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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 00:40:42 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:26:04 +0200</pubDate>
                        <title>Le canzoni generate con l&#039;AI violano il diritto d&#039;autore? Cosa ci insegna il caso Suno vs Gema</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-canzoni-generate-con-lai-violano-il-diritto-dautore-cosa-ci-insegna-il-caso-suno-vs-gema</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente sentenza del Tribunale Regionale di Monaco di Baviera fissa un punto importante sul rapporto tra addestramento dell'intelligenza artificiale e copyright musicale. Il caso in questione vedeva contrapposte Suno, una delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa più diffuse per la creazione di musica, e Gema, l'equivalente tedesco della Siae, che accusava l'azienda statunitense di aver elaborato dei brani a partire da canzoni famose del suo repertorio, protette da diritto d'autore, senza alcun compenso. […]</p><p><strong>Cosa è successo?</strong></p><p>La decisione del tribunale, resa nota il 31 luglio 2026, "afferma alcuni principi che potrebbero incidere sullo sviluppo delle piattaforme di AI: l'addestramento dei modelli su opere protette, la loro conservazione e il successivo utilizzo richiedono l'autorizzazione dei titolari dei diritti, anche quando l'addestramento avvenga al di fuori dell'Unione europea", spiega l'avvocato Luca Guidobaldi, counsel di ADVANT Nctm.</p><p><strong>Cosa veniva contestato a Suno dalla Siae tedesca?</strong></p><p>«Secondo Gema, attraverso semplici prompt, anche esclusivamente testuali, Suno era in grado di generare composizioni musicali estremamente simili, se non addirittura sovrapponibili, ad alcuni dei brani più celebri e di maggior valore economico del proprio repertorio, tra cui <i>Forever Young</i> degli Alphaville e <i>Mambo No. 5</i> di Lou Bega. Partendo da queste evidenze, Gema ha sostenuto che il modello di intelligenza artificiale utilizzato da Suno fosse stato necessariamente addestrato proprio su quei brani, "ascoltandoli" per imparare a riprodurne, almeno in parte, le caratteristiche. Secondo la collecting, il modello avrebbe inoltre conservato copie delle opere, rendendole disponibili durante il processo di generazione di nuove canzoni richieste dagli utenti», spiega l’avvocato. Il&nbsp;Tribunale tedesco ha stabilito che queste attività costituiscono una violazione del diritto d'autore. «Per questo motivo, ha ordinato a Suno di interrompere ogni futuro utilizzo delle opere in assenza di un’adeguata autorizzazione o licenza rilasciata da Gema, eventualmente dietro pagamento delle relative royalties. Ha inoltre imposto alla piattaforma di fornire tutta la documentazione relativa agli utilizzi passati dei brani e ai ricavi ottenuti», prosegue l’avvocato Guidobaldi.</p><p><a href="https://www.corriere.it/economia/innovazione/26_agosto_08/le-canzoni-generate-con-l-ai-violano-il-diritto-d-autore-cosa-ci-insegna-il-caso-suno-vs-gema-bbab8b4d-04a5-4b31-9e29-b1b882f17xlk.shtml" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per leggere l'articolo integrale del Corriere della Sera</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:27:47 +0200</pubDate>
                        <title>La due diligence nelle operazioni che coinvolgono società che sfruttano intelligenza artificiale nel loro business</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-due-diligence-nelle-operazioni-che-coinvolgono-societa-che-sfruttano-intelligenza-artificiale-nel-loro-business</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">L’accelerazione nello sviluppo e nella diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale sul mercato ha avuto un forte impatto sul versante delle operazioni societarie concernenti società <i>target </i>che sfruttano IA nel loro <i>business</i>; evenienza, questa, sempre più comune.&nbsp;</p><p class="text-justify">Acquirenti, investitori e legali si trovano oggi a dover affrontare un insieme di questioni nuove, che investono simultaneamente profili tecnici, regolatori e contrattuali.&nbsp;</p><p class="text-justify">La tradizionale <i>due diligence</i> – con ciò intendendosi il processo di raccolta e analisi delle informazioni finalizzato alla valutazione dei rischi e delle opportunità di un’operazione – viene a confrontarsi con <i>asset</i> che rendono inadeguati gli schemi di indagine consolidati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. I limiti degli schemi tradizionali di indagine</strong></p><p class="text-justify">La prassi tradizionale della <i>due diligence</i> nelle operazioni di M&amp;A si articola attorno a nuclei tematici consolidati: verifica della struttura societaria, analisi del patrimonio materiale e immateriale della società <i>target</i>, esame dei contratti rilevanti, accertamento delle controversie pendenti, verifica della conformità normativa e della stabilità tecnologica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il primo elemento di novità riguarda la natura stessa dell’<i>asset</i> oggetto di verifica: un sistema IA non è ascrivibile ad un titolo unico, come il brevetto o il marchio, ma è piuttosto un prodotto complesso che combina architetture algoritmiche, insiemi di dati di addestramento, scelte di ottimizzazione e configurazioni infrastrutturali.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il secondo elemento di discontinuità attiene alla volatilità regolamentare: a differenza di settori in cui il quadro normativo è sedimentato, il settore dell'IA è caratterizzato da una produzione normativa intensa e in rapida evoluzione, sia a livello europeo sia a livello nazionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il terzo elemento, strettamente connesso ai precedenti, è la difficoltà di stimare le passività future derivanti da sistemi che possono agire in modo autonomo, producendo danni difficilmente attribuibili e ancora più difficilmente quantificabili <i>ex ante</i>. L’allocazione del rischio da sistemi di IA rappresenta pertanto una delle sfide più significative presentate dalle operazioni straordinarie nell’attuale fase di sviluppo tecnologico.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Il quadro regolatorio: AI Act e Legge n. 132/2025</strong></p><p class="text-justify">Il Regolamento (UE) 2024/1689 costituisce il riferimento normativo centrale per qualsiasi <i>due diligence</i> condotta nell’ambito di operazioni che coinvolgono sistemi di IA nel mercato europeo, cui si affianca, sul piano interno, la Legge 23 settembre 2025, n. 132, primo quadro normativo organico italiano in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">I sistemi di intelligenza artificiale, classificati dal Regolamento sulla base del livello di rischio che essi comportano, sono soggetti a diverse tipologie di obblighi, la cui stringenza è direttamente proporzionale al livello di rischio posto, e il cui mancato rispetto espone il soggetto responsabile a sanzioni che possono raggiungere, nei casi più gravi, i 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo.</p><p class="text-justify">L’identificazione della categoria di appartenenza dei modelli impiegati dalla società <i>target</i>, così come il ruolo della stessa (<i>provider</i>, <i>deployer</i>, etc.) è pertanto un passaggio obbligato della <i>due diligence</i>, così come lo è la valutazione della <i>compliance </i>normativa: occorre investigare quali siano le misure adottate per assicurare la <i>compliance</i> dei sistemi IA, se sia stata commissionata una valutazione a consulenti esterni, se vi sia in azienda un responsabile IA, se sia stata adottata una<i> policy </i>IA.</p><p class="text-justify">Particolare attenzione merita, inoltre, il rischio di riqualificazione del ruolo: ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, il soggetto che apponga il proprio marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato, ne modifichi sostanzialmente le caratteristiche o ne muti la finalità prevista può assumere la qualifica di <i>provider</i>, con i conseguenti obblighi di valutazione della conformità e di documentazione tecnica. Si tratta di uno scenario tutt’altro che teorico per le società che personalizzano o rivendono con il proprio <i>brand</i> soluzioni sviluppate da terzi – e che può interessare lo stesso acquirente all’esito dell’integrazione <i>post-closing</i>.</p><p class="text-justify">Un profilo di particolare rilevanza prati a riguarda il momento di applicazione delle diverse disposizioni del Regolamento, soggette ad efficacia scaglionata: dal 2 febbraio 2025 si applicano i divieti relativi alle pratiche inaccettabili e gli obblighi di alfabetizzazione, dal 2 agosto 2025 le regole sui modelli di IA per finalità generali (GPAI) e, dal 2 agosto 2026, la gran parte della disciplina sui sistemi ad alto rischio. L’acquirente deve valutare non solo la conformità attuale della società <i>target</i>, ma anche i costi di adeguamento futuri imposti dal progressivo dispiegarsi degli obblighi normativi, che, ove non adeguatamente identificati e valorizzati in sede di negoziazione, possono incidere significativamente sulla redditività attesa dell’operazione.</p><p class="text-justify">Sul versante nazionale, la Legge n. 132/2025 integra il quadro europeo con discipline settoriali (sanità, giustizia, lavoro, professioni intellettuali, pubblica amministrazione), obblighi informativi a carico del datore di lavoro che impieghi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 11, in raccordo con l’art. 1-<i>bis</i> del D.Lgs. 152/1997 e con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori), nuove fattispecie penali (tra cui l’art. 612-<i>quater</i> c.p. in materia di <i>deepfake</i>) e una delega al Governo destinata a incidere anche sulla responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Ne discendono ulteriori verifiche in sede di <i>due diligence</i>: l’adempimento degli obblighi informativi verso i lavoratori, l’aggiornamento del Modello 231 ai nuovi reati-presupposto, nonché eventuali interlocuzioni con le autorità di vigilanza designate (AgID e ACN).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. La </strong><i><strong>due diligence</strong></i><strong> sulla proprietà intellettuale</strong></p><p class="text-justify">La titolarità degli <i>asset</i> di proprietà intellettuale costituisce un’altra area di indagine di primaria importanza in tali operazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le principali questioni che la <i>due diligence</i> IP è chiamata ad affrontare sono le seguenti.</p><p class="text-justify">In primo luogo, occorre verificare la titolarità dei sistemi IA e delle relative componenti (codice, dataset, pesi, interfacce, etc.) con particolare riferimento ad eventuali diritti degli sviluppatori (dipendenti o consulenti esterni), i cui contratti devono essere attentamente esaminati.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, deve essere verificato l’eventuale sfruttamento nei sistemi di IA di <i>asset </i>di soggetti terzi in licenza (algoritmi, dati, etc.) e/o l’utilizzo di <i>asset</i> rilasciati in modalità <i>open source</i> sulla base di licenze che possano imporre obblighi di pubblicazione del codice modificato o limitare la possibilità di commercializzare il prodotto finale.&nbsp;</p><p class="text-justify">In terzo luogo, assume crescente centralità la verifica della legittima provenienza dei dati di addestramento: occorre accertare l’esistenza di idonee licenze sui <i>dataset</i> impiegati e il rispetto delle eccezioni per l’estrazione di testo e di dati (artt. 3 e 4 della Direttiva (UE) 2019/790, recepiti agli artt. 70-<i>ter</i> e 70-<i>quater</i> della legge sul diritto d’autore), ivi inclusi gli <i>opt-out</i> esercitati dai titolari dei diritti, al fine di stimare l’esposizione della società <i>target</i> a rivendicazioni di autori ed editori. Rileva, al riguardo, anche l’intervento dell’art. 25 della Legge n. 132/2025 sulla legge sul diritto d’autore, in punto di tutela delle opere create con l’ausilio dell’IA.</p><p class="text-justify">In quarto luogo, occorre valutare quale sia il regime di tutela scelto dalla società <i>target</i> per il sistema di IA (segreto commerciale, diritto d’autore, etc.).</p><p class="text-justify">Ultima questione concerne le modalità di sfruttamento del sistema IA sul mercato da parte della società proprietaria: attenta analisi andrà svolta sui termini e condizioni cui gli utenti possono accedere ed utilizzare i sistemi, nonché sul sistema di dichiarazioni e garanzie fornite e sui profili di responsabilità assunti.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Trattamento dei dati personali e cybersicurezza</strong></p><p class="text-justify">Ulteriori aree di indagine di primaria importanza sono quelle del trattamento dei dati personali e della cybersicurezza<i>.</i></p><p class="text-justify">Sotto il primo profilo, la verifica investe le basi giuridiche del trattamento per le fasi di addestramento, <i>fine-tuning</i> e inferenza, l’effettuazione delle valutazioni d’impatto (DPIA) per i trattamenti ad alto rischio, l’eventuale utilizzo dei dati dei clienti per l’addestramento dei modelli (spesso non coperto dai contratti in essere), i trasferimenti di dati verso fornitori extra-UE, nonché l’esistenza di istruttorie, provvedimenti o reclami pendenti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali.</p><p class="text-justify">Sotto il secondo profilo, andranno esaminate la postura di sicurezza dell’infrastruttura (anche alla luce, ove applicabili, del D.Lgs. 138/2024 di recepimento della Direttiva NIS 2 e della Legge n. 90/2024), la gestione degli incidenti pregressi e le dipendenze della <i>supply chain</i> tecnologica – API di modelli di terzi, servizi <i>cloud</i> e capacità di calcolo, <i>dataset</i> in licenza – con particolare attenzione a durata, clausole di <i>change of control</i>, limiti d’uso e diritti dei fornitori di utilizzare i dati della società <i>target</i> per addestrare i propri modelli.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. I riflessi contrattuali dell’indagine</strong></p><p class="text-justify">Le risultanze della <i>due diligence</i> si riverberano direttamente sulla struttura economico-contrattuale dell’operazione, e in particolare sulle clausole di dichiarazioni e garanzie e di indennizzo specifico.</p><p class="text-justify">La prassi contrattuale sta elaborando un corpus specifico di dichiarazioni e garanzie dedicate ai sistemi di IA, che si affiancano alle tradizionali R&amp;W.</p><p class="text-justify">Tra le più rilevanti, si segnalano quelle relative alla conformità normativa, all’assenza di procedimenti sanzionatori, alla titolarità dei sistemi e delle loro componenti, all’assenza dei diritti di terzi che ne limitano lo sfruttamento, alla legittima provenienza dei dati di addestramento.</p><p class="text-justify">È poi possibile prevedere indennizzi specifici per coprire rischi noti. In particolare, si registra una crescente tendenza a prevedere obblighi di indennizzo per i costi di adeguamento ai requisiti del Regolamento non ancora applicabili alla data del <i>closing</i> ma già determinabili, oppure le passività derivanti dall’utilizzo di dati di addestramento acquisiti senza il consenso necessario o in violazione di diritti di proprietà intellettuale.</p><p class="text-justify">Accanto a dichiarazioni, garanzie e indennizzi, la “cassetta degli attrezzi” contrattuale comprende condizioni sospensive o <i>covenant</i> interinali volti a sanare i <i>gap</i> di conformità emersi (ad esempio, il completamento della documentazione tecnica richiesta dal Regolamento), meccanismi di aggiustamento del prezzo o di <i>escrow</i> per i rischi quantificabili, nonché la pianificazione dell’integrazione <i>post-closing</i>, posto che – come si è visto – il perfezionamento dell’operazione può di per sé mutare il ruolo regolatorio rivestito dall’acquirente rispetto ai sistemi acquisiti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Le operazioni di M&amp;A nel settore dell’IA saranno sempre più frequenti e sempre più complesse: la capacità di condurre una <i>due diligence</i> adeguata rappresenterà un fattore competitivo determinante.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:56:54 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;AI entra nei Segreti Commerciali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intelligenza-artificiale-segreti-commerciali-proprieta-intellettuale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 giugno 2026, ha approvato due schemi di decreto legislativo relativi all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689 ("AI Act"), in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 132 del 2025, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale". Dopo aver conosciuto l'esame preliminare del Consiglio dei ministri, gli schemi di decreto saranno sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle autorità competenti, prima dell'approvazione definitiva.</p><p class="text-justify">L'intervento sull'art. 98 c.p.i. costituisce attuazione puntuale di uno specifico criterio di delega: la legge n. 132/2025 ha infatti incaricato il legislatore delegato di individuare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. La modifica qui in esame si colloca, peraltro, all'interno di uno schema dal contenuto marcatamente eterogeneo – rubricato in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione – che spazia dalla vigilanza sul mercato agli spazi di sperimentazione, dalle disposizioni in materia di lavoro all'alfabetizzazione digitale: un dato di contesto che, come si dirà, non è privo di conseguenze sul piano sistematico.</p><p class="text-justify">Tra le altre cose, sono state previste modifiche all'art. 98 del D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, norma che disciplina la tutela dei segreti commerciali nel nostro ordinamento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contenuto del nuovo comma 1-bis</strong></p><p class="text-justify">L'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale riconosce come oggetto di protezione le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali soggette al legittimo controllo del detentore, al ricorrere di tre condizioni cumulative: la segretezza dell'informazione (non nota né facilmente accessibile agli esperti del settore nella sua configurazione specifica); il valore economico derivante da tale segretezza; l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla tale.</p><p class="text-justify">L'art. 51 dello schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione, propone di inserire un comma 1-bis all'art. 98, secondo cui: "Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del predetto comma [segretezza, valore economico, adozione di misure di secretazione, n.d.r.], sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale."</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La portata della norma: clausola di inclusione e definizione</strong></p><p class="text-justify">La norma si muove su due piani distinti ma complementari. Sul piano sostanziale, opera una clausola di inclusione esplicita: i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati nell'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale vengono formalmente ascritti alla categoria delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali tutelabili.&nbsp;Si tratta, a ben vedere, di una previsione dal valore prevalentemente ricognitivo: anche prima dell'intervento, quelle componenti ben potevano rientrare nel perimetro dell'art. 98, ricorrendone i presupposti. Il comma 1-bis riduce così l'incertezza interpretativa circa l'applicabilità della fattispecie alle componenti tecnico-informative dei modelli, più che introdurre una copertura prima inesistente.</p><p class="text-justify">Sul piano definitorio, la norma chiarisce che per algoritmi e metodi matematici devono intendersi le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché – mediante una clausola residuale aperta – ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. L'elencazione non tassativa è una scelta deliberatamente orientata a garantire alla norma la flessibilità necessaria in un settore in rapida evoluzione tecnologica.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Una norma di chiarificazione sistematica, non un nuovo diritto</strong></p><p class="text-justify">Il comma 1-bis non introdurrebbe, quindi, un nuovo diritto di proprietà intellettuale sui modelli, né modificherebbe la struttura tripartita delle condizioni di accesso alla tutela. Esso costituirebbe piuttosto una norma di chiarificazione sistematica volta, da un lato, ad offrire certezza del diritto agli operatori del settore e, dall'altro, a produrre un effetto incentivante sulle pratiche di governance interna: le imprese che sviluppano intelligenza artificiale sapranno che – previa adozione di misure organizzative, legali e tecniche adeguate a mantenere segreti i propri asset (come policy di accesso differenziato ai dataset, accordi di riservatezza, sistemi di password e controllo degli ambienti di sviluppo) – essi potranno beneficiare della tutela riservata ai segreti commerciali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I limiti oggettivi della tutela</strong></p><p class="text-justify">La portata pratica della novella va però misurata sui suoi confini. La tutela non opera in modo automatico per il solo fatto che un asset sia "tecnico-computazionale": resta interamente condizionata al ricorrere dei tre requisiti dell'art. 98, e in particolare a quello – tutt'altro che scontato in questo settore – della segretezza nella precisa configurazione e combinazione degli elementi.</p><p class="text-justify">Ne deriva che restano fuori dalla protezione tutte le componenti che segrete non sono o non sono più: i pesi resi pubblici dei modelli cosiddetti open-weight; i dataset costruiti mediante raccolta automatizzata di fonti liberamente accessibili in rete; le architetture e le funzioni di ottimizzazione ormai notorie e descritte nella letteratura scientifica. È, anzi, proprio su questo crinale – la dimostrazione in concreto della segretezza e dell'adozione di misure adeguate – che si concentrerà prevedibilmente il futuro contenzioso. La norma, in altri termini, offre una cornice di certezza, ma non dispensa l'impresa dall'onere di costruire e documentare la segretezza dei propri asset.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Perché il segreto e non il diritto d'autore</strong></p><p class="text-justify">La modifica dell'art. 98 c.p.i. proposta dallo schema di decreto legislativo del giugno 2026 risponde ad una scelta di sistema: sebbene il diritto d'autore potrebbe apparire lo strumento più naturale per la protezione di opere dell'ingegno digitali complesse (sulla scia della tutela dei programmi per elaboratore), nell'economia dell'intelligenza artificiale il valore competitivo della creatività della forma espressiva risulta recessivo, in quanto la tutela autorale è – per espressa scelta politico-legislativa italiana e sovranazionale – fortemente legata alla paternità umana.</p><p class="text-justify">La tutela autorale è, infatti, ineludibilmente ancorata alla figura dell'autore umano e al suo apporto creativo individuale: l'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 richiede che l'opera, pur prodotta tramite l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sia il "risultato del lavoro intellettuale dell'autore". Si tratta di un ancoraggio che la stessa legge n. 132/2025 ha inteso non solo confermare, ma irrobustire: l'art. 25 della legge ha infatti modificato in tal senso l'art. 1 l. aut. e introdotto l'art. 70-septies. Emerge così con nitidezza il disegno complessivo del legislatore: il medesimo intervento che irrigidisce la via autorale attorno all'autore-persona fisica apre, sul versante industrialistico, la via oggettiva del segreto. La scelta in favore dell'art. 98 c.p.i. non è dunque casuale, ma coerente con una precisa architettura di sistema.</p><p class="text-justify">Questo requisito si rivela un ostacolo nello sviluppo tecnologico del settore dell'intelligenza artificiale. Da un lato, infatti, la creatività nella forma espressiva è spesso un valore poco tangibile nelle componenti dei modelli di intelligenza artificiale: i dataset di addestramento sono, nella stragrande maggioranza dei casi, aggregazioni massive di dati raccolti mediante processi automatizzati, prive di attività di selezione e organizzazione umana; i pesi del modello sono il risultato di un'operazione matematica su enormi quantità di dati. Insomma, si tratta di asset che – pur dotati di rilevantissimo valore economico – ben possono non recare l'impronta della personalità dell'autore. Dall'altro, l'ausilio dello strumento tecnologico nello sviluppo dei modelli e delle relative componenti rende ancora più difficile conseguire la tutela, in quanto il "lavoro intellettuale dell'autore" è requisito che deve essere tangibile ai fini della proteggibilità.</p><p class="text-justify">Il diritto d'autore, in sintesi, si rivela uno strumento poco adeguato nell'economia dell'intelligenza artificiale, in cui l'investimento strategico su larga scala può essere meglio preservato da una tutela di tipo "oggettivo". In questo contesto, la tutela dei segreti commerciali ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale emerge come lo strumento giuridicamente più pronto a recepire la novità tecnologica: essendo fondata su condizioni oggettive di segretezza e valore economico, questo tipo di tutela offre una copertura strutturalmente più coerente con la natura di dataset, funzioni e pesi dei modelli&nbsp;rispetto a quella, ancorata al requisito creativo, del diritto d'autore.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Profili processuali: le Sezioni specializzate in materia di impresa</strong></p><p class="text-justify">Il contenzioso relativo a dati di addestramento, algoritmi e pesi di modelli di intelligenza artificiale, nella misura in cui beneficino della tutela industrialistica, verrebbe trattato sempre dalle Sezioni Specializzate in materia di impresa dei Tribunali, già competenti in materia di segreti commerciali, garantendo continuità nell'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza specializzata. La scelta è coerente con uno dei criteri della delega, che già rimetteva a tali Sezioni le controversie sull'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento, e assicura che la materia sia trattata da un giudice avvezzo alla peculiare istruttoria dei segreti commerciali – ad esempio quanto alla verifica delle misure di protezione e alla gestione della riservatezza nel corso del giudizio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Prospettive critiche: il nodo dell'opacità</strong></p><p class="text-justify">La novella non è, peraltro, esente da rilievi critici, che un'analisi completa non può tacere. Si è osservato che, qualificando per definizione dati, architetture e parametri come potenziale oggetto di segreto, la disposizione tenderebbe a rendere i sistemi di intelligenza artificiale giuridicamente più difficili da scrutinare, proprio mentre l'ordinamento – europeo e interno – muove in direzione opposta, verso obblighi di trasparenza e spiegabilità.</p><p class="text-justify">L'obiezione, tuttavia, va precisata, perché poggia su due piani che è bene tenere distinti. Un conto è la spiegazione di una singola decisione automatizzata – il perché di quell'output per quell'input –, che spetta al lavoratore o al cittadino come "motivazione intelligibile"; altro è la conoscenza del modello in sé – pesi, architettura, dati e configurazioni di addestramento –, che è l'oggetto proprio del segreto. I due livelli non coincidono: la motivazione di una decisione può di regola essere resa senza ostendere i parametri o il codice, attraverso indicazioni sulla logica seguita e sui fattori che hanno pesato (anche in forma controfattuale). È, del resto, la stessa impostazione del diritto europeo, che impone informazioni significative sulla logica e sugli elementi principali della decisione, non l'esibizione dell'algoritmo addestrato, e che affianca non a caso gli obblighi di trasparenza a clausole di salvaguardia della riservatezza, presupponendone la coesistenza. In questa misura, l'idea che spiegare imponga necessariamente di svelare il segreto è imprecisa.</p><p class="text-justify">La tensione, più sottile, si manifesta a un livello ulteriore: non quello della spiegazione funzionale, ma quello della verifica del sistema – quando, per accertare l'assenza di bias discriminatori o un malfunzionamento, non basti la motivazione del singolo output e occorra accedere ai dati di addestramento o al modello stesso. È qui che il detentore può opporre il segreto, che opera allora non come ostacolo alla spiegazione, ma come possibile schermo all'ispezione piena. Anche su questo piano, però, l'ordinamento offre strumenti di mediazione: l'art. 121-ter c.p.i. e il regime di riservatezza nei procedimenti sui segreti commerciali consentono di contemperare le contrapposte esigenze attraverso l’accesso selettivo riservato a soggetti vincolati alla riservatezza. Il segreto, dunque, non travolge automaticamente la verificabilità, ma ne aumenta il costo e ne sposta la sede in giudizio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Conclusione</strong></p><p class="text-justify">L'intervento del legislatore delegato, nel rendere esplicita la copertura industrialistica degli asset di intelligenza artificiale, fornisce alle imprese un importante input per orientare i propri investimenti in ricerca e sviluppo e le proprie strategie di protezione. Ne esce confermata una precisa scelta di sistema – l'opzione per una tutela oggettiva fondata sul segreto in luogo di quella creativa fondata sull'autore – il cui pregio in termini di certezza del diritto andrà però misurato, nella prassi applicativa, con le esigenze di trasparenza che innervano il resto della disciplina sull'intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Per maggiori informazioni consulta le nostre aree dedicate alla <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/proprieta-intellettuale" target="_blank">Proprietà Intellettuale</a> e al <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/digital-e-data" target="_blank">Digital e Data</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:37:21 +0200</pubDate>
                        <title>Inibitorie cautelari IP e giudizio di merito: il decreto-legge n. 100/2026 recepisce la sentenza C-132/25 della Corte di Giustizia UE</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 23 aprile 2026, nella causa C-132/25,&nbsp;<i>M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl</i>, la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana che consentiva il mantenimento delle inibitorie cautelari in materia di proprietà industriale anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito (per un'analisi della pronuncia si rinvia al nostro precedente approfondimento).</p><p>A seguito di tale pronuncia, il Governo italiano è intervenuto in via d'urgenza per adeguare la disciplina nazionale, emanando il <strong>decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100</strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso ed entrato immediatamente in vigore.</p><p><strong>1. Il quadro di partenza: la sentenza C-132/25</strong></p><p>La sentenza era nata da un'inibitoria cautelare emessa dal Tribunale di Roma che vietava l'uso del segno "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute", ritenuto interferente con il marchio "Mò Mò". Il giudizio di merito non era stato instaurato e la Corte di Cassazione aveva rimesso la questione alla CGUE.</p><p>La Corte aveva affermato che la natura "anticipatoria" di un provvedimento non lo sottrae alla disciplina europea delle misure provvisorie: anche un'inibitoria idonea ad anticipare gli effetti di una sentenza definitiva resta una misura cautelare e, come tale, deve essere accompagnata dalle garanzie della Direttiva 2004/48/CE (cd. Direttiva Enforcement), tra cui il diritto del convenuto a ottenere la revoca o la cessazione degli effetti della misura qualora il ricorrente non coltivi la controversia nel merito. L'esenzione dall'obbligo di avvio del merito prevista dall'art. 132, comma 4, CPI era stata pertanto ritenuta in contrasto con l'art. 9, par. 5, della Direttiva.</p><p><strong>2. L'intervento normativo: il decreto-legge n. 100/2026</strong></p><p>Con il decreto-legge, e in particolare con i primi tre commi dell'art. 2, sono stati modificati l'art. 132, comma 4, c.p.i. e l'art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d'autore; è stata inoltre introdotta una disciplina transitoria.</p><p>La nuova disciplina prevede che i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (in materia di proprietà intellettuale) possano essere dichiarati inefficaci qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio previsto dalla legge oppure, successivamente al suo avvio, si estingua. Tale declaratoria può essere pronunciata su istanza della parte destinataria della misura, da presentarsi entro il <strong>termine perentorio di trenta giorni</strong> decorrente dalla scadenza del termine previsto per l'introduzione del giudizio di merito o dalla sua estinzione.</p><p><strong>3. La disciplina transitoria</strong></p><p>La disciplina transitoria riguarda i provvedimenti cautelari anticipatori già disposti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (12 giugno 2026) e quindi soggetti all'applicazione dell'art. 132, comma 4, c.p.i. o dell'art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d'autore nella formulazione previgente.</p><p>Per tali provvedimenti si prevede che i destinatari delle misure cautelari possano proporre ricorso per la loro revoca o per la dichiarazione della loro inefficacia, nelle forme dell'art. 669-novies c.p.c., <strong>entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge</strong>, a pena di decadenza.</p><p>Si prevede altresì che, ove venga proposto il ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia, la parte in favore della quale le misure sono state emesse possa presentare un'istanza chiedendo di essere rimessa in termini per l'inizio del giudizio di merito.</p><p><strong>4. La valutazione: un equilibrio tra recepimento e stabilità delle misure</strong></p><p>Questo intervento legislativo allinea la disciplina italiana al principio – enunciato dalla Corte di Giustizia U.E. – secondo cui il mancato avvio del giudizio di merito comporta l'inefficacia dei provvedimenti cautelari anticipatori in materia industriale, a richiesta della parte destinataria della misura.</p><p>Tuttavia, la declaratoria di inefficacia viene subordinata alla presentazione di un'istanza entro un termine perentorio. Ciò consente, in concreto, di mantenere stabili i provvedimenti cautelari già adottati nei casi in cui non sussista un effettivo interesse delle parti a una pronuncia di merito. Il legislatore ha così recepito la portata della sentenza europea senza determinare la caducazione automatica delle inibitorie già emesse, in coerenza con quanto chiarito dalla stessa Corte, che àncora la cessazione degli effetti della misura a un'iniziativa del convenuto.</p><p><strong>5. La stabilità condizionata dei provvedimenti cautelari industrialistici</strong></p><p>La riforma non elimina la stabilità delle misure cautelari anticipatorie in materia di proprietà industriale, ma ne modifica il fondamento. Il nuovo art. 132, comma 4, c.p.i. configura una stabilità “condizionata”: il provvedimento cautelare continua a produrre effetti anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito, ma diviene suscettibile di declaratoria di inefficacia su iniziativa della parte destinataria della misura.</p><p>Il tratto qualificante è il meccanismo di inefficacia non automatica: il mancato avvio del giudizio di merito, o la sua successiva estinzione, non determina ex se la caducazione della misura. È necessario che il destinatario presenti una specifica istanza nel termine perentorio di trenta giorni; decorso tale termine, la misura conserva la propria efficacia.</p><p>Sul piano sistematico, il legislatore ha così cercato di conciliare le esigenze poste dalla sentenza C-132/25 con la tradizionale funzione delle misure cautelari industrialistiche, spesso destinate a definire in via sostanziale il conflitto tra le parti. La disciplina conserva un elevato grado di effettività della tutela cautelare, evitando al contempo che un'inibitoria possa permanere indefinitamente senza alcuna possibilità di reazione per il soggetto inciso.</p><p>In definitiva, la stabilità delle misure cautelari industrialistiche non è soppressa, ma resa dipendente dall'assenza di una tempestiva istanza di inefficacia: i titolari conservano la possibilità di beneficiare di provvedimenti incisivi senza essere necessariamente costretti a promuovere il merito, mentre i destinatari acquisiscono un vero e proprio potere processuale di provocarne la verifica e l'eventuale caducazione.</p><p><strong>6. Indicazioni pratiche</strong></p><p>L'intervento normativo rende ancora più stringente l'esigenza di una valutazione strategica già evidenziata all'indomani della sentenza:</p><p><strong>Per i titolari di inibitorie già ottenute e ancora attive. </strong>La disciplina transitoria non assegna al titolare di un provvedimento già emesso un autonomo termine per instaurare il merito: l'unico accesso al giudizio di merito gli è offerto dalla rimessione in termini, che può essere richiesta soltanto «ove venga proposto il ricorso» per la revoca o l'inefficacia. Si tratta dunque di uno strumento puramente reattivo, attivabile solo in risposta all'iniziativa del destinatario e non in via preventiva.</p><p>Ne deriva che, per i provvedimenti già in essere, la strategia concretamente percorribile è di tipo attendista: se il destinatario lascia spirare il termine di decadenza di sessanta giorni, l'inibitoria si stabilizza definitivamente senza necessità di alcun giudizio di merito; se invece propone il ricorso, il titolare reagisce chiedendo la rimessione in termini e instaurando il merito. Più che anticipare i tempi, occorre dunque essere pronti a reagire con tempestività.</p><p>Laddove, invece, l'inibitoria abbia esaurito i propri effetti pratici e non emergano interessi economici residui, è verosimile che il destinatario non si attivi: in tal caso il decorso del termine di decadenza consolida la misura senza alcun ulteriore adempimento.</p><p><strong>Per le inibitorie di nuovo conio.</strong> Per i provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore del decreto la prospettiva si rovescia: per conservare l'efficacia della misura anticipatoria il titolare deve instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio previsto dalla legge, pena la possibile declaratoria di inefficacia su istanza del destinatario. In questo caso l'avvio tempestivo del merito torna a essere la scelta d'elezione.</p><p><strong>Per i destinatari delle inibitorie. </strong>Il decreto-legge definisce con chiarezza tempi e modalità della reazione, fissando un termine perentorio – e di decadenza – per i provvedimenti già in essere. Diventa pertanto essenziale verificare senza indugio la posizione delle misure subite e attivarsi nei termini.</p><p><strong>7. Conclusioni e prossimi passaggi</strong></p><p>Il decreto-legge dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione ed è naturalmente possibile che in sede di esame parlamentare siano introdotte ulteriori modifiche. Resta perciò opportuno monitorare l'iter di conversione, che potrà incidere – anche significativamente – sull'assetto definitivo della disciplina e, in particolare, sul regime transitorio applicabile alle misure già adottate.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:24:30 +0200</pubDate>
