Il Tribunale di Genova, in una causa fra un terminalista e l'Autorità portuale, ha confermato l'orientamento della Commissione Europea sullo stato giurico delle Autorità di Sistema Portuale. Le Autorità di Sistema Portuale, vale a dire gli enti pubblici non economici che gestiscono le infrastrutture degli scali italiani, sono a tutti gli effetti imprese ai fini della normativa Antitrust. Lo sostiene da tempo Bruxelles e lo conferma ora anche la giurisprudenza italiana. Dopo il parere spedito a Roma pochi mesi fa dalla Commissione Europea che definiva le Autorità portuali soggetto attivo come impresa e per questo obbligate a pagare le tasse sull'attività economica svolta, anche un Tribunale italiano è per la prima volta intervenuto pronunciandosi a sostengo di questa tesi. Lo ha reso noto lo studio legale Nctm commentando una recente sentenza del Tribunale di Genova che "ha riconosciuto come un'Autorità di Sistema Portuale italiana, rispetto all'attività di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo, debba essere considerata un'impresa ai fini della normativa Antitrust. È la prima volta che la giurisprudenza italiana perviene al predetto riconoscimento". Il caso aveva ad oggetto proprio il ricorso di un concessionario (il terminalista C. Steinweg - Genoa Metal Terminal) che riteneva di essere stato discriminato dall'Autorità portualey genovese nella misura in cui quest'ultima aveva realizzato una serie di interventi infrastrutturali a vantaggio di un concessionario concorrente (il Genoa Port Terminal del Gruppo Spinelli) pur avendo ricevuto le stesse richieste di intervento anche dal concessionario attore. Secondo la tesi di quest'ultimo, quindi, l'Asp avrebbe tenuto una condotta discriminatoria tale da alterare ingiustificatamente gli equilibri concorrenziali all'interno del porto e per questo chiedeva un risarcimento di oltre 11 milioni di euro per ogni anno d'attività che però non è stato concesso dal Tribunale. Gli avvocati Alberto Torrazza e Ekaterina Aksenova nel commentare questa sentenza spiegano che "in Italia eravamo rimasti ancorati al dato formale per cui - ai sensi della Legge 84/94 - le Asp sono qualificate come enti pubblici non economici cui la predetta legge conferisce soltanto funzioni di enti regolatori, precludendo loro la possibilità di svolgere attività portuali". Sul punto, fino ad oggi, si potevano annoverare precedenti significativi, benché riguardanti fattispecie che non riguardavano le Autorità di Sistema Portuale secondo i legali di Nctm: "Si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con cui è stata riconosciuta la natura di impresa dell'Agenzia del Territorio rispetto all'attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni a terzi.
Il Tribunale di Genova ha correttamente richiamato tale precedente per evidenziare come 'la nozione di impresa, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento". In altri termini, "secondo il principio affermato dalla Suprema Corte (e fatto proprio anche dal Tribunale di Genova), la nozione di impresa sarebbe di carattere più economico che giuridico, con la conseguenza che il suo tratto caratteristico starebbe nell'esercizio organizzato e duraturo di un'attività economica sul mercato, a prescindere da come il soggetto che svolge detta attività sia formalmente qualificato". In questa prospettiva risulterebbe dunque irrilevante la qualifica formale di ente pubblico non economico. Questa impostazione, ricordano sempre gli avvocati nel loro commento, è quella già seguita dalla Corte di Giustizia dell'Ue che aveva già chiarito come "la nozione d'impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento". Stabilito dunque che la qualifica di ente pubblico non economico non può rappresentare di per sé un ostacolo al riconoscimento delle AdSP come imprese, rimaneva da capire se le AdSP svolgano o meno un'attività economica. In questo senso è utile rifarsi nuovamente all'orientamento della Commissione Europea, secondo cui le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e sono qualificabili come imprese. "Lo sfruttamento commerciale di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale costituiscono attività economiche", rilevano infatti gli avvocati Torrazza e Aksenova. La stessa Commissione ha precisato che le Autorità di Sistema Portuale esercitano un'attività economica in quanto "rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l'impiego commerciale del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (ad esempio carico, scarico, pilotaggio, traino) a compagnie di navigazione". Secondo Torrazza e Aksenova "questa sentenza del Tribunale di Genova potrebbe quindi rappresentare uno strumento in più nelle mani dei concessionari per far valere i propri diritti e opporsi a condotte delle AdSP che potrebbero apparire discriminatorie o comunque lesive dei principi della concorrenza".