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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:44:08 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:20:27 +0200</pubDate>
                        <title>Banche: Svolta per i derivati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banche-svolta-per-i-derivati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La Corte di Cassazione ridimensiona gli obblighi informativi delle banche. Due ordinanze riducono gli oneri previsti nei contratti semplici.</i></p><p><i>Articolo a cura di <strong>Jessica Facchini </strong>per Private.</i></p><p>I contratti derivati rappresentano da anni uno strumento diffuso nella gestione dei grandi patrimoni e nelle strategie di copertura del rischio proposte da banche e intermediari finanziari nell’ambito dei servizi di private banking e wealth management. Con la sentenza delle Sezioni Unite numero 8770 del 2020 (cosiddetta “Cattolica”), la giurisprudenza in materia si era sostanzialmente consolidata: ai fini della validità di tali contratti, considerati “scommesse razionali”, era necessaria l’indicazione del “mark to market” e della relativa formula di calcolo, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di lug/ago 2026 di Private</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:20:14 +0200</pubDate>
                        <title>A carico delle società anche sanzioni sproporzionate su vizi formali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-carico-delle-societa-anche-sanzioni-sproporzionate-su-vizi-formali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dibattito sull'attuazione del Listing Act in Italia coinvolge in modo particolare la riforma del sistema sanzionatorio per gli abusi di mercato, un tema sicuramente centrale per l'attrattività e la competitività della nostra piazza finanziaria e quindi per la permanenza delle imprese nei listini di Piazza Affari […]</p><p>[…] “Se per la mancata comunicazione di informazioni privilegiate può essere corretta l'applicazione di sanzioni amministrative gravose” spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, di ADVANT Nctm, “lo stesso non si può dire per le violazioni di natura puramente formale”.&nbsp;</p><p>In merito a queste ultime, come la mancata o non corretta apertura del registro degli insider (articolo 18 Mar) o la tardiva notifica del ritardo (articolo 17.4 Mar), Plattner spiega: “Sono degli adempimenti burocratici, non hanno nessun effetto sul mercato. Per queste mancanze procedurali oggi le sanzioni oscillano tra i 5mila e i 250mila euro. Sarebbe opportuno intervenire introducendo sanzioni proporzionate, magari comprese tra i 1.500 e i 5mila euro.”</p><p>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 22 agosto 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:15:25 +0200</pubDate>
                        <title>Come aprire la Borsa a tutti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/come-aprire-la-borsa-a-tutti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lukas Plattner per Milano Finanza.</i></p><p>La riforma del Tuf rappresenta un passo avanti nella semplificazione delle regole, ma da sola non basta a rilanciare i mercati dei capitali. Il tema centrale emerso durante il panel finale del MF Growth Italia Day è infatti quello della liquidità: l'Italia dispone di una grande quantità di risparmio privato, ma una quota ancora troppo ridotta viene indirizzata verso le imprese e la crescita del sistema produttivo.</p><p>“Abbiamo un risparmio degli italiani enorme: circa 1.300 miliardi di euro sui conti bancari, oltre 6 mila miliardi di risorse finanziarie complessive, circa mille miliardi nelle assicurazioni vita e 200 miliardi nei fondi previdenziali. Bisogna riuscire a canalizzare questo risparmio verso il Paese, verso le piccole e medie. Per farlo servono incentivi fiscali e strumenti dedicati”.&nbsp;</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 18 Luglio 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:56:23 +0200</pubDate>
                        <title>Riforma del TUF: opportunità e criticità nel mercato azionario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-del-tuf-opportunita-e-criticita-nel-mercato-azionario</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Lukas Plattner è intervenuto durante il panel del MF Group Italy Day per discutere sulla rifroma del TUF e le implicazioni sul mercato dei capitali, evidenziando sia opportunità che criticità legate a nuove normative e semplificazioni.</p><p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/riforma-del-tuf-opportunita-e-criticita-nel-mercato-azionario-xamuyze" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per il video integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:59:19 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse. In vigore le novità legate al listing act: semplificazioni per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-in-vigore-le-novita-legate-al-listing-act-semplificazioni-per-le-imprese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Ridotta ai minimi la disciplina del ritardo nei processi lunghi<strong>.</strong></i></p><p>L'impianto normativo dell'informazione societaria in Europa attraversa un momento di profondo ammodernamento, in particolar modo per quanto riguarda la Market Abuse Regulation (Mar), destinata a snellire gli oneri e i rischi operativi per gli emittenti. […]</p><p>[…] L'apparato normativo di revisione del Listing Act e della Mar è entrato in vigore lo scorso 5 giugno 2026 (anche se il decreto di recepimento in Italia è stato approvato solo questo giovedì dal Consiglio dei ministri e rimodula le sanzioni per le violazioni). L'intervento legislativo, spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, Partner di ADVANT Nctm, si concentra in particolar modo sull'articolo 17 della Mar, pur lasciando del tutto inalterata la definizione concettuale di informazione privilegiata e le relative condotte vietate sancite dall'articolo 7. La novità più importante, in grado di cambiare radicalmente la vita alle aziende, riguarda infatti la gestione dei cosiddetti "processi prolungati", come possono essere le acquisizioni, le fusioni o i complessi iter autorizzativi. Plattner chiarisce che in passato le società erano costrette al bivio tra la comunicazione di ogni singola tappa intermedia di rilievo (come la firma di una lettera d'intenti) e l'attivazione di una complessa procedura di "ritardo". […]</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione di Lunedì 6 Luglio 2026 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:26:11 +0200</pubDate>
                        <title>Crypto e sanzioni Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crypto-e-sanzioni-ue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura della nostra Irene Gusso per Bluerating</i>.</p><p>Sono passati più di quattro anni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina per mano della Russia ed è evidente che quest’ultima non ha alcuna intenzione di arrestare tale aggressione nel prossimo futuro. Con questa consapevolezza, già il 23 ottobre 2025 il Consiglio dell’UE ha adottato il 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia (con il Regolamento n. 2025/2033, che modifica il Regolamento (UE) 2014/833; “Regolamento”): tale pacchetto non sarà con ogni probabilità l’ultimo, dal momento che le competenti istituzioni europee stanno già lavorando al 20° pacchetto (di cui non si conoscono ancora i dettagli).</p><p><br><a href="https://www.bluerating.com/private/870217/crypto-e-sanzioni-ue" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi il contributo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:45:22 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse, disclosure sul filo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-disclosure-sul-filo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Commento a cura del nostro Partner <strong>Lukas Plattner </strong>per ItaliaOggi 7.</p><p>Dal 5 giugno 2026 cambia il cuore della disciplina sulla diffusione delle informazioni privilegiate con l'entrata entra in vigore la riforma dell'art. 17 del regolamento Ue n. 596/2014 sul Market Abuse Regulation (MAR), l'intervento di maggiore impatto operativo per gli emittenti quotati su Euronext Milan ed Euronext Growth Milan.</p><p><strong>La novità centrale riguarda i processi </strong>prolungati, come operazioni di M&amp;A, riorganizzazioni o aumenti di capitale. Fino a ieri, in base al combinato degli artt.7e 17 MAR, ciascuna tappa intermedia dotata dei caratteri dell'informazione privilegiata andava comunicata al mercato, salvo attivare la procedura di ritardo. Il nuovo art. 17, comma 1, ribalta l'impostazione: l'obbligo di disclosure scatta solo al verificarsi dell'evento finale, da comunicare il prima possibile. È il cosiddetto two-step approach, che separa il momento rilevante per il divieto di abuso (art. 7) da quello che fa sorgere l'obbligo di comunicazione (art. 17).</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 6 giugno 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:36:39 +0200</pubDate>
                        <title>Listing Act: le novità 2026 su market abuse e prospetto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-le-novita-2026-su-market-abuse-e-prospetto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Lukas Plattner analizza su <a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-le-novita-2026-su-market-abuse-e-prospetto/" target="_blank" rel="noreferrer">Diritto Bancario</a> le novità <strong>in vigore da marzo e giugno 2026</strong> che l’attuazione del Regolamento (UE) 2024/2809 (<strong>Listing Act</strong>) ha apportato alla <strong>disciplina market abuse e del prospetto</strong>.</p><p>Il 5 giugno 2026 si è completata l’<strong>attuazione frazionata del </strong><i><strong>Listing Act</strong></i><strong> </strong>(<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-listing-act-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-ue/" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 2024/2809</a>), in vigore dal 4 dicembre 2024. Si tratta dell’ultima e più rilevante parte di modifiche al <strong>Regolamento Prospetto</strong> (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32017R1129" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) 2017/1129</a>) e al <strong>Regolamento Market Abuse</strong> (<a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj/ita" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) n. 596/2014</a>, «<strong>MAR</strong>»), preceduta dallo scaglione del 5 marzo 2026 dedicato ai nuovi schemi semplificati di prospetto.</p><p>L’appuntamento ha però una particolarità: a fronte di obblighi di rango primario (Livello 1) già applicabili, una parte significativa della normativa di dettaglio (Livello 2) è in corso di approvazione e, in alcuni casi, di definizione, con la conseguenza che gli emittenti si trovano a operare in una fase di transizione.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-le-novita-2026-su-market-abuse-e-prospetto/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:57:57 +0200</pubDate>
                        <title>RIU, SIU e AI: l&#039;Europa alla prova della regolamentazione finanziaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riu-siu-e-ai-leuropa-alla-prova-della-regolamentazione-finanziaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Retail Investment Strategy (RIS) è agli sgoccioli: il testo definitivo circola in forma ufficiosa e segna un ridimensionamento netto rispetto alle ambizioni di partenza — il ban sugli incentivi è tramontato, i benchmark di fatto accantonati.&nbsp;</p><p>La Saving and Investments Union (SIU) guarda più lontano ma rischia di restare vaga. L’AI Act entra nel perimetro della consulenza finanziaria con domande ancora aperte.&nbsp;</p><p><a href="https://www.thesignalmedia.com/ris-siu-e-ai-leuropa-alla-prova-della-regolamentazione-finanziaria/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'intervista del nostro Francesco Mocci a The Signal</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 30 May 2026 09:04:00 +0200</pubDate>
                        <title>Caso Dieselgate. Sul market abuse arriva la decisione della Corte Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/caso-dieselgate-sul-market-abuse-arriva-la-decisione-della-corte-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'arduo equilibrio tra riservatezza aziendale e regole di trasparenza.</i></p><p>Per le società quotate è sempre più difficile mantenere in equilibrio le esigenze di riservatezza aziendale e gli obblighi di trasparenza a tutela del mercato. Questo conflitto è al centro di una vicenda portata recentemente all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dalla Corte Federale di Giustizia tedesca (Bundesgerichtshof), relativa al noto caso "dieselgate" che vede coinvolte Volkswagen e la sua controllante Porsche.[…]</p><p>[…] "Il nodo giuridico per questi soggetti - spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm - è stabilire se le informazioni e le conoscenze apprese ricoprendo un ruolo in una società del gruppo siano automaticamente attribuibili anche all'emittente, persino quando si tratta di notizie strettamente coperte da vincoli di riservatezza». Le conseguenze per i soggetti interlocker potrebbero essere radicali: «Se la Corte dovesse sancire la prevalenza assoluta della trasparenza del mercato, questi amministratori si troverebbero spogliati della possibilità di opporre il segreto fiduciario aziendale, finendo per dover trasferire le informazioni "riservate" da un consiglio di amministrazione all'altro".</p><p>Leggi l'articolo integrale sul numero del 30 maggio 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 14:26:03 +0200</pubDate>
                        <title>La riforma del Tuf e il nuovo volto della gestione collettiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-del-tuf-e-il-nuovo-volto-della-gestione-collettiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di <strong>Flavio Burrai </strong>per il numero 184 - Maggio 2026 di <strong>Fondi &amp; Sicav</strong></i></p><p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d. lgs. 14 aprile 2026, n. 47, la riforma organica del Tuf è diventata realtà. In esecuzione della delega contenuta nella cosiddetta “Legge Capitali” (l. n. 21/2024), il legislatore ha ridisegnato i confini del mercato dei capitali italiano.&nbsp;</p><p>Per gli operatori del settore il nuovo decreto non rappresenta una rivoluzione inaspettata nei contenuti, che ricalcano sostanzialmente lo schema di quello che era già circolato nei mesi scorsi, ma introduce un regime transitorio che merita un’analisi attenta per i risvolti operativi immediati.</p><p><strong>Gefia sotto soglia</strong></p><p>Come già commentato in queste colonne dall’avv. Lorenzo Macchia all’indomani dell’approvazione dello schema di decreto, il cuore della riforma per la gestione collettiva risiede nell’introduzione di modelli operativi più snelli.&nbsp;</p><p>La principale innovazione riguarda i Gefia sotto soglia registrati. Superando l’impostazione adottata in sede di recepimento della Direttiva Aifmd, l’Italia si allinea finalmente alla prassi comunitaria: per i gestori di Fia italiani chiusi e riservati che non investono in crediti e operano entro le soglie dei 100 milioni di euro o 500 milioni in assenza di leva e con lock-up quinquennale, il regime autorizzativo preventivo della Banca d’Italia è sostituito da una più agevole iscrizione in un apposito registro.&nbsp;</p><p>I Gefia sotto soglia registrati saranno assoggettati a un regime di vigilanza circoscritto, non già continuo, bensì limitato alla verifica delle condizioni di registrazione e al monitoraggio del rischio sistemico, con controlli attivati esclusivamente “ad evento”.&nbsp;</p><p>I Fia in questione dovranno rivestire necessariamente la forma chiusa e la natura riservata, potendo essere commercializzati esclusivamente a investitori professionali. Il regolamento del Fia potrà tuttavia prevedere la partecipazione di investitori non professionali, a condizione che questi sottoscrivano o acquistino quote per un importo complessivo non inferiore a 500 mila euro e dimostrino di detenere un portafoglio finanziario di almeno 5 milioni di euro.</p><p><strong>Debuttano le società di partenariato</strong></p><p>Parallelamente, assistiamo al debutto delle società di partenariato. Queste ultime, che devono essere costituite come società in accomandita per azioni (Sapa), rappresentano la naturale evoluzione delle Società di Investimento Semplice (Sis), ora abrogate. Il nuovo veicolo avrà come unico scopo l’investimento collettivo nei settori del private equity e venture capital, utilizzando il patrimonio raccolto tramite l’offerta delle proprie azioni, strumenti finanziari partecipativi e altre modalità di raccolta definite nello statuto.</p><p><strong>Riflessi pratici</strong></p><p>Dal punto di vista pratico, il passaggio al regime di sola registrazione per i piccoli gestori ridurrà significativamente i tempi per arrivare al mercato.&nbsp;</p><p>Tuttavia, la “vigilanza attenuata” non deve essere confusa con un’assenza di regole: resta fermo il rispetto della normativa antiriciclaggio e la necessità di assetti organizzativi idonei, sui quali l’organo di controllo sarà chiamato a vigilare. Per le Sgr, la sfida sarà valutare se e come integrare questi nuovi veicoli nelle proprie strategie di gruppo.&nbsp;</p><p>A completare il quadro delle innovazioni operative, da ultimo, si segnala l’introduzione degli enti previdenziali privatizzati all’interno della categoria dei clienti professionali e l’aggiornamento delle definizioni di Oicr per ricomprendere all’interno dello stesso tanto le gestioni interne quanto quelle esterne.</p><p><strong>Il regime transitorio</strong></p><p>Gli articoli da 11 a 16 del decreto disciplinano le disposizioni transitorie che impattano anche sulla gestione collettiva.&nbsp;</p><p>L’articolo 12 del decreto stabilisce che i gestori che attualmente si avvalgono delle deroghe previste per le SiS o per altri regimi semplificati (ai sensi del previgente art. 35-undecies Tuf) hanno dodici mesi dall’adozione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia per regolarizzare la propria posizione. Due le strade percorribili:&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e724f25633c8239f1087080d609eb6588">richiedere la piena autorizzazione come Sgr o Sicav/Sicaf “ordinaria”;&nbsp;</li><li data-list-item-id="e0c2b5ccb625611bce9cd26b9b2fb53c4">presentare istanza per l’iscrizione nel nuovo registro dei Gefia sotto soglia, ma a una condizione stringente: ottenere il consenso espresso di tutti i partecipanti ai Fia già istituiti alla prosecuzione dell’incarico sotto il nuovo regime.&nbsp;</li></ol><p>In assenza di tale consenso, o in caso di mancata istanza entro il termine, la Banca d’Italia procederà alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dagli albi. Si tratta di un passaggio delicato che impone ai gestori una tempestiva attività di compliance e di relazione con i propri investitori. Nelle more del termine, l’istituzione di nuovi Fia sarà consentita solo se compatibile con i requisiti del nuovo regime sotto soglia.&nbsp;</p><p>In conclusione, la riforma 2026 offre strumenti preziosi per modernizzare il nostro mercato. La palla passa ora ai regolatori per le norme tecniche e, soprattutto, agli operatori, chiamati a gestire una transizione che non permette distrazioni cronologiche.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 09:21:05 +0200</pubDate>
                        <title>La ricetta di AssoNext per rafforzare le small cap di Piazza Affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-ricetta-di-assonext-per-rafforzare-le-small-cap-di-piazza-affari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>AssoNext, l'associazione delle pmi quotate sotto la presidenza di Vincenzo Polidoro, presenta oggi la nuova roadmap per rafforzare il mercato dei capitali italiano e, in particolare, il segmento Egm di Piazza Affari, segmento dedicato alle piccole e medie imprese.</p><p><strong>Lukas Plattner,</strong> membro del Comitato Scientifico di AssoNext e partner dello studio ADVANT Nctm, sottolinea che la roadmap di AssoNext «mette a sistema, in un disegno organico, le leve che servono al rilancio del mercato dei capitali italiano. I tre pilastri - fair market, finanza paziente ed equity visibility - affrontano nodi strutturali su cui per troppo tempo si è proceduto per interventi episodici». Infatti strumenti per la «stabilizzazione del credito d'imposta per le ipo, una quota core dei fondi Sia italiani dedicata alle small e mid cap domestiche sul modello di Francia e Svezia, valorizzazione dell'Egm come fonte di finanziamento delle pmi sono tasselli di una politica industriale moderna».</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/la-ricetta-di-assonext-per-rafforzare-le-small-cap-di-piazza-affari-2704126" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 14/05 di Milano Finanza</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:43:13 +0200</pubDate>
                        <title>Market Abuse. Ecco quando le informazioni diventano privilegiate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-ecco-quando-le-informazioni-diventano-privilegiate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La Corte di giustizia Ue spiega i criteri per applicare la normativa</i></p><p>La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C363/24 affronta il tema della definizione e della gestione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento Mar (market abuse), originati da un caso in cui Carnegie Investment Bank ha proceduto alla vendita delle azioni date in pegno da un soggetto apicale della società Starbreeze.[…]</p><p>[…] Tuttavia, come sintetizza <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm: «il fatto che comunque l'iscrizione era accompagnata dalla segnalazione che il soggetto non poteva operare sui titoli la fa diventare, secondo la Corte un'informazione privilegiata». La banca aveva obiettato di non aver ricevuto la motivazione alla base dell'iscrizione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante questa mancanza. Secondo la Corte poi il principio di "verosimiglianza" ex ante prevale sulla correttezza oggettiva ex post. La banca aveva ricevuto la notifica dell'iscrizione nella lista insider cinque minuti prima che questa venisse effettivamente formalizzata dall'emittente. Plattner evidenzia: «l'informazione può essere privilegiata se credibile al momento in cui viene ricevuta e riveste quindi la verosimiglianza sufficiente per farla ritenere un'informazione privilegiata, anche se ex post si rivela essere un'informazione non corretta».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 25 aprile 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:40:28 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse, il penale sia l&#039;extrema ratio e non un binario morto. Quali correttivi necessari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-il-penale-sia-lextrema-ratio-e-non-un-binario-morto-quali-correttivi-necessari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'Italia ha emesso 80 sanzioni amministrative Mar, il numero più alto nell'UE, ma nessuna penale. Questo squilibrio evidenzia l'inefficacia del sistema&nbsp;e la necessità di una riforma organica.</p><p>Nel 2024 l’Italia ha irrogato <strong>80 sanzioni amministrative Mar</strong>, - il dato più alto nell’Ue - ma, come nel 2023, nessuna sanzione penale. Ne emerge uno squilibrio evidente: l’impianto amministrativo è attivo ed efficace, mentre quello penale risulta di fatto inoperante, anche per la complessità dei procedimenti, il carico delle Procure e la sovrapposizione con l’azione Consob.</p><p>Questo quadro rafforza l’esigenza di <strong>superare il doppio binario sanzionatorio</strong>, optando per quello amministrativo, anche alla luce delle criticità evidenziate sia dalla <strong>Cedu</strong>, che ha qualificato le sanzioni <strong>Consob </strong>come sostanzialmente penali, rilevando la violazione del principio del ne bis in idem, che della <strong>Corte di Giustizia Ue</strong>, che ammette il cumulo solo se giustificato e coordinato.</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/market-abuse-il-penale-sia-l-extrema-ratio-e-non-un-binario-morto-quali-correttivi-necessari-202604151805375028?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrala di Lukas Plattner per Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:23:24 +0100</pubDate>
                        <title>L’Unione europea dei mercati accelera la Savings and Investments Union</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lunione-europea-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Autorizzazioni uniche, passaporto dei fondi, post-trading e vigilanza accentrata: il pacchetto è un passo chiave per la creazione di un mercato finanziario unico ed è il perno operativo della nuova strategia dell’Ue per mobilitare il risparmio privato a favore della crescita. Perché è importante? Ne abbiamo parlato con Lukas Plattner, Partner di ADVANT Nctm</i></p><p>Senza un vero mercato unico dei capitali, l’Unione europea resta un gigante finanziario incompiuto. È per questo che il Market Integration Package, adottato dalla Commissione il 4 dicembre 2025, è molto più di un intervento tecnico: rappresenta uno snodo strategico della Savings and Investments Union (SIU), il progetto con cui Bruxelles punta a mobilitare il risparmio europeo e trasformarlo in investimenti produttivi su scala continentale. La SIU nasce dall’esigenza di superare la storica frammentazione dei mercati finanziari europei, che oggi impedisce al capitale di circolare con la stessa efficienza con cui circola negli Stati Uniti, penalizzando crescita, innovazione e autonomia strategica dell’Europa.</p><p>Mercati dei capitali più integrati sono essenziali per rafforzare la forza economica dell’UE e raggiungere priorità strategiche come la competitività, la transizione digitale e verde, la difesa e la sicurezza. “Una maggiore integrazione dei mercati finanziari non è un fine, ma un mezzo per creare un mercato unico per i servizi finanziari più grande della somma delle sue componenti nazionali – scrive la Commissione – Un accesso semplificato ai mercati dei capitali riduce i costi e rende i mercati più attraenti per investitori e imprese in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle dimensioni.</p><p><a href="https://www.thesignalmedia.com/lunione-europea-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo completo su The Signal</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:39:06 +0100</pubDate>
                        <title>Legge annuale per le PMI: le principali novità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-per-le-pmi-le-principali-novita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La Legge Annuale 2025 per le Piccole e Medie Imprese, che è stata approvata in via definitiva il 4 marzo 2026 dal Senato, introduce una significativa riforma del quadro italiano delle cartolarizzazioni, ridefinendo il modo in cui il magazzino può essere monetizzato e utilizzato come base per operazioni di finanziamento.</p><p class="text-justify">Modificando gli articoli 7, 7.1 e 7.2 della legge n. 130/1999 (la&nbsp;<strong>Legge sulle Cartolarizzazioni</strong>), la riforma consente alle imprese di liberare il valore finanziario del proprio stock di magazzino attraverso il ricorso al mercato dei capitali, offrendo un’alternativa alle tradizionali forme di finanziamento basate su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Elementi chiave della riforma</strong></p><p class="text-justify"><strong><u>Il magazzino diventa un attivo cartolarizzabile</u>:</strong> per la prima volta, i beni mobili non registrati — inclusi i beni di magazzino — possono essere direttamente cartolarizzati. Ciò consente operazioni basate sul trasferimento del magazzino a una veicolo di cartolarizzazione e sull’emissione di note garantite dal magazzino ai sensi dell’articolo 7.2.</p><p class="text-justify"><strong><u>Estensione del patrimonio segregato (patrimonio destinato)</u>:</strong> il patrimonio destinato può ora includere non solo crediti ma anche attivi lungo l’intero ciclo produttivo — materie prime, semilavorati, prodotti finiti e beni sostitutivi — consentendo strutture dinamiche e <i>revolving&nbsp;</i>allineate alle esigenze operative.</p><p class="text-justify"><strong>Due sono le strutture alternative di cartolarizzazione:</strong></p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.1:</strong> la società destina il magazzino (unitamente a crediti presenti o futuri) a un patrimonio destinato, ovvero lo trasferisce a una SPV di supporto non emittente. La società veicolo di cartolarizzazione emittente concede un finanziamento a ricorso limitato, il cui rimborso deriva dagli attivi segregati e dai relativi proventi nell’ambito di una struttura giuridicamente separata.</p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.2:</strong> il magazzino è acquistato dalla società veicolo di cartolarizzazione emittente, la quale ne finanzia l’acquisto mediante l’emissione note garantite dallo <i>stock</i> trasferito e dai relativi proventi della vendita, consentendo una soluzione di <i>destocking</i> strutturalmente più lineare.</p><p class="text-justify"><strong><u>Accesso per finanziatori non autorizzati</u>:</strong> soggetti finanziatori non autorizzati possono utilizzare tecniche di cartolarizzazione per fornire finanziamento a valere sul magazzino (attività in precedenza riservata a banche e intermediari regolamentati) oppure per acquistare il magazzino stesso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali cambiamenti rispetto al quadro previgente</strong></p><p class="text-justify">La riforma segna un chiaro passaggio da modelli di finanziamento del magazzino basati sul pegno a vere e proprie strutture di cartolarizzazione. In precedenza, il finanziamento del magazzino si fondava sul pegno mobiliare non possessorio a garanzia di un finanziamento. Il nuovo regime introduce strutture basate alternativamente sulla segregazione legale (articolo 7.1) oppure sull’acquisto del magazzino da parte di una SPV emittente (articolo 7.2), ampliando in modo significativo gli strumenti disponibili.</p><p class="text-justify">I patrimoni destinati non sono più limitati ai crediti e alle relative garanzie accessorie, ma possono ricomprendere l’intero ciclo produttivo, consentendo strutture revolving e continuamente reintegrabili.</p><p class="text-justify">La struttura ai sensi dell’articolo 7.2 crea inoltre la possibilità di una “derecognition” del magazzino dal bilancio dell’impresa e di una più chiara segregazione strutturale rispetto ai modelli tradizionali basati su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Perché è rilevante</strong></p><p class="text-justify">La riforma amplia in modo significativo le possibilità di <i>inventory financing</i> in Italia.</p><p class="text-justify">Essa apre nuovi canali di liquidità, riduce i vincoli operativi associati alle strutture basate su pegno non possessorio e facilita operazioni di <i>destocking</i> attraverso strumenti di cartolarizzazione standardizzati.</p><p class="text-justify">Per un’analisi completa — inclusi schemi strutturali, considerazioni fiscali e un confronto dettagliato tra gli articoli 7.1 e 7.2 — si rimanda al nostro alert completo disponibile al <a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-pmi-novita-in-tema-di-cartolarizzazioni-per-lo-smobilizzo-del-magazzino" target="_blank"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:16:31 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida l&#039;area Banking &amp; Finance con l&#039;ingresso di Antonio La Porta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-larea-banking-finance-con-lingresso-di-antonio-la-porta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia l’ingresso di&nbsp;<strong>Antonio La Porta</strong> in qualità di&nbsp;partner&nbsp;nell’area&nbsp;<i>Banking &amp; Finance</i>.</p><p class="text-justify">Professionista con oltre vent’anni di esperienza maturata presso primari studi nazionali e internazionali, Antonio La Porta vanta una solida e riconosciuta competenza nella&nbsp;finanza straordinaria e strutturata&nbsp;con particolare focus su cartolarizzazioni, covered bond e operazioni su NPL, così come nel private debt, nell’acquisition finance e nel debt capital market.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con Antonio La Porta entra a far parte dello Studio anche <strong>Francesca Spadafora</strong>, managing associate, che si occupa di diritto bancario e finanziario con esperienza nel debt capital market, nel corporate finance e nell’acquisition finance.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’operazione si inserisce nel percorso di ulteriore consolidamento della practice&nbsp;<i>Banking &amp; Finance</i>&nbsp;di ADVANT Nctm avviato dall’inizio dell’anno con l’ingresso nella partnership di Federico Morelli e conferma la strategia dello Studio volta a strutturare un&nbsp;team altamente specializzato, capace di intercettare tempestivamente i trend più rilevanti del mercato per offrire una consulenza sempre più focalizzata e dedicata.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“L’arrivo di Antonio La Porta rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della nostra practice Banking &amp; Finance. Dopo il recente ingresso di Federico Morelli, proseguiamo in un percorso di rafforzamento attraverso l’inserimento di professionisti con competenze distintive e in grado di portare un forte valore aggiunto. Un investimento che ci consente di accrescere ulteriormente in modo mirato la qualità del supporto ai clienti in un mercato in continua evoluzione”</i>, ha commentato&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>,&nbsp;<strong>Senior Partner</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Entrare a far parte di ADVANT Nctm rappresenta, per me, un’opportunità particolarmente stimolante, in un’area – quella del Banking &amp; Finance – già consolidata e riconosciuta sul mercato. Metterò a disposizione dello Studio la mia esperienza nella finanza straordinaria ed in quella strutturata, con l’obiettivo di contribuire ulteriormente allo sviluppo della practice facendo leva su quattro elementi che considero centrali: competenze specialistiche, visione strategica, lavoro di gruppo e capacità di costruire relazioni di mercato solide e durature”</i>, ha dichiarato&nbsp;<strong>Antonio La Porta</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Antonio La Porta, il&nbsp;numero totale dei Partner di ADVANT Nctm sale a 85.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:23:37 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm si rafforza nel Debt Capital Markets con l&#039;ingresso di Federico Morelli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-si-rafforza-nel-debt-capital-markets-con-lingresso-di-federico-morelli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l'ingresso del partner <strong>Federico Morelli </strong>nell'area Debt Capital Markets (DCM), rafforzando ulteriormente le proprie competenze in materia di private debt, corporate bonds, equity capital markets e finanza strutturata.</p><p>Morelli vanta una consolidata esperienza nell'assistenza a operazioni di debt ed equity capital markets, in ambito sia domestico sia internazionale, nonché in emissioni di strumenti subordinati.</p><p>Contestualmente, entrano a far parte di ADVANT Nctm anche <strong>Martina Baldi</strong>, managing associate, e <strong>Federica Alici Biondi</strong>, senior associate.</p><p>L'operazione si inserisce nel percorso di sviluppo della practice e si collega ai più recenti trend del mercato del debito, tra cui il crescente rimpatrio dei bond da parte di emittenti italiani.</p><p>Nell'ambito della medesima strategia, ADVANT Nctm annuncia inoltre l'ingresso di <strong>Gaetano Petroni</strong> come counsel: professionista che, oltre ad operare nel real estate finance, vanta una solida esperienza nelle emissioni high yield.</p><p>“L'arrivo di Federico Morelli - commenta <strong>Paolo Montironi</strong>, Senior Partner di ADVANT Nctm - conferma la volontà dello Studio di proseguire nel percorso di rafforzamento attraverso l'inserimento di profili con esperienze distintive e una forte capacità di sviluppo. Un investimento che ci consente di accrescere ulteriormente la qualità del supporto ai nostri clienti e di rendere l'offerta sempre più articolata e aderente alle trasformazioni del contesto economico. Continuiamo così a evolvere il nostro modello di consulenza, mettendo competenza, visione e innovazione al servizio delle esigenze dei clienti”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>Dai conti dormienti a veicolo d’impresa: la SIU può sbloccare 2.000 miliardi di euro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dai-conti-dormienti-a-veicolo-dimpresa-la-siu-puo-sbloccare-2000-miliardi-di-euro</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La strategia Savings and Investments Union (SIU) della Commissione europea mira a mobilitare oltre 2.000 miliardi di euro di risparmi dormienti, indirizzandoli verso l’economia reale attraverso i nuovi conti di risparmio-investimento (SIA).&nbsp;</p><p><strong>Francesco Mocci </strong>e<strong> Luigi Merola</strong> di ADVANT Nctm spiegano che “i nuovi conti, mutuati dall’esperienza svedese, dovrebbero vincere la diffidenza del settore retail verso i mercati finanziari”, grazie a requisiti quali “facilità di apertura, portabilità, costi comprensibili e accesso a prodotti semplici e ben diversificati”.</p><p>Sul piano fiscale osservano che “appare realistico replicare per i SIA un regime simile a quello applicabile ai PIR”, sottolineando però la necessità di evitare le rigidità che ne hanno frenato la diffusione. Centrale anche il ruolo dell’educazione finanziaria, poiché “soltanto la comprensione dei rischi e delle opportunità potrà indurre gli investitori retail ad abbandonare l’istinto […] a depositare i risparmi sui conti correnti”.</p><p>Quanto all’adattamento degli operatori, evidenziano che la direzione è quella di “un mondo in cui l’accesso ai mercati finanziari sarà più facile, più trasparente, senza discriminazioni”. Il buon esito della SIU dipenderà infine da un mix equilibrato di incentivi fiscali, visibilità degli strumenti e stabilità normativa.</p><p>Articolo integrale pubblicato nel numero di dicembre di <i>The Signal.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 17:18:19 +0100</pubDate>
                        <title>Legge Annuale PMI: novità in tema di cartolarizzazioni per lo smobilizzo del magazzino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-pmi-novita-in-tema-di-cartolarizzazioni-per-lo-smobilizzo-del-magazzino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nel quadro della legge annuale per le PMI, approvata in prima lettura dal Senato il 22 ottobre 2025 (il “<strong>Legge Annuale PMI</strong>”) e attualmente all’esame della Camera dei deputati, si colloca un intervento normativo di particolare rilievo in materia di cartolarizzazioni.</p><p class="text-justify">Il provvedimento introduce talune rilevanti modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “<strong>Legge sulle Cartolarizzazioni</strong>”), con l’obiettivo di ampliare gli strumenti di accesso al credito per il tessuto imprenditoriale nazionale attraverso lo smobilizzo del magazzino.</p><p class="text-justify">L’intento dichiarato dal legislatore è quello di <i><u>consentire alle imprese di valorizzare a fini finanziari il proprio capitale immobilizzato nelle scorte</u></i>, favorendo <i><u>l’uso più efficiente del magazzino e rendendo più flessibile la disciplina della cartolarizzazione</u></i>, senza alterare la struttura patrimoniale o il controllo societario.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Le modifiche ed innovazioni alla Legge sulle Cartolarizzazioni</strong></p><p class="text-justify">L’intervento normativo si concentra su tre disposizioni centrali della Legge sulle Cartolarizzazioni — gli articoli 7, 7.1 e 7.2 — ridefinendone significativamente l’ambito applicativo e che quindi consentiranno a soggetti (anche diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati a svolgere attività di finanziamento a soggetti commerciali) di finanziare lo smobilizzo di magazzino, sottoscrivendo note emesse dalla società di cartolarizzazione ai fini, a seconda del caso, di:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) finanziare un patrimonio segregato (in forma di patrimonio destinato o di società veicolo di supporto) cui è stato destinato il magazzino; ovvero&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) acquistare il magazzino stesso,</p><p class="text-justify">i cui proventi derivanti dalla vendita e gestione verranno utilizzati a titolo di remunerazione e rimborso delle note emesse.</p><p class="text-justify">In primo luogo, viene modificato l’articolo 7, <strong>comma 1, lettera a)</strong>, specificando che la cartolarizzazione può riguardare «<i><strong>crediti, <u>anche futuri</u></strong></i>». Si tratta di un chiarimento di natura sistematica che recepisce quanto già implicitamente previsto dall’articolo 1 della Legge sulle Cartolarizzazioni. Ciò premesso, tale modifica deve leggersi anche in combinato disposto con la natura “<i>rolling</i>” del magazzino, il cui smobilizzo mediante lo strumento della cartolarizzazione è oggetto delle ulteriori modifiche sotto sintetizzate.</p><p class="text-justify">Contestualmente, la <strong>lettera b-bis)</strong> del medesimo comma è integrata per estendere le cartolarizzazioni anche ai <strong>«</strong><i><strong><u>beni mobili non registrati</u></strong></i><strong>»</strong>, con conseguente modifica della rubrica dell’articolo 7.2, ora intitolata «<i><strong>Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati</strong></i>». Questa modifica consente di replicare, per le scorte di magazzino e gli altri beni mobili non soggetti a registrazione, la struttura già prevista per gli immobili e per i beni mobili registrati, aprendo alla possibilità di <strong>cartolarizzazioni del magazzino industriale</strong> (<i>destocking</i>).</p><p class="text-justify">La modifica più sostanziale sembra tuttavia essere quella introdotta al <strong>comma 2-octies dell’articolo 7</strong>, che ridefinisce il concetto di <strong>patrimonio destinato</strong>.</p><p class="text-justify"><strong>2. La nuova concezione di “</strong><i><strong>patrimonio destinato</strong></i><strong>” nel contesto delle cartolarizzazioni</strong></p><p class="text-justify">Nella formulazione originaria, il patrimonio destinato poteva includere soltanto i crediti e, in via accessoria, beni o diritti posti a garanzia di tali crediti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con la nuova versione, il legislatore stabilisce che il soggetto finanziato può destinare non solo i crediti, ma anche i diritti e i beni riferibili a tali crediti, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione, nonché i beni sostitutivi.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo, il patrimonio destinato assume una configurazione dinamica, idonea di rappresentare l’intero ciclo produttivo dell’impresa: dalle materie prime ai prodotti finiti, fino ai beni sostitutivi. Questa evoluzione permette di includere nel patrimonio segregato tutti gli elementi economici che concorrono alla generazione dei crediti, rendendo di fatto cartolarizzabile anche il magazzino in lavorazione o in trasformazione.</p><p class="text-justify"><strong>3. SPV d’appoggio e nuove opportunità operative</strong></p><p class="text-justify">La norma introduce una rilevante innovazione procedurale: la possibilità di costituire il patrimonio destinato anche mediante cessione a una società veicolo d’appoggio (“<strong>SPV</strong>”), ai sensi dell’articolo 7.1, comma 4 (senza peraltro dover rispettare la condizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che limitava tale facoltà ai crediti deteriorati ceduti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia).&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo, anche le imprese non finanziarie — come le PMI — possono accedere a questo strumento per cartolarizzare crediti ordinari o attivi legati al magazzino.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’operazione può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dai commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies della Legge sulle Cartolarizzazioni, che prevedono, tra l’altro, l’esenzione da imposte sui trasferimenti e l’applicazione di regimi semplificati ai fini delle imposte dirette e indirette.&nbsp;</p><p class="text-justify">La SPV può così essere utilizzata per gestire, valorizzare e segregare i beni oggetto dell’operazione, analogamente a quanto già previsto per le cosiddette ReoCo nelle cartolarizzazioni immobiliari, ma ora anche in operazioni ordinarie, rafforzando la flessibilità e l’efficienza del modello.</p><p class="text-justify"><strong>4. Chiarimento sull’ambito applicativo degli articoli 7.1 e 7.2</strong></p><p class="text-justify">È opportuno evidenziare che la struttura di cui all’articolo 7.1 è particolarmente indicata nei casi in cui, oltre alle scorte di magazzino, siano presenti anche crediti (esistenti o futuri) da includere nell’operazione, consentendo così di combinare in un unico schema beni e crediti e di ottimizzare il profilo di segregazione e di deconsolidamento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Viceversa, l’articolo 7.2 ha ad oggetto esclusivamente beni mobili, come lo stock di magazzino, e rappresenta la soluzione più lineare per le imprese che intendano cartolarizzare solo le scorte. La scelta tra le due strutture dipenderà quindi dalla composizione degli attivi e dagli obiettivi di efficienza fiscale e regolamentare perseguiti.</p><p class="text-justify"><strong>5. Considerazioni finali</strong></p><p class="text-justify">Nel complesso, l’intervento – una volta concluso l’iter di approvazione - amplierà in modo significativo il potenziale applicativo della Legge sulle Cartolarizzazioni e introdurrà un meccanismo specifico per lo smobilizzo del magazzino.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo strumento in questione risulta sicuramente più efficiente delle strutture viste sino ad oggi sul mercato che prevedevano o il magazzino come mero “collateral” di un finanziamento ovvero la necessità di cedere il magazzino stesso ad un terzo soggetto, ma con degli accordi volti a consentire comunque la gestione da parte del cedente. Peraltro, la nuova struttura supera in maniera sostanziale alcune difficoltà operative legate allo spossessamento del pegno o altro tipo di garanzia reale sul magazzino, che spesso creavano limitazioni o eccessivi oneri gestionali sia per il soggetto finanziatore che per il proprietario del magazzino e che comunque anche l’introduzione del pegno mobiliare non possessorio non era riuscito a risolvere a pieno.</p><p class="text-justify">Le imprese potranno così ottenere risorse finanziarie attraverso la <strong>cartolarizzazione dello stock di magazzino</strong>, includendo non solo i crediti già sorti ma anche quelli futuri connessi alla produzione e alla vendita dei beni. D’altro canto, i finanziatori potranno beneficiare delle tutele previste dalla normativa sulle cartolarizzazioni in tema, <i>inter alia</i>, di segregazione del patrimonio finanziato a favore del soggetto finanziatore / sottoscrittore delle note, senza necessità di costituire garanzie ad hoc sul magazzino.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>, <strong>Matteo Gallanti</strong> e<strong> Luigi Dugato</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:54:14 +0100</pubDate>
                        <title>Le tasse sui dividendi e la riforma dei mercati finanziari tradita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-tasse-sui-dividendi-e-la-riforma-dei-mercati-finanziari-tradita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Due proposte per correggere una stortura</i></p><p class="text-justify">L’articolo 18 del disegno di legge di bilancio interviene sull’articolo 89 del TUIR, limitando l’esclusione dalla base imponibile dei dividendi percepiti dalle società di capitali ai soli soggetti che detengono una partecipazione almeno pari al 10%.</p><p class="text-justify">Questa esclusione non costituisce un privilegio fiscale, ma attua un principio cardine dei sistemi tributari: evitare la doppia imposizione economica degli utili già tassati in capo alla società che li distribuisce. La misura, se confermata (ci sono allo studio correttivi in sede parlamentare), avrebbe un impatto rilevante sulle strutture d’investimento utilizzate per partecipare al capitale di rischio e si pone in netto contrasto con l’impianto della recente riforma del Testo Unico della Finanza, che punta invece a favorire l’afflusso di capitale privato verso le imprese.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.repubblica.it/economia/2025/11/13/news/le_tasse_sui_dividendi_e_la_riforma_dei_mercati_finanziari_tradita-424979177/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:27:08 +0100</pubDate>
                        <title>I più recenti chiarimenti delle autorità sul Regolamento MiCAR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-piu-recenti-chiarimenti-delle-autorita-sul-regolamento-micar</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) ha introdotto la disciplina europea delle crypto-asset, stabilendo regole per l’emissione e l’offerta al pubblico di tali strumenti, nonché per la prestazione di servizi da parte dei fornitori (“Casp”).<br>La normativa è stata recentemente integrata da regolamenti delegati e linee guida che precisano, tra l’altro, le procedure di approvazione dei white paper, i criteri di autorizzazione dei Casp e la gestione dei conflitti di interesse.</p><p>Le autorità di vigilanza – Esma, EBA, Banca d’Italia e Consob – hanno inoltre fornito chiarimenti e raccomandazioni su temi cruciali, come la distinzione tra servizi regolamentati e non, il rapporto tra MiCAR e PSD2, e i rischi derivanti dalle cosiddette “emissioni multiple” di stablecoin.<br>Nel complesso, emerge un quadro normativo in evoluzione, nel quale il ruolo delle autorità è centrale per assicurare coerenza e protezione degli investitori.</p><p><i>Approfondimento a cura di <strong>Fabio Coco</strong> – pubblicato nel primo numero di novembre di </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Asset_Crypto.pdf" target="_blank"><i>Asset Crypto</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 10:00:41 +0200</pubDate>
                        <title>Borsa/Short Selling: giocare al ribasso può funzionare ma è un gioco di squali?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-short-selling-giocare-al-ribasso-puo-funzionare-ma-e-un-gioco-di-squali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In Borsa le azioni salgono e scendono in continuazione. <strong>La strategia di gran lunga prevalente tra gli investitori è, tuttavia, rialzista: si compra un titolo o un fondo ipotizzando di guadagnare sull'aumento delle quotazioni</strong>. Lo short selling, o vendita allo scoperto, funziona al contrario: permette di ottenere un profitto se il prezzo di un'azione cala. Anche i piccoli investitori possono assumere posizioni "corte", cioè ribassiste. Ma è quando entrano in gioco hedge fund e fondi attivisti che il mercato si muove.[…]</p><p>[…] “Il confine è determinato da due aspetti chiave, secondo l'art.12 del Regolamento europeo sugli abusi di mercato: un presupposto fondamentale della manipolazione è il carattere falso o fuorviante delle informazioni diffuse. L'altro aspetto centrale riguarda la trasparenza sui conflitti d'interesse. Il fondo o la società di ricerca che pubblicano un report devono dichiarare se hanno assunto una posizione ribassista. Spesso si tratta di operazioni che partono da un'investigazione profonda” argomenta<strong> Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong>. “Le autorità di vigilanza nella maggior parte dei casi non intervengono, riconoscendo che i giudizi negativi ma fondati possono svolgere un ruolo correttivo”.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 17 ottobre 2025 di Sette - Corriere della Sera</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:12:36 +0200</pubDate>
                        <title>Processo al nuovo Tuf</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/processo-al-nuovo-tuf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il governo ha riscritto il Testo Unico della Finanza firmato da Draghi che regola ipo, opa e delisting per incentivare le quotazioni e semplificare le norme. Ma si instaura un potere dei forti a danno dei piccoli soci e del mercato. Ecco cosa cambia</i></p><p>Dopo quasi trent’anni e molti cambiamenti epocali nel mondo finanziario, è stato riscritto un documento fondamentale per i mercati azionari. E’ il Testo Unico della Finanza, la guida per chi vuole operare a Piazza Affari. Il gruppo di lavoro chiamato dal Mef a rivedere le norme ha impiegato diverso tempo, oltre un anno, per trovare un accordo su una serie complessa di norme che andranno a incidere sulla vita quotidiana delle società quotate. […]</p><p>[…] Lukas Plattner, Partner dello Studio ADVANT Nctm, esperto di capital markets ed M&amp;A, ricorda in tal senso che “la norma prende spunto dalle regole vigenti nel Regno Unito, ma con un importante alleggerimento, visto che a Londra le società possono uscire dal mercato passando dal via libera del giudice che omologa la decisione dell'assemblea. Qui questo passaggio non è previsto ed è un bene in ottica di semplificazione”. […]</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 11 ottobre 2025 di Milano Finanza</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:51:13 +0200</pubDate>
                        <title>Regole Ue. Il difficile cammino delle imprese verso la resilienza digitale formato Dora</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regole-ue-il-difficile-cammino-delle-imprese-verso-la-resilienza-digitale-formato-dora</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>I ritardi nell'adozione delle norme attuative e le sfide per i Cda e i consulenti</i></p><p>Per il settore finanziario europeo la gestione del rischio tecnologico e la sfida della conformità al Digital Operational Resilience Act (Dora) non è più una semplice scadenza regolamentare, ma una priorità strategica destinata a ridefinire la gestione dei servizi Ict e dei rapporti con i fornitori. Non si tratta di un adeguamento una tantum, ma di un nuovo standard che accompagnerà la vita quotidiana delle istituzioni finanziarie, imponendo un costante processo di revisione delle politiche interne, dei sistemi di gestione del rischio e delle procedure di risposta agli incidenti.</p><p>Come spiega <strong>Fabio Coco</strong>, partner di ADVANT Nctm, «L'attuazione di Dora è stato un percorso lungo, in cui le financial entities, i consulenti It e i legali hanno dovuto operare in un contesto normativo in continua evoluzione, adattando costantemente le proprie strategie man mano che venivano pubblicati nuovi regolamenti, nonché chiarimenti e Q&amp;A delle ESAs (Autorità di Vigilanza europee). Di conseguenza, questo quadro dinamico e incerto ha inevitabilmente allungato i tempi per la redazione di nuove policy e per la conclusione delle negoziazioni contrattuali con i fornitori Ict».</p><p>Uno dei nodi più complessi nell'attuazione del Dora riguarda i contratti con i fornitori Ict. «Questi ultimi - ricorda Coco -, salvo i casi di fornitori critici, non sono direttamente soggetti al regolamento e spesso pongono resistenze all'introduzione di clausole che comportano oneri e responsabilità aggiuntive. Le trattative diventano particolarmente delicate su punti come i diritti illimitati di audit da parte delle entità finanziarie, i piani di uscita che obbligano a garantire continuità di servizio durante la migrazione a un altro provider, o la revisione dei rapporti con i subappaltatori».&nbsp;</p><p>Secondo Coco inoltre le difficoltà aumentano quando si tratta di servizi Ict a supporto di funzioni essenziali o importanti, dove aumentano i rischi per le financial entities e, di conseguenza, i requisiti sono molto più stringenti. «A complicare ulteriormente il quadro vi sono alcune clausole richieste da Dora che devono essere costruite su misura in base al tipo di servizio - aggiunge Coco -, rendendo molto difficile l'uso sistematico di modelli contrattuali standard. In più, i nuovi contratti devono essere coerenti non solo con Dora ma anche con l'insieme di regole già esistenti anche di matrice nazionale (ad es. le disposizioni di Banca d'Italia e Ivass)». La questione è che i contratti dovranno essere da subito conformi, le autorità di vigilanza passeranno a una fase di enforcement più rigorosa, e i costi di compliance diventeranno una spesa continua. «Già oggi alcuni fornitori - conclude Coco - chiedono compensi aggiuntivi per coprire le nuove responsabilità contrattuali, e la tendenza potrebbe consolidarsi».&nbsp;</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 20 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:21:55 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni Consob. Authority coraggiosa nell&#039;applicare la disciplina degli impegni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-consob-authority-coraggiosa-nellapplicare-la-disciplina-degli-impegni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per le violazioni sul market abuse apertura alle vie riparative</i></p><p>Un approccio coraggioso della Consob nell'applicare la nuova disciplina degli impegni. Se infatti c'era qualche dubbio sull'applicazione di quest'ultima a violazioni legate al market abuse, questo dubbio sembra ormai superato.&nbsp;</p><p>Il meccanismo degli impegni infatti permette di sostituire al gravoso meccanismo sanzionatorio previsto per le violazioni di cui si occupa Consob, una soluzione alternativa, basata sull'impegno del soggetto interessato a mettere in atto una serie di azioni che evitano appunto che sia irrogata la sanzione. Una possibilità introdotta dalla legge Capitali (n. 21/2024), attuata successivamente dalla Consob con la delibera n. 23597 del 4 giugno 2025.</p><p>«L'obiettivo principale di questa innovazione normativa - spiega l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm - è stato quello di creare un ambiente maggiormente competitivo per i mercati finanziari italiani e di promuovere un'autorità di vigilanza "market friendly". Questo desiderio nasce dalla constatazione che l'Italia è, purtroppo, uno dei paesi dell'Unione Europea con il più alto numero di sanzioni amministrative irrogate, spesso per condotte considerate "bagatellari" o di lieve gravità che non causano turbamenti significativi al mercato».&nbsp;</p><p>Plattner segnala come spesso si tratti di fattispecie formali o bagatellari, come la mancata apertura del registro dei ritardi o degli insider, operazioni durante il "blackout period", o la mancata comunicazione di operazioni da parte di soggetti apicali, anche per importi irrisori (sotto i 50.000 euro per l'insider dealing).&nbsp;</p><p>«Queste violazioni, sebbene non gravi in termini di impatto sul mercato - continua Plattner - comportavano sanzioni significative di decine di migliaia di euro e, soprattutto, la pubblicazione sul bollettino Consob e Esma per cinque anni, con gravi conseguenze reputazionali e personali, inclusa la possibile perdita dei requisiti di onorabilità per sedere nei consigli delle società quotate».</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 13 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:44:27 +0200</pubDate>
                        <title>Il recepimento in Italia della Secondary Market Directive: analisi del D.lgs. 116/2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recepimento-in-italia-della-secondary-market-directive-analisi-del-dlgs-116-2024</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. L’attuazione della Secondary Market Directive in Italia</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. n. 116/2024 (il “<strong>Decreto</strong>”) ha recepito in Italia la Direttiva UE/2021/2167 (la “<strong>Direttiva</strong>”) in materia di gestori e acquirenti di crediti, il cui obiettivo era uniformare le norme che disciplinano i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati nonché favorire la crescita di un mercato secondario dei crediti deteriorati all’interno dell’Unione Europea. I principali contenuti e le prime considerazioni sullo schema di recepimento della Direttiva in Italia sono stati oggetto di approfondimento nella nostra precedente newsletter del 19 febbraio 2024.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, il Decreto è intervenuto modificando il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>, “<strong>TUB</strong>”) con l’introduzione del nuovo Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10) denominato «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza», apportando alcune novità legislative rispetto a quanto previsto dalla Direttiva.</p><p class="text-justify">A livello di legislazione secondaria, l’articolo 3, comma 1, del Decreto ha attribuito alla Banca d’Italia il compito di emanare le ulteriori disposizioni di recepimento della Direttiva e attuative del nuovo Capo II, Titolo V, del TUB. In ottemperanza a tale mandato, il 13 febbraio 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web le nuove disposizioni di vigilanza (le “<strong>Disposizioni Attuative</strong>”) che includono specifiche previsioni per la gestione dei crediti in sofferenza, disciplinando in particolare la figura del gestore di crediti in sofferenza, quale nuovo soggetto vigilato dalla Banca d’Italia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il presente approfondimento concerne le principali novità introdotte dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative, con particolare riferimento alla nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.</p><p class="text-justify"><strong>2. Ambito di applicazione</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto circoscrive l’ambito di applicazione della nuova normativa ai “crediti in sofferenza”, definiti dalle Disposizioni Attuative come “<i>il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca</i>. <i>Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Diversamente da quanto previsto nella Direttiva, devono pertanto ritenersi esclusi non solo tutti i crediti che rientrano nelle categorie <i>performing</i>, ma anche gli UTP (<i>Unlikely to Pay</i>), e <i>past due,</i> oltre che i crediti c.d. commerciali (<i>e.g. utilities</i>, crediti derivanti dall’attività di impresa etc.).</p><p class="text-justify">Inoltre, il legislatore nazionale ha deciso, conformemente a quanto consentito dalla Direttiva, di estendere l’ambito di applicazione del Decreto anche ai crediti finanziari in sofferenza originati da soggetti non bancari iscritti all’albo ex articolo 106 del TUB, da fondi di investimento o da società veicolo di cartolarizzazione (SPV).</p><p class="text-justify">La nuova normativa non trova, invece, applicazione&nbsp;con riferimento all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza effettuata da: (i) gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio in relazione ai fondi da essi gestiti; (ii) banche (anche con riferimento ai crediti da esse concessi o acquistati); (iii) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (anche con riferimento ai crediti dagli stessi sia concessi sia acquistati), se svolta in Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>.</p><p class="text-justify">Infine, la Banca d’Italia ha chiarito che le operazioni di cartolarizzazione caratterizzate da segmentazione del rischio (ad esempio, operazioni con <i>tranche</i> subordinate/<i>senior</i>) sono escluse dall’ambito applicativo delle nuove regole sulla gestione dei crediti deteriorati: la decisione di mantenere l’attività di <i>servicing</i> riservata a soggetti vigilati e qualificati (i.e. banche e intermediari ex art. 106 del TUB) ha lo scopo di tutelare la solidità e la trasparenza delle operazioni, a beneficio sia degli investitori sia dell’intero sistema finanziario.</p><p class="text-justify"><strong>3. Gli acquirenti di crediti in sofferenza</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto e le Disposizioni Attuative, in recepimento della Direttiva, chiariscono che gli acquirenti di crediti in sofferenza possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche, purché diverse dalle banche<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>, che acquistino i crediti in sofferenza nell’ambito di un’attività commerciale o professionale, e non a titolo personale o occasionale.</p><p class="text-justify">La normativa non richiede che gli acquirenti rispettino requisiti patrimoniali minimi o siano in possesso di autorizzazioni preventive, ma tali soggetti devono comunque operare nel rispetto delle regole generali di trasparenza, correttezza e diligenza.</p><p class="text-justify"><strong>4. L’informativa agli acquirenti di crediti in sofferenza&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">A far data dal 19 ottobre 2023 trova applicazione il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione Europea del 26 settembre 2023 (il “<strong>Regolamento</strong>”), che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.</p><p class="text-justify">L’art. 3 del Il Regolamento prevede le categorie di informazioni che devono essere fornite (controparte; contratto di credito, garanzie e cronologia della riscossione dei rimborsi), il cui dettaglio è poi contenuto negli allegati, i quali prevedono criteri, tabelle, definizioni, dati e istruzioni da seguire per fornire le informazioni. Sotto il profilo della riservatezza, il Regolamento prevede che siano gli enti creditizi a (i) individuare le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell’Unione applicabile e (ii) garantire un’adeguata protezione di tali informazioni, anche concludendo appositi accordi di riservatezza con i cessionari prima di condividere i dati personali prima della conclusione del contratto.</p><p class="text-justify">Il Regolamento non si applica a:</p><p class="text-justify">(i) compravendite di crediti che fanno parte di vendite di succursali, aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) compravendite di crediti deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il Regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;</p><p class="text-justify">(iii) compravendite di crediti deteriorati in forza di credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) compravendite di crediti deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria o di un’operazione di finanziamento tramite titoli.</p><p class="text-justify"><strong>5. I gestori di crediti in sofferenza e l’autorizzazione a svolgere l’attività di gestione</strong></p><p class="text-justify">Una delle principali novità del Decreto è rappresentata dall’introduzione della figura del gestore di crediti in sofferenza, che si aggiunge a banche e intermediari ex art. 106 del TUB quale soggetto legittimato a gestire i crediti in sofferenza per conto degli acquirenti di crediti in sofferenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli acquirenti di crediti in sofferenza non possono, infatti, gestire direttamente i crediti oggetto di acquisizione, ma devono affidarsi a un soggetto vigilato da individuarsi tra banche, intermediari ex art. 106 del TUB o appunto gestori iscritti nell’albo speciale istituito ai sensi dell’art. 114.5 del TUB e autorizzati dalla Banca d’Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>.</p><p class="text-justify">A differenza di quanto disposto dalla Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a> che prevede l’obbligo di nominare un soggetto che svolga attività di gestione di crediti solamente con riferimento all’acquisto di crediti in sofferenza vantati nei confronti dei consumatori, il Decreto ha previsto che l’acquirente di crediti in sofferenza sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti in sofferenza (ovvero una banca o un intermediario finanziario ex art. 106 del TUB), indipendentemente, dunque, dalla tipologia di soggetti verso i quali tali crediti in sofferenza sono vantati.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Disposizioni Attuative<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title>[6]</a> prevedono che la gestione dei crediti in sofferenza comprenda la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore ceduto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, la gestione dei reclami dei debitori ceduti e l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.</p><p class="text-justify">Inoltre, ai sensi della Parte Prima, Capitolo 4, Sezione II, delle Disposizioni Attuative, l’attività del gestore autorizzato può includere l’acquisto a titolo definitivo e la gestione per conto proprio di crediti in sofferenza, purché la stessa avvenga “<i>in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La ragione di tale limitazione risiede nella volontà del legislatore di assicurare che l’oggetto sociale del gestore di crediti in sofferenza (<i>i.e.</i> la gestione per conti di terzi acquirenti) sia coerente con l’attività in concreto svolta (anche in considerazione dell’assenza di requisiti prudenziali di tipo quantitativo in capo ai gestori, che si basa sul presupposto che il recupero di crediti venga svolto per conto di terzi)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title>[8]</a>.</p><p class="text-justify">Ai fini dell’iscrizione all’albo dei gestori, è richiesta un’adeguata struttura organizzativa, l’adozione di procedure operative efficaci e un sistema di controlli interni idoneo a garantire la corretta gestione dei crediti in sofferenza. Il gestore deve inoltre essere in grado di svolgere direttamente una parte significativa delle attività di gestione, evitando di delegarla integralmente a terzi senza assicurare una supervisione interna.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Banca d’Italia verifica la solidità patrimoniale e gestionale del richiedente, valutando la capacità dello stesso di operare in modo sostenibile nel lungo periodo, nonché il piano d’impresa presentato dal gestore, che deve illustrare le strategie operative e le modalità di gestione dei crediti.</p><p class="text-justify">La domanda per ottenere l’iscrizione all’albo dei gestori da parte di nuovi soggetti deve essere presentata alla Banca d’Italia, la quale ha 90 giorni dalla ricezione della documentazione per pronunciarsi.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. La tutela dei debitori ceduti</strong></p><p class="text-justify">Tra gli obiettivi della Direttiva, vi è senz’altro garantire un’adeguata e rafforzata tutela dei debitori ceduti. Questo principio, fatto proprio dal legislatore nazionale, si sostanzia in specifici obblighi informativi individuali. In particolare, il gestore di crediti in sofferenza, oppure la banca o l’intermediario finanziario ex art. 106 del TUB incaricati dall’acquirente per la gestione di tali crediti, devono comunicare in modo diretto e personale al debitore l’avvenuta cessione del credito.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’obbligo di informare il debitore sorge subito dopo la cessione del credito e, comunque, sempre prima che vengano avviate eventuali azioni di recupero nei suoi confronti.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’informativa da fornire al debitore ceduto deve rispettare precisi requisiti di contenuto, così da garantire piena trasparenza e tutela del debitore.</p><p class="text-justify"><strong>7. Il ruolo dei soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS</strong></p><p class="text-justify">La nuova disciplina introdotta dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative ridefinisce anche il ruolo dei soggetti autorizzati ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (“<strong>TULPS</strong>”).</p><p class="text-justify">Queste società, tradizionalmente attive nel recupero stragiudiziale dei crediti, possono ora scegliere se richiedere l’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza ai sensi dell’art. 114.6 del TUB oppure limitarsi a svolgere attività di recupero per conto terzi o come fornitori di servizi specialistici sotto la responsabilità di un gestore di crediti in sofferenza nell’ambito di accordi di <i>outsourcing</i>, fermo restando che il gestore deve comunque garantire il rispetto delle regole di <i>governance</i> e vigilanza previste dalle Disposizioni Attuative.</p><p class="text-justify">Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, nel caso in cui la&nbsp;classificazione&nbsp;in stato di sofferenza avvenga&nbsp;successivamente&nbsp;all’affidamento dell’attività di recupero stragiudiziale ad un soggetto provvisto della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS, quest’ultimo&nbsp;potrà continuare a gestire tali crediti&nbsp;senza chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB. Viceversa, ove detto credito venga successivamente ceduto a un acquirente di crediti in sofferenza,&nbsp;l’attività di recupero rientra nel campo di applicazione del Capo II del Titolo V del TUB. L’acquirente sarà quindi tenuto a nominare per la gestione una banca, un intermediario 106 ovvero un gestore di crediti in sofferenza autorizzato.</p><p class="text-justify">Inoltre, nel contesto di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto esclusivamente crediti in sofferenza realizzate ai sensi della Legge 130/1999 e prive di segmentazione del rischio,&nbsp;il&nbsp;<i>master servicer</i>&nbsp;(banca, intermediario finanziario o gestore di crediti in sofferenza) potrà, nel rispetto della disciplina settoriale applicabile e sulla base di un&nbsp;contratto di esternalizzazione,<strong>&nbsp;</strong>avvalersi per il&nbsp;recupero stragiudiziale dei crediti in sofferenza&nbsp;cartolarizzati di soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify"><strong>Riferimenti normativi</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 del 26 settembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Documento di consultazione contenente le disposizioni della Banca d’Italia per l’attuazione della Direttiva.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Disposizioni della Banca d’Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata avviata il 24 luglio 2024 dalla Banca d’Italia, pubblicata sul sito della Banca d’Italia.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Workshop per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come “gestori di crediti in sofferenza”, 6 marzo 2025, slides pubblicate sul sito della Banca d’Italia.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Matteo Gallanti </strong>e <strong>Stefano Padovani</strong>.&nbsp;</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Le Disposizioni Attuative, in linea con le previsioni del TUB, individuano il perimetro delle “sofferenze” la cui definizione coincide con quella contenuta nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Art. 114.2, comma 1, del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Art. 114.1 del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Art. 114.3, comma 2 del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Art. 17, par. 1, lett. a) della Direttiva.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> Si veda la definizione di “Gestione dei crediti in sofferenza” prevista dalla Disposizioni Attuative.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Tale rinegoziazione non deve costituire attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB; a tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a>&nbsp;Come emerso in sede di consultazione da parte della Banca d’Italia, il criterio di subordinazione si considera rispettato se il&nbsp;valore lordo (<i>gross book value</i>) dei crediti gestiti per conto di terzi&nbsp;supera il&nbsp;50% del <i>gross book value</i> totale&nbsp;dei crediti in sofferenza gestiti, inclusi quelli acquistati in proprio. Ai fini di tale calcolo, sono da includersi sia i crediti in sofferenza acquistati&nbsp;prima&nbsp;dell’entrata in vigore della normativa sia quelli acquisitati in una fase successiva, purché ancora nel portafoglio del gestore; sono invece esclusi dal calcolo i crediti non in sofferenza gestiti in via stragiudiziale. I gestori di crediti in sofferenza devono verificare trimestralmente il rispetto del criterio di subordinazione, segnalando eventuali scostamenti alla Banca d’Italia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 14:07:51 +0200</pubDate>
                        <title>MF Growth Italia Day 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mf-growth-italia-day-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner</strong> parteciperà come relatore al MF Growth Italia Day 2025, l’evento annuale promosso da <strong>Milano Finanza</strong> e <strong>Class CNBC</strong> per fare il punto sul presente e il futuro del mercato Euronext Growth Milano.<br><br>Tra i temi affrontati:<br>• Le sfide delle PMI tra dazi e geopolitica<br>• Investimenti pubblico-privati per la crescita<br>• Il ruolo di fondi pensione e assicurazioni<br>• IPO, delisting e prospettive per l’EGM<br>• Finanza alternativa, DeFi e strumenti innovativi<br><br><a href="https://www.classagora.it/eventi/mf-growth-italia-day-2025" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Iscriviti qui per partecipare</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 11:17:54 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm continua a crescere: tre nuovi partner per rafforzare la squadra</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-continua-a-crescere-tre-nuovi-partner-per-rafforzare-la-squadra</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia la promozione di tre nuovi partner: Giuseppe Buono (Bancario e Finanziario), Andrea Iovieno (Capital Markets) e Filippo Ughi (Corporate/M&amp;A).</p><p class="text-justify">Le nomine si inseriscono nella strategia di crescita interna dello Studio, impegnato nella valorizzazione dei propri talenti e nella costruzione di solidi percorsi professionali, e costituiscono una ulteriore tappa nel rafforzamento della competitività e professionalità di ADVANT Nctm.</p><p class="text-justify"><strong>Giuseppe Buono </strong>vanta un’esperienza consolidata in diritto bancario e finanziario e capital markets, con particolare focus su operazioni di leveraged finance, real estate finance, project e corporate finance, oltre che nei debt capital markets. Supporta regolarmente banche, fondi e società su operazioni di finanziamento – sia domestiche che cross border – seguendone la strutturazione e la documentazione. Ha inoltre curato numerose operazioni di basket bond sul mercato italiano.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Andrea Iovieno </strong>è esperto in diritto societario e dei mercati finanziari, con un focus su equity e debt capital markets. Affianca emittenti, banche e intermediari in operazioni di quotazione, aumenti di capitale, operazioni straordinarie, emissioni di strumenti di debito, nonché fornisce assistenza in ambito public M&amp;A e in tema di corporate governance e compliance regolamentare.</p><p class="text-justify"><strong>Filippo Ughi </strong>ha un’esperienza consolidata in corporate finance, M&amp;A, private equity e diritto societario. Assiste società industriali e fondi di investimento italiani e internazionali in operazioni di M&amp;A, private equity e corporate finance, offrendo anche consulenza continuativa in materia societaria, dagli statuti alla governance, fino all’operatività degli organi sociali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:56:34 +0200</pubDate>
                        <title>La Garanzia Growth: un nuovo supporto per le imprese italiane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-garanzia-growth-un-nuovo-supporto-per-le-imprese-italiane</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La cd. “Garanzia Growth”(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>) (la “<strong>Garanzia Growth</strong>”), operativa dal 1° aprile 2025, va a sostituire altri strumenti di garanzia di SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) ed, in particolare, le “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” ed in misura parziale la “Garanzia Archimede”, che - sebbene avessero destato interesse nel mercato - non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale, anche a causa di talune complessità nella relativa messa a terra. Si vedrà che la Garanzia Growth se, da un lato, sicuramente supera alcune di queste criticità (ad esempio, l’inapplicabilità della Garanzia Futuro ai <i>pool</i> bancari), dall’altro lato, mantiene, a nostro avviso, alcuni elementi migliorabili (vedasi, ad esempio, il fatto che la Garanzia Growth non possa essere utilizzata per titoli di debito e/o a beneficio di fondi di <i>private debt</i>).</p><p class="text-justify">A quanto sopra si deve aggiungere che la Garanzia Growth viene rilasciata sul mercato in piena continuità operativa rispetto alle sopra menzionate “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” grazie alla predisposizione effettuata da SACE di un nuovo modello 5.0 delle condizioni generali (le “<strong>Condizioni Generali</strong>”) della precedente “Garanzia Futuro”. Ciò consente alle 120 attuali banche <i>partner</i> di SACE di poter già ora strutturare finanziamenti assistiti dalla stessa Garanzia Growth.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si precisa che il presente elaborato concerne un’analisi delle previsioni della Garanzia Growth relativamente all’operatività della stessa in convenzione.&nbsp;</p><p class="text-center"><strong>* * *</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth nasce con l’intento, tra le altre cose, di semplificare il processo di accesso alla garanzia. Da come si evince dalla pagina web di SACE, i tempi di rilascio della garanzia dovrebbero essere davvero celeri (addirittura, in certi casi, entro 24 ore dalla richiesta di garanzia). Inoltre, viene garantito alle imprese ed ai soggetti finanziatori un processo totalmente digitalizzato per l’emissione della garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il processo prevede, in ogni caso la presentazione di una richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore che allega un’autocertificazione con la quale vengono definite le finalità del finanziamento, il tutto secondo il modello <i>sub</i> Allegato 3 alle Condizioni Generali (la “<strong>Richiesta di Finanziamento</strong>”). Sono previsti quattro separati moduli (allegati alla Richiesta di Finanziamento e tra loro alternativi) a seconda della tipologia di operazione su cui viene richiesto l’intervento di SACE. Nello specifico, come meglio si dirà nel prosieguo, abbiamo (i) il modulo “Mercato Domestico PMI”, (ii) il modulo “Mercati Globali”, (iii) il modulo “Mercato Domestico MID&amp;LAC” e (iv) il modulo “Green PMI”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. I soggetti a favore dei quali la Garanzia Growth può essere emessa</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth può essere rilasciata in favore di:</p><p class="text-justify">(i) <strong><u>banche nazionali</u></strong>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) <strong><u>banche estere</u></strong>; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) <strong><u>operatori finanziari italiani od esteri</u></strong>,</p><p class="text-justify"><u>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">È di particolare interesse segnalare che le FAQ pubblicate da SACE, relative alla Garanzia Growth (le “<strong>FAQ</strong>”)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>) <strong><u>escludono dal novero dei soggetti finanziatori che possono richiedere la Garanzia Growth in convenzione i fondi di </u></strong><i><strong><u>private debt</u></strong></i><strong><u>, le società di gestione del risparmio e i FIA</u></strong> (anche se già in precedenza convenzionati con Garanzia Futuro).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Le imprese destinatarie della Garanzia Growth</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali Garanzia Growth, per avere accesso alla garanzia, le imprese devono:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) essere costituite in forma di <u>società di capitali</u>, <u>anche in forma cooperativa</u>,&nbsp;<strong><u>sia PMI&nbsp;</u></strong><u>(</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><u>[3]</u></a><u>)</u><strong><u> che non PMI</u></strong> (a seconda della tipologia di operazione su cui si chiedere l’intervento di copertura di SACE, come meglio si dirà nel proseguio);</p><p class="text-justify">(ii) avere la <strong><u>sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia</u></strong>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) alla data della Richiesta di Finanziamento, <u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) <u>alla data della richiesta di Garanzia Growth</u> e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>non essere sottoposte a procedure concorsuali</u>;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u> (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) <u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi; e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e</span></p></li></ul><p class="text-justify">(v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Growth, un <i><u>rating&nbsp;</u></i><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Growth</u> (<i>Termini e Condizioni Particolari</i>).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. I finanziamenti garantiti dalla Garanzia Growth e le modalità di erogazione</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi della FAQ n. 18 <strong><u>sono ammessi i finanziamenti, inclusa la modalità "Confirming" per il pagamento di fatture a scadenza</u></strong>. <strong><u>Sono, invece, esclusi titoli di debito, </u></strong><i><strong><u>leasing</u></strong></i><strong><u> e </u></strong><i><strong><u>factoring</u></strong></i><strong><u> anticipo fatture</u></strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>I finanziamenti possono prevedere un’erogazione unica o erogazioni multiple/SAL, se effettuate entro il periodo di preammortamento</u>.&nbsp;<u>È&nbsp; esclusa la modalità </u><i><u>revolving</u></i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le FAQ precisano altresì che la Garanzia Growth non può essere impiegata nel contesto di operazioni di <i>project finance</i>, mentre è ammessa la possibilità di finanziare operazioni <i>corporate asset based</i>, purchè le garanzie reali che assistono il finanziamento siano conformi alle Condizioni Generali.</p><p class="text-justify">L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalle FAQ, </u><strong><u>potrà essere gestito in </u></strong><i><strong><u>pool&nbsp;</u></strong></i><u>purchè, tra l’altro, tutte le banche partecipanti al </u><i><u>pool</u></i><u> abbiano aderito alle Condizioni Generali)</u><i><u>,&nbsp;</u></i><u>in questa maniera superando una delle principali criticità della “Garanzia Futuro”</u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali (<i>Termini e Condizioni Particolari</i>) che sono oggetto di definizione tra SACE ed il singolo soggetto finanziatore aderente alle Condizioni Generali (le “<strong>Condizioni Particolari</strong>”).&nbsp;In particolare, è possibile supportare <strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u> </u><strong><u>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</u></strong><u> con durata compresa </u><strong><u>tra i 12 mesi ed i 20 anni</u></strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">I contratti di finanziamento garantiti dalla Garanzia Growth dovranno (i) rispettare i termini e condizioni indicati nelle Condizioni Particolari e (ii) essere conformi ai contenuti di cui all’Allegato 4 (<i>Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento</i>), che contiene le previsioni da inserire obbligatoriamente nel contratto di finanziamento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4 Le peculiarità dei “4 Moduli”</strong></p><p class="text-justify">Come anticipato, la peculiarità della Garanzia Growth risiede nel fatto che le Condizioni Generali prevedano ben quattro diverse autocertificazioni da allegare alternativamente alla Richiesta di Finanziamento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un elemento comune a tutti i moduli è la definizione delle spese sostenute o da sostenere.</p><p class="text-justify">Le “spese da sostenere” sono quelle ancora da sostenere in merito al progetto finanziato. Per “spese sostenute” si intendono:&nbsp;</p><p class="text-justify">(a) i costi e le spese sostenuti&nbsp;<u>per&nbsp;investimenti</u>:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>entro 18 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>&nbsp;(cd. “<strong>Reachback semplice</strong>”)&nbsp;o&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>oltre 18 mesi ma in ogni caso entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>&nbsp;(cd. “<strong>Reachback avanzato</strong>”),&nbsp;<u>a condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute</u>; e&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">(b) i costi e le spese sostenuti <u>per esigenze di capitale circolante entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>,&nbsp;<u>a condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per la voce “altre spese” (per esigenze di capitale circolante), prevista dai moduli “Mercato Domestico PMI”, “Mercati Globali” e “Mercato Domestico Mid&amp;LAC”, non c’è distinzione tra Reachback semplice ed avanzato e le stesse possono essere state sostenute&nbsp;<u>entro 60 mesi dalla Richiesta di Finanziamento</u>, a <u>condizione che&nbsp;l’impresa beneficiaria si&nbsp;impegni ad effettuare spese da sostenere ricadenti negli ambiti del modulo a cui la richiesta della voce “altre spese” si riferisce</u>. L’impegno è da realizzarsi <u>entro 3 anni dalla Richiesta di Finanziamento e per un importo almeno pari al 10% della quota di spese sostenute</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora l’operazione persegua obiettivi ambientali <i>green&nbsp;</i>(i.e. nel caso di utilizzo del modulo Green PMI e per le casistiche A.3 e/o A.4 previste all’interno del modulo Mercato Domestico MID&amp;LAC) sono finanziabili spese già sostenute in immobilizzazioni&nbsp;<u>entro i 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>, <u>purché sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento (ma non vi è un impegno analogo a quello previsto per il Reachback avanzato)</u>. Non&nbsp; è invece possibile richiedere il rimborso di spese sostenute per capitale circolante.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.1 Il modulo “Mercato Domestico PMI”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercato Domestico PMI” <u>è dedicato ad imprese </u><strong><u>PMI</u></strong>,per operazioni <strong><u>in Italia</u></strong>. Il finanziamento può avere ad oggetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie (sia per spese da sostenere che sostenute)</u></strong> in relazione a investimenti connessi a diversi settori (inclusi, a titolo esemplificativo, infrastrutture ambientali e risorse idriche, infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, </span><i><span>waste to energy</span></i><span>, innovazione tecnologica, industriale e digitale, imprenditoria femminile); o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>) o per (ii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi connesse a investimenti sempre in relazione determinati settori (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>) oppure, in alternativa, (iii) per altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.2 Il modulo “Mercati Globali”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercati Globali” è dedicato a <strong><u>tutte le tipologie di imprese</u></strong> (<u>PMI e grandi imprese</u>), <strong><u>per operazioni all’estero</u></strong>. Il finanziamento può avere ad oggetto:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie all’estero (sia per spese da sostenere che sostenute)</u></strong>. Con riferimento alla presente fattispecie l’operazione da finanziare <u>non</u> deve essere relativa a talune categorie di investimenti impattanti sotto il profilo ambientale; o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (ii) l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all’estero (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni di beni e/o servizii dell’impresa beneficiaria destinate all’estero (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iv) altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.3 Il modulo “Mercato Domestico Mid&amp;LAC”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercato Domestico Mid&amp;LAC” fruisce del plafond previsto per la Garanzia Archimede (per operazioni fino a Euro 50 milioni) ed è dedicato alle imprese <strong><u>non PMI</u></strong>, <strong>per operazioni in Italia</strong>.&nbsp;Il finanziamento può avere ad oggetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie in Italia</u></strong> in relazione a investimenti connessi a (i) infrastrutture; (ii) servizi pubblici locali; (iii) transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile; (iv) adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica; (v) industria; (vi) innovazione tecnologica, industriale e digitale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>(i) connesse ad investimenti di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (ii) per il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e /o servizi connesse a investimenti nei settori di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iii) per altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Qualora l’operazione rientri nell’ambito di immobilizzazioni materiali/immateriali e/o finanziarie connesse ai settori della transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile e/o dell’adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica, sorge un obbligo in capo all’impresa beneficiaria di indicare quale “Obiettivo Ambientale“ è perseguito per mezzo dell’operazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.4 Il modulo “Green PMI”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Green PMI” è dedicato a tutte le imprese <strong><u>PMI</u></strong>, che intendono finanziare spese da sostenere e/o spese sostenute per progetti <i>green</i><strong>in Italia</strong>. In particolare, il finanziamento deve essere richiesto allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese da sostenere e/o già sostenuti per attività tese al perseguimento di uno o più degli “Obiettivi Ambientali”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. La percentuale garantita ed il regime commissionale della Garanzia Growth</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth è una <u>garanzia a prima richiesta</u> assunta da SACE e dallo Stato italiano <u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al </u><strong><u>70% del debito garantito</u></strong>,&nbsp;senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti.</p><p class="text-justify">Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE per la concessione della Garanzia Growth la “Remunerazione SACE Running”, orientata alle condizioni di mercato, su base periodica. Si noti che le Condizioni Generali della nuova Garanzia Growth escludono <i>in toto</i> la disciplina relativa al pagamento della cd. remunerazione <i>upfront</i> che, in passato, poteva cumularsi con la “Remunerazione SACE Running” o, in alternativa, essere prevista come unica forma di remunerazione dovuta dalll’impresa beneficiaria in favore di SACE. L’unica forma di remunerazione contemplata dunque dalle Condizioni Generali è la Remunerazione SACE Running.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del </u><i><u>rating </u></i><u>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. L’istruttoria di SACE</strong></p><p class="text-justify">Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la Richiesta di Finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A&nbsp;seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Growth. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<i>Garanzia SACE</i>) delle Condizioni Generali, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, dall’emissione della garanzia</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. La Garanzia Growth “Light”.&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane (in continuità con quanto già effettuato con riferimento alla “Garanzia Futuro”), la cd. <u>Garanzia Growth Light</u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale le Condizioni Generali Garanzia Growth. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) l’elenco dei criteri di <i>eligibility</i> delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Growth Light non tiene in considerazione il <i>rating</i> creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE non tengono conto del <i>rating</i> creditizio attribuito all’impresa beneficiaria, ma sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</i><br><br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">([1]) Si veda il comunicato stampa pubblicato al seguente link&nbsp;<a href="https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace--al-via-la-garanzia-growth-per-la-crescita-delle-imprese" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace--al-via-la-garanzia-growth-per-la-crescita-delle-imprese</a><i>.</i></p><p class="text-justify">([2]) Le&nbsp; FAQ sono disponibili al seguente link <a href="https://www.sace.it/docs/default-source/garanzia-growth/faq-garanzie-growth-02-04-2025.pdf?sfvrsn=3ce4f1b9_3" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/docs/default-source/garanzia-growth/faq-garanzie-growth-02-04-2025.pdf?sfvrsn=3ce4f1b9_3</a>. &nbsp;</p><p>([3]) come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:32:20 +0100</pubDate>
                        <title>Prospettive del Buy Now Pay Later B2C all&#039;alba della nuova Direttiva sul credito ai consumatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prospettive-del-buy-now-pay-later-b2c-allalba-della-nuova-direttiva-sul-credito-ai-consumatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Danilo Quattrocchi e Valeria Perini</p><p>Il <strong>Buy Now Pay Later (BNPL)</strong> si è inserito con vigore, per la semplicità di utilizzo e la naturale vocazione al mondo dell'e-commerce, nel processo di digitalizzazione che sta investendo il mondo dei servizi e prodotti finanziari.&nbsp;</p><p>Solo in Italia, il BNPL ha segnato nel 2022 un incremento del 47%, in ulteriore accelerazione rispetto al +35% del 2021, con ritmi molto superiori rispetto al credito al consumo tradizionale.&nbsp;</p><p>In termini generali, il BNPL sottende un finanziamento a breve termine, che consente agli utenti di corrispondere il prezzo di un bene o servizio in un numero variabile di rate senza, nella prevalenza dei casi, addebito di interessi.&nbsp;</p><p>Lo schema operativo più diffuso implica una dilazione di pagamento senza oneri, volta ad agevolare l'acquisto di beni/servizi da parte di clienti che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria o che, semplicemente, preferiscono non pagare per intero e subito il prezzo dovuto.</p><p>L'operazione coinvolge tre soggetti distinti:</p><p>a) l'acquirente;&nbsp;<br>b) il merchant;&nbsp;<br>c) un soggetto terzo che, sulla base di un accordo col merchant, permette all'acquirente di dilazionare il pagamento.&nbsp;</p><p>L'interposizione del c.d. BNPL Provider consente al merchant di ricevere immediatamente il corrispettivo e all'acquirente di frazionare in più rate il pagamento. Nell'ambito di un tale schema, i BNPL Provider generano ricavi principalmente attraverso le commissioni di servizio addebitate agli esercenti o, talvolta, tramite l'addebito di commissioni o penali di mora ai clienti che non effettuano i pagamenti dovuti nei tempi previsti.</p><p><i>Contributo integrale disponibile sul numero di Dicembre di </i><a href="https://www.aziendabanca.it/rivista-online/aziendabanca-298" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>AziendaBanca</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:28:30 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti derivati, fair value ed il principio della cd. “alea razionale”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-derivati-fair-value-ed-il-principio-della-cd-alea-razionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <strong>Giovanni de Capitani</strong> e <strong>Davide Brollo</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Con ordinanza n.7386 del 19 marzo 2024, La Corte di Cassazione, si è nuovamente pronunciata in materia di contratti derivati e, in particolare, sulle conseguenze derivanti dall’assenza di una precisa ed esplicita indicazione dei cd. costi impliciti all’interno del contratto di <i>swap</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Secondo il parere della Suprema Corte, il contratto di <i>interest rate swap</i> che non contenga un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e condivisi tra le parti, compresa l’indicazione e la quantificazione del <i>mark to market</i> iniziale e degli ulteriori costi impliciti applicati dall’intermediario, è nullo, incidendo le suddette carenze sulla validità del contratto derivato.</p><p class="text-justify">La vicenda definita dall’ordinanza della Suprema Corte verteva su una società che aveva convenuto in giudizio un istituto di credito per far dichiarare nullo il contratto di swap concluso tra le parti in data 22 settembre 2008 oltre che il contratto quadro contestualmente perfezionato, richiedendo, <u>in via subordinata</u>, che la Corte pronunciasse l’annullabilità del contratto di swap e, <u>in via ulteriormente gradata,&nbsp;</u>la risoluzione dello stesso per inadempimento dell’intermediario. La ricorrente ha altresì richiesto che la banca fosse condannata al risarcimento dei danni.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Le riflessioni della Corte d'Appello di Torino</strong></p><p class="text-justify">La Corte di Appello di Torino in data 29 ottobre 2019 ha pronunciato sentenza (n. 1742/2019) con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (che aveva rigettato in toto le pretese attoree), ha condannato la banca a corrispondere all’appellante a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 20.165,93 (oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo), pari all’ammontare del <i>fair value</i> negativo al momento della stipula del contratto di swap, valutato dal CTU sulla base della differenza tra il tasso d’interesse fisso effettivo del 5,1% applicato allo swap su un nozionale di Euro 750.000,00 e dovuto dalla società e il tasso d’interesse fisso pari al 4,74% che avrebbe reso equivalenti le prestazioni delle parti ai sensi del contratto di Swap e reso, per tale ragione, il contratto di swap “par”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il giudice dell’impugnazione ha però escluso che il contratto derivato dedotto in lite fosse nullo, annullabile o passibile di una pronuncia di risoluzione per inadempimento, sulla base del fatto che l’indicazione del <i>mark to market</i> non può essere considerata come elemento essenziale del contratto derivato e che, conseguentemente, la sua mancanza non ne determina la nullità per difetto di causa; ha tuttavia osservato che, a fronte dell’inadempimento della banca del dovere di una corretta e completa informazione, potesse essere riconosciuto un risarcimento del danno, come sopra indicato, in misura pari all’ammontare della commissione implicita percepita dall’istituto di credito (commissione apparentemente esclusa dal contratto ma di fatto applicata dalla banca).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. I principi dell'ordinanza n.7368 del 19 marzo 2024 e il richiamo alle sezioni unite del 2020</strong></p><p class="text-justify">Avverso la decisione della Corte d’Appello, sopra richiamata, la società ricorre in cassazione con un’impugnazione articolata in sei motivi. In particolare, occorre porre attenzione al secondo motivo di ricorso con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 23 del T.u.f. e degli articoli 1418, 1325 e 1346 del Codice Civile sulla base del fatto che la corte territoriale non abbia constatato la nullità del contratto alla luce dell’assenza dell’indicazione del <i>mark to market</i>, inteso come valore negativo per il cliente, che non può che essere considerato come elemento essenziale del contratto di swap. La ricorrente deduce altresì che: <i>“(…) la banca era tenuta ad indicare gli elementi causali del contratto, al fine di far comprendere all’investitore l’alea contrattuale. (…) il riconoscimento normativo della causa del contratto risiede nella razionalità dell’alea, cioè nella sua misurabilità e conoscibilità, non essendo meritevole di tutela un negozio in cui vi siano alee ignote ad uno dei contraenti e/o estranee all’oggetto dell’accordo</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, precisa che gli swap (che di natura hanno un contenuto non etero regolamentato) si contraddistinguono per il fatto che lo strumento finanziario cd. <i>non par</i> (come quello del caso di specie) presenta al momento della stipula un valore negativo per una delle due parti poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi del mercato. In tale caso, l’unico modo per poter riequilibrare le prestazioni corrispettive sarebbe quello di prevedere il pagamento di una commissione alla controparte che subisce e accetta le condizioni maggiormente penalizzanti (commissione che nel caso di specie non era stata prevista in favore dell’investitore rendendo, per l’appunto, il contratto derivato di natura<i> non par</i> dato il valore iniziale dello <i>swap&nbsp;</i>negativo a discapito della società).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale disallineamento, continua la Suprema Corte, trova ragione nel fatto che&nbsp;“<i>l’intermediario che negozia per conto proprio è in grado di conoscere con maggior precisione le caratteristiche del prodotto&nbsp;(e, quindi, essenzialmente, gli scenari probabilistici che sono associati ai flussi monetari che il contratto programma)</i>”.</p><p class="text-justify">Come ricorda la Suprema Corte: “<i>L’importanza dei costi impliciti nasce dal fatto che l’occultamento del reale valore dello strumento finanziario è stato alternativamente considerato, nelle diverse prospettive ricostruttive che hanno trovato espressione in dottrina e in giurisprudenza, ora come un risultato non coerente con la causa del contratto, ora, come una condizione che rende indeterminabile l’oggetto di questo, ora come un inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi nei confronti dell’investitore: sicché&nbsp;la presenza dei detti costi potrebbe alternativamente rilevare sul piano genetico, determinando la nullità del contratto, oppure sulla dinamica attuativa del rapporto obbligatorio, traducendosi nella mancata osservanza, da parte dell’intermediario, dell’obbligo, posto dall’art. 23, lett. a), TUF, di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente»: con conseguente applicazione dell’apparato rimediale operante per il caso di inadempimento</i>.”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proseguendo nell’analisi del secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8770/2020) che aveva statuito come l’assenza dell’indicazione del mark to market del derivato (i.e. il costo, pari al valore reale dello swap ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale derivato od un terzo soggetto, estraneo all’operazione di investimento iniziale, è disposto a subentrarvi), da considerarsi elemento essenziale del contratto di swap, comporti la nullità del medesimo. In particolare, le Sezioni Unite avevano qualificato tale nullità come “strutturale” <i>ex</i>&nbsp;art. 1418, comma 2, Codice Civile) essendo per l’appunto inerente a elementi essenziali del contratto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla base delle ragioni meglio descritte nei precedenti paragrafi, viene contestata alla Corte d’Appello l’errata considerazione che i giudici di merito hanno fatto relativamente all’assenza di una puntuale indicazione della misura dell’alea del contratto derivato oggetto della pronuncia, comprendente il cd. <i>mark to market</i> e tutti gli ulteriori costi impliciti accessori del contratto di <i>swap</i>.</p><p class="text-justify">Tale carenza, ribadisce la Suprema Corte, indice sulla validità del contratto e ne determina, di conseguenza, la relativa nullità.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 15:49:32 +0100</pubDate>