                        <title>Contenuti generati dall&#039;IA: la Commissione europea pubblica il Codice di condotta per l&#039;etichettatura</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il contesto: trasparenza come pilastro dell'AI Act</strong></p><p>La Commissione europea ha pubblicato ieri la versione definitiva del Codice di condotta sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'AI, uno strumento strategico nell'architettura regolatoria europea sull'AI. Il Codice rappresenta la risposta operativa agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 dell'AI Act, che entreranno in vigore il 2 agosto 2026.</p><p>L'AI Act, del resto, ha identificato nella trasparenza uno dei rischi sistemici più urgenti da affrontare. Quando i contenuti generati da macchine sono indistinguibili da quelli umani — testi giornalistici, video deepfake, voci sintetiche — si crea un terreno fertile per la disinformazione, la manipolazione dell'opinione pubblica e la perdita di fiducia nell'ecosistema informativo. Si pensi, ad esempio, a un video apparentemente autentico di un leader politico diffuso durante una campagna elettorale, a una registrazione vocale utilizzata per impersonificare un dirigente d’azienda e autorizzare un bonifico, oppure a immagini di eventi mai avvenuti che circolano sui social network durante situazioni di crisi. In tutti questi casi, la capacità di identificare l'origine artificiale del contenuto assume un ruolo essenziale per preservare la fiducia degli utenti.</p><p>Il Codice di condotta è lo strumento pratico attraverso il quale la Commissione cerca di tradurre questi principi normativi in comportamenti concreti.</p><p><strong>Cosa prevede il Codice: obblighi e destinatari</strong></p><p>Il Codice ha natura volontaria, ma riveste un peso giuridico rilevante: le imprese che lo sottoscrivono potranno fare affidamento su standard condivisi per dimostrare più agevolmente la conformità agli obblighi previsti dall'AI Act nelle materie disciplinate dal Codice stesso. Questo meccanismo lo rende particolarmente interessante per l'industria.</p><p>I destinatari sono due.</p><p>I <strong>provider</strong>, ovvero chi sviluppa sistemi di AI (generativa). Su di loro grava l'obbligo di garantire che i contenuti prodotti (audio, immagini, video, testo) siano contrassegnati in formato leggibile da macchina e rilevabili come artificialmente generati o manipolati. Le soluzioni tecniche adottate devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili, nel rispetto dello stato dell'arte e dei costi di implementazione.</p><p>I<strong> deployer</strong>, ovvero chi mette a disposizione degli utenti finali sistemi di AI generativa. Su di loro gravano obblighi di disclosure in due casi specifici:</p><ul><li data-list-item-id="eb9b0146122239a9079f33643d8eb3ce0"><span><strong>Deepfake</strong>: contenuti audio, immagini o video che ritraggono persone, oggetti, luoghi o eventi reali in modo da sembrare autentici, ma che non lo sono. In concreto, rientrerebbe in questa categoria un filmato che mostra una persona pronunciare dichiarazioni che non ha mai realmente reso.</span></li><li data-list-item-id="e5829a2c9e0748d7d1149c22fecf8ad72"><span><strong>Testi di interesse pubblico</strong>: articoli, comunicati o pubblicazioni generate dall'AI su temi di rilevanza pubblica, a meno che non abbiano subito un processo di revisione umana con responsabilità editoriale. L'esempio più immediato è quello di un articolo generato da un sistema di AI che commenta risultati elettorali, misure sanitarie o decisioni governative. Diversamente, un testo sottoposto a una revisione umana sostanziale e pubblicato sotto la responsabilità editoriale di un giornalista o di una redazione potrebbe beneficiare dell'eccezione prevista dall'AI Act.</span></li></ul><p>È previsto inoltre l'obbligo di informare gli utenti quando interagiscono con un sistema AI interattivo, come un chatbot o un assistente virtuale.</p><p><strong>Il processo: come è stato costruito il Codice</strong></p><p>Il Codice è il risultato di un processo partecipativo avviato a settembre 2025 dall'AI Office, con una consultazione pubblica e una call for expression of interest. Il processo ha coinvolto due gruppi di lavoro tematici (uno per i provider e uno per i deployer), guidati da presidenti e vicepresidenti indipendenti, e ha incluso stakeholder di diversa natura: sviluppatori di tecnologie di rilevamento, associazioni di categoria, organizzazioni della società civile, accademici e grandi piattaforme online.</p><p>In sette mesi — da novembre 2025 a giugno 2026 — sono state prodotte tre bozze intermedie, sottoposte a consultazione, prima di arrivare alla versione finale. Parallelamente, la Commissione ha pubblicato linee guida interpretative per chiarire l'ambito degli obblighi normativi e coprire aspetti non trattati dal Codice.</p><p><strong>Le implicazioni pratiche: cosa cambia per imprese e utenti</strong></p><p>Per le imprese tecnologiche, sottoscrivere il Codice significa adottare standard tecnici di marcatura e tracciabilità dei contenuti, come watermarking digitale, metadati firmati e standard di provenienza quali C2PA, oltre a implementare adeguati sistemi di disclosure verso gli utenti finali.</p><p>Ad esempio, un'immagine generata da un modello di AI potrebbe contenere metadati che consentano a piattaforme e strumenti di verifica di identificarne automaticamente l'origine artificiale, anche qualora l'etichetta visibile all'utente fosse stata rimossa.</p><p>Le imprese che non aderiscono dovranno comunque rispettare gli obblighi dell'AI Act dal 2 agosto 2026, ma senza il vantaggio di poter fare riferimento agli standard condivisi individuati dal Codice.</p><p>Per i cittadini, l'impatto atteso è significativo: deepfake e testi generati dall'AI su temi di interesse pubblico dovranno essere chiaramente identificati, rendendo più semplice comprendere quando ci si trova di fronte a contenuti sintetici.</p><p>Rimane aperta la questione dell'effettività tecnica. Watermarking e metadati possono essere rimossi o alterati e la rilevabilità dei contenuti sintetici in ambienti distribuiti rappresenta ancora una sfida tecnologica rilevante. Lo stesso Codice riconosce questo limite, richiedendo l'adozione di soluzioni "tecnicamente fattibili" alla luce dello stato dell'arte.</p><p><strong>Prospettive: un modello per il resto del mondo?</strong></p><p>L'iniziativa europea si inserisce in un momento di intensa competizione normativa globale sull'intelligenza artificiale. Mentre gli Stati Uniti procedono con un approccio più frammentato e la Cina ha adottato regole specifiche sui contenuti sintetici, l'Unione europea punta a costruire un modello fondato sulla trasparenza e sulla responsabilizzazione degli operatori.</p><p>Uno scenario tutt'altro che improbabile è quello in cui una piattaforma globale scelga di applicare gli standard europei di etichettatura a tutti gli utenti, anziché sviluppare sistemi differenti per ciascun mercato nazionale. È un fenomeno già osservato in passato con la normativa europea sulla protezione dei dati personali.</p><p>La sfida sarà mantenere l'equilibrio tra trasparenza e innovazione, evitando che oneri di compliance eccessivi penalizzino le imprese europee rispetto ai concorrenti globali. Il Codice di condotta rappresenta un importante tentativo di trovare questo equilibrio, con l'agosto 2026 come primo banco di prova reale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:40:52 +0200</pubDate>
                        <title>Quando il personaggio si identifica con l&#039;attore: la Cassazione sui limiti della tutela autoriale di &quot;The man with no name&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-il-personaggio-si-identifica-con-lattore-la-cassazione-sui-limiti-della-tutela-autoriale-di-the-man-with-no-name</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con l’ordinanza n. 12257 del primo maggio 2026, la Corte di Cassazione ha reso un’importante pronuncia in tema di tutela autoriale del personaggio cinematografico, affrontandone i requisiti minimi di proteggibilità ai sensi della legge sul diritto d’autore (“<strong>L.d.a.</strong>”) con particolare riguardo al rapporto tra il personaggio di fantasia e l’attore che ne abbia incarnato le sembianze sullo schermo, nonché ai presupposti logici del plagio-contraffazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La questione</strong></p><p class="text-justify">La vertenza trae origine dalla domanda proposta da Unidis Jolly Film s.r.l. – titolare dei diritti sul film “Per un pugno di dollari” – nei confronti della casa di produzione e distribuzione cinematografica Paramount Pictures Corporation e di altri soggetti (tra cui il compositore Hans Florian Zimmer e i registi Gregor John Verbinski e James Ward Byrkit), nonché del soggettista John David Logan, lamentando l’indebito sfruttamento economico, all’interno del lungometraggio animato “Rango”, del personaggio denominato “The Man with No Name”.</p><p class="text-justify">A fondamento delle proprie domande, l’attrice esponeva che il personaggio “The Man with No Name”, protagonista della celebre trilogia <i>western</i> diretta da Sergio Leone e interpretata da Clint Eastwood, godeva di autonoma tutelabilità autoriale ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.d.a., e che tale personaggio era stato riprodotto, senza licenza né autorizzazione, nel personaggio dello “Spirito del West” nel film “Rango”, prodotto da Paramount.</p><p class="text-justify">Sulla base di tali premesse, Unidis sosteneva che il personaggio era stato utilizzato illecitamente all’interno di “Rango” e chiedeva che ne fosse accertata la contraffazione per plagio, con il conseguente riconoscimento della lesione dei propri diritti d’autore. Chiedeva altresì la condanna di Paramount per concorrenza sleale e per i danni derivanti dallo sfruttamento non autorizzato del personaggio. In via subordinata, deduceva la violazione della disciplina sulla citazione lecita prevista dall’art. 70 l. aut.; in ulteriore subordine, invocava l’applicazione del rimedio dell’arricchimento senza causa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le decisioni di merito&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma respingeva integralmente le domande proposte da Unidis, ritenendo insussistente qualsiasi ipotesi di plagio in relazione al personaggio “The Man with No Name”, atteso che il riferimento operato nell’opera “Rango” era da ricondursi all’attore Clint Eastwood, di cui erano state riprodotte le caratteristiche somatiche e morali, e non alla figura di fantasia rivendicata da parte attrice.</p><p class="text-justify">Con sentenza del 31 agosto 2022, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame proposto da Unidis, condividendo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale. In particolare, la Corte osservava come nel film “Rango” non fosse stato richiamato il personaggio “The Man with No Name” in quanto tale, bensì la figura dell’attore Clint Eastwood, evocata attraverso una serie di riferimenti ai suoi tratti fisici e alle caratteristiche che ne hanno consolidato l’immagine nell’immaginario collettivo.</p><p class="text-justify">Secondo il giudice distrettuale, inoltre, non era possibile individuare una netta distinzione tra il personaggio e l’attore che lo aveva interpretato, poiché l’identità stessa di “The Man with No Name” risultava strettamente legata alla presenza scenica e all’interpretazione di Eastwood. La Corte riteneva altresì che il personaggio fosse privo di quel minimo grado di originalità richiesto per beneficiare della tutela autoriale, risolvendosi in una rielaborazione di modelli narrativi e figurativi già ampiamente radicati nella tradizione del western, senza aver acquisito nel tempo una propria autonomia espressiva rispetto a tali archetipi.</p><p class="text-justify">Infine, la Corte rilevava che, anche a voler prescindere dalla questione della proteggibilità del personaggio, il richiamo contenuto in “Rango” avrebbe comunque potuto essere ricondotto a una forma di citazione lecita ai sensi dell’art. 70 l. aut., non emergendo alcuna finalità di sfruttamento economico concorrenziale nei confronti della titolare dei diritti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il ricorso per Cassazione</strong></p><p class="text-justify">Avverso la decisione della Corte d’Appello, Unidis proponeva ricorso per cassazione articolato in sei diversi motivi. Le censure investivano, soprattutto, la valutazione circa la non proteggibilità del personaggio “The Man with No Name” e la conseguente esclusione del plagio. La ricorrente contestava inoltre l’interpretazione dell’art. 1 L.d.a. accolta dal giudice di merito, sostenendo che la Corte territoriale aveva introdotto surrettiziamente il requisito della separabilità del personaggio dall’attore che lo interpreta quale presupposto per il riconoscimento della tutela autoriale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La decisione della Corte&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati.</p><p class="text-justify">Nel ribadire i principi già affermati in materia, la Corte ha ricordato che la tutela del personaggio costituisce una forma di protezione autonoma rispetto a quella riconosciuta all’opera nella quale esso è inserito. Ciò che rileva, infatti, non è la notorietà dell’opera, bensì il grado di caratterizzazione del personaggio, che deve presentare tratti sufficientemente originali e riconoscibili da consentirne l’identificazione come autonoma creazione intellettuale.</p><p class="text-justify">Muovendo da tale premessa, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, secondo cui “The Man with No Name” non possiede un livello di individualizzazione tale da distinguerlo in modo apprezzabile dagli archetipi tradizionali del western. La figura del pistolero solitario e taciturno rappresenterebbe infatti una rielaborazione di modelli narrativi già ampiamente presenti nella tradizione del genere, priva di quel quid creativo necessario per accedere alla tutela autoriale.</p><p class="text-justify">È proprio da questa insufficiente caratterizzazione che deriva il passaggio più interessante della pronuncia. Secondo la Cassazione, l’identità del personaggio risulta ormai inscindibilmente associata a quella di Clint Eastwood, che lo ha interpretato in più opere contribuendo in maniera decisiva alla sua fortuna presso il pubblico. In una situazione di questo tipo, il richiamo operato da un’opera successiva può finire per riguardare non il personaggio in quanto creazione dell’ingegno, ma la figura dell’attore e l’immagine che ne è derivata nell’immaginario collettivo.</p><p class="text-justify">Da questa prospettiva, la Corte esclude che nel caso di specie possa configurarsi un plagio del personaggio. L’eventuale evocazione realizzata in “Rango” sarebbe infatti riferibile a Clint Eastwood e non a una figura narrativa dotata di autonoma individualità creativa.</p><p class="text-justify">Quanto al richiamo operato dalla Corte d’Appello alla disciplina della citazione lecita, la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Secondo la Cassazione, infatti, tale argomento aveva carattere meramente accessorio rispetto alla <i>ratio decidendi</i> principale, fondata sulla non proteggibilità del personaggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Una volta confermata quest’ultima conclusione, ogni ulteriore questione relativa all’applicabilità dell’art. 70 L.d.a. risultava priva di incidenza sull’esito della controversia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Rilievi conclusivi</strong></p><p class="text-justify">La giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo che il personaggio cinematografico può costituire oggetto di autonoma tutela autoriale, a prescindere dall’opera nella quale è inserito. Tale protezione, tuttavia, richiede che il personaggio presenti tratti sufficientemente originali e distintivi da renderlo riconoscibile come una creazione individuale, e non come una semplice riproposizione di figure già appartenenti al patrimonio narrativo di un determinato genere.</p><p class="text-justify">La vicenda di “The Man with No Name” evidenzia proprio i limiti di tale principio. Secondo la Corte, infatti, il personaggio non presenta un grado di caratterizzazione tale da differenziarlo in modo significativo dagli archetipi tradizionali del western. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: la sua notorietà risulta strettamente legata all’interpretazione di Clint Eastwood, al punto che, nell’immaginario collettivo, il personaggio e l’attore tendono a sovrapporsi.</p><p class="text-justify">Sotto questo profilo si colloca l’aspetto più interessante della decisione. La Cassazione precisa che l’immedesimazione tra personaggio e interprete non rappresenta una condizione ulteriore per il riconoscimento della tutela autoriale. Essa costituisce, piuttosto, la conseguenza dell’assenza di una fisionomia creativa realmente autonoma. Quando il pubblico identifica il personaggio principalmente attraverso il volto, lo stile e la personalità dell’attore che lo interpreta, diventa difficile distinguere la creazione narrativa dalla figura reale dell’interprete.</p><p class="text-justify">In una simile situazione, l’eventuale richiamo operato da opere successive rischia di riguardare non tanto il personaggio in sé, quanto l’immagine dell’attore che lo ha reso celebre. La decisione sembra quindi muoversi lungo una linea di confine ben precisa: il diritto d’autore non può essere utilizzato per estendere la protezione a figure che, più che esprimere una compiuta individualità creativa, finiscono per identificarsi con l’interprete che ne ha determinato il successo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:49:57 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;intelligenza artificiale cambierà il lusso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lintelligenza-artificiale-cambiera-il-lusso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Paolo Lazzarino, intervenuto nel podcast “Indicam On air”, esplora il rapporto tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e settore del lusso tra nuove opportunità, trasformazioni dei modelli creativi e sfide per la tutela dei brand e della proprietà intellettuale.</p><p><a href="https://www.spreaker.com/episode/l-intelligenza-artificiale-cambiera-il-lusso--72325551" target="_blank" rel="noreferrer">Ascolta la puntata</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
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                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 14:02:26 +0200</pubDate>
                        <title>Trade secrets e Digital Omnibus: proteggere il know-how mentre i dati circolano per obbligo di legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trade-secrets-e-digital-omnibus-proteggere-il-know-how-mentre-i-dati-circolano-per-obbligo-di-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il problema, in breve</strong></p><p class="text-justify">Il Digital Omnibus — il pacchetto normativo con cui Bruxelles sta razionalizzando le regole digitali dell'UE — spinge nella stessa direzione da anni: più condivisione, più portabilità, meno silos. Un obiettivo legittimo, ma con un effetto collaterale che molte imprese non hanno ancora messo a fuoco: ogni obbligo di data sharing è una finestra in più da cui può uscire il know-how che non si è scelto o che non si può brevettare.</p><p class="text-justify">Il pacchetto comprende due testi principali: uno che interviene sulle regole esistenti in materia di dati, cybersicurezza e privacy (il <i>digital acquis</i>), ancora in negoziato; e uno sull'intelligenza artificiale, su cui è stato raggiunto un accordo politico provvisorio il 7 maggio 2026. Le date di pubblicazione ufficiale restano soggette al completamento del processo formale.</p><p><strong>Cosa cambia concretamente</strong></p><p class="text-justify">Le modifiche al <i>digital acquis</i> più rilevanti per chi gestisce informazioni sensibili:</p><ul style="margin-left:-1px;"><li data-list-item-id="e75c46ece21a889ab816fca148d65f728"><p class="text-justify"><span><strong>Dati pubblici e grandi operatori.</strong> Le pubbliche amministrazioni potranno applicare condizioni speciali alle Very Large Enterprises e ai gatekeeper DMA che riusano dati pubblici, per evitare che l'accesso privilegiato ai dati consolidi posizioni già dominanti.</span></p></li><li data-list-item-id="eef4e758f3dcd911686d2f64008094dc3"><p class="text-justify"><span><strong>Intermediari dati.</strong> Il regime obbligatorio del Data Governance Act diventerebbe volontario, con requisiti di separazione più leggeri. Più attori nella catena, più punti di contatto.</span></p></li><li data-list-item-id="e0020d35b6d6aaf164f70aa9b0fcbe27a"><p class="text-justify"><span><strong>Cloud switching.</strong> Regimi semplificati per alcune categorie, ma con salvaguardie esplicite su trade secrets e rischi di esposizione verso giurisdizioni terze.</span></p></li><li data-list-item-id="eb34c2d2e51c9c92dd1469703404f9948"><p class="text-justify"><span><strong>Smart contract per il data sharing.</strong> Eliminati i requisiti essenziali dell'art. 36 del Data Act: meno vincoli tecnici, più peso alla governance contrattuale.</span></p></li></ul><p><strong>Il punto di partenza: il Data Act</strong></p><p class="text-justify">Già in vigore dal 12 settembre 2025, il Data Act dà agli utenti di dispositivi connessi il diritto di far condividere i propri dati con terze parti. Per i produttori, questo espone un perimetro delicato: i dati possono contenere logiche operative, parametri di configurazione, prestazioni, tutto ciò che compone il know-how senza mai essere stato etichettato come tale. E il Data Act disapplica la protezione <i>sui generis</i> sui database in questo contesto, spostando il peso della tutela verso i segreti commerciali.</p><p class="text-justify">Pensiamo ad un caso concreto.<strong>&nbsp;</strong>Un produttore di impianti industriali connessi riceve da un cliente la richiesta di condividere 18 mesi di log operativi con un fornitore di manutenzione indipendente che è concorrente diretto del suo servizio post-vendita. Quei log contengono parametri di calibrazione e sequenze di controllo sviluppate in anni di R&amp;D, mai brevettate. Il Data Act non ammette un rifiuto generalizzato, ma consente al produttore di richiedere misure tecniche proporzionate prima di condividere (art. 4, par. 6): NDA con clausola anti-reverse-engineering, dati sensibili solo in forma aggregata, divieto contrattuale di usare i dati per sviluppare servizi concorrenti (art. 6, par. 2, lett. e). Se il terzo rifiuta le misure, il produttore può bloccare la condivisione, ma deve motivarlo per iscritto e notificare l'autorità competente. Questi due passi non sono facoltativi: sono la condizione formale perché il rifiuto sia legittimo.</p><p class="text-justify">Il Regolamento prevede anche la possibilità di rifiutare la condivisione quando essa renderebbe altamente probabile un serio danno economico. La soglia è alta, e il problema pratico è che quel danno va dimostrato <i>prima</i> che la divulgazione avvenga, su dati che non sono ancora usciti. Chi non ha documentato il valore dei propri segreti si troverà senza argomenti nel momento in cui servono.</p><p><strong>La novità del Digital Omnibus: il fattore giurisdizionale</strong></p><p class="text-justify">Se approvata nella forma proposta, la modifica al Data Act introdurrebbe una nuova base di rifiuto alla condivisione: il rischio di acquisizione illecita da parte di soggetti operanti in Paesi terzi con tutele insufficienti&nbsp; o con tutele formalmente equivalenti ma prive di enforcement reale.</p><p class="text-justify">È un cambiamento di prospettiva concreto. Oggi molti leak non nascono da attacchi informatici o dipendenti infedeli: nascono dal fatto che un dato condiviso legittimamente arriva a un destinatario corretto, che però opera in una giurisdizione dove un'autorità locale può richiedergli di divulgarlo e dove ottenere un'ingiunzione è lento o impossibile. Il segreto si perde per struttura sistemica, non per dolo. La proposta prova a trasformare questa asimmetria in una leva giuridica: il rifiuto è legittimo, ma deve essere motivato per iscritto e notificato all'autorità competente.</p><p><strong>Cinque cose da fare adesso</strong></p><ul style="margin-left:-1px;"><li data-list-item-id="e58336d8860b3323e29de322ef1074d56"><p class="text-justify"><span><strong>Mappare i dati in senso competitivo.</strong> Non ai fini GDPR: quali dataset, se analizzati, rivelano processi o logiche proprietarie? Quali rientrano nel perimetro del Data Act?</span></p></li><li data-list-item-id="e46f9643ae94c1cc8b15d95981065164c"><p class="text-justify"><span><strong>Costruire un trade secret registry.</strong> Un segreto commerciale esiste se è non noto, ha valore economico proprio perché segreto, ed è protetto con misure ragionevoli. NDA, controlli di accesso, audit log, policy interne: tutto documentato e aggiornato.</span></p></li><li data-list-item-id="e46e2d6680a05f6ba0ae9bb6a596476fc"><p class="text-justify"><span><strong>Strutturare la risposta alle richieste di data sharing.</strong> Serve un processo, non una valutazione caso per caso. Con criteri chiari su quando opporre un rifiuto, come motivarlo e come notificarlo.</span></p></li><li data-list-item-id="eb478c5f1537858d88dd2e2434e709d74"><p class="text-justify"><span><strong>Fare l'assessment giurisdizionale dei flussi dati.</strong> Chi riceve i dati? Dove opera? Dove sono i suoi sub-fornitori? Qual è l'enforcement reale in quelle giurisdizioni?</span></p></li><li data-list-item-id="ed296107bf4f7ffdc7c508e3194fcacac"><p class="text-justify"><span><strong>Monitorare l'iter normativo.</strong> Il Digital Omnibus per il digital acquis cambierà. Chi lavora con dati sensibili deve sapere come, e quando.</span></p></li></ul><p class="text-center">* * *</p><p class="text-justify">La direzione del Digital Omnibus non cambierà: più circolazione, più portabilità. Ma le imprese che hanno costruito il loro vantaggio su dati e processi non brevettati non possono aspettare che la normativa si stabilizzi. Il segreto che resiste è quello che è già stato strutturato come tale prima che qualcuno chieda di condividerlo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 May 2026 12:24:38 +0200</pubDate>
                        <title>ESG e Marchi Ambientali “Autodichiarati”: cosa succede dopo il 27 settembre 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esg-e-marchi-ambientali-autodichiarati-cosa-succede-dopo-il-27-settembre-2026</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Il D.lgs. 30/2026 cambia radicalmente le regole per le certificazioni di sostenibilità fai-da-te</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">Migliaia di imprese italiane hanno costruito nel tempo la propria comunicazione ESG attorno a marchi e loghi di sostenibilità "autoprodotti": denominazioni registrate come marchi europei o nazionali, pittogrammi "green", etichette di prodotto con <i>claim</i> ambientali, tutti creati e gestiti dall'impresa stessa senza il coinvolgimento di un ente verificatore terzo. Si tratta dei cosiddetti marchi "autodichiarati".</p><p class="text-justify">Dal 27 settembre 2026, la loro sopravvivenza nella comunicazione commerciale è seriamente a rischio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Cosa dice la nuova normativa</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, recependo la Direttiva (UE) 2024/825 ("Empowering Consumers for the Green Transition"), introduce nel Codice del Consumo un divieto particolarmente rigoroso relativo all'utilizzo di marchi o etichette di sostenibilità non fondati su sistemi di certificazione indipendenti e trasparenti, o non approvati da autorità pubbliche riconosciute.</p><p class="text-justify">La norma è inequivoca su un punto che molte imprese tendono a sottovalutare: la registrazione come marchio presso l'EUIPO o l'UIBM non equivale a certificazione di sostenibilità. Il marchio registrato gode di tutela come segno distintivo, non come attestazione delle qualità ambientali che veicola. Sono due piani giuridici del tutto distinti.</p><p class="text-justify">Un marchio di sostenibilità autodichiarato, per quanto regolarmente registrato e da anni presente sul mercato, potrà quindi essere qualificato come pratica commerciale vietata ai sensi del Codice del Consumo, indipendentemente dall'intenzione soggettiva dell'impresa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Marchi individuali, collettivi e di certificazione: una distinzione che conta</strong></p><p class="text-justify">Il Codice della Proprietà Industriale distingue tra marchio individuale, marchio collettivo e marchio di certificazione. Nella pratica, tuttavia, la grande maggioranza dei marchi ambientali ESG è registrata come marchio individuale, la categoria strutturalmente più esposta, poiché non prevede alcun soggetto terzo verificatore. Il marchio di certificazione, affidato per legge a un soggetto indipendente e corredato da un regolamento d’uso, è il modello più vicino ai requisiti della nuova normativa, ma solo se il regolamento prevede criteri scientificamente fondati e audit da organismi accreditati. Il marchio collettivo si trova in una posizione intermedia che richiede valutazione caso per caso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I requisiti per i sistemi di certificazione ammessi</strong></p><p class="text-justify">Affinché un marchio di sostenibilità possa continuare a circolare legittimamente nella comunicazione commerciale, il sistema sottostante deve soddisfare cumulativamente requisiti di indipendenza, trasparenza e verificabilità, tra cui:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="eb9531f41d5d5f416fcd4c190115400c5"><p class="text-justify"><span>criteri oggettivi, scientificamente fondati e pubblicamente accessibili;</span></p></li><li data-list-item-id="e376c262d396f5240db47539f52b793c1"><p class="text-justify"><span>gestione da parte di un soggetto terzo indipendente rispetto all'impresa beneficiaria;</span></p></li><li data-list-item-id="e28c6c1950a698a56c928fdc17bce4def"><p class="text-justify"><span>audit e verifiche periodiche da parte di organismi accreditati;</span></p></li><li data-list-item-id="edd605cac590dcecafdaba3738dd8f14d"><p class="text-justify"><span>meccanismo di reclamo fruibile da terzi;</span></p></li><li data-list-item-id="ee139d28aa4cb7c602cdae1e4d41d0a7b"><p class="text-justify"><span>aggiornamento regolare dei criteri alla luce dei progressi scientifici e tecnici.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Tali elementi riflettono la struttura dei sistemi di certificazione richiamati dalla Direttiva e dalla disciplina europea in materia di <i>sustainability labels</i> e <i>certification schemes</i>.</p><p class="text-justify">Non è sufficiente affidare la verifica a un soggetto formalmente esterno: è la struttura complessiva del sistema che deve essere conforme.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le opzioni per le imprese</strong></p><p class="text-justify">Le imprese titolari di marchi autodichiarati hanno essenzialmente due strade:</p><ol style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="ea25393d83a92545a8d559201cccce0c0"><p class="text-justify"><i><span>Costruire un sistema di certificazione proprio conforme</span></i><span> Il marchio viene mantenuto, ma agganciato a un sistema di verifica indipendente costruito ad hoc, con il coinvolgimento di un organismo accreditato (Bureau Veritas, DNV, TÜV, SGS o equivalenti). È la soluzione che preserva il valore di brand, ma richiede tipicamente 6-12 mesi di implementazione — incompatibile con la scadenza del 27 settembre 2026 per chi non ha già avviato il percorso — oltre a comportare costi di implementazione e mantenimento potenzialmente significativi.</span></p></li><li data-list-item-id="e6eeaf129bd656f0300dd9dccff1b8664"><p class="text-justify"><i><span>Ritirare il marchio e migrare verso un sistema certificato già esistente</span></i><span> Per le imprese che non siano già in condizione di soddisfare i requisiti, la sospensione cautelativa del marchio in attesa del completamento del percorso di adeguamento è fortemente raccomandata.</span></p></li></ol><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La verifica dei contratti B2C e B2B: un passaggio spesso trascurato</strong></p><p class="text-justify">L'esposizione al rischio non si esaurisce nella comunicazione commerciale. Nei rapporti <i>B2C</i>, condizioni generali di vendita e schede prodotto richiamano spesso le caratteristiche ambientali del prodotto: se fondate su un marchio autodichiarato non conforme, espongono l'impresa ad azioni dei consumatori oltre che a procedimenti AGCM. Nei rapporti <i>B2B</i>, i contratti di fornitura e distribuzione contengono frequentemente <i>representations &amp; warranties</i> di conformità normativa, la cui violazione può attivare clausole di indennizzo o risoluzione; analogamente, i capitolati con clausole ESG impongono ai fornitori standard certificativi il cui venir meno configura un inadempimento contrattuale. La verifica dei contratti attivi è pertanto parte integrante — e non accessoria — della due diligence ESG.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il tempo stringe: la due diligence ESG non è più rinviabile</strong></p><p class="text-justify">L'implementazione degli interventi correttivi richiede mediamente 1-2 mesi di lavoro strutturato. Chi non ha ancora avviato una ricognizione sistematica dei propri marchi e <i>claim</i> ambientali si trova oggi in una situazione di rischio concreto, considerato che la scadenza del 27 settembre 2026 non ammette proroghe.</p><p class="text-justify">Una due diligence ESG mirata deve coprire: la mappatura di tutti i marchi e <i>claim</i> ambientali utilizzati nella comunicazione, la verifica della loro conformità ai nuovi requisiti, la valutazione delle opzioni di adeguamento, il censimento dei contratti attivi — B2C e B2B — contenenti riferimenti a marchi o <i>claim</i> ambientali e l'analisi delle relative clausole di garanzia e conformità, e la definizione di un piano di <i>remediation</i> prioritizzato.</p><p class="text-justify">Le sanzioni previste per le violazioni sono significative — potenzialmente fino al 4% del fatturato annuo realizzato nell'Unione Europea nei casi previsti dal Codice del Consumo — e si affiancano al rischio reputazionale derivante dalla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori dell'AGCM.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:34:09 +0200</pubDate>
