste Italiane, insieme ai centri di Piacenza, Roma e Milano. I quattro hub sono collegati alle filiali e ai centri di recapito distribuiti sul territorio italiano, per la gestione operativa dei pacchi che verranno poi consegnati dalla rete dei portalettere e dei corrieri.Tornando alla logistica per l’industria, una soluzione che si distingue per originalità è quella vista presso Sodalis, prima realtà italiana nel <em>beauty</em> e igiene personale, con diversi marchi acquisiti negli anni – l’ultimo è Deborah, a fine 2018. Si tratta del sistema automatico di magazzino unito al robot stratificatore, visto insieme a Christian Giandolini, Logistic &amp; Customer Service Manager di Sodalis Group. Con oltre una ventina di <em>brand</em> diversi e fatturato di oltre cinquecento milioni di euro, Sodalis ha una presenza internazionale grazie anche alle filiali in Spagna, Portogallo, Francia, Russia e Cina. La produzione di Sodalis è tutta italiana, per la gran parte anche a servizio dell’estero, e per oltre il 65% realizzata presso lo stabilimento di Lodi Vecchio, dove risiedono anche il laboratorio, la ricerca&amp;sviluppo e la competenza sulle formule. Fanno eccezione alcune linee di prodotto, come, ad esempio aerosol, prodotti contenenti alcool, insetticidi e disgorganti. Anche i prodotti Bionike hanno mantenuto la propria sede produttiva a Lainate e il servizio logistico terziarizzato presso il partner Difarco. Per tutti gli altri prodotti, Sodalis gestisce internamente il servizio logistico, con un polo logistico di sua proprietà sito a Borgo S. Giovanni (Lodi), a circa 10 km dalla sede produttiva. Qui viene concentrato tutto il prodotto finito, per essere rilanciato ai clienti in Italia, ai distributori e alle filiali estere. Questo sito logistico è composto da due moduli tradizionali da 8000 mq, più uno di circa 9000 mq completamente automatizzato. Il magazzino prodotti finiti ha una capacità totale di 56mila bancali, 42mila dei quali gestiti nell’impianto automatico (135 metri di lunghezza, sei trasloelevatori, 14 livelli di stoccaggio in doppia profondità). Il progetto nasce dalla collaborazione con Stocklin per la costruzione dell’impianto vero e proprio e Beta 80, che fornisce il software per la gestione dei flussi di magazzino (WMS Stockager). Adiacente all’impianto automatico vi è anche il sistema robotizzato che effettua la stratificazione dei pallet, sviluppato dall’azienda Smartlog, in collaborazione con diversi fornitori di robotica e movimentazione, oltre al supporto di Beta80 per l’integrazione software generale. Sodalis lavora prevalentemente su pallet, per il 95% dei prodotti in entrata e il 70% dei prodotti in uscita. Il prodotto che entra viene indirizzato, previo controllo, al magazzino automatico, che gestisce le classi di rotazione. Da qui, può uscire ancora nella stessa versione con cui è entrato, oppure inviato al robot stratificatore che riassembla strati e colli in nuovi <em>pallet</em> misti. Come funziona? In pratica, i bancali escono dall’impianto automatico e si dirigono verso il robot, che li suddivide in strati, indipendentemente dagli ordini che deve evadere; o meglio, il robot stratifica tutto il <em>pallet</em> anche se l’ordine effettivamente avanzato richiede uno strato solo. Essendo infatti tutti prodotti di classi di rotazione alte, è molto probabile che negli ordini successivi si richiedano ancora gli stessi strati. In ogni caso, l’impianto tiene a disposizione gli strati non utilizzati presso un <em>buffer</em> apposito per un periodo limitato, settabile a sistema; in seguito, se non richiesti, li ricompone in un nuovo <em>pallet</em>. Tutti i <em>pallet</em> in uscita, poi, vengono fasciati e rietichettati in automatico – con etichetta SSCC per la spedizione – e un operatore provvede a porli nella baia di carico, o meglio ancora direttamente sul camion. Questo è praticamente l’unico punto di contatto fra operatori e <em>pallet</em>, insieme all’ingresso, per circa l’85% dei prodotti Sodalis. Anche per questo gli indicatori di performance sono molto positivi: inversioni di prodotto praticamente zero, mancati carichi altrettanto, possibilità di errore umano limitata ad un 15% di volumi, gestiti in modo tradizionale, dove comunque sussistono altre modalità di controllo, ad esempio di peso e dimensioni. Altra applicazione rilevante è quella realizzata da Knapp per Migros Lucerna: una nuova infrastnittura di magazzino basata su una soluzione ad alto grado di automazione per il settore alimentare. Migros Lucerna è il principale datore di lavoro privato della Svizzera centrale, con oltre 6.000 dipendenti e un fatturato annuo di 1,46 miliardi di franchi svizzeri. La cooperativa gestisce 55 supermercati e ipermercati, 5 outlet, 9 partner VOI Migros (piccoli esercizi di quartiere facenti capo alle cooperative Migros Aare, Lucerna e Zurigo), oltre 20 centri di distribuzione specializzata, 21 strutture di ristorazione, 3 Scuole Club, oltre a centri sportivi, centri fitness e campi da golf. I punti vendita vengono riforniti da una a tre volte al giorno o sei volte alla settimana con prodotti freschi (latticini, carne e insaccati, frutta e verdura). Il programma di espansione pianificato dall’azienda, da realizzarsi entro il 2025, renderà obsoleto l’attuale magazzino di Dierikon, già oggi al limite delle proprie capacità. Si è puntato quindi a implementare una soluzione competitiva ad elevato grado di automazione. Sulla base della sua pluriennale esperienza, Knapp ha potuto proporre a Migros Lucerna la soluzione su misura per il comparto frutta e verdura.Tra l’altro lo stesso impianto – la soluzione Fast Picking – è utilizzato da diversi anni presso un’altra cooperativa del gruppo, Migros Zurigo. «L’attuale impianto semiautomatico non riesce più a gestire le confezioni trattate. Dobbiamo perciò affidarci sempre più spesso all’allestimento manuale» spiega Arthur Blaettler,<em> project manager</em> per la logistica di Migros Lucerna. «Grazie alla soluzione di Knapp saremo in grado di soddisfare in modo quasi completamente automatico le speciali esigenze dell’area dei cartonaggi». Con la soluzione Fast Picking, Knapp offre il sistema ideale per un prelievo completamente automatico ad alto rendimento. Presso la sede di Dierikon saranno così possibili la depallettizzazione automatica di oltre il 90% di tutti i prodotti freschi, il deposito temporaneo nel sistema di stoccaggio e prelievo OSR Shuttle e la pallettizzazione in base alle richieste delle filiali. Le aree del magazzino verranno collegate da efficienti sistemi di trasporto per pallet e per contenitori. La messa in funzione della soluzione è prevista per l’inizio del 2021. Tornando sul fronte del fine linea, è firmato Savoye un progetto di ammodernamento delle linee di packaging automatiche realizzato presso Office Distribution e GDN Logistica, aziende del Gruppo GDN.Dopo oltre dieci anni dall’installazione della prima linea di <em>packaging</em> automatica nel centro distributivo di San Cipriano Po (Pavia), per far fronte alla crescita dei volumi e all’aumento del livello di servizio per i propri clienti, GDN Logistica ha deciso di affidare a Savoye il progetto di revamping delle due attuali linee di <em>packaging</em>. «Questo intervento, come altri in cantiere, rappresenta il nostro sforzo continuo per dare al termine “livello di servizio”, termine oggi abusato e spesso banalizzato, un contenuto al passo con le aspettative del mercato di oggi» dichiara Andrea Ghidini, AD di Office Distribution. Un valore importante per Office Distribution S.p.A., che distribuisce sul mercato italiano prodotti per ufficio secondo l’accezione più moderna della categoria, che va da prodotti tradizionali di cancelleria a categorie quali l’igiene, la sicurezza, il catering, l’arredo e qualsiasi altro prodotto possa soddisfare esigenze dell’ambiente di lavoro, con una costante attenzione rivolta alla gestione di tutte le novità che il mercato propone. Con ventimila prodotti a catalogo, OD è in grado di servire i propri clienti in tutto il territorio nazionale con spedizioni effettuate nell’arco di 24/48 ore.II progetto prevede l’inserimento di due innovative macchine coperchiatrici Intelis Jivaro, la cui caratteristica principale è quella di ridurre in maniera completamente automatica l’altezza della scatola, adattandone quindi il formato al materiale contenuto. Ciò rappresenta una decisa svolta nella qualità e nel livello di servizio che GDN Logistica, principale fornitore di Office Distribution, sarà in grado di fornire ai clienti di OD. Robotica e automazione sono da tempo alleate per la qualità e la velocità dei processi produttivi. A tal fine, K.L.A.IN.robotics ha supportato N.VAEP nella selezione di due robot Scara HS455 Denso, per la realizzazione di un’isola robotizzata completamente autonoma e con un controllo della qualità al 100%. L’applicazione è stata progettata e sviluppata per una nota azienda specializzata nella componentistica per trasmissioni meccaniche e oleodinamiche. Oggi questa azienda dispone di un’isola robotizzata, coerente con i criteri di Industry 4.0, in grado di snellire i processi di assemblaggio; il sistema infatti è in grado di gestire in modo completamente autonomo la produzione e il montaggio di raccordi oleodinamici per basse/medie e alte pressioni. Il funzionamento dell’isola robotica prevede, come prima fase, il posizionamento di un cassone di pezzi grezzi da parte dell’operatore nella zona di carico, dove è situata la porta di accesso. Qui, tramite un sistema magnetico a tre assi vengono prelevati i raccordi e trasportati nel vibratore circolare che, abbinato a un vibratore lineare, li singolarizza facendoli cadere sul nastro trasportatore della visione guida robot. Una volta che i raccordi arrivano davanti alla telecamera, il software riconosce la posizione e la trasmette al robot, che va successivamente ad effettuare la presa. Sfruttando la massima velocità e accelerazione del modello 4 assi Scara HS455 Denso, fornito da K.L.A.IN.robotics, il pezzo viene trasportato sotto una seconda telecamera, che verifica la presenza di un’eventuale ostruzione all’interno del foro principale. In caso di esito positivo, il <em>robot</em> effettua il carico finale del raccordo su