                        <title>Sustainable Finance Conference</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sustainable-finance-conference</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>7 novembre 2024</i><br><i>A&amp;O Shearman, 1 Bishops Square, London, E1 6AD</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/riccardo-sallustio" target="_blank"><strong><u>Riccardo Sallustio</u></strong></a> parteciperà alla conferenza organizzata da LMA (Loan Market Association) dedicata alla finanza sostenibile.</p><p>Focus dell'evento:</p><ul><li><u>Il Futuro della Finanza</u>: una discussione sulla sostenibilità e sul ruolo che la finanza svolge nel supportare le iniziative ecologiche.</li><li><u>Sostenibilità nelle Supply Chains</u>: come può la finanza promuovere la sostenibilità nella gestione delle catene di approvvigionamento?</li><li><u>Geopolitica della Sostenibilità</u>: un’analisi approfondita di come gli eventi politici globali – incluse le oltre 70 elezioni previste per il 2024 – possano influenzare gli sforzi internazionali verso la sostenibilità.</li></ul><p>Con la partecipazione di relatori di alto profilo, verranno analizzati i diversi percorsi verso una finanza sostenibile, evidenziando le molteplici vie per raggiungere gli obiettivi di “net-zero”. L'evento metterà in risalto l'importanza di strategie su misura, pensate per rispondere alle esigenze specifiche delle diverse parti interessate.</p><p><a href="https://www.lma.eu.com/events/sustainable-finance-conference-nov-2024" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:00:59 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-regolamento-antiriciclaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>11 ottobre 2024</strong><br><strong>09.00 - 17.00</strong></p><p><strong>Danilo Quattrocchi sarà docente al webinar sul nuovo regolamento antiriciclaggio</strong>, organizzato da Diritto Bancario.&nbsp;</p><p>L'evento si concentrerà sul nuovo quadro normativo delineato dall'"AML Package" e le sue implicazioni per gli operatori del settore.&nbsp;</p><p>Il webinar offrirà un'analisi approfondita delle novità legislative e del loro impatto sulle imprese, con particolare attenzione agli obblighi di comunicazione e ai nuovi requisiti di compliance.</p><p>In particolare:</p><ul><li>I presupposti del processo e le misure di adeguata verifica</li><li>Misure specifiche di adeguata verifica</li><li>La raccolta e tenuta delle informazioni</li><li>Le novità in materia di titolare effettivo</li><li>La chiusura del processo e le eventuali segnalazioni di operazioni sospette (SOS)</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-nuovo-regolamento-antiriciclaggio/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:49:00 +0200</pubDate>
                        <title>NPL &amp; UTP 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/npl-utp-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> è sponsor dell'undicesima edizione del Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza.</p><p>L'evento, organizzato da Alma Iura, si pone l'obiettivo di affrontare l'attuale stato di salute del credito deteriorato, discutendo su importanti temi quali:&nbsp;</p><ul><li>le sfide del mercato</li><li>fusioni e acquisizioni</li><li>gli impatti delle nuove normative europee</li><li>l’Italia come modello nel campo degli NPLs</li><li>il ruolo delle nuove tecnologie e dei regolatori</li><li>la trasformazione dell'industria bancaria</li></ul><p><a href="https://nplutp.almaiura.events/#agenda" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p><p>Il congresso si terrà il prossimo martedì 8 ottobre presso il Palazzo della Gran Guardia, Verona.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:14:08 +0200</pubDate>
                        <title>Piani di transizione climatica: governance, responsabilità e credibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piani-di-transizione-climatica-governance-responsabilita-e-credibilita</link>
                        <description>Il presente contributo, a cura del nostro Riccardo Sallustio, analizza la rilevanza dei piani di transizione climatica, previsti dal D.Lgs. n. 125/2024 che recepisce la nuova disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità, il cui fine è l’integrazione della transizione e dei relativi rischi e opportunità nella strategia e nella pianificazione finanziaria e di investimenti delle società. Tale integrazione richiederà una nuova definizione dei modelli di governance delle imprese e apre a nuovi profili di conformità normativa e conseguente responsabilità degli amministratori, nonché di due diligence da parte del sistema bancario.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/piani-di-transizione-climatica-governance-responsabilita-e-credibilita/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da Diritto Bancario</u></strong></a></p><p>Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del <a href="https://www.dirittobancario.it/art/csrd-il-decreto-di-recepimento-in-gazzetta-ufficiale/" target="_blank" rel="noreferrer">Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125</a> (il “<strong>Decreto Legislativo</strong>”) di recepimento della<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464" target="_blank" rel="noreferrer"> direttiva (UE) 2022/2464</a> sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (la “CSRD”) viene introdotta nel nostro ordinamento la rendicontazione del piano di transizione climatica, che dovrebbe costituire il fulcro della governance della sostenibilità societaria. Novità significativa che, come vedremo, riveste una rilevanza che va oltre la mera rendicontazione, trattandosi di un vero e proprio piano di azione strategico e operativo sulla gestione e governance dei rischi climatici e delle opportunità connesse. Tale novità offre due principali prospettive di analisi: una prima legata alla congruità degli attuali modelli di governance per affrontare la transizione all’interno delle società ed una seconda che riguarda il regime di conformità normativa dei piani di transizione e la responsabilità dell’organo amministrativo.</p><p>Innanzitutto, la scelta del Decreto Legislativo di attribuire alla<strong> relazione sulla gestione degli amministratori</strong> la funzione di “contenitore” del piano di transizione, come per le altre informazioni afferenti alla sostenibilità della società, conferisce una nuova veste alla relazione che diventa così documento programmatico ed esecutivo di gestione delle opportunità, rischi ed impatti connessi ai fattori climatici, dettagliato e puntuale. Tale scelta, nel contesto delle informazioni di sostenibilità che le società tenute a redigere il piano devono fornire, è coerente con il ruolo del piano di transizione che, nelle intenzioni del legislatore europeo, è lo strumento strategico che interagisce con il modello di business e la sua resilienza, il piano finanziario nonché il piano di investimenti dell’impresa.</p><p>Inoltre, la CSRD, e conseguentemente il Decreto Legislativo, a differenza della Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) e dell’IFRS S2 dell’International Sustainability Standard Board, opera una <strong>scelta di governance netta</strong>, attribuendo all’organo amministrativo la definizione del piano di transizione.</p><p>Il nostro legislatore, infatti, in sede di recepimento della CSRD, ha previsto al <strong>primo comma dell’articolo 10 del Decreto Legislativo</strong> che “<i>[l]a responsabilità di garantire che le informazioni richieste [tra cui il piano di transizione climatica] … siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. Nell’adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza</i>”.</p><p>Il “<strong>contenuto</strong>” <strong>minimo</strong> del piano deve <strong>conformarsi allo standard di rendicontazione sul cambiamento climatico</strong> (ESRS E1) di cui all’atto delegato della Commissione n. 2772/2023. Tale piano si deve, infatti, confrontare con i rischi fisici e di transizione che l’impresa deve affrontare, con diversi scenari climatici e con l’allineamento agli obiettivi di sostenibilità dell’Unione e del Green Deal europeo, tra cui l’obiettivo climatico di 1,5°C di riscaldamento globale nel 2050, previo calcolo dell’impronta carbonica Scope 1, 2 e 3 applicando le metodologie dell’intensità carbonica con riferimento ai singoli prodotti e della riduzione assoluta di emissioni della società, nonché prevedendo obiettivi temporali nel breve, medio e lungo termine basati sulla scienza, così come richiesto dallo standard di rendicontazione ESRS E1. La valutazione della resilienza del modello di business e della strategia richiedono un coordinamento con tre obblighi informativi di cui allo standard ESRS 2, che affronta in termini più generali gli elementi della strategia che riguardano le questioni di sostenibilità o che influiscono su di esse: il modello aziendale e la catena del valore (SBM-1); gli interessi ed opinioni dei portatori di interesse (SBM-2); e gli impatti, rischi e opportunità rilevanti e il modo in cui questi interagiscono con la sua strategia e il suo modello aziendale (SBM-3).</p><p>In ultima analisi, il piano dovrebbe consentire non solo agli amministratori ma anche ad azionisti, investitori, ceto creditorio e <i>stakeholder</i> nel loro complesso di <strong>valutare la capacità di allineamento della società agli obiettivi di transizione fissati dall’Unione</strong> e di <strong>reazione alle sfide connesse</strong>, nonché di vagliare il rischio che i beni aziendali possano essere oggetto di “<i>lock-in</i>” carbonico (ovvero esposti al rischio di continuare a contribuire al cambiamento climatico, pur in presenza di alternative ecosostenibili) e di “<i>stranding</i>” (ovvero di perdita di valore e di redditività dei beni aziendali) ed il rischio di impatti sulla resilienza della strategia e del modello di business.</p><p>Come si può notare, il piano affronta tematiche scientifiche, tecnologiche, climatiche, ambientali, contabili, legali, di policy e di <i>competitive intelligence</i> strettamente collegate tra di loro, che richiedono competenze specifiche e che dovrebbero guidare la strategia aziendale futura e le operazioni ordinarie e straordinarie della società. Attesa la rilevanza del piano per la resilienza della strategia e del modello di business, la decisione di attribuire la competenza di redigere il piano agli amministratori appare del tutto congrua e coerente con il sistema di governance delle società. Tale approccio è stato confermato dal nostro legislatore, in sede di recepimento, al poc’anzi citato primo comma dell’articolo 10 del Decreto Legislativo.&nbsp;</p><p>Gli<strong> standard di rendicontazione europei</strong> non offrono delle linee guida sulla redazione dei piani di transizione e sulla loro credibilità e nell’ordinamento dell’Unione manca una vera e propria <i>soft law</i>. Ciò nonostante, importanti spunti possono essere ricavati dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 giugno 2023 sulla finanza di transizione, dalle linee guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nonché dalla <i>Transition Plan Taskforce</i>, le cui linee guida è previsto siano utilizzate a livello internazionale nell’IFRS 2.</p><p>Alla luce di queste linee guida ed attesa la rilevanza della <i>soft law</i> nella CSRD nonchè la crescente attenzione alla <i>soft law </i>da parte della giurisprudenza, l’<strong>organo amministrativo,</strong> partendo da una disamina dei “<i><strong>drivers of change</strong></i>” che impattano a livello globale il settore di appartenenza della società, dovrebbe operare un’attenta <strong>analisi del processo produttivo adottato e del modello di business</strong> in un’ottica di <strong>compatibilità con la Legge Climatica ed il Green Deal Europeo</strong> (e quindi, ad es., con il Net Zero Industry Act, la Zero Pollution Policy, il Circular Economy Action Plan, l’Ecodesign Regulation, il Regolamento sulle Materie Prime Critiche per citare solo le principali fonti). Di seguito, andrebbe <strong>effettuata dalla società</strong> un<strong>’analisi dell’impatto dei singoli beni aziendali sull’ambiente</strong>, applicando la<strong> metodologia del </strong><i><strong>Life-Cycle Assessment</strong></i>, ovvero del<strong> ciclo di vita dei prodotti</strong> anche con riferimento all’impatto sulla perdita di biodiversità ed ecosistemi, laddove rilevante. Infine, il piano dovrebbe, ai sensi dell’<strong>ESRS E1</strong>, offrire <strong>soluzioni di mitigazione climatica congrue,</strong> tenendo anche presente, alla luce delle <i>best practice </i>del singolo settore industriale, le diverse tecnologie esistenti e future e la loro adozione da parte dei concorrenti della società.</p><p>La società dovrebbe indicare, ad esempio, quali siano queste soluzioni ed il loro livello di maturità tecnologica e di allineamento con il Regolamento Tassonomia, il costo delle stesse relativamente alla loro capacità di ridurre le emissioni di CO<sub>2,</sub> nonché il costo connesso alla dismissione dei beni aziendali e gli impatti economici derivanti dall’ingresso in nuove catene del valore e dalla normativa sulle quote di emissioni, la prioritizzazione degli interventi sui singoli beni partendo da quelli con più alto “<i>lock-in</i>” carbonico, ovvero da quelli per i quali esiste un’alternativa a basso livello di emissioni carboniche, individuando inoltre eventuali impedimenti, anche di natura legale, derivante da impegni di approvvigionamento di lunga durata, ad es. nel contesto delle materie prime critiche.</p><p>Le<strong> soluzioni di mitigazione individuate</strong>, ai sensi del Decreto Legislativo e dell’ESRS E1, vanno poi coordinate con i piani finanziari e di investimento della società, andando ad indicare le possibili fonti per finanziare la transizione. Laddove, nell’ambito di un’analisi di materialità, la società ritenga che sia esposta anche a dipendenze e/o impatti legati alla perdita di biodiversità o degli ecosistemi, il piano dovrebbe integrare anche questi temi ai sensi dell’ESRS E4, sempre contenuto nell’atto delegato della Commissione n. 2772/2023.</p><p>Data la complessità dei temi, diventa in questo contesto<strong> centrale la definizione dei ruoli e della gestione del flusso informativo tra</strong>, da una parte, gli organi delegati, che presumibilmente assumeranno responsabilità diretta per la preparazione del piano di transizione climatica, e, dall’altra, i consiglieri privi di delega e i membri dell’eventuale comitato endoconsiliare di sostenibilità. Siamo in una situazione ben differente rispetto alla redazione della dichiarazione non finanziaria, che è soggetta a principi di rendicontazione non vincolanti e la cui redazione nella prassi è demandata a terzi e soggetta ad un controllo formale da parte dell’organo amministrativo. Nel caso del piano di transizione, l’organo deve affrontare delle scelte strategiche e valutare l’impatto di varie esternalità sulla strategia della società e sul modello di business: si tratta di dati ed informazioni che generalmente non solo sono di dominio degli amministratori delegati, bensì richiedono una visione complessiva dell’attività di impresa che non concerne i consiglieri senza deleghe e quelli indipendenti.</p><p>Il comitato endoconsiliare di sostenibilità può senz’altro favorire lo scambio di informazioni, fornire dei pareri non vincolanti e suggerire l’applicazione di metodologie o di piani di azione per la redazione del piano, ma, in ultima analisi, la responsabilità della redazione del piano dovrebbe ricadere in capo ai consiglieri delegati, atteso che solo tali consiglieri sono tenuti, congiuntamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ad attestare, ai sensi del nuovo art. 154-ter del TUF, che la<strong> rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione sia stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della CSRD e del Decreto Legislativo</strong>. Al contempo, i comitati endoconsiliari e i consiglieri senza deleghe assumono un significativo ruolo di valutazione e controllo, cercando di vigilare sulla coerenza, logicità e credibilità del piano. Data la complessità dei temi affrontati è però essenziale che la società conferisca degli strumenti efficaci di controllo agli amministratori non esecutivi e ai componenti dei comitati endoconsiliari, prevedendo, ad es., la possibilità di accedere a tutte le informazioni richiamate nel piano o comunque desumibili dallo stesso e di instaurare un contradditorio con le funzioni aziendali. Al fine di guidare la propria attività di valutazione e controllo, gli amministratori senza deleghe ed i componenti del comitato endoconsiliare di sostenibilità dovrebbero far leva sulle <i>best practice</i> di redazione dei piani nel settore specifico in cui opera l’impresa.</p><p>La rilevanza del piano di transizione per il modello di business e per la strategia imporrebbe un <strong>ampliamento delle competenze del comitato di sostenibilità</strong> per includere anche materie di indirizzo strategico o alternativamente la costituzione di un unico comitato di strategia e sostenibilità, che adotti una policy interna che miri ad individuare gli indicatori qualitativi e quantitativi di credibilità del piano di transizione climatica a cui i consiglieri delegati devono attenersi.</p><p>La <strong>conformità normativa del piano di transizione</strong> è sottoposta a tre regimi paralleli, uno di diritto di societario, uno civilistico ed uno penale ed amministrativo.</p><p>Il <strong>primo</strong> trova innanzitutto la sua fonte negli <strong>articoli 2392 e 2428 c.c..</strong> Una volta, infatti, individuati negli amministratori i soggetti responsabili del piano stesso, questi dovranno attenersi ai principi generali di professionalità e diligenza e a quelli specifici applicabili alla relazione sulla gestione, desumibili dall’art. 2428 c.c., che devono condurre ad un’analisi “<i>fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società</i>”. Come indicato dalla giurisprudenza di merito (trib. Milano, 23 dicembre 2022, n. 10200), laddove le informazioni contenute nella relazione sulla gestione (e quindi nel piano) siano connesse ai dati di bilancio e falsino o rendano non intelleggibili tali dati, la deliberazione di approvazione del bilancio è affetta da nullità, mentre se i vizi non sono collegati a dati di bilancio, ciò può solo causare l’annullabilità del bilancio o della relazione. È rilevante, a tal fine, la previsione dell’obbligo di rendicontazione E1-9 che riguarda gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione rilevanti. Pertanto, laddove la società abbia colposamente o dolosamente omesso o incorrettamente valutato tali rischi ed i loro effetti finanziari avrebbero dovuto essere inclusi tra i dati di bilancio, all’azionista è data la possibilità di agire in giudizio per fare dichiarare la nullità ovvero l’annullamento del bilancio o della relazione sulla gestione.</p><p>Sebbene ciò non si traduca in un obbligo positivo in capo agli amministratori di attuare il piano, previsto invece dalla direttiva (UE) 2024/1760 (Direttiva Due Diligence) come una obbligazione di mezzi, l’obbligo di predisporre con professionalità e diligenza un piano di transizione che sia fedele, equilibrato ed esauriente offre un primo canone di “credibilità” a cui il piano deve attenersi. Ciò a prescindere dalla necessità che lo stesso si conformi agli standard di rendicontazione generali adottati dalla Commissione con atto delegato n. 2772/2023. L’amministratore che non condivida gli obiettivi di mitigazione climatica è comunque tenuto a comportarsi con professionalità e diligenza e a cooperare con gli altri amministratori e con i soggetti preposti a coadiuvare l’organo nella preparazione del piano.</p><p>In tale contesto, assume rilievo anche il<strong> sesto comma dell’articolo 2381 c.c.</strong> che impone agli amministratori di agire in modo informato. Se è vero che il piano di transizione climatica costituisce una componente essenziale della strategia della società potenzialmente in grado di guidare scelte future e che le decisioni successive assunte dall’organo dovranno confrontarsi con lo stesso, allora questo non può che essere adottato a seguito di una conoscenza e valutazione da parte degli amministratori di tutti gli elementi fattuali e metodologici. Anche atteso che la relazione sulla gestione è atto congiunto non riferibile ai soli delegati, gli amministratori hanno un obbligo di attivarsi per richiedere ai consiglieri delegati ulteriori informazioni laddove queste non sia state fornite ovvero siano carenti, contraddittorie o inattendibili, non accogliendo in maniera passiva il deficit informativo.</p><p>Inoltre, posto che il piano deve<strong> affrontare la resilienza della strategia e del modello di business</strong>, è implicitamente richiesto agli amministratori di dotare innanzitutto la società di una strategia dettagliata e di un modello di business strutturato (ad es. con riferimento ai “<i>Business Model Canvas</i>”), obbligo non desumibile in altre fonti del nostro ordinamento. Una volta definita la strategia ed il modello di business, questi vanno testati con riferimento ai rischi, impatti, dipendenze e opportunità dell’impresa, non solo quelle di derivazione climatica. La definizione delle variabili ed i flussi informativi connessi dovrebbero poi considerare tutte le componenti dei rischi fisici e di transizione, incluso quelli derivanti dalla policy, dalla normativa e dal contenzioso ambientale e climatico.</p><p>Agli amministratori è quindi richiesto di<strong> valutare e adottare le necessarie modifiche agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex articolo 2086 c.c.</strong>, prevedendo l’inserimento delle nuove variabili previste non solo dai suddetti standard di rendicontazione generali, ma anche, alla luce dell’orientamento della dottrina sull’utilizzo di linee guida non vincolanti, dalle <i>best practice</i> sulla redazione dei piani di transizione adottati internazionalmente e considerando l’adeguatezza del modello di struttura organizzativa, dei piani industriali ed operativi adottati, e delle professionalità all’interno della società, nonché dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) e di <i>Enterprise Risk Management</i>. Gli assetti amministrativi ed organizzativi, così modificati, dovrebbero quindi essere testati utilizzando i criteri di credibilità dei piani sia qualitativi che quantitativi adottati a livello settoriale. Dal punto di vista contabile, gli assetti della società, alla luce dei principi contabili internazionali, dovrebbero consentire di valutare, ad es., l’impatto dei rischi climatici con riferimento al deprezzamento e ammortamento dei beni aziendali (IAS 16) e alla riduzione del valore contabile (IAS 36 e art. 2426 c.c.) nonché dovrebbero introdurre degli indicatori del percorso di transizione, ovvero dei <i>Key Performance Indicator</i> (<i>KPI</i>) per calcolare almeno il rischio di “<i>lock-in</i>” carbonico ed introdurre l’applicazione di una “<i>Marginal Abatement Cost Curve</i>” per valutare l’efficienza di costo di ciascuna misura di decarbonizzazione.</p><p>In un’ottica civilistica, le<strong> informazioni di sostenibilità contenute nella relazione sulla gestione</strong> (e quindi il piano di transizione) sono automaticamente richiamate nel prospetto informativo di titoli emessi dalla società o nel supplemento del prospetto relativo a tali titoli ai sensi del nuovo Regolamento Prospetto contenuto nel Listing Act europeo di cui si attende a breve l’adozione dal Consiglio dell’Unione. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Prospetto, la mancata veridicità o completezza di tali informazioni determinerebbe la responsabilità civile dell’emittente, dell’offerente e degli altri soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 94 del TUF.</p><p>Inoltre, le <strong>informazioni contenute nel piano di transizione</strong>, invece, <strong>non</strong> dovrebbero essere<strong> fonte di responsabilità civile</strong> laddove queste costituiscano delle informazioni ambientali generiche ai sensi della proposta di direttiva (UE) sulle asserzioni ambientali, atteso il dettato del considerano (11) di tale proposta nella formulazione approvata dal Parlamento Europeo il 12 marzo scorso.</p><p>Il <strong>terzo profilo</strong> concerne le <strong>sanzioni amministrative e penali</strong> derivanti dal mancato rispetto delle norme codicistiche, del Decreto Legislativo e degli standard di rendicontazione generali adottati dalla Commissione europea. Nella versione definitiva del Decreto Legislativo e nella relazione illustrativa dello schema del decreto si chiarisce che l’inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale ex articolo 154-ter del TUF determina l’attribuzione alla CONSOB del potere di applicare le sanzioni amministrative disciplinate dall’articolo 193 del TUF, sempre che il fatto non costituisca reato. Il testo definitivo del Decreto Legislativo e la relazione illustrativa non derogano al principio generale di inclusione della relazione sulla gestione nella definizione di comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c e all’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese ex art. 2630 c.c..</p><p>Anche alla luce delle disposizioni della<strong> direttiva 2024/1619 (CRD VI)</strong> sui rischi climatici, la suddetta conformità normativa apre un nuovo fronte, quello della gestione da parte del sistema bancario di una serie di rischi derivanti dal legittimo affidamento ai piani dei prenditori che siano poco credibili. Tale circostanza espone il ceto bancario sia al rischio di utilizzare dati non corretti per la preparazione dei propri piani di transizione prudenziali da parte di quest’ultimo che a quello di valutare il rischio di credito dei prenditori in maniera non accurata, atteso il maggiore rischio di “<i>lock-in</i>” carbonico e di “<i>stranding</i>”. Una prudente gestione di questi rischi dovrà tradursi in una attività di due diligence sulla credibilità dei piani di transizione climatica della clientela e nella predisposizione di rimedi contrattuali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>Cresce il numero dei Partner in ADVANT Nctm con 4 nuove promozioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cresce-il-numero-dei-partner-in-advant-nctm-con-4-nuove-promozioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> rafforza la compagine societaria con la nomina di <strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>, <strong>Francesca Pittau</strong>, <strong>Alessia Trevisan</strong> e <strong>Federico Vecchio </strong>quali nuovi Partner di Studio, portando così il numero a 74.</p><p class="text-justify">La promozione si inserisce all’interno della strategia di crescita interna di ADVANT Nctm volta a valorizzare i propri talenti.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Roberto-de-Nardis-di-Prata" target="_blank" rel="noopener"><strong>Roberto de Nardis di Prata</strong></a><strong>&nbsp;</strong>ha maturato un’esperienza ventennale nelle aree del&nbsp;diritto bancario e finanziario e del&nbsp;<i>debt capital market</i>, occupandosi in particolar modo di operazioni di&nbsp;<i>acquisition, leveraged and real estate finance</i>,&nbsp;<i>corporate lending</i>, emissioni di&nbsp;<i>basket bond</i>&nbsp;e ristrutturazioni del debito. Roberto assiste sia primari finanziatori – banche e fondi di debito – che&nbsp;<i>sponsor</i>&nbsp;e società industriali nelle&nbsp;operazioni di finanziamento&nbsp;nonché operatori di <i>private debt</i>.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Francesca-Pittau" target="_blank" rel="noopener"><strong>Francesca Pittau</strong></a>&nbsp;è esperta di diritto del lavoro e assiste clienti italiani e internazionali nella gestione&nbsp;delle risorse umane&nbsp;in ogni loro fase, con particolare focus&nbsp;sui&nbsp;processi di&nbsp;riorganizzazione&nbsp;e ristrutturazione aziendale. Inoltre, Francesca si occupa dello sviluppo e dell’implementazione di piani di incentivazione per&nbsp;<i>key manager</i>, politiche di&nbsp;<i>welfare</i>&nbsp;e attività di diversità e inclusione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Alessia-Trevisan" target="_blank" rel="noopener"><strong>Alessia Trevisan</strong></a>&nbsp;opera nel settore&nbsp;M&amp;A&nbsp;e, in particolare, del <i>private&nbsp;equity</i> e&nbsp;<i>venture&nbsp;capital</i>. Alessia assiste fondi di investimento, italiani e stranieri,&nbsp;imprese&nbsp;industriali,&nbsp;<i>family-office</i>, fondi di&nbsp;<i>venture capital</i>&nbsp;in operazioni di investimento&nbsp;e disinvestimento,&nbsp;nonché&nbsp;<i>manager&nbsp;</i>nella strutturazione ed implementazione di piani di incentivazione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Federico-Vecchio" target="_blank" rel="noopener"><strong>Federico Vecchio</strong></a><strong> </strong>opera sia nell’assistenza stragiudiziale&nbsp;che giudiziale&nbsp;a&nbsp;primari gruppi nazionali e multinazionali nel contenzioso anche arbitrale e in operazioni societarie straordinarie. Inoltre, Federico ha&nbsp;maturato una&nbsp;profonda conoscenza del diritto sportivo&nbsp;anche grazie alle cariche ricoperte&nbsp;presso gli organi di giustizia del CONI e di varie&nbsp;federazioni&nbsp;sportive, nazionali ed internazionali. &nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 02:36:09 +0100</pubDate>
                        <title>Eba: linee guida Esg per tutte le banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eba-linee-guida-esg-per-tutte-le-banche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Consultazione fino al 18 aprile, entreranno in vigore entro metà 2025</em>Le linee guida sulla gestione dei rischi ESG, tradotte in un paper dell'Eba pubblicato lo scorso 18 gennaio, resteranno in consultazione pubblica fino al 18 aprile: entro fine anno dovrebbero essere codificate per diventare obbligatorie nel corso del primo semestre dell'anno prossimo[...][...]«Alle banche viene richiesto espressamente di mitigare i propri rischi considerando gli obiettivi climatici e regolamentari che si è imposta l'Unione europea e di valutare l'impatto dell'esposizione a soggetti cosiddetti "brown", che non hanno intrapreso un percorso credibile di transizione in linea con questa policy», spiega Riccardo Sallustio, partner di Advant Nctm, docente di green &amp; sustainable finance alla Luiss e esperto della Commissione europea sui green loan standard in Cina.[...]&nbsp;<em>L'articolo completo sull'edizione odierna (29 febbraio 2024) de Il Sole 24 Ore.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:10:39 +0100</pubDate>
                        <title>La Garanzia Archimede: considerazioni alla luce delle altre garanzie SACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-garanzia-archimede-considerazioni-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tratto da Diritto Bancario</strong></a></em>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/02/2024-De-Nardis-Buono-Brollo-Garanzia-Archimede.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza l’operatività della c.d.&nbsp;<strong>Garanzia Archimede</strong>, il nuovo strumento di&nbsp;<strong>garanzia SACE</strong>&nbsp;introdotto dalla&nbsp;<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>.</em>&nbsp;Come noto, il periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID-19 e alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino ha registrato un significativo ampliamento dell’operatività di SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) a sostegno delle imprese.In tale contesto si colloca l’impiego di garanzie, quali la cd. “Garanzia Italia” e la successiva “Garanzia SupportItalia”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>, nell’interesse di società (sia PMI che non) per una pluralità di finalità anche fra loro molto differenti&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;e secondo condizioni economiche pre-determinate. Il progressivo ritorno alla normalità fa registrare il superamento di tale impianto, attraverso l’adozione di nuove forme di garanzia, quali la recente “Garanzia Archimede” e la già operativa “Garanzia Futuro”, entrambe caratterizzate da finalità e destinatari specifici, nonché dal ricorso a condizioni economiche di mercato.A quanto sopra si deve aggiungere poi la garanzia SACE “Green”, recentemente rifinanziata nell’ambito della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (la “<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>”).</p><div data-anchor-id="1"></div><p></p><h2><strong>1. La Garanzia “Archimede”</strong></h2>L’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024 prevede che “<em>al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all’elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE è abilitata a rilasciare,&nbsp;<u>fino al 31 dicembre 2029</u>,&nbsp;<u>garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese</u></em>” (la “<strong>Garanzia Archimede</strong>”).Una prima notazione che discende dalla lettura del dato normativo è che la Garanzia Archimede dovrebbe garantire finanziamenti connessi a “<em>capex</em>” e, in merito al settore di intervento, la stessa prevede un&nbsp;<em>focus</em>&nbsp;su investimenti sia infrastrutturali che produttivi in Italia, ma con una specifica attenzione al tema della transizione “<em>green</em>”, in ciò sovrapponendosi in parte con la garanzia SACE “Green” (su cui si dirà meglio nel prosieguo).Maggiori dettagli sullo scopo si avranno con l’implementazione della disciplina di attuazione da parte di SACE, cui spetta, in virtù dell’articolo 1, comma 265, della Legge di Bilancio 2024, il compito di stabilire “<em>le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti”</em>.<h3><strong>1.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere emessa</strong></h3>Ai sensi dell’articolo 1, comma 260, lett. (a) e (c), la Garanzia Archimede può essere rilasciata in favore di:<ul> <li>soggetti identificati come&nbsp;<em><u>partner</u></em><u>&nbsp;esecutivi</u>&nbsp;nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>;</li> <li>banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri&nbsp;<u>soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia</u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>;</li> <li><u>imprese di assicurazione</u>&nbsp;nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché</li> <li><u>sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari</u>, partecipativi e non, convertibili&nbsp;<u>anche di rango subordinato</u>.</li></ul><p>Da una prima disamina dell’elenco si evince come la platea dei soggetti “<em>eligible</em>” sia piuttosto ampia. In particolare, la garanzia potrebbe essere impiegata anche nell’ambito di emissioni di strumenti di debito, finanziari e/o partecipativi. In tal caso, come previsto dall’allegato tecnico alla Legge di Bilancio 2024, SACE non valuta il rispetto da parte dei soggetti garantiti di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività (così derogando al criterio applicabile generalmente ai soggetti da (i) a (iii)). Questi sono peraltro strumenti che consentirebbero anche a soggetti non autorizzati all’esercizio del credito in Italia di poter beneficiare della Garanzia Archimede.</p><h3><strong>1.2 Le imprese destinatarie della Garanzia Archimede</strong></h3>La Garanzia Archimede può garantire, ai sensi dell’articolo 1, comma 260, lett. (b) della Legge di Bilancio 2024&nbsp;<u>finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti</u>, concessi alle<u>&nbsp;imprese con sede legale in Italia e</u>&nbsp;alle&nbsp;<u>imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia,&nbsp;<strong>diverse dalle piccole e medie imprese</strong></u>, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,&nbsp;<strong><u>e dalle imprese in difficoltà</u></strong>, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.Qui possiamo notare una prima sostanziale differenza rispetto ad altri strumenti impiegati da SACE, in quanto le PMI<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;sono state espressamente escluse.<h3><strong>1.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia Archimede</strong></h3>Inoltre, è importante rilevare il riferimento sia ai finanziamenti che ai portafogli di finanziamenti (per tali intendendosi un insieme di finanziamenti concessi dal medesimo soggetto garantito), il che lascia intendere la possibilità di impiegare la Garanzia Archimede anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui la SPV funge da erogatore di una pluralità di finanziamenti, raccogliendo la provvista con l’emissione di titoli ABS. Possono altresì essere garantiti i finanziamenti concessi ad un soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia per effettuare finanziamenti alle imprese beneficiarie (ad esempio è il caso di un finanziamento erogato da una SPV di cartolarizzazione che a sua volta riceve la provvista da un altro finanziamento).La Garanzia Archimede può essere concessa per una&nbsp;<u>durata massima di&nbsp;<strong>venticinque anni</strong></u>&nbsp;e per una&nbsp;<strong><u>percentuale massima di copertura non eccedente le seguenti soglie</u></strong><u>:</u><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/Screenshot-2024-02-28-alle-16.05.40.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32516 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/Screenshot-2024-02-28-alle-16.05.40.png" alt></a>In aggiunta, come illustrato nell’allegato tecnico alla Legge di Bilancio 2024,&nbsp;<u>la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento</u>, fermi restando i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.Si precisa che gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede (che<u>&nbsp;viene rilasciata a condizioni di mercato</u>), sono assunti da SACE nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>. Non è in ogni caso ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire. I premi sono riscossi da SACE e versati al Ministro dell’economia e delle finanze (il “<strong>MEF</strong>”), al netto delle commissioni trattenute da SACE. Quest’ultime sono comunque limitate alla copertura dei costi sostenuti in relazione all’attività di acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. Fermo il criterio guida sopra enunciato, spetterà poi alla disciplina attuativa di SACE definire più in dettaglio il regime commissionale applicabile.<h3><strong>1.4 L’istruttoria di SACE e le soglie di materialità per l’intervento del MEF</strong></h3>Il rilascio della Garanzia Archimede avviene a valle dell’istruttoria di SACE<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;e, in particolare, dell’approvazione del relativo organo deliberativo. Per il rilascio della Garanzia Archimede:<ul> <li>il cui&nbsp;<u>importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a></u>, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato;</li> <li>qualora&nbsp;<u>l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro</u>,</li></ul><p>è altresì necessario il nulla osta del MEF.Nel caso di portafogli di finanziamenti, i parametri sopra indicati sono calcolati tenuto conto della percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e i dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero consolidato del gruppo di riferimento. Qualora l’<u>importo garantito sul singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, si rende necessario il nulla osta del MEF</u>.</p><div data-anchor-id="2"></div><p></p><h2><strong>2. La Garanzia “Futuro”</strong></h2>La garanzia cd. “Futuro” è disciplinata da apposita convenzione pubblicata sul sito di SACE&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;(le “<strong>Condizioni Generali Futuro</strong>”) ed è volta a&nbsp;<u>sostenere l’innovazione tecnologica e il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile</u>&nbsp;(la “<strong>Garanzia Futuro</strong>”).<h3><strong>2.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Futuro può essere emessa</strong></h3>La Garanzia Futuro può essere rilasciata in favore di:<ul> <li><u>banche nazionali</u>;</li> <li><u>banche estere</u>; e</li> <li><u>operatori finanziari italiani od esteri</u>,</li></ul><p><u>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.</p><h3><strong>2.2 Le imprese destinatarie della Garanzia Futuro</strong></h3>Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro, per avere accesso alla garanzia, le imprese devono:<ul> <li>essere costituite in forma di&nbsp;<u>società di capitali</u>,&nbsp;<u>anche in forma cooperativa</u>. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE si evince, inoltre che, le società in questione devono essere operative da almeno tre anni e possono essere&nbsp;<u>sia PMI che non PMI</u>;</li> <li>avere la&nbsp;<u>sede legale ovvero una sede secondaria in Italia</u>;</li> <li>alla data della richiesta di finanziamento,&nbsp;<u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;</li> <li><u>alla data della richiesta di Garanzia Futuro</u>&nbsp;e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:<ul> <li><u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>;</li> <li><u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u>&nbsp;(quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore)&nbsp;<u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>;</li> <li>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>; e</li> <li><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e</li></ul></li> <li>avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un&nbsp;<em><u>rating&nbsp;</u></em><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro</u>&nbsp;(<em>Termini e Condizioni Particolari</em>)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn12" target="_blank" name="_ftnref12" rel="noreferrer">[12]</a>.</li></ul><p></p><h3><strong>2.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia Futuro</strong></h3>L’Articolo 2.2 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ risulta che questo non debba essere un conto dedicato.L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 44 della Garanzia Futuro, non potrà essere gestito in&nbsp;<em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo, si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro è possibile supportare&nbsp;<strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u>&nbsp;<strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</strong>&nbsp;con durata compresa&nbsp;<strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u>&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn13" target="_blank" name="_ftnref13" rel="noreferrer">[13]</a>.Lo scopo del finanziamento garantito da SACE deve essere indicato nell’”Autocertificazione di Rilievo Strategico” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) da allegare alla richiesta di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni: “<em>effettuazione dei&nbsp;<u>pagamenti relativi ai costi e alle spese</u></em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn14" target="_blank" name="_ftnref14" rel="noreferrer">[14]</a><em>, inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:</em><ul> <li><em><u>immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia</u></em><em>;</em></li> <li><em><u>immobilizzazioni finanziarie all’estero</u></em><em>; ed</em></li> <li><em><u>esigenze di capitale circolante</u></em><em>.</em>”</li></ul><p>Nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); e (b) delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn15" target="_blank" name="_ftnref15" rel="noreferrer">[15]</a>.La Garanzia Futuro è una&nbsp;<u>garanzia a prima richiesta</u>&nbsp;assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del debito garantito,&nbsp;<u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al&nbsp;<strong>70% del debito garantito</strong></u>, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE, per la concessione della Garanzia Futuro, l’importo della commissione spettante alla stessa, sulla base di una delle due seguenti modalità:</p><ul> <li>in un’unica soluzione; in tal caso il finanziatore corrisponderà la sola “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Upfront</em>”; ovvero</li> <li>in più soluzioni; in tal caso il finanziatore corrisponderà gli importi della “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Running</em>”, anch’essa orientata alle condizioni di mercato, su base periodica.</li></ul><p>Le condizioni generali della Garanzia Futuro dispongono che “<em>fatta eccezione per la “Remunerazione SACE Upfront” e per la prima rata della “Remunerazione SACE Running”, che sono in ogni caso dovute al soggetto finanziatore, l’obbligo di quest’ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui all’Articolo 5 delle condizioni generali della Garanzia Futuro è subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’impresa beneficiaria</em>”.Da tenere altresì presente che nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.<u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del&nbsp;<em>rating&nbsp;</em>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.</p><h3><strong>2.4 L’istruttoria di SACE</strong></h3>Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Futuro. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale&nbsp;<em>online</em>&nbsp;ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle Condizioni Generali Garanzia Futuro, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.<h3><strong>2.5 La Garanzia Futuro “<em>Light</em>”.</strong></h3>SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd.&nbsp;<u>Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em></u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale le Condizioni Generali Garanzia Futuro. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:<ul> <li>l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia; e</li> <li>le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia Futuro sono determinate, come indicato al paragrafo 2.3 di cui sopra, anche in base al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio attribuito all’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn16" target="_blank" name="_ftnref16" rel="noreferrer">[16]</a>.</li></ul><div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. La riconferma della Garanzia “<em>Green</em>”</strong></h2>La Legge di Bilancio 2024 (all’articolo 1, comma 269) ha previsto altresì la riconferma per l’anno 2024 della cd. Garanzia “<em>Green</em>” istituita dall’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20 (la “<strong>Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong>”) (nel limite di impegno assumibile da SACE pari ad euro 3 miliardi)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn17" target="_blank" name="_ftnref17" rel="noreferrer">[17]</a>.<h3><strong>3.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia SACE Green può essere emessa</strong></h3>Nel contesto dell’operatività cd. sotto-soglia da parte di SACE, la Garanzia SACE Green (che&nbsp;<u>viene rilasciata a condizioni di mercato</u>) può essere rilasciata in favore di:<ul> <li><u>banche nazionali</u>;</li> <li><u>banche estere</u>; e</li> <li><u>operatori finanziari italiani o esteri</u>,</li></ul><p><u>che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.</p><h3><strong>3.2 Le imprese destinatarie della Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong></h3>Restando all’interno del contesto dell’operatività cd. sotto-soglia (ossia per finanziamenti inferiori a Euro 15.000.000,00) da parte di SACE, ai sensi delle condizioni generali pubblicate sul sito di SACE (le “<strong>Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em></strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn18" target="_blank" name="_ftnref18" rel="noreferrer">[18]</a>, per avere accesso alla suddetta garanzia le imprese beneficiarie, devono:<ul> <li>essere costituite in forma di&nbsp;<u>società di capitali</u>,&nbsp;<u>anche in forma cooperativa</u>;</li> <li>avere un&nbsp;<u>fatturato non superiore a Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)</u>, come risultante dall’ultimo bilancio approvato precedentemente alla data della richiesta di garanzia SACE;</li> <li>avere la&nbsp;<u>sede legale ovvero una sede secondaria in Italia</u>;</li> <li>alla data della richiesta di finanziamento,&nbsp;<u>non risultare in difficoltà</u>&nbsp;ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</li> <li><u>alla data della richiesta della Garanzia SACE Green</u>:<ul> <li><u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 (cinque) anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>&nbsp;ovvero a&nbsp;<u>procedure esecutive</u>&nbsp;avviate dal&nbsp; finanziatore o, per quanto a sua conoscenza, da un soggetto terzo;</li> <li><u>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi</u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn19" target="_blank" name="_ftnref19" rel="noreferrer">[19]</a>; e</li> <li><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del finanziatore</u>, salvo che l’impresa beneficiaria in questione provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione del finanziamento garantito;</li></ul></li> <li>avere, alla data di richiesta della garanzia SACE, un&nbsp;<em><u>rating</u></em><u>&nbsp;creditizio compreso nelle soglie di cui all’Allegato 2 delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em></u>&nbsp;(<em>Termini e Condizioni Particolari</em>).</li></ul><p></p><h3><strong>3.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong></h3>L’Articolo 2.2 delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>, nell’ambito dell’operatività sotto-soglia di SACE, prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE risulta che questo non debba essere un conto dedicato (al pari di quanto previsto per la Garanzia Futuro).L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 42 della Garanzia SACE green, non può essere gestito in&nbsp;<em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali SACE Green (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo, si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia SACE Green è possibile supportare&nbsp;<strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u>&nbsp;<strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 15.000.000,00 in linea capitale</strong>&nbsp;con durata compresa&nbsp;<strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn20" target="_blank" name="_ftnref20" rel="noreferrer">[20]</a>.Lo scopo del finanziamento garantito dalla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;deve essere indicato nella richiesta di finanziamento, nella ’”Autocertificazione Obiettivi Ambientali” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) e nel contratto di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni:<ul> <li><u>finanziare i costi e le spese da sostenere per le attività che costituiscono i&nbsp;</u>“<u>Progetti”</u>&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn21" target="_blank" name="_ftnref21" rel="noreferrer">[21]</a>&nbsp;indicate nelle casistiche dell’’Elenco Obiettivi Ambientali<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn22" target="_blank" name="_ftnref22" rel="noreferrer">[22]</a>, quali progetti finalizzati ad&nbsp;<u>agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, ivi inclusi i progetti dedicati alla mitigazione ed all’adattamento dei cambiamenti climatici nonché alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e alla protezione delle acque, della biodiversità e degli ecosistemi (i “<strong>Progetti</strong>”)</u>; ovvero</li> <li><u>finanziare le spese sostenute (non antecedentemente al 1° gennaio 2020) per le attività che costituiscono i Progetti</u>&nbsp;indicate nelle casistiche dell’Elenco Obiettivi Ambientali, per il valore di ammortamento residuo di tali attività e nei limiti in cui sussistano o siano attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione delle stesse non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.</li></ul><p>La Garanzia SACE Green è una&nbsp;<u>garanzia a prima richiesta</u>&nbsp;assunta da SACE,&nbsp;<u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari all’<strong>80% del debito garantito</strong></u>, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE per la concessione della Garanzia SACE Green l’importo della commissione spettante alla stessa SACE, sulla base di una delle due seguenti modalità:</p><ul> <li>in un’unica soluzione; in tal caso il finanziatore corrisponderà la sola “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Upfront</em>”; ovvero</li> <li>in più soluzioni; in tal caso il finanziatore corrisponderà gli importi della “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Running</em>”, anch’essa orientata alle condizioni di mercato, su base periodica.</li></ul><p>Le modalità di pagamento delle commissioni da parte di ciascun soggetto finanziatore in favore di SACE sono le medesime previste per la Garanzia Futuro.Le condizioni generali della Garanzia SACE Green dispongono che “<em>fatta eccezione per la “Remunerazione SACE Upfront” e per la prima rata della “Remunerazione SACE Running”, che sono in ogni caso dovute al soggetto finanziatore, l’obbligo di quest’ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui all’Articolo 5 delle condizioni generali della Garanzia SACE Green è subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’impresa beneficiaria</em>”.Da tenere altresì presente che nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.<u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del&nbsp;<em>rating&nbsp;</em>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.</p><h3><strong>3.4 L’istruttoria di SACE</strong></h3>Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa (unitamente alla relativa “Autocertificazione Obiettivi Ambientali”), effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale&nbsp;<em>online</em>&nbsp;ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.<h3><strong>3.5 La Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;“<em>Light</em>”</strong></h3>SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd.&nbsp;<u>Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em></u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale quelle regolanti la Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:<ul> <li>l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime (al pari della Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>) al fine della concessione della garanzia; e</li> <li>le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia SACE Green sono determinate, come indicato al paragrafo 3.3 di cui sopra, anche in base al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio ottenuto dall’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em>&nbsp;sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE (al pari della Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>)).</li></ul><p></p><h3><strong>3.6 La Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;cd. sopra-soglia</strong></h3>Le Garanzie SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;possono essere concesse anche per importi superiori ad euro 15.000.000,00. In tal caso, non saranno applicabili le Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;(che, come abbiamo visto, si applicano a finanziamenti da un importo minimo di euro 50.000,00 ad un importo massimo di euro 15.000.00,00).Le condizioni di rilascio della Garanzia SACE Green cd. sopra-soglia sono definite in maniera specifica per le singole imprese e oggetto di specifiche convenzioni stipulate tra SACE e gli istituti finanziatori&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn23" target="_blank" name="_ftnref23" rel="noreferrer">[23]</a>.Inoltre, ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20, il rilascio da parte di SACE di Garanzie Green per importi pari o superiori ad euro 200 milioni di euro è subordinato alla decisione&nbsp; assunta con decreto del MEF, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sulla base dell’istruttoria trasmessa dalla stessa SACE.<div data-anchor-id="4"></div><p></p><h2><strong>4. Tabella riepilogativa: raffronto tra la Garanzia Archimede, la Garanzia Futuro e la Garanzia SACE Green</strong></h2><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/1.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32520 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/1.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/2.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32524 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/2.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/3.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32528 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/3.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/4.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32532 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/4.png" alt></a>Come si evince dalla tabella sopra riportata, si possono notare alcune sostanziali differenze tra i diversi tipi di strumenti di garanzia.Al riguardo, preme evidenziare come&nbsp;<u>la disciplina normativa della Garanzia Archimede</u>, sia particolarmente&nbsp;<u>innovativa in alcuni aspetti qualificanti</u>:<ul> <li>accesso alla garanzia di&nbsp;<u>sole società non PMI</u>;</li> <li><u>soggetti garantiti non necessariamente rientranti tra quelli autorizzati all’esercizio del credito</u>, attraverso l’impiego di prestiti obbligazionari o altra tipologia di strumenti di debito;</li> <li><u>applicabilità a portafogli di finanziamenti</u>, tanto come garanzia a livello del soggetto che eroga il credito alle imprese beneficiarie che al livello del soggetto che finanzia il soggetto erogatore; e</li> <li><u>possibilità di estendere la copertura al 100% in presenza di prestiti obbligazionari o altra tipologia di strumenti di debito</u>.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref1</a>[1] Lo strumento “Garanzia Italia” è stato introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 23/2020, poi convertito nella Legge n. 40/2020. L’operatività di tale garanzia è stata prorogata più volte e da ultimo fino al 30 giugno 2022. Succesivamente, l’art. 15 del Decreto Legge n. 50 del 2022 convertito nella Legge n. 91 del 2022 ha autorizzato SACE all’emissione della “Garanzia SupportItalia” fino al 31 dicembre 2023&nbsp; (termine prorogato dal D.L. n. 176/2022).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref2</a>[2] Tra cui, a titolo esemplificativo, investimenti, costi del personale, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda e/o capitale circolante.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref3</a>[3] Tra le altre, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti sono state ritenute idonee alla gestione dei programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref4</a>[4] Tra i soggetti bancari, si possono menzionare le banche autorizzate in Italia, le banche UE che operano in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi e le banche extra-UE autorizzate ad operare in Italia. I soggetti abilitati al credito in Italia, diversi dalle banche e dagli altri soggetti indicati nell’elenco, compendono,&nbsp;<em>inter alia</em>, intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. no. 385 del 1° settembre 1993, società finanziarie UE ammesse al mutuo riconoscimento, FIA Italiani e UE di natura chiusa (quest’ultimi subordinatamente ad un processo di notifica al regolatore italiano) e veicoli di cartolarizzazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref5</a>[5] Si ricorda che ai fini della qualificazione di un’impresa come PMI e, dunque, per la determinazione della dimensione aziendale, le imprese vengono classificate quali “autonome”, “collegate” o “associate”. Pertanto l’inserimento dell’impresa nell’ambito di un gruppo potrebbe consentire si superare il limite dimensionale previsto per poter beneficiare della Garanzia Archimede. La singola impresa o il gruppo di imprese per essere qualificate come PMI devono rispettare almeno due dei tre criteri dimensionali previsti dalla direttiva 2013/34/UE ed inerenti (i) il valore dello stato patrimoniale, (ii) i ricavi netti delle vendite e delle prestazionie (iii) il numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio. A tal riguardo, le suddette soglie sono state da ultimo modificate dalla direttiva delegata della Commissione Europea 2023/2775 UE che ha inteso adeguare le soglie di cui all’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref6</a>[6] Lo spessore delle&nbsp;<em>tranche</em>&nbsp;“<em>junior</em>” e “<em>mezzanine</em>” non può in ogni caso superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è al 50%.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref7</a>[7] Gli impegni sono assunti da SACE nel rispetto del piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (“<strong>CIPESS</strong>”).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref8</a>[8] L’istruttoria deve essere svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo e, tra le altre cose, avuto riguardo al fatto che la Garanzia Archimede possa determinare elementi di addizionalità. Si ricorda che per addizionalità, come definita all’articolo 5, paragrafo 1 del citato Regolamento (UE) 2015/10171, si intende il sostegno fornito dal FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell’Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’Unione, senza il sostegno del FEIS.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref9</a>[9] Si prega di considerare che la Legge di Bilancio 2024 non fornisce informazioni sul fatto che il consolidato del gruppo a cui appartiene l’impresa beneficiaria (con riferimento alle soglie di materialità del MEF) debba essere solo a livello italiano o ricomprendere eventuali società estere. A tal riguardo, sarà necessario attendere l’adozione delle regole disciplinanti la concessione della Garanzia Archimede da parte di SACE<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref10</a>[10] Il testo della convenzione, così come le FAQ, sono reperibili al seguente link:&nbsp;<a href="https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro</a><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref11" target="_blank" name="_ftn11" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref11</a>[11] Si tratta di qualsiasi segnalazione da parte del finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (a) (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento; ovvero (b) la segnalazione da parte del finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref12" target="_blank" name="_ftn12" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref12</a>[12] In aggiunta a quanto sopra, qualora il rimborso del finanziamento (oggetto della richiesta di garanzia) sia integralmente coperto da una garanzia rilasciata da una persona giuridica terza, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia Futuro si farà riferimento al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio attribuito dal soggetto finanziatore al garante, se migliore di quello dell’impresa beneficiaria a condizione che: (i) la garanzia rilasciata dal garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall’impresa beneficiaria al garante; (ii) il garante rispetti tutti i requisiti previsti per le imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (<em>Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti</em>) delle Condizioni Generali Garanzia Futuro; e (iii) il garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref13" target="_blank" name="_ftn13" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref13</a>[13] Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref14" target="_blank" name="_ftn14" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref14</a>[14] Nelle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammessi a copertura anche i finanziamenti destinati a supportare spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref15" target="_blank" name="_ftn15" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref15</a>[15] Ad esempio, sostanze chimiche pericolose, beni culturali, droghe e sostanze psicotrope, sostanze radioattive, rifiuti, prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto, flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione, sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, alimenti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref16" target="_blank" name="_ftn16" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref16</a>[16] Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle condizioni generali disciplinanti la Garanzia Futuro Light, eventuali importi indicati da SACE prima dell’emissione di ciascuna garanzia, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme online, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all’esito dell’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia Futuro Light e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l’operazione venga respinta in caso di esito negativo delle verifiche condotte da SACE, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref17" target="_blank" name="_ftn17" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref17</a>[17] Le garanzia SACE “Green” sono emesse, tenuto conto degli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref18" target="_blank" name="_ftn18" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref18</a>[18] Il testo delle Condizioni Generali SACE Green, così come quello delle FAQ, è disponibile al seguente link:&nbsp; <a href="https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green" target="_blank" rel="noreferrer">www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green</a><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref19" target="_blank" name="_ftn19" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref19</a>[19] Si prega di vedere il commento di cui alla nota n. 8.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref20" target="_blank" name="_ftn20" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref20</a>[20] Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile (al pari di quanto previsto per la Garanzia Futuro).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref21" target="_blank" name="_ftn21" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref21</a>[21] Per “Progetti” si intendono le attività descritte nelle casistiche dell’Elenco Obiettivi Ambientali nell’ambito dei progetti elencati dall’articolo 64, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref22" target="_blank" name="_ftn22" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref22</a>[22] L’elenco ha ad oggetto gli obiettivi ambientali ai quali sono tesi i Progetti che vengono perseguiti mediante la realizzazione dei medesimi Progetti. Tale elenco è aggiornato tempo per tempo (l’ultimo aggiornamento risale all’11 luglio 2023 e comprende, tra le altre cose, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione dell’acqua e delle risorse marine e la prevenzione e riduzione dell’inquinamento).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref23" target="_blank" name="_ftn23" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref23</a>[23] Oltre alle convenzioni sottoscritte con ciascun istituto di credito, nella prassi SACE fornisce poi delle cheklist con l’indicazione dei presidi contrattuali da inserire in contratto.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref24" target="_blank" name="_ftn24" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref24</a>[24] Come indicato al paragrafo 2.5, l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:34:31 +0100</pubDate>
                        <title>Il recepimento della direttiva europea sui gestori e acquirenti di crediti (2021/2167)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recepimento-della-direttiva-europea-sui-gestori-e-acquirenti-di-crediti-2021-2167</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Prime considerazioni sul regime autorizzatorio dei gestori di crediti e sulla disciplina degli acquirenti di crediti</strong></em><span style="text-decoration: underline;">Sommario</span>:</p><ol> <li>La genesi della Direttiva</li> <li>L'ambito di applicazione</li> <li>I gestori di crediti e l'autorizzazione a svolgere l'attività</li> <li>Gli acquirenti di crediti</li> <li>Lo schema di proposta di recepimento</li></ol><p>&nbsp;</p><ol> <li><strong>La genesi della Direttiva</strong></li></ol><p>La Direttiva UE/2021/2167 (la “<strong>Direttiva</strong>”) in materia di gestori ed acquirenti di crediti nota anche come <em>Secondary Market Directive</em>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L’8 dicembre 2021, avrebbe dovuto essere recepita dal legislatore nazionale entro il 29 dicembre 2023.Nelle more dell’approvazione della legge di delegazione europea 2022-2023, e proprio in considerazione del fatto che il decorso del termine sopra indicato fissato dalla Direttiva richiede l’emanazione in tempi brevi del decreto legislativo di attuazione, il Dipartimento del Tesoro ha recentemente posto in consultazione uno schema di proposta di recepimento della Direttiva.Come noto, la Direttiva costituisce il punto di approdo di un percorso iniziato nel 2017 con la proposta della Commissione – accolta favorevolmente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio – di integrare il processo per il completamento dell’Unione Bancaria con misure di riduzione dei crediti deteriorati, attuate mediante la condivisione e la riduzione del rischio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, e con la elaborazione della c.d. “NPL Strategy”, poi rivista nel 2020 a seguito della crisi pandemica, che si poneva i seguenti obbiettivi:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) lo sviluppo di un mercato secondario per i <em>distressed assets</em>, al fine di consentire alle banche di rimuovere gli <em>NPLs</em> dai loro bilanci e di garantire al contempo maggior protezione per i debitori;(ii) riformare la normativa europea in materia di insolvenza e protezione del debitore, con l’obiettivo di armonizzare i vari quadri normativi in materia di insolvenza nell’ambito dell’UE, mantenendo al contempo elevati <em>standard</em> di protezione per i consumatori;(iii) supportare la costituzione e la cooperazione di <em>asset management companies</em> (AMCs) a livello Europeo; e(iv) attuare misure precauzionali di sostegno pubblico (c.d. "<em>asset protection schemes</em>") al fine di garantire la continuità del supporto all’economia reale ai sensi della direttiva europea di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e dei quadri normativi relativi agli aiuti di stato.</p>La Commissione ha quindi emanato nel 2018 un pacchetto normativo finalizzato ad affrontare la questione dei <em>Non Performing Loans</em> nell’ambito dell’Unione Europea e, nello specifico, a gestire lo <em>stock</em> di crediti deteriorati e prevenirne l’aumento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.In tale contesto, sulla base della considerazione che “<em>la riduzione degli attuali stock di crediti deteriorati e la prevenzione di un eventuale eccessivo accumulo in futuro di crediti deteriorati sono obiettivi che presentano una chiara rilevanza a livello dell’Unione europea</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, la Direttiva si pone l’obiettivo – tra gli altri – di “<em>incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli, e stabilendo relative garanzie, al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>Ambito di applicazione </strong></li></ol><p>Quanto all’ambito di applicazione, la Direttiva si applica:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) ai gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti; e(ii) agli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da crediti <em>non-performing</em> e/o dai relativi contratti da cui sorgono i crediti <em>non-performing</em>, originati da istituti di credito stabiliti dell'Unione Europea.</p>La Direttiva, tuttavia, non trova applicazione ove la gestione del credito <em>non-performing</em> bancario sia effettuata da un ente creditizio stabilito nell’Unione, da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito verso i consumatori.In forza della Direttiva viene quindi delineato un sistema “<em>differenziato</em>” per i crediti deteriorati di origine bancaria, disciplinati dalle norme di recepimento della medesima, rispetto a quello previsto per i crediti di natura diversa da quella deteriorata e/o di origine non bancaria, per i quali rimarrà in vigore l’attuale sistema normativo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>I gestori di crediti e l’autorizzazione a svolgere l’attività</strong></li></ol><p>L’articolo 3 della Direttiva definisce il gestore di crediti come una persona giuridica che, nel quadro della sua attività̀ d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge una o più̀ delle attività̀ di gestione dei crediti. Per attività di gestione di crediti, si intende lo svolgimento di una o più̀ delle attività̀ seguenti: (i) riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; (ii) rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un “intermediario del credito” ai sensi dell’articolo 3 lettera f) della direttiva 2008/48/CE o dell’articolo 4 punto 5 della direttiva 2014/17/UE; (iii) gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; e (iv) informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi d’interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso.Ai sensi della Direttiva, il quadro normativo applicabile ai gestori di crediti ricomprende in particolare, <em>inter alia</em>, l’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva all’attività di gestione da parte dell’autorità nazionale competente. Nello specifico, la procedura delineata dalla Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> prevede che il gestore debba ottenere un’autorizzazione nello Stato membro d’origine prima di iniziare la propria attività. L’autorizzazione verrà rilasciata dalle autorità competenti, identificate all’interno delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva, ove sussistano i requisiti per la concessione di cui all’articolo 5 della Direttiva, autorità alla cui vigilanza è previsto venga sottoposto il gestore autorizzato.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Gli acquirenti di crediti</strong></li></ol><p>Il Titolo III (<em>Acquirenti di crediti</em>) della Direttiva liberalizza l’attività di cessione da parte degli enti creditizi agli “<em>acquirenti di crediti</em>”, per i quali quindi non è previsto alcun regime autorizzativo, prevedendo, a carico degli enti creditizi stessi, obblighi informativi a favore dell’acquirente in sede pre-negoziale e di <em>due diligence</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. A carico degli acquirenti, oltre all’obbligo di nomina di un gestore di crediti, sono previsti obblighi a favore dell’autorità di vigilanza, per finalità statistiche e di monitoraggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Lo schema di proposta di recepimento (lo “Schema”)</strong></li></ol><p>La disciplina proposta nello Schema troverà applicazione attraverso l’introduzione all’interno del Titolo V del Testo Unico Bancario di un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza. Tale nuovo Capo II includerà le norme relative alla nuova figura del “gestore di crediti in sofferenza”, che dovrà essere autorizzato all’esercizio di tale attività - e conseguentemente - vigilato da Banca d’Italia. Sono poi previsti altri interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.&nbsp;<em>5.1 &nbsp; L’ambito oggettivo e soggettivo</em>Coerentemente con l’impostazione della Direttiva, la nuova disciplina riguarda solo i crediti c.d. “finanziari”, cioè concessi da banche ed altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (quali, ad esempio, intermediari finanziari di cui all’art 106 TUB, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione). Non riguarda, invece, i crediti di altra natura quali i crediti commerciali, quelli derivanti da contratti di fornitura od appalto, <em>utilities</em>, etc.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, per i quali continuerà ad applicarsi la disciplina vigente.Lo Schema sembra poi sfruttare alcuni degli spazi di flessibilità riconosciuti dalla Direttiva agli Stati membri.Una prima scelta in tal senso, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, par. 3 dalla Direttiva, è quella di limitare l’ambito di applicabilità della nuova disciplina, all’interno dei crediti deteriorati, ai soli crediti classificati come in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia. Pertanto, fatte salve le eccezioni specificamente previste, la nuova disciplina si riferisce esclusivamente all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza in relazione alla gestione di crediti in sofferenza.Per converso la nuova disciplina non si applica alla gestione effettuata: (i) dai gestori degli organismi di investimento collettivo del risparmio in relazione ai fondi da essi gestiti; (ii) dalle banche (con riferimento ai crediti da esse sia concessi che acquistati); (iii) dagli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (con riferimento ai crediti dagli stessi sia concessi che acquistati), purché svolta in Italia.Lo Schema, in applicazione dell’art. 2, par. 4 della Direttiva, prevede poi che le nuove disposizioni non si applichino alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, quando l’acquirente dei crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. “<em>securitisation regulation”</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Ciò dovrebbe significare che per la gestione dei crediti qualificati come sofferenze e acquistati da veicoli di cartolarizzazione ex “<em>securitisation regulation</em>” resterebbe obbligatorio avvalersi, quale “<em>master servicer</em>”, di una banca o di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, mentre l’attività di “<em>special servicer</em>” potrebbe essere esercitata – in regime di esternalizzazione – secondo quanto avviene oggi, e quindi senza che lo “<em>special servicer</em>” debba ottenere un’autorizzazione ai sensi della nuova disciplina. Ciò è particolarmente rilevante per tutti gli “<em>special servicer” </em>dotati di sola autorizzazione <em>ex</em> articolo 115 TULPS, che potrebbero continuare a svolgere tale attività di gestione di crediti in base a detta autorizzazione.Per prevedere tale esclusione lo Schema fa riferimento, in senso ampio, (in questo senso riprendendo la Direttiva) alla gestione dei crediti effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazioni europee, ma il testo potrebbe meglio chiarire che l’esclusione si applica appunto tanto al “<em>master servicer</em>” che allo “<em>special servicer</em>”.Sul punto vale la pena riprendere un’osservazione già formulata dai primi commentatori della Direttiva.Molte operazioni di cartolarizzazione italiane relative a crediti in sofferenza non rientrano fra le cartolarizzazioni “<em>europee</em>” e sono assoggettate solo alla Legge n. 130/1999. Ciò significa che le cartolarizzazioni c.d. “<em>domestiche</em>” non rientrano nell’esclusione di cui alla Direttiva e allo Schema, e di conseguenza i veicoli di cartolarizzazione che acquistano crediti in sofferenza nell’ambito di tali cartolarizzazioni saranno soggetti alla nuova disciplina, e quindi dovranno affidare la gestione dei medesimi ad un gestore di crediti in sofferenza autorizzato, ad una banca o ad intermediario finanziario ex art. 106 TUB. Qui si pone a prima vista un problema di coordinamento con la legge 130/1999 (di cui nello Schema non sembra prevista la modifica), che all’articolo 2, comma 6 prevede ora che le attività di riscossione dei crediti ceduti vengano svolte da banche od intermediari finanziari ex art. 106, mentre tale attività dovrebbe appunto anche poter essere svolta dai gestori di crediti in sofferenza.Dall’altro lato nella gestione dei crediti in sofferenza delle cartolarizzazioni c.d. “domestiche” si pone il tema se gli “<em>special servicer</em>” dotati di sola autorizzazione <em>ex</em> articolo 115 TULPS, per poter svolgere attività di gestione, debbano comunque dotarsi anche della “nuova autorizzazione” ovvero possano solo operare quali fornitori di servizi di gestione dei crediti sulla base di un contratto di esternalizzazione di cui all’art. 12 della Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.È poi previsto che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possano essere individuati altri soggetti che, in considerazione dell’attività svolta, sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina. Probabilmente tale disposizione è destinata a dare attuazione al disposto dell’art. 2, par. 6 della Direttiva, che fa espresso riferimento all’attività di gestione dei crediti effettuata da notai, ufficiali giudiziari pubblici, o avvocati, quando tale attività di gestione è esercitata nel quadro delle rispettive professioni.&nbsp;<em>5.2&nbsp; &nbsp;L’acquisto di crediti in sofferenza a titolo oneroso</em><em>&nbsp;</em>Lo Schema chiarisce che l’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB. Quindi, in conformità alla Direttiva, mentre l’attività di gestione è soggetta ad autorizzazione, l’acquisto è liberalizzato. La liberalizzazione è peraltro limitata al solo acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza, mentre per l’acquisto a titolo professionale di crediti diversi dalle sofferenze, in attuazione di quanto previsto dal considerando 16 della Direttiva, rimane la riserva di legge.Qui va evidenziato che nella definizione dell’attività di gestione dei crediti in sofferenza, lo Schema prevede che l’attività di rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore sia consentita al gestore di credito “a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106” e che a tal fine non rilevano la mera “estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento”.&nbsp;<em>5.3</em>&nbsp;&nbsp; <em>L’obbligo per gli acquirenti di credito di nominare un gestore</em>Mentre l'art. 17, par. 1, lett. a) della Direttiva prevede l’obbligo di nominare, da parte dell’acquirente di crediti, un soggetto che svolga attività di gestione dei crediti solamente con riferimento all’acquisto di crediti in sofferenza vantati nei confronti dei consumatori, lo Schema – sfruttando la stessa flessibilità concessa in tal senso dall’art. 17, par. 1 stesso <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>–&nbsp; sembra prevedere che l’acquirente di crediti sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti (ovvero una banca od un intermediario finanziario ex art. 106 TUB), indipendentemente, dunque, dalla tipologia di soggetti verso i quali tali crediti in sofferenza sono vantati. Tale scelta pare obbedire ad esigenze di vigilanza (l’autorità potrebbe così sempre interfacciarsi con un soggetto regolamentato) ed alla volontà di assicurare maggiore tutela al debitore ceduto. Si tratta di un aspetto che potrebbe forse essere chiarito meglio nello Schema.Non è invece previsto venga esercitata l’opzione di cui all’art. 17, par. 4 della Direttiva, che consente agli Stati membri di autorizzare gli acquirenti di crediti a ricorrere anche a persone fisiche per la gestione di crediti.&nbsp;<em>5.4</em>&nbsp;&nbsp; <em>Il rilascio dell’autorizzazione</em>Accanto alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza potrà essere svolta da coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione prevista dalla nuova disciplina (l’”<strong>Autorizzazione</strong>”).Tale Autorizzazione dovrà essere richiesta alla Banca d’Italia e sarà dalla stessa concessa a condizione che sussistano i requisiti delineati, <em>inter alia</em>, nel nuovo articolo 114.6 del Capo II, Titolo V del TUB, nonché nelle future disposizioni attuative.L’art. 114.6 co. 1 del Capo II, Titolo V del TUB, riprendendo l’art. 5 della Direttiva, prevede che la Banca d’Italia conceda l’Autorizzazione qualora il richiedente, <em>inter alia</em>, abbia (i) adottato la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; (ii) la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica; (iii) presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.L’art. 114.6 rimette poi alle future disposizioni attuative di Banca d’Italia la disciplina relativa alla procedura di autorizzazione, alla valutazione delle condizioni di cui al co. 1 dell’art. 114.6, nonché a quella relativa alle ipotesi di revoca o decadenza dell’Autorizzazione.&nbsp;<em>5.5</em>&nbsp;&nbsp; <em>Il regime transitorio</em>Lo Schema è posto in pubblica consultazione fino al 29 febbraio 2024. Il relativo decreto legislativo, una volta approvato, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Lo Schema stesso, in conformità al termine di 6 (sei) mesi previsto dalla Direttiva per l’adeguamento al nuovo regime, prevede che i soggetti che svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza, possano continuare a svolgere tale attività fino al 29 giugno 2024 sulla base della disciplina attualmente in vigore. Entro tale data essi devono ottenere l’autorizzazione, oppure cessare di svolgere l’attività.&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong> Conclusioni</strong></li></ol><p>In conclusione, l'analisi dello Schema evidenzia un notevole cambiamento nel panorama dell’acquisto e della gestione dei crediti in sofferenza. In conformità agli obiettivi della Direttiva e mirando dunque alla formazione di un mercato integrato dei servizi di recupero crediti a livello europeo, lo Schema, da un lato, rende più accessibile l'acquisizione di crediti in sofferenza, ma dall'altro impone un maggiore onere nell'esercizio delle attività di gestione dei medesimi. Tale attività è infatti subordinata all’ottenimento dell’Autorizzazione concessa da Banca d’Italia e subordinata alla sussistenza di requisiti in parte analoghi a quelli richiesti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 del TUB.Senz’altro, per comprendere a pieno l’impatto della nuova disciplina sul mercato domestico, sarà necessario attendere – non solamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di recepimento della Direttiva – ma anche l’emanazione dei futuri provvedimenti attuativi di Banca d’Italia, specie con riferimento alla valutazione delle condizioni per l’ottenimento dell’Autorizzazione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a> o <a href="mailto:andrea.bertoni@advant-nctm.com">Andrea Bertoni</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Comunicazione del 11 ottobre 2017, COM (2017) 592.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Direttiva 2014/59/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il pacchetto includeva una proposta di regolamento (proposta di modica al Regolamento (UE) n. 575/2013, Commissione Europea, 2018a) e una proposta di Direttiva (proposta di Direttiva sui servizi di credito, gli acquirenti di crediti e il recupero di garanzie reali, Commissione Europea 2018b).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando (1) della Direttiva UE/2021/2167.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Considerando (9) della Direttiva UE/2021/2167.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In particolare, ai GEFIA autorizzati o registrati conformemente alla direttiva 2011/61/UE, alle società̀ di gestione e alle società̀ di investimento autorizzate conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società̀ di investimento non abbia designato una società̀ di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sul punto, i primi commentatori hanno già avuto modo di evidenziare come, alla luce anche del Considerando (17) della Direttiva, tale “<em>doppio regime</em>” permarrebbe solo nel caso in cui a livello nazionale non venga adottato un regime armonizzato per tutte le tipologie di crediti (cfr. P. Carrière, “<em>La Direttiva sui “gestori” e “acquirenti” di NPL: prospettive per il mercato italiano</em>”, in Diritto Bancario.it, Dicembre 2021).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. artt. 4, 5, 7, 8 21 Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articoli 15 (<em>Dritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso</em>) e 16 (<em>Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articoli 17 (<em>Obblighi degli acquirenti di crediti</em>), 18 (<em>Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti</em>), 19 (<em>Rappresentante di un acquirente di crediti in un paese terzo</em>) e 20 (<em>Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente di crediti e comunicazione alle autorità competenti</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Articolo 1 (<em>Oggetto</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Articolo 2 (<em>Ambito di applicazione</em>) della Direttiva, comma 4: “<em>La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l’acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali legislazioni nazionali: a) non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva; b) assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Lo Schema prevede che non costituisca attività di gestione di crediti in sofferenza l’attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti dotati di autorizzazione ex art. 115 TULP, tra l’altro, a favore di gestori di crediti in sofferenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> “Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 04:34:14 +0100</pubDate>
                        <title>Attuazione della Raccomandazione CESR/2011/3: il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207 istituisce il Comitato per le politiche macroprudenziali e apporta modifiche al CAP – TUB – TUF</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><em>Premessa: inquadramento sistematico del D.Lgs. 207/2023</em></li></ol><p>Nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 n. 207 (“<strong>D.Lgs. 207/2023</strong>”) con cui il legislatore italiano ha inteso dare seguito alla Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) risalente al 22 dicembre 2011 (“<strong>Raccomandazione CESR/2011/3</strong>”).Mediante tale documento programmatico, il CESR – allora presieduto da Mario Draghi – ha elaborato una serie di raccomandazioni volte a innalzare l’efficacia delle politiche macroprudenziali nazionali in un’ottica di complessivo miglioramento della stabilità finanziaria all’interno dell’Unione Europea.Il CESR, difatti, pur prevedendo che “<em>la responsabilità dell'adozione delle misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria risiede in primo luogo all’interno dei quadri nazionali</em>”, ha contestualmente riconosciuto la necessità che l’attività delle autorità macroprudenziali nazionali (solitamente le banche centrali o le autorità di vigilanza finanziaria) debba essere coordinata attraverso l’emanazione di principi guida comuni, atti a garantire “<em>un punto di equilibrio tra l’esigenza di coerenza tra gli approcci nazionali e la flessibilità necessaria a tenere in considerazione le specificità nazionali</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.La Raccomandazione CESR/2011/3 persegue l’obiettivo di procedere a tale attività di coordinamento, demandando comunque agli Stati Membri la responsabilità di adottare le misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria nell’UE attraverso l’implementazione, nei rispettivi quadri normativi nazionali, dei singoli mandati macroprudenziali.In Italia, i principi dettati da tale normativa europea sono stati recentemente accolti e attuati con l’emanazione del D.Lgs. 207/2023. Tra le novità introdotte dal legislatore italiano si segnala, anzitutto, l’istituzione di un’autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali comunitarie all’interno del territorio nazionale: il Comitato per le politiche macroprudenziali (“<strong>Comitato</strong>”).Il Comitato è composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Consob, il Presidente dell’Ivass e il Presidente della Covip, in rappresentanza delle rispettive Autorità e, in ossequio a quanto previsto dalla Raccomandazione comunitaria relativamente agli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle autorità macroprudenziali nazionali, è tenuto a presentare annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attività<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><em>Le modifiche apportate al Testo Unico Bancario</em></li></ol><p>L’attuazione del mandato macroprudenziale nazionale recata dal D.Lgs. 207/2023 riverbera significativi effetti anche sulla normativa di settore assicurativa, bancaria e finanziaria, attraverso l’introduzione e/o la modifica di talune disposizioni contenute, rispettivamente, nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).Per quanto attiene – in particolare – alle modifiche apportate al TUB, tali interventi forniscono, in linea con quanto già previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (“<strong>Regolamento Benchmark</strong>”), indicazioni specifiche circa l’eventualità in cui un indice di riferimento (c.d. <em>benchmark</em> finanziario) applicato ai contratti stipulati da banche e intermediari finanziari con la clientela subisca una variazione sostanziale o la totale cessazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.Con ordine. Il Regolamento Benchmark pone in capo agli amministratori e agli utilizzatori di <em>benchmark</em> finanziari l’obbligo di presidiare il rischio che la modifica e/o la cessazione dei medesimi si traduca in un pregiudizio per i clienti e, più in generale, in una minaccia per la stabilità finanziaria.In particolare, gli amministratori di indici finanziari sono tenuti a predisporre idonee procedure contenenti le azioni da intraprendere ove un <em>benchmark</em> si discosti radicalmente dai valori di riferimento e/o se ne debba cessare la produzione, e di aggiornare suddette procedure ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti agli indici (o alle famiglie di indici) a cui la procedura si riferisce<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Inoltre, viene imposto agli enti vigilati (diversi dagli amministratori) che utilizzano i <em>benchmark </em>finanziari nei propri contratti di adottare, sulla base delle procedure predisposte dagli amministratori, <strong>solidi piani scritti</strong> (c.d. piani di sostituzione) <strong>che precisino l’<em>iter</em> operativo da attuarsi in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento</strong>. Tali piani, se opportuno in relazione al caso di specie, devono inoltre <strong>designare uno o più indici di riferimento alternativi a cui fare riferimento per la sostituzione di quelli di cui sarebbe sospesa la fornitura</strong>, specificando le ragioni per cui suddetti indici rappresenterebbero alternative valide.<strong>I soggetti obbligati</strong>, da ultimo, <strong>sono tenuti</strong> a fornire le procedure e i piani di sostituzione adottati e gli eventuali aggiornamenti all’Autorità su richiesta di quest’ultima, senza indebiti ritardi, e <strong>a rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti</strong>.Nel solco di quanto previsto dal Regolamento Benchmark, il D.Lgs. 207/2023 introduce nel TUB una disposizione <em>ad hoc</em> che prescrive gli <strong>obblighi che banche e istituzioni finanziarie non bancarie sono tenute ad attuare in ipotesi di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento utilizzato all’interno dei rispettivi contratti</strong>.Tali previsioni, compendiate nel nuovo articolo 118-<em>bis</em> TUB, dovranno essere rispettate dai soggetti obbligati per tutta la durata del rapporto contrattuale col cliente e le regole ivi incluse si applicheranno a tutti i contratti aventi a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB (<em>i.e. </em>operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento), in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, <strong>anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento Benchmark</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Banche e intermediari, in particolare, dovranno pubblicare sul proprio sito <em>internet</em> i piani di sostituzione adottati ai sensi del Regolamento Benchmark e portare gli stessi (e i relativi aggiornamenti) a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno, o alla prima occasione utile, con le modalità previste per l’informativa periodica in corso di rapporto (<em>cfr</em>. art. 119, TUB).È inoltre necessario che le <strong>clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse vengano predisposte in maniera tale da individuare le modifiche dell'indice di riferimento o l'indice sostitutivo che verrà utilizzato nel caso in cui cessi o sia variato sostanzialmente l'indice di riferimento originariamente previsto dal contratto</strong>.I soggetti obbligati devono necessariamente comunicare al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche che intendono apportare all’indice ovvero l'indice sostitutivo che verrà utilizzato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. La proposta di modifica (unilaterale) avente a oggetto il <em>benchmark</em> finanziario si deve intendere approvata dal cliente ove egli non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.Ove, a seguito della richiamata comunicazione, il cliente manifesti, entro due mesi, la propria intenzione di recedere dal rapporto, le banche e gli intermediari finanziari, in sede di liquidazione del rapporto, dovranno applicare le condizioni contrattuali precedentemente previste, tenendo conto, con riferimento al tasso di interesse, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.Da ultimo, il nuovo articolo 118-<em>bis</em> del TUB sancisce l’inefficacia delle modifiche e/o della sostituzione dell'indice di riferimento adottate senza l’osservanza dell’<em>iter</em> descritto nella disposizione stessa.Banche e intermediari finanziari sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni soprarichiamate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 207/2023 (<em>i.e.</em> <strong>entro il 10 gennaio 2025</strong>):</p><ol> <li>informando la clientela circa i propri piani di sostituzione; e</li> <li>introducendo nei contratti – mediante apposita proposta di modifica unilaterale – le disposizioni necessarie per recepire il disposto dell’art. 118-<em>bis</em> del TUB.</li></ol><p><strong>Le modifiche apportate al TUB dal D.Lgs. 207/2023 determinano pertanto un significativo impatto su banche e intermediari finanziari, che dovranno pianificare e attuare le iniziative necessarie a pervenire alla tempestiva implementazione dei presidi imposti dal nuovo articolo 118-<em>bis</em> del TUB anche sulla contrattualistica relativa ai rapporti in essere.</strong><strong>&nbsp;</strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Danilo-Quattrocchi" target="_blank" rel="noopener">Danilo Quattrocchi</a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Eugenio-Siragusa" target="_blank" rel="noopener">Eugenio Siragusa</a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Giuseppe-Buono" target="_blank" rel="noopener">Giuseppe Buono</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Cfr</em>. considerando n. 4 della Raccomandazione CESR /2011/3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Cfr</em>. Articolo 1, comma 9, D.Lgs. 207/2023. La Raccomandazione CESR/2011/3, sul punto, raccomanda agli Stati Membri di sottoporre l’autorità macroprudenziale all’obbligo di rendere conto, in ultima istanza, al parlamento nazionale. Sempre in tema di trasparenza e rendicontazione prevista per i comitati nazionali per le politiche macroprudenziali si prevede che gli Stati Membri debbano: garantire che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano tempestivamente rese pubbliche, salvo che ciò comporti rischi per la stabilità finanziaria, e che le strategie di politica macroprudenziale siano stabilite e pubblicate dall’autorità macroprudenziale. Inoltre, la Raccomandazione CESR/2011/3 riconosce all’autorità macroprudenziale il potere di rendere dichiarazioni, pubbliche e non, in materia di rischio sistemico, e garantisce che l’autorità macroprudenziale nonché il relativo personale siano legalmente tutelati quando agiscano in buona fede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per quanto attiene alle modifiche apportate dal D.Lgs. 207/2023 al TUF, il nuovo comma 5-<em>bis</em>, dell’articolo 4-<em>septies</em>.1, si limita a specificare che il Comitato è l'autorità competente a valutare se “<em>una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria</em>”, oltre che imporre al Comitato di rendere pubblici gli elementi considerati alla base della menzionata valutazione di cui al primo periodo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Cfr</em>. articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento Benchmark.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> Vale a dire qualsiasi “contratto finanziario” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di credito al consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> È necessario che la comunicazione alla clientela avvenga in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 03:24:51 +0100</pubDate>