                        <title>Intellectual Property: Asset and Share Purchases (Italy)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intellectual-property-asset-and-share-purchases-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Partner Paolo Lazzarino ha contribuito al capitolo “IP: Asset and Share Purchases (Italy)” della pubblicazione <a href="https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="outlook-break-word-in-links" rel="noreferrer noopener">Practical Law</a>, piattaforma internazionale di riferimento per professionisti legali e imprese.</p><p><br>***<br><br><i>A Practice Note addressing the key legal issues to consider in relation to IP when entering into an asset or share purchase agreement governed by Italian law.</i></p><p><i>This Note forms part of a global suite of country-specific resources helping private practice and inhouse lawyers and attorneys navigate different jurisdictional frameworks for the transfer of IP rights as part of an asset or share purchase transaction.</i></p><p><strong>Overview of Asset and Share Purchase Transactions in Italy</strong></p><p>Corporate transactions are commonly structured as either asset or share purchases in Italy. There is no publicly available data on the most common structure, but in practice the share deal is the predominant choice.&nbsp;</p><p>In a share purchase transaction, the purchaser acquires the shares or equity interests of the target company, depending on whether it is a joint-stock company (S.p.A.) or a limited liability company (S.r.l.). The parties formalise a share deal through a notarial deed of transfer, or by endorsing share certificates, which are then notarised and recorded in the shareholders' ledger.&nbsp;</p><p>In an asset purchase transaction, the purchaser buys a business or a business branch, provided that the assets are organised as a business under Article 2555 of the Civil Code (Codice civile) (meaning a collection of assets that the business owner has brought together to carry out business operations). Both parties execute a notarial deed of transfer identifying the business.</p><p><a href="https://signon.thomsonreuters.com/?productid=PLCUS&amp;viewproductid=PLCUS&amp;lr=0&amp;culture=en-US&amp;returnto=https%3a%2f%2f1.next.westlaw.com%2fCosi%2fSignOn%3fredirectTo%3d%252fw-045-8686%253fisplcus%253dtrue%2526transitionType%253dDefault%2526contextData%253d(sc.Default)%2526firstPage%253dtrue%26isplcus%3dtrue&amp;tracetoken=0506260234350dvNvdjFpfNMIcH5HMgDun_YG3JpduhE6LZvxAiX6RkogXCAnfZOoF1hTKlIA6DVOIRMbhRlDgIzawk4n_wWfDl_DbhKE1P6TzVHVJ4_NdcmEWPFw6r7UZkHnnmyY-d7RXillTJTvD9ZWaH9NyFkHGFMQo53Z-MhL6Ua3NFq9YIhb_QiGmkFOljFrmkLki4pUViZi7aU8NAFev4Jtu2yeetboDrtqZSJdvK0TyWJnQMPHGvtJ15-PnEVvAYRferkd0TvCsXSymJM5kq-Lc4_DEd3s-f4dXE7O_-Fa1V1rcZjAXzq_pGorV7xGNuj_wFVPlpxn4aHNvD1B7F8ByHA9DLx5N0YHbtrXDUzhQLxVCAFijrgJULNHWAXp2OhGh9Cf&amp;bhcp=1" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Read the full document here</u></a> <strong>by Thompson Reuters&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:28:34 +0200</pubDate>
                        <title>Allucinazioni AI: per l’AGCM il problema non è solo che l’AI possa sbagliare, ma come questo rischio viene comunicato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ia-generativa-e-allucinazioni-trasparenza-by-design-nella-prassi-agcm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con i recenti procedimenti su DeepSeek, Mistral AI e NOVA AI, l’AGCM chiarisce un punto semplice: non conta solo che l’IA possa sbagliare, ma come questo rischio viene comunicato</p><p>Con il provvedimento n. 31864, l’AGCM affronta uno dei profili più delicati dei servizi di intelligenza artificiale generativa: la gestione del rischio di output inesatti (“allucinazioni”) sotto il profilo della tutela del consumatore.</p><p>Il procedimento PS12968 riguarda il servizio “Le Chat” di Mistral AI. L’Autorità ha ipotizzato una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, ritenendo che gli utenti non fossero informati in modo sufficientemente chiaro, immediato e intellegibile della possibilità che il sistema generasse risposte errate o fuorvianti. Il punto non era tanto l’assenza di informazioni in senso assoluto — presenti nelle condizioni di servizio e nel centro assistenza — quanto la loro concreta accessibilità e visibilità nell’esperienza d’uso.</p><p>La decisione si inserisce in una linea ormai consolidata: nelle pratiche digitali rivolte ai consumatori, l’informazione rilevante deve essere effettiva, non meramente formale. In altri termini, non è sufficiente che il rischio sia descritto in documenti contrattuali, se tali documenti non sono immediatamente accessibili o non intercettano l’utente nel momento in cui assume decisioni o utilizza il servizio.</p><p>In questo contesto, Mistral AI ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, evitando un accertamento di infrazione. Gli impegni, ritenuti idonei a rimuovere i profili critici, si articolano lungo quattro direttrici principali: (i) inserimento di disclaimer direttamente nelle finestre di dialogo (“Le Chat può commettere errori. Controlla le risposte”); (ii) rafforzamento e traduzione in italiano delle condizioni di servizio, con esplicita indicazione dell’inaffidabilità potenziale degli output e della necessità di verifica; (iii) miglioramento dell’accessibilità delle condizioni di servizio lungo tutto il percorso utente (homepage, login, registrazione, app store, interfaccia); (iv) traduzione integrale del sito e del centro assistenza in lingua italiana.</p><p>Il tratto distintivo del provvedimento è l’affermazione di una&nbsp;<strong>trasparenza “contestuale”</strong>: l’utente deve essere avvertito del rischio non solo “da qualche parte”, ma&nbsp;<strong>nel momento e nel luogo in cui quel rischio si manifesta</strong>, cioè durante l’interazione con il sistema. È un passaggio che avvicina la disciplina consumeristica alla logica del&nbsp;<i>compliance by design</i>, già nota in altri ambiti regolatori.</p><p>La decisione ha inoltre un riflesso sistemico: le “allucinazioni” non sono più solo un limite tecnologico, ma diventano un elemento giuridicamente rilevante nella valutazione della correttezza della pratica commerciale. Un sistema di IA generativa che, anche implicitamente, induca l’utente a ritenere affidabili le proprie risposte può integrare un profilo di scorrettezza, se non adeguatamente accompagnato da avvertenze chiare.</p><p><strong>Conclusioni pratiche</strong></p><p>Per gli operatori che sviluppano o integrano soluzioni di IA generativa:</p><ul><li data-list-item-id="ef47c836ca7608dfd900a1924822e282f"><span>il disclaimer sugli errori deve essere&nbsp;<strong>integrato nell’interfaccia</strong>, non relegato nei termini;</span></li><li data-list-item-id="e25e5dd7c015fa8cd4c035f51728a4d0b"><span>il messaggio deve essere&nbsp;<strong>semplice, visibile e immediato</strong>;</span></li><li data-list-item-id="efc6c5a7b222d26d27032eb19f0273f69"><span>le condizioni di servizio devono essere&nbsp;<strong>facilmente accessibili e localizzate</strong>;</span></li><li data-list-item-id="e123ab3f9db263390f4abca26d787833f"><span>nei casi sensibili (legale, medico, fiscale), è opportuno prevedere&nbsp;<strong>warning rafforzati</strong>.</span></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10256</guid>
                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:52:18 +0200</pubDate>
                        <title>Corte di Giustizia UE, C-132/25: le inibitorie cautelari IP non possono restare efficaci sine die senza giudizio di merito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corte-di-giustizia-ue-c-132-25-le-inibitorie-cautelari-ip-non-possono-restare-efficaci-sine-die-senza-giudizio-di-merito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 23 aprile 2026, nella causa C-132/25,&nbsp;<i>M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl</i>, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana che consentiva il mantenimento delle inibitorie cautelari in materia di proprietà industriale anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito.</p><p><strong>1. Ambito della decisione: provvedimenti anticipatori e non anticipatori</strong></p><p>La sentenza incide esclusivamente sulle inibitorie cautelari e, più in generale, sui provvedimenti anticipatori ai sensi dell'art. 132, comma 4, CPI. Non modifica invece il regime già applicabile alle misure conservative.</p><p><strong>Provvedimenti non anticipatori (descrizione e sequestro).</strong>&nbsp;Per queste misure, l'obbligo di instaurazione del giudizio di merito era già previsto prima della sentenza in commento. L'art. 132, commi 2 e 3, CPI stabilisce che, se il merito non è avviato entro il termine perentorio (venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario), il provvedimento perde automaticamente efficacia. La sentenza C-132/25 non introduce alcuna novità per questa categoria.</p><p><strong>Provvedimenti anticipatori (inibitorie).</strong>&nbsp;L'art. 131 CPI attribuisce al giudice il potere di vietare la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Tale misura era stata esentata dall'obbligo di merito dall'art. 132, comma 4, CPI, che rimetteva a ciascuna parte la facoltà — e non l'obbligo — di promuovere il giudizio di merito. È questa esenzione che la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE.</p><p><strong>2. La decisione della Corte</strong></p><p>La questione trae origine da un'inibitoria cautelare emessa dal Tribunale di Roma che vietava l'uso del segno "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute", ritenuto interferente con il marchio "Mò Mò". Il giudizio di merito non era stato poi instaurato. La Corte di Cassazione aveva sospeso il procedimento e rimesso la questione alla CGUE.</p><p>La Corte ha affermato che la natura "anticipatoria" di un provvedimento non lo sottrae alla disciplina europea delle misure provvisorie. Anche un'inibitoria idonea ad anticipare gli effetti di una sentenza definitiva resta una misura cautelare e, come tale, deve essere accompagnata dalle garanzie della Direttiva Enforcement. Tra queste vi è il diritto del convenuto a ottenere la revoca o la cessazione degli effetti della misura qualora il ricorrente non coltivi la controversia nel merito.</p><p>La Corte valorizza l'equilibrio tra tutela effettiva dei diritti IP e salvaguardia dei diritti di difesa: le misure cautelari devono essere rapide ed efficaci, ma non possono trasformarsi in provvedimenti sostanzialmente definitivi senza un accertamento pieno. Il principio di economia processuale non può prevalere sulle garanzie poste dagli artt. 3 e 9 della Direttiva 2004/48, letti anche alla luce dell'art. 50 TRIPS e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p><p><strong>3. Efficacia retroattiva</strong></p><p>Che la decisione possa avere effetto anche su decisioni passate è confermato dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, secondo la quale l'interpretazione del diritto dell'Unione ha efficacia retroattiva (<i>ex tunc</i>): essa chiarisce il significato della norma europea come avrebbe dovuto essere intesa sin dall'origine, con la conseguenza che la disciplina nazionale incompatibile deve essere disapplicata anche con riferimento a situazioni sorte anteriormente alla pronuncia.</p><p><strong>4. Indicazioni pratiche per le inibitorie già ottenute</strong></p><p>Ma attenzione che la sentenza non determina la caducazione automatica delle inibitorie già emesse. L'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48 — come espressamente chiarito dalla Corte — richiede un’iniziativa del convenuto: senza un'istanza di revoca o di declaratoria di inefficacia presentata dal resistente, l'inibitoria continua a produrre i propri effetti.</p><p>È altresì essenziale precisare che&nbsp;<strong>l'istanza di revoca non costituisce un giudizio di merito e non ne comporta l'apertura</strong>: si tratta di un'istanza che il resistente presenta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, il quale si pronuncia nell'ambito del procedimento cautelare, senza che ciò implichi l'avvio di un processo di merito sulla titolarità o sulla validità del diritto.</p><p>Fermo restando che la decisione pone delle questioni pratiche che saranno rimesse alla prassi, si si può formulare una prima valutazione operativa per in caso di inibitoria già rilasciata, che si basa sulla situazione del caso concreto:</p><p><strong>Questione ancora attiva</strong>: l’inibitoria risulta concretamente operante, sussiste un interesse economico sottostante e il resistente potrebbe essere incentivato a reagire; in tale contesto, il rischio di un’istanza di revoca appare non trascurabile. In questo scenario, l’avvio del giudizio di merito può rappresentare una soluzione prudenziale, idonea a rafforzare la posizione del titolare e a ridurre i profili di incertezza.</p><p><strong>Questione non più attiva</strong>: l’inibitoria sembra aver esaurito i suoi effetti pratici, il resistente ha adempiuto o non è più operativo nel settore, ovvero non emergono interessi economici residui tali da incentivarne una reazione; in tali circostanze, il rischio di un’istanza di revoca può ritenersi limitato. In questo caso, l’instaurazione del giudizio di merito potrebbe non risultare necessaria.</p><p><strong>5. Conclusioni</strong></p><p>La pronuncia segna un importante riallineamento della disciplina italiana al quadro europeo: l'urgenza può giustificare una tutela immediata e incisiva, ma non può sostituire indefinitamente l'accertamento nel merito. Per i titolari di diritti IP, ciò impone una maggiore attenzione strategica nella gestione del contenzioso cautelare e, per le inibitorie già ottenute e ancora attive, una valutazione ponderata sull'opportunità di instaurare il giudizio di merito. Per i destinatari delle inibitorie, la sentenza apre invece nuovi spazi di reazione contro misure rimaste efficaci senza un successivo accertamento nel merito.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:49:27 +0200</pubDate>
                        <title>Greenwashing e nuove regole UE: il D.lgs. 30/2026 ridisegna i confini delle pratiche commerciali ambientali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenwashing-e-nuove-regole-ue-il-dlgs-30-2026-ridisegna-i-confini-delle-pratiche-commerciali-ambientali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In un mercato in cui la sostenibilità e l'attenzione all'ambiente rappresentano parametri sempre più determinanti nelle scelte di acquisto dei consumatori, le pratiche riconducibili al c.d.&nbsp;<i>greenwashing</i>&nbsp;— ossia l'utilizzo di strategie di marketing volte a indurre i consumatori a ritenere che i prodotti e/o l'attività di un professionista abbiano effetti positivi sull’ambiente o siano più sostenibili di quanto non siano in realtà — sono da tempo oggetto di crescente attenzione normativa. Nel corso degli anni si è progressivamente avvertita l'esigenza di una disciplina armonizzata a livello europeo capace di regolare tali fenomeni, garantendo ai consumatori informazioni chiare, precise e comparabili.</p><p class="text-justify">In tale contesto si inserisce l'adozione della Direttiva (UE) 2024/825, nota come&nbsp;<i>"Empowering Consumers for the Green Transition"</i>, finalizzata a rafforzare la tutela dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali scorrette di natura ambientale. Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, entrato in vigore il 24 marzo 2026, ha recepito nell'ordinamento italiano i contenuti della Direttiva, fissando al 27 settembre 2026 il termine entro cui gli operatori economici saranno tenuti ad adeguarsi alle nuove previsioni.</p><p class="text-justify">L'intervento incide in misura significativa sul Codice del Consumo (c. cons.), introducendo all'art. 18, co. 1, le definizioni di termini chiave — tra cui "asserzione ambientale", "asserzione ambientale generica", "etichetta di sostenibilità" e "sistemi di certificazione" — essenziali per l'interpretazione delle nuove disposizioni, le quali ampliano il novero delle pratiche commerciali ingannevoli, delle omissioni ingannevoli e delle pratiche considerate ingannevoli in ogni caso.</p><p class="text-justify">Nel dettaglio, il D.lgs. n. 30/2026 ha apportato le seguenti modifiche:</p><p class="text-justify"><strong>(i) Ampliamento dell'art. 21, co. 1, c. cons.</strong>&nbsp;La norma introduce un espresso riferimento non soltanto alle caratteristiche tradizionali dei prodotti, ma anche a quelle ambientali, sociali e agli aspetti di circolarità, quali durabilità, riparabilità e riciclabilità. Ne consegue che qualsiasi pratica idonea a indurre in errore il consumatore su tali profili è qualificata come ingannevole.</p><p class="text-justify"><strong>(ii) Nuove fattispecie all'art. 21, co. 2, c. cons.</strong>&nbsp;Vengono introdotte le fattispecie di "asserzione ambientale su prestazioni future senza piano di attuazione" (lett. b-<i>ter</i>) e "pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti" (lett. b-<i>quater</i>). Sono pertanto considerate ingannevoli le asserzioni ambientali relative a prestazioni future non supportate da un piano definito e verificabile in modo indipendente, nonché la valorizzazione di caratteristiche comuni a tutti i prodotti di una medesima categoria, presentate indebitamente come distintive sotto il profilo ecologico.</p><p class="text-justify"><strong>(iii) Rafforzamento della disciplina delle omissioni ingannevoli (art. 22 c. cons.).</strong>&nbsp;Il nuovo comma 5-<i>ter</i>&nbsp;dell'art. 22 c. cons. prevede che, nei servizi di comparazione tra prodotti in cui siano fornite informazioni di natura ambientale, sociale o relativa alla circolarità, rivestano carattere essenziale — con la conseguenza che la loro omissione integra un illecito — il metodo di comparazione utilizzato, i prodotti e i fornitori coinvolti, nonché le misure predisposte per l'aggiornamento delle informazioni.</p><p class="text-justify"><strong>(iv) Integrazione dell'elenco delle pratiche in ogni caso ingannevoli (art. 23 c. cons.).</strong>&nbsp;L'intervento più rilevante riguarda l'ampliamento dell'art. 23 c. cons., che enumera le pratiche commerciali considerate ingannevoli in ogni caso. Vi rientrano, tra le altre cose, l'impiego di etichette di sostenibilità non fondate su certificazioni riconosciute e le asserzioni ambientali generiche non dimostrabili.</p><p class="text-justify">La vigilanza sull'applicazione della normativa è affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cui sono attribuiti specifici poteri sanzionatori e che è da sempre particolarmente attiva nella repressione dei fenomeni di c.d. greenwashing.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. n. 30/2026 segna un punto di svolta nella regolazione delle comunicazioni ambientali d'impresa, introducendo obblighi precisi a carico di chi ricorra ad asserzioni di questo tipo. Con il termine di adeguamento fissato al 27 settembre 2026, le imprese sono chiamate ad agire con tempestività, rivedendo le proprie strategie di comunicazione alla luce del nuovo quadro normativo.</p><p class="text-justify">Sul piano operativo, è essenziale che le aziende procedano a un audit delle asserzioni ambientali attualmente in uso, assicurandosi che ciascuna sia supportata da evidenze verificabili e, ove necessario, da certificazioni riconosciute. È altresì indispensabile strutturare un presidio interdisciplinare stabile — che coinvolga le funzioni legale, marketing,&nbsp;<i>compliance&nbsp;</i>e&nbsp;<i>sustainability</i>&nbsp;— deputato all'approvazione preventiva dei contenuti e al monitoraggio continuo delle comunicazioni.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:08:18 +0100</pubDate>
                        <title>AGCOM e influencer: le FAQ che traducono le regole in pratica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agcom-e-influencer-le-faq-che-traducono-le-regole-in-pratica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 16 marzo 2026 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato due documenti di supporto finalizzati a facilitare la corretta applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta dell’Autorità (di cui alla delibera 197/25/CONS) in materia di influencer e comunicazioni commerciali audiovisive.</p><p class="text-justify">In particolare, accanto all’Allegato A – che si sostanzia in un riepilogo sistematico delle fonti normative e regolamentari pertinenti che disciplinano sia gli aspetti sostanziali sia i profili procedurali relativi agli adempimenti e ai poteri dell’Autorità – è stato pubblicato anche un apposito <i>vademecum</i> (Allegato B), che raccoglie invece una serie di FAQ volte a chiarire l’applicazione degli obblighi già vigenti in materia di comunicazioni commerciali online da parte degli <i>influencer</i>.</p><p class="text-justify">Come espressamente precisato dall’Autorità, anche tale documento non introduce nuove prescrizioni, ma si limita a fornire indicazioni interpretative e operative, inserendosi nel quadro delineato dal TUSMA e dal regolamento Digital Chart dello IAP, affiancandosi alle Linee guida e al Codice di condotta già adottati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">Nell’ordinamento italiano è stato già definito il quadro di disciplina in materia di trasparenza pubblicitaria. La criticità risiede, piuttosto, nella sua concreta applicazione in un contesto, quale quello dei <i>social media</i>, caratterizzato da una progressiva sovrapposizione tra contenuto editoriale e comunicazione commerciale.</p><p class="text-justify">In tale scenario, il rischio è che l’obbligo di <i>disclosure</i>, pur formalmente rispettato, risulti sostanzialmente eluso: indicazioni inserite in posizione non immediatamente visibile, formule ambigue o utilizzo dei tool nativi delle piattaforme in luogo di una comunicazione chiara ed esplicita. L’obiettivo perseguito dalle FAQ è dunque quello di ridurre tali aree di incertezza, garantendo un puntuale rispetto delle norme applicabili.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Chi è soggetto alle regole</strong></p><p class="text-justify">L’Allegato qualifica come <i>influencer</i> qualsiasi soggetto che realizzi o selezioni contenuti destinati al pubblico <i>online</i>, esercitando un controllo editoriale e traendo un vantaggio, economico o di altra natura, connesso a tale attività.</p><p class="text-justify">La qualifica di “<i>influencer rilevante</i>” scatta invece al superamento di almeno 500.000 <i>follower</i> (misurati al 30° giorno antecedente l'invio della comunicazione) oppure di 1 milione di visualizzazioni medie mensili su una singola piattaforma. Per questi soggetti scattano obblighi aggiuntivi, tra cui l'iscrizione nell'Elenco tenuto da AGCOM.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli <i>influencer</i> sottosoglia, tuttavia, pur non soggiacendo all’obbligo di iscrizione, restano pienamente vincolati alle regole di trasparenza e correttezza.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Modalità di </strong><i><strong>disclosure</strong></i></p><p class="text-justify">Il principio cardine è che ogni contenuto avente finalità promozionale deve essere immediatamente riconoscibile come tale.</p><p class="text-justify">La natura pubblicitaria sussiste ogniqualvolta vi sia un vantaggio, anche non economico, collegato alla visibilità di un <i>brand</i>, prodotto o servizio. Ne consegue la necessità di utilizzare diciture chiare, esplicite e non ambigue, quali “<i>Pubblicità</i>”, “<i>ADV</i>” o equivalenti.</p><p class="text-justify">Le modalità operative variano in funzione del formato, ma rispondono a un criterio uniforme: l’informazione deve essere percepibile senza richiedere azioni da parte dell’utente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dette modalità seguono una logica costante: l'informazione deve essere percepibile senza azioni da parte dell'utente. Ad esempio, nei <i>post</i>, l'indicazione deve comparire all'inizio della <i>caption</i>; nei video, sia in sovrimpressione nelle prime scene sia nella descrizione; nelle <i>stories</i>, su ogni singolo contenuto; nelle dirette, in modo continuativo e ripetuto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, quando le regole previste dalla piattaforma social divergono da quelle di legge, prevalgono queste ultime — e in caso di dubbio si adotta la soluzione più cautelativa.</p><p class="text-justify">Restano chiaramente fermi i divieti assoluti previsti dalla normativa, tra cui quelli relativi al gioco d’azzardo, ai prodotti del tabacco e ai farmaci soggetti a prescrizione. Permangono, inoltre, gli obblighi rafforzati in materia di tutela dei minori, che vietano qualsiasi forma di sfruttamento della loro inesperienza o rappresentazione in contesti inappropriati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le fattispecie ricorrenti</strong></p><p class="text-justify">Le FAQ affrontano alcune situazioni frequentemente riscontrate nella prassi. Il cosiddetto <i>gifting</i>, consistente nella ricezione gratuita di prodotti, richiede, ad esempio, l’indicazione “<i>gifted by</i>” o equivalente. Con riferimento agli eventi, è necessario distinguere tra la partecipazione nell’ambito di un rapporto promozionale, che impone l’utilizzo di diciture quali “<i>ADV</i>”, e il semplice invito, per il quale è sufficiente “<i>invited by</i>”.</p><p class="text-justify">Particolarmente interessante, poi, la precisazione, contenuta pure nelle FAQ, che nel caso di rapporti di committenza tra l’<i>influencer</i> e il <i>brand</i> per la realizzazione di un contenuto, diciture quali “<i>in collaborazione con / in partnership with</i>” <strong><u>non</u></strong> sono considerate idonee perché non rendono chiara la natura pubblicitaria.</p><p class="text-justify">L’obbligo di segnalazione si estende, inoltre, anche ai contenuti pubblicati successivamente all’evento, qualora il <i>brand</i> resti identificabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’Allegato precisa altresì che, anche dopo la cessazione di una collaborazione, appare opportuno mantenere la <i>disclosure</i> per un congruo periodo, indicativamente pari a tre mesi, laddove il contenuto continui a risultare associato al <i>brand</i>. Restano invece esclusi i contenuti di autopromozione, quando la finalità commerciale è immediatamente evidente, nonché le iniziative benefiche spontanee, prive di qualsiasi vantaggio o forma di invito.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Profili di rischio per i </strong><i><strong>brand</strong></i></p><p class="text-justify">La pubblicità occulta rappresenta il principale ambito di attenzione. Un contenuto apparentemente neutro, ma caratterizzato da toni marcatamente elogiativi, da una reiterata esposizione del prodotto o dalla presenza di call to action, può integrare una violazione in assenza di adeguata disclosure. Il rischio non riguarda esclusivamente l’influencer, ma si estende anche al brand committente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni conclusive</strong></p><p class="text-justify">Le FAQ, pur non avendo natura regolatoria, assumono assoluta rilevanza tracciando, in modo sempre più preciso, il metro interpretativo che l’Autorità adotterà nella valutazione dei casi concreti, trasformando principi già noti in criteri operativi difficilmente eludibili.</p><p class="text-justify">Per <i>influencer</i>, <i>brand</i> e agenzie non si tratta più di un aggiornamento formale, ma di una verifica sostanziale delle proprie prassi. Il quadro che emerge, infatti, combina obblighi già vigenti con indicazioni applicative sempre più puntuali, riducendo sensibilmente gli spazi di ambiguità e rendendo più esposto il rischio di contestazioni.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Faq linee guida e Codice di condotta per gli influencer (Allegato B - AGCOM)</strong></p><p class="text-justify">Per facilitare una corretta applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (delibera 197/25/CONS), l'Autorità ha predisposto documenti integrativi pensati per rispondere alle esigenze dei diversi destinatari.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, l'<strong>Allegato B</strong> (FAQ – Linee guida e Codice di condotta per gli influencer) fornisce indicazioni pratiche per applicare in modo uniforme le regole in materia di trasparenza pubblicitaria, tutela dei minori e protezione degli utenti nei contenuti audiovisivi diffusi sui social. Tali regole si inseriscono nel quadro del TUSMA, del regolamento Digital Chart dello IAP, oltre che delle stesse Linee guida e del Codice di condotta già richiamati. Resta fermo <u>che queste indicazioni hanno carattere esclusivamente orientativo e non vincolante</u>, essendo comunque riservato all'Autorità il potere di valutare i singoli casi.</p><p class="text-justify">Dal punto di vista soggettivo, è considerato influencer chiunque <u>realizzi o selezioni contenuti destinati al pubblico online, esercitando un controllo editoriale e ricevendo un vantaggio economico o di altra natura</u> (denaro, prodotti, servizi o benefici). La qualifica di “<strong>influencer rilevante</strong>” scatta al superamento di almeno 500.000 follower (considerati nel valore registrato al 30° giorno antecedente l'invio della comunicazione) oppure di 1 milione di visualizzazioni medie mensili su una piattaforma, con conseguenti obblighi aggiuntivi. Resta fermo che anche i soggetti sottosoglia sono pienamente tenuti al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza, ma, al contrario degli influencer rilevanti, <u>non</u> sono tenuti all’iscrizione <u>nell’Elenco degli influencer&nbsp;</u>predisposto da AGCOM.</p><p class="text-justify">Per quanto attiene l'applicazione concreta delle regole sulla pubblicità, il principio centrale è che <u>qualsiasi contenuto con finalità promozionale deve essere immediatamente riconoscibile come tale</u>. La natura pubblicitaria sussiste ogni volta che esiste un vantaggio, anche non economico, collegato alla visibilità di un brand, prodotto o servizio.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questi casi è necessario utilizzare diciture esplicite e non ambigue come “Pubblicità”, “ADV” o equivalenti. Formulazioni come “in collaborazione con” <u>non</u> sono considerate idonee a rendere chiara la finalità commerciale. Allo stesso modo, il semplice tag del brand, l’inserimento di link o l’utilizzo dei tool nativi delle piattaforme non sono sufficienti in assenza di una disclosure testuale immediatamente visibile.</p><p class="text-justify">La modalità di inserimento della disclosure varia in funzione del formato del contenuto, ma segue una logica costante: l’informazione deve essere percepibile senza azioni da parte dell’utente (i singoli casi sono specificati nella tabella riepilogativa in calce). Sinteticamente, nei post l’indicazione deve comparire all’inizio della caption; nei video sia in sovrimpressione nelle prime fasi sia nella descrizione; nelle stories su ogni singolo contenuto; nelle dirette in modo continuativo e ripetuto.</p><p class="text-justify">Inoltre, l’Allegato chiarisce che, se le regole della piattaforma non coincidano con le regole di trasparenza, entrambe le regole dovranno essere rispettate; in particolare, le regole di legge e del Codice prevalgono e dovranno essere comunque garantite. In caso di difformità, si applica la soluzione più chiara e cautelativa (come, ad esempio, i tool previsti dalla piattaforma + la dicitura testuale).</p><p class="text-justify">Particolare attenzione è inoltre richiesta nei casi di gifting, partecipazione a eventi o esperienze offerte. I prodotti ricevuti gratuitamente richiedono l’indicazione “gifted by” o equivalente, mentre per gli eventi occorre distinguere tra presenza di un rapporto promozionale (che impone l’uso di “ADV”) e semplice invito (per cui è sufficiente “invited by”). Le stesse regole si estendono anche ai contenuti pubblicati successivamente all’evento, se il brand è ancora riconoscibile. In generale, nei casi dubbi è preferibile adottare comunque una disclosure.</p><p class="text-justify">Anche dopo la conclusione di una collaborazione, è opportuno mantenere la segnalazione pubblicitaria per un <u>periodo prudenziale</u> (indicativamente tre mesi) qualora il contenuto resti associato al brand. Sono invece esclusi dagli obblighi di disclosure i contenuti di autopromozione, quando la finalità commerciale risulta evidente, e le iniziative benefiche spontanee prive di qualsiasi forma di vantaggio o invito.</p><p class="text-justify">Un tema particolarmente rilevante per i brand è quello della pubblicità occulta, che si verifica quando un contenuto promozionale appare come neutro. Elementi come tono eccessivamente elogiativo, ripetuta esposizione del prodotto o presenza di call to action, in assenza di una chiara dichiarazione, possono determinare una violazione.