una tavola rotante a quattro posizioni, infilandolo all’interno di un perno. Una volta effettuata la rotazione, l’unità n° 2 effettua il controllo dimensionale del pezzo con un sistema ottico, mentre l’unita n° 3 dopo aver singolarizzato gli <em>o-ring</em>, tramite gli appositi vibratori circolari e lineari, li assembla con una particolare pinza nella sede del raccordo. A circa metà del percorso, l’unità n° 4, sempre attraverso una telecamera, verifica il perfetto assemblaggio degli <em>o-ring</em> per poi, se montati correttamente, trasferirli con un asse motorizzato su una seconda tavola rotante dove sarà effettuato l’assemblaggio del dado da parte della stazione n° 5. Dopo essere stato anch’esso singolarizzato, il dado viene monitorato da due telecamere che verificano la presenza del filetto, la conformità del fondo e l’ovalizzazione del foro centrale. Nella stazione n° 6, il secondo <em>robot</em> acquistato da K.L.A.IN.robotics, identico al primo, sfrutta lo stesso concetto di singolarizzazione e, dopo aver ricevuto come input le coordinate di posizione dal software di visione, preleva il plastic ring di tenuta del dado dal nastro trasportatore, caricandolo su un’apposita pinza. Inoltre, attraverso cilindri pneumatici viene effettuato l’assemblaggio dei<em> plastic ring</em> nell’opportuna sede di raccordo e successivamente un’altra telecamera ne controlla l’esatto posizionamento. Infine, la stazione n° 7 effettua lo scarico del pezzo finito e in base agli esiti precedentemente ottenuti lo rilascia nello scivolo dei raccordi terminati oppure in quello degli scarti. Come ultima attività, l’operatore dovrà provvedere a scaricare le scatole dal nastro trasportatore situato a fianco della macchina. La zona di scansione di questi dispositivi è verticale e si estende dalle bottiglie al bancone di servizio. Nel momento in cui una persona oltrepassa con la propria mano l’area di sicurezza protetta dal fascio luminoso, i <em>cobot</em> interrompono ogni operazione, per poi riprenderla quando il corpo estraneo esce al di fuori del campo di protezione impostato. In questo modo non c’è alcun rischio per il cliente di venire colpito dal braccio robotico in funzione. Sempre per quanto riguarda la sicurezza è stato installato anche un interruttore di sicurezza a transponder STR1 che assicura che i portelloni di carico degli ingredienti posizionati alle spalle dei <em>robot</em> siano sempre chiusi durante l’operatività di Toni. Vi sono infine le fotocellule W2 Slim e WL16G; la prima verifica che il bicchiere sia effettivamente presente nella pinza; le quattro WL16G inserite tra le bottiglie controllano che i <em>cocktail</em> vengano correttamente posizionati nella zona di servizio. Non è un compito semplice, perché i cocktail possono cambiare colore, oppure possono cambiare i materiali e gli spessori dei bicchieri utilizzati; le fotocellule scelte sono state progettate specificatamente per superfici trasparenti e possono rilevare senza errori oggetti altamente trasparenti, semi-trasparenti, trasparenti, opachi e riflettenti, filtrando eventuali disturbi derivanti da abbagliamenti e riflessi, problemi piuttosto frequenti quando si lavora coi liquidi all’aria aperta. Come <em>performance</em>, Toni prepara fino a 80 drink all’ora.Passando poi al ping pong, all’ultima edizione di SPS Italia 2019 Omron ha presentato, per la prima volta in Italia, Forpheus, il primo <em>robot</em> al mondo dotato di intelligenza artificiale e in grado di allenare a giocare a ping-pong, e il concetto di “innovativeAutomation!” il nuovo approccio di Omron per linee di produzione flessibili del futuro. Fra gli awersari del robot anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in visita alla fiera. Forpheus, che nasce dalle tecnologie chiave di Omron, Sensing &amp; Contrai + Think, mostra come le macchine intelligenti possono imparare dalle interazioni umane e contribuire a sostenere il potenziale umano. Questa quinta generazione dispone di una gamma più ampia di movimenti, di maggiori abilità di previsione dei comportamenti umani, di rilevamento delle oscillazioni della pallina e di addestramento personalizzato basato sull’IA. Forpheus è la dimostrazione di come le macchine intelligenti possono imparare dalle interazioni con gli esseri umani e contribuire allo sviluppo e al supporto del potenziale umano. Allo Stand Omron è stato anche possibile toccare con mano l’innovativa linea di Flexible Production e osservare l’intero processo di produzione: dall’inserimento dell’ordine fino all’assemblaggio, all’ispezione e alla consegna, compreso il processo di Bin Picking che associa un robot collaborativo Omron TM, un robot mobile LD e la visione 3D. Lasciamo la conclusione, anche del nostro speciale, a Massimo Porta, General Manager di Omron: «L’automazione industriale è un processo del quale non dobbiamo avere paura, anzi, bisogna comprenderlo e capire che il lavoro umano e quello della macchina possono integrarsi e potenziarsi a vicenda, esattamente come avviene nell’allenamento a ping-pong con Forpheus. L’Italia non può rinunciare all’innovazione industriale».&nbsp;<em>Tratto da Logistica Management</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5468</guid>
                        <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 05:49:46 +0200</pubDate>
                        <title>La logistica cresce e diventa &quot;matura&quot; (come asset class)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-logistica-cresce-e-diventa-matura-come-asset-class</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Canoni in consolidamento, con leggeri rialzi, rendimenti in contrazione, ma ancora attrattivi rispetto ad altri mercati, e investitori decisi a puntare sull'Italia, che faticano però a trovare il prodotto giusto. È questa in sintesi la fotografia della logistica italiana, al centro di un workshop organizzato dallo studio legale <strong>Nctm</strong> a Milano insieme al Sole 24 Ore. «Una delle asset class, oggi, senz'altro più interessanti" secondo <strong>Luigi Croce</strong>, a capo del team Real estate di Nctm. Lo stock logistico italiano (di tipo 3pl) è arrivato a 27,6 milioni di mq e si prevede che nel corso del 2020 se ne aggiungerà un altro milione e mezzo, secondo la ricerca su "Passato, presente e futuro della logistica" presentato in anteprima da World Capital, operatore con 670.000 mq gestiti e 230 milioni di transazioni veicolate nel biennio 2018-2019. «Parliamo di un settore che si sta evolvendo. Anche solo nel decennio scorso, il magazzino era poco più che una scatola. Oggi questo contenitore deve essere accessoriato, grande, con un'altezza di almeno 12 metri e con il 17% delle richieste che ormai superano i 15.000 mq. E già si guarda a come rendere gli edifici energeticamente efficienti, capaci all'occorrenza di trasformarsi se in futuro l'utilizzatore dovesse cambiare» ha detto Lucia Dattola, analista di World Capital. A livello di scambi, il settore nel 2019 dovrebbe restare sui volumi del 2018, intorno al miliardo di euro. I canoni, anche se inferiori in certi casi del 15-20% rispetto ai picchi del 2007, sono in leggera ripresa e oggi si assestano in media intorno ai 52,7 euro al mq annuo al Nord, 51,8 al Centro, 45,4 nel Sud e Isole, con marcate differenze a seconda dell'area metropolitana, visto che Milano Genova e Bologna arrivano anche intorno ai 60 euro nella fascia più alta della forchetta, Roma e Napoli si fermano a 54. Interessante la dinamica dei rendimenti, «che nel periodo 2015-2017 hanno continuato a contrarsi» ha spiegato Dattola. Secondo World Capital, oggi nelle migliori condizioni (nuove costruzioni in prime location) si aggirano tra il 6 e il 7,8% lordi. «Un valore che, seppure in ribasso rispetto al passato, significa ancora un premio dell'1,3%/1,8% rispetto a mercati più maturi» ha suggerito Elena Di Biase, Head of logistics capital markets di Jones Lang LaSalle.<img class="alignnone size-medium wp-image-13717 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-18-alle-11.48.31-253x300.png" alt>Altri segnali di buona salute: cala il tasso di sconto, con il 61% delle transazioni che si chiude con un ribasso compreso entro il 10%; trattative più veloci, con un terzo delle operazioni chiuso nel giro di 8 mesi e la metà entro l'anno. Dove ci svilupperemo? Nel prossimo triennio, il panel di operatori interpellato da World Capital indica la Lombardia nel 42% dei casi, Emilia Romagna al 28,6%, Veneto con il 14%. Nell'80% dei casi si tratterà di capannoni last mile non oltre i 10 km dalla città, con in testa i settori trainanti alimentare ed elettronica. «Il momento è favorevole, non c'è rischio bolla, ma un processo di consolidamento. Il lavoro quotidiano sarà mediare tra le esigenze degli investitori e di chi quegli spazi deve usarli» ha commentato Alessandro Petruzzi, responsabile Industrial &amp; Logistics di Cbre in Italia. «I primi, provenienti soprattutto dall'estero, guardano al prezzo, al rendimento e sono ancora poco coraggiosi, nel prendere in considerazione ad esempio altre location, come il Sud. I secondi, invece, seguendo i cambiamenti del mondo del lavoro, chiedono tante amenities che riguardano il benessere dei lavoratori, non solo il parcheggio, ma anche una sala per le pause, una palestra, elementi che concorrono anche questi a reperire la giusta manodopera. Chi investe deve comprendere che questi aspetti non sono costi, ma comportano un aumento del valore al metro quadrato».&nbsp;<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/la-logistica-cresce-e-diventa-matura-come-asset-class-ACtIFiX" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Ilsole24ore.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5470</guid>
                        <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 04:34:34 +0200</pubDate>