                        <title>Le nuove garanzie SACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-garanzie-sace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La Garanzia “Archimede” </strong></li></ol><p><strong>&nbsp;</strong>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 Serie Generale è stata pubblicata la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (la “<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>”), che ha introdotto la possibilità per SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) di rilasciare una nuova tipologia di garanzia. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024, “<em>al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, <u>garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese</u></em>” (la “<strong>Garanzia Archimede</strong>”).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere emessa</span><strong>&nbsp;</strong>La Garanzia Archimede può essere rilasciata in favore di:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) soggetti identificati come <u>partner esecutivi</u> nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>);(ii) banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri <u>soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia</u>;(iii) <u>imprese di assicurazione</u> nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché(iv) <u>sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari</u>, partecipativi e non, convertibili <u>anche di rango subordinato</u>.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.2 L‘oggetto, la durata e l’importo della Garanzia Archimede</span>La Garanzia Archimede può garantire finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle<u> imprese con sede legale in Italia e</u> alle <u>imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese</u>, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, <u>e dalle imprese in difficoltà</u>, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.La Garanzia Archimede può essere concessa per una <u>durata massima di <strong>venticinque anni</strong></u> e per una <strong><u>percentuale massima di copertura non eccedente le seguenti soglie</u></strong><u>:</u><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot-2024-01-23-alle-10.18.23.png" target="_blank"><img class="size-large wp-image-30722 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/01/Screenshot-2024-01-23-alle-10.18.23-1024x580.png" alt></a>In aggiunta, <u>la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento</u>, fermi restando i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.Si precisa che gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede (che<u> viene rilasciata a condizioni di mercato</u>), sono assunti da SACE nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti. La stessa SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire, meglio descritti nei paragrafi iniziali del presente articolo.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.3 Soglie di materialità per l’intervento del MEF </span>Il rilascio della Garanzia Archimede:<ul> <li>il cui <u>importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>)</u>, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato;</li> <li>qualora <u>l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda (i) 1 miliardo di euro </u>ovvero, <u>(ii) per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti</u>, l’importo garantito in relazione al portafoglio superi <u>3 miliardi di euro</u>,</li></ul><p>è subordinato al nulla osta del Ministro dell’economia e delle finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE per le garanzie su portafogli di finanziamenti.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.4 Prossimi passi</span>Come statuisce la Legge di Bilancio 2024, all’articolo 1, comma 265 “<em>le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE; pertanto, si attende ora che la stessa SACE proceda, conformemente alla propria prassi operativa, alla pubblicazione, sul proprio sito internet, delle linee guida necessarie a rendere pienamente operativo il nuovo strumento di garanzia</em>”.Siamo allo stato in attesa che tali linee guida siano pubblicate.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="2"> <li><strong>La Garanzia “Futuro”</strong></li></ol><p>Al fine di <u>sostenere l’innovazione tecnologica ed il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile</u>, SACE offre alle imprese italiane un nuovo strumento di garanzia avente le caratteristiche di seguito delineate (la “<strong>Garanzia Futuro</strong>”).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.1 A chi è indirizzata la Garanzia Futuro</span>Per avere accesso alla garanzia, le imprese dovranno:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) essere costituite in forma di <u>società di capitali</u>, <u>anche in forma cooperativa</u>. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE (le “<strong>FAQ</strong>”) si evince, inoltre che, le società in questione devono essere operative da almeno tre anni e possono essere <u>sia PMI che non PMI</u>;(ii) avere la <u>sede legale ovvero la sede secondaria in Italia</u>;(iii) alla data della richiesta di finanziamento, <u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;<u>(iv) alla data della richiesta di Garanzia Futuro</u> e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) <u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>, (b) <u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u> (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) <u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>; (c) non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>; e (d) <u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e(v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un <em><u>rating </u></em><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro</u> (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>).</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.2 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Futuro può essere emessa</span>La Garanzia Futuro può essere rilasciata in favore di:<p style="padding-left: 30px;">(i) banche nazionali;(ii) banche estere; e(iii) operatori finanziari italiani od esteri,</p>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività.<strong>&nbsp;</strong><span style="text-decoration: underline;">2.3 Requisiti del finanziamento</span>L’Articolo 2.2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ risulta che questo non debba essere un conto dedicato.L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 44 della Garanzia Futuro, non potrà essere gestito in <em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro è possibile supportare <strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u> <strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</strong> con durata compresa <strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u>.(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>) Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile.<strong>&nbsp;</strong>Lo scopo del finanziamento garantito da SACE deve essere indicato nell’”Autocertificazione di Rilievo Strategico” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) da allegarsi alla richiesta di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni: “<em>effettuazione dei <u>pagamenti relativi ai costi e alle spese(</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a><u>)</u>, inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:</em><p style="padding-left: 30px;"><em>(a) <u>immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia</u></em><em>;</em><em>(b) <u>immobilizzazioni finanziarie all’estero</u></em><em>; ed</em><em>(c)<u> esigenze di capitale circolante</u></em><em>.</em>”</p>Nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.4 Caratteristiche della Garanzia Futuro</span>La Garanzia Futuro è una <u>garanzia a prima richiesta</u> assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del debito garantito, <u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al <strong>70% del debito garantito</strong></u>, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Futuro. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle condizioni generali della Garanzia Futuro, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd. <u>Garanzia Futuro Light</u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale quelle regolanti la Garanzia Futuro. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano: (i) l’elenco dei criteri di <em>eligibility</em> delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Futuro Light non tiene in considerazione il <em>rating</em> creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia e (ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia Futuro sono determinate anche in base al <em>rating</em> creditizio ottenuto dall’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia Futuro Light sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>La riconferma della Garanzia “Green”</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ol><p>La Legge di Bilancio 2024 (all’articolo 1, comma 269) ha previsto altresì la riconferma per l’anno 2024 della cd. Garanzia “Green” istituita per mezzo dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20 (nel limite di impegno assumibile da SACE pari ad euro 3 miliardi).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:roberto.denardisdiprata@advant-nctm.com">Roberto De Nardis di Prata</a>, <a href="mailto:giuseppe.buono@advant-nctm.com">Giuseppe Buono</a> e <a href="mailto:davide.brollo@advant-nctm.com">Davide Brollo</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>([1]) Tra le altre, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti sono state ritenute idonee alla gestione dei programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2]) Si prega di considerare che la Legge di Bilancio 2024 non fornisce informazioni sul fatto che il consolidato del gruppo a cui appartiene l’impresa beneficiaria (con riferimento alle soglie di materialità del MEF) debba essere solo a livello italiano o ricomprendere eventuali società estere. A tal riguardo, sarà necessario attendere l’adozione delle regole disciplinanti la concessione della Garanzia Archimede da parte di SACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>([3]) Si tratta di qualsiasi segnalazione da parte del finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte del finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>([4]) In aggiunta a quanto sopra, qualora il rimborso del finanziamento (oggetto della richiesta di garanzia) sia integralmente coperto da una garanzia rilasciata da una persona giuridica terza, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia Futuro si farà riferimento al <em>rating</em> creditizio attribuito dal soggetto finanziatore al garante, se migliore di quello dell’impresa beneficiaria a condizione che: (i) la garanzia rilasciata dal garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall’impresa beneficiaria al garante; (ii) il garante rispetti tutti i requisiti previsti per le imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (<em>Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti</em>) delle condizioni generali della Garanzia Futuro; e (iii) il garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>([5]) Alla data odierna risulta che alcune primarie banche abbiano già sottoscritto la convenzione con SACE ai fini dell’utilizzo della Garanzia Futuro per operazioni di finanziamento in favore delle imprese clienti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>([6]) Nelle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammessi a copertura anche i finanziamenti destinati a supportare spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>([7]) Ad esempio, sostanze chimiche pericolose, beni culturali, droghe e sostanze psicotrope, sostanze radioattive, rifiuti, prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto, flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione, sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, alimenti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>([8]) Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle condizioni generali disciplinanti la Garanzia Futuro Light, eventuali importi indicati da SACE prima dell’emissione di ciascuna garanzia, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme online, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all’esito dell’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia Futuro Light e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l’operazione venga respinta in caso di esito negativo delle verifiche condotte da SACE, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 02:37:06 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Capitali: le novità per gli emittenti MTF</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-Plattner-DDL-Capitali.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza il&nbsp;<strong>DDL Capitali</strong>&nbsp;<strong>approvato dal Senato</strong>&nbsp;il 24 ottobre 2023 e passato all’esame della Camera con riguardo alle<strong>&nbsp;principali novità per gli emittenti MTF</strong>.</em>Dopo circa 2 anni dall’avvio dei lavori che hanno portato alla pubblicazione del Libro Verde MEF sulla competitività dei mercati (2022) il tanto atteso&nbsp;<strong>DDL Capitali è stato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-del-ddl-capitali-approvato-dal-senato/" target="_blank" rel="noreferrer">approvato dal Senato il 24 ottobre 2023</a></strong>&nbsp;(e assegnato alla Camera il 30 ottobre) nella forma proposta da MEF ad aprile con poche modifiche e due rilevanti novità per gli emittenti quotati sul mercato regolamentato: le modalità di presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione e il voto maggiorato a crescere sino a 10 voti. In questo breve articolo passeremo in rassegna i&nbsp;<strong>principali interventi che riguardano gli emittenti MTF</strong>, che, per la prima volta, entrano a pieno diritto nell’ambito di un processo di riforma normativa concernente i mercati finanziari, e gli emittenti diffusi, la cui disciplina viene fortemente ridimensionata.</p><h3><strong>Offerta fuori sede</strong></h3>Gli emittenti MTF potranno<strong>&nbsp;auto-collocare</strong>, dopo l’IPO, azioni o altri strumenti finanziari che permettano di acquistare o sottoscrivere azioni (es.&nbsp;<em>warrant</em>&nbsp;od obbligazioni convertibili)<strong>&nbsp;in esenzione dalla disciplina dell’offerta fuori sede</strong>&nbsp;qualora le tranche offerte siano superiori a Euro 250.000 e il collocamento sia effettuato dagli amministratori dell’emittente o da personale con funzioni direttive. Sono escluse da tale esenzione le SICAF e le SICAV. Purtroppo, l’importo pare eccessivamente alto e forse andrebbe rivisto per le PMI negoziate su MTF, così da assicurare una adeguata proporzionalità, e portato a Euro 100.000 in linea con le norme in tema di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 4,&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129#:~:text=Regolamento%20(UE)%202017%2F1129,rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE." target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento 1129/2017/UE</a>.<h3><strong>Emittenti strumenti finanziari diffusi</strong></h3>L’art. 4 del DDL Capitali prevede un primo&nbsp;<strong>riordino della vetusta disciplina concernente gli emittenti diffusi</strong>, in cui rientrano, secondo il nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., gli emittenti che abbiano più di 500 azionisti, diversi dai soci con partecipazioni superiori al 3%, che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale e superino due dei tre limiti indicati dall’articolo 2435-<em>bis</em>, primo comma&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>, relativo al bilancio in forma abbreviata.La&nbsp;<strong>definizione di emittente diffuso</strong>&nbsp;di cui sopra viene, come detto,&nbsp;<strong>trapianta dall’art. 2-<em>bis</em>&nbsp;del Regolamento Emittenti CONSOB al nuovo art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ.</strong>, con un discutibile irrigidimento normativo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;<strong>e allargata ulteriormente</strong>&nbsp;considerato che l’art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ., non riprende le condizioni di cui all’art. 2-<em>bis</em>, comma 2, Regolamento Emittenti CONSOB concernenti le modalità di diffusione delle azioni attualmente che deve essere avvenuta a seguito: (a) di un’offerta al pubblico o un collocamento nei 24 mesi precedenti il superamento dei requisiti quantitativi; (b) di un’offerta al pubblico o un collocamento in presenza dei requisiti quantitativi; (c) della negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o se sono state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente sono state oggetto di revoca; o (d) di emissioni di azioni da parte di banche e sono acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>. In questo modo, l’assunzione dello&nbsp;<strong>status di emittente con azioni diffuse potrà dipendere dalla mera casualità</strong>&nbsp;vista l’eliminazione dei requisiti causali del ricorso al mercato di cui al comma 2 dell’art. 2-<em>bis</em>, cit., in difetto dei quali il raggiungimento delle soglie quantitative di cui al comma 1 è oggi irrilevante.Quanto ai&nbsp;<strong>prestiti obbligazionari</strong>&nbsp;si considerano&nbsp;<strong>emittenti diffusi se hanno emesso</strong>, anche in diverse emissioni,&nbsp;<strong>obbligazioni di valore nominale</strong>&nbsp;complessivamente&nbsp;<strong>non inferiore a 5 milioni di Euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 500</strong>.Gli emittenti, qualora si verifichino le condizioni di cui al nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., si considerano emittenti diffusi dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni fino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. Pertanto, dal primo esercizio successivo all’accertamento dei requisiti di legge troveranno applicazione tutte le norme codicistiche concernenti gli emittenti diffusi nonché quelle previste in leggi speciali&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>.Un primo intervento di alleggerimento della disciplina concernente gli emittenti diffusi vede l’eliminazione dal TUF tramite la soppressione del richiamo agli emittenti diffusi contenuto in diversi articoli del D. Lgs. 58/1998.L’<strong>art. 116, TUF, viene abrogato</strong>&nbsp;(unitamente alle sanzioni di cui all’art. 193-bis, comma 1, TUF), il che dovrebbe portare la CONSOB a sopprimere gli artt. 2-<em>bis</em>&nbsp;e 108-112 del Regolamento Emittenti CONSOB considerato il venir meno della delega legislativa di cui ai commi 1 e 1-<em>bis,&nbsp;</em>dell’art. 116, TUF, che attribuisce all’Autorità di Vigilanza di stabilire i criteri per l’individuazione degli emittenti strumenti finanziari e le modalità di informazione del pubblico. Pertanto,&nbsp;<strong>un emittente diffuso non sarà più soggetto a obblighi di informativa ulteriori rispetto a quelli previsti per la società chiuse</strong>. Gli emittenti MTF diffusi non saranno nemmeno tenuti a comunicare a CONSOB l’acquisto o la perdita della qualifica di emittente diffuso nonché le ulteriori informazioni di cui all’art. 108, Regolamento Emittenti CONSOB e, per l’effetto, dovrebbe essere eliminato l’elenco degli emittenti diffusi tenuto dalla CONSOB.&nbsp;<strong>Per gli emittenti MTF si tratta di semplificazioni di rilievo</strong>&nbsp;e del tutto condivisibili considerato che sono già tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.<strong>Agli emittenti MTF diffusi non saranno più applicabili</strong>&nbsp;le disposizioni che riguardano gli&nbsp;<strong>obblighi pubblicitari in materia di piani di incentivazione</strong>&nbsp;a favore di componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, o di componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate (art. 114-<em>bis</em>) né le relative sanzioni ex art. 193-bis, comma 1, TUF. Per effetto di tale modifica<strong>&nbsp;viene meno la competenza obbligatoria dell’assemblea dei soci</strong>&nbsp;dal che consegue che, ad, esempio, i piani di incentivazione a favore di dipendenti o di collaboratori potranno essere approvati dall’organo amministrativo nel caso in cui l’emittente abbia in portafoglio azioni proprie destinate a tale scopo.Sono, altresì,&nbsp;<strong>abrogati</strong>&nbsp;dall’art. 3 del DDL Capitali, per gli emittenti diffusi,&nbsp;<strong>i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell’organo di controllo</strong>&nbsp;e gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico di tali incarichi oggi previsti dall’art. 148-<em>bis</em>, TUF, commi 1 e 2; nonché gli obblighi informativi circa i rapporti con società estere non garantiscono la trasparenza societaria&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;di cui agli artt. 165-<em>ter</em>, ss., con disapplicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 193-<em>bis</em>, comma 1, TUF.Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda l’abrogazione della lettera (a) dell’articolo 19-<em>bis</em>, comma 1, D. Lgs. 39/2010, che includeva tra gli enti sottoposti a regime intermedio gli emittenti diffusi, con la conseguenza che un emittente MTF, qualora diventi diffuso, non vedrà cambiare il quadro normativo relativo al rapporto con la società di revisione che importa,&nbsp;<em>inter alia</em>, l’allungamento a nove anni dell’incarico di revisione&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.Gli&nbsp;<strong>emittenti diffusi</strong>&nbsp;vengono, inoltre,&nbsp;<strong>esclusi dall’applicazione dalle norme relative alle operazioni con parti correlate</strong>&nbsp;(art. 2391-<em>bis</em>, cod. civ.), che rappresenta un chiaro caso di&nbsp;<em>gold plating,&nbsp;</em>tenuto conto che la direttiva 2007/36/CE, da cui derivano le disposizioni domestiche in tema di operazioni con parti correlate, si applica unicamente alle società quotate sui mercati regolamentati.Quanto alla disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto il DDL Capitali si limita a un intervento di coordinamento normativo, rispetto al termine di approvazione del documento di offerta ai sensi dell’art. 102, comma 4, TUF, sostituendo nel testo gli emittenti diffusi con gli emittenti MTF. Qui l’auspicio, come già previsto in alcuni emendamenti emersi nei lavori della Commissione, è che il termine per l’approvazione del documento venga ridotto a 15 giorni (rispetto agli attuali 30) per gli emittenti MTF così da parificarlo a quello applicabile agli emittenti negoziati sul mercato regolamentato.La&nbsp;<strong>categoria degli emittenti diffusi</strong>&nbsp;necessità di un ulteriore intervento decisivo, come è emerso in sede di audizione in Commissione e in diversi emendamenti poi ritirati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, che&nbsp;<strong>escluda da tale categoria gli emittenti MTF</strong>&nbsp;a cui va applicata la medesima disciplina degli emittenti quotati sul mercato regolamentato con alcune eccezioni (v. artt. 2368, comma 2 e 2369, comma 1, cod. civ., in tema di quorum per l’assemblea straordinaria; 2437, comma 4, cod. civ., in tema di ulteriori cause di recesso; 838 cod. proc civ. sull’arbitrato societario) ed estensioni (artt. 2497-quater, comma 1, lett. (c), cod. civ., in tema di recesso per fine e inizio attività di direzione e coordinamento e 2435, comma 2, circa il deposito annuale del libro soci; 103, comma 4, TUF, al fine di ridurre i termini di approvazione del documento di offerta in caso di OPA da parte di CONSOB).Infine, va segnalata una modifica di difficile comprensione e che forse necessita di un correttivo. Nell’art. 4 del DDL capitali si precisa che nel caso previsto dall’articolo 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ., si applica alla società di revisione l’articolo 155, comma 2, TUF, ma l’art. 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ. concerne la possibilità che lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato di prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.<h3><strong>Patti parasociali e azioni proprie</strong></h3>Sono&nbsp;<strong>estesi agli emittenti MTF gli obblighi pubblicitari&nbsp;</strong>in tema di tema di&nbsp;<strong>patti parasociali</strong>&nbsp;(art. 2341-<em>ter</em>, cod. civ., che fa obbligo di comunicarli alla società e di dichiararli in apertura di assemblea, con trascrizione nel verbale),<strong>&nbsp;nonché il limite all’acquisto azioni proprie</strong>&nbsp;previsto dall’art. 2357, comma 3, cod. civ., per le società quotate sul mercato regolamentato (massimo 20% del capitale).<h3><strong>Estensione agli emittenti MTF della facoltà di redigere il bilancio consolidato IFRS</strong></h3>Con la modifica del D. Lgs. 38/2005 viene offerta la&nbsp;<strong>possibilità agli emittenti MTF di redigere il bilancio consolidato secondo i principi IFRS</strong>&nbsp;a prescindere dalla loro dimensione. Purtroppo, tale facoltà non pare estesa alla redazione del bilancio di esercizio in quanto l’articolo 4, comma 4, D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, non è stato modificato in tal senso&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;e un intervento correttivo pare necessario.<h3><strong>Abrogazione obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo</strong></h3>Il DDL Capitali elimina l’art. 114, comma 7, TUF, che prevede l’obbligo per i soci che detengono azioni almeno il 10% del capitale, nonché per chi controlla l’emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dall’emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati. Anche in questo caso si tratta dell’eliminazione di una ipotesi di&nbsp;<em>gold plating&nbsp;</em>rispetto alla disciplina UE in tema di abusi di mercato.<h3><strong>Assemblee e rappresentante designato</strong></h3>Uno dei pochi emendamenti al DDL Capitali accolti dalla Commissione Finanze riguarda l’<strong>estensione agli emittenti MTF</strong>&nbsp;(art. 135-<em>undecies</em>.1, TUF), previa modifica dello statuto, della facoltà di disporre che l’intervento e l’esercizio del&nbsp;<strong>diritto di voto in assemblea avvenga unicamente tramite rappresentante designato</strong>&nbsp;a cui potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ex art. 135-<em>novies</em>, TUF.Va segnalata anche la<strong>&nbsp;proroga delle disposizioni emergenziali</strong>&nbsp;di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 31 dicembre 2024 (assemblea con la partecipazione del solo rappresentante designato ed esclusivamente in tele/video conferenza).<h3><strong>Potenziamento voto plurimo</strong></h3>L’art. 13 modifica l’articolo 2351, comma 4, cod. civ., prevedendo l’<strong>incremento da 3 a 10 del numero di voti da assegnare a ciascuna azione a voto plurimo</strong>. Gli emittenti MTF, prima o dopo la quotazione potranno, quindi, optare per l’adozione di azioni a voto plurimo o a voto maggiorato sino a 10 voti. Nel caso di emissione di azioni a voto multiplo o maggiorato troverà applicazione il diritto di recesso, che consente alla maggioranza di modificare le regole organizzative offrendo alla minoranza dissenziente un diritto di&nbsp;<em>exit</em>, senza poter impedire la modificazione voluta dalla maggioranza.<h3><strong>Emissioni obbligazionarie</strong></h3>Le&nbsp;<strong>novità che riguardano le emissioni di debito si applicano a tutte le società</strong>, ivi inclusi gli emittenti MTF. La prima concerne il computo del capitale di cui all’art. 2412, comma 1, cod. civ., che potrà essere effettuato sulla base dell’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2444, comma 1, cod. civ., il che eviterà agli emittenti di dover predisporre un bilancio straordinario nel corso dell’esercizio per tenere conto degli aumenti di capitale eseguiti dopo la data di chiusura dell’ultimo bilancio.È, inoltre, previsto che i limiti previsti dall’art. 2412, commi 1 e 2, cod. civ., possano essere superati se le obbligazioni sono sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione.Quanto alle s.r.l. (art. 2483, cod. civ.) la novella dispone che i titoli di debito possono essere sottoscritti da investitori professionali (e non solo investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione, senza facoltà di modifica. Viene, pertanto, allargata la platea dei soggetti che potranno sottoscrivere titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata,<h3><strong>Dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI</strong></h3>Viene aperta la possibilità alle S.r.l. di avvalersi di una ulteriore modalità di trasferimento delle quote. L’articolo 3 prevede, infatti, la&nbsp;<strong>dematerializzazione su base volontaria</strong>,&nbsp;<strong>delle quote di S.r.l. PMI</strong>, che potranno essere messe in forma scritturale e standardizzata. Le quote dematerializzate potranno anche essere negoziate su MTF destinati, ad esempio, ad agevolare lo scambio di quote di emittenti che hanno fatto ricorso al&nbsp;<em>crowdfunding</em>.Il DDL Capitali non è che il&nbsp;<strong>primo passo verso la necessaria modernizzazione organica del diritto dei mercati finanziari</strong>, soprattutto per le PMI, e la delega legislativa inclusa nel DDL Capitali appare certamente lo strumento migliore per semplificare, con l’ausilio dei partecipanti al mercato, l’impianto normativo a 25 anni dall’adozione del TUF e a 20 anni dalla novella del codice civile.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1</a>[1] A seguito dell’abrogazione dell’art. 116, TUF, la nozione codicistica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante viene circoscritta agli emittenti azioni od obbligazioni.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2</a>[2] L’articolo 111-<em>bis</em>, disp. att. cod. civ. viene di conseguenza abrogato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3</a>[3] Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Inoltre, non sono emittenti diffusi: 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell’attività di impresa; 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria; 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali; 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4</a>[4] L’emittente potrà utilizzare per verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2325-ter, cod. civ., tramite le risultanze del libro dei soci, l’identificazione dei soci, il pagamento di dividendi o cedole e dalle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5</a>[5] V. modifiche artt. 114-<em>bis</em>, 118, 148-<em>bis</em>, 165-<em>ter</em>, 165<em>-quater</em>, 165<em>-quinquies</em>, 165<em>-sexies</em>, TUF. È, inoltre, eliminata una parte della sanzione amministrativa di cui all’art. 191-ter, comma 6, TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6</a>[6] Ai sensi dell’art 19-ter del D. Lgs. 39/2010, il regime intermedio prevede una serie di norme rafforzate anche rispetto all’indipendenza e i compensi.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7</a>[7] V. ad esempio l’emendamento 4.2, presentato in sede di Commissione dai senatori Borghesi e Garavaglia.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8</a>[8] A tal fine dovrebbe essere introdotta nell’art. 4, comma 4, prima della lettera e) la seguente precisazione: «a-<em>bis</em>)».]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 02:28:04 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela dei consumatori di prodotti finanziari: i principi di alto livello OCSE/G20</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/tutela-dei-consumatori-di-prodotti-finanziari-i-principi-di-alto-livello-ocse-g20/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Quattrocchi-Di-Bella-Perini-Principi-OCSE_G20.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;affronta le&nbsp;<strong>principali novità</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>linee evolutive</strong>&nbsp;dei&nbsp;<strong>principi di alto livello OCSE/G20</strong>&nbsp;sulla&nbsp;<strong>tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong>.</em>&nbsp;</p><h2>1. Introduzione ai Principi OCSE/G20 sulla tutela dei consumatori di prodotti finanziari</h2>L’<strong>OCSE</strong>&nbsp;(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha&nbsp;<strong>recentemente condotto</strong>&nbsp;– in collaborazione con il Gruppo di lavoro per l’inclusione finanziaria (<em>Global Partnership for Financial Inclusion</em>&nbsp;– GPFI) istituito in ambito G20 – un&nbsp;<strong>processo di revisione e aggiornamento</strong>&nbsp;dei “<a href="https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20_OECD%20FCP%20Principles.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><em>G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection</em></a>” (“<em><strong>Principi di alto livello</strong>&nbsp;OCSE/G20 sulla&nbsp;<strong>tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong></em>”, i “<a href="https://www.dirittobancario.it/art/protezione-dei-consumatori-in-ambito-finanziario-i-nuovi-principi-ocse/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Principi</strong></a>”).I Principi sono stati&nbsp;<strong>approvati per la prima volta dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;dei Paesi del G20 nel novembre 2011</strong>&nbsp;e adottati dal Consiglio dell’OCSE nel luglio 2012. Nella loro&nbsp;<strong>versione aggiornata</strong>, i Principi sono stati&nbsp;<strong>approvati</strong>&nbsp;formalmente dalla Task Force OCSE/G20 per la Tutela dei consumatori di prodotti finanziari il 3&nbsp;<strong>maggio 2022</strong>, e dal GPFI il 12-13 maggio 2022. Dopo l’<em>endorsement&nbsp;</em>da parte dei Ministri delle finanze e dai Governatori delle banche centrali del G20, i Principi aggiornati sono stati&nbsp;<strong>ratificati</strong>&nbsp;dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 in occasione del vertice di Bali dello&nbsp;<strong>scorso novembre</strong>&nbsp;<strong>e</strong>, in seguito,&nbsp;<strong>adottati</strong>&nbsp;dai Governi dei paesi dell’OCSE&nbsp;<strong>lo scorso dicembre</strong>, nella forma di una Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE in versione aggiornata.Al fine di inquadrare correttamente i&nbsp;<strong>Principi quali strumento di&nbsp;<em>policy</em>&nbsp;internazionale</strong>, e di poterne comprendere l’efficacia e i limiti applicativi, giova spendere qualche parola sugli enti preposti alla loro stesura.L’<strong>OCSE</strong>&nbsp;è un’<strong>organizzazione internazionale</strong>&nbsp;di studi economici che conta attualmente 36 paesi membri e che si qualifica come sede privilegiata per attività di tipo consultivo, volte all’<strong>identificazione di pratiche commerciali comuni e al coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi membri</strong>. La dimensione sovranazionale dell’attività dell’OCSE fa sì che i Principi risultino, oltre che intersettoriali, vastamente applicabili in tutte le giurisdizioni.Il GPFI è stato istituito – durante il vertice di Seoul – dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 quale ente di partenariato per la promozione dell’inclusione finanziaria su scala globale, essendo aperto anche alla partecipazione dei paesi non appartenenti al G20 e alle altre istituzioni interessate.La pubblicazione dei Principi aggiornati è stata preceduta da una fase di&nbsp;<em>implementation assessment</em>&nbsp;– il cui esito è stato valutato tramite sondaggi presso imprese e gruppi di consumatori – e da un processo di pubblica consultazione, con cui sono stati raccolti i pareri del pubblico e degli&nbsp;<em>stakeholder&nbsp;</em>sugli aggiornamenti proposti.Con riferimento all’<strong>oggetto dei Principi</strong>, esso – in estrema sintesi – consiste nella<strong>&nbsp;tutela dei consumatori all’interno del sistema finanziario e del mercato di capitali</strong>. Tale nucleo tematico si riferisce a leggi, regolamenti e altre misure generalmente concepite per assicurare un trattamento equo e responsabile dei fruitori di servizi e prodotti finanziari, nell’acquisto e nell’utilizzo dei medesimi.&nbsp;<strong>Tenuto conto, soprattutto, del problema delle asimmetrie informative</strong>&nbsp;tra intermediari e consumatori e con l’obiettivo di limitarne gli impatti negativi.Prima di passare alla rassegna dei singoli&nbsp;<strong>Principi</strong>&nbsp;e delle novità introdotte in sede di aggiornamento, giova segnalare che essi si qualificano come&nbsp;<strong>strumenti di&nbsp;<em>soft law</em></strong>. Ne viene esaltata, quindi, la natura di “indirizzo” e di semplice&nbsp;<em>framework</em>, all’interno del quale i decisori politici e i partecipanti al mercato possono sviluppare modelli alternativi di&nbsp;<em>governance</em>.<div data-anchor-id="2"></div><h2><strong>2. Singoli Principi sulla tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong></h2><ul> <li>Principio 1: Quadro normativo, regolamentare e di vigilanza</li> <li>Principio 2: Il ruolo degli organismi di vigilanza</li> <li>Principio 3: Accesso e inclusione finanziaria</li> <li>Principio 4: Alfabetizzazione e consapevolezza finanziaria</li> <li>Principio 5: Competizione</li> <li>Principio 6: Trattamento dei consumatori equo e corretto</li> <li>Principio 7: Informazione e trasparenza</li> <li>Principio 8: Prodotti finanziari di qualità</li> <li>Principio 9: Condotta e cultura aziendali responsabili dei fornitori di servizi finanziari e degli intermediari</li> <li>Principio 10: Tutela dei beni dei consumatori da frodi, truffe e utilizzi indebiti</li> <li>Principio 11: Tutela dei dati e della privacy dei consumatori</li> <li>Principio 12<strong>:</strong>&nbsp;Gestione e risoluzione dei reclami</li></ul><div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. Principali novità a seguito dell’aggiornamento dei Principi</strong></h2>L’attività di aggiornamento dei Principi è stata condotta sulla scorta di&nbsp;<strong>tre tematiche trasversali</strong>, precisamente:<ol> <li>“<strong>Digitalizzazione</strong>”;</li> <li>“<strong>Benessere finanziario</strong>”; e</li> <li>“<strong>Finanza sostenibile</strong>”.</li></ol><p>Questi temi hanno ricoperto il&nbsp;<strong>ruolo di linee evolutive</strong>&nbsp;per la Task Force OCSE/G20 e il GPFI, che hanno tentato di adeguare lo strumento di&nbsp;<em>policy</em>&nbsp;ai progressi determinatisi nel sistema finanziario grazie, soprattutto, ai progressi compiuti nei campi dell’innovazione finanziaria e della digitalizzazione da un lato e della finanza sostenibile dall’altro.Nell’ambito dell’attività di aggiornamento si è inteso, poi, tenere conto del&nbsp;<strong>mutato contesto socioeconomico</strong>&nbsp;rispetto a quello in essere in sede di prima emanazione dei Principi,&nbsp;<strong>includendo</strong>, in particolare, gli&nbsp;<strong>insegnamenti tratti dall’impatto della pandemia da COVID-19</strong>&nbsp;sui consumatori di prodotti e servizi finanziari.Alla luce di ciò, dalla disamina dei singoli Principi, e tenuto conto dei concetti soprarichiamati, le&nbsp;<strong>principali novità</strong>&nbsp;introdotte con la riedizione del 2022 possono così sintetizzarsi:</p><ul> <li>l’<strong>introduzione di due nuovi principi</strong>, segnatamente “<strong><em>Accesso e inclusione finanziaria</em></strong>” e “<strong><em>Prodotti finanziari di qualità</em></strong>”, in quanto i relativi concetti non erano trattati nella precedente formulazione dei Principi;</li> <li>l’<strong>introduzione&nbsp;</strong>di riferimenti espliciti ad&nbsp;<strong>aspetti legati alla digitalizzazione</strong>&nbsp;di prodotti e servizi finanziari, tra cui cripto attività e valute digitali, e l’importanza di sostenere i consumatori nello sviluppo, in via coordinata, di competenze digitali e finanziarie (<em>Cfr</em>. Principi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10);</li> <li>l’enfatizzare la necessità di&nbsp;<strong>dotare gli organismi di vigilanza di flessibilità, strumenti e poteri adeguati</strong>, al fine di poter efficacemente monitorare il mercato, soprattutto in relazione agli sviluppi tecnologici e/o alla finanza sostenibile (<em>Cfr</em>. Principio 2);</li> <li>la&nbsp;<strong>maggiore considerazione</strong>&nbsp;riconosciuta al<strong>&nbsp;fenomeno delle transazioni internazionali</strong>&nbsp;(inclusi pagamenti, commerci e vendite transfrontalieri), aumentate drasticamente in parte a causa degli effetti della digitalizzazione e della pandemia COVID-19 (<em>Cfr</em>. Principi 2 e 7);</li> <li>la necessità di&nbsp;<strong>prestare particolare attenzione ai consumatori</strong>&nbsp;che possono trovarsi&nbsp;<strong>in condizioni di vulnerabilità</strong>, potendo essa manifestarsi in forme e circostanze diverse (ad esempio nel caso di consumatori che si trovano in condizioni finanziarie difficili a causa dell’indebitamento eccessivo,&nbsp;<em>Cfr</em>. Principio 6);</li> <li>la possibilità di&nbsp;<strong>utilizzare i canali digitali e le conoscenze comportamentali</strong>&nbsp;per migliorare gli approcci di alfabetizzazione finanziaria e di sensibilizzazione dei consumatori (<em>Cfr</em>. Principio 4);</li> <li>la necessità di<strong>&nbsp;garantire trasparenza sulla metodologia</strong>&nbsp;per aiutare i consumatori a comprendere gli effetti dei loro investimenti e&nbsp;<strong>contrastare il rischio di&nbsp;<em>greenwashing</em>&nbsp;</strong>nel mondo dei prodotti e servizi finanziari (<em>Cfr</em>. Principio 7);</li> <li>la necessità di&nbsp;<strong>adeguare i meccanismi di tutela</strong>&nbsp;dei consumatori dalle frodi truffe, appropriazioni indebite e altri abusi alle nuove modalità con cui tali attività possono essere perpetrate alla luce di&nbsp;<em>asset&nbsp;</em>digitali e truffe e abusi commessi via internet (Principio 10).</li></ul><p>Tenuto conto dello sforzo di incorporare le tendenze e le evoluzioni dettate dalla digitalizzazione e dalla finanza sostenibile e di cogliere gli insegnamenti tratti dalla pandemia da COVID-19, i Principi intendono&nbsp;<strong>esprimere una visione di lungo periodo</strong>&nbsp;in tema di strumenti di tutela dei consumatori di prodotti e servizi finanziari. Gli stessi, poi,&nbsp;<strong>fondano i criteri di riferimento per l’individuazione di&nbsp;<em>best practice</em>&nbsp;</strong>dei soggetti che, a vario titolo, operano nel mondo del mercato di capitali. Pertanto, i Principi così formulati, nonostante l’assenza di carattere coercitivo in quanto strumento di&nbsp;<em>soft law</em>, si prefiggono l’<strong>obiettivo di orientare gli sviluppi regolamentari</strong>&nbsp;nel settore finanziario e, più in generale, di contribuire a una crescita più equa, sostenibile e inclusiva, oltre che alla stabilità del sistema.</p><div data-anchor-id="4"></div><p></p><h2><strong>4. Prossimi passi</strong></h2>Dopo che, come detto, i Principi sono stati approvati dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 al summit di Bali lo scorso novembre e, il mese successivo, adottati dai governi membri dell’OCSE,&nbsp;<strong>i prossimi passi consisteranno nella comunicazione, diffusione e attuazione dei Principi aggiornati</strong>.La Task Force OCSE/G20 e il GPFI sosterranno, inoltre, l’attuazione dei Principi da parte delle giurisdizioni aggiornando le linee guida esistenti o sviluppandone di nuove.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 08:44:32 +0100</pubDate>
                        <title>Assetti proprietari: acquisizioni o incrementi involontari nelle disposizioni Banca d’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-ditalia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a><em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Ardizzone-Quattrocchi-Perini-Assetti-proprietari-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza le&nbsp;<strong>nuove disposizioni</strong>&nbsp;della&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;in tema di&nbsp;<strong>assetti proprietari</strong>&nbsp;soffermandosi&nbsp;<strong>in particolare</strong>&nbsp;sul tema delle&nbsp;<strong>acquisizioni o</strong>&nbsp;<strong>incrementi involontari&nbsp;</strong>di partecipazioni qualificate in imprese vigilate.</em>&nbsp;</p><h2>1. Le disposizioni Banca d'Italia sugli assetti proprietari</h2>Lo scorso&nbsp;<strong>26 luglio 2022</strong>&nbsp;la&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;ha emanato le nuove “<strong><em>Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari</em></strong>” (le “<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-di-banche-e-intermediari-nuove-disposizioni-banca-ditalia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Disposizioni</strong></a>“) con l’obiettivo – tra l’altro – di adeguarsi alla normativa UE di riferimento (<em>i.e.&nbsp;</em>CRD, MiFID II, PSD II, CRR) e agli Orientamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA, EIOPA) in materia di rilascio dell’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>. Le Disposizioni sono entrate&nbsp;<strong>in vigore il 1° gennaio 2023</strong>&nbsp;e realizzano un&nbsp;<strong>aggiornamento della disciplina in materia di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in banche, intermediari iscritti nell’albo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF, compendiando la normativa sugli assetti proprietari di tali intermediari in un unico provvedimento.In apertura alle Disposizioni, la Banca d’Italia, nel solco della tradizione, illustra la&nbsp;<em><strong>ratio</strong>&nbsp;</em>sottesa all’intervento regolamentare, vale a dire&nbsp;<strong>impedire che l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni qualificate possa comportare un pregiudizio alla sana e prudente gestione</strong>&nbsp;dei soggetti vigilati, prevedendosi, per i candidati acquirenti, obblighi di autorizzazione preventiva all’acquisizione di partecipazioni qualificate e obblighi di comunicazione in relazione ad eventi concernenti tali partecipazioni.<strong>Nell’ambito del processo autorizzativo</strong>&nbsp;scandito nelle Disposizioni, la Banca d’Italia&nbsp;<strong>tiene conto</strong>&nbsp;di aspetti quali: la&nbsp;<strong>reputazione</strong>&nbsp;del potenziale acquirente; requisiti di&nbsp;<strong>onorabilità, correttezza, professionalità e competenza</strong>&nbsp;degli esponenti aziendali destinati ad assumere la carica in seguito all’acquisizione; la<strong>&nbsp;solidità finanziaria</strong>&nbsp;del candidato acquirente; la&nbsp;<strong>capacità</strong>&nbsp;dell’intermediario&nbsp;<strong>di rispettare le norme</strong>&nbsp;che ne regolano l’attività anche successivamente all’acquisizione; l’<strong>idoneità della struttura del gruppo</strong>&nbsp;dell’acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’<strong>assenza di sospetti di riciclaggio</strong>&nbsp;o di finanziamento del terrorismo connessi all’operazione di acquisizione.In tale contesto regolamentare,&nbsp;<strong>il Capo V, Parte I</strong>, delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari è&nbsp;<strong>dedicato</strong>&nbsp;alla disciplina dei casi in cui l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata avvenga a causa di eventi che “<em>non sono noti né riconducibili al soggetto</em>”, ossia i c.d.&nbsp;<strong>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>.</strong>&nbsp;<h2>2. Le Linee Guida delle autorità europee</h2><strong>La disciplina in materia di acquisizione&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta</strong>&nbsp;del recente intervento normativo, essendo tale ipotesi già contemplata, in passato, dalla normativa di settore.Al riguardo, le “<em>Linee Guida in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni nel settore finanziario previsti dalla Direttiva 2007-44/CE</em>” emanate nel 2008 (le “<strong>Linee Guida 2008</strong>“) da CESR, CEBS, CEIOPS (precedente denominazione di ESMA, EBA, EIOPA) facevano già riferimento al superamento involontario della soglia partecipativa rilevante “<em>as a result of the repurchase by the financial institution of shares held by other shareholders, or in the event of an increase in capital in which existing shareholders do not participate</em>&nbsp;<em>(…)</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.La<strong>&nbsp;fattispecie veniva</strong>, dunque,&nbsp;<strong>circoscritta ai soli casi di</strong>:&nbsp;<strong><em>(i)</em>&nbsp;riacquisto</strong>, da parte dell’istituto finanziario, di azioni detenute da altri azionisti (con conseguente innalzamento delle soglie partecipative degli azionisti rimanenti) e&nbsp;<strong><em>(ii)</em>&nbsp;aumenti di capitale</strong>&nbsp;cui non partecipano tutti gli azionisti esistenti.In particolare,<strong>&nbsp;al verificarsi di tali ipotesi</strong>, gli acquirenti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;delle partecipazioni qualificate erano tenuti all’<strong>invio di apposita notifica</strong>&nbsp;all’autorità competente&nbsp;<em>immediatamente</em>&nbsp;(“<em>immediately</em>“) dopo essere venuti a conoscenza del superamento della soglia rilevante, anche nel caso in cui essi intendessero ridurre la propria partecipazione ad un livello sotto-soglia.Tale prescrizione è stata, poi, ribadita dalle “<a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_gl_2016_01_joint_guidelines_on_prudential_assessment_of_acquisitions_and_increases_of_qualifying_holdings_-_final.pdf?download=1" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em></a>” pubblicate da ESMA, EBA, EIOPA nel dicembre 2016 (le “<strong>Linee Guida 2016</strong>“)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>.&nbsp;<h2>3. Le Disposizioni sugli assetti proprietari: conferme e novità rispetto alle Linee Guida</h2>&nbsp;Il&nbsp;<strong>Capo V delle Disposizioni</strong>&nbsp;Banca d’Italia sugli assetti proprietari , in linea con le predette Linee Guida, prevede che&nbsp;<strong>la fattispecie acquisitiva</strong>&nbsp;– seppur&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;– sia nondimeno&nbsp;<strong>sottoposta all’obbligo di presentazione dell’istanza di autorizzazione</strong>&nbsp;di cui alla Parte II, Capo I, delle medesime Disposizioni.Al contempo,<strong>&nbsp;il Capo V integra le regole</strong>&nbsp;poste dalle Linee Guida del 2008 e del 2016 in materia di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em><strong>nel senso di</strong>:<ul> <li><strong>prevedere</strong>&nbsp;talune&nbsp;<strong>deviazioni</strong>&nbsp;rispetto all’<em>iter</em>&nbsp;autorizzativo ordinario;</li> <li><strong>tipizzare</strong>&nbsp;– pur a titolo esemplificativo –&nbsp;<strong>casi ulteriori</strong>&nbsp;di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate;</li> <li><strong>inibire i diritti di voto eccedenti le soglie</strong>&nbsp;autorizzative o – in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un’influenza notevole – quelli relativi all’intera partecipazione detenuta e acquisita&nbsp;<em>involontariamente</em>, fino al rilascio dell’autorizzazione.</li></ul><p>Quanto al primo dei menzionati profili,&nbsp;<strong>le deviazioni</strong>&nbsp;al procedimento autorizzativo ordinario&nbsp;<strong>si riferiscono principalmente alle&nbsp;<u>tempistiche</u></strong>&nbsp;entro cui l’acquirente “involontario<em>”</em>&nbsp;è tenuto ad adempiere agli obblighi autorizzativi e di comunicazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza.Invero, se nel procedimento ordinario il candidato acquirente è tenuto a presentare l’istanza autorizzativa&nbsp;<u>prima</u>&nbsp;di acquisire o incrementare le proprie partecipazioni, nei casi in cui il raggiungimento o il superamento delle soglie autorizzative sia determinato da eventi che non sono noti né riconducibili al partecipante, viene consentita la presentazione dell’istanza di autorizzazione&nbsp;<em><u>successivamente al verificarsi di tali eventi</u>.</em>In particolare,&nbsp;<strong>a seconda dei casi</strong>, è consentito&nbsp;<strong>procedere all’invio dell’istanza (<em>i</em>)</strong>&nbsp;non appena si verifica l’evento che comporta il superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;o, se successivo,&nbsp;<strong>(<em>ii</em>)</strong>&nbsp;nel momento in cui il candidato acquirente viene a conoscenza dello stesso. In quest’ultimo caso, contemplando l’ipotesi non solo “involontarie”, ma che potremmo anche definire “inconsapevoli” di acquisizione di partecipazioni qualificate.In ossequio a quanto già previsto dalla normativa primaria in tema di obblighi informativi connessi al possesso di partecipazioni in banche e intermediari finanziari&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>, a norma della Parte V delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari,<strong>&nbsp;i soggetti che detengono</strong>&nbsp;– direttamente o indirettamente, da soli o di concerto –&nbsp;<strong>partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in imprese vigilate,&nbsp;<strong>sono inoltre tenuti a comunicare all’Autorità competente una serie di circostanze</strong>&nbsp;riguardanti l’acquisizione, l’incremento o la cessione delle partecipazioni stesse.Tali comunicazioni debbono essere&nbsp;<strong>effettuate entro dieci giorni</strong>&nbsp;dal verificarsi delle circostanze inerenti alle partecipazioni, fatta eccezione per i casi in cui si debba procedere a una notifica preventiva.L’applicabilità di tali obblighi informativi – e delle relative&nbsp;<em>deadline</em>&nbsp;– risulta&nbsp;<strong>estesa anche ai casi di acquisizioni e/o incrementi</strong>&nbsp;di partecipazioni a seguito di eventi&nbsp;<strong><em>involontari</em></strong>, con l’<strong>ammissibilità di una comunicazione “tardiva”</strong>. In tali casi, infatti, si ammette che il&nbsp;<em>dies a quo&nbsp;</em>del sopradetto termine di dieci giorni coincida non con il verificarsi dell’evento, ma col momento in cui i soggetti vengano a conoscenza del medesimo.Come anticipato, con le Disposizioni sugli assetti proprietari la&nbsp;<strong>Banca d’Italia ha inteso, inoltre, censire una serie di&nbsp;</strong>eventi che – nella pratica – sono riconducibili a&nbsp;<strong>fattispecie di superamento/raggiungimento&nbsp;<em>involontario</em></strong>&nbsp;delle soglie autorizzative.Precisamente:</p><ol> <li>acquisti diretti o indiretti di azioni proprie da parte dell’impresa vigilata;</li> <li>operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento);</li> <li>esercizio del diritto di recesso da parte dei soci;</li> <li>acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata ai sensi del Capo III, paragrafo 3 delle Disposizioni (vale a dire acquisizioni sulla base del c.d. “criterio del moltiplicatore”) per effetto dell’acquisizione o dell’incremento di una partecipazione qualificata nell’impresa vigilata da parte di una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo; in particolare, i casi di fusioni o scissioni cui prenda parte una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo, ovvero le ipotesi in cui l’acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata calcolata sulla base del criterio del moltiplicatore derivi dall’aggregazione di una pluralità di partecipazioni acquisite o detenute per il tramite di società non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale in un’impresa vigilata;</li> <li>acquisizione di una partecipazione qualificata per effetto dell’aggregazione delle partecipazioni indirette in un’impresa vigilata acquisite o detenute per il tramite di uno o più soggetti abilitati controllati che acquisiscono o detengono partecipazioni nell’impresa vigilata nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.</li></ol><p>L’elenco fornito dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari ha – per espressa indicazione delle Disposizioni stesse –&nbsp;<strong>carattere meramente esemplificativo</strong>, dunque non tassativo.In merito a tale rilievo, la Banca d’Italia ha, infatti, chiarito che,<strong>&nbsp;il verificarsi di una delle ipotesi tipizzate, non esclude di per sé che l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate possa considerarsi&nbsp;<em>volontario</em></strong>, rilevando a tal fine il fatto che l’evento fosse o meno noto al soggetto che raggiunga o superi le soglie autorizzative&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Tale ultimo rilievo, espresso dalla Banca d’Italia nella Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata a luglio 2022, induce a soffermarsi sulla distinzione tra incrementi “involontari” e incrementi “inconsapevoli” di partecipazioni qualificate. Rilievo che, seppur non esplicitato nelle Disposizioni sugli assetti proprietari , appare desumibile in via interpretativa dalla disciplina ivi prevista.Come detto, infatti, per quanto gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione posti in capo ai soggetti acquirenti (o potenziali tali) di partecipazioni qualificate risultino valevoli anche nei casi di superamento delle soglie autorizzative a causa di eventi che non sono noti né riconducibili al soggetto – quali quelli esemplificati nel Capo V –<strong>&nbsp;le Disposizioni prevedono, in suddetti casi, che la disciplina&nbsp;<em>standard&nbsp;</em>venga parzialmente derogata</strong>. Ammettendosi, per l’acquirente&nbsp;<em>involontario</em>, di poter presentare l’istanza autorizzativa ad acquisire una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata e di comunicare le circostanze riguardanti tali partecipazioni in via ritardata. Le Disposizioni declinano in maniera diversa siffatte deroghe all’<em>iter ordinario</em>, a seconda che&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il soggetto venga a conoscenza dell’evento immediatamente al suo verificarsi, ovvero&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;in un momento successivo.In tal senso:</p><ul> <li>nell’ambito del procedimento autorizzativo di cui alla Parte II, Capo I “<em>l’istanza di autorizzazione è presentata non appena si verifichi l’evento che comporta l’acquisizione o l’incremento involontario della partecipazione qualificata</em>&nbsp;<em>o,&nbsp;<u>se successivo</u>, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza</em>”;</li> <li>con riferimento agli obblighi di comunicazione regolati nella Parte V, Paragrafo 1 “<em>le comunicazioni sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o,&nbsp;<u>se successivo</u>, dal momento in cui i soggetti ne vengono a conoscenza</em>”.</li></ul><p>Viene&nbsp;<strong>ammesso</strong>, perciò,&nbsp;<strong>che gli eventi acquisitivi che giustificano una deroga</strong>&nbsp;alla disciplina&nbsp;<em>standard,</em>&nbsp;seppur&nbsp;<em>involontari,</em>&nbsp;<strong>siano comunque conosciuti (o conoscibili)</strong>&nbsp;dai soggetti che acquisiscono le partecipazioni. In altri termini, non tutti gli eventi acquisitivi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;sono considerati dalle Disposizioni necessariamente&nbsp;<em>inconsapevoli</em>&nbsp;e, nel primo caso, il soggetto che ottiene le partecipazioni è tenuto a comunicarlo/avviare l’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo contestualmente all’acquisizione.&nbsp;</p><h2>4. Le norme affini</h2>Al fine di ampliare la casistica di eventi riferibili ad acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;inclusa nelle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari e cogliere spunti argomentativi potenzialmente applicabili alla disciplina bancaria, è utile prendere in esame le ulteriori fonti normative in tema di assetti proprietari di intermediari finanziari e società quotate.Come già accennato,&nbsp;<strong>il tema degli acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta nell’ordinamento</strong>. La disciplina in materia di assetti proprietari di società quotate contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“<strong>TUF</strong>”) – e attuata dal Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”) – può, infatti, sovrapporsi, nonché integrare, le prescrizioni contenute nelle Disposizioni.Invero, Il TUF e il Regolamento Emittenti prevedono – per i detentori di partecipazioni qualificate in società quotate – cautele in tema di&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;OPA obbligatoria e&nbsp;<em>(ii)&nbsp;</em>obblighi di comunicazione, in parte analoghe a quelle dettate dalla Banca d’Italia.<strong>Ciò che rileva</strong>&nbsp;ai nostri fini<strong>&nbsp;è che</strong>, nell’alveo di tale disciplina,&nbsp;<u><strong>siano previste ulteriori ipotesi</strong>&nbsp;– in via implicita ed esplicita – di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;che ben possono concorrere all’integrazione dell’elenco fornito nelle Disposizioni della Banca d’Italia.</u>In particolare:<em>(i)</em>&nbsp;L’art.&nbsp;<strong>106 del TUF, al comma 1</strong>, prevede che: “<em>chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso</em>”.Il&nbsp;<strong>comma 5</strong>&nbsp;della medesima disposizione attribuisce alla Consob il potere di stabilire i casi in cui il superamento di tale partecipazione qualificata in società quotate non comporta l’obbligo di OPA, prevedendo che possa ricorrere l’esenzione in parola – tra gli altri – nei casi di acquisto/incremento realizzati per “<em>cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.La Consob ha provveduto in tal senso per mezzo dell<strong>’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti</strong>.Così, dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, del TUF e 49, comma 1, lett. d) e d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti, si prevede l’<strong>esenzione dall’OPA obbligatoria nei casi di</strong>:<ul> <li>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em>ricollegabili all’esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti al soggetto acquirente (art. 49, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti);</li> <li>maggiorazione statutaria del diritto di voto o possibilità di emissione di azioni a voto plurimo (art. 49, comma 1, lett. d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti).</li></ul><p>In particolare, con riferimento all’esenzione di cui alla lett. d), la Consob – con interpretazione costante – ha ritenuto non sussistenti i presupposti della disciplina dell’OPA obbligatoria nel caso in cui “<em>un azionista, nell’ambito di un aumento di capitale, incrementi la propria percentuale di partecipazione limitandosi a sottoscrivere i propri diritti di opzione, esclusivamente perché altri azionisti rinunciano ad esercitare i medesimi diritti. Tale situazione, infatti, si determina non per volontà dell’azionista di acquisire una partecipazione rilevante ma per effetto di una scelta altrui allo stesso non imputabile</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>.In tale ipotesi, infatti,<strong>&nbsp;il soggetto acquirente si pone in termini di&nbsp;<em>passività</em>&nbsp;</strong>(e, quindi, di&nbsp;<em>involontarietà</em>)&nbsp;<strong>nei confronti del superamento della soglia autorizzativa</strong>, rendendo legittimo ritenere che tale superamento sia oggettivamente non imputabile al soggetto astrattamente tenuto all’obbligo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.<strong>Diverso è, invece, il caso dell’acquisto di azioni oggetto di recesso spettanti in opzione al soggetto acquirente</strong>: l’esercizio dell’opzione, infatti, comporta necessariamente un incremento della percentuale di partecipazione posseduta&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>. Altrettanto deve dirsi rispetto all’esercizio della prelazione rispetto all’inoptato.Per quanto attiene, invece, alla predetta esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>), il Regolamento Emittenti dispone che, nelle società che hanno introdotto nel proprio statuto la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, il superamento della soglia OPA per effetto della riduzione del numero complessivo dei diritti di voto (determinatosi, ad esempio, a seguito di cessione di partecipazioni con voto maggiorato da parte di un azionista) non comporti l’obbligo di OPA&nbsp;<u>salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, ecceda la soglia OPA.</u>Nella disposizione in parola, quindi, si cristallizzano due tipologie di superamento “passivo” delle soglie autorizzative di partecipazioni qualificate: (<em>i</em>) quello “<em>involontario”</em>, in cui il superamento della soglia autorizzativa della quota percentuale di diritti di voto è determinato solamente dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili (in virtù della previsione statutaria relativa al voto maggiorato o all’emissione di azioni a voto plurimo); e (<em>ii)&nbsp;</em>quello “<em>non involontario”</em>, verificatosi in seguito all’acquisto – da solo o di concerto – da parte dell’azionista di una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, risulti superiore alla soglia OPA&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.<strong>In svariate occasioni la Consob è stata chiamata ad esprimersi in merito all’applicabilità delle esenzioni da OPA obbligatori</strong>a elencate all’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>.Da ultimo, nella&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/obbligo-di-opa-e-maggiorazione-del-diritto-di-voto-orientamenti-consob/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Comunicazione n. 0003619 dello scorso 12 gennaio 2023</strong></a>, l’Autorità – nel rispondere a un quesito posto da una società – ha fornito considerazioni specificamente rivolte all’esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>) chiarendo, anzitutto, che la&nbsp;<em>ratio&nbsp;</em>sottesa alla norma risulta analoga a quella di cui alla lett. d) della medesima disposizione regolamentare, ossia “<em>evitare che l’obbligo di OPA sorga in capo ad un determinato azionista nel caso in cui il superamento della soglia sia determinato da comportamenti altrui non imputabili al soggetto che si è trovato ad acquisire la partecipazione rilevante</em>”. La Consob, nel chiarire la necessità di accertare l’effettiva “genuinità” di tale condizione di non imputabilità in capo all’azionista che superi le soglie rilevanti, prescrive che si debba verificare che:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il superamento non avvenga per effetto di acquisti posti in essere dall’azionista che “subisce” l’effetto delle iniziative altrui e&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;la totale assenza di intenti a qualsiasi titolo elusivi della normativa in materia di OPA obbligatoria sottesi alle operazioni poste in essere in un determinato momento dal resto della compagine azionaria. La Consob, ribadendo in parte quanto già precisato nelle comunicazioni concernenti l’esenzione di cui alla lett. d), consolida la tesi per cui l’integrazione nel caso di specie delle fattispecie incrementative di cui alle lett. d) e d-<em>bis</em>) non è di per sé sufficiente a legittimare l’esenzione dall’obbligo di OPA, dovendosi di volta in volta indagare le concrete circostanze fattuali inerenti all’operazione.Da ultimo, si segnala che l’<strong>art. 120 del TUF</strong>, nel prevedere al&nbsp;<strong>comma 2</strong>&nbsp;che: “<em>coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cento del capitale”&nbsp;</em>ne debbano dare comunicazione alla società partecipata e alla Consob, pone degli obblighi di comunicazione&nbsp;<em>lato sensu</em>&nbsp;analoghi a quelli posti dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari. Ancora, al successivo comma 4, lett. b), della medesima disposizione viene previsto che sia la Consob a stabilire&nbsp;<em>“i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto”.</em>Ciò rileva ai nostri fini poiché tali ultime fattispecie di&nbsp;<strong>partecipazioni “anomale” potrebbero</strong>&nbsp;– seppur in assenza di un’espressa indicazione normativa in tal senso –&nbsp;<strong>dare luogo, nella pratica, ad acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate</strong>, finendo così per integrare la casistica – come detto, non tassativa – fornita dalla Banca d’Italia nel quadro delle Disposizioni sugli assetti proprietari.Più in generale,&nbsp;<strong>dall’esperienza maturata</strong>&nbsp;in altre discipline affini in materia di partecipazioni qualificate – quale quella contenuta<strong>&nbsp;nel TUF e nel Regolamento Emittenti</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>è forse possibile trarre spunti argomentativi estendibili anche alla disciplina bancaria</strong>&nbsp;contenuta nelle Disposizioni. In tal senso, le considerazioni e i chiarimenti della Consob circa il concetto di “involontarietà” in relazione alle deroghe dall’obbligo di OPA ai sensi delle lett. d) e d-<em>bis</em>), dell’art. 49, del Regolamento Emittenti, potrebbero rilevare nella valutazione delle ipotesi di acquisizione disciplinate nel Titolo V delle Disposizioni.&nbsp;</p><h2>5. Conclusioni</h2>Alla luce di quanto sopra, le&nbsp;<strong>Disposizioni in materia di assetti proprietari</strong>&nbsp;di banche e altri intermediari del luglio 2022&nbsp;<strong>integrano ed estendono</strong>&nbsp;– rispetto a quanto già previsto dalla normativa previgente –&nbsp;<strong>la disciplina applicabile ai casi di acquisti o incrementi&nbsp;<em>involontari</em></strong>&nbsp;di partecipazioni sopra-soglia.In particolare,<strong>&nbsp;l’estensione dell’elenco</strong>&nbsp;di eventi che possono sostanziarsi in acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;<strong>offre un significativo contributo di chiarezza agli operatori</strong>&nbsp;del settore, nel senso, soprattutto, di specificare in quali casi concreti è necessario riferirsi alla disciplina posta dal Capo V delle Disposizioni, potendosi legittimamente applicare le deviazioni dall’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo ordinario ivi contenute.Ancora, l’<strong>esperienza maturata nel mondo TUF in materia di esenzioni da obbligo OPA</strong>&nbsp;a seguito di incrementi partecipativi sopra-soglia,&nbsp;<strong>consente di estendere talune considerazioni</strong>, specialmente in riferimento al concetto di&nbsp;<em>involontarietà</em>, alla disciplina posta dalle Disposizioni per banche e altri intermediari.Da ultimo, la&nbsp;<strong>scelta regolamentare di mantenere il catalogo dei casi di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;quale elenco non tassativo</strong>, ammette che gli interpreti possano<strong>&nbsp;arricchire il dettato delle Disposizioni</strong>&nbsp;della Banca d’Italia con ipotesi ulteriori di eventi che, seppur non tipizzati, si sostanziano nella pratica in un superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;delle soglie autorizzative.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1</a>[1] La normativa UE stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) – e le autorità di vigilanza degli stati membri – devono osservare nei procedimenti autorizzativi aventi a oggetto l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario. L’imposizione di regole armonizzate in materia di assetti proprietari di banche e intermediari finanziari persegue lo scopo di garantire che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all’interno del mercato unico.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2</a>[2]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC</em>” – CEBS/2008/214; CEIOPS-3L3-19/08; CESR/08-543b.”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3</a>[3]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em>”, pubblicate congiuntamente da EIOPA, EBA, ESMA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4</a>[4]&nbsp;<em>Cfr.&nbsp;</em>Artt. 20, commi 1 e 3, del TUB e 15, comma 3, del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5</a>[5]&nbsp;<em>Cfr</em>. Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata dalla Banca d’Italia a luglio 2022.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6</a>[6]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;Art. 106, comma 5, lett. c), del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7</a>[7]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“Note Tecniche in materia di disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio” del 4 maggio 1998 della Consob.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8</a>[8] Relativamente al concetto di “<em>involontarietà</em>”, la Consob ha chiarito che la sola circostanza che la delibera di aumento di capitale sia adottata con il voto determinante del soggetto interessato non appare sufficiente ad escludere l’applicabilità della suddetta esenzione. L’applicazione dell’esenzione deve piuttosto essere valutata in tutti i casi in cui le peculiari modalità di esecuzione di un’operazione di aumento di capitale, o il ricorrere di particolari circostanze concrete, inducano a ritenere che i comportamenti dei soggetti partecipanti a vario titolo all’operazione medesima, siano in realtà volti ad eludere la disciplina in materia di OPA obbligatoria. A titolo d’esempio, è considerato fuori dal perimetro dell’esenzione il caso di un aumento di capitale in opzione (deliberato con il voto determinante del soggetto interessato) con modalità e condizioni tali da non rendere conveniente per gli altri azionisti la sottoscrizione dell’aumento medesimo, consentendo così a detto soggetto di acquistare una partecipazione superiore al 30% attraverso l’esercizio dei diritti di opzione di sua spettanza.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9</a>[9] Secondo la Consob, il superamento della soglia nell’ambito del procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-<em>quater</em>&nbsp;c.c. deriva dall’esercizio del diritto di opzione che, in quanto inserito in un’operazione societaria di collocamento di un pacchetto di azioni dei soci recedenti, è già di per sé incrementativa, anche sulla base di una valutazione&nbsp;<em>ex ante</em>, indipendentemente dalle scelte degli altri soci circa l’esercizio del diritto di opzione ad essi spettante.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10</a>[10] F. Fornasari,&nbsp;<em>Maggiorazione del voto e o.p.a. obbligatoria</em>, in&nbsp;<em>Giur. comm.</em>, 2017, I, 848 ss.; M. Sassella,&nbsp;<em>I nuovi profili dell’OPA obbligatoria alla luce del Decreto Competitività e delle recenti modifiche al Regolamento Emittenti</em>, in&nbsp;<em>Dirittobancario</em>, 4 marzo 2015.[11] Tra le altre, si segnalano le seguenti delibere Consob: n. 20287 del 9 febbraio 2018 in materia di&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;sottesa all’esenzione per “operazioni dirette al salvataggio di società in crisi”; n. 18330 del 27 settembre 2012 esenzione per “trasferimento infragruppo”; n. 21647 del 18 dicembre 2020 esenzione per “cause indipendenti alla volontà dell’acquirente”.]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 03:53:09 +0100</pubDate>
                        <title>Sintesi degli elementi essenziali del pegno mobiliare non possessorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sintesi-degli-elementi-essenziali-del-pegno-mobiliare-non-possessorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="font-weight: 400;">La seguente tabella ripercorre le caratteristiche principali del pegno mobiliare non possessorio, garanzia di natura reale introdotta con il Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59. La relativa disciplina è rimasta a lungo incompiuta, in attesa dell’adozione della normativa secondaria. La tabella analizza il pegno mobiliare non possessorio nel contesto dell’approvazione delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro dei Pegni Non Possessori approvate nell’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023. Il pegno non possessorio costituisce senza dubbio una tra le innovazioni più rilevanti degli ultimi anni in materia di garanzie del credito e potrà incidere in maniera significativa sulla strutturazione dei futuri “<em>security package</em>”.</p><p style="font-weight: 400;">Nonostante l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate abbia completato il percorso di attuazione dell’istituto in questione nell’ordinamento italiano, la piena operatività del Registro rimane condizionata alla pubblicazione di un apposito comunicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicato, tuttavia, non è ancora presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/02/ADVANT-Nctm_Pegno-non-possessorio_ITA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il documento integrale</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 10:45:31 +0200</pubDate>
                        <title>Divergenze tra diritto societario armonizzato e norme nazionali: i fenomeni di “gold plating” e di “aggiramento” del diritto UE (*)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/divergenze-tra-diritto-societario-armonizzato-e-norme-nazionali-i-fenomeni-di-gold-plating-e-di-aggiramento-del-diritto-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei prima di tutto ringraziare la Fondazione Courmayeur e il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale per l’ottima organizzazione, e un ringraziamento sentito anche a Paolo Montalenti e Mario Notari per l’invito.&nbsp;<strong>1. Definizione di gold plating </strong>Il gold plating si concreta nel superamento da parte degli Stati membri UE (a livello statale/regionale/locale) - al momento dell’adozione di regolamenti e direttive– del livello minimo di regolazione previsto dalla normativa UE e ciò importi oneri e costi supplementari in capo alle imprese (e ai cittadini) (cd. over-compliance).Come messo in luce da un approfondito studio sul tema dello European economic and social committee (1) la definizione di gold plating deve essere intesa in senso estensivo così da ricomprendere anche: (a) mancato utilizzo delle deroghe concesse; (b) mantenimento di requisiti nazionali più ampi di quanto richiesto dalla normativa UE; (c) introduzione di nuovi oneri che esulano dagli obbiettivi della normativa UE; (d) attuazione della normativa UE prima della sua entrata in vigore; (e) adozione di sanzioni o altri meccanismi di esecuzione più rigorosi di quelli necessari per la corretta attuazione della normativa UE.Va detto che il gold plating, non è assimilabile a una misura di recepimento in aperto contrasto con la normativa UE e perciò illegittima e soggetta alle procedure di infrazione, ma può essere causa di arbitraggi normativi, concorrenza tra&nbsp;ordinamenti e corse al ribasso (o al rialzo) (2), diventando così un elemento di attrazione o dissuasione per lo stabilimento di imprese, per investimenti finanziari, per l’appetibilità del mercato nazionale. Può in ultima istanza essere di serio ostacolo alla creazione di un reale mercato unico dei capitali (3).&nbsp;<strong>2. UE e gold plating: tra armonizzazione e soft law</strong>Come correttamente rilevato dalla Corte Cost. (4) il gold plating non è un principio di diritto comunitario, il quale vincola sì gli Stati membri all’attuazione delle direttive, lasciandoli allo stesso tempo liberi di scegliere i mezzi più opportuni per raggiungere il risultato prefissato salvo che per le norme direttamente applicabili (dove però non mancano esempi di gold plating).L’assenza di uno strumento giuridico specifico della UE per affrontare questo problema pone, quindi, a carico degli Stati membri di individuare e rimuovere i casi di gold plating, che costituiscono uno dei principali fattori di disturbo per il buon funzionamento del mercato unico.Secondo la Commissione UE il gold plating, infatti, non solo svantaggia ingiustamente le imprese (e, in particolar modo le PMI (5)) e i cittadini, ma riduce anche la competitività dell'Unione Europea quale global player, considerato l’incremento dei costi amministrativi, ed è elemento indesiderato di frammentazione del mercato interno (6).L'UE potrebbe certo eliminare o quanto meno ridurre in via radicale il gold plating passando da direttive ad armonizzazione minima a direttive ad armonizzazione massima (o completa) o a regolamenti. Il terreno del diritto societario come sappiamo è però particolarmente complesso, come anche emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, e sono molteplici le voci che suggeriscono di procedere con molta attenzione e prudenza nella ricerca dell’armonizzazione a tutti i costi (7).D’altra parte, vanno segnalati i notevoli passi verso l’armonizzazione massima di alcuni settori del diritto dei mercati finanziari, che ha una diretta rilevanza nel mercato interno, con la regolamentazione in tema di: informazioni contabili (Reg. 1606/2002), abusi di mercato (reg. 596/2014) e prospetto informativo (reg. 1129/2017), che però spesso sono anch’essi contraddistinti da gold plating.E forse altri passi potranno essere fatti. Uno di questi potrebbe riguardare l’introduzione, che pare avvicinarsi, di una disciplina comune in tema di diritto di voto multiplo nelle società quotate (8).Quanto a queste ultime la speranza è che il Listing Act in corso di elaborazione da parte della Commissione porti a una coraggiosa semplificazione illuminata dalla proporzionalità per le PMI.Oltre all’armonizzazione per via legislativa la riduzione dei fenomeni di gold plating può essere oggetto di interventi di soft law da parte delle istituzioni UE, volti a guidare il legislatore domestico, tramite raccomandazioni e linee guida, che però si dovrebbero, per essere realmente efficaci, accompagnare a un monitoraggio sistematico da parte degli Stati membri con, ad esempio, processi di comply or explain.Nel nostro campo giova ricordare le Raccomandazioni in tema di remunerazione e compiti degli amministratori delle società quotate (9), di politiche retributive nel settore finanziario e sulla qualità dell’informativa sul governo societario (principio comply or explain).Non mi addentrerò oltre su questo argomento in quanto esula dal compito assegnatomi. Sentiremo questo pomeriggio delle ricche relazioni sulle direttive da attuare e i lavori in corso.&nbsp;<strong>3. Disciplina domestica</strong>Il divieto di gold plating è stato codificato nell’art. 14, commi 24, bis, ter e quater,&nbsp;L. 246/2005 (introdotto dalla L. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”), che impone di evitare:</p><ul> <li>&nbsp;l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;</li> <li>l'estensione dell'ambito soggettivo od oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;</li> <li>l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.</li></ul><p>Successivamente è intervenuto l’art. 32, comma 1, lett. (c), L. 234/2012, che ha incluso tra i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo per l’adozione delle norme UE il divieto di gold plating, che potrebbe avere, secondo alcuni, una peculiare rilevanza in tema di enforcement (10).Vi è, inoltre, la Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione del 2018, che definisce le disposizioni relative all’istruttoria normativa con un particolare accento a gold plating, PMI e proporzionalità (11).Da ultimo ricordiamo che l’azione amministrativa di Banca d’Italia e Consob nell’ambito della regolamentazione del diritto dei mercati deve essere orientata dal “riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana ex art. 6, comma 1, lett. (c) TUF. Sul punto bisognerebbe anche guardare al più generale sistema della Pubblica Amministrazione e della governance delle Autorità di Vigilanza, che non può più essere una fonte di svantaggio competitivo nei confronti di altri Paesi (12).La normativa primaria e secondaria è perfettamente allineata con le indicazioni della Commissione UE e converge chiaramente verso la lotta e l’eliminazione del gold plating al fine di offrire un quadro regolamentare competitivo e attrattivo per&nbsp;le imprese e, in particolare, le PMI.&nbsp;<strong>4. Casi di&nbsp;<em>gold plating</em></strong>Nonostante la chiarezza del quadro normativo italiano sussistono casi di gold plating? Sono giustificati da esigenze peculiari del mercato italiano?Alcuni esempi (ne ho contati oltre 40):</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Alcuni aspetti diritto societario (dir. 1132/2017)</span> - capitale sociale - v. 2327, cod. civ., ora 50.000 euro per le S.p.A. può essere adottato un criterio proporzionale per le S.p.A. PMI? Ricordo che la soglia minima è di 25.000 euro (art. 45, 1, direttiva 1132/2017) e la disciplina delle operazioni straordinarie quali raccolta capitale di rischio (quorum da ridurre, 2368, comma 2), riduzione del capitale volontaria (quorum da ridurre e termini, 2445, cod. civ.), riduzione per perdite (che come indicato dal Prof. Ferri poco fa potrebbe essere rivista in chiave vintage) conferimenti in natura (oggetto di plurimi interventi non coordinati e mancata deroga ex art. 49, 4, 1132/2017), fusioni/scissioni (termini e procedura es. 60 giorni per opposizione a creditori o pubblicazioni in GU), azioni proprie (2357, cod. civ., limite quantitativo da incrementare, il problema della manipolazione è ampiamente superato da MAR ed estensione durata massima autorizzazione a 5 anni, v. art. 61 della direttiva).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Shareholder Rights Directive</span> - (direttiva UE 2007/36) – estensione della disciplina operazioni con parti correlate agli emittenti diffusi ex art. 2391-bis, cod. civ.; voto vincolante su politica remunerazione (123-ter, comma 3- ter, TUF), indicazione compensi società collegate (123-ter, comma 4, (b), TUF); identificazione soci dietro richiesta minoranza (83-duodecies, comma&nbsp;3, TUF) (13); e si vedano anche le preoccupazioni espresse da autorevole dottrina circa il controllo correttezza sostanziale OPC da parte di Consob che può aprire il cammino per uno scrutinio in via amministrativa della business judgement rute (14).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">OPA</span> – (direttiva 25/2004) contenuto documento di offerta più ampio (v. allegato 4, re. Emittenti vs. art. 6, comma 3, TD); squeeze-out da 95% a 90%(111 TUF, v. art. 15, direttiva 25/2004), v. Loi Pacte (2019) che ha ridotto la soglia dal 95% al 90% per limitare comportamenti opportunistici di una risicata minoranza; OPA da consolidamento (106, TUF, fattispecie non prevista da 25/2004, va ripensata?).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Transparency</span> (direttiva 109/2004): obblighi di comunicazione trimestrali delle operazioni effettuate in presenza del parere contrario comitato OPC (art. 7, comma 1, lett. (g), reg. OPC Consob vs. art. 5, c. 4 TD e art. 4, c. 1, dir. 2007/14/CE); convocazione dell’assemblea a mezzo stampa (art. 2366 cod. civ. e art. 113-ter, TUF, rispetto agli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate v. art. 21, comma 1, e considerando 8 TD); contenuto dell’avviso di convocazione (art. 127-quater, TUF vs. art. 17, comma 2, lett. da (a) a (d) TD) la responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF (v. art. 7, TD, ma art. 3, comma 1, che permette estensione ma solo 5 Stati membri hanno esteso responsabilità); non perfetta sovrapponibilità delle soglie delle partecipazioni rilevanti (art. 117, RE, Consob e art. 9 TD, 3%(scoraggia istituzionali) e 90%); modalità di comunicazione delle&nbsp;partecipazioni rilevanti a Consob (v. allegato 4 vs art. 12, comma 1, lett. da (a) a (d)); impianto sanzionatorio (192-bis, 192-quinquies, 193 TUF, che non pare proporzionato, come richiesto da art. 28, TD).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">MAR</span> (reg. UE 596/2014) - doppio binario sanzioni amministrative e penali (ma v. Corte cost. 149/2022 in tema di diritto d’autore che speriamo possa portare a un profondo ripensamento del sistema sanzionatorio); art. 114, comma 7, TUF rispetto all’applicazione di MAR agli azionisti di controllo o con più del 10% (non certamente applicabile agli emittenti MTF ma il punto va chiarito v. art. 114, comma 12, TUF), che forse potrebbe essere ripensato alla luce del glod plating permesso dalla direttiva Trasparency (v. 120, 4-bis, TUF, e considerando 12 su dichiarazione intenzioni); artt. 110 e 111 Regolamento Emittenti, che, forse per un difetto di coordinamento, paiono imporre ulteriori obblighi informativi agli emittenti MTF;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Prospetto</span> - (reg. 2017/1129) la responsabilità del responsabile del collocamento (art. 94, comma 7, TUF); applicazione poteri Consob ex art. 115 TUF nei confronti dei soggetti controllanti e controllati dell'emittente e degli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni (art. 97, comma 1 e art. 113, comma 1, lett. f, TUF) (Assonime). V. però Delibera n. Consob 22423/2022 dello scorso luglio (prospetto in inglese, istruttoria, prefiling anche su indicazioni (15);</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Bilancio</span> – Divieto adozione IFRS per società che possono redigere bilancio semplificato (16)</li></ul><p>A mio avviso la quasi la totalità di questi casi pare motivata da un eccesso di&nbsp;tuziorismo. Spesso sembra avere la meglio nel legislatore italiano un istinto spontaneo di precauzione con disposizioni introdotte nell'ordinamento in modo non sistematico ma, piuttosto, a mezzo di interventi legislativi occasionali e non organici, in risposta talvolta a crisi e scandali di varia natura ed entità mediatica (17).&nbsp;<strong>5. Quo vadis?</strong>Come intervenire per eliminare il gold plating così da rispettare uno degli obbiettivi cardine della riforma del diritto societario ossia “di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali” (v. art. 2, 1, (c), L. 366/2001.La soluzione non può che essere un robusto, rapido (e coraggioso) intervento legislativo (18) volto a modernizzare e semplificare il diritto societario e dei mercati finanziari e l’auspico è che questa sia una delle priorità del prossimo Governo. Nel 2023 la riforma del Codice Civile compirà vent’anni, mentre il Testo Unico della Finanza i suoi venticinque anni.Gli appelli in tal senso si susseguono e sono stai oggetti anche di un articolo di lunedì del Financial Times (19).Per la verità nel nostro Paese gran parte del lavoro è già stato fatto dal Governo in carica e, in particolare, dalla Direzione V - Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del MEF, diretta da Stefano Cappiello, che ha pubblicato a inizio anno il Libro Verde intitolato La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita (febbraio 2022), che ha ricevuto un ampio consenso dal mercato (20).Nel Libro Verde, alla cui redazione hanno partecipato Consob, Banca d’Italia, Borsa Italiana e diverse associazioni di categoria, sono indicati numerosi interventi di micro-regolamentazione ( 21 ) volti a eliminare le disposizioni normative e regolamentari emanate nel corso degli anni in violazione del divieto di gold plating. Se adottati nella loro interezza si avrebbe una sensibile semplificazione (e potenziamento) del diritto societario (22).Come affermato in tale sede vi è l’impellente necessità di una revisione organica e sistematica degli assetti normativi e istituzionali, nell’ambito della disciplina del mercato dei capitali e del diritto societario “che – in conseguenza della stratificazione di norme, primarie e secondarie, regole di quotazione e prassi amministrative – conducono a vincoli più stringenti e costi maggiori rispetto a quanto richiesto del diritto europeo armonizzato (cd. casi di “goldplating”) e non risultano sostenute da adeguata motivazione, rappresentando delle eccezioni nel confronto europeo”.Il report, predisposto dal MEF nel rispetto del principi di better regulation UE, è contraddistinto da diverse direttive d’azione: (a) impatto zero quanto ai costi per lo Stato; (b) semplificazione avendo sempre a mente la protezione dei soci di minoranza e/o dei creditori; (c) proporzionalità per le PMI; (d) analisi delle best practice sviluppate negli altri Stati membri UE (23), cogliendo, in quest’ultimo, il suggerimento formulato da Klaus Hopt in apertura del millennio ossia v. looking beyond frontiers/learning from the neighbor’s experiences ( 24 ) o da Paolo&nbsp;Montalenti quando parla di adeguamento spontaneo dei diritti nazionali a regole e principi affini (25).La strada sembra, quindi, tracciata e, andando oltre il gold plating, non pare più rinviabile un intervento legislativo organico ed è perciò essenziale che la politica e il Governo si concentrino senza indugio sugli strumenti più adeguati ad assicurare la competitività delle imprese italiane sui mercati nazionali e internazionali.Come rilevato in un recente seminario da Piergaetano Marchetti (2022) “il nostro sistema deve essere competitivo con i sistemi europei. Competitivo non nel senso di ordinamento più permissivo, ma neppure nel senso di ordinamento più oneroso, più limitante” (26).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;(*)&nbsp;Relazione al XXXV Convegno di studio “Adolfo Beria di Argentine” su problemi attuali di diritto e procedura civile.&nbsp;Il diritto societario europeo: quo vadis? Courmayeur, 23-24 settembre 2022, in corso di stampa in in Quad. di Giur. comm..(1) Smart governance of internal market for business (2014).(2) Enriques e Zorzi, Armonizzazione e arbitraggio normativo nel diritto societario europeo, Riv. soc., 2016, p. 775 ss.(3) Marchetti, Il crescente ruolo delle autorità di controllo nella disciplina delle società quotate, Riv. soc., 2016 p. 33 ss.(4) Corte Cost., sentenza 27 maggio 2020, n. 100.(5) Le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea in quanto rappresentano il 99% di tutte le imprese nell'UE, danno lavoro a circa 100 milioni di persone, rappresentano più della metà del PIL europeo e svolgono un ruolo chiave catena del valore aggiunto in ogni settore dell'economia (Commissione UE, Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs)).(6) Comunicazione, Better regulation: joining forces for better laws (2021); Communication on Identifying and Addressing Barriers to the Single Market (2020). La Commissione UE, anche con specifico riferimento alle PMI, non ha mancato di sottolineare la difficoltà per la stessa di individuare e rimuovere le disposizioni nazionali di attuazione affette da gold plating raccomandando al contempo agli Stati membri di&nbsp;provvedere in merito (v. anche Comunicazione Individuare e affrontare le barriere del mercato unico (2021)(7) Enriques, 2006, 2015, 2016; European Company Law Expert, Ferrarini et al. 2012. Va anche ricordato che spesso i negoziati delle direttive di armonizzazione minima sono inevitabilmente influenzati comportamenti opportunistici delle Stati membri che possono essere spinti ad accettare un livello (minimo) di armonizzazione, già consapevoli che, non essendo riusciti a convincere altri Stati membri ad aderire a norme più stringenti, adotteranno al loro interno requisiti più rigorosi o manterranno quelli già esistenti, Commission Staff Working Document – "Report on more stringent national measures" concerning Directive 2004/109/EC”.(8) V. Raccomandazione TESG in Empowering EU Capital Markets- Making listing cool again Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs (2021), ove ulteriori riferimenti disponibile in <a href="https://ssrn.com/abstract=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">ssrn.com/abstract=3858732</a>, 2021 poi posta in consultazione nell’ambito del Listing Act, disponibile in <a href="https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en" target="_blank" rel="noreferrer">finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en</a>; v. anche proposta governativa in Germania del 26 giugno 2022, Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz disponibile in <a href="https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html</a>; in Francia Rapport sur les droits de vote multiples du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 15 settembre 2022; in UK si veda l’introduzione delle dual class share sul segmento premium dello LSE (dicembre 2021).(9) Raccomandazioni 2004/913/CE, 2005/162/CE, integrate dalla Raccomandazione 2009/385/CE, nonché la&nbsp;Raccomandazione 2009/384/CE e la Raccomandazione 2014/208/UE.(10) Rivellini, Il divieto di gold plating e il problema della sua giustiziabilità in Italia, in Riv. trim. dir. pub., p. 815 ss..(11) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) (2018).(12) V. da ultimo sulla governance di Consob si vedano i contributi di Costi e Vella e di Plattner e Vismara, Consultazione Libro Verde MEF (2022), disponibili <a href="https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html</a>; v anche ESMA, peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti.(13) Così Assonime e Confindustria, Osservazioni di Assonime e Confindustria alla consultazione del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, 2019, v. per ulteriori casi Assonime, Risposta a consultazione Consob sul recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive) (2019) e Risposta Assonime alla Consultazione UE “Listing Act: making public capital markets more attractive for UE companies and facilitating access to capital for SMEs”(2022).(14) Marchetti, op. cit., p. [•].(15) ESMA peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti da parte della NCA ove vengono raccomandate delle semplificazioni rispetto al funzionamento dell’Autorità di Vigilanza ove sono contenute diverse raccomandazioni rispetto al procedimento approvazione del prospetto in Italia e alla governance di Consob.(16) D. Lgs. 38/2005, art. 4, comma 6.(17) SICLARI, European capital markets union e ordinamento nazionale, in BBTC, I, 2016, p. 482 ss..(18) In alcuni Stati membri questo processo è già stato avviato: v. Anti-Gold-Plating-Gesetz del 2019 in Austria (informazioni finanziarie); Projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français del 2019 (semplificazione fusioni).(19) Sciorilli Borrelli, Italy under pressure to boost appeal of Milan stock exchange, 19 settembre 2022.(20) V. relazione illustrativa post consultazione del 1° luglio 2022.(21) Alcuni suggeriti dall’OECD nel rapporto Capital Market Review Italy (2020)(22) Come osservato (Marchetti 2016) il divieto di gold plating può essere esteso anche alle norme comunitarie già recepite e costituire un motivo di riflessione per espungere dal sistema derive di over-compliance cui in passato abbiamo ceduto e dalle quali siamo continuamente a rischio di seduzione.(23) V. ad esempio, l’art. 45, bozza decreto rilancio (maggio 2020) ove interessanti spunti comparatistici circa l’estensione voto plurimo a società già quotate(24) Hopt, Modern Company Law Problems: A European Perspective Keynote, Company Law Reform in OECD Countries A Comparative Outlook of Current Trends, 2000.(25) Montalenti, Il diritto societario europeo, in AA.VV., Il Nuovo Diritto delle Società, Le società, IV, a cura di Montalenti, in Trattato Diritto Privato dell’Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2022, p. 963 ss..(26) Marchetti, Intervento al seminario istituzionale sulla presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate, Senato della Repubblica, 6ª Commissione Finanze e Tesoro, 16 giugno 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 03:40:08 +0200</pubDate>
                        <title>AssoNEXT: oggi terza tappa di &quot;WHO&#039;S WHO&quot;</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si tiene oggi la terza tappa di "WHO'S WHO" di AssoNEXT, l'Associazione Italiana delle Pmi Quotate: si tratta di un'iniziativa di networking, strutturata con incontri dal vivo, che di volta in volta si tengono presso gli spazi messi a disposizione dagli studi legali che partecipano all'Associazione: <strong>Advant Nctm</strong>, BonelliErede, Carbonetti e Associati, Chiomenti, Gianni &amp; Origoni e Grimaldi Studio Legale. Gli incontri, spiega una nota, sono finalizzati ad offrire un supporto agli imprenditori e manager Associati ad AssoNEXT per conoscersi, costruire relazioni e trovare punti di contatto per fare business insieme. Il terzo appuntamento di oggi, mercoledi' 22 giugno, si svolge presso la sede milanese dello studio Gianni &amp; Origoni, piazza Belgioioso 2, alla presenza del Presidente di AssoNEXT Giovanni Natali e della vice presidente Anna Lambiase. L'incontro sara' moderato da Alessandro Merenda, Partner, Gianni &amp; Origoni. I saluti introduttivi saranno di Francesco Gianni, Founding Partner, Gianni &amp; Origoni.Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202206221516001633&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TgCom 24</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Jun 2022 03:49:03 +0200</pubDate>
                        <title>Il creditore risponde per fatto illecito per i danni derivanti da iscrizione ipotecaria giudiziale eccessiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-creditore-risponde-per-fatto-illecito-per-i-danni-derivanti-da-iscrizione-ipotecaria-giudiziale-eccessiva</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il creditore risponde per fatto illecito ex. art. 2043 c.c. ed è tenuto a risarcire i danni causati al debitore in termini di difficoltà nell’accesso a nuovo credito e deterioramento del merito creditizio per iscrizione ipotecaria giudiziale eccessiva.Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 39441, 13 dicembre 2021) che, superando il risalente orientamento secondo cui il creditore che abbia effettuato un’iscrizione ipotecaria eccessiva non può mai essere chiamato a rispondere per danni, ha ritenuto configurabile, in questo caso, un abuso dello strumento di garanzia con il conseguente obbligo a risarcire i danni, compiendo un ulteriore passo verso l’affermazione di un principio generale di proporzionalità tra credito e garanzia.In particolare si reputa eccessiva, ai sensi degli articoli 2874 c.c. e 2875 c.c, l’ipoteca giudiziale ove la somma determinata dal creditore nell’iscrizione ipotecaria ecceda di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta, oppure se il valore dei beni sui cui grava l’iscrizione, tanto alla data dell’iscrizione che posteriormente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti accresciuti degli accessori.Entrando nel merito dei fatti della causa, l’istituto finanziario aveva iscritto ipoteca a tutela di un credito di Euro 110.000 su un compendio immobiliare del debitore avente valore complessivo di circa Euro 30.000.000, alla stregua in particolare degli articoli: (i) 2828 c.c. che conferisce al creditore la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale su qualunque bene immobile presente e sopravvenuto nel patrimonio del debitore, (ii) 2838 c.c., secondo cui se la somma da iscrivere non sia determinata negli atti in base a cui va effettuata l’iscrizione, il creditore è libero di determinare la somma da indicare nella nota di iscrizione ipotecaria, (iii) 2877 c.c. che prevede che le spese dell’azione di riduzione sono a carico del debitore richiedente, nonché in generale (iv) 2740 c.c. che stabilisce il principio di garanzia generica del patrimonio del debitore e che, in termini molto ampi, dispone che il debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri per l’adempimento delle proprie obbligazioni.A fronte di tale iscrizione, il debitore lamentava di aver subito una serie di pregiudizi, e in particolare difficoltà di accesso a nuovo credito e conseguente paralisi della propria attività imprenditoriale, &nbsp;ulteriori numerose iscrizioni ipotecarie da parte di altri istituti creditizi per deterioramento del merito creditizio,&nbsp; danno di immagine nei&nbsp; rapporti con il ceto bancario e cerchia professionale, a fronte dei quali il debitore aveva proceduto a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e da ‘perdita da chance’, nonché ad esercitare l’azione di riduzione ex. art. 2874, 2875 e 2876 c.c., esperibile appunto laddove la somma iscritta superi di oltre un terzo il valore dei beni soggetti a ipoteca.&nbsp; I giudici di merito,&nbsp; in linea con i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, avevano tuttavia negato alcuna forma di responsabilità del creditore e condannato conseguentemente il debitore per non aver fornito la prova dell’esistenza del danno; e ciò nel generale silenzio della legge circa la responsabilità per fatto illecito per iscrizione ipotecaria eccessiva, nonché sul generale assunto per cui qualsiasi responsabilità per fatto illecito dovrebbe inequivocabilmente risultare dal sistema della legge, dove invece nessuna delle disposizioni richiamate depone in tal senso.Una prima avvisaglia di cambio di rotta nell’orientamento della Corte si era avuta nel 2016 (Cass. 5 aprile 2016, n. 6533), quando per la prima volta la Corte aveva riconosciuto una responsabilità per illecito processuale ex. art. 96, secondo comma, c.p.c. per il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni aventi un valore sproporzionato rispetto al credito garantito secondo i parametri degli art. 2875 e 2876 c.c., ovvero resista in giudizio con mala fede o colpa grave nel giudizio di riduzione proposto dal debitore.Con la sentenza n. 39441 del 13 dicembre 2021, la Corte compie un ulteriore passo statuendo che l’interesse legittimo del debitore a che la condotta del creditore sia improntata a diligenza, buona fede e correttezza origina in realtà in un momento antecedente la sede processuale, ovvero già al momento dell’esercizio da parte del creditore dei diritti contrattuali e negoziali ad esso spettanti, di cui questi non deve abusare.La Corte osserva in particolare che la funzione del diritto di garanzia è quella di creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori in sede di riparto del ricavato dalla vendita dell’immobile, e non di creare situazioni di discredito sociale o professionale o addirittura di blocco del patrimonio e dell’attività imprenditoriale del debitore. Anche il principio di garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. incontra il limite dell’abuso del diritto e non si sottrae ai principi di proporzionalità ed adeguatezza. In considerazione inoltre della natura accessoria e strumentale dei diritti di garanzia, la Corte ritiene non si possa prescindere da una necessaria correlazione tra credito, importo iscritto e valore dei beni, e che i diritti di garanzia non vadano esercitati oltre lo scopo previsto dall’ordinamento per assicurarsi una maggiore garanzia. Di conseguenza, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale su beni aventi <em>a fortiori</em> un valore eccessivo rispetto al credito garantito può essere chiamato, ferma l’eventuale responsabilità ex. art. 96 c.p.c., a rispondere ex. art. 2043 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal debitore consistenti nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo o nell’accesso al credito, non essendo consentito iscrivere ipoteca senza alcun limite di continenza o proporzionalità. I giudici della Suprema Corte hanno pertanto ritenuto risarcibili tutti i danni causalmente derivanti dalla condotta illecita sulla base del criterio del “più probabile che non” e non già della certezza, inclusi anche i danni da “perdita da chance”.Un principio simile di proporzionalità ed adeguatezza delle garanzie rispetto al credito garantito non è comunque nuovo per gli operatori del diritto e in particolare si era già fatto strada nelle pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), che in una serie di pronunce (<em>inter alia</em>, ABF Collegio di Roma, decisione 2359/2011, ABF Collegio di Roma, decisione n. 7532/2015, ABF Collegio di Palermo, decisione 16672 del 13 luglio 2021) aveva ritenuto, in casi di sproporzione genetica e non sopravvenuta tra garanzie e credito garantito, illegittima la condotta della banca finalizzata ad ottenere garanzie ultronee e non necessarie, ponendo in essere un abuso dello strumento della garanzia. Ai sensi di tali pronunce, la condotta della banca deve infatti improntarsi secondo un principio di generale proporzionalità delle garanzie nonché di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti con la clientela, non potendosi in caso contrario ravvisare un interesse meritevole di tutela del creditore e dovendosi ritenere le garanzie nulle per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza<em>.</em>Il tema si pone specialmente, come menzionato, per le ipoteche giudiziali, dove la legge (art. 2828 c.c.) conferisce la facoltà al creditore di selezionare gli immobili sui cui iscrivere ipoteca e determinare unilateralmente, laddove non sia già stata liquidata nella sentenza, la somma per cui iscrivere la medesima, e dove quindi l’azione di riduzione si configura come un necessario correttivo alla determinazione arbitraria del creditore a ridimensionamento di un’iscrizione eccessiva.Ai sensi dell’art. 2873, primo comma, c.c. la facoltà di chiedere la riduzione dell’ipoteca è invece esclusa qualora la somma o i beni su cui iscrivere ipoteca siano stati determinati per convenzione tra le parti o già liquidati nella sentenza: non si intenderebbe infatti come il debitore possa avanzare una pretesa di riduzione, quando il medesimo ha contribuito alla determinazione dei relativi parametri nel contratto costitutivo di ipoteca volontaria o i relativi parametri siano stati determinati con sentenza dal giudice.Ad ogni modo, se sono stati eseguiti pagamenti parziali tali da estinguere almeno il quinto del debito originario, è conferito al debitore il diritto , ai sensi del secondo comma dell’art. 2873 c.c., richiedere una riduzione proporzionale unicamente per quanto riguarda la somma iscritta, ma non anche rispetto ai beni vincolati.In tema di ipoteche volontarie, è opportuno richiamare anche l’art. 39, quinto comma, del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), che, in maniera analoga all’art. 2873 c.c., stabilisce che per i mutui bancari, ogni volta che sia stata estinta la quinta parte del debito originario, i debitori hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta (c.d. riduzione in senso tecnico), ovvero alla liberazione parziale degli immobili ipotecati (c.d. restrizione) previo l’eventuale frazionamento catastale dell’immobile, e sempre che risulti che gli immobili ancora vincolati costituiscano una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38 (b) del Testo Unico Bancario (per ciò intendendosi che il rapporto tra debito residuo e valore immobiliare non superi&nbsp; l’80%)<em>.</em> Tale facoltà può risultare utile quando l’immobile è gravato da un debito ormai modesto e si intenda ottenere un nuovo mutuo con garanzia ipotecaria di secondo grado. Trattasi di una norma applicabile alle sole ipotesi di mutui fondiari ex. art. 38 e ss.&nbsp; del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) e, come anche ribadito in una serie di pronunce dell’ABF (in particolare n. 10776/2018, 11907/2017 e 821/16, 5129/2017) non derogabile dalle parti in considerazione della natura speciale di questa norma rispetto alla disciplina generale ex. art. 2872 e ss. c.c. e propria della tipologia contrattuale del mutuo fondiario.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dipartimento Bancario e Finanziario.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 10:44:07 +0100</pubDate>
                        <title>Liquidità alle imprese ed altri interventi SACE in conseguenza degli aumenti dei prezzi dell&#039;energia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/liquidita-alle-imprese-ed-altri-interventi-sace-in-conseguenza-degli-aumenti-dei-prezzi-dellenergia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong><strong>Le novità introdotte dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di garanzie prestate da SACE e Fondo Centrale di Garanzia</strong>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 17/2022 (il “<strong>DL Energia</strong>”) recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 (il “<strong>DL Energia 2</strong>”) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici,&nbsp;sono state introdotte una serie di misure a sostegno di famiglie ed imprese aventi l’obiettivo, da un lato, di ridurre l’impatto negativo sui conti di quest’ultime prodotto dal rincaro dei prezzi delle materie prime e, dall’altro lato, di sostenere le esigenze di liquidità delle imprese tramite misure <em>ad hoc</em> che, in particolare, hanno esteso la platea di soggetti potenzialmente idonei a beneficiare delle garanzie di cui all’articolo 1, decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<strong>DL Liquidità</strong>”). Il presente <em>alert </em>si sofferma su quest’ultimo aspetto.&nbsp;<strong>Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – modifiche alla disciplina della “Garanzia Italia”</strong><strong>&nbsp;</strong>L’articolo 8 del DL Energia ha previsto alcune modifiche all’articolo 1 del DL Liquidità, per mezzo dell’introduzione del nuovo articolo 14-<em>septies</em>, che così recita: “<em><u>Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia</u></em>”. La tipologia di garanzia in esame (“<strong>Garanzia Italia</strong>”), prevista originariamente al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, è concessa da SACE S.p.A. (“<strong>Sace</strong>”) fino al 30 giugno 2022 in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel&nbsp; rispetto&nbsp; dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11 del medesimo DL Liquidità, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del&nbsp; credito&nbsp; in&nbsp; Italia, per finanziamenti&nbsp; sotto&nbsp; qualsiasi&nbsp; forma&nbsp; erogati alle&nbsp; suddette&nbsp; imprese. In sintesi, il nuovo articolo 14-<em>septies</em>, sopra riportato, fa salvi i requisiti originari previsti nel DL Liquidità (che poi sono riflessi e dettagliati nelle Condizioni Generali adottate tempo per tempo da SACE) che le imprese garantite devono possedere ai fini di beneficiare della Garanzia Italia, rivedendo però l’ambito applicativo di tale garanzia, estendendolo alla carenza di liquidità prodotta dall’improvviso ed incontrollato aumento dei prezzi dell’energia.In secondo luogo, il medesimo articolo 8 del DL Energia ha modificato l’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità statuendo che <u>la commissione da versare al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI non è dovuta – fino al 30 giugno 2022 - “<em>per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia</em></u>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Non risulta chiaro, al momento, quali saranno le modalità attraverso le quali le aziende dovranno provvedere a certificare l’esistenza ed il <em>quantum</em> dei maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. In generale, <u>per la definizione degli aspetti procedurali funzionali alla richiesta della Garanzia Italia a SACE bisognerà attendere l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo pubblicati a seguito di ciascun aggiornamento normativo sul portale di SACE dedicato alla Garanzia Italia</u>.Inoltre, sebbene ad oggi la scadenza della Garanzia Italia sia prevista al 30 giugno 2022, non è da escludersi la possibilità che tale termine possa essere ulteriormente esteso al 31 dicembre 2022 come accaduto in precedenti occasioni eventualmente relativamente ad un novero di ipotesi più limitato, quali quelle previste dal DL Energia 2 (come meglio indicato di seguito).&nbsp;<strong>Decreto-legge</strong> <strong>21 marzo 2022, n. 21 – ulteriori misure di sostegno per la liquidità delle imprese </strong>L’articolo 8 del DL Energia 2, con l’intento di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, ha previsto la possibilità per le imprese consede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori sempre con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di ventiquattro rate mensili.Il comma secondo del medesimo articolo 8 ha previsto che, <u>al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia <em>“(..) SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</em></u>.”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Per completezza espositiva si segnala che il successivo comma 3 ha previsto altresì che: “<em>Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</em>”.L’articolo in commento ha anche previsto l’istituzione di due sezioni speciali, nell’ambito del fondo di cui all’articolo 1, comma 14 del DL Liquidità, con autonoma evidenza contabile a copertura di entrambe le garanzie di cui al precedente paragrafo. La dotazione iniziale delle due sezioni speciali è rispettivamente pari a 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro.Su un altro binario si muove la misura di cui all’articolo 10 del DL Energia 2 che, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico, ha previsto che fino al 31 dicembre 2022: “<em>SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata</em>”. In primo luogo, è opportuno segnalare che la concessione della garanzia di cui all’articolo 10 è vincolata alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea (come era stato previsto in precedenza anche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a-<em>bis</em>) del DL Liquidità, per l’aumento della durata massima dei finanziamenti – da 6 anni a 10 anni – di cui agli articoli 1 e 1-<em>bis</em>.1 del medesimo DL Liquidità). Secondariamente, la norma limita l’individuazione dei soggetti prenditori dei finanziamenti che potrebbero beneficiare della suddetta garanzia a quelle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuarsi con appositi DPCM).In aggiunta alle misure di cui al precedente paragrafo, l’articolo 10 ha inoltre previsto che un’analoga garanzia – alle medesime condizioni ed ai criteri sopra indicati - può essere rilasciata per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.&nbsp;<strong>Conclusioni</strong><u>Il DL Energia (all’art. 14-septies) ed il DL Energia 2 (all’art. 8) hanno introdotto un nuovo scopo per la concessione della garanzia da parte di Sace</u>, da identificarsi in un evento – l’incontrollato aumento dei prezzi dell’energia – considerato eccezionale ed imprevedibile che, tenuto conto delle caratteristiche dei finanziamenti con Garanzia Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, potrebbe rappresentare l’occasione per le aziende di richiedere provvista finanziaria a costi contenuti in un contesto di mercato caratterizzato, oltre che dall’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia, da un incremento dei tassi di interesse bancari.<u>Per quanto riguarda, invece, il DL Energia 2, la garanzia da parte di SACE ivi prevista ha un&nbsp; ambito di applicazione già esteso temporalmente al 31 dicembre 2022 ma, allo stesso tempo, più circoscritto con riferimento ai soggetti nel cui interesse la garanzia viene emessa (imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e/o alla finalità (l’acquisto e la riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica)</u>. Come spiegato sopra, però, questa diversa tipologia di garanzia resta <u>soggetta alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea</u>.Al fine di meglio comprendere la portata operativa degli interventi effettuati con entrambi i decreti bisognerà però attendere: (i) la conversione in legge attesa nei successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto (<em>i.e. </em><u>rispettivamente entro il 1° maggio 2022 con riferimento al DL Energia ed entro il 21 maggio 2022 con riferimento al DL Energia 2</u>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> e le eventuali modifiche previste in tale sede; (ii) l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo SACE relative alla Garanzia Italia; e (iii) l’adozione della normativa di secondo livello richiamata nei decreti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giuseppe.buono@advant-nctm.com">Giuseppe Buono</a>,&nbsp;<a href="mailto:roberto.denardis@advant-nctm.com">Roberto De Nardis</a> e <a href="mailto:davide.brollo@advant-nctm.com">Davide Brollo</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La Garanzia Italia è concessa, a diverse condizioni come meglio indicato nelle relative Condizioni Generali e Manuali Operativi, a (i) PMI, (ii) imprese di dimensione diversa dalle PMI e (iii) imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (le c.d. “Imprese Mid Cap”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A tal proposito, va menzionata la CIRCOLARE N. 3/2022 “<em>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera </em>a)” del Fondo Centrale di Garanzia che, confermando l’estensione della gratuità delle garanzie del Fondo connesse alle esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia, specifica che “<em>si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le sole operazioni a fronte di investimento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si sottolinea come in questo caso il legislatore non abbia specificato se la garanzia per “sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia” possa essere concessa anche dal Fondo Centrale di Garanzia in linea con quanto previsto nel DL Energia. Non si può escludere ad ogni modo un’applicazione analogica della modifica apportata ai sensi del DL Energia all’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità ma su questo aspetto converrà aspettare l’aggiornamento delle condizioni generali e del manuale operativo SACE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Su tutte, il fatto che il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia Italia, composto da (i) remunerazione della Garanzia Italia, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si tenga presente che, ove non convertiti, il DL Energia e/o il DL Energia 2 perderebbero efficacia retroattivamente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 09:01:53 +0100</pubDate>