</p><p class="text-justify">Restano infine fermi i divieti assoluti previsti dalla normativa (tra cui gioco d’azzardo, tabacco e farmaci soggetti a prescrizione) e gli obblighi rafforzati in materia di tutela dei minori, che vietano qualsiasi forma di sfruttamento della loro inesperienza o rappresentazione in contesti inappropriati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Tabella riepilogativa</strong></p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;height:57px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Committenza</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;height:57px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura "in collaborazione con / in partnership with" non è sufficiente in quanto non rende chiara la natura pubblicitaria</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:62px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Video</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:62px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura deve essere inserita sia in <u>sovraimpressione</u> nelle prime scene sia in <u>descrizione/didascalia</u></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:60px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Stories</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:60px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura va in <u>sovraimpressione</u>, ben leggibile<u>, su ogni story/clip</u> a contenuto promozionale</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:74px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Dirette (live)</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:74px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>È necessario rendere la natura promozionale visibile in overlay e ripetere la disclosure durante la live, soprattutto in presenza di call to action</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:76px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Repost di contenuti di terzi</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:76px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Se vengono ripubblicati contenuti legati a un brand/committente, deve essere inserita la disclosure appropriata e indicato il brand</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Prodotti in regalo</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>In generale: "</span><i><span><u>gifted by …</u></span></i><span><u> / </u></span><i><span><u>prodotto inviato da</u></span></i><span><u> …".&nbsp;</u>Ciò vale anche per gli sconti personalizzati, omaggi e invii PR (no sconti standard disponibili per tutti)</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:56px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Ospitalità e servizi</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:56px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Usare "#<u>invitedby/invitato da …"</u> per ospitalità/servizi e "</span><i><span>gifted by/prodotto inviato da …</span></i><span>" per prodotti</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:122px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Video interviste rilasciate durante un evento di un brand</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:122px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Se viene ripubblicata l'intervista e nel contenuto l'evento/brand è riconoscibile, applicare la stessa disclosure prevista per l'evento: "Pubblicità/ADV" se c'è rapporto promozionale; "#invitedby … / invitato da …" se si tratta di invito/ospitalità senza contratto. Se il video è neutro e il brand non è riconoscibile, può non essere necessaria</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:46px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Contenuti personali durante un viaggio/esperienza offerta</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:46px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Omessa disclosure solo se il contenuto è davvero neutro: nessun richiamo al brand/evento, nessun tag, nessun logo o elemento che lo renda riconoscibile. In caso di dubbio, usare "#invitedby …" (o "ADV" se c'è committenza)</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:151px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Autopromozione</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:151px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Omessa disclosure se a) l'influencer promuove opere dell'ingegno di cui è autore o interprete (es. libri, brani musicali, contenuti artistici); b) l'influencer promuove prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che coincida univocamente con il nome o il nickname dell'influencer stesso (es. brand di abbigliamento o cosmetica a proprio nome). Nessuna segnaletica è richiesta se la natura promozionale è palese e non vi è accordo di committenza con terzi</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:93px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Iniziative di beneficenza</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:93px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Supporto spontaneo senza inviti/benefit: no disclosure. Con invito/omaggio: "invitato da / prodotto inviato da". Caso misto (evento "Brand x Ente" con invito/prodotto dal brand): usare "Pubblicità/ADV" indicando il brand</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Contenuti per un brand/ente a titolo gratuito (beneficenza)</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Usa "<u>Pubblicità/ADV</u>" oppure una formula chiara che indichi anche la gratuità (es. "promoted by … (for free)")</span></p></td></tr></tbody></table></figure>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:01:39 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;Europa e l&#039;AI generativa: il Parlamento traccia la rotta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/leuropa-e-lai-generativa-il-parlamento-traccia-la-rotta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 10 marzo scorso il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione — atto politico non vincolante, ma indicativo della direzione regolatoria europea — sul rapporto tra intelligenza artificiale generativa e tutela dei contenuti. La risoluzione si inserisce in un quadro normativo già in movimento: l'AI Act, entrato in vigore nell'agosto 2024 e in progressiva applicazione fino al 2027, ha introdotto obblighi di trasparenza per i fornitori di modelli di AI per uso generale (GPAI).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">I sistemi di AI generativa si addestrano su enormi quantità di contenuti raccolti dalla rete senza autorizzazione e senza compenso per chi li ha prodotti. Il risultato è che gli autori si trovano a competere sul mercato con sistemi addestrati anche sui loro contenuti, senza che sia stato chiesto loro alcun consenso né riconosciuto alcun compenso. Una dinamica che per il Parlamento UE solleva questioni rilevanti sia sul piano dei diritti individuali degli autori sia sulla sostenibilità economica del settore culturale europeo nel suo complesso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le misure chieste alla Commissione</strong></p><p class="text-justify"><strong>Trasparenza.</strong> I fornitori di AI dovrebbero elencare analiticamente i contenuti protetti usati nell'addestramento — un obbligo riconducibile al principio di <i>sufficient disclosure</i>: la divulgazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire ai titolari dei diritti di verificare se e come i propri contenuti siano stati utilizzati. La misura si pone in continuità con quanto già previsto dall'AI Act per i modelli GPAI, che impone la pubblicazione di sommari sui dati di addestramento, spingendosi tuttavia verso un livello di dettaglio significativamente più elevato.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Nessuna scappatoia geografica.</strong> Un sistema AI che sfrutta contenuti protetti al di fuori dell'UE non dovrebbe essere commercializzato nel mercato europeo. Il principio riflette l'approccio extraterritoriale già adottato dall'AI Act, che si applica a tutti i sistemi immessi sul mercato europeo indipendentemente dal luogo di sviluppo.</p><p class="text-justify"><strong>Crawler tracciabili.</strong> Chi raccoglie dati dal web dovrebbe essere identificabile dagli operatori dei siti e tenere registri dettagliati delle proprie attività.</p><p class="text-justify"><strong>Filigrane digitali.</strong> I titolari dei diritti potranno marcare i propri contenuti; i fornitori di AI avranno l'obbligo di mantenerle intatte e di offrire strumenti per rilevarle. Il tema si intreccia con le disposizioni dell'AI Act sull'etichettatura dei contenuti sintetici e sul rilevamento automatizzato dei deepfake.</p><p class="text-justify"><strong>Diritto di esclusione.</strong> Il Parlamento ipotizza che i titolari dei diritti possano escludere i propri contenuti dall'addestramento dei modelli, tramite formati standardizzati gestiti dall'EUIPO. Si tratta di un rafforzamento operativo del meccanismo di opt-out già previsto dalla Direttiva sul mercato unico digitale (DSM), che l'AI Act richiama ma non disciplina nel dettaglio.</p><p class="text-justify"><strong>Licenze collettive.</strong> L'EUIPO potrebbe coordinare un sistema di licenze per settore. Per i contenuti già usati senza autorizzazione è prevista una remunerazione transitoria equa e proporzionata.</p><p class="text-justify"><strong>Etichettatura.</strong> La proposta propone l’introduzione dell'obbligo di distinguere i contenuti "generati dall'AI" da quelli "prodotti da un essere umano", con un codice di buone pratiche elaborato dalla Commissione — in linea con gli obblighi di trasparenza già introdotti dall'AI Act per i sistemi che generano contenuti sintetici o interagiscono direttamente con gli utenti.</p><p class="text-justify"><strong>Un principio di fondo</strong></p><p class="text-justify">La tutela dei contenuti resta ancorata alla paternità umana: i contenuti interamente generati dall'AI non sono proteggibili e rimangono nel pubblico dominio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Perché conta ora</strong></p><p class="text-justify">Letta insieme all'AI Act, la risoluzione completa un mosaico regolatorio ancora in costruzione. L'AI Act ha posto le fondamenta — obblighi di trasparenza, gestione del rischio, governance dei modelli — ma ha rinviato la questione della protezione dei contenuti a sviluppi successivi. Questa risoluzione indica quale forma potrebbero assumere quegli sviluppi. Per chi opera nel settore culturale o tecnologico, è il momento di valutare le proprie pratiche alla luce di un quadro normativo che, tra obblighi già vigenti e misure in corso di definizione, è destinato a diventare progressivamente più stringente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:41:03 +0100</pubDate>
                        <title>Investigazione della Commissione Europea su Shein e implicazioni del Digital Services Act (DSA) per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investigazione-della-commissione-europea-su-shein-e-implicazioni-del-digital-services-act-dsa-per-la-tutela-dei-diritti-di-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Contesto dell'indagine</strong></p><p class="text-justify">Il 17 febbraio 2026 la Commissione europea ha avviato un'indagine formale nei confronti di Shein, classificata come Very Large Online Platform (VLOP) ai sensi del Digital Services Act (DSA). L'iniziativa si inserisce nel quadro dei poteri di supervisione attribuiti alla Commissione per verificare il rispetto degli obblighi imposti alle piattaforme digitali di grandi dimensioni, in particolare con riferimento alla circolazione di prodotti illegali e contraffatti all'interno dei marketplace online. Tra i profili oggetto di analisi vi è la possibile presenza sulla piattaforma di beni che violano diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, design e copyright. Shein è stata formalmente designata come VLOP dalla Commissione europea nell'ottobre 2023.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Gli obblighi del DSA in materia di prodotti illegali e IPR</strong></p><p class="text-justify">Il Digital Services Act introduce un sistema di responsabilità e diligenza per le piattaforme online, incidendo direttamente anche sulla circolazione di prodotti contraffatti. Il DSA sostituisce il previgente regime di responsabilità degli intermediari introdotto dalla Direttiva sul Commercio Elettronico (2000/31/CE), rafforzando significativamente gli obblighi a carico delle piattaforme.</p><p class="text-justify">Tra gli obblighi più rilevanti:</p><p class="text-justify">a) Meccanismi di notice-and-action (art. 16 DSA):&nbsp;le piattaforme devono predisporre sistemi che consentano ai titolari di diritti di segnalare facilmente contenuti o prodotti illegali, inclusi articoli che violano diritti di proprietà intellettuale. Il sistema deve essere facilmente accessibile, dotato di un canale elettronico diretto, e capace di consentire segnalazioni sufficientemente precise. La piattaforma è tenuta a comunicare la decisione presa al segnalante, con obbligo di motivazione in caso di diniego.</p><p class="text-justify">b) Tracciabilità dei trader (art. 30 DSA):&nbsp;i marketplace devono raccogliere e verificare informazioni sui venditori professionali che operano sulla piattaforma — ragione sociale, partita IVA, dati bancari — secondo il principio del "Know Your Business Customer" (KYBC), al fine di ridurre la presenza di operatori che commercializzano prodotti contraffatti. I venditori che non abbiano fornito le informazioni richieste o la cui verifica sia fallita non possono operare sulla piattaforma.</p><p class="text-justify">c) Obblighi rafforzati per le VLOP (artt. 34–35 DSA):&nbsp;le piattaforme di dimensioni molto grandi devono: i) analizzare i rischi sistemici, tra cui la diffusione di prodotti illegali, con cadenza annuale; ii) adottare misure di mitigazione, come sistemi di controllo più efficaci e maggiore moderazione; iii) sottoporsi ad audit indipendenti sulla conformità delle misure adottate (art. 37 DSA).</p><p class="text-justify">d) Trasparenza e accesso ai dati:&nbsp;le VLOP devono fornire informazioni sulle modalità di funzionamento dei propri sistemi e sulle misure adottate per contrastare contenuti e prodotti illegali, nonché condividere dati con la Commissione e i ricercatori autorizzati (artt. 40–42 DSA).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Il focus dell'indagine: i prodotti contraffatti</strong></p><p class="text-justify">Con specifico riguardo all'attività di Shein quale marketplace di terzi, l'indagine della Commissione riguarda in particolare la possibile insufficienza delle misure adottate dalla piattaforma per: prevenire la vendita, da parte di venditori terzi, di prodotti che violano marchi o design registrati; rimuovere rapidamente gli articoli segnalati come contraffatti attraverso i meccanismi di notice-and-action; garantire la tracciabilità e la corretta identificazione dei venditori terzi ai sensi dell'art. 30 DSA.</p><p class="text-justify">In questo contesto il DSA diventa uno strumento complementare rispetto al tradizionale enforcement dei diritti IP, poiché non interviene sul singolo atto di contraffazione compiuto dal venditore terzo, ma sulla governance della piattaforma che ne ha reso possibile la commercializzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Possibili conseguenze dell'indagine</strong></p><p class="text-justify">Se la Commissione dovesse accertare violazioni del Digital Services Act, potrebbe imporre:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>misure correttive per rafforzare i sistemi di controllo della piattaforma (modifica dei sistemi di notice-and-action, rafforzamento della verifica dei seller, obbligo di report periodici);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo della società (art. 74 DSA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>penalità di mora fino al 5% del fatturato giornaliero medio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in casi di violazione grave e reiterata, misure d'urgenza e, in extremis, sospensione temporanea dell'accesso al servizio nell'UE (art. 76 DSA).</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>5. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">L'indagine su Shein offre uno spunto significativo per riflettere sul ruolo che il Digital Services Act può svolgere, in via indiretta, nell'enforcement della proprietà intellettuale nell'economia digitale.</p><p class="text-justify">Il DSA rafforza la responsabilità procedurale delle piattaforme online, imponendo obblighi di diligenza più stringenti nella gestione dei prodotti potenzialmente contraffatti. Questo rappresenta un passo in avanti rispetto al regime previgente, ma non elimina le difficoltà strutturali dell'enforcement IP nel contesto digitale: la frammentazione delle catene di fornitura, la rapidità con cui i venditori scorretti si ricostituiscono sotto nuove identità e la complessità della verifica a scala globale rimangono sfide aperte.</p><p class="text-justify">Per i titolari di diritti, i meccanismi introdotti dal DSA — in particolare il notice-and-action e la tracciabilità dei trader — offrono strumenti aggiuntivi di tutela, che si affiancano senza sostituire i rimedi IP tradizionali. L'efficacia concreta di tali strumenti dipenderà tuttavia dall'effettiva implementazione da parte delle piattaforme e dal rigore con cui la Commissione eserciterà i propri poteri di supervisione.</p><p>L'esito dell'indagine su Shein fornirà indicazioni preziose sulla portata applicativa del DSA in questo ambito, ma è prematuro considerarlo un modello consolidato: si tratta di uno dei primi casi di enforcement nei confronti di una VLOP, e la prassi regolatoria è ancora in fase di definizione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 11:06:33 +0200</pubDate>
                        <title>Contraffazione, la lotta al tarocco inizia a funzionare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contraffazione-la-lotta-al-tarocco-inizia-a-funzionare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Anche nel 2025 la lotta alla contraffazione in Italia continua a fare passi avanti significativi, grazie alla legge sul Made in Italy e al rafforzato impegno di autorità e tribunali specializzati. Le misure di controllo alle frontiere e gli interventi d’urgenza in sede civile si confermano strumenti centrali per la tutela dei brand nei settori più esposti, come moda e design industriale.</p><p>«Nel primo semestre del 2025 l’attività anticontraffazione ha confermato la sua centralità per il nostro Studio, articolandosi tra azioni legali e interventi doganali. I settori più colpiti restano moda e design industriale, con fenomeni frequenti di importazioni parallele, vendite online di prodotti falsi e copie di disegni e modelli. Il presidio integrato tra dogane e tribunali si conferma essenziale per contenere rapidamente i danni ai brand.<br>Accanto ai blocchi doganali, lo strumento più efficace restano i ricorsi d’urgenza in sede civile – per descrizione, inibitoria e sequestro – che permettono di bloccare in poche settimane la diffusione dei falsi. A ciò si affianca il contrasto penale, con l’intervento della Guardia di Finanza e dei servizi antifrode, che rafforza l’effetto deterrente», spiega <strong>Paolo Lazzarino</strong>, Partner di ADVANT Nctm.</p><p><i>L'articolo integrale, a cura di Luca Settembrini, su Italia Oggi Sette – Affari Legali, 20 ottobre 2025.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 16:58:35 +0200</pubDate>
                        <title>Greenwashing, l&#039;Ue ora frena: ritirata la direttiva Green Claims</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenwashing-lue-ora-frena-ritirata-la-direttiva-green-claims</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Su Italia Oggi</i> <i>Sette</i> un approfondimento a più voci, a cura di Alberto Grifone, sul recente stop da parte della Commissione europea alla direttiva “Green Claims”. La proposta, presentata nel 2023, mirava a contrastare il greenwashing imponendo alle imprese verifiche scientifiche sulle dichiarazioni ambientali, ma è stata ritirata temendo eccessivi oneri per le PMI e un impatto sulla competitività.</p><p><strong>Lorenzo Lazzarino</strong>, partner di ADVANT Nctm, ha commentato così la decisione della Commissione:</p><p>«La decisione della Commissione di ritirare la proposta di direttiva sui green claims impone cautela e non va interpretato come un via libera a dichiarazioni più disinvolte. Se da un lato riduce l’onere normativo per le imprese, dall’altro lascia un vuoto che può alimentare incertezza e pratiche scorrette. In Italia restano comunque applicabili il Codice del Consumo e le norme sulla concorrenza sleale, che vietano dichiarazioni ambientali ingannevoli. Senza criteri comuni UE, aumenta il rischio di disallineamenti normativi all’interno della UE, che è fonte di incertezza per le imprese.<br>Nel vuoto lasciato dalla direttiva UE, codici di condotta volontari come il Codice di Autodisciplina IAP possono giocare un ruolo più rilevante, diventando punto di riferimento de facto per una comunicazione ambientale corretta. Le imprese serie dovranno continuare a comunicare in modo trasparente, per non compromettere la fiducia dei consumatori».</p><p>L'articolo integrale: <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, 8 settembre 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:08:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dal feed al lead il passo è breve</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-feed-al-lead-il-passo-e-breve</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dall'appeal del B2c alla credibilità nel B2b, l'influencer marketing evolve in chiave professionale, mentre imprese e creator devono fare i conti con nuove regole, compliance fiscale e contrattuale. E improvvisare non è più un'opzione.</i></p><p>Mentre il dibattito sull'etica e la trasparenza dell'influencer marketing continua a tenere banco, c'è un fronte meno appariscente ma in rapida espansione che merita attenzione: quello B2b. Qui, l'influencer non è solo e necessariamente un volto da milioni di follower, ma - nella maggior parte dei casi - un professionista di settore, un esperto riconosciuto o un leader d'opinione capace di influenzare decisioni aziendali e orientare le stretegie di acquisto. […]</p><p>[…] «L'introduzione del nuovo codice Ateco dedicato agli influencer e ai content creator segna un passo importante verso una maggiore chiarezza, perlomeno in materia fiscale e contributiva, in un settore finora privo di una disciplina di legge specifica», spiega a Economy <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner ADVANT Nctm, studio legale con uffici operativi a Milano, Roma, Genova, ma anche a Londra e Shanghai. «A questo intervento ha fatto seguito a febbraio di quest'anno la pubblicazione della circolare Inps n. 44, che fornisce un primo quadro interpretativo chiaro in merito agli obblighi previdenziali dei content creator, individuando due principali regimi applicabili: l'inquadramento come lavoratori autonomi per le attività abituali e organizzate professionalmente, e come lavoratori dello spettacolo per le attività di natura artistica o di intrattenimento legate alla promozione di marchi o prodotti».&nbsp;</p><p>Eppure l'inquadramento contrattuale resta ancora incerto: «Manca infatti una definizione giuridica univoca dei termini "influencer" o "creator e le disposizioni di legge si applicano per analogia, richiamando categorie tradizionali come la prestazione d'opera, l'agenzia e la cessione di diritti d'autore. Non a caso, una recente sentenza del Tribunale di Roma ha qualificato l'attvità dell'influencer, nel caso di rapporti stabili e continuativi che coinvolgano l'utilizzo di codici sconto o di altri meccanismi di affiliazione per la promozione dì prodotti online, come attività di intermediazione propria dell'agente di commercio, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione Enasarco».&nbsp;</p><p>Così gli influencer , soprattutto quelli più strutturati e spesso supportati da agenzie o team di esperti, stanno adottando un approccio più accurato, prestando maggiore attenzione alle implicazioni legali e fiscali. «Questi soggetti si avvalgono sempre di più di contratti ben redatti, prestano attenzione alle regole pubblicitarie e si affidano a consulenti specializzati per assicurarsi la compii ance legale e fiscale. Questa maggiore attenzione deriva certamente dall'adozione delle Linee Guida Agcom sugli influencer, in vigore dal 2024, che introducono un cambio di prospettiva: gli influencer più seguiti, con un forte impatto sull'opinione pubblica, sono ora equiparati ai fornitori di servizi media audiovisivi e devono rispettare obblighi chiari su trasparenza, tutela dei minori, diritti d'autore e prevenzione della disinformazione. Si tratta di una regolamentazione del settore, che si affianca alla Digital Chart lap, già nota per fornire indicazioni pratiche su come segnalare contenuti pubblicitari sui social», precisa Lazzarino.&nbsp;</p><p>E i micro-influencer? «Non è raro che vengano attivate collaborazioni senza un contratto scritto o che si trascurino gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, come l'inserimento delle diciture pubblicitarie nei contenuti sponsorizzati. In alcuni casi, manca del tutto la percezione che determinati contenuti possano avere conseguenze legali, ad esempio in materia di diffamazione, contraffazione, denigrazione commerciale o pubblicità ingannevole: si pensi, ad esempio, alla promozione di "dupes", ovvero prodotti ispirati a marchi noti, che in certi casi può configurare una violazione del diritto di marchio e dare luogo a responsabilità per contraffazione», spiega il legale.&nbsp;</p><p>Altri rischi non trascurabili riguardano l'uso non autorizzato di opere protette da diritto d'autore (come immagini, musiche o loghi), la diffusione di contenuti lesivi della dignità umana o inappropriati per i minori, e la promozione di prodotti o servizi in settori regolamentati (come alimenti, integratori o cosmetici) senza rispettare le specifiche prescrizioni di legge. «Non meno importante, vi è anche il rischio di omissioni fiscali o contributive», sottolinea Lazzarino. […]</p><p><i>Articolo integrale sull'eduzione di Luglio di </i><a href="https://www.economymagazine.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Economy</u></i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 11:03:28 +0200</pubDate>
                        <title>Influencer Marketing: istruzioni per l’uso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/influencer-marketing-istruzioni-per-luso</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 29 maggio</i><br><i>18:15 - 19:45</i><br><i>Competence, Via Kramer 31 – Porta Venezia</i></p><p>Paolo Lazzarino parteciperà all'evento organizzato da Competence dedicato a <strong>trend</strong>, <strong>regole</strong> e <strong>buone pratiche </strong>per l'influencer marketing.</p><p><a href="https://competencecommunication.com/influencer-marketing-istruzioni-per-uso/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Per maggiori informazioni</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 10:22:29 +0200</pubDate>
                        <title>Per gli influencer è l&#039;ora delle regole e dei consulenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-gli-influencer-e-lora-delle-regole-e-dei-consulenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, la “creator economy” ha guadagnato una crescente rilevanza nel panorama commerciale e comunicativo, portando con sè la necessità di una regolamentazione giuridica adeguata. Con l'introduzione del codice Ateco 73.11.03 per le attività di influencer marketing e content creation, operativo dal 1° aprile di quest'anno, è stato segnato un passo importante verso il riconoscimento della professione dell'influencer, sebbene attualmente limitato a questioni previdenziali.&nbsp;</p><p>[…] L'influencer marketing, con il suo potenziale di persuasione sulle scelte dei consumatori, rientra a pieno titolo nel settore pubblicitario. «E come ogni pubblicità, deve rispettare regole di trasparenza ben definite», sostiene <strong>Paolo Lazzarino</strong>. «Il Codice del Consumo impone che ogni contenuto a carattere promozionale venga chiaramente segnalato come tale, un principio che la Digital Chart IAP traduce in formule esplicite, come «sponsorizzato» o «ad». Nulla deve essere lasciato al caso: la fiducia del pubblico è un valore da proteggere, e l'inganno non è un'opzione. Ma la regolamentazione non si ferma qui. Con le linee guida Agcom del gennaio 2024, anche gli influencer più seguiti sono stati formalmente inseriti nel quadro normativo del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. Non più solo creatori di contenuti indipendenti, ma veri e propri operatori della comunicazione, soggetti a regole ben precise. E nel frattempo, la consultazione pubblica sul codice di condotta degli influencer avanza. Tra gli obiettivi, la creazione di un registro, la tutela dei minori e un maggiore controllo sull'uso di filtri e modifiche digitali, perché l'autenticità deve restare al centro di questo universo. Il mondo dell'influencer marketing è ricco di potenzialità, ma non privo di rischi. Diventa così fondamentale adottare strategie di tutela giuridica ben precise».&nbsp;</p><p><i>L'articolo completo su Italia Oggi Sette</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:36:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il diritto di opt-out</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-diritto-di-opt-out</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle questioni più pressanti poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale riguarda la possibilità, da parte dei titolari di diritti d’autore, di esercitare una riserva (c.d. "opt-out") per impedire che le proprie opere vengano utilizzate per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali. Questa facoltà trova le sue basi normative nella Direttiva UE 2019/790, nota anche come Directive on Copyright in the Digital Single Market (DCDSM), e nel più recente Regolamento UE 2024/1689, comunemente denominato AI Act.</p><p class="text-justify">In particolare, l’articolo 4, paragrafo 3 della DCDSM ha introdotto a livello europeo la possibilità per i titolari dei diritti di riservare l’uso delle proprie opere rispetto alle pratiche di estrazione automatizzata di dati e contenuti (Text and Data Mining - TDM). Si tratta di processi automatizzati di analisi di grandi volumi di dati e testi digitali, spesso utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale o per effettuare analisi di pattern.&nbsp;Tale previsione è stata poi rafforzata e integrata dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera (c) dell’AI Act, che impone ai fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali l’adozione di policy efficaci per garantire il rispetto della disciplina UE in materia di diritto d’autore e diritti connessi.</p><p class="text-justify">L’introduzione e la garanzia del diritto di riserva risulta fondamentale anche in virtù dell’eccezione a favore del TDM delineata agli articoli 3 e 4 della DCDSM. L’articolo 3 consente l’utilizzo, senza consenso, di contenuti protetti dal diritto d’autore per finalità di ricerca scientifica, e non può essere oggetto di opt-out. L’articolo 4 invece permette l’uso anche per scopi ulteriori, ad esempio commerciali, ma consente al titolare del diritto di opporsi. Il diritto di opt-out permette quindi ai titolari di escludere le proprie opere dal TDM per gli usi rientranti nell’art. 4, ma non per quelli dell’art. 3.</p><p class="text-justify">In Italia, già prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo, l’articolo 70-quater della legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotto con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 177 in attuazione della DCDSM, riconosceva il diritto di riserva per le opere e i materiali protetti presenti online o in banche dati. Questa disposizione nazionale si ritiene applicabile anche ai casi in cui i fornitori di IA raccolgono dati in fase di addestramento dei modelli per finalità generali.</p><p class="text-justify">La nuova disciplina europea ha il merito di rafforzare e armonizzare a livello comunitario questa tutela, offrendo maggiore certezza e uniformità agli operatori del settore. Un ulteriore tassello normativo è rappresentato dal processo di redazione del Codice di Buone Pratiche in materia di Intelligenza Artificiale per Scopi Generali (CPAI), attualmente giunto alla terza versione del draft, che si concluderà nel mese di maggio 2025. Questo documento, elaborato con il coinvolgimento della Commissione Europea e degli stakeholder del settore, mira a definire in modo operativo le disposizioni dell’AI Act. La versione attuale del draft include già una serie di misure (I.2 – I.2.6) che impegnano i firmatari a garantire la conformità alla normativa UE in materia di diritto d’autore.</p><p class="text-justify">L’aspetto più dibattuto riguarda le modalità concrete attraverso cui i titolari di diritti possono esercitare il diritto di opt-out, e come i gestori dei modelli IA possano rilevarle e rispettarle. Attualmente, lo strumento più diffuso è il Robot Exclusion Protocol, noto come robots.txt, che consente di limitare l’accesso dei web crawler ai contenuti online. Tuttavia, essendo un protocollo informatico pensato per i motori di ricerca degli anni ‘90, risulta almeno in parte inadeguato rispetto alle esigenze attuali.</p><p class="text-justify">Per questo motivo, si discute se una riserva espressa in linguaggio naturale (anziché informatico) possa essere considerata valida. Una prima indicazione giunge dalla giurisprudenza tedesca, con la pronuncia del Tribunale di Amburgo nel caso Kneschke/LAION del 27 settembre 2024, secondo cui, in via obiter dictum, anche una riserva espressa in linguaggio naturale può essere considerata "machine-readable" alla luce delle tecnologie attuali.&nbsp;Questo principio è coerente con l’art. 53, par. 1, lett. (c) dell’AI Act, che impone ai fornitori l’adozione di strumenti tecnologici "all’avanguardia" per rilevare eventuali riserve, indipendentemente dalla forma espressiva. Tuttavia, va precisato che tale interpretazione, espressa in via obiter dictum dal Tribunale di Amburgo, non ha ancora valore vincolante a livello dell’Unione Europea e costituisce un orientamento giurisprudenziale emergente, in attesa di un consolidamento normativo o giudiziale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Negli ultimi anni sono infatti emersi strumenti più avanzati rispetto al robots.txt:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>meta tag</strong>: elementi HTML che possono contenere istruzioni per i motori di ricerca e i crawler, compresa la riserva sui diritti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>ai.txt</strong>: file collocabile nella root del sito con istruzioni specifiche per i crawler di IA;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Spawning</strong>: piattaforma che consente agli artisti di verificare se le proprie opere sono nei dataset IA e di opporsi all’uso;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tdmrep.json</strong>: protocollo web per esprimere la riserva TDM;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>C2PA Content Credentials</strong>: metadati inseriti nel file stesso (immagini, video, testi) con indicazioni sull’uso consentito.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Inoltre, molte piattaforme, incluse alcune app e social media, hanno introdotto meccanismi per l’opt-out sui contenuti caricati dagli utenti.</p><p class="text-justify">Rimane tuttavia irrisolta la questione della mancanza di uno standard unico e interoperabile che renda il diritto di opt-out inequivocabile e facilmente rilevabile da parte dei soggetti che utilizzano tecniche di web scraping per l’addestramento di modelli IA. Fino all’introduzione di un registro centralizzato, i fornitori di modelli di intelligenza artificiale sono comunque tenuti ad adottare tecnologie "all’avanguardia" per rilevare e rispettare le riserve, come previsto anche dagli obblighi di trasparenza agli articoli 53, par. 1, lettere (a) e (b) dell’AI Act.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo contesto si inserisce l’iniziativa della Commissione Europea del 23 gennaio 2025, che ha pubblicato un bando per valutare la fattibilità tecnica e giuridica di un registro digitale centralizzato per le riserve TDM. Un simile registro permetterebbe una comunicazione più efficace tra titolari dei diritti e fornitori di IA, semplificando la gestione delle richieste di esclusione.</p><p class="text-justify">Non è ancora stato deciso quale ente sarà incaricato della gestione di tale registro. Tra i candidati figurano l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e il nuovo Ufficio Europeo per l’Intelligenza Artificiale, istituito nel 2024 per supervisionare l’applicazione dell’AI Act.</p><p class="text-justify">In conclusione, il diritto di opt-out rappresenta un elemento centrale nel bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela della proprietà intellettuale. Sebbene le basi normative siano ormai solide, la sfida più grande resta quella di sviluppare strumenti tecnici accessibili, chiari e standardizzati che consentano l’effettiva applicazione di questo diritto in un contesto digitale in rapida evoluzione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 16:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il diritto di opt-out</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/video-il-diritto-di-opt-out</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle questioni più pressanti poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale riguarda la possibilità, da parte dei titolari di diritti d’autore, di esercitare una riserva (c.d. "opt-out") per impedire che le proprie opere vengano utilizzate per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:23:38 +0200</pubDate>