                        <title>Capannoni per la logistica, come cambieranno e dove verranno costruiti quelli nuovi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/capannoni-per-la-logistica-come-cambieranno-e-dove-verranno-costruiti-quelli-nuovi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>A chiederlo agli operatori del settore è stata un'indagine commissionata dai responsabili di World Capital.</em>Strutture, tecnologie, formazione: su cosa sono più propensi a investire gli operatori logistici per lo sviluppo della loro attività? A chiederlo agli operatori del settore è stata un'indagine commissionata dai responsabili di World Capital società italiana di consulenza e intermediazione immobiliare, i cui risultati sono stati presentati in occasione del convegno "Logistica, settore ancora in crescita o in consolidamento?", organizzato da Nctm studio legale in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Un'indagine che ha rivelato come la maggior parte degli operatori (34 per cento ) punterebbe sull'automazione del lavoro, riammodernando (nel 25, per cento dei casi) capannone, mentre il 23,4 per cento, sceglierebbe la formazione e il 17 per cento gli impianti.<img class="size-medium wp-image-13722 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/07/Schermata-2019-07-18-alle-11.52.19-159x300.png" alt>Per quanto riguarda invece un&nbsp;aspetto più strettamente "immobiliare", ovvero la dimensione dei capannoni, oltre la metà degli intervistati (il 54,3 per cento) ha indicato come "ideale" una soluzione fra i 10mila e 30mila metri quadrati, con particolare attenzione all'altezza indicata, nel 48,6 per cento dei casi, tra i 10 e 12 metri", come ha riassunto Lucia Dattola, del dipartimento di ricerca di World Capital, protagonista dell'incontro insieme con <strong>Luigi Croce</strong>, <strong>Rosemarie Serrato</strong> e <strong>Christian Mocellin</strong>, partner di <strong>Nctm</strong> studio legale; Alessandro Petruzzi di Cbre Italy; Paola Ricciardi di Duff &amp; Phelps Reag Spa; Filippo Carbonari, direttore Real estate di Adr; Elena Di Biase di JLL; Eric Véron di Vailog Srl; Roberto Piterà di Gazeley Jean-Fleury Garel, di Confluence Srl. La ricerca ha infine fatto emergere che nei prossimi tre anni la Lombardia registrerà il maggiore sviluppo nella logistica (per il 42,9 per cento degli intervistati), seguita da Emilia-Romagna (28,6 per cento) e Veneto (14,3 per cento) con i&nbsp;capannoni per l'ultimo miglio che per l'80 per cento degli intervistati saranno posizionati tra uno e dieci chilometri dalla città servita".&nbsp;<a href="https://www.transportonline.com/notizia_46854_Capannoni-per-la-logistica,-come-cambieranno-e-dove-verranno-costruiti-quelli-nuovi.html" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Tratto da Trasportonline.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5509</guid>
                        <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 04:11:28 +0200</pubDate>
                        <title>Si apre la consultazione online sul “nuovo” PGT del Comune di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pgt-comune-di-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato on-line sul sito del Comune di Milano (www.pgt.comune.milano.it) il Piano di governo del territorio (PGT) adottato dal Consiglio comunale il 5 marzo scorso. Il 15 maggio è partito l'avviso di adozione del PGT Milano 2030 e dal 15 giugno sarà possibile presentare le osservazioni attraverso un apposito servizio online.a cura di Rosemarie Serrato, partner Nctm Studio LegaleLo scorso 5 marzo, il Consiglio Comunale di Milano ha adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (più brevemente il “PGT”). Il PGT adottato sarà depositato presso la segreteria comunale per 30 giorni, al fine di consentire ai cittadini (più precisamente a chiunque ne abbia interesse) di presentare osservazioni nei successivi 30 giorni. “Cittadini, associazioni, stakeholder, municipi e chiunque voglia dare il proprio contributo alla visione di Milano 2030”, “si legge in una nota dell’Amministrazione – potranno consultare tutta la documentazione del Piano in vista dell’apertura della fase di osservazioni prevista tra il 15 giugno e il 15 luglio 2019”.Il Comune valuterà le osservazioni, eventualmente apportando modifiche al piano adottato, e approverà il nuovo Piano di Governo del Territorio. Una volta approvato, il nuovo PGT diverrà efficace a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.Fino a quel momento, trovano applicazione le cosiddette “misure di salvaguardia”: in sostanza - fino all’approvazione del nuovo PGT - coesistono sia il PGT vigente sia quello adottato, ragione per cui sono ammessi solo gli interventi conformi a entrambi gli strumenti urbanistici. Il PGT adottato è rivolto a dare una direzione allo sviluppo di Milano verso il 2030, come ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Maran, con importanti novità per quanto riguarda la rigenerazione urbana, il recupero o la trasformazione degli edifici, l’abbattimento degli edifici abbandonati.Ma vediamo un poco più nel dettaglio alcune delle novità del nuovo PGT.</p><h1>La conversione degli edifici industriali</h1>Il nuovo PGT consente l’integrale recupero della Superficie Lorda degli edifici a destinazione industriale anche in caso di mutamento di destinazione d’uso. Inoltre, per il passaggio dalla destinazione produttiva alla destinazione direzionale non sono dovuti standard urbanistici.<h1>Gli edifici abbandonati</h1>Il nuovo PGT definisce attività di pubblica utilità ed interesse generale il recupero di edifici degradati e stabilisce regole molto severe per il loro recupero. Gli edifici degradati (per tali intendendosi gli edifici dismessi da più di due anni e che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana) sono individuati dal Comune.I proprietari possono richiedere di recuperare l’immobile, fermo restando che i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dall’individuazione dello stesso come degradato.In alternativa, vi è l’obbligo di demolizione. Se l’edificio degradato è demolito su iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la Superficie Lorda esistente.In caso di mancata demolizione da parte della proprietà è riconosciuta la Superficie Lorda esistente ma solo fino all’indice di edificabilità territoriale unico (pari a 0,35 mq/mq).É importante sottolineare che il Comune si riserva il potere sostitutivo di demolire l’edificio degradato. Le relative spese sostenute dovranno essere rimborsate dalla proprietà.<h1>Le grandi funzioni urbane</h1>Sono poi previste sei aree destinate alla localizzazione di rilevanti funzioni per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonchè per funzioni, anche private, aventi carattere strategico. Si tratta di San Siro, Goccia, Piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino. Nelle aree di San Siro-Trotto, Porto di Mare e Ronchetto sarà possibile insediare anche grandi strutture di vendita.<h1>Commercio</h1>Il PGT pone attenzione al piccolo commercio. Gli esercizi di vicinato (quelli con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati) non sono computati nella Superficie Lorda negli ambiti di rigenerazione e nei nuclei storici esterni e negli spazi a vocazione pedonale.Le grandi strutture di vendita sono consentite nei nodi di Interscambio (a dire Comasina, Bovisa, Stephenson, Cascina Gobba, Centrale, Garibaldi, San Donato, Rogoredo, Famagosta, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, oltre che nelle aree per Grandi Funzioni Urbane di San Siro-Trotto, Porto di Mare e Ronchetto.<h1>I servizi pubblici innovativi</h1>Il PGT prevede che gli spazi destinati a servizi – da convenzionare con il Comune – non siano computati nella Superficie Lorda.Si tratta di una previsione in continuità con il piano precedente. Ma la novità è che sono considerati servizi (sempre se convenzionati con il Comune), tra gli altri, spazi per Incubatori e acceleratori d'impresa, coworking e laboratori e spazi per l'innovazione nonché immobili dedicati allo student housing.<h1>Gli emendamenti approvati</h1>Tra gli emendamenti approvati in sede di adozione del PGT, vi è la previsione secondo cui almeno il 50% dei proventi relativi agli oneri di urbanizzazione e alle monetizzazioni derivanti da interventi urbanistici in centro debbano essere destinati ad altre zone.Inoltre è stato dichiarato l’obiettivo di piantumare due alberi ogni nuovo posto auto realizzato, evidenziata la necessità di indire concorsi o strumenti analoghi per i progetti di rigenerazione delle piazze e dei nodi di interscambio.É stato anche deliberato l’aumento della quota di edilizia residenziale sociale negli interventi di oltre 10.000 mq di superficie, prevedendo un indice di 0,40 mq/mq (rispetto allo 0,35 del PGT vigente) suddiviso in almeno 0,20 mq/mq per locazione, al massimo 0,20 mq/mq in vendita e obbligo dello 0,05 mq/mq di edilizia residenziale pubblica in presenza di finanziamenti pubblici.&nbsp;<em>Tratto da</em><a href="http://www.icpmag.it/energia-e-ambiente/item/1381-si-apre-la-consultazione-online-sul-nuovo-pgt-del-comune-di-milano" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em> ICP</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5525</guid>
                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 10:58:58 +0200</pubDate>