                        <title>FIA riservati: aggiornamento normativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fia-riservati-aggiornamento-normativo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2022 il D.M. n. 19 del 13 gennaio 2022, che apporta talune modifiche al D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, al fine di ampliare le categorie di investitori non professionali che possono sottoscrivere FIA riservati. Tali modifiche entreranno in vigore dal 30 marzo 2022.Prima di tali modifiche, la partecipazione ai FIA riservati era consentita unicamente, oltre che agli investitori professionali, agli investitori non professionali per un importo non inferiore a Euro 500.000 e agli amministratori e dipendenti della SGR che gestisce il FIA riservato.Per effetto di tali modifiche, potranno invece sottoscrivere o acquistare FIA riservati, anche:</p><ol> <li>investitori non professionali, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, per un importo non inferiore a Euro 100.000 (a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del proprio portafoglio finanziario);</li> <li>soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, nell'ambito dello svolgimento di detto servizio, per un importo non inferiore a Euro 100.000 per conto di investitori non professionali;</li> <li>il “personale” della SGR.</li></ol><p>Con riferimento alle categorie sub A e sub B, le modifiche sono evidentemente volte a favorire la sottoscrizione o acquisto di FIA riservati attraverso le reti di “<em>private banking</em>” consentendo dunque la partecipazione ai FIA riservati alla clientela delle banche che fruisce dei servizi di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli tipici del <em>private banking </em>a condizioni agevolate rispetto agli altri investitori non professionali mediante riduzione della soglia di investimento minimo.Con riferimento alla categoria <em>sub</em> C, mentre nel regime normativo anteriore alla modifica in esame, le quote del FIA riservato potevano essere sottoscritte solo da “amministratori e dipendenti” della SGR, ora nella nuova nozione di “personale” introdotta dalla modifica rientrano invece, oltre ai dipendenti, tutti “<em>coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato</em>”.In sintesi, alla luce delle novità sopra riportate, se ne ricava che:</p><ul> <li>il limite di partecipazione ai FIA riservati agli investitori non professionali viene ridotto da Euro 500.000 a Euro 100.000 quando la sottoscrizione o acquisto avviene nell’ambito della fruizione di servizi di consulenza in materia di investimenti (in questo caso con il limite di concentrazione sopra indicato) o di gestione di portafogli;</li> <li>tutto il personale della SGR può sottoscrivere o acquistare quote dei FIA gestiti anche se non inquadrato formalmente in un rapporto di lavoro dipendente.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giovanni.giuliani@advant-nctm.com">Giovanni Giuliani</a> e <a href="mailto:jacopo.pisani@advant-nctm.com">Jacopo Pisani</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 04:11:50 +0100</pubDate>
                        <title>Piattaforme on-line di preventivazione e comparazione: in arrivo chiarimenti dall’OAM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piattaforme-on-line-di-preventivazione-e-comparazione-in-arrivo-chiarimenti-dalloam</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Lo scorso 12 gennaio l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (“<strong>OAM</strong>”) ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di Comunicazione interpretativa recante “<em>Chiarimenti in merito al funzionamento delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento</em>” (“<strong>Comunicazione</strong>”).Nella prospettiva dell’Organismo, i chiarimenti contenuti nella Comunicazione si rendono necessari alla luce della crescente rilevanza che stanno assumendo piattaforme&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;che prestano servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche che propongono tali prodotti di credito.Obiettivo dell’intervento è, dunque, il superamento di oggettive incertezze circa il perimetro entro cui l’attività di tali piattaforme debba essere considerata riservata a soggetti iscritti negli elenchi tenuti dall’OAM, principalmente per quanto attiene alle attività di contatto con la clientela.In ragione dell’approssimarsi del termine della consultazione, appare utile soffermarsi brevemente sui principali profili di attenzione richiamati nella Comunicazione, nonché su taluni preliminari spunti di riflessione in merito al testo elaborato dall’Organismo.<strong>La Comunicazione</strong>Come evidenziato in premessa, la Comunicazione muove dall’esigenza di risolvere alcune incertezze circa il perimetro delle attività riservate a operatori iscritti negli elenchi OAM, in quanto evidente fonte di potenziale ostacolo allo svolgimento di un’efficace attività di controllo della correttezza dei comportamenti dei soggetti coinvolti.La presenza di tali margini di incertezza è tuttavia suscettibile di determinare anche condizioni di disparità competitiva tra soggetti operanti sullo stesso segmento di mercato. Non sfugge, infatti, la circostanza per cui allo svolgimento della medesima attività corrisponde l’applicazione (o quanto meno l’applicabilità) di regimi normativi differenti, a seconda che si tratti o meno di soggetti abilitati (dunque vigilati), con inevitabili ricadute in termini di costi di&nbsp;<em>compliance&nbsp;</em>e di strategie di&nbsp;<em>business</em>&nbsp;potenzialmente attivabili.La Comunicazione rivolge in particolare la propria attenzione all’operatività di gestori di piattaforme&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;che forniscono servizi di comparazione gratuita di uno o più preventivi di prodotti del credito erogati da finanziatori diversi, agevolando il successivo contatto tra le parti.Tali soggetti operano di norma mediante meccanismi di c.d.&nbsp;<em>lead generation</em>, per tali intendendosi tentativi di contatto con potenziale clientela interessata a un finanziamento, principalmente mediante&nbsp;<em>advertising on-line,</em>&nbsp;cui segue un’attività di raccolta di specifiche informazioni anagrafiche e reddituali dei potenziali clienti raggiunti (attività c.d. “di profilazione delle esigenze del cliente”).Gli elementi potenzialmente critici, evidenziati dall’OAM come caratteristici dello svolgimento di tali attività da parte dalle piattaforme in commento, attengono a due diversi profili:</p><ul> <li>il primo è relativo alla mancanza di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela servita. Ad avviso dell’Organismo, i clienti sarebbero molto spesso non adeguatamente informati del fatto che l’attività di comparazione è di fatto ristretta ai soli prodotti distribuiti dai finanziatori&nbsp;<em>partner&nbsp;</em>della piattaforma. Il prodotto consigliato al cliente potrebbe, dunque, in concreto, non rappresentare la migliore soluzione disponibile sul mercato o quella più rispondente alle esigenze dell’utente;</li> <li>il secondo è relativo alla circostanza per cui, mentre alcune delle piattaforme che prestano i servizi di cui sopra sono gestite da intermediari del credito e/o da soggetti finanziatori, altre sono operate da soggetti non appartenenti al settore finanziario e, pertanto, non sottoposti al controllo di alcuna Autorità di Vigilanza del settore.</li></ul><p>Con riferimento al primo dei due profili evidenziati, l’Organismo, in conclusione alla Comunicazione, descrive le misure correttive che ritiene necessario approntare: la piattaforma deve informare l’utente che la stessa non garantisce la comparazione dell’intera gamma di offerte disponibili sul mercato, non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente. È onere, della piattaforma, inoltre, informare il cliente del fatto che le condizioni dell’offerta proposta all’esito delle simulazioni potrebbero variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore sulla specifica posizione del cliente.L’OAM ricorda, infine, che allo stesso Organismo è attribuita la verifica della corretta applicazione delle regole di trasparenza sopra menzionate, attendendo all’attività di prevenzione e al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione creditizia, ai sensi dell’art. 140-<em>bis</em>&nbsp;del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).In merito, invece, al secondo dei richiamati profili, la Comunicazione precisa quali attività risultano esercitabili anche da piattaforme non iscritte in OAM e quali, invece, devono intendersi riservate a soggetti abilitati.Ad avviso dell’Organismo, “<em>l’utilizzo di siti internet o di strumenti di web marketing – il cui scopo sia incentivare l’utente a fornire i propri dati per facilitare un contatto con i finanziatori avente finalità di promozione creditizia – dovrebbe consistere, se attuato da parte di soggetti non sottoposti a Vigilanza, nella mera raccolta dei dati anagrafici e di contatto di soggetti potenzialmente interessati a eventuali prodotti di credito, senza l’intervento di alcuna – seppur minima – raccolta di dati o profilazione in merito alle esigenze di credito dell’utente e in assenza di qualunque forma di promozione del prodotto o di analisi, istruttoria e informazione sullo stesso</em>”.Il perimetro della riserva è, dunque, individuato nella tipologia di informazioni raccolte in esito all’interazione con la clientela. I dati anagrafici e di contatto possono essere richiesti all’utenza raggiunta senza la necessità di iscrizione all’albo degli agenti e dei mediatori. La raccolta di dati o profilazione ulteriore costituisce, invece, attività soggetta a riserva.Nella prospettiva dell’Organismo, aspetto determinante per la riconduzione dell’attività prestata all’interno del perimetro della riserva di attività risulta, infatti, l’elemento della profilazione delle esigenze di credito del potenziale cliente.Quando tale sia la finalità della piattaforma, l’OAM ritiene soggette a riserva anche l’attività di raccolta di informazioni (diverse da dati anagrafici e di contatto), o la conduzione di attività di promozione del prodotto, descrizione dello stesso o istruttoria di pratiche dei potenziali clienti.A tal riguardo, si osserva tuttavia come, nella fase successiva a quella di c.d.&nbsp;<em>lead generation</em>, risultano astrattamente individuabili due ulteriori fasi, tendenzialmente autonome tanto concettualmente quanto cronologicamente.Si ritiene, infatti, possibile individuare, in primo luogo, un’attività di mera raccolta (materiale) di informazioni dai clienti, non necessariamente limitate ai dati anagrafici e di contatto dei soggetti intercettati, ma potenzialmente riguardanti anche ulteriori circostanze.Tale attività, qualora si sostanzi nella mera somministrazione di un questionario e nell’archiviazione delle risposte fornite dal cliente, in assenza di qualunque forma di promozione di prodotti di credito o di analisi, istruttoria e informazione sugli stessi, non dovrebbe ritenersi, ad avviso di chi scrive, inclusa nell’alveo dell’attività di mediazione creditizia.Diversa e idealmente successiva alla precedente sarebbe, invece, la fase di elaborazione/aggregazione dei dati e delle informazioni in precedenza raccolti, che risulta in concreto finalizzata all’individuazione di una proposta commerciale rispondente alle esigenze di finanziamento del cliente e che ben può essere condotta da un soggetto differente da quello che ha somministrato il questionario.Mentre l’operatività da ultimo descritta è, senza dubbio, riconducibile all’interno del perimetro dell’attività di mediazione creditizia, pertanto soggetta a riserva (e, dunque, esercitabile unicamente da soggetti abilitati all’attività di mediazione, in quanto iscritti all’OAM), si è invece del parere che l’attività di mera raccolta delle informazioni “grezze” (eventualmente mediante somministrazione di un questionario contenente informazioni relative anche alle esigenze di credito del potenziale cliente), non accompagnata da alcuna ulteriore attività di elaborazione e valutazione delle informazioni fornite, non richieda di per sé l’iscrizione nell’elenco degli agenti e dei mediatori.L’Organismo descrive, infine, un ulteriore categoria di servizi, comune nella prassi, generalmente ascrivibile alla circostanza in cui un soggetto operi quale mera “vetrina pubblicitaria”, che ritiene al di fuori del perimetro della riserva di attività.Il riferimento è, in particolare, all’attività svolta da piattaforme che – avendo un&nbsp;<em>core business</em>&nbsp;del tutto diverso rispetto a quello dell’intermediazione creditizio-finanziaria – mostrano un mero&nbsp;<em>banner</em>/annuncio che rinvii direttamente ad un sito&nbsp;<em>internet</em>/filiale operativa gestite da un soggetto iscritto in OAM o da un intermediario bancario e/o finanziario abilitato.Analoga alla fattispecie sopra descritta risulta l’attività di chi si limiti ad effettuare simulazioni astratte di assumibilità creditizia oppure a riportare un elenco di soggetti finanziatori che offrono finanziamenti senza alcuna raccolta di dati sull’esigenza creditizia né indicazione di preventivi riguardanti specifici prodotti e indirizzando direttamente il potenziale cliente ad un soggetto iscritto in OAM o ad un intermediario bancario e/o finanziario abilitato.Sia pure con le precisazioni di cui sopra – in relazione alle quali si auspica una favorevole presa di posizione da parte di OAM – si ritiene in ultima istanza che la Comunicazione offra un significativo contributo di chiarezza agli operatori del settore, rimuovendo talune delle incertezze interpretative che oggi appaiono idonee ad alterare il c.d. “level playing field”.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/piattaforme-on-line-di-preventivazione-e-comparazione-in-arrivo-chiarimenti-dalloam/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Jan 2022 08:31:03 +0100</pubDate>
                        <title>Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto nelle ultime indicazioni Banca d’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (“CQS/CQP”)<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;– originariamente regolate dal risalente D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – hanno, nel tempo, costituito oggetto di ripetuti orientamenti e interventi di vigilanza della Banca d’Italia<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>, per lo più volti a prevenire comportamenti impropri da parte di banche e intermediari&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e a garantire la correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela.Ciò anche in ragione della circostanza che la richiamata forma tecnica costituisce da tempo un’importante fonte di provvista per segmenti di clientela caratterizzati da elementi di fragilità o di difficoltà nell’accesso al credito, caratterizzandosi in ultima analisi quale rilevante strumento di inclusione finanziaria.Alla luce del crescente interesse degli operatori nei confronti di questa tipologia di prodotto – anche in ragione dei più favorevoli fattori di ponderazione applicabili in conseguenza delle modifiche introdotte alla CRR2 dal Regolamento (UE) 873/2020<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;– con comunicazione del 12 gennaio 2022<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;la Banca d’Italia ha ritenuto di richiamare l’attenzione di banche e intermediari sulla necessità di valutare adeguatamente i rischi riferibili alle operazioni di finanziamento CQS/CQP, nonché sul rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela (“Comunicazione”)<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Il significativo incremento della domanda di mercato di finanziamenti CQS/CQP si è infatti accompagnato alla diffusione di condotte opportunistiche da parte di taluni operatori del settore, incentivati a erogare crediti senza porre particolare attenzione alle effettive esigenze finanziarie della propria clientela<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.Nonostante il recente intervento si collochi appieno nell’alveo dei precedenti orientamenti di vigilanza – dai quali gli operatori di mercato possono tuttora trarre indicazioni circa comportamenti e prassi ritenuti dall’Autorità conformi al vigente quadro normativo – vale la pena soffermarsi brevemente sui principali contenuti della Comunicazione, posto che gli stessi orienteranno una più intensa azione di supervisione (sia cartolare che ispettiva) che la Banca d’Italia intende svolgere nei confronti dei soggetti vigilati attivi nel comparto della CQS/CQP, onde accertare “<em>l’effettivo presidio di tutti i rischi connessi con questa forma di credito e … l’aderenza delle prassi di mercato al quadro normativo di riferimento</em>”.<strong>La Comunicazione</strong>Il primo profilo di attenzione richiamato dalla Comunicazione riguarda la necessità che l’erogazione del credito sia preceduta da una puntuale e attenta valutazione del&nbsp;<strong>rischio di credito</strong>&nbsp;del potenziale prenditore<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>.La riduzione del fattore di ponderazione prudenziale non deve infatti indurre l’ente erogante – con un’eterogenesi dei fini simile a quella riscontrata in passato nel segmento delle fidejussioni&nbsp;<em>omnibus</em>&nbsp;– a valutare la sola posizione finanziaria del datore di lavoro, su cui grava l’onere diretto di pagamento delle rate di rimborso del prestito.Tale profilo assume ancor più rilievo ove si consideri la necessità – enfatizzata dalla Banca d’Italia – di prevenire i rischi di sovra-indebitamento della potenziale clientela, anche alla luce delle possibili conseguenze in termini di falcidia e ristrutturazione in caso di crisi da sovra-indebitamento<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.Le peculiarità connesse alla commercializzazione e gestione dei finanziamenti CQS/CQP richiedono inoltre un attento presidio dei&nbsp;<strong>rischi di natura operativa</strong>&nbsp;posti in capo agli intermediari, in ragione tra l’altro della necessità di:</p><ol> <li>interfacciarsi con soggetti estranei al rapporto di finanziamento ai fini dell’incasso delle rate (il datore di lavoro/ente pensionistico, c.d. “amministrazione terza ceduta”);</li> <li>disporre di sistemi informativi adeguati a gestire e monitorare gli incassi delle rate;</li> <li>gestire i rapporti con le compagnie assicurative per la stipula e l’eventuale escussione delle polizze a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato;</li> <li>gestire eventuali estinzioni anticipate del prestito, con i conseguenti obblighi di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-<em>sexies</em>&nbsp;del TUB;</li> <li>garantire efficaci ed efficienti forme di controllo della rete distributiva impiegata<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>.</li></ol><p>Specifici profili di&nbsp;<strong>rischio legale e reputazionale</strong>&nbsp;risultano poi tipicamente connessi all’utilizzo di reti esterne di agenti, mediatori e altri intermediari finanziari delegati alla distribuzione del prodotto presso il pubblico, onde presidiare adeguatamente eventuali violazioni di norme o condotte scorrette della rete.Particolare attenzione andrà altresì posta alla definizione di regole interne in materia di remunerazione e incentivazione tali da non costituire un incentivo diretto o indiretto al collocamento di prodotti non coerenti con la situazione economico-finanziaria dei clienti<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.Da ultimo – anche tenuto conto del costante sviluppo del processo creditizio mediante piattaforme IT – la Comunicazione richiama l’attenzione di banche e intermediari sui&nbsp;<strong>rischi di conformità</strong>&nbsp;connessi al ricorso a processi di digitalizzazione della relazione con la clientela (viepiù accelerato dalla pandemia in atto), tanto nella fase di&nbsp;<em>onboarding</em>&nbsp;dela clientela che in quella di erogazione delle somme e gestione della relazione con la medesima.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da dirittobancario.it</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:danilo.quattrocchi@advant-nctm.com">Danilo Quattrocchi</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;Come noto, le richiamate operazioni si caratterizzano per essere forme di credito concesse a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e pensionati, aventi durata massima decennale e importo della rata di rimborso non superiore alla quinta parte dello stipendio (o della pensione) netto mensile, che viene trattenuta dal datore di lavoro (o dall’ente pensionistico) e da questi direttamente versata all’istituto finanziario sulla base di un meccanismo simile alla delegazione di pagamento. Ulteriore peculiarità dell’istituto è rappresentata dalla presenza obbligatoria di forme di garanzia del credito, sotto forma di polizze assicurative a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;Si fa in particolare riferimento alle comunicazioni Banca d’Italia 10 novembre 2009, 7 aprile 2011 e, più di recente, alla Delibera 145/2018, recante “<em>Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;C.d. “<em>CRR Quick-fix</em>”, che, sulla scorta della minore rischiosità creditizia connessa alle peculiarità dell’istituto, ha ridotto dal 75% al 35% il fattore di ponderazione applicabile a tale forma di impiego in termini di assorbimento patrimoniale.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;Disponibile su <a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicazione-Banca-dItalia-12-gennaio-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicazione-Banca-dItalia-12-gennaio-2021.pdf</a> e su <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanziamento-contro-CQSP.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanziamento-contro-CQSP.pdf</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;Cfr. in particolare, il Titolo VI del TUB e il Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in materia di “<em>Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp;Nella comunicazione a corredo della citata Delibera 145/2018, l’Autorità osserva come nel 2017 i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario in materia di CQS/CQP siano stati quasi 22.000, in crescita di oltre il 40% rispetto all’anno precedente e tali da rappresentare il 72% del contenzioso confluito all’Arbitro.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp;Nella Sez. 1 degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, l’Autorità precisa ad esempio che “<em>è buona prassi considerare, nel rispetto della privacy, anche la condizione del nucleo familiare, nei casi in cui sia rilevante per valutare l’affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;Cfr. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “decreto Ristori”), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;Le richiamate esigenze appaiono ancor più evidenti con riferimento ai c.d. modelli di&nbsp;<em>business&nbsp;</em>“<em>originate-to-distribute</em>”, in cui l’intermediario erogante (tipicamente un soggetto 106 TUB) procede periodicamente e sistematicamente alla cessione&nbsp;<em>pro soluto</em>&nbsp;a terzi dei finanziamenti CQS/CQP concessi alla propria clientela. In tali casi,  infatti, sebbene l’<em>originator</em>/cedente mantenga spesso a proprio carico la gestione degli incassi e di eventuali estinzioni anticipate, l’adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica alla clientela e la gestione di eventuali reclami, l’intermediario acquirente deve dotarsi di idonei sistemi di controllo sull’operato dell’<em>originator</em>, anche attraverso idonei flussi informativi e verifiche periodiche e strutturate. In questo senso, la&nbsp;<em>due diligence</em>&nbsp;condotta dall’acquirente non dovrebbe limitarsi all’esame del rischio di credito insito nel portafoglio oggetto di acquisizione, ma estendersi anche ai rischi legali e reputazionali connessi all’operato dell’<em>originator</em>.&nbsp; Sul punto cfr. anche la Sez. IX degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018.&nbsp; Sempre con riferimento ai modelli “<em>originate-to-distribute</em>”, l’Autorità richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire un’efficace gestione dei&nbsp;<strong>rischi di liquidità</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>di mercato</strong>&nbsp;che potrebbero derivare in capo agli intermediari cedenti: a) dall’eventuale difficoltà di cedere i propri portafogli a parti terze, ad esempio in caso di contingenti situazioni avverse del mercato; b) dalla vendita dei crediti a prezzi inferiori al valore corrente di mercato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;In tal senso, la Comunicazione richiama anzitutto la Sez. VII degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, ma appaiono rilevanti anche le previsioni in tema di “<em>Procedure di governo e controllo sui prodotti</em>” contenute nella Sezione XI, par. 1-bis del provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in tema di “<em>Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti</em>” (c.d. “<em>product oversight and governance</em>”).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 03:18:15 +0100</pubDate>
                        <title>Finanziata demolizione e ricostruzione di un edificio a Milano. Gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanziata-demolizione-e-ricostruzione-di-un-edificio-a-milano-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Castello SGR, in nome e per conto del&nbsp;Fondo Immobiliare Iniziative Immobiliari Milano, e&nbsp;Banco BPM&nbsp;hanno concluso un’operazione di finanziamento multilinea per complessivi 26,2 milioni di euro. Finanziamento finalizzato a supportare un progetto di demolizione e ricostruzione, che porterà alla realizzazione di un edificio residenziale di 22 piani situato in Via Calvino a Milano.<strong>I LEGAL ADVISOR</strong>FIVELEX Studio Legale e Tributario&nbsp;ha assistito Castello SGR. Il team multidisciplinare era guidato, per la parte banking, dalla partner&nbsp;Mara Fittipaldi&nbsp;(in foto, al centro), coadiuvata dalla junior associate&nbsp;Alice Alessandri. Per i profili fiscali, dal partner&nbsp;Francesco Mantegazza&nbsp;(in foto, a sinistra) e dal managing associate&nbsp;Andrea Brambilla.Infine,&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;ha assistito Banco BPM con un team coordinato dal partner&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>. Alla squadra hanno fatto parte anche&nbsp;<strong>Carmine Morrone</strong>,&nbsp;<strong>Gianluca Salvadei</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Matteo Morosetti</strong>.<a href="https://legalcommunity.it/finanziata-demolizione-e-ricostruzione-di-un-edificio-a-milano-gli-advisor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 06:14:02 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm con 10 nuovi ingressi rafforza i dipartimenti Bancario&amp;Finanziario e Fusioni&amp;Acquisizioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-con-10-nuovi-ingressi-rafforza-i-dipartimenti-bancariofinanziario-e-fusioniacquisizioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm potenzia la propria struttura con l’ingresso di 10 professionisti, 8 nel dipartimento Bancario e Finanziario e 2 nel dipartimento Fusioni e Acquisizioni.</p><p>Riccardo Sallustio, socio, Roberto de Nardis di Prata e Giuseppe Buono, associati, Federico De Pascale, Davide Brollo eAntonio Sebastiani Croce, collaboratori, si uniscono al team Bancario e Finanziario presso la sede di Milano. Nella sede di Londra si insediano il socio Giacomo Serra Zanetti e la collaboratrice Giulia De Amico.</p><p><strong>Riccardo Sallustio</strong>&nbsp;si occupa principalmente di diritto bancario e finanziario. La sua esperienza comprende&nbsp;<i>leverage finance</i>, ristrutturazione del debito,&nbsp;<i>private placements</i>, finanza verde e sostenibile e finanza immobiliare, assistendo finanziatori e fondi di private equity oltre a fondi di credito e fondi&nbsp;<i>distressed</i>&nbsp;in operazioni di finanziamento ed emissioni obbligazionarie. E’ Professore a contratto in Green and Sustainable Finance alla LUISS Guido Carli per l’anno accademico 2021/22.</p><p><strong>Giacomo Serra Zanetti</strong>, nell’ambito del diritto bancario e finanziario, si occupa in particolare di&nbsp;<i>leverage finance</i>, ristrutturazione del debito,&nbsp;<i>private placements</i>, finanza strutturata e cartolarizzazioni, finanza immobiliare ed aircraft finance, assistendo con regolarità fondi di credito e fondi di investimento alternativi, oltre a banche e sponsor in relazione ad operazioni di finanziamento, direct lending ed emissioni di bond, anche in contesti di ristrutturazione.</p><p><strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Giuseppe Buono</strong>&nbsp;si occupano di diritto bancario e finanziario e di diritto dei mercati dei capitali ed hanno maturato lunga esperienza in operazioni di&nbsp;<i>leverage finance</i>,&nbsp;finanza immobiliare, <i>corporate finance, project finance, basket bond</i>&nbsp;oltre a ristrutturazioni del debito, assistendo banche, fondi e primarie società.</p><p>Nel dipartimento Fusioni e Acquisizioni della sede di Londra si insediano Fabio Pizzoccheri in qualità di socio insieme a Christian Prencipe, collaboratore.</p><p><strong>Fabio Pizzoccheri</strong>&nbsp;si occupa principalmente di diritto societario e finanziario.</p><p>Assiste con regolarità clienti internazionali nell’ambito del diritto societario italiano, in particolare in relazione a fusioni e acquisizioni, operazioni cross-border e di&nbsp;<i>private equity</i>.</p><p>Presta inoltre assistenza ad istituzioni finanziarie internazionali in relazione alla prestazione di servizi regolamentati e all’offerta di prodotti finanziari nel mercato italiano.</p><p>ADVANT Nctm conta ora&nbsp;<strong>72 partner</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 04:09:32 +0200</pubDate>
                        <title>Merope acquista portafoglio immobiliare da 100 milioni a Roma. Tutti gli studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/merope-acquista-portafoglio-immobiliare-da-100-milioni-a-roma-tutti-gli-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Merope Asset Management&nbsp;ha acquistato attraverso il proprio veicolo di investimento “Elettra”, un portafoglio immobiliare&nbsp;ubicato a&nbsp;Roma&nbsp;e&nbsp;composto da 10 edifici di pregio denominati “I Villini”,&nbsp;situati&nbsp;nel quartiere di Via Sallustiana,&nbsp;nei pressi&nbsp;di Via Veneto. Gli immobili sono stati venduti dal fondo d’investimento alternativo “Flavia”.Ubicati all’interno di un parco secolare di rilevante interesse storico-artistico e culturale, gli immobili sviluppano una superficie di oltre 17mila mq.Lo studio&nbsp;Curtis Mallet-Prevost Colt &amp; Mosle&nbsp;ha assistito il venditore con&nbsp;un team&nbsp;multidisciplinare&nbsp;guidato dal partner&nbsp;Sergio Esposito Farber&nbsp;(nella foto a sinistra), coadiuvato dal counsel&nbsp;Francesco Dell’Atti,&nbsp;e&nbsp;composto da&nbsp;Carolina Magarini&nbsp;Montenero,&nbsp;Ludovica Giaccone&nbsp;e&nbsp;Erica Sotgiu&nbsp;per gli aspetti di real estate. Il partner&nbsp;Francesco Caccioppoli&nbsp;e l’associate&nbsp;Giuseppe Calamo&nbsp;hanno fornito assistenza in relazione alle tematiche di diritto urbanistico.Lo studio&nbsp;Di Tanno Associati, con il partner&nbsp;Domenico Ponticelli&nbsp;(nella foto al centro) e il senior associate&nbsp;Stefano Cacace, ha seguito, per conto del venditore, gli aspetti fiscali dell’operazione.Merope è stata assistita dallo studio legale&nbsp;Dentons&nbsp;con un team multidisciplinare guidato dal partner&nbsp;Carlo Merisio&nbsp;(nella foto a destra), con gli avvocati&nbsp;Elena Cossutta&nbsp;e&nbsp;Giuseppe Croce&nbsp;per gli aspetti real estate e con il partner&nbsp;Alessandro Fosco Fagotto&nbsp;e gli avvocati&nbsp;Edoardo Galeotti&nbsp;e&nbsp;Giulia Caselli Maldonado&nbsp;per il finanziamento dell’acquisizione. Quest’ultimo, dall’importo di 100 milioni, è stato erogato da Intesa Sanpaolo e Banco BPM, assistite da&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;con un team guidato da&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>&nbsp;con&nbsp;<strong>Carmine Morrone</strong>,&nbsp;<strong>Martina Marmo</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Gianluca Salvadei</strong>.Merope è stata inoltre assistita dallo studio&nbsp;Morri Rossetti&nbsp;per gli aspetti legali, in particolare nella fase introduttiva del deal, con un team guidato da&nbsp;Stefano Morri&nbsp;e da&nbsp;Roberta Incorvaia.In aggiunta, l’acquirente è stato seguito per tutti gli aspetti tax studio&nbsp;Giancaspero&amp;Carlucci.&nbsp;Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/merope-roma-studi-legali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 May 2021 05:13:02 +0200</pubDate>
                        <title>Lo short rent degli immobili di lusso va in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-short-rent-degli-immobili-di-lusso-va-in-borsa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Entro l'estate Gabetti Short Rent approderà a Piazza Affari. Obiettivo? Raccogliere capitali per consolidare la leadership in un mercato dalle grandi potenzialità. Il mercato immobiliare di lusso conta in Italia 2,5 milioni di immobili, pari a circa il 7% dello stock di abitazioni.</em>Come confermato anche dal grande successo dell'Ipo di&nbsp;Airbnb, lo short rent è un settore dalle grandi potenzialità. Così come tutto il mercato turistico, anche il mercato europeo dell'holiday rental è stato fortemente influenzato dalla pandemia da covid-19, nonostante ciò, le stime prevedono una ripresa nel 2021, per tornare ai livelli del 2019 entro il 2023.Il settore degli&nbsp;affitti brevi&nbsp;rappresenta&nbsp;in Italia un insieme di oltre 550 mila case&nbsp;(elaborazione Aigab), a fronte di 5,7 milioni di abitazioni a disposizione, né affittate né locate continuativamente (fonte: Agenzia delle Entrate), che potrebbero invece essere affidate a property manager da locare in short rent. Un fenomeno che in Italia riguarda non solo i grandi centri urbani, come nel resto d'Europa, ma anche i piccoli centri a vocazione turistica.Bisogna, poi, considerare che il&nbsp;mercato immobiliare del lusso&nbsp;si distingue per target e logiche dal restante residenziale mass market: si rivolge a una clientela di High net worth individuals (Hnwi) e ha come oggetto proprietà di particolare pregio e unicità, che contano 2,5 milioni di immobili signorili (tra cui ville, castelli e palazzi storici), pari a circa il 7% dello stock di abitazioni.Lo scenario pandemico ha incrementato il “turismo di prossimità”, connesso all'esigenza di una fascia alta di clientela che ha scelto forme di locazione alternativa che garantiscono maggiore privacy e minore contatto con altre persone rispetto agli hotel. Secondo&nbsp;Santandrea Luxury Houses, a seguito della pandemia covid-19, durante l'estate 2020, si è registrato infatti un incremento delle richieste di proprietà di lusso, riguardo sia alla compravendita, sia all'affitto di immobili, con particolare riferimento alle ville con piscina.All'interno di questo contesto si muove&nbsp;Gabetti Short Rent, società che rappresenta un unicum nell'ambito dei property manager, avendo come core business lo short rent degli immobili di lusso, con un valore medio di mercato che si attesa attorno ai 2,5 milioni di euro per unità e con un ticket medio di circa 7mila euro/settimana.We Wealth ha intervistato&nbsp;Emiliano Di Bartolo, fondatore, azionista e ad del gruppo, in vista della quotazione a Piazza Affari, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.&nbsp;<strong><em>Perché avete deciso di quotarvi e quando prevedere di sbarcare in Borsa?</em></strong>In sinergia con tutto il team di advisor che ci sta affiancando in questo percorso – Ambromobiliare, Banca Finnat, Bbd Italia e <strong>Nctm</strong> -&nbsp; puntiamo a uno sbarco in Borsa entro l'estate. Riteniamo che quest'operazione possa dare un importante impulso alla crescita della nostra società, sostenendo i nostri piani di sviluppo e raccogliendo capitali per consolidare la nostra leadership in un mercato dalle grandi potenzialità. I capitali raccolti saranno destinati anzitutto all'ampliamento e alla diversificazione del portafoglio immobiliare che gestiamo e che oggi supera gli 83 milioni di euro di valore. Desideriamo, inoltre, espanderci geograficamente, a livello nazionale e internazionale, oltre a potenziare la nostra struttura organizzativa, con l'inserimento di business developer e personale qualificato per le attività operative e – al contempo – con investimenti e azioni di marketing. Puntiamo, infine, a sviluppare la linea di business corporate house, in primis attraverso l'acquisizione di immobili di fascia alta, con l'obiettivo di entrare nel mercato dell'hospitality rivolta ai business traveller.&nbsp;<em><strong>La pandemia ha avuto un impatto sul vostro business? Quali sono le attese per l'estate e per i prossimi anni?</strong></em>Operiamo in un mercato, quello del lusso, fortemente caratterizzato dal fenomeno dell'anti-ciclicità e questo fattore, unito al maggiore flusso turistico nazionale, ha generato un aumento del 30% degli affitti nelle località più richieste. La scorsa estate, ad esempio, ci sono state ville che affittate a 20-25 mila euro a settimana. È auspicabile un progressivo miglioramento sul fronte sanitario mondiale con conseguenti minori limiti agli spostamenti, che porteranno nelle nostre valutazioni a far crescere la domanda turistica, secondo le ultime stime un primo segnale positivo si avrà già nel 2021, e le richieste per la prossima estate ne sono una testimonianza concreta, per poi tornare ai livelli del 2019 entro il 2023.&nbsp;<em><strong>Qual è la vostra strategia di business e a chi vi rivolgete?</strong></em>Operiamo attraverso due principali linee di business: Gabetti short rent - luxury houses e Gabetti short rent - corporate houses. La prima offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent. I destinatari di quest'offerta sono i cosiddetti Hnwi, che ricercano un livello di privacy e comfort non percepiti nella vacanza in hotel, a cui mettiamo a disposizione building dall'alto valore commerciale e localizzati in location turistiche esclusive. Si tratta di strutture indipendenti e con metratura ampia, superiore ai 250 mq, in location di prestigio ad alto richiamo turistico, dotate di finiture e in una posizione di pregio, con vista panoramica, e presenza di piscina o vasca idromassaggio, nelle vicinanze di parchi e giardini.La nostra seconda linea di business si rivolge a una clientela che si sposta per motivi di lavoro e per brevi periodi, e che ricerca la qualità di un hotel a 4-5 stelle in location strategiche. Offriamo, nello specifico, a investitori e sviluppatori servizi di gestione in full outsourcing di pacchetti di immobili per lo short, medium e long rent. Si tratta di business apartment all'interno di medesimi building, o porzioni di immobili, per ridurre tempi e costi di gestione, localizzati nelle principali città strategiche italiane lungo l'asse dell'alta velocità, tra Milano, Roma, Bologna, Firenze, Napoli e Torino.Quanto ai tempi di locazione, va premesso che in genere nello short rent si fa riferimento a un periodo che arriva fino a 30 giorni ma che, nel lusso in particolare, prende in considerazione mediamente una settimana.&nbsp;<strong><em>Ancora una domanda, quanto costa in media affittare queste location per una settimana e quale rendimento può offrire per un investitore?</em></strong>Abbiamo un ticket medio che in Italia è circa da 8mila euro, ma a St. Barth arriva anche a quasi 150mila euro per alcune ville, mentre a Ibiza passa da 7-8mila euro di minimo stagionale a 30-40mila. I vantaggi dell'utilizzo dello short rent sono evidenti e per un proprietario la formula che noi utilizziamo può rendere circa il 75% dell'affitto.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.we-wealth.com/news/investimenti/immobiliare/lo-short-rent-degli-immobili-di-lusso-va-in-borsa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">We Wealth</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:51:40 +0200</pubDate>
                        <title>Le operazioni di factoring e le esposizioni finanziarie verso la pubblica amministrazione alla luce della nuova definizione di default</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-operazioni-di-factoring-e-le-esposizioni-finanziarie-verso-la-pubblica-amministrazione-alla-luce-della-nuova-definizione-di-default</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Il presente documento considera l’impatto della nuova definizione di <em>default</em> prudenziale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, in vigore dal 1° gennaio 2021, sia in termini di ricadute applicative sulle operazioni di <em>factoring</em> sia nell’ambito delle esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione.&nbsp;<strong>L’applicazione italiana delle nuove regole europee in materia di <em>default </em></strong><strong><em>I chiarimenti dell’Autorità di Vigilanza</em></strong>La Banca d’Italia, con una nota originariamente pubblicata il 14 agosto 2020 e da ultimo aggiornata il 15 febbraio 2021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, ha fornito alcuni orientamenti sull’applicazione del Regolamento Delegato (UE) del 19 ottobre 2017, n. 171<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, in merito alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’articolo 178, par. 2, lettera d) del Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (<strong>CRR</strong>). La nota fornisce altresì chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di <em>default</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> (<strong>LG EBA</strong>).<strong><em>Il factoring</em></strong>Con particolare focus alle operazioni di <em>factoring</em>, i chiarimenti della Banca d’Italia fanno luce sul momento da cui far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato (che deve essere pari a 90 giorni consecutivi) in ipotesi di acquisto <em>pro-soluto</em> di un credito commerciale scaduto, eliminando il dubbio tra la data di acquisto e la data di presunto incasso.Premesso che il par. 28 delle LG EBA prevede che tale conteggio – per un credito commerciale acquistato e iscritto nel bilancio del <em>factor</em> – inizi quando il credito diventa esigibile, la Banca d’Italia, ha chiarito che il conteggio deve decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura. Ciò sul presupposto che l’esigibilità del credito è in genere indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione.<strong><em>La pubblica amministrazione debitrice</em></strong>La nota pubblicata dall’Autorità di Vigilanza analizza una serie di aspetti relativi all’applicazione della nuova definizione di <em>default</em> ad esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione.</p><p style="padding-left: 30px;">I. In primo luogo, viene chiarito se l’avvio del calcolo dei giorni di arretrato in caso di crediti commerciali il cui debitore sia una pubblica amministrazione decorra dalla conclusione del procedimento di spesa pubblica (<em>e</em>. dall’emissione del mandato di pagamento da parte dell’amministrazione debitrice) ovvero dalla data di scadenza dei singoli pagamenti.</p><p style="padding-left: 30px;">A tal fine, si rileva che:</p><p style="padding-left: 60px;">(i) ai sensi delle LG EBA, il conteggio dei giorni di arretrato rilevante ai fini della classificazione a <em>default</em> decorre dal momento in cui esso diviene esigibile in base al diritto a esso applicabile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>;</p><p style="padding-left: 60px;">(ii) con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche, le LG EBA consentono l’applicazione di un termine di 180 giorni (invece che di 90 giorni) al ricorrere di determinate condizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ma non prevedono deroghe o specificazioni ulteriori.</p><p style="padding-left: 30px;">Ne consegue che il termine per il calcolo dei giorni di arretrato decorre dalla data di scadenza dei singoli pagamenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano diversamente. Il conteggio, peraltro, non muta nel caso in cui il credito sia stato oggetto di acquisto <em>pro-soluto</em> nell’ambito di operazioni di <em>factoring</em>, in linea con quanto previsto dal par. 28 delle LG EBA.</p><p style="padding-left: 30px;">I chiarimenti della Banca d’Italia, richiamando il par. 18 delle LG EBA, confermano che si può tenere conto di eventuali termini dilatori previsti dalla legge in favore della pubblica amministrazione, tra cui rientrano le moratorie <em>ex lege</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">II. In secondo luogo, ai fini dell'applicazione della definizione di <em>default</em>, i già citati chiarimenti della Banca d’Italia specificano che:</p><p style="padding-left: 60px;">(i) i Ministeri devono essere considerati come un unico debitore amministrazione centrale in considerazione delle norme di contabilità pubblica da cui deriva l'unitarietà del bilancio e del patrimonio dello Stato (e, dunque, l'unitarietà della posizione debitoria di questi enti);</p><p style="padding-left: 60px;">(ii) i titoli di debito pubblico detenuti dalla banca (o dal gruppo bancario) nel portafoglio bancario devono essere inclusi nell'importo complessivo delle loro esposizioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza (“relativa”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> ed “assoluta”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>) secondo le regole della nuova definizione di <em>default</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">I chiarimenti forniti dall’Autorità di Vigilanza consentono di mitigare l’impatto della nuova definizione di <em>default</em> sulle esposizioni vantate dagli intermediari finanziari nei confronti della pubblica amministrazione. La possibilità di considerare anche i titoli di debito pubblico ai fini del calcolo della soglia di rilevanza si riflette, infatti, in una maggiore esposizione complessiva nei confronti dell’amministrazione centrale riducendo implicitamente il valore della soglia di rilevanza c.d. relativa.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per l’inquadramento generale della questione e la ricostruzione del quadro normativo si rinvia al nostro precedente contributo: <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/la-nuova-definizione-di-default" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.nctm.it/news/articoli/la-nuova-definizione-di-default</a> .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-chiarimenti-15-febbraio-2021.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&amp;from=IT</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <a href="https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec" target="_blank" rel="noreferrer">https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. par. 16 LG EBA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Gli enti possono applicare un trattamento specifico per le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:(a) il contratto riguarda la fornitura di beni o servizi, ove le procedure amministrative richiedano determinati controlli connessi all’esecuzione del contratto prima che il pagamento possa essere effettuato: ciò si applica in particolare per le esposizioni di <em>factoring</em> o altri accordi analoghi, ma non a strumenti finanziari quali i titoli obbligazionari;(b) tranne il ritardo nel pagamento, non sussistono altre indicazioni dell’improbabile adempimento (come specificato ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del CRR e dalle LG EBA), e la situazione finanziaria del debitore è sana e non esistono ragionevoli preoccupazioni che l’obbligazione potrebbe non essere pagata per intero, compresi, se del caso, gli eventuali interessi di mora;(c) l’obbligazione è in arretrato da non più di 180 giorni.Gli enti che decidono di applicare il trattamento specifico di cui sopra dovrebbero applicare tutte le condizioni seguenti:(a) le esposizioni non dovrebbero essere incluse nel calcolo della soglia di rilevanza per le altre esposizioni verso il debitore;(b) non dovrebbero essere considerate come in stato di <em>default </em>ai sensi dell’articolo 178 del CRR;(c) dovrebbero essere chiaramente documentate come esposizioni soggette al trattamento specifico (cfr. parr. 25 e 26 LG EBA).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ad esempio, per i crediti inclusi nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Decreto Legislativo 231/2002), la data di scadenza dei singoli pagamenti è calcolata – oltre che sulla scorta di quanto previsto dalla fonte (contrattuale, legale o provvedimentale) del credito – tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 4 del suddetto decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> La soglia è rappresentata dall’importo pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> La soglia di rilevanza è fissata a €100 per le esposizioni al dettaglio (PMI e persone fisiche) ed €500 per le altre esposizioni.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 03:48:48 +0200</pubDate>
                        <title>Hi-tech legal nei crediti deteriorati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hi-tech-legal-nei-crediti-deteriorati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>NextLegal è l'esperienza più innovativa nella gestione dei portafogli di Npes grazie all'intelligenza artificiale. In otto mesi di attività, lo Studio Legale ha gestito oltre 17.500 pratiche.</em>Secondo la tredicesima edizione del report Market watch Npl di Banca Ifis, nel corso del 2021 sul mercato potrebbero essere venduti 40 miliardi di non performing loans. In crescita anche le operazioni su portafogli Utp, Unlikely to pay, con circa 24 miliardi di cessioni stimate, 12 miliardi entro la fine dell'anno e altrettanti nel 2022.È in questo contesto che si muove&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>, la più innovativa esperienza nel recupero dei crediti massivi e nel contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di Npes grazie all'applicazione di sofisticati modelli di intelligenza artificiale.«Per ottenere grandi risultati bisogna avere una visione, possedere competenze di alto livello e conoscenze tecnologiche avanzate», dichiarano in coro gli avvocati ed equity partner di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;Studio Legale</strong>&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Stefano Padovani</span></strong>&nbsp;e&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span></strong>, rispettivamente presidente del cda e amministratore delegato della società tra avvocati per azioni&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>.Fondata a giugno 2020, è il risultato dell'incontro di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;Studio Legale</strong> e di CrIBIS Credit Management, società del Gruppo CrIF specializzata nella gestione end-to-end del credito problematico anomalo, e si avvale del know-how, della tecnologia e delle metodologie elaborate in questi anni dalle due realtà con l'obiettivo di offrire servizi integrati su misura in particolare a banche, assicurazioni, imprese e investitori.&nbsp;<strong>La tecnologia come chiave di volta del successo</strong>La chiave di volta del successo di&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;è proprio la tecnologia, che ha consentito la robotizzazione di una serie di attività che non sono a valore aggiunto. «Questo è l'humus da cui è partito&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>: dotarsi di tools di intelligenza artificiale per produrre automaticamente atti finalizzati al recupero dei crediti, azzerando la possibilità di errore e rendendo la gestione del processo più veloce ed efficiente. In questo modo, i nostri avvocati sono liberi di concentrarsi sulle attività ad alto contenuto professionale, come la consulenza ai nostri clienti», dichiara l'ad&nbsp;<span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span>. «Il nostro modello di business è centrato proprio su questi due pilastri: automazione e valorizzazione delle risorse umane», aggiunge il presidente del cda&nbsp;<span class="chapterhl">Stefano Padovani</span>.&nbsp;<strong>L'innovazione accelera la crescita dei volumi</strong>La scelta è stata premiata dal mercato: in solo otto mesi di attività, lo Studio Legale è stato capace di passare da 4 a 23 professionisti, aggiungere alla sede principale di Bologna l'unità di Milano e gestire 17.500 pratiche. «La crescita dei volumi è direttamente proporzionale all'innovazione tecnologica. Ecco perché continuiamo a investire in questa direzione, sempre in maniera sostenibile», spiega l'ad Massimei. Due i prossimi obiettivi da raggiungere: la perfetta integrazione tra i gestionali dei clienti e i database dei non performing exposures e l'integrazione dei gestionali di&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;con il sistema del processo telematico. «Due step che ci consentiranno di diventare lo Studio di riferimento in questo settore», conclude l'ad Massimei, «non solo per l'attività di recupero credito ma anche per l'attività consulenziale a 360° legata ai non performing loans. Il nostro intento è quello di rivolgerci ai clienti con un approccio proattivo, attento alle loro necessità, nell'ottica di trovare soluzioni concrete e proposte innovative per lo sviluppo delle loro attività, anche sotto il profilo dell'efficienza organizzativa e della visione imprenditoriale».&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/07/0444_binpage59.pdf&amp;authCookie=-1683094022&amp;trc=pMailCN-t20210407-a538377103-h34221-c1115-f12517-n444-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Capital</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 03:13:38 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali? Il futuro è multidisciplinare. Fra i servizi complementari più richiesti ci sono sicurezza sul lavoro, gestione del personale e certificazione ambientale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-il-futuro-e-multidisciplinare-fra-i-servizi-complementari-piu-richiesti-ci-sono-sicurezza-sul-lavoro-gestione-del-personale-e-certificazione-ambientale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali sono sempre più una realtà in movimento. Se è vero che dei 244 mila avvocati iscritti all'Albo solo una piccola parte risulta organizzata in forma associativa, è altrettanto vero che passo dopo passo si va affermando una visione più moderna della professione con la diffusione dei servizi legali alternativi. In un momento di trasformazione del comparto produttivo gli studi legali cercano di fornire pacchetti sempre più complessi e mirati, all'insegna della multidisciplinarietà. Servizi professionali, quindi, non solo strettamente attinenti alla materia legale, ma anche alla sicurezza sul lavoro, alla gestione del personale e delle certificazioni ambientali, nervo scoperto per tante realtà produttive.Un esempio è quello di Lexout che offre in outsourcing supporto specialistico alle imprese. Nell'advisory board, guidato da Leopoldo Conforti, ci sono ex general counsel, manager d'impresa e accademici come Francesco Bruno, ordinario di diritto ambientale, e Matteo Benozzo, professore aggregato, fondatore con Bruno dello Studio B - Società tra Avvocati; Giuseppe Santelli presidente di Unisalute, Michelangelo Damasco (GC di Toto Holding), Gianluca Cattani (partner dello studio Delfino Wilkie Farr &amp; Gallagher) e Bianca Papini (freelance media e telecommunications regulation expert). Lexout è accanto alle imprese nella redazione dei piani di compliance e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché della documentazione relativa a privacy, sanità, ambiente e sicurezza.In una direzione simile va&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;</strong>società tra avvocati per azioni promossa da&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;studio legale</strong> e da Cribis Credit Management. Un progetto innovativo nell'ambito del recupero dei crediti massivi e del contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di Npe. La società, con sede a Bologna, punta a offrire servizi su misura in particolare a banche, assicurazioni, imprese e investitori. La società tra avvocati per azioni è stata introdotta nel 2017 all'art. 4 bis della Legge Professionale Forense. L'innovazione è data dalla possibilità di esercitare la professione forense anche in forma societaria, consentendo la partecipazione a soggetti «non professionisti», nel limite del 33% del capitale sociale.&nbsp;<span class="chapterhl">NextLegal</span>&nbsp;punta con forza sulla tecnologia attraverso l'integrazione delle metodologie di processo elaborate da&nbsp;<span class="chapterhl">Nctm</span>&nbsp;Studio Legale e da CRIBIS Credit Management e lo sviluppo di nuove tecnologie proprietarie.«Questo è il background da cui è partita&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>: dotarsi di tools di intelligenza artificiale per produrre automaticamente atti finalizzati al recupero dei crediti, azzerando la possibilità di errore e rendendo la gestione del processo più veloce ed efficiente», spiega l'avvocato&nbsp;<strong><span class="chapterhl">Gianluca Massimei</span></strong>, ad di&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>. «In questo modo, i nostri avvocati sono liberi di concentrarsi sulle attività a più elevato contenuto professionale».Una strategia che ha prodotto risultanti importanti visto che nei primi otto mesi di attività,&nbsp;<strong><span class="chapterhl">NextLegal</span></strong>&nbsp;è passata da 4 a 23 professionisti e gestisce 17.500 incarichi relativi al recupero crediti, secured e unsecured.Un'altra società che sta nascendo proprio in queste ore, Cyberskill, punta a offrire supporto sulle tematiche giuridiche collegate alla cybersecurity, alla protezione dei sistemi informatici in relazione agli attacchi hacker. Strutture che confermano la tendenza ad adottare forme dinamiche capaci di ragionare in un'ottica di supporto specialistico. Con l'ambizione di accompagnare le aziende attraverso una stagione nuova e difficile.&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/26/0595_binpage21.pdf&amp;authCookie=-1881417452&amp;trc=pDelivery-t20210326-a537074514-h34221-c1115-d10814-f12517-n595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 04:34:09 +0100</pubDate>
                        <title>Le recenti modifiche alla Legge sulle Cartolarizzazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-recenti-modifiche-alla-legge-sulle-cartolarizzazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Il presente documento analizza le modifiche apportate alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazione dei crediti (la “<strong>Legge 130</strong>”) dall’articolo 1 commi 214 e 215 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la “<strong>Legge di Bilancio 2021</strong>”), per effetto del quale è stato ampliato l’ambito di applicazione e specificata l’interpretazione del comma 4 dell’articolo 7.1 della Legge 130.&nbsp;<strong>Il quadro normativo di riferimento e le modifiche nel corso degli anni</strong>Nel corso degli anni la Legge 130 è stata oggetto di diversi interventi normativi:</p><p style="padding-left: 30px;">(a) il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 24 aprile 2017, n. 96, ha introdotto una disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati, prevedendo, <em>inter alia</em>, la possibilità di costituire una società veicolo <em>ad hoc</em> al fine di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria;</p><p style="padding-left: 30px;">(b) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto specifiche previsioni relative a (i) cartolarizzazioni aventi come sottostante titoli obbligazionari; (ii) finanziamenti erogati dalla società di cartolarizzazione; (iii) cartolarizzazioni sintetiche; e (iv) cartolarizzazioni dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili;</p><p style="padding-left: 30px;">(c) il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, poi convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha apportato alcune modifiche sulla cartolarizzazione dei crediti tra cui: (i) con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti derivanti da aperture di credito e classificati come UTP, la possibilità di trasferire gli impegni o la facoltà di erogazione a una banca o intermediario finanziario separatamente dal conto a cui l'apertura di credito è collegata ma mantenendo la domiciliazione del conto medesimo; (ii) la possibilità di costituire più società veicolo di appoggio per l’attività di acquisizione, gestione e valorizzazione di beni immobili o di beni mobili registrati e di applicare l'articolo 58 TUB ai trasferimenti alle società veicolo di appoggio di tali beni immobili o mobili registrati anche in assenza di rapporti giuridici individuabili in blocco;</p><p style="padding-left: 30px;">(d) il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, poi convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. Decreto Milleproroghe 2020) ha (i) disciplinato con maggior dettaglio la disciplina del <em>“direct lending”</em>; (ii) ampliato l’ambito di applicazione delle norme che facilitano la cartolarizzazione dei crediti derivanti da apertura di credito; e (iii) completato la disciplina della cartolarizzazione con finanziamento (c.d. <em>sub-participation</em>).</p>&nbsp;<strong>Le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021</strong>Come anticipato, con l’articolo 1 commi 214 e 215 della Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha apportato le ulteriori modifiche di seguito indicate.<strong><em>Modifica dell'ambito di applicazione della Legge 130</em></strong>L’ articolo 1 della Legge 130 stabilisce che la stessa trova applicazione con riferimento alle operazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono due requisiti, uno dei quali, rimasto immutato, è relativo al fatto che la cessionaria (o la società emittente i titoli se diversa dalla cessionaria) sia una società per azioni con oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione.La Legge di Bilancio 2021 interviene invece a modificare il secondo requisito:<ul> <li><strong><span style="text-decoration: underline;">prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021</span></strong>&nbsp;era infatti previsto che le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti fossero destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finalizzare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione;</li> <li><strong><span style="text-decoration: underline;">successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021</span></strong>&nbsp;(<em>i.e.</em> dal 1 gennaio 2021) è previsto che le somme (a) corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o (b) comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte dei soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, e al pagamento dei costi dell’operazione. Viene inoltre specificato che, nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti contenuti nel testo della legge ai titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.</li></ul><p>Pertanto, il comma 214 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 modificando l’articolo 1, comma 1, lett. (b) della Legge 130/1999 ha:</p><p style="padding-left: 30px;">(a)&nbsp;di fatto, introdotto la possibilità di strutturare le operazioni di cartolarizzazione secondo un <u>modello più semplice a livello operativo e gestionale</u> rispetto all’emissione di titoli, prevedendo la possibilità per le società di cartolarizzazione di finanziare l’acquisto dei crediti oggetto di cessione anche tramite l’assunzione di un finanziamento concesso da parte di un soggetto autorizzato ai sensi della normativa applicabile. Nel quadro normativo previgente, alle SPV era invece consentito finanziare l’acquisto dei crediti esclusivamente attraverso l’emissione di titoli (salvo alcune ipotesi eccezionali);</p><p style="padding-left: 30px;">(b)&nbsp;<u>esteso la segregazione patrimoniale</u>, prevedendo che siano destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, o derivanti dai finanziamenti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione, oltre alle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti (come già previsto nel testo previgente), anche quelle “comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti”.</p><strong><em>L'interpretazione autentica dell'articolo 7.1, comma 4</em></strong>Il comma 215 della Legge di Bilancio 2021 reca una disposizione interpretativa relativa alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. Il citato comma 4 stabilisce, infatti, che possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio (c.d. LeaseCo o ReoCo), aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nel solo interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria e i rapporti derivanti da tali contratti.Senza modificare il tenore letterale della norma, il comma 4 dell’art. 7.1 della Legge 130 chiarisce che tale disposizione si interpreta nel senso che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei citati <em>asset</em> – compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti – può avvenire <strong>anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione</strong>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a> e <a href="mailto:anna.guadagnin@advant-nctm.com">Anna Guadagnin</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 09:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Il calendar provisioning: spunti di riflessione sulla gestione delle non-performing exposures anche alla luce dell&#039;impatto della pandemia da Covid-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-calendar-provisioning-spunti-di-riflessione-sulla-gestione-delle-non-performing-exposures-anche-alla-luce-dellimpatto-della-pandemia-da-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/banche-e-intermediari-finanziari/il-calendar-provisioning-la-gestione-delle-npe-anche-alla-luce-della-crisi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dirittobancario.it</a>&nbsp;<strong>Sommario:&nbsp;</strong>1. Introduzione; 2. Il quadro normativo di riferimento; 3. La disciplina del <i>calendar provisioning</i>; 4. L’impatto della pandemia da Covid-19; 5. I potenziali effetti del <i>calendar provisioning </i>sulla gestione delle NPE.&nbsp;<strong>1.Introduzione</strong></p><p class="p2">Il presente contributo analizza i principali aspetti della disciplina del c.d. <i>calendar provisioning </i>e gli effetti che tale istituto è destinato ad avere sulla gestione delle posizioni classificate come <i>non-performing</i>, anche alla luce della pandemia da Covid-19.</p><p class="p2">Quando si parla di <i>calendar provisioning </i>fa riferimento a un insieme di regole di fonte europea introdotte con l’obiettivo di migliorare la qualità degli attivi delle banche, riducendo le esposizioni <i>non-performing </i>in modo sostenibile, attraverso un piano graduale di accantonamento prudenziale.</p>&nbsp;<strong>2.Il quadro normativo di riferimento</strong><p class="p2">L’attuale disciplina della copertura minima delle esposizioni deteriorate è stata introdotta con le “<i>Linee guida sui crediti deteriorati</i>” della Banca Centrale Europea (<b>BCE</b>) di marzo del 2017&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, integrate a marzo 2018 con l’“<i>Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati</i>” (l’<b>Addendum</b>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[2]</a>, il quale per la prima volta ha dato una serie di indicazioni (c.d. aspettative di vigilanza), operative dal 1° aprile 2018, in materia di copertura prudenziale delle esposizioni classificate come <i>non-performing exposures </i>(<b>NPE</b>).</p><p class="p2">Con il comunicato stampa dell’11 luglio 2018 la BCE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[3]</a>ha dettato le aspettative di vigilanza in tema di accantonamenti sulle consistenze di <i>non-performing loans </i>(<b>NPL</b>), destinate ad assumere rilevanza nell’ambito del dialogo tra soggetto vigilato e vigilante attraverso l’invio delle c.d. SREP <i>letters </i>alle singole banche, alle quali viene dunque lasciata la possibilità di motivare la legittimità di taluni scostamenti, al fine di evitare l’applicazione da parte della BCE di una misura di vigilanza di secondo pilastro.</p><p class="p1">Il 17 aprile 2019 è stato pubblicato il Regolamento (EU) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il <b>Regolamento 2019/630</b>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[4]</a>che, modificando in parte il Regolamento (EU) 2013/575 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“<b>CRR</b>”)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[5]</a>recante i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, ha introdotto una nuova disciplina in tema di copertura minima per le NPE, la quale prevede un sistema di deduzione dal <i>common equity Tier </i>1 (<b>CET1</b>) della banca nella misura in cui non siano stati raggiunti determinati livelli di copertura minimi previsti dalla nuova normativa. Tale quadro regolamentare, inserito nel primo pilastro, non prevede margini di flessibilità e si applica ai soli NPE generati da crediti erogati a partire dal 26 aprile 2019.</p><p class="p1">Con l’intento di armonizzare il sistema di regole previste nell’Addendum con la disciplina prevista nel Regolamento 2019/630&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[6]</a>, nell’agosto 2019 la BCE è intervenuta nuovamente con la “<i>Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE</i>”&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[7]</a>, chiarendo gli aspetti inerenti agli orientamenti sulle NPE pubblicati dall’ABE, fornendo maggiori dettagli in merito alle aspettative di vigilanza della BCE sugli accantonamenti per le consistenze di NPE e illustrando l’interazione tra le aspettative della BCE relative alla copertura delle NPE nell’ambito del secondo pilastro e le norme prudenziali di primo pilastro.</p><p class="p1">Sulla scorta di quanto previsto dalla BCE con <i>statement </i>del 20 marzo 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[8]</a>, in data 24 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il <b>Regolamento 2020/873</b>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[9]</a>, il quale, nell’ambito di una serie di interventi di modifica del CRR utili a fronteggiare l’emergenza connessa alla diffusione del Covid-19, ha modificato il Regolamento 2019/630, puntualizzando il ruolo delle garanzie pubbliche nell’ambito del <i>framework </i>di Pillar 1 (sul punto vedi <i>infra</i>).</p>&nbsp;<strong>3.La disciplina del <em>calendar provisioning</em></strong><p class="p1">Alla luce di quanto sopra esposto, il perimetro di applicazione del <i>calendar provisioning </i>può essere tripartito a seconda delle caratteristiche delle NPE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[10]</a>. In particolare, qualora le NPE in portafoglio abbiano raggiunto lo stadio di deteriorato:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) dal 1° aprile 2018 in poi e la data di <i>origination </i>risulti pari o successiva al 26 aprile 2019, il livello minimo di copertura sarà disciplinato dal Regolamento 2019/630 (<span class="s1"><b>Perimetro Pillar 1</b></span>);</p><p style="padding-left: 30px;">(ii)&nbsp;al 1° aprile 2018 in poi e la data di <i>origination </i>risulti antecedente al 26 aprile 2019, il livello minimo di copertura sarà disciplinato dall’Addendum (<span class="s1"><b>Perimetro Pillar 2 Addendum</b></span>);</p><p style="padding-left: 30px;">(iii)&nbsp;antecedentemente al 1° aprile 2018, il livello minimo di copertura verrà gestito nell’ambito della SREP <i>letter </i>annuale inviata dalla BCE alle singole banche (<b>Perimetro Pillar 2 Stock</b>).</p><p class="p1">Con riferimento al <b><i>Perimetro Pillar 1, la </i></b>normativa europea ha introdotto dei requisiti di carattere normativo, vincolanti per tutte le banche dal momento dell’entrata in vigore del Regolamento 2019/630 (<i>i.e. </i>26 aprile 2019). Sulla base del principio del <i>prudential backstop </i>ciascuna banca è tenuta a rispettare un livello minimo di copertura, il c.d. <i>minimum loss coverage&nbsp;</i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[11]</a> (<b>MLC</b>), al fine di coprire le perdite future derivanti dalle NPE. I MLC previsti per le NPE variano in funzione del periodo di permanenza a deteriorato (c.d. <i>vintage</i>), della presenza o meno di garanzie (c.d. crediti <i>secured </i>o <i>unsecured</i>) e della tipologia di garanzie che assistono il credito.</p><img class="wp-image-21275 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-03-alle-15.52.41.png" alt width="496" height="249"><p class="p1">Con specifico riferimento alle esposizioni <i>forborne</i>, l’art. 47-<i>quater </i>del Regolamento 2019/630 prevede che queste potranno usufruire per la determinazione del MLC della sospensione di un anno solo nel caso di concessione di prima misura&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[12]</a>. Ciò comporta che, per effetto della sospensione, la percentuale di copertura valida in quel momento risulterà applicabile per un ulteriore anno, scaduto il quale, qualora l’esposizione risulti ancora deteriorata, la percentuale di svalutazione applicabile dovrà essere&nbsp;determinata come se non fosse stata accordata alcuna misura, tenendo conto della data in cui l’esposizione era stata originariamente classificata come deteriorata&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[13]</a>.</p><p class="p1">Nonostante tali regole siano già in vigore, i livelli di deduzione derivanti dall’introduzione di NPL <i>prudential backstop </i>saranno indicati dalle banche nell’ambito delle segnalazioni Corep a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2021.</p><p class="p1">Con riferimento al <b>Perimetro Pillar 2 Addendum</b>, sono previsti gli stessi livelli minimi di copertura di cui al Perimetro Pillar 1, fatta eccezione per le esposizioni <i>forborne ex </i>art. 47-<i>quater</i>, comma 6, del Regolamento 2019/630, per le quali non è previsto alcun trattamento specifico.</p><p class="p1">Poiché il periodo di <i>vintage </i>decorre dal 1° aprile 2018 e il primo MLC (35% per le esposizioni <i>unsecured</i>) scatta dopo due anni, i livelli minimi di copertura hanno iniziato a decorrere già dal 1° aprile 2020.</p><p class="p1">In base alle istruzioni per la compilazione dello <i>Short Term Exercise </i>(<b>STE</b>) diffuse dalla BCE nel dicembre 2019&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[14]</a>, i soggetti vigilati potranno richiedere l’esenzione dall’applicazione delle percentuali di copertura previste nel Perimetro Pillar 2 Addendum solo nell’ipotesi: (i) di pagamenti regolari che conducano al pieno rimborso; (ii) in cui la combinazione delle aspettative di secondo pilastro con i requisiti patrimoniali di primo pilastro generino una richiesta di copertura superiore al 100% dell’esposizione. In ogni caso è previsto che non possono essere oggetto di esenzione le posizioni con oltre trenta giorni di scaduto o per le quali non sia stato effettuato un pagamento contrattuale negli ultimi dodici mesi.</p><p class="p1">Con riferimento al <b>Perimetro Pillar 2 Stock</b>, viene richiesto un livello di copertura minimo a partire dalla fine del 2020 sulle esposizioni con <i>vintage </i>uguale o superiore a 7 o 2 anni dalla classificazione a NPE, a seconda che si tratti rispettivamente di esposizioni <i>secured </i>ovvero <i>unsecured</i>. Ciascun istituto vigilato è stato ricondotto a una delle tre macro-fasce (prima fascia = alta; seconda fascia = intermedia; terza fascia = bassa) alle quali sono stati attribuiti diversi MLC in funzione della sostenibilità delle NPE da parte degli stessi istituti.</p><img class="wp-image-21278 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-03-alle-15.55.24.png" alt width="488" height="139"><img class="aligncenter wp-image-21280 " src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/02/Schermata-2021-02-03-alle-15.55.44.png" alt width="524" height="119"><p class="p1">Infine, in conformità a quanto stabilito nell’Addendum, per i livelli di copertura minimi di Pillar 2 Addendum e di Pillar 2 Stock, a partire dall’inizio del 2021 alle banche sarà richiesto, nell’ambito del dialogo di vigilanza SREP, di comunicare alla BCE qualsiasi divergenza tra le prassi in concreto adottate e le aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali.</p><p class="p1">A differenza delle misure di Pillar 1, le quali prevedono una deduzione automatica di fondi propri delle banche nel caso in cui le NPE non siano sufficientemente coperte da accantonamenti o da altre rettifiche, le misure di Pillar 2 (Addendum e Stock) non hanno carattere vincolante, trattandosi di aspettative di vigilanza, la cui concreta implementazione è subordinata alla presenza di un <i>provisioning gap</i>, vale a dire di uno scostamento tra le rettifiche di valore esistenti e quelle dettate dalle nuove regole, e quindi all’instaurazione di un dialogo di vigilanza improntato al principio del <i>comply or explain</i>.</p><p class="p1">Si deve, inoltre, tenere presente che l’Addendum e il <i>Reporting Instructions for coverage of non-performing exposures template </i>del novembre 2019 della BCE hanno individuato, da un lato, una serie di circostanze specifiche che possono essere invocate dalle banche per giustificare lo scostamento rispetto alle aspettative di vigilanza (la c.d. casistica <i>explain</i>) e, quindi, per evitare che tali scostamenti siano conteggiati nel <i>provisioning gap </i>e, dall’altro, situazioni che non prevedono possibilità di esenzione.</p>&nbsp;<strong>4.L'impatto della pandemia da Covid-19</strong><p class="p1">E’ ragionevole ritenere che la crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 sia destinata a incidere in modo significativamente negativo tanto sul numero delle esposizioni deteriorate (anche alla luce della nuova definizione di <i>default </i>in vigore dal 1° gennaio 2021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[15]</a>) quanto sulle tempistiche di recupero dei crediti; basti pensare all’effetto di talune misure (seppur temporanee) adottate dal legislatore emergenziale, quali la sospensione e il rinvio d’ufficio delle procedure esecutive immobiliari che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore e/o la sospensione e/o il rinvio d’ufficio dei termini processuali.</p><p class="p1">Come noto, per far fronte alla crisi di liquidità delle famiglie e delle imprese, i singoli stati membri si sono attivati predisponendo una serie di interventi pubblici finalizzati al sostegno e al rilancio dell’economia.</p><p class="p1">In tale contesto la BCE&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[16]</a>è intervenuta prevedendo una deroga specifica alle aspettative di vigilanza relative ai MLC riguardanti le NPE assistite da garanzie pubbliche stanziate nell’ambito di interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza da Covid-19, stabilendo che in tal caso non saranno previsti obblighi di copertura minima per i primi sette anni dalla classificazione a <i>default </i>del credito <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[17]</a><span class="s2">. </span></p><p class="p1">La BCE ha precisato che lo <i>stock </i>di NPE preesistente all’insorgere della pandemia non beneficerà di misure <i>ad hoc</i>, tuttavia, in considerazione del fatto che le condizioni di mercato attese difficilmente consentiranno alle banche di rispettare i <i>target </i>condivisi per la riduzione di tali <i>stock</i>, la BCE ha dichiarato che saranno valutati, caso per caso, margini di flessibilità nell’ambito del dialogo di vigilanza.</p><p class="p1">Con il Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[18]</a>, contenente misure anti-pandemia, sono stati introdotti una serie di emendamenti al Regolamento 2013/575 (c.d. <i>Quick fix</i>)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[19]</a>. In particolare l’art. 47-<i>quater</i>, sul solco di quanto già previsto dalla BCE, ha assimilato le garanzie e le contro-garanzie concesse dai governi nazionali o altri soggetti pubblici, alle quali verrebbe attribuito un fattore di ponderazione pari allo 0% coerentemente a quanto previsto dalla CRR&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[20]</a>(c.d. metodo standardizzato), alle garanzie erogate dalle agenzie di credito all’esportazione, equiparando così garanzie statali e garanzie dell’<i>export credit agencies </i>e ciò in virtù dell’asserita sostanziale identità nella capacità di mitigare il rischio.</p><p class="p1">Per completare il quadro possono, infine, essere citate anche alcune misure che possono presentare un’incidenza, seppur indiretta, sul <i>calendar provisioning</i>.</p><p class="p1">Sul piano europeo si possono ricordare gli elementi di flessibilità introdotti dalla BCE nella classificazione dei crediti ad <i>unlikely-to-pay </i>nel caso in cui il credito sia assistito da garanzie pubbliche istituite nell’ambito degli interventi connessi all’emergenza Covid-19, oggetto di moratorie pubbliche o private concesse in ragione della crisi determinata dalla pandemia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[21]</a>. A tal proposito, di recente, l’EBA ha chiarito che la sospensione della svalutazione dei crediti oggetto di moratoria pubblica avrà effetto sino al 21 marzo 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[22]</a>. L'interpretazione si è resa necessaria perché inizialmente l’EBA, nel prevedere l'esenzione dalla riclassificazione a deteriorati dei crediti oggetto di moratoria sino al 21 marzo 2021 aveva al contempo adottato un meccanismo in ragione del quale l'esenzione medesima non avrebbe potuto andare oltre nove mesi. Nel caso delle moratorie garantite dallo Stato italiano, tuttavia, i nove mesi finivano con lo scadere – almeno per le prime moratorie – già dalla prima settimana di febbraio. L'interpretazione da ultimo adottata da l’EBA consente, quindi, di posticipare la riclassificazione dei crediti oggetto di moratoria pubblica al 31 marzo 2021.</p><p class="p1">Con riferimento agli interventi del legislatore italiano si pensi all’art. 55 del D.L. 17 maggio 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), n. 18, come convertito in legge, il quale ha previsto, <i>inter alia</i>, la possibilità di trasformare in crediti d’imposta parte delle imposte differite attive (<i>Deferred Tax Assets </i>– DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE in seguito alla cessione di crediti deteriorati, a decorrere dalla data di cessione degli stessi. Tali crediti potranno essere portati in compensazione senza limiti di importi e tempo, se i crediti deteriorati sono stati ceduti entro il 31 dicembre 2020, ovvero ne potrà essere richiesto il rimborso. Per effetto della cessione, le DTA trasformate in credito verranno riqualificate ai fini della vigilanza in DTA che non dipendono da redditività futura<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[23]</a>.</p>&nbsp;<strong>5. I potenziali effetti del calendar provisioning sulla gestione delle NPE&nbsp;</strong><p class="p1">Il nuovo regime, imponendo alle banche maggiori oneri patrimoniali e/o di conto economico, porterà le stesse a rivedere le strategie e le modalità di gestione dei crediti deteriorati, passando da un modello attendista (c.d. <i>wait and see</i>) a un approccio proattivo e pervasivo.</p><p class="p1">In tale contesto, nell’ottica di ridurre il livello degli accantonamenti, diventerà fondamentale per le banche analizzare il portafoglio di NPE esistente, indentificando i potenziali impatti a seconda, <i>inter alia</i>, (i) che si tratti di un’esposizione <i>secured </i>o <i>unsecured</i>, (ii) della collocazione geografica del debitore (alla quale risultano strettamente connesse le aspettative temporali di recupero del credito medesimo), (iii) della tipologia del debitore, (iv) del tempo trascorso dalla classificazione in <i>default</i>, (v) del livello di accantonamenti già effettuati e (vi) della fase in cui si trovi l’eventuale <i>iter </i>di recupero del credito.</p><p class="p1">Per ciascun <i>cluster </i>sarà poi necessario individuare la strategia ottimale al fine di minimizzare gli impatti economici e patrimoniali derivanti dal <i>calendar provisioning</i>, ad esempio, decidendo se accelerare l’attività di recupero del credito ovvero cedere il credito medesimo. Nel primo caso, risulta indispensabile che i processi di recupero dei crediti facilitino - per quanto possibile - l’allineamento tra il profilo temporale effettivo e quello previsto dal <i>calendar provisioning</i>, anche facendo ricorso a logiche di <i>mangement by objectives </i>e a una migliore integrazione tra strutture interne, <i>servicer </i>e legali esterni</p><p class="p1">Le nuove regole potrebbero, inoltre, incidere sulle <i>policy </i>relative alla concessione dei nuovi prestiti, ad esempio, inducendo a privilegiare ancor di più il finanziamento di settori con un profilo di rischio stabile e/o con un <i>outlook </i>positivo.</p><p class="p1">Simili considerazioni diventeranno sempre più urgenti anche alla luce del fatto che l’attuale scenario di crisi economica rischia di aumentare il perimetro delle NPE.</p><p class="p1">A ciò si aggiunga che l’effetto delle regole in materia di <i>calendar provisioning </i>rischia di essere ulteriormente amplificato dall’interazione con altre normative che incidono direttamente e/o indirettamente sui crediti deteriorati o sulle variabili che ne determinano l’emersione, prima su tutte la&nbsp;nuova definizione di <i>default </i>introdotta dal legislatore europeo. Considerato che la nuova definizione di <i>default </i>contribuirà ad aumentale le NPE e, conseguentemente, le banche si troveranno a far fronte a maggiori livelli minimi di copertura, ciò potrebbe rendere maggiormente conveniente, in ottica gestionale e avvalendosi delle possibilità di cui al principio contabile IFRS 9, cedere a terzi i propri <i>bad loans</i>.</p><p class="p1">Inoltre, la combinazione tra le regole sulla classificazione a <i>default </i>delle esposizioni e le regole in tema di <i>calendar provisioning </i>potrebbero avere un impatto anche con riferimento ai processi di ristrutturazione del debito.</p><p class="p1">Nel concludere accordi di ristrutturazione, anche laddove questi prevedano stralci del credito, le banche dovranno, infatti, tenere in debita considerazione, le prospettive di recupero del credito previste dai piani sottostanti agli accordi stessi, in modo che le stesse siano coerenti con il MLC imposto per quella determinata categoria di credito dal <i>calendar provisioning</i>.</p><p class="p1">Infine, potrebbe presentare alcune criticità anche la situazione in cui la ristrutturazione del debito coinvolga diverse banche creditrici: infatti, un’eventuale applicazione non identica del <i>calendar provisioning </i>da parte di tutte le banche coinvolte - specie con riferimento alle regole di Pillar 2, le quali, come detto poco più sopra, non prevedono regole vincolanti bensì aspettative di vigilanza improntate al principio del <i>complay or explain </i>- potrebbe indurre i creditori maggiormente penalizzati a non aderire all’accordo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[24]</a>.</p>&nbsp;<p class="p1"><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com"><span class="s1"><i>Stefano Padovani </i></span></a>e <a href="mailto:anna.guadagnin@advant-nctm.com"><span class="s1"><i>Anna Guadagnin</i></span></a><span class="s2"><i>.</i></span></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[1]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[2]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[3]</a><a href="https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb2018.07.11.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb2018.07.11.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[4]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0630&amp;from=EN." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0630&amp;from=EN.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[5]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[6]</a>Le modalità di calcolo, di segnalazione e di interazione con il supervisore sono state definite in alcuni successivi interventi, tra i quali meritano di essere citati: (i) la pubblicazione della prima proposta di tabelle Corep per rendicontare le deduzioni apportate al CET1 in applicazione del Regolamento 2019/630, con decorrenza dal 30 giugno 2021, alla quale ha fatto seguito (ii) la pubblicazione del Final Report “Draft Implementing Technical Standards on supervisory requirements for institutions under Regulation (UE) No 575/2013”, attualmente all’attenzione della Commissione Europea, e (iii) l’invio nel dicembre 2019 da parte della BCE agli istituti vigilati degli schemi di segnalazione (c.d. template) e delle note tecniche di compilazione relativi ai cluster di NPE assoggettati al processo SREP (“Istruzioni per la compilazione dello Short Term Exercise”, in breve “STE”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[7]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_coverage_expectations_for_NPEs_201908.it.pdf." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_coverage_expectations_for_NPEs_201908.it.pdf.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[8]</a><a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[9]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=IT." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=IT.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a>Si veda AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, in www.aifirm.it.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a>Si veda il Compromise text del Consiglio europeo del 14 marzo 2019 che ha approvato l’introduzione del minimum loss coverage.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[12]</a>L’art. 47-ter del Regolamento 2019/630 definisce le misure di concessione (c.d. forbearance) come “una concessione accordata dall’ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni: (a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari; (b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari”. La norma prosegue poi elencando situazioni che sono considerate misure di concessione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[13]</a>AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[14]</a>Vedasi nota 18.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[15]</a>Vedasi la nota pubblicata dalla Banca d’Italia in data 15 ottobre 2020 (<a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it.</a>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[16]</a>Comunicato stampa della BCE del 20 marzo 2020, seguito da un documento di “domande e risposte”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[17]</a>La deroga si applica sia alle misure di primo che di secondo pilastro.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[18]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=EN." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&amp;from=EN.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[19]</a>Si segnala che la Banca d’Italia ha pubblicato la Comunicazione del 23 dicembre 2020 di attuazione per gli intermediari finanziari degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[20]</a>Parte 3, titolo II, Capitolo 2 della CRR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[21]</a>Comunicato stampa della BCE del 20 marzo 2020, seguito da un documento di “domande e risposte”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[22]</a><a href="https://www.eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-implementation-selected-covid-19-policies-0." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-implementation-selected-covid-19-policies-0.</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[23]</a>AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[24]</a>AIFIRM, Position Paper n. 23 “Implementare il Calendar Provisioning: regole e impatti”, op.cit.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 05:28:23 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova definizione di default</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-definizione-di-default</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Il presente documento analizza la nuova definizione di <em>default</em> prudenziale entrata in vigore il 1° gennaio 2021, alla quale gli intermediari finanziari europei devono allinearsi.<strong>Nuove regole europee in materia di <em>default</em></strong><em>Il quadro normativo</em>Il Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (<strong>CRR</strong>) ha introdotto all’articolo 178 specifiche disposizioni in materia di <em>default </em>di un debitore e ha demandato all’Autorità Bancaria Europea (<strong>EBA</strong>) l’emanazione di linee guida sull’applicazione della definizione di <em>default </em>e alla Commissione Europea l’adozione di un regolamento delegato relativo alla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base di norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA.In data 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato le linee guida&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> in materia di definizione di <em>default </em>nonché le norme tecniche relative alla soglia di rilevanza. Al fine di recepire quanto disposto da CRR e dalle linee guida dell’EBA in tema di definizione di esposizioni creditizie deteriorate, la Banca d’Italia ha emanato, in data 26 giugno 2019, apposita comunicazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> con riferimento alle segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche.Più di recente, l’Autorità di Vigilanza ha fornito ulteriori chiarimenti di natura applicativa con nota del 15 ottobre 2020&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La <em>ratio </em>degli interventi in parola è indubbiamente quella di uniformare il sistema bancario e finanziario europeo ai principi della vigilanza equivalente e della neutralità normativa. Il termine ultimo entro il quale le banche soggette alla vigilanza della Banca Centrale Europea e gli intermediari finanziari non bancari europei dovranno applicare le nuove regole è stato fissato al 1° gennaio 2021.&nbsp;<em>La nuova definizione di default: condizioni e soglie di rilevanza</em>La nuova struttura normativa proposta individua condizioni oggettive e soggettive affinché un debitore possa considerarsi in <em>default. </em>Vengono altresì introdotte talune soglie di rilevanza il cui superamento rende effettivo lo <em>status</em> del debitore.In particolare, un debitore sarà considerato in <em>default </em>laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) condizione oggettiva (“<em>past-due criterion</em>”): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante facendo riferimento al complesso delle obbligazioni del medesimo verso l’intermediario;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) condizione soggettiva (“<em>unlikeliness to pay</em>”): l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di eventuali garanzie, il debitore adempia integralmente alla propria obbligazione.</p>Acclarata la sussistenza di un <em>past-due criterion</em>, questo rileverà se superiore a determinate soglie distinte in ragione della natura del debitore (cliente al dettaglio&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e cliente non al dettaglio):<p style="padding-left: 30px;">(i) in termini assoluti: la soglia di rilevanza è fissata a €100 per le esposizioni al&nbsp; dettaglio ed €500 per le altre esposizioni;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) in termini relativi: la soglia è rappresentata dall’importo pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>In luce di quanto precede, un’esposizione sarà considerata scaduta (e dunque classificata come <em>non performing</em>) se ha superato entrambe le soglie assoluta e relativa per 90 giorni consecutivi.Diversamente, una dichiarazione di <em>default </em>è possibile anche con riferimento a clienti che, pur non vantando arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, a giudizio dell’intermediario (condizione soggettiva).Al fine di mitigare la discrezionalità rimessa a ciascun ente nella valutazione del probabile inadempimento, le linee guida dell’EBA forniscono una serie di indicatori qualitativi e quantitativi che gli intermediari dovranno considerare per ricondurre una posizione <em>unlikely to pay </em>nel novero di quelle in <em>default</em>.Si segnalano, tra le altre, la mancata iscrizione nel conto economico dell’istituto della posizione a causa della diminuzione della qualità creditizia dell’obbligazione, la cessione dell’obbligazione creditizia da parte dell’ente (con particolare riferimento alle operazioni di cartolarizzazione&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>), la presenza di accantonamenti specifici sull’esposizione secondo i principi contabili IFRS9, la ristrutturazione onerosa del debito&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, il fallimento o analogo provvedimento o tutela del debitore, l’incremento della leva finanziaria del debitore e la diminuzione delle fonti di reddito dello stesso.Al verificarsi di uno dei summenzionati indicatori, tutte le esposizioni verso il debitore dovranno considerarsi in<em> default.</em>&nbsp;<em>Ulteriori previsioni</em><em>(a) Compensazione</em>A differenza del passato, dal 1° gennaio 2021 non è più consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito aperte e non utilizzate o parzialmente utilizzate dal medesimo debitore. Pertanto, l’ente finanziario sarà tenuto a classificare il cliente in <em>default </em>anche nel caso in cui questo abbia linee di credito ancora disponibili con il medesimo ente.<em>(b) Contagio del default</em>Secondo le nuove norme, gli enti dovranno censire le relazioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il <em>default</em> di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest’ultimo possa essere considerato in <em>default</em>.La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della medesima filiera)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<em>(c) Riclassificazione a uno stato di non default</em>A differenza di quanto sinora previsto&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, il ritorno a uno stato di non <em>default </em>da parte del debitore ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 5, di CRR è possibile qualora siano trascorsi tre mesi dal momento in cui sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 178, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 di CRR (e, dunque, il cliente abbia regolarizzato la propria posizione)&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Durante il summenzionato lasso di tempo, l’intermediario finanziario dovrà valutare la condotta e la complessiva situazione finanziaria del debitore e consentire il ritorno <em>in bonis</em> dello stesso solo qualora questa sia ritenuta stabile in modo effettivo e permanente.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a> o <a href="mailto:bianca.macrina@advant-nctm.com">Bianca Macrina</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=IT</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn2">[2]</a><a href="https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn3">[3]</a><a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn4">[4]</a><a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&amp;pk_kwd=it</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn5">[5]</a>I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi ed eventuali commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza. Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con l’ente, il conteggio dei giorni di arretrato seguirà il nuovo piano di rimborso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn6">[6]</a>Si tratta di PMI e persone fisiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn7">[7]</a>Le autorità competenti possono individuare una soglia diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn8">[8]</a>Una posizione dovrà essere considerata in <em>default</em> qualora la cessione della stessa nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione sia effettuata in ragione della diminuzione della qualità creditizia degli attivi oggetto di cessione e la perdita questa sia superiore al 5% <em>Gross Book Value</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn9">[9]</a>La ristrutturazione rileva ai fini dell’indicatore qualora comporti una remissione sostanziale del debito o il differimento dei pagamenti del capitale, interessi o commissioni da cui derivi una perdita superiore all’1% dell’importo del debito originario.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn10">[10]</a>Per gruppi di clienti connessi devono intendersi quelli di cui alla definizione di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto 39, di CRR.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn11">[11]</a>Attualmente, lo stato di <em>default</em> viene meno nel momento in cui il debitore regolarizzi verso l’intermediario l’arretrato di pagamento e/o rientri dallo sconfinamento di conto corrente.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn12">[12]</a>Il termine è esteso ad un anno con riferimento ai clienti sottoposti a ristrutturazione del debito (ed in tal caso il debitore abbia/stia rispettando il piano/accordo).]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 07:46:53 +0100</pubDate>
                        <title>Ipo, un anno con il freno tirato per le nuove quotazioni in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ipo-un-anno-con-il-freno-tirato-per-le-nuove-quotazioni-in-borsa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>A differenza del resto del mondo, in Italia molte decisioni sono state rinviate al dopo Covid</em>Il terzo trimestre del 2020 è risultato, nel mondo, il più dinamico degli ultimi 20 anni per raccolta complessiva delle offerte pubbliche iniziali (ipo) a livello globale. Eppure in Italia non è stato così: si sono registrate solo otto ipo nei primi nove mesi del 2020, in calo rispetto allo scorso anno.Come spiegare questo fenomeno? Certamente con l’effetto Covid, che ha frenato la voglia di quotazione. Ma anche per il futuro è forte il timore che più sarà lenta e incerta la ripresa economica maggiore sarà il rischio che progetti di ipo vengano rimandati ancora, se non del tutto cancellati.«Negli ultimi due anni abbiamo seguito nove ipo, tra cui quella di Seif e di Techedge, due opa su Aim Italia nonché numerose operazioni di aumento di capitale, emissioni prestiti obbligazionari anche convertibili e warrant», dice ad Affari Legali <strong>Lukas Plattner</strong>, responsabile del dipartimento capital markets di<strong> Nctm</strong>. «Da parte nostra notiamo un mercato dei capitali particolarmente attivo con numerose tipologie di investitori che in questo difficile periodo hanno proposto diverse soluzioni di finanziamento alle imprese adatte anche per fronteggiare la crisi. I segnali sono buoni, la nostra pipeline si sta allargando con operazioni di diversi dimensioni, con qualche ipo anche sul nuovo segmento Aim Pro.&nbsp;La speranza è che sia prorogato il bonus quotazione almeno sino al 2023 e che venga risolta in via legislativa la questione&nbsp;circa la piena applicabilità dei diversi incentivi fiscali previsti per gli investimenti in pmi e pmi Innovative. il legislatore deve assolutamente chiarire che gli Mtf come Aim Italia non sono dei mercati regolamentati dal punto di vista tributario, pena la perdita di investimenti fondamentali per la crescita delle pmi. E magari prevedere ulteriori robusti incentivi fiscali per colmare il financing gap che interessa le giovani imprese, quelle più innovative o a crescita accelerata». La fiducia nel debito pubblico domestico in questa momento è solida e le politiche fissate dalle Ue sono fondamentali per poter perseguire ili rilancio dell’economia. «È imprescindibile che le forze di governo perseguano gli obbiettivi prefissati in piena collaborazione con la Commissione Ue al fine di poter beneficiare quanto prima degli ingenti fondi che saranno messi a disposizione del nostro Paese. Se questo quadro si completa in tempi ragionevoli potrebbero esserci importanti opportunità di crescita per le pmi più dinamiche che potranno usare la raccolta di risorse sul mercato per perseguire le necessarie politiche di consolidamento del tessuto imprenditoriale», aggiunge Plattner.Nonostante un andamento dei mercati altalenante, negli ultimi due anni Pedersoli Studio Legale ha seguito sei operazioni di ipo. Quattro sull’Aim Italia (tra cui Gear 1, una Spac (special purpose acquisition vehicle) che, dopo aver individuato quale società target Comer Industries - società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di ingegneria e soluzioni di meccatronica per imprese operanti nella costruzione di macchine per l’agricoltura - ha rapidamente eseguito e realizzato la business combination» e due sul mercato principale (Mta) di Borsa nonché diverse operazioni di raccolta dei capitali, tra cui, l’aumento di capitale di Juventus.«Una previsione può farsi su un orizzonte minimo di 12 mesi, occorre prima superare gli effetti delle incertezze di questi mesi», dice Marcello Magro, equity partner di Pedersoli. «Se dovessi scommettere, punterei sulle pmi e sull’Aim Italia, operazioni con timeto-market flessibile e rapido. Il mercato è oggi incostante e soprattutto penalizzante per l’Italia: si registrano operazioni positivamente concluse in Europa, per non parlare degli Stati Uniti, che danno fiducia (solo in Norvegia 4 la settimana scorsa) e nuove operazioni in fase di lancio. Mi aspetto, tuttavia, processi di pricing complessi da gestire, per le pmi, con meccanismi di aggiustamento prezzi/quote per tenere conto del grado di realizzazione dei business plans. Se guardiamo sia al mercato italiano che a quello Usa, c’è ovviamente dinamicità e apprezzamento per i settori Covid-related, come IT e tech (dal cloud al food delivery per passare ai retailer online) ma il mercato sta già spostando il focus sul post-Covid. «Pharma e health-care penso resteranno in auge, così come i settori positivamente correlati all’Esg. Per l’Italia una rapida ripresa dei risultati del retail, fashion &amp; luxury potrebbe essere la sorpresa nel mondo post-Covid e una spinta».Pericoli nella strada della ripresa? «Matricole ambiziose, necessità di finanziare piani di sviluppo e interesse degli investitori – soprattutto nei settori It e tech – non mancano, ma non c’è dubbio che l’incertezza frena il mercato», spiega Magro. «Talvolta capita di vedere progetti interessanti sospesi o rimandati a causa proprio di importanti differenze sul pricing dettate da risultati storici ampiamente influenzati dal Covid con prospettive più difficilmente conseguibili (e, quindi, “prezzabili”) secondo gli investitori; difficoltà che invece non paiono frenare l’appetito degli operatori del private equity, che stanno realizzando ingressi nelle target anche con partecipazioni di minoranza, e degli operatori industriali più aperti anche a possibili partnership», aggiunge.«È ragionevole guardare ai mercati, nei prossimi mesi, con cauto ottimismo. In tal senso sembrerebbero infatti deporre, oltre ai rumors sulle ipo di quelle aziende che hanno ritardato il processo nel corso del 2020, le valutazioni di stabilità macroeconomica alla base, tra l’altro, della revisione del rating da parte di Standard &amp; Poor’s che ha appunto riclassificato come “stabile” l’Italia in ragione delle misure economiche intraprese per contrastare la crisi, ritenute idonee a invertire i risultati degli ultimi mesi a riavviare la crescita economica. Nonostante questi elementi positivi, dovuti al permanere di fondamentali di mercato solidi, non può certamente negarsi che permangono elementi di disturbo che potrebbero rallentare la ripresa», ricorda Marco Boldini, partner e head della practice di Regulatory e Fintech di Orrick Italia. «Il tech, nelle sue diverse applicazioni (dal FinTech al BioTech), ha continuato a offrire soluzioni innovative anche alle nuove necessità emerse durante la pandemia, soffrendo così meno dei settori più tradizionali le difficoltà del periodo. Peraltro, la buona resistenza del tech alla crisi è emersa con chiarezza anche in altri settori, si pensi ad esempio al successo che le imprese fi ntech hanno riscosso nei rispettivi mercati rispetto ai competitors tradizionali, anche in ragione della crescente necessità di digitalizzazione dei rapporti, come testimoniato dal successo delle iniziative di P2P lending e crowdfunding» conclude.Altro studio molto attivo Chiomenti che nel biennio 2019-2020 ha complessivamente seguito sei operazioni di quotazione su Aim, tra cui in particolare l'ipo di Officina Stellare nel 2019 e l'ipo di Unidata nel 2020. «Al momento, stiamo lavorando su altri quattro progetti di quotazione Aim. Su Mta stiamo lavorando su due operazioni previste per metà dell'anno prossimo. Inoltre, lo studio nel 2019 ha partecipato alla quotazione di Kaleyra sul New York Stock Exchange e ora sta lavorando su ulteriore dossier», ricorda Manfredi Vianini Tolomei, responsabile del dipartimento Listed companies, corporate governance and Capital Markets di Chiomenti. «La forte liquidità sul mercato porterà molte aziende a valutare il processo di quotazione sul mercato principale. Ci aspettiamo numerose operazioni anche se segregate ai settori di attività che non hanno risentito dell'epidemia. Nei limiti dell'attuale situazione di incertezza legata all'epidemia da Covid-19, riteniamo che anche il mercato Aim possa confermare il proprio andamento positivo (in termini di nuove operazioni e capitali raccolti) anche nei prossimi 6-12 mesi, seppur in maniera ridimensionata rispetto al 2019. Un impatto positivo potrà derivare dalla recente introduzione del segmento "professionale" dedicato esclusivamente a investitori qualifi cati/professionali, che l'incertezza attuale potrebbe contribuire, in negativo, ad una volatilità dei mercati che, a sua volta, potrebbe ritardare i nuovi progetti di ipo. Di converso, riteniamo che ci possa essere spazio per le operazioni di aumento di capitale dove lo studio nel 2020 è stato a fi anco di Bper, Tesmec e di alcuni azionisti di EPrice».Per Giorgio Vanzanelli, partner Ecm di Legance Avvocati Associati, «l'evoluzione del settore nei prossimi mesi dipende dalla velocità e all'abilità con cui sapremo uscire dalla crisi Covid. Sembra esserci molta liquidità sul mercato e l'investimento in equity è uno sbocco ideale; il rilancio delle ipo però non può basarsi solo su un coraggio simile a qUello dimostrato da quegli imprenditori che in quest'autunno hanno "sfidato" il Covid, portando avanti con successo l'ipo della propria società nonostante l'incertezza, ma presuppone stabilità del mercato, ottimismo di sistema e sostanziali misure governative a supporto. Le ipo costituiscono uno sbocco interessante per l'enorme liquidità che contraddistingue i tempi recenti; l'elevato numero di ipo e le performance di tanti mercati esteri in questo difficile anno dimostrano come la pandemia non sia necessariamente un fattore di rallentamento delle borse. Come spesso accade, ciò che fa la differenza è l'approccio dei singoli Stati e, in particolare, l'esistenza di una strategia chiara di medio lungo periodo in termini di regole del gioco e, nello specifico, di benefici fiscali».Bonelli Erede ha seguito oltre dieci operazioni di quotazione nel corso degli ultimi due anni. Senza dubbio, l'operazione più significativa seguita è stata l'ipo di Nexi, che ha rappresentato la maggiore operazione di quotazione per dimensioni in Europa nel 2019. «È ragionevole pensare che il mercato nei prossimi 6-12 mesi sarà «assorbito» da operazioni di raccolta di capitale di importanti dimensioni, in particolare da parte di banche, istituzioni finanziarie e importanti realtà industriali», dice Vittoria Giustiniani, partner di BonelliErede. «Riteniamo, inoltre, che non mancheranno operazioni di ipo. Tuttavia, è probabile che tali operazioni interessino maggiormente il mercato Aim, dove le raccolte saranno di size più contenuta e, pertanto, non si porranno in competizione con le operazioni di ricapitalizzazione delle blue chip». «Al netto delle incertezze legate all'evoluzione del quadro epidemiologico e dello scenario sociale ed economico, un altro fattore che potrebbe rallentare le operazioni di ipo potrebbero essere le esigenze del mercato dei capitali di sostenere le grandi operazioni di raccolta di capitali cui si faceva riferimento in precedenza. In assenza di una decisa ripresa economica e finanziaria, infatti, l'esecuzione di tali operazioni potrebbe non favorire le ipo di player di importanti dimensioni, ponendole di fatto in competizione con le ricapitalizzazioni delle blue chip. Come anticipato, tuttavia, questo fenomeno riguarderà le sole quotazioni di grandi dimensioni sul mercato primario, mentre interesserà solo marginalmente le ipo sull'Aim, dove la raccolta è tipicamente meno significativa, e sulle quali si registra un certo dinamismo», conclude Giustiniani. «Siamo cautamente ottimisti e riteniamo che l'arrivo dei vaccini nella prima parte del prossimo anno possa avere impatti positivi sul mercato anche e soprattutto in un'ottica di un atteso ritorno alla normalità», attacca Alessandro Merenda, partner dello studio legale Gianni &amp; Origoni, che aggiunge: «Sulla base della nostra esperienza, i settori che non hanno subìto rallentamenti a causa della pandemia da Covid-19, sono il fotovoltaico, il settore delle manutenzioni infrastrutturali e, ovviamente, i settori digitale e tecnologico. Questi ultimi, anche a causa di talune scelte imposte dalla pandemia in corso, hanno persino beneficiato di un'accelerazione rispetto alle stime». Lo Studio negli ultimi 24 mesi ha assistito 11 società nel processo di ipo, di cui tre sul Mercato Telematico Azionario («Mta») e otto sull'Aim Italia. In particolare Italian Exhibition Group, azienda leader nel settore fi eristico quotata sul Mta e Salcef Group, attiva nel settore delle manutenzioni e delle costruzioni ferroviarie, quotata sull'Aim Italia a seguito della business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 3, che ha avviato anche il processo di translisting sul Mta, la cui chiusura è auspicata entro la fine dell'anno. «Inoltre al momento stiamo assistendo anche alcune pmi nel processo di quotazione su Aim alcune previste entro la fine dell'anno, altre per l'inizio del 2021», aggiunge.«Desta notevole interesse in questa situazione il nuovo segmento professionale Aim Pro che permette operazioni di just listing con possibilità di aumentare la propria visibilità attraverso la quotazione attendendo però condizioni di mercato migliori per la raccolta di nuovo capitale», sottolinea Paolo Daviddi, partner di Grimaldi Studio Legale. «Il peggioramento della situazione economica a livello nazionale e internazionale comporta per la maggioranza dei settori una compressione dei fatturati con impatti più che proporzionali sui principali elementi di valutazione delle potenziali matricole (Ebitda e Pfnin particolare). La compressione delle valutazioni rende inevitabilmente meno appetibile il processo di Ipo il cui risultato economico rende l'accesso al mercato economicamente meno interessante. Paradossalmente riducendosi le valutazione il medesimo risultato economico potrebbe essere ottenuto incrementando il numero di azioni offerte al mercato ma in questo caso l'impatto diluitivo potrebbe ancora una volta scoraggiare gli imprenditori eventualmente interessati a valutare l'opportunità della quotazione»Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/11/0217_binpage26.27.pdf&amp;authCookie=-1908858247&amp;trc=pDelivery-t20210111-a527651969-h34221-c1115-d10814-f12517-n217" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ItaliaOggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 03:58:22 +0100</pubDate>