                        <title>Il Template della Commissione Europea sulla Trasparenza dei Dati di Addestramento: Prime Linee Guida per l’AI Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-template-della-commissione-europea-sulla-trasparenza-dei-dati-di-addestramento-prime-linee-guida-per-lai-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A partire dall’adozione dell’AI Act (Reg. UE 2024/1689), avvenuta il 1° agosto 2024, uno dei principali temi di confronto tra gli stakeholder del settore è stato l’obbligo previsto dall’art. 53.1, lett. d) e dal considerando 107, in particolare per quanto riguarda la trasparenza sui dati di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.</p><p>Il regolamento richiede ai provider di questi modelli di rendere pubblicamente disponibile una sintesi sufficientemente dettagliata dei dati utilizzati per l’addestramento, ovvero di quel patrimonio informativo che viene impiegato per regolare e ottimizzare i parametri del modello stesso. Sin da subito, l’espressione “sufficiently detailed” ha generato un acceso dibattito: cosa significa, esattamente, “abbastanza dettagliato”? E soprattutto, quali criteri dovrebbero guidare i provider nella redazione di questa sintesi?</p><p><strong>Sarà proprio sull’elasticità o sulla rigidità dell’interpretazione del requisito del “sufficientemente dettagliato” che si giocherà una parte decisiva della futura battaglia legale tra i titolari di contenuti e le piattaforme di intelligenza artificiale.</strong>&nbsp;Da un lato, i creatori e i detentori di diritti rivendicano un accesso concreto e verificabile alle informazioni sui dati utilizzati, essenziale per far valere i propri diritti. Dall’altro, i provider spingeranno per un’applicazione più flessibile del requisito, che consenta di proteggere i propri asset strategici e di evitare di scoprire troppo le carte, anche per ragioni di concorrenza. La linea di demarcazione tra trasparenza effettiva e mera compliance formale sarà sottile, e a definirla saranno – inevitabilmente – le prime pronunce giudiziarie.</p><p>La ratio dell’obbligo è chiara: consentire ai titolari di interessi legittimi di esercitare i propri diritti in modo più efficace. Il riferimento immediato è, naturalmente, ai titolari di diritti d’autore, per i quali la possibilità di accedere a informazioni sui dati utilizzati consente di verificare se e come i propri contenuti siano stati impiegati senza autorizzazione.</p><p>Ma il perimetro degli interessi tutelati va ben oltre la sfera autoriale. In gioco ci sono anche la protezione dei dati personali, il diritto alla ricerca scientifica, e la necessità – sempre più pressante – di individuare e correggere eventuali bias, che possono riflettersi su una vasta gamma di ambiti, dalle piattaforme di servizi ai sistemi decisionali pubblici, fino ai prodotti commerciali basati su IA.</p><p>Il considerando 107, nell’esplicitare le modalità di adempimento dell’obbligo di disclosure, sottolinea anche la necessità di trovare un equilibrio. Da una parte, la tutela di chi ha interesse a sapere quali dati siano stati usati. Dall’altra, la legittima esigenza dei provider di non esporre asset strategici, come segreti industriali, algoritmi o processi di raccolta ed elaborazione.</p><p>Per cercare di offrire un primo orientamento applicativo, la Commissione Europea ha pubblicato nel gennaio 2025 un template destinato a guidare i provider nella redazione della sintesi richiesta. Il modello nasce da un ampio processo di consultazione, che ha coinvolto rappresentanti del settore IA e dei titolari di interessi legittimi già attivi nella stesura del Codice di Buone Pratiche sull’IA per finalità generali (CPAI).</p><p>Questo template accompagna il provider lungo tutte le fasi del ciclo di vita del dato, dal pre-training al fine-tuning, e impone un linguaggio chiaro e comprensibile, pensato per essere accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate.</p><p>Le sezioni previste sono tre:</p><ol><li><span><strong>General Information</strong></span><br>Si raccolgono informazioni generali sul modello: chi lo ha sviluppato, quando è stato immesso sul mercato, qual è la<span>&nbsp;</span><i><span>knowledge cut-off date</span></i>, ovvero la data dell’ultimo aggiornamento dei contenuti. Sono richiesti anche dettagli sulla dimensione complessiva dei dati e sulle loro caratteristiche (numero di immagini, minuti audio, lingue e provenienza geografica dei dati).</li><li><span><strong>List of Data Sources</strong></span><br>Qui viene richiesto un elenco delle fonti di dati utilizzate: dataset pubblici, dataset di terze parti, dati raccolti tramite web crawling (con indicazione degli strumenti utilizzati), dati forniti dagli utenti o autoprodotti dal provider.<br>Un aspetto controverso riguarda il fatto che il template si concentra solo sui dataset “principali” o “grandi”, definiti come quelli che rappresentano più del 5% del totale. Questo potrebbe creare un effetto distorsivo, perché:<ul><li>alcuni provider potrebbero suddividere dataset voluminosi in sottoinsiemi artificiosi per eludere l’obbligo;</li><li>i dataset visivi (immagini/video), per loro natura, sono più grandi di quelli testuali, rischiando così una discriminazione tecnica non giustificata.</li></ul></li><li><span><strong>Relevant Data Processing Aspects</strong></span><br>In questa sezione si richiede di descrivere le misure adottate per la tutela dei diritti d’autore, come l’identificazione e rimozione di contenuti riservati, ma anche la gestione di contenuti inappropriati.<br>Sono emerse tuttavia critiche: la sezione appare troppo focalizzata sulla protezione del copyright, e trascura aspetti cruciali come la descrizione delle fasi di<span>&nbsp;</span><i><span>pre-processing</span></i>, in particolare i metodi di anonimizzazione o filtraggio dei dati.</li></ol><p>La pubblicazione definitiva del template e delle linee guida è attesa nel secondo trimestre del 2025, in vista della piena applicabilità degli obblighi, fissata per il 2 agosto 2025.</p><p>Ciò che è certo è che questa normativa, e la sua attuazione concreta, avranno un impatto significativo sulle scelte dei provider di IA a livello globale. Alcuni Paesi potrebbero decidere di allinearsi al modello europeo, creando uno standard internazionale. Altri, al contrario, potrebbero preferire regolamenti più flessibili, per attrarre ricerca, investimenti e sviluppo nei rispettivi territori.</p><p>Il vero banco di prova, tuttavia, arriverà solo con le prime controversie giudiziarie, che daranno forma concreta ai principi oggi scritti nel regolamento. Quelle decisioni segneranno la direzione futura della regolazione europea in materia di intelligenza artificiale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:16:29 +0200</pubDate>
                        <title>Lazzarino, ADVANT Nctm: IA e proprietà intellettuali, lo scenario legislativo internazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lazzarino-advant-nctm-ia-e-proprieta-intellettuali-lo-scenario-legislativo-internazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Intervista di Monitor Immobiliare a Paolo Lazzarino</i></p><p>L’intelligenza artificiale è un grande strumento che si è senza dubbio evoluto nel tempo, soprattutto in alcune aree, ma che mantiene come costante un problema legato al copyright.</p><p>Ne parla Paolo Lazzaretto, partner ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitor-tv/lazzarino-advant-nctm-ia-e-proprieta-intellettuali-lo-scenario-legislativo-internazionale-video-_202504041400/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per guardare il video</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:23:56 +0100</pubDate>
                        <title>Legal 500 Patent Litigation Guide | Capitolo Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legal-500-patent-litigation-guide-capitolo-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm ha curato, grazie al contributo di <strong>Paolo Lazzarino</strong> e<strong> Roberto Cesaro</strong>, il capitolo italiano della Legal500 Patent Litigation Guide.</p><p>La guida fornisce una panoramica esaustiva sulle controversie in materia di brevetti all'interno della giurisdizione italiana, toccando argomenti quali:</p><ul><li>Contraffazione di brevetti (diretta e indiretta)</li><li>Invalidità dei brevetti</li><li>Ingiunzioni e procedimenti di opposizione</li><li>Tendenze future del contenzioso</li></ul><p><a href="https://www.legal500.com/guides/chapter/italy-patent-litigation/?_gl=1*3am96z*_up*MQ..*_ga*MzAwMDUyNDg2LjE3MzgwNzU0NTg.*_ga_JFNJC5V947*MTczODA3NTQ1Ny4xLjEuMTczODA3NTQ3Mi4wLjAuMA" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per leggere la guida</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:54:20 +0100</pubDate>
                        <title>Le sfide del diritto d&#039;autore nell&#039;era digitale: proprietà intellettuale online e intelligenza artificiale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sfide-del-diritto-dautore-nellera-digitale-proprieta-intellettuale-online-e-intelligenza-artificiale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>10 e 17 dicembre 2024</i><br><i>17.00-18.30</i><br><i>Università degli Studi Roma Tre</i></p><p>Luca Guidobaldi e Pierluigi Dodaro interverranno durante il seminario organizzato dal dipartimento di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il nostro Studio.</p><p>L'evento, dedicato alle sfide del diritto d'autore nell'era digitale, rientra nell'ambito dei seminari di fondamenti giuridici della digitalizzazione a cura del Prof. Avv. Ettore Battelli.</p><p><a href="https://economia.uniroma3.it/articoli/le-sfide-del-diritto-dautore-nellera-digitale-proprieta-intellettuale-online-e-intelligenza-artificiale-465395/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 15:22:59 +0100</pubDate>
                        <title>Strategie di gestione e tutela dei marchi: patrimonio e futuro delle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/strategie-di-gestione-e-tutela-dei-marchi-patrimonio-e-futuro-delle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Mercoledì 27 novembre</i><br><i>Dalle 14.30</i><br><i>Università degli Studi di Milano</i></p><p><strong>Paolo Lazzarino</strong> parteciperà all'evento organizzato da <a href="https://www.indicam.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Indicam</u></a> dedicato alle sfide ed opportunità legate alla gestione dei marchi aziendali, con particolare attenzione alla loro evoluzione come elenco di identità e valore per le imprese.</p><p>In particolare, Paolo interverrà durante il panel “Patrimonio e continuità: peculiarità nella gestione di marchi e rapporto con l'azienda”.</p><p><a href="https://www.indicam.it/all-events/strategie-di-gestione-e-tutela-marchi-patrimonio-e-futuro-delle-imprese/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 09:46:43 +0100</pubDate>
                        <title>The AI battlefields - How to navigate and overcome the legal challenges</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-ai-battlefields-how-to-navigate-and-overcome-the-legal-challenges</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The AI battlefields - How to navigate and overcome the legal challenges è il titolo del convegno IBA che si terrà a Milano il 7 e l’8 novembre presso l’Excelsior Hotel Gallia.</p><p>Organizzato dai responsabili dei comitati IBA “Intellectual Property, Communications and Technology” - tra cui <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/vittorio-noseda" target="_blank"><strong><u>Vittorio Noseda</u></strong></a> - l’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire le questioni legali più complesse che caratterizzano i settori della tecnologia e della proprietà intellettuale.</p><p><a href="https://www.ibanet.org/conference-details/CONF2528" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 10:11:56 +0100</pubDate>
                        <title>Marchio vs. DOP: la Corte di Cassazione rinvia il caso Salaparuta alla CGUE per chiarimenti su tutele contrastanti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/marchio-vs-dop-la-corte-di-cassazione-rinvia-il-caso-salaparuta-alla-cgue-per-chiarimenti-su-tutele-contrastanti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-lazzarino" target="_blank"><strong><u>Paolo Lazzarino</u></strong></a></p><p><strong>Sintesi</strong></p><p>Con la sentenza n. 12563/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la controversia tra Duca di Salaparuta S.p.A. e il Ministero delle Politiche Agricole, oltre a diversi produttori di vino e al Consorzio di Tutela dei vini Salaparuta DOP. Duca di Salaparuta sosteneva che la registrazione del termine “Salaparuta” come DOC nazionale, avvenuta nel 2006, e come DOP europea, avvenuta nel 2009, erano in conflitto con il suo rinomato marchio "Salaparuta", il quale veniva usato per contraddistinguere i suoi vini fin dal XIX secolo. Il ricorrente sosteneva che la registrazione nazionale DOC e la registrazione europea DOP erano decettive e/o depositate in malafede. La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un rinvio preliminare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) per risolvere il conflitto tra marchi notori e DOP ai sensi del diritto dell'UE.</p><p><strong>Controversie legali e background dei procedimenti</strong></p><p>Nel 2016, Duca di Salaparuta citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano diverse cantine vitivinicole che utilizzavano il segno "Salaparuta" sulle loro etichette, il Consorzio di Tutela dei vini DOP "Salaparuta" e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (l'ente che aveva concesso la registrazione della DOC nazionale).</p><p>In primo luogo, la Ricorrente sosteneva che l'uso sull’etichette da parte delle cantine convenute del segno “Salaparuta” costituisse sia una contraffazione di marchio sia un atto di concorrenza sleale. Duca di Salaparuta chiedeva inoltre che la DOP italiana, concessa nel 2006, e la successiva registrazione UE, concessa nel 2009, fossero dichiarate nulle. La ricorrente infatti sosteneva che tali denominazioni fossero decettive e/o depositate in malafede e che, in ogni caso, interferissero con i suoi marchi anteriori.</p><p>In particolare, la Ricorrente fondava la sua domanda di nullità sull'art. 43.2 del Reg. (CE) n. 479/08 – che riproduce sostanzialmente l'Art. 118 duodecies, 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 – secondo cui “Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.”</p><p>Con sentenza n. 1384/21, emessa il 16 febbraio 2021, il Tribunale di Milano accoglieva le richieste del ricorrente in punto di violazione del marchio e di concorrenza sleale. Ad avviso del Tribunale, il modo in cui il termine "Salaparuta" veniva usato sulle etichette dei convenuti avrebbe potuto trarre in inganno i consumatori sull'origine dei vini.</p><p>Tuttavia, il Tribunale di Milano respingeva la domanda di Duca di Salaparuta tesa a dichiarare la nullità della DOC nazionale e della DOP europea, poiché la disposizione invocata dal richiedente – cioè l'art. 43.2 del Reg. 43.2 (CE) n. 479/08 che stabilisce la prevalenza del marchio anteriore rinomato rispetto alla successiva DOP – non era in vigore quando, nel 2006, il segno “Salaparuta” aveva ricevuto la protezione nazionale come DOC.</p><p>Duca di Salaparuta impugnava la decisione di primo grado davanti alla Corte d'Appello di Milano. Con sentenza n. 1453/23, la Corte d'Appello respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'Appello sottolineava che nel caso in questione era necessario applicare la norma transitoria prevista dall'art. 51 del Regolamento (CE) n. 479/08, che stabilisce la protezione automatica nell'UE di una denominazione d’origine nazionale già protetta ai sensi del precedente regolamento.</p><p>Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il segno "Salaparuta" era stato registrato come denominazione d’origine nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999, che – alla lett. (b) del paragrafo 2 della sezione "F" dell'allegato VII – fondava un criterio di prevalenza della denominazione di origine sul marchio, anche se quest'ultimo era anteriore e conteneva termini identici, ferma restando la possibilità per il titolare del marchio noto di continuare ad usarlo a condizione che la registrazione del marchio fosse avvenuta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale della denominazione geografica da parte dello Stato membro.</p><p>Il ricorrente impugnava dunque la decisione davanti alla Corte di Cassazione, la quale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla CGUE i due seguenti quesiti:</p><ol><li>Le registrazioni DOP per denominazioni vinicole che esistevano prima del Regolamento UE 1234/2007 (poi sostituito dal Regolamento 1308/2013), come la DOP “Salaparuta” (registrata nel 2009), sono soggette alla regola che nega la protezione a una DOP/IGP se questa potrebbe indurre in errore i consumatori a causa della notorietà e reputazione di un marchio precedente? Oppure questa regola non si applica alle denominazioni che erano già protette a livello nazionale prima di ricevere un riconoscimento a livello europeo, in base al principio di certezza del diritto (come menzionato nella sentenza della Corte nella causa Bayerischer Brauerbund)?</li><li>Se le leggi precedenti (Regolamento 1493/1999) si applicano a questa situazione di fatto oggetto del presente giudizio, è possibile che le DOP successive siano invalide o perdano la protezione in virtù del principio generale di non decettività dei segni distintivi?</li></ol><p><strong>Conclusioni</strong></p><p>Questa decisione evidenzia la necessità di ulteriori chiarimenti sul modo in cui il diritto dell'UE dà priorità alle protezioni delle DOP rispetto ai marchi anteriori dotati di notorietà. Se la CGUE ritiene che i marchi anteriori notori possano invalidare le DOP successive, potrebbe costituire un precedente per altri marchi che si trovano ad affrontare conflitti simili in tutta l'UE. Le aziende con marchi notori dovrebbero monitorare attentamente le domande di DOP, soprattutto quando i nomi regionali si sovrappongono ai loro marchi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:34:49 +0200</pubDate>
                        <title>2024 IPO Annual meeting</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2024-ipo-annual-meeting</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Paolo Lazzarino</strong> sarà speaker al meeting annuale organizzato dall'Intellectual Property Owners Association previsto per il prossimo 22-24 settembre presso l'Hyatt Regency, a Chicago</p><p>L'Assemblea Annuale dell'IPO è l'evento di riferimento per i professionisti della proprietà intellettuale, con un programma ricco di interventi tenuti da leader del settore, riunioni di comitato, opportunità di networking, sponsor, espositori e molto altro.&nbsp;</p><p>In particolare, Paolo parteciperà durante l'intervento sulla nuova direttiva EU in tema di Right to Repair.</p><p><a href="https://ipo.org/index.php/am2024/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 28 May 2024 15:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Influencer, ok alle regole ma servono contratti dettagliati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/influencer-ok-alle-regole-ma-servono-contratti-dettagliati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Dopo il caso Ferragni è partita la corsa a fissare più regole possibili per disciplinare 1 attività degli influencer sui social.</p><p class="text-justify">[…] Quello che è avvenuto a Chiara Ferragni, soprattutto per quanto riguarda la fuga degli sponsor che l’avevano sostenuta, ha avviato un dibattito all’interno degli studi legali che si occupano principalmente proprio delle tematiche connesse alla pubblicità e alle sponsorizzazioni. «È essenziale in sede pre-contrattuale che l’azienda svolga un’approfondita due diligence sul testimonial cui vuole associare il proprio brand. C’è infatti il rischio che la brand reputation possa essere intaccata da una collaborazione commerciale con un partner la cui immagine risulti non allineata con i valori del marchio, magari a causa di condotte non solo attuali, ma anche passate», dice Paolo Lazzarino, partner di ADVANT Nctm. «E utile prevedere nel contratto un meccanismo di condivisione preventiva del piano marketing e l’impostazione di riunioni periodiche per la discussione e approvazione dei contenuti. Il contratto di collaborazione dovrà contenere meccanismi preventivi di controllo dei contenuti e un set di clausole dissuasive (manleve, penali); dall’altro, l’azienda dovrà garantirsi il diritto di risolvere immediatamente il contratto nel caso in cui il testimonial tenga condotte non in linea con i valori del brand e/o con norme di legge o autodisciplinari che regolano gli obblighi in materia di influencer marketing, trasparenza della pubblicità e tutela del consumatore. Per effetto delle linee Agcom approvate il gennaio scorso, l’attività degli influencer che superano la soglia di engagement individuata sarà soggetta a talune norme e principi del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. E imperativo per gli influencer di grande richiamo dotarsi di strutture di supporto editoriale e legale che li coadiuvino nell’elaborazione e verifica dei contenuti, per controllarne l’aderenza alle prescrizioni legali e regolamentari. Ci pare probabile che le aziende tenderanno in futuro a preferire influencer che siano sufficientemente attrezzati».</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>L’articolo integrale sull’edizione settimanale di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 19 May 2023 12:09:59 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT lancia il team internazionale dedicato al Tribunale Unificato dei Brevetti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-lancia-il-team-internazionale-dedicato-al-tribunale-unificato-dei-brevetti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“<em>La sede milanese del Tribunale Unificato che deciderà in tempi certi importantissimi contenziosi sul nuovo brevetto unitario, saprà essere un volano&nbsp;a vantaggio&nbsp;della competitività e dell'innovazione tecnologica dell’Italia</em>” commenta Paolo Lazzarino, Partner ADVANT Nctm e componente della Commissione di Studio sul Tribunale Unificato dei Brevetti istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. &nbsp;“<em>La scelta di Milano come terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, dopo quelle di Monaco e Parigi, anche se le competenze attribuite alla sede milanese non saranno piene viste le esclusioni in campo chimico-farmaceutico, rappresenta certamente un risultato molto importante per l'Italia e per la città</em>”.ADVANT, forte di un gruppo integrato di professionisti specializzati nel contenzioso brevettuale in Francia, Germania e Italia, ha creato un&nbsp;<strong>team&nbsp;internazionale&nbsp;dedicato al&nbsp;contenzioso&nbsp;TUB.</strong><strong>&nbsp;</strong>Il team italiano di&nbsp;ADVANT è pronto&nbsp;per l’entrata in funzione del&nbsp;Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB),&nbsp;che aprirà una sede centrale anche a Milano, dopo Monaco e Parigi.Il Tribunale&nbsp;Unificato dei&nbsp;Brevetti, un nuovo sistema europeo basato su regole proprie&nbsp;e&nbsp;che opererà prevalentemente in inglese, prenderà decisioni su casi di violazione e revoca di brevetti, che si estenderanno alla maggior parte delle economie europee.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 May 2023 05:58:07 +0200</pubDate>
                        <title>Baby influencer, tutele solo fai-da-te</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/baby-influencer-tutele-solo-fai-da-te</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Minori e social. Sempre più piccoli in rete, ma in Italia mancano disposizioni ad hoc. Possibile però fare riferimento a norme generali, come quelle su lavoro minorile e privacy, che per i legali vanno rispettate per evitare future controversie.</em>«<em>C’è un vuoto normativo</em> – ammette Paolo Lazzarino, socio dello studio ADVANT Nctm –, <em>in parte colmato dalla legge sul lavoro minorile, che lo vieta sotto i 16 anni, ma con una deroga, che si potrebbe applicare ai baby influencer, per gli impieghi culturali, artistici, sportivi, pubblicitari o nel mondo dello spettacolo. Questa legge richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, a verifica che le&nbsp;attività non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore e la frequenza a scuola. Si potrebbe ipotizzare che il visto dell’Itl si possa estendere ai contratti pubblicitari che coinvolgono prestazioni non occasionali di baby artisti, ma è una prassi non testata</em>».<em>Documento integrale disponibile sull’edizione giornaliera de Il Sole 24 Ore.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 09:51:07 +0200</pubDate>
                        <title>Attis Face Tough Choices As EU Unified Patent Court Looms</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attis-face-tough-choices-as-eu-unified-patent-court-looms</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paolo Lazzarino</strong> ha partecipato, in qualità di moderatore, all'evento online ABA "<strong>IP Fall Institute</strong>" durante il panel "<strong>The Unified Patent Court and Unitary Patent: A Radical Change to Patents in Europe</strong>".Di seguito, l'articolo di approfondimento a cura di Law360.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Attys-Face-Tough-Choices-As-EU-Unified-Patent-Court-Looms-Law360.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 06:14:31 +0200</pubDate>
                        <title>The Legal 500 Country Comparative Guides - Italy - Intellectual Property</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-legal-500-country-comparative-guides-italy-intellectual-property</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lorenzo Attolico</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Paolo Lazzarino</strong>, in collaborazione con<strong>&nbsp;Luca Guidobaldi</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Roberto Cesaro</strong>&nbsp;hanno contribuito alla realizzazione della "Country Comparative Guides 2022" di&nbsp;<strong>The Legal 500</strong> con un intero capitolo dedicato alla&nbsp;Proprietà Intellettuale&nbsp;in Italia.<a href="https://www.legal500.com/guides/chapter/italy-intellectual-property/?export-pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 08:29:24 +0200</pubDate>
                        <title>Entra in vigore la nuova disciplina in tema di &lt;i&gt;Ambush Marketing&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entra-in-vigore-la-nuova-disciplina-in-tema-di-ambush-marketing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la conversione in legge del D.L. 16/2020 l’Italia si dota di una disciplina specifica in tema di <em>Ambush Marketing</em>, a tutela degli organizzatori di eventi sportivi e fieristici, degli <em>sponsor</em> e dei consumatori.Con il D.L. 16/2020 “<em>Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie</em>” (convertito con L. 8 maggio 2020 n. 31, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2020), il nostro ordinamento si è finalmente munito di una disciplina <em>ad hoc</em> volta a regolare e sanzionare il c.d. <em><strong>Ambush Marketing</strong></em>.L’obiettivo di chi pone in essere atti di<em> ambush marketing</em> (letteralmente, <em>marketing</em> di imboscata) è infatti quello di riuscire ad associare il proprio <em>brand</em> a grandi eventi e manifestazioni, beneficiando così della risonanza che ne deriva, pur in mancanza di autorizzazione da parte dell’organizzazione e senza sopportare i dovuti costi di licenza.Benché si tratti di un fenomeno relativamente recente e dai contorni mutevoli, come già riconosciuto dalla nostra giurisprudenza dette pratiche mettono a repentaglio l’attività di impresa e i principi competitivi ad essa sottesi. Non erano risultati idonei i passati tentativi di porre rimedio a tali condotte parassitarie in occasione di singoli eventi, (si richiama la Legge 17 agosto 2005, n. 167, “<em>Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali ‘Torino 2006</em>’”); così che ora, con l’avvicinarsi di importanti manifestazioni sportive (fase finale dei Campionati Europei di calcio 2020, Olimpiadi invernali dl 2026), l’intervento del legislatore appare tempestivo.L’art. 10 del D.L. 16/2020 vieta quindi le “<em>condotte parassitarie</em>” poste in essere in relazione all’organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale, e che in particolare passano per:<em>“a) la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e un evento […] idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali;</em><em>b) la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento […];</em><em>c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall’organizzatore, che sia idonea ad attirare l’attenzione del pubblico, posta in essere durante un evento […] e idonea a generare nel pubblico l’erronea impressione che l’autore della condotta sia sponsor dell'evento […];</em><em>d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento […] ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati”.</em><em>Il divieto decorre “dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi […] fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi» e sono comunque fatte salve le «condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati”</em>.L’<em>ambush marketing</em> può tuttavia declinarsi nelle forme più varie non tutte ricomprese nella summenzionata disciplina (ad es. l’<em>insurgent ambushing</em> – cioè promozioni <em>street-style</em> a sorpresa), ma va sottolineato che la repressione delle condotte che sfuggono al D.L. 16/2020 potrà continuare ad essere intercettata dalle norme dettate in materia di contraffazione di marchi (in particolare tramite la tutela dei segni notori prevista dall’art. 8 del Codice della Proprietà Intellettuale, che pure viene novellato, al comma 3, con l’estensione della protezione alle “<em>immagini che riproducono trofei</em>”) e di concorrenza sleale (2598 e ss. c.c.).Ulteriore novità è costituita dal rafforzamento dell’apparato repressivo: contro l’<em>ambush marketing</em> potranno ora essere azionati, oltre ai rimedi civilistici già noti, i nuovi poteri sanzionatori dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato (AGCM) che potrà irrogare sanzioni (art. 10 D.L. 16/2020) tra i 100.000 euro e i 2.5 milioni di euro.In sintesi, la nuova normativa repressiva dell’<em>ambush marketing</em>, anche se va a colpire fattispecie già in parte sanzionate, rafforza la deterrenza contro le “imboscate” pubblicitarie, a tutela sia dei <em>brand sponsors</em> sia dei consumatori.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em>&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.lazzarino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Lazzarino</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 05:48:45 +0100</pubDate>
                        <title>PROPRIETÀ INTELLETTUALE | Sospensione dei termini per procedimenti in materia proprietà intellettuale a seguito delle misure COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/proprieta-intellettuale-sospensione-dei-termini-per-procedimenti-in-materia-proprieta-intellettuale-a-seguito-delle-misure-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Rimodulazione termini IP al 24 marzo 2020</h2><span style="text-decoration: underline;"><strong>EUIPO:</strong></span> tutti i termini in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 compresi che riguardano ogni parte nei procedimenti dinnanzi <strong>all’EUIPO</strong> sono estesi al 1 maggio 2020 (di fatto al 4 maggio, dato che il 1 maggio è un giorno festivo seguito dal fine settimana). Per ulteriori dettagli e precisazioni si prega di consultare il seguente <a href="https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5657728" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>UIBM:</strong></span> tutti i termini, relativi ai procedimenti amministrativi dinnanzi <strong>all’UIBM</strong>, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020. Inoltre, i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Per ulteriori dettagli e precisazioni si prega di consultare il seguente <a href="https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/sospensione-di-tutti-i-termini-dei-procedimenti-amministrativi-ed-estensione-della-validita-degli-atti-in-scadenza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>GIUDIZIALE:</strong></span> dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei <strong>procedimenti civili e penali</strong> pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Per ulteriori dettagli e precisazioni si prega di consultare il seguente <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> (in particolare, l’art. 83).&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.lazzarino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Lazzarino</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 05:22:44 +0100</pubDate>