                        <title>La finanza domina il real estate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-finanza-domina-il-real-estate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un tempo il focus era l'investimento immobiliare in sé e per sé; oggi ogni acquisizione è concepita come un progetto e accompagnata da uno sguardo più ampio che analizza le prospettive di sviluppo economico e urbanistico del luogo e arriva alla gestione del bene messo a reddito, passando per la scelta del partner finanziario (o la creazione di uno strumento ex novo) e la due diligence.La sfera di competenza del real estate, a conti fatti, è lievitata ben oltre il concetto di proprietà tout court e, di pari passo, è cresciuto il livello di complessità dell'assistenza legale in questo settore. Un'assistenza oggi multidisciplinare, con un orientamento sempre più internazionale. E che necessita di competenze iper specializzate, di rapidità ed efficienza.</p><h1><img class="wp-image-13004 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-16.31.09.png" alt width="325" height="237">Multidisciplinarità</h1>«Un avvocato che lavora nel settore immobiliare oggi deve capire la fiscalità e la finanza di base. La sfida, infatti, è strutturare un progetto solido anche dal lato fiscale e finanziario», spiega Olaf Schmidt, head of real estate international di Dia Piper, tra gli <a href="https://www.nctm.it/news/news-da-nctm/studi-legali-dellanno-2019-statista-e-il-sole-24-ore" target="_blank" rel="noreferrer">studi segnalati nell'indagine che Statista ha realizzato per il Sole 24 Ore</a>. Le parole di Schimdt fanno emergere la tendenza nel suo aspetto più concreto, quello della trasversalità delle competenze che "convivono" se non nel singolo soggetto, almeno nel team dedicato. «Quando un avvocato lavora all'acquisto di asset nel portafogli di Npl, magari occupandosi della due diligence sugli immobili dal punto di vista urbanistico e amministrativo, deve avere accanto a sé colleghi esperti di finanza strutturata», conferma Federico Barbàra, partner dello studio legale Santa Maria e responsabile della practice real estate. Che segnala: «Sta nascendo persino la specializzazione in locazioni di grandi immobili, per seguire i pre-contratti di affitto».<h1>Internazionalizzazione</h1>La complessità dei progetti dipende anche dal fatto che, oggi, le grosse operazioni, anche in Italia, coinvolgono soprattutto soggetti esteri. «Dai clienti stranieri arriva il 50% del nostro fatturato - dice Donato Silvano Lorusso, fondatore di Blblex - e la spinta decisiva al nostro sviluppo è arrivata proprio dalla Cina». Lo studio, fondato nel 2008, cinque anni fa ha stretto una partnership con una firm di Shenzen: «Attraverso di loro abbiamo intercettato capitali che si spostavano verso l'Europa e affiancato gli investitori cinesi anche in operazioni real estate. In futuro, complice il documento bilaterale sulla Via della Seta, ci saranno opportunità anche nelle infrastrutture», chiosa Lorusso.Relazionarsi con un investitore internazionale aggiunge complessità al lavoro degli studi legali, chiamati quasi a prendere per mano il cliente: «Gli stranieri hanno bisogno di assistenza a36o gradie su misura. Spesso cominciamo fornendo una serie di informazioni sullo sviluppo della città nella quale sono intenzionati a investire: il town planning, secondo noi, è uno strumento decisivo per cogliere le opportunità migliori», conferma <strong>Luigi Croce</strong>, partner e capo della divisione <em>real estate</em> dello studio legale <strong>Nctm</strong>. C'è poi chi, invece, fa il percorso inverso, accompagnando investitori italiani ( che rimangono attivi, specialmente gli "istituzionali": fondi, casse di previdenza, assicurazioni) oltre confine. È il caso di Dia Piper: «Abbiamo sedi in paesi strategici, un vantaggio compedtivo che ci permette, per esempio, di potercontaresuunteamdiioo avvocati in Lussemburgo, dove si creano i fondi immobiliari» dice Olaf Schmidt.<h1>Focus su Milano</h1>Dove investono e cosa vogliono i clienti, stranieri e non, quando si parla di real estate? Tutti gli studi intervistati convergono su una città: Milano. «È più vicina a Londra che al resto d'Italia perché è una città in cui si riescono a sviluppare progetti» dice Federico Barbàra dello studio Santa Maria.Se la competitività internazionale del capoluogo lombardo è in crescita,lo sguardo degli investitori potrebbe non fermarsi lì.Lo segnala Francesco Assegnati, con Roberto Brustia partner di Cba a capo del team di 20 avvocati che si occupa di real estate: «Prima eranoMilano e il Nord Est. Ora l'attività è nazionale; abbiamo appena concluso un investimento in un centro commerciale in Sicilia. Gli obiettivi stanno cambiando e il nostro compito è tenerci al passo». In futuro, secondo Assegnati, a fronte di uno scenario sempre più globalizzato, siverranno a creare partnership di studi in grado di gestire operazioni cross-border: «Non vedo competitor, ma alleati: costruire una divisione real estate da un giorno all'altro è impossibile. La nostra lavora insieme da 20 anni».&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em><em>Speciale “<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-05-10/studi-legali-dell-anno-2019-ricerca-sole-24-ore-statista-120602.shtml?uuid=AB442yuB" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Studi legali dell’anno 2019: la ricerca Sole 24 Ore-Statista</a>“</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5563</guid>
                        <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 05:44:00 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti di locazione - la Cassazione &quot;Sdogana il &lt;i&gt;triple net&lt;/i&gt;&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-di-locazione-la-cassazione-sdogana-il-triple-net</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 6882/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato l’orientamento per cui sono valide le clausole inserite nei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo che pongono a carico del conduttore il pagamento delle imposte e delle tasse relative all’immobile locato.Sul punto si contrapponevano due orientamenti giurisprudenziali: il primo (Cass. Civ., sez. I, 5 gennaio 1985, n. 5), per cui siffatte clausole sarebbero nulle per violazione di legge ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, cod. civ., in quanto contrastanti con l’articolo 53 della Costituzione, che porrebbe in capo al contribuente il divieto di riversare il pagamento degli oneri tributari su un soggetto diverso dal c.d. legittimato passivo; il secondo, maggioritario (Cass. Civ., S.U., 18 dicembre 1985, n. 6445), secondo cui tali clausole sarebbero invece valide purché dirette esclusivamente a riversare il peso dell’imposta su un soggetto diverso dal contribuente e non anche ad individuare un soggetto d’imposta passivo diverso rispetto al “percettore del reddito”.Ora, le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno chiarito una volta per tutte che la clausola di un contratto di locazione, che ribalta sul conduttore il pagamento delle imposte relative all’immobile locato, è valida in quanto la stessa non sposta in capo al conduttore l’onere di corresponsione di tali imposte, rimanendo il locatore unico obbligato verso il fisco, ma costituisce soltanto un’integrazione ed una diversa modulazione del canone di locazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:l.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a> o&nbsp;<a href="mailto:lorenzo.prandoni@advant-nctm.com">Lorenzo Prandoni.</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5581</guid>
                        <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 04:21:46 +0100</pubDate>
                        <title>Così &lt;i&gt;start up&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;big data&lt;/i&gt; innovano l&#039;immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosi-start-up-e-big-data-innovano-limmobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il Politecnico di Milano l'Italia è protagonista con molte nuove realtà come Sweetguest, Dove Vivo e ContractDistrict Applicazioni digitali e big data sono al centro del real estate: attirano investimenti e cambiano volto al mercato. L'Italia, per una volta, è pienamente nella partita, come testimonia l'osservatorio permanente Proptech Monitor del Politecnico di Milano, arrivato a catalogare 43 start up attive in questo segmento. «I big data e gli algoritmi che li analizzano sono determinanti a vari livelli» ha detto Stefano Bellintani, docente del Politecnico tra i responsabili dell'osservatorio, nel corso di un convegno su sharing economy e proptech organizzato a Milano dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. «Se pensiamo alla pianificazione urbana, ormai il concetto di smart city impone di utilizzare algoritmi e software sofisticati, non più le vecchie cartinetopografiche. Mentre in fatto di asset class che catturano investimenti, tra le più promettenti ci sono i data center, dove i dati sono fisicamente custoditi».<img class=" wp-image-12226 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-25-alle-11.15.07.png" alt width="483" height="586">Eppure è proprio nel comparto più tradizionale di tutti, il residenziale, che l'innovazione riesce ad ampliare la gamma dei servizi verso tutti gli attori della filiera, dagli utenti finali della compravendite a grandi e piccoli investitori, passando per agenti e società di property management. Solo nell'ultimo anno sono partite tre nuove iniziative di lending crowdfunding (Concrete, Trusters, Rendimento etico). Un franchising come Tecnocasa, grazie a una recente partnership con Whuis e Cerved, sta dotando i suoi affiliati di un tool che permette in pochi passaggi di misurare l'affidabilità di singoli e imprese, incrociando dati patrimoniali, finanziari e catastali. E altri operatori, ormai non più startup, grazie ai big data stanno modificandoil loro business.Un esempio è Sweetguest, che si occupa di gestione degli appartamenti per affitti brevi. «Ci siamo accorti che accumuliamo migliaia di dati interessanti provenienti dagli immobili in gestione e dall'interazione degli utenti con il sito. Una volta elaborati, possiamo delineare trend di crescita in determinati segmenti di mercato e zone geografiche che ci permettono di proporre operazioni interessanti a grandi investitori. Con questo sistema abbiamo già mosso la bellezza di 60 milioni di euro di investimenti, su uno stock immobiliare che inizieremo a gestire dal 2020» ha raccontato Rocco Lomazzi, fondatore di Sweetguest. Uno dei leader delle stanze in affitto, Dove Vivo, sta studiando una app per tenere in contatto la sua intera community, che va dagli ospiti ai proprietari degli immobili, fino agli amministratori di condominio. E in fatto di tecnologia applicata alla progettazione, Milano contract district hada poco sviluppato il progetto di micro-living More+Space. In pratica, offre soluzioni chiavi in mano per gli sviluppatori con cui allestire appartamenti fra 30 e 50 mq e aumentarne la superficie vivibile, grazie a soluzioni di arredo avanzate possibili solo grazie alla progettazione Bim. Per fare un esempio, sfruttando pareti mobili e arredi che si trasformano a seconda dell'ora della giornata, un monolocale da 30 mq di superficie ne offre in realtà 38 da sfruttare. «Il primo esempio concreto è già in fase di realizzazione, 60 unità in pieno centro a Milano, in zona Duomo» ha testimoniato Lorenzo Pascucci, ideatore di Milano ContractDistrict. «Insomma, ormai non si commercializzano solo immobili intesi come involcuri, ma un insieme di esperienze e servizi per incontrare l'esigenza del pubblico» ha sintetizzato <strong>Luigi Croce</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>. «C'è da sperare che il legislatore favorisca lo sviluppo di questo settoreancora caratterizzato da normative rigide o nebulose, se pensiamo ad esempio che la morosità dell'inquilino è regolata da una legge che risale al 1978 o che ogni Regione italiana possa definire diversamente lo student housing o regolare in modo autonomo l'affitto breve».&nbsp;<a href="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-fisco-immobiliare/2019-02-22/cosi-start-up-e-big-data-innovano-l-immobiliare-165805.php?uuid=AB8dWIXB&amp;" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5622</guid>