                        <title>Carpi, nuova liquidità per la crescita e lo sviluppo di CMB</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/carpi-nuova-liquidita-per-la-crescita-e-lo-sviluppo-di-cmb</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Definite con un pool di banche e istituzioni finanziarie due operazioni per un totale di 116milioni di euro. Unicredit capofila dell'operazione.</em>La Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Cmb) - storica impresa di costruzioni aderente al movimento cooperativo, oggi a capo di un Gruppo che opera a livello nazionale nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture - ha definito con un pool di banche e istituzioni finanziarie due operazioni per un totale di 116milioni di euro. La prima, di 48milioni, è relativa al rifinanziamento parziale dell'indebitamento del Gruppo, mentre la seconda - si legge in una nota - è un finanziamento da 68milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di Sace.Per le due operazioni UniCredit ha agito con il ruolo di Global Coordinator, Bookrunner, Jmla, Agente e Sace Agent, assistita dallo studio legale <strong>Nctm</strong>. I pool financing hanno visto la partecipazione di Bper Banca, Banco Bpm, Banca Monte dei Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti.Le risorse finanziarie del finanziamento a medio-lungo termine - sottolinea la nota - saranno utilizzate a supporto del fabbisogno di capitale circolante, costi del personale, investimenti fissi e pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo dell'emergenza Covid-19."L'operazione conclusa in questi giorni ha un grande valore strategico - sottolinea il presidente di Cmb Carlo Zini - perché mette a disposizione della Cooperativa le risorse finanziarie necessarie a sostenere la crescita organica del Gruppo prevista per i prossimi anni, in Italia e all'estero, e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano Industriale, che trae origine da un consistente Portafoglio Ordini (di oltre 3 miliardi)"."Il supporto finanziario ricevuto dal pool di banche - sottolinea Marcello Modenese, consigliere delegato e Cfo del Gruppo - contribuisce, nella situazione contingente condizionata dagli effetti dell'emergenza sanitaria e a fronte dei robusti fondamentali patrimoniali dell'impresa, a consolidare la struttura delle fonti, ad agevolare la gestione della filiera di subappaltatori e fornitori e a sostenere i costi del personale"."Essere banca capofila in questa operazione con Cmb, storica realtà produttiva del comparto edile, ci riempie di orgoglio e soprattutto rappresenta una riposta concreta alle esigenze del territorio - commenta Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit -. Specialmente in questo contesto così complesso, intervenire sui fabbisogni di circolante e investimenti fissi di una controparte così importante e di riferimento per il settore, ci permetterà di innescare un circolo virtuoso a sostegno di tutta la filiera interessata e collegata al settore dell'edilizia, fondamentale per l'economia e il rilancio del Paese. A questo proposito UniCredit è fortemente impegnata nello sviluppo della finanza per la sostenibilità e la nostra azione si sta concentrando sempre più su soluzioni che massimizzino l'efficacia degli incentivi pubblici previsti dal Superbonus 110%, in un'ottica di efficientamento energetico e rinnovamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Territorio, sostegno alle filiere e sviluppo sostenibile: con una sola operazione abbiamo toccato alcuni tra i temi più importanti per la Banca in questo momento".<em>Tratto da <a href="https://finanza.repubblica.it/News/2020/12/02/carpi_nuova_liquidita%60_per_la_crescita_e_lo_sviluppo_di_cmb-105/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">finanza.repubblica.it</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2020 05:56:17 +0200</pubDate>
                        <title>Banca d’Italia: in consultazione le modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banca-ditalia-in-consultazione-le-modifiche-alle-istruzioni-per-la-rilevazione-dei-tassi-effettivi-globali-medi-ai-sensi-della-legge-sullusura</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione pubblica per l’aggiornamento delle Istruzioni per la rilevazione, su base trimestrale e previa segnalazione da parte degli intermediari, dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai fini della determinazione dei tassi soglia previsti ai sensi della “<strong>Legge sull’usura</strong>” (Legge 7 marzo 1996 n. 108).Il documento attualmente in consultazione prevede, tra le modifiche proposte, la ridefinizione (e introduzione) di alcune categorie di finanziamento al fine di fornire una miglior rappresentazione di determinate tipologie di credito. Tra queste categorie, a titolo esemplificativo, vi sarebbero:</p><ul> <li>la categoria del “credito finalizzato”, in relazione alla quale si propone l’eliminazione del limite di 75.000 euro per i finanziamenti rateali destinati all’acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi;</li> <li>la categoria del “<em>factoring</em>”, ove si propone di segnalare separatamente le operazioni di <em>factoring</em> che prevedono una posizione debitoria dei soggetti cedenti e quelle che assumono la forma dello sconto;</li> <li>l’autonoma categoria del “credito su pegno”, di cui si propone l’introduzione per i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile caratterizzati da durata compresa fra tre mesi e un anno, il rilascio di una polizza al portatore e la presenza di una stima del bene oggetto di pegno;</li> <li>la categoria residuale degli “altri finanziamenti”, che si propone di modificare prevedendo vi rientrino anche le operazioni di finanziamento strutturate con la modalità di finanza di progetto (<em>project finance</em>) ove caratterizzate da una garanzia ipotecaria di valore minimale rispetto al valore complessivo del progetto da realizzare.</li></ul><p>La bozza di Istruzioni prevede anche modifiche relative al trattamento degli oneri e delle spese inclusi nel calcolo del TEG, tra cui le spese assicurative collegate all’erogazione del credito.Nel calcolo del TEG sarebbero infatti incluse le spese per polizze a tutela del credito (ad esempio CPI – <em>cost protection insurance</em>, anche quando il beneficiario sia il cliente stesso), nonché polizze sul valore del bene posto a garanzia del creditore (i.e. il bene ipotecato), quando la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito (o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte), indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.Alla luce delle modifiche prospettate nel documento, invece, le assicurazioni facoltative a protezione del bene oggetto del finanziamento (ad esempio per furto e incendio) in cui il beneficiario è il cliente stesso, sarebbero incluse nel TEG soltanto quando, oltre che contestuali alla concessione del finanziamento, siano intermediate dal finanziatore.Altra modifica riguarda le polizze volte a garantire integralmente il valore del bene oggetto del finanziamento, giacché l’importo da includere nel calcolo del TEG – in presenza di una polizza simile – sarebbe diverso a seconda che la stessa fosse facoltativa ovvero obbligatoria. In base alle modifiche prospettate, in particolare:</p><ul> <li>quando la polizza è facoltativa (e conclusa in misura eccedente rispetto al capitale finanziato), nel TEG va inserito solo l’onere proporzionale al capitale finanziato;</li> <li>quando la polizza è invece obbligatoria, nel TEG va inserito l’intero costo addebitato al cliente, a meno che il finanziatore si limiti a richiedere una copertura assicurativa nei limiti del capitale finanziato, nel qual caso l’onere sarà nuovamente solamente proporzionale al capitale finanziato.</li></ul><p>La consultazione resterà aperta fino al 20 luglio 2020, all’esito della stessa Banca d’Italia emanerà le nuove Istruzioni.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.siragusa@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Eugenio Siragusa</a> o <a href="mailto:g.decapitani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giovanni de' Capitani di Vimercate</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 04:40:25 +0200</pubDate>
                        <title>&lt;i&gt;Green Bond&lt;/i&gt; e &lt;i&gt;Green Loan&lt;/i&gt;: quando la finanza può dirsi “verde”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/green-bond-e-green-loan-quando-la-finanza-puo-dirsi-verde</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In un momento in cui l’attenzione di tutti è catalizzata dalla pandemia del COVID-19, affrontare il tema della “<em>green finance</em>” potrebbe apparire di scarsa attualità. In realtà, da più parti si richiede che, passata l’emergenza, nella “ricostruzione” <em>post</em>-<em>virus</em>, venga riconsiderato il paradigma dello sviluppo economico in chiave ESG, favorendo investimenti responsabili che tengano conto del loro impatto ambientale (E di <em>Environment</em>) e sociale (S di <em>Social</em>), e che promuovano un miglior governo societario (G di <em>Governance</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>. D’altro canto banche d’affari e grandi investitori internazionali sembrano convinti, guardando oltre la contingenza, che questi investimenti saranno il <em>trend</em> del prossimo decennio<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Per affrontare il tema degli investimenti volti mitigare il cambiamento climatico ovvero a consentire gli adeguamenti necessari a tale cambiamento (E di <em>Environment</em>) può essere utile prendere le mosse dall’Accordo adottato alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) e siglato nel dicembre 2015 da 195 paesi. Tale accordo si pone tra gli altri, l’obiettivo di stimolare l’afflusso di capitali privati nei settori della <em>green economy</em> e promuovere lo sviluppo di una finanza eco-sostenibile ed a tale obbiettivo ha dedicato una disposizione <em>ad hoc</em>. L’art.2, comma 1, prevede infatti che l’Accordo miri a “<em>rafforzare la risposta alla minaccia mondiale posta dai cambiamenti climatici</em>” tra l’altro “<em>rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>”. Ciò dovrà realizzarsi attraverso l’offerta di prodotti finanziari che contribuiscano allo sviluppo di un’economia a basso impatto ambientale.Un ruolo centrale è assunto quindi dal coinvolgimento del settore privato. Nella proposta per un Green Deal europeo adottata dalla Commissione Europea l’11 dicembre 2019 si riconosce che “<em>il settore privato sarà determinante per finanziare la transizione verde</em>” e che “<em>servono segnali sul lungo periodo per indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso gli investimenti verdi ed evitare gli attivi non recuperabili</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>”Si utilizza il termine <em>green loans</em> e <em>green bonds</em> per indicare gli strumenti del mercato creditizio e dei capitali che sono emessi allo scopo di finanziare progetti “<em>green</em>” aventi un impatto positivo per l’ambiente<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.Vale la pena sin da ora evidenziare che una definizione univoca e vincolante di <em>green loan</em> e <em>green bond</em> non è attualmente rintracciabile a livello nazionale, eurounitario o internazionale, in quanto le numerose iniziative<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> promosse da organismi pubblici o privati in questo settore si sono – almeno per ora – arrestate al livello di mere raccomandazioni, la cui attuazione avviene su base volontaria.Tra tali iniziative le più importanti in tale contesto paiono essere state intraprese dalla <em>Loan Market Association</em> (o anche “<strong>LMA</strong>”) e dall’<em>International Capital Market Association</em> (o anche “<strong>ICMA</strong>”), la cui attività ha condotto alla pubblicazione, rispettivamente, dei <em>Green Loan Principles</em> e dei <em>Green Bond Principles</em>.Con riferimento al più attivo mercato dei <em>green bond</em>, allo stato attuale le linee guida redatte dall’ICMA costituiscono lo strumento maggiormente utilizzato nel mercato obbligazionario, inclusa Borsa Italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a>, per l’emissione di <em>green bond</em>: per fare un esempio, ENEL ha utilizzato i <em>Green Bond Principles</em> per qualificare come verdi i tre <em>bond</em> collocati di recente sul mercato europeo per un totale di 3,50 miliardi di euro<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.In una direzione diversa sembra invece muoversi l’Unione Europea, che mira alla creazione di un quadro legislativo vincolante in materia di finanza sostenibile.Il primo passo in questa direzione è stato fatto nel marzo 2018, con l’adozione da parte della Commissione Europea di un piano onnicomprensivo per la promozione della finanza sostenibile (<em>Action Plan on sustainable finance</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>). Il più importante tra gli obiettivi promossi dalla Commissione è la creazione di un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili (c.d. Tassonomia) valevole per tutti gli Stati Membri, che chiarisca cosa è <em>green</em> da un punto di vista economico.L’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle attività sostenibili costituisce un elemento essenziale per sostenere ed incentivare il flusso di capitali in tale settore, permettendo agli investitori di beneficiare di una maggiore trasparenza informativa, con la conseguente diminuzione dei costi necessari per comparare le opportunità di finanziamento <em>green</em> presenti nei diversi Stati Membri. Inoltre, la Tassonomia riduce la frammentazione del mercato unico e costituisce un incentivo per le imprese ad adattare uniformemente il proprio modello di sviluppo per renderlo eco-sostenibile, favorendo una maggiore attrazione degli investimenti dedicati a questo settore. Da ultimo, un sistema unico di classificazione tutela anche la leale concorrenza tra imprese riducendo il rischio di<em> green-washing</em>, ossia la pratica di classificare come ecologiche attività economiche che non lo sono.A tale scopo, la Commissione ha istituito il <em>Technical Expert Group on sustainable finance</em> (in breve, “<strong>TEG</strong>”), il cui lavoro ha condotto alla stesura di una prima bozza di “<em>EU Green Bond standard</em> ”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>, ossia delle linee guida – per ora anch’esse di carattere non vincolante – per l’emissione di <em>European Green Bond</em>. Si tratta di obbligazioni i cui proventi sono destinati esclusivamente al finanziamento o rifinanziamento, in tutto od in parte, di nuovi o già esistenti <em>Green Project</em>, ossia progetti che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi ambientali indicati nella Tassonomia.Infine, il 18 dicembre 2019 il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo – per ora meramente politico – su una proposta di Regolamento per la definizione di una Tassonomia europea (proposta COM/2018/353 <em>final</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>, o anche il “<strong>Regolamento Tassonomia</strong>”).</p><h2>L’Azione dell’ICMA: i <em>Green Bond Principles</em></h2>In assenza di criteri vincolanti per la classificazione delle obbligazioni verdi, un ruolo chiave nello sviluppo del settore è stato assunto dai<em> Green Bond Principles</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> redatti dall’ICMA, la cui adozione avviene su base volontaria da parte del singolo emittente.L’ICMA definisce<em> green bond</em> i prestiti obbligazionari di qualunque tipo i cui proventi sono utilizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o già esistenti “<em>Green Project</em>”, e le cui caratteristiche rispettano i quattro Principi, ossia:<ul> <li><strong>Uso dei Proventi</strong> (in inglese, <em>Use of Proceeds</em>);</li> <li><strong>Processo di Selezione e Valutazione del Progetto</strong> (in inglese, <em>Process for Project Evaluation and Selection</em>);</li> <li><strong>Gestione dei Proventi</strong> (in inglese, <em>Management of Proceeds</em>); e</li> <li><strong>Reporting</strong> (in inglese, <em>Reporting</em>).</li></ul><p>&nbsp;</p><h2>Il primo Principio: <em>Use of Proceeds</em></h2>Il primo principio che deve essere rispettato da un’obbligazione verde è quello della destinazione dei proventi derivanti dall’emissione del prestito ad investimenti in <em>Green Project</em>, con ciò intendendosi quei progetti che perseguono il raggiungimento di uno dei cinque obiettivi ambientali indicati dai <em>Green Bond Principles</em>, ossia:<ul> <li>la mitigazione del cambiamento climatico;</li> <li>l’adattamento al cambiamento climatico;</li> <li>la conservazione delle risorse naturali;</li> <li>la preservazione della biodiversità; e</li> <li>la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento.</li></ul><p>I <em>Green Bond Principles</em> individuano inoltre un elenco esemplificativo e non esaustivo di categorie di <em>Green Project</em>, (come lo sviluppo delle energie rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica, il controllo e la prevenzione dell’inquinamento, l’uso e la gestione delle risorse naturali in modo ecosostenibile, gli investimenti in trasporti a zero-emissioni, l’adattamento al cambiamento climatico etc.) specificando che tra i <em>Green Project</em> possono annoverarsi anche gli investimenti relativi o comunque connessi a questi ultimi, come le spese in ricerca e sviluppo.Assumendo un ruolo centrale l’investimento in <em>Green Project</em> è necessario individuare le caratteristiche tecniche dei progetti e quali obiettivi ed attività possano considerarsi eco-sostenibili. Per espressa scelta dell’ICMA, un’individuazione approfondita delle attività eco-sostenibili è rimessa alle tassonomie elaborate da altre autorevoli organizzazioni internazionali operanti nei settori della finanza verde, tra cui la <em>European Investment Bank</em>, la <em>Climate Bond Initative</em> ed il <em>Technical Expert Group on sustainable finance</em> istituito dalla Commissione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.La definizione di <em>green bond</em> è dunque “funzionale”, in quanto dipende dal tipo di progetto finanziato, mentre non assumono rilievo le caratteristiche del singolo emittente<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.</p><h2>Il secondo Principio: <em>Process for Project Evaluation and Selection</em></h2>Tra gli obiettivi dei <em>Green Bond Principles</em> vi è poi quello di incentivare il raggiungimento di un elevato livello di trasparenza nel processo di selezione e successivo sviluppo dell’investimento <em>green</em> da finanziare, a beneficio ultimo dei sottoscrittori del <em>bond</em>.Una volta che l’emittente ha individuato le attività in cui investire i proventi derivanti dall’emissione del <em>bond</em> e gli obiettivi ecosostenibili da raggiungere, è necessario che siano resi noti ai potenziali sottoscrittori i criteri attraverso cui l’emittente ha qualificato il proprio progetto come <em>green</em>, attraverso un’informativa ad ampio spettro che collochi il progetto all’interno della generale politica ambientale dell’emittente.In questa fase, un ausilio nel processo di valutazione della sostenibilità ambientale del progetto può essere fornito dai revisori esterni<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>. Il loro coinvolgimento, pur non essendo un requisito necessario dei <em>green bond</em>, viene tuttavia incoraggiato dall’ICMA e richiesto espressamente per la quotazione in alcuni mercati obbligazionari, tra cui Borsa Italiana<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a>.I <em>Green Bond Principles</em> individuano diversi tipi di revisione esterna: (<em>i</em>) la c.d. <em>Second Party Opinion</em>, consiste nel giudizio reso da un esperto indipendente circa la conformità del progetto (o anche, più ampiamente, dell’intera politica di investimenti dell’emittente) rispetto ai quattro Principi; (<em>ii</em>) la <em>Verification</em> consiste nella valutazione di conformità di alcuni aspetti del Progetto (l’uso dei proventi, le modalità di <em>reporting</em>, le caratteristiche degli <em>asset</em> coinvolti, ecc.) rispetto ad uno o più criteri di valutazione; (<em>iii</em>) la <em>Certification</em> valuta il <em>green bond</em> rispetto ad uno <em>standard</em> generalmente riconosciuto (ad esempio, lo <em>standard</em> ISO 14030 che è in corso di elaborazione); infine (<em>iv</em>) lo <em>Scoring</em> o <em>Rating</em>, che viene fornito da esperti indipendenti altamente qualificati (come le agenzie di <em>rating</em>) i quali emettono il proprio giudizio in base ad una metodologia di <em>scoring</em>.<h2>Il terzo ed il quarto Principio: <em>Management of Proceeds</em> e <em>Reporting</em></h2>Una volta che il prestito obbligazionario è stato sottoscritto e versato, i <em>Green Bond</em> <em>Principles</em> richiedono che sia garantito agli investitori un elevato livello di trasparenza circa le modalità di utilizzo dei fondi raccolti e l’andamento delle attività oggetto dell’investimento.A tal fine, deve essere in primo luogo garantita la tracciabilità delle somme raccolte dagli investitori. Il Principio <em>Management of the Proceeds</em> richiede che l’emittente predisponga adeguati processi interni (anche attraverso uno o più conti a ciò dedicati) per tenere costantemente traccia dell’utilizzo dei proventi raccolti, e della percentuale di questi allocata su ciascun <em>Green Project</em> legato all’emissione.Quest’attività, oltre a garantire un efficiente gestione dei fondi raccolti, è funzionale all’attuazione del <em>Reporting</em>, al fine di mantenere e rendere tempestivamente disponibili ai sottoscrittori – ove necessario e comunque con frequenza almeno annuale – informazioni aggiornate circa l’uso dei proventi.E’ richiesta infatti la redazione di un <em>report</em> annuale<a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a>, da predisporsi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi, che deve contenere diverse informazioni sullo sviluppo dei <em>Green Project</em> quali, ad esempio, la percentuale dei proventi che viene destinata a ciascun <em>Green Project</em> (o ad uno specifico portfolio di attività), i criteri di allocazione dei medesimi, una valutazione<em> ex-ante</em> dell’impatto ambientale atteso per ciascun anno e per l’intera durata dell’investimento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a>.<h2>L’Azione dell’LMA: i <em>Green Loan Principles</em></h2>Sul lato dei finanziamenti <em>green</em> alle imprese, l’LMA ha elaborato i <em>Green Loan Principles</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a>, la cui struttura riprende in larga parte quella dei Principi ICMA.I <em>Green Loan Principles</em> definiscono <em>Green Loan</em> i finanziamenti di qualunque tipo i cui proventi sono utilizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o già esistenti “<em>Green Project</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a>. Come per i<em> Green Bond</em>, anche i <em>Green Loan</em> devono rispettare i quattro Principi, con alcune specificazioni volte ad adattarli alla struttura dei finanziamenti:<ul> <li><strong>Uso dei Proventi</strong> (<em>Use of Proceeds</em>): la documentazione contrattuale dovrà contenere una descrizione appropriata delle attività sostenibili cui è destinato il finanziamento e, per i finanziamenti strutturati con più linee di credito, si prevede la possibilità di qualificare come green una o più delle tranches rese disponibili;</li> <li><strong>Processo di Selezione</strong> <strong>e Valutazione del Progetto</strong> (<em>Process for Project Evaluation and Selection</em>): la documentazione da fornire alle banche in sede di strutturazione del finanziamento dovrà comprendere anche l’individuazione degli obiettivi ecosostenibili da raggiungere, nonché i criteri attraverso cui il <em>borrower</em> ha qualificato il proprio progetto come <em>green</em>, assieme ad una informativa più ampia circa la propria politica ambientale. Anche l’LMA si limita a raccomandare il ricorso ad un revisore esterno<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a>;</li> <li><strong>Gestione dei Proventi</strong> (<em>Management of Proceeds</em>): anche per i <em>Green Loan</em>, va garantita la tracciabilità delle somme erogate, predisponendo conti dedicati ed adeguati processi interni. In sede di strutturazione del finanziamento, potrebbe essere richiesta l’apertura di uno o più green account dove accreditare le somme del finanziamento; e</li> <li><strong>Reporting</strong> (<em>Reporting</em>): il <em>borrower</em> deve rendere tempestivamente disponibili ai finanziatori– ove necessario e comunque con frequenza almeno annuale – informazioni aggiornate circa l’uso delle somme erogate, la loro allocazione e lo sviluppo dei progetti, assieme ad una valutazione dell’impatto ambientale atteso.</li></ul><p>I <em>Green Loan Principles</em> trovano applicazione anche per i finanziamenti concessi mediante linee di credito <em>revolving</em>, con la necessità di approntare i dovuti accorgimenti per garantire che la destinazione delle somme ai progetti sia adeguatamente documentata e tracciata. I <em>Green Loan Principles</em>, inoltre, rimettono alle parti il compito di determinare la soluzione più adeguata a garantire che l’uso delle somme di una linea <em>revolving</em> avvenga in conformità ai Principi, suggerendo che si potrebbe ricorrere ad una precisa identificazione degli <em>asset</em> cui il finanziamento è destinato o, alternativamente, a stringenti <em>covenant</em> informativi circa l’utilizzo delle somme erogate a valere sulla linea.</p><h2>L’Azione dell’Unione Europea: il Regolamento Tassonomia</h2>Come anticipato in precedenza, il 18 dicembre 2019, Consiglio e Parlamento Europeo hanno raggiunto un’intesa politica<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> sul Regolamento Tassonomia.Il Regolamento Tassonomia consiste in un accordo quadro di riferimento per la creazione di un unico sistema classificatorio delle attività eco-sostenibili, che si applica:<ul> <li>ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari, come definiti nel Regolamento (UE) 2019/2088 (<em>Disclosure Regulation</em>), i quali dovranno fornire informazioni circa la sostenibilità dell’investimento relativo al prodotto offerto nelle informazioni pre-contrattuali e nei <em>report</em> periodici che sono tenuti a presentare;</li> <li>alle imprese sottoposte alla Direttiva 2014/95/EU (<em>Non-financial reporting Directive</em>), che dovranno fornire ulteriori informazioni circa la sostenibilità delle proprie attività produttive; e</li> <li>agli Stati Membri ed all’Unione, che ne dovranno tenere conto per l’adozione di qualunque misura che disciplini l’emissione di prodotti finanziari od obbligazioni qualificabili come <em>green</em>.</li></ul><p>Il Regolamento dispone che un’attività economica si considera sostenibile da un punto di vista ambientale quando, in primo luogo, contribuisce sostanzialmente (criterio del <em>substantially contribute</em>) ad uno o più degli obiettivi ambientali indicati all’Articolo 5 del Regolamento, ossia:</p><ul> <li>mitigazione del cambiamento climatico;</li> <li>adattamento al cambiamento climatico;</li> <li>protezione e sfruttamento sostenibile dell’acqua e delle risorse marine;</li> <li>transizione verso un’economia circolare;</li> <li>prevenzione e controllo dell’inquinamento; e</li> <li>protezione e ripristino della biodiversità e dell’ecosistema.</li></ul><p>Vengono poi classificate tre tipologie di attività: (<em>i</em>) le attività sostenibili (<em>sustainable activities</em>) sono quelle che contribuiscono direttamente ad uno degli obiettivi ora indicati; ma il Regolamento considera al pari di esse (<em>ii</em>) le attività economiche che consentono ad altre attività economiche di contribuire a tali obiettivi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23">[23]</a> (<em>enabling activities</em>) e (<em>iii</em>) le c.d. attività transitorie (<em>transition activities</em>) ossia quelle attività economiche di cui non esiste ancora un’alternativa a basse emissioni (o la sua adozione è ancora economicamente troppo gravosa), ma per le quali si possono adottare misure che sostengono il passaggio verso un’economia neutrale per il clima, nel rispetto del limite dell’aumento della temperatura atmosferica non oltre gli 1,5 gradi celsius rispetto al livello<em> pre-industriale</em>, come imposto dall’Accordo di Parigi.Per considerarsi eco-sostenibili, le attività economiche devono poi rispettare tre ulteriori requisiti:</p><ul> <li>il rispetto del criterio <em>no significant harm</em>, ossia l’attività in questione non deve essere condotta in modo da danneggiare significativamente il raggiungimento degli altri obiettivi (c.d. attività <em>climate-neutral</em>). L’attività che tende a realizzare un obiettivo deve pertanto tenere in dovuta considerazione anche gli altri interessi ambientali, pur non perseguendoli direttamente. Il requisito in esame diviene rilevante per le attività che possono presentare potenziali esternalità negative di importanza non trascurabile, come per l’energia nucleare<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a>;</li> <li>il rispetto del criterio <em>minimum safeguards</em>, ossia l’attività deve essere condotta nel rispetto di alcuni standard minimi per la tutela dei diritti umani e dei lavoratori, indicati nel medesimo Regolamento<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a>; ed infine</li> <li>il rispetto dei c.d. <em>technical screening criteria</em>, ossia norme tecniche per la realizzazione di ciascun obiettivo ambientale, che dovranno essere implementate dalla Commissione attraverso il dialogo con un’apposita Piattaforma composta da diversi <em>stakeholders</em>. Tali criteri si prevede che dovranno essere rivisti regolarmente dalla Commissione, richiedendo pertanto un costante lavoro di aggiornamento anche da parte di investitori ed emittenti.</li></ul><p>Come indicato, il Regolamento è stato per ora oggetto di un mero accordo politico tra Parlamento e Consiglio Europeo. Per la sua entrata in vigore sarà dunque necessario attendere che venga completato l’intero <em>iter</em> legislativo europeo, con l’approvazione formale del Parlamento e del Consiglio Europeo, ed il decorso di 20 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.Vale la pena evidenziare che il Regolamento si compone prevalentemente di norme di mero indirizzo, per la cui implementazione è necessario l’intervento della Commissione. E’ previsto quindi che lo sviluppo degli aspetti tecnici del Regolamento Tassonomia (come l’elaborazione dei <em>technical screening criteria</em>) sia demandato a successivi atti delegati della Commissione che, una volta attuati, troveranno applicazione (<em>i</em>) a far data dal 31 dicembre 2021, per gli atti delegati relativi agli obiettivi di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico, e (<em>ii</em>) a far data dal 31 dicembre 2022 per gli atti delegati relativi agli altri obiettivi ambientali.A seguito dell’ entrata in vigore del Regolamento e l’attuazione degli atti delegati della Commissione, la Tassonomia europea diverrà il sistema classificatorio di riferimento all’interno dell’Unione per la valutazione delle attività economiche eco-sostenibili.</p><h2>L’Azione dell’Unione Europea: l’<em>EU</em> <em>Green Bond Standard</em></h2>Un lavoro parallelo a quello dell’ICMA è stato svolto dal TEG che, in linea con l’intervento di cui al Regolamento Tassonomia, ha redatto delle linee guida – anch’esse adottabili su base volontaria – per l’emissione di <em>European Green Bond</em> (l’“<strong>EU Green Bond Standard</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a>.Fermo restando l’adottabilità dell’<em>EU Green Bond Standard</em> su base volontaria spetterà alla Commissione, nel quadro del suo lavoro di implementazione del Regolamento Tassonomia, decidere di rendere cogente o meno l’applicazione di tale standard all’interno dell’Unione.L’<em>EU Green Bond Standard</em> definisce EU Green Bond le emissioni obbligazionarie che rispettano i seguenti requisiti:<ul> <li>pubblicazione di un <em>EU Green Bond Framework</em> in cui l’emittente conferma l’adozione volontaria dell’EU Green Bond Standard per uno o più prestiti obbligazionari;</li> <li>destinazione dei proventi dell’emissione esclusivamente al finanziamento o rifinanziamento, in tutto od in parte, di nuovi od esistenti <em>Green Project</em>; e</li> <li>valutazione positiva da parte di un revisore accreditato, nominato dall’emittente, circa la conformità dell’obbligazione all’<em>EU Green Bond Standard</em>.</li></ul><p></p><h2><em>EU Green Bond Standard</em>: una nozione europea di <em>Green Project</em></h2>Il primo elemento di differenziazione tra gli ICMA <em>Green Bond Principles</em> e l’<em>EU Green Bond Standard</em> si rinviene nella diversa nozione di <em>Green Project</em>.Infatti, mentre gli ICMA <em>Green Bond Principles</em> non impongono all’emittente l’adozione di una specifica tassonomia per la valutazione della sostenibilità ambientale del progetto, l’<em>EU Green Bond Standard</em> richiede che le attività in cui saranno investiti i proventi dell’emissione siano valutate secondo il Regolamento Tassonomia.Possono allora definirsi EU Green Bond quelle obbligazioni i cui proventi siano destinati esclusivamente al finanziamento o rifinanziamento, in tutto od in parte, di nuovi od esistenti <em>Green Project</em>, ossia per l’investimento in attività economiche qualificabili come green ai sensi del Regolamento Tassonomia. Si noti che l’<em>EU Green Bond Standard</em> include tra i <em>Green Project</em> anche gli investimenti per <em>operational</em> e <em>capital expenditures</em> (come i costi di manutenzione del <em>green asset</em>, o gli investimenti in ricerca e sviluppo), in <em>working capital</em> (nella percentuale destinata al singolo investimento rispetto al totale) o in beni immateriali.Pertanto, anche per l’<em>EU Green Bond Standard</em> la qualificazione di un’obbligazione come <em>EU green</em> dipende dalle caratteristiche del progetto finanziato, e non anche dal generale livello di sostenibilità ambientale dell’attività svolta dall’emittente.<h2><em>EU Green Bond Standard</em>: la documentazione da produrre a cura dell’emittente</h2>Come per gli ICMA <em>Green Bond Principles</em>, anche l’<em>EU Green Bond Standard</em> mira a garantire un elevato livello di trasparenza circa l’uso dei proventi e le performance ambientali dell’investimento, sia nella fase iniziale che durante la realizzazione del progetto. Questo risultato viene raggiunto attraverso la predisposizione, a cura dell’emittente, di un <em>set</em> documentale informativo destinato agli investitori.L’emittente, prima o all’atto dell’emissione del prestito obbligazionario, deve rendere disponibile agli investitori il <em>Green Bond Framework</em>. Si tratta di un documento che - con riferimento ad una o più emissioni obbligazionarie, anche future - confermi l’adozione dell’<em>EU Green Bond Standard</em> ed indichi:<ul> <li>quali tra gli obiettivi ambientali indicati nel Regolamento Tassonomia sono perseguiti dalle emittende obbligazioni;</li> <li>il processo utilizzato dall’emittente per la valutazione della conformità dell’investimento rispetto ai requisiti indicati dal Regolamento Tassonomia. In caso di successivi cambiamenti nella Tassonomia, questi non si applicano ai bond già emessi, mentre i bond di futura emissione dovranno sempre essere allineati alla versione più recente della Tassonomia;</li> <li>una descrizione del <em>Green Project</em> che, qualora non sia ancora identificato al momento dell’emissione, può essere resa anche facendo riferimento al tipo di progetto o al settore in cui si intende realizzarlo;</li> <li>le modalità attraverso cui i proventi vengono destinati all’investimento. Si tratta di un equivalente del principio <em>use of proceeds</em>, con la differenza che – rispetto agli ICMA <em>Green Bond Principles</em> – il <em>tracking</em> non si focalizza sulla costituzione di modalità efficaci di segregazione patrimoniale dei proventi, ma sulla destinazione al progetto di un importo ad essi equivalente;</li> <li>le metodologie e le assunzioni utilizzate per l’elaborazione degli strumenti metrici (<em>key impact metrics</em>) che saranno utilizzati dall’emittente per valutare l’impatto ambientale degli investimenti;</li> <li>una descrizione delle attività di <em>reporting</em> che saranno svolte.</li></ul><p>Con riferimento all’attività di <em>reporting</em>, l’emittente è tenuto a predisporre l’<em>Allocation Report</em> e l’<em>Impact Report</em>.L’<em>Allocation Report</em> deve contenere una descrizione dettagliata circa la destinazione ai progetti delle somme raccolte con l’emissione e la distribuzione geografica dei medesimi, nonché una dichiarazione sulla conformità all’<em>EU Green Bond Standard</em>.Il <em>report</em> deve essere redatto al momento dell’emissione (<em>Initial Allocation Report</em>), e successivamente predisposto con cadenza annuale sino a quando i proventi del green bond non siano stati interamente destinati al progetto (<em>Final Allocation Report</em>), nonché aggiornato in caso di sostanziali cambiamenti nella destinazione delle somme. Si prevede espressamente che il <em>Final Allocation Report</em> sia verificato da un revisore accreditato che ne attesti la conformità all’<em>EU Green Bond Standard</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a>.L’<em>Impact Report</em> contiene invece le informazioni per la valutazione dell’impatto ambientale del progetto. Si dovrà dare conto in modo dettagliato della metodologia e dei criteri di valutazione utilizzati (integrando quanto già indicato inizialmente nel <em>Green Bond Framework</em>), fornendo anche una descrizione del progetto, degli obiettivi ambientali perseguiti, della natura dell’asset finanziato e della percentuale di finanziamento e/o rifinanziamento che è stata destinata ai <em>Green Project</em>.Quest’ultimo <em>report</em> deve essere redatto dopo che i proventi del <em>green bond</em> siano stati interamente destinati al progetto, ed almeno una volta durante il periodo di durata del bond (nonché, come per l’<em>Allocation Report</em>, aggiornato in caso di sostanziali cambiamenti nella destinazione delle somme). Diversamente dall’<em>Allocation Report</em>, la verifica dell’<em>Impact Report</em> da parte di un revisore accreditato viene raccomandata, ma non è obbligatoria.Il <em>Green Bond Framework</em>, l’<em>Allocation Report</em> e l’<em>Impact Report</em> devono essere resi e mantenuti pubblici (mediante pubblicazione sul sito <em>web</em> dell’emittente o in altro modo) sino alla data di scadenza del <em>green bond</em>. Ciò comporta la necessità di bilanciare l’interesse degli investitori alla trasparenza dell’investimento con esigenze di riservatezza o concorrenza che possono accompagnare l’emissione. Qualora ciò si renda necessario, è possibile limitare le informazioni fornite, o prevederne la pubblicazione in forma aggregata (ad esempio, in caso di pluralità di investimenti può farsi riferimento al portfolio).</p><h2><em>EU Green Bond Standard</em>: il ruolo del revisore accreditato</h2>L’obbligo per gli emittenti di nominare un revisore accreditato rappresenta una delle maggiori differenze tra l’<em>EU Green Bond Standard</em> e gli ICMA <em>Green Bond Principles</em>. Infatti, nei <em>Green Bond Principles</em> il parere di un esperto indipendente non è obbligatoriamente richiesto in nessuna delle fasi di realizzazione del progetto, e non è necessario che questi abbia ricevuto un accreditamento presso specifiche istituzioni.Il compito del revisore accreditato è di (<em>i</em>) rilasciare, prima o al momento dell’emissione, una verificazione iniziale sulla conformità del <em>Green Bond Framework</em> con l’<em>EU Green Bond Standard</em>, nonché (<em>ii</em>) rilasciare una verificazione sul <em>Final Allocation Report</em>. Come per i <em>report</em>, anche le verificazioni devono essere rese pubbliche dall’emittente.L’<em>EU Green Bond Standard</em> non prende per ora posizione su quali siano le modalità per ottenere l’accreditamento, o le istituzioni a ciò autorizzate. Il TEG ha comunque prospettato alcune possibili soluzioni, che spetterà alla Commissione valutare<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a>.L’ intervento così incisivo dell’<em>EU Green Bond Standard</em> nella materia della revisione esterna viene motivato dal TEG sulla base di alcune considerazioni circa l’attuale <em>market practice</em> in questo settore<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a>. Si è osservato infatti che il mercato della revisione esterna attualmente presenta costi di transazione relativamente elevati, potenziale mancanza di indipendenza dei revisori, limitata disclosure dei criteri di valutazione utilizzati evidenziandosi, a riguardo, l’eccessiva onerosità che attualmente richiederebbe l’elaborazione di solidi schemi di certificazione per il settore.<h2>Quando sarà possibile emettere <em>EU Green Bond</em>?</h2>Dato che l’<em>EU Green Bond Standard</em> richiede che le attività in cui saranno investiti i proventi dell’emissione siano valutate secondo il Regolamento Tassonomia di fatto <em>EU Green Bond</em> potranno essere emessi solo quando (<em>i</em>) sia entrata in vigore la Tassonomia; (<em>ii</em>) la Commissione abbia deciso di adottare l’<em>EU Green Bond Standard</em> e (<em>iii</em>) sia stato adottato un metodo – anche temporaneo – per l’accreditamento dei revisori esterni.Come indicato, l’implementazione del Regolamento Tassonomia è demandata a successivi atti delegati della Commissione, che ne svilupperanno gli aspetti tecnici (come i <em>technical screening criteria</em>) e che, una volta attuati, troveranno applicazione a far data dal 31 dicembre 2021 o dal 31 dicembre 2022, a seconda degli obiettivi ambientali cui si riferiscono. Il Regolamento, tuttavia, potrebbe entrare in vigore già alla fine di quest’anno<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a>.Il TEG apre perciò alla possibilità che siano emessi <em>EU Green Bond</em> prima dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione. Pertanto, una volta che il Regolamento Tassonomia sia stato approvato, e la Commissione abbia definito un metodo di accreditamento per i revisori esterni ed adottato l’<em>EU Green Bond Standard</em>, sarà possibile emettere “obbligazioni verdi europee” nel rispetto dei principi indicati nel Regolamento Tassonomia<a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:s.padovani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Stefano Padovani</a>, <a href="mailto:p.porena@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Porena</a>, <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a> o <a href="mailto:a.iovieno@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Andrea Iovieno</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> ESG è dunque l’acronimo di<em> environmental</em>, <em>sustainability</em> and <em>social issues</em>, ossia le tre macro-categorie di problemi/obiettivi che gli investitori dovrebbero considerare nelle proprie decisioni di investimento per renderle sostenibili. Ma ESG possono essere anche le imprese che decidano di integrare nel proprio modello di <em>business</em> considerazioni legate a problematiche ambientali e sociali, o relative al buon governo dell’impresa. Società specializzate si occupano inoltre di fornire un <em>rating</em> ESG, che consente ad investitori ed imprese di orientarsi meglio nell’adozione di scelte sostenibili di investimento e sviluppo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Vitaliano D’Angerio, IL Sole 24 ore, 24 marzo 2020. "<em>Del resto gli investimenti green si renderanno necessari per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, fissato dalla Commissione Europea nella sua recente proposta per un Green Deal Europeo (Comunicazione della Commissione Europea COM 2019 (640) final) e che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe divenire legislativamente vincolante a livello dell’Unione.</em><em>A tal fine, il 4 marzo 2020 è stata avanzata dalla Commissione una proposta di Regolamento Europeo per l’istituzione di un quadro legislativo per il conseguimento della neutralità climatica (proposta COM(2020) 80 final).</em><em>Con l’adozione della proposta (i) gli Stati Membri sarebbero vincolati a conseguire entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica a livello dell’Unione e (ii) entro il mese di settembre 2020, la Commissione potrebbe modificare il Regolamento (UE) 2018/1999 al fine di imporre – entro il 2030 – una riduzione a livello dell’Unione dei gas ad effetto serra nella misura del 50% o 55% rispetto ai livelli antecedenti il 1990"</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> V. lettera c). L’accordo è stato ratificato sia dall’Unione Europea (il 4 ottobre 2016) che dall’Italia (con la Legge n. 204 del 4 novembre 2016).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Comunicazione della Commissione Europea COM 2019 (640) final. La <em>road-map</em> verso il <em>Green Deal</em> prevede che la Commissione Europea presenti una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile nel terzo trimestre del 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Si noti che, considerata la natura socialmente utile degli obiettivi perseguiti dall’emittente di un green bond, può accadere che un’obbligazione verde persegua molteplici obiettivi di rilevanza sociale, senza limitarsi a produrre effetti positivi esclusivamente per l’ambiente. L’ICMA utilizza il termine <em>Sustainability Bond</em> per riferirsi a quei prestiti obbligazionari che contemporaneamente destinano i propri proventi alla realizzazione di progetti utili sia socialmente che ecologicamente, prevedendo per essi linee guida che – nel contenuto – si discostano in parte da quanto previsto per le obbligazioni esclusivamente <em>green</em>. Per chiarezza, nel presente <em>Alert</em> informativo ci si interesserà esclusivamente dei <em>green bond</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Una ricognizione esaustiva delle iniziative internazionali e best practices attuate in materia di finanza sostenibile è stata di recente (febbraio 2020) pubblicata dall’<em>International Capital Market Association</em> nel documento “<em>Sustainable finance: compendium of international policy initiatives &amp; best market practice</em>” disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/ICMA-Sustainable-finance-Compendium-of-international-policy-initiatives-best-market-practice-February-2020-200220.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Nella sezione<em> Debt finance</em> della <em>ESG Reporting Guide</em> pubblicata da <em>London Stock Exchange Group</em>, si riconosce che i <em>Green Bond Principles</em> costituiscono “<em>the biggest step</em>” nel raggiungimento di un elevato grado di trasparenza e standardizzazione delle caratteristiche necessarie per l’identificazione dei <em>green</em> <em>bond</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Si veda il “<em>Green Bond Report</em>” per il 2018 pubblicato da Enel.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Il testo in italiano è disponibile a questo <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Il cui testo è disponibile, quale allegato 1 al “<em>Report on EU Green Bond Standard</em>” redatto dal TEG, a questo <a href="https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Il cui testo è disponibile a questo <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:0353:FIN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Il cui testo, nell’ultima versione aggiornata a giugno 2018, è disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Naturalmente questo rischia di creare difetti di coordinamento tra le varie tassonomie, oltre alla difficoltà di individuare quale sia la tassonomia “corretta” cui fare riferimento per un certo progetto. Per cercare di venire incontro a tali esigenze di coordinamento, l’ICMA ha redatto il “<em>Green Project Mapping</em>”, disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> Ad esempio, la circostanza che l’emittente abbia un <em>rating</em> ESG molto basso non preclude a quest’ultimo di emettere un’obbligazione verde se i proventi dell’emissione sono investititi in <em>Green Project</em>. D’altro canto, l’ICMA sottolinea che gli investitori – al di là delle potenzialità dell’investimento – tendono a preferire gli emittenti che presentano un rating ESG elevato, o comunque una politica ambientale consolidata, poiché presumibilmente in grado di garantire performance ambientali più elevate per singolo investimento.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Il termine è utilizzato dall’ICMA per indicare il lavoro di valutazione svolto da un esperto indipendente. La revisione esterna può essere condotta da qualunque consulente o professionista, anche se già soggetto al rispetto di regole e <em>standard</em> del proprio ordine professionale, che dimostri di possedere elevati livelli di integrità, oggettività, competenza, riservatezza e comportamento professionale. Sul punto, l’ICMA ha pubblicato delle “<em>linee guida per la revisione esterna</em>” disponibili a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/external-reviews/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B16%5D">[16]</a> Come indicato sulla pagina web dedicata ai <em>green bond</em> presente sul sito di <a href="https://www.borsaitaliana.it/obbligazioni/greenbonds/socialbonds.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Borsa Italiana</a>, e nella “<a href="https://www.borsaitaliana.it/notizie/news/iniziative-mercato/esgguida_pdf.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Guidance for issuers on the integration of ESG into investor reporting and communication</em></a>” predisposta dal <em>London Sock Exchange Group.</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B17%5D">[17]</a> La periodicità annuale è richiesta espressamente anche da Borsa Italiana.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B18%5D">[18]</a> L’ICMA ha predisposto a tal fine un <em>handbook</em> contenente l’<em>Harmonized Framework for Impact Reporting</em>, che descrive in dettaglio – per ciascun<em> Green Project</em> – le modalità ed i criteri di redazione del <em>report</em>. L’<em>handbook</em>, nella versione più recente, è disponibile a questo <a href="https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/impact-reporting/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B19%5D">[19]</a> Disponibili al seguente <a href="https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> nell’ultima versione pubblicata l’11 dicembre 2018.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B20%5D">[20]</a> Per l’individuazione dei <em>Green Project</em>, i <em>Green Bond Principles</em> rimandano al lavoro di individuazione e coordinamento tra le varie tassonomie svolto dall’ICMA.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B21%5D">[21]</a> Dato che spesso i finanziatori hanno una conoscenza approfondita delle imprese beneficiarie in virtù di rapporti consolidati, per alcune imprese l’LMA considera sufficiente il ricorso ad un’autocertificazione, a condizione che le stesse abbiano già dimostrato di possedere conoscenze sufficienti per valutare correttamente l’allineamento con i <em>Green Loan Principles</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B22%5D">[22]</a> L’intesa raggiunta non rende per ora vincolante il Regolamento per gli Stati Membri.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B23%5D">[23]</a> A condizione, si specifica, che tali attività – da un lato – non conducano ad un <em>lock-in</em> che metta a rischio il raggiungimento di obiettivi ambientali di lungo periodo e – dall’altro – abbia un positivo impatto ambientale, da valutarsi in base al ciclo economico del tipo di investimento.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B24%5D">[24]</a> Quest’ultima non è presa in considerazione dal Regolamento Tassonomia, e la sua inclusione od esclusione dalle attività eco-sostenibili è rimessa ai successivi atti delegati della Commissione.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B25%5D">[25]</a> L’attività deve essere condotta nel rispetto delle <em>OECD</em> <em>Guidelines for Multinational Enterprises</em>, le <em>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</em>, nonché dei principi espressi dall’<em>International Labour Organisation’s declaration on Fundamental Rights and Principles at Work</em> e nell’<em>International Bill of Human Rights</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B26%5D">[26]</a> La cui ultima versione, pubblicata il 18 giugno 2019, è disponibile a questo <a href="https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B27%5D">[27]</a> Naturalmente, nel caso in cui già al momento dell’emissione sia possibile destinare interamente al progetto le somme raccolte, la valutazione del revisore indipendente dovrà avere ad oggetto l’<em>Initial Valuation Report</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B28%5D">[28]</a> Le opzione prospettate sono attualmente quattro: (<em>i</em>) l’istituzione di un metodo di accreditamento accentrato gestito dall’ESMA (soluzione suggerita dal TEG); (<em>ii</em>) l’istituzione di un metodo di accreditamento decentralizzato in capo ai singoli Stati Membri; (<em>iii</em>) lasciare inalterato lo<em> status-quo</em>, ed attendere una armonizzazione spontanea o indotta dallo sviluppo degli ISO 14030; (<em>iv</em>) l’adozione di uno <em>standard</em> basato sulla attuale <em>market practice</em>, in consultazione tra la Commissione, le competenti istituzioni pubbliche e private ed i singoli <em>stakeholders</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B29%5D">[29]</a> Si veda sul punto il Report on <em>EU Green Bond Standard</em> (giugno 2019), par. 4.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B30%5D">[30]</a> Nel documento denominato “<em>Usability Guide – TEG proposal for an EU Green Bond Standard</em>”, pubblicato a marzo 2020 dal TEG si prospetta l’approvazione del Regolamento da parte del Parlamento Europeo nella prima metà del 2020, e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entro la fine dell’anno. Il documento è disponibile per il download a questo <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B31%5D">[31]</a> Trattandosi prevalentemente di norme di indirizzo, il TEG riconosce che potrebbero emergere discordanze e scostamenti tra i criteri utilizzati dagli emittenti in questa fase ed i <em>technical screening criteria</em> che saranno successivamente adottati dalla Commissione. Qualora però l’emittente abbia fornito adeguate motivazioni circa i criteri utilizzati, e l’emissione sia stata supportata dalla valutazione di un revisore esterno accreditato, il TEG ritiene che – anche in presenza di un tale scostamento – l’obbligazione dovrebbe comunque ritenersi allineata all’<em>EU Green Bond Standard</em>. Naturalmente, ciò vale solo per le obbligazioni emesse durante questa sorta di <em>interim period</em>: una volta che siano stati adottati gli atti delegati della Commissione, le nuove emissioni dovranno necessariamente allinearsi ad essi. Tali considerazioni sono contenute sempre nel documento “<em>Usability Guide – TEG proposal for an EU Green Bond Standard</em>”, pubblicato a marzo 2020.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 10:31:50 +0200</pubDate>
                        <title>BANCARIO &amp; FINANZIARIO | Il nuovo Decreto Liquidità: garanzia SACE e potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI per far fronte all’emergenza COVID-19</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per far fronte alla carenza di liquidità di cui sta soffrendo l’intero tessuto produttivo del Paese quale conseguenza della crisi economica derivante dall’epidemia COVID-19 e delle misure di <em>lockdown</em> intraprese per contrastarne il diffondersi incontrollato, il Governo Italiano ha emanato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (di seguito, brevemente, il “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), facendo seguito al recente Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (noto anche come “<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), già oggetto di una <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/coronavirus-e-misure-di-sostegno-finanziario-alle-imprese" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nostra analisi</a> al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Il Decreto Liquidità opera in due direzioni convergenti e, in particolare:1) da un lato, consente a SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) di concedere garanzie destinate al sostegno anche delle imprese diverse dalle PMI e dalle <em>Mid-Cap</em>, con una controgaranzia statale a copertura delle esposizioni assunte; e2) dall’altro lato, sostituendo integralmente l’art. 49 del Decreto Cura Italia, estende l’ambito di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, consente l’accesso al beneficio del Fondo sia alle imprese non <em>in-bonis</em> che alle imprese “<em>Mid-Cap</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, e innalza i tetti di garanzia prevedendo una sorta di automatismo nella concessione delle misure per determinate tipologie di finanziamento.</p><h2>1) Garanzia SACE</h2><h4>La garanzia SACE: ampliamento del perimetro e limiti temporali dell’intervento</h4>Il nuovo Decreto Liquidità amplia il campo di azione di SACE, prevedendo la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per i finanziamenti concessi - sotto qualsiasi forma - alle imprese con sede in Italia.Le garanzie emesse da SACE ai sensi del Decreto Liquidità sono a prima richiesta e irrevocabili. A sua volta, le obbligazioni di SACE derivanti da tali garanzie beneficiano della garanzia dello Stato a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile e senza regresso.SACE potrà assumere impegni fino a 200 miliardi di euro, di cui 30 miliardi dovranno essere destinati per interventi a sostegno delle PMI<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Si tratta comunque di un intervento dettato dall’emergenza e, come tale, limitato nel tempo: SACE potrà infatti rilasciare garanzie ai sensi del Decreto Liquidità solo sino al 31 dicembre 2020.Inoltre, per le sue caratteristiche assimilabili a quelle di un aiuto di stato, l’efficacia delle disposizioni del Decreto Liquidità che disciplinano l’intervento di SACE è comunque subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE.<h4>La garanzia SACE: campo di applicazione oggettivo del Decreto Liquidità</h4>Dal punto di vista oggettivo, a fronte di una formulazione molto ampia della norma, tale da ricomprendere nel proprio campo applicativo i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, si prevede che <span style="text-decoration: underline;"><strong>l’importo del prestito</strong></span> assistito dalla garanzia (e dunque l’importo garantito) <span style="text-decoration: underline;"><strong>non potrà essere superiore al maggiore tra</strong></span>:<ul> <li>il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato (ovvero dalla dichiarazione fiscale); e</li> <li>il 200% dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio (ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>.</li></ul><p>Le soglie indicate dovranno essere calcolate secondo i criteri indicati nel Decreto Liquidità, secondo cui deve farsi riferimento al valore del fatturato e ai costi del personale che l’impresa abbia, rispettivamente, prodotto e sostenuto in Italia mentre, qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, il calcolo dovrà effettuarsi su base consolidata.Inoltre, qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si dovrà fare riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, che dovranno essere documentati ed attestati dal rappresentante legale dell’impresa.I finanziamenti ammissibili alla garanzia di SACE sono quelli:</p><ul> <li>concessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità;</li> <li>con durata non superiore a 6 anni e con un eventuale periodo di preammortamento (a richiesta del soggetto finanziato) che non eccede i 24 mesi;</li> <li>destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria;</li> <li>con i quali il soggetto debitore incrementa la sua esposizione debitoria (sono quindi da ritenersi esclusi i rifinanziamenti di esposizioni debitorie attuali)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.</li></ul><p>Qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al Decreto Liquidità, ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti devono essere cumulati. Allo stesso modo, devono essere cumulati gli importi anche nel caso in cui altre imprese del medesimo gruppo dell’impresa richiedente siano beneficiarie di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al Decreto Liquidità.</p><h4>La garanzia SACE: campo di applicazione soggettivo del Decreto Liquidità</h4>Come indicato, la vera novità rispetto al Decreto Cura Italia consiste nell’aver esteso l’intervento di SACE anche alle imprese – purché (<em>i</em>) alla data del 31 dicembre 2019 non siano in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> e (<em>ii</em>) purché siano <em>in bonis</em> alla data del 29 febbraio 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> – diverse dalle PMI, con percentuali di copertura differenziate a seconda del numero di occupati e del fatturato, che dovranno calcolarsi su base consolidata qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. Si prevede quindi che:<ul> <li>per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, la garanzia SACE copre sino al 90% dell’importo residuo del finanziamento;</li> <li>per le imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, la garanzia SACE copre sino all’80% dell’importo residuo del finanziamento (elevabile sino al 90% con decreto del MEF, come si dirà infra nel paragrafo dedicato al procedimento per la concessione); e</li> <li>per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi, la garanzia SACE copre sino al 70% dell’importo residuo del finanziamento (elevabile sino all’80% con decreto del MEF, come si dirà infra nel paragrafo dedicato al procedimento per la concessione).</li></ul><p>A fronte della concessione della garanzia, è richiesto che il soggetto finanziato assuma l’impegno – <span style="text-decoration: underline;">unitamente ad ogni altra impresa facente parte del medesimo gruppo con sede in Italia</span> – a non distribuire dividendi e a non riacquistare azioni nel corso del 2020, ed a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il finanziamento, come detto, deve inoltre essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, e di ciò il rappresentate legale dell’impresa dovrà dare idonea evidenza.Si tratta naturalmente di previsioni che potrebbero riflettersi nella documentazione contrattuale che disciplina la concessione del finanziamento, e che dovranno essere adeguatamente valutate preventivamente alla richiesta di concessione della garanzia. Non è escluso che sia richiesto al soggetto finanziato e, ove rilevante, anche ai componenti il suo gruppo di (<em>a</em>) mantenere idonea documentazione al riguardo, in caso di successive verifiche ovvero (<em>b</em>) fornire al finanziatore tale documentazione a richiesta o in occasione delle erogazioni successive alla prima (come avviene nel caso di finanziamenti a “<em>stato avanzamento lavori</em>”).</p><h4>La garanzia SACE: il costo per le imprese</h4>Differenziato è anche il costo della garanzia, che consiste in una commissione annuale – da calcolarsi sull’importo garantito – pari a:<ul> <li>25 <em>basis points</em> durante il primo anno, 50 <em>basis points</em> durante il secondo e terzo anno, 100 <em>basis points</em> durante il quarto, quinto e sesto anno, per i finanziamenti alle PMI; e</li> <li>50 <em>basis points</em> durante il primo anno, 100 <em>basis points</em> durante il secondo e terzo anno, 200 <em>basis points</em> durante il quarto, quinto e sesto anno, per i finanziamenti alle <em>Mid-Cap</em>.</li></ul><p>Pur non essendo un intervento a titolo gratuito, il legislatore mira a garantire che – a fronte del sostegno di SACE - vi sia una effettiva diminuzione del costo del finanziamento. Per beneficiare della garanzia è richiesto quindi che il soggetto finanziatore dimostri che il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia è inferiore rispetto al costo che lo stesso avrebbe richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia. Ciò dovrebbe consentire un importante risparmio di spesa rispetto ad operazioni non assistite da garanzia SACE, soprattutto nei primi anni di concessione del finanziamento, quando il costo della garanzia è più basso.</p><h4>La garanzia SACE: procedimento per la concessione</h4>Il legislatore ha deciso di differenziare i criteri per la concessione della garanzia SACE, con la previsione di ulteriori requisiti per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato superiore ad 1,5 miliardi di euro.Per le imprese che non superano le soglie dimensionali indicate:<ul> <li>deve essere presentata ad un soggetto finanziatore (o ad un <em>pool</em> di finanziatori) una richiesta per ottenere un finanziamento garantito da SACE, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la concessione della garanzia statale;</li> <li>in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori trasmettono a SACE la richiesta, dovendo altresì fornire evidenza che</li> <li>le commissioni si limitano al recupero dei costi;</li> <li>il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia è inferiore rispetto al costo che il soggetto finanziatore avrebbe richiesto all’impresa per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia; e</li> <li>che, successivamente all’erogazione del finanziamento, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti, prima dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità).</li></ul><p>Verificato l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore, SACE concede la garanzia ed i soggetti finanziatori procedono ad erogare il finanziamento richiesto.Invece, qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui sopra, il rilascio della garanzia è subordinato altresì ad una decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Si prevede quindi che:</p><ul> <li>terminata la propria istruttoria, SACE trasmette la richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze;</li> <li>sulla base dell’istruttoria compiuta da SACE, e tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa svolge rispetto all’economia nazionale (sviluppo tecnologico, rete logistica e dei rifornimenti, infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro e/o peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica) il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, delibera o meno la concessione della garanzia;</li> <li>con il decreto che concede la garanzia, il Ministero dell’economia e delle finanze può decidere di innalzare le soglie di garanzia fino al limite percentuale immediatamente superiore a quello previsto (i.e. sino all’80% o 90%, a seconda del tipo di impresa), subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria, in relazione ad aree e profili strategici.</li></ul><p>&nbsp;</p><h2>2) Fondo di garanzia per le PMI</h2><h4>Il Fondo di Garanzia per le PMI: ampliamento alle imprese non<em> in bonis</em></h4>Il Decreto Liquidità riprende le misure adottate dal Decreto Cura Italia per il Fondo di Garanzia per le PMI - il cui intervento viene ora previsto sino al 31 dicembre 2020 - e le rafforza ulteriormente, in primo luogo ampliando il novero dei soggetti ammessi a beneficiare della misura.Viene quindi superato il dato occupazionale di cui alla definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, consentendo l’accesso alla misura anche alle imprese <em>Mid-Cap</em>, con numero di dipendenti non superiore a 499 (e quindi oltre il limite di 250 occupati di cui alla citata Raccomandazione).Ma la novità più importante consiste nell’estensione della misura alle imprese non in bonis, intendendosi per tali:<ul> <li>le imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> o “scadute o sconfinanti deteriorate”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> (ma non come “sofferenze”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>), purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020; e</li> <li>le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (articolo 186-<em>bis</em> della Legge Fallimentare), hanno stipulato accordi di ristrutturazione (articolo 182-<em>bis</em> della Legge Fallimentare) o hanno presentato un piano attestato di risanamento (articolo 67 della Legge Fallimentare). In tale ultimo caso è però richiesto che l’impresa si sia dimostrata virtuosa durante il percorso di risanamento, in quanto, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (<em>i</em>) le esposizioni non devono essere più classificabili come esposizioni deteriorate; (<em>ii</em>) non devono esservi importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure e (<em>iii</em>) la banca deve poter ragionevolmente presumere che, sulla base delle norme di Vigilanza prudenziale, l’esposizione sarà rimborsata integralmente alla scadenza.</li></ul><p></p><h4>Il Fondo di Garanzia per le PMI: innalzamento delle percentuali di copertura</h4>Il Decreto Liquidità incrementa ulteriormente le percentuali di copertura – già innalzate significativamente dal Decreto Cura Italia – prevedendo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>:a) previa autorizzazione della Commissione Europea, un incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 100% per finanziamenti entro i 25.000 euro (ovvero, se inferiore, entro il 25% del fatturato del soggetto beneficiario) con preammortamento di almeno 2 anni e durata di almeno 6 anni;b) previa autorizzazione della Commissione Europea (restando valide fino a tale autorizzazione le percentuali di cui al Decreto Cura Italia), un incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta sino al 90% (rispetto all’80% del Decreto Cura Italia) dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, ma con i seguenti sotto-limiti relativi:<ul> <li>all’importo totale dei finanziamenti garantiti che non può superare, alternativamente:<ul> <li>il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>;</li> <li>il 25 per cento del fatturato totale per il 2019; o</li> <li>il fabbisogno (attestato con autocertificazione <em>ex</em> D.P.R. 445/2000) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di <em>Mid-Cap</em>;</li></ul></li> <li>alla durata dei finanziamenti garantiti, che non può eccedere i 72 mesi.</li></ul><p>c) solo per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro, ed a condizione che la garanzia diretta venga cumulata con un’ulteriore garanzia concessa dal Confidi o da altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, una estensione della percentuale di copertura della garanzia diretta di cui alla lettera b) che precede sino al 100% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, ma solo per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Tale estensione è però subordinata a specifica autorizzazione della Commissione Europea;d) previa autorizzazione della Commissione Europea (restando valide fino a tale autorizzazione le percentuali di cui al Decreto Cura Italia), un incremento della percentuale di copertura della riassicurazione sino al 100% (rispetto al 90% del Decreto Cura Italia) dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione però che le garanzie da questi prestate non eccedano, a loro volta, la percentuale massima di copertura del 90%, e non prevedano un premio che remuneri anche il rischio di credito assunto;e) l’innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa sino a 5 milioni di euro, salvi gli ulteriori limiti sopra indicati.Significativi interventi hanno riguardato anche le garanzie concesse dal Fondo su portafogli di finanziamenti, di cui già beneficiavano anche le <em>Mid-Cap</em>. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti (anche senza piano d’ammortamento) dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, e costituiti per almeno il 20% da imprese aventi un rating non superiore alla classe “BB” di Standard’s and Poor’s (con valutazione rimessa al soggetto finanziatore), si prevede:</p><ul> <li>l’innalzamento dei portafogli ammissibili sino a 500 milioni di euro;</li> <li>l’ammissibilità della garanzia per le operazioni che hanno le caratteristiche di cui alla lettera b) che precede, anche qualora già perfezionate ed erogate prima della richiesta della garanzia (ma successivamente al 31 gennaio 2020);</li> <li>l’incremento (<em>i</em>) della percentuale di copertura, innalzata sino al 90% della <em>tranche junior</em> del portafoglio di finanziamenti, con i limiti, anch’essi incrementati, (a) del 15% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero (b) del 18% nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;</li> <li>in relazione ai singoli finanziamenti, invece, la percentuale di copertura viene innalzata al 90% della perdita registrata;</li> <li>l’esclusione della valutazione del merito di credito da parte del Fondo (ma resta ferma quella dei soggetti finanziatori);</li> <li>una semplificazione per la valutazione del “punto di stacco e spessore”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>, che potrà compiersi in base ai modelli interni del soggetto finanziatore.</li></ul><p>Per i portafogli di finanziamenti dedicati a imprese con rating diverso, ma danneggiate anch’esse dall’emergenza COVID-19, o comunque destinati per almeno il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, sono mantenute le previsioni di cui al Decreto Cura Italia (innalzamento sino al 50% - e incrementabile di un ulteriore 20% in caso di pluralità di garanti - della garanzia del Fondo concessa a copertura della <em>tranche junior</em>).</p><h4>Il Fondo di Garanzia per le PMI: estensione della garanzia ai finanziamenti in essere ed alle operazioni di rinegoziazione e consolidamento</h4>Il Decreto Liquidità estende inoltre l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI anche alle operazioni che siano state già “perfezionate ed erogate” (<em>i</em>) successivamente al 31 gennaio 2020 e (<em>ii</em>) da non oltre 3 mesi rispetto dalla data di presentazione della richiesta.Resta fermo l’accesso al Fondo di Garanzia per le operazioni di rinegoziazione e consolidamento effettuate con la stessa banca (a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo), ma in tali casi la garanzia diretta è concessa nella misura dell’80%, e la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino, a loro volta, la percentuale massima di copertura dell’80 per cento). Inoltre, si prevede ancora l’estensione automatica della garanzia per le operazioni di sospensione ed allungamento di finanziamenti già garantiti dal Fondo.Non sono state introdotte invece specifiche novità per il settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari. Riprendendo quanto già previsto nel Decreto Cura Italia, si prevede, in deroga agli attuali limiti previsti dalla disciplina del Fondo, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, purché si tratti di operazioni di finanziamento con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em>&nbsp;<em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:e.siragusa@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Eugenio Siragusa</a> o <a href="mailto:g.decapitani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Giovanni de' Capitani</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Il decreto interministeriale del 14 novembre 2017, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce “<em>Mid-Cap</em>” le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Strumento principale per il sostegno alle PMI resta però il Fondo di Garanzia per le PMI. Si prevede infatti che l’accesso alla garanzia SACE sia consentito per le sole PMI che abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> La <em>ratio</em> sembra dunque, coerentemente con gli annunci governativi, di immettere ulteriore liquidità nel sistema<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per “<em>impresa in difficoltà</em>” si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della <em>due diligence</em> da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «<em>capitale sociale</em>» comprende eventuali premi di emissione;b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della<em> due diligence</em> da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «<em>società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società</em>» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> A tal fine l’impresa non deve risultare presente, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, sono classificate come Inadempienze Probabili quelle esposizioni per cui la banca ritenga improbabile “<em>che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, sono classificate come esposizioni Scadute o Sconfinanti Deteriorate le “<em>esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, sono classificate come Sofferenze il “<em>complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Gli incrementi indicati avranno effetto solamente a seguito dell’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE. Fino ad allora, restano ferme le precedenti percentuali di cui al Decreto Cura Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Per tali intendendosi, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la <em>tranche junior</em> e le <em>tranches</em> a questa sovraordinate (<em>tranche senior</em> e <em>tranche </em>mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 04:31:58 +0100</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | BANCARIO | Emergenza epidemiologica da COVID-19 e incentivi a sostegno delle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tributario-bancario-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-e-incentivi-a-sostegno-delle-imprese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Conversione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati</h2>L’art. 55 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 introduce rilevanti disposizioni finalizzate ad incentivare la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati. Le disposizioni, applicabili a tutte le imprese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, esplicano particolare efficacia in relazione al settore bancario, al quale si farà riferimento nel proseguo, dove la problematica dei <em>non performing loans</em> (NPL) investe peculiari aspetti di natura regolamentare prima ancora che tributaria.Le disposizioni, potenziando le misure già contenute nell’art. 2, commi da 55 a 58 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, estendono la possibilità della trasformazione in crediti di imposta alle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio a causa del mancato superamento del <em>probability test</em>, relative sia alle (<em>i</em>) perdite fiscali - riportabili ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) - sia (<em>ii</em>) all’aiuto alla crescita economica - riportabile ai sensi dell’art. 1, co. 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. La trasformazione consente di anticipare l’utilizzo delle attività per imposte anticipate che, altrimenti, sarebbero state utilizzabili nei soli esercizi successivi.Su un piano regolamentare, in conformità alle previsioni recate dal Regolamento UE 26 giugno 2013 n. 575 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta consente alla banca cedente di migliorare i propri requisiti di capitale, traducendosi, oltre che in un miglioramento del NPL ratio, anche in un aumento sia del patrimonio di vigilanza - i fondi propri - sia del <em>total capital ratio</em> (TCR).Su un piano tributario, la trasformazione consente alla banca cedente di disporre, in via anticipata, di crediti di imposta, non soggetti a imposizione IRES/IRAP, utilizzabili in compensazione dei versamenti dovuti a titolo di imposte e contributi. I medesimi crediti di imposta, in alternativa all’utilizzo in compensazione, possono anche essere ceduti - infragruppo oppure a soggetti terzi - o richiesti a rimborso.L’incentivo presuppone che (<em>i</em>) gli NPL siano ceduti nel 2020 e che (<em>ii</em>) i cessionari siano soggetti esterni al proprio gruppo di appartenenza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Sull’incentivo fiscale incidono positivamente (<em>iii</em>) la nozione di credito <em>non performing</em> adottata dal legislatore - vi rientrano le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre novanta giorni. Pur tuttavia, l’incentivo fiscale risulta limitato dalla scelta del legislatore, che auspichiamo possa essere rivista in sede di conversione del decreto legge, (<em>iv</em>) di limitare l’ammontare delle attività per imposte anticipate trasformabili in crediti di imposta: le perdite fiscali e l’aiuto alla crescita economica, in relazione ai quali sono maturate attività per imposte anticipate - e che, dunque, sono ancora riportabili alla data di cessione dei crediti - rilevano, ai fini della trasformazione, nei limiti del 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti rilevano fino ad un valore nominale di € 2 miliardi - limite che per i gruppi societari deve essere determinato a livello di gruppo e non per singola entità societaria.A titolo esemplificativo, in caso di cessione di un portafoglio di NPL con un valore nominale pari ad € 1 miliardo, la base di calcolo dell’incentivo fiscale è pari a € 200 milioni - il 20 per cento del valore nominale del portafoglio ceduto - e l’incentivo fiscale è pari a € 55 milioni, se si considera che l’aliquota IRES applicabile sia pari al 27,5 per cento (24 per cento di IRES ordinaria e 3,5 per cento a titolo di addizionale IRES).Inoltre, per superare eventuali rilievi comunitari in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è (<em>v</em>) subordinata all'esercizio di un’opzione da parte della banca cedente ai sensi dell’art. 11, co. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59, opzione che tuttavia potrebbe essere già stata esercitata per fruire delle analoghe disposizioni recate dal sopra citato Decreto Legge n. 225/2010<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. L’opzione può comportare - e nella maggior parte dei casi comporta - il sostenimento di un onere, determinabile in base al combinato disposto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 e dalle disposizioni già vigenti del Decreto Legge n. 59/2016.&nbsp;<em>Le informazioni e i commenti contenuti in questa Newsletter non devono intendersi pareri legali. Essi sono esclusivamente forniti a titolo informativo. Nonostante sia stata rispettata ogni cautela nella redazione dei commenti, il nostro studio non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni contenute nel presente documento. I lettori sono invitati, se di loro interesse, a chiedere un parere legale sulle materie trattate e a tal fine ogni membro del nostro staff è a vostra completa disposizione.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Sono escluse dal beneficio le imprese in relazione alle quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015 n. 180 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (la legge fallimentare) o dell’art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (il codice della crisi e dell’insolvenza).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Il Decreto, con riferimento alle attività per imposte anticipate maturate in relazione a svalutazioni di crediti non dedotte e a componenti negative afferenti il valore dell’avviamento e di altre attività immateriali, ne consente la trasformazione in crediti di imposta, al ricorrere di tre differenti ipotesi: in presenza di una perdita civilistica, in presenza di una perdita fiscale, in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedure concorsuali.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Le disposizioni non trovano applicazione alle cessioni di crediti che intervengono tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Il Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 04:40:28 +0100</pubDate>
                        <title>Lettera al mercato di Banca d&#039;Italia e IVASS in merito all&#039;offerta di prodotti abbinati a finanziamenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lettera-al-mercato-di-banca-ditalia-e-ivass-in-merito-allofferta-di-prodotti-abbinati-a-finanziamenti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 marzo 2020 Banca d’Italia ed IVASS hanno pubblicato una lettera congiunta al mercato nella quale è stato affrontato nuovamente il tema dell’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento ad un finanziamento. Tale comunicazione deve essere consegnata ai membri degli organi collegiali di gestione e di controllo nonché ai responsabili delle funzioni di <em>Compliance</em> e di <em>Internal audit</em>.Al riguardo, l’attenzione delle Autorità di Vigilanza si concentra in particolare sulle c.d. PPI (<em>Payment Protection Insurance</em> – le polizze a protezione del credito e quindi le polizze vita o danni finalizzate a garantire il rimborso del finanziamento) o le polizze a copertura di un bene dato in garanzia (tra le quali polizze incendio o scoppio sull’immobile dato a garanzia di un mutuo ipotecario).La suddetta lettera al mercato giunge a valle dell’attività di vigilanza svolta rispettivamente da Banca d’Italia nei confronti di banche e intermediari finanziari, da IVASS nei confronti di compagnie di assicurazioni ed intermediari assicurativi, nonché dall’AGCM nell’ambito della repressione delle condotte commercialmente scorrette.Le Autorità di vigilanza partono dal presupposto che vi siano delle aree di miglioramento ed adeguamento nell’attività di tutti i soggetti coinvolti e, a tal fine, individuano diversi elementi di attenzione, onde poterli analizzare individualmente e indicare le condotte più appropriate da adottare.</p><h4>A. La qualificazione della polizza come obbligatoria (in quanto essenziale per la concessione del prestito ovvero per ottenerlo a determinate condizioni) o facoltativa</h4>Per le polizze obbligatorie, la banca o l’intermediario finanziario dovranno dare preventiva evidenza di tale requisito, indicando in maniera specifica i contenuti minimi della copertura richiesta, in modo tale da permettere al cliente di reperire sul mercato coperture equivalenti. Inoltre, l’intermediario finanziario dovrà accettare il prodotto reperito dal cliente, senza modificare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento. In tal caso, peraltro, il costo della polizza andrà ad essere incluso nel calcolo del TAEG.Qualora, al contrario, le polizze siano richieste come facoltative, ciò dovrà essere chiaramente rappresentato al cliente e non dovranno essere utilizzati al momento dell’offerta “<em>espressioni finalizzate a incutere timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza</em>”.Per garantire il rispetto delle suindicate condotte, dovrà essere richiamata l’attenzione del cliente sulle caratteristiche del prodotto assicurativo richiesto nella c.d.<em> welcome letter</em> ed il comportamento dell’intermediario dovrà essere oggetto di una specifica verifica in tal senso nelle procedure sull’adeguatezza ed efficacia delle procedure interne a cura delle funzioni di controllo interno.<h4>B. Il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. “Polizze Decorrelate”)</h4>Alla luce di una serie di procedimenti introdotti con reclami all’IVASS o all’AGCM, vengono identificate come tipicamente scorrette e dunque da evitare le pratiche commerciali che:- subordinano la concessione di un finanziamento alla sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato, priva di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto, ovvero- negano il rimborso della quota parte del premio, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, sostenendo l’assenza di collegamento funzionale tra le operazioni di finanziamento e di copertura assicurativa.<h4>C. Il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di <em>Mis-Selling</em></h4>Le imprese vengono invitate a verifiche periodiche sugli indici di abbinamento dei prodotti offerti, facendo attenzione ai diversi indicatori sia a livello territoriale che per tipologia di canale distributivo, in modo tale da poter individuare condotte potenzialmente anomale.A tal fine, e per garantire la correttezza delle reti distributive:- i sistemi di remunerazione non dovranno incentivare il collocamento di prodotti abbinati in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei singoli contratti;- gli operatori dovranno fare attenzione alla c.d. <em>customer satisfaction</em>, recependo quindi ogni tipo di lamentale per individuare potenziali anomalie, nonché formare le reti distributive affinché i prodotti siano commercializzati correttamente.Anche in tal caso le funzioni di controllo interno dovranno porre in essere tutte le procedure necessarie per verificare il rispetto di quanto precede.<h4>D. I conflitti di interessi e il livello dei costi</h4>Poiché l’esistenza di conflitti di interessi (e.g. accordi di natura partecipativa o commerciale tra il promotore di una copertura assicurativa e l’erogante/collocatore/distributore di un finanziamento) e lo squilibrio tra il costo dell’attività di collocamento/distribuzione delle polizze assicurative e il compenso percepito costituiscono indicatori tipici di anomalia, le attività di controllo e monitoraggio dovranno individuare i casi e adottare tempestivamente gli interventi correttivi per far cessare le suindicate condotte.Le soluzioni adottate potranno ovviamente includere campagne di sensibilizzazione/informazione, revisione degli schemi contrattuali, revisione delle reti di vendita ovvero revisione dei sistemi di remunerazione.Anche in tal caso, le funzioni di<em> Internal Audit</em> vengono invitate a verifiche periodiche (biennali) e <em>on site</em>.<h4>E. La corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate</h4>Per raggiungere tale obiettivo, vengono identificati una serie di interventi, nel più ampio rispetto dei principi peraltro già chiariti nella direttiva IDD (e relative norme regolamentari implementate dall’IVASS) tra i quali:- la valutazione corretta degli interessi del cliente e l’individuazione di giusti livelli di <em>pricing</em> nella costruzione dei prodotti e nella stipula degli accordi distributivi;- la predisposizione di adeguati processi di scambio di informazioni tra compagnie assicurative e banche ed intermediari;- l’evitare sistemi retributivi o di budget che spingano le reti distributive ad adottare comportamenti aggressivi.Anche in tal caso le funzioni di <em>Compliance</em> e <em>Internal Audit</em> dovranno procedere alle verifiche sulle politiche di offerta e collocamento dei prodotti abbinati, all’esito delle quali – ove dovessero essere individuate carenze – dovranno essere assunte le iniziative più adeguate per rimuovere tale <em>vulnus</em>. Gli esiti delle suddette verifiche dovranno anche essere esaminati dagli organi collegiali di gestione e di controllo ed i relativi rapporti e verbali dovranno essere inviati periodicamente (e rispettivamente) a Banca d’Italia ed IVASS, qualora dovessero essere riscontrate delle carenze significative, unitamente al dettaglio del piano di interventi di rimedio.Resta in ogni caso aperta la possibilità per Banca d’Italia ed IVASS di richiedere agli operatori gli esiti delle analisi svolte.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il team <strong>Insurance</strong> (<a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:a.dibella@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Antonia di Bella</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>) e il team <strong>Banking</strong> (<a href="mailto:s.padovani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Stefano Padovani</a> o <a href="mailto:p.porena@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Porena</a>).</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 05:08:54 +0100</pubDate>
                        <title>BANCARIO &amp; FINANZIARIO | Coronavirus e misure di sostegno finanziario alle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coronavirus-e-misure-di-sostegno-finanziario-alle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A fronte dell’emergenza sanitaria causata dalla progressiva diffusione del COVID-19 il Governo Italiano ha adottato numerosi provvedimenti (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 ed 11 marzo 2020) per contenere gli effetti della crisi che, ad oggi, non è più solamente sanitaria.Quella conseguente alla diffusione del COVID-19 è infatti anche una crisi economica che sta interessando direttamente l’economia reale e che potrebbe estendersi al settore bancario e finanziario a causa delle difficoltà in cui le imprese potrebbero incorrere nel far fronte ai propri obblighi di pagamento.A questo rischio imminente il Governo sta cercando di far fronte con ulteriori misure finalizzate a dare sostegno alle imprese, da ultimo con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “<strong>Decreto Cura Italia</strong>”), anche se non sono mancati interventi da parte delle associazioni di categoria, tra cui l’<em>Addendum</em> del 6 marzo 2020 stipulato dall’Associazione Bancaria Italiana (“<strong>ABI</strong>”) in relazione all’Accordo per il Credito 2019.<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’<em>Addendum</em> all’Accordo per il Credito 2019: moratoria ABI ed estensione del programma Imprese in Ripresa 2.0</strong></span>Il 6 marzo 2020 l’ABI ha sottoscritto un <em>Addendum</em> all’Accordo per il Credito 2019.Grazie all’<em>Addendum</em>, il periodo temporale di applicazione della misura è stato notevolmente esteso. Infatti, il programma “<em>Impresa in Ripresa 2.0</em>” trova ora applicazione per i finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020, che siano stati erogati “in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “<em>COVID-19</em>”.L’ABI ha quindi riaperto una finestra importante per poter accedere alle misure della sospensione o dell’allungamento, entro i limiti indicati dall’Accordo: la sospensione è consentita per un periodo massimo di 12 mesi, mentre l’allungamento può concedersi per un periodo massimo pari al doppio della durata del piano di ammortamento residuo (per il credito a breve termine il limite è di 270 giorni).Inoltre, a fronte dell’eccezionalità dello scenario cui le imprese si trovano a dover far fronte, l’ABI sottolinea l’opportunità che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, aprendo così la possibilità a concessioni di maggior favore rispetto a quelle inizialmente studiate per il 2019.Più nel dettaglio, il programma “<em>Impresa in Ripresa 2.0</em>” prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari che vi aderiscono<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> di agevolare il rimborso dei finanziamenti del richiedente sospendendo il pagamento della quota capitale (sospensione) o prorogandone la scadenza (allungamento).L’accesso al programma è consentito solamente alle micro, piccole e medie imprese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano in essere posizioni debitorie classificate come <em>non-performing</em>.La misura della sospensione trova applicazione per i finanziamenti a medio lungo termine e per le operazioni di <em>leasing</em> mobiliare od immobiliare, anche qualora questi siano stati concessi a fronte di un contributo pubblico. Per similitudine, si prevede l’applicabilità della sospensione anche alle aperture di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento, alla data di presentazione della domanda, sia già in ammortamento con un piano di rimborso rateale. Le rate del finanziamento, inoltre, non devono essere scadute per più di 90 giorni alla data della presentazione della domanda, né il finanziamento deve essere stato oggetto di sospensione o proroga nei 24 mesi precedenti.L’allungamento è applicabile anche ai mutui, ai finanziamenti a breve termine, al credito agrario di conduzione <em>ex</em>. art. 43 TUB, ed anche agli insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti oggetto di anticipazione da parte della banca.All’intervento dell’ABI ha fatto immediatamente seguito la Circolare n.5/2020 del Fondo di Garanzia per le PMI, che – anticipando quanto contenuto nel successivo Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 - ha deliberato di adottare la conferma d’ufficio della garanzia del Fondo per tutti i finanziamenti cui siano state applicate le misure “<em>Impresa in Ripresa 2.0</em>”. In questo modo, la garanzia viene confermata senza procedere ad alcuna valutazione del merito di credito del soggetto richiedente. L’estensione della garanzia opera su comunicazione degli interessati, mediante invio dell’apposita modulistica predisposta sul sito del Fondo di Garanzia<span style="text-decoration: underline;"><strong>Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: la moratoria statale per i finanziamenti</strong></span>Il 17 marzo 2020, il Governo ha adottato il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), la cui misura più incisiva (per le sole PMI <em>in</em> <em>bonis</em>) è rappresentata da una vera e propria moratoria statale che sospende sino alla data del 30 settembre 2020 la possibilità della revoca delle aperture di credito e sospende sempre fino al 30 settembre 2020 il rimborso dei finanziamenti (a rimborso rateale e non), grazie al sostegno di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia dotata di un supporto finanziario di 1,73 miliardi di euro.Più nel dettaglio, in relazione alle esposizioni debitorie delle PMI nei confronti di banche, intermediari finanziari o di altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia si prevedono le seguenti misure:</p><ul> <li>per le aperture di credito a revoca e per le anticipazioni su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o per la maggior somma esistente alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</li> <li>per i finanziamenti a rimborso non rateale con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, il finanziamento è prorogato alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi accessori e senza formalità) fino al 30 settembre 2020; e</li> <li>per i finanziamenti a rimborso rateale (inclusi i contratti di <em>leasing</em>), il pagamento delle rate (o dei canoni) in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Conseguentemente, si prevede la dilazione del piano di ammortamento secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, e la proroga dei relativi elementi accessori senza alcuna formalità. Se l’impresa ne fa richiesta, la sospensione opera solo per la quota capitale.</li></ul><p>Nel dettaglio, l’accesso alle misure è consentito alle sole PMI<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> che ne facciano richiesta mediante apposita comunicazione, cui va allegata un’autocertificazione con cui l’impresa attesta di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19.È inoltre necessario che l’impresa, alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia, non sia titolare di esposizioni debitorie classificate come deteriorate.A fronte dell’applicazione di tali misure, gli istituti di credito beneficiano dell’intervento di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia, che – a seconda dei casi - garantirà un importo pari al 33% dei maggiori utilizzi delle aperture di credito non revocabili, dei finanziamenti prorogati o dell’importo delle rate il cui pagamento è stato sospeso.Le misure si applicano anche ai finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi ed ai finanziamenti agevolati, previo invio - in tale ultimo caso - di un’apposita comunicazione all’ente incentivante.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: la moratoria per i finanziamenti agevolati <em>export</em></strong></span>Il DL Cura Italia prevede inoltre, per i finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione delle imprese (a valere sul Fondo 394), che gli stessi possano beneficiare, fino al 31 dicembre 2020, di una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: il sostegno alla nuova finanza</strong></span>Il Decreto Cura Italia interviene anche sulle risorse destinate al Fondo di Garanzia per le PMI, sulla scorta di quanto già fatto con il Decreto Legge 2 marzo 2020, no. 9, dedicato alle sole “<em>zone rosse</em>” alla data del 1 marzo 2020.Il Decreto Legge adottato dal Governo per le imprese con sede od unità locali ubicate nei Comuni delle “<em>zone rosse</em>” aveva previsto un rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, ora appunto esteso a tutta Italia per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia. La concessione dell’intervento del Fondo avviene a titolo gratuito, raddoppiando l’importo massimo garantito per singola impresa (così elevato a 5 milioni di euro).Vi è inoltre un incremento significativo della percentuale massima di copertura, che:- per gli interventi di garanzia diretta è innalzato sino all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro; e- per gli interventi di riassicurazione è innalzato sino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro garante, a condizione che le garanzie rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro.L’accesso al Fondo di Garanzia è stato esteso anche alle operazioni di rinegoziazione e consolidamento effettuate con la stessa banca (a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo), mentre per le operazioni di sospensione ed allungamento di finanziamenti già garantiti dal Fondo si ha l’estensione automatica della garanzia.Per il settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari – tra i più colpiti, anche in ottica futura, in seguito allo scoppio dell’epidemia – si prevede, in deroga agli attuali limiti previsti dalla disciplina del Fondo, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, purché si tratti di operazioni di finanziamento con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000.L’intervento del Fondo è rafforzato anche per le garanzie concesse su specifici portafogli di finanziamento dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o destinati per almeno il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia. Per queste categorie è previsto l’innalzamento sino al 50% (incrementabile di un ulteriore 20% in caso di pluralità di garanti) della garanzia del Fondo concessa a copertura della <em>tranche junior</em>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>La garanzia di Cassa Depositi e Prestiti: il sostegno alle imprese diverse dalle PMI</strong></span>Il sostegno delle imprese diverse dalle PMI è demandato a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con il sostegno di una ingente garanzia statale. Il Decreto Cura Italia prevede infatti che le esposizioni assunte da CDP nei confronti delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 possano essere assistite dalla garanzia dello Stato per un importo massimo pari all’80% dell’esposizione assunta.Beneficiano della garanzia statale le esposizioni assunte da CDP verso imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato a causa della emergenza epidemiologica, e che operano in specifici settori da individuarsi con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’individuazione dei settori di attività da parte del Ministero dovrà comunque assicurare la complementarietà rispetto alle categorie di imprese che possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.L’intervento di CDP non è limitato a particolari forme di finanziamento, potendo riguardare anche la concessione di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, ed avviene indirettamente, tramite il sostegno a banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.In ogni caso, l’individuazione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia statale, nonché dei settori nei quali devono operare le imprese beneficiarie, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare<a href="mailto:g.decapitani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener"> Giovanni de' Capitani</a> o <a href="mailto:p.porena@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Porena</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> L’elenco aggiornato delle banche aderenti è consultabile al seguente link: <a href="https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo" target="_blank" rel="noreferrer">www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo</a> credito 2019/Banche aderenti/Banche aderenti.pdf<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Ai sensi della definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sono considerate PMI le imprese che (<em>i</em>) occupano meno di 250 persone, e (<em>ii</em>) il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; sono considerate invece piccole imprese le imprese che (<em>i</em>) occupano meno di 50 persone e (<em>ii</em>) realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; infine, sono considerate microimprese le imprese che (<em>i</em>) occupano meno di 10 persone e (<em>ii</em>) realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Si rimanda alla nota 2 di cui sopra.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Cinque lezioni che impariamo da UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cinque-lezione-che-impariamo-da-uniqlegal</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>di Nicola di MolfettaUniCredit diventa anche uno studio legale. O meglio, investe in un progetto professionale dedicato alla gestione del contenzioso bancario e, in prospettiva, alla consulenza. La notizia, che ha scosso dalle fondamenta il mercato dei servizi legali, viene approfondita in questo numero di MAG grazie all'intervista che la nostra Ilaria Iaquinta ha realizzato con i protagonisti, vale a dire il <em>general counsel</em> di UniCredit, Gianpaolo Alessandro, l'avvocata Shannon Lazzarini, capo del <em>litigation</em> del colosso bancario di piazza Gae Aulenti e vice <em>general counsel</em> che sarà anche presiedente della neonata Sta (società tra avvocati per azioni), oltre agli avvocati <strong>Alberto Toffoletto</strong> e Marco Pesenti, rispettivamente soci fondatori degli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala, nonché consiglieri delegati della nuova consegna.L'apertura alla forma societaria per gli studi legali era destinata a tradursi nella nascita di imprese legali partecipate da <em>big spender</em> del settore. Lo abbiamo detto più volte dopo l'approvazione della legge 124 del 2017. E ora, la "profezia" sembra essersi avverata.Ma al di là dello straniamento che il fatto suscita in chi, probabilmente a ragione, ha incassato l'annuncio del 15 gennaio scorso come un diretto di Mike Tyson in pieno volto, il dato che da oggi sul mercato dei servizi legali ci sia un soggetto partecipato (con una quota del 9%) da una delle più grandi banche del Paese, dovrebbe indurre ad alcune riflessioni su cosa significhi questo sviluppo per gli operatori “tradizionali” del settore.L’operazione <strong>UniQLegal</strong> conferma alcuni dei concetti che già l’avvio&nbsp;del progetto La Scala Cerved aveva reso evidenti a chiunque fosse interessato a comprendere davvero quali fossero le dinamiche in atto nella gestione di una certa tipologia di servizi legali (la lettura del capitolo del libro <em>Lex Machine</em>, intitolato “Debutto in Società” potrebbe essere molto utile in proposito). Ma ne introduce anche di nuovi, sconvolgendo letteralmente alcuni assunti considerati intoccabili dalla maggior parte degli avvocati italiani: come quello che fare sistema tra avvocati e operatori del diritto, in generale, sia praticamente una mission impossible.Ecco allora quelle che, secondo noi, sono le cinque lezioni che ci portiamo a casa all’alba di questa nuova iniziativa imprenditorial-legale.Prima lezione: <strong>non è vero che l’attività di uno studio legale non sia attrattiva per un partner/investitore</strong>. Può esserlo eccome. Soprattutto se lo studio legale, organizzato in forma di impresa, si occupa di un settore in cui l’investitore è presente.Seconda lezione: <strong>il business deve essere scalabile e l’attività legale deve essere organizzata in processi</strong>. La competenza dei professionisti che animano un progetto professionale capace di attirare l’interesse&nbsp;di un partner industriale o finanziario deve accompagnarsi a un’organizzazione che renda la nuova realtà legale un player capace&nbsp;di stare sul mercato a prescindere delle individualità ma in virtù della capacità di gestire una determinata tipologia di pratiche in maniera efficace ed efficiente.Terza lezione: <strong>l’impresa legale, almeno a questo stadio, è caratterizzata da una focalizzazione ben definita su una specifica area di mercato</strong>.&nbsp;Lo studio legale classico, inteso come struttura multidisciplinare e&nbsp;attiva in diverse aree del diritto con team diversificati non solo sul piano tecnico ma anche su quello della redditività, sembra meno adatto a essere strutturato per svolgere una produzione “industriale”.Quarta lezione: <strong>lo studio impresa non sostituisce lo studio tradizionale ma si propone come alternativa per una gestione più efficiente di determinate attività</strong>. Le diverse componenti del mercato dei servizi legali sembrano destinate a spostarsi verso forme studio più adatte e&nbsp;più efficaci rispetto alle diverse esigenze e disponibilità di spesa. Uno stesso studio legale, in quest’ottica, può diventare il promotore di diversi progetti, distribuendo energie e risorse, differenziando così il rischio d’impresa in una logica di ottimizzazione.Quinta lezione: <strong>fare sistema tra operatori del settore può rivelarsi strategico</strong>. Questo, forse, è l’aspetto più sorprendente del caso UniQLegal. Vedere due studi legali che decidono di unire le forze per sviluppare&nbsp;in sinergia un progetto assieme a un partner terzo su una specifica&nbsp;area di <em>business</em> è un fatto inedito all’interno di un mercato da sempre caratterizzato da una concorrenza esasperata tra organizzazioni professionali. E se dire che segna l’inizio di una nuova era per il&nbsp;settore può sembrare esagerato, di sicuro consente di affermare che l’innovazione di modello, nella professione forense, ha come unico limite la capacità di visione dei professionisti.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2020/01/Mag134_del27012020_LcSrl_LC_5B.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da MAG by Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:37:21 +0100</pubDate>