                        <title>Attivato il Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/registro-speciale-dei-marchi-storici-ai-blocchi-di-partenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi che stabilisce le modalità per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.L’iscrizione può essere richiesta dal titolare del marchio (o dal suo licenziatario esclusivo) a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica.Le condizioni per l'ottenimento dell'iscrizione nel registro sono&nbsp;<em>i</em>) essere titolari o licenziatari esclusivi di un marchio registrato da almeno 50 anni o rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso si marchio non registrato, l'uso effettivo e continuativo del medesimo per almeno 50 anni;&nbsp;<em>ii</em>) che il marchio sia utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.L'ufficio provvederà a verificare dette condizioni in un tempo massimo i 60 giorni nel caso di marchio registrato e di 180 giorni nel caso di marchio non registrato.L'iscrizione attribuisce la facoltà di utilizzare per finalità commerciali e promozionali il logo "<strong>Marchio storico di interesse nazionale</strong>" secondo le modalità definite nel decreto 10 gennaio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo <em>status</em> di marchio storico se da un lato consente l'accesso a stanziamenti <em>ad hoc</em> per le PMI finalizzati alla valorizzazione dei marchi storici, dall'altro prevede l'adempimento di determinati obblighi informativi nei confronti del MiSE in caso di chiusura del SITO produttivo d'origine o principale per cessazione dell'attività svolta o localizzazione della stessa all'estero, con conseguente riduzione collettiva dell'occupazione.L'iscrizione ha durata illimitata e non è soggetta a rinnovo.&nbsp;<img class="size-full wp-image-16622 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/03/Logo-Marchio-Storico.png" alt><em>Nctm Studio Legale &nbsp;è disponibile ad assistere le imprese titolari o licenziatarie esclusive di marchi storici per valutare l’opportunità dell’iscrizione nell’apposito registro e rappresentarle nella relativa procedura.&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><i>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:paolo.lazzarino@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo&nbsp;Lazzarino</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 02:22:10 +0100</pubDate>
                        <title>Misura cautelare contro una rete di contraffattori in Sudamerica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misura-cautelare-contro-una-rete-di-contraffattori-in-sudamerica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha ottenuto per <strong>Automobili Lamborghini</strong> la conferma di un provvedimento cautelare nei confronti di una rete di contraffattori basati in Sud America che vantava inesistenti diritti di licenza sui marchi registrati di Lamborghini.Il team di Nctm è stato coordinato da <strong>Paolo Lazzarino</strong>, coadiuvato da <strong>Roberto Cesaro</strong>.&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Il Messaggero</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 07:15:07 +0100</pubDate>
                        <title>La tutela del diritto d’autore &lt;i&gt;online&lt;/i&gt;: i confini “mobili” di liceità del &lt;i&gt;linking&lt;/i&gt; nella giurisprudenza comunitaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tutela-del-diritto-dautore-online-i-confini-mobili-di-liceita-del-linking-nella-giurisprudenza-comunitaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Abstract</strong></span>La diffusione “indiretta” di contenuti sul web attraverso la condivisione di <em>link</em> costituisce un tema tutt’oggi controverso, che coinvolge le opposte esigenze di libertà di informazione e di tutela dei diritti esclusivi d’autore e connessi. Con il presente contributo si passeranno brevemente in rassegna i più significativi indirizzi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria.&nbsp;<a href="https://www.4clegal.com/hot-topic/tutela-diritto-dautore-online-confini-mobili-liceita-linking-giurisprudenza-comunitaria#article-abstract" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img class=" wp-image-15407 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/11/Schermata-2019-11-29-alle-12.47.11-300x294.png" alt width="460" height="451"></a>&nbsp;Clicca <a href="https://www.4clegal.com/hot-topic/tutela-diritto-dautore-online-confini-mobili-liceita-linking-giurisprudenza-comunitaria" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a> per scaricare l’articolo completo in PDF.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 06:43:26 +0200</pubDate>
                        <title>Più sponsor e meno ricorsi. Così l&#039;avvocato affianca i trapper</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piu-sponsor-e-meno-ricorsi-cosi-lavvocato-affianca-i-trapper</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Difensori della musica. Nuovi spazi per i legali che devono sintonizzarsi sulle esigenze di artisti emergenti lanciati dalla rete: l'obiettivo è la tutela delle forme di business legate al marketing</h5>Dal pop al trap attraverso la rivoluzione tecnologica.&nbsp;L'avvocato specializzato in campo musicale con almeno 15 anni di pratica alle spalle ha toccato con mano il passaggio dall'analogico al digitale, dalla musicassetta alle piattaforme per lo <em>streaming</em>. Sono state stravolte non le norme ma gli attori in campo, a partire da due delle cinque <em>majors</em> (la tedesca Bmg, confluita in Sony music, e l'inglese Emi ora in Universal music group) per arrivare agli artisti che popolano il panorama musicale e agli strumenti utilizzati per produrre musica e reddito.<strong>Clienti sempre più giovani</strong>«L'industria musicale è collassata sotto la spinta della tecnologia - conferma Paolo Scarduelli, partner dello studio Cms -. E la rinascita è caratterizzata da alto dinamismo: un mercato davvero commerciale con la musica interconnessa a moda e sponsorizzazioni, a livello italiano e internazionale». Il professionista legale che affianca l'autore è diventato un avvocato d'affari a ritmo di trap: «Deve fornire soluzioni realistiche e concrete, avere dimestichezza con le nuove tecnologie ed essere in grado di operare in tempi rapidi e coerenti con le richieste del mercato» spiega Martina Maffei, associate Herbert Smith Freehills.Curiosità rispetto alle tendenze e ai posizionamenti degli artisti sono doti imprescindibili per negoziare con le case discografiche su acquisto, licenze, distribuzione delle opere e poi royalties, anticipi, registrazioni.Il digitale ha duplicato le figure e abbassato l'età media degli artisti da tutelare. «Oggi si lavora con ventenni - continua Scarduelli - che devono percepire quanto conosci le dinamiche sofisticate del settore dal punto di vista di distribuzione, promozione e product placement». Ragazzi in genere meno esperti, ma sicuramente più informati.<strong>Il peso dello streaming</strong>È cambiata anche la provenienza dei ricavi. Secondo l'Ifpgi Global music report 2019, l'anno scorso sono cresciuti del 32,9% gli introiti derivanti dallo streaming e si è ristretto il perimetro degli incassi da <em>download</em> (-21,2%) e supporti fisici (-10,1%) in un mercato della musica registrata che per il quarto anno consecutivo ha registrato un segno positivo (+9,7%) trainato dai risultati dell'America Latina (+16,8 per cento). L'Europa cresce, invece, appena dello 0,1% senza essere tornata ai livelli pre-crisi: una canzone di grande successo oggi incassa meno di 100-150mila euro e i profitti si sono spostati nelle esibizioni <em>live</em> e nelle sponsorizzazioni, ampliando il perimetro dei soggetti attivi in questo campo.<img class=" wp-image-14822 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-21-alle-12.34.06-300x300.png" alt width="321" height="321">«I servizi legali richiesti sono un po' diversi -afferma <strong>Lorenzo Attolico</strong>, partner <strong>Nctm</strong> studio legale <em>advisor</em> per player dell'industria musicale e per Lea (Liberi editori autori), concorrente di Siae - ma per il mio <em>target</em> il lavoro resta similare: cause, pareri, consulenze». Queste ultime sono in aumento a fronte di una diminuzione dei contenziosi. «Le case discografiche si rivolgono preventivamente ai legali per evitare la pirateria e per ottenere la giusta remunerazione delle opere musicali», specifica la Maffei. E aggiunge: «Ma veniamo consultati anche per l'analisi dei rischi connessi a scelte commerciali di utilizzo di una determinata piattaforma digitale o l'avvio di partnership e collaborazioni pubblicitarie».<strong>Da avvocati a manager</strong>C'è spazio anche per avvocati che si ritagliano un ruolo da <em>manager</em>. «Prima l'artista si rivolgeva allo studio legale strutturato, ora la gestione è più personale - spiega Filippo Pardini, <em>director of business affairs</em> di Warner Music Italia, che nei tempi della rivoluzione ha preferito la managerialità alla professione legale - con l'affermarsi di sconosciuti attraverso la rete che destruttura l'organizzazione e cambia le logiche di rapporti tra mondo legale e multinazionale». «Basta la vendita di qualche migliaio di copie - conclude il <em>manager</em> - per raggiungere la popolarità e ridiscutere contratti e diritti di immagine».&nbsp;&nbsp;Tratto da I<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/piu-sponsor-e-meno-ricorsi-cosi-l-avvocato-affianca-trapper-ACfMWCs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5498</guid>
                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 05:28:06 +0200</pubDate>
                        <title>Gli Usa congelano la causa alla Wto contro la Cina su proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-usa-congelano-la-causa-alla-wto-contro-la-cina-su-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'analisi si basa sulla cronaca che sfrutta l'esperienza e la competenza specifica dell'autore per spiegare i fatti, a volte interpretando e traendo conclusioni al servizio dei lettori. Può includere previsioni di possibili evoluzioni di eventi sulla base dell'esperienza. Altro |guerra commerciale -di Gianluca Di Donfrancesco Il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping Gli Stati Uniti congelano la causa aperta davanti alla World trade organization (Wto) contro la Cina sulla violazione della proprietà intellettuale , il fronte principale della guerra dei dazi scatenata da Washington, accanto a quello del deficit commerciale con Pechino. Secondo una nota pubblicata ieri sul sito della Wto, con una lettera datata 3 giugno, la Casa Bianca ha chiesto di sospendere il procedimento ( Ds542 ) per sei mesi e quindi fino al 31 dicembre. Il giorno successivo, Pechino ha accettato la richiesta. L'Amministrazione Usa non ha spiegato i motivi della sua&nbsp;decisione, né sono emersi dettagli dalle autorità cinesi o dalla Wto. Il timing è significativo. A maggio, le tensioni tra Washington e Pechino hanno vissuto l'ennesima escalation e la richiesta di sospendere la causa alla Wto è arrivata mentre pende la minaccia di nuovi dazi su 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi. E quando mancano poche settimane al G20 di Osaka (28-29 giugno), dove il presidente statunitense Donald Trump potrebbe incontrare il capo di Stato cinese Xi Jinping. Fermare la causa sulla proprietà intellettuale avviata davanti alla Wto potrebbe allora essere un segnale distensivo, in vista di un eventuale armistizio, ma l'erraticità degli orientamenti dell'Amministrazione Trump lascia aperto ogni scenario. Il procedimento contro Pechino L'apertura del procedimento davanti al meccanismo di soluzione delle dispute della Wto risale al 23 marzo 2018 e precede i dazi che sarebbero arrivati qualche mese dopo contro il «furto» di segreti industriali e il trasferimento&nbsp;forzato di tecnologie ai danni delle aziende americane che operano in Cina attraverso joint venture con partner locali. La guerra commerciale era però già iniziata: l'indagine dell'Ufficio dello Us Trade Representative, l'agenzia guidata dal falco Robert Lighthizer, che avrebbe portato a quei dazi risale all'agosto del 2017 e nel gennaio del 2018 Washington aveva imposto tariffe sull'import di lavatrici e pannelli solari cinesi e sudcoreani.<img class=" wp-image-13403 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Schermata-2019-06-18-alle-11.22.12-274x300.png" alt width="320" height="351">Washington avvia il procedimento presentando alla Wto una richiesta di consultazioni con Pechino su una serie di norme accusate di violare i diritti di proprietà intellettuale statunitensi e quindi di infrangere le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e l'accordo Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). È questa solo una parte del fronte aperto dagli Usa, che si allarga a temi più ampi, come la forzosa cessione di tecnologia da parte delle imprese americane che, per entrare nel mercato cinese, devono stipulare&nbsp;joint venture. Aperta la procedura alla Wto, Unione europea e Giappone hanno chiesto di partecipare alle consultazioni tra Usa e Cina. In particolare, in un documento del 5 aprile, Bruxelles spiega che l'export Ue di prodotti e servizi hi-tech, «per i quali la tutela della proprietà intellettuale è fondamentale», vale circa 680 miliardi l'anno, 30 dei quali sono destinati alla Cina. Qualche mese dopo, l'Unione europea ha avviato un caso simile a quello americano ( Ds549 ), accusando Pechino di ampie violazioni della proprietà intellettuale, anche sulla base del Protocollo di ingresso della Cina al Wto. Fallite le consultazioni tra Pechino e Washington, gli Usa hanno chiesto la costituzione di un panel giudicante, che è stato formato il 16 gennaio del 2019. L'accusa di Washington Gli Stati Uniti accusano la Cina di «infrangere le regole della Wto» con un lungo elenco di leggi e provvedimenti che consentono alle imprese cinesi, partner di aziende Usa in joint venture, di continuare a&nbsp;utilizzare la tecnologia acquisita dalla controparte americana attraverso un contratto di licenza, anche dopo che questo sia scaduto. Inoltre, Washington sostiene che «la Cina nega ai detentori stranieri di brevetti la possibilità di proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale come pure di negoziare liberamente sulla base di criteri di mercato i propri contratti di licenza e ogni altro contratto relativo all'uso di tecnologie». Le riforme cinesi Dopo dell'avvio de procedimento Usa alla Wto, la Cina quest'anno è intervenuta più volte sulla propria legislazione in materia, come ricorda l'avvocato <strong>Laura Formichella, Of Counsel Nctm Studio Legale</strong>: «Il 23 aprile del 2019, Pechino ha emendato la legge sui marchi, che è la legge simbolo in materia di proprietà intellettuale e sulla quale erano state sollevate molte rimostranze dagli Stati Uniti e da altri Paesi». Le nuove disposizioni, aggiunge Formichella, entreranno in vigore il 1° novembre 2019: dettano criteri più stringenti&nbsp;rispetto al passato sulla registrazione in malafede dei marchi, aumentano i risarcimenti a carico dei soggetti che violano le leggi, prevedono la confisca dei beni e delle attrezzature utilizzate per commettere quelle infrazioni. «Queste misure - sottolinea Formichella - sono state decise da Pechino anche per cercare di trovare una soluzione alle dispute pendenti con Washington». Accanto agli interventi sulla tutela dei marchi, a partire da marzo, la Cina ha modificato altre leggi: quella a tutela degli investimenti stranieri (in vigore dal 2020), quella sui trasferimenti di tecnologie crossborder e le norme sui segreti commerciali (in vigore nel 2019). Sono tutti interventi, spiega Formichella, che influiscono sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei soggetti stranieri che operano in Cina.<em><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-06-15/gli-usa-congelano-causa-wto-contro-cina-proprieta-intellettuale-114556.shtml?uuid=ACM2ZXR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ilsole24ore.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 06:46:08 +0200</pubDate>
                        <title>Ip, per cantanti e attori l&#039;immagine conta più di tutto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ip-per-cantanti-e-attori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cantanti, attori, sportivi e persino registi e autori. Sempre più spesso i professionisti dello spettacolo e dello sport si affidano agli studi legali per tutelare la propria immagine e il proprio nome, che in alcuni casi è diventato anche un marchio commerciale.È recente la vicenda che ha visto coinvolta la nota cantante Shakira, che proprio in Italia è stata protagonista di una vicenda legata al suo nome.La Commissione dei ricorsi presso i l Ministero dello sviluppo economico ha accolto il ricorso presentato da Shakira Isabel Mebarak, rifiutando la registrazione da parte di un terzo di un marchio per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, confondibile con il marchio Shakira, registrato precedentemente dalla cantante. A seguire l'artista è stato l'avvocato <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>, che ha confermato <img class=" wp-image-9991 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180618_ItaliaOggi_IP.jpg" alt width="380" height="559">come spesso gli artisti «subiscono utilizzi non autorizzati della propria immagine e del proprio nome a fini commerciali. Sono infatti frequenti usurpazioni sia dell'immagine, sia del nome dell'artista. Basti pensare ai prodotti di merchandising contraffatti o a iniziative commerciali parassitarie ove l'immagine dell'artista è, senza autorizzazione, spesa o subdolamente richiamata in pubblicità. Il diritto all'immagine di ciascuno trova protezione nell'articolo 10 del codice civile e negli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (rd n. 633 del 1941). Il danno da utilizzo abusivo dell'immagine di un artista determina un danno patrimoniale normalmente calcolato dai Tribunali in misura almeno pari al prezzo che il terzo avrebbe dovuto pagare per ottenere il consenso dell'avente diritto. È consigliabile che il nome dell'artista, così come il nome della band, venga registrato come marchio per servizi di intrattenimento e per prodotti di merchandising (abbigliamento, accessori ecc.) per fruire della protezione di legge contro la contraffazione (ad esempio, Lady Gaga ha registrato come marchio non solo il proprio nome ma anche brand usati per accessori come «Eau de Gaga»). Anche nel caso in cui il nome dell'artista non venga registrato come marchio, il Codice della proprietà industriale (art. 8.3) comunque riserva alla persona nota l'uso e la registrazione del proprio nome come marchio. Non mancano poi casi estremi in cui il volto dell'artista stesso è stato registrato come marchio: è il caso di Gene Simmons, bassista dei Kiss, che detiene in Usa un marchio a protezione del suo trucco di scena, divenuto marchio di fabbrica del gruppo, che ritrae il viso dell'artista con l'occhio sormontato dal disegno di una stella».&nbsp;(...)&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Italia Oggi 7</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:59:15 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm difende con successo il marchio “Mercatino di Natale di Bolzano”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-difende-con-successo-mercatino-di-natale-bolzano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm ha assistito con successo il<strong> Comune di Bolzano</strong> in una vertenza cautelare avente ad oggetto l’uso “contraffattivo e parassitario” del marchio “Mercatini di Bolzano” da parte di una società attiva nell’organizzazione di eventi.Il giudizio si è concluso con una conciliazione giudiziale, con la quale la controparte ha riconosciuto la celebrità del marchio “Mercatino di Natale di Bolzano”, che costituisce nome notorio della manifestazione organizzata da molti anni dallo stesso Comune. Il convenuto ha, inoltre, accettato di astenersi da qualsiasi uso ingannevole della parola “Bolzano” e da qualsiasi violazione di altri titoli di Proprietà Industriale facenti capo al Comune attore.Il team di Proprietà Intellettuale di Nctm Studio Legale è stato coordinato da <strong>Paolo Lazzarino</strong>, coadiuvato da <strong>Roberto Cesaro</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 May 2018 06:58:04 +0200</pubDate>
                        <title>Legalcommunity Ip&amp;Tmt Awards: Nctm è “Studio dell’anno Diritto d’Autore”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalcommunity-iptmt-awards-nctm-e-studio-dellanno-diritto-dautore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm</strong> è stato scelto come “<strong>Studio dell’anno Diritto d’Autore</strong>” da <strong>Legalcommunity</strong> per “l’affidabilità, la tempestività e la capacità di comprendere l’ambiente aziendale”.La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera, lunedì 14 maggio a Milano.Quest’anno, anche <strong>The Legal 500</strong> ha riconosciuto i risultati raggiunti dallo Studio e collocato Nctm in<strong> Tier 1</strong> per la categoria <em>Intellectual property: Copyright</em>, evidenziando “<em>the ‘excellent’ Nctm Studio Legale is renowned for its contentious and non-contentious trade marks and copyright work, which focuses on industries such as fashion, media and telecoms</em>.”<img class="size-full wp-image-9681 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/20180515_IPTMTAwardsoff.jpg" alt></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:32:04 +0200</pubDate>
                        <title>Italy implements the Barnier directive: the long and rough journey towards the opening of the market for copyright collection societies</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-implements-the-barnier-directive-the-long-and-rough-journey-towards-the-opening-of-the-market-for-copyright-collection-societies</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction: The role of SIAE </strong>Article 19 of Italian Law no. 148/2017 marks a turning point in the field of copyright management and collecting societies, as it provides for the ending of the legal monopoly of the encumbent Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).SIAE is a public law body, organized on a non-profit basis, engaged in the collective management of copyright. The 1941 copyright law (Law no. 633 /1941) granted SIAE the exclusive right to act on behalf of copyright holders in relation to the exploitation of protected works (including the rights of performance, recitation, broadcasting, and mechanical and cinematographic reproduction). Article 180 of the original 1941 law further provided that SIAE was the only entity entitled to provide authors and rightholders with collective services, including the licensing, collection and distribution of revenues from the economic use of their creative works.&nbsp;<strong>The inefficiency of monopolies</strong>Monopolies in the copyright protection market are present in several European countries<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. However, this business model was characterised by particularly high fixed costs,since the monitoring and intermediation services on behalf of authors and rightholders required a physical network spread all over the whole &nbsp;territory.In recent times the monopoly approach has been questioned more and more. First of all, legal monopolies do not necessarily provide a more efficient service for authors and users<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>; moreover, nowadays the quick development of information technology, digitalisation and network communication allows for the negotiation of licenses, the collection of royalties and even the possibility to monitor user activities even for limited repertoires. This is particularly relevant in the growing online market<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.Consequently, an ever larger number of publishers, artists, users, operators and scholars have long advocated the liberalization of the copyright management market. They argue that only the promotion of fair competition could provide individual rightholders with the freedom to choose among different alternatives and that an open market for management would better fulfil rightholders’ interests (e.g. enabling them to set the tariffs applicable to licenses, the terms and conditions on the allocation of revenues).<strong>&nbsp;</strong><strong>Copyright management market under EU law</strong>The legitimacy of national monopolies in the copyright collecting management field was first challenged on the basis of Article 56 TFEU (ex Article 49 TEC), which sets as a general principle the freedom to provide cross-border services without any restriction from the Member States<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. Following a recommendation from the EU Commission (2005/737/EC) inviting the Member States to foster “effective structures for cross-border management of rights” (at least in the online services market), the EU Parliament and Council then adopted Directive 2014/26/EU of February 26<sup>th</sup> 2014 (known as “The Barnier” Directive). The Barnier Directive lays down a comprehensive framework for the copyright Intermediation Market. It was partially transposed into Italian law by Legislative Decree (D.lgs.) no. 35/2017.The Barnier Directive sets out the overall requirements to ensure the proper functioning of collective copyright management organisations. It lays down strict rules concerning governance and accountability of the organisations, designed to enhance their transparency and efficiency. It also compels organisations to amend their statutes so as to ensure the involvement of all its member (i.e. the rightholders) in the decision-making process<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.&nbsp;<strong>Boosting competition in cross-border copyright management services</strong>While D.lgs. 35/2017 implemented the provisions of the Directive on governance, the issue of the right of collecting societies/parties, other than SIAE, &nbsp;to directly provide copyright management services in Italy was not addressed despite the fact that the Directive introduces, as a general principle, the right of &nbsp;rightholders to use either collective management organisations (Article 1) or independent management entities (Recital 15) of their choice for the management of their rights. Unlike collective organisations, independent management entities are not controlled - directly or indirectly - by rightholders and they are not organised on a non-profit basis, pursuant to Article 3 of the Directive.The Directive sets out the right of (at least) collective management organisations (CMO) to provide cross-border copyright management services. This is abundantly clear from the combined reading of Article 5(2) and Recital 4. Article 5(2) recognizes of the right of rightholders to authorise any CMO to manage the rights of their choice <em>for the territories of their choice</em>, regardless of Member State of nationality, residence or establishment. Recital 4 is even more explicit, as it empowers any collective management organization established in the Union to “<em>represent rightholders who are resident or established in other Member States</em>” and to grant “<em>licenses to users who are resident or established in other Member States</em>”.&nbsp;<strong>Ambiguities under the first Italian Implementation act/The D.lgs. no. 35/2017: still a legal monopoly for SIAE?</strong>As strongly recommended by the Italian Antitrust Authority<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, a proper implementation of the Barnier Directive would have required abolishing the existing statutory monopoly.&nbsp; Nonetheless, Italy initially failed to comply with this provision. Indeed, Article 4(2) of the Legislative Decree no. 35/2017 formally acknowledged the right of authors and rightholders to revoke the mandate of SIAE and to entrust other organisations and independent entities, but without prejudice to the provisions of Article 180 of the 1941 copyright law. The effect of the maintenance of Article 180 was that no such organisation/entity was entitled to directly provide intermediation services in Italy, due to the statutory exclusivity of SIAE under the terms of Article 180(1).This left the situation in Italy both ambiguous and inconsistent. On the one hand, it could be argued that any third collecting entity or organisation was forced to negotiate a representation agreement with SIAE for licensing, collecting and distributing services. However, this construction was clearly in contrast to &nbsp;the Barnier Directive, since it would have compelled rightholders, users and other collecting societies to unconditionally accept SIAE financial and organisational terms. This would have ultimately hindered the activity of foreign collecting societies in Italy.On the other hand, it is noteworthy that, even pursuant the original provision of Article 180 of the 1941 copyright law, the exclusivity of SIAE was not absolute, but covered only <em>collective</em> copyright management services. In fact, Article 180(4) authorized “<em>the author or his successors in title to exercise directly the rights afforded them</em>”. In this way, rightholders could delegate to third parties the right to negotiate licences and collect royalties for any exploitation of music works.In any event this confusion in the law was an important obstacle to competition in the EU ultimately limiting the freedom of choice of operators. Because of this, the Commission had decided to open an infringement proceeding against Italy.<strong>&nbsp;</strong><strong>The final adjustment to the Barnier Directive: Law Decree no. 148/2017</strong><strong>&nbsp;</strong>It is therefore good news that Law no. 148/2017 has finally abolished the statutory exclusivity of SIAE by &nbsp;amending Article 180 of the copyright law.However, the Italian legislator adopted a middle ground between free market instances and the classic “solidaristic” view of copyright management service. While any form of intermediation (including licensing, collecting and allocating royalties) is now allowed for copyright management organisations, this does not apply to independent management entities. As a result, Italy requires the subjects engaged in collective copyright management to alternatively be organized on a non-profit basis or to be under the rightholders’ control, so as to safeguard the exclusive rights of the artists and rightholders.How the new measures will impact the market is still uncertain: the provisions cannot guarantee the development of a fully competitive market just yet. But that beign said, this newest law does open a door for new actors: a newly founded CMO organised on a non-profit basis - Liberi Editori e Autori (LEA) - might pave the way for the forthcoming enlargement and increasing competition in the copyright management business in Italy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:lorenzo.attolico@advant-nctm.com">Lorenzo Attolico</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> According to D. Menegon, “L’intermediazione dei diritti d’autore”, IBL Briefing papaers, 89, July 19th, 2010, a legal monopoly still existed in Denmark, Austria, Belgium, Czech Republic and Italy; besides, in Germany and Great Britain the leading copyright collecting societies enjoyed a monopoly position de facto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> The same 2010 study by D. Menegon found that, compared to PRS, the organization that plays a dominant role but is not granted a legal exclusive in the british copyright collecting market, SIAE collecting management shows a way higher cost-income ratio. This results in lower earnings for artists and/or higher costs for users. D. Menegon, “L’intermediazione dei diritti d’autore” IBL Breafing Papers, 89, July 19<sup>th</sup>, 2010.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> See H.C. Jehoram, “the Future of Copyright Collecting Societies”, in EIPR 2001.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Article 56, paragraph 1(ex Article 49 TEC) “Within the framework of the provisions set out below, restrictions on freedom to provide services within the Union shall be prohibited in respect of nationals of Member States who are established in a Member State other than that of the person for whom the services are intended”.&nbsp; The European Court of Justice, Case 127/73 BRT v. SABBAM, [1974], ECR 313, first denied that Copyright Collecting Societies’ functions can be ascribed to the notion of “general economic interest’s service” and thus justify a monopoly. The EC Commission also issued two decisions against restrictions to cross border copyright management services in the Simulcast case (2003/300/CE, <em>Simulcast</em>) and especially in the CISAC case (EC Commission, July, 16<sup>th</sup> 2008, <em>CISAC</em> C2/38698).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; By contrast, in a recent decision (February 27<sup>th</sup> 2014, no. 351 Case C-351/12), the ECJ recognised Collecting Societies as entities that provide general interest’s services, and thus excluded that a legal monopoly might violate Article 56 TFEU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> Article 8.5 of the Barnier Directive mandates that the general Assembly of Members decides on the most important issues, such as the general policy of distribution of incomes to rightholders.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6"><sup>[6]</sup></a> Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, recommendation to Prime Minister and Parliament, June, 1<sup>st</sup> 2016.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 07:57:25 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm difende nome e marchio della cantante Shakira</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-difende-nome-e-marchio-della-cantante-shakira</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Legalcommunity</em>Il team di Proprietà Intellettuale di <strong>Nctm</strong>, coordinato da <strong>Paolo Lazzarino</strong>, ha difeso con successo i diritti al nome e marchio della cantante SHAKIRA.(...)<img class=" wp-image-7681 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180108-LegalCommunity_Shakira.jpg" alt width="392" height="476"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5893</guid>
                        <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 05:42:26 +0100</pubDate>
                        <title>La ricerca italiana brilla ma non si trasforma in risultati economici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-ricerca-italiana-brilla-ma-non-si-trasforma-in-risultati-economici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;La Repubblica - Affari &amp; Finanza</em>L'Italia è il primo paese nel mondo per numero di citazioni per ricercatore. Peccato però che questo spesso non riesca a tradursi in valore economico sul mercato. Uno scenario frutto, secondo <strong>Paolo Lazzarino</strong>, socio dello studio legale Nctm, di alcune criticità strutturali e organizzative che caratterizzano il sistema del trasferimento tecnologico a livello universitario. (...)<img class="wp-image-7509 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/Schermata-2017-12-12-alle-12.31.30.png" alt width="550" height="600"></p><div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p>(...)«Esempi di buona prassi sono il Politecnico di Milano e quello di Torino che hanno creato dei <em>technology transfer office</em> per promuovere la valorizzazione dei brevetti, anche incoraggiando la loro cessione dal ricercatore all’università»(...)</p></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5963</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 09:05:26 +0200</pubDate>