                        <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 09:06:17 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm con Università degli Studi di Milano per la nuova sede del campus universitario &lt;i&gt;“Science for citizens”&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-con-universita-degli-studi-di-milano-per-la-nuova-sede-del-campus-universitario-science-for-citizens</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale è stato selezionato per assistere l’Università degli Studi di Milano nel procedimento di gara e di sottoscrizione per l’affidamento del contratto di concessione relativo al Campus universitario, denominato “<em>Science for citizens</em>”, nell’ex sito espositivo di Expo Milano 2015.L’Università intende collocare nel nuovo Campus le attività didattiche e di ricerca dei dipartimenti di area scientifica localizzati a Città Studi, attraverso un procedimento di Project financing per l’affidamento di una specifica concessione di progettazione, costruzione e gestione.La spesa dell’investimento, pari a € 335 milioni ad eccezione del contributo pubblico di € 144 milioni, è interamente a carico dell’aggiudicatario della concessione; a titolo di corrispettivo sarà riconosciuto al concessionario il diritto di gestire l’intero complesso per la durata di 31 anni.Nctm assisterà l’Università con un team composto da <strong>Marco Monaco</strong>, <strong>Giuliano Berruti</strong>, <strong>Eugenio Siragusa</strong> e <strong>Carmine Morrone</strong>, coadiuvati da<strong> Franco Rossi</strong>, <strong>Rossella Vaiano</strong>, <strong>Matteo Morosetti</strong> ed <strong>Annabella Di Pasquo</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5628</guid>
                        <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 05:06:50 +0100</pubDate>
                        <title>La svolta di Milano, sarà più facile demolire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-svolta-di-milano-sara-piu-facile-demolire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Gli investitori in una tavola rotonda Sole24 Ore e <strong>Nctm</strong> fanno il punto sul futuro</h2><h3>Nel piano&nbsp;molte le scelte giudicate positive, ma ci vorrebbe più visione</h3>Riaprire i Navigli, realizzare nuove torri residenziali e per uffici, abbellire la città con più verde e dare una spinta allo sviluppo real estate in alcuni snodi periferici e in aree secondarie dove scheletri di immobili potranno essere abbattuti con maggiore facilità. Sono i punti cardine del Pgt di Milano, al momento in discussione e pronto per entrare in vigore il prossimo anno, documento di governo del territorio che prosegue nel solco tracciato dalle ultime amministrazioni.<img class=" wp-image-11512 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/12/20181214_Sole_Pgt-Milano.png" alt width="350" height="257">In una tavola rotonda organizzata da il Sole 24 Ore e dallo studio legale <strong>Nctm</strong> investitori e architetti hanno esaminato i molti punti di forza, e alcuni di debolezza, del documento che riassume la strategia del Comune per rendere il capoluogo lombardo sempre più internazionale.Come sarà Milano nel 2030? E soprattutto riuscirà a mantenere il ruolo di driver del real estate in Italia? Il Pgt punta a rendere più omogenee le aree cittadine, valorizzare le periferie, incentivare lademolizione di edifici abbandonati e configurare quella che sarà Milano nel futuro, più vivace e dinamica. Per fare questo, dice qualche investitore, bisognava puntare a un Pgt più visionario e coraggioso.Il parere dell'associazione di categoria Assoimmobiliare è positivo, con qualche dubbio. Soprattutto sugli indici di edificabilità che scendono se ci allontana dalla metropolitana.Le novità più rilevanti riguardano la conversione delle aree industriali, ma anche il futuro degli edifici abbandonati, l'housing sociale e soprattutto l'individuazione di sei aree dove stabilire grandi funzioni urbane. Queste ultime sono San Siro (circa 543mila mq), dove potrebbe arrivare un nuovo stadio, Bovisa-Goccia (354mila mq), Piazza d'Armi (424mila mq), Ronchetto (55mila mq), dove è previsto un nuovo polo ospedaliero nato dalla fusione delle strutture San Carlo e San Paolo, Porto di mare (quasi 178mila mq) e Rubattino (poco più di 300mila mq). In tutto 1,8 milioni di metri quadrati a cui dare una destinazione. Un progetto embrionale che gli operatori, a loro dire, avrebbero preferito vedere delineato più nel dettaglio.Anche la riqualificazione di nodi del trasporto pubblico è importante. «Vogliamo agire sulle piazze lungo il tragitto della linea 90-91, come piazzale Loreto, Maciachini, Lotto, Romolo, Corvetto, e sugli hub capolinea della metro - ha spiegato più volte l'assessore Piefrancesco Maran -. Vogliamo dirottare qui volumetrie direzionali importanti e abbiamo pensato a incentivi per gli investitori».Altro tema ostico, sempre per gli investitori (che non dimentichiamolo vorrebbero edificabilità illimitata), è la quota obbligatoria prevista del 35% di housing sociale per interventi con superficie superiore a 10mila mq con modifica di destinazione d'uso (nel caso di interventi che prevedano funzioni residenziali per almeno il 20% della superficie lorda). «Un obbligo che agli investitori non piace - dice <strong>Rosemarie Serrato</strong>, partner e responsabile Urbanistica di <strong>Nctm</strong> -, soprattutto quando gli interventi sono di lusso». Stesso parere negativo per gli oneri molto alti per le conversioni in centro di uffici in residenziale.La domanda che molti si pongono è se domani Milano saprà attirare ancora i capitali internazionali? Il real estate vive una fase di cautela, dovuta a motivi politici, ma anche alledimensioni del mercato stesso. «Viviamo una polarizzazione - dice Davide Dal Miglio di JLL - tra retail che è fuori dal radar, a parte le High street, e gli asset appetibili come la logistica e gli uffici a Milano». Di equity in giro ce ne è molta e si dirige dove ci sono regole chiare. «Milano è un contesto considerato europeo - dice Federico Faravelli di Axa -. Ci sono comunque una serie di fattori esterni che condizionano la situazione: Brexit, le elezioni in Europa, la fine del QE e che effetto avrà sui tassi». Meno positivo il team di Dea Capital, che considera sì l'Italia presente nel paniere europeo, ma secondaria. Anche se a onore del vero gli investitori internazionali definiscono il nostro un Paese "core" in una asset allocation europea. Ma se Milano vuole creare nuove centralità deve dare più flessibilità. «Milano è piccola e sconta questa dimensione» ricorda Enzo Albanese di Sigest. A questo si aggiunge che oggi mancano gli oggetti appetibili sul mercato. Ed è il motivo per cui gli investitori si sono spostati sul segmento value added.«Il Pgt così come è stato delineato ignora la forza dell'immagine - dice l'architetto Andreas Kipar -. Manca un piano dei grattacieli, una direzione obbligata per la crescita della città. Tutte le città per natura stanno crescendo, anche Milano segue il trend, ma non si sta attrezzando nella maniera adeguata». Le stime di crescita della popolazione nel Pgt sono, infatti, abbastanza conservative (da qui al 2030 secondo il Comune la popolazione resterà sotto 1,5 milioni).Al tempo stesso sono scomparsi i cosiddetti «Raggi verdi», contenuti nel Pgt precedenti e di cui tanto la riapertura dei Navigli quanto la green line sui binari dismessi sono una derivazione. Si è preferito puntare sull'apertura di piccoli parchi in città.&nbsp;<em>Tratto da<a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5701</guid>
                        <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 14:00:17 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm ha assistito AXA IM – Real Assets e Pradera nell’acquisizione del Centro Commerciale 8 Gallery</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/axare8-gallery</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha assistito AXA Investment Managers - Real Assets ("AXA IM - Real Assets”) e Pradera Limited (“Pradera”), per conto dei propri investitori, nell'acquisizione del Centro Commerciale 8 Gallery di Torino, parte del Centro Polifunzionale del Lingotto, per un valore totale di circa 105 milioni di Euro.AXA IM - Real Assets, leader nella gestione di asset e portafogli immobiliari in Europa, e Pradera, asset e fund manager specializzato nel settore retail, con questa operazione acquisiscono un’area retail con significativo potenziale di crescita all’interno del Lingotto di Torino.Nctm ha prestato la propria assistenza attraverso un team multidisciplinare coordinato da <strong>Luigi Croce</strong>.In particolare, il team di Nctm, per gli aspetti Real Estate e Corporate, è stato guidato da Luigi Croce e <strong>Alessandro Vespa</strong> coadiuvati da <strong>Francesca Leonelli</strong> e, per gli aspetti urbanistici, da <strong>Ada Lucia De Cesaris</strong>, coadiuvata da <strong>Rossella Vaiano</strong>.Per gli aspetti Banking il team è stato guidato da <strong>Stefano Padovani</strong> e <strong>Giovanni de’ Capitani di Vimercate</strong> e per il lato Tax da <strong>Federico Trutalli</strong> e <strong>Andrea Mantellini.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5979</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 11:01:43 +0200</pubDate>