                        <title>Ecco come sarà UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ecco-come-sara-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>di Ilaria Iaquinta</p><h5>È la società tra avvocati per azioni a cui hanno dato vita UniCredit, La Scala e Nctm.<em>MAG</em> ha intervistato i promotori del progetto e si è fatto raccontare tutti i dettagli dell'iniziativa che potrebbe rivoluzionare una fetta importante del mercato degli studi legali</h5><strong><span style="text-decoration: underline;">LA CURIOSITÀ - DA DOVE ARRIVA IL NOME UNIQLEGAL?</span></strong>Nasce, spiegano i fondatori, dal desiderio di trasmettere l’idea dell’<strong>unicità del progetto</strong>, che sposa non solo il concetto di <strong>innovazione e singolarità del modello</strong>, ma anche l’ambizione di diventare nel tempo un riferimento del diritto bancario in Italia.Mentre studi d’affari e direzioni legali interne si affannano a chiamare <em>partnership</em> i semplici «Da anni la direzione legale di UniCredit sentiva rapporti di collaborazione che intercorrono tra l’esigenza di valutare un progetto simile – racconta loro, c’è chi passa dalle parole ai fatti, costituendo il <em>general counsel</em> Gianpaolo Alessandro, in società. È il caso di UniCredit, Nctm e La Scala. Il&nbsp;gruppo bancario e le due insegne hanno siglato una <em>partnership</em> che dà vita a <strong>UniQLegal</strong>, uno studio legale nella forma di società per azioni tra avvocati, partecipato per il 91% dalle<em> law firm</em> (45,5% ciascuno) e per il 9% dall’istituto di credito. Questo matrimonio cliente-fornitore segna l’ingresso ufficiale di una banca nel mondo della consulenza giuridica specializzata, scrivendo una pagina di storia del mercato dei servizi legali.<strong><span style="text-decoration: underline;">LA GENESI</span></strong>«Da anni la direzione legale di Unicredit sentiva rapporti di collaborazione che intercorrono tra l’esigenza di valutare un progetto simile – racconta il <em>general counsel</em> <strong>Gianpaolo Alessandro</strong>, in un'intervista esclusiva rilasciata a MAG insieme ai&nbsp;fondatori e membri del cda della nuova realtà, <strong>Shannon Lazzarini</strong> (presidente e <em>head of group litigation &amp; group deputy general counsel</em> di UniCredit), <strong>Alberto Toffoletto</strong> (consigliere delegato e <em>partner</em> fondatore di Nctm) e <strong>Marco Pesenti</strong> (consigliere delegato socio fondatore di La Scala).&nbsp;Abbiamo voluto trasformare in realtà il concetto filosofico di <em>partnership</em> che&nbsp;ci legava da tempo, con l’ambizione di creare una struttura innovativa e altamente specializzata nel diritto bancario».La collaborazione che prende forma in UniQLegal&nbsp;– spiegano i professionisti – è il frutto dell’unione tra la strategia dei due studi di perseguire le competenze settoriali e la necessità della banca di gestire alcune aree legali di interesse. Tra queste,&nbsp;in particolare, il contenzioso passivo bancario, che&nbsp;è il primo grande servizio che la <em>startup</em> legale è in grado di offrire già oggi e la consulenza ricorrente&nbsp;e la contrattualistica, a cui si dedicherà negli anni&nbsp;a venire. L’ambizione maggiore è infatti quella di arrivare a offrire agli istituti finanziari un servizio dedicato e sartoriale, che incrementi nel tempo le attività, in risposta alle esigenze reali del mercato. UniQLegal mira a diventare un’eccellenza del diritto bancario, così da allargare il portafoglio clienti, di&nbsp;cui al momento fa parte solo UniCredit, e risultare attrattiva per altre istituzioni bancarie e finanziarie che possano essere interessate anche a partecipare al capitale. «Immagino che anche le direzioni&nbsp;legali di altre banche sentano, al pari della nostra, l’esigenza concreta di ricevere consulenze su misura e affidarsi a un partner specializzato più che a un semplice fornitore. Per questo ci piacerebbe che&nbsp;in futuro partecipassero al nostro progetto. Per il momento rimarremo concentrati sul far funzionare la macchina», commenta Alessandro.<blockquote><p><em>Abbiamo voluto trasformare in realtà il concetto filosofico di partnership che ci legava da tempo, con l'ambizione di creare una struttura innovativa e altamente specializzata nel diritto bancario ò Gianpaolo Alessandro</em></p></blockquote><p><img class="alignnone size-medium wp-image-16001 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/01/Schermata-2020-01-28-alle-10.34.55-300x300.png" alt><strong><span style="text-decoration: underline;">DA12A100</span></strong>Una macchina che oggi parte con una squadra di dodici UniCredit. A questi vanno aggiunti due coordinatori – ovvero il partner di Nctm <strong>Christian Romeo</strong> e la socia di La Scala <strong>Luciana Cipolla</strong>, responsabili rispettivamente della gestione del <em>knowledge management</em> e delle procedure operative – che dedicheranno una parte consistente dell'attività a UniQLegal, e dodici avvocati, provenienti dai due studi, che lavoreranno in forma esclusiva per la nuova realtà. Da UniCredit, invece, non arriva nessuno. «La direzione legale rimarrà interna alla banca e avrà vita propria. Non è prevista né l’esternalizzazione di attività, né il trasferimento di persone», precisa Alessandro.Il team, secondo il piano industriale, è destinato a crescere nel giro di cinque anni, arrivando a contare ben cento risorse specializzate in materia di contenzioso bancario, organizzati funzionalmente per <em>seniority</em> e competenze. Una squadra che UniQLegal costruirà «secondo i normali criteri di selezione di qualsiasi altro studio legale – spiega <strong>Toffoletto</strong> – concentrandosi in particolare su giovani che abbiano voglia di specializzarsi in ambito bancario e lavorare in una realtà che punta sull’innovazione»&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">SPECIALIZZAZIONE E TECNOLOGIA</span></strong>Specializzazione e tecnologia sono infatti le due chiavi di volta dello studio. I due pilastri che reggono la struttura. «L’idea di fondo è che la combinazione&nbsp;di tecnologia e specializzazione è quella che crea la massima efficienza. È un dato di fatto e basta osservarlo. Chi è specializzato ci mette meno tempo a fare le cose e se la tecnologia è intelligente toglie allo specializzato i tempi morti delle attività ripetitive e gli consente di concentrarsi sull’attività intellettuale. Vogliamo costruire uno studio che sfrutti a pieno l’intelligenza degli avvocati e faciliti le attività di ricerca giuridica e degli elementi che servono per la composizione delle difese, o la comunicazione interna ed esterna coi clienti. Cose che oggi i <em>software</em> proprietari degli studi Nctm e La Scala, che verranno messi a disposizione di UniQLegal, consentono di fare», spiega Toffoletto. «Ci impegneremo inoltre a monitorare i nuovi prodotti sul mercato in termini di intelligenza artificiale. Al momento l’offerta è molto variegata e forse poco efficace, ma non appena l’AI diventerà uno strumento utilizzabile la implementeremo o svilupperemo», aggiunge Pesenti.Oltre che per i due partner legali, la tecnologia è un elemento centrale anche per la banca e il suo ufficio legale che negli ultimi anni ha investito in strumenti per la gestione del contenzioso delle altre attività della direzione, sottolinea Lazzarini. Inoltre, l’amministratore delegato del gruppo, Jean Pierre Mustier ha annunciato che il 2020 sarà l’anno in cui la banca diventerà, rispetto ai clienti, completamente priva di carta. Una banca digitale, di riflesso, richiederà la digitalizzazione della documentazione relativa ai contenziosi e conseguentemente degli investimenti per creare un’interfaccia unica digitale tra legal e cliente. Investimenti che UniQLegal sarà pronta a fare, conferma Alessandro.</p><blockquote><p><em>L'idea di fondo è che la combinazione di tecnologia e specializzazione è quella che crea la massima efficienza - Alberto Toffoletto</em></p></blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>RELAZIONE COI SOCI</strong></span>Quanto alla relazione con gli studi Nctm e La Scala, UniQLegal si manterrà indipendente. «Siamo soci. A partire dagli aspetti gestionali fino ad arrivare&nbsp;a quelli tecnici – chiarisce Toffoletto – saremo il supporto di questa nuova realtà, fino a quando, e ci auguriamo a breve, sarà in grado di muoversi soltanto con le proprie gambe». Le due insegne continueranno a offrire servizi e assistenza ai clienti mantenendo i dipartimenti di diritto bancario e proseguendo nelle attività di crescita e sviluppo. Al contempo UniQLegal farà il suo cammino, «forte di una <em>partnership</em> tra due realtà legali che hanno tutte le competenze per svolgere un servizio professionale di consulenza e un socio industriale che indicherà di volta in volta ciò che effettivamente serve a un cliente bancario», aggiunge Alessandro. L’indipendenza dai partner si conserverà anche nella sede, provvisoriamente in via Metastasio 5 a Milano nell’attesa di chiudere un nuovo contratto di locazione. Il quartier generale di UniQLegal sposerà la digitalizzazione. Le classiche biblioteche che tradizionalmente popolano gli “studi analogici” lasceranno spazio ad aree comuni e luoghi di pensiero. Nuova sarà anche la distribuzione degli ambienti rispetto alle attività: tutto sarà flessibile e incentrato sul gruppo, anziché sui singoli.Rispetto al rapporto con la direzione legale di UniCredit, spiega Alessandro, l’unico impegno di UniQLegal sarà quello, per altro già richiesto dalla banca a qualsiasi <em>law firm</em> con cui lavora, di non assumere mandati in conflitto con l’istituto di credito. «Mentre normalmente la gestione dei conflitti di interesse è in qualche modo completamente delegata agli studi che lavorano con noi, in questo caso, essendo anche soci, il conflitto sarà più trasparente, sia verso la banca, sia verso i clienti dello studio. Quindi riteniamo che in questa configurazione ci sia ancora un’ulteriore garanzia che il conflitto venga gestito in maniera trasparente», aggiunge il giurista.</p><blockquote><p><em>Ci impegneremo a monitorare i nuovi prodotti sul mercato in termini di intelligenza artificiale - Marco Pesenti</em></p></blockquote><p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>RAPPORTO TRA UNICREDIT E GLI ALTRI STUDI LEGALI</strong></span>Cosa accadrà infine al rapporto che intercorrono tra la banca e gli altri studi legali con cui collabora? Nulla. UniCredit conserverà il proprio <em>panel</em> e i criteri di selezione dei vecchi e nuovi consulenti con cui continuerà a lavorare. «La nostra idea è che per sua natura questo studio diventi il nostro partner primario nella gestione del contenzioso italiano, ma continueremo a lavorare con tanti altri studi che già oggi lavorano con noi e che ci hanno assistito per tanti anni&nbsp;e continueranno a farlo», conclude il <em>general counsel.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2020/01/Mag134_del27012020_LcSrl_LC_5B.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da MAG by Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 05:19:05 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm Studio Legale con Retelit nell’acquisizione di Partners Associates</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-studio-legale-con-retelit-nellacquisizione-di-partners-associates</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm Studio Legale</strong> ha assistito il <strong>Gruppo Retelit</strong>, uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, nel perfezionamento, il 14 gennaio scorso, dell’acquisizione del 100% di Partners Associates S.p.A., gruppo italiano costituito da 9 aziende specializzate nel settore ICT, con un <em>enterprise value</em> complessivo di 74 Milioni di Euro circa.Il team di Nctm è stato coordinato da <strong>Daniele Tani</strong> e <strong>Alice Bucolo</strong>, coadiuvati da <strong>Giuliana Capillo</strong> e <strong>Lucia Piersimoni</strong>; gli aspetti <em>labour</em> dell’operazione sono stati seguiti da <strong>Michele Bignami</strong> e <strong>Francesca Pittau</strong>, mentre gli aspetti collegati al finanziamento da <strong>Eugenio Siragusa</strong>, coadiuvato da <strong>Martina Marmo</strong> e <strong>Lucia Vittoria Lonoce</strong>.Lexia Avvocati ha assistito il Gruppo Retelit per gli aspetti regolamentari dell’operazione con Francesco Dagnino, coadiuvato da Andrea Massimo Maroni e Marco Stefanini.Osborne Clarke ha assistito i venditori con Umberto Piattelli e Federico Banti, coadiuvati da Stefano Panzini e Laura Pallanza.Gli Istituti di Credito che hanno erogato il finanziamento - Intesa Sanpaolo, UBI, MPS Capital Services e Banco BPM, con Banca IMI quale banca agente - sono stati assistiti da Simmons &amp; Simmons con Davide D’Affronto, Maria Ilaria Griffo, Francesco Burla e Filippo Neri nonché da Marco Palanca e Pasquale Del Prete per l’assistenza tax.Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Andrea De Costa, coadiuvato da Marta Duzzi, dello Studio Notarile Marchetti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:23:07 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala in Spa con UniCredit socio di capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-in-spa-con-unicredit-socio-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>La nuova realtà investirà per le future esigenze delle banche</h4><em>di Alessandro Galimberti</em>Se non è un punto di svolta nel mercato di servizi legali, è qualcosa che gli somiglia molto. Due tra le più autorevoli e strutturate <em>law firm</em> di Milano - <strong>Nctm</strong> e La Scala - si uniscono a un grande cliente - UniCredit - e fondano <strong>UniQLegal</strong>. Una<em> joint venture</em> tra un’impresa <em>leader</em> nei servizi finanziari e una società paritetica tra avvocati, da considerare “<em>big player</em>” della consulenza legale.Le cifre della nuova spa spiegano molto del progetto, destinato a diventare innovativo nell’ecosistema sempre più integrato dei servizi professionali: Nctm e La Scala detengono ciascuna il 45,5% del capitale della stp, UniCredit avrà il 9% e si porrà non solo come socio tecnicamente finanziatore - comunque sotto la soglia di legge (il 33%) - ma anche come maggiore cliente dei due studi legali.I tre nuovi <em>partner</em> convengono che il matrimonio «incontra l’esigenza di UniCredit di gestire con innovazione ed eccellenza la peculiarità di specifiche aree legali di interesse del gruppo bancario» con una soluzione che «è parsa la scelta migliore per assicurare il massimo livello di qualità del servizio, innovazione di processo ed efficienza». Innovazione che potrebbe non essere finita: «i soci fondatori non escludo- no ma anzi auspicano che in futuro possano essere coinvolti altri <em>partner</em> tecnici e/o finanziari». Di fatto, le premesse di un processo imponente di concentrazione di mercato.Si sperimenterà un nuovo modo di proporsi al cliente, superando il concetto di concorrenza sul prezzo&nbsp;per orientarsi su integrazione del servizio e investimenti, nella gestione del contenzioso passivo bancario (soprattutto quello seriale). Nelle intenzioni c’è un graduale allargamento verso consulenza alla rete, contrattualistica e «tutte le nuove esigenze che le banche dovranno fronteggiare in futuro». Di qui l’apertura a nuovi <em>partner</em> e a <em>partner</em>/clienti, cercando una concentrazione che pare il vero <em>driver</em> dell’operazione che pare pionieristica.Per ora l’accordo non cambia né i rapporti tra i due “ex” concorrenti legali - che manterranno la propria clientela e la relativa offerta di servizi, con i rispettivi dipartimenti di diritto bancario - né l’assetto organizzativo di UniCredit (non sono previsti tagli nè spostamenti negli uffici interessati). Secondo la nota diramata dai tre <em>partner</em>, in questa fase saranno creati solo gruppi di lavoro; per il futuro evidentemente si vedrà.La svolta era stata in un certo senso preannunciata da altre operazioni degli ultimi due anni, che hanno visto spesso La Scala esplorare nuove <em>practice</em>: dalla consulenza esterna sull’attività di studio - affidata a Kpmg - agli accordi con società di servizio (Cerved) per integrare l’offerta dello studio invece di rincorrere le proposte di altri <em>player</em>.Ma la nascita di un polo societario/professionale delle dimensioni di UniQLegal va molto oltre il semplice allargamento dell’offerta dei servizi, per una serie di considerazioni. A partire dal ruolo del socio finanziatore - principale cliente della spa e prima ancora dei <em>partner</em> fondatori - per continuare con l’economia di scala, soprattutto in termini di costi dell’innovazione e degli imponenti investimenti richiesti dalle nuove tecnologie. Forse non è eccessivo prevedere che la data di ieri segna una svolta nei servizi di consulenza legale per i prossimi decenni.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:20:24 +0100</pubDate>
                        <title>Contenzioso bancario | UniCredit si allea con Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contenzioso-bancario-unicredit-si-allea-con-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO - UniCredit crea una «società tra avvocati per azioni», insieme agli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala, per gestire il contenzioso legale passivo e la consulenza legale ricorrente. La società, di nome <strong>UniQLegal</strong>, «ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia», riporta una nota congiunta. La <em>partnership</em> «consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della direzione legale dellabanca». <strong>Nctm</strong> ha 250 professionisti e 62 soci. La Scala ha 200 professionisti e uno staff di 100 persone. Unicredit è la seconda banca in Italia, tra le prime fautrici di una drastica pulizia di bilancio che nel 2017 portò a cartolarizzare 17,7 miliari di euro di crediti in sofferenza.&nbsp;<em>Tratto da La Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:10:18 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit si crea lo studio legale con Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-si-crea-lo-studio-legale-con-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO - Un'inedita alleanza tra banca e avvocati. È quanto ha fatto UniCredit che, insieme con <strong>Nctm</strong> e La Scala, ha dato vita a <strong>UniQLegal</strong>, il primo studio legale nato con una configurazione sociale di questo genere. Lo studio nasce per soddisfare alcune esigenze di servizi legali dell'istituto con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. La <em>partnership</em> vede i due studi ciascuno al 45,5% mentre la banca guidata da Jean Pierre Mustier ha il 9%.Presidente del cda è l'avvocato americano Shannon Lazzarini, di UniCredit. L'alleanza «consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della direzione legale del gruppo bancario», si legge in una nota.<strong>Nctm</strong> conta su 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all'estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai). La Scala comprende circa 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone.&nbsp;<em>Tratto da La Stampa</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:09:05 +0100</pubDate>
                        <title>UniQLegal - Prima partnership tra banca e avvocati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniqlegal-prima-partnership-tra-banca-e-avvocati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Partnership</em> tra gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala con Unicredit. Nasce <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, di cui Gae Aulenti detiene il 9% e il 45,5% a testa i due studi legali, che permetterà a UniCredit di «<em>soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali</em>», soprattutto legate al contenzioso bancario passivo. Si tratta della situazione più frequente: un debitore non rispetta gli accordi pattuiti e smette, ad esempio, di pagare le rate.L'obiettivo di UniQLegal è «<em>diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario</em>».&nbsp;<em>Tratto da Il Messaggero</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:48:10 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal da partnership fra Unicredit e studi Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce <strong>UniQLegal</strong>, un’iniziativa innovativa che nasce da una <em>partnership</em> con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala ed aspira a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, che vanno dalla gestione del contenzioso passivo bancario alla della consulenza legale ricorrente.UniqLegal consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner, con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit.Nasce così un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti.&nbsp;&nbsp;<a href="https://finanza.lastampa.it/News/2020/01/15/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala/ODVfMjAyMC0wMS0xNV9UTEI" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Lastampa.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:55:18 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>UniQLegal</strong>, è un'iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall'esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l'attenzione all'innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.&nbsp;<em>Tratto da <a href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-01-15/gli-studi-legali-nctm-e-scala-danno-vita-unicredit-uniqlegal-societa-avvocati-azioni--113353.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore - Diritto24.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:52:46 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit si fa il suo studio legale: nasce UniQLegal con gli avvocati di Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-si-fa-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal-sta-con-gli-avvocati-di-nctm-e-la-scala</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Gli studi legali Nctm e La Scala hanno dato vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni, partnership che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario</h4>UniCredit si fa il suo studio legale. Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala hanno infatti dato vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, partnership che nasce, si legge in una nota, "<em>per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia</em>". Le due law firm italiane, cioè <strong>Nctm Studio Legale</strong> e La Scala Sta, hanno da tempo una forte <em>expertise</em> professionaLe in materia bancaria e finanziaria.<strong>Nctm</strong> è una realtà legale con oltre 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all’estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai); La Scala, invece, con 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, è tra i primi studi legali in Italia attivi nel contenzioso bancario e fallimentare, ed è specializzato nei servizi di recupero crediti giudiziale. La <em>partnership</em> tra i due studi, si legge in una nota congiunta, «<em>consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali</em>»&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it/news/unicredit-si-fa-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal-sta-con-gli-avvocati-di-nctm-e-la-scala-202001151458182552" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Italiaoggi.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:51:43 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali Nctm e La Scala danno vita a una partnership con UniCredit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-a-una-partnership-con-unicredit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala hanno avviato un progetto in <em>partnership</em> con Unicredit. <strong>UniQLegal</strong>, questo il nome dell’iniziativa, metterà a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em>&nbsp;specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative eproduttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi&nbsp;legali specializzati.&nbsp;<a href="https://www.wallstreetitalia.com/news/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-a-una-partnership-con-unicredit/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Wallstreetitalia.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:48:23 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal per i servizi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-per-i-servizi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala danno vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni: un'iniziativa che nasce per rispondere ad alcune specifiche esigenze di servizi legali di UniCredit, per esempio nella gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. L'obiettivo è diventare, nel tempo, un punto di riferimento per il diritto bancario in Italia.Grazie alla <em>partnership</em>, si metteranno a fattor comune l'esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit: una realtà con <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che vuole definire un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.aziendabanca.it/notizie/uniqlegal-unicredit-nctm-lascala" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Aziendabanca.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Unicredit lancia il suo studio legale: nasce UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-lancia-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Unicredit apre le porte al mondo degli studi legali: nasce UniQLegal, una società per azioni di avvocati esperti di contenzioso bancario. Sarà un punto di riferimento per il diritto bancario italiano.</h4>Sarà un 2020 all’insegna delle novità per il Gruppo UniCredit che ha appena lanciato un’iniziativa di grande interesse per i professionisti legali. Infatti sta per nascere<strong> UniQLegal</strong>, una società per azioni di avvocati che mette insieme esperti di contenzioso bancario nell’ottica di rispondere alle specifiche esigenze del Gruppo. In altre parole uno studio legale <em>ad hoc</em> per risolvere le proprie problematiche interne sui contenziosi senza doversi avvalere di risorse esterne.Non solo, il Gruppo UniCredit ha annunciato anche che l’obiettivo di UniQLegal è diventare nel giro di pochi anni un punto di riferimento per tutte le controversie di diritto bancario a livello nazionale. Si prospettano nuove opportunità di investimento.Il progetto è stato annunciato nel comunicato stampa datato 15 gennaio 2020 che ne sottolinea la portata innovativa.UniQLegal nasce grazie alla collaborazione di due grandi studi legali esperti in materia bancaria: <strong>La Scala</strong> e <strong>Nctm</strong> che entrambi partecipano al progetto in maniera paritetica al 45% del capitale, il Gruppo Unicredit, invece, al 9%. Si tratta di una vera e propria società per azioni tra avvocati che mette insieme le eccellenze italiane in materia di diritto bancario.Come si apprende dal comunicato stampa, UniQLegal sarà un polo di innovazione professionale e tecnologica teso a fornire servizi legali altamente specializzati e pronto a diventare un punto di rifermento per tutte le pratiche bancarie italiane.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.money.it/Unicredit-lancia-il-suo-studio-legale-UniQLegal" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Money.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:45:08 +0100</pubDate>
                        <title>Unicredit: contenzioso bancario, nasce partnership con studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-contenzioso-bancario-nasce-partnership-con-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Partnership tra gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala con Unicredit.Nasce <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, che permetterà a UniCredit di "<em>soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali</em>", soprattutto quelle legate al contenzioso bancario passivo. Si tratta della situazione più frequente: un debitore o un titolare di un servizio non rispetta gli accordi pattuiti e smette, ad esempio, di pagare delle rate. L'obiettivo di UniQLegal è "<em>diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia</em>".&nbsp;<a href="https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/01/15/news/unicredit-contenzioso-bancario-nasce-partnership-con-studi-legali-1266595/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Iltempo.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:44:21 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal da partnership fra Unicredit e studi Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce <strong>UniQLegal</strong>, un'iniziativa innovativa che nasce da una partnership con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala ed aspira a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, che vanno dalla gestione del contenzioso passivo bancario alla della consulenza legale ricorrente.UniqLegal consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner, con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit.Nasce così un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti.&nbsp;<a href="https://www.ilmessaggero.it/economia/news/nasce_uniqlegal_da_partnership_fra_unicredit_e_studi_nctm_e_la_scala-4985132.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilmessaggero.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:31:21 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala con UniCredit fondano UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-con-unicredit-fondano-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova realtà si è affacciata sul panorama legale italiano: il nuovo studio <strong>UniQLegal</strong>, creato da un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.UniQLegal s.t.a.p.a. ha adottato un sistema di amministrazione e controllo tradizionale con un consiglio di amministrazione presieduto dall’avvocato americano Shannon Lazzarini, <em>head of international litigation</em> di Unicredit, con i consiglieri prof. avv. <strong>Alberto Toffoletto</strong>, socio fondatore di <strong>Nctm</strong> e l’avv. Marco Pesenti, socio fondatore di La Scala. Il collegio sindacale è composto dal dott. Enrico Zanfagna, presidente, dalla prof. avv. Lucia Calvosa e dal dott. Alberto Acciaro. La revisione legale è affidata a Deloitte.Come già avveniva in passato per <strong>Nctm</strong> e La Scala, UniQLegal non potrà assumere mandati in conflitto con UniCredit e neppure con clienti dei due studi <em>partner</em>. Allo scopo sono in fase di definizione accurate procedure di verifica dei <em>conflict check</em>. Lo stesso vale evidentemente per gli studi <em>partner</em> che si asterranno da prestare assistenza a parti in conflitto con i clienti di UniQLegal, fatta salva la specifica autorizzazione di questi.Sulla base delle pattuizioni in essere gli studi <em>partner</em> sono tenuti a dare supporto tecnico professionale e manageriale a UniQLegal, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza nella gestione dei servizi professionali. Un <em>partner</em> di <strong>Nctm</strong>, il prof. avv. <strong>Christian Romeo</strong>, e una <em>partner</em> di La Scala, l’avv. Luciana Cipolla, sono responsabili rispettivamente della gestione del <em>knowledge management</em> e delle procedure operative di UniQLegal.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.globallegalchronicle.com/italia/nctm-e-la-scala-con-unicredit-fondano-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Globallegalchronicle.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 07:22:50 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit: con Nctm e La Scala da&#039; vita a società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-con-nctm-e-la-scala-da-vita-a-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, societa' tra avvocati per azioni.&nbsp;<strong>UniQLegal</strong> - spiega una nota - è un'iniziativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. <strong>UniQLegal</strong> sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall'esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l'attenzione all'innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.&nbsp;<a href="https://www.milanofinanza.it/news/ricerca-mfdj?chkTitolo=&amp;testo=&amp;datadal=&amp;dataal=&amp;archivio=False&amp;pag=5" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Milanofinanza.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:54:20 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali: Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un'iniziativa nata grazie agli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala e che punta a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Cassaforense.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:51:18 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UniQLegal, www.uniqlegal.it, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.lefonti.legal/nctm-e-la-scala-nasce-uniqlegal-societa-per-azioni/#prettyPhoto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Le Fonti Legal</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:40:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala, nasce UniQLegal società per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-nasce-uniqlegal-societa-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni. UniQLegal, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.trend-online.com/lefontilegal/nctm-e-la-scalanasce-uniqlegal-societ-per-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Trend-online.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:37:50 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit con Nctm e La Scala dà vita a UniQLegal società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-con-nctm-e-la-scala-da-vita-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direzione legale del Gruppo UniCredit, guidata da Gianpaolo Alessandro (nella foto), in <em>partnership</em> con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala crea <strong>UniQLegal</strong>, un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del gruppo bancario.In particolare, il progetto riguarda la gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. L’ambizione per UniQLegal è quella di diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune l’esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della direzione legale di UniCredit, creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno a un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.<strong>UniQLegal</strong> – si legge in un comunicato diffuso dalla banca – sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.La struttura nasce con una compagine sociale non convenzionale per il mercato italiano, che vede la partecipazione, da un lato, di due studi legali di grandi dimensioni, noti per la propensione all’innovazione e le capacità organizzative e, dall’altro, di una delle più grandi banche italiane, per dare origine a una struttura professionale unica che unisce professionalità diverse e complementari, integra sistemi ed esperienze, modernizza e snellisce complessità operative di dialogo tra impresa e professionista.&nbsp;&nbsp;<a href="https://inhousecommunity.it/unicredit-nctm-la-scala-vita-uniqlegal-societa-avvocati-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Inhousecommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:13:13 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UniQLegal, <a href="http://www.uniqlegal.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.uniqlegal.it</a>, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.<img class=" wp-image-15808 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/02/UniQLegal.jpg" alt width="330" height="78"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 04:06:16 +0200</pubDate>
                        <title>Verso una “nuova” cartolarizzazione immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-una-nuova-cartolarizzazione-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2><strong>Le novità introdotte dal Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 45 e dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita 2019) in materia di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di real-estate assets</strong></h2><h3>Il ruolo delle ReoCo nella cessione dei crediti <em>non-performing</em></h3>La prima delle novità introdotte dal legislatore è la piena sistematizzazione delle c.d. <em>Real Estate Owned Company </em>(“<strong>ReoCo</strong>”) nell’ecosistema della cartolarizzazione.Tali veicoli svolgono la funzione di gestori del patrimonio immobiliare posto a garanzia dei crediti <em>non-performing&nbsp;</em>oggetto di cartolarizzazione: intervenendo nelle procedure esecutive, le ReoCo acquistano la titolarità dell’immobile e ne curano la gestione e la successiva vendita, con l’obiettivo di soddisfare l’interesse dei sottoscrittori degli strumenti emessi dal veicolo di cartolarizzazione. Mantenendo la titolarità dell’immobile fino alla sua vendita, le ReoCo evitano il trasferimento di qualsivoglia rischio al veicolo di cartolarizzazione, lasciandone inalterata l’<em>insolvency remoteness</em>.L’intervento del legislatore istituzionalizza in primo luogo il ruolo delle ReoCo, definendo come loro funzione quella esclusiva di acquisire, gestire e valorizzare i beni immobili ed i beni mobili registrati concessi a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione (cfr. nuovo art. 7.1, comma 4, L. 130). Interviene poi su un ulteriore aspetto, fino ad oggi mai chiarito, qualificando il vincolo che grava sui beni che le ReoCo acquistano e sui flussi che queste generano attraverso la gestione degli stessi beni, che rappresentano a tutti gli effetti un patrimonio separato (e non un mero vincolo di destinazione) costituito a favore e nell’interesse dei sottoscrittori dei titoli emessi dal veicolo di cartolarizzazione (escludendone pertanto l’aggredibilità da parte di creditori diversi dal veicolo di cartolarizzazione).Il ruolo delle ReoCo viene riconosciuto anche nei casi in cui oggetto di cartolarizzazione siano crediti <em>non-performing&nbsp;</em>che nascono da contratti di locazione finanziaria (ivi inclusi quelli che nascono dalla loro risoluzione). In tale ipotesi, i beni oggetto di locazione posti a garanzia dei crediti cartolarizzati sono affidati alla ReoCo che li gestisce nell’interesse della cartolarizzazione, con i medesimi vincoli menzionati sopra (cfr. art. 7.1, comma 5, L. 130). È tuttavia richiesto che le ReoCo che intervengono nell’ambito delle predette cartolarizzazioni siano integralmente consolidate nel bilancio di una banca e che operino esclusivamente con riferimento ad una singola operazione di cartolarizzazione (prevendendosi la liquidazione del veicolo d’appoggio una volta conclusa l’operazione di cartolarizzazione per la quale era stato costituito).Le novità legislative sono, peraltro, del tutto consistenti con gli aspetti regolamentari, per i quali si rinvia al <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/reoco-nuova-disciplina-prudenziale" target="_blank" rel="noreferrer noopener">24° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013</a>, emanato da Banca d’Italia il 16 ottobre 2018, avente ad oggetto la nuova disciplina per gli investimenti in immobili allo scopo di favorire una migliore gestione delle garanzie immobiliari e di migliorare l’efficienza dei recuperi.<h3>La nuova cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili</h3>Una seconda novità è rappresentata dall’introduzione di una vera e propria nuova disciplina dedicata alla cartolarizzazione di proventi (e non già di crediti) derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni (cfr. art. 7, comma 1, lett. b-<em>bis</em>, L. 130) ad opera di veicoli di cartolarizzazione dedicati (cfr. art. 7.2, L. 130).Il testo normativo – anche a seguito di conversione - non è tuttavia sufficientemente chiaro nel definire la struttura immaginata dal legislatore. Una prima lettura, infatti, potrebbe essere quella che prevede una ReoCo che acquisisce la titolarità dei beni i cui proventi sarebbero cartolarizzati da un veicolo di cartolarizzazione. In tale ipotesi, alla ReoCo si applicherebbero i medesimi vincoli di segregazione del patrimonio che operano per le ReoCo che intervengono nelle cartolarizzazioni di crediti <em>non-performing&nbsp;</em>(e cioè i beni ed i proventi costituirebbero un patrimonio separato vincolato al soddisfacimento dei sottoscrittori dei titoli emessi dal veicolo di cartolarizzazione). Una seconda lettura è quella che rimanda alla struttura prevista per la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato da parte della <em>Società di Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici S.r.l.</em>– la “S.c.i.p. S.r.l.” (cfr. D.L. 25 settembre 2001, n. 351) - in cui la società di cartolarizzazione acquisiva la piena titolarità degli immobili e ne cartolarizzava successivamente i proventi. In tale caso, si tratterebbe a tutti gli effetti di un veicolo di cartolarizzazione di nuovo genere, che acquisisce esso stesso la titolarità dei beni i cui proventi sarebbero oggetto di cartolarizzazione, affidando la gestione di quei beni a un soggetto dotato di adeguata competenza e delle necessarie abilitazioni e autorizzazioni. Non può non rilevarsi come la seconda lettura introduca elementi di criticità nello statuto di <em>insolvency remoteness&nbsp;</em>del veicolo di cartolarizzazione (che fino ad oggi poteva rendersi titolare unicamente di crediti), dovuti ai rischi tipici di natura civilistica, ambientale e fiscale che risiedono nella titolarità di un bene immobile.Ulteriori temi che la nuova disciplina lascia aperti a discussione riguardano la definizione di “<em>proventi</em>” oggetto di cartolarizzazione, l’identificazione del soggetto in capo al quale si costituisca il patrimonio separato posto a garanzia dei sottoscrittori degli strumenti emessi dal veicolo di cartolarizzazione e, infine, il regime di pubblicità degli immobili e dei beni mobili registrati (ovvero dei diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni) la cui titolarità sia trasferita nell’ambito della cartolarizzazione.Con riferimento al primo aspetto, poiché la norma fa riferimento ai proventi <em>derivanti</em>dalla titolarità di beni immobili, di mobili registrati e di diritti connessi, dovrebbe rientrare in tale categoria tutto ciò che trova origine nella gestione, impiego e dismissione di tali beni e diritti (dunque, i canoni di locazione ed i futuri prezzi di vendita).Sul secondo tema, spetterà agli interpreti ed alla prassi degli operatori del settore il compito di vagliare quale delle due possibili strutture la norma abbia voluto disciplinare, se quella a due elementi, in cui la ReoCo acquisisce la titolarità dei beni ed il veicolo di cartolarizzazione ne cartolarizza i proventi, ovvero quella in cui è il veicolo di cartolarizzazione ad acquisire direttamente la titolarità dei beni.Quanto al regime di pubblicità, manca invece un regime specifico che deroghi a quello proprio dei beni immobili, dei beni mobili registrati e dei relativi diritti, con la conseguenza che il trasferimento della loro titolarità sarà soggetto al regime di pubblicità legale ordinariamente previsto.<h3>Novità fiscali</h3>I recenti interventi normativi introducono interessanti novità anche sotto il profilo fiscale.In primo luogo, la definizione di un vincolo di segregazione forte del patrimonio e dei proventi realizzati dalla ReoCo nell’interesse dei sottoscrittori degli strumenti emessi dal veicolo di cartolarizzazione dovrebbe garantire un regime di non tassabilità del risultato economico della ReoCo. Infatti, il risultato della ReoCo dovrebbe essere trattato alla stregua del risultato economico del veicolo di cartolarizzazione, escluso da tassazione in capo al predetto veicolo in quanto destinato a soddisfare i portatori degli strumenti della cartolarizzazione. Tale aspetto dovrà tuttavia essere confermato dall’Agenzia delle Entrate che, in precedenti orientamenti, ha ritenuto il vincolo funzionale esistente tra proventi della ReoCo e diritti dei sottoscrittori dei titoli della cartolarizzazione non sufficiente ad escludere la tassazione dei predetti proventi in capo alla ReoCo medesima (cfr. R.M. n. 18 del 30 gennaio 2019 e R.M. n. 56 del 15 febbraio 2019).Un ulteriore rilevante novità è quella che dispone l’applicazione in misura fissa (Euro 200,00) delle imposte di registro, ipotecarie e catastali tanto alle ipotesi di primo trasferimento dei beni immobili, dei beni mobili registrati e dei relativi diritti alla ReoCo, quanto alle ipotesi di successivo trasferimento dalla ReoCo ai soggetti che svolgono attività di impresa (a condizione che l’acquirente dichiari nel relativo atto di acquisto che intende trasferire i beni acquistati entro 5 anni), ed alle persone fisiche per le quali ricorrano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><i>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matteo Gallanti</a>, <a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com">Stefano&nbsp;Padovani</a> e <a href="mailto:giovanni.decapitani@advant-nctm.com">Giovanne de' Capitani di&nbsp;Vimercate</a>.</i>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 05:00:50 +0200</pubDate>
                        <title>Benacchio cresce. Minibond sull&#039;asse Veneto-Bolzano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/benacchio-cresce-minibond-sullasse-veneto-bolzano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A CARTIGLIANO. L'azienda meccanica ha quintuplicato i ricavi in 10 anniUn'obbligazione di 4 milioni della durata di 7 anni sottoscritta dalla Finanziaria regionale e Volksbank Il presidente: «Diversificare per svilupparci ancora»CARTIGLIANO Un minibond da 4 milioni per 7 anni di durata. La Benacchio di Cartigliano ha guardato a nord e a sud. Dalla montagna al mare. Da Bolzano a Venezia. E alla fine ha creato un ponte perché a supportare le obbligazioni dell'azienda metalmeccanica sono stati Volksbank e la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo, per la prima volta insieme nel ruolo di organizzatori e sottoscrittori. Entrambi colpiti e convinti dalle prestazioni di un'impresa attiva da 47 anni, che negli ultimi 10 anni ha moltiplicato per cinque il fatturato passando dai 5 milioni del 2009 ai 24,5 del 2018 e con un margine operativo lordo cresciuto nell'ultimo anno del 15,4%. «Un piccolo gioiello - la definisce il direttore generale di Veneto Sviluppo Gianmarco Russo - che ha dimostrato in un settore complesso come l'automotive di saper creare una nicchia (produzione di stampi e stampaggio di componenti metallici) con clienti di primissimo livello tra le case automobilistiche europee, mantenendo tassi di crescita clamorosi. La sua crescita organica ci consente di confidare sulla capacità di rimborso del minibond».LO SVILUPPO. L'azienda punta ad arrivare ai 50 milioni di ricavi nell'ambito del piano. «Gli ordinativi già consolidati - spiega Elio Benacchio, presidente della società - ci proietteranno in un'ulteriore crescita, accompagnata dalla buona stabilità finanziaria che ha da sempre contraddistinto la nostra azienda. È per governare al meglio questo sviluppo e sostenere gli investimenti che abbiamo deciso di diversificare le nostre forme di finanziamento, utilizzando l'emissione di minibond».<img class="size-medium wp-image-13394 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/Schermata-2019-06-18-alle-10.57.55-300x231.png" alt>LO STRUMENTO. E delle sue capacità la Benacchio, 90 dipendenti, ha convinto non solo Veneto Sviluppo che ha nel suo core business la finanza alternativa e negli ultimi anni si è aperta anche al settore dei minibond, con la creazione di un fondo di investimento nato con le Bcc venete e già 5 operazioni su 12 portate avanti nel Vicentino (oltre a Benacchio anche Ubc di Quinto Vicentino, Zamperla di Altavilla, Lucaprint di Pianezze). Ma anche una banca, la Volksbank, con cui l'azienda di Cartigliano ha un rapporto ordinario sul credito e che ora si ritrova a rappresentare per l'azienda un canale alternativo di finanziamento. Il titolo di debito, il cui volume d'emissione come detto ammonta a 4 milioni per una durata di sette anni, è stato sottoscritto in parti uguali da Veneto Sviluppo e da Volksbank, che nell'operazione ha assunto anche il ruolo di "arranger" (advisor legale <strong>Nctm</strong>, finanziario lo Studio Todesco di Bassano). «Benacchio è una società consolidata e dinamica - riconosce Johannes Schneebacher, direttore generale di Volksbank - per cui abbiamo supportato volentieri l'emissione. Molte Pmi hanno modelli di business che ben si adattano a questo tipo di finanziamenti. È molto importante per noi fornire una consulenza a tutto tondo e definire insieme al cliente il mix di finanziamenti ottimale».LE PROSPETTIVE. «Continuiamo a credere - ribadisce Russo - che i minibond siano uno strumento fra i più idonei per permettere alle nostre Pmi, sane e patrimonialmente e finanziariamente equilibrate, di reperire capitali per investire, crescere e posizionarsi al meglio nel proprio settore di riferimento». Nell'ultima indagine regionale di Banca d'Italia è emerso che le forme di finanziamento alternative al canale bancario, pur cresciute negli ultimi anni, rimangono comunque limitate. La Finanziaria regionale è tra le più attive in Italia: 12 operazioni emesse in 3 anni per un controvalore investito di 13,7 milioni e un importo delle operazioni che sfiora i 42 milioni, altre due a breve. Il fondo "Veneto Minibond" nato con dotazione di 24 milioni (10 di Veneto Sviluppo, 14 delle Bcc) «ha la previsione di arrivare a 40 milioni». «Con Volksbank c'è stata una buona alchimia - ammette Russo -, se ci saranno altre occasioni di lavorare insieme le valuteremo ben volentieri». Per Volksbank quella con Benacchio è la settima operazione sui minibond con sottoscrizioni per 40,6 milioni solo in Veneto. Altre tre - annunciano - entro l'anno».<em>Tratto da Il Giornale di Vicenza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 09:19:58 +0100</pubDate>
                        <title>Brexit – l’Italia si prepara a “&lt;i&gt;no deal&lt;/i&gt;”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-litalia-si-prepara-a-no-deal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Introduzione</h1>Il presente documento analizza i contenuti del comunicato n. 15 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione all’ipotesi, sempre più probabile, in cui il Regno Unito receda dall’Unione Europea senza raggiungere un accordo.Il 29 marzo del 2017, il Regno Unito ha comunicato la sua intenzione di utilizzare l’art. 50 del Trattato sull’UE per uscire dall’Unione Europea. Per gestire questa situazione in termini chiari e ordinati, nel novembre 2018, i paesi dell’Unione Europea (Regno Unito escluso) hanno raggiunto un accordo di recesso concordato.In questo scenario, dal 30 marzo 2019 (due anni dopo la comunicazione), il Regno Unito cesserà definitivamente di essere parte dell’Unione Europea, divenendo a tutti gli effetti uno stato terzo e, di conseguenza, vi sarà una discontinuità nei rapporti bilaterali con l’Unione Europea e un diverso livello di cooperazione.A causa della preoccupazione conseguente al voto negativo della Camera dei Comuni sulla ratifica dell’accordo, il 15 gennaio 2019 il Governo Italiano, seguendo le indicazioni della Commissione Europea, ha avviato dei preparativi per il caso in cui il recesso avvenga senza accordo.Il 12 marzo 2019 la Camera dei Comuni si è espressa ancora negativamente sulla proposta, rendendo l’ipotesi della cosiddetta “<em>hard Brexit</em>” sempre più probabile.Detto ciò, vi è ancora una grande incertezza sulla questione: Theresa May ha ottenuto, da parte della Camera dei Comuni in data 14 marzo, l’approvazione per il rinvio dell’uscita ufficiale del Regno Unito. Nei prossimi giorni si terranno due votazioni che potrebbero delineare, in maniera precisa, il futuro dell’Unione Europea e del Regno Unito.Il 20 marzo 2019 è prevista una terza votazione riguardante il <em>deal</em>. Se l’esito dovesse essere positivo, l’idea del Primo Ministro britannico è chiedere di posticipare la Brexit al 30 giugno 2019. Se invece dovessero essere confermate le attese negative, il Governo chiederebbe un’estensione più duratura.Tutto questo dipende però dalla votazione che si terrà il giorno successivo (21 marzo 2019) nel <em>summit</em> dell’Unione Europea dei 27 Stati Membri. Infatti, per ottenere un’estensione dell’articolo 50 del Trattato, è necessaria l’approvazione unanime dei leader dei 27 paesi. &nbsp;Le prime notizie riportano che non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda l’approvazione di un breve rinvio. Al contrario, la richiesta di un’estensione più lunga, dipenderà in larga parte dalla presentazione di un piano chiaro da parte del Governo britannico su come intende procedere durante i mesi del rinvio.<h1>1. Gli obiettivi del Governo italiano</h1>Il Governo italiano si sta preparando all’imminente Brexit e, nel farlo, si è posto degli obiettivi. Questi obiettivi, indicati all’interno del documento pubblicato dal Consiglio dei Ministri l’11 febbraio 2019, consistono nel garantire:<ul> <li>la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e, viceversa, dei cittadini britannici che vivono in Italia;</li> <li>la tutela della stabilità finanziaria e della continuità operativa dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assicurativo, su cui il presente articolo si focalizzerà; e</li> <li>la promozione di un’adeguata preparazione delle imprese e la gestione di emergenze relative ad alcuni ambiti settoriali.</li></ul><p></p><h2>1.1. Il comunicato n. 15 del MEF</h2>Il 24 gennaio 2019 è stato diffuso il comunicato n. 15 nel quale viene annunciato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito un piano di misure cautelative per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso senza accordo. Attraverso questo provvedimento si intende rallentare i meccanismi di separazione per evitare un blocco traumatico del mercato finanziario italiano nel quale gli operatori del Regno Unito giocano un ruolo importante.Tuttavia, a causa della grande incertezza intorno a questo scenario, è altamente consigliato che gli individui e le imprese che saranno interessate dalla Brexit non si facciano trovare impreparate.In Italia è stata istituita un’apposita task force per pensare a dei pieni di emergenza per affrontare il caso di <em>hard </em>Brexit. A causa dei rischi elevati che l’ipotesi del no-deal comporterebbe, il Governo sta cooperando con le autorità di vigilanza (Bankitalia e CONSOB) e le associazioni di categoria (IVASS e Covip) per giungere ai provvedimenti necessari.Come affermato nel comunicato stesso, è molto probabile che queste misure prendano la forma di decreto legge (cosiddetto decreto Tria) qualora le attese negative dovessero venire confermate e vi siano i requisiti di necessità e urgenza per agire.Le misure stabilite sono ancora coperte da riserbo ma, dal comunicato, emerge la chiara volontà del Ministero di rassicurare che, anche nella peggiore ipotesi, siano garantite:<ul> <li>la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa dei mercati e degli intermediari; e</li> <li>la tutela dei depositanti, degli investitori e della clientela in generale.</li></ul><p>Per raggiungere questo scopo è previsto un congruo periodo transitorio di 21 mesi (dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020) durante la quale gli intermediari (es. banche) e le imprese di investimento potranno continuare ad operare con le regole antecedenti la Brexit, analogamente al periodo transitorio previsto nel deal proposto dall’Unione Europea.Inoltre, alla base dei provvedimenti vi è un principio di bilateralità per cui viene garantita la possibilità di continuare a operare con la normativa attuale sia per gli operatori italiani attivi anche nel Regno Unito che viceversa.La normativa conterrà anche i passaggi che i vari tipi di intermediari dovranno seguire, secondo la rispettiva normativa settoriale applicabile, per adeguarsi e poter così continuare ad operare anche oltre il periodo transitorio definito.Il Governo italiano intende così definire un quadro normativo certo che consenta a ciascun operatore di adeguarsi, per tempo, al nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare alla fine del ponte di 21 mesi.Riguardo la data di emanazione delle misure, nel comunicato n. 15 non viene indicata una data specifica, dipendendo questa dagli sviluppi delle trattative tra Unione Europea e Regno Unito. Tuttavia, viene garantito che, quello che probabilmente sarà un decreto, entrerà in azione in tempo utile (prima del 29 marzo) per fornire chiarezza e permettere così un ordinato svolgimento delle operazioni in caso di hard Brexit.Come specificato nel comunicato, il provvedimento verrà formalmente adottato solo nel caso in cui il recesso senza accordo venga definitivamente formalizzato. Per questo motivo, dopo la conferma del voto negativo da parte della Camera dei Comuni il 12 marzo 2019, il Governo ha deciso che il provvedimento sarà approvato nel corso della settimana successiva (fonte ANSA), in base all’esito delle due votazioni previste, nel Regno Unito e in Europa, per il 20 e 21 marzo 2019.</p><h2>1.2. Il caso dei derivati</h2>Una menzione particolare, data la delicatezza della situazione, meritano i derivati.Il problema principale è rappresentato, in caso di un’uscita dall’Unione Europea senza accordo, dalla perdita da parte delle controparti inglesi del passaporto europeo e la conseguente impossibilità di offrire servizi finanziari nell’Unione Europea, causando una discontinuità contrattuale che sarebbe pericolosa per il mondo dei derivati e di altri settori finanziari. Per questo motivo è fondamentale evitare l’ipotesi di un vuoto normativo.Esistono due tipi di derivati, ognuno con problematiche differenti:<ul> <li>i derivati standardizzati e regolati con controparti centrali. Questi contratti sono i più diffusi (l’85% dei contratti firmati da banche o imprese italiane con intermediari inglesi ricade in questa tipologia) e saranno coperti dalle regole stabilite a livello comunitario; e</li> <li>i cosiddetti contratti “<em>uncleared</em>” che la banca realizza su misura dell’impresa (in base alle sue esigenze) e, di conseguenza, in cui è assente una controparte centrale. Per questa seconda tipologia bisogna intervenire a livello nazionale seguendo, anche in questo caso, il principio della transitorietà che consenta alle parti in causa di avere il tempo necessario per adattarsi al nuovo contesto. Il Governo italiano si è mosso in ritardo rispetto a paesi come la Germania e la Francia per quanto riguarda questo ambito.</li></ul><p></p><h1>2. Il comunicato della CONSOB</h1>La CONSOB, il 12 marzo 2019, ha rilasciato il Richiamo di attenzione n. 3 rivolto sia agli intermediari britannici che operano in Italia che agli intermediari italiani che operano nel Regno Unito.In particolare, data l’incertezza, l’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari evidenzia la necessità di informare la propria clientela in modo tempestivo e completo per quanto riguarda gli effetti che l’hard Brexit avrebbe nei rapporti di prestazione di servizi d’investimento. Inoltre, la CONSOB sottolinea anche l’importanza che le informazioni in possesso dei clienti siano chiare e comprensibili.<h1>3. L’altro piano di emergenza</h1>Nonostante l’Unione Europea abbia invitato a rispettare il principio di unitarietà e cooperazione e, quindi, ad evitare tentativi di raggiungere un accordo bilaterale con il Regno Unito, il Governo italiano si è preparato a tutti gli scenari. Per questo motivo, nei diversi piani di emergenza, rientra anche l’ipotesi di un accordo bilaterale con il Regno Unito data l’importanza delle esportazioni dell’Italia verso il Regno Unito (il cui valore è 23 miliardi di euro circa) e l’elevato numero sia di italiani presenti nel Regno Unito che di intermediari attivi in questi due mercati nazionali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 02:58:51 +0100</pubDate>
                        <title>Minibond: Nctm tra gli Studi più attivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/minibond-2019</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Se il 2018 ha contribuito con un buon numero di emissioni, quasi 200 secondo il report dell’<a href="http://www.osservatoriominibond.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Osservatorio minibond</a>, in aumento rispetto al 2017, l’outlook per il 2019 si presenta incerto.Da un lato vi sono l'andamento del prodotto interno lordo, in contrazione negli ultimi due trimestri del 2018, nonchè le stime degli analisti per il 2019 che sembrano mostrare un consensus verso un'ulteriore riduzione piuttosto che una modestissima crescita. É ragionevole attendersi che il trend negativo del ciclo economico ridurrà il numero delle imprese eligible per l’emissione di titoli di debito.Dall’altro lato l’ulteriore diffusione delle operazioni di <em>direct lending</em>, e quindi di un altro canale di finanziamento alternativo a quello bancario, potrà orientare i comportamenti delle imprese riducendo il loro appetito per i minibond.Tali fattori potrebbero peraltro essere in parte contrastati dalla perdurante politica sui tassi da parte della BCE, che verranno mantenuti intorno allo 0 ancora per tutto il 2019, e dalle rinnovate emissione TLTRO che potranno portare ulteriore liquidità sui mercati. Le sfide che i minibond dovranno affrontare saranno probabilmente quella di un ulteriore allungamento della scadenza verso i 6-7 anni così da costituire una vera alternativa ai finanziamenti bancari, il che però richiede investitori pazienti, nonchè quella della ulteriore standardizzazione in termini di costi e documentazione, così da renderli maggiormente <em>appealing</em> per le imprese di minori dimensioni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 05:38:03 +0100</pubDate>
                        <title>Why the Italian government should consider a (perpetual) Sukuk issuance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/why-the-italian-government-should-consider-a-perpetual-sukuk-issuance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>According to ISTAT (the National Statistic Institution)’s recent press release, in the fourth quarter of 2018, Italian GDP decreased by 0.2% with respect to the previous quarter. It was the second quarterly contraction in a row. The carry-over annual GDP growth for 2019 is equal to 0.2%. This means that after nearly four years of steady, if slow, growth, Italy’s economy has fallen again into recession. </strong><img class=" wp-image-12278 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/Schermata-2019-02-27-alle-12.32.13.png" alt width="344" height="281">These very bad news for the country per se are even worse if put into the context of the fiscal policy measures taken by the Italian government to implement considerable spending plans in particular with the lowering of the pension age, and the implementation of the socalled ‘citizenship income’ (<em>reddito di cittadinanza</em>). In fact, the introduction of those measures triggers an increase of the budget deficit which has been heavily negotiated and eventually agreed with the EU Commission considering the government’s forecast of a GDP growth in 2019 in the region of 1-1.5%.To face this situation, the government is planning to find financial resources through the sale of part of the public real estate portfolio, but it is reasonable to maintain that such a process could occur only within a medium to longterm time frame, after proper action to maximize the value of the assets has been taken, while the current fiscal policy needs to be funded immediately.In this context, consideration should be given to instruments that may immediately support the government’s spending plans as well as additional investments to boost the economy without increasing the national public debt which is in the region of 130% of GDP. In particular, the idea of an Italian sovereign Sukuk issuance could be reconsidered in the form of a perpetual instrument.As we know, perpetual Sukuk have distinctive features compared to common Sukuk as the instrument carries no maturity date and is typically treated, as in the case of perpetual bonds, as equity (from an accounting standpoint) rather than debt, as it features ‘perpetuity’ and ‘subordination’.In fact, perpetual Sukuk rank senior only to the issuer’s ordinary shares, as they are contractually subordinated to the claims of external creditors.Italy, which does not have a specific tax and legal framework for Sukuk, knows only one precedent in terms of issuance of perpetual bonds. It goes back to the fascist period when in 1935 the government issued the ITL42 billion (US$24.54 million) <em>Rendita Italiana</em> irredeemable bonds, which became redeemable in 1981 through a legal provision. In more recent times, the Italian government has considered issuing conventional perpetual bonds, but a decision was then made to limit the term of the issuances with longer maturities at 50 years.It could be the time to consider a sovereign Sukuk issuance backed by those public real estate assets which are now being used by the public administration and based on an Ijarah structure with no maturity and therefore without the obligation of the originator to repurchase the assets from the SPV issuing the instruments.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/why-the-italian-government-should-consider-a-perpetual-sukuk-issuance.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 16 Issue 1 dated the 27th February 2019.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 05:30:31 +0100</pubDate>
                        <title>Proposta di legge: una Camera per le controversie commerciali internazionali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/proposta-legge-camera-controversie-commerciali-internazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono sempre più numerosi i rapporti commerciali che si basano su contratti redatti in lingua inglese; si tratta infatti del metodo migliore a disposizione delle imprese transnazionali per disporre di una documentazione uniforme per eventuali società controllate e filiali dislocate in diversi paesi.Non poche criticità si manifestano tuttavia qualora dal rapporto d’affari sorga una controversia: in Germania, il § 184 della Legge sulla struttura e sulle funzioni dei tribunali (GVG) dispone che la lingua utilizzata in tribunale, così come durante le udienze e nelle memorie, debba necessariamente essere il tedesco. È chiaro come ciò, per un verso, possa comportare un considerevole aggravio per le imprese di origine estera e, per altro verso, non contribuisca affatto all’attrattività della Germania nella scelta della sede legale di un’impresa.Al fine di superare tali difficoltà, nel 2018 il <em>Landgericht</em> di Francoforte e il <em>Landgericht</em> di Amburgo hanno istituito camere di diritto commerciale ove l’udienza orale sulle controversie commerciali può ora svolgersi in lingua inglese. Tuttavia, le memorie devono ancora essere redatte in tedesco, così come le decisioni e le sentenze.Un ulteriore passo in avanti verso un processo sempre più internazionalizzato si riscontra in una recente proposta di legge del <em>Bundesrat</em>, in cui si prevede una modifica della GVG che autorizza i <em>Länder</em> a istituire una “Camera per le questioni commerciali internazionali” in una o più circoscrizioni giurisdizionali regionali. Qualora si presentasse una controversia in ambito commerciale caratterizzata da una dimensione transnazionale, con il consenso delle parti coinvolte, la legge consentirà di condurre il processo interamente in lingua inglese. Agli imprenditori e alle persone giuridiche di diritto pubblico sarà altresì consentito di accettare la devoluzione di eventuali controversie alla giurisdizione di questa Camera, già prima del sorgere di una lite.Si rimane tuttavia ancora in attesa dell’approvazione da parte del <em>Bundestag</em> alla modifica della GVG appena descritta. Se ciò avvenisse, i vantaggi sarebbero notevoli: oltre ad agevolare in processo le imprese operanti a livello internazionale, si incentiverebbe la scelta del diritto tedesco nell’ambito del diritto internazionale privato.In ultima analisi, l’introduzione di queste Camere potrebbe anche contribuire a ridurre la percentuale di procedure arbitrali, non sempre considerate in linea con il diritto costituzionale tedesco.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:t.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 05:30:06 +0100</pubDate>
                        <title>Interruzione della prescrizione in caso di vizi della cosa venduta: occorre la domanda giudiziale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/interruzione-prescrizione-vizi-cosa-venduta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente ordinanza della Cassazione (n. 23857 del 2 ottobre 2018) ha devoluto alle Sezioni Unite la spinosa questione concernente l’idoneità di atti stragiudiziali al fine di interrompere il decorso del termine di prescrizione in caso di vizi della cosa venduta.Com’è noto, in materia di garanzia per vizi, con riferimento al contratto di compravendita, l’art. 1495 c.c. impone a pena di decadenza il termine di 8 giorni dalla scoperta per denunciare il vizio e di 1 anno di prescrizione dalla consegna della cosa per l’azione giudiziale.Ci si deve tuttavia chiedere se, una volta denunciato tempestivamente il vizio, allo scopo di interrompere la prescrizione, sia sufficiente una comunicazione stragiudiziale con cui il compratore esplicita di avvalersi della garanzia oppure allo stesso fine sia necessaria la domanda giudiziale.Tra le pronunce di legittimità sul tema si distinguono due opposti orientamenti.Secondo una prima tesi, la comunicazione del compratore al venditore di voler invocare le tutele derivanti dalla garanzia sarebbe già di per sé idonea all’interruzione della prescrizione, sebbene l’acquirente si riservi di agire in giudizio in un momento successivo.Al contrario, seguendo l’orientamento opposto, alla garanzia per vizi corrisponderebbe un vero e proprio diritto potestativo in capo al compratore, sicché il decorso del termine di prescrizione annuale sarebbe interrotto esclusivamente dalla domanda giudiziale, non invece dalla mera intimazione scritta. Quest’ultima sarebbe infatti idonea a interrompere la prescrizione soltanto nel caso di diritti di credito, mentre non sortirebbe eguale effetto con riguardo ai diritti potestativi.A risolvere il contrasto saranno ora le Sezioni Unite che, su sollecitazione dell’ordinanza interlocutoria, dovranno preliminarmente esprimersi sulla natura obbligatoria ovvero di diritto potestativo della garanzia per vizi, al fine di comprendere quali atti siano idonei a interrompere la prescrizione annuale disposta dall’art. 1495 c.c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:t.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 05:29:45 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo tipo di azione legale tedesca: la &lt;i&gt;Musterfestellungsklage&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/musterfestellungsklage</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° novembre 2018, l’ordinamento tedesco conosce un nuovo tipo di azione: la Musterfestellungsklage, vale a dire un’azione dichiarativa collettiva. Già dal suo primo giorno di validità, tale strumento è stato utilizzato per una delle controversie più note della recente cronaca tedesca: si è instaurata una controversia volta a dichiarare la fondatezza delle pretese di risarcimento dei danni causati ai clienti dal software Volkswagen, che aveva fraudolentemente manipolato i valori dei gas di scarico.Prima dell’introduzione della Musterfesstellungsklage, il diritto tedesco non forniva alcuno strumento per ottenere da un tribunale una decisione anticipata su una questione avente importanza per numerose controversie giuridiche individuali. Più precisamente, non vi era mezzo alcuno per far in modo che il risultato di un processo tra determinate parti avesse effetti anche nei confronti di terzi. Fino ad allora, vi era una rigida limitazione dell’efficacia giuridica di una sentenza: essa aveva forza vincolante soltanto inter partes. Tale assunto è ormai superato grazie alla Musterfeststellungsklage, disciplinata dai §§ 606 e seguenti del codice di procedura civile tedesco (ZPO) e dai §§ 119 III della Legge sulla struttura e sulle funzioni dei tribunali (GVG) e dal § 32c ZPO.La nuova normativa consente a un’associazione con almeno 350 membri di promuovere un’azione dichiarativa circa la sussistenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento di pretese o rapporti giuridici. Successivamente, altre persone che intendano sostenere la medesima azione o avvalersi del risultato della stessa avranno la facoltà iscriversi in un’apposita lista (Klageregister). Una volta ottenuta una decisione giuridicamente vincolante sulla Musterfeststellungsklage, ciascuno degli interessati dovrà intentare la propria azione giudiziale, potendo tuttavia far riferimento all’esito dell’azione collettiva. A quel punto non sarà necessario fornire la prova dei fatti già accertati dalla Musterfesstellungsklage, con un notevole sgravio sul piano probatorio a favore della parte attrice.Nel caso specifico dell’azione dichiarativa nei confronti di Volkswagen, moltissime parti interessate non dovranno dunque correre personalmente il rischio di un’azione contro il noto gruppo tedesco.Se nel procedimento collettivo, condotto dall’Associazione federale dei centri di consumo e delle associazioni dei consumatori, verrà confermato che il software di manipolazione giustifica una richiesta di risarcimento danni, ogni cliente interessato con un rischio molto più basso avrà diritto di radicare un’azione individuale, allegando a fondamento della propria domanda i fatti accertati nell’azione collettiva.La legge italiana conosce un istituto avente la medesima ratio già dal 2007, quando dalla legge 24.12.2007, n. 244, (successivamente modificata dalla l. 23.07.2009, n. 99) venne introdotto l’art. 140 bis cod. cons., che consentiva alle associazioni dei consumatori di proporre azioni di classe.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:t.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 04:19:03 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovi orientamenti in materia di cessione dei canoni derivanti da affitto d’azienda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-orientamenti-cessione-canoni-affitto-azienda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Novità giurisprudenziali</h1>L’avvenuta cessione del canone derivante da un contratto di affitto di azienda comprensiva di beni immobili deve essere trascritta nei registri immobiliari se ha una durata superiore al triennio, qualora la si voglia rendere opponibile ai terzi. Lo ha recentemente stabilito con la sentenza n. 26701 del 23 ottobre 2018, la Corte di Cassazione, che è intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 2643, numero 9 del codice civile, che prevede che si debbano rendere pubblici col mezzo della trascrizione “<em>gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni</em>”.Si tratta di un principio innovativo, in quanto la norma era sempre stata interpretata come avente un ambito applicativo limitato alla cessione dei canoni derivanti dalla locazione e/o dall’affitto di beni immobili, in considerazione del fatto che, da un lato, si verte in materia di registri immobiliari e, dall’altro, che il numero 8 dell’articolo 2643, che appunto precede la norma in oggetto, si occupa espressamente della trascrizione dei contratti di locazione di beni immobili.Invero, investiti della questione in sede di ricorso straordinario per cassazione, i giudici della Suprema Corte hanno esteso la portata del collegamento tra la norma e il bene immobile, il quale può condurre alla necessità di trascrizione anche se oggetto del contratto solo in via indiretta: in particolare, è stato precisato che la norma si applica anche ai contratti ultra-triennali aventi ad oggetto la cessione dei canoni dovuti “<em>per l’affitto di un’azienda fra i cui beni sia compreso anche un immobile</em>”.<h1>Implicazioni legali pratiche</h1>Alla luce dell’estensione interpretativa della portata della norma inauguratasi con la suddetta sentenza (<em>rectius</em>: la Cassazione precisa che trattasi di interpretazione sistematica e non estensiva), occorre quindi prestare rinnovata attenzione alle formalità da effettuarsi in occasione della cessione di crediti derivanti dall’affitto d’azienda quando la stessa comprenda beni immobili. Si pensi ad esempio ai contratti di cessione in garanzia dei canoni derivanti dai contratti di affitto di ramo d’azienda abitualmente stipulati all’interno di grandi complessi immobiliari, quali gli<em> outlet</em> e/o i centri commerciali.Come noto, tali contratti vengono spesso stipulati nell’ambito delle operazioni di finanza immobiliare, nelle quali assume – chiaramente – particolare rilievo per il creditore garantito l’opponibilità dei diritti di garanzia dallo stesso acquisiti sui canoni, che rappresentano spesso la prima fonte di servizio del debito e rimborso del capitale, nei confronti dei terzi, quali i successivi acquirenti dell’azienda, ovvero altri cessionari del medesimo credito.Pertanto, a differenza della prassi seguita sinora, oltre agli adempimenti prescritti dalla disciplina codicistica in materia di cessione del credito (art. 1260 c.c. e ss.), anche con riferimento alla cessione in garanzia dei canoni dovuti per affitti ultra-triennali di aziende inclusive di beni immobili, bisognerà provvedere alla trascrizione del contratto presso i registri immobiliari e, quindi, a tal proposito, stipulare il relativo contratto di cessione in forma notarile, per scrittura privata autenticata o atto pubblico. Si noti che il tema si pone tanto in relazione ai contratti di cessione del credito in questione che saranno stipulati successivamente alla sentenza 26701/2018, quanto rispetto ai contratti già in essere, per i quali – in un’ottica di piena tutela del creditore garantito – sarebbe opportuno provvedere alla trascrizione dei medesimi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:s.padovani@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a>&nbsp;o <a href="mailto:m.marmo@advant-nctm.com">Martina Marmo</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 03:10:06 +0100</pubDate>
                        <title>La &quot;nuova&quot; amministrazione straordinaria nelle banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-amministrazione-straordinaria-nelle-banche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>La gestione delle crisi bancarie spiegata alla luce dell'attuazione della BRRD: Bank Recovery and Resolution Directive.Uno strumento di prevenzione che può portare anche all'amministrazione straordinaria degli istituti bancari.</h2>L'amministrazione straordinaria, disciplinata dagli articoli 70 e seguenti del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993, "TUB") è uno strumento di gestione delle crisi bancarie ben consolidato nella nostra disciplina di settore, che tuttavia, con la attuazione in Italia della cosiddetta BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive - Direttiva 2015/59/UE), è stato rinnovato in diversi aspetti.<h2>Strumento di prevenzione delle crisi bancarie</h2><img class=" wp-image-11862 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/02/20190207_RS-AmministrazioneStraordinaria.png" alt width="252" height="325">La BRRD è spesso fatta coincidere - a torto o a ragione, dato che lo strumento è stato sino ad oggi utilizzato molto di rado e in misura assai limitata - con il bail-in, applicazione del principio per il quale la crisi delle banche deve essere sopportata, in prima istanza, dai loro azionisti e dai loro creditori, inclusi i depositanti oltre la soglia dei sistemi di assicurazione dei depositi. In realtà, ad una analisi un poco più attenta, la parte forse più importante, e per molti versi più innovativa della BRRD riguarda gli strumenti di "prevenzione" delle crisi bancarie, richiamati del resto, a dimostrarne la centralità, sin dal primo considerando della Direttiva. Nell'ottica di prevenzione delle crisi, infatti, la BRRD introduce una serie di strumenti c.d. di "intervento precoce", alcuni dei quali del tutto nuovi nell'ordinamento nazionale, finalizzati a "porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione" (BRRD, quarantesimo considerando).<h2>Il removal e l'amministrazione straordinaria</h2>Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione della crisi, in una grada zione proporzionata alla gravità della situazione di crisi della banca o delle violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che ne regolano l'attività, la BRRD prevede poi lo strumento del removal - la rimozione dell'alta dirigenza o dell'organo amministrativo della banca e la sua sostituzione con soggetti idonei - e, infine, dell'amministrazione "temporanea", che corrisponde alla "nuova" amministrazione straordinaria disciplinata dagli articoli 70 e seguenti del TUB. I presupposti per l'attivazione dell'amministrazione straordinaria sono, alternativamente: (i) gli stessi presupposti del removal, vale a dire "gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione" oppure un deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario "particolarmente significativo" che le misure di intervento precoce non sono in grado di rimediare, ove l'autorità di vigilanza ritenga il removal insufficiente, oppure (ii) una situazione in cui "sono previste gravi perdite del patrimonio" o (iii) una istanza motivata degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria della banca (art. 70 TUB).<h2>Le caratteristiche dell'amministrazione straordinaria</h2>La decisione di disporre l'amministrazione straordinaria spetta all'Autorità di vigilanza - BCE o Banca d'Italia - e non più, come era previsto dal TUB prima della BRRD, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e implica la nomina di uno o più commissari straordinari e di un Comitato di sorveglianza con funzioni di controllo e consultive rispetto ai commissari. Una caratteristica fondamentale dell'amministrazione straordinaria è - o dovrebbe essere, vedi quanto si dirà più avanti - la temporaneità: essa può infatti durare fino al massimo di un anno, salvo che l'Autorità disponga una durata più breve. Questa caratteristica è coerente con l'attribuzione alla amministrazione straordinaria di uno spiccato carattere di prevenzione della crisi e di risanamento, tendenzialmente destinato alla soluzione della crisi e alla rimessione inbonis della banca (anche se la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa ne possono essere l'esito, ove l'obiettivo del risanamento non possa essere raggiunto). Tuttavia, questa caratteristica è resa più sfumata dalla previsione della possibilità che la durata sia prorogata, per la durata massima di un ulteriore anno, ma più volte, purché sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura che abbiamo già sopra richiamato.<h2>I poteri dei commissari</h2>Un'altra caratteristica qualificante dell'istituto è l'ampiezza dei poteri conferiti all'autorità di vigilanza rispetto alla definizione dei compiti e dei poteri degli organi della procedura, in particolare i commissari. Il TUB, infatti, prevede, come regola di default, che i commissari esercitino tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca. Tuttavia, l'Autorità di vigilanza, può: (i) all'atto della nomina, limitare le funzioni e i poteri dei commissari prevedendone soltanto alcuni; (ii) sempre all'atto della nomina, stabilire speciali limitazioni ai poteri dei commissari o attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dalla legge; (iii) all'atto della nomina o successivamente, imporre che determinati atti dei commissari debbano essere autorizzati dall'Autorità medesima o imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.<h2>Poco spazio all'assemblea dei soci</h2>Durante l'amministrazione straordinaria, le prerogative dell'assemblea dei soci sono fortemente limitate: essa infatti può essere convocata soltanto dai commissari, previa autorizzazione dell'Autorità, che ne fissano anche l'ordine del giorno (previa approvazione dell'autorità), immodificabile da parte dell'assemblea. Ai commissari spetta anche, in via esclusiva, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei cessati esponenti aziendali, su autorizzazione dell'Autorità; gli organi che succedono ai commissari proseguono le azioni promosse e riferiscono alla Banca d'Italia.<h2>Cosa accade quando si conclude l'amministrazione straordinaria</h2>L'amministrazione straordinaria può concludersi (i) con la ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria della banca, alla quale provvedono i commissari, convocando all'uopo l'assemblea dei soci, prima di cessare le loro funzioni, oppure (ii) ove il risanamento non sia risultato possibile - anche in combinazione con altri strumenti - con l'apertura di una procedura di gestione della crisi, ove ne siano presenti i presupposti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da AziendaBanca</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 09:36:47 +0100</pubDate>
                        <title>The prohibition of Riba under Italian law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-prohibition-of-riba-under-italian-law</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>As known the prohibition of Riba is central to Islamic finance. All transactions and contracts must be free from elements of Riba. The word Riba literally means increase. However, in debt transactions the word ‘interest’ is generally understood as Riba. Interest is the excess amount which a creditor receives from a debtor in consideration of giving time to the latter for repayment of the loan. It is an application of the principle on which modern finance is based of time value for money.<img class=" wp-image-11611 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/01/20190109_IFN-STPA.png" alt width="326" height="267">Shariah prohibits interest irrespective of the amount. However, in the western world, it has been debated over centuries whether interest must be prohibited as such or only when a certain threshold is exceed, ie when the amount which the debtor has to pay to the creditor in addition to the principal becomes usurious.Judaism, prior to Islam, had also prohibited interest as such. In the Old Testament we read: “If you lend money to any of my people with you who are poor, you shall not be to him as a creditor, neither shall you require interest from him.”Under Roman law, which is the base of Italian law, only excessive interest rates were considered usurious and therefore prohibited. The threshold was later determined in the amount of 6% per year by Emperor Justinian.During the Middle Ages, the application of interest as such was strictly forbidden. Saint Augustine and Saint Ambrose considered interest to be in contrast with a passage in the Gospel of Luke: “Give away to everyone who begs of you, and of him who takes away from your goods, do not demand them back again.”In the 12th century, scholars of the first law faculties of the universities found ways to circumvent the ban on interest and during the 16th and 17th century they asserted the importance of qualifying disproportionate interest as usurious, and therefore prohibited, as the creditor may otherwise legally exploit the debtor.Today Italian law does not provide for a prohibition of Riba but Article 644 of the Italian Criminal Code qualifies usury a crime. Interest applied by banks and fi nancial intermediaries exceeding a certain threshold provided for according to Article 2 of Law n. 108 of 1996 and set, on a quarterly basis, by a ministerial decree, based on interest applied on the market, is always usurious.From a civil law perspective, pursuant to article 1815 of the Italian Civil Code, when usurious interest is applied, no interest shall be due and the borrower shall be entitled to claim the reimbursement of all interest amounts already paid to the lender.The matter has been addressed October last by a decision by the Italian Court of Cassation (n. 27442/2018), which shed light on the distinction between capital interest (‘<em>interessi corrispettivi</em>’) which is the remuneration of money lent, and default interest (‘<em>interessi di mora</em>') which is the compensation for the damage suff ered by the lender for delay payment, and clarified that usury law applies also to default interest.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/the-prohibition-of-riba-under-italian-law.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 16 Issue 1 dated the 9th January 2019.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 09:06:17 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm con Università degli Studi di Milano per la nuova sede del campus universitario &lt;i&gt;“Science for citizens”&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-con-universita-degli-studi-di-milano-per-la-nuova-sede-del-campus-universitario-science-for-citizens</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale è stato selezionato per assistere l’Università degli Studi di Milano nel procedimento di gara e di sottoscrizione per l’affidamento del contratto di concessione relativo al Campus universitario, denominato “<em>Science for citizens</em>”, nell’ex sito espositivo di Expo Milano 2015.L’Università intende collocare nel nuovo Campus le attività didattiche e di ricerca dei dipartimenti di area scientifica localizzati a Città Studi, attraverso un procedimento di Project financing per l’affidamento di una specifica concessione di progettazione, costruzione e gestione.La spesa dell’investimento, pari a € 335 milioni ad eccezione del contributo pubblico di € 144 milioni, è interamente a carico dell’aggiudicatario della concessione; a titolo di corrispettivo sarà riconosciuto al concessionario il diritto di gestire l’intero complesso per la durata di 31 anni.Nctm assisterà l’Università con un team composto da <strong>Marco Monaco</strong>, <strong>Giuliano Berruti</strong>, <strong>Eugenio Siragusa</strong> e <strong>Carmine Morrone</strong>, coadiuvati da<strong> Franco Rossi</strong>, <strong>Rossella Vaiano</strong>, <strong>Matteo Morosetti</strong> ed <strong>Annabella Di Pasquo</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 06:31:46 +0100</pubDate>
                        <title>Participative Financial instruments: An Italian approach to Sukuk? (Part III)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-iii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>As mentioned in the previous articles in this series, the terms and conditions of the issuance of participative financial instruments (PFIs), ie financial instruments which exclude a right of reimbursement of the holders, must be set out by the company’s bylaws along with the rights that are attributed to the latter, the penalties that are applicable in the event of a breach of the holders’ obligations and, if permitted, the rules of the instruments’ circulation. PFIs are therefore quite flexible instruments and a large part of their regulation is left to the bylaws of the issuer and, in the last instance, to the parties’ will. This should facilitate, in principle, the alignment of their features, with those of Sukuk. </strong><img class=" wp-image-11379 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/20181128_Padovani-IFN.png" alt width="297" height="421">As far as the nature of the contribution made in exchange of PFIs, Article 2346, Paragraph 6 of the Italian Civil Code provides that: “The company, in exchange for contributions from the shareholders or third parties, even under the form of works or services, may issue financial instruments.” If, on the one hand, such a provision does not rule out that services, goods and receivables also be contributed, on the other hand it allows for sure that PFIs are issued in exchange of money, as it happens for Sukuk.&nbsp;Contributions can be made both by the shareholders of the issuer and third unrelated parties, so that from this perspective there are no obstacles to assimilating PFIs into Sukuk.The remuneration of PFIs, which could be shaped in different ways, such as a profit participation, as a capital reimbursement or as a distribution of reserve, both during the life of the issuer as well as at the time of liquidation, could be fixed or variable. So it would be possible to provide for a fixed or variable annual rate of return on equity calculated on the amount of the contribution similar to a Sukuk profit rate.Since PFIs would exclude any reimbursement right of the holders, they would constitute direct, unconditional and quasi equity instruments of the issuer, accounted as a reserve in the balance sheet of the issuer and therefore will contribute to the ‘capitalization’ of the latter. These features appears not to be far from those of Sukuk as certificates which do not place an obligation on the issuer but give a proportional interest in the ownership of assets, projects or investment activities. Indeed, both Sukuk, in a different manner according to their structure, and PFIs involve participation in the business risk of the issuer and, in the end, trigger the risk arising from the solvency of the latter.Lastly, if so provided in the issuer’s bylaws, PFIs may be transferable, and therefore be liquid instruments, tradable in the secondary market like most Sukuk.Of course, considering the various structures of Sukuk, only an in-depth case-by-case analysis would allow the assessment of whether, at least in some of those cases, PFIs issued by an SPV could be considered the Italian law declination of Sukuk.&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-iii.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 48 dated the 28th November 2018.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 05:40:23 +0100</pubDate>
                        <title>REOCo: dal 16 ottobre 2018 una nuova disciplina prudenziale sulle attività di investimento immobiliare delle banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/reoco-nuova-disciplina-prudenziale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli operatori del mercato degli NPLs sono consapevoli che l’elevata durata degli incanti, unita ad una scarsa partecipazione alle procedure di vendita, costituiscono l’ostacolo principale ad una efficiente gestione e riscossione dei crediti deteriorati garantiti da ipoteca, impedendone una celere realizzazione e causando, inoltre, la perdita di valore degli <em>assets</em> posti a loro garanzia.In tale contesto, l’intervento diretto delle<em> Real Estate Owned Companies</em> (<strong>REOCo</strong>) nell’ambito delle aste pubbliche di vendita di immobili mira a curare i mali poc’anzi descritti. Generalmente l’immobile viene acquisito dalla REOCo a prezzo di saldo, per poi essere valorizzato e rivenduto ad un prezzo in grado di generare i flussi di cassa attesi dall’investimento. Ma l’intervento di una REOCo, essendo preceduto da un’attenta <em>due diligence</em>, produce anche esternalità positive, stimolando la partecipazione di ulteriori soggetti che aumentano la concorrenza in sede d’asta.Il riconoscimento dell’importanza assunta dalle REOCo nel mercato degli NPLs si era già riscontrato nel recente intervento del legislatore che, con le recenti modifiche alla Legge 130 del 1999, ne ha regolamentato l’utilizzo all’interno delle operazioni di cartolarizzazione. Con il 24° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, emanato il 16 ottobre 2018, anche la Banca d’Italia è intervenuta sulla materia, introducendo una nuova disciplina degli investimenti in immobili con il dichiarato fine di agevolare una gestione delle garanzie immobiliari orientata alla riduzione dello stock di NPLs ed alla massimizzazione dei recuperi.Le modifiche introdotte attenuano i vincoli di tipo quantitativo per le attività di investimento immobiliare compiute dalle banche, a fronte di un rafforzamento dei requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi ad esse connessi. Una particolare attenzione è dedicata al trattamento prudenziale delle REOCo, con specifiche disposizioni dettate nella Parte Terza, Capitolo 10, Sez. III delle Disposizioni di Vigilanza.</p><h1>Patrimonio di vigilanza: l’introduzione di deroghe ai requisiti patrimoniali e piani di rientro</h1>Una prima novità di rilievo concerne l’attenuazione dei limiti patrimoniali imposti alle banche in caso di investimenti immobiliari.La regola generale, rimasta invariata, prevede che l’ammontare complessivo degli investimenti in partecipazioni ed immobili non possa eccedere l’ammontare complessivo dei fondi propri. Tuttavia viene ora consentito il superamento di tale limite laddove ciò avvenga per operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni del credito, ivi compresa l’ipotesi in cui l’investimento in un immobile sia dovuto allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria. Diversa invece l’ipotesi in cui la banca sia rientrata in possesso dell’immobile oggetto di locazione finanziaria per il mancato esercizio da parte del cliente dell’opzione di acquisto alla scadenza: in tal caso infatti il superamento del limite generale non è consentito.I rapporti che la banca intrattiene con le REOCo influiscono sul calcolo del patrimonio di vigilanza relativo a questa tipologia di investimenti. Nel computo del limite generale rientrano infatti anche le esposizioni della banca verso le REOCo ma, qualora una REOCo non sia ricompresa a fini di vigilanza nel perimetro di consolidamento, questa viene equiparata ad immobili connessi a recupero crediti e, pertanto, pur rientrando nel computo del limite generale, le relative partecipazioni possono essere assunte anche oltre il limite di vigilanza. Inoltre, qualora la banca detenga sia partecipazioni in una REOCo sia, per il tramite di essa, nei relativi immobili, e laddove il passivo della REOCo sia costituito da debiti verso la banca e l’attivo dagli immobili stessi, nel limite generale di vigilanza non si computa la partecipazione detenuta.In caso di superamento consentito del limite generale, la banca dovrà procedere alla dismissione degli immobili e delle partecipazioni o, alternativamente, all’aumento di fondi propri sulla base di un piano di rientro che, dal punto di vista delle tempistiche, tenga conto anche dell’esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili. Il piano di rientro dovrà indicare le misure che la banca intende adottare per il rientro nel limite generale e le tempistiche a ciò necessarie. A tale proposito, la Circolare indica un termine quadriennale per il rientro, ma i documenti di consultazione rendono chiaro che si tratta di un termine derogabile, la cui adeguatezza è da valutarsi caso per caso da parte dell’Autorità di Vigilanza laddove vi siano particolari circostanze che giustifichino la previsione di un termine diverso.Le stesse misure di rientro possono essere imposte da Banca d’Italia con specifici provvedimenti da adottarsi qualora l’Autorità di Vigilanza ravvisi, oltre ad un superamento dei limiti non consentito, una eccessiva immobilizzazione dell’attivo o, più in generale, qualora la politica di investimenti adottata risulti essere in contrasto con una sana e prudente gestione.<h1>Regole di Governance</h1>L’attenuazione dei limiti patrimoniali viene controbilanciata da un incremento dei presidi organizzativi.Ad integrazione della generale disciplina in materia di controlli interni, si prevede un più forte coordinamento tra le politiche interne in materia di investimenti immobiliari, adottate all’interno della singola banca o del gruppo bancario, e le relative funzioni coinvolte.A livello di politiche interne, viene richiesto un maggiore coordinamento tra le politiche di gestione delle garanzie (attività di acquisizione, monitoraggio ed escussione delle garanzie) e le politiche di gestione dei beni acquisiti a seguito di operazioni di recupero del credito. Nell’attuare tali politiche, la banca dovrà dotarsi di un’organizzazione interna fondata su linee di reporting chiare, che favorisca al meglio le sinergie tra le funzioni responsabili del recupero crediti, della <em>compliance</em> e del monitoraggio delle garanzie.Poiché le REOCo ricomprese nel gruppo bancario possono svolgere una o più attività riconducibili all’esercizio delle predette funzioni, la Banca d’Italia espressamente richiede che, nella definizione delle politiche e delle strategie di gruppo, vengano tenute in considerazione anche le attività rilevanti svolte dalle REOCo. Qualora poi alle REOCo vengano esternalizzate alcune funzioni aziendali, resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di esternalizzazione.<h1>Risk assessment</h1>Nel definire politiche ed organizzazione interna, le banche devono altresì tenere in considerazione gli specifici rischi legati alle attività svolte. La Circolare prevede che l’attività di <em>risk assesment</em> si focalizzi in particolare sui rischi di natura legale (vizi giuridici e materiali dei beni) e di conformità (normativa urbanistica ed ambientale), sui rischi strategici legati all’attività di investimento immobiliari, di liquidità, operativi e di reputazione, nonché sui rischi legati al deprezzamento dei beni immobili e a conflitti di interesse.<h1>Società Immobiliari Specializzate</h1>Infine, l’intervento della Banca d’Italia si è focalizzato specificamente sulla disciplina prudenziale delle REOCo.Le disposizioni introdotte dal 24° aggiornamento mirano a garantire che la rappresentazione delle esposizioni della banca nei confronti della REOCo sia veritiera e corretta. Spesso infatti la REOCo acquista l’immobile tramite un finanziamento contratto dalla stessa banca creditrice del debitore esecutato, la cui restituzione dipende esclusivamente dai flussi di cassa che le attività di impiego dell’immobile sono in grado di generare. Oppure, nel contesto di una cartolarizzazione di NPL, può accadere che la banca creditrice conceda un finanziamento bridge alla REOCo, reso poi immediatamente disponibile per il pagamento del prezzo di aggiudicazione dell’immobile. In altri casi, e più semplicemente, può avvenire che la REOCo acquisti l’immobile accollandosi il debito originario.Al fine di valutare correttamente le esposizioni della banca nei confronti della REOCo, la Circolare prevede espressamente che tale esposizione sia trattata – a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato – come un’esposizione il cui recupero dipende essenzialmente dai flussi di cassa prodotti dagli immobili acquisiti: il rischio del debitore/REOCo dipende infatti, in misura rilevante, dalla <em>performance</em> dell’immobile o del progetto immobiliare.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a>&nbsp;o <a href="mailto:giovanni.de.capitani">Giovanni de' Capitani di Vimercate</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 08:41:07 +0100</pubDate>