                        <title>Profili Giuridici delle Opere dell’Ingegno create da intelligenze artificiali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/profili-giuridici-delle-opere-dellingegno-create-da-intelligenze-artificiali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Sommario: 1. I tradizionali ed i nuovi autori delle opere dell’ingegno. - &nbsp;2. Le Raccomandazioni della Commissione europea al Parlamento europeo in tema di robotica. - 3. </em><em>Le disciplina in vigore in altri Stati. - </em>4. <em>Le possibili soluzioni in tema di protezione delle opere dell’ingegno create da una IA e di titolarità dei relativi diritti.</em> - 4.1. <em>I diritti patrimoniali. - &nbsp;4.2. I diritti morali. - 5. Il tema delle responsabilità nei confronti dei terzi derivante dall’uso delle opere dell’ingegno create da una IA. – 6. Conclusioni.</em>&nbsp;</p><ol> <li><u>I tradizionali ed i nuovi autori delle opere dell’ingegno</u></li></ol><p>&nbsp;In tutta la storia dell’umanità, la creazione delle opere dell’ingegno è sempre stata riservata agli esseri umani, i quali erano, infatti, gli unici in grado, consapevolmente, di far nascere dal nulla un’opera avente caratteristiche artistiche.Inutile fare riferimento ai primi graffiti preistorici, che, sia pur in maniera grezza, poco evoluta e normalmente monotona (le uniche scene rappresentate erano quelle di caccia), risultano essere le prime prove della vena e dell’esigenza artistica insita negli umani.Alle opere dell’arte figurativa e scultorea, seguirono, nel tempo, le creazioni letterarie, architettoniche, teatrali e musicali sino ad arrivare, nel secolo scorso, alle opere frutto delle nuove tecnologie, come quelle fotografiche, cinematografiche e, infine, ai programmi per elaboratore.Tutte tali opere, come detto, avevano un qualcosa in comune e, cioè, che il soggetto creatore fosse un essere umano, dotato, quindi, di intelletto.Per questo motivo, quando ci si pose il problema di regolamentare la materia del diritto d’autore il soggetto giuridico che doveva ritenersi destinatario dei diritti su di un’opera dell’ingegno fu naturalmente individuato nell’autore della stessa.In questo senso, anche la nostra legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n.633) (Lda), all’ art.6, prevedendo che “il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”, ha fatto espresso riferimento all’autore essere umano.Così, del resto, non poteva non essere, non essendo possibile che un’opera dell’ingegno fosse creata da un soggetto diverso dall’essere umano.Questo approccio sta, però, velocemente cambiando<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Il primo caso, in ordine di tempo, che ha segnalato l’inizio di una nuova era, è rappresentato dalla questione relativa alla titolarità dei diritti su di un’opera fotografica realizzata, come selfie, da una scimmia, e, quindi, da un animale.La fattispecie è molto nota.Il fotografo professionista David Slater, mentre stava realizzando, in Indonesia, un servizio fotografico di un gruppo di scimmie aveva lasciato incustodita una macchina fotografica, che venne presa da un macaco, il quale iniziò a scattare, involontariamente, una serie di fotografie, tra cui decine di selfie. Due di questi selfie riuscirono, per caso, perfettamente.A quel punto, ci si chiese giustamente chi fosse il titolare dei diritti di utilizzazione economica della foto: il fotografo, proprietario della macchina fotografica e, a suo dire, colui che aveva predisposto la stessa in modo che potesse accadere quel che poi è accaduto, oppure nessuno posto che il macaco non poteva considerarsi soggetto di diritto d’autore.La vicenda, arrivata nelle aule giudiziali statunitensi e tuttora in corso in fase di appello, si è per il momento conclusa, almeno nelle aule giudiziali, senza alcun riconoscimento di titolarità di diritti in capo al fotografo.La fotografia è, quindi, ora liberamente utilizzabile.Alla base di questa prima decisione, è stato posto l’argomento – importante anche per le opere create da macchine – secondo cui risulta degna di tutela solo una creazione frutto di lavoro intellettuale (“fruits of intellectuale labor” that “are founded in the creative powers of mind”).Non si è, quindi, in buona sostanza, ritenuto possibile attribuire ad un soggetto diverso dall’essere umano la qualità di autore di un’opera dell’ingegno.Recentemente, si è poi saputo che la <em>querelle</em> si sarebbe risolta in via transattiva attraverso il riconoscimento, da parte del fotografo, ad un’associazione animalista di una percentuale sui proventi derivanti dall’uso dell’immagine.Nel caso di specie, però, la fotografia era stata scattata dal macaco involontariamente.Diversa è, invece, una situazione in cui un soggetto, anche se diverso da un essere umano, crei un’opera dell’ingegno consapevolmente.Questa ipotesi è ormai possibile da quando, nel mondo tecnologico, ha fatto ingresso l’intelligenza artificiale.L’intelligenza artificiale (IA) può essere, in buona sostanza, definita come una simulazione dell’intelletto umano da parte di un computer o altre macchine, come i robot.L’evoluzione tecnologica sta portando alla creazione di macchine autonome ed intelligenti sicuramente pronte a prendere decisioni in modo indipendente dagli umani creatori o utilizzatori tanto da potere un giorno - si pensa – persino superare le nostre capacità intellettive.E’ notizia di questi giorni il fatto che un robot ha creato autonomamente una serie di opere musicali che formeranno presto parte di un album destinato ad essere commercializzato, un altro robot ha appena terminato una sceneggiatura ed un altro ancora una vera e propria opera letteraria.E tutte create indipendentemente dagli input che erano stati dati all’IA dai rispettivi creatori, input che tuttalpiù, come accade per gli umani, hanno rappresentato la base di partenza della creazione.L’impressione è che questo genere di nuove creazioni diventi, nel tempo, sempre più comune.Sarà, infatti, del tutto normale usufruire e godere di opere dell’ingegno create dalle intelligenze artificiali.In altre parole, gli esseri umani si limiteranno solo ad inserire nella macchina dati disaggregati, che, come accennato, formeranno solo la piattaforma, alla stregua del bagaglio culturale di un essere umano, sulla quale l’IA creerà un’opera nuova.E’, pertanto, corretto ed opportuno chiedersi se i robot, rappresentando una nuova categoria di soggetti giuridici, possano essere ritenuti autori di un’opera dell’ingegno e titolari dei relativi diritti di utilizzazione economica.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><u>Le Raccomandazioni della Commissione europea al Parlamento europeo in tema di robotica.</u></li></ol><p>&nbsp;Il 16 febbraio 2017, il Parlamento europeo ha inoltrato alla Commissione alcune raccomandazioni (A8-0005/2017) concernenti norme di diritto civile sulla robotica.Il Parlamento ha, infatti, inteso sensibilizzare la Commissione sulla necessità di verificare l’idoneità delle attuali norme di diritto civile a disciplinare le situazioni che necessariamente sempre di più prenderanno vita per effetto dell’attività svolta dalle macchine aventi un’intelligenza artificiale, in generale, e dai robot, in particolare.Siamo, infatti, certamente alle porte di una nuova rivoluzione industriale e, pertanto, gli ordinamenti giuridici, a maggior ragione quello europeo, devono aggiornarsi per tempo al fine di non farsi trovare inadeguati.Come è noto, la Commissione è libera di seguire i suggerimenti del Parlamento, ma, qualora non li seguisse – evento che, peraltro, accade poco frequentemente – deve motivarne la ragione.E’ ben possibile, quindi, già in questa fase iniziale dell’iter legislativo comunitario, commentare il contenuto del documento parlamentare, avendo una ragionevole aspettativa di un provvedimento finale in linea con quanto suggerito.Il documento del Parlamento si occupa, in realtà, di diversi aspetti del diritto ed in particolare dell’impatto sull’attività lavorativa delle macchine dotate di IA, del fondamentale tema dell’attribuzione della responsabilità derivante dagli atti compiuti da tali macchine e, infine, di un argomento apparentemente di minor importanza, ma di fatto estremamente attuale e, cioè, l’applicabilità delle norme di diritto d’autore al mondo della IA.In altre parole, la Commissione si pone proprio il problema se un robot possa essere considerato autore di un’opera dell’ingegno, divenendone titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica e, inoltre, se possa essere ritenuto direttamente responsabile nel caso in cui tali opere risultino, poi, plagio di opere create da terzi.In relazione al primo degli anzidetti argomenti, il Parlamento invita la Commissione ad elaborare criteri per definire una “creazione intellettuale propria” da parte della macchina, suggerendo – sembra - sostanzialmente la creazione di un nuovo genus di soggetto giuridico titolare di proprietà intellettuale: il soggetto elettronico.In tema di responsabilità, invece, non sembra che le Raccomandazioni affrontino specificatamente la questione legata ai beni immateriali, benché, sulla questione robotica generale, il tema sia considerato estremamente sensibile ed importante.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><u>Le disciplina in vigore in altri Stati. </u></li></ol><p>&nbsp;La preoccupazione delle istituzioni comunitarie di regolare la materia appare opportuna anche alla luce del fatto che alcuni Stati (Giappone, Corea del Sud, Cina) hanno già iniziato ad elaborare una disciplina specifica.Negli Stati Uniti, benché il Copyright Law Act del 2011 non preveda espressamente il riconoscimento della titolarità del diritto d’autore su opere dell’ingegno create da una macchina, si sono posti il problema se dette opere potessero essere comunque coperte da copyright.In questo senso, recentemente l’ US Copyright Office ha statuito che provvederà alla registrazione di un’opera dell’ingegno solo se la stessa sia stata creata da un essere umano (“will register an original work of autorship, provided that the work was created by a human being”).Peraltro, il US Copyright Office si è anche premurato di fornire una lista di opere non protette tra cui vengono espressamente richiamate quelle create da macchine e che risultino frutto di un’automatica o casuale realizzazione priva di qualsiasi intervento creativo umano (“works produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input or intervention from human author”).Per quanto, invece, riguarda il Giappone, una Commissione istituita dal governo nel 2016 ha statuito che la legge sul diritto d’autore non protegge opere create da IA, ma lo stesso governo sembra sia intenzionato nell’anno in corso, a ricercare una qualche forma di tutela di queste ultime. Lo stesso Giappone, infatti, di contro, attribuisce ad un’invenzione creata di una IA la possibilità di essere brevettata.Nel Regno Unito, infine, il Copyright Designs and Patent Act del 1988 prevede che la titolarità del diritto d’autore su di un’opera creata da una macchina sia del soggetto (essere umano) che abbia in qualche modo organizzato le funzioni della macchina medesima affinché quest’ultima potesse generare l’opera in questione (“In the case of literaly, dramatic, music or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken”). Nella stessa legge, viene, tra l’altro, data la definizione di “computer generated work”, che è, in buona sostanza, l’opera creata da un computer senza alcun intervento umano (“the work generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work”).Come evidenziato, quindi, le altre legislazioni si sono poste il tema della proteggibilità delle opere dell’ingegno create da macchine, risolvendolo in diverse maniere.La strada maggiormente interessante è quella tracciata dalla normativa inglese, la quale, infatti, riconoscendo una valenza a dette opere - conclusione che, ad avviso di chi scrive, può ormai considerarsi ineliminabile -, attribuisce la titolarità dei diritti all’essere umano che ha dato alla macchina gli strumenti necessari per la creazione.Sicuramente questa può essere una delle strade da seguire anche per la nostra normativa e per quella comunitaria, ma sicuramente non la sola e forse neanche la più convincente, poiché – ma sull’argomento si dirà in seguito – nella valutazione della fattispecie non sarà facile capire se vi sia stata o meno la predisposizione di strumenti sufficienti a dar luogo ad una determinata creazione.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><u>Le possibili soluzioni in tema di protezione delle opere dell’ingegno create da una IA e di titolarità dei relativi diritti.</u></li></ol><p>&nbsp;Sino ad oggi, nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art.2576 c.c. e, come già ricordato, dell’art.6 della Lda, il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale.Ciò, in buona sostanza, vuol dire che:</p><ul> <li>titolare di tutti i diritti su di un’opera dell’ingegno è l’autore della stessa;</li> <li>l’autore, considerato il preciso riferimento al concetto di “lavoro intellettuale” deve necessariamente essere un essere umano.</li></ul><p>Ora, al di là della delicata futura valutazione relativa alla possibile creazione del “soggetto elettronico”, quale nuovo soggetto di diritto, ho l’impressione che tale impostazione non possa essere <em>sic et simpliciter </em>utilizzata nel caso delle opere dell’ingegno create da una IA.Non v’è dubbio, infatti, che l’IA, in quanto macchina, pur dovendo tecnicamente essere considerata autrice in quanto creatrice dell’opera, non possa essere destinataria di diritti sia patrimoniali, sia ancor di più morali d’autore.Sarà, pertanto, opportuno provvedere ad una modifica normativa, auspicabilmente comunitaria, diretta a disciplinare questa nuova situazione giuridica, che consenta di riservare ad un soggetto giuridico “classico” (persona fisica o giuridica che sia) i diritti di utilizzazione economica e, se possibile, i diritti morali su di un’opera dell’ingegno creata da una IA.Proverò, nel prosieguo, ad immaginare in quale modo questa nuova situazione dovrebbe essere disciplinata.&nbsp;</p><ul> <li><u>I diritti patrimoniali</u></li></ul><p>&nbsp;Il creatore di un’opera dell’ingegno, come è noto, è titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione economica e ha il diritto di beneficiare dei proventi derivanti dallo sfruttamento della stessa. Tale diritto viene comunemente definito come diritto patrimoniale d’autore.Ho già dato conto dell’oggettiva impossibilità di considerare l’IA quale titolare di tale diritto.Occorrerà, pertanto, trovare una soluzione diretta a capire chi possa essere considerato titolare dei diritti di utilizzazione economica di un’opera creata da un robot e conseguentemente chi potrà beneficiare dei proventi derivanti dallo sfruttamento della stessa.Come già prevedeva Mario Fabiani nel lontano 1993, infatti, “in tale panorama si impone una rimeditazione dei principi e delle regole che governano il diritto di autore”.A tale scopo, credo possano essere immaginate le seguenti ipotesi:</p><ul> <li>titolare del diritto patrimoniale d’autore su di un’opera creata da una IA è il soggetto che ha inventato la macchina;</li> <li>titolare del diritto patrimoniale d’autore su di un’opera creata da una IA è il soggetto che abbia in qualche modo impostato le funzioni della macchina medesima, affinché quest’ultima potesse creare l’opera in questione;</li> <li>titolare del diritto patrimoniale d’autore su di un’opera creata da una IA è il soggetto che, proprietario della medesima macchina ed indipendentemente da chi l’abbia impostata, abbia dato corso allo sfruttamento economico dell’opera stessa.</li></ul><p>La prima ipotesi, da me proposta solo per completezza, non sembra meritevole di essere presa in considerazione.Il soggetto che ha meramente creato l’IA (si pensi al creatore di un software), senza poi né organizzare le funzioni specifiche affinché la stessa crei una determinata opera, né dar corso ad alcuna utilizzazione economica di quest’ultima non può, infatti, in alcun modo pretendere di vantare i diritti in discorso.Si pensi al caso dell’autore di un software che consenta la realizzazione di opere di design. Non v’è dubbio che autore dell’opera di design è poi colui che la realizza di fatto.Ora, l’ipotesi di un’opera creata da una IA non è perfettamente identica, ma resta la riflessione di fondo che non sia sufficiente creare un software per immaginare di diventare titolare dei diritti di sfruttamento economico delle opere che vengono create utilizzando lo stesso.La seconda ipotesi è, in realtà, molto interessante e, come già precisato, è quella – almeno per il momento – presa in considerazione dalla legislazione inglese.La questione, che, però, a mio avviso, non la rende preferibile, è che, in concreto, sarà difficilmente agevole capire, caso per caso, quali siano e se siano stati previsti in una determinata macchina quelli che il UK Copyright Act definisce “arrangements necessary for the creation”.Anche sotto l’aspetto tecnico, invero, non credo possa essere semplice avere la certezza che un’IA abbia creato una determinata opera (e non, per intenderci, un’altra) solo perché siano stati predisposti determinati arrangements.Si pensi ad un robot capace di creare un’opera musicale. Come si potrà essere sicuri, una volta creata un’opera, che la stessa sia stata frutto diretto dell’intervento umano di caricare determinate musiche o di dare degli input.In mancanza di tale certezza, quindi, non credo possa essere attribuita al soggetto “caricatore” la qualifica di autore.Laddove, invece, lo stato della tecnica consentisse una valutazione di questo genere ed un’attribuzione certa del merito della creazione al “caricatore” degli arrangements, il discorso cambierebbe radicalmente, consentendo all’interprete di ritenere quest’ultimo autore dell’opera e titolare dei dirittiE vengo alla terza ipotesi, che a me sembra, in mancanza delle certezze sopra ricordate, la più ragionevole.Una volta, invero, acclarato che il cd. soggetto elettronico non possa essere considerato autore di un’opera dell’ingegno, né tantomeno possa essere titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa, e nell’impossibilità di ritenere il caricatore di contenuti creatore della medesima opera, è di tutta evidenza che &nbsp;i richiamati diritti spettino a colui che li esercita sul presupposto che gli stessi siano stati acquisiti legittimamente, che, nella specie, deve intendersi non già a mezzo di cessione (che non può esserci perché il reale autore è il soggetto elettronico), bensì perché l’utilizzatore è anche il proprietario dell’IA creatrice.In altre parole, il proprietario di una macchina di IA, che abbia creato un’opera dell’ingegno, dovrà essere considerato titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa.Nell’ipotesi in esame, diventa, quindi, irrilevante chi abbia caricato i contenuti ed è proprio questa la differenza sostanziale tra la terza e la seconda soluzione.In questo senso, possono anche venire in soccorso – benché le fattispecie non siano del tutto identiche – i principi in tema di opere su commissione per le quali, come è noto, i diritti di utilizzazione economica nascono a titolo originario in capo al committente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Il fatto che il proprietario di una macchina di IA, decidendo di far creare dalla stessa un’opera dell’ingegno, la attivi non sembra, invero, essere ipotesi così lontana da quella di una vera e propria commissione.&nbsp;</p><ul> <li><u>I diritti morali</u></li></ul><p>&nbsp;La necessità di adeguare le attuali norme alle novità tecnologiche sembra essere davvero ineliminabile in relazione, infine, alla questione dei diritti morali d’autore su di un’opera dell’ingegno creata da una IA.Se, infatti, come si è detto, è possibile arrivare all’individuazione del soggetto titolare dei diritti patrimoniali d’autore, la ricerca del soggetto titolare dei diritti morali d’autore appare davvero ardua.Nella specie, infatti, tali diritti, come è noto, spettano esclusivamente all’autore e sono indisponibili.Ne consegue che nessun altro soggetto, se non, appunto, l’autore dell’opera, può ritenersi titolare di detti diritti.Ora, poiché, nel caso in esame, autore dell’opera dell’ingegno è un soggetto che non può essere titolare di alcun diritto, tantomeno di diritti personali, spettanti, come è ovvio, solo agli esseri umani, è di tutta evidenza che il diritto morale d’autore non avrà alcun titolare.Le opere dell’ingegno create da una IA saranno, pertanto, prive di titolari di diritti morali e questo quale eccezione alla regola sancita dagli artt.20 e ss. Lda.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><u>Il tema delle responsabilità nei confronti dei terzi derivante dall’uso delle opere dell’ingegno create da una IA.</u></li></ol><p>&nbsp;A questo punto, non mi resta che affrontare l’argomento relativo alla responsabilità per danni a terzi provocati da un’opera dell’ingegno creata da una IA.Si pensi essenzialmente alla responsabilità nel caso in cui tale opera risulti plagio di un’altra opera preesistente.Anche in tal caso si deve necessariamente ricercare il soggetto che sarà ritenuto responsabile.Sul punto, vengo certamente in aiuto le Raccomandazioni di cui <em>supra §2</em> che affrontano il tema, suggerendo alcune soluzioni che appaiono piuttosto ragionevoli.In primo luogo, dopo aver chiarito l’ovvio, e, cioè, che la responsabilità deve essere imputata ad un essere umano e non ad un robot e che non si potrà in alcun modo limitare il tipo o l’entità dei danni che possono essere risarciti, né le forme di risarcimento che possono essere offerte alla parte lesa, per il semplice fatto che il danno è provocato da un soggetto non umano, si afferma che la futura normativa dovrà innanzi tutto decidere se “applicare l’approccio della responsabilità oggettiva o della gestione dei rischi”.Nella prima soluzione, infatti, si richiederà solo la semplice prova del danno avvenuto e l’individuazione di un nesso di causalità tra il funzionamento del robot e il danno subito dalla parte lesa, mentre nella seconda ipotesi, non si dovrà individuare la persona che ha agito con negligenza in quanto responsabile a livello individuale, bensì sulla persona che “in determinate circostanze è in grado di minimizzare i rischi e affrontare l’impatto negativo”.Tali possibili discipline, in realtà, vengono suggerite dalla Raccomandazioni non specificatamente per il tema legato alle opere dell’ingegno, ma per tutto il macro argomento legato alle IA.Pur, quindi, rimanendo molto utili, i ricordati principi dovranno poi essere necessariamente adattati al mondo della proprietà intellettuale in generale e del diritto d’autore in particolare.Ciò posto, a me sembra, che tra le due soluzioni proposte quella della gestione dei rischi sia preferibile.Il soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, invero, ha la possibilità da un lato di minimizzare i rischi e dall’altro di affrontare l’impatto negativo.Al fine di minimizzare i rischi, ben potrà, per esempio, far verificare da un perito - intendo prima della commercializzazione - se una determinata opera rappresenti plagio di un’altra e, una volta posta in commercio, potrà eventualmente ritirarla in caso di contestazione.Il principio risulta essere, peraltro, in linea con quello, già sancito dalla nostra giurisprudenza, che prevede la responsabilità dell’editore, in solido con l’autore, di un’opera poi risultata plagiaria.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>Il medesimo soggetto, infine, è colui che, beneficiando dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera, ben può affrontare anche l’eventuale impatto negativo di un’eventuale contestazione per plagio.&nbsp;</p><ol start="6"> <li><u>Conclusioni</u></li></ol><p>&nbsp;In definitiva, mi sembra di poter dire che il futuro è adesso nel senso che già ora iniziano ad esistere opere dell’ingegno (e non solo) create autonomamente dalle IA, che saranno sempre di più.Per una volta, quindi, la normativa non può attendere.I temi della titolarità dei diritti e della responsabilità verso terzi, infatti, devono essere necessariamente risolti ed in tempi brevi per non farsi trovare ancora una volta lontani da passo della tecnologia.Un giorno i robot diventeranno indispensabili, ma quel giorno dovremo farci trovare pronti con una disciplina rigorosa sull’uso degli stessi e sulle sue conseguenze.Non si potrà, infatti, più far conto solo sulle tre leggi della robotica di Isaac Asimov<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>&nbsp;&nbsp;<em>L’articolo verrà pubblicato in “ Scritti in onore dell’Avv. Assumma”, Ciampi Editore</em>&nbsp;<em><u>Riferimenti bibliografici</u></em><em>AUTERI P. FLORIDIA G. – MANGINI V. – OLIVIERI G. RICOLFI M. SPADA P., Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino 2012. </em><em>FALCE V., La modernizzazione del diritto d’autore, Torino, 2012.</em><em>MAZZEI G. – PICCINELLI G. – TISCI A., Digital properties and digital consumers – Nuovi diritti e nuove tutele, Napoli, 2012.</em><em>CROPANESE R., &nbsp;LO FOCO M. Il diritto d’autore – storia evoluzione regole futuro, Torino, 2013.</em><em>SPEDICATO G., Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d’autore, Milano, 2013.</em><em>SIROTTI GAUDENZI A., Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell’informazione, Rimini, 2014.</em><em>M.L. MONTAGNANI – M. BORGHI, Proprietà digitale, Diritti d’autore, Nuove tecnologie e digital rights management, Milano 2006.</em></p><ol> <li><em> ZICCARDI, Nuove tecnologie e diritti di libertà nelle teorie nordamericane.</em></li> <li><em> GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 2° ed., Milano 2008.</em></li> <li><em> SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Rimini 2010.</em></li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> M.Fabiani, in Il Diritto Autore, Milano, 1993, 519 e ss., secondo cui l’autore è specchio dei tempi in cui vive ed il diritto dell’autore riflette la realtà nella quale l’opera è creata ed utilizzata. L’evoluzione della moderna tecnologia non è, quindi, senza influenza sulla “cultura” del diritto di autore.La tecnologia entra nella nostra vita quotidiana e gli istituti della proprietà intellettuale non ne sono esenti. La tecnologia interferisce in due momenti essenziali e qualificanti della vita dell’opera d’arte o di scienza: il momento della creazione dell’opera ed il momento della sua diffusione ed utilizzazione economica.Quanto al momento della creazione, è da osservare che per la realizzazione di nuove opere ci si avvale sempre più spesso degli strumenti che la nuova tecnologia offre. All’immagine romantica dell’autore isolato nel proprio tormento ed estasi creativa si sostituisce (omissis) anche il programma di elaboratore elettronico. Si parla spesso di disumanizzazione dell’arte: la macchina interviene nella produzione dell’opera fino ad offuscare l’uomo-creatore.In tale panorama si impone una rimeditazione dei principi e delle regole che governano il diritto di autore.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>In caso di opere su commissione o dei dipendenti, il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica è semplice effetto “<em>della realizzazione dell’opera a seguito di attività creativa, questa dovuta in base al contratto</em>” (P. Greco e P. Vercellone,&nbsp;<em>I diritti sulle opere dell’ingegno</em>, Torino, 1974).</p><ol start="13171"> <li>Ievolella,&nbsp;<em>'You are, we car': crea lo slogan per la '500' ma rimane a bocca asciutta,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Dir. &amp; Giust.&nbsp;</em>2016, nota a&nbsp;Cass. civ., sez., I &nbsp;24 giugno 2016, n. 13171.</li></ol><p>"L'art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto d’appalto concluso con l'autore, poiché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente”&nbsp;(Cass. civ., sez. I, &nbsp;27 luglio 2017, n. 18633).“L'art. 110 legge n. 633 del 1941 non è applicabile quando, come nella fattispecie, il committente abbia acquistato, a titolo originario, i diritti di utilizzazione economica dell'opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d'opera intellettuale concluso con l'autore, coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalità. In altri termini, nella specie, non vi è stato un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, nel senso considerato dall'art. 110 cit., ma l'esecuzione di un contratto d'opera professionale che ha consentito all'opera di venire alla luce, con la sua originalità e proteggibilità, e di essere acquisita in via originaria al patrimonio del committente, il quale era legittimato ad utilizzarla economicamente per gli scopi pubblicitari che erano stati concordati”&nbsp;(Cass. civ., sez. I, &nbsp;24 giugno 2016, n. 13171).&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> "L'editore ha uno specifico dovere di diligenza che gli impone di accertare, sulla base dei preventivi controlli che gli siano possibili e delle conoscenze che abbia quale professionista del settore, che le sue pubblicazioni non ledano diritti altrui" (Trib. Torino Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale,&nbsp;05 maggio 2006)."Va inibita, con provvedimento d'urgenza pronunciato nei confronti dell'editore, l'ulteriore vendita e diffusione, nonché va disposto il sequestro degli esemplari editi, di un'opera letteraria costituente plagio-contraffazione di opera precedente di diverso autore, su cui altro editore è titolare di diritti di utilizzazione esclusiva, atteso che il primo editore ha l'onere di accertare se, con la pubblicazione, vengano lesi diritti altrui (nella specie, il tribunale ha rilevato che l'editore dell'opera in contraffazione avrebbe potuto agevolmente accertare la presenza di quella originale sul catalogo dell'editore di quest'ultima, pubblicato su Internet)”&nbsp;(Trib. Torino, 23 marzo 2006).App. Milano, 30 marzo 1999, in&nbsp;<em>AIDA</em>&nbsp;2000, per cui l'editore dell'opera contraffattiva risponde in solido con il soggetto che l'aveva commissionata, se non dimostra di avere adottato – anche nella scelta del contraente e nella vigilanza sul suo lavoro – tutte le cautele possibili e necessarie ad evitare la lesione di altrui diritti.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Isaac Asimov, nell’opera “Circolo Vizioso“, prima, e in “Io, Robot”, poi, già negli anni 40, prevedeva le tre leggi della robotica: 1. un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno; 2. un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge; 3. un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 04:03:06 +0200</pubDate>
                        <title>Per l&#039;intelligenza artificiale il «nodo» del diritto d&#039;autore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-lintelligenza-artificiale-il-nodo-del-diritto-dautore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 16 febbraio il Parlamento europeo ha inoltrato alla Commissione alcune raccomandazioni (A8-0005/2017) concernenti norme di diritto civile sulla robotica. Il Parlamento ha inteso sensibilizzare la Commissione sulla necessità di verificare l'idoneità delle attuali norme di diritto civile a disciplinare le situazioni che necessariamente sempre di più prenderanno vita per effetto dell'attività svolta dalle macchine aventi un'intelligenza artificiale, in generale, e dai robot, in particolare.Siamo, infatti, certamente alle porte di una nuova rivoluzione industriale e, pertanto, gli ordinamenti giuridici, a maggior ragione quello europeo, devono aggiornarsi per tempo al fine di non farsi trovare inadeguati. La Commissione è libera di seguire i suggerimenti del Parlamento, ma, qualora non li seguisse - evento che, peraltro, accade poco frequentemente - deve motivarne il motivo. È ben possibile, quindi, già in questa fase iniziale dell'iter legislativo comunitario, commentare il contenuto del documento parlamentare, avendo una ragionevole aspettativa di un provvedimento finale in linea con quanto suggerito.Una simulazione dell'intelletto umano L'intelligenza artificiale (IA) può essere, in buona sostanza, definita come una simulazione dell'intelletto umano da parte di un computer o altre macchine, come, tra le altre, i robot. L'evoluzione tecnologica sta portando alla creazione di macchine autonome ed intelligenti sicuramente pronte a prendere decisioni in modo indipendente dagli umani creatori o utilizzatori tanto da potere un giorno - si pensa - persino superare le nostre capacità intellettive. Alcuni Stati (Giappone, Corea del Sud, Cina) hanno già iniziato ad elaborare una disciplina normativa diretta a regolare questo sviluppo economico. Nel Regno Unito, la questione di un'opera creata da un computer veniva già disciplinata nel Copyright Act del 1988. Deve conseguentemente considerarsi corretta la preoccupazione del Parlamento europeo di sollecitare i lavori per far nascere una medesima disciplina anche in Europa. Il documento del Parlamento si occupa, in realtà, di diversi aspetti del diritto e in particolare dell'impatto sull'attività lavorativa delle macchine dotate di IA, del fondamentale tema dell'attribuzione della responsabilità derivante dagli atti compiuti da tali macchine e, infine, di un argomento apparentemente di minor importanza, ma di fatto estremamente attuale e cioè l'applicabilità delle norme di diritto d'autore al mondo della IA.Il nodo del diritto d'autore In altre parole, il Parlamento pone il problema se un robot possa essere considerato autore di un'opera dell'ingegno, divenendone titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica e, inoltre, se possa essere ritenuto direttamente responsabile nel caso in cui tali opere risultino, poi, plagio di opere create da terzi.La questione, lungi dall'essere solo teorica, si pone concretamente poiché è attesa per la fine dell'anno la pubblicazione del primo album di musica pop interamente creato da un robot.Nel prossimo futuro, vedremo, quindi, libri, film ed opere dell'arte figurativa create da macchine con IA. In relazione al primo degli anzidetti argomenti, il Parlamento invita la Commissione ad elaborare criteri per definire una «creazione intellettuale propria» da parte della macchina, suggerendo - sembra - sostanzialmente la creazione di un nuovo genus di soggetto giuridico titolare di proprietà intellettuale: il soggetto elettronico. Tale impostazione appare peraltro, quantomeno apparentemente, in contrasto con la nostra normativa (articoli 6 e seguenti della legge 633/1941), secondo cui l'autore può solo essere un umano, poiché l'opera è un'espressione del lavoro intellettuale, lavoro che, però, forse, in una nuova interpretazione innovativa potrebbe anche esser stato eseguito da un robot.La soluzione prospettata, se in linea astratta condivisibile sul piano del diritto morale d'autore (articoli 20 e seguenti della legge.633/1941), lascia diversi dubbi sul piano di quello patrimoniale (articoli 12 e seguenti della legge633/1941) non essendo possibile che il "soggetto elettronico" riceva i ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'opera. La responsabilità a chi sfrutta la creazione Con riferimento, invece, alla questione della responsabilità per plagio, non potendo davvero immaginare un giudizio in cui viene chiamata a rispondere una macchina, nel silenzio del Parlamento sul punto dedicato alla proprietà intellettuale, si può immaginare che la stessa venga attribuita a chi sfrutta commercialmente la creazione, il quale dovrà premurarsi di verificare che quest'ultima non leda diritti di terzi. Un'altra soluzione - meno convincente - può essere quella di attribuire diritti e responsabilità al soggetto che ha predisposto le funzioni della macchina.<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-03-30/per-l-intelligenza-artificiale-nodo-diritto-d-autore-171013.shtml?uuid=AE2ASYw" target="_blank" rel="noreferrer">da Il Sole 24 ore di venerdì 31 marzo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 12:03:48 +0200</pubDate>