                        <title>NPL: dal credito deteriorato all’immobile da valorizzare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/npl-dal-credito-deteriorato-allimmobile-da-valorizzare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class><p><strong>Matteo Gallanti</strong> é intervenuto come speaker durante la puntata di <em>Forum - il Quotidiano immobiliare</em>&nbsp;dal titolo "NPL: dal credito deteriorato all’immobile da valorizzare".</p></div><div><p>L'avvocato, che ha particolare&nbsp;esperienza nelle problematiche&nbsp;legate al settore dei Non Perfoming Loans, ha affrontato dal punto di vista legale il tema dei NPL con sottostante immobiliare presenti in Italia e le opportunità connesse agli&nbsp;immobili da reimmettere sul mercato.</p></div><div></div><div><p><img class="alignnone size-full wp-image-6345" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171009_iQI_Gallanti.jpg" alt></p></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6044</guid>
                        <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 11:05:56 +0100</pubDate>
                        <title>I vantaggi del nuovo “rent to buy” rispetto alla tradizionale locazione con opzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-vantaggi-del-nuovo-rent-to-buy-rispetto-alla-tradizionale-locazione-con-opzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Questo memorandum esamina sommariamente le figure negoziali del “rent to buy” e della locazione con opzione di vendita, al fine di mettere in evidenza i vantaggi che presenta la nuova tipologia contrattuale rispetto a quella tradizionale[1]. <!--more-->Esso è diviso in due parti: nella prima parte si definiscono le fattispecie negoziali e si delineano i criteri operativi funzionali alla loro distinzione, nella seconda parte si evidenziano i principali vantaggi della scelta del “rent to buy” rispetto alla locazione con opzione di vendita.<strong><u>Distinzione tra il “rent to buy” e la locazione con opzione di vendita.</u></strong>Il contratto di “rent to buy” è definito dal legislatore come il “contratto, diverso dalla locazione finanziaria, che prevede l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto”[2]. Pertanto l’operazione economica si struttura in due parti. Nella prima parte il concedente mette l’immobile a disposizione del conduttore affinchè ne goda a fronte del pagamento di un canone periodico, il quale include il corrispettivo del godimento del bene ed insieme una anticipazione del suo prezzo. Nella seconda parte il conduttore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a fronte del pagamento del suo prezzo, il quale deve essere diminuito delle frazioni di canone che ne hanno costituito una anticipazione parziale.Il contratto di locazione con opzione di vendita è un contratto di locazione cui è collegato negozialmente un ulteriore contratto di opzione. Pertanto non si ha una unitaria operazione economica, bensì due operazioni distinte con due schemi causali diversi. Si ha anzitutto una operazione economica secondo lo schema causale della locazione di immobile. Si ha inoltre una distinta operazione economica collegata secondo lo schema causale dell’opzione. Le due operazioni sono collegate nel senso che sono tra di loro interdipendenti e funzionalizzate ad un risultato economico unitario.La distinzione tra le due figure negoziali non è agevole. In astratto dovrebbe aversi “rent to buy” quando la volontà delle parti è diretta a costituire un unico rapporto giuridico caratterizzato da un’unica causa, ed invece dovrebbe aversi locazione con opzione di vendita quando la volontà delle parti è diretta a realizzare distinte operazioni che perseguono un fine pratico unitario. In concreto l’elemento determinante ai fini della qualificazione del contratto in termini di “rent to buy” attiene alla previsione di un corrispettivo frazionato in due parti, una parte diretta a remunerare il godimento ed una parte diretta ad anticipare il prezzo.<strong><u>Primo vantaggio del “rent to buy”: la libertà negoziale</u></strong>Il contratto di “rent to buy” presenta una serie di vantaggi rispetto alla locazione con opzione di vendita. Il primo vantaggio significativo è nella libertà negoziale delle parti. Infatti, alla locazione con opzione si applica integralmente la disciplina vincolistica prevista dalla Legge 392/1978 e dalla Legge 431/1998, e tutti i conseguenti meccanismi di eterointegrazione cogente del regolamento contrattuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. In questa figura negoziale ciascun contratto rimane regolato dalle regole del tipo cui appartiene. Il mero collegamento negoziale non determina alcun cambiamento nella disciplina regolatrice.Invece al “rent to buy” non trova applicazione la disciplina vincolistica della locazione, in nessuno dei suoi aspetti. In questa figura negoziale le parti rimangono libere di convenire la durata del rapporto, le condizioni del recesso e della disdetta, l’ammontare del canone, la ripartizione delle spese e degli oneri, gli aspetti relativi alla sublocazione, cessione, successione, nonché le tutele attinenti alla prelazione, al riscatto e all’avviamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<strong><u>Secondo vantaggio del “rent to buy”: l’attuazione coattiva in caso di inadempimento del conduttore</u></strong>Il secondo vantaggio è nei tempi che occorrono per l’attuazione coattiva del diritto in caso di inadempimento del conduttore. Nella locazione con opzione di vendita, il locatore deve necessariamente prima esperire una azione di cognizione per fare accertare il suo diritto e costituire un titolo esecutivo, e solo dopo può agire in sede esecutiva per la soddisfazione coattiva del suo interesse. Pertanto questi è tenuto ad attivare dapprima il procedimento sommario di sfratto per morosità ex art. 658 ss. c.p.c., e solo dopo avere ottenuto la convalida dello sfratto, avrà la possibilità di iniziare l’esecuzione forzata. Di conseguenza la soddisfazione del suo interesse richiede due passaggi giurisdizionali, un procedimento di cognizione ed un successivo procedimento di esecuzione, con tutto ciò che questo comporta sui tempi per il rilascio dell’immobile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Invece il contratto di “rent to buy” costituisce titolo per l’esecuzione forzata in forma specifica per rilascio, a condizione che venga stipulato nella forma della scrittura privata autenticata ovvero dell’atto pubblico, ed a condizione che contenga una clausola risolutiva espressa in relazione al mancato pagamento dei canoni. Pertanto, in caso di inadempimento del conduttore, il concedente non necessita di esperire una azione di cognizione per fare accertare il suo diritto alla restituzione del bene. Egli può richiedere all’autorità giudiziaria direttamente l’attuazione coattiva in sede esecutiva. Affinchè il contratto costituisca titolo per l’esecuzione occorre però ricorrano entrambe le condizioni cui si è fatto cenno. Infatti, in base all’articolo 474 del c.p.c. ed in base all’articolo 605 c.p.c., gli atti ricevuti da notaio costituiscono titolo esecutivo per l’esecuzione forzata per rilascio quando consacrano diritti alla consegna di beni immobili che sono certi, liquidi ed esigibili. Non è quindi sufficiente che il contratto sia stipulato con atto notarile, occorre anche che non vi sia necessità di alcun accertamento in ordine alla esistenza ed al contenuto del diritto fatto valere. Nella specie questo avviene quando in contratto è dedotta una clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento del canone, e questa è stata esercitata dopo l’inadempimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<strong><u>Terzo vantaggio del “rent to buy”: l’opponibilità ai terzi</u></strong>Il terzo vantaggio è nella opponibilità ai terzi che abbiano acquisito diritti sul bene dopo la trascrizione del contratto. La locazione con opzione di vendita è trascrivibile solo se ultranovennale, e questo avviene raramente nella prassi economica. Posto che nel nostro ordinamento le trascrizioni nei registri immobiliari sono tipiche e tassative, la locazione che non ecceda il limite temporale di nove anni non può essere trascritta. Di conseguenza il conduttore corre il rischio che nel tempo intercorrente tra la stipula del contratto di locazione ed il momento di esercizio del diritto di opzione, altro soggetto proceda ad effettuare trascrizioni e iscrizioni nei registri immobiliari in suo pregiudizio.Questa problematica viene risolta con il contratto di “rent to buy”, il quale è soggetto a trascrizione a prescindere dalla sua durata per espressa previsione di legge. La trascrizione del contratto ha la medesima efficacia della trascrizione del preliminare di vendita, e cioè una efficacia prenotativa della trascrizione del successivo atto di acquisto. In altri termini la trascrizione del contratto fa retroagire gli effetti della trascrizione dell’eventuale successivo atto di trasferimento. Questo consente di neutralizzare eventuali trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli successive alla trascrizione del contratto medesimo. Tuttavia questo effetto prenotativo si estingue se il soggetto interessato non procede alla trascrizione dell’atto di trasferimento dopo l’acquisto del diritto e comunque entro dieci anni dalla trascrizione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<strong><u>Conclusioni</u></strong>In conclusione il nuovo contratto di “rent to buy” costituisce una fattispecie negoziale estremamente utile nella prassi economica. Per mezzo della nuova disciplina legislativa: (i) il concedente può sottrarsi ai vincoli derivanti dalla disciplina delle locazioni abitative e commerciali, (ii) ed altresì può ottenere la restituzione del bene in caso di inadempimento di controparte senza necessità di una previa tutela cognitiva, (iii) mentre il conduttore può proteggersi dal rischio di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli nei registri immobiliari.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Il contratto di “rent to buy” è nato e si è diffuso dapprima nella prassi economica. Esso è stato poi tipizzato dal legislatore con il D.L. 133/2014 all’articolo 23.