                        <title>La datazione dei documenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/datazione-documenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Introduzione</h1>I documenti, sia cartacei sia informatici, costituiscono un mezzo utilizzato per trasmettere e conservare informazioni nel tempo.Il progressivo sviluppo dell’informatizzazione ha condotto ad una crescente dematerializzazione dei documenti e, di qui, ad una riflessione da parte degli operatori giuridici sulle diverse modalità di trasmissione e conservazione delle informazioni che contraddistinguono un documento.Tali differenze implicano, infatti, la necessità di implementare specifiche procedure per assicurare l’affidabilità e l’autenticità dei documenti cartacei, da un lato, ed informatici, dall’altro.Con particolare ed esclusivo riferimento al procedimento di verifica della data degli stessi, sono state previste varie soluzioni normative e di prassi, specie in considerazione degli effetti giuridici che si determinano in apposite fattispecie in cui è richiesta la data certa di un atto, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, spesso ricorrenti anche nelle operazioni di finanziamento.<h1>1. Documenti analogici e informatici: caratteristiche principali e differenze</h1>I documenti cartacei o, <em>rectius</em>, analogici, cioè formati da un supporto fisico (per una definizione, cfr. lett. p-bis), art. 1 d. lgs. 82/2005 e ss. mm. (“Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”) e lett. aa), art. 1, d.p.c.m. 6 novembre 2015), rappresentano ancora lo strumento più comune con cui le informazioni vengono scambiate; poiché hanno una materialità propria, una corretta conservazione di tali documenti comporta meramente l’esigenza di mantenerne intatta la fisicità e, quindi, ogni segno e/o contrassegno sugli stessi apportato.La data apposta su un documento può agilmente inquadrarsi come un’azione umana di modifica del supporto fisico e, quindi, parte dei segni del documento fisico di cui assicurare la non alterazione nella sua interezza. Conseguentemente, datare la sottoscrizione o altra parte del documento al momento della sua conclusione ovvero, in ogni caso, ricorrere a metodi di datazione (es. protocollazione, repertoriazione) o etero-datazione dello stesso (es. sopravvenuta impossibilità di sottoscrizione di un firmatario) consentirà di collocare temporalmente l’intero documento cui la data inerisce.Invece, per i documenti digitali o, <em>rectius</em>, informatici, cioè elettronici e contenenti una “<em>rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti</em>” (per una definizione, cfr. lett. p), art. 1 d. lgs. 82/2005 e ss. mm. e lett. bb), art. 1, d.p.c.m. 6 novembre 2015), benché svolgano la stessa funzione dei primi e non differiscano da questi sotto il profilo giuridico, la peculiare tecnica con cui sono formati rende necessarie specifiche attività di verifica e controllo degli stessi nel corso del tempo.Infatti, proprio a causa della loro sostanziale dematerializzazione, nei documenti digitali deve rimanere valida e inalterata la logica tecnico-matematica di tutti gli elementi che li compongono, tra cui vi è la data.Posto che anch’essa è il risultato di un processo matematico, ai fini della puntuale datazione di un documento informatico, la datazione deve essere applicata a ogni singolo algoritmo che costituisce il documento medesimo, non potendo validamente – in assenza di univoco supporto fisico – riguardare una sola parte dello stesso, che resterebbe altrimenti soggetto a fin troppo facili modifiche e contraffazioni, specie a fronte del costante avanzamento tecnologico (che rende sempre più insicuri i processi matematici precedenti). In particolare, si richiede la conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale, meglio descritte di seguito.Per completezza, si noti che analoghe considerazioni valgono per la sottoscrizione digitale, che in tanto è valida in quanto è valido, i.e. non revocato, né scaduto o sospeso il certificato di firma digitale con cui la stessa è stata apposta, non solo al momento genetico del documento ma anche nel corso del suo successivo utilizzo (cfr. art. 24 d. lgs. 82/2005 e ss. mm. e art. 62 d.p.c.m. 22 febbraio 2013).<h1>2. Data certa: finalità e modalità di acquisizione</h1><h2>2.1 Quadro normativo</h2>Alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno indicare le soluzioni adottate dal legislatore per risolvere il problema di acquisizione della data certa dei documenti, volta a regolare l’opponibilità ai terzi della priorità dei diritti acquisiti da un soggetto mediante i documenti in questione, rispetto ad altre parti che reclamino pretese analoghe.In via generale, rilevano le ordinarie regole civilistiche di cui all’articolo 2704 c.c. sulla datazione ed etero datazione dei documenti, per cui – laddove un atto tra privati non sia stato autenticato nelle sottoscrizioni – la certezza della data nei confronti dei terzi si determina (<em>i)</em> dal giorno in cui tale scrittura è stata registrata o (<em>ii)</em> dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o <em>(iii)</em> dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici oppure<em> (iv)</em> dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.Rispetto a tale ultimo periodo, accanto e a corollario della disciplina codicistica, la legge ha identificato diversi fatti idonei a stabilire con certezza la data di formazione di un documento e, in particolare per quelli informatici è l’articolo 20, 3 comma, del CAD a stabilire che la data e l'ora di formazione di tale documento sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale, come meglio elencati dall'articolo 41 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013 che ammette: (i) i riferimenti temporali realizzati da certificatori accreditati, (ii) la segnatura di protocollo informatico, (iii) l’inserimento del documento in un sistema di conservazione a norma ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione, (iv) i riferimenti temporali ottenuti a mezzo PEC nonché (v) mediante la marca temporale.<h2>2.2 La marca temporale</h2>Il principale sistema previsto dal legislatore italiano per datare un documento informatico è la marcatura temporale (ovvero la validazione temporale elettronica disciplinata ai sensi del Titolo IV del d.p.c.m. 22 febbraio 2013).Tale meccanismo, analogamente a quanto avviene per la firma digitale, consiste in un sistema di natura crittografica e asimmetrica; il compimento di tale particolare operazione racchiude al proprio interno i dati crittografati che identificano il giorno e l’ora di apposizione della firma e avviene ad opera di un soggetto terzo rispetto al creatore o firmatario del documento, che si qualifica come Autorità di Marcatura Temporale o Time Stamping Authority<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.In questo modo, si realizza e si esaurisce la funzione della marcatura temporale la quale, in altri termini, assicura che un determinato documento – in tutti i suoi bit e nella sua interezza – esista ad una data altrettanto determinata. Tuttavia, posto che anche l’apposizione della marca temporale non consente di certificare in via definitiva la firma e la data di un determinato documento digitale, trattandosi pur sempre di un meccanismo tecnologico la cui falsificazione o sicurezza potrebbe divenire accessibile con il passare del tempo, con riferimento specifico alla garanzia della permanenza dell’autenticità di un documento non si può prescindere dall’utilizzo di un sistema di c.d. conservazione a norma<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, anch’esso disciplinato nel CAD e nel d.p.c.m. 22 febbraio 2013.<h2>2.3 Altri sistemi di validazione temporale</h2>Come già precisato, ai sensi dell’articolo 41 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013, nella serie di riferimenti temporali ivi elencati come opponibili ai terzi, ulteriormente rispetto alla marcatura temporale, sono annoverati il protocollo informatico e la posta elettronica certificata.In sintesi, il protocollo è un sistema di validazione temporale apponibile soltanto da una pubblica amministrazione e, nella prassi, viene materialmente apposto quando la pubblica amministrazione riceve ovvero invia un documento digitale, per poi essere classificato, fascicolato e conservato dalla stessa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, mediante archivi in grado di garantire una conservazione a norma.La posta elettronica certificata (o PEC) rappresenta invece un sistema di validazione temporale utilizzabile senza la vera e propria intermediazione di un soggetto terzo, ferma restando l’iscrizione ad un servizio di casella di posta capace di offrire tale servizio. Una volta ottenuto un proprio indirizzo PEC, ciascuna parte è in grado di scambiare informazioni che viaggiano attraverso una cosiddetta busta di trasporto che il gestore della casella PEC provvede a firmare digitalmente, certificando – oltre ad invio e consegna del messaggio – anche data e ora dello stesso<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Pertanto, allegando un documento ad un messaggio scambiato su un canale PEC, si rende anch’esso idoneo a costituire un riferimento temporale opponibile ai terzi, grazie al particolare meccanismo di funzionamento della posta elettronica certificata.<h1>3. Data certa e operazioni di finanziamento – Conclusioni</h1>Nell’ambito delle operazioni di finanziamento è molto frequente la necessità che sia attribuita data certa ad un documento tra le parti, sia perché la stessa è in taluni casi espressamente richiesta dalla legge sia in termini di opportunità.Per comprendere meglio tali aspetti, è possibile far riferimento a due diversi esempi. La data certa è, infatti, necessaria per le notifiche e/o accettazioni relative ai debitori ceduti nell’ambito delle cessioni del credito: affinché la cessione sia opponibile in prelazione nei confronti di soggetti terzi rispetto al cedente, al cessionario e al debitore ceduto, occorre dimostrare che la stessa sia stata notificata al debitore ceduto medesimo o da questi accettata con atto recante data certa (cfr. articolo 1265 del codice civile). Sotto diverso profilo, la data certa è invece quanto mai opportuna per determinare con sicurezza il momento in cui sono costituite eventuali garanzie che assistono i crediti nascenti da un contratto di finanziamento: infatti, le garanzie create contestualmente alla nascita del credito garantito scontano un periodo di revocatoria più breve e, quindi, attribuire data certa al documento con cui le stesse sono formate significa, nell’ottica del creditore garantito, consolidare tali garanzie in un tempo minore.Pertanto, i diversi metodi di datazione sopra descritti risultano sempre più comunemente utilizzati anche in ambito finanziario, considerato che, da un lato, il costante sviluppo delle tecnologie informatiche ha imposto la risoluzione dell’interrogativo sulle modalità con le quali processi giuridici sinora rappresentati da gesti unicamente umani, come la sottoscrizione e la datazione di un documento, siano destinati ad evolversi e qualificarsi; dall’altro, il legislatore ha disciplinato puntualmente le modalità informatiche oggi disponibili per raggiungere tale obiettivo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:eugenio.siragusa@advant-nctm.com">Eugenio Siragusa</a> e <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="[1]"></a>[1] A tal proposito, si noti che in Italia molteplici soggetti, tra cui ad es. InfoCert, operano come Autorità di Marcatura Temporale; inoltre, il Consiglio Nazionale del Notariato, che peraltro si è occupato del tema in un recente approfondimento (Studio n. 1-2017/DI, Il documento digitale nel tempo), offre un sistema per la verificazione delle marcature temporali apposte sui documenti mediante il proprio portale online (cfr. <a href="https://vol.ca.notariato.it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://vol.ca.notariato.it</a>).<a name="[2]"></a>[2] Si tratta di meccanismi attraverso i quali si crea un vero e proprio pacchetto informativo, relativo al documento informatico, con cui si assicurano l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità e la leggibilità dello stesso nel tempo.<a name="[3]"></a>[3] Al riguardo, si noti infatti che a partire dall’11 ottobre 2015, ai sensi del d.p.c.m. 3 dicembre 2013, è previsto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a inviare in conservazione il registro giornaliero di protocollo entro la giornata lavorativa successiva.<a name="[4]"></a>[4]Ciò è confermato anche dall’articolo 43 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS), in cui si prevede che “I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.”]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 07:38:56 +0100</pubDate>
                        <title>Participative Financial instruments: an Italian approach to Sukuk? (Part II)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-ii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>As mentioned in the first of this series of articles, the so-called participative financial instruments (PFIs) (<em>strumenti finanziari partecipativi</em>) have been introduced by the company law reform in 2004 and are provided under Article 2346, paragraph 6, and Article 2411, paragraph 3 of the Italian Civil Code. After having presented the main features of PFIs (see Part I), it is now time to dig more into the various aspects of the instruments, including their tax and accounting treatment. Subsequently, in Part III, it will be possible to try to compare PFIs, or at least some of them, and Sukuk and understand whether there are indeed similarities between the two. </strong><img class=" wp-image-11190 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/20181031-IFN.png" alt width="339" height="268">As already anticipated, on the basis of the aforementioned law provisions, two different interpretations have been provided by the scholars. According to the first one, all kinds of financial instruments provided by the Civil Code which can be issued by a joint stock company would be similar to debt instruments, as the underlying transaction would be that of a financing. Therefore the bond regulation would apply to all of them. According to the prevailing view, however, different types of financial instruments would exist, depending on the nature of the contribution and of the underlying transaction. In fact, as to the first interpretation, the law also provides for instances where services, goods and receivables can be contributed, which is not compatible with the concept of financing. As to the nature and pursued goal of the issue of financial instruments, these should be considered as an empty ‘shell’ capable of accommodating different structures. According to this theory, particular value should be given to the ‘participative’ feature of the instruments, which would exclude a right of reimbursement for the holders, according to a profit and loss-sharing approach which is immanent to Islamic finance.Drawing a line in the wide field of financial instruments between true ‘participative’ instruments and debt instruments has an effect also on the applicable tax regime. Generally speaking, in the first case, the profit would be treated similarly to dividends; in the second case as interest. This is the case also as far as the accounting treatment is concerned. Instruments of the first kind will be accounted as a reserve in the balance sheet of the issuer and therefore will contribute to the ‘capitalization’ of the issuer, being part of its net equity. Such reserve, as any other component of the net equity, would be capable of being reduced by the company’s losses, before or, according to certain scholars, even <em>pari passu</em> with the share capital. However, the reduction of the reserve, according to the most recent theory, would not necessarily mean the corresponding annulment of the instruments, with the consequence that if this would be reduced to zero, the instrument holders would lose all their rights. In fact, also in this case, depending on the instrument regulation, their holders would be entitled to participate, in full or in part, in the liquidation of the company assets, after repayments to creditors.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.islamicfinancenews.com/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-part-ii.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 44 dated the 31st October 2018.</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:26:54 +0200</pubDate>
                        <title>Participative financial instruments: an Italian approach to Sukuk? Introduction (Part I)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/participative-financial-instruments-an-italian-approach-to-sukuk-introduction-part-i</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In 2017, a law proposal on the taxation of Islamic financial transactions was presented to the Italian parliament, but it was not approved as the legislation came to an end and a new parliament was elected after general elections at the beginning of March.The proposal also dealt with Sukuk and provided a specific tax regime for the issuance of Sukuk Ijarah. Since the proposal was not approved, the question then arises as to whether there are already in the Italian legislation other Sukuk-like instruments which comply with the generally accepted definition of Sukuk as provided by AAOIFI (“Certificates of equal value representing undivided shares in the ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”), so that they could be treated as such from a Shariah perspective.<img class=" wp-image-10752 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/09/20180919_IFN_STPA.png" alt width="307" height="230">The question is in particular worthwhile in respect of the so-called participative financial instruments (PFIs) (‘strumenti finanziari partecipativi’) provided under Article 2346, Paragraph 6 and Article 2411, Paragraph 3 of the Italian Civil Code. The first provision reads: “The company, in exchange for contributions from the shareholders or third parties, even under the form of works or services, may issue financial instruments that have economic or administrative rights, with [the] exception of voting rights in the general shareholders’ meeting”. The second provides for the application of the rules governing the issue of bonds to those financial instruments the reimbursement of which, both in terms of time and amount, is conditional upon the economic performance of the issuer.The terms and conditions of the issuance of a PFI must be set out by the company’s bylaws along with the rights that are attributed to the holders, the penalties that are applicable in the event of a breach of the holders’ obligations and, if permitted, the rules of the instrument’s circulation. It is clear that the rationale of these provisions is to widely defer the regulation of the PFI to private self-government which makes the instruments flexible in nature and capable of pursuing different economic functions, similar, as the case may be, to those of shares, bonds, association in participation agreements and the like.It is important, in particular from an Islamic finance perspective, to ascertain whether such financial instruments have to be qualified as debt or equity. A line may be drawn between those PFIs which entail a right, even subordinated to other creditors’ claims, to the reimbursement of the contribution made by the holder and those which do not. In the first case, the issuer will have to register a debt in its financial statements. In the second case, in particular when money has been contributed in exchange, a reserve will be created and the equity of the company will be increased. It follows that PFIs of the first kind are similar in nature to bonds, while those of the second are equity-like and the respective holder will be in a position more similar, although different in nature, to that of the company’s shareholders.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 38 dated the 19th September 2018</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 09:00:06 +0200</pubDate>
                        <title>Banks, default and public confidence: waiting for decision from the new Government</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banks-default-and-public-confidence</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Italian banking world is currently going through a period of deep-rooted change.Last year, certain Italian banks took centre stage in the media, namely: Monte Paschi di Siena, a bank having a long tradition and operating throughout the whole of Italy, which has often been refinanced to avoid default; four small banks from Central Italy, previously put into liquidation; two banks from North-East Italy, i.e. Popolare di Vicenza and Veneto Banca, put into liquidation in June 2017, in respect of which Italy awaits a decision of the parliament.Popolare di Vicenza and Veneto Banca are medium-sized banks deeply rooted in a part of Italy that is economically crucial for the country as a whole. The Veneto has been the powerhouse of the Italian economy in the last decade.From the point of view of the delicate links between politics and finance, the most sensitive aspects that still need to be resolved concern the responsibility attributable to the Bank of Italy and Consob. In other words, has banking supervision been adequate in the last decade? The question raises concern about the whole Italian financial world with a broader impact on the economy and politics in general.The Italian and European financial community expects quick and straight answers. The value of the confidence that European citizens may have in the financial world is a pre-condition for the proper development of that world itself. If undue harm is found to have been caused to savers and shareholders, they must obtain adequate compensation; on the other hand, if there is liability on the part of supervisory authorities (i.e. especially, the Bank of Italy and Consob), should there be some sort of punishment?As noted, the Italian banking world is in turmoil: will there be calm after storm? There is a great deal of interest currently shown by media and operators, primarily because the “populist” Government, based on the combination of the Lega and the Movimento 5 Stelle, has only been in office for a short while and its economic policy strategy is still unclear.The election promises of the two majority parties made a provision for, on the one hand, accurate determination of liability and, on the other, a legal mechanism of compensation for damage caused to savers and shareholders. So, will a move be made from words to deeds?Assuming that the new government finds the political strength to design a mechanism of compensation in favour of savers and shareholders, the issues to be addressed can be summarised as follows:</p><ul> <li>i. Which body will be responsible for determining breach of applicable Italian banking and laws and regulations to compensate savers and shareholders? The most widely held hypothesis is that this task should be attributed to a body of mediation and conciliation with an independent authority, e.g. the National Anticorruption Authority or the Arbitrator for Financial Disputes. This means a new entity must be added to the already complex legal scenario involving banks and financial intermediaries in Italy.</li> <li>ii. For the purposes of compensation for damage, will protection only be afforded to those having purchased shares in the last 10 years, i.e. within the limitation period for contractual damage? In this case, there would be no compensation for those having purchased shares earlier than the 10 years, now almost worthless. However, from criminal proceedings it is emerging that responsibility for the defaults of the banks is due to the actions of top managers. So is there no compensation for those left with nothing as a result of someone having negligently caused the banks to fail?</li> <li>iii. Finally, how will the State be able to allocate the sums awarded as compensation without being liable for State aid? Will such sums be public money or monies made available by the banking system itself?</li></ul><p>European developments might have a role to play. In the context of the negotiations underway on the banking and capital markets union, which will have a further direct impact not only on banks but also on undertakings, one proposal that is making headway relates to the intent to turn the ESM (European Stability Mechanism) into a mechanism for granting loans for a bank recapitalisation fund (backstop).While supporting such a role, one should however start from the principle that risk sharing and risk reduction are two sides of the same coin, rather than choosing a sequential procedure aimed at first reducing and only later sharing risk, based on a reduction of bank risk arising from progressive clearance of bad debts and other unspecified criteria.Falling outside the scope of the proposal is the introduction of a common insurance for bank deposits (CIBD) and the creation of a recapitalisation fund.These are just some of the issues to be tackled in the short term.If the new government really wants to overcome the deadlock in which the Italian financial system finds itself, considerable political will shall be required, with strong attention also being given to technical and legal aspects.This is a very delicate step, and only once it has been completed we will be able to tell whether the banking scene may be stabilised and whether the citizens’ confidence may support a growth trend that necessarily involves strengthening the financial system as a whole.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso Dalla Massara</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 07:35:46 +0200</pubDate>
                        <title>Private equity: Alpha raggiunge accordo per controllo Calligaris</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pecalligaris</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>PRIVATE EQUITY: ALPHA RAGGIUNGE ACCORDO PER CONTROLLO CALLIGARISMILANO (MF-DJ)--Alpha Private Equity Fund 7 ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dalla famiglia Calligaris del controllo del gruppo Calligaris. Il perfezionamento dell'operazione, che e' soggetto a condizioni di legge spiega una nota, e' previsto che avvenga in autunno. Nell'ambito dell'operazione e' previsto il re-investimento da parte della famiglia Calligaris, che continuera' a detenere una partecipazione del 20% nel gruppo. Inoltre, Alessandro Calligaris, alla guida dell'azienda sin dal 1966, manterra' il ruolo di Presidente della societa'. Alpha e la famiglia Calligaris intendono rafforzare ulteriormente il ruolo di leadership internazionale del gruppo, anche attraverso acquisizioni mirate nel settore dell'arredamento e tramite espansione negli attuali mercati di riferimento, facendo leva sull'expertise di prodotto maturata da Calligaris in oltre 95 anni di storia e sulla capillare rete di distribuzione su scala globale. Alpha e' stata assistita nell'operazione da Pedersoli Studio Legale, Deloitte, Bain &amp; Company e da Essentia Advisory, in qualita' di advisor sul debito. La famiglia Calligaris e' stata assistita da Nctm Studio Legale.<em>Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201808031952001798&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Finanza-Tgcom24</a></em>La famiglia Calligaris è stata assistita da Nctm Studio legale per la parte italiana dell’operazione, e dallo Studio EHP per gli aspetti di diritto Lussemburghese relativi al re-investimento. Il team di Nctm è composto per gli aspetti corporate M&amp;A da <strong>Riccardo Papetti</strong>, <strong>Laura Cinquini</strong> e <strong>Mario Bonferroni</strong>. <strong>Giovanni de' Capitani di Vimercate</strong> ha seguito i profili finanziari e <strong>Barbara Aloisi</strong>, con <strong>Irene Aquili</strong>, le problematiche fiscali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 14:00:17 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm ha assistito AXA IM – Real Assets e Pradera nell’acquisizione del Centro Commerciale 8 Gallery</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/axare8-gallery</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha assistito AXA Investment Managers - Real Assets ("AXA IM - Real Assets”) e Pradera Limited (“Pradera”), per conto dei propri investitori, nell'acquisizione del Centro Commerciale 8 Gallery di Torino, parte del Centro Polifunzionale del Lingotto, per un valore totale di circa 105 milioni di Euro.AXA IM - Real Assets, leader nella gestione di asset e portafogli immobiliari in Europa, e Pradera, asset e fund manager specializzato nel settore retail, con questa operazione acquisiscono un’area retail con significativo potenziale di crescita all’interno del Lingotto di Torino.Nctm ha prestato la propria assistenza attraverso un team multidisciplinare coordinato da <strong>Luigi Croce</strong>.In particolare, il team di Nctm, per gli aspetti Real Estate e Corporate, è stato guidato da Luigi Croce e <strong>Alessandro Vespa</strong> coadiuvati da <strong>Francesca Leonelli</strong> e, per gli aspetti urbanistici, da <strong>Ada Lucia De Cesaris</strong>, coadiuvata da <strong>Rossella Vaiano</strong>.Per gli aspetti Banking il team è stato guidato da <strong>Stefano Padovani</strong> e <strong>Giovanni de’ Capitani di Vimercate</strong> e per il lato Tax da <strong>Federico Trutalli</strong> e <strong>Andrea Mantellini.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 05:07:13 +0200</pubDate>
                        <title>Italy: Developments of the alternative investment market</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-developments-of-the-alternative-investment-market</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alternative Investment Market (AIM) Italia is the market of Borsa Italiana (the Italian stock exchange) established on the 1st March 2012 and devoted to Italian SMEs with high growth potential, which are the backbone of the Italian economy.This market was conceived to offer a faster and more flexible procedure for listing that may meet the needs of medium and small businesses. In fact, different from regulated markets, AIM Italia, which is a multilateral trading facility, establishes only a few minimum admission criteria. The basic requirement is the continuous presence of the socalled ‘Nomad’ (nominated advisors), frequently an investment bank or an investment company, both in the preadmission and post-admission stages, which defines, <em>inter alia</em>, the free float of the company that will be admitted to the market appropriate for ensuring adequate liquidity to the security and adequate corporate governance for protecting minority shareholders.<img class=" wp-image-10294 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180727_STPA_IFN.png" alt width="381" height="312">On the other hand, there are no minimum or maximum requirements in terms of size or capitalization of the company or specific economic financial prerequisites but a minimum threshold of shares on the market (10%) in terms of floating is provided.Total funds collected in IPOs since 2009 amounted to almost EUR1 billion (US$1.17 billion): EUR922 million (US$1.08 billion) by newly issued shares and EUR69 million (US$80.69 million) by the sale of existing shares. As at December 2017, 95 companies were listed on AIM Italia with 23 new listings (vs. 10 in 2016), and total market capitalization was EUR5.6 billion (US$6.55 billion) (+94% vs. year-end of 2016).The recent growth of the market is mostly due to the recent tax incentives introduced by the Italian 2017 Stability Law (the Law). In the attempt to channel resources to the real economy and reduce dependence on banks, the Law introduced the so-called PIR individual savings plans, a tax-exempt measure for individuals entering into investment plans managed by dedicated funds. The PIR plans are investment products designed for small and mid-sized companies, with complete tax exemption (a 26% rate) for the capital gains obtained on investments of EUR30,000 (US$35,083.4) a year, up to a combined EUR150,000 (US$175,417), for long-term investments maintained for at least five years. A PIR plan is in substance a taxshielded box in which retail investors can put any kind of financial instruments (savings accounts, stocks, bonds, investment funds).It should be possible, through an appropriate screening, to identify a basket of companies listed on AIM Italia which meets Shariah criteria, such as those that are not involved in non-Shariah compliant activity. In particular, the applied screens could be, similar to other Shariah compliant indices, business activity (therefore excluding companies engaged in alcohol, tobacco, porkrelated products, entertainment (casinos, gambling and pornography), weapons and defence, conventional financial services (such as banking and insurance) and biotechnology companies involved in human/animal genetic engineering) and a financial ratio screen having regard to debt, cash and interest-bearing assets, accounts receivables and such.Once the basket has been identified, Islamic investors could invest in the companies in the basket knowing that they are fast-growing and meet Shariah criteria.&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 30 dated the 24th July 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 30 May 2018 04:54:27 +0200</pubDate>
                        <title>Still hoping for an Italian sovereign Sukuk issuance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/still-hoping-for-an-italian-sovereign-sukuk-issuance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span lang="EN-GB">According to a recent press release of the Ministry of Finance, the value of Italian public real estate assets — some one million cadastral units with a surface of 325 million square meters — is in the region of EUR283 billion (US$331.78 billion). In terms of the type of assets, the large majority, approximately 77% with a value of some EUR217 billion (US$254.4 billion), are directly used by the public administration itself. </span></strong><span lang="EN-GB"><img class=" wp-image-9812 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/20180530_IFN_Padovani.png" alt width="373" height="257">This significant portfolio of assets and its value could be important for the two populist parties which got the majority of votes at the last general elections held on the 4th March 2018 and are now attempting to form a new government. In fact, according to the media, the political and economic program they are working on allegedly includes measures which would require additional financial resources in the region of EUR70-100 billion (US$82.07-117.24 billion). One way to find these additional resources could be leveraging on the public real estate portfolio. Of course, the disposal of such a portfolio would be the most preferable option as it would not trigger an increase of public debt, which is already above EUR2 trillion (US$2.34 trillion) and 120% of the Italian GDP, and therefore subject to the constraints of the EU. However, such a disposal could occur only within a medium to long-term timeframe, after proper actions to maximize the value of the assets have been taken, while the new fiscal policy would need to be funded at the outset. </span><span lang="EN-GB">With this in mind and considering the recently increasing interest for euro-denominated Islamic bond issuance, the question arises as to whether the idea of an Italian sovereign Sukuk issuance, backed by part of the public real estate portfolio, could be somehow revitalized. Such an idea was discussed in private circles and with decisionmakers a couple of years ago but it did not materialize at that time for various reasons, including the fact that Italy has had, over the last years, quite an easy access to traditional ways of funding in a low rate environment as a result of the European Central Bank quantitative easing policy. This policy is, however, due to come to an end in the coming months and if the state budget needs actually increase as a result of the new government’s fiscal program, it could be interesting for Italy to explore alternatives means of financing, for example, utilizing a small part of the real estate portfolio, which is now being used by the public administration, for a Sukuk Ijarah issuance, similar to what has already been done by other European countries. </span><span lang="EN-GB">Of course, the feasibility of such a project will depend very much on the attitude that the new decision-makers will take with regards to Islamic finance as a whole. But it must be considered that Turin, one of the Italian cities which is already governed by one of the two parties, has been home to a number of </span><span lang="EN-GB">initiatives dedicated to Islamic finance in recent years.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance news Volume 15 Issue 22 dated the 29th May 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 03:38:17 +0200</pubDate>
                        <title>Italy: What next after the general elections?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-what-next-after-the-general-elections</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>At the recent general elections last March the majority of votes went to the two populist parties. It remains to be seen whether they will be able to form a government after a fierce fight during the electoral campaign. The deadlock parliament has raised the attention of investors and fund managers in particular, but the general sentiment is that there is no particular increase in the chances that Italy would leave the Eurozone.</strong><img class=" wp-image-9356 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180418_IFN.png" alt width="360" height="179">Commentators also noted that immediately after the elections, spreads on Italian bonds were only a few basis points wider which meant the market was not surprised by the election outcome. Of course the market does not like uncertainty and it will be crucial to understand which actions will be taken by the new government with respect to economic and fiscal policy.From an Islamic finance perspective it will be also very important to understand whether the parties supporting the new government will back the adoption of a dedicate tax regime to implement a level playing field along the lines of the draft law proposal which was put forward to the past parliament in 2017 and not adopted. The two parties winning the elections might have very different attitudes in this respect.But uncertainty may mean opportunities. Some of these could be found in the consolidation process which is happening in the Italian banking sector. Investors could look for instance at Monte dei Paschi di Siena (MPS), the oldest bank in the world and one of the largest Italian banks. In July last year the European Commission approved the precautionary recapitalization of MPS for a total amount of EUR8.1 billion (US$10 billion), which included a capital injection of EUR3.9 billion (US$4.81 billion) by the Italian state, as a result of which the Ministry of Finance is now the controlling shareholder of the bank. The European Commission has approved at the same time also the 2017-21 restructuring plan of the bank which has the aim to reach an adequate profitability level for the bank, and includes the disposal of the vast majority of the bad loan portfolio as of the 31st December 2016, for a total amount of EUR28.6 billion (US$35.29 billion) of GBV, by means of a securitization transaction to occur during the first half of 2018.So on the one hand there is a restructuring plan in place, which is consistent with the commitments the bank has vis-à-vis DG Comp and required by the Italian legislation. On the other hand there is an undertaking of the Italian State to dispose of all of its shares in MPS by the end of the restructuring period, ie within 2021. A detailed plan for the implementation of the sale must be submitted at the latest by December 2019.Islamic investors could look at this opportunity with a view to open an avenue to Islamic banking in Italy, for instance using MPS for the launch of Shariah compliant banking products in Italy, which is home to about 1.5 million Muslims.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance&nbsp;news&nbsp;Volume 15 Issue 16 dated the 18th April 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 06:26:21 +0200</pubDate>
                        <title>Islamic Finance: Italy has significant potential</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/islamic-finance-italy-has-significant-potential</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>As well summarised by the ECB in occasional paper No. 146 from June 2013 “Islamic Finance in Europe”, Islamic finance is based on four main principles, which are all derived from the Quran and Sunna. The first is the prohibition of Riba, which means that no interest may be charged on any money lent. The second principle involves a profit and loss-sharing concept. Parties to a financial transaction must share both the risks and the rewards. The third principle is the prohibition of uncertainty or speculation. The fourth principle requires the use of asset-backing. Each financial transaction must relate to a tangible and/or identifiable underlying asset, ensuring that Islamic financial institutions and transactions remain connected to the real economy.Islamic finance has developed significantly since the mid-1990s and has become a not negligible part of the international financial system. The total value of Islamic financial assets is estimated to have reached the figure of some USD 2 trillion.The European market, however, with a potential customer base of more than 20 million Muslim is still largely untapped. There is a significant market growth potential since the penetration of Islamic banking products is low, because a lack of supply, whilst there is a strong demand from clients for Shariah compliant services. Governments and regulatory authorities in certain EU countries strongly support the development of the Islamic finance model. In particular, the UK and Luxembourg. The government of United Kingdom issued the first Ijara Sukuk (so called Islamic bonds) in 2014&nbsp; followed by the issuance of a Euro 200m Islamic bond by Luxembourg.Last year, Italy made an attempt to introduce a law aiming to regulate the tax treatment of certain Islamic financial operations executed in Italy. The idea was to create a level playing field for the industry in comparison to conventional finance.&nbsp; A draft was introduced into Parliament. It set out the proposed tax treatment for three specific Islamic contracts: Murabaha, Ijarah and Istisna’a. It also aimed at introducing Sukuk in Italy by regulating the public offering of such securities. However, the proposal was not even debated, let alone approved. The legislature has now come to end and general elections have been called to elect a new Parliament. The fate of the proposal will depend on the outcome.Although Italy has not yet been able to introduce a dedicated tax and legal framework for Islamic finance, and the industry has not really taken office in this country, it still remains, however, a very attractive investment destination for Islamic investors.Indeed, Italy is the 3rd largest economy of the Eurozone and the 8th largest in the world, with a GDP of some 2 trillion dollars, coming immediately after India, but ranked before Russia. The domestic market offers many opportunities, with a population of more than 60 million. Italy represents a strategic gateway to 500 million consumers across the European Union and to 270 million in northern Africa and the Middle East. It is the main thoroughfare linking southern Europe to central and eastern Europe.For over 30 years, Italy has been the 2nd largest manufacturing economy in Europe after Germany, and ranked between the 6th and 7th in the world.&nbsp; Italian manufacturing trade surplus is the 5th highest amongst the G-20 countries, exclusive of energy and mining, with a value of 96 billion euros in 2014. Italy holds leadership positions for trade surplus in 935 products out of 5,117 marketed goods (the most detailed breakdown of world trade by industry): 1st in 235 products, 2nd in 377 products and 3rd in 323 products.Investing in Italy means having access to unique export knowhow in leading sectors, such as machinery and automation, fashion, design, and food. Companies investing in Italy can also rely on extensive networks of SMEs and many industrial clusters throughout the country, able to supply high-quality intermediate products specifically tailored to meet customers’ needs.Italian cities are overflowing with ancient monuments and treasures, and this – combined with its world-famous art, culture, music, food, and quality goods – gives Italy an unparalleled quality of life, which is the envy of the world.Furthermore, after years of stagnation, if not recession, the Italian economy is now recovering. indeed, after two years of real GDP growth of around 1%, the forecast for this year has been raised to 1.5% and the economy is expected to expand at a 1.5% rate also in 2018 and 2019.So, assuming that Islamic investors intend to benefit of the favorable outlook of the Italian economy, and to include Italy in their investment portfolio what would be the preferred asset classes?Real estate appears to be of course the privileged choice, as recent history confirms. Islamic investors could target single Shariah compliant retail trophy assets fully rented out and therefore&nbsp; producing a stable yield. However, prices in Milan and Rome, the most favorite destinations, are picking up. As an alternative closed end real estate funds, although less liquid, could be an interesting alternative provided that the investor has a medium-long term holding strategy. One of these funds has been created in order to acquire buildings owned by Provinces and Municipalities and leased to the Public Administration, which would be ideal assets also for the issuance of Ijarah sukuk.Particular attention should be given to the ELITE programme. It is managed by Italian stock exchange and is aimed at helping fast growing companies get access to the debt and equity capital markets. It includes today some 430 Italian companies with a high-growth potential, 183,00 employees and aggregate revenues of €46 billion. On the debt side the Elite Club Deal (“ECD”) – Basket Bond has been just launched. The aim of the ECD is to create a systemic platform which interlinks corporate and investors. The innovative tool is represented by an asset backed security (the “Elite Basket Bond”) collateralized by a basket of bonds issued by companies belonging to the ELITE programme. The Elite Basket Bond is structured in two phases. In Phase I each issuer issues a bond with certain predefined characteristics. In Phase II the bonds are used as collateral by a special purpose vehicle set up under Italia law on securitization. It could be explored whether a similar structure could be set-up in a Shariah compliant manner, using the Italian Islamic bonds rather than conventional bonds, to be subscribed by an SPV issuing sukuk.On the equity side it should be possible though an appropriate screening, to identify an Islamic ElITE Basket which would include all those companies out of the ELITE programme which meets Shariah criteria, i.e. are not involved in non-Shariah compliant activities. In particular the applied screens could be, similarly to what happens for other Shariah compliant indices, business activity (therefore excluding companies engaged in alcohol, tobacco, pork-related products, entertainment - casinos, gambling and pornography - weapons and defence, conventional financial services – i.e. banking, insurance and so on - and biotechnology companies involved in human/animal genetic engineering) and financial ratio screen having regard to debt, cash and interest bearing assets, accounts receivables etc.Once the basket has been constructed, Islamic investors could be easily target the companies which are in the basket knowing that they are fast growing and meet Shariah criteria.&nbsp;&nbsp;<em>This article is a synthesis of a series of articles which appeared in the publication Islamic Finance News in the months of October and December 2017 and January 2018, by the same author. </em><em>Across the EUniverse thanks both Stefano Padovani and IFN. </em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:STEFANO.PADOVANI@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 03:16:33 +0100</pubDate>
                        <title>Italian cooperatives looking for financing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-cooperatives-looking-for-financing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Italian cooperatives are a major component of the national economy, operating in many sectors, and in some of them (as well as in some regions) have a very large market share. </strong>The cooperative model based on the ‘one head, one vote’ principle is fully recognized by Article 45 of the constitution which includes a direct reference to cooperation, stressing in particular both the mutual and social aims of cooperatives as well as the exclusion of private speculation purposes.The general regulation of cooperatives is provided by the Civil Code, where they are considered a particular type of companies. Other general and particular rules are contained in separate Acts.<img class=" wp-image-8824 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180322_IFN.png" alt width="398" height="263">Cooperatives are conceived by Italian law as entities running an enterprise in the interest of their members as consumers, providers or workers. This organizational objective is referred to in Article 2511 of the Civil Code under the definition of cooperatives companies as those having a variable capital (the so-called ‘open door’ principle) and a ‘mutual purpose’. The law now states that cooperatives can choose between two regimes: a regime with the limitation to distribute their profi ts and mutual obligations (the so-called ‘predominant mutuality’) or a regime characterized by the same obligations, but in a lighter form (‘nonpredominant mutuality’). Predominant mutuality means that the cooperative runs its business mainly in favor of its members, or avails itself in doing so of the labor force provided by its members, or of their contribution of goods and services.Among other restrictions, cooperatives with predominant mutuality cannot distribute profits at a rate that exceeds the rate of return of postal bonds (which are similar to treasury bonds) by more than two percentage points. Non-distributed profits must flow into a reserve, which cannot be distributed neither during the life of the company nor in the case of dissolution. These limits imply that the profits that can actually be distributed are extremely low, making cooperatives in effect not for-profit organizations.Cooperatives are market leaders, among others, in the agro-industrial business, and in particular, in the food and agriculture sector, where they account for approximately two-thirds of the relevant total turnover.Some of these companies are looking to finance their development outside of the usual banking channel and are tapping the debt capital market. Caseificio Quattro Madonne, a producer of the famous parmesan cheese, issued in 2016 a seven-year maturity EUR6 million (US$7.37 million) minibond at a 5% yearly rate, secured by a pledge on the cheese, and a short-term one-year maturity minibond at a 4.5% yearly rate in 2017. Both minibond facilities are listed. Other agriculture and food cooperatives active in the business of fruit, tomatoes and tomato sauce, as well as frozen vegetables, to name a few, are willing to enter the debt market following this example.Since the ‘mutual purpose’ and the business of most of these cooperatives appear to be aligned with the principles of Islamic finance, Islamic investors could consider financing these companies using Shariah compliant minibonds to sustain their development and also with a view to expanding their business in the GCC markets.&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance&nbsp;news&nbsp;Volume 15 Issue 12 dated the 21st March 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 04:09:07 +0100</pubDate>
                        <title>La tutela marciana nel Testo Unico Bancario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tutela-marciana-nel-testo-unico-bancario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Introduzione</em></strong>Nell’ambito delle recenti riforme del sistema del credito bancario, il legislatore si è servito dello schema del patto marciano al fine di agevolare il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Detto schema è stato introdotto all’articolo 120-<em>quinquiesdecies</em> TUB per il credito immobiliare al consumo e dall’articolo 48-<em>bis</em> TUB per il credito alle imprese, rispettivamente, del d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72, di attuazione della Direttiva europea 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 e del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modifiche dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.Il patto marciano è generalmente ammesso dalla giurisprudenza, anche di legittimità, in quanto, diversamente dal patto commissorio (il cui divieto vige ai sensi dell’art. 2744 c.c.), assicura programmaticamente l’equivalenza tra il valore del bene trasferito e l’importo del debito garantito, dovendo essere restituita al debitore l’eventuale eccedenza del primo sul secondo. Per assicurare l’effettività di un simile risultato, entrambe le disposizioni introdotte nel Testo Unico Bancario prevedono che il compito di stimare il valore dell’immobile (al momento dell’inadempimento rilevante) sia affidato ad un soggetto terzo e indipendente.</p><ol> <li><strong>Nel credito immobiliare al consumo. L’art. 120-quinquiesdecies TUB</strong></li></ol><p>L’art. 120-<em>quinquiesdecies</em> TUB (“<em>Inadempimento del consumatore</em>”) è collocato nel nuovo Capo I-<em>bis</em>, che disciplina il “Credito immobiliare ai consumatori” e declina una duplice forma di funzionamento della tutela marciana, prevedendo:</p><ul> <li>da un lato, l’introduzione nel contratto di credito di una pattuizione ai sensi della quale il debitore trasferisce il bene immobile oggetto di garanzia al creditore (o a società appartenente al gruppo dello stesso che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari), condizionando l’effetto traslativo al verificarsi dell’inadempimento, e</li> <li>dall’altro lato, l’introduzione nel contratto di credito di una pattuizione ai sensi della quale l’immobile oggetto di garanzia può essere alienato a terzi ad opera del finanziatore mediante apposita procura contenuta nel contratto di finanziamento, ovvero trasferito al finanziatore condizionatamente, oltre che all’inadempimento, anche all’alienazione dell’immobile da parte di quest’ultimo a terzi.</li></ul><p>Le due previsioni, il cui esercizio è evidentemente alternativo, possono convivere nel medesimo regolamento contrattuale.</p><ul> <li><strong><em>Il trasferimento condizionato e l’avveramento della condizione</em></strong></li></ul><p>Nel caso di trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, di cui al punto (a) che precede la condizione sospensiva si considera avverata al momento della comunicazione del valore di stima al debitore, ovvero, nel caso in cui tale valore superi l’ammontare del debito, al momento del versamento dell’eccedenza al creditore.</p><ul> <li><strong><em>L’inserimento della clausola</em></strong></li></ul><p>La clausola marciana può essere inserita esclusivamente al momento della conclusione del contratto di finanziamento e può riguardare unicamente l’immobile garantito da ipoteca. Inoltre, in ragione della qualità di consumatore del finanziato, la presenza della clausola marciana non può costituire condizione essenziale ai fini della conclusione del contratto (che dev’essere, quindi, offerto allo stesso consumatore anche privo di detta clausola, pur potendo le due offerte prevedere condizioni – anche economiche – differenti), ed impone che il consumatore sia assistito da un consulente qualificato nella conclusione di un simile contratto di credito.</p><ul> <li><strong><em>L’inadempimento rilevante</em></strong></li></ul><p>L’inadempimento rilevante ai fini dell’esercizio della tutela marciana è rappresentato dal mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili. Peraltro, il principio di proporzionalità dei rimedi ha convinto il legislatore a lasciare impregiudicata la facoltà per il finanziatore di risolvere il contratto di credito fondiario (ove le parti abbiano optato per tale tipologia di finanziamento) qualora si sia verificato un ritardato pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive, ai sensi dell’art. 40, comma 2, TUB.</p><ul> <li><strong><em>L’effetto esdebitatorio</em></strong></li></ul><p>L’art. 120-<em>quinquesdecies</em> TUB, inoltre, stabilisce che l’esercizio della tutela marciana da parte del finanziatore abbia quale effetto l’esdebitazione del debitore. Dunque, il trasferimento del bene, ovvero dei proventi della vendita dello stesso, “<em>comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto credito anche se il valore del bene immobile restituito o traferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo</em>”. Tale effetto, che trova giustificazione nella particolare protezione offerta al consumatore, non è previsto espressamente dall’art. 48-<em>bis</em> TUB per il credito alle imprese di cui al paragrafo che segue.</p><ol start="2"> <li><strong>Nel credito alle imprese. L’art. 48-bis del TUB</strong></li></ol><p>Lo schema del patto marciano è stato recentemente accolto anche dalla disciplina del credito alle imprese.Diversamente dall’art. 120-<em>quinquiesdecies</em>, l’art. 48-<em>bis</em> TUB (“<em>Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato</em>”) offre una sola forma di manifestazione della tutela marciana. A tal fine, infatti, le parti del finanziamento possono esclusivamente introdurre una clausola che preveda il trasferimento sospensivamente condizionato della proprietà o di altro diritto reale sull’immobile al finanziatore (ovvero ad altra società appartenente al medesimo gruppo del creditore che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire la proprietà o altri diritti reali immobiliari).</p><ul> <li><strong><em>Il trasferimento condizionato e l’avveramento della condizione (rinvio)</em></strong></li></ul><p>Anche in questo caso, come nell’ipotesi (a) di cui al par. 1, il trasferimento dev’essere sospensivamente condizionato all’inadempimento del soggetto finanziato, ed a tal riguardo valgono le considerazioni precedentemente svolte al par. 1.1 che precede.</p><ul> <li><strong><em>L’inserimento della clausola</em></strong></li></ul><p>L’inserimento di una simile clausola può avvenire sia nel momento genetico del rapporto contrattuale, sia – per atto notarile – con pattuizione successiva alla conclusione del contratto di finanziamento. L’immobile che ne sia oggetto non può essere adibito ad abitazione principale del proprietario dello stesso, del suo coniuge, dei suoi figli, parenti o affini entro il terzo grado. Sullo stesso bene può essere costituita ipoteca, anche contestualmente alla stipula della previsione marciana, al fine di permettere comunque, in alternativa, il ricorso alle procedure ordinarie di esecuzione.</p><ul> <li><strong><em>L’inadempimento rilevante</em></strong></li></ul><p>L’inadempimento rilevante, ai sensi dell’art. 48-<em>bis</em> TUB, si ha quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, qualora sia previsto il rimborso a rate mensili; se i termini di scadenza delle rate siano superiori al periodo mensile, l’inadempimento si ha in caso di mancato pagamento per oltre nove mesi anche di una sola rata; o, ancora, costituisce inadempimento il mancato pagamento che si protragga oltre nove mesi dalla data di rimborso indicata nel contratto di finanziamento, laddove non sia previsto un rimborso rateale.</p><ul> <li><strong><em>L’effetto esdebitatorio</em></strong></li></ul><p>Come anticipato al par. 1.4 che precede, l’art. 48-<em>bis</em> TUB nulla dispone in merito all’eventuale effetto esdebitatorio della parte mutuataria per effetto del trasferimento del diritto reale sull’immobile al finanziatore.L’assenza di tale precisazione per il credito alle imprese e, per contro, la presenza di una previsione in tal senso nel credito ai consumatori ha fatto sorgere opinioni discordanti in dottrina tra chi, da un lato, ritiene applicabile in via analogica al credito alle imprese l’effetto esdebitatorio previsto per il credito al consumo, e chi, dall’altro lato, sostiene che laddove il legislatore abbia voluto sancire l’effetto esdebitatorio, lo ha previsto espressamente.</p><ol start="3"> <li><strong>L’accordo fra le associazioni di categoria e lo schema di decreto ministeriale</strong></li></ol><p>Lo scorso 12 febbraio, l’ABI e Confindustria hanno concluso l’<em>Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia</em> con il quale, tra l’altro, le parti si sono impegnate a favorire l’utilizzo della nuova forma di garanzia inserita all’art. 48-<em>bis</em> TUB.L’<em>Accordo</em> ha il merito di precisare che “<em>queste operazioni sono realizzate con imprese economicamente e finanziariamente sane, per quanto attiene i contratti in essere, l’inserimento di tale nuova forma di garanzia non configura misure di “forbearance” ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione Europea. È tuttavia possibile, per le banche, valutare di realizzare tali operazioni anche nei confronti di imprese che abbiano posizioni debitorie classificate come “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. In questi ultimi casi potrà essere prevista anche una revisione delle condizioni economiche (l’ammontare, la durata e/o la riduzione del costo del finanziamento)</em>”.L’<em>Accordo, </em>inoltre, fornisce alcuni spunti anche in merito all’eventuale effetto esdebitatorio derivante dal trasferimento del diritto reale. In particolare, nel precisare che i contraenti potranno prevedere che “<em>l’attivazione della clausola che preveda il trasferimento, sospensivamente condizionato, di un bene immobile e, quindi, l’acquisto da parte della banca della proprietà dello stesso, possa comportare – se espressamente convenuto – l’integrale estinzione del debito dell’impresa e, quindi, l’effetto liberatorio per la stessa</em>” sembra sottintendere l’assenza di un effetto esdebitatorio automatico e, per contro, la necessità di una specifica previsione in tal senso tra le parti.Intanto, il Mistero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 120-<em>quinquiesdecies</em> TUB. La consultazione si è conclusa lo scorso 5 febbraio.</p><ol start="4"> <li><strong><em>In conclusione</em></strong></li></ol><p>Dopo aver dimostrato una chiara diffidenza nei confronti di qualsiasi forma di auto-soddisfacimento delle ragioni creditorie, che prescinda dal procedimento giudiziario di esecuzione, il legislatore pare aver finalmente acquisito coscienza che l’interesse primario del potenziale soggetto debole è proprio quella di accedere al credito. La tutela marciana, promuovendo un sistema delle garanzie più flessibile e tempi di recupero dei crediti più veloci, può migliorare l’accesso al credito e rafforzare la ripresa economica.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a> o <a href="mailto:giovanni.decapitani@advant-nctm.com">Giovanni de’ Capitani</a></em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 05:47:00 +0100</pubDate>
                        <title>Regolamento UE sulle cartolarizzazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ue-sulle-cartolarizzazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quadro generale</strong>Il presente documento analizza i contenuti del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (il <strong>Regolamento Cartolarizzazioni</strong> o <strong>Regolamento</strong>), che è stato pubblicato lo scorso 28 dicembre 2017 nel Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è entrato in vigore il 18 gennaio 2018.Il Regolamento Cartolarizzazioni, inoltre, ha incaricato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (<strong>ESMA</strong>), l'Autorità bancaria europea (<strong>ABE</strong>) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (<strong>EIOPA</strong>) della redazione di norme tecniche di regolamentazione di attuazione per una serie di settori regolati dal nuovo testo normativo.<strong>Finalità</strong>Il Regolamento Cartolarizzazioni rappresenta il culmine di un lungo dibattito politico e di un processo legislativo e un significativo passo in avanti per la regolamentazione delle operazioni di cartolarizzazione nell’ambito dell'Unione Europea. Il Regolamento promuove principalmente due obiettivi: in primo luogo, l'armonizzazione coerente e il consolidamento di alcuni elementi chiave nel mercato europeo della cartolarizzazione in tutti i settori finanziari (ad esempio le norme esistenti in materia di <em>due diligence</em>, di mantenimento del rischio, trasparenza e concessione del credito) e in secondo luogo la creazione di un quadro giuridico specifico per cartolarizzazioni a lungo termine semplici, trasparenti e standardizzate e programmi di emissione di <em>commercial paper</em> garantiti da attività (collettivamente <strong>STS</strong>).L'obiettivo ultimo del legislatore europeo è quello di promuovere le cartolarizzazioni quale elemento critico di mercati finanziari ben funzionanti, diversificare le fonti di finanziamento, allocare maggiormente i rischi e sgravare i bilanci dei cedenti originari per consentire ulteriori finanziamenti all'economia reale.Tale obiettivo è perseguito differenziando le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate da cartolarizzazioni altamente complesse, opache e rischiose e incentivando gli investimenti a preferire le prime rispetto alle ultime attraverso schemi prudenziali ricalibrati.<strong>Ambito di applicazione</strong>Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, il Regolamento Cartolarizzazioni si applicherà agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione e ai fondi pensione nonché ai gestori di fondi di investimento alternativi, quando tali enti agiscano in qualità di investitori istituzionali, cedenti, promotori, prestatori originari e società veicolo per la cartolarizzazione (<strong>SSPE</strong>) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Le SSPE dovranno essere stabilite nell'Unione Europea o in paesi terzi che non siano inseriti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (<strong>GAFI</strong>) nell’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative.Ai fini del Regolamento, per "cartolarizzazione" deve intendersi "l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti”. Pertanto, le nuove regole riguarderanno esclusivamente i titoli emessi in <em>tranche</em>, con una subordinazione che determina la distribuzione delle perdite durante la vita della cartolarizzazione in corso e non si applica alle cartolarizzazioni cosiddette <em>mono-tranched</em>.Da un punto di vista temporale, il Regolamento Cartolarizzazioni si applicherà alle operazioni di cartolarizzazione i cui titoli siano emessi a partire dal 1° gennaio 2019 e ad eventuali cartolarizzazioni che creino nuove posizioni a partire dal 1° gennaio 2019.Alle cartolarizzazioni preesistenti continueranno, in generale, ad applicarsi le regole in vigore immediatamente prima della data di applicazione del Regolamento Cartolarizzazioni, a meno che non vengano emessi nuovi titoli o siano create nuove posizioni. Tuttavia, il Regolamento Cartolarizzazioni include talune disposizioni transitorie che consentono di trattare come STS le cartolarizzazioni i cui titoli siano stati emessi prima del 1 ° gennaio 2019, a condizione che soddisfino determinati criteri al momento della notifica dello status STS. Inoltre, le parti potrebbero voler modificare i termini delle operazioni esistenti per consentire che queste siano qualificate come STS. Inoltre, le norme sulla <em>due diligence</em> regolamentare si applicano a tutte le cartolarizzazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2011 o alle quali sono state aggiunte o sostituite nuove esposizioni dopo il 31 dicembre 2014.<strong>Cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate</strong>Il quadro STS dettato dal Regolamento Cartolarizzazioni elenca i criteri di ammissibilità per le cartolarizzazioni STS, le disposizioni per le notifiche da parte degli enti parte della cartolarizzazione e quelle relative all’affidamento e agli obblighi di <em>due diligence</em> da parte degli investitori nonché i meccanismi di vigilanza.I criteri STS sono definiti su base generale, piuttosto che per specifiche classi di attività. Tuttavia, vi sono criteri differenti per le cartolarizzazioni a termine STS e per i programmi di emissione di <em>commercial paper</em> garantiti da attività STS. Gran parte dei dettagli relativi ai criteri resta soggetto all’emanazione degli standard tecnici e delle linee guida da parte delle autorità di vigilanza europee.</p><ul> <li>(a) Requisiti di semplicità</li></ul><p>Sono inclusi tra i requisiti di semplicità, la necessità che la SSPE acquisisca il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva (<em>true sale</em>), in modo che questa sia opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo, alla SSPE non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria (<em>clawback</em>) in caso di insolvenza del venditore.Inoltre, le esposizioni sottostanti trasferite o cedute alla SSPE non devono includere posizioni di cartolarizzazione e devono essere originate nel corso ordinario dell'attività del cedente o del prestatore originario.Ulteriore requisito di semplicità è quello relativo all'omogeneità. In particolare, la cartolarizzazione deve essere garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati.In data 15 dicembre 2017, l'ABE ha pubblicato una consultazione relativa al requisito di omogeneità. Il Regolamento Cartolarizzazioni è stato criticato per i confini incerti dei criteri di ammissibilità relativi all'omogeneità dei portafogli di esposizioni sottostanti. Una domanda ricorrente è quella relativa alla granularità del requisito di omogeneità, ossia se i portafogli di esposizioni debbano essere raggruppati per classe o in base a sottoinsiemi che presentano caratteristiche comuni. Non è ancora chiaro se l'investimento in un <em>pool </em>di attività sottostanti garantite (<em>secured</em>) e non garantite (<em>unsecured</em>) possa essere qualificato come omogeneo. L'ABE è attualmente in consultazione al fine di identificare un elenco di categorie di esposizioni nonché uno di "fattori di rischio" da prendere in considerazione quando si debba determinare se un portafoglio di esposizioni sia sufficientemente omogeneo. I fattori di rischio comprendono il tipo di debitore, il tipo di linea di credito e garanzia, i meccanismi di rimborso e il settore industriale. In attesa della pubblicazione delle linee guida dell'ABE, nel tentativo di soddisfare ogni fattore di rischio pertinente e date le complesse disposizioni della proposta, i cedenti originari potrebbero avere difficoltà nel raggruppare esposizioni sufficientemente simili da beneficiare di economie di scala.</p><ul> <li>(b) Requisiti di trasparenza</li></ul><p>Per essere una cartolarizzazione trasparente a termine STS, le entità coinvolte nell’operazione devono soddisfare determinati requisiti informativi e di <em>disclosure</em>.In particolare, prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione, il cedente e il promotore dovranno mettere a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla <em>performance</em> statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, che coprono un periodo di almeno cinque anni per le esposizioni al dettaglio e sette anni per le esposizioni non al dettaglio, e un modello di flusso di cassa della passività su base continuativa.Un soggetto adeguato e indipendente sottoporrà a verifica un campione delle esposizioni sottostanti e i dati divulgati relativi a tale campione.Nel caso di una cartolarizzazione in cui le esposizioni sottostanti siano prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o <em>leasing</em> auto, il cedente e il promotore dovranno pubblicare le informazioni disponibili relative alla <em>performance</em> ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o <em>leasing</em> auto.</p><ul> <li>(c) Requisiti di standardizzazione</li></ul><p>Affinché una cartolarizzazione sia standardizzata, devono essere soddisfatti determinati requisiti.A titolo di esempio, il cedente, il promotore o il prestatore originario dovranno adempiere l’obbligo di mantenimento del rischio.In generale, il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione devono essere adeguatamente attenuati e delle eventuali misure adottate (quali derivati ​​o simili) deve essere data comunicazione. Inoltre, il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione dovrà basarsi sui tassi di interesse del mercato di uso generale o sui tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento.Gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti saranno distribuiti mediante rimborso sequenziale delle posizioni in funzione del rango (<em>seniority</em>) di ciascuna in assenza di azioni esecutive o messa in mora. Inoltre, è previsto un divieto di disposizioni che impongano la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.Ulteriori requisiti di standardizzazione sono imposti circa la documentazione riguardante l’operazione. Detta documentazione dovrà, tra le altre cose, indicare chiaramente quali azioni possano essere intraprese in caso di morosità o inadempienza dei debitori, nonché le previsioni relativa alla priorità di pagamento, gli eventi che possano attivare la variazione di tali priorità di pagamento e l’obbligo di segnalare detti eventi.</p><ul> <li>(d) Classi escluse</li></ul><p>Alcune cartolarizzazioni sono state deliberatamente escluse dal quadro STS. A differenza dei requisiti generali che si applicano a tutte le cartolarizzazioni che consentono ai cessionari, promotori e SSPE di essere stabiliti in paesi terzi, le cartolarizzazioni potranno essere qualificate quali STS solamente se il cessionario, promotore e la SSPE siano tutti stabiliti nell'Unione Europea. Detta limitazione circa l'ubicazione dei soggetti della cartolarizzazione STS non era presente nella proposta originale della Commissione e sembra essere in parte dovuta alla decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea. La Commissione è stata incaricata di presentare una relazione entro il 2022 che includa una valutazione sull'opportunità di introdurre un regime di equivalenza per i soggetti della cartolarizzazione localizzati in paesi terzi. Altre cartolarizzazioni escluse dal sistema STS sono, tra l'altro, le cartolarizzazioni di crediti deteriorati, le <em>collateralised loan obligations</em>, i titoli garantiti da mutui ipotecari su immobili commerciali e le cartolarizzazioni sintetiche (ciò sebbene l'ABE debba pubblicare un rapporto sulla cartolarizzazione sintetica STS entro il luglio 2019).</p><ul> <li>(e) Requisiti di notifica e conformità STS</li></ul><p>Cedenti, promotori e SSPE (o, nel caso di programmi di emissione di <em>commercial paper</em>, solo i promotori) sono tenuti a comunicare congiuntamente all'ESMA, alle autorità nazionali competenti e agli investitori che la loro cartolarizzazione rispetta i criteri STS, mediante un modello standardizzato che sarà predisposto dall'ESMA e a designare un punto di contatto per investitori e autorità competenti. Detta notifica STS deve includere una spiegazione delle modalità con cui ciascun criterio è stato rispettato e sarà pubblicata sul sito web ufficiale dell'ESMA. Laddove una cartolarizzazione non soddisfi più i requisiti STS, il cedente e il promotore saranno tenuti a notificare immediatamente l'ESMA e le autorità competenti. Sebbene non esista un obbligo specifico di notifica agli investitori, è probabile che essi dovranno essere notificati nell'ambito degli obblighi di divulgazione generale. Ulteriori dettagli saranno riportati nei nuovi standard tecnici.</p><ul> <li>(f) Terzo autorizzato</li></ul><p>Il cedente, il promotore o la SSPE possono ricorrere ai servizi di un terzo autorizzato per verificare se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti STS. Tuttavia:</p><ul> <li>(i) il cedente, il promotore e la SSPE rimarranno responsabili per il caso di errata notifica; e</li> <li>(ii) una certificazione non inciderà sull’obbligo degli investitori istituzionali di verificare che una cartolarizzazione che sia qualificata come STS rispetti effettivamente i necessari requisiti.</li></ul><p>E’ previsto altresì che gli investitori istituzionali di affidino "in misura adeguata" alla notifica STS e alle informazioni in essa contenute, ma "senza affidarsi esclusivamente o automaticamente a tale notifica o informazione".</p><ul> <li>(g) Requisiti patrimoniali</li></ul><p>Il Regolamento (UE) 2017/2401 che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (the <strong>Regolamento di Modifica CRR</strong>) introduce taluni requisiti patrimoniali preferenziali per le esposizioni verso cartolarizzazioni STS, rispetto a esposizioni verso cartolarizzazioni non STS, per enti creditizi e imprese di investimento. Il Regolamento di Modifica CRR detta ulteriori criteri che debbono essere soddisfatti dalla cartolarizzazione affinché possa applicarsi tale trattamento preferenziale relativo capitale regolamentare. La Commissione europea sta attualmente lavorando ad adeguamenti del trattamento patrimoniale regolamentare delle cartolarizzazioni STS applicabili agli assicuratori e ai riassicuratori ai sensi di Solvency II.<strong>Mantenimento del rischio</strong>Il livello attualmente vigente di mantenimento del rischio (5%) e gli attuali cinque metodi strutturali di mantenimento del rischio sono rimasti sostanzialmente invariati; pertanto, la prassi corrente per le operazioni sarà inalterata. Tuttavia, vi sono alcune differenze chiave, che riportiamo brevemente qui di seguito.Pur nell'ambito delle disposizioni sul mantenimento del rischio di cui al Regolamento (UE) 575/2013 (<strong>CRR</strong>), gli investitori istituzionali dovranno garantire che i cedenti, i promotori e i prestatori originari mantengano una partecipazione economica alla redditività di un’operazione; le nuove norme impongono il rispetto dei requisiti di mantenimento del rischio direttamente in capo agli <em>originator</em>, agli sponsor e agli istituti di credito cessionari.Ciò significa che i cessionari, promotori e prestatori originari europei dovranno soddisfare i requisiti anche laddove non vi sia alcun obbligo in tal senso da parte imposto dagli investitori (ad esempio perché sono entità non UE). Detto obbligo si applica a qualsiasi cessionario, <em>sponsor</em> o prestatore originario, e dunque non soltanto a soggetti istituzionali soggetti alla legislazione settoriale.Il Regolamento Cartolarizzazioni chiarisce che, ai fini del rispetto delle regole di mantenimento del rischio, "<em>non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni</em>". Il Regolamento Cartolarizzazioni non chiarisce il significato della nozione di "fine esclusivo". I dettagli di ciò che è necessario per superare questo test, così come il modo in cui un cessionario può dimostrare di svolgere un'attività commerciale più ampia, saranno inclusi in una nuova serie di norme tecniche di regolamentazione (<strong>RTS</strong>) relative ai requisiti di mantenimento del rischio, attualmente in fase di in fase di sviluppo da parte dell’ABE e che sostituirà l'attuale RTS vigente nell'ambito del CRR.Infine, la clausola di mantenimento del rischio stabilita dal Regolamento Cartolarizzazioni proibisce ai cedenti di procedere a cartolarizzazioni intenzionali che abbiano maggiori probabilità di subire perdite rispetto ad attività comparabili detenute nel bilancio del cedente.<strong>Requisiti di trasparenza</strong>Il nuovo Regolamento Cartolarizzazioni contiene disposizioni dettagliate in materia di trasparenza che abrogano i requisiti di trasparenza attualmente imposti agli enti creditizi e alle imprese di investimento nel quadro della CRR e ai gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi del regolamento sui gestori di fondi di investimento alternativi.Tra l’altro, la riforma prevede che:</p><ul> <li>i cedenti, i promotori e le SSPE mettano a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti e, su richiesta, dei potenziali investitori, alcune informazioni sull’operazione e sulle esposizioni sottostanti (ad esempio informazioni trimestrali e la documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione). Si segnala che l'ESMA sta attualmente sviluppando modelli di divulgazione standardizzati; i cedenti, gli sponsor e le SSPE nomineranno un soggetto al loro interno incaricato dell’adempimento di tali obblighi di trasparenza;</li> <li>le informazioni devono essere divulgate tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni oppure, ove detto repertorio non sussista, tramite un sito web che soddisfi i requisiti indicati in materia di controllo e sicurezza dei dati;</li> <li>laddove non vi sia alcun obbligo, ai sensi del diritto dell'Unione Europea, di redigere un prospetto in relazione ad un'operazione di cartolarizzazione, non si applica l'obbligo di divulgare pubblicamente informazioni sulle operazioni mediante repertori di dati sulle cartolarizzazioni o su sito web (le informazioni saranno invece divulgate su base bilaterale). Una sintesi dell’operazione dovrà elenca le principali caratteristiche della cartolarizzazione stessa e dovrà essere preparata per le operazioni private e messa a disposizione dei titolari delle posizioni di cartolarizzazione, autorità competenti e, su richiesta, dei potenziali investitori. Nel contesto di operazioni privati, tuttavia, è possibile che gli investitori “potenziali” siano una categoria piuttosto limitata di persone.</li></ul><p><strong><em>Due diligence</em> per gli investitori istituzionali europei</strong>Il Regolamento Cartolarizzazioni detta i requisiti di <em>due diligence</em> applicabili unicamente agli investitori istituzionali<a target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>.I requisiti di <em>due diligence</em> vigenti previsti dalle varie normative (CRR, Solvency II Delegated Act e AIFMD) saranno abrogati e sostituiti da quelli previsti dal Regolamento Cartolarizzazioni. La maggior parte dei requisiti di <em>due diligence</em> ivi previsti sono sostanzialmente simili ai requisiti attualmente vigenti, sebbene alcuni siano stati ampliati ed altri rimossi. Tra le altre cose, gli investitori dovranno:</p><ul> <li>effettuare talune verifiche prima di detenere una posizione verso la cartolarizzazione, compreso il fatto che la struttura sia conforme ai requisiti di mantenimento di rischio, le attività siano state originate sulla base di elevati standard di concessione del credito e il cedente, lo sponsor e la SSPE rispettino adeguati obblighi di comunicazione;</li> <li>effettuare una valutazione di <em>due diligence</em> che gli permetta di valutare i rischi insiti nella cartolarizzazione, sia in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione e alle caratteristiche strutturali dell’operazione, sia, con riferimento ad una cartolarizzazione qualificata quale STS, in relazione al soddisfacimento dei criteri STS; e</li> <li>durante la vita della cartolarizzazione, predisporre procedure scritte adeguate al fine di controllare su base continuativa le <em>performance</em> della posizione verso la cartolarizzazione, eseguire stress test, assicurare un livello adeguato di segnalazione interna ed essere in grado di dimostrare alle autorità di avere una comprensione approfondita della propria posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.</li></ul><p><strong>Vigilanza e sanzioni</strong>Le autorità nazionali competenti vigileranno sull'osservanza del Regolamento Cartolarizzazioni. Ove un’ente sia già soggetto a vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi della vigente legislazione settoriale dell'Unione Europea, la stessa autorità vigilerà in generale sulla conformità di detto ente al Regolamento Cartolarizzazioni. Gli Stati Membri sono tenuti a designare le autorità competenti per la vigilanza di tutti i soggetti attualmente non soggetti a controllo (ad esempio, i cedenti). In relazione ai requisiti di mantenimento del rischio, alle norme di trasparenza, al divieto di ricartolarizzazione e ai criteri per la concessione del credito, saranno soggetti a vigilanza solamente i cedenti, i prestatori originari e le SSPE stabilite nell'Unione Europea. Tuttavia, non vi è attualmente certezza circa l'ambito geografico di applicazione del Regolamento Cartolarizzazioni.Le parti della cartolarizzazione che violino i propri obblighi STS saranno soggette a sanzioni amministrative e, potenzialmente, a sanzioni penali, che saranno determinate dalle autorità locali competenti. Un periodo di tre mesi è previsto dai considerando del Regolamento Cartolarizzazioni entro il quale i soggetti della cartolarizzazione potranno rettificare l’eventuale errata qualificazione STS effettuata in buona fede. Durante tale periodo, la cartolarizzazione continuerà ad essere inclusa nell'elenco ESMA. Detto meccanismo non è tuttavia incluso tra le disposizioni operative, ma presumibilmente i soggetti della cartolarizzazione vi faranno affidamento.<strong>Altre modifiche al regime europeo della cartolarizzazione</strong></p><ul> <li>(a) Limiti alle ricartolarizzazioni</li></ul><p>A partire dal 1 ° gennaio 2019 sarà introdotto un nuovo divieto di ricartolarizzazione (ossia quelle operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni sottostanti includono posizioni di cartolarizzazione), con talune deroghe, compresi i casi in cui la cartolarizzazione è utilizzata per garantire la redditività di un ente creditizio, impresa di investimento o istituto finanziario (o per facilitarne la liquidazione), o per preservare l'interesse degli investitori qualora le esposizioni sottostanti siano in sofferenza.</p><ul> <li>(b) Limiti alla vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio</li></ul><p>La riforma prevede talune disposizioni specifiche sulla vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni, come ad esempio l’effettuazione di una verifica di idoneità da parte del venditore. Tale disposizione risulta in contrasto con il regime MiFID, che impone l'esecuzione dei test di idoneità in capo agli intermediari finanziari piuttosto che ai venditori. In ogni caso, è probabile che le cartolarizzazioni continueranno ad escludere la vendita al dettaglio.</p><ul> <li>(c) Requisiti di concessione del credito comparativi</li></ul><p>Ai cedenti, promotori e finanziatori originari sarà richiesto di applicare lo stesso criterio solido e ben definito per la concessione del credito alle esposizioni da cartolarizzare di quello applicato alle esposizioni detenute in bilancio. Un cedente che acquisti le esposizioni di terzi per proprio conto per poi assoggettarle a cartolarizzazione è tenuto a verificare che il prestatore originario soddisfi i requisiti di concessione del credito (sebbene vi sia un limite di non validità per le operazioni precedenti conformi alle norme vigenti).&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div class="testo"><p><em>l contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:matteo.gallanti@advant-nctm.com">Matteo Gallanti</a></em></p></div><p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;<a target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a> Ai sensi dell’Articolo 2 (<em>Definizioni</em>) del Regolamento Cartolarizzazioni, il termine “investitori istituzionali” include enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione e gestori di fondi di investimento alternativi, a cui le regole relative alle esposizioni a operazioni di cartolarizzazione sono già applicabili, gli OICVM a gestione interna, enti pensionistici aziendali o professionali o entità autorizzate nominare da un ente pensionistico. La nozione non include investitori europei non regolamentati o la maggior parte degli enti localizzati al di fuori dell’Unione Europea. Detti investitori non istituzionali potranno in ogni caso decidere di soddisfare i requisiti di <em>due diligence </em>volontariamente ai fine di assicurare che la cartolarizzazione soddisfi gli standard europei di mantenimento del rischio, concessione di crediti e trasparenza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:12:19 +0100</pubDate>
                        <title>Fit and Proper Management of Banks and Other Institutions regulated under the Directives 2013/36/EU and 2014/65/EU</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fit-and-proper-management-of-banks-and-other-institutions-regulated-under-the-directives-2013-36-eu-and-2014-65-eu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><u>Premise</u></em>Article 91 (on <em>Management Bodies</em>) of EU Directive 2013/36/EU (<em>Capital Requirements Directive</em>, <strong>CRD IV</strong>) requires that management bodies of the regulated institutions must meet certain suitability requirements, so as to foster safe and sound banking and financial practices. The Article gave the European Banking Authority (EBA) the competence to specify in detail how the suitability requirements should be.In addition to the EBA, other European authorities have also been focusing attention to the need for a fit and proper management in the EU financial community. In May 2017, the European Central Bank (ECB) published a <em>Guide to fit and proper assessments</em>, which was addressed to all the institutions under its direct supervision (hereinafter the “<strong>ECB Guide</strong>”). The ECB Guide is a first step towards a thorough and Europe-wide harmonised regulation on the suitability of the management bodies of the European banks and other financial institutions, as well as the fitness of the individuals serving in them.Later, on 26 September 2017, the EBA and the European Securities and Markets Authority (ESMA) issued a joint Report laying down <em>Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU</em> <em>and Directive 2014/65/EU</em>, i.e., respectively, the CRD IV and the Markets in Financial Instruments Directive<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>&nbsp;(MiFID II) (henceforth referred to as “<strong>Joint</strong> <strong>Guidelines</strong>”). The Joint Guidelines adopted a substantive rather than a formalistic approach, ensuring that the provisions also apply to CEOs - even where they are not formally members of the management bodies - and to the key function holders who do not operate within the management body but still “have significant influence over [its] direction”.The Joint Guidelines will enter into force on 30 June 2018, replacing the guidelines issued by EBA in 2012<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, and will apply to credit institutions, mixed financial holding companies as defined in Regulation (EU) No 575/2013, and to investment firms as defined in Article 4(1)(1) of MiFID II. In addition, specific provisions will apply to CRD-institutions, defined in Article 4(1)(1) and (2) of the CRD IV, and to significant CRD-institutions as defined in Article 131 of CRD IV or identified, for the purposes of Article 91 of CRD IV, by the competent authorities or national laws.On the same day in September 2017, the EBA also published its <em>Guidelines on internal governance under the Directive 2013/36/EU</em>. Both documents aim at remedying weaknesses that were identified during the financial crisis regarding the functioning and the composition of the management bodies<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. However, the guidelines on internal governance and the Joint Guidelines address the issue from different perspectives: while the former regulates the governance arrangements of the institutions, the latter focuses on the management bodies’ working processes.This note looks at the Joint Guidelines and the ECB Guide, which overlap to a large extent<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, seeking to remove any possible areas of ambiguity or doubt in relation to them.&nbsp;<em><u>Suitability criteria</u></em>In designing the criteria, both guidelines follow the terminology used in CRD IV, whereby <em>management body</em> refers to either the body acting to manage the institution (<em>executive</em>) or the body acting in its role of overseeing and monitoring the management decision-making (<em>non-executive</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.The guidelines follow the established principle of proportionality, clarifying that “institutions should take into account their size, internal organization and the nature, scale, and complexity of their activities when developing and implementing policies and processes set out [thereunder]”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.This proportionality principle has a significant influence on the whole EU approach to the internal governance of banks and other financial institutions, backed by the assumption that managing a smaller and less complex institution does not require the higher level of expertise and commitment that is required for managing bigger and more complex entities.That being said, and prior to describing the criteria themselves, it must be stressed that assessing the initial and ongoing suitability of management bodies is a responsibility of the institution, which must carry out this duty when it applies for authorization to take up business, when material changes to the composition of the management body occur, when a new key function holder is appointed and on an on-going basis to detect any event which may otherwise materially affect the suitability of the individual. It is only at a second stage that the competent authorities<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>&nbsp;have a role to determine - on the basis,<em> inter alia</em>, of the relevant documentation to be provided by the regulated entities - whether the assessments performed by the institutions were, and remain, appropriate or not.Both the Joint Guidelines and the ECB Guide provide that any appointee should be honest, of good repute, and have integrity. According to the two documents, appointee’s involvement in ongoing prosecutions for criminal offences represents an indication of bad repute: despite the wording of the Joint Guidelines<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">8</a>, it seems in fact problematic to square this approach with the principle of presumption of innocence applicable in all criminal proceedings.Given that the reputation, honesty and integrity requirements do not refer in any way to the concept of expertise, these criteria are not covered by the principle of proportionality as described above.All appointees should also have gained, through theoretical and practical experience, skills and knowledge adequately enough to clearly understand the institution’s activities. In this regard, while the ECB Guide sets a threshold at which sufficient experience is presumed (in terms of years spent working in the financial sector), the Joint Guidelines do not.The time available to the appointee is, of course, a further element to be evaluated and, notably, the expected time to carry out the function has to be calculated having in mind the institution going through the most stressful times&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">9</a>.In addition, independence and independence of mind of the appointees should be taken into account when assessing their fitness and propriety.The Joint Guidelines supply a detailed definition of independence (a key concept due to the fact that “within the overall responsibility of the management body, the independent members should play a <em>key role</em> in enhancing the checks and balances within the CRD-institutions”). Independence pertains to the relationships between the individual exercising a supervisory function within a CRD-institution and the relevant entity, its management or other entities having an interest in it (for example, pursuant to the Joint Guidelines, representing the interest of a controlling shareholder<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">10</a> triggers the presumption of non-independence). Differently from the Joint Guidelines, the ECB Guide refers to the independence requirement as a lack of conflict of interest: in doing so, it holds that the existence of a material conflict of interest for any appointee (not only for those individuals acting as non-executive managers) shall be verified on a case-by-case basis. Also, and without prejudice for the national law provisions providing for a stricter definition of <em>independent directors</em>, the ECB Guide “does not prevent representatives of shareholders from being members of the management body”.Unlike independence, “acting with independence of mind is a <em>pattern of behaviour</em>”, which is intended to lead an appointee to make their own sound, objective and independent decisions and judgments when performing their own functions and responsibilities, and especially during discussions within the management body. Given that <em>patterns of behaviour</em> do not always result in objective actions and, even if they do, it still remains extremely difficult to identify the link between the former and the latter, the vagueness of the concept risks diminishing the objective of the provision.Upon a closer examination, independence of mind makes real sense only where it accompanies the other criteria set out in the two documents. The idea is to promote the skills and knowledge of each individual and avoid ‘group-thinking’. Even more strongly, it preserves the value of diversity. In fact, pursuant to the Joint Guidelines, members of management bodies need to be diverse from each other. It is a curious criterion, which reveals the awareness of the authorities on the influence of gender and culture over the decision-making processes and their outcomes. Thus, by focussing the lens on the appointees’ geographical provenance, age, gender and professional background, the EBA and ESMA seem to admit that technical and financial expertise may not lead, <em>per se</em>, to a safe and sound management of the Institution. Diversity is a cross-cutting aspect, being it used in both individual and collective assessment<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[8]</a>, and represents the most relevant difference between the Joint Guidelines and the ECB Guide, since the latter does not include diversity within the list of suitability requirements<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[9]</a>.With reference to the collective suitability of the bodies, the guidelines provide “that at all times the management bod[ies should] collectively possesses adequate knowledge, skills and experience to understand the institution’s activities, including the main risks”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">13</a>. On the one hand, executive members of the management body should collectively take appropriate decisions, and, on the other hand, appointees carrying out supervisory functions should collectively be able to effectively challenge and monitor such decisions. Any management body shall verify, through self-assessment, on an ongoing basis or when appointing a new member, whether it collectively meets the suitability requirements.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><em>The Italian regulation on fitness and propriety</em></span>With regards to Italy, similar criteria have firstly been listed by the Bank of Italy through the introduction of a new Title IV, Chapter I (<em>Governo societario</em>) within the Supervisory Provisions (Circular No 285 of 17 December 2017, <em>Disposizioni di vigilanza per le banche</em>) as part of the CRD IV implementing process. As a consequence, the appointees of Italian banks and financial intermediaries should possess adequate skills, have integrity, be independence and ensure time commitment. The Italian authority paid particular attention to the independence requirement: in fact, any management body acting in its supervisory function shall include independent members. These rules were introduced in 2014 in anticipation of the EU guidelines.Also, Article 26 of Legislative Decree 1 September 1993, No 385 (i.e. the Italian Banking Act), which constitutes the primary law regulating the suitability of members of the management bodies of banks and financial intermediaries, employs the same criteria adopted in the CRD IV, after being amended by Legislative Decree 12 May 2015, No 72. The provision, moreover, empowers the Ministry of Economy and Finance to provide, by means of ministerial decree, for specific suitability criteria and requirements which shall act as a driver in the assessment.On September 2017, a few days prior to the publication of the Joint Guidelines, the deadline to respond to the public consultation on the draft ministerial decree expired. However, despite the fact that the draft came before the publishing of the Joint Guidelines, it created a regulatory structure which is very similar to that required by the EBA and ESMA (as an example, unlike the ECB Guide, the draft maintains the principle of diversity as an element of the suitability assessment).In light of the above, Italy is on track for a timely implementation of the EU regulation on suitability of the management of banks and financial intermediaries.&nbsp;<em><u>Conclusion</u></em>In Europe, the idea of preventing unfit and improper individuals from becoming or from continuing in a role within the management bodies of banks and other financial institutions, has given, and is still giving, birth to detailed provisions fixing suitability requirements for professionals to be appointed in such positions.As skills and reputation of top figures of such entities are some of the most relevant indicators being monitored by market actors, the efforts of the European authorities are to be undoubtedly welcomed.With regards to the legal framework, the CRD IV, on the one hand, only “succinctly covers”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[10]</a>14 suitability requirements, while, on the other, it empowers EBA to provide for a more detailed range of criteria. As a consequence, in the course of 2017, the European Banking Authority, as well as other European authorities have proposed guidelines setting out clearly what these requirements mean, thus providing guidance both for the institutions, which “shall make every effort to comply with [the guidelines]”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">15</a>, and for the competent authorities, given that fit and proper supervision feeds into their ongoing supervision of governance of the institutions<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[11]</a>.However, due to the vagueness of certain provisions, institutions and authorities enjoy a wide margin of discretion in determining who is suitable and who is not. Evidently, the independence of mind requirement is the most difficult to implement: since an objective and reliable method to verify its existence is difficult to find, the implementation of this requirement might swing from widely over time.For this reason, the impact of the new guidelines on the financial community, which, at least for Italy, has been foreseen by an important Italian think tank<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">17</a>, seems to have been left, to a great extent, to the reasonableness of those implementing them.<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:giovanni.leuratti@advant-nctm.com">Giovanni Leuratti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>1 As regards the listing of the suitability criteria and a more detailed description of the same, Article 9 of the MiFID II only refers to the CRD IV and to the guidelines that “ESMA and EBA shall adopt, jointly”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>2 EBA/GL/2012/06, published on 22 November 2012, <em>Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders</em>. Compared to such regulation, the Joint Guidelines include a broader range and a more detailed analysis of suitability requirements.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>3 See the Joint Guidelines, <em>Background and rationale</em> (No 3): “Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU include requirements to remedy weaknesses that were identified during the financial crisis regarding the functioning and composition of the management body and the qualification of its members”. Similarly, the ECB Guide declares that its “main aim has been to correct institutions’ weak or superficial internal governance practiced, as identified during the financial crisis”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>4 In fact, although the ECB Guide imposes on ECB an undertaking to “compl[y] with the EBA guidelines on suitability” (i.e. the Joint Guideline starting from their entry into force) while carrying out its supervisory activity, the Joint Guidelines essentially list the same criteria laid down by the European Central Bank.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>5 See recital No 56 of the CRD IV. The Italian legal system already aligned with the CRD IV in distinguishing management and supervisory function. In particular, the First Amendment to the Bank of Italy Supervisory Measures (Circular No 285 of 17 December 2017), which introduced a new Title IV, Chapter I (<em>Governo Societario</em>, i.e. corporate governance), defines the internal governance of a bank or a financial intermediaries as divided in three functions: management, strategic supervision and control (which is usually a responsibility of a different body).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>6 Principle of proportionality has been employed by both the ECB Guide - <em>Principle 4 - Proportionality and case-by-case assessment - and the Joint Guidelines, Guidelines </em>(No 20 and ff.) (<em>Application of proportionality principle</em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>7 The ECB Guide, Principle 2: “<em>The responsibility of the ECB in this respect is to act as a gatekeeper. It has the task of ensuring that significant supervised entities comply with the requirement to have in place robust governance arrangements, including the fit and proper requirements for the responsible for the management of credit institutions</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> See the Joint Guidelines, <em>Guidelines</em> (No 75), “<em>without prejudice to the presumption of innocence applicable to criminal proceedings, [...] should be considered in the assessment of reputation, honesty and integrity [certain] ongoing prosecutions for criminal offence</em>”. A similar wording is used in the ECB Guide, whose paragraph 4.2 is entitled “<em>(Pending) legal proceedings</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> This criterion needs, of course, to be read in conjunction with the limit on the maximum number of directorships set forth under Article no. 91 of the CRD IV.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> The Joint Guidelines, <em>Guidelines</em> (No 91).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">News e approfondimenti</a>11 See the Joint Guidelines, <em>Rationale and objective of the Guidelines</em> (No 42): “<em>While the diversity of the management body is not a criterion for the assessment of the members’ individual suitability, diversity should also be taken into account when selecting and assessing members of management bodies</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">News e approfondimenti</a>12 Pursuant to the ECB Guide, the diversity criteria is employed only for the <em>complementary</em> assessment concerning the experience of the appointee, to be carried out when “<em>the thresholds at which sufficient experience is presumed are not met</em>” (<em>4.1 Experience</em>, <em>Stage 2 – Complementary assessment</em>). Indeed, “<em>the appointee can still be considered suitable of the supervised is able to justify this</em>”, also by, <em>inter alia</em>, “<em>taking into account the need to have sufficient diversity [..] in the management body</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">13</a> See the Joint Guidelines, <em>Guidelines</em> (No 31, <em>The institutions’ assessment of the collective suitability of the management body</em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">News e approfondimenti</a>14 See the ECB Guide, paragraph 2.2: “<em>Suitability requirements are succinctly covered by Article 91 of the CRD IV</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">15</a> See the Joint Guidelines, <em>Compliance and reporting obligations</em>, <em>Status of these guidelines</em> (No 1).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">News e approfondimenti</a>16 See the ECB Guide, <em>Principle 6 – Interaction with ongoing supervision</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">17</a> A study of <em>The European House - Ambrosetti</em>, whose outcomes have been disclosed on 6 march 2017 through an article (V. De Molli and A. Brancati, <em>Banche, un consigliere su quattro non è in regola</em>) published on the Corriere Economia, showed that suitability assessment pursuant to the ECB Guide would lead to consider unfit and improper about one fourth of the current members of the management bodies of Italian institutions operating under the ECB supervision.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>PIR: an opportunity for growth of SMEs?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pir-an-opportunity-for-growth-of-smes</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Following the example of other European countries, such as the UK <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>&nbsp;or France&nbsp;<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></sup>, the Italian regulator introduced in 2017 a new investment product, the “Piani Individuali di Risparmio” (Individual Saving Plans), or PIR.The purpose of PIRs is to stimulate the growth of Italian enterprises and therefore the Italian economy, with a focus on a specific category of enterprises: Italian SMEs. This goal is pursued through the granting of significant fiscal benefits to those who invest in a PIR. PIRs have generated a lot of enthusiasm in Italy and a huge amount of money are being invested in them. According to last estimates, PIRs will collect around 13 billion Euros in 2017. This success generates new opportunities.&nbsp;<strong>How PIRs work</strong>A PIR is an investment format that can be chosen by an investor through different investment contractual tools, for instance a discretionary account, a security deposit account or a security of a PIR-compliant mutual fund. According to law n. 232 of 11 December of 2016, individual investors can invest up to Euro 30.000 in a PIR each year, and up to Euro 150.000 over five years. If the investment lasts for at least five years, the investor will avoid any tax on any gain deriving from the investment, such as capital gains or distributions (this exemption is applied also to inheritance taxes in case of death of the owner of a PIR). Therefore, due to the high level of taxation on capital gain in Italy (from 12.5% on State Bonds to 26% on shares, bonds, shares in mutual funds) the fiscal incentive makes PIRs a very appealing investment.In this regard, PIRs are not “new”, as they follow the well-known model of the English ISAs and of the French PEAs. What makes PIRs a novelty is the provision of an additional restriction on the investment choice that must be fulfilled in order to access the fiscal benefit. In addition to the need to bind the investment for five years, a PIR must be invested for 70% of its assets in financial instruments issued by companies having their headquarters in Italy or in a European member state, provided, in the second case, that the company is permanently established in Italy. The 30% of this 70% must be invested in Italian Small and Medium Cap Companies, whose shares are not negotiated in the main Index of the Italian Stock Exchange (FTSE MIB) or in the equivalent Indexes of other countries. Consequently, only 30% of the overall amount can be invested free from any constraint.A PIR cannot be invested for more than 10% of its assets in shares or bonds issued by one company or companies of the same group.It is important to note that the management of a PIR can be active, thus financial instruments can be sold or reimbursed, provided that there is a reinvestment within 90 days that assures compliance to the above-mentioned restrictions. There is also a flexibility on the temporal side: restrictions must be fulfilled for 243 days a year. This flexibility softens the rigidity given by the restrictions on the allocation of assets.This is a noticeable difference with PEAs and ISAs. In fact, PEAs provide for a tax exemption for 5-year investments with the condition that the 75% of assets are shares of companies with their headquarters in an EU member state (or, in the PMEs version, listed or non-listed SMEs with their headquarters in an EU member state).<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></sup>&nbsp;ISAs, on the contrary, in their basic version (indeed, there are ISAs structured for specific purposes) have no limits on the investible assets, being a tool for encouraging savings without caring about pushing investments towards a specific economic sector. PIRs share with PEA-PME a tendency to focus on mid-cap and small-cap companies, however with a strong focus on Italian companies.PIRs are basically built as an alternative way to fund Italian Enterprises, especially SMEs, and this goal is achieved by setting limits to the possibility to diversify. PIRs are meant to solve one big problem of the Italian Industrial System, where there are many Small and Medium Enterprises, often family owned companies, with noticeable difficulties in raising capital and accessing capital markets. These SMEs have a limited possibility to attract new shareholders and managers which could contribute to the growth of the company bringing about new know-how and experience.The intention to contribute to the development of specific sectors of the Italian economy was also shown by the fact that, in its first version, investments in Real Estate Firms were excluded from the fiscal benefits of the PIR: indeed, Real Estate is an economic sector where probably there is not an historical problem of underinvestment, as is the case for SMEs operating in other sectors.&nbsp;<strong>Positive effects and risks</strong>PIRs have grown significantly on the basis that the fiscal advantage is noticeable and the idea of investing in Italian enterprises, with the promise of high returns, is very appealing for Italian investors.In this regard, it seems that the Italian regulator has achieved its goal. PIRs will effectively promote investment for the long term in Italian SMEs, channeling savings from Italian investors to “productive” investments and creating an alternative to financing from banks, which is not functioning as well as it could.However, all that glitters is not gold. PIRs create a strong restriction: the assets must be invested for the most part in Italian small and mid-cap firms. For this reason, there are obvious limits to the possibility to diversify. This is a trade-off of the attempt to drive investments in a certain direction. Yet, the Italian financial market has a low capitalization compared to other European countries. Therefore, a noticeable capital flow is reaching a stock market with a limited amount of companies where it is possible to invest. This could raise the value of shares, leading to a share value disconnected from the economic fundamentals of firms, due to a difficulty in finding enough firms to invest in.<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></sup>However, it must be also considered that IPOs in Italy are growing,<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a></sup>&nbsp;also due to the recent introduction of an AIM market (2012) particularly suitable for SMEs. Many Small and Medium Enterprises in Italy plan to list their shares in this market. Therefore, a growth in the number of public companies, thus in the number of investment possibilities, could limit the mentioned risk deriving from the difficulty in finding enough company where allocating the resources of PIRs. This is also one of the reasons why the type of companies where it is possible to invest is being expanded to include real estate companies, that at first were excluded from the fiscal benefit. This choice could be criticized, but it creates a wider range of investible assets, contributing to limiting the risk.There are not only risks for the functioning of financial markets, but also for investors. For instance, the risk that the tax exemption for capital gains, granted with the goal to stimulate a long-term investment and higher incomes for individual savers, might result in a huge benefit for the Italian financial industry as it tends to grab the financial benefits through higher commission costs.<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></sup>&nbsp;This higher commission cost can be justified by the fact that, in order to invest in small companies, often recently listed, it is necessary to have an in depth knowledge of the stock market.&nbsp;<strong>Conclusions</strong>Capital Markets of the European Union are undergoing reform promoted by the European Commission with the Action Plan on building a Capital Markets Union (CMU), launched in 2015 and amended in 2017.The Capital Markets Union affirms that it is very important to provide European start-up and scale-up firms with risk finance by strengthening the existing tools or creating new ones for raising risk capital alongside bank credit. Creating a new channel through which individual savers can finance directly SMEs would answer this need. Moreover, by increasing the amount of money invested in the stock market, with a focus on small and mid-cap companies, PIRs create a strong incentive for SMEs to access capital markets, another goal of the Capital Markets Union. Eventually, an investment in PIRs, being stable for 5 years, satisfies also the need for more long-term financing, that is especially important for the growth of SMEs.With the introduction of PIRs, the Italian market has finally a tool that makes it easier for small and medium Enterprises to raise funds, and that provides them with a strong incentive to enter the capital markets in order to have access to these funds.The success of this financial tool depends also on its capacity to stimulate listing of Italian companies and on the ability of financial intermediaries to assess the real value of investments. PIR success depends also on the Italian and European regulators giving their contribution making easier for companies to access the capital markets, for instance establishing tax incentives for listing activities (something that is going to be – at least partially - done) and, in general, avoiding unnecessary and excessive regulatory barriers for listing. Helping companies to go public would be a fundamental complementary strategy to the introduction of PIRs and a key factor for granting their success. However, it is up to the Italian entrepreneurial class to seize the opportunity to enter the capital markets, improving family-run management and developing their business thanks to opportunities deriving from the listing.Perhaps it would have been appropriate to allow for a wider diversification and to avoid such a steep slope from no-tax area to full-tax area at the fifth year of the investment. With a descending taxation depending on the duration of the investment, it could be possible to grant a more regular, rational and “disciplined” capital flow.However, the need of possible adjustments should not detract from the fact that PIRs have satisfied the goal of granting a new alternative channel of financing for SMEs and might be a key factor for a faster and sound growth of the Italian economy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact&nbsp;<a href="mailto:antonio.principato@advant-nctm.com">Antonio Principato</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>[1] Individual Savings Accounts (ISAs) were introduced in the United Kingdom in 1999. From 2013, also shares listed on the Alternative Investment Market of the London Stock Exchange are allowed in ISAs. This means that from 2013 it is possible for individual investors to invest in Small and Medium Enterprises.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>[2] Plain Epargne d’Action (PEAs) were introduced in France in 1992. In 2014 there was the introduction of PEA – PME, where the assets, in order to have the fiscal benefit, must be invested mainly in European Small and Medium Enterprises.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>[3] For a description of PEA-PMEs, see Olivier Dumas, <em>PEA PME-ETI: an enhanced version of the French PEA of interest for EU asset managers</em>, <em>www.lexology.com</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>[4] The noticeable impact of PIR on the value of shares is shown by the effect of the announcement that the government was going to propose the inclusion of investments in real-estate companies among PIR-compliant investments. As a consequence, there was immediately a noticeable growth in the value of shares of listed real-estate companies.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>[5] Remondini, Ebhardt, <em>Investors Can't Get Enough of Italian Assets</em>, <em>www.bloomberg.com</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>[6] Zenti, <em>Luci e ombre dei Piani Individuali di Risparmio: un successo a metà</em>, <em>www.finriskalert.it</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 04:12:16 +0100</pubDate>