                        <title>A European proposal for the modernisation and harmonisation of copyright law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-european-proposal-for-the-modernisation-and-harmonisation-of-copyright-law-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction</strong><em></em>On 9 December, 2015, the EU Commission revealed its expected plans for the modernisation of copyright law.According to the Commission, the goal is to adapt copyright law to technological challenges making it more European and digital-friendly, in order to “<em>overcome fragmentation and frictions within a functioning single market</em>”, ensure wider access to content across the EU adapting ex- ceptions to digital and cross-border environments, achieve a well-functioning marketplace for copyright, and provide an effective and balanced enforcement system.In particular, the strategy discussed by the Commission focuses on three topics, already indicat- ed in the well-known <em>Digital Single Market Communication</em>, dated May 6th, 2015: <em>(i) </em>content portability across borders; <em>(ii) </em>copyright exceptions; <em>(iii) </em>enforcement (1).In addition, the Commission proposals clearly aim at renewing the single market and the princi- ple of copyright territoriality, even adapting copyright rules to new technological realities.The Commission confirms the step-by-step approach in a context of a short-term copyright re- form, without abandoning the long-term vision of EU copyright codification. The long term ob- jectives are just moved a little further into the future (2).<strong>The “portability” of online content services</strong>With reference to the matter of “content portability”, EU Commission has taken a concrete step. In particular, “<em>the ultimate objective of full cross-border access for all types of content across Europe needs to be balanced with the readiness of markets to respond rapidly to legal and policy changes and the need to ensure viable financing models for those who are primarily responsible for content creation. The Commission is therefore proposing a gradual approach to removing&nbsp;</em><em>obstacles to cross-border access to content and to the circulation of works</em>”(3).In this regard, the proposal for a regulation on the “<em>cross-border portability</em>” of online content services ensures that users - who have subscribed to or acquired content in their country of res- idence - can access the above-mentioned services when they temporarily move to another Member State.In particular, as described in the official Q&amp;A published by the Communication in December, the European Commission wants to allow cross-border portability enabling European consumers who buy or subscribe to films, sports broadcasts, music, e-books and games at home to access them when they travel in other EU countries. In any case, the Regulation leaves service provid- ers free to implement appropriate measures in order to verify the identity of the subscriber,&nbsp;bearing the liability of selecting those verification measures which effectively respect the priva- cy of the latter (4).Therefore, the main objectives of the Commission are:</p><ul> <li>the promotion of tools in order to bring more European works into the single market, in- cluding the creation of ready-to-offer catalogues of European films, the development of li- censing hubs, and a larger use of standard identifiers of works;</li> <li>the support and development of a European aggregator of online search tools destined to end-users;</li> <li>the implementation of its dialogue with the audio-visual industry in order to promote legal offers and to find ways for a more sustained exploitation of existing European films, even exploring alternative models of financing, production and distribution in the animation sec- tor.</li></ul><p>Furthermore, a goal of the Regulation must be the obligation for online content service provid- ers to offer cross-border portability to their customers. This provision will take place in the Member State in which the consumer resides, therefore, “<em>no separate license would be required to cover the temporary use of the service in other Member States</em>”(5).<strong>The exceptions area</strong>In the section of copyright exceptions and limitations, the Commission highlighted the scope of the exceptions relating to the field of research and education.In particular, the project of the Commission is to take into account legislative initiatives imple- menting the <em>Marrakesh Treaty(</em><em>6)&nbsp;</em>and involving:</p><ul> <li>the chance for public interest research organisations to carry out text and data mining of content they have lawful access to for scientific research purposes;</li> <li>the clarification of the EU exception for ‘illustration for teaching’, and its related applica- tion;</li> <li>the preservation of cultural heritage institutions and/or support remote consultation, in closed electronic networks, of works held in research and academic libraries and other rel- evant institutions, for research and private study;</li> <li>the clarification of the so-called ‘panorama exception’(7).</li></ul><p>With reference to this last point, it must be underlined that what it is expected is a concrete commitment to a strong exception for Freedom of Panorama. At the same time, on the other mentioned points, it has to be noted that the language describing a possible exception for text and data mining is extremely limited both in terms of beneficiaries (‘public interest research or- ganisations’) and purpose (‘for scientific research purposes’). Furthermore, restricting an excep- tion for text and data mining to the public interest academic research severely underestimates the transformative potential of these technologies, and will do little to improve the competitiveness of Europe in this expanding field (8).With such respect, the Commission has proposed a “three-step” test, meaning that the excep- tions shall be applied only in “<em>certain specific cases which do not conflict with a normal exploita- tion of a work or other subject matter and do not unreasonably prejudice the legitimate inter- ests of the right holder</em>”.At the same time, the Commission underlined the importance to harmonise the levies that compensate right holders for reprography and private copying. Indeed, the Commission pointed out that many Member States imposed those levies on a wide range of media and devices, ap- plied in many different ways across Europe. This caused a legal uncertainty that must be settled.The Commission observed a need for action to ensure that different systems of levies imposed by Member States work well in the single market without raising barriers to the free movement of goods and services. The Commission has also explained that “<em>issues that may need to be ad- dressed include the link between compensation and harm to right holders, the relation between contractual agreements and the sharing of levies, double payments, transparency towards con- sumers, exemptions and the principles governing refund schemes, and non-discrimination be</em><em>tween nationals and non-nationals in the distribution of any levies collected</em>”(9). This means that&nbsp;the Commission will also begin to reflect on how levies can be more efficiently distributed to right holders.<strong>&nbsp;A brief outline of the remuneration of authors and performers</strong>The Communication calls for action to ensure right protection of authors against unfair con- tracts. In particular, due to the strategy adopted by the EU Commission, in order to achieve a modern, more European copyright framework, in a highly competitive market-place, the au- thors shall be equally treated and remunerated. &nbsp;The Commission examined possible definitions of the “<em>making available” </em>and “<em>communication&nbsp; to the public</em>” rights10. In particular, the Commission must consider whether any specific action&nbsp;on news aggregators is needed, including intervening on rights. The Commission seems to want to take into account the different factors that influence this situation beyond copyright law,&nbsp; “<em>to&nbsp;</em><em>ensure consistent and effective policy responses. Initiatives in this area will be consistent with&nbsp; the Commission's work on online platforms as part of the digital single market strategy</em>”.Lastly, it has to be considered whether solutions at EU level are required in order to achieve le- gal certainty and balance in the area of remuneration of authors and performers in the EU, even taking national competences into account.<strong>The expected balanced enforcement</strong>At the end of its Communication, the EU Commission also announced that there is a need for concrete reform in the field of enforcement.In particular, the role of intermediaries in the fight against copyright infringement must change. As seen in the official Q&amp;A, “<em>the Commission will facilitate the development of efficient and bal- anced "follow the money" initiatives which aim at depriving commercial-scale infringers of intel- lectual property rights of their revenue flows. This process will involve rights holders and inter- mediary service providers (such as advertising and payment service providers and shippers) but&nbsp;</em><em>also consumers and the civil society</em>”(11).In other words, this means that internet service providers shall not be liable for the content that they hold and/or transmit passively. However, intermediaries should take effective action to remove illegal content, both in case of illegal information (e.g. terrorism/child pornography) and in case of infringing information (e.g. copyright).The Commission will ask for more rigorous procedures in order to remove illegal content, such&nbsp; as ‘notice and action’ mechanisms and the ‘take down and stay down principle’).All in all, the Commission package has regard to emerging issues relating to the full harmonisa- tion of copyright in the EU, even in the form of a single copyright code, creating a situation “<em>where authors and performers, the creative industries, users and all those concerned by copy- right are subject to the very same rules, irrespective of where they are in the EU</em>”.&nbsp;On a long-term basis, the purpose is to build a European single market, where the different cul- tural, intellectual and scientific productions “<em>travel across the Europe as freely as possible</em>”.&nbsp;1 As illustrated by the Communication, the “copyright framework” is a set of 10 directives, including, without limitation, the Directive on Copyright in the Information Society (2001/29/EC, the “InfoSoc Directive”) and the Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights (2004/48/EC, the “IPRED Directive”).2 “Towards&nbsp; a&nbsp; modern,&nbsp; more&nbsp; European&nbsp; copyright&nbsp; framework”,&nbsp; “Beautiful”&nbsp; moves&nbsp; and&nbsp; “bold”&nbsp; inspirations&nbsp; in&nbsp; EU&nbsp; digital&nbsp; copyright&nbsp; law,&nbsp;<a href="http://www.kluwercopyrightblog.com/" target="_blank" rel="noreferrer">www.kluwercopyrightblog.com.</a>3 “COMMUNICATION&nbsp; FROM&nbsp; THE&nbsp; COMMISSION&nbsp; TO&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; PARLIAMENT,&nbsp; THE&nbsp; COUNCIL,&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; ECONOMIC&nbsp; AND&nbsp;&nbsp;&nbsp; SOCIAL&nbsp;COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a modern, more European copyright framework”, Bruxelles December 9th, 2015.4 “Towards a modern, more European copyright framework”, “Beautiful” moves and “bold” inspirations in EU digital copyright law, <a href="http://www.kluwercopyrightblog.com/" target="_blank" rel="noreferrer">www.kluwercopyrightblog.com.</a>5 “European Commission - Fact Sheet. Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS &amp; ANSWERS”.6 The Marrakesh Treaty promised to “Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled”.7 Must be reminded that freedom of panorama is a rule contained in some jurisdiction that allows taking photographs and video of buildings, sculptures and other art-works located in a public place, without infringing on any copyright provision subsisting in such works, and to publishing such images.8 “Leaked copyright communication: A more modern copyright framework for Europe?”, Paul Keller, November 6th, 2015.9 “COMMUNICATION&nbsp; FROM&nbsp; THE&nbsp; COMMISSION&nbsp; TO&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; PARLIAMENT,&nbsp; THE&nbsp; COUNCIL,&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; ECONOMIC&nbsp; AND&nbsp;&nbsp;&nbsp; SOCIALCOMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a modern, more European copyright framework”, Bruxelles December 9th, 2015.10 Reference is made to the Directive 2001/29/EC.11 “European Commission - Fact Sheet. Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS &amp; ANSWERS”.<strong></strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 14 May 2016 07:54:34 +0200</pubDate>
                        <title>Implementation of the Copyright Directive in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/implementation-of-the-copyright-directive-in-italy</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 26 February 2014, the European Parliament and the Council of the European Union agreed a Directive on the <strong>collective management </strong>of copyright and the related rights as well as on <strong>multi- territorial licensing </strong>of rights in musical works for online use in the internal market (hereinafter referred to as the “Directive”).According to Article 43 of the Directive, Member States were to bring into force by 10 April &nbsp;2016 the provisions agreed in the Directive. Italy is late in transposing the law into national law since, for the time being, only a draft law has been presented on 15 April 2016.The main objectives of the Directives include the harmonisation of the operation of the so- called collecting societies managing copyright and the related rights in order to:</p><ul> <li><strong>improve the efficiency of collective management organisations </strong>of authors’ rights and related rights and assure an even greater protection of such rights in respect of free movement of goods and services, within the framework of the single European market;</li> <li><strong>create a digital single market </strong>of copyright and related rights on works for online use and regulate platforms offering a musical service on the</li></ul><p>Indeed, as stated by Recital <em>6 </em>of the Directive, “<em>The need to improve the functioning of collective management organisations has already been identified in Commission Recommendation 2005/737/EC (3). That Recommendation set out a number of principles, such as the freedom of rightholders to choose their collective management organisations, equal treatment&nbsp; of&nbsp; categories of rightholders and equitable distribution of royalties”.</em>Of course some of the first commentators on the issue attributed to the Directive the task to overthrow the monopoly of SIAE. As a matter of fact, the objectives pursued by the&nbsp; new Directive seem to be quite different. Hence, some observations must be made on the scope of the change introduced by the new law.In the first place, authors, artists, interpreters and performers are given the right to <strong>choose to become members of different collecting societies </strong>for different types of works and for different uses.Thus Article 5 of the Directive provides that “<em>rightholders shall have the right to authorise a collective management organisation of their choice to manage the rights, categories of rights or types of works and other subject-matter of their choice, for the territories of their choice, irrespective of the Member State of nationality, residence or establishment of either the collective management organisation or the rightholder. Unless the collective management organisation has objectively justified reasons to refuse management, it shall be obliged to manage such rights, categories of rights or types of works and other subject-matter, provided that their management falls within the scope of its activity”.</em>In addition, “<em>rightholders shall have the right to terminate the authorisation to manage rights, categories of rights or types of works and other subject-matter granted by them to a collective management organisation or to withdraw from a collective management organisation any of&nbsp; the rights, categories of rights or types of works and other subject-matter of their choice, as determined pursuant to paragraph 2, for the territories of their choice, upon serving &nbsp;reasonable</em><em>notice not exceeding six months. The collective management organisation may decide that such termination or withdrawal is to take effect only at the end of the financial year”</em>.Therefore, authors who filed rights, categories of rights or types of works and other subject- matter with SIAE may freely withdraw them by submitting a notice not exceeding six months. The collective management organisation may not oppose but, at the most, may decide that&nbsp; such termination or withdrawal is to take effect only at the end of the financial year.In the second place, a <strong>greater participation </strong>by rightholders is expected in the management of the collective organisation, implementing harsher controls on conflicts of interest and establishing new obligations for collective management organisations.In particular, Article 15 of the Directive, expressly provides that “<em>Member States&nbsp; shall ensure that a collective management organisation does not make deductions, other than in respect of management fees, from the rights revenue derived from the rights it manages on the basis of a representation agreement, or from any income arising from the investment of that rights revenue, unless the other collective management organisation that is party to the&nbsp; representation agreement expressly consents to such deductions”. </em>And also, “<em>The collective management organisation shall carry out such distribution and payments to the other collective management organisation as soon as possible but no later than nine months from the end of the financial year in which the rights revenue was collected, unless objective reasons relating in particular to reporting by users, identification of rights, rightholders or matching of information on works and other subject-matter with rightholders prevent the collective management organisation from meeting that deadline”.</em><strong>Control and transparency mechanisms </strong>have been introduced on financial statements and management policies, even through the publication, in the websites of the collective management organisations, of the following information:<em>“a) the rights revenue attributed to the rightholder, the amount paid by the collective management organisation to the rightholder per category of rights managed and per type of&nbsp; use for the rights managed within the representation agreement, and any rights revenue attributed to the rightholder and not yet paid for any period;</em></p><ol> <li><em>deductions made in respect of management fees;</em></li> <li><em>deductions made for any purpose other than in respect of management fees pursuant to Article 15;</em></li> <li><em>information on any licences granted or refused with regard to works and other subject-matter covered by the representation agreement;</em></li> <li><em>resolutions adopted by the general assembly of members in so far as those resolutions are relevant to the management of the rights under the representation agreement”</em>(see Article <em>19)</em></li></ol><p>Finally, new rightholders’ obligations were established to set up <strong>mechanisms for handling complaints </strong>and for the <strong>alternative resolution of disputes</strong>, by making available “<em>effective and timely procedures</em>” (Articles 33 and 34).Lastly, <strong>Title III </strong>of the Directive deals with multi-territorial licensing and applies only to collective management organisations of authors’ rights in musical works.The new system should suggest be a <strong>simplification in the licensing processes </strong>to the advantage of companies wishing to create a music service on the web in Europe, which will no longer be forced&nbsp; to&nbsp; individually&nbsp; contact&nbsp; each&nbsp; national&nbsp; collective&nbsp; management&nbsp; organisation,&nbsp; but&nbsp;&nbsp; may&nbsp;interact and negotiate with a single interlocutor to obtain a pan-European licence.For this purpose, the Directive enables <strong>management companies to interconnect through mandates for the mutual representation </strong>of their repertoire on a non-discriminatory and non- exclusive basis for multi-territorial and multi-repertoire licensing (Article 29-30). Should a collective management organisation refuse or not be able to grant such licensing because the mentioned mutual representation agreements have not been entered into – upon the expiry of the term of 10 April 2017, set out in Article 31 of the Directive – rightholders may withdraw the online rights in their licensed musical works so as to manage, autonomously or through any other intermediary, multi-territorial licences for their online rights in musical works.The consequences of this new law will concern the facilitation of the <strong>voluntary aggregation of repertoire </strong>for online use of musical works all over the European Union and the increase of a <strong>competition pressure </strong>pushing each national management company to develop more efficient licensing practices, contributing to the birth of a new <strong>future scenario </strong>for online musical works.In light of the foregoing, it is clear that the implementation difficulties that Member States shall have to address are, mainly, the <strong>harmonisation of the different </strong>national <strong>laws </strong>that govern the operation and management of collecting societies, <strong>practical inefficiencies </strong>in the management&nbsp; of copyright and the related rights in the framework of the various internal markets, <strong>lack of transparency and efficiency </strong>in the procedure for the distribution of profits to rightholders, as well as the non-licensing of rights on new digital platforms, and, lastly, the phenomenon of piracy.As regards Italy and the much debated monopoly of SIAE, it cannot be left unsaid that the Directive, in actual terms, does not affect the monopoly. It is only Italy which can abrogate <strong>article 180 of Copyright law </strong>and put an end to the monopoly of SIAE.Therefore even after the approval of the Directive, the monopoly regime in which SIAE operates is still to be considered intact.At the most, authors wishing to avoid adherence to SIAE can, on the basis of the terms of the Directive, turn to other Authors’ societies of other Member States operating also in Italy.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 06:55:00 +0100</pubDate>
                        <title>A European proposal for the modernisation and harmonisation of copyright law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-european-proposal-for-the-modernisation-and-harmonisation-of-copyright-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction</strong><em></em>On 9 December, 2015, the EU Commission revealed its expected plans for the modernisation&nbsp; of copyright law.According to the Commission, the goal is to adapt copyright law to technological challenges making it more European and digital-friendly, in order to “<em>overcome fragmentation and fric- tions within a functioning single market</em>”, ensure wider access to content across the EU adapt- ing exceptions to digital and cross-border environments, achieve a well-functioning market- place for copyright, and provide an effective and balanced enforcement system.In particular, the strategy discussed by the Commission focuses on three topics, already indi- cated in the well-known <em>Digital Single Market Communication</em>, dated May 6th, 2015: <em>(i) </em>con- tent portability across borders; <em>(ii) </em>copyright exceptions; <em>(iii) </em>enforcement(4).In addition, the Commission proposals clearly aim at renewing the single market and the prin- ciple of copyright territoriality, even adapting copyright rules to new technological realities.The Commission confirms the step-by-step approach in a context of a short-term copyright re- form, without abandoning the long-term vision of EU copyright codification. The long term ob- jectives are just moved a little further into the future(5).<strong>The “portability” of online content services</strong>With reference to the matter of “content portability”, EU Commission has taken a concrete step. In particular, “<em>the ultimate objective of full cross-border access for all types of content across Europe needs to be balanced with the readiness of markets to respond rapidly to legal and policy changes and the need to ensure viable financing models for those who are primarily responsible for content creation. The Commission is therefore proposing a gradual approach to&nbsp;</em><em>removing obstacles to cross-border access to content and to the circulation of works</em>”(6).In this regard, the proposal for a regulation on the “<em>cross-border portability</em>” of online content services ensures that users - who have subscribed to or acquired content in their country of residence - can access the above-mentioned services when they temporarily move to another Member State.In particular, as described in the official Q&amp;A published by the Communication in December, the European Commission wants to allow cross-border portability enabling European con- sumers who buy or subscribe to films, sports broadcasts, music, e-books and games at hometo access them when they travel in other EU countries. In any case, the Regulation leaves ser- vice providers free to implement appropriate measures in order to verify the identity of the subscriber, bearing the liability of selecting those verification measures which effectively re-spect the privacy of the latter(7).Therefore, the main objectives of the Commission are:</p><ul> <li>the promotion of tools in order to bring more European works into the single market, in- cluding the creation of ready-to-offer catalogues of European films, the development of licensing hubs, and a larger use of standard identifiers of works;</li> <li>the support and development of a European aggregator of online search tools destined to end-users;</li> <li>the implementation of its dialogue with the audio-visual industry in order to promote le- gal offers and to find ways for a more sustained exploitation of existing European films, even exploring alternative models of financing, production and distribution in the animation</li></ul><p>Furthermore, a goal of the Regulation must be the obligation for online content service pro- viders to offer cross-border portability to their customers. This provision will take place in the Member State in which the consumer resides, therefore, “<em>no separate license would be re- quired to cover the temporary use of the service in other Member States</em>”(8).<em><strong>The exceptions area</strong></em>In the section of copyright exceptions and limitations, the Commission highlighted the scope&nbsp; of the exceptions relating to the field of research and education.&nbsp;In particular, the project of the Commission is to take into account legislative initiatives im- plementing the <em>Marrakesh Treaty</em><em>9 </em>and involving:</p><ul> <li>the chance for public interest research organisations to carry out text and data mining of content they have lawful access to for scientific research purposes;</li> <li>the clarification of the EU exception for ‘illustration for teaching’, and its related applica- tion;</li> <li>the preservation of cultural heritage institutions and/or support remote consultation, in closed electronic networks, of works held in research and academic libraries and other relevant institutions, for research and private study;</li> <li>the clarification of the so-called ‘panorama exception’(10).</li></ul><p>With reference to this last point, it must be underlined that what it is expected is a concrete commitment to a strong exception for Freedom of Panorama. At the same time, on the other mentioned points, it has to be noted that the language describing a possible exception for text and data mining is extremely limited both in terms of beneficiaries (‘public interest research&nbsp;organisations’) and purpose (‘for scientific research purposes’). Furthermore, restricting an exception for text and data mining to the public interest academic research severely underes- timates the transformative potential of these technologies, and will do little to improve the&nbsp;competitiveness of Europe in this expanding field(11).With such respect, the Commission has proposed a “three-step” test, meaning that the ex- ceptions shall be applied only in “<em>certain specific cases which do not conflict with a normal ex- ploitation of a work or other subject matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder</em>”.At the same time, the Commission underlined the importance to harmonise the levies that compensate right holders for reprography and private copying. Indeed, the Commission pointed out that many Member States imposed those levies on a wide range of media and de- vices, applied in many different ways across Europe. This caused a legal uncertainty that must be settled.The Commission observed a need for action to ensure that different systems of levies imposed by Member States work well in the single market without raising barriers to the free move- ment of goods and services. The Commission has also explained that “<em>issues that may need to be addressed include the link between compensation and harm to right holders, the relation between contractual agreements and the sharing of levies, double payments, transparency towards &nbsp;consumers,&nbsp; exemptions&nbsp; and&nbsp; the&nbsp; principles&nbsp; governing&nbsp; refund&nbsp; schemes,&nbsp; and non&nbsp;</em><em>discrimination between nationals and non-nationals in the distribution of any levies collect- ed</em>”(12). This means that the Commission will also begin to reflect on how levies can be more efficiently distributed to right holders.<strong>A brief outline of the remuneration of authors and performers</strong>The Communication calls for action to ensure right protection of authors against unfair con- tracts. In particular, due to the strategy adopted by the EU Commission, in order to achieve a modern, more European copyright framework, in a highly competitive market-place, the au- thors shall be equally treated and remunerated.The Commission examined possible definitions of the “<em>making available” </em>and “<em>communication to the public</em>” rights13. In particular, the Commission must consider whether any specific action on news aggregators is needed, including intervening on rights. The Commission seems to&nbsp; want to take into account the different factors that influence this situation beyond copyright&nbsp;law, “<em>to ensure consistent and effective policy responses. Initiatives in this area will be con- sistent with the Commission's work on online platforms as part of the digital single market strategy</em>”.Lastly, it has to be considered whether solutions at EU level are required in order to achieve legal certainty and balance in the area of remuneration of authors and performers in the EU, even taking national competences into account.&nbsp;<em>The expected balanced enforcement</em><em>&nbsp;</em>At the end of its Communication, the EU Commission also announced that there is a need for concrete reform in the field of enforcement.In particular, the role of intermediaries in the fight against copyright infringement must change. As seen in the official Q&amp;A, “<em>the Commission will facilitate the development of effi- cient and balanced "follow the money" initiatives which aim at depriving commercial-scale in- fringers of intellectual property rights of their revenue flows. This process will involve rights</em><em>holders and intermediary service providers (such as advertising and payment service providers and shippers) but also consumers and the civil society</em>”(14).In other words, this means that internet service providers shall not be liable for the content that they hold and/or transmit passively. However, intermediaries should take effective action to remove illegal content, both in case of illegal information (e.g. terrorism/child pornogra- phy) and in case of infringing information (e.g. copyright).The Commission will ask for more rigorous procedures in order to remove illegal content, such as ‘notice and action’ mechanisms and the ‘take down and stay down principle’).All in all, the Commission package has regard to emerging issues relating to the full harmoni- sation of copyright in the EU, even in the form of a single copyright code, creating a situation “<em>where authors and performers, the creative industries, users and all those concerned by copy- right are subject to the very same rules, irrespective of where they are in the EU</em>”.On a long-term basis, the purpose is to build a European single market, where the different cultural, intellectual and scientific productions “<em>travel across the Europe as freely as possible</em>”.<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 As illustrated by the Communication, the “copyright framework” is a set of 10 directives, including, without limitation, the Directive on Copyright in the Information Society (2001/29/EC, the “InfoSoc Directive”) and the Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights (2004/48/EC, the “IPRED Directive”).5 “Towards&nbsp; a&nbsp; modern,&nbsp; more&nbsp; European&nbsp; copyright&nbsp; framework”,&nbsp; “Beautiful”&nbsp; moves&nbsp; and&nbsp; “bold”&nbsp; inspirations&nbsp; in&nbsp; EU&nbsp; digital&nbsp; copyright&nbsp; law,&nbsp;<a href="http://www.kluwercopyrightblog.com/" target="_blank" rel="noreferrer">www.kluwercopyrightblog.com.</a>6 “COMMUNICATION&nbsp; FROM&nbsp; THE&nbsp; COMMISSION&nbsp; TO&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; PARLIAMENT,&nbsp; THE&nbsp; COUNCIL,&nbsp; THE&nbsp; EUROPEAN&nbsp; ECONOMIC&nbsp; AND SOCIAL&nbsp;COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a modern, more European copyright framework”, Bruxelles December 9th,&nbsp; 2015.7 “Towards a modern, more European copyright framework”, “Beautiful” moves and “bold” inspirations in EU digital copyright law, <a href="http://www.kluwercopyrightblog.com/" target="_blank" rel="noreferrer">www.kluwercopyrightblog.com.</a>8 “European Commission - Fact Sheet. Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS &amp; ANSWERS”.9 The Marrakesh Treaty promised to “Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled”.10 Must be reminded that freedom of panorama is a rule contained in some jurisdiction that allows taking photographs and video of buildings, sculptures and other art-works located in a public place, without infringing on any copyright provision subsisting in such works, and to&nbsp;publishing such images.11 “Leaked copyright communication: A more modern copyright framework for Europe?”, Paul Keller, November 6th, 2015.12 “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIALCOMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a modern, more European copyright framework”, Bruxelles December 9th,&nbsp; 2015.13 Reference is made to the Directive 2001/29/EC.14 “European Commission - Fact Sheet. Making EU copyright rules fit for the digital age - QUESTIONS &amp; ANSWERS”.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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