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Decreto sblocca Italia D.L. 133/2014, articolo 23, comma 1. Il testo è stato qui trasformato al singolare.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>Si noti però che i vincoli all’autonomia contrattuale previsti per le locazioni commerciali sono venuti meno per le grandi locazioni in base al medesimo Decreto Legge Sblocca Italia D.L. 133/2014 con la previsione cui all’articolo 18. Questa norma prevede la possibilità di stipulare locazioni in deroga alle previsioni vincolistiche della legge se il canone pattuito eccede gli euro 250.000.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cassazione, 23 marzo 1992, n. 3587.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Va precisato che anche un contratto di locazione potrebbe in teoria costituire titolo esecutivo per il rilascio se versasse nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e prevedesse una clausola risolutiva espressa. Tuttavia questo è estremamente raro nella prassi. Invece è frequente per il “rent to buy”, in quanto questa tipologia contrattuale è soggetta a trascrizione, ed essa può avvenire solo sulla base di un atto notarile.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>Fabiani, Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile ed effettività della tutela giurisdizionale, in Studio per il Consiglio nazionale del notariato n. 283 del 2015, 1 ss..<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Delfini, La nuova disciplina del rent to buy nel sistema delle alienazioni immobiliari, in Riv. Trim. dir. civ. e proc. civ. 2015, 817 ss..</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6175</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:03:43 +0200</pubDate>
                        <title>Più dinamismo per la ricchezza immobiliare: il nuovo prestito vitalizio ipotecario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piu-dinamismo-per-la-ricchezza-immobiliare-il-nuovo-prestito-vitalizio-ipotecario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 2 marzo 2016 è entrato in vigore il decreto attuativo (226/2015) della l. 2 aprile 2015, n. 44, con cui il Legislatore ha novellato la disciplina di una figura già presente nel nostro ordinamento, il prestito vitalizio ipotecario – introdotto dieci anni fa dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla c.d. legge finanziaria, l. 2 dicembre 2005, n. 248 – tipizzandolo e dandovi una disciplina più organica.Il prestito vitalizio ipotecario consente a persone che hanno già compiuto il sessantesimo anno di età e sono proprietarie di immobili residenziali di ottenere un finanziamento a medio o lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in un’unica soluzione alla scadenza, ipotecando l’immobile medesimo. Il termine di scadenza non è, tuttavia, fisso, bensì correlato alla vita del finanziato. Il rimborso – da effettuarsi entro 12 mesi dalla morte del finanziato (o del più longevo dei finanziati, se si tratta di una coppia) – spetta quindi agli eredi, i quali potranno deciderne le modalità. In particolare, essi potranno ritenere di estinguere il debito con risorse proprie, liberando in questo modo l’immobile dalla garanzia ipotecaria, oppure venderlo, rimborsando così il finanziamento e trattenendo per sé l’importo in eccedenza derivante dalla vendita (con un meccanismo del tipo del c.d. patto marciano). Vi è poi la possibilità di accordarsi per iniziare il rimborso già prima della morte del finanziato, in questo caso a carico di quest’ultimo.Questo strumento fa fronte a un fenomeno sempre più frequente nella realtà economica italiana, compendiabile nell’espressione House rich, cash poor, ossia la presenza di un elevato numero di persone anziane con carenza di liquidità, ma proprietarie di immobili, che possono così essere mobilitati divenendo fonte di ricchezza da cui può trarre giovamento l’intera economia del nostro Paese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6182</guid>
                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:06:37 +0200</pubDate>
                        <title>Real Estate investment trusts in Italy (SIIQs): Expanding the range of instruments available to investors</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/real-estate-investment-trusts-in-italy-siiqs-expanding-the-range-of-instruments-available-to-investors</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>SIIQs (<em>società di investimento immobiliare quotate</em>), known as real estate investment trusts, are listed companies limited by shares, the corporate purpose of which is real estate investment. They are resident for tax purposes in Italy and the shares are issued and/or traded on the Italian regulated markets, as well as on EU Member States markets or those of the European Economic Area (included those belonging to the white list pursuant to article 168-<em>bis</em> of Presidential Decree no. 917/1986).SIIQs were first introduced into Italian law in 2006 (Law no. 296 of 27 December 2006 (article 1, paragraphs 119 to 141)) as subsequently implemented by&nbsp; Ministerial Decree no. 174 of 7 September 2007.&nbsp;At the end of 2015 there were only 3 SIIQs in Italy<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>,notwithstanding the fact that the SIIQ scheme has been strongly encouraged through the grant of preferential tax treatment<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, over and above the tax applicable to the most common real estate investment funds.Given the limited uptake in the use of SIIQs, Italy adopted Law Decree no. 133 of 12 September 2014, the so-called “<em>Decreto Sblocca Italia</em>”, and Law no. 164 of 11 November 2014. The structure of SIIQs has been heavily modified in order to increase their attractiveness for prospective investors, on one hand, and to offer an efficient and alternative – <em>rectius</em> complementary – structure in addition to traditional real estate investment funds.<strong>Requisites</strong><em></em>Article 20 of the <em>Sblocca Italia Decree, </em>amends the criteria that a company seeking to come within the SIIQ special regime needs to meet. In particular:<strong>Ownership structure and control</strong><em></em>The ownership limit has been amended. A single shareholder is now allowed to hold – directly or indirectly – no more than 60% (previously 50%) of the voting rights in the ordinary shareholders’ meeting as well as the rights to dividends. According to the Law Decree, in the event of a breach of this limit, as a result of extraordinary m&amp;a or capital markets transactions, the SIIQ special tax regime shall be temporarily suspended until the requirement is restored.<strong>Free float condition</strong><em></em>At least, 25% of the shares (previously 35%) must be held by shareholders which – upon the exercise of the option to become a SIIQ – hold no more than 2% of voting rights in the ordinary shareholders’ meeting as well as the rights to dividends. Pursuant to the new provisions, this requirement applies to companies, which are already listed on the stock exchange.Furthermore, a 3-year period (instead of the previous 2-year period) following the exercise of the option to enter the SIIQ scheme is granted to the SIIQ in order to fulfil the above conditions. Indeed, the special tax regime, consisting of an exemption to the main property taxes IRES and IRAP applies only after the fulfilment of the ownerships conditions;Once a company has successfully become a SIIQ, it has to fulfil particular obligations in terms of targets and the structure of investments. In particular, the properties leasing activity has to be carried out by the company in compliance with certain asset and profit tests, jointly referred to as “predominance condition”:</p><ol> <li><em>Asset test</em>In order to fulfil the “predominance condition”, at least 80% of the overall assets have to be composed of leased premises, of shareholdings in other SIIQ (or SIINQ) or in “qualified” real estate investment funds<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</li> <li><em>Profit test</em>In addition, at least 80% of the overall income has to be generated by revenues relating to lease agreements or resulting from dividends arising out of (i) the rental activities carried out by SIIQs, SIINQs, “qualified” real estate investment funds or of (ii) gains on disposals of leased premises; &nbsp;In the event of a persisting breach of the “predominance condition” during a period of 3 years (previously 2 years), the special tax regime ceases to apply;</li></ol><p>As a result, SIIQs are now allowed to build up investment portfolios through the participation in “qualified” real estate investment funds, which are likely to remain under the management of the SGR (i.e. Asset Management Company). In this respect, the SGR system represents, in turn, the&nbsp; need for products suitable for SIIQ investors.<strong>Pay-out ratio</strong><em></em>The Sblocca Italia Decree, in order to ensure greater competitiveness,, requires the distribution of 70% [instead of the previous 85%] of the net profit on an annual basis. In addition, the company has to distribute 50% of the net capital gains realised on the disposal of the leased premises, of the shareholdings in other SIIQs and SIINQs<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> and of participations in “qualified” real estate investment funds. The reduction of the pay-out ratio is intended as an attempt to grant SIIQs additional liquidity, thus, facilitating the carrying out of core transactions.&nbsp;For the sake of clarity, the main amendments can be summarized as follows:</p><table style="height: 1168px;" class="contenttable"><tbody><tr><td width="18%">Object ofthe amendment</td><td width="14%">PreviousRegulation</td><td width="66%">Current regulation</td></tr><tr><td width="18%">Maximum percentage of voting rights and rights to dividends a single shareholder is allowed to hold</td><td width="14%">51%</td><td width="66%">60% within the 2° tax period following to the exercise of the SIIQ option. In the event of breach of this limit, as a result of extraordinary m&amp;a or capital markets transactions, the special tax regime is suspended until the requirements are restored.