                        <title>Italy: Still a favorite destination for Islamic investors (Part II)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italy-still-a-favorite-destination-for-islamic-investors-part-ii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Il parlamento italiano ha approvato la Legge di Bilancio del 2018 che è stata presentata dal governo a fine ottobre, e che è l'ultimo atto rilevante del parlamento attuale prima delle elezioni generali all'inizio di quest'anno. Il bilancio proposto ipotizza un calo previsto <img class=" wp-image-7739 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180111_IFN-Padovani.png" alt width="329" height="245">del deficit governativo dal 2,5% del PIL nel 2016 al 2,1% nel 2017 e mira a ridurlo ulteriormente all'1,6% quest'anno - al fine di raggiungere un bilancio virtuale equilibrato nel 2020 in conformità Politica dell'UE."Nel suo articolo per Islamic Finance news, Stefano Padovani analizza la situazione italiana attuale, con un focus sulla ricrescita economica e le possibilità di investimento straniero.&nbsp;<em>Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su <a href="https://www.islamicfinancenews.com/italy-still-a-favorite-destination-for-islamic-investors-part-ii.html?access-key=eb163727917cbba1eea208541a643e74" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Islamic Finance news</a> Volume 15, Numero 2, del 10 gennaio 2018.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 03:44:34 +0100</pubDate>
                        <title>Banche, tre sfide aperte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banche-tre-sfide-aperte</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Corriere del Veneto</em>"L’anno volge al termine ed è tempo di bilanci anche sul versante del contenzioso bancario.La Commissione parlamentare d’inchiesta a breve esaurirà le proprie funzioni e, se non fossimo a cospetto di un’immane tragedia giuridico-finanziaria, verrebbe da chiedersi: qual è la morale della favola?"<img class=" wp-image-7652 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20171229_CorrieredelVeneto-TDMassara.jpg" alt width="446" height="365">Nell'editoriale uscito a fine anno, <strong>Tommaso dalla Massara</strong> propone tre riflessioni su: legge di bilancio, assetto finanziario del Nordest per il 2018 e attenzione mediatica e opinione pubblica nei confronti delle banche.Conclude: "mai come per il 2018, comunque, per chi si accosta al tema banche l’augurio dovrà essere di buon lavoro".&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 29 Dec 2017 03:31:29 +0100</pubDate>
                        <title>Islamic finance development at a slow pace while Italian economy recovers</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/islamic-finance-development-at-a-slow-pace-while-italian-economy-recovers</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Dopo anni di stagnazione, se non di recessione, l'economia italiana si sta riprendendo. Infatti, il PIL dell'Italia è avanzato dello 0,4% nei tre mesi fino a giugno 2017, non revisionato dalla stima preliminare e dopo un aumento dello 0,4% nel periodo precedente.<img class=" wp-image-7724 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180111_IFN_Guida2018.png" alt width="384" height="545">L'espansione è stata trainata dalle immani spese dei consumatori, da un rimbalzo degli investimenti fissi e dall'accumulo delle scorte e sostenuta dalla domanda interna ed esterna, ma si prevedeva che la riduzione della crescita verso la fine del 2017 avrebbe rallentato i trend in coda e le minori prospettive a medio termine. i prezzi dei beni e dei servizi energetici industriali sono destinati a generare una maggiore inflazione complessiva, mentre le pressioni salariali restano limitate. Si prevede che il deficit del titolo della pubblica amministrazione diminuirà leggermente nel periodo di previsione, mentre il rapporto debito / PIL non dovrebbe scendere al di sotto del 130%. "Nel suo ultimo articolo per <em>Islamic Finance news</em>, <strong>Stefano Padovani</strong> analizza gli eventi relativi alla finanza islamica del 2017 e guarda a quelli imminenti nel 2018.&nbsp;<em>Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su Islamic Finance news.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 06:01:13 +0100</pubDate>
                        <title>New rules for financial leases: a potential avenue for Islamic finance?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/new-rules-for-financial-leases-a-potential-avenue-for-islamic-finance</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Law No 124 recently entered into force on the 29th August 2017 and provides new rules for financial leases.</strong>Article 1, subsection No 136 of the law finally introduces a statutory definition of financial lease into our legal system. Indeed, Italian law already had various provisions governing financial leases (for regulatory, accounting, tax and bankruptcy purposes), but it did not contain a general definition of &nbsp;‘financial lease’.<img class=" wp-image-7266 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171122_IFN_Padovani.png" alt width="402" height="234">In particular, the law defines ‘financial lease’ as the agreement whereby a registered bank or a financial intermediary enrolled with the register set forth by Article 106 of the Italian Banking Law undertakes as the lessor with the lessee to buy or build an asset according to the lessee's choice and instructions and, while the lessee takes the risks relating to the loss/deterioration of the asset, the lessor makes the asset available to the lessee for a given period of time for consideration which takes into account the purchase or construction price and duration of the agreement.Upon expiry of the lease agreement, the lessee has the option to purchase the asset at a predetermined price, or, in the case of not exercising such an option, must return the asset to the lessor.The following subsections, up to and including subsection No 140, regulate the termination of a financial lease agreement as a consequence of a serious breach by the lessee.In particular, in case of termination of the agreement, the lessor is entitled to (i) have the asset returned to himself, and (ii) sell the same.The proceeds of the sale have to be paid by the lessor to the lessee, after the deduction of the aggregate amount of: (i) the rentals due and still unpaid at the date of termination, (ii) the principal amount (not the interest) of the rentals due from the termination date to the final term of the agreement, (iii) the price for exercising the purchase option by the lessee, and (iv) any costs and expenses related to the recovery and the sale of the asset. It is ambiguous whether these remedies are to be deemed as exhaustive, and whether, as a consequence, penalty clauses are permitt ed in financial leases.Law No 124 also sets out that the asset sale shall be made on the basis of the value resulting from publicly available market surveys, or, if those are not available, from an evaluation made by an expert jointly appointed by both parties or chosen by the lessor among three professional appraisers.The law introduces a concept of fi nancial lease which is Riba-based, but when it refers to a consideration which takes into account the purchase or construction price and duration of the agreement, it could probably also allow the structuring of agreements where the rental is determined on the basis of a reasonable rate of return and reference to an agreed benchmark similarly to Ijarah.Indeed, the purpose of the lessor is to recover its investments plus a fair return on it and this may accrue through the periodic lease rentals plus the sale price of the asset.&nbsp;&nbsp;<em>This article was first published in Islamic Finance&nbsp;news Volume 14 Issue 47 dated the 22nd November 2017.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 05:56:21 +0100</pubDate>
                        <title>The distribution of financial instruments issued by Italian unlisted credit institutions on multilateral trading facilities</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-distribution-of-financial-instruments-issued-by-italian-unlisted-credit-instututions-on-multilateral-trading-facilities</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>The measures taken by credit institutions in order to comply with</em></strong> <strong><em>Consob Communication no. 0092492, one year after its adoption</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong>With the initial trading day of the shares issued by Banca Popolare Valconca, scheduled on 9 October 2017, the number of unlisted bank issuers financial instruments having wide public circulation, which have chosen to trade their own shares on a multilateral trading facility, has increased to 15.In this respect, it should be noted that the only multilateral trading facility active in Italy, in which unlisted credit institutions may negotiate their shares is Hi-MTF. Hi-MTF is, in particular, a multilateral trading platform managed by Hi-MTF Sim S. p. A., where the securities issued by unlisted banks are traded through the “order driven” execution model. According to the order driven trading model, trading orders are executed through their interactions with the orders placed by other intermediaries participating in the market, thus creating the so called “trading book”. The price of any linked purchase and sale order follows the rules of the “bidding auction” (<em>asta a chiamata</em>) that sets the price at which the largest number of shares can be negotiated. Nevertheless, in order to avoid sharp price collapses, there are a number of restrictions on the entry of purchase and selling prices with regard to orders.The decision to trade financial instruments on the HI-MTF platform is, however, the result of a decision taken by credit institutions to comply with the Consob Communication no. 0092492, issued on 18 October 2016, (the “<strong>Communication</strong>”). In this Communication, the Italian Supervisory Authority set out non-binding guidelines <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>&nbsp;regarding the – direct and indirect – distribution of those financial instruments that are reserved to retail clients. Among those instructions, the requirement for the trading of securities issued by unlisted financial intermediaries on multilateral trading facilities stands out. Multilateral trading facilities, like Hi-MTF, are platforms not directly managed by the issuer in which financial instruments are negotiated, allowing the matching of supply and demand.&nbsp;<strong><em>The content of the Consob communication</em></strong>The Communication is part of a wider range of regulatory changes introduced by the Supervisory Authority to safeguard retail investors. It follows two earlier Consob communications <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>&nbsp;in which Consob required financial operators to be more transparent and informative when selling and distributing financial instruments that are either structurally complex – and thus not comprehensible to investors – or are illiquid – and thus non-negotiable within a reasonable period of time.According to the Italian Supervisory Authority, the informational asymmetry present in the relationship between financial intermediaries and their clients, during the distribution phase, can prevent investors from fully understanding the risks, hence – frequently- altering their capability to take informed investment decisions.The new Communication takes up again the rules of conduct and transparency in the distribution of financial instruments, in particular securities issued by banks. This became necessary as legislative developments for credit institutions at the EU level - designed to strengthen the stability of the banking system and its ability to support the economy - introduced a series of elements of complexity and rigidity that make trading in these securities more complex.<sup> <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></sup>After imposing higher and better capital requirements on banks, Directive 2014/59/UE on the recovery and resolution of credit institutions, was issued. This Directive introduced the principle that the burdens of an eventual collapse should also be carried by shareholders and by other bearers of financial instruments issued by the credit institution.The new rule caused a significant increase in the liquidity risk of all those securities that are issued by financial entities to which the new regulation applies. The increase of the risk of liquidity occurred both because of the greater exposure of such instruments to tensions on capital markets, and because of the limited capacity of retail investors to understand and react to any signal concerning the crisis of the credit institution which issued the instruments.The strong illiquid nature of banking financial instruments, on one hand, and the strictness of the new rules of prudential supervision, on the other, have increased the risk of misconduct by intermediaries in the distribution of such instruments, especially in the event that financial instruments are offered directly by the bank issuer (“self-placement”). In the case of self-placement, the “best interest” of retail investors, could be sacrificed in favour of the self-interest of the intermediaries, especially during challenging economic periods, characterized by the need of capital stabilization and funding.Consob stresses that risks of the misalignment of interests in the distribution phase can be even greater in the case of the execution of operations in which there is not enough available information regarding the economic condition of the transactions concluded on the secondary market, or in case of lack of references regarding the market in which the price has been determined <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.In order to remedy the information asymmetries described above, the Supervisory Authority has deemed it necessary to recommend new organisational measures and safeguards that should be adopted by financial intermediaries, in order to ensure that the trading of financial instruments takes place through mechanisms that are effective in relation to the prices, costs and timing of the relevant transaction, also in accordance with the provisions of Article 21 of Legislative Decree no. 58/1998 (the “Consolidated Financial Act”). It is important to highlight that the Communication does not introduce new regulatory requirements for financial intermediaries, but represents Consob's interpretation of some primary and secondary Italian rules transposing Directive 2004/39/EC (MiFID), laid down in the Consolidated Finance Act and in the Consob Regulation no. 16190 of 29 October 2007.In this respect, Consob recommends that financial intermediaries adopt adequate transparency levels during the distribution phase of securities to retail investors, thereby allowing themselves to make use of multilateral trading facilities.The use of multilateral trading facilities for the distribution of financial instruments is, in fact, more appropriate to ensure, already on the primary market, that the negotiations are more transparent and efficient in terms of price-formation process, costs and transaction completion times. In this respect, the selected multilateral trading facility should, therefore, allow:</p><ul> <li>The issuer to place on the platform, directly or through another appointed intermediary, a selling proposition that is equal to the total amount of the issuance; and</li> <li>Market participants to place purchase orders, related to a client’s order, or their specific capital needs, according to the ordinary placing on the market and proposals’ managing with informatics structures supporting negotiations, in respect of the non-discretional execution rules, adopted for the ordinary trading activity on the secondary market.</li></ul><p>&nbsp;<strong><em>Conclusions</em></strong>In conclusion, the distribution of financial instruments on multilateral trading facilities, although not assuring liquidity ‘per se’, can surely enhance transparency in price formation, as well as enabling a greater degree of liquidity of the investment, thanks to clear and predetermined rules of negotiation. In addition, the multilateral platform ensures continuity between primary and secondary markets, thanks to the fact that it concentrates both phases in a single place. This allows more certainty (and faster timescales) that the execution of a transaction on the primary market is accompanied by a contextual negotiation on the secondary market.Moreover, the distribution model recommended by Consob, favouring a wider circulation of trading transactions, can also contribute to the development of an “open” distribution architecture that is not limited to traditional channels, thus reducing conflict of interests, with consequent direct benefit for retail investors. In the Consob Q&amp;A of April 2017 accompanying the Communication, the Supervisory Authority clarified that operating schemes aimed at limiting the possibility for intermediaries (which act as distributors) to submit subscription proposals for the financial instruments issued, do not respond to the goals that the Communication aims to achieve, it being understood that the issuer can always appoint intermediaries for the distribution of financial instruments, in order to orient the offer towards predefined targets of clients, according to the new logic of product governance recently introduced by the European lawmaker <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.Even though the scope of the Communication is that of preventing the proliferation of small markets (so called “<em>borsini</em>”) established by intermediaries themselves - in which transparency rules set forth to protect retail investors are not always respected - it should be noted that the number of intermediaries which have currently decided to have recourse to a multilateral trading facility in order to trade their securities are still small in number, given that the number of banks covered by the Communication is almost one hundred, to which an equal number of investment companies should be added.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>The contents of this article is meant for informative purposes only and cannot be considered as professional advice.</em><em>For further information please contact</em> <a href="mailto:articoliMF@advant-nctm.com">articoliMF@advant-nctm.com</a>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>[1] As such, the guidelines set out in the Communication can be qualified as “soft law” instruments which, although they allow a different behaviour for financial operators, have nevertheless a very strong impact in terms of moral suasion. In the event that a financial intermediary decides not to comply with the recommendations set out in the above-mentioned Communication, it shall describe to Consob in detail the distribution procedures and modalities actually adopted and how they can ensure the liquidity and the possibility to dispose of the relevant financial instruments held by retail investors.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>[2] Communications n. 9019104/2009 and 0097996/2014, respectively regarding the distribution of illiquid Financial Instruments and the distribution of complex Financial Products<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>[3] The “CRD IV package” and, in particular, Directive 2013/36/UE (“Capital Requirements Directive” - CRD IV) and Regulation (UE) n. 575/2014 (“Capital Requirements Regulation” - CRR).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>[4] Specifically, “<em>di operazioni in relazione alle quali non siano disponibili sufficienti informazioni sulle condizioni delle transazioni sul mercato secondario nonché nel caso in cui vi sia assenza di riferimenti costituiti da prezzi formati su mercati efficienti […]”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>[5] In particular, Directive 2014/65/UE (MiFID 2) and Regulation (UE) n. 1286/2014/UE concerning PRIIPS. Those rules are not unknown to financial operators, since they have been partially implemented, thanks to ESMA’s <em>Opinion</em>, dated march 27<sup>th</sup> ,2014 denominated “<em>Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements</em>”, and especially by Consob’s Communication of 22 December 2014 concerning the distribution of financial instruments to retail investors.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 05:48:10 +0200</pubDate>
                        <title>La riforma delle procedure concorsuali: continuità e innovazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-delle-procedure-concorsuali-continuita-e-innovazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Introduzione</em></strong>L’11 ottobre 2017 è stato approvata in via definitiva dl Senato la legge delega per la riforma della legge fallimentare.La legge delega (“LD”) prevede una riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza esistenti, sulla linea dell‘evoluzione più recente, con precisi indirizzi innovativi – tra i più rilevanti – in tema di concordato preventivo di gruppo e liquidatorio, concentrazione della competenza dei tribunali, composizione assistita della crisi, riordino dei privilegi e nuove forme di garanzia, fase preventiva di allerta.Si prevede che la nuova disciplina non utilizzerà il termine “fallimento”, caratterizzato da valenza negativa, sostituendolo con l’espressione “liquidazione giudiziale”. La nuova legge dovrà altresì tenere conto della raccomandazione n.&nbsp;135/2014 della Commissione Europea e dei principi della Legge Modello UNCITRAL.La LD prevede altresì che siano mantenute le attuali tipologie di procedure giudiziali ed amministrative, per gli imprenditori ed i debitori civili, così come i piani di risanamento, a cui viene affiancata una nuova procedura stragiudiziale di assistenza alla composizione della crisi.Nei molto ambiti in cui, invece, non sono previsti specifici criteri direttivi per il legislatore delegato l’indicazione è nel senso della continuità rispetto ai principi della disciplina vigente.<strong><em>Le principali direttive di riforma </em></strong>Di seguito una breve panoramica delle novità che saranno introdotte in sede di attuazione della delega.<em><u>a) Accertamento giudiziale unico della crisi e dell’insolvenza; competenza del Tribunale</u></em>La LD prevede di attivare un unico giudizio di accertamento delle condizioni di accesso di imprenditori e debitori civili alle diverse procedure, suscettibile poi di evolvere nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale ovvero nelle altre procedure amministrative, oppure di sovraindebitamento, attribuendo la legittimazione anche agli organi di controllo ed ampliando quella del Pubblico Ministero: di fatto, è così sottratta al debitore l’iniziativa esclusiva di avviare il concordato preventivo.È prevista una nuova ripartizione di competenza tra i tribunali, assicurando altresì la specializzazione dei Giudici che trattano la materia concorsuale, attribuendo (i) ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa le procedure di amministrazione straordinaria e dei grandi gruppi, (ii) ad altri tribunali maggiori le procedure di più rilevanti dimensioni e (iii) agli altri tribunali le procedure di sovraindebitamento e di insolvenza delle imprese minori.<em><u>b) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi</u></em>La LD prevede di istituire misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, da parte di organismi non giurisdizionali e dotati di adeguata professionalità, in grado di assistere l’imprenditore nella definizione di un percorso di superamento della crisi. Sono disposti opportuni incentivi e misure protettive, in modo da favorire il ricorso al nuovo istituto e vincere la tradizionale ritrosia dell’imprenditore a rivolgersi al tribunale, prevedendo inoltre un dovere di segnalazione della crisi a carico degli organi di controllo.<em><u>c) Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti</u></em>È prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti l’eliminazione della soglia del 60% dei creditori aderenti e l’ampliamento ai creditori non finanziari della possibilità di estensione degli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione.<em><u>d) Concordato preventivo</u></em>La LD prevede di mantenere l’attuale impianto del concordato, limitando però il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie ai soli casi in cui siano offerti apporti esterni in grado di assicurare ai creditori una migliore soddisfazione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale: il concordato sarà quindi ancor più focalizzato sulla continuità aziendale, tenendo presente che per essa continuerà ad intendersi anche la forma c.d. “indiretta” attraverso la cessione a terzi e, quindi, con una struttura della proposta pur sempre liquidatoria. Si prevede ancora di eliminare la figura del professionista attestatore e di introdurre una disciplina specifica per le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società.<em><u>e) Dal fallimento alla liquidazione giudiziale</u></em>Una delle innovazioni maggiormente sottolineate riguarda l’eliminazione del termine “fallimento” e la sua sostituzione con il riferimento alla liquidazione giudiziale: si tratta di un aspetto principalmente di carattere formale (si prevede infatti che l’impianto della procedura di liquidazione rimanga invariato nelle sue linee principali), ma che ha l’intento di eliminare ogni connotazione negativa anche a livello sociale che era in passato collegata al “fallimento”.I principi di delega prevedono tra altro (i) forme di ulteriore semplificazione della procedura, (ii)&nbsp;forme di liquidazione più efficienti attraverso un portale telematico nazionale delle vendite concorsuali, (iii) la limitazione al concordato salvo che in caso di apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo), (iv) forme di esdebitazione automatica nei casi di minore valore (v) l’obbligo inderogabile di procedere per via telematica alle notificazioni delle procedure prefallimentari, con l’adozione di cautele affinché gli imprenditori mantengano attivo il proprio indirizzo pec anche sino a un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.<em><u>f) Procedure concorsuali e gruppi</u></em>La LD prevede di introdurre una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, ritenuta ammissibile da risalente giurisprudenza di merito prima del <em>revirement </em>in senso contrario di Cass. 20559/2015) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese: anche attraverso apposite regole di competenza, dovrebbe essere possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.<em><u>g) Procedure di sovraindebitamento</u></em>In questo settore non sono previste particolari innovazioni, quanto piuttosto un adeguamento ed un coordinamento della disciplina con quella delle altre procedure di insolvenza.<em><u>h) Le procedure amministrative: liquidazione coatta e amministrazione straordinaria</u></em>Si prevede di mantenere la liquidazione coatta solo per le imprese soggette a regime di vigilanza (ad esclusione di altri settori quali ad es. quello delle cooperative) e solo per le situazioni in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità.Per quanto riguarda invece l’amministrazione straordinaria, l’indirizzo è quello di mantenere l’impianto di fondo, ma di limitarne l’applicazione ai casi di più rilevanti dimensioni, incrementando le soglie dimensionali di accesso.<em><u>i) Privilegi e garanzie</u></em>La LD prevede di rivedere – aggiornandola e semplificandola – la disciplina dei privilegi, che andrebbero limitati ai casi in cui si tratti di interessi costituzionalmente protetti. In altra direzione, si prevede invece di prevedere un sistema di garanzie reali non possessorie su beni mobili, adeguando il nostro ordinamento al panorama internazionale, con modalità più flessibili ed adeguate forme pubblicitarie, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Fabio Marelli, </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>Per ricevere la nostra newsletter <em>restructuring</em> scrivete a: <a href="mailto:restructuring@advant-nctm.com">restructuring@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 09:34:14 +0200</pubDate>
                        <title>Cr. Rimini: accordo quadro con C.A.Cariparma e Fitd; ok su Npl e aumento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cr-rimini-accordo-quadro-con-c-a-cariparma-e-fitd-ok-su-npl-e-aumento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Milano Finanza</em>E' stato sottoscritto l'accordo quadro tra Credit Agricole, attraverso la sua controllata italiana Credit Agricole Cariparma, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Schema Volontario e Cassa di Risparmio di San Miniato, Banca Carim - <strong>Cassa di Risparmio di Rimini</strong> e Cassa di Risparmio di Cesena che prevede l'acquisizione da parte di Credit Agricole Cariparma di una partecipazione del 95,3% nelle tre banche a un prezzo complessivo di 130 milioni di euro. L'accordo quadro, informa una nota, prevede oltre all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorita' di Vigilanza nazionali ed europee, il deconsolidamento di un portafoglio di crediti deteriorati delle tre banche per un totale lordo di 3.026 milioni; un aumento di capitale di Carismi e di <strong>Carim</strong> da parte del Fitd Schema Volontario, in <img class=" wp-image-6182 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171003-Carim.jpg" alt width="414" height="360">aggiunta al versamento in conto capitale di Caricesena, funzionale al raggiungimento di una patrimonializzazione adeguata, per un totale di circa 470 milioni; il rispetto di alcuni parametri patrimoniali (CET 1 ratio medio pari ad almeno il 10,7%) e di qualita' del credito (NPE ratio lordo pari a circa il 9%). L'accordo quadro contiene inoltre un set di dichiarazioni e garanzie in linea con la prassi di mercato e prevede che il closing dell'operazione avvenga entro la fine del corrente anno. In ottemperanza a quanto previsto dall'accordo quadro, il Cda di Carim, in data 28 settembre, ha esercitato parzialmente la delega conferita dall'assemblee dei soci del 18 settembre 2017, per un aumento del capitale a pagamento in denaro, con esclusione del diritto di opzione per un importo di 194 milioni inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di 1.000.000.000 di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da riservare al Fitd Schema Volontario a un prezzo per azione di 0,194 euro, comprensivo di sovrapprezzo. Fitd Schema Volontario, sempre in ottemperanza a quanto previsto nell'Accordo Quadro, ha effettuato un versamento "in conto futuro aumento di capitale" in favore della banca dell'importo di 25 milioni a parziale esecuzione dell'aumento di capitale e da computarsi ai fini di Vigilanza. Le azioni previste nell'accordo quadro permetteranno alla banca di acquisire una struttura finanziaria e patrimoniale solida e tra le migliori del mercato di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione di Carim ritiene che il traguardo raggiunto, anche grazie al sostegno fattivo delle Autorita', rappresenti un passo importante per la tutela dei propri clienti, dipendenti e delle attivita' economiche del proprio territorio, nella prospettiva di poter beneficiare dell'integrazione all'interno di un gruppo bancario internazionale, che potra' garantirne crescita e competitivita'. Il Presidente Sido Bonfatti ha evidenziato che "grazie al senso di responsabilita' della Fondazione e dei Soci, oltre al citato sostegno fattivo delle autorita', e' stato fatto un passo importante per la tutela dei clienti della Banca, dei suoi dipendenti e delle attivita' delle imprese e delle famiglie, che avranno la prospettiva di poter beneficiare delle sinergie generabili da un gruppo bancario internazionale quale e' il gruppo Credit Agricole". Nell'ambito dell'operazione Carim e' stata assistita per gli aspetti finanziari da Equita SIM e per gli aspetti legali da <strong>Nctm Studio Legale</strong> oltre allo studio Orrick.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 09:20:20 +0200</pubDate>
                        <title>Alcedo acquisice Agrimaster: Alantra, Bird &amp; Bird, Lombardi Segni, Nctm, Russo De Rosa Associati e Studio Gusmitta &amp; Associati gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alcedo-acquisice-agrimaster-alantra-bird-bird-lombardi-segni-nctm-russo-de-rosa-associati-e-studio-gusmitta-associati-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Diritto 24 - il Sole 24 Ore</em>Agrimaster, società bolognese leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari ed attrezzature per il settore agricolo, entra nel portafoglio di <strong>Alcedo</strong>. Il fondo di private equity l'ha infatti rilevata da B4 investimenti, che in questi anni ha portato il gruppo emiliano a una forte crescita, rafforzata da acquisizioni, fino ad un giro d'affari di 27 milioni, di cui l'80% generato sui mercati esteri.<img class=" wp-image-6171 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171002-Sole-Alcedo.jpg" alt width="282" height="384">Il valore del deal è pari a 30 milioni di euro.Advisor legale di Alcedo, lo studio Bird &amp; Bird con il partner Alberto Salvadè a guida di un team corporate composto dai Senior Associates Andrea Angelillis, Francesco Barbieri, Maurizio Pinto, Marco Muscettola e Riccardo Corbani, per la parte employment.Lo Studio Russo De Rosa Associati si è occupato della strutturazione dell'operazione e del supporto nella procedura di closing con un team coordinato dal partner Leo De Rosa e Federica Paiella.Al fianco di B4 Investimenti SGR ha agito lo studio Lombardi Segni e Associati con un team composto dal partner Ruggero Gambarota e dall'associate Adele Zito.L'operazione è stata finanziata da BPER Banca SpA come Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Banca Agente, e Banca IFIS come Mandated Lead Arranger, affiancate da<strong> Nctm</strong> attraverso il partner <strong>Eugenio Siragusa.</strong>(...)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 09:38:59 +0200</pubDate>
                        <title>Italian Islamic minibonds</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-islamic-minibonds</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Islamic finance has always elaborated&nbsp;innovative solutions to be inserted in a&nbsp;context created for conventional finance,&nbsp;proposing contracts and structures&nbsp;that have an alternative remuneration&nbsp;of capital with respect to the use of&nbsp;interest.</em>Encompassed among those solutions are the participating instruments, which are characterized by the fact that the invested capital assumes the form of joint participation to profits and losses (PLS instruments), which derive from the entrepreneurial or financial activity underlying the financing transaction.In the light of the aforementioned aspect, Nctm, with the aim of spreading <strong>Shariah</strong> compliant debt instruments for the first time on a large scale in the Italian market, started cooperating in 2016&nbsp;with <strong>Shariah Review Bureau</strong> in order to structure <strong>Italian Islamic minibonds</strong> based on so-called Italian law profit participating minibonds, which are characterized by remuneration related&nbsp;also to the profits generated by the issuer.Contrary to what was initially believed, the profit-participating minibonds have not been considered per se compliant with <strong>Islamic finance principles</strong> due to the mandatory presence of an interest rate, even though low, and the fact that the &nbsp;return, even though on a participating basis, derives from a financial instrument giving certainty of the reimbursement of the capital.Therefore, one has to work on other instruments provided by the <strong>Italian legal framework</strong> that could replicate the structure of the profit-participating minibonds, or a debt instrument with a participating return compliant with <strong>Shariah principles</strong>.Such a result, and the related certification, has been achieved by using a scheme that links an association in participation agreement with a zero coupon bond. In particular, assuming&nbsp;a total investment of a given size in the instrument, a large part of it would be used to subscribe at par a bond that has as such no return, and the remaining residual amount would be contributed into the issuer’s business on the basis of an association in participation agreement, with the determination of a percentage of participation to the profits that is related to the whole invested amount.From the perspective of the bondholder, therefore, there is no repayment risk&nbsp;of the principal in the bond (except in the case of a default), while there is a risk that the amount invested in the association in participation agreement could be eroded by the losses of the issuer and not repaid. However, such a risk would be remunerated with a&nbsp;return related to the overall investment. From the perspective of the issuer, the advantage is represented by the fact that the instrument is at a variable cost which has to be paid only in case of, and in proportion to, profits.<strong>To conclude, this is a product that </strong></p><ul> <li>is the first Italian product certified Shariah compliant,</li> <li>is shaped in line with the profit-participating minibonds, but represents an evolution of them in the sense of a full ‘participation’ to the profits, with a limited participation to the losses and</li> <li>is targeted at professional investors (such as debt funds) or that could be used to finance a specific project.</li></ul><p><em>Stefano Padovani&nbsp;</em>Articolo tratto da IFN Islamic Finance News</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 08:45:58 +0100</pubDate>
                        <title>Opening the Italian market to Islamic investors</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/opening-the-italian-market-to-islamic-investors</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>The first question which comes to mind when speaking about a possible Italian sovereign Sukuk issuance is: why? Why should Italy consider such a venture? The obvious first answer is: because it needs alternative&nbsp;financing instruments and cross-border investments to finance its growth, and in particular infrastructure and investment projects. This is quite clear if, on the one hand, one considers that to adhere to the strict rules of the EU fiscal policy, Italy cannot increase its level of indebtedness which is in the range of 130% of GDP (on the contrary it should heavily reduce it), and, on the other hand, one compares the average GDP growth in EU countries during the period 2005-15. From this comparison, it is clear that while there has been an average growth of 0.9% across&nbsp;the EU, Italy recorded minus 0.5%, which is the worst performance among the 28 member states after Greece. </em>In fact, Italy has remained trapped between the abundant liquidity which has flooded the financial markets through the quantitative easing monetary <strong>policy of the ECB</strong>, which, in keeping with the interest rate law, has indeed supported the borrowings of the country and the value of its bonds, on the one hand, and the rigidity of the<strong> EU fiscal policy</strong> on the other hand which has limited the ability of the Italian state to support the recovery of the economy by sustaining internal demand with public spending.Looking for funds abroad,<strong> Italy should consider in particular the Islamic economies</strong> to attract capital where there is almost a perfect match between market sectors where Italy can claim&nbsp;absolute excellence and those where the expenditure of the Muslim population is concentrated and is growing: food and beverage, fashion, tourism, real estate, media, recreational and cultural&nbsp;activities, pharmaceuticals and cosmetics, etc.It goes without saying that in order to achieve that goal, <strong>Italy would be better oﬀ developing an Islamic finance- friendly environment.</strong> In doing this, however, it does not need to start from scratch as the Italian legal framework already includes a few instruments which could be used to develop an <strong>Islamic finance industry</strong> in this country. These are particular instruments which are between debt and equity, like&nbsp;profit-participating bonds, based on a profit and loss-sharing mechanism;&nbsp;and financial participative instruments&nbsp;(‘<strong>strumenti finanziari partecipativi</strong>’) in particular those having an equity nature.Another contract which comes to mind is the association in a <strong>participation agreement</strong> (‘associazione in partecipazione’) which is <strong>very similar</strong> in nature to the old <strong>Arabic Qirad contract</strong> (or Mudarabah), where the ‘associate’ is financing the business of the ‘associating party’ in exchange for a participation in the profits (and the losses).Furthermore, there are pure equity instruments, which can be issued according to the principle of Article 2348, second paragraph, of the Italian Civil Code (“the company, within the limits set forth by the law, can freely determine the content of the various categories of shares”) such as tracking shares (azioni correlate), shares without or with limited voting rights (according to Article 2351, second paragraph of the Italian Civil Code) or a diﬀerent profit- loss participation mechanism, such as preferred ranking in respect of ordinary shares should the company bear losses, which could be used to accommodate Islamic investors in the capital of companies without interfering with the management of the same and the desire of business owners to retain their full control.Moving to real estate investments, which is the preferred choice of Islamic investors, consideration could be given to real estate funds which, depending on the nature of the activities carried out in the underlying assets and on other factors, could be certified as Shariah compliant and similarly to SIIQs (Italian REITs) and other asset management vehicles like SICAF, an alternative investment fund set up in the form&nbsp;of a joint stock company and raises funds through the issuance of shares or financial participative instruments.Having said that, the question remains: <strong>why is Islamic finance not taking oﬀ&nbsp;in Italy?</strong> The first answer might be that there is still <strong>no level-playing field</strong>. In particular, no intervention has been made to adapt the Italian tax framework to avoid double taxation and other tax leakages for Islamic finance transactions as opposed to conventional ones.But taxation is only one of the factors to be considered when developing an ecosystem required to build confidence in the relevant players. Indeed, Italy is not perceived as the first stop when it comes to Shariah compliant investment in Europe.In order to change this perception a few things could be done. A first intervention would involve tax legislation, aimed&nbsp;at implementing the aforementioned level-playing field, removing, by way of example, double taxation otherwise applicable to contractual structures typical of Islamic finance that are based on the purchase and subsequent resale by the lender of specific assets, such as a real property, as well as uncertainty regarding the taxation of income from securities in respect to that applied&nbsp;to periodical income deriving from conventional bonds.A second action could be to promote the establishment of an <strong>Islamic bank</strong>, which could fund itself among <strong>Islamic investors from Muslim countries</strong>, providing<strong> Shariah</strong> compliant financing products to Italian corporates and, probably at a later stage, to the general public.&nbsp;But the real intervention that would represent for Italy a sign of opening toward the capital markets of Islamic countries – in particular Gulf countries&nbsp;– and would significantly favor the development of Islamic finance in Italy, would be a benchmark issuance of <strong>Sukuk</strong> by the country.Indeed, after the <strong>UK Sukuk and the Luxembourg issues</strong> which came to market in 2014, it has recently been announced that another European country, Germany, could tap the Sukuk market with a sovereign issuance of US$1 billion and a five-year maturity, although this has not yet been confirmed.Italy could easily follow this path with a sovereign issuance with the objective of raising alternative sources of funding for its infrastructure projects and to set a precedent that demonstrates to the corporate sector that a proven platform, as well as infrastructure, is in place so that Sukuk can be issued comparably to conventional bonds, thereby paving the way for Sukuk to become an instrument of choice for Italian SMEs raising corporate finance.The next question is whether the Italian legal and tax system is suﬃciently equipped for the issuance of Sukuk without the need for further intervention. According to the well-known <strong>n.17 AAOIFI </strong>definition, <strong>Sukuk are</strong> <strong>“certificates of equal value, representing undivided shares in the ownership of&nbsp;tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”</strong>. As we have seen previously, Italy has a set of instruments which in principle could be used to accommodate Shariah compliant contracts and techniques. However, none of these appears to match, at first sight, with this definition. In any case, it would appear prudent, Italy being a civil law country, to provide for an ad hoc legislative framework, as Luxembourg did with its sovereign issue in 2014.We have therefore tried to formulate in the following, at the level of principles and not in detail, a law proposal based on what has been done in the past with regards to the securitization of public real estate:</p><ol> <li>The Ministry of Economy and Finance is empowered to set up, even by a unilateral act, a joint stock company with corporate capital of EUR1 million (US$1.07 million), having as its exclusive object the securitization of the profits derived from the divestiture of real estate belonging to the state and other non- local public bodies currently used by the public administration, which will be identified by the State Property Oﬃce by its own directorial decrees, and having a value equal to EUR1 billion (US$1.07 billion).</li> <li>The Ministry of Economy and Finance, upon incorporation, shall adopt the by-laws, appoint the first members of the managing and controlling bodies and determine their&nbsp;remuneration.</li> <li>The company, incorporated pursuant to paragraph 2, shall implement the securitization through the issue of securities of equal value in the form of Sukuk, representing undivided shares in the ownership of the purchased real estate, entering them in the liabilities side of its balance sheet, for a value equal to EUR1billion.</li> <li>Securities so issued may benefit, in whole or in part, from the guarantee of the&nbsp;state.</li> <li>Real estate identified pursuant to paragraph 1 will be transferred to the company for valuable consideration by means of public deed or private deed certified by a notary, and leased to the transferees at market conditions.</li> <li>Real estate transferred to the company represents, for all purposes, assets segregated from the company’s assets and cannot be subject to actions other than by the holders of the securities issued to finance the purchase of such real&nbsp;estate.</li> <li>Liability for obligations to security holders will be borne exclusively by the segregated&nbsp;assets.</li> <li>After five years from the issue of the securities, the company shall transfer the ownership of the real estate purchased to the transferor’s public administration at the price of EUR1 billion and use the selling price to repay the securities&nbsp;issued.</li> <li>The Ministry of Economy and Finance, by one or more non- regulatory decrees and to be published in the Oﬃcial Gazette, will establish the terms and conditionsof the securities issued by the securitization company, the market conditions on which the real estate being transferred will be leased by the securitization company to the public administration transferring the same, as well as the terms and conditions of the guarantee of the state under paragraph 4.The Ministry of Economy and Finance will report to the parliament on the implementation of the securitization transaction within three months from the date of incorporation of the company under paragraph 1.</li> <li>Income from securities will be subject to the same tax treatment applied to periodical income normally derived from conventional&nbsp;bonds.</li> <li>Costs periodically incurred to pay income from securities will be tax- deductible for the issuing company.</li> <li>Taxes on the transfers of real estate to and from the securitization company will be halved in order to take into account the synallagmatic nature of the purchase and resale of the same.</li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:11:09 +0100</pubDate>
                        <title>I correttivi della Consob agli aumenti “iper-diluitivi”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-correttivi-della-consob-agli-aumenti-iper-diluitivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso degli ultimi anni si è assistito, sui mercati finanziari, ad alcune vicende di aumenti di capitale di società quotate con effetti “iper-diluitivi”. Si tratta di casi in cui il mancato esercizio del diritto di opzione da parte del socio pregresso – talvolta demotivato da un andamento insoddisfacente della società emittente – determina a suo carico una significativa diluizione della propria partecipazione in proporzione al capitale <em>post </em>aumento.Detto effetto consegue all’esigenza di emettere un rilevante numero di nuove azioni, in ragione dell’intento di patrimonializzare la società in misura significativa. Si tratta, quindi, di una risposta a un’esigenza economica concreta dell’impresa, con conseguente sacrificio dell’interesse del socio rispetto all’interesse sociale.Nell’ottica della regolamentazione dei mercati finanziari, comunque, operazioni con tali caratteristiche non interessano tanto sul piano del potenziale sacrificio del socio pregresso, quanto, piuttosto, su quello dell’incidenza sul prezzo da parte della rilevante quantità di azioni di nuova emissione, con conseguente significativa <em>volatilità</em> del prezzo stesso.In questa prospettiva, dal 15 dicembre 2016 è entrato in vigore il c.d. <em>Modello Rolling</em> che rappresenta una soluzione tecnica volta a correggere (appunto) alcuni effetti distorsivi degli aumenti di capitale in opzione con effetti diluitivi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>).Tale modello prevede, per le società emittenti azioni quotate, l’introduzione di finestre temporali addizionali per la consegna delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale in opzione; quindi, al fine di evitare effetti distorsivi sul prezzo delle azioni offerte in opzione non è più prevista soltanto un’unica finestra temporale alla fine del periodo di adesione.Dalla prassi è, infatti, emerso che le condizioni di iper-diluizione di un aumento di capitale generano scarsità di titoli durante il periodo di offerta, impedendo alle dinamiche di mercato di riequilibrare i corsi azionari fino alla fine del periodo di adesione all’offerta stessa. Il <em>rolling</em>, in particolare, si sostanzia in un’emissione anticipata delle nuove azioni per ottenere un riallineamento del prezzo del titolo azionario e del diritto di opzione su valori correnti.Il modello, comunque, sarà applicabile alle sole operazioni qualificabili come aumenti di capitale “<em>iper-diluitivi</em>”: sono tali gli aumenti in cui (i) la fissazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sia sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di mercato e/o (ii) si faccia seguito all’emissione di un elevato numero di nuove azioni rispetto alle azioni esistenti.La Consob, nel documento recante gli esiti delle consultazioni pubbliche relative all’implementazione del Modello Rolling emesso in data 2 aprile 2016 , ha chiarito l’opportunità individuare come iper-diluitivo un aumento di capitale in opzione che presenti un coefficiente K pari o inferiore alla soglia di 0,3. Il coefficiente K esprime il rapporto tra il prezzo teorico del titolo <em>ex diritto</em> (dopo lo stacco del diritto di opzione) e il prezzo dell’ultimo giorno di negoziazione <em>cum</em> (prima dello stacco del diritto di opzione) e consiste in una rettifica che segue l’ipotesi finanziaria che l’aumento di capitale sia già avvenuto e sia stato interamente sottoscritto.Alcuni recenti esempi di aumenti di capitale con coefficiente K pari o inferiore a 0,3 sono stati, l’aumento di capitale di Saipem del 25 gennaio 2016 pari a 3,5 miliardi di Euro (k=0,1) o quello di Banca Monte dei Paschi di Siena del 25 maggio 2015 per un ammontare di 3 miliardi di Euro (k=0,2) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).Per sapere con anticipo rispetto all’avvio dell’operazione, se un aumento debba essere considerato iper-diluitivo, Borsa Italiana S.p.A., in qualità di società di gestione del mercato, determinerà un coefficiente K “convenzionale” (calcolato sul prezzo di chiusura del titolo il giorno in cui l’emittente diffonde le condizioni definitive dell’aumento). La Consob ha precisato ancora che, in caso di implementazione del Modello Rolling, al fine di permettere a Borsa Italiana di calcolare il coefficiente K “convenzionale”, in linea con quanto previsto dagli <em>standard</em> europei, l’emittente dovrà annunciare i termini e le condizioni definitive dell’aumento di capitale almeno due giorni di mercato aperto prima dell’avvio dell’operazione (attualmente l’emittente deve pubblicare le condizioni definitive entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente all’avvio dell’aumento di capitale). Tale anticipazione consentirà a Borsa Italiana di calcolare il coefficiente K “convenzionale” con un giorno di anticipo.&nbsp;In caso di adozione del Modello Rolling, la Consob ha, inoltre, chiarito che è sufficiente depositare presso il Registro delle Imprese una sola attestazione relativa all’esecuzione dell’aumento di capitale (ai sensi dell’art. 2444 c.c.), non essendo a tal fine necessario depositare una attestazione per ciascuna finestra di apertura addizionale. In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), interessato dalla stessa Consob sulla questione, ha ritenuto sufficiente un unico deposito finale dell’attestazione ex art. 2444 cod. civ., a prescindere dal fatto che la sottoscrizione delle azioni avvenga in più finestre di adesione, a condizione che l’attestazione sia depositata entro 30 giorni dalla prima finestra di sottoscrizione.Quanto agli obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti, previsti dagli artt. 120 ss. TUF, la Consob ha spiegato che i detentori di partecipazioni rilevanti dovranno assolvere gli obblighi di comunicazione soltanto al termine dell’aumento di capitale, in un momento successivo alla comunicazione da parte dell’emittente della nuova composizione del capitale sociale <em>ex</em> art. 2444 c.c.La Consob raccomanderà agli intermediari di prevedere la consegna dei nuovi titoli all’investitore nell’ultima finestra disponibile, salvo espressa richiesta dell’investitore di usufruire della consegna anticipata delle nuove azioni. In tal caso l’intermediario dovrà avvertire l’investitore delle conseguenze in tema di perdita della facoltà di revoca che la consegna anticipata può comportare. Anche il mercato sarà avvertito delle conseguenze in tema di perdita della facoltà di revoca derivante dall’esercizio dei diritti di opzione in una delle finestre intermedie.In conclusione, la Consob, a fronte di un fenomeno economico di rilievo per i soci di alcune società emittenti azioni quotate con esigenze di rilevante patrimonializzazione, al fine di ridurre la conseguente volatilità dei prezzi, “ha importato” una prassi ormai riconosciuta tra le società chiuse, ossia l’efficacia progressiva delle sottoscrizioni di azioni di nuova emissione nell’ambito di aumenti di capitale a pagamento in opzione. Di regola è il diritto dei mercati finanziari a costituire una “fucina di innovazioni”, eventualmente da estendere al diritto comune, in questo caso vale il viceversa, pur in funzione di un obiettivo – la riduzione della volatilità del prezzo – caratterizzante il solo mondo delle società quotate.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>([1]) In tema si veda la Comunicazione Consob n. 0088305 del 5 ottobre 2016 in merito agli aumenti di capitale iperdiluitivi e alla conseguente implementazione del <em>modello rolling</em>.In particolare il nuovo disposto dell’art. 2.6.6, comma 4, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. dispone che “<em>Nel caso di esecuzione di operazioni di aumento di capitale fortemente diluitivi, l’emittente è tenuto a rendere disponibili gli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio dei diritti d’opzione in ciascuna giornata del periodo d’offerta dell’aumento di capitale, a partire dal momento in cui i diritti di opzione sono accreditati dal Servizio di Gestione Accentrata nei conti titoli e in modo da consentire al Servizio di Gestione Accentrata di gestire l’esercizio dei diritti in ciascuna giornata del periodo d’offerta</em>.”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2]) Consob, <em>Aumenti di capitale con rilevante effetto diluitivo. Esiti delle consultazioni</em>, 2 aprile 2016, 7, reperibile sul sito istituzionale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a><em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo: </em><a href="mailto:articoliM&amp;A@advant-nctm.com">articoliM&amp;A@advant-nctm.com</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 05:51:47 +0100</pubDate>
                        <title>Presente e futuro della finanza islamica in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/presente-e-futuro-della-finanza-islamica-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La finanza islamica, rappresenta un modo di intendere l’economia e gli investimenti che in futuro avrà più rilevanza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:21:15 +0100</pubDate>
                        <title>Addio agli interessi calcolati sugli interessi: il nuovo decreto sancisce il divieto di anatocismo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/addio-agli-interessi-calcolati-sugli-interessi-il-nuovo-decreto-sancisce-il-divieto-di-anatocismo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="ArticoloNormale">Stop agli interessi calcolati sugli interessi: la banca dovrà applicare il saggio di interessi unicamente al capitale residuo e non anche agli interessi già scaduti. Lo prevede il decreto attuativo del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 343 – adottato lo scorso 3 agosto in esecuzione del c.d. ‘Decreto banche’ dello scorso febbraio – entrato in vigore il 1 ottobre 2016, il quale sancisce a chiare lettere il divieto di anatocismo. Unica eccezione al generale divieto riguarda gli interessi moratori, i quali potranno invece generare a loro volta interessi.</p><p class="ArticoloNormale">Nei rapporti di conto corrente o di conto pagamento è inoltre assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Ciò significa che non potrà esservi alcuna asimmetria temporale tra banca e cliente.</p><p class="ArticoloNormale">A vantaggio del cliente è inoltre previsto un periodo di 30 giorni – non modificabile a suo sfavore –prima che gli interessi maturati divengano esigibili.</p><p class="ArticoloNormale">Si pone, così, fine alla diatriba giurisprudenziale sorta in merito all’interpretazione del previgente art. 120 TUB: ci si chiedeva infatti se il divieto posto da questa disposizione fosse immediatamente precettivo oppure necessitasse di un decreto attuativo. A pronunce in quest’ultimo senso da parte dei giudici di Torino e Bologna si erano già opposti l’Arbitro Bancario Finanziario e la Suprema Corte, che avevano affermato l’immediata efficacia del divieto. Oggi l’intervento del decreto del CICR spazza via ogni dubbio, vietando a chiare lettere la capitalizzazione periodica degli interessi.<a name="_Toc307841644"></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:19:19 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova Direttiva “PSD2”: online le linee-guida dell’Autorità Bancaria Europea in materia di responsabilità dei TPPSP</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2683-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In vista del recepimento della ‘Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno’ (c.d. PSD2), previsto entro il 13 gennaio 2018, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) – a partire dal 22 settembre scorso – ha sottoposto a una consultazione pubblica online le proprie linee-guida in materia di responsabilità dei terzi fornitori di servizi di pagamento (<em>Third Party Payment Services Provider</em>, TPPSP). L’EBA infatti, in attuazione della normativa comunitaria, ha fissato con tale documento i criteri cui le Autorità competenti dei singoli Stati membri dovrebbero attenersi per la determinazione dell’ammontare minimo della responsabilità civile professionale dei TPPSP.I nuovi meccanismi di pagamento elettronico introdotti dalla PSD2 sono i servizi di iniziazione di pagamento (<em>Payment Initiation</em> Service) e i servizi di informazione relativi ai conti di pagamento (<em>Account Information Service</em>). Più specificamente, il PIS è un servizio che sfrutta un software di collegamento tra il sito web del commerciante e la piattaforma di <em>online banking</em> della banca del pagatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici, mentre l’AIS, a disposizione degli utenti di servizi di pagamento aventi conti accessibili online, è un servizio attraverso cui il pagatore può ottenere, mediante una piattaforma online, un quadro generale su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti con molteplici terzi fornitori.L’obiettivo della Direttiva è quello di promuovere all’interno dell’Unione lo sviluppo di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio efficiente e sicuro, orientato al c.d. <em>Open Banking</em>, specie grazie ai citati servizi di pagamento via internet, che però, per converso, moltiplicano il numero di attori coinvolti nella prestazione dei servizi e pongono il problema della corretta ripartizione delle responsabilità dei terzi fornitori di servizi di pagamento, oggetto della richiamata consultazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:18:20 +0100</pubDate>
                        <title>L’imposta di successione in Germania: dopo le censure costituzionali, una riforma dovuta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/limposta-di-successione-in-germania-dopo-le-censure-costituzionali-una-riforma-dovuta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’imposta di successione è una delle imposte più contestate in Germania. Già tre volte – nel 1995, 2009 e 2014 – il <em>Bundesverfassungsgericht</em> (BVerfG) ha dichiarato incostituzionale diversi articoli della legge in questione, l’<em>Erbschaftssteuergesetz</em> (ErbStG). La maggiore criticità si riscontra in particolare nei privilegi concessi quando si ereditano imprese. Anche nel 2014, infatti, la censura del BVerfG colpì le esenzioni per aziende (si veda la sentenza del <em>Bundesverfassungsgericht</em> del 17.12.2014, n. 1).Per la necessaria riforma dell’ErbStG, <em>Bund</em> e <em>Länder</em> sono addivenuti a un compromesso lo scorso 22 settembre. La bozza di legge è già stata approvata da <em>Bundestag</em> e <em>Bundesrat</em> (quest’ultimo necessariamente coinvolto in quanto unici destinatari le entrate derivanti dalle suddette imposte, <em>ex </em>Art. 106 II Nr.2 della <em>Grundgesetz</em> tedesca).I punti centrali della legge modificata sono:</p><ul> <li>Il 85% di patrimonio aziendale ereditato è esente da imposta se il suo valore è minore di 26 milioni di Euro e l’erede si impegna a portare avanti l’impresa a lungo termine, garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro (si veda il nuovo § 13a ErbStG). Se il patrimonio aziendale è maggiore di 26 milioni di Euro, l’esenzione da imposta si riduce progressivamente. Qualora il patrimonio aziendale superi i 90 milioni di Euro il lascito non beneficia dell’esenzione.</li> <li>Viene tassato senza alcuna esenzione il cd. ‘patrimonio amministrativo’ ai sensi del § 13b IV ErbStG così come modificato. Questo comprende per es. oggetti d’arte, biblioteche, gioielli e titoli azionari, quando non strettamente legati allo scopo sociale dell’impresa. Se il patrimonio amministrativo viene invece investito nel­l’impresa beneficerà dell’esenzione d’imposta.</li> <li>Nel caso in cui l’importo a carico dell’erede a causa dell’imposta di successioni risulti per quest’ultimo particolarmente elevato è possibile dilazionarne il pagamento per al massimo 10 anni, in base alla nuova formulazione del § 28 II ErbStG. Se il patrimonio aziendale ereditato supera i 26 milioni di Euro si deve verificare caso per caso se una dilazione sia o meno giustificata (§ 28a ErbStG come da modifiche).</li> <li>Le imprese con cinque o meno dipendenti non devono dimostrare la continuazione dell’impresa per ottenere l’esenzione dell’imposta (si veda §13a III ErbStG modificato).</li></ul><p>Lo scopo delle esenzioni è la tutela dell’impresa e dei rispettivi posti di lavoro. Nel 2014, il BVerfG aveva censurato il fatto che le esenzioni per le imprese venissero concesse senza aver riguardo al valore delle imprese stesse. A quest’ultimo rilievo sembra però aver posto rimedio la nuova versione della legge.Tuttavia, rimarrà da verificare se la grande differenza tra l’imposizione effettiva che va oggi dall’1 al 15% per patrimonio d’impresa ereditato e dal 26 a al 30% per gli altri lasciti sarà diminuita per opera delle programmate modifiche alla legge che regola le imposte di successione in Germania.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:17:08 +0100</pubDate>
                        <title>Obbligazioni pecuniarie: dove vanno adempiute? L’intervento chiarificatore della Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligazioni-pecuniarie-dove-vanno-adempiute-lintervento-chiarificatore-della-cassazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 settembre 2016, n. 17989, hanno tentato di fare chiarezza in merito al luogo in cui deve essere adempiuta un’obbligazione pecuniaria.In particolare, ci si chiedeva quali casi rientrassero nell’espressione ‘obbligazione avente per oggetto una somma di denaro’ contenuta nell’art. 1182, comma 3, c.c.La rilevanza di tale questione è significativa: solo le obbligazioni regolate da quest’ultima disposizione, infatti, sono obbligazioni ‘portabili’, che devono quindi adempiersi al domicilio del creditore. Nelle restanti ipotesi, applicandosi il comma 4 dello stesso articolo, si tratta invece di obbligazioni ‘chiedibili’, che vanno pagate al domicilio del debitore.Nel primo caso rientrano tutte le obbligazioni pecuniarie liquide, dove per liquidità – secondo la pronuncia in oggetto – si intende che la somma di denaro debba essere già determinata o determinabile secondo criteri stringenti, che non lascino spazio ad alcuna discrezionalità.Le ricadute concrete del diverso luogo dell’adempimento sono facilmente individuabili.Innanzitutto diverso sarà il foro territorialmente competente per la soluzione di eventuali controversie: nell’un caso il <em>forum destinatae solutionis</em> sarà infatti presso il luogo dove il creditore ha domicilio, nell’altro sarà invece presso il domicilio del debitore.Ulteriore conseguenza della portabilità del debito è la costituzione automatica in mora del debitore (mora <em>ex re</em>): a partire dalla scadenza del termine di esigibilità, dunque, sulla somma liquida ed esigibile – salvo patto contrario – matureranno interessi moratori.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:25:23 +0100</pubDate>
                        <title>The soft law of the ECB for the management of Non Performing Loans</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-soft-law-of-the-ecb-for-the-management-of-non-performing-loans</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The ECB has recently brought to the attention of operators of the banking system a Guidance for the management of Non Performing Loans (NPLs) by means of a public consultation started on 12 September and closing on 15 November, with an intermediate public hearing fixed on 7 November.The issue is receiving increasing attention from the European banking authorities and the ECB relates the current initiative to the results of Asset Quality reviews and Stress tests carried out in recent years.The scope of the Guidance is set out in the introduction: the high level of non- performing loans shown in the balance sheets of many European banks frustrates bank lending to economy, reduces profitability and has a negative impact on bank capital requirements established by the legislation in force.So the topic of proper management of NPLs and their reduction within a reasonable time has raised an interest both at general and at system level.The ECB immediately pointed out in the document that the rules defined within the scope of the Guidance are not intended to supersede primary or secondary laws in force, including national ones, or to replace the provisions applicable to banks pursuant to the existing regulatory framework. Therefore, such rules remain non-binding in nature. Nonetheless, to a certain extent, they mandatorily apply in the relationship between banks and the supervisory authority, which expects compliance with such provisions and in case of non-compliance may adopt specific supervisory measures.The constraint seems to be weakened by effect of the “comply or explain” rule. Banks not wishing to comply, in whole or in part, with the practices of the Guidance may explain such choice justifying their reasons. Such possibility introduces the necessary degree of flexibility to adjust the rules to the specific characteristics of the actual case and is likely to be defined with the constant dialogue between banks and supervisory authorities that will evaluate deviations from the rules and justifications produced in light of the “sound and prudent management” criteria. However, apparently, the margins of autonomy granted to banks concern especially certain organisational methods in the strategy for the management of NPLs and the timing for the achievement of objectives that the ECB clearly defines in the Guidance as unavoidable. Moreover, the document specifies that the Guidance also aims to clarify to the operators what the supervisory authority expects with regard to internal organisation measures and procedures to be adopted to deal with a problem whose solution can no longer be postponed.In light thereof, the document establishes first of all the scope of its application by setting forth the definition of NPLs to be adopted by operators in compliance with the new rules. It is a prudential definition of Non Performing Exposures adopted by the EBA that outlines a broader field of impaired receivables, and includes also non- performing, doubtful and restructured loans (forborne).The main commitment imposed on banks by the Guidance is the development of a specific “strategy” for the management of impaired receivables aimed at their sustainable reduction, with more stringent provisions fixed for banks with high NPL levels.&nbsp;For such purpose the Guidance provides precise process indications, requesting that the strategy contemplates the assessment of the operating environment, of the internal capability to manage NPLs based on the analysis of the characteristics of the current portfolio and of actions taken in the past, as well as an assessment of the impact of the aforesaid strategy on financial requirements.Each of these three key points is developed in details by the Guidance, which requests to take into account the characteristics of the markets in the specific sectors where high levels of NPLs are present, markets and financial analysts expectations, the characteristics of the NPLs market and of connected services as well as applicable legislation (by way of example, on collateral enforcement or insolvency proceedings) and to align the strategy model chosen with the Risk Appetite Framework adopted (RAF) and with the evaluation of capital adequacy requirements (ICAAP).The strategy must set specific targets determining sustainable NPLs levels over the long period and specific NPLs reduction targets over the short (1 year) ad medium (3 years) period.An interesting aspect of the Guidance requirements concerns the organisational method to implement an NPL strategy.&nbsp;Indeed, the operational plan, approved annually by the management body and subject to the periodical review of the Joint Supervisory Team (JST), must provide for the creation of a dedicated governance structure entrusted with the implementation of the strategy.On this point the Guidance gives precise indications, requesting first of all the setting up of special workout units that are separate from units responsible for loan origination, in order to avoid potential conflicts of interests that may jeopardise the effectiveness of the initiatives to be adopted. Therefore, all activities carried out within the management of impaired receivables, including the negotiation of concession or restructuring arrangements, should ideally be reserved for the dedicated workout unit. Where the setting up of an ad hoc workout unit is impossible or too burdensome,&nbsp; banks need to find alternative solutions suitable to mitigate potential conflicts of interest.Besides, investments are required to promote the development of NPL-related specific expertise, as well as the creation of those infrastructures necessary for the implementation of the strategy (by way of example, updating of the IT system, which is of the essence for the early detection of non-performance signals and for the management of information flows).Further rules are established for forbearance measures whereby banks are requested to grant them only after a careful assessment of their sustainability and of their real effectiveness in light of the preconditions set forth also by the Guidance. More in general, banks are requested to create uniform rules within a specific forbearance policy whereby such concessions are granted with the most standardized criteria possible.The document ends with a set of rules on monitoring of NPLs, allocation policies, evaluation of real estate collaterals.Said set of indications relating to both managerial and organisational aspects of banking activity aimed at ensuring the prompt activation of the monitoring of NPLs and of consequent initiatives and, in such framework, at reducing the discretionary power of directors, not only on timing but also on the ways to manage impaired loans, has&nbsp;undoubtedly a normative content.Indeed, these are general and abstract rules, with the characteristics of the so-called soft law: a set of rules and principles, per se not binding and with no direct sanction, destined however to become established for the authority of the source that issued them and for their connection with the exercise of supervisory and compliance powers entrusted to said source.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:23:58 +0100</pubDate>
                        <title>The legal debate concerning a Euro Split</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-legal-debate-concerning-a-euro-split</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Over the past few years American economists have increasingly advocated that the economically weaker countries should leave the Eurozone creating a “flexible euro”. The discussion has then concentrated on whether this approach would address or fix the increasing economic divergence between the growing and receding economies of the Eurozone without jeopardizing the existence of the monetary union. The flexible Euro proposal constitutes a compromise between a full European fiscal integration and a full break-up.According to this proposal, different countries (or groups of countries) would have their own euro whose value would fluctuate within a range affected by Eurozone policies. This solution would preserve a minimal currency union and at the same time allow weaker economies to devalue. Since the devaluation range would be approved by unanimous consent, many believe that it would not cause any formal exit from the single currency.What would be the consequences of an outright Euro exit? And is an outright exit possible at all under current EU legislation? The problem exists because the provisions of the EU treaties consider the monetary union irreversible and do not contemplate procedures for a voluntary or mandatory Eurozone exit. Despite this apparently insurmountable impediment, the possibility of expulsion from the Euro seems to be generally accepted.Many argue that the other exit options are not included in the relevant treaties and therefore require either new explicit provisions to that effect or an unanimous decision by the European Council with the consent of the European Parliament. Some commentators support instead a treaty amendment, a European Council decision or an exit and subsequent rejoining of the Eurozone on different terms upon achieving economic convergence.What is the position of European authorities? The ECB has stated that exit is not&nbsp; simply allowed under the treaties; the European Council considers that the irrevocability of membership in the euro area is an integral part of the Treaty framework; and the European Commission that, as a guardian of the EU Treaties, it intends to fully respect that irrevocability, adding that it does not expect to propose any amendment to the relevant Treaties. At first glance, these positions seem to leave very little margin for withdrawal or break-up as a alternative to the flexible Euro.According to some commentators, however, the provisions adopted by the United Kingdom to implement its exit from the European Union could be invoked as a justification by analogy for leaving the Eurozone: it would make no sense, they argue, that a Member State would be allowed to leave the EU outright, but not just the Eurozone. In addition, Article 139 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) could be interpreted as allowing the European Council to “withdraw” its earlier decision that a specific Member State fulfills the necessary conditions for entering the Eurozone, on the ground that a given competence to decide on a matter includes the power to retract that decision. This right to leave could also be based on the “flexibility clause” of article 352 TFEU, which grants the Council the power to adopt appropriate measures to ascertain that staying in the Eurozone would be devastating for the people of such Member State and the rest of Europe.This article does not attempt to address the practical steps to be taken to achieve a flexible Euro or the market speculation that would be a key background factor in the elaboration of such plans. The point is that if there is a need there is probably a legal basis in existing EU law on which that need could be addressed.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 13:11:02 +0200</pubDate>
                        <title>Brexit means Brexit: Banking and Finance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-means-brexit-banking-and-finance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction</strong>The news came on 23 June 2016: the UK population has voted to leave the European Union. From that day, everything has been said and even more has been written, with all scenarios deeply scrutinised and thoroughly investigated. The reality is that the UK and the EU are both still navigating by sight, due to the fact that they must reply to an impressively wide range of queries from all over the world.Brexit itself could have positive or adverse consequences. Like any other change, nobody can predict what the future holds, not only for the countries directly involved in this withdrawal but also for third countries investing in, or trading with the UK through their businesses especially in the current, complex economical system.In a fifteen pages document entitled “<em>Japan’s Message to the United Kingdom and the European Union</em>” the Japanese government set out a deep analysis on Japanese businesses (but it could equally be from any country in the world) expectations from the UK, which can be summarised with the following sentence:"<em>There are numerous Japanese businesses operating in Europe, which have created 440,000 jobs. A considerable number of these firms are concentrated in the UK. Nearly half of Japanese direct investment intended for the EU in 2015 flowed to the UK [...] while benefitting from the single market of the EU, Japanese businesses have contributed to the development of the European economy [...] <u>we strongly request that the UK will consider this fact seriously and respond in a responsible manner to minimise any harmful effects on these businesses</u>.</em>"The following information tries to give a general framework relating to some potential harmful effects Brexit may trigger in the banking and finance market.<strong>Banking &amp; Finance implications in a nutshell</strong><strong>Banking</strong><em><u>What if Brexit entails increased costs?</u></em>Brexit provisions could entail the introduction of new capital adequacy requirements for lenders. This might thus lead lenders to face additional costs in providing their funding and, as a consequence, they could be tempted to cover such costs through the extension of the increased costs provisions in the relevant facility agreements. However it has to be noted that, whether such provisions within the facility documentation cover any additional costs connected to any change of law due to Brexit, lenders should be able to demonstrate, from time to time, the connection between such Brexit increased costs and the on-going provisions of the facility agreement.<em><u>Lost your passport rights?</u></em><u></u>Lenders based in the EU (but outside the UK) might lose their passport rights and their automatically granted permission to provide banking services in the UK (including providing lending) and, as a result, they incur the risk to fall within the scope of the illegality provisions provided under the facility agreements. In order to avoid any potential consequences - and in the hope that the UK government will adopt measures enabling banks to continue to provide their services - lenders may consider the possibility to insert provisions authorising a designated affiliate to succeed within the agreement in such case of illegality.<em><u>Material Adverse Effect</u></em>Neither the vote nor any Brexit provisions constitute a Material Adverse Effect itself. In the unlikely case that Brexit might cause significant difficulties to a borrower to perform its obligation under the facility agreement, this could trigger a Material Adverse Effect, but this will depend on the actual provisions provided on the relevant facility agreement.<em><u>Good to know</u></em>Significantly variations in the currency exchange could potentially affect multi currency transactions, which do not provide specific risk factors or indemnity provisions.Changes to the English law governing securities are not expected and therefore Brexit should not have a significant impact on the security packages, however, on-going discussions are occurring whether, in future, English law will remain the first choice as governing law for financing documents (in particular if the transaction is not a multi jurisdiction transaction, but it is involving only one other EU country). Given the unclear outcome of the negotiations, which will occur in the next few years, there could be a trend in having transactions regulated only by the law of the borrower's jurisdiction in order to avoid any uncertain enforcement scenario in case of default or breach of contract.Finally certain minor amendments should be considered in order to update the relevant documentation after Brexit and ensure that the definitions will still work (i.e. changes in the definition of VAT, or references to bail-in provisions).<strong>Financial Markets</strong>Passporting is the biggest benefit for financial services firms operating within the EU framework and will be the biggest risk after Brexit. UK financial markets regulation is influenced by a wide range of EU directives (as of today directly applicable in UK) such as the Markets in Financial Directive (MiFID), the Undertakings for the Collective Investments in Transferable Securities (UCITS), Packaged Retail Investment and Insurance Products Regulation (PRIIPS) or the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).In a statement dated 24 June 2016, the FCA clearly stated that these regulations will remain applicable until any changes are made, which will be a matter for Government and Parliament. Therefore, until Brexit comes into effect, the UK must continue implementing EU regulations and directives and any variation on this regulatory framework seems unlikely. This will ensure equivalence between UK and EU financial markets (even if a full implementation is going to be challenging, due to the differences in EU regulations between the EU and non-EU countries) and could be read as an evidence that FCA is considering that the obtaining of such equivalence is possible, trying not to lose all benefits arising from the single capital market project, such as the economies of scale of the single market, and the possibility to offer a wider range of financial products and services to more investors, at a lower price.However, it has to be noted that there is no certainty that such equivalence is recognised until (or even after) the Brexit negotiations have concluded, even if ESMA has recently published advice that there are no significant obstacles impeding the application of the passport to certain non-EU countries.Another important answer, <em>inter alia</em>, which is still under consideration, could be the entering into the EEA Agreements, but it has to be noted that this has still a long way to go, due to the fact that the incorporation of the EU financial services framework in the EEA Agreements is still in progress and certain EU Regulations/Directives are yet to be incorporated (i.e. AIFMD).<strong>Conclusions</strong>“<em>Brexit means Brexit</em>” is the slogan Theresa May keeps repeating, and whatever this might actually mean in practice, it is fair to say that there are currently no significant possibilities that the UK might reverse its decision to leave the EU (talks of a second referendum are losing momentum). However, no further actions are expected until at least next year. When exactly the UK might start the process that will lead to the Brexit is still veiled by uncertainty, and given the impact that Article 50 will have, it is comprehensible and understandable that the UK will take all necessary time to define a very detailed action plan before pulling the trigger.<strong></strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:15:39 +0200</pubDate>
                        <title>Riconoscimento del vizio o semplice agire per mera correttezza? L’intervento chiarificatore della Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riconoscimento-del-vizio-o-semplice-agire-per-mera-correttezza-lintervento-chiarificatore-della-cassazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Controverso, quanto rilevante, è individuare – nel caso concreto – quando ricorrano i presupposti che legittimano di ritenere che il venditore abbia riconosciuto un vizio della cosa venduta.Di fatto, il riconoscimento del vizio esonera il compratore dall’onere di denunzia dello stesso entro lo stringente termine di otto giorni di cui all’art. 1495 c.c.La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2015, n. 20811, è intervenuta a chiarire gli elementi che devono riscontrarsi per aversi ‘riconoscimento del vizio’, stabilendo che non vi sia una forma determinata e che il riconoscimento possa esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente. La Corte porta altresì esempi concreti, quali l’esecuzione di riparazioni e la sostituzione di parti della cosa medesima o qualsiasi attività diretta al ripristino della piena funzionalità della res vendita.Il venditore deve quindi prestare molta attenzione, poiché di fronte a queste manifestazioni, nemmeno la precisazione di aver agito ‘per mera correttezza’ vale a escludere l’effetto ricognitivo, andando a vantaggio del convenuto che – pur non avendo denunziato tempestivamente il vizio – avrà un anno per farlo valere.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:14:54 +0200</pubDate>
                        <title>Consolidato orientamento A.B.F. in tema di somme pattuite in caso di inadempimento o ritardo: attenzione a limiti e divieti nei diversi ordinamenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consolidato-orientamento-a-b-f-in-tema-di-somme-pattuite-in-caso-di-inadempimento-o-ritardo-attenzione-a-limiti-e-divieti-nei-diversi-ordinamenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le recenti decisioni di A.B.F (Arbitro Bancario Finanziario) di ottobre 2015 (n. 7818 e n. 8098) hanno consolidato il precedente orientamento di quest’organo, affermando che – ai fini di stabilire se un tasso di interessi sia usurario o meno – gli interessi moratori non sono cumulabili con quelli compensativi.Si tratta di un profilo di grande interesse, essendo, nella prassi commerciale, ormai consuetudine inserire nei testi contrattuali clausole specifiche al fine di predeterminare una somma dovuta per il caso di inadempimento o ritardo. La qualificazione e la rispettiva disciplina legislativa variano a seconda dei diversi ordinamenti giuridici europei ed è bene esaminarne le differenze concentrandosi sui limiti previsti legislativamente nei casi in cui la somma pattuita risulti eccessiva.Guardando all’ordinamento italiano, la somma concordata può qualificarsi come ‘interessi di mora convenzionalmente pattuiti per obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro’. Gli interessi – da determinarsi per iscritto nel caso siano superiori al tasso legale determinato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a pena di riduzione alla misura legale – non devono superare il tasso soglia di cui alla l. 7 marzo 1996, n. 108, per non incorrere nel divieto di interessi usurari statuito dall’art. 1815 c.c. Qualora ciò accada, la clausola che li prevede sarà nulla e gli interessi saranno non dovuti (ex art. 1856, comma 2 c.c.). Si osserva, tuttavia, che detto limite posto all’autonomia contrattuale delle parti pare valere unicamente per il contratto di mutuo, alla luce della sua funzione creditizia, come si evince dalla collocazione della norma nel capo a esso dedicato.Ulteriore limite all’autonomia privata è riscontrabile in tema di clausola penale all’art. 1384 c.c., che – laddove la somma pattuita risulti manifestamente eccessiva rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento – conferisce al giudice il potere di diminuire tale somma secondo equità.Nell’ordinamento tedesco il legislatore ha previsto, diversamente rispetto all’ordinamento italiano, due tipi di clausola penale con una disciplina nettamente differente.La Vertragsstrafe (§ 339 BGB) consiste in una penale esigibile nel caso in cui il debitore non adempia o non adempia nel modo dovuto. Al § 343 BGB il legislatore tedesco prevede un potere analogo a quello del giudice italiano di ridurre la penale nel caso in cui essa risulti eccessiva rispetto all’interesse che aveva il creditore all’adempimento della prestazione. Rispetto alla disciplina italiana, tuttavia, la norma tedesca regola in modo molto più stringente il potere del giudice, il quale può intervenire solo su istanza di parte e – nel giudizio sull’adeguatezza – deve tenere conto di ogni legittimo interesse del creditore, anche non patrimoniale.Inoltre il BGB, così come modificato dalla Schuldrechtsmoderinisierung del 2002, prevede la c.d. Schadensersatzpauschale, considerata una vera e propria alternativa alla clausola penale, il cui unico scopo è quello di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno. Al contrario della Vertragsstrafe, che costituisce uno strumento di pressione sul debitore atto a indurlo all’adempimento dell’obbligazione, essa ha la finalità di forfettizzazione anticipata dell’eventuale e presumibile danno in capo al creditore per inadempimento o ritardo. La Schadensersatzpauschale non è soggetta al potere di riduzione del giudice ex § 343 BGB, bensì solo a un controllo meramente contenutistico di non usurarietà e di conformità ai principi di buona fede e buon costume ai sensi dei §§ 138 e 242 BGB.La conoscenza approfondita delle divergenze tra i due ordinamenti qui menzionati può risultare provvidenziale nella contrattazione transfrontaliera, onde evitare di incorrere in sanzioni di nullità o ingerenze del giudice nella determinazione dell’ammontare dovuto, che variano a seconda della legge applicabile al contratto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:07:30 +0200</pubDate>
                        <title>Branch exemption: in pubblica consultazione il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/branch-exemption-in-pubblica-consultazione-il-provvedimento-attuativo-del-direttore-dellagenzia-delle-entrate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il branch exemption è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto ‘Internazionalizzazione imprese’ (d.lgs. 147/2015), con l’inserimento dell’art. 168-ter nel TUIR. A un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è demandata la definizione della normativa di dettaglio.Tale figura – di sicuro interesse per le società che intendono investire all’estero – consente a un’impresa residente nel territorio italiano di optare, indicandolo nella dichiarazione dei redditi, per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (c.d. branch esenti), che così non verranno assoggettate a imposizione in Italia.La bozza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che detta la disciplina di attuazione è stato in pubblica consultazione fino al 31 marzo e, pertanto, le imprese potranno ricorrere alla figura già dal periodo d’imposta 2016.L’opzione decorre dal periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce e va esercitata per tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa residente nel territorio dello Stato (casa madre italiana) con effetto dallo stesso periodo d'imposta per il quale è esercitata.L’indicazione offerta dall'Agenzia delle Entrate nella bozza di provvedimento conferma il principio dell’obbligatorietà complessiva dell’opzione. In tal senso, l’opzione esercitata per la prima stabile organizzazione vincola in via automatica quelle costituite successivamente senza la necessità di esercitarne di ulteriori.La cessazione dell’opzione si verifica in seguito alla chiusura di tutte le succursali esenti estere o al ricorrere di alcune casistiche per lo più legate a operazioni straordinarie.<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:03:43 +0200</pubDate>
                        <title>Più dinamismo per la ricchezza immobiliare: il nuovo prestito vitalizio ipotecario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piu-dinamismo-per-la-ricchezza-immobiliare-il-nuovo-prestito-vitalizio-ipotecario</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 2 marzo 2016 è entrato in vigore il decreto attuativo (226/2015) della l. 2 aprile 2015, n. 44, con cui il Legislatore ha novellato la disciplina di una figura già presente nel nostro ordinamento, il prestito vitalizio ipotecario – introdotto dieci anni fa dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla c.d. legge finanziaria, l. 2 dicembre 2005, n. 248 – tipizzandolo e dandovi una disciplina più organica.Il prestito vitalizio ipotecario consente a persone che hanno già compiuto il sessantesimo anno di età e sono proprietarie di immobili residenziali di ottenere un finanziamento a medio o lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in un’unica soluzione alla scadenza, ipotecando l’immobile medesimo. Il termine di scadenza non è, tuttavia, fisso, bensì correlato alla vita del finanziato. Il rimborso – da effettuarsi entro 12 mesi dalla morte del finanziato (o del più longevo dei finanziati, se si tratta di una coppia) – spetta quindi agli eredi, i quali potranno deciderne le modalità. In particolare, essi potranno ritenere di estinguere il debito con risorse proprie, liberando in questo modo l’immobile dalla garanzia ipotecaria, oppure venderlo, rimborsando così il finanziamento e trattenendo per sé l’importo in eccedenza derivante dalla vendita (con un meccanismo del tipo del c.d. patto marciano). Vi è poi la possibilità di accordarsi per iniziare il rimborso già prima della morte del finanziato, in questo caso a carico di quest’ultimo.Questo strumento fa fronte a un fenomeno sempre più frequente nella realtà economica italiana, compendiabile nell’espressione House rich, cash poor, ossia la presenza di un elevato numero di persone anziane con carenza di liquidità, ma proprietarie di immobili, che possono così essere mobilitati divenendo fonte di ricchezza da cui può trarre giovamento l’intera economia del nostro Paese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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