</td></tr><tr><td width="18%">Minimum percentage of participation with no more than 2% of voting rights or rights to dividends</td><td width="14%">35%</td><td width="66%">25%. This requirement does not apply to companies already listed.</td></tr><tr><td width="18%">The properties leasing activity must be carried out in a predominant way</td><td width="14%">Within 2 years of the option of the SIIQ regime</td><td width="66%">Within 3 years of the exercise of the SIIQ option. Shareholdings in qualified real estate funds are included in the predominance condition set forth above.</td></tr><tr><td width="18%">Mandatory distribution of the net profit on an annual basis</td><td width="14%">85%</td><td width="66%">70% of the net profit. Further obligation to distribute 50% of the net capital gains realised, within 2 years following the completion, with the exemption from IRES add IRAP.</td></tr></tbody></table><p><strong>Real estate investment funds in liquidation and SIIQs </strong>In line with the provisions of Law Decree no. 91 of 24 June 2014 (<em>i.e. Decreto Competitività</em>), converted by Law no. 116 of 11 August 2014 concerning the extension of the duration period granted to listed real estate investment fund, the new regulation resulting from the <em>Sblocca Italia</em> Decree encourages complementarity between SIIQ and real estate funds with particular reference to the funds’ winding-up process. In this respect, the conversion of the quotaholders’ assets into SIIQs shareholdings can occur through 2 different procedures namely A) contribution and B) assignment:<strong>Contribution</strong>The <em>Sblocca Italia</em> Decree promotes the idea whereby a real estate investment fund in liquidation, rather than winding up its real estate assets, grants the assets to a SIIQ, thus providing the investors with SIIQ’s shares, in exchange for quotas of the fund.In this respect, it should be pointed out that:</p><ul> <li>in exchange of the transfer from the fund of “a number of mainly leased properties<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>”, the SIIQ may transfer equities to the fund’s quotaholders – in tax neutrality regime – and such equity assignment in favour of the fund’s quotaholders does not produce any income or revenues with reference to the relevant income tax;</li> <li>although the transaction is exempt from VAT, the same does not affect the <em>pro-rata</em> deducibility calculation;</li> <li>the contribution of a set of mainly leased real properties described above is subject to the payment of stamp duty, of the ordinary tax and of the cadastral duty at a fixed amount of Euros 200;</li> <li>Furthermore, provided that the fund assigns the SIIQ’s shareholdings within 30 days, the discipline concerning the mandatory tender offer (<em>e. OPA obbligatoria</em>) as established in the article 106 of TUF does not apply to the case at issue.</li></ul><p>In is understood that the contribution procedure described above may be carried out only provided that such transfer of the SIIQ’s shares in favour of the fund quotaholders does not affect the control criteria and free float condition required of SIIQs. The <em>Sblocca Italia</em> Decree provides that the minimum free float requirement equal to 25% does not apply to a company that is already listed. Therefore, a real estate company listed on the stock exchange may adopt the SIIQ structure even through a transfer of real property to real estate funds in liquidation without regard to the minimum free float requirement.<strong>Assignment</strong>Even with reference to a direct assignment of a number of mainly leased properties from a real estate fund being wound up to a SIIQ, the <em>Sblocca Italia </em>Decree provides that the transaction shall not be subject to VAT and shall subject to the payment of the stamp duty, of the ordinary tax and of the cadastral duty at a fixed amount of Euros 200.&nbsp;[The direct assignment of the properties in favour of the SIIQ assumes, as a matter of fact, the same SIIQs being a fund’s quotaholders, meaning that the SIIQ acquired and holds 100% of the fund’s value. Otherwise, it shall be necessary to settle in cash with all the residual quotaholders other than the SIIQ.]As a general remark, with reference to both the contribution and assignment of the winding up real estate fund’s assets to a SIIQ, the following should be noted:</p><ul> <li>Should, for example, the shareholders of the asset management company (SGR) intend to acquire equity participations in the SIIQ, the regulation concerning the transactions with related parties shall apply;</li> <li>the contribution or the assignment shall be the result of a decision made by the asset management company (<em>SGR</em>) in the exclusive interest of the quotaholders. Such aspect appears to be of the essence, since the lack of a clear decision-making process, exposes the investors to the “risk” to obtain SIIQ’s shareholding instead of the money resulting from the liquidation process concerning the fund’s real properties. Indeed, there is a significant difference between company shares and money: only the first, in fact, respond to dynamics pertaining to the company as well as to the relevant market, as a whole. In addition to the above, it should be noted that a decision entailing the contribution or the assignment, as described above, instead of the liquidation of the assets may be considered as an amendment to the fund regulation which requires the quotaholders meeting’s approval or, Banca d’Italia approval, in case no relevant provisions are included in the fund regulation;</li> <li>furthermore, with reference to the SIIQ’s management, the asset management company (<em>SGR</em>) may be lawfully entrusted with operational tasks concerning the administration of the properties.</li></ul><p><strong>SIIQs and CIUs (Collective Investment Undertakings)</strong>Given the above, the Italian legislator clarified – in Article 20 lett. b) of <em>Sblocca Italia </em>Decree – that the SIIQs are not a CIUs (Collective Investment Undertaking) and, therefore, they are not subject to the strict supervision of Banca d’Italia.&nbsp;Following the adoption of the well known EU Directive “AIFM” concerning the Alternative Investment Fund (<em>FIA</em>) managers, the national legislator felt the need to expressly point out the distinction between such FIAs<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> and the SIIQs. Indeed, even if the latter share with the first some of features (<em>i.e.</em> raising of capital, plurality of investors, investment aimed at providing a return to investors) there are differences:</p><ul> <li>first of all, the absence of a strict and predetermined investment policy. Unlike real estate investment funds, SIIQs are not subject to the obligation to define <em>ex ante</em> an investment/divestment policy, meaning that the entrepreneurial project may be completely overhauled over time;</li> <li>since SIIQs are investment companies listed on the stock exchange, they are subject to the supervision of both Banca d’Italia and Consob and, above all, they are able to exert a higher appeal among foreign investors, who are definitely attracted by the transparency guaranteed by such kind of investment instruments;</li> <li>the prevailing industrial/commercial purposes. In particular, SIIQs are characterised by, and developed around, a stable and long-term industrial/commercial policy. Nevertheless, such policy is subject to amendments, thus, making the SIIQ able to easily adapt to changing condition of the real estate market, to reflect the change of strategy imposed by the management due to controlling shareholders’ influence.</li></ul><p>In conclusion, the range of the real estate investment instruments available has been extended and improved and the Italian real estate sector finally appears to be ready to attract, support and satisfy the needs of foreign investors for core investment and stable returns.<em>&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Pursuant to the provisions of Circolare no.22/E issued by the Fiscal Authority (i.e. Agenzia dell’Entrate), on 19 June 2006, the requirement concerning the “plurality of real properties” is fulfilled when the transaction involves two or more real estate properties, from a cadastral standpoint, whilst as regards the “mainly leased” condition is considered to be met when the value of the leased premises is not lower than 50% of the overall value of the premises transferred or assigned to the SIIQ.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Meaning both fund-shaped entities and corporate entities, like SICAF.<em>&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Beni Stabili Siiq, IGD Siiq and AEDES Siiq (from November 2015)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Essentially, the exemption of the business income resulting from the “non taxable activity” from IRES (imposta sul reddito delle società) and IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A “qualified” real investment fund is one that invests at least 80% of its overall assets in real estate leased properties, in participations in real estate companies or in similar investment funds or in equity in other SIIQ and SIINQ.  [The revenues distributed by qualified real estate investment funds to SIIQs are not subject to the ordinary withholding tax applicable on the distribution of&nbsp; dividends. This is an exception to article 7 of Law Decree no. 351 of 25 September 2001, which provides that revenues resulting from participation in investment funds are not taxed, unless such participation concerns commercial undertakings.]<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Not Listed Real Estate Investment Companies which: i) carry out the properties leasing activity in a predominant way, ii) are owned by one or more SIIQs to the extent of, at least, 95% of voting rights in the ordinary shareholders’ meeting as well as of rights to dividends and meet the requirements provided for the Group tax regime (so called “consolidato nazionale”), iii) opted for the SIIQ regime jointly with the parent SIIQ.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
            
        </channel>
